REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1999, n. 6.
Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998  pag.

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 febbraio 1999, n. 334.
Modalità documentali inerenti le procedure del collocamento e dei servizi dell'impiego  pag.


CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 335.
Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24  pag.


CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 336.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - Art. 15 della legge n. 451/94 - Art. 9 octies della legge n. 608/96 - Art. 19 della legge regionale n. 30/97 - Art. 11 della legge regionale 4/99 - Art. 1 del decreto legislativo n. 4/98, convertito con modificazioni dalla legge n. 52/98 - Art. 81, comma 8, della legge n. 448/98  pag. 26 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 15 febbraio 1999, n. 6.
Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Mutui per l'anno 1998

1.  I mutui autorizzati per l'anno 1998 dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, possono essere contratti, entro il limite massimo complessivo di lire 1.700 miliardi, ed anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 1999.

Art. 2.
Autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari

1.  In alternativa alla contrazione dei mutui ai sensi del precedente articolo 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle condizioni ed alle disponibilità dei mercati finanziari, è autorizzato a disporre l'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari, anche per importi parziali o pro-quota, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 1 medesimo.

Art. 3.
Disposizioni riguardanti i prestiti obbligazionari o titoli similari

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare a trattativa privata, senza gara, l'appalto del complesso dei servizi finanziari connessi all'emissione ed al collocamento sul mercato interno ed estero delle obbligazioni o titoli similari di cui al precedente articolo 2 - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo ed ivi compresi, in particolare, i servizi di consulenza per il rating, di lead manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria - a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o comunitaria.
2.  L'aggiudicazione degli appalti in questione è disposta tenendo conto dei requisiti di provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei prestatori di servizio.
3.  L'emissione è effettuata in EURO o in altra valuta, a tasso fisso o a tasso variabile. Il tasso di interesse va determinato in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo in esso, in particolare, le commissioni e le spese dovute dalla Regione siciliana in qualità di ente emittente.
4.  Nell'ipotesi di emissioni effettuate in EURO a tasso variabile va utilizzato come parametro di riferimento l'EURIBOR. Qualora il prestito obbligazionario o similare venga effettuato in valuta estera, dovrà essere accompagnato da una corrispondente operazione di swap per la copertura del rischio di cambio, da affidare con le procedure di cui al comma 1.
5.  Sull'ammontare degli interessi, premi od altri frutti comunque corrisposti ai possessori dei titoli emessi si applica la ritenuta prevista dalla vigente normativa in materia di tassazione dei redditi da capitale; il relativo gettito è di competenza della Regione siciliana e va iscritto nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Qualora i possessori abbiano la residenza fiscale all'estero si procederà secondo le norme di cui alle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano, al fine di evitare una doppia imposizione.
6.  Le operazioni di finanziamento autorizzate con la presente legge possono beneficiare della garanzia di cui all'articolo 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
7.  Le operazioni di emissione vanno comunicate, ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia per l'esercizio dell'ascritta funzione di controllo.

Art. 4.
Imputazione e destinazione delle entrate e delle spese

1.  Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1998.
2.  Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui alla presente legge, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della Regione per gli esercizi 1999 e successivi, in relazione all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 febbraio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
L'art. 15 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000», così dispone:

«Mutui

1.  Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui per l'ammontare complessivo di lire 4.380 miliardi in ragione di lire 2.050 miliardi per l'anno 1998 e di lire 2.330 miliardi per l'anno 1999.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per il 1998, è autorizzato a contrarre mutui per un importo complessivo non superiore a lire 650 miliardi finalizzati al finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni previste dal Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 e ad altri interventi dell'Unione europea nonché al finanziamento di nuove iniziative legislative destinate allo sviluppo e all'occupazione.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per l'anno 2000, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui per l'importo complessivo di lire 2.000.000 milioni finalizzati alla provvista di fondi da destinare, quando a lire 1.198.303 milioni al rimborso di prestiti e, quanto a lire 801.697 milioni, a spese di investimento.
4. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge e quelli autorizzati con l'art. 13 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4 e con l'art. 16 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, valutati in lire 487.259 milioni, in lire 855.811 milioni e in lire 1.148.819 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".
5.  L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1998 e 1999, disposta dall'art. 21 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, è annullata.
6.  I mutui dovranno essere contratti alle migliori condizioni di mercato».
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», così dispone:
«5.  Appalti esclusi - 1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui alla direttiva n. 93/38/CEE e relative norme d'attuazione.
2.  Il presente decreto non si applica, inoltre:
a)  ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tale beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;
b)  ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c)  ai contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d)  ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
e)  ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;
f)  ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
g)  ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
h)  agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;
i)  agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all'art. 223 del trattato;
l)  agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
m)  agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
1)  a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alle Comunità europee, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunità europee;
3)  alla procedura propria di un'organizzazione internazionale».
Nota all'art. 3, comma 6:
L'art. 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», così dispone:

«Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione

1.  La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui all'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, può rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate tributarie di cui al titolo primo del bilancio annuale.
2.  L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo».
Nota all'art. 3, comma 7:
L'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», così dispone:
«129.  Emissione di valori mobiliari. -  1.  Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2.  Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.
3.  La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.
5.  Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
c)  all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d)  alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6.  La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7.  La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8.  La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 863
«Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 20 gennaio 1999.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 22 gennaio 1999.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 124 del 26 gennaio 1999.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 217 e 218 del 28 gennaio; n. 219 del 2 febbraio; n. 220 del 3 febbraio; n. 222 del 4 febbraio 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 222 del 4 febbraio 1999.
(99.7.381)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 febbraio 1999, n. 334.
Modalità documentali inerenti le procedure del collocamento e dei servizi dell'impiego.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione Segreteria generale - Gabinetto 

