REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 6 FEBBRAIO 1999 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 1998.
Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 dicembre 1998.
Riconoscimento di prodotti a base di latte come prodotti storici fabbricati tradizionalmente  pag. 15 


DECRETO 31 dicembre 1998.
Bando di concorso del Progetto imprese e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole  pag. 29 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 3 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.  pag. 38 


DECRETO 4 dicembre 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.  pag. 38 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Agrigento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 39 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Caltanissetta in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 41 

DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Catania in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 44 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Enna in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 47 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Messina in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 49 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Palermo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 52 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Ragusa in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 55 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Siracusa in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 58 


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Trapani in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997  pag. 61 

Assessorato dell'industria

DECRETO 9 dicembre 1998
Autorizzazione all'ENEL, direzione distribuzione Sicilia, per la costruzione di una stazione elettrica in territorio di Monreale  pag. 63 

Assessorato della sanità

DECRETO 16 dicembre 1998.
Individuazione di zone di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini  pag. 64 


DECRETO 27 gennaio 1999.
Modalità per l'inoltro delle istanze dei professionisti biologi, chimici e psicologi ambulatoriali che aspirano a svolgere l'attività nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale  pag. 65 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 dicembre 1998.
Autorizzazione all'ENEL per la costruzione di una cabina 150/20 Kv in territorio di Caccamo  pag. 72 


DECRETO 17 dicembre 1998.
Autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico in territorio di Sclafani Bagni  pag. 72 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni della Misura 1.1 del POP Sicilia 1994/99 - Sottoprogramma 1 FSER  pag. 73 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Edilizia scolastica - Legge 8 agosto 1996, n. 431, art. 2, comma 5 - Riassegnazione dei finanziamenti  pag. 73 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente del Comitato regionale I.N.P.S.   pag. 74 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione  pag. 74 

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del bilancio e delle finanze

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 1998  pag. 77 


SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1:
Statuto del comune di Saponara. Adeguamento.
Statuto del comune di Barrafranca. Modifiche ed integrazioni.
Statuto del comune di Gibellina. Modifiche.
Supplemento straordinario n. 2:
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 novembre 1998.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI







DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 1998.
Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998: «Leggi regionali 1 settembre 1997, n. 33 e 31 agosto 1998, n. 15 - Piano faunistico-venatorio 1998/2002»;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto conseguentemente di dovere procedere all'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998 citata;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, è disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998: «Leggi regionali 1 settembre 1997, n. 33 e 31 agosto 1998, n. 15 - Piano faunistico-venatorio 1998/2002».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 8 ottobre 1998.
  DRAGO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 novembre 1998.
Reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 52.

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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 dicembre 1998.
Riconoscimento di prodotti a base di latte come prodotti storici fabbricati tradizionalmente.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva n. 92/46/CEE del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;
Considerato che, a norma dell'art. 8, paragrafo 2, primo comma della direttiva n. 92/46 CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere deroghe individuali o generalizzate a talune disposizioni della direttiva che si ritiene possano arrecare nocumento alla fabbricazione di taluni prodotti a base di latte che presentino caratteristiche tradizionali, in quanto determinerebbero l'appiattimento dei sapori, degli aromi e degli odori tipici conferiti in massima parte dalla microflora naturale procasearia che si verrebbe a perdere;
Considerato che lo sviluppo della microflora naturale procasearia viene favorito da particolari condizioni di micro-ambiente che si vengono a creare nei locali dove si praticano sistemi di lavorazione tradizionali, i quali prevedono, ad esempio, l'impiego di latte crudo, di attrezzature ed utensili da lavoro tipici (nei quali si annida la flora microbica utile alla caseificazione), di locali specifici per la stagionatura e di quant'altro riesce a conferire, in modo naturale, particolarità e specificità al prodotto;
Ritenuto, altresì, che per conservare intatte le caratteristiche organolettiche di tali prodotti occorre principalmente salvaguardare le tecnologie tradizionali di produzione e stagionatura, fatte salve in ogni caso le disposizioni generali attinenti all'igiene dei locali di trattamento e trasformazione del latte;
Vista la direttiva n. 92/47/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 gennaio 1997, che recepisce le direttive n. 92/46 e n. 92/47 CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Vista la decisione della Commissione n. 95/165/CEE del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;
Vista la decisione della Commissione del 25 aprile 1997, n. 284, che sostituisce la decisione n. 96/536/CEE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 della direttiva n. 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti;
Visto l'art. 1 della decisione n. 97/284/CE, che definisce "prodotti a base di latte che presentano caratteristiche tradizionali" quelli storicamente riconosciuti e quelli fabbricati tradizionalmente;
Visto l'art. 2 della decisione n. 97/284/CE, con il quale gli stati membri sono autorizzati a concedere, per i prodotti fabbricati in maniera tradizionale, deroghe circa i requisiti relativi alla natura dei materiali che compongono le attrezzature di caseificazione e alla tipologia dei magazzini e dei locali di stagionatura e maturazione;
Considerato l'interesse generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste verso le problematiche connesse alla salvaguardia e alla tutela dei prodotti tradizionali siciliani;
Ritenuto di dovere salvaguardare le peculiarità organolettiche di tali prodotti che costituiscono un patrimonio di indiscutibile valore storico e culturale;
Considerato che, ai fini dell'individuazione dei suddetti prodotti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si è avvalso, per le specifiche competenze nel settore lattiero-caseario, del contributo del Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia di Ragusa, con il quale ha anche collaborato l'Associazione regionale allevatori della Sicilia;
Ritenuto, pertanto, di poter individuare, sulla base delle schede predisposte in collaborazione con i summenzionati organismi, un primo elenco di formaggi storici fabbricati tradizionalmente in ambito regionale che possano usufruire delle deroghe di cui alla decisione n. 97/284/CE delConsiglio;
Ritenuto opportuno provvedere in tal senso, al fine di garantire le produzioni della filiera lattiero-casearia fabbricate con caratteristiche tradizionali nell'intero territorio regionale;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

I prodotti a base di latte di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti come prodotti storici fabbricati tradizionalmente.

Art. 2

I prodotti di cui all'art. 1 sono:
-  formaggi a pasta filata: ragusano D.O.P., provola ragusana, cosacavaddu ragusanu (caciocavallo ragusano), caciocavallo palermitano, vastedda palermitana, caci figurati, provola siciliana, provola dei Nebrodi, provola delle Madonie, vastedda della valle del Belice;
- formaggi a pasta pressata: pecorino siciliano D.O.P., maiorchino, piacentinu, picurinu (formaggio di pecora siciliano), formaggiu ri capra (formaggio di capra siciliano), padduni (formaggio di capra siciliano), canestrato, fiore sicano;
- ricotte: ricotta iblea, ricotta infornata, ricotta (di vacca, pecora, capra, mista, salata).

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1998.
  CUFFARO 


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DECRETO 31 dicembre 1998.
Bando di concorso del Progetto imprese e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 dicembre 1997 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e la Cassa per la formazione della proprietà contadina di Roma, finalizzato alla costituzione in tutto il territorio regionale di nuove ed efficienti imprese agricole con preferenza per i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
Visto la delibera 772/97 del 22 dicembre 1997 - Attuazione accordo di programma Regione siciliana - Cassa per la formazione della proprietà contadina di Roma, con la quale quest'ultima ha destinato un finanziamento di L. 6.000.000.000 per la parte riguardante l'acquisto del capitale fondiario nell'ambito del predetto protocollo d'intesa;
Considerato che il sopra citato protocollo d'intesa prevede il finanziamento da parte della Regione dei piani di miglioramento materiale da realizzare nelle aziende oggetto di acquisto e che a tale scopo verranno utilizzati i fondi previsti all'interno del P.O.P. 1994-99 - Misura 11.1 del Reg. UE n. 2328/91, per uno stanziamento complessivo di una somma di L. 4.000.000.000;
Considerato che, al fine di selezionare i progetti da finanziare per la formazione e/o ampliamento di efficienti imprese agricole, si è reso necessario predisporre un bando di concorso, corredato da relativa procedura di valutazione ed apposita modulistica, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione e successiva pubblicazione del bando di concorso e dei relativi allegati;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, è approvato il bando di concorso ed i relativi allegati del Progetto impresa e territorio per la formazione e/o ampliamento di efficienti imprese agricole.

Art. 2

Per il finanziamento dei piani di miglioramento materiale alle aziende oggetto di acquisto, il cui ammontare complessivo stimato è pari a L. 4.000.000.000, sarà utilizzata parte dei fondi afferenti alla Misura 11.1 del P.O.P. 1994/1999.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1998.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 3855 del 31 dicembre 1998.

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BANDO DI CONCORSO


(99.4.160)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1998.

Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 3882 del 2 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede una variazione del plafond di cassa di lire 20.000 milioni per far fronte a pagamenti a favore dell'I.N.P.S. per gli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili;
Visto il fax di questo Assessorato del bilancio e delle finanze, direzione bilancio e tesoro, prot. n. 48511 del 30 ottobre 1998, con cui si invitano le amministrazioni competenti a comunicare le eventuali somme eccedenti le necessità del plafond di cassa del titolo II per consentire l'incremento di quello relativo al titolo I;
Vista la nota n. 3877 del 4 novembre 1998 della Presidenza della Regione, segreteria generale, con cui si rappresenta agli uffici interessati l'urgenza di comunicare a questo Assessorato le somme eccedenti il fabbisogno del plafond di cassa di pertinenza degli stessi uffici;
Considerato che solo alcuni uffici della Presidenza della Regione hanno provveduto a rispondere in ottemperanza delle succitate note;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del titolo II della rubrica Presidenza della Regione presenta una disponibilità consistente che può essere utilizzata in parte per provvedere alla variazione richiesta dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1998, la variazione in aumento di lire 20.000 milioni alla rubrica lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, per le finalità indicate nella citata nota n. 3882/98;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorato regionale Spese Spese in     correnti conto capitale 
Presidenza della Regione      - - 20.000 
Lavoro, previdenza sociale, for- mazione professionale ed emi- grazione      + 20.000


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.51.2773)
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DECRETO 4 dicembre 1998.

Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 29;
Vista la nota n. 36241 del 16 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, direzione interventi strutturali, gruppo 2°, chiede una variazione compensativa della somma di lire 8.230 milioni in aumento alla dotazione di cassa del titolo I ed in diminuzione alla dotazione di cassa del titolo II, al fine di provvedere al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa agli emolumenti da corrispondere al personale degli uffici centrali di codesto Assessorato;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 le seguenti variazioni:

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      Titolo I Titolo II Assessorato regionale Spese Spese in     correnti conto capitale 
Agricoltura e foreste      + 8.230 - 8.230 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 1998.
  PIRO 

(98.51.2748)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Agrigento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Agrigento, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, in data 18 settembre 1998 dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e dal C.G.M., trasmessi all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 234B del 26 ottobre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Agrigento si articola in progetti esecutivi e fruibili da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i progetti esecutivi riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 3 agosto 1998 (reg. n. 6, fg. n. 102) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Agrigento è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 1.225.214.710; 1998:  L. 3.265.464.860; 1999:  L. 3.265.464.860; per complessive:  L. 7.756.144.430;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Agrigento è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti e la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Agrigento, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 7.755.788.026 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 4.490.416.786 per la quota di spesa ammessa nel bilancio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

  Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Comune capofila area I: S. Giovanni Gemini
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 60.000.000 
1998      L. 160.000.000 =  L. 220.000.000 
1999      L. 160.000.000         =  L. 380.000.000 

Comune capofila area II: Ribera
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 110.756.600 
1998      L. 308.009.358 =  L. 418.765.958 
1999      L. 308.009.357         =  L. 726.775.315 

Comune capofila area III: Comitini
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 335.976.000 
1998      L. 885.063.167 =  L. 1.221.039.167 
1999      L. 885.063.162         =  L. 2.106.102.329 

Comune capofila area IV: Menfi
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 137.714.400 
1998      L. 393.655.060 =  L. 531.369.460 
1999      L. 393.655.064         =  L. 925.024.524 

Comune capofila area V: Bivona
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 54.320.000 
1998      L. 102.231.100 =  L. 156.551.100 
1999      L. 102.231.100         =  L. 258.782.200 

Comune capofila area VI: Palma di Montechiaro
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 232.825.264 
1998      L. 620.551.780 =  L. 853.377.044 
1999      L. 620.551.780         =  L. 1.473.928.824 

Comune capofila area VII: Canicattì
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 280.000.000 
1998      L. 760.000.000 =  L. 1.040.000.000 
1999      L. 760.000.000         =  L. 1.800.000.000 

Comune capofila area VIII: Lampedusa
Progetto "Promozione dei diritti ed opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 13.453.280 
1998      L. 35.860.777 =  L. 49.314.057 
1999      L. 35.860.777         =  L. 85.174.834 
Totale              =  L. 4.490.416.786 =  L. 7.755.788.026 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle norme vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 2 dell'11 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Caltanissetta in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Caltanissetta, adottato in data 15 settembre 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e dal C.G.M., trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 168 del 6 ottobre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Caltanissetta si articola in progetti di adeguata esecutività e fruibilità da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i medesimi progetti riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato che il suddetto accordo di programma riporta la costituzione di apposito organismo di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del piano territoriale;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Caltanissetta è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 661.199.200; 1998:  L. 1.762.240.290; 1999:  L. 1.762.240.290; per complessive:  L. 4.185.679.780;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Caltanissetta è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti, nonché la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Caltanissetta, adottato in data 15 settembre 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 4.185.605.700 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 2.423.372.960 per la parte di spesa ammessa a finanziamento per il biennio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

  Enti/progetti - Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

A)  Casa di accoglienza per donne in diff.
1997      L. 89.823.840 
1998      L. 222.062.058 =  L. 311.885.898 
1999      L. 222.062.058         =  L. 533.947.956 

B)  Tutela dei diritti del bamb. malato e osp.
1997      L. 42.416.000 
1998      L. 128.848.000 =  L. 171.264.000 
1999      L. 128.848.000         =  L. 300.112.000 
Totale              =  L. 483.149.898 =  L. 834.059.956 

Comune di Caltanissetta
A)  Centri di aggregazione èquipe socio...
1997      L. 157.460.084 
1998      L. 419.690.722 =  L. 577.150.806 
1999      L. 419.690.722         =  L. 996.841.528 

Comune di Serradifalco
A)  Scuola serena
1997      L. 18.112.231 
1998      L. 48.276.322 =  L. 66.388.553 
1999      L. 48.276.322         =  L. 114.664.875 

Comune di Santa Caterina
A)  I ragazzi si riappropriano del territorio
1997      L. 22.876.000 
1998      L. 62.540.000 =  L. 85.416.000 
1999      L. 62.540.000         =  L. 147.956.000 

Comune di Gela
A)  Ed. domiciliare Affido - Centro di sostegno
1997      L. 224.980.276 
1998      L. 599.658.058 =  L. 824.638.334 
1999      L. 599.658.058         =  L. 1.424.296.392 

Comune di Sommatino
A)  Ludobus
1997      L. 17.802.680 
1998      L. 47.451.547 =  L. 65.254.227 
1999      L. 47.451.547         =  L. 112.705.774 

Comune di Butera
A)  Centro di aggregazione
1997      L. 20.798.977 
1998      L. 55.450.511 =  L. 76.249.488 
1999      L. 55.450.511         =  L. 131.700.000 

B)  Centro di aggregazione
1997      L. 20.798.977 
1998      L. 46.960.511 =  L. 67.759.488 
1999      L. 46.960.511         =  L. 114.720.000 

C)  Educativa domiciliare
1997      L. 20.798.977 
1998      L. 63.899.560 =  L. 84.698.537 
1999      L. 63.899.560         =  L. 149.598.097 
Totale              =  L. 228.707.513 =  L. 395.018.095 

Comune di Mussomeli
A)  Centro d'incontro
1997      L. 9.256.000 
1998      L. 37.959.277 =  L. 47.215.277 
1999      L. 37.959.277         =  L. 85.174.554 

B)  Educativa di strada
1997      L. 9.937.200 
1998      L. 19.936.173 =  L. 29.873.373 
1999      L. 19.936.173         =  L. 49.809.546 

C)  Interventi socio-educativi
1997      L. 6.078.978 
1998      L. 9.500.000 =  L. 15.578.978 
1999      L. 9.500.000         =  L. 25.078.978 
Totale              =  L. 92.667.628 =  L. 160.063.080 
Totale generale              =  L. 2.423.372.960 =  L. 4.185.605.700 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 3 dell'11 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Catania in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Catania, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, in data 4 settembre 1998 dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e dal C.G.M., trasmessi all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 150/B del 23 settembre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Catania si articola in progetti esecutivi e fruibili da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i progetti esecutivi riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 3 agosto 1998 (reg. n. 6, fg. n. 102) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Catania è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 2.022.426.940 arrot.; 1998:  L. 5.390.209.600 arrot.; 1999:  L. 5.390.209.600 arrot.; per complessive:  L. 12.802.846.140;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Catania è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti e la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Catania, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 12.781.009.755 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 7.412.636.540 per la quota di spesa ammessa nel bilancio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

AMBITO PROVINCIALE DI CATANIA

  Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Provincia regionale:
Progetto "Tutela dei diritti dei minori colpiti da malattie gravi e invalidanti"
1997      L. 165.949.200 
1998      L. 276.582.000 =  L. 442.531.200 
1999      L. 387.214.800         =  L. 829.746.000 

Progetto "Educazione allo sviluppo"
1997      L. 81.898.360 
1998      L. 158.757.637 =  L. 240.655.727 
1999      L. 209.116.273         =  L. 449.772.000 

Progetto "Centro di promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza"
1997      L. 47.640.000 
1998      L. 79.400.000 =  L. 127.040.000 
1999      L. 111.160.000         =  L. 238.200.000 

Comune capofila: Acireale
Progetto "Piano dei servizi ai minori"
1997      L. -14.400 
1998      L. 1.614.072.000 =  L. 1.614.072.000 
1999      L. -14.400         =  L. 1.614.072.000 

Comune capofila: Biancavilla
Progetto "Progetto speranza"
1997      L. 170.682.540 
1998      L. 242.470.900 =  L. 413.153.440 
1999      L. 375.259.260         =  L. 788.412.700 

Comune capofila: Bronte
Progetto "Crescere insieme"
1997      L. 93.072.720 
1998      L. 283.408.850 =  L. 376.481.570 
1999      L. 301.957.330         =  L. 678.438.900 

Comune capofila: Caltagirone
Progetto "Iniziative ed interventi sovracomunali per l'infanzia e l'adolescenza"
1997      L. 233.352.768 
1998      L. 315.449.808 =  L. 548.802.576 
1999      L. 450.268.320         =  L. 999.070.896 

Comune capofila: Giarre
Progetto "Bambini, famiglie e servizi: verso una nuova comunità educativa"
1997      L. 178.002.000 
1998      L. 434.412.977 =  L. 612.414.977 
1999      L. 631.255.023         =  L. 1.243.670.000 

Comune capofila: Grammichele
Progetto "Nuove generazioni"
1997      L. 34.200.000 
1998      L. 159.500.000 =  L. 193.700.000 
1999      L. 187.300.000         =  L. 381.000.000 

Comune capofila: Misterbianco
Progetto "Azioni di promozione a tutela dei diritti dell'infanzia e della famiglia"
1997      L. 75.158.972 
1998      L. 371.046.465 =  L. 446.205.437 
1999      L. 552.765.222         =  L. 998.970.659 

Comune capofila: Palagonia
Progetto "Piano infanzia e adolescenza"
1997      L. 28.020.900 
1998      L. 124.200.000 =  L. 152.220.900 
1999      L. 142.880.100         =  L. 295.101.000 

Comune capofila: Paternò
Progetto "Legge n. 285/97"
1997      L. 288.259.400 
1998      L. 423.333.333 =  L. 711.592.733 
1999      L. 638.407.267         =  L. 1.350.000.000 

Comune capofila: Ramacca
Progetto "Eventi nuovi"
1997      L. 57.101.580 
1998      L. 79.969.300 =  L. 137.070.880 
1999      L. 107.337.020         =  L. 244.407.900 

Comune capofila: San Giovanni La Punta
Progetto "Infanzia serena"
1997      L. 179.056.500 
1998      L. 207.960.000 =  L. 387.016.500 
1999      L. 327.331.000         =  L. 714.347.500 

Comune capofila: Sant'Agata Li Battiati
Progetto "L'isola che... sarà"
1997      L. 280.160.000 
1998      L. 425.446.600 =  L. 705.606.600 
1999      L. 680.193.400         =  L. 1.385.800.000 

Comune capofila: Scordia
Progetto "Jonathan 2000"
1997      L. 109.872.000 
1998      L. 194.200.000 =  L. 304.072.000 
1999      L. 265.928.000         =  L. 570.000.000 
Totale              =  L. 7.412.636.540 =  L. 12.781.009.755 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle norme vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 4 dell'11 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Enna in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Enna, adottato in data 26 agosto 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e C.G.M., trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 148 del 23 settembre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Enna si articola in progetti di adeguata esecutività e fruibilità da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i medesimi progetti riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato che il suddetto accordo di programma riporta la costituzione di apposito organismo di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del piano territoriale;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Enna è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 473.127.980; 1998:  L. 1.260.989.410; 1999:  L. 1.260.989.410; per complessive:  L. 2.995.106.800;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Enna è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti, nonché la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Enna, adottato in data 26 agosto 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 2.995.106.800 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 1.734.117.390 per la parte di spesa ammessa a finanziamento per il biennio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

  Enti/progetti - Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Comune di Enna
A)  Progetto d'intervento sui minori
1997      L. 100.000.000 
1998      L. 200.000.000 =  L. 300.000.000 
1999      L. 300.000.000         =  L. 600.000.000 

Comune di Calascibetta
A)  Si infanzia
1997      L. 373.127.980 
1998      L. 1.027.500.000 =  L. 1.400.627.980 
1999      L. 927.928.820         =  L. 2.328.556.800 

B)  Promozione affido familiare
1998      L. 33.489.410 =  L. 33.489.410 
1999      L. 33.060.590         =  L. 66.550.000 
Totale              =  L. 1.734.117.390 =  L. 2.995.106.800 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 5 dell'11 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Messina in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Messina, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, in data 27 agosto 1998 dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, e dal C.G.M. integrato in data 11 novembre 1998 con successivo accordo di programma dall'ASL e dal provveditorato agli studi, trasmessi all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarati rispettivamente al protocollo n. 195/B del 9 ottobre 1998 e n. 308/B del 19 novembre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Messina si articola in progetti esecutivi e fruibili da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i progetti esecutivi riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 3 agosto 1998 (reg. n. 6, fg. n. 102) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Messina è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 1.501.999.470; 1998:  L. 4.003.156.730; 1999:  L. 4.003.156.730; per complessive:  L. 9.508.312.930;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Messina è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti e la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Messina, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 9.494.741.104 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 5.505.155.760 per la quota di spesa ammessa nel bilancio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

  Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Comune di Messina
Denominazione progetti: Club Vivere Insieme - Azione Sociale a r.l. - LAM '85 a r.l. - Nuove Solidarietà a r.l. - Solidarietà 2000 - CEDAV - CEPAS - S. Maria della Strada - Lilium - L'Aquilone - Meter e Miles - Albero della Vita - Vivere per Messina - Petit - C.N.I.S.
1997      L. 543.275.664 
1998      L. 1.447.948.390 =  L. 1.991.224.054 
1999      L. 1.445.490.760         =  L. 3.436.714.814 

Comune di Milazzo
Denominazione progetti: Integrare - Il Puzzle - Infanzia ed adolescenza
1997      L. 220.575.046 
1998      L. 587.880.693 =  L. 808.455.739 
1999      L. 577.880.693         =  L. 1.386.336.432 

Comune di Barcellona
Denominazione progetti: Crescere insieme
1997      L. 176.511.247 
1998      L. 470.441.047 =  L. 646.952.294 
1999      L. 470.416.642         =  L. 1.117.368.936 

Comune di Capo d'Orlando
Denominazione progetti: Amico - Giocare per crescere - Ist. Centro ricreativo
1997      L. 97.324.447 
1998      L. 259.390.909 =  L. 356.715.356 
1999      L. 259.390.909         =  L. 616.106.265 

Comune di Patti
Denominazione progetti: Prom. diritti e opportunità - Infanzia e adolescenza - Ist. Centro ricreativo
1997      L. 73.756.183 
1998      L. 196.576.338 =  L. 270.332.521 
1999      L. 196.576.227         =  L. 466.908.748 

Comune di Sant'Agata di Militello
Denominazione progetti: Patto di collaborazione e coordinamento
1997      L. 105.795.787 
1998      L. 281.968.897 =  L. 387.764.684 
1999      L. 280.968.897         =  L. 668.733.581 

Comune di Tortorici
Denominazione progetti: Centro giochi - Infanzia e adolescenza - Imparando nei laboratori - Ludoteca - Arcobaleno
1997      L. 39.849.461 
1998      L. 106.207.527 ==  L. 146.056.988 
1999      L. 106.206.858         =  L. 252.263.846 

Comune di Mistretta
Denominazione progetti: Trait d'Union
1997      L. 40.788.348 
1998      L. 108.709.874 ==  L. 149.498.222 
1999      L. 108.709.874         =  L. 258.208.096 

Comune di S. Teresa di Riva
Denominazione progetti: Scopriamo l'infanzia - Insieme
1997      L. 87.540.779 
1998      L. 233.315.333 ==  L. 320.856.112 
1999      L. 233.315.333         =  L. 554.171.445 

Comune di Taormina
Denominazione progetti: Il trenino - Aria di musica - Colonia estiva - Campus estivo - Matite d'estate - Il campo solare
1997      L. 64.409.959 
1998      L. 171.666.623 =  L. 236.076.582 
1999      L. 171.602.307         = 407.678.889 

Comune di Francavilla di Sicilia
Denominazione progetti: Amico
1997      L. 21.797.180 
1998      L. 58.094.235 = 79.891.415 
1999      L. 58.094.235         = 137.985.650 

Comune di Lipari
Denominazione progetti: I bambini che non erano bambini
1997      L. 30.375.213 
1998      L. 80.956.580 = 111.331.793 
1999      L. 80.932.607         = 192.264.400 
Totale              =  L. 5.505.155.760 =  L. 9.494.741.104 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle norme vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 6 dell'11 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Palermo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Palermo, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, in data 17 settembre 1998 dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e dal C.G.M., trasmessi all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 154/B del 23 settembre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Palermo si articola in progetti esecutivi e fruibili da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i progetti esecutivi riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 3 agosto 1998 (reg. n. 6, fg. n. 102) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Palermo è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 1.434.008.510; 1998:  L. 3.821.945.920; 1999:  L. 3.821.945.920; per complessive:  L. 9.077.900.350;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Palermo è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti e la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della provincia di Palermo, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 9.032.464.466 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 5.255.954.430 per la quota di spesa ammessa nel bilancio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

AMBITO PROVINCIALE DI PALERMO

  Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Provincia regionale:
Progetto "Coloro, gioco e mi diverto anch'io"
1997      L. 274.349.872 
1998      L. 240.920.456 =  L. 515.270.328 
1999      L. 458.139.672         =  L. 974.410.000 

Progetto "Laboratorio di teatro creativo"
1997      L. -14.400 
1998      L. -14.400 =  L. -14.400 
1999      L. 54.237.928         =  L. 54.237.928 

Comune capofila: Belmonte Mezzagno
Progetto "Promozione dei diritti e delle opportunità per l'infan zia e l'adolescenza"
1997      L. -14.400 
1998      L. 538.013.698 =  L. 538.013.698 
1999      L. 508.991.422         =  L. 1.047.005.120 

Comune capofila: Gangi
Progetto "Territorio madonita a misura di bambino"
1997      L. -14.400 
1998      L. 585.000.000 =  L. 585.000.000 
1999      L. 292.500.000         =  L. 877.500.000 

Comune capofila: Partinico
Progetto "Progetto di rete per la attuazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza - Alla scoperta dei mondi in connessione"
1997      L. 777.967.366 
1998      L. 777.967.366 =  L. 1.555.934.732 
1999      L. 777.967.366         =  L. 2.333.902.098 

Comune capofila: Prizzi
Progetto "Crescere in... comune"
1997      L. 302.597.888 
1998      L. 353.923.784 =  L. 656.521.672 
1999      L. 388.953.032         =  L. 1.045.474.704 

Comune capofila: Termini Imerese
Progetto "Piano Infanzia e Adolescenza"
1997      L. 79.093.384 
1998      L. 1.326.120.616 =  L. 1.405.214.000 
1999      L. 1.295.720.616         =  L. 2.700.934.616 
Totale              =  L. 5.255.954.430 =  L. 9.032.464.466 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle norme vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 8 del 10 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Ragusa in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Ragusa, adottato in data 19 settembre 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e dal C.G.M., trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 1782 del 14 ottobre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Ragusa si articola in progetti di adeguata esecutività e fruibilità da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i medesimi progetti riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato che il suddetto accordo di programma riporta la costituzione di apposito organismo di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del piano territoriale;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Ragusa è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 753.977.920; 1998:  L. 2.009.502.540; 1999:  L. 2.009.502.540; per complessive:  L. 4.772.983.000;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Ragusa è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti, nonché la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della provincia di Ragusa, adottato in data 19 settembre 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 4.772.702.000 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 2.763.200.197 per la parte di spesa ammessa a finanziamento per il biennio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

  Enti/progetti - Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Comune di Acate
A)  Centro socio ricreativo
1998      L. 83.413.520 =  L. 83.413.520 
1999      L. 51.616.480         =  L. 135.030.000 

Comune di Scicli
A)  Strada facendo
1998      L. 196.130.000 =  L. 196.130.000 
1999      L. 173.050.000         =  L. 369.180.000 

Comune di Comiso
A)  Centro di accoglienza per donne in difficoltà
1997      L. 249.708.920 
1998      L. 47.881.212 =  L. 297.590.132 
1999      L. 148.409.868         =  L. 446.000.000 

Comune di Santa Croce Camerina
A)  Ragazzi 2000
1998      L. 78.933.520 =  L. 78.933.520 
1999      L. 47.136.480         =  L. 126.070.000 

Comune di Giarratana
A)  L'infanzia che vorrei
1998      L. 92.060.000 =  L. 92.060.000 
1999      L. 80.313.590         =  L. 172.373.590 

Comune di Chiaramonte Gulfi
A)  I colori dell'estate
1998      L. 18.737.140 =  L. 18.737.140 
1999      L. 2.838.620         =  L. 21.575.760 

B)  La baby coop. di Peter Pan
1998      L. 59.314.585 =  L. 59.314.585 
1999      L. 43.416.065         =  L. 102.730.650 
Totale              =  L. 78.051.725 =  L. 124.306.410 

Comune di Pozzallo
A)  Insieme in estate
1997      L. 196.088.000 
1998      L. 30.088.000 =  L. 226.176.000 
1999      L. 108.088.000         =  L. 334.264.000 

Comune di Ispica
A)  Conoscere e riconoscersi
1998      L. 120.120.000 =  L. 120.120.000 
1999      L. 120.120.000         =  L. 240.240.000 

Comune di Modica
A)  Il cielo in una stanza
1998      L. 62.223.520 =  L. 62.223.520 
1999      L. 30.426.480         =  L. 92.650.000 

B)  Crescere insieme
1997      L. 14.100.000 
1998      L. 20.150.000 =  L. 34.250.000 
1999      L. 20.150.000         =  L. 54.400.000 

C)  Comunità di accoglienza temporanea
1997      L. 294.076.000 
1998      L. 159.124.000 =  L. 453.200.000 
1999      L. 210.940.000         =  L. 664.140.000 
Totale              =  L. 549.673.520 =  L. 811.190.000 

Comune di Vittoria
A)  Centro per minori
1998      L. 242.058.000 =  L. 242.058.000 
1999      L. 242.058.000         =  L. 484.116.000 

B)  Centro per minori
1998      L. 218.296.000 =  L. 218.296.000 
1999      L. 147.796.000         =  L.= 366.092.000 

C)  Infanzia gioiosa
1998      L. 68.149.260 =  L. 68.149.260 
1999      L. 52.250.740         =  L. 120.400.000 

D)  Prendersi cura di sé per prendersi cura dei propri figli
1998      L. 30.150.000 =  L. 30.150.000 
1999      L. 14.250.000         =  L. 44.400.000 
Totale              =  L. 558.653.260 =  L. 1.015.008.000 

Comune di Ragusa
A)  Dalla parte dei bambini
1998      L. 116.949.260 =  L. 116.949.260 
1999      L. 101.050.740         =  L. 218.000.000 

B)  Insieme in famiglia
1998      L. 300.000.000 =  L. 300.000.000 
1999      L. 366.040.000         =  L. 666.040.000 

C)  Stradivarius
1998      L. 65.449.260 =  L. 65.449.260 
1999      L. 49.550.740         =  L. 115.000.000 
Totale              =  L. 482.398.520 =  L. 999.040.000 
Totale generale              =  L. 2.763.200.197 =  L. 4.772.702.000 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 9 del 10 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Siracusa in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Siracusa, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, in data 31 luglio 1998 dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e dal C.G.M., trasmessi all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 1554/B del 23 settembre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Siracusa si articola in progetti esecutivi e fruibili da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i progetti esecutivi riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 3 agosto 1998 (reg. n. 6, fg. n. 102) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Siracusa è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 863.071.180; 1998:  L. 2.300.273.240; 1999:  L. 2.300.273.240; per complessive:  L. 5.463.617.660;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Siracusa è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti e la gestione dei fondi disponibili alla Provincia regionale di Siracusa giusta previsione art. 5 dell'accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Siracusa, adottato con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 5.400.574.415 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 3.163.344.420 per la quota di spesa ammessa nel bilancio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

  Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

Progetti comunali
Denominazione progetti
Centro 1: Ass. dom. educativa - Affido etero-familiare - Ass. dom. Bambini H - Attività animazione estiva - Laboratorio diritti bambini - Campagna diritti minori
1997      L. 60.000.000 
1998      L. 508.984.760 =  L. 568.984.760 
1999      L. 663.424.760         =  L. 1.232.409.520 

