Pos. III-V   Prot. N. 3029 / 22. 05. 11 



Oggetto: Edilizia sanitaria e trasferimento funzioni alla Regione mediante norme di attuazione. Attribuzione risorse.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO
ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
IGIENE PUBBLICA
PALERMO







1 - Con nota n. 78 del 31 gennaio scorso della U.O.B. 3.1 del Servizio 3° di codesto Dipartimento, con riferimento all'esigenza manifestata dal Presidente della Regione di individuare per ciascun ramo di amministrazione le funzioni ed i compiti da trasferire dallo Stato alla Regione a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, viene rappresentato allo Scrivente quanto segue.
Con riguardo alla materia "edilizia sanitaria" codesto Dipartimento, nel manifestare l'esigenza che alla titolarità di una funzione debba necessariamente conseguire il conferimento dei relativi connessi compiti strumentali - realizzando il principio di unicità e responsabilità dell'amministrazione cui si ispira il recente assetto normativo - , pone il problema della attribuzione delle risorse alla Regione e della loro immediata disponibilità per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67.
Viene, in particolare, evidenziato come nella gestione degli interventi in questione lo Stato conservi potestà non giustificabili ai sensi del recente assetto normativo delineatosi nei rapporti tra lo stesso e le Regioni. Richiamando quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 112/98 in ordine all'attribuzione di beni e risorse agli enti destinatari del conferimento delle funzioni, codesto Dipartimento ipotizza l'immediata diretta attribuzione delle risorse stanziate dallo Stato per gli interventi previsti dal suindicato art. 20, lamentando l'attuale gestione da parte del Ministero della Salute dei finanziamenti in parola. A tal proposito viene alternativamente prospettata l'adozione delle procedure di finanziamento previste per i piani ex art. 71 della legge 448/98 ( piano straordinario per interventi nei grandi centri urbani ).Su tali ipotetiche soluzioni viene richiesto l'avviso di quest'Ufficio.

2 - Con riferimento alla predisposizione delle norme di attuazione , da cui trae occasione la richiesta del presente parere, pur tralasciando di approfondire il tema, val la pena di esprimere le seguenti considerazioni.
Non sembra che a seguito della modifica del titolo V della Costituzione sia mutato il tipo di competenza attribuito a questa Regione in materia di edilizia sanitaria.Tale materia va, ad avviso dello Scrivente, ascritta nell'igiene e sanità pubblica prevista dall'art. 17 dello Statuto regionale e di cui alle norme di attuazione approvate con D.P.R. 9 agosto 1956 n. 1111 e succ. mod., cui corrisponde quella della sanità pubblica rientrante nella legislazione concorrente dello Stato ai sensi del novellato art. 117 Cost.. Non si individua, cioè, l'elemento dell'ulteriorità rispetto alle materie già spettanti alla potestà legislativa delle Regioni, che ai sensi dell'art. 11 della L. 131/03 richiede l'adozione delle relative norme di attuazione.
Prescindendo, comunque, dalle suddette considerazioni si affronta, di seguito, il problema delle modalità di disposizione dei finanziamenti statali relativi al più volte citato art. 20 che sembra, comunque, costituire l'esigenza attualmente avvertita in maniera pregnante da codesto Dipartimento..
Con l'art. 20 della legge n. 67 del 1988 viene autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Per il finanziamento degli interventi ( per un importo complessivo determinato dalla stessa legge ed elevato per ultimo con l. 388/2000 ) viene prevista la concessione di mutui alle Regioni nel limite del 95% della spesa ammissibile e risultante dal progetto.Nella stessa materia interviene la legge n. 488 del 1998 che, all'art. 71 ha previsto un piano straordinario di interventi per la riqualificazione ed il potenziamento delle strutture sanitarie nei grandi centri urbani.
Così essenzialmente ricostruito, per quanto interessa in questa sede, il quadro normativo di riferimento, si passa ad analizzare i diversi sistemi di finanziamento degli interventi previsti dai suddetti provvedimenti legislativi al fine di fornire a codesto Dipartimento utili elementi per delineare le possibilità di scelta tra le diverse ipotizzate soluzioni di accesso alle pertinenti risorse.
Con riferimento all'art. 20 della l. 67/88, a fronte di un percorso passante per un considerevole numero di sub-procedimenti e determinazioni da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti e carente di prescrizioni tecniche e di criteri guida per i titolari dell'iniziativa ( Regioni ), a distanza di oltre dieci anni ( d. lgs. 229/99 ) il legislatore interviene per indicare un procedimento diverso basato su un'impostazione dei rapporti secondo modelli consensuali e volontari. Infatti con l'art. 5 bis del d. lgs. 502/92 inserito dall'art. 5 del suddetto d. lgs. 229/99, nell'ottica della semplificazione delle procedure, viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma tra il Ministero della sanità e le Regioni per la realizzazione degli interventi in parola; accordi aventi ad oggetto, tra l'altro, la copertura finanziaria degli interventi, l'accelerazione delle procedure," i rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali e di partecipazione finanziaria delle Regioni...". Come noto, l'accordo di programma costituisce una forma consensuale di esercizio della potestà amministrativa con la quale si intende assicurare, mediante scelte preventive, il massimo consenso tra i diversi soggetti pubblici coinvolti, determinando un sostanziale effetto giuridico vincolante tra le parti che l'hanno stipulato.
Come segnalato da codesto Dipartimento, a regolare i rapporti tra questa Regione ed il Ministero della salute nel settore degli investimenti sanitari è intervenuto l'accordo di programma del 30 aprile 2002 che all'art. 3 prevede , nell'ambito del volume finanziario complessivo degli interventi, "l'istanza di finanziamento della Regione nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente dalla legge finanziaria", nonché il limite delle risorse disponibili nell'anno, accedendo al criterio della rimborsabilità delle risorse che la Regione avrà carico di anticipare nel caso che gli stanziamenti disposti dallo Stato risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate dalle regioni. Successivamente, con accordo tra Governo e Regioni sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sono state definite le procedure per l'ammissione ai finanziamenti e per le erogazioni dei fondi sia per gli interventi di cui all'art. 20 citato che per quelli previsti dall'art. 71 l. 448/98, fissando sostanzialmente il criterio del finanziamento per importi pari agli stati di avanzamento dei programmi. Analogo criterio, del resto, era già stato adottato con D.M. 5 aprile 2001 ( allegato2 ) relativo agli interventi di cui all'art. 71 suindicato.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che una diversa forma di finanziamento degli interventi in parola non possa che passare attraverso una modifica degli accordi attualmente regolanti la materia, nella considerazione, peraltro, che si tratta di interventi di spesa pluriennali con onere a carico del bilancio dello Stato.
Va osservato, comunque, che detta soluzione risponde all'attuale situazione normativa. Nulla toglie, peraltro, che - nell'ambito dei principi fondamentali fissati da leggi dello Stato - la Regione possa apportare alla legislazione in parola apposite modifiche che consentano di perseguire il principio di unicità e responsabilità dell'Amministrazione, correttamente invocato da codesto Dipartimento.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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