REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 6 FEBBRAIO 1999 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 1998.
Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002.
Allegati

Deliberazione n. 289 del 21 settembre 1998 «Leggi regionali 1 settembre 1997, n. 33 e 31 agosto 1998, n. 15 - Piano faunistico-venatorio 1998-2002»

La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare l'art. 15, comma 1, della suddetta legge regionale n. 33/97;
Vista la nota n. 4617 del 7 agosto 1998 (allegato "A") con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette, ai sensi del citato art. 15, comma 1, della legge regionale n. 33/97 il Piano faunistico-venatorio 1998-2002, sul quale si è espresso favorevolmente il Comitato regionale faunistico-venatorio, nella seduta del 7 agosto 1998;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15: «Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio»;
Vista la nota n. 5285 del 21 settembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette un nuovo Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002, adeguato secondo le previsioni della legge regionale n. 15/98 suddetta (allegato "B"), del quale fa parte la cartografia, disponibile in un unico originale che «ad intervenuta approvazione del presente piano sarà trasmesso all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione», da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti nello stesso piano riportati;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Delibera:

di approvare, ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002, predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nel testo allegato "B" alla presente deliberazione.
Il Presidente: DRAGO

Allegato B
PIANO REGIONALE FAUNISTICO-VENATORIO

Introduzione
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dichiara finalità propria della Regione siciliana la tutela del patrimonio faunistico e la sua ricostituzione nell'interesse della Comunità regionale, nazionale ed internazionale (art. 1).
Strumento fondamentale per l'attuazione della tutela e per la definizione delle azioni idonee alla ricostituzione della fauna è il Piano regionale faunistico-venatorio da approvarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 33/97. Il Piano regionale faunistico-venatorio individua la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale della Regione siciliana, determina prescrizioni, divieti e vincoli, indica gli interventi necessari per la tutela della fauna omeoterma (mammiferi ed uccelli) e per la sua naturale riproduzione, costituendo inoltre atto di indirizzo per garantire e promuovere omogeneità di azione anche da parte di altri organismi regionali e locali comunque interessati alla tutela della fauna selvatica, alla salvaguardia ed al miglioramento degli habitat naturali.
Con il presente atto, in attuazione dell'art. 15, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si definisce il Piano regionale faunistico-venatorio per il quinquennio 1998-2002.
1.  OBIETTIVI DEL PIANO
1.1  Obiettivi
Anche se, in atto non sono costituiti gli organismi di gestione che, nell'ambito del territorio destinato al prelievo venatorio, sono deputati, attraverso la gestione del territorio medesimo, a realizzare l'obiettivo comune della conservazione dell'ambiente, verso cui, secondo lo spirito della legge regionale n. 33/97, devono convergere sinergicamente interessi apparentemente antitetici quali quelli espressi dagli agricoltori, dagli ambientalisti e dai cacciatori; ed anche se in atto non è stato costituito il nuovo organismo tecnico scientifico previsto dalla legge regionale n. 33/97, l'osservatorio faunistico siciliano che deve esprimersi sui contenuti del presente piano, si ritiene ugualmente necessaria oltre che opportuna l'emanazione del presente piano, sia pure con le sopraddette pregiudiziali, per il raggiungimento degli obiettivi del piano, fatta salva la possibilità di modificarlo prima della sua scadenza in dipendenza dalla costituzione dei citati organismi.
Occorre infatti che innanzitutto venga superata al più presto e da parte di una platea sempre più ampia la sensazione che la tutela dell'ambiente sia appannaggio riservato, e perciò anche delegato, ad alcuni organismi e che sia sufficiente attivarla solo nelle zone di rilevante valenza ambientale per raggiungere il risultato del ripristino ambientale. Occorre altresì superare la concezione di "caccia controllata" che ha informato la abrogata legge regionale 31 marzo 1981, n. 37, per passare al regime di fruizione venatoria programmata e regolamentata nel rispetto degli equilibri ecologici e naturali.
Obiettivo del Piano regionale faunistico-venatorio è inoltre il rilancio delle attività di allevamento di selvaggina, oltre che per la produzione di carni alternative e per l'allevamento amatoriale, anche per scopo di ripopolamento faunistico attraverso la definizione delle metodologie del ripopolamento ed immissione di fauna selvatica.
Gli obiettivi del presente piano sono intimamente correlati agli obiettivi generali perseguiti dalle "linee guida del Piano territoriale paesistico-regionale", approvate dal comitato tecnico scientifico (ex art. 24) del R.D. n. 1357/40, nella seduta del 30 aprile 1996, che dichiarano il paesaggio della Regione siciliana bene culturale ed ambientale tutelato come riserva da fruire e valorizzare: obiettivi generali che qui si ripetono (indirizzi normativi - titolo I, indirizzi generali - art. 1):
a)  stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, difesa del suolo e delle bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
b)  valorizzazione dell'identità e delle peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
c)  miglioramento della fruizione sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni.
Il Piano regionale faunistico-venatorio si inserisce nell'azione coordinata di tutela e valorizzazione che la Regione siciliana promuove per il perseguimento degli obiettivi assunti con il Piano territoriale paesistico regionale, volta ad attivare forme di sviluppo sostenibile riferite alla realtà regionale ed in particolare a:
a)  conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale regionale;
b)  conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale regionale.
All'interno delle principali linee di strategia del Piano paesistico regionale delineate nelle linee guida (indirizzi normativi - titolo I, indirizzi generali - art. 2) il Piano regionale faunistico-venatorio opera per il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico:
-  mediante la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
-  mediante azioni di correlazione fra il territorio sottoposto a protezione attraverso il sistema dei parchi e delle riserve ed il restante territorio agro-silvo-pastorale circostante non sottoposto a particolare protezione della fauna;
-  mediante la protezione e la valorizzazione degli ecosistemi, in relazioni a specie di fauna omeoterma presenti nella Regione siciliana;
-  mediante misure di protezione e salvaguardia delle specie di mammiferi ed uccelli minacciati di estinzione;
-  mediante il recupero ai fini faunistici di aree degradate.
Il Piano regionale faunistico-venatorio interviene altresì per il consolidamento del patrimonio e delle attività agro-forestali e delle attività pascolative attraverso l'individuazione degli interventi destinati a conservare le effettive capacità riproduttive per le specie carnivore, il conseguimento della densità ottimale per le altre specie, determinando la corresponsione di incentivi a sostegno delle pratiche colturali a basso impatto faunistico e delle azioni finalizzate ad agevolare il ciclo vitale della fauna, nonché attraverso la previsione di azioni per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo causati dalla fauna, ed attraverso la formalizzazione di indirizzi per le attività di controllo della fauna mediante l'utilizzazione di metodi ecologici, e per le attività di ripopolamento e reintroduzione di specie selvatiche.
1.2  Comprensori omogenei
(Si omette la carta dei comprensori inserita nel paragrafo 1.2)

