REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 1999 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 settembre 1999, n. 20.
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari  pag.

GIUNTA REGIONALE

DELIBERA 26 agosto 1999, n.242.
Nuovo piano di ripartizione degli interventi per la co struzione di alloggi di edilizia economica e popolare, legge regionale 12 aprile 1952, n.12  pag. 12 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 agosto 1999.
Modifica del decreto 14 luglio 1999, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999/2000 dei cacciatori residenti fuori regione  pag. 13 

Assessorato dell'industria

DECRETO 30 luglio 1999.
Graduatoria delle istanze ammissibili ai contributi previsti dal POP Sicilia 1994/99 - Sottomisura 3.2.c). Metanizzazione  pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 31 agosto 1999.
Graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 1998 al 30 giugno 1999  pag. 25 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1999, recante: «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari»  pag. 33 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione si- ciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1999, recante: «Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava»  pag. 34 

Presidenza:
Trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno all'Ente di sviluppo agricolo di Palermo.
  pag. 35 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di irrigazione S. Leonardo Ovest, 3° lotto. Distribuzione distretto irriguo Eleuterio, comune di Bolognetta  pag. 37 
Riconoscimento alla ditta Lalacla s.a.s. di Barone Giuseppe e C., con sede in San Giuseppe Jato, quale acquiren te di latte bovino ed iscrizione della stessa nel relativo albo regionale  pag. 37 
Provvedimenti concernenti rettifica di decreti del 20 mag gio 1994, relativi all'occupazione permanente e de fi nitiva di immobili siti nel comune di Ribera per lavori di reti idriche dipendenti dal serbatoio Castello, 2° lotto, 1° stral cio, distretto di Ribera  pag. 37 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di conservazione del suolo e presidio del l'invaso "Gibbesi", 4° lotto, comuni di Sommatino e Naro  pag. 38 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Costituzione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  pag. 40 
Fusione per incorporazione della Banca di credito S.p.A., con sede in Biancavilla, nella Banca agricola etnea S.p.A., con sede in Catania  pag. 41 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione di un finanziamento per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica nel comune di Castel di Judica  pag. 41 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per lavori urgenti nel comune di Lipari  pag. 41 
Fissazione di nuovi termini per il compimento delle procedure espropriative relative ai lavori di sollevamento delle acque dissalate da Licata a Canicattì  pag. 41 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo  pag. 41 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 6 settembre 1999, prot. n. 656.
Circolare esplicativa sugli scambi socio-culturali giovanili internazionali. Programma 1999/2000  pag. 41 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 giugno 1999, n.350.
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato dal l'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 1998-99  pag. 52 


CIRCOLARE 10 settembre 1999, n. 7/99/FP.
Art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, co me modificato dall'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Modifiche ed integrazioni della circolare assessoriale n. 3/92/FP  pag. 53 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 2 giugno 1999, n. 1.
Propaganda turistica nella Regione siciliana per l'anno 1999  pag. 54 


CIRCOLARE 12 luglio 1999, prot. n. 399.
Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Procedure per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame  pag. 57 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





LEGGE 13 settembre 1999, n. 20.
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norma programmatica

1.  La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.

Titolo I
MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI CRIMINOSI E DEI LORO FAMILIARI


Art. 2.
Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa

1.  In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2.  L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine;
a)  coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
c)  genitori;
d)  fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3.  Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4.  Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5.  Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.
Sostegno agli orfani

1.  Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
a)  sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
b)  sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
c)  sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2.  I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
3.  L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4.
Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni

1.  L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3.  Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.
Benefici in favore dei familiari di Michele Abbate

1.  Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Miche- le Abbate si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.
Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari

1.  A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni.Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
2.  L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.
3.  Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.
5.  I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.
Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa

1.  E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale"), incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.
2.  Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la Presidenza della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla corresponsione dei benefici previsti dalla medesima, effettuando un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
3.  Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali.A tal fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il Presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali, che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari assegnati dalla Regione.
4.  All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dipendente dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del Presidente della Regione.
5.  Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.

