REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 OTTOBRE 1999 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 4 ottobre 1999.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di cembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nella Regione siciliana;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, recante nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie;
Visti in particolare gli artt. 1 e 4 della citata legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, i quali prevedono che le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 possono usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione;
Visto il proprio decreto n. 914 del 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;
Visto il proprio decreto n. 2318 del 27 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998, reg. 1, foglio 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 20 febbraio 1999, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in particolare per le tipologie d'intervento riconducibili a quelle indicate agli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Vista la nota 1 dicembre 1997, prot. n. 1654 del Ministero dei lavori pubblici - C.E.R., avente per oggetto le variazioni dell'indice Istat nel periodo giugno 1994-giugno 1997;
Vista la nota 29 aprile 1999, prot. n. 489 del Ministero dei lavori pubblici - C.E.R., avente per oggetto le variazioni dell'indice ISTAT nel periodo giugno 1997-giugno 1998;
Ritenuto di dovere provvedere alla rideterminazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, è così determinato:
Titolo I
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1.  Recupero primario
1.1  Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio, nonché il ripristino architettonico. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
1.2  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario ed è determinato in misura non maggiore a L. 630.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.);
2)  "differenziale di qualità" definito come il costo concesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), di cui al punto precedente;
2.1)  "il differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al punto 3.1 e con particolare riferimento al recupero primario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero primario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente punto 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.):
1)  rapporto tra sup. lorda e sup. netta
>1,2      5%  (C.B.P.); 
2)  per demolizione di superfetazioni      3%  (C.B.P.); 

3)  per particolari difficoltà di attrezzatu-
re di cantiere e trasporto materiali      3%  (C.B.P.); 
4)  per demolizioni e dislacci      3%  (C.B.P.); 

5)  per interventi su edifici sottoposti a
vincolo monumentale      10%  (C.B.P.); 

6)  per interventi di adeguamento o mi-glioramento sismico, D.M. 24 gennaio 1986 e successive modifiche ed inte-
grazioni      10%  (C.B.P.). 

1.3  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) come definito al punto 1.2, non può eccedere il limite massimo di L. 844.000, quale somma degli elementi 1) e 3) dello stesso punto, per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).
1.4  Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) è elevato ad un massimo di L./mq. 820.000 per superficie complessiva (Sc.), di cui al punto 7 del decreto assessoriale 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
2.  Oneri complementari
2.1  Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) di cui al n. 1) del punto 1.2, più i costi derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 3) del punto 1.2, sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
1)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali piano di sicu-
rezza)      18% 

2)  rilievi, prospezioni geognostiche ed indagini
preliminari      4% 
3)  oneri di urbanizzazione      2% 
4)  oneri per allacciamenti      2% 

3.  Costo totale dell'intervento (C.T.P.)
Il costo totale dell'intervento (C.T.P.) è stabilito in L. 1.063.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).
4.  Recupero secondario
4.1  Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi nonché il ripristino architettonico. Tale ripristino riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario.
4.2  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario ed è determinato in misura non maggiore a L. 380.000 per metro quadro di superficie complessiva (Sc.);
2)  "differenziale di qualità" definito come il costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento di recupero secondario; lo stesso rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 10% del C.B.S.;
2.1)  il "differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata/agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al punto 3.1 e con particolare riferimento al recupero secondario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero secondario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente n. 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.):
1)  rapporto tra sup. lorda e sup. netta
>1,2      5%  (C.B.S.) 

2)  per particolari difficoltà di attrezzatu-
re di cantiere e trasporto materiali      3%  (C.B.S.) 

3)  per interventi su edifici sottoposti a
vincolo monumentale      10%  (C.B.S.) 

4.3  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.B.S.) come definito al punto 4.2, non può eccedere il limite massimo di L. 448.000, quale somma degli elementi di cui al punto 4.2 - nn. 1), 2) e 3 - per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.) di cui al punto 7 del decreto assessoriale 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999.
4.4  Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) è elevato ad un massimo di L./mq. 495.000 per superficie complessiva (Sc.) di cui al punto 7 del decreto assessoriale 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
5.  Oneri complementari
5.1  Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) di cui al n. 1) del punto 4.2, più gli oneri derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 2) dello stesso punto sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, piano di sicu-
rezza)      15% 

6.  Costo totale dell'intervento (C.T.S.)
Il costo totale dell'intervento (C.T.S.) è stabilito in L. 530.000 per metro quadrato di superficie complessi-va (Sc.).
Titolo II
RECUPERO DEGLI EDIFICI DA ACQUISTARE

7.  Recupero degli edifici da acquistare
7.1  Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti precedenti del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito al mq. di superficie complessiva (Sc.), così come determinata al punto 7 del decreto 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, il limite max di L. 2.150.000.
7.2  Lo stesso limite di L. 2.150.000 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, sia nel caso sia effettuato il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.
Titolo III
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

