POS. V Prot._______________/24.11.05

OGGETTO: Personale della formazione professionale - Art.38, L.r. n.17/2004 - Quesiti.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE-
Dipartimento Formazione Professionale

PALERMO





1. Con nota prot. n.423 del 25 gennaio 2005, codesto Dipartimento ha sollevato dubbi in ordine all'interpretazione dell'art.38 della legge regionale 28.12.2004, n.17, concernente il personale della formazione professionale che ha maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia di cui al comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n.25 e succ. mod. e integraz.
In particolare, codesto Dipartimento ha rappresentato allo Scrivente che la norma in questione, disponendo che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,"in applicazione del comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n.25", entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa è autorizzato a notificare agli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n.24, l'ammontare della somma definanziata "per l'effetto dell'applicazione del comma 2-ter dell'art.2 della legge regionale 1° settembre 1993, n.25", sembrerebbe determinare la cessazione del finanziamento regionale nei confronti del personale collocabile in quiescenza o per raggiunti limiti di età o di anzianità, con la conseguenza che gli enti gestori, che non sono in grado di mantenere in servizio il suddetto personale con proprie risorse, si vedrebbero costretti a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli stessi "senza, tuttavia, potere invocare, almeno per i dipendenti che non hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, una giusta causa che li ponga al riparo da un contenzioso di incerto esito".
Per codesta Amministrazione, tuttavia, la suddetta interpretazione della norma non è pacifica; si sottopone pertanto allo Scrivente una diversa ricostruzione della volontà legis, nel presupposto che l'art.38, l.r. n.17/04 cit. non ha inteso introdurre "una nuova statuizione, ma si è limitato a regolamentare norme preesistenti" e cioè l'art.1, comma 2 ter, l.r. n.n.25/1993 e succ. mod. e integraz., per il quale "I commi 1 e 2 del presente articolo (che assicurano, tra l'altro, la continuità lavorativa ed il trattamento economico e normativo del CCNL di categoria al personale della formazione) non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente".
Ora, poiché secondo la diversa interpretazione di codesto Dipartimento tale ultima disposizione non intenderebbe definanziare gli enti di formazione relativamente al personale ivi riguardato, limitandosi piuttosto ad autorizzare la "non applicazione, nei confronti di tali lavoratori, degli specifici ammortizzatori sociali, cioè l'iscrizione alla specifica lista di mobilità prevista dal CCNL, in caso di licenziamento per giustificato motivo conseguente alla contrazione o modificazione tipologica delle attività formative", ne deriva che "se cadesse il presupposto interpretativo (l'art.1, comma 2-ter, l.r. n.25/1993 e succ. mod.), la norma che ci occupa (l'art.38, l.r. n.17/2004) apparirebbe viziata con conseguente avvio di un inevitabile contenzioso".
In secondo luogo, codesto Dipartimento segnala allo Scrivente che la predetta normativa regionale viene a porsi in contrasto: 1) con gli incentivi al posticipo del pensionamento previsti dalla legge 23 agosto 2004, n.243, che riconosce al lavoratore "il diritto soggettivo pieno, a semplice domanda, alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro"; 2) con la possibilità per i lavoratori che all'età di 65 anni non hanno maturato il minimo contributivo, di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
I commi 1, 2 ed il comma 2-ter (introdotto dall'art.17, comma 1, L.r. 26 novembre 2000, n.24) dell'art.2, L.r. 1 settembre 1993, n.25 testualmente dispongono che:
"Garanzie per il personale della formazione professionale.
1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2. È fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2-bis. .....
2-ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente ".

L'art.38, L.r. 28 dicembre 2004, n.17, "Personale della formazione professionale", ha poi previsto che:
"1. Gli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni devono entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge consegnare al dipartimento regionale formazione professionale gli elenchi del personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia previsti dalla normativa vigente.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in applicazione del comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzato a notificare agli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, l'ammontare della somma definanziata per l'effetto dell'applicazione del comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".

