POS. II Prot._______________/155.2004.11
OGGETTO: Cave - Tutela dei boschi.
ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Corpo Regionale delle Miniere
PALERMO
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Le conclusioni della giurisprudenza - nel senso dell'organica disciplina della materia delle distanze dai boschi avvenuta ad opera della l.r. 16/1996, con la conseguente abrogazione della lettera "e)" della l.r. 78/1976 - non appaiono, però, risolutive della problematica sottoposta, giacchè si rende necessario considerare la portata del richiamo alla suddetta lett. "e)" della legge del 1976 all'interno dell'art. 7 della l.r. 24/1991, norma quest'ultima che contiene la normativa di settore in ordine ai giacimenti minerari da cava. |
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In particolare, occorre verificare la natura del richiamo, ovvero se trattasi di rinvio materiale o recettizio anzichè formale o dinamico. |
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Nel primo caso la norma rinvia proprio e solo alla disposizione richiamata, che diventa idealmente parte della norma rinviante così come si trova scritta nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni della norma richiamata non toccano la norma rinviante ed anche l'abrogazione della legge richiamata non modifica il contenuto della norma di rinvio. |
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Nel secondo caso (rinvio formale, dinamico o non recettizio) la norma rinvia ad altra norma, ma tale rinvio è fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato. |
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A tal proposito, ritiene la giurisprudenza che il rinvio formale si ha quando il richiamo è fatto non soltanto alla norma in vigore alla data dell'effettuato richiamo, ma altresì a tutte le eventuali norme a quella successive che la medesima hanno abrogato o modificato o integrato, infatti "il rinvio formale ad altre norme contenute in una legge, importa che questa abbia una portata sempre valida nel tempo in relazione non solo alle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della norma di rinvio, ma anche alle altre emanate successivamente, salvo espressa contraria disposizione legislativa" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23 ottobre 1973, n. 850 che richiama Adunanza plenaria 26 maggio 1959, n. 10). |
In conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza, pare allo scrivente che, in mancanza di una espressa indicazione che consenta di qualificarlo come dinamico (formale), il rinvio fatto dall'art. 7 della l.r. 24/1991 all'art. 15, lettera e), della l.r. 78/1976 rientri nel primo caso esaminato, e cioè che si tratti di un rinvio recettizio che ha cristallizzato il richiamo nel momento in cui è avvenuto il rinvio, senza possibilità di riferimento alle successive modifiche o abrogazioni ad oggi intervenute. Ciò pare, altresì, desumersi dall'inciso iniziale dell'art. 7 della l.r. 24/1991 in forza del quale il divieto surriportato è agganciato ad un termine e ad un adempimento (l'emanazione del piano), in mancanza del quale il richiamo all'art. 15, lettera e), della l.r. 78/1976 è da ritenere parte integrante della norma rinviante ed immodificato il suo contenuto staticamente richiamato. Il legislatore dell'epoca ha infatti disposto la "sospensione" del rilascio delle autorizzazioni sotto il limite dei 200 metri dal bosco fino alla ripianificazione dello specifico settore. La rielaborazione della materia può esser fatta solo con valutazioni dirette e precise, senza possibilità di poter presumere, con una lettura dinamica, una volontà che lo stesso legislatore si è riservato di esercitare espressamente. |
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La "cristallizzazione" del limite di arretramento a quello fissato dalla norma del 1976, senza possibilità di adeguamento, e quindi di applicabilità, delle differenti fasce di rispetto riportate all'art. 10, comma 3, della l.r. 16/1996, così come sostituito dall'art. 89, comma 8, della l.r. 6/2001, non potrà essere rimossa fino a quando il piano dei materiali da cava, approvato secondo la procedura di cui all'art.1 della stessa l.r. 24/1991, non disponga in modo (eventualmente in quel senso) differente. |