Pos. III-V   Prot. N. 16766/231.04.11  


Oggetto: Lavoratori ex XXXXXXX, ecc. . Requisiti per l'avvio al lavoro da parte della Società XXXXXXX.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione


Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore


p. c. Dipartimento regionale
beni culturali ambientali ed
educazione permanente

PALERMO


1 - Con nota n. 6041 del 28 ottobre scorso, codesto Ufficio di Gabinetto ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
A seguito di un progetto straordinario elaborato da codesto Assessorato per la valorizzazione dei siti culturali regionali, la Società XXXXX, ha avviato al lavoro gran parte delle unità lavorative in oggetto inserite in apposito elenco, ma ha obbiettato l'impossibilità di fare altrettanto per le rimanenti unità perché sprovviste ( per quanto qui interessa ) dei requisiti richiesti per il loro impiego dall'art. 3 c.4 del contratto di servizio stipulato dalla predetta società di servizi e da codesto Assessorato il 21 novembre 2000.
In particolare, e con specifico riferimento a n. 26 unità provviste di sola licenza elementare non comportante assolvimento dell'obbligo scolastico, viene chiesto se, " in considerazione della eccezionalità del progetto straordinario predisposto principalmente per motivi occupazionali" possa procedersi all'assunzione in parola in deroga a quanto prescritto dalla suindicata convenzione.

2 - Al fine di valutare la percorribilità di quanto prospettato da codesto Assessorato, occorre esaminare la natura e le finalità del contratto di servizio in questione.
Atto di natura pattizia, la convenzione nasce per regolare tra la Società di servizi e codesto Assessorato i rapporti scaturenti dall'affidamento della gestione dei previsti servizi pubblici. Tale determinazione ha origine e fondamento nell'esigenza di assicurare, attraverso l'esternalizzazione di taluni servizi, una efficiente gestione degli stessi; ciò garantendo, comunque, "l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Assessorato".
Tale regolamentazione non discrimina tra rapporti di natura ordinaria e rapporti di tipo straordinario eventualmente ( come nella fattispecie in esame ) scaturenti da finalità particolari di tipo occupazionale. Laddove, invero, (all'art. 3) si è ritenuto di dover garantire il rispetto dei principi normalmente posti a base di interventi occupazionali, la Regione ha imposto alla Società ( pena la risoluzione del contratto ex art. 10 lett. b ) la verifica di specifici requisiti in capo al personale da impiegare per l'espletamento della prestazione.
Si ritiene, pertanto, che i rapporti tra la Società e l'Assessorato vadano ricondotti in via generale alle previsioni del contratto di servizio. Tuttavia, avendo tale atto natura pattizia, nulla osta nella specie a che le parti lo modifichino nel senso più consono alle rispettive esigenze, in linea peraltro all'ordine del giorno n. 335 approvato dall'ARS il 19 dicembre 2003.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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