Denominazione progetti
Centro 2: Centro ascolto - Educativa territoriale - Recupero scolastico ed educativa domiciliare - Educativa domiciliare - Competenza genitoriale - Affido familiare - Corso di orientamento professionale
1997      L. 98.406.000 
1998      L. 108.343.000 =  L. 207.249.000 
1999      L. 102.397.000         =  L. 309.646.000 

Denominazione progetti
Centro 3: Assistenza e sostegno fam. con minori H
1997      L. -0.000 
1998      L. 69.259.000 =  L. 69.259.000 
1999      L. 69.259.000         =  L. 138.518.000 

Denominazione progetti
Zona Montana: Centro aggreg. minori - Ass. portatori H - Colonia estiva - Infanzia, adolescenza... - Centro di aggregazione - Ass. dom. disabili - Progetto Calimero
1997      L. -0.000 
1998      L. 174.753.000 =  L. 174.753.000 
1999      L. 94.488.000         =  L. 269.241.000 

Denominazione progetti
Zona Nord: Progetto Robinson - Progetto Canovaccio 2
1997      L. -0.000 
1998      L. 225.062.500 =  L. 225.062.500 
1999      L. 225.062.500         =  L. 450.125.000 

Denominazione progetti
Zona Sud: Città laboratorio - Assistenza portatori di H - Centro "Ragazzi 2000" - Self Help - Comunità Arcobaleno
1997      L. 24.959.693 
1998      L. 629.884.693 =  L. 654.844.396 
1999      L. 475.084.693         =  L. 1.129.929.079 

Progetti sovracomunali
Denominazione progetti
Area A: Educativa territoriale - Affidamento familiare - Mediazione familiare - Prog. educ. (D.P.R. n. 448/88) - C.I.C. - Pulmino per disabili - Centro diurno minori
1997      L. 379.705.487 
1998      L. 493.211.287 =  L. 872.916.774 
1999      L. 526.639.002         =  L. 1.399.555.776 

Denominazione progetti
Area B: Ludoteca in ospedale - A scuola in bicicletta - Promozione diritti rag. - Ludobus - Parchi Robinson
1997      L. 300.000.000 
1998      L. 160.000.000 =  L. 460.000.000 
1999      L. 380.000.000         =  L. 840.000.000 
Totale              =  L. 3.163.344.420 =  L. 5.400.574.415 



Art. 5

E' fatto obbligo alla Provincia regionale responsabile dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle norme vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 7 dell'11 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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DECRETO 27 novembre 1998.
Approvazione e finanziamento del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Trapani in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 28 agosto 1997.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani territoriali d'intervento articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Considerato che la medesima legge, a fronte di estesi fenomeni di povertà, disagio, rischio sociale delle fasce minorili, si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali, province e comuni perché, nel rispetto delle diversità etniche e culturali, promuovano interventi di tipo socio-educativo, scolastico, psicologico, formativo, sanitario, capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei minori, rimuovendo le cause che ne compromettono il processo di crescita, favorendone nel contempo la partecipazione alla vita civile anche in presenza di handicap o malattia;
Che tali obiettivi si qualificano di sicura prevenzione primaria e generale a sostegno del ruolo genitoriale e familiare con pieno recupero di valori e scelta di solidarietà individuale e collettiva in un quadro complessivo di aiuto alla famiglia e di sicurezza sociale;
Che i superiori indirizzi richiedono l'integrazione a livello istituzionale, gestionale e comunitario degli interventi con un approccio globale ai bisogni dei bambini e delle famiglie mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 tra gli enti locali, le AA.SS.LL., i provveditorati agli studi, i centri per la giustizia minorile (C.G.M.) e con la partecipazione delle forze attive delle ONLUS (associazioni, volontariato, cooperative sociali, enti non profit) sia nell'elaborazione che nell'attuazione dei singoli progetti esecutivi e complessivamente dei piani territoriali;
Che con decreto n. 977 del 30 aprile 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54), integrato con decreto n. 1940 del 31 agosto 1998 e decreto n. 1977 del 18 settembre 1998, per i compiti di regia complessiva e di programmazione assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/97 e dell'accordo stipulato nella conferenza Stato-Regioni dell'11 dicembre 1997, l'Assessore regionale per gli enti locali:
a)  ha approvato le prime linee d'indirizzo per l'attuazione della legge n. 285/97 con individuazione nella previsione degli artt. 4, 5, 6 e 7 delle priorità d'intervento, dei criteri di riparto dei fondi disponibili per il triennio 1997/99, delle metodologie di lavoro con riguardo al carattere d'innovazione e sperimentazione dei progetti;
b)  ha individuato le Province regionali quali ambiti territoriali d'intervento, ad esclusione dei comuni di Palermo e Catania, con compiti di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti dei comuni ricompresi in ciascun ambito con riguardo alla costituzione delle forme associative, tra i medesimi enti locali e alla definizione e gestione dei singoli piani di zona e con facoltà di progettazione ed esecuzione diretta dei programmi a valenza sovracomunale in coerenza con il disposto dell'art. 13, 1° comma, lett. a), legge regionale n. 9/86 per la maturata esperienza nella rilevazione di fenomeni sociali e nell'erogazione di servizi a favore delle fasce minorili;
c)  ha fissato al 20 settembre 1998 il termine utile per l'approvazione in ciascun ambito e per i comuni capoluogo di Palermo e Catania dei piani territoriali d'intervento;
d)  ha disposto il coinvolgimento, e con priorità, delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione delle attività, nella successiva fase di attuazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di servizi socio-educativi a carattere relazionale come sistema di più ampia estensione delle responsabilità nei servizi alla persona (art. 24, legge regionale n. 48/91);
e)  ha fatto obbligo ai comuni di Palermo e Catania, ancorché destinatari di quota riservata del fondo nazionale, di adeguare i propri piani d'intervento alle linee d'indirizzo regionale e di subordinarne l'attuazione alla preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
f)  ha dato facoltà alle Province regionali di attendere ai superiori compiti ed all'esame preliminare dei progetti esecutivi con il supporto di apposito comitato tecnico interistituzionale costituito dai rappresentanti delle province, comuni associati, ASL, provveditorati agli studi, C.G.M., enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore minorile;
Visto il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Trapani, adottato in data 17 settembre 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'ASL, dal provveditorato agli studi e C.G.M., trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 224/B del 23 ottobre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Visti gli atti e gli elaborati prodotti a supporto del medesimo piano anche in esito ai rilievi ed alle osservazioni formulate in istruttoria dal competente ufficio assessoriale e le rimodulazioni operate, anche del piano di spesa, per una più immediata esecutività;
Rilevato che complessivamente il piano territoriale della Provincia di Trapani si articola in progetti di adeguata esecutività e fruibilità da parte dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie e dell'intera comunità;
Che i medesimi progetti riportano, nel limite della durata massima di un triennio, elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alla realtà locale, oltre alla previsione economica, la copertura della spesa, gli strumenti di verifica;
Che il piano territoriale è coerente con gli obiettivi della legge n. 285/97 e con gli indirizzi assunti dal Governo regionale riportando:
-  analisi delle condizioni e del bisogno della popolazione minorile, delle risorse pubbliche e private disponibili od attivabili;
-  obiettivi specifici e priorità degli interventi che si intendono privilegiare;
-  modalità, tempi e strumenti operativi, professionali ed organizzativi con indicazione delle ONLUS che hanno partecipato alla progettazione e/o che si prevede possiedono sufficienti requisiti per l'attuazione;
-  dettagliata previsione di spesa per ciascun progetto e complessivamente per l'intero piano con indicazione di livelli retributivi per prestazioni professionali e rapporti convenzionali, per oneri gestionali ed organizzativi, con indicazione delle fonti di finanziamento;
Rilevato che il suddetto accordo di programma riporta la costituzione di apposito organismo di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del piano territoriale;
Rilevato l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 285/97, di procedere all'approvazione dei piani territoriali d'intervento entro 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo con contestuale finanziamento della spesa ammessa nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun ambito per il triennio 1997/99 a fronte di una dotazione complessiva attribuita alla Regione Sicilia di L. 10.219.651.070 per l'anno 1997 e di L. 27.245.668.105 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, come da tabella allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 1997, registrato alla C.C. il 22 dicembre 1997, reg. n. 3, fg. n. 33;
Rilevato che con decreto - bilancio e finanze n. 431 del 7 luglio 1998, registrato alla C.C. il 19 giugno 1998 (reg. n. 1, fg. n. 54) di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio 1998, è stato istituito apposito capitolo d'entrata n. 3259 e correlato capitolo di spesa 19049 con iscrizione delle somme trasferite dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero della tesoreria centrale n. 22721/526 intestato alla R.S.;
Rilevato che alla Provincia regionale di Trapani è stata assegnata, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 977/98, la seguente dotazione finanziaria: 1997:  L. 978.039.850; 1998:  L. 2.606.689.830; 1999:  L. 2.606.689.830; per complessive:  L. 6.191.419.510;
Ritenuto che la previsione di spesa complessiva del piano territoriale della Provincia di Trapani è compatibile con l'entità dei fondi attribuiti per il triennio 1997/99 e che al relativo impegno di spesa si possa procedere nei limiti delle disponibilità iscritte sul competente capitolo per il primo biennio 1997/98 con riserva di procedere nell'esercizio 1999 all'impegno della terza e residua annualità a valere sui trasferimenti ministeriali del medesimo esercizio finanziario;
Ritenuto di dovere assegnare il compito di direzione ed attuazione dei singoli progetti, nonché la gestione dei fondi disponibili ai comuni responsabili d'area o del piano di zona per le intervenute aggregazioni (comune capofila) ed alle province per i progetti di rilevanza sovracomunale approntati dal medesimo ente intermedio;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 2 della legge n. 285 del 28 agosto 1997, è approvato il piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia di Trapani, adottato in data 17 settembre 1998 con accordo di programma ai sensi dell'art. 27, legge n. 142/90 con la partecipazione dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale, dell'A.S.L., del provveditorato agli studi e del centro per la giustizia minorile, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per l'attuazione del medesimo piano, articolato per progetti esecutivi, è concesso il finanziamento complessivo di L. 6.191.177.510 per il triennio 1997/99 a valere sui fondi trasferiti dal Ministero solidarietà sociale sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la tesoreria centrale ed iscritto sul capitolo d'entrata n. 3259 del bilancio regionale.

Art. 3

Sul capitolo di spesa n. 19049, rubrica EE.LL., esercizio 1998, è assunto l'impegno di L. 3.584.729.680 per la parte di spesa ammessa a finanziamento per il biennio 1997/98, con riserva di procedere all'impegno della terza annualità nell'esercizio 1999 e sino alla concorrenza del finanziamento spettante.

