REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 1999 - N. 60
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28.
Riforma della disciplina del commercio  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 1999.
Determinazione dei criteri per l'istituzione dei centri di servizio per il volontariato  pag. 18 


DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1999.
Approvazione degli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili e istituzione dell'albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali  pag. 19 


DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Mezzojuso e nomina del commissario straordinario  pag. 22 


DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Mongiuffi Melia e nomina del commissario straordinario  pag. 23 


DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Novara di Sicilia e nomina del commissario straordinario  pag. 23 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 ottobre 1999.
Autorizzazione al sig. Randazzo Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Partinico.   pag. 24 


DECRETO 28 ottobre 1999.
Autorizzazione al sig. Bucca Giuseppe per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Cassibile  pag. 24 

DECRETO 28 ottobre 1999.
Autorizzazione al sig. Russotto Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Licata  pag. 25 


DECRETO 28 ottobre 1999.
Costituzione dell'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica Lago di Lentini ricadente nel territorio comunale di Lentini  pag. 25 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 26 ottobre 1999.
Modifica del decreto 27 gennaio 1998, concernente procedure per la scelta dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali da parte dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  pag. 26 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 ottobre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 1999  pag. 27 


DECRETO 28 ottobre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 1999  pag. 27 


DECRETO 28 ottobre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 1999  pag. 28 


DECRETO 8 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 28 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 15 novembre 1999.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali da svolgersi nell'anno 2000  pag. 29 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 novembre 1999.
Modifica del decreto 21 giugno 1999, concernente nuovo sistema tariffario per la prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta da applicarsi temporaneamente ed in via sperimentale  pag. 39 


DECRETO 9 novembre 1999.
Prescrizione e dispensazione della specialità medicinale Rebif - Interferone beta 1a) da parte dei Centri regionali e provinciali per la sclerosi multipla  pag. 39 


DECRETO 7 dicembre 1999.
Modifica del decreto 3 novembre 1999, concernente elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998  pag. 40 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 novembre 1999, recante: «Riforma della disciplina del commercio»  pag. 40 

Presidenza:
Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Pietro Di Lorenzo Busacca di Scicli  pag. 43 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Ricovero Buttafoco Tomasini Liuzzi di Giuliana  pag. 43 
Approvazione della convenzione tra l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e la Regione siciliana  pag. 43 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale espropriazioni di Agrigento  pag. 43 
Sostituzione di un componente in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa  pag. 43 
Sostituzione di un componente in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 43 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione - ramo archeologico, artistico e storico - degli immobili ubicati nella zona archeologica delle cave di Cusa nel comune di Campobello di Mazara  pag. 43 

Assessorato dell'industria:
Concessione alla ditta Giardina Papa Antonino, con sede in Gioiosa Marea, del permesso di ricerca di acque minerali, denominato "Timeto Salute"  pag. 44 
Voltura alla società Amore Mio di Ferrara Giovanni & C. s.a.s., con sede in Lipari, del permesso di ricerca di acque termali, denominato "Amore Mio"  pag. 44 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, relativa a lavori urgenti nel comune di Cattolica Eraclea  pag. 44 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per la realizzazione di lavori urgenti nell'isola di Vulcano  pag. 45 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Oasi Regina Pacis di Rigano Salvatore e C. s.n.c.  pag. 45 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia  pag. 45 
Nulla osta al comune di Giarratana per la realizzazione di un progetto di lavori stradali  pag. 45 
Revoca alla ditta SMA.RI. s.r.l. del nulla osta all'impianto, dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione per la realizzazione di una vasca per discarica rifiuti sita nel comune di Melilli  pag. 45 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 17 dicembre 1999, n. 11.
Validità temporale del CO.RE.CO. secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 17.   pag. 45 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 novembre 1999, n. 363.
Modalità di utilizzo delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati sul capitolo di spesa 33652, art. 14, legge regionale n. 18/99 - Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro  pag. 46 


CIRCOLARE 24 novembre 1999, n. 1.
Ulteriori disposizioni per la gestione economico-finanziaria delle attività formative ex legge regionale n. 24/76 - Anno formativo 1998/99  pag. 46 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato degli enti locali

DECRETO 31 gennaio 1992.
Elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione  pag. 47 


ERRATA-CORRIGE
Assessorato della sanità

DECRETO 3 novembre 1999.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 7 dicembre 1999.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28.
Riforma della disciplina del commercio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI


Art. 1.
Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a)  la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b)  la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c)  l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

Art. 2.
Definizioni e ambito di applicazione della legge

1. Ai fini della presente legge si intendono:
a)  per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività puo assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
e) per "esercizi di vicinato" i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
f)  per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
g)  per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
h)  per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;
i)  per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;
l)  per forme speciali di vendita al dettaglio:
1)  la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3)  la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
4)  la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.
2. La presente legge non si applica:
a)  ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c)  alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d)  ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
e)  alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio l934, n. 1303, e successive mo-dificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
f)  agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g)  ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i)  a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
l)  alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
m)  all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3.  Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:
a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;
b)  alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;
c)  agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.
4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Titolo II
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE


Art. 3.
Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
b)  avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
4.  In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 4.
Corsi professionali

1.  Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3.  L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
4.  L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
5.  L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.

Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO


Art. 5.
Programmazione della rete distributiva

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a)  favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
f)  favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
g)  stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
h)  assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.
2.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinchè gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a)  le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b)  le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
c)  i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d)  i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a)  le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
b)  le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c)  i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
d)  i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
e)  gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
4.  Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori piu rappresentative a livello regionale.
5.  I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.
6.  In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
7.  Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 6.
Osservatorio regionale per il commercio

1.  Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:
a)  dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;
b)  dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;
c)  da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
d)  dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;
e)  da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
f)  da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
g)  da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;
h)  da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
i)  dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
l)  da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
m)  da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;
n)  da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
o)  da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.
2.  I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.
3.  L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4.  L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.
5.  Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Art. 7.
Esercizi di vicinato

1.  L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.  Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b)  di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c)  il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3.  L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.
4.  Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5.  Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
6.  Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 8.
Medie strutture di vendita

1.  L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b)  il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3.  Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4.  Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
5.  In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.
6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o piu di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 9.
Grandi strutture di vendita

1.  L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2.  Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 10.
Correlazione e semplificazione dei procedimenti

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

Art. 11.
Disposizioni particolari

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:
a)  per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;
b)  per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;
c)  per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
4.  Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Titolo IV
ORARI DI VENDITA


Art. 12.
Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.  Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4.  Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5.  Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, puo altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

Art. 13
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1.  Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3.  Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4.  Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

Art. 14.
Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.
2.  Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3.  Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.
4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Titolo V
OFFERTA DI VENDITA


Art. 15.
Pubblicità dei prezzi

1.  I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2.  Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4.  Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

Titolo VI
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO


Art. 16.
Vendite straordinarie e di liquidazione

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

Art. 17.
Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.
2.  L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
4.  Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5.  La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
6.  Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.
7.  Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

Art. 18.
Apparecchi automatici

1.  La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2.  L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.
4.  La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.
5.  L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

Art. 19.
Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione

1.  La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.  E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3.  Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4.  Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5.  Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6.  Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7.  Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 20.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1.  La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2.  L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3.  Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.
4.  Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5.  L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6.  Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
7.  Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8.  Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9.  Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10.  Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

Art. 21.
Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:
a)  sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b)  tutelare gli interessi dei consumatori;
c)  promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d)  predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e)  favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f)  garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2.  Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.
3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.
4.  La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

Titolo VII
SANZIONI


Art. 22.
Sanzioni e revoca

1.  A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2.  A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3.  In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
a)  non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
b)  sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c)  incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
d)  commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.
8.  Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 23.
Disciplina transitoria

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.
2.  Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3.  L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.
4.  Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5.  Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.
6.  Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.
7.  Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.
8.  I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

Art. 24
Commercio su aree pubbliche

1.  Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le altre "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)";
b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione".
2.  Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
3.  Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

Art. 25.
Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica

1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

Art. 26.
Centri di assistenza tecnica

1.  L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

Art. 27.
Aziende del turismo balneare

1.  Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

Art. 28.
Lotti nelle aree di sviluppo industriale

1.  Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".

Art. 29.
Disposizioni finali

1.  E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3.  E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.
6.  E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

Art. 30.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 dicembre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la cooperazione,  BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca 

Allegato
SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI OMOGENEI AI FINI DEI CORSI PROFESSIONALI E DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Settore alimentare
 I - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.
Settore non alimentare
II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.
III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).
  Visto: CAPODICASA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.
Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):
-  La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche".
Note all'art. 2, comma 2, lett. a):
-  La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca "Norme riguardanti il servizio farmaceutico".
-  La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca "Norme di riordino del settore farmaceutico".
Nota all'art. 2, comma 2, lett. b):
-  la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone in materia di "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
Nota all'art. 2, comma 2, lett. c):
-  La legge 27 luglio 1967, n. 622, dispone in materia di "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".
Note all'art. 2, comma 2, lett. d):
-  La legge 25 marzo 1959, n. 125, reca "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici".
-  La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".
Note all'art. 2, comma 2, lett. e):
-  L'articolo 1 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui", è il seguente: «Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.
La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.».
-  L'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", contiene disposizioni finalizzate a disciplinare l'attività relativa all'istallazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.
-  Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 dispone in materia di "Razionalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 2, comma 2, lett. f):
-L'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modificazioni, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", è il seguente:
«Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.
Ai fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».
Nota all'art. 2, comma 2, lett. e):
-  L'articolo 106 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", è il seguente:
«Modalità della vendita dei beni mobili. - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.
In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte prescrivendo speciali misure di pubblicità».
Nota all'art. 2, comma 3, lett. a):
-  L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", è il seguente:
«1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che intendono esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività prevista dal com-ma 1.
4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.
5.  Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».
Nota all'art. 2, comma 3, lett. b):
-  L'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", contiene prescrizioni in materia di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste.
Nota all'art. 2, comma 3, lett. c):
-  La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, reca "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura".
Nota all'art. 2, comma 3, lett. d):
-  La legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, reca "Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche".
Note all'art. 2, comma 4:
-  La legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".
-  Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dispone il "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 3, commi 1 e 2:
-  L'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è il seguente:
«Requisiti di accesso all'attività. - 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merciologici: alimentare e non alimentare.
2.  Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a)  coloro che sono stati dichiarati falliti;
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)  coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d)  coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e)  coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3.  L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.  Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5.  L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
b)  avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6.  In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8.  Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9.  Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10.  Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11.  L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso».
Note all'art. 3, comma 3, lett. c):
-  La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: "Disciplina del commercio".
-  Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 recante "Norma di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", peraltro abrogato dall'art. 26 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:
«Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:
a)  tabelle I, VI, VII;
b)  tabelle II, III, IV, V;
c)  tabella VIII;
d)  tabelle IX, X;
e)  tabella XI;
f)  tabella XII;
g)  tabella XIII;
h)  tabella XIV».
Nota all'art. 4, comma 2:
-  La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, disciplina l'"Addestramento professionale dei lavoratori".
Nota all'art. 5, comma 3, lett. a):
-  La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, reca: «Istituzione della provincia regionale".
Nota all'art. 5, comma 3, lett. e):
-  L'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", così come risultante per effetto della modifica apportata al comma 4 dell'art. 28 della legge che qui si annota, è il seguente:
«1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.
2.  Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'in grosso di beni di consumo, anche durevoli, al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.
3.  Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.
4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile».
Nota all'art. 6, comma 1:
-  L'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, recante "Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia", è il seguente:
«L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente: "E' istituito l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un Comitato consultivo per il commercio"».
Nota all'art. 7, comma 5:
-  L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio", è il seguente:
«Servizi sostitutivi di mensa. - 1. Per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale».
Nota all'art. 8, comma 4:
-  La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, reca: "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".
Nota all'art. 8, comma 6:
-  L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:
«Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita. - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. E' soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».
Nota all'art. 11, comma 4:
-  Vedi nota all'art. 8, comma 6.
Nota all'art. 12, comma 1:
-  Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", è il seguente:
«Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».
Nota all'art. 13, comma 4:
-  Vedi nota all'art. 12, comma 1.
Nota all'art. 16:
-  La legge regionale 25 marzo 1986, n. 9, reca "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni".
Nota all'art. 17, comma 4:
-  La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Nota all'art. 18, comma 3:
-  La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche".
Nota all'art. 19, comma 6:
-  L'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", è il seguente:
«Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza».
Nota all'art. 19, comma 7 e all'art. 20, comma 9:
-  Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: "Attenzione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
Nota all'art. 22, comma 7:
-  Gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", sono i seguenti:
«Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».
«Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».
Nota all'art. 23, commi 2 e 3:
-  Gli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, erano i seguenti:
«Nulla osta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti. - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nulla osta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17».
«Nulla osta regionale per grandi strutture di vendita». - L'Autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.
Il nulla osta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12».
Nota all'art. 24, comma 1, lett. a) e b):
-  L'articolo 14 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b); sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.
2.  L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.
3.  L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione».
Nota all'art. 24, comma 3:
-  Il comma 5 dell'articolo 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il seguente:
«L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite».
Note all'art. 25:
-  La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'edilizia».
-  L'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, recante: «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica», prevede la sperimentazione di nuove firme di vendita dei giornali.
Nota all'art. 26:
-  L'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 è il seguente:
«Centri di assistenza tecnica. «- 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266.
2.  I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3.  Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti».
Nota all'art. 29, comma 5:
-  Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, per effetto delle abrogazioni apportate dal comma che qui si annota, risultano i seguenti:

Art. 1

«1.  Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2.  Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a)  su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
b)  su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
c)  su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
3.  Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.
4.  Ai fini della presente legge:
a)  (abrogata).
b)  per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c)  per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
d)  per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuati unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
e)  per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
f)  per "fiere-mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
g)  per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
h)  per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
i)  per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
l)  per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;
m)  per UPICA si intende l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;
n)  per "camera" si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio».