Alla Direzione formazione professionale
All'Agenzia regionale per l'impiego
Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi della direzione lavoro: -  II - Organizzazione e metodo -  V - Servizi informatici -  VI - Osservatorio e segreteria della Commissione regionale impiego
-  VIII - Servizi del collocamento -  IX - Interventi per l'occupazione -  X - Lavori socialmente utili
Alle OO.SS. dei lavoratori
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego
Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione di codesti uffici sulle innovazioni introdotte, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, dal recente D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 in data 24 novembre 1998, i cui contenuti qui di seguito si riassumono, per la parte concernente specificatamente la materia del collocamento e dei servizi dell'impiego, dettandosi, nel contempo, alcune direttive in ordine alle relative modalità procedurali.
A)  Disposizioni generali
1)  Ai sensi dell'art. 1 del decreto, sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
-  titolo di studio; qualifica professionale; titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
-  situazione reddituale;
-  stato di disoccupazione;
-  qualità di pensionato, di studente, di casalinga;
-  posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
-  qualità di vivenza a carico;
-  dati a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile.
Sono, altresì, comprovati con le medesime modalità gli stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra i quali rientrano, oltre a quelli ricompresi nella precedente elencazione, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione (e, pertanto, anche l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinarie e speciali e nella lista regionale di mobilità).
2)  Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto 1) sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge n. 15/68 (art. 2, comma 1, del decreto); dichiarazione che può riguardare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (art. 2, comma 2).
La dichiarazione stessa può essere presentata anche contestualmente all'istanza ed è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3).
Essa ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 6).
Le dichiarazioni sostitutive in esame possono essere prodotte anche dai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, al fine di comprovare esclusivamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o provati italiani (art. 5, comma 2, del regolamento).
Per quanto concerne le predette dichiarazioni sostitutive, fermi restando i modelli predisposti direttamente dall'amministrazione centrale e segnatamente i modelli "C/Iscrizione" e "C/Variazione", di cui infra, gli uffici provinciali provvederanno a predisporre gli schemi delle dichiarazioni medesime, da mettere a disposizione dei competenti uffici così da assicurare uniformità di indirizzo alle relative procedure conformemente peraltro a quanto stabilito nell'art. 6, comma 2, del regolamento.
Da quanto esposto appare evidente l'importanza che le disposizioni riportate assumono nei settori in esame, in quanto, con le debite eccezioni (vedasi il punto 3), gli stati, fatti e qualità personali aventi rilevanza in ordine alle procedure del collocamento possono, in linea generale, salvi quelli desumibili direttamente da parte degli uffici attraverso gli atti in loro possesso, essere comprovati nei modi di cui sopra, con evidenti effetti di semplificazione negli adempimenti burocratici e nei rapporti con gli utenti.
Restano ferme, ovviamente, le previsioni contenute in norme speciali e segnatamente, per quanto riguarda la concessione di incentivi all'occupazione, quelle in materia di certificazione antimafia e di certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte dei soggetti a ciò abilitati, nonché delle successive verifiche ispettive.
3)  Non possono, invece, essere sostituiti da altro documento, salve diverse, specifiche norme di settore, i certificati medici e sanitari (art. 10).
4)  Particolare rilievo rivestono, altresì, le disposizioni concernenti:
a)  l'autenticazione di copie di documenti (art. 3, comma 4), da effettuarsi da parte del responsabile del procedimento o, comunque, del dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso;
b)  l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'amministrazione procedente, dei certificati relativi a stati, fatti e qualità personali risultanti da atti e pubblici registri tenuti o conservati da altra amministrazione (art. 7, comma 1), su indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione che li detiene, quando lo stesso non possa o non intenda avvalersi degli strumenti indicati ai punti 1) e 2);
c)  l'acquisizione di documenti trasmessi tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico (art. 7, comma 3), idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfacendo, tale procedura, al requisito della forma scritta e non essendo necessaria la successiva trasmissione dell'originale attraverso il sistema postale;
d)  l'acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7, comma 4), provvedendosi, in tal caso, alla registrazione dei dati attraverso l'acquisizione di copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata.
B)  Modalità procedurali. Iscrizione nelle liste di collocamento, formazione delle graduatorie e relative variazioni - Censimento
I criteri sopra indicati, valevoli, ovviamente, per tutti i procedimenti amministrativi facenti capo agli uffici aventi competenza in materia di collocamento e di servizi dell'impiego, compresi, pertanto, quelli inerenti all'assegnazione ai progetti per LSU e LPU, ai PIP, alle borse di lavoro ed ai cantieri di lavoro per disoccupati, trovano, in particolare, applicazione ai fini della presentazione alle sezioni circoscrizionali:
a)  dei modelli "C/Censimento", per i quali il termine del 31 dicembre 1998, fissato dalla delibera della CRI n. 139 del 18 marzo 1998, è stato prorogato, con delibera della stessa CRI adottata in data 22 dicembre u.s., al 28 febbraio 1999.
Conseguentemente, in conformità a detta delibera ed alla circolare n. 302/98, il predetto modello verrà utilizzato, fino alla medesima data del 28 febbraio 1999, oltre che per il censimento e per le nuove iscrizioni o reiscrizioni nelle liste, anche per la conferma periodica dello stato di disoccupazione, nonché per la comunicazione e la raccolta dei nuovi elementi di valutazione e di punteggio valevoli ai fini della formazione delle graduatorie dell'anno 1999.
Si avverte tuttavia, che per tale ultima finalità i modelli stessi dovranno fare menzione esclusivamente di fatti, stati e qualità suscettibili di influire sulla formazione delle graduatorie (reddito, carico familiare, qualifiche, titoli di studio etc.), sussistenti e maturatisi alla data del 31 dicembre 1998, trattandosi, come è noto, di un termine fissato tassativamente dalla normativa vigente e pertanto non suscettibile di deroga.
Per l'esame dei modelli "C/Censimento" da parte degli uffici vale quanto esposto al punto c) a proposito del modello "C/Iscrizione".
Con l'occasione, si rappresenta l'esigenza di velocizzare l'informatizzazione dei modelli "C/Censimento", al duplice scopo di fornire alla Commissione regionale per l'impiego un quadro quanto più aggiornato della disoccupazione in Sicilia e, nel contempo, di provvedere tempestivamente alla redazione delle nuove graduatorie valevoli per il 1999, conformemente agli obiettivi individuati con la delibera n. 139 del 18 marzo 1998;
b)  dei modelli "C/Variazione", secondo l'accluso fac-simile, già trasmesso dall'U.R.L.M.O., da parte di quei lavoratori nei cui confronti si siano verificate, nel corso del 1998, modifiche rispetto alle situazioni in precedenza comunicate con il modello "C/Censimento", da prendere parimenti in considerazione, o da fare valere, ai fini della formazione delle graduatorie aventi vigore per il 1999.
Anche ai fini dell'inoltro di detto modello "C/Variazione" vale il termine del 28 febbraio 1999, con l'avvertenza che lo stesso dovrà, per i motivi già esposti, riflettere le situazioni esistenti e maturate al 31 dicembre 1998.
Tale modello "C/Variazione" ha carattere provvisorio e pertanto sarà utilizzato, fino al 28 febbraio 1999, per le finalità sopra indicate, in attesa del nuovo modello definitivo in corso di predisposizione, attraverso il quale, con effetto dal 1° gennaio 1999, potranno comunicarsi le variazioni intervenute, a partire dall'anno solare 1999, entro il 31 dicembre di ciascun anno, così che le stesse vengano prese in considerazione ai fini delle graduatorie valevoli per l'anno solare immediatamente successivo.
Si evidenzia l'esigenza che gli interessati comunichino qualsiasi variazione e pertanto anche quelle che dovessero influire negativamente sulla determinazione della posizione e dei punteggi da assegnare in sede di redazione della graduatoria, contribuendo ciò a facilitare l'azione degli uffici e le verifiche che gli stessi dovranno, comunque, effettuare, come precisato al punto F);
c)  dei modelli "C/Iscrizione", da presentarsi, a partire dal 1° marzo 1999, ai fini dell'iscrizione o della reiscrizione nelle liste di collocamento.
Al riguardo, fermo restando che, come s'è detto, fino al 28 febbraio 1999 il modello "C/Censimento" sarà ancora utilizzato anche come modello "C/Iscrizione", questo Assessorato provvederà ad elaborare un modello "C/Iscrizione" interamente rinnovato.
Infatti la nuova modulistica dovrà tenere conto, oltre che delle note innovazioni normative frattanto intervenute, di esigenze di semplificazione, anche attraverso l'elaborazione di un unico modello "C/Iscrizione", utilizzabile, possibilmente, ai fini dell'iscrizione nella lista regionale di mobilità, in sostituzione, pertanto, del modello L/M attualmente in uso.
Ovviamente i modelli "C/Censimento" e "C/Iscrizione", presentati durante il 1999 ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, varranno anche per l'inclusione nelle graduatorie, ove richiesto dagli interessati, valevoli per l'anno solare immediatamente successivo.
I modelli "C/Iscrizione" ed i modelli "C/Censimento", qualora questi ultimi siano utilizzati per l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste di collocamento, potranno essere corredati, in luogo del libretto di lavoro, della dichiarazione da rendersi ai sensi del punto A, n. 2), attestante il possesso del libretto di lavoro e gli estremi del relativo rilascio (ente e data), essendo tale documento necessario, ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'inclusione nelle medesime liste. In tal caso l'annotazione sul libretto di lavoro dell'avvenuta iscrizione sarà effettuata alla prima occasione utile.
Qualora, invece, gli interessati, unitamente ai predetti modelli, esibiscano l'originale del libretto di lavoro, gli uffici provvederanno ad annotarvi l'avvenuta iscrizione nelle liste, restituendolo, quindi, ai titolari.
Per il resto i responsabili addetti alla ricezione dei modelli si limiteranno a verificarne la completezza, con particolare riferimento a quegli elementi essenziali la cui mancanza determini esclusioni o penalizzazioni (estremi anagrafici completi, titolo di studio, qualifica professionale, richiesta di inclusione nelle graduatorie, dati inerenti al reddito ed alla consistenza del carico familiare), curando, attraverso il contatto diretto con l'utenza, che gli interessati provvedano all'eventuale integrazione dei dati occorrenti.
Gli addetti, in particolare, provvederanno a restituire immediatamente agli interessati la documentazione eventualmente allegata al modello, di cui, per quanto detto, non sia necessaria la presentazione; mentre tratteranno agli atti la documentazione già prodotta ai sensi della circolare n. 302/98, che sarà ovviamente utilizzata ai fini delle verifiche di cui al punto F).
E' appena il caso di sottolineare che analoghe modalità trovano applicazione in sede di presentazione della dichiarazione di disponibilità all'avviamento, valevole ai fini delle procedure di reclutamento tra i presenti disciplinate dalla delibera della C.R.I. n. 139 del 18 marzo 1998, prorogate al 30 aprile 1999 con delibera del 19 gennaio 1999.
Infine, tenuto conto del differimento fino al 28 febbraio 1999 delle operazioni concernenti anche la conferma periodica dello stato di disoccupazione ed il conseguente mantenimento dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento, con le conseguenti refluenze in ordine all'iscrizione negli elenchi speciali di cui all'art. 19 della legge n. 482/68, si intende prorogata fino allo stesso termine la presentazione delle istanze e dei modelli valevoli ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di cui al decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, per l'avviamento presso le pubbliche amministrazioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette.
Con l'occasione si richiamano le nuove modalità introdotte dall'unita delibera della commissione centrale per l'impiego in data 25 luglio 1997, resa esecutiva con lettera-circolare n. 5372 del 18 novembre 1998, secondo cui, tra l'altro, non è più necessaria, a partire dal 1° gennaio 1999, l'iscrizione preventiva del lavoratore nelle liste di collocamento, ai fini dell'assunzione presso datori di lavoro privati, in quanto questi potranno procedere direttamente all'assunzione, effettuando, quindi, la comunicazione di cui all'art. 9bis della legge n. 608/96 entro i termini prescritti, mentre gli uffici faranno luogo, in tale caso, alla contestuale iscrizione ed eventuale cancellazione d'ufficio dell'interessato dalle medesime liste.
C)  Modalità riguardanti il possesso della qualifica professionale
Fermo restando quanto riportato al punto 1), lett. A, circa la facoltà degli interessati di comprovare il possesso delle qualifiche attraverso dichiarazione personale di responsabilità, appare, tuttavia, opportuno evidenziare che riguardo alle qualifiche non generiche, aventi uno specifico contenuto professionale, l'acquisizione delle stesse discende:
-  da titoli di studio;
-  da corsi di formazione professionale che hanno dato luogo al regolare rilascio del relativo attestato di qualifica in conformità alle procedure di legge, finanziati o autorizzati da enti pubblici, ovvero da corsi di studio svolti nell'ambito delle strutture scolastiche e d'istruzione superiore, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali e di titoli di specializzazione;
-  da altri titoli professionali e abilitativi specifici, ove richiesti dalla legge;
-  da precedenti lavorativi debitamente documentabili, attraverso le risultanze del libretto di lavoro, ovvero mediante certificazioni rilasciate dal datore di lavoro o da enti titolari di albi professionali, concernenti l'espletamento di mansioni corrispondenti a quelle proprie della qualifica che si intende fare valere, per periodi non inferiori a 90 giorni, o per periodi di diversa durata, ove previsti specificatamente dai contratti collettivi;
-  dall'accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 56/87, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Al riguardo appare indispensabile che gli interessati, nel rilasciare le dichiarazioni, abbiano esatta nozione dei presupposti, dei requisiti e dei titoli occorrenti, ai fini dell'acquisizione di specifiche qualifiche professionali, risultando, in tale ottica, di primaria importanza l'azione di consulenza e di informazione delle competenti strutture nei riguardi dell'utenza, anche al fine di evitare dichiarazioni che in sede di verifica potrebbero risultare non fondate.
D)  Rilascio di certificati
Continueranno ad essere rilasciati a cura dei competenti uffici, su richiesta degli interessati e di uffici ed enti:
-  i certificati "ordinari" di disoccupazione e cioè le certificazioni comprovanti, oltre che l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo stato di disoccupazione, la data di decorrenza dell'ultima iscrizione, nonché la classe e sottoclasse di appartenenza;
-  i certificati "storici" di disoccupazione e cioè quelli che, a partire da una data stabilita, contengono tutti i dati e gli elementi concernenti i fatti giuridicamente rilevanti verificatisi, nei riguardi degli interessati, con riferimento alle liste di collocamento (iscrizioni, cancellazioni, avviamenti al lavoro, radiazioni per mancata revisione etc.).
Si ritiene, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato, l'interessato possa comprovare, attraverso la dichiarazione di responsabilità, lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste, ma non tutti quegli altri fatti e circostanze, anche pregressi, inerenti comunque alla sua situazione occupazionale, di cui non ha, o può non avere, esatta cognizione.
Dovranno, altresì, rilasciarsi, a richiesta le certificazioni inerenti l'iscrizione nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge n. 56/87, con l'indicazione delle qualifiche fatte valere in tale sede e dei relativi punteggi, nonché quelle riguardanti l'iscrizione nella lista regionale di mobilità.
Le certificazioni attestanti il possesso di qualifiche professionali non generiche, qualora espressamente richieste dagli interessati o da enti ed amministrazioni, dovranno essere rilasciate con la specifica menzione che trattasi di qualifiche dichiarate dallo stesso interessato ai sensi del D.P.R. n. 403/98, a meno che la relativa documentazione non si trovi in possesso dell'ufficio, essendo stata acquisita in occasione di procedure di verifica, o risultando comunque dagli atti.
E)  Conferma periodica dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell'art. 2 della già citata delibera adottata dalla Commissione centrale per l'impiego in data 25 luglio 1997, la conferma periodica dello stato di disoccupazione dovrà essere effettuata, a decorrere dal 1° gennaio 1999, con cadenza annuale, secondo le modalità e procedure ivi previste.
Dei contenuti di tale delibera la Commissione regionale impiego ha preso atto nella seduta del 22 dicembre u.s., ritenendola, in linea generale, operativa anche in Sicilia.
Tenuto conto, tuttavia, della proroga fino al 28 febbraio 1999 delle operazioni di censimento, nel cui ambito sono ricompresi gli adempimenti inerenti alla conferma dello stato di disoccupazione, la C.R.I., con delibera in data 19 gennaio u.s., ha stabilito di sospendere provvisoriamente l'efficacia di detto provvedimento statale, riservandosi di deliberare le modalità da seguire per il c.a. 1999, a partire dal 1° marzo p.v., anche alla luce delle proposte operative formulate, in sede di conferenza dei direttori degli uffici del lavoro.
Ovviamente, tenuto conto della proroga dei termini di cui alla lett. B, punto a), il termine finale di validità della conferma periodica dello stato di disoccupazione in corso di svolgimento deve corrispondentemente ritenersi differito al 28 febbraio 1999.
Per ogni altro aspetto, le procedure concernenti la conferma periodica dello stato di disoccupazione, a meno di diverse statuizioni da adottarsi da parte della Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 56/87 e della legge regionale n. 36/90, restano disciplinate dalle previsioni contenute nella legge n. 264/49 e si espletano, pertanto, di norma, attraverso la presentazione del lavoratore interessato agli sportelli delle competenti sezioni, che provvederanno nei modi consueti alla vidimazione del modello C/1 (tesserino rosa) ed alle annotazioni di rito negli schedari, trattandosi di adempimenti scaturenti dalla specifica normativa di settore.
Sull'argomento, comunque, i direttori degli uffici del lavoro, in sede di conferenza di coordinamento, potranno proporre nuove o diverse procedure innovative o semplificative da sottoporre per le determinazioni di competenza alla C.R.I., anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 74/88.
F)  Verifiche
Ai sensi dell'art. 11 del decreto, le amministrazioni sono tenute a procedere a controlli, anche a campione, sulla validità delle dichiarazioni rese.
Per quanto concerne specificatamente le procedure di avviamento al lavoro di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, le competenti sezioni, in conformità a quanto disposto dalla Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 139 del 18 marzo 1998, effettueranno i necessari controlli sui contenuti delle dichiarazioni rese dagli interessati, in sede di formazione delle graduatorie valevoli ai fini dell'avviamento, limitatamente alle unità utilmente posizionate in relazione alle richieste da evadere, e ciò all'ovvio fine di evitare l'instaurarsi di rapporti di lavoro non supportati dalla sussistenza dei necessari presupposti e requisiti voluti dalla legge.
