REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 1999 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Convocazione  pag.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 settembre 1999, n. 22.
Interventi urgenti per il settore agricolo  pag.


LEGGE 28 settembre 1999, n. 23.
Interventi per le opere universitarie e contributi in favore di teatri  pag.


LEGGE 28 settembre 1999, n. 24.
Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 1 giugno 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la costituzione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato degli enti locali

DECRETO 16 settembre 1999.
Proroga del termine per la presentazione delle istanze di finanziamento e dei relativi piani e/o progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi.
  pag. 10 

Assessorato della sanità

DECRETO 5 agosto 1999.
Accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale dell'Azienda termale I.G.A.R. s.r.l. Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese  pag. 11 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 5 agosto 1999.
Impegno di somma necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 12 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Estinzione dell'opera pia Asili rurali ed urbani di Palermo  pag. 13 
Estinzione dell'opera pia Gulinello Rizzo Salvatore di Militello Val di Catania  pag. 13 
Integrazione di un componente del consiglio di ammini strazione dell'Ente autonomo Teatro Massimo Vincenzo Bel lini di Catania  pag. 13 
Passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'autostazione di Salemi  pag. 13 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diEnna  pag. 13 
Modifiche ed integrazioni al decreto 16 dicembre 1998, concernente calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali da svolgersi nel 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1999  pag. 13 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 3 agosto 1999, n. 278.
Disposizioni per la certificazione genetico-sanitaria di piante di agrumi  pag. 14 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 settembre 1999, n.8.
Disposizioni in materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art.16.  pag. 15 

CIRCOLARE 23 settembre 1999, n. 360.
Articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Borse formative autoimpiego  pag. 20 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della sanità

DECRETO 15 settembre 1998.
Approvazione dell'elenco dei progetti obiettivo di oncologia ed oncoematologia ammessi a finanziamento, relativi al triennio 1997-1999  pag. 20 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 17 settembre 1999.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA






ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Convocazione

In esecuzione del secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, nonché del combinato disposto degli articoli 11 dello Statuto medesimo e 75 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assemblea regionale siciliana è convocata in sessione ordinaria per martedì 12 ottobre 1999, alle ore 17,30, con il seguente
Ordine del giorno:

II)  Elezione del Presidente regionale.
II)  Elezione di dodici Assessori regionali.
Palermo, 21 settembre 1999.
  Il Presidente: CRISTALDI 

(99.39.1754)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 28 settembre 1999, n. 22.
Interventi urgenti per il settore agricolo.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Proroga cambiali agrarie

1.  Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane, gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2000 le passività di carattere agricolo la cui scadenza ricorre negli anni 1998 e 1999, nonché, limitatamente alle aziende ad indirizzo agrumicolo, quelle in scadenza entro il 31 maggio 2000, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico dei beneficiari ogni onere relativo.

Art. 2.
Rinegoziazione mutui agrari

1.  Al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie e conseguire una corrispondente limitazione di contributi in conto interessi, gli enti concedenti le agevolazioni finanziarie di cui al comma 5, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie delle stesse agevolazioni, possono disgiuntamente chiedere all'istituto erogante la rinegoziazione dei mutui qualora gli stessi abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Sono considerate operazioni di rinegoziazione le operazioni con le quali vengono modificate le condizioni di onerosità dei finanziamenti congiuntamente alla loro corresponsione in forma rateizzata o alla corresponsione degli stessi in forma attualizzata.
3.  Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 2 sono effettuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.  Possono effettuare le operazioni di rinegoziazione di cui al presente articolo, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:
a)  i coltivatori diretti, singoli o associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale;
b)  i proprietari di aziende agricole;
c)  le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori, costituite con atto pubblico;
d)  le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;
e)  le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge regionale 6 maggio 1981, n.81.
5.  Sono ammissibili alla rinegoziazione, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, i finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché delle leggi regionali che prevedono il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario, contratte dai soggetti di cui al comma 4.
6.  Le operazioni di credito agrario, ammesse alla rinegoziazione continuano a beneficiare del concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di richiesta all'istituto negoziante di estinzione anticipata con l'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute.

Art. 3.
Misure agroambientali

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, a liquidare le somme relative alle istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del Regolamento CEE n. 2078 del 1992, per le misure agroambientali, non ammesse al contributo dell'Unione europea per carenza di risorse finanziarie, secondo i massimali previsti dallo stesso Regolamento.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione.

Art. 4.
Interventi per la serricoltura

1.  Lo stanziamento del capitolo 55485 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è incrementato di lire 20.000 milioni. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione.

Art. 5.
Cofinanziamento piano agrumicolo

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato per l'anno 2000 a contribuire per lire 10.000 milioni alle azioni ed agli interventi previsti dal piano agrumicolo nazionale. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, progetto 08.01.00, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

Art. 6.
Consorzi di difesa delle produzioni agricole

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale, a concedere a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, costituite ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, un contributo sino al 50 per cento delle spese sostenute dalla cassa sociale per la tutela assicurativa delle colture dei soci.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di difesa, individua ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 324 del 17 maggio 1996 i danni oggetto dei contratti di assicurazione nonché gli eventi, le colture, le fitopatie e le strutture oggetto dei contratti medesimi, anche in aggiunta a quanto annualmente stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 3, dell'articolo 1 del suddetto D.P.R. n. 324/96.
3.  L'ammontare della spesa ammissibile a contributo e le modalità di erogazione della stessa sono quelle stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal D.P.R. n. 324 del 1996.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 500 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

Art. 7.
Interventi per il risanamento degli allevamenti zootecnici

1.  Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999. All'onere relativo si fa fronte quanto a lire 11.700 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 42730, quanto a lire 1.750 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 41725, quanto a lire 6.550 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 35663 del bilancio della Regione.
2.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, è ridotta di lire 6.550 milioni per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 8.
Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della presente legge si intendono subordinati al rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 9.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 settembre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per l'agricoltura   CUFFARO e le foreste 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 4, lett. e):
Le leggi 27 luglio 1967, n. 622, e 20 ottobre 1978, n. 674, recano rispettivamente: "Organizzazioni del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli" e "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli", la legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, reca norme per l'attuazione nel territorio della Regione siciliana della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni.
Nota all'art. 2, comma 5:
La legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, reca: «Interventi in materia di credito agrario».
Nota all'art. 3:
Il Regolamento CEE n.2078 del 30 giugno 1992 è relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.
Nota all'art. 6, comma 1:
La legge 25 maggio 1970, n. 364, recante: "Istituzione del fondo di solidarietà nazionale" agli articoli 14 e seguenti detta norme in materia di organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole.
Nota all'art. 6, comma 2:
Il D.P.R.17 maggio 1996, n.324, recante: "Regolamento concernente norme sostitutive dell'art.9 della legge 14 febbraio 1992, n.185, sull'assicurazione agricola agevolata" all'articolo 1 così dispone:
«Rischi assicurabili. - 1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali è ammesso il contributo dello Stato.
2.  I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e alla legge 15 ottobre 1981, n.590, come modificate ed integrate dalla legge 14 febbraio 1992, n.185, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine.Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:
a)  il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;
b)  il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale.I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizoozie;
c)  il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.
3.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le regioni, le province autonome e l'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'art.11, legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie, nonché le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4.  I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n.3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992».
Nota all'art. 6, comma 3:
La legge 14 febbraio 1992, n.185, recante: "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale", agli articoli 8, 9, 10 detta norma in materia di iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche, i contratti di assicurazione e consorzi di difesa.
Nota all'art. 7, comma 1:
L'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1997, n.40, recante: «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30», così dispone:

«Interventi per la zootecnia

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle aziende unità sanitarie locali della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti, in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive, negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 nonché per la corresponsione per gli stessi anni del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'attività di risanamento.
2.  All'onere di lire 16.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le disponibilità del capitolo 21257 (Fondi globali) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 (codice 1015)».
Nota all'art. 4, comma 2:
La legge regionale 9 dicembre 1998, n.33, recante: «Interventi urgenti per il settore della pesca» all'articolo 2 dispone: «Aiuti all'occupazione».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 969
«Interventi per la rinegoziazione dei mutui agrari».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Croce il 3 settembre 1999.
D.D.L. n. 930
«Norme per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti agevolati per il settore agricolo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Grua, Briguglio, Caputo, Catanoso, Granata, Ricotta, Scalia, Sottosanti, Stancanelli, Strano, Tricoli, Virzì il 17 giugno 1999.
D.D.L. n. 945
«Norme per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti agevolati per il settore agricolo».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Alfano il 12 luglio 1999.
D.D.L. n. 947
«Agevolazioni alle aziende agricole siciliane in caso di eventi calamitosi».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Caputo, Catanoso, Granata, Ricotta, Scalia, Sottosanti, Strano, Tricoli, Virzì il 19 luglio 1999.
Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 15 settembre 1999, 25 giugno 1999, 16 luglio 1999 e 21 luglio 1999.
Abbinati ed esaminati in Commissione "Attività produttive" (III) nella seduta n. 145 del 15 settembre 1999.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 145 del 15 settembre 1999.
Parere reso della Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 159 del 15 settembre 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 156 del 15 settembre 1999.
Relatore: Fleres.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 268 del 16 settembre 1999.
(99.39.1745)
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LEGGE 28 settembre 1999, n. 23.
Interventi per le opere universitarie e contributi in favore di teatri.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il contributo a favore del teatro Stabile di Palermo, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n.3, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9ottobre 1998, n.27, è incrementato di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1999.
2.  Il contributo a favore dell'Ente autonomo regionale teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania previsto dall'articolo 4, lettera a) della legge regionale 16 aprile 1986, n.19, è incrementato di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 2.

