Pos.   1 Prot. N268.04.11 
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Oggetto: CONTRATTI DELLA P.A. -PRAI Innovazione Sicilia 2003-2004 - trattativa privata a seguito di asta deserta.

Allegati n...........................

                           


PRESIDENZA DELLA REGIONE
                      DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
                              P A L E R M O 



1 - Con nota 30 novembre 2004, n. 6409 codesto Dipartimento premette di aver pubblicato sulla GURS n. 39 del 5 settembre 2003 l'avviso di gara per l'attuazione delle misure 7.1 e 7.3 del Programma regionale di azioni innovative FERS 2000-2006 denominato "Innovazione Sicilia". In particolare per la misura n. 7.3 ("modellizzazione e diffusione dei risultati") è stata prevista la procedura di aggiudicazione per pubblico incanto per un importo a base d'asta di euro 131.400,00.
Alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte (1-12-2003) ne perveniva una sola sicchè, in mancanza di almeno due offerte, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23-5-1924, n. 827, la gara veniva dichiarata deserta.
Anche a seguito della riapertura dei termini del bando, effettuata con avviso pubblicato sulla GURS n. 28 del 2-7-2004, è pervenuta una sola offerta e di conseguenza viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di procedere all'aggiudicazione a trattativa provata del su indicato servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 157/1995, per il quale " Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione del bando di gara: quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione provata o un appalto concorso, purchè le condizioni iniziali dell'applato non siano sostanzialmente modificate" .

2 - L'art. 69 del R.D. n. 827/1924 (sulla cui applicazione si confronti la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 17/2001) dispone chiaramente che l'asta deve essere dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte a meno che l'amministrazione non abbia stabilito già nell'avviso di gara di procedere all'aggiudicazione anche nel caso ne sia stata presentata una sola.
La fattispecie, pertanto, risulta analoga a quella individuata dal punto 2, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995 che consente il ricorso alla trattativa privata ove non sia pervenuta "alcuna offerta o alcuna offerta appropriata".
Tuttavia, qualora la stazione appaltante non si sia riservata la facoltà di aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta ed abbia, quindi, rinnovato la procedura può ritenersi che la previsione di cui al citato art. 69 del RD 827/1924 resti superata e che la nuova gara possa essere aggiudicata in tal caso all'unico offerente ancorché il bando nulla abbia previsto in tal senso. Infatti, posto che i principi desumibili dalla legislazione in materia di appalto di lavori pubblici possono costituire principi estensibili all'appalto per la fornitura di beni e servizi (cfr. C.S., sez. IV, 17-1-2002, n. 253), può trovare applicazione in via analogica quanto previsto dall'art. 76 del Dpr n. 554/1999 che, riferendosi all'appalto concorso ed alla licitazione privata, prevede che nel caso di inutile esito della seconda gara, possa farsi luogo all'aggiudicazione nei confronti dell'unico partecipante. Ovviamente, resterebbe sempre salva la facoltà dell'amministrazione di verificarne la congruità (cfr. sul punto la richiamata determinazione dell'Autorità di vigilanza).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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