REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 1999 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 settembre 1999.
Decadenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Mazara del Vallo e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 28 luglio 1999.
Istituzione del fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.   pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 marzo 1997.
Istituzione della banda musicale del Corpo forestale della Regione siciliana  pag. 14 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 15 


DECRETO 15 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 15 


DECRETO 16 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 1999  pag. 16 


DECRETO 17 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 18 


DECRETO 23 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 19 

DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 20 


DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 20 


DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 21 


DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 21 


DECRETO 24 settembre 1999.
Rideterminazione dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, a favore di cittadini affetti da gravi forme di talassemia.  pag. 21 


DECRETO 27 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 22 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 19 ottobre 1999.
Rettifica del decreto 3 febbraio 1992, concernente determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12  pag. 22 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 17 settembre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche  pag. 23 


DECRETO 17 settembre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche  pag. 24 

DECRETO 11 ottobre 1999.
Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 Fondo europeo di sviluppo regionale Misura 3.1 - Interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico - Rimodulazione - Graduatorie  pag. 25 

Assessorato della sanità

DECRETO 3 novembre 1999.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998  pag. 29 


DECRETO 3 novembre 1999.
Elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998  pag. 32 


DECRETO 9 novembre 1999.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1o semestre 1999 nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento e n. 7 di Ragusa, attribuibili per trasferimento  pag. 35 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ricostituzione della Commissione permanente di collaudo per le forniture oggetto di contratto della Presidenza della Regione siciliana  pag. 36 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva nonché servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Villabate, Ficarazzi e Misilmeri per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Villabate - San Leonardo Ovest, 4° lotto  pag. 36 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Piano annuale di edilizia scolastica - Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica"  pag. 52 

Assessorato dell'industria:
Determinazione della quantità di fiammiferi che la ditta ISFA S.p.A. di Catania può produrre nell'anno 1999.  pag. 52 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo, relativa a lavori urgenti nel comune di Contessa Entellina  pag. 52 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla ditta Farmos s.r.l., con sede legale in Misterbianco, al trasferimento nei nuovi locali siti in Valverde per la detenzione e distribuzione di specialità medicinali per uso umano  pag. 52 
Autorizzazione alla ditta Medical Line s.r.l., con sede legale in Catania, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 52 
Sostituzione di un componente del Comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali  pag. 52 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione all'Agip Petroli S.p.A., con sede in Roma, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi  pag. 52 
Approvazione del progetto di recupero della ditta Seminara Antonino, con sede in Alimena, per una cava di sabbia nel comune di Bompietro  pag. 52 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.
  pag. 52 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 11 ottobre 1999, prot. n. 62.
Circolare attuativa dell'art. 1 del decreto n. 486/Gr. VII/III D.P.R. del 28 luglio 1999, istitutivo del fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10  pag. 55 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 5 novembre 1999, n. 18.
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1999  pag. 57 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 21 settembre 1999.
Decadenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Mazara del Vallo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 agosto 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota prot. n. 35664 del 3 settembre 1999, con la quale il segretario del comune di Mazara del Vallo ha comunicato le dimissioni dalla carica del sindaco ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97;
Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 1645 del 16 settembre 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale di Mazara del Vallo sono dichiarati decaduti.

Art. 2

Il sig. Costantino Giuseppe è nominato commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 21 settembre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali
Al Presidente della Regione

PALERMO
Con nota prot. n. 35664 del 3 settembre 1999, il segretario del comune di Mazara delVallo ha comunicato che il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
Tale circostanza trova disciplina nell'art. 11, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale per cui si deve procedere alla nomina di un commissario che eserciti tali competenze sino alla prima tornata elettorale utile ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'OREL in correlazione alla disposizione di cui all'art. 11 della richiamata legge regionale n. 35/97.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del citato art. 11, per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del sig. Costantino Giuseppe.
Palermo, 16 settembre 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.39.1746)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 28 luglio 1999.
Istituzione del fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 45, comma 14;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 49;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 1988, recante "aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990 ed approvazione del 2° piano annuale di attuazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1989 di "approvazione di stralcio al 3° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo nel Mezzogiorno 1987-1989";
Vista la delibera CIPE del 29 marzo 1990 di "approvazione del programma triennale per lo sviluppo nel Mezzogiorno 1990-1992";
Vista la delibera CIPE del 31 marzo 1992 di riprogrammazione di fondi provenienti da revoche a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la delibera CIPE del 20 novembre 1995 di riprogrammazione di fondi provenienti da revoche a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la delibera CIPE 13 marzo 1996 di revoca e riprogrammazione di interventi di azione organica nelle aree interne della Regione siciliana;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 37 del 14 febbraio 1989;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 63 del 6 marzo 1990;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 242 del 12 luglio 1990;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 172 del 5 giugno 1990;
Considerato che, ai sensi della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, le assegnazioni finanziarie statali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia stato ancora identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nei medesimi settori cui le stesse erano originariamente destinate;
Considerato che, ai sensi della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Presidente della Regione è autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di riutilizzo delle somme assegnate dallo Stato con deliberazione del CIPE relative ad interventi non appaltati alla data del 30 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 404/GR. I-S.G. del 26 novembre 1998, con il quale l'Assessore regionale destinato alla Presidenza è delegato tra l'altro alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza della Direzione regionale della programmazione;
Vista la tabella A, parte integrante del presente decreto, nella quale sono indicate le assegnazioni, suddivise per i settori cui erano originariamente destinate, relative:
a)  agli interventi non appaltati alla data del 30 giugno 1999;
b)  alle somme degli interventi revocati con delibere del CIPE e non riutilizzate con contestuali o successivi provvedimenti di riprogrammazione, in quanto non impegnate sin dal 31 dicembre 1998 e non oggetto di appalto alla data del 30 giugno 1999;
c)  ai residui di programma mai utilizzati ed alle economie accertate per gli interventi ultimati e finanziati con le delibere CIPE sopra richiamate, in quanto non impegnate sin dal 31 dicembre 1998 e non oggetto di appalto alla data del 30 giugno 1999;
Considerato, pertanto, di dover riutilizzare la complessiva somma di L. 372.091.031.000 ripartendola secondo l'ammontare di ogni singolo settore, così come quantificato nella tabella A, fatte salve le somme già erogate, subordinatamente a successiva verifica tecni-co contabile delle spese legittimamente sostenute dagli enti attuatori da effettuarsi a cura dell'Ispettorato regionale tecnico presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Ritenuto di dover destinare la somma di lire 150.000.000.000 per l'istituzione di un fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive ai sensi della vigente normativa le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, statale e comunitaria, secondo la ripartizione di importi per settore indicati nella tabella A;
Ritenuto di dover destinare la somma di lire 222.091.031.000 per il finanziamento di interventi i cui progetti siano esecutivi ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, aggiornati nei prezzi, provvisti di tutte le autorizzazioni, visti e pareri nonché coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, statale e comunitaria, previa individuazione dei relativi programmi da parte dei rami di Amministrazione regiona-le competenti e parere del nucleo di valutazione di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, con priori- tà per i progetti proposti dall'Amministrazione regionale ai sensi della delibera CIPE del luglio 1998, inseriti nella graduatoria nazionale con un punteggio non inferiore a punti 6 e non finanziati per insufficienza di fondi, e per gli interventi riprogrammati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 con delibera di Giunta, secondo la ripartizione di importi per settore indicati nella tabella A;
Viste le convenzioni stipulate dalla Presidenza della Regione per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 64/86 che risultano appaltati alla data del 30 giugno 1999 ma i cui termini risultano scaduti, pur se prorogati dalla legge regionale 19 maggio 1995, n. 42;
Ritenuto di dover prendere atto della cessata efficacia delle medesime convenzioni e dell'oggettiva impossibilità di prorogarle;
Ritenuto di dover dichiarare chiuse le citate convenzioni ai sensi del terzo comma dell'art. 14 delle medesime e di dover individuare gli Assessorati regionali competenti per il finanziamento e la realizzazione delle perizie dei lavori indispensabili a rendere funzionali le opere eseguite nei limiti e con i fondi del finanziamento originario, al netto delle anticipazioni erogate, previo parere dell'Ispettorato regionale tecnico, cui è affidata l'alta sorveglianza dei relativi lavori, e successiva approvazione della suddetta perizia da parte dell'organo tecnico competente;
Visti le convenzioni e gli atti di affidamento stipulati dalla Presidenza della Regione per la redazione di studi i cui termini risultano scaduti senza che i relativi elaborati siano stati ultimati e consegnati entro i termini ivi fissati;
Ritenuto di dover dichiarare chiusi i medesimi atti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 13 delle convenzioni, incamerando le somme residue non erogate;

Decreta:


Art. 1

E' istituito, con una dotazione L. 150.000.000.000 ripartite secondo le quantificazioni indicate in ogni singolo settore nella tabella A, il fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali con le modalità ed i criteri che verranno fissati con successivo provvedimento.

Art. 2

La somma di L. 222.091.031.000 è destinata al finanziamento di interventi i cui progetti siano esecutivi ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, aggiornati nei prezzi, provvisti di tutte le autorizzazioni, visti e pareri nonché coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, statale e comunitaria, previa individuazione dei relativi programmi da parte dei rami di Amministrazione regionale competenti e parere del nucleo di valutazione di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, con priorità per i progetti proposti dall'Amministrazione regionale, ai sensi della delibera CIPE del luglio 1998, inseriti nella graduatoria nazionale con un punteggio non inferiore a punti 6 e non finanziati per insufficienza di fondi, e per gli interventi riprogrammati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 con delibera di Giunta, secondo la ripartizione di importi per settore indicati nella tabella A.

Art. 3

Con successivi provvedimenti la Presidenza della Regione finanzierà la redazione degli elaborati necessari a rendere esecutive le progettazioni di massima di cui all'art. 1 e gli interventi di cui all'art. 2 con l'individuazione dell'ente proponente quale stazione appaltante, dell'Ispettorato regionale tecnico quale organo di alta sorveglianza dei lavori e dell'ispettore regionale tecnico quale funzionario delegato.

Art. 4

Sono fatte salve le somme già erogate per la realizzazione degli interventi ricompresi nella tabella A, subordinatamente a verifica tecnico contabile delle spese legittimamente sostenute dagli enti attuatori da effettuarsi a cura dell'Ispettorato regionale tecnico presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 5

Le somme relative agli interventi finanziati con i piani di utilizzazione di cui al precedente art. 2 che non saranno aggiudicati definitivamente alla data del 31 dicembre 1999 saranno riutilizzate con successivo provvedimento della Presidenza della Regione.

Art. 6

Le convenzioni stipulate dalla Presidenza della Regione per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 64/86 che risultano appaltati alla data del 30 giugno 1999, ma i cui termini, alla medesima data, risultano scaduti, pur se prorogati dalla legge regionale 19 maggio 1995, n. 42, sono dichiarate chiuse.
Nei limiti e con le somme del finanziamento originario, al netto delle anticipazioni erogate, anche mediante integrazioni finanziarie da parte degli enti attuatori, saranno finanziate dagli Assessorati regionali competenti le perizie dei lavori indispensabili a rendere funzionali le opere eseguite, con le modalità in premessa specificate.

Art. 7

Le convenzioni e gli atti di affidamento, stipulati dalla Presidenza della Regione per la redazione di studi che non sono stati ultimati entro le scadenze ivi fissate, sono dichiarati chiusi.
Le somme residue non erogate sono incamerate.

Art.8

Entro 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto i rami dell'Amministrazione regionale che hanno competenze nella realizzazione degli interven- ti ricompresi nella tabella A dovranno eliminare dalla perenzione amministrativa e dal conto del patrimonio della Regione l'ammontare dei finanziamenti relativi ai suddetti interventi che costituiscono economia di spesa.
Al fine di consentire l'attivazione del fondo di cui all'art. 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvederà ad istituire nello stato di previsione della spesa, rubrica Presidenza, per il corrente esercizio finanziario apposito capitolo.
Al fine di consentire la realizzazione egli interventi di cui all'art. 2 e delle perizie di cui all'art. 6, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvederà ad istituire nello stato di previsione della spesa appositi capitoli su richiesta del ramo di Amministrazione regionale competente nell'attuazione degli interventi finanziati.
Palermo, 28 luglio 1999.
  CRISAFULLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 6 settembre 1999, alla nota n. 3152.

(Si omettono gli allegati)

(99.43.1947)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 marzo 1997.
Istituzione della banda musicale del Corpo forestale della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 14, lettera "O", e 66 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Visto il decreto n. 5509 dell'8 novembre 1996, riguardante l'uso delle uniformi e dei distintivi di grado per il personale sottufficiali, guardia scelta e guardie del Corpo forestale della Regione;
Considerato che appare opportuno costituire un complesso organico destinato a rappresentare il Corpo forestale della Regione in occasione di pubbliche manifestazioni, nonché a partecipare alle celebrazioni più significative della vita delle istituzioni;
Ritenuto, pertanto, di istituire la banda musicale del Corpo forestale della Regione siciliana, quale reparto mobile formato da sottufficiali, guardie scelte e guardie, disciplinandone finalità ed organizzazione;
A mente delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è istituita, alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, la banda musicale del Corpo forestale della Regione siciliana, composta da sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti ai ruoli del Corpo stesso.

Art.  2

L'impiego della banda musicale è disposto dal Direttore regionale del Corpo forestale, il quale autorizzerà di volta in volta la partecipazione alle manifestazioni indette dalla stessa Amministrazione e a quelle celebrazioni e pubbliche manifestazioni che, per solennità ed importanza, siano ritenute idonee ad accrescere la conoscenza e il prestigio del Corpo forestale.

Art.  3

La banda musicale è composta da un maestro-direttore, con qualifica non inferiore a sottufficiale, e non più di 60 unità tra sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale.
Nelle more che vengano determinati tipologia e relativo numero di strumenti musicali, per far parte della banda musicale il personale interessato che ne abbia fatto richiesta dovrà sottoporsi ad apposita prova avanti il maestro-direttore.

Art.  4

I componenti della banda musicale continuano a svolgere il servizio di istituto nelle sedi di assegnazione e verranno di volta in volta autorizzati a raggiungere la sede di esibizione e di prova.
Per le prove antecedenti le singole manifestazioni, il maestro-direttore predisporrà apposito calendario che dovrà essere sottoposto, ai fini della relativa autorizzazione, al Direttore regionale delle foreste.
Per garantire il necesssario addestramento e affiatamento, il maestro-direttore avrà cura di predisporre cicli di prove trimestrali da sottoporre all'approvazione della Direzione foreste.

Art.  5

Ai componenti della banda musicale incaricati di recarsi fuori la propria sede di servizio compete il trattamento di missione e di lavoro straordinario previsto dalle vigenti disposizioni.
Qualora la partecipazione della banda musicale sia stata autorizzata a richiesta di enti diversi dall'Amministrazione regionale, le relative spese, determinate secondo le norme applicabili nell'ambito regionale, devono essere rimborsate mediante versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

Art.  6

Ferme restando le disposizioni impartite con il decreto n. 5509 dell'8 novembre 1996, relativo all'uso dell'uniforme, il personale facente parte del complesso bandistico è autorizzato ad applicare sul lato anteriore sinistro della divisa a partire dalla spallina e collegandosi con il bottone superiore della giacca, durante le esibizioni pubbliche, un cordoncino di colore giallo e arancio, nonché, in via continuativa, un distintivo in metallo dorato con chiusura a spillo raffigurante la "lira", da applicarsi sulla pattina della tasca anteriore sinistra superiore della giacca, posta all'altezza del petto, che saranno distribuite a cura del consegnatario del Corpo forestale.
Le guardie scelte e le guardie componenti la banda musicale porteranno la pistola in dotazione, solo in occasione di manifestazioni pubbliche, all'interno della giacca, previa la dotazione di mezze fondine.

Art.  7

In sede di prima applicazione del presente decreto, la banda musicale è composta dal sottoelencato personale:
  Qualifica | Nominativo | Strumenti musicali 

Maestro direttore
1)  Maresciallo  Cuffaro Gerlando  
2)  Maresciallo  Maielli Carmelo Flauto 
3)  Guardia  Rossello Filippo Clarinetto 
4)  Guardia  Bodanza Biagio Clarinetto 
5)  Guardia  Cassata Giuseppe Clarinetto 
6)  Guardia  Caggegi Giovanni Clarinetto 
7)  Guardia  Mastrangelo Vitale Clarinetto 
8)  Maresciallo  Cugnata Salvatore Tromba 
9)  Guardia  Portera Giuseppe Tromba 
10)  Maresciallo  Torrisi Alfio Sax-soprano 
11)  Guardia  Albanese Carmelo Sax-soprano 
12)  Maresciallo  Arcieri Salvatore Sax-tenore 
13)  Guardia  Lumia Gerardo Sax-tenore 
14)  Guardia  Catanese Calogero Sax-tenore 
15)  Guardia  Di Leo Biagio Sax-contralto 
16)  Guardia  Venticinque Giuseppe Sax-contralto 
17)  Maresciallo  Cascio Pietro Bombardino 
18)  Guardia  Prestigiovanni Mario Basso 
19)  Guardia  Triglia Sebastiano Basso 
20)  Guardia  Messina Nicola Filicorno tenore 
21)  Guardia  Lo Bello Vincenzo Cassa 
22)  Guardia  Giardina Fabrizio Tamburo 
23)  Guardia  Guarino Pasquale Tamburo 
24)  Maresciallo  Cafiso Gaudenzio Piatti 

Il maestro-direttore è sostituito in caso di assenza o impedimento dal sottufficiale designato dallo stesso.
Il personale di cui al presente articolo continuerà a far parte della banda musicale fino a diversa determinazione dell'Amministrazione dovuta ad esigenze di servizio ovvero a motivi disciplinari, nonché a seguito di richiesta di esonero adeguatamente motivata.

Art.  8

La composizione della banda musicale, come determinata dal primo comma del precedente art. 7, può essere modificata con l'immissione di nuovo personale ovvero a seguito di esonero o esclusione di alcuno degli attuali componenti, cui provvede il Direttore regionale delle foreste con proprie disposizioni, emanate in conformità a quanto prescritto dai precedenti articoli 3, secondo comma, e 7, ultimo comma.
Palermo, 26 marzo 1997.
  CUFFARO 

(99.40.1852)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la nota n. 3417 dell'8 settembre 1999 della Presidenza della Regione - Direzione personale e SS.GG. - segreteria di direzione, trasmessa dalla competente Ragioneria centrale con nota n. 104308 del 7 settembre 1999, con cui si chiede una variazione in aumento della dotazione di cassa del Titolo I per lire 6.995 milioni per improrogabili ed indifferibili esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
Considerato che, con decreto presidenziale n. 577 del 14 settembre 1999, si è provveduto all'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, del capitolo 10642 con una dotazione finanziaria di lire 500 milioni per far fronte alle spese relative ad interventi di prima necessità nel territorio dei comuni interessati dall'evento eruttivo dell'Etna del 4 settembre 1999;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999, la complessiva variazione in aumento di L. 7.495 milioni alla Rubrica Presidenza - Titolo I - spese correnti;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      | Titolo I Amministrazione | Spese correnti 
Presidenza della Regione      + 7.495 
Fondo di riserva di cassa      - 7.495 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1765)
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DECRETO 15 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Viste le note della Ragioneria generale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 252589 del 3 agosto 1999 e n. 252720 del 9 agosto 1999 richiedenti una variazione incrementativa del limite di autorizzazioni di pagamento posto dal quadro sintetico di cassa;
Vista la nota n. 2652/Gab del 9 settembre 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, richiedente l'aumento del plafond di cassa per lire 200.000 milioni per le misure di competenza dell'Assessorato medesimo ed in particolare PIP, piani LSU, piani LPU, piani FSE, occupati e disoccupati - formazione ordinaria ex legge regionale n. 24/76, formazione continua ex legge n. 236/93, ed inoltre per far fronte alle necessità relative alle spese obbligatorie (stipendi ed attività uffici);
Considerato che alla data del 10 settembre 1999 le disponibilità del Titolo I dell'Assessorato regionale lavoro ammontano a lire 2.851 milioni;
Considerato, altresì, che presso la Ragioneria competente alla data del 9 settembre 1999 risultano giacenti titoli di pagamento per complessive L. 80.000 milioni;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1999, la variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo I della Rubrica lavoro di lire 100.000 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo I 
Lavoro      + 100.000 
Fondo di riserva di cassa      - 100.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1800)
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DECRETO 16 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di lavoro";
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze prot. n. 22939 del 9 luglio 1999;
Considerato che il comma 4 della citata legge regionale n. 4/99, art. 32, autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza alle applicazioni di legge;
Accertato che l'attuale disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente, tenuto conto delle esigenze complessive dell'Amministrazione regionale, di effettuare la variazione di cui al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/99 per l'intero ammontare della spesa di cui alla citata legge regionale, che risulta coperta finanziariamente mediante l'utilizzo dei fondi per nuove iniziative legislative;
Tenuto conto di quanto sopra, si apporta al quadro sintetico delle variazioni di cassa la variazione in aumento alla rubrica del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - titolo I - per lire 100.000 milioni con contestuale riduzione del fondo medesimo;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ENTRATA

TITOLO III - Alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 9 -  LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
CATEGORIA 15 - Rimborso di crediti e di anticipazioni

(Nuova Istituzione)
  5684 Rimborso delle somme dovute dall'INPS, in ragione delle minori spese sostenute per l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2 dell'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 
18.434.031504.1.33738          P.M. L.R. n. 18/99, art. 11. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso. Spese correnti.      - 206.100  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

(Nuova Istituzione)
  32219 Spese per l'applicazione dell'art. 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 
11.148.1.0801.070400.1      + 100 L.R. n. 18/99, art. 5.

RUBRICA 3 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  33007 Assegni familiari agli artigiani.     - 900 

RUBRICA 4 - COLLOCAMENTO DELLA MANO D'OPERA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  33651 Spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'im- 
piego e per la relativa segreteria tecnica, ecc.      + 400 L.R. n. 18/99, art. 18.

(Modifica denominazione)
  33652 Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro. 
11.142.2.0802.031100.1          - L.R. n. 18/99, art. 14. 
  33656 Spese per la realizzazione di interventi per la promozione di nuove 
attività imprenditoriali, ecc.      - 500 L.R. n. 18/99, art. 15.

(Nuova Istituzione)
  33657 Oneri di funzionamento del contingente dell'Arma dei Carabinieri impiegati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510. 
12.148.2.0802.070400.1      + 4.500    

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  33714 Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il colloca- 
mento dei lavoratori disoccupati, ecc.      + 4.000 L.R. n. 18/99, art. 15.
  33716 Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni dell'attività dell'im- 
presa per le spese di gestione sostenute, ecc.      + 500 L.R. n. 18/99, art. 2.
  33717 Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di esercizio dell'at- 
tività per le spese di gestione sostenute, ecc.      + 500 L.R. n. 18/99, art. 2.
  33718 Contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di attività dell'im- 
presa per le spese di gestione sostenute, ecc.      + 500 L.R. n. 18/99, art. 2.
  33719 Contributi alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti 
e professioni per assunzioni di soggetti, ecc.      + 2.000 L.R. n. 18/99, art. 2.
  33720 Interventi per la ralizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui  
all'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ecc..      + 176.500 L.R. n. 18/99, art.2.

(Nuova Istituzione)
  33732 Spese per promuovere e finanziare progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. 
21.163.2.0802.031100.1      + 10.000    

(Nuova Istituzione)
  33733 Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dall'art. 6 all'art. 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 
11.151.2.0802.031100.1      + 1.500    
  33735 Contributi ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 della legge regio- 
nale 7 agosto 1997, n. 30, ecc.      - 6.000    

(Nuova Istituzione)
  33738 Spese per le finalità previste dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 
11.163.2.0802.031100.1.5684      + 15.000    

RUBRICA 5 -  FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

  34109 Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professio- 
nale      - 5.000 
  34111 Finanziamento dei servizi connessi con la formazione e qualifica- 
zione professionale dei soggetti portatori di handicap, ecc.      + 5.000 L.R. n. 18/99, art. 16.

TITOLO 2 -  Spese in conto capitale
RUBRICA 4 -  COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 11 - Trasferimento in conto capitale

  73758 Contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento 
dell'attività imprenditoriale a favore delle imprese, ecc.      - 500    
  73759 Contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'at- 
tività, ecc.      - 500 L.R. n. 18/99, art. 15.
  73760 Somma destinata a favorire la costituzione di società a partecipa- 
zione pubblica, ecc.      - 500 L.R. n. 18/99, art. 15.
  73761 Contributi in conto capitale per spese di avviamento dell'attività a 
favore delle imprese, ecc.      - 500 L.R. n. 18/99, art. 15.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO 1 -  Spese correnti
RUBRICA 7 -  ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  38377 Spese per il pagamento degli oneri derivanti dai contratti di diritto 
privato stipulati con il personale, ecc.      - 5.500 L.R. n. 18/99, art. 17. 

(Nuova Istituzione)
  38379 Spese relative agli oneri derivanti dai contratti di diritto privato, stipulati per un periodo non superiore a 18 mesi, con il personale di cui all'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche. 
11.142.2.0606.060401.1      + 5.500 L.R. n. 18/99, art. 17.

Art. 2

I capitoli aggiunti 33732 e 33738 compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 corrispondenti ai capitoli 33732 e 33738 istituiti con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli 33732 e 33738 di nuova istituzione.
Art.  3

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo I 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione      + 100.000 
Fondo di riserva di cassa      - 100.000 

Palermo, 16 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1802)
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DECRETO 17 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la nota n. 3504 del 10 settembre 1999 della Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto, con cui si chiede una variazione in aumento della dotazione di cassa del Titolo II per lire 11.000 milioni per improrogabili esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1999, la complessiva variazione in aumento di lire 11.000 milioni alla Rubrica Presidenza - Titolo II - spese in conto capitale;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Amministrazione | Spese     | in c/ capitale 
Presidenza della Regione      + 11.000 
Fondo di riserva di cassa      - 11.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1860)
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DECRETO 23 settembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 gennaio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 del decreto legge 26 marzo 1997, n. 67, convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997, recante il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 10861 del 10 novembre 1998, con il quale viene autorizzato il trasferimento a favore della Regione Sicilia della somma complessiva di lire 2.649.250.000 pari al 25% dell'importo relativo al progetto del "depuratore biologico di Priolo" inserito nel piano triennale per la tutela ambientale 1994/96 ed, in particolare, nella tabella A del "Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione";
Vista la nota prot. n. 13978 del 30 luglio 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di lire 2.649.250.000;
Vista la nota prot. n. 272049 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente, con la quale trasmette la citata nota assessoriale;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 6 della legge n. 135/97;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti in conto capitale

(Modifica denominazione)
  4863 Assegnazioni dello Stato per il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depu- 
razione.      + 2.649.250.000 L. n. 135/97, art. 6. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 4 -  ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Modifica denominazione)
  85387 Trasferimenti per il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depu- 
razione.      + 2.649.250.000 L. n. 135/97, art. 6. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1803)
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DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999;
Vista la nota n. 15694 del 13 settembre 1999, con cui l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede una variazione complessiva di cassa del plafond di cassa del Titolo II di lire 20.761 milioni di cui lire 19.089 milioni per consentire il pagamento dei residui perenti reiscritti e lire 1.672 milioni per il pagamento dei titoli di spesa giacenti presso la Ragioneria centrale competente;
Considerate le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 1.700 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/ capitale 
Territorio ed ambiente      + 1.700 
Fondo di riserva di cassa      - 1.700 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1861)
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DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la nota n. 8884 del 13 settembre 1999 della Presidenza della Regione - Ufficio regionale di protezione civile, con cui si chiede una variazione complessiva di cassa del plafond del Titolo I di lire 2.850 milioni e del Titolo II di lire 20.963 milioni per improrogabili esigenze dell'Amministrazione;
Considerate le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 2.500 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Amministrazione | Spese     | in c/ capitale 
Presidenza della Regione      + 2.500 
Fondo di riserva di cassa      - 2.500 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1859)
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DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 2165 del 17 settembre 1999 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con cui si chiede una variazione complessiva di cassa del plafond del Titolo II di lire 120.000 milioni al fine di provvedere al pagamento di titoli di spesa giacenti presso la Ragioneria centrale competente ed in corso di trasmissione alla Ragioneria medesima;
Considerate le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 25.000 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/ capitale 
Lavori pubblici      + 25.000 
Fondo di riserva di cassa      - 25.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1858)
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DECRETO 24 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 3843 del 17 settembre 1999 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con cui si chiede una variazione complessiva di cassa del plafond del Titolo I di lire 259.000 e del Titolo II di lire 402.000 per improrogabili esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
Vista la nota della Ragioneria centrale agricoltura e foreste n. 134966 del 5 agosto 1999, con cui si comunica che l'ammontare complessivo dei titoli giacenti presso la Ragioneria riguardo le spese in conto capitale risulta complessivamente pari a lire 49.435.300.000;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/ capitale 
Agricoltura e foreste      + 30.000 
Fondo di riserva di cassa      - 30.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1857)
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DECRETO 24 settembre 1999.
Rideterminazione dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, a favore di cittadini affetti da gravi forme di talassemia.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Visto l'art. 7 della citata legge regionale n. 20/90, che prevede la concessione di un'indennità vitalizia ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia nella misura di lire 500.000 mensili;
Considerato che la predetta indennità, a norma del menzionato art. 7 della legge regionale n. 20/90, deve essere rivalutata annualmente con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze in relazione ai dati Istat sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente;
Visto il decreto n. 620 del 25 settembre 1998, con il quale l'indennità è stata rideterminata per il periodo agosto 1997/luglio 1998 in lire 684.996 mensili;
Vista la nota n. 28583 del 17 settembre 1999 del gruppo 11° - ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale - Assessorato bilancio e finanze - con la quale viene comunicato, in riscontro alla nota n. 28145 del 15 settembre 1999 del gruppo 9° bilancio, che il coefficiente di rivalutazione tra il mese di luglio 1998 e luglio 1999 è pari a 1,7%;

Decreta:


Art. 1

L'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 è rideterminata, a decorrere dal 1° agosto 1999, in lire 693.496.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1804)
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DECRETO 27 settembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Viste le note nn. 601 del 9 agosto 1999; 606, 965, 1228, 1230, 1229, 1127 del 10 agosto 1999; 1196, 1197, 1198 del 4 agosto 1999; 1238 dell'11 agosto 1999 e 1193 del 3 agosto 1999 dell'Assessorato regionale del turismo, con cui si chiede una variazione complessiva del plafond di cassa del Titolo II di lire 3.094.777.020 al fine di provvedere al pagamento di spese indifferibili ed urgenti di cui lire 3.020.596.000 per reiscrizione in bilancio di residui perenti e lire 74.181.020 per spese connesse al pagamento di interessi e quote di ammortamento di mutui;
Vista la nota della Ragioneria centrale per il turismo n. 283067 del 16 agosto 1999, con la quale vengono trasmesse, corredate del prescritto parere, le suindicate note assessoriali;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
          Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/ capitale 
Turismo, comunicazioni e trasporti      + 3.094.777.020 
Fondo di riserva di cassa      - 3.094.777.020 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 1999.
  PIRO 

(99.40.1856)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 19 ottobre 1999.
Rettifica del decreto 3 febbraio 1992, concernente determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Considerato che l'art. 5 della citata legge da facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;
Ritenuto che la valutazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del 19 dicembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale vengono apportate delle modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, che all'art. 17, commi 112 e 113, prevede il riordino delle scuole di specializzazione istituite nelle università sedi delle facoltà di giurisprudenza;
Ritenuto di dover riconoscere ai corsi di specializzazione per le intervenute modifiche, ed in osservanza del contenuto dell'art. 17, comma 111, della legge n. 127/97, una equiparazione al dottorato di ricerca al quale l'accomunano molteplici aspetti di ordine oggettivo, quale la durata, la selezione e al dissertazione finale, e soggettivo, quale il rilascio del titolo da parte dell'università, piuttosto che ad un semplice corso di perfezionamento o specializzazione di durata possibilmente inferiore e senza alcuna selezione per l'ammissione;
Visti i propri decreti datati 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, 19 giugno 1996 nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, ed infine il decreto 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998;
Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti le modifiche conseguenziali alla diversa valutazione del titolo professionale di specializzazione;
Accertato che il presente schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Regione siciliana con nota n. 41 del 22 marzo 1999, ai fini del parere della Commissione legislativa permanente per gli affari costituzionali e che lo schema trasmesso dalla Presidenza della Regione alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, con nota n. 1431 del 9 aprile 1999, è stato da quest'ultima trasmesso al Presidente della I Commissione legislativa con nota n. 13421 del 2 luglio 1999;
Rilevato che alla data odierna sono spirati tutti i termini assegnati alla I Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali e che in conseguenza il relativo parere deve intendersi favorevolmente reso;

Decreta:


Art. 1

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 3 febbraio 1992 è sostituito con il seguente:
"a)  nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
-  punti 48 al titolo di studio richiesto;
-  punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università".

Art. 2

Il testo della lettera a) dell'art. 4 del proprio decreto 3 febbraio 1992 è sostituito con il seguente:
"a)  titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4".

Art. 3

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 19 giugno 1996 nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, è sostituito con il seguente:
"a)  nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:
-  fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;
-  fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente;
-  fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca o per il diploma di specializzazione rilasciato dall'università".

Art.  4

Il testo della lettera a) dell'art. 3 del proprio decreto 19 giugno 1996, nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, è sostituito con il seguente:
"a)  titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4".

Art. 5

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 15 settembre 1998 è sostituito con il seguente:
"a)  nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea:
-  punti 48 al titolo di studio richiesto;
-  punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università".

Art.  6

Il testo della lettera a) dell'art. 4 del proprio decreto 15 settembre 1998 è sostituito con il seguente:
"a)  titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4".

Art.  7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 19 ottobre 1999.
  BARBAGALLO 

(99.43.1960)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 17 settembre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 7 giugno 1994, n. 19; 29 settembre 1994, n. 34; 10 gennaio 1995, n. 10; 18 maggio 1995, n. 42; 9 dicembre 1996, n. 47; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 16; 6 aprile 1996, n. 22; 16 ottobre 1997, n. 39; 23 gennaio 1998, n. 3; 30 marzo 1998, n.5; 2 settembre 1998, n. 21; 27 aprile 1999, n. 10; 19 agosto 1999, n. 15;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto l'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Considerato che per l'esecuzione di opere pubbliche relative allarginamento di corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, di cui al capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 1999, è stata stanziata per il corrente esercizio la somma di L. 10.000.000.000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, con la quale è stata approvata la "Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale lavori pubblici";
Vista, in particolare, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, nella quale viene specificato tra l'altro che la ripartizione territoriale del capitolo 70301 non può essere effettuata data la finalità del capitolo stesso;
Tenuto conto che sul capitolo di che trattasi è sta ta, altresì, impegnata la complessiva somma di lire 3.450.300.261 per provvedere al finanziamento di progetti di urgenza e di somma urgenza (artt. 69 e 70 del R.D. n. 350/1895) redatti dai Geni civili dell'Isola a seguito di autorizzazione di questo Assessorato;
Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, lo stanziamento del capitolo 70301 ammonta a lire 6.549.699.739;
Considerato che sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute entro il 15 settembre 1999 è programmabile la spesa di L. 2.012.709.623;
Visto l'allegato programma regionale di spesa, predisposto dal gruppo 13° di questo Assessorato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 1999;
Ritenuto di approvare il suddetto programma di spesa;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa, ex art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, afferente al capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, che allegato al presente decreto, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, ne forma parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, verrà sottoposto al visto della Ragioneria centrale dei lavori pubblici ed è esente dalla registrazione alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 1999.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 22 settembre 1999 con nota n. 694.

Allegato A
RELAZIONE

Il programma di spesa in argomento, redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, è relativo ad opere di arginamento corsi d'acqua, stradali, edili, aquedottistiche, da eseguirsi in zone colpite da eventi calamitosi.
Per la redazione di tale programma si è tenuto conto, in primo luogo, delle istanze pervenute inAssessorato entro la data del 15 settembre 1999 (vedasi allegato C).
Per ogni singola istanza di finanziamento sono stati valutati il progetto e la documentazione amministrativa allegata e sono state ritenute idonee le istanze corredate dalla seguente documentazione:
-  dichiarazione dell'Amministrazione richiedente che per l'opera non è stata inoltrata istanza ad altro ente diverso dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
-  piano triennale OO.PP. 1999-2001 adottato dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e relativa delibera di approvazione;
-  progetto di massima o esecutivo redatti ai sensi della legge regionale n. 10/93, muniti di tutti i visti e i pareri necessari;
-  conformità urbanistica resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ove necessario.
Sono state escluse le istanze non corredate: di progetto, di programmi triennali OO.PP. 1999-2001, quelle non riferentesi ai disposti del capitolo di spesa in esame, ovvero quelle prive di un qualsiasi visto o parere necessario in base alle vigenti disposizioni di legge.
Alla luce dei criteri di valutazione sopra esposti, sono stati selezionati i progetti ammissibili a finanziamento (vedasi allegato E).
Dall'elenco delle istanze ammissibili a finanziamento sono stati individuati i progetti più rispondenti ai criteri di valutazione fissati dall'art. 4, comma 6°, della legge regionale n. 21/85 (vedasi allegato B).

Allegato B
PROGRAMMA DI SPESA CAP. 70301

Gaggi
-  consolidamento tra la sezione 5-7 della stra- da di svincolo del c.a.  L. 1.113.709.623 

S. Domenica Vittoria
-  lavori di sistemazione strada comunale Favara  L. 899.000.000 
  L. 2.012.709.623 

(99.41.1876)
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DECRETO 17 settembre 1999.
Approvazione del programma regionale di spesa per il finanziamento di opere pubbliche.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 7 giugno 1994, n. 19; 29 settembre 1994, n. 34; 10 gennaio 1995, n. 10; 18 maggio 1995, n. 42; 9 dicembre 1996, n. 47; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 16; 6 aprile 1996, n. 22; 16 ottobre 1997, n. 39; 23 gennaio 1998, n. 3; 30 marzo 1998, n.5; 2 settembre 1998, n. 21; 27 aprile 1999, n. 10; 19 agosto 1999, n. 15;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto l'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Considerato che per le opere relative al consolidamento ed al trasferimento di abitati situati in zone franose, compresi quelli ubicati nei comuni non dichiarati espressamente da consolidare, di cui al capitolo 70315 è stata stanziata per il corrente esercizio la somma di lire 8.000.000.000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, con la quale è stata approvata la "Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale lavori pubblici";
Vista, in particolare, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 27 luglio 1999, nella quale viene specificato tra l'altro che la ripartizione territoriale del capitolo 70315 non può essere effettuata data la finalità del capitolo stesso;
Tenuto conto che sul capitolo di che trattasi è stata altresì impegnata la complessiva somma di lire 2.096.819.360 per provvedere al finanziamento di progetti di urgenza e di somma urgenza (artt. 69 e 70 del R.D. n. 350/1895) redatti dai Geni civili dell'Isola a seguito di autorizzazione di questo Assessorato;
Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, lo stanziamento del capitolo 70315 ammonta a lire 5.903.180.640;
Considerato che sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute entro il 15 settembre 1999 è programmabile la spesa di L. 2.772.000.000;
Visto l'allegato programma regionale di spesa, predisposto dal gruppo 13° di questo Assessorato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al capitolo 70315 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 1999;
Considerato, altresì, che è necessario accantonare una parte delle disponibilità dello stanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva a beneficio degli enti inclusi nel programma regionale di spesa;
Ritenuto di approvare il suddetto programma di spesa;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa, ex art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, afferente al capitolo 70315 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, che allegato al presente decreto, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, ne forma parte integrante.

Art. 2

E' destinata la somma di L. 200.000.000 a beneficio degli enti inclusi nel programma di cui al precedente art. 1 per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla progettazione esecutiva.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, verrà sottoposto al visto della Ragioneria centrale dei lavori pubblici ed è esente dalla registrazione alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 1999.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 22 settembre 1999 con nota n. 695.

Allegato A
RELAZIONE

Il programma di spesa in argomento, redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria sul cap. 70315 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, è relativo ad opere di consolidamento da realizzarsi all'interno di abitati interessati prevalentemente da movimenti franosi.
Per la redazione di tale programma si è tenuto conto, in primo luogo, delle istanze pervenute inAssessorato entro la data del 15 settembre 1999 (vedasi allegato C).
Per ogni singola istanza di finanziamento sono stati valutati il progetto e la documentazione amministrativa allegata, e sono state ritenute idonee le istanze corredate dalla seguente documentazione:
-  dichiarazione dell'Amministrazione richiedente che per l'opera non è stata inoltrata istanza ad altro ente diverso dalla Regione e ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
-  piano triennale opere pubbliche 1999-2001 adottato dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85;
-  progetto di massima o esecutivo redatti ai sensi della legge regionale n. 10/93, muniti di tutti i visti e i pareri necessari;
-  conformità allo strumento urbanistico resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93.
Sono state escluse le istanze non corredate: di progetto, di programma triennale opere pubbliche 1999-2001, quelle non riferentesi a consolidamento di centri abitati, ovvero quelle prive di un qualsiasi visto o parere necessario in base alle vigenti disposizioni di legge.
Alla luce dei criteri di valutazione sopra esposti, sono stati selezionati i progetti ammissibili a finanziamento (vedasi allegato E).
In particolare, l'istanza del comune di Castell'Umberto non può prendersi in considerazione dato l'elevato importo dei lavori; delle due istanze del comune di Malvagna viene presa in considerazione quella relativa ai lavori in contrada Manganelli, in quanto ritenuti dall'Amministrazione più urgenti rispetto agli altri.
Dall'elenco delle istanze ammissibili a finanziamento sono stati individuati i progetti più rispondenti ai criteri di valutazione fissati dall'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 21/85 (vedasi allegato B).
Allegato B
PROGRAMMA DI SPESA CAP. 70315

Limina
-  lavori di consolidamento della contrada Mona- co - Creta Fontana  L. 499.000.000 

Malvagna
-  lavori di consolidamento e drenaggio delle ac- que del centro abitato in contrada Mangianel- li, lato valle  L. 443.000.000 

Montalbano Elicona
-  consolidamento a valle del quartiere Serro, lun- go il viadotto tra le vie Crispi e S. Sebastiano  L. 1.070.000.000 

Polizzi Generosa
-  lavori di consolidamento in zona S. Pietro a monte del c.a. a salvaguardia degli edifici rea- lizzati ed abitati  L. 760.000.000 
  L. 2.772.000.000 

(99.41.1877)
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DECRETO 11 ottobre 1999.
Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 Fondo europeo di sviluppo regionale Misura 3.1 - Interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico - Rimodulazione - Graduatorie.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, 29 aprile 1985, n. 21, 27 febbraio 1992, n. 2, 12 gennaio 1993, n. 10, 6 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 10 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visti i regolamenti C.E.E. nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88, 4256/88 e loro successive modificazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11;
Vista la decisione C (95) 2194 del 28 settembre 1995 della Commissione europea relativa all'approvazione del P.O.P. Sicilia 1994/99;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 519 del 7 dicembre 1995, n. 95, approvata con decreto presidenziale n. 459 del 31 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996, registro 1, foglio 69, relativa all'approvazione del Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99;
Viste le norme di attuazione del P.O.P. Sicilia 1994/99 riportate nella parte V del programma pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996;
Vista la delibera Cipe 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1996, con la quale viene, tra l'altro, disposta la quota pubblica di cofinanziamento nazionale per il triennio 1994/99;
Considerato che questo Assessorato è competente per la realizzazione delle opere rientranti nella Misura 3.1 "interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico" giusta circolare 13 dicembre 1995, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 16 dicembre 1995 e programma pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 245 del 3 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996, registro 1, foglio 349, con il quale è stato esternato il programma di finanziamento I fase del Programma operativo plurifondo 1994/99, relativo alla delibera della Giunta regionale n. 324 del 13 settembre 1996;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 388 del 20 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1997, registro 2, foglio 137, con il quale è stato esternato per il P.O.P. Sicilia 1994/99, I fase - Misura 3.1, il provvedimento di utilizzazione di una ulteriore quota del 10% delle risorse assegnate, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 437 del 18 novembre 1997;
Visto il proprio decreto del 7 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1997, registro 1, foglio 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 19 luglio 1997, con il quale è stata approvata la circolare con le due schede tecniche (la prima per gli acquedotti esterni di interesse sovracomunale e la seconda per le reti idriche interne) allegate al decreto stesso, riguardante l'attivazione della II fase della Misura 3.1 in argomento per l'utilizzazione del 60%, delle risorse complessive di 120.000.000 di Ecu, circolare sulla quale avevano già espresso parere positivo sia il Comitato di sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 1996, che la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana nel marzo 1997;
Visto il proprio decreto n. 681 del 18 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998, registro 1, foglio 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 1° agosto 1998, con il quale sono state approvate le sottoelencate graduatorie relative alla II fase di attuazione della Misura 3.1 del P.O.P. Sicilia 1994/99: A - progetti delle reti idriche interne, B - progetti di acquedotti esterni sovracomunali - ritenuti immediatamente finanziabili (priorità 1) con le risorse relative alla suddetta II fase di attuazione della misura (72.000.000 di Ecu), C - progetti delle reti idriche interne (priorità 2) e D - progetti di acquedotti esterni di interesse sovracomunale (priorità 2);
Tenuto conto che il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 18 febbraio 1999 ha approvato la proposta dell'Assessore regionale alla Presidenza di rimodulazione del P.O.P. Sicilia 1994/99 nella quale era, fra l'altro, previsto un incremento della Misura 3.1 in argomento di ulteriori risorse per 82.000.000 di Ecu pari a circa L. 150.000 milioni e che la Giunta regionale ha preso atto di tale rimodulazione con delibera n. 44 del 10 marzo 1999;
Vista la propria circolare n. 7/Gab del 10 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 13 agosto 1999, emessa nelle more della iscrizione in bilancio delle suddette risorse finanziarie, al fine di avviare le procedure per l'acquisizione e la selezione dei progetti, in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 1999, fissato dalla Commissione europea per l'adozione degli atti giuridicamente vincolanti, circolare sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione interassessoriale per i progetti FESR (nominata con decreto presidenziale n. 425 del 18 dicembre 1997) nella seduta del 12 agosto 1999;
Visto il proprio comunicato relativo alla suddetta circolare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 1999;
Visto il proprio decreto n. 1225/Gab del 18 agosto 1999, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1999, registro 1, foglio 20, con il quale è stata approvata la suddetta circolare n. 7 del 10 agosto 1999;
Considerato che, con nota n. 2302 dell'1 ottobre 1999, il Presidente della Regione ha chiesto all'Assessorato del bilancio e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/99, l'iscrizione in bilancio a favore della Misura 3.1 per detta rimodulazione della somma di L. 120.971.560.000 e che, in conseguenza, a seguito di tale variazione la dotazione finanziaria è da intendersi definitivamente assestata in L. 120.971.560.000;
Visto il decreto n. 702 dell'11 ottobre 1999, con il quale l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ha disposto la iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio in corso sui capitoli 69936 e 69937 della suindicata somma complessiva di L. 120.971.560.000;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 268 del 2 luglio 1997, esternata con decreto presidenziale n. 219 del 7 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1997, registro 1, foglio 354, con la quale è stata approvata la semplificazione delle procedure di selezione e di finanziamento nell'ambito delle misure del F.E.S.R. e del P.O.P. Sicilia 1994/99;
Considerato che le risorse finanziarie di L. 120.971.560.000, previste per la rimodulazione della Misura 3.1, devono essere destinate prioritariamente, in ottemperanza al disposto della circolare n. 7/Gab del 10 agosto 1999, ai progetti già inseriti nella graduatoria C, di cui al decreto n. 681/98, in possesso dei requisiti indicati nella suddetta circolare, per un importo complessivo di L. 51.664.611.000 e che l'importo residuo di L. 69.306.949.000 deve essere ripartito secondo il criterio proporzionale (ratificato dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 7 settembre 1997) e quindi per le reti idriche interne per un ammontare di L. 44.173.348.482 e per gli acquedotti esterni ed esterni sovracomunali per un ammontare di L. 25.133.600.518;
Tenuto conto che, giusta relazione di istruttoria effettuata da questo Assessorato relativamente alle istanze pervenute nei termini di scadenza previsti e relativamente ai progetti già inseriti nella graduatoria C (approvata con decreto n. 681 del 18 maggio 1998), sono stati individuati i progetti ammissibili a finanziamento e conformi ai requisiti richiesti con la suddetta circolare n. 7/Gab del 10 agosto 1999, per la Misura 3.1 P.O.P. Sicilia 1994/99 - Rimodulazione - e per le tipologie di interventi in essa previsti;
Viste le graduatorie A, B e C contenenti ciascuna i criteri e le motivazioni di selezione adottati per la formazione delle stesse, così articolate:
1) progetti già inseriti nella graduatoria C, approvata con decreto n. 681 del 18 maggio 1998, in possesso dei requisiti richiesti nella circolare n. 7/Gab del 10 agosto 1999, relativi alle tipologie previste per reti idriche interne riproposti dalle amministrazioni comunali, graduatoria distinta sotto la lettera A;
2)  progetti riguardanti la ristrutturazione, il completamento delle reti idriche interne, compreso l'ammodernamento con impianti computerizzati, la costruzione di opere nuove e miglioramento delle reti idriche interne, proposti dalle amministrazioni comunali, graduatoria distinta sotto la lettera B;
3)  progetti riguardanti la ristrutturazione, il completamento ed il potenziamento compreso l'ammodernamento con impianti computerizzati di opere di adduzione e di distribuzione di acquedotti esterni comunali o di interesse sovracomunale proposti da enti o da consorzi di comuni, graduatoria distinta sotto la lettera C;
Tenuto conto che la Commissione tecnica interassessoriale prima richiamata per i progetti FESR, nella seduta dell'11 ottobre 1999, ha espresso parere favorevole all'approvazione della scheda per gli adempimenti di cui al D.P.Reg. n. 425/97 relativa alle graduatorie avanti descritte della Misura 3.1, interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico - Rimodulazione, giusta comunicazione della Presidenza della Regione Direzione della programmazione nn. 9 e 10 dell'11 ottobre 1999;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto nella procedura semplificata per la selezione e finanziamento dei progetti nell'ambito delle misure F.E.S.R. e P.O.P. Sicilia 1994/99, di dover provvedere all'approvazione delle suddette graduatorie relative alla Misura 3.1 del P.O.P. Sicilia 1994/99 - Rimodulazione;
Considerato di dover, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, comunicare agli enti richiedenti i motivi di esclusione per i progetti ritenuti non ammissibili e non inseriti nelle anzidette graduatorie;
Ritenuto necessario, altresì, stabilire di far scorrere le graduatorie suddette qualora in sede di verifica per la predisposizione e l'emissione dei decreti di finanziamento, gli enti attuatori dei progetti, rientranti nella definitiva dotazione finanziaria della rimodulazione della misura di cui trattasi, non dovessero comprovare i requisiti dichiarati per l'ammissibilità o perderli per motivi al momento non prevedibili o verificabili;
Tenuto conto che occorre garantire il rispetto dei termini improrogabili stabiliti dalla Commissione europea con decisione C(95) 2194 del 28 settembre 1995 di approvazione del P.O.P. Sicilia 1994/99 per l'adozione degli atti giuridicamente vincolanti (31 dicembre 1999);

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, sono approvate le graduatorie allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante:
-  A - relative ai progetti già inseriti nella graduatoria C, approvata con decreto n. 681 del 18 maggio 1999, in possesso dei requisiti richiesti dalla circolare n. 7/Gab del 10 agosto 1998 sopra richiamata (relativa a reti idriche interne);
-  B - relative ai progetti delle reti idriche interne;
-  C - relative ai progetti di acquedotti esterni ed esterni sovracomunali.
Progetti ritenuti immediatamente finanziabili con le risorse assegnate alla Misura 3.1 "Interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico" del P.O.P. Sicilia 1994/99, Rimodulazione pari a L. 120.971.560.000.
Qualora in sede di predisposizione ed emissione dei decreti di finanziamento, gli enti attuatori dei progetti rientranti nella definitiva dotazione finanziaria della rimodulazione in argomento non dovessero comprovare i requisiti dichiarati per l'ammissibilità o perderli per motivi al momento non prevedibili o verificabili, verrà operato lo scorrimento delle graduatorie stesse con la conseguente copertura finanziaria di progetti che in ordine prioritario erano privi della suddetta copertura.

Art. 2

All'onere occorrente per il finanziamento dei progetti inseriti nelle suddette graduatorie A, B e C dotati di copertura finanziaria come nelle stesse indicato, si farà fronte con i fondi iscritti nei capitoli 69936 e 69937 del bilancio regionale per l'esercizio in corso con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 702 dell'11 ottobre 1999.

Art. 3

In applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, agli enti richiedenti, per i progetti ritenuti non ammissibili, verranno comunicati i motivi di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie suddette.

Art. 4

Per la realizzazione degli interventi previsti nelle suddette graduatorie i rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli enti attuatori saranno regolati nel rispetto delle norme di attuazione del P.O.P. Sicilia 1994/99, riportate nella parte V del programma pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996.
In ottemperanza al disposto della sopraindicata decisione C(95)2194 del 28 settembre 1995 della Commissione europea di approvazione del P.O.P. Sicilia 1994/99, gli enti attuatori dovranno provvedere entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1999 all'adozione degli atti giuridicamente vincolanti (aggiudicazione a seguito asta pubblica) relativi agli interventi finanziati con le risorse della rimodulazione stessa (pena l'automatica revoca del finanziamento concesso), interventi che dovranno essere definitivamente conclusi entro il 31 dicembre 2001.

Art. 5

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art.  6

Il presente decreto, a registrazione avvenuta da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Palermo, 11 ottobre 1999.
  LO MONTE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 ottobre 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 42.
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 novembre 1999.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto n. 29993 del 17 settembre 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 1998;
Preso atto che il Ministero della sanità, con parere n. 1200/SRC/MG/253 del 25 febbraio 1998, ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 484/96, possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti, per trasferimento, i medici che risultano iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche in altra regione;
Dato atto che nella seduta del 27 maggio 1998 tra le organizzazioni sindacali di categoria e la parte pubblica non si è registrato unanime consenso circa le percentuali da destinare alle categorie riservatarie di cui all'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 484/96 relativamente alle zone carenti per il 2° semestre 1997 ed il 1° semestre 1998, per cui, in relazione alle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali di categoria può equamente individuarsi la seguente percentuale: 40% dei posti in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e 60% dei posti in favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato che il titolo di cui sopra, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati alla data del 31 gennaio 1997, quale termine utile per la presentazione dell'istanza di inclusione nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende UU.SS.LL. della Regione relativamente alle carenze di medicina generale rilevate nei rispettivi ambiti territoriali per il 2° semestre 1997 e per il 1° semestre 1998;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le regioni per le assegnazioni delle zone carenti in questione, ed, in particolare, sul l'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dover individuare nell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa l'azienda che proceda agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;

Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di medicina generale, accertate al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati:
a)  i medici che risultino iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgono altra attività a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmata nei servizi territoriali.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto, per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b)  i medici inclusi nella graduatoria regionale valevole per il 1998 approvata in via definitiva.
I medici interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa indicando le località carenti per le quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti inoltre ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, specificando il punteggio conseguito.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato.

Art. 5

Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti, i medici di cui alla lett. b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per il 1998;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nella località carente per la quale concorrono risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1995;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione Sicilia almeno dal 31 gennaio 1995.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica.

Art. 6

I medici in possesso alla data del 31 gennaio 1997 dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per potere partecipare alla riserva di posti secondo le percentuali di cui alle premesse del presente decreto devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato o apposita dichiarazione.

Art. 7

L'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), riserva una percentuale del 40% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici che, alla data del 31 maggio 1997, risultano in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 60% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 novembre 1999.
  SANZARELLO 

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DECRETO 3 novembre 1999.
Elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle competenti Aziende UU.SS.LL. in ordine ai posti di continuità assistenziale resisi liberi nel 2° semestre 1997 e nel 1° semestre 1998 nell'ambito della Regione Sicilia;
Considerato che i posti di continuità assistenziale di cui trattasi vanno conferiti ai medici in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 49, commi 2a) e 2b), del D.P.R. n. 484/96 secondo le procedure ivi contenute e con l'applicazione dell'art. 3, comma 6, che prevede percentuali di riserva in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e dei medici in possesso di titolo equipollente;
Considerato che in relazione alle proposte avanzate dalle OO.SS. di categoria nella seduta del 27 giugno 1998 può equamente individuarsi la seguente percentuale di riserva di posti: 40% in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 256/91 e 60% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato che il titolo di cui sopra, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati alla data del 31 gennaio 1997, quale termine utile per la presentazione delle istanze di inclusione nella graduatoria di medicina generale valida per il 1998;
Vista la nota prot. n. 1200/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti in questione ed, in particolare, sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dovere individuare nell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa l'ufficio preposto agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 122/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;

Decreta:


Art. 1

Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.P.R. n. 484/96, gli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, degli incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopraelencati:
a)  i medici che siano già titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della Regione Sicilia, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo, nonché i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato in altra regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre anni di servizio effettivo ed abbiano mantenuto per tale periodo nella Regione siciliana la residenza e l'iscrizione all'albo professionale;
b)  i medici inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, approvata in via definitiva, ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 6° e nell'art. 20, comma 6°, del D.P.R. n. 484/96.
I medici interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda, a pena di esclusione, la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico di titolarità, nonché per quelli provenienti da altre regioni, il mantenimento della residenza e l'iscrizione all'albo professionale della Regione siciliana negli ultimi tre anni.

Art. 4

I medici di cui all'art. 2, punto b), dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998, specificando il punteggio conseguito.

Art. 5

Al fine del conferimento degli incarichi di cui trattasi i medici di cui all'art. 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1998;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nella località carente per la quale concorrono risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1995;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione siciliana almeno dal 31 gennaio 1995.

Art.  6

I medici in possesso, alla data del 31 gennaio 1997, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per poter partecipare alla riserva di posti secondo le percentuali di cui alle premesse del presente decreto devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato, ovvero apposita dichiarazione.

Art. 7

L'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, fatto salvo il disposto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 484/96, riserva una percentuale del 40% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso alla data del 31 gennaio 1997 dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 60% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, posti spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di concorrenti.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 novembre 1999.
  SANZARELLO 


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(99.47.2167)
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DECRETO 9 novembre 1999.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1o semestre 1999 nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento e n. 7 di Ragusa, attribuibili per trasferimento.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi all. "N" al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. IN10/1694 del 5 novembre 1996, n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Viste le note prot. n. 2742 del 23 settembre 1999 e n. 29104 del 30 settembre 1999, con le quali le Aziende UU.SS.LL., rispettivamente, n. 7 di Ragusa e n. 1 di Agrigento hanno comunicato i posti di medicina dei servizi resisi vacanti nel 1o semestre 1999 attribuibili per trasferimento;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, all. "N".

Art.  2

Per quanto sopra indicato, sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per distretti e per servizi, le sedi resesi vacanti nel 1o semestre 1999, nell'ambito territoriale delle Aziende UU.SS.LL. n. 1 di Agrigento e n. 7 di Ragusa.
Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento

  Distretto | Servizio | Posti | N. ore  
Sciacca  Medicina di base 1 38 
Ribera  Medicina del lavoro 1 24 

Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa

  Distretto | Servizio | Posti | N.ore  
Ragusa  Igiene pubblica 2 24 
Modica  Igiene pubblica 1 24 
Modica  Medicina legale 1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda U.S.L. di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 

(99.47.2183)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Ricostituzione della Commissione permanente di collaudo per le forniture oggetto di contratto della Presidenza della Regione siciliana.

Con decreto n. 3906 del 3 agosto 1999 dell'Assessore alla Presidenza, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 agosto 1999 al n. 3092, è stata ricostituita la Commissione permanente di collaudo per le forniture della Presidenza della Regione siciliana, che risulta così composta:
-  dr. Giovanni Di Liberti - presidente;
-  dr. Mario Amato - componente effettivo;
-  ing. Leonardo Ditta - componente effettivo;
-  sig. Mariano Cuccia - componente effettivo;
-  dott.ssa Francesca Buttafoco - componente supplente;
-  ing. Giuseppe Troncale - componente supplente;
-  sig. Pietro Morreale - componente supplente;
-  ing. Sebastiano Lio - componente esperto.
(99.39.1740)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva nonché servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Villabate, Ficarazzi e Misilmeri per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Villabate - San Leonardo Ovest, 4° lotto.

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(99.39.1738)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano annuale di edilizia scolastica - Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica".

A parziale rettifica del piano di edilizia scolastica, relativo all'anno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 ottobre 1999, parte I, n. 48, si precisa, per le seguenti opere, quanto segue:
L'intervento di Agira - Elementare S. Giuseppe - Abbattimento barriere architettoniche - n. 7 aule - L. 80.239.300 - Progetto di massima, è da intendersi finanziato ai sensi dell'art. 1 - comma 8 - della legge n. 340 del 2 ottobre 1997, con il residuo dello stanziamento assegnato alla Regione per l'annualità 1997.
L'importo assegnato al comune di Piazza Armerina - Elementare Chinnici - Adeguamento norme di sicurezza - n. 16 aule - Progetto preliminare, è di L. 398.000.000 e non di L. 400.000.000, come erroneamente riportato nel piano 1998.
(99.46.2162)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Determinazione della quantità di fiammiferi che la ditta ISFA S.p.A. di Catania può produrre nell'anno 1999.

Con decreto n. 1172 del 15 settembre 1999, l'Assessore per l'industria, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1951, n. 46, ha determinato in 1.135.716.900 unità il quantitativo di fiammiferi che la ditta ISFA S.p.A. di Catania, unica azienda del settore operate in Sicilia, può produrre nell'anno 1999.
(99.39.1734)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo, relativa a lavori urgenti nel comune di Contessa Entellina.

Con decreto n. 972/13 del 29 giugno 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia V.S. 15 ottobre 1998 redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per il consolidamento della zona a valle del Borgo Piano del Cavaliere e ripristino transitabilità strada a valle dello stesso borgo nel comune di Contessa Entellina ed ha disposto il finanziamento di L. 31.963.000 sul cap. 70301, esercizio finanziario 1999.
(99.39.1752)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla ditta Farmos s.r.l., con sede legale in Misterbianco, al trasferimento nei nuovi locali siti in Valverde per la detenzione e distribuzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 29857 del 14 settembre 1999, l'Assessore regionale per la sanità ha autorizzato al trasferimento dei locali del magazzino la ditta Farmos s.r.l., con sede legale in via Carlo Marx n. 57, interno 21 - Misterbianco (CT) e magazzino in via Mario Tosto n. 3 - Valverde (CT) a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio delle Regioni Sicilia e Calabria, ai sensi e nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92.
(99.39.1750)
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Autorizzazione alla ditta Medical Line s.r.l., con sede legale in Catania, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 29858 del 14 settembre 1999, l'Assessore regionale per la sanità ha autorizzato la ditta Medical Line s.r.l., con sede legale e magazzino in Catania, via S. Giuseppe La Rena n. 82, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, previsto dagli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi e nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92.
(99.39.1749)
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Sostituzione di un componente del Comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali.

Con decreto n. 29984 del 15 settembre 1999, l'Assessore per la sanità ha disposto la sostituzione del dott. Romano Giuseppe, componente dimissionario del Comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali, in rappresentanza dell'Azienda U.S.L. n.3 di Catania, con la dott.ssa Papa Francesca, titolare, ed il dott. Ciraldo Angelo, supplente.
(99.39.1736)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione all'Agip Petroli S.p.A., con sede in Roma, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Con decreto n. 330/18 del 9 luglio 1999 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Agip Petroli S.p.A., con sede legale a Roma in via Laurentina, 449, è stata autorizzata ad effettuare l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti nello stabilimento di raffineria di Priolo Gargallo (SR) e costituiti da fanghi di chiarificazione delle acque (cod. CER 19.09.02), per ripristino ambientale di un'area interna allo stabilimento stesso.
(99.39.1748)
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Approvazione del progetto di recupero della ditta Seminara Antonino, con sede in Alimena, per una cava di sabbia nel comune di Bompietro.

Con decreto n. 369/9 del 7 settembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato il progetto di recupero ambientale della ditta Seminara Antonino, con sede in Alimena, per una cava di sabbia in contrada Serra S. Filippo nel territorio del comune di Bompietro (PA).
(99.39.1747)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.

Con decreto n. 101/2TR del 6 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è accordato, per l'anno 1999, alla società Giuntabus s.r.l., con sede in Messina, il rinnovo delle concessioni delle seguenti autolinee di gran turismo:
-  isole Eolie: Milazzo porto - Palermo - Monreale - Milazzo porto;
-  isole Eolie: Milazzo porto - Agrigento - Milazzo porto;
-  isole Eolie: Milazzo porto - Catania - Caltagirone - scavi del Casale - Piazza Armerina - Siracusa - Milazzo porto, da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già approvate per l'anno precedente.

Con decreto n. 102/2TR del 6 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a modificare il programma e il percorso dell'autolinea extraurbana Sortino - Melilli - Siracusa, mediante l'intensificazione di 2 c.c. scolastiche Sortino - Siracusa senza transito per Melilli, con istradamento sulla S.P. 60 e sulla S.S. 114 e 2 c.c. scolastiche Melilli - Siracusa senza transito da Priolo e la riduzione della c.c. Melilli - Siracusa da giornaliera in feriale.

Con decreto n. 104/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Catania - Siracusa, mediante l'aggiunta di 3 c.c. fer.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.

Con decreto n. 105/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, alla scissione, con eliminazione della deviazione villaggio Scia e modifiche al percorso ed al programma di esercizio, dell'autolinea Carlentini - Lentini - Catania con deviazione villaggio Scia, nelle seguenti due autolinee:
1)  Carlentini - Lentini - Aeroporto - Catania, da esercitarsi con 13 c.c. f. Carlentini - Lentini - Aeroporto - Catania e 1 c.c. f. Lentini - Aeroporto - Catania;
2)  Carlentini - Lentini ospedale - Lentini F.S. - Carlentini da esercitarsi con 15 corse feriali più 8 c.c. scolastiche Carlentini - Lentini polivalente.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima e compatibili con le modifiche soprariportate.

Con decreto n. 106/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a scindere l'autolinea Pachino - Ispica - Noto - Villa Vela - Palazzolo con diramazione Villa Vela - Canicattini nelle seguenti due autolinee:
1)  Pachino - Noto, da esercitare con 2 c.c. f. + 1 c.c. scolastica intero percorso e 1 c.c. scolastica Pachino - Rosolini;
2)  Palazzolo - Noto, con eliminazione della diramazione Villa Vela - Canicattini e limitazione della corsa Pachino - Canicattini al tratto Pachino - Ispica - Noto con esercizio limitato al periodo scolastico, da esercitare con 2 c.c. fer. intero percorso.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti e compatibili con le modifiche soprariportate.

Con decreto n. 107/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais S.p.A., ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Portopalo - Pachino - Siracusa - Catania, mediante l'aggiunta di 1 c.c. fer. sul tratto Pachino - Noto - Avola - A18 - Catania e di 2 c.c. fer. sul tratto Siracusa - Catania.

Con decreto n. 108/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Portopalo di Capo Passero - Pachino - Siracusa -Catania, ad eliminare il transito da Priolo di 2 delle 6 c.c. fer., delle 2 c.s. post-festive, delle 2 c.s. di venerdì e sabato sul tratto parziale Siracusa - Priolo - Catania, instradandole sul corrispondente tratto parziale A18.

Con decreto n. 109/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Solarino - Floridia - Priolo - Catania, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di:
-  1 c.c. scolastica da lunedì a venerdì sul tratto intero con transito da Belvedere e Priolo;
-  1 c.c. fer. sul tratto intero senza transito da Belvedere e Priolo.

Con decreto n. 110/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Bevacqua e Vitanza s.n.c., con sede in Tortorici (ME), ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Tortorici - S. Salvatore di Fitalia - Zappulla - Capo d'Orlando - S. Agata di Militello, mediante l'aggiunta di 1 c.s. scolastica sul tratto Capo d'Orlando - S. Salvatore diFitalia - Tortorici.
E' rigettata l'opposizione della società Autoservizi Emanuele Antonino s.n.c.

Con decreto n. 111/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, a conferma della richiesta della ditta Emanuele Antonino, all'art. 1 del decreto assessoriale n. 97/2TR dell'11 giugno 1996, la locuzione "da giornaliera in domenicale della c.c. sul tratto S. Agata di Militello - Capo d'Orlando" è sostituita da "in feriali e domenicali con esclusione di tutti gli altri giorni festivi della c.c. sul tratto S. Agata di Militello - Capo d'Orlando".

Con decreto n. 112/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Giuntabus s.r.l., con sede in Messina, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Capo Milazzo - Messina, mediante l'aggiunta di:
-  2  c.s.  scolastiche nel senso Scala T. - Milazzo;
-  2  c.s.  scolastiche nel senso Milazzo - Scala T.;
-  1  c.s.  scolastica nel senso Monforte Marina - Villafranca;
-  1  c.s.  scolastica nel senso Villafranca - Monforte Marina;
-  1  c.s.  scolastica nel senso Milazzo - Villafranca.

Con decreto n. 113/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Autotrasporti Partanna s.c.r.l., con sede in Partanna, nell'esercizio dell'autolinea Partanna - Sciacca, ad arretrare il capolinea da Partanna a S. Ninfa, nel solo periodo scolastico, con divieto di servizio locale, estremi compresi, tra S. Ninfa e Partanna, con facoltà di carico da S. Ninfa degli studenti diretti a Sciacca.

Con decreto n. 114/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società SAL s.r.l. di Agrigento, nell'esercizio dell'autolinea Agrigento - Palma di Montechiaro - Licata - Gela, ad intensificare il programma di esercizio sulla tratta Agrigento - Calcarelle - Palma di Montechiaro, mediante l'aggiunta di 1 coppia di corse da esercitare nel periodo scolastico.

Con decreto n. 115/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Agrigento - Catania con diramazione Favara, ad abolire il divieto del servizio locale da Canicattì a Riesi, con imposizione dello stesso tra Riesi e Catania estremi compresi, ed a transitare dall'aeroporto di Fontanarossa.
Viene respinta la richiesta di intensificazione con 1 c.c. g. Catania-Agrigento diramazione Favara.
Sono rigettate le opposizioni delle FS e della società Etna Trasporti.

Con decreto n. 116/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, la richiesta della società Cavaleri Giuseppe s.r.l., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Naro, intesa ad ottenere, nell'esercizio dell'autolinea Canicattì - Naro - Palma di Montechiaro - Licata, l'autorizzazione a differire di 15 minuti la corsa Licata - Palma di Montechiaro - Naro - Gela, in partenza alle ore 14,45, a conferma del decreto n. 112/2TR del 22 aprile 1998, è stata respinta.
E' conseguentemente respinta l'opposizione formulata dalla società SAL di Agrigento.

Con decreto n. 117/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria la società Sais Viaggi S.p.A. ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea "Alì Superiore - Messina diramazione Alì Tiro a Segno":
1)  ad arretrare il capolinea da Alì Superiore ad Ariella (frazione di Alì Superiore);
2)  a ridurre il programma di esercizio mediante l'abolizione di 2 c.c. fer. e 1 c.c. scol. sul tratto Alì Superiore - Alì Terme - Messina e di 2 c.c. fer. sul tratto Alì Superiore - Alì Terme - Alì Tiro a Segno;
3)  a prolungare a S. Teresa Riva la c.c. scol. sul tratto Alì Superiore - Alì Terme - Alì Tiro a Segno.

Con decreto n. 118/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società cooperativa Autoservizi Adranone, con sede in Sambuca di Sicilia, nell'esercizio dell'autolinea scolastica Sambuca - S. Margherita Belice - Montevago - Partanna a prolungare la stessa a Castelvetrano, con divieto di carico tra Partanna e Castelvetrano, a tutela dei servizi gestiti dall'Azienda Siciliana Trasporti.

Con decreto n. 119/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, a conferma del decreto n. 201/2TR del 13 agosto 1998, la società Autolinee Gallo s.r.l., con sede in Enna, ad instradare la c.c. fer. dell'autolinea Cattolica Eraclea - Ribera - Palermo sulla S.S. 624 e ad effettuare la diramazione per Calamonaci.

Con decreto n. 120/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, a conferma del decreto n. 203/2TR del 13 agosto 1998, la società Autolinee Gallo s.r.l., con sede inEnna, nell'esercizio dell'autolinea Sciacca - Menfi - Palermo, a trasformare in feriale la c.c. g. sul tratto Giuliana - Bisacquino; ad abolire la c.c. g. sul tratto Bisacquino - Sambuca - Menfi diramazione Giuliana; ad arretrare il capolinea da Menfi a Giuliana; a trasformare in scolastica la c.c. fer. Menfi - Giuliana - Corleone, ad intensificare il programma di esercizio con 1 c.c. scol. sul tratto Corleone - Bisacquino e con 3 c.c. scol. sul tratto Campofiorito - Bisacquino.

Con decreto n. 121/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, a conferma del decreto n. 202/2TR del 13 agosto 1998, la società Autolinee Gallo s.r.l., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Sciacca - Ribera - Corleone - Palermo, ad abolire la c.c. festiva sul tratto intero, a trasformare in feriale la c.c. g. sul tratto intero limitandone il percorso sul tratto Palermo - Chiusa Sclafani e viceversa, a trasformare in feriale la c.c.g. sul tratto Lucca Sicula - Palermo e ad effettuare il transito dall'aeroporto di Punta Raisi della c.c. fer. Ribera - A29 - Palermo in partenza da Ribera alle ore 5,45 con rientro da Palermo alle ore 19.

Con decreto n. 122/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Giuntabus s.r.l., con sede in Messina, ad intensificare il programma d'esercizio dell'autolinea Milazzo - A20 - Messina, mediante l'aggiunta di n. 2 corse semplici feriali nel senso Milazzo - Messina; n. 4 corse semplici feriali nel senso Messina - Milazzo; n. 2 c.c. festive.

Con decreto n. 123/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais autolinee S.p.A., con sede in Enna, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo con diramazione Enna deviazione Enna - Villarosa, mediante l'aggiunta di 2 c.c. scolastiche sul tratto Messina - A18 - Catania.

Con decreto n. 124/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Agrigento - Caltanissetta A19 - Catania, ad intensificare il programma di esercizio con l'aggiunta di 2 c.c. g. Agrigento - Caltanissetta - Catania e 2 c.c. f. Agrigento - Catania con esclusione del transito da Canicattì e Caltanissetta.

Con decreto n. 125/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Palermo - Polizzi - Petralia - Gangi - Nicosia, ad invertire la direzione di marcia di 1 delle 2 c.c. g. Nicosia - Polizzi - A19 - Palermo.

Con decreto n. 126/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A. ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Graniti - Giardini - Messina, ad abolire il divieto di servizio locale tra Giardini F.S. e Messina estremi compresi.

Con decreto n. 127/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A. ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Graniti - Taormina, ad abolire il divieto di servizio locale Gaggi - Giardini F.S. - Taormina estremi compresi.

Con decreto n. 128/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, in accoglimento dell'istanza in data 30 aprile 1998, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Saic s.r.l., con sede in Butera, ad esercitare l'autolinea extraurbana Pietraperzia - Mazzarino - Butera - Gela - Vittoria con il seguente programma di esercizio: 1 c.c. feriale sul percorso intero; 1 c.c. scolastica sul tratto Gela - Vittoria; 3 c.c. feriali + 4 c.c. scolastiche sul tratto Butera - Gela.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 129/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio, con sede in Cerda, nell'esercizio dell'autolinea Montemaggiore Belsito - Termini Imerese, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione della c.c. festiva e domenicale sulla tratta Montemaggiore Belsito - Termini Imerese.

Con decreto n. 130/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo e C. s.a.s., con sede in Caccamo, nell'esercizio dell'autolinea Caccamo - Palermo con diramazione Termini Imerese stazione F.S. e stabilimento Fiat di Buonfornello, a ridurre 1 c.c. fer. in scolastica.

Con decreto n. 131/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si è revocata alla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo e C. s.a.s., con sede in Caccamo, la concessione dell'autolinea Caccamo - Fondo Croce, con obbligo di non effettuare in relazione a quanto precede, licenziamento di unità lavorative, giusto impegno assunto con l'istanza di cui in premessa.

Con decreto n. 132/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si è revocata alla ditta Randazzo Filippo diDi Gesù Lorenzo e C. s.a.s., con sede inCaccamo, la concessione dell'autolinea Caccamo - Montemaggiore Belsito, con obbligo di non effettuare in relazione a quanto precede, licenziamento di unità lavorative, giusto impegno assunto con l'istanza di cui in premessa.

Con decreto n. 133/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Siculiana - Realmonte - Porto Empedocle - Palermo, mediante la soppressione della c.c. festiva sul tratto intero.

Con decreto n. 134/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Caltabellotta - S. Carlo, mediante la trasformazione della c.c. g. sul percorso intero in scolastica.

Con decreto n. 135/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana S. Anna - Caltabellotta - Palermo mediante la trasformazione da giornaliera in feriale della c.c. sul tratto Caltabellotta - Palermo via S.S. n. 624.

Con decreto n. 136/2TR del 17 agosto 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad eliminare, nell'esercizio dell'autolinea Messina - Barcellona, la diramazione per lo stabilimento Pirelli.
(99.38.1685)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE 11 ottobre 1999, prot. n. 62.
Circolare attuativa dell'art. 1 del decreto n. 486/Gr. VII/III D.P.R. del 28 luglio 1999, istitutivo del fondo di rotazione per i finanziamenti occorrenti a rendere esecutive le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

A tutti gli Assessorati della Regione siciliana
A tutti gli enti locali territoriali e/o istituzionali
A tutti gli enti e le aziende sottoposti a loro vigilanza e tutela
Premessa
Con decreto n. 486 del 28 luglio 1999 sono stati formulati i piani di riutilizzo delle somme assegnate dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86, relative agli interventi non appaltati alla data del 30 giugno 1999, così come disposto dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Il medesimo decreto prevede l'istituzione di un apposito fondo di rotazione che destina la somma di lire 150.000.000.000 ai finanziamenti occorrenti a rendere esecutive, ai sensi della legge regionale n. 10/93, le progettazioni di massima dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, statale e comunitaria.
Il fondo di rotazione, pertanto, si configura come uno strumento d'attivazione della progettualità dei soggetti individuati dall'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, volto ad incentivare la redazione di progetti esecutivi effettivamente cantierabili.
Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con il perfezionamento della provvista finanziaria occorrente per la realizzazione dell'opera, essendo in tale provvista compresa la stessa quota di progettazione; pertanto permetterà a tutti i soggetti beneficiari di avere a disposizione i mezzi finanziari necessari per affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche.
1.  Dotazione del fondo
La somma di lire 150 miliardi è ripartita nel quadro riepilogativo riutilizzo assegnazioni - Tabella "A" di cui al decreto n. 486/99 nei seguenti settori:
  Settore d'intervento | Importo 
Idrico      76.033.725.000 
Beni culturali      16.444.793.000 
Produttivo      10.005.906.000 
Recupero urbano      7.372.948.000 
Trasporti      40.342.628.000 

2. Soggetti beneficiari
Nell'ambito del territorio regionale possono usufruire delle risorse del fondo tutti i soggetti espressamente richiamati dall'art. 1 della legge regionale del 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Spese finanziabili
Sono finanziabili esclusivamente le spese necessa- rie a rendere esecutivi progetti di massima o progetti esecutivi ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, approvati in linea tecnica adeguati quanto al quadro economico alla legge regionale n. 10/93, ai sensi dell'art. 20, comma 3°, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nei settori individuati nella tabella "A" del decreto n. 486/99 e conformi agli obiettivi della programmazione comunitaria, statale e regionale (Programmazione di sviluppo del Mezzogiorno - Programma operativo regionale), riferibili ad opere infrastrutturali, e cioè:
  Settore | Obiettvi 
Idrico  Interventi di captazione e adduzione, rifunzionalizzazione, messa in sicurezza (an che a fini igienici), ammodernamento e completamento delle infrastrutture, di interesse regionale. 
  Programmi di ambito locale. 
  Interventi finalizzati alla piena attuazione della legge n. 36/94. 
Beni culturali  Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale. 
Produttivo  Riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali a disposizione delle imprese. 
Recupero urbano  Potenziamento delle infrastrutture metropolitane strategiche. 
  Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nelle aree urbane. 
  Costruzione di reti locali di medi centri fi-nalizzate al miglioramento dell'offerta di città (intese come infrastrutture strategiche al servizio dei sistemi locali produttivi), in un'ottica di marketing urbano. 
Trasporti  Miglioramento dell'accessibilità nelle aree interne. 
  Riassetto a livello regionale del sistema portuale (commerciale, turistico-industriale) anche per i collegamenti con le isole minori. 
  Riqualificazione e creazione di poli aeroportuali secondari. 
  Piattaforme logistiche secondarie negli in-terporti di interesse nazionale. 

I finanziamenti verranno concessi al perfezionamento dell'istruttoria in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del limite di capienza del fondo.
Le progettazioni esecutive oggetto del fondo devono riferirsi a progetti di massima o progetti esecutivi ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, approvati in linea tecnica adeguati quanto al quadro economico alla legge regionale n. 10/93, di interventi inseriti nel "Programma triennale delle opere pubbliche" approvato dall'ente, come disciplinato dalla legge n. 109/94.
4.  Limite del finanziamento
Il finanziamento può essere richiesto, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino il settore di intervento e l'obiettivo, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente, il costo presunto dell'opera da realizzare ed un prospetto delle spese da sostenere per rendere esecutive le progettazioni, nonché tutti gli elementi necessari per l'applicazione dei criteri di valutazione più avanti specificati e, in caso di presentazione di più richieste di finaziamento, l'ordine di priorità delle stesse.
Il finanziamento non può essere superiore al 7% del costo dell'opera, per la quale occorre fare riferimento agli importi previsti per lavori e forniture.
Poiché l'U.E. attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale, si ritiene necessario fissare i limiti minimi di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse extraregionali.
Il fondo, dunque, non può essere considerato uno strumento per la normale attività di progettazione, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.
Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto per lavori e forniture non sia inferiore a 5 miliardi di lire.
5.  Richiesta del finanziamento
Le richieste dovranno essere spedite agli Assessorati regionali competenti entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, corredate dalla seguente documentazione:
-  relazione tecnica contenente le indicazioni riportate al punto 4;
-  progetto di massima redatto ai sensi della legge regionale n. 10/93 approvato in linea tecnica o progetti esecutivi ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, approvati in linea tecnica adeguati quanto al quadro economico alla legge regionale n. 10/93;
-  delibera dell'ente proponente di approvazione del progetto di massima.
In questa sede deve essere previsto l'eventuale cofinanziamento dell'opera con fondi propri o di privati, istituti di credito. La disponibilità di altri soggetti oltre il proponente va riferita ad atti formali.
Trascorsi due anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, la restituzione è dovuta anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.
6.  La procedura: valutazione, erogazione e restituzione
6.1. ISTRUTTORIA
L'istruttoria sui requisiti di ammissibilità al finanziamento sulla documentazione di cui al precedente punto 5 trasmessa dagli enti richiedenti sarà curata dagli Assessorati regionali competenti che provvederanno richiedendo eventualmente ed acquisendo nel termine massimo di giorni 10 eventuali integrazioni di documentazioni.
Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze, gli Assessorati regionali competenti trasmetteranno a questa Presidenza, Direzione programmazione, gruppo XIII, le richieste di finanziamento corredate da succinte schede tecniche.
6.2.VALUTAZIONE
La documentazione pervenuta sarà trasmessa dal gr. XIII nel termine di giorni 2 dal ricevimento al nucleo di valutazione che provvederà sulla base di seguenti criteri di valutazione, alla formulazione della relativa graduatoria nel termine di 30 giorni.
  Criteri | Punteggio 
Priorità assegnata dall'Amministrazione proponente  0-3 (1°=3; 2°=2,5; 3°=2; dal 4° a scalare 1/10 di punto) 
Gradimento amministrazione competente  0-2 
Coerenza progetto con obiettivi programmatici  0-3 (elevata=3; parziale=1,5; modesta=0) 
Dimensione finanziaria prevista dell'opera  0-1 (>10mld=1; <10 mld=0) 
Complessità del progetto  0-4 (Multiprovinciale=2; multisettoriale e/o multifunzio- nale=2) 
Domanda insoddisfatta  0-1 
Valenza territoriale  0-3 (elevata=3; parziale=1,5; limitata=0) 
Valenza ambientale  0-3 (elevata=3; parziale=1,5; limitata=0) 
Tasso occupazionale a cantiere a regime 

Completamenti di opere o infrastrutture
Articolazioni in lotti  0-3  
  Criteri | Punteggio 
Cofinanziamento/Costo totale (0%=0; >0-10%=0,2; >10%-20%=0,4; >20%-30%=0,8;  0-3 >30%-40%=1; >40%-50%=1,2; >50%-60%2; >60%=3) 

6.3.EROGAZIONE
Esperita con esito positivo la valutazione, la Presidenza ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 486 concede il finanziamento ripartito in due erogazioni: anticipazione e saldo.
Con la notifica del provvedimento di finanziamento viene erogato al soggetto beneficiario un'anticipazione pari al 50% del finanziamento riconosciuto e l'ente beneficiario adotta ai sensi del regolamento interno dell'ente e nel rispetto della normativa dell'U.E. la delibera d'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo. La delibera d'incarico deve contenere l'impegno di restituire all'atto di realizzo della provvista finanziaria riferita al progetto le somme finalizzate alla redazione della progettazione esecutiva.
La rata di saldo sarà disposta dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcelle vidimate dagli ordini professionali competenti, ecc.), nonché dopo l'approvazione della progettazione esecutiva in linea tecnica dai soggetti previsti dell'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2 settembre 1998; la progettazione deve inoltre rispondere al requisito dell'immediata cantierabilità.
6.4. RESTITUZIONE
Come già esposto al punto 6.3., dalla data di notifica dell'avvvenuta registrazione del decreto di finanziamento decorre il termine massimo di due anni per la restituzione di tutte le somme anticipate.
Trascorsi due anni dalla data di realizzo della provvista finanziaria del progetto la restituzione è sempre dovuta anche qualora l'opera non sia realizzabile o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, sarà avviata la procedura per la detrazione alla fonte su quelle assegnate o trasferite a comuni e province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, disciplinate dall'art. 21 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997.
A seguito dell'avvenuto perfezionamento del finanziamento dell'opera, l'Assessorato regionale competente provvederà immediatamente ad attivare le procedure necessarie per la restituzione della somma erogata quale finanziamento all'ente per la redazione della progettazione esecutiva.
  L'Assessore: CRISAFULLI 

(99.43.1947)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 5 novembre 1999, n. 18.
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1999.

Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alle Ragionerie centrali
Alla Direzione finanze e credito
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione sici liana
Al Banco di Sicilia S.p.A. -  servizio crediti mobiliari - settore enti
-  servizio sistemi informativi e telecomunicazioni (S.S.I.T.)
Alla Direzione regionale delle entrate della Sicilia
Alle prefetture della Sicilia
Ai dipartimenti provinciali del tesoro del bilancio e della programmazione economica in Sicilia -  Ragionerie provinciali dello Stato -  Direzioni provinciali del Tesoro
e, p.c.  Alla Corte dei conti -  sezione di controllo 

DISPOSIZIONI GENERALI

Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio fi nanziario in corso si richiama l'attenzione dei direttori delle Ragionerie centrali sugli adempimenti relativi alla chiusura delle scritture contabili e si ribadisce il divieto di ammettere a registrazione impegni di spesa in contrasto con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e delle istruzioni diramate con la circolare n. 16 del 10 agosto 1999. Si richiamano pure le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi si ricorda inoltre quanto disposto dall'ottavo comma dello stesso art. 11 nonché dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'articolo 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in attuazione delle disposizioni dell'articolo 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per impegni assunti nell'esercizio 1999, dovranno essere determinate con decreti assessoriali uno per le spese correnti ed uno per quelle in conto capitale.
Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le disposizioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.
Parte Prima
ENTRATE
Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, sin dal primo gennaio 2000, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o residui.
L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, sin dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2000 o ai residui degli esercizi precedenti.
Il predetto istituto cassiere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del 2000, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 1999 e precedenti.
Entro il 7 gennaio 2000 il medesimo istituto compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 1999 due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.
Entro il predetto termine, le Ragionerie provinciali dello Stato compileranno ed invieranno a questo Assessorato, gruppo VII - servizi del tesoro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto esercizio 1999 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere pure inoltrata alla Direzione finanze e credito di questo Assessorato.
I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al gruppo VII - servizi del tesoro alle competenti Ragionerie centrali
Si rammenta, inoltre, che il 29 febbraio 2000 scade il termine per presentare all'istituto incaricato del servizio di cassa le richieste di variazione nella imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Successivamente a tale data, le eventuali richieste di variazione dovranno pervenire entro il termine ultimo del 15 marzo 2000, al gruppo VII - servizi del tesoro per la preventiva autorizzazione.
Dette variazioni e quelle richieste direttamente dalle Ragionerie provinciali dello Stato allo stesso istituto di credito dovranno, comunque, essere effettuate entro il 31 marzo 2000.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, alla Direzione bilancio e tesoro - gruppo VII - servizi del tesoro ed alla Ragioneria centrale competente, nonché alla Direzione finanze e credito di questo Assessorato.
Classificazione dei residui attivi

Le Ragionerie provinciali dello Stato, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per quelle del capo VII - demanio, dovranno inviare, entro il 28 aprile 2000, rispettivamente alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, un prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1999, classificate ai sensi dell'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Analogamente, per le altre entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1999, ciascuna Amministrazione regionale che, in base al relativo quadro di classificazione, deve curarne l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere analogo prospetto riepilogativo alla rispettiva Ragioneria centrale.
Parte Seconda
SPESE
Limiti di emissione dei titoli di spesa

La chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre 1999 comporta che gli adempimenti correlati all'emissione dei titoli di spesa siano effettuati entro i termini stabiliti con la presente circolare in quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti Ragionerie centrali che del gruppo VII - servizi del tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'ufficio di cassa regionale.
E' necessario, pertanto, che i titoli di spesa, con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale che dovranno pervenire non oltre il 2 dicembre, pervengano alle competenti Ragionerie centrali entro il 26 novembre per non compromettere la loro estinzione.
A tale proposito gli ordini di accreditamento devono essere emessi dalle amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predetta data per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelevamento.
In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da parte delle amministrazioni per le variazioni al plafond di cassa, di cui al quadro sintetico delle relative previsioni allegato al bilancio della Regione, devono pervenire ai competenti gruppi bilancio entro il termine indifferibile del 22 novembre 1999.
Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro il 31 dicembre 1999, si rende necessario altresì che il 3 dicembre (il 10 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale) cessi il loro inoltro al gruppo VII - servizi del tesoro per la successiva trasmissione agli uffici centrali di cassa regionale, che dovrà comunque avvenire non oltre il 10 dicembre (il 17 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale).
E' consentito, però, oltre i termini di cui sopra ma non oltre il 29 gennaio 1999, l'invio dei titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.
Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 1999, dovranno essere trasmessi al gruppo VII - servizi del tesoro e da questo agli uffici di Cassa regionale, con elenchi separati da quelli contenenti i titoli da imputare all'esercizio 2000.
Si rammenta che le amministrazioni centrali e gli uffici periferici potranno, in caso di necessità, emettere, negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, titoli di spesa (ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento) con imputazione all'esercizio finanziario 2000, con una nuova numerazione a partire dal n. 1. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio oppure all'approvazione della sua gestione in regime di esercizio provvisorio. I titoli di spesa emessi a carico del nuovo esercizio potranno essere pagati dal 1° gennaio 2000 e dovranno essere muniti di un bollo, apposto anche sui relativi elenchi di trasmissione, dal quale si evinca chiaramente la dicitura "esercizio finanziario 2000", affinché le Ragionerie centrali e gli uffici di cassa regionale possano, a vista, distinguere i titoli che debbono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1999 da quelli con imputazione all'esercizio 2000. Le Ragionerie centrali provvederanno alle conseguenti registrazioni dei titoli emessi con riferimento alla gestione dell'anno 2000.
Al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, l'istituto incaricato del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro il 17 dicembre 1999, le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d'accordo con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.
I funzionari delegati provvederanno, con la massima sollecitudine, all'emissione del buono per la regolazione delle ritenute entro lo stesso mese di dicembre (mod. 31 bis C.G. o mod. 17 R.P.).
I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a norma dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, possono procedere alla emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997, entro il termine del 23 dicembre al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio.
Si raccomanda all'istituto cassiere la necessità di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del limite temporale sopra indicato.
Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le Ragionerie centrali cureranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a lire 5.000. Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.
Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni in uscita e l'emissione delle quietanze devono riferirsi al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 2000 fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 1999.
Entro e non oltre il 7 gennaio 2000 l'istituto incaricato del servizio di cassa compilerà:
a)  due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1999;
b)  due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 di cembre 1999;
c)  due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1999, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali.
A decorrere dal mese di gennaio 2000, lo stesso istituto compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.
Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, l'istituto incaricato del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti individuali e quelli collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, il vaglia ovvero l'assegno dovrà essere intestato al delegato.
In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell'esercizio nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del gruppo VII - servizi del tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (mod. 123 T) allo stesso gruppo VII - servizi del tesoro.
Le presenti modalità di estinzione si applicano anche se non espressamente indicate sui titoli di spesa.
I vaglia oppure gli assegni intestati al creditore persona fisica, sono spediti dall'istituto incaricato del servizio di cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore a lire 500.000 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. I vaglia o gli assegni che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc.), devono essere trattenuti presso l'istituto cassiere, il quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso l'istituto stesso.
La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in vaglia o in assegno, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.
A norma dell'art. 541 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro, l'avvenuta operazione di commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di Cassa regionale.
L'istituto incaricato del servizio di cassa regionale entro il giorno 21 gennaio 2000 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Direzione bilancio e tesoro l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio.
Entro il termine predetto l'istituto stesso comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente Ragioneria centrale.
Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, l'istituto incaricato del servizio di cassa trasmetterà, con urgenza, alla competente Amministrazione regionale, l'elenco, in duplice esemplare, dei vaglia od assegni non spediti per difetto d'indirizzo.Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per i vaglia ed assegni emessi in estinzione di ordinativi.
Le amministrazioni centrali della Regione, ovvero i funzionari delegati, annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato all'istituto cassiere, il quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.
Entro la data dell'11 gennaio 2000 i funzionari delegati dovranno inviare, all'istituto incaricato del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati: l'istituto cassiere apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.
Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, l'istituto di credito invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni, un elaborato, in duplice copia, contenente tutte le indicazioni già specificate.
I predetti funzionari delegati restituiranno all'istituto cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 18 gennaio 2000. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, l'istituto incaricati del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito; viceversa, non ricevendo da parte dei funzionari delegati i prescritti elenchi, lo stesso istituto procederà ugualmente sulla base delle proprie scritture.
Entro e non oltre il 31 dicembre 1999 i funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, all'istituto incaricato del servizio di cassa, gli ordinativi di pagamento che non devono essere più eseguiti.
Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi ed i buoni da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti Casse provinciali entro e non oltre il 10 dicembre 1999.
Per gli ordinativi eventualmente smarriti, l'istituto incaricato del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento datata e sottoscritta dal capo ufficio.
Per gli ordini di accreditamento da trasportare all'esercizio 2000 dovranno essere compilate, in duplice copia, note mod. 100 T, distinte per capitolo e funzionario delegato, da trasmettere alla competente Ragioneria centrale, nelle quali si dovranno tenere distinte le somme pagate fino al 31 dicembre 1999 e quelle da trasportare al nuovo esercizio.
A tali note dovranno essere allegati gli estratti di ciascuno degli ordini di accreditamento, nei quali, oltre alle caratteristiche degli ordini stessi, deve essere chiaramente dichiarato l'importo pagato nell'esercizio in corso per il quale l'ordine resta definitivamente contabilizzato.
Tali estratti saranno firmati dal capo ufficio dell'istituto incaricato del servizio di cassa e dal funzionario delegato, a norma dell'art.1470 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.
Gli ordinativi e i buoni di prelevamento sugli ordini di accreditamento trasportati al nuovo esercizio possono essere pagati a partire dal 1° gennaio 2000, purché sia stato approvato il relativo bilancio o ne sia stata autorizzata la gestione in regime di esercizio provvisorio.
L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa si asterrà, però, dopo la data di chiusura dell'esercizio, dall'ammettere a pagamento i titoli di spesa tratti sugli ordini di accreditamento emessi a fronte dei capitoli non riprodotti nel bilancio dell'esercizio 2000 e non compresi nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, riguardante i capitoli aggiunti ovvero su ordini di accreditamento riferiti ad impegni eliminati alla chiusura dell'esercizio per perenzione amministrativa.
A norma dell'art. 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto con l'art.3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, i funzionari delegati, qualora accertino alla data del 17 dicembre 1999 una rimanenza di somme per un importo non superiore alle lire diecimila, sui singoli ordini di accreditamento relativi all'esercizio 1999, provvederanno, entro il giorno 31 dello stesso mese, ad estinguere tali titoli mediante versamento della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3717 per i fondi regionali, cap. 3726 per i fondi extraregionali e cap. 1501 per il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali).
Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione, con imputazione ai capitoli prima indicati.
Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 1999, è così disciplinato:
a)  per quelli riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza, su richiesta dei funzionari delegati da far pervenire al competente istituto di credito, entro il termine perentorio del 17 dicembre 1999; non sono trasportabili, invece gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 1999 con imputazione ai residui, poiché i relativi impegni sono da eliminare ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che in ogni caso non sono trasportabili all'esercizio 2000 gli ordini di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 come novellato dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
b)  per quelli riguardanti spese in conto capitale, d'ufficio, sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati ai sensi del terzo comma del citato art. 12 della legge regionale n. 47/77 o sia intervenuta richiesta contraria da parte dei funzionari delegati, entro il termine indicato del 17 dicembre 1999.
Per gli ordini di accreditamento di che trattasi i funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili, evitando quindi di trasportare somme non più necessarie.
Si raccomanda la massima attenzione nell'adempimento delle disposizioni sopra indicate anche alla luce delle limitazioni imposte dall'introduzione del quadro sintetico delle previsioni di cassa, per cui il trasporto degli OO.AA. per importi superiori a quelli effettivamente spendibili nell'esercizio finanziario 2000 ridurrebbe per ciascuna amministrazione la possibilità di emettere ulteriori titoli di spesa, come peraltro già evidenziato con la circolare n. 12 del 4 giugno 1999.
Il sistema informativo, entro il 14 dicembre, fornirà alle competenti Ragionerie centrali l'elenco (mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento relativi alle spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio in quanto da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi della norma sopra richiamata. Le Ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro il 17 dicembre all'istituto incaricato del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.
L'istituto incaricato del servizio di cassa, verificata la prescritta concordanza e tenuto conto delle comunicazioni concernenti il trasporto degli ordini di accreditamento, procederà, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R.30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.
In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art. 330, un esemplare del citato elenco dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei conti, il secondo all'amministrazione emittente ed il terzo alla competente Ragioneria centrale.
Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi ai sensi dei commi 6° e 7° dell'art. 11 della legge regionale 8luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

Gli assensi rilasciati nel corso dell'anno 1999 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77, a fronte dei quali le Amministrazioni regionali non hanno assunto entro l'esercizio corrente i corrispondenti impegni di spesa si considerano privi di effetto.
In relazione a quanto precede le amministrazioni devono fare pervenire ai competenti gruppi di bilancio:
1)  entro la data del 13 dicembre 1999 le richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell'esercizio in corso e di quelli successivi;
2)  entro la data del 15 gennaio 2000 un elenco degli assensi rilasciati da questo Assessorato a fronte dei quali non sono stati assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali.
Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative ad impegni sui capitoli di spesa riguardanti limiti poliennali d'impegno

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 per quanto attiene all'eliminazione dal bilancio della Regione delle somme impegnate per obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio 1999, per essere le medesime contabilizzate tra le economie.
Parte Terza
CONTABILITA' BENI MOBILI ED IMMOBILI
Contabilità dei beni mobili

Ai fini della contabilizzazione in sede consuntiva dei beni mobili regionali, giusta quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2 giugno 1997 della Presidenza della Regione - gruppo patrimonio mobiliare - entro il 15 febbraio 2000, i consegnatari sono tenuti a trasmettere, in quadruplice copia, alle competenti Ragionerie centrali, i prospetti per categorie (A-B-C-D) delle variazioni annuali (mod. 4/P.M.) debitamente compilati.
In detti prospetti è necessario che, sia per i beni assunti in consistenza sia per quelli dismessi, siano chiaramente descritte, in annotazione, le cause delle variazioni stesse (nel caso di acquisto o vendita, indicare il capitolo di spesa o di entrata; nel caso di beni ricevuti o ceduti ad altri uffici, specificare quali di questi, etc.).
Si precisa, altresì, che i prospetti riepilogativi dovranno contenere i dati riassuntivi per ciascuno tipo di bene e quelli dell'intera categoria.
Considerata, inoltre, l'esigenza di pervenire ad una più esatta rilevazione dei punti di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, a norma dell'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, assume particolare importanza l'acquisizione dei dati finanziari correlati a quelli patrimoniali, nel senso che diviene necessario rilevare i capitoli di spesa e di entrata corrispondenti agli acquisti ed alle vendite, distintamente per competenza e residui.
Occorre precisare che, per determinare se un acquisto o una vendita sia da considerare in conto competenza o in conto residui, si deve fare riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, in raffronto con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata.
Pertanto, va considerata in conto competenza l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali dello stesso esercizio a carico del quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa; va considerata in conto residui, invece, l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali di un anno successivo a quello del relativo impegno.
Analogamente, è da registrare in conto competenza la vendita di beni il cui corrispettivo viene riscosso e contestualmente accertato nello stesso anno della dismissione; in conto residui quella per cui si verifica una sfasatura temporale tra il momento patrimoniale e quello finanziario.
E' il consegnatario, all'atto della presa in carico o del discarico dei beni, che determina l'anno cui si riferiscono i movimenti patrimoniali; è necessario pertanto che lo stesso conosca gli estremi del relativo dato finanziario affinché possa stabilire l'appartenenza alla competenza od ai residui del movimento patrimoniale.
Nessun problema si pone per i beni acquistati o alienati a cura del consegnatario il quale può agevolmente desumere gli elementi occorrenti o dal titolo di pagamento o dalla quietanza di versamento.
Qualora invece acquirenti siano il provveditorato o le amministrazioni centrali, sarà loro cura trasmettere ai consegnatari competenti il numero della tabella che identifica l'amministrazione, nonché il numero del capitolo e dell'esercizio di imputazione dell'impegno della spesa; dati che dovranno essere riportati con opportune annotazioni a margine nei modelli 4/P.M.
Contabilità dei beni immobili

Per la predisposizione del conto generale del patrimonio, le Ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 31 marzo 2000, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classificazione disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.
Le stesse, inoltre, devono trasmettere, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.
Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.
Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario- patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a)  mod. 91 C.G. nella colonna denominata "Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso" (colonna "e");
b)  mod. 16 C.G. rigo B;
c)  prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio, la concordanza dovrà essere assicurata tra:
1)  l'importo indicato nel mod. 50 bis ripartito tra competenze e residui;
2)  il mod. 16 C.G., rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 198 colonna 7;
3)  il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.
Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative ai beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Contabilità dei beni immobili per destinazione

Per quanto concerne la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 1999 nella consistenza dei beni considerati immobili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (Gallerie regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i prospetti di variazione inventariale (mod. 88) in quadruplice copia debitamente compilati, attenendosi alle istruzioni impartite per la contabilità dei beni mobili, entro il 15 febbraio 2000.
La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PIRO 


Allegato
CHIUSURA CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO 1999 CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

  Termini di scadenza Adempimenti 
  22 novembre 1999 Richiesta ai competenti gruppi bilancio del-l'Assessorato del bilancio e delle finanze di variazione del plafond di cassa(Amministrazioni attive). 
  26 novembre 1999 Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale (Amministrazioni attive) 
  2 dicembre 1999 Invio alle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti al personale (Amministrazioni attive). 
  3 dicembre 1999 Trasmissione al Gruppo VII tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale (Ragionerie). 
  10 dicembre 1999 Trasmissione al Gruppo VII tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (Ragionerie). 
  10 dicembre 1999 Trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale (Gruppo VII). 
  10 dicembre 1999 Trasmissione alle competenti Casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio (Funzionari delegati). 
  13 dicembre 1999 Richiesta ai competenti gruppi bilancio del-l'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi (Amministrazioni attive). 
  14 dicembre 1999 Invio dell'elenco (mod. S.I. 009/B/4) alle Ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento relativi alle spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio in quanto da eliminare (Sistema informativo). 
  17 dicembre 1999 Trasmissione agli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale (Gruppo VII). 
  17 dicembre 1999 Trasmissione agli Istituti cassieri della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio (Ragionerie centrali). 
  17 dicembre 1999 Richiesta di trasporto all'esercizio successivo degli O.A. rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura d'esercizio e relativi a spese correnti ed a spese in conto capitale (Funzionari delegati). 
  17 dicembre 1999 Accertamento se sui singoli O.A. vi sia una rimanenza di somme inferiore alle lire 10.000 (Funzionari delegati). 
  17 dicembre 1999 Trasmissione ai funzionari delegati delle di-stinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno (Banche). 
  23 dicembre 1999 Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a tesoreria unica regionale possono presentare agli istituti cassieri buoni di prelevamento sui conti loro intestati. 
  31 dicembre 1999 Contabilizzazione di tutti i titoli di spesa. 
  31 dicembre 1999 Estinzione degli O.A. che alla data del 17 dicembre 1999 avevano importo inferiori a lire 10.000 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata (Funzionari delegati). 
  31 dicembre 1999 Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute (mod. 31 ter C.G.) (Funzionari delegati). 
  31 dicembre 1999 Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo (Sistema informativo). 
  31 dicembre 1999 Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti (Funzionari delegati). 
  7 gennaio 2000 Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1999 (Banche). 
  7 gennaio 2000 Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza ed una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 1999 (Banche). 
  7 gennaio 2000 Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1999, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali (Banche). 
  7 gennaio 2000 Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 1999, distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui (Banche). 
  7 gennaio 2000 Invio all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, gruppo VII tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata alla Direzione finanze e credito (Ragionerie provinciali dello Stato). 
  11 gennaio 2000 Presentazione da parte dei funzionari delegati agli istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati (Funzionari delegati). 
  15 gennaio 2000 Trasmissione ai competenti gruppi bilancio del l'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali (Amministrazioni attive). 
  18 gennaio 2000 Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi ultimi dal quale risultino le indicazioni sopra specificate (Funzionari delegati). 
  21 gennaio 2000 Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Direzione bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti me-diante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio (Banche). 
  21 gennaio 2000 Trasmissione ai funzionari delegati ed alle Ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banche). 
  28 gennaio 2000 Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture (Ragionerie centrali). 
  15 febbraio 2000 Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (Consegnatari). 
  15 febbraio 2000 Trasmissione alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88) (Gallerie regionali, Musei, Biblioteche e Soprintendenze). 
  25 febbraio 2000 Presentazione agli istituti incaricati al servizio di cassa delle richieste di variazione nel-l'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. 
  15 marzo 2000 Presentazione di ulteriori richieste di variazione al gruppo VII tesoro per la preventiva autorizzazione. 
  31 marzo 2000 Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze (Banche). 
  31 marzo 2000 Trasmissione alla Ragioneria centrale - Presidenza, del prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali (Ragionerie provinciali dello Stato). 
  31 marzo 2000 Erogazione delle somme residue relative al-l'anno 1999 (Funzionari delegati). 
  28 aprile 2000 Trasmissione alla Ragioneria centrale del bilancio e delle finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate erariali di pertinenza regionali ed alla Ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1999 (Ragionerie provinciali dello Stato). 
  28 aprile 2000 Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1999 (Amministrazioni attive). 

(99.46.2119)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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