REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 DICEMBRE 1999 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1 ottobre 1999.
Modifica del decreto 14 luglio 1999, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999-2000 dei cacciatori residenti fuori regione  pag.


DECRETO 16 novembre 1999
Determinazione del prezzo di anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna per l'anno 1999  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 20 settembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Leonardo, con sede in Licata, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 15 novembre 1999.
Rettifica del decreto 4 ottobre 1999, concernente individuazione dei soci assegnatari definitivi degli alloggi delle cooperative La Casa Nostra ed Il Cerbiatto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi primo e secondo, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 12 ottobre 1999.
Quantificazione del costo orario del servizio veterinario  pag.


DECRETO 9 novembre 1999.
Accorpamento in un unico ambito territoriale dei comuni di Raffadali e Joppolo Giancaxio, ai fini dell'assistenza di medicina generale  pag.

DECRETO 9 novembre 1999.
Modifica del decreto 15 ottobre 1998, concernente rideterminazione degli ambiti territoriali di medicina generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 agosto 1999.
Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell'ambito del POP Sicilia 1994/1999. Misura 4.1 - Risanamento delle acque - Fase 2 - Estensione   pag.


DECRETO 7 ottobre 1999.
Approvazione del piano di recupero del quartiere PEEP Trappeto Nord adottato dal comune diCatania.
  pag. 14 


DECRETO 11 ottobre 1999.
Annullamento parziale del decreto 21 maggio 1997, concernente autorizzazione del progetto per l'esecuzione di lavori sulla linea ferrata Messina-Palermo.
  pag. 15 


DECRETO 13 ottobre 1999.
Approvazione del programma costruttivo di completamento del comune di Mussomeli riguardante la cooperativa edilizia a r.l. Arcobaleno 90   pag. 16 


DECRETO 14 ottobre 1999.
Approvazione del progetto di adeguamento ad uso scolastico di un immobile confiscato nel comune di Palermo   pag. 18 


DECRETO 14 ottobre 1999.
Autorizzazione al comune di Piraino per la localizzazione dell'impianto di depurazione e relativa strada di accesso   pag. 19 


DECRETO 15 ottobre 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mussomeli   pag. 20 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Istituzione del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94   pag. 21 
Soppressione dell'Opera universitaria dell'I.S.E.F. di Palermo  pag. 21 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 21 
Integrazione della Commissione regionale per la finanza locale  pag. 21 
Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa  pag. 22 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della Polizia municipale.  pag. 22 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Integrazione degli adempimenti indifferibili ed urgenti del commissario ad acta presso l'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 22 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Siracusa  pag. 22 

Assessorato dei lavori pubblici:
Disposizioni relative alle espropriazioni riguardanti i lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato in contrada Matrona di Venetico Superiore  pag. 22 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 6 ottobre 1999, prot. n. 4251.
Sportello unico per le attività produttive - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione dei procedimenti autorizzativi di cui alle leggi nn. 1089/39, 1497/39 e s.s.  pag. 22 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 13 ottobre 1999, n. 1007.
Attività di sorveglianza nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)  pag. 23 


CIRCOLARE 9 novembre 1999, n. 1008.
Indicazioni procedurali per l'applicazione del decreto ministeriale sanità n. 329 del 28 maggio 1999, recante ad oggetto "Regolamento di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124" pubblicato nel supplemento ordinario 174/L alla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1999  pag. 24 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 30 settembre 1999, n. 465.
Problematiche connesse al conferimento in servizio di noleggio con conducente dei veicoli previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 85, 2° comma, lett. c) e d) e dalD.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (n. 244, 2° comma)  pag. 29 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Approvazione del piano di ripartizione n. 180bis relativo ai terreni conferiti dalla ditta Cocuzza Federico e Salvatore in agro di Gela  pag. 31 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 22 luglio 1999, n. 1000.
La febbre tifoide in Sicilia - Libretti di idoneità sanitaria  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Capo d'Orlando.
Statuto del comune di Chiusa Sclafani.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 1 ottobre 1999.
Modifica del decreto 14 luglio 1999, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999-2000 dei cacciatori residenti fuori regione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lettera d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il proprio D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, con il quale sono state approvate le graduatorie relative agli ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della regione per l'annata venatoria 1999-2000, ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lettera d), della legge regionale n. 33/97;
Visti i DD.DD.RR. n. 2411 del 5 agosto 1999 e n. 3147 del 31 agosto 1999, con i quali sono state modificate le graduatorie dei cacciatori residenti fuori dalla regione relative agli AA.TT.CC. di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Agrigento sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 60° posto corrispondente al nominativo del sig. Ninci Enzo è stata inserita la data di nascita 19 settembre 1998 invece del 21 marzo 1947;
-  al 104° posto corrispondente al nominativo del sig. Cimesi Ugo è stata inserita la data di nascita 20 ottobre 1998 invece dell'8 luglio 1935;
-  al 156° posto corrispondente al nominativo del sig. Aliani Michele è stata inserita la data di nascita 29 settembre 1998 invece del 29 settembre 1958;
-  al 215° posto corrispondente al nominativo del sig. Mori Giovanni è stata inserita la data di nascita 17 novembre 1998 invece del 24 giugno 1952;
-  il sig. Villa occupa il 245° posto anzicché il 284°;
-  non è stato inserito il nominativo del sig. Milani Sergio, nato a S. Michele Extra il 25 maggio 1927 ed ivi residente in via Benedettine n. 5, in quanto inserito erroneamente tra le domande pervenute fuori termine per la stagione 1998-99;
-  non è stato inserito il nominativo del sig. Savarese Michele, nato ad Anacapri l'8 febbraio 1951 ed ivi residente in via Nuova del Faro n. 2, in quanto era stato escluso dalla graduatoria perché le due istanze, entrambe presentate per l'A.T.C. di Agrigento, erano state considerate per ambiti diversi;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Caltanissetta sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Toscano Paolo, nato a Riesi (CL) il 4 agosto 1944 e residente a Vicenza, via Corte dei Roda n. 2, in quanto erroneamente inserito nell'A.T.C. di Siracusa;
-  i sigg. Bonaccini e Ragusa occupano rispettivamente il 74° e il 136° posto anzicché il 76° e il 138°.
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Enna sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Barbaro Diego, nato a Reggio Calabria il 24 luglio 1950 ed ivi residente in via Pio XI n. 221 D/1, in quanto era stato escluso dalla graduatoria perché una delle due istanze, entrambe presentate per l'A.T.C. diEnna, era stata erroneamente caricata nell'A.T.C. di Messina;
-  il sig. Latella occupa il 264° posto anzicché il 273°;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Palermo sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 30° posto corrispondente al nominativo del sig. Marino Pietro è stata inserita la data di nascita 27 aprile 1975 invece del 27 aprile 1965;
-  con D.D.R. n. 3147 del 31 agosto 1999 il nominativo Cuccola Leonardo inserito al 147° posto della graduatoria è stato corretto in Buccola Leonardo, lo stesso nominativo occupa già il 150° posto della medesima graduatoria, pertanto quest'ultimo viene depennato;
-  dopo la cancellazione del sig. Buccola rientra nella graduatoria il nominativo del sig. Rispoli Giovanni, nato a Vico Equense l'1 gennaio 1949 ed ivi residente in via Laudano n. 19 che andrà ad occupare il 284° posto;
-  al 134° posto è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Porzio Arcangelo, nato a Vico Equense il 26 aprile 1973 ed ivi residente in via R. Bosco n. 68, il quale nell'istanza ha erroneamente indicato il cognome Porzio anzicché Caso, così come si evince dalla firma in calce all'istanza e dalla documentazione allegata;
-  158° posto è stato inserito il nominativo Di Biasi invece del nominativo Di Blasi;
-  i sigg. Acampora, Manigacci e Maggiolaro occupano rispettivamente il 195°, il 234° e il 270° posto anzicché il 212°, il 230% e il 266°;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Ragusa sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 2° posto corrispondente al nominativo del sig. Tofanari Alessandro è stata inserita la data di nascita 7 agosto 1998 invece del 16 luglio 1966;
-  al 5° posto corrispondente al nominativo del sig. Polimeni Mariano è stata inserita la data di nascita 2 settembre 1998 invece del 12 luglio 1935;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Maggiori Luciano, nato a Nave il 21 aprile 1953 ed ivi residente in via Pozzo n. 23, la cui istanza è pervenuta in data 12 febbraio 1999 unitamente all'istanza del sig. Saleri Roberto, che è stata registrata al n. 1548;
-  il sig. Antolini occupa il 48° posto anzicché il 53;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Trapani sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 22° posto corrispondente al nominativo del sig. Scalvenzi Roberto è stata inserita la data di nascita 14 agosto 1998 invece del 6 giugno 1968;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Ceron Delio, nato a Vicenza l'11 aprile 1940 e residente in Monticello Conte Otto, via Fratelli Zorzato n. 5, in quanto l'istanza pervenuta in data 19 gennaio 1999 è stata rinvenuta allegata all'istanza del sig. Campi Lino, trasmesse con la medesima raccomandata;
- non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Chiaruttini Giovanni, nato a Botticino il 9 aprile 1944 e residente a Castenedolo frazione Capodimonte, via Risorgimento n. 33, in quanto erroneamente inserito nella graduatoria generale dell'A.T.C. di Palermo;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Zanella Adriano, nato a Noventa Vicentina il 9 agosto 1944 ed ivi residente in via Masenello n. 12, in quanto era stato escluso dalla graduatoria perché una delle due istanze, entrambe presentate per l'A.T.C. di Trapani era stata erroneamente caricata nell'A.T.C. diAgrigento;
Ritenuto di dovere apportare le necessarie modifiche alle graduatorie approvate con il citato D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998 coerentemente a quanto sopra rilevato, con il conseguente scorrimento dei nominativi;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Le graduatorie delle richieste dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana relative agli ambiti territoriali di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, approvate con D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, e successivamente modificate con D.D.R. n. 2411 del 5 agosto 1999 e D.D.R. n. 3147 del 31 agosto 1999, sono ulteriormente modificate come appresso:
A.T.C. di Agrigento
Dopo il 59° posto deve essere considerato inserito il sig. Milani Sergio, nato a S. Michele Extra il 25 maggio 1927 ed ivi residente in via Benedettine n. 5, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito; al 61° posto corrispondente al nominativo del sig. Ninci Enzo la data di nascita corretta è il 21 marzo 1947 e non il 19 settembre 1998; al 105° posto corrispondente al nominativo del sig. Cimesi Ugo la data di nascita corretta è l'8 luglio 1935 e non il 20 ottobre 1998; dopo il 147° posto deve essere considerato inserito il sig. Savarese Michele, nato ad Anacapri l'8 febbraio 1951 ed ivi residente in via Nuova del Faro n. 2, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito;  al 160° posto corrispondente al nominativo del sig. Aliani Michele la data di nascita corretta è il 29 settembre 1958 e con il 29 settembre 1998; al 219° posto corrispondente il nominativo del sig. Mori Giovanni la data di nascita corretta è il 24 giugno 1952 e non il 17 novembre 1998; al 286° posto corrisponde il nominativo del sig. Villa.
A.T.C. di Caltanissetta
Dopo il 119° posto deve essere considerato inserito il sig. Toscano Paolo, nato a Riesi il 4 agosto 1944 e residente in Vicenza, via Corte dei Roda n. 2, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito; al 76° posto corrisponde il nominativo del sig. Bonaccini; al 138° posto corrisponde il nominativo del sig. Ragusa.
A.T.C. di Enna
Dopo il 10° posto deve essere considerato inserito il sig. Barbaro Diego, nato a Reggio Calabria il 24 luglio 1950 ed ivi residente in via Pio XI n. 221 D/1, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito; al 273° posto corrisponde il nominativo del sig. Latella.
A.T.C. di Palermo
Al 33° posto corrispondente al nominativo del sig. Marino Pietro la data di nascita corretta è il 27 aprile 1965 e non il 27 aprile 1975; al 129° posto il nominativo corretto è Caso e non Porzio; al 148° posto viene depennato il nominativo del sig. Buccola Leonardo, nato a Palazzo Adriano il 24 maggio 1930, con il conseguente arretramento della graduatoria di merito; al 156° posto il nominativo corretto è Di Blasi e non Di Biasi; al 212° posto corrisponde il nominativo del sig. Acampora; al 230° posto corrisponde il nominativo del sig. Manigacci; al 266° posto corrisponde il nominativo del sig. Maggiolaro; dopo 283° posto deve essere considerato inserito il sig. Rispoli Giovanni, nato a Vico Equense l'1 gennaio 1949 ed ivi residente in via Laudano n. 19.
A.T.C. di Ragusa
Al 2° posto corrispondente al nominativo del sig. Tofanari Alessandro la data di nascita corretta è il 16 luglio 1966 e non il 7 agosto 1998; al 5° posto corrispondente al nominativo del sig. Polimeni Mariano la data di nascita corretta è il 12 luglio 1935 e non il 2 settembre 1998; dopo l'85° posto deve essere considerato inserito il sig. Maggiori Luciano, nato a Nave il 21 aprile 1953 ed ivi residente in via Pozzo n. 23, con il seguente scorrimento della graduatoria di merito; al 53° posto corrisponde il nominativo del sig. Antolini.
A.T.C. di Trapani
Al 22° posto corrispondente al nominativo del sig. Scalvenzi Roberto la data di nascita corretta è il 6 giugno 1968 e non il 14 agosto 1998; dopo il 22° posto deve essere considerato inserito il sig. Zanella Adriano, nato a Noventa Vicentina il 9 agosto 1994 ed ivi residente in via Masenello n. 12, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito; dopo il 95° posto deve essere considerato inserito il sig. Ceron Diego, nato a Vicenza l'11 aprile 1940 e residente a Monticello Conte Otto Fratelli Zorzato n. 5, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito; dopo il 157° posto deve essere considerato inserito il sig. Chiaruttini Giovanni, nato a Botticino il 9 aprile 1944 e residente in Castenedolo frazione Capodimonte, via Risorgimento n. 33, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 1999.
  CROSTA 

(99.42.1943)
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DECRETO 16 novembre 1999
Determinazione del prezzo di anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente l'istituzione del Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna con sede in Castelbuono;
Vista la legge regionale 5 ottobre 1965, n. 22, concernente aggiunte e modifiche della predetta legge regionale 26 luglio 1957, n. 43;
Visto il D.P.Reg. 29 luglio 1971, n. 1, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43;
Visto l'art. 3 della legge regionale n. 43/57, che prevede che il prezzo di conferimento venga fissato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentito il parere di un'apposita commissione;
Visto il decreto n. 2767 del 14 settembre 1998, con il quale è stata nominata la commissione per la determinazione del prezzo di conferimento;
Considerato che, nella riunione del giorno 25 ottobre 1999, la commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, ha proposto, per l'ammasso volontario 1999, il prezzo di anticipazione per il conferimento della manna, secondo i vari tipi di prodotto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Il prezzo dell'anticipazione per il conferimento dell'ammasso volontario della manna produzione 1999 è determinato, in relazione ai vari tipi di prodotto, nella seguente misura per ogni chilogrammo:
  A) Manna frassino cannolo 

(asciutto, pulito, pronto per l'incasso
pezzatura minima cm. 3)      L/Kg. 26.000 
  B) Manna frassino drogheria 
(impurità 2% umidità 7%)      » 22.000 
  C) Manna frassino lavorazione tipo "Pollina" 
(impurità 3% umidità 7%)      L/Kg. 18.000 
  D) Manna frassino lavorazione tipo "Ca-stelbuono" 
(impurità 4% umidità 7%)      » 15.000 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 novembre 1999.
  CUFFARO 

(99.48.2207)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 ottobre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83, recante disposizioni in materia di utilizzazione quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto;
Visto il decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali del 15 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il programma triennale 1998/2000 riferito all'utilizzazione della quota derivante dall'estrazione del gioco del lotto di cui alla legge n. 662/96 nonché del piano di spesa degli interventi relativi al II semestre 1998;
Vista la nota n. 5087 dell'1 ottobre 1999 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con la quale chiede l'iscrizione della somma di L. 18.000.000.000 nel bilancio della Regione siciliana;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4858 Assegnazione dello Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari 
11 232 031404 2      + 18.000.000.000 L. n. 662/96, art. 3, comma 83 