In sintonia con la prescrizione della legge regionale n. 33/97, che prevede la possibilità che il Piano regionale contenga la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle Ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito delle loro competenze, il presente Piano regionale faunistico-venatorio aderisce innanzitutto alla suddivisione in ambiti sub regionali individuati, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del paesaggio dalle linee guida del Piano territoriale paesistico-regionale all'art. 4 degli indirizzi normativi - titolo I, indirizzi generali e descritti nei loro caratteri peculiari al titolo III, descrizione degli ambiti territoriali (art. 18):
Si condivide infatti la delimitazione, sia pure per fasce ove il passaggio da un ambito ad un altro è graduale, per la quale sono stati utilizzati gli elementi relativi al sistema naturale "sottosistemi abiotico e biotico, in quanto elementi strutturanti del paesaggio".
Gli elementi che hanno avuto maggior peso negli assetti territoriali ed antropici e che hanno condizionato la evoluzione vegetazionale e faunistica della Regione - i fiumi Imera meridionale (o Salso) ed Imera settentrionale (o Fiume Grande) che hanno di fatto determinato una frattura naturale nord-sud della Sicilia con la formazione di due unità storico-geografiche ad est ed a ovest di detti corsi d'acqua; la porzione settentrionale prevalentemente montuosa con i monti Peloritani, le Madonie, i monti di Trabia, i monti di Palermo, i monti di Trapani, e la porzione centro meridionale e sud occidentale con un paesaggio diverso; la zona sud orientale con l'andamento tipico di altopiano; e la zona orientale con morfologia vulcanica - vengono ora ulteriormente specificati nelle 18 aree omogenee più rispondenti anche dal punto di vista storico e socio-economico, al paesaggio "umano" che qui interessa per i fini di conservazione e ripristino.
Si riportano qui di seguito sommarie indicazioni, di carattere generale, dei comprensori omogenei rinviando alle rispettive descrizioni e schede riportate al citato titolo III delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale:
 1)  area dei rilievi del trapanese - provincia di Trapani
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice;
 2)  area della pianura costiera occidentale - province di Agrigento e Trapani
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Menfi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino e Trapani;
 3)  area delle colline del trapanese - province di Agrigento e Trapani
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Alcamo, Balestrate, Borgetto, Calatafimi, Camporeale, Castelvetrano, Corleone, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Monreale, Montevago, Paceco, Partanna, Partinico, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Trapani, Trappeto e Vita;
 4)  area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano - provincia di Palermo
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Caccamo, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cefalà Diana, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Marineo, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate e Villafrati;
 5)  area dei rilievi dei monti Sicani - province di Agrigento e Palermo
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Bisacquino, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lucca Sicula, Mezzojuso, Monreale, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula;
 6)  area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo - province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Alia, Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cammarata, Campofelice di Fitalia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Ciminna, Corleone, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccapalumba, Resuttano, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Valledolmo, Vallelunga Pratameno e Villalba;
 7)  area della catena settentrionale (monti delle Madonie) - province di Caltanissetta e Palermo
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Alimena, Blufi, Bompietro, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano e Scillato;
 8)  area della catena settentrionale (monti Nebrodi) - province di Catania, Enna e Messina
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Acquedolci, Alcara Li Fusi, Bronte, Capizzi, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castiglione di Sicilia, Cerami, Cesarò, Floresta, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Malvagna, Maniace, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montalbano Elicona, Motta D'Affermo, Naso, Nicosia, Pettineo, Raccuja, Randazzo, Reitano, Roccella Valdemone, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Sperlinga, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa e Ucria;
 9)  area della catena settentrionale (monti Peloritani) - provincia di Messina
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Alì Superiore, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena;
10)  area delle colline della Sicilia centro meridionale - province: Agrigento, Caltanissetta e Palermo
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Acquaviva Platania, Agrigento, Alessandria della Rocca, Alimena, Aragona, Bivona, Bompensiere, Calamonaci, Caltabellotta, Caltanissetta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Campofranco, Canicattì, Castellana Sicula, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montallegro, Montedoro, Mussomeli, Naro, Palazzo Adriano, Palma di Montechiaro, Petralia Sottana, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Riesi, San Biagio Platani, San Cataldo, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, S. Caterina Villarmosa, Santa Elisabetta, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Serradifalco, Siculiana, Sommatino, Sutera, Villafranca Sicula, Villalba;
11)  area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina - province: Agrigento, Caltanissetta, Catania ed Enna
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Barrafranca, Butera, Caltagirone, Enna, Gela, Licata, Mazzarino, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Piazza Armerina, Pietraperzia, Ravanusa, Riesi, San Cono, San Michele di Ganzaria;
12)  area delle colline dell'ennese - province: Catania, Enna e Palermo
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Agira, Aidone, Alimena, Assoro, Bompietro, Bronte, Calascibetta, Caltagirone, Castel di Judica, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Gangi, Leonforte, Mineo, Mirabella Imbaccari, Nicosia, Nissoria, Petralia Sottana, Piazza Armerina, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Regalbuto, Santa Caterina Villarmosa, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;
13)  area del cono vulcanico etneo - provincia: Catania
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Aci Bonaccorso, Acicastello Acicatena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Santa Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea;
14)  area della pianura alluvionale catanese - province: Catania, Enna e Siracusa
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Augusta, Belpasso, Biancavilla, Buccheri, Carlentini, Castel di Judica, Catania, Centuripe, Francofonte, Lentini, Militello in Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Militello in Val di Catania, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Scordia;
15)  area delle pianure costiere di Licata e Gela - province: Agrigento, Caltanissetta Catania e Ragusa
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Acate, Butera, Caltagirone, Comiso, Gela, Licata, Niscemi, Santa Croce Camerina, Vittoria;
16)  area delle colline di Caltagirone e Vittoria - province: Caltanissetta, Catania e Ragusa
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Acate, Caltagirone, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Gela, Licodia Eubea, Mineo, Niscemi, Vittoria;
17)  area dei rilievi e del tavolato ibleo - province: Catania, Ragusa, Siracusa
comuni (sottolineati i comuni parzialmente interessati)
-  Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Giarratana, Grammichele, Ispica, Licodia Eubea, Melilli, Mineo, Modica, Monterosso Almo, Noto, Pachino, Palagonia, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Pozzallo, Priolo Gargallo, Ragusa, Rosolini, Santa Croce Camerina, Scicli, Siracusa, Solarino, Sortino, Vizzini;
18)  area delle isole minori
I comprensori omogenei così individuati devono fungere da riferimento territoriale di ogni intervento, rappresentando gli ambiti entro cui l'azione delle ripartizioni faunistico-venatorie, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, dei soggetti interessati alla gestione privata della caccia ed all'allevamento di fauna deve essere svolta con unità di indirizzo. Per tale ragione gli organismi previsti dalla legge regionale n. 33/97 che hanno competenza territoriale provinciale riferita ai confini amministrativi, dovranno operare di concerto, attraverso conferenze di servizi convocate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 10/91, per quei comprensori omogenei che ricadono sul territorio di più province, per tutti i programmi faunistici ed i piani di miglioramento ambientale.
Particolare riguardo all'interno delle dette aree, sarà riservata ai siti Sic., siti di importanza comunitaria, una volta definitiva la procedura di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e più specificatamente a quelle aree definite Sic e non altrimenti sottoposte a protezione e che dovranno essere interessate prioritariamente da interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.
2.  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2.1  Destinazione differenziata
L'art. 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 sottopone a pianificazione il territorio agro-silvo-pastorale della Regione mediante destinazione differenziata del territorio.
Destina infatti a "protezione della fauna" la quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, percentuale che nelle isole minori va computata nell'ambito del loro territorio;
Stabilisce poi sino ad un massimo del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, il territorio destinato a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. All'interno di questa percentuale viene operata una ulteriore riserva suddividendo il 50 per cento di tale superficie, corrispondente al 7,50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, alle aziende agro-venatorie, istituto di nuova introduzione nella Regione siciliana; il 25 per cento, corrispondente al 3,75 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, alle aziende faunistico-venatorie ed il restante 25 per cento, corrispondente all'altro 3,75 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, ai centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di fauna a scopo di ripopolamento.
I successivi articoli 25 e 38 determinano le estensioni minime e massime per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione ed allevamenti di fauna a scopo di ripopolamento, fissati rispettivamente in una superficie non inferiore a 200 ettari e non superiore a 1.000 ettari per le aziende faunistico-venatorie, ed una superficie non inferiore a 5 ettari e non superiore a 50 ettari tanto per i centri privati di produzione che per gli allevamenti a scopo di ripopolamento ad iniziativa di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli; per le aziende agro venatorie la superficie delle aziende agricole, singole o associate, su cui esercitare l'attività venatoria anche di tipo alternativo mediante immissione ed abbattimento di fauna di allevamento, viene fissata con l'art. 26 della legge regionale n. 33/97 a non meno di 30 ettari. Conseguentemente, il limite massimo di estensione delle singole aziende agro venatorie viene dato dalla estensione medesima delle aziende agricole interessate all'iniziativa mentre viene comunque determinato nel numero massimo di aziende autorizzabili entro la percentuale del 7,50 del territorio agro-silvo-pastorale provinciale riservato a questo tipo di iniziative il numero massimo di aziende autorizzabili nella provincia . Naturalmente, ugualmente definite nel numero massimo di iniziative autorizzabili sono le aziende faunistico-venatorie e le iniziative per l'allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento. Le aziende faunistico-venatorie ed i centri privati di selvaggina a scopo di ripopolamento possono essere costituiti le prime per un periodo di dieci anni, i secondi per un periodo di cinque anni rinnovabile. Le aziende agro-venatorie e gli allevamenti a scopo di ripopolamento ad opera di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli non hanno scadenza temporale, sicché le suddette iniziative una volta costituite potranno essere revocate sono se il territorio su cui si fonda l'iniziativa diventa incompatibile con la destinazione del Piano regionale faunistico-venatorio, entrando a far parte del territorio destinato al 25 per cento di protezione e/o da assoggettare alla costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca per inadempienza alle prescrizioni ed ai vincoli imposti con gli atti di autorizzazione.
Non rientrano nella percentuale del 15 per cento gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare e gli allevamenti di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale a cielo aperto, sebbene, per queste iniziative, trattandosi necessariamente di territori recintati, viga per effetto delle disposizioni sull'esercizio venatorio, il divieto di caccia.
Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale, non riservato a protezione ed a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate al titolo III della legge regionale n. 33/97.
2.2  Determinazione percentuale
La previsione  normativa si concretizza, intanto in una quantificazione numerica del territorio agro-silvo-pastorale provinciale. Per determinare le percentuali si deve fare riferimento ad una misurazione geografica del territorio quanto più aderente al reale stato territoriale; qui, di conseguenza, soccorrono i dati di riferimento costituiti secondo il progetto Corine Land Cover che fa parte del programma comunitario Corine e che ha definito le classi di identificazione del territorio terrestre in 5 gradi livelli ripartiti a loro volta in sottolivelli:
1)  territori modellati artificialmente;
2)  territori agricoli;
3)  territori boscati ed ambienti semi naturali;
4)  zone umide;
5)  corpi idrici.
La classificazione del progetto comunitario Corine Land Cover, infatti, ha costituito la base per la redazione della carta dell'uso del suolo in scala 1:250.000 realizzata dall'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata nel 1994, carta già utilizzata anche dalle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale nella redazione della carta del paesaggio vegetale naturale; costituisce inoltre il riferimento del programma operativo per la carta della natura approvato con deliberazione del 2 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1997) dal comitato per le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per la redazione della carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia per la programmazione agricolo forestale di cui all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.
Assumendo quindi i dati desunti dalla carta dell'uso del suolo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e relativi ai territori agricoli, ai territori boscati ed ambienti semi naturali, alle zone umide, ai corpi idrici, la pianificazione faunistico-venatoria si configura secondo le seguenti previsioni quantitative:
TERRITORIO DA SOTTOPORRE A PROTEZIONE 25%
(superficie in ettari)

  ' Provinciale ' A.S.P. ' 25% ' (escluso isole) ' (escluso isole) ' (escluso isole) 
Agrigento      301.556 293.567 73.392 
Caltanissetta      212.820 208.040 52.010 
Catania      355.220 334.006 83.501 
Enna      256.273 253.322 63.330 
Messina      312.811 298.789 74.697 
Palermo      498.385 480.383 120.096 
Ragusa      161.402 154.057 38.514 
Siracusa      210.880 198.262 49.565 
Trapani      234.127 221.803 55.451 


Isole minori

Isole Pelagie      2.634 2.305 576 
Isole Eolie      11.911 10.729 2.682 
Isole Egadi      3.745 3.417 854 
Pantelleria      8.300 7.047 1.762 


Ustica      840 794 199 


TERRITORIO DA DESTINARE A GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA, A CENTRI PRIVATI ED ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA FINO AL 15%
(superficie in ettari)

  ' Provinciale ' A.S.P. ' Totale ' A.A.V. ' A.F.V. ' Allev. ' (escluso isole) ' (incluso isole) ' 15% ' 7,50% ' 3,75% ' 3,75% 
Agrigento      304.190 295.872 44.381 22.190 11.095 11.095 
Caltanissetta      212.820 208.040 31.206 15.603 7.802 7.802 
Catania      355.220 334.006 50.101 25.050 12.525 12.525 
Enna      256.273 253.322 37.998 18.999 9.500 9.500 
Messina      324.722 309.518 46.428 23.214 11.607 11.607 
Palermo      499.225 481.177 72.177 36.088 18.044 18.044 
Ragusa      161.402 154.057 23.109 11.554 5.777 5.777 
Siracusa      210.880 198.262 29.739 14.870 7.435 7.435 
Trapani      246.172 232.267 34.840 17.420 8.710 8.710 


TERRITORIO DA DESTINARE ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA - NON MENO DEL 60%
(superficie in ettari)

  ' Provinciale ' A.S.P. ' 60% ' (incluso isole) ' (incluso isole) '  
Agrigento      304.190 295.872 177.523 
Caltanissetta      212.820 208.040 124.824 
Catania      355.220 334.006 200.403 
Enna      256.273 253.322 151.993 
Messina      324.722 309.518 185.710 
Palermo      499.225 481.177 288.706 
Ragusa      161.402 154.057 92.434 
Siracusa      210.880 198.262 118.957 
Trapani      246.172 232.267 139.360 


La situazione attuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e delle isole minori, considerate le oasi di protezione e rifugio della fauna e le zone di ripopolamento e cattura in atto esistenti, i parchi e le riserve naturali costituite, il territorio boscato sia come demanio regionale forestale, che come territorio in affidamento all'amministrazione forestale (boschi comunali e privati) nonché i fondi chiusi è rappresentata dal seguente prospetto:
  ' A.S.P. '     ' Totale '     ' Totale     (escluso     25%     attuale     Perc.     disponibile ' isole) '     '     '     '  
Agrigento      293.567 73.392 28.451 9,7 44.940 
Caltanissetta      208.040 52.010 19.689 9,5 32.321 
Catania      334.006 83.501 82.646 24,7 855 
Enna      253.322 63.330 22.030 8,7 41.300 
Messina      298.789 74.697 90.012 30,1 - 15.314 
Palermo      480.383 120.090 81.643 17 38.452 
Ragusa      154.057 38.514 13.405 8,7 25.109 
Siracusa      198.262 49.565 21.485 10,8 28.080 
Trapani      221.803 55.451 15.029 6,8 40.421 


Isole minori

Isole Pelagie      2.305 576 623 27 - 47 
Isole Eolie      10.729 2.682 4.781 44,6 - 2.099 
Isole Egadi      3.417 854 1.006 29,4 - 152 
Pantelleria      7.047 1.762 3.299 46,8 - 1.537 
Ustica      794 199 318 40,1 - 120 

Non sono stati conteggiati, perché non disponibili, i territori soggetti a divieto di caccia in forza di altra disposizione di legge. Si chiarisce che le zone ed i parchi archeologici in quanto territori modellati artificialmente, non sono compresi nel territorio agro-silvo-pastorale, e che il centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica dell'Istituto zootecnico sperimentale in atto non è costituito.
La situazione attuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale (comprensiva del territorio delle isole minori) considerate le aziende faunistico-venatorie, i centri privati di selvaggina, gli allevamenti contadini, gli allevamenti amatoriali costituiti ai sensi della legge regionale 31 marzo 1981, n. 37, in atto vigenti in forza dell'art. 50, comma 3° della legge regionale n. 33/97 per quanto non in contrasto (art. 49 legge regionale n. 33/97), è rappresentata dal seguente prospetto:

  ' A.S.P. ' 3,75% ' A.F.V. ' Dispon. ' 3,75% ' All. ' Dispon. ' (incluso isole) '     ' attuali '     '     ' attuale '  
Agrigento      295.872 11.095 -0 11.095 11.095 22 11.073 
Caltanissetta      208.040 7.802 750 7.052 7.802 127 7.675 
Catania      334.006 12.525 1.167 11.358 12.525 36 12.489 
Enna      253.322 9.500 2.362 7.138 9.500 13 9.487 
Messina      309.518 11.607 540 11.067 11.607 154 11.453 
Palermo      481.177 18.044 1.114 16.930 18.044 72 17.972 
Ragusa      154.057 5.777 633 5.144 5.777 31 5.746 
Siracusa      198.262 7.435 1.017 6.418 7.435 - 7.435 
Trapani      232.267 8.710 225 8.485 8.710 12 8.698 


Dal confronto dei dati sopra descritti consegue che il territorio provinciale in atto destinato alla gestione programmata della caccia è costituito dai seguenti valori:
  ' A.S.P. ' Totale ' Totale ' A.T.C. '     (incluso     protez.     gestione     (incluso     Perc. ' isole) ' (incluso ' privata ed ' isole) ' '     ' isole) ' allevam. '     '  
Agrigento      295.872 29.074 31 266.767 90,16 
Caltanissetta      208.040 19.689 893 187.457 90,10 
Catania      334.006 82.646 1.443 249.917 74,82 
Enna      253.322 22.030 1.576 229.715 90,68 
Messina      309.518 94.793 1.136 213.589 69 
Palermo      481.177 81.961 1.134 398.082 82,73 
Ragusa      154.057 13.405 651 140.001 90,87 
Siracusa      198.262 21.485 1.356 175.421 88,47 
Trapani      232.267 19.334 238 212.695 91,57 

