Pos. IV Prot. 26.2005.11

OGGETTO: Elezioni.- Elezioni amministrative.- Turno elettorale del novembre 2000.- Durata mandato.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio di Gabinetto
(Rif. Nota n. 290/Gab. Del 3 febbraio 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento, dopo avere brevemente richiamato quanto disposto dall'art. 1 della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25 in tema di durata in carica degli organi elettivi dei comuni e delle province siciliane, e nel dare conto di divergenze interpretative insorte al riguardo, si chiede allo scrivente - rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo parere - "di esprimere il proprio avviso circa l'esatta interpretazione dell'articolo di legge in questione, ed in particolare se, in riferimento ai commi 3 e 5, "i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000", dovranno rinnovare gli organi elettivi nella prossima tornata elettorale(primavera 2005) o, come sembra invece evincersi dall'ultimo comma dell'articolo citato, nella prima tornata utile dopo la scadenza del quinquennio (primavera 2006)."

2.- Come evidenziato nella richiesta di consulenza che si riscontra, l'articolo 1 della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della Provincia regionale",dopo avere - ai commi 1 e 2, rispettivamente sostitutivi del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, e del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 - fissato in cinque anni la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale, e del presidente e del consiglio della provincia regionale, sancisce - al comma 3 - che gli organi elettivi le cui scadenze erano previste, secondo la previgente legislazione, nel secondo semestre, "si rinnovano nella tornata elettorale (n.d.r.: unica, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 3, sostitutivo dell'art. 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana) dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio", rinvia - al comma 4 - il turno elettorale della primavera 2001 all'autunno dello stesso anno, ed infine, al comma 5, precisa che "fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000." Ad avviso dello scrivente, quanto disposto dal comma 5, in ultimo riportato, non determina alcuna contraddizione con le precedenti disposizioni dello stesso articolo, peraltro espressamente richiamate e fatte salve, ma pone - al pari dei commi 3 e 4 - una disciplina transitoria finalizzata ad estendere agli organi elettivi in essere la nuova disciplina concernente la durata del periodo di carica. Allo scopo, la disposizione in commento eleva di un anno la durata del mandato elettorale di tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore della norma, includendo nel riguardato ambito anche quelli rinnovati nel secondo turno elettorale dell'anno 2000. La disposta applicazione della nuova durata della carica non pregiudica tuttavia quanto già sancito dal comma 3 dello stesso articolo rispetto agli organi elettivi che, in forza della previgente normativa avrebbero concluso il quadriennio di carica nel secondo semestre ed in ordine ai quali si è appunto disposto che il rinnovo avvenga "nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio"; tale ultima previsione viene, apertis verbis, considerata "eccezione" rispetto alle disposizioni che elevano di un anno il periodo di durata in carica dei più volte richiamati organi elettivi, e pertanto di stretta applicazione in ragione dei diversi e particolari principi ispiratori alla stessa sottostanti.
La lettura proposta appare peraltro porsi in assoluta sintonia con le nuove disposizioni in materia elettorale recate dalla l.r. 16 dicembre 2000, n. 25, ed in particolare dagli articoli 1 e 3 della stessa.
Ed invero una volta elevato il periodo di carica, ed avendo previsto un unico turno elettorale annuale, si rendeva necessario disciplinare, in via transitoria, le modalità atte a consentire il graduale adeguamento alle nuove regole delle situazioni pregresse. Allo scopo dunque di giungere ad uniformare la durata del mandato elettorale, ora fissato in cinque anni, e di garantire al contempo il diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento integrale del mandato conferito nelle elezioni - costituente un aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali - si è sancito un prolungamento del mandato in essere.
Tale prolungamento, ovviamente, non può che giungere ad una parificazione temporale rispetto al nuovo periodo di carica, e pertanto gli originari quattro anni possono protrarsi sino al massimo dei cinque oggi normativamente previsti.
Al fine di suffragare ulteriormente la recata interpretazione va invero considerato, in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 48 del 2003) che tra i principi che si ricavano dalla Costituzione emerge quello per cui la durata in carica degli organi elettivi locali non è liberamente disponibile da parte del legislatore (regionale) se non "sulla base di presupposti non irragionevoli". Ed assolutamente irragionevole, oltreché immotivato, sarebbe il prolungare il periodo di carica di taluni organi elettivi per un lasso temporale superiore a quello previsto a regime dalle nuove disposizioni in materia elettorale.
Si verrebbe infatti in tal modo a determinare una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, poiché situazioni sostanzialmente identiche verrebbero ingiustificatamente disciplinate in modo diverso. E dunque, in applicazione del principio secondo cui, qualora una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione (cfr. Corte di Cassazione, 22 giugno 1983, n. 4272; Consiglio di Stato, 15 febbraio 1977, n. 100) va esclusa una interpretazione della disposizione regionale in argomento che prolunghi a cinque anni e mezzo il periodo di carica degli organi eletti nel secondo turno elettorale del 2000.

Nei termini l'avviso dello scrivente.


3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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