Art. 2

1.  (Abrogato). Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.
2.  L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
3.  L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.
4.  L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
5.  L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
6.  L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.
7.  Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
8.  L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.
9.  I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi 30 giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 909
"Disciplina del commercio".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 12 aprile 1999.
D.D.L. n. 920
"Disciplina del commercio".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 14 maggio 1999.
D.D.L. n. 830
"Nuova disciplina del commercio in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'11 novembre 1998.
D.D.L. n. 706
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cipriani il 28 maggio 1998.
Tramessi rispettivamente alla Commissione "Attivita produttive" (III) il 23 aprile 1999, il 26 maggio 1999, il 18 aprile 1998 e il 9 giugno 1998.
Abbinati nella seduta n. 137 del 22 giugno 1999 ed esaminati in Commissione nelle sedute nn. 138, 139 e 140 del 20 luglio 1999.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 20 luglio 1999.
Relatore: Fleres.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 23 novembre 1999.
(99.49.2282)
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DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 1999.
Determinazione dei criteri per l'istituzione dei centri di servizio per il volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, che ha dettato norme per la valorizzazione dell'attività di volontariato;
Visto il decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997, con il quale sono state stabilite le modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 77/XV/S.G. del 21 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione in data 30 gennaio 1998 al n. 73, con il quale è stato nominato l'osservatorio regionale sul volontariato;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, prov. n. 3453/III/Vol del 17 febbraio 1998, con la quale è stata comunicata la composizione del comitato di gestione del fondo speciale re-gionale;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. a, del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, che ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione provvede ad individuare i criteri per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266/91;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 22/94 la determinazione dei suddetti criteri avviene con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato;
Preso atto dell'individuazione dei criteri effettuata dal comitato di gestione nella seduta del 9 marzo 1999;
Preso atto del parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale sul volontariato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 12 aprile 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge regionale n. 22/94 e dell'art. 2, comma 6, lett. a), del decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997, il comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui alla legge n. 266/91 si atterrà, nella valutazione dei progetti di istituzione dei centri di servizio per il volontariato, ai seguenti criteri:
1)  Offerta dei servizi
Vengono preferiti i progetti che maggiormente garantiscono l'universalità dell'offerta dei servizi e, conseguentemente, la possibilità da parte delle diverse realtà di volontariato (iscritte o non iscritte nel registro generale regionale) di usufruirne.
2)  Coincidenza fra organo richiedente e organo gestore
Vengono preferite le domande di organismi in cui siano coincidenti il soggetto proponente e il soggetto gestore del Centro di servizio.
3)  Rappresentatività
Tale criterio tiene conto del maggior numero delle organizzazioni di volontariato coinvolte nella gestione del Centro di servizio.
4)  Articolazione dei servizi nel territorio
Nella considerazione che l'art. 14 della legge regionale n. 22/94 prevede l'istituzione di tre Centri di servizio con sede nelle città di Palermo, Catania e Messina - al fine di una funzionale copertura di tutto il territorio regionale - vengono preferiti i progetti che maggiormente garantiscono il soddisfacimento di una utenza sovraprovinciale o, comunque, di un'area che comprenda oltre 100 comuni.
5) Modalità gestionale
Vengono preferiti i progetti con minore incidenza dei costi di gestione della struttura, possibilmente già esistente, che impieghino le somme del Fondo speciale regionale - annualmente ripartite dal Comitato di gestione - nell'acquisto di attrezzature e nella produzione di servizi per il volontariato.
6)  Ottimizzazione delle risorse
A parità di condizioni, sarà particolarmente valutato il progetto che prevede la collaborazione operativa con gli altri Centri di servizio, agenzie formative, banche dati, istituzioni ed altri soggetti presenti a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati in attività che interessano il volontariato.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 agosto 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana il 2 settembre 1999, con nota n. 3145.
(99.45.2067)
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DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1999.
Approvazione degli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili e istituzione dell'albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68";
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia";
Visto il decreto ministeriale della sanità 29 agosto 1989, n. 321 "Regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e Province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali";
Visto il progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani", approvato con risoluzione parlamentare del 30 gennaio 1992;
Viste le linee guida n. 1/94 del 30 marzo 1994 "Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali";
Visto il decreto ministeriale della sanità 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il D.P.R. 1 marzo 1994 "Approvazione piano sanitario nazionale triennio 1994/96";
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il provvedimento 7 maggio 1998 "Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione";
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998 "Approvazione P.S.N. triennio 1998/2000;
Vista la proposta della Commissione regionale congiunta socio-sanitaria, espressa nella seduta del 20 aprile 1999, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 118 del 3 maggio 1996;
Vista la proposta degli Assessori regionali per la sanità e per gli enti locali di approvazione degli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili;
Considerata l'opportunità di dare applicazione alD.P.R. 14 gennaio 1997 e relativamente agli standards strutturali e funzionali delle R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili;
Considerata l'esigenza di una corretta programmazione e pianificazione degli interventi in favore dei soggetti anziani non autosufficienti e disabili, su base territoriale;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati gli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per soggetti anziani non autosufficienti e disabili di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' istituito, presso l'Assessorato regionale della sanità, l'albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere alla gestione dell'attività socio-sanitaria erogata presso le R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili di cui all'allegato n. 2 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Con successivo decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per gli enti locali, si provvederà alla determinazione delle rette di degenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 
  SANZARELLO 

Allegato n. 1
REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

PREMESSA
L'invecchiamento della popolazione rappresenta un fenomeno tuttora in espansione che ha determinato radicali ripensamenti delle strategie socio sanitarie, con uno stimolo verso nuovi modelli assistenziali. L'Italia si colloca ai primi posti nella percentuale di popolazione anziana a livello internazionale.
Secondo i dati del'ultimo censimento, la percentuale d'ultrasessantacinquenni residenti corrispondeva al 14,8% della popolazione totale con differenze territoriali abbastanza marcate: molto più elevata nel centro-nord (16,2%) che nel Mezzogiorno (13,7%).
Secondo proiezioni effettuate dall'Istituto di ricerche sulla popolazione del CNR su dati ISTAT, nel 2000, in assenza di fenomeni migratori, gli ultrasessantacinquenni saliranno al 16,8% della popolazione.
La relazione tra numero totale d'ultrasessantacinquenni e la condizione del bisogno assistenziale, di cui i servizi pubblici devono tenere conto della pianificazione degli interventi, ha imposto un cambiamento della metodologia d'approccio alla salute dell'anziano.
Il mutamento demografico è stato effetto e causa di profondi cambiamenti epidemiologici, tanto sul piano della mortalità, quanto su quello della morbosità. Lo schema classico eziologia - patologia - manifestazione è stato sostituito nel 1980 dalla nuova classificazione ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) proposta dall'O.M.S., con la valutazione che non è soltanto nosologica quanto, invece, funzionale, in grado cioè di esprimere la salute in termini d'autonomia, indipendenza e qualità della vita. Numerosi studi condotti dall'O.M.S., ma anche da altri autori, hanno mostrato come da capacità di svolgere attività della vita quotidiana diminuisca sensibilmente con l'età. Alcune capacità funzionali come, da esempio, gli spostamenti fuori dell'abitazione e lo svolgimento dei lavori domestici cominciano a diminuire fra i 70 e i 75 anni, mentre la capacità di prendersi cura della propria persona, di vestirsi, di alimentarsi e di muoversi all'interno della propria casa declina significativamente al di sopra dei 75 anni.
Da un'indagine Istat multiscopo anni 87/91 si evince che nelle fasce d'età 65/74 nelle isole il 15,3% di anziani è in cattive condizione di salute ed inoltre il 12,2% è disabile e il 66,9% è affetto da patologie cronico degenerative.
Si assiste nei soggetti anziani ad un aumento dell'incidenza di alcune malattie quali quelle cardiovascolari, il diabete, l'insufficienza respiratoria cronica, in questi soggetti aumenta anche il rischio di avere contemporaneamente una o più di queste patologie in associazione, situazione che espone i soggetti anziani al rischio di grave compromissione funzionale.
Tale visione globale viene ad allargarsi ulteriormente in base all'acquisizione conoscitiva d'altre interconnessioni con la salute come da esempio lo stato sociale ed economico, la cui importanza cresce con il crescere dell'età.
Emerge allora come da nozione di dipendenza o, viceversa, di autonomia e, di conseguenza, l'identificazione dei bisogni debba basarsi necessariamente su un tipo di valutazione multidimensionale in grado di tenere conto di tutti gli aspetti che possono interferire con il benessere della persona.
Definizione di R.S.A.
Si definisce residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) una struttura extraospedaliera per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.
La R.S.A. è la struttura residenziale dove si realizza al massimo di integrazione tra interventi sociali e sanitari; la R.S.A. è inserita nella rete dei servizi territoriali.
Collocazione istituzionale ed organizzativa della R.S.A.
La R.S.A. è una struttura propria del s.s.n. di tipo extraospedaliero che fa parte della rete dei servizi territoriali di primo livello.
Le R.S.A. sono destinate a soggetti prevalentemente non autosufficienti e/o disabili, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e psichiche stabilizzate. Sono da prevedere ospitalità permanenti, di sollievo alla famiglia non superiori ai 30 giorni, di completamento di cicli riabilitativi eventualmente iniziati in altri presidi del S.S.N.
La differenziazione delle tipologie degli ospiti diventa dunque strategica in relazione anche allo sforzo di delineare modelli di gestione che garantiscono un'assistenza più mirata alla peculiarità delle condizioni di bisogni espresse da ciascuna tipologia che richiedono comunque attività terapeutica, riabilitativa e assistenziale continua, allo scopo di limitare i ricoveri in ambiente ospedaliero.
Utenza della R.S.A. e modalità d'accesso
Anziani prevalentemente non autosufficienti, non curabili a domicilio per la mancanza di supporto familiare, o dimessi dall'ospedale dopo un epidosio di malattia, in assenza di patologie acute che necessitino di un ricovero ospedaliero.
L'organizzazione tecnica che adotta i provvedimenti necessari per l'accesso dell'anziano alle R.S.A. e/o agli altri servizi di rete è l'Unità di valutazione territoriale U.V.G. o U.V.M.).
Per valutare le condizioni psicofisiche dell'anziano l'U.V.G. o U.V.M. si avvale della valutazione multidimensionale: scale di valutazione della autonomia funzionale, integrate dalla valutazione psico-sociale.
Disabili il cui accesso è stabilito dal servizio medicina di base dell'ASL previo accertamento della commissione integrata che attesti le condizioni di persona handicappata ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni.
Non possono essere ammessi soggetti con patologia psichia trica.
Dimensione e moduli R.S.A.
La capacità ricettiva non deve essere inferiore a 20 e non superiore, in via eccezionale per zone di alta densità abitativa ed urbana, a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti.
L'organizzazione per nuclei o moduli appare la più idonea a garantire l'assistenza residenziale a gruppi ospiti di differente composizione nonché per il razionale impiego delle risorse.
I moduli possono essere per:
-  anziani non autosufficienti, moduli da 20 posti, con patologie cronico - degenerative e/o dementi senili;
- disabili fisici, psichici e sensoriali: moduli di 10/20 posti in base alla gravità dei pazienti.
Le tipologie possono coesistere in un'unica struttura purché i servizi preposti per i disabili siano adeguatamente separati.
Standard strutturali e funzionali
Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali:
-  protezione antisismica;
-  protezione antincendio;
-  protezione acustica;
- sicurezza elettrica e continuità elettrica;
-  sicurezza antinfortunistica;
-  igiene nei luoghi di lavoro;
-  protezione delle radiazioni ionizzanti;
-  eliminazione delle barriere architettoniche;
-  smaltimento dei rifiuti;
- condizioni microclimatiche;
-  impianti di distribuzione dei gas;
-  materiali esplodenti.
La R.S.A. deve collocare le attività sanitarie curative e riabilitative comuni preferibilmente in un'area di servizi socio-sanitari a ciclo diurno aperta anche alla fruizione della popolazione esterna.
Localizzazione
Le R.S.A. andranno localizzate preferibilmente in zone già urbanizzate integrate con il contesto preesistente, e/o ben collegate mediante mezzi pubblici di trasporto a centri urbani, ciò al fine di evitare ogni forma d'isolamento, difficoltà d'incontro con le famiglie e l'allontanamento dall'ambito sociale d'appartenenza. Andranno, inoltre, previsti gli accorgimenti atti a favorire l'accessibilità alla struttura dall'esterno e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Modalità assistenziali
Requisiti minimi organizzativi: la R.S.A. deve utilizzare un modello organizzativo che, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali delle Aziende unità sanitarie locali, garantisca:
-  la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
-  la stesura di un piano d'assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
-  il coinvolgimento della famiglia dell'ospite;
-  il personale medico, infermieristico, d'assistenza alla persona, di riabilitazione e d'assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate;
- la formazione e l'aggiornamento del personale;
-  la partecipazione a programmi di verifica, di revisione della qualità dell'assistenza.
Il medico responsabile sanitario della struttura risponde delle funzioni igienico-organizzative della residenza ed approva l'ingresso del paziente ed il piano individualizzato assistenziale, elaborato dall'unità valutativa. Nel corso del ricovero richiede le indagini diagnostiche ed effettua le prestazioni terapeutiche necessarie, dandone comunicazione al medico di medicina generale dell'assistito. Tali funzioni assistenziali potranno essere delegate ad altri medici della struttura, purché in possesso della specializzazione in geriatria, cardiologia, medicina interna o branche equipollenti (R.S.A. per anziani), medicina fisica e riabilitativa, neurologia e/o psichiatria (R.S.A. per disabili). L'intervento del medico di medicina generale segue le medesime modalità organizzative previste nell'accordo regionale per l'assistenza nelle strutture socio-assistenziali.
Linee operative
-  Devono essere privilegiati modelli operativi di stimolazione dell'autonomia (anche residuale) collegandoli alle terapie farmacologiche e di rieducazione funzionale (mobilitazione, riabilitazione).
-  Devono essere rispettati al massimo i ritmi della normale quotidianità, favorendo l'espletamento d'attività quali il lavarsi, l'alimentarsi, l'alzata mattutina, il riposo pomeridiano e notturno.
-  Deve prevedersi il massimo utilizzo d spazi comuni interni ed esterni, di risorse per la socializzazione soprattutto attraverso le risorse esterne: quartiere e ambito cittadino in cui è inserita la R.S.A.
Le attività che vi si svolgono infatti sono adeguatamente integrate con quelle del comparto sociale. Il processo d'integrazione fra sanitario e sociale si realizza a livello istituzionale mediante protocolli d'intesa tra l'Azienda USL e l'ente locale, e/o con enti privati convenzionati.
La R.S.A. deve adottare sistemi di valutazione del lavoro svolto che non tendano solo a monitorare il "processo" (il numero e la varietà delle prestazioni erogate) ma anche a verificare gli esiti che si riescono ad ottenere relativamente allo stato di salute e di benessere degli ospiti. Nelle R.S.A. di 60 posti letto e oltre deve essere previsto almeno un nucleo di 15/20 posti letto per i malati diAlzheimer ed altre demenze senili.
Nelle R.S.A. devono essere previsti almeno il 30% dei ricoveri temporanei programmati.
Per ricoveri temporanei si intendono quelli di durata di norma non superiore ad un mese, prima del rientro nelle rispettive famiglie.
I ricoveri temporanei possono riguardare anziani assistiti in famiglia per esigenze improvvise della stessa famiglia (ricovero ospedaliero di familiari, etc.); anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato piano di intervento da parte dell'U.V.G.; anziani dimessi da reparti ospedalieri che necessitano di una convalescenza e di riabilitazione che per motivi diversi non può essere garantita a domicilio.
In questi ultimi due casi, qualora cioè il ricovero temporaneo dell'anziano sia necessario per garantire trattamenti ad alto contenuto sanitario che mirino al riequilibrio di condizioni deteriorate, a fronte di una condizione di disabilità fisica o psichica, i ricoveri saranno previsti con oneri a totale carico del F.S.R.
Tali ricoveri temporanei con oneri a totale carico del F.S.R. non potranno comunque essere di durata superiore ad un mese e dovranno essere disposti e controllati dall'U.V.G. o U.V.M. (R.S.A. anziani).
Qualora un ospite si ricoveri in ospedale o si assenti per brevi periodi (ritorno presso familiari o amici) il posto nella R.S.A. deve essere conservato. Nei periodi di assenza temporanea, l'ospite concorrerà al pagamento della retta in forma percentuale ridotta. Alla R.S.A. verrà riconosciuto solo l'importo relativo alle spese alberghiere.
Aspetti tipologico - edilizi e dimensionali
La struttura edilizia deve avere caratteristiche organizzative, funzionali, spaziali, di configurazione morfologica tendenzialmente assimilabili ad un'unica matrice di tipo residenziale, rimandando alla propria capacità recettiva, alle diverse modalità d'assistenza ed organizzazione interna ed alla stessa tipologia degli assistiti. L'indirizzo prevalente è quello d'articolare tali strutture per nuclei o moduli base.
Standard dimensionali
Gli standard dimensionali sono parametrati rispetto alla superficie utile funzionale. Per assistito. In particolare vengono date le seguenti indicazioni:
-  per l'intera struttura tendenzialmente mq. 40 per ospite;
-  per camera, valori minimi, bagno escluso:
-  mq. 12 (per una persona);
-  mq. 18 (per due persone);
-  mq. 26 (per tre persone);
-  mq. 32 (per quattro persone).
attrezzature per la non autosufficienza ed inoltre è da prevedere un servizio igienico assistito per ogni modulo.
Area residenziale
L'area residenziale dell'ospite è costituita da camere destinate a 1-2 posti letto fino ad un massimo di 4 ospiti, nei casi di particolari esigenze strutturali ed assistenziali. Tale flessibilità consente di venire incontro a particolari esigenze assistenziali od organizzative, anche di carattere temporaneo che permettono, ad esempio, nella camera a due letti, di ospitare un parente. Ogni camera deve essere dotata, come standard preferenziale, di bagno autonomo. In ogni caso, a norma del D.P.R. n. 384/78, i servizi igienici collegati alle camere, in numero minimo di uno ogni due camere, in rapporto comunque ad un numero massimo di quattro ospiti, dovranno essere preferibilmente suddivisi in bagno ed antibagno con lavabi sia per permettere una loro migliore fruizione da parte degli ospiti sia per facilitare il lavoro del personale addetto.
Particolare attenzione va posta alla personalizzazione ed al comfort d'ogni camera; pertanto le caratteristiche ambientali e gli arredi non devono avere l'asetticità propria degli spazi ospedalieri, ma dovranno garantire le opportunità di scelta personale negli arredi. I materiali, le finiture e i colori debbono essere luminosi e riproporre modelli familiari. Le finestre devono essere ampie e consentire lo sguardo all'esterno anche da posizione supina.
Aree di servizio, laboratori e spazi per attività sociali
Le R.S.A. debbono disporre di spazi per le attività di servizio di ciascun nucleo e per le attività sanitarie, curative e riabilitative comuni (da collocare preferibilmente in un'area di servizi socio-sanitari a ciclo diurno aperta anche alla fruizione della popolazione esterna) e di spazi per attività di tipo ricreativo e di relazione sociale che rivestono importanza fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio psichico ed emotivo dell'ospite.
Articolazioni delle residenze
Le R.S.A. dovranno essere articolare in:
AREA ABITATIVA
-  camere da 1, 2, 3 e 4 letti con relativi servizi igienici;
SERVIZI DI VITA COLLETTIVA PER L'INTERA STRUTTURA
- ingresso con portineria, posta e telefono ufficio amministrativo;
-  servizi igienici;
-  soggiorno polivalente;
-  angolo bar;
-  sala pranzo;
-  locale per attività occupazionale;
-  cappella per il culto;
-  locale per il parrucchiere, barbiere;
SERVIZI SANITARI PER L'INTERA STRUTTURA
- sala visita;
-  locale per la riabilitazione;
-  locale per il servizio podologia;
-  palestra, spogliatoio, deposito;
-  servizi igienici.
Qualora i servizi fossero aperti ad esterni (cosa questa fortemente auspicabile) dovranno essere proporzionalmente potenziati e dimensionati sul probabile bacino d'utenza.
SERVIZI GENERALI PER L'INTERA STRUTTURA
-  cucina, dispensa e locali accessori;
-  lavanderia e stireria;
-  spogliatoio del personale con servizi igienici;
-  camera ardente con accesso anche dall'esterno;
-  deposito biancheria pulita;
-  deposito biancheria sporca.
Nel caso che alcuni servizi siano gestiti in appalto esterno i relativi locali non dovranno essere previsti.
Nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento.
Qualora venga istituto un nucleo per dementi, i locali d'uso comune (soggiorno, sala pranzo) devono essere distinti da quelli destinati ad altra tipologia di degenti.
Standard di personale
Il fabbisogno di risorse umane viene determinato tenendo conto della tipologia degli ospiti e scaturisce dalle funzioni esplicate dalla singola R.S.A. Diverse sono, infatti, le condizioni degli ospiti che determinano gli specifici fabbisogni assistenziali e di conseguenza le unità e la competenza del personale ritenuto necessario.
Il fabbisogno di personale viene, pertanto, determinato in base alle tipologie degli ospiti onde garantire un'offerta pluridisciplinare ed idonea.
Nella tabella di seguito viene riportato detto fabbisogno di personale per un modulo/tipo di 40 p.l.
  Standard personale | R.S.A. 
Medico specialista responsabile (*)  36 ore settimanali 
Medico specialista collaboratore (*)  18 ore settimanali 
Assistente sociale   20 ore settimanali 
Animatore  20 ore settimanali 
Tecnici della riabilitazione riferiti  3 alle patologie assistite 
  Standard personale | R.S.A. 
Addetti assistenza  12 
Infermieri professionali  7 di cui 1 con funzioni    di coordinamento 
Assistente amministrativo 
Segretario amministrativo  1 oltre i 40 p.l. 
Custode, centralinista, portierato  1 addetto 
Ausiliari per i servizi generali 
Lavanderia, stireria, guardaroba 
Cucina  1 cuoco e 1 addetto cucina 
Manutenzione impianti  1 addetto 
(*)  Preferibilmente specialisti in geriatria, medicina interna o branche equipollenti (R.S.A. per anziani). Tale figura specialistica dovrà, comunque, risultare presente in organico. 
  Preferibilmente specialisti in medicina fisica e riabilitativa, neurologia e/o psichiatria (R.S.A. per disabili). 

