REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 20 FEBBRAIO 1999 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 1998.
Approvazione della sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Blufi di nuova istituzione e il comune di origine di Petralia Soprana.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 27 ottobre 1998.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95  pag.


DECRETO 13 novembre 1998.
Approvazione delle direttive applicative relative alle assunzioni di lavoratori apprendisti ed ex apprendisti.
  pag.


DECRETO 16 dicembre 1998.
Parziale modifica alle direttive applicative per il fermo temporaneo del naviglio da pesca  pag. 19 


DECRETO 14 gennaio 1999.
Approvazione dei modelli dei Quadri tecnici economici per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata  pag. 19 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 dicembre 1998.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un parco sub-urbano in variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani  pag. 45 


DECRETO 18 dicembre 1998.
Approvazione del progetto per i lavori di ammodernamento tra i Km. 38+700 e 42+600 S.S. 117, Centrale sicula, itinerario nord-sud  pag. 48 

DECRETO 23 dicembre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Piero Patti  pag. 50 


DECRETO 23 dicembre 1998.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Solarino  pag. 51 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Modifica della denominazione sociale da Consorzio Apo Mediterranea soc. coop. a r.l. a Consorzio Aspoa soc. coop. a r.l., con sede in Bagheria  pag. 52 
Riconoscimento di organizzazioni di produttori ortofrutticoli e agrumicoli  pag. 52 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1998  pag. 53 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Rinnovo della commissione per la verifica dei requisiti delle scuole di servizio sociale e la formazione del piano di ripartizione dei contributi  pag. 55 
Delega all'Ufficio regionale del lavoro di competenza in materia di assunzioni obbligatorie ed esoneri parziali.  pag. 55 

Assessorato della sanità:
Recepimento di accordo decentrato relativo al progetto utenza, progetti-obiettivo, piani di lavoro, lavoro straordinario e indennità contrattuali dell'Assessorato della sanità.  pag. 55 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 12.
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1998  pag. 55 


CIRCOLARE 30 dicembre 1998, prot. n. 57086.
Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998» diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998  pag. 61 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 45.
Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale  pag. 63 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 335.
Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24  pag. 63 

Statuti
ERRATA-CORRIGE

Statuto del comune di Gibellina - Modifiche.  pag. 64 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 14 gennaio 1999, n. 2.
Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 1998.
Approvazione della sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Blufi di nuova istituzione e il comune di origine di Petralia Soprana.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, delle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48, 26 agosto 1992, n. 7, 1 settembre 1993, n. 26, 15 settembre 1997, n. 35, e 7 gennaio 1998, n. 23;
Rilevato che con legge regionale 16 marzo 1972, n. 10, la frazione Blufi del comune di Petralia Soprana è stata eretta comune autonomo con la denominazione di Blufi;
Rilevato, altresì, che l'art. 9, comma 2, del menzionato ordinamento, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 5, prescrive che alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni, nella fattispecie in esame tra il comune di nuova istituzione e quello di origine, provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale;
Considerato che l'Assessore regionale per gli enti locali ha inoltrato la propria proposta con rapporto n. 135/G.L. V del 9 marzo 1998, diretta alla Giunta regionale;
Considerato, altresì, che la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra il comune di Blufi e quello di Petralia Soprana è stata di seguito deliberata dalla Giunta regionale con atto n. 128 del 9 aprile 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di nuova istituzione di Blufi e quello di origine di Petralia Soprana, nelle risultanze e modalità proposte dall'Assessore regionale per gli enti locali con relazione n. 135 G.L. V del 9 marzo 1998, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Art. 3

Successivamente alla registrazione, il presente decreto sarà pubblicato, con la connessa relazione di proposta, nella Gazzetta Ufficiale della Regione e notificato alle amministrazioni comunali interessate.
Palermo, 3 novembre 1998.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione con nota n. 4779 del 13 novembre 1998.

Allegato
SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI TRA I COMUNI DI PETRALIA SOPRANA E DI BLUFI. INOLTRO DI PROPOSTA SECONDO L'ART. 9, COMMA 2, DELL'O.E.L., COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1987, N. 5

Alla Giunta regionale
PALERMO
Con la legge regionale 16 marzo 1972, n. 10, la frazione Blufi del comune di Petralia Soprana è stata eretta a comune autonomo con la denominazione di Blufi ed ha avuto assegnato la popolazione di 2.089 abitanti, mentre al comune originario sono rimasti assegnati 5.191 abitanti su una popolazione complessiva, riferita al censimento ufficiale del 15 ottobre 1961, di 7.280 abitanti.
Oltre l'art. 3 di detta legge, in particolare, la successiva disposizione ordinamentale in oggetto specificata prescrive che alla separazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, conseguente all'istituzione di un nuovo comune, provvede il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previa delibera della Giunta regionale.
Il progetto di riparto presuppone i seguenti adempimenti:
1)  separazione degli atti catastali;
2)  ricognizione dei conti consuntivi del comune di origine;
3)  inventario dei beni;
4)  stima dei beni.
Il riparto, cui si riferisce la presente proposta, ha comportato da parte dell'Assessorato l'intervento disposto con il decreto n. 20 dell'11 ottobre 1989 e con incarico al dott. Ignazio Marinese (allegato n. 1).
Il progetto di riparto risulta redatto congiuntamente dal geometra Bruno Francesco, incaricato dal comune di Petralia Soprana con delibera di giunta n. 158 del 24 marzo 1984 (allegato n. 2), e dal geometra Sabatino Giuseppe incaricato dal comune di Blufi con delibera di giunta n. 165/83 dal 22 ottobre 1983 (allegato n. 3). Gli atti di incarico risultano riscontrati entrambi dal competente organo di controllo.
Le risultanze dell'intervento, con richiamo della relazione del funzionario regionale menzionato del 9 febbraio 1994 (allegato n. 4) e dei due tecnici menzionati di pari data (allegato n. 5) sono le seguenti:
Separazione degli atti catastali
La delimitazione territoriale dei due comuni è quella che risulta dal progetto vidimato dall'ufficio del Genio civile di Palermo il 10 settembre 1968, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 marzo 1972, assieme alla citata legge d'istituzione del comune di Blufi.
La separazione degli atti catastali del comune di Blufi risulta effettuata dall'U.T.E. di Palermo.
Ricognizione del conto consuntivo dell'anno 1972 del comune di Petralia Soprana
Per la formazione del primo bilancio di previsione del comune di Blufi (esercizio 1972) si è accertato che non si è tenuto conto dei residui della gestione finanziaria del comune di Petralia Soprana dell'anno precedente.
Il conto consuntivo dell'anno 1971 del comune di Petralia Soprana, approvato con atto consiliare n. 60 del 29 aprile 1975, riscontrato dalla Commissione provinciale di controllo (allegato n. 6), presenta i seguenti dati:
-  fondo cassa anno precedente      L. 10.713.310 
-  riscossioni      » 429.771.714 
-  pagamenti      » 315.931.706 
fondo cassa      » 124.553.318 
-  residui attivi      » 425.517.562 
sommario      » 550.070.880 
-  residui passivi      » 557.648.880 
disavanzo di amministrazione      » 7.578.000 

Inventario dei beni
L'inventario dei beni immobili del comune di origine di Petralia Soprana risulta descritto nella relazione dei due tecnici incaricati del riparto del 9 febbraio 1994 (allegato n. 5).
Attesa la carenza riscontrata degli inventari in possesso del comune di Petralia Soprana, i tecnici incaricati del riparto hanno proceduto presso gli uffici competenti ad una ricognizione completa dei beni, alle necessarie visure ed agli accatastamenti occorrenti.
In particolare risultano elencati e descritti (cfr. capitoli 4, 6 e 8 della relazione:
a)  i beni immobili destinati a pubblici servizi, soggetti a regime del demanio pubblico secondo l'art. 824 C.C. Cfr. in merito anche cartografie pertinenti (allegato n. 7);
b)  i beni immobili di uso pubblico per destinazione, cioè i beni patrimoniali indisponibili secondo l'art. 826 C.C. Cfr. in merito anche cartografie pertinenti (allegato n. 8);
c)  i beni immobili patrimoniali. Cfr. in merito anche cartografie pertinenti (allegato n. 9);
d)  i beni immobili gravati da usi civici. Cfr. in merito anche cartografie pertinenti (allegato n. 9).
Per quanto concerne i beni mobili, la ricognizione e l'attribuzione eseguita dai tecnici incaricati segue la destinazione originaria e l'uso dei medesimi, tenuto conto che nella frazione di Blufi esistevano una delegazione comunale e due scuole elementari debitamente attrezzate.
E' stata effettuata inoltre dai tecnici incaricati del progetto di riparto la ricognizione relativa alle ditte private aventi dal comune di Petralia Soprana concessioni enfiteutiche di terreni. Si richiamano in merito l'elenco delle ditte livellarie del 9 febbraio 1994 (allegato n. 10) e la cartografia afferente (allegato n. 11).
Attribuzione e stima dei beni
I criteri di stima dei beni immobili sono descritti nel capitolo 7° della relazione dei tecnici incaricati del 9 febbraio 1994 (allegato n. 5).
I beni immobili destinati a pubblici servizi, descritti nel capitolo 6° della relazione dianzi accennata, in quanto appartenenti al demanio del comune in cui ricadono, non sono soggetti a stima e l'attribuzione segue la delimitazione territoriale effettuata.
I beni immobili di uso pubblico per destinazione, come si evince dal capitolo 8° della relazione dei tecnici incaricati del 9 febbraio 1994 (allegato n. 5) sono i seguenti, elencati con il valore di stima attribuito:
 1)  palazzo comunale      L. 1.143.000.000 
 2)  biblioteca comunale      » 29.150.000 
 3)  scuola elementare di Fasano      » 183.000.000 
 4)  scuola elementare di Pianello      » 162.150.000 
 5)  scuola elementare di Blufi      » 238.500.000 
 6)  scuola elementare di Cipampini-Sabatini      » 56.750.000 
 7)  scuola elementare di Ferrarello      » 69.600.000 
 8)  scuola elementare di Pellizzara      » 66.200.000 
 9)  istituto tecnico industriale      » 981.395.000 
10)  scuola elementare di Raffo      » 76.500.000 
11)  macello comunale      » 100.440.000 
Sommano      L. 3.106.685.000 

Per quanto concerne i beni immobili soggetti ad usi civici, descritti nel medesimo capitolo 8° della relazione dei tecnici incaricati del 9 febbraio 1994 (allegato n. 5), essi sono quelli di seguito individuati e con l'attribuzione di stima afferente, la quale ovviamente ha riguardato la quota parte spettante di 1/3 al comune di Petralia Soprana (altri comuni interessati: Bompietro, Castellana Sicula e Petralia Sottana):
 1)  usi civici ex feudo Pomeri      L. 365.000.000 
 2)  usi civici Giummeti      » 144.000.000 
 3)  usi civici Canna o Dragù      » 92.360.000 

 4)  usi civici ex feudo Dragonara-Piano Battta-
glia      » 159.950.000 

 5)  usi civici ex feudo Monte Ferro o Monte So-
prano      » 331.700.000 
 6)  usi civici ex feudo Sottano (zona superiore)      » 72.150.000 

 7)  usi civici ex feudo Ferro Sottano (zona in-
feriore)      » 149.600.000 
 8)  usi civici Mandarini      » 127.185.000 
 9)  usi civici Grillo      » 51.100.000 
10)  usi civici Fondo Agnelleria Fatuzza      » 53.165.000 
Sommano      L. 1.546.210.000 

I beni patrimoniali, infine, come risulta dalla medesima relazione più volte menzionata (allegato n. 5), sono i seguenti con le stime pertinenti:
 1)  terreni contrada Prati comunali o Chiusa
Grande      L. 15.990.000 
 2)  terreni contrada Pollicino      » 325.100.000 
 3)  lotto di terra Convento Carmelitani      » 120.704.000 
 4)  terreni contrada Prati comunali      » 25.305.000 
 5)  terreni contrada Forche S. Teudato      » 37.095.000 
 6)  terreni contrada Forche      » 9.182.000 
 7)  terreni Porta Serì      » 4.360.000 
 8)  III Villetta comunale      » 2.169.000 
 9)  III Villetta comunale      » 7.380.000 
10)  III Villetta comunale      » 23.856.000 
11)  Sala musica      » 10.880.000 
Sommano      L. 582.021.000 

Il riepilogo dei valori o delle stime dà i seguenti dati:
a)  beni mobili      non valutati 
b)  beni immobili destinati a pubblici servizi      non valutabili 

c)  beni immobili di uso pubblico per destina-
zione      L. 3.106.685.000 
d)  usi civici      » 1.546.210.000 
e)  beni immobili patrimoniali      » 582.021.000 
Sommano      L. 5.234.916.000 

Vengono attribuiti al comune di Petralia Soprana:
A)  per destinazione di riparto territoriale i seguenti immobili destinati a pubblici servizi:
1)  area cimiteriale Petralia Soprana, foglio 6, particella "C" per are 40.00 e foglio 6, particella "D" per are 18.45;
2)  area cimiteriale SS. Trinità, foglio 2, particella "A" per are 5.59;
3)  terre costituenti scarpate stradali, foglio 7, particella 248 per are 0.88;
4)  terre costituenti scarpate stradali, foglio 11, particelle 37 e 94 per are 5.29;
B)  i sottoelencati immobili di uso pubblico per destinazione:
 1)  palazzo comunale      L. 1.143.000.000 
 2)  biblioteca comunale      » 29.150.000 
 3)  scuola elementare di Fasanò      » 183.000.000 
 4)  scuola elementare di Pianello      » 162.150.000 
 5)  scuola elementare di Cipampini Sabatini      » 56.750.000 
 6)  scuola elementare di Pellizzara      » 66.200.000 
 7)  istituto tecnico industriale      » 981.395.000 
 8)  macello comunale      » 100.440.000 
 9)  scuola elementare di Raffo      » 76.500.000 
Sommano      L. 2.798.585.000 

C)  i sottoelencati usi civici, tenendo conto della quota parte che spetta al comune (di origine) di Petralia Soprana e con quota percentuale ragguagliata alle popolazioni utenti dei due comuni (3/4 e 1/4):
 1)  3/4 del già uso civico Pomeri      L. 273.750.000 
 2)  3/4 del già uso civico Giummeti      » 108.000.000 
 3)  3/4 del già uso civico Canna o Dragù      » 69.270.000 
 4)  3/4 del già uso civico Dragonara      » 119.962.500 
 5)  3/4 del già uso civico Monte Ferro Soprana      » 248.775.000 
 6)  3/4 del già uso civico Monte Ferro Sottano      » 54.112.500 