1.  Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n.7 e successive modifiche, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Teatro Massimo Bellini di Catania un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1999.
2.  All'onere relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999, accantonamento codice 1001.

Art. 3.

1.  Per l'anno 1999 alle Opere universitarie è concesso un ulteriore contributo di lire 4.000 milioni per il raggiungimento dei loro fini istituzionali.

Art. 4.

1.  Per le finalità di cui agli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire 10.200 milioni per l'esercizio finanziario 1999.Al relativo onere si fa fronte per lire 1.450 milioni con l'utilizzo delle disponibilità del cap.21257, cod.1001 del bilancio della Regione siciliana del medesimo esercizio e per lire 8.750 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.9, per gli importi indicati a fianco dei seguenti capitoli:
-  capitolo 38376 lire 750 milioni;
-  capitolo 38377 lire 7.350 milioni;
-  capitolo 38378 lire 650 milioni.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 settembre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per i beni culturali  MORINELLO ed ambientali e per la pubblica istruzione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1:
-  Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n.3, recante: «Finanziamento ai teatri stabili di Palermo e Catania ed al teatro Pirandello di Agrigento.Provvedimenti per i musei minerari e per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa», così dispone:
«Al fine di assicurare l'attività dei teatri stabili, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale29 novembre 1990, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore dei due teatri stabili di Palermo e Catania un contributo integrativo di lire 800.000 milioni ciascuno per l'anno 1995 ed un contributo annuo di lire 2.800 milioni a decorrere dall'anno 1996».
-  La legge regionale 9 ottobre 1998, n.27, reca: «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998».
-  La lettera a) dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1986, n.19, prevede che il contributo annuo della Regione sia fissato con la legge di approvazione del bilancio della Regione».
Nota all'art. 2:
L'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n.7, recante: «Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana», come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n.49, così dispone:
«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un ulteriore contributo di lire 500 milioni al Teatro Massimo di Palermo e di lire 500 milioni al Teatro Bellini di Catania.
La concessione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione di un programma di attività per 24 manifestazioni liriche o concertistiche annuali da effettuarsi per metà dal Teatro Massimo di Palermo e per metà dal Teatro Bellini di Catania in altre località, rispettivamente della Sicilia occidentale ed orientale.
Il contributo è corrisposto nella misura del 70% a presentazione del programma di attività e del 30% a presentazione del rendiconto di attività.
I predetti Teatri, a richiesta degli enti interessati, effettuano altresì le manifestazioni liriche finanziate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n.800».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 929
Disposizioni in materia di lavoro.Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, (Papania) il 17 giugno 1999.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 25 giugno 1999.
Esaminato ed esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n.96 del 17luglio 1999.
Relatore: Gianfranco Zanna.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 268 del 16 settembre 1999.
(99.39.1743)
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LEGGE 28 settembre 1999, n. 24.
Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1.  L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.
2.  Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
3.  L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50milioni.
4.  Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
5.  Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n.33 (capitolo 35663).

Art. 2.
Proroga interventi legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30

1.  Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n.30, si applicano per l'anno1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.
2.  I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.
3.  Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n.30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2.
4.  All'onore di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Art. 3.
Norme di interpretazione autentica

1.  Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n.26, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n.26, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n.25, deve intendersi applicabile solo alle violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante e all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati, con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata.
2.  I commi 2 e 3dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n.33, sono abrogati.
3.  Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n.33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti.

Art. 4.
Norma di salvaguardia comunitaria

1.  Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 settembre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la cooperazione,  BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 6:
L'articolo 2della legge regionale 9 dicembre 1998, n.33, recante: «Interventi urgenti per il settore della pesca», così dispone:
«1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000 annue.L'importo è annualmente aggionato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.
2.  Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni.Le cause di forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di attuazione della presente legge.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000».
Nota all'art. 2, comma 1:
Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n.30, recante: «Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca», rispettivamente dispongono in materia di misure di accompagnamento sociale per il caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca e la concessione di un contributo una-tantum ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n.25.
Note all'art. 2, comma 4:
Per l'articolo 2 della legge regionale n. 33/98 vedi nota all'articolo 1, comma 6.
Note all'art. 3, comma 1:
- Gli articoli 14 e 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n.26 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Interventi nel settore della pesca», sono rispettivamente i seguenti:
«14 - 1.  Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dall'1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.
1bis.Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci.
2. Detto premio è determinato secondo la tabella sotto riportata, in ragione della stazza e della vetustà della nave, nonché dei giorni di arresto supplementare:
      Pescherecci Pescherecci Stazza della nave aventi meno aventi 10 anni     di 10 anni e più     (in lire) (in lire) 
meno di 12 t.s.l.  60.000 50.000 
da  12 a meno di   30 t.s.l.  120.000 100.000 
da  30 a meno di   70 t.s.l.  290.000 220.000 
da  70 a meno di 100 t.s.l.  445.000 370.000 
da 100 a meno di 200 t.s.l.  885.000 590.000 
da 200 a meno di 300 t.s.l.  1.400.000 1.035.000 
da 300 a meno di 500 t.s.l.  1.775.000 1.500.000 
da 500 a meno di 1.000 t.s.l.  2.200.000 1.850.000 

3. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile in corso, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno.
4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3 ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennità giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.
5. L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni.
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.
7. Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal capitolo 35655 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1987.
8. Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 17».
«29 - 1. I contributi previsti dalla presente legge sono subordinati al rispetto dei contratti collettivi di lavoro».
- L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante «Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca» così dispone:
«1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.
2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.
3.  Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.
4.  Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di contocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.
5.  Al fine di favorire l'esodo definito dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.
6. Ibenefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni».
Nota all'art. 3, comma 2:
L'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, per effetto delle abrogazioni disposte dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1. Per le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di pesca si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.
2. Abrogato.
3. Abrogato».
Nota all'art. 3, comma 3:
L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, così dispone:
«1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal Consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 368
«Disposizioni organiche in materia di pesca e attività marinare.Norme in materia di acque interne».
D.D.L. n. 662
«Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 13 marzo 1998.
D.D.L. n. 675
«Norme sul consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'1 aprile 1998.
Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 3 aprile 1997, 31 marzo 1998 e il 10 aprile 1998.
Abbinati nella seduta n.112 del 30 luglio 1998.
Esaminati in Commissione nella seduta n.110 del 21 luglio 1998, 112 del 30 luglio 1998, n.115 e n.116 del 29 settembre 1998 e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) del testo coordinato nella seduta n.116 del 29 settembre 1998.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n.157 del 4 agosto 1999.
Esitato per l'Aula terzo disegno di legge stralcio nella seduta n.144 del 5 agosto 1999.
Relatore: Fleres.
Discusso nelle sedute n.264 del 5 agosto e n.268 del 16 settembre 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 268 del 16 settembre 1999.
(99.39.1744)
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 giugno 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la costituzione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante norme in materia di "Programmazione triennale per la tutela ambientale";
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124;
Considerato di dover dare seguito per quanto di competenza della Regione siciliana agli impegni in materia di conservazione della bio-diversità e per la difesa del territorio dagli effetti dei cambiamenti climatici;
Considerato che nella riunione tenutasi a Noordwijk il 9-10 giugno 1997 i Ministri dell'assetto del territorio degli Stati membri dell'Unione europea fissavano i principi per uno schema di sviluppo europeo;
Considerato che tra tali principi vi è quello del sostegno alla realizzazione di poli tecnologici e miglioramento dei collegamenti tra l'insegnamento superiore, la "ricerca e sviluppo" applicati, i centri d'innovazione e il tessuto economico nelle regioni in ritardo di sviluppo;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme in materia di ordinamento delle autonomie locali;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che recepisce con modifiche ed integrazioni la predetta legge n. 142/90;
Visto l'accordo di programma scritto in data 18 marzo 1999 tra:
-  on.le Angelo Capodicasa n.q. di Presidente della Regione;
-  on.le Wladimiro Crisafulli, n.q. di Assessore regionale alla Presidenza;
-  on.le Salvatore Morinello, n.q. di Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
-  on.le Francesco Piro, n.q. di Assessore regionale al bilancio ed alle finanze;
-  prof. Antonino Gullotti, n.q. di magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo;
-  dott. Vincenzo Fontana, n.q. di presidente della Provincia regionale di Agrigento;
-  dott. Giovanni Panepinto, n.q. di sindaco del comune di Bivona;
-  dott. prof. Salvatore Presti, n.q. di sindaco del comune di Santo Stefano di Quisquina;
Vista la deliberazione n. 99 del 27 aprile 1999 della Giunta di Governo;
Ritenuto di approvare il predetto accordo di programma;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 18 marzo 1999, che fa parte integrante del presente decreto, volto alla costituzione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona, avente la connotazione di collegamento tra l'insegnamento superiore, la "ricerca e sviluppo" applicati, i centri d'innovazione e il tessuto economico della Regione.
L'accordo di programma ed il presente decreto saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, previa registrazione del competente organo di controllo.
Palermo, 1 giugno 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 14 giugno 1999 al n. 2218.
Allegato
Accordo di programma volto alla costituzione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona da attuare con i finanziamenti previsti nei quadri comunitari di sostegno e/o con risorse degli enti firmatari del presente accordo