Art. 4

E' autorizzata, con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97, la contemporanea emissione dei titoli di spesa in favore degli enti locali (provincia e comuni) responsabili della gestione dei piani di zona o progetti esecutivi come appresso riportati:

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

  Enti/progetti - Spesa ammessa Accredito (art. 3) Totale finanz.     biennio 1997/98 (art. 2) 

A)  Progetto recupero
1998      L. 591.811.588 =  L. 591.811.588 
1999      L. 562.225.782         =  L. 1.154.037.370 

Comune di Trapani
A)  Prendiamoci per mano
1997      L. 82.465.600 
1998      L. 297.440.000 =  L. 379.905.600 
1999      L. 267.300.000         =  L. 647.205.600 

Comune di Pantelleria
A)  Pinocchio
1998      L. 55.700.000 =  L. 55.700.000 
1999      L. 21.305.000         =  L. 77.005.000 

Comune di Marsala
A)  Centro di accoglienza "Arcobaleno"
1997      L. 200.035.792 
1998      L. 428.035.792 =  L. 628.071.584 
1999      L. 428.035.792         =  L. 1.056.107.376 

Comune di Mazara del Vallo
A)  Casa famiglia per adolescenti
1997      L. 119.364.300 
1998      L. 280.283.450 =  L. 399.647.750 
1999      L. 280.283.450         =  L. 679.931.200 

Comune di Salemi
A)  Domus et via
1997      L. 131.810.000 
1998      L. 124.810.000 =  L. 256.620.000 
1999      L. 225.520.000         =  L. 482.140.000 

Comune di Castelvetrano
A)  Centri sociali e iniziative positive
1997      L. 91.534.964 
1998      L. 242.993.000 =  L. 334.527.964 
1999      L. 242.993.000         =  L. 577.520.964 

Comune di Partanna
A)  Centro di aggregazione minorile
1997      L. 72.000.000 
1998      L. 72.000.000 =  L. 144.000.000 
1999      L. 72.000.000         =  L. 216.000.000 

Comune di Favignana
A)  Isole Egadi
1998      L. 57.790.000 =  L. 57.790.000 =  L. 57.790.000 

Comune di Alcamo
A)  Progetto Giglio
1997      L. 213.541.194 
1998      L. 214.500.000 =  L. 428.041.194 
1999      L. 215.458.806         =  L. 643.500.000 

Comune di Valderice
A)  Interventi in favore dell'infanzia...
1998      L. 121.750.000 =  L. 121.750.000 
1999      L. 121.750.000         =  L. 243.500.000 

Comune di Erice
A)  Ericelandia
1997      L. 67.288.000 
1998      L. 119.576.000 =  L. 186.864.000 
1999      L. 169.576.000         =  L. 356.440.000 
Totale              =  L. 3.584.729.680 =  L. 6.191.177.510 



Art. 5

E' fatto obbligo alle Province regionali ed ai comuni responsabili dei progetti come riportato all'art. 3 di procedere con vincolo di destinazione all'utilizzazione delle somme accreditate nel rispetto delle disposizioni vigenti sia in materia di acquisto e fornitura di beni e servizi che nell'impiego in convenzione od in collaborazione di prestazione professionale o d'opera, con l'ulteriore obbligo di rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 1998.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali con nota n. 10 del 10 dicembre 1998.
(98.51.2770)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 9 dicembre 1998.
Autorizzazione all'ENEL, direzione distribuzione Sicilia, per la costruzione di una stazione elettrica in territorio di Monreale.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato con l'art. 10 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
Vista l'istanza in data 9 settembre 1997, con la quale l'ENEL, direzione distribuzione Sicilia, chiede di essere autorizzato alla costruzione di una nuova stazione elettrica di trasformazione a 150/20 Kv nel territorio del comune di Monreale (PA), denominata Roccamena;
Vista la relazione tecnico-finanziaria ed il prospetto planimetrico prodotti;
Considerato che la costruzione della nuova stazione elettrica di trasformazione tende ad eliminare le attuali difficoltà nell'alimentazione dell'utenza civile agricola ed industriale nelle zone interessate;
Ritenuto che i lavori di che trattasi possono definirsi di pubblica utilità;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 602/DRU del 30 aprile 1996, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, all'esecuzione del progetto relativo alla costruzione dell'anzidetta cabina, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con nota n. 23 del 27 marzo 1996;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

L'ENEL S.p.A., direzione distribuzione Sicilia, è autorizzato a costruire una nuova stazione di trasformazione elettrica da 150/20 Kv in territorio di Monreale (PA), denominata Roccamena.

Art. 2

I lavori di realizzazione dell'impianto sopracitato dovranno avere inizio entro sei mesi e dovranno essere ultimati entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1998.
  CASTIGLIONE LO MONTE 

(98.51.2745)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 dicembre 1998.
Individuazione di zone di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Vista la nota dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo P/1176 dell'1 dicembre 1998, con la quale è comunicato l'accertamento di un focolaio di malattia vescicolare suini presso la stalla di sosta Coinca s.r.l. c/o Ovinagricola siciliana sita nel comune di Mezzojuso, contrada Farra;
Viste le ordinanze del sindaco del comune di Mezzojuso, del sindaco del comune di Ciminna e del sindaco del comune di Campofelice di Fitalia che delimitano attorno all'azienda infetta una zona di protezione di raggio di tre chilometri;
Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia e di dovere pertanto delimitare una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri attorno all'azienda infetta secondo le indicazioni del Distretto veterinario di Misilmeri;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni;
Vista la O.M. 13 febbraio 1973, che stabilisce misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;
Visto il D.M. 17 febbraio 1973, relativo alle norme integrative per la profilassi della malattia vescicolare dei suini;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'O.M. 2 dicembre 1994;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 in attuazione della direttiva n. 92/119/CEE;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa è dichiarato "zona di sorveglianza per malattia vescicolare suini" tutto il territorio circoscritto dalle contrade dei comuni di seguito indicati:
-  Mezzojuso: tutto il territorio comunale;
-  Campofelice di Fitalia: tutto il territorio comunale;
-  Ciminna: tutto il territorio comunale;
-  Cefalà Diana: tutto il territorio comunale;
-  Ventimiglia diSicilia: contrade Acqua Leggia, Pantaleo, (Favara-Portella);
-  Baucina: contrade Balatelle, Margio, San Marco, (Acqua Fico), Mancusi, Piano Lastri, Montefrumento;
-  Villafrati: contrade Buffa, Chiarastella, Giardinello, Capezzana, Montagnola, Scalilla;
-  Marineo: contrade Bagni, Pagliarotti, Gallitano;
-  Godrano: contrade Biviere, Fanuso, Giardinello;
-  Corleone: contrada Guddemi;
-  Vicari: Contrade Margana, Gerbina, Mastrosimone, S. Ippolito, S. Elia, Pianotta, Pisano, Misalle, Pecorara, Macaluso, Belnome, S. Venere, S. Maria, Manche di Vicari.
Ai confini della zona di sorveglianza sulle vie di accesso e nei luoghi ritenuti più idonei, le amministrazioni comunali cureranno l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la dicitura: "Zona di sorveglianza per la malattia vescicolare dei suini".

Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza il servizio veterinario del distretto territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:
-  revisione del censimento e identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
-  divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti, una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
-  il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza alla singola azienda purché:
-  tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
-  sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
-  un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macello, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente;
-  ciascun suino sia stato individualmente munito di marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
-  i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
-  i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati sotto vigilanza del servizio del distretto veterinario.

Art. 3

I sindaci dei comuni, i servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL. della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, stante l'urgenza di adottare provvedimenti per evitare la diffusione della malattia vescicolare dei suini, è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I trasgressori sono puniti a norma di legge.
Palermo, 16 dicembre 1998.
  SANZARELLO 

(98.51.2765)
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DECRETO 27 gennaio 1999.
Modalità per l'inoltro delle istanze dei professionisti biologici, chimici e psicologi ambulatoriali che aspirano a svolgere l'attività nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali;
Visto, in particolare, l'art. 3 del precitato A.C.N., ai sensi del quale, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, i professionisti che aspirino a svolgere attività professionale nell'ambito delle strutture del S.S.N. come sostituti, inoltrino all'Assessorato regionale della sanità, a mezzo di raccomandata A.R., apposita domanda in carta legale conforme agli allegati A, A1, A2, corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso, per l'inclusione nella graduatoria regionale valevole per l'anno successivo alla data di presentazione della domanda;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla formazione delle graduatorie regionali dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali valevoli per l'anno 2000;

Decreta:


Art. 1

Entro il 28 febbraio 1999 i professionisti biologi, chimici e psicologi che aspirino a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del S.S.N., come sostituti, devono inoltrare all'Assessorato regionale della sanità, Direzione 1ª, gruppo 10, piazza Ottavio Ziino, n. 24 - Palermo, apposita domanda conforme agli allegati A, A1, A2, corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. Saranno ritenute valide le istanze pervenute successivamente al termine sopra indicato, purché spedite entro la data di scadenza del bando; della data di spedizione farà fede il timbro postale.

Art. 2

La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate su carta legale.

Art. 3

Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti:
a)  non avere superato il 50° anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. n. 458/98;
b)  essere iscritto ai relativi ordini professionali; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalla commissione disciplina. La dichiarazione deve essere allegata ancorché negativa.

Art. 4

La documentazione allegata alla domanda sarà valutata con i criteri di cui agli allegati B, B1 e B2 dell'A.C.N. vigente; le procedure per la formulazione delle graduatorie, distinte per categoria professionale, sono quelle previste dall'art. 4 del precitato A.C.N.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 gennaio 1999.
  SANZARELLO 


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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 dicembre 1998.
Autorizzazione all'ENEL per la costruzione di una cabina 150/20 Kv in territorio di Caccamo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71/78 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il decreto n. 128 del 20 aprile 1984, di approvazione del P.R.G. del comune diCaccamo;
Vista l'istanza dell'Enel, prot. n. 24305, 24298 e 24306 del 29 maggio 1996, di autorizzazione alla costruzione di una cabina 150/20 Kv in territorio di Caccamo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera n. 49 del 2 ottobre 1996, con la quale il consiglio comunale diCaccamo ha reso il proprio parere favorevole per la realizzazione della cabina 150/20 Kv ai sensi dell'art.7 della legge regionale n. 65/81;
Visto il parere n. 17 del 19 ottobre 1998 del gruppo XXVI/DRU, che così si è espresso:
«...Omissis...
Rilevato
- che il progetto in argomento riguarda la costruzione e l'esercizio di una cabina primaria 150/20 Kv di Caccamo e dei relativi raccordi;
-  che l'elettrodotto interessa il comune di Caccamo ma migliorerebbe il servizio elettrico nella zona delle Madonie comprendente i comuni di Caccamo, Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Alia, Roccapalumba;
-  che la scelta ubicativa progettuale va a stravolgere effettivamente una zona paesaggisticamente valorizzabile, con la confluenza dei due corsi d'acqua e il vallone che lo caratterizza sullo sfondo;
-  che d'altra parte l'Enel non ha trovato alcune soluzioni all'esposto del proprietario attestando la scelta del sito con i pareri favorevoli della Soprintendenza e dell'Ispettorato delle foreste e del Genio civile;
Considerato che la costruenda cabina 150/20 Kv è soggetta ad autorizzazione preventiva ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati;
-  che i terreni interessati dall'opera prevista sono soggetti in fase esecutiva ad attento studio geologico preventivato dai sondaggi geognostici e dalle considerazioni geotecniche;
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95 e pertanto sia autorizzabile;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, è autorizzata la realizzazione di una cabina 150/20 Kv in territorio di Caccamo;

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 17 del 19 ottobre 1998 del gruppo XXVI della DRU;
2)  parere della Soprintendenza, prot. 00915/T del 21 gennaio 1997;
3)  parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste n. 10375 del 19 maggio 1998;
-  relazione tecnica delle opere da realizzare;
-  estratto della corografia 1:25.000 con indicata l'ubi-cazione della primaria e dei relativi raccordi a 150 Kv;
- estratto del F.M. n. 65 del comune diCaccamo 1:2.000 con indicata l'ubicazione della cabina primaria e dei relativi raccordi a 150 Kv;
- planimetria dell'impianto, scala 1:500;
- sezione longitudinale dell'impianto, scala 1:100;
- elaborato architettonico dell'edificio quadri MT/bt, scala 1:100 (tav. 014);
-  stralcio del piano regolatore generale del comune di Caccamo con indicata l'ubicazione della cabina e dei relativi raccordi a 150 Kv;
- documentazione fotografica del sito.

