REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 1999 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 6 ottobre 1999, n. 25.
Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 17 maggio 1999.
Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione della deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 16 giugno 1999.
Individuazione dei criteri e dei parametri per l'erogazione dell'indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 10 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio fi nanziario 1999  pag. 10 


DECRETO 9 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 11 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 giugno 1999.
Determinazione dei contributi dovuti dalle società cooperative per le spese relative alle ispezioni ordinarie, per il biennio 1999/2000  pag. 12 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 29 marzo 1999.
Modifica del decreto 7 settembre 1998, concernente modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 19 maggio 1999.
Approvazione delle linee guide per l'istituzione del servizio infermieristico delle Aziende sanitarie.  pag. 13 


DECRETO 8 luglio 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con de creto ministeriale, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  pag. 14 


DECRETO 22 luglio 1999.
Assegnazione alla dott.ssa Francesca Formica della 4ª sede farmaceutica rurale nella frazione Città - Giardino del comune di Melilli  pag. 15 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 febbraio 1999.
Modifica del decreto 25 luglio 1997, concernente istituzione della riserva naturale Monte Altesina, ricadente nel territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia.
  pag. 16 


DECRETO 2 luglio 1999.
Annullamento della concessione edilizia n. 43/94 rilasciata dal sindaco del comune di Piraino  pag. 17 


DECRETO 2 luglio 1999.
Autorizzazione per la localizzazione dell'impianto di de pu razione nel comune di Naso  pag. 18 

DECRETO 6 luglio 1999.
Autorizzazione del progetto della Sarcis S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nei comuni di Bronte e Cesarò  pag. 19 


DECRETO 6 luglio 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla variante alla strada provinciale n. 9, tratto via Catira in San Gregorio di Catania  pag. 22 


DECRETO 6 luglio 1999.
Approvazione del progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal piano regolatore generale del comune di Siracusa  pag. 23 


DECRETO 6 luglio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta  pag. 30 


DECRETO 7 luglio 1999.
Autorizzazione all'ENEL S.p.A. per la costruzione di un elettrodotto nel comune di Paternò  pag. 31 


DECRETO 7 luglio 1999.
Autorizzazione all'ENEL S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto nel comune di Paternò.
  pag. 32 


DECRETO 12 luglio 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Siculiana  pag. 33 


DECRETO 22 luglio 1999.
Localizzazione di un'area su cui realizzare una scuola elementare nel comune di Ragusa  pag. 33 


DECRETO 22 luglio 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. per la costruzione di un elettrodotto ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa e Scicli  pag. 34 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Estinzione dell'opera pia Francesco Laganà Campisi di Militello Val di Catania  pag. 36 

Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.
  pag. 36 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ra mo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei co muni di Sciara e Cerda, per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Valle Torto e colline in sinistra Imera  pag. 36 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Piano annuale di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23: «Norme per l'edilizia scolastica»  pag. 48 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Aggiornamento dell'elenco delle società di revisione.
  pag. 51 

Assesorato dell'industria:
Concessione alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castonovo di Sicilia, del permesso di ricerca di acque minerali denominato "Realtavilla"  pag. 51 

Assessorato dei lavori pubblici:
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale  pag. 51 
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta  pag. 51 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Casa di riposo Villa Chiara di Conti Loredana s.a.s.  pag. 51 
Rettifica di un nominativo nella graduatoria provinciale valida per il 1999, dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la bran ca di pediatria  pag. 51 
Sostituzione di componenti del Comitato consultivo re gionale dei medici specialisti ambulatoriali  pag. 51 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta al comune di Carini per il progetto relativo al rifacimento degli acquedotti esterni e relative opere di servizio  pag. 51 
Approvazione di variante al piano particolareggiato della zona A2 del comune di Villafranca Tirrena  pag. 52 
Nomina del commissario ad acta presso l'Ente Parco dei Nebrodi  pag. 52 
Autorizzazione alla ditta C.I.S.M.A. s.r.l. per la realizza zione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Me lilli  pag. 52 
Nulla osta alla ditta Avimecv s.r.l., con sede in Modica, per la realizzazione ed ammodernamento di uno stabilimen to per la macellazione di polli e la lavorazione delle carni  pag. 52 
Concessione alla ditta Ecofarma s.r.l., con sede in Palermo, dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di ter modistruzione di rifiuti speciali non pericolosi e sanitari, nel comune di Carini  pag. 52 
Autorizzazione alla ditta Solac Prefabbricati s.r.l., per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Gela  pag. 52 
Provvedimenti concernenti apertura ed ampliamento di cave  pag. 52 
Elenco dei soggetti cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica am bientale  pag. 52 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione dell'associazione cooperativa La Corleonese Park società cooperativa a r.l., con sede in Corleone, all'albo regionale di turismo sociale  pag. 54 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 29 settembre 1999, prot. n. 2146/30.
Articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio "Nicholas Green". Anno scolastico 1999/2000.
  pag. 54 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 12 luglio 1999, n.13.
Procedure di accertamento e riassegnazione delle somme relative ai ribassi d'asta. Istruzioni, art. 27, comma 8, della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999.  pag. 54 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 6 ottobre 1999, n. 25 .
Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 19

1.  All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, le parole: "le autorizzazioni relative ad attività estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127".
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al marmo e alle altre pietre per uso ornamentale nonché alle calcareniti della provincia di Trapani ed al basalto dell'Etna così come individuato dal decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 16 giugno 1986.
3.  Per le attività estrattive di cui al comma 1 è consentito l'affidamento allo stesso soggetto della direzione dei lavori di più cave.
4.  Ai fini di cui al comma 1 le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano soltanto ai progetti di cave e torbiere indicati nello stesso decreto e nei relativi allegati.
5.  Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è riaperto e prorogato per un periodo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi del-l'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 2.
Sopravvenienza del vincolo paesaggistico

1.  Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ricadenti in aree nelle quali è sopravvenuto vincolo di natura paesaggistica, ai fini della prosecuzione delle attività, il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali territorialmente competente è reso entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato.

Art. 3.
Limiti dell'attività estrattiva all'interno dei parchi regionali

1.  Gli Enti parco, nelle more dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale dei materiali di cava possono consentire, limitatamente alle zone D di parco, l'apertura di nuove attività estrattive di modesta entità, come definita dal comma 2, dell'articolo 18, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, previa individuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei siti idonei anche in ragione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva. L'individuazione dei siti è soggetta all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
2.  La coltivazione delle cave di cui al comma 1 deve essere finalizzata esclusivamente alla produzione di materiale lapideo di pregio da utilizzare negli interventi edilizi ammessi dal regolamento del parco nonché per gli interventi da realizzare nei comuni del parco e per quelli comunque finalizzati al recupero ambientale.
3.  Le coltivazioni di cui al comma 1, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge in materia di cave, sono soggette al nulla osta dell'ente parco sentito il comitato tecnico-scientifico a condizione che si proceda al contestuale recupero ambientale delle aree di cava.
4.  Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e ricadenti al-l'interno dei parchi regionali in zone classificate D, al fine della prosecuzione delle attività occorrerà apposito nulla osta rilasciato dal presidente dell'Ente parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, purché si proceda a contestuale recupero ambientale delle aree di cava utilizzando esclusivamente tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Il nulla osta deve contenere adeguate prescrizioni per la minimizzazione dell'impatto ambientale e per la riduzione dei volumi estraibili autorizzati.
5.  Il mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni dell'Ente parco comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 4.
Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41

1.  All'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è aggiunta la seguente lettera:
"d)  per l'acquisto di terreni da adibire ad attività estrattive".

Art. 5.
Competenze del Consiglio regionale delle miniere

1.  Le competenze attribuite alla Commissione regionale per i materiali da cava ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dal Consiglio regionale delle miniere, istituito ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48.
2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è membro di diritto del Consiglio regionale delle miniere il direttore dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione preposto alla Direzione beni culturali.
3.  E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Art. 6.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 ottobre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per l'industria ad interim  CAPODICASA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, fatte salve le procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale è corredata dei seguenti documenti:
a)  estratto della mappa catastale interessata all'attività estrattiva;
b)  relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;
c)  dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente;
d)  attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22».
Nota all'art. 1, comma 2:
Il decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 16 giugno 1986 reca: «Inclusione tra i materiali lapidei di pregio del basalto dell'Etna».
Nota all'art. 1, comma 4:
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale».
Nota all'art. 1, comma 5:
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, così dispone:
«Per le cave relative all'attività di cui all'articolo 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non regolarmente autorizzate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, e per quelle i cui titolari abbiano subito l'esclusione decennale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, coloro che intendano proseguire l'esercizio ne fanno richiesta al distretto minerario entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione di cui all'art. 1».
Nota all'art. 3, comma 1:
Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, così dispone:
«Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si definisce attività estrattiva di modesta entità quella che presenta le seguenti caratteristiche:
-  cubaggio in posto del materiale utile da asportare non superiore a 30.000 mc;
-  assenza di impianti fissi connessi all'attività estrattiva ed al trattamento del materiale coltivato, ad eccezione degli impianti di gru».
Nota all'art. 4:
L'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, per effetto dell'aggiunta apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«Ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché alle loro cooperative e consorzi sono concessi contributi in conto capitale:
a)  per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa la spesa per l'area occorrente;
b)  per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
c)  per l'allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale;
d)  per l'acquisto di terreni da adibire ad attività estrattive.
Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo è elevato al 50 per cento per le cooperative di artigiani e loro consorzi».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 475
«Modifica e riapertura dei termini della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, concernente giacimenti di materiali di cava nel territorio della Regione siciliana».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Granata ed altri.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 24 giugno 1997.
Esaminato in Commissione e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" nella seduta n. 65 del 28 luglio 1997.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 116 del 22 settembre 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 117 del 30 settembre 1998.
Relatore: Calogero Speziale.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 252 del 20 luglio, n. 253 del 21 luglio, n. 254 del 22 luglio e n. 258 e n. 259 del 30 luglio 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1471)
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DECRETO PRESIDENZIALE 17 maggio 1999.
Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione della deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 20 gennaio 1999 relativa a: «Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione di impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999: «Recepimento D.P.R. 12 aprile 1995 - Valutazione di impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999»;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999 citata;

Decreta:


Articolo unico

E' emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 115 dell'11 maggio 1999: «Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 17 maggio 1999.
  CAPODICASA 



Annotato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 10 giugno 1999, al n. 2087.
Allegati
Deliberazione n. 115 dell'11 maggio 1999.
Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999.
LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio Regolamento interno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la "Valutazione di impatto ambientale di particolari progetti pubblici e privati";
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
Vista la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999, con la quale la Giunta regionale ha recepito, nelle more dell'approvazione della legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale, le disposizioni immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale di cui al richiamato D.P.R. 12 aprile 1996, individuando altresì nell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il ramo di amministrazione competente in materia;
Considerato che con nota n. 10 del 9 marzo 1999 la Corte dei conti ha restituito il D.P. n. 28/Gr.XVI/S.G.R. del 27 gennaio 1999, relativo alla emanazione della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 4/99 e dopo aver evidenziato che il recepimento amministrativo di disposizioni immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale può essere inteso solo in senso atecnico e cioè come atto ricognitivo finalizzato ad individuare le norme della legislazione statale effettivamente applicabili nell'ambito della Regione siciliana conclusivamente rappresenta che "... appare assolutamente indispensabile, in punto di legittimità, individuare tra le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni a Statuto speciale (D.P.R. 12 aprile 1996) quelle ritenute dotate del presupposto dell'applicabilità diretta";
Vista la nota n. 7548 del 20 aprile 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente individua le disposizioni contenute nel citato D.P.R. 12 aprile 1996, ritenute dotate del presupposto dell'applicabilità diretta (Allegato "A");
Ritenuto di integrare la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999, individuando tra le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 aprile 1996, quelle dotate del presupposto dell'applicabilità diretta nell'ordinamento regionale;
Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Delibera:

di integrare, per le motivazioni in premessa specificate, la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999, relativa a: "Recepimento D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento" individuando le disposizioni dotate del presupposto dell'applicabilità diretta nell'ordinamento regionale, contenute nella proposta di cui alla nota n. 7548 del 20 aprile 1999, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente allegato "A" alla presente deliberazione.
  Il Presidente: CAPODICASA 
  Il Segretario: RUFFINO 

Allegato "A" alla delibera n. 4 del 20 gennaio 1999.
Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e della Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Procedura di verifica (art. 10 - D.P.R. 12 aprile 1996)
Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale
(art. 5 - D.P.R. 12 aprile 1996)

1.0  Procedura di verifica (art. 10 - D.P.R. 12 aprile 1996).
1.1  La procedura di verifica prevista dall'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 si applica esclusivamente ai progetti indicati nell'allegato B del citato decreto, non ricadenti neppure parzialmente in aree ad alta sensibilità ambientale. Sono aree ad alta sensibilità ambientale, ai fini di cui all'art. 1, quarto comma, del D.P.R. 12 aprile 1996:
a)  Le aree naturali protette, come definite dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  Le aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
c)  Le aree soggette ai vincoli, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d)  Le aree tutelate dal Piano territoriale paesistico regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
e)  Le aree individuate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;
f)  Le aree destinate a parco ed a riserva naturale;
g)  Le aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni;
h)  Le aree individuate, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 22 giugno 1987, n. 868/87.
La procedura consiste nella decisione sull'assoggettamento o meno del progetto a procedura di V.I.A. regionale (art. 1, comma 6, art. 10, comma 1).
1.2  La procedura di verifica ha inizio con il deposito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della richiesta corredata da una relazione sugli effetti ambientali contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente in relazione agli elementi di verifica contenuti nell'allegato D (art. 8, comma 2, lettera a) e art. 10, comma 1).
1.3  Entro 60 giorni dal deposito l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si pronuncia, sulla base degli elementi contenuti nel predetto allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996, in merito all'esclusione o all'avvio della procedura di V.I.A., individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impatti; decorso infruttuosamente tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A. ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 10 del citato decreto, (art. 10, comma 2).
1.4  Nel caso in cui l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ritenga che il progetto debba essere sottoposto a procedura di V.I.A. si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.0 (art. 10, comma 4).
1.5  L'Ufficio competente cura la tenuta di un registro, in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica indicando il relativo esito; tale elenco viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 1, comma 9, art. 10, comma 3).
2.0  Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (art. 5 - D.P.R. 12 aprile 1996).
2.1  La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alle seguenti tipologie progettuali:
a)  Progetti indicati nell'allegato A del D.P.R. 12 aprile 1996 (art. 1, comma 3).
b)  Progetti indicati nell'allegato B, qualora ricadano anche parzialmente nelle aree ad alta sensibilità ambientale elencate al punto 1.1 (art. 1, comma 4).Per tali progetti la soglia è ridotta del 50% (art. 1, comma 5).
c)  Progetti indicati nell'allegato B, a seguito della procedura di verifica di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 (art. 1, comma 6).
2.2  Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 8, e non sono oggetto di procedura di V.I.A. regionale le opere e/o gli impianti previsti dall'art. 1, commi 10 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996.
2.3  L'istruttoria inerente i progetti di cui al punto 2.1, è avviata con il deposito - presso l'Ufficio competente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale, unitamente a copia del progetto dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica (art. 5, comma 1, art. 8, comma 2, lett. a).
2.4  Lo studio di impatto ambientale deve contenere le informazioni necessarie di cui al 4° comma dell'art. 6 da fornire attraverso le indicazioni di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 (art. 6, commi 1 e 4).
2.5  Dell'avvenuto deposito è dato annuncio, a cura del committente o dell'autorità proponente, sul quotidiano regionale o provinciale ove è localizzato l'intervento, al fine della presentazione delle eventuali osservazioni (art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1).
2.6  Copia della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale, unitamente al progetto e allo studio di impatto ambientale, è inviata dal committente alla Provincia regionale e ai Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che debbono esprimere i loro pareri entro 60 giorni dalla data di trasmissione (art. 5, comma 2).
2.7  Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2.5 (art. 9, comma 1).
2.8  Nei successivi giorni si procede al giudizio di compatibilità ambientale anche nel caso in cui gli enti di cui al precedente punto 2.6 non abbiano reso i pareri (art. 5, comma 2).
2.9  Qualora sia accertata, entro il predetto termine di 90 giorni, la necessità di eventuali integrazioni allo studio trasmesso o della documentazione allegata, tali integrazioni sono richieste al committente e il predetto termine di 90 giorni decorre dall'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione può essere effettuata una sola volta.Nel caso in cui il proponente non produca quanto richiesto non si dà ulteriore corso alla procedura VI.A.. E' facoltà del proponente presentare una nuova domanda (art. 5, comma 3).
2.10  In casi di particolare complessità può essere stabilita una proroga dei termini per la conclusione della procedura V.I.A. regionale di 60 giorni (art. 5, comma 4).
2.11  La Regione, qualora lo ritenga opportuno, può convocare una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e sue modifiche ed integrazioni recepita con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (art. 5, comma 6).
2.12  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente assume, con proprio atto, il giudizio di compatibilità ambientale prima dell'eventuale provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori, considerando, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni (art. 7, comma 1 e art. 9, comma 2).
2.13  L'Amministrazione competente all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti.Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (art. 7, comma 2).
2.14  Il provvedimento adottato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è comunicato ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controllo ambientale, ed è adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 7, comma 3).
(Allegato al D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996).
Allegato A
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

a)  Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b)  Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c)  Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
d)  Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e)  Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, clastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f)  Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
g)  Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h)  Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
i)  Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno.
l)  Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
m)  Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità superiore a 100.000 m3.
n)  Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 m3.
o)  Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 m3.
p)  Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
q)  Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
r)  Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3.

Allegato B
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4

1.  Agricoltura
a)  cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
b)  iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c)  impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
d)  progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
e)  piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
f)  progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
2.  Industria energetica:
a)  impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
3.  Lavorazione dei metalli:
a)  impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
b)  impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c)  impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
-  laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
-  forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
-  applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d)  fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e)  impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
f)  impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
g)  impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
h)  impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i)  cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
l)  imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
4.  Industria dei prodotti alimentari:
a)  impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b)  impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c)  impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d)  impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e)  impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
f)  macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g)  impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000, q/anno di prodotto lavorato;
h)  molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i)  zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5.  Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta:
a)  impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b)  impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c)  impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d)  impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6.  Industria della gomma e delle materie plastiche:
a)  fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7.  Progetti di infrastrutture:
a)  lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha;
b)  progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
c)  impianti meccanici di risalita, escluse le solovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
d)  derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
e)  interporti;
f)  porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
g)  strade extraurbane secondarie;
h)  costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
i)  linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l)  sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m)  acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n)  opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o)  opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p)  aeroporti;
q)  porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;
r)  impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno;
s)  impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno;
t)  centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 m3;
u)  discariche di rifiuti urbani ed assimilabili;
v)  impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
8.  Altri progetti:
a)  campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
b)  piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c)  centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
d)  banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2;
e)  fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f)  fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g)  stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t;
h)  recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
i)  impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnella- te al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
l)  cave e torbiere;
m)  impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
n)  trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
o)  produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

Allegato C
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2

1.  Dscrizione del progetto comprese in particolare:
-  una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
-  una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
-  la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
-  una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto;
-  le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2.  Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.
3.  Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.
4.  Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:
-  dovuti all'esistenza del progetto;
-  dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
-  dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive, e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5.  Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6.  Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7.  Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

Allegato D
ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7

1.  Caratteristiche.
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
-  dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) (1);
-  utilizzazione delle risorse naturali;
-  produzione di rifiuti;
-  inquinamento e disturbi ambientali;
-  rischio di incidenti;
-  impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2.  Ubicazione del progetto.
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
-  la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
-  la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a)  zone costiere;
b)  zone montuose e forestali;
c)  zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
d)  zone a forte densità demografica;
e)  paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
f)  aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
g)  effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.
(99.41.1868)
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DECRETO PRESIDENZIALE 16 giugno 1999.
Individuazione dei criteri e dei parametri per l'erogazione dell'indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SU PROPOSTA
DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
Visto l'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 1999, concernente l'erogazione di un'indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiarie, aventi sede nelle isole minori;
Ritenuto che, ai sensi del 3° comma del predet- to articolo, occorre individuare i criteri e i parame- tri per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di che trattasi;
Ravvisata l'opportunità di assegnare tali indennità di disagiata residenza in ragione inversa al numero degli abitanti residenti nel comune;
Visto il decreto n. 27939 del 28 gennaio 1999, concernente l'assunzione del relativo impiego di spesa per l'esercizio finanziario 1998 per l'importo di L. 455.000.000;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Le indennità di disagiata residenza di cui all'art. 27, legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei titolari di farmacie rurali, private e sussidiarie, aventi sede nelle isole minori, saranno erogate sulla base del punteggio correlato al seguente criterio:
-  numero di abitanti del comune, frazione o centro abitato ove è ubicata la farmacia, secondo il seguente punteggio, attribuito in ragione inversa al numero di abitanti:
-  da 0 a 600 abitanti  punti
-  da 601 a 1.200 abitanti  »
-  da 1.201 a 1.800 abitanti  »
-  da 1.801 a 2.400 abitanti  »
-  da 2.401 a 3.000 abitanti  »
-  oltre 3.001 abitanti  »


Art. 2

Le indennità saranno erogate proporzionalmente al punteggio determinato dal predetto criterio.

