REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 OTTOBRE 1999 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Cattolica Eraclea  Pag.
Statuto del Comune di Villalba  pag. 23 
Statuto del Comune di Valledolmo. Modifiche ed integrazioni  pag. 39 





Statuto del Comune di Cattolica Eraclea

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Cattolica Eraclea è un ente territoriale facente parte della Provincia regionale di Agrigento.
2. Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
3. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione.
Art. 2
Elementi distintivi del Comune: popolazione, territorio, patrimonio

1. La popolazione composta da cittadini, stranieri ed apolidi, è costituita dalle persone fisiche iscritte nel registro anagrafico o comunque dimoranti nel territorio comunale. Il territorio del Comune ha un'estensione di circa 62,13 kmq. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili e dai diritti patrimoniali del Comune.
Art. 3
Elementi formali del Comune: sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale del Comune è stabilita presso il palazzo municipale, ma gli organi e gli uffici possono riunirsi o avere sede altrove, se particolari necessità lo impongono.
2. Il gonfalone e lo stemma sono quelli storici, riconosciuti ai sensi di legge e sono conformi ai bozzetti allegati, che sono parte integrante dello statuto.
3. L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti soltanto al Comune.
4. Possono essere consentiti ad altri soltanto su autorizzazione del sindaco.
5. Il sigillo comunale è quello in uso, approvato ai sensi di legge ed è conforme al bozzetto allegato, che è parte integrante dello statuto.
Art. 4
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

1. Il rapporto tra il Comune, la Regione siciliana, la Provincia regionale di Agrigento e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.
Art. 5
Finalità

1. Il Comune riconosce come valori fondamentali la libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità locale nell'ambito delle Comunità europea:
a) promuovendo, sostenendo e valorizzando le attività culturali, contribuendo a sviluppare una cultura universale ed assieme a questa la cultura dell'identità storica di Cattolica Eraclea; in questo ambito si promuovono e si sostengono le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riconoscendole portatrici di interessi collettivi;
b) perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale o culturale, istituendo salari scolastici per i bisognosi e borse di studio;
c) prevedendo una biblioteca pubblica da inserire nel quadro complessivo dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare beni sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale; istituendo musei, archivi storici, videoteche ed altre iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico e delle tradizioni popolari; in tal senso e per la catalogazione dei monumenti e delle risorse artistiche, naturali, archeologiche e librarie del paese, il Comune si potrà servire della collaborazione di associazioni ed enti;
d) promuovendo ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, di rifiuto della violenza, di ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti tra i popoli, di rigetto di ogni oppressione mafiosa e di armonica collaborazione sociale;
e) tutelando e valorizzando lo sviluppo del patrimonio delle risorse naturali, storiche, culturali presenti nel proprio territorio, con particolare attenzione alla zona archeologica di Eraclea Minoa e alla contigua omonima frazione balneare, alla riserva naturale della foce del fiume Platani, garantendone il decoro, la pulizia, la vigilanza e tutte le iniziative finalizzate alla migliore fruibilità e allo sviluppo; salvaguardando l'ambiente e concretizzando ogni azione tendente ad eliminare le fonti inquinanti, per garantire alla comunità una migliore qualità di vita e per promuovere lo sviluppo integrale del territorio;
f) partecipando alla formulazione della programmazione economica, sociale, regionale e provinciale e attuandone gli obiettivi;
g) favorendo ed indirizzando l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico compatibile con le vocazioni di Cattolica Eraclea, del territorio, del suo mare e di tutte le risorse naturali esistenti;
h) ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e di chi è in cerca di prima occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile e promuovendo all'occorrenza la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e con le organizzazioni sindacali; favorendo il sistema produttivo locale e sostenendo le attività turistiche e di supporto, le attività commerciali, artigianali ed agricole; riconoscendo inoltre a tutti i lavoratori la tutela legale e sindacale, il diritto ad essere assunti con criteri non discriminanti, il diritto a non essere sfruttati ed il diritto a conservare il proprio posto di lavoro; intraprendendo infine azioni legali nei confronti dei datori di lavoro che non si attengono ai disposti di legge, ai contratti di lavoro e alle disposizioni di questo statuto;
i) concorrendo a garantire il diritto alla salute, osservando quanto sancito nella carta dei diritti del malato, favorendo, tra l'altro, una efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro, garantendo gratuitamente le cure necessarie agli indigenti ed a singoli o famiglie che non sono in grado di permettersele;
j) promuovendo ogni azione diretta a favorire tutte le opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la programmazione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanti sono in attesa di lavoro;
k) promuovendo, favorendo e coordinando le attività sportive, ricreative e del tempo libero, con particolare riguardo alla costruzione e al potenziamento delle strutture sportive;
l) riconoscendo l'essenzialità del ruolo della famiglia per il benessere sociale e favorendone la funzione;
m) garantendo la libertà religiosa, accettando in sé tutte le confessioni religiose e tutelando le minoritarie, pur riconoscendo il cattolicesimo parte integrante e non indifferente del proprio patrimonio storico;
n) impegnandosi in modo costante al servizio dei poveri, riconoscendone le esigenze ed evitando ogni at teggiamento ed ogni forma di emarginazione e d'indifferenza;
o) operando per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche, laddove è possibile, e di comunicazione che impediscano l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai soggetti in situazione di handicap;
p) attuando progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico e di vita sociale, assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito;
q) riconoscendosi comunità antirazzista, favorendo l'integrazione sociale degli immigrati, garantendo il ri spetto della loro cultura e dei loro diritti, assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali con i medesimi diritti e doveri dei cittadini italiani;
r) riconoscendo l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune, con la conseguente apertura di convenzioni con l'ente ministeriale competente per rassegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare nei servizi di pubblica utilità;
s) prendendo atto "della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" e concorrendo alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla tutela della loro integrità psico-fisica, attraverso l'erogazione di idonei servizi;
t) favorendo e promuovendo il ruolo attivo delle persone anziane con iniziative quali la costituzione di centri di aggregazione;
u) promuovendo, incoraggiando ed incentivando tut te le azioni di lotta contro la criminalità e favorendo la nascita e l'affermazione della cultura della legalità. Preoccupandosi di contribuire, inoltre, alla prevenzione ed alla lotta alla diffusione della droga, nonché al recupero dei tossicodipendenti.
Art. 6
Azione amministrativa, organi e rappresentanza

1. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.
2. Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza prevista dai successivi articoli dello statuto.
Art. 7
Criteri e metodi dell'azione comunale

1. Il Comune di Cattolica Eraclea nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizza zione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione del l'azio ne amministrativa, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quel le di gestione.
4. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi.
5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dal l'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali anche di altri stati.
Art. 8
Funzioni

1. Il Comune di Cattolica Eraclea è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con l'azione degli organismi pubblici, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali operanti nel territorio.
3. Il Comune attua forme di cooperazione e di unione con altri comuni e con la Provincia per l'esercizio di servizi pubblici.
Art. 9
Rappresentanza della comunità

1. Il sindaco rappresenta il Comune in giudizio.
2. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei ri guardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazione di interessi della comunità.
Art. 10
Diritto all'informazione ed albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità degli atti e della massima informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. A tal fine nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Sono previste tra l'altro delle bacheche da collocarsi nei punti più frequentati del Comune, la realizzazione di un opuscolo per le informazioni ai cittadini, possibili convenzioni con testate radiotelevisive e giornalistiche e telematiche per diffondere i lavori del consiglio comunale e della giunta.
4. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, salva ogni altra forma di pubblicità prevista dalla legge.
5. Al fine di garantire a tutti i cittadini una conoscenza adeguata delle attività del Comune, vengono attuate ulteriori forme di pubblicità previste da apposito regolamento. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale e della giunta, nonché di provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Art. 11
Statuto e sua revisione

1. Il presente statuto contiene le norme fondamentali riguardanti l'organizzazione del Comune, le attribuzioni degli organi, la struttura e l'ordinamento dei servizi e degli uffici, le forme di collaborazione tra gli enti pubblici, la partecipazione popolare, il decentramento, l'ac cesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 5% degli elettori o di 1/3 dei consiglieri comunali, arrotondati per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista dall'art. 21 del presente statuto per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, con il limite che la proposta di modifica non può riguardare parti dello statuto in ordine alle quali è stata accettata o respinta una proposta di modificazione nel biennio antecedente.
3. Lo statuto e le modifiche allo stesso, dopo che sono divenuti esecutivi, sono sottoposti a forme di pubblicità tale che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. La proposta della deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata in consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
5. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
6. La proposta di statuto predisposta dalla giunta viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine, la proposta con le osservazioni e le proposte presentate vengono sottoposte all'esame del consiglio comunale per l'approvazione che avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni suddette si applicano anche alle modifiche statutarie.
7. Dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo, lo statuto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti dei comuni e delle province regionali.
8. Lo statuto entrerà in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se è posteriore. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
Art. 12
Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
3. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
4. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5. I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo, quando è previsto, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
6. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c) nelle materie in cui esercita funzioni.
7. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
8. Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
9. Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
Art. 13
Provvedimenti contingibili e urgenti

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Le ordinanze, di cui ai precedenti commi, devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci gior ni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Art. 14
Principi di organizzazione dell'attività comunale

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità e semplificazione dei procedimenti e degli atti.
2. Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi con soggetti pubblici e privati.
Art. 15
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti di collaborazione pacifica fra i popoli

1. Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città con contributi di grande prestigio ed efficacia.
2. E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni. La revoca deve essere adeguatamente motivata. Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
3. Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica e federalista.
4. Sviluppa, altresì, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica tra il Comune di Cattolica Eraclea ed altri enti locali, anche appartenenti ad altri stati.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 16
Principi della partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi come espressioni della comunità locale, alla formazione del l'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4. Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art. 17
Diritto di udienza

1. Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Co mune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
3. Il regolamento stabilisce le modalità procedurali e le necessarie disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 18
Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1. Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.
2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e del presente statuto, con le modalità fissate dall'apposito regolamento.
3. I provvedimenti finali emessi dagli organi del Comune sono pubblici anche se non ancora esecutivi ai sensi della legge, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o parte di essi che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
4. Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
5. Tale regolamento deve, tra l'altro:
a) indicare le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
b) assicurare l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, fissandone le modalità.
6. In ogni caso, il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura, salva la disciplina della legge sul bollo.
7. Il Comune istituisce l'ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini, il cui funzionamento viene disciplinato da apposito regolamento.
8. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di autocertificazione, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.
9. All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro dieci giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico, salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo.
Art. 19
Le forme associative e volontariato