Nelle ore non coperte dalla presenza ordinaria del/i medico/i dovrà essere prevista la reperibilità.Va assicurata sempre la presenza nell'arco delle 24 ore di un infermiere professionale e di un addetto all'assistenza. Qualora il calcolo dello standard del personale riferito alle figure di infermieri professionali e addetto all'assistenza dia un numero decimale, esso va arrotondato al numero intero superiore. Per le altre figure professionali potranno essere nella fattispecie sopraindicate stipulati contratti di collaborazioni libero professionale per un numero di ore non inferiore alle 12 ore settimanali assumendo quale numero intero un impegno di 36 ore settimanali. I servizi generali di pulizia, cucina, lavanderia e manutenzione potranno essere appaltati all'esterno. Personale a consulenza: saranno previsti, in relazione alla tipologia degli assistiti, rapporti di consulenza con medici specialisti, psicologi, podologo, barbiere e/o parrucchiere o qualunque altra figura professionale necessaria al buon andamento della residenza.

Allegato n. 2
ISCRIZIONE ALL'ALBO

Gli interventi di natura socio-sanitaria sono garantiti presso le R.S.A. dal servizio pubblico e privato sociale o imprenditoriale.
Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituto l'albo delle R.S.A. degli enti pubblici e privati che intendono concorrere alla gestione delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa relativa all'accreditamento.
Vengono iscritti all'albo gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta e dimostrino l'effettivo possesso dei requisiti:
1) idoneità sanitaria per livello di prestazioni e stabilimenti attestata dall'ASL competente per territorio;
2)  disponibilità ad essere sottoposto alla programmazione e controllo e alla verifica di qualità da parte del settore medicina di base competente per territorio.
3)  possesso dei requisiti strutturali e funzionali di cui al presente decreto.
L'iscrizione all'albo regionale è disposta dall'Assessore regionale per la sanità, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto (allegato 1 e 2), a cura dei competenti gruppi dell'Ispettorato regionale sanitario.
Gli enti avranno l'obbligo di assumere il personale nel rispetto dei contratti di lavoro successivamente all'accreditamento.Qualora non applichino detta condizione decade automaticamente l'iscrizione all'albo.
(99.46.2084)
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DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Mezzojuso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la nota n. 10431 del 20 ottobre 1999, con cui il segretario del comune di Mezzojuso ha comunicato che il consiglio comunale, eletto nelle consultazioni elettorali del 30 novembre - 14 dicembre 1997, composto per legge da n. 15 unità e già ridotto a n. 14 unità per impossibilità di surroga, ha perduto per contestuali dimissioni n. 7 consiglieri comunali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., la perdita di metà dei consiglieri comunali per dimissioni o altra causa comporta la decadenza del consiglio comunale, da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Visto l'art. 55 dell'O.R.EE.LL., che prevede, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, la nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio comunale fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con nota prot. n. 413/I del 26 ottobre 1999 facente parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio comunale di Mezzojuso è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il sig. Salvatore Di Franco è nominato commissario straordinario del predetto comune, per l'esercizio delle attribuzioni del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso spettante al commissario straordinario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 8 novembre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 10431 del 20 ottobre 1999, il segretario comunale di Mezzojuso ha comunicato a questo Assessorato che, con note del 19 ottobre 1999, sono state rassegnate al protocollo del comune le contestuali dimissioni di n. 7 consiglieri comunali su 15 assegnati al comune.
Il segretario ha, altresì, evidenziato che il consiglio comunale aveva già perduto un consigliere per esaurimento dei surroganti ed era quindi ridotto a n. 14 unità.
Poiché, ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., la perdita di metà dei consiglieri comunali per dimissioni o altra causa comporta la decadenza del consiglio comunale, da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; considerato che il successivo art. 55 dell'O.R.EE.LL., prevede, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, la nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio comunale fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale, si trasmette il relativo schema di decreto.
Palermo, 20 ottobre 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.46.2132)
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DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Mongiuffi Melia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la nota n. 5242 del 15 ottobre 1999, con cui il segretario del comune di Mongiuffi Melia ha comunicato che il consiglio comunale, eletto nelle consultazioni elettorali del 24 maggio - 7 giugno 1998 ha perduto per contestuali dimissioni n. 6 consiglieri comunali su 12 assegnati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., la perdita di metà dei consiglieri comunali per dimissioni o altra causa comporta la decadenza del consiglio comunale, da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Visto l'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che prevede, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, la nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio comunale fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con nota prot. n. 411/I del 26 ottobre 1999 facente parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio comunale di Mongiuffi Melia è dichiarato decaduto.

Art. 2

La dott.ssa Silvana Genova è nominata commissario straordinario del predetto comune, per l'esercizio delle attribuzioni del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso spettante al commissario straordinario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 8 novembre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 5242 del 15 ottobre 1999, il segretario comunale di Mongiuffi Melia ha trasmesso a questo Assessorato la nota di dimissioni presentate contestualmente in data 14 ottobre 1999 al protocollo del comune da n. 6 consiglieri su 12 assegnati al comune.
Poiché, ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., la perdita di metà dei consiglieri comunali per dimissioni o altra causa comporta la decadenza del consiglio comunale, da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; considerato che il successivo art. 55 dell'O.R.EE.LL., prevede, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, la nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio comunale fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale, si trasmette il relativo schema di decreto.
Palermo, 26 ottobre 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.46.2133)
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DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Novara di Sicilia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la nota n. 6077 dell'8 ottobre 1999, con cui il segretario del comune di Novara di Sicilia ha comunicato che il consiglio comunale eletto nelle consultazioni elettorali del 30 novembre - 14 dicembre 1997 ha perduto per contestuali dimissioni n. 9 consiglieri comunali su 12 assegnati;
Visto l'art. 11, comma 2°, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Considerato che, ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., la perdita di metà dei consiglieri comunali per dimissioni o altra causa comporta la decadenza del consiglio comunale, da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Considerato che, per il combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., contestualmente alla dichiarazione di decadenza, si procede alla nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con nota prot. n. 319/I del 21 ottobre 1999 facente parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio comunale di Novara di Sicilia è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il dott. Barberi Roberto, dirigente, è nominato commissario straordinario del predetto comune, per l'esercizio delle attribuzioni del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari per scadenza naturale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso spettante al commissario straordinario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 8 novembre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 6077 dell'8 ottobre 1999, il segretario comunale di Novara di Sicilia ha comunicato a questo Assessorato che, nella seduta consiliare svoltasi nella medesima data, 9 consiglieri comunali su 12 assegnati al comune hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.
Poiché, ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL. la perdita di metà dei consiglieri comunali per dimissioni o altra causa comporta la decadenza del consiglio comunale, da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; considerato che il successivo art. 55 dell'O.R.EE.LL. prevede, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, la nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio comunale fino al rinnovo degli organi ordinari, per scadenza naturale, si trasmette il relativo schema di decreto.
Palermo, 21 ottobre 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.46.2134)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 20 ottobre 1999.
Autorizzazione al sig. Randazzo Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Partinico.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la domanda presentata dal sig. Randazzo Giovanni, nato a Partinico l'1 febbraio 1951, ivi residente in via B. Petrocelli, lotto B/7 n. 245, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la relazione tecnica di parte sullo stato dei luoghi e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali finalizzati al potenziamento della capacità produttiva, contenente anche il piano di produzione;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visti i verbali dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo dai quali si rileva tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta dellaRipartizione faunistico-venatoria di Palermo, prot. n. 1380 del 2 giugno 1999;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo, prot. n. CER/30906/1999/CPA0231 del 15 settembre 1999, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Randazzo Giovanni, nato a Partinico l'1 febbraio 1951 ed ivi residente in via B. Petrocelli, lotto B/7, n. 245, è autorizzato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, all'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, allo stato brado, da esercitarsi sui terreni siti in Partinico, contrada Ramo, foglio di mappa n. 39, particelle 17, 18, 20, 21, 23, 33, 67 e 79 e foglio di mappa n. 40, particelle 396, 376, 208, 209, 451, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 207, 387, 2431, 2434, 2433, 2435, 3351, 2432, per un'estensione complessiva di Ha. 05.37.67.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Randazzo Giovanni di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riguardo al programma di produzione e alla dichiarazione resa in data 16 aprile 1999.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli impegni assunti di cui al precedente art. 2, nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, la perdita dei requisiti di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999 comporta la revoca della presente autorizzazione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che fossero interessati a prenderne visione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.45.2090)
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DECRETO 28 ottobre 1999.
Autorizzazione al sig. Bucca Giuseppe per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Cassibile.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Bucca Giuseppe, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 1330 del 30 aprile 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 9760/99 del 22 giugno 1999 effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Bucca Giuseppe, nato a Siracusa il 9 settembre 1962 e residente in Cassibile, via G. Bottaro, 14, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso la propria residenza.

Art. 2

Il sig. Bucca Giuseppe è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza, nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescri vere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.46.2106)
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DECRETO 28 ottobre 1999.
Autorizzazione al sig. Russotto Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Licata.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Russotto Salvatore, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria n. prot. 1176 del 7 aprile 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 9762 del 22 giugno 1999 effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Russotto Salvatore nato a Palermo il 13 marzo 1972 e residente in Licata, via Agrigento, n. 40, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso la propria residenza.

Art. 2

Il sig. Russotto Salvatore è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescri vere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.46.2105)
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DECRETO 28 ottobre 1999.
Costituzione dell'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica Lago di Lentini ricadente nel territorio comunale di Lentini.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, il 1° comma dell'art. 45 della citata legge regionale n. 33/97, in forza del quale nel territorio della Regione siciliana allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica ed al fine di garantire protezione all'avifauna lungo la rotta di migrazione interessante il territorio della Regione, possono essere sottratte all'esercizio venatorio e costituite in oasi le aree che risultano idonee alle finalità anzidette;
Visto il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/97;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 2039 del 12 dicembre 1997, con la quale, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 45, e art. 16, comma 4, propone la costituzione di un'oasi di protezione rifugio e sosta della fauna selvatica nelle aree umide della Sicilia sud-orientale tra cui il Biviere di Lentini;
Vista la nota dell'Istituto nazionale della fauna selvatica prot. n. 2390/TB93 del 15 aprile 1998, che, in considerazione della grande importanza dell'area interessata, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un vincolo atto a garantirne la conservazione;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 489 del 16 febbraio 1999, con la quale vengono trasmessi gli atti relativi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio del comune di Lentini;
Considerato che la zona umida del lago di Lentini riveste una notevole importanza per l'avifauna acquatica, soprattutto nel corso delle migrazioni e che tale zona rappresenta un importante sito per lo svernamento e le nidificazioni di molte specie di uccelli acquatici, nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è costituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica Lago di Lentini, ricadente nel territorio comunale di Lentini. La sua estensione, tutta recintata, è di Ha. 1.104 e confina: a nord con la strada ferrata Valsavoia-Palagonia, ad ovest con la collina di contenimento naturale di contrada Siracusano-Cipollazza, ad est e a sud con terreni di contrada Marchese, di diversi proprietari; ha un perimetro complessivo di km. 14 circa e vi si accede dalla strada provinciale Lentini-Valsavoia, nonché dalla S.S. n. 385 al km. 12 e dalla provinciale Lentini-Scordia.