L'anno 1999 il giorno 18 del mese di marzo in Palermo presso la Presidenza della Regione, i sottoscritti:
-  on.le Angelo Capodicasa, Presidente della Regione;
-  on.le Wladimiro Crisafulli, Assessore regionale alla Presidenza;
-  on.le Salvatore Morinello, Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
-  on.le Francesco Piro, Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
-  on.le Salvatore Cuffaro, Assessore regionale per l'agricoltura;
-  prof. Antonino Gullotti, magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo;
-  dott. Vincenzo Fontana, presidente della Provincia regionale di Agrigento;
-  dott. Giovanni Panepinto, sindaco del comune di Bivona;
-  dott. prof. Salvatore Presti, sindaco del comune di Santo Stefano di Quisquina.
Premesso che:
-  sulla scorta degli accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di cambiamenti climatici e biodiversità lo Stato italiano emanava le leggi 15 gennaio n. 65 e 14 febbraio n. 124;
-  la riunione dei Ministri dell'assetto del territorio degli Stati membri dell'Unione europea tenutasi a Noordwijk il 9-10 giugno 1997 fissava i principi per uno schema di sviluppo europeo;
-  tra tali principi vi è quello del sostegno alla realizzazione di poli tecnologici e miglioramento dei collegamenti tra l'insegnamento superiore, la "ricerca e sviluppo" applicati, i centri d'innovazione e il tessuto economico nelle regioni in ritardo di sviluppo;
-  i ministri hanno convenuto sulla difficoltà per le regioni che non dispongono di accessi soddisfacenti all'informazione e alle conoscenze possono incontrare difficoltà a mantenere un livello di vita minimo a causa dell'emigrazione, in particolare della "fuga di cervelli", vale a dire l'emigrazione degli strati più istruiti della popolazione verso le regioni più accessibili;
-  tra i rischi che incombono sull'Europa particolare attenzione, a Noordwijk, si è data alla conservazione della biodiversità, sulla quale pesa una minaccia significativa a causa della frammentazione delle zone di protezione, ma che l'efficacia della conservazione della natura nelle zone protette dipende dalla gestione adeguate delle zone limitrofe;
-  la zona di territorio, che vede il suo baricentro nei comuni di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona, ha i requisiti per costituire un punto d'interesse regionale per lo sviluppo di politiche attive, tese a conservare e contestualmente mettere a reddito il patrimonio dovute alle presenze di particolari specie vegetali ed animali, nonché dei prodotti tipici che da tale specie ed in virtù della tradizione culturale si producono in tale zona;
-  la zona predetta è limitrofa alla riserva naturale di "Monte Cammarata" e la riserva del "Sosio";
-  l'Università può svolgere un ruolo fondamentale per l'implementazione della ricerca e sviluppo;
-  che la Conferenza europea dell'Università ha convenuto sulla necessità di ampliare l'ambito universitario attraverso la creazione di corsi post-laurea rispondenti alla necessità di formazione permanente oggi richiesta dalla società;
-  tenuto conto anche degli ulteriori fondi che saranno resi disponibili all'interno del quadro comunitario di sostegno si rende necessario riformulare ed aggiornare nei limiti della somma stanziata la scheda d'intervento relativa alla creazione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona;
-  lo strumento idoneo per coordinare, semplificare ed accelerare l'iter amministrativo, quando lo stesso coinvolge una pluralità di pubblici interessi si individua nell'accordo di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ex art. 27;
-  la Provincia regionale di Agrigento ed i comuni di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona hanno manifestato la loro disponibilità a concorrere come descritto in seguito alla costituzione di un comitato permanente di consultazione per la piena realizzazione del seguente accordo;
- il comune di S. Stefano di Quisquina, con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 9 dicembre 1998 si impegnava a mettere a disposizione per lo svolgimento di corsi universitari o altre attività di natura culturale inerenti l'oggetto del presente accordo di programma il fabbricato denominato "ex Municipio", ad istituire borse di studio per ricercatori e studenti, a mettere a disposizione 40 ettari di terreni boscati per la sperimentazione ed a progettare un vivaio per la costituzione del predetto polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona;
-  la Provincia di Agrigento ha iniziato in data 4 gennaio 1999 la realizzazione delle sede per corsi di laurea in Santo Stefano di Quisquina per un importo di L. 9.927.000.000;
-  il comune di Bivona con delibera del consiglio comunale n. 142 del 13 dicembre 1998 si impegnava a rendere esecutivo l'elaborato progettuale per la realizzazione del complesso edilizio per strutture ed attrezzature universitarie e complementari, a rendere esecutivo l'elaborato progettuale per la realizzazione della sala polivalente di circa 200 posti per conferenze o altre iniziative utili al raggiungimento dei fini del presente accordo, a rendere usufruibili al mondo universitario le strutture sportive pubbliche ricadenti entro il territorio comunale, a mantenere la concessione d'uso del fabbricato rurale sito in contrada Prato e dell'area di pertinenza dello stesso, a mantenere la concessione d'uso del complesso edilizio denominato "Collegio di S. Rita", a rendere disponibile il centro stampa per iniziative coerenti con i fini del presente accordo ed a dare in concessione il complesso edilizio denominato locale "Ex Enel" sito in piazza S. Chiara;
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, nelle spiegate qualità, stipulano il seguente:
ACCORDO DI PROGRAMMA


Art. 1

Ai sensi del presente accordo le parti sono individuate nella Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e Assessorato del bilancio e delle finanze, nell'Assessorato all'agricoltura, nell'Università di Palermo, nella Provincia regionale di Agrigento, nel comune di Santo Stefano di Quisquina, e nel comune di Bivona.

Art. 2

Oggetto dell'accordo è la costituzione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona, avente la connotazione di collegamento tra l'insegnamento superiore, la "ricerca e sviluppo" applicati, i centri d'innovazione e il tessuto economico della regione.
Le parti, tenendo conto delle loro responsabilità comuni, ma differenziate e delle loro specifiche priorità di sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze in particolare:
a)  elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano, e mettono a disposizione della intera Comunità regionale i risultati delle azioni derivate dalle iniziative del polo universitario di S. Stefano di Quisquina e di Bivona;
b)  promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, ivi compreso il trasferimento, di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o prevenire le emissioni, causate dall'uomo di gas, ad effetto serra nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti;
c)  promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione e l'incremento, se del caso, della biomassa, delle foreste nonché degli altri ecosistemi terrestri, costieri e marini;
d) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici; sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonché per la protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle isolane, colpite dalla siccità e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni;
e)  promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati concernenti il sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, riguardo alle cause, gli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;
f)  promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici che incoraggiano la più vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative.
Le parti consapevoli, altresì: del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici; dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera; che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità, che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche; che prima di tutto le comunità locali sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e della loro utilizzazione durevole; che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane; della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica; nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione; notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte; notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti; notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali; notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel luogo di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere, riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche per le comunità locali sulle quali sono fondate le loro tradizioni; nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti; riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione; sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale e regionale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti; riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potranno avere un'importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica; riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità; consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione; notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità, desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti; determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future; hanno convenuto quanto segue:
- il comune di S. Stefano di Quisquina si impegna a mettere a disposizione per lo svolgimento di corsi universitari o altre attività di natura culturale inerenti l'oggetto del presente accordo di programma il fabbricato denominato "ex Municipio", tale impegno potrà essere rimodulato non appena saranno consegnati i locali da assegnare quale sede definitiva dei corsi di laurea;
-  il comune di S. Stefano diQuisquina si impegna ad istituire borse di studio per ricercatori e studenti;
- il comune di S. Stefano di Quisquina si impegna a mettere a disposizione 40 ettari di terreni boscati per la sperimentazione;
- il comune di S. Stefano di Quisquina si impegna a progettare un vivaio;
- il comune di Bivona si impegna a rendere esecutivo l'elaborato progettuale per la realizzazione del complesso edilizio per strutture ed attrezzature universitarie e complementari atte al raggiungimento dei fini del presente accordo;
-  il comune di Bivona si impegna a rendere esecutivo l'elaborato progettuale per la realizzazione della sala polivalente di circa 200 posti per fini didattici o altre iniziative utili al raggiungimento dei fini del presente accordo;
-  il comune di Bivona si impegna a rendere usufruibili al mondo universitario le strutture sportive pubbliche ricadenti entro il territorio comunale;
-  il comune di Bivona si impegna a mantenere la concessione d'uso del fabbricato rurale sito in contrada Prato e dell'area di pertinenza dello stesso;
-  il comune di Bivona si impegna a mantenere la concessione d'uso del complesso edilizio denominato "Collegio di S. Rita";
-  il comune di Bivona si impegna a rendere disponibile il centro Stampa per iniziative coerenti con i fini del presente accordo;
-  il comune di Bivona si impegna a dare in concessione il complesso edilizio denominato "Locale ex Enel" sito in piazza S. Chiara.

