REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 OTTOBRE 1999 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Avola e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Maniace e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Resuttano e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Siracusa e nomina del commissario straordinario e del vice commissario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Spinali Santo per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Augusta  pag.


DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Perrone Giuseppe per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Brucoli.  pag.


DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Natale Massimo per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Galati Mamertino  pag.


DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Bellavia Vincenzo per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Gela  pag.

DECRETO 5 agosto 1999.
Iscrizione di sottufficiali e guardie del Corpo forestale delle Regione siciliana nell'albo degli istruttori di tiro  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 2 agosto 1999.
Soppressione del Comitato tecnico consultivo e della Commissione regionale per le attività musicali.   pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.


DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 10 


DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 12 


DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 13 


DECRETO 1 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 14 


DECRETO 5 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 15 


DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 16 

DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 16 


DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 17 


DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 18 


DECRETO 29 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 19 


DECRETO 29 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 20 


DECRETO 30 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 20 


DECRETO 2 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 21 


DECRETO 4 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 21 


DECRETO 9 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 22 


DECRETO 9 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 23 


DECRETO 9 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 24 


DECRETO 10 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 25 


DECRETO 10 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 25 


DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 26 


DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 27 


DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 27 

DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 27 


DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 28 


DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 28 


DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 29 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 23 luglio 1999.
Determinazione di nuovi canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  pag. 30 

Assessorato della sanità

DECRETO 4 agosto 1999.
Delega ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali all'attribuzione dei numeri di riconoscimento agli stabilimenti di produzione di carni bianche, di carni rosse, di latte e prodotti a base di latte  pag. 32 


DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al Centro educativo professionale di Palermo all'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 aprile 1999.
Istituzione della riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale  pag. 34 


DECRETO 22 luglio 1999.
Autorizzazione al comune di Ficarra per la localizzazione dell'impianto di depurazione in località Sciino.   pag. 43 


DECRETO 2 agosto 1999.
Approvazione del piano di zona da destinare ad interventi di edilizia economica e popolare nel comune di Taormina  pag. 44 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Recepimento di accordo decentrato relativo alla proroga per il mese di giugno 1999 delle intese per il plus orario della Segreteria generale  pag. 46 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento  pag. 46 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione Istruzione  pag. 46 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca  pag. 47 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Cap. 73752  pag. 48 
Ripartizione dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei lavori pubblici  pag. 56 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzione foreste  pag. 58 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1999 - Presidenza  pag. 58 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riforma del decreto 6 dicembre 1982, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Erice e Valderice  pag. 58 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani.  pag. 58 
Approvazione di accordo decentrato relativo all'utilizzazione del fondo efficienza servizi della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali per l'anno 1999  pag. 59 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Trapani  pag. 59 
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Santa Maria di Licodia per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Casacoop  pag. 59 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 28 novembre-12 dicembre 1999 - Elezione di sindaci, consigli comunali e consigli circoscrizionali - Indizione comizi elettorali  pag. 59 
Turno elettorale amministrativo 28 novembre-12 dicembre 1999 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale di S.Agata di Militello - Turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del comune di Milo - Indizione comizi elettorali.   pag. 59 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'impresa C.E.L.I. di Santa Ninfa per la realizzazione di ulteriori n. 8 alloggi nel comune di Castelvetrano  pag. 59 

Assessorato della sanità:
Accreditamento presso il servizio sanitario nazionale dell'Azienda termale Fintur, con sede in Sciacca  pag. 59 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti apertura di cave  pag. 60 
Concessione alla ditta Pinta Zottolo s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di oli minerali esausti e miscele oleose  pag. 60 
Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo all'esecuzione di lavori nel comune di Ispica.  pag. 60 
Nomina del commissario ad acta presso l'Ente Parco dell'Etna  pag. 60 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione alla società Sais Autolinee S.p.A. per la modifica nell'esercizio dell'autolinea Caltagirone - Piazza Armerina - Enna - Enna F.S. - Dir. Aidone dev. Valguarnera.  pag. 60 
Provvedimenti concernenti nomina di commissari straordinari di aziende autonome provinciali per l'incremento turistico  pag. 60 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 11 ottobre 1999, prot. n. 2178.
Art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 - Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione civile degli alunni  pag. 61 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 10 agosto 1999, n. 16.
Impegni di spesa - Articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10  pag. 61 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 21 giugno 1999, n. 349.
Criteri generali di organizzazione del personale della Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana  pag. 64 


CIRCOLARE 6 ottobre 1999, n. 361.
Lavori socialmente uitli - Attribuzioni di competenze agli uffici - Art. 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753  pag. 65 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 7 ottobre 1999, prot. n. 816.
Autolinee di gran turismo - Direttive per l'anno 2000  pag. 66 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 15 settembre 1999, prot. n. 16056.
D.L.11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, con la legge n. 267/98 e successive modifiche ed integrazioni. Programma di interventi urgenti 1999-2000.   pag. 67 

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Cattolica Eraclea.
Statuto del comune di Villalba.
Statuto del comune di Valledolmo (Modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Avola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 22802 del 14 luglio 1999, con cui il segretario del comune di Avola ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 93 dell'8 luglio 1999, relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997, positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. sezione provinciale di Siracusa nella seduta del 20 luglio 1999 al n. 1666;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 1544 del 3 agosto 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Avola e contestualmente sciogliere il consiglio comunale ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare il dott. Ricciardo Calogero commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota n. 23770 del 23 luglio 1999, il segretario comunale di Avola ha trasmesso a questo Assessorato copia della deliberazione n. 93 dell'8 luglio 1999, con cui il consiglio comunale ha votato la mozione di sfiducia al sindaco Gaetano Cancemi.
Poiché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2 e art. 11, comma 4, della legge regionale n. 35/97, l'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta, nonché lo scioglimento del consiglio comunale con conseguente nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., si trasmette l'allegato schema di decreto di nomina del commissario.
Palermo, 3 agosto 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.33.1484)
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DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Maniace e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi n. 142/90 e n. 353/90 e leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Presa in esame la nota n. 3626 del 13 luglio 1999, pervenuta a questo Assessorato via fax in data 28 luglio 1999, con la quale il segretario generale del comune di Maniace ha comunicato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL. e dell'art. 11, 2° comma, della legge regionale n. 35/97, l'avvenuta decadenza del consiglio comunale per dimissioni della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 35/97, la cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti comporta la nomina di un commissario straordinario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. e del citato art. 11, comma 4°, della legge regionale n. 35/97, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di un commissario straordinario che in sostituzione dell'organo comunale decaduto ne eserciti le competenze, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 55 dell'O.R.EE.LL. e dell'art. 11, commi 2° e 4°, della citata legge regionale n. 35/97;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali prot. n. 1557/A del 3 agosto 1999, parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL. e dell'art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 35/97, il consiglio comunale di Maniace è decaduto.

Art. 2

Il dott. Antonino Biondo è nominato commissario straordinario del comune di Maniace per l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale e sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

Art. 3

Con successivo decreto verrà determinato il compenso spettante al commissario straordinario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota prot. n. 3626 del 13 luglio 1999, il segretario comunale del comune di Maniace ha comunicato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 35/97, l'avvenuta cessazione del consiglio comunale per dimissioni rassegnate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, in data 12 luglio 1999.
Ne consegue che la cessazione del consiglio comunale per decadenza, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri comunali, comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 55 dell'O.R.EE.LL. e dell'art. 11, comma 2°, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, la nomina di un commissario straordinario.
Tanto premesso, si propone alla S.V. onorevole Presidente schema di decreto di presa atto della cessazione del consiglio comunale di Maniace per avvenuta decadenza e la nomina di un commissario straordinario in sostituzione dell'organo consigliare che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Si propone, pertanto, quale commissario straordinario il dott. Antonino Biondo.
Palermo, 3 agosto 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.33.1487)
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DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Resuttano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note prot. n. 3631 del 25 giugno 1999 e n. 3642 del 28 giugno 1999, con le quali il segretario del comune di Resuttano ha comunicato che il consiglio comunale, eletto nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997 e composto per legge di n. 12 unità, ha perso per contestuali dimissioni n. 6 consiglieri su dodici assegnati;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio menzionato secondo l'art. 53 dell'O.R.E.E.LL. e la nomina di un commissario ai sensi del successivo art. 55;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 128/98 del 24 febbraio 1998;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la cui relazione prot. n. 1546/A del 3 agosto 1999 costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il consiglio comunale di Resuttano è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il dott.Cuffaro Silvio è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio fino alla scadenza naturale degli organi ordinari.

Art. 3

La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 5 agosto 1999
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con note n. 3631 del 25 giugno 1999 e n. 3642 del 28 giugno 1999, il segretario del comune di Resuttano ha comunicato che nella medesima data sei consiglieri su dodici assegnati al comune hanno rassegnato contestuali dimissioni dalla carica.
Tale fattispecie comporta la decadenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL. da dichiararsi con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e la contestuale nomina di un commissario straordinario che eserciti le attribuzioni del consiglio decaduto fino alla scadenza naturale degli organi ordinari.
Si precisa che le suddette dimissioni si sono verificate nelle more del procedimento avviato da questo Assessorato per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio preventivo 1999, conclusosi con l'approvazione dello strumento finanziario da parte del commissario ad acta all'uopo nominato.
Premesso quanto sopra, si trasmette l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario.
Si propone la nomina del dott. Cuffaro Silvio.
Palermo, 3 agosto 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.33.1485)
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DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Siracusa e nomina del commissario straordinario e del vice commissario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi n. 142/90 e n. 353/90 e leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Presa in esame la nota n. 52215 del 28 luglio 1999, pervenuta a questo Assessorato via fax in pari data, con la quale il segretario generale del comune di Siracusa ha comunicato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92, che in data 27 luglio 1999 il sindaco di quel comune ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica di sindaco per dimissioni determina anche la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di un commissario straordinario che eserciti le competenze degli organi comunali ordinari, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/97;
Ritenuto, altresì, di dovere supportare l'attività del commissario straordinario affiancando allo stesso, in funzione vicaria, un vice commissario;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali prot. n. 1530/A del 2 agosto 1999, parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, sono cessati dalla carica il sindaco del comune di Siracusa e, conseguentemente, la giunta ed il consiglio comunale.

Art. 2

Il dott. Fulvio Manno è nominato commissario straordinario del comune di Siracusa per la gestione dell'ente con le attribuzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Art. 3

La dott.ssa Graziella Morreale è nominata vice commissario del comune di Siracusa al fine di supportare, in funzione vicaria, il commissario straordinario.

Art. 4

Con successivo decreto verrà determinato il compenso spettante rispettivamente al commissario straordinario ed al vice commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota prot. n. 52215 del 28 luglio 1999, il segretario generale del comune di Siracusa ha comunicato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92, che in data 27 luglio 1999, alle ore 18,30, il sindaco di quel comune ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
Ne consegue che le rassegnate dimissioni dalla carica del sindaco comportano, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica anche della giunta e del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 55 dello O.R.EE.LL., per come richiamato dal 4° comma della medesima disposizione.
Tanto premesso, si propone alla S.V. on.le Presidente schema di decreto di presa atto della decadenza del sindaco del comune di Siracusa e, conseguentemente, degli altri organi collegiali dello stesso comune e la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente.
Si propone, altresì, nel medesimo decreto, al fine di supportare l'attività del commissario straordinario, la nomina di un vice commissario in funzione vicaria.
Si propongono, pertanto, quale commissario straordinario il dott.Fulvio Manno e quale vice commissario la dott.ssa Graziella Morreale.
Palermo, 2 agosto 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.33.1486)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Spinali Santo per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Augusta.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Spinali Santo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistica-venatoria di Siracusa;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria n. prot. 1195 del 16 aprile 1999;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 8743/1999 del 3 giugno 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Spinali Santo, nato ad Augusta il 12 maggio 1968 ed ivi residente in vicolo S. Lucia n. 9 pal. B, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso i locali siti in Augusta via Lavaggi, n. 62.

Art. 2

Il sig. Spinali Santo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CUFFARO 

(99.33.1545)
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DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Perrone Giuseppe per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Brucoli.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Perrone Giuseppe, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria n. prot. 1167 del 13 aprile 1999;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 8745/1999 del 3 giugno 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Perrone Giuseppe, nato ad Palermo il 17 febbraio 1946 e residente in Brucoli contrada Bongiovanni, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso i locali siti in Brucoli contrada Bongiovanni.

Art. 2

Il sig. Perrone Giuseppe è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CUFFARO 

(99.33.1546)
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DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Natale Massimo per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Galati Mamertino.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Natale Massimo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria n. prot. 4656 del 6 aprile 1999;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 8744/1999 del 3 giugno 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Natale Massimo, nato a Vibo Valentia il 12 gennaio 1969 e residente in Galati Mamertino, via Pileri, 18, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso i locali siti in Galati Mamertino via Pileri n. 18.

Art. 2

Il sig. Natale Massimo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CUFFARO 

(99.33.1547)
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DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al sig. Bellavia Vincenzo per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Gela.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Bellavia Vincenzo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria n. prot. 239 dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 7735/1999 del 3 giugno 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Bellavia Vincenzo, nato a Gela il 25 aprile 1965 ed ivi residente in via Cicerone, n. 39, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma da esercitarsi presso i locali siti in Gela via Cicerone, n. 39.

Art. 2

Il sig. Bellavia Vincenzo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999
  CUFFARO 

(99.33.1548)
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DECRETO 5 agosto 1999.
Iscrizione di sottufficiali e guardie del Corpo forestale delle Regione siciliana nell'albo degli istruttori di tiro.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Visto il decreto n. 1301 del 25 settembre 1998, con il quale è stato istituito, fra l'altro, l'albo degli istruttori di tiro di I e II livello del Corpo forestale in seno alla Direzione regionale delle foreste;
Visto il risultato degli esami finali per la specializzazione di istruttore di tiro;
Visti gli attestati rilasciati dalla direzione scuola del Corpo forestale dello Stato con sede a Cittaducale (RI), dai quale si evince che il personale sottoelencato ha superato il 1° corso per istruttori di tiro di I livello;
A mente delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Il personale sottoelencato, in possesso delle specializzazioni di tiro di I livello, è iscritto nell'albo degli istruttori di tiro istituito dall'art. 12 del decreto n. 1301 del 25 settembre 1998:
 1)  guardia scelta Alaimo Giuseppe;
 2)  maresciallo Allegra Francesco;
 3)  guardia scelta Amore Vito;
 4)  maresciallo Arnao Gaetano;
 5)  guardia Bellin Cinzia;
 6)  guardia Bennardo Francesco;
 7)  guardia Bosco Carmelo;
 8)  guardia Buscema Gaetano Salvatore;
 9)  guardia scelta Calabria Antonino;
10)  guardia Campo Francesco;
11)  guardia Cardamone Fabio;
12)  guardia Chiolo Carmelo;
13)  guardia Di Grigoli Rosario Francesco;
14)  guardia Ferrarello Vincenzo;
15)  guardia Fulco Paolo;
16)  maresciallo Giaquinta Carmelo;
17)  guardia Giunta Antonio;
18)  guardia Liotta Roberto;
19)  guardia Macaluso Antonino;
20)  guardia Mento Antonino;
21)  guardia Mirenda Piero;
22)  guardia Misseri Giovanni;
23)  guardia Moro Gino;
24)  guardia Sanfilippo Giacomo;
25)  guardia Scattareggia Giuseppe;
26)  guardia Scrima Francesco;
27)  guardia Siino Saverio;
28)  guardia Speziale Giovanni;
29)  guardia scelta Vicari Nicola;
30)  maresciallo Virga Marco;
31)  guardia Virzì Francesco;
32)  guardia Vitale Girolamo;
33)  guardia Zarbo Antonio.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999.
  DI VITA 

(99.33.1500)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 2 agosto 1999.
Soppressione del Comitato tecnico consultivo e della Commissione regionale per le attività musicali.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 ed, in particolare, l'art. 1;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 ed, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 7 aprile 1999, n. 10 ed, in particolare, l'art. 68, commi 5 e 7;
Viste le note prot. n. 1316/Gab del 18 maggio 1999 e prot. n. 3804/I BC del 4 giugno 1999, allegati A e B alla deliberazione n. 148 del 4 giugno 1999 della Giunta regionale;
Considerato che con le succitate note l'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione comunicava che non hanno mantenuto carattere di attualità e funzionalità, tra gli altri, gli organi collegiali rispettivamente istituiti con art. 1 della legge regionale n. 16/79 (Comitato tecnico consultivo) e con art. 3 della legge regionale n. 44/85 (Commissione regionale per le attività musicali);
Considerato, altresì, che con le medesime note l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione proponeva che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 68, comma 7, della richiamata legge regionale n. 10/1999, deliberasse in merito non confermando, tra gli altri, gli organi collegiali testé citati;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 148 del 4 giugno 1999, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione e ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 68, comma 7, della legge regionale n. 10/1999, vengono soppressi, tra gli altri, il Comitato tecnico consultivo e la Commissione regionale per le attività musicali;
Considerato che l'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione è contestualmente incaricato dell'esecuzione della citata deliberazione e di tutti gli atti conseguenti;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, è soppresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Comitato tecnico consultivo, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.

