Pos. 1  Prot. N. 275.03.11 



Oggetto: ORGANI COLLEGIALI -Commissione esaminatrice di cui all'art. 5 e segg. della l. 8-8-1991, n. 264




Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                      DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
   
                                      P A L E R M O 


1 - Con nota 29 -10-2003, n. 1827, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine:
- all'individuazione dell'organo competente alla nomina dei componenti della commissione in oggetto ( preposta al rilascio dell'attestato di idoneità professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
- alla possibilità di integrare il numero dei suoi componenti.
L'art. 5 della legge 264/1991 demanda l'istituzione della commissione ad un decreto del presidente della giunta regionale e indica come componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club.
Osserva, codesta Amministrazione, che il D. lgs. n. 296/2000 ha dato attuazione al pieno trasfe-rimento alla Regione di tutte le funzioni statali in materia di comunicazioni e trasporti (con l'eccezione di quelle dei centri prova autoveicoli) e che, per altro verso, la legge regionale n. 10/2000 ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di amministrazione attiva; pertanto viene espresso l'avviso che in forza di tali sopravvenute disposizioni la nomina della predetta commissione sia di competenza del Dirigente generale del Dipartimento.
       

2. Lo scrivente ritiene di poter condividere tale assunto per le seguenti considerazioni.
L'art.5 della l. n. 264/1991 attribuisce al presidente della giunta regionale l'istituzione della commissione nell'ambito di un conferimento di poteri che appare inquadrabile nell'ipotesi di delega intersoggettiva di funzioni statali. In Sicilia, attesa la rilevanza esterna dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, tale competenza è stata ritenuta come attribuita all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
L'art. 1 del DPR 17-12-1953, n.1113, come sostituito dal Decreto legislativo n. 296/2000, ha trasferito alla Regione siciliana " tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto" nonché (secondo comma) "tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato".
L'ampia attribuzione delle funzioni compiuta col D. lgs. 296/2000 induce lo scrivente a ritenere che la competenza alla nomina della commissione in parola, già prevista dall'art. 5 della l. n. 264/1991, sia da intendere non più come propria dell'organo politico , ma dell'Amministrazione regionale e che, pertanto, possa trovare applicazione il principio di separazione fra le funzioni di indirizzo dell'organo politico e quelle di gestione affidate alla dirigenza, introdotto dal d. lgs. n. 29/1993, recepito in Sicilia dalla l.r. n. 10/2000, per il quale, in linea di principio, è stata demandata ai dirigenti l'emanazione della quasi totalità degli atti amministrativi.
Seppure, infatti, non sia da escludere che dopo la riforma possa permanere in capo all'organo politico un potere di nomina laddove previsto da una speciale normativa anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 29/1993, tale potere andrebbe comunque limitato ai casi in cui ai commissari possa essere riconosciuta una posizione (anche sotto il profilo soltanto economico) equiparata a quella di dirigente generale (così, Consiglio di Stato, parere della II sezione 10-5-1995, n. 1220/95). Orbene, poichè nella fattispecie i componenti della commissione vanno scelti fra dirigenti (non generali) o, funzionari con qualifiche equiparate, non si giustificherebbe il mantenimento della competenza dell'Assessore alla loro individuazione.
Non sembra, invece, che sia possibile integrare la composizione della commissione senza una modifica dell'art. 5 della l. 8-8-1991 che concerne una materia (rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di un'attività professionale) che esula da quella della "comunicazioni e trasporti regionali" che l'art. 17, lett a) dello Statuto attribuisce alla potestà concorrente della Regione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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