Art. 2

Sono fatte salve tutte le operazioni di gestione delle acque, sia ai fini agricoli che industriali, concesse all'ente gestore oggi Consorzio n. 10 di Lentini.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso in copia agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente, nonché al comune di Lentini e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 28 ottobre 1999.
  CUFFARO 

(99.46.2148)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 26 ottobre 1999.
Modifica del decreto 27 gennaio 1998, concernente procedure per la scelta dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali da parte dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
Visto l'art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il proprio decreto n. 48 del 27 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 1998;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266;
Visto il proprio decreto n. 657 del 4 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 ottobre 1998;
Atteso che, in base ai criteri previsti nel citato decreto n. 48 del 27 gennaio 1998, possono essere utilizzati gli elenchi degli esterni all'Amministrazione dopo l'esaurimento degli elenchi degli interni;
Considerato che tale criterio non trova giustificazione nelle citate disposizioni di legge, creando, per converso, una palese ed ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti tutti in possesso dei requisiti normativamente previsti;
Ritenuto di dovere adottare criteri uniformi e conformi alle previsioni legislative per la scelta dei revisori dei conti la cui nomina è di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, modificando nella parte de qua il decreto sopra citato;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 48 del 27 gennaio 1998 è modificato nel senso che per la scelta dei revisori dei conti, la cui nomina è di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, si potranno scorrere senza alcuna priorità gli elenchi nei quali è compreso separatamente il personale della Regione - sia in attività di servizio che in quiescenza - e gli aspiranti all'incarico estranei all'Amministrazione regionale, conformemente alle disposizioni di legge in materia richiamate nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 ottobre 1999.
  MORINELLO 

(99.45.2062)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 ottobre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e del l'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche;
Visto l'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge regionale n. 11 del 1999, con il quale viene approvato l'elenco n. 1 annesso al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;
Viste le note dell'Assessorato agricoltura e foreste - Direzione regionale delle foreste - gr. II, n. 24546 del 16 settembre 1999, con cui si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 10.397.371.000 occorren-te per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, e n. 1785 del 14 ottobre 1999, con cui si chiede una variazione del plafond di cassa del Titolo I di lire 3.000 milioni al fine di provvedere al pagamento della spesa di cui alla predetta nota assessoriale n. 24546/99;
Viste le note della Ragioneria centrale competente n. 135591 del 17 settembre 1999, corredata dal prescritto parere favorevole e n. 135961 del 14 ottobre 1999, con cui vengono trasmesse rispettivamente le suindicate note assessoriali;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma in aumento alla dotazione di competenza del capitolo 14249 "Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446";
Considerato, altresì, di dovere apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa la variazione in aumento di lire 3.000 milioni al plafond di cassa del Titolo I della rubrica agricoltura e foreste;

Decreta:


Art. 1

Dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc... iscritto al capitolo n. 21252 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 - Assessorato regionale bilancio e finanze - è trasferita la somma di L. 10.397.371.000 in aumento alla dotazione del capitolo n. 14249 "Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446" - Assessorato agricoltura e foreste.

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I Assessorato regionale | Spese correnti     | (in milioni di lire) 
Agricoltura e foreste      + 3.000 
Fondo di riserva di cassa      - 3.000 


Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.46.2117)
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DECRETO 28 ottobre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e del l'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 3248 del 25 ottobre 1999 dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con cui viene richiesta la variazione in aumento del plafond di cassa di lire 80.000 milioni al fine di provvedere al pagamento di spese indifferibili, di cui lire 11.000 milioni relative al piano Parco progetti e lire 69.000 milioni relative al piano PIP;
Considerato che le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa non consentono di effettuare la variazione richiesta mediante prelevamento dallo stesso;
Accertato che il plafond di cassa del Titolo I della rubrica Assessorato regionale bilancio e finanze presenta una disponibilità che può essere in parte utilizzata per soddisfare parzialmente la predetta richiesta;
Ritenuto, pertanto, di potere provvedere alla variazione compensativa di cassa fra le previsioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell'emigrazione e quelle dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'importo di lire 11.000 milioni;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento di lire 11.000 milioni al plafond di cassa del Titolo I della rubrica lavoro, formazione professionale, previdenza sociale ed emigrazione;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I Assessorato regionale | Spese correnti     | (in milioni di lire) 

Lavoro, formazione professionale, previ-
denza sociale ed emigrazione      + 11.000 
Bilancio e finanze      - 11.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.46.2116)
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DECRETO 28 ottobre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e del l'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 2146 del 27 ottobre 1999, con cui l'Assessorato dei lavori pubblici chiede una variazione di cassa di lire 10.000 milioni per far fronte al pagamento di emolumenti al personale ed IRAP;
Considerato che l'attuale disponibilità del fondo di riserva non consente di provvedere alla variazione richiesta mediante prelevamento dallo stesso;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del titolo I della rubrica bilancio e finanze presenta una disponibilità che può essere in parte utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare il pagamento delle spese di che trattasi, apportando al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 la suddetta variazione;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I Assessorato regionale | Spese correnti
Bilancio e finanze      - 10.000 
Lavori pubblici      + 10.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso all'Amministrazione interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.46.2118)
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DECRETO 8 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1988, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1999, recante norme per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Vista la nota n. 2927 del 20 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale comunica che ha predisposto il mandato di pagamento della somma di lire 27.252.402.850 sul conto corrente infruttifero n. 22721/526 intestato alla Regione siciliana;
Vista la nota n. 1085 del 22 ottobre 1999 dell'Assessorato degli enti locali, con la quale si chiede l'iscrizione della complessiva somma di lire 27.252.402.850 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999;
Visto, in particolare, l'art. 8, primo comma, della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extra tributarie
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3259 Assegnazioni dello Stato per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. 
11 231 021001 2       + 27.252.402.850 L. n. 285/97. 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 3 -  AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  19049 Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, nonché per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi relativi all'infanzia e all'adolescenza (Interventi dello Stato). 
12 152 2 0807 050401 2      + 27.252.402.850 L. n. 285/97. 

Art. 2

I capitoli aggiunti 3259 e 19049 compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 corrispondenti ai capitoli 3259 e 19049 istituito con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli 3259 e 10949 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 novembre 1999.
  PIRO 

(99.46.2165)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 15 novembre 1999.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali da svolgersi nell'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che ha attribuito all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le funzioni amministrative connesse alla materia "Fiere e Mercati";
Visto il decreto presidenziale n. 44 del 3 settembre 1997, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione del suddetto art. 38;
Visto l'art. 5 del suindicato decreto presidenziale n. 44/97, che fissa al 31 maggio 1999 il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e/o locale da realizzare nel corso del 2000 nel territorio della Regione;
Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori così come individuati all'art. 4 del decreto presidenziale n. 44/97;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi effettuate, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto presidenziale, in data 27 settembre 1999, per la valutazione delle istanze presentate entro il succitato termine del 31 maggio 1999;
Visto l'art. 8 del più volte citato regolamento che prevede l'approvazione, da parte di questo Assessorato, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e dispone che non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni oltre quelle indicate nel calendario;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2000, di cui all'unito elenco.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 1999.
  BATTAGLIA 





Allegati
CALENDARIO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI A CARATTERE REGIONALE PER L'ANNO 2000
PROVINCIA DI AGRIGENTO



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Agrigento  Campionaria Viviagrigento 13-21 maggio 2000 Generale 27 SI D.A. n. 1630 del 4 ottobre 1999 
Agrigento  W Natale 2000 18-23 dicembre 2000 Mostra mercato 6-7 SI D.A. n. 1632 del 4 ottobre 1999 
Canicattì  Casa & Tavola 29 aprile - 7 maggio 2000 Generale 3 SI D.A. n. 1675 del 4 ottobre 1999 
Canicattì  Fiera campionaria del commercio, artigianato, 30 settembre - 8 ottobre Generale 27 SI D.A. n. 1665 del 4 ottobre 1999 agricoltura    2000 
Agrigento  Expò dell'artigianato arti e mestieri 1-9 luglio 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1573 del 4 ottobre 1999 


PROVINCIA DI CALTANISSETTA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Caltanissetta  Expò Nisseno L'artigianato tra cultura e tradizione 2-10 dicembre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1794 dell'8 ottobre 1999 oltre il 2000 
Mussomeli  Expò Manfredonico L'artigianato sotto il castello 12-18 luglio 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1791 dell'8 ottobre 1999 
Gela  Fiera Primavera 5-12 marzo 2000 Generale 7 Si D.A. n. 1540 del 4 ottobre 1999 
Gela  Fiera campionaria 11-18 giugno 2000 Generale 27 SI D.A. n. 1541 del 4 ottobre 1999 
Gela  Fiera artigianato e commercio 26 novembre - 3 dicem- Generale 7-9 SI D.A. n. 1793 dell'8 ottobre 1999    bre 2000 


PROVINCIA DI CATANIA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Catania  Festa Sport 25 febbraio - 5 marzo Specializzata 22 SI D.A. n. 1538 del 4 ottobre 1999    2000 
Catania  Fiera del Mare 15-19 marzo 2000 Specializzata 20 SI D.A. n. 1921 del 4 ottobre 1999 
Catania  Fiera diCatania 21 aprile - 1 maggio 2000 Campionaria 27 SI D.A. n. 2005 del 29 ottobre 1999 
Catania  Expomotor 24-28 maggio 2000 Specializzata 26 NO D.A. n. 1536 del 4 ottobre 1999 
Catania  Mostra dei profumi 6-11 giugno 2000 Specializzata 12 SI D.A. n. 1535 del 4 ottobre 1999 
Catania  Arredil 29 settembre - 8 ottobre Specializzata 13-18 SI D.A. n. 1923 del 15 ottobre 1999    2000 
Catania  S.I.E. Salone della informatica ed elettronica 8-12 novembre 2000 Specializzata 14-15 SI D.A. n. 1532 del 4 ottobre 1999 
Catania  Agroalimentare 22-26 novembre 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1533 del 4 ottobre 1999 
Catania  Fiera del regalo Natale alla Playa 8-17 dicembre 2000 Mostra mercato 3-6 SI D.A. n. 2004 del 29 ottobre 1999 
Catania  Rassegna italiana del turismo 18-22 ottobre 2000 Specializzata 25 NO D.A. n. 1531 del 4 ottobre 1999 
Catania  Fiera di mezza estate 30 luglio - 13 agosto 2000 Mostra mercato 3-9-17 SI D.A. n. 1534 del 4 ottobre 1999 
Catania  Expò oro mediterraneo 10-13 novembre 2000 Specializzata 21 SI D.A. n. 1922 del 15 ottobre 1999 
Catania  Expò fiori e piante 5-6 febbraio 2000 Specializzata 16 SI D.A. n. 1673 del 4 ottobre 1999 
Catania  Expò moda mediterranea 11-14 febbraio 2000 Specializzata 1-10 NO D.A. n. 1667 del 4 ottobre 1999 
Catania  Expò moda mediterranea 1-4 settembre 2000 Specializzata 1-10 NO D.A. n. 1666 del 4 ottobre 1999 
Catania  Job Creation 10-16 maggio 2000 Specializzata 15-25 NO D.A. n. 1668 del 4 ottobre 1999 
Paternò  Mostra sposa tra arte e artigianato 21-28 maggio Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1664 del 4 ottobre 1999 
Catania  Expocar 2000 23 giugno - 2 luglio 2000 Specializzata 15-25 NO D.A. n. 1669 del 4 ottobre 1999 
Catania  Expo sicilian food 21-30 aprile 2000 Specializzata 3 SI D.A. n. 1670 del 4 ottobre 1999 
Catania  Futur expo 2000 27 settembre - 3 ottobre Specializzata 15 NO D.A. n. 1672 del 4 ottobre 1999    2000 
Catania  Etna oro 20-23 ottobre 2000 Specializzata 21 SI D.A. n. 1671 del 4 ottobre 1999 
Trecastagni  Settembre in mostra 1-10 settembre 2000 Mostra mercato 3-7-9-13 SI D.A. n. 1961 del 21 ottobre 1999         16-22 
Nicolosi  Antico mercato d'estate 19-30 luglio 2000 Mostra mercato 2-5-7-14 SI D.A. n. 1629 del 4 ottobre 1999         16-22 
Ramacca  Fiera dell'artigianato 10-12 marzo 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1613 del 4 ottobre 1999 
Ramacca  Fiera Maria SS. delle Grazie 13-15 ottobre 2000 Mostra mercato 1-2-3-6-7 SI D.A. n. 1614 del 4 ottobre 1999 
Catania  Salone della musica nel Mediterraneo 26 maggio - 11 giugno Specializzata 23 SI D.A. n. 1562 del 4 ottobre 1999    2000 
Catania  Millennium jeans 24-29 maggio 2000 Specializzata 1 SI D.A. n. 1683 del 4 ottobre 1999 
Catania  C.A.T.R.E.M.I.S. Fiera termoidraulica e arredo 13-17 ottobre 2000 Specializzata 17-19 SI D.A. n. 1583 del 4 ottobre 1999 
Santa Venerina  Enoetna mostra mercato vini siciliani e dell'Etna 22-24 settembre 2000 Mostra mercato 2-3-7 SI D.A. n. 1690 del 4 ottobre 1999    29 settembre - 1 otto    bre 2000 
Catania  Mostra Traicapelli 28 maggio 2000 Specializzata 12 SI D.A. n. 1557 del 4 ottobre 1999 
Pedara  Fiera d'estate 9-23 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1684 del 4 ottobre 1999 
Catania  Casanova 14-16 aprile 2000 Specializzata 5-6-7 SI D.A. n. 1681 del 4 ottobre 1999 
Catania  Cibaria 1-3 dicembre 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1676 del 4 ottobre 1999 
Catania  Verdissimo 3-5 novembre 2000 Specializzata 16 SI D.A. n. 1585 del 4 ottobre 1999 
Paternò  Fiera di settembre 2-10 settembre 2000 Mostra mercato 7-9-17 SI D.A. n. 1639 del 4 ottobre 1999 
Nicolosi  Mostra mercato artigianato e folklore 31 luglio - 16 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1689 del 4 ottobre 1999 
Giarre  Meari La Città dell'artigianato 28 luglio - 7 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1620 del 4 ottobre 1999 
Catania  Expo truck salone del veicolo industriale e del tra- 9-11 giugno 2000 Specializzata 26 NO D.A. n. 1546 del 4 ottobre 1999 sporto 
Catania  Golden Gift 7-10 aprile 2000 Specializzata 6-21 SI D.A. n. 1588 del 4 ottobre 1999 
Catania  Golden Gift 29 settembre - 2 ottobre Specializzata 6-21 SI D.A. n. 1920 del 15 ottobre 1999    2000 
Catania  Per mare 25 febbraio - 3 marzo Specializzata 20 SI D.A. n. 1567 del 4 ottobre 1999    2000 
Catania  Costruenda 19-24 settembre 2000 Specializzata 13 SI D.A. n. 1581 del 4 ottobre 1999 
Catania  Sicilfood 24-29 ottobre 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1564 del 4 ottobre 1999 
Catania  Franchising 2000 16-19 marzo 2000 Specializzata 27 SI D.A. n. 1574 del 4 ottobre 1999 
Catania  Saldi 2000 8-16 gennaio 2000 Generale 27 SI D.A. n. 1515 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Fiera del Libro 12-16 gennaio 2000 Specializzata 14 SI D.A. n. 1638 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Oro Catania 16-20 febbraio 2000 Specializzata 21 SI D.A. n. 1530 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Franchising 22-26 marzo 2000 Specializzata 27 NO D.A. n. 1637 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Fiera dei fiori 5-9 aprile 2000 Specializzata 16 SI D.A. n. 1636 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Fit expò 24-28 maggio 2000 Specializzata 17 NO D.A. n. 1635 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Expò moda 20-24 settembre 2000 Specializzata 1-10 SI D.A. n. 1634 del 4 ottobre 1999 
Acireale  Fiera del bimbo 15-19 novembre 2000 Generale 1-3-10 SI D.A. n. 1633 del 4 ottobre 1999         14-19 
Acireale  Casa e sposa 4-12 marzo 2000 Generale 1-6-19-24 SI D.A. n. 1631 del 4 ottobre 1999 
San Gregorio di Catania  Mostra mercato arti e misteri 21-28 settembre 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1625 del 4 ottobre 1999 
Sant'Agata Li Battiati  Arti e Artigiani 22-30 luglio 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1663 del 4 ottobre 1999 
San Giovanni La Punta  Tradizioni e fantasie artigianali 23-30 giugno 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1623 del 4 ottobre 1999 
Acicastello  Un Natale tra gli scogli 8-16 dicembre 2000 Generale 5-7 SI D.A. n. 1624 del 4 ottobre 1999 
Tremestieri Etneo  C'era una volta... e ancora oggi c'è 28 aprile - 2 maggio 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1622 del 4 ottobre 1999 
Catania  Cibitalia 20-24 settembre 2000 Specializzata 3 NO D.A. n. 1582 del 4 ottobre 1999 
Mascalucia  Mostra mercato dell'artigianato 28 luglio - 7 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1627 del 4 ottobre 1999 
Catania  Pasqua a Catania con l'artigianato 15-26 aprile 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1537 del 4 ottobre 1999 
Catania  Natale a Catania con l'artigianato 16 dicembre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1628 del 4 ottobre 1999    al 2 gennaio 2001 
Paternò  Natale in Sicilia 6-21 dicembre 2000 Mostra mercato 7 SI/NO D.A. n. 1674 del 4 ottobre 1999    22 dicembre - 6 gen- Esposizione    naio 2001 