Art. 2

Per le medesime motivazioni è soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, la Commissione regionale per le attività musicali, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1985 n. 44.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 1999.
  MORINELLO 



Vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 5 agosto 1999, con nota n. 1898.
(99.33.1511)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note n. 27098 del 7 aprile 1999 e n. 27197 del 7 aprile 1999, con le quali il Ministero del lavoro dispone al Ministero del tesoro l'accredito delle somme a favore della Regione siciliana rispettivamente di lire 8.457.902.370 quale contributo comunitario a carico del FSE e L. 2.255.440.630 quale contributo della quota nazionale quale anticipi del Programma operativo n. 970033/I/1 "Parco progetti - una rete per lo sviluppo locale";
Vista la nota n. 2637 del 27 aprile 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della complessiva somma di L. 10.713.343.000;
Vista la nota n. 251104 del 30 aprile 1999 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 2637 del 27 aprile 1999;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  3267 Assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato per la realizzazione del Programma operativo "Parco progetti: una rete per lo svi-luppo locale". 
11  321  021001  2      + 10.713.343.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 5 -  FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  34135 Finanziamenti per il Programma operativo multiregionale 970033/I/1 "Parco progetti; una rete per lo sviluppo locale". (Interventi dello Stato) 
11 162 2 0805 030700 2      + 10.713.343.000  


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 1999.
  PIRO 

(99.32.1430)
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DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 del decreto legge 26 marzo 1997, n. 67, convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997, recante il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 9753 del 20 febbraio 1998, con il quale viene autorizzato il trasferimento a favore della Regione Sicilia della somma complessiva di lire 250.000.000 pari al 25% dell'intero finanziamento di lire 1.000 milioni per la "costruzione delle opere del sistema fognante al servizio della frazione di Porto Palo e delle zone turistiche delle fasce costiere del comune di Menfi", finanziato con le risorse del Programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato con delibera CIPE del 26 dicembre 1993 e successivamente modificato con delibere del 3 agosto 1994 e 21 dicembre 1995 e riproposto nel Piano straordinario acque;
Vista la nota prot. n. 5448 del 19 marzo 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di lire 1.000.000.000;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 12 marzo 1998 lire 250.000.000;
Considerato che la predetta somma di lire 250.000.000 ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 6 della legge n. 135/97;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova Istituzione)
  4863 Assegnazione dello Stato per la costruzione delle opere del sistema fognante al servizio della frazione di Porto Palo e della zona tu- 

ristica della fascia costiera del comune di Menfi.
11  232  0314 06  2      + 750.000.000 L. n. 135/97. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato ed altri enti. (Interventi dello  
Stato)      - 250.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  85387 Trasferimenti per la costruzione delle opere del sistema fognante al servizio della frazione di Porto Palo e delle zone turistiche della fascia costiera del comune di Menfi. (Interventi dello Stato) 
21 232 3 0816 060605 2      + 1.000.000.000 L. n. 135/97. 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 1999.
  PIRO 

(99.32.1433)
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DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 dicembre 1991, n. 394, art. 4, che prevede l'istituzione del Programma triennale per le aree naturali protette;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 14 luglio 1997, con il quale si dispone nella misura del 95% il trasferimento dei finanziamenti previsti direttamente alle Regioni, nell'ambito del secondo programma triennale per le aree naturali protette 1994/96;
Vista la nota n. SCN/3D/99/6985 del 20 aprile 1999 del Ministero dell'ambiente, con la quale comunica che il 40% del P.T.A.P. 1994/96 non è più disponibile per cui l'importo finale rimane L. 2.935.000.000;
Vista la nota n. 10424 del 27 maggio 1999 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 di L. 5.285.573.560 per il trasferimento dei fondi relativi al P.TTA 94/96 per aree programmate: Aree naturali protette a valere sulla Rubrica territorio ed ambiente;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 18 dicembre 1998 la somma di L. 1.484.572.770, L. 866.000.790 e L. 2.935.000.000;
Considerato che le predette somme hanno costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E FINANZE
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc      - 5.285.573.560  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 6 -  PROTEZIONE DELLA NATURA, PARCHI E RISERVE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

  86205 Contributi dello Stato per il finanziamento del programma triennale tutela ambientale 1994/96 area programmatica "Aree natu- 
rali protette". (Interventi dello Stato)      + 5.285.573.560 L. n. 394/91, art. 4. 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 1999.
  PIRO 

(99.32.1432)
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DECRETO 17 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la decisione della commissione della Comunità europea n. C (94) 3244 del 16 febbraio 1994, relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un Programma operativo multiregionale a titolarietà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Emergenza occupazione sud";
Visto il decreto n. 301/VII/97 del 31 luglio 1997, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna alla Regione siciliana il finanziamento di lire 961.620.000 di cui L. 641.080.000 a carico del Fondo sociale europeo e L. 320.540.000 a carico del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/87 per la realizzazione del Progetto operativo multiregionale 940026/I/1 - "Emergenza occupazione sud";
Visto il decreto n. 271/VII/98 del 23 luglio 1998, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel confermare il finanziamento complessivo accordato alla Regione siciliana in L. 961.620.000, nel rideterminare la percentuale di ripartizione tra Fondo sociale europeo e Fondo di rotazione fissa in L. 721.215.000 l'onere a carico del F.S.E. ed in L. 240.405.000 l'onere a carico del Fondo di rotazione;
Vista la nota n. 3656 del 29 aprile 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 961.620.000 nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario;
Considerato, che, in base all'art. 2 del decreto dirigenziale n. 301 del 30 luglio 1997, l'erogazione dei finanziamenti a carico dell'Unione europea e del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/87 avverranno mediante anticipazioni e saldi, previsti dalle rispettive normative, effettuati dal Ministero del tesoro sulla base delle comunicazioni del Ministero del lavoro certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilità delle spese;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi comunitari;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  3268 Assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato per la realizzazione del Programma operativo multiregionale "Nuova occupazione  

nord-sud: Emergenza occupazione sud".
11  231  020101  2      + 961.620.000 Reg. CEE n. 4253/88. 

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 5 -  FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  34136 Finanziamenti per la realizzazione del Programma operativo multiregionale 940026/I/1 "Nuova occupazione nord-sud: Emergenza occupazione sud". (Interventi dello Stato) 
11 162 2 0805 030700 2       + 961.620.000 Reg. CEE n. 4253/88. 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 1999.
  PIRO 

(99.32.1431)
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DECRETO 1 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge n. 236/1993, recante norme per gli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
Visto il decreto ministeriale n. 282/V/98 del 24 luglio 1998, con il quale è approvata la tabella di distribuzione delle quote nazionali per le azioni formative aziendali;
Considerato che in base alla predetta tabella alla Regione siciliana sono state attribuite L. 2.711.186.463;
Vista la nota 4533 del 27 maggio 1998 dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 2.708.201.200 nel bilancio della Regione siciliana;
Vista la quietanza di versamento in entrata del 25 febbraio 1999, con la quale la somma di L. 2.708.201.200 viene accreditata nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  3250 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di azioni formative aziendali 
11  231  021001  2      + 2.708.201.200 L. n. 236/93, art. 9. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  34130 Contributi per il finanziamento di azioni formative aziendali     + 2.708.201.200 L. n.236/93, art. 9. 


Art. 2

Il capitolo aggiunto 3250 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 corrispondente al capitolo 3250 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3250 di nuova istituzione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1449)
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DECRETO 5 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, recante: «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche»;
Visto il comma 2 dell'art. 4 della citata legge 27 aprile 1999, n. 9, che prevede l'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1999;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le opportune variazioni per l'attuazione della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 9;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso. Spese correnti      - 14.250      

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 7 - ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  38376 Spese per l'istituzione di un centro elaborazione dati presso il cen- 
tro regionale per l'inventariazione e la catalogazione      + 750    
  38377 Spese per il pagamento degli oneri derivanti dai contratti di diritto privato stipulati con il personale di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato dall'articolo 13  
della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.      + 12.850    
  38378 Spese di gestione del centro elaborazione dati di cui alla lett. A) del 1° comma dell'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e spese di gestione connesse agli interventi di catalogazione effettuati dal personale di cui alla lett. B) del comma 1 dell'art. 111 del- 
la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche.      + 650    


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 5 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1423)
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DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota dell'Assessorato regionale del beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 1328/Gab. del 21 maggio 1999, con la quale si chiede una variazione complessiva di cassa del plafond del Titolo II di lire 100.000 milioni al fine di provvedere al pagamento di titoli di spesa giacenti presso la Ragioneria centrale competente;
Vista la nota prot. n. 161988 del 27 maggio 1999, con la quale la Ragioneria centrale beni culturali, nel trasmettere, con parere favorevole, la citata nota assessoriale, rappresenta che presso la stessa sono giacenti titoli di pagamento per complessive lire 5.787.755.320 e decreti di variazione per complessive lire 14.210.270.876;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1999, una variazione di lire 20.000 milioni in aumento del plafond di cassa del Titolo II della Rubrica beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione onde consentire l'emissione dei titoli di pagamento giacenti presso la Ragioneria centrale;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      | Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/capitale 
Beni culturali      + 20.000 
Fondo di riserva di cassa      - 20.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1427)
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DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2;
Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 2810 del 24 giugno 1999, con la quale l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca chiede la reiscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 894.600.432, eliminata per effetto del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47 del 1977 sul capitolo 75620;
Vista la nota n. 191835 del 29 giugno 1999 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che trattasi di somme con vincolo di specifiche destinazioni di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399 per cui è possibile la riproduzione in bilancio a termini del citato art. 12, ultimo comma, della legge regionale n. 47 del 1977, sostituito con l'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2;
Ritenuto, per quanto precede, di dover provvedere alla integrazione dello stanziamento del sopracitato capitolo 75620, dello stanziamento del cap. 60763;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Spese in conto capitale 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO 

CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato ed altri enti. (Interventi dello  
Stato)      - 894.600.432  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
RUBRICA 4 -  ARTIGIANATO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

  75620 Contributi per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato, la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artisti- 
che e tradizionali. (Interventi dello Stato)      + 894.600.432  

Palermo, 20 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1426)
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DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 18, lettera g, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale viene autorizzata la complessiva spesa di lire 20.000 milioni per l'avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica;
Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1990, modificato con il decreto ministeriale 25 febbraio 1991, con il quale il Ministero dell'ambiente, nel ripartire il sopracitato importo di lire 20.000 milioni, assegna alla Regione siciliana la somma di lire 705 milioni per il finanziamento dei progetti inerenti la realizzazione della carta geografica d'Italia;
Vista la Convenzione, prevista ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 giugno 1990, così come modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1991, stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio geologico, e la Regione siciliana - Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con la quale viene stabilito il finanziamento di lire 705 milioni da cui detrarre la somma di lire 4 milioni in ragione del compenso spettante al Consiglio tecnico consultivo e di vigilanza corrisposto direttamente dal Servizio geologico, rinviando la restante parte del finanziamento a successive erogazioni previa presentazione, da parte della Regione, di documentati e rendicontati stati di avanzamento;
Vista la nota prot. n. 12860, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione della somma di L. 162.938.064.064 nel bilancio della Regione siciliana al capitolo 85371;
Considerato che la somma di L. 162.938.064 risulta accreditata in data 16 aprile 1998 nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Visto l'art. 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4865 Assegnazioni per la salvaguardia ambientale, per la realizzazione della carta geologica di Italia. 
11 222 031406 2      + 162.938.064 L. n. 67/88, art. 18. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  85371 Finanziamenti per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione  

della carta geologica d'Italia (Interventi dello Stato)
21 233 3 0816 060602 2      + 162.938.064  


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1424)
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DECRETO 20 luglio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1999 che assegna alla Regione siciliana la somma di L. 5.506.031.847 per attività di individuazione e perimetrazione aree a rischio e di lire 3.065.783.767 per assunzione personale tecnico a tempo determinato, per un totale di L. 8.571.815.614;
Vista la nota prot. n. 8640 del 4 maggio 1999 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di lire 8.571.815.614;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate in data 26 aprile 1999 L. 8.571.815.614;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  3270 Assegnazione dello Stato per le esigenze delle Autorità di bacino di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico a tempo determinato. 
11  231  021001  2      + 3.065.783.767 L. n. 180/98, art. 8. 

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4864 Assegnazioni dello Stato per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. 
11 232 031404 2      + 5.506.031.847 L. n. 180/98, art. 8. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  45266 Finanziamenti dello Stato per le esigenze delle Autorità di bacino di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico a tempo determinato. (Interventi dello Stato) 
21 140 2 0829 060601 2      + 3.065.783.767 L. n. 180/98, art. 8. 

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  85388 Finanziamenti dello Stato per le attività di individuazione e peri-metrazione delle aree a rischio idrogeologico. (Interventi dello Stato) 
21 232 3 0829 060602 2      + 5.506.031.847 L. n. 180/98, art. 8. 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1425)
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DECRETO 29 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 13442 del 20 luglio 1999, con cui l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - gr. II, chiede una variazione complessiva in aumento al plafond di cassa del titolo II di lire 28.000 milioni di cui lire 16.651 milioni per consentire il pagamento dei residui perenti reiscritti alla data della suddetta nota e lire 11.349 per provvedere al pagamento di spese urgenti;
Considerato che dalla situazione della gestione del bilancio della Regione, alla data del 30 giugno 1999, l'ammontare dei residui perenti reiscritti relativi all'Amministrazione del territorio ed ambiente risulta pari a lire 65.758 milioni per il titolo II;
Considerato che con decreto n. 307 del 28 maggio 1999 è stata già apportata al plafond di cassa del titolo II della Rubrica territorio una variazione di lire 49.108 milioni per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio alla data del 21 maggio 1999;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento di lire 28.000 milioni al plafond di cassa del titolo II della Rubrica territorio;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      | Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/capitale 
Territorio ed ambiente      + 28.000 
Fondo di riserva di cassa      - 28.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1429)
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DECRETO 29 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 2860 del 9 luglio 1999, con cui l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste chiede una variazione di cassa del plafond del titolo II di lire 230.000 milioni per consentire il pagamento di spese inerenti le attività di istituto della Direzione interventi strutturali, della Direzione interventi infrastrutturali e della Direzione foreste;
Vista la nota n. 134831 del 12 luglio 1999 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Vista la nota n. 3030 del 20 luglio 1999 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzione interventi strutturali, con cui si rappresenta l'assoluta necessità di provvedere ai pagamenti relativi alle azioni realizzate con il POP 1994/99 e PIC Leader II per un ammontare complessivo pari a lire 60.617 milioni;
Considerate le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa, si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 70.000 milioni, di cui lire 60.617 milioni per consentire esclusivamente il pagamento dei titoli relativi alle azioni realizzate con il POP 1994/99 e PIC Leader II;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      | Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/capitale 
Agricoltura e foreste      + 70.000 
Fondo di riserva di cassa      - 70.000 


Art. 2

A fronte dell'importo di lire 70.000 milioni, lire 60.617 milioni sono destinati al pagamento dei titoli relativi alle azioni realizzate con il POP 1994/99 e PIC Leader II.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 1999.
  PIRO 

(99.32.1428)
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DECRETO 30 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 1660 del 17 giugno 1999 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con cui si chiede una variazione complessiva di cassa del plafond del Titolo II di lire 100.000 milioni al fine di provvedere al pagamento di titoli di spesa giacenti presso la Ragioneria centrale competente ed in corso di trasmissione alla Ragioneria medesima;
Viste le note della Ragioneria centrale per i lavori pubblici n. 202308 del 12 luglio 1999 e n. 202348 del 20 luglio 1999, con cui si comunica che l'ammontare complessivo dei titoli giacenti presso la Ragioneria risulta complessivamente pari a 66.259 milioni;
Considerate le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa, si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 70.000 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      | Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/capitale 
Lavori pubblici      + 70.000 
Fondo di riserva di cassa      - 70.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 1999.
  PIRO 

(99.33.1512)
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DECRETO 2 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, recante: "Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche";
Visto il decreto n. 420 del 5 luglio 1999, con cui, al fine di dare attuazione alla succitata legge regionale n. 9/99, si apportano le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999;
Considerato che il 4° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare l'integrazione delle dotazioni di cassa in conseguenza all'applicazione di leggi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa, allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999, la variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo I della Rubrica beni culturali di lire 14.250.000.000;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
  Amministrazione | Titolo I    
Beni culturali      + 14.250.000.000 
Fondo di riserva di cassa      - 14.250.000.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1513)
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DECRETO 4 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 282671 del 6 luglio 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette le note assessoriali n. 817 e 818 del 18 giugno 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del Titolo II;
Viste le note n. 817 e n. 818 del 18 giugno 1999, con le quali l'Assessorato regionale del turismo chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo II di L. 255.008.540 per contributi al pagamento rate di ammortamento mutui al 30 giugno 1999;
Ritenuto che i contributi per il pagamento di rate di ammortamento mutui al 30 giugno 1999 sono da considerare di indifferibile necessità;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999, la variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo II della Rubrica turismo di L. 255.008.540 per le finalità indicate nelle citate note n. 817 e n. 818 del 18 giugno 1999;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
  Amministrazione | Titolo II    
Turismo      + 255.008.540 
Fondo di riserva di cassa      - 255.008.540 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1526)
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DECRETO 9 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il decreto direttoriale n. 215/VII/98 del 20 maggio 1998, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna alla Regione siciliana l'importo di L. 1.824.900.000 per il finanziamento delle attività relative all'assistenza tecnica di due programmi di cui L. 684.337.500 - Quota a carico del Fondo sociale europeo per il programma operativo 940028I1 - Sottoprogramma assistenza tecnica e L. 228.122.500 - Quota a carico del Ministero del lavoro ex art. 5 della legge n. 183/87 per il programma operativo 940028I1 - Sottoprogramma assistenza tecnica;
Vista la nota n. 4318 dell'8 luglio 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 912.450.000 nel bilancio della Regione;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22923, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate in data 26 novembre 1998, a titolo di anticipo, L. 684.337.500 e L. 228.112.500, pari all'80% dei finanziamenti relativi ai progetti obiettivi;
Considerato che la somma di L. 912.450.000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:

   
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Spese in conto capitale 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate sui capitoli in conto capitale concer- 
nenti assegnazioni dello Stato ed altri enti. (Interventi dello Stato)      - 912.450.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova Istituzione)
  34131 Contributi del F.S.E. per il finanziamento delle Azioni innovative Sud e assistenza tecnica previste dal Programma operativo mul-tiregionale. (Interventi della CEE) 
11 163 2 0805 030700 2      + 684.337.500  

(Nuova Istituzione)
  34132 Contributi dello Stato per il finanziamento delle Azioni innovative Sud e assistenza tecnica previste dal Programma operativo mul-tiregionale. (Interventi della CEE) 
11 163 2 0805 030700 2      + 228.112.500 L. n. 183/87. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 34131 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 corrispondente al capitolo 34131 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 34131 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1533)
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DECRETO 9 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note n. 29957 e n. 29966 del 13 maggio 1999, con le quali il Ministero del lavoro dispone al Ministero del tesoro l'accredito delle somme a favore della Regione siciliana rispettivamente di L. 266.230.000 quale contributo comunitario a carico del FSE e L. 70.994.000 quale contributo della quota nazionale quale anticipi del programma operativo n. 970033/I/1 parco Progetti - una rete per lo sviluppo locale;
Vista la nota n. 4274 del 6 luglio 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della complessiva somma di L. 337.224.000;
Vista la nota n. 252113 del 12 luglio 1999 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 4267 del 6 luglio 1999;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22923, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate L.226.230.000 in data 3 agosto 1998 e L. 70.994.000 in data 16 luglio 1998 a titolo di saldo dei finanziamenti relativi ai progetti obiettivi;
Considerato che la somma di L. 337.224.000 ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:

   
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto 
capitale, eliminati negli esercizi precedenti ecc.      - 337.224.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  34135 Finanziamenti per il Programma operativo multiregionale 970033/I/1 "Parco progetti; una rete per lo sviluppo locale".(In- 
terventi dello Stato)      + 337.224.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1532)
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DECRETO 9 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le note n. 44128 e n. 44138 del 2 giugno 1999, con le quali il Ministero del lavoro dispone al Ministero del tesoro l'accredito delle somme a favore della Regione siciliana rispettivamente di L. 258.245.040, quale contributo comunitario a carico del FSE e L. 68.865.340 quale contributo della quota nazionale quale anticipi del programma operativo n. 970033/I/1 Parco Progetti - una rete per lo sviluppo locale;
Vista la nota n. 4319 dell'8 luglio 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della complessiva somma di L. 327.110.380;
Vista la nota n. 252113 del 12 luglio 1999 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 4319 dell'8 luglio 1999;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

 
TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3267 Assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato per la realizzazione del Programma operativo "Parco Progetti: una rete per lo svi- 
luppo locale".      + 327.110.380  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  34135 Finanziamenti per il Programma operativo multiregionale  

970033/I/1 "Parco Progetti; una rete per lo sviluppo locale". (In-
terventi dello Stato)      + 327.110.380  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1529)
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DECRETO 10 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Viste le note nn. 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 dell'1 luglio 1999, n. 1096 del 2 luglio 1999, nn. 508, 512 dell'8 luglio 1999, n. 376 del 12 luglio 1999 e n. 1124 del 21 luglio 1999 dell'Assessorato regionale del turismo, con cui si chiede una variazione complessiva di cassa del plafond del titolo II di L. 20.061.663.820 milioni al fine di provvedere al pagamento di residui perenti ai sensi del 5° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 4/99 e di spese connesse a finanziamenti statali;
Viste le note della Ragioneria centrale per il turismo n. 282753 del 12 luglio 1999 e n. 282800 del 21 luglio 1999, con le quali vengono trasmesse, corredate dal prescritto parere, le suindicate note assessoriali;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      | Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in conto capitale 
Turismo      + 20.061.663.820 
Fondo di riserva di cassa      - 20.061.663.820 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1530)
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DECRETO 10 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 3530 del 30 luglio 1999, con la qua-le l'Assessorato regionale della sanità chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II di lire 85.000.000.000 per pagamento di titoli di spesa giacen-ti alla Ragioneria e provvedimenti già definiti dall'Assessorato per edilizia ed attrezzature ospedaliere e sanitarie;
Vista la nota n. 262242 del 3 agosto 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la nota assessoriale n. 3530 del 30 luglio 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del titolo II;
Ritenuto che il pagamento delle suddette spese è da considerare di indifferibile necessità;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apporta- re al quadro sintetico delle previsioni di cassa allega- to al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della Rubrica sanità di L. 85.000.000.000 per le finalità indicate nella citata nota n. 3530 del 30 lu-glio 1999;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo II    
Sanità      + 85.000 
Fondo di riserva di cassa      - 85.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1537)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2;
Vista la legge regionale n. 11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 9963 del 20 aprile 1998, con il quale viene autorizzato il trasferimento a favore della Regione siciliana della somma complessiva di L. 1.659.031.650 relativa all'intervento "Bonifica discarica Alcantara" - prog. 1, titolare la Provincia di Messina;
Vista la nota prot. n. 12350 del 29 giugno 1999 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di L. 1.659.031.650;
Vista la nota n. 271877 del 28 luglio 1999 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate in data 29 maggio 1998 L. 1.659.031.650;
Considerato che la predetta somma di L. 1.659.031.650 ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione dell'intervento;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, ecc     - 1.659.031.659 L. n. 468/78; L.R. n. 40/77. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  85212 Spese per la realizzazione del piano di bonifica delle aree conta-minate. (Interventi dello Stato) 
21 210 3 0829 060602 2      + 1.659.031.659 D.L. n. 351/87; L. n. 441/87. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1528)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Considerato che con i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nn. 362, 365, 370 del 10 giugno 1999, nn. 396, 397, 400 del 17 giugno 1999, n. 414 dell'1 luglio 1999, n. 419 del 5 luglio 1999 e nn. 449 e 450 del 20 luglio 1999, al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, risultano apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa variazioni, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, per complessive lire 73.719.191.097 di cui L. 43.537.978.877 alla categoria 10 e L. 30.181.212.220 alla categoria 14 dell'entrata;
Considerato che il predetto importo di lire 73.719.191.097 risulta accreditato sui conti correnti infruttiferi intrattenuti dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegate al bilancio di previsione della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni in entrata incrementando, di conseguenza di pari importo il fondo cassa;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Entrata
TITOLO 2 - Categoria 10      L. 43.537.978.877 
TITOLO 3 - Categoria 14      L. 30.181.212.220 
      Totale L. 73.719.191.097 

Spesa
Fondo di riserva di cassa      L. 73.719.191.097 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1527)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 1787 del 23 luglio 1999, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del titolo I di lire 15.000.000.000 per il pagamento mensile degli stipendi dei dipendenti dell'Assessorato;
Vista la nota n. 252464 del 29 luglio 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la nota assessoriale n. 1787 del 23 luglio 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del titolo I;
Ritenuto che il pagamento delle suddette spese è da considerare di indifferibile necessità;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo I della Rubrica lavoro di L. 15.000.000.000 per le finalità indicate nella citata nota n. 1787 del 23 luglio 1999;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo I    
Lavoro      + 15.000 
Fondo di riserva di cassa      - 15.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1538)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 15151 del 3 agosto 1999, con la quale l'Assessorato regionale dell'industria chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II di lire 27.000.000.000 per pagamento di titoli di spesa giacenti alla Ragioneria, per l'erogazione del saldo delle spese di funzionamento dei consorzi A.S.I. e l'emissione dei titoli di spesa relativi alle leggi sulla promozione industriale;
Vista la nota n. 216248 del 3 agosto 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la nota assessoriale n. 15151 del 3 agosto 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del titolo II;
Ritenuto che il pagamento delle suddette spese è da considerare di indifferibile necessità;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1999, la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della Rubrica industria di L. 27.000.000.000 per le finalità indicate nella citata nota n. 15151 del 3 agosto 1999;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo II    
Industria      + 27.000 
Fondo di riserva di cassa      - 27.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1539)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 1991 del 21 luglio 1999, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del titolo I di L. 150.000.000.000 e del titolo II per L. 100.000.000.000 per pagamento di titoli di spesa giacenti presso la Ragioneria e da disporre fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999;
Vista la nota n. 162877 del 21 luglio 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la nota assessoriale n. 1991 del 21 luglio 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del titolo I e titolo II;
Considerato che alla data del 6 agosto 1999 le disponibilità del titolo I dell'Assessorato regionale beni culturali ammontano a lire 121.850 milioni;
Considerato, altresì, che presso la Ragioneria competente alla data del 21 luglio 1999 risultano giacenti titoli di pagamento per complessive L. 68.000.000.000;
Considerato che le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa non consentono di accogliere la richiesta per l'importo sopra citato per cui si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di L. 68.000.000.000 per far fronte alle esigenze connesse ai titoli di spesa giacenti presso la Ragioneria centrale;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della Rubrica beni culturali di L. 68.000.000.000;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo II    
Beni culturali      + 68.000 
Fondo di riserva di cassa      - 68.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1540)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 3329 del 9 agosto 1999, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II di L. 49.435.300.000 per pagamento di titoli di spesa giacenti alla Ragioneria;
Vista la nota n. 135271 del 10 agosto 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la nota assessoriale n. 3329 del 9 agosto 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del titolo II per complessive L. 130.000.000.000 per tenere conto sia dei titoli giacenti presso la stessa Ragioneria, che di ulteriori provvedimenti in corso dell'Assessorato;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa in relazione ad indifferibili necessità;
Considerato che le limitate disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente di accogliere la richiesta per l'importo citato di lire 130.000 milioni per cui si rende necessario contenere la predetta richiesta entro il limite massimo di lire 65.000 milioni;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della Rubrica agricoltura e foreste di L. 65.000.000.000;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo II    
Agricoltura e foreste      + 65.000 
Fondo di riserva di cassa      - 65.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1536)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura»;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che approva la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge, che prevede interventi a favore delle aziende agricole singole ed associate che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto il D.M. n. 100630 del 31 marzo 1999, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna alla Regione siciliana la somma di complessive L. 25.127.000.000 per la concessione delle provvidenze contributive di cui al predetto art. 3;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste n. 2058 del 3 giugno 1999, con la quale si propone il riparto della somma di L. 25.127.000.000 per le seguenti finalità:
-  lire 14.807 milioni per contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 185/92;
-  lire 3.140 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi e contributo annuo costante sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 1999 al 2003);
-  lire 7.180 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d), e art. 4 della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 1998 al 2002);
Vista la nota prot. n. 134515 del 15 giugno 1999 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che la somma di L. 25.127.000.000 risulta versata in data 19 aprile 1999 sul conto corrente 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Considerato che parte della complessiva richiesta di variazione (pari a lire 10.320 milioni) è relativo a concorso nel pagamento degli interessi e contributi annui costanti sui prestiti ad ammortamento quinquennale, per cui occorre richiedere apposita copertura finanziaria per gli anni successivi;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni limitatamente a lire 14.807 milioni al fine di dare attuazione agli interventi statali rinviando l'iscrizione della restante somma di lire 10.320 milioni ad un successivo provvedimento;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4781 Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore della 
agricoltura      + 14.807.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 4 - MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  55474 Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, oltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- 
desimi. (Interventi dello Stato)      + 14.807.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  PIRO 

(99.33.1531)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 23 luglio 1999.
Determinazione di nuovi canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1;
Visto l'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;
Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 1995, modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996, contenente, tra l'altro, i nuovi criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Considerato che il punto 8 della predetta delibera del 20 dicembre 1996 fissa i criteri entro i quali la Regione deve determinare i predetti canoni;
Visto il decreto dei lavori pubblici n. 370/XI del 15 marzo 1996, con il quale sono stati fissati i criteri di determinazione dei canoni di locazione degli alloggi popolari in attuazione della sopracitata delibera CIPE;
Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al punto 8 della delibera CIPE del 13 marzo 1995 dalla delibera del 20 dicembre 1996, occorre adeguare il sopracitato decreto n. 370/XI al fine di prevedere un numero di fasce tale da assicurare una progressività continua dei canoni in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare;
Considerato, inoltre, che a seguito dell'applicazione dei citati criteri sono stati rilevati incongruenze e difficoltà di applicazioni del sopracitato decreto sia dagli II.AA.CC.PP., sia dalle Organizzazioni sindacali degli assegnatari;
Visto il verbale della conferenza dei direttori degli II.AA.CC.PP. della Sicilia del 7 aprile 1999, con il quale i suddetti hanno approvato la proposta di adeguamento dei canoni di locazione di alloggi E.R.P., elaborata con la Federcasa - ANIACAP e trasmessa con nota prot. n. 100 del 2 febbraio 1999;
Ritenuto di determinare i nuovi canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. in conformità ai criteri contenuti nella delibera CIPE e comunque nel rispetto del principio di pareggio costi-ricavi di amministrazione;
Considerato che come criterio di base il CIPE ha suddiviso gli utenti degli alloggi di E.R.P. in tre categorie relative al reddito percepito dal nucleo familiare;
Considerato che la prima categoria (cat. A) fa riferimento ai nuclei familiari che percepiscono un reddito imponibile non superiore all'importo di due pensioni minime INPS derivante esclusivamente da lavoro dipendente, la seconda categoria (cat. B) ai nuclei familiari il cui reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 (c.d. reddito convenzionale) non sia superiore all'importo stabilito dalla Regione quale limite di reddito per la decadenza e la terza categoria (cat. C) a quei nuclei familiari il cui reddito complessivo superi il predetto importo;
Considerato che con proprio decreto n. 413/11 del 7 aprile 1997, ai sensi della sopracitata legge regionale n. 1/92, l'Assessorato dei lavori pubblici ha fissato dall'1 gennaio 1997 il limite massimo di reddito annuo complessivo per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nella misura di L. 20.550.000 per cui il limite di decadenza risulta pari a L. 25.687.000 (20.550.000 + 25%) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 1035/72, modificato dall'art. 22 del D.L. n. 629/79, convertito in legge n. 25 del 1980;
Considerato che per la prima categoria (cat. A) la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 prevede che il canone sociale non superi il 10% del reddito imponibile familiare anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare;
Considerato che per il nuovo canone di locazione per le categorie B e C, ai sensi del punto 8.3 della predetta delibera CIPE, in via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, la Regione può assumere come canone di riferimento quello determinato con le modalità previste dagli artt. da 12 a 24, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto di rideterminare la misura dei nuovi canoni, così come di seguito riportato:
CATEGORIA "A"
Nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS, e/o da immobili il cui reddito non deve superare l'importo annuo di L. 500.000.
FASCIA A1:  nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è pari all'8% del reddito imponibile.
FASCIA A2:  nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il canone è pari al 6,5% del reddito imponibile.
FASCIA A3:  nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il canone è pari al 5% del reddito imponibile.
Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "A" non può essere superiore al valore dell'equo canone e, comunque, non può essere inferiore a L. 50.000 mensili.
CATEGORIA "B"
Nuclei che percepiscono un reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino a L. 21.750.000.
FASCIA B1:  nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla summensionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1), ridotto del 45%.
FASCIA B2:  nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 50%.
FASCIA B3:  nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 55%.
Nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale da L. 21.750.001 al limite di decadenza (non superiore a L. 25.688.000).
FASCIA B4:  nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla summenzionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1).
FASCIA B5:  nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 6%.
FASCIA B6:  nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 12%.
I nuclei familiari che percepiscono reddito solo da lavoro autonomo e/o da immobili inferiore a L. 10.000.000 sono inseriti nella fascia B3. Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria B non può essere inferiore a L. 120.000 mensili.
CATEGORIA "C"
Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore al limite di decadenza da L. 25.688.001 e non superiore a L. 30.000.000.
FASCIA C1:  reddito da L. 29.000.001 a L. 30.000.000: il canone è fissato con le modalità previste dalla summenzionata legge 27 luglio 1978, n. 392, (artt. da 12 a 24, comma 1), aumentato nella misura del 50%.
FASCIA C2:  reddito da L. 27.800.001 a L. 29.000.000: il predetto equo canone viene aumentato in misura del 35%.
FASCIA C3:  reddito da L. 25.688.001 a L. 27.800.000: il predetto equo canone viene aumentato in misura del 20%.
Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore a L. 30.000.000.
FASCIA C4:  equo canone aumentato in misura del 75%.
Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "C" non può essere inferiore a L. 150.000 mensili;
Considerato che i nuovi canoni, così come sopra determinati, garantiscono il pareggio costi/ricavi di amministrazione, così come previsto dal punto 8.6 della delibera CIPE del 13 marzo 1995 e come ribadito dai rappresentanti degli II.AA.CC.PP.;
Visto il parere positivo espresso ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 nella seduta dell'1 luglio 1999 dalla competente Commissione legislativa ambiente e territorio dell'A.R.S.;
Considerato che la delibera CIPE del 13 marzo 1995, così come modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996, detta norme quadro in materia di canone di locazione degli alloggi di E.R.P.;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

In ottemperanza a quanto disposto dalCIPE con la delibera del 13 marzo 1995, così come modificata dalla delibera del 20 dicembre 1996 di cui in narrativa, in via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della Regione siciliana i canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati e recuperati da enti pubblici a totale carico con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono così determinati:
CATEGORIA A
Nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS, e/o da immobili il cui reddito non deve superare l'importo annuo di L. 500.000.
FASCIA A1:  nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è pari all'8% del reddito imponibile. 
FASCIA A2:  nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il canone è pari al 6,5% del reddito imponibile. 
FASCIA A3:  nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il canone è pari al 5% del reddito imponibile. 

Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "A" non può essere superiore al valore dell'equo canone e, comunque, non può essere inferiore a L. 50.000.
CATEGORIA "B"
Nuclei che percepiscono un reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino a L. 21.750.000.
FASCIA B1:  nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla summensionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1), ridotto del 45%. 
FASCIA B2:  nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 50%. 
FASCIA B3:  nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 55%. 

Nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale da L. 21.750.001 al limite di decadenza (non superiore a L. 25.688.000).
FASCIA B4:  nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla summenzionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1). 
FASCIA B5:  nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 6%. 
FASCIA B6:  nucleo familiare con composizione superiore: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 12%. 

I nuclei familiari che percepiscono reddito solo da lavoro autonomo e/o da immobili inferiore a L. 10.000.000 sono inseriti nella fascia B3. Il canone degli assegnata- ri appartenenti alla categoria B non può essere inferiore a L. 120.000.
CATEGORIA "C"
Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore al limite di decadenza da L. 25.688.001 e non superiore a L. 30.000.000.
FASCIA C1:  reddito da L. 29.000.001 a L. 30.000.000: il canone è fissato con le modalità previste dalla summenzionata legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. da 12 a 24, comma 1, aumentato nella misura del 50%. 
FASCIA C2:  reddito da L. 27.800.001 a L. 29.000.000: il predetto equo canone viene aumentato in misura del 35%. 
FASCIA C3:  reddito da L. 25.688.000 a L. 27.800.000: il predetto equo canone viene aumentato in misura del 20%. 

Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore a L. 30.000.000.
FASCIA C4:  equo canone aumentato in misura del 75%. 

Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "C" non può essere inferiore a L. 150.000.
In caso di variazione dei citati limiti di reddito per l'assegnazione e per la decadenza provvedono automaticamente gli istituti alle variazioni conseguenti in applicazione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto avrà applicazione dall'1 gennaio 1999.

Art. 3

I predetti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori, non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

Art. 4

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli alloggi:
a)  realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b)  realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c)  di servizio e cioè gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d)  di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni.

Art. 5

Per gli anni 1997/1998 il canone determinato ai sensi del decreto n. 370/XI del 15 marzo 1996 è applicato in misura ridotta del 50% per l'anno 1997 e del 25% per l'anno 1998, con un canone minimo garantito di L. 50.000 per la categoriaA1, L. 120.000 per la categoria B2 e L. 150.000 per la categoria C3. A rettifica del citato decreto n. 370/XI, il limite di reddito per il passaggio dalla categoria B2 alla categoria C3 è fissato in un importo pari al limite di reddito per la decadenza, ossia L. 25.688.000.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 luglio 1999.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 2 settembre 1999, alla nota n. 630.
(99.40.1853)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 agosto 1999.
Delega ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali all'attribuzione dei numeri di riconoscimento agli stabilimenti di produzione di carni bianche, di carni rosse, di latte e prodotti a base di di latte.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306;
Visto il decreto 20 maggio 1996, n. 19372;
Visto il decreto 7 gennaio 1997, n. 21163;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54;
Visto il decreto 29 maggio 1998, n. 25553;
Visto il decreto 3 aprile 1998, n. 25055;
Considerato che in atto i tempi per l'attivazione di taluni stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale risultano alquanto prolungati per lo sdoppiamento delle procedure amministrative riguardanti il riconoscimento e l'attribuzione del relativo numero di identificazione;
Ritenuto di volere intervenire al fine di snellire le procedure relative all'attivazione di tali stabilimenti;
Considerato, inoltre, che l'attribuzione dei numeri di identificazione da parte delle Aziende unità sanitarie locali all'atto del rilascio del provvedimento di riconoscimento comporterà non solo una semplificazione del relativo procedimento amministrativo, ma soprattutto una immediata attivazione di tutti gli impianti di produzione di competenza regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno di modificare le procedure finora utilizzate, assegnando preventivamente alle Aziende unità sanitarie locali numeri di identificazione da attribuire agli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 286/94, del D.P.R. n. 495/97 e del D.P.R. n. 54/97 la cui attivazione è demandata alla Regione;

Decreta:


Art. 1

I direttore generali delle Aziende unità sanitarie locali, all'atto del rilascio del provvedimento di riconoscimento agli stabilimenti di produzione di carni bianche, di carni rosse, di latte e prodotti a base di latte, la cui attivazione è demandata alla Regione, sono delegati ad attribuire progressivamente i numeri di riconoscimento assegnati con l'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.
I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali richiederanno l'assegnazione di ulteriori numeri di riconoscimento, qualora occorrenti, anche limitatamente ad una sola tipologia di stabilimenti.
Ai fini della iscrizione degli stabilimenti riconosciuti negli appositi registri regionali, copia di ogni provvedimento dovrà essere trasmessa a questo Assessorato contestualmente alla notifica dell'originale all'interessato.

Art. 2

Sono abrogati l'art. 3, comma 2, del decreto n. 25553 del 29 maggio 1998, l'art. 4, comma 2, del decreto n. 21163 del 7 gennaio 1997, nonché le parti dell'art. 1 del decreto n. 25055 del 3 aprile 1998 che risultano modificate dal presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 1999.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 settembre 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 9.

Allegato
NUMERI DI RICONOSCIMENTO DA ATTRIBUIRE AGLI STABILIMENTI


AZIENDE UU.SS.LL.


  AG CL CT EN ME PA RG SR TP 
  066/S 069/S 072/S 075/S 078/S 081/S 084/S 087/S 090/S 
Art. 6, D.L.vo  n. 286/94 (a)  067/S 070/S 073/S 076/S 079/S 082/S 085/S 088/S 091/S 
  068/S 071/S 074/S 077/S 080/S 083/S 086/S 089/S 092/S 
  19/V3/S 19/V6/S 19/V9/S 19/V12/S 19/V15/S 19/V18/S 19/V21/S 19/V24/S 19/V27/S 
Art. 13, D.P.R. n. 495/97 (b)  19/V4/S 19/V7/S 19/V10/S 19/V13/S 19/V16/S 19/V19/S 19/V22/S 19/V25/S 19/V28/S 
  19/V5/S 19/V8/S 19/V11/S 19/V14/S 19/V17/S 19/V20/S 19/V23/S 19/V26/S 19/V29/S 
  da da da da da da da da da 
  19/190/CE 19/180/CE 19/200/CE 19/220/CE 19/240/CE 19/260/CE 19/280/CE 19/300/CE 19/320/CE 
Art. 10, D.P.R. n. 54/97 (c)  a a a a a a a a
  19/179/CE 19/199/CE 19/219/CE 19/239/CE 19/259/CE 19/279/CE 19/299/CE 19/319/CE 19/339/CE 


a)  laboratori di sezionamento di limitata capacità di carni fresche (decreto legislativo n. 286/94, art. 6);
b)  laboratori di sezionamento di limitata capacità di carni bianche (D.P.R. n. 495/97, art. 13);
c)  centri e/o stabilimenti di latte e prodotti a base di latte (D.P.R. n. 54/97, art.10).
(99.40.1808)
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DECRETO 5 agosto 1999.
Autorizzazione al Centro educativo professionale di Palermo all'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1992, artt. 1 e 8 del Ministero della sanità;
Vista la nota n. 256 A20p del 4 novembre 1998, con la quale il Centro educativo professionale legalmente riconosciuto ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Palermo, viale Regione siciliana n. 279;
Esaminati i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 20 gennaio 1998, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della sanità n. DPS/III OTVV/99/460 del 7 maggio 1999, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 1999/2000 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del Centro educativo professionale per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:


Articolo unico

Il Centro educativo professionale sito in Palermo, viale Regione Siciliana n. 279, è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 1999/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dopo avvenuta la registrazione della Ragioneria.
Palermo, 5 agosto 1999.
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 1 settembre 1999, al n. 635.
(99.37.1641)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 aprile 1999.
Istituzione della riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Vista la legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, che disciplina il riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;
Ritenuto di dovere provvedere ai sensi dell'art. 85 alla nuova delimitazione della R.N. in argomento e all'affidamento in gestione della medesima all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 84 del 14 marzo 1984, con il quale è stata istituita la riserva naturale La Timpa ricadente nel comune di Acireale, provincia di Catania, individuandola tipologicamente come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea;
Visto il decreto n. 825 del 30 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Visto il decreto n. 753 del 26 maggio 1988, con il quale è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione, tra le altre, della riserva naturale La Timpa di Acireale alla Provincia regionale di Catania;
Considerato che la sezione del T.A.R. di Catania, con sentenza n. 647/93 del 7 luglio 1993, ha annullato il sopracitato decreto assessoriale n. 84;
Considerato che a seguito della sentenza del T.A.R. di Catania il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 3 novembre 1993:
-  ha approvato la perimetrazione della riserva La Timpa riconfermando quella approvata con decreto n. 84 del 14 marzo 1984 includendo, altresì, all'unanimità, all'interno del territorio delimitato a riserva, l'area Gazzena-Calanna;
-  ha approvato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
-  ha espresso parere favorevole in ordine all'affidamento in gestione della R.N.O. La Timpa all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
-  ha individuato quale tipologia quella di riserva naturale orientata, al fine di consentire la conservazione e l'unicità delle numerose colate sovrapposte anche in epoche recenti, (caratterizzanti l'edificio vulcanico aggiorante nell'area della Timpa), delle condizioni giaciturali, delle litologie e delle strutture vulcaniche;
-  la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea, nonché la conservazione dei valori paesaggistici della zona;
Vista la nota del gruppo XLIV prot. n. 350 del 7 luglio 1997;
Visto il parere reso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 4 novembre 1998 in ordine al regolamento;
Visto il parere del C.R.P.P.N. reso nella seduta dell'11 novembre 1993, che ha approvato la trasposizione cartografia della riserva naturale in argomento;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa competente dell'A.R.S. in data 10 febbraio 1994 si è espressa favorevolmente sulla proposta di perimetrazione, sul regolamento e sulla proposta di affidamento in gestione;
Vista la nota n. 476 del 29 gennaio 1999, con la quale l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana ha trasmesso la cartografia in cui sono riportati i terreni individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 85 della legge regionale n. 16/96 da dove emerge che gli stessi ricadono all'interno della riserva in argomento;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. e dalla Commissione legislativa in ordine al regolamento e alla perimetrazione e in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvederà alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale per il territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale, provincia di Catania.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, fogli 625140, 625150, 634020, 634030, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione e l'unicità delle numerose colate sovrapposte anche in epoche recenti (caratterizzanti l'edificio vulcanico affiorante nell'area della Timpa), delle condizioni giaciturali delle litologie e delle strutture vulcaniche, la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea nonché la conservazione dei valori paesaggistici della zona.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88 e dell'art. 85 della legge regionale n. 16/96, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi;
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro - silvo - pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva.L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione della riserva.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D, comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96 ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione entro 120 giorni ed innanzi al T.A.R., competente per territorio, entro 60 giorni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 aprile 1999.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 26.

