Pos. 1   Prot. N. 182.04.11 



Oggetto: Opere pubbliche - Sostituzione del responsabile unico del procedimento - Applicabilità dell'art. 1 della l.r. n. 7/2003 nei confronti di enti privati .




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio 6
          P A L E R M O 



1 - Con nota 10 agosto 2004, n. 52742, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine:
- alla possibilità di sostituire il responsabile unico del procedimento di realizzazione di lavori pubblici, nel caso in cui la competenza dell'intervento venga trasferita ad altra struttura;
- alla nota 19-7-2004 con cui la Lega Ambiente ed il Club Alpino Italiano hanno contestano l'interpretazione che codesto Assessorato ha dato del parere 27 febbraio 2004, n. 3396, reso da quest'Ufficio, in ordine alla competenza degli uffici degli enti locali al conferimento degli incarichi di progettazione nei casi in cui gli enti privati debbano avvalersene ai sensi dell'art. 2, comma 3/ter della legge n. 109/1994 nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003.

2 - Sul primo quesito si osserva che le condivisibili considerazioni di codesta Amministrazione sull' esigenza di continuità dell'incarico di responsabile unico del procedimento non possono costituire premessa per affermare in via assoluta il principio dell'insostituibilità della persona fisica destinataria di detto incarico. Basterebbe considerare che la sostituzione potrebbe rendersi necessaria per sopravvenute cause ostative allo svolgimento dell'incarico (malattia, collocamento a riposo) o per rinuncia dello stesso titolare. Rientra, quindi, nella discrezionalità della stazione appaltante valutare l'opportunità di procedere o meno a tale sostituzione tenendo conto che il R.u.p. deve essere nominato dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito del proprio organico ma non deve essere necessariamente inquadrato stabilmente nell' ufficio competente alla realizzazione dei lavori (cfr. art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999) potendosi configurare una partecipazione a detta struttura limitata al singolo incarico.
   

3 In ordine al secondo quesito appare opportuno fare alcune premesse.

Per il combinato disposto dei commi 1 e 3/ter dell'art. 2 del testo coordinato della l. n. 109/1994 sono considerati "lavori pubblici ", ai fini dell'applicazione della legge stessa, quelli da realizzare da parte di "enti di culto o di formazione religiosa e/o enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento". Per tali lavori, detti enti "si avvalgono per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti". Nei confronti di tali enti trovano applicazione le stesse norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lett. a) dello stesso articolo 2.

In sostanza, la legge ha assimilato le opere eseguite da enti di culto e/o privati sulla base di programmi regionali di finanziamento ai lavori eseguiti dalle amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico e solo ad una prima lettura sembra aver esteso l'istituto dell'avvalimento al di fuori dell'ipotesi tipica del rapporto fra enti pubblici consentendo ad un soggetto privato poteri di indirizzo e vigilanza su uffici della pubblica amministrazione.

Si ritiene, invece, che la disposizione in esame abbia voluto affidare direttamente all'ente locale, quale competenza propria, la realizzazione delle opere in argomento. Tale convincimento appare confortato dalle seguenti ulteriori considerazioni:
- il regime di esecuzione dei lavori, come detto, è identico a quello delle opere da realizzarsi da enti pubblici con l'eccezione della loro esclusione dal programma triennale delle opere pubbliche;
- l'avvalimento è riferito all'ente locale e non ad un suo specifico ufficio (argomento ricavabile dalla distinzione fra avvilimento e delega contenuta nella sentenza della Corte costituzionale 6-2-1993, n. 60);
- l'ente locale non ha alcuna discrezionalità in relazione allo svolgimento delle attività indicate dal comma 3/ter del succitato art. 2 e non è prevista alcuna forma di rimborso dei costi sostenuti (restando ipotizzabile soltanto, nel caso di assunzione diretta della progettazione da parte dell'ufficio tecnico, l'attribuzione del compenso incentivante di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994).

Orbene, fra le norme applicabili ai lavori in questione rientra sicuramente l'art. 17 della legge n. 109/1994 che disciplina l'effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie attribuendole, in ordine, agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, agli uffici tecnici consortili, agli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza, a liberi professionisti, a società di ingegneria, ed agli altri soggetti professionali specificati nel comma 1 dello stesso articolo. I commi 9 e 10 dell'articolo 17 prevedono che gli incarichi di cui al comma 1 vadano affidati con procedura di evidenza pubblica; il comma 11 dispone che per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa) "le stazioni appaltanti" possano procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia.
  In base alle superiori premesse appare evidente che nel caso previsto dal comma 3/ter dell'art. 2 della l. 109/1994 (nel testo coordinato) la "stazione appaltante" di cui all'art. 17 citato vada individuata nell'ente locale, che potrà affidare la progettazione al proprio ufficio tecnico ovvero dar corso al conferimento dell'incarico professionale ricorrendo a professionisti esterni da individuare mediante procedura di evidenza pubblica o, ricorrendone i presupposti, procedere al conferimento dell'incarico fiduciario.  

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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