POS. III-V Prot._______________/119.04.11

OGGETTO: Istituto per ciechi Florio e Salamone. Trasformazione in IPAB - Normativa applicabile.



PRESIDENZA DELLA REGIONE
- SEGRETERIA GENERALE
e, p.c.


PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO ON.LE PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DIP.TO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO BB.CC. ED EDUCAZIONE PERMANENTE

PALERMO


1. Con nota 253-E5 del 27 maggio 2004, codesta Segreteria generale ha chiesto allo Scrivente un parere sulla questione in oggetto, al contempo richiedendo al Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali di fornire, attesa la specifica competenza in materia, il proprio orientamento sulla questione.

Codesta Segreteria rappresenta che la problematica origina dalla richiesta di trasformazione dell'Istituto in oggetto. Questo, in atto, risulta quale istituto scolastico, e quindi sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che, accertato il venir meno delle finalità originarie di istruzione e che l'Istituto medesimo in atto svolge attività socio-assistenziale, ne ha proposto la trasformazione in Istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza.

L'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, muovendo da uno "spiraglio sulla possibile trasformazione dell'Ente in Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza" aperto da una parere del Consiglio di giustizia amministrativa reso nel 1998, ritenendo possibile una modifica della natura dell'Istituto medesimo in IPAB, in dipendenza di una modifica statutaria deliberata nell'anno 1998, con nota 4332 del 4 dicembre 2002 ha chiesto all'On.le Presidente una nota di indirizzo, previo eventuale parere della Giunta regionale.

Sulla predetta trasformazione in via amministrativa codesta Segreteria nutre diverse perplessità correlate, da una parte, alla circostanza che diverse leggi regionali (l.r. 152/1980; l.r. 68/1982; lr. 34/1990; art. 53 lr. 15/1993 e l.r. 33/1991) hanno ricondotto l'Istituto nell'ambito di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; dall'altra alla circostanza che il quadro normativo di riferimento, prima costituito essenzialmente dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dai correlati provvedimenti attuativi, è stato profondamente mutato con la legge 328/2000 e con il d. l.vo 207/2001 che, innovando profondamente con la previsione della trasformazione e accorpamento delle esistenti IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private e abrogando la legge 6972/1890, ha, tra l'altro, disposto l'ultrattività delle previgenti disposizioni per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del d.l.vo 207/2001, oggi scaduto.

Rileva, poi, codesta Segreteria che la Regione siciliana, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di Istituzioni di assistenza e beneficenza, ha sostanzialmente fatto ricorso alle disposizioni della legge 6972/1890, oggi abrogata, in mancanza di una corpo organico di disposizioni regionali in materia.

Rileva, infine, codesta Segreteria che le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana, approvate con D.P.Reg. 4 novembre 2002 e costituenti direttive generali sull'intero settore, specificamente per le IPAB hanno previsto il loro riordino secondo il d. l.vo 207/2001 (punto 4.10) mediante trasformazione in Aziende di servizi alla persona, anche mediante fusione o incorporazione, ovvero in persone giuridiche private.

Pertanto codesta Segreteria ha chiesto allo Scrivente:
a) se, nella fattispecie in esame, ostino alla trasformazione in IPAB dell'Istituto, in via amministrativa, le disposizioni regionali che hanno ricondotto l'Istituto medesimo nell'ambito di competenza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione:
b) quale sia oggi il quadro normativo applicabile, nella Regione, alle IPAB, stante l'abrogazione della previgente legislazione ad opera del d. l.vo 207/2001.

Sulla complessa problematica, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, pur sollecitato dallo Scrivente con nota 18 giugno 2004, prot. 10472/119.04.11, ad oggi non ha fornito alcun orientamento.

Pertanto lo Scrivente rende il parere richiesto, riservandosi di riesaminare la problematica in relazione a specifiche osservazioni e richieste che tale Assessorato potrà formulare.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto di seguito.
L'Istituzione in esame, originariamente nata dalla fusione di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e IPAB essa stessa, venne dichiarata istituzione scolastica con r.d. 27/10/1926, come riferisce l'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali nell'allegata nota 4332 del 4 dicembre 2002.

La Regione siciliana, con varie leggi regionali, ha assegnato all'Istituto contributi, per i fini istituzionali, autorizzando l'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a concederli e, con l'art. 2 della l.r. 1 marzo 1995, n. 16, ha esplicitamente previsto la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'istituto affidando le relative nomine all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Con riferimento al primo dei quesiti sottoposti, per un verso si rileva che la previsione legislativa di contributi da parte dell' Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione a favore dell'istituto, di per sé non osterebbe, giuridicamente, alla trasformazione dell'istituto in Istituzione di assistenza e beneficenza in via amministrativa -ove possibile-, ma determinerebbe il venir meno della possibilità, per il predetto Assessorato, di continuare a concedere i predetti contributi, dal momento che gli stessi dovrebbero esser correlati ad attività ricomprese nell'ambito dell'istruzione.

Di contro, la disposizione normativa soprarichiamata, che assegna all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la competenza alle nomine degli organi di amministrazione e di controllo, non potrebbe ritenersi modificata dalla mera trasformazione amministrativa dell'istituto da istituto di educazione in istituzione di assistenza e beneficenza.

Occorrerebbe, pertanto, in ogni caso una modifica legislativa che attribuisca all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la competenza alle nomine testè menzionate nonché -ove ritenuto opportuno- l'erogazione dei contributi, dei quali, in ogni caso, occorrerebbe riallineare la finalità di erogazione.

Va, comunque, osservato che la trasformazione non potrà più avvenire per quanto si dirà nel paragrafo seguente.



3. In ordine al secondo dei quesiti, relativo all'incidenza sulla fattispecie, del sopravvenire della nuova disciplina recata dal d. l.vo 4 maggio 2001, n. 207, si osserva quanto segue.

Con l'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è stata prevista l'emanazione di un decreto legislativo per una nuova organica disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, prevedendosi, con l'art. 30 della legge medesima, l'abrogazione della disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalla data di entrata in vigore delle decreto legislativo sopra menzionato.

Tale decreto legislativo, emanato il 4 maggio 2001, con il n° 207, ha provveduto al riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, operanti nel campo dell'assistenza socio-assistenziale, mediante la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché mediante il loro accorpamento tramite fusione o incorporazione, ovvero la loro trasformazione in persone giuridiche private, prevedendo le relative norme sull'organizzazione delle Aziende medesime nonché sulla contabilità ed il controllo.

Il predetto decreto legislativo, con l'art. 22, prevede che le regioni a statuto speciale provvedano in conformità dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Lo stesso decreto legislativo, con l'art. 21, ribadendo l'abrogazione della disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dei relativi provvedimenti di attuazione, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ha previsto che nel periodo transitorio per il riordino delle istituzioni, "ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti".
Il citato sistema di abrogazione, e la lettera del menzionato art. 21 d.l.vo 207/2001, inducono a ritenere che il legislatore, parlamentare e delegato, ha inteso caducare il previgente sistema delle IPAB a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina, mantendendo le previgenti disposizioni per il periodo transitorio non già nella loro interezza, ma solo per consentire la gestione delle IPAB esistenti, in attesa del definitivo riordino delle stesse.

Pertanto, la Regione siciliana che, non avendo un proprio corpo organico di disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, applica la normativa statale in materia, non può oggi procedere in via amministrativa all'attribuzione ad un ente morale della qualità di IPAB in base alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del relativo regolamento di attuazione, dato che le relative norme devono ritenersi ormai inoperanti, stante la predetta abrogazione e la circostanza che non riguardano IPAB esistenti.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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