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(99.32.1465)
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DECRETO 22 luglio 1999.
Autorizzazione al comune di Ficarra per la localizzazione dell'impianto di depurazione in località Sciino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto lo strumento urbanistico, programma di fabbricazione, vigente nel comune di Ficarra, approvato da questo Assessorato con decreto n. 191 del 14 novembre 1975, i cui vincoli sono divenuti inefficaci a far data dal 31 dicembre 1993;
Visto il decreto n. 1240 del 28 settembre 1989, con il quale questo Assessorato ha approvato il programma di attuazione delle fognature ove è incluso al primo punto delle priorità d'intervento la costruzione in località Sciino dell'impianto di depurazione al servizio del centro urbano di Ficarra;
Vista la nota prot. n. 55 del 7 gennaio 1997, con la quale il comune di Ficarra ha fatto istanza a questo Assessorato di autorizzazione in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per la localizzazione dell'area da destinarsi alla costruzione dell'impianto di depurazione centro urbano località Sciino;
Vista la delibera n. 64 del 29 dicembre 1996, con la quale il consiglio comunale di Ficarra, dichiarando la stessa immediatamente esecutiva, ha provveduto, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, alla localizzazione area da destinare alla realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del centro urbano località Sciino, con annesa fascia di rispetto, in "Zona agricola" e pertanto in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la nota prot. n. 1120 del 18 febbraio 1999, con la quale il sindaco del comune di Ficarra ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione alla variante urbanistica in argomento ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, allegando i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera del C.C. n. 3 del 7 gennaio 1999, avente per oggetto: "Localizzazione area da destinare alla realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del centro urbano località Sciino";
2)  Certificazione rilasciata dal segretario comunale in data 18 febbraio 1999 riguardante l'inesistenza di opposizione contro la deliberazione succitata durante il periodo di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente dal 10 al 25 gennaio 1999;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. 5515 del 6 marzo 1994, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, favorevole all'insediamento proposto a condizione che:
«-  in fase esecutiva vengano eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazioni da adottare;
-  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
Inoltre, si fa divieto di eseguire manufatti assorbenti o disperdenti che, immettendo acque in genere nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità dei terreni.»;
Visto il foglio prot. 21551 del 2 dicembre 1998, con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha autorizzato, ai soli fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti di terzi, l'esecuzione dei lavori in argomento alle condizioni sottospecificate:
-  gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle previsioni progettuali e dovranno essere messi in atto i suggerimenti riportati nelle considerazioni conclusive dello studio geologico;
-  il materiale di risulta proveniente dallo scavo, se non riutilizzato in loco, dovrà essere trasportato a rifiuto nelle discariche autorizzate oppure, se le caratteristiche agronomiche lo consentono, potrà essere riutilizzato come substrato per la messa a dimora di piante agrarie e/o forestali.In ogni caso, non è consentito abbandonare disordinatamente lo stesso così da determinare dissesti idrogeologici;
-  le eventuali scarpate, con pendenza superiore al 25%, dovranno essere consolidate e rinsaldate mediante la costruzione di muri e la messa in opera di graticciate e/o muretti a secco ed eventualmente rinverdite con specie indigene atte al consolidamento;
-  non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque, né durante l'esecuzione dei lavori né ad ultimazione degli stessi;
-  si dovranno mettere in atto i necessari accorigmenti per la regimazione delle acque meteoriche;
-  a tergo dei muri di sostegno dovrà essere realizzato un adeguato vespaio per consentire il deflusso delle acque d'infiltrazione;
-  per l'eventuale estirpazione di piante di ulivo, in numero superiore a cinque nel biennio, dovrà essere acquisita l'autorizzazione della locale prefettura, ai sensi del D.L.L. n. 475/45 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Distaccamento forestale di Sant'Angelo di Brolo;
Visto il voto n. 119 del 20 maggio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si è espresso:
«...Omissis...
Premesse
Gli atti trasmessi dal gruppo XXX della D.R.U. con la nota prot. n. 373 del 14 maggio 1998 si riferiscono alla procedura di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, attivata dall'A.R.T.A. con nota n. 11831 del 17 ottobre 1997 a seguito della determinazione sindacale n. 5516 del 31 luglio 1997, con la quale si rendeva efficace la localizzazione dell'impianto di depurazione del centro urbano in località Sciino di cui alla delibera di C.C. n. 64 del 29 dicembre 1996 per decorrenza dei termini di legge di 45 giorni fissati dalla legge regionale n. 27/86, non tenendo conto del fatto che i termini per le determinazioni di competenza dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con leggi regionali nn. 15/91 e 9/93, sono stati uniformati a 90 giorni e prorogati di ulteriori 90 giorni.
Entro questi ultimi termini era stato reso da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica il voto sfavorevole n. 506 del 18 giugno 1997, condiviso dall'Assessore pro-tempore con la nota prot. n. 10319 dell'1 settembre 1997.
Alla contestazione assessoriale il comune non ha controdedotto, provvedendo viceversa con delibera consiliare n. 3 del 7 gennaio 1999 ad annullare l'atto consiliare n. 64/96 contestato e contestualmente a riapprovare la localizzazione dell'impianto di depurazione tenendo conto delle considerazioni espresse dal C.R.U. nel succitato voto n. 506/97.
Considerazioni
L'avvenuto annullamento da parte del comune del provvedimento consiliare contestato supera di fatto la procedura ex art. 53, legge regionale n. 71/78, attivata dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente con la nota prot. n. 11831 del 17 ottobre 1997;
L'amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 3 del 7 gennaio 1999 di cui sopra ha provveduto a localizzare nel medesimo sito l'impianto di depurazione, tenendo conto dei rilievi espressi nel voto n. 506 del 18 giugno 1997.Pertanto, il sito, sul quale saranno realizzati i lavori, risulta ora localizzato in conformità alle vigenti normative.
Nel corso del sopralluogo è stata acquisita copia della relazione geologica sulla quale il Genio civile ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e copia della relazione geologico-tecnica allegata al progetto dell'impianto da realizzare.
Ritenuto che:
La localizzazione dell'impianto, peraltro conforme a quella prevista dal PARF approvato con decreto n. 1240/89, adeguata ai rilievi espressi dal C.R.U. col voto n. 506/97, appare condivisibile, tenuto conto della morfologia collinare prevalente e della relativa difficoltà di localizzazioni alternative.
Il consiglio è del parere che la localizzazione del depuratore in località Sciino di cui alla delibera n. 3 del 7 gennaio 1999 possa essere condivisa.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 119 del 20 maggio 1999 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina in premessa riportate, la localizzazione dell'impianto di depurazione in località Sciino, di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 7 gennaio 1999, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Ficarra.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati di seguito elencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1) delibera di C.C. n. 3 del 7 gennaio 1999;
2)  relazione;
3)  zonizzazione del centro urbano scala 1:2.000;
4)  piano particellare scala 1:2.000;
5)  corografia generale scala 1:10.000;
6)  relazione geologica;
7)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Ficarra resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.31.1384)
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DECRETO 2 agosto 1999.
Approvazione del piano di zona da destinare ad interventi di edilizia economica e popolare nel comune di Taormina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 6973 del 14 luglio 1998, con la quale il sindaco del comune di Taormina ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano di zona da destinare ad interventi di edilizia economica e popolare in contrada Chianchitta;
Vista la delibera n. 102 del 30 ottobre 1997, spedita al CO.RE.CO. di Messina il 12 novembre 1998 e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini come da attestazione del segretario comunale del 22 giugno 1999, con la quale il consiglio comunale di Taormina ha approvato il progetto di piano di zona da destinare ad interventi di edilizia economica e popolare da realizzarsi in contrada Chianchitta;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 14 luglio 1998 a firma del sindaco e del segretario comunale attestante che avverso al piano di zona di che trattasi è stata presentata n. 1 opposizione dalla ditta Zanghì Maria;
Vista la delibera n. 31 del 19 maggio 1998, con la quale il consiglio comunale di Taormina determina sull'unica opposizione presentata avverso il piano di zona di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 20278 sezione II del 18 luglio 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina sul piano di che trattasi esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 5690 sezione II del 2 ottobre 1997, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina sul piano di che trattasi esprime, ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85, parere favorevole a condizione che vengano preventivamente sottoposti alla scrivente tutti i progetti relativi all'area in progetto (opere di urbanizzazione, eventuali singole concessioni, etc.);
Visti gli elaborati relativi alla variante in argomento;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 133 del 13 maggio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
-  Il comune di Taormina è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 54/76 ed è compreso nell'elenco dei comuni obbligati alla formazione del piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) giusto decreto n. 89 del 2 marzo 1980;
-  Con deliberazione consiliare n. 173 del 17 agosto 1987 era stata adottata dal comune di Taormina una variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree P.E.E.P., approvata con decreto n. 9/92 del 9 gennaio 1992;
-  Con sentenza T.A.R. di Catania n. 694/96 del 29 aprile 1996, a seguito di ricorso proposto da Maravigna Pietro, veniva annullata la predetta delibera consiliare n. 173 del 17 agosto 1987, con il che veniva a decadere l'anzidetta variante al P.R.G. finalizzata al P.E.E.P.;
-  Con ordinanza del C.G.A. n. 849/96 del 17 ottobre 1996 veniva rigettata la richiesta di sospensiva dell'anzidetta sentenza T.A.R., avanzata dal comune di Taormina.
A seguito di ciò il comune di Taormina ha adottato un piano di edilizia economica e popolare, con una localizzazione di aree modifica rispetto alla precedente stesura sempre in variante al piano regolatore generale.
L'area interessata dal piano ricade parte in zona agricola e parte in zona "C" del P.R.G.
Il piano prevede la realizzazione di n. 4 lotti, da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica, oltre all'individuazione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, su una superficie complessiva di mq. 42.926 in una zona morfologicamente pressocché pianeggiante. L'indice di densità territoriale previsto è di mc/mq. 1,28 e la capacità insediativa è stimata in circa 687 abitanti.Ilotti sono così contraddistinti: lotto A mq. 4.800,44, lotto B mq. 6.844,76, lotto C mq. 6.834,70 mentre il lotto D misura mq. 7.498,83.
Le aree da destinarsi ad opere di urbanizzazioni primarie e secondarie sono così distinte:
-  superficie destinata a strade mq. 2.881;
-  superficie destinata a parcheggio mq. 1.845,29 - mq. 2,50/ab.;
-  superficie destinata a verde pubblico mq. 3.500,71 - mq. 4,50/ab.;
-  superficie destinata a urbanizzazioni secondarie mq. 8.719,72 - mq. 11/ab.
Gli indici previsti sono:
Lotto A:
-  if 1,30 mc/mq.;
-  superficie coperta max 25% del lotto;
-  altezza max f.t. ml. 9,00;
-  numero piani f.t. 3;
-  distanza minima dai confini ml. 6,00;
-  distanza minima fra fabbricati ml. 10,00.
Lotti B - C - D:
-  if 2 mc/mq.;
-  superficie coperta max 25% del lotto;
-  altezza max f.t. ml. 11,00;
-  numero piani f.t. 3;
-  distanza minima dai confini ml. 6,00;
-  distanza minima fra fabbricati ml. 11,00.
Le aree del piano di zona sono raggiungibili da una strada comunale, nella quale si innesta la strada interna di piano prevista per consentire l'accesso ai lotti "B", "C" e "D" ed alle aree destinate ad attrezzature.
Avverso al piano di zona è stata presentata una opposizione della sig.ra Zanghì Maria tendente a spostare il previsto tracciato stradale sul confine di proprietà in modo da evitare il frazionamento dell'area di proprietà che così può essere interamente destinata ad edilizia popolare.
Successivamente la stessa ditta ha integrato l'opposizione formulando ulteriori osservazioni all'impostazione progettuale del piano, allegando una planimetria recante la visualizzazione di un assetto modificato del piano di zona.
Considerato:
-  che il comune di Taormina è obbligato all'adozione del piano per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 71/78, essendo incluso nell'elenco dei comuni a ciò obbligati con decreto n. 89 del 29 marzo 1980;
-  che il piano di zona, in variante al P.R.G. vigente, è ubicato nella stessa località del precedente piano approvato, ma poi annullato, variando parzialmente le superfici di esproprio;
-  che il piano di zona non ha subito sostanziali modificazioni in termini dimensionali, rispetto alla precedente stesura e sembra mantenere la sua attualità rispetto ai fabbisogni decennali residenziali pubblici, tenuto anche conto di un trend demografico positivo;
-  che occorre tuttavia prescrivere:
1)  di integrare il limitrofo insediamento di edilizia residenziale pubblica, realizzato in attuazione al precedente piano e che allo stato si presenta isolato e privo di attrezzature, nel piano di zona in oggetto; ciò allo scopo di realizzare la necessaria integrazione ed armonizzazione sia con le attrezzature di standard sia con le infrastrutture viarie previste;
2)  di ristudiare in conseguenza la viabilità interna al piano in modo da consentire la necessaria connessione viaria con l'insediamento già realizzato;
3)  di salvaguardare il canale Carraro, escludendolo dalle aree destinate all'edificazione e prevedendone possibilmente una adeguata tutela ambientale come verde pubblico;
-  che l'opposizione formulata avverso al piano si ritiene parzialmente superata per l'aspetto di cui al punto 3) precedente; non si condivide la richiesta di parziale modifica della perimetrazione dei lotti edificatori, salvo, evidentemente, le modificazioni scaturenti dalle prescrizioni precedenti;
-  che con l'introduzione delle modifiche di cui ai superiori punti 1), 2) e 3), il piano di zona in oggetto appare meritevole di approvazione.
Tutto ciò premesso e considerato, esprime parere che il piano di edilizia economica e popolare in contrada Chianchitta del comune di Taormina, adottato con deliberazione consiliare n. 102 del 30 ottobre 1997, sia meritevole di approvazione, a condizione che il comune lo adegui alle superiori prescrizioni»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 133 del 13 maggio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 con la prescrizioni di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 133 del 13 maggio 1999 e con le condizioni in premessa riportate poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, il piano di zona da destinare ad interventi di edilizia economica e popolare in contrada Chianchitta, approvato con delibera consiliare n. 102 del 30 ottobre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che verranno vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 102 del 30 ottobre 1997;
2)  delibera consiliare n. 31 del 18 maggio 1998;
3)  relazione tecnica;
4)  stralcio planimetria catastale;
5)  stralcio aerofotogrammetrico scala 1:2.000;
6)  stralcio planimetria catastale scala 1:500;
7)  stralcio aerofotogrammetrico scala 1:500;
8)  planimetria con delimitazione di aree e lotti scala 1:500;
9)  stralcio aerofotogrammetrico con individuazione dei lotti scala 1:500;
10)  planimetria catastale con calcolo superfici scala 1:500;
11)  planimetria calcolo superfici aree pubbliche e lotti scala 1:500;
12)  planimetria catastale con calcolo superfici particelle scala 1:500;
13)  inquadramento P.R.G. 1:5.000;
14)  studio geologico;
15)  visualizzazione opposizioni.

Art. 3

Il comune di Taormina è onerato al rispetto dell'efficacia dei piani di zona fissata in anni quindici dalla data del presente decreto ed entro tale termine dovranno essere effettuate le relative espropriazioni.

Art. 4

L'opposizione presentata dalla ditta Zanghì Maria è decisa in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 133 del 13 maggio 1999 in premessa riportato.

Art. 5

Il piano di zona approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio di deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano di zona.

Art. 7

Il comune di Taormina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 1999.
  LO GIUDICE 

(99.32.1442)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Recepimento di accordo decentrato relativo alla proroga per il mese di giugno 1999 delle intese per il plus orario della Segreteria generale.


Con D.P. Reg. n. 486/III S.G. del 30 giugno 1999, è stato recepito l'accordo del 24 giugno 1999 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il Presidente della Regione, rappresentato dal Segretario generale, e le OO.SS. per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed i gruppi della Segreteria generale relativo alla proroga per il mese di giugno 1999 delle intese fin qui previste per il plus orario.
(99.32.1456)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento.


Con D.P. n. 503/Gr.VII/SG del 28 luglio 1999, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento è stato ricostituito, per la durata di cinque anni, nella seguente composizione:
-  sig. Failla Salvatore, nato a Canicattì (AG) il 30 giugno 1952, dott. Scalia Vito Gioacchino, nato ad Agrigento il 25 ottobre 1964, dott. Di Giacomo Vincenzo, nato ad Aragona (Ag) il 12 marzo 1950, quali membri previsti dall'art. 6, 3° comma, punto n. 1 della legge n. 865/71;
-  dott. Burgio Salvatore, nato a Porto Empedocle (AG) il 21 gennaio 1958, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto n. 2, della legge n. 865/71;
-  sig. Pecoraro Salvatore, nato a Favara (AG) il 31 gennaio 1936, dott. Pietro Medici, nato a Ribera il 24 luglio 1965, sig. Catuara Domenico, nato a Raffadali (AG) il 14 dicembre 1962, quali membri previsti dall'art. 6, 3° comma, punto n. 4, della legge n. 865/71;
-  sig. Casesa Gerlando, nato ad Agrigento il 16 maggio 1930, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto n. 5, della legge n. 865/71;
-  dott. Tuttolomondo Domenico, nato a Raffadali (AG) il 27 febbraio 1949, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto n. 6, della legge n. 865/71.
Isigg.ri Failla Salvatore e dott.Scalia Vito Gioacchino sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Agrigento.
(99.31.1409)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione Istruzione.


Con deliberazione n. 183 del 27 luglio 1999 la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione Istruzione - secondo la proposta contenuta nella nota n. 1580/1° del 18 giugno 1999 del medesimo Assessorato:
-  Cap. 76005 - "Contributi della Regione per l'attuazione del Sottoprogramma 5 - Misura 1, previsto nel Pop Sicilia 1994/1999.
Lo stanziamento del capitolo non è suscettibile di ripartizione territoriale.
-  Cap. 77407 - L. 35.106.000.000 «Spese per la realizzazione degli interventi previsti nel Sottoprogramma 3 - Misura 4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" compresi nel P.O.P. della Sicilia 1994/1999» - quota a carico dell'Unione europea - Fesr.
-  Cap. 77408 - L. 16.383.000.000 «Spese per la realizzazione degli interventi previsti nel Sottoprogramma 3 - Misura 4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" compresi nel P.O.P. della Sicilia 1994/1999» - quota a carico dello Stato.
-  Cap. 77409 - L. 7.021.000.000 «Spese per la realizzazione degli interventi previsti nel Sottoprogramma 3 - Misura 4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" compresi nel P.O.P. della Sicilia 1994/1999» - quota a carico della Regione.
-  Cap. 77410 - L. 4.000.000.000 "Somme destinate alla copertura degli oneri connessi al completamento degli interventi a titolarità dell'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione pubblica istruzione inseriti nel Programma operativo plurifondo della Sicilia 1990/1993 (linea d'intervento Fers)".
La ripartizione degli stanziamenti dei superiori capitoli è già stata effettuata in sede di programmazione.
-  Cap. 77501 - L. 225.000.000 "Somma destinata al Centro siciliano di fisica nucleare ed alle Università siciliane per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata e di struttura della materia".
Lo stanziamento non è suscettibile di ripartizione territoriale in quanto le assegnazioni vengono effettuate secondo il piano delle attività predisposto dal Comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia ai sensi della legge regionale 12 maggio 1975, n. 19.
-  Cap. 77853 - L. 60.000.000 "Contributi ai non vedenti per l'acquisto di apparecchi 'Optacon'".
Non consente alcuna ripartizione territoriale in quanto i contributi ai non vedenti per l'acquisto di apparecchi Optacon o degli strumenti informatici vengono concessi sulla base di una graduatoria unica regionale.
-  Cap. 79209 - L. 5.000.000.000 "Costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, acquisizione delle aree ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione, infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività integrative della scuola ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi".
La spesa non è suscettibile di ripartizione territoriale ma verrà programmata con le modalità previste dalla legge regionale n. 15/88.
-  Cap. 79212 - L. 1.000.000.000 "Interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alla vigente normativa antinfortunistica".
Lo stanziamento viene ripartito in quanto a L. 500 milioni per le province della Sicilia occidentale e L. 500 milioni per le province della Sicilia orientale, al fine di evitare un eccessivo frazionamento della spesa.
-  Cap. 79214 - L. 1.000.000.000 "Spese per il finanziamento di progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di ogni ordine e grado".
Lo stanziamento viene ripartito in quanto a L. 500 milioni per le province della Sicilia occidentale e L. 500 milioni per le province della Sicilia orientale.
-  79351 - L. 100.000.000 "Contributi a favore dei comuni, con popolazione scolastica non superiore ai 50 mila abitanti, per l'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole materne, elementari e dell'obbligo".
Non si procede alla ripartizione territoriale attesa l'esiguità dello stanziamento insufficiente a soddisfare i bisogni dei comuni siciliani con popolazione non superiore a 50.000 abitanti.
-  Cap. 79355 - L. 4.000.000.000 "Contributi ai comuni ed alle province ad integrazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per le finalità previste dalle lettere A) e B) dell'art. 11 del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488".
I fondi stanziati non sono suscettibili di ripartizione territoriale in quanto gli stessi vanno ad incrementare la spesa prevista per le opere programmate con la legge n. 488/86 laddove se ne presenta la necessità, in atto non prevedibile.
-  Cap. 79357 - L. 2.165.000.000 "Contributi in favore delle Università di Catania, Messina e Palermo su interessi per mutui contratti per il completamento del programmi di edilizia universitaria - ospedaliera di cui all'art. 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 erogati ed ammessi in precedenza al contributo dello Stato".
Lo stanziamento non è suscettibile di ripartizione territoriale in quanto già ripartito per legge tra le tre Università siciliane.
(99.32.1463)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Con deliberazione n. 184 del 27 luglio 1999, la Giunta regionale ha approvato il programma di ripartizione dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, secondo la proposta contenuta nella nota n. 1265 dell'11 giugno 1999 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Ai fini della ripartizione territoriale della spesa in conto capitale si procede ad un raggruppamento dei capitoli nei seguenti comparti:
A - trasferimenti
B - spesa consolidata per limiti annuali d'impegno o per spesa annua predeterminata
C - spesa per la quale le relative norme sostanziali ne fissano i criteri di riparto
D - capitoli c.d. "liberi"
Comparto A
La spesa riportata nei capitoli seguenti attiene a trasferimenti da effettuarsi ad enti ed istituti di credito i quali a loro volta procederanno alla erogazione della spesa secondo le modalità stabilite nelle norme sostanziali:
-  75451 - legge regionale n. 26/78, art. 9; legge regionale n. 96/81, art. 41; legge regionale n. 23/86, art. 13; legge regionale n. 35/86, art. 6; legge regionale n. 34/91, art. 2; legge regionale n. 25/93, art. 45 - legge regionale n. 68/95, art. 3;
-  75615 - legge regionale n. 3/86, artt. 40, 41; legge regionale n. 5/98, art. 13;
-  75667 - legge regionale n. 34/65; legge regionale n. 31/77, art. 5; legge regionale n. 3/86; legge regionale n. 35/91, art. 16; legge regionale n. 6/97, art. 64; legge regionale n. 7/98, art. 6; legge regionale n. 10/99, art. 55;
-  75669 - legge regionale n. 34/65; legge regionale n. 31/77, art. 5; legge regionale n. 3/86; legge regionale n. 35/91, art. 16; legge n. 662/96, art. 1; legge regionale n. 6/97, artt. 9, 64; legge regionale n. 7/98, art. 6; legge regionale n. 11/99, art. 9.
Comparto B
-  75201 - legge regionale n. 79/75, art. 1; legge regionale n. 34/78, art. 22; legge regionale n. 3/79, art. 25; legge regionale n. 247/79, art. 5; legge regionale n. 47/80, art. 45; legge regionale n. 86/80, art. 7; legge regionale n. 3/81, art. 29; legge regionale n. 86/81, art. 52; legge regionale n. 55/82, artt. 3, 14; legge regionale n. 129/82, art. 2; legge regionale n. 20/83, art. 16; legge regionale n. 36/84, art. 33; legge regionale n. 22/85, art. 58; legge regionale n. 36/86, art. 39; legge regionale n. 36/91, art. 31; legge regionale n. 15/93, art. 44; legge regionale n. 78/95, art. 14; legge regionale n. 25/97, artt. 1, 8; legge regionale n. 10/99, art. 34;
-  75202 - legge regionale n. 79/75, art. 8; legge regionale n. 47/80, art. 46; legge regionale n. 86/80, art. 7; legge regionale n. 3/81, art. 30; legge regionale n. 86/81, artt. 52, 55; legge regionale n. 55/82, art. 3; legge regionale n. 129/82, art. 2; legge regionale n. 20/83, art. 17; legge regionale n. 37/84, art. 1; legge regionale n. 36/84, art. 34; legge regionale n. 2/85, art. 16; legge regionale n. 22/85, art. 59; legge regionale n. 36/91, art. 27;
-  75204 - legge regionale n. 28/73, art. 10; legge regionale n. 92/75, art. 6; legge regionale n. 57/85, art. 12; legge regionale n. 5/98, art. 2; legge regionale n. 10/99, art. 29;
-  75210 - legge regionale n. 12/52; legge regionale n. 22/74, art. 64; legge regionale n. 79/75, art. 1;
-  75229 - legge regionale n. 37/84, artt. 4, 23; legge regionale n. 22/85, art. 61; legge regionale n. 57/85, art. 69; legge regionale n. 15/86, art. 32; legge regionale n. 36/86, art. 40; legge regionale n. 36/91, art. 27;
-  75236 - legge regionale n. 36/91, art. 11;
-  75426 - legge regionale n. 25/93, art. 45;
-  75803 - legge regionale n. 5/75, art. 3; legge regionale n. 6/75, art. 3; legge regionale n. 5/77, art. 6; legge regionale n. 1/80, art. 8; legge regionale n. 119/83, art. 29; legge regionale n. 36/84, art. 35; legge regionale n. 22/85, art. 67; legge regionale n. 26/87, artt. 12, 25; legge regionale n. 25/90, art. 16.
Comparto C
-  75635 - R. CEE n. 2052/88; R.CEE n. 2081/93; R. CEE n. 2083/93 - legge regionale n. 7/98;
-  75636 - R. CEE n. 2052/88; R.CEE n. 2081/93; R. CEE n. 2083/93 - legge regionale n. 7/98;
-  75637 - R. CEE n. 2052/88; R.CEE n. 2081/93; R. CEE n. 2083/93 - legge regionale n. 7/98;
-  75638 - R. CEE n. 2052/88; R.CEE n. 2081/93; R. CEE n. 2083/93 - legge regionale n. 7/98;
-  75639 - R. CEE n. 2052/88; R.CEE n. 2081/93; R. CEE n. 2083/93 - legge regionale n. 7/98;
Gli stanziamenti attengono a quote di spesa predeterminate, in attuazione del Sottoprogramma 1 - Misure 2 e 3.a compreso nel POP della Sicilia 1994-1999.
Comparto D
-  75415 - legge regionale n. 96/81, artt. 82, 85; legge regionale n. 23/86, art. 18; legge regionale n. 34/91, art. 11; legge regionale n. 27/94, artt. 7 e 8.
Per il capitolo suindicato, pur non sottoposto dalle relative norme sostanziali a criteri predeterminati di riporto, non è possibile individuare criteri automatici, ovvero predeterminati, per la ripartizione territoriale in quanto i destinatari sono determinati indipendentemente dalla dislocazione territoriale.
Per le motivazioni esposte, attesa la natura della spesa e la modestia degli stanziamenti, non è possibile effettuare alcuna ripartizione su base territoriale.
(99.32.1459)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Cap. 73752.