Art. 8.
Divieto di cumulo dei benefici

1.  I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2.  In caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.
3.  Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

Art. 9.
Fondo per le costituzioni di parte civile

1.  Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti.Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.
2.  Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:
a)  le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;
b)  le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.
3.  Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.  L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.
5.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti.Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali.Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
6.  Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.
7.  Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
8.  L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.
9.  Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
11.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.
12.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
13.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10.
Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto

1.  La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.
2.  Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:
a)  il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b)  il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.
3.  Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni.A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.
4.  Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.
5.  Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.
6.  Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.
7.  Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.
8.  Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.
9.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.
10.  All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
11.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
12.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo II
MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI ESTORSIVI E DI VITTIME DELL'USURA


Art. 11.
Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive

1.  Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi.
2.  Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente artico-lo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento:
a)  50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;
b)  70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;
c)  100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.
3.  I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subito:
a)  un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;
b)  un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.
4.  I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività economica.
5.  I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.
6.  Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilan-za sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale.
7.  Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
8.  L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.
9.  Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.
10.  Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.
11.  I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.
12.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
13.  All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
14.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
15.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.
Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi

1.  Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3.  All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
4.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
5.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13.
Interventi in favore delle vittime dell'usura

1.  Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.
2.  Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.
3.  I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.
4.  L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione.La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.
5.  All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione.Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
6.  Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione.All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707).L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE E DI ISTITUZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA ALLA MAFIA, AI FENOMENI DELLE ESTORSIONI E DELL'USURA, NONCHÉ NELLA AFFERMAZIONE DELLA LEGALITA'


Art. 14.
Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni

1.  La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.
2.  I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.
3.  Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche.Icontributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.
4.  Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto.Icontributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
6.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
7.  Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.
8.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 15.
Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti

1.  Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'articolo 14.
2.  La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.
3.  Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.

Art. 16.
Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività.Abrograzione di norme

1.  A decorrere dall'1 gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione l'albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia ed operanti esclusivamente nel territorio della stessa, impegnati nella lotta alla mafia o nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso.
2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritti mediante decreto del Presidente della Regione tutte le associazioni, le fondazioni ed i centri studi che, in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento, ne facciano richiesta.
3.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e sentita la Commissione di vigilanza ed inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, emana il regolamento di cui al comma 2 che contiene anche i criteri e le modalità di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
4.  Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge le associazioni, i centri e le fondazioni presentano alla Presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di attività e il piano finanziario per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo rendiconto finanziario.
5.  Su presentazione del programma di attività viene corrisposta a titolo di anticipazione una somma pari al 60 per cento del contributo assegnato.
6.  Nel caso di mancato impiego della somma anticipata, la parte residua viene riversata in entrata del bilancio della Regione.
7.  Nel caso di mancata presentazione del rendiconto finanziario o di mancata restituzione delle somme non utilizzate, il soggetto viene escluso dai benefici previsti dalla presente legge.
8.  A decorrere dall'anno 2000 sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; articolo 10 legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; ar-ticolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19; articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19; articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
9.  Per l'erogazione dei contributi da parte del Presidente della Regione per ciascuno degli anni 2000-2001 è autorizzata la spesa di lire 1.545 milioni cui si provvede con la disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri autorizzati dalle norme abrogate per effetto del comma 8.
10.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 17.
Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura

1.  Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.
2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
4.  All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
5.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
6.  Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18.
Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro"

1.  Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.

Art. 19.
Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese

1.  Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.
2.  All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
3.  Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE


Art. 20.
Estensione dei benefici nel tempo

1.  In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
2.  Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.
4.  Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.
5.  I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrograte per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.

Art. 21.
Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture

1.  Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori.Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte.La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
2.  I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3.  Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
4.  La lettera b), del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
5.  Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.
6.  Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto.E' rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

Art. 22.
Comitato regionale per la sicurezza

1.  E' istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione.
2.  Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto regionale.
3.  Il Comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione.Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
4.  Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture.Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica.

Art. 23.
Abrogazione di norme

1.  In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
-  legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;
-  legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;
-  articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;
-  articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;
-  articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;
-  articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;
-  articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;
-  legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;
-  articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
-  articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;
-  articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;
-  legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;
-  legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;
-  l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
-  l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.