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.
2. Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento e di equità, adottando a tal fine regolamenti che ne stabiliscono criteri e modalità.
3. L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
4. E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento. Possono essere iscritte in tale albo tutte le associazioni che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
5 Il regolamento fisserà le forme per la tenuta del l'albo.
6. L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
7. E' fissato come requisito per l'iscrizione nella se zione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di interventi gratuiti in attività socialmente utili.
8. Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:
a) accedere a strutture e servizi del Comune;
b) essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza.
9. Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendono prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.
10. Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.
11. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 20
Forum tematici

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.
2. I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie da trattare iscritte all'ordine del giorno.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto. Il Comune consulta, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali ed im prenditoriali mediante "conferenza di programma".
Art. 21
Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano iniziativa per gli atti di competenza del consiglio comunale, presentando progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi le sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, di almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il segretario comunale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al sindaco ed al presidente del consiglio.
4. In caso di parere negativo, il segretario comunale ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere al presidente del consiglio ed al sindaco.
5. Il presidente del consiglio, sentito il sindaco sull'ammissibilità, provvede entro quindici giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 22
Istanze e petizioni

1. Tutti i residenti singoli o associati (ed in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati), hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco.
3. Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale.
4. Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.
5. Le risposte sono comunicate al proponente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.
Art. 23
Referendum consultivi

1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum po polari consultivi relativi a programmi, piani, progetti, interventi, argomenti attinenti l'amministrazione ed il funzionamento del Comune e ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a) dello statuto e del regolamento del consiglio comunale;
b) del bilancio e del conto consuntivo;
c) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
e) degli atti relativi al personale del Comune;
f) degli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
g) dei provvedimenti di nomina, designazione o re voca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non de cida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
3. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 24
Referendum consultivo o abrogativo di iniziativa popolare

1. Il sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo di iniziativa popolare, quando sia stata depositata presso la segreteria comunale una richiesta che rechi le sottoscrizioni di almeno un quarto dei cittadini aventi diritto al voto, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito della stessa.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione delle materie attinenti alla finanza, al bilancio, ai tributi, alle tariffe dei servizi pubblici, alle designazioni di nomine ed agli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3. Quando il referendum viene indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Art. 25
Disposizioni sul referendum ed effetti

1. Apposito regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide una commissione costituita dal difensore civico e da due soggetti esterni all'organizzazione del Comune, che diano garanzia di imparzialità.
4. La stessa commissione decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni. Segretario della commissione è il segretario comunale.
5. La decisione della commissione sull'ammissibilità del referendum viene comunicata al consiglio nella prima seduta successiva.
6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; più referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
7. Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla decisione della commissione o dalla delibera del consiglio, per una domenica successiva di non oltre tre mesi.
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.
9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti conseguenti.
Art. 26
Consulte tematiche

1. Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative, il Comune istituisce consulte tematiche, rappresentative di tutte le parti sociali, politiche e culturali, alle quali affidare le questioni di grande portata sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.
2. Il consiglio comunale, per iniziativa di 1/3 dei consiglieri assegnati, su proposta della giunta o del 5% degli elettori, delibera a maggioranza assoluta l'istituzione del la consulta.
3. La richiesta di consulta può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza lo cale.
4. La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5. La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale. Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il consiglio comunale, sentiti il segretario comunale ed il presidente del consiglio stesso. Alla relativa seduta partecipa con funzioni referenti un delegato dell'istituzione o del comitato promotore.
Art. 27
Interrogazioni ed interpellanze popolari

1. I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al consiglio comunale.
2. Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.
3. Le richieste devono essere presentate a mano presso gli uffici della segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
4. Le interrogazioni e le interpellanze da portare in consiglio vengono decise insindacabilmente dal presidente del consiglio.
Art. 28
Difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi regionali 30 aprile 1991, n. 10 e 11 dicembre 1991, n. 48, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
3. Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nel l'azione amministrativa.
4. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
5. L'ufficio del difensore civico sarà ubicato in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicap e disporrà di linea telefonica.
6. L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire gli altri istituti collaborativi e utilizzare, ove possibile, altri strumenti per la soluzione della questione posta.
7. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con il voto dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su nominativi che abbiano comprovata preparazione giuridico amministrativa e che diano ampia garanzia di indipendenza e probità, proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il difensore civico resta in carica quattro anni e decade contestualmente al consiglio comunale.
9. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza di quattro quinti, il consiglio viene riconvocato entro otto giorni per procedere a votazione, nella quale viene richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.
10. Il consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità, nel rispetto della leg ge regionale 20 giugno 1997, n. 19. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico:
a) i consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari, gli amministratori e dirigenti di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
b) i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
c) i pastori ed i ministri di culto;
d) chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
e) il segretario generale o dirigenti del Comune.
11. Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato quadriennale;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.
12. Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) trasmette al sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, in forma il sindaco del ricorso agli eventuali poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati nel regolamento;
c) sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza ed assumere i provvedimenti di competenza.
13. Il difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.
14. Il presidente del consiglio può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
15. In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute secondo le modalità prescritte nel regolamento.
16. Il presidente del consiglio può chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento delle sedute consiliari su determinate disfunzioni o ritardi rilevati dallo stesso.
17. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto.
18. Il difensore civico è immediatamente rieleggibile.
19. Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento dell'attività del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 29
Il consiglio comunale

1. L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
4. Nel caso in cui il consiglio comunale venga a cessare per le dimissioni contestuali di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, viene nominato da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali un commissario, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
5. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio comunale.
Art. 30
Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente. La prima convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza del presidente uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quella stabilita per l'adunanza.
2. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente.
Art. 31
Funzioni del consiglio comunale e del presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è il massimo organo rappre sentativo della comunità, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Il consiglio comunale discute e determina linee di indirizzo e di programmazione su tematiche generali e specifiche, sulla base di proposte adeguatamente motivate, in riferimento agli aspetti tecnici ed a quelli politici; esercita il ruolo di controllo sull'attività amministrativa della giunta e degli organi del Comune.
4. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente; in caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di impedimento o di assenza di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5. Il presidente del consiglio comunale:
a) rappresenta il consiglio;
b) lo convoca e lo presiede;
c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, nonché dei soggetti legittimati dalla legge o dal presente statuto;
d) riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
e) apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso al pubblico.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune.
7. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri o su richiesta del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza deliberativa del consiglio.
9. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nessuna proposta può es sere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscrit ta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima, nei casi d'urgenza.
10. Le adunanze del consiglio comunale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo specifici quorum previsti da particolari disposizioni di legge.
11. La mancanza del numero legale comporta la so spensione di un'ora della seduta in corso.
12. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
13. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già inseriti all'ordine del giorno.
14. Salvo i casi previsti dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
15. In casi particolari di importanza generale il consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini.
16. Le attribuzioni e le competenze del consiglio sono previste dalla legge e non possono essere delegate ad altri organi.
17. Le deliberazioni aventi per l'approvazione di piani finanziari recano, in allegato, copia dei progetti relativi alle deliberazioni stesse.
18. I mezzi e le iniziative di informazione del Comune devono assicurare adeguata divulgazione dei lavori del consiglio comunale e delle diverse posizioni.
19. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 32
Attività ispettive del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve entro 7 giorni fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire al suo interno commissione di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale. La commissione, formata ciascuna da tre membri, di cui uno appartenente alla minoranza, viene eletta a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Le commissioni esercitano azione ispettiva su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale e sull'andamento delle attività di gestione delle varie aree funzionali e dei vari settori operativi del Comune, segnalando al consiglio comunale tutte le disfunzioni rilevate.
Art. 33
Cessazione dalla carica di presidente

1. Il presidente del consiglio cessa dalla carica per dimissioni, le quali vengono presentate al consiglio me diante deposito presso la segreteria generale del Comune ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente effica ci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 34
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio. Allo stesso compete di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati, dopo avere acquisito, se ne cessario, gli ulteriori pareri tecnici o contabili.
2. Nel caso in cui il segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da chi ne ha la funzione.
3. Qualora la sostituzione non possa avere luogo il presidente nomina un consigliere per svolgere le funzioni di segretario.
4. Nelle riunioni consiliari il segretario è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.
5. Nelle deliberazioni adottate dal consiglio, oltre al l'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed ai nominativi degli astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni degli intervenuti nel dibattito.
6. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
7. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute precedenti nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
8. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale, contestualmente alla loro pubblicazione, deve essere trasmessa ai capigruppo.
Art. 35
Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri.
2. I capigruppo sono indicati, di norma, dai consiglieri del gruppo nella prima seduta del consiglio comunale.
3. E' possibile la sostituzione del capogruppo con di chiarazione esplicita resa nel corso di una seduta consiliare.
4. Con le stesse modalità viene indicato il nominativo del consigliere che può sostituire il capogruppo in caso di assenza.
5. Il capogruppo partecipa alla riunione della conferenza dei capigruppo ed è tenuto a riferire ai consiglieri componenti il suo gruppo.
6. Il Comune assicura le attrezzature ed i servizi necessari ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni.
Art. 36
Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale e ad essa compete:
a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporle o che i capigruppo promuovono;
b) di esprimere parere su questioni riguardanti l'in terpretazione del regolamento;
c) di coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari.
Art. 37
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni che possono essere permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, le attribuzioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori presidente, sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il presidente del consiglio comunale, il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. L'attivazione delle commissioni consiliari spetta ai rispettivi presidenti.
6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
Art. 38
Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
b) presentare interrogazioni, interpellanze e mo zioni;
c) ottenere dagli uffici del Comune, tramite il competente dirigente o responsabile di servizio, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dallo statuto.
4. Le dimissioni di un consigliere comunale vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamen te efficaci e non necessitano di presa d'atto. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
5. Decade dalla propria carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive.
6. Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, il Comune promuove forme di pubblicità delle situazioni patrimoniali dei consiglieri.
Art. 39
Nomine di competenza consiliare

1. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle mi noranze per le nomine di competenza consiliare, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti, a meno che la legge non indichi una votazione diversa.
Art. 40
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il sindaco ed i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la segreteria del Comune:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero".
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale, ov vero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con la formula "sul mio onore af fermo che la dichiarazione risponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Le dichiarazioni indicate alle lett. a) e b) devono essere sottoscritte e depositate presso la segreteria del Comune anche dagli assessori comunali e dagli esperti nominati dal sindaco, entro tre mesi dalla nomina.
3. Gli adempimenti indicati nei punti a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Art. 41
Attestazione della variazione della situazione patrimoniale

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi alle persone fisiche, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la segreteria del Comune una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale del punto a) del precedente art. 40 intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
2. Tale adempimento concerne anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Art. 42
Diritto del cittadino di conoscere la situazione patrimoniale degli amministratori comunali