Art. 3

Al fine di conseguire lo scopo del presente accordo le parti si impegnano, oltre a quanto indicato nell'art. 2 del presente accordo, a compiere ognuno per le competenze sotto descritte, quanto necessario o utile per la realizzazione del progetto. In particolare;
La regione si impegna a:
-  finanziare con un importo complessivo di lire 14.000 milioni la realizzazione della sede per corsi di laurea in Santo Stefano diQuisquina, della biblioteca sita a Bivona e della sala polivalente di circa 200 posti per fini didattici comprese le necessarie opere di sistemazione esterna dei siti inserendo tutte le predette opere nel Programma operativo plurifondo 1994-99;
-  considerare prioritari i finanziamenti richiesti ai fini del raggiungimento delle finalità del presente accordo, fatto salva la partecipazione di altri enti o soggetti come partners;
-  convocare le conferenze di servizio non appena saranno consegnati i progetti per la realizzazione o la ristrutturazione di locali o altre opere pubbliche funzionali allo sviluppo del predetto polo;
-  favorire il collegamento con il territorio promuovendo opportunità per il contatto stabile tra le istituzioni;
-  utilizzare, nell'ambito dei suoi poteri, le metodologie didattiche sviluppate presso tale centro;
-  a far svolgere la necessaria attività di formazione e di aggiornamento del Corpo regionale delle foreste presso le strutture del polo universitario di Agrigento site in S. Stefano di Quisquina ed a Bivona integrate dalle strutture di proprietà della Regione e/o dell'Azienda foreste site nella "Ficuzza".
L'Università degli studi di Palermo si impegna a:
-  a promuovere la realizzazione di altri corsi di studio ed ad avviare programmi di ricerca e sviluppo presso apposite strutture interdisciplinari secondo le indicazioni desumibili dal presente accordo di programma e dai documenti internazionali di programmazione finalizzati alla conservazione della biodiversità all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ottica generale dello sviluppo sostenibile e della riduzione del gap tra le realtà locali e le più avanzate realtà della comunità europea;
-  si impegna ad organizzare negli attuali locali a partire dall'anno accademico 1999-2000 uno o più corsi post-universitari semestrali di perfezionamento nell'area delle scienze agrarie;
-  si impegna, altresì, al completamento delle strutture didattiche, di ricerca e di ospitalità previste nel presente accordo, a realizzare uno o più corsi universitari di secondo livello nell'area delle scienze agrarie;
-  si impegna a verificare la sussistenza di un idoneo bacino di utenza per la realizzazione di uno più corsi universitari di primo livello;
-  a ricercare idonee forme collaborative con le altre Università siciliane al fine del migliore utilizzo del polo universitario diS. Stefano di Quisquina e di Bivona.
I comuni di Bivona e diS. Stefano diQuisquina si impegnano:
-  ad attivare per fini inerenti il presente accordo una via di comunicazione sul tragitto dell'ex strada ferrata;
-  garantire la continuità nel tempo della sede attraverso l'impegno dei locali di appartenenza, siti come precisato in premessa.
Tali locali potranno essere sostituiti con altri purché gli stessi siano di effettiva proprietà del comune e rappresentino ipotesi evolutiva e migliorativa degli stessi.
La Provincia regionale di Agrigento si impegna:
-  ad utilizzare i fondi resi disponibili dall'inserimento della realizzazione della sede per corsi di laurea in Santo Stefano di Quisquina derivanti dal Programma operativo plurifondo 1994-99 per la realizzazione delle altre opere ai fini di residenza universitaria previsti dal presente accordo nel comune di Bivona demandando la progettazione esecutiva allo stesso comune e a realizzare un primo lotto del vivaio progettato dal comune diSanto Stefano diQuisquina;
-  a richiedere, in quanto soggetto beneficiario, finanziamenti o contributi per una migliore gestione dei corsi di laurea direttamente o tramite il Consorzio universitario di Agrigento;
-  ad inserire tra le priorità del suo piano triennale per le opere pubbliche, le necessarie opere di miglioramento e potenziamento viario a favore del polo S. Stefano di Quisquina - Bivona.
Le parti tutte si impegnano ad elaborare programmi ed a richiedere i necessari finanziamenti per la realizzazione di azioni coerenti con i documenti di programmazione economica della U.E.
Le parti tutte si impegnano a far si che il polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona sia propulsore ed accolga iniziative orientate allo sviluppo di metodi, tecnologie, idee, prototipi e di qualsiasi altro aspetto che, compatibilmente con le strutture del polo, abbia come scopo quello di garantire il mantenimento ed il miglioramento delle risorse attuali verso le generazioni future.

Art. 4

L'onere della progettazione per la realizzazione del complesso edilizio per strutture ed attrezzature universitarie e complementari atte al raggiungimento dei fini del presente accordo e site nel territorio comunale di Bivona sono a carico del comune di Bivona, che predisporrà il progetto tenuto conto delle risorse alla stessa destinate.

Art. 5

Le somme successive alla prima anticipazione saranno accreditate direttamente, rendicontando alla Regione.

Art. 6

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma è affidata a norma dell'art. 27, 6° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della successiva legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ad un collegio presieduto dal Presidente della Regione siciliana o suo delegato e composto, oltre che dallo stesso, dal rettore dell'Università di Palermo, dal presidente della Provincia regionale di Agrigento, dal sindaco diSanto Stefano di Quisquina, dal sindaco di Bivona, o loro delegati.

Art. 7

Il Presidente della Regione provvederà a convocare con frequenza mensile il collegio di vigilanza perché sia informato delle attività compiute e di quelle in itinere e ciò anche per consentire al collegio stesso, in caso di ritardi gravissimi ed ingiustificati di intervenire in via sostitutiva.
  CAPODICASA 
  CRISAFULLI 
  MORINELLO 
  PIRO 
  CUFFARO 
  GULLOTTI 
  FONTANA 
  PANEPINTO 
  PRESTI 

(99.33.1480)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 16 settembre 1999.
Proroga del termine per la presentazione delle istanze di finanziamento e dei relativi piani e/o progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 dell'8 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportati l'istituzione, organizzazione e gestione di servizi a favore dei portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione inSicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economica-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/96, che assegna alle Regioni per il triennio 1998/2000 risorse finanziarie destinate alla realizzazione di programmi e piani d'intervento, anche di tipo personalizzato, in favore di persone con handicap di particolare gravità per menomazione fisica, psichica o sensoriale, privi di adeguata assistenza familiare ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto n. 1372 del 10 agosto 1999, vistato dalla Ragioneria centrale con nota n. 524 del 30 agosto 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 20 agosto 1999, che approva linee d'indirizzo e direttive d'impiego delle risorse disponibili fornendo alle autonomie locali, comuni e province, un rafforzamento del proprio ruolo per nuove strategie d'intervento capaci di incidere sulla qualità di vita complessiva dei disabili gravi, rimuovendo le cause che a vario titolo ne impediscono la partecipazione alla vita civile in attuazione dei principi costituzionali e delle raccomandazioni dell'O.M.S.;
Considerato che il medesimo decreto assessoriale fissa in 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il termine di presentazione delle istanze di finanziamento e dei piani e/o progetti d'intervento a scadere il prossimo 18 settembre 1999;
Rilevato che il periodo di pubblicazione del medesimo decreto è coinciso con il periodo feriale con conseguente riduzione dei tempi necessari per l'elaborazione dei progetti, la conoscenza degli elementi di analisi per l'individuazione dell'utenza, il coinvolgimento delle istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore della disabilità, e la stipula della necessaria intesa con l'Azienda U.S.L. di riferimento chiamata ad attestarne la validità rispetto agli obiettivi, ai percorsi attuativi ed ai risultati sotto l'aspetto socio-sanitario;
Rilevato che, anche nel corso di avviate conferenze di servizio, è stato da più parti richiesta una congrua proroga, anche per il carattere innovativo e sperimentale delle prestazioni richieste, ai fini dell'individuazione di una corretta metodologia di lavoro e di una mobilitazione complessiva delle professionalità presenti negli enti locali istituzionali e del privato sociale, in coerenza con gli indirizzi generali di programmazione assunti dalla Regione in attuazione della legge regionale di riordino n. 22/86;
Ritenuto che il termine in questione fissato con decreto n. 1372/99 possa essere prorogato di giorni 20 con conseguente rinvio del termine assegnato all'Assessorato regionale degli enti locali per l'approvazione ed il relativo finanziamento a carico del competente capitolo di spesa a valere sull'impiego dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98;

Decreta:


Art. 1

Il termine fissato dal decreto n. 1372 del 10 agosto 1999 per la presentazione da parte dei comuni e delle province delle istanze di finanziamento e dei relativi piani e/o progetti d'intervento in attuazione dell'art. 39, 2° comma, lett. 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 162 del 21 marzo 1998, è prorogato all'8 ottobre 1999.

Art. 2

Entro i successivi 60 giorni l'Assessorato regionale degli enti locali provvede all'approvazione ed al relativo finanziamento a valere sulla quota del fondo ministeriale assegnato per le finalità alla Regione ed iscritta sul competente capitolo del bilancio regionale cap. 19051 rubrica Assessorato enti locali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 1999.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 23 settembre 1999 al n. 581.
(99.39.1756)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 agosto 1999.
Accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale dell'Azienda termale I.G.A.R. s.r.l. Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le prestazioni idrotermali limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 della medesima legge;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme delega per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dall'art. 6 della legge n. 724/94;
Considerato che al 31 dicembre 1996 è venuto a cessare, per le aziende termali convenzionate alla data dell'1 gennaio 1993, il sistema dell'accreditamento provvisorio regolato dalla legge n. 724/94;
Vista la nota 1N9/2283 del 28 giugno 1996, che recepisce l'accordo del 19 aprile 1996 tra gli Assessori regionali della sanità, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, Assoterme e A.N.C.O.T.;
Preso atto che con nota prot. n. 9766/20253 del 31 dicembre 1996, il coordinamento degli Assessori regionali della sanità, sentita la rappresentanza delle associazioni termali, ha definito i principi ed i criteri attuativi per la parte concernente le aziende termali, al fine di procedere all'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 con le relative modifiche ed integrazioni;
Preso atto che, in data 29 marzo 1999 il coordinamento degli Assessori regionali della sanità ha approvato il documento contenente la definizione delle tariffe delle prestazioni termali da erogarsi, con oneri a carico del S.S.N., dall'1 gennaio 1999;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 21567 del 25 febbraio 1997;
Visto il decreto di accreditamento n. 24000 del 5 dicembre 1997;
Viste le istanze di richieste di accreditamento del legale rappresentante della società I.G.A.R. s.r.l. di Termini Imerese presentate in data 20 febbraio 1998, per quanto riguarda le prestazioni di fangoterapia nella cura delle malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria, ed in data 4 maggio 1998, per quanto riguarda le prestazioni di fango-balneoterapia, in ottemperanza a quanto previsto dal precitato decreto n. 21567 del 25 febbraio 1997;
Visto il D.M. Ministero della sanità del 16 luglio 1997, con il quale sono riconosciute le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale che sgorga dai pozzi 3 e 4 utilizzata per la fangoterapia nella cura delle malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria;
Considerato che la predetta azienda termale risulta in possesso della autorizzazione sanitaria n. 2566 del 19 febbraio 1998, che le consente di utilizzare le acque dei pozzi 3 e 4, oltre che per le prestazioni di balneoterapia, anche per le prestazioni di fangoterapia nella cura delle malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria;
Considerato che sono state perfezionate e superate le difformità di cui ai verbali n. 1416 M.B./U. dell'11 maggio 1998 della ASL n. 6 - distretto di Termini Imerese, e del verbale del 20 marzo 1998 degli ispettori di questo Assessorato regionale della sanità;
Preso atto della nota prot. n. 4N41/00557 del 19 febbraio 1999, con la quale l'Ispettorato regionale sanitario esprime parere tecnico sanitario favorevole per l'avvio dell'accreditamento della suddetta società I.G.A.R. s.r.l. per le prestazioni di fangoterapia nella cura della malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria e fangobalneoterapia;
Considerato di dovere attribuire al cambio di livello della balneoterapia e delle stufe o grotte già accreditate, la medesima ricorrenza dell'accreditamento della fangoterapia per la stretta correlazione tra le stesse;
Ritenuto di dover procedere all'attivazione del sistema di accreditamento presso il S.S.N. delle nuove prestazioni di fangoterapia nella cura delle malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria e fangobalenoterapia ed alla conseguente variazione dei livelli tariffari di cui al precedente decreto n. 24000 del 15 dicembre 1997;