PROVINCIA DI MESSINA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Giardini Naxos  Nasso antica 11-13 febbraio 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1661 del 4 ottobre 1999    31 marzo - 2 aprile 2000    12-14 maggio 2000    20-22 ottobre 2000    8-10 dicembre 2000 
Giardini Naxos  Cibaria 29 aprile - 1 maggio 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1679 del 4 ottobre 1999    15-17 dicembre 2000 
Giardini Naxos  Casanova 21-23 gennaio 2000 Specializzata 5-6-7 SI D.A. n. 1584 del 4 ottobre 1999    10-12 novembre 2000 
Milazzo  Casanova 17-19 marzo 2000 Specializzata 5-6-7 SI D.A. n. 1682 del 4 ottobre 1999 
Giardini Naxos  Verdissimo 25-27 febbraio 2000 Specializzata 16 SI D.A. n. 1586 del 4 ottobre 1999    6-8 ottobre 2000 
Giardini Naxos  I comuni in mostra 10-12 marzo 2000 Mostra mercato 2-3-7 SI D.A. n. 1678 del 4 ottobre 1999    24-26 novembre 2000 
Giardini Naxos  Salone della nautica 18-26 marzo 2000 Specializzata 20 SI D.A. n. 1545 del 4 ottobre 1999 
Giardini Naxos  Habita 2000 Salone del mobile 29 aprile - 7 maggio 2000 Generale 19 SI D.A. n. 1544 del 4 ottobre 1999 
Giardini Naxos  Salone del turismo 8-13 febbraio 2000 Specializzata 25 NO D.A. n. 1543 del 4 ottobre 1999 
Giardini Naxos  SA.E.M. Salone dell'edilizia del Mediterraneo 18-22 ottobre 2000 Specializzata 13 NO D.A. n. 1576 del 4 ottobre 1999 
Ucria  Rassegna artigianato antiquariato arte gastronomia 4-6 agosto 2000 Mostra mercato 2-3-5-7 SI D.A. n. 1626 del 4 ottobre 1999 siciliana 
Capo d'Orlando  Fiera città di Capo d'Orlando 13-23 luglio 2000 Campionaria 27 SI D.A. n. 1549 del 4 ottobre 1999 
Messina  Messinarti 6-14 maggio 2000 Mostra mercato 1-3-5-6-7 SI D.A. n. 1677 del 4 ottobre 1999         10-12-19         21-24 
S. Angelo di Brolo  Fiera regionale del salame e dei prodotti tipici agro- 6-8 agosto 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1556 del 4 ottobre 1999 alimentari 
Milazzo  Rassegna dell'artigiaanto città di Milazzo 26 agosto - 3 settembre Specializzata 7 NO D.A. n. 1539 del 4 ottobre 1999    2000 
Giardini Naxos  Naxos in arte 6-21 agosto 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1660 del 4 ottobre 1999 


PROVINCIA DI PALERMO



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Palermo  Anteprima 15-17 gennaio 2000 Specializzata 6-21 SI D.A. n. 1591 del 4 ottobre 1999 
Palermo  Unico ripetibile 27 maggio - 11 giugno 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1598 del 4 ottobre 1999 
Palermo  A caratteri siciliani 26 agosto - 1 settembre Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1593 del 4 ottobre 1999    2000 
Misilmeri  Paesi e mestieri 23-26 novembre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1596 del 4 ottobre 1999 
Terrasini  Paesi e mestieri 19-27 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1595 del 4 ottobre 1999 
Marineo  Paesi e mestieri 10-12 settembre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1594 del 4 ottobre 1999 
Palermo  Sicilia Mit 28 ottobre - 1 novembre Specializzata 25 NO D.A. n. 1373 del 23 settembre 1999 
Palermo  Gran Menù 22-25 settembre 2000 Specializzata 3 SI D.A. n. 1619 del 4 ottobre 1999 
Palermo  Mostra del gioiello e del regalo 24-27 marzo 2000 Specializzata 6-7-21 SI D.A. n. 1587 del 4 ottobre 1999    27-30 ottobre 2000 
Palermo  L'arte e artigianato a Palermo 4-16 dicembre 2000 Esposizione 7 NO D.A. n. 1691 del 4 ottobre 1999    17-31 dicembre 2000 Mostra mercato     SI 
Palermo  Mostra del presepe artistico 10 dicembre 2000 Esposizione 7 NO D.A. n. 1685 del 4 ottobre 1999    6 gennaio 2001 
Palermo  Abitare oggi 25 novembre - 3 dicembre Specializzata 19 SI D.A. n. 1618 del 4 ottobre 1999    2000 
Palermo  Gamma sport festival 2-5 marzo 2000 Specializzata 22-25 SI D.A. n.1590 del 4 ottobre 1999    13-16 ottobre 2000  
Palermo  Salone del franchising 7-10 aprile 2000 Specializzata 27 SI D.A. n. 1589 del 4 ottobre 1999 
Palermo  In ceramica 9-17 dicembre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1592 del 4 ottobre 1999 
Palermo  In ceramica ed altro 28 ottobre - 5 novembre Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1597 del 4 ottobre 1999    2000 
Palermo  L'informatica in fiera + teknoshow 30 novembre - 3 dicem- Specializzata 15 SI D.A. n. 1547 del 4 ottobre 199    bre 2000 
Palermo  L'antiquariato e le arti 12-16 aprile 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1621 del 4 ottobre 1999    1-5 novembre 2000 
Palermo  Invito a nozze 26-30 gennaio 2000 Specializzata 1-3-6-11 SI D.A. n. 1617 del 4 ottobre 1999         16-19 


PROVINCIA DI RAGUSA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Vittoria  Salone della casa dell'arredamento antiquariato e 27 febbraio - marzo 2000 Specializzata 1-5-6-7 SI D.A. n. 1694 del 4 ottobre 1999 moda         10-19-24 
Vittoria  Fiera Emaia primavera 3-7 maggio 2000 Specializzata 2-3-4 SI D.A. n. 1692 del 4 ottobre 1999         16-22 
Vittoria  Fiera Emaia estate 25 giugno - 2 luglio 2000 Campionaria 27 SI D.A. n. 1693 del 4 ottobre 1999 
Vittoria  L'albero del tempo 23 gennaio - 27 febbraio - Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1555 del 4 ottobre 1999    26 marzo - 23 aprile    28 maggio - 25 giugno    24 settembre - 22 otto    bre - 26 novembre - 24    dicembre 2000 
Scoglitti  L'albero del tempo 29 luglio - 13 agosto 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1555 del 4 ottobre 1999 
Vittoria  Biennale d'arte 23 settembre - 1 ottobre Specializzata 5-7 SI D.A. n. 1554 del 4 ottobre 1999    2000 


PROVINCIA DI SIRACUSA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Siracusa  Fitness e Sport 5-9 luglio 2000 Specializzata 1-17-22 SI D.A. n.1568 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Agro-floro-alimentare 21-25 giugno 2000 Specializzata 2-4-16-17 SI D.A. n.1569 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  B.T.S. Borsa del Turismo Siciliano 9-12 marzo 2000 Specializzata 25 NO D.A. n.1572 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Acquatika 26-30 aprile 2000 Specializzata 20 SI D.A. n.1580 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Tecno-planet salone dell'informatica e dell'elettro- 23-27 febbraio 2000 Specializzata 15 SI D.A. n.1570 del 4 ottobre 1999 nica 
Siracusa  Salone della Sposa 9-13 febbraio 2000 Specializzata 1-16-10 SI D.A. n.1571 del 4 ottobre 1999         11-16-21 
Siracusa  W la scuola 6-10 settembre 2000 Specializzata 1-10-22 SI D.A. n.1558 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Autostop - Salone dell'auto e della moto 15-24 settembre 2000 Specializzata 26 SI D.A. n.1578 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Mostra artigianato provinciale 10-19 novembre 2000 Specializzata 7 SI D.A. n.1565 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Salone della oreficeria siciliana 22-26 novembre 2000 Specializzata 21 SI D.A. n.1566 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Natale in fiera 12-22 dicembre 2000 Specializzata 6-12 SI D.A. n.1579 del 4 ottobre 1999 
Siracusa  Antichità a tinchitè 1-2-8-9-15-16-22-23-29-30 gennaio 2000 - 5-6-19-20-26-27 febbraio 2000 - 4-5-11-12-18-19-25-26 marzo 2000 - 1-2-8-9-22-23-29-30 aprile 2000 - 6-7-27-28 maggio 2000 - 3-4-10-11-17-18-24-25 giugno 2000 - 2-3-9-10-16-17-23-24-30 settembre 2000 - 1-7-8-28-29 ottobre 2000 - 4-5-11-12-18-19-25-26 novembre 2000 - 2-3-9-10-30-31 dicembre 2000 Specializzata 5-7 SI D.A. n. 1542 del 4 ottobre 1999 



PROVINCIA DI TRAPANI



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Erice  Mondo casa 2000 4-12 marzo 2000 Specializzata 1-6-19 SI D.A. n. 1697 del 4 ottobre 1999 
Erice  Mondo sposa 23-26 novembre 2000 Specializzata 1-6-10 SI D.A. n. 1603 del 4 ottobre 1999         11-19 
Campobello di Mazara  Fiera del Sole 2000 2-15 agosto 2000 Mostra mercato 7-9-17 SI D.A. n. 1608 del 4 ottobre 1999 
Trapani  AR.CO.IN. 2000 10-18 giugno 2000 Mostra mercato 7-9-17 SI D.A. n. 1696 del 4 ottobre 1999 
Trapani  Mondo casa 2000 4-12 marzo 2000 Specializzata 1-6-19 SI D.A. n. 1695 del 4 ottobre 1999 
Marsala  Marsala expò 2000 21 ottobre - 1 novembre Mostra mercato 7-9-17 SI D.A. n. 1701 del 4 ottobre 1999    2000 
Erice  Degustibus 21-24 settembre 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1700 del 4 ottobre 1999 
Mazara delVallo  Fiera del ponente 17-27 agosto 2000 Mostra mercato 7-9-17 Si D.A. n. 1699 del 4 ottobre 1999 
Erice  Sposa In 2000 27-30 gennaio 2000 Specializzata 1-6-10 SI D.A. n. 1607 del 4 ottobre 1999         11-19 
Erice  M.I.A.C. 2000 2-10 dicembre 2000 Generale 7-9-17 SI D.A. n. 1604 del 4 ottobre 1999 
Mazara del Vallo  Mazara in... Fiera 15-23 dicembre 2000 Generale 7-9-17 SI D.A. n. 1605 del 4 ottobre 1999 
Erice  Expò Erice 2000 22-30 luglio 2000 Mostra mercato 7-9-17 SI D.A. n. 1698 del 4 ottobre 1999 
Erice  Mercantinfiera 15-16 gennaio 2000 - 19-20 febbraio 2000 - 18-19 marzo 2000 - 15-16 aprile 2000 - 13-14 maggio 2000 - 16-17 settembre 2000 - 14-15 ottobre 2000 - 18-19 novembre 2000 - 16-17 dicembre 2000 Mostra mercato 5 SI D.A. n. 1606 del 4 ottobre 1999 


CALENDARIO DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI A CARATTERE LOCALE PER L'ANNO 2000
PROVINCIA DI CALTANISSETTA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Gela  Mostra dell'artigianato gelese 1-10 settembre 2000 Specializzata 7 NO D.A. n. 1552 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa arredamento 8-16 gennaio 2000 Specializzata 19 SI D.A. n. 1642 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Sposarsi 2000 22-30 gennaio 2000 Specializzata 1-6-10 NO D.A. n. 1640 del 4 ottobre 1999         11-19 
San Cataldo  Casa-mobili-tessili 5-13 febbraio 2000 Specializzata 19-24 SI D.A. n. 1643 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa-confort 19-27 febbraio 2000 Specializzata 6-19 SI D.A. n. 1644 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Artigianato 4-12 marzo 2000 Specializzata 7 NO D.A. n. 1602 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa-tavola e tavole 18-26 marzo 2000 Specializzata 6-19 SI D.A. n. 1645 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa alimentari 1-9 aprile 2000 Specializzata 3 SI D.A. n. 1646 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa casalinghi 29 aprile -7 maggio 2000 Specializzata 6 NO D.A. n. 1601 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa beni strumentali 13-21 maggio 2000 Specializzata 18 SI D.A. n. 1647 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa edilizia 27 maggio - 4 giugno Specializzata 13 SI D.A. n. 1648 del 4 ottobre 1999    2000 
San Cataldo  Casa arredamento esterno 10-18 giugno 2000 Specializzata 19 SI D.A. n. 1649 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa elettrodomestici 24 giugno - 2 luglio 2000 Specializzata 18 SI D.A. n. 1658 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa prodotti tipici 8-16 luglio 2000 Specializzata 2-3 SI D.A. n. 1600 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa ceramiche 22-30 luglio 2000 Specializzata 7 SI D.A. n. 1650 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa piccoli mobili 6-13 agosto 2000 Specializzata 19 SI D.A. n. 1659 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa antiquariato 19-27 agosto 2000 Specializzata 5 SI D.A. n. 1651 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa piccoli elettrodomestici 2-10 settembre 2000 Specializzata 18 SI D.A. n. 1652 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Auto in festa moto 16-24 settembre 2000 Specializzata 26 NO D.A. n. 1641 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa lapidei 30 settembre - 8 ottobre Specializzata 13 SI D.A. n. 1653 del 4 ottobre 1999    2000 
San Cataldo  Minerali hobbistica collezionismo 14-22 ottobre 2000 Specializzata 5 SI D.A. n. 1654 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Editoria musica 4-12 novembre 2000 Specializzata 14 SI D.A. n. 1655 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Cine foto ottica stampa 18-26 novembre 2000 Specializzata 11 SI D.A. n. 1656 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa regalo 2-10 dicembre 2000 Specializzata 6 NO D.A. n. 1599 del 4 ottobre 1999 
San Cataldo  Casa dolciumi 14-23 dicembre 2000 Specializzata 3 SI D.A. n. 1657 del 4 ottobre 1999 


