Pos. 1   Prot. N. /118.04.11 



Oggetto: Appalti di fornitura di beni e appalti di servizi. Bandi di gara. Pubblicità su quotidiani e periodici. Criteri di scelta del periodico. Art. 35, L.r.7/2002.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale Programmazione
Area Coordinamento, Affari Generali,
Contratti, Assistenza Tecnica
PALERMO






1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di fornire un parere sulle modalità di attuazione dell'art. 35 della L.r. 7/2002, concernente la pubblicità dei bandi di gara relativi ai contratti di fornitura di beni, agli appalti di servizi e agli appalti nei settori esclusi.
In particolare vien chiesto di chiarire quale procedura vada adottata ai fini della individuazione del periodico regionale su cui pubblicare, per estratto, il bando di gara.
Al riguardo codesto Dipartimento ravvisa l'opportunità di "procedere ad affidamento diretto in luogo del bando, in cui il criterio di selezione prescelto è stato esclusivamente quello del prezzo più basso".
Rileva infatti lo stesso Dipartimento che il bando basato sul solo criterio del prezzo più basso da un lato porterebbe alla scelta di periodici a bassa diffusione, dall'altro darebbe luogo ad una procedura antieconomica, a causa dei costi indiretti ricadenti sull'Amministrazione.

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2. La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, al Titolo II , disciplina gli appalti di fornitura di beni, gli appalti di servizi e gli appalti nei settori esclusi prevedendo, agli articoli 31, 32 e 33, l'applicabilità anche in ambito regionale della disciplina statale vigente in materia, ossia del decreto legislativo n. 358 del 1992 per gli appalti di fornitura di beni, del decreto legislativo n. 157 del 1995 per gli appalti di servizi e del decreto legislativo n. 158 del 1995 per gli appalti nei settori esclusi.
I citati decreti legislativi costituiscono pertanto il quadro normativo di riferimento, almeno per gli appalti di rilevanza comunitaria, e vanno sempre applicati in assenza di una deroga espressa prevista dalla legge regionale.
Rispetto a questo quadro normativo di riferimento l' articolo 35 della legge in esame, concernente le forme di pubblicità, si pone come norma derogatoria.
. L'articolo 35, invero, fatte salve le norme statali concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, prevede un regime di pubblicità dei bandi di gara per gli appalti banditi in ambito regionale diversificato in relazione al valore del singolo appalto, disponendo la pubblicazione nell'albo degli enti dove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, la pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ove l'importo sia superiore a 200.000 euro,"la pubblicazione, per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali".
Lo stesso articolo prevede infine, in via residuale, l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 23 della stessa legge, che disciplina la pubblicità negli appalti di lavori.
Ciò posto, con particolare riguardo ai criteri di scelta del mezzo pubblicitario, va segnalato che l'articolo 35, nella stesura originaria,operava un rinvio all'articolo 23 dello stesso disegno di legge, il quale conteneva una puntuale disciplina di dettaglio per la scelta dei mezzi di informazione ( "I quotidiani e il periodico...devono avere le seguenti caratteristiche : a) diffusione complessiva in Sicilia non inferiore a ventimila copie; b) certificazione delle copie diffuse rilasciata dall'Istituto Nazionale ADS ( Accertamento Diffusione Stampa ) da almeno tre anni ; c) listini prezzi del quotidiano, ovvero delle concessionarie di pubblicità, depositati presso le competenti Camere di commercio " ).
Era stato previsto, quindi, un meccanismo per la selezione dei quotidiani e del periodico basato sul parametro della adeguata diffusione degli stessi in ambito regionale. Tale meccanismo, però, nel corso dei lavori parlamentari è stato soppresso, lasciando quindi all'amministrazione appaltante l'onere di una selezione del mezzo pubblicitario non assistita da alcuna previsione normativa né in ordine ai criteri da applicare, né in ordine alla procedura da adottare.

Quanto ai criteri da applicareai fini della scelta dei quotidiani e del periodico può tuttavia affermarsi che il canone di valutazione da seguire non potrà che essere basato sul rapporto tra prezzo della singola inserzione e numero degli utenti raggiunti, ossia il tipico canone pubblicitario del costo per contatto ( cfr. al riguardo D. Sabatino, Commento all'articolo 35 , in La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia - Commentario, a cura di R. Conti, IPSOA, 2003, pag. 770 ).

Quanto alla procedura da adottare per la scelta dei quotidiani e del periodico va osservato che, in assenza di una disciplina speciale, la stazione appaltante dovrà fare riferimento a quanto previsto in via generale per gli appalti di servizi, cui può essere ricondotta l'attività di pubblicazione su un periodico dell'estratto di un bando di gara.
Al riguardo giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2002 - nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003 - per l'affidamento degli appalti di servizi di importo non superiore a 25.000 euro è consentito il ricorso alla trattativa privata.
In questi casi, ai sensi dello stesso articolo 34, comma 3, si deve procedere,a pena di nullità, "ad espletare gara informale, invitando almeno cinque ditte".
In altri termini l'affidamento del servizio deve essere preceduto da una ricognizione di mercato estesa ad almeno cinque ditte.

In subordine a tale procedura codesto Dipartimento potrebbe acquisire il servizio de quo in economia, ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001, n.384, recante il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, ritenuto applicabile anche in Sicilia in virtù del rinvio, di natura dinamica e formale, previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1993.
Al riguardo giova tuttavia ricordare che , ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. , l'acquisizione in economia di beni o di servizi è ammessa "in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze".
Giova altresì ricordare che il provvedimento di individuazione delle singole voci di spesa e dei relativi limiti di importo costituisce un atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in quanto tale, andrebbe adottato non tanto con provvedimento dirigenziale quanto, invece, con decreto assessoriale ( cfr. al riguardo il parere di questo Ufficio n. 281 del 2002, del 14 febbraio 2003 ).
Ciò posto, ove codesto Dipartimento si sia già dotato del predetto provvedimento, e tra le fattispecie da questo individuate risulti la pubblicazione su quotidiani o periodici dei bandi di gara, nei limiti di importo previsti, esso potrà selezionare il periodico regionale su cui pubblicare, per estratto, il bando ricorrendo alla procedura del cottimo fiduciario, come disciplinato dall'articolo 5 del citato D.P.R. n. 384 del 2001.
Ai sensi di tale articolo "per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito" ( comma 1), tuttavia " si prescinde dalla richiesta di pluralità dei preventivi ... quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A." ( comma 3 ).
Pertanto, nel caso in cui la spesa relativa alla pubblicazione, per estratto, del bando di gara sul periodico regionale risulti inferiore alla predetta soglia di 20.000 euro, I.V.A. esclusa, il ricorso al cottimo fiduciario consentirebbe di evitare la richiesta dei cinque preventivi, rendendo così più agile la procedura di acquisizione del servizio .
In definitiva, se codesto Dipartimento risulta ancora sprovvisto del provvedimento di individuazione delle fattispecie da acquisire in economia - ovvero se nel predetto provvedimento, già adottato, la pubblicazione dei bandi di gara su un periodico non figura tra le fattispecie individuate - la procedura da adottare ai fini della scelta del periodico regionale su cui pubblicare, per estratto, il bando di gara sarà quella di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 7 del 2002, ossia la gara informale con invito ad almeno cinque ditte, sempre che l'importo del servizio richiesto non superi i 25.000 euro.
Per contro, se codesto Dipartimento risulta già dotato del predetto provvedimento e, all'interno di questo, la pubblicazione dei bandi di gara figura tra le fattispecie acquisitive previste, per limiti di importo corrispondenti, la procedura da adottare ai fini della scelta del periodico regionale su cui pubblicare, per estratto, il bando di gara potrà essere anche quella del cottimo fiduciario, come prevista dal sopra citato articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 384 del 2001, ovvero, se il costo della pubblicazione risulti inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, come prevista dallo stesso articolo 5, comma 3, ossia prescindendo dalla richiesta di più preventivi.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
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