In merito a tali controlli, si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art. 2 del regolamento, secondo cui l'amministrazione procedente deve richiedere la documentazione necessaria direttamente al soggetto competente, qualora gli stati, i fatti e le qualità personali siano certificabili o attestabili da parte di altro soggetto pubblico, fermo restando che in tal caso l'interessato, per accelerare il procedimento, può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, anche se non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Ovviamente appare superfluo sottolineare l'esigenza che i competenti organi ed uffici adottino i necessari provvedimenti amministrativi, nei casi in cui si riscontri la non rispondenza della situazione reale alle dichiarazioni rese.
G)  Sistemazione degli atti
La semplificazione amministrativa introdotta, riducendo notevolmente l'entità della documentazione da acquisirsi a cura degli uffici, potrà, inoltre, costituire l'occasione per un più razionale ordinamento degli atti.
Si ritiene, al riguardo, che gli atti stessi, a partire dal modello "C/Censimento" e della relativa documentazione, dovranno, dopo le occorrenti operazioni di informatizzazione, essere ordinati in modo da aversi, per ciascun lavoratore, un unico fascicolo comprendente tutta la documentazione ad esso pertinente.
Ciò consentirà un facile accesso ai fascicoli personali, così da potere eseguire con facilità le necessarie verifiche, evitando, tra l'altro, la presentazione di documenti superflui.
Tali criteri dovranno, ovviamente, procedere di pari passo con un efficace sistema informatico, che consenta il mantenimento dei dati via via accumulati e la successiva modifica di essi attraverso la registrazione delle variazioni intervenute.
Intanto codesti uffici adotteranno gli opportuni interventi, affinché le modalità attualmente in uso presso le sezioni vengano opportunamente adeguate, così da potere rispondere alle esigenze di cui sopra.
H)  Responsabilità e sanzioni
Si sottolinea che la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, come pure il rifiuto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, costituiscono, comunque, a prescindere da altre sanzioni poste dall'ordinamento, violazione dei doveri di ufficio (art. 3, comma 3 e art. 7, comma 5, del D.P.R.).
Inoltre, ferme sempre restando altre e diverse responsabilità, l'accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione resa comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base stessa (art. 11, comma 3), nonché l'esigenza di provvedere, in base ai principi generali, in relazione alle specifiche fattispecie, all'annullamento, revoca o riforma degli atti amministrativi emanati dai competenti organi del collocamento.
Si invitano, pertanto, codesti uffici a dare la massima diffusione alla presente, impartendo le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici e sezioni.
In particolare dovrà essere richiamata l'attenzione dei funzionari sulla esigenza di dare puntuale attuazione alle nuove disposizioni, anche in relazione alle responsabilità che vi si riconnettono, nell'ottica della semplificazione delle procedure e di rapporti più snelli con l'utenza, conformemente agli obiettivi che la nuova normativa ha inteso perseguire.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.6.365)
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CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 335.
Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
Agli enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.,  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale lavoro
Al fine di porre in essere le misure volte alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che rientrano nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è intendimento di questa Amministrazione acquisire progetti di lavori di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Infatti, i lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998) sono beneficiari di alcune misure volte all'allocazione nel mercato del lavoro, tra cui sono previsti, appunto, i lavori di pubblica utilità, tipologia prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) del richiamato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, di cui qui di seguito si chiariranno taluni aspetti.
Al fine di acquisire la progettualità, finalizzata al finanziamento e alla pronta attuazione di iniziative promosse dai soggetti legittimati, nonché ad accelerare le connesse misure di politica attiva del lavoro in parola, si emanano le seguenti direttive, su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 9 febbraio 1999.
1. Presentazione dei progetti
I progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire, entro il termine massimo del 10 marzo 1999, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico, 52 - Palermo.
I progetti dovranno essere predisposti:
a)  scheda di presentazione del progetto di lavori di pubblica utilità, formulata in base all'allegato schema (allegato "A");
b)  verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori formulato in base all'allegato schema (allegato "B");
c)  provvedimento di approvazione del progetto, esecutivo nelle forme di legge, formulato in base all'allegato schema, predisposto per i comuni, che gli altri enti adegueranno ai rispettivi ordinamenti (allegato "C"). Nella predetta delibera, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici debbono prevedere gli impegni programmatici e finanziari relativi alle ipotesi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97;
d)  piano di impresa con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori in lavori socialmente utili;
e)  attestazione dell'agenzia di promozione di lavoro e di impresa. Tale attestazione può essere prodotto anche successivamente al termine di presentazione dei progetti ma, comunque, non oltre il 18 marzo 1999;
f)  eventuale convenzione, ove già stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 468/97.
I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare:
-  per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica):
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica;
-  per gli enti di cui sub c) (cooperative sociali):
1)  statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3)  certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4)  copia del copia dell'intero libro soci e del libro paga e matricola;
5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè:
-  che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
-  che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa;
-  che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto;
-  che, avendo gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore;
-  per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale);
-  che l'ente non persegua con finalità politiche e/o sindacali;
-  che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziativi di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria;
-  che l'ente non persegua scopi di lucro;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per gli enti di cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa;
2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che tutti i soci siano disoccupati di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge n. 223/91, cioè iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi degli albi degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti ed agli albi dei liberi professionisti (l'iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale), che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
-  che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
5)  copia dell'intero libro soci;
6)  relazione sulle attività precedentemente svolte, con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dell'intervento;
-  per gli enti di cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali;
-  che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
2. La tipologia dei lavori di pubblica utilità
L'art. 2 del decreto legislativo n. 468/97 detta disposizioni relative ai lavori di pubblica utilità. Qui di seguito si riportano le direttive contenute nel punto 2.2.1 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 100/98.
Nel primo comma sono indicati i settori di intervento dei lavori di pubblica utilità. Al riguardo si rinvia all'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, che dispone che i progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.
Elemento essenziale del progetto è la previsione dell'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo in relazione alle quali deve essere predisposto un piano di impresa i cui presupposti tecnici devono essere attestati da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Con decreto ministeriale 24 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 1998, sono state individuate le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla definizione del progetto e del rilascio della dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo. Tale atto ha validità sino all'emanazione del decreto che individuerà le agenzie anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
Per quanto riguarda i piani di impresa relativi a progetti presentati da cooperative sociali, si precisa che devono essere riferiti alle attività e agli sbocchi occupazionali della medesima cooperativa, senza indicazione di ulteriore diverso soggetto cui affidare l'attività imprenditoriale.
Deve trattarsi di attività relative a servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione da parte delle amministrazioni promotrici del progetto. Con i lavori di pubblica utilità si intende infatti creare nuova occupazione senza introdurre elementi di perturbamento del mercato ed evitando che si producano effetti sostitutivi.
Entro sei mesi dall'avvio del progetto i soggetti promotori possono modificare, per giustificate esigenze sopraggiunte in corso di esecuzione del progetto medesimo, i termini del correlato piano di impresa, previa certificazione della stessa agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha già rilasciato la dichiarazione scritta.
Entro otto mesi dall'avvio dei progetti, i soggetti promotori, sulla base delle delibere relative al futuro esercizio delle attività, stipulano convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa affidando loro direttamente la gestione dei progetti stessi. Qualora la convenzione non venga stipulata, il progetto si intende cessato.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici al momento della progettazione dei lavori socialmente utili, deliberano, provvedendo ai necessari stanziamenti di bilancio, che in continuità dei progetti promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali analoghe o connesse a quelle previste dai progetti stessi ovvero che affideranno le predette attività a terzi scelti con procedure di evidenza pubblica.
Al riguardo va ricordato il contenuto della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1998, n. 19, e della circolare assessoriale 23 marzo 1998, n. 303, con le quali è stato precisato il tenore del disposto di cui all'art. 2, comma 5, e il correlato disposto di cui all'art. 10, in materia di delibere degli enti di cui al decreto legislativo n. 29/1993.
In particolare, tali delibere devono individuare e precisare gli impegni programmatici e finanziari, relativi almeno al momento del completamento del progetto di pubblica utilità. E' compito della Commissione regionale per l'impiego (avvalendosi, ove lo ritenesse, del nucleo di valutazione di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) valutare la congruità degli impegni assunti e delle attività lavorative stabili prefigurate in rapporto all'entità ed in particolare al numero dei lavoratori da assegnare al progetto da approvare. Le predette direttive, per altro, rammentavano le disposizioni volte a disciplinare la progettazione di lavori di pubblica utilità destinati ai lavoratori nel regime transitorio, di cui all'art. 12, commi 6 e 7.
Peraltro, l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, dispone che le commissioni regionali per l'impiego possono assegnare ai progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).
La Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione n. 264 del 12 gennaio 1998, ha disposto che l'assegnazione ai progetti di lavori socialmente utili dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi.
La forza lavoro occupata dalle società miste o dai terzi concessionari dovrà essere inizialmente costituita, e per un periodo di almeno 60 mesi, in misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi ovvero in progetti con contenuto analogo anche promossi da altri enti, e nella misura non superiore al 30 per cento, da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
Tale previsione normativa si applica alla società o ai terzi costituiti "ex novo" al termine dei progetti di lavori di pubblica utilità.
In caso di assorbimento dei lavoratori già impegnati nei progetti da parte di soggetti già esistenti, le condizioni occupazionali si riferiscono alle unità necessarie per lo svolgimento delle nuove attività affidate.
I progetti di lavori di pubbica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a relizzare nuove attività stabili nel tempo e l'impiego di tutti i lavoratori utilizzati nel progetto di lavori di pubblica utilità nell società miste o presso i terzi concessionari.
Sarà conferita priorità nella valutazione ai progetti che prevedono che la forza lavoro da impegnare nelle società miste o presso i terzi concessionari sia composta esclusivamente dai soggetti di cui al punto 3 della presente circolare.
Le società miste dovranno avere un capitale non inferiore a 200 milioni di lire anche a maggioranza privata e la scelta del socio potrà avvenire, anche in deroga a norme di legge o di statuto, senza porre in essere procedure di evidenza pubblica qualora riguardi società di capitale, anche in forma di cooperative, che abbiano collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti che hanno preceduto la costituzione delle società ovvero le agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate dal decreto ministeriale.
E' bene precisare che la scelta del socio in deroga alle procedure di evidenza pubblica può riguardare cooperative formate dai medesimi lavoratori che hanno partecipato sin dall'inizio alla realizzazione delle attività, in quanto in tali casi la richiamata condizione della "collaborazione sin dall'inizio" deve intendersi automaticamente rispettata, anche se la costituzione della cooperativa intervenisse durante lo svolgimento del progetto di lavori di pubblica utilità.
In caso di affidamento a terzi delle attività, gli enti interessati potranno, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, ovvero consorzi di artigiani.
La disciplina descritta, rivolta a facilitare il trasferimento all'esterno dell'esercizio delle attività attraverso la costituzione di società miste e l'affidamento a terzi, è applicabile anche ai progetti di lavori socialmente utili, approvati in base alla precedente normativa, già in corso o in procinto di essere avviati relativi ad opere o servizi, la fornitura dei quali possa costituire oggetto di intervento di carattere imprenditoriale. Tale disciplina ha carattere transitorio e sperimentale e andrà riformata entro il 31 dicembre 1999 a seguito di una verifica dei risultati.
3. Categoria di lavoratori da utilizzare
Possono accedere alla misura i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, in possesso dei requisiti prescritti dalle predette norme e che rientrino nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, così come interpretato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998) e così come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
I predetti lavoratori sono stati individuati, per altro, come particolare categoria di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223, con deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, adottate nelle sedute del 14 dicembre 1995 e 28 marzo 1996, approvate e rese esecutive con decreti dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 1/96 del 4 gennaio 1996 e n. 382 del 3 aprile 1996, vistati, rispettivamente, dalla Ragioneria centrale presso l'Assessorato del lavoro il 15 gennaio 1996 al n. 1 e il 16 aprile 1996 al n. 136.
4. Durata dei progetti
I progetti di lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, avranno la durata, prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97, di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi.
5. Oggetto degli interventi
I progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
6. Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili
In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e del decreto assessoriale n. 749/98/GAB/L del 3 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1998, registro 1, foglio 142, possono promuovere i progetti di lavori socialmente utili in parola:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
c) le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e loro consorzi in possesso dei prescritti requisiti;
d) gli enti pubblici economici;
e) tutti i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
f)  i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
g) le cooperative costituite esclusivamente da lavoratori prioritari di cui alla presente circolare, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
Va precisato che fra i soggetti promotori e gestori di cui alla superiore lettera f), atteso l'indubbio perseguimento di finalità di particolare valore sociale, rientrano le associazioni di volontariato, le associazioni antiracket e le associazioni antiusura.
7. Assegnazione ai progetti
L'assegnazione ai progetti, a cui provvederà la competente sezione circoscrizionale per l'impiego, sulla scorta dei titolo di studio e delle qualificazione possedute - atteso che trattasi di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998 - può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).
Per altro, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 27 luglio 1998, n. 100/98, al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando, al contempo, che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro.
Ove l'ente proponga l'individuazione nominativa parziale dei soggetti precedentemente impegnati, dovrà specificatamente motivare tale determinazione, in sede di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle professionalità da utilizzare alla conclusione del progetto.
Parimenti va compiutamente motivata l'individuazione nominativa di soggetti, rientranti nella categoria di lavoratori interessati, impegnati in progetti attuati da altri enti.
Con successiva delibera della Commissione regionale per l'impiego saranno determinati i criteri e le priorità per l'assegnazione numerica dei lavoratori.
8. Attività formative e di orientamento
I progetti, ove necessiti, in relazione alle mansioni ed i compiti assegnati, possono prevedere, altresì, attività formative e tirocini formativi e di orientamento che consentano l'effettivo sbocco occupazionale programmato in società miste ovvero nelle imprese convenzionate. In tale ipotesi gli enti dovranno produrre la necessaria autorizzazione della competente Direzione regionale della formazione professionale.
9. Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati
Gli uffici periferici del lavoro ed i soggetti utilizzatori provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati.
I lavoratori interessati entro, e non oltre, 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, a pena di esclusione dai progetti, dovranno produrre la dichiarazione di disponibilità alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente.
Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'allegato modulo "D", sia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85/95 che per quelli di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 85/95 e dell'art. 1 della legge regionale n. 24/96.
Appare pleonastico qui ricordare che se i lavoratori siano iscritti in una sezione circoscrizionale per l'impiego non ricadente nell'ambito territoriale in cui gli stessi aspirano ad essere utilizzati, dovranno procedere al trasferimento di iscrizione prima della presentazione della dichiarazione di disponibilità.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno a rimettere, debitamente compilato, il modello allegato "E" inerente i dati delle disponibilità d'utilizzo pervenute.
10. Utilizzazione dei lavoratori e corresponsione dell'assegno
Per le modalità di utilizzazione dei lavoratori e per la corresponsione dell'assegno per i lavori socialmente utili si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e, in quanto compatibili, con le disposizioni precedentemente impartite.
  L'Assessore: PAPANIA 