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 40 e 41. Dette dichiarazioni vengono rese pubbliche mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del Comune, da effettuarsi entro i dieci giorni successivi a quello di scadenza.
Art. 43
Decadenza degli amministratori

1. I soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 40 e 41 decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni.
2. La decadenza è comminata negli stessi termini in caso di mancata presentazione della copia della dichiarazione dei redditi.
3. La diffida è demandata al sindaco che ne disporrà la notifica agli inadempienti entro trenta giorni dalla data di scadenza.
4. La diffida al sindaco, in base a specifica segnalazione del segretario comunale, è effettuata dall'Assessorato regionale enti locali.
5. Della decadenza dei consiglieri è data notizia al presidente del consiglio comunale per i provvedimenti conseguenti.
Art. 44
Situazione patrimoniale dei presidenti e dei direttori delle aziende speciali

1. Le dichiarazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 40 e le disposizioni dell'art. 41 sono obbligatorie anche per i presidenti e per i direttori generali delle aziende speciali municipali e delle altre aziende del Co mune.
Art. 45
Preventivo spesa campagna elettorale

1. I candidati ed i presentatori delle liste alle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali devono presentare presso la segreteria del Comune, entro lo stesso termine di scadenza della presentazione delle candidature e delle liste, il preventivo delle spese per la campagna elettorale.
2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, devono presentare il rendiconto delle spese sostenute effettivamente.
3. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici per la durata di giorni quindici, mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
Art. 46
Diritto di ottenere copia delle dichiarazioni patrimoniali degli amministratori comunali

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Co mune hanno diritto di ottenere copia delle dichiarazioni preventive e dei rendiconti di cui al precedente art. 45.
Art. 47
Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal sindaco e da 6 assessori.
2. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
3. La durata della giunta è fissata in anni quattro.
4. La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere co munale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
6. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, de cade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
8. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
9. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al se condo grado, del sindaco.
10. Il sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
11. In caso di assenza o impedimento anche del vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
12. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
13. Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in se dute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
14. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
15. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale enti locali.
16. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'in tera giunta.
Sino all'insediamento del commissario straor dinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 48
Funzioni della giunta

1. La giunta, convocata e presieduta dal sindaco, delibera sulle materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche, che non sono di competenza del consiglio. Delibera, altresì, in ordine alla sottoscrizione da parte del Comune di capitale di società quale socio non di maggioranza (art. 5 legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39) e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
2. La giunta provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle se dute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
3. Le decisioni della giunta sono riportate in verbali di deliberazione a cura del segretario comunale, che può avvalersi per la verbalizzazione di un dipendente dallo stesso designato. Detti verbali, nonché il registro indice dei verbali stessi, sono liberamente consultabili dai consiglieri comunali dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo.
Art. 49
Gli assessori

1. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
2. L'attività della giunta è collegiale.
3. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta, con particolare riguardo alla realizzazione del programma presentato dal sindaco contestualmente alla propria candidatura.
4. Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza.
5. L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa, avendo come referente il funzionario responsabile del settore.
Art. 50
Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, se condo le procedure stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificata dalle leggi regionali 1 set tembre 1993, n. 26 e 15 settembre 1997, n. 35 e dalle al tre norme che regolano la materia.
2. L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sin daco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato oltre al candidato alla carica di sindaco anche il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia soltanto se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata. La scheda per la elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
4. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al precedente comma 2, deve presentare l'elenco di al meno la metà degli assessori che intende nominare.
5. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.
6. Viene proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40% dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 40% dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengono lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
8. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
9. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
10. La durata in carica del sindaco è fissata in quattro anni.
Art. 51
Rimozione del sindaco

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene ap provata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario nominato ai sensi del l'ordinamento regionale degli enti locali.
Art. 52
Funzioni del sindaco

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto.
2. Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'am ministrazione; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il co stante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della comunità; assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Il sindaco può delegare al vice sindaco e ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6. Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri or gani del Comune, del segretario comunale e dei dirigenti.
7. Il sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
9. In caso di successione nella carica di sindaco il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
10. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a due. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
11. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
12. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
13. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
14. Il sindaco nomina il responsabile delle aree, degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli in carichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dei regolamenti co munali.
15. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme legislative vigenti, delle previsioni statutarie e regolamentari e delle condizioni e limitazioni della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.
16. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, sono di competenza del sindaco, il quale vi prov vede nel rispetto delle norme contenute nella leg ge regionale 20 giugno 1997, n. 19.
Art. 53
Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, cessano altresì dalla carica la giunta ed il consiglio comunale.
2. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.
Art. 54
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega al segretario o al dirigente dell'area per lo specifico settore.
5. Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata re voca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 55
Struttura dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in aree finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
3. L'area si articola in servizi ed uffici ed è strutturata secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della giunta.
4. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per area e per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ed ai programmi del l'ente.
5. A ogni area è preposto un responsabile, che ri sponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario re sponsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito di ciascuna area e nell'ambito di aree diverse.
6. In esecuzione della normativa di cui al 4° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'amministrazione assicura la formazione e l'aggiornamento del personale, mediante l'organizzazione di appositi seminari o favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento o organizzando in sede corsi di formazione e di aggiornamento nel l'ambito della contrattazione decentrata.
7. La partecipazione a corsi e seminari sarà autorizzata dal sindaco su proposta del segretario, con provvedimento con il quale verranno impegnate le spese relative.
8. Il Comune garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza in servizio, adottando modalità organizzative atte a favorire la loro partecipazione e a consentire la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
Art. 56
Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al com ma precedente.
Art. 57
Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza, l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni funzionario cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, or dini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna e quanto altro risulti necessario per il buon andamento dei servizi e degli uffici e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
3. Spettano ai dirigenti la direzione delle aree ed il coordinamento dei servizi e degli uffici costituenti ciascuna area, secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti comunali. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi elettivi, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel ri spetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza co munale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di ir roga zione delle sanzioni amministrative previste dal la vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-am bientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffi de, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro at to costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai re golamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
I dirigenti sono direttamente responsabili, in re lazio ne agli obiettivi dell'ente, della correttezza am ministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Gli incarichi di direzione delle aree sono conferiti dal sindaco a tempo determinato, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale e in funzione delle attività manageriali del posto da ricoprire, con le modalità previste da apposito regolamento. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.
5. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere di sposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
6. Il regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi disciplinerà anche l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili delle aree.
Art. 58
Segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal l'art. 51 bis della legge n. 142/90, introdotto dal l'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97 e recepito con legge re gionale n. 23/98, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario comunale ed il direttore generale.
3. Nei casi in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni, indicate nel citato art. 51 bis della legge n. 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
4. Il segretario comunale, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Art. 59
Attribuzioni consultive e di garanzia

1. Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
a) esprime i pareri previsti dalla legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione degli atti che non si configurano come delibere. Il parere sugli emendamenti presentati e formalizzati in aula per iscrit to, sarà espresso seduta stante, sempreché non comportino rilevanti variazioni alla proposta di deliberazione. In quest'ultimo caso la seduta dell'organo deliberante va aggiornata per approfondire l'argomento ed acquisire preventivamente i pareri di regolarità tecnica e/o contabile;
b) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico giuridico agli organi collegiali ed al sindaco;
c)  collabora con le commissioni di studio e di la voro;
d) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
e) riceve le dimissioni del sindaco e degli assessori ed effettua le relative comunicazioni al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali (legge regionale n. 7/92, art. 16);
f) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere della giunta;
g) cura a mezzo del personale comunale la trasmis sione delle delibere all'organo tutorio, attestandone l'av venuta pubblicazione e gli eventuali ricorsi presentati, su conforme dichiarazione del messo comunale, nonché l'avvenuta esecutività;
h) riceve istanze, petizioni, proposte e richieste di referendum;
i)  verbalizza il giuramento degli assessori comunali.
j) comunica all'Assessorato regionale degli enti locali l'omissione degli atti previsti dalla legge regionale n. 7/92, art. 19, inerenti la presidenza del consiglio comunale.
Art. 60
Il vice segretario

1. Il vice segretario comunale, la cui nomina ed i requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva e sostituisce il segretario nei casi di assenza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge. Ne svolge le funzioni vicarie e quelle delegate dal segretario o dai regolamenti comunali, secondo le indicazioni e le direttive del segretario.
2. Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
3. Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa come individuata dal regolamento organico del personale del Comune.
Art. 61
Funzionari responsabili dei servizi

1. Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze previste dalla n. 142/90, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e dalla legge n. 127/97, secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente, ed in particolare:
a) la direzione dei servizi e degli uffici e la responsabilità dell'utilizzazione delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto;
b) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente, nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo degli organi elettivi e del dirigente della rispettiva area;
c) la emissione di parere sulle proposte di deliberazione di consiglio comunale e di giunta municipale e, se richiesto, sulle determinazioni del sindaco, in ordine alla regolarità tecnica e contabile. Nei casi di assenza o impedimento, i pareri sono resi dal dipendente che fa le veci del responsabile del servizio, e, nel caso di mancanza di dipendenti con funzioni vicarie, dal dipendente che segue nella scala gerarchica per livello e, a parità di livello, per anzianità di servizio. Per l'esercizio delle loro funzioni, i responsabili dei servizi adottano atti anche di rilevanza esterna.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. Tali determinazioni sono classificate con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza.
3. Nel regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi vengono definiti i requisiti, le procedure di scelta, le modalità di incarico e di rimozione dei responsabili dei servizi.
Art. 62
Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività dei progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi, cui partecipano di diritto i responsabili dell'area di cui i servizi fanno parte, presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario, per i capi area e per i funzionari responsabili dei servizi.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 63
Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi deliberanti dell'ente.
Art. 64
Sanzioni disciplinari e modalità

1. Per i dipendenti del Comune si applica la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La tipologia delle infrazioni e delle sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro del comparto. Il regolamento del personale individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Art. 65
Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 66
Accordi di programma

1. Gli organi del Comune, in attuazione delle norme vigenti in materia, favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi, o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e altri soggetti pubblici.
2. L'organo competente in relazione all'oggetto del l'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini del l'ac cordo.
Art. 67
Conferenza dei servizi intercomunali

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Co mune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Art. 68
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, si possono stipulare convenzioni con altri Comuni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 69
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, si possono costituire consorzi con altri Comuni.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. L'assemblea del consorzio, che elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto, è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona dei sindaci o di un loro delegato.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 70
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione a terzi quando sussistono ra gioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o la gestione consortile.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
Art. 71
Gestione in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando per la natura, la quantità e la qualità delle prestazioni non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.
2. La proposta di gestione del servizio in economia è presentata al consiglio comunale accompagnata da un esaustivo piano economico-finanziario che contenga la stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi per il quale si è prescelta tale forma di gestione.
Art. 72
Servizi in concessione a terzi