 7)  3/4 del già uso civico Monte Ferro Sottano
2°      » 112.200.000 
 8)  3/4 del già uso civico Mandarini      » 95.388.750 
 9)  3/4 del già uso civico Grillo      » 38.325.000 
10)  3/4 del già uso civico Agnelleria Fatuzza      » 39.873.750 
Sommano      L. 1.159.657.500 

D)  i sottoelencati immobili patrimoniali:
 1)  Chiusa Grande Prati Comunali      L. 15.990.000 
 2)  Chiusa Pollicino      » 325.100.000 
 3)  Chiusa Convento Frati Carmelitani      » 120.704.000 
 4)  Chiusa Prati Comunali      » 25.305.000 
 5)  Chiusa Forche S. Teodato      » 37.095.000 
 6)  Chiusa Forche      » 9.182.000 
 7)  Chiusa Porta Seri      » 4.360.000 
 8)  Villetta Comunale      » 2.169.000 
 9)  III Villetta Comunale      » 7.380.000 
10)  III Villetta Comunale      » 28.856.000 
11)  Sala musica      » 10.880.000 
Sommano      L. 582.021.000 

Riepilogo dei beni attribuiti al comune di Petralia Soprana:
A)  beni mobili     
B)  beni immobili destinati a pubblici servizi     

C)  beni immobili di uso pubblico per destina-
zione      L. 2.798.585.000 
D)  beni immobili soggetti ad usi civici      » 1.159.657.000 
E)  beni immobili patrimoniali      » 582.021.000 

Vengono attribuiti al comune di Blufi i seguenti beni:
A)  per destinazione di riparto territoriale i seguenti beni immobili destinati a pubblici servizi:
-  foglio 53, particella A, area cimiteriale;
-  foglio 54, particella A, area cimiteriale;
-  foglio 46, particelle 218, 22, 223, 229, 233, 276, 236, 240, 250, 251, 255, 257, 262, 266, scarpate stradali;
-  foglio 45, particelle 409, 410, 415, 416, 417, 440, scarpate stradali;
-  foglio 49, particelle 330, 331, 377, 378, scarpate stradali;
B)  i sottoelencati immobili di uso pubblico per destinazione:
 1)  scuola elementare di Blufi valore di stima      L. 238.000.000 
 2)  scuola elementare di Ferrarello      » 69.600.000 
Sommano      L. 308.100.000 

C)  i sottoelencati usi civici:
 1)  1/4 del già uso civico Pomeri      L. 91.250.000 
 2)  1/4 del già uso civico Giummeti      » 36.000.000 
 3)  1/4 del già uso civico Canna e Dragù      » 23.090.000 
 4)  1/4 del già uso civico Dragonara      » 39.987.500 
 5)  1/4 del già uso civico Monte Ferro Soprano      » 82.925.000 
 6)  1/4 del già uso civico Monte Ferro Sottano      » 18.037.500 

 7)  1/4 del già uso civico Monte Ferro Sottano
2°      » 37.400.000 
 8)  1/4 del già uso civico Mandarini      » 31.796.250 
 9)  1/4 del già uso civico Grillo      » 12.775.000 
10)  1/4 del già uso civico Agnelleria Fatuzza      » 13.291.000 
Sommano      L. 386.555.500 

Riepilogo beni assegnati al comune di Blufi:
A)  beni mobili     
B)  beni immobili destinati a pubblici servizi     

C)  beni immobili di uso pubblico per destina-
zione      L. 308.100.000 
D)  beni patrimoniali soggetti ad usi civici      » 386.555.000 
E)  beni immobili patrimoniali     
Sommano      L. 694.653.500 

Riparto
Oltre alle attribuzioni di beni demaniali e patrimoniali effettuate per i comuni interessati di Petralia Soprana e di Blufi, deve procedersi ai conseguenti conteggi di remunerazione e di compensazione sulla base delle seguenti quote percentuali della popolazione dei due comuni medesimi al 1972: per Petralia Soprana 86,73%; per Blufi 13,27%.
Come evidenziato, non riguardano il riparto i beni mobili ed i beni immobili di uso pubblico per destinazione e scelto il criterio delle percentuali dei 3/4 e 1/4 per la stima degli usi civici spettanti ai due comuni di che trattasi, necessita procedere al calcolo delle quote percentuali di riparto per i beni immobili di uso pubblico per destinazione, per i beni immobili patrimoniali e per il disavanzo conto consuntivo anno 1972.
Per quanto concerne i canoni enfiteutici relativi a concessioni effettuate dal comune di Petralia Soprana e peraltro afferenti a terreni rimasti attribuiti al medesimo comune, nel richiamare gli allegati nn. 10 e 11 della presente relazione, nonché l'estrema complessità delle operazioni relative all'importo da suddividere, si rimandano tali adempimenti alle due amministrazioni interessate.
A)  Beni immobili di uso pubblico per destinazione
Il valore complessivo stimato ammonta a L. 3.106.685.000.
Il comune di Petralia Soprana ha avuto attribuito beni per un valore di L. 2.798.585.000; il comune di Blufi per L. 308.100.000.
Le assegnazioni percentuali sono le seguenti: al comune di Petralia Soprana (86,73%) L. 2.694.427.900; al comune di Blufi (13,27%) L. 412.257.100.
Pertanto il comune di Petralia Soprana dovrà corrispondere al comune di Blufi la quota valore di L. 104.157.100.
B)  Beni immobili patrimoniali
Il valore complessivo stimato ammonta a L. 582.021.000. Il comune di Petralia Soprana ha avuto attribuito beni per un valore corrispondente a quello stimato.
Le assegnazioni percentuali sono le seguenti: al comune di Petralia Soprana L. 504.786.813 (86,73%); al comune di Blufi L. 77.234.187 (13,27%).
Pertanto il comune di Petralia Soprana dovrà corrispondere al comune di Blufi la quota valore di L. 77.234.187.
C)  Spese sostenute per il riparto
L'importo complessivo è di L. 57.989.896 (allegato n. 12) così suddiviso: L. 50.294.637 a carico del comune di Petralia Soprana, L. 7.695.259 a carico del comune di Blufi.
D)  Differenza residui attivi più fondo cassa e residui passivi
Dal conto consuntivo del comune di Petralia Soprana emerge un disavanzo di amministrazione di L. 7.578.000.
Ne consegue una quota parte di L. 1.005.600 a carico del comune di Blufi, quota parte che deve essere corrisposta al comune di Petralia Soprana.
Agli importi di valore di L. 104.157.100 e di L. 77.234.187 dovuti dal comune di Petralia Soprana al comune di Blufi deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dall'1 aprile 1972 al soddisfo.
All'importo di L. 1.005.600 a carico del comune di Blufi vanno calcolati, sino al soddisfo, gli interessi del 5% sino al 15 dicembre 1990, del 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 e del 5% da tale data.
Analogamente deve procedere il comune di Blufi per l'importo relativo alle spese commissariali di L. 7.695.259.
Gli atti richiamati nella presente relazione sono allegati alla medesima e ne costituiscono parte integrante.
L'Assessore:  MISURACA
(99.2.7)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 ottobre 1998.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nella Regione siciliana;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, recante nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie;
Visti, in particolare, gli artt. 1 e 4 della citata legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, i quali prevedono che le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 possono usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione;
Visto il proprio decreto n. 1476 del 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-na n. 57 del 23 novembre 1996, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;
Visti i propri decreti n. 371 del 12 marzo 1997 e n. 761 del 14 aprile 1998, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997 e n. 30 del 13 giugno 1998, con i quali sono state apportate talune modifiche al precitato decreto n. 1476 del 24 giugno 1996;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Ritenuto di dovere provvedere alla determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento di ricostruzione, come nelle previsioni degli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, è così determinato:

Titolo I
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1.  Recupero primario
1.1  Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio, nonché il ripristino architettonico. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
1.2  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.R.P.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario ed è determinato in misura non maggiore a L. 580.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.);
2)  "differenziale di qualità" definito come il costo concesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), di cui al punto precedente;
2.1)  "il differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al punto 3.1 e con particolare riferimento al recupero primario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero primario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente punto 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.):
1)  per demolizione di superfetazioni      3%  (C.B.P.); 

2)  per particolari difficoltà di attrezzatu-
re di cantiere e trasporto materiali      3%  (C.B.P.); 
3)  per demolizioni e dislacci      3%  (C.B.P.); 

4)  per interventi su edifici sottoposti a
vincolo monumentale      10%  (C.B.P.); 

5)  per interventi di adeguamento o mi-glioramento sismico, D.M. 24 gennaio 1986 e successive modifiche ed inte-
grazioni      10%  (C.B.P.). 

1.3  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) come definito al punto 1.2, non può eccedere il limite massimo di L./mq. 864.000, quale somma degli elementi 1), 2) e 3) dello stesso punto, per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).
1.4  Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) è elevato ad un massimo di L./mq. 754.000 per superficie complessiva (Sc.), di cui al punto 7 del decreto assessoriale 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 novembre 1996, oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
2.  Oneri complementari
2.1  Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) di cui al n. 1) del punto 1.2, più i costi derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 3) punto 1.2, sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
1)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifi-
che tecniche, spese catastali)      15% 

2)  rilievi, prospezioni geognostiche ed indagini
preliminari      4% 
3)  oneri di urbanizzazione      2% 

3.  Costo totale dell'intervento (C.T.P.)
Il costo totale dell'intervento (C.T.P.) è stabilito in L. 1.066.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).
4.  Recupero secondario
4.1  Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi nonché il ripristino architettonico. Tale ripristino riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario.
4.2  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario ed è determinato in misura non maggiore a L. 350.000 per metro quadro di superficie complessiva (Sc.);
2)  "differenziale di qualità" definito come il costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento di recupero secondario; lo stesso rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 10% del C.B.S.;
2.1)  il "differenziale di qualità" consiste in un incendio atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata/agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al punto 3.1 e con particolare riferimento al recupero secondario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero secondario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente n. 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.):
1)  per particolari difficoltà di attrezzatu-
re di cantiere e trasporto materiali      3%  (C.B.S.) 

2)  per interventi su edifici sottoposti a
vincolo monumentale      10%  (C.B.S.) 

4.3  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.S.) come definito al punto 4.2, non può eccedere il limite massimo di L./mq. 448.000, quale somma degli elementi di cui al punto 4.2 - nn. 1), 2) e 3 - per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.) di cui al punto 7 del decreto assessoriale 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 novembre 1996.
4.4  Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) è elevato ad un massimo di L./mq. 455.000 per superficie complessiva (Sc.) di cui al punto 7 del decreto assessoriale 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 novembre 1996, oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
5.  Oneri complementari
5.1  Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) di cui al n. 1) del punto 4.2, più gli oneri derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 2) dello stesso punto sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifi-
che tecniche, spese catastali)      15% 

6.  Costo totale dell'intervento (C.T.S.)
Il costo totale dell'intervento (C.T.S.) è stabilito in L. 530.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).

Titolo II
RECUPERO DEGLI EDIFICI DA ACQUISTARE

7.  Recupero degli edifici da acquistare
7.1  Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti precedenti del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito al mq. di superficie complessiva (Sc.), così come determinata al punto 2 del D.A. 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 novembre 1996, il limite max di L. 2.030.000.
7.2  Lo stesso limite di L. 2.030.000 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, sia nel caso sia effettuato il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

Titolo III
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

8.  Manutenzione straordinaria
8.1  Per manutenzione straordinaria, come recita l'art. 31, lett. b) della legge n. 457/78 si intende l'insieme delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
8.2  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di manutenzione straordinaria ed è fissato in misura non maggiore a L. 390.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.);
2)  costi di condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica applicabili nei seguenti casi:
a)  per particolari difficoltà di attrezzatu-
re di cantiere e trasporto materiali      3%  (C.B.M.) 

b)  per edifici costruiti antecedentemente
al 1967      7%  (C.B.M.) 

c)  per risanamento igienico sanitario connesso a dispersione di liquami nei
terreni di fondazione      8%  (C.B.M.) 

8.3  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) quale somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) e dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, è fissato nel limite massimo di L. 480.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).
8.4  Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) è elevato ad un massimo di L./mq. 507.000 per superficie complessiva (Sc.), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive come precedentemente definite.
9.  Oneri complementari
Gli oneri complementari per i seguenti fattori di costo sono espressi in maggiorazione percentuale del costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) di cui al punto 8.3:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi e veri-
fiche tecniche)      15.0% 

b)  oneri di urbanizzazione
10.  Costo dell'intervento (C.T.M.)
10.1  Il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato nella misura non superiore di L./mq. 576.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.) oltre l'acquisizione dell'immobile ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.

Titolo IV
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI

11.  Acquisizione di immobili
Per l'acquisizione degli immobili costruiti ed ultimati, di cui agli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e per i quali non si configura alcuno degli interventi in precedenza descritti, si applicano i costi determinati con D.A. n. 1476 del 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 novembre 1996, come modificato con i successivi DD.AA. n. 371 del 12 marzo 1997 e n. 761 del 14 aprile 1998, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997 e n. 30 del 13 giugno 1998.

Titolo V
ESTENSIONE DELLA NORMATIVA

12.  Estensione della normativa
I costi determinati ai sensi del presente decreto, unitamente ai relativi quadri tecnici economici, si applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale agevolata.
13.  Quadri tecnici economici
I quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti. Gli stessi dovranno essere sottoscritti sia dal soggetto attuatore che dal compilatore.

Art. 2

Si fa riserva di pubblicare con specifico provvedimento le determinazioni tecniche regionali necessarie all'applicazione del "differenziale di qualità".