Allegato "A"
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI L.S.U.
(Si omette la scheda allegata)


Allegato "B"
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI PRIORITARI DI CUI ALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 468/97 IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno 1999, il giorno   del mese di , nei locali  
  , sono presenti: 
per l'Ente promotore i Signori:  
per l'Impresa convenzionante (ove prevista) i Signori:  
per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori i Signori: in rappresentanza della in rappresentanza della in rappresentanza della in rappresentanza della  
Funge da Segretario il Sig.    
Il Sig.   , in rappresentanza dell'Ente promo- vente, illustra il progetto di lavori socialmente utili rivolto ai lavoratori già impegnati nel progetto di lavori socialmente utili di cui alla circolare dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 299/98, meglio specificato nell'allegata scheda "B1" ed i cui soggetti che s'intendono utilizzare rientrano nell'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97. 

Nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 468/97, per la fattispecie, si ritiene di dover attivare un progetto di lavori di pubblica utilità.
Allo scopo di fare fronte alle proprie esigenze istituzionali (specificare)   si è predisposto l'allegato progetto di lavori socialmente utili che, sub "A", forma parte integrante e sostanziale al presente protocollo. 

Con il presente protocollo d'intesa viene previsto l'impegno futuro a realizzare nuove attività stabili nel tempo nonché a predisporre il piano di fuoriuscita dei lavoratori in esso impegnati dall'area dei lavori socialmente utili.
Infatti, allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili si proporrà alla Giunta di deliberare che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97, in continuità con il progetto che si approva,
-  di promuovere la costituzione di un'apposita società mista che abbia ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto del progetto in questione, a condizione che la forza lavoro in essa occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati e che tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi.
ovvero
-  di affidare a terzi attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro - occupata per lo svolgimento delle attività affidate - sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
Il progetto di lavori di pubblica utilità in parola prevede l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e l'impiego di tutti i lavoratori utilizzati nel progetto di lavori di pubblica utilità nelle società miste ovvero presso l'impresa concessionaria.
Solo nel caso di affidamento a terzi
Si precisa che alla scelta dell'Impresa    
con sede in   ovvero della Società Cooperativa a r. l  
  con sede in , si è proceduto in deroga alle procedure 

di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Tale scelta trae motivazio-
ne   (indicare)