2.3  Territorio sottoposto a protezione
Per quanto riguarda il territorio destinato a protezione si profila un duplice ordine di problemi.
Il primo riguarda il territorio agro-silvo-pastorale provinciale e delle isole minori in cui la quota di territorio sottoposta a protezione con divieto di caccia supera la previsione, tassativa e puntuale della legge regionale n. 33/97, del 25 per cento.
Il secondo riguarda il territorio agro-silvo-pastorale provinciale in cui il territorio sottoposto a protezione non raggiunge, in alcuni casi con uno scarto notevole, la quota del 25 per cento.
Nel primo caso, seppure la tutela dell'ambiente ha giustamente e correttamente ispirato l'azione della pubbica amministrazione nella costituzione dei parchi, delle riserve natuali, del demanio forestale, delle oasi, delle zone di ripopolamento e cattura, si deve prevedere una revisione stante che la dilatazione della quota tassativa del 25%, definita dalla legge regionale n. 33/97, va in atto a tutto scapito delle iniziative di gestione privata della caccia e dell'allevamento di fauna, attività con una componente da non trascurare di integrazione economica al reddito in agricoltura.
Per la soluzione del secondo problema occorre estendere al più presto la porzione di territorio sottoposto a protezione. L'art. 15 della legge regionale n. 33/97 affida al Piano regionale faunistico-venatorio l'individuazione delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura. I successivi artt. 45 e 46 confermano le oasi e le zone di ripopolamento e cattura esistenti nel territorio della Regione al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 33/97, con la clausola che le zone di ripopolamento e cattura vigono comunque per cinque anni dalla loro istituzione.
Pertanto, in questa sede possono essere indicate delle ulteriori zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e rifugio della fauna, per le quali deve comunque avviarsi la procedura di notifica e pubblicità della delimitazione delle superfici da vincolare prevista dall'art. 16 della legge regionale n. 33/97, e di costituzione prevista dal citato art. 45 della medesima legge regionale n. 33/97.
In considerazione dell'elevato interesse faunistico si individuano, per la costituzione in oasi, le seguenti zone:
Provincia di Agrigento
-  localià bacino lago Arancio, ricadente nei territori di Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Sciacca;
-  lago Gorgo, in territorio di Ribera;
- foce del fiume Naro, in territorio di Favara;
Provincia di Caltanissetta
-  lago Soprano o Cuba in territorio di Serradifaco;
-  lago di Cimia e lago di Disueri in territorio di Mazzarino;
-  lago Comunelli, in territorio di Butera;
-  lago Bosco in territorio di S. Cataldo;
-  lago Gibbesi in territorio di Sommatino;
-  bacino di Campofranco in territorio di Campofranco;
Provincia di Catania
-  invaso di Ponte Barca in territorio di Paternò;
Provincia di Enna
-  lago di Ancipa in territorio di Troina;
-  lago di Villarosa in territorio di Villarosa, Calascibetta ed Enna;
-  lago Pozzillo in territorio di Regalbuto ed Agira;
-  lago Nicoletti in territorio di Leonforte ed Enna;
-  lago Olivo in territorio di Piazza Armerina;
-  laghetti di Pasquasia e Branciforte in territorio di Enna;
Provincia di Palermo
-  bacino del lago di Piana degli Albanesi per un perimetro di Km. 12 e Monti Kumeta, Pizzuto e Maganace;
-  invaso Faustina in territorio di Castronovo di Sicilia;
-  lago di Rosamarina in territorio di Caccamo;
Provincia di Ragusa
- contrada Curghigghiatu e cava Mandria dei Cavalli in territorio di Chiaramonte Gulfi;
Provincia di Siracusa
-  biviere di Lentini in territorio di Lentini;
-  lago Ogliastrella in territorio di Augusta e Melilli;
- saline di Augusta;
-  saline di Priolo in territorio di Priolo Gargallo;
Provincia di Trapani
-  invaso diga Rubino, in località Margi di Trapani;
-  località Insulidda e Calamancina, nel territorio di San Vito Lo Capo;
-  lago di Preola e Gorghi Tondi, nel territorio di Mazara del Vallo.
Altre oasi dovranno essere costituite in coincidenza di quei valichi montani che per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiale al valico montano interessato dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna devono essere interdetti alla caccia in quanto non altrimenti inclusi nel territorio di protezione. Le principali rotte di migrazione vengono così di seguito individuate:
Sicilia orientale - Direttrice sud-nord (da Isola delle correnti a Messina)
-  fascia delimitata ad est della costa ed a ovest dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Marina di Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Paternò, Adrano, Bronte, Randazzo, Mazzarà S. Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, isole Eolie;
Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese)
-  fascia delimitata ad est, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Sciacca, Burgio, Prizzi, Roccapalumba, Cerda, foce del fiume Imera; ed a ovest, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto, Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S. Nicola l'Arena;
Sicilia settentrionale - Direttrice ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello)
-  fascia delimitata a nord della costa, comprese le isole minori ed a sud, dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: isole Egadi, Torre Nubia, Paceco, Dattilo, Calatafimi, Camporeale, Marineo, Baucina, Cerda, Buonfonello.
Ai fini dell'incremento delle popolazioni di coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri) si individuano la zona di Santa Caterina Villarmosa nella provincia di Caltanissetta (10 area delle colline della Sicilia centro meridionale), la zona di Pietraperzia (11 area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina) e la zona di Chiaramonte Gulfi nella provincia di Ragusa (16 area delle colline di Caltagirone e Vittoria) per la costituzione di ulteriori zone di ripopolamento e cattura.
Ai fini dell'incremento delle popolazioni di lepre si individuano la zona di Santo Stefano di Quisquina nella provincia di Agrigento (5 area dei rilievi dei Monti Sicani) e la zona di Pietraperzia e barrafranca nella provincia di Caltanissetta (11 area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina).
2.4  Territorio destinato a gestione privata della caccia ed alla riproduzione in cattività di selvaggina.
Appare evidente che rispetto al territorio destinato a caccia riservata a gestione privata, ed a centri privati ed allevamenti a scopo di ripopolamento la destinazione del Piano regionale faunistico-venatorio assule carattere di previsione, in quanto l'attività della pubblica amministrazione può fungere da stimolo alla realizzazione delle iniziative a favore delle quali è destinata la riserva territoriale. E' infatti affidata all'iniziativa di soggetti ben individuati la possibilità di realizzare aziende agro-venatorie ed allevamenti a scopo di ripopolamento, mentre nulla esclude che un organismo pubblico, ove previsto dal proprio ordinamento e con l'individuazione ben determinata del soggetto responsabile, possa avviare la costituzione di una azienda faunistico-venatoria o di un centro privato di produzione di selvaggina. Pertanto fino a che le iniziative non si concretizzano nella costituzione di detti istituti, appare logico, e consegue anche dalla lettura della legge, che il territorio resti disponibile per la gestione programmata della caccia anche per quei terreni vocati e destinabili a tali iniziative.
Per quanto riguarda l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agro-venatorie, centri privati ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, non sembra che la loro puntuale localizzazione possa essere preventivamente stabilita riguardando iniziative a impulso di privati. In questa sede può senz'altro stabilirsi che le iniziative devono ricadere interamente all'interno di uno dei 18 comprensori omogenei indicati negli obiettivi del presente piano, devono soddisfare ai criteri di carattere generale che l'Assessore regionale per l'agricoltura le foreste, al fine della loro costituzione, emana con particolare riguardo all'assenso di tutti i soggetti, proprietari o conduttori dei fondi interessati all'iniziativa; la loro istituzione - a meno che non si tratti di rinnovo - deve essere stabilita con decorrenza dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello della data del provvedimento di autorizzazione; per l'inizio di ogni stagione venatoria il perimetro del territorio costituito in azienda, centro o allevamento deve essere debitamente tabellato. La costituzione ed il mantenimento delle iniziative devono inoltre essere subordinati alla esecuzione di azioni di miglioramento che non contrastino con le indicazioni e previsioni del presente piano.
2.5  Ambiti territoriali di caccia
I criteri dettati per la pianificazione faunistico-venatoria territoriale consentono che gli ambiti territoriali di caccia provinciali usufruiscano di tutto il territorio residuo in atto non interessato da protezione e da gestione privata della caccia ed allevamenti.
Pertanto, i confini dei singoli nove ambiti territoriali di caccia sono dati dal confine amministrativo della provincia regionale e dai confini delle aree in atto sottratte all'esercizio venatorio per le citate destinazioni.
I fondi inclusi fra questi confini vengono inclusi nel Piano regionale faunistico-venatorio ai fini della gestione programmata della caccia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente piano, il proprietario o conduttore di un fondo così incluso nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia può presentare motivata richiesta, in carica semplice, per il tramite della Ripartizione faunistico-venatoria competente, affinché sul fondo venga vietato l'esercizio venatorio. Per documentare la presentazione della richiesta entro i termini farà fede la data del timbro postale in caso di spedizione, ovvero il timbro datario di arrivo in caso di presentazione agli uffici regionali. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a trasmettere la richiesta con il proprio parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che delibererà positivamente se la richiesta non contrasta con le previsioni del presente piano.
Per aziende i cui fondi ricadono in più province l'istanza deve essere presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria nel cui territorio di competenza ricada la maggiore estensione dell'azienda stessa.
La gestione degli ambiti territoriali di caccia, fino alla costituzione dei comitati di gestione, resta affidata alla competente Ripartizione faunistico-venatoria, la quale, relativamente alle competenze di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/97, provvederà, ai sensi del decreto legisaltivo 24 febbraio 1997, n. 39, a sentire i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale.
Ricadono all'interno del territorio destinato a gestione programmata della caccia le zone di addestramento, allenamento e gare per cani per la cui costituzione e gestione si rinvia al previsto regolamento attuativo dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97.
3.  MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A FINI FAUNISTICI
Generalità
Il miglioramento ambientale deve intendersi come quell'insieme di misure che hanno lo scopo di ricreare condizioni ambientali distrutte o degradate dall'azione e dall'incuria dell'uomo: i miglioramenti ambientali a fini faunistici hanno lo scopo di modificare i fattori da cui dipende la conservazione ed il potenziamento delle risorse faunistiche di un territorio.
Queste dipendono infatti da numerosi fattori: condizioni ambientali, regolamentazione del prelievo, impatto delle attività produttive. Alcuni, come ad esempio le condizioni climatiche, geografiche, orografiche non sono modificabili, altri dipendono dalla gestione faunistico-venatoria del territorio (prelievo venatorio, controllo dei predatori, ripopolamento faunistico), altri infine sono delle componenti che è possibile modificare influendo sulle attività produttive, in particolare quelle agricole e forestrali.
La pianificazione faunistico-venatoria non può tuttavia trascurare la circostanza che il depauperamento della consistenza faunistica è correlato solo in minima parte al prelievo venatorio avendo di fatto come cause principali il degrado ambientale conseguente alle attività antropiche. Fra queste il ruolo principale è ascrivibile all'esercizio dell'agricoltura, con particolare riferimento a quella intensiva, ma notevole peso esercitano anche le attività nei vari comparti industriali, quelle del terziario (trasporti, turismo, etc.) e, non ultima l'urbanizzazione.
Fra le azioni antropiche negative sull'ecosistema agro-forestale, che hanno diretta refluenza sulle popolazioni di fauna selvatica va ricordato in particolare l'impiego in agricoltura di prodotti antiparassitari e diserbanti, ma anche il decespugliamento ed in generale il passaggio da sistemi agricoli estensivi ad altri ad alta intensità colturale, nonché per quanto attiene all'industria, scarichi inquinanti, immissioni di gas, polvere, fumo, rumori; per il terziario la desertificazione biologica creata dagli insediamenti turistici e commerciali, ed infine per le opere civili l'espansione dei centri abitati e la costruzione di infrastrutture viarie, elettriche, etc.
Tali azioni antropiche, oltre a modificare gli aspetti vegetazionali e paesaggistici, agiscono sulla fauna invertebrata e sulla vegetazione naturale compromettendo l'equilibrio della catena alimentare sia della fauna autoctona che dell'avifauna selvatica.
Con riferimento all'avifauna selvatica recenti studi (M. Valvo, R. Massa e M. Sarà - "Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio" - Il naturalista siciliano, 1993) hanno evidenziato la scomparsa di alcune specie di interesse venatorio più vulnerabili alle modifiche ambientali (Tetrax tetrax, Turnys sylvatica), mentre sono in diminuzione l'Alauda arvensis, la Melanocorypha calandra, soprattutto in relazione alla perdita di habitat specializzati, indispensabili per specie numericamente scarse, alla crescita di inquinamento nel foraggio e alla riduzione della qualità ambientale.
La legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia di conservazione degli habitat e della fauna selvatica sono ricchissime di provvedimenti di tutela e di direttive che coprono l'intero secolo XX (dalla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, Parigi 19 marzo 1902, modificata ed ampliata il 18 ottobre 1950, alla presente legge regionale n. 33/97) arco temporale che vede una pesante pressione sull'ambiente e sulla fauna.
