Pos. II   Prot. N. 01.2005.11 



Oggetto: REGIONE SICILIANA - COMPETENZE AMMINISTRATIVE - ENERGIA - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ELETTRODOTTI - AUTORIZZAZIONE UNICA.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
                      DIPARTIMENTO INDUSTRIA 

SERVIZIO II - RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

e, p. c.
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

P A L E R M O   



1. Con nota 27 dicembre 2004, n. 6006, codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerando che l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 - recante "Riordino del settore energetico, nonche delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" - al comma 1 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e al comma 26 assegna la titolaritą di detta competenza amministrativa allo Stato.

2. Sulla fattispecie sottoposta, si espone quanto segue.
La summenzionata legge di riordino del sistema energetico prevede, al 1° comma, ultimo periodo, dell'articolo 1 che "Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalitą della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione".
Tra le proprie finalitą la legge, ai sensi del comma 26 del medesimo articolo 1, che sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-sexies del D.L. 239 del 2003, annovera quella "di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica"; per detti fini, il legislatore statale si riserva le competenze amministrative per "la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica", assoggettando tali attivitą - ritenute dalla stessa norma di preminente interesse statale - ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attivitą produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate.
  Ai sensi dell'art. 14, lettera g), dello Statuto siciliano la Regione ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale. Tra queste ultime certamente rientrano gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche e integrazioni, sono state poi emanate le "Norme di attuazione della Regione siciliana in materia di opere pubbliche", con l'elencazione, all'art. 3, delle "grandi opere di prevalente interesse nazionale, ai sensi dell'art, 14 lettere g) ed i, dello Statuto", inserendo tra esse, alla lettera g), "le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts".
La competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al comma 26 dell'art. 1 della L. 239/2004, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, riconducibile allo Stato, discende da una lettura armonica e coordinata del sistema normativo composto dal citato comma 26 unitamente all'art. 14, lettera g), dello Statuto siciliano e dalle Norme di attuazione dello stesso in materia di opere pubbliche, residuando nella fattispecie alla Regione siciliana - e per essa all'Assessorato regionale per i lavori pubblici, titolare all'esercizio di ogni funzione amministrativa in materia di opere pubbliche - la sola competenza al rilascio dell'autorizzazione per le linee elettriche, a prescindere dall'appartenenza alla rete nazionale, di trasporto dell'energia elettrica con tensione inferiore a 120.000 volts.
Il legislatore con le pił volte citate Norme di attuazione - di fonte normativa gerarchicamente superiore alla legge ordinaria - ha ritenuto, in via generale, alla lettera g) dell'art. 3, di eccettuare dalle grandi opere pubbliche di interesse nazionale quelle di potenza inferiore al tetto indicato, seppur al punto m) del medesimo articolo si introduce una cautela, disponendo che il prevalente interesse nazionale potrą essere riconosciuto a tutte le opere (e quindi anche a quelle relative ad elettrodotti di tensione inferiore a 120.000 volts) che lo Stato, d'intesa con la Regione siciliana, riconoscerą tali.

3. All'Assessorato regionale per i lavori pubblici - in considerazione della ritenuta competenza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione in materia di linee elettriche di trasporto con tensione non superiore ai 120.000 volts - si trasmette copia dell'odierno parere.

Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".


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