Art. 3

Il comune di Caccamo è onerato da tutti gli adempimenti conseguenziali alla emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.51.2771)
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DECRETO 17 dicembre 1998.
Autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico in territorio di Sclafani Bagni.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n.1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il decreto n. 81 dell'8 maggio 1979, di approvazione del P. di F. del comune di Sclafani Bagni;
Vista l'istanza COM/mp/Prot. n. 4346 del 12 giugno 1998, di autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico in territorio di Sclafani Bagni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera n. 16 del 30 settembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Sclafani Bagni ha reso il proprio parere favorevole alla realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto eolico da 6,6 MV ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Visto il parere n. 16 del 19 ottobre 1998 del gruppo 26°/D.R.U., che così si è espresso:
«...Omissis...
Rilevato:
-  che il progetto in argomento riguarda la costruzione di un impianto eolico da 6,6 MV in Sclafani Bagni (PA), art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  che l'impianto eolico interessa il comune di Sclafani Bagni;
-  che la costruzione dell'impianto rientra nei programmi di sfruttamento delle fonti energetiche cosiddette rinnovabili per la produzione di elettricità inseriti nel P.O.P. Sicilia 1994/1999; che il consiglio comunale ha espresso parere favorevole in ordine al progetto dell'impianto eolico in trattazione;
Considerato:
-  che le opere proposte appaiono compatibili in generale con l'assetto del territorio in quanto interessano aree al di fuori dei centri abitati non normate urbanisticamente; preventiva ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 in variante agli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato;
-  che i terreni interessati dall'opera prevista siano soggetti in fase esecutiva alle prescrizioni del geologo, fornite nelle conclusioni della relazione e che comunque essi ricadono in zona E1 come aree destinate ad uso agricolo e la zona sottoposta ai vincoli sismico e idrogeologico regolarmente attestati come sopra riferito;
Questo gruppo di lavoro è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95»;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico da 6,6 MV in territorio di Sclafani Bagni.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 16 del 19 ottobre 1998 del gruppo XXVI della D.R.U.;
2)  delibera commissariale n.81 dell'8 maggio 1979 del comune di Sclafani Bagni;
3)  parere del Genio civile prot. n. 17537 del 28 settembre 1998;
4)  parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, prot. n. 7983 dell'1 giugno 1998;
5)  relazione generale con fotografie e figure;
6)  tavole:
-  tav.  1 - corografia, scala 1:25.000; 
-  tav.  2 - estratto mappa, scala 1:5.000; 
-  tav.  3 - planimetria generale, layout, scala 1:5.000; 
-  tav.  3.1 - planimetria generale, viabilità impianto, scala 1:2.500; 
-  tav.  3.2 - planimetria generale, viabilità impianto, scala 1:2.500; 
-  tav.  3.3 - viabilità, sezioni stradali tipo, scala 1:50; 
-  tav.  4 - aerogeneratore e fondazioni tipo, scala 1:100; 
-  tav.  5 - piazzole aerogeneratore e vie cavo, planimetria, sezioni, particolari scala, varie; 
-  tav.  6 - cabina di macchina e cabina di consegna, piante, prospetti e sezioni, scala 1:50; 
-  tav.  7 - planimetria generale, layoutcavidotti, scala 1:5000; 
-  tav.  8 - torre anemometrica, scala 1:100. 


Art. 3

Il comune diSclafani Bagni è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.51.2772)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni della Misura 1.1 delPOP Sicilia 1994/99 - Sottoprogramma 1 FESR.
Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 478/ST/DR4 del 30 dicembre 1998 è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni della Misura 1.1 del POP Sicilia 1994/99 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del decreto presidenziale 8 marzo 1995, n. 50:
-  Medical Line System, s.r.l. diCatania;
-  Hydrasol s.r.l. di Palermo;
-  Innovazioni alimentari s.r.l. di Catania;
-  Mediatre s.r.l. di Palermo.
(99.5.315)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Edilizia scolastica - Legge 8 agosto 1996, n. 431, art. 2, comma 5 - Riassegnazione dei finanziamenti.
Il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1995, n. 499 e successive reiterazioni, ha provveduto con decreto del 31 luglio 1998, sentita questa Regione, alla revoca dei finanziamenti a suo tempo assegnati con la legge 23 dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati dagli enti destinatari per un totale di L.12.510.000.000.
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai sensi della legge 8 agosto 1996, n. 431, art. 2, comma 5, ha formulato le proposte di riassegnazione delle predette somme, che si sono rese disponibili.
Il Ministero della pubblica istruzione, con decreto del 2 dicembre 1998, ha provveduto a riassegnare agli enti appresso indicati finanziamenti per complessive L. 12.510.000.000.
I sottoelencati enti locali beneficiari - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta - dovranno approvare sia il progetto esecutivo che provvedere alla richiesta di concessione del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti. Successivamente dovranno provvedere all'affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta concessione del mutuo.
Dell'avvio del procedimento dovrà darsi immediata comunicazione a questo Assessorato.
Qualora gli enti interessati non procederanno agli adempimenti di propria competenza entro i predetti termini, la Regione siciliana provvederà automaticamente in via sostitutiva.
  Ente ed opera Importo 

Comune di Mussomeli (CL)
Compl. e ristrutt. scuola media "Marchesi"  L. 1.200.000.000 

Comune diCatania
Completamento polivalente S.G. Galermo  L. 1.500.000.000 
  Ente ed opera Importo 

Comune di Bisacquino (PA)
Scuola materna via 24 Maggio adeg. norme  L. 525.140.000 

Comune di Monreale (PA)
Adeg. norme scuola elem. "F. Morvillo"  L. 347.000.000 

Comune di Balestrate (PA)
Scuola elem. "P.D. Napoli" adeg. norme  L. 165.000.000 

Comune di Calascibetta (EN)
Adeguam. media via Maddalena n. 21 aule  L. 566.860.000 

Comune di Raccuja (ME)
Risanamento strutt. scuola media statale  L. 689.000.000 

Comune di S. Stefano di Camastra (ME)
Adeguam. norme varie scuole dell'obbligo  L. 1.000.000.000 

Comune diCastelbuono (PA)
Adeg. e abbatt. barriere sc. elem. S. Paolo  L. 1.483.000.000 

Comune di Palermo
Adeguam. norme scuola elem. G. Arculeo  L. 1.490.000.000 

Provincia regionale di Trapani
Adeg. Istituto tecnico agrario di Marsala  L. 2.800.000.000 

Provincia regionale di Trapani
Adeguam. Istituto magistrale Castelvetrano  L. 744.000.000 

