REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 DICEMBRE 1999 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Capo d'Orlando  Pag.
Statuto del Comune di Chiusa Sclafani  pag. 23 





Statuto del Comune di Capo d'Orlando


PREAMBOLO
Cenni storici

Capo d'Orlando, nel cui territorio sorgeva l'antica città di Agatirno, e che deve il suo attuale nome, secondo la leggenda e la narrazione di Goffredo da Viterbo, all'omonimo paladino di Francia che, al seguito di Carlo Magno, qui si fermò, nel corso del suo viaggio in Palestina, acquista l'indipendenza amministrativa dal Comune di Naso il 27 settembre 1925, in seguito al prosperare dell'agricoltura, della pesca e degli scambi commerciali e marittimi.
Capo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1

1.  Capo d'Orlando, Comune della Repubblica, è costituito dalla comunità insediata nel territorio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale.
Confina con i Comuni di Naso, Mirto, Caprileone, Torrenova e con il Mar Tirreno. Ha una superficie di ha 1.450 e una popolazione di 11.950 abitanti, censita alla data del 20 ottobre 1991.
Le contrade del Comune sono:
-  contrade collinari: Bastione, Forno Alto, Certari, Catutè, S. Martino, Marmaro, Scafa;
-  contrade in pianura: Forno Medio, Malvicino, Piscittina, S. Lucia, Masseria, Vina, Bruca;
-  contrade balneari: S. Gregorio, S. Carrà, Forno Marina, Tavola grande (trazzera Marina).
Il simbolo ed il gonfalone del Comune, raffiguranti il monte della Madonna, il Santuario, il mare e la spiaggia racchiusi in due rami di quercia intrecciati sormontati da una corona con in alto la scritta: "Comune di Capo d'Orlando", rappresentano la comunità.
Esprime nello Statuto la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2.  Capo d'Orlando tutela la propria civiltà, riconosce le specificità culturali, storiche, religiose, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.
3.  Il Comune di Capo d'Orlando concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
4.  Il Comune di Capo d'Orlando valorizza ogni forma di collaborazione con gli enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.
Art. 2

1.  Il Comune di Capo d'Orlando, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti di ogni età e condizione sociale, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile.
2.  Il Comune di Capo d'Orlando orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.
3.  Il Comune di Capo d'Orlando, in adesione a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 7, che richiama la legge 18 gennaio 1992, n. 16, delle norme della legge 10 marzo 1990, n. 55 e di ogni altra normativa vigente, compresa la legge 28 gennaio 1977, n.10, rendendosi interprete dei sentimenti e della volontà dei cittadini, promuove ed attua i principi della trasparenza per rimuovere i fenomeni degenerativi e inquietanti che sono alla base della sfiducia nelle istituzioni.
A tal fine si intesta le battaglie per il cambiamento, anche metodologico, nella conduzione dell'amministrazione comunale, la cui gestione è servizio per la comunità ed impegno morale del singolo amministratore, nell'osservanza delle norme di legge che regolano la convivenza civile.
Per tali motivi all'atto della presentazione delle candidature e della nomina i candidati, i consiglieri, gli as sessori, il sindaco ed il difensore civico, dovranno dichiarare la propria possidenza patrimoniale precisando in particolare la destinazione urbanistica dei terreni posseduti nonché se loro stessi, i coniugi o i conviventi, siano interessati in procedimenti di abusivismo edilizio; se siano soci di imprese, società, cooperative, studi professionali che hanno rapporti economici col Comune; se aderiscono ad associazioni segrete.
Art. 3

1.  La sede del Comune è in piazza Europa presso la casa comunale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali; in casi eccezionali e per particolari esigenze, le adunanze stesse potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla predetta sede.
2.  Il Comune di Capo d'Orlando, in considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione, si può dotare di strutture adeguate per decentrare i servizi anche nelle frazioni.
Riconosce nel gemellaggio con la città di Fremantle (W. Australia) un indissolubile vincolo sociale, culturale e storico.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.
Valorizza le libere forme associative, partecipa alla programmazione economica e sociale regionale e provinciale e ne attua gli obiettivi, tenendo conto delle istanze di cittadini, enti ed associazioni portatori di interessi diffusi.
Sostiene la lotta al racket ed alla delinquenza organizzata, attraverso iniziative e contributi, compresi quelli volti a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi istituzionali a tali compiti preposti.
A tal fine riconosce nell'A.C.I.O. (Associazione commercianti e imprenditori orlandini) il punto di riferimento nazionale ed internazionale nella ribellione al racket, come baluardo per la difesa dei principi delle libertà civili e morali degli imprenditori orlandini e si impegna a sostenerne le battaglie nell'interesse della comunità stessa.
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Promuove iniziative per la tutela dei valori e dei diritti della famiglia ed in particolare dell'infanzia, degli anziani e di tutte le categorie deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per evitare i disagi e le de vian ze giovanili.
Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, incentivando l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività dei beni culturali esistenti, anche attraverso l'istituzionalizzazione del la Mostra di pittura: "Vita e paesaggio di Capo d'Or lando", nonché mediante la creazione di una pinacoteca comunale.
Art. 4

1.  Il Comune persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane.
In questo senso, il Comune:
a)  promuove lo sviluppo dell'economia turistica, riconoscendo come suo presupposto la tutela del territorio e dell'ambiente.
Per questo obiettivo si impegnerà prioritariamente:
-  a tutelare i valori paesaggistici del territorio, e la qualità delle acque di balneazione;
-  a intraprendere ogni iniziativa atta a preservare le spiagge esistenti e a ricostituire quelle erose, puntando principalmente al ripristino dei meccanismi naturali di formazione delle spiagge;
-  a conservare il patrimonio storico, artistico, ar cheologico;
b)  condiziona i più rilevanti interventi sul territorio a valutazione di impatto ambientale, nei modi stabiliti da un apposito regolamento, sostiene interventi di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, idrico, acustico, da traffico;
c)  si impegna alla riconversione dell'uso dello spazio urbano, privilegiando il trasporto pubblico, l'istituzione di isole pedonali e di piste ciclabili;
d)  promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico del Comune e del suo comprensorio, con particolare riferimento a quello individuato dal territorio del parco dei Nebrodi;
e)  si riconosce obbligato all'esercizio dell'azione di risarcimento per danno ambientale subito e derivante da opere incidenti sul proprio territorio;
f)  si impegna ad individuare e realizzare sul territorio aree di verde pubblico ed in particolare un parco urbano "mediterraneo", nel quale, cioè siano mantenute e sviluppate le essenze arboree tipiche della vegetazione locale ed i sistemi tradizionali di coltura, a conservazione della cultura materiale del Comune;
g)  si impegna a realizzare un museo archeologico e delle tradizioni popolari, in particolare di quella marinara ed agrumaria;
h)  si impegna a tutelare, alla stregua di monumento, il Monte della Madonna, simbolo e riferimento della comunità orlandina;
i)  considera la pratica dell'educazione fisica e dello sport un diritto fondamentale per tutti.
Riconosce all'educazione fisica, allo sport e alle attività ludico-ricreative, condotte nell'ambiente naturale, un ruolo essenziale nel processo educativo-formativo della persona, ai fini della tutela della salute;
l)  riconosce i bambini ed i giovani come cittadini agli effetti del presente statuto.
Favorisce il diritto allo studio, alla salute, agli spazi ludico-ricreativi, alla promozione socio culturale.
Il sindaco è il "difensore" dei bambini e promuove la convocazione obbligatoria almeno una volta all'anno di consiglio comunale aperto ai bambini, ai giovani ed alle associazioni che ad essi fanno riferimento;
m)  promuove l'agricoltura di qualità e le esperienze di agricoltura biologica;
n)  favorisce l'integrazione delle contrade attraverso la promozione del trasporto pubblico ed il decentramento di servizi comunali;
o)  promuove la riscoperta, il ripristino e la valorizzazione degli antichi percorsi pedonali che collegano le varie frazioni al centro e tra di loro;
p)  attiva campagne di sensibilizzazione per il contenimento dei consumi e della produzione di rifiuti e si impegna alla capillare diffusione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;
q)  promuove l'abbattimento di ogni barriera, architettonica o psicologica, che si frappone alla piena integrazione dei soggetti portatori di handicaps, nonché l'introduzione nelle scuole di adeguati sostegni medici e psicologici a servizio di tutti i bambini;
r)  favorisce gli interventi finalizzati all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro dei portatori di handicaps;
s)  promuove la redazione di un piano per l'arredo urbano e per la definizione della toponomastica, che avrà riguardo della storia e della tradizione di questa comunità;
t)  promuovere iniziative tese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi dettati dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia;
u)  promuovere ed assumere come finalità pubblica la tutela dei diritti degli animali e di qualsiasi genere e specie riconoscendone il diritto all'esistenza e prevenendoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza e che sia in contrasto con le caratteristiche etologiche della specie.
Garantisce la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
v)  garantisce un efficace servizio di assistenza so ciale e il diritto alla salute di ogni cittadino;
z)  promuove e garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità.
Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio e in particolare l'INU, l'ordine degli ingegneri, architetti, geometri, geologi ecc.
Attraverso il servizio sociale promuovere gli interventi di propria competenza d'intesa con l'Unità sanitaria lo cale e concorre all'attuazione dei programmi integrativi per l'assistenza, l'inserimento sociale e i diritti delle persone handicappate ai sensi della legge regionale n. 16/86.
Particolare attenzione verrà prestata alla problematica della fascia minorile e della famiglia, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n. 22/86, ai ciechi, ai sordomuti, nonché a tutte le categorie di portatori di handicap.
Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
-  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Capo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 5
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune nella qualità di capo dell'amministrazione; egli, inoltre, esercita le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi statali.
La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alla seduta dell'organo di cui fanno parte.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.
Art. 6
Norme generali