Conseguentemente si fa riserva di stipulare, entro 8 mesi dall'avvio del progetto, una convenzione con la predetta impresa, quale soggetto incaricato della realizzazione del piano di impresa, affidando al predetto soggetto imprenditoriale direttamente la gestione del progetto di pubblica utilità. A seguito della stipula della convenzione il predetto soggetto imprenditoriale, quale organismo gestore, subentra negli obblighi del promotore stabiliti dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Va chiarito che, ove la convenzione non venga stipulata, il progetto si intende cessato.
All'assegnazione dei lavoratori al presente progetto di lavori socialmente utili provvede la sezione circoscrizionale per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
Nella considerazione che il progetto in parola è rivolto a lavoratori a cui trova applicazione l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, l'assegnazione può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui al art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in conformità alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 264 del 12 gennaio 1999.
Peraltro, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 27 luglio 1998, n. 100/98, al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando - al contempo - che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro.
In forza delle disposizioni sopra richiamate, all'assegnazione dei lavoratori al progetto si procederà:
-  tramite assegnazione numerica dei lavoratori in conformità alle disposizioni vigenti per i lavori socialmente utili e, in particolare, alla delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 17 maggio 1997.
-  tramite assegnazione di tutti i lavoratori precedentemente impegnati nell'analogo progetto, al fine di non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei precedenti progetti. I predetti lavoratori vengono individuati nell'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, il soggetto imprenditoriale prescelto per la convenzione (ove sia stato individuato) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
-  tramite assegnazione parziale dei lavoratori precedentemente impegnati nell'analogo progetto. Tale scelta è motivata da   ed è volta a non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei precedenti progetti. I predetti lavoratori vengono individuati nell'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, il soggetto imprenditoriale prescelto per la convenzione (ove sia stato individuato) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto. nel contesto del predetto protocollo d'intesa vengono compiutamente specificate le motivazioni che hanno indotto all'individuazione nominativa parziale dei soggetti precedentemente impegnati, in relazione alle professionalità da utilizzare alla conclusione del progetto. 
-  tramite individuazione nominativa di soggetti, rientranti nella categoria di lavoratori interessati, impegnati in progetti attuati da altri Enti. Tale scelta è motivata da   ed è volta a non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei precedenti progetti. I predetti lavoratori vengono individuati nell'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, il soggetto imprenditoriale prescelto per la convenzione (ove sia stato individuato) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto. nel contesto del predetto protocollo d'intesa vengono compiutamente specificate le motivazioni che hanno indotto all'individuazione nominativa parziale dei soggetti precedentemente impegnati, in relazione alle professionalità da utilizzare alla conclusione del progetto. 

NOTA - Riportare l'ipotesi o le ipotesi che interessano.
Si apre il dibattito durante il quale si registrano i seguenti interventi:
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
Conclusivamente, in relazione a quanto sopra esposto, le OO.SS.LL. esprimono parere  alla realizzazione del progetto di lavori socialmente utili che sub "A" forma parte integrante e al presente protocollo. 

Letto, confermato e sottoscritto.
Per l'Ente promotore                
Per l'Impresa convenzionante (ove prevista)                
Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori   in rappresentanza della in rappresentanza della in rappresentanza della in rappresentanza della  

Il Segretario

   


Scheda "B/1"
SCHEDA INERENTE IL PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX C.A. N. 299/98 N. ............................................................................
(Si omette la scheda)


(Si omette la scheda allegata)


Allegato C
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DI PROGETTO

Oggetto:  Approvazione progetto di lavori di pubblica utilità per l'utilizzazione di n. ........................ lavoratori prioritari di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, così come recepito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Il responsabile del procedimento sottopone il seguente documento istruttorio:
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, ha emanato disposizioni inerenti i progetti di lavori socialmente utili.
La predetta normativa consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/93, tra cui rientra questo Ente, a promuovere progetti di lavori socialmente utili.
Con circolare dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione 23 marzo 1998, n. 303, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 15 del 28 marzo 1998, su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego del 25 febbraio 1998, sono state recepite le circolari ministeriali n. 19/98 e n. 20/98 del 12 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali sono state emanate prime direttive inerenti il regime transitorio dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
L'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, ha definito l'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, disponendo che i "lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La circolare dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione 9 febbraio 1999, n. 335, ha emanato direttive per la presentazione di nuovi progetti di lavori di pubblica utilità per l'utilizzazione di lavoratori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, in possesso dei requisiti prescritti dalle predette norme e che rientrino nel regime transitorio di cui alla normativa sopra richiamata.
I lavoratori impegnati nel progetto di lavori socialmente utili, qui di seguito riportato, e approvato dalla Commissione regionale per l'impiego - ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - nella seduta del   , rientrano nella previsione del regime transitorio di cui alla normativa sopra richiamata: 
-  Soggetto utilizzatore:       
-  Categoria di lavoratori interessati:  Lavoratori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24  
-  Numero dei lavoratori interessati:       
-  Atto di approvazione ultimo progetto:       
-  Data di inizio e conclusione:           

Nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 468/97, per la fattispecie, si ritiene di dover attivare, fra le varie tipologie di lavori socialmente utili, un progetto di lavori di pubblica utilità.
Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili e facendo, contemporaneamente, fronte alle proprie esigenze istituzionali connesse con (specificare le esigenze istituzionali)       si è predisposto l'allegato progetto per lavori di pubblica utilità che, sub "A", forma parte integrante e sostanziale al presente atto. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, i progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.
Si dichiara che le predette esigenze istituzionali sono volte all'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione e comportano lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle del progetto di lavori socialmente utili sopra richiamato.
Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili si propone che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97, la Giunta deliberi, in continuità con il progetto che si approva,
-  di promuovere la costituzione di un'apposita società mista che abbia ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto del progetto in questione, a condizione che la forza lavoro in essa occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati e che tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi.
ovvero
-  di affidare a terzi attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro - occupata per lo svolgimento delle attività affidate - sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
Il progetto di lavori di pubblica utilità in parola prevede l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e l'impiego di tutti i lavoratori utilizzati nel progetto di lavori di pubblica utilità nelle società miste ovvero presso l'impresa concessionaria.
NOTA - Riportare l'ipotesi che interessa.
Solo nel caso di affidamento a terzi
Si precisa che alla scelta dell'Impresa    
con sede in   ovvero della Società Cooperativa a r. l  
  con sede in , si è proceduto in deroga alle procedure 

di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Tale scelta trae motivazione   (indicare)

NOTA  -  La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 100, al riguardo prevede tra l'altro: "E' bene precisare che la scelta del socio in deroga alle procedure di evidenza pubblica può riguardare cooperative formate dai medesimi lavoratori che hanno partecipato sin dall'inizio alla realizzazione delle attività, in quanto in tali casi la richiamata condizione della "collaborazione sin dall'inizio" deve intendersi automaticamente rispettata, anche se la costituzione della cooperativa intervenisse durante lo svolgimento del progetto di LPU. In caso di affidamento a terzi delle attività, gli enti interessati potranno, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, ovvero consorzi di artigiani. La disciplina descritta, rivolta a facilitare il trasferimento all'esterno dell'esercizio delle attività attraverso la costituzione di società miste e l'affidamento a terzi, è applicabile anche ai progetti di lavori socialmente utili, approvati in base alla precedente normativa già in corso o in procinto di essere avviati relativi ad opere o servizi la fornitura dei quali possa costituire oggetto di un intervento di carattere imprenditoriale.".
Conseguentemente si fa riserva di stipulare, entro 8 mesi dall'avvio del progetto, una convenzione con  , quale soggetto incaricato della realizzazione del piano di impresa, affidando al predetto soggetto imprenditoriale direttamente la gestione del progetto di pubblica utilità. A seguito della stipula della convenzione il predetto soggetto imprenditoriale, quale organismo gestore, subentra negli obblighi del promotore stabiliti dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Va chiarito che, ove la convenzione non venga stipulata, il progetto si intende cessato. 

Al riguardo è stato sottoscritto l'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, la predetta impresa (cooperativa, consorzio ecc.) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
Nel contesto del predetto protocollo d'intesa viene previsto l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo nonché il piano di fuoriuscita dei lavoratori in esso impegnati dall'area dei lavori socialmente utili.
Il progetto è corredato dalla dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata dall'agenzia di promozione di lavoro e di impresa   .......................................................................................... con sede in individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 febbraio 1998 e contiene un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. 

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1998, n. 468, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, devono essere corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
Al riguardo, qui di seguito, si precisano gli impegni programmatici e finanziari, relativi almeno al momento del completamento del progetto di pubblica utilità:
-  Impegni programmatici    
-  Impegni finanziari    

NOTA - La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998, n. 100, al riguardo prevede tra l'altro: "Le amministrazioni, al momento della progettazione dei lavori socialmente utili, deliberano, provvedendo ai necessari stanziamenti di bilancio, che in continuità dei progetti promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle previste dai progetti stessi ovvero affideranno le predette attività a terzi scelti con procedure di evidenza pubblica". Per le scelte in deroga si veda la nota precedente.
All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
Nella considerazione che il progetto in parola è rivolto a lavoratori a cui trova applicazione l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998, l'assegnazione può essere effettuata in deroga alle disposizioni di cui al art. 6 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in conformità alla deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 264 del 12 gennaio 1999.
Per altro, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'impiego - Divisione II - 27 luglio 1998, n. 100/98, al punto 1.4 chiarisce che, per i lavoratori soggetti alla disciplina transitoria sopra richiamata, l'assegnazione può avvenire anche con riguardo a progetti appositamente predisposti nei quali i lavoratori vengano espressamente individuati con riferimento alle esperienze professionali acquisite nella realizzazione di progetti di contenuto analogo promossi dal medesimo ente ovvero da enti diversi, ricordando - al contempo - che ai predetti lavoratori non si applica la disposizione che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro.
In forza delle disposizioni sopra richiamate, all'assegnazione dei lavoratori al progetto si procederà:
-  tramite assegnazione numerica dei lavoratori in conformità alle disposizioni vigenti per i lavori socialmente utili e, in particolare, alla delibera della Commissione regionale per l'impiego n. 30 dell'11 aprile 1997, divulgata con la circolare assessoriale 22 aprile 1997, n. 261, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 25 del 17 maggio 1997.
-  tramite assegnazione di tutti i lavoratori precedentemente impegnati nell'analogo progetto, al fine di non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei precedenti progetti. I predetti lavoratori vengono individuati nell'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, il soggetto imprenditoriale prescelto per la convenzione (ove sia stato individuato) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
-  tramite assegnazione parziale dei lavoratori precedentemente impegnati nell'analogo progetto. Tale scelta è motivata da   ed è volta a non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei precedenti progetti. I predetti lavoratori vengono individuati nell'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, il soggetto imprenditoriale prescelto per la convenzione (ove sia stato individuato) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto. nel contesto del predetto protocollo d'intesa vengono compiutamente specificate le motivazioni che hanno indotto all'individuazione nominativa parziale dei soggetti precedentemente impegnati, in relazione alle professionalità da utilizzare alla conclusione del progetto. 
-  tramite individuazione nominativa di soggetti, rientranti nella categoria di lavoratori interessati, impegnati in progetti attuati da altri Enti. Tale scelta è motivata da   ed è volta a non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei precedenti progetti. I predetti lavoratori vengono individuati nell'allegato protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, il soggetto imprenditoriale prescelto per la convenzione (ove sia stato individuato) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, sub "B", forma parte integrante e sostanziale al presente atto. nel contesto del predetto protocollo d'intesa vengono compiutamente specificate le motivazioni che hanno indotto all'individuazione nominativa parziale dei soggetti precedentemente impegnati, in relazione alle professionalità da utilizzare alla conclusione del progetto. 