Art. 3

Le indennità dovranno essere corrisposte unicamente ai titolari delle farmacie che conseguano almeno il punteggio minimo di punti 1 e che risultino regolarmente aperte al pubblico durante l'anno solare cui le stesse indennità si riferiscono.
Le indennità spettanti per i dispensari farmaceutici aperti per l'intero anno solare sono ridotte del 50% qualora siano gestiti dallo stesso titolare di sede autorizzato.

Art. 4

All'erogazione delle indennità, da effettuarsi in conformità ai criteri suindicati, provvedono, previo accreditamento dei fondi occorrenti, i sindaci dei comuni ove sono ubicate le farmacie, con carico di produrre documentati rendiconti all'Assessorato regionale della sanità, entro giorni 90 dalla liquidazione della spesa.

Art. 5

La spesa relativa graverà sul cap. 42484 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato sanità, per l'esercizio finanziario 1998.
Palermo, 16 giugno 1999.
  CAPODICASA 
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 15 luglio 1999, con nota n. 551.
(99.31.1397)
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DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 2914 del 12 gennaio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1122 del 6 maggio 1999;
Vista la nota n. 2701 dell'11 giugno 1999, con cui il Presidente della Regione, quale commissario delegato alla realizzazione delle azioni e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari chiede l'impinguamento del capitolo 10640 per lire 1.000.000.000 per far fronte allo stato di emergenza nel territorio del comune di Ustica;
Vista la proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze allegata al presente decreto;
Visto l'elenco n. 2 annesso alla tabella B relativa allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999;
Considerato che il cap. 21253 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;
Visto in particolare l'art. 9, 2° comma, della citata legge n. 468/78;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

(Modificata denominazione)
  10640 Spese per fare fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Li- 
nosa, Lipari e Ustica      + 1.000.000.000  



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21253 Fondo di riserva per le spese impreviste     - 1.000.000.000 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1999.

Palermo, 30 giugno 1999.
  CAPODICASA 
  PIRO 

(99.31.1377)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 10 giugno 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio fi nanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trat tamento normativo del personale degli istituti zoopro filattici sperimentali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la deliberazione del 22 dicembre 1998, con la quale il CIPE ha assegnato alle regioni, a valere sulle di sponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1998, la somma di L.180.000 milioni, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana la somma di L. 13.073 milioni per le esigenze dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo;
Vista la nota prot. n. 124310/1 del 15 aprile 1999, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la spesa sociale, ufficio IX, comunica che, con decreto del 23 marzo 1999, n. 124310 è stato erogato, in favore della Regione siciliana l'importo di L. 13.073 milioni per le necessi tà finanziarie dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del la Sicilia per l'anno 1998;
Considerato che la predetta somma è stata interamente accreditata in data 26 aprile 1999 sul conto corrente n. 22945, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Considerato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 al capitolato 42831 è stato iscritto l'importo di L.12.525 milioni, di cui L. 11.644 milioni quale quota presunta 1998 e L. 881 milioni relative alla rimanente quota 1997;
Considerato che risulta ancora da iscrivere al pertinente capitolo 42831, spesa, l'importo di L. 1.429 milioni (L. 13.073 milioni meno L. 11.644 milioni);
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti (Fondo sanitario regionale)      + 1.429.000.000 L. n. 833/79 

TITOLO I - Spese correnti
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42831 Finanziamento per i servizi gestiti dall'Istituto zooprofilattico spe- 
rimentale della Sicilia      + 1.429.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 1999.
  PIRO 
   

Restituito dalla Corte dei conti con elenco n. 201/99 in quanto non soggetto a controllo preventivo di legittimità a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
(99.30.1374)
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DECRETO 9 luglio 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Viste le note n. 282311 del 15 giugno 1999 e n. 282511 del 25 giugno 1999, con la quali le Ragioneria centrale competente trasmette le note assessoriali n. 1035 e n. 1047 dell'11 giugno 1999 e chiede l'impinguamento del plafond di cassa del titolo II;
Viste le note n. 1035 e n. 1047 dell'11 giugno 1999, con le quali l'Assessorato regionale del turismo chiede una variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II di L. 21.000.000.000 per saldo contributi agli autotrasportatori e di L. 1.529.356.071 per provvedere alle richieste di reiscrizione in bilancio di somme perente a favore del comune di Centuripe e a favore del sig. Notalello (espropri Palacongressi di Agrigento);
Ritenuto che i contributi per gli autotrasportatori sono da considerare di indifferibile necessità, in quanto sono anche destinati al pagamento delle retribuzioni del personale;
Considerato che il 3° comma della già citata legge n. 4 del 1999, art. 32, consente l'integrazione delle dotazioni di cassa per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999, la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della Rubrica turismo di L. 22.529.356.071 per le finalità indicate nelle citate note 1035 e 1047 dell'11 giugno 1999;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione Titolo II 
Turismo      + 22.529.356.071 
Fondo di riserva di cassa      - 22.529.356.071 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 1999.
  PIRO 

(99.31.1378)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 giugno 1999.
Determinazione dei contributi dovuti dalle società cooperative per le spese relative alle ispezioni ordinarie, per il biennio 1999/2000.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Visto l'art. 8 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
Visto l'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n.36;
Visti gli artt. 15 (commi 4 e 5) e 20, lett. c, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stato determinato l'ammontare dei contributi per le ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi per il biennio 1999/2000;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione - per il biennio 1999/2000 - della misura del contributo anzidetto;
Sentita la Commissione regionale cooperazione, che nella seduta del 10 giugno 1999 ha espresso parere favorevole alla determinazione del contributo proposto;

Decreta:


Art. 1

In virtù del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 36/91, il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie è posto per due terzi a carico del bilancio della Regione siciliana - Rubrica Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; in conseguenza di ciò le stesse società cooperative corrisponderanno, per il biennio 1999/2000, la quota parte loro spettante nella misura sotto indicata e con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale citato in premessa:
a)  enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a L.500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000 - L. 134.000;
b)  enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L.500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000 - L. 334.000;
c)  enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L.2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000 - L. 667.000;
d)  enti cooperativi con fatturato superiore a L. 30.000.000.000 - L. 1.100.000;

Art. 2

Nella determinazione del contributo fra i parametri previsti all'art. 15 della legge n. 59/92 prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 3

I contributi così determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% verrà applicato nel caso in cui gli stessi abbiano avviato o realizzato un programma edilizio nel corso del biennio 1999/2000 o in data antecedente.

Art. 4

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 verranno aumentati del 20% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5

Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge n. 59/92, i contributi determinati ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e tale importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 11854015 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

Art. 6

Per le cooperative omologate dal tribunale nel 1998 o nel corso del biennio 1999/2000, il contributo è fissato nella misura minima di L. 134.000. Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 7

Per quanto concerne le cooperative edilizie di abitazione, anziché al fatturato, si fa riferimento al totale delle immobilizzazioni riportate in bilancio secondo le norme vigenti.

Art. 8

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare la quota parte loro spettante alle rispettive associazioni.Le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali devono versare la quota parte dovuta nel capitolo 4481/01 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione, tramite la Cassa regionale del Banco di Sicilia.

Art. 9

Il versamento del contributo di che trattasi deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le cooperative costituite nel corso del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di omologazione dell'atto costitutivo.

Art. 10

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 25 giugno 1999.
  BATTAGLIA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazio-ne, il commercio, l'artigianato e la pesca il 6 luglio 1999 alla nota n. 289.
(99.40.1782)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 29 marzo 1999.
Modifica del decreto 7 settembre 1998, concernente modalità attuative degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 1036/98/gab/L del 7 settembre 1998, che fornisce ulteriori istruzioni in ordine alla redazione delle graduatorie previste dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85;
Visto, in particolare, il punto "o altra causa" dell'articolo 1, comma 1°, del predetto decreto assessoriale, che consente ad ogni soggetto, che si sia astenuto per qualsiasi causa dall'essere utilizzato nei progetti ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, di avere computato il predetto periodo di assenza come periodo utile ai fini della già citata graduatoria;
Considerato che la dicitura residuale "o altra causa" comporta di fatto l'appiattimento del concetto di utilizzazione nei progetti, atteso che avrebbe rilevanza solo la data di avviamento ai progetti stessi e non anche l'effettiva utilizzazione, al di fuori, quindi, dei casi che, generalmente, nel diritto del lavoro vengono considerati servizio per determinate finalità - gravidanza, puerperio, servizio di leva, malattia;
Ritenuto, pertanto, opportuno correggere il predetto decreto n. 1036/98/gab/L cassando la parte "o altra causa";

Decreta:


Art. 1

L'art. 1, comma 1, del decreto assessoriale n. 1036/98/gab/L del 7 settembre 1998 è modificato cassando la frase "o altra causa".

Art. 2

Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale del lavoro per il visto di competenza.

Art. 3

Il dirigente coordinatore del gruppo X è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.
Palermo, 29 marzo 1999.
  PAPANIA 



Vistato dalle Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro della presidenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione in data 15 aprile 1999 alla nota n. 162.
(99.31.1395)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 maggio 1999.
Approvazione delle linee guide per l'istituzione del servizio infermieristico delle Aziende sanitarie.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761: «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»;
Visto il decreto ministeriale della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821: «Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»;
Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione del Piano sanitario regionale che dovrà stabilire le competenze dei settori delle aziende sanitarie, le modalità del loro funzionamento, nonché la loro articolazione e la loro organizzazione in servizi, emanare linee guida per l'attivazione del servizio infermieristico delle Aziende sanitarie, previsto ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera b, della succitata legge regionale n. 30/93, alle quali, al fine di una organizzazione omogenea in ambito regionale, pur nella loro autonomia gestionale, i direttore generali dovranno fare riferimento;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le linee guida, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera C, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 1999.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 giugno 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 8.
Allegato 1
LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO

Il servizio infermieristico si configura come servizio autonomo alle dirette dipendenze del direttore sanitario.
A)  Funzioni del servizio infermieristico
Le funzioni del servizio infermieristico sono:
-  programmare, organizzare e coordinare tutte le attività infermieristiche e di carattere alberghiero nell'ambito dell'azienda sanitaria al fine di assicurare un'adeguata assistenza alla domanda di salute dell'utente-persona;
-  partecipare attivamente alla determinazione delle politiche sanitarie dell'azienda in materia di assistenza infermieristica ed alberghiera;
-  assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse umane attraverso criteri di flessibilità organizzativa;
-  determinare i protocolli assistenziali per aree omogenee di assistenza;
-  valutare le prestazioni assistenziali infermieristiche e monitorare le medesime.
B)  Dirigenza del servizio infermieristico
La funzione di dirigente del servizio infermieristico è conferita ad un operatore professionale dirigente (DAI) nominato dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, tra coloro che sono di ruolo, inquadrati nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente (DAI) o, in mancanza, tra il personale infermieristico di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale, decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 73, (diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali).
L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile.La verifica dei risultati è annuale ed il mancato raggiungimento degli stessi comporta la rimozione dall'incarico.
Il dirigente del servizio infermieristico dell'azienda sanitaria svolge le funzioni di cui al punto A) ed è responsabile di tutte le attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale. E' alle dirette dipendenze del direttore sanitario ed è responsabile in ambito aziendale del coordinamento del personale infermieristico, OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza) ed ausiliario.Interagisce con gli altri servizi di staff del direttore generale, in particolare con l'ufficio della formazione di base, specialistica e permanente dell'azienda.
C)  Servizio infermieristico aziendale: organigramma
L'organigramma minimo del servizio infermieristico è il seguente:
-  un dirigente del servizio infermieristico di cui al punto B);
-  un numero di operatori professionali di I categoria del personale infermieristico da stabilire in relazione ai carichi di lavoro;
-  eventuale personale amministrativo in relazione ai carichi di lavoro.
D)  Uffici infermieristici periferici
Per le aziende sanitarie articolate in più presidi ospedalieri e/o territoriali, contestualmente all'istituzione del servizio infermieristico sono previsti gli uffici infermieristici periferici diretti da operatori professionali dirigenti (DAI), nominato con le modalità di cui al punto B), primo capoverso, o, in mancanza, da operatori professionali coordinatori, dipendenti funzionalmente dal servizio infermieristico aziendale, nel rispetto della necessaria autonomia operativa, in ragione di un ufficio per ciascun presidio ospedaliero e per ciascun distretto sanitario.
L'incarico è conferito con le modalità di cui al punto B), secondo capoverso.
Ogni ufficio infermieristico di presidio ospedaliero, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, avrà il seguente organico minimo:
-  un operatore professionale dirigente o un operatore professionale coordinatore (caposala), di cui sopra;
-  un numero di operatori professionali di I categoria del personale infermieristico da stabilire in relazione ai carichi di lavoro.
Ogni ufficio infermieristico di distretto sanitario, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, avrà il seguente organico minimo:
-  un operatore professionale dirigente o un operatore professionale coordinatore (assistente sanitario), di cui sopra;
-  un numero di assistenti sanitari da stabilire in relazione ai carichi di lavoro.
E)  Funzioni dell'ufficio infermieristico
All'ufficio infermieristico sono attribuite le funzioni del servizio, limitatamente al rispettivo ambito di competenza.
Provvede nell'ambito del presidio ospedaliero o del distretto sanitario a dare attuazione ai programmi definiti dal servizio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
(99.32.1438)
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DECRETO 8 luglio 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con de creto ministeriale, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.38 del 19 luglio 1986, con il quale si è provveduto alla prima iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario approvato con D.M. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, relativo alle disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e il D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Vista la legge del 29 dicembre 1990, n.407;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la circolare n. 635 del 9 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 18 aprile 1992, con la quale sono state fissate le modalità di iscrizione nell'elenco regionale anche per le farmacie della Regione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e prorogato con D.M. 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del 18 agosto 1994, n. 192;
Visto il decreto 5 marzo 1998, n. 24703, che detta nuove norme in ordine alle modalità di iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori;
Ritenuto doversi procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in attuazione del disposto dell'art.8 del decreto 5 marzo 1998, n. 24703, provvedendo all'iscrizione delle ditte di cui al presente decreto, la cui documentazione è risultata conforme alle direttive emanate con il succitato decreto 5 marzo 1998;

Decreta:


Art. 1

L'elenco regionale di cui al decreto 26 giugno 1986 viene aggiornato con le seguenti modifiche ed integrazione codici:
FARMACIE

Provincia di Catania
-  cambio titolarità da: dott.ssa Arcidiacono Rosa già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 a: dott.ssa Di Leo Giuseppina (codici di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario). Sede: Zafferana Etnea, via Vittorio Emanuele n. 152.
Provincia di Palermo
-  cambio titolarità da: dott. Lo Casto Salvatore già iscritto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 a: dott.ssa Lo Casto Patrizia (codice di famiglia di appartenenza 101 nomenclatore tariffario). Sede: Palermo, via Lincoln n. 130.
Provincia di Trapani
-  cambio titolarità da: dott.ssa Palermo Antonina già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 novembre 1992 a: dott. Cammareri Stefano (codice di famiglia di appartenenza 101 nomenclatore tariffario). Sede: Trapani, via Madonna di Fatima n. 88.
Provincia di Agrigento
-  Ortomedisan di Cacciatore Salvatore (codice di famiglia di appartenenza 101-501 nomenclatore tariffario). Sede: Canicattì: via Regina Elena n. 96/98.
-  New Sanitary di Amato Anna (codice di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario). Sede: S. Leone-Agrigento, viale Emporium n. 25.
Provincia di Caltanissetta
-  Lo Bartolo Rocco (codice di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25 nomenclatore tariffario). Sede: Butera, via Aldo Moro n. 48.
SANITARIE

Provincia di Palermo
-  cambio denominazione sociale da: Ferro Mario già iscritto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998 a: Centro ortopedico sani tario di Ferro Giuseppe & C. s.n.c. (codici di famiglia di appartenenza 101-501 nomenclatore tariffario). Sede: Mon reale, via Venero n.230.
ORTOPEDIE

Provincia di Palermo
-  Emyr di Schirru Giuseppe & C. s.n.c., recapito di Termini Imerese, via Mazzarino n. 16, già iscritto con decreto n. 27564 del 23 dicembre 1998, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 1999 apre anche tutti i lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e tutti i venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Art. 2

I recapiti istituiti devono svolgere esclusivamente l'attività di rilievo delle misure dei modelli e/o delle impronte e, se e quando possibile, provvedere anche alle prove, non costituendo, pertanto, essi stessi punto per collaudo, fatturazione e vendita.

Art. 3

Le Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti sono tenute, per il tramite del proprio primo settore sanitario, a vigilare sulle aziende iscritte nell'elenco regionale, quale risulta aggiornato e a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità rapporto motivato in ordine a fatti, situazioni o altro che possano, comunque, comportare la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'elenco.
Le Aziende UU.SS.LL. sono, altresì, obbligate a provvedere ai controlli ex art. 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

L'iscrizione nell'elenco regionale consente la fornitura al Servizio sanitario nazionale in tutto il territorio nazionale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 luglio 1999.
  SANZARELLO 

(99.30.1368)
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DECRETO 22 luglio 1999.
Assegnazione alla dott.ssa Francesca Formica della 4ª sede farmaceutica rurale nella frazione Città - Giardino del comune di Melilli.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto del medico provinciale di Siracusa n. 3312 del 13 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 12 ottobre 1985, con il quale è stata approvata, al 31 dicembre 1983, la pianta organica delle farmacie del comune di Melilli e, nel contesto, istituita la 4ª sede farmaceutica rurale nella frazione di Città - Giardino;
Visto il decreto del medico provinciale di Siracusa n. 5248 dell'1 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 26 ottobre 1995, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a privati delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in provincia di Siracusa, ivi compresa la 4ª sede di nuova istituzione nella frazione Città Giardino del comune di Melilli;
Visto il decreto n. 11586 del 2 luglio 1994, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso de quo;
Rilevato che la dott.ssa Francesca Formica è risultata idonea, classificandosi al 2° posto della graduatoria di merito, giusta decreto n. 11586/94 sopracitato;
Vista la nota assessoriale del 9 novembre 1994, prot. n. 30303585, con la quale, a seguito del parere reso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo con prot. n. 1573 del 27 gennaio 1993 e n. 9981 del 14 giugno 1994, nel notificare ai candidati risultati idonei il suindicato decreto n. 11586/94 veniva contestualmente rappresentato l'intendimento di sopprimere in sede di revisione della P.O. anche la sede messa a concorso prescelta dalla dott.ssa Francesca Formica;
Vista l'ordinanza del TAR Sicilia, sezione di Catania, n. 617 dell'8 marzo 1995, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento assessoriale del 9 novembre 1994, prot. n. 30303585;
Visto il decreto n. 19635 del 2 luglio 1996, con il quale, in esecuzione delle ordinanze surrichiamate, veniva assegnata la 4ª sede rurale del comune di Melilli alla dott.ssa Francesca Formica "con riserva di efficacia all'esito del giudizio di merito pendente avanti il TAR Sicilia sezione di Catania";
Vista la decisione del TAR per la Sicilia sezione diCatania n. 2216 del 3 dicembre 1996, con la quale è stato dichiarato inamissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dalla dott.ssa Formica avverso la predetta nota assessoriale del 9 novembre 1994;
Visto il verbale del 9 gennaio 1997, con il quale, a seguito del decreto di sequestro n. 6807/96, la sezione di polizia giudiziaria, guardia di finanza, della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, ha proceduto al sequestro giuiziale degli atti relativi alla 4ª sede farmaceutica rurale della frazione Città Giardino del comune di Melilli, successivamente dissequestrati, giusta verbale di restituzione del 24 giugno 1998;
Preso atto che, avverso la sentenza n. 2216/96 surrichiamata, la dott.ssa Formica ha proposto appello al C.G.A. Regione Sicilia;
Vista la decisione del C.G.A. n. 571/97, con la quale, in accoglimento dell'appello, è stato annullato il provvedimento impugnato, ritenendo illegittima, senza la previa revisione della pianta organica, la soppressione della sede a concorso;
Visto l'atto di messa in mora, ex art. 90 R.D. n. 642/1907 del 9 maggio 1998, con il quale la dott.ssa Formica intima l'emissione degli atti amministrativi previsti dalla legge, per procedere alla assegnazione, alla stessa, della sede farmaceutica de qua con il conseguente riconoscimento della titolarità e del diritto di esercizio;
Visto il ricorso avanzato, il 25 settembre 1998, al C.G.A. Regione Sicilia dalla dott.ssa Francesca Formica per ottenere l'esecuzione del giudicato nascente dalla decisione n. 571/97;
Vista la decisione n. 272/99, con la quale il C.G.A. Regione Sicilia in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha assegnato all'amministrazione il termine di trenta giorni, decorrente dalla data del deposito della decisione, per l'adozione del provvedimento di assegnazione della sede e successivo conseguente provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Ritenuto di dover dare seguito alla decisione n. 272/99 sopra richiamata;
Considerato che la revisione della pianta organica della farmacia del comune di Melilli, a tutt'oggi, non è stata effettuata;
Preso atto che la pianta organica vigente di cui al decreto del medico provinciale n. 3312/85 è relativa ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1983;
Ritenuto opportuno far riferimento alla situazione che si sarebbe dovuta considerare se la sede de qua fosse stata assegnata tempestivamente;
Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la dott.ssa Francesca Formica a reperire i locali nell'ambito della sede farmaceutica assegnata;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda U.S.L. 8 di Siracusa, la formalizzazione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità, previa acquisizione dei documenti di rito;
Visti gli atti d'Ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione della decisione del C.G.A. della Regione Sicilia n. 272/99, è assegnata alla dott.ssa Francesca Formica, nata a Bolzano l'8 giugno 1954, la 4ª sede farmaceutica rurale nella frazione Città-Giardino del comune di Melilli.