Art. 3

Si fa, altresì, riserva di pubblicare i quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), previsti per i singoli interventi costruttivi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione a norma della prima parte della lett. c) dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 1998.
  BENINATI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 78.
(99.4.135)
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DECRETO 13 novembre 1998.
Approvazione delle direttive applicative relative alle assunzioni di lavoratori apprendisti ed ex apprendisti.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, art. 27, in virtù del quale possono essere concessi, in favore dei titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo istituito presso le camere di commercio dell'Isola, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane stesse, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti;
Vista la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, art. 28, che prevede la concessione di contributi in favore dei titolari delle imprese artigiane, singole o associate, iscritte all'albo istituito presso le camere di commercio dell'Isola, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi sostenuti per l'assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più associati che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato;
Vista la legge regionale 23 maggio 1981, n. 35, art. 5, con il quale è stato sostituito l'art. 27 della legge regionale n. 3/86;
Vista la legge regionale 8 giugno 1994, n. 27, art. 4, con il quale sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 23 maggio 1995, n. 35;
Vista la circolare 29 maggio 1986, n. 4/18665/IX/Art., che prevede i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane a sostegno dell'apprendistato;
Vista la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 31, il quale prevede che alle imprese artigiane sia consentito di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, alla regolarizzazione delle situazioni eventualmente non contestate per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151;
Vista la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 32, il quale prevede che l'impresa artigiana, per la concessione dei benefici di cui agli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86, deve produrre in sostituzione del documento previsto nella lett. a) della circolare 29 maggio 1986, n. 4/18665/IX/Art. apposita attestazione rilasciata dall'INPS, dalla quale si evinca che la stessa impresa è in regola con gli adempimenti contributivi relativi agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi;
Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle direttive attualmente applicate al fine di snellire il procedimento amministrativo previsto per la concessione ed erogazione dei suddetti contributi;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale artigianato nella seduta del 13 ottobre 1998, verbale n. 23, sulle direttive applicative relative alla concessione del contributo per l'assunzione di lavoratori apprendisti ed ex-apprendisti;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, sono approvate le direttive applicative relative all'assunzione di lavoratori apprendisti ed ex-apprendisti, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 13 novembre 1998.
  BENINATI 



Registrato dalla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 81.

Allegati
DIRETTIVE APPLICATIVE. ASSUNZIONE APPRENDISTI ED EX-APPRENDISTI, LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3, ARTT. 27 E 28 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Premessa
Per le finalità di cui agli artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni relative all'assunzione di lavoratori apprendisti ed ex- apprendisti, gli enti delegati (Camere di commercio) sono tenuti a seguire in uno con la normativa vigente sulla contabilità pubblica, l'indirizzo amministrativo dettato da questo Assessorato con le direttive di seguito riportate.
A) INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
A seguito dei numerosi quesiti posti in merito all'applicazione della normativa in oggetto, da codeste CC.C.I.A.A. e alla luce delle nuove disposizioni normative previste - artt. 31 e 32 della legge regionale n. 30/97 - ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 4/18665/IX del 29 maggio 1986 si comunica quanto segue relativamente ai sottoelencati punti.
1)  Presentazione dell'istanza e relativa documentazione
La domanda di ammissione a contributo, redatta in carta legale, va formulata secondo i nuovi schemi allegati alla presente (allegato A e C).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)  apposita attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. dalla quale si evinca che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributi relati agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi;
b)  certificato storico rilasciato dal competente ufficio di collocamento, attestante la qualità dei lavoratori (apprendista od operaio) per i quali si chiede la concessione del contributo, con l'indicazione dello stato di servizio.
Relativamente alla certificazione di cui ai punti a) e b) si ritiene, considerato che in sede di presentazione dell'istanza la suddetta non sarebbe aggiornata relativamente ai periodi oggetto del contributo, che la stessa possa essere sostituita da apposita dichiarazione inserita nel corpo dell'istanza, da rendere ai sensi della legge n. 15/68, con esplicita riserva di produrre la certificazione aggiornata contestualmente alla presentazione dell'allegato B.
Ai fini della liquidazione del contributo l'interessato dovrà altresì presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa secondo gli allegati fac-simile (allegato A e D), a garanzia del rispetto delle condizioni previste per l'erogazione del contributo ed all'osservanza da parte dell'imprenditore degli obblighi economici e normativi derivanti dal contratto di lavoro applicato.
Documentazione da allegare ai rendiconti relativi ai capitoli 35504 e 35505 è la seguente:
1)  domanda di ammissione a contributo redatta in carta legale;
2)  apposita attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. dalla quale si evinca che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributi relativi agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi;
3)  visura camerale o certificato con dicitura antimafia, ove previsto dalla vigenti leggi; certificato storico rilasciato dal competente ufficio di collocamento, attestante la qualità di lavoratore apprendista o operaio per quelli per i quali si chiede la concessione del contributo, con l'indicazione dello stato di servizio;
4)  prospetto contabile relativo alla determinazione del contributo;
5) provvedimento di disposizione del contributo;
6)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa secondo quanto previsto dagli allegati B e D.
Inoltre per quanto riguarda i contributi erogati ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/86 dovrà essere presentata, in luogo delle ricevute dei versamenti effettuati per la costituzione della posizione assicurativa e previdenziale degli operai, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti quanto il datore di lavoro ha versato ai fini previdenziali, assicurativi ed assistenziali, per i singoli lavoratori per i quali interviene la richiesta di contributi.
2. Istruttoria art. 27
Relativamente all'istruttoria delle istanze si richiama preliminarmente quanto disposto in linea generale dall'art. 6 della legge regionale n. 10/91 ed, in particolare, quanto previsto dal punto b) in merito alla possibilità di chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e dal comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 10/91 in merito alla possibilità di utilizzare documentazione già in possesso dell'Amministrazione.
In merito alla presentazione per anno solare delle istanze, a modifica di quanto comunicato da questo Assessorato con nota n. 36279 del 20 ottobre 1987, fermo restando che l'esercizio finanziario di competenza è quello che comprende la data di maturazione del diritto al contributo, nel caso di periodi di apprendistato ricadenti a cavallo di due anni solari, in cui il periodo di apprendistato del primo anno sia inferiore a sei mesi e, quindi, non è ancora maturato il diritto dell'artigiano a percepire il contributo, potrà presentarsi una sola istanza comprendente ambedue i periodi.
In merito al termine che alcune Camere hanno imposto alle imprese istanti per la presentazione della documentazione, prevista per l'erogazione del contributo, si ritiene che non prevedendo espressamente la norma primaria, allo stato attuale, alcun termine con effetto decadenziale lo stesso non possa ritenersi perentorio.
Conseguentemente, il mancato rispetto del termine indicato non può motivare un eventuale provvedimento di rigetto, ma solo uno slittamento dell'ordine cronologico seguito per l'istruttoria delle pratiche.
A modifica di quanto comunicato al punto 3) della nota circolare n. 36370 del 20 ottobre 1987 si ritiene che le interruzioni del rapporto di lavoro dovute a congedo matrimoniale, a malattie, all'assolvimento degli obblighi di leva e a gravidanza sospendano la continuità del rapporto di lavoro.
I periodi di lavoro precedenti alle suddette interruzioni sono comunque da ritenersi cumulabili con quelli prestati immediatamente dopo la causa che ha comportato la sospensione.
In tal caso, se il periodo minimo di sei mesi viene raggiunto a cavallo di due esercizi finanziari, il relativo contributo dovrà gravare sullo stanziamento relativo al secondo esercizio.
Il periodo minimo di sei mesi per il quale è richiesto il contributo è condizione indispensabile sia nel caso di primo rapporto di apprendistato che nel caso di rapporti successivi a precedenti cessazioni.
Ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa dell'apprendista si ritiene non siano cumulabili periodi di servizio precedentemente prestati con qualifiche diverse da quella rivestita nell'impresa istante.
Si sottolinea che il limite di 25 giornate lavorative mensili deve ritenersi comprensivo di ferie, festività, malattia, ecc.
Fermo restando che con l'entrata in vigore dell'art. 4 della legge regionale n. 27/94 il contributo erogato deve essere parametrato al contratto intercategoriale regionale, si conferma che le ditte artigiane hanno la facoltà di applicare, nel caso in cui il settore produttivo non risulti coperto da contratto specifico per l'attività artigiana, il contratto collettivo nazionale previsto per quelle aziende che svolgono un'attività similare a quella dell'impresa istante.
Nel caso in cui il periodo massimo di apprendistato previsto dal contratto intercategoriale regionale per il settore di appartenenza dell'azienda richiedente non coincida con quello nazionale e l'apprendista, retribuito in base al contratto nazionale, il 30 giugno 1994 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/94) inizia il 5° anno di apprendistato, il contributo non può che parametrarsi alle tabelle retributive previste dal contratto intercategoriale regionale per il 5° anno anche se riferite ad attività diverse da quella svolta dall'apprendista.
Relativamente alla verifica dell'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/94 subordina, espressamente, l'erogazione dei benefici di cui al comma 2 (richieste non soddisfatte al 31 dicembre 1993) dello stesso articolo all'applicazione delle prescrizioni previste, in merito, dall'art.3 del decreto legislativo 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.
Conseguentemente, per le istanze non soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilità finanziaria, la concessione del contributo dovrà avvenire solo previa verifica della suddetta condizione e tenendo conto, in ogni caso, di quanto ultimamente previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 30/97 in merito ai termini per la regolarizzazione delle situazioni contestate per violazione delle suddette disposizioni.
Si precisa che la richiamata norma di sanatoria è destinata a tutte le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della stessa.
Il richiamo alle finalità previste dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/94 non può intendersi, quindi, che come determinazione della natura dei contributi oggetto della norma, non limitante l'effetto della sanatoria alle istanze presentate entro il 31 dicembre 1993.
Si evidenzia, a tal proposito, che l'eventuale regolarizzazione deve essere comprovata da idonea documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi economici e/o normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro, non rispettati.
In particolare, nel caso di mancata osservanza degli istituti economici dovrà essere esibita prova dell'avvenuta erogazione delle differenze contrattuali riscontrate agli aventi diritto.
Si ritiene, inoltre, che non sia necessario attivare la procedura prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 30/97 nei seguenti due casi:
a)  caso in cui pur non riscontrandosi, per uno o più mesi, la corresponsione del minimo contrattuale, la retribuzione globale, annualmente corrisposta, all'apprendista non sia inferiore a quella prevista dal contratto collettivo applicato e ciò anche nel caso di mancato inserimento nel libro paga di apposita voce di conguaglio;
b) caso in cui le differenze di retribuzione rispetto al contratto collettivo siano di carattere sporadico e non sistematico, tali da presumere che si tratti di meri errori di calcolo e a condizione che l'artigiano provi di aver corrisposto all'apprendista le differenze accertate.
E' comunque opportuno sottolineare, in linea generale, che per le fattispecie non sanabili ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 30/97, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 52/69, nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto da parte dell'impresa artigiana degli obblighi contributivi e/o degli istituti economici e normativi, anche se limitatamente ad alcuni degli apprendisti per cui è stato richiesto il contributo, dovrà sospendersi l'erogazione dei benefici in questione, dandone comunicazione all'ispettorato competente per provincia e a questo Assessorato.
Si ritiene, inoltre, considerato che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/94, come già evidenziato, è espressamente rivolta alle istanze non soddisfatte al 31 dicembre 1993, che la concessione del contributo relativa ad istanze presentate successivamente a tale data debba essere disposta sulla base delle dichiarazioni fornite ai sensi della legge n. 15/68 (ex allegato B).
Al fine della determinazione del contributo concedibile nel caso in cui le ditte artigiane applicano un contratto collettivo di lavoro differente dal contratto intercategoriale regionale, si prospettano i seguenti due casi:
a)  nel caso in cui si dovesse riscontrare una paga oraria dichiarata inferiore a quella prevista dal contratto intercategoriale regionale, il contributo concedibile dovrà essere commisurato all'importo indicato nella dichiarazione presentata dall'istante;
b)  nel caso in cui si dovesse riscontrare una paga oraria dichiarata superiore a quella prevista dal contratto intercategoriale regionale, il limite massimo del contributo concedibile dovrà essere commisurato alla paga oraria prevista dal contratto intercategoriale regionale.
Codeste CC.C.I.A.A. dovranno, trimestralmente, trasmettere agli Ispettorati provinciali del lavoro territorialmente competenti, cui sono demandati istituzionalmente i previsti compiti di vigilanza ed accertamento, un elenco delle aziende beneficiarie, con allegate le dichiarazioni prodotte, per gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1969 e fatto salvo comunque l'obbligo di procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria nel caso vengano accertate dichiarazioni mendaci fornite con il predetto allegato B).
In merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 27/94 si precisa che, indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza, il contributo relativo ai periodi precedenti al 30 giugno 1994 deve essere calcolato in base alle precedenti disposizioni, mentre per periodi di apprendistato successivi a tale data di contributo erogato deve essere pari, per i primi quattro anni, dal 70% degli oneri contrattuali parametrati al contratto regionale intercategoriale ed al 30% per l'eventuale quinto anno.
Si conferma che la parametrazione al contratto intercategoriale deve essere limitata agli effetti retributivi ma non agli effetti normativi, pertanto il contributo potrà essere erogato per un periodo pari e non superiore alla durata del periodo di apprendistato previsto dal contratto collettivo applicato.
Il contributo erogato deve essere corrisposto facendosi riferimento non alla situazione soggettiva sussistente al momento dell'erogazione, bensì a quella esistente nel momento in cui si è perfezionato il diritto alla concessione del contributo stesso.
Pertanto, nel caso di fallimento o cessazione di attività successiva al momento di presentazione dell'istanza, non viene meno il diritto del richiedente alla riscossione del contributo fatta salva, nel caso di fallimento, l'applicazione delle relative disposizioni.
2.  Istruttoria art. 28
Il contributo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/86 deve essere pari al 40% dell'importo indicato nella dichiarazione presentata dall'istante.
Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/86, ex apprendisti, si precisa che eventuali periodi di apprendistato effettuati al fine di conseguire la stessa qualifica presso imprese diverse da quella richiedente non costituiscono causa impeditiva per l'erogazione del contributo se il periodo di apprendistato, necessario al conseguimento della qualifica, viene ultimato presso la ditta istante.
Si precisa inoltre che la riassunzione deve essere immediatamente successiva al conseguimento della qualifica, pertanto, ogni interruzione del rapporto di lavoro che non garantisca continuità nelle buste paga costituisce causa impeditiva alla concessione del contributo in argomento.
Nel caso di attività a carattere stagionale il contributo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/86 dovrà essere concesso per il biennio successivo al conseguimento della qualifica di operaio per i mesi di lavoro effettivamente prestati.
3.  Versamento E.B.A.S.
L'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 27/94 dispone che i contributi da erogare siano parametrati a quelli previsti dal contratto intercategoriale regionale.
Tale riferimento è da intendersi ai soli fini della determinazione del contributo da concedere all'impresa artigiana istante, pertanto non implica l'obbligo per le stesse del versamento delle quote di servizio sindacale previste da tale contratto di lavoro a favore dell'E.B.A.S.
Pertanto, il mancato versamento di tale quota non può considerarsi ostativo per l'erogazione del contributo né può ravvivarsi l'obbligo per le Camere di commercio di operare una trattenuta sul contributo erogato a titolo di quota di servizi sindacali.
Si ritiene invece prospettabile l'eventuale stipula di apposita convenzione tra le Camere di commercio e le associazioni sindacali di categoria al fine di regolare le modalità di riscossione delle quote di servizio sindacale contrattuale.
4. Oneri contrattuali
Come già comunicato con nota n. 347 del 18 febbraio 1988 si evidenzia che tra gli oneri contrattuali sostenuti dall'impresa istante su cui commisurare il contributo da erogare devono essere ricomprese le ferie, le festività e la tredicesima mensilità.
Si evidenzia inoltre che tra tali oneri deve essere inclusa anche l'indennità di fine rapporto e il contributo deve essere calcolato sulla quota accantonata e parametrata al contratto intercategoriale regionale per l'anno di competenza per ciascun dipendente per il quale è richiesto il contributo.
Si ricorda infine che tra gli oneri sostenuti dall'impresa artigiana nel caso di ex apprendisti di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/86 devono essere ricompresi gli oneri previdenziali ed assicurativi.
Per il calcolo degli stessi relativamente ad ogni singolo ex apprendista può farsi riferimento ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dall'impresa richiedente.
Infine, si precisa che tra gli oneri contrattuali è da prendere in considerazione quello eventualmente sostenuto dal datore di lavoro in caso di assenza per malattia del dipendente.
5.  Stampati
Al fine di omogeneizzare l'utilizzazione dei moduli relativi all'istruttoria delle istanze si trasmettono i fac-simili degli allegati A), B), C) e D).
Si intendono superate tutte le disposizioni emanate con precedenti circolari in contrasto con quelle di cui alla presente.