1.  L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.
2.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio comunale e ai suoi consiglieri. L'istruttoria e la documentazione delle proposte avvengono attraverso i responsabili degli uffici.
3.  Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
4.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono as sunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto quelle concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sul l'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5.  La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
6.  Il segretario non partecipa alle sedute se si trova in stato di incompatibilità: in tal caso viene sostituito in via temporanea dal vice segretario.
7.  I verbali delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali sono firmati dal rispettivo presidente, componente anziano e segretario.
8.  Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.
Art. 7
Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle nor me delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispettivo della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.
Il consiglio comunale esercita la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Co mune e dei suoi organi.
Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini. Ogni modifica statutaria segue la procedura del l'art. 4 della legge n.142/90, recepito dalla legge regionale n.48/91.
I regolamenti e loro modifiche entrano in vigore successivamente al riscontro tutorio.
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione, sulla interpretazione di nor me comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 90 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura dell'ufficio segreteria per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle nor me statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
Art. 8
Albo pretorio

Nella sede comunale un'apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettu ra, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti e avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.
Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario generale previste dalle vigenti norme.
Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Co mune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimo nie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di re golamento.
Le cerimonie nelle quali è consentito l'uso del gonfalone sono quelle cui partecipa in testa in veste ufficiale il sindaco. In tal caso il gonfalone deve essere portato da un agente della polizia municipale in uniforme.
Nelle cerimonie alle quali partecipano anche autorità di governo, alti ufficiali, e comunque allorquando la solennità delle stesse lo imponga, il gonfalone deve essere scortato da almeno due dipendenti del corpo di polizia municipale designati dal sindaco fra ufficiali, sottufficiali e/o agenti.
Art. 9
Il consiglio comunale, competenze

Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione, in conformità alle leggi ed alle normative statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza:
1)  per le materie indicate nell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni e limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  statuti, regolamenti;
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, ad esclusione di quelli riguardanti singoli programmi di opere pubbliche; bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, conti consuntivi, piani territoriali urbanistici, programmi an nuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
c)  disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche e relative variazioni;
d)  convenzioni tra comuni e quelle tra Comune e Provincia; costituzione e modificazione di forme associative;
e)  l'istituzione, i compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  assunzione diretta dei pubblici servizi; costituzione di istituzione e di aziende speciali; concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitale; affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  contrazione di mutui ed emissione di prestiti ob bligazionari;
l)  spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione degli immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  autorizzazione ad avvalersi di modalità diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
2)  delibera, altresì le elezioni dei seguenti organismi:
-  revisori dei conti;
-  difensore civico;
-  commissioni elettorali;
-  commissione per la formazione dei giudici popolari;
-  commissioni consiliari e di indagine;
-  organismi vari i cui componenti debbano essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni e in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente, fornendo chiarimenti sulle delibere consiliari ove riguardino esegesi o integrazioni delle stesse.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale;
3)  esercita il controllo politico-amministrativo:
-  mediante la proposizione e l'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 35/97;
-  mediante la revisione economica e finanziaria, av valendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
-  con l'istituzione e le nomina di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
-  con l'istituzione e la nomina di commissioni di in dagine, come previsto dall'articolo successivo e di consulte, segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
-  esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui al l'art. 17 della legge regionale n. 7/92.
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità o lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
Art. 10
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'am ministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'as semblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri co munali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività; può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli at ti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'in chiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti in possesso degli uffici comunali. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del comune incaricato dal segretario generale.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adot ta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 11
Commissioni consiliari - Consulte

1.  Il consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
2.  I poteri delle commissioni, la disciplina, l'organizzazione e la forme di pubblicità dei lavori, sono determinati dal regolamento, il quale prevederà altresì, le for me di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi.
3.  In via ordinaria, e nell'ambito delle rispettive competenze, spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al consiglio e dei programmi; spetta altresì alle stesse la verifica e la relazione al consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.
4.  Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministra tori e dei dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di so cietà e concordano con gli stessi il calendario dei lavori.
Art. 12
Presidente del consiglio

Il consiglio comunale elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.
Il presidente espleta i compiti attribuitigli dagli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni e tutti gli altri previsti dalla vigente legislazione e dallo statuto e regolamenti di questo Comune.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze, concede la parola; proclama il risultato delle votazioni; valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.
Per l'espletamento delle sue funzioni il presidente si avvale delle esistenti strutture del Comune. In particolare deve essergli messa a disposizione una stanza per l'espletamento dei suoi compiti d'istituto.
Il vice presidente collabora con il presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
Art. 13
Consigliere anziano

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti, dal più anziano di età.
Ad egli spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Art. 14
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, sa ranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'am ministrazione.
Quelle presentate nel corso di una seduta saranno discusse nella riunione successiva non di prosecuzione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione al segretario generale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
La conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio comunale e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari costituiti, concorda, su proposta del presidente, il calendario dei lavori del consiglio, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione. In difetto d'accordo, il presidente del consiglio comunale provvede d'ufficio.
Alla conferenza dei capigruppo può partecipare il sindaco o un assessore suo delegato.
Gli atti e i provvedimenti che la giunta municipale in tende sottoporre alla preventiva valutazione delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capigruppo consiliari ed alle commissioni competenti.
I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio procederà alla surroga nei modi e nei termini di legge.
Art. 15
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.
Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fà le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quan to previsto dal 3° comma dell'art. 174 del l'O.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancati.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 16
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce periodicamente e obbligatoriamente tre volte l'an no: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno, anche per l'approvazione del con to consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'ap pro vazione del bilancio.
Può essere riunito, inoltre:
a)  per determinazione del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta.Trascorso infruttuosamente tale termine, il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario generale darà tempestiva comunicazione.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del gior no, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Co mune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C., ai sensi dell'art. 48 dell'OREL. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'av viso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno es sere pubblicati all'albo pretorio, a cura del segretario ge nerale.
L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente, che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dal lo statuto dando la precedenza, compatibilmente con questi, alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle ri chieste.
Art. 17
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi.
Le votazioni saranno effettuate come previsto dal l'art. 184 dell'Ordinamento degli enti locali.
I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della di scussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario generale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
Per quanto concerne il funzionamento della disciplina delle adunanze consiliari non previsti nel presente statuto si rinvia all'apposito regolamento vigente presso il Comune purché non in contrasto con lo stesso.
Gli schemi di proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale sono depositate in segreteria co mu nale per l'acquisizione dei prescritti pareri di legge. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica ai fini di redazione del testo da parte degli uffici comunali e dal rilascio dei prescritti pareri.
Art. 18
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero pari di assessori, non superiore a 6.
Dura in carica 4 anni ed è nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dal l'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del presidente del consiglio, del segretario generale, dei responsabili delle aree, pubblicati all'albo pretorio e comunicati all'Assessorato degli enti locali ed alla prefettura.
Gli assessori sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni dopo aver prestato giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario generale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica, come previsto dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, individua i settori dell'am ministrazione che affida a ciascun assessore.
Entro 60 giorni dal conferimento delle deleghe ogni assessore presenta al sindaco un programma con l'analisi della situazione in atto, l'indicazione degli obiettivi annuali e pluriennali e quella degli strumenti operativi che si intendono attivare. Il programma citato viene aggiornato entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Il sindaco, nei successivi 30 giorni, previo esame da parte della giunta, trasmette i predetti programmi al presidente del consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
Ogni assessore presenta alla giunta e al presidente del consiglio, per le relative deliberazioni gli atti elaborati dal proprio assessorato; emana i provvedimenti relativi alle competenze che gli sono delegate; riferisce al consiglio, nel contesto della relazione annuale della giunta, sull'andamento degli uffici cui è preposto e sui risultati raggiunti.
Il sindaco può delegare ad un assessore il coordinamento di progetti specifici.
Art. 19
Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto; il sindaco stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i re sponsabili delle aree per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario generale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 20
Attribuzioni