Con deliberazione n. 185 del 27 luglio 1999, la Giunta regionale ha approvato il programma di ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Cap. 73752 secondo la proposta contenuta nella nota n. 2311/XII/F.S. del 18 giugno 1999.
La ripartizione è stata effettuata nel rispetto dell'art. 12 della legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993 che riserva ai comuni ed alle province regionali una quota non inferiore al 70% dei finanziamenti da destinare alla realizzazione di cantieri di lavoro, e più precisamente al fondo per l'occupazione, ex art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nonché del decreto n. 1936/99/XII/L del 18 giugno 1999.
Tale decreto assessoriale prevede che lo stanziamento per i comuni di cui sopra, pari al 70%, sia diviso in quote unitarie di L. 28.086.400 per ogni singolo comune con non più di 15.000 abitanti.
La seconda parte del finanziamento sul capitolo 73752, pari al 30%, è destinato agli enti diversi di cui al quarto comma del citato art. 12 della legge regionale n. 25/1993, per il finanziamento di cantieri di lavoro e ripartito a livello provinciale in proporzione al tasso di disoccupazione ed alla popolazione attiva, attribuendo il 75% ed il 25% rispettivamente al primo e al secondo parametro.
In allegato si riporta il prospetto, costituito da 2 tavole, contenente la ripartizione dello stanziamento complessivo per il corrente anno 1999, in conformità ai criteri già indicati.
Cliccare qui per visualizzare il prospetto



(99.32.1464)
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Ripartizione dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(99.32.1462)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzione foreste.

Con deliberazione n. 187 del 27 luglio 1999, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 - Assessorato regionale agricoltura e foreste - Direzione foreste - secondo la proposta contenuta nella nota n. 914 del 4 giugno 1999:
Opere idraulico-forestali e di bonifica montana a difesa del suolo (Capitoli di spesa: 56753 - 56851 - 56852 - 56853 - 56858)
Riferendosi tali capitoli di spesa ad interventi di sistemazione idraulico-forestale da eseguirsi, nel rispetto del programma poliennale di interventi idraulico-forestali redatto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con gli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici nei bacini montani, da ultimo disciplinati dagli artt. 28 e 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nonché ad opere pubbliche di bonifica montana da realizzare negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica montana classificati, assumono priorità gli interventi nelle singole opere o categorie di opere specificati dal citato art. 29, avendo anche a riferimento il dissesto idrogeologico in correlazione alla superficie territoriale, nonché le esigenze connesse alla realizzazione delle opere di completamento, di salvaguardia delle opere già eseguite e degli interventi che dovessero rendersi urgenti ed indifferibili.
Interventi connessi all'acquisizione di terreni al demanio ed interventi per opere di rimboschimento o di ripristino delle coperture arboree (Capitoli di spesa: 56754 - 56755 - 56760 - 56771 - 56786 - 56854 - 56857)
Relativamente all'acquisizione di terreni al demanio si fa riferimento all'apposito piano previsto dall'art. 31 della legge regionale 16/96, redatto con le modalità ed i criteri prescritti dalla medesima legge, operando la ripartizione che risulta perseguibile nel rispetto delle prescrizioni in quella sede adottate.
Per l'attuazione di interventi di impianto o di ripristino previsti dalla citata legge regionale n. 16/96 la ripartizione territoriale è legata alla preventiva individuazione dei terreni che, con le modalità anzidette, risulteranno acquisiti al demanio forestale, nonché alle esigenze rappresentate dagli enti individuati dalla legge o agli interventi che si dovessero rendere necessari per la salvaguardia del patrimonio forestale.
Investimenti connessi alla conservazione ed attivazione di dotazioni operative ed infrastrutturali (Capitoli di spesa: 56756 - 56773 - 56843 - 56856)
Gli interventi e le opere afferenti ai capitoli di questo raggruppamento che, salvo il modesto stanziamento del cap. 56773 di 30 milioni concernente i vivai, interessano in via generale l'attività di prevenzione e lotta antincendio, ivi comprese l'acquisizione di mezzi e strutture per una efficace e razionale conduzione della predetta peculiare attività, saranno rivolti all'attuazione delle linee operative contenute nel vigente piano antincendio ed all'esecuzione di quanto contenuto nel Titolo II della citata legge regionale n. 16/96.
Economia montana (Capitoli di spesa: 56903 - 56904 - 56918)
Non è possibile alcuna ripartizione di somme agli Ispettorati perché su di essi si opera solo a richiesta dei soggetti interessati.
Azienda foreste demaniali
Per l'utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa in conto capitale del bilancio dell'Azienda foreste demaniali, il riferimento a carattere territoriale è la base fondiaria gestita dall'Azienda stessa. Tale indirizzo trova completezza nell'ambito delle determinazioni devolute al consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, il quale andrà ad assegnare priorità a quegli interventi finalizzati all'efficiente mantenimento delle strutture già esistenti e al potenziamento di quelle derivanti dai nuovi compiti attribuiti dalla legge regionale 16 aprile 1996, n. 16.
(99.32.1461)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1999 - Presidenza.

Con deliberazione n. 188 del 27 luglio 1999, la Giunta regionale ha approvato il programma di ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1999 - Presidenza, secondo le note n. 2450 dell'8 luglio 1999 della Segreteria generale, n. 2321 del 10 giugno 1999 della Direzione regionale del personale e dei servizi generali, n. 1426 del 5 luglio 1999 della Direzione regionale della programmazione e n. 1115 del 24 giugno 1999 della Direzione servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale.
Per i seguenti capitoli gestiti dalla Segreteria generale non è possibile procedere alla ripartizione territoriale per i motivi a fianco degli stessi indicati:
-  Cap. 50478: individua i destinatari nei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, quali somme destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai predetti comuni per l'esecuzione di lavori pubblici.
-  Cap. 50506: trattasi di spesa annua predeterminata, quale partecipazione della Regione al patrimonio della Fondazione Federico II.
I capitoli di spesa la cui competenza è demandata alla Direzione della programmazione e alla Direzione servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale non consentono alcuna ripartizione territoriale della spesa.
I capitoli di spesa la cui competenza è demandata alla Direzione del personale e dei servizi generali non sono suscettibili di ripartizione territoriale, in considerazione dell'oggetto della spesa, consistente nell'acquisto di beni demaniali (cap. 50360) ed interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento etc. degli immobili demaniali (cap. 50352) e degli immobili patrimoniali (cap. 50361) capp. 50552 e 50553 (prestiti al personale da estinguersi mediante cessioni di quote dello stipendio) e capp. 50458 e 50459 (interessi sui mutui concessi in forza delle leggi regionali n. 8/59 e n. 42/65) e, pertanto, legati alle singole necessità che di volta in volta vengono accertate.
(99.32.1460)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riforma del decreto 6 dicembre 1982, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Erice e Valderice.

Con decreto n. 1544 del 29 luglio 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 1673 del 6 dicembre 1982, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Erice e Valderice.
Pertanto, il decreto n. 1673 del 6 dicembre 1982 viene riformato limitatamente alla particella 7 del foglio 188, così come appresso specificato:
1)  Adragna Giovanni, nato a Trapani il 7 marzo 1933, per 2/4; Adragna Virginia, nata a Valderice l'11 maggio 1942; Adragna Giovanni, nato a Trapani il 27 agosto 1938, fratello e sorella di Agostino, per 2/4 proprietari; Adragna Agostino, nato a Trapani l'11 novembre 1913, usufruttuario in parte, località Timpone Tondo, comune di Erice, foglio 188, particella 7 (ex 7a) Ha. 10.54.83. Quietanza n. 93 del 30 marzo 1981 di L. 5.946.720.
(99.32.1434)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/1939, è stata ricostituita, con decreto n. 6711 del 5 luglio 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 5 luglio 1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, composta da:
1)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani - presidente;
2)  arch. Gianfranco Pavia - componente;
3)  prof. Giuseppe Venturella - componente.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge da un esperto in materia mineraria e/o un rappresentante del Corpo forestale della Regione; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della competente Soprintendenza.
(99.31.1392)
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Approvazione di accordo decentrato relativo all'utilizzazione del fondo efficienza servizi della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali per l'anno 1999.

Con decreto n. 6776 del 19 luglio 1999 dell'Assessore per i be-ni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, registrato dalla Ragioneria centrale il 21 luglio 1999 al n. 1866, è stato approvato l'accordo decentrato riguardante l'utilizzazione del fondo efficienza servizi della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali per l'anno 1999, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 6 luglio 1999.
(99.32.1441)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Trapani.

Con decreto n. 881/I/XII del 17 giugno 1999 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott.Vitrano Vincenzo, nato a Trapani il 9 novembre 1943, è nominato rappresentante dell'INPS in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Trapani, in sostituzione del dott. Antonio Gualano.
(99.31.1407)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Santa Maria di Licodia per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Casacoop.

Con decreto n. 1042 del 12 luglio 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'arch. Leonardo Damico è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Santa Maria di Licodia per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Casacoop, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997.
(99.31.1411)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 28 novembre - 12 dicembre 1999 - Elezione di sindaci, consigli comunali e consigli circoscrizionali - Indizione comizi elettorali.
Con decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 12 del 23 settembre 1999, è stata indetta per domenica 28 novembre 1999 l'elezione:
a)  Dei consigli comunali e dei sindaci dei seguenti comuni
-  provincia di Agrigento: Sciacca;
-  provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Mazzarino;
-  provincia di Catania: Aci Catena, Mascalucia, Motta S. Anastasia, Ragalna;
-  provincia di Enna: Piazza Armerina;
-  provincia di Messina: Tortorici;
-  provincia di Palermo: Baucina, Monreale;
-  provincia di Siracusa: Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa;
-  provincia di Trapani: Mazara del Vallo, Salaparuta;
b)  Dei consigli circoscrizionali di
-  provincia di Enna: Villarosa, circoscrizione frazione Villapriolo;
* provincia di Palermo: Monreale
circoscrizione I  - Pioppo; 
circoscrizione II  - Grisì; 
circoscrizione III  - Villaciambra; 
circoscrizione IV  - San Martino delle Scale; 
circoscrizione V  - Acquino; 

* provincia di Siracusa: Carlentini
* circoscrizione - frazione Carlentini Nord;
* circoscrizione - frazione Pedagaggi;
* provincia di Siracusa: Siracusa
* circoscrizione di Ortigia;
* circoscrizione di Santa Lucia;
* circoscrizione di Grotta Santa;
* circoscrizione di Acradina;
* circoscrizione di Neapolis;
* circoscrizione di Tiche;
* circoscrizione di Epipoli;
* circoscrizione di Belvedere;
* circoscrizione di Cassibile;
-  provincia di Trapani: Marsala
circoscrizione I  - (quartieri: Centro storico, Matteotti, 

Porto Sappusi e Stadio S. Carlo);
circoscrizione II  - (quartieri: Amabilina - Ciancio); 
circoscrizione III  - (quartieri: S. Leonardo, Ranna); 
circoscrizione IV  - (quartieri: Bosco, Paolini); 
circoscrizione V  - (quartieri: Ciavolotto, Terrenove); 
circoscrizione VI  - (quartieri: Strasatti). 

Per domenica 12 dicembre 1999 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco.
(99.40.1809)
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Turno elettorale amministrativo 28 novembre - 12 dicembre 1999 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale di S. Agata di Militello - Turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del comune di Milo - Indizione comizi elettorali.
Con decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 13 dell'1 ottobre 1999, è stata indetta per domenica 28 novembre 1999 l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di S. Agata di Militello (provincia di Messina).
Per domenica 12 dicembre 1999 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco.
Per la stessa giornata di domenica 12 dicembre 1999, è stato fissato, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 15 del 4 ottobre 1999, il ballottaggio per l'elezione del sindaco del comune di Milo (provincia di Catania), a seguito di annullamento della proclamazione del sindaco, disposto dal T.A.R., sezione Catania, con sentenza n. 1932 del 15 ottobre 1998.
(99.41.1884)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'impresa C.E.L.I. di Santa Ninfa per la realizzazione di ulteriori n. 8 alloggi nel comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 492/X del 7 maggio 1999 dell'Assessore per i lavori pubblici, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici al n. 443 del 3 giugno 1999, l'impresa C.E.L.I. di Santa Ninfa, a seguito della rinuncia dell'impresa Conscoop, è stata autorizzata a realizzare in Castelvetrano ulteriori n. 8 alloggi in aggiunta ai n. 20 dei quali era stata in precedenza assegnataria, modificando in tal modo l'ammontare degli alloggi reso noto con decreto 1104 del 17 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997.
(99.31.1376)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Accreditamento presso il servizio sanitario nazionale dell'Azienda termale Fintur, con sede in Sciacca.