(Si omettono gli allegati)


(99.4.206)
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DECRETO 16 dicembre 1998.
Parziale modifica alle direttive applicative per il fermo temporaneo del naviglio da pesca.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme in materia di pesca marittima;
Vista la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, così come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante interventi nel settore della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 14 della citata legge regionale n. 26/87, così come modificato dalla legge regionale 16 ottobre 1994, n. 36, concernente la concessione di premi di fermo temporaneo del naviglio da pesca;
Visto il decreto 7 marzo 1995, n. 516;
Visto il decreto 2 ottobre 1995, n. 2646;
Visto il decreto 26 marzo 1996, n. 565;
Visto il decreto 27 ottobre 1997, n. 2395;
Considerato che con i succitati decreti, contenenti le direttive applicative del fermo temporaneo, era stata prevista la possibilità di impugnare l'eventuale provvedimento di diniego camerale, proponendo ricorso gerarchico all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca assegnando il termine di 30 giorni per il ricorso, dalla data della notifica del decreto camerale;
Considerato che l'Ufficio legislativo e legale - con parere n. 20838 del 6 novembre 1998 - ha ritenuto che non sembrano sussistere i presupposti che possano rendere ammissibile la proposizione di ricorso gerarchico a questa Amministrazione, data la non configurazione tra l'Assessorato e la Camera di commercio di un rapporto sovraordinato gerarchicamente;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi gerarchici a questo Assessorato avverso provvedimenti della Camera di commercio sono improponibili;
Per i motivi di cui in premessa;

Decreta:


Art. 1

E' revocato l'ultimo capoverso del titolo "Compiti delle Camere di commercio" dei decreti n. 516 del 7 marzo 1995 e n. 2395 del 27 ottobre 1997.

Art. 2

Nel caso di rigetto camerale gli interessati potranno proporre ricorso avverso il provvedimento di diniego in sede di tutela giurisdizionale, ovvero - alternativamente - mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 dicembre 1998.
  BATTAGLIA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 1.
(99.6.371)
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DECRETO 14 gennaio 1999.
Approvazione dei modelli dei Quadri tecnici economici per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nella Regione siciliana;
Viste la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, recante nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie;
Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della citata legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, i quali prevedono che le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 possono usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistente anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione;
Visto il proprio decreto n. 1476/I/VIII del 24 giugno 1996 - registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996, registro 1, foglio 15 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 23 novembre 1996, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;
Visto il proprio decreto n. 371/I/VII del 12 marzo 1997 - registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997, registro 1, foglio 89 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, con il quale sono state apportate alcune modifiche al già citato decreto 1476/I/VIII del 24 giugno 1996 e precisamente al punto 2.1.b., lettere a) e b) dell'articolo 1, nonché, sempre al medesimo articolo 1, al punto 2.1.d.;
Visto il proprio decreto n. 2104/I/VII del 23 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 dell'8 novembre 1997, con il quale è stato approvato il nuovo modello di Quadro tecnico economico (Q.T.E.) per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata;
Visto il proprio decreto n. 761/I/VII del 14 aprile 1998 - registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1998, registro 1, foglio 6 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 13 giugno 1998, con il quale sono state apportate talune ulteriori modifiche al decreto 1476/I/VIII del 24 giugno 1996;
Visto il proprio decreto n. 2318/I/VII del 27 ottobre 1998 - registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998, registro 1, foglio 78 - con il quale è stato determinato il limite di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana;
Ritenuto, per quanto precede, di dovere provvedere all'adozione dei quadri tecnici economici, adeguati ai dati tecnici e parametrici determinati con il già citato decreto n. 2318/I/VII del 27 ottobre 1998, al fine di consentire alle cooperative edilizie incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti regionali di usufruire di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati - ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, determinati con decreto n. 2318/I/VII del 27 ottobre 1998 - i modelli di Quadro tecnico economico (Q.T.E.) sotto elencati:
1)  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile costruito ed ultimato;
2)  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, completamento;
3)  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, recupero primario e secondario;
4)  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
5)  Quadro tecnico economico - Acquisizione immobile, ricostruzione.

Art. 2

I modelli di Quadro tecnico economico (Q.T.E.) si allegano - sub. 1, 2, 3, 4, 5 - quali parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 gennaio 1999.
  BATTAGLIA 



(Si omettono gli allegati)

(99.4.136)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 dicembre 1998.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un parco sub-urbano in variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 188 del 9 luglio 1980, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Acquaviva Platani;
Vista la nota prot. n. 3898 dell'1 luglio 1997, con la quale il comune di Acquaviva Platani ha trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, per l'approvazione, il progetto per la costruzione di un parco sub-urbano in variante al P.R.G.;
Vista la delibera consiliare n. 10 del 4 marzo 1997, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. in data 17 aprile 1997, n. 4177/3811, di approvazione del progetto su indicato;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante è stato presentato un solo ricorso così come risulta da attestazione a firma del segretario comunale;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Visto il parere favorevole n. 24/96 dell'11 gennaio 1997, espresso dal Genio civile di Caltanissetta reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la dichiarazione del sindaco resa con nota n. 3898, attestante che il progetto non necessita di parere da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, in quanto l'area interessata non è soggetta a vincoli;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 30 settembre 1997, avente per oggetto: "Controdeduzioni al ricorso avverso la variante al P.R.G., deliberata con atto C.C. n. 10 del 14 marzo 1997";
Visto il parere negativo n. 11 del 27 novembre 1997, espresso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente che così recita:
«...Omissis...
Considerato:
-  che le strade panoramiche non risultano conformi allo strumento urbanistico vigente e che fino a quando non verrà regolarizzata la problematica urbanistica relativa a dette strade e le stesse non saranno completate in ogni loro parte non può essere garantita la funzionalità e la fruibilità del parco stesso; si è del parere che il progetto in questione non sia meritevole di approvazione, in quanto lo stesso, alla luce delle superiori considerazioni, non è compatibile con l'assetto urbanistico del territorio di Acquaviva Platani.»;
Visto il decreto n. 543/D.R.U. del 30 ottobre 1998, con il quale vengono approvati in variante al P.R.G. vigente i progetti per la costruzione delle strade panoramiche a monte del centro abitato;
Visto il parere favorevole all'approvazione, reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 19 del 24 novembre 1998 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Con il citato atto n. 10 del 4 marzo 1997 il C.C. di Acquaviva Platani ha deliberato:
1)  di approvare il progetto esecutivo redatto dai tecnici Mosca, Puntrello, Mangiavillano e Culora, incaricati con atto n. 61 del 28 settembre 1991, relativo ai lavori di cui in premessa dell'importo complessivo di L. 1.000.000.000;
2)  dare atto che il progetto di che trattasi viene approvato in variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
3)  provvedere al finanziamento dell'opera con i fondi cui alla delibera n. 356 dell'1 luglio 1991 della Giunta regionale;
4) approvare il piano di esproprio facendo parte del progetto incaricando il sindaco a compiere tutti gli atti di propria competenza.
Dalla lettura della relazione tecnica (elaborato n. 1), e dall'esame degli elaborati tecnici e amministrativi a corredo del progetto risulta che:
-  con delibera di giunta municipale n. 61 del 28 marzo 1991, il comune di Acquaviva Platani incaricò professionisti di redigere un progetto di massima per la realizzazione di un parco sub urbano in contrada Fastuchera Muddio Zolfare;
- con nota n. 1771 del 9 aprile 1991, l'amministrazione comunale richiese all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'inclusione di detto progetto nel redigendo programma di finanziamento di cui alla legge regionale n. 26/88 (aree interne);
- l'Assessorato, con nota n. 59082 del 28 settembre 1991, comunicò al comune che con delibera n. 356 dell'1 luglio 1991, la Giunta regionale aveva inserito il progetto in oggetto nei programmi di finanziamento per un importo di lire 1.000 milioni;
-  con la stessa nota l'amministrazione comunale veniva invitata a trasmettere il progetto esecutivo dei lavori redatto in conformità alle direttive impartite con la circolare assessoriale n. 76900 del 18 dicembre 1989; con la stessa nota, inoltre, si prescriveva la ridelimitazione dell'area, eliminando dalla stessa le aree coltivate od oggetto di attività produttive e in modo tale da non essere attraversato dalla strada prevista;
-  con nota n. 6112 del 22 marzo 1996 l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha diffidato il comune a presentare il predetto progetto entro 30 giorni, pena la revoca del contributo previsto;
- l'amministrazione comunale di Acquaviva tenuto conto di una serie di fattori oggettivi e di mutate circostanze nel frattempo intervenute, ha chiesto che fosse divenuto più urgente un intervento a monte dell'abitato per le seguenti motivazioni:
a)  a monte dell'abitato, nell'ambito di precedenti interventi, sono state realizzate delle strade panoramiche dalle quali è possibile osservare sia l'abitato, che tutta la vallata del fiume Platani, nonché i paesi viciniori di Cammarata, S. Giovanni Gemini, Aragona, ecc.; le predette strade circoscrivono per buona parte l'area dell'intervento che, pertanto, si inserisce armonicamente nell'ambiente;
b)  l'area in oggetto, già ricca di vegetazione, verrebbe ad essere recuperata e integrata di essenze vegetali locali e diverrebbe un polmone di verde a cintura dell'abitato;
c) l'area prescelta non è interessata da attività agricole e/o produttive;
d)  per ultimo, ma non per questo meno importante, con l'attuale disponibilità finanziaria si realizzerebbe un intervento dotato di una propria e autonoma funzionalità e, cosa importantissima, immediatamente fruibile da parte dei cittadini;
-  sulla scorta di tali convinzioni con nota n. 2556 del 22 aprile 1996 è stato richiesto all'Assessorato lo storno del contributo di lire 1.000 milioni per la realizzazione di detto parco in questo nuovo sito;
-  l'Assessorato, preso atto della richiesta formulata dal comune, ha concesso un ulteriore tempo di 120 giorni per la presentazione del progetto esecutivo del parco.
Descrizione dell'area di intervento
L'area oggetto dell'intervento è posta a monte dell'abitato; si estende per una superficie di mq. 26.298; catastalmente sono interessati i fogli di mappa n. 6 e n. 9; nella carta dell'Istituto geografico militare, l'area ricade nel foglio n. 267, quadrante I - N.O. Pizzo Ficuzza, quadrante I - S.O. Mussomeli, quadrante IV - N.E. Cammarata e quadrante IV - S.E. Casteltermini.
L'orografia si presenta abbastanza regolare con una pendenza media lato monte - valle del 10% e trasversalmente del 4-5%.
Come detto l'area ricade tra due strade panoramiche realizzate dall'Amministazione con precedenti interventi.
Descrizione degli interventi
Gli interventi previsti nel progetto possono così riassumersi:
-  recinzione dell'intera area con paletti di castagno dell'altezza di ml. 2,50, di cui ml. 0,50 infisso nel terreno, e n. 5 file di filo spinato;
-  percorso principale pedonale congiungente le strade panoramiche di cui avanti è cenno realizzato con pietra calcarea dura a falde e a spacco naturale, colore verde granulare, dello spessore medio di circa 5 cm., fornita in basoline della larghezza di cm. 20, tranciate a spacco di cava, su idoneo massetto di calcestruzzo e fondazione stradale di tout-venant; il predetto percorso è delimitato da piccoli muretti in calcestruzzo rivestiti di pietra;
- percorsi secondari intersecanti in più punti quello principale realizzati con cordoli di pietra calcarea e pavimentazione con un impasto ottenuto dalla miscelazione di terreno del luogo, cemento e additivi;
-  aree pic-nic delle dimensioni di ml. 10x10;
-  area di circa mq. 3.000, attrezzata con giochi per bambini, compreso, inoltre un campo di bocce; la predetta area risulta raggiungibile sia dal lato valle che dal lato monte, da quest'ultimo lato anche da parte di persone disabili, in considerazione che il viale presenta un'unica livelletta in leggera pendenza, senza alcun gradino;
- servizio igienico in prossimità dell'accesso di valle, completo di impianto elettrico, idrico e fognario (quest'ultimo del tipo chimico, con svuotamento settimanale effettuato con idoneo mezzo per il trasporto di reflui civili e avviato al depuratore comunale);
- servizio igienico lato monte, in prossimità dell'area attrezzata; sarà del tipo prefabbricato, con pannelli sandwich coibentati, a cabina singola adatto all'utilizzo da parte di persone con limitata capacità di deambulazione, conforme a quanto previsto nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; anche tale servizio sarà dotato di scarico fognario del tipo chimico con svuotamento settimanale da effettuarsi con idoneo mezzo per il trasporto di reflui civili e avviato al depuratore comunale).
L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici avverrà da un serbatoio con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio, vetrificato internamente con materiale idoneo ai sensi del D.M. sanità del 21 marzo 1973 e successivo, per il contenimento dell'acqua potabile, da collocarsi nella parte di monte del parco; il serbatoio, a sua volta, sarà periodicamente riempito mediante utilizzo di autobotte idonea al trasporto di acqua potabile.
Da quanto precedentemente relazionato risulta che il progetto di parco sub-urbano fonda la sua principale ragione di esistere nel fatto che lo stesso risulta ricadente tra due strade panoramiche "realizzate dall'Amministrazione con precedenti interventi", che le stesse circoscrivono l'area d'intervento, ed inoltre l'intervento progettuale non può prescindere dalla presenza delle dette strade e delle relative aree a parcheggio poste nella parte terminale delle stesse.
Delle dette strade e dei relativi parcheggi non risultava alcuna traccia nel P.R.G. vigente all'epoca della trasmissione degli atti (decreto n. 188 del 9 luglio 1980), sebbene per piccoli tratti, le stesse ricalcano viabilità rurale preesistente.
Inoltre, mentre una delle strade risulta già realizzata, l'altra è ancora in corso di costruzione.
Le stesse vengono però riportate sulle tavole del P.R.G. che era in corso di formazione all'epoca della trasmissione degli atti e che alla data odierna è stato adottato con la deliberazione di C.C. n. 41 del 7 ottobre 1998.
Per quanto sopra detto, con assessoriale n. 2521 del 24 febbraio 1998 si è rappresentato che, ai fini delle determinazioni di questo Assessorato, occorreva dar luogo alla definizione della variante urbanistica anche in ordine alle strade panoramiche a limitare con l'area interessata dal progetto di parco.
A seguito di quanto sopra richiamato, l'amministrazione comunale di Acquaviva Platani ha attivato la procedura di variante urbanistica che risulta essere stata definita con l'emissione del decreto n. 543/DRU del 30 ottobre 1998 che ha approvato, ai fini urbanistici, la variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 12 del 24 marzo 1998, avente per oggetto "approvazione in sanatoria dei progetti di costruzione delle strade panoramiche a monte del centro abitato in variante al P.R.G. vigente".
Elaborati di variante
La variante in oggetto viene cartograficamente individuata sugli elaborati allegati all'atto deliberativo di C.C. n. 10 del 4 marzo 1997.
Osservazioni ed opposizioni
Avverso l'atto deliberativo n. 10 del 4 marzo 1997, e agli atti presupposti e conseguenti, è pervenuto un ricorso, a firma Plado Costante Calogero e Ricotta Calogero - assunta al protocollo comunale al n. 4894 del 25 agosto 1997 - le motivazioni addotte a base del predetto ricorso possono così riassumersi:
a)  il progetto in questione non prevede la realizzazione di un parco sub-urbano ... ma semplicemente la costruzione di una villa comunale che avrebbe dovuto attingere altrove i finanziamenti;
b)  non rispetta il criterio della limitata antropizzazione in quanto limitrofo al centro abitato;
c)  comprende al suo interno l'esistenza di una vecchia miniera di gesso abbandonata con diramazione e sprofondamenti ed una zona dichiarata pericolosa dal Genio civile di Caltanissetta...
Con delibera consiliare n. 29 del 30 settembre 1997, il consiglio comunale non ha accolto il ricorso in questione, con le motivazioni contenute nell'atto stesso.
Visti:
- la delibera di C.C. n. 10 del 4 marzo 1997 ed i relativi allegati;
- il decreto n. 188 del 9 luglio 1980, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Acquaviva Platani;
-  il decreto n. 543/DRU del 30 ottobre 1998;
Ritenuto:
- di potere condividere le motivazioni prodotte a base della variante in oggetto;
Considerato:
-  che avverso la variante pubblicata nelle forme di legge, è pervenuto un solo ricorso e che tale ricorso non è stato accolto dal C.C. di Acquaviva Platani giusta deliberazione C.C. n. 29 del 30 settembre 1997, esecutiva, per i motivi nella stessa esplicitati;
Visto che il comune non ha accolto il ricorso prodotto;
Ritenute giustificate le motivazioni poste dal comune a base delle proprie determinazioni, non si ritiene accoglibile il ricorso di che trattasi, da parte di questo Assessorato, richiamando le motivazioni del comune stesso;
Considerato:
- che risulta completato l'iter amministrativo della variante in esame;
- che sulla variante risultano acquisiti i pareri di legge;
- che la variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Acquaviva Platani e non confligge con l'ordinato sviluppo urbanistico dello stesso;
-si è del parere che la variante proposta, approvata ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge 1/78, con la deliberazione n. 10 del 4 marzo 1997 del consiglio comunale di Acquaviva Platani sia meritevole di approvazione così come individuata sugli elaborati allegati al citato atto deliberativo n. 10 del 4 marzo 1997.
In ordine al ricorso avverso l'atto deliberativo si ritiene di accogliere le motivazioni di cui all'atto deliberativo di C.C. n. 29 del 30 settembre 1997 che respingono il detto ricorso.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere, anche in ordine alla decisione sull'osservazione presentata;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed in conformità e con le condizioni espresse nel parere n. 19 del 24 novembre 1998 dal gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica è autorizzato il progetto per la costruzione di un parco sub-urbano in variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani.