1. Il consiglio comunale può deliberare la concessione a terzi della gestione dei servizi comunali che per il loro contenuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico-economiche e per ragioni di opportunità sociale siano più efficientemente ed efficacemente gestiti nella forma della concessione nel solo caso in cui concorrano le seguenti condizioni:
j) miglior risultato economico, scaturente da una adeguata analisi di costi e benefici;
k) migliori parametri comparativi di efficienza.
2. Le imprese concessionarie vengono prescelte con procedimenti concorsuali tra quelle che offrono adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
3. Le concessioni devono avere una durata commisurata agli investimenti richiesti in relazione al servizio da svolgere, da valutarsi alla luce di un quadro economico-finanziario.
4. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi per il concessionario di adeguamento alle direttive indicate dagli organi del Comune relativamente alla verifica dei risultati.
Art. 73
Affidamento attività e servizi in convenzione

1. Per i singoli servizi con preminente rilevanza sociale, si può ricorrere alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti, nonché dal regolamento di contabilità comunale. Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art. 74
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità indicante in modo analitico le previsioni sulla domanda dei servizi e sui relativi costi e dovrà mettere in evidenza i mezzi con cui il Comune intende far fronte alle spese d'impianto e di gestione del servizio.
3. Con essa viene approvato lo statuto proposto dalla giunta municipale, nonché vengono determinate le finalità, gli indirizzi e la denominazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione di ciascuna di esse.
Art. 75
Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi so ciali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo ordinamen to di disciplina, di organizzazione dell'attività del l'isti tu zione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'as setto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, la cui designazione, durata del mandato, revoca e compiti sono stabiliti dal regolamento approvato dal consiglio comunale.
6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 76
Società per azioni

1. I servizi di carattere imprenditoriale che richiedono, per una loro maggiore efficienza, di essere gestiti in regime di mercato e da strutture organizzative dotate di piena autonomia patrimoniale e ge stionale, possono essere svolte mediante società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal l'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia op portuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società per la partecipazione al capitale è presentata dalla giunta al consiglio comunale, unitamente ad un piano economico-finanziario relativo al servizio da gestire.
3. La partecipazione a società per azioni per la ge stione di servizi pubblici non può superare il 70% del capitale sociale.
4. Lo statuto della società dovrà assicurare la prevalente rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi amministrativi.
5. E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale o revisore comunale con quello di membro degli organi di amministrazione delle società per azioni partecipate dal Comune.
6. La individuazione dei soci privati va effettuata in ogni caso previa valutazione comparativa della pluralità di offerte e delle alternative esistenti. In tal senso la determinazione del Comune deve tener conto delle conclusioni raggiunte in merito da un collegio di tre esperti in materia economico-finanziaria e giuridica a tal uopo no minato.
7. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte ad obbligo di certificazione di bilancio ed il relativo esito deve essere comunicato al Comune.
8. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
Art. 77
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 78
Bilancio e conto consuntivo

1. Il Comune delibera, entro i termini fissati dalla leg ge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
2. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio di previsione annuale corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, articolati per programmi e progetti. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali; lo schema è predisposto dalla giunta con riferimento agli indirizzi programmatici, alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo del l'esercizio precedente.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche, i risultati dalla gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori.
4. Il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno del l'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 79
Demanio, patrimonio, inventario

1. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento.
2. L'apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari. Negli in ventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed i beni mobili.
3. Il Comune, nel rispetto delle norme di legge in vigore e sulla base di apposito regolamento, può procedere alla vendita dei beni inventariati, previa delibera di sdemanializzazione, per i beni demaniali e previo accertamento di disponibilità, per i beni già indisponibili.
Art. 80
Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo sull'efficacia dell'attività del Comune, il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi e progetti, secondo il regolamento di contabilità.
2. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettuali con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andatnento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 81
I revisori dei conti

1. I revisori dei conti, scelti in numero di tre tra gli iscritti agli albi previsti dalla legge, sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato a un componente ed assumono le funzioni loro assegnate dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
3. Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il collegio dei revisori.
4. Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente e possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
8. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del l'ente.
9. Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio afferenti alla competenza del consiglio comunale. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della ge stione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non in feriore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
10. Il collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
11. Il collegio dei revisori effettua le verifiche ordinarie di cassa, le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
12. Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
13. Il presidente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
14. I singoli componenti dell'organo di revisione han no diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
15. Il collegio deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche.
16. Al collegio dei revisori è affidato il controllo di gestione di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche. A tale scopo sono assegnati al collegio dei revisori i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
17. L'organo di revisione esprime parere preventivo su provvedimenti che impegnino l'ente per più di cinque bilanci e svolge la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 82
Regolamento di contabilità

1. Il Comune ha un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 83
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

l. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.
Art. 84
Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una relazione del sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e alla evoluzione legislativa.
2. In presenza di una nuova disposizione legislativa che contrasti espressamente con quanto previsto dal presente statuto, il segretario comunale è tenuto ad informare il presidente del consiglio comunale ed a predisporre gli atti conseguenti.
Approvato con atto del consiglio comunale n. 36 del l'11 maggio 1999 con indicazioni in neretto delle parti annulate dal CO.RE.CO, sezione centrale di Palermo nella seduta dell'8 lu glio 1999, decreto n. 6342/6128.
(99.40.1805)
Torna al Sommariohome







Statuto del Comune di Villalba


Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO
(Il Comune, obiettivi principali, finalità)
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Villalba, ente autonomo riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale.
Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona e sulla solidarietà.
Tutela la sua attività istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
Impronta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità, nonché alla distinzione fra decisione politica ed attuazione amministrativa ed alla conseguente separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica.
Art.  2
Sede

Il Comune di Villalba ha la propria sede legale presso il palazzo municipale sito in via Vittorio Veneto n. 97.
Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.
In casi eccezionali il presidente del consiglio comunale, anche su richiesta di singoli consiglieri o del sindaco può convocare il consiglio in luoghi diversi nel rispetto delle procedure di legge.
Art.  3
Stemma e gonfalone

Lo stemma del Comune di Villalba è formato, secondo il decreto reale 10 dicembre 1903, nel modo seguente: "è d'argento al palmizio di verde nodrito sulla campagna dello stesso, sostenuto da due leoncini al naturale, affrontati, accostati verso il capo da due cornucopie al naturale, affrontate, lo scudo sarà sormontato da un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte sormontati di otto merli dello stesso, uniti da muricciuoli d'argento".
Art. 4
Obiettivi principali

Il Comune concorre alla determinazione degli obietti vi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza all'esecuzione ed all'attuazione di essi.
Inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessa la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.
L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali ed all'attività politica ed amministrativa.
A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale nonché forme di consultazione referendaria e riconosce gli organismi di partecipazione popolare.
Art. 5
Finalità

Il Comune di Villalba si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione fisica, intellettuale e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze la lotta ad ogni fenomeno criminoso e mafioso in particolare anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.
Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità ed, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e criminali.
E' titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, se condo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo esercitando le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e del lavoro.
Riconosce nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, artistico e paesaggistico un obiettivo prioritario.
A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come un tratto qualificante della sua azione, si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente.
Favorisce la collaborazione con gli altri comuni vicini, con lo Stato, con la Regione, la Provincia e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio na turalistico, storico, artistico e paesaggistico.
Il Comune riconosce nella Biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità.
Obiettivi preminenti del Comune sono altresì lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei valori collettivi, nonché la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
Il Comune si prefigge di esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica riconoscendosi interessato alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni e promuove quelle iniziative atte alla formazione di coscienza civica.
A tale proposito, si attribuisce il compito di favorire lo svolgimento di attività interdisciplinari ad integrazione dei programmi scolastici, valorizzando esperienze, competenze e disponibilità di singoli e di associazioni culturali.
Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è nodo centrale, impronta tutta la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente statuto la carta internazionale dei diritti del bambino; favorisce tut te le iniziative tese a promuovere la partecipazione dei minori alla vita della città e ad affermare il loro ruolo di cittadini e di utenti a tutti gli effetti; procede, sollecitando e valorizzando una progettualità professionale ed associativa; attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per eliminare eventuale evasione dall'obbligo scolastico e lo sfruttamento minorile.
Il Comune favorisce le attività sportive che si esplicano nello spirito dell'aggregazione spontanea ed amatoriale giovanile e non; nel soddisfacimento del bisogno elementare di motorietà e di attenzione all'equilibrio psicologico della persona con particolare riferimento ai disabili ed agli anziani; nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro.
Assicura l'accesso agli impianti sportivi comunali già esistenti a tutti i cittadini e privilegia, come metodo, le forme di gestione diretta degli impianti esistenti e futuri da parte delle associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva.
Il Comune tutela e valorizza il ruolo della famiglia anche come nucleo fondamentale della dialettica sociale, avendo particolare attenzione alle condizioni di reale parità tra i sessi.
In tal senso si adopera per rimuovere ogni forma di discriminazione e s'impegna ad un'interpretazione la più ampia possibile della legislazione vigente in ordine alla politica sociale in favore della famiglia, considerata tale anche quella di fatto (casa, salute, servizi, lavoro, ecc.).
Il Comune promuove la tutela della vita umana, delle persone e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
Il Comune si impegna, altresì, ad effettuare un'effica ce e programmata politica di intervento a favore degli anziani.
Il Comune valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività.
Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico: attiva ogni forma di incentivazione dell'associazionismo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale dei disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti d'intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del territorio.
Il Comune valorizza le forme associative e di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce a partire dal presente statuto, forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente.
Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività del l'amministrazione.
A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi sociali.
Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti degli animali di qualsiasi genere e specie, riconoscendone, salve le competenze sanitarie e di igiene, il diritto all'esistenza e preservandoli da azioni che implichino crudeltà e violenza.
Art. 6
Titolarità dei diritti

Sono titolari dei diritti riconosciuti d'iniziativa e partecipazione. Sono assicurati a tutti i cittadini singoli e associati i diritti di accesso ed informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti:
a)  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villalba;
b)  i cittadini non ancora elettori, residenti nel Co mune di Villalba, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
c)  i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, che nel Comune di Villalba esercitano la propria prevalente attività di lavoro e/o di studio;
d)  i cittadini maggiorenni privi di diritto elettorale.
Art. 7
Tempi ed orari

Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi del paese un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguar do prioritariamente ai bisogni dei cittadini.
Il sindaco provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari dei servizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 8
Organi

Sono organi istituzionali del Comune di Villalba:
-  il sindaco;
-  il consiglio comunale;
-  il presidente del consiglio comunale;
-  la giunta comunale.
Le modalità di funzionamento di tali organi sono regolate dalla legge, per quanto non previsto dal presente statuto.
L'elezione del sindaco, del consiglio, del presidente del consiglio comunale, della giunta comunale e la durata in carica, il numero dei consiglieri e degli assessori e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.
Capo I
Il sindaco
Art. 9
Generalità