Decreta:


Art. 1

Per motivi di cui in premessa, la I.G.A.R. s.r.l. Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese è accreditata presso il S.S.N. per le prestazioni termali di fangoterapia nella cura delle malattie artroreumatiche e per la riabilitazione motoria e per le prestazioni di fangobalneoterapia, con i livelli tariffari di cui al successivo art. 2.

Art. 2

A modifica del decreto di accreditamento n. 24000 del 5 dicembre 1997, la I.G.A.R. s.r.l. Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese è accreditata presso il S.S.N. per le prestazioni di balneoterapia e di stufe o grotte con i nuovi livelli tariffari come di seguito specificati:
- fangoterapia  Liv. B 
- fangobalneoterapia  Liv. B 
- balneoterapia  Liv.B 
- stufe o grotte  Liv.B 
- riabilitazione motoria  Liv.unico 


Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 agosto 1999.
  SANZARELLO 

(99.34.1574)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 5 agosto 1999.
Impegno di somma necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 63, comma 6°;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, nel quale è previsto lo stanziamento di 15.000 milioni sul cap. 87523 per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale n. 27/96;
Visto il decreto n. 1513/6°/Tur del 10 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997, reg. 1, foglio 2;
Visto il decreto 1017/6°/Tur del 5 settembre 1998, con il quale sono stati ammessi al contributo le ditte in esso elencate ed impegnata la somma di 1.968 milioni sul cap. 87523 e di 8.032 milioni sul cap. 87530 per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale n. 27/96 per l'anno finanziario 1998;
Visto il decreto 1169/6°/Tur dell'11 settembre 1998 integrativo del precedente decreto n. 1017 del 5 settembre 1998;
Visto il decreto 1281/6°/Tur del 2 ottobre 1998 integrativo del precedente decreto 1169 dell'11 settembre 1998;
Considerato che si rende necessario l'impegno della somma di L.12.263.827.709 a copertura dell'intero programma di finanziamento per l'anno 1999 sul cap. 87523 per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 27/96;

Decreta:


Art. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 27/96 è impegnata la somma di L. 12.263.827.709 relativa allo stanziamento sul cap. 87523 del bilancio regionale 1999.

Art. 2

Alla concessione e all'erogazione del contributo si provvederà con successivi provvedimenti secondo le modalità di cui al punto 6 del decreto n. 1513/6°/Tur del 10 ottobre 1997, citato in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 12 agosto 1999.
(99.38.1703)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Estinzione dell'opera pia Asili rurali ed urbani di Palermo.

Con decreto presidenziale n.465 del 10 giugno 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 30 giugno 1999 al n. 2355, l'opera pia Asili rurali ed urbani di Palermo è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio viene devoluto al comune ove lo stesso ricade.
(99.29.1310)
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Estinzione dell'opera pia Gulinello Rizzo Salvatore di Militello Val di Catania.

Con decreto presidenziale n.467 del 10 giugno 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 30 giugno 1999 al n. 2356, l'opera pia Gulinello Rizzo Salvatore di Militello Val di Catania è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio viene devoluto al comune ove lo stesso ricade.
(99.29.1311)
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Integrazione di un componente del consiglio di ammini strazione dell'Ente autonomo Teatro Massimo Vincenzo Bel lini di Catania.

Con il D.P. n. 479/GR.VII/S.G. del 18 giugno 1999, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, ricostituito con D.P.Reg. n. 299/GR.XV/S.G. del 7 ottobre 1998 per la durata di quattro anni, è stato integrato dal componente sig. Gianmario Mancuso eletto dall'assemblea dei di pendenti stabili dell'ente medesimo ai sensi della legge 16 aprile 1986, n.19, art. 9, comma 1, lett. f).
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente ai componenti nominati in sede di costituzione dell'organo collegiale.
(99.29.1312)
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Passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'autostazione di Salemi.

Con decreto n. 2017 del 29 aprile 1999 dell'Assessore alla Presidenza, è stato disposto il passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'immobile denominato Autostazione, sito in Salemi, piazza Libertà, il quale insiste sulla partita 4354, foglio di mappa 99/A, particella 1626 del comune di Salemi.
(99.29.1309)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diEnna.

Con decreto n. 1100/I/XIV del 21 luglio 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diEnna per la copertura di seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      ' Grado di ' Settore     rappresentatività     N. seggi     ' (%) '  
Agricoltura  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

-  Unione agricoltori, Confedera- zione italiana agricoltori, Fede- razione provinciale coltivatori diretti  100% 3+1 
-  Copagri  non determinato 0 -  A.P.O.L. non determinato
Industria  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

-  Associazione industriali  73,53% 1+1 
-  A.P.I.  26,47%
Artigianato  3 seggi 
-  Unione artigiani (Confart)  42,12%
-  C.N.A.  57,88%
Commercio  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

-  Ascom  83,99% 3+1 
-  Confesercenti  16,01%
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Unci, Agci  100%
Turismo  1 seggio 
-  Ascom  100%
Trasporti e spedizioni  1 seggio 
-  C.N.A.  100%
Credito e assicurazioni  1 seggio 
-  ABI, Ania  100%
Servizi alle imprese  1 seggio 
-  Ascom  8%
-  Unione artigiani (Confart), CNA, UPLA CLAI Associa- zioni artigiani (Casa)  92%
Smaltimento e raccolta di rifiuti solidi  1seggio 
-  Associazioni industriali  100%
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1seggio 

-  nessuna organizzazione ha pre- sentato istanza
Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consuma- tori e degli utenti  1 seggio 
-  Federconsumatori     
Rappresentanti della Provincia regionale  2 seggi 

(99.31.1408)
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Modifiche ed integrazioni al decreto 16 dicembre 1998, concernente calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali da svolgersi nel 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1999.


Con decreti dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nn. 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 del 4 agosto 1999, n. 1163 del 6 agosto 1999 e n. 1251 dell'8 settembre 1999 sono state modificate le date di svolgimento delle seguenti manifestazioni inserite nel calendario regionale e locale delle provincie di Palermo e Catania:
-  Mostra mercato dell'artigianato e del folklore di Nicolosi 21-30 agosto 1999;
-  Meari '99 3-12 settembre 1999;
-  l'Isola di Pasqua 22 novembre - 2 dicembre 1999;
-  l'Informatica in Fiera + Teknoshow 18-21 novembre 1999;
-  SA.E. Salone dell'edilizia d'interni 16-24 ottobre 1999 presso Palanaxos di Giardini Naxos;
-  Mostra artigianale delle creazioni artistiche di pasticceria locale 21 novembre 1999;
-  Mostra mercato del ferro battuto e vetrate artistiche 26 settembre 1999.
Si fa presente, altresì, che a seguito della riapertura dei termini disposta con D.P. n. 476 del 17 giugno 1999, sono state autorizzate le ulteriori manifestazioni, di cui all'allegato prospetto.

Allegato
(Si omette l'allegato)

(99.37.1666)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 3 agosto 1999, n. 278.
Disposizioni per la certificazione genetico-sanitaria di piante di agrumi.

Alle Associazioni vivaistiche
Alle Organizzazioni professionali
Al Ministero per le politiche agricole
All'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale
Agli Osservatori per le malattie delle piante
All'Ente di sviluppo agricolo
Alle sezioni operative per l'assistenza tecnica
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
I vivaisti che intendono produrre piante di agrumi certificate per l'annata 2000-2001 dovranno presentare all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, entro il 15 dicembre 1999, apposita domanda secondo l'allegato modello A, prenotando le marze necessarie al loro fabbisogno presso le Associazioni che gestiscono le sezioni incrementali che in atto sono:
- AS.PRO.VI.FLOR. Associazione produttori vivaisti e florovivaisti della Sicilia, via VI Censimento n. 48 - 98050 Terme Vigliatore (ME);
- FLOR.AS.R.S. Florovivaisti associati Regione Sicilia, via Nuova Russo, contrada S.Filippo - 95054 Furnari (ME);
- Mediterranea Vivai società cooperativa a r.l., via Maceo, 338 - 98050 Terme Viagliatore (ME);
- V.A.R.S. Vivaisti associati Regione Sicilia, via Umberto n. 7 - 98056 Mazzarrà S.Andrea (ME).
Le associazioni vivaistiche che intendono costituire per l'anno 2000 le sezioni incrementali dovranno produrre, entro il 30 novembre 1999, apposita domanda indirizzata all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, secondo l'allegato modello B.
Si precisa che le domande inoltrate, all'ufficio competente, oltre i termini previsti (per quelle spedite via posta fa fede il timbro postale) non saranno accolte mentre il mancato rispetto degli impegni sottoscritti nella domanda comporterà l'esclusione dalla certificazione.
La presente sostituisce la circolare n. 243 del 17 ottobre 1997 e le precedenti.
  L'Assessore: CUFFARO 


Modello A
All'Osservatorio per le malattie delle piante di    
OGGETTO:  Richiesta controllo in attuazione delle norme transitorie (circolare ministeriale n. 7 del 7 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 novembre 1998) per la produzione di materiale di moltiplicazione relativo al decreto ministeriale 22 ottobre 1993 (certificazione volontaria). 