Art. 2

L'osservazione presentata dalla ditta Ricotta Calogero e Plado Costante non va accolta per la ragione espressa in premessa.

Art. 3

I lavori di cui al superiore progetto devono essere eseguiti entro il termine di anni tre.

Art. 4

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  parere n. 19 del 24 novembre 1998;
-  delibera consiliare n. 10 del 4 marzo 1997;
-  delibera consiliare n. 29 del 30 settembre 1997;
-  parere ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 214/96 dell'11 gennaio 1997;
- progetto di variante costituito da:
 1) relazione tecnica, dich. art. 6, legge regionale n. 21/85;
 2)  relazione geologica;
 3)  disegni:
1)  corografia;
2)  planimetria quotata;
3)  planimetria di progetto;
4)  planimetria della vegetazione;
5)  planimetria percorso principale;
6)  profilo percorso principale;
7)  sezioni trasversali percorso principale;
8)  profili significativi;
9)  particolari costruttivi;
 4)  analisi prezzi;
 5) elenco prezzi;
 6)  computo metrico estimativo;
 7)  capitolato speciale d'appalto, programma lavori;
 8) espropriazioni;
 9)  parcella competenze tecniche;
10)  allegati agronomici:
tavola  A - relazione agronomica, analisi climatica, analisi floristica e pedologica; 
tavola  B - analisi ecologica delle essenze da im-piantare; 
tavola   C - inventario, classificazione, ripartizione delle piante esistenti; 
tavola  D - planimetria, stato di fatto; 
tavola  E - planimetria di progetto, copertura ve-getale; 
tavola  F - particolari di progetto: -  misurazione delle piante; -  ancoraggi e legature; 
tavola  G - rilievo fotografico. 


Art. 5

Il comune di Acquaviva Platani resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Acquaviva Platani per l'esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 18 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(99.2.23)
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DECRETO 18 dicembre 1998.
Approvazione del progetto per i lavori di ammodernamento tra i Km. 38+700 e 42+600 S.S. 117, Centrale sicula, itinerario nord-sud.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le note prot. n. 8347 dell'1 agosto 1997 e n. 3704 del 31 marzo 1998, con cui l'ANAS ha inviato a questo Assessorato gli atti ed elaborati per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, relativa ai lavori di ammodernamento tra i Km. 38+700 e 42+600 della S.S. n. 117 itinerario nord-sud;
Vista la delibera n. 33 del 15 marzo 1997, esecutiva ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 44/91, con cui il consiglio comunale di Nicosia esprimeva ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, parere favorevole ai lavori di ammodernamento di che trattasi;
Vista la delibera n. 34 dell'1 settembre 1997, esecutiva ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Cerami esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, parere favorevole ai lavori di ammodernamento di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 599 del 4 febbraio 1998, con cui l'ufficio del Genio civile di Enna «riconferma il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 legge n. 64, espresso in data 10 novembre 1987. Tuttavia, ancorché il tracciato in corrispondenza dell'attuale svincolo con la S.S. 120 non subisca variazioni rispetto a quello già autorizzato, stante che dallo studio geologico allegato si evince che la stabilità del versante interessato è verificata solo in condizioni statiche, si rappresenta all'attenzione di codesto ente la necessità che in fase di progettazione esecutiva vengano approfondite le interazioni tra le opere da realizzare e le effettive condizioni geomorfologiche dell'area e già in tale fase siano previste anche tutte quelle opere atte a rendere il versante stabile in condizioni dinamiche. Si comunica, altresì, che prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo, corredato da adeguato studio geologico-tecnico, deve essere preventivamente autorizzato da questo ufficio ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.»;
Vista la nota prot. n. 3298/11.c.c. del 21 febbraio 1998, con la quale la Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna esprimeva, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, parere favorevole a condizione:
«1)  l'impatto degli scavi sulla morfologia dei luoghi va attenuato mediante opportuni accorgimenti quali viminate, fascinate, piantumazione di essenze autoctone, ecc.;
2)  particolare attenzione dovrà essere posta nella discontinuità morfologica creata dagli imbocchi delle gallerie; pertanto, ove le condizioni geomofologiche delle pendici di pertinenza lo consentano, si dovrà procedere con interventi di minimizzazione volti alla riconfigurazione morfologica dei siti;
3)  relativamente ai tre siti in cui è prevista la discarica del materiale in esubero proveniente dagli scavi, si esprime parere contrario all'utilizzazione del sito indicato al n. 2, ricadente all'interno dell'area tutelata ai sensi della legge n. 1497/39 come da decreto n. 8184/94 "Valle del Fiumetto", in quanto determinerebbe nocumento alle valenze paesaggistiche ed ambientali del Monte Indovino in un ambito di particolare pregio per la presenza di aree boscate.
Si esprime parere favorevole all'utilizzazione del sito indicato al n. 3, in quanto trattasi di un'area che pur ricadente in prossimità di un'area boscata e nelle vicinanze della istituenda "riserva naturale orientata Sambughetti-Campanito", risulta già interessata da prelievi di materiali ed oggi compromessa ed abbandonata; pertanto se ne prescrive un idoneo recupero ambientale a fine utilizzazione.
Non si esprime parere per il sito indicato al n. 1 in quanto non gravato da vincoli di nostra competenza;
4)  le aree di cantiere, le piste eventualmente aperte per l'esecuzione dei lavori, la viabilità di servizio, ad opere ultimate dovranno essere ripristinate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici.
Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dall'art. 15 della legge n. 1497/39. L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale ed è valida ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1357/40, per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.
Conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del regolamento edilizio e dei piani comunali.»;
Visti gli atti ed elaborati di progetto costituiti da:
 1)  delibera C.C. di Nicosia n. 33 del 15 marzo 1997;
 2)  delibera C.C. di Cerami n. 34 dell'1 settembre 1997;
 3)  relazione;
 4)  corografia, scala 1:25.000;
 5)  planimetria, scala 1:2.000;
 6)  profilo longitudinale asta principale, scale 1:2.000/1:200;
 7)  profili rami di svincolo S.S. 120, scale 1:1.000/ 1:100;
 8)  comune di Nicosia: regolamento edilizio e programma di fabbricazione - il territorio comunale;
 9)  comune di Cerami: programma di fabbricazione, corografia generale, scala 1:25.000;
10) comune di Nicosia, strumento urbanistico riportante il tracciato in progetto;
11)  comune di Cerami, strumento urbanistico riportante il tracciato in progetto;
Visto il parere n. 20 del 12 novembre 1998, prot. n. 298, reso dal gruppo XXIX/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Con i decreti n. 990 e n. 992, entrambi del 25 luglio 1988, questo Assessorato ha autorizzato il progetto presentato dall'ANAS per i lavori di sistemazione e ammodernamento del complessivo tratto della S.S. n. 117 compreso tra i Km. 19+-100 e 54+900, interessante il territorio comunale di Nicosia e Cerami (voti C.R.U. n. 1139/88 e n. 1142/88) e suddiviso in quattro lotti.
Tra le varie prescrizioni e condizioni previste in detti provvedimenti si stabilì (art. 3 dei decreti assessoriali) che il progetto esecutivo dei lavori dovesse essere sottoposto al parere di questo Assessorato.
Successivamente, con decreto n. 1967 del 14 dicembre 1991, venne autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il tratto tra il Km. 42+600 e il Km. 51+200, corrispondente al quarto lotto, che ad oggi risulterebbe l'unico realizzato.
La pratica in oggetto riguarda invece il tratto, in continuazione del suddetto quarto lotto, tra i Km. 38+700 e 42+600.
Secondo quanto affermato dall'ANAS l'itinerario nord-sud di cui fa parte il tronco stradale portato all'attenzione di questo Assessorato, è stato inserito nel primo stralcio (1985/87) del piano decennale della viabilità redatto ai sensi della legge n. 531/82 tenuto conto della sua particolare importanza.
Il complessivo asse viario dovrà costituire una dorsale lungo la quale sarà impostato il sistema di trasporti per i Nebrodi, le Madonie e la zona dell'Ennese.
Al fine del completamento di tale itinerario il nuovo piano triennale della viabilità in Sicilia (1997-99) "ha previsto l'esecuzione di un lotto nel tratto compreso tra Mistretta e Nicosia in continuazione al lotto 4° di cui sopra".
Il tratto in esame inizia alla progressiva Km. 42+600 della S.S. n. 117 in contrada Paravola ed è compenetrante il lotto 4° per circa 69 m.
Il tracciato che si riallaccia alla S.S. n. 117 al Km. 38+700 si caratterizza per alcune opere d'arte di un certo impegno e in particolare:
-  galleria Paravola di 1.690 m.;
-  galleria Rocca di S. Basile di 245 m.;
-  galleria Poggio Malgurno di 173 m.;
-  viadotto Cugno della chiesa di 145 m.
-  cavalcavia alla sezione 70 di m. 42;
-  svincolo di Portella con una galleria di 176 m. e due viadotti di 282 e 54 m., per l'interscambio della viabilità con il tracciato della vecchia statale e la S.S. 120.
Opere d'arte minori sono costituite da un sottopasso scatolare alla sezione 117, tombini circolari e altre opere idrauliche per il deflusso delle acque di superficie, nonché opere di difesa e presidio (berlinesi, muri di sostegno, ecc.).
Lungo il tracciato, in prossimità delle opere d'arte e all'interno della galleria Paravola, sono previste complessive 7 piazzuole di sosta.
Il tratto viario come detto ricade il territorio dei comuni di Nicosia e Cerami che con le rispettive delibere n. 33 del 15 marzo 1997 e n. 34 dell'1 settembre 1997 hanno espresso parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò in quanto le opere intervengono in variante rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, in entrambi i casi costituiti da programmi di fabbricazione approvati con decreto assessoriale n. 80/836 e decreto assessoriale n. 304/81.
Con riferimento alle procedure autorizzative previste dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni, dalla pratica risulta che:
- la programmazione dell'intervento e, soprattutto, i precedenti provvedimenti assessoriali emessi consentono di prendere atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni;
- le aree interessate dai lavori sono destinate a verde agricolo come si può rilevare dalle allegate tavole degli strumenti urbanistici dei due comuni interessati;
-  sul progetto l'ANAS ha acquisito i pareri favorevoli, seppur condizionati, della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna e dell'ufficio del Genio civile di Enna;
-  dagli atti del fascicolo non si evince la presenza di altri vincoli condizionanti l'attività edilizia ed urbanistica;
-  i comuni di Nicosia e Cerami nei cui territori ricadono le opere si sono espressi favorevolmente;
-  le opere non abbisognano del N.O. relativo alla valutazione di impatto ambientale, così come confermato dal gruppo IX di questo Assessorato che, con nota n. 491 del 28 ottobre 1998, ha comunicato di aver preso atto dei chiarimenti a riguardo trasmessi dall'A.N.A.S. (nota del 18 agosto 1998).
Premesso quanto sopra, atteso l'evidente interesse pubblico dei lavori proposti dall'ANAS - Ente nazionale per le strade - che si inseriscono nel contesto di una programmazione generale disposta con legge n. 531/82, lavori su cui questo Assessorato si è già espresso favorevolmente con i decreti assessoriali n. 990 e 992 del 25 luglio 1988. Considerato che per l'esecuzione delle opere l'ente proponente ritiene necessario intervenire in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici che dall'esame della documentazione a corredo della pratica non sono emerse problematiche di compatibilità con l'assetto urbanistico e territoriale ostative alla realizzazione delle opere, questo gruppo è del parere che il progetto delle stesse sia autorizzabile.
Nell'esecuzione, l'ANAS - Ente nazionale per le strade - dovrà attenersi alle prescrizioni e condizioni dettate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, dell'ufficio del Genio civile di Enna e del comune di Cerami (v. delibera c.c. n. 34/97, art. 1).
Il presente parere viene espresso limitatamente alle competenze di questo gruppo di lavoro XXIX, restando onerata l'ANAS di acquisire, ove necessario, tutti gli ulteriori pareri, N.O. e/o autorizzazioni previsti per legge.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 20 del 12 novembre 1998, reso dal gruppo XXIX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 20 del 12 novembre 1998, reso dal gruppo XXIX/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, con le condizioni e prescrizioni poste all'ufficio del Genio civile di Enna e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, sopra riportati, e del comune di Cerami, art. 1 della delibera consiliare n. 34 dell'1 settembre 1997, il progetto per i lavori di ammodernamento tra i Km. 38+700 e 42+600 S.S. n. 117, Centrale Sicula itinerario nord-sud.