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dal l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni; dall'art. 5, comma 4, della legge n. 127/97, come recepita dalla legge regionale n. 23/98, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti:
1)  nell'attività propositiva e di impulso:
a)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa espri mere valutazioni e direttive, sui servizi e sulle relative tariffe;
c)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
2)  nell'attività di amministrazione:
a)  adotta le delibere a contenuto discrezionale nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 e 5, comma 4, della legge n. 127/97, come recepita dalla legge regionale n. 23/98 (non di competenza del consiglio), e precisamente:
-  effettua gli acquisti e le alienazioni;
-  dispone tutti gli appalti e i contratti, ivi compresi gli incarichi per prestazioni professionali e legali;
-  eroga contributi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, assunzioni e sullo stato giuridico ed economico del personale di natura non gestionale;
-  eroga indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi;
-  adotta tutti gli atti attribuiti alla sua competenza specificamente dalla legge o dallo statuto;
b)  approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lett. l) ed m), del l'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e quelli di competenza del sindaco o dei dirigenti;
c)  delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o ai dirigenti;
d)  adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
e)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e do nazioni;
f)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
g)  recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sinda cali;
h)  delibera sullo stato giuridico ed economico e sul le assunzioni del personale;
i)  effettua variazioni e storni tra capitoli appartenenti alle stesse rubriche del bilancio nonché prelevamenti dal fondo di riserva nelle delibere di rispettiva competenza;
l)  adotta i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale ed alla censura, secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 21
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di sovrintendenza e vigilanza, nonché di amministrazione.
Egli ha competenza residuale, compiendo tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del Co mune, al segretario, al direttore generale o ai dirigenti. Il sindaco, o chi ne fà le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo e, in particolare l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia pubblica; esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamen te dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 22
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali come previsto dalle vigenti norme regionali, che disciplinano altresì i casi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, mozione di sfiducia, cessazione dalla carica, nonché il suo stato giuridico.
Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida,si applicano le norme della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.
Il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.
Il sindaco entra in carica e assume le funzioni di capo dell'amministrazione dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO., previste dall'art. 11 della legge re gionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, men tre assume le funzioni di ufficiale di Governo all'atto del giuramento.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 23
Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dalla legge, dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e successive modifiche e integrazioni:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori, e può sospendere l'adozione dei singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b)  convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Co mune, a quelli di decentramento, al segretario e ai dirigenti. In particolare:
1)  nomina il segretario comunale, scegliendolo dal l'apposito albo;
2)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce, con provvedimento motivato, agli stessi le fun zioni di cui all'art. 51, comma 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 17, comma 68, lett. c), della legge n. 127/97;
3)  revoca il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno determina di attribuirgli le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
4)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge regionale n. 142/90 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale n. 48/91, nonché delle norme del presente statuto e dei regolamenti del Comune;
5)  effettua e partecipa tutte le nomine, le designazio ni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, eccettuate le elezioni riservate alla competenza consiliare;
6)  nomina e designa i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Co mune o della Provincia ovvero da essa dipendenti o controllati, fermo restando il divieto di nominare presso questi organismi ed altre commissioni il proprio coniuge e i parenti e affini fino al secondo grado;
7)  revoca e sostituisce i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;
8)  conferisce incarichi a tempo determinato ad esper ti, secondo le modalità dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni;
9)  sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
10)  impartisce direttive al comandante del corpo di polizia municipale;
11)  rappresenta l'amministrazione comunale, firman do: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli atti di rappresentanza politica;
12)  rappresenta il Comune in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti, con facoltà di conciliare e transigere e promuovere le azioni possessorie e gli atti conservativi;
13)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
14)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
15)  adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
16)  indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune, attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
17)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
18)  comunica accertamenti e decisioni;
19)  emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
20)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
21)  incarica i funzionari comunali per l'autenticazio ne delle sottoscrizioni giusto art. 20, legge n. 15/68;
22)  attribuisce le funzioni di messo comunale;
23)  fornisce chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo sugli atti della giunta e su quelli del consiglio concernenti acquisizioni di dati e di notizie di ufficio;
24)  effettua variazioni e storni tra capitoli appartenenti alle stesse rubriche di bilancio, nonché prelevamen ti dal fondo di riserva nei provvedimenti di sua competenza;
25)  compie in genere tutti gli atti di amministrazione, con un provvedimento chiamato "determinazione", che la legge o lo statuto non attribuiscono alle competenze di altri organi del Comune, di decentramento del segretario o dei dirigenti.
Il sindaco, inoltre, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza:
a)  sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale, o al direttore generale se nominato, sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di Governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione am ministrativa;
b)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovraintendenza, e può disporre l'acquisizione di: atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
c)  compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dell'ente;
d)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dagli organi collegiali;
e)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende specia li, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiet tivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il sindaco, infine, nella sua attività di organizzazione:
a)  propone l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute di giunta;
b)  esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)  riceve le interrogazioni e le mozioni, da sottoporre al consiglio in quanto di competenza dell'organo consiliare.
Art. 24
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo so stituisce nell'esercizio delle sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio, agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili delle relative aree. Ferma restando l'applicazione del 6° comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.
L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati.
Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.
Art. 25
Cessazione della carica

Il voto del consiglio ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalle cariche in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia votata per appello nominale del 60% dei componenti il consiglio, così come disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 15/97 e successive modifiche e integrazioni.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e consigli.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli or gani collegiali.
Capo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 26
Struttura degli uffici

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere organizzata secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, improntata a principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e, in particolare ai seguenti principi:
-  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
-  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
-  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici;
-  l'adeguamento del funzionamento dei servizi e degli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza;
-  la struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio e rispondente a principi di economicità ed efficienza, con organizzazione in aree funzionali.
Il Comune uniforma la propria attività ai principi di legalità, imparzialità, semplificazione delle procedure e partecipazione.
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione or ganica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
L'area funzionale comprende più uffici e servizi, se condo gli appositi regolamenti e le tabelle organiche del personale. L'ufficio è l'unità organizzativa comprendente più servizi.
Il servizio è l'unità organizzativa comprendente più unità operative omogenee.
Al regolamento è annessa una pianta organica, indicante il numero dei posti di cui dispone l'ente nelle singole aree di attività, distinti per qualifica funzionale, cui corrisponde un livello retributivo, e per figura professionale caratterizzata dalla prestazione lavorativa da svolgere.
Il Comune, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
Art. 27
Il direttore generale

Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, se condo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Allorché la predetta convenzione non risulti stipulata o in ogni altro caso in cui il direttore non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite con determina sindacale al segretario comunale.
Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il sindaco.
Il direttore sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili delle aree e degli uffici e servizi, che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, ad eccezione del segretario comunale.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di motivata opportunità.
Il direttore generale predispone la proposta del P.E.G. nonché del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme contabili, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari, nonché, in particolare, il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche e integrazioni;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco o dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto mediante la predisposizione del piano per il controllo di gestione di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche e integrazioni;
d)  promuove i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili ed adotta le sanzioni di sua competenza, sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro e del decreto legislativo n.29/93 e successive modifiche e integrazioni;
e)  determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e le direttive del sindaco definen do, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui al l'art. 45 e secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.29/93;
f)  adotta gli atti di gestione del personale, comprese le autorizzazioni alle missioni, alle prestazioni di lavoro straordinario, ai congedi, ai permessi dei responsabili delle aree e, su parere di questi ultimi, a quelli relativi ai responsabili degli uffici e servizi e degli altri dipendenti; provvede, altresì, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori ad essi spettanti, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale, inoltre gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
g)  coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge regionale n. 10/91;
h)  verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni, non demandati al sindaco o ai dipendenti responsabili;
l)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili del le aree, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo agli organi competen ti dell'amministrazione i necessari provvedimenti in me rito;
m)  propone l'adozione delle misure attribuite al dirigente generale dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, non di competenza di altri organi.
Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 51 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, oltre a quelle previste nel precedente articolo, il direttore generale esercita le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti e, in particolare:
n)  esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, an che mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;
o)  sovraintende alla predisposizione da parte dei va ri uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
p)  adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza ester na, connessi all'esercizio delle sue funzioni, e non riservati agli organi politici o ai dirigenti.
Art. 28
Il segretario generale

Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazio ne, prestando la consulenza giuridica agli organi del Co mune. Egli può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
Il segretario esercita le seguenti funzioni generali:
a)  partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio, curando la verbalizzazione delle sedute e redigendo i verbali delle relative deliberazioni di giunta e di consiglio, che rispettivamente sottoscrive unitamente al sindaco e all'assessore anziano e al presidente del consiglio ed al consigliere anziano;
b)  se richiesto, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi del Comune nonché a singoli loro componenti;
c)  riceve le dimissioni del sindaco e degli assessori nonché il giuramento di questi ultimi;
d)  roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
e)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco. Il segretario esercita le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà di iniziativa e autonomia, di scelta degli strumenti operativi.
Il segretario generale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
f)  esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e fino alla sua vigenza, sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione di quelle che non si configurano come provvedimenti;
g)  collabora con le commissioni di studio e di la voro;
h)  coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
i)  effettua le comunicazioni di cui all'art. 12, com ma 10, della legge regionale n. 7/92;
l)  riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta e di consiglio;
m)  cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su con forme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
n)  comunica all'Assessorato degli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92;
o)  adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie, secondo le norme del regolamento;
p)  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
Il segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Art. 29
Vice segretario generale

Il vice segretario generale, la cui nomina e requisiti sono disciplinati dal regolamento, svolge le funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 30
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.
Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento delle titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.
I regolamenti disciplineranno inoltre:
a)  l'organizzazione degli uffici e servizi;
b)  le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;
c)  i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interessi in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni rese al Comune;
d)  le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.
Art. 31
Mobilità del personale

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una migliore efficienza dei servizi e della permanente qualificazione professionale dei dipendenti, tutto il personale dell'ente, ad esclusione dei capi area, è soggetto alla mobilità interna, anche tra un'area e l'altra sentito l'interessato e acquisito il parere favorevole del capo area di provenienza, nel rispetto della qualifica funzionale posseduta e delle vigenti disposizioni di legge in materia.
La mobilità interna del personale verrà disciplinata con apposito regolamento.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme che regolano il rapporto di pubblico impiego.
Art. 32
Responsabili aree, uffici e servizi

