Pos. 1   Prot. N. 177.04.11 



Oggetto: Impiego pubblico - Dipendenti regionali collocati in quiescenza. Applicabilità dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001.




Allegati n...........................




                      PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSSITENZA DEL PERSONALE - Servizio gestione giuridica del personale
              PALERMO 



                       



1 - Con nota 30 luglio 2004, n. 21698 codesto Dipartimento ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine al precedente parere 3 giugno 2004, n. 104.04.11, prot. 9590, reso in merito alla possibilità di accogliere le istanze con cui alcuni dipendenti regionali, collocati in quiescenza, hanno chiesto l'inquadramento nella categoria superiore ai sensi dell'art. 13 del nuovo ordinamento professionale di cui all'accordo sindacale approvato col D.P n. 10/2001, come modificato dall'art. 1 del successivo accordo 8-5-2003, approvato con D.P. 24 - 7- 2003 , dipendenti che hanno beneficiato durante la permanenza in servizio degli incrementi stipendiali (connessi alla riqualificazione) e che dal momento del loro collocamento in quiescenza non hanno più percepito tali maggiori somme in quanto sprovvisti di formale provvedimento che le attribuisse.

Viene osservato che lo scrivente non avrebbe tenuto conto delle seguenti situazioni:
a) destinatari di progressione orizzontale, per i quali il percorso formativo si esauriva con l'espletamento del periodo di affiancamento;
b) destinatari di progressione verticale, per i quali l'accordo dell'8-5-2003, ai fini dell'attribuzione della nuova posizione, ha previsto il superamento di un esame colloquio;
c) affiancamento effettuato prima o dopo il recepimento dell'accordo sindacale dell'8-5-2003;
d) eventuali modalità di recupero delle somme già erogate in esecuzione della circolare assessoriale n. 447 del 31-1-2002;
e) possibilità di riassorbire con gli eventuali miglioramenti contrattuali relativi al biennio 2002/2003 l'assegno ad personam attribuito al personale non utilmente riclassificato e collocato a riposo.

2. Con riferimento alla situazione di cui alla precedente lett. a) sembra che codesta Amministrazione voglia riferirsi al personale che, prima del collocamento in quiescenza, abbia effettuato il periodo di "affiancamento" senza però completare l'iter formativo previsto dalla dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, come integrato dall'accordo 27-2-2002. Tale personale, ad avviso dello scrivente, dovrebbe essere riclassificato (previa certificazione della regolare partecipazione all'affiancamento) a far data dal 1° dicembre 2001 avendo l'accordo 8 maggio 2003 "sostituito", con evidente effetto retroattivo, l'art. 13 del D.P. n. 10/2001 e riconosciuto utile, all'art. 2, ai fini della riclassificazione l'affiancamento già previsto dal citato accordo 27 febbraio 2002 .

Quanto alla situazione di cui alla lett. b) , l'art. 13, comma 2 del D.P. n. 10/2001 subordina la progressione verticale ad una vera e propria selezione interna alla quale, si conferma, non potrà accedere il personale collocato a riposo.

In relazione al superiore punto c) della richiesta di parere, sembra che a fronte del disposto dell'art. 2 dell'accordo 8-5-2003 e della retroattiva sostituzione dell'art. 13 del D.P. Reg. n. 10/2001, l'affiancamento effettuato prima di detta modifica debba ritenersi comunque utile al fine della riclassificazione anche per il personale collocato in quiescenza prima della modifica dell'accordo.

All'eventuale recupero delle somme già erogate in esecuzione della circolare assessoriale del 31-1-2002, n. 447 si potrà provvedere - ove dette somme risultassero indebitamente corrisposte - attraverso ritenute sulla pensione, da determinare nell'importo in relazione all'entità della complessiva somma da restituire, alla concreta situazione economica del dipendente ed alla salvaguardia del limite del quinto pignorabile del trattamento di quiescenza (cfr. Cass., sez. lav., 05-06-2003, n. 9001).

Infine, come già espresso col precedente parere, sarà comunque possibile operare il riassorbimento dell'assegno ad personam, attribuito al personale non utilmente riclassificato, coi miglioramenti economici che saranno eventualmente attribuiti in applicazione del contratto collettivo di lavoro 2002/2003.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.





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