Il sindaco è posto a capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta all'esterno, assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti a lui riservati per legge o per statuto nonché ogni altro provvedimento che la legge non riservi all'esclusiva competenza di altri organi comunali o dei responsabili dei servizi.
Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta d'insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
La cessazione, per qualsiasi ragione, dalla carica di sindaco, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta comunale e del rispettivo consiglio comunale.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 10
Funzioni

Il sindaco coordina l'attività dei singoli assessori e, per un miglior espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.
Quale capo dell'amministrazione:
a)  è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione siciliana, dei regolamenti e del presente statuto;
b)  ha la rappresentanza esterna del Comune;
c)  assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione e lo Stato e con tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
d)  può delegare ai singoli assessori determinate sue attribuzioni compresa la rappresentanza in giudizio del l'ente;
e)  può delegare la firma di atti di propria competenza specificatamente indicati nella delega, anche per categorie, al segretario comunale;
f)  provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
Quale organo che cura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune:
a)  propone gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del Comune;
b)  promuove e coordina l'attività degli organi di Governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
c)  ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al consiglio ed alla cittadinanza;
d)  autorizza la presentazione in consiglio dei progetti e dei programmi elaborati dalla giunta e dai singoli assessori;
e)  concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
f)  vigila sugli enti, aziende, istituzioni e consorzi del Comune.
Quale organo che sovrintende al funzionamento degli uffici nonché all'esecuzione degli atti:
a)  conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali ed individua, nel rispetto della divisione tra potere amministrativo e politico sancito dal vigente ordinamen to, il personale da assegnare alle predette aree secondo le priorità, dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici nel rispetto della legge;
b)  impartisce le direttive generali per l'esercizio coor dinato delle funzioni e dei servizi;
c)  procede alle variazioni di bilancio consistenti in movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario.
Quale ufficiale di Governo: adotta i provvedimenti con tingibili ed urgenti emanando ordinanze in materie di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Quale espressione della cittadinanza:
a)  opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno; pertanto coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
A tal fine il sindaco promuove riunioni con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonché le rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b)  emette ordinanze per prescrivere alla cittadinan za adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale dal verificarsi di particolari condizioni;
c)  commina le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali.
Art. 11
Poteri di nomina

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Il numero di detti incarichi non può essere superiore a due.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea ed essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità, in relazione all'incarico cui assolvere.
Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti da curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Spetta inoltre al sindaco, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione del sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico; in caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire detti rappresentanti anche prima della scadenza del relativo incarico.
Al fine di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, di norma il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, può fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi.
In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa una dichiarazione da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.
Entro trenta giorni dalla loro adozione, il sindaco deve trasmettere i provvedimenti di conferimento di incarichi, e di nomina e di revoca, di cui al presente articolo con i relativi allegati, al consiglio comunale per le eventuali valutazioni di sua competenza.
Art. 12
Decreti del sindaco

Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "decreti" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
I decreti del sindaco sono esecutivi dal momento dell'adozione.
I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari a conferma dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, entro tre giorni dalla trasmissione. La mancanza o l'insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto, a meno che il sindaco non ne disponga comunque l'esecuzione.
I decreti del sindaco sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'ufficio di segreteria.
Art.13
Criteri per le nomine e le designazioni di competenza del Comune

Per le nomine e le designazioni degli organi di cui al l'art.1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, di com petenza comunale, si applicano, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle leggi vigenti e dall'ordinamento comunale, anche i requisiti e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 14
Ruolo e competenze generali

Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
Il consiglio comunale, costituito in conformità di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Sono organi del consiglio comunale, il presidente, le eventuali commissioni consiliari, i gruppi consiliari.
Il consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, ad adottare solo atti urgenti ed indifferibili.
Il consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione dello statuto e degli altri atti previsti dalla normativa nazionale e regionale, attraverso le quali competenze esercita le fondamentali funzioni per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e indica gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, legalità.
Art. 15
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri in dirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermativi del presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai piani di investimento;
c)  agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi al fine di garantire l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco al momento della sua elezione.
L'attività del consiglio non deve essere in contrasto con i principi programmatici presentati dal sindaco al momento della sua elezione.
Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini, agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 16
Funzioni di controllo politico-amministrativo

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:
a)  degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b)  delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con gli altri soggetti.
Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.
Art. 17
Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale nella sua prima adunanza esple ta le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice.
Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento ed è a sua volta, sostituito in caso di assenza od impedimento, dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso.
Presiede il consiglio ne dirige il dibattito e fissa la da ta e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.
Il presidente inoltre, assicura il collegamento politico-istituzionale con il sindaco ed i gruppi consiliari.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma il presidente ed il vice presidente si avvalgono del servizio affari generali.
I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge.
Informa periodicamente il consiglio sullo stato di at tuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso.
Promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del consiglio.
In particolare il presidente provvede a mantenere l'or dine, a far osservare le leggi e la regolarità della di scus sione e delle deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
Nelle sedute pubbliche, può dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine.
I relativi provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art. 18
Rimozione del presidente e del vice presidente dal consiglio comunale

Annullato dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n.7032/6624 del 5 agosto 1999.
Art. 19
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza il vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio. Ogni consigliere comunale, ha il diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti rientranti nella competenza deliberativa del consiglio;
b)  presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Ha diritto a ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione, e sempre che non venga intralciato il normale iter gestionale della pratica. Ha, inoltre, diritto ad avere rilasciata copia di tutte le deliberazioni, compresi gli atti richiamati che ne costituiscano il presupposto dietro richiesta scritta avanzata al segretario comunale od al capo settore in possesso della documentazione, senza necessità di alcuna autorizzazione.
Il consigliere comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale per iscritto.
Le medesime sono irrevocabili immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.
Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una de liberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale.
Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte prima che i relativi lavori siano chiusi ha il dovere di far inserire in verbale le motivazioni di tale abbandono.
I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Nell'ipotesi in cui sussistono le condizioni per la decadenza di consiglieri, questa può essere pronunciata dal consiglio anche su istanza di un singolo elettore.
Le ipotesi e le procedure di decadenza dei consiglieri sono regolate dalla legge, ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 20
Commissione pari opportunità

E' istituita presso il comune di Villalba la commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.
Icompiti ed il funzionamento della commissione per le pari opportunità, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 21
Tutela

Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'ente. Qualora, per effetto dell'assoluzione, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1° dovranno essere rimborsate dall'ente.
Capo III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 22
Norme generali

La giunta comunale è l'organo di Governo del co mune; impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
La giunta comunale è nominata dal sindaco entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge.
Possono essere nominati alla carica di assessore i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. L'assessore nominato, se consigliere, deve optare entro dieci giorni dalla nomina, a quale organo intende fare parte.
La giunta comunale è costituita dal sindaco che la presiede e da numero massimo di quattro assessori, di cui uno nominato dal sindaco assume le funzioni di vice sindaco.
La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.
La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
Alla giunta comunale spettano le competenze previste dalle norme vigenti.
Sono estese ai componenti della giunta comunale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale, che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Art. 23
Attribuzioni della giunta

La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di Governo:
a)  ha la facoltà di proporre regolamenti da sottoporre all'approvazione del consiglio;
b)  approva progetti, programmi esecutivi, provvedimenti attuativi dei programmi e tutti gli atti che non siano attribuiti al consiglio comunale o al sindaco;
c)  elabora linee d'indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
d)  predispone lo schema di bilancio preventivo e pro pone il conto consuntivo all'approvazione del consiglio;
e)  predispone i programmi annuali e pluriennali, i piani finanziari da sottoporre all'approvazione del consiglio;
f)  propone al consiglio comunale l'ordinamento tributario e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
g)  adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
h)  propone al consiglio comunale la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.
La giunta svolge altresì le seguenti funzioni esecutive:
a)  attua gli indirizzi generali del consiglio, adottando tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
b)  delibera in materia di liti attive e passive;
c)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o convenuto ed approva transazioni nei limiti di cui alla normativa vigente;
d)  procede al conferimento di incarichi professionali;
e)  approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, non riservati ad altri organi;
f)  approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
g)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
h)  determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto;
i)  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l)  riferisce annualmente sulla propria attività e sugli obiettivi raggiunti;
m)  compie tutti gli altri atti che non siano di competenza di altri organi o previsti da leggi e regolamenti.
Art. 24
Convocazione della giunta

La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco od in sua assenza dal vice sindaco e nel caso di assenza di entrambi dall'assessore più anziano per età.
Il sindaco stabilisce gli argomenti da trattare, dirige e coordina l'attività della giunta, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità della decisione.
La giunta delibera validamente con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo di versa determinazione.
I verbali delle sedute e le deliberazioni della giunta sono redatti a cura del segretario che li sottoscrive insieme al sindaco.
Il segretario comunale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta sia trasmessa, con cadenza mensile al presidente del consiglio ed ai gruppi consiliari.
Art. 25
Responsabilità della giunta

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Art. 26
Attribuzioni degli assessori

Il sindaco assegna ad ogni assessore dandone comunicazione al consiglio, funzioni in materie raggruppate per settori omogenei.
Emana su delega del sindaco atti di competenza di questo; propone deliberazioni.
Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento e in relazione a progetti specifici dandone comunicazione al consiglio. Può altresì revocare uno o più componenti della giunta dandone comunicazione e motivazione al consiglio entro la prima seduta dalla revoca.
Art. 27
Rapporti con il consiglio comunale

Il sindaco, o assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio comunale.
Di norma vi partecipano anche gli assessori ed i capi settori responsabili delle proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno.
Il sindaco ed i componenti la giunta nonché i capi settori, se richiesti, hanno facoltà di intervenire nella discussione durante i lavori consiliari.
In occasione delle riunioni del consiglio, il sindaco, o l'assessore, da lui delegato, provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a fornire adeguate informative al consiglio in merito a fatti particolarmente rilevanti verificatisi nell'ambito dell'amministrazione o della comunità e dagli eventuali provvedimenti che, in merito, la giunta ha adottato o intende adottare.
Ogni sei mesi il sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in una seduta pubblica in cui interviene anche il sindaco, le proprie valutazioni.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere alle interrogazioni conseguenti agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.
Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi 30 giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.E.L.
Art. 28
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1.  La propaganda elettorale dei candidati alla carica di sindaco avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2.  All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di sindaco e consiglieri comunali dovranno presentare presso la segreteria comunale il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.
3.  Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del comune fino alla data delle consultazioni elettorali.
4.  Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute, su cui risultino analiticamente indicati per ogni singola voce di spesa i rispettivi importi nonché l'importo complessivo.
5.  I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo del Comune per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma 4.
6.  Detti rendiconti potranno essere consultati da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta alla segreteria comunale anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al precedente comma 5.
Titolo III
Organizzazione burocratica - Uffici e personale
Art. 29
Organizzazione amministrativa