I responsabili dirigenziali, degli uffici e dei servizi verranno individuati con provvedimento sindacale, ai sensi degli artt. 6 della legge n. 127 e successive modifiche e integrazioni, come recepito dall'art. 2, comma 3, della leg ge regionale n. 23/98, e 13, comma 1, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
Agli stessi, in particolare sono demandati tutti i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 127/97 e successive modifiche, come recepito dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98.
I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato o dal segretario e seguono le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, prov vedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, dal sindaco e dalla giunta comunale. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili delle aree, coordinati dal direttore o segretario generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità ed economicità.
I funzionari di livello apicale capi aree operano per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche attraverso attività di studio e di proposta.
Esercitano tutti i compiti di gestione ed a loro competono l'attuazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio, quando le stesse non necessitano di deliberazioni attuative della giunta.
I funzionari preposti a ciascuna area sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui sopra.
Il regolamento delle competenze dei burocrati individuerà gli atti di mera esecuzione con rilevanza esterna, la cui adozione è di competenza dei funzionari apicali, definendone i criteri e le modalità.
Ad essi spetta comunque:
a)  la direzione, secondo le vigenti disposizioni, dell'ufficio cui sono preposti;
b)  la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c)  l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza e in attuazione del P.E.G., nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei programmi adottati dal direttore o segretario generale;
d)  la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo n. 29/93 secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione di tutte le iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità e l'attribuzione di mansioni superiori o inferiori e dei congedi;
e)  l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f)  il controllo e la verifica sui responsabili dei procedimenti e, in particolare sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g)  la formulazione di proposte al direttore o al se gretario generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
h)  la gestione del personale, l'autorizzazione di missioni, congedi, permessi, recuperi, straordinario secondo le direttive impartite dal direttore o segretario e dal sindaco, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici e la sovraintendenza sugli stessi e sui servizi di livello inferiore operanti nell'ambito del settore di competenza, nei confronti dei quali svolgono, altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvedono inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui al citato decreto legislativo n. 29/93 e secondo le modalità di cui all'art. 10, del medesimo decreto legislativo;
i)  fornire al direttore o al segretario generale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi utili per la formulazione della proposta del piano esecutivo di gestione e al ragioniere generale tutti gli altri elementi necessari per la predisposizione del bilancio;
l)  la determinazione del contenuto dei contratti, se condo i criteri e nel rispetto delle clausole essenziali indicate nell'atto generale del consiglio;
m)  la mera esecuzione di precedenti atti o provvedimenti deliberativi;
n)  l'adozione di provvedimenti vincolati e di quelli nei quali possa esercitarsi una mera discrezionalità tecnica, quando il loro contenuto sia conforme ai pareri espressi dagli organi tecnici consultivi;
o)  la mobilità del personale, dettata da momentanee esigenze di servizio, all'interno dell'area. Tale potere spetta esclusivamente al capo settore con provvedimento motivato, comunicato al direttore o segretario generale;
p)  l'emanazione degli atti costituenti dichiarazione, certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e legalizzazioni;
q)  le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione di ruo li, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;
r)  le manifestazioni di conoscenza e documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;
s)  l'emanazione degli atti costituenti esplicazione di altre attribuzioni ad essi direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
La verifica dei risultati verrà effettuata ai sensi del l'art. 20 del decreto legislativo n.29/93 e successive modifiche e integrazioni.
I risultati della gestione dovranno essere valutati in relazione ai piani operativi che dovranno contenere l'indicazione dei mezzi finanziari, del personale e delle condizioni lavorative ed ambientali.
L'inerzia e l'inefficienza nell'esecuzione di piani attuativi non occasionali, comprovate e non giustificate, possono comportare la rimozione da incarichi od il trasferimento ad altro settore.
Tali sanzioni debbono essere irrogate con le garanzie del contraddittorio.
La conferenza dei funzionari capi aree, presieduta dal direttore o dal segretario generale, che svolge prevalentemente, attraverso la stessa, i propri compiti di coordinamento, ha le funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie ed attuative attribuite dal regolamento di organizzazione.
Art. 33
Ufficio di indirizzo e controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta, o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al l'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92.
Art. 34
Incarichi direzione aree funzionali

Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità se guenti:
1)  requisiti: possono essere nominati a un incarico con contratto di diritto privato le persone, estranee al l'am ministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:
a)  cittadinanza italiana;
b)  età minima di 35 anni, sia nel caso di nomina che di incarico.
Il limite massimo di età è stabilito a 50 anni, nel caso di nomina, mentre nell'ipotesi di incarico non si applica nessun limite massimo, fermo restando che l'incarico de ve cessare al compimento dell'età, dettata in via generale, per il collocamento a riposo del dirigente generale di ruolo;
c)  non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;
d)  qualificata esperienza professionale, nel settore al quale si riferisce la nomina o l'incarico, fondata sul l'esercizio di una libera professione per almeno dieci anni;
e)  in alternativa a quanto previsto dalla lett. d), particolare e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbia no i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
2)  procedura:
a)  la nomina degli esperti e il conferimento degli incarichi deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dal n. 1;
b)  il provvedimento di nomina di conferimento del l'incarico acquista in ogni caso efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio.
Unitamente al provvedimento è pubblicato, in allegato, il curriculum del soggetto prescelto per la nomina o il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche che abbia no i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
3)  diritto di accesso:
a)  tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e del regolamento dell'ente;
4)  disposizioni varie:
a)  il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.
L'interruzione anticipata dell'incarico può essere di sposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico;
b)  ulteriori modalità e requisiti possono essere specificati con apposite norme regolamentari.
Art. 35
Collaborazioni esterne

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Art. 36
Corpo di polizia

1.  Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il Comune si avvale del servizio di polizia municipale.
2.  Il servizio di polizia municipale dipende funzionalmente dal sindaco o dall'assessore dallo stesso delegato, che impartisce al comandante del corpo le opportu ne direttive.
3)  Ove si renda necessario coordinare l'impiego delle forze di polizia dipendenti dal Comune con quelle degli altri enti locali, con le forze di polizia dello Stato o con i corpi e le organizzazioni della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, ed impartisce direttive attraverso il comandante del corpo.
4)  Il comandante del corpo determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, in modo da assicurare agli organi dello Stato e degli altri enti rispettivamente competenti il necessario supporto operativo della polizia municipale nell'assolvimento dei compiti di istituto.
5)  Il servizio di polizia municipale, quando abbia al meno 7 addetti, può essere organizzato in corpo di polizia municipale.
6)  Il comandante del corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del sindaco o dell'assessore all'uopo delegato verso il quale è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo o al servizio, mentre dipende gerarchicamente dal direttore o dal segretario generale.
Art. 37
Finalità

1.  Il Comune persegue il costante miglioramento del servizio di polizia locale e detta norme per:
a)  promuovere la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale degli operatori della polizia municipale;
b)  promuovere e coordinare gli interventi in materia di protezione civile a mezzo delle forze di polizia mu nicipale;
c)  favorire l'uniformità dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione dei servizi di polizia municipale;
d)  prevedere l'adeguamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei servizi di istituto della polizia municipale.
Art. 38
Vigili di quartiere

1.  In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essere esercitato per mezzo dei vigili di quartiere.
2.  Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il vi gile di quartiere:
-  collabora con i cittadini nei rapporti con le autorità e gli uffici;
-  richiede la collaborazione dei cittadini per l'ordine ed il decoro della convivenza civile e per il miglioramen to delle condizioni ambientali della zona di sua pertinenza;
-  si fa portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi locali;
-  vigila per l'ordinato e decoroso svolgimento delle attività del quartiere;
-  previene e reprime le infrazioni in materia di igie ne, occupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e tutela dell'ambien te, nonché ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale.
3.  L'ordinamento e l'organizzazione del corpo, le mo dalità di svolgimento dei servizi, la determinazione del l'or ga ni co e le altre funzioni, verranno stabiliti nell'apposito regolamento.
4.  Il sindaco, con apposita richiesta, si avvarrà, coordinandolo, del volontariato e di tutte le forze dell'ordine che operano nel territorio.
Art. 39
Ufficio per il controllo economico

E' istituito presso la ragioneria generale l'ufficio per il controllo economico interno della gestione che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamen to dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi, al direttore o al segretario generale ed ai dirigenti di area funzionale.
L'ufficio suddetto coadiuva il consiglio comunale nei compiti di controllo che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto.
Art. 40
Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
Le somme eventualmente provenienti da lasciti o do nazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma del l'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in re lazione alle risorse.
Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.
Art. 41
Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità; inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.
La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre all'accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dei servizi.
L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del codice civile, i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dalle disposizioni di legge.
Art. 42
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, è nominato con le modalità e i criteri di cui all'art. 57 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n.48/91.
2.  La durata in carica, l'incompatibilità, la rieleggibilità sono disciplinate dall'art. 102 e art. 104 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.
3.  Il compenso annuale dei revisori è determinato dal consiglio comunale all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio.
4.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dalla legge e dal regolamento.
5.  In caso di decesso, rinunzia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro 45 giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.
Art. 43
I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n.142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.
Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere e preceduti ed autorizzati da deliberazione di consiglio o di giunta, secondo la rispettiva competenza, provvede il dirigente dell'ufficio competente.
Gli atti di cui al comma precedente verranno rogati dal segretario generale.
Art. 44
Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dall'art. 22, legge 8 giugno 1990, n.142 anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.
Art. 45

Le istituzioni dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:
-  specifica individuazione dei servizi sociali che ne costituiscono il fine istituzionale;
-  elezione del consiglio di amministrazione da parte del consiglio comunale con voto limitato ad uno;
-  elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione nel suo seno;
-  efficienza, economicità e trasparenza della ge stio ne;
-  garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
-  coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.
Capo IV
FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI
Art. 46

1.  Il Comune di Capo d'Orlando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.
2.  La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi, dove debba esercitare competenze del consiglio o della giunta, presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione, con riserva di ratifica da parte degli stessi.
3.  La ratifica degli accordi raggiunti nelle sedi indicate al primo comma, da parte degli organi competenti, deve seguire nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza.
Capo V
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 47