In questa sede, proprio con riferimento alle azioni antropiche che hanno alterato gli abitat della fauna selvatica ed alla possibilità di ripristino degli equilibri ecologici con specifici interventi di riconversione dell'agricoltura, meritano particolare menzione:
a)  direttiva C.E.E. n. 43/92 del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica;
b)  regolamento C.E.E. n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
c) regolamento C.E.E. n. 2080/92 del 30 giugno 1992, rivolto al rimboschimento delle superfici agricole.
3.1 Le azioni e gli interventi per favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica
Le azioni per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica vanno ricondotte in prevalenza alla ricostituzione degli habitat delle singole specie di mammalofauna e di avifauna ed alla tutela di ambienti da azioni antropiche, per un congruo periodo.
Nelle aree protette, i processi di reinserimento o di incremento della fauna selvatica sono determinati quasi esclusivamente dai divieti di prelievo venatorio e di urbanizzazione e pertanto i risultati sono verificabili solo nel medio o lungo periodo.
Viceversa, in proprietà pubbliche o private non soggette a tutela integrale il ripopolamento naturale può essere ottenuto in tempi più brevi soltanto con azioni mirate al miglioramento degli habitat, anche attraverso il rilascio di produzioni agricole, e ad una rigorosa tutela da azioni antropiche, sia venatorie che a fini produttivi.
In aree che hanno perduto le connotazioni originarie a seguito di trasformazioni fondiarie (dissodamento di terreni sodi, decespugliamento, disboscamento, sistemazioni idraulico-agrarie, etc.), il ripristino degli aspetti vegetazionali e dell'assetto dei luoghi può risultare indispensabile per il conseguimento degli obiettivi del piano.
Si riportano di seguito le principali azioni previste dalla legislazione vigente a favore del miglioramento degli habitat.
3.1.1  Ritiro dalla coltivazione, incespugliamento, rimboschimento, creazione di siepi e frangivento, piantagioni ripariali
La legislazione vigente prevede azioni ed interventi che hanno ricadute favorevoli sulla vegetazione spontanea ed indirettamente sulla consistenza faunistica.
Si farà riferimento di seguito ad alcune misure del regolamento comunitario n. 2078/92 il cui programma pluriennale di attuazione è stato approvato con decreto del 26 gennaio 1998, ed al Reg. n. 2080/92 il cui programma pluriennale di attuazione per il periodo 1998/2000 è in corso di approvazione da parte della U.E.
Reg. n. 2078/92
MISURE A1 E A2: Sensibile riduzione dei fitofarmaci e introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica
La misura A1, prevedendo una diminuzione dell'uso di fitofarmaci e diserbanti di circa il 20% rispetto alle tecniche di difesa fitosanitaria tradizionali, assicura ricadute positive anche sulla fauna selvatica di interesse venatorio per la riduzione dei pericoli di intossicazione e sterilizzazione e per la salvaguardia degli antropodi che rappresentano per l'avifauna una parte notevole della catena alimentare.
MISURE B1 E B2:  Introduzione e mantenimento delle produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi in pascoli estensivi. Mantenimento della produzione intensiva
Particolare interesse ai fini della tutela e dell'incremento della fauna selvatica riveste la conversione dei seminativi in pascolo estensivo, sia per la eliminazione delle lavorazioni annuali e dell'impiego di fitofarmaci e diserbanti che per la riduzione del carico del bestiame.
MISURA D:  Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio
Questa misura assicura il perseguimento di importanti finalità agronomiche e di salvaguardia ambientale. In particolare nei seminativi la misura è finalizzata alla riduzione dei livelli produttivi unitariamente al miglioramento del paesaggio e delle condizioni ambientali degli areali caldo-aridi delle aree interne collinari dove iniziano ad evidenziarsi fenomeni di desertificazione, oltre all'impoverimento ed al depauperamento delle specie vegetali ed animali.
MISURA E:  Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati
E' prevista solo in terreni agricoli e forestali di proprietà privata caratterizzati da evidenti e perduranti situazioni di abbandono di entità tale da provocare effetti negativi sull'ambiente soprattutto in relazione al rischio incendi.
MISURA F:  Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni
La misura prevede il ritiro delle superfici esclusivamente per i seguenti obiettivi:
a)  tutela delle sorgenti o di risorgive;
b)  tutela di fasce di terreno di mt. 300 in prossimità di fiumi, torrenti, canali e bacini artificiali di capacità di invaso superiore a mc. 100.000;
c)  creazione di aree cuscinetto in prossimità di parchi, riserve ed oasi naturali; in tali zone la misura è applicabile anche per la protezione di aree di nidificazione e di zone di avifauna migratoria - ripristino aree umide naturali - salvaguardia di specie vegetali mutevoli di protezione incremento della diversità ambientale per favorire il rifugio e la nidificazione della fauna.
La Misura F, come si evince dagli obiettivi sopra citati, è quella che garantisce gli effetti più rilevanti ai fini della ricostituzione degli habitat in coerenza con gli obiettivi della legge regionale n. 33/97.
Reg. n. 2080/92
Nella prima fase di attuazione (1994/97) il reg. C.E.E. n. 2080/92 della Sicilia ha trovato piena e compiuta attuazione, interessando oltre 7.000 ettari con nuovi impianti (di cui oltre il 50% già collaudati) ed oltre 4.000 ettari di miglioramenti boschivi.
Il nuovo programma attuativo per il periodo 1998/99 è stato presentato ed è in corso di approvazione da parte della C.E.E.
Nella nuova formulazione il piano ha accentuato considerevolmente gli indirizzi di recupero ambientale attraverso il ripristino del paesaggio culturale forestale ed agricolo, senza trascurare gli aspetti produttivi e tanto meno quelli idrogeologici e di reinserimento della vegetazione climatica e della fauna selvatica autoctona.
Gli interventi di imboschimento prevedono infatti una nuova sottomisura (4b) che impone sul 75% della superficie l'impiego di latifoglie di specie autoctone e sul 25% di specie minori, anche arbustive dell'alta macchia mediterranea (lentisco, terebinto, erica arborea, corbezzolo, alloro, fillirea, ginestra, calicotome spinosa, etc.), nonché di specie legnose agrarie con acclarata valenza paesaggistica, come l'ulivo, il pistacchio, il mandorlo, il nocciolo, etc.
Gli interventi di miglioramento delle superfici forestali (misura 8) dovranno essere condotti secondo i principi della selvicoltura naturalistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'ecosistema bosco in ordine alle molteplici funzioni di protezione del suolo, di regimazione delle acque, paesaggistica, naturalistica, economica, etc.
Da quanto fin qui riportato si evince che il nuovo programma attuativo del Reg. n. 2080/92, il cui avvio è oggetto di viva attesa da parte degli agricoltori, viene a rappresentare, al pari del programma di attuazione del Reg. n. 2078/92, uno strumento validissimo ai fini del miglioramento degli habitat per la fauna selvatica e per il ripopolamento naturale.
3.2 Programmi gestionali faunistici
L'insieme delle misure illustrate va integrato da specifici programmi gestionali faunistici.
Il Piano regionale faunistico-venatorio deve operare secondo due direttrici di intervento: la prima prevede interventi di ripopolamento di specie di fauna selvatica rarefatta, o di altre specie previo parere dell'I.N.F.S., meglio definiti come interventi di "reintroduzione" e di "introduzione", e in progetti di ripopolamento anche tramite cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.N.F.S. e nel rispetto delle specifiche competenze degli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali; la seconda consiste in interventi atti a favorire la riproduzione naturale della fauna (Genghini, 1994) adeguati alla realtà del territorio regionale. In particolare poi deve determinare i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici interessati dai programmi di gestione degli A.T.C. ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione dagli interventi programmati.
La legge regionale n. 33/97 inoltre prevede la predisposizione e l'attuazione di piani ed iniziative di miglioramento ambientale ai fini faunistici da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie. Appare opportuno che per tutte le iniziative valgono i criteri e le indicazioni contenuti nel presente piano.
Gli specifici interventi di miglioramento atti a favorire la riproduzione naturale della fauna, sia che rientrino nella competenza esclusiva, in quanto a predisposizione ed attuazione, delle Ripartizioni faunistico-venatorie, sia che rientrino nei programmi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, devono riguardare le speci stnziali proprie della Sicilia con priorità pr la coturnice siciliana, la lepre e dil coniglio siciliano nelle aree, ricadenti nei comprensori omogenei prima indicati, vocate per le dette specie, nonché la fauna migratoria con inteventi prioritari in quelle zone umide non sottoposte altrimenti a tutela ambientale (riserva e parchi).
Considerato l'interesse venatorio legato alle specie stanziali (coturnice, lepre e coniglio), gli interventi diretti a queste e riguardanti le aree incluse negli ambiti territoriali di caccia di norma rientreranno nei programmi di gestione degli stessi ambiti, mentre per quanto concerne gli interventi a favore della fauna migratoria e gli interventi per le specie stanziali ricadenti in aree precluse all'esercizio venatorio, nonché nelle zone cinologiche non affidate in gestione, questi rientreranno nella competenza delle Ripartizioni faunistico-venatorie così come la tutela degli ecosistemi indicati nell'elenco dei Sic di interesse per la fauna omeoterma e non ricompresi negli istituti di protezione previsti dalla legge regionale n. 98/81 e della legge regionale n. 33/97. Le ripartizioni vi provvederanno con le somme assegnate sui rispettivi capitoli di spesa 56301, 56302 nonché 16261 per la quota riferita ai compiti istituzionali, intervenendo, anche, per la realizzazione dei miglioramenti ambientali laddove sarà necessario l'intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/97.
Per il finanziamento degli interventi rientranti nei programmi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, si farà ricorso ai finanziamenti iscritti nell stesso capitolo di spesa 16261 per la quota riferita all'art. 22 comma 8° della legge regionale n. 33/97 e che risulta predeterminata per legge per gli anni 1998 e 1999, e che dovrà essere prevista nella misura di un terzo della disponibilità del capitolo di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002
Per quanto riguarda la suddivisione territoriale si procederà in rapporto al numero dello oasi e delle zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio provinciale per i capitoli 56301 e 56302, mentre la quota parte per la gestione degli A.T.C. sarà ripartita per il 70% in rapporto al territorio dell'A.T.C. e per il 30% in rapporto al numero dei cacciatori.
Gli incentivi erogati a favore dei proprietari e conduttori dei fondi per la realizzazione di progetti di miglioramenti ambientali, rivestendo il carattere di interventi di tutela ambientale, che non determinano un aumento della capacità produttiva aziendale sono da considerarsi aggiuntivi e non costituiscono cumulo sotto ogni aspetto con i limiti posti al Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, fermo restando il divieto di cumulo per gli interventi coincidenti con quelli previsti dalle misure sopra descritte.
3.2.1  Censimenti faunistici
Premessa essenziale ed imprescindibile per ogni intervento programmatorio è la ricognizione della consistenza faunistica attraverso il censimento faunistico nella zona presa in considerazione.
La realizzazione del censimento delle specie stabilmente residenti o di passaggio migratorio nella Regione, viene riservato dalla legge regionale n. 33/97 all'Osservatorio faunistico siciliano, ma vi prendono parte i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e quindi in mancanza le Ripartizioni faunistico-venatorie. Le tecnche di censimento devono essere appropriate a secondo della specie rilevata ed adeguate alle peculiarità, ambientali e climatiche, della Regione. Nelle more della loro definizione da parte dell'Osservatorio faunistico siciliano, per l'avifauna migratoria si applicheranno le tecniche di rilevamento adottate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica per il censimento invernale. Dovranno integrarsi i siti ufficiali di rilevamento ricadenti nel comprensorio omogeneo con altri punti di osservazione in modo da ottenere una copertura dell'intero territorio considerato secondo le metodologie dell'inquadramento U.T.M., già sperimentato nella realizzazione dell'Atlas Faunae Siciliae-Aves.
Si farà particolare attenzione alle date di rilevamento che dovranno intanto coincidere con le date richieste dall'I.N.F.S. per omogeneità di rilevazione su tutto il territorio nazionale, per le finalità proprie di detto istituto, ma che devono pure tenere conto che nella Regione, per le caratteristiche condizioni climatiche e metereologiche, più di un terzo delle specie nidificanti è in periodo riproduttivo dalla seconda metà di marzo. Per i corvidi si procederà al conteggio dei nidi attivi nella prima fase del periodo riproduttivo.
Per quanto concerne la coturnice siciliana, nonché la lepre ed il coniglio siciliano, le tecniche potranno essere riprese da quanto indicato dall'I.N.F.S. relativamente alla determinazione della consistenza e della struttura delle popolazioni rispettivamente di starna e di lepri riferite nel "Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" con i necessari adattamenti collegati alla fenologia annuale che, a causa delle condizioni climatiche, produce un generalizzato anticipo rispetto al tempo, solitamente riscontrato in altre regioni d'Italia, in cui si colloca il periodo riproduttivo: dalla costruzione del nido all'involo dei giovani.