(98.52.2776)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente del Comitato regionale I.N.P.S.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 2432/VII/L del 30 dicembre 1998, in rappresentanza del sindacato C.I.S.L., è stato nominato componente del Comitato regionale I.N.P.S. il sig. Verdirame Rocco, nato a Scicli (RG) il 28 maggio 1939 ed ivi residente in via Tolomeo, n. 8, in sostituzione del sig. Timpanaro Giuseppe, dimissionario.
(99.3.102)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
1)  Con decreto n. 155/2Tr del 10 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a ristrutturare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Palermo - Altavilla Milicia diramazione Casteldaccia e deviazione Bagheria Alta, Casteldaccia e dir. Montagnola, mediante:
-  la limitazione del percorso al tratto Bagheria - S. Flavia, Casteldaccia, Altavilla;
-  l'eliminazione della deviazione Bagheria - Bagheria Alta - Casteldaccia e della diramazione per Montagnola;
-  l'intensificazione delle corse scolastiche;
-  l'eliminazione del servizio nei giorni festivi.
Pertanto, l'autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
-  denominazione: autolinea extraurbana Bagheria - Altavilla con diramazione per Casteldaccia;
-  percorso: Bagheria - S.S. 113 - bivio S. Flavia - Solanto - bivio Casteldaccia - bivio Stazione FS Altavilla - Altavilla con diramazione bivio Casteldaccia - Casteldaccia;
-  programma di esercizio: 16 c.c. fer. Bagheria - Altavilla con diramazione Casteldaccia; 3 c.c. scolastiche Bagheria - Casteldaccia; 1 c.c. scolastica Bagheria - Altavilla senza diramazione.
Restano ferme tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
2)  Con decreto n. 159/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee: Mandanici - Messina diramazione Locadi - S. Teresa Riva - Sciglio - Allume e Mandanici - Roccalumera - S. Teresa diramazione Sciglio - Allume.
Pertanto, la risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
- denominazione: autolinea Mandanici - Roccalumera - Messina diramazione Locali, S. Teresa Riva, Sciglio, Allume;
-  programma di esercizio: 1 c.c. feriale tratto intero senza diramazione; 1 c.c. fer. tratto intero con dir. per Locadi; 1 c.c. fer. tratto intero con istradamento sulla A18 da Roccalumera a Messina; 1 c.c. fer. + 1 c.c. scolastica tratto Mandanici - Roccalumera - S. Teresa Riva; 1 c.s. feriale tratto Mandanici - Roccalumera FS; 1 c.s. fer. tratto Roccalumera - FS Locadi Mandanici.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle predette autolinee oggetto di unificazione.
3)  Con decreto n. 160/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee: Trapani - Paceco e Trapani - Paceco - Rilievo - Marausa con deviazione Pietratagliata Marausa.
Pertanto, la risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
- denominazione: autolinea extraurbana Trapani - Paceco - Rilievo - Marausa con diramazione Paceco - Nubia e deviazione Paceco - Pietratagliata - Marausa;
-  programma di esercizio: 4 c.c. fer. Trapani - Paceco - Rilievo - Marausa; 2 c.c. fer. Trapani - Pietratagliata - Marausa; 5 c.c. fer. Trapani - Paceco - Nubia; 19 c.c. fer. Trapani - Paceco dal 15 settembre al 15 giugno; 13 c.c. fer. Trapani - Paceco dal 16 giugno al 14 settembre; 5 c.c. scolastiche Trapani - Paceco; 8 c.c. festive Trapani - Paceco.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee oggetto di unificazione.
4)  Con decreto n. 161/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Palermo - A19 - Piazza Armerina - Gela, mediante la soppressione del servizio festivo nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale.
5)  Con decreto n. 162/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee:
1) Mezzojuso - Villafrati - Corleone;
2)  VIllafrati - Corleone.
La risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
-  denominazione: Autolinea scolastica Mezzojuso - Villafrati - Corleone;
-  programma di esercizio: 2 c.c. scolastiche Mezzojuso - Villafrati - Corleone; 1 c.c. scolastica Villafrati - Corleone.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee oggetto di unificazione.
6)  Con decreto n. 163/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autoservizi Salemi s.r.l., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Salemi, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Marsala - Salemi - Palermo, mediante la soppressione del servizio nei giorni 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua, Pasquetta e Ferragosto (15 agosto).
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
7)  Con decreto n. 164/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Autolinee S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo diramazione Enna, deviazione Enna - Villarosa, mediante: la soppressione del servizio festivo nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale delle 3 c.c.g. Messina - A20 - S.S. 113 - A19 - Palermo, della c.c.g. Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo, della c.c.g. Messina - A18 - Catania - A19 - Enna; la soppressione di 14 c.c. festive nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale delle 16 c.c.g. Messina - A18 - Catania, la soppressione di 15 c.c.g. festive nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale delle 18 c.c.g. Catania - A19 - Palermo; la soppressione del servizio festivo nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale della c.c.g. Catania - A19 - Enna; la soppressione del servizio festivo nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale della c.c.g. Enna - Villarosa - A19 - Palermo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigneti sull'autolinea predetta.
8)  Con decreto n. 165/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Francofonte - Pedaggi - Siracusa, ad apportare le seguenti modifiche: istituzione di una diramazione per Carlentini, finalizzata a collegare la periferia sud, con fermata presso la Caserma dei carabinieri; abolizione del divieto di servizio locale sul tratto Villasmundo - Priolo.
9)  Con decreto n. 166/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Autolinee S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Messina - A18 - Catania aeroporto, mediante la soppressione del servizio festivo nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale delle 2 c.c. giorni Messina - A18 - Catania aeroporto e delle 3 c.c.g. Messina - A18 - asse attrezzato di Catania - Catania aeroporto.
10)  Con decreto n. 167/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee:
1)  Castellammare del Golfo - Valderice - Trapani;
2)  Castellammare del Golfo - A29 - Trapani.
Pertanto, la risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
-  denominazione: Castellammare del Golfo - Valderice - Trapani con deviazione sulla A29 - A29 dir. Trapani;
-  programma di esercizio: 3 c.c. fer. Castellammare - Valderice - Trapani; 2 c.c. fer. Castellammare - A29 - A29 dir. Trapani.
11)  Con decreto n. 168/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ristrutturare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Capizzi - Nicosia - Mistretta - S. Stefano Camastra, mediante la trasformazione in scolastiche delle 2 c.c. fer. sul tratto Capizzi - Nicosia, l'abolizione di 1 delle 2 c.c. fer. sul tratto Nicosia - Mistretta, la trasformazione in feriale della c.c.g. sul tratto Motta - Mistretta - S. Stefano FS, la trasformazione in feriale della c.c.g. sul tratto Pettineo - Motta - Mistretta, la trasformazione in scolastiche delle 2 c.c. fer. sul tratto Mistretta - S. Stefano FS ed aggiunta di 1 c.c. festiva sul tratto medesimo.
12)  Con decreto n. 169/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Coop. Anapo, con sede di Sortino, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Sortino - Montedison, mediante l'abolizione delle seguenti corse:
-  Sortino - Montedison delle ore 6,00;
-  Montedison - Sortino delle ore 16,20;
-  Montedison - Sortino delle ore 12,20.
13)  Con decreto n. 170/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa S. Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee:
-  Montevago - S. Margherita Belice - Carboj - Sciacca; Montevago - Menfi - Sciacca, Sciacca - Menfi.
La risultante autolinea assumerà la seguente denominazione:
-  Montevago - S. Margherita Belice - Misilmeri - Menfi - B. Carboj - Sciacca, e sarà esercitata col seguente programma di esercizio; 3 c.c. fer. Montevago - S. Margherita - Sciacca; 3 c.c. scolastica S. Margherita - Sciacca; 1 c.c. scolastica Montevago - S. Margherita Belice - Sciacca - Ribera; 1 c.c. scolastica Montevago - S. Margherita - Sciacca contrade Perriera - Marchesana; 2 c.c. scolastiche S. Margherita - Sciacca contrade Perriera - Marchesana; 4 c.c. fer. Montevago - Menfi - Sciacca; 6 c.c. fer. Menfi - Sciacca; 2 c.c. scolastica Menfi - Sciacca; 1 c.c. fer. Menfi - Montevago; 2 c.c. scol. Menfi - Sciacca contrade Perriera - Marchesana; 1 c.c. scolastica Sciacca - Menfi.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee oggetto di unificazione.
14)  Con decreto n. 171/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Autolinee S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Calascibetta - Enna - Villarosa FS - Villarosa - Caltanissetta dir. Enna FS, mediante la soppressione del servizio nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, relativamente alle 7 c.c. gg. sul tratto Calascibetta - Enna FS e alle 7 c.c. gg. sul tratto Enna - Enna FS.
15)  Con decreto n. 172/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa S. Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee:
-  Sambuca - B. Misilbesi - B. Carboj - Sciacca; Sambuca - B. Misilbesi - Menfi - Sciacca.
La risultante autolinea assumerà la seguente denominazione:
-  Sambuca - B. Misilbesi - Menfi - Sciacca, e sarà esercita col seguente programma di esercizio: 2 c.c. fer. Sambuca - B. Misilbesi - Carboj - Sciacca; 5 c.c. scolastica Sambuca - B. Misilbesi - Carboj - Sciacca; 1 c.c. feriale Sambuca - B. Misilbesi - Menfi - Sciacca; 1 c.c. scolastica Sambuca - B. Misilbesi - Menfi; 1 c.c. stag. Sambuca - B. Misilbesi - Menfi; 1 c.c. stag. Sciacca - Lido.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee oggetto di unificazione.
16)  Con decreto n. 173/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Autolinee S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Palermo - A19 - Caltanissetta - Caltagirone, mediante la soppressione del servizio festivo nei giorni di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale.
17)  Con decreto n. 174/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana Trasporti, con sede in Palermo, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee: S. Croce Camerina - Scicli - Modica - Ragusa con deviazione Scicli, Fiumelato - Modica; Scicli - Ponte Irminio - Ragusa.
Pertanto la risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
-  denominazione: S. Croce Camerina - Scicli - Modica - Ragusa con deviazioni Scicli - Fiumelato - Modica e bivio S. Cuore - S.S. 115 - Ragusa;
-  programma di esercizio: 1 c.c. fer. S. Croce Camerina - Ragusa; 1 c.c. fer. Donnalucata - Scicli; 1 c.c. fer. Donnalucata - Scicli - Modica - Ragusa; 1 c.c. fer. Scicli - S. Croce Camerina; 2 c.c. fer. Scicli - Modica - Ragusa; 1 c.c. fer. Scicli - Fiumelato - Ragusa; 1 c.c. fer. Scicli - Fiumelato - Modica; 1 c.c. fer. + 3 c.c. scolastiche Scicli - Modica; 2 c.c. fer. Scicli - bivio Sacro Cuore - S.S. 115 - Ragusa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee predette.
18)  Con decreto n. 1752Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Malvagna - Messina, mediante l'abolizione di 1 c.c. fer. sul tratto Guidomandri Superiore - Scaletta Superiore - Messina e la trasformazione in scolastica della rimanente c.c. fer. sul medesimo tratto.
19)  Con decreto n. 176/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Graniti - Giardini - Messina, mediante la soppressione della c.c. giornaliera sul tratto Graniti - Giardini F.S.
20)  Con decreto n. 177/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Militello, Catania - Taormina - Messina, mediante la trasformazione in scolastica di una delle 14 c.c. fer. sul tratto Militello - Scordia - Catania.
21)  Con decreto n. 178/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Catenanuova FS - Regalbuto - Agira - Nicosia, mediante la trasformazione in scolastica della c.c. fer. Catenanuova FS - Catenanuova - Regalbuto.
22)  Con decreto n. 179/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Gagliano - Nicosia, mediante la trasformazione in scolastiche di 2 delle 3 c.c. fer.
23)  Con decreto n. 180/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Graniti - Taormina, mediante l'abolizione di 1 c.c. fer. e di c.c. scolastica.
24)  Con decreto n. 181/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Saic s.r.l., con sede in Butera, nell'esercizio dell'autolinea Niscemi - Gela - Butera - Caltanissetta, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione della c.c. feriale sul tratto Butera - Mazzarino.
25)  Con decreto n. 182/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Saic s.r.l., con sede in Butera, nell'esercizio dell'autolinea Niscemi - Vittoria, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione di 1 delle 2 c.c. feriali sul tratto intero e la trasformazione in scolastica della rimanente c.c. fer.
26)  Con decreto n. 183/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autoservizi Russo, con sede in Castellammare del Golfo, nell'esercizio dell'autolinea Castellammare del Golfo - Stazione FS, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione di 2 delle 12 c.c. feriali.
27)  Con decreto n. 184/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Forza d'Agrò - S. Teresa Riva - Messina, a modificare il programma di esercizio mediante l'abolizione del servizio festivo e la trasformazione delle 3 c.c. stagionali sul tratto Forza d'Agrò - S. Alessio in 2 c.c. fer. Forza d'Agrò - S. Teresa Riva e in 1 c.c. scolastica Forzà d'Agrò - Furci Siculo.
28)  Con decreto n. 185/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa F.lli Sberna, con sede in S. Agata di Militello, nell'esercizio dell'autolinea Capizzi - Caronia - Messina, ad instradare la stessa A20 dallo svincolo di S. Agata di Militello, anziché da quello di Rocca di Caprileone.