Il/la sottoscritt _________________________________________ nato/a a _________________________________________ e residente a _______________________________ via _____________________________ titolare/rappresentante legale dell'azienda vivaistica _________________________ con sede legale nel comune di ____________________ cap. _____________________ n. tel. ______________________ in possesso dell'autorizzazione regionale alla attività vivaistica n. (cod. reg.) ___________________del ___________ e iscritta al registro dei produttori al n. __________________________ al fine di poter commercializzare nell'annata _______________ piante di agrumi certificate

Chiede

il controllo dei portinnesti e delle marze da utilizzare per la costituzione di piante di agrumi come di seguito specificato.
A tal fine dichiara di utilizzare i seguenti portinnesti:
  Specie Provenienza (1) N. piante 
                   

e allega la seguente documentazione che attesta l'origine del seme. Inoltre comunica che il proprio fabbisogno di marze, prenotate presso la sezione incrementale specificata, per l'innesto dell'anno 2000 è il seguente:
  Specie Varietà Sezione increm. N.marze 



Il sottoscritto si impegna a:
a) osservare i regolamenti e sottoporsi a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in particolare rendendo disponibili i portinnesti in lotti omogenei presso la propria azienda entro il 15 dicembre;
b) comunicare per iscritto (anche via fax) all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio le date delle operazioni d'innesto, reinnesto e cartellinatura con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo;
c) fornire ai funzionari incaricati dei controlli la mappa orientata del vivaio con l'indicazione dei lotti delle piante certificabili, distinti per specie e varietà, e copia della fattura d'acquisto del materiale certificato.


(1) Indicare se provenienti da semine effettuate in azienda o acquistati presso altre aziende autorizzate (allegare il passaporto).
Data    

Il richiedente

 
 


Modello B
All'Osservatorio per le malattie delle piante di __________________________________________
OGGETTO:  Richiesta di riconoscimento delle strutture della Sezione incrementale e di controllo in attuazione delle norme transitorie (circolare ministeriale n. 7 del 7 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1998) per la produzione di materiale di moltiplicazione di agrumi relative al decreto ministeriale 29 ottobre 1993 (certificazione volontaria). 
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________________ e residente a _________________________ titolare/rappresentante legale dell'associazione/azienda vivaistica ____________________________________________________________ con sede legale in via _________________________________ del comune di ________________________________________________________ cap. ......................... ______________ n. telefonico ______________________ in possesso dell'autorizzazione regionale all'attività vivaistica n. (cod. reg.) ______________________________ del   e iscritta al registro ufficiale dei produttori al n _______ al fine di poter produrre marze certificate di agrumi nell'annata __________________ e di commercializzare nell'annata _________________ piante di agrumi certificate 


Chiede

la verifica dell'idoneità delle strutture e il controllo dei portinnesti e delle marze da utilizzare per la costituzione di piante di agrumi come appresso specificato.
A tal fine dichiara di utilizzare i seguenti portinnesti:
  Specie N. piante Provenienza (1) 



e allega la seguente documentazione che attesta l'origine del seme. Inoltre comunica che il proprio fabbisogno di marze per l'innesto dell'anno 2000 è il seguente:
  Specie Varietà Fonte di approvvigionamento N.marze 





Il sottoscritto si impegna a:
a) sottoporsi ai regolamenti e a tutti i controlli previsti dalla vigente normativa in particolare rendendo disponibili presso la propria azienda i portinnesti in lotti omogenei entro il 30 novembre;
b) comunicare per iscritto (anche via fax) all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio le date delle operazioni di innesto, reinnesto e cartellinatura con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo e per le operazioni di taglio, conservazione e frigoconservazione con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo;
c) fornire ai funzionari incaricati del controllo la mappa orientata del vivaio con l'indicazione dei lotti delle piante certificabili, distinti per specie e varietà e copia della fattura d'acquisto del materiale certificato.


(1) Indicare se provenienti da semine effettuate in azienda o acquistato presso aziende autorizzate (allegare copia passaporto).
Data    

Il richiedente

 
 

(99.33.1509)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 16 settembre 1999, n.8.
Disposizioni in materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art.16.


I - INTRODUZIONE

Con l'art.16 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stato autorizzato ad attuare per il biennio 1999/2000 gli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap sia di inserimento dei disabili nella corsualità ordinaria di cui alla legge regionale n. 24/76 che di formazione professionale speciale rivolta esclusivamente ai portatori di handicap, previsti dal piano triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n.16 e successie modifiche, previa adozione del relativo piano annuale.
Gli interventi formativi speciali rivolti ai portatori di handicap consistono, più dettagliatamente in:
1)  attività annuali di orientamento professionale rivolte ad individuare i bisogni formativi e a saggiarne i limiti, le potenzialità e gli interessi dei soggetti da avviare alle attività di preformazione di cui al punto successivo;
2)  attività annuali di preformazione professionale attraverso cui, tenendo conto delle potenzialità espresse precedentemente dai portatori di handicap nei corsi di orientamento, si realizzi l'obiettivo del successivo inserimento degli allievi nella corsualità finanziata ai sensi della legge regionale n.24/76;
3)  attività annuali di qualificazione professionale specifica rivolta ai soggetti portatori di handicap sensoriali (audiolesi e non vedenti);
4)  attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di operatori socio-assistenziali operanti nel settore (insegnanti di sostegno).
Ai fini della predisposizione del piano annuale delle attività di cui ai precedenti punti gli enti si atterrano alle seguenti disposizioni:
II - SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli indicati dalla previsione contenuta nell'art.4 della legge regionale n.24/76 nel testo vigente al momento della pubblicazione della presente circolare.
1)  Termini di modalità di presentazione delle proposte
Le proposte formative dovranno essere trasmesse a questo Assessorato regionale del lavoro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
-  Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione - Direzione formazione professionale ed orientamento - gruppo IV/FP - via Imperatore Federico n.52 - 90100 Palermo.
Le domande dovranno essere spedite entro il 30ottobre 1999, a tale scopo farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di partenza.
Detto termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione domande spedite dopo la data sopra indicata. Le domande dovranno essere redatte sull'apposito modulo (allegato1).
2)  Documentazione da produrre
In allegato alla domanda in carta legale, il proponente dovrà trasmettere:
  I) atto costitutivo dell'ente in copia autenticata; 
  II) statuto dell'ente in copia autenticata; 
  III) verbale di nomina e potere di firma del legale rappresentante dell'ente conforme alle prescrizioni di legge e dello statuto in copia autenticata; 
  IV) delibera degli organi decisionali in copia autenticata a norma di legge, di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso dal legale rappresentante; 
  V) proposte formative redatte sull'apposito modulo; 
  VI) qualora l'ente ne sia in possesso, dichiarazioni degli aspiranti allievi e/o dei loro tutori legali, recanti sottoscrizione autentica, da cui si rilevi la volontà di partecipare alle attività formative. La produzione della documentazione di cui al presente punto sarà titolo di preferenza nell'ammissione al finanziamento in quanto comprovante l'effettiva esigenza territoriale di istituire il corso; 
  VII) monografia del corpo proposto relativa a: 

a)  sede dell'attività formativa;
b)  numero degli iscritti;
c)  dettagliata relazione sugli obiettivi del corso;
d)  discipline teoriche oggetto di insegnamento e relativi programmi;
e)  esercitazioni pratiche e relativi programmi;
f)  articolazione oraria del corso;
g)  preventivo di spesa di massima secondo le indicazioni fissate nella presente circolare;
  VIII) previsione di eventuali stage e/o visite guidate. 

Con apposito provvedimento assessoriale le attività corsuali saranno assegnate tra le proposte ammissibili e sulla base dei seguenti criteri:
-  regolarità della domanda;
-  rispetto dei termini della presentazione delle proposte;
-  possesso dei requisiti;
-  rispetto dei limiti di spesa;
-  coerenza tra obiettivi, contenuti, metodi del progetto in correlazione alle finalità poste dalla legge regionale n.16/86.
III - GESTIONE