Per i due mammiferi può risultare anche agevole acquisire i cosidetti "indici relativi di abbondanza" che non permettono di ricavare la densità assoluta delle specie nel comprensorio in considerazione, ma consentono di rilevare la tendenza della specie all'accrescimento o alla diminuzione rispetto a rilevazioni effettuate in periodi precedenti. Per il censimento in battuta, che per la sua caratteristica si può attuare in contesti ambientali diversi ed anche in ogni stagione, comportando però l'impiego di un numero di persone rapportato alla larghezza del fronte di battuta, si può scegliere l'effettuazione di una zona o fascia campione significativamente rappresentativa dell'intera area in esame.
Tutte le rilevazioni vanno inoltre integrate dall'analisi dei carnieri attraverso questionari distribuiti attraverso le associazioni venatorie presenti nel comprensorio e richiedendo la collaborazione dei cacciatori soprattutto per la rilevazione e determinazione del rapporto giovani/adulti in un dato arco temporale.
Per la volpe in particolare si procederà al conteggio delle tane in periodo riproduttivo mentre per il cinghiale si ricorrerà al conteggio diretto da stazioni elevate (altane) in radure in cui siano stati predisposti siti di foraggiamento.
3.2.2  Le azioni di miglioramento degli habitat
Per le principali specie di fauna selvatica di interesse venatorio pare opportuno fornire i dati essenziali sull'ecologia nella Regione e sulle azioni per il miglioramento degli habitat.
Coturnice
La popolazione siciliana di coturnice appartiene alla specie Alectoris graeca sottospecie whitakery che si contraddistingue per più caratteri distintivi oltre che per i dati biometrici sia del maschio che della femmina adulta risultanti mediamente inferiori rispetto a quelli delle altre due sottospecie Saxatilis e Orlandoi (Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia - Caratteristiche cromatiche e biometriche distintive delle diverse forme di coturnici).
La coturnice siciliana presenta:
-  redini;
-  auricolari evidenti bruno chiari;
-  piume del collo di colore bianco sporco;
-  collare molto ristretto sotto la gola, generalmente interrotto o gocciolato;
-  colorazione generale del dorso e del petto più intensa con toni grigi tendenti al marrone;
-  barratura delle piume più stretta e meno appariscente;
-  vermicolatura del timoniere sempre presente ed evidente
ed è caratterizzata dalla assenza di sopracciglio bianco e di mustacchi.
La coturnice siciliana popola ripidi pendii a vegetazione erbacea dominante interrotta da frequenti affioramenti rocciosi ed utilizza localmente coltivi terrazzati: habitat aperti formati da zone rocciose, prati, distese erbacee ed essenze di macchia mediterranea, ma si trova anche in ambienti boschivi e rimboschimenti ai margini degli ambienti aperti.
Di indole gregaria, eccetto che nel periodo della cova, è sospettosa ed accorta, terragnola, quando viene disturbata corre velocemente alzandosi in volo solo se si sente minacciata da vicino. L'alimentazione comprende leguminose ed in particoalre cicerchia e veccia di cui consuma semi e foglie; astraracee (cartamo, crupina e cicoria) di cui consuma semi ed infiorescenze; graminacee (grano duro, grano tenero, orzo selvatico e forasacco) di cui consuma sia i semi che le foglie; smilacacee (smilace o salsapariglia nostrale); convolvulacee (vilucchio) e umbellifere (coriandolo selvatico) di cui vengono consumati i semi. Consuma anche i bulbi di liliacee, tuberi di ciclamino e rizomi di acetosella. Si ciba di numerose specie di antropodi, fra cui assumono particolari importanza gli insetti e fra questi le formiche e diverse specie di coleotteri. La componente vegetale è certamente più importante di quella animale, tuttavia la regolare presenza di insetti nella dieta e fra questi di formicidi può essere correlata con alcune sostanze, incluso l'acido formico, prodotte da questi insetti e sparse su tutto il loro corpo che può avere una certa utilità nei progressi digestivi o una funzione "antibiotica", oltre che consentire una assunzione indiretta di liquidi così preziosi nella stagione secca. La ricerca sull'alimentazione nel periodo autunno-invernale ha consentito di concludere che la dieta alimentare della coturnice siciliana è probabilmente correlata all'andamento climatico stagionale ed alle precipitazioni piovose essendo composta in estate principalmente di semi, foglie, infiorescenze ed insetti e scarsa di componente vegetale verde per la mancanza di piante erbacee annue nei terreni aridi ed assolati del suo habitat; in inverno la componente erbacea diviene dominante probabilmente anche in relazione alla minore disponibilità di antropodi in natura.
Il periodo della riproduzione inizia intorno alla metà di marzo. La femmina prepara il nido in una buca del terreno, al riparo di massi o tra le rocce, e vi depone una sola volta all'anno, dalla fine di marzo a maggio, a seconda delle altitudini, da otto a sedici uova che incuba per 24-26 giorni, i pulcini lasciano il nido subito dopo la nascita e a circa tre settimane di età sono in grado di volare, continuando ad essere accuditi da entrambi i genitori; a circa 2 mesi di età (al più tardi a settembre) iniziano la muta post giovanile. La brigata rimane per tutto il resto dell'autunno unita nella stessa vallata che l'ha vista nascere.
In considerazione dell'andamento della popolazione, rilevato in diminuzione per il periodo 1984/92, gli interventi di miglioramento ambientale degli habitat della coturnice hanno priorità assoluta di finanziamento.
Negli areali di elezione della coturnice che possono comprendersi sotto l'indicazione generale di zone di collina e montagne coltivate in modo più o meno estensivo, l'agricoltura mantiene nella nostra Regione caratteristiche di tipo tradizionale, pur tuttavia gli interventi dovranno riguardare:
1)  l'incentivazione delle colture "a perdere" cioè semina o rinuncia alla raccolta su parcelle di piccola estensione di coltivazioni appetita dalla coturnice (astracee, leguminose, graminacee, umbellifere, rosacee e smilacacee);
2)  incremento e/o conservazione di superfici ad incolto cespuglioso intercalato alle coltivazioni lungo le aree più marginali ed intorno alle aree boscate o arbustate eventualmente presenti nel fondo e dell'inerbimento dei fossi e delle scoline;
3)  punti di alimentazione e di abbeveratura artificiali e/o posatoi e dormitori artificiali;
4)  posticipazione dello sfalcio o del sovescio della vegetazione presente nelle "tare" (bordi di strade, canali, fossi) a dopo la metà di luglio;
5)  posticipazione dell'aratura o dell'interramento delle stoppie e astensione dalla pratica della bruciatura delle stoppie;
6)  adozione di misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi, di mietitrebbiatura dei cereali e di raccolta delle altre colture che dovrebbero essere svolte partendo dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga con ridotta velocità delle macchine e lavorazione leggera (non più di 7 cm. di profondità), alzando le barre di taglio di almeno 10 cm. dal suolo e prevedendo sistemi di allontanamento del selvatico, attraverso ad esempio l'applicazione delle cosiddette "barre d'involo" sistemate anterioremente agli organi falcianti;
7)  ripristino e/o conservazione dei tradizionali muretti a secco e/o della cespugliazione ai margini delle caratteristiche rocce emergenti nelle estensioni coltivate;
8)  apprestamenti per evitare e/o diminuire l'erosione dello strato superficiale, come graticciate con materiale vivente, brigliette in pietrame a secco, drenaggi con pietrame, etc.
Gli interventi dovranno interessare aree della estensione non inferiore a 5 ettari e dovrà comportare per i proprietari o conduttori dei fondi interessati, anche riuniti in associazioni temporanee, l'adesione ad un disciplinare che deve contenere l'impegno di adempiere e realizzare fino al 2002 quanto previsto in almeno 6 dei punti precedenti, e che vedrà la corresponsione di un incentivo annuo di L. 100.000 ad ettaro per i terreni ricadenti in zone di divieto di caccia e di L. 75.000 ad ettaro nel restante territorio per l'adesione ai punti 3), 4), 5), 6), 7) ed 8) mentre per quanto riguarda i punti 1) e 2) si risarcirà il mancato guadagno col criterio della stima comparativa.
Per quanto riguarda la ricostituzione delle popolazioni di coturnici in areali idonei dove la specie si è rarefatta, si potrà procedere a reintroduzioni attingendo a soggetti, forniti dall'istituendo centro pubblico di smistamento e riproduzione e da centri privati di produzione ovvero da allevamenti a scopo di ripopolamento, dei quali sia attestata la caratteristica di autoctonicità genetica e sia garantita anche attraverso specifiche tecniche di allevamento che gli esemplari allevati siano adattati al particolare ecosistema agro forestale siciliano ovvero attraverso la cattura di esemplari presenti nei parchi nel rispetto delle specifiche competenze degli enti parco previo accertamento delle compatibilità genetiche degli esemplari da parte dell'I.N.F.S. Le reintroduzioni dovranno essere effettuate con soggetti di 8-12 settimane di vita, nel periodo estivo e per almeno un triennio con un numero consistente di capi (50 capi per 100 ettari ogni anno).
Circa il prelievo venatorio della coturnice si ricorda che la legge regionale n. 33/97 ne subordina la caccia al censimento di consistenza. Sulla scorta dei dati acquisiti mediante gli indici di consistenza relativa sarà cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie in sostituzione dei comitati di gestione di quantificare il successo riproduttivo della specie e quindi "commisurarne il prelievo venatorio" da potere effettuare con l'introduzione di un limite annuo ai capi da poter prelevare.
Lepre
La popolazione siciliana della lepre, forma autoctona, è stata tradizionalmente considerata come una forma sottospecifica della lepre comune: Lepus europaeus corsicanus. Sono tuttora in corso una serie di studi ed indagini, intrapresi di recente, per definirne l'appartenenza alla specie citata o elevare la sottospecie al rango di "bona species" Lepus corsicanus.
Si presenta di dimensioni più ridotte rispetto alla lepre comune con un peso allo stato adulto che non supera i Kg. 2,5 - 3; le orecchie hanno una lunghezza variabile di cm. 10-13; il piede posteriore ha una lunghezza variabile di cm. 11-13 a seconda dell'età e del sesso; la lunghezza totale del cranio, misurata tra il foro occipitale e l'apice del naso è inclusa fra gli 88 ed i 94 mm., mentre la larghezza massima agli zigomi rientra fra i 44 ed i 46 mm.; il mantello ha una colorazione più rossiccia e meno brizzolata di nero.
Il suo habitat ricade in quasi tutti i terreni più o meno coltivati, boschi di latifoglie e misti (raramente conifere), rifugendo però dai cespugliati intricati e fitti.
Ha tendenze solitarie ed è piuttosto legata al proprio territorio dal quale non si allontana sensibilmente se non costretta per l'eccessivo disturbo. Trascorre il giorno al riparo della vegetazione in tana: un cavo poco profondo scavato con le zampe anteriori e modellato con il corpo, mentre si fa attiva al crepuscolo e durante la notte.
La sua alimentazione è essenzialmente vegetale: erbe fresche e secche (fieni, paglie e foraggi in genere), frutta, bacche, semi, funghi, ghiande, germogli di cereali invernali.
Specie poligama i cui maschi combattono per il possesso della femmina, inizia il periodo della riproduzione verso gennaio fino normalmente ad agosto, eccezionalmente a settembre con 3-4 parti l'anno; la gravidanza dura 42 giorni; i leprotti, in numero di 1-3 a parto, in grado di muoversi autonomamente dopo poche ore dalla nascita, vengono allattati per circa 3 settimane e raggiungono la maturità sessuale a circa 6-8 mesi di età.
Negli areali di elezione della lepre gli interventi elencati sopra per quanto concerne la coturnice, per il punto l) dovranno riguardare una superficie di almeno 0,1-0,4 per cento del territorio interessato e le coltivazioni a perdere dovranno riguardare cereali autunno-vernini o foraggere, in particolare leguminose, mentre non deve essere previsto alcun intervento incrementivo o conservativo di superfici cespugliate ed arbustivi (vedi precedenti punto 2 e 7), in quanto la lepre preferisce le siepi, e comunque quelle meno fitte, solo per partorirvi, bensì viene previsto (punto 2) l'incremento e/o la conservazione del margine erboso delle bordure di passaggio fra le componenti coltivate, coltivato/bosco, coltivato/margini dei corsi d'acqua, coltivato/siepi frangivento.
Anche nei confronti di questa specie si attueranno gli interventi di cui ai punti 3), 4), 5), 6) ed 8) secondo le modalità ed i criteri sopra esplicitati, che qui si richiamano, prevedendo quale specifico punto 7) la realizzazione di modeste radure all'interno di compagini boschive o arbustive.
Allo stato attuale delle conoscenze non si riscontrano aree nelle quali la lepre sia presente in soprannumero così da giustificare progetti di ripopolamento mediante cattura. E' stato rilevato invece come la lepre siciliana sia presente nella forma autoctona, vale a dire non geneticamente inquinata da forme alloctone sebbene siano stati effettuati pluriennali programmi di ripopolamento con esemplari di allevamento. Tutto ciò premia l'oculata politica di vigilanza effettuata sugli allevamenti con particolare attenzione al reperimento in natura dei riproduttori ed al loro adattamento all'ecosistema climatico isolano. Sicché si ritiene di poter prevedere la programmazione di ripopolamento di lepri di allevamento attingendo all'istituendo centro pubblico di smistamento e riproduzione della fauna ed a quelle strutture che possano garantire sia su base morfologica che su base genetica l'appartenenza alla lepre siciliana degli esemplari allevati.
Si potrà procedere al ripopolamento con leprotti giovani di 10-14 settimane liberati nei mesi di marzo, aprile e maggio e con soggetti adulti nei mesi di gennaio e febbraio in aree ben circoscritte prevedendo una decina di capi per 100 ettari nel rapporto 1 maschio - 1 femmina.
Circa la commisurazione del prelievo venatorio alla capacità portante della specie si deve tenere presente che una densità inferiore a 5-7 lepri/100 ettari comporta tempi di ripresa della densità della specie di almeno 3-5 anni.
Coniglio
Anche il coniglio siciliano, specie alloctona introdotta intorno al 1000 d.C. ma ben adattatosi all'ecosistema isolano, si presenta con caratteristiche peculiari che si riportano di seguito a scopo indicativo in quanto non ancora supportate da una adeguata analisi statistica.
E' un lagomorfo di taglia più piccola rispetto ai conigli europei il cui peso allo stato adulto varia tra i Kg. 0,800 e 1,100 a seconda dell'età e del sesso; le orecchie hanno una lunghezza variabile tra i 6,5 e 7 cm.; la lunghezza testa-corpo varia tra i 34 ed i 45 cm.; la lunghezza della coda va da 6 a 8 cm. e la lunghezza del piede posteriore da 7,5 a 9 cm. Il colore è generalmente brunastro, omogeneo sulle parti superiori con evidente macchia rossastra sulla nuca.
