Pos. 1   Prot. N. 242.04.11  


Oggetto: Condono edilizio - art. 32 , comma 25, del D.L. n. 269/2003. Immobili ad uso non residenziale.



Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
                      DIPARTIMENTO URBANISTICA 
                      PALERMO 


E p. c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI           
                      ROMA                                  

1 - Con nota 3-11-2004, n. 70854, viene chiesto l'avviso dello Scrivente Ufficio in ordine a quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 3/2004 del 5/3/2004 sulla sanabilità, ai sensi del comma 25 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 (convertito con legge n. 426/2003) delle "nuove costruzioni non residenziali".
Detta circolare, infatti, ha ritenuto che anche in relazione alla nuova sanatoria sia applicabile l'estensione a tale categoria di opere prevista dall'art. 39 della legge n. 724/1994, sulla cui interpretazione erano intervenute le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 2241 del 17/6/1995.

Viene riferito, però, che da parte di più comuni è stata segnalata una diversa interpretazione della norma citata, ritenendosi "del tutto innovativo quanto disposto con il comma 25 rispetto al contenuto del'art. 39 della citata legge n. 724/1994". Il nuovo condono, infatti, consentirebbe la sanatoria per:
a) l'ampliamento degli edifici esistenti, aventi qualsiasi tipologia edilizia e destinazione d'uso, nei limiti di un incremento volumetrico di 750 mc e comunque non superiore al 30% dell'edificio preesistente;
b) la realizzazione di nuovi edifici ad uso esclusivamente residenziale di cubatura non superiore a 750 mc, per ogni singola istanza di sanatoria e nel limite di complessivi 3000 mc per l'intero edificio.
A conforto di tale lettura viene rilevato che:
a) l'art. 32 del D.L. 269/2003 deve trovare applicazione non ostante il richiamo alle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985 ed all'art. 39 della legge n. 724/1994;
b) l'ambito di applicazione della nuova sanatoria, rispetto alle ipotesi precedenti, è prevalentemente riferito all'ampliamento dei manufatti con l'unica eccezione (secondo periodo del comma 25) di nuovi edifici per fini abitativi;
c) il comma 39 del citato art. 32, nell'escludere espressamente l'applicazione (anche) del comma 16 dell'art. 39 della l. n. 724/1994 andrebbe esteso all'intero articolo;
Infine, viene osservato che a tale interpretazione restrittiva si è attenuta la Corte di cassazione con sentenza della II Sezione penale 11-12-2003, n. 1802.

2. La circostanza che l'art. 39 della legge n. 724/1994 abbia trovato applicazione in Sicilia senza necessità di un apposito recepimento e che l'art. 32 del D.L. 269/2003 faccia rinvio a tale disposizione ed alla legge n. 47/1985 spiega l'orientamento assunto dalla su richiamata circolare assessoriale, che ha considerato applicabile la nuova sanatoria negli stessi termini di quelle precedenti. In tale prospettiva è stato ritenuto che i limiti volumetrici non trovino applicazione per i fabbricati di nuova costruzione ad uso non residenziale.
Va altresì osservato che la stessa sentenza della Corte Costituzionale 28-6-2004, n. 196, nel pronunziarsi sull'ammissibilità del nuovo condono edilizio, ha riconosciuto il collegamento con la legge n. 47/1985 e con l'art. 39 della legge n. 724/1994.

Non può tuttavia non rilevarsi che l'art. 32, comma 25, del decreto legge 269/2003, sebbene ricalchi nel contenuto l'art. 39 della legge n. 724/1994 se ne differenzia proprio in ordine alle "nuove costruzioni" in quanto aggiunge a tale termine l'aggettivo "residenziali" . Proprio tale circostanza ha determinato i dubbi interpretativi chiaramente evidenziati nella richiesta di parere che hanno dato luogo a divergenti conclusioni. A favore della possibilità di una sanatoria degli edifici non residenziali senza limiti di cubatura si è espressa la circolare dell'ANCE 9 -12-2003, n. 92 ed è stato osservato che nello schema di domanda relativa alla definizione dell'abuso edilizio, in allegato alla legge pubblicata, viene fatto esplicito riferimento sia alla destinazione d'uso residenziale che a quella non residenziale ( ma tale riferimento potrebbe essere limitato ai soli ampliamenti); contro la possibilità di sanatoria si segnala l'ampio commento al condono sul supplemento a "Italia Oggi" del 5-12-2003 ove si evidenzia, fra l'altro, che l'espressa disapplicazione da parte del comma 25 dell'art. 32 del D. L. 269/2003 del comma 16 dell'art. 39 della legge n. 724/1994, farebbe venir meno l'argomento principale posto a base della su richiamata circolare ministeriale n. 2241/1995.

Tanto premesso sembra allo scrivente di non poter rendere il richiesto parere avendo riguardo ad una norma statale, applicabile in Sicilia (cfr. art. 24 della l.r. n. 15/2004) in termini non differenti dal resto del territorio nazionale ma che spetti all'Amministrazione statale che legge per conoscenza la potestà di fornire direttive sulla corretta applicazione della norma de qua.


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