POS. V Prot._______________/160-04-11

OGGETTO: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Regime fiscale e retributivo differenziato per soggetti titolari o meno di partita IVA.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE
PALERMO






1. Con nota prot. 45975/Area I del 13 luglio 2004 codesto Dipartimento, premesso che a seguito di procedure di selezione per collaboratori per assistenza tecnica -il cui bando ha previsto un compenso di euro 18.600,00 annui, al lordo di imposte, spese di mobilità e vitto- ha rappresentato che da parte dei vincitori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso di partita IVA, è stata lamentata una disparità di trattamento rispetto a quegli altri vincitori non titolari di partita IVA, in quanto gli emolumenti sopracitati per i primi verrebbero decurtati dell'importo per IVA e contributo per casse di previdenza.

Codesto Dipartimento osserva che a seguito delle innovazioni recate dall'art. 34 della legge 342/2000, che ha assimilato ai redditi da lavoro dipendente quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, tutti i criteri previsti dalla normativa fiscale richiamata sembrerebbero interamente ricorrenti nei contratti stipulati. Ma, tuttavia, non è chiaro se ai fini dell'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, sia solo sufficiente la ricorrenza di tali criteri ovvero se, come ritenuto dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate con il parere prot. n. 954-88406 reso il 27 maggio 2004 al Ministero dell'ambiente su identica problematica, sussista il criterio dell'attrazione dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative nel regime proprio dei professionisti, allorquando tale attività rientri nell'oggetto dell'attività professionale abituale del collaboratore.

Ove si ritenga che, nella fattispecie, viga il criterio dell'attrazione, come ritenuto dall'Agenzia delle entrate, codesto Dipartimento chiede se possa rimborsarsi ai richiedenti la differenza di somma risultante dalla decurtazione del compenso lordo dovuta all'emissione di fattura, onde eliminare una disparità di trattamento tra soggetti titolari o meno di partita IVA a parità di prestazioni contrattuali.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Le disposizioni dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, hanno modificato il regime tributario dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, spostandolo da un regime sui generis nell'ambito del lavoro autonomo ad un regime assimilato a quello relativo ai redditi di lavoro dipendente.

Le disposizioni in parola, in particolare quelle integrative dell'articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al cui comma 1 è stata aggiunta la lettera c-bis), tuttavia esplicitamente escludono tale assimilazione per le collaborazioni che rientrano "nell'oggetto dell'arte o della professione" esercitate dal contribuente in regime di lavoro autonomo.

Pertanto le conclusioni assunte dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate con il parere prot. n. 954-88406 del 27 maggio 2004, così come i chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze con circolare 16 novembre 2000, n. 207/E (punto 1.5.5) derivano direttamente dalle positive previsioni normative che, in realtà, hanno riprodotto un principio già esistente nell'ordinamento tributario, secondo cui i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, rese da professionisti nell'ambito delle attività professionali svolte abitualmente, sono soggetti agli obblighi di fatturazione (v. Risoluz. Ministero finanze n. 2026 dell'11/8/1994).

Non sembra, pertanto, che possano sussistere dubbi di sorta sull'attrazione dei redditi derivanti dalle collaborazioni in questione nell'ambito del regime tributario proprio di professionisti che le rendono.


In ordine al quesito subordinato, formulato da codesto Dipartimento, e cioè se possa rimborsarsi ai richiedenti la differenza di somma risultante dalla decurtazione del compenso lordo dovuta all'emissione di fattura, onde eliminare una disparità di trattamento tra soggetti titolari o meno di partita IVA a parità di prestazioni contrattuali, si rileva che, in effetti, di disparità di trattamento potrebbe parlarsi laddove restassero identici tutti gli altri assetti tributari e contributivi.

In realtà, se è vero che i soggetti titolari di partita IVA restano assoggettati allo specifico tributo dell'imposta sul valore aggiunto, oltre che, eventualmente, sull'imposta regionale per le attività produttive, tuttavia è da considerare che gli altri soggetti non beneficiano della possibilità di dedurre dal reddito percepito le spese per la produzione del reddito medesimo nonché gli importi pagati per IVA sugli stessi; e, di contro, i collaboratori non iscritti ad una cassa di previdenza professionale sono assoggettati al contributo previdenziale di cui al comma 26 dell'art. 2 della l. 8 agosto 1995, n. 335, in atto superiore a quello previsto per le casse autonome professionali e destinato ad aumentare ulteriormente per effetto delle previsioni del comma 16 dell'art. 59 della l. 27 dicembre 1997, n. 448.

Pertanto, nella specie, non possono individuarsi indici di disparità di trattamento per effetto dell'applicazione di disposizioni tributarie e contributive, i cui concreti effetti globali sulle posizioni individuali, determinano pur sempre una diversità di trattamento sui singoli contribuenti.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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