29)  Con decreto n. 186/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autoservizi Cuffaro s.a.s., con sede in Casteltermini, nell'esercizio dell'autolinea Canicattì - Palermo, ad effettuare il transito per Favara della corsa diretta di ritorno da Palermo.
30)  Con decreto n. 187/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autolinee Magistro s.r.l., con sede in Brolo, nell'esercizio delle autolinee Tortorici - Messina diramazione Sfaranda e contrada Forte - Sinagra - Messina, ad effettuare una fermata con frazionamento tariffario in contrada Saliceto di Gioiosa Marea ed a Patti Marina per tutte le corse autorizzate per Messina e viceversa.
31)  Con decreto n. 188/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'azienda Zappalà e Torrisi con sede in Acireale, ad unificare i fogli concessionali delle autolinee Acireale - Carrubba - Riposto - Giarre e Acireale - Stazzo - Giarre - Riposto.
La risultante autolinea sarà denominata:
-  Acireale - Pozzillo - Giarre - Riposto - Carrubba - S. Tecla - Acireale con deviazione Quartiere Malpassoti, ed avrà il seguente programma di esercizio: 4 c.c. fer. di cui due con deviazione per quartiere Malpassoti; 1 c.c. scol. sul percorso Acireale - S. Tecla, Scillichenti - Stazzo - Pozzillo - Scifazzo - Carrubba - Archi - Torre - Riposto - Giarre - Altarello - Carrubba - Scifazzo - Pozzillo - Scillichenti - S. Tecla - Acireale; 4 c.c. fer. di cui due con deviazione per Quartiere Malpassoti sul percorso Acireale - S. Tecla - Scillichenti - Pozzillo - Scifazzo Carrubba - Scifazzo - Stazzo - S. Tecla - Acireale.
32)  Con decreto n. 189/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad unificare i fogli concessionali delle seguenti autolinee:
- Trapani - Salemi - Castelvetrano e Vita - Salemi - Gibellina.
La risultante autolinea assumerà la denominazione: Trapani - Salemi - Partanna - Castelvetrano e sarà esercitata col seguente programma di esercizio: 3 c.c. fer. Trapani - Salemi - Castelvetrano; 1 c.c.fr. + 2 c.c. scolastiche Salemi - Vita - Trapani; 4 c.c. fer. Vita - Salemi - Gibellina; 4 c.c. fer. Salemi - Gibellina, con divieto di servizio locale Trapani - bivio Gibilferrato.
33)  Con decreto n. 190/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, l'art. 1, comma 2, punto 6 del decreto n. 36/2Tr "1 c.c. fer. Ravanusa - Campobello - Canicattì - S.S. 123 - Licata" è così sostituito: "1 c.c. fer. Ravanusa - Campobello - S.S. 123 - Licata".
34)  Con decreto n. 191/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo ad:
a)  unificare i fogli concessionali delle autolinee Camporeale - Palermo, Roccamena - Palermo e Camporeale - Roccamena;
b)  a trasformare in feriale una coppia di corse scolastiche Camporeale - Roccamena;
c) a trasformare in scolastica una coppia di corse feriali Camporeale - Palermo via S.S. 624;
d)  ad instradare le corse già immesse sulla S.S. 624 fra gli svincoli di Portella della Paglia e Palermo anche sul tratto recentemente aperto al traffico tra Portella della Paglia e lo svincolo di S. Giuseppe Jato.
La risultante autolinea assumerà la seguente denominazione: autolinea Roccamena - Ponte Pernice - S. Cipirello - S.S. 624 - Palermo con diramazioni Ponte Pernice - Camporeale - Portella della Paglia - Poggio S. Francesco - S. Cipirello - Grisì e deviazione sulla S.P. 20/186.
35)  Con decreto n. 192/2Tr del 20 luglio 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda Cavaleri Giuseppe s.r.l., con sede in Naro, nell'esercizio dell'autolinea Canicattì - Naro - Licata, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione del servizio domenicale e festivo, limitatamente al periodo estivo e a trasformare una c.c.; sul tratto Camastra - Naro e viceversa da giornaliera in scolastica, nonché ad effettuare le corse da Palma di Montechiaro per Camastra - Naro - Canicattì e viceversa con partenza dal villaggio Giordano anziché dall'attuale fermata di Piazza Matteotti.
36)  Con decreto n. 194/2Tr del 3 agosto 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a modificare il programma di esercizio e il percorso dell'autolinea extraurbana Acate - Grammichele - Palagonia - Catania, mediante l'intensificazione di 1 c.c. fer. Grammichele - Palagonia - Catania; la modifica del percorso da Palagonia a Catania con l'instradamento sulla S.S. 417 dallo svincolo di Palagonia e successivamente sulla S.S. 192 e l'eliminazione del transito da Palagonia della c.c. fer. intero percorso con immissione sulla S.S. 417 dallo svincolo Grammichele.
37)  Con decreto n. 195/2Tr del 3 agosto 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva in via definitiva la cessione della concessione provvisoria dell'autolinea extraurbana Grotte - Trecastagni - Capomulini dalla società eredi di Biagio Condorelli s.a.s. di D'Amico Rosaria e figlie, con sede in Catania, alla società Autonoleggi D'Amico di Nicosia Grazia e C. s.a.s., con sede in Catania.
E' fatto obbligo alla società Autonoleggi D'Amico di Nicosia Grazia e C. s.a.s. di mantenere al personale che transiterà per effetto della cessione la continuità del rapporto di lavoro e tutti i diritti acquisiti, giusto impegno assunto.
38)  Con decreto n. 201/2Tr del 13 agosto 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via precaria e nelle more della regolare istruttoria, la società Autolinee Gallo, con sede in Enna, ad instradare la c.c. fer. dell'autolinea Cattolica Eraclea - Ribera - Palermo sulla S.S. 624 e ad effettuare la diramazione per Calamonaci.
39)  Con decreto n. 202/2Tr del 13 agosto 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via precaria e nelle more della regolare istruttoria, la società autolinee Gallo, con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Sciacca - Ribera - Corleone - Palermo, ad abolire la c.c. fest. sul tratto intero, a trasformare in feriale la c.c.g. sul tratto intero limitandone il percorso sul tratto Palermo - Chiusa Sclafani e viceversa, ed a trasformare in feriale la c.c.g. sul tratto Lucca Sicula - Palermo.
40)  Con decreto n. 203/2Tr del 13 agosto 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via precaria e nelle more della regolare istruttoria, la società Autolinee Gallo con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Sciacca - Menfi - Palermo, a trasformare in feriale la c.c. g. sul tratto Giuliana - Bisacquino, ad abolire la c.c.g. sul tratto Bisacquino - Sambuca - Menfi diramazione Giuliana, ad arretrare il capolinea da Corleone a Giuliana ed a trasformare in scolastica la c.c. fer. Menfi - Giuliana - Corleone.
41)  Con decreto n. 231/2Tr del 17 settembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva in via definitiva la cessione dell'autolinea extraurbana Comitini - Grotte - Favara dalla ditta Fantauzzo Silvestre con sede in Casteltermini alla ditta Sales di Pintaudi Saverio con sede in Gela.
42)  Con decreto n. 233/2Tr del 17 settembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la ditta Stassi Saverio, con sede in Contessa Entellina, nell'esercizio dell'autolinea Contessa Entellina - Corleone - Marineo - Palermo, ad istituire nuove fermate la cui ubicazione è dettagliatamente indicata nel citato parere tecnico n. A13/2257 del 3 luglio 1998, che si richiama interamente, della Direzione compartimentale MCTC di Palermo, ai fini della sicurezza d'esercizio.
43)  Con decreto n. 251/2Tr del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società F.lli Camilleri e Argento s.r.l., con sede in Raffadali, a sopprimere, nell'esercizio dell'autolinea Cammarata - Agrigento, il servizio nei giorni di Ferragosto, 8 dicembre, Natale e 26 dicembre.
44)  Con decreto n. 252/2Tr del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a modificare il programma di esercizio dell'autolinea Palermo - Trabia mediante:
a)  istituzione della deviazione lungo il percorso S.S. 113 - bivio S. Michele/Sperone - intercomunale 12 - svolta a sinistra per S. Onofrio - S. Onofrio - bivio S.S. 113 - S. Nicola l'Arena con impiego di autobus di tipo medio;
b)  istituzione della deviazione Palermo - A19 - svincolo di Altavilla - bivio S.S. 113;
c) intensificazione con 1 c.c. fer. annuale sull'intero percorso con entrambe le deviazioni;
d) intensificazione con 4 c.c. fer. estive sul percorso ad anello Palermo - A19 - bivio Altavilla - S. Michele - S. Onofrio - S. Nicola l'Arena - bivio Altavilla - A19 - Palermo;
e)  istituzione di fermate con frazionamento tariffario nelle seguenti località: bivio S. Michele, Lido Fondachello, Solanto (Hotel Zagarella), Bagheria (Hotel Zabara).
45)  Con decreto n. 253/2Tr del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, ad arretrare il capolinea dell'autoservizio Caltagirone - Caltanissetta - A19 - Palermo, da Caltagirone a Mazzarino.
Pertanto, la risultante autolinea assumerà la seguente denominazione: Mazzarino - Caltanissetta - A19 - Palermo.
46)  Con decreto n. 254/2Tr del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Siracusa - S.S. 114 - Catania - A19 - Palermo, mediante l'aggiunta di 2 c.c.gg. con instradamento sul percorso diretto via asse attrezzato di Catania senza il transito per Catania.
47)  Con decreto n. 255/2Tr del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Catania - Adrano - Enna - Caltanissetta con diramazione Assoro, a limitare l'esercizio dell'unica c.c. fer. intero percorso ad Enna, con arretramento quindi del capolinea da Caltanissetta ad Enna.
La risultante autolinea assumerà la seguente denominazione:
-  Catania - Adrano - Enna con direzione Assoro.
Sarà esercitata con impiego del monoagente e secondo le modalità, programma di esercizio, condizioni e prescrizioni in atto vigenti.
48)  Con decreto n. 257/2Tr del 6 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Autolinee S.p.A., con sede in Enna, ad istradare l'autolinea Palermo - Caltagirone sul percorso diretto Palermo - A19 - svincolo Enna - Enna bassa - Pergusa - Piazza Armerina - Mirabella Imbaccari - Caltagirone, da esercitare secondo le modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti.
49)  Con decreto n. 269/2Tr del 2 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, nell'esercizio dell'autolinea S. Anna - Caltabellotta - Palermo, ad instradare la c.c. giornaliera sul tratto Caltabellotta - Palermo via Fondovalle S.S. 624.
50)  Con decreto n. 270/2Tr del 2 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Autoservizi Russo s.r.l., con sede in Castellammare del Golfo ad istituire, nell'esercizio dell'autolinea Castellammare del Golfo - stazione FS, una deviazione per la spiaggia di Castellammare del Golfo nel periodo 1 luglio - 15 settembre di ogni anno.
51)  Con decreto n. 273/2Tr del 3 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, in via del tutto eccezionale e temporanea, nelle more della regolare formalizzazione dell'istanza nei termini di cui alla circolare assessoriale n. 1274/2Tr/50SA del 5 giugno 1997, si autorizza, in via precaria, la società Autolinee Giuseppe Cavaleri s.r.l., con sede in Naro, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Canicattì - Naro - Licata, mediante l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sulla tratta Camastra - Naro (case popolari) - Canicattì.
52)  Con decreto n. 286/2Tr del 16 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a modificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Sortino - Lentini - Catania, mediante la trasformazione della c.c.g. sull'intero percorso in feriale, con l'instradamento fra Lentini e Primosole sulla S.S. 194 e sulla S.S. 114 e con la rimozione del divieto di carico fra Carlentini e Catania; limitazione del percorso delle 3 c.c.f. Sortino - Lentini - Catania al tratto Sortino - Lentini - Lentini FS; intensificazione di 2 c.c. scolastiche sul tratto Sortino - Lentini ed inserimento della diramazione Lentini - Lentini stazione.
53)  Con decreto n. 287/2Tr del 16 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio delle autolinee extraurbane Grammichele - Francofonte - Catania e Francofonte - Catania, ad apportare le seguenti modifiche:
a)  unificazione dei fogli concessionali;
b)  limitazione del servizio ai soli giorni feriali;
c)  instradamento nel tratto Lentini e il Ponte Primosole sulla S.S. 194 e sulla S.S. 114;
d)  revisione del programma di esercizio risultante mediante soppressione delle due coppie di corse giornaliere Francofonte - Catania e della c.c. giornaliera Francofonte - Lentini esercitata dal 1 luglio al 30 settembre; prolungamento a Vizzini della c.c. Francofonte - Catania, limitatamente al tratto Francofonte - Lentini della c.c. scolastica Vizzini - Francofonte - Lentini, intensificazione con 1 c.c. scolastica Licodia Eubea - Vizzini.
Pertanto la risultante autolinea assumerà la seguente denominazione:
-  Grammichele - Licodia Eubea - Vizzini - Francofonte - Lentini - Catania.
54)  Con decreto n. 288/2Tr del 16 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la ditta F.lli Emanuele e C. s.n.c., con sede in Tusa, a sopprimere, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Tusa - Tusa scalo - Torremuzza - S. Stefano Camastra - Mistretta, la c.c. intensificativa scolastica sul tratto Torremuzza - S. Stefano Camastra, concessa con decreto n. 274/2Tr del 13 luglio 1995.
55)  Con decreto n. 294/2Tr del 17 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Borgetto - Partinico stazione FS, mediante la soppressione del servizio festivo.
56)  Con decreto n. 295/2Tr del 20 novembre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la ditta Autoservirzi Sassadoro s.a.s., con sede in Balestrate, a ridurre e modificare nell'esercizio dell'autolinea Balestrate - Trappeto - Partinico, il programma di esercizio.
Pertanto il nuovo programma di esercizio risultante è il seguente:
-  6 c.c. fer. intero percorso dall'1 gennaio al 30 giugno;
-  3 c.c. fer. intero percorso dall'1 luglio al 31 agosto;
-  6 c.c. fer. intero percorso dall'1 settembre al 31 dicembre;
-  2 c.c. scolastiche.
(98.50.2692)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

AVVISO DI RETTIFICA

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 1998.

Nel Conto riassuntivo di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1999, le pagine da 38 a 43 vanno corrette come di seguito riportato:
(Si omettono le pagine corrette)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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