Art. 24.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 settembre 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per i beni culturali ed  MORINELLO ambientali e per la pubblica istruzione 
Assessore regionale per i lavori pubblici  LO MONTE 

Allegato

Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960.
Nominativo Luogo e data dell'uccisione 
Andrea Raja  Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944 
Nunzio Passafiume  Trabia (PA), 7 giugno 1945 
Agostino D'Alessandro  Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945 
Giuseppe Lo Cicero  Mazzarino (CL), 25 novembre 1945 
Giuseppe Puntarello  Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945 
Antonino Guarisco  Burgio (AG), 7 marzo 1946 
Gaetano Guarino  Favara (AG), 16 maggio 1946 
Marina Spinelli  Favara (AG), 16 maggio 1946 
Pino Cammilleri  Naro (AG), 28 giugno 1946 
Giovanni Castiglione  Alia (PA), 22 settembre 1946 
Girolamo Scaccia  Alia (PA), 22 settembre 1946 
Giuseppe Biondo  Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946 
Giovanni Santangelo  Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 
Vincenzo Santangelo  Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 
Giuseppe Santangelo  Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 
Giovanni Severino  Joppolo (AG), 25 novembre 1946 
Paolo Farina  Comitini (AG), 28 novembre 1946 
Nicolò Azoti  Baucina (PA), 21 dicembre 1946 
Accursio Miraglia  Sciacca (AG), 4 gennaio 1947 
Pietro Macchiarella  Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947 
Margherita Clesceri  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Giorgio Cusenza  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Giovanni Megna  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Giovanni Grifò  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Vincenza La Fata  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Giuseppe Di Maggio  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Filippo Di Salvo  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Francesco Vicari  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Castrenze Intravaia  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Serafino Lascari  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Vito Allotta  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Vincenza Spina  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Eleonora Moschetto  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Giuseppa Parrino  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Provvidenza Greco  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Vincenzo La Rocca  Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 
Michelangelo Salvia  Partinico (PA), 8 maggio 1947 
Giuseppe Intorrella  Comiso (RG), 11 giugno 1947 
Giuseppe Casarrubea  Partinico (PA), 22 giugno 1947 
Vincenzo Lo Iacono  Partinico (PA), 22 giugno 1947 
Giuseppe Maniaci  Terrasini (PA), 23 ottobre 1947 
Calogero Caiola  S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947 
Vito Pipitone  Marsala (TP), 8 novembre 1947 
Vincenzo Campo  22 febbraio 1948 
Epifanio Li Puma  Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948 
Placido Rizzotto  Corleone, (PA), 10 marzo 1948 
Calogero Cangelosi  Camporeale (PA), 2 aprile 1948 
Giuseppe Intile  Caccamo (PA), 7 agosto 1952 
Salvatore Carnevale  Sciara (PA), 16 maggio 1955 
Giuseppe Spagnuolo  Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955 
Pasquale Almerico  Camporeale (PA), 25 aprile 1957 
Paolo Bongiorno  Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960 
  Visto: CAPODICASA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 7:
L'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», peraltro abrogato a decorrere dall'anno 2000 dall'articolo 16, comma 8, della legge che quì si annota, è il seguente:
«1.  Al fine di valorizzazione e sostenere le attività volte alla crescita delle conoscenze sul fenomeno della mafia e le iniziative che tendano allo sviluppo delle sensibilità e delle coscienze sui temi della lotta alla mafia, la Presidenza della Regione concede contributi a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede nell'Isola.
2.  I contributi sono concessi previa presentazione di una dettagliata relazione sulle attività e/o sulle iniziative da svolgere, per le quali dovranno essere presentati i relativi rendiconti.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui che si iscrive nel bilancio della Regione, Amministrazione Presidenza della Regione».