A seguito dell'approvazione del piano formativo speciale di cui alla presente circolare, gli enti di formazione professionale ammessi a finanziamento dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.
Preliminarmente si conferma l'impostazione modulare dell'attività formativa già prevista nella precedente circolare n.3/FP/96 del 22 marzo 1996 (pagg. 3-4).
1)  Inizio
L'inizio dell'attività è subordinato ad apposita autorizzazione assessoriale che i soggetti attuatori dovranno richiedere al competente gruppo IV/F.P. - alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato:
a)  verbale di selezione degli allievi da avviare al corso.
Relativamente alle operazioni di selezione si ribadisce l'obbligatorietà dell'intervento dell'equipe pluridisciplinare chiamata ad esprimere parere vincolante per l'avviamento del portatore di handicap al corso più congeniale e a verificare, assieme allo psicologo e all'assistente sociale a prestazione professionale presso l'ente, la realizzazione del programma didattico e di integrazione sociale predisposto dall'ente gestore.
In caso di accertata soppressione o indisponibilità dell'equipe pluridisciplinare, operante presso la A.U.S.L., l'intervento alla stessa demandato potrà essere sostituito da analogo intervento di un medico specialista per la tipologia dell'handicap che attesti il tipo e il grado di handicap formulando la diagnosi medica e funzionale e dallo psicologo e assistente sociale per la diagnosi funzionale e psico-sociale, purché detti operatori facciano parte di una struttura pubblica.Di ciò ovviamente, e dei suddetti pareri ne dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di selezione degli allievi.
L'ufficio provinciale del lavoro dovrà accertare che nel verbale di selezione risultino i pareri espressi dall'equipe pluridisciplinare o dagli operatori succitati costituendo detti pareri condizione necessaria per l'avviamento al corso.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avvieranno gli allievi al corso anche in presenza di un numero inferiore a quello previsto nel piano approvato, purché non al di sotto del minimo di 8 allievi fissato dalla legge;
b)  curriculum scolastico e formativo dei soggetti portatori di handicap da avviare al corso.
Le schede analitiche dei singoli allievi devono comprendere dettagliato curriculum scolastico e formativo, nonché tipo e grado di handicap, ed essere corredate dall'attestazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare o, in assenza, dei suindicati operatori facenti parte di una struttura pubblica, da cui risulti l'handicap dell'allievo con la diagnosi funzionale medico-psico-sociale e la tipologia del corso verso il quale può essere proficuamente avviato.
Tale scheda, che deve contenere anche i vari progressi o regressi dell'allievo, dovrà seguirlo durante tutti gli anni formativi;
c)  ubicazione della sede formativa, corredata da certificazione rilasciata dal competente Ispettorato del lavoro da cui risulti l'idoneità dei locali e delle attrezzature, nonché l'assenza di barriere architettoniche se ostative al regolare svolgimento dell'attività formativa speciale, ovvero richiesta all'Ispettorato del predetto certificato corredato da dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante, nelle forme di legge, con cui si impegna a sospendere le attività didattiche in caso di accertamento negativo di idoneità da parte dell'Ispettorato del lavoro fin quando non verranno rimosse le cause che hanno determinato tale sospensione.
Soltanto dopo che l'Ispettorato si sarà pronunciato favorevolmente questo Assessorato provvederà ad autorizzare la ripresa delle attvità;
d)  elenco del personale docente, amministrativo, ausiliario e a prestazione professionale da impegnare nel corso comprendente titolo di studio e settore di iscrizione all'albo della formazione professionale, ovvero curriculum professionale per il personale a prestazione professionale;
e)  programmi e calendario delle lezioni teoriche e pratiche;
f)  dichiarazione da parte del competente UPLMO che sono state effettuate tutte le vigenti prescrizioni relative all'inizio dell'attività corsuale (vidimazione dei registri di presenza e contabili etc.);
g)  analitica relazione riguardante l'organizzazione didattica e gli interventi di socializzazione, in ordine ai corsi affidati;
h)  dettagliata indicazione dei costi previsti per le singole voci di spesa (preventivo di spesa).
2)  Durata
a)  Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I la durata di ogni corso è fissata in 900 ore.La durata giornaliera è fissata in almeno 5 ore, quella settimanale in almeno 5 giorni.
Per le attività di cui al punto 4 del paragrafo I la durata di ogni corso è fissata in 150 ore.
b)  Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I l'interruzione dell'attività del corso senza un'eventuale ripresa, comporterà:
-  la revoca del finanziamento con il conseguente recupero delle somme già erogate nel caso in cui l'attività del corso si interrompa prima del compimento delle 200 ore; la riduzione proporzionale del finanziamento qualora l'attività del corso si interrompa dopo il compimento delle 200 ore di svolgimento.
3)  Esercitazioni pratiche
Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I, non meno di 450 ore della durata del corso dovranno essere riservate alle esercitazioni pratiche.
Dette esercitazioni pratiche, per le attività di cui al punto 1 del paragrafo I, dovranno essere realizzate nell'ambito delle seguenti aree di laboratorio:
  I) lavorazione e/o decorazione di ceramiche, porcellane e/o vetro; 
  II) realizzazione manufatti in lana, vimini, corda e paglia; 
  III) cucito e/o ricamo e/o lavorazione a maglia e all'uncinetto; 
  IV) lavorazioni semplici oggetti in legno; 
  V) giardinaggio e/o orticoltura; 
  VI) elementari lavori di ufficio; 
  VII) servizi domestici e/o di comunità; 
  VIII) rilegatoria libri moderni e antichi; 
  IX) allevamento e/o cura di animali; 
  X) realizzazione semplice di bijotteria in pietre dure. 

Delle predette 10 aree di laboratorio pratico dovranno esserne realizzate 5.
Per le attività di cui al punto 2 del paragrafo I le esercitazioni pratiche saranno finalizzate al conseguimento dell'abilità pratica necessaria all'inserimento nella corrispondente tipologia corsuale ordinaria.
4)  Valutazioni
E' opportuno, per valutare con più attendibilità sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo gli apprendimenti degli allievi, fare ricorso ad una comune metodologia.
In sede di prove finali dei corsi di orientamento, sarà indicato l'esito conseguito (ammissione o meno ai successivi corsi di preformazione) unitamente ad un giudizio riguardante una o due tipologie lavorative verso le quali il portatore di handicap ha mostrato attitudine, mentre al termine dei corsi di preformazione gli allievi conseguiranno un attestato concernente le mansioni che sono in grado di svolgere; nel verbale d'esame sarà indicato l'esito conseguito (positivo-negativo) omettendo il voto.In caso di esito positivo sarà segnalato l'inserimento nel corso di qualificazione ex legge regionale n.24/76 il cui profilo professionale è più rispondente alle attitudini dimostrate dal soggetto portatore di handicap.
Al termine dei corsi di cui al punto 4 del paragrafo I verrà rilasciato un attestato di perfezionamento.
In merito alla valutazione finale per i corsi speciali va precisato che, consapevoli del fatto che i ritmi di apprendimento, i potenziali di sviluppo e l'evoluzione dei soggetti risultano differenziati, è possibile un reinserimento degli allievi nei corsi di orientamento e qualificazione per sensoriali nel caso in cui non vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal corso mentre è consentito il cambiamento dell'indirizzo professionale del corso di preformazione anche se è stato conseguito un esito positivo nei casi in cui ciò risulta funzionale, per permettere ai medesimi il conseguimento di un maggior numero degli obiettivi contemplati nel modulo, per aderire opportunamente alle potenzialità e agli interessi espressi dai disabili.
Gli enti gestori solleciteranno i docenti a riflettere sulla particolare natura del loro ruolo: essi, interagendo con gli allievi disabili, sono chiamati a svolgere un'azione di stimolo volta alla promozione dello sviluppo integrale dell'allievo, ponendosi quali mediatori delle sue conquiste culturali e della sua crescita sociale.
Ciò significa che il docente deve possedere un livello di competenza tale da potere sempre essere in grado di organizzare, per il proprio ambito disciplinare, quelle attività che nel modo più opportuno consentano agli allievi attraverso il "fare" il raggiungimento del vero "saper fare", grazie alla guida dell'insegnante.
Particolarmente delicato è il ruolo dell'insegnante di sostegno, in possesso del titolo di specializzazione, di cui al D.P.R. n.970/75 ovvero dell'attestato conseguito al termine del corso biennale per operatore sociale assistenza handicappati finanziato ai sensi della legge regionale n. 24/76, il quale, giusta il disposto del D.M. 24 aprile 1986, modificato e integrato dal D.M.14 giugno 1988, concernente tra l'altro il profilo di detto insegnante, deve avere consapevolezza della delicatezza del compito a lui affidato e di ciò che la società tutta e le famiglie in particolare da lui si attendono.

DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'ammontare del finanziamento erogato da questa Amministrazione sarà determinato per ogni singolo corso sulla base delle modalità di seguito indicate.
1)  Personale
Il contributo erogato per il finanziamento di ogni singolo corso coprirà le seguenti spese da sostenere per il personale.
PERSONALE DOCENTE
- n.1 docente di sostegno da utilizzare per 15 ore settimanali e n.1 docente di sostegno da utilizzare a completamento del numero di ore settimanali previste di docenza frontale;
-  n.1 docente di cultura generale da utilizzare per 12 ore settimanali;
-  docenti di pratica da utilizzare per 13 ore settimanali complessive, tanti quanti ne occorrono per la realizzazione delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio.
PERSONALE NON DOCENTE
- n.1 ausiliario servizi generali per 30 ore settimanali da utilizzare con mansioni di pulizia e di assistenza materiale degli allievi;
-  n. 1 unità di personale amministrativo di 4° livello da utilizzare per 15 ore settimanali per corso;
-  n. 1 psicologo a prestazione professionale per attività di consulenza, il cui intervento sarà rivolto alla selezione degli allievi e alla verifica in itinere e finale della progettazione didattica e di integrazione sociale, per 90 ore per corso. Il compenso verrà determinato in ragione di lire 70.000 lorde/ora;
-  n. 1 assistente sociale a prestazione professionale per attività di consulenza, per la cura dei necessari rapporti tra ente gestore - allievo - famiglia e servizi socio-sanitari territoriali, per 90 ore per corso.Il compenso verrà determinato in ragione di lire 70.000 lorde/ora.
Per la scelta del personale predetto l'ente deve prevedere l'utilizzo, prioritariamente, del personale assunto a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale n. 24/76 ad orario parziale, come completamento di ore.
Successivamente l'ente farà ricorso al personale assunto ai sensi della legge regionale n. 16/86 posto nelle liste di mobilità.
Se ancora necessita personale e l'ente non può fare ricorso alle due precedenti possibilità, i nuovi rapporti di lavoro che si dovranno instaurare devono intendersi a prestazione professionale, ribadendo che non sono ammesse nuove assunzioni a tempo determinato.
2)  Gestione
Il finanziamento che sarà erogato per le spese di gestione è fissato in lire 32.000 per ora - corso nel caso in cui l'ente non disponga di mezzo di trasporto per gli allievi portatori di handicap e in lire 20.000 in caso contrario.
3)  Allievi
Ad ogni allievo spetta l'indennità di frequenza giornaliera stabilita dalla normativa vigente.