Ora, sembra chiaro che l'obiettivo avuto di mira dal legislatore nelle disposizioni di legge in esame è quello di avviare -con l'art.2, comma 2-ter, l.r. n.24/1993 e succ. mod.- e successivamente di proseguire -con l'art.38, l.r. n.17/2004- un processo di riduzione del personale della formazione attraverso lo strumento del pensionamento di chi ha i requisiti di anzianità o di vecchiaia, al fine di contenere i finanziamenti regionali.
Mentre l'art.2, comma 2-ter, l.r. n.25/1993, introdotto dall'art.17, l.r. n.24/2000, però, si limitava a disporre la non applicazione dei primi due commi al personale che da lì a breve avrebbe maturato i requisiti minimi per la pensione, il successivo art.38 l.r.n.17/2004 cit., in presenza di personale che nel frattempo ha maturato i predetti requisiti, realizza l'obiettivo avuto di mira dal legislatore e cioè il disimpegno finanziario della Regione siciliana rispetto al predetto personale.

Siffatta lettura delle norme, ricavabile dall'analisi del dato letterale, è confermata dalla collocazione delle stesse all'interno di leggi finanziarie (contenimento delle spese) e risponde altresì all'esigenza di adottare un'interpretazione che, nel rispetto del principio di conservazione delle norme giuridiche, attribuisca all'art.38, l.r. n.17/2004 cit. un proprio valore innovativo.

Depongono in tal senso anche i lavori preparatori della legge dai quali emerge con chiarezza la ratio giustificativa collegata all'introduzione delle norme, pienamente conforme alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma.
In particolare, dai lavori preparatori risulta confermato che la finalità perseguita è stata quella di "un alleggerimento del carico che grava sulla Regione come spesa consolidata in ordine ai rapporti con gli enti di formazione" (v., per tutti i successivi riferimenti, Resoconto seduta d'aula, XIII legislatura, del 15.12.2004).
E' ivi sottolineato che "L'obiettivo è quello di sfoltire il personale della formazione professionale. Coloro i quali hanno maturato l'età per andare in pensione vengono, ... sospinti verso la pensione. Chiediamo, quindi, agli enti di formazione di comunicare gli elenchi di coloro i quali hanno già raggiunto questo traguardo".

Per quanto concerne i rapporti tra l'art.38 l.r. n.17/2004 e l'art.2, comma 2-ter, l.r. n.25/1993, introdotto dall'art.17, l.r. n.24/2000, nei resoconti d'aula si legge chiaramente che "l'articolo proposto è semplicemente applicativo di una norma, dell'articolo 17 della legge regionale 24/2000, per intenderci, che è già in vigore, e che peraltro, in questo momento, sta dando un problema molto consistente alla Regione siciliana in quanto questo personale di ente di formazione, per il quale la Regione non avrebbe già potuto pagare -dal tempo cioè della finanziaria n.24/2000-, ha continuato ad essere finanziato con un primo grave danno ... per i lavoratori e per le casse della Regione".

Quindi, nel 2004 si è conclusa "una battaglia che dura da tre anni e mezzo.... Tuttavia nessuno è stato mandato in pensione" e, prendendo atto della presenza di lavoratori che "pur avendo maturato i requisiti per potere andare in pensione venivano trattenuti in servizio e tutto questo ha un riscontro a carico del bilancio della Regione", con l'art.38 della l.r. n.17 il legislatore dispone chiaramente il definanziamento "delle somme relative alla permanenza in servizio di tale personale.... relativamente al cespite principale che è lo stipendio".

E' chiaro, infine, che l'art.38 cit. non interviene (e non potrebbe intervenire) sul piano privatistico e cioè sul rapporto di lavoro di natura privatistica tra l'ente di formazione e i soggetti interessati, ma si limita a non ammettere più a finanziamento le somme necessarie per la permanenza in servizio dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione.
Non vi è dunque un problema di conflittualità tra la disposizione regionale e la normativa statale di cui alla L.23.8.2004, n.243 che incentiva "il posticipo del pensionamento" (v. art.1, comma 12), che concerne il rapporto di lavoro privatistico con l'ente di formazione.

Né viene infine intaccato, come codesto Dipartimento segnala, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro dei lavoratori che, pur avendo 65 anni, non hanno ancora maturato il minimo di contribuzione per il conseguimento della pensione.
I destinatari della disposizione di legge sono, infatti, individuati proprio in coloro che hanno già i requisiti minimi per la pensione e, dunque, la previsione non concerne chi si trova nella predetta condizione (e cioè chi non ha maturato i requisiti per la pensione).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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