PROVINCIA DI CATANIA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Adrano  Mostra mercato dei prodotti artigianali 22-30 luglio 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1615 del 4 ottobre 1999 
Mazzarrone  Mostra mercato Terra 2000 7-10 settembre 2000 Mostra mercato 2-7 SI D.A. n. 1684 del 4 ottobre 1999 
Belpasso  Mostra mercato artigianato ed agricoltura 6-7-8-13-14-15-20-21-22- Mostra mercato 2-7 SI D.A. n.1553 del 4 ottobre 1999    27-28-29 ottobre 2000 
Belpasso  Mostra mercato arte artigianato 15-16 gennaio 2000 - 19-20 febbraio 2000 - 18-19 marzo 2000 - 15-16 aprile 2000 - 13-14 maggio 2000 - 16-17 settembre 2000 - 14-15 ottobre 2000 - 18-19 novembre 2000 - 16-17 dicembre 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1551 del 4 dicembre 1998 
Grammichele  Medit 2000 17-21 maggio 2000 Specializzata 1-2-7 NO D.A. n.1548 del 4 ottobre 1999 
Misterbianco  Fiera di Maggio 13-16 maggio 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1559 del 4 ottobre 1999 
Palagonia  Mostra artigianato 27 settembre - 1 ottobre Mostra mercato 7 SI D.A. n.1561 del 4 ottobre 1999    2000 


PROVINCIA DI ENNA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Centuripe  Fiera dell'artigianato 17-19 settembre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1550 del 4 ottobre 1999 


PROVINCIA DI MESSINA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Alì Terme  Mostra dell'artigianato 12-17 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1616 del 4 ottobre 1999 
Messina  Mibit Expò 2000 Fiera dell'informatica 17-19 marzo 2000 Specializzata 15 NO D.A. n. 1563 del 4 ottobre 1999 


PROVINCIA DI PALERMO



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Bolognetta  Fiera dell'artigianato 3-6 agosto 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1577 del 4 ottobre 1999 
Altofonte  Luglio mese del gelato artigianale del Parco 1-2-8-9-15-16-29-30 luglio Mostra mercato 3 SI D.A. n. 1611 del 4 ottobre 1999    2000 
Altofonte  Mostra artigianale delle creazioni artistiche di pa- 11 giugno 2000 Mostra mercato 3 SI D.A. n. 1609 del 4 ottobre 1999 sticceria locale 
Altofonte  Mostra mercato del ferro battuto e vetrate artistiche 25 giugno 2000 Mostra mercato 5-7 SI D.A. n. 1610 del 4 ottobre 1999 
Altofonte  Mostra mercato dei prodotti artigianali in legno e 22 ottobre 2000 Mostra mercato 7 SI D.A. n. 1612 del 4 ottobre 1999 marmo 
Altofonte  Mostra mercato sui prodotti artigianali agricoli e 25-26 novembre 2000 Mostra mercato 2-3-7 SI D.A. n. 1680 del 4 ottobre 1999 sull'olio nuovo del Parco 


PROVINCIA DI SIRACUSA



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Francofonte  Fiera agroalimentare 21-23 gennaio 2000 Specializzata 2-3 NO D.A. n. 1686 del 4 ottobre 1999 
Francofonte  Mostra articoli tecnici e prodotti per l'agricoltura 22-24 settembre 2000 Specializzata 2 NO D.A. n. 1687 del 4 ottobre 1999 
Francofonte  Mostra dell'artigianato locale 23-25 giugno 2000 Specializzata 7 NO D.A. n. 1688 del 4 ottobre 1999 
Pachino  Mostra mercato del prodotto fresco e conservato 8-9-15-16 luglio 2000 Mostra mercato 2-3 SI D.A. n. 1560 del 4 ottobre 1999 


PROVINCIA DI TRAPANI



  Luogo in cui effettua     Periodo     Settori Eventuale Estremi provvedimento     Denominazione     Tipo merceo- attività la manifestazione     di svolgimento     logici di vendita autorizzativo 


Petrosino  Mostra mercato promozione e sviluppo attività pro- 31 agosto - 3 settembre Mostra mercato 7-9-17-25 SI D.A. n. 1792 dell'8 ottobre 1999 duttive e turismo    2000 


ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 9 novembre 1999.
Modifica del decreto 21 giugno 1999, concernente nuo-vo sistema tariffario per la prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta da applicarsi temporaneamente ed in via sperimentale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, ai sensi della quale la Regione eroga anche in forma indiretta l'assistenza ospedaliera;
Visti i decreti legislativi n. 502 del 2 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993 sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il D.M. sanità del 15 aprile 1994, sulla determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitative ed ospedaliere;
Visto il D.M. sanità del 14 dicembre 1994, sulle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, che determina le tariffe regionali per prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata;
Visto il decreto n. 6309 del 24 maggio 1993, con il quale sono state fissate le quote di rimborso al paziente, omnicomprensive per l'anno 1993, per ciascuna giornata di degenza, relativa ai ricoveri in forma indiretta, previsti dall'art. 14 della summenzionata legge regionale n. 27/75, nelle case di cura allora non convenzionate, commisurate alle diarie per giornate di degenza dovute alle case di cura private convenzionate;
Visto il decreto n. 29943 del 21 giugno 1999, con il quale venivano fissate le quote di rimborso della case di cura private in via sperimentale per un periodo di sei mesi durante il quale le prestazioni e la spesa indotta sarebbero state oggetto di monitoraggio da parte di questa Amministrazione;
Considerato che in relazione al predetto monitoraggio e ad alcune prospettazioni pervenute da parte delle AA.SS.LL., si ritiene opportuno che il limite di rimborso sia rideterminato allineandolo in analogia ed in relazione alla recente normativa nazionale;

Decreta:


Articolo unico

A modifica di quanto fissato dal decreto n. 29943 del 21 giugno 1999, l'importo del rimborso, con decorrenza immediata, è fissato al 50% del DRG, per la specifica patologia, previsto dal tariffario regionale, così come stabilito dall'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per il visto ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 15 novembre 1999 al n. 850.
(99.48.2225)
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DECRETO 9 novembre 1999.
Prescrizione e dispensazione della specialità medicinale Rebif - Interferone beta 1a) da parte dei Centri regionali e provinciali per la sclerosi multipla.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n.6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Vista la legge regionale n. 39/95;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale è stato sostituito l'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1996 per la parte relativa ai Centri di riferimento per la sclerosi multipla;
Visto il decreto legislativo n. 323 del 20 giugno 1996, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, con riferimento alla spesa farmaceutica;
Visto l'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96, che prevede la rimborsabilità da parte del medico al SSN dei farmaci indebitamente prescritti qualora risulti che per gli stessi non siano state osservate le condizioni e le limitazioni previste dalla Cuf;
Visto il decreto n. 18954 del 6 aprile 1996;
Visto il decreto n. 24014 del 9 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale autorizzativo della specialità medicinale Rebif - Interferone beta 1a) del 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 gennaio 1999, n. 14;
Considerato che tale decreto autorizzativo rende disponibile ufficialmente per il SSN una terza specialità medicinale a base di Interferone beta 1a;
Considerato che i Centri regionali e provinciali per la sclerosi multipla sono quelli individuati dai decreti ministeriali 5 febbraio 1996 e 29 marzo 1996 sopra citati;
Considerato che l'applicazione di detto decreto ministeriale comporta un notevole carico economico per le Aziende ospedaliere e Policlinici cui appartengono i Centri provinciali e regionali di riferimento individuati;
Considerato che tale carico economico sulle Aziende ospedaliere e Aziende policlinici non può essere compensato attraverso i meccanismi della tariffazione secondo D.R.G.;

Decreta:


Art. 1

In applicazione al decreto autorizzativo del 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 gennaio 1999, n. 14, la prescrizione e la dispensazione della specialità medicinale Rebif - Interferone beta 1a), classificata in classe A) nota Cuf 65 solo per le confezioni indicate nel citato provvedimento, può essere effettuata, a totale carico del S.S.N., solo dai Centri autorizzati già individuati con decreti ministeriali del 5 febbraio 1996 e del 29 marzo 1996.

Art. 2

Le competenze dei Centri di riferimento regionali e dei Centri provinciali sono quelle definite dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1996 e successive integrazioni e/o modificazioni, così come la modulistica per il registro dei pazienti in trattamento e relativi flussi informativi che verranno, comunque, coordinati dall'Ispettorato regionale sanitario, gruppo 37° I.R.S.

Art. 3

La spesa sostenuta dai Centri regionali e/o provinciali per l'acquisto dell'Interferone Beta 1a) - Rebif - sarà posta a carico delle Aziende USL di residenza dei pazienti.
Le Aziende ospedaliere e policlinici individuati come Centri regionali e/o provinciali per la sclerosi multipla di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni comunicheranno con cadenza trimestrale gli importi di Interferone prescritti dispensati ai sensi del predetto decreto autorizzativo alle Aziende U.S.L. di residenza del paziente le quali provvederanno al rimborso di tali importi facendoli gravare sul capitolo 98 del proprio bilancio e di cui, comunque, dovrà essere tenuta una distinta contabilizzazione al fine di monitorare la spesa.
Le Aziende USL dovranno inoltrare trimestralmente all'Ispettorato regionale sanitario, gruppo 37° i dati di spesa relativi all'utilizzo degli interferoni.

Art. 4

Le Aziende USL, ai fini del rimborso aiCentri autorizzati, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive integrazioni e modificazioni, potranno accedere, a semplice richiesta, alla documentazione clinica che ha individuato il diritto alla prestazione dei pazienti residenti.

Art. 5

I responsabili dei centri di riferimento saranno, altresì, responsabili della corretta applicazione delle norme del decreto ministeriale 5 febbraio 1996, del decreto autorizzativo 22 dicembre 1998 e di quanto previsto dal presente decreto anche sotto l'aspetto finanziario.

Art. 6

Il presente decreto dovrà ritenersi automaticamente integrato e/o modificato da eventuali successivi provvedimenti ministeriali e/o della commissione unica del farmaco.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 

(99.47.2174)
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DECRETO 7 dicembre 1999.
Modifica del decreto 3 novembre 1999, concernente elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 30457 del 3 novembre 1999, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 26 novembre 1999, l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende UU.SS.LL. della Sicilia relativamente al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998;
Vista la nota n. 1437 del 2 dicembre 1999, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda U.S.L. n. 8 diSiracusa ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato e pubblicato con il decreto sopracitato, che sono da annullare le carenze nei presidi di continuità assistenziale di Lentini 2°, Francofonte e Villasmundo in quanto inesistenti;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione delle rettifiche conseguenti alle suddette segnalazioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 30457 del 3 novembre 1999, l'elenco degli incarichi di continuità assistenziale di pertinenza dell'Azienda USL n. 8 di Siracusa, attribuibili per il periodo 1° gennaio 1998 - 30 giugno 1998 è modificato come segue:
- sono annullati i posti vacanti a 24 ore di Lentini 2° posto, Francofonte e Villasmundo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 10 dicembre 1999 al n. 958.
(99.51.2381)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 novembre 1999, recante: «Riforma della disciplina del commercio».