1.  Il Comune di Capo d'Orlando promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di turismo, di protezione civile, di tutela dei beni culturali ed ambientali, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2.  Le associazioni dovranno avere sede nel territorio comunale, essere costituite da almeno un anno e rette da uno statuto che sia depositato presso gli uffici comunali preposti; avere svolto, nel territorio comunale e da almeno un anno, iniziative e attività dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, economico, culturale e ricreativo, nell'interesse non solo dei propri associati ma anche della collettività.
3.  Il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno alle libere associazioni di cui all'articolo precedente, istituisce, compila, aggiorna annualmente e conserva un registro delle associazioni. Da detto registro sono cancellate le associazioni inattive da due anni.
4.  Al citato registro potranno accedere quanti lo ri chiederanno, sempreché siano in possesso dei requisiti di cui al superiore comma 2.
Si presume l'esistenza dei citati requisiti per le associazioni di interesse nazionale o regionale.
5.  Le associazioni e le organizzazioni iscritte nel registro esercitano il diritto di partecipazione e sono am messe a consultazioni nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento.
6.  Per la prima istituzione del registro sarà emanato un apposito bando pubblico con cui verrà fissato un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle istanze da parte degli interessati.
7.  Il Comune, compatibilmente con le esigenze di bilancio e previo riconoscimento della utilità dei progetti presentati, potrà erogare contributi alle associazioni iscritte nel registro.
Le associazioni, per beneficiare dei citati finanziamenti, dovranno presentare domanda al sindaco, corredata da un progetto finalizzato e dettagliato, entro e non oltre il termine indicato dall'amministrazione comunale.
Il Comune stipulerà apposita convenzione scritta con tali associazioni.
8.  Annualmente il Comune pubblica l'elenco delle as sociazioni che abbiano ricevuto finanziamenti e l'entità degli stessi.
Il consiglio comunale può istituire organismi di consultazione e disciplinarne il funzionamento, al fine di garantirne un diretto collegamento tra il Comune e i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative, sia in modo generalizzato e continuo che per singole materie o provvedimenti.
La consultazione di detti organismi, se costituiti, è obbligatoria e organi comunali devono tenerne conto nell'emissione dei loro provvedimenti, tranne che il pare re pervenga oltre 30 giorni della richiesta; devono, altresì, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
9.  Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali e di categorie, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali, in occasione della trattazione di argomenti inerenti:
-  l'approvazione del bilancio di previsione;
-  il piano regolatore generale;
-  il piano commerciale;
-  i piani urbanistici e del traffico;
-  interventi che incidono particolarmente sull'assetto del territorio e sulla tutela e conservazione dei beni am bientali, paesaggistici, storici e culturali sanciti negli obiet tivi programmatici;
-  decisioni che implicano ricadute sul tessuto economico e sociale, in particolare per i settori commerciale, turistico, artigianale ed agricolo.
Art. 48
Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui al l'art. 47 possono, come previsto dall'apposito regolamen to, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
-  istanze su questioni di carattere specifico;
-  petizioni su questioni di carattere generale.
Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori 30 giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta motivata.
Apposito regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.
Art. 49
Iniziativa popolare

Salvo le espresse riserve di legge possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dal l'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 20% della popolazione residente al 31 dicembre dall'anno precedente, fermo restando il quorum di cui al precedente art. 6.
La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno un'età non inferiore agli anni 18.
Dalla data di presentazione, l'organo competente non può tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta, verificata da parte del segretario generale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in me rito entro 60 giorni dalla sua presentazione.
Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e co pia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
Sono escluse dall'iniziativa popolare le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi, bilancio;
b)  espropri per pubblica utilità;
c)  designazioni, nomine, o questioni concernenti per sone;
d)  annullamenti, revoche o abrogazioni di atti am ministrativi;
e)  disciplina giuridica del personale;
f)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Art. 50
Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.
Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/1991.
La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n.10 del 30 aprile 1991.
Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art.7, portatori di interessi diffusi e, inoltre, regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.
In particolare saranno tenute presenti le disposizioni sulla tenuta e gestione degli archivi comunali e sulla consultabilità degli atti, contenute nel D.P.R. n.1409/63 e nel D.P.R. n. 854/75.
Art. 51
Consulte

1.  Sono istituite, quale organismo di consulenza del consiglio comunale:
a)  la consulta per la lotta al racket e alla delinquen za organizzata, composta da esperti e rappresentanti del le categorie produttive, in misura che tenga conto della lo ro importanza numerica; della stessa farà parte di diritto il presidente pro-tempore dell'ACIO;
b)  la consulta dell'economia e del lavoro, agricoltura, edilizia, commercio, artigianato e cooperazione;
c)  la consulta del turismo, sport, beni culturali e ar cheologici e tutela dell'ambiente;
d)  la consulta per le attività sociali in favore di an ziani, bambini, giovani, portatori di handicaps, extracomunitari, e per la prevenzione delle tossicodipendenze, delle devianze, dell'emarginazione sociale, per la qualità della vita e per le pari opportunità;
e)  la consulta per la scuola, istruzione, formazione e tempo libero.
Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire altre consulte tematiche autonomamente espressi da gruppi o associazioni, le consulte vengono ascoltate in occasione delle predisposizioni di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardano la costituzione di servizi sul territorio.
2.  Le sopracitate consulte devono essere costituite dai rappresentanti pro-tempore delle associazioni iscritte al l'al bo per le tematiche di rispettiva competenza e da esperti nominati dal consiglio comunale.
3.  Il regolamento stabilirà le ulteriori modalità per l'istituzione e il funzionamento del predetto organismo.
Art. 52
Pari opportunità

Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, è tenuto ad adoperarsi per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125.
A tal fine, previa consultazione con gli organismi di cui all'art. 25, sarà demandato al regolamento stabilire condizioni e forme per attuare questo principio.
Art. 53
Diritto di udienza

1.  Ai cittadini, nonché ai rappresentanti di enti, associazioni di cui all'art. 25 del presente statuto, aventi la sede della propria attività nel territorio comunale, viene riconosciuto il diritto di udienza.
2.  Gli stessi potranno chiedere di essere ricevuti dal sindaco o dagli assessori, dai funzionari dagli stessi delegati o responsabili del procedimento, per illustrare, rispettivamente, problematiche proprie o dei propri rappresentanti.
3.  Il regolamento disciplinerà i modi e i termini con i quali dovrà assicurarsi il diritto di udienza.
4.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla formulazione della stessa, salvo i casi di rappresentata urgenza, e di essa dovrà esser redatto apposito verbale.
Il predetto verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale, così come le eventuali proposte consegnate o formulate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento.
Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare l'audizione degli interessati al procedimento amministrativo.
Art. 54
Referendum

1.  Con deliberazione del consiglio comunale, o su richiesta di almeno il 10% dei cittadini elettori del Co mune, è indetto referendum popolare consultivo, anche con quesiti a carattere propositivo o abrogativo, su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.
2.  Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3.  La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento.
4.  La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del consiglio comunale ad eccezione dei seguenti:
a)  atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
b)  personale del Comune e delle aziende speciali od istituzioni;
c)  bilanci, tributi e finanza;
d)  materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
e)  pareri richiesti da disposizioni di legge;
f)  gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
5.  Il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, consistente nella verifica della regolarità della presentazione e delle firme, dell'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni dei precedenti punti e nel riscontro della comprensibilità del quesito referendario, viene affidato ad una commissione composta dal segretario generale, dal dirigente dell'ufficio elettorale, dal difensore civico. Alle operazioni può assistere il presidente del comitato promotore del referendum.
Ultimata la verifica, ed entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al consiglio comunale.
6.  Il consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione della data. Nel caso in cui il consiglio comunale si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
7.  Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini.
Detto regolamento potrà prevedere i periodi dell'anno in cui dovranno tenersi le consultazioni popolari.
8.  Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
9.  I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del consiglio comunale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, quando l'og getto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
I referendum consultivi non possono avere luogo in concomitanza con altre operazioni di voto, né nei trimestri immediatamente antecedenti o susseguenti alle stesse.
10.  E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo, anche attraverso questionari e sondaggi.
Art. 55
Istituzione e funzioni difensore civico

E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia del l'imparzialità e del buon andamento della pubblica am mi nistrazione, con il potere di intervenire su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.
Il difensore civico:
-  svolge la sua funzione in un idoneo apposito locale attrezzato, che sarà fornito dal Comune, in piena libertà ed indipendenza;
-  non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
-  ha gli stessi poteri dei consiglieri comunali in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione ed agli uffici comunali;
-  si avvale di un'apposita struttura burocratica, il cui organico sarà stabilito dal regolamento;
-  ha diritto ad un compenso pari all'indennità di carica prevista per gli assessori;
-  interviene presso l'amministrazione comunale per verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto, segnalando disfunzioni, ca renze, violazioni e proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause. Inoltre può segnalare irregolarità e disfunzioni riscontrate nell'attività amministrativa di altri enti ai relativi organi.
I rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini ed il funzionamento dell'ufficio saranno disciplinati dal regolamento.
Nella prima applicazione il difensore civico dovrà es sere eletto entro due mesi decorrenti dall'esecutività dello statuto e resterà in carica fino al rinnovo del consiglio.
Art. 56
Elezione, revoca, attività

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri. Se non viene raggiunto il predetto quorum funzionale per due votazioni il difensore civico verrà eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella seduta immediatamente successiva a quella della comunicazione di nomina della giunta, fra cittadini, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
Il difensore civico dura in carica 4 anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità od incompatibilità se non rimosse.
Il difensore civico può essere revocato per gravi mo tivi, derivanti da gravi inadempimenti ai doveri di ufficio ed inoltre per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri, con mozione del consiglio comunale, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, non prima di mesi diciotto dalla sua elezione e comunque dopo aver contestato gli addebiti delle gravi irregolarità dando trenta giorni di tempo per le controdeduzioni.
Il difensore civico invia al consiglio comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dal sindaco, dal consiglio comunale, dal presidente del consiglio comunale, dalla giunta municipale e dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti particolari della propria attività.
Il difensore civico, per chiarimenti sull'attività svolta dagli organi e uffici comunali, può interpellare il sindaco, la giunta e le commissioni consiliari e il presidente del consiglio comunale.
I cittadini, gli enti, e le associazioni che abbiano in corso una pratica, ovvero abbiano diretto interesse ad/o in un procedimento amministrativo presso il Comune, qualora ritengono non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico.
Art. 57
Requisiti per la nomina - incompatibilità - ineleggibilità