Art. 2

La dott.ssa Francesca Formica dovrà reperire i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico entro gli ambiti territoriali della zona assegnata di cui al precedente art. 1 e alla distanza prevista.

Art. 3

La dott.ssa Francesca Formica dovrà comunicare l'ubicazione dei locali da adibire per l'esercizio farmaceutico, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, all'Azienda U.S.L. 8 di Siracusa competente per territorio ed a questo Assessorato regionale della sanità.

Art. 4

All'Azienda U.S.L. 8 di Siracusa è fatto obbligo, per il seguito di propria competenza, dell'adozione del relativo provvedimento autorizzativo del riconoscimento della titolarità della dott.ssa Francesca Formica.
Il sindaco del comune di Melilli è incaricato della notifica del presente decreto; le spese di notifica del presente decreto, che dovrà essere regolarizzato in bollo, sono a spese della dott.ssa Francesca Formica.
Una copia del decreto dovrà essere restituita a questo Assessorato della sanità, gruppo 13° I Direzione - P.zza O.Ziino, n. 24 - Palermo, con la relata di avvenuta notifica.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Azienda U.S.L. 8 di Siracusa, all'Ordine provinciale dei farmacisti ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 luglio 1999.
  SANZARELLO 

(99.31.1399)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 febbraio 1999.
Modifica del decreto 25 luglio 1997, concernente istituzione della riserva naturale Monte Altesina, ricadente nel territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il proprio decreto n. 476/44 del 25 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 1997, registro n. 1, foglio 69, con il quale è stata istituita la riserva naturale Monte Altesina ricadente nei comuni di Nicosia e Leonforte, provincia di Enna;
Considerato che per mero refuso di stampa la motivazione istituzionale riportata all'art. 3 del citato decreto risulta essere quella relativa alla riserva naturale Monte Carcaci istituita con decreto n. 490/44 del 25 lu glio 1997, mentre quella indicata nella scheda tecnica della riserva Monte Altesina allegata al decreto n. 970/91 è "pregevole ed esteso esempio di lecceta che si spinge sino al suo limite altimetrico superiore ricca di aspetti delle associazioni della quercetea ilicis";
Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'art. 3 del citato decreto n. 476/44 cassando la frase "... le interessanti formazioni boschive con dominanza di quercus ilex nonché l'avifauna e in particolare il picchio rosso maggiore e lo sparviero" e sostituendola con "pregevole ed esteso esempio di lecceta che si spinge sino al suo limite altimetrico superiore ricca di aspetti delle associazioni della quercetea ilicis";

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui alla premessa, all'articolo 3 del decreto n. 476/44 del 25 luglio 1997, istitutivo della riserva naturale Monte Altesina, la frase "... le interessanti formazioni boschive con dominanza di quercus ilex nonché l'avifauna e in particolare il picchio rosso maggiore e lo sparviero" è cassata e sostituita con "pregevole ed esteso esempio di lecceta che si spinge sino al suo limite altimetrico superiore ricca di aspetti delle associazioni della quercetea ilicis".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 febbraio 1999.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 marzo 1999.
Reg. n. 1 Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 22.
(99.30.1339)
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DECRETO 2 luglio 1999.
Annullamento della concessione edilizia n. 43/94 rilasciata dal sindaco del comune di Piraino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1550 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1711 del 9 febbraio 1996, con la quale l'Assessorato regionale alla Presidenza trasmetteva a questo Assessorato, per il seguito di competenza, l'esposto a firma di Marnaci Carlo su presunti illeciti relativi alle concessioni edilizie n. 49/90 e n. 43/94 rilasciate dal comune di Piraino;
Vista l'assessoriale prot. n. 11961 del 21 ottobre 1997, con la quale si invitava il comune di Piraino a volere procedere in autotutela all'annullamento delle concessioni edilizie n. 49/90 e n. 43/94 e a fornire da parte dei soggetti interessati le proprie controdeduzioni in merito, entro il termine di trenta giorni, qualora il comune non avesse proceduto all'annullamento;
Viste le note prot. n. 1736 del 16 febbraio 1998 e n. 3395 del 2 aprile 1998, con le quali il sindaco del comune di Piraino comunicava a questo Assessorato di avere avviato il procedimento per l'annullamento in autotutela delle concessioni edilizie n. 49/90 e n. 43/94 senza tuttavia definire tale attività, per cui si rimetteva alle decisioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, dato il considerevole lasso di tempo intercorso tra il rilascio e l'eventuale annullamento delle medesime;
Vista la concessione edilizia n. 49/90 del 17 maggio 1990 con i seguenti allegati:
1)  relazione tecnica;
2)  stralcio P.R.G.;
3)  planimetria e sezioni;
4)  titolo di proprietà;
5)  dichiarazione sostitutiva di notorietà;
6)  istanza approvazione del progetto;
7)  istanza trasmissione del progetto;
8)  ordinanza n. 8/94 del 12 dicembre 1994 del sindaco di Piraino di demolizione delle parti di edificio dif formi dalla concessione edilizia;
9)  elaborati grafici del progetto in sanatoria;
Vista la concessione edilizia n. 43/94 dell'8 novembre 1994 costituita dai seguenti allegati:
1)  relazione tecnica;
2)  elaborati grafici consistenti in:
-  stralcio strumento urbanistico;
-  stralcio catastale;
-  piante, sezioni, prospetti;
3)  dichiarazione di vincolo dell'area a parcheggio;
4)  istanza di sanatoria;
5)  nota del comune di Piraino con la quale viene espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 137 del 3 giugno 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
A seguito di esposto a firma del sig. Carlo Marnaci per presunte violazioni edilizie veniva disposta dal l'A.R.T.A. una indagine ispettiva presso il comune di Piraino per accertare quanto segnalato dall'esponente.
Dagli esiti dell'accertamento ispettivo prot. n. 68 del 18 giugno 1997 emerge quanto segue:
-  Con concessione edilizia n. 49/90 del 17 maggio 1990 è stata autorizzata la sopraelevazione di un fabbricato esistente, costituito da due piani di cui uno seminterrato, in zona di completamento "B1" del P.R.G. vigente approvato con decreto n. 413 del 2 maggio 1990;
-  In corso di esecuzione dei lavori sono state realizzate opere in difformità consistenti in:
1)  piano secondo: aumento di superficie pari a mq. 10,79 rispetto al progetto approvato a seguito della realizzazione di due verande, e aumento di superficie pari a mq. 1,63 per congiungimento di due balconi. Inoltre sono state riscontrate modifiche ai prospetti per spostamento di aperture e diversa distribuzione interna;
2)  piano sotto tetto: maggiore altezza delle falde di copertura:
-  In data 12 febbraio 1994 è stata emessa ingiunzione a demolire n. 8/94 relativamente alle opere edilizie eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 49/90;
-  Successivamente la ditta ha chiesto e ottenuto la C.E. n. 43/94 in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/85;
-  Con assessoriale prot. n. 11961 del 21 ottobre 1997 sono state contestate, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, le concessioni edilizie n. 49/90 e n. 43/94 per il mancato computo del volume del corpo scala nella cubatura assentita con le predette concessioni edilizie;
-  Con nota prot. 1736 del 15 aprile 1998, il comune ha trasmesso le proprie controdeduzioni unitamente a quella della ditta Amaro Tindaro e Princiotta Cariddi prot. 2074;
-  La ditta succitata fa rilevare che il fabbricato di cui alle suddette concessioni risulta ultimato in ogni sua parte e che, pertanto, l'illegittimità dovrà essere valutata in relazione all'interesse pubblico, concreto e attuale;
-  Il comune ribadisce quanto espresso dalla ditta rimettendosi alle decisioni di questo consiglio;
Considerato
-  Relativamente alla concessione edilizia n. 49/90 si è rilevato che la stessa risulta in contrasto con l'art. 15, punto 9), delle N.A. del P.R.G. vigente. Tale norma dispone che dal computo della cubatura dell'edificio vanno esclusi soltanto i volumi tecnici esterni alla copertura dell'edificio.
Dalla relazione tecnica redatta dal progettista risulta, invece, che i corpi scala, interni all'edificio, sono stati detratti dal calcolo della cubatura complessiva.
Pertanto le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. appaiono fondate.
Tuttavia il fabbricato, interamente realizzato, risulta ubicato in un contesto territoriale consolidato per cui anche se la concessione edilizia risulta illegittima non appare configurarsi un grave danno urbanistico.
-  Per quanto concerne la concessione edilizia n. 43/94, la stessa risulta rilasciata ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/85. Il presupposto di detto articolo è la piena rispondenza dell'opera realizzata abusivamente alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Dall'esame della concessione edilizia in sanatoria sopra citata si rileva che la cubatura dei corpi scala non è stata computata nel calcolo della volumetria complessiva e che l'entità del volume degli stessi comporterebbe in aggiunta alla volumetria assentita pari a mc. 2038,09, un aumento di cubatura superiore alla volumetria consentita in zona "B1", pari a mc. 2044,07.
Pertanto, la concessione suddetta non poteva essere rilasciata ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 37/85 non essendo conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Di conseguenza, le contestazioni formulate dal l'A.R.T.A. appaiono fondate ma nella suddetta fattispecie non può farsi alcuna ulteriore considerazione sull'interesse pubblico all'annullamento in quanto la violazione in questione è "in re ipsa" ed integra da sè puntuale e concreta motivazione di annullamento.
Tutto quanto premesso e considerato, si esprime pa re re per l'annullamento della concessione edilizia n. 43/94 rilasciata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/85, mentre per la concessione edilizia n. 49/90, pur rimanendo viziata di illegittimità, non sussistono motivi di interesse pubblico prevalente e concreto all'annullamento.
Restano, ovviamente, impregiudicati altri eventuali profili di responsabilità.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 137 del 3 giugno 1999 e di dovere procedere all'annullamento della concessione edilizia n. 43/94;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e per le motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 137 del 3 giugno 1999, in premessa riportato, è annullata la concessione edilizia n. 43/94 rilasciata dal sindaco del comune di Piraino.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 54, comma 1°, della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 il sindaco del comune di Piraino, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

Il comune di Piraino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1343)
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DECRETO 2 luglio 1999.
Autorizzazione per la localizzazione dell'impianto di de pu razione nel comune di Naso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1550 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Vista la nota prot. n. 21 del 4 gennaio 1999, con la quale il comune di Naso ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per la realizzazione del l'impianto di depurazione in località Curva Milio;
Vista la delibera n. 68 del 7 novembre 1998, non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23/97, con la quale il consiglio comunale di Naso ha approvato la localizzazione dell'impianto di depurazione in località Curva Milio;
Vista la nota prot. n. 8262 del 17 marzo 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sull'opera di che trattasi, esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
-  non vengano eseguiti manufatti assorbenti o di sperdenti che, immettendo acque in genere nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità del terreno;
Vista la nota prot. n. 2040 CC del 18 giugno 1998, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina sull'opera di che trattasi esprime parere favorevole a condizione che:
-  i muri di qualsiasi tipologia siano realizzati in ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge regionale n. 37/85;
Vista la certificazione del 16 ottobre 1998 a firma del capo dell'ufficio tecnico comunale, con cui si attesta che nell'area interessata dall'opera non esistono vincoli discendenti dalle leggi nn. 1089/39, 1497/39, 431/85 e legge regionale n. 78/76;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 131 del 20 maggio 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato
-  che l'opera è conforme al PARF approvato con decreto n.582 del 19 giugno 1990, che di fatto integra il PdF del '79, che non prevedeva la localizzazione del l'im pianto;
-  che per tale opera è stato richiesto il finanziamento ai sensi della circolare ARTA 18 luglio 1997, attuativa del POP 94/99 e conseguentemente viene richiesta l'autorizzazione dello stesso Assessorato prima dell'ap palto;
-  che il progetto è dotato dei pareri del Genio civile e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, che lo approvano con prescrizioni che in questa sede vengano confermate;
-  che l'attestazione dell'UTC esclude la sussistenza di ulteriori vincoli.
Per quanto sopra è del parere che la localizzazione dell'impianto di depurazione in località Curva di Milio, in variante al programma di fabbriazione del comune di Naso, di cui alla delibera consiliare n. 68 del 7 novembre 1998, ai sensi dell'art. 45, legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sia meritevole di approvazione»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 131 del 20 maggio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 131 del 20 maggio 1999 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, in premessa riportate, la localizzazione dell'im pianto di depurazione del comune di Naso approvata con delibera consiliare n. 68 del 7 novembre 1998.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 68 del 7 novembre 1998, contenente: relazione tecnica, studio geologico esecutivo, stralcio P. di F., planimetria catastale con l'indicazione dell'impianto e della fascia di rispetto, che verrà vistata e timbrata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Naso resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione dell'atto deliberativo, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1332)
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DECRETO 6 luglio 1999.
Autorizzazione del progetto della Sarcis S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nei comuni di Bronte e Cesarò.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota del 14 agosto 1998, con cui la Sarcis S.p.A. aveva chiesto a questo Assessorato, ai sensi del l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche di cui all'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, la prescritta autorizzazione all'esecuzione di n. 2 condotte in acciaio al carbonio, di cui una del diametro 12'' per il trasporto del gas e l'altra del diametro 3'' per il trasporto della gasolina, nonché di un cavo per la trasmissione dei dati, colleganti i pozzi di Roccacavallo 1, Serra di Vito 1 e Serra di Vito nord-est 1, e la centrale di trattamento gas di Bronte;
Vista la nota prot. n. 7964 gr. 2 del 25 novembre 1998, con la quale l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana ha rappresentato la necessità, a seguito di sopralluogo, che per quanto attiene il tratto ricadente nel comune di Bronte si rende:
-  necessario che la Sarcis predisponga una variante al percorso, in quanto vengono interessati terreni demaniali coperti da bosco naturale, per i quali vige la norma di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/96, che impone l'inedificabilità assoluta anche se trattasi di opere interrate;
Vista la nota CB/vmr/prot. n. 22 dell'11 gennaio 1999, con la quale la Sarcis S.p.A., a seguito della nota di cui sopra, ha chiesto a questo Assessorato di rilasciare l'autorizzazione solo per la parte finale della condotta, cioè quella che dal pozzo Serra di Vito nord-est 1 arriva fino alla centrale di trattamento gas di Bronte;
Vista la delibera n. 9 del 23 febbraio 1999, divenuta esecutiva ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con cui il consiglio comunale di Bronte ha espresso "parere favorevole ai lavori di allacciamento dei pozzi Roccacavallo-Serra di Vito alla centrale di trattamento gas di Bronte con condotte 12'' e 3'' nonché di un cavo trasmissione dati";
Vista la delibera n. 56 del 24 novembre 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con cui il consiglio comunale di Cesarò ha rilasciato parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 39/99 dell'1 febbraio 1999, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha rilasciato, sulla variante di che trattasi, parere favorevole a condizione che siano effettuate, in fase esecutiva, delle indagini geognostiche per definire l'esatta situazione litostratigrafica e prove in sito e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di posa della condotta;
Vista la nota prot. n. 31206/32060 dell'1 febbraio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha trasmesso a questo Assessorato il parere sez. II prot. n. 24451 del 23 settembre 1998, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con la quale sulla variante di che trattasi si è espresso favorevolmente a condizione che:
-  in fase esecutiva vengano eseguite indagini geognostiche e geotecniche;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo;
Vista la nota prot. n. 5205/III del 7 novembre 1998, con cui la Sezione archeologica della Soprintendenza di Catania ha trasmesso a questo Assessorato il parere prot. n. 2365/III del 26 maggio 1998, sul progetto completo e cioè per l'intero tratto ricadente in provincia di Catania, detto parere è favorevole con la prescrizione che le opere di scavo connesse alla posa del tubo dovranno essere sorvegliate dalla Sezione medesima per cui è necessario che la Sarcis S.p.A. e l'eventuale ditta appaltatrice dei lavori comunichino alla Sezione con un anticipo di almeno 15 giorni la data d'inizio dei lavori di scavo ed il loro programma, con l'obbligo di legge (in ogni caso) del l'im mediata denuncia alla Sezione stessa di eventuali ri tro vamenti archeologici, e fatti salvi gli eventuali interven ti della Soprintendenza secondo le vigenti leggi di tutela;
Vista la nota prot. n. 15575/II del 23 giugno 1998, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. sez. P.A.U. di Catania ha espresso il seguente parere:
Verificato che solo i tratti relativi agli attraversamenti (sul fiume Simeto e sul fiume Troina) ricadono in area sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 431/85, art. 1, lett. C, per quanto di competenza ai fini della tutela panoramica e paesaggistica della località, esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte a condizione che il tubo da 6'' attualmente ubicato sul lato sud del ponte ad archi sul fiume Serravalle, venga rimosso e possibilmente messo in opera sul ponte di più recente costruzione come previsto per i nuovi attraversamenti in progetto;
Vista la nota prot. n. 8262/97 del 23 aprile 1998, con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha rilasciato parere favorevole a condizione che:
-  ad ultimazione dei lavori sia ripristinato lo stato originario dei luoghi;
-  qualora durante l'esecuzione dei lavori nel sottosuolo dovessero emergere testimonianze archeologiche, sarebbe necessario darne comunicazione alla Sezione ar cheologica (art. 19, legge regionale 29 aprile 1985, n. 21);
Vista la nota prot. n. 29747 Pos. IV-2/9 del 9 febbraio 1998, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania sull'intero progetto delle condotte, cioè per tutto il tratto ricadente in provincia di Catania, comprendente quindi la parte in esame, ha rilasciato parere favorevole ai fini della tutela idrogeologica con le seguenti prescrizioni:
-  che i movimenti di terra, da eseguire per le finalità in oggetto, siano limitati al minimo indispensabile;
-  che siano contestualmente realizzate opportune opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane, e ripristino dello stato dei luoghi;
-  divieto assoluto di nuove piste;
-  che siano autorizzati l'attraversamento e la servitù dei terreni di proprietà dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 25386 Pos. IV-4-14 del 22 novembre 1997, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha comunicato che la zona attraversata dal costruendo metanodotto non risulta vincolata ai fini idrogeologici e, pertanto, non necessita di autorizzazione dell'ufficio;
Vista la nota prot. n. 7964 Gr. II del 25 novembre 1998, con la quale l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana ha richiesto la variante per il tratto ricoperto dal bosco naturale e per quanto attiene il rimanente percorso, comprendente la parte in questione, l'Azienda ha specificato che "i terreni demaniali interessati non sono ricoperti da boschi naturali e, quindi, lo stesso può essere preso in considerazione";
Vista la nota prot. n. 3455 del 20 maggio 1998, con cui il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania ha rilasciato parere favorevole sull'intero progetto delle condotte, cioè per tutto il tratto ricadente in provincia di Catania, comprendente quindi la parte in esame, alle seguenti condizioni:
1)  la distanza minima tra l'oleodotto ed il gasdotto entro lo scavo deve essere almeno di 50 centimetri per il rispetto del punto 3.4.2. del decreto ministeriale 24 novembre 1998;
2)  le distanze con i tratti paralleli al metanodotto Snam, che è preesistente, devono essere rispondenti a quanto previsto al punto 2.4.3. del decreto ministeriale 24 novembre 1984 e gli attraversamenti dovranno essere concordati, come modalità realizzative, con progetti che dovranno pervenire a questo Comando con un espresso assenso da parte della ditta Snam;
3)  dovrà essere presentato un piano di emergenza con l'indicazione dei responsabili e delle modalità d'intervento in caso di anomalie e/o perdite di prodotto del l'oleodotto per evitare inquinamenti e/o danni all'ambiente come da circolare M.I.S.A.n.36 del 1982.
A lavori ultimati, poiché l'impianto è esente dal rilascio del certificato di prevenzione incendi, dovrà essere presentata documentazione del collaudo a pressione sia del gasdotto che dell'oleodotto a firma di tecnico abilitato nonché dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 degli impianti elettrici asserviti in occasione del sopralluogo congiunto previsto dal decreto legislativo n. 624/96;
Vista la nota prot. n. 1633/9452 del 28 novembre 1998, con cui l'ufficio prevenzioni incendi dei vigili del fuoco di Messina ha inviato a questo Assessorato il parere prot. n. 352/9452 del 28 maggio 1998, favorevole alle seguenti condizioni:
«a)  per le tubazioni saldate, la qualità della saldatura sia controllata a campione con prove di piegamento o schiacciamento;
b)  l'inserimento di curve, raccordi e altri pezzi spe ciali, sia eseguito mediante unione a flange o mediante saldatura di testa; inoltre i suddetti materiali dovranno essere di acciaio e resistere alla pressione nelle condizioni d'esercizio previste per la condotta sulla quale verranno inseriti (art. 2.1.3. D.M.I. 24 novembre 1984);
c)  le condotte dovranno essere sezionate mediante apparecchiature di intercettazione. Inoltre la condotta del gas, in ciascun tronco (della lunghezza non superiore a 6 km) ottenuto a seguito del sezionamento, così come previsto dall'art. 2.3.1. del D.M.I. 24 novembre 1984 dovrà essere munita di idonei dispositivi di scarico atti a consentire il rapido svuotamento del tratto di tubazione, qualora se ne determini la necessità. In ogni caso, le operazioni di scarico non dovranno avvenire in maniera automatica e non dovranno recare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose;
d)  siano installate specifiche apparecchiature atte ad assicurare che le pressioni massime di esercizio delle condotte non vengano superate (art. 2.3.2. D.M.I. 24 novembre 1984); siano rispettati integralmente gli articoli 2.4.1. (profondità di interramento), 2.4.2. (parallelismi e gli attraversamenti), 2.4.3. (distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione) e 2.6.2. (condotte aeree del D.M.I. 24 novembre 1984). L'osservanza delle prescrizioni contenute nei sopra menzionati articoli dovrà essere comprovata mediante dichiarazione a firma del tecnico direttore dei lavori;
f)  le due condotte dovranno essere posate all'interno dello scavo, ad una distanza l'una dall'altra tale da non causare anomalie al sistema di protezione catodica;
g)  siano, in ogni caso, rispettati il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e il decreto ministeriale 12 luglio 1990 in materia di rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti, nonché delle leggi n. 319 del 10 maggio 1976 e n. 650 del 24 dicembre 1979 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il decreto ministeriale 24 novembre 1984 per ogni particolare non descritto;
h)  la Sarcis S.p.A. sia autorizzata, da parte della Regione siciliana, Assessorato dell'industria, ad esercire l'impianto della centrale gas di Bronte (CT);
i)  la centrale del gas di Bronte sia provvista del relativo certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Co mando dei vigili del fuoco competente per territorio e sia pertanto dotata degli impianti di sicurezza e corredata dei necessari sistemi antincendio;
l)  la Sarcis S.p.A. dovrà richiedere alle autorità competenti le eventuali necessarie autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti, specificando che il presente parere è relativo alla sola sicurezza antincendi e per il tratto di condotta di competenza dello scrivente Comando;
m)  si inviino preventivamente al collaudo i certificati di prova a pressione e tutte le certificazioni e dichiarazioni previste dalla vigente normativa, nonché una di chiarazione di conformità alle vigenti norme rilasciata da ingegnere abilitato;
n)  le tubazioni siano adeguatamente protette contro le corrosioni;
o)  il personale che esercisce la condotta sia adeguatamente formato e addestrato sulle problematiche con cernenti la sicurezza antincendio, la relativa attestazione deve essere allegata alla richiesta di collaudo.»;
Vista la nota prot. n. 255 del 7 aprile 1999, con la quale il gruppo XXIII/D.R.U. ha trasmesso al gruppo XXXIII/D.R.U. gli elaborati dei lavori di che trattasi, per il provvedimento finale;
Vista la nota prot. n.252 del 30 marzo 1999 del gruppo XXIII/D.R.U., con la quale esprime parere favorevole all'autorizzazione della parte finale del gasdotto di che trattasi, dal Pozzo Serra di Vito nord-est 1 alla centrale di trattamento gas di Bronte;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal gruppo XXIII/D.R.U. con la nota prot. n. 252 del 30 marzo 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere reso dal gruppo XXIII/D.R.U. con prot. n. 252 del 30 marzo 1999, e con le condizioni poste dagli uffici del Genio civile di Catania e Messina, dalle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali di Catania e Messina, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Catania e Messina e dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, in premessa riportati, il progetto della parte finale del gasdotto allacciamento pozzi Roccacavallo-Serra di Vito alla centrale di trattamento gas Bronte con condotte diametro 12'' e 3'' nonché con un cavo trasmissione dati, relativamente al pozzo Serra di Vito nord-est 1, alla centrale di trattamento gas di Bronte.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti elaborati, che vengono vi stati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  progetto Roccacavallo - relazione tracciato Serra di Vito nord-est 1 - centrale di Bronte;
 2)  relazione tecnico descrittiva;
 3)  corografia - scala 1:25.000 - dis. n. 0813.00.B.A.DG 33001;
 4)  planimetria catastale - dis. n. 0813.00.B.A.DG 33002;
 5)  profilo longitudinale (dalla progr. 4687.47 alla progr. 6895.31) - dis. n. 0813.00.B.A.DG 33005;
 6)  profilo longitudinale (dalla progr. 6895.31 alla progr. 9422.22) - dis. n. 0813.00.B.A.DG 33005;
 7)  attraversamento n. 29 (metanodotto Snam) - dis. n. 0813.00.CA.DA. 33050;
 8)  attraversamento n. 30 (strada comunale) - dis. n. 0813.00.CA.DA. 33058;
 9)  attraversamento fiume di Serravalle - dis. n. 0813.00. CA.DA. 33007;
10)  attraversamento fiume Simeto - dis. n. 0813.00. CA.DA. 33003;
11)  attraversamento fiume Simeto - dis. n. 0813.00. CA.DA. 33003;
12)  attraversamento n. 35 (strada comunale) - dis. n. 0813.00.CA.DA. 33054;
13)  attraversamento n. 38,39 (strada provinciale n. 211) - dis. n. 0813.00.CA.DA. 33057;
14)  attraversamento n. 41 (metanodotto Snam) - dis. n. 0813.00.CA.DA. 33006;
15)  esecutivo Cameretta d'Intercetto (valido cameretta n. 4) - dis. n. 0813.00.CA.DA. 33006;
16)  studio geologico per la posa del metanodotto di allacciamento dei pozzi Roccacavallo 1 e Serra di Vito 1 alla centrale gas di Bronte;
17)  coreografia scala 1:25.000 - Foglio IGM 216 II N.O.;
18)  profilo altimetrico longitudinale (dalla progr. 4687.47 alla progr. 6895.31) - dis. n. 0813.00.B.A.DG 33005;
19)  profilo altimetrico longitudinale (dalla progr. 6895.31 alla progr. 9422.22) - dis. n. 0813.00.B.A.DG. 33005;
20)  planimetria catastale - scala 1:2.000/1:4.000;
21)  carta geologica - scala 1:10.000;
22)  carta dei limiti amministrativi - scala 1:25.000 - foglio IGM 261 II N.O.;
23)  carta degli interventi di massima - scala 1:4.000/ 1:2.000;
24)  carta dei punti di vista fotografici - scala 1:25.000 - foglio IGM 261 II N.O.