(Pubblicazione disposta dalPresidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 38 depositato il 9 dicembre 1999
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 novembre 1999, ha approvato il disegno di legge n. 909, 920, 830, 706 dal titolo: «Riforma della disciplina del commercio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 26 novembre 1999.
Il legislatore regionale, nell'esercizio della competenza esclusiva attribuitagli nella materia de qua dall'art. 14 lett. d) dello Statuto speciale, con il provvedimento legislativo testé approvato introduce nell'ordinamento siciliano i principi fortemente innovatori contenuti nel decreto legislativo n. 114/98 in materia di commercio.
In virtù di detta competenza, peraltro espressamente richiamata dal legislatore nazionale all'art. 1, 2° comma, del decreto legislativo n. 114/98, l'Assemblea regionale, nell'emanare la nuova disciplina del commercio sostanzialmente ed in gran parte analoga a quella vigente nel rimanente territorio nazionale, se ne discosta all'art. 3, seppure in via transitoria, in due punti, di cui uno dà adito a censure di costituzionalità.
Quanto al primo punto l'art. 3 prevede, infatti, al 1° comma che l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento al settore merceologico alimentare e a quello non alimentare "con relativo raggruppamento di prodotti di cui all'allegato A della legge".
Orbene, dal citato allegato risulta l'individuazione di tre raggruppamenti merceologici relativi al settore alimentare e non alimentare:
I.  Tutti i prodotti alimentari: nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.
II.  Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.
III.  Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).
Il medesimo comma, tuttavia, precisa che l'articolazione suddetta ha carattere sperimentale per la durata di trenta mesi, a partire dall'entrata in vigore della legge e che, "sulla base dei risultati della sperimentazione il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenterà all'Assemblea apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza dei trenta mesi di cui sopra, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
Detta disposizione, sebbene difforme dalla corrispondente norma statale (id est art. 5, 1° comma, decreto legislativo n. 114/98), è da ritenersi in linea con le prescrizioni dell'art. 4, comma 4, lett.c) della legge n. 59/97, con cui il Governo nazionale è stato delegato ad emanare nuove norme in materia di commercio, che prevedono la riduzione e la razionalizzazione delle tabelle merceologiche.
La creazione temporanea di un terzo raggruppamento merceologico per i prodotti dell'abbigliamento non appare, neppure, lesiva dei principi di riforma posti dal cennato decreto legislativo n. 114/98, atteso che la previsione in questione è dettata dalla necessità, valutata dalla Regione nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva nella materia, di adeguare l'impianto fortemente riformatore e innovativo della normativa nazionale di riferimento alla particolare situazione geografica, territoriale e socio-economica siciliana e, soprattutto, alla esistente rete commerciale che, nel settore alimentare e dell'abbigliamento, ha subito in questi anni una pesante crisi.
Non ininfluente in tale giudizio di congruità della disposizione regionale rispetto ai principi contenuti nel più volte citato decreto legislativo n. 114/98 è l'esistenza di leggi emanate da altre Regioni, anche a statuto ordinario, come ad esempio la legge n. 19 del 20 luglio 1999 della Regione Basilicata, con cui vengono previsti ulteriori raggruppamenti merceologici nel settore alimentare, la cui identificazione, peraltro, viene demandata ad un successivo atto regolamentare di competenza della Giunta regionale.
Lo stesso legislatore nazionale, d'altronde, ha tenuto ben presente l'esigenza di eliminare il rischio di impatti negativi sull'esistente rete commerciale e consentire una graduale applicazione della riforma non pregiudizievole per gli operatori economici, ed a tal fine, all'art. 10, 1° comma lett.c) decreto legislativo n. 114/98, ha previsto per le Regioni la possibilità di sospendere o inibire temporaneamente gli effetti della comunicazione dell'apertura degli esercizi di vicinato, nei fatti concedendo la facoltà, di cui numerose Regioni si sono avvalse, di contingentare l'avvio di nuove attività commerciali.
Analogo giudizio di conformità ai principi di riforma economico-sociale posti dall'art. 4, 4° comma lett. c) legge n. 59/97 e dal decreto legislativo n. 114 del 1998 non può invece esprimersi sull'altro punto di novità rispetto alla normativa nazionale, introdotto dal 5° comma del medesimo art. 3 della legge regionale in esame.
Infatti, se da un canto i commi 2, 3 e 4 del citato art. 3, per quanto attiene ai requisiti necessari per l'esercizio dell'attività commerciale riproducono pedissequamente le norme dei primi 6 commi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98, dall'altro il 5° comma, oggetto di censura, dispone che "al fine di sviluppare un'adeguata cultura di impresa e nell'interesse primario dei consumatori, per un triennio, a far data dall'entrata in vigore della legge", ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita relativa al settore merceologico non alimentare, si richiedono i medesimi requisiti professionali previsti per il settore alimentare.
Detta disposizione, invero, così come formulata, introduce seppure transitoriamente, una limitazione, non prevista in ambito nazionale, allo svolgimento di un'attività professionale, in palese violazione degli artt. 120, 41 e 3 della Costituzione.
Secondo il citato art. 120 della Costituzione è, infatti, precluso alla Regione introdurre norme che limitino il diritto dei cittadini ad esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
In proposito, codesta ecc.ma Corte ha acclarato con costante giurisprudenza, ex plurimis sentenza n. 168/87, che non possono essere introdotti, dal legislatore regionale requisiti e condizioni ulteriori non previsti dalla legislazione nazionale per lo svolgimento di attività professionali.
Nella fattispecie in esame l'estensione dei requisiti, prescritti dall'art. 5, 5° comma del decreto legislativo n. 114/98 per il solo esercizio di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche a tutti gli altri raggruppamenti previsti in sede regionale, comporterebbe un ostacolo insormontabile, in contrasto con il principio sancito dall'art. 120 Cost., per i cittadini che da altre regioni si volessero trasferire in Sicilia per esercitare un'impresa commerciale, poiché troverebbero condizioni che non hanno riscontro nella legislazione vigente nel resto del territorio dello Stato.
La limitazione in questione, motivata con l'esigenza di assicurare l'interesse primario della tutela dei consumatori, è, inoltre, da ritenersi lesiva del principio di cui all'art. 41 della Costituzione.
La libertà dell'iniziativa economica può essere, invero, soggetta a vincoli e condizioni poste discrezionalmente dal legislatore, anche regionale, a tutela di interessi primari della collettività, quale nella fattispecie in esame potrebbe considerarsi, in astratto, quello della tutela del consumatore.
Tuttavia nello scrutinio di legittimità della norma, per costante giurisprudenza di codesta Corte, è consentito vagliare il rapporto di congruità fra mezzi e fini per salvaguardare la libertà garantita contro interventi arbitrariamente restrittivi, che praticamente potrebbero annullare il diritto primario inerente alla libertà di iniziativa economica.
Orbene, è di palmare evidenza che non può ritenersi coerente con la dichiarata finalità della tutela dei consumatori una norma di validità triennale, il cui unico immediato effetto è oltretutto quello di ridurre drasticamente il numero dei potenziali operatori commerciali causando piuttosto pregiudizio e nocumento allo sviluppo della rete distributiva, al pluralismo dell'offerta, all'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive ed al conseguente contenimento dei prezzi dovuto all'esplicarsi del libero mercato.
Per le ragioni suesposte la norma de qua appare anche inficiata del vizio di irragionevolezza intrinseca di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto, introducendo limiti non previsti in sede nazionale all'esercizio di attività commerciale, comporta conseguenze pratiche confliggenti con la stessa finalità di tutela del consumatore, assunta a giustificazione della disposizione transitoria e derogatoria.
Altra norma che costituisce oggetto di gravame è quella contenuta nell'art. 28 del disegno di legge approvato.
Il contenuto della suddetta disposizione, che di seguito si trascrive, disciplina un caso di specie non strettamente attinente alla materia oggetto dell'intera legge.
«Il primo periodo del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 è così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca"».
L'art. 28, che riproduce il testo di un autonomo disegno di legge, non sottoposto ancora all'esame delle competenti commissioni permanenti dell'Assemblea, è stato introdotto con un emendamento presentato in aula senza che su di esso si sia svolto un adeguato dibattito di approfondimento.
Lo scrivente è stato indotto, proprio dall'assenza di una relazione esplicativa della norma, a chiedere, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 488/69 chiarimenti all'Amministrazione regionale competente.
Da questi è emerso che fine della disposizione sarebbe quello di perseguire l'interesse pubblico preminente ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti presso talune aziende irregolarmente insediate nei consorzi A.S.I. dell'isola, che hanno subito provvedimenti di revoca dell'assegnazione delle aree, evitando la prosecuzione del contenzioso giudiziario pendente e, comunque, il rimborso alle aziende stesse di cospicue somme dovute per le addizioni e/o migliorie apportate ai lotti.
Dai medesimi chiarimenti emerge, altresì, che la norma è intesa a superare una disparità di trattamento venutasi a creare tra le imprese ammesse alla regolarizzazione in base all'art. 30 legge regionale n. 29/95 in quanto esercenti attività di grande distribuzione commerciale, dalla cennata norma equiparata a quella industriale, e le altre aziende, che nelle more dell'approvazione ed entrata in vigore della legge stessa, avevano avuto revocata l'assegnazione del lotto.
Si è in presenza, evidentemente, di una norma di sanatoria che per consolidata giurisprudenza costituzionale, non è di per sè inammissibile a condizione che sussistano preminenti interessi pubblici da tutelare, interessi che nella fattispecie sono ravvisabili nella necessità di assicurare il mantenimento di significative iniziative di imprese e dei livelli occupazionali esistenti.
La coerenza intrinseca della disposizione in esame viene, tuttavia, profondamente contraddetta dall'inciso "anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1" avverso il quale si solleva censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Attraverso detto inciso, infatti, si produrrebbe l'effetto di una ingiustificata sanatoria in favore di tutti coloro che a qualsiasi titolo esercitino attività commerciali anche di dimensioni oltremodo ridotte e comunque inferiori a quelle determinate in via generale dall'art. 30, 1° comma della legge regionale n. 29/95 ai fini dell'equiparazione alle attività industriali.
La disposizione, in definitiva, consoliderebbe situazioni di fatto costituitesi illegalmente a danno dei potenziali richiedenti che avrebbero diritto di svolgere nelle aree stesse le attività consentite, ingenerando nei cittadini aspettative di future sanatorie di qualsivoglia situazione illegale ed incentivando, di tal fatta, comportamenti non rispettosi delle norme vigenti.
Per le argomentazioni su esposte ed in assenza di alcun comprovato interesse pubblico preminente, legislativamente rilevante, che sorregga una così indiscriminata estensione della sanatoria, si ritiene che la stessa non possa superare quel rigoroso scrutinio di costituzionalità, richiesto più volte da codesta ecc.ma Corte, affinché non risulti arbitraria, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., la sostituzione della disciplina generale originariamente applicabile con quella eccezionale ora emanata.

P. Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto

IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 909, 920, 830, 706 dal titolo "Riforma della disciplina del commercio" approvato dall'A.R.S. il 23 novembre 1999:
-  art. 3, 5° comma per violazione degli artt. 3, 41, 120 della Costituzione nonché dell'art. 5, 5° comma del decreto legislativo n. 114/98 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale;
-  art. 28 limitatamente all'inciso "anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1" per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 1 dicembre 1999
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(99.51.2401)
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PRESIDENZA

Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Pietro Di Lorenzo Busacca di Scicli.

Con decreto presidenziale n. 556 del 24 settembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 12 ottobre 1999, al n. 3373, è stata approvata la modifica allo statuto organico dell'opera pia Pietro Di Lorenzo Busacca di Scicli, come dall'atto deliberativo n. 9 del 19 novembre 1997.
(99.45.2065)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Ricovero Buttafoco Tomasini Liuzzi di Giuliana.

Con decreto presidenziale n. 557 del 24 settembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 12 ottobre 1999 al n. 3375, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Ricovero Buttafoco Tomasini Liuzzi di Giuliana, composto da n. 25 articoli, come dall'atto deliberativo n. 1 del 9 gennaio 1998.
(99.45.2066)
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Approvazione della convenzione tra l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e la Regione siciliana.

Con decreto presidenziale n. 580 del 21 ottobre 1999, è stata approvata la convenzione del 14 settembre 1999 tra l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e la Regione siciliana.
(99.45.2068)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale espropriazioni di Agrigento.

Con D.P.Reg. n. 588/Gr.VII/SG del 29 ottobre 1999, il sig. Antonino Indelicato, nato a Montevago il 3 dicembre 1952, è nominato componente della commissione provinciale espropriazioni di Agrigento in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori, in sostituzione del geom. Giovanni Caruana.
(99.45.2071)
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Sostituzione di un componente in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con il D.P. n. 589/Gr.VII/SG del 29 ottobre 1999, in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, istituito con D.P. n. 17/Gab. del 21 gennaio 1996, è stato nominato quale rappresentante del Ministero dell'ambiente il dr. Strambaci Antonino Scarcia in sostituzione del dott. Mariani Maurizio.
(99.45.2083)
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Sostituzione di un componente in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera.

Con il D.P. n. 590/Gr.VII/SG del 29 ottobre 1999, in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera, istituito con D.P. n. 16 del 23 gennaio 1996, è stato nominato quale rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il dr. Sebastiano Cortese, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Siracusa, in sostituzione del dott. Giuseppe Suppa.
(99.45.2082)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione - ramo archeologico, artistico e storico - degli immobili ubicati nella zona archeologica delle cave di Cusa nel comune di Campobello di Mazara.

Con decreto n. 7494 del 9 novembre 1999, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica delle cave di Cusa nel comune di Campobello di Mazara (TP) di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Accardi Gaspare, nato a Campobello di Mazara il 19 ottobre 1961: foglio 11, particella 218 mq. 1.265, L. 221.375;
2)  Crittì Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 29 luglio 1930: partita 150, foglio 9, particella 180 mq. 820, lire 143.500;
3)  Commare Leonarda, nata a Campobello di Mazara il 2 gennaio 1913: partita 585, foglio 7, particelle 145 mq. 1.780 e 146 mq. 1.930, L. 3.132.300;
4)  Licata Cataldo, nato a Campobello di Mazara il 31 maggio 1934: partita 1425, foglio 9, particelle 184 mq. 500 e 306 mq. 320, L. 1.008.400;
5)  Guarino Giuseppe, nato a Campobello di Mazara l'11 giugno 1921: partita 1426, foglio 9, particelle 234 mq. 330, 235 mq. 180 e 421, mq. 700, L. 211.750;
6)  Leone Concetta, nata a Campobello di Mazara il 18 febbraio 1923; Filomena, nata a Campobello di Mazara l'1 maggio 1926: partita 1405, foglio 11, particella 244 mq. 4.535, L. 793.625;
7)  Greco Simona, nata a Campobello di Mazara il 4 dicembre 1929; Caterina, nata a Campobello di Mazara il 13 ottobre 1915; Angela, nata a Campobello di Mazara il 5 agosto 1919: foglio 11, particella 194, mq. 1.360 L. 238.000;
8)  Lanceri Leonardo, nato a Campobello di Mazara l'1 settembre 1936: partita 1319, foglio 7, particella 195 mq. 1.550, L. 271.250;
9)  Indelicato Francesco, nato a Campobello di Mazara l'1 aprile 1947: partita 1562, particella 77, foglio 9, mq. 610, L. 957.700;
10)  Giorgi Rosaria, nata a Campobello di Mazara il 15 settembre 1920: foglio 9, particella 395, mq. 3.780, L. 10.527.300; foglio 9, particella 385, mq. 950, L. 1.491.500;
11)  Messina Brigida, nata a Campobello di Mazara il 5 novembre 1909: partita 1956, fg. 9, particella 112, mq. 1.000 e 201, mq. 720, L. 1.486.750;
12)  Mangiaracina Antonio, nato a Campobello di Mazara il 18 gennaio 1930: foglio 9, particella 391, mq. 380, L. 881.600;
13)  Luppino Gaspare, nato a Campobello di Mazara il 22 febbraio 1904: partita 1597, foglio 11, particella 200 ex 16 mq. 760, L. 133.000;
14)  Greco Caterina, nata a Campobello di Mazara il 13 ottobre 1915; Luppino Natale, nato ad Addis Abeba il 5 giugno 1940; Luppino Simone, nato a Castelvetrano il 7 novembre 1964; Luppino Vincenzo, nato a Campobello di Mazara il 14 dicembre 1933: foglio 11, particella 202 mq. 4.400, L. 770.000;
15)  Demanio pubblico strada comunale: foglio 11, particella 183 mq. 1.100, L. 192.500; foglio 5, particella 418 mq. 320, L. 56.000;
16)  Critti Andrea, nato a Campobello di Mazara il 30 aprile 1935: partita 600, foglio 9, particella 130 mq. 1.950, L. 1.701.375;
17)  Lanceri Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 20 maggio 1943: partita 1317, foglio 7, particella 167 mq. 1.550, L. 271.250;
18)  Critti Benedetto, nato a Campobello di Mazara il 29 agosto 1933: foglio 11, particella 204 mq. 685, L. 119.870;
19)  Marino Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 24 settembre 1940 ed Antonina, nata a Baden il 16 giugno 1969: partita 526, foglio 11, particella 212 mq. 720, L. 126.350; partita 527, foglio 11, particella 214, L. 125.475;
20)  Lombardo Angelo, nato a Campobello di Mazara il 27 gennaio 1932 e Luppino Andrea, nato a Campobello l'8 ottobre 1937: partita 448, foglio 11, particella 28 ex 44 mq. 1.200, L. 210.000;
21)  Di Stefano Andrea, nato a Campobello di Mazara il 5 dicembre 1953; Antonino, Saverio e Margiotta Rocco: foglio 11, particella 240 ex 59 mq. 1.250, L. 218.750;
22)  Di Stefano Andrea, nato a Campobello di Mazara il 5 dicembre 1953: partita 2081, foglio 11, particella 242 ex 68 mq. 120, L. 21.000;
23)  Di Stefano Anna, nata a Campobello di Mazara il 13 ???? 1956, erede di Gaspare: partita 804, foglio 11, particella 246 ex 158 mq. 1.205, L. 210.875;
24)  Faugiana Giuseppe, nato a Campobello di Licata il 5 gennaio 1905: partita 792, foglio 9, particella 291, mq. 1.400, L. 245.000; partita 2664, foglio 9, particella 290 mq. 2.610, L. 456.250;
25)  Moceri Salvatore, nato a Campobello di Mazara il 27 aprile 1950: foglio 11, particella 210 mq. 930, L. 162.750;
26)  La Varvera Maria, nata a Campobello di Mazara il 15 dicembre 1934: foglio 11, particella 206 mq. 2.305, L. 403.375;
27)  Gentile Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 4 gennaio 1926: foglio 11, particella 216 mq. 1.175, L. 205.625;
28  Nizzola Maria, nata a Campobello di Mazara il 21 maggio 1916: partita 2085, foglio 11, particella 224 ex 38 mq. 1.200, L.210.000;
29)  Norrito Martino, nato a Campobello di Mazara il 31 ottobre 1910; Rosa, nata a Campobello di Mazara il 12 gennaio 1946; Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 23 novembre 1950; Nicolò, nato a Campobello di Licata il 23 novembre 1950; La Rosa Caterina, nata a Campobello di Mazara il 19 gennaio 1913: partita 2101, fg. 7, particella 142 mq. 6.040 e 143 mq. 1.270, L. 1.279.250;
30)  Moceri Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 7 settembre 1933 e Moceri Nunzio, nato a Campobello di Mazara il 9 giugno 1940: partita 2162, foglio 11, particella 190 ex 9 mq. 1.105, L. 193.375;
31)  Passanante Mattia, nato a Campobello di Mazara l'1 agosto 1933: partita 2328, foglio 9, particella 76 mq. 640, L. 1.004.800;
32)  Catinella Rosario, nato a Campobello di Mazara il 19 maggio 1934: foglio 9, particella 401 mq. 1.040 L. 182.000;
33)  Passanante Rocco e Vita,nati a Campobello di Mazara il 10 maggio 1934 (gemelli): partita 2340, foglio 9, particella 257 mq. 890 e 258 mq. 1.200, L. 1.227.875;
34)  Riggio Giuseppe, nato a Campobello di Mazara l'1 aprile 1940 e Riggio Baldassare, nato a Campobello di Mazara il 10 settembre 1933:
35)  Tamburello Vincenzo, nato a Campobello di Mazara il 19 aprile 1928: partita 2989, foglio 9, particella 124 mq. 820 e 125 mq. 410, L. 624.225;
36)  Ingoglia Francesco, nato a Marsala il 23 aprile 1932: partita 2699, foglio 9, particella 202 mq. 220, 203 mq. 480, 119 mq. 990, L. 1.676.800;
37)  Messina Maria Rita, nata a Campobello di Mazara: foglio 11, particella 234 mq. 13.400, L. 3.855.650;
38)  Tumbarello Calogero, nato a Campobello di Mazara il 5 maggio 1926: partita 2888, foglio 7, particella 157 mq. 3.260, L. 973.000;
39)  Tramontana Antonino, nato a Mazzarrà S. Andrea (ME) il 5 luglio 1945: foglio 11, particella 248 mq. 5.210, L. 3.422.750;
40)  Stallone Ninfa, nata a Campobello di Mazara il 12 luglio 1957: foglio 11, particella 232 mq. 48.820, L. 8.543.500; foglio 11, particella 236 mq. 12.100, L. 2.117.500;
41)  Basile Calcedonio, nato a Campobello di Mazara il 15 settembre 1921: partita 2198, foglio 7, particella 166 mq. 720, L. 1.130.400;
42)  Passanante Rocco, nato a Campobello di Mazara il 27 luglio 1902: partita 3405, foglio 9, particella 322 mq. 620, L. 886.910;
43)  Linguetta Maria, nata a Castelvetrano il 24 ottobre 1941: partita 3408, foglio 9, particella 321 mq. 310, L.54.250;
44)  Passanante Michele, nato a Campobello di Mazara il 2 settembre 1912: partita 3406, foglio 9, particella 110 mq. 380, L. 66.500;
45)  Stallone Rosa, nata a Campobello di Mazara il 24 ottobre 1930: partita 3410, foglio 9, particella 163, 630, L. 989.100;
46)  Passanante Rocco, nato a Campobello di Mazara il 10 maggio 1904: partita 3408, foglio 9, particella 323 mq. 110, L. 172.700;
47)  Maggio Andrea, nato a Campobello di Mazara il 26 agosto 1942: partita 3635, foglio 9, particella 413 mq. 410, particella 334 mq. 145, particella 333 mq. 130, L. 489.800;
48)  Critti Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 29 luglio 1930: partita 610, foglio 9, particella 168 mq. 300, particella 169 mq. 750, particella 170 mq. 280, particella 176 oggi 387 mq. 800 per un totale di L. 2.359.350;
49)  Tosto Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 28 marzo 1914: partita 2933, foglio 11, particella ex 7 oggi 168 mq. 5.590; partita 2935, foglio 11, particella 226 mq. 960; partita 2935, foglio 11, particella ex 35 oggi 220 mq. 1.860, per un totale di L. 1.472.000;
50)  La Rosa Mattia oggi eredi Lanza Pietro, nata a Campobello di Mazara il 6 dicembre 1935; Lanza Lauretta, nata a Campobello di Mazara il 26 marzo 1933: partita 295, foglio 11, particella 8 oggi 188 mq. 3.295, L. 576.625;
51)  Ferreri Antonina, nata a Campobello di Mazara l'1 marzo 1929: foglio 11, particella 17 oggi 202 mq. 790, L. 138.250;
52)  Indelicato Giacinta, nata a Campobello di Mazara il 10 settembre 1931: partita 3792, foglio 9, particella 259 mq. 880; partita 3792, foglio 9, particella 260 mq. 1870 per un totale di L.2.750.000;
53)  Camizzi Antonino, nato a Covere (BG) l'1 marzo 1938; Camizzi Salvatore, nato a Verdellino (BG) l'1 novembre 1936: partita 1169, foglio 7, particella 136 mq. 2.540, L. 3.987.800;
54)  Bono Bernardo: partita 366, foglio 11, particella 13 oggi 196 mq. 1.035, L. 181.125;
55)  Cottone Giovanni, nato a Campobello di Mazara il 16 marzo 1911 e Polizzi Antonina, nata a Campobello di Mazara il 9 aprile 1911: partita 592, foglio 7, particella 163 mq. 1.540, L. 269.500;
56)  Nizzola Rocco fu Saverio: partita 2091, foglio 11, particella 3 oggi 222 mq. 1.090, L.190.750;
57)  Lombardo Angelo, nato a Campobello di Mazara il 27 gennaio 1932: partita 3775, foglio 11, particella 46 oggi 230, mq. 1.155, L. 202.125.
(99.46.2164)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione alla ditta Giardina Papa Antonino, con sede in Gioiosa Marea, del permesso di ricerca di acque minerali, denominato "Timeto Salute".

Con decreto n. 1101 del 4 agosto 1999 dell'Assessore per l'industria, visto e annotato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 2 settembre 1999, al n. 70, alla ditta Giardina Papa Antonino, con sede in Gioiosa Marea, via Garibaldi n. 1, è stato accordato il permesso di ricerca di acque minerali "Timeto Salute" in territorio di Patti, per la durata di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(99.46.2137)
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Voltura alla società Amore Mio di Ferrara Giovanni & C. s.a.s., con sede in Lipari, del permesso di ricerca di acque termali, denominato "Amore Mio".

Con decreto n. 1241 del 30 giugno 1998 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998, registro n. 1, foglio n. 59, è stato volturato alla società Amore Mio di Ferrara Giovanni & C. s.a.s., con sede in Lipari, frazione Stromboli, il permesso di ricerca di acque termali, denominato "Amore Mio", di cui al decreto n. 1558 del 7 ottobre 1995.
(99.46.2138)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, relativa a lavori urgenti nel comune di Cattolica Eraclea.

Con decreto n. 1349 del 14 settembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 27 luglio 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per la ricostruzione del muro di sostegno di via Maddalena, quartiere Grazia, nel comune di Cattolica Eraclea ed ha disposto il finanziamento di L. 645.000.000 sul capitolo 70314, esercizio 1999.
(99.45.2079)
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Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per la realizzazione di lavori urgenti nell'isola di Vulcano.

Con decreto n. 1494/4 del 14 ottobre 1993 dell'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori urgenti per la sostituzione del grigliato nella passerella del pontile di attracco degli aliscafi nell'isola di Vulcano nel comune di Lipari, dell'importo di L. 188.000.000.
(99.45.2077)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Oasi Regina Pacis di Rigano Salvatore e C. s.n.c.

Con decreto dell'Assessore per la sanità del 21 ottobre 1999, n. 30338, la società Oasi Regina Pacis di Rigano Salvatore e C. s.n.c. nella persona del sig. Salvatore Rigano, nato a Catania il 2 gennaio 1946, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la Comunità terapeutica assistita sita in Motta S. Anastasia (CT), corso Sicilia n. 30, per numero 40 posti.
(99.45.2073)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia.

Con decreto n. 380/D.R.U. del 18 ottobre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato approvato il progetto relativo al serbatoio di Mongiuffi, adottato con d.c. n. 26 del 29 maggio 1997 in variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia.
(99.45.2074)
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Nulla osta al comune di Giarratana per la realizzazione di un progetto di lavori stradali.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 486/VIA del 21 ottobre 1999, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Giarratana (RG), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche, per il progetto dei lavori di sistemazione della trazzera comunale esterna Monterotondo nel comune di Giarratana (RG).
(99.45.2075)
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Revoca alla ditta SMA.RI. s.r.l. del nulla osta all'impianto, dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione per la realizzazione di una vasca per discarica rifiuti sita nel comune di Melilli.

Con decreto n. 515/18 del 28 ottobre 1999 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è stato revocato il nulla osta all'impianto, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della vasca denominata n. 2 della discarica per rifiuti speciali tipo 2B sita in contrada Petraro del comune di Melilli della ditta SMA.RI. s.r.l., di cui al precedente decreto n. 398/18 dell'11 agosto 1998, e sono stati modificati ed integrati gli elaborati progettuali allegati al predetto decreto n. 398/18.
(99.45.2058)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 17 dicembre 1999, n. 11.
Validità temporale del CO.RE.CO. secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 17.

Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
Al CO.RE.CO. -  Sezione centrale -  Sezioni provinciali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

All'Assemblea regionale - Ufficio di Presidenza
Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Prescrive l'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23:
«1.  I presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato regionale di controllo di cui all'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e, comunque, entro il 30 giugno 1998».
Detto termine risulta differito al 31 dicembre 1998 con l'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 ed al 31 dicembre 1999 con l'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 17.
Con il parere reso il 19 dicembre 1997, n. 23764/389.97.11, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione evidenzia che la non applicazione al CO.RE.CO. della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, non può indurre al ricorso del superato principio giurisprudenziale della proroga di fatto fino alla costituzione dell'organo.
Invero, la Corte costituzionale con l'afferente sentenza 16 aprile - 4 maggio 1992, n. 208, ha escluso l'esistenza di un principio generale sulla prorogatio degli organi scaduti collegato alla indefettibilità di certe funzioni pubbliche, come quella di controllo sugli atti degli enti locali. Tale proroga di funzioni a tempo indeterminato non esiste neppure nell'ordinamento degli enti locali. Infatti la norma sulla durata degli organi elettivi sino all'indizione dei comizi è inserita in un contesto in cui il rinnovo dei medesimi è legato a precise scadenze temporali.
Ne consegue che avendo il legislatore regionale fissato (per ultimo) il termine di scadenza delle attuali Sezioni del CO.RE.CO. al 31 dicembre 1999, da tale data l'attività alle medesime demandata cessa e non trova nessun titolo o legittimazione di prosecuzione.
Tale situazione di delegittimazione può essere rimediata soltanto in sede legislativa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.51.2402)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 18 novembre 1999, n. 363.
Modalità di utilizzo delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati sul capitolo di spesa 33652, art. 14, legge regionale n. 18/99. Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro.

Alla Direzione lavoro
Alla Direzione formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli UU.PP.L.M.O. della Regione Sicilia
Agli Ispettorati del lavoro della Regione Sicilia
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del lavoro
Ai gruppi della Direzione lavoro
Ai gruppi della Direzione formazione professionale
Il capitolo 33652, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale n. 18/99, è stato destinato a far fronte alle spese per l'automazione dei servizi dell'Assessorato, pertanto al fine di assicurare l'uniformità operativa delle procedure di cui all'oggetto con le precedenti disposizioni contenute nelle circolari n. 456/V/DL del 27 giugno 1996 e n. 619/V/DL del 30 luglio 1998, si impartiscono con la presente disposizioni sulle modalità di utilizzo delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Per il contenimento della spesa si raccomanda una valutazione attenta e responsabile nella formulazione delle richieste di accredito somme per l'acquisizione delle forniture di competenza che dovranno essere giustificate da obiettive esigenze di funzionamento ed indicate nelle richieste con l'elencazione analitica dei beni e servizi, e dei rispettivi quantitativi e importi necessari (previsione di spesa), fermo restando che dette richieste saranno sottoposte alla valutazione di questo Assessorato gr. V/L.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35 dell'8 novembre 1988 e dell'art. 14 della legge regionale n. 18/99, le richieste possono essere formulate per l'acquisizione di beni o di servizi necessari per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro e limitatamente alle esigenze correnti e cioè:
-  beni informatici:
-  dischetti magnetici;
-  cartucce per stampanti;
-  cartucce magnetiche di backup;
-  personal computer ad uso automazione d'ufficio e relative stampanti;
-  applicativi standard per automazione d'ufficio;  
-  beni occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e non sopra specificati (gruppi di continuità, prolunghe, batterie per P.C., ecc.);
-  assistenza tecnica: per un congruo numero di interventi fuori garanzia;
-  sostituzione di componenti di cui non risulti economicamente vantaggiosa (o possibile) la riparazione.
Per importi presunti di spesa superiori a L. 1.000.000, IVA esclusa, sarà necessario acquisire preventivi con offerte da parte di almeno tre ditte iscritte all'albo fornitori istituito presso il gruppo Servizi generali della Presidenza della Regione. I consegnatari, ove lo riterranno, potranno richiedere pareri di congruità prima dell'acquisizione.
L'importo della spesa comunque non dovrà essere superiore ai 30.000.000 per gli UU.PP.L.M.O. e le due Direzioni dell'Assessorato ed ai 10.000.000 per gli Ispettorati provinciali, l'Ispettorato regionale e l'U.R.L.M.O., oltre IVA.
Le eventuali richieste integrative su aperture di credito dovranno essere accompagnate da formale dichiarazione di esaurimento dei fondi accreditati in precedenza con l'indicazione del numero dell'O.A. esaurito.
Le spese effettuate non devono in nessun caso superare l'importo delle somme accreditate.
Le somme accreditate vanno utilizzate esclusivamente in conformità alla delega ricevuta, risultante dall'oggetto dell'O.A.
In adempimento al terz'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, i funzionari delegati, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, devono trasmettere a questa Amministrazione i rendiconti, anche se negativi, delle somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre. Tale adempimento dovrà, inoltre, essere effettuato, nei successivi sessanta giorni da quando cessino le facoltà del funzionario delegato o da quando allo stesso subentri altro funzionario.
La legge regionale n. 256/79 dispone che la mancata rendicontazione entro i termini che precedono, comporta l'obbligo, per l'Amministrazione che ha emesso l'apertura di credito, dell'applicazione della sanzione pecunaria prevista dall'art. 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, in atto fino ad un massimo di L. 240.000, indipendentemente da eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con la procedura e le modalità previste dalla normativa vigente.
Si avvisa che la mancata osservanza delle presenti disposizioni sarà oggetto di rilievo in fase di esame dei relativi rendiconti.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.51.2388)
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CIRCOLARE 24 novembre 1999, n. 1.
Ulteriori disposizioni per la gestione economico finanziaria delle attività formative ex legge regionale n. 24/76 - Anno formativo 1998/99.

Ai soli fini dell'erogazione della seconda anticipazione della voce gestione e relativamente alla sola attività formativa 1998/99, considerato che l'esiguo numero di revisioni parziali fin qui pervenute da parte dei competenti uffici del lavoro non ha reso possibile l'emissione dei relativi titoli di spesa per oltre l'80% degli enti ammessi a finanziamento, fatte salve le successive valutazioni degli uffici del lavoro in merito alle revisioni, che comunque dovranno garantire entro i successivi giorni 30 dalla presentazione del relativo rendiconto da parte dell'ente, in deroga alle previsioni di cui alla circolare 26 aprile 1999, n. 4, punto 4, del paragrafo "Modalità di erogazione del contributo" e limitatamente alla sola revisione del rendiconto parziale, si procederà all'erogazione della seconda anticipazione delle spese di gestione e consumi per quegli enti per i quali risulti già acquisita la certificazione dell'idoneità locali ed attrezzature rilasciata dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente, la certificazione antimafia, la dichiarazione di responsabilità, a firma del legale rappresentante dell'ente gestore, nella quale si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione in conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato il relativo rendiconto al competente Ufficio del lavoro.
Altresì, dal limite del 90%, di cui al punto 1 del medesimo paragrafo, è esclusa la voce Allievi.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.51.2365)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO 31 gennaio 1992.
Elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.


Nel decreto di cui in epigrafe pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, vanno apportate le seguenti rettifiche:


Vol  Pag. N.prog. Cognome e nome Elenco Area Errata Corrige 


136 13 Sanfilippo Alfonso Regionale G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
221 7 Sanfilippo Alfonso Agrigento G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
302 7 Sanfilippo Alfonso Caltanissetta G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
396 7 Sanfilippo Alfonso Catania G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
479 7 Sanfilippo Alfonso Enna G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
570 7 Sanfilippo Alfonso Messina G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
667 9 Sanfilippo Alfonso Palermo G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
746 7 Sanfilippo Alfonso Ragusa G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
833 8 Sanfilippo Alfonso Siracusa G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
II  923 9 Sanfilippo Alfonso Trapani G2L via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 
II  1066 - Sanfilippo Alfonso Alfabetico - via Giacinto Carini, 10 - Palermo via Belgio, 10 - 90146 Palermo 

(99.50.2358)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'
ERRATA CORRIGE


DECRETO 3 novembre 1999.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.55 del 26 novembre 1999, a pag. 30, art. 7, 5° rigo, la data: "31 maggio 1997" deve correttamente leggersi: "31 gennaio 1997".
(99.47.2167)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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