Pos. 1   Prot. N. 19266 /131.04.11 



Oggetto: Trasporti. Licenze di noleggio autobus con conducente. Rilascio dopo l'entrata in vigore dell'art.71 della L.r. n. 20/2003. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti Dipartimento regionale Trasporti
Servizio I

PALERMO



1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente un quesito, sollevato dal Comune xxxxx con note nn. 995/E e 4373, rispettivamente del 26 gennaio e del 29 aprile 2004, concernente il rilascio, da parte dello stesso Comune, di licenze di noleggio di autobus con conducente dopo l'entrata in vigore dell'art.71 della L.r. n. 20 del 2003.

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Con la prima delle note citate il predetto Comune rappresentata la seguente vicenda.
Con delibera di G.M. del 18 luglio 2003 veniva approvato il bando pubblico di concorso per l'assegnazione, tra l'altro, di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.
Avviato il concorso, la Commissione rilevava l'incompletezza di tutte le istanze pervenute e ne dichiarava la conseguente inammissibilità.
Con delibera di G.M. del 10 settembre 2003 veniva approvato un nuovo bando di concorso avente lo stesso oggetto del precedente.
La graduatoria relativa a tale secondo concorso, stilata dalla Commissione il 20 novembre 2003, veniva definitivamente approvata con deliberazione di G.M. del 18 dicembre 2003.
Ciò posto, il Comune chiede se possano essere rilasciate ai vincitori del predetto concorso le licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente nonostante l'intervenuta approvazione dell'articolo 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che, nel recepire la legge 11 agosto 2003, n.218, recante la nuova disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente, demanda ad un successivo decreto di codesto Assessorato la definizione, tra l'altro, delle modalità e dei requisiti per il rilascio delle nuove autorizzazioni.
Sostiene al riguardo lo stesso Comune che, poiché la citata legge n. 218 del 2003 e lo stesso art. 71 della citata legge regionale non prevedono un divieto di rilascio di nuove licenze fino all'adozione della normativa regionale di disciplina del settore, deve ritenersi legittimo il rilascio delle predette autorizzazioni, tanto più che il procedimento per il rilascio delle stesse era pervenuto "a fasi importanti e sostanziali, come quella del concorso, ben prima della promulgazione delle nuove norme".

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Con la seconda delle note citate il Comune, mantenendo il proprio avviso in ordine alla legittimità del rilascio delle licenze poste a concorso, contesta il contenuto della circolare 12 febbraio 2004, n. 1 di codesto Assessorato con cui, per contro, si esclude la possibilità di rilascio di nuove licenze da parte delle amministrazioni comunali se la relativa graduatoria non risulti approvata dalle stesse amministrazioni entro il 5 dicembre 2003, data di pubblicazione nella G.U.R.S. della più volte citata L.r. n. 20 del 2003.

2 . In primo luogo conviene delineare, sia pur sommariamente, il quadro normativo di riferimento.
Questo è dato innanzi tutto dalla legge 11 agosto 2003, n.218, già citata, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".
Con la predetta legge il legislatore statale ha stabilito i principi e le norme generali del settore, demandando alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti, tra l'altro, a stabilire le modalità per il rilascio delle nuove autorizzazioni (cfr. art. 4, comma 2, lett. a).
Il successivo art.11, Norme transitorie, disciplina poi il regime transitorio nei seguenti termini : "Le licenze di noleggio autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia ... conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5" .

L'art.71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 21, al comma 1, ha previsto l'applicabilità della citata legge n. 218 del 2003 nel territorio della Regione siciliana.
Lo stesso art.71, al comma 2, ha previsto altresì che l'Assessore regionale dei Trasporti, con proprio decreto, stabilisce, tra l'altro, "le modalità e i requisiti per il rilascio delle nuove autorizzazioni con particolare riferimento alla capacità tecnico-economica delle aziende, anche in funzione della sicurezza dei viaggiatori".

In attuazione di tale ultima norma è stato di recente emanato il decreto 14 ottobre 2004, recante "Modalità e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio di autobus con conducente ed istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente", pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 3 dicembre 2004, che entrerà in vigore "decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione" (art.10).
Il decreto in esame, all'art.3, disciplina in modo puntuale le modalità e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo che le relative istanze, corredate della documentazione richiesta dallo stesso articolo, siano presentate a codesto Dipartimento, competente ad accertare la sussistenza dei requisiti e a rilasciare l'autorizzazione.
Lo stesso decreto, all'art.9, nel disciplinare il regime transitorio, prevede tra l'altro che :"Le licenze comunali di noleggio di autobus con conducente conservano la loro efficacia per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine le imprese, già titolari di licenza comunale, per continuare a svolgere l'attività devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto".

