Pos.1   Prot. N. 170.04.11  


Oggetto: Opere pubbliche - Lavori di restauro della Chiesa del Collegio dei gesuiti, di Trapani. Richiesta di applicazione del "prezzo chiuso".




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale beni culturali e amb. ed educazione permanente.

              P A L E R M O 



1 Con nota 26 luglio 2004, U.O. XI/BC prot. N. 1476, viene chiesto il parere di quest'Ufficio in relazione all' applicabilità dell'istituto del prezzo chiuso all'appalto in oggetto in presenza delle seguenti circostanze:
- i lavori risultano ultimati con atti finali già approvati;
- il contratto ha una durata inferiore a 24 mesi;
- la consegna dei lavori è intervenuta ben oltre un anno dalla data di aggiudicazione;
- manca un programma dei lavori e una precedente richiesta dell'appaltatore.



2 L'appalto in questione, aggiudicato in data 17-2-1994, ricade sotto il vigore della l.r. 21/85, come integrata e modificata dalla l.r. n.10/93 i cui articoli 44, 2º comma, seconda parte e 45, 4º comma, contemplano ipotesi distinte: la prima si inserisce nell'individuazione degli appalti ai quali è applicabile il prezzo chiuso (considerato quale particolare forma della revisione dei prezzi) e ne esclude l'applicabilità ai contratti di cui sia stabilita una durata inferiore ai ventiquattro mesi; la seconda pone, invece, una fattispecie autonoma e indipendente dalla durata pattuita, sancendo il diritto alla revisione quando, come nella fattispecie, venga ritardata per più di un anno la consegna dei lavori.
Non c'è pertanto nessuna ragione, né testuale né logica, per subordinare la seconda ipotesi alla prima applicando il corrispettivo del ritardo solo ai contratti di durata inferiore ai ventiquattro mesi (cfr. C.G.A. sez. giurisdiz., 03-12-2001,n.634).    In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.

2 L'istituto, benché analogo per la funzione di riequilibrio contrattuale alla "revisione prezzi" (che va richiesta prima del collaudo) se ne distingue però in quanto la "revisione mira a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni del contratto d'appalto, mediante l'adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia della normale alea contrattuale. Il prezzo chiuso, per contro, risponde al criterio di una forfetizzazione convenzionale, per entrambe le parti, dell'alea contrattuale." (Tassan Mazzocco e altri, commento alla legge quadro sui lavori pubblici, pag. 667, ed. Giuffrè, Milano2003).

Pertanto, la clausola del "prezzo chiuso", nel caso di ritardata consegna dei lavori per oltre un anno, deve intendersi automaticamente inserita nel contratto originale attribuendo all'impresa un vero e proprio diritto soggettivo alla sua applicazione a prescindere di una esplicita richiesta da parte dell'appaltatore (cfr. in tal senso Cianflone, "L'appalto di opere pubbliche", pag. 554 e segg. , ed. Giuffrè, Milano ed.1999 a proposito della nuova disciplina dell'istituto recata dall'art. 26, comma 4 della legge n. 109/1994).
Trattandosi di diritto soggettivo lo stesso deve essere esercitato comunque entro l'ordinario termine di prescrizione decennale non sembrando estensibile a tale istituto l'art. 2 del D.l.c.p.s. . 6-12-1947n . 1501 per il quale "le domande di revisione devono, a pena di decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori". Tale termine di decadenza, infatti, è collegabile alla posizione di "interesse legittimo" riconosciuta all'appaltatore a fronte del potere autoritativo dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento dei presupposti per la concessione della revisione ( cfr. fra le tante, Cons. Stato sez. V 17-03-2003, n. 1362).
   Non sembra neppure che la mancata predisposizione di un programma dei lavori (che del resto non risulta richiesto dall'Amministrazione ) possa giustificare il diniego di applicazione dell'istituto in questione atteso che l'applicazione automatica del prezzo chiuso è limitata dall'art. 45, comma 5 della l.r. n. 21/1985 e successive modif. e integr., al solo periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione delle opere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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