Art. 3

La Sarcis S.p.A. resta onerata a richiedere, prima del l'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Sarcis S.p.A. ed i comuni di Bronte e Cesarò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu sione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1344)
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DECRETO 6 luglio 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla variante alla strada provinciale n. 9, tratto via Catira in San Gregorio di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n.10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Viste le note prot. n. 7662 del 21 luglio 1998 e n. 3545 del 12 aprile 1999, con le quali la Provincia regionale di Catania trasmette a questo Assessorato gli atti e gli elaborati, per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, relativa alla realizzazione del progetto di variante alla strada provinciale n. 9, tratto via Catira-San Gregorio;
Vista la conferenza di servizio del 16 febbraio 1998 indetta dalla Provincia regionale di Catania, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di acquisire i pareri degli enti interessati alla realizzazione dell'opera denominata "ammodernamento della strada provinciale n. 9, tratto via Catira in San Gregorio di Catania";
Vista la delibera n. 27 del 14 aprile 1998, non soggetta a controllo ai sensi della legge regionale n. 23/97, con la quale il consiglio comunale di San Giovanni La Punta ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla legge regionale 11 di cembre 1991, n. 48, l'accordo di programma espresso dal sindaco nella conferenza di servizio del 16 febbraio 1998 indetta dalla Provincia regionale di Catania per la realizzazione dell'opera di "ammodernamento della strada provinciale n. 9, tratto via Catira in San Gregorio di Catania";
Vista la delibera n. 15 del 17 aprile 1998, con la quale il consiglio comunale di San Gregorio di Catania ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, l'accordo di programma espresso dal sindaco del comune medesimo, nella conferenza di servizio del 16 febbraio 1998 indetta dalla Provincia regionale di Catania per la realizzazione dell'opera di "ammodernamento della strada provinciale n. 9, tratto via Catira in San Gregorio di Catania";
Vista la nota prot. n.17038 del 15 luglio 1998, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha espresso, ai sensi dell'art.7 della legge n.1497/39, parere favorevole a condizione:
1)  che, tra la sezione 15 e la sezione 22, venga attuato lo spostamento del tracciato alla base della scarpata così da salvaguardare la struttura morfologica e la vegetazione arborea naturale (come fra l'altro specificato dal progettista nella allegata documentazione fotografica, didascalia foto 8);
2)  che eventuali tombini vengano previsti in cemento armato rivestiti con pietrame locale non squadrato e a giunto depresso;
3)  che i muri di controripa e sottoscarpa vengano sostituiti con opere realizzate utilizzando tecniche di bio ingegneria quali terre armate, viminate, fascinate, palificate vive, mantellate viventi o grigliate o impiotamenti;
4)  che venga realizzata la sistemazione del verde me diante un'adeguato rimboschimento con specie autoctone in modo da valorizzare l'area dal punto di vista ambientale e paesistico;
5)  che i muri di delimitazione della strada con le proprietà private vengano realizzati secondo le tipologie tradizionali con l'utilizzo di pietrame di recupero, al fine di integrarli con quelli già esistenti;
6)  che vengano realizzate canalette di drenaggio a letto ruvido, assicurando le pareti laterali mediante fascine viventi, opere a intreccio viventi, talee o zolle erbose, o che le cunette lateriali e i canaloni vengano rivestiti con pietrame locale non squadrato;
7)  che la posa in opera dei guardrail sia limitata alle parti necessarie utilizzando la tipologia in legno con anima in acciaio ovvero con muretti in pietrame locale;
Vista la nota prot. n. 21366/98-7073/99, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania sull'opera di che trattasi esprime, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 7661 del 21 luglio 1998, con la quale la Provincia regionale di Catania ha chiesto il rilascio a questo Assessorato del nulla osta ai sensi del l'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, relativo all'opera di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 523 del 16 novembre 1998 del gruppo IX di questo Assessorato, con la quale il richiesto nulla osta ai sensi dell'art.30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, può essere concesso con le se guenti prescrizioni:
-  si dovranno osservare le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 17038 del 15 luglio 1998 ponendo particolare attenzione alla realizzazione dei muri di contenimento previsti nel tratto in trincea, verificando, inoltre, la possibilità di ridurre l'altezza prevedendo dei collegamenti alla sommità degli stessi con terreno vegetale a protezione degli effetti del dilavamento;
-  si dovranno verificare soluzioni progettuali atte ad eliminare il viadotto esistente in quanto non venendo più utilizzato e in assenza di manutenzione andrebbe incontro ad una condizione di degrado tale da minacciare la sicurezza del percorso stradale sottostante;
-  si dovranno eseguire scrupolosamente tutte le opere di drenaggio previste in progetto al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali e subsuperficiali evitando il verificarsi di eventuali allagamenti o cedimenti strutturali a danno delle nuove sedi viarie;
-  dovrà essere comunicata la data d'inizio e di fine lavori dei vari lotti fornendo adeguata documentazione delle opere realizzate;
Visti gli elaborati del progetto di che trattasi;
Visto il parere n. 11 del 17 giugno 1999, prot. n. 269 di pari data, reso dal gruppo XXVIII/D.R.U. ai sensi dell'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
-  considerato che la variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale dei comuni di San Gregorio di Catania e di San Giovanni La Punta e non confligge con l'ordinato sviluppo urbanistico dello stesso e ne migliora la viabilità consentendo una maggiore sicurezza alla circolazione veicolare;
-  il gruppo XXVIII/D.R.U., non sussistendo motivi ostativi, esprime parere favorevole in ordine alla realizzazione della variante tratto strada provinciale n. 9, via Catira - San Gregorio con le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed al parere del gruppo IX/D.T.A.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 11 del 17 giugno 1999, reso dal gruppo XXVIII/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed in conformità al parere n. 11 del 17 giugno 1999, reso dal gruppo XXVIII/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, e con le prescrizioni poste dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in premessa riportate, il progetto relativo alla variante alla strada provinciale n. 9, tratto via Catira in San Gregorio di Catania, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di San Gregorio di Catania e San Giovanni La Punta.

Art. 2

E', altresì, autorizzato, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con le prescrizioni poste dal gruppo di lavoro IX/D.T.A. con nota prot. n. 523 del 16 novembre 1998, di cui in premessa, il nulla osta di impatto ambientale.

Art. 3

La Provincia regionale di Catania resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
  1) delibera consiliare n. 27 del 14 aprile 1998; 
  2) delibera consiliare n. 15 del 17 aprile 1998; 
  3-A) relazione tecnica; 
  4-A1) elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità; 
  5-Q) tav. 1 - corografia, scala 1:25.000; 
  6-Q) tav. 2 - corografia, scala 1:2.000; 
  7-Q) tav. 3 - piano quotato; 
  8-Q) tav. 4 - planimetria su piano quotato; 
  9-Q) tav. 5 - planimetria di tracciamento; 
  10-Q) tav. 6-6a - profili longitudinali; 
  11-Q) tav. 7-12 - sezioni trasversali; 
  12-Q) tav. 13 - planimetria con indicazione dei muri di sostegno; 
  13-Q) tav. 14-16 - esecutivi muri di sostegno; 
  14-Q) tav. 17 - sezione longitudinale in corrispondenza dell'attraversamento; 
  15-Q) tav. 18 - esecutivi spalle e pali di fondazione; 
  16-Q) tav. 19 - esecutivi impalcato; 
  17-Q) tav. 20 - particolari costruttivi; 
  18-Q) tav. 21 - piano particellare di esproprio; 
  19-Q) tav. 22 - dissabbiatore con perditoio; 
  20-1) viabilità provinciale esistente e in costruzione; 
  21-2) area di progetto; 
  22) relazione geologica integrativa. 


Art. 5

La Provincia regionale di Catania ed i comuni di San Giovanni La Punta e San Gregorio di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1330)
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DECRETO 6 luglio 1999.
Approvazione del progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal piano regolatore generale del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.1444;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il decreto n. 167/76 del 9 giugno 1976, con cui è stato approvato il P.R.G. del comune di Siracusa relativamente ad una porzione minore del territorio comunale;
Visti i decreti n.1611 del 16 novembre 1988 e n.723 del 3 giugno 1989, con i quali questo Assessorato ha approvato il P.R.G. parte ovest, con l'onere a carico del comune di procedere alla rielaborazionedi talune parti stralciate ed alla visualizzazione di specifiche prescrizioni riguardanti in particolare i punti di riferimento al decreto n. 723/89;
Vista la deliberazione del C.C. di Siracusa n.48 del 2 giugno 1992, con la quale è stato adottato con integrazioni, modifiche e prescrizioni il progetto di rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. approvato con decreto n.723/89 del 3 giugno 1989;
Vista la deliberazionen. 190 del 19 ottobre 1993, vistata dal CO.RE.CO. prot.22782 nella seduta del 12 novembre 1993, con la quale il Consiglio Comunale di Siracusa ha preso atto dell'adeguamento del progetto delle zone stralciate del P.R.G. effettuato dai progettisti in ottemperanza alla deliberazione consiliare n. 48/92;
Visto il progetto delle zone del P.R.G. stralciate con decreto n.723/89 costituito dai seguenti elaborati:
 1) relazione;
 2) tav.  2a - stato di fatto al dicembre 1989, fascia est, 1:10.000; 
 3) tav.  2b - stato di fatto al dicembre 1989, fascia centrale, 1:10.000; 
 4) tav.  2c - stato di fatto al dicembre 1989, fascia ovest, 1:10.000; 
 5) tav.  8 - stato di fatto frazione Belvedere, 1:2.000; 
 6) tav.  10 - stato di fatto frazione Cassibile, 1:2.000; 
 7) tav.  6a - stato di fatto settore ovest di viale Scala Greca, quadrante nord, 1:2.000; 
 8) tav.  6b - stato di fatto settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud, 1:2.000; 
 9) tav.  6c - stato di fatto settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud-ovest, 1:2.000; 
10) tav.  4a - azzonamento del territorio, fascia est, 1:10.000; 
11) tav.  4b - azzonamento del territorio, fascia centrale, 1:10.000; 
12) tav.  4c - azzonamento del territorio, fascia ovest, 1:10.000; 
13) tav.  7a - azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante nord, 1:2.000; 
14) tav.  7b - azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud-ovest, 1:2.000; 
15) tav.  7c - azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud-ovest, 1:2.000; 
16)  tav.  9 - azzonamento frazione Belvedere, 1:2.000; 
17) tav.  11 - azzonamento frazione Cassibile, 1:2.000; 
18) allegato B  - norme tecniche di attuazione; 