3 . Occorre a questo punto affrontare il quesito posto dal Comune xxxxx concernente la legittimità del rilascio delle licenze di noleggio di autobus con conducente ai vincitori del concorso bandito dallo stesso Comune con delibera di G.M. del 10 settembre 2003, la cui graduatoria è stata definitivamente approvata con delibera di G.M. del 18 dicembre 2003.
Alla luce delle norme sopra richiamate sembra allo Scrivente che al quesito de quo possa rispondersi nei seguenti termini.
La legge n. 218 , nell'indicare i principi generali cui dovrà essere informata la nuova disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente, non pone invero alcun divieto al rilascio di nuove licenze comunali nelle more che le regioni adottino provvedimenti volti a disciplinare nel dettaglio le nuove autorizzazioni.
Al contrario l'art.11 della stessa legge, nel disciplinare il regime transitorio, sembra presupporre tale possibilità laddove prevede che le licenze di noleggio autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali "prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia" conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle nuove autorizzazioni.
Ora, l'art.71 della l.r. n. 20 del 2003 si è limitato a dichiarare applicabile nel territorio della Regione siciliana la citata legge n. 218, demandando ad un successivo decreto assessoriale la definizione, tra l'altro, delle modalità e dei requisiti per il rilascio delle nuove autorizzazioni.
Tali disposizioni sono state adottate con il citato decreto di codesto Assessorato, il quale ha pure previsto (cfr. art.9) che le licenze comunali conservano la loro efficacia per sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e che, decorso tale termine, le imprese già titolari di licenza comunale per continuare a svolgere la loro attività dovranno essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dello stesso decreto.
Ciò posto sembra allo Scrivente che legittimamente il Comune xxxxx avrebbe potuto rilasciare le due licenze de quibus ai vincitori del predetto concorso nonostante l'approvazione dell'art. 71 della l.r. n. 20 del 2003, atteso che "le nuove disposizioni in materia" sono state approvate solo con il più volte citato decreto assessoriale, in data successiva.
Alla luce di queste considerazioni le indicazioni diramate da codesto Assessorato con circolare 12 febbraio 2004, n.1 - in particolare nella parte in cui si afferma che un'amministrazione comunale può legittimamente rilasciare le licenze in questione ai soggetti inseriti in graduatoria purchè l'approvazione della stessa graduatoria sia intervenuta "entro e non oltre la data del 5 dicembre 2003" - non sembrano del tutto coerenti con il disposto del più volte citato art.11 della legge statale, applicabile, come sopra chiarito, anche nella nostra regione.
Per contro, se il Comune xxxxx non ha ancora provveduto al rilascio delle licenze di noleggio de quibus, sembra allo Scrivente che potrà comunque provvedervi entro la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, fissata dall'art. 10 dello stesso decreto "decorsi 90 giorni dalla data della sua pubblicazione", avvenuta nella G.U.R.S. n. 52 del 3 dicembre 2004.
Infatti l'espressione usata dal legislatore statale nel più volte citato art. 11 della legge n. 218 del 2003 ("prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia") non può che intendersi riferita al momento della effettiva entrata in vigore delle stesse disposizioni.
Del resto l'eventuale rilascio di licenze comunali di noleggio di autobus con conducente fino alla data di entrata in vigore del decreto di codesto Assessorato recante le nuove disposizioni in materia non sembra poter compromettere le finalità perseguite dalla nuova disciplina regionale, atteso che non è prevista alcuna continuità tra vecchie licenze comunali e nuove autorizzazioni rilasciate da codesto Dipartimento.
E infatti l'art. 9 del decreto, sopra citato, all'ultimo comma chiaramente dispone che le licenze comunali mantengono efficacia per sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto e che, decorso tale termine, le imprese già titolari di licenza comunale per continuare ad esercitare la loro attività dovranno comunque essere in possesso della nuova autorizzazione rilasciata ai sensi dello stesso decreto.
E infine, la possibilità di rilasciare licenze da parte dei comuni fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina va riconosciuta anche alla luce del principio di necessaria continuità dell'azione amministrativa, che è uno dei principi cardine del nostro diritto amministrativo.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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