Pos. III-V   Prot. N. 5038 /12.11.05 



Oggetto: Stabilizzazione LSU Comune xxxxxxxx tramite esternalizzazione servizi. Annullamento giurisdizionale dell'affidamento. Effetti sulla stabilizzazione ed applicabilità art. 25 l.r. 21/03.




Allegati n...........................



Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
PALERMO




1 - Con nota n. 177 del 17 gennaio 2005 del Servizio V di codesta Agenzia è stato chiesto il parere dello Scrivente sulla seguente questione.
A seguito dell'approvazione del piano di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili, il Comune in oggetto ha provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori in parola con l'affidamento diretto in Global Service di una pluralità di servizi ad una società. Tale affidamento è stato oggetto di una pronuncia giurisdizionale di annullamento che ha disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere mediante gara ad evidenza pubblica. Ritiene il Comune che, con effetti a cascata, il suddetto annullamento coinvolgerebbe la stabilizzazione dei lavoratori con conseguente rientro degli stessi nel bacini degli lsu, con ciò legittimando lo stesso Comune a chiedere i benefici previsti dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21.
Da tale posizione si discosta codesta Agenzia, nella considerazione che i lavoratori in parola, non più impegnati in attività socialmente utili, risultano fuoriusciti dal bacino degli lsu.
Con nota n. 1209 del 28 gennaio c.a., quest'Ufficio - a seguito della rilevazione di alcune discordanze tra quanto dichiarato dal Comune e quanto esposto da uno studio legale in rappresentanza di alcuni dei suddetti lavoratori in ordine alla situazione attuale degli stessi - ha chiesto a codesta Agenzia di fornire alcuni chiarimenti in merito.
Con nota n. 1407 del 18 marzo scorso, codesta Agenzia ha trasmesso allo Scrivente una corposa documentazione dalla quale non è comunque dato ricavare i chiarimenti richiesti. Si rende, pertanto, la consultazione sulla base degli elementi conosciuti, riservandosi di ritornare sulla questione laddove richiesto da codesta Agenzia con riferimento alla conoscenza di eventuali diverse situazioni.

2 - Preliminarmente all'esame della fattispecie posta all'attenzione dello Scrivente, pare opportuno rimarcare la funzione della normativa che, nel tempo, ha regolato i lavori socialmente utili. Dette forme di lavoro nascono con lo scopo di realizzare opportunità occupazionali, ancorché di carattere transitorio, per i lavoratori inoccupati, contemperando tale esigenza con la realizzazione di interessi pubblici all'esercizio di attività socialmente utili. Nell'ottica di porre un termine al precariato così creato, per favorire la ricollocazione dei lavoratori già impiegati in lavori socialmente utili e la nascita di nuova imprenditorialità viene prevista la possibilità per i soggetti promotori di costituire apposite società miste aventi ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti di lsu svolti, nonché di affidare a terzi ( come nel caso di specie ) lo svolgimento delle stesse attività, prevedendo come condizione essenziale l'occupazione di un numero di soggetti già impegnati nei progetti. E' stato, perciò previsto un sistema di incentivi volti alla stabilizzazione dei lavoratori in parola ( art. 2 della l.r. 24 del 2000 la cui portata è stata ampliata dall'art. 25 della l.r. 21 del 2003 ) attraverso le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla legislazione vigente.
Ciò premesso e con riferimento alla fattispecie oggetto del presente esame si osserva quanto segue.
Con deliberazione della Giunta municipale n. 22 del 30 gennaio 2001, adottata ai sensi dell'art. 5 della l.r. 24/00 è stato approvato il programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, individuandone la modalità nell'esternalizzazione di alcuni servizi locali.
Coerentemente a tale programma è stato deliberato (del. 197 del 20 luglio 2001) l'affidamento della gestione dei servizi integrati di igiene urbana, manutenzione, turistici ed alla persona, con contestuale stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili già impiegati dal Comune secondo il progetto esecutivo proposto.Tale soluzione (cfr. la suindicata delibera ) " corrisponde appieno alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire e cioè risulta rispondente sia alle finalità di carattere occupazionale e sia al miglioramento ed ottimizzazione dei servizi in oggetto".
Viene, pertanto stipulato il successivo 2 agosto il contratto per la disciplina dell'affidamento in global service dei servizi locali già individuati.
Dall'esame del suddetto contratto e dei relativi allegati risulta chiaramente il nesso inscindibile tra affidamento dei servizi e stabilizzazione dei lavoratori : oltre che dai molteplici richiami alla stabilizzazione, effettuati dalla citata delibera del 20 luglio,si ricava altresì dal piano esecutivo di global service che l'assunzione dei lavoratori interessati viene condizionata all'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento.
Con la sentenza del TAR Catania n. 549/03 è stato annullato l'atto di affidamento in global service per i "servizi RSU ed analoghi", in quanto già oggetto di precedente affidamento in appalto o concessione. Viene, cioè annullato non il complessivo atto negoziale, come affermato da codesta Agenzia con la nota cui si risponde, ma l'atto di affidamento per la parte concernente i servizi precedentemente appaltati o gestiti in concessione.
Il venir meno, con effetti ex tunc, dell'atto in parola in parte qua non può non avere refluenze dirette sulla stabilizzazione che costituiva oggetto necessario dello stesso.
L'annullamento giurisdizionale ha un effetto demolitorio di ambedue gli atti, sia secondo la visione civilistica, facendo venir meno uno degli elementi essenziali del contratto ossia l'accordo, con conseguente nullità del contratto stesso, sia nell'ottica amministrativistica della caducazione consequenziale derivante dal nesso non già meramente occasionale ma genetico tra i due atti.
In ogni caso, inoltre, gli effetti demolitori della sentenza travolgono non solo l'atto, ma anche tutti gli effetti giuridici dello stesso ( cfr. Cons. Stato II, n. 1154/96 ), tra i quali va inclusa, a parere dello Scrivente, la fuoriuscita dei lavoratori interessati dal bacino dei lavori socialmente utili.
Si ritiene, pertanto, che la stabilizzazione in discorso non possa considerarsi avvenuta e che, conformemente al piano di fuoriuscita citato, verrà eventualmente rinviata al momento dell'affidamento dei servizi secondo le forme indicate dalla sentenza ovvero con la realizzazione di altra forma di stabilizzazione prevista dalla legislazione vigente.
Alla luce delle superiori considerazioni, infine,il ricorso ai benefici previsti dall'art. 25 della legge regionale in oggetto, sarà possibile secondo le previsioni dello stesso ove ne ricorrano le condizioni esplicitate nella circolare dell'Assessore per il lavoro n. 39 del 2004.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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