Vista la delibera consiliare n.19 del 14 maggio 1992 avente per oggetto: "Urbanistica - E.E.P. Rettifica aree cooperative edilizie Vespucci, Sacra Famiglia e Fulgensi - Provvedimenti";
Vista la delibera consiliare n.313 del 21 luglio 1997 avente per oggetto: "Edilizia economica e popolare - Assegnazione aree";
Visto il voto n.2 del 29 luglio 1998 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
1. - che relativamente all'obbligo di visualizzazione sulla cartografia del P.R.G. delle specifiche prescrizioni discendenti dal decreto assessoriale n.1611/88 del 16 dicembre 1988 e dal decreto assessoriale n. 723/89 del 3 giugno 1989 il comune di Siracusa vi ha ottemperato separatamente e precedentemente con deliberazione consiliare n. 434 del 5 dicembre 1989; detta deliberazione è stata portata a conoscenza dell'A.R.T.A. con nota prot. n. 112258 del 29 ottobre 1991 unitamenteagli elaborati di cartografia recanti la visualizzazione delle prescrizioni assessoriali, con il che si deve ritenere concluso, come si evince dalla relazione istruttoria del gruppo XXVII prot. n.316/97 del5 agosto 1997, tale adempimento del comune di Siracusa;
2. - che relativamente al ristudio delle zone stralciate con i citati decreti assessoriali dalla citata relazione di gruppo si evince un sostanziale giudizio di completezzae regolarità degli atti posti all'esame del consiglio;
3. - che non si può fare a meno di osservare che il dilatarsi dei tempi di definizione ultima del P.R.G. di Siracusa, la cui vicenda inizia nel 1976, si completa nel 1988/89 e tende oggi a concludersi con il ristudio delle zone stralciate dai decreti assessoriali n.1611/88 e n. 723/89, rassegna un quadro di inevitabili problematiche connesse all'accavallarsi di procedureurbanistiche che, probabilmente, avrebbe richiesto l'attualizzazione o l'unificazione dei percorsi procedurali nell'ambito della revisione obbligatoria del P.R.G. vigente, posto dall'art.3 della legge regionale n. 15/91; dal che ne consegue l'onere per il comune di Siracusa di verificarein sede attuativa la compatibilità delle previsioni del piano all'esame, tenuto conto delle prescrizioni di cui a successivi punti, con le risultanze dello studio agricolo forestale già predisposto dal comune di Siracusa per la revisione del P.R.G. in itinere;
4. - che relativamente ai contenuti progettuali delle zone stralciate con il decreto n.1611/88 e con il decreto n.723/89 integrate e modificate con la delibera n. 48/92 si osserva quanto segue:
4.1. - gran parte delle aree stralciate oggetto di ristudio riguardano le zone interessate da agglomerati edilizi sorti abusivamente.
Tali aree, classificate dai progettisti in sede di ristudio come zone B (B8, Bs) sono state in sede di adozione modificate riferendole a quelle aree a suo tempo individuate con la deliberazione consiliare n. 132/84.
In seguito alla deliberazione consiliare n. 28 del 2 marzo 1995 di deduzione alle osservazioni il perimetro di tali aree è stato ricondotto per espressa statuizione consiliare, a quello dei piani di recupero nel frattempo adottati (delibere consiliari del 6 settembre 1994), senza apportare al piano le necessarie varianti tecniche, provocando quindi inevitabili discrasie e incoerenze nelle previsioni urbanistiche di contorno e andando oltre le aree stralciate dal decreto n. 723/89.
Tale scelta del comune non appare operativamente condivisibile poiché prescinde da qualsiasi considerazione riguardo ad un organico raccordo con la pianificazione urbanistica generale, prescritta dall'art.4 del decreto n.723/89.
Al fine di fare chiarezza sulla problematica in questione, e tenuto conto della necessità di definir il regime normativo urbanistico dei suoli interessati si ritiene di dover prescrivere quanto segue:
a) il perimetro delle zone B8 e Bs, con le precisazioni che seguono, va ricondotto a quello individuato nelle planimetrie di progetto allegate alla delibera consiliare n.190 del 19 ottobre 1993, che tendono a definire l'assetto delle zone di abusivismo in coerenza con le previsioni urbanistichedi contorno;
b) le zone in questione poiché non possiedono i requsiti di cui all'art.2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 non possono essere classificate zone B, ma vanno classificate zone C (vedasi al riguardo le analisi dello stato di fatto contenute nei piani di recupero agli atti dell'A.R.T.A., da cui si evince che gli agglomerati abusivi relativi alle zone stralciate hanno una densità territoriale inferiore a quella prescrittadall'art.2, B) del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444). Ne consegue che per queste zone vanno integralmente applicate le prescrizioni limitative di cui all'art.15 della legge regionale n. 78/76;
c) poiché l'enucleazione di tali zone è finalizzata al loro riordino urbanistico, le aree libere al loro interno, in fase attuativa devono essere prioritariamente riservate per assicurare il reperimento di spazi pubblici e di uso pubblico di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; inoltre dovranno essere previste adeguate misure di salvaguardia per le masseriee i casali, ricadenti al loro interno, di interesse storico-architettonico ed etnoantropologico;
d) il riordino urbanistico complessivo di tali aree, in seguito al proposto annullamento dei piani di recupero ex legge 37/85, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.28/91, va effettuato mediante piani particolareggiati;
e) deve essere osservata la prescrizione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, per cui non possono essere comprese nelle zone di recupero aree che interessino la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, nemmeno come previsioni di sole urbanizzazioni;
4.2. - alcune aree stralciate riguardavano aree escluse dalla perimetrazione archeologicaper le quali veniva richiesta un'apposita disciplina urbanistica.
Il criterio di massima adottato in sede di ristudio è stato quello di assimilazione alle destinazioni urbanistiche delle zone limitrofe.
Salvo quanto già considerato per le zone B8 in linea di massima si può concordare con quanto proposto in sede di ristudio, tenuto conto che le aree destinate all'espansione residenziale, relativamente modeste rispetto al contesto insediativo prefigurato dal P.R.G., rispetto al quale si pongono in situazione marginale, hanno limitate capacità insediative; mentre il riequilibrio degli spazi di urbanizzazione è assicurato in sede di piano esecutivo dal previsto obbligo di cessione di spazi in rapporto agli standard ministeriali;
4.3. - ai sensi dell'art. 9 punto 1 del decreto n. 723/89, il comune di Siracusa restava onerato a proporre adeguate soluzioni in ordine al miglioramento della ricettività turistica in adesione all'accoglimento delle osservazioni formulatea suo tempo dall'Unione commercianti di Siracusa e dall'E.P.T.
Nel ristudio vengono riconfermate acriticamente le originarie previsioni progettuali di quelle zone C12, l'eliminazionedelle quali in sede di adozione avrebbeprovocato l'osservazione dei due enti sopracitati.
Ma al riguardo non si può non osservare che una delle zone C12 di nuova previsione, che si estende da Punta del Gigante verso Punta Tavola, ricade in una zona in precedenza dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto 29 dicembre 1992, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.15/91, ed oggi ricompresanella più vasta perimetrazione della penisola della Maddalena dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.1 della legge n. 1497/39 con decreto del 6 aprile 1998.
Le eccezionali caratteristiche naturalistico-ambientali di questa porzione di fascia costiera, non ancora compromessa da edificazione, esclude che si possano consentire ulteriori trasformazioni territoriali, oltre quelle già consentite dal piano vigente.
La contiguità con la zonadi Parco costiero sul versante orientale del Plemnyrion, tenuto conto delle identiche condizioni ambientali, ne suggerisce una analoga destinazione di salvaguardia ambientale.
Ciò posto, poiché le predette disposizioni contenute nel decreto n.723/89 tendono evidentemente ad esaltare il ruolo economico dell'incentivazione dell'offerta turistico-alberghiera, si ritiene necessario coerentemente prescrivere la modifica della normativa di attuazione delle zone C12, eliminando l'aliquota da destinare ad insediamenti ad edilizia privata stagionale o ad edilizia extra alberghiera a favore degli insediamenti alberghieri;
4.4. - l'area interessata dall'osservazione n.70, stralciata con il decreto n.723/89 per essere ristudiata, è stata accorpata all'adiacente zona B2b ridisegnando il confinedi zona in modo geometricamente regolarizzato sull'assetto viario e sui preesistenti confini di zona;
4.5. - l'area interessata dall'osservazione n.123 relativa all'antica borgata rurale della frazione Cassibile stralciata con il decreto n.723/89, è stata epurata della previsione della strada che l'attraversava; inoltre la proposta di piano, semplificando la viabilità di contorno e recuperando alcuni spazi pubblici, prevede di convogliareil traffico nella viabilità già prevista più a sud;
4.6. - l'area interessata dall'osservazione n. 154 è stata assimilata alla contigua zona B2a;
5. - che relativamente all'introduzione di varianti e di modifiche al piano (molte delle quali costituiscono la semplicerappresentazione cartografica di previsioni viarie o di localizzazioni di servizi ed impianti pubblici effettuate dal consiglio comunale successivamente all'adozione del P.R.G., fatte salve quelle efficaci o approvate ai sensi della vigente legislazione) che non discendono da prescrizioni dei decreti n. 1611/88 e n. 723/89, si rileva che tale procedura risulta anomala e sicuramente inammissibile ove non siano illustrate le esigenze tecnico-urbanistiche che ne hanno motivato l'adozione medio tempore. Tuttavia in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso per dare ad effetto gli adempimenti posti dal decreto n. 723/89, che può aver comportato nuove situazioni di fatto e nuove sopravvenute esigenze, si osserva limitatamente ad alcuni aspetti quanto segue:
a) il tentativo di semplificare la gestione del P.R.G. rivisitando le perimetrazioni delle zone B delle frazioni di Belvedere e Cassibilepuò condividersi, atteso che le modifiche introdotte risultano di limitata entità, non modificano i caratteri della zona e non modificano sostanzialmente la densità fondiaria;
b) la destinazione a servizi pubblici di tuttele aree attualmente interessate da cave a cielo aperto nella frazione di Cassibile ed il previsto riassetto viario appaiono condivisibili, tenuto conto anche dell'esistente miglioramento dello standard per servizi con alleggerimento del carico insediativo; al riguardo non si può fare a meno di evidenziare l'opportunità che l'attuazione di tali previsioni in considerazionedel contesto ambientalesia effettuata in termini di progetti unitari, orientati possibilmente al recupero sia percettivo che funzionale delle cave;
c) la classificazionedelle due zone F1g (servizi ed attrezzature di carattere tecnologico) ricadenti nella parte meridionale del circuito automobilistico in zone F1h (attrezzature connesse all'attività automobilistica) appare condivisibile, ritenuta la sostanziale affinità di dette attrezzature con il circuito automobilistico;
d) la classificazionedi parte di uno dei due comprensori F2a (parco attrezzato) ricadenti nella zona ad ovest di viale Scala Greca in zona F1c da destinare a sede della Questura, appare condivisibile, ritenuto il rilevante interesse pubblico alla localizzazione di tale servizio pubblico;
e) le rettifiche e le modifiche del tracciato viario, conseguenti alla perimetrazione delle zone di riordino urbanistico B8 e Bs appaiono condivisibili;
f) la nuova zona C13 localizzata a nord di Punta Milocca che si giustifica dall'esigenza di compensare la previsione della precedentezona compromessa dall'abusivismo edilizio, appare condivisibile, considerata la prevalente destinazione ad attrezzature di uso collettivo;
g) la nuova zona PSB a Punta della Mola prevista in ampliamento dell'analoga zona indicata dal vigente strumento urbanistico, appare condivisibile in quanto area dell'ex demanio militare;
6. - che relativamente alle varianti e modifiche al piano non considerate al superiore punto 5, lettere a), b), c), d), e), f) e g), si ritiene che le stesse siano da rinviare alla revisione del P.R.G. nella sua interezza, che il comune di Siracusa è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
7. - che relativamente alle modifiche introdotte alle norme tecniche di attuazione, non sempre discendenti da prescrizioni di decreto, va osservato per quanto rilevato nei precedenti considerata quanto segue:
- artt. 14 e 28: la zona va correttamente classificata come zona territorialeomogenea C di cui all'art.2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.1444; la quantità minima di spazi pubblici va in conseguenza reperita ai sensi degli artt. 3 e 4 del precitato decreto;
- art. 33: va eliminatala possibilità di insediamenti di edilizia privata stagionale o di edilizia extra alberghiera; per la fascia dei 150 m. dalla battigia si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n.78/76;
- art. 43: gli interventi nell'ambito della fascia dei 150 metri dalla battigia vanno in ogni caso relazionati alla diretta fruizionedel mare;
- art.47: occorre richiamare le vigenti norme del codice della strada;
- art. 52: i riferimentidi legge appaiono generici o ridondanti, essendo implicito il rispetto della vigente legislazione in materia;
- art.53: va adeguato alle disposizioni intervenute successivamente alla legge regionale n. 71/78.
Nelle norme di attuazione, al fine di evitare incertezze attuative derivanti da possibili errate o non aggiornate situazioni di vincolo, va precisato ai fini del preventivo parere o nulla osta della Soprintendenza quanto segue:
-  nelle zone B8 e C10, confinanti con il parco archeologico ad ovest di via Scala Greca, le particelle 334, 457, 36, 1, 335, 337, 336, 349, 40, 42, 43, 103, 104, 108, 49 del foglio di mappa n.25 sono soggette a tutelaex legge 1089/39;
- l'area F2E del Parco dell'Epipoli e parte della zona B8 ricadono in zona di interesse archeologico, individuata ai sensi dell'art.1 lettera m) della legge regionale n. 431/85;
- le perimetrazioni ex legge n. 1497/39 "Neopolis, Epipoli, Belvedere" sono quelle indicate con il D.P.R.S. n. 6608 del 28 dicembre 1965, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.3 del 17 gennaio 1966;
-  sulla penisola della Maddalena insiste un vincolo ex legge 1497/39 istituito con decreto del6 aprile 1998, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.28 del 30 maggio 1998;
8. - che relativamente alle osservazioni presentate si ritiene di proporre quanto segue nell'ordine di trattazione del comune:
- osservazione n.2: si concorda con la proposta di rigetto comunale;
- osservazioni nn.5, 8, 12, 29, 36, 37, 53, 62: come sopra;
- osservazione n.40: come sopra;
- osservazioni nn. 9, 30: come sopra;
- osservazioni nn.16, 17: come sopra;
- osservazioni nn.11, 14, 31, 54: come sopra;
- osservazione n.63: come sopra;
- osservazione n.59: come sopra;
- osservazione n.13: come sopra;
- osservazione n. 32: come sopra;
- osservazione n.35: come sopra;
- osservazioni nn.1, 50, 85: come sopra;
- osservazioni nn. 21, 4: come sopra;
- osservazione n.52: come sopra;
- osservazione nn.56, 57: come sopra;
- osservazioni n.58: come sopra;
- osservazione n.38: si concorda con la proposta di accoglimento comunale;
- osservazioni nn. 3, 6, 7, 10, 15, 18, 34: sono parzialmente superate tenuto conto delle precedenti considerazioni sulle zone di abusivismo edilizio B8;
- osservazioni nn.22, 33, 39, 60, 61, 64 e 78: sono parzialmente superatetenuto conto delle precedenti considerazioni sulle zone di abusivismo;
- osservazioni nn.19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 (zone di salvaguardia costiera): si tratta di osservazioni tendenti ad ottenere l'inserimento dei propri terreni nell'ambito delle zone di recupero urbanistico degli agglomerati abusivi o nelle zone edificabili.
Le osservazioni essenzialmente tendono a tutelare situazioni soggettive e non propongono rimedi migliorativi del piano nel senso di una maggiore salvaguardia costiera.
Per altro nell'ambito dei 150 m.dalla battigia devesi escludere, a tenore della vigente legislazione, la possibilità di estendere le perimetrazioni delle zone di recupero urbanistico dell'edilizia abusiva, fatti salvi, evidentemente, gli agglomerati sorti abusivamente prima del vincolo di inedificabilità;
- osservazione n.20: si concorda con le deduzioni comunali, trattandosi di interventi di interesse pubblico;
- osservazione SIP: si concorda con le deduzioni comunali;
- osservazione relazione tecnica del dipartimento urbanistica 2 giugno 1993: le osservazioni di cui ai punti a), b) e c) sono superate per quanto espresso nei precedenti considerata; l'osservazione di cui al punto d) può essere accolta con la prescrizione relativa alle zone C12 di cui ai precedenti considerata; le osservazioni di cui ai punti e), f) e g) non sono pertinenti alle prescrizioni di cui al decreto assessoriale n. 723/89; l'osservazione h) va accettata nel senso che la zona D1 in questione debba essereassoggettata ad un piano particolareggiatofinalizzato al riordino urbanistico della zona; le osservazioni i) ed m) non strettamente attinenti alle previsioni del decreto assessoriale n. 723/84 possono contestualmente essere rinviate alla revisione del piano; l'osservazione 1) va accolta nel senso che, a prescinderedalla visualizzazione o meno delle fasce di rispetto stradali siano osservate le prescrizioni di arretramentodal ciglio stradale ai sensi della vigente legislazione;
- osservazione U.T.C. n. 3507/94: riguardano varianti al P.R.G. estranee alle prescrizioni discendenti dal decreto assessoriale n. 723/89;
9. - relativamente al dispositivo deliberativo3) e 4) della deliberazione consiliare n. 28 del 2 marzo 1995 si rileva:
-  non si condivide la decisione di rinviare la perimetrazione e l'assetto urbanistico finale delle zone di recupero urbanistico alle deliberazioni consiliari di approvazione dei rispettivi piani, poiché ciò contrasta con le prescrizioni del decreto assessoriale n. 723/89 e crea evidenti discrasie con le previsioni di assetto urbanistico di contorno; al riguardo quindi si richiama quanto prescritto nei precedenti considerata;
-  non si condivide il rinvio a ulteriori varianti al P.R.G., poiché il comune è obbligato alla revisione del P.R.G. nell'ambito della quale potranno essere apportati quegli adeguamenti cartografici, localizzatvi e di stato di fatto, ritenuti necessari;
10. - relativamente alla deliberazione consiliare n. 100 del 25 maggio 1995 si condivide la proposta di rigetto comunale dell'osservazione n.41 mentre per quanto riguarda il punto 2) si richiama quanto analogamente osservato per la deliberazioneconsiliare n. 28/95;
11. - relativamente alle osservazioni direttamentepresentate in assessorato si osserva quanto segue:
-  osservazione Scuderi Vincenzo: risulta superata per quanto in precedenza considerato poiché lo snodo viario rientra tra "le varianti e le modifiche" al piano non ritenute accoglibili;
-  osservazione Drago Antonio e Drago Pasqua: per quanto è possibiledesumeredalla documentazione prodotta si tratta di aree non interessate dalle prescrizioni discendenti dal decreto assessoriale n. 723/89;
-  osservazionesocietà Eduginavali s.r.l.: si rinvia a quanto considerato al precedente punto 4.3. ed alle prescrizioni intese a valorizzare la funzione turistico-ricettiva nei limiti consentiti dal piano all'esame.
Ciò premesso e considerato esprime parere che il progetto di rielaborazione delle zone stralciatedal P.R.G. di Siracusa, adottato con deliberazione consiliare n.48 del 2 giugno 1992 e successiva deliberazione consiliare n. 190 del 19 ottobre 1993, sia meritevole di approvazionecon le prescrizioni suggeritenei precedenti considerata.»;
Vista la nota prot. n.22/99 dell'8 febbraio 1999 con cui il gruppo di lavoro XXVII della direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaboratirelativi alle controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 2 del 29 luglio 1998 di cui sopra, a sua volta trasmessi dal comune di Siracusa con sindacale prot. n. 79808 dell'11 novembre 1998;
Vista la delibera consiliare n. 170 del 10 novembre 1998 dichiarata immediatamente esecutiva avente per oggetto: "Piano regolatore generale delle zone stralciate con i decreti n. 1611/88 e n. 723/89. Approvazione ai sensi dell'art.4, comma 6, della legge regionale n.71/78 delle controdeduzioni al parere del C.R.U. espresso con voto n.2 del 29 luglio 1998. Richiesta chiarimenti.";
Vistala proposta di deliberazione n.130 del 2 novembre 1998 formulata dal responsabile del V Dipartimento urbanistica di Siracusa, munita dei pareri di cui all'art.53 della legge n. 142/90;
Visti gli elaborati progettuali relativi alle controdeduzioni al voto C.R.U. n.2 del29 luglio 1998 di seguito elencati:
1) Tav.  4a - Azzonamento del territorio fascia est 1:10.000; 
2) Tav.  4b - Azzonamento del territorio fascia centrale 1:10.000; 
3) Tav.  7a - Azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante nord 1:2.000; 
4) Tav.  7b - Azzonamentosettore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud 1:2.000; 
5) Tav.  7c - Azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrantesud-ovest 1:2.000; 
6) Tav.  9 - Azzonamento frazione Belvedere 1:2.000; 
7) Tav.  11 - Azzonamento frazione Cassibile 1:2.000; 