Il difensore civico deve:
a)  essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche;
b)  possedere un'adeguata esperienza amministrativa; essere residenti nel Comune di Capo d'Orlando ed avere compiuto i trentacinque anni d'età;
c)  godere dei diritti civili e dare garanzia di indipendenza ed obiettività.
2)  Sono incompatibili con la carica di difensore ci vico:
a)  coloro che hanno rapporti professionali con il Co mune.
3)  Non sono eleggibili:
a)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e coloro i quali, nell'ultima tornata elettorale, si sono candidati per il Parlamento, per i consigli regionali, provinciali e comunali;
b)  coloro che abbiano una lite in corso con il Comune, ovvero ne siano controparte in situazioni contrattuali, in contenzioso di esproprio o siano, comunque, portatori di interessi in conflitto con quelli comunali;
c)  gli amministratori di enti od imprese pubbliche;
d)  i componenti degli organi di controllo;
e)  i dipendenti degli enti soggetti al controllo del Comune;
f)  i titolari o legali rappresentanti ed i loro coniugi o conviventi, di imprese, consorzi, società, cooperative e soci di cooperative che hanno comunque rapporti col Comune.
4)  L'ufficio del difensore civico è incompatibile con il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.
5)  Le cause di incompatibilità debbono essere rimosse nel termine di quindici giorni dalla elezione e prima dell'insediamento che dovrà avvenire entro trenta giorni.
Art. 58
Osservatorio per la campagna elettorale

E' istituito presso il Comune un osservatorio per la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco.
L'osservatorio ha lo scopo di vigilare sul corretto svolgimento della campagna elettorale da parte dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale o di sindaco e sul rispetto della normativa che disciplina la competizione elettorale. I candidati, eletti alla carica di consigliere comunale o di sindaco, dovranno presentare alla segreteria del Comune, nel termine di giorni trenta dal loro insediamento, una dichiarazione, resa sul proprio onore, delle spese sostenute per la campagna elettorale con l'indicazione delle forme di pubblicità utilizzate e delle fonti di eventuali contributi ricevuti.
L'osservatorio redigerà una relazione, da trasmettere nei successivi trenta giorni al presidente del consiglio comunale, per essere portata a conoscenza di tale consenso. La composizione dell'osservatorio e le modalità del suo funzionamento saranno determinate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Norme transitorie
Art. 59

1.  I regolamenti previsti dallo statuto saranno emanati entro un anno dalla sua approvazione.
2.  Nell'adozione dei predetti regolamenti il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità, prima dell'inizio del relativo procedimento, per raccogliere le proposte di cittadini, enti ed associazioni.
Art. 60
Disposizioni finali

1.  Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, se posteriore.
2.  Se necessario, la giunta proporrà le opportune mo difiche statutarie, che saranno approvate con la stessa pro cedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.
3.  I regolamenti previsti dal presente statuto, dovran no essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle norme restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto medesimo.
Testo coordinato con gli emendamenti proposti e approvati in aula con delibera del consiglio comunale n.65 del 12 maggio 1999, con decisione del CO.RE.CO., sezione centrale, n. 6915/5262 del 2 agosto 1999, con delibera del consiglio comunale n. 107 del 30 settem bre 1999 di presa atto della predetta decisione del CO.RE.CO. Annulla e sostituisce lo statuto pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 39 del 21 agosto 1993.
(99.46.2131)
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Statuto del Comune di Chiusa Sclafani

PREAMBOLO

Chiusa Sclafani viene fondata nel 1320, nel sito di un preesistente casale saraceno, concesso poi in feudo a Matteo Sclafani, conte di Adernò, che edificò un castello, ai piedi del quale venne formandosi il centro abitato, che passato successivamente ai Cardona, ai Gioeni ed ai Colonna, ebbe dominio feudale fino al 1812.
Cittadina a struttura tipicamente medievale, adagiata sulle pendici di un colle, nella valle del Sosio, Chiusa Sclafani è ricca di pregevoli testimonianze d'arte e di storia, di cui si ricorda in particolare:
1)  l'antico Castello, con la solenne scalinata d'accesso;
2)  il Convento dei Padri Olivetani, del 1614, con l'importante porticato;
3)  la Chiesa di San Sebastiano, con stucchi di scuola serpottiana;
4)  la Chiesa di S.Caterina, che conserva due altari in alabrasto del seicento, vari dipinti seicenteschi, un'acquasantiera del cinquecento, due "vare" del Marabitti e due tavole di un polittico di Pietro Ruzzolone; una terza tavola del polittico è nell'ottocentesca Chiesa Madre, dove sono pure un'Adorazione dei Magi del fiammingo Ettore Cruzer e un'Annunciazione della scuola di P. Novelli;
5)  la Chiesa di S.Maria Assunta, con la bella facciata con portale e colonne tortili;
6)  l'ottocentesco palazzo Bonfiglio, opera dell'Architetto Damiani Almeyda, con struttura a pietre intagliate.
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Le funzioni del Comune

1.  Il Comune di Chiusa Sclafani rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione e dal proprio statuto.
2.  Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto.
3.  Spettano al Comune tutte le funzioni di governo che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
4.  L'azione di governo del Comune si fonda sul metodo della pianificazione e della programmazione.
5.  Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita in autonomia le funzioni attribuite o delegate.
Art.2
Territorio e sede

1.  Il Comune comprende il capoluogo, Chiusa Sclafani, e la frazione San Carlo.
2.  Il territorio del Comune si estende per ettari 5740, confinante con i Comuni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano, Corleone, Burgio, Villafranca, Caltabellotta.
3.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Chiusa Sclafani, Piazza Castello.
4.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi.
Art.3
Stemma e Gonfalone

1.  Il Comune ha lo stemma e il gonfalone definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri.
2.  Nelle cerimonie, nelle manifestazioni pubbliche e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
Art.4
Albo Pretorio

1.  Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione di atti deliberativi, ordinanze, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, quale forma di controllo sull'attività dell'ente.
3.  Apposito spazio, per la pubblicità degli atti, è destinato anche nella frazione San Carlo.
Art.5
Finalità dell'azione amministrativa

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e della carta europea delle autonomie locali.
2.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali.
3.  Tutela e salvaguarda il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, attuando le iniziative per renderlo fruibile, favorisce e promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali.
4.  Concorre ad assicurare il diritto alla salute, con particolare riguardo alla prevenzione, ed opera per l'attuazione di un efficace servizio sociale a garanzia dei soggetti più deboli.
5.  Si impegna a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con gli emigrati ed è sensibile e attento ai flussi migratori delle popolazioni in difficoltà.
6.  Per il perseguimento delle finalità statutarie, il Comune può promuovere e gestire la formazione professionale.
7.  Il Comune, al fine di coordinare ed organizzare i servizi, promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali. Per il perseguimento di tali finalità, improntando la scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono essere utilizzati gli strumenti previsti dalla legislazione in vigore.
Art. 6
Convenzioni

1.  Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri comuni o loro enti strumentali.
2.  La convenzione deriva da un accordo tra le parti interessate, preceduto da apposite conferenze di servizio, e dovrà essere sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, che delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3. Essa assume la forma scritta, in cui si determinano tempi, modi, soggetti e procedure di finanziamento.
Art.7
Consorzi

1.  Il Comune promuove la costituzione dei consorzi tra enti per realizzare e gestire i servizi, qualora non sia conveniente l'istituzione di una azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative.
2.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta, approva lo statuto del consorzio.
Art.8
Accordi di programma

1.  Il sindaco, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, definisce e stipula l'accordo di programma.
2.  L'accordo di programma deve:
a)  determinare i tempi e le modalità della realizzazione dell'accordo;
b)  individuare il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e regolare i rapporti fra gli enti coinvolti;
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Art.9
Lo statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare e favorisce la crescita sociale e democratica.
2.  Lo statuto, inoltre, individua le norme che disciplinano l'attività del Comune, e precisamente:
a)  l'ordinamento interno;
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c)  le modalità dell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni;
d)  i rapporti con i cittadini e le modalità attraverso cui farli partecipare alla funzione amministrativa;
e)  i rapporti con lo Stato, la Regione e gli altri enti autonomi.
Art.10
I regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto e in tutte quelle di competenza comunale.
2.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
3.  Nella formazione dei regolamenti e prima di apportarvi modifiche devono essere consultati i rappresentanti di interessi diffusi e le categorie interessate.
4.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, come per legge, e devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; devono, inoltre, essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti all'evoluzione normativa debbono essere apportati entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Parte I ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Gli organi istituzionali
Art. 11
Organi istituzionali del Comune

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio comunale, la giunta municipale e il sindaco.
2.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3.  La giunta è organo di amministrazione attiva, di impulso e propositivo.
4.  Il sindaco è capo dell'amministrazione, legale rappresentante dell'ente, ufficiale di governo.
5.  Tutti i componenti degli organi istituzionali, per l'esercizio delle loro funzioni hanno diritto alle indennità ed ai permessi previsti dalla legge.
6. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute di un organo collegiale (consiglio, commissioni e giunta) deve essere oggetto di discussione in consiglio comunale, che, sentiti gli interessati ed esaminate le eventuali giustificazioni, può votare, a maggioranza dei consiglieri assegnati, la decadenza del consigliere comunale e proporre al sindaco la revoca dell'assessore.
7.  Al componente dell'organo istituzionale che percepisce l'indennità di carica o di funzione, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, vengono operate delle trattenute per le assenze alle sedute dell'organo collegiale a cui, secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti, è tenuto a partecipare; trattenute in percentuale possono essere previste per la mancata partecipazione all'intera seduta.
Art.12
Competenze e attribuzioni del consiglio

1.  Il consiglio comunale definisce gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione, secondo quanto stabilito dalle leggi.
2.  Apposito regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, che si riunisce in sedute ordinarie e d'urgenza.
3.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4.  Impronta la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.
5.  Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, in raccordo con quella provinciale, regionale e nazionale.
6.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre, tramite le commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali, di volontariato e dell'emigrazione.
Art. 13
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione del presidente e del vice presidente con le modalità stabilite dalla legge.
2.  In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal consigliere anziano. Per consigliere anziano si intende colui che ha riportato il maggiore numero di voti individuali.
3.  Al funzionamento del consiglio sovrintende la conferenza dei capigruppo, costituita dal presidente e da un rappresentante per ogni gruppo.
4.  Il presidente convoca il consiglio comunale almeno una volta al trimestre per sentire la giunta municipale.
5.  Il sindaco e gli assessori sono tenuti a partecipare alle riunioni di consiglio e possono intervenire senza diritto di voto.
6.  Almeno una volta all'anno il consiglio comunale si riunisce nella frazione San Carlo.
Art.14
Le commissioni