Il Comune, in armonia ai principi del presente statuto e nel rispetto delle leggi impronta la propria organizzazione a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e di professionalità.
La struttura organizzativa si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.
Art. 30
Struttura organizzativa

L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa generale e del contratto di lavoro.
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi deve in ogni caso disciplinare:
a)  gli organi, gli uffici e i servizi e la relativa organizzazione;
b)  i procedimenti e le modalità di costituzione, mo dificazione ed estinzione del rapporto di pubblico im piego;
c)  i criteri per la determinazione delle qualifiche fun zionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d)  i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e)  i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva per qualifiche;
f)  le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
g)  le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h)  la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
i)  le modalità di coordinamento dell'attività del segretario comunale e dei titolari di ciascun servizio;
l)  l'attribuzione ai titolari di ciascun servizio di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali dell'ente.
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzata dal sindaco previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente da parte del responsabile di servizio e del segretario comunale.
Deve essere assicurata la possibilità di mettere in atto la mobilità interna del personale in funzione delle esigenze di adeguamento della struttura organizzativa ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione comunale.
Quando più compiti siano connessi possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
Art. 31
Collaborazioni professionali esterne

L'amministrazione comunale, può ricoprire con personale esterno i posti di responsabile di servizio in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con motivata delibera di giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il contratto determina la durata dell'incarico che co munque non può superare la durata del mandato del sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta su proposta del sindaco, da una indennità ad personam.
L'amministrazione comunale può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.
La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell'incaricato.
I criteri e le procedure saranno definite nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 32
Segretario comunale

Il sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
Il segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività, ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di Governo.
Il segretario, inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale, della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione.
E' capo del personale, vigila sull'osservanza dei doveri di ufficio, promuove atti e provvedimenti riguardanti il personale sui quali ha parere obbligatorio.
Provvede all'organizzazione del personale e delle risor se finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli organi di Governo per la realizzazione degli obiettivi.
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei re sponsabili di servizio, al coordinamento delle attività dei servizi e degli uffici, nei confronti dei quali esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo.
Determina per ciascun tipo di procedimento, in esecuzione dei regolamenti comunali, il servizio responsabile dell'istruttoria, provvede all'assegnazione della stessa, ne cura lo svolgimento e vigila a che il provvedimento finale venga adottato nei termini regolamentari.
E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, prov vede ai relativi atti esecutivi, cura l'attuazione dei provvedimenti.
Provvede, in via sostitutiva, all'istruttoria esercitando, il potere di avocare a sé le competenze dei responsabili di servizio, qualora questi abbiano ritardato o omesso di provvedere e previa contestazione di tale ritardo od omissione promuovendo in tal caso i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle di rettive ricevute dagli organi di Governo.
Adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.
Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
Partecipa alle riunioni degli organi collegiali istituzionali e cura la redazione dei relativi verbali.
Roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione co mu nale, i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, in cui la stessa amministrazione è parte.
Esprime parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale.
Sottoscrive i verbali delle adunanze degli organi istituzionali.
Autorizza le missioni, le prestazioni oltre il normale orario d'ufficio ed i permessi del personale, nell'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti.
Adotta provvedimenti di mobilità interna, nell'osservanza delle norme previste dagli accordi in materia.
Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scrit to e della censura nei confronti del personale dipendente, nell'osservanza della normativa vigente e dell'apposito re golamento.
Presiede l'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comita to regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti comunali.
Il Comune può associarsi in forma convenzionata per le funzioni di segreteria, secondo le disposizioni vigenti di legge.
Art. 33
Vice segretario

Il funzionario responsabile o altro dipendente del servizio affari generali, in ratione officii, oltre ad assolvere alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto può essere incaricato dal sindaco a sostituire provvisoriamente il segretario comunale in caso di assenza o impedimento.
Art. 34
Responsabilità del segretario e dei responsabili dei servizi

Il segretario comunale, i responsabili dei servizi, ri spondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni comunali, unitamente ai responsabili dei servizi così come previsto dalle norme di legge in materia.
I capi servizio sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 35
Conferenza dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 36
Resa del conto

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della ge stione di beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 37
Responsabile di servizio

Nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai responsabili di servizio, nominati dal sindaco, l'attività gestionale dell'ente consistente nell'adozione di atti anche con rilevanza esterna espressione di discrezionalità tecnica non attribuiti espressamente ad altri organi burocratici.
I responsabili di servizio adottano atti di impegni di spesa su oggetti che non sono espressione di scelte politico-discrezionali.
Art. 38
Principi strutturali ed organizzativi - Uffici

L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obbiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro, non più per singoli at ti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)  analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia del l'attività svolta ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture ed intercambiabilità del personale;
e)  il regolamento individua forme e modalità di or ganizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 39
Strutture

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 40
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  modalità organizzative della commissione di di sci plina;
f)  trattamento economico;
Al personale del Comune si applicano le incompatibilità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in ma teria.
Art. 41
Proposta di deliberazione

La proposta di deliberazione del consiglio comunale e della giunta completa nelle sue parti, prima di essere trasmessa alla segreteria per la formulazione dell'ordine del giorno, passa attraverso le seguenti fasi:
a)  Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa può attivarsi o ad impulso di un privato, o di un organo elettivo o del segretario comunale o di un responsabile di servizio o da un dipendente preposto ad un ufficio.
b)  Fase istruttoria
La fase istruttoria di ciascuna proposta compete al segretario e ai vari responsabili di servizio o da chi è pre posto ad un ufficio, ciascuno per la propria competenza.
c)  Fase dispositiva
La fase dispositiva di ciascuna proposta consiste nella predisposizione del provvedimento informale nel quale dovrà darsi conto della richiesta se la stessa è ad impulso di un privato o di un ente pubblico, e va corredata di ogni riferimento di legge o di regolamento nonché degli atti fondamentali, se esistono, e comunque degli atti propedeutici, tesi alla predisposizione dell'atto definitivo da parte dell'organo decidente.
Art. 42
Pareri sulle deliberazioni

Ogni atto deliberativo deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
I pareri di cui al 1° comma vanno espressi sulla proposta, hanno natura obbligatoria e sono bidirezionali nel senso che l'organo elettivo non può esimersi dal richiederlo e l'ufficio preposto al servizio non può sottrarsi dall'obbligo di fornirlo.
Il parere tecnico va espresso dal capo servizio responsabile nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente la materia oggetto della proposta.
Il parere contabile è espresso dal responsabile del servizio finanziario;
I capi servizi possono a rilevanza interna chiedere il parere al responsabile del procedimento, questo comunque assume funzione ricognitoria e viene assorbito dal parere del responsabile del servizio che dovrà di fatto esprimere il parere sulla proposta.
In caso di assenza, vacanza od impedimento dei capi servizi, le loro funzioni sono disimpegnate dal dipendente avente qualifica funzionale immediatamente inferiore.
A parità di qualifica funzionale precede l'anzianità di servizio.
Per quanto concerne il parere di legittimità del segretario comunale questo presenta tre aspetti:
a)  aspetto procedurale;
b)  aspetto sostanziale;
c)  aspetto formale;
Gli eventuali impedimenti di carattere procedurale e sostanziale inerenti la proposta, vanno quindi affrontati e risolti in sede istruttoria. Il parere di legittimità formale, che attiene al sistema di votazione, alla legalità del la seduta va espresso dal segretario durante l'esame e la votazione dell'argomento.
Comunque ogni parere negativo, sia del responsabile del servizio, sia del segretario e per quanto concerne quest'ultimo, sia nella fase istruttoria che nella fase decisionale, va congruamente motivato con l'individuazione delle irregolarità e dei vizi riscontrati al fine di fornire all'organo decidente il massimo supporto tecnico-giuridico e ogni elemento di valutazione per le definitive determinazioni.
Art. 43
Servizio di controllo interno

E' istituito il servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica ge stione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
Tale organo sarà composto da funzionari apicali o da esperti, anche esterni all'amministrazione nominati dal sindaco.
Titolo IV
GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
Art. 44
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della co munità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché in forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ov vero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art.45
Gestione in economia

Il Comune può assumere la gestione diretta in economia di un servizio pubblico locale solo ove questo si presenti di modeste dimensioni ed assuma caratteri tali da escludere l'opportunità del ricorso alla costituzione di una istituzione o di un'azienda.
Si ha gestione in economia quando l'attività, che di regola viene disimpegnata da imprenditori esterni all'amministrazione, viene da questa organizzata e svolta direttamente per mezzo dei propri uffici.
La gestione in economia di un servizio pubblico dovrà essere regolata da apposito regolamento che indichi precisi criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza della gestione.
Art. 46
Concessioni a terzi

Il Comune può assicurare la gestione di un servizio pubblico locale mediante concessione a terzi, quando ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali lo richiedano.
Si ha concessione a terzi quando l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività viene assicurata mediante affidamento ad imprenditori esterni, trasferendo a questi ul timi, poteri e facoltà propri dell'amministrazione.
L'affidamento dei servizi a terzi può avere luogo anche mediante il ricorso all'appalto. In questo caso l'amministrazione trasferisce solo la gestione del servizio e non anche i diritti e poteri che afferiscono ai servizi stessi.
I contatti per l'affidamento della gestione a terzi sono normalmente preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private.
Tuttavia quando particolari circostanze in rapporto alla natura dei servizi lo richiedono è ammesso il ricorso alla trattativa privata.
Art. 47
Aziende speciali

Il Comune ove uno o più servizi assumono rilevanza economica ed imprenditoriale, può assicurare la gestione mediante la costituzione di aziende speciali.
Le aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, sono enti strumentali del Comune, dotati di proprio statuto.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ne delibera la costituzione e ne approva lo statuto nel quale deve essere previsto un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e la composizione del consiglio di amministrazione.
Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, con le modalità, le competenze e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento comunale.
L'azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; ha l'ob bligo del pareggio del bilancio e dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 48
Istituzioni