Con decreto n. 29391 del 7 luglio 1999 dell'Assessore per la sanità, l'Azienda termale Fintur, con sede in Sciacca, a seguito dell'istanza del 9 dicembre 1997 di richiesta di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni termali e per le quali è stato espresso, da parte dell'Ispettorato regionale sanitario, parere favorevole, è stata accreditata presso il S.S.N., in regime definitivo, per l'erogazione delle seguenti prestazioni termali presso gli alberghi Lipari ed Alicudi con la specifica dei livelli tariffari così attribuiti:
-  fangoterapia livello B;
-  fangobalneaterapia livello B;
-  balneoterapia livello B
-  cure inalatorie livello C;
-  sordità rinogena livello unico.
(99.32.1439)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti apertura di cave.

Con decreto n. 293/41 dell'8 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha revocato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Lima Giuseppina, con sede legale in Trabia, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Giardinello nel territorio del comune di Termini Imerese (PA).
(99.32.1436)


Con decreto n. 298/41 del 9 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta GIO.CAL, con sede legale in Canicattì, per l'apertura di una cava di calcare in c.da Giulfo nel territorio del comune di Caltanissetta (CL).
(99.31.1383)
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Concessione alla ditta Pinta Zottolo s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di oli minerali esausti e miscele oleose.

Con decreto n. 296/18 del 8 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - del decreto legislativo n. 95/92, alla ditta Pinta Zottolo srl, con sede legale in via Molo C.Caito, 55 - Mazara del Vallo, per il periodo di cinque anni dalla data del suddetto decreto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta di oli minerali esausti e miscele oleose, da effettuarsi nel proprio impianto sito in via Alessandria 1 - Mazara del Vallo.
(99.31.1389)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo all'esecuzione di lavori nel comune di Ispica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 313/VIA del 21 luglio 1999, ha concesso alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, il nulla osta, con prescrizioni, al progetto dei lavori di costruzione di una passerella carrabile per lo scavalco degli aggrottati di interesse archeologico al Km 1+300 della S.P. Traversa Barriera, ricadenti nel territorio del comune di Ispica.
(99.31.1381)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Ente Parco dell'Etna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 316/11 del 23 luglio 1999, ha nominato il dott. Salvatore Giarratana, dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, commissario ad acta per gli atti indifferenti ed urgenti presso l'Ente Parco dell'Etna.
(99.31.1387)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società Sais Autolinee S.p.A. per la modifica nell'esercizio dell'autolinea Caltagirone - Piazza Armerina - Enna - Enna F.S. - Dir. Aidone dev. Valguarnera.

Con decreto n. 100/2TR del 23 luglio 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è stata autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Autolinee S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Caltagirone - Piazza Armerina - Enna -Enna F.S. - Dir. Aidone dev. Valguarnera, ad apportare le seguenti modifiche:
-  trasformazione in feriale della c.c.g. sul tratto Caltagirone - Enna - Enna FS;
-  trasformazione in feriale della c.c.g. sul tratto Valguarnera - Calderari - Enna;
-  intensificazione con 1 c.c. scolastica sul tratto Enna - Piazza Armerina;
-  istradamento della c.c. Aidone - P.Armerina - Enna sul percorso diretto Aidone - Strada turistica - Pergusa - SS 561 - S. Anna - Enna;
-  soppressione delle 4 c.c.g. sul tratto Pergusa - Enna;
-  soppressione delle 2 c.c. f. sul tratto Pergusa - Enna;
-  soppressione della c.c. g. sul tratto S. Anna - Enna.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta. E' fatto obbligo alla società Sais Autolinee S.p.A. di non effettuare, in relazione al disposto di cui sopra, licenziamento di unità lavorative, giusto impegno assunto.
(99.31.1390)
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Provvedimenti concernenti nomina di commissari straordinari di aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

Con decreto n. 591/VII turismo del 2 agosto 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Catania il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Catania.
(99.32.1453)


Con decreto n. 592/VII turismo del 2 agosto 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Ragusa il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Ragusa.
(99.32.1452)


Con decreto n. 593/VII turismo del 2 agosto 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Trapani il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Trapani.
(99.32.1451)


Con decreto n. 594/VII turismo del 2 agosto 1999, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Caltanissetta il presidente pro-tempore della Provincia regionale di Caltanissetta.
(99.32.1450)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 11 ottobre 1999, prot. n. 2178.
Art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 - Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività finalizzate alla formazione civile degli alunni.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
Ai Magnifici rettori delle Università siciliane
La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica nella lotta contro le organizzazioni mafiose e i poteri occulti, sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, iniziative di studio e di ricerca tese all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie nonché dei cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche.
I contributi, nella misura massima di L. 10.000.000, potranno essere erogati per l'istituzione di borse di studio, per la promozione di indagini e ricerche, per la realizzazione di manifestazioni, di incontri, di gemellaggi con scuole ed università italiane e della Comunità europea e per tutte le iniziative formative che abbiano come tema i problemi legati alla lotta contro la mafia e i poteri occulti.
Al fine di ottenere la concessione, per l'anno scolastico 1999/2000, dei predetti contributi i legali rappresentanti delle scuole, degli istituti e delle facoltà universitarie dovranno presentare a questo Assessorato entro il 31 ottobre 1999 apposita domanda (di cui si allega uno schema esemplificativo) allegando alla stessa un dettagliato preventivo di spesa ed una relazione illustrativa delle iniziative che si intendono promuovere.
La mancata trasmissione entro il termine sopra fissato (a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) dell'istanza di contributo o di uno dei predetti allegati costituirà inappellabile motivo di esclusione.
Si sottolinea che le iniziative proposte dovranno essere state approvate dai rispettivi consigli di facoltà, per quanto riguarda le università, e dai consigli di circolo o di istituto, su proposta dal collegio dei docenti, per tutte le altre scuole; ciò deve essere dichiarato espressamente nella domanda, ma non è necessario trasmettere copia delle relative delibere.
I contributi saranno concessi per quelle iniziative che risulteranno più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte e le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'articolo di legge in oggetto.
Le istituzioni scolastiche o le facoltà universitarie che avevano avanzato istanza di contributo ai sensi della legge regionale n.51/80 nello scorso mese di dicembre 1998, possono confermare il progetto a suo tempo presentato qualora lo stesso sia compatibile con quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n.20/99 e non saranno tenute, in questo caso, ad allegare alcuna documentazione.
I signori Provveditori agli studi e di sig.ri Rettori delle università degli studi sono pregati di curare, con la massima sollecitudine, la diffusione della presente circolare rispettivamente presso i legali rappresentanti delle scuole di ogni ordine e grado e presso i presidi delle facoltà universitarie, sensibilizzando gli stessi affinché si avvalgono delle disposizioni della legge in oggetto, in relazione ai notevoli valori sociali ed educativi che la stessa propone.
La presente circolare, le cui disposizioni sostituiscono quelle che venivano emanate ai sensi della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, abrogata contestualmente all'approvazione della legge regionale n. 20/99, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MORINELLO 


Allegato
MODELLO DI DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Gruppo 15° P.I.
Via Notarbartolo, 17
90141 PALERMO
OGGETTO:  Art. 14 legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Istanza di contributo per l'anno scolastico 1999/2000.
Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999 e delle istruzioni impartite da codesto Assessorato con apposita circolare, il sottoscritto ...............................................................nella qualità di ..................................................... della scuola media/istituto/direzione didattica/facoltà ........................................................ chiede la concessione di un contributo di L. ............................. relativamente all'anno scolastico 1999/2000 per l'attuazione di iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca finalizzate alla formazione civile degli alunni ed alla educazione alla legalità.
A tal fine allega una relazione illustrativa delle iniziative programmate ed un dettagliato preventivo di spesa, facendo presente che le iniziative stesse sono state approvate dal consiglio di circolo/istituto/facoltà.
Indirizzo completo della scuola/facoltà ...........................................................via ...................................................... n. ..................... CAP. ............................
Codice fiscale .................................................
Conto corrente bancario n.
banca
Conto corrente postale n.
Data ...........................................................
Firma    

(99.42.1913)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 10 agosto 1999, n. 16.
Impegni di spesa - Articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Agli Assessorati regionali
Alla Direzione bilancio e tesoro - Gruppo 2° - Affari comuni della Direzione
Alla Direzione finanze e credito
Alle Ragionerie centrali
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

1.  L'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", ha sostituito l'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 concernente "Impegni di spesa" introducendo rilevanti innovazioni che è opportuno evidenziare ed approfondire.
Riguardo ai requisiti di legittimità degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, indicati al 1° e 2° comma, nulla è innovato; tuttavia sembra opportuno qui riassumerli, sia per ribadire la necessità dello scrupoloso rispetto di essi da parte degli uffici in indirizzo, sia al fine di coordinare il disposto di tali norme con la disciplina della prenotazione, sugli stanziamenti di competenza, degli impegni relativi a procedure in via di espletamento (introdotta con il 3° comma), e con le ulteriori tipologie di impegni che l'articolo in esame ripropone o istituisce con i commi successivi.
2.  Ai sensi dei commi 1° e 2° le Amministrazioni possono assumere gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di competenza, e nei limiti degli stessi, solo a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate al momento dell'assunzione dell'impegno.
3.  Il 3° comma, come già detto, ha introdotto la possibilità, in presenza di procedure in via di espletamento, di prenotare l'impegno delle somme occorrenti sugli stanziamenti di competenza, in modo da evitare che alla conclusione dell'iter procedurale non esistano le necessarie disponibilità.
La prenotazione dell'impegno riduce la disponibilità del capitolo di competenza e deve quindi trovare capienza, insieme agli impegni veri e propri, nello stanziamento del capitolo di spesa interessato: tuttavia essa non costituisce impegno di spesa e quindi non può dare luogo alla formazione di residui passivi.
La prenotazione di impegno deve essere effettuata dalle Amministrazioni anche con semplice nota a firma del soggetto competente all'assunzione degli impegni. Le Ragionerie centrali provvederanno a registrare nel sistema informativo detta prenotazione utilizzando l'apposita funzione all'uopo predisposta dall'A.I.S.I.
Al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica le Amministrazioni trasformeranno la prenotazione in impegno effettivo mediante apposito provvedimento amministrativo.Le Ragionerie centrali, espletati i prescritti controlli, trasformeranno, mediante la funzione di modifica, detta prenotazione in impegno formale.
Qualora le procedure in via di espletamento riguardino gare di appalto bandite entro l'esercizio e non concluse entro l'esercizio stesso, le Amministrazioni possono trasformare le prenotazioni in impegni (imperfetti in quanto privi del presupposto giuridico dell'obbligazione perfetta sottostante). Tale trasformazione può avvenire con nota da trasmettere alla Ragioneria centrale coesistente, la quale registrerà al S.I. la modifica della prenotazione in impegno (imperfetto).In questo modo le somme permangono nella situazione finanziaria della Regione, quali residui di stanziamento o fondo conservato fino al momento in cui, perfezionatasi l'obbligazione giuridica (aggiudicazione della gara), l'Amministrazione con apposito provvedimento assume il formale impegno di spesa a norma del 2° comma.
In assenza delle predette manifestazioni di volontà (nota) da effettuarsi comunque entro il termine dell'esercizio la prenotazione non produce alcun effetto contabile nel bilancio e di conseguenza le somme prenotate costituiscono economie di spesa.
Il sistema informativo, pertanto, alla fine dell'esercizio provvederà ad eliminare automaticamente le partite prenotate che non siano state trasformate in impegni di spesa a norma del 2° comma, né in fondo conservato.
4.  I commi 4° e 5° prevedono l'obbligo delle amministrazioni ad assumere impegni contestualmente alla emissione dei relativi titoli di spesa qualora trattasi di:
a)  spese correnti relative agli organi della Regione;
b)  stipendi ed altri assegni fissi al personale, nonché pensioni ed assegni congegneri;
c)  altre spese correnti a pagamento differito.
La contestualità tra l'assunzione degli impegni e l'emissione di titoli di spesa evita la formazione di residui passivi.
Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nei casi anzidetti "...il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa".
Inoltre per le spese indicate sub a) e b) la legge precisa che le stesse possono riferirisi soltanto all'esercizio in corso.
5.  Un'altra novità di rilievo è data dalla possibilità, ai sensi del 6° comma, di assumere impegni a carico di esercizi successivi per talune fattispecie di spese correnti che, anche se non predeterminate legislativamente, hanno carattere pluriennale.
Tali spese vanno esaminate caso per caso al fine di accertare se esistano i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione di impegni a valere su più esercizi:
a)  qualora sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, è in facoltà delle amministrazioni assumere impegni sulle spese correnti, oltre che per l'esercizio di competenza, anche per il solo esercizio successivo.Presupposto indispensabile è l'assenso dell'Assessore per il bilancio e le finanze che va richiesto prima dell'emanazione del provvedimento di impegno. A tal fine l'Amministrazione richiedente deve predisporre apposita richiesta da inoltrare ai competenti gruppi bilancio di questo Assessorato.Nel caso in cui detta funzione venga delegata ai direttori delle Ragionerie centrali, le richieste di assenso saranno inoltrate ai suddetti uffici; al riguardo ci si riserva di dare tempestive disposizioni in merito;
b)  per le spese per affitti o per le altre spese continuative e ricorrenti, qualora l'Amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza o in caso di accertata consuetudine, gli impegni potranno essere assunti oltre che per l'esercizio in corso anche per gli esercizi successivi. Anche in questo caso, per l'estensione dell'im pegno a più esercizi, occorre l'assenso da richiedere secondo la procedura prevista al punto a).
La nota con cui l'Amministrazione chiede l'assenso ad estendere l'impegno di spesa anche agli esercizi successivi (uno o più) deve essere corredata da una scheda esplicativa (il cui schema si allega alla presente circolare - allegato a) che deve contenere i dati di seguito elencati:
-  l'indicazione del capitolo di spesa ed i relativi stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale;
-  la descrizione dell'oggetto e del tipo della spesa;
-  l'indicazione della fonte dell'obbligazione giuridica (contratto di fornitura, di somministrazione, di locazione o altro);
-  l'indicazione delle somme che si intendono impegnare nell'esercizio in corso ed in quello successivo (o quelli successivi interessati), distintamente e cumulativamente;
-  la specificazione e la dimostrazione che sia indispensabile estendere l'impegno all'anno successivo per assicurare la continuità dei servizi, ovvero agli anni successivi secondo la consuetudine o la necessità o la convenienza;
-  limitatamente alla prima richiesta di assenso riguardante ciascun capitolo di spesa, la descrizione di eventuali altri impegni già assunti sullo stanziamento di competenza ed estesi a carico dell'esercizio successivo (o di più esercizi successivi), indicati distintamente per anno finanziario e cumulativamente;
-  eventuali annotazioni.
6.  Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è possibile, ai sensi del 7° comma, assumere impegni di durata pluriennale nel rispetto:
a)  dei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'art. 7, settimo comma, della legge regionale n. 47/77;
b)  ovvero, in assenza di specifiche leggi che ne fissino la spesa, dei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
Per la registrazione nel sistema informativo degli impegni di spesa riguardanti gli anni successivi, ai sensi dei commi 6° e 7° sopra esaminati, le Ragionerie centrali utilizzeranno le apposite funzioni della procedura informatica, interessando gli esercizi finanziari futuri.
Per completezza sembra opportuno, a questo punto, richiamare la disciplina dei limiti poliennali di impegno contenuta nell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e la relativa circolare dell'Assessorato bilancio e finanze n. 1234 del 9 aprile 1992, cui si rinvia per la corretta applicazione della norma stessa.
7.  Il comma 8° dell'articolo in esame prevede che tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e come tali contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione da determinarsi alla chiusura dell'esercizio.
Lo stesso comma prevede però alcune deroghe a detto principio.Infatti, le spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e in genere di lavori pubblici, da individuare esclusivamente fra i capitoli compresi nella categoria 9 del bilancio (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione), ancorché non impegnate a norma del 2° comma (obbligazioni giuridicamente perfezionate) possono tuttavia essere conservate in bilancio come residui di stanziamento per un solo anno, al termine del quale, ove non impegnate, costituiscono economie di spesa.
Il mantenimento in bilancio di dette somme non impegnate deve però risultare da decreti delle competenti amministrazioni, da trasmettere alle pertinenti Ragionerie centrali, adeguatamente motivati.
Il S.I. contabilizzerà detti residui con evidenze separate dai normali residui (perfetti) scaturenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza.
Dalla distinzione dei residui (perfetti e di stanziamento) deriva che, mentre per quelli di stanziamento è necessario nell'esercizio di mantenimento l'assunzione di impegni (utilizzo del fondo conservato) per obbligazioni giuridicamente perfezionate (al S.I. sarà effettuata, con apposita transazione di modifica, la trasformazione del residuo di stanziamento in residuo perfetto), per quelli perfetti non è consentita alcuna modifica; non è consentito cioè il disimpegno delle somme e il contemporaneo riutilizzo per altre obbligazioni e, pertanto, qualora l'obbligazione non sia più vigente per un qualsivoglia motivo, occorre disimpegnare le relative somme e contestualmente contabilizzare le stesse fra le economie di spesa.
Altre deroghe sono disciplinate dalle lettere a), b) e c) del comma in esame.
Le predette lettere riguardano rispettivamente:
-  le spese in conto capitale finanziate con mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;
-  le spese in conto capitale finanziate con prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;
-  le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni dell'U.E., dello Stato e di altri enti aventi destinazione vincolata (capitoli contrassegnati da apposito codice di vincolo) e le spese relative al cofinanziamento regionale delle assegnazioni stesse.
Dette tipologie di spese, anche se non impegnate a norma del 2° comma, si considerano tuttavia contabilmente"impegnate".
E' necessario a questo punto precisare cosa si intende per "impegnate": sicuramente detto termine non può riferirsi alle obbligazioni giuridicamente perfezionate perché, ove si volesse dare tale interpretazione, non sussisterebbe la necessità di prevedere le deroghe in questione; il termine va pertanto inteso come "fondo conservato" da assimilare ai residui di stanziamento prima esaminati.
A differenza dei predetti residui di stanziamento, questi non incontrano però limiti temporali per il loro mantenimento, salvo che il legislatore non disponga altrimenti con eventuali successive norme.
Non trattandosi quindi di residui perfetti (obbligazioni nei confronti di terzi) non opera per detti residui l'istituto della perenzione (non esiste infatti alcun creditore cui far gravare l'onere della richiesta di reiscrizione in bilancio).
Analogamente detto istituto non opera per i residui di stanziamento o fondo conservato esaminati al punto 3 (gare di appalto bandite e non ancora aggiudicate) della presente circolare.
A fronte di detti residui pertanto è consentita, negli esercizi successivi, l'assunzione di impegni perfetti per obbligazioni giuridicamente perfezionate, secondo le modalità sopra descritte.
Resta da stabilire infine se la conservazione delle somme in argomento viene effettuata automaticamente in concomitanza del verificarsi dell'evento condizionante, oppure occorra - come per i residui di stanziamento prima esaminati - apposito provvedimento del competente Assessorato.
Si è dell'avviso che, anche al fine di non appesantire inutilmente le procedure amministrative e contabili, non sia necessaria l'emissione di apposito provvedimento assessoriale di conservazione delle somme in questione, ritenendo sufficiente, oltre che necessario, il verificarsi dell'evento che ne giustifica la conservazione in bilancio, evento da portare comunque a conoscenza, con apposita nota, della competente Ragioneria centrale.
Pertanto, nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) è sufficiente che si dia dimostrazione dell'avvenuta contrazione del mutuo o dell'avvenuta emissione e riscossione dei prestiti obbligazionari; nelle fattispecie di cui alla lettera c) occorre dimostrare l'accertamento delle correlative entrate o, nel caso di cofinanziamento, che trattasi di integrazione regionale connessa a spese vincolate, a loro volta correlate ad accertamenti per assegnazioni vincolate disposte dagli organismi ivi indicati.
E' ovvio che eventuali minori accertamenti di entrate, anche negli esercizi successivi, daranno luogo a corrispondenti minori somme conservate nei correlativi capitoli di spesa.
La competente Ragioneria centrale provvederà a registrare nel sistema informativo detti "impegni", utilizzando l'apposita funzione all'uopo predisposta dall'A.I.S.I.
Al momento del perfezionarsi delle varie obbligazioni le Amministrazioni regionali provvederanno ad assumere i relativi impegni perfetti mediante formali provvedimenti.
La competente Ragioneria centrale, avuta notifica del provvedimento, procederà alle opportune registrazioni al sistema informativo mediante le apposite transazioni di modifica.
8.  L'ultimo comma, infine, prescrive che gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale siano controfirmati dall'Assessore per il bilancio e le finanze.
Le Amministrazioni devono trasmettere ai competenti gruppi bilancio di questo Assessorato detti atti di programmazione, opportunamente corredati della relativa documentazione e della specificazione degli oneri previsti a carico di ciascun anno. Dopo l'apposizione della controfirma da parte dell'Assessore per il bilancio e le finanze, gli atti saranno restituiti alle Amministrazioni di pertinenza per il seguito di propria competenza.
A conclusione delle presenti istruzioni si reputa utile riepilogare, nell'allegato quadro sinottico (allegato b), le varie tipologie di impegni disciplinate dalla norma esaminata.
Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari (tel.: Gr.V - 6966733, Gr.VI - 6966764, Gr.IX - 6966706).
La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PIRO 