SPESE RENDICONTABILI

Nell'ambito dei parametri sopra indicati sono considerate spese rendicontabili e quindi ammissibili a finanziamento, le seguenti voci:
1)  Spese per il personale
Rientrano in questa voce i costi sostenuti per il personale utilizzato nelle attività formative secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e per il personale a prestazione professionale.
2)  Spese di gestione
A - Strutture logistiche
1)  fitto locali;
2)  manutenzione locali;
3)  pulizia e disinfestazione locali;
4)  condominio;
5)  tassa di registro per il contratto di locazione.
Le spese di cui al punto sub A-1 non sono rendicontabili e quindi non ammissibili a finanziamento nell'ipotesi in cui il soggetto attuatore disponga di strutture logistiche preesistenti proprie e/o già finanziate con i contributi erogati per le corsualità ex legge regionale n.24/76, oppure si avvalga di strutture logistiche messe a disposizione gratuitamente da enti operanti nel settore dell'assistenza sociale.
B - Servizi e consumi
 1)  acqua;
 2)  riscaldamento;
 3)  tassa raccolta rifiuti solidi urbani;
 4)  energia elettrica;
 5)  telefono;
 6)  servizi postali;
 7)  pubblicità su stampa e mezzi di comunicazione;
 8)  cancelleria e modulistica;
 9)  materiale igienico-sanitario;
10)  spese trasporto allievi;
11)  pronto soccorso;
12)  dotazione individuale di materiale didattico;
13)  dotazione collettiva di materiale didattico;
14)  locazione attrezzature didattiche;
15)  assistenza e manutenzione attrezzature;
16)  assicurazione attrezzature didattiche;
17)  spese tenuta conti correnti.
Le spese sub B-10 sono rendicontabili soltanto per l'acquisto carburante e assicurazione nell'ipotesi in cui il soggetto attuatore disponga di mezzi di trasporto acquistati con finanziamento pubblico.
3)  Spese per allievi
1)  indennità giornaliera di presenza;
2)  assicurazione allievi in itinere.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, fermo restando che il finanziamento per ciascun corso non può superare, per nessuna ragione, lo stanziamento decretato, emetterà a favore degli enti gestori appositi mandati di pagamento, commisurati al 70% degli importi previsti per la voce personale, per la gestione e per gli allievi dopo la ricezione della seguente documentazione:
1)  convenzione in triplice copia, di cui due in bollo e una su carta libera, stipulata con istituti bancari, sulla base dello schema allegato alla circolare n. 2414/92 del 30 aprile 1992 o appendice o atti aggiuntivi alle convenzioni già stipulate per lo svolgimento dell'attività formativa finanziata dalla legge regionale n.24/76, con la richiesta di istituzione di tre distinti conti sui quali fare confluire rispettivamente le somme previste per la voce personale (conto A), per la voce gestione (conto B) e per la voce allievi (conto C);
2)  apposito disciplinare sottoscritto, nelle forme di legge, dai rappresentanti legali degli enti;
3)  attestazione da parte del competente UPLMO della data di inizio dell'attività corsuale che dovrà essere tempestivamente trasmessa dall'ente al gruppo IV/F.P.
Gli enti, prima dello scadere dei due terzi dell'attività formativa, per lo svincolo del restante 30% afferente la voce personale e la voce allievi e del 20% relativo alla voce gestione, dovranno avanzare istanza corredata da certificazione dell'U.P.L.M.O. da cui risulti:
a)  la regolarità dello svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa e che non vi sono ispezioni didattiche e/o amministrative negative;
b)  che l'ente è in regola con il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente impegnato nei corsi ex legge regionale n. 16/86 nel rispetto del contratto di categoria vigente, degli oneri previdenziali, sociali, e fiscali, giusta dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge n.15/68 dal legale rappresentante dell'ente gestore;
c)  l'avvenuta corresponsione mensile dell'indennità di presenza agli allievi frequentanti i corsi ex legge regionale n. 16/86;
d)  che l'ente ha presentato regolarmente le scritture contabili per la vidimazione bimestrale.
L'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione sarà effettuata a seguito della verifica contabile dell'attività svolta a cura dell'U.P.L.M.O. ribadendo che non sono consentiti storni da un conto all'altro, salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.
Tenuto conto che l'inserimento dei portatori di handicap nelle attività formative e successivamente nel mondo del lavoro è opera di elevato aspetto sociale, gli enti gestori sono invitati a formulare a livello didattico percorsi formativi funzionali al predetto inserimento, al fine di agevolare la partecipazione, con sufficienti capacità di autonomia, specie con il lavoro, alla vita di gruppo.
Si raccomanda, pertanto, agli Uffici del lavoro, agli Ispettorati del lavoro e agli enti gestori il diretto coinvolgimento, in tutte le problematiche inerenti alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo dei disabili, del gruppo IV/F.P. dell'Assessorato regionale del lavoro - Direzione formazione professionale, rientrando nelle competenze di detto gruppo la promozione di ogni azione idonea a facilitare l'inserimento formativo e sociale dei portatori di handicap e la cura dei necessari collegamenti con gli enti cui è stata affidata la gestione dei corsi, con le istituzioni sanitarie, assistenziali e sindacali, collegamenti che dovranno essere mirati soprattutto a rendere effettivo per i disabili l'esercizio del diritto alla formazione professionale e all'inserimento socio-lavorativo.
  L'Assessore: PAPANIA 

Allegato1

SCHEMA DI RICHIESTA DI ISTITUZIONE
DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 16/86
E DALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N.18/99

Ente proponente: __________________________________________________
sede: ____________________________via _________________________________ tel. _______________
Località di svolgimento del corso richiesto:
comune: _________________________ via _____________________________________________
<    > C.F.P.  <    > Sede occasionale 
  <    > Orientamento professionale 
  <    > Preformazione professionale 
      (specificare indirizzo) 

Tipo di corso:
  <    > Qualificazione per soggetti 
      portatori di handicap sensoriali 
      (audiolesi e non vedenti) 
  <    > Formazione, aggiornamento, 
      perfezionamento di operatori socio 
      assistenziali operanti nel settore 
      (insegnanti di sostegno) 
Numero di allievi previsti (1):   
Preiscrizioni effettuate:       
Progettazione didattica e de- scrizione dell'intervento in ter- mini di moduli (2):       
   
   
Piano di integrazione sociale (3):    
   
   
   

Programma:
  Materie Ore settimanali 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  ............................................................. ................ 
  Totale ore settimanali ______ 
Eventuali stage in azienda e/o visite guidate:    

Il sottoscritto __________________________________________ nella qualità di _________________________________ dichiara di aderire, incondizionatamente, a tutte le disposizioni che l'Assessorato ha emanato o emanerà in ordine allo svolgimento e alla gestione dei corsi.
............................. lì ...............................
Firma del legale rappresentante

 
 

Note:
(1)  da 8 a 12 allievi;
(2)  obiettivi, contenuti, metodi, percentuali di ore riservate alla pratica;
(3)  per un'esauriente illustrazione, produrre apposita relazione.
(99.39.1742)
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CIRCOLARE 23 settembre 1999, n. 360.
Articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Borse formative autoimpiego.

Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva
Al Coordinamento delle misure di politiche attive del lavoro
Al gruppo X/L
Ai gruppi dell'Assessorato del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
L'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, nel rifinanziare l'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recanti disposizioni sulla formazione all'autoimpiego a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto partecipante al progetto formativo, ha concesso la possibilità ai soggetti medesimi di richiedere il contributo con il massimale elevato a settanta milioni. Al fine, pertanto, dell'applicazione alla norma predetta vengono confermate le procedure previste dalla circolare assessoriale n. 309 del 2 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1999, con la sostituzione delle parole "40 milioni" contenute nel punto 2) con le parole "70 milioni". Analoga sostituzione avverrà nelle note dell'allegato B della circolare medesima.
In fase di prima applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, i soggetti che, in forza della circolare assessoriale n. 309 del 2 aprile 1999, hanno avanzato richiesta del contributo per le borse formative e che non fanno pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, formale revoca della richiesta del medesimo contributo potranno ricevere il finanziamento secondo le disposizioni della circolare n. 309 citata. Qualora i soggetti di cui sopra ritengano di volere revocare la precedente istanza e ripresentarla per usufruire del maggior importo, dovranno manifestare tale intenzione presentando, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, formale revoca della precedente istanza nonché nuova istanza secondo quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 309 del 2 aprile 1999, come modificata dalla presente. Sempre in fase di prima applicazione della predetta norma le istanze di cui sopra, pervenute entro il superiore termine avranno priorità sulle altre istanze pervenute.
Successivamente, superata la fase di prima attuazione e con lo strumento a regime, verrà data priorità alle istanze presentate dagli aventi diritto in costanza di utilizzazione alla data di presentazione dell'istanza al fine di ottimizzare il processo di fuoriuscita degli stessi dai lavori socialmente utili.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.39.1758)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DELLA SANITA'
AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO 15 settembre 1998.
Approvazione dell'elenco dei progetti obiettivo di oncologia ed oncoematologia ammessi a finanziamento, relativi al triennio 1997-1999.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 ottobre 1998, nella prima tabella del Progetto obiettivo oncologia, l'ente "Cervello" corrispondente al numero progressivo 9, deve intendersi rettificato in "Civico".
(98.42.2120)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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