Nota all'art. 2, comma 9:
Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana», così dispone:
«Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce».
Nota all'art. 4, comma 1:
La legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modifiche ed integrazioni reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».
Nota all'art. 9, comma 1:
L'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, è il seguente:
«1.  E' istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.
2.  Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione ed è destinato a fornire ai familiari delle vittime della violenza mafiosa che si costituiscono parte civile i mezzi per sostenere le relative spese processuali.
3.  Il Fondo è alimentato:
a)  da contributi della Regione Sicilia;
b)  da eventuali contributi dello Stato;
c)  da contributi volontari versati da privati, enti od associazioni.
4.  I contributi e le entrate di cui al comma 3 sono versati in un conto corrente speciale intestato al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia da istituire, previa stipula di apposita convenzione in conformità delle disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, presso uno degli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa della Regione.
5.  Gli interessi che maturano sul conto corrente speciale di cui al comma 4 sono portati ad incremento del conto stesso.
6.  Sulla gestione del fondo il Presidente della Regione riferisce annualmente alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
7.  Il contributo della Regione di cui alla lettera a) è fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 300 milioni».
Nota all'art. 10, comma 8:
L'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 contenente, tra l'altro, provvidenze per i danni causati da atti criminosi, peraltro abrogato dall'articolo 23 della legge che qui si annota, è il seguente:
«1.  La Regione interviene con misure di solidarietà a sostengo di coloro che subiscono danni in conseguenza di attentati e azioni criminose, messi in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata.
2.  Ai proprietari delle abitazioni ed autovetture rimaste danneggiate a seguito degli eventi di cui al comma 1 è concesso un contributo una tantum.
3.  Per le autovetture il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 15 milioni per autovettura. In caso di distruzione totale è necessario produrre il certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico e il beneficio sarà pari all'80 per cento del prezzo di listino di una autovettura nuova identica o, nel caso di autovettura non più in produzione, simile per cilindrata, potenza fiscale e caratteristiche a quella completamente resa inservibile a causa dell'attentato. Dai contributi dovrà essere comunque detratto l'eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa.
4.  Per i danneggiamenti delle abitazioni è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. Dallo stesso dovrà essere detratto l'eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa.
5.  I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze erogate o erogabili per le medesime finalità da parte di altre pubbliche amministrazioni. E' pertanto richiesta esplicita e irrevocabile opzione dei soggetti interessati, con l'espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da parte di altre pubbliche amministrazioni.
6.  Nei casi previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo. I benefici di cui al presente articolo si applicano per eventi verificatisi successivamente alla data dell'1 settembre 1993.
7.  I benefici di cui al presente articolo sono concessi dal Presidente della Regione, previa istruttoria dei competenti uffici della Direzione del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.
8.  All'onere di lire 300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri di lire 300 per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001».
Nota all'art. 13, comma 6:
La legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, peraltro abrogata dall'articolo 23 della legge che qui si annota, recava: «Elargizioni alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio».
Nota all'art. 18, comma 1:
La legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, reca: «Provvedimenti a favore dell'associazione Centro di accoglienza Padre Nostro».
Nota all'art. 21, comma 2:
L'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche, recante: «Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, è il seguente:

«Esclusioni

1.  Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:
a)  che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;
b)  nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
e)  che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
f)  che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
g)  che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.
2.  Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettera a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.
3.  Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.
4.  Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».
Note all'art. 21, comma 3:
- Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale», è il seguente:
«Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni».
- Gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche, sono i seguenti:

«Art. 20.

1. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie:
b)  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
c)  dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2.  I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore che per giustificate ragioni non è in grado di dare le referenze richieste, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante».

«Art. 21.

1.  La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:
a)  i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei lavori;
b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'amministrazione aggiudicatrice;
c)  una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;
d)  una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e)  una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.
2.  Nel bando di gara sono indicate, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le referenze di cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura e all'importo dei lavori.
3.  L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo».
Note all'art. 21, comma 4:
-  Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 contenente norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica, per effetto dell'abrogazione della lettera b) disposta dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora:
a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
b)  (abrogato);
c)  i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
d)  si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
e)  i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
f)  sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
g)  sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione delloStato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;
h)  nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante».
-  Per l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota all'art. 21, comma 2, della legge che qui si annota.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 795
«Nuove norme in tema di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.»
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Granata, Burgaretta Apàro, Calanna, Catanaso, Cipriani, Forgione, Guarnera, Lo Monte, Pagano, Sanzarello, Scammacca Della Bruca, Speranza, Speziale, Sudano, Vicari il 5 ottobre 1998.
D.D.L. n. 859
«Norme per la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche e di contrasto e prevenzione del fenomeno della mafia in Sicilia.»
Iniziativa parlamentare: presentato dall'onorevole Giannopolo il 13 gennaio 1999.
D.D.L. n. 871
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, recante provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.»
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Speziale, Cipriani, Pezzino, Giannopolo, Monaco, Pignataro, Silvestro, Trimarchi, Villari, Zago, Zanna.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 16 ottobre 1998, il 22 gennaio 1999, il 12 febbraio 1999.
Esaminato il D.D.L. n. 795 nella seduta n. 143 del 13 gennaio 1999.
Esaminati ed abbinati nella seduta n. 164 del 30 giugno 1999; esame congiunto nelle sedute nn. 171 del 21 luglio 1999, 174 antimeridiana e 175 notturna del 28 luglio 1999.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) del testo coordinato nella seduta n. 175 del 28 luglio 1999.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 153 del 3 agosto 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 181 del 3 agosto 1999.
Relatore: Forgione.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 263 del 4-5 agosto 1999, 264 del 5/6 agosto 1999
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1475)
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GIUNTA REGIONALE


DELIBERA 26 agosto 1999, n.242.
Nuovo piano di ripartizione degli interventi per la co struzione di alloggi di edilizia economica e popolare, legge regionale 12 aprile 1952, n.12.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 apri le 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 204/85, n. 296/85, n. 122/86, n.263/86, n. 318/86, n. 256/87, n.257/87, n. 322/87, n.365/87, n.445/87, n.183/88, n.266/90, n. 337/91, n.293/95, n.526/95 relative all'ammissione ai contributi di cui alla citata legge regionale n. 12/52 per la realizzazione di edilizia popolare;
Vista la nota n. 1702/Gab. del 10 agosto 1999 dell'As sessorato regionale dei lavori pubblici e l'allegato piano di ripartizione del fondo per l'ammissione a contributo per programmi costruttivi di edilizia popolare di cui alla predetta legge regionale n. 12/52, del quale la Giunta re gionale ha preso atto, manifestando apprezzamento, nella seduta del 19 agosto 1999 (allegato "A");
Vista la nota n. 1730/Gab. del 26 agosto 1999, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici propone la revoca degli interventi mai avviati inseriti nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale ed il nuovo piano di ripartizione definitivo (allegato "B");
Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Delibera:

-  di assentire alla proposta di revoca degli interven- ti mai avviati inseriti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 204/85, n. 296/85, n.122/86, n.263/86, n. 318/86, n. 256/87, n. 257/87, n. 322/87, n. 365/87, n. 445/87, n. 183/88, n.266/90, n. 337/91, n.293/95, n.526/95 relati-ve all'ammissione ai contributi di cui alla citata legge regionale 12 aprile 1952, n.12 per la realizzazione di edilizia popolare;
-  di approvare il nuovo piano di ripartizione definitivo di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici di cui alla nota n. 1730/Gab. del 26 agosto 1999, allegato "B" alla presente deliberazione.
  Il Segretario Il Presidente Ruffino Capodicasa 


Allegato
Elenco dei soggetti attuatori per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12


Comune N. alloggi Soggetto attuatore
Acquedolci      20 Comune 
Alcamo       20 Impresa 
Alì Terme       20 Comune 
Aragona       20 Impresa 
Assoro      30 Comune 
Belpasso       40 Comune 
Bisacquino       20 Comune 
Bivona       20 Comune 
Bolognetta       20 Comune 
Bompietro       24 Comune 
Borgetto       20 Comune 
Butera       16 Comune 
Calamonaci       20 Comune 
Caltabellotta       6 Comune 
Capaci       30 Comune 
Capizzi       20 Comune 
Carini      30 Comune 
Casalvecchio       18 Comune 
Castelbuono       20 Comune 
Casteldaccia       36 Comune 
Castellammare del Golfo       20 Impresa 
Castellana Sicula       20 Comune 
Castelmola       20 Comune 
Castrofilippo       16 Comune 
Castronovo di Sicilia      20 Comune 
Cattolica Eraclea      24 Comune 
Cefalà Diana       12 Comune 
Centuripe