AMMINISTRAZIONE 9
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 - ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  78209 Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari (Interventi del- 
lo Stato)      + 18.000.000.000 L. n. 662/96, art. 3, comma 83 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 4858 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 corrispondente al capitolo 4858 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 4858 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 1999.
  PIRO 

(99.43.1952)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 20 settembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Leonardo, con sede in Licata, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria, effettuata il giorno 20 del mese di giugno 1998 dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della cooperativa agricola S. Leonardo, con sede in Licata, dal quale si rileva che l'ente e inattivo da oltre quattro anni, che in conseguenza di tale inattivita la situazione debitoria della societa e divenuta sempre piu pesante e consistente, che la cooperativa non ha pagato alcuna rata del mutuo relativo allo stabilimento;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2410, concordando con la proposta del relatore, si e espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della societa sopra richiamata;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla Confederazione cooperative italiane per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 733 del 28 maggio 1999, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visti gli artt. 2540 e 2544 codice civile;

Decreta:


Articolo unico

La cooperativa S. Leonardo, con sede in Licata (AG), costituita 1'8 gennaio 1982 con atto omologato dal tribunale di Agrigento con decreto dell'11 marzo 1982, iscritta al n. 2955 del registro delle societa e nel registro prefettizio alla sezione agricola, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.
Il sig. Stefano Stampiano, nato ad Agrigento il 29 novembre 1958 e residente a Monserrato nella via Isola d'Elba n. 6, e nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione, fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle societa.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attivita svolta sara determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1999
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 settembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.42.1916)
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DECRETO 15 novembre 1999.
Rettifica del decreto 4 ottobre 1999, concernente individuazione dei soci assegnatari definitivi degli alloggi delle cooperative La Casa Nostra ed Il Cerbiatto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi primo e secondo, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 1709/I/VII del 4 ottobre 1999, con il quale si dispone la sospensione delle rate di mutuo dovute dai soci assegnatari definitivi degli alloggi realizzati dal consorzio La Casa Nostra, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dalla cooperativa edilizia Il Cerbiatto, finanziati ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in conseguenza dei dissesti statici in località "Tremonti - Ritiro" nel territorio del comune di Messina, sino al totale consolidamento, riattamento o ricostruzione degli stessi, ed il cui pagamento andrà effettuato, senza alcun onere aggiuntivo, in capo ai soci assegnatari definitivi, in data successiva al pagamento dell'ultima semestralità risultante dal contratto stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza ed in un periodo pari a quello di sospensione e i maggiori interessi, spese ed accessori sono posti a carico della Regione;
Visto l'art. 1 del decreto n. 1709/I/VII del 4 ottobre 1999, che individua i beneficiari delle provvidenze di cui al comma precedente;
Considerato che ai numeri 7 e 8 del predetto art. 1, per mero errore di trascrizione, sono stati erroneamente riportati i dati anagrafici del sig. Armeli Minicante Antonino (coniuge del socio Falduto Domenica) e del socio Cogliandolo Giovanni;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Articolo unico

I punti 7 e 8 dell'art. 1 del decreto n. 1709/I/VII del 4 ottobre 1999, sono rispettivamente così sostituiti:
7)  Falduto Domenica, nata a San Lorenzo (RC) il 17 marzo 1953 (ordinanza notificata al coniuge Armeli Minicante Antonino, nato a Tortorici il 4 agosto 1948) socio assegnatario definitivo palazzina A11.
8)  Cogliandolo Giovanni, nato a Messina l'11 luglio 1938, socio assegnatario definitivo palazzina A11.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.48.2218)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 ottobre 1999.
Quantificazione del costo orario del servizio veterinario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1994, n. 286;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;
Visto l'art. 4 del sopracitato decreto legislativo n. 432/98, che, in particolare, prevede che le Regioni determinano i costi del servizio prestato, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni;
Visto il decreto 13 aprile 1999, relativo al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale e modalità tecniche di determinazione e di versamento dei relativi contributi, emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero della sanità;
Visto l'art. 1, comma 2, del sopracitato decreto interministeriale che, in particolare, prevede che relativamente ai mercati ittici ed agli impianti collettivi per le aste, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 531/92, possono essere stabilite, con disposizione regionale, diverse modalità di contabilizzazione dei contributi previsti dal decreto legislativo n. 432/98 a condizione che il pagamento delle somme dovute venga effettuato contestualmente al ritiro della merce;
Viste le circolari n. 986 del 4 marzo 1999 e n. 996 del 27 maggio 1999, con le quali sono state impartite istruzioni operative connesse all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;
Vista la nota protocollo n. 114883, divisione 8ª del 24 febbraio 1999 con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che "resta fermo il diritto alla riscossione, fin dal 1° gennaio 1999, dei predetti contributi da parte degli organismi pubblici che effettuano le attività ispettive di controllo, risultando differita, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dal menzionato comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 432/98, l'effettiva esigibilità dei nuovi contributi recati da quest'ultimo";
Ritenuto necessario uniformare le modalità applicative del decreto legislativo n. 432/98, in tutto il territorio regionale, connesso al "costo orario" del servizio veterinario reso ai sensi del decreto legislativo n. 432/98, che deve essere determinato tenendo conto della retribuzione annua di un medico veterinario di 1° livello (ex veterinario livello 10°) aumentato forfettariamente del 15% per la copertura delle spese amministrative sostenute dall'Azienda unità sanitaria locale nonché dei tempi medi di spostamento del veterinario dalla sede di servizio allo stabilimento così di seguito calcolato:
-  stipendio annuo      L. 36.000.000 
-  R.I.A.      » 13.167.000 
-  I.I.S.      » 12.815.100 
-  indennità spec. med.      » 15.000.000 
-  retribuzione posizione fissa      » 7.940.000 
-  retribuzione posizione variabile      » 4.123.000 
-  rateo tredicesima      » 7.420.425 
-  oneri riflessi      » 34.997.692 
Totale      L. 131.463.217 
-  L. 131.463.217:52(settimane)      =L. 2.520.138 
-  L. 2.520.138:38(oresettimanali)      =L. 66.310 
-  L. 66.310 aumentatodel15%      =L. 76.256 

(costoorario)
Ritenuto, pertanto, di dovere intervenire al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il costo orario del servizio veterinario, reso ai sensi del decreto legislativo n. 432/98, sulla base dei criteri citati nelle premesse, viene quantificato in L. 76.300.
Restano salvi gli effetti prodotti dagli atti deliberativi eventualmente adottati dalle Aziende unità sanitarie locali in ordine alla applicazione del citato decreto legislativo n. 432/98 che cessano di avere efficacia il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

I veterinari ufficiali procederanno a quantificare i contributi a carico dei titolari o dei gestori degli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 432/98 utilizzando l'apposito modello allegato al D.M. 13 aprile 1999.
Allo scopo di evitare possibili danni erariali o eccessivi oneri a carico degli operatori del settore si chiarisce che il "costo orario" dovrà essere quantificato per frazioni di ora, ad eccezione della prima ora che dovrà essere determinata per intero, tenendo conto che per servizio reso presso l'impianto deve intendersi il tempo effettivamente impiegato dal veterinario ufficiale per espletare solo ed esclusivamente le ispezioni effettuate ed ogni altro adempimento correlato.

Art. 3

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, qualora ricorrano una o più delle condizioni previste all'allegato "A" cap. 1, punti 4 e 5, del decreto legislativo n. 432/98, aumentano o diminuiscono per singolo stabilimento i contributi dovuti per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione.
L'aumento di cui sopra dovrà coprire il 55% della differenza tra il costo del servizio prestato ed i contributi di cui all'allegato "A" cap. 1, punto 4 e dell'allegato "B", la riduzione, invece, sarà operata fino ad un massimo del 55% dei contributi dovuti fermo restando la copertura dei costi effettivi sostenuti.

Art. 4

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, inoltre, qualora ricorrano le condizioni previste dai punti 6 e 7, sezione I, capitolo III, dell'allegato "A" al decreto legislativo n. 432/98, adottano i provvedimenti di riduzione fino alla misura massima del 55% dei contributi dovuti per le spese di ispezione inerenti i controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

Art. 5

Con decorrenza dal 1° gennaio 2000, i contributi previsti dall'allegato "A", capitolo III, sezione I, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, dovuti per le spese di ispezione inerenti i controlli sanitari effettuati presso i mercati ittici o presso gli impianti collettivi per le aste sono a carico del gestore o del proprietario dell'impianto che ha il diritto di trasferirne l'ammontare alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono state effettuate le relative operazioni.
I gestori od i proprietari degli impianti di cui al precedente comma sono tenuti a versare all'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, l'ammontare complessivo dei contributi determinati dal veterinario ufficiale utilizzando il modello allegato al D.M. 13 aprile 1999, secondo i tempi e le modalità previsti nello stesso decreto ministeriale.

Art. 6

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno utilizzare le somme incamerate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 432/98 per i servizi veterinari.

Art. 7

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 ottobre 1999.
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 12 ottobre 1999, alla nota n. 793.
(99.43.1950)
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DECRETO 9 novembre 1999.
Accorpamento in un unico ambito territoriale dei comuni di Raffadali e Joppolo Giancaxio, ai fini dell'assistenza di medicina generale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto del 5 giugno 1985, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di medicina generale e successive modificazioni;
Vista la nota prot. 1N8/4597 del 18 novembre 1999, con la quale questo Assessorato invitava le Aziende UU.SS.LL. a formulare eventuali proposte di modifica della suddivisione in ambiti territoriali di medicina generale al fine di garantire al meglio l'assistenza sanitaria primaria sul territorio di rispettiva competenza, indicando criteri e parametri di riferimento;
Vista la nota prot. 16106 del 7 giugno 1999, con la quale l'Azienda USL n. 1 di Agrigento ha chiesto l'istituzione di un ambito territoriale di medicina generale comprendente i comuni di Raffadali e Joppolo Giancaxio;
Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, i comuni di Raffadali e di Joppolo Giancaxio vengono accorpati in un unico ambito territoriale, ai fini dell'assistenza di medicina generale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 

(99.49.2288)
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DECRETO 9 novembre 1999.
Modifica del decreto 15 ottobre 1998, concernente rideterminazione degli ambiti territoriali di medicina generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 19;
Considerato che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 19 discende che, fermo restando che l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, le regioni possono, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altre determinazioni, articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti;
Atteso che, ai sensi del comma 7° del citato art. 19 del predetto D.P.R. n. 484/96, l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, deve comprendere una popolazione non inferiore a 1.500 abitanti;
Visto il decreto n. 48898 del 5 giugno 1985, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di medicina generale ed, in particolare, è stata confermata la corrispondenza degli stessi all'articolazione per singoli comuni, ad eccezione di quei comuni che non raggiungono il limite minimo per numero di abitanti i quali, pertanto, sono stati accorpati a quelli limitrofi;
Visto il decreto n. 26728 del 15 ottobre 1998, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di medicina generale dell'Azienda USL n. 5 di Messina ed, in particolare, nella zona di Milazzo, sono stati aggregati all'ambito n. 1 i comuni di Venetico, Spadafora S.M., Valdina e Roccavaldina e all'ambito n. 2 i comuni di Torregrotta, Monforte San Giorgio, Condrò, Gualtieri Sicaminò e S. Pier Niceto;
Vista la nota del 23 febbraio 1999, con la quale il sindaco del comune di Roccavaldina chiede che il proprio comune, per motivi di vicinanza, nonché di facilità nella comunicazione viaria con il comune di Torregrotta venga aggregato all'ambito n. 2 della zona di Milazzo;
Vista la nota n. 4209 del 14 maggio 1999, con la quale il direttore generale dell'Azienda USL n. 5 di Messina ha condiviso, previa verifica delle condizioni territoriali, la sopracitata richiesta avanzata dal sindaco del comune di Roccavaldina;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo regionale nella seduta del 28 ottobre 1999;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:


Articolo unico

A parziale modifica del decreto n. 26728 del 15 ottobre 1998, ai fini dell'acquisizione delle scelte, gli ambiti territoriali n. 1 e n. 2 di medicina generale della zona di Milazzo, ricadenti nel territorio dell'Azienda USL n. 5 di Messina risultano così rideterminati:
Milazzo
-  ambito  n.  1:  Venetico, Spadafora S.M., Valdina;
-  ambito  n.  2:  Torregrotta, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Pier Niceto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 

(99.49.2286)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 agosto 1999.
Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell'ambito del POP Sicilia 1994/1999. Misura 4.1 - Risanamento delle acque - Fase 2 - Estensione.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 7 giugno 1994, n. 19; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 22; 30 marzo 1998, n. 5 e 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;
Visti i regolamenti CEE nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88, 4256/88 e loro successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/1999 (POP 2), pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C(95)2194 del 28 settembre 1995;
Considerato che nel sopracitato Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/1999 risulta prevista nel sottoprogramma 4 "Interventi per la tutela ambientale" la Misura 4.1. "Risanamento delle acque" avente una dotazione finanziaria complessiva pari a 125 milioni di ECU, la cui scheda tecnica, al punto 16, prevede l'acquisizione e l'individuazione del parco progetti potenziale, nonché i criteri di valutazione e ammissibilità degli stessi, attraverso apposita circolare da emanare dopo l'approvazione del Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/1999 da parte della Giunta regionale;
Vista la circolare assessoriale approvata con decreto 18 luglio 1997, n. 464, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1997, registro n. 1, foglio n. 61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 30 agosto 1997, con la quale sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento, tipologie di intervento ammissibili, requisiti di ammissibilità, criteri di priorità e criteri di selezione degli interventi;
Vista la circolare approvata con decreto n. 115/5 del 23 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 16 aprile 1999, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla disponibilità finanziaria della misura 4.1. e con la quale vengono confermati i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e di selezione contenuti nella precedente circolare approvata con decreto n. 464/5 del 18 luglio 1997, tranne alcune modifiche dipendenti dai ridotti tempi a disposizione in relazione alle scadenze imposte dalla C.E., riguardanti in particolare la durata massima ammissibile dei lavori che viene ridotta a 22 mesi;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999 (pag. 70), con cui, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 36, 2° comma, della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, si rende noto che possono essere presentate anche istanze di finanziamento relative a progetti esecutivi approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/93;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 2 luglio 1997, con la quale è stata approvata la semplificazione delle procedure di selezione e finanziamento dei progetti nell'ambito della misura del FESR e del POP Sicilia 1994/1999, prevedendo, in sostituzione delle precedenti procedure, che la proposta assessoriale di programma di finanziamento venga sottoposta al parere di una apposita commissione interassessoriale e quindi approvata;
Visto il decreto presidenziale n. 219 del 7 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1997, registro n. 1, foglio n. 354, con il quale è stata disposta l'approvazione della suddetta delibera di Giunta regionale n. 268 del 2 luglio 1997;
Visto il decreto presidenziale n. 425 del 18 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione al n. 11210 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata nominata la Commissione tecnica interassessoriale per i progetti FESR di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 2 luglio 1997;
Visto il rapporto istruttorio protocollo n. 177/V F.V. n. 56 del 24 giugno 1999, con i relativi allegati, nel quale viene riassunto il procedimento istruttorio effettuato verificando il possesso dei requisiti di ammissibilità e quindi, per quegli interventi ammissibili, rilevando: l'appartenenza alla fascia prioritaria "A", oppure a quella "B" non prioritaria, l'incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dal depuratore con la realizzazione dell'intervento ed il relativo costo unitario, se l'intervento consente il raggiungimento di obiettivi ambientali quali il superamento di emergenze derivanti da gravi motivi di inquinamento idropotabile, il recupero della balneabilità di tratti di costa o il recupero e la salvaguardia della qualità dei corpi idrici destinati ad uso potabile; rilevando inoltre se l'intervento riguarda comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale regionale, se è compreso nei piani di disinquinamento delle aree a rischio di crisi ambientale o se l'intervento riguarda le aree degradate individuate dall'Assessorato con decreto 22 giugno 1987.
Gli interventi ammissibili sono stati quindi ordinati in ordine decrescente di priorità secondo la seguente sequenza di fasce ed indici: A11, A12, A21, A22, B21, B22 e all'interno di ciascuna sottofascia in base al parametro costo unitario per abitante equivalente servito dal depuratore con la realizzazione dell'intervento. Sulla base dell'istruttoria di cui al citato rapporto prot. n. 177 del 24 giugno 1999, dei 179 progetti presentati, soltanto 58 sono stati giudicati ammissibili e 121 non ammissibili. Il tutto in aderenza a quanto previsto dalla circolare assessoriale di riferimento;
Visto l'elenco, allegato 1 alla citata nota prot. n. 177 del 24 giugno 1999, dei progetti ammissibili, contenente n. 58 progetti ordinati secondo priorità;
Vista la nota prot. n. 800/DTA, con la quale il Direttore dispone che il gruppo VII di questo Assessorato effettui le verifiche di conformità tra i progetti ed i relativi programmi di attuazione delle reti fognanti (PARF) approvati da questo Assessorato;
Vista la nota del gruppo VII di questo Assessorato prot. n. 184 del 22 luglio 1999, con la quale il dirigente coordinatore comunica che dei 58 progetti ammissibili trasmessi dal gruppo V, n. 48 risultano conformi al PARF e che i difformi sono complessivamente 10, relativi ai comuni di Milena, Saponara, Alcara LiFusi, Camporeale, Caltabellotta, San Cono, Sommatino, Vizzini, Prizzi ed Alia;
Considerato che, in relazione agli esiti delle verifiche effettuate dal gruppo VII sulla conformità al PARF, il numero dei progetti ammissibili si riduce a 48;
Vista la nota Gab. prot. n. 1470 del 29 luglio 1999, con la quale l'Assessore, tenuto conto delle priorità stabilite dalla circolare e della conseguente istruttoria del gruppo V prot. n. 177 del 24 giugno 1999, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per poter rispettare il termine del 31 dicembre 1999 entro cui assumere gli atti giuridicamente vincolanti, ha ritenuto di dover predisporre una graduatoria dei 48 progetti ammissibili, suddividendoli in due gruppi, di cui quello prioritario costituito dai progetti esecutivi e quello non prioritario costituito dai progetti di massima, includendo nel primo, in ordine di priorità, tutti gli interventi delle fasce A11, A12, A21, A22, B21 e quelli della fascia B22 comportanti incremento degli abitanti serviti dal depuratore, per un totale di L. 127.185 mln., mentre per i restanti interventi della fascia B22 non dotati di incremento abitanti serviti dal depuratore e per la restante somma di L. 29.733 mln., è stata applicata una ripartizione territoriale della spesa;
Vista la graduatoria a scorrimento determinata con la suddetta nota Gab. prot. n. 1470 del 29 luglio 1999, relativa ai n. 48 progetti ritenuti ammissibili, di cui dal n. 1 al n. 37 suscettibili di essere coperti dal relativo finanziamento per complessive L. 156.771 mln., in relazione alla complessiva dotazione finanziara della misura 4.1.;
Considerato che la dotazione finanziaria della Misura 4.1., come risultante dall'ultima rimodulazione approvata dalla Commissione C.E. il 22 dicembre 1998 e come confermato dalla Giunta regionale con delibera n. 44 dell'1 marzo 1999, risulta di L. 306.575 mln.;
Considerato che i programmi di spesa in corso, relativi alla misura di che trattasi, denominati di fase 1, fase 1 - estensione e fase 2, comportano una spesa complessiva di L. 149.656.992.000, di cui rispettivamente L. 55.946.992.000 al netto delle economie per la fase 1, L. 66.982.000.000 per la fase 1 - estensione e L. 26.728.000.000 per la fase 2;
Considerato che, rispetto alla dotazione finanziaria della misura 4.1. pari a L. 306.575 mln e tenuto conto dei suddetti programmi di spesa per complessive L. 149.656.992.000, risulterebbero ancora da utilizzare L. 156.918.008.000 pari alla differenza tra L. 306.575 mln. e L. 149.656.992.000;
Considerato che nel bilancio regionale, esercizio 1999, nei capitoli 85375, 85376 e 85377, relativi alla misura in oggetto, sono state iscritte complessivamente L. 180.145 mln. di cui L. 97.269 mln. e L. 82.876 mln., rispettivamente nei capitoli 85375 e 85376, mentre il capitolo 85377 è stato lasciato per memoria;
Considerato che la somma degli impegni relativi ai programmi di spesa della misura di che trattasi, effettuati negli esercizi 1997 e 1998, cap. 85375 e della dotazione di bilancio, esercizio 1999, cap. 85375 e 85376, ammonta a L. 236.092.000.000 e che l'importo complessivo dei programmi di spesa già decretati (fase 1, fase 1 - estensione e fase 2) ammonta a L. 149.656.992.000, per cui per differenza si determina una disponibilità residua attuale di bilancio pari a L. 86.435 mln. da destinare al programma in argomento;
Vista la nota prot. n. 11958 del 23 giugno 1999, con la quale questo Assessorato ha richiesto all'Assessorato regionale del bilancio la riproduzione in bilancio, esercizio 1999, della rimanente somma di L. 70.483 mln. necessaria per pervenire alla dotazione finanziaria della misura 4.1. di L. 306.575 mln., approvata dalla Giunta regionale;
Considerato, pertanto, che l'attuale disponibilità di bilancio, da destinare al programma di che trattasi, ammonta a L. 86.435 mln. nei capitoli 85375 e 85376, mentre si attende la riproduzione della somma di L. 70.483 mln. che porterebbe la disponibilità a L. 156.918 mln.;
Vista la nota n. 13950 del 29 luglio 1999, con la quale l'Assessore ha trasmesso alla Commissione tecnica interassessoriale presso la Presidenza della Regione D.R.P. la scheda per gli adempimenti di cui al D.P.Reg. n. 425/97 relativa al programma di che trattasi;
Vista la scheda suddetta;
Vista la nota della Presidenza della Regione D.R.P. gruppo X/VI CEE n. 1784 del 30 luglio 1999, con la quale si comunica che la Commissione interassessoriale per i progetti FESR nel corso della seduta del 30 luglio 1999 ha approvato la scheda per gli adempimenti di cui al D.P.Reg. n. 425/97 relativa alla misura 4.1. "Risanamento delle acque", trasmessa da questo Assessorato con nota prot. n. 13950 del 29 luglio 1999;
Considerato che per quanto riguarda i lotti successivi ad altri che hanno già beneficiato di precedenti contributi comunitari, la Presidenza della Regione D.R.P. gruppo X/VI CEE, con nota prot. n. 492 del 4 marzo 1999, ha comunicato che il comitato di sorveglianza del POP Sicilia 1994/1999 ritiene sufficiente la dichiarazione della Regione sull'autonoma funzionalità del lotto per cui si prevede il nuovo finanziamento;
Considerato che, per quanto riguarda l'accertamento della funzionalità degli interventi, lo stesso è ricompreso nella verifica dell'autonoma fruibilità effettuata nell'istruttoria, considerata come uno dei requisiti di ammissibilità conformemente a quanto previsto dalla circolare al punto 4.6.;
Vista la direttiva interna prot. n. 473/XXII del 13 dicembre 1996, con la quale si dispone che per i progetti inseriti in programma, preliminarmente alla predisposizione del provvedimento di finanziamento, dovrà essere verificata, da parte dei competenti gruppi di lavoro della D.R.U., la relativa conformità urbanistica ancorché attestata da parte degli enti richiedenti;
Viste le note dei gruppi di lavoro dell'urbanistica prot. n. 475 gruppo 30° del 30 luglio 1999, prot. n. 222 gruppo 31° del 3 agosto 1999, prot. dal n. 225 al n. 234 gruppo 26° del 4 agosto 1999, prot. n. 236 gruppo 26° del 4 agosto 1999, prot. n. 183 del 28 luglio 1999, n. 194/99 del 5 agosto 1999 e n. 195/99 del 5 agosto 1999 gruppo 27°, dalle quali risulta confermata la conformità urbanistica relativamente ai progetti dei comuni di Torretta, Lentini, Cinisi, Castronovo diSicilia, Campobello di Licata,Castroreale, Favara, S. Elisabetta, Limina, Aragona,Camastra, Polizzi Generosa, Gela, Valledolmo, Palazzolo Acreide, Palma di Montechiaro, Ferla, S. Caterina Villarmosa, Siculiana, Montemaggiore Belsito, Burgio, Riesi, Sciara, Gangi, Bisacquino, S. Filippo del Mela, FurciSiculo,Cattolica Eraclea, Roccalumera, Itala, Ribera, S. Cataldo, Porto Empedocle, S. Giuseppe Jato, Capo d'Orlando, Piana degli Albanesi, Serradifalco.
Risultano in corso le verifiche relative ai progetti dei comuni di Paternò, Racalmuto, Villarosa, Mineo, Erice, Partanna, Catenanuova, Casteltermini, Caltagirone e Salemi.
Vista la nota del gruppo 26° della DRU prot. n. 235 del 4 agosto 1999, con la quale relativamente al progetto del comune di Termini Imerese "sistema di trattamento e relativa condotta a mare ovest", viene fatto presente che per quanto attiene l'impianto di trattamento, lo stesso non risulta previsto nelle tavole del vigente strumento urbanistico approvato con decreto n. 688/85 del 31 dicembre 1995 e che pertanto occorre che il comune attivi le procedure di variante urbanistica per la localizzazione dell'impianto;
Ritenuto per quanto sopra che è venuto meno uno dei requisiti essenziali di ammissibilità previsto dalla circolare di riferimento al punto 4.5., che doveva essere posseduto entro il termine di presentazione dell'istanza e che pertanto occorre escludere il suddetto progetto dalla graduatoria dei progetti ammissibili;
Ritenuto di dover modificare la graduatoria eliminando il progetto del comune di Termini Imerese, riducendo in tal modo il numero dei progetti ammissibili da 48 a 47;
Visto il rapporto del gruppo V prot. n. 228 del 5 agosto 1999, con cui si sottopone lo schema di provvedimento all'Assessore;
Ritenuto, in relazione ai tempi ristretti a disposizione, derivanti dal termine del 31 dicembre 1999 entro cui pervenire all'assunzione degli atti giuridicamente vincolanti, di dover procedere comunque, nelle more della suddetta verifica, all'approvazione della graduatoria determinata con la citata nota Gab. prot. n. 1470 del 29 luglio 1999, modificata con l'esclusione del progetto del comune di Termini Imerese, fermo restando che, qualora qualche ulteriore progetto dovesse perdere il relativo requisito di ammissibilità che ne aveva consentito l'inserimento, verrà operato il conseguente "scorrimento" della graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' approvata la graduatoria dei 47 progetti ammissibili a finanziamento di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art.  3

Con successivi atti e previa conferma della conformità urbanistica citata in premessa, si provvederà al finanziamento dei singoli progetti, sulla base delle disponibilità di bilancio, seguendo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui al precedente art. 2, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.
Con l'attuale disponibilità di bilancio, relativa ai capitoli 85375 e 85376, esercizio 1999, pari a L. 86.435 mln., verrà assicurata la copertura finanziaria relativa ai progetti dal n. 1 al n. 21 per complessive L. 81.890 mln.

Art. 4

Al finanziamento degli ulteriori progetti in ordine di graduatoria si provvederà non appena saranno disponibili in bilancio, nei capitoli relativi alla Misura 4.1. del POP 1994/1999, le ulteriori somme fino ad un massimo di L. 70.483 mln.previste per pervenire al completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura 4.1., approvata con delibera di Giunta regionale n. 44 dell'1 marzo 1999, nonché utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta che verranno accertate.

Art. 5

Qualora, a seguito delle verifiche relative alla conformità urbanistica, o per altro motivo al momento imprevedibile, qualche progetto, collocato in graduatoria con copertura finanziaria, dovesse perdere il relativo requisito di ammissibilità, verrà operato lo scorrimento della medesima, con la conseguente estensione della relativa copertura finanziaria ai successivi progetti che ne erano privi, seguendo rigidamente il prefissato ordine di priorità della graduatoria.

Art. 6

In relazione alle disposizioni dell'art. 7 della decisione della Commissione C.E. n. C(95) 2194 del 28 settembre 1995 che approva il POP Sicilia 1994/1999, la concessione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all'art. 2 sarà condizionata all'assunzione degli atti giuridicamente vincolanti relativi all'appalto delle opere da parte degli enti beneficiari entro il 31 dicembre 1999.
Qualora l'ente beneficiario non potrà rispettare il suddetto termine, decadrà dal finanziamento e si procederà al recupero di tutte le somme accreditate che l'ente dovrà rimborsare.

Art. 7

Al fine di rispettare i termini imposti dalla U.E. relativi alla stipula degli atti giuridicamente vincolanti e all'ammissibilità delle spese, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si riserva di escludere dal presente programma quegli interventi che, per motivi in atto non prevedibili, dovessero subire ritardi nelle procedure di avvio, sostituendoli seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 8

Qualora l'ente titolare del finanziamento, ravvisatane motivata necessità, intenda avvalersi della facoltà di aggiornare i prezzi di appalto, lo stesso ente dovrà garantire comunque la completa realizzazione dell'intera opera inserita nel programma di che trattasi, assumendo specifico impegno finanziario per la maggiore spesa sul proprio bilancio, prima di avviare le procedure di appalto. Ciò al fine di garantire entro i termini imposti dalla UE la completa funzionalità dell'opera ed il raggiungimento degli obiettivi di misura per i quali la stessa opera è stata inserita in programma.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996, l'inserimento in programma costituisce titolo per l'approvazione amministrativa del progetto stesso e per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, nelle more del perfezionamento del decreto di finanziamento.

Art. 10

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione; ad avvenuta registrazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 agosto 1999.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 settembre 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 78.

(Si omette l'allegato)



(99.45.2059)
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DECRETO 7 ottobre 1999.
Approvazione del piano di recupero del quartiere PEEP Trappeto Nord adottato dal comune diCatania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, in particolare, l'art. 28;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, gli artt. 3 e 12 nonché le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note prot. n. 703/NP del 3 novembre 1998 e n. 10/NP del 15 gennaio 1999, con le quali il comune di Catania ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, il piano di recupero del quartiere PEEP Trappeto Nord di Catania in variante al P.R.G.;
Vista la delibera n. 41 del 25 giugno 1998, esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Catania ha adottato, ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il piano di recupero del quartiere P.E.E.P. Trappeto Nord;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 18 settembre 1998 a firma del segretario generale del comune di Catania attestante la regolarità del deposito e pubblicazione del piano, nonché la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 13374 del 10 giugno 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile diCatania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole di fattibilità delle previsioni di piano in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;
Vista la dichiarazione del 3 novembre 1998, con la quale l'ufficio del P.R.G. del comune di Catania attesta l'assenza di vincoli condizionanti l'attività edilizia nel l'area interessata dal piano;
Visti gli elaborati del piano di che trattasi trasmessi con il foglio n. 703/NP del 3 novembre 1998, nonché gli elaborati esplicativi allegati al successivo foglio n. 10/NP del 15 gennaio 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 160 del 29 luglio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato
Che il piano di zona Trappeto Nord, approvato con decreto regionale n. 123 del 22 ottobre 1968, è oggi decaduto per decorrenza dei termini di validità;
Che con la delibera n. 41 del 25 giugno 1998 il consiglio comunale di Catania ha adottato, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 457/78, il piano di recupero del quartiere PEEP Trappeto Nord nonché di fissare in dieci anni il limite temporale entro il quale il piano di recupero dovrà essere attuato ed entro il quale dovranno essere compiute le relative espropriazioni;
Che il progetto di variante interviene:
-  nella parziale modifica del perimetro del piano di zona Trappeto Nord;
-  nella previsione di realizzare edifici a carattere multifunzionale nell'area che il piano di zona prevedeva ad area mercato ed a centro commerciale;
-  nella trasformazione della zona omogenea F di edilizia economica in zona artigianale;
-nella trasformazione di un asse viario previsto dal P.R.G. vigente (adottato nel 1964 ed approvato nel 1969) da strada veicolare a strada di attraversamento pedonale su cui si attestano due parcheggi a servizio del parco urbano che attraversa longitudinalmente l'intera area;
-  nell'individuazione di un'area per mercato al l'aperto in una porzione dell'area destinata all'asse viario di cui al precedente punto;
Ritenuto
Che le varianti proposte sono condivisibili vista la finalità di creazione di un mix funzionale che tende a riqualificare il quartiere, rispondendo alle finalità della previsione di recupero;
Che la variante proposta per la parte relativa alla soppressione dell'asse viario che attraversava nella parte mediana il piano di zona sia conseguenziale al mutato stato dei luoghi rispetto le previsioni del piano del 1968 e che è compatibile con le previsioni dello schema di massima adottato dal consiglio comunale;
Per tutto quanto considerato e ritenuto, è del parere che la variante adottata con delibera del consiglio comunale di Catania n. 41 del 25 giugno 1998 avente ad oggetto il piano di recupero del quartiere PEEP Trappeto Nord è meritevole di approvazione fatto salvo ogni altra richiesta di nulla osta o approvazione previsti dalle leggi vigenti.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 160 del 29 luglio 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata, conformemente a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il citato voto n. 160 del 29 luglio 1999, la variante adottata dal comune di Catania con delibera n. 41 del 25 giugno 1998, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 457/78, avente ad oggetto il piano di recupero del quartiere PEEP Trappeto Nord.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 41 del 25 giugno 1998;
 2)  relazione illustrativa;
 2bis)  relazione tecnica esplicativa del 3 novembre 1998;
 3)  strumento urbanistico vigente, scala 1:5.000;
 4)  evoluzione storica del territorio, scala 1:5.000;
 5) analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000;
 6) carta della proprietà, scala 1:2.000;
 7)  progetto, scala 1:2.000;
 8)  scheda normativa della zona di trasformazione urbanistica, scala 1:2.000;
 9)  planivolumetrie delle nuove edificazioni, scala 1:2.000;
10)  viabilità e parcheggi, scala 1:2.000;
11)  rete fognaria, scala 1:2.000;
12)  rete pubblica illuminazione, scala 1:2.000;
13)  rete idrica, scala 1:2.000;
14)  rete distribuzione gas, scala 1:2.000;
15) linee di progetto su mappa catastale, scala 1:2.000;
16)  elenco delle proprietà da espropriare;
17)  previsioni di spesa;
18)  norme di attuazione;
19)  relazione geologico-tecnica;
20)  carta geolitologica, legenda, scala 1:10.000;
21)  carta geolitologica, studio geologico, scala 1:2.000;
22)  carta geomorfologica, studio geologico, scala 1:2.000;
23) carta della permeabilità dei terreni, scala 1:2.000;
24)  carta geologico-tecnica, scala 1:2.000;
25)  tavola esplicativa A - schema strutturale P.R.G. vigente, scala 1:25.000;
26)  tavola esplicativa B - schema dello stato attuale del sistema insediativo, scala 1:25.000;
27)  tavola esplicativa C - schema di massima P.R.G.C., stralcio impianto urbano, scala 1: 25.000;
27bis)  tavola esplicativa D - progetto P.R.G.C. 1995, scala 1:4.000;
28)  tavola esplicativa E - stralcio progetto P.R.G.C. 1995, scala 1:25.000;
29)  allegato 1, P.R.G. 1964, vie di comunicazione, scala 1:10.000;
30)  allegato 2/A (tav. A/3 D.P.R. 28 giugno 1969, n. 166/a, sezione 6), scala 1:5.000;
31)  allegato 2/B (tav. A/3 D.P.R. 28 giugno 1969, n. 166/a, sezione 7), scala 1:5.000;
32)  allegato 2/C (tav. A/3 D.P.R. 28 giugno 1969, n. 166/a, sezione 2), scala 1:2.000;
33) allegato 3, piano di zona Trappeto A, scala 1:2.000;
34) relazione supplementare esplicativa.

Art. 3

Le previsioni di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/42, dovranno essere attuate entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere notificato a ciascun proprietario di terreni o immobili vincolati dal piano entro un mese dall'avvenuto deposito nella segreteria comunale.

Art. 5

Il comune diCatania resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.43.1963)
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DECRETO 11 ottobre 1999.
Annullamento parziale del decreto 21 maggio 1997, concernente autorizzazione del progetto per l'esecuzione di lavori sulla linea ferrata Messina-Palermo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76 e l'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visto il decreto di questo Assessorato n. 1238 del 23 ottobre 1987, con il quale è stato autorizzato, con le prescrizioni rese dal C.R.U. con i voti n. 1036 e 1037 del 14 ottobre 1987, il progetto definitivo relativo al raddoppio della linea ferrata Palermo-Messina nei tratti Patti-Terme Vigliatore e Acquedolci-Patti;
Visto il decreto di questo Assessorato n. 219/D.R.U. del 21 maggio 1997, con il quale, in esito all'istanza avanzata dal Raggruppamento Costanzo - ditta concessionaria dei lavori - ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è stato autorizzato il progetto della linea ferroviaria Palermo-Messina - raddoppio del trattoAcquedolci-Patti, elaborato in adempimento alle prescrizioni imposte nel decreto n. 1238/87 e derivanti dal voto del C.R.U. n. 1037, in variante alle previsioni urbanistiche dei comuni di Acquedolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Gioiosa Marea, Naso, Patti, Piraino,S.Agata di Militello e Torrenova;
Visto il foglio n. 15915 del 24 novembre 1998, con cui il sindaco del comune di Brolo, in esecuzione del mandato conferitogli dal consiglio comunale con la delibera n. 78 del 12 novembre 1998, ha richiesto la revoca del decreto n. 219/D.R.U. del 21 maggio 1997 in quanto viziato da illegittimità non essendo stato acquisito il parere del C.C. ai sensi della legge regionale n. 78/76 per l'esecuzione di opere comprese entro i 150 m. dalla battigia;
Visti gli atti, resi in riscontro all'assessoriale n. 1917 del 23 febbraio 1999 dal comune di Brolo e dalle FF.SS. - Divisione infrastruttura, zona territoriale Sicilia, Servizio nuovi impianti - dai quali emerge una diversa indicazione sulla ricadenza di opere all'interno della fascia di inedificabilità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Vista la nota assessoriale prot. n. 7985 del 24 giugno 1999, con la quale è stata disposta indagine ispettiva al fine di verificare la rispondenza ai vincoli di cui alla suddetta legge delle opere autorizzate con il citato decreto n. 219/D.R.U. del 21 maggio 1997;
Visto il rapporto ispettivo prot. n. 108 del 29 luglio 1999 da cui è emerso che parte delle opere di connessione tra l'attuale linea ferrata e quella a doppio binario Messina-Palermo rientrano entro la fascia di cui al punto a) della legge regionale n. 78/76 e precisamente che "...in territorio comunale di Capo d'Orlando la progettata linea ferrata d'interconnessione tra la vecchia linea ed il raddoppio ricade in parte all'interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia per una profondità di circa 30-35 metri..." mentre "...in territorio comunale di Brolo la progettata linea ferrata di interconnessione tra la vecchia linea ed il raddoppio per una minima parte è al limite dei 150 metri dalla battigia...";
Considerato che l'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 nella fascia dei 150 metri dalla battigia, consente soltanto "opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi realizzati". In tali ambiti, ai sensi dell'art. 57, punto a), della legge regionale n. 71/78, è ammessa la realizzazione di servizi pubblici da proporsi nel rispetto della procedura prevista dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
Considerato, altresì, che non risulta essere stata, preventivamente, espletata tale procedura e, conseguentemente, disposta alcuna deroga al divieto imposto dalla legge regionale n. 78/76;
Ritenuto, quindi, di dovere procedere in autotutela all'annullamento del decreto n. 219/D.R.U. del 21 maggio 1997, nella parte in cui autorizza il progetto relativamente alle opere di collegamento tra l'attuale linea ferrata e quella a doppio binario Messina-Palermo, interessante i territori comunali di Brolo, Naso e Capo d'Orlando;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, in autotutela, in quanto in contrasto con l'art. 15, lettera a), della legge 12 giugno 1976, n. 78, il decreto di questo Assessorato n. 219/D.R.U. del 21 maggio 1997, con cui è stato autorizzato il progetto della linea ferroviaria Palermo-Messina, raddoppio del tratto Acquedolci-Patti, nella parte in cui autorizza il progetto relativamente alle opere di collegamento tra l'attuale linea ferrata a quella della linea a doppio binario Messina-Palermo, interessante i territori comunali di Brolo, Naso e Capo d'Orlando.

Art. 2

L'ente FF.SS. e, eventualmente, la ditta concessionaria, poiché l'opera nel complesso riveste carattere di rilevante interesse nazionale e regionale e poiché la previsione della connessione tra i due impianti ferroviari è stata oggetto di apposita prescrizione contenuta nel decreto n. 1238 del 23 ottobre 1987, avrà cura di dare seguito alle opportune iniziative volte alla soluzione della problematica di cui in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso ai medesimi soggetti indicati all'art. 4 del decreto n. 219/D.R.U. del 21 maggio 1997 per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo 11 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.43.1961)
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DECRETO 13 ottobre 1999.
Approvazione del programma costruttivo di completamento del comune di Mussomeli riguardante la cooperativa edilizia a r.l. Arcobaleno 90.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995;
Vista la legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996;
Vista la legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997;
Visto il decreto n. 599/D.R.U. del 22 ottobre 1997, con il quale è stato approvato il programma costruttivo del comune di Mussomeli in variante al piano regolatore generale, relativo alla realizzazione di n. 11 alloggi sociali denominati Residence Le Magnolie, su proposta della cooperativa edilizia a r.l. Arcobaleno 90;
Visto il foglio sindacale prot. n. 14171 del 29 giugno 1998, con il quale il comune di Mussomeli ha trasmesso per l'approvazione il programma costruttivo di completamento riguardante la medesima cooperativa edilizia a r.l. Arcobaleno 90;
Visti i successivi fogli sindacali prot. n. 14784 del 7 luglio 1999, prot. n. 16493 del 2 agosto 1999 e prot. n. 18083 del 31 agosto 1999 di integrazione atti;
Vista la deliberazione commissariale n. 98 del 29 dicembre 1998, avente per oggetto: "Individuazione ed assegnazione di area alla cooperativa edilizia Arcobaleno 90 per il completamento di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 39 alloggi sociali;
Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 7 giugno 1999, avente per oggetto: "Approvazione programma costruttivo per la realizzazione di alloggi sociali a cura della cooperativa edilizia Arcobaleno 90, legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, art. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 78 del 26 febbraio 1982, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mussomeli;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti l'intervento in argomento;
Rilevato che il programma costruttivo in questione risulta munito del prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 8/99 del 28 aprile 1999, reso con nota n. 5974 di pari data;
Visto il parere favorevole n. 9 ottobre 1999 espresso dal gruppo di lavoro 31° della Direzione regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Il programma costruttivo in questione, che interessa un'area estesa complessivamente mq. 10.980 (dato riportato nella relazione) è limitrofa a quella del programma stralcio approvato col succitato decreto n. 599/DRU del 22 ottobre 1997 e ricade all'interno del vigente strumento urbanistico in zona "C".
La stessa area, come la precedente, risulta ubicata nelle immediate vicinanze del tessuto urbano, già dotato di urbanizzazioni primarie e secondarie (asilo nido, scuola elementare, parco urbano, caserma dei VV.FF., mercato coperto, chiesa), queste ultime, come dichiarato dal comune, sono quasi tutte realizzate.
L'area in questione, così come da attestazione del sindaco del comune di Mussomeli datata 28 giugno 1998, non è soggetta a vincoli di qualsiasi natura dettati da leggi o regolamenti.
Il progetto prevede la realizzazione di n. 27 alloggi unifamiliari a schiera ed un fabbricato da utilizzare come riserva di programma o da destinare a botteghe artigiane, posti su quattro allineamenti. Le caratteristiche degli alloggi sono così riassunte:
-  superficie utile      mq. 110,00 
-  superficie non residenziale  45% s.u.= » 49,50 
-  armadi a muro      2% s.u.= » 2,20 
-  garage      » 25,00 
-  botteghe artigiane      » 55,00 

Il volume previsto nel progetto per ogni fabbricato è pari a mc. 700 ca. per un volume complessivo di mc. 19.600, e pertanto ai fini delle dotazioni urbanistiche si dovrà fare riferimento a 19.600:100 mc/ab. pari a 200 abitanti.
Relativamente agli standards da applicare, trattandosi di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e stante che lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria i servizi indicati dalla legge regionale n. 847/64 e dall'art. 44 della legge n. 865/71 nella misura di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1144, in adesione a quanto riportato nella circolare di questo Assessorato n. 3/81 sono stati recepiti nell'ambito del programma costruttivo soltanto gli spazi da destinare a verde attrezzato ed a parcheggio nella misura rispettivamente di mq/ab. 4,50 e mq/ab. 2,50. Per quanto sopra l'area destinata a verde attrezzato da prevedere ammonta a:
200x4,50=mq. 900

mentre l'area destinata a parcheggio ammonta a:
200x2,50=mq. 500

In effetti nel programma costruttivo sono state previste tre aree distinte destinate a parcheggio di mq. 200 cadauna, per complessivi mq. 600, ed un'area destinata a verde attrezzato a monte dell'insediamento, per mq. 1.030. Tali superfici risultano essere superiori a quelle richieste dalla legge.
Nella tabella riportata nella planimetria trasmessa col succitato foglio sindacale prot. n. 18083 del 27 agosto 1999, alla superficie del "lotto localizzato", pari a mq. 11.175 (superficie catastalmente identificata a seguito dei tipi di frazionamento prot. n. 5581 e prot. n. 8177 del 1999, trasmessi a questo ufficio ad integrazione della documentazione precedente inviata), vengono detratte le superfici della viabilità principale (mq. 530), del verde attrezzato (mq. 1.030) e dei parcheggi (mq. 600), per un totale di superficie netta pari a mq. 9.015.
A tal proposito, considerato che i parcheggi sono stati localizzati in posizione baricentrica rispetto alla distribuzione planimetrica del programma, e, quindi, per essere utilizzati devono essere accessibili dalle strade carrabili "di servizio" (mt. 6,00 di larghezza) di pubblica destinazione, previste nel progetto, appare evidente che nel calcolo delle detrazioni di cui alla suddetta tabella, debbano essere detratte, oltre la superficie della cosiddetta "viabilità principale" (tratto A/B) di mq. 530, le superfici delle "stradelle di servizio" nei tratti di accesso ai suddetti parcheggi.
Detraendo al dato riportato nella succitata tabella la superficie totale dei suddetti tratti di strada di accesso, pari a mq. 1.320 circa, si ottiene la superficie d'intervento effettiva, al netto di attrezzatura e viabilità, pari a mq. 7.695 (mq. 9.015 - mq. 1.320). Da quest'ultimo dato si determinano i metri cubi da realizzare in relazione all'indice fondiario, e cioè: mq. 7.695xmc/mq. 2,5=mc. 19.237.
Pertanto, considerato quanto sopra detto, visti gli elaborati progettuali di cui all'elenco "A" allegato al presente parere ed il parere n. 8/99 del 28 aprile 1999 rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, questo gruppo di lavoro 31° è del parere che il programma costruttivo in oggetto può essere ritenuto meritevole di approvazione con la prescrizione sopra specificata, risultando urbanisticamente compatibile con l'assetto territoriale del comune di Mussomeli.
Appare opportuno precisare che in sede di rilascio di concessione edilizia, il comune di Mussomeli dovrà verificare che le tipologie edilizie che dovranno insediarsi ed in questa fase non rappresentate, rispondano alle caratteristiche specifiche degli alloggi finanziati.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996, è approvato il programma costruttivo di completamento del comune di Mussomeli, su proposta della cooperativa edilizia a r.l. Arcobaleno 90, con la prescrizione riportata nel superiore parere espresso dal gruppo di lavoro 31° della Direzione regionale dell'urbanistica.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera commissariale n. 98 del 29 dicembre 1998;
2)  delibera consiliare n. 41 del 7 giugno 1999;
3)  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 8/99 del 28 aprile 1999;
4)  attestazione del sindaco del 28 giugno 1998 relativa alla situazione vincolistica dell'area interessata;
5)  planimetria catastale con dichiarazione del presidente della cooperativa del 2 agosto 1999 relativa all'acquisto delle aree interessate dal programma costruttivo;
6)  planimetria generale scala 1:1.000 con verifica indice di edificabilità fondiario del 27 agosto 1999;
7)  relazione e valutazione di massima delle spese;
8)  norme tecniche di attuazione;
9)  planimetria generale scala 1:500;
10)  planimetria su stralcio del piano regolatore generale;
11)  planimetria su mappa catastale - espropriazioni;
12)  planimetria su aerofotogrammetria - profili;
13)  planimetria viabilità - sezione tipo - profili;
14)  planimetria reti fognanti - sezione tipo;
15)  planimetria schema di illuminazione;
16)  progetto alloggio tipo;
17)  planimetria catastale con ubicazione programma costruttivo;
18)  relazione geologica.

Art.  3

Il comune di Mussomeli resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art.  4

Gli adempimenti relativi ad eventuali procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art.  5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Mussomeli per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 13 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.43.1970)
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DECRETO 14 ottobre 1999.
Approvazione del progetto di adeguamento ad uso scolastico di un immobile confiscato nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la nota n. 538/15 del 25 febbraio 1999, con la quale il comune di Palermo ha trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione il progetto di adeguamento ad uso scolastico di un immobile confiscato di piazza Villagrazia angolo via Zuppetta, in variante allo strumento urbanistico;
Vista la delibera consiliare n. 197 del 22 ottobre 1998, di approvazione del progetto anzidetto;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, così come risulta da certificazione a firma del segretario generale datata 29 dicembre 1998;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Visto il parere favorevole all'approvazione, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 179 del 23 settembre 1999 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il progetto di adeguamento dell'immobile alla nuova destinazione d'uso è stato approvato dalla C.E.C. nella seduta dell'8 settembre 1997;
-  il progetto è stato successivamente approvato dalla commissione urbanistica del comune nella seduta del 3 aprile 1998;
-  l'area su cui insiste l'edificio ricade in zona omogenea "A3" approvata con decreto n. 598/96;
-  l'edificio è inoltre individuato come "netto storico in zona omogenea "A2" della variante generale adottata con delibera di consiglio comunale n. 45 del 13 marzo 1997";
-  il progetto di trasformazione prevede opere di straordinaria manutenzione idonee a trasformare il manufatto edilizio in un plesso di scuola elementare con quattro aule e relativi servizi.
Per tutto quanto sopra, il consiglio è del parere che il progetto architettonico di che trattasi, redatto dai lavori pubblici del comune di Palermo, in variante allo strumento urbanistico, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nonché della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, ed in conformità al voto n. 179 del 23 settembre 1999 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvato il progetto di adeguamento ad uso scolastico dell'immobile confiscato di piazza Villagrazia angolo via Zuppetta, ricadente in zona omogenea "A3" della variante di adeguamento del P.R.G. approvato con decreto n. 598/96 e individuata come netto storico in zona omogenea "A2" della variante generale del P.R.G., adottata con delibera di consiglio comunale n. 45 del 13 marzo 1997, in regime di salvaguardia. Conseguentemente l'area su cui il detto immobile ricade viene ad essere modificata in area per attrezzature pubbliche ai sensi del decreto n. 598/96.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera consiglio comunale n. 197 del 22 ottobre 1998;
2)  atti di pubblicazione;
3)  stralci piano regolatore generale;
4)  relazione tecnica;
5)  stralcio aerofotogrammetrico;
6)  rilievo stato di fatto;
7)  progetto;
8)  particolari costruttivi.

Art.  3

Il comune di Palermo resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Palermo per l'esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 14 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.43.1971)
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DECRETO 14 ottobre 1999.
Autorizzazione al comune di Piraino per la localizzazione dell'impianto di depurazione e relativa strada di accesso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, nonché l'art. 68, comma 9, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli n. 11626 del 12 dicembre 1997, n. 9667/98 del 9 marzo 1999 e n. 3571 del 14 aprile 1999, con i quali il comune di Piraino ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati necessari al fine di ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per la realizzazione dell'impianto di depurazione consortile con la relativa strada di accesso;
Vista la delibera n. 28 del 4 settembre 1997, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta dell'11 giugno 1998 con decisione n. 4626/4569, con la quale il consiglio comunale di Piraino ha adottato la variante per la localizzazione dell'impianto di depurazione consortile e relativa strada di accesso;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la delibera n. 48 del 14 novembre 1997, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 4 febbraio 1999 con decisione n. 998/732, con la quale il consiglio comunale di Piraino ha controdedotto sulla osservazione presentata dalla ditta Ferraloro Antonino, Ferraloro Vincenzo e Ferraloro Maria;
Visti gli elaborati relativi alla localizzazione dell'impianto di depurazione costituiti da:
1)  stralcio P.R.G. e stralcio planimetria catastale indicanti le aree interessate dall'intervento;
2)  planimetria catastale (elaborato 20 bis del progetto di massima) nella quale vengono individuate le opere da realizzare e le relative fasce di rispetto;
3)  relazione geologico-oceanografico ambientale ge nerale;
4)  relazione sulle indagini a mare;
5)  relazione geologico-tecnica sui terreni di fondazione dell'impianto di depurazione;
6)  risultati delle indagini geognostiche e geofisiche;
Vista la proposta n. 3 del 29 giugno 1999, prot. n. 406 di pari data, resa dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art. 68, comma 9, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta degli elaborati sopra citati, con il voto n. 183 del 9 settembre 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
In atto il comune di Piraino è dotato di un P.R.G. approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 413 del 2 maggio 1990.
Il consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 4 settembre 1997 ha localizzato un impianto di depurazione con la relativa strada di accesso ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, e depositato nella segreteria comunale i relativi atti per la pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Tale impianto si rende necessario per lo smaltimento e depurazione dei liquami a servizio del consorzio costituito dai comuni di Piraino, Brolo e S. Angelo di Brolo.
L'area individuata di forma rettangolare con superficie di 5.500 mq., nel vigente piano regolatore generale, risulta destinata a verde agricolo ed è adiacente all'alveo del torrente S. Angelo di Brolo e secondo gli elaborati planimetrici risulta comprendere la fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità dal torrente, di cui all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904.
Avverso la localizzazione deliberata con atto consiliare n. 28 del 4 settembre 1997 a seguito delle pubblicazioni ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 è stata presentata una osservazione della ditta Ferraloro Antonino ed altri non accolta dal consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 14 novembre 1997.
Considerato che:
- Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da osservare stante che la localizzazione dell'impianto è stata effettuata con riferimento all'art. 45 della legge regionale n. 27/86, e gli atti posti in pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 per effetto della previsione viaria di collegamento tra lo stesso impianto e la strada comunale;
-  I comuni di Piraino, Brolo e S. Angelo di Brolo hanno costituito un consorzio per lo smaltimento dei liquami, nel cui programma delle fognature è prevista la realizzazione di un depuratore alla foce del torrente S. Angelo di Brolo, lato Piraino; tale P.A.R.F. risulta approvato dall'A.R.T.A. con decreti nn. 577/92 del 6 maggio 1992 e 780/96 dell'11 novembre 1996;
- L'opera riveste un rilevante interesse pubblico e non contrasta con le norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico, in quanto nelle zone agricole le norme consentono la localizzazione di attrezzature tecnologiche (macelli, impianti di depurazione, cabine elettriche, ecc.);
-  Il C.T.A.R., con voto n. 27153 del 6 novembre 1997, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di massima per la realizzazione del depuratore consortile;
-  l'osservazione ed opposizione presentata non si ritiene accoglibile in relazione ai sopra considerata.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere:
1)  che la localizzazione dell'impianto consortile di depurazione dei comuni di Brolo, Piraino e S. Angelo di Brolo, ricadente nel comune di Piraino, di cui alla deliberazione consiliare n. 28 del 4 settembre 1997, e la relativa viabilità di accesso sia da ritenersi meritevole di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86;
2)  è istituita attorno al depuratore una fascia di rispetto di ml. 50 ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86, trattandosi di impianto di 2° livello;
3)  ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, punto f), è fatto divieto costruire a distanza inferiore a 10 m. dagli argini del torrente S. Angelo;
Rilevato che la procedura eseguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 183 del 9 settembre 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità ed alle condizioni di cui al soprariportato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 183 del 9 settembre 1999, la localizzazione dell'impianto di depurazione consortile e relativa stradella di accesso adottata dal consiglio comunale di Piraino con delibera n. 28 del 4 settembre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 28 del 4 settembre 1997;
2) delibera consiliare n. 48 del 14 novembre 1997;
3) stralcio P.R.G. e stralcio planimetria catastale indicanti le aree interessate dall'intervento;
4)  planimetria catastale (elaborato 20 bis del progetto di massima) nella quale vengono individuate le opere da realizzare e le relative fasce di rispetto;
5)  relazione geologico-oceanografico ambientale ge-nerale;
6)  relazione sulle indagini a mare;
7) relazione geologico-tecnica sui terreni di fondazione dell'impianto di depurazione;
8)  risultati delle indagini geognostiche e geofisiche.

Art. 3

Il comune di Piraino resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.43.1962)
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DECRETO 15 ottobre 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mussomeli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto il decreto n. 78 del 26 febbraio 1982, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Mussomeli;
Vista la nota prot. n. 6668 del 31 marzo 1998, con la quale il comune di Mussomeli ha richiesto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente l'approvazione della variante al P.R.G. per i lavori di completamento di un parco urbano, su area sita a valle tra la via Madonna e la S.P. Mussomeli-Acquaviva;
Vista la delibera consiliare n. 21 del 27 marzo 1997, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Caltanissetta con decisione n. 4789/4430 dell'11 aprile 1997, relativa all'approvazione del progetto su indicato;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né opposizioni né osservazioni, così come risulta da attestazione a firma congiunta del segretario e del sindaco di Mussomeli;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Vista la nota del Genio civile di Caltanissetta n. 3192 del 12 marzo 1998, con la quale è stato espresso il parere n. 21/97 di posizione sul progetto di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Considerato che il superiore parere è stato espresso favorevole e compatibile con l'attuale stato dei luoghi dal punto di vista geomorfologico;
Vista la dichiarazione a firma congiunta del sindaco e del capo dell'U.T.C. sulla inesistenza di vincoli gravanti sull'area oggetto della variante;
Visto il parere igienico sanitario favorevole espresso dall'A.U.S.L. n. 2 di Caltanissetta prot. n. 3515 dell'11 ottobre 1996;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 135 dell'8 aprile 1999 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Considerato
-  Sul presente progetto di completamento del parco urbano è stato espresso parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/96, dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta;
-  Su detta area non gravano vincoli paesaggistici, archeologici, idrologici né di alcun altro genere, come risulta dalla dichiarazione sindacale del 18 novembre 1998;
-  Dal punto di vista geologico non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in argomento;
-  Dall'esame della relazione tecnica allegata risulta che il presente progetto costituisce solo l'adeguamento alla legge regionale n. 10/93 del progetto generale, già approvato dal C.T.A.R., privato delle opere realizzate con il 1° stralcio ed aggiornato ai sensi del prezziario regionale anno 1996;
-  Dal sopralluogo eseguito in data 23 marzo 1999 è emerso che l'area oggetto del presente intervento, posta tra il nuovo edificato ed il centro storico risulta idonea alla nuova destinazione d'uso a parco urbano, in quanto elemento d'unione tra le due parti del centro abitato;
-  Risulta in corso di realizzazione il progetto di recupero paesaggistico dell'adiacente Rocca Annivina sottostante il centro storico di Mussomeli.
Tali interventi sono finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione di detto ambito urbano, pertanto è necessario che il progetto proposto in variante si raccordi con l'intervento di recupero paesaggistico dell'adiacente Rocca Annivina, realizzando, tra l'altro, il collegamento tra i sentieri previsti nei due progetti.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che la variante in argomento, adottata dal consiglio comunale di Mussomeli con deliberazione n. 21 del 27 marzo 1997, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, sia meritevole di approvazione, nel rispetto di quanto sopra considerato.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed in conformità al voto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 135 dell'8 aprile 1999, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mussomeli riguardante i lavori di completamento di un parco urbano, su area sita a valle tra la via Madonna e la S.P. Mussomeli-Acquaviva.

Art. 2

I lavori di cui al superiore progetto devono essere eseguiti entro il termine di anni tre, termine entro il quale dovranno eseguirsi le espropriazioni necessarie.

Art.  3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  Delibera consiliare n. 21 del 27 marzo 1997;
-  Parere Genio civile di Caltanissetta n. 3192 del 12 marzo 1998;
-  Progetto di variante costituito da:
-  relazione tecnica (All. 1);
-  relazione agronomica (All. 2);
-  relazione botanica (All. 3);
-  relazione strutture ed impianti (All. 4);
-  relazione geologica (All. 5);
-  corografia R=1:25.000 (All. 6);
-  planimetria P.R.G. R=1:2.000 (All. 7);
-  planimetria catastale (All. 8);
-  relazione di stima indennità espropriazioni (All. 9);
-  elenco ditte espropriande e calcolo indennità (All. 10);
-  disegni (All. 11):
a  -  planimetria generale; 
b  -  piano quotato; 
c  -  impianto rete fognante; 
d  -  planimetria impianto idrico; 
e  -  planimetria rete idraulica in pressione; 
f  -  planimetria quotata; 
g  -  particolari impianto elettrico; 
h  -  planimetria impianto elettrico; 
i  -  planimetria opere; 
l  -  planimetria percorsi; 
m  -  profili percorsi; 
n  -  sezioni trasversali; 
o  -  sezione parco R=1:500; 
p  -  particolari costruttivi percorsi; 
q  -  particolari arredi e giuochi; 
r  -  percorso attrezzato; 
s  -  stato di fatto; 
t  -  stato futuro; 
u  -  planimetria rete fognante; 

-  computo metrico movimenti di terra rete fognante (All. 12);
-  computo metrico movimenti terra percorsi (All. 12b);
-  planimetria area sbancamento e calcolo superfici (All. 13);
-  analisi prezzi (All. 14);
-  elenco prezzi (All. 15);
-  capitolato speciale d'appalto (All. 18);
-  computazione competenze tecniche (All. 19);
-  dichiarazione art. 6, legge n. 21/85 (All. 20).

Art. 4

Il comune di Mussomeli resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Mussomeli per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 15 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.43.1992)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Istituzione del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94.

Con decreto presidenziale n. 545 del 7 settembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 29 settembre 1999 al n. 3291, è stato istituito nella Regione siciliana il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo n. 242/96.
(99.42.1931)
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Soppressione dell'Opera universitaria dell'I.S.E.F. di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 546 del 13 settembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 30 settembre 1999 al n. 3347, è stata soppressa, secondo il disposto dell'art. 24, comma 4°, della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, l'Opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo, le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle opere universitarie delle Università degli studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.
(99.42.1932)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con D.P.Reg. n. 565/Gr. VII/S.G. del 6 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo è integrato con il componente dott. Giuseppe Gioia in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Federazione regionale degli agricoltori della Sicilia.
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente a componenti nominati in sede di costituzione dell'organo collegiale.
(99.42.1927)
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Integrazione della Commissione regionale per la finanza locale.

Con D.P. n. 571/Gr. VII/S.G. dell'11 ottobre 1999, la Commissione regionale per la finanza locale, ricostituita con il D.P.Reg. n. 106 del 16 marzo 1998, è stata integrata con il rappresentante del Ministero delle finanze, dott. Fontana Benedetto, dirigente amministrativo presso la Direzione regionale delle entrate della Sicilia.
(99.42.1934)
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Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con il D.P.Reg. n. 572/Gr. VII/S.G. dell'11 ottobre 1999, in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia,Solarino e Siracusa, istituito con il D.P. n. 17 del 23 gennaio 1996, sono stati nominati quali rappresentanti del comune di Priolo Gargallo il sig. Cavalli Salvatore, rappresentante effettivo, ed il sig. Iaia Cesare, rappresentante supplente, in sostituzione del sig. Radino Girolamo e del dott. Iovane Aldo.
(99.42.1933)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della Polizia municipale.

Con il D.P. n. 574/Gr. VII/S.G. del 12 ottobre 1999, adottato su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della Polizia municipale è stato ricostituito per un quadriennio, nella seguente composizione:
-  prof. Ingrassia Gaetano - presidente;
-  dott. Lo Conte Umberto - componente;
-  dott. Di Maggio Piero - componente;
-  dott. Ruggieri Salvatore - componente;
-  dott. Parisi Carmelo - componente;
-  dott. Cannavò Maurizio - componente;
- direttore del centro - componente di diritto.
(99.42.1941)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione degli adempimenti indifferibili ed urgenti del commissario ad acta presso l'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.

Con decreto n. 557 del 6 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si è integrato l'elenco degli adempimenti indifferibili ed urgenti del commissario ad acta presso l'Istituto dei ciechi Florio e Salamone, dr. Vincenzo Gandolfo, di cui ai precedenti decreti n. 427 del 10 agosto 1999 e n. 525 del 15 settembre 1999, con i seguenti:
a) provvedimenti relativi alla ripresa delle attività istituzionali: ammissione utenti in regime di convitto e semiconvitto e servizi attinenti le attività extra scolastiche degli stessi;
b)  aggiudicazione di gare già espletate: asta pubblica per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria dello stabile dell'Istituto, asta pubblica relativa al secondo stralcio del progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell'immobile sede dell'Istituto, finanziato al 50% dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
c)  indizione nuove gare: asta pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto a mezzo taxi, asta pubblica per l'affidamento dei lavori di restauro (terzo stralcio) finanziato dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, asta pubblica relativa ai lavori di restauro di palazzo Utveggio, di proprietà dell'Istituto, il cui costo sarà rimborsato nella misura del 50% della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
d)  pagamenti di forniture, lavori e servizi deliberati dal consiglio di amministrazione.
(99.42.1930)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Siracusa.

Con decreto n. 1334/17/XII del 17 settembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Ciacciofera Vincenzo, nato a Palermo il 10 aprile 1938, è nominato quale rappresentante dell'INPS, in seno alla commissione provinciale per l'artigianato, presso la Camera di commercio di Siracusa, in sostituzione del dott. Pennisi Carmelo.
(99.42.1919)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Disposizioni relative alle espropriazioni riguardanti i lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato in contrada Matrona di Venetico Superiore.

Con decreto n. 1314/13 dell'8 settembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha confermato il finanziamento di L. 3.450.000.000 concesso con decreto n. 1509/13 del 15 dicembre 1993, ha reiterato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ed ha fissato i nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori nonché l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni relativamente ai lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato in contrada Matrona diVenetico Superiore.
(99.42.1921)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 6 ottobre 1999, prot. n. 4251.
Sportello unico per le attività produttive - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione dei procedimenti autorizzativi di cui alle leggi nn. 1089/39, 1497/39 e s.s.

Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali - Sezione beni paesistici naturali, naturalistici e urbanistici
Questo Assessorato ha predisposto, su indicazione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'allegato schema di protocollo d'intesa con i comuni per l'utilizzazione dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.L. n. 127/97, al fine di consentire una più agevole definizione dei procedimenti autorizzativi nei quali si estrinseca larga parte dell'attività di codesti Istituti e, in particolare, di rendere più celere l'emissione dei provvedimenti in argomento.
La stipula dei protocolli tra questo Assessorato e le amministrazioni comunali, che avendo attivato lo "S.U.", ne facciano richiesta, consentirà in primo luogo ai cittadini una migliore cognizione della produzione documentale loro richiesta ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi desiderati e, come detto, arrecherà utili ausili all'attività istituzionale delle Soprintendenze.
Queste ultime, alle quali si prevede di delegare la stipula, in ambito provinciale, con il contributo della prefettura, degli atti suddetti, vorranno intraprendere opportune intese operative con i comuni firmatari per assicurare agli stessi ogni possibile collaborazione. Soprattutto, vorranno porre in essere giuste iniziative per giungere a una più celere definizione dei procedimenti in questione, finalità per la quale questo Assessorato apporterà ogni possibile indicazione e indirizzo.
  L'Assessore: MORINELLO 


Allegato
SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il sindaco di  

Visto

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per l'attivazione dello sportello unico (S.U.) per le attività produttive ed il successivo regolamento emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
Visto

Il provvedimento sindacale con il quale è stata strutturata l'organizzazione tecnico-amministrativa dello sportello unico, e, in particolare;
Considerato

Che il comune di   , con il provve- dimento su richiamato, ha già attivato presso la sede comunale lo sportello unico per le attività produttive; 

Rilevata

L'indifferibilità di addivenire ad un accordo sulle procedure per la ricezione e preliminare trattazione presso lo sportello unico delle istanze tendenti ad ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di competenza della Soprintendenza beni culturali ed ambientali:
-  adempimenti inerenti la notifica e la tutela dei beni architettonici e di interesse storico-artistico, nonché delle collezioni di importante interesse naturale e naturalistico;
-  nulla osta interventi in area di interesse pubblico paesistico;
-  rimozione barriere architettoniche: n.o. in aree di interesse pubblico paesistico;
-  autorizzazione impianti smaltimento rifiuti;
-  parere su ristrutturazioni edilizie abusive in aree di interesse pubblico e paesistico e in zona "A" dello strumento urbanistico;
-  parere su restauri e risanamenti conservativi abusivi in aree di interesse pubblico paesistico ed in zona "A" dello strumento urbanistico;
-  parere su concessioni edilizie da rilasciare in centro storico;
-  parere su sanatorie edilizie in aree di interesse pubblico paesistico;
-  n.o., a mezzi pubblicitari da utilizzare in area di interesse pubblico paesistico;
Convengono che

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali provvederà ad impartire al proprio competente ufficio periferico le direttive occorrenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa, assicurando la necessaria azione di coordinamento.
Il medesimo Assessore provvederà, altresì, a promuovere, anche per il tramite di detta struttura, apposite riunioni operative con la partecipazione di funzionari delle amministrazioni interessate, al fine di illustrare le procedure oggetto del presente protocollo, le relative modalità operative e la modulistica d'uso.
La Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo:
- fornirà al comune la massima assistenza ed azione di supporto, nonché i necessari strumenti conoscitivi sui propri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai provvedimenti sopra descritti;
-  adotterà le opportune misure ed interventi organizzativi affinché l'iter procedimentale attinente alle predette istanze sia completato nei tempi più brevi, avuto anche riguardo ai termini fissati dalla legge;
-  ridurrà i tempi per la trattazione dei provvedimenti di propria competenza, così come fissati dalle norme di settore ed illustrati negli allegati "diagrammi di flusso", attraverso: la velocizzazione dei passaggi interni, la individuazione di processi di semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi, nonché conferendo carattere di priorità alle pratiche inoltrate dallo sportello unico.
In particolare la Soprintendenza, al fine di rendere le procedure autorizzative compatibili con i termini previsti dal D.P.R. n. 447/98, tenderà, a ridurre:
-  da tre a due mesi i tempi massimi necessari per il rilascio di nulla osta ad interventi in area di interesse pubblico paesistico;
-  da 90 gg. a 60 gg. i tempi massimi necessari per il rilascio di nulla osta per opere di sostegno in aree di interesse pubblico paesistico;
-  da 90 gg. a 60 gg. i tempi massimi per il rilascio del proprio parere su concessioni edilizie da rilasciare in centro storico;
-  da 180 gg. a 120 gg. i tempi massimi per il rilascio del proprio parere su sanatorie edilizie in aree di interesse pubblico paesaggistico;
-  da 45 gg. a 30 gg. i tempi massimi per il rilascio del nulla osta a mezzi pubblicitari da realizzare in aree di interesse pubblico paesistico.
Il comune di   , per il tramite dello sportello unico, si impegna: 

-  ad assicurare alle imprese, ai cittadini ed ai loro rappresentanti autorizzati, che intendano avviare attività produttive avvalendosi di tale servizio, le informazioni in ordine ai procedimenti sopra descritti, fornendo la relativa modulistica, che sarà all'uopo predisposta;
-  ad acquisire le relative istanze e la prescritta documentazione, rilasciando regolare ricevuta, e ad effettuare la verifica formale sulla loro completezza e regolarità;
-  a curare la trasmissione, nei tempi più brevi, dell'intero incartamento alla competente Soprintendenza, nelle more della attuazione di un eventuale collegamento telematico e tecnologico.
Il soprintendente per i beni culturali ed ambientali individuerà con proprio provvedimento il responsabile dell'ufficio per i rapporti generali con lo sportello unico.
Il responsabile dello sportello unico incaricato dal comune per i rapporti con l'Assessorato regionale dei beni culturali e del proprio ufficio periferico e quindi per l'esecuzione della presente intesa è   , fermi restando i poteri attribuiti a

Il presente protocollo potrà essere esteso ad altri atti e procedimenti di competenza del predetto Assessorato e del proprio ufficio periferico, previa intesa tra le parti stipulanti.
Palermo, lì
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
   

L'Assessore regionale per i beni culturali

   

Il sindaco di

   

(99.42.1920)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 13 ottobre 1999, n. 1007.
Attività di sorveglianza nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

Ai settori di sanità pubblica veterinaria Aziende unità sanitarie locali della Regione
Ai distretti veterinari territoriali
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate - Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino
e, p.c.  Al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 

La decisione della Commissione europea n. 98/272/CE del 23 aprile 1998 ha stabilito i requisiti minimi verso i quali gli Stati membri dell'Unione devono uniformarsi al fine di garantire una sorveglianza efficace nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e, in particolare, della BSE dei bovini e dello scrapie dei piccoli ruminanti.
Tra le azioni prioritarie individuate dalla decisione in parola figura l'adozione di un programma basato sull'esame di un campione casuale di encefali appartenenti a ruminanti che, in termini di valutazione del rischio TSE, provengono da segmenti significativi (sottopopolazioni) della popolazione animale adulta autoctona e di importazione.
Le tre principali sottopopolazioni su cui concentrare l'attenzione e, quindi, i prelievi corrispondono ad:
1)  animali autoctoni con sintomatologia clinica riferibile alla TSE di età superiore a 20 mesi;
2)  animali considerati ad alto rischio perché:
-  provenienti da paesi con TSE endemiche (autoctone);
-  alimentati con mangimi potenzialmente contaminati;
-  discendenti da casi di TSE conclamati ed accertati sulla base delle prove di laboratorio;
3)  animali autoctoni o di importazione con sintomatologia neurologica.
Recentemente il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità ha evidenziato la necessità di specifici programmi di campionamento da predisporre su base regionale allo scopo di aderire anche alle prescrizioni contenute nella sopracitata decisione n. 272/98/CE.
Sulla stregua di tali considerazioni ed in relazione alla necessità di dovere garantire una efficace azione di tutela nei confronti della salute del patrimonio zootecnico, oltre che nei confronti della salute umana pare opportuno promuovere un programma di sorveglianza nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili che, oltre a tenere conto delle indicazioni ministeriali e comunitarie, abbia anche riguardo della peculiare situazione zootecnica e commerciale regionale.
Ai fini dell'attuazione del programma di sorveglianza per la BSE si ritiene opportuno individuare quattro impianti di macellazione in possesso di riconoscimento CE presso i quali i veterinari ufficiali con l'unità operativa dell'istituto zooprofilattico sperimentale effettueranno, con le modalità che di seguito saranno indicate, i necessari controlli di carattere clinico-anamnestico e gli eventuali campionamenti.
Per le attività di sorveglianza nei confronti dello scrapie degli ovi-caprini si ritiene, invece, di dovere indirizzare i prelievi e le ricerche sui capi sieronegativi provenienti da allevamenti infetti macellati ai sensi del D.M. n. 292/95 ai fini dell'estinzione dei focolai.
I prelievi verranno effettuati dai tecnici del predetto istituto e saranno esaminati presso il relativo laboratorio di istopatologia che opera di intesa e in collaborazione con il centro di referenza nazionale (CEA). I risultati degli esami verranno trasmessi all'Ispettorato regionale veterinario.
Encefalopatia spongiforme dei bovini
Ogni caso, anche sospetto, di BSE deve essere segnalato e circoscritto, già presso l'allevamento, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1991.
Alla stessa stregua sono considerati e trattati gli animali di età superiore ai 4 anni moribondi senza segni di malattie infettive o traumatiche e gli animali con segni di malattia ingravescente.
Nei casi in cui i bovini introdotti al macello dovessero presentare segni comportamentali e neurologici compatibili con la malattia, gli animali devono essere isolati e la macellazione differita onde consentire al personale dell'I.Z.S., che dovrà essere tempestivamente informato, di eseguire le operazioni di prelievo dell'encefalo.
Parallelamente a tale sistema di allerta sarà inviata una campagna di controlli mirati a cura del personale dell'I.Z.S. e, all'occorrenza, di questo Assessorato della sanità.
Le attività di controllo degli animali avviati alla macellazione e di prelievo degli encefali saranno effettuate, di norma, presso i sottoelencati impianti di macellazione:
-  frigomacello A.S.I. di Caltanissetta: CEE 1355M;
-  frigomacello della ditta Ovinagricola Siciliana di Mezzojuso (PA): CEE 936M;
-  frigomacello della cooperativa C.P.C. di Mirto (ME): CEE 1503M;
-  macello della ditta Centro Carne di Santa Ninfa (TP): CEE 2001M.
Allo scopo di estendere l'azione di controllo anche nei confronti degli animali "ad alto rischio" e, in particolare, nei confronti degli animali provenienti da paesi con BSE autoctona, si ritiene utile campionare - per gli esami di laboratorio - presso i predetti impianti di macellazione, così come per altro previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998, cervelli ed eventuale altro "materiale specifico a rischio" prelevati da animali provenienti dai paesi dell'Unione europea individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza.
Scrapie degli ovini e dei caprini
L'attività di sorveglianza nei confronti dello scrapie sarà basata sull'esame di encefali da prelevare:
a)  da animali di età superiore ad 1 anno con sintomi compatibili con lo scrapie;
b)  in occasione degli abbattimenti autorizzati da questo Assessorato della sanità ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 31 maggio 1995, n. 292 ai fini dell'estinzione dei focolai di brucellosi ovicaprina;
c)  da animali che dovessero presentare condizioni di debilitazione generale.
Per le finalità di cui al punto a) dell'ispettorato veterinario provvederà, all'atto del rilascio dell'autorizzazione agli abbattimenti, a fornire ai distretti veterinari territoriali le opportune istruzioni e la necessaria comunicazione all'Istituto zooprofilattico per la organizzazione delle attività di campionamento.
Completati gli esami l'istituto provvederà a trasmettere i relativi esiti all'Ispettorato veterinario.
Con cadenza trimestrale l'Ispettorato veterinario provvederà a trasmettere una relazione sull'attività svolta e sugli esiti degli accertamenti al Ministero della sanità e al Centro di referenza (CEA).
  L'Assessore: SANZARELLO 

(99.43.1981)
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CIRCOLARE 9 novembre 1999, n. 1008.
Indicazioni procedurali per l'applicazione del decreto ministeriale sanità n. 329 del 28 maggio 1999, recante ad oggetto "Regolamento di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124" pubblicato nel supplemento ordinario 174/L alla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1999.

Ai direttori generali delle Aziende USL
Ai direttori generali delle Aziende ospedaliere
Ai direttori generali delle Aziende policlinici universitari
Al presidente dell'I.R.C.C.S. Oasi Maria Santissima
Ai presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
1 - PREMESSA
Il decreto ministeriale in oggetto disciplina la materia dell'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria per le patologie croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Al fine di rendere uniformi i comportamenti che le Aziende USL dovranno adottare per adempiere alle disposizioni contenute nel citato decreto e contestualmente fornire le direttive che lo stesso decreto pone a carico delle Regioni, qui di seguito si forniscono le indicazioni procedurali sull'applicazione del nuovo regolamento, elaborate anche alla luce di quanto concordato con i capi settori di medicina di base delle Aziende U.S.L. nel corso delle riunioni che si sono svolte presso questo Assessorato.
Con l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 124/98, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli artt. 1 ,2, 3 e 4 del decreto ministeriale 1 febbraio 1991, e successive modifiche ed integrazioni, mentre per quanto riguarda gli assistiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, il decreto legislativo n. 124/98, all'art. 5, comma 6, prevede la conferma del regime delle esenzioni attualmente vigente fino all'entrata in vigore delle tabelle indicative delle nuove percentuali di invalidità ed il conseguente aggiornamento del regolamento delle malattie croniche ed invalidanti. Si conferma pertanto attualmente l'utilizzo del precedente codice identificativo.
Il decreto in oggetto prevede l'esenzione per 55 malattie e condizioni, delle quali 13 di nuova introduzione. In linea generale è stato introdotto un meccanismo più rigoroso di accertamento e riconoscimento del diritto all'esenzione rispetto a quello attualmente vigente mediante una più precisa definizione delle condizioni di malattia esenti, uniforme a livello nazionale.
Al fine di identificare in modo inequivocabile ciascuna malattia e condizione esente è stato utilizzato un codice, facendo anche riferimento alla classificazione internazionale delle malattie (ICD--9-CM), che si compone di due parti:
-  la prima, di tre cifre, reca la numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni incluse nel nuovo regolamento;
-  la seconda, che può contenere da tre a cinque cifre, corrisponde al codice identificativo secondo la classificazione ICD-9-CM.
A - Prestazioni esenti
Le prestazioni erogabili in esenzione sono state individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza ed assoggettate alla partecipazione al costo. Non sono state considerate le prestazioni di assistenza farmaceutica in quanto la maggior parte dei farmaci per il trattamento delle malattie individuate è erogata a totale carico del S.S.N. Alcuni farmaci, inseriti nelle classi di cui all'art. 8, comma 10, lettere b) e c), della legge n. 537/93, sono erogabili a totale carico del S.S.N. limitatamente alle indicazioni della CUF.
Non sono state inoltre considerate le prestazioni di assistenza protesica e quelle di assistenza integrativa in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo n. 124/98.
B  -  Condizioni non specificatamente riconosciute dal decreto ministeriale n. 329/99 ma confermate dal decreto legislativo n. 124/98
Non sono state considerate dal medesimo decreto:
1)  La prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV, limitatamente all'accertamento dello stato di infezione in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
2)  La tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/92, limitatamente alle prestazioni indicate;
3)  Gli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza;
4)  Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302/90.
Per i soggetti di cui ai punti sopraelencati, la disciplina dell'esenzione viene confermata dal decreto legislativo n. 124/98, artt. 1 e 5; per i soggetti di cui al punto 4 le disposizioni del decreto legislativo n. 124/98 vanno integrate con la legge n. 407/98. Si conferma, pertanto, l'utilizzazione dei precedenti codici.
C - Pagamento della quota ricetta
Ai sensi del decreto legislativo n. 124/98, art. 3, comma 9, così come sostituito dal collegato alla finanziaria 1999, art. 68, comma 2, la quota fissa per ricetta non è dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 124/98.
Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire. Nello specifico il decreto stesso individua le condizioni di malattia che danno diritto alla esenzione dal pagamento della quota ricetta anche per la fruizione di quelle prestazioni per cui sarebbe dovuta secondo il disposto della finanziaria.
2 - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA ESENZIONE
Le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto alla esenzione, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 124/98, sono soggette alla partecipazione alla spesa sanitaria ad eccezione di quelle individuate dal regolamento delle patologie rare (art. 5, comma 1, lettera b) di prossima adozione.
Il riconoscimento del diritto alla esenzione viene effettuato dall'Azienda USL di residenza dell'assistito. Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto alla esenzione devono riportare la diagnosi e sono le seguenti:
-  certificazione rilasciata da struttura pubblica o dagli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/92 o da istituzioni sanitarie pubbliche di paesi appartenenti all'Unione europea;
-  cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
-  verbale di invalidità rilasciato dalle Aziende U.S.L. ovvero dalle Commissioni mediche militari e dall'INAIL;
- cartella clinica rilasciata da istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del S.S.N., previa valutazione del medico di distretto che sulla base della suddetta documentazione certifica la patologia;
-  possono essere utilizzati anche i dati relativi alle diagnosi contenuti nella scheda di dimissione ospedaliera.
Al riguardo si sottolinea la necessità che le diagnosi contenute nelle certificazioni rilasciate dalle strutture sopra menzionate siano formulate in maniera chiara, coerente con le dizioni riportate nel decreto n. 329/99 e che, ove possibile, il medico certificatore specifichi nel certificato anche il codice della patologia attribuita, secondo le indicazioni riportate nel decreto medesimo.
3 -  REVISIONE DELLE ESENZIONI PER PATOLOGIA RILASCIATE EX DECRETO MINISTERIALE 1 FEBBRAIO 1991
L'art. 7 del decreto ministeriale n. 329/99 regolamenta la transizione dal sistema di esenzione per forme morbose di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1991 alla nuova disciplina, attraverso la verifica delle esenzioni rilasciate e tenendo conto della successiva emanazione dell'ulteriore regolamento previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 124/98 per le malattie rare. In particolare l'art. 7, comma 2, prevede che le Aziende entro 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento sottopongano a verifica le attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e comunichino ai propri assistiti già esenti la conferma, la cessazione o l'esigenza di accertare la permanenza del diritto alla esenzione.
Si sottolinea che il decreto prevede che, nei casi in cui la conferma del diritto alla esenzione sia subordinata ad ulteriore certificazione prodotta dal cittadino, i soggetti interessati hanno diritto alla fruizione in esenzione delle stesse prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991 per la specifica forma morbosa fino al completamento degli accertamenti e, comunque, non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell'Azienda.
La fase di transizione dal vecchio al nuovo regime rappresenta uno dei momenti più delicati dell'applicazione della nuova disciplina, sia per gli aspetti organizzativi, sia per l'esigenza di garantire continuità assistenziale nei confronti dei cittadini.
Al fine di facilitare il compito degli uffici si suggerisce l'adozione, da parte delle Aziende U.S.L., di un progetto operativo che proponga un percorso da attivarsi per fasi con l'obiettivo di:
-  gestire il comportamento degli assistiti informandoli sui contenuti del nuovo regolamento e sulle modalità operative scelte dall'Azienda per il rilascio del nuovo attestato;
-  effettuare il rilascio dei nuovi attestati di esenzione evitando all'utente accessi inutili e/o la produzione di evitabili nuovi esami specialistici per attestare il diritto all'esenzione;
-  formare tutti gli operatori sanitari coinvolti sui contenuti del nuovo regolamento al fine di creare una rete di soggetti in grado di fornire risposte concrete agli utenti.
E' stato inoltre già emanato il provvedimento regionale con il quale viene introdotto l'attestato unico di esenzione per i cittadini residenti nel territorio regionale.
Ciascuna Azienda, nella propria autonomia organizzativa, può ovviamente decidere di utilizzare o meno le proposte operative suggerite.
Le precedenti attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del D.M. 1 febbraio 1991 non incluse nel regolamento cessano di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione dell'Azienda U.S.L. e comunque non oltre il 120° giorno (7 febbraio 2000) dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. A partire dalla stessa data cessano di avere efficacia i precedenti modelli di attestato di esenzione.
Ciascuna Azienda si impegna a comunicare a tutti gli erogatori pubblici e privati in regime di preaccreditamento la cessazione del precedente modello di attestato di esenzione a partire dal 7 febbraio 2000; dovrà inoltre comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti che hanno perduto il precedente diritto all'esenzione.
Il nuovo attestato di esenzione viene rilasciato anche a quei soggetti esenti non direttamente individuati dal regolamento e citati ai precedenti punti: punto 1B, numeri 1, 2, 3, 4, ai soggetti di cui all'art. 6 del D.M. 1 febbraio 1991, i soggetti portatori di patologie rare di cui all'art. 7, comma 4, del regolamento.
4 -  TEMPO DI VALIDITA' DELLE ATTESTAZIONI
Le attestazioni di esenzione per patologia hanno durata illimitata ad eccezione per le patologie ricadenti all'interno delle classi di seguito segnalate non considerate croniche e pertanto soggette a termine.
002  Affezioni del sistema circolatorio.
003  Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione.
005  Anoressia nervosa-Bulimia.
007  Asma.
014  Dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.
015  Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite ed acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso infezioni da HIV).
017  Epilessia.
019  Glaucoma.
026  Iperparatiroidismo - Ipoparatiroidismo.
027  Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave).
032  Malattia o sindrome di Cushing.
034  Miastenia grave.
035  Morbo di Basedow.
040  Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale.
044  Psicosi.
048  Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne.
055  Tubercolosi (attiva bacillifera).
L'art. 4, comma 3, del regolamento prevede che le Regioni definiscano la validità temporale massima dell'attestato. Al riguardo questo Assessorato intende formulare specifica richiesta di parere al Consiglio sanitario regionale.
In attesa che venga reso questo parere le Aziende possono rilasciare, per le sopraelencate classi di patologie, il relativo attestato di esenzione indicandone la validità per anni 2 ad eccezione di quelli rilasciati in riferimento al codice 048 - Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne - per i quali l'attestato avrà una validità di anni 5, decorrenti dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica maligna.
5 -  NUOVE ESENZIONI
A-Utilizzo del codice 049
La condizione 049 comprende i «soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi ed apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali».
La previsione di tale condizione di esenzione è finalizzata alla tutela di soggetti affetti da più patologie, anche diverse da quelle esentate dal regolamento che, comunque, abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e apparati e contestuale riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, caratterizzate da un elevato onere assistenziale.
La valutazione della condizione per potere essere accertata comporta, oltre ad una valutazione medica, la necessità di applicare appositi strumenti di valutazione. E' evidente che questa condizione, rimanendo confermati gli esenti di cui all'art. 6 del D.M. 1 febbraio 1991, risulta una categoria residuale di cui è necessario sperimentare l'impatto reale. Pertanto, nella fase di prima applicazione del regolamento, si procede, a titolo sperimentale, con la seguente modalità di applicazione:
-  il medico di medicina generale quando rilevi nel paziente una condizione analoga a quella sopra descritta invia il paziente al medico responsabile del distretto con la documentazione specialistica in suo possesso;
-  il medico responsabile del distretto valuta la documentazione presentata ed eventualmente sottopone il paziente in via preferenziale all'unità valutativa multidisciplinare istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale o, in caso di mancanza di tale organismo, alla commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap (legge n. 104/92);
-  l'organo collegiale compila l'apposito verbale da cui risulta la valutazione della capacità funzionale del soggetto con particolare riferimento al quesito specifico di ascrivibilità dello stesso al codice 049;
-  il medico responsabile del distretto rilascerà l'attestato di esenzione.
Dopo il primo anno di applicazione del medesimo regolamento verranno valutati i risultati conseguiti.
B -  Erogazione della prestazione cod. 89.01 prevista dal regolamento
Quasi tutte le condizioni previste dal regolamento prevedono, in esenzione, la prestazione cod. 89.01 "Anamnesi e valutazione, definite brevi". Al riguardo si precisa che quale prima visita per i medesimi soggetti si intende quella eseguita per l'accertamento della patologia; pertanto in esenzione viene riconosciuta solo la seconda visita e cioè tutte quelle visite richieste successivamente secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali e nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 1 al decreto relativamente alla patologia esente.
C - Controlli
Sulle esenzioni rilasciate saranno eseguiti controlli secondo le modalità previste dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 124/98.
D - Adempimenti informatici
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 124/98, le Aziende sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi all'ammontare della partecipazione al costo ed al numero di assistiti esenti per tipologia di esenzione riconosciuta ed a trasmetterli a questo Assessorato ed al Ministero della sanità. Saranno successivamente comunicate le modalità di attivazione dello stesso flusso informativo.
In allegato 1 si riportano le patologie con conferma automatica del diritto di esenzione e le patologie riconfermate nel diritto di esenzione ma soggette a particolari controlli in quanto modificate, soggette a specifica codifica o non croniche.
In allegato 2 si riporta l'elenco delle patologie con diritto alla esenzione per le quali possono essere rilasciate attestazioni senza limiti temporali e quello delle patologie con diritto alla esenzione per le quali possono essere rilasciate attestazioni con limiti temporali.
In allegato 3 si riporta lo schema di progetto operativo suggerito per la gestione dei soggetti già esenti ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
La presente circolare verrà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in forma integrale, comprensiva degli allegati.
  L'Assessore: SANZARELLO 


Allegato 1
Patologie con conferma automatica del diritto all'esenzione

 1)  Soggetti riconosciuti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
 2)  Soggetti affetti da "patologie rare" (fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 124/98).
 3)  Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classi III e IV) - cod. 021.428.
 4)  Lupus eritematoso sistemico - cod. 028.710.0.
 5)  Sclerosi sistemica progressiva - cod. 047.710.1.
 6)  Sclerosi multipla - cod. 046.340.
 7)  Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) - cod. 045.696.0/1.
 8)  Malattie da difetti della coagulazione - emofilia - cod. 033.286.
 9)  Insufficienza respiratoria cronica - cod. 024.518.81.
10)  Diabete insipido - cod. 012.253.5.
11) Diabete mellito - cod. 013.250.
12)  Epilessia - cod. 017.345.
13) Fibrosi cistica - cod. 018.277.0.
14)  Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool - cod. 014.304.
15)  Prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale (art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 124/98).
Patologie per le quali la conferma o la cessazione del diritto all'esenzione è subordinato a verifica

 1)  Affezioni del sistema circolatorio.
 2)  Artrite reumatoide.
 3)  Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite ed acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (ecluso infezione da H.I.V.).
 4)  Anemie emolitiche ereditarie.
 5)  Glaucoma.
 6)  Insufficienza renale cronica.
 7)  Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.).
 8)  Miastenia grave.
 9)  Tubercolosi (attiva bacillifera).
10)  Nanismo ipofisario.
11)  Ipotiroidismo congenito - ipotiroidismo acquisito (grave).
12)  Morbo di Basedow - Altre forme di ipertiroidismo.
13)  Iperparatiroidismo - Ipoparatiroidismo.
14)  Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne.
15)  Psicosi.
16)  Morbo di Parkinson ed altre malattie extrapiramidali.
17)  Colite ulcerosa e malattia di Crohn.
18)  Epatite cronica (attiva).
19)  Ipercolesterolemia familiare omozigote o eterozigote tipo IIa e Iib - Ipercolesterolemia primitiva poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III.
20)  Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale.
21)  Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici.
Allegato 2
Elenco delle condizioni e malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione per le quali possono essere rilasciate attestazioni senza limiti temporali

 1)  Acromegalia e gigantismo - cod. 001.
 2)  Anemie emolitiche ereditarie - cod. 004.
 3)  Artrite reumatoide - cod. 006.
 4)  Cirrosi epatica - cirrosi biliare - cod. 008.
 5)  Colite ulcerosa e malattia di Crohn - cod. 009.
 6)  Connettivite mista - cod. 010.
 7)  Demenze - cod. 011.
 8)  Diabete insipido - cod. 012.
 9)  Diabete mellito - cod. 013.
10)  Epatite cronica (attiva) - cod. 016.
11)  Fibrosi cistica - cod. 018.
12)  Glaucoma - cod. 019.
13)  Infezione da HIV - cod. 020.
14)  Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classi III e IV) - cod. 021.
15)  Insufficienza corticosurrenalica cronica (morbo di Addison) - cod. 022.
16)  Insufficienza renale cronica - cod. 023.
17)  Insufficienza respiratoria cronica - cod. 024.
18)  Ipercolesterolemia familiare omozigote o eterozigote tipo IIa e Iib - Ipercolesterolemia primitiva poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III - cod. 025.
19)  Lupus eritematoso sistemico - cod. 028.
20)  Malattia di Alzheimer - cod. 029.
21)  Malattia di Sjogren - cod. 030.
22)  Malattia ipertensiva (II e III stadio OMS) - cod. 031.
23)  Malattie da difetti della coagulazione - cod. 033.
24)  Morbo di Buerger - cod. 036.
25)  Morbo di Paget - cod. 037.
26)  Morbo di Parkinson ed altre malattie extrapiramidali - cod. 038.
27)  Nanismo ipofisario - cod. 039.
28)  Neuromielite ottica - cod. 041.
29)  Pancreatite cronica - cod. 042.
30)  Poliarterite nodosa - cod. 043.
31)  Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) - cod. 045.
32)  Sclerosi multipla cod. 046.
33)  Sclerosi sistemica progressiva - cod. 047.
34)  Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali - cod. 049.
35)  Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) - cod. 050.
36)  Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici - cod. 051.
37)  Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) - cod. 052.
38)  Soggetti sottoposti a trapianto di cornea - cod. 053.
39)  Spondilite anchilosante - cod. 054.
Elenco delle condizioni e malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione per le quali possono essere rilasciate attestazioni con limiti temporali

 1)  Affezioni del sistema circolatorio - cod. 002.
 2)  Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione - cod. 003.
 3)  Anoressia nervosa - Bulimia - cod. 005.
 4)  Asma - cod. 007.
 5)  Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool - cod. 014.
 6)  Disturbi interessanti il sistema immunitario: Immunodeficienze congenite ed acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso infezione da HIV) - cod. 015.
 7)  Epilessia - cod. 017.
 8)  Iperparatiroidismo - Ipoparatiroidismo - cod. 026.
 9)  Ipotiroidismo congenito - Ipotiroidismo acquisito (grave) - cod. 027.
10)  Malattia o sindrome di Cushing - cod. 032.
11)  Miastenia grave - cod. 034.
12) Morbo di Basedow - Altre forme di ipertiroidismo - cod. 03.
13)  Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale - cod. 040.
14)  Psicosi - cod. 044.
15)  Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne - cod. 048.
16)  Tubercolosi (attiva bacillifera) - cod. 055.


Le Aziende possono rilasciare, per le sopraelencate classi di patologie, il relativo attestato di esenzione indicandone la validità per anni 2 ad eccezione di quelli rilasciati in riferimento al codice 048 - Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne - per i quali l'attestato avrà una validità di anni 5 decorrenti dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica maligna.
Allegato 3
Progetto operativo per la gestione dei soggetti già esenti ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991

FASE 0
-  Aggiornamento anagrafe aziendale assistiti
Predisposizione di una anagrafe aziendale unificata ed aggiornata, intesa quale documento ufficiale della registrazione dei soggetti esenti con i dati anagrafici e la relativa patologia. E' uno strumento indispensabile a livello aziendale per attuare le procedure per la revisione delle esenzioni.
-  Predisposizione programma informatizzato per la stampa dell'attestato di esenzione
FASE 1 - Valutazione
-  Valutazione da parte del medico di distretto della documentazione sanitaria agli atti
Obiettivo: evitare all'utente accessi inutili presso le strutture pubbliche e la produzione di nuovi esami specialistici per confermare il diritto alla esenzione.
Soggetti: medico di distretto, responsabili strutture organizzative professionali relative alle patologie interessate, commissioni di invalidità civile.
Nel caso in cui la documentazione sanitaria agli atti sia insufficiente per confermare l'esenzione ovvero per classificare correttamente la patologia con i codici ICD-9-CM, vengono attivate forme di collaborazione con i responsabili delle strutture organizzative professionali relative alle patologie interessate, anche dei presidi ospedalieri, o con le commissioni di invalidità civile, per acquisire d'ufficio la documentazione necessaria al fine di confermare o meno la patologia.
Fase 2 - Formazione
Obiettivo: formazione sui contenuti del decreto n. 329/99 al fine di creare una rete di soggetti in grado di fornire risposte agli utenti interessati, effettuare gli adempimenti previsti dal decreto in modo corretto.
Soggetti: operatori dell'Azienda coinvolti - le strutture individuate dal decreto competenti a rilasciare le certificazioni attestanti la patologia - i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
L'attività di formazione risulta importante al fine di:
-  creare punti diversi a cui l'utente può rivolgersi per ottenere informazioni corrette e puntuali;
-  garantire il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto stesso anche in relazione ai soggetti coinvolti a certificare le condizioni di malattia individuate dal regolamento.
FASE 3 - Informazione
Obiettivo: informare gli assistiti sui contenuti del nuovo decreto.
Soggetti: operatori dell'Azienda USL (personale addetto ai punti di front office, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti certificatori).
Strumenti: opuscoli informativi, poster, comunicati stampa, programmi televisivi informativi etc.
L'informazione dell'utenza è fondamentale per consentire una gestione programmata del lavoro ed evitare un accesso inutile, confuso e caotico alle strutture pubbliche ed impedire la produzione da parte degli utenti di certificazioni inutili. Il messaggio chiaro da trasmettere all'utente deve contenere:
-  l'indicazione che sarà l'Azienda USL a contattare il cittadino;
-  l'indicazione dei soggetti che possono fornire informazione corretta.
L'opuscolo informativo a cui deve essere data ampia diffusione (presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, le farmacie etc.) può essere uno strumento da utilizzare a questo fine insieme agli altri strumenti che ciascuna Azienda decide di utilizzare.
FASE 4 - Comunicazione all'utente (entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale)
Obiettivo: comunicare agli assistiti già esenti ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 la propria situazione rispetto al nuovo decreto.
Soggetti: operatori dell'Azienda USL.
Rispetto ai soggetti già esenti per patologia si possono verificare le seguenti diverse situazioni:
-  Conferma automatica (attestato non a termine)
Ai soggetti esenti per le patologie di cui all'allegato 2 - I parte della presente circolare, si suggerisce l'invio automatico del nuovo attestato di esenzione con la nuova codifica e l'elenco delle prestazioni che possono essere erogate in regime di esenzione e con l'invito a non utilizzare più il precedente tesserino di esenzione.
-  Conferma transitoria (attestato transitorio legato al decreto sulle patologie rare di prossima adozione)
Ai soggetti esenti per tali patologie si suggerisce l'invio automatico del nuovo attestato di esenzione (con la precisazione che lo stesso perderà la propria efficacia al momento dell'emanazione del nuovo decreto sulle patologie rare) e l'elenco delle prestazioni esenti individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
-  Conferma o cessazione dopo valutazione (attestato con termine di validità)
Ai soggetti esenti per le patologie di cui all'allegato 2 - II parte della presente circolare il medico di distretto, esaurita la fase 1, può:
-  invitare il nuovo attestato di esenzione con la nuova codifica e l'elenco delle prestazioni che possono essere erogate in regime di esenzione;
-  inviare l'utente a presentare (entro 60 giorni dalla comunicazione) idonea certificazione in suo possesso per confermare il diritto alla esenzione ovvero per consentire una corretta codifica della patologia;
-  notificare la cessazione del diritto alla esenzione.
Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto di esenzione devono riportare la diagnosi e, possibilmente, anche il codice di patologia secondo la classificazione ICD-9-CM e sono le seguenti:
- certificazione rilasciata da struttura pubblica o dagli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12 del decreto legislativo n. 502/92 o da istituzioni sanitarie pubbliche di paesi appartenenti all'Unione europea;
-  cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
-  verbale di invalidità;
-  cartella clinica rilasciata da istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del SSN, previa specifica valutazione del medico di distretto.
Nel caso in cui l'utente debba eseguire nuovi esami, nei tempi previsti dal decreto, per la conferma della propria patologia, ha diritto ad eseguire in esenzione solo gli esami previsti dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991 relativamente alla propria patologia.
FASE 5 - Organizzativa
Obiettivo: evitare disagi all'utenza di qualsiasi tipo (attese nei punti di front office, rispetto dei tempi previsti dal decreto).
Da parte delle Aziende con molti assistiti possono essere attivati i meccanismi operativi previsti dalle vigenti norme contrattuali finalizzati a consentire nell'arco di 120 giorni:
-  l'incremento del personale a disposizione coinvolto nella gestione del decreto;
-  l'aumento del numero dei punti di front office per informazioni all'utenza;
-  l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico delle strutture.
(99.47.2196)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 30 settembre 1999, n. 465.
Problematiche connesse al conferimento in servizio di noleggio con conducente dei veicoli previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 85, 2° comma, lett. c) e d) e dalD.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (n. 244, 2° comma).

Alle Provincie regionali aree metropolitane di Palermo, Catania, Messina
A tutti i comuni dell'Isola non facenti parti di aree metropolitane
Comitato regionale di controllo - Sezione centrale
Comitato regionale di controllo - Sezioni provinciali
Presidenza della Regione - Segreteria generale
Assessorato regionale degli enti locali
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Direzione compartimentale MCTC di Palermo
Sezione compartimentale MCTC diCatania
Uffici provinciali MCTC in Sicilia
Associazione nazionale comuni italiani -Sicilia
Unione regionale provincie siciliane
Associazione regionale della sanità
Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione centrale III - Divisione 32
Ministero dell'interno Direzione centrale affari generali servizi polizia amministrativa e sociale Divisione I - sezione III
Questure dell'isola
A.N.A.C.
E.N.A.T.
Le circolari assessoriali nn. 1503 dell'8 ottobre 1998 e 318 del 24 maggio 1999 sono abrogate e sostituite dalle sotto elencate indicazioni, assolutamente non vincolanti, e fornite, sostanzialmente a titolo collaborativo ed esemplificativo, agli enti locali che dovranno concretamente operare nella materia e che sono evidentemente liberi di utilizzare tale apporto collaborativo ovvero di disattenderlo;
Com'è noto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 231) ha espressamente abrogato le norme del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (artt. 105, 108, 113) - mantenute espressamente in vigore dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (art. 145, II comma) -, che prevedevano un controllo di merito da parte del Ministero dei trasporti (e dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, successivamente all'approvazione dei DD.PP.RR. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485) sui regolamenti per l'istituzione del servizio di trasporto pubblico di persone non di linea nonché sulle deliberazioni degli enti locali che intendevano immettere (o ampliare o ridurre) veicoli nel locale servizio di noleggio con conducente.
Poiché l'intervenuta approvazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 che ha disposto l'applicabilità nel territorio della Regione siciliana (art. 1) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, non menziona gli autoveicoli previsti dal vigente codice della strada approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 85, II comma, lett. c) (autobus) e lett. d) 2ª parte (trasporti specifici di persone), questo Assessorato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni alle aree metropolitane (istituite ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, con i decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 228, 229, 230 del 10 agosto 1995, e competenti nelle funzioni relative ai "trasporti pubblici") ed ai comuni non facenti parte delle predette aree metropolitane, che - senza avere la pretesa di comprimere, nella temporanea assenza di una legislazione specifica nazionale e regionale sulla materia, l'autonomia degli enti locali costituzionalmente garantita (cfr. artt. 5, 114 e 128) mediante la duplicazione di controlli amministrativi che rischiano di trasformare i poteri discrezionali attribuiti ai medesimi (cfr. art. 85, II comma, lett. c), d) del codice della strada) in meri poteri consultivi e di proposta mentre la regione assume in proprio la competenza di natura provvedimentale (cfr. Corte costituzionale, decisione n. 154 del 1990 e decisione n. 212 del 1991) - possano costituire un utile contributo di indirizzo ed orientamento per la migliore fruizione e salvaguardia del proprio territorio sotto i profili della tutela ambientale, della viabilità interna, della sicurezza e della circolazione veicolare nel centro abitato tenuto conto delle esigenze della motorizzazione privata e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, delle necessità di mobilità dell'utenza locale nonché - nella fase di rilascio dell'autorizzazione - dell'opportunità di assicurare al noleggio con conducente l'autosufficienza economica e, con essa, indirettamente, anche la sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio.
Premesso, quindi, che gli enti locali destinatari della presente dovranno dotarsi di un regolamento disciplinante il servizio di noleggio con conducente di autobus e di autoambulanze, strumento normativo da adottare separatamente rispetto a quelli previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 richiamata dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e dal sottoporre esclusivamente ai normali controlli previsti dalla vigente legislazione regionale, si evidenziano qui di seguito i parametri che le aree metropolitane ed i comuni non facenti parte di queste ultime dovrebbero tenere presenti - prima dell'adozione delle deliberazioni degli enti locali intese a determinare il numero, la tipologia e le caratteristiche degli autobus e/o delle autoambulanze da immettere nel locale servizio di noleggio con conducente, provvedimenti questi ultimi esecutivi ai sensi della vigente legislazione sugli atti degli enti locali salvo diversa determinazione degli organi deliberanti di sottoposizione ai controlli previsti da parte delle sezioni provinciali del CO.RE.CO. - (cfr. art. 15, secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1991,n. 44):
a)  popolazione;
b)  numero dei posti netto offerti dalle locali strutture alberghiere;
c)  impianti industriali,
d)  scuole
e)  strutture sanitarie;
f)  associazioni religiose, o culturali, o sportive.
Il servizio di noleggio con conducente di autobus e di autoambulanze va assoggettato alla sottoelencata normativa ed a quella (nazionale, regionale e comunitaria) che dovesse sopravvenire dopo l'adozione della presente circolare:
-  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 85) e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (art. 244, 2° comma) e successive modifiche ed integrazioni;
-  T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 86 e 121) e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 158) e successive modifiche ed integrazioni;
-  regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969, n. 1463 del 20 luglio 1970, nn. 514 e 515 del 1972, n. 1787 del 1973, nn. 2827 e 2828 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili;
-  decreto del Ministero dei trasporti 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
-  decreto del Ministero dei trasporti 30 luglio 1985 adottato in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 56/83 del 16 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni;
-  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1991, n. 448 attuativo della direttiva C.E.E. n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974;
-  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le sole autoambulanze vedasi, altresì, il decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 nonché la circolare dell'Assessorato regionale della sanità 14 dicembre 1991, n. 615.
Ovviamente sia le valutazioni sull'assetto territoriale che i parametri contenuti nella presente circolare andranno esaminati e fatti constare espressamente nella deliberazione dell'ente locale che determinerà il parco veicolare di autobus da conferire nel servizio di noleggio con conducente, tenendo conto che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 54) ne prevede solamente una tipologia: lett. b (con più di 9 posti compreso quello del conducente).
La capienza dell'autobus sarebbe opportuno che corrispondesse, per esempio, alla consistenza dei gruppi di utenza che utilizzerebbero con maggiore frequenza il servizio ed, in mancanza di tali dati, per esempio, si può ipotizzare un autobus di grande capacità per ogni 5.000 abitanti oppure per n. 100 posti letto offerti stabilmente per almeno 6 mesi l'anno.
Per gli autoveicoli destinati ai trasporti specifici di persone, intendendo per tali sia le ambulanze di soccorso (attrezzature per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza) sia le ambulanze di trasporto (attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi od infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza), gli enti locali in indirizzo dovranno acquisire - prima della adozione della deliberazione istitutiva del servizio - il parere dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente in ordine alle prescrizioni tecniche da richiedere all'aggiudicatario del servizio medesimo.
Al fine di consentire allo scrivente, altresì, una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto, le aree metropolitane ed i comuni non facenti parte delle medesime invieranno copia dei provvedimenti esecutivi concernenti l'istituzione del servizio di noleggio con conducente mediante autobus e/o autoambulanze nonché quelli concernenti il numero, la tipologia e le caratteristiche per semplice conoscenza.
Le aree metropolitane provvederanno alla notifica del presente atto di indirizzo ed orientamento ai comuni compresi nel loro ambito territoriale, fornendo agli uffici dei predetti enti locali tutte le disposizioni per l'esercizio dell'attività autorizzativa con le relative procedure e tenendo comunque in considerazione le scadenze e la necessità di mantenere e garantire il servizio anche nelle more della definizione giuridica ed organizzativa dei contenuti della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 (art. 21).
Gli uffici provinciali della M.C.T.C. in indirizzo provvederanno, ai sensi dell'art. 85 (3° comma) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo avere esperito i previsti accertamenti tecnici ad essi competenti all'emissione della carta di circolazione, sulla base della licenza o autorizzazione, rilasciata dal comune per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.
La presente circolare sarà, altresì, pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: ROTELLA 

(99.42.1923)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano di ripartizione n. 180bis relativo ai terreni conferiti dalla ditta Cocuzza Federico e Salvatore in agro di Gela.


Con riferimento al comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50, parte I, pag. 10, si comunica che erroneamente è stato indicato, nell'intestazione dell'avviso ed al primo capoverso dello stesso, il comune di Gela anziché il comune di Licodia Eubea.
(99.48.2239)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 22 luglio 1999, n. 1000.
La febbre tifoide in Sicilia - Libretti di idoneità sanitaria


Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 6 agosto 1999, alla fine dell'allegato relativo alla dichiarazione anamnestica, a pag. 16, è stato erroneamente indicato "il medico curante" anziché: "il medico del servizio".
(99.48.2261)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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