NOTA - Riportare l'ipotesi o le ipotesi che interessano.
Tutto ciò premesso, si dichiara che:
1)  l'attività che si intende svolgere rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente;
2)  alla spesa si farà fronte con fondi propri del bilancio dell'ente per gli oneri assicurativi, mentre l'indennità per lavori socialmente utili, i connessi benefici accessori e le spese di progettazione tecnica graveranno sulle risorse all'uopo reperite dalla Commissione regionale per l'impiego;
3)  il progetto in esame ha il carattere della temporaneità ed ha la durata di mesi 12;
4)  la scelta progettuale dell'utilizzazione di n. ............................... lavoratori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, in possesso dei requisiti prescritti dalle predette norme e che rientrino nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, così come interpretato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 e così come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, trae origine dalla priorità rientrante nella previsione della predetta normativa;
5)  che il progetto è munito dei visti e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonché è stato sottoposto a confronto con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, giusto protocollo d'intesa, che sub "B" forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
Si precisa che l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si sottopone il presente documento per la proposta dell'Assessore preposto al competente ramo di amministrazione e per le conseguenti determinazioni della Giunta Comunale.
Data e firma del responsabile del procedimento

  L'Assessore , visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Comunale, acquisiti i pareri di legge, di adottare il conseguente atto deliberativo. 

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed in particolare gli articoli 1, 2, 10 e 12;
Visto l'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85;
Vista la Circolare dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione 23 marzo 1998, n. 303, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 15 del 28 marzo 1998;
Visto l'allegato parere del responsabile del settore personale, reso ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91;
Visto l'allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 53, primo comma, ed art. 55, quinto comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepiti dalla legge regionale n. 44/91, in ordine rispettivamente alla regolarità contabile ed alla sufficiente copertura finanziaria della spesa dallo stesso derivante;
Visto l'allegato parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91, sulla presente proposta di deliberazione, dal quale si evince che la stessa è stata redatta in coerenza con le vigenti normative in materia;
Udita la proposta dell'Assessore preposto al competente ramo di amministrazione;
A voti   espressi nelle modalità di legge; 

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e nel documento istruttorio, che qui si intendono ripetute e trascritte:
1)  Approvare, come in effetti approva, il progetto di lavori di pubblica utilità in premessa citato, che sub "A" forma parte integrante e sostanziale al presente atto, dando corso all'utilizzazione dei lavoratori in progetto per mesi 12;
2)  Approvare, come in effetti approva, il protocollo d'intesa con l'impresa   con sede in (ove ricorra) e con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, che sub "B" forma parte integrante e sostanziale al presente atto;  

3)  Dare atto che, allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili che si approva, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97, in continuità con il progetto che si approva, sono in corso le iniziative per promuovere la costituzione di un'apposita società mista che abbia ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto del progetto in questione, a condizione che la forza lavoro in essa occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati e che tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi; ovvero Dare atto che, allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili che si approva, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97, in continuità con il progetto che si approva, di affidare a terzi attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro - occupata per lo svolgimento delle attività affidate - sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
4)  Che alla scelta dell'impresa   si è operato in deroga alle procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, onde favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti ricadenti nella disciplina transitoria e per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio; 

5)  Prendere atto che gli oneri finanziari a carico di questa amministrazione sono contenuti nella scheda progetto e comprendono gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul'lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
6)  Assumere l'impegno, contenuto nel contesto del protocollo d'intesa, a realizzare nuove attività stabili nel tempo nonché approvare il piano di fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei lavoratori in esso impegnati e gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1998, n. 468, riportati nel documento istruttorio;
7)  Dare atto che il progetto di lavori di pubblica utilità in parola prevede l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e l'impiego di tutti i lavoratori utilizzati nel progetto di lavori di pubblica utilità nelle società miste ovvero presso l'impresa concessionaria;
8)  Dare atto che il progetto è corredato dalla dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata dall'agenzia di promozione di lavoro e di impresa   con sede in ...................................................................... individuata con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 febbraio 1998 e contiene un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto; 
9)  Fare riserva di stipulare, entro 8 mesi dall'avvio del progetto, una convenzione con .............................................................,   quale soggetto incaricato della realizzazione del piano di impresa, affidando alla stessa dire- ttamente la gestione del progetto di pubblica utilità; 
10)  Impegnare la spesa complessiva, ammontante a L. 
11)  Autorizzare l'Assessore (o il Dirigente)   a trasmettere, per la relativa approvazione, copia del progetto e del presente provvedimento alla Commissione Regionale per l'Impiego, per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione nonché ad adottare ogni iniziativa volta alla effettiva operatività del progetto che si approva; 

(ove si ritiene necessario)

12)  Dichiarare, con separata unanime votazione, previa acquisizione di parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91.

  REPUBBLICA ITALIANA Modello "D" 


Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sezione Circoscrizionale per l'impiego di    

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'UTILIZZAZIONE IN PROGETTI DI L.S.U.


(Si omette il modello)