Art. 2

L'ANAS resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti ed elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

L'ANAS ed i comuni di Nicosia e Cerami sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(99.2.25)
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DECRETO 23 dicembre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Piero Patti.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 2088 del 5 febbraio 1997, con la quale il sindaco del comune di S. Piero Patti ha trasmesso a questo Assessorato per l'esame di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, la delibera del consiglio comunale di S. Piero Patti n. 141 del 19 dicembre 1996, avente per oggetto: «Approvazione progetto di massima per lavori di collegamento della via Profeta con la via Nino Dante, in variante allo strumento urbanistico e richiesta di finanziamento all'Assessorato regionale lavori pubblici, legge n. 1/78»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 2931/r del 28 marzo 1997, con la quale è stato rappresentato al comune di S. Piero Patti che la variante in argomento non poteva essere presa in esame in quanto la procedura di cui al citato comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1/78 non è riferibile a varianti concernenti la viabilità, per le quali invece deve essere adottata la procedura di variante ordinaria secondo le prescrizioni degli artt. 3 e 4 della legge n. 71/78, come specificato nella circolare di questo Assessorato n. 2/90;
Vista la nota prot. n. 9263 del 21 maggio 1998, con la quale il sindaco del comune di S. Piero Patti ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi alla variante di cui sopra per l'approvazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 30 del 28 marzo 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo, sezione centrale, nella seduta del 30 luglio 1998, n. 5408, con la quale il consiglio comunale di S. Piero Patti ha adottato la variante al P.R.G. per la realizzazione dei lavori di collegamento della via Profeta con la via Nino Dante e revocato la delibera di C.C. n. 141 del 19 dicembre 1996;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 40491 del 15 novembre 1996, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 71/78, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di S. Piero Patti, per la visione al pubblico, dal 2 aprile 1998 al 21 aprile 1998;
Vista la certificazione del 21 maggio 1998, con la quale il segretario comunale del comune di S. Piero Patti attesta che durante il periodo di pubblicazione degli atti relativi alla variante al P.R.G. di cui sopra contro gli stessi non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;
Vista la nota del 21 maggio 1998 del tecnico comunale f.f. del comune di S. Piero Patti, attestante che nell'area interessata al progetto di massima per i lavori di collegamento della via Profeta con la via Dante in variante al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 30 del 28 marzo 1998, non esistono vincoli di legge;
Vista la nota prot. n. 12255/1579 del 29 luglio 1998, con la quale il tecnico comunale f.f. ha rappresentato quanto segue: «l'area interessata dalla variante ricade nel vigente P.R.G. all'interno di zone omogenee B1 parzialmente edificate, le quali zone in parte con la redazione del nuovo P.R.G. comunale manterranno la stessa destinazione, mentre in parte si prevede vengano destinate "all'ampliamento del verde pubblico attrezzato", poiché la realizzazione di quest'opera è già stata prevista nel programma triennale OO.PP. 1998-2000 già approvato, e la cui delibera è stata resa altresì esecutiva dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo»;
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
1)  relazione;
2) corografia e planimetria;
3)  planimetria generale in scala 1:500;
4)  planimetria catastale con indicazione delle aree da occupare;
Visto il parere del gruppo XXX della D.R.U. di questo Assessorato n.23 del 6 novembre 1998, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di S. Piero Patti è in atto dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 356 del 4 settembre 1985 i cui vincoli preordinati all'espropriazione risultano scaduti a far data dal 3 settembre 1995;
-  da quanto si legge nella proposta della deliberazione consiliare n. 30 del 28 marzo 1998, la variante di che trattasi è stata adottata per la riproposizione del vincolo ai fini espropriativi relativo ad un'opera viaria già prevista nel suddetto strumento urbanistico;
-  l'opera prevista è di modesta entità e risulta compatibile con l'attuale assetto territoriale;
-  l'area interessata dalla variante non è soggetta a vincoli discendenti dalle leggi n. 1089/39, n. 1497/39 e n. 431/85 come risulta dall'attestazione a firma del capo dell'U.T.C.;
E' del parere che la variante proposta dal comune di S. Piero Patti, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, con delibera consiliare n. 30 del 28 marzo 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo sezione centrale in data 30 luglio 1998, relativa alla riproposizione del vincolo relativo alla strada di collegamento tra la via Dante e la via Profeta sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX della D.R.U. n. 23 del 6 novembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del gruppo XXX della D.R.U. n. 23 del 6 novembre 1998 in premessa riportato, la variante al P.R.G. diS. Piero Patti relativa al collegamento della via Profeta con la via Dante, adottata con delibera consiliare n. 30 del 28 marzo 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di S. Piero Patti resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(99.2.27)
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DECRETO 23 dicembre 1998.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Solarino.
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed, in specie, l'art. 13;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 22;
Vista la nota prot. n. 5309 del 9 giugno 1998, con la quale il comune di Solarino ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, triplice copia degli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo di edilizia convenzionata della società cooperativa edilizia a r.l. Solarino Nuova, consistenti in:
A)  deliberazione del C.C. n. 22 dell'8 maggio 1998, avente per oggetto "Approvazione localizzazione di un programma costruttivo per la costruzione di n. 9 alloggi sociali..." riportante il visto di legittimità espresso dal CO.RE.CO. regionale di Palermo nella seduta dell'11 giugno 1998, n. 4482/4289.
Allegati alla delibera n. 22/98 risultano i seguenti elaborati datati 23 marzo 1998:
B) tav. 1 - inquadramento territoriale delle aree costituenti il programma costruttivo, nell'ambito del P.R.G. e del P. di Z. di contrada Cozzo Amena, scala 1:1.000 e 1:2.000;
-  tav. 2 - planimetria della zona costituente il programma costruttivo su catastale, con indicazione dei manufatti da eseguire, scala 1:500, e stralcio delle norme di attuazione del P.R.G.;
-  tav. 3 - stralcio del foglio catastale n. 9, allegato A, con indicazione delle particelle interessate dal programma, scala 1:1.000;
-  tav. 4 - tipi edilizi previsti, scala 1:500;
-  all. 1 - relazione tecnica;
-  all. 2 - relazione di stima sull'indennità di esproprio con allegato piano particellare di esproprio con indicazione dei proprietari;
C) atti:
-  stralcio del verbale n. 2 della C.E.C. del 20 febbraio 1998, con il quale quell'organo esprime parere favorevole sull'intervento proposto, ponendo condizione relativamente alla larghezza della strada di separazione con la zona B2/17 adiacente (mt. 10) e segnalando la necessità che la superficie necessaria alla realizzazione dell'intervento sia rapportata al volume da realizzare (mc. 511), così come al volume devono essere rapportate le aree da destinare a verde pubblico e parcheggio;
- parere, prot. n. 871/98 del 31 gennaio 1998, espresso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il parere n. 21 del 13 luglio 1998 del gruppo 27° della D.R.U. che ha reputato non meritevole di approvazione il programma costruttivo adottato con D.C.C. n. 22 dell'8 maggio 1998 per le considerazioni espresse nello stesso parere;
Viste le note prot. n. 10090 e prot. n. 10317 del 3 e 10 novembre 1998, con cui il comune di Solarino ha ritrasmesso a questo Assessorato, in triplice copia, atti ed elaborati relativi al programma costruttivo società cooperativa edilizia a r.l. Solarino Nuova costituiti da:
1)  deliberazione del C.C. n. 50 del 24 ottobre 1998, avente per oggetto "Approvazione e localizzazione del programma costruttivo... Correzione errore materiale" con allegate, in sostituzione di quanto già trasmesso con nota prot. n. 5309 del 9 giugno 1998, le tavv. 1 e 2 di cui al superiore punto B), datate 14 settembre 1998;
2) elaborati di piano:
-  tav. 1 - inquadramento territoriale delle aree costituenti il programma costruttivo, scala 1:1.000 e 1:2.000, datato 14 settembre 1998;
-  tav. 2 - planimetria della zona costituente il programma costruttivo scala 1:500, e stralcio delle norme di attuazione del P.R.G., datato 14 settembre 1998;
-  tav. 3 - stralcio del foglio catastale n. 9, allegato A, con indicazione del piano particellare interessato dal programma, scala 1:1.000, datato 23 marzo 1998;
-  tav. 4 - tipi edilizi, scala 1:500, datato 23 marzo 1998;
-  all. 1 - relazione tecnica, datata 23 marzo 1998;
-  all. 2 - relazione di stima sull'indennità di esproprio con allegato piano particellare di esproprio con indicazione dei proprietari, datata 23 marzo 1998;
-  relazione geologico-tecnica;
- parere favorevole, prot. n. 871/98 del 31 gennaio 1998 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, espresso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- stralcio del verbale n. 2 della C.E.C. del 20 febbraio 1998, con il quale si esprime parere favorevole a condizione sull'intervento proposto;
Visto il piano regolatore generale, le P.E. e il R.E. comunale, approvato con decreto n. 405/D.R.U. del 18 agosto 1998;
Considerato che il comune di Solarino con la citata D.C.C. n. 50 del 24 ottobre 1998, nel prendere atto di un errore grafico riportato nelle tavv. 1 e 2 datate 23 marzo 1996, adottate con atto deliberativo n. 22/98, le sostituisce con quelle datate 14 settembre 1998 riapprovandole e contestualmente controdeduce ai rilievi mossi da questo Assessorato con il parere n. 21 del 13 luglio 1998;
Viste le tavv. 1 e 2 datate il 14 settembre 1998 sottoscritte dal progettista del programma costruttivo, sulle quali è resa la situazione reale dei luoghi eseguita con rilievo basato su "caposaldi";
Visto il successivo parere sull'intervento proposto n. 25 del 21 dicembre 1998 del gruppo 27° della Direzione regionale dell'urbanistica;
Considerato che detto parere reputa meritevole di approvazione il programma costruttivo in argomento in quanto con la documentazione prodotta dal comune di Solarino vengono superati i rilievi formulati con il parere n. 21 del 13 luglio 1998 dello stesso gruppo 27° della Direzione regionale dell'urbanistica;
Ritenuto, per quanto sopra visto e considerato, di dovere approvare il programma costruttivo della società cooperativa edilizia Solarino Nuova per la costruzione di n. 9 alloggi sociali adottato con D.C.C. n. 22 dell'8 maggio e D.C.C. n. 50 del 24 ottobre 1998 da realizzare in contrada Cozzo Amena, nel comune di Solarino;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 16 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo da realizzare nel comune di Solarino, in località Cozzo Amena, per la realizzazione di n. 9 alloggi.

Art. 2

Sono allegati e parte integrante del presente decreto la delibera di C.C. n. 22 dell'8 maggio 1998, gli atti ed elaborati di cui al punto 1) ed 2) del presente decreto, nonché il parere n. 21 del 13 luglio 1998 ed il parere n. 25 del 21 dicembre 1998 del gruppo XXVII/D.R.U.