Abita zone di pianura e di collina con terreni asciutti preferibilmente sabbiosi ma utilizza anche i terreni pietrosi e ben esposti.
Di carattere timido e socievole, ha tendenze gregarie e vive in colonie, anche numerose, in tane sotterranee abbastanza complicate con un sistema di gallerie intercomunicanti, biforcantesi e con un gran numero di uscite. Utilizza quindi al meglio le colline pietrose con la tipica macchia mediterranea dove trova facilmente rifugio tra gli anfratti, le macchie fitte, i rovi, scavando le gallerie anche ai piedi dei massi rocciosi che facendo da volta alla tana la mantengono asciutta, nonché i tradizionali terrazzamenti realizzati con i caratteristici muretti a secco.
E' fortemente stanziale e di spiccato comportamento territoriale con abitudini crepuscolari e notturne per la pasturazione.
Ha una alimentazione essenzialmente vegetale: erba, fieno, tuberi, ma si ciba anche di gemme e germogli, piante erbacee, cortecce, frutta, bacche, semi e foglie, spingendosi quando la popolazione diventa numerosa sui campi coltivati, anche in pieno giorno. In inverno ripiega sulle cortecce di alberi, sui rizomi ed i semi. Ricava dall'alimentazione verde il fabbisogno idrico e teme sia l'umidità eccessiva e la rugiada che la pioggia e la neve.
E' poligamo ed i maschi si combattono con aggressività nel periodo degli amori. Nel clima caldo arido che caratterizza la Sicilia, ha un ciclo di riproduzione compreso tra l'inizio dell'inverno, a dicembre (inizio del complesso ed elaborato rituale di corteggiamento), e l'inizio dell'estate. Dopo una gestazione di trenta giorni la femmina partorisce da 4 a 6 piccoli in grado di uscire dalla tana solo verso il 20° giorno di vita e che vengono allattati per circa 1 mese, raggiungendo la maturità tra i 5 e gli 8 mesi di vita. Le gestazioni variano da 3 a 4 all'anno e non sono impedite dall'allattamento; la riproduzione si arresta già a fine giugno.
Gli interventi negli areali di elezione del coniglio che possono indicarsi come zone di collina coltivate in modo più o meno estensivo, ma che possono comprendere anche colline e pianure intensivamente coltivate dovranno riguardare:
-  la incentivazione delle colture "a perdere", cioè semina o rinuncia alla raccolta su parcelle dell'estensione di almeno lo 0,1-0,4 per cento del territorio interessato, di coltivazioni appetite dal coniglio, in particolare cereali, autunno-vernini o foraggere (leguminose);
-  incremento e/o conservazione di superfici ad incolto cespuglioso fitto, intercalato alle coltivazioni lungo le aree più marginali ed intorno alle aree boscate o arbustate eventualmente presenti nel fondo e dell'inerbimento dei fossi e delle scoline;
-  posticipazione dello sfalcio o del sovescio della vegetazione presente nelle "tare" (bordi di strade, canali, fossi) a dopo la metà di luglio;
-  ripristino o conservazione dei tradizionali muretti a secco e/o della cespugliazione ai margini delle caratteristiche rocce emergenti nelle estensioni coltivate, ovvero creazione di cumuli di pietre, di fascine e cataste di legna per facilitare il rifugio del coniglio;
-  coltivazione di parcelle di piccola estensione di tuberi e radici.
Gli interventi dovranno interessare aree dell'estensione non inferiore a 10 ettari e dovrà essere prevista l'adesione ad un disciplinare comportante l'impegno a realizzare tutti e 5 i punti sopra elencati; per le modalità di attuazione e di corresponsione dell'incentivo si rinvia a quanto stabilito per i miglioramenti a favore della coturnice.
Presente in tutta la Regione e di forte interesse venatorio, il coniglio in alcune aree come ad esempio nell'isola di Ustica e di Pantelleria, si ritrova in deciso sovrannumero. Si possono pertanto attuare progetti di ripopolamento mediante cattura.
Si può continuare a procedere nella pratica del ripopolamento mediante immissione di conigli di allevamento da attingere dall'istituendo centro pubblico di smistamento e riproduzione e da centri privati di produzione ed allevamenti a scopo di ripopolamento che possano garantire il rispetto delle caratteristiche biometriche e genetiche del coniglio oltre che la "selvaticità" ed adattabilità all'ecosistema climatico siciliano dei soggetti allevati in modo da non scendere oltre la soglia, giudicata di buon esito del ripopolamento, oltre che è stata individuata intorno al 25% di esemplari sopravvissuti sul totale dei soggetti immessi.
Nel ripopolamento, tuttavia, si tiene conto che l'immissione di soggetti facile preda di volpi, gatti selvatici, donnole, gazze, nibbi e falchi preserva il selvatico naturalmente presente nella zona.
Anche nel caso dei conigli si ritiene opportuno procedere con capi giovani di 10-14 settimane nei mesi di marzo, aprile e maggio e con capi adulti nei mesi di gennaio e febbraio, tutti da immettere in aree ben circoscritte già oggetto di interventi di ripopolamento, direttamente nelle tane di cui l'area deve essere ben provvista, prevedendo il rapporto di 1 maschio - 2 femmine.
In correlazione del ciclo riproduttivo il prelievo venatorio del coniglio - previo parere favorevole dell'I.N.F.S. - potrà essere anticipato di 9 giornate venatorie rispetto all'apertura canonica (3ª domenica di settembre) anticipando altresì la chiusura della stagione venatoria a non oltre il 15 di dicembre.
La commisurazione del prelievo venatorio alla capacità portante della specie dovrà tener conto anche delle immissioni effettuate mediante cattura e mediante ripopolamento con conigli di allevamento.
Avifauna migratoria
E' universalmente noto il ruolo fondamentale della Sicilia e delle piccole isole che la circondano per l'avifauna migratoria.
In questa sede preme riportare come delle 139 specie rinvenute nidificanti in Sicilia nel periodo 1984/92, 101 hanno popolazioni sedentarie o parzialmente sedentarie delle quali di alcune restano a svernare in Sicilia piccole popolazioni mentre la maggioranza migra verso altre regioni, di molte altre il numero si incrementa notevolmente nei mesi invernali, grazie all'apporto di grossi contingenti provenienti da altre parti d'Europa; infine durante l'autunno giungono nella regione almeno 61 specie che vi svernano regolarmente ("Uccelli e paesaggio" cit. pag. 31).
Dai rilievi effettuati nel periodo 1987/88 - 1990/91 si è ricavata una certa stabilità delle popolazioni, mentre i censimenti degli acquatici hanno rivelato un decremento legato alla siccità del 1988, al conseguente prosciugamento del lago di Pergusa e contrazione di altri ambienti umidi; i dati hanno poi mostrato un progressivo incremento correlato alla ricostituzione degli ecosistemi umidi, ulteriormente favorito dal riempimento dell'invaso di Lentini che ha assunto una importanza lungo la rotta di migrazione primaria recentemente riconosciuta dall'I.N.F.S.
Speciale attenzione dovrà quindi essere riservata alle zone umide ove non sottoposte a tutela ai sensi della legge regionale n. 98/81. Di queste le zone umide artificiali ed in particolare gli invasi di ritenuta, anche di piccola dimensione, si stanno dimostrando di enorme utilità per gli anatidi.
Gli interventi di miglioramento e conservazione dell'habitat consistono in:
1)  mantenimento e/o ripristino della vegetazione sia sommessa ed emergente che dei terreni circostanti attraverso semine e/o trapianti delle essenze più tipiche, privilegiando l'eterogeneità delle essenze vegetali;
2)  mantenimento e/o ripristino del profilo irregolare, con insenature ed anfratti delle rive o degli argini, eventualmente con la creazione di prolungamenti dell'area umida, di fossati paralleli all'area umida principale, di prati e radure umide intorno al bacino principale;
3)  mantenimento e/o predisposizione di zone d'acqua bassa (15-20 cm.) o di argini e rive di ridotta pendenza (< 5%) per una fascia di circa 5-10 m. dalla riva ove favorire lo sviluppo della vegetazione spontanea soprattutto per i bacini artificiali scavati per altri scopi e che presentano rive molto scoscese;
4)  predisposizione e/o mantenimento di spiagge, dune, isolotti di ghiaia o di terra e/o zattere galleggianti ancorate al fondo per favorire la nidificazione e la sosta per diverse specie di avifauna favorendovi lo sviluppo della vegetazione;
5)  predisposizione di fasce permanenti (20-30 m.) di vegetazione spontanea o seminata (avena) come separazione tra i terreni coltivati intensamente e la zona umida.
Anche per questi interventi si provvederà attraverso l'adesione ad un disciplinare che preveda la realizzazione di almeno 3 dei punti sopra indicati, e le medesime modalità per quanto concerne la misura dell'incentivo, la durata dell'impegno e l'estensione dei fondi interessati, riportati sopra per la coturnice. Competeranno alle rispettive Ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvederanno anche attraverso le procedure di cui all'art. 16, ultimo comma, interventi speciali, con particolare riguardo alla liberazione da materiale di risulta e di rifiuto, sfabricidi ivi discaricati, nelle oasi di protezione e rifugio della fauna insistenti in zone umide, fermo restando l'azione in via amministrativa e giudiziaria per la responsabilità connessa alla manomissione del profilo naturale delle zone ricadenti in tali oasi.
Quaglia
Specie di notevole interesse venatorio, la quaglia, migratrice e nidificante, merita una particolare attenzione a causa del suo accertato declino nell'areale europeo. In Sicilia mantiene ancora buona copertura nelle aree occidentali.
Il suo habitat sono le pianure incolte, i calanchi, i campi coltivati a cereali o a foraggio vicino ai corsi d'acqua e generalmente privi di alberi.
Particolari abitudini sono state rilevate durante la riproduzione. Dal mese di aprile il maschio comincia a emettere il canto nuziale; il nido viene costruito scavando nel terreno una piccola conca in zone riparate e ben mimetizzate, le uova da 8 a 14 vengono deposte a maggio e dopo un'incubazione di 16-18 giorni schiudono a fine maggio o ai primi di giugno; i piccoli nati seguono i genitori finché non diventano indipendenti; a settembre con il sopraggiungere delle prime pioggie inizia la migrazione. Non sono state accertate seconde covate. Durante il periodo riproduttivo sembra preferire le distese omogenee coltivate a grano, secondariamente quelle a grano misto a foraggere ed infine i campi incolti misti a macchia rada.
L'adesione alle misure previste dai ricordati regolamenti comunitari, riducendo l'impatto delle moderne tecniche di coltivazione cerealicole sull'habitat di selezione comporta di riflesso un miglioramento della situazione delle popolazioni locali.
Interventi specifici saranno comunque previsti anche per la quaglia, soprattutto in quegli areali dove ne viene testimoniata la riduzione della presenza, ed anche nelle zone a coltivazione cerealicola ed in ambienti aperti, facendo riferimento al disciplinare previsto per la lepre.
Per la gestione venatoria della specie può prevedersi, previo parere dell'I.N.F.S., l'anticipazione del prelievo venatorio di non più di 9 giornate di caccia con conseguente anticipazione della chiusura della stagione venatoria e l'introduzione di un limite annuo ai capi da prelevare.
3.3  Altre azioni
E' possibile inoltre prevedere progetti mirati e finalizzati alla conservazione delle effettive capacità riproduttive faunistiche quali interventi per impedire la raccolta delle uova di rapaci, per garantire cibo ai rapaci nelle zone a bassa transumanza, per la realizzazione artificiale di siti di nidificazione, per la creazione di fasce arbustive e siepi ai margini delle strade per attutire il rumore in corrispondenza di siti di nidificazione, dei quali, rientrando nella competenza gestionale dell'ambito territoriale di caccia, saranno valutate, di volta in volta, la fattibilità, l'importo e le modalità di incentivazione.
Per quanto riguarda la creazione di cunicoli e sottopassi per superare l'ostacolo costituito dalla rete viaria, in particolare autostrade e superstrade, e per attenuare il sistema di chiusura del tessuto urbano verso il circostante territorio agrario, il presente piano costituisce raccomandazione nei confronti degli enti deputati alla progettazione tecnica ed urbanistica.
4.  RIPOPOLAMENTO E REINTRODUZIONI CONTROLLO DELLA FAUNA
4.1  Ripopolamenti e reintroduzioni
Riguardo alla reintroduzione di coturnice siciliana ed al ripopolamento di lepre e coniglio siciliano si è già detto in riferimento alla gestione faunistica di dette specie.
Qui si sottolinea che il ripopolamento di fauna selvatica attraverso l'immissione di esemplari ("lancio") nel territorio agro-silvo-pastorale viene effettuato direttamente dalle Ripartizioni faunistico-venatorie o sotto il controllo delle stesse.
Risulterà tuttavia utile la predisposizione di programmi annuali di ripopolamento e reintroduzioni rispettivamente di lepre, coniglio e di coturnice, che vedano coinvolti gli enti pubblici interessati quali Province regionali e comuni, nonché i privati, in modo da non disperdere in interventi settoriali, realizzati a volte anche in tempi e luoghi non idonei, il potenziale di risorse finanziarie ed umane finalizzate all'obiettivo dal raggiungimento della consistenza portante.
Tali programmi dovranno inserirsi in una più ampia programmazione operata dall'Osservatorio faunistico siciliano cui spetta il compito di coordinare il ripopolamento effettuato dalle Ripartizioni faunistico-venatorie e gli interventi destinati al ripopolamento faunistico.
Non dovrà comunque essere superata la percentuale massima del 50% del totale della fauna immessa riservata ai centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di lepri, conigli e coturnici nel momento in cui la differenza sia disponibile presso l'istituendo centro pubblico di smistamento e riproduzione di fauna selvatica, e dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel capitolo precedente e tutte le opportune misure zooprofilattiche.
Non si prevede ripopolamento e/o reintroduzione di specie diverse da quelle sopra citate.
E' possibile avviare tuttavia lo studio di fattibilità per la reintroduzione di specie estinte o di specie rarefatte quali il pollo sultano, la gallina prataiola e per i rapaci, del nibbio reale, del capovaccaio, del grifone.
Lo studio dovrà dimostrare che sussistono le seguenti condizioni:
-  che la documentazione storica dimostri la passata diffusione della specie nell'area prescelta per la reintroduzione;