Visto il voto n.116 del 13 maggio 1999 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesso
Con voto n.2 del 29 luglio 1998 questo Consiglio esprimeva parere che il progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G. di Siracusa, adottato con deliberazione consiliare n. 48 del 2 giugno 1992 e successiva deliberazione consiliare n.190 del 19 ottobre 1993 fossero meritevoli di approvazionecon prescrizioni.
In particolaretali prescrizioni riguardavano i seguenti argomenti, che per semplicità vengono annotati con la stessa numerazione del voto C.R.U. n.2/98.
4.1. Zone interessateda agglomerati edilizi abusivi:
a) ridelimitazione del perimetro delle zone B8 e Bs in conformità alla deliberazione consiliare n.190 del 19 ottobre 1993;
b) riclassificazione delle predettezone a zona territoriale omogenea C di cui all'art.2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 e conseguenziale vigenza delle prescrizioni di cui all'art.15 della legge regionale n.78/76;
c)  destinazione preferenziale delle aree libere all'interno di tali zoneper reperimento di spazi pubblici e di uso pubblico ai sensi degli artt.3 e 4 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prevedendonello stesso tempo adeguate misure di salvaguardia per le masserie e i casali, ricadenti al loro interno, di interesse storico-architettonico ed etnoantropologico;
d) riordino urbanistico, a seguito dell'annullamento dei piani di recupero urbanistico ex legge regionale n.37/85, da effettuarsi mediante piani particolareggiati;
e) stralcio delle zone di recupero delle aree entro la fascia dei 150 metri dalla battigia e di qualsiasi previsioneanche di sole urbanizzazioni.
4.2. areeescluse dalla perimetrazione archeologica da sottoporre ad apposita disciplina urbanistica.
Condivisione del ristudio urbanistico di tali aree salve le prescrizioni per le zone B8;
4.3. soluzioni in ordine al miglioramentodella ricettivitàturistica (art.9 punto 1 del decreto assessoriale n.723/89).
Estensionedella destinazione a parco costiero alla zona C12 di nuova previsione, che si estende da Punta Gigante verso Punta Tavola, e contestuale modifica della normativadella zona C12, eliminando l'aliquotada destinaread insediamenti ad edilizia privata stagionale o ad edilizia extra alberghieraa favore degli insediamenti alberghieri;
5. varianti e modifiche non discendenti da prescrizioni dei decreti assessoriali n.1611/88 e n.723/89
Non condivisione in linea generale di tali varianti e modifiche, salvo quelle efficaci o approvate ai sensi di legge e quelle riguardanti le seguenti modificheo varianti:
a) perimetrazionedelle zone B delle frazioni Belvedere e Cassibile;
b) destinazione a servizi pubblici di tutte le aree interessate da cave a cielo aperto nella frazione di Cassibilee previsto riassetto viario;
c) riclassificazione delle due zone F1g ricadenti nella parte meridionale del circuito automobilistico in zona F1h;
d) riclassificazione di parte di uno dei due comprensori F2a (parco attrezzato) ricadentinella zona ad ovest di viale Scala Greca in zona Fic da destinare a sede della questura;
e) rettifiche e modifiche del tracciato viario conseguenti alla perimetrazione delle zone B8 e Bs;
f) nuova zona C13 localizzata a nord di Punta Milocca;
g) nuova zona di ampliamento PSB a Punto della Mola.
6.  Rinvio delle varianti e modifichenon accettate alla revisione del P.R.G. di Siracusa, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.15/91.
7.  Normetecniche di attuazione
Esse riguardano:
- varie prescrizioni e precisazioni sugli artt. 14, 28, 33, 47, 52, 53;
- il vincolo ex legge n. 1089/39 su alcune particelle ricadenti nelle zone B8 e C10, confinanti con il parco archeologico ad ovest di via Scala Greca;
- l'individuazione del vincolo ai sensi dell'art.1 della legge n. 431/85 sull'area F2E del Parco dell'Epipoli e su parte della zona B8;
- il riferimento alle indicazioni di cui al D.P.R.S. 6608 del 28 dicembre 1965 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 1966) per l'esatta perimetrazione ex legge n. 1497/39 "Neapolis, Epipoli, Belvedere";
- l'indicazione del vincolo ex legge n. 1497/39 istituito con decreto del 6 aprile 1998 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.28 del 30 maggio 1998) sulla penisola della Maddalena.
8. Osservazioni ex art.3 della legge regionale n. 71/78.
9. Dispositivo deliberativo 3) e 4) della deliberazione consiliare n. 28 del 2 marzo 1995:
- non condivisione rinvio perimetrazione e assetto urbanistico finale delle zone di recupero urbanistico alle deliberazioni consiliari di approvazione dei rispettivi piani;
- non condivisione rinvio a ulteriori varianti al P.R.G.;
10. Deliberazione consiliare n. 100/95
Condivisione proposta di rispetto osservazione n.41, richiamando per quanto di interesse le osservazioni sulla deliberazione n. 28/95.
11. Osservazioni direttamente presentate in A.R.T.A.
Considerato
-  che ai fini dell'esame delle controdeduzioni svolte dal consiglio comunaledi Siracusa occorre fare riferimento alla proposta di deliberazione predisposta dal Dipartimento urbanistica, ai rinvii alla relazione dello stesso Dipartimento in data 2 novembre 1998 con gli allegati planimetrici di esplicitazione, nonché per quanto necessario alla relazionedei progettisti in data 26 ottobre 1998;
- che nell'ordine di trattazione contenuto nell'anzidetta proposta di deliberazione di controdeduzioni al voto C.R.U. n.2 del 29 luglio 1998, fatto proprio dall'A.R.T.A., va osservato quanto segue:
Zonizzazione discendente dal decreto assessoriale n.723/89
-  sono condivise dal consiglio comunale le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 4.1 del voto n. 2/98;
-  non è condivisa dal consiglio comunalela prescrizione, di cui alla lettera e) del punto 4.1 del voto n. 2/98, con la motivazione che le zone B8 e Bs sono poste oltre la fascia di salvaguardia ambientale costiera, la quale in diverseparti del territorio si estende oltre i 150 metri dalla battigia; inoltre entro detta fascia insistono diverse costruzioni edificate entro il 1976 con regolari licenze edilizie o comunque sanabili.
Per questo si appalesa necessaria secondo il consiglio comunale la dotazionedi servizi di urbanizzazione primaria, che non comportano una trasformazione dei luoghi e sono necessari per prevenirecondizioni di inquinamento delle falde freatiche e del mare.
Al riguardo questo consiglio osserva che gli agglomerati edilizi ricadentinella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia non possono essere oggetto di piani di recupero, tranne che gli agglomerati medesimi contengano in prevalenza costruzioni abusive iniziate entro la data del 12 giugno 1976, e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
Ove tale condizione non venga provata, e non genericamente affermata, non è consentitodisciplinare con gli strumenti urbanistici ciò che la leggenon consente di recuperare, nemmeno come previsioni di solo mantenimento. Pertanto il divieto di previsioni di urbanizzazioneè perfettamente coerente con le disposizioni di legge e non può ammettere deroga alcuna.
Per quanto sopra la controdeduzione comunale non si ritiene che possa essere accolta.
Zone per ricettività alberghiera C12 (riferimento punto 4.3 del voto n.2/98)
-  questo Consiglio chiarisce che la prescrizione in argomento costituisce una proposta di modifica al piano, ai sensi dell'art.4 comma 2 della legge regionale n.71/78, al finedi assicurare la tuteladel paesaggio; pertanto essa ha il caratteredell'immediata operatività, così come del resto la proposta di modifica della normativa delle zone C12 a favoredegli insediamenti strettamente alberghieri.
Varianti al P.R.G. non discendenti dai decreti nn.1611/88 e n. 723/89
-  riferimento punto 5, lettere a) ed e) del voto n. 2/98: si confermano le relative controdeduzioni comunali nel senso che si trattadi varianti approvate;
-  riferimento punto 5, lettera c) del voto: questo Consiglio ritiene per motividi funzionalità urbanistica che le due zone "Fig" e "F1h" debbano considerarsi approvate fino al limite della strada provinciale Siracusa-Canicattini;
-  si ritienecondivisibile la controdeduzione comunale formulata al punto 2) della lettera b), in analogia al punto 5.e) del voto n.2/98, in quanto trattasi di variante di modesta entità discendente dalle perimetrazioni delle zone B8 - Bs (da classificare come zone C) e delle zone B e dallo stato di fatto o da rettifiche di tracciato (viale Epipoli); ovviamente vanno escluse varianti o modifiche, anchedi piccola entità, che interessino aree sottoposte a vincolo di inedificabilità;
-  si ritiene condivisibile la controdeduzione comunale formulata al punto 2) della lettera c), considerato che la nuova destinazione E1 (preferenziale a camping) a nord di Fontane Bianche, tende a sopperire alla carenza di aree analoghe, in precedenza previste e poi soppresse, ed è destinata ad incrementare la ricettività turistica nel territorio di Siracusa in coerenza con lo spirito delle raccomandazioni discendenti dall'art.9 punto 1del decreto assessoriale n.723/89, che oneravano il comune di Siracusa a proporre adeguate soluzioni proprio in ordine al miglioramento della ricettività turistica;
-  non si ritiene condivisibilela controdeduzione di cui al punto 1) della lettera e) relativa alla variante di ulteriore riduzionedel comprensorio zona D1 ubicata a nord di Belvedere, in quanto non risulta chiaramente motivata ed in precedenza il comune vi ha ottemperatocon la visualizzazione delle prescrizioni discendenti dai decreti n. 1611/88 e n. 723/89 mediante deliberazione consiliare n. 434 del 5 dicembre 1989; procedimento che si deve ritenere concluso come considerato al punto 1 del voto n. 2/98;
-  si ritiene condivisibile la controdeduzione di cui al punto 2) della lettera e) al fine di costituire un accesso al parco archeologico, subordinatamente al nulla osta della Soprintendenza competente ai fini della tutela del Parco;
-  si ritiene condivisibilela controdeduzione di cui al punto 3) della lettera e) in ordine alla esclusione dalla destinazione a zona EE.PP. di aree edificate ad edilizia residenzialeprivata, da tempo esclusa da assegnazione (delibera C.C. n.313/87) ed in ordinealle varianti a viabilità in contrada Pizzuta e zonizzazione circostante, tenuto conto che trattasi di modifiche e rettifiche di modesta entità;
- che le prescrizioni contenute nel voto del C.R.U. n.2/98, non oggetto di controdeduzioneda parte del consiglio comunale di Siracusa, si devono considerare come accettate;
- che le modifiche o le varianti al piano non accolte con il voto del C.R.U. n.2/98 e non oggetto di controdeduzioni condivise da questo consiglio in base ai superiori considerata, devono ritenersi respinte, fatte salve quelle efficaci o approvate a termine di legge, che il comune di Siracusa ha visualizzato nelle planimetrie di controdeduzioni come "opere pubbliche da verificare se divenute efficaci o approvate".
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si esprime parere che il progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G. di Siracusa, adottato con deliberazione consiliare n.48 del 2 giugno 1992 e successiva deliberazione consiliare n.190 del 19 ottobre 1993, sia meritevole di approvazionecon le prescrizioni di cui al voto C.R.U. n.2 del 29 luglio 1998, salvo quanto considerato e chiarito con il presente voto per le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale di Siracusa con deliberazione n.170 del 10 novembre 1998.»;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n.116 del 13 maggio 1999 e n.2 del 29luglio 1998 di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art.4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 con le prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanisticacon i voti n.2 del 29 luglio 1998 e n.116 del 13 maggio 1999, il progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G.di Siracusa, adottato con deliberazione consiliare n.48 del 2 giugno 1992 e successivadeliberazione consiliare n.190 del 19ottobre 1993.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G. di Siracusa sono decise in conformità e con le stesse motivazioni propostedal Consiglio regionale dell'urbanisticacon i voti n.2 del 29 luglio 1998 e n.116 del 13 maggio 1999.

Art. 3

Fanno parteintegrantedel presentedecreto i seguenti atti ed elaborati di seguito elencati, che vengono timbratie vistati da questo Assessorato:
 1) delibera consiliare n.48 del 2 giugno 1992;
 2) delibera consiliare n.190 del 19ottobre1993;
 3) delibera consiliare n.170 dell'11 novembre 1998;
 4) relazione;
 5) tav.  2a - stato di fatto al dicembre 1989, fascia est, 1:10.000; 
 6) tav.  2b - stato di fatto al dicembre 1989, fascia centrale, 1:10.000; 
 7) tav.  2c - stato di fatto al dicembre 1989, fascia ovest, 1:10.000; 
 8) tav.  8 - stato di fatto frazione Belvedere, 1:2.000; 
 9) tav.  10 - stato di fatto frazione Cassibile, 1:2.000; 
10) tav.  6a - stato di fatto settore ovest di viale Scala Greca, quadrante nord, 1:2.000; 
11) tav.  6b - stato di fatto settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud, 1:2.000; 
12) tav.  6c - stato di fatto settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud-ovest, 1:2.000; 
13) tav.  4a - azzonamento del territorio, fascia est, 1:10.000; 
14) tav.  4b - azzonamento del territorio, fascia centrale, 1:10.000; 
15) tav.  4c - azzonamento del territorio, fascia ovest, 1:10.000; 
16) tav.  7a - azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante nord, 1:2.000; 
17) tav.  7b - azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud-ovest, 1:2.000; 
18) tav.  7c - azzonamento settore ovest di viale Scala Greca, quadrante sud-ovest, 1:2.000; 
19) tav.  9 - azzonamento frazione Belvedere, 1:2.000; 
20) tav.  11 - azzonamento frazione Cassibile, 1:2.000; 
21) allegato B  - norme tecniche di attuazione; 


Art. 4

Il comune di Siracusa resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1331)
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DECRETO 6 luglio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.S. n. 23/A del 9 dicembre 1967, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta, modificato con decreto n. 345/82 e decreto n. 1071/86;
Vista l'istanza del comune di Caltanissetta prot. n. 4794 del 21 febbraio 1992, con la quale si chiede l'approvazione della variante al P.R.G. da verde privato limitrofo all'Istituto tecnico agrario a zona di interesse pubblico per attrezzatura scolastica, adottata con delibera consiliare n. 19 dell'11 marzo 1991;
Vista la delibera consiliare n.19 dell'11 marzo 1991, resa esecutiva con provvedimento n. 9870 del 30 aprile 1991, con la quale si approva la variante su indicata;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia nella seduta dell'8 febbraio 1990, n. 3236;
Visto il parere favorevole n. 3/97 del 28 aprile 1997, reso dal Genio civile di Caltanissetta;
Visti gli atti progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non so no state presentate nè opposizioni nè osservazioni, giusta attestazione del segretario generale datata 20 febbraio 1992;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 127 del 13 maggio 1999 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Considerato
-  che il comune di Caltanissetta è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 23/A del 9 dicembre 1967, modificato con decreto n. 345/82 e decreto n. 1071/86;
-  che l'area in oggetto, in atto, è prevista a verde privato di rispetto;
-  che l'area interessata è fuori dal vincolo della Soprintendenza (vincolo legge Galasso art. 1, lett. c, legge n. 431/85) come si evince dal precedente voto C.R.U. n. 390 del 5 settembre 1996;
-  che la commissione edilizia ha espresso il parere che "venga approvata la proposta di variante al P.R.G.";
-  che la variante di che trattasi è discendente dalla necessità di ampliamento dell'istituto esistente e della costruzione del nuovo convitto in quanto il vecchio è insufficiente per le esigenze appalesate dalla stessa amministrazione provinciale per il normale funzionamento dell'attività dell'istituto medesimo;
-  che trattasi di opere e funzionalmente interconnesse con la parte già esistente e che viene congruamente motivata la richiesta di variante da parte dell'amministrazione comunale in quanto collegata a miglioramento dei servizi esistenti;
-  che l'area interessata appartiene al comune di Caltanissetta, che con atti consiliari precedenti ne è stata fatta promessa di concessione all'amministrazione della Pro vincia regionale di Caltanissetta;
-  che la delibera n. 19/91 è stata pubblicata nel la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 gennaio 1992 e nel giornale "La Sicilia" del 14 dicembre 1991;
-  che la delibera n. 19/91 è stata pubblicata all'albo pretorio dal 15 novembre 1991 al 17 febbraio 1992 e non sono pervenute opposizioni ed osservazioni avverso detta delibera;
-  che il P.R.G. di Caltanissetta è del 1986;
-  che il territorio di Caltanissetta è da sottoporre a consolidamento;
-  che il C.R.U. nella seduta del 5 settembre 1996 con voto n. 390, constatando che la pratica non era corredata dell'indispensabile parere del Genio civile, competente per territorio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 esprimeva il parere di restituire la pratica perché venisse integrata con il N.O. del Genio civile di Caltanissetta;
-  che il Genio civile di Caltanissetta ha espresso, in data 28 aprile 1997, parere che le previsioni di cui al progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Istituto tecnico agrario in Caltanissetta e costruzione del nuovo convitto, in variante al vigente P.R.G., appaiono compatibili dal punto di vista geomorfologico con l'attuale stato dei luoghi.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che la variante proposta sia meritevole di approvazione»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 ed in conformità al voto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 127 del 13 maggio 1999, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Istituto tecnico agrario e per la co struzione del nuovo convitto e conseguente mutazione dell'area da verde privato di rispetto ad area di interesse pubblico, per attrezzature scolastiche.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera consiliare n. 19 dell'11 marzo 1991;
-  parere Genio civile n. 3/97 del 28 aprile 1997;
-  allegato "A" alla delibera C.C. n. 19 dell'11 marzo 1991;
-  relazione geologica;
-  planivolumetria 1:5.

Art. 3

Il comune di Caltanissetta resta onerato prima del l'esecuzione dei lavori a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Caltanissetta per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1336)
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DECRETO 7 luglio 1999.
Autorizzazione all'ENEL S.p.A. per la costruzione di un elettrodotto nel comune di Paternò.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. n. 50407 del 20 dicembre 1994, con la quale l'E.N.E.L. S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'autorizzazione della variante relativa alla co struzione ed esercizio di un elettrodotto a 150 KV a S.T. per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Paternò, su un tracciato di circa 5,550 Km. interessante il territorio del comune di Paternò;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con l'istanza di cui sopra e di seguito elencati:
1)  relazione tecnica;
2)  estratto della corografia 1:25.000 con visualizzazione del tracciato dell'elettrodotto;
3)  piano tecnico delle opere-particolari costruttivi;
Vista la nota prot. n.00030 STD/SAT del 2 gennaio 1996, con la quale l'ENEL ha richiesto l'autorizzazione a questo Assessorato comunicando che, a seguito delle opposizioni da parte del Consorzio bonifica Piana di Catania (ASI), la stessa ha dovuto variare il percorso dell'elettrodotto in argomento, così come concordato con il Consorzio stesso riportandolo in una nuova corografia in scala 1:25.000, che annulla e sostituisce quella tras mes sa con l'istanza STD/SAT n. 50407 del 20 dicembre 1994;
Vista la nota prot. n. 03950 del 6 febbraio 1997, con la quale l'ENEL con riferimento alle note n. 50407/94 e n. 00030/96 di cui sopra ha trasmesso la tavola del P.R.G. vigente nel comune di Paternò con la visualizzazione del nuovo tracciato;
Vista la nota prot. n. 31149 del 14 settembre 1998, con la quale l'ENEL, a seguito della nota assessoriale prot. n. 2559 del 25 febbraio 1998, ha integrato la documentazione relativa al progetto in argomento;
Vista la deliberazione n. 140 del 5 ottobre 1996, con la quale il consiglio comunale di Paternò ha espresso pa rere favorevole ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 per la costruzione dell'elettrodotto a 150 KV a S.T. per collegare la Ric. Paternò alla C.P. Paternò come da corografia a scala 1:25.000 così come concordato con il Consorzio ASI e l'ENEL;
Visto il parere favorevole del Consorzio per l'area di sviluppo industriale (A.S.I.) di Catania, reso nella seduta del consiglio generale n. 01 del 6 febbraio 1998;
Vista la nota prot. n. 504 del 23 gennaio 1996, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ha attestato che l'elettrodotto in questione non interessa terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, né attraversa zone boscate;
Visto il parere prot. n. 18521 del 3 maggio 1996 della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania, sezione architettonica-urbanistica, rilasciato favorevolmente ai soli fini della tutela prevista dalla legge n. 1497/39 del 29 giugno 1939;
Vista la nota prot. n. 26141 del 30 dicembre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole alla fattibilità dell'opera di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 4 del 25 marzo 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.40/95 dal gruppo XXVIII/DRU di questo Assessorato, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e all'art. 6 della legge regionale n. 15/91 appare regolare;
-  appare condivisibile la costruzione dell'elettrodotto in quanto necessario per migliorare la qualità del servizio elettrico nel contesto territoriale ove agisce, tenuto conto, altresì, che il tracciato risulta meno pregiudizievole possibile sia ai fini dell'impatto con l'ambiente sia per i costi di costruzione che l'Azienda dovrà sostenere;
-  la Soprintendenza si è espressa favorevolmente sull'opera ai fini della tutela panoramica e paesaggistica con nota prot. 18521 del 3 maggio 1996;
-  il Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole con nota prot. 26141 del 30 dicembre 1998 di fattibilità dell'opera in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio preso in esame;
-  la realizzazione dell'elettrodotto appare compatibile con l'assetto del territorio del comune interessato;
E' del parere che: fermo restando, trattandosi di progetto di massima, che in fase esecutiva vengano acquisiti i nulla-osta degli enti interessati alla realizzazione dell'opera medesima, di ritenere meritevole di approvazione il progetto dell'elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Paternò.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/DRU n. 4 del 25 marzo 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, ed in conformità al parere n. 4 del 25 marzo 1999 espresso dal gruppo XXVIII/DRU dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 in premessa riportato, la variante del comune di Paternò relativa alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Paternò.

Art. 2

L'ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima del l'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati sottoelencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  relazione tecnica;
2)  estratto della corografia 1:25.000 con visualizzazione del tracciato dell'elettrodotto;
3)  piano tecnico delle opere-particolari costruttivi;

Art. 4

L'ENEL S.p.A. ed il comune di Paternò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1334)
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DECRETO 7 luglio 1999.
Autorizzazione all'ENEL S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto nel comune di Paternò.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 21717 del 12 giugno 1995, con la quale l'E.N.E.L. S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge re gionale n. 15 del 30 aprile 1991, l'autorizzazione alla co struzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 150 KV a semplice terna per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Ponte Barca, su un tracciato di circa 2,100 Km. interessante il territorio del comune di Pa ternò, ivi comrpesa una zona del piano A.S.I.;
Vista la nota prot. n. 04680 del 10 febbraio 1999, con la quale l'ENEL integra la documentazione relativa al pro getto in argomento a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dal gruppo 28° di questo Assessorato con nota n.4911 del 23 aprile 1998;
Vista la deliberazione n. 141 del 5 ottobre 1996, con la quale il consiglio comunale di Paternò ha espresso pa rere favorevole ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 per la costruzione dell'elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Barca;
Vista la nota prot. n. 14596 del 3 maggio 1996, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, sezione architettonica-urbanistica, ha espresso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497;
Vista la nota prot. n. 503 del 23 gennaio 1996, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, gruppo IV-2-33 di Catania, ha attestato che l'elettrodotto in questione non interessa terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, né attraversa zone boscate;
Vista la nota prot. n.23542 del 30 dicembre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole alla fattibilità dell'opera di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge n.64/74;
Visto il parere favorevole del Consorzio per l'area di sviluppo industriale (A.S.I.), reso nella seduta del consiglio generale n. 1 del 6 febbraio 1998;
Visti gli elaborati relativi al progetto in argomento qui di seguito elencati:
1)  piano tecnico delle opere con allegata corografia in scala 1:25.000 e relazione tecnica descrittiva;
2)  stralcio del P.R.G. del comune di Paternò con vi sualizzazione dell'elettrodotto a 150 KV da costruire;
Visto il parere n. 5 del 26 marzo 1999, reso ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.40/95 dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente si trascrive:
«... Omissis...
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e all'art. 6 della legge regionale n. 15/91 appare regolare;
-  appare condivisibile la costruzione dell'elettrodotto in quanto necessario per migliorare la qualità del servizio elettrico nel contesto territoriale ove agisce, tenuto conto, altresì, che il tracciato risulta il meno pregiudizievole possibile sia ai fini dell'impatto con l'ambiente sia per i costi di costruzione che l'Azienda dovrà sostenere;
-  la Soprintendenza si è espressa favorevolmente sull'opera ai fini della tutela panoramica e paesaggistica, nota n. 14596/96;
-  il Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 23542/98 di fattibilità dell'opera in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio preso in esame;
-  la realizzazione dell'elettrodotto appare compatibile con l'assetto del territorio del comune interessato;
E' del parere, fermo restando, trattandosi di progetto di massima, che in fase esecutiva vengano acquisiti i nulla-osta degli enti interessati alla realizzazione dell'opera medesima, di ritenere meritevole di approvazione il progetto dell'elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Ponte Barca»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/DRU n. 5 del 26 marzo 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, ed in conformità al parere n. 5 del 26 marzo 1999 espresso dal gruppo XXVIII/DRU dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Paternò relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 150 KV a semplice terna per collegare la ricevitrice Paternò alla cabina primaria Barca.