Il Comune, ove l'attività assuma i caratteri di servizio sociale senza rilevanza imprenditoriale, può assicurarne la gestione mediante la costituzione di un'apposita istituzione.
L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, la cui organizzazione ed il cui ordinamento sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento comunale.
Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco tra persone particolarmente qualificate in relazione al servizio da gestire ed incompatibile con la carica di consigliere comunale o assessore.
La composizione, la durata in carica, la surrogazione e revoca dei componenti sono disciplinate dal regolamento comunale.
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento comunale.
Il direttore è nominato e revocato dal sindaco.
Può essere scelto tra i dipendenti comunali.
Ad esso compete la responsabilità gestionale.
Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione e la cessazione del rapporto di lavoro, sono disciplinati dal regolamento comunale.
Al direttore ed al restante personale dell'istituzione si applicano le norme dei contratti nazionali collettivi e degli accordi di comparto del personale degli enti locali.
La deliberazione consiliare di costituzione dell'istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Con essa il Comune conferisce il capitale di dotazione, approva il regolamento per il funzionamento degli orga ni, delle strutture, degli uffici per la disciplina della contabilità, determina la dotazione del personale, determina le finalità e gli indirizzi.
Il revisore del conto, di cui al successivo art. 65 del presente statuto, esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 49
Società per azioni

Il Comune, qualora in relazione alla natura del servizio da erogare si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, può assicurarne la ge stione mediante costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico.
La deliberazione consiliare di costituzione della so cietà deve indicare le ragioni di pubblico interesse che la determinano, nonché le ragioni di vantaggiosità della soluzione.
La deliberazione è adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Titolo V
Capo I
Istituto di partecipazione popolare
Art. 50
La partecipazione

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
Attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, vengono garantite ai cittadini singoli o associati le condizioni di intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che detti organi dovranno assumere sui temi di interessi generali.
Art. 51
Albo delle associazioni

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune si realizza anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione.
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione all'effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonché alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per potere costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche co munali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonché sulla base dei criteri indicati al secondo comma del presente articolo.
L'istanza può essere presentata da associazioni, costituitesi da almeno un anno che operino nell'ambito del territorio comunale.
Il Comune prevede apposite convenzioni tra le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporto di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico professionale ed organizzativa.
A tal fine il consiglio stabilisce, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno sulla base di progetti ed attività documentate.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Le associazioni di cui al comma precedente sono tenute al rendiconto per le spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.
Art. 52
Diritto di udienza

I cittadini, singoli o associati, partecipano all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Essa è richiesta per iscritto e deve avere luogo entro i successivi dieci giorni.
Il diritto di udienza si esercita davanti al sindaco, agli assessori comunali od ai funzionari responsabili dei settori.
In calce alla domanda è apposta annotazione dell'avvenuta udienza ed, a richiesta del cittadino di ogni altro fatto o circostanza relativi all'argomento che egli ritenga di fare constatare.
Capo II
Referendum
Art. 53
Principi generali

Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum consultivi e propositivi in ordine a questioni di interesse generale.
La partecipazione ai referendum consultivi, o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.
Il quesito oggetto del referendum da sottoporre al l'elettore deve essere formulato in maniera chiara ed univoca.
Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto dei referendum.
Art. 54
Limiti di ammissibilità

Non possono essere sottoposti a referendum:
a)  i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;
b)  i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
c)  i regolamenti interni;
d)  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e)  gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
f)  gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
g)  i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio.
I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di un referendum.
Art. 55
Referendum consultivi

Il referendum consultivo è indetto dal sindaco che ne fissa la data, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.
Il referendum può essere promosso:
a)  con deliberazione consiliare adottata da almeno 2/3 dei consiglieri in carica;
b)  dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale e con le sottoscrizioni raccolte nell'arco di tre mesi.
Ricevuta la proposta referendaria, corredata dalle relative firme, l'ufficio elettorale comunale ne esaminerà i requisiti di ammissibilità di cui al punto b) del presente articolo e lo presenterà, entro il termine di 30 giorni, al sindaco per l'adozione della delibera di indizione.
Il sindaco, esaminerà la proposta entro i successivi trenta giorni e provvederà ai successivi adempimenti.
L'approvazione della proposta di referendum consultivo, da parte del consiglio comunale, sospende l'attività deliberativa dello stesso sul medesimo argomento oggetto del referendum.
Art. 56
Referendum propositivi

Il referendum propositivo è indetto dal sindaco che ne fissa la data e può avere ad oggetto una motivata proposta normativa di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco.
Il referendum può essere promosso:
a)  dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale.
Non si fa luogo a referendum propositivo se almeno 30 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.
Art. 57
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il 50% più uno dei voti validamente espressi.
Il risultato del referendum discusso entro 30 giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
Art. 58
Facoltà di ricorso

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
La giunta municipale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.
Art. 59
Facoltà di intervento

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi, nonché i dipendenti responsabili dei procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stes si la renda particolarmente gravosa, è consentito prescin dere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, co munque, idonea pubblicizzazione e informazione.
Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente al l'ema nazione del provvedimento finale.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 60
Accordi di programmi

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Co mune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentati di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del sindaco.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo VI
Finanza e contabilità
Art. 61
Principi

L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge dello Stato.
Il Comune, nell'ambito del coordinamento statale della finanza pubblica, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria attraverso la propria potestà impositiva, le risorse autonome, le risorse trasferite dallo Stato e quelle attribuite dalla Regione, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ispirandosi nell'impiego di tali mezzi, a criteri di efficienza, efficacia e razionalità delle scelte.
Per il finanziamento dei programmi di investimento, il Comune attiva le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie per il reperimento di risorse da impiegare.
Art. 62
Ordinamento contabile

Nell'ambito delle disposizioni di legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento.
Il regolamento di contabilità è informato ai seguenti criteri ed indirizzi:
a)  la formazione tempestiva dei documenti previsionali e programmatori con il rispetto dei termini nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione e proposizione, deve consentirne l'approvazione da parte del consiglio comunale entro le scadenze di legge;
b)  i tempi di preparazione del conto consuntivo de vono consentirne l'approvazione entro i termini di legge;
c)  la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'impegno contabile e provvisorio, dell'attestazione di copertura finanziaria e dell'impegno definitivo, deve ga rantire la valida assunzione di obbligazioni passive nel rispetto degli equilibri finanziari del bilancio;
d)  lo snellimento delle procedure contabili di esazione e di pagamento;
e)  l'individuazione dei criteri da seguire circa la prio rità dei pagamenti;
f)  l'unitarietà della programmazione finanziaria e del le fasi operative della gestione del bilancio.
Art. 63
Programmazione economico-finanziaria

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che sono acquisibili nel periodo preso in considerazione dai documenti di programmazione.
Il bilancio di previsione annuale è lo strumento attraverso il quale si svolge la gestione economico finanziaria del Comune. Esso è redatto con l'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità della veridicità, del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico di cassa.
I documenti di programmazione pluriennale previsti da leggi statali e regionali sono predisposti con il bilancio di previsione annuale. La programmazione degli interventi, per spese correnti e per investimenti, deve essere coerente con le risorse realisticamente acquisibili e, in mancanza di indicazioni riduttive o incrementative certe, deve essere operata a valori costanti. Sono improponibili le programmazioni di interventi e di opere carenti dei superiori requisiti.
Art. 64
Controllo della gestione

Il Comune attua il controllo di gestione secondo le modalità dettate dalla legge e determinate dal regolamento di contabilità.
Il controllo di gestione è inteso ad accertare lo stato di attuazione dei piani, programmi e progetti; a riscontrare la persistenza dell'equilibrio finanziario, economico e di cassa; ad eseguire raffronti sulla base di indici e di parametri prefissati.
Delle risultanze del controllo di gestione viene data periodicamente informazione, secondo cadenze e modalità stabilite dal regolamento, agli organi comunali.
Art. 65
Revisore dei conti

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore unico dei conti.
Lo status, il rapporto professionale, le competenze sono disciplinate dalla legge.
Tra l'altro il revisore unico dei conti svolge le seguenti funzioni:
-  collabora con il consiglio comunale per tutte le questioni concernenti la correttezza della gestione contabile finanziaria;
-  vigila sulla regolarità contabile-finanziaria della ge stione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'ef fettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali;
-  presenta, con scadenza semestrale, una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo gli opportuni interventi al consiglio comunale;
-  riferisce sulla congruità delle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispon denza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
-  esprime pareri sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari;
-  riferisce le eventuali gravi irregolarità nella gestione al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, quest'ultimo provvede a convocare il consiglio co munale entro quindici giorni iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del revisore unico dei conti;
-  verifica l'efficacia con cui si svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi nella relazione al conto consuntivo.
Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della ge stione.
Il consiglio comunale può affidare al revisore il compito i eseguire periodiche verifiche di cassa.
Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
Un'apposita convenzione disciplina i rapporti fra il Comune e revisore.
Per il revisore unico dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
Art. 66
Servizio finanziario

Il capo del servizio finanziario coordina e gestisce l'attività finanziaria del Comune, sottoscrive gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.
Ai responsabili dei servizi sono affidati da parte del l'amministrazione le dotazioni necessarie a seguito della definizione del piano esecutivo di gestione. I capi servizio, a seguito dell'affidamento di cui al comma precedente, adottano le determinazioni con le quali impegnano le spese nei limiti delle assegnazioni disposte e possono proporre modifiche della dotazione assegnata.
Art. 67
Gestione e conservazione del patrimonio

La giunta comunale, attraverso il servizio finanziario, cura gli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro continuo aggiornamento.
Il responsabile del servizio finanziario ha la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali disponibili, ed eseguirà l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative a quant'altro gli sia espressamente demandato.
I beni patrimoniali disponibili possono anche, con motivata deliberazione della giunta, essere concessi in comodato, in affitto o alienati anche in relazione alla loro onerosità.
Il ricavato è destinato al reinvestimento e/o al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e patrimonio, dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.
Art. 68
Accertamento e riscossione delle entrate

E' compito del responsabile di ogni procedimento, qualora accerti entrate a favore del Comune, trasmettere al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione prevista dalle norme dell'ordinamento finanziario e contabile ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
Il sindaco nomina con proprio provvedimento i dipendenti incaricati delle riscossioni che di norma i debitori versano direttamente a seguito di apposizione marche segnatasse negli atti richiesti o di ricevute tratte da appositi bollettari.
Art. 69
Liquidazione ed ordinazioni delle spese

I capi servizio che hanno dato esecuzione ai provvedimenti di spesa adottano le determinazioni relative alla loro liquidazione nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 70
Revisione dello statuto

Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto.
Art. 71
Adozione e revisione dei regolamenti

I regolamenti richiamati nello statuto, sono deliberati o aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
Art. 72
Disciplina transitoria

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto.
DISPOSIZIONI FINALI

Lo statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
Adottato con deliberazione consiliare n. 31 del 30 giugno 1999 ed annullata parzialmente dal CO.RE.CO., sezione centrale nella seduta del 5 agosto 1999, con decisione n. 7032/6624.
(99.36.1616)
Torna al Sommariohome