8.  Manutenzione straordinaria
8.1  Per manutenzione straordinaria, come recita l'art. 31, lett. b) della legge n. 457/78 si intende l'insieme delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
8.2  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di manutenzione straordinaria ed è fissato in misura non maggiore a L. 430.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.);
2)  costi di condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica applicabili nei seguenti casi:
a)  rapporto tra sup. lorda e sup. netta
>1,2      5%  (C.B.M.) 

b)  per particolari difficoltà di attrezzatu-
re di cantiere e trasporto materiali      3%  (C.B.M.) 

c)  per edifici costruiti antecedentemente
al 1967      7%  (C.B.M.) 

d)  per risanamento igienico sanitario connesso a dispersione di liquami nei
terreni di fondazione      8%  (C.B.M.) 

8.3  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) quale somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) e dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, è fissato nel limite massimo di L. 530.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.).
8.4  Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) è elevato ad un massimo di L./mq. 560.000 per superficie complessiva (Sc.), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive come precedentemente definite.
9.  Oneri complementari
Gli oneri complementari per i seguenti fattori di costo sono espressi in maggiorazione percentuale del costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) di cui al punto 8.3:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi e veri-
fiche tecniche, piano di sicurezza)      18% 
b)  oneri di urbanizzazione      2% 

10.  Costo dell'intervento (C.T.M.)
10.1  Il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato nella misura non superiore di L. 636.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.) oltre l'acquisizione dell'immobile ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
10.2  Per le isole minori il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato in L./mq. 830.000.
Titolo IV
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI

11.  Acquisizione di immobili costruiti e ultimati
Per l'acquisizione degli immobili costruiti ed ultimati i costi massimi ammissibili sono così determinati:
11.1  Costo dell'immobile: è il valore dell'immobile, già costruito ed ultimato, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri concessori e convenzionati dovuti.
11.2  Oneri complementari: spese tecniche e generali.
12.  Acquisizione di immobili da completare
Per l'acquisizione degli immobili da completare i costi massimi ammissibili sono così determinati:
12.1  Costo dell'immobile:
a)  valore dell'immobile, da ultimare, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri concessori e convenzionati dovuti;
b)  opere di completamento dell'immobile determinate a mezzo di computo metrico e stima dal progettista e direttore dei lavori.
12.2  Oneri complementari: spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi e verifiche tecniche, piano di sicurezza).
13.  Acquisizione di immobili da ricostruire
Per l'acquisizione degli immobili da ricostruire si applicano i costi determinati con decreto 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999.
13.1  Costo base: L./mq. 900.000.
13.2  Condizioni tecniche aggiuntive:
a)  per grado di sismicità S=12: L./mq. 60.000;
b)  per grado di sismicità S=  9: L./mq. 48.000;
c)  per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra: L./mq. 18.000;
d)  per tipologie onerose caratterizzate da: costruzioni mono/bifamiliari, duplex, schiera, corridoio; particolare morfologia dell'area; vincoli architettonici; tutte discendenti da prescrizioni dello strumento urbanistico: L./mq. 25.000;
e)  per alloggi inclusi in programma in numero compreso tra 1/4 e/o 1/2 del totale di superficie utile abitabile (SU) non superiore a 60 mq. ciascuno (tale maggiorazione è applicabile esclusivamente a detti alloggi): L./mq. 20.000;
f)  per fondazioni indirette o speciali: L./mq. 60.000;
g)  difficoltà d'intervento: L./mq. 10.000;
h)  demolizione L./mq. come da prezziario regionale.
Gli oneri di cui alle precedenti lettere c) e d) non possono essere cumulati.
13.3  Oneri complementari:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese per appalto, verifiche tecniche e spese catastali): 13%;
b)  prospezioni geognostiche sui terreni, prove di laboratorio, competenze per studio geologico e geotecnico (obbligatori in fase di accettazione della localizzazione dell'area di impianto): 2%;
c)  acquisizione area: L./mq. secondo stima;
d)  oneri d'urbanizzazione.
Titolo V
ESTENSIONE DELLA NORMATIVA

14.  Estensione della normativa
I costi determinati ai sensi del presente decreto, unitamente ai relativi quadri tecnici economici, si applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale agevolata.
15.  Quadri tecnici economici
I quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti.
Gli stessi dovranno essere sottoscritti sia dal soggetto attuatore che dal compilatore.

Art. 2

Si fa riserva di pubblicare con specifico provvedimento le determinazioni tecniche regionali necessarie all'applicazione del "differenziale di qualità".

Art. 3

Nei quadri tecnici economici (Q.T.E.), approvati con decreto 14 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 20 febbraio 1999, gli oneri aggiuntivi al costo base e gli oneri complementari sono aggiornati secondo quanto riportato all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 ottobre 1999.
  BATTAGLIA 


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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