Art. 2

L'ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima del l'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'ENEL S.p.A. ed il comune di Paternò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1335)
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DECRETO 12 luglio 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Siculiana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 254 dell'11 novembre 1976, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Siculiana;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Siculiana n. 34/98 del 18 settembre 1998, avente per oggetto "approvazione progetto esecutivo di 1° stralcio dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria al servizio della zona residenziale pubblica contigua al piano P.E.E.P.", resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 5 novembre 1998, dec. n. 7572/7290;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale e del sindaco, con la quale si certifica che avverso la va riante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Vista l'attestazione del dirigente dell'ufficio tecnico co munale e del sindaco, con la quale dichiarano che l'area interessata all'intervento non è sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, ambientale, archeologica e idrogeologica;
Vista la nota prot. n. 589 del 28 gennaio 1999 del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del sindaco, con la quale si attesta che la strada, oggetto della variante di che trattasi, ricade in zona C3 del P.P. e per la quale è stato espresso parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Agrigento con nota prot. n. 63 del 17 marzo 1981, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Visto il parere favorevole n. 4 del 23 aprile 1999, espresso dal gruppo 31° della D.R.U.;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1, è autorizzato il progetto, di cui in premessa, in variante al P.R.G. del comune di Siculiana, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 18 settembre 1998.

Art. 2

Le opere relative devono essere eseguite entro un biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
 1)  relazione;
 2)  corografia, stralcio P.P.;
 3)  planimetria stato attuale, futuro;
 4)  planimetria progetto;
 5)  sezioni traversali;
 6)  rete idrica, planimetria e profilo;
 7)  rete fognaria, planimetria e profilo;
 8)  rete illuminazione pubblica, planimetria;
 9)  elenco ditte da espropriare;
10)  piano particellare di esproprio;
11)  relazione geologico-tecnica esecutiva;
-  delibera del consiglio comunale n.34 del 18 settembre 1998;
-  parere n. 4 del 23 aprile 1999 del gruppo 31° della D.R.U.

Art. 4

Il comune di Siculiana resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Siculiana per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.30.1354)
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DECRETO 22 luglio 1999.
Localizzazione di un'area su cui realizzare una scuola elementare nel comune di Ragusa.

L'ASSESSORE PER PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 8 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130;
Visto il decreto n. 183 del 2 dicembre 1974, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ragusa, i cui vincoli urbanistici risultano decaduti;
Vista la deliberazione n. 10 del 18 febbraio 1998, pervenuta a questo Assessorato con nota sindacale prot. 15440 dell'11 marzo 1998, riscontrata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta n. 1296/1118 del 12 marzo 1998, con la quale il consiglio comunale di Ragusa ha individuato l'area in variante al P.R.G. sulla quale realizzare la scuola elementare in via Colajanni a Ragusa, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 130/1982, nella stessa area già destinata ad edilizia scolastica dal vigente strumento urbanistico con vincoli decaduti;
Visto lo stralcio del P.R.G. del comune di Ragusa in scala 1:5.000 che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 10 di cui sopra;
Visto il voto n. 643 dell'1 luglio 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si è espresso:
«...Omissis...
Considerato che:
-  Trattasi di riconferma di vincolo urbanistico nell'area già destinata ad attrezzatura scolastica, per la realizzazione della scuola elementare, il cui progetto risulta approvato in linea tecnica da parte del dirigente del settore XI - edilizia pubblica in data 12 febbraio 1997 e finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. e con fondi provenienti dagli oneri di urbanizzazione per un importo totale di L. 3.300 milioni;
-  L'opera riveste un notevole interesse pubblico per il soddisfacimento dell'istruzione dell'obbligo e ricade in un ambito residenziale tale da consentire agli allievi di raggiungerla a piedi o con mezzi di trasporto mediante percorrenze brevi.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere che la variante urbanistica relativamente alla localizzazione di un'area per la costruzione di una scuola elementare approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 18 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 130/82, sia condivisibile.Tuttavia, si rileva che la variante non è stata sottoposta al parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, e che non è stato possibile da parte del Consiglio valutare gli aspetti geologici per la mancanza tra gli elaborati della relazione geologica.»;
Vista la nota prot. 54551 del 23 settembre 1998, con la quale il comune di Ragusa, cui è stato trasmesso il voto del C.R.U. n. 643/98 di cui sopra, ha trasmesso ad integrazione della pratica la relazione geologica relativa all'area interessata alla variante urbanistica;
Viste le note prot. n. 268 del 2 ottobre 1998 e n. 279 del 19 ottobre 1998, con le quali il gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza lo studio geologico relativo al progetto in argomento;
Visto il voto n. 120 del 20 maggio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesso che:
-  Questo consiglio, con voto n. 643 dell'1 luglio 1998, sulla variante urbanistica in oggetto approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 18 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 130/82, ha reso parere che la stessa sia condivisibile per le motivazioni contenute nei considerata dello stesso voto, mentre non è stato possibile rendere il parere sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con le condizioni geomorfologiche dell'area stante che la variante era priva del parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e della relazione geologica.
Sotto il profilo geologico-geotecnico non si evidenziano elementi pregiudizievoli alla realizzazione dell'opera, purché dopo il complemento dei lavori di scavo, nel caso di eventuale rinvenimento di cavità carsiche, si provveda ad idonee opere di bonifica delle stesse secondo le modalità proposte nello studio geologico che accompagna il progetto.
Per quanto precede, è del parere che la variante in oggetto sia condivisibile anche per gli aspetti di natura geologica.»;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 643/98 e n. 120/99;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico del comune di Ragusa, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, ed in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti nn. 643 dell'1 luglio 1998 e 120 del 20 maggio 1999, la localizzazione dell'area sulla quale realizzare una scuola elementare in via Colajanni a Ragusa, in variante al P.R.G.

Art. 2

Fanno parte del presente decreto gli atti e gli elaborati di seguito elencati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 10 del 18 febbraio 1998;
2)  stralcio del P.R.G. del comune di Ragusa in scala 1:5.000;
3)  studio geologico.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Ragusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.31.1385)
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DECRETO 22 luglio 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. per la costruzione di un elettrodotto ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa e Scicli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. n. 09078 del 17 marzo 1997, con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto aereo a 150 KV cabina primaria Ragusa 3 - cabina primaria Scicli;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con l'istanza di cui sopra e di seguito elencati:
1)  delibera C.C. n. 43 del 18 marzo 1999 con allegate tav. 2b-2c del P.R.G. scala 1:10.000;
2)  tav. Ia - 035/EA corografia con attraversamenti scala 1:25.000;
3)  progetto di massima - piano tecnico delle opere;
4)  relazione geologico-tecnica;
5)  carta geologica;
Vista la deliberazione n. 43 del 18 marzo 1998, con la quale il consiglio comunale di Scicli ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 "alla realizzazione dell'elettrodotto a 150 KV S.T. come previsto in variante al tracciato già autorizzato con delibera n. 71 del 30 agosto 1994 per il collegamento della C.P. Ragusa 3 e C.P. Scicli", ed ha approvato la planimetria in scala 1:10.000 riportante il tracciato in variante;
Vista la nota prot. n. 1223/II del 18 giugno 1997, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici, ha espresso ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai fini della tutela panoramica e paesaggistica dell'area vincolata, parere favorevole a condizione che:
«- i tralicci vengano disposti a non meno di 250 m. in linea d'aria dalle sponde del corso d'acqua.»;
Vista la deliberazione n. 65 dell'11 novembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Ragusa ha espresso parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto in argomento, alle condizioni dettate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa con nota prot. 1223/II-1997 di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 900/III del 15 giugno 1998, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, sezione beni archeologici di Ragusa, ha espresso "non luogo a pronunciarsi, in quanto il percorso dell'elettrodotto non interferisce con aree soggette a tutela ai sensi della legge 1089/1939, risultando in fase progettuale già soddisfatte le richieste dell'Ufficio";
Vista la nota prot. n. 3316 del 28 aprile 1997, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa ha espresso parere che la variazione di percorso dell'opera in argomento non interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico, pertanto per l'esecuzione dei relativi lavori non occorre alcun provvedimento da parte dello stesso Ispettorato;
Vista la nota prot. n. 5779 del 6 aprile 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso parere favorevole alla fattibilità dell'opera di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 28 del 7 giugno 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  La realizzazione del progetto di massima dell'opera, il cui tracciato è rappresentato su cartografia in scala 1:25.000 e che è stato proposto dall'ENEL ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, riveste carattere di pubblica utilità e d'interesse;
- Dalla relazione tecnica illustrativa di progetto si evince che l'elettrodotto ha lo scopo di migliorare la rete a 150 Kw esistente, di potenziare il servizio di distribuzione di tutto il circondario e di far fronte alle crescenti richieste di energia da parte delle utenze di zona;
- L'opera è stata assentita da tutti gli enti interessati sia territorialmente, sia sotto il profilo della tutela di vincoli;
- L'opera può ritenersi compatibile con l'assetto territoriale dei comuni di Ragusa e Scicli, così come dagli stessi comuni deliberato;
Per quanto sopra visto e considerato, il gruppo di lavoro XXVII/DRU è del parere: che la richiesta formulata dall'Enel per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere proposte, ricadenti in territorio dei comuni di Ragusa e Scicli, meglio individuate sull'elaborato grafico n. 035/EA tavola Ia in scala 1:25.000, facente parte del documento denominato "Piano tecnico delle opere" possa essere accolta prescrivendo che sia rispettata la condizione posta dalla Soprintendenza beni culturali, ambientali, sezione beni P.A.U. di Ragusa, con nota sezione II, prot. n. 1223 del 18 giugno 1998, che esprime parere favorevole ai lavori fermo restando che i tralicci vengano disposti a non meno di 250 m. in linea d'aria dalle sponde del corso d'acqua che la linea elettrica attraversa.
...Omissis...»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. n. 28 del 7 giugno 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 28 del 7 giugno 1999 espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, e con le condizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, sezione beni P.A.U. di Ragusa, in premessa riportate, la costruzione dell'elettrodotto aereo a 150 KV per collegare la cabina primaria Ragusa 3 alla cabina primaria Scicli.

Art. 2

L'ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'ENEL S.p.A. ed i comuni di Ragusa e Scicli sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 luglio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.31.1386)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Estinzione dell'opera pia Francesco Laganà Campisi di Militello Val di Catania.


Con decreto presidenziale n. 466 del 10 giugno 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 30 giugno 1999 al n. 2475, l'opera pia Francesco Laganà Campisi di Militello Val di Catania è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio viene devoluto al comune ove lo stesso ricade.
(99.30.1318)
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Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.


Con decreto n. 420/Gr.VIII/IV DRP del 23 giugno 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: costruzione campo sportivo, prog. n. 202, al comune di Alia (PA), che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.30.1328)


Con decreto n. 421/Gr.VIII/IV DRP del 23 giugno 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: asilo infantile, prog. n. 2435, al comune di Calascibetta (EN), che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.30.1327)


Con decreto n. 436/Gr.VIII/IV DRP del 30 giugno 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento del l'opera ex Casmez: strada accesso tempio di Venere e circonvallazione, prog. n. 153, al comune di Erice (TP), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.30.1326)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ra mo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei co muni di Sciara e Cerda, per la realizzazione di reti idriche di distribuzione al comprensorio Valle Torto e colline in sinistra Imera.


Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti


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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano annuale di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23: «Norme per l'edilizia scolastica».


In esecuzione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e sulla base del decreto del Ministero della pubblica istruzione 18 marzo 1999, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e la ripartizione fra le Regioni dei finanziamenti per la terza annualità del triennio 1996/1998, è stato formulato un piano di interventi per il 1998 di edilizia scolastica, che è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 131 dell'1 giugno 1999.
In armonia con i criteri di programmazione di cui al citato decreto ministeriale, questo Assessorato, di concerto con i provveditori agli studi e la Sovrintendenza scolastica regionale, attesa la prossima scadenza dei termini fissati per l'adeguamento degli edifici, in linea di massima, ha voluto privilegiare, nella formulazione del piano 1998, quegli interventi riguardanti opere di adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza in modo da assicurare l'adeguato standard di sicurezza imposto dalla normativa in materia. Inoltre, ai sensi della legge n. 340/97, art. 1, comma 8, questo Assessorato ha provveduto alla revoca di alcune opere inserite nel piano 1997, che nel frattempo erano state finanziate con altri fondi.
Detti programmi hanno ottenuto il nulla osta da parte del Ministero della pubblica istruzione con nota del 3 settembre 1999, n. 3393, div. XI, e, pertanto, si provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli enti beneficiari della terza annualità (1998), risultanti dagli elenchi di cui appresso, dovranno attivare le procedure per l'ottenimento dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti e provvedere all'affidamento dei lavori nei tempi e nei modi previsti dai commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Dell'avvio del procedimento dovrà darsi immediata comunicazione a questo Assessorato.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 4, commi estratti:
Omissis
5.  entro 180 giorni dalla pubblicazione del piano generale del Bollettino ufficiale delle Regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione mediante invio dei relativi atti deliberativi alla Regione.
6.  entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle Regioni.
7.  Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8.  Omissis...
9.  I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio.
10.  Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alla legislazione vigente.

Cliccare qui per visualizzare l' Allegato
PIANO ANNUALE 1998 RELATIVO AL TRIENNIO 1996-1998
Legge 11 gennaio 1996, n.23 - Norme sull'edilizia scolastica

(99.40.1807)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Aggiornamento dell'elenco delle società di revisione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1015/I/V dell'1 luglio 1999, l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art.15, della legge n. 59/92 è così aggiornato:
1)  società Mazars & Guerard S.p.A., sede a Milano, via Morigi n. 5, scadenza biennio 3 luglio 1999;
2)  società Reconta Ernst & Young, sede a Roma, via Romagnosi n. 18/A, scadenza biennio 3 luglio 1999;
3)  società Deloitte & Touche S.p.A., sede a Roma, via Flaminia n.495, scadenza biennio 30 luglio 1999;
4)  società SO.C.RE.A. s.r.l., sede a Siracusa, via S. Metodio n. 26, scadenza biennio 27 novembre 1999;
5)  società Somed s.r.l., sede a Trapani, corso Italia n. 66, scadenza biennio 19 febbraio 2000;
6)  società REVI.CON. s.a.s., sede a Calatafimi (TP), via Segesta n. 19, scadenza biennio 13 maggio 2000;
7)  società Mazzara Consultng s.r.l., sede a Trapani, via G. Errante n. 11, scadenza biennio 30 settembre 2000;
8)  società A & B Revisioni e certificazioni s.a.s., sede a Palermo, via L. Ariosto n.16/C, scadenza biennio 31 gennaio 2001;
9)  società Ria & Partners s.a.s., sede a Roma, via G. Fracastoro n. 3/A, scadenza biennio 30 giugno 2001;
10)  società COM.FI.RE.S. s.r.l., sede a Palermo, via Sammartino n. 55, scadenza biennio 30 giugno 2001;
11)  società SO.RE.SI. s.n.c., sede a Sciacca (AG), via Cappuccini n. 154/b, scadenza biennio 30 giugno 2001;
12)  società Coopers & Lybrand S.p.A. sede a Milano, via Vittor Pisani n. 20, scadenza biennio 30 giugno 2001;
13)  società Eurcarm s.r.l., sede a Roma, via Goito n. 46, scadenza biennio 30 giugno 2001;
14)  società GDA Revisori indipendenti s.a.s., sede a Milano, via G. B. Morgagni n. 11, scadenza biennio 30 giugno 2001;
15)  società Bompani Audit s.a.s., sede a Roma, via Nazionale n. 172, scadenza biennio 30 giugno 2001;
16)  società Sala Scelsi Farina BDO s.a.s., sede a Milano, piazza del Liberty n. 4, scadenza biennio 30 giugno 2001;
17)  società Price Waterhouse S.p.A., sede a Roma, via G. B. De Rossi n. 32/B, scadenza biennio 30 giugno 2001;
18)  società KPMG S.p.A., sede a Milano, via Vittor Pisani n.25, scadenza biennio 30 giugno 2001;
19)  società Neutra s.r.l., sede a Milano, via Amedei n. 8, scadenza biennio 30 giugno 2001.
(99.30.1320)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castonovo di Sicilia, del permesso di ricerca di acque minerali denominato "Realtavilla".

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1100 del 4 agosto 1999, visto e prenotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 2 settembre 1999, al n. 69, alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castronovo di Sicilia, via Sant'Orsola n. 12, è stato accordato il permesso di ricerca di acque minerali "Realtavilla" in territorio di Santo Stefano di Quisquina, per la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(99.39.1735)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale.

Con decreto n. 541/11 del 19 maggio 1999, l'Assessore per i la vori pubblici ha nominato, in via sostitutiva, in rappresentanza del presidente della Provincia regionale di Catania, il sig. Di Stefano Salvatore, sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Acireale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/77.
(99.30.1360)
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Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta.

Con decreto n. 542/11 del 19 maggio 1999, l'Assessore per i la vori pubblici ha nominato, in via sostitutiva, in rappresentanza del presidente della Provincia regionale di Caltanissetta, il sig. Bellavia Calogero, sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/77.
(99.30.1361)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Casa di riposo Villa Chiara di Conti Loredana s.a.s..

Con decreto dell'Assessore per la sanità del 13 luglio 1999, n. 29449, la società "Casa di riposo Villa Chiara di Conti Loredana s.a.s." nella persona della sig.ra Loredana Conti, nata a Catania il 20 gennaio 1964, in qualità di legale rappresentente, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n.23119, per la comunità terapeutica assistita sita in San Giovanni La Punta (CT), via Sondrio n.37, per numero quaranta posti.
(99.30.1367)
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Rettifica di un nominativo nella graduatoria provinciale valida per il 1999, dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la bran ca di pediatria.

Con decreto n. 29452 del 14 luglio 1999, l'Assessore regionale per la sanità ha disposto la rettifica del nominativo Giurdanella Maria, inserito nella graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali, valida per il 1999, presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la branca di pe diatria, in Giurdanella Carmela.
(99.30.1324)
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Sostituzione di componenti del Comitato consultivo re gionale dei medici specialisti ambulatoriali.

Con decreto n. 29453 del 14 luglio 1999, l'Assessore per la sa nità, a parziale modifica del decreto n. 24156 del 23 dicembre 1997, come modificato dai decreti n. 25184 dell'8 aprile 1998 e n.26589 del 12 ottobre 1998, con il quale è stato costituito il Comitato consultivo regionale dei medici specialisti ambulatoriali di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 500/96, ha nominato componenti, in rappresentanza dell'Azienda unità sanitaria locale n.8 di Siracusa, il dott.Madeddu Anselmo, titolare, in sostituzione del dott. Cannone Alfio e la dott.ssa Contrino Maria Lia, supplente, in sostituzione della dott.ssa Terranova Palma, nonché in rappresentanza dei medici specialisti ambulatoriali eletti tra gli specialisti ambulatoriali titolari il dott. Riccobene Giacomo, in sostituzione del dimissionario dott. Staropoli Carmelo.
(99.30.1325)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta al comune di Carini per il progetto relativo al rifacimento degli acquedotti esterni e relative opere di servizio.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 265 del 25 giugno 1999, ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al comune di Carini (PA) per il progetto "rifacimento degli acquedotti esterni e relative opere di servizio per l'adduzione delle sorgenti e dei pozzi a monte dell'abitato" da realizzarsi nel territorio del comune di Carini.
(99.30.1337)
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Approvazione di variante al piano particolareggiato della zona A2 del comune di Villafranca Tirrena.


Con decreto n. 256/DRU del 2 luglio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata approvata la variante al piano particolareggiato della zona A.2, adottata con delibera consiliare n. 96 del 31 ottobre 1994, relativa al cambio di destinazione d'uso dell'area censita in catasto al foglio 8, particella 487, da "verde privato" a "mantenimento dello stato di fatto".
(99.30.1345)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Ente Parco dei Nebrodi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 283/11 del 2 luglio 1999, ha nominato l'ing. Sergio Marino, dirigente tecnico, commissario ad acta per gli atti indifferibili ed urgenti presso l'Ente Parco dei Nebrodi.
(99.30.1357)
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Autorizzazione alla ditta C.I.S.M.A. s.r.l. per la realizza zione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Me lilli.


Con decreto n. 290/18 del 2 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, ha approvato il progetto ed ha autorizzato la realizzazione, ex art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, della discarica per rifiuti speciali tipo 2B sita in contrada Fornello-Vitellaro del comune di Melilli della ditta C.I.S.M.A. s.r.l.
(99.30.1340)
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Nulla osta alla ditta Avimecv s.r.l., con sede in Modica, per la realizzazione ed ammodernamento di uno stabilimen to per la macellazione di polli e la lavorazione delle carni.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 306/9 del 12 luglio 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.181, con prescrizioni, alla ditta Avimecv s.r.l., con sede in Modica (RG), contrada Minciucci-Catanese Km. 347,5, strada statale n.115, per la realizzazione ed ammodernamento, con diversa ubicazione, di uno stabilimento per la macellazione di polli e la lavorazione delle carni da ubicare all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, sito in contrada Maganuso del comune di Modica, realizzato dal consorzio A.S.I. di Ragusa.
(99.30.1355)
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Concessione alla ditta Ecofarma s.r.l., con sede in Palermo, dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di ter modistruzione di rifiuti speciali non pericolosi e sanitari, nel comune di Carini.