1.  Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee o speciali, i cui competenti, se non percepiscono l'indennità di funzione, hanno diritto al gettone di presenza come per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
2.  Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
Art.15
I consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio comunale e possono presentare interrogazioni e mozioni.
2.  Il consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3.  I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare, che può essere costituito da non meno di due consiglieri.
Art. 16
Consiglio aperto

1.  In presenza di particolari ragioni sociali o politiche il presidente, il sindaco, un quinto dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari al 10% possono chiedere la convocazione del consiglio aperto.
2.  Il consiglio viene convocato dal presidente tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale.
3.  Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicanti sugli organi di informazione ed inviti personali, secondo le modalità stabilite dal presidente del consiglio e dal sindaco.
4.  Il consiglio comunale aperto è presieduto dal presidente, che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento.
Art.17
Competenze a composizione della giunta

1.  La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta è competente nelle materie ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto ed in particolare:
a)  in tutti i casi in cui la normativa vigente, in materia di ordinamento finanziario e contabile, attribuisce competenze all'organo esecutivo senza ulteriore specificazione;
b)  approva preliminarmente gli schemi di regolamento da sottoporre al consiglio comunale, con esclusione del regolamento per il funzionamento di tale organo e delle commissioni istituite in seno al consiglio;
c)  assegna i contributi socio-assistenziali ove il regolamento non fissi criteri oggettivi che escludano qualsiasi discrezionalità del dirigente del servizio;
d)  assegna contributi ad enti, associazioni, istituti, fondazioni e comitati;
e)  conferisce incarichi tecnici, legali e professionali in genere, compresi quelli aventi natura di consulenza, che non rientrino nell'esclusiva competenza del sindaco;
f)  approva progetti-programmi relativi a manifestazioni, ove, pur essendo previste nei programmi dell'ente (relazione previsionale e programmatica), abbisognano di ulteriori specificazioni;
g)  approva l'alienazione di beni immobili;
h)  in materia di transazioni;
i)  in materia di sottoscrizione di quote di capitale non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art.32, lettera f), della legge n.142/90;
j)  in materia di adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle procedure concorsuali e predisposizione e approvazione della dotazione organica, nel rispetto degli indirizzi del consiglio comunale;
k)  in materia di concessione dei servizi socio-assistenziali, nei limiti di sua competenza;
l)  in materia di adeguamento dell'indennità di carica ai componenti degli organi del Comune;
m)  in materia di adeguamento del compenso del revisore dei conti;
n)  approva i rendiconti per missioni degli amministratori e dei dipendenti e per erogazione di contributi ai soggetti tenuti alla presentazione delle spese sostenute, in base ai regolamenti dell'ente;
o)  in materia di assunzione del personale, con esclusione delle procedure concorsuali;
p)  approva i progetti per lavori, forniture e servizi, con esclusione di preventivi di spesa;
q)  in materia di compenso a componenti di commissioni;
r)  in materia di integrazione di impegno di spesa, ove necessario, per compensare prestazioni professionali.
3.  Nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente ed esamina collegialmente gli argomenti che il sindaco intende sottoporre al consiglio.
4.  La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da quattro assessori, scelti dal sindaco, tra i cittadini elettori in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
5.  In presenza del sindaco, assistito dal segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Art.18
Funzionamento della giunta

1.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa con atto deliberativo da adottare nella prima seduta.
2.  Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta municipale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune e che siano sentiti i rappresentanti di interessi diffusi e delle categorie produttive ed i presidenti delle commissioni consiliari.
Art.19
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti, salvo quanto espressamente previsto dalle leggi e dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone e valutazioni e apprezzamenti su persone.
3.  Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche; sono segrete le sedute in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone.
4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal segretario comunale, che partecipa alle sedute e può farsi coadiuvare da un funzionario per la redazione del verbale.
5.  Nel caso di incompatibilità del segretario, lo stesso viene sostituito in via temporanea da un componente del collegio scelto dal presidente.
Il comma 5 dell'art.19 è stato censurato dal CO.RE.CO. con decisione n.8551/8181 del 14 ottobre 1999, in quanto contrasta con gli artt. 52 e 64 legge n.142/90.
6.  I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente presente più anziano d'età relativamente alla giunta e per numero di voti individuali relativamente al consiglio.
7.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono pubblicate a cura del segretario comunale, secondo le modalità previste dalla legge.
Art.20
Il sindaco

1.  Il sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione, ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e sulle strutture gestionali-esecutive.
2.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, le competenze e le cause di cessazione dalla carica.
3.  Il sindaco presta giuramento nella prima adunanza del consiglio comunale, dopo il giuramento dei consiglieri e con la stessa formula.
4.  La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco è regolata dalla legge; l'eventuale richiesta deve essere sufficientemente motivata e sulla stessa il consiglio deve poter svolgere un ampio ed approfondito dibattito.
5.  Oltre a convocare e presiedere la giunta, il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi.
6.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciassero l'incolumità dei cittadini.
Art.21
Incarichi ad esperti

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  L'esperto, nominato ai sensi del presente articolo, deve essere dotato del titolo di laurea e delle particolari specializzazioni in relazione alle materie dell'incarico.
3.  L'incarico non può avere una durata superiore a due mesi, né può essere rinnovato, salvo comprovati motivi da evidenziare nella determina di nomina e/o proroga.
4.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati, accompagnata da una relazione sui costi sostenuti.
Art.22
Il vice sindaco

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2.  Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano d'età.
Art. 23
Delegato frazione San Carlo

1.  Nella frazione San Carlo il sindaco può delegare le sue funzioni ad un assessore o ad un residente nella frazione eleggibile alla carica di consigliere.
2.  L'atto di delegazione specifica i poteri del delegato, il quale è tenuto a presentare annualmente, prima della predisposizione del bilancio, una relazione al sindaco, che informa il consiglio, sulle condizioni e sui bisogni della frazione.
Capo II
Gli organi burocratici
Art. 24
Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dal sindaco.
2.  In caso di mancata nomina del direttore generale, il segretario comunale:
a)  sovrintende e coordina i capi settore ed i responsabili dei servizi;
b)  stabilisce i criteri per assicurare uniformità ai procedimenti necessari all'istruttoria delle deliberazioni da parte dei funzionari competenti;
c)  cura gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni unitamente al responsabile del servizio preposto;
d)  promuove eventuali indagini e verifiche volte ad accertare la correttezza amministrativa nello svolgimento dei compiti da parte dei responsabili di area e di servizio, nonché a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
e)  autorizza i congedi ordinari, i permessi e le missioni ai responsabili di area e vista le autorizzazioni rilasciate dai predetti ai dipendenti agli stessi assegnati;
f)  autorizza, su proposta del responsabile di area, le prestazioni di lavoro straordinario del personale;
g)  dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari e adotta le sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura;
h)  provvede all'emanazione di direttive e ordini.
Art. 25
Il vice segretario

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice segretario comunale.
Art. 26
Organizzazione degli uffici

1.  L'amministrazione del Comune deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)  analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le forme organizzative e le modalità di gestione della struttura burocratica dell'ente.
Art.27
Struttura dell'ente

1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in aree funzionali, con a capo un responsabile con funzioni dirigenziali.
2.  L'individuazione, le funzioni e le competenze delle aree funzionali, nonché dei relativi responsabili, l'organizzazione complessiva della struttura burocratica dell'ente sono demandate all'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione e dei criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità del personale.
3.  Per la copertura dei posti di responsabile di area e/o di servizio con funzioni dirigenziali l'ente può ricorrere a contratti a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti necessari per accedere al posto.
Art. 28
Personale comunale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  Il rapporto di impiego comunale è incompatibile con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o professionale, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dai regolamenti.
3.  Nei limiti consentiti dalla legge, il Comune incentiva e favorisce il ricorso a forme di lavoro part-time ed altre forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale.
Art. 29
Il direttore generale

1.  Il sindaco può procedere alla nomina del direttore generale nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge e dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.30
Pareri ed attestazioni

1.  Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio e ogni determinazione del sindaco deve essere corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e, se l'atto comporta impegno di spesa, del responsabile dei servizi contabili, nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità.
2.  Il parere negativo deve indicare, ove possibile, le diverse modalità e mezzi dell'azione amministrativa che possono far conseguire i risultati e gli obiettivi che con tale atto l'organo si prefiggeva di raggiungere.
3.  I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile per i pareri espressi e per le attestazioni effettuate.
Capo III
I servizi
Art. 31
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2.  Ad eccezione di quelli riservati dalla legge in via esclusiva a soggetti diversi dal Comune, l'ente può attivare qualsiasi servizio diretto a rispondere ai bisogni della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, secondo le forme e le modalità stabilite dalla legge.
3.  Nello svolgimento dei servizi pubblici, il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo.
4.  Nella scelta delle modalità di gestione dei servizi gli organi competenti daranno prevalenza, per quanto possibile, alle forme di gestione associata.
Art.32
Impiego degli obiettori di coscienza

1.  Il Comune riconosce il valore sociale dell'obiezione di coscienza, la garantisce e, secondo le disposizioni di legge, può stipulare apposite convenzioni con il Ministero della difesa per l'impiego degli obiettori.
Capo IV
Finanza e contabilità
Art. 33
Ordinamento finanziario e contabile