Statuto del Comune di Valledolmo. Modifiche ed integrazioni



Lo statuto del Comune di Valledolmo, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 4 giugno 1994, successivamente integrato e modificato (vedi supplementi straordinari n. 34 del 9 luglio 1994 e n. 52 del 22 ottobre 1994) è stato ulteriormente modificato ed integrato negli articoli sottoriportati:
Art. 13
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n.7/92.
Delibera altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra i nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione di revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; articolo successivo; l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione del l'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.
Approva le mozioni di sfiducia nei confronti del sindaco e della sua giunta, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997 n.35.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 20
Attribuzioni della giunta 1° comma, 2° punto

Oltre alle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.
Nell'attività propositive e di impulso:
a)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa espri mere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
c)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
d)  approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lett. l) e m) dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91;
e)  delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, od altri organi del Comune;
f)  forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
g)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
i)  adotta le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva nelle materie di competenza della giunta;
l)  delibera gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti, i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti ed a terzi, l'immissione in servizio del personale nuovo assunto nonché la sottoscrizione di quote non maggioritarie in società per azioni in conformità alla normativa regionale vigente;
m)  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli altri relativi ai dipendenti quando siano di competenza di altri organi;
n)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uf fici e dei servizi e approva la dotazione organica del personale.
Inoltre svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 23
Competenze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Co mune, al segretario e ai dirigenti.
In particolare:
1)  rappresenta l'amministrazione comunale, firman do: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
2)  rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
3)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
4)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
5)  adotta le ordinanze, previste dalla legge e dai regolamenti;
6)  rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune;
7)  adotta i provvedimenti riguardanti il personale che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al segretario, al direttore generale o ai dipendenti con funzioni dirigenziali;
8)  esercita i poteri di nomina, designazione e revoca che la vigente legislazione nazionale o regionale attribuisce ai Comuni;
9)  nomina i responsabili delle strutture organizzative del Comune, attribuisce ai responsabili dei servizi le funzioni dirigenziali, definisce gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto della normativa vigente in materia e nomina i componenti degli organi consultivi del Comune;
10)  provvede sulla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione;
11)  nomina i funzionari responsabili dei tributi.
Art. 26
Sindaco e giunta Assunzione e cessazione della carica

Il sindaco entra in carico dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO., previste dall'art. 11 della legge regionale n.7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.
Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali: sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 18 della legge regionale n.7/92.
Il sindaco e la giunta cessano altresì, dalla carica se colpiti da mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.
Capo IV bis
Norme in materia di nomine e designazioni
Art. 26 ter
Requisiti

Il sindaco ed il consiglio comunale effettuano le nomine e le designazioni di loro competenza, in seno ad organi del Comune o di enti ed aziende controllate, vigilate o, comunque, partecipate, nel rispetto dei criteri previsti dal presente statuto.
Le persone da nominare o designare, oltre ai requisiti eventualmente previsti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a)  titolo di studio adeguati all'attività dell'organismo interessato;
b)  titoli scientifici o professionali congrui, maturati in esperienze di amministrazione o gestione di organismo assimilabile per funzione, struttura e/o dimensione quello presso cui deve essere effettuata la nomina o la designazione;
c)  qualifica dirigenziale in enti pubblici ovvero di magistrato, docente universitario di ruolo anche in quiescenza.
Sono equiparati ai titoli professionali di cui alla precedente lett. b) l'esercizio delle cariche pubbliche elettive di parlamentare, sindaco o assessore per almeno quattro anni.
Art. 26 quater
Documentazione dei requisiti

Il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante:
a)  i dati anagrafici completi di residenza;
b)  i titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti;
c)  l'elenco delle cariche ricoperte, nel tempo, presso enti pubblici o società a partecipazione pubblica nonché in società private iscritte nei pubblici registri;
d)  i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
e)  l'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
f)  il reddito denunciato nell'anno precedente;
g)  l'insussistenza delle condizioni previste dal 1° com ma dell'art. 15 della legge regionale del 19 mar zo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
L'appartenenza a società, enti od associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza od il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione.
Nel caso in cui la dichiarazione prodotta ai sensi del precedente comma risulti infedele, l'interessato decade dalla nomina o dalla designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal sindaco che, contestualmente, provvede alla nuova nomina o designazione.
Art. 26 quinquies
Incompatibilità

Trovano applicazione, nei limiti della loro compatibilità, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale del 28 marzo 1995, n.22, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n.19.
Non possono, altresì, essere nominati o designati gli assessori ed i consiglieri comunali in carica.
Art. 27
Il segretario comunale

Il Comune ha un segretario titolare, dipendente dall'Agenzia prevista dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 ed iscritto all'albo di cui all'art.17, comma 75, della stessa legge.
La nomina e la revoca del segretario sono disciplinate dalla legge richiamata nel precedente comma e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
Art. 28
Attribuzioni del segretario

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune al fine di assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nell'ipotesi in cui il sindaco non abbia nominato il direttore generale, previsto dall'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142;
-  è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e ad esercitare le attribuzioni previste dalla legge;
-  cura l'attuazione dei provvedimenti nell'ipotesi in cui il sindaco non si sia avvalso della facoltà di cui al l'art. 51 bis, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
-  può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi;
-  completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta;
-  partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni;
-  cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio e della giunta;
-  convoca e presiede la conferenza di programma;
-  cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo;
-  riceve le proposte di revoca del sindaco nonché le dimissioni dello stesso e degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1°, della legge re gionale n. 7/92;
-  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
-  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune stesso;
-  può essere incaricato dal sindaco delle funzioni di direttore generale ai sensi del comma 4 dell'art.51 bis della legge 8 giugno 1990, n.142;
-  esplica ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco nel rispetto della qualifica funzionale posseduta.
Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale svolge le seguenti competenze gestionali in riferimento agli atti che non comportano attività deliberativa e che non sono espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi;
-  autorizza ferie, malattia, aspettative al personale, nonché missioni e straordinari ai capi area;
-  adotta provvedimenti di mobilità interna del personale con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi sindacali in materia e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi comunali, nell'ipotesi in cui non sia stato nominato il direttore generale;
-  esercita le azioni e le competenze previste in materia disciplinare dal regolamento sull'ordinamento dei servizi del personale, tramite l'ufficio del personale;
-  verbalizza il giuramento degli assessori;
-  comunica all'Assessorato degli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art.19, comma 7, della legge regionale n. 7/92;
-  predispone i programmi di attuazione, relazione, progettazione di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
-  presiede le commissioni dei concorsi.
Art. 29
Vice segretario

Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e del personale può prevedere la figura professionale del vice segretario in possesso di idoneo titolo di studio, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi previsti dalla legge.
Art. 31
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  trattamento economico in conformità ai contratti nazionali di lavoro;
f)  il Comune è tenuto a rispettare e a far rispettare le previsioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 10/91, applicando le sanzioni di cui al terzo comma del citato articolo.
Il Comune disciplina con apposito regolamento i provvedimenti disciplinari e il funzionamento del collegio arbitrale.
Art. 31 bis
Direttore generale

Il sindaco può nominare un direttore generale che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente, e dotato di comprovata esperienza professionale nel campo della direzione e dell'attività manageriale, previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Contestualmente al provvedimento di nomina del di rettore generale, il sindaco disciplina, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale.
Il sindaco può conferire l'incarico di direttore generale al segretario comunale allorché non abbia provveduto a stipulare la convenzione di cui al comma precedente con altri comuni.
Le competenze retributive spettanti al direttore generale devono essere definite nel disciplinare di incarico conformemente alle norme di legge e alle norme contrattuali.
Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta municipale.
Art. 31 ter
Attribuzioni del direttore generale

Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti degli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.
In particolare al direttore compete:
a)  la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi di cui al 2° comma dell'art. 40 del decreto legislativo n. 77/95;
b)  la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95;
c)  la predisposizione dei programmi di attuazione, delle relazioni, delle progettazioni di carattere organizzativo;
d)  la organizzazione del personale e delle risorse primarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli stessi;
e)  la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale;
f)  l'adozione dei provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi sindacali in materia e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi comunali;
g)  l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari;
h)  esercita le azioni e le competenze previste in materia disciplinare dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e del personale tramite l'ufficio per la gestione del personale;
i)  espleta ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco nel rispetto delle funzioni gestionali attribuitagli dalla legge.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.
Art. 33
Collaborazioni esterne

Il regolamento dell'ordinamento dei servizi e del personale può prevedere, nel rispetto della tipologia del comune, forme di collaborazione esterne e di integrazione dell'organico in dotazione nei limiti, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 51 della legge 8 giu gno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 7, ultimo comma del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29.
Art. 41
Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art.22 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale siciliana n. 48/91:
1)  in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
2)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni teoriche, economiche e di opportunità sociale;
3)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica, ed imprenditoriale;
4)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi so ciali senza rilevanza imprenditoriale;
5)  a mezzo di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
A mezzo di società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, in conformità alle norme contenute nell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 16 settembre 1996;
6)  a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati.
Il consiglio comunale sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza ed alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 43
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e proprio statuto.
La nomina e la revoca degli amministratori spetta al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Il Comune può, con deliberazione motivata, trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Trovano in tal caso applicazione le disposizioni contenute nell'art.17, commi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 della legge 15 maggio 1997, n.127.
Art. 45
Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

I componenti del consiglio di amministrazione, in numero di cinque, sono nominati dal sindaco ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 7/92 tra persone che risultino munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa, comprovata da curricula.
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'azienda che non può far parte del consiglio.
Il consiglio di amministrazione dell'azienda o della istituzione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere revocati anticipatamente dal sindaco con provvedimento motivato col quale vengono comunicati i nuovi obiettivi programmatici.
Possono altresì essere revocati, su proposta motivata del sindaco, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, singoli componenti del consiglio di amministrazione.
La revoca degli amministratori di cui ai precedenti commi è ammessa, soltanto, per motivi attinenti la ge stione dell'azienda o dell'istituzione e, comunque, per inosservanza degli indirizzi dati dal sindaco, o per il mancato raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati.
Art. 72
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo.
Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente.
La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;
e)  esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, nei quali è espresso un motivato giudizio di conformità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturali e di ogni altro elemento utile.
f)  riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti or gani giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità;
g)  effettua con cadenza trimestrale le verifiche ordinarie di cassa, la verifica di gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili del Comune.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al mandato e a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio comunale.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Modifiche ed integrazioni approvate dal consiglio comunale con delibera n. 38 del 13 aprile 1999 riscontrate positivamente dal CO.RE.CO., sezione centrale, giuste decisioni nn. 6460/6235 del 13 agosto 1999.
(99.38.1674)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 22 -  60 -  34 -  45 -  73 -  61 -