Con decreto n. 307/18 del 12 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso alla ditta Ecofarma s.r.l., con sede legale in via Montepellegrino n. 163 - Palermo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n.22/97 e dell'art. 6 del D.P.R. n.203/88 per un periodo di cinque anni dalla data dello stesso decreto, l'autorizzazione alla gestione di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi e sanitari, la cui realizzazione è prevista in zona A.S.I. del comune di Carini, contrada Foresta.
(99.30.1358)
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Autorizzazione alla ditta Solac Prefabbricati s.r.l., per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito nel comune di Gela.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 308/17 del 12 luglio 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Solac Prefabbricati s.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di manufatti in cemento, con impianto sito nel comune di Gela.
(99.30.1359)
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Provvedimenti concernenti apertura ed ampliamento di cave.


Con decreto n. 264/41 del 25 giugno 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato volturato il decreto n. 126/41 del 5 marzo 1998, integrato con decreto n. 337/41 del 23 luglio 1998, con cui l'Assessore per il territorio e l'ambiente aveva rilasciato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Scalia Antonino in favore della ditta Cava di sabbia Calua di Scalia Giovanni e F.lli s.n.c., con sede legale in Montallegro (AG), per l'apertura di una cava di sabbia sita in contrada Calua nel territorio del comune di Montallegro (AG).
(99.30.1333)


Con decreto n. 299/41 del 9 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Gessica S.p.A., con sede legale in Campobello di Licata, per l'apertura di una cava di gessi in contrada Musta Zubbia nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG).
(99.30.1356)


Con decreto n. 301/41 del 9 luglio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Italcementi S.p.A., con sede legale in Bergamo, per l'ampliamento di una cava di calcarenite in contrada Vincenzella nel territorio del comune di Porto Empedocle (AG).
(99.30.1341)
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Elenco dei soggetti cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica am bientale.


L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente comunica che, alla data del 9 luglio 1999, sono stati rilasciati, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del D.P.C.M. 31 marzo 1998, attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai soggetti di cui al seguente elenco:
 1)  Abbate Carmelo, via Montepirelli n. 5 - Messina;
 2)  Aiello Lucilla, via Passo Gravina n. 253 - Catania;
 3)  Alaimo Maria Grazia, via Onorato n. 5 - Palermo;
 4)  Angelini Pietro, via delle Magnolie n. 17 - Mascalucia (CT);
 5)  Angelomè Luigi, via Valdemone n.14 - Palermo;
 6)  Angileri Salvatore, via 45 n. 3 - Trapani;
 7)  Arena Roberto, rione S. Licandro alto, complesso Valverde, pal. 5 - Messina;
 8)  Aricò Domenico, via Trifirò n.3 - Pace del Mela (ME);
 9)  Arrigo Maurizio, via Lenzi n. 5 - Messina;
10)  Arrigo Renato, via Lenzi n. 5 - Messina;
11)  Ashtari Ismail, via De Cosmi n. 37 - Palermo;
12)  Avola Giorgio, via Cava Gucciardo-Pirato n. 1/c - Modica (RG);
13)  Baio Antonio, via Carcino n. 22 - Agrigento;
14)  Basilico Ernesto, via Palmerino n. 6 - Palermo;
15)  Bellanca Aldo, via Silvio Boccone n. 51 - Palermo;
16)  Bellia Marcello, via Alfonzetti n. 2 - Catania;
17)  Bellomo Virgilio, via Lussemburgo n. 68 - Palermo;
18)  Bilancia Antonino, via Verne n. 8 - Palermo;
19)  Bolignari Giuseppe, via Vittorio Emanuele n.178 - Altofonte (PA);
20)  Bonaffini Davide, via Liguria n. 33 - Palermo;
21)  Bonanno Gaetano, via Vincenzo Di Marzo n. 3 - Palermo;
22)  Bonfiglio Armando, via Ursino n. 7/a - Catania;
23)  Bongiovanni Salvatore, via Lancia di Brolo n. 95 - Palermo;
24)  Bonsignore Salvatore, via Alberto Moravia n. 12 - Caltanissetta;
25)  Brullo Giuseppe, corso Umberto n. 101 - Chiaramonte Gulfi (RG);
26)  Buffa Antonino, via Vasile n. 42 - Castellammare del Gol fo (TP);
27)  Buglino Vincenzo, via E. Hassan n. 10 - Palermo;
28)  Cacciola Luciano, via G. Pezzana n. 1 - Acicastello (CT);
29)  Camilleri Lorenzo, via C. Scobar n. 15 - Palermo;
30)  Campanella Nicolò, contrada Pispisia n. 470 - Marsala (TP);
31)  Campisi Maria Antonietta, via Castore e Polluce n. 11 - Paceco (TP);
32)  Cannizzaro Michele, contrada San Pietro - Calatafimi (TP);
33)  Carpinteri Leonardo, via Marconi n. 323 Casa Santa - Erice (TP);
34)  Casabianca Salvatore, viale Andrea Doria n. 63 - Catania;
35)  Cascone Santi Maria, via Mineo n. 33 - Catania;
36)  Cassarino Santo, via Augusto Righi n.6 - Comiso (RG);
37)  Cavallotti Salvatore, via A. De Gasperi n.184 - Belmonte Mezzagno (PA);
38)  Ciralli Elio, piazza Alberico Gentili n.16 - Palermo;
39)  Ciralli Marco, via Civiletti n. 1 - Palermo;
40)  Comandè Giuseppe, via Spinasanta n. 470 - Palermo;
41)  Conti Antonio, via G. Leopardi - Catania;
42)  Cosentino Franco, via Messina n. 244 - Catania;
43)  Crisafulli Carmelo, via Principe di Piemonte n. 3 - S. Teresa Riva (ME);
44)  Cultrera Giuseppe, via Magenta n. 129 - Canicattini Bagni (SR);
45)  D'Amico Antonino, via Francesco Baracca n. 126 - Palermo;
46)  D'Arrigo Carlo, via S. Giuseppe n. 7, isolato 297 - Messina;
47)  D'Aquila Antonio, via Poggio S. Elia n. 31 - Caltanissetta;
48)  D'Aquino Francesca, contrada Naca s.n. Avola (SR);
49)  Denaro Francesco, viale Giostra cooperativa Val di Sole - Messina;
50)  De Sanctis Nestore, viale S. Panagia n. 55/a - Siracusa;
51)  De Stefani Eduardo, via Duca della Verdura n. 36 - Palermo;
52)  Di Bella Giuseppe Luigi, viale delle Medaglie d'oro n. 2 - Catania;
53) Di Filippo Giuseppe, via Monti Iblei n.81 - Palermo;
54)  Di Giovanni Giovanni, via Dante n. 284 - Palermo;
55)  Di Marco Paolino, via Unità d'Italia - Milena (CL);
56)  Di Vita Giuseppe, via Stesicoro n.10 - S. Cataldo (CL);
57)  Drago Francesca, via Benedetto Croce n. 31 - Palermo;
58)  Emanuele Francesco, via Vittorio Emanuele n. 395 - Pater nò (CT);
59)  Fasitta Vito Antonio, vico Petronio n. 14 - Gela (CL);
60)  Ferraloro Vincenzo, via del Sole n. 14 - Gliaca di Piraino (ME);
61)  Ferreri Maria Francesca, via G. Clementi n. 5 - Catania;
62)  Ferruccio Massimiliano, via Turbazzo n. 20 - Modica (RG);
63)  Franco Antonio, via A. Casella n. 7 - Palermo;
64)  Galletti Francesco, via Gabara n. 36 - S. Cataldo (CL);
65)  Gattuso Gianluca, viale dei Platani n. 19/b - S. Cataldo (CL);
66)  Giaccone Giuseppe, via U. Solarino n. 21 - Palermo;
67)  Giarrizzo Mario, via Galermi n. 22 - Siracusa;
68)  Giordano Ivan, via Villa Rosato n.28 - Palermo;
69)  Giordano Salvatore, via G. R. Corselli n. 5 - Palermo;
70)  Gibilaro Massimiliano, via Fazello n. 8 - Agrigento;
71)  Giglio Filippo, via Mazzini n. 88 - Menfi (AG);
72)  Gioia Flavio, via P. Umberto n. 338 - Augusta (SR);
73)  Giorgianni Concetto, viale Europa n.47/b - Messina;
74)  Giosuè Francesco, via Giuseppe Lanza di Scalea n. 414 - Palermo;
75)  Giuffrida Luciano, via Umberto n. 303 - Catania;
76)  Guerrera Salvatore, via Croce Rossa n. 32 - Palermo;
77)  Iachetta Litterio, via Carlo Forlanini n. 3 - Siracusa;
78)  Iacono Giuseppe, via Sandro Pertini n. 2/c - Caltanissetta;
79)  Impellitteri Tommaso, via Monaco IV n. 4 - Bagheria (PA);
80)  La Mela Cristoforo, via G. Borrello n. 35 - Catania;
81)  La Pica Mario, via Aurelio Costanzo n. 1 - Palermo;
82)  Libertino Salvatore, via Trapani n. 8 - Enna;
83)  Librici Luigi, via Domenico Trentacoste n. 89 - Palermo;
84)  Lisciandrello Giantonio, contrada Capo Zafferano n. 35 - Santa Flavia (PA);
85)  Lisi Giovanni, via Ten. Lilly Bennardo n. 29 - Caltanis setta;
86)  Lo Cascio Vincenzo, via Leonardo Ruggieri n. 14 - Palermo;
87)  Lombardo Calogero Giorgio, via Aldo Moro n. 61 - Caltanissetta;
88)  Lombardo Santo, via La Farina n. 3 - Palermo;
89)  Mallia Nunzio, via Umbria n. 12 - Palermo;
90)  Mangano Basilio, piazza Vittorio Emanuele III n.90 - Spadafora (ME);
91)  Mantegna Salvatore, via Filippo Parlatore n. 78 - Palermo;
92)  Martinez Gaetano, via Regione Siciliana n. 4739 - Palermo;
93)  Mazzeo Lorenzo, via Tono n. 149 - Milazzo (ME);
94)  Messina Gaetano Marcello, via Tremestieri n. 13/a - Mascalucia (CT);
95)  Merenda Giovanni, viale Francia n. 5 - Palermo;
96)  Merlino Tindaro Natale, via Silvio Pellico n. 3 - Saponara (ME);
97)  Minagra Vincenzo, viale Croce Rossa n. 115 - Palermo;
98)  Mirenda Giuseppe, via Giuseppe Arcoleo n. 34 - Palermo;
99)  Mirone Diego, viale Epipoli n.50 - Siracusa;
100)  Miserendino Vincenzo, viale Michelangelo n. 296 - Pa lermo;
101)  Musso Fabio, via Panoramica dello stretto, pal. P.T. n. 2 - Messina;
102)  Navarra Nicolò, via Castelforte n. 98 - Palermo;
103)  Nocifora Francesco, via Col. Bertè n. 55 - Milazzo (ME);
104)  Occhino Aldo, via G. Oberdan n. 181 - Catania;
105)  Ortisi Roberto, via Benedetto Croce n. 23 - Siracusa;
106)  Ottaviano Giovanni, via Ercolano n. 52 - Ragusa;
107)  Palazzolo Faro, via Val Paradiso n.15 - Palermo;
108)  Pagano Domenico, via Madonna della Mercede n.4 - Messina;
109)  Pagano Giosuè, via Eugenio L'Emiro n. 61 - Palermo;
110)  Palermo Michelangelo, via G. Matteotti n. 39 - Sommatino (CL);
111)  Pandolfo Giuseppe, via F. De Santis n. 28 - Palermo;
112)  Pappalardo Marcello, corso del Popolo n.2 - Paternò (CT);
113)  Piepoli Giuseppe, via villa S. Giovanni n. 40 - Erice Casasanta (TP);
114)  Perrone Nicolò, via A. Siciliana n. 18 - Palermo;
115)  Pilato Cataldo, piazza degli Eroi n. 21 - San Cataldo (CL);
116)  Pinello Salvatore, contrada Pozzillo Rosselli s.n. - Altavilla Milicia (PA);
117)  Pluchino Giovanni, via S. Anna n.231 - Ragusa;
118)  Puglisi Fabio, via Fisicara n. 17 - Caltagirone (CT);
119)  Randazzo Vittorio Maria, via C. Pisacane - Caltanissetta;
120)  Reitano Maria Cristina, via Fiume n. 6/a - Catania;
121)  Restivo Antonio, viale Italia isolato 198 n. 60 - S. Teresa Riva (ME);
122)  Restivo Vincenzo, via Piave n. 61 - Canicattì (AG);
123)  Rizzo Giovanni, via Bergamo n. 24 - Paternò (CT);
124)  Rizzo Vincenzo, via Atenea n. 123 - Agrigento;
125)  Ruffino Riccardo, via Michele de Vio n. 2 - Palermo;
126)  Ruscica Michele, via Regina Elena n. 184 - Canicattini Bagni (SR);
127)  Russo Massimo, via L. Capuana n. 5 - Lentini (SR);
128)  Sabatino Calogero, via Nina Siciliana n. 16 - Palermo;
129)  Sansone Santamaria Antonio, via Nairobi n.4 - Palermo;
130)  Scaduto Mariano, piazza Leoni n. 49 - Palermo;
131)  Sciarrino Roberto, via F.lli Biglia n. 14 - Palermo;
132)  Serio Salvatore, via Sebastiano La Franca n. 114 - Palermo;
133)  Spartà Santi, via Kennedy n. 62/a - Acireale (CT);
134)  Speranza Rosario, via Campo Franco n. 16 - Santa Flavia (PA);
135)  Speranza Salvatore, via Olivetana n. 28 - S. Flavia (PA);
136)  Stranera Francesco, via Torre di Federico n. 34 - Enna;
137)  Trapani Domenico, via Crocetta n. 60 - Palermo;
138)  Trapani Sebastiano, via G. Sciuti n. 200 - Palermo;
139)  Trombetta Fabio, via S. D'Acquisto n. 29 - Carini (PA);
140)  Tucci Salvatore, via dei Cantieri n. 35 - Palermo;
141)  Tumminelli Antonio, corso Europa n. 41 - San Cataldo (CL);
142)  Vaccaro Alfredo, via Castellana n. 32 - Palermo;
143)  Valenza Luigi Claudio, via Malta n. 61 - Caltanissetta;
144)  Vara Alessandro, via Uditore n. 6/b - Palermo;
145)  Vena Francesco, piazza Leoni n. 49 - Palermo;
146)  Verro Antonino, via Ben Giobair n. 8 - Palermo;
147)  Virgone Filippo, viale della Repubblica n. 7 - Delia (CL);
148)  Virzì Giovanbattista, via Patti n. 97/b - Palermo;
149)  Vitale Filippo Maria, via Nino Savarese n. 47 - Caltanissetta;
150)  Vitale Salvatore presso Enichem, casella postale 35 - Ge la (CL);
151)  Vizzinisi Fabio, via F. Crispi n. 69 - Castelvetrano (TP);
152)  Zichichi Vito, via Mario Rapisardi n. 18 - Palermo;
153)  Zuccarello Bernardo, via Aurelio Drago n. 3 - Palermo.
(99.30.1338)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione dell'associazione cooperativa La Corleonese Park società cooperativa a r.l., con sede in Corleone, all'albo regionale di turismo sociale.


Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 518/VII TUR. del 6 luglio 1999, l'associazione cooperativa La Corleonese Park società cooperativa a r.l., con sede in Corleone (PA), via 1ª traversa di via Verdi, è stata iscritta all'albo regionale di turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
Per l'associazione in indirizzo la presente ha effetto di notifica.
(99.30.1322)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 29 settembre 1999, prot. n. 2146/30.
Articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio "Nicholas Green". Anno scolastico 1999/2000.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
L'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 istituisce nove premi annuali intitolati a Nicholas Green da assegnare, per ogni provincia siciliana, ad altrettanti studenti delle scuole elementari, medie e superiori per lo svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.
In particolare i premi saranno tre da 1 milione ciascuno per gli studenti della scuola elementare, tre da 2 milioni ciascuno per gli studenti della scuola media di primo grado e tre da 3 milioni ciascuno per gli studenti della scuola media di secondo grado.
Le SS.LL. vorranno, in concomitanza con la "Giornata dei donatori di organi" che, ai sensi dell'art. 1 della legge, cade quest'anno domenica 3 ottobre, pubblicizzare, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio di propria competenza, il presente concorso mediante affissione di appositi bandi che dovranno riportare la data di effettuazione della prova.
Copia dei predetti bandi dovrà essere tempestivamente inviata a questo Assessorato che provvederà conseguentemente ad accreditare a ciascuna delle SS.LL. l'importo di L. 18.000.000.
La partecipazione al concorso è libera; gli studenti interessati dovranno però inoltrare apposita domanda al capo dell'istituto.
Alle SS.LL. è affidato, inoltre, il compito di nominare una commissione provinciale per l'esame degli elaborati la quale, al termine dei propri lavori, redigerà tre distinte graduatorie che verranno successivamente trasmesse a questo Assessorato unitamente a copia dei temi prescelti.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di cerimonie conclusive per le quali quest'ufficio si riserva la facoltà di nominare nove rappresentanti regionali.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, comunicare a questo Assessorato la data e la sede di dette cerimonie con congruo anticipo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MORINELLO 

(99.40.1817)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 12 luglio 1999, n.13.
Procedure di accertamento e riassegnazione delle somme relative ai ribassi d'asta. Istruzioni, art. 27, comma 8, della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999.

Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alle Ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali
Ai gruppi di lavoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze
e, p.c.  Alla Corte dei conti, sezione di controllo 

Con circolari n. 8 del 7 giugno 1997 e n.9 del 7 agosto 1998 sono state impartite le istruzioni per l'utilizzo delle economie riferite ai ribassi d'asta realizzate a seguito dell'aggiudicazione dei lavori da parte delle amministrazioni pubbliche.
A modifica di tali istruzioni, alla luce delle disposizioni discendenti dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, si rende necessario rivedere quanto riportato a proposito dell'utilizzo delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta rientranti nella disciplina di cui all'art. 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
In applicazione del citato art. 27, comma 1 della legge regionale n. 10/99, le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai lavori finanziati, con fondi propri, dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 (aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale e/o comunque vigilati, enti locali territoriali e/o istituzionali ed enti ed aziende da questi dipendenti), con esclusione dei cofinanziamenti comunitari, sulla base dei progetti esecutivi (secondo la definizione data dall'art. 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10), dovranno essere versate integralmente in entrata al capitolo 3745 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso con le procedure che seguono:
a)  nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale accredita all'ente l'intero importo dell'opera finanziata, l'ente medesimo, per la somma corrispondente al ribasso d'asta, dovrà emettere un ordinativo a favore dell'Am ministrazione regionale sul capitolo 3745;
b)  nell'ipotesi in cui, invece, l'Amministrazione re gionale accredita all'ente l'importo dell'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, la stessa dovrà provvedere ad emettere, per l'importo corrispondente al ribasso d'asta, un mandato speciale con imputazione al capitolo di entrata 3745.
La legge in esame ha anche modificato il comma 3 del l'art. 152 della legge regionale n.25/93 come segue:
«3.  Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».
Per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive previste dal citato art. 152 della legge regionale n.25/93, così come sopra modificato, è iscritto nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, alla rubrica bilancio e finanze, un fondo a tal fine destinato.
I singoli rami dell'Amministrazione regionale interessati al finanziamento delle perizie di variante e suppletive, previste dal sopra riportato art. 152, possono richiedere all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze l'iscrizione nei relativi capitoli di spesa delle somme occorrenti, qualora, ovviamente, sussistano le condizioni previste dalle norme in materia.
Tali richieste, debitamente motivate, debbono pervenire al predetto Assessorato regionale per il tramite della Ragioneria centrale competente corredate dal relativo parere.
Non trova più applicazione l'art. 4, comma 6, lett. g), della legge regionale n. 7/98 concernente il trasferimento del 10% delle somme affluite per ribassi d'asta nel bilancio della Regione siciliana, in quanto modificato dal comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Pertanto, le ragionerie centrali non dovranno più co municare al gruppo 9° di questo Assessorato le somme affluite al cap. 3744 come era stato prescritto dalla circolare n.9 del 7 agosto 1998.
Per quanto attiene il momento cui riferire gli effetti derivanti dall'applicazione del 1° comma dell'art. 27 della legge in esame, rispetto alla normativa precedente, si ritiene che lo stesso debba essere quello in cui si verifica l'evento previsto dalla legge medesima, e precisamente, la data di aggiudicazione della gara.
Infatti la pubblicazione del bando di gara non può essere presa come riferimento, poiché dal bando non si possono rilevare gli elementi necessari per dare applicazione alla legge (determinazione del ribasso d'asta).
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che per la destinazione dei ribassi d'asta derivanti dalle gare che sono state aggiudicate prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 10/99 (fino alla data del 30 aprile 1999), si applica l'art. 11, comma 9, della legge regionale n. 5/98; mentre per quelli relativi alle gare aggiudicate successivamente si applica il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 10/99.
Infine, si ritiene opportuno precisare che i ribassi d'asta rientranti nella disciplina di cui all'art.152, comma 3, della legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni, spettano alla Regione, a prescindere dal momento della loro formazione, poiché così era già previsto dal citato art. 152.
  L'Assessore: PIRO 

(99.30.1373)


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