Art. 3

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti tutti conseguenziali all'emanazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Solarino per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 23 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(99.2.26)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione sociale da Consorzio Apo Mediterranea soc. coop. a r.l. a Consorzio Aspoa soc. coop. a r.l., con sede in Bagheria.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4551/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, è stata modificata la denominazione sociale dell'organizzazione di produttori agrumicola Consorzio Apo Mediterranea, società cooperativa a responsabilità limitata in Consorzio Aspoa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bagheria (PA).
(99.2.42)
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Riconoscimento di organizzazioni di produttori ortofrutticoli e agrumicoli.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4552/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Rinascita soc. coop. a r.l., con sede in Vittoria (RG) per la categoria III ortaggi.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 15 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4553/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Apofrus Associazione tra produttori di frutta secca, con sede in Caprileone (ME) frazione Rocca per la categoria VI frutta a guscio.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 16 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4554/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Ascao, con sede in Bagheria (PA) per la categoria V agrumi.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 17 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4555/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Aposo, con sede in Palermo per la categoria V agrumi.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 18 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4556/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Apaor, con sede in Vittoria (RG) per la categoria I ortofrutticoli.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 19 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4557/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Apac, con sede in Patti (ME) per la categoria V agrumi.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 20 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4558/Gr. 9 - I Direzione del 29 dicembre 1998, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 2200/96, dell'organizzazione di produttori denominata Agri Sud Associazione agricola cantina sociale cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vittoria (RG) per la categoria I ortofrutticoli.
La suddetta organizzazione è stata iscritta al n. 21 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
(99.2.42)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1998.
(Si omette l'allegato)


(99.6.356)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Rinnovo della commissione per la verifica dei requisiti delle scuole di servizio sociale e la formazione del piano di ripartizione dei contributi.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione n. 668/98/IV-F.P. del 30 ottobre 1998, è stata rinnovata la commissione, prevista dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, per la verifica dei requisiti di cui sono in possesso le scuole di servizio sociale e la formazione del conseguente piano di ripartizione dei contributi, composta come segue:
PRESIDENTE
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione pro-tempore o per sua delega Direttore regionale della Direzione formazione professionale.
COMPONENTI
Esperti di servizio sociale:
1)  dr.ssa Cardinale M. Cristina;
2)  dr.ssa Fontana Russo Lucia;
3)  dr.ssa Baronello Maria;
4)  dr.ssa Gaudesi Maria;
5)  Padre Todaro Filippo.
Dirigenti regionali:
1) dr.ssa Sutera Antonella, designata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
2)  dr. Canfarotta Sergio, designato dall'Assessore regionale della sanità;
3)  dr.ssa Meli Di Carlo Costanza, designata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
4)  dr. Arrigo Antonio, designato dall'Assessore regionale per gli enti locali.
Rappresentanti organizzazioni sindacali:
1) dr. Cianciolo Salvatore, designato dalla CISL;
2)  dr.ssa Mannino Fatima, designata dalla UIL;
3) dr.ssa Caronia Viviana, designata dalla CGIL.
(98.47.2515)
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Delega all'Ufficio regionale del lavoro di competenza in materia di assunzioni obbligatorie ed esoneri parziali.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 1749/98/VIII/L del 17 novembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 22 dicembre 1998 al n. 2126, è stata delegata all'Ufficio regionale del lavoro l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Gli esoneri parziali dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634, richiesti dalle aziende che hanno la loro sede legale nell'ambito del territorio della Regione siciliana, sono autorizzati con provvedimento del Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro anche se dette aziende abbiano ulteriori sedi di altre regioni.
La delega di cui sopra ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Pertanto, le domande presentate entro il 31 dicembre 1998 dai datori di lavoro privati che hanno sede legale nel territorio della Regione siciliana continuano ad essere definite da questo Assessorato.
Per i criteri e le modalità di svolgimento delle attività amministrative relative agli esoneri parziali dovrà farsi riferimento alle direttive contenute nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24/97 del 25 febbraio 1997, integrata dalla circolare n. 143/97 del 7 novembre 1997.
(99.2.45)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Recepimento di accordo decentrato relativo al progetto utenza, progetti-obiettivo, piani di lavoro, lavoro straordinario e indennità contrattuali dell'Assessorato della sanità.
Con decreto n. 27898 del 18 gennaio 1999 l'Assessore per la sanità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha recepito l'accordo decentrato siglato in data 14 gennaio 1999, relativo al progetto relazionale utenza, progetti-obiettivo, piani di lavoro, lavoro straordinario e indennità contrattuali, e ne ha disposto l'attuazione a far data dal 18 gennaio 1999.
(99.6.352)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 12.
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1998.
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alle Ragionerie centrali
Alla Direzione finanze e credito
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
Al Banco di Sicilia S.p.A. Servizio crediti mobiliari - Settore enti - Servizio sistemi informativi e telecomunicazioni (S.S.I.T.)
Alla Direzione regionale delle entrate della Sicilia
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Direzioni provinciali del tesoro in Sicilia
Alle Ragionerie provinciali dello Stato in Sicilia
e, p.c.  Alla Corte dei conti - Sezione di controllo 

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio finanziario 1998 si chiuderà il prossimo 31 dicembre per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1999, inizierà la gestione del nuovo anno.
Nel richiamare l'attenzione dei direttori delle Ragionerie centrali sugli adempimenti relativi alla chiusura delle scritture contabili si ribadisce il divieto di assumere impegni di spesa in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1 ed all'art. 20 della suddetta legge regionale n. 6/97.
Le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'art. 275 del R.D. n. 2440/23, per impegni riferibili all'esercizio scaduto, dovranno essere determinate con singoli decreti assessoriali per ogni capitolo di bilancio.
Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le disposizioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.
PARTE PRIMA


ENTRATE
Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, sin dal 1° gennaio 1999, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o residui.
L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, si tenga conto sin dal 1° gennaio che tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 1999 o ai residui degli esercizi precedenti.
Il predetto istituto cassiere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio, sia per i versamenti delle entrate di competenza del 1999, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 1998 e precedenti.
Lo stesso istituto compilerà, entro l'8 gennaio 1999, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 1998 (competenza e residui) due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.
Entro il predetto termine, le Ragionerie provinciali dello Stato compileranno ed invieranno all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, gruppo VII, servizi del tesoro, gli elenchi mod. 20 tes, 21 tes e 22 tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto dell'esercizio 1998 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere pure inoltrata alla Direzione finanze e credito di questo Assessorato.
I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al gruppo VII, servizi del tesoro, alle competenti Ragionerie centrali.
Si rammenta, inoltre, che il 26 febbraio 1999 scade il termine per presentare all'istituto incaricato del servizio di cassa le richieste di variazione nell'imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Successivamente a tale data, le eventuali richieste di variazione dovranno pervenire entro il termine ultimo del 15 marzo 1999, al gruppo VII, servizi del tesoro per la preventiva autorizzazione.
Dette variazioni e quelle richieste direttamente dalle Ragionerie provinciali dello Stato allo stesso istituto di credito dovranno, comunque, essere effettuate entro il 31 marzo 1999.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, alla Direzione bilancio e tesoro, gruppo VII, servizi del tesoro, ed alla Ragioneria centrale competente nonché alla Direzione finanze e credito di questo Assessorato.
CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Le Ragionerie provinciali dello Stato, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per quelle del capo VII, demanio, dovranno inviare, entro il 30 aprile 1999, rispettivamente alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, un prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1998, classificate ai sensi dell'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Analogamente, per le altre entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1998, ciascuna Amministrazione regionale che, in base al relativo quadro di classificazione, deve curarne l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere analogo prospetto riepilogativo alla rispettiva Ragioneria centrale.
PARTE SECONDA


SPESE
Limiti di emissione dei titoli di spesa

La definitiva chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre 1998 comporta che gli adempimenti correlati all'emissione dei titoli di spesa siano effettuati entro i termini prestabiliti in quanto i medesimi dopo la registrazione da parte delle competenti Ragionerie centrali, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e la successiva ammissione al pagamento a cura del gruppo VII, servizi del tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'Ufficio di cassa regionale.
Per i motivi sopraesposti è necessario che i titoli pervengano alle competenti Ragionerie centrali entro il 27 novembre per non compromettere la loro estinzione, con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale che dovranno pervenire non oltre il 2 dicembre.
A tale proposito è necessario che gli ordini di accreditamento vengano emessi dalle amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predetta data per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelevamento.
In relazione a quanto precede ed allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro il 31 dicembre 1998, si rende necessario che il 4 dicembre (l'11 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale) cessi il loro inoltro al gruppo VII, servizi del tesoro, per la successiva trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale, che dovrà comunque avvenire non oltre l'11 dicembre (il 17 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale).
E' consentito, però, oltre i termini di cui sopra, l'invio dei titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture, che comunque non potrà superare il termine del 29 gennaio 1999.
Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 1998, dovranno essere trasmessi al gruppo VII, servizi del tesoro, e da questo agli uffici di Cassa regionale, con elenchi separati da quelli contenenti i titoli da imputare all'esercizio 1999.
Si rammenta che le amministrazioni centrali e gli uffici periferici potranno, in caso di necessità, emettere, negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, titoli di spesa (ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento) con imputazione all'esercizio finanziario 1999, con una nuova numerazione a partire dal n. 1. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio oppure all'approvazione della sua gestione in regime di esercizio provvisorio. I titoli di spesa emessi a carico del nuovo esercizio non potranno essere pagati che dal 1° gennaio 1999 e dovranno essere muniti di un bollo dal quale si evinca chiaramente la dicitura "esercizio finanziario 1999", affinché le Ragionerie centrali e gli uffici di Cassa regionale possano, a vista, distinguere i titoli che debbono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1998 da quelli con imputazione all'esercizio 1999. Le Ragionerie centrali provvederanno alle conseguenti registrazioni dei titoli emessi con riferimento alla gestione dell'anno 1999.
Il predetto bollo dovrà essere apposto anche sui relativi elenchi di trasmissione.
Al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1998, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, gli istituti incaricati del servizio di cassa trasmetteranno ai funzionari delegati, entro il 18 dicembre 1998, le distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno e provvederanno, d'accordo con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.
I funzionari delegati provvederanno, con la massima sollecitudine, all'emissione del buono per la regolazione delle ritenute entro lo stesso mese di dicembre (mod. 31bis C.G. o mod. 17 R.P.).
I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a norma dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 possono procedere all'emissione di buoni di prelevamento secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997 entro il termine del 23 dicembre al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio.
Si raccomanda all'istituto cassiere la necessità di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del limite temporale sopra indicato.
Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le Ragionerie centrali cureranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ciascun tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a lire 5.000. Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione dell'ultimo titolo, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.
Nella commutazione dei titoli di spesa non è consentito eseguire le registrazioni in uscita in un esercizio e l'emissione delle quietanze in esercizio diverso; è opportuno, pertanto, curare che ambedue le operazioni anzidette si riferiscano al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 1999 fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 1998.
Entro e non oltre l'8 gennaio 1999 l'istituto incaricato del servizio di cassa compilerà:
a)  due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1998;
b)  due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 1998;
c)  due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1998, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali.
A decorrere dal mese di gennaio 1999, lo stesso istituto compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.
Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, l'istituto incaricato del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti individuali e quelli collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, il vaglia ovvero l'assegno dovrà essere intestato al delegato.
In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, gruppo VII, servizi del tesoro, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (mod. 123T) allo stesso gruppo VII, servizi del tesoro.
Le presenti modalità di estinzione si applicano anche se non espressamente indicate sui titoli di spesa.
I vaglia oppure gli assegni intestati al creditore, persona fisica, sono spediti dall'istituto incaricato del servizio di Cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore a lire 500.000 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. I vaglia o gli assegni che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc.), devono essere trattenuti presso l'istituto cassiere, il quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso l'istituto stesso.
La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio da parte del ricevente o dei riceventi qualificati di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in vaglia o in assegno, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.
A norma dell'art. 541 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, l'eseguita commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di Cassa regionale.
L'istituto incaricato del servizio di Cassa regionale entro il giorno 22 gennaio 1999 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Direzione bilancio e tesoro, l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio.
Entro il termine predetto l'istituto stesso comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente Ragioneria centrale.
Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, l'istituto incaricato del servizio di cassa trasmetterà, con urgenza, alla competente Amministrazione regionale, in duplice esemplare, l'elenco dei vaglia od assegni non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per i vaglia ed assegni emessi in estinzione di ordinativi.
Le amministrazioni centrali della Regione ovvero i funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato all'istituto cassiere che lo ha trasmesso il quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.
Ai sensi dell'art. 320 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, i funzionari delegati dovranno inviare, entro la data dell'11 gennaio 1999, all'istituto incaricato del servizio di cassa, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati.
L'istituto sopra menzionato apporrà sui prospetti indicati una dichiarazione di concordanza con i dati in loro possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.
Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, l'istituto di credito invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni, un elaborato, in duplice copia, dal quale risultino tutte le indicazioni già specificate.
I funzionari delegati restituiranno all'istituto cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 18 gennaio 1999. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, l'istituto incaricato del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito, così come non ricevendo da parte dei funzionari delegati i prescritti elenchi procederanno ugualmente agli ulteriori adempimenti sulla base delle proprie scritture.
I funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, all'istituto incaricato del servizio di cassa, entro e non oltre il 31 dicembre 1998, gli ordinativi che non devono essere più eseguiti.
Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi ed i buoni da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti casse provinciali entro e non oltre l'11 dicembre.
Per gli ordinativi eventualmente smarriti, l'istituto incaricato del servizio di cassa produrrà una speciale nota, recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento datata e sottoscritta dal capo ufficio.
Per gli ordini di accreditamento da trasportare all'esercizio 1998 dovranno essere compilate in duplice copia, note mod. 100T, distinte per capitolo e funzionario delegato, da trasmettere alla competente Ragioneria centrale, nelle quali saranno tenute distinte le somme pagate fino al 31 dicembre 1998 da quelle da trasportare al nuovo esercizio.
A tali note dovranno essere allegati gli estratti di ciascuno degli ordini di accreditamento, nei quali, oltre alle caratteristiche degli ordini stessi, deve essere chiaramente dichiarato l'importo pagato nell'esercizio in corso per il quale l'ordine resta definitivamente contabilizzato.
Tali estratti saranno firmati dal capo ufficio dell'istituto incaricato del servizio di cassa e dal funzionario delegato, a norma dell'art. 1470 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.
Gli ordinativi ed i buoni di prelevamento sugli ordini di accreditamento trasportati possono essere pagati a partire dal 1° gennaio 1999, sempreché sia stato approvato il relativo bilancio o ne sia stata autorizzata la gestione in regime di esercizio provvisorio.
L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa si asterrà, però, dopo la data di chiusura dell'esercizio, dall'ammettere a pagamento i titoli di spesa tratti sugli ordini di accreditamento emessi a fronte dei capitoli non riprodotti nel bilancio dell'esercizio 1999 o non compresi nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, riguardante i capitoli aggiunti ovvero su ordini di accreditamento riferiti ad impegni eliminati alla chiusura dell'esercizio per perenzione amministrativa.
A norma dell'art. 59bis della legge di contabilità generale, aggiunto con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, i funzionari delegati, qualora accertino alla data del 18 dicembre 1998 una rimanenza di somme per un importo non superiore alle lire diecimila, sui singoli ordini di accreditamento relativi all'esercizio 1998, provvederanno, entro il giorno 31 dello stesso mese, ad estinguere tali titoli mediante versamento della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3717 per i fondi ordinari del bilancio, cap. 3726 per i fondi provenienti da assegnazioni statali, cap. 3731 per i fondi relativi al Fondo sanitario regionale, cap. 3722/2 per le spese relative al Fondo di solidarietà nazionale e cap. 1501 per il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali).
Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione, con imputazione ai capitoli prima indicati.
Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come modificato dall'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 1998, è così disciplinato:
a)  per quelli riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza, su richiesta dei funzionari delegati da far pervenire al competente istituto di credito, entro il termine perentorio del 18 dicembre 1998; non sono trasportabili invece, gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 1998, con imputazione ai residui, poiché i relativi impegni sono da eliminare ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della citata legge regionale n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che in ogni caso non sono trasportabili all'esercizio 1999 gli ordini di accreditamento riguardanti il pagamento di emolumenti, assegni, pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti le spese di che trattasi deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428;
b)  per quelli riguardanti spese in conto capitale, d'ufficio, sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati ai sensi del terzo comma del citato art. 12 o sia intervenuta richiesta contraria da parte dei funzionari delegati, entro il termine indicato del 18 dicembre. Per gli ordini di accreditamento di che trattasi i funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili, evitando quindi di trasportare somme non più necessarie.
Ciò si rende opportuno anche dalle limitazioni imposte dall'introduzione nel bilancio della Regione delle previsioni di cassa che hanno determinato limitazioni nelle spese non solo in termini di impegni (competenza) ma anche in termini di pagamenti (cassa) per cui il trasporto degli OO.AA. per importi superiori a quelli effettivamente spendibili, riduce inutilmente il plafond di cassa disponibile per ciascuna amministrazione.
Il sistema informativo, entro il 14 dicembre, fornirà alle competenti Ragionerie centrali l'elenco (mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento relativi alle spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio in quanto sono da eliminare ai sensi della norma sopra richiamata. Le Ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro il 18 dicembre all'istituto incaricato del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.
L'istituto incaricato del servizio di cassa, effettuata la prescritta concordanza e tenuto conto delle comunicazioni concernenti il trasporto degli ordini di accreditamento, procederà, ai sensi dell'art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.
In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art. 330, un esemplare del citato elenco dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei conti, il secondo all'amministrazione emittente ed il terzo alla competente Ragioneria centrale.
Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative ad impegni dei capitoli di spesa riguardanti limiti poliennali d'impegno