(99.7.390)
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CIRCOLARE 9 febbraio 1999, n. 336.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - Art. 15 della legge n. 451/94 - Art. 9 octies della legge n. 608/96 - Art. 19 della legge regionale n. 30/97 - Art. 11 della legge regionale 4/99 - Art. 1 del decreto legislativo n. 4/98, convertito con modificazioni dalla legge n. 52/98 - Art. 81, comma 8, della legge n. 448/98.
Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
All'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI-Sicilia
All'Unione delle province regionali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alla sede regionale dell'I.N.P.S. - Palermo
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale
Al fine di armonizzare la disciplina statale con quella regionale, riguardo le modalità di attuazione dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione e sulla scorta delle direttive emanate dall'I.N.P.S. - Direzione centrale entrate contributive, con circolare n. 13 del 27 gennaio 1999, si impartiscono, su conforme avviso espresso della Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 9 febbraio 1999, le seguenti direttive.
1.  Disciplina normativa
I P.I.P. sono disciplinati dall'art. 15 della legge n. 451/94, di conversione del decreto legislativo n. 299/94.
Tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 9 octies del decreto legislativo n. 510/96, convertito dalla legge n. 608/96 e dall'art. 1 comma 6 del decreto legislativo n. 4/98, convertito dalla legge n. 52/98.
Nell'ambito della Regione siciliana, i piani di inserimento professionale sono disciplinati dall'art. 19 della legge regionale n. 30/97 e dall'art. 11 della legge regionale n. 4/99.
2.  Condizioni di attuabilità
In base all'attuale normativa i P.I.P. sono attuabili nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 328/88 e nelle zone che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro individuate con i decreti ministeriali 14 marzo 1995, 14 maggio e 14 luglio 1998 e riguardano i giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (elevata a 35 per i disoccupati iscritti nella 1ª classe delle liste di collocamento da oltre 24 mesi).
L'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 4/98, convertito dalla legge n. 52/98, ha poi previsto anche l'ipotesi di attività contenute nei P.I.P. da svolgere presso imprese del settore industriale non operanti nei predetti territori di cui agli obiettivi 1 e 2 (i così detti piani di gemellaggio per i cui contenuti si rimanda al successivo punto 6).
Al riguardo va precisato che le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 1 del decreto legge n. 4/98, convertito con modificazioni dalla legge n. 52/98, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/99 (vedi circolare assessoriale 12 gennaio 1999 n. 332, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999, con la quale sono state impartire direttive circa l'attuazione dei piani in parola).
3.  Funzionamento dei piani di inserimento professionale
I piani vengono realizzati sulla base di progetti esecutivi, redatti dalle associazioni dei datori di lavoro o dagli ordini e/o collegi professionali, recepiti nelle "convenzioni quadro" predisposte di concerto con le Agenzie regionali per l'impiego e approvate successivamente dalle Commissioni regionali per l'impiego. I P.I.P. prevedono, oltre ai periodi di formazione, lo svolgimento di una esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
Nel progetto esecutivo devono essere determinati i diversi iter formativi per la sua realizzazione e, per ognuno di essi, il numero delle unità da avviare.
La chiamata dei giovani inseriti nei P.I.P. avviene sulla base di criteri fissati dalle C.R.I. con apposita delibera.
Nella seduta del 30 settembre 1997, la Commissione regionale per l'impiego ha deliberato che, per i soggetti privati, l'assegnazione dei giovani residenti nella Regione siciliana avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, tramite chiamata nominativa.
4.  L'iter procedurale
Le procedure del piano di inserimento professionale si articolano, quindi, nelle seguenti fasi:
-  stipula delle convenzioni quadro tra i vari soggetti proponenti (associazioni datoriali, ordini professionali e/o collegi professionali) e le Agenzie per l'impiego;
-  predisposizione, da parte dei proponenti, dei progetti esecutivi per l'inserimento professionale che i soggetti utilizzatori intendono attivare;
-  approvazione delle convenzioni ad opera delle C.R.I.;
-  inserimento del giovane.
5.  Caratteristiche dei P.I.P.
Ai sensi del comma 1, lettera B, dell'art. n. 19 della legge regionale n. 30/97, ai giovani impegnati nei progetti attuati nella Regione siciliana è erogata una indennità oraria pari a L. 8.000 per un impegno massimo di n. 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi, fermo restando che la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.
Questo Assessorato, con circolare assessoriale 5 novembre 1997, n. 285, in assenza di esplicite previsioni normative, ha ritenuto congruo un periodo di attività formative pari a 50 ore mensili sulle 100 ore massime complessive.
In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge n. 451/94 e allo scopo di favorire, al termine del piano di formazione, un più facile inserimento nel mercato del lavoro, è possibile, a carico del soggetto utilizzatore, un'attività formativa aggiuntiva oltre a quella già prevista nelle 100 ore.
L'utilizzazione dei giovani nei progetti di inserimen-to professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento (art. 15, comma 6, della legge n. 451/94).
La possibilità di percepire l'indennità prevista è, quindi, strettamente collegata all'effettiva partecipazione del giovane al progetto approvato. Le eccezioni di cui al punto 7 seguente sono, quindi, gli unici casi in cui è possibile percepire l'indennità anche se assenti.
Al termine del periodo di inserimento professionale è altresì possibile da parte del soggetto utilizzatore (impresa ovvero professionista) assumere il giovane con contratto di formazione e lavoro o apprendistato per attività relative alla stessa area professionale.
6.  I P.I.P. interregionali con gemellaggio
La legge n. 52/98, di conversione del decreto legislativo n. 4/98, introducendo integrazioni alla normativa precedente, ha previsto la possibilità di svolgere le attività contenute nei P.I.P. anche presso imprese del settore industriale non operanti nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 che abbiano concordato rapporti di collaborazione nell'ambito di patti di gemellaggio stipulati tra associazioni o enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani con quelle delle aree di destinazione.
Le disposizioni contenute nella legge sopracitata si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni apportate con l'art. 11 della legge regionale n. 4/99:
a)  i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b)  ai piani interregionali trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c)  l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'art. 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d)  i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il sessanta per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e)  i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000.
Al fine di agevolare la mobilità interregionale, è prevista un'indennità aggiuntiva pari a L. 800.000 a titolo di rimborso degli oneri di vitto e alloggio a carico del fondo per l'occupazione oltre a un'integrazione di L. 200.000 a carico dell'imprenditore ospitante e, ovviamente, alla somma relativa all'indennità di base.
7.  Applicabilità di determinati istituti
Stante il carattere innovativo della materia e attesa la peculiarità del rapporto che si viene ad instaurare tra il giovane e l'impresa o studio professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito alcuni criteri che gli imprenditori ospitanti devono seguire durante il periodo di svolgimento dei progetti.
Per quanto attiene alla materia dell'istituto è utile sottolineare soprattutto quanto riguarda gli aspetti relativi a: malattia, maternità e ferie.
7.1 Malattia
L'ipotesi di malattia del giovane, debitamente documentata, non comporta la sospensione della particolare indennità che, di contro, dovrà essere sospesa nel caso in cui l'assenza per malattia non fosse documentata.
7.2  Maternità
Alla giovane già inserita è riconosciuto il diritto di fruire dell'astensione obbligatoria in modo analogo a quanto previsto dalla legge n. 1204/71 per le lavoratrici dipendenti. In tale ipotesi alla stessa dovrà essere corrisposta un'indennità pari all'80% dell'indennità di base calcolata in L. 600.000, e pertanto potrà essere chiesto un rimborso mensile nel limite massimo di L. 480.000 per il periodo relativo all'astensione obbligatoria. Analogamente a quanto previsto in materia di lavoratrici utilizzate nei L.S.U., l'onere relativo sarà posto a carico del fondo per l'occupazione.
7.3Ferie
Il Ministero ha ritenuto di riconoscere ai giovani in questione un periodo di recupero psicofisico, stante la durata plurimensile dell'inserimento fissandolo, per gli inserimenti superiori a 6 mesi, in due settimane di interruzione, con fruizione di indennità.
8.  Modalità di pagamento
Le indennità relative ai P.I.P., rientranti nel piano approvato con decreto assessoriale n. 1124/97/GAB del 29 dicembre 1997 (cfr. circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I n. 5 del 28 gennaio 1998) continueranno ad essere erogate con le disposizioni previgenti, atteso che le risorse finanziarie non gravano sul Fondo nazionale per l'occupazione.
Per quanto riguarda le indennità dei P.I.P. relative al piano integrativo istituito con decreto assessoriale n. 1570/98/GAB dell'11 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti, reg. 1, fg. 145, del 2 dicembre 1998, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 253 adottata nella seduta del 10 novembre 1998, e relativo all'utilizzazione a livello regionale di n. 3.944 giovani, di cui n. 592 destinati agli ordini e/o collegi professionali, e n. 3.352 destinati alle associazioni datoriali, per un impegno finanziario complessivo pari a L. 28.396.800.000, notificato agli enti convenzionati rientranti nel suddetto piano (allegato 1) con nota prot. n. 15858/Coord. regionale del 2 dicembre 1998, a decorrere dall'1 gennaio 1999, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81, comma 8 della legge n. 448/98, i soggetti utilizzatori, di cui al suddetto piano integrativo, sono tenuti a corrispondere l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza degli uffici del lavoro.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo, l'obbligo della corresponsione dell'indennità spettante ai giovani neo inseriti anche per la parte di competenza degli uffici del lavoro, si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente. Pertanto, anche ai fini di una semplificazione e uniformità di adempimenti, l'I.N.P.S., d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/94 e n. 52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.
Si ritiene che analoga procedura, salvo contrario o diverso avviso dell'I.N.P.S., possa applicarsi nei confronti delle aziende del settore agricolo, stante la specificità degli adempimenti contributivi per tale settore.
Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod. F24. Le somme anticipate dagli enti utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, verranno rimborsate all'istituto trimestralmente da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo per l'occupazione.
Considerato il contenuto della norma, si sottolinea l'esigenza che le S.A.P. - I.N.P.S. attivino le dovute sinergie con gli Uffici provinciali del lavoro per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.
Si chiarisce che l'indennità comprende, nei casi di cui al punto 6) sopra indicato, anche la quota di 800.000 mensili spettanti a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio.
9.  Adempimenti a cura delle sedi I.N.P.S
Ai fini della regolarità delle operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità relative ai P.I.P., le sedi dell'I.N.P.S. competenti per territorio provvederanno a chiedere ai soggetti interessati copia della seguente documentazione:
-  progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali dell'impiego. I soggetti utilizzatori, risultati assegnatari di giovani nel piano integrativo, da parte delle associazioni datoriali, ordini e/o collegi professionali, di cui all'allegato 1 alla presente circolare, dovranno inoltrare, alle sedi I.N.P.S. competenti per territorio, l'allegato 3.1.1 alla circolare assessoriale 30 settembre 1997, n. 277, vistato dall'associazione datoriale, nel caso di imprese, o l'allegato 3.2.1 vistato dall'ordine e/o collegio professionale, nel caso di libero professionista;
-  provvedimento di assegnazione dei giovani neo inseriti emesso dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, ossia l'allegato n. 6 alla circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290.
I soggetti utilizzatori, rientranti nel piano integrativo, dovranno, altresì, inviare l'allegato 8) alla circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, all'associazione datoriale o all'ordine o al collegio professionale, allegando contestualmente la copia originale della ricevuta firmata dai giovani utilizzati, che attesti l'avvenuta erogazione delle spettanze da parte del soggetto utilizzatore.
L'allegato n. 9 alla circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, relativamente al piano integrativo, non dovrà più essere trasmesso, da parte degli enti convenzionati, agli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, dovrà, invece, essere trasmesso alla sede I.N.P.S. competente per territorio, al fine di agevolare le procedure di riscontro contabile.
Gli enti convenzionati saranno, inoltre, onerati di comunicare alla sede I.N.P.S. competente per territorio, oltre che a questo coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, l'elenco delle imprese o dei liberi professionisti risultati assegnatari di soggetti da utilizzare con i P.I.P. - piano integrativo, indicando il numero dei soggetti avviati, per ciascun impresa o libero professionista, avendo cura di suddividerli per provincia e per titolo di studio.
10.  Modalità operative - Codifica aziende
10.1  Conguaglio per i soggetti aventi personale dipendente
Per le operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzate, dai soggetti aventi titolo, le posizioni contributive già in essere per il versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.
Alle stesse, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente circolare, sarà attribuito il codice di autorizzazione "9L" che assume il significato di "datore di lavoro avente titolo al conguaglio delle indennità ex art. 15 della legge 451/94".
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM 10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-  determineranno l'importo dell'indennità a carico della pubblica amministrazione ex art. 15 legge n. 451/94, e art. 19 comma 1, lett. b, legge regionale n. 30/97, come meglio specificato al precedente punto 5), comprensiva anche di quella ridotta dovuta in caso di maternità, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Indennità P.I.P. legge n. 451/94" e dal codice di nuova istituzione "R770";
-  determineranno l'importo dell'eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio (vedi punto 6), e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Indennità aggiuntiva P.I.P. legge n. 451/94" e dal codice di nuova istituzione "R780".
I datori di lavoro provvederanno, inoltre, a riportare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2, nella casella "n. dipendenti", il numero dei giovani neo inseriti facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "P999".
Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "Giornate, retribuzioni e somme a debito".
Il numero dei soggetti impegnati nei piani non dovrà essere riportato, ovviamente, nel quadro "A" del mod. DM 10/2.
10.2  Soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente
Per il rimborso o conguaglio con il mod. F24 delle indennità in argomento e ai fini dell'imputazione contabile di dette somme a carico del fondo per l'occupazione, ai soggetti in epigrafe dovrà essere accesa un'apposita posizione contributiva, avente finalità esclusivamente statistica, cui saranno attribuiti il CSC e il codice I.S.T.A.T. relativi all'attività esercitata (consulente, professionista, autonomo etc.).
La posizione contributiva sarà contraddistinta da codice di autorizzazione "9M" che assume il significato di "Posizione per la richiesta di rimborso o conguaglio dell'indennità di cui alla legge n. 451/94 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente".
I soggetti interessati provvederanno mensilmente alla compilazione di una denuncia contributiva di mod. DM 10/2 secondo le modalità riportate al punto precedente da presentare, nei termini di legge (giorno 16 del mese di scadenza), alla sede I.N.P.S. competente per territorio, per le operazioni di rimborso o compensazione.
Nell'ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al decreto legislativo n. 241/97 e successive modificazioni e integrazioni, le somme in argomento potranno essere portate in compensazione sul mod. F24 secondo le consuete modalità.
  L'Assessore: PAPANIA 