-  che l'habitat risponda ancora oggi alla necessità della specie ed abbia una estensione tale da assicurare la sopravvivenza autonoma di una popolazione della specie (capacità portante) con disponibilità alimentari e caratteristiche ecologiche compatibili;
-  che non sussistano o siano state rimosse le cause originarie di estinzione;
-  che gli esemplari da reintrodurre appartengano alla stessa forma tassonomica (sottospecie) di quella scomparsa o rarefatta.
Lo studio dovrà dare ampia dimostrazione delle motivazioni che spingono alla reintroduzione e gli scopi da raggiungere, deve dimostrare che la reintroduzione non comporta conseguenze negative rilevanti sulle attività umane e che coinvolge le collettività locali. Deve essere stimata la popolazione minima vitale da reintrodurre e la sua possibile evoluzione temporale e devono essere determinate le linee operative dell'intervento, delle strutture necessarie e della tempistica del progetto, per il quale deve essere previsto un congruo lasso di tempo per la sensibilizzazione delle popolazioni locali, ed infine la sua realizzazione finale con costante verifica dei risultati.
4.2  Controllo della fauna
Altro capitolo fondamentale sulla tutela della fauna è quello del controllo (art. 4, legge regionale n. 33/97), di competenza delle Ripartizioni faunistico-venatorie.
Innanzi tutto si deve prevedere un monitoraggio costante della fauna ai fini sanitari, con prelievi di esemplari per l'effettuazione di analisi di più facile realizzazione presso le strutture dell'Istituto zooprofilattico, soprattutto nei confronti del coniglio, in modo da poter individuare focolai infettivi con un certo anticipo, stante che l'autorizzazione di piani di abbattimento selettivi per esigenze sanitarie prevede quale procedura l'accertamento della inefficienza dei metodi ecologici ed il preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Il controllo della fauna può essere effettuato per le motivazioni ampiamente esplicitate nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 33/97, ma l'esperienza ha tuttavia dimostrato che la maggior parte degli interventi di controllo richiesti trovano la loro causa nel danneggiamento delle colture agricole, del patrimonio zootecnico, delle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, in tutto il territorio, anche quello vincolato per protezione della fauna, senza limitazioni temporali. Deve perciò tenersi in conto la nuova filosofia introdotta dalla legge regionale n. 33/97, che intanto affida al coordinamento dell'Osservatorio faunistico siciliano gli interventi destinati al controllo della fauna per la difesa delle colture agricole, e prevede per i danni causati dalla fauna il risarcimento nella misura del 100 per cento del danno, ma soprattutto introduce la previsione dell'apprestamento di interventi per prevenire i danni su richiesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati o direttamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria una volta che si è acquisito il consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo coinvolti nel progetto di allontanamento della fauna causa del danno (art. 7).
Questi interventi coincidono con quei metodi ecologici richiamati dalla legge per tutte le operazioni di controllo e che si concretizzano infatti in tutti quegli apprestamenti che creano barriere fisiche quali ricovero notturno degli animali domestici, recinzione e reti con particolari accorgimenti antipredatori, repellenti chimici agenti sul sistema olfattivo o gustativo, cannoncini o generatori di suoni anche con versi di allarme e/o acustici, recinzioni elettrificate a tutela dei fondi, nonché nell'alimentazione complementare intesa come offerta di cibo alternativo per allontanare il selvatico dal fondo.
Appare ovvio che nel caso di danni da conigli o da lepre, rientrerà nell'attuazione dei metodi ecologici la riduzione o l'eliminazione di interventi di ripopolamento nelle zone interessate. Vengono altresì definiti ecologici gli interventi quali l'eliminazione delle discariche abusive di rifiuti a cielo aperto e degli scarti di allevamento soprattutto di avicoli, l'utilizzo di contenitori per rifiuti a prova di animale, la recinzione delle discariche autorizzate con recinti a prova di animale, ritenuti necessari per il contenimento ecologico delle popolazioni di volpi, gazze e cornacchie grigie responsabili di danni anche a carico della stessa fauna selvatica.
Una volta che le Ripartizioni faunistico-venatorie abbiano accertato l'inefficienza dei metodi sopra descritti si potranno autorizzare, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, piani di cattura e traslocazione di esemplari laddove risulti tecnicamente realizzabile il trasferimento dei soggetti, ed in casi del tutto eccezionali piani di abbattimento selettivi, comunque senza uso di veleni.
Per la predisposizione dei piani di cattura e dei piani di abbattimento risulta propedeutica l'effettuazione del censimento delle specie di fauna da sottoporre all'intervento, secondo i criteri riportati nel capitolo precedente.
Gli interventi di cattura e di abbattimento sono effettuati dalle Ripartizioni faunistico-venatorie a mezzo del proprio personale, di dipendenti del corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da enti pubblici, avvalendosi anche dei proprietari e conduttori dei fondi interessati nonché delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché muniti di licenza di caccia.
Nei parchi regionali e nelle riserve naturali, d'intesa con gli enti gestori, le ripartizioni opereranno a mezzo delle guardie addette ai parchi o alle riserve se presenti, e con i soggetti sopra citati, ad esclusione dei proprietari e conduttori dei fondi e delle menzionate guardie volontarie.
Gli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole verranno effettuati dalle Ripartizioni faunistico-venatorie a carico del fondo previsto per il finanziamento dal citato art. 7, mentre per gli interventi di controllo per ragioni diverse dalla tutela dell'agricoltura e per la realizzazione dei piani di cattura e di abbattimento si provvederà con il capitolo di spesa che finanzia i compiti istituzionali.
5.  RICERCA E DIVULGAZIONE
Il Piano regionale faunistico-venatorio deve contenere i criteri e le finalità prioritarie per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alle conoscenze delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrivere le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti la legge regionale n. 33/97. Le attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica anche attraverso iniziative divulgative ed informative, vengono affidate alle Ripartizioni faunistico-venatorie (art. 8, comma 2°, lett. i) mentre il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre gli studi, le ricerche e le indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica da affidare alle Ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con istituti universitari specializzati. All'Osservatorio faunistico siciliano viene altresì assegnato lo studio dell'utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari della fauna selvatica, la progettazione di programmi di ricerca, anche a carattere europeo, interessanti l'area del territorio siciliano. Non rientrano in tale contesto gli studi e le ricerche che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica svolge per l'attuazione dei propri fini istituzionali e cui devono prestare la propria collaborazione, di personale e mezzi, le Ripartizioni faunistico-venatorie e l'Osservatorio faunistico siciliano.
5.1  Ricerca
Nella scala di priorità che il piano deve dare si inserisce il censimento degli uccelli acquatici.
Il censimento delle anatre e delle folaghe è un'attività che viene svolta in Sicilia, da venti anni, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). Questa attività, fino ad oggi svolta prevalentemente da ornitologi, deve essere istituzionalizzata nel senso che si deve provvedere al censimento attraverso un piano di rilevamento regionale che interessi tutte le zone umide siciliane, protette e non, secondo le metodologie impartite dall'I.N.F.S. Ciò permetterà di definire una rete di monitoraggio provinciale individuando la consistenza annuale delle varie specie, comprese quelle legate ecologicamente agli ambienti umidi e di interesse venatorio. Il censimento deve possibilmente essere affiancato a specifiche campagne di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. al fine di individuare meglio gli areali di riproduzione da cui proviene la maggior parte del flusso migratorio che interessa la Sicilia. Sarà compito dell'Osservatorio faunistico siciliano di coordinare le attività di censimento con l'ausilio di personale tecnico o professionisti specializzati.
A tal fine l'Amministrazione deve farsi carico della formazione specializzata del personale delle Ripartizioni faunistico-venatorie prevedendo e favorendo la realizzazione di specifici corsi di qualificazione presso le strutture allo scopo create nell'ambito della Regione quali il Cerisdi, il Cifda Sicilia e Sardegna e di altre strutture qualificate organizzate in collaborazione con l'I.N.F.S. o anche consentendo la frequenza dei corsi che detto istituto organizza, specificatamente per le pubbliche amministrazioni ed anche aperti a tutti, quali i corsi per acquisire i patentini per l'inanellamento.
Indagini fenotipiche, genetiche ed etologiche particolareggiate ed approfondite devono essere svolte sulle popolazioni siciliane di coturnice siciliana e lepre appenninica. Ciò risulta necessario, oltre che al fine di tutela di queste specie che nei millenni si sono evolute adattandosi agli ambienti siciliani, anche da un punto di vista tecnico in quanto permetterebbe di orientare meglio gli allevamenti di selvaggina sia pubblici che privati, a vantaggio degli interventi di reintroduzione e di ripopolamento. Tali studi vanno allargati anche al coniglio selvatico, specie alloctona neo-introdotta (intorno all'anno 1000 d.C.), con il fine di meglio individuare le caratteristiche delle popolazioni selvatiche evitando l'introduzione con individui non adatti. Per ottenere queste informazioni, che in molti casi prevedono indagini specialistiche con attrezzature sofisticate, sarà indispensabile stipulare convenzioni con istituti di ricerca universitaria.
Parallelamente l'inanellamento e la marcatura a scopo scientifico potrà permettere di conoscere attraverso le ricatture, la capacità di irraggiamento e di colonizzazione delle varie popolazioni, come anche l'incidenza della predazione naturale e la mortalità dovute a malattie o zoonosi.
Inoltre occorre conoscere la dinamica delle popolazioni appartenenti alle specie sopra indicate al fine di individuare i principali fattori naturali, e non, che limitano l'incremento naturale delle popolazioni, individuando anche i principali fattori di rischio con l'obiettivo di minimizzare l'impatto.
Altro campo di indagine prioritario è quello dei danni arrecati all'agricoltura ed alla zootecnica principalmente dalle popolazioni di cinghiale e di coniglio selvatico.
Risulta necessario acquisire, attraverso studi specifici, sia maggiori informazioni sulle specie potenzialmente dannose e l'individuazione delle attività agricole e/o zootecniche più a rischio, che definire gli interventi preventivi di protezione più adeguati alle varie circostanze ed individuare, secondo metodologie standardizzate, gli interventi di controllo più incisivi, rapportate alle singole specie. Anche queste indagini dovranno essere effettuate in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.
5.2  Divulgazione
Altro settore prioritario è quello della divulgazione. Viene previsto come compito istituzionale delle Ripartizioni faunistico-venatorie quello della diffusione delle norme che regolano l'esercizio venatorio e cinologico, per i quali interventi potranno essere utilizzati sia i fondi previsti per i compiti istituzionali che quelli per la stampa e diffusione annuale dei tesserini regionali e calendari venatori; compito istituzionale è anche l'organizzazione di corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste per il quale è previsto apposito finanziamento.
Deve però essere compresa nell'attività di divulgazione una più allargata azione di sensibilizzazione indirizzata soprattutto verso i giovani ed i giovanissimi.
Occorre infatti attirare l'attenzione e promuovere il contatto con la bio diversità del mondo naturale per sviluppare la coscienza della sua difesa.
Sarà quindi previsto nei piani di gestione delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura, a carico dei fondi relativi alle spese occorrenti alla loro costituzione, una serie articolata di attività divulgative presso le scuole di primo e secondo grado sulla costituzione di tali zone e della loro finalità anche con visite guidate a punti di osservazione.
6.  CARTOGRAFIA
La cartografia di cui il piano deve essere corredato, in questa prima stesura, è costituita dagli stralci cartografici predisposti dalle singole Ripartizione faunistico-venatorie, relative alle mappe provinciali delle potenzialità e vocazioni faunistiche, acquisiti in una unica copia al gruppo di lavoro XI Dir. I dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste, e realizzate su basi cartografiche e con simbologie non omogenee.
Per questi motivi il materiale cartografico, parte integrante del Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002 nell'unico originale disponibile, ad intervenuta approvazione del presente piano sarà trasmesso all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Gruppo XVII ufficio del Piano paesistico regionale, affinché acquisiti i dati in esso contenuti al sistema informativo per P.T.P.R. a cura del detto ufficio, con la collaborazione ed il supporto delle Ripartizioni faunistico-venatorie e del competente gruppo di lavoro dell'Assessorato agricoltura e foreste, si provveda, tramite digitalizzazione e georefenziazione, alla realizzazione della cartografia regionale in scala 1:250.000 e precisamente di una mappa regionale faunistico-ambientale e di una carta delle potenzialità e vocazione faunistiche, quest'ultima riportante altresì la suddivisione nelle aree omogenee (17 + isole) di cui alle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.
Tale cartografia, che riporterà nell'intestazione il riferimento ad ambedue gli Assessorati regionali interessati, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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