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 per quanto attiene all'eliminazione dal bilancio della Regione, per essere le medesime contabilizzate tra le economie.
PARTE TERZA


CONTABILITA' BENI MOBILI ED IMMOBILI
Contabilità dei beni mobili

Ai fini della contabilizzazione in sede consuntiva dei beni mobili regionali, giusta quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2 giugno 1997 della Presidenza della Regione, gruppo patrimonio mobiliare, entro il 15 febbraio 1999, i consegnatari sono tenuti a trasmettere, in quadruplice copia, alle competenti Ragionerie centrali, i prospetti per categorie (A-B-C-D) delle variazioni annuali (mod. 4/P.M. ex mod. 98 C.G.) debitamente compilati.
In detti prospetti di variazione è necessario che, sia per i beni assunti in consistenza che per quelli dismessi, siano chiaramente descritte, in annotazione, le cause delle variazioni stesse (nel caso di acquisto o vendita, indicare il capitolo di spesa o di entrata; nel caso di beni ricevuti o ceduti ad altri uffici, specificare quali di questi, etc.).
Si precisa, altresì, che i relativi prospetti riepilogativi dovranno contenere i dati riassuntivi per ciascun tipo di bene e quelli dell'intera categoria.
Considerata, inoltre, l'esigenza di pervenire ad una più esatta rilevazione dei punti di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, assume particolare importanza l'acquisizione dei dati finanziari correlati a quelli patrimoniali, nel senso che diviene necessario rilevare i capitoli di spesa e di entrata corrispondenti agli acquisti ed alle vendite, distintamente per competenza e residui.
Occorre preliminarmente precisare che, per determinare se un acquisto o una vendita sia da considerare in conto competenza o in conto residui, si deve fare riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata.
Pertanto, va considerata come acquisizione in conto competenza quella relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali dello stesso esercizio a carico del quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa; in conto residui, invece, quella relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali di un anno successivo a quello di detto impegno.
Analogamente, è da registrare in conto competenza la vendita di beni il cui corrispettivo viene riscosso e contestualmente accertato nello stesso anno della dismissione; in conto residui quella in cui si verifica una sfasatura temporale tra il momento patrimoniale e quello finanziario.
E' il consegnatario, all'atto della presa in carico o del discarico dei beni, che determina l'anno su cui incidono i movimenti patrimoniali; è necessario pertanto che il medesimo conosca gli estremi del relativo dato finanziario affinché possa stabilire l'appartenenza alla competenza od ai residui del movimento patrimoniale.
Nessun problema si pone per i beni acquistati o alienati a cura del consegnatario il quale può agevolmente desumere gli elementi occorrenti o dal titolo di pagamento o dalla quietanza di versamento.
Qualora invece acquirenti siano il provveditorato o le amministrazioni centrali, sarà loro cura trasmettere ai consegnatari medesimi il numero della tabella che identifica l'amministrazione, il numero del capitolo e dell'esercizio di imputazione dell'impegno della spesa, dati che dovranno essere riportati con opportune annotazioni a margine nei modelli 4/P.M.
Contabilità dei beni immobili

Per la predisposizione del conto generale del patrimonio, le Ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 31 marzo 1999, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, secondo la classificazione degli stessi beni disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.
Le stesse devono, inoltre, trasmettere, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.
Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni stesse sia le provenienze o destinazioni dei beni.
Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a)  mod. 91 C.G. (ex 141) nella colonna denominata prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "e");
b)  mod. 16 C.G. (ex 83), rigo B;
c)  prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio, la concordanza dovrà essere assicurata tra:
1)  l'importo indicato nel modello 50bis ripartito tra competenze e residui;
2)  il mod. 16 C.G. (ex 83), rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 198, colonna 7;
3)  il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.
Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative ai beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Contabilità dei beni immobili per destinazione

Per quanto concerne la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 1998 del materiale considerato immobile agli effetti dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (gallerie regionali, musei, biblioteche, soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i prospetti di variazione inventariale (mod. 88) in quadruplice copia debitamente compilati, attenendosi alle istruzioni impartite per la contabilità dei beni mobili, entro il 15 febbraio 1999.
  L'Assessore: TRICOLI 

Allegato
CHIUSURA CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO 1998
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

  Termini di scadenza ï ADEMPIMENTI 
27 novembre 1998  Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale. (Amministrazioni attive). 
 2 dicembre 1998  Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti al personale. (Amministrazioni attive). 
 4 dicembre 1998  Trasmissione al gruppo VII tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale. (Ragionerie). 
11 dicembre 1998  Trasmissione al gruppo VII tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale. (Ragionerie). 
11 dicembre 1998  Trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale. (Gruppo VII). 
11 dicembre 1998  Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio. (Funzionari delegati). 
14 dicembre 1998  Invio dell'elenco (mod. S.I. 009/N/4) alle Ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento relativi alle spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio in quanto da eliminare. (Sistema informativo). 
17 dicembre 1998  Trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale. (Gruppo VII). 
18 dicembre 1998  Trasmissione agli istituti cassieri della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio. (Ragionerie centrali). 
18 dicembre 1998  Richiesta di trasporto all'esercizio successivo degli O.A. rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura d'esercizio e relativi a spese correnti ed a spese in conto capitale. (Funzionari delegati). 
18 dicembre 1998  Accertamento se sui singoli O.A. vi sia una rimanenza di somme inferiore alle lire 10.000. (Funzionari delegati). 
18 dicembre 1998  Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quelgiorno. (Banche). 
23 dicembre 1998  Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a tesoreria unica regionale possono presentare agli istituti cassieri buoni di prelevamento sul conto loro intestati. 
31 dicembre 1998  Contabilizzazione di tutti i titoli di spesa. 
31 dicembre 1998  Estinzione degli O.A. che alla data del 19 dicembre 1998 avevano importo inferiori alle lire 10.000 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. (Funzionari delegati). 
31 dicembre 1998  Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute (mod. 31 ter C.G.). (Funzionari delegati). 
31 dicembre 1998  Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo. (Sistema informativo). 
31 dicembre 1998  Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti. (Funzionari delegati). 
 8 gennaio 1999  Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1998. (Banche). 
 8 gennaio 1999  Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 1998. (Banche). 
  Termini di scadenza ï ADEMPIMENTI 
 8 gennaio 1999  Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1998, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali. (Banche). 
 8 gennaio 1999  Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 1998, distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Banche). 
 8 gennaio 1999  Invio all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, gruppo VII tesoro, degli elenchi mod. 20 tes, 21 tes e 22 tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata alla direzione finanze e credito. (Ragionerie provinciali dello Stato). 
11 gennaio 1999  Presentazione da parte dei funzionari delegati agli istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati). 
18 gennaio 1999  Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi ultimi dal quale risultino le indicazioni sopra specificate. (Funzionari delegati). 
22 gennaio 1999  Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed alla direzione bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio. (Banche). 
22 gennaio 1999  Trasmissione ai funzionari delegati ed alle Ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banche). 
29 gennaio 1999  Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice ragistrazione delle scritture. (Ragionerie centrali). 
15 febbraio 1999  Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali. (Consegnatari). 
15 febbraio 1999  Trasmissione alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regionali, musei, biblioteche e soprintendenze). 
26 febbraio 1999  Presentazione agli istituti incaricati al servizio di cassa delle richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. 
15 marzo 1999  Presentazione di ulteriori richieste di variazione al gruppo VII tesoro per la preventiva autorizzazione. 
31 marzo 1999  Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. (Banche). 
31 marzo 1999  Trasmissione alla Ragioneria centrale Presidenza del prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali. (Ragionerie provinciali dello Stato). 
31 marzo 1999  Erogazione delle somme residue relative all'anno 1998. (Funzionari delegati). 
30 aprile 1999  Trasmissione alla Ragioneria centrale bilancio e finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate erariali di pertinenza regionali ed alla Ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1998. (Ragionerie provinciali dello Stato). 
  Termini di scadenza ï ADEMPIMENTI 
30 aprile 1999  Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1998. (Amministrazioni attive). 

(99.2.56)
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CIRCOLARE 30 dicembre 1998, prot. n. 57086.
Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998» diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998.
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Alla Ragioneria centrale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Alla Ragioneria centrale del bilancio e delle finanze
Alla Direzione delle finanze e del credito
Alla Direzione regionale delle entrate in Sicilia
Alla Ragioneria regionale dello Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato in Sicilia
Alle Direzioni provinciali del tesoro in Sicilia
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo
Al Banco di Sicilia S.p.A. Ufficio centrale di Cassa regionale
Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato -  I.G.B. -  I.G.F., divisione IX -  I.G.S.S.M., divisione V -  I.G.E.S.P.A.
Al Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate centro informativo Divisione XVIII
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 427 e dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 ed in analogia a quanto praticato dallo Stato, si è provveduto con decreto assessoriale n. 1018 dell'11 dicembre 1998, in corso di registrazione alla Corte dei conti, all'istituzione del nuovo capitolo di entrata n. 1246.
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale (ex D.D.L. n. 840 concernente «Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie») approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998, si è altresì provveduto ad istituire il nuovo capitolo di entrata 5683.
Infine, con vari decreti assessoriali sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata: 3264, 4778, 4779 aggiunto, 4857, 4858, 4859 e 4860 nonché, trasformato da aggiunto in competenza, il capitolo 3236.
In conseguenza di quanto precede, si rende pertanto necessario apportare al quadro di classificazione delle entrate per l'anno in corso le variazioni riportate nell'annessa tabella.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente nota presso i dipendenti uffici cui spetta curare l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Si fa presente che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Direttore regionale: SAPIENZA 


(Si omette l'Allegato)


(99.2.53)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 45.
Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale.
Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 65 del 22 novembre 1997, deve intendersi compreso l'allegato di cui appresso:
Allegato A
SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE ..................... (*) AI SENSI DEI COMMI 2, LETTERA C), E 5 DELL'ART. 2 DEL D.P. ..................................

Il sottoscritto   
legale rappresentante dell'   
nato il  in dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che alla data del 31 dicembre ........................... (*) gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese della stessa camera di commercio, ovvero con unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. ..................... unità, così ripartite: 
-  titolari e soci prestatori d'opera    
-  familiari permanenti    
-  familiari stagionali    
-  coadiuvanti non a libro paga permanenti    
-  coadiuvanti non a libro paga stagionali    
-  dipendenti permanenti    
-  dipendenti stagionali    

Il sottoscritto dichiara, altresì, che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):
-  direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione giurata del loro rappresentante legale  n; 
-  presso enti previdenziali ed assistenziali  n; 
-  altro (specificare)  n. 
A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto presidenziale ................................... il sottoscritto precisa quanto segue:    
Qualifica (**)    
Data   
Firma    

(*)  L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.
(**)  Titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.
(99.8.413)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 335.
Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 1999, pag. 24, il Modello D deve intendersi sostituito con quello appresso riprodotto:
(Si omette il modello)


(99.8.435)
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STATUTI

ERRATA CORRIGE

Statuto del comune di Gibellina - Modifiche.
Nelle modifiche allo statuto del comune di Gibellina, pubblicate nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, pag. 11, prima di: «L'art. 6 è così modificato:» deve intendersi inserito quanto segue:
«L'art. 4 è così modificato:
a) al comma 3) la lettera e) è così sostituita:
"e)  regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi"».
(99.3.73)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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