Allegato


  N. N. Associazioni - Ordini - Collegi Indirizzo Sede Prov. Unità     conv.                 acc. 


  1 30 Collegio geometri - Agrigento via De Gasperi, 5 Agrigento AG
  2 113 Collegio ragionieri - Agrigento via Mazzini, 205 Agrigento AG 14 
  3 5 Ordine architetti - Agrigento via Gaglio, 1 Agrigento AG
  4 118 Ordine avvocati - Agrigento via Atenea, 238 Agrigento AG
  5 93 Ordine ingegneri - Agrigento via Gaglio, 1 Agrigento AG
  6 92 Ordine medici odontoiatri - Agrigento via Picone, 8 Agrigento AG 17 
  7 140 Collegio geometri - Caltanissetta via F. De Roberto, 79 Caltanissetta CL
  8 27 Collegio ragionieri - Caltanissetta viale Sicilia, 55/D Caltanissetta CL
  9 44 Ordine commercialisti - Caltanissetta viale Trieste, 308 Caltanissetta CL
  10 65 Ordine consulenti lavoro - Caltanissetta via Medi, 1 Caltanissetta CL
  11 107 Ordine avvocati - Caltanissetta via Libertà, Pal. giust Caltanissetta CL
  12 120 Ordine ingegneri - Caltanissetta via Libertà, 174 Caltanissetta CL
  13 87 Ordine medici odontoiatri - Caltanissetta via Medi,1 Caltanissetta CL
  14 58 Ordine avvocati - Gela viale Mediterraneo, Gela CL 2 pal. giust. 
  15 33 Ordine commercialisti - Gela via Mallia, 32 Gela CL
  16 42 Collegio ragionieri - Caltagirone S. Maria Goretti, 11/A Caltagirone CL
  17 125 Ordine avvocati - Caltagirone via M. Milazzo Caltagirone CL
  18 72 C.L.A.A.I. - Catania via Garofalo, 5 Catania CL 12 
  19 106 Collegio ragionieri - Catania ed Enna via Caserma Carabinieri, 11 Catania CL 19 
  20 97 Ordine commercialisti - Catania via Corso Sicilia, 56 Catania CL 11 
  21 16 Ordine consulenti lavoro - Catania viale Ionio, 30 Catania CL
  22 109 Ordine architetti - Catania largo Paisiello, 5 Catania CL
  23 66 Ordine avvocati - Catania piazza Verga, pal. giust. Catania CL 21 
  24 21 Ordine ingegneri - Catania via V. Giuffrida, 202 Catania CL 10 
  25 88 Ordine medici odontoiatri - Catania lungomare R. Di Lauria, Catania CL 6 81/A 
  26 149 Collegio geometri di Catania via Giacomo Leopardi, 141 Catania CL
  27 19 Ordine commercialisti - Enna piazza Garibaldi, 1 Enna EN
  28 76 Ordine consulente lavoro - Enna via Unità d'Italia Enna EN
  29 110 Ordine architetti - Enna via L. da Vinci, 9/A Enna EN
  30 22 Ordine avvocati - Enna viale Diaz Enna EN
  31 14 Ordine ingegneri - Enna via Vulturo, 13 Enna EN
  32 90 Ordine medici odontoiatri - Enna via L. Da Vinci, 7 Enna EN
  33 52 Unione provinciali artigiani - C.L.A.A.I. via Regione siciliana, 4 Enna EN 12 
  34 23 Ordine avvocati - Barcellona Pozzo di Gotto via Roma, 157/F Barcellona Pozzo di Gotto ME
  35 81 C.I.D.E.C. - Provinciale Messina via Madonna della Mercede Messina ME 18 is. 220 
  36 84 Collegi notarile distrettuali riuniti - Messina via XXVII Luglio, 38 Messina ME
  37 56 Collegio geometri - Messina viale San Martino is. 79 Messina ME 35 
  38 24 Collegio periti industriali - Messina via Maddalena, 11 Messina ME
  39 104 Collegio ragionieri - Messina via G. A. Borelli, 4 Messina ME
  40 100 FE.N.A.P.I. - Federazione regionale via Garibaldi, 118/A Messina ME 339 
  41 38 Ordine commercialisti - Messina via Maddalena, 42 Messina ME 21 
  42 40 Ordine architetti - Messina via Romagnosi, 5 Messina ME
  43 13 Ordine avvocati - Messina via Tom. Cannizzaro, Messina ME 21 pal. gius. 
  44 12 Ordine ingegneri - Messina via XXVII Luglio, 110 Messina ME 36 
  45 112 Ordine farmacisti - Messina via G. Battisti, 180 Messina ME
  46 91 Ordine medici odontoiatri - Messina via Bergamo, 47/A Messina ME 21 
  47 138 U.P.L.A. C.L.A.A.I. via degli Angeli, 20 is. 185/B Messina ME 99 
  48 67 Ordine avvocati - Patti via Molino Croce, pal. giust. Patti ME
  49 85 U.C.I.C.T. - Regionale corso Camillo F. Aprile, 98 Palermo PA 47 
  50 148 C.I.D.E.C. di Corleone corso Dei Mille, 193 Corleone PA 24 
  51 35 A.G.C.I. - Federazione regionale siciliana via Simone Cuccia, 1 Palermo PA 21 
  52 57 A.P.I. via G. Bonomo, 4 Palermo PA 44 
  53 136 Apisicilia - Federazione regionale via G. Ventura, 5 Palermo PA 183 
  54 51 Associazione italiana ospedaliera privata via Notarbartolo, 26 Palermo PA 18 
  55 41 Collegio geometri - Palermo P. Gio dei Poeti, 22 Palermo PA
  56 49 Collegio ragionieri - Palermo via XX Settembre, 53 Palermo PA 25 
  57 96 Comitato regionale notarile Sicilia via N. Turrisi, 59 Palermo PA
  58 45 Conf. naz. artigiana piccola impresa com. reg. via F. Crispi, 72 Palermo PA 603 
  59 43 Conf. nazionale artigiana piccola impresa via F. Crispi, 72 Palermo PA 42 
  60 135 Confagricoltura federazione regionale via A. Di Giovanni, 14 Palermo PA 71 
  61 6 Confcommercio Sicilia federazione regionale via A. Gravina, 2/F Palermo PA 400 
  62 50 Confcooperative Sicilia - Unione regionale via Ugo La Malfa, 87/89 Palermo PA 113 
  63 8 Confesercenti Provinciale - Palermo via G. Cavalcanti, 5 Palermo PA 60 
  64 7 Confesercenti siciliana - Com. reg. piazza Castelnuovo, 26 Palermo PA 130 
  65 134 Confimpresa via Belmonte, 103 Palermo PA 28 
  66 48 Confindustria Sicilia via E. Amari, 11 Palermo PA 60 
  67 73 F.I.A.I.P. - Sede regionale via Delle Alpi, 7 Palermo PA
  68 71 Federazione ord. dottori agronomi for.li Sicilia via Scobar, 22 Palermo PA 11 
  69 131 Federazione Ar. Com. segr. provinciale - Palermo P Gio G. Marinuzzi, 6 Palermo PA
  70 60 Federazione provinciale coltivatori - Palermo corso Calatafimi, 119 Palermo PA
  71 55 Federazione reg. autonoma artiginato siciliano via P. Aragona, 56 Palermo PA 284 
  72 137 Federsicilia - Confartigianato piazza L. Sturzo, 4 Palermo PA 567 
  73 3 Lega coop. e mutue della Sicilia via A. Borrelli, 3 Palermo PA 73 
  74 46 Ordine consulenti lavoro - Palermo via Redipuglia, 6 Palermo PA 15 
  75 61 Ordine architetti - Palermo piazza P.pe Camporeale, 6 Palermo PA 15 
  76 4 Ordine avvocati - Palermo piazza Vittorio E. Orlando, Palermo PA 1 pal. giust. 
  77 95 Ordine ingegneri - Palermo via F. Crispi, 120 Palermo PA
  78 39 Ordine medici odontoiatri - Palermo piazza Sturzo, 4 Palermo PA 14 
  79 25 Ordine medici veterinari - Palermo via R. Dicillo, 4 Palermo PA
  80 37 Ordine regionale geologi Sicilia via E. Fermi, 58 Palermo PA 12 
  81 53 U.N.C.I. via Ventura, 5 Palermo PA 27 
  82 145 U.G.L. Coltivatori via Rodi, 1 Palermo PA
  83 20 Ordine commercialisti Palermo - Termini Imerese via Ruggero Settimo, 55 Palermo PA
  84 9 Ordine avvocati - Termini Imerese via F. Di Blasi Termini Imerese PA 2 c/o pal. giust. 
  85 126 Collegio geometri - Ragusa via Archimede, 183 Ragusa RG
  86 79 Collegio ragionieri - Ragusa e Modica via Euripide, 10 Ragusa RG
  87 78 Ordine commercialisti - Ragusa e Modica via Archimede, 183 Ragusa RG
  88 77 Ordine consulenti lavoro - Ragusa via Ponchelli, 7 Ragusa RG
  89 132 Ordine avvocati - Ragusa via Natalelli Ragusa RG
  90 68 Ordine farmacisti - Ragusa via Archimede, 183 Ragusa RG
  91 143 Ordine architetti - Ragusa via A. Maiorana, 48 Ragusa RG
  92 144 Ordine ingegneri - Ragusa via E. Fieramosca, 88 Ragusa RG
  93 80 Associazione imprese meridionali via Montebello, 118, Vittoria RG 25 dom. via G. Rossa, 32 
  94 119 Collegio geometri - Siracusa via Po, 24 Siracusa SR
  95 26 Collegio ragionieri - Siracusa via Corsica, 2 Siracusa SR 11 
  96 101 Ordine commercialisti - Siracusa via Reno, 21 Siracusa SR 11 
  97 127 Ordine consulenti lavoro - Siracusa viale Santa Panagia, 218 Siracusa SR
  98 130 Ordine architetti - Siracusa via Maestanza, 55 Siracusa SR
  99 63 Ordine avvocati - Siracusa piazza Repubblica, Siracusa SR 11 pal. giust. 
  100 128 Ordine ingegneri - Siracusa via Perno, 4 Siracusa SR
  101 70 Ordine farmacisti - Siracusa via Aristofane, 8 Siracusa SR
  102 86 Ordine medici odontoiatri - Siracusa corso Gelone, 103 Siracusa SR
  103 122 Collegio ragionieri - Marsala via Roma, 171 Marsala TP
  104 34 Ordine commercialisti - Marsala via Mazzini, 109 Marsala TP
  105 10 Ordine avvocati - Marsala piazza P. Borsellino Marsala TP 7 c/o pal. giust. 
  106 36 C.I.D.E.C. Provinciale - Trapani corso Italia, 58 Trapani TP 36 
  107 116 Collegio geometri - Trapani piazza Scarlatti Trapani TP
  108 141 Collegio ragionieri - Trapani via Virgilio, 137 Trapani TP
  109 64 Ordine architetti - Trapani via Fardella, 43 Trapani TP
  110 103 Ordine avvocati - Trapani via XXX Gennaio, Trapani TP 2 pal. giust. 
  111 94 Ordine ingegneri - Trapani largo Madonna, 4 Trapani TP
  112 111 Ordine farmacisti - Trapani piazza S. Agostino, 8 Trapani TP
  113 89 Ordine medici odontoiatri - Trapani via R. Passeneto, 69 Trapani TP
Totale      3.944 

Legenda
Unità Acc. = Totale unità accordate per ente Convenzionato
(99.7.391)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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