(99.33.1534)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 21 giugno 1999, n. 349.
Criteri generali di organizzazione del personale della Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana.

Al Direttore regionale - Direzione lavoro
Al Direttore regionale - Direzione F.P.
Al Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia
Al Capo degli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Comando carabinieri Ispettorato del lavoro
Con riferimento al D.M. 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1997, istitutivo del Comando carabinieri Ispettorato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con riferimento al proprio decreto del 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996, recepito dall'art. 9 bis, comma 14°, della legge n. 608/96, relativo all'assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri negli Ispettorati del lavoro della Sicilia, si rende necessario emanare le seguenti direttive integrative al decreto assessoriale del 21 maggio 1996.
Nel premettere che il predetto organismo è stato reso operativo dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri in data 1 ottobre 1997, si ritiene opportuno preliminarmente indicare l'articolazione che lo stesso assume al centro ed a livello periferico.
La struttura centrale denominata "Comando carabinieri Ispettorato del lavoro", dislocata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli uffici di via Pastrengo n. 22 - Roma, è composta da un "Nucleo comando", con compiti di supporto al responsabile e da un "Reparto operativo". A livello periferico il Comando carabinieri Ispettorato del lavoro si articola in una sub-struttura "Nucleo carabinieri" dislocata in ogni Direzione provinciale del lavoro. I compiti e le attribuzioni del Comando carabinieri Ispettorato del lavoro sono riportati nella circolare ministeriale n. 130 del 20 ottobre 1997 ,che è integrazione della circolare ministeriale n. 42/97.
Nella Regione siciliana, oltre alla sub-struttura "Nucleo carabinieri" dislocata presso ogni Ispettorato provinciale del lavoro, con il decreto assessoriale 21 maggio 1996, è stato assegnato all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia n. 1 ispettore dei carabinieri.
Compiti e attribuzioni dell'ispettore dei carabinieri, assegnato all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia
L'ispettore dei carabinieri assolve i seguenti compiti:
-  dipende funzionalmente dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia e gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri Ispettorato lavoro;
-  al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro nella Regione siciliana, cura il coordinamento dei Nuclei carabinieri (N.I.L.) degli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia con la Struttura centrale del Comando carabinieri Ispettorato lavoro, programmando e svolgendo indagini, inchieste ed ispezioni, previe intese, ove necessario, con il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, riferendo direttamente all'Assessore del lavoro i risultati conseguiti; (coordinatore regionale N.I.L.)
-  opererà su tutto il territorio della Regione siciliana e, se necessario, ai sensi dell'art. 2, D.M. 31 luglio 1997, anche nel territorio nazionale ed all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché in ragione della riservatezza e della peculiarità degli interventi richiesti, provvederà a tutte le operazioni necessarie per l'attività di vigilanza, dall'esame del problema che sarà oggetto dell'ispezione, alla pianificazione dell'azione, alla predisposizione della tecnica ispettiva, alla scelta, - previo nulla osta del capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia - degli ispettori del lavoro e - previo nulla osta del comandante del Comando carabinieri Ispettorato lavoro - del personale dell'Arma dei carabinieri da utilizzare in forza ai N.I.L. in servizio presso gli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia, alla necessaria e preventiva informazione dei capi degli Ispettorati provinciali e realizzerà quant'altro possa essere utile affinché l'azione speciale di vigilanza e coordinamento siano svolte con il raggiungimento del massimo risultato.
L'esito dell'attività ispettiva, fermi restando gli obblighi di legge per gli operatori, è riferito al capo dell'Ispettorato regionale del lavoro e al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro ove ha sede l'attività di vigilanza;
-  ha facoltà di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate, ed a quelli che riguardano il Comando carabinieri Ispettorato lavoro ed i Nuclei carabinieri (N.I.L.);
-  partecipa alle riunioni indette dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia riguardanti l'ispezione del lavoro, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva;
-  collabora con gli organi centrali e periferici di questo Assessorato nell'attività di vigilanza;
-  assolve ad ogni altra incombenza demandatagli da leggi e regolamenti.
Compiti e attribuzioni della Struttura periferica (N.I.L.)
Il Nucleo carabinieri (N.I.L.) costituisce parte integrante degli Ispettorati provinciali del lavoro, dipende gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri Ispettorato del lavoro e funzionalmente dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o dal capo del Servizio vigilanza, se delegato da quest'ultimo.
A capo del predetto nucleo (N.I.L.) è preposto il militare più elevato in grado ed a parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.
Il comandante del Nucleo carabinieri ha le seguenti attribuzioni:
-  dispone la programmazione dei servizi ispettivi, sia quelli riferiti alle pratiche assegnate al nucleo, che quelli riferiti a vigilanza d'iniziativa, entrambi secondo le direttive del dirigente da cui dipende funzionalmente e risponde personalmente della regolare e tempestiva esecuzione degli ordini e delle richieste ricevuti;
-  cura la puntuale esecuzione dei programmi settimanali di servizio predisposti per il proprio personale, acquisendo il lunedì successivo alla settimana di lavoro programmata le pratiche svolte, che saranno rimesse per le opportune verifiche al dirigente da cui funzionalmente dipende o dal funzionario da questi delegato;
-  riferisce trimestralmente al dirigente da cui dipende sulla situazione del carico individuale di lavoro e sullo stato di trattazione delle pratiche assegnate e all'ispettore dei carabinieri dislocato presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia (Coordinatore regionale N.I.L.) affinché quest'ultimo possa meglio monitorare l'attività ispettiva dei N.I.L. e proporre eventuali idonei correttivi nelle sedi opportune;
-  ha facoltà di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate;
-  concorda, su richiesta del dirigente o del funzionario da questi delegato, l'utilizzazione di personale del nucleo nell'attività ispettiva da svolgersi congiuntamente.
Al riguardo si sottolinea che il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi e sezioni in cui è articolato l'Ispettorato provinciale del lavoro.
Norme di carattere generale
E' essenziale, per un migliore espletamento dei servizi ispettivi, lo stretto contatto del nucleo con l'Ispettorato provinciale del lavoro, ed a tale scopo si rende necessaria la partecipazione, così come avviene per i capi sezione, del comandante del Nucleo carabinieri alle conferenze periodiche indette dal dirigente e ai gruppi di lavoro, ove istituiti, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva.
E' da escludere l'impiego del personale del Nucleo carabinieri nell'ufficio relazioni con il pubblico.
La corrispondenza diretta al Nucleo carabinieri dovrà sempre essere consegnata chiusa al comandante del nucleo, poiché la stessa potrebbe riguardare atti riservati di carattere militare o contenere esposti e/o denuncie non riguardanti la materia della legislazione sociale, di competenza degli Ispettorati del lavoro. Giova ricordare che i carabinieri in servizio ai N.I.L. oltre ad avere acquisito i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 3, D.M. 31 luglio 1997, conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei carabinieri nei vari ruoli e gradi, nonché le relative qualifiche di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nelle 24 ore giornaliere e, anche fuori dall'orario di servizio, per tutte le altre violazioni di legge, con gli obblighi e i doveri che ne derivano; qualora la corrispondenza contenesse questioni di competenza dell'ufficio, il suddetto comandante dovrà consegnarla, senza ritardo, al dirigente da cui dipende funzionalmente per le determinazioni di competenza.
Per la corrispondenza in partenza, si ritiene opportuno che l'intestazione della nota rechi la timbratura "Nucleo carabinieri" al pari di quanto avviene per le altre sub-strutture in cui è articolato l'ufficio, è ciò anche al fine di agevolare l'individuazione della struttura che ha in trattazione la pratica.
Ai sensi dell'art. 5, D.M. 31 luglio 1997, il personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio presso il Comando dei carabinieri Ispettorato del lavoro, è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Regione siciliana, dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.39.1753)
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CIRCOLARE 6 ottobre 1999, n. 361.
Lavori socialmente utili - Attribuzioni di competenze agli uffici - Art. 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753.
Agli enti promotori e attuatori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Alla Direzione regionale lavoro - Gruppi VI e X
Alla Direzione regionale formazione professionale Gruppo VI
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale lavoro
L'art. 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dispone che con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Con decreto assessoriale 28 settembre 1999, n. 2753, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 850 del 29 settembre 1999, le competenze inerenti i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, anche regionali, sono state attribuite alle seguenti strutture:
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
1.  coordinamento di tutte le iniziative inerenti l'emanazione di circolari assessoriali, direttive generali, pareri, risposta a quesiti ecc.;
2.  coordinamento delle attività inerenti le misure di fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei lavoratori appartenenti al regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, anche regionali;
3.  supporto tecnico alla Commissione regionale per l'impiego nell'approvazione dei singoli progetti e dei piani;
Direzione regionale lavoro - Gruppo VI - Segreteria CRI
1.  assistenza e segreteria della Commissione regionale per l'impiego;
2.  gestione ed impegni di spesa del Fondo nazionale per l'occupazione e relativi rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
3.  archivio progetti finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione, la cui istruttoria continuerà ad essere effettuata dal Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro;
4.  comunicazione e notifica dei provvedimenti adottati dalla Commissione regionale per l'impiego ai soggetti interessati;
5.  competenze di cui all'art. 2, commi 7 e 9, art. 5, comma 1, art. 7, comma 5, e art. 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
6.  statistiche inerenti i progetti approvati e coordinamento delle attività statistiche dei soggetti assegnati;
Direzione regionale lavoro - Gruppo X - Lavori socialmente utili:
1.  gestione di tutte le attività contabili e di spesa a carico del bilancio regionale;
2.  competenze di cui all'art. 8 e art. 9, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
3.  rapporto di utilizzazione in lavori socialmente utili e provvedimenti conseguenti;
Direzione regionale formazione professionale - Gruppo VI:
1.  autorizzazione allo svolgimento di attività formative connesse con i progetti di lavori socialmente utili;
Ufficio regionale e uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione:
1.  coordinamento e vigilanza delle attività gestione di tutte le attività di competenza degli uffici subordinati;
2.  coordinamento attività statistiche;
Ispettorato regionale e ispettorati provinciali del lavoro:
1.  attività di vigilanza e controllo sulle attività inerenti le varie tipologie di lavori socialmente utili;
Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura:
1.  procedure di assegnazione ai progetti;
2.  statistiche inerenti i progetti ed i lavoratori assegnati;
3.  competenze di cui all'art. 7 e art. 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Il provvedimento in parola ha confermato le attribuzioni e le competenze, non richiamate nella presente circolare, precedentemente attribuite ai singoli uffici.
Bisogna, altresì, chiarire che i gruppi dell'Amministrazione centrale e l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione continueranno a rispondere ai quesiti posti nell'ambito delle rispettive competenze.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno ad inoltrare eventuali quesiti esclusivamente al competente ufficio provinciale del lavoro, che valuterà se inoltrare agli uffici centrali dell'Amministrazione.
I servizi ispettivi potranno essere richiesti ai competenti Ispettorati del lavoro da tutti gli uffici centrali e periferici del lavoro, nonché potranno essere attivati a seguito di segnalazioni pervenute. Il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro potrà disporre accertamenti ed ispezioni, anche attraverso propri funzionari, presso i soggetti promotori ed attuatori dei progetti.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.41.1882)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 7 ottobre 1999, prot. n. 816.
Autolinee di gran turismo - Direttive per l'anno 2000.

A tutte le aziende concessionarie di autolinee
Alla Direzione compartimentale MCTC di Palermo
Alla Direzione compartimentale MCTC di Catania
ANAC Sicilia
Le Aziende interessate al rinnovo delle concessioni delle autolinee di gran turismo annuali, invernali ed estive, ex art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono inviate a presentare le relative istanze entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno.
Le istanze devono essere indirizzate a questo Assessorato e presentate per ciascuna autolinea in carta da bollo con due copie in carta semplice, evidenziando:
-  il percorso dettagliato e la sua lunghezza;
-  il periodo di attivazione;
-  il programma di esercizio;
-  la tariffa a base differenziale;
-  il materiale rotabile da impiegare;
-  l'indicazione delle eventuali tratte parallele alle F.S. e ad altri mezzi pubblici di trasporto.
Ciascuna domanda deve, inoltre, essere corredata:
-  da tre esemplari della proposta orario, con l'indicazione delle fermate previste, delle distanze progressive e dei corrispondenti prezzi di viaggio;
-  da tre esemplari della tabella polimetrica delle tariffe (corsa semplice e di andata e ritorno);
-  da tre carte stradali della zona nelle quali il percorso dell'autolinea sia indicato in rosso ed in colori diversi da quello degli altri servizi pubblici di trasporto esistenti;
-  dati statistici relativi all'anno precedente (percorrenza, frequentazione ecc.).
Non vengono ammesse ad istruttoria le istanze tendenti ad ottenere concessioni di autolinee di gran turismo di nuova istituzione in ottemperanza alle disposizioni impartite con circolare assessoriale n. 815/tr del 30 marzo 1998; sono, invece, considerate ammissibili ad istruttoria le istanze di rinnovo delle autolinee di gran turismo non ammesse per l'anno 1999, per carenza di documentazione.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto disposto.
La presente circolare assessoriale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: ROTELLA 

(99.41.1901)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AVVISO DI RETTIFICA

CIRCOLARE 15 settembre 1999, prot. n. 16056
D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, con la legge n. 267/98 e successive modifiche e integrazioni. Programma di interventi urgenti 1999-2000.

L'elenco degli enti destinatari della circolare n. 16056 del 15 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21 settembre 1999, è integrato con i comuni diBaucina (PA), Castell'Umberto (ME), Mirabella Imbaccari (CT) e Provincia regionale di Agrigento.
L'Assessore: LOGIUDICE
(99.41.1902)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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