1.  L'ordinamento della finanza e della contabilità del Comune è regolato dalla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Nell'esercizio della potestà impositiva e nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dai regolamenti, gli organi del Comune si ispirano a criteri di equità e di giustizia.
4.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art.34
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  Il bilancio di previsione annuale deve essere correlato alle risorse finanziarie dell'ente e rappresenta, in uno alla relazione programmatica ed al bilancio pluriennale, lo strumento programmatico del Comune.
2.  La bozza del bilancio di previsione annuale e gli altri documenti contabili di cui al comma 1, nonché gli atti propedeutici alla redazione della bozza di bilancio, sono predisposti dal responsabile dei servizi finanziari di concerto con gli altri responsabili di area, sotto la direzione del direttore generale o, in mancanza, del segretario comunale, nel rispetto degli indirizzi dati dal sindaco e delle norme in vigore che disciplinano la materia.
3.  Nella preparazione e formazione del bilancio, al fine di acquisire preventivamente utili indicazioni, il sindaco sente i presidenti dei gruppi consiliari e la commissione consiliare competente.
4.  La bozza del bilancio di previsione e gli altri documenti programmatici, una volta approvati dalla giunta, prima di essere rimessi al consiglio comunale, devono essere valutati ed esaminati dalla commissione consiliare competente, previo eventuale esame da parte delle singole commissioni di merito.
5.  Il bilancio di previsione, in uno agli altri atti contabili prescritti dalla legge, deve essere approvato da consiglio comunale in seduta pubblica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, entro i termini di legge.
6.  La redazione degli strumenti di programmazione pluriennale economica e finanziaria deve contenere il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, suddiviso per esercizi finanziari. Il programma deve essere aggiornato ogni anno, in coerenza ai bilanci annuali e pluriennali.
Art. 35
Il conto consuntivo

1.  Il conto consuntivo deve essere presentato dalla giunta al consiglio comunale entro i termini di legge.
2.  Il conto consuntivo comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio e deve essere redatto in coerenza con le scritture proprie e quelle rese dal tesoriere del Comune.
3.  La giunta municipale redige una relazione illustrativa sulla base delle relazioni dei funzionari del Comune e sulla scorta del sistema di controllo interno di gestione, così come disciplinato dal regolamento di contabilità.
4.  La relazione illustrativa deve essere allegata al conto consuntivo e deve motivare la coerenza o meno tra quanto realizzato nell'esercizio e quanto previsto nel bilancio preventivo.
5.  Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del revisore dei conti, che deve attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
6.  In detta relazione devono, se del caso, essere espressi rilievi e proposte per il raggiungimento di una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
Art.36
Il revisore dei conti

1.  Il revisore dei conti è nominato dal consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge.
2.  Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo in caso di inadempienza, secondo le norme previste dal regolamento.
3.  Circa le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità ed il numero di incarichi da ricoprire si applicano le norme vigenti in materia.
4.  Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
5.  Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
6.  Egli è tenuto a presentare al consiglio, per il tramite della giunta municipale, una relazione sulla propria attività, evidenziando disfunzioni ed irregolarità.
7.  In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge ed è presente alla relativa seduta. Attesta, altresì, la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con i risultati della gestione.
Art.37
Norme di controllo di gestione

1.  Sono istituite forme di controllo economico interno finalizzate al:
a)  controllo finanziario per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del bilancio;
b)  controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini di costi/risultato della gestione ai progetti obiettivo ed ai programmi approvati dal consiglio comunale;
c)  controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche dell'utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'amministrazione;
d)  valutazione delle prestazioni del personale e dei responsabili di servizio in relazione agli obiettivi ed ai carichi di lavoro assegnati, al fine di attribuire la parte del trattamento economico legato al conseguimento dei risultati ed al fine di consentire la progressione economica orizzontale.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione, le funzioni e le modalità di svolgimento dell'organismo preposto al controllo di gestione.
Art.38
Gestione del patrimonio

1.  La giunta municipale fissa, tramite gli uffici tecnici e contabili, le modalità di gestione e di conservazione del patrimonio comunale. Assicura la regolare tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili, controllandone il costante aggiornamento.
2.  Gli inventari devono necessariamente indicare la destinazione dei beni, l'utilizzazione effettiva, nonché il valore di redditi da essi derivanti con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
3.  La relazione programmatica deve contenere l'elenco analitico dei beni immobili di proprietà del Comune, con i relativi dati di cui all'inventario, nonché il piano di utilizzo degli stessi ed eventualmente il piano di dismissione di beni immobili da intraprendere.
Art.39
Procedure negoziali

1.  Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione, adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
Parte II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Iniziativa politica e amministrativa
Art. 40
Criteri direttivi

1.  In attuazione del principio costituzionalmente sancito del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, è riconosciuta ai cittadini singoli ed associati l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di conseguire:
a)  maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali;
b)  maggiore tutela dei diritti dei cittadini;
c)  maggiore collaborazione dei cittadini con le istituzioni nella soluzione delle istanze di base.
2.  Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura e promuove la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, ai quali viene riconosciuta la rappresentanza generale degli interessi dei lavoratori, delle altre associazioni e organizzazioni sociali.
Art.41
Bollettino ufficiale del Comune

1.  Per favorire l'informazione è istituito il Bollettino Ufficiale del Comune.
2.  La redazione è affidata al dirigente dei servizi generali, che, prima della stampa, lo sottopone alla conferenza dei capigruppo e alla giunta municipale.
3.  Nel bollettino, che viene pubblicato ogni tre mesi, sono elencate le deliberazioni del consiglio e della giunta, le determinazioni adottate dal sindaco e dai dirigenti degli uffici, le ordinanze e tutti gli atti e le notizie che assicurano la più ampia informazione e trasparenza.
4.  Una sezione del bollettino è riservata alle attività ufficiali dei gruppi consiliari, alle interrogazioni dei consiglieri e alle mozioni approvate dal consiglio comunale.
Art.42
Ufficio stampa

1.  È istituito l'ufficio stampa, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dal regolamento.
2.  Nel rispetto del pluralismo informativo e dei principi di autonomia, trasparenza ed imparzialità, l'ufficio cura i rapporti del Comune con gli organi di informazione; provvede ad assicurare la più ampia diffusione di notizie su attività, progetti e programmi dell'amministrazione; coordina e realizza iniziative di informazioni diretta dei cittadini, anche attraverso le strutture ed i servizi previsti dal regolamento.
Art.43
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentanti di interessi diffusi.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Art.44
Il consiglio comunale dei ragazzi

1.  Al fine di promuovere la crescita socio-culturale dei giovani e stimolare la loro partecipazione alla vita pubblica, viene istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
2.  L'apposito regolamento, che, per quanto possibile, deve essere in sintonia con la vigente normativa sull'elezione del sindaco e del consiglio, stabilisce le procedure per l'individuazione degli elettori, la presentazione delle candidature e la durata del mandato.
Art.45
Istanze

1.  I cittadini, le associazione, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o assessore delegato, dal segretario, dal dipendente responsabile, a secondo della natura politica o gestionale dell'argomento sollevato.
Art.46
Petizioni

1.  I cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
3.  La procedura si chiude con un provvedimento, che viene comunicato al soggetto proponente.
Art.47
Proposte

1.  Un gruppo di cittadini portatori di interessi collettivi può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  L'organo competente può riservarsi di sentire i proponenti dell'iniziativa.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 48
Principi generali

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, consultando i rappresentanti di interessi diffusi nell'adozione di provvedimenti che interessano i soggetti più deboli e le categorie produttive.
Art.49
Associazioni

1.  La giunta municipale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio. Le stesse devono essere sentite ogni qualvolta le scelte dell'amministrazione dovessero interessarle.
2.  Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio-culturali, l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni.
3.  Requisiti per l'eventuale stipula di tali convenzioni sono:
a)  presentazione di un progetto;
b)  indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione o la messa in atto del progetto;
c)  determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche;
d)  previsione di forme di verifica riguardo all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
e)  indicazione di eventuali contributi ottenuti da altri enti.
4.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.
Art.50
Assemblea dei cittadini

1.  È istituita l'assemblea dei cittadini, costituita dai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età e che operino nel territorio comunale.
2.  Presiede l'assemblea dei cittadini il sindaco o un suo delegato.
3.  L'assemblea dei cittadini è obligatoriamente sentita per:
-  discutere il bilancio preventivo e il piano pluriennale di investimenti;
-  su richiesta di n.50 cittadini;
-  su richiesta di 1/3 dei consiglieri comunali;
-  su richiesta di due o più associazioni.
Art. 51
Referendum

1.  Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Le modalità di richiesta, le procedure, i tempi ed i requisiti di ammissibilità sono fissati dall'apposito regolamento.
Art.52
Difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati; scelto fra gli eleggibili alla carica di consigliere comunale, dovrà essere in possesso del titolo di laurea ed offrire garanzie di imparzialità.
3.  L'apposito regolamento stabilisce le procedure per la presentazione delle candidature, la durata in carica e le prerogative.
4.  L'indennità di funzione del difensore civico viene stabilita dal regolamento e non può superare il 50% di quella prevista dalla legge per il sindaco.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.53
Procedimento di revisione

1.  I procedimenti per la revisione dello statuto e per le eventuali modifiche sono previsti dalla legge.
2.  La proposta di eventuale abrogazione dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente alla deliberazione della nuova proposta e l'adozione delle due deliberazioni è contestuale.
Art.54
Pubblicazioni

1.  Le modifiche allo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo, vengono affisse all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
2.  Il nuovo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3.  Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4.  Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
Art. 55
Interpretazione dello statuto

1.  L'interpretazione delle norme statutarie compete al consiglio comunale e il giudizio costituisce interpretazione autentica.
2.  I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto sono sottoposti alla valutazione del consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti, dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari, secondo le modalità previste dal regolamento.
Lo statuto del Comune di Chiusa Sclafani è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 del 4 settembre 1993.Successivamente nel supplemento straordinario n.19 del 20 aprile 1996 è stata pubblicata la modifica. La presente pubblicazione costituisce il nuovo testo dello statuto approvato con delibera del consiglio comunale n.72 del 18 agosto 1999, annullata parzialmente dalla sezione centrale del CO.RE.CO. con decisione n.8551/8181 del 14 ottobre 1999, limitatamente al comma 5 dell'art.19.
(99.44.2043)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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