REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 OTTOBRE 1999 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 20 agosto 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Caronia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 8042 del 12 ottobre 1997 e prot. n. 9605/2193 del 10 febbraio 1998, con la quale il sindaco del comune di Caronia ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera commissariale n. 14 del 20 aprile 1996, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Caronia;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione sindacale dell'11 ottobre 1997, attestante che avverso allo strumento urbanistico sono state presentate n. 89 osservazioni e/o opposizioni;
Viste le n. 89 osservazioni e/o opposizioni presentate:
 1)  Turrisi Gina Maria;
 2)  Rotella Domenico;
 3)  Petronaci Diego;
 4)  Scurria Antonino;
 5)  Scurria Nino;
 6)  Scurria Nino;
 7)  Scurria Antonino;
 8)  Agliozzo Santo e La Monica Maria;
 9)  Corriere Antonino;
10)  Scurria Antonino;
11)  Gerbino Domenica, coniugi Craccò Carmelo, Giannitto Salvatore, Di Giorgio Giannitto Maria Antonina;
12)  Ferraccù Biagia;
13)  Fava Francesco;
14)  Di Bartolo Benedetto e Pantaleo Angela;
15)  Contino Antonino;
16)  Di Blanca Salvatore;
17)  Alessandrino Biagio;
18)  Maggio Concetta;
19)  Schillaci Giuseppe, Schillaci Maria Rosa e Schillaci Rita;
20)  Villanti Antonino e Maimone Rosina;
21)  Villanti Tindaro e Lupica Maria Grazia;
22)  Paratore Michele, Vincenzo, Alvise, Emilia, Adele;
23)  Agliozzo Biagio;
24)  Calcavecchia Domenica;
25)  Orlando Angela e Calcavecchia Stefano;
26)  Calcavecchia Rosario;
27)  Calcavecchia Giuseppe;
28)  Folisi Paolo, De Luca Concetta, Folisi Rosario, Germanà Vincenzo, Giletto Francesca e Concetta, Elmo Antonino;
29)  Calanni Antonino;
30)  Imbordino Pietro;
31)  Imbordino Pietro;
32)  Randisi Maria;
33)  Grimaldi Caterina e Grimaldi Rosalina;
34)  Campione Grazia;
35)  DiGiorgio Carmelo;
36)  Belvedere Salvatore, Merlino Antonino, Di Bella Francesco;
37)  Ciardo Rosalia, Ciardo Antonino e Ciardo Santo;
38)  Ferrovie dello Stato S.p.A.;
39)  Piccione Giuseppe;
40)  Fiore Antonina;
41)  Presti Concetta, Carmelo, Giuseppe, Francesca, Miraglia Fagiano Luigi, Calogero, Salvatore, Francesco;
42)  Fasolo Giuseppe;
43)  Calanni Giuseppe, Carmelo, Antonino, Carluccio;
44)  Cilento Salvatore;
45)  Lax Salvatore e Petrulli Antonina;
46)  La Monica Giuseppe, Piscitello Giuseppe;
47)  Germanà Maria, Baratta Basilio, Baratta Claudio;
48)  Fonte Pietro;
49)  Di Marco Pietro;
50)  Lupinello Carmelo;
51)  Alfieri Ignazio, Alfieri Antonino;
52)  Ragusa Pasquale, Gerbino Rosalia Giuseppa;
53)  Altafini Monica Graziella;
54)  Riccardi Giuseppe;
55)  Collura Giovanni;
56)  DiBella Biagio;
57)  Giletto Francesca;
58)  Cangemi Rachele;
59)  Nibali Lupica Nunzio Antonino;
60)  Di Bella Grazia ed altri;
61)  Di Bella Grazia ed altri;
62)  Terranova Giuseppe e Terranova Antonino;
63)  Ente Parco dei Nebrodi;
64)  Naselli Rosa Maria;
65)  Mammana Placido;
66)  Buono Giuseppe e Lax Lo Presti Maria Luigia;
67)  Santamaria Giovanna;
68)  Ricciardi Costantino e Rosa;
69)  Tortora Amedeo e Vitale Rosaria;
70)  Manetto Francesco e Buttà Angela;
71)  Vieni Sebastiano;
72)  Germanotta Antonino e Salvatore;
73)  Carlozzo Giuseppe;
74)  Speciale Andrea, Rosalia, Biagio, Stella;
75)  Fasolo Santo, Fasolo Salvatore, Siligato Maria;
76)  Merlino Maria Concetta, Luigi Nicolò, Giuseppina, Gianpietro;
77)  Di Bella Rosario;
78)  Di Salvo Antonina;
79)  Navarra Salvatore;
80)  Di Bianca Biagio ed altri;
81)  Giletto Rosa;
82)  Macaione Serafina;
83)  Reale Consuelo;
84)  Cicero Giuseppe, Mirenda Vincenza, Antonino, Giovanna, Giuseppe;
85)  Riccardi Rosario;
86)  Lamonica Giuseppe;
87)  Bruno Anna;
88)  Schillaci Rosario e Michele;
89)  Di Salvo Antonina;
Viste le n. 4 osservazioni ed opposizioni presentate direttamente a questo Assessorato dalle seguenti Ditte:
1)  Mileti Serafina;
2)  La Monica Caterina;
3)  Bodanza Anna Maria;
4)  Marino Maria;
Vista la delibera n. 27 del 16 aprile 1997, esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Caronia ha dedotto in ordine alle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale, ai piani particolareggiati e alle relative prescrizioni esecutive;
Vista la nota prot. n. 8662 sezione II del 20 marzo 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere a condizione che:
-  nelle zone A e B del centro abitato di Caronia, ricadenti a ridosso dei versanti fortemente acclivi, gli eventuali interventi di rifacimento o di saturazione sono subordinati ad approfondite verifiche di carattere geotecnico, litologico, morfologico e sismico con particolare riferimento alle verifiche di stabilità globale e superficiale dei versanti;
-  per le aree localizzate sul versante destro del torrente Caronia, in corrispondenza dei canaloni che incidono il versante sottostante il centro abitato lato ovest, trattandosi di zone che possono restare interessate da materiali provenienti dalla parte alta in erosione, la loro urbanizzazione resta subordinata all'esecuzione di preventive opere volte ad eliminare tale situazione di pericolo;
-  l'utilizzo dell'area adiacente la sponda destra del torrente Caronia, soggetto a potenziale pericolo di inondazione, è subordinato alla costruzione di idonei argini lungo tale sponda del torrente;
-  l'edificabilità dell'area interessata dalla frana consolidata di contrada Giumentaro - Torre del Lauro resta condizionata ai risultati di una specifica campagna di accertamenti geognostici, trattandosi di terreni dotati di scadenti caratteristiche di taglio;
-  l'utilizzo della zona colmata, ubicata ad ovest dell'abitato di Caronia Marina, è subordinato alle verifiche delle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni;
-  prima della fase esecutiva dei singoli progetti devono essere effettuate le indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio della più idonea tipologia fondazionale;
-  vengano eseguite le verifiche di stabilità del pendio nelle condizioni di progetto nelle zone acclivi del territorio;
-  venga garantito il naturale deflusso delle acque incanalate che scendono nelle linee d'impluvio mediante il rispetto assoluto delle linee costituenti i reticoli idrografici dei corsi d'acqua anche secondari;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 80 dell'11 febbraio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
Inquadramento territoriale
Il comune di Caronia è situato in provincia di Messina e confina con i comuni di S. Stefano di Camastra, Mistretta,Acquedolci, S. Fratello e Capizzi.
Si estende per una superficie di 226 Kmq. e presenta una zona pianeggiante limitata alla fascia costiera, una zona intermedia con quote comprese tra mt. 300 e mt. 400 s.l.m., solcata da vallate e crinali e una zona montana con creste che arrivano sino a quota 1.600.
Il territorio presenta un sistema orografico abbastanza fitto con torrenti che scorrono verso valle.
La fascia costiera è interessata da importanti infrastrutture viarie che si sviluppano parallelamente ad essa quali la S.S. 113, la ferrovia e in parte l'autostrada Palermo-Messina.
La popolazione risiede nel centro urbano, posto nella zona intermedia, lungo un crinale e nelle due frazioni a mare Caronia Marina e Canneto.
In base ai dati ISTAT del 1991 il comune di Caronia conta una popolazione di 4.116 abitanti residenti e un patrimonio edilizio di 2.599 abitazioni con n. 9.606 stanze. Nel centro urbano risiedono 2.681 abitanti, nella frazione Marina 847 abitanti. I restanti risiedono nel centro di Ricchiò e nelle case sparse.
Il patrimonio residenziale non occupato è costituito da n. 1.083 abitazioni e n. 3.510 stanze. L'indice di affollamento risulta 0,86.
L'economia è fondata prevalentemente sull'agricoltura e zootecnia.
Il territorio è gravato dal vincolo archeologico, paesistico e sismico di 2ª categoria.
Dati demografici
Dai dati censimentali si rileva un modesto aumento demografico nel decennio 1981 (4.186 ab.) - 1991 (4.121 ab.) pari a 65 abitanti.
Tuttavia al dicembre 1997 la popolazione residente era di 4.004 abitanti. Pertanto si rileva che è in atto un decremento demografico.
Cenni storici
Il centro abitato ha origini greche. Pare che l'insediamento originario si sia formato inizialmente alla foce del fiume Caronia.
Successivamente gli abitanti per ragioni di sicurezza si spostarono a monte su un crinale aggregandosi attorno al Castello, dando origine all'attuale centro abitato.
A scala extraurbana il territorio comunale presenta notevoli testimonianze storiche per la presenza di casali destinati a residenza rurale ed attività agricole.
Lo strumento urbanistico comunale è il P.C. n. 9 approvato con D.P.R.S. n. 164 del 5 aprile 1979.
L'espansione urbana si è sviluppata secondo le direttive del suddetto piano sia per il centro che per le frazioni. Accanto all'edilizia regolare si è sviluppata una rada edilizia abusiva che ha interessato per lo più aree della fascia costiera. Le zone turistico-ricettive del P.C. n. 9 sono rimaste inattuate.
Obiettivi del piano
Dalla relazione si rileva che l'obiettivo del piano è il recupero e la riqualificazione del centro urbano in funzione delle attività turistiche legate alla fascia costiera, al Parco dei Nebrodi e alle caratteristiche ambientali delle tre vallate principali.
Lo strumento urbanistico in esame suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:
- Zona A1 - Centro storico: Area comprendente l'abitato di Caronia centro. Sono ammessi interventi di manutenzione, consolidamento, restauro conservativo e ristrutturazione, previa autorizzazione o concessione edilizia. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni sono subordinati alle previsioni del P.P. prescritto per l'intera area o del P. di R. esteso all'intero isolato con densità edilizia fondiaria max = 5 mc./mq., altezza max = 11 m. con n. 3 piani fuori terra;
-  Zona A2 - Immobili di interesse storico e/o monumentale e/o ambientale: Comprende gli immobili indicati nelle tavole di azzonamento con numerazione progressiva.
Sono ammessi interventi di manutenzione, consolidamento, ristrutturazione interna e mediante piani di recupero anche di iniziativa privata con densità edilizia fondiaria = 3,5 mc./mq., H max = 7,50 m. con n. 2 piani fuori terra;
-  Zona B0 - Mantenimento stato di fatto: Aree parzialmente urbanizzate, edificate con o senza l'osservanza di precise norme urbanistico-edilizie nelle quali l'intervento consentito per il riordino urbanistico nel rispetto dei volumi e delle superfici utili si attua attraverso la redazione di piani particolareggiati e/o di recupero estesi all'intera zona, ai sensi della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 37/85. Sono ammessi, altresì, interventi mediante CC.EE. relative ad opere di manutenzione, ristrutturazione edilizia e di completamento;
-  Zona B1 - Centro abitato: Densità edilizia fondiaria = 3,5 mc./mq.; H max = m. 11 con n. 3 piani fuori terra;
-  Zona B2 - Aree costruite e di completamento: Densità edilizia fondiaria = 2,5 mc./mq., H max = 11 m. con n. 3 piani fuori terra.
In detta zona l'edificazione si attua mediante il rilascio di C.E. e di P. di L. convenzionati nei casi di cui all'art. 21 della legge regionale n. 71/78;
-  Zona C0 - Zone di espansione in corso di attuazione: Sono quelle parti di territorio già definite con i piani particolareggiati o di lottizzazione in attuazione al precedente strumento urbanistico, in corso di esecuzione, recepite dallo strumento urbanistico in argomento. In esse vengono rispettate le norme previste dallo strumento particolareggiato approvato;
-  Zona C1 - Zona di espansione del centro urbano: Densità edilizia territoriale max = 1 mc./mq.; H max = m. 10 con n. 3 piani fuori terra; rapporto di copertura = 40%; lotto minimo di edificazione = mq. 500.
Strumento di attuazione: piano di lottizzazione convenzionata esteso ad una superficie minima di 3.000 mq. o piano particolareggiato;
-  Zona C2 - Zone di espansione del centro urbano: ricadenti nella fascia di territorio entro i 500 m. dalla battigia. Densità edilizia territoriale max = 0,75 mc./mq.; H max = m. 10 con n. 3 piani fuori terra; rapporto di copertura = 30%; lotto minimo di edificazione = mq. 500.
Strumento di attuazione: piano di lottizzazione convenzionata esteso ad una superficie minima di 3.000 mq. o piano particolareggiato;
- Zona CT0: Aree turistiche del precedente strumento urbanistico in corso di attuazione impegnate da piani di lottizzazione in corso di definizione relativi allo strumento urbanistico vigente. Per l'attuazione delle lottizzazioni suddette si dovrà fare riferimento alla normativa della zona CT2;
-  Zona CT1 - Aree per lo sviluppo turistico destinate ad attività ricettive turistiche, alberghiere e residenziali a carattere stagionale (multiproprietà, residence e villaggi turistici).
Densità edilizia territoriale max = 0,60 mc./mq.
Strumento di attuazione: prescrizione esecutiva estesa all'intera superficie prevista nel P.R.G.
La tipologia, l'altezza ed i parametri dimensionali sono definiti nelle prescrizioni esecutive;
-  Zona CT2 - Aree per lo sviluppo turistico del territorio destinate ad attività turistiche e residenziali.
Densità edilizia territoriale max = 0,25 mc./mq.; lotti minimi di edificazione = mq. 1.000; numero max piani fuori terra = 2.
Strumento di attuazione: per i nuovi insediamenti residenziali turistici occorre redigere piano di lottizzazione convenzionato esteso ad una superficie di mq. 5.000;
-  Zona CT3 - Aree per il recupero agricolo turistico del territorio destinate ad attività turistico-residenziali o agricole.
Densità edilizia territoriale max = 0,15 mc./mq. escluso i volumi esistenti; lotto minimo di edificazione = mq. 2.000; H max = m. 7.000 con n. 2 piani fuori terra.
Strumento di attuazione: per i nuovi insediamenti residenziali turistici occorre redigere piano di lottizzazione convenzionato esteso ad una superficie minima di mq. 5.000; gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 71/78 ed i volumi non residenziali consentiti si attuano mediante C.E.;
-  Zona DO - Insediamenti artigianali industriali esistenti: Aree interessate da strumenti di attuazione in funzione della previsione del vecchio strumento urbanistico. In detta area dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 55 del N.A. del P.R.G. in esame;
-  Zona D1 - Aree per lo sviluppo artigianale ed industriale localizzate lungo la vallata del torrente Buzza.
Densità edilizia territoriale max = 0,75 mc./mq. entro 500 m. e 1,50 mc./mq. oltre 500 m. dalla costa; rapporto di copertura = 40% del lotto fondiario; area minima di intervento = mq. 5.000; lotto minimo di edificazione = mq. 500; altezza massima = m. 8 (sono ammesse deroghe per impianti tecnologici); numero max piani fuori terra = 2.
In detta area dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 55 delle N.A. del P.R.G. in esame;
-  Zona E - Zona agricola. Sono ammessi i seguenti tipi di insediamento:
a)  case coloniche e di abitazione;
b)  fabbricati rustici di servizio;
c)  edifici per allevamenti zootecnici e ovicoli di tipo industriale con annessi fabbricati di servizio ed impianti;
d)  costruzioni industriali adibite alla trasformazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici con relativi fabbricati di servizio.
1)  Per gli insediamenti di cui al punto a) e per la parte riguardante le residenze comprese nei fabbricati di servizio relativi ai punti c) e d):
- densità edilizia fondiaria = 0,03 mc./mq.;
-  H max = 7,50 m. con n. 2 piani fuori terra;
-  per gli interventi che interessano una superficie superiore a mq. 50.000 ed un insediamento residenziale superiore a 1.500 m. è obbligatoria la redazione del P. di L.
2)  Per gli insediamenti di cui ai punti b), c) e d):
-  H max = m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra;
-  rapporto di copertura = 1/3;
-  parcheggi con superficie superiore al 10% della superficie fondiaria;
-  per gli interventi riguardanti un insediamento superiore a mc. 8.000 o una superficie superiore a mq. 20.000 è obbligatoria la redazione del P. di L.
-  per tutti gli interventi sopra citati occorre osservare la normativa di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78; in detta area dovranno essere osservate, altresì, le disposizioni di cui all'art. 55 delle N.A. del P.R.G. in esame;
-  Zona SP1 - Servizi esistenti o in attuazione e di previsione: urbanizzazione secondaria: Aree dimensionate come da decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 destinate ad attrezzature per l'istruzione e di interesse comune;
-  Zona SP2 - Verde pubblico attrezzato: In tali aree, oltre al verde attrezzato per il gioco dei bambini, sono consentiti:
-  parchi urbani e ville comunali;
-  aree con attrezzature culturali, teatri scoperti, ecc.;
-  Zona SP3 - Verde pubblico attrezzato sportivo: Dette aree sono destinate all'insediamento di impianti sportivi coperti e scoperti e relative attrezzature con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 55 delle N.A. del P.R.G. in esame;
-  Zona SP4 - Verde pubblico di quartiere: In dette aree dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art.55 del N.A. del P.R.G. in esame;
-  Parcheggi pubblici: Detti parcheggi dovranno essere realizzati tenendo conto delle pendenze esistenti, evitando eccessivi sbancamenti e muri di sostegno.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive riguardano i seguenti ambiti di intervento:
1)  zona C1 località Castagneto -Caronia centro;
2)  zona C2 località S. Giuseppe - frazione Marina;
3)  zona CT1 località Chianetta - Sugherita - Pantano - frazione Marina.
Regolamento edilizio
Al P.R.G. è allegato il regolamento edilizio che si compone di 72 articoli.
Dimensionamento
Il progetto è dimensionato per 5.444 abitanti con un incremento teorico di 1.069 abitanti.
Il progettista ha effettuato il dimensionamento con calcolo matematico, sulla base dell'incremento demografico stimato in 188 abitanti ottenuto dalla differenza tra i dati del 1981 (ab. 4.186) e del 1991 (ab. 4.374).
Il computo delle volumetrie abitative ha come base un indice di affollamento ottimale di progetto che è stato stimato in circa 0,75% abitante/vano.
Il progettista ha quantificato l'indice di affollamento esistente in 1,15 abitante/vano.
Per cui per effetto della riduzione dell'indice di affollamento è stato calcolato un fabbisogno pregresso di mc. 167.400 al quale è stato sommato il fabbisogno dovuto alle nuove previsioni che è stato stimato in mc. 142.533 ottenendo così un volume complessivo di progetto di mc. 309.933.
Per la ricettività turistica si è ipotizzato un fabbisogno approssimativo di 4.300 premesse sulla base delle presenze turistiche nella piana di Messina che è stato valutato intorno a 2.400.000 presenze annue.
Per il turismo stagionale la popolazione turistica esistente è stata calcolata in circa 924 unità.
Il fabbisogno nel ventennio, eseguito con metodo matematico, è stato ipotizzato in 2.496 vani, con una volumetria di progetto di mc. 249.646.
Le prescrizioni esecutive prevedono l'insediamento di 2.057 abitanti su una superficie di 67,50 Ha. circa per una volumetria di previsione di 164.550 mc.
Studio agricolo forestale
Il P.R.G. è corredato dello strumento agricolo forestale redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Dalla relazione si rileva che il 66% del territorio comunale è interessato dal Parco dei Nebrodi.
Si rileva tra l'altro che l'estensione dei boschi è pari a 15.184 Ha. Le formazioni boschive principali sono sugherete, cerreti e faggete.
Le coltivazioni predominanti sono gli oliveti e vigneti presente a quota bassa e media collina e gli agrumenti ad indirizzo limonifero presenti nelle zone costiere e nelle fiumare.
Considerato:
Dall'analisi della realtà territoriale, nonché dal sopralluogo, si evince che il territorio di Caronia, il più boscoso dell'isola, risulta uno dei pochi che ha conservato al suo interno tutte le fasce di vegetazione che dal livello del mare si susseguono senza interruzione fino al Parco dei Nebrodi.
A livello della costa, infatti, il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di agrumeti e l'attività antropica appare rispettosa degli equilibri naturali. Lo stesso può dirsi per i terreni collinari interessati da uliveti inseriti nella macchia mediterranea e per quelli montani coperti da fitti boschi.
Il centro abitato di Caronia, costruito poco più a monte del sito che ospitò l'antica Calacta, conserva ancora integri i caratteri di centro medievale, anche se l'attuazione dello strumento urbanistico vigente sta provocando una trasformazione delle caratteristiche architettoniche e urbanistiche.
In sintesi il territorio appare interessante sotto i vari aspetti naturalistico, architettonico ed archeologico.
Il progetto di piano, in linea generale, conferma l'assetto territoriale del precedente strumento urbanistico rimasto in massima parte inattuato relativamente al territorio esterno al nucleo urbano.
Le scelte progettuali, redatte sulla base di analisi della complessa realtà territoriale, hanno come obiettivo primario l'individuazione delle emergenze più significative, quali la fascia costiera e la zona montana, che, per le pregevoli caratteristiche ambientali e naturalistiche, costituiscono l'unica possibilità per favorire lo sviluppo economico locale nell'ambito del turismo. A tale scopo il progettista individua nella localizzazione di un porto turistico "il polo catalizzatore" del movimento turistico dell'intero territorio comunale.
Sulla base di tale scelta è stata ipotizzata una espansione residenziale che possa soddisfare, per il ventennio, l'insediamento di circa 1.000 abitanti, per complessivi mc. 142.533, mentre per la ricettività turistica è stato ipotizzato un fabbisogno per complessivi mc. 249.646 pari a 2.496 vani.
Il dimensionamento delle zone residenziali, effettuato sulla base dell'incremento demografico, appare idoneo a soddisfare i fabbisogni della collettività locale anche in relazione alla funzione di polo turistico che il comune diCaronia intende sostenere.
Per quanto riguarda le previsioni delle zone turistiche, invece, le stesse non sono in alcun modo suffragate da analisi sui flussi turistici. Non risulta allegato al progetto alcuno studio di base sulla popolazione fluttuante, condotto presso gli enti provinciali per il turismo, diretto ad accertare il movimento turistico dell'ultimo triennio, tale da giustificare un così massiccio impegno di aree, di particolare pregio ambientale, per finalità turistiche.
Il suddetto dimensionamento, invece, è ipotizzato in funzione di un generico movimento turistico globale della provincia di Messina e si basa esclusivamente sulla previsione del porto quale elemento capace di offrire nuove potenzialità per il rilancio turistico del territorio comunale.
Va rilevato che l'indicazione relativa alla previsione del porto, che è stata posta alla base delle scelte progettuali del piano, non risulta, però, supportata da studi specifici diretti ad accertare che la struttura sia fattibile sotto il profilo della funzionalità e non costituisca pregiudizio per l'integrità della costa e degli insediamenti circostanti, per cui la stessa non può assumere valore normativo ma solo indicativo. Per la suddetta previsione occorre necessariamente riferirsi alle procedure di legge relative alla formazione ed approvazione del P.R.G. del porto.
Per quanto suddetto, pur nella considerazione che il comune di Caronia presenta una vocazione turistica per le indiscutibili caratteristiche ambientali e paesaggistiche del suo territorio, non si condividono le previsioni relative alle zone turistiche in quanto non sufficientemente motivate. Ciò nella considerazione che la trasformazione del territorio data dalla pianificazione proposta, se non dimensionata in ragione delle reali necessità e capacità, potrebbe modificare l'attuale connotazione ambientale senza raggiungere l'obiettivo prioritario del piano, con il risultato di produrre effetti irreversibili di degrado del territorio.
Per cui pur condividendo tale obiettivo di piano, sarà necessaria sia una verifica tendente ad accertare che gli interventi indirizzati alla creazione di attrezzature turistiche siano adeguati alla quantità e alla tipologia dei flussi turistici presenti e prevedibili, sia una valutazione dell'impatto che essi produrranno sull'ambiente.
Fermo restando quanto considerato in ordine ai criteri generali del piano, si rileva quanto segue in ordine alla zone territoriali omogenee:
-  Zona A1 centro storico
Il piano riconferma la previsione di zona A - centro storico - del precedente strumento urbanistico, da sottoporre alla redazione di un piano particolareggiato, consentendo, nelle more, interventi che comprendono le lett. a, b, c, d dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
In effetti si rileva che le parti esterne alla delimitazione proposta dal piano presentano le stesse caratteristiche strutturali e tipologiche delle parti incluse nella delimitazione di zona A.
Pertanto, si ritiene necessario delimitare la zona A, secondo la perimetrazione visualizzata in rosso nella tavola n. B7, azzonamento generale Caronia centro in scala 1:2.000.
Nella frazione di Caronia Marina il piano individua zone omogenee B caratterizzate dalla presenza di numerosi manufatti di interesse storico artistico classificati A2.
Si rileva che questa frazione riveste particolare valenza storico-ambientale in quanto caratterizzata da un tessuto urbano costituito da edilizia minore tradizionale inserita in un contesto paesistico-ambientale ancora integro.
Di conseguenza, al fine della tutela e conservazione dell'impianto tipologico, si prescrive di enucleare una zona omogenea A1 - centro storico, che comprende l'abitato storico della frazione Marina, dal limite della zona archeologica vincolata sino all'edificio storico individuato con il numero 27 e delimitata a sud dalla strada a valle della ferrovia, così come perimetrata in rosso nella tavola B1 azzonamento generale Caronia centro - Marina - Buzza in scala 1:5.000.
Per dette aree da classificare zona omogenea A1, gli interventi consentiti, nelle more della redazione ed approvazione del piano particolareggiato, sono quelli relativi alle lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
-  Zona A2 - immobili di interesse storico e/o monumentale e/o ambientale
Il piano ha individuato numerosi immobili con le caratteristiche sopra citate, ubicati nelle frazioni e sparsi nel territorio, da assoggettare ad interventi di manutenzione, consolidamento e ristrutturazione in-terna, anche attraverso l'esecuzione dei piani particolareggiati, con indice di fabbricabilità fondiaria di 3,5 mc./mq. ed altezza max pari a 7,50 mt., con n. 2 piani fuori terra.
Si ritiene condivisibile la suddetta zona con l'eliminazione della normativa riguardante i parametri edilizi, stante che gli interventi sono volti alla conservazione dell'impianto tipologico, nonché al recupero delle caratteristiche storico-ambientali del manufatto. Gli interventi consentiti sono quelli di cui alle lett. a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Occorre precisare che gli immobili che ricadono all'interno della delimitazione di zona A1 frazione Marina vanno assoggettati alla relativa normativa di zona.
-  Zona B (B0, B1, B2)
Il piano individua zone B0 costituite esclusivamente da immobili esistenti, edificati con o senza l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, nelle quali è consentito l'intervento nel rispetto dei volumi e superfici utili esistenti, attraverso la redazione di P.P. e/o P.P.R. ai sensi delle leggi regionali n. 71/78 e n. 37/85.
Per tali agglomerati, ubicati in massima parte nell'ambito della fascia di inedificabilità dei 150 mt. dalla battigia, vanno dimostrate le condizioni di sanabilità delle suddette costruzioni, ai sensi della vigente legislazione. Diversamente gli immobili dovranno intendersi ricadenti nel regime sanzionatorio ai sensi di legge.
Peraltro alla luce della legge regionale n. 17/94 il nuovo piano deve definire l'assetto e la riqualificazione delle zone di abusivismo edilizio in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive. Per quanto sopra, non essendo stata effettuata la verifica suindicata si ritiene di non condividere dette zone che vanno classificate zona E verde agricolo.
Le zone B1 e B2 del centro urbano sono quelle risultanti dalla nuova delimitazione della zona A sopra citata. Le stesse risultano condivisibili in quanto delimitate secondo le disposizioni del decreto interministeriale n. 1444/68.
Per le zone B1 e B2 della frazione Marina si ritiene che in via prioritaria le aree libere debbano essere utilizzate per il soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 in quanto si tratta di zone inserite in un ambito territoriale con particolari valenze ambientali, considerando anche che l'asse ferroviario interpone un limite fisico tra la fascia costiera e l'entroterra.
-  Zone C0, C1, C2
Le zone C0 sono le aree di espansione previste dal precedente piano comprensoriale ed interessate da piani particolareggiati o di lottizzazione. Le stesse sono condivisibili in quanto insistono in un contesto territoriale già urbanisticamente definito dal precedente strumento urbanistico. Per le stesse vale la normativa del P.U.C. relativa alle zone C3 e C4 che dovrà fare parte delle N.A. del piano in esame.
Per la zona C0 sita nella frazione Marina, adiacen-te alla zona D0, si prende atto dell'esistenza del piano esecutivo solo nel caso che questo sia stato conven- zionato prima dell'adozione del piano, fermo restan- do che, essendo l'area a confine con la zona artigianale esistente, nel caso che essa non sia utilizzata nel periodo dell'esecutività dovrà essere classificata come zona E.
Le zone C1 del centro urbano non si ritengono condivisibili in quanto insistono in aree interessate in parte da coltivazioni specializzate a vigneti, mentre per altre zone che ricadono nelle aree limitrofe ai boschi, le stesse non rispettano le previsioni di cui alla legge regionale n. 16/96 atteso che il piano è stato adottato dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/96 succitata. Di conseguenza le stesse vanno classificate zona E verde agricolo. Le prescrizioni esecutive per tale zona non vengono prese in esame.
La zona C2 della frazione Marina risulta condivisibile in quanto contigua al centro abitato della frazione e servita da viabilità esistente. Di conseguenza le prescrizioni esecutive che interessano detta area sono condivise con la prescrizione che l'altezza massima degli edifici deve essere pari a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra.
-  Zone Ct0, Ct1, Ct2, Ct3
Interessano le previsioni edificatorie relative agli insediamenti stagionali e ricettivi. Le stesse sono localizzate lungo la fascia costiera, ai lati del torrente Canneto e in zona montana.
Le zone Ct0 risultano una riconferma della previsione del precedente piano e sono oggetto di piani di lottizzazione convenzionata.
Si prende atto dell'esistenza di questi piani esecutivi vigenti.
Tuttavia, poiché si rileva che alcune aree interessate dai suddetti piani ricadono all'interno delle previsioni di zona di interesse archeologico, considerato in contesto territoriale, si prescrive che ove le opere relative non risultino eseguite nel periodo dell'esecutività, le relative aree dovranno far parte delle previsioni della suddetta zona di interesse archeologico.
Non si condividono, invece, per le considerazioni sopra esposte, le previsioni urbanistiche delle rimanenti aree turistiche ricettive. Tra l'altro buona parte delle aree costiere sono interessate da coltivazioni specializzate e/o presentano caratteristiche di pregio ambientale, per cui le stesse possono essere utilizzate a fini edificatori solo per motivate esigenze che non sono state documentate e giustificate.
Per le zone ubicate nell'entroterra si osserva che le stesse insistono in prossimità di zone boschive del parco dei Nebrodi per le quali negli elaborati di piano non è stata visualizzata la fascia di rispetto di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76. Si osserva altresì che lo studio agricolo forestale non risulta adeguato alla legge regionale n. 16/96.
Peraltro le aree turistiche ubicate a nastro nelle immediate adiacenze del torrente Canneto si collocano in un contesto territoriale interessato dalla presenza di agrumeti e oliveti che va preservato per le motivazioni sopraddette.
Pertanto tutte le aree turistiche, con esclusione della zona Ct0, vanno stralciate per essere ristudiate.
Le prescrizioni esecutive che interessano la zona Ct1 non vengono prese in esame.
-  Zona D0, D1
La zona D0 risulta una riconferma della previsione del precedente piano ed è oggetto di piani di lottizzazione convenzionati. Le stesse sono condivisibili in quanto insistono in un contesto territoriale già definito dal precedente piano. Per la suddetta zona vale la normativa del P.U.C. per le zone D che dovrà fare parte delle N.A. del piano in esame.
La zona D1, destinata a nuovi insediamenti artigianali, prevista in contrada Buzza, in posizione decentrata rispetto al centro urbano e alle frazioni, lontana rispetto al territorio di S. Stefano dove già esiste una consolidata vocazione artigianale, non risulta collegata al sistema della viabilità esistente e si sviluppa per intero lungo una strada di piano la cui validità complessiva non è condivisa. Non risulta, peraltro, che il dimensionamento della zona sia stato effettuato in relazione ai fabbisogni documentati dalle richieste degli operatori del settore.
Per quanto suddetto la stessa non è condivisibile. Del resto la mancata inclusione di detta zona tra gli ambiti soggetti a prescrizioni esecutive appare sintomatica di una carenza di interesse da parte dell'amministrazione a non utilizzarle nel decennio di attuazione del piano. Detta zona viene classificata zona E verde agricolo.
Studio geologico
Il territorio di Caronia è caratterizzato da una morfologia complessa che comporta la presenza di ampie spianate terrazzate di origine marina sia in prossimità dell'attuale linea di costa che nell'interno del territorio dove, tuttavia, prevalgono morfologie di tipo variabile da collinare sino a montuoso caratterizzate dalla presenza di un insieme di dorsali che, dipartendosi da quella principale Nebroidea, si snodano verso nord, e quindi verso il mare, delimitando una serie di bacini principali e secondari, sottesi dai diversi torrenti che si riversano nel Tirreno ed in cui si possono distinguere aree montane, pedemontane e vallive; nelle aree in declivio si rilevano, altresì, settori sede di dinamismo superficiale attivo o potenziale.
In un tale contesto, sebbene non vengano segnalate nelle aree interessate dalle aree di piano considerate ammissibili evidenze di significativi fenomeni di instabilità, l'edificabilità delle aree di piano urbane ed extraurbane ricadenti lungo pendii e/o in prossimità degli stessi deve essere subordinata alla puntuale verifica di stabilità di detti pendii in assenza di carico ed in presenza del carico relativo all'edificato di piano in progetto, così come richiesto al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 e ciò sia relativamente alle aree di piano che a quelle destinate a servizi ed infrastrutture.
Per le aree stralciate da rielaborare e per ogni nuovo piano successivamente progettato, i relativi studi geologici dovranno essere rispondenti ai criteri indicati dalla circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, anche se eseguiti dallo stesso professionista già incaricato dello studio geologico del piano regolatore.
Viabilità
Il P.R.G. prevede nel territorio una rete viaria che va rivista. In particolare non si condivide il tracciato di nuova previsione che scavalca a monte l'abitato diCaronia in quanto la strada non appare finalizzata a soddisfare esigenze urbanistiche insediative nè assume la funzione di raccordo con alcuna viabilità di collegamento con l'entroterra. Non si condivide inoltre la nuova viabilità lungo la costa perché da ristudiare unitamente alle nuove previsioni urbanistiche per le zone turistiche. Tra l'altro la stessa ripropone, a breve distanza, il tracciato della strada statale con la realizzazione di un ulteriore cavalcavia sul torrente Caronia che comporterebbe problematiche di natura ambientale.
La riorganizzazione della struttura viaria dovrà tenere in considerazione la possibilità del potenziamento ed ammodernamento della viabilità esistente.
La viabilità di progetto non condivisa da questo parere viene classificata zona E verde agricolo.
Attrezzature
Le nuove previsioni di spazi per attrezzature pubbliche appaiono in linea di massima condivisibili ed atte a soddisfare gli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
Ciò premesso si ritiene necessario prescrivere quanto segue:
L'area destinata ad impianto di depurazione in località Canneto va disattesa in quanto ricade entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia.
L'attrezzatura portuale va disattesa per le considerazioni espresse nel presente parere.
Le previsioni di attrezzature pubbliche ricadenti all'interno delle aree turistiche oggetto di un nuovo studio vanno disattese in quanto da ristudiare contestualmente alle aree suddette.
La previsione della discarica e dell'impianto di incenerimento in contrada Pumpolo va disattesa in quanto non compatibile con l'ambiente circostante essendo le aree adiacenti interessate dal Parco dei Nebrodi. Pertanto dette aree sono classificate zona E verde agricolo.
Norme di attuazione
In linea di massima le norme di attuazione del P.R.G. sono condivisibili e conformi alle disposizioni di legge.
Ciò premesso si ritiene necessario prescrivere quanto segue:
-  art. 2.2 "cambiamenti alle destinazioni d'uso urbanistiche";
-  art. 6 "lottizzazioni" occorre aggiungere che i piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78;
-  art. 9 "studi geotecnici" occorre cassare da "quando queste riguardano costruzioni a più piani ... a giudizio dell'amministrazione comunale";
-  art. 19 "zona A1 centro storico" occorre aggiungere che la zona comprende oltre l'abitato di Caronia anche la frazione Marina. Occorre precisare che gli interventi consentiti nelle more del P.P. sono quelli relativi alle lett. a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, previo parere della Soprintendenza. Occorre cassare l'indice di fabbricabilità fondiaria, l'altezza e il numero di piani, da demandare in sede di piano attuativo;
-  art. 20 "zona A2 immobili di interesse storico e ambientale" occorre cassare le seguenti parole "con indice di fabbricabilità fondiaria di 3,5 - h max 7,50 n. dei piani 2". Gli interventi consentiti sono quelli della zona A1 previo nulla osta della Soprintendenza;
-  art. 21 "zona B0" deve essere cassato in quanto detta zona non è stata condivisa:
-  art. 24 "zona C0 di espansione in corso di attuazione" occorre inserire la normativa prevista dallo strumento urbanistico precedente;
-  art. 25 "zone C1 di espansione del centro urbano" deve essere cassato in quanto la zona suddetta non è stata condivisa;
-  art. 26 "zone C2 zone di espansione" occorre sostituire le seguenti parole "Piano di lottizzazione convenzionata ... Piano particolareggiato" con "prescrizioni esecutive" e modificare l'altezza massima che deve essere pari a mt. 7,50 e il numero dei piani fuori terra deve essere limitato a 2. Inoltre la distanza dal ciglio stradale dovrà rispettare la normativa del nuovo codice della strada. Infine occorre cassare le seguenti parole "il piano di lottizzazione ... dello strumento urbanistico";
-  art. 27 "zona CT0 aree turistiche in corso di attuazione" occorre sostituire l'ultimo comma con la normativa dello strumento urbanistico precedente e del relativo piano attuativo;
-  art. 28 "zona CT1 aree per lo sviluppo turistico", art. 29 "zona CT2 aree per lo sviluppo agricolo turistico", art. 30 CT3 "Aree per il recupero agricolo turistico" devono essere cassati in quanto dette aree sono state stralciate;
-  art. 31 "zone D0 insediamenti artigianali - industriali esistenti" occorre inserire la normativa del precedente strumento urbanistico;
- art. 32 "zona D1 aree per lo sviluppo artigianale ed industriale" deve essere cassato in quanto la zona non è stata condivisa;
-  art. 33 "zona E agricola" occorre cassare le seguenti parole "per gli interventi ... piano di lottizzazione". Occorre cassare, altresì, il punto 2 fino ad "insediamenti classificabili al punto b)". Per quanto concerne gli impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli vale la normativa di cui all'art. 6 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 34 "zona SP1 - Servizi esistenti o in attuazione, e di previsione" occorre integrare la normativa con l'indice di densità fondiaria che deve essere pari a 2 mc./mq.;
-  art. 36 "zona SP3 Verde pubblico attrezzato sportivo" occorre aggiungere che per gli edifici l'altezza massima fuori terra deve essere correlata agli edifici circostanti;
-  art. 40 "zona F1 parco urbano" occorre aggiungere che gli edifici non dovranno superare un piano fuori terra con altezza massima non superiore a 3,50 mt.;
-  art. 43 "zone F5 portualità turistica" occorre cassare l'articolo in quanto la zona è stata stralciata;
- art. 44 "zona FE aree agricole di riordino urbanistico" occorre aggiungere che gli edifici non dovranno superare un piano fuori terra con altezza massima consentita non superiore a 3,50 mt.;
- art. 47 "aree boscate" al primo comma dell'articolo occorre cassare le parole "inserite all'interno del Parco dei Nebrodi"; inoltre dovrà essere cassato il comma seguente "la ristrutturazione edilizia ... art. 15, legge regionale n. 78/76" per essere integrato con la normativa di cui alla legge regionale n. 16/96;
- art. 48 "area di rispetto ambientale" occorre aggiungere che gli edifici non dovranno superare un piano fuori terra con altezza massima di 3,50 mt.; inoltre occorre prescrivere che la normativa relativa è quella dell'art. 33 delle N.A. con l'esclusione degli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 49 "zona di rispetto" al punto 1 occorre aggiungere "e dal nuovo codice della strada".
Regolamento edilizio
Si reputa necessario premettere che essendo il contenuto ed i limiti dello stesso fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, contenuti di altra natura, vanno rinviati alle specifiche disposizioni di legge. Ciò al fine di evitare discrasie o riferimenti non aggiornati che possono ingenerare confusioni interpretative. Per cui si intende che ogni eventuale divergenza dalla norma di legge deve risolversi a favore di quest'ultima.
Ciò premesso si ritiene di dovere prescrivere quanto segue:
-  art. 3 "compilazione e presentazione progetti" occorre integrare l'articolo aggiungendo che la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto la relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia in rapporto con le fondazioni degli edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione.
Nelle aree non servite da fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977;
-  art. 4 "rilascio della concessione edilizia" occorre modificare detto articolo a seguito della normativa di cui all'art. 2, legge regionale n. 17/94;
-  art. 5 "composizione della commissione edilizia" occorre riformulare l'articolo alla luce della legge regionale n. 25/97, art. 10;
-  art. 12 "certificato di conformità" e art. 13 "licenza di abitabilità o di agibilità" occorre modificare la normativa relativa alle procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità secondo il disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
Osservazioni e opposizioni
Osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 8, 14, 18, 22, 29, 30, 35, 39, 44, 45, 47, 51, 55, 56, 57, 58, 68, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 87, si concorda con la proposta di rigetto comunale in quanto non migliorativa del piano;
Osservazioni nn. 5, 7, 17, 20, 21, 27, 36, 40, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 60, 61, 66, 67, 70, 72, 73, 83, 86, 89, si concorda con le deduzioni del progettista;
Osservazioni nn. 9, 31, 61, 88, si concorda con la proposta di accoglimento comunale;
Osservazioni nn. 10, 69, si concorda la proposta di accorglimento parziale comunale in merito all'eliminazione della discarica di rifiuti solidi urbani e relativo impianto di incenerimento;
Osservazioni nn. 11, 19, 34, 42, si rimanda a quanto espresso nelle superiori considerazioni per la zona A1;
Osservazioni nn. 12, 62, 71, si concorda con la proposta di rigetto comunale; si precisa che le aree ricadenti nella fascia dei 150 mt. dalla battigia sono inedificabili;
Osservazioni nn. 13, 50, 75, si concorda con la proposta di rigetto comunale in quanto le aree sono gravate dal vincolo ex legge n. 1089/39;
Osservazioni nn. 24, 25, 26, 43, 63, si concorda con la proposta di accoglimento comunale in quanto la destinazione non risulta compatibile con le caratteristiche ambientali della zona; per l'osservazione n. 63 in merito alla rettifica del tracciato autostradale si rimanda alle osservazioni nn. 37, 41;
Osservazioni nn. 6, 23, 52, 82, 88, si concorda con la deduzione del progettista salvo che il P. di L. non sia stato approvato e convenzionato prima dell'adozione del piano;
Osservazioni nn. 28, 32, 33, si concorda con la deduzione del progettista di accoglimento parziale;
Osservazioni nn. 37, 41, si accoglie limitatamente alla rettifica del tracciato autostradale in conformità alle deduzioni espresse dal progettista;
Osservazione n. 38, si prende atto di quanto espresso dal C.C.;
Osservazione n. 64, si concorda con la proposta comunale con le seguenti condizioni: essendo la zona interessata da un di P. di L. approvato prima dell'adozione, in attuazione del precedente strumento urbanistico, e atteso che la Soprintendenza ai beni archeologici con nota prot. n. 1363 del 13 maggio 1997 ha autorizzato i lavori limitatamente alla particella 407 a, b, c del F.M.C. n. 5, il comune potrà rilasciare la C.E. subordinatamente all'accertamento che la stipula della convenzione risulti precedente all'atto dell'adozione del P.R.G. e che sia verificata la compatibilità del piano in relazione agli standard urbanistici, atteso che la prescrizione della Soprintendenza comporta l'edificazione parziale della lottizzazione;
Osservazioni nn. 65, 78, si concorda con le deduzioni del progettista limitatamente alla destinazione di zona A2;
Osservazione ditta Marino Maria - ditta Bodanza Anna Maria, si respinge in quanto interessano aree con previsioni di attrezzature condivise da questo parere e pertanto non risultano migliorative del progetto di piano;
Osservazione ditta La Monica Caterina, si respinge in quanto in contrasto con le considerazioni di cui al presente voto;
Osservazione ditta Mileti Serafina, non viene presa in esame in quanto priva di stralcio dello strumento urbanistico in esame.
Le rimanenti osservazioni non vengono prese in esame in quanto interessano aree stralciate dal presente voto.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 14 del 20 aprile 1996 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni e gli stralci nel rispetto dei superiori considerata.»;
Vista la nota assessoriale n. 3707 del 22 marzo 1999 con la quale l'A.R.T.A. trasmette il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 80 dell'11 febbraio 1999 al comune di Caronia affinché provveda ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 71;
Viste le delibere n. 38 del 30 aprile 1999 e n. 39 del 3 maggio 1999, esecutive nei termini di legge, con le quali il consiglio comunale di Caronia ha controdedotto al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 80 dell'11 febbraio 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 159 del 23 luglio 1999, che parzialmente di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
L'A.R.T.A. ha trasmesso al comune diCaronia il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 80 dell'11 febbraio 1999 sul P.R.G. perché venissero formulate le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 4, comma 5° della legge regionale n. 71/78.
Il consiglio comunale di Caronia, con atto deliberativo n. 38 del 30 aprile 1999 e n. 39 del 3 maggio 1999 ha controdedotto al voto C.R.U. n. 80/99 deliberando di approvare la relazione redatta dal progettista del P.R.G. allegata al voto suddetto, ad esclusione della proposta per le zone A1 e A2, integrandola con le considerazioni espresse nel deliberato.
Parere del C.R.U. n. 80 dell'11 febbraio 1999
Il C.R.U. con voto n. 80 dell'11 febbraio 1999, ha espresso il parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 14 del 20 aprile 1996 fosse "meritevole di approvazione con prescrizioni e stralci" che si possono così sintetizzare:
RELATIVAMENTE AL DIMENSIONAMENTO
1) Si condivide il dimensionamento delle zone residenziali, mentre non si condivide il dimensionamento delle zone turistiche in quanto non sufficientemente motivato. Pur nella considerazione che il comune diCaronia presenta una vocazione turistica per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, tuttavia le previsioni non risultano, in alcun modo, suffragate da analisi sui flussi turistici. Non risulta allegato al progetto alcuno studio di base sulla popolazione fluttuante, condotto presso gli enti provinciali per il turismo, diretto ad accertare il movimento turistico dell'ultimo triennio tale da giustificare un così massiccio impegno di aree, di particolare pregio ambientale, per finalità turistiche.
Il suddetto dimensionamento, invece, è ipotizzato in funzione di un generico movimento turistico globale della provincia di Messina, e si basa esclusivamente sulla previsione del porto quale elemento capace di offrire nuove potenzialità per il rilancio turistico del territorio. Va rilevato che l'indicazione relativa alla previsione del porto non risulta supportata da studi specifici diretti ad accertare che la struttura sia fattibile sotto il profilo della funzionalità e non costituisca pregiudizio per l'integrità della costa, per cui la stessa non può assumere valore normativo ma solo indicativo.
RELATIVAMENTE ALLA ZONIZZAZIONE
2)  Zona A1 centro storico
-  Si prescrive che la zona suddetta vada ampliata secondo la perimetrazione visualizzata in rosso nella tavola B7;
-  Nella frazione Caronia Marina si prescrive di enucleare una zona omogenea A1 centro storico secondo la perimetrazione visualizzata in rosso nella tavola B1.
-  Zona A2 immobili di interesse storico e/o monumentale e/o ambientale.
Si condivide tale zona con eliminazione della normativa riguardante i parametri edilizi e l'inserimento della normativa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 di cui alle lett. a), b) e c).
3)  Zona B (B0, B1, B2)
-  Non si condividono le zone B0, oggetto di abusivismo edilizio ricadenti in massima parte nell'ambito della fascia di inedificabilità dei 150 mt. dalla battigia non essendo state dimostrate le condizioni di sanabilità delle stesse secondo la legislazione vigente e peraltro l'assetto non sembra coerente con le previsioni urbanistiche complessive. Le suddette zone sono classificate verde agricolo.
-  Per le zone B1 e B2 di frazione Marina, considerato che l'asse ferroviario interpone un limite fisico tra la fascia costiera e l'entroterra, si ritiene che in via prioritaria le aree libere debbano essere utilizzate per il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 in quanto aree inserite in un ambito territoriale con particolari valenze ambientali.
4)  Zone C0, C1, C2
- Si condividono le zone C0; per la zona C2 sita nella frazione Marina, adiacente alla zona artigianale, si prende atto dell'esistenza del piano esecutivo vigente fermo restando che se le aree non sono state utilizzate nel periodo dell'esecutività, le stesse dovranno essere classificate zona E.
-  Non si condividono le zone C1. Di coonseguenza le prescrizioni esecutive sono disattese e le aree sono classificate verde agricolo.
-  Si condividono le zone C2 e le prescrizioni esecutive con la limitazione dell'altezza massima degli edifici che deve essere pari a m. 7,50 con due piani fuori terra.
5)  Zone Ct0, Ct1, Ct2, Ct3
-  Per le zone Ct0 si prende atto dell'esistenza di piani attuativi vigenti nella suddetta area. Per le aree ricadenti all'interno delle zone di interesse archeologico, si prescrive che ove le opere non risultano eseguite nel periodo di esecutività del piano, le aree dovranno far parte delle previsioni di interesse archeologico.
-  Non si condividono le previsioni delle zone Ct1, Ct2, Ct3 oltre per le considerazioni espresse per il dimensionamento, anche perché parte delle stesse sono ubicate in zone boschive e/o insistono in aree dove sono in atto colture specializzate e/o con caratteristiche di pregio ambientale. Le stesse vanno stralciate per essere ristudiate. Le prescrizioni esecutive che interessano le zone Ct1 non vengono prese in esame;
6)  Zona D0, D1
-  Si condividono le zone D0, riguardanti gli insediamenti esistenti con la normativa delle zone D del P.U.C.
-  Non si condividono le zone D1 in quanto decentrate e avulse dal contesto urbano. Le aree suddette sono classificate zone E verde agricolo.
7)  Viabilità
- Non si condivide il tracciato di nuova previsione che scavalca a monte l'abitato di Caronia e la nuova viabilità lungo la costa e la viabilità lungo la costa perché da ristudiare unitamente alle nuove previsioni urbanistiche per le zone turistiche. Le aree suddette sono classificate zone E verde agricolo.
8)  Attrezzature
-  L'area destinata ad impianto di depurazione in località Canneto, l'attrezzatura portuale, le previsioni di attrezzature pubbliche ricadenti all'interno delle aree turistiche e la previsione della discarica e dell'impianto di incenerimento in contrada Pumpolo vanno disattese e classificate zona E verde agricolo.
Rilevato:
Con gli atti consiliari nn. 38/99 e 39/99 il consiglio comunale di Caronia ha deliberato di prendere atto del voto C.R.U. n. 80 dall'11 febbraio 1999 e di controdedurre ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 come segue:
1)  Dimensionamento
Le valutazioni fatte dalC.R.U. relativamente al dimensionamento turistico non si condividono in quanto lo studio allegato al piano analizza i flussi turistici nella Regione siciliana dal 1990 ad oggi e comunque è dimostrabile che un "contenitore come quello del territorio diCaronia con le sue caratteristiche ambientali e storiche può diventare polo di attrazione di una parte consistente di domanda".
2) Zona A1, A2
-  Non si condivide quanto considerato dal C.R.U. in merito alle zone A1 e A2 del P.R.G. in esame.
In particolare il consiglio comunale propone per la zona A1 di riconfermare la previsione di P.R.G. subordinando gli interventi edilizi che interessano i fabbricati di età superiore a 50 anni, ricadenti nella zona B1, al nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
3)  Zona B (B0, B1, B2)
- Per le zone B0 viene condiviso quanto espresso nel voto C.R.U.
-  Per le zone B1 e B2 del centro urbano e di frazione Marina viene condiviso quanto espresso nel voto C.R.U., ma in particolare per la frazione Marina si rileva che gli standard risultano rispettati per cui si propone la riconferma delle aree suddette come previsto nel P.R.G.
4)  Zone C0, C1, C2
-  Per le zone C0 e C2 viene condiviso quanto espresso nel voto C.R.U.
-  Per le zone C1 si ritiene condivisibile l'eliminazione della zona C1 di contrada Castagneto in quanto risulta ricadente all'interno della fascia di rispetto di 200 mt. dal limite del bosco. Di contro si propone la conferma dell'area in località Ricchiò secondo le previsioni del P.R.G., in quanto oltre il limite di 200 mt. stabilito dalla legge.
5)  Zone Ct0, Ct1, Ct2, Ct3
-  Viene condiviso quanto espresso nel voto C.R.U. per le zone Ct0.
-  Di contro non viene condiviso quanto considerato nel voto C.R.U. per le zone Ct1, Ct2, Ct3 per i seguenti motivi:
Le zone suddette prevedono insediamenti residenziali misti costituiti per il 70% da insediamenti turistici e per il 30% da insediamenti residenziali. Per cui andrebbe condivisa la previsione suddetta essendo stato assentito il dimensionamento residenziale.
In secondo luogo non possono essere eliminate tutte le potenzialità turistiche del territorio comunale.
-  Si propone, in questa prima fase, di confermare la zona Ct1 di contrada Pantano, con l'attuazione della prescrizione esecutiva, in quanto all'interno di detto piano attuativo è stato approvato con delibera consiliare n. 76 del 27 novembre 1998 un comparto edificatorio, ai sensi dell'art.11 della legge regionale n. 71/78 e relativo piano di lottizzazione per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero.
Si fa presente che la società Verdemare ha proposto un villaggio turistico nel comparto edificatorio suddetto. Tale iniziativa aderisce ad un consorzio nazionale multiregionale denominato I.T.R. che ha promosso un contratto di programma nel settore turistico per le piccole e medie imprese, già esitato positivamente dal comitato tecnico del CIPE e dall'Assessorato regionale del turismo.
-  Non viene condiviso quanto espresso dal C.R.U. per le zone Ct2 e Ct3 di contrada Piana.Si propone la conferma della suddetta previsione con l'inserimento nelle norme di attuazione del lotto minimo pari a 20.000 mq. in modo da intervenire organicamente in zone del territorio omogenee.
-  Si propone inoltre di confermare la zona Ct3 di contrada Ricchiò: lungo la statale per Capizzi limitatamente alle aree libere da superfici boscate come riportate nell'elaborato grafico redatto dall'agronomo ai sensi della legge regionale n. 16/96.
6) Zone D0, D1
-  Viene condiviso quanto espresso dal C.R.U. relativamente alle zone D0 e D1.
7)  Viabilità
-  Viene condiviso quanto espresso dal C.R.U. per la viabilità ad esclusione di quella prevista per la zona turistica di contrada Pantano senza l'attraversamento del torrente Caronia.
8)  Attrezzature
-  Viene condiviso quanto espresso dal C.R.U. per le attrezzature ad esclusione di quanto riportato relativamente all'attrezzatura portuale per la quale si conferma la previsione di piano vincolandone la realizzazione allo studio di fattibilità di cui alla convenzione stipulata con la società Europrogetti e Finanza.
Considerato:
In ordine alle controdeduzioni si decide quanto segue:
1)  Dimensionamento
La controdeduzione non è condivisibile in quanto non sufficientemente motivata, si evidenzia che i fabbisogni di edilizia residenziale potranno essere soddisfatti nell'ambito delle zone B e C, condivise in massima parte da questo Consiglio, oltre che nell'ambito del patrimonio edilizio esistente. Pertanto si confermano le considerazioni svolte nel precedente voto 80/99.
2)  Zona A1, A2
La controdeduzione non è condivisibile stante che le zone presentano valori storici, urbanistici, artistici da classificare zona omogenea A centro storico secondo le perimetrazioni di cui al voto 80/99.
3)  Zona B1, B2
Per la frazione Marina la controdeduzione non è condivisibile in quanto, pur prendendo atto che, nel complesso, gli standard sono stati rispettati, tuttavia doveva essere fatta una verifica distinta per le due zone divise dall'asse ferroviario e considerare gli standard secondo l'ambito territoriale caratterizzato da particolari valenze ambientali.
4)  Zone C1
La controdeduzione relativa alla conferma dell'area in contrada Ricchiò viene condivisa in quanto dallo stralcio dello studio forestale adeguato alla legge regionale n. 16/96 trasmesso, si è preso atto che la zona è esterna all'area di rispetto dei boschi.
5)  Zone Ct1, Ct2, Ct3
In riferimento alla zona Ct1 di contrada Pantano si ritiene di potere condividere le controdeduzioni del comune limitatamente all'area di cui al piano attuativo approvato con delibera consiliare n. 76 del 27 novembre 1998, con esclusione delle prescrizioni esecutive. Le rimanenti controdeduzioni relative alle zone Ct2 e Ct3 non sono ritenute meritevoli di accoglimento in quanto le considerazioni addotte per il mantenimento di tali zone non risultano congruamente motivate.
Tali previsioni sono stralciate per essere ristudiate.
7) Viabilità
La controdeduzione non può essere accolta in quanto la viabilità deve essere ristudiata in maniera organica e funzionale unitamente alle nuove previsioni urbanistiche per le zone turistiche.
8)  Attrezzature
La previsione del porto turistico anche se subordinata alla verifica di fattibilità non può considerarsi operativa ma per lo stesso occorre attivare le procedure di legge per la formazione ed approvazione del P.R.G. del porto.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere di accogliere le controdeduzioni del consiglio comunale limitatamente alla zona C1 di cui al punto 4 e dell'area relativa al piano attuativo in zona Ct1 Pantano con esclusione delle prescrizioni esecutive della suddetta zona. Si rigettano le rimanenti controdeduzioni e si riconferma per esse quanto contenuto nel voto n. 80/99, ritenendo meritevole di approvazione il P.R.G., il regolamento edilizio e le norme di attuazione così come modificati con il precedente voto e con il presente, adottato con delibera commissariale n.14 del 20 aprile 1996 nel rispetto dei considerata di cui al citato voto n. 80/99 ed ai considerata nel presente voto.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere i pareri del consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 80 dell'11 febbraio 1999 e n. 159 del 23 luglio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle considerazioni e prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 80 dell'11 febbraio 1999 e n. 159 del 23 luglio 1999 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina in premessa riportate, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive relative alla zona C2 della frazione Marina ed il regolamento edilizio del comune diCaronia, adottato con delibera commissariale n. 14 del 20 aprile 1996.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera commissariale n. 14 del 20 aprile 1996;
 2)  delibera consiliare n. 27 del 16 aprile 1997;
 3)  delibera consiliare n. 38 del 30 aprile 1999;
 4)  delibera consiliare n. 39 del 3 maggio 1999;
 5)  relazione di adeguamento;
 6)  inquadramento territoriale in scala 1:250.000;
 7)  il territorio comunale in scala 1:25.000;
 8)  stato attuale Caronia centro - Marina - Buzza in scala 1:5.000;
 9)  stato attuale frazione Torre del Lauro - contrada Furiano in scala 1:5.000;
10)  relazione;
11)  modello idrografico di piano in scala 1:25.000;
12)  programma delle suscettività;
13)  dimensionamento;
14)  regolamento edilizio;
15)  norme di attuazione
16)  azzonamento generale Caronia centro - Marina - Buzza in scala 1:5.000;
17)  azzonamento generale frazione Torre del Lauro, contrada Furiano in scala 1:5.000;
18)  azzonamento generale frazione Canneto in scala 1:2.000;
19)  azzonamento generale frazione Marina - Sugherita - Pantano - Nunziatella in scala 1:2.000;
20)  azzonamento generale frazione Marina - contrada S. Giuseppe - Pietra Grossa in scala 1:2.000;
21)  azzonamento generale frazione Marina - contrada Chiappe in scala 1:2.000;
22)  azzonamento generale Caronia centro in scala 1:2.000;
23)  azzonamento generale contrada Riccorio in scala 1:2.000;
24)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
25)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
26)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
27)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
28)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
29)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
30)  tavola dei vincoli territoriali e delle mobilità in scala 1:10.000;
31)  vincoli e prescrizioni archeologiche in scala 1:25.000;
32)  vincoli e prescrizioni archeologiche in scala 1:25.000;
Elaborati piano particolareggiato zona C1 località Castagneto Caronia centro:
33)  tav. P1a  - relazione; 
34)  tav.  P1b - grafici; 
35)  tav.  P1c - piano particellare di esproprio; 

Elaborati piano particolareggiato zona C2 località S. Giuseppe - frazione Marina:
36)  tav.  P2a - relazione; 
37)  tav.  P2b - grafici; 
38)  tav.  P2c - piano particellare di esproprio; 

Elaborati piano particolareggiato zona Ct1 località Chianetta - Sugherita:
39)  tav.  P3a - relazione; 
40)  tav.  P3b - stralcio del P.R.G.; 
41)  tav.  P3c - azzonamento generale; 
42)  tav.  P3d - planivolumetrico; 
43)  tav.  P3dbis - profili regolatori; 
44)  tav.  P3e - planimetria delle urbanizzazioni; 
45)  tav.  P3f - opere di urbanizzazione primaria - verde pubblico attrezzato, strade e parcheggi pubblici; 
46)  tav.  P3g - particolari costruttivi; 
47)  tav.  P3h - schemi tipologici; 
48)  tav.  P3i - piano particellare di esproprio; 

Elaborati studio geologico:
49)  all.  G1 - relazione geologico-tecnica; 
50)  all.  G2 - carta geolitologico-tecnica in scala 1:10.000: 
51)  all.  3a - profili geologici A, B in scala 1:5.000; 
52)  all.  3b - profili geologici C, D, E in scala 1:5.000; 
53)  all.  3c - profili geologici F, G, H in scala 1:5.000; 
54)  all.  G4 - carta della permeabilità in scala 1:10.000; 
55)  all.  G5 - carta dell'acclività in scala 1:10.000; 
56)  all.  G6 - carta morfologica in scala 1:10.000; 
57)  all.  G6bis - carta dei bacini idrografici in scala 1:10.000; 
58)  all.  G7 - carta della suscettività all'urbanizzazione in scala 1:10.000; 

Piano particolareggiato zona C1 località Castagneto Caronia centro:
59)  all.  G - relazione geologico-tecnica; 
60)  all.  G.1 - carta geolitologico-tecnica, scala 1:2.000; 
61)  all.  G.2 - profili geolitologici, scala 1:2.000; 
62)  all.  G.3 - carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:2.000; 

Piano particolareggiato zona C2 località S. Giuseppe - frazione Marina:
64)  all.  G - relazione geologico-tecnica; 
65)  all.  G.1 - carta geolitologico-tecnica, scala 1:2.000: 
66)  all.  G.2 - profili geolitologici, scala 1:2.000; 
67)  all.  G.3 - carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:2.000 

Piano particolareggiato zona Ct1 località Chianetta - Sugherita - Pantano - frazione Marina:
68)  all.  G - relazione geologico-tecnica; 
69)  all.  G.1 - carta geolitologico-tecnica, scala 1:2.000: 
70)  all.  G.2 - profili geolitologici, scala 1:2.000; 
71)  all.  G.3 - carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:2.000 

Elaborati studio agricolo forestale:
72)  tav. 1  - relazione generale; 
73)  tav. 2  - carta dei suoli in scala 1:25.000; 
74)  tav. 3/1  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
75)  tav. 3/2  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
76)  tav. 3/3  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
77)  tav. 3/4  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
78)  tav. 3/5  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
79)  tav. 3/6  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
80)  tav. 3/7  - carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:10.000; 
81)  tav. 4  - carta delle aree boscate in scala 1:25.000; 
82)  tav. 5/1  - carta delle aree irrigue in scala 1:5.000; 
83)  tav. 5/2  - carta delle aree irrigue in scala 1:5.000; 
84)  tav. 6  - carta delle unità di paesaggio in scala 1:25.000; 
85)  tav. 7  - relazione a commento della carta delle unità di paesaggio; 

Elaborati tecnici relativi alla visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni:
86)  tav. B1  - azzonamento generale Caronia centro - Marina - Buzza in scala 1:5.000; 
87)  tav. B2  - azzonamento generale frazione Torre del Lauro - contrada Furiano in scala 1:5.000. 


Art. 3

Le opposizioni e/o osservazioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica resa con il voto n. 80 dell'11 febbraio 1999.

Art. 4

Il comune di Caronia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del pia- no e dovrà curare che in breve tempo vengano ap- portate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decre-to, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risul-ti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e trasmettere, per conoscenza, la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 agosto 1999.
  LO GIUDICE 


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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