Pos. 1   Prot. N. 303.03.11  


Oggetto: OPERE PUBBLICHE -Affidamento appalto per interventi di somma urgenza (art. 146 D.p.r. n. 554/1994) mediante sistema di aggiudicazione ad evidenza pubblica. Possibilità.





Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio assetto del territorio
                                       
                                          P A L E R M O 




1 -  Con nota 5-11-2003, n. 4626 -UOB XVII, codesto Dipartimento riferisce che a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2003 interessanti alcuni comuni della provincia di Catania, l'Ufficio del Genio civile competente per territorio ha avanzato richiesta di autorizzazione all'esecuzione di alcuni lavori per la sistemazione idraulica di alcuni tratti di torrenti dichiarati urgenti e necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, quantificandone l'importo presunto in un ammontare che eccede il limite di 150.000, 00 Euro fissato dall'art. 24, lett. b) della legge n. 109/1994 nel testo risultante dal recepimento operatone in Sicilia con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 


Lo stesso Ufficio ha anche rappresentato che l'importo di tali lavori non può essere frazionato e ridotto al fine di consentirne l'affidamento a trattativa privata.
Codesta Amministrazione riferisce di aver finanziato prioritariamente "l'esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza (di cui ai verbali redatti ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/1999) ed ha autorizzato, nei decreti di approvazione delle perizie, gli Ingegneri capo degli uffici del genio civile dell'Isola a provvedere, per i lavori di urgenza, all'affidamento mediante cottimo appalto, ai sensi e nei limiti di importo per lavori previsto dall'art. 24 bis della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002, mentre per i lavori di somma urgenza all'affidamento a trattativa provata ai sensi e nei limiti di importo per lavori previsti dall'art. 24 della legge, n. 109/1994 nel testo coordinato con la succitata legge regionale".

Fatta tale premessa viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine:
- alla possibilità che codesto Dipartimento, nei casi di interventi urgenti, derivanti da eventi calamitosi (accompagnati da verbale redatto ai sensi dell'art. 146 del Regolamento D.P.R. n. 554/19999) che prevedono importi per lavori superiori all'anzidetto limite di 150.000,00 euro (per i quali non ricorrono i presupposti per l'affidamento dei lavori a trattativa privata o secondo cottimo appalto) possa autorizzare gli Ingegneri capo degli uffici dell'Isola ad adottare per l'affidamento degli interventi, un sistema di aggiudicazione ad evidenza pubblica quale il pubblico incanto.
- Se, in tal caso, risulti legittimo adottare le procedure accelerate in materia di pubblicità previste dalla legge n. 109/1994 ricorrendo inoltre all'istituto della conferenza di servizi di cui all'art. 7/bis della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la L.r. n. 7/2002 per acquisire tutti gli eventuali visti e autorizzazioni occorrenti per l'approvazione in linea tecnica delle perizie.

2- Va osservato in primo luogo che il ricorso alla trattativa privata, nel sistema delineato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ha carattere eccezionale rispetto all'asta pubblica (cfr. art. 20 della legge 109/994) trovando giustificazione o in ragioni di particolare urgenza o nel modico importo dei lavori.
Peraltro, il ricorso alla procedura ristretta appare circondato da cautele quale l'obbligo di motivazione e segnalazione all'Osservatorio (cfr. art. 24 commi 2 e 10 della legge).
In particolare la trattativa privata è esperibile nelle seguenti ipotesi.

A - Casi previsti dall'art. . 24, primo comma, lettere a) e c) della l. n. 109/1994 (nel testo coordinato con le disposizioni regionali di recepimento) nei limiti di importo di 150.000 euro;

B - Lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti , danneggiate e rese inutilizzabili da eventi mprevedibili di natura calamitosa, in caso di imperiosa urgenza, senza limite di spesa;

L'art. 24/bis della legge 109/1994 (nel testo coordinato) ha poi introdotto l'istituto del "cottimo appalto" quale sistema generale di aggiudicazione di opere e lavori fino a 150.000 euro .

Come chiarito dallo Scrivente con parere 2-1-2003, n. 280.02.11, prot. N. 11, diretto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed esteso, per conoscenza, a codesto Dipartimento, il "cottimo-appalto" non trova applicazione per i lavori in economia che sono invece disciplinati dal combinato disposto degli artt. 88 e 142 e segg. del D.p.r. n. 554/1999, lavori che possono essere eseguiti in amministrazione diretta (art. 143) o per cottimo (art.144). Tale cottimo, consiste in una procedura negoziata preceduta "da un'indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78"; per i lavori "in economia" di importo inferiore a 20.000 euro, può procedersi, invece, ad affidamento diretto.

Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 147 del D.p.r. 554/1999 (lavori di somma urgenza) è consentito, entro il limite di spesa di 200.000 Euro, l'affidamento in forma diretta, ad una o più imprese, dei lavori strettamente indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.


Fatta tale premessa, sembra che nei casi cui fa riferimento la richiesta di parere (lavori urgenti e di somma urgenza ex artt. 146 e 147 del Regolamento, rientranti nel Capo III - Lavori in economia, del titolo IX, e per i quali il sistema di esecuzione è il cottimo quale disciplinato dal citato art. 144 e dall'art. 147, comma 2, applicabili in Sicilia atteso che il legislatore regionale non ha dettato una diversa disciplina) come pure nel caso di imperiosa urgenza previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l. n. 109/1994 (nel testo coordinato) lo stesso carattere d'urgenza che giustifica il ricorso alla procedura ristretta contraddica e riesca incompatibile con l'espletamento di un' asta pubblica i cui tempi, peraltro, non potrebbero essere ridotti atteso che tale possibilità di una procedura accelerata è prevista dall'art. 81 del citato D.p.r. n. 554/1999 soltanto per la licitazione privata, sistema di aggiudicazione, questo, espunto dalla normativa regionale (cfr. art. 20 della l. n. 109/1994, nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi dall'art. 16 della l.r. n. 7/2002).

In tutte le altre ipotesi in cui, al di fuori di ragioni di urgenza, è consentito ( e non imposto) il ricorso alla trattativa privata, non sembrano sussistere preclusioni all'esperimento di un'asta pubblica anche in considerazione del carattere preferenziale che il legislatore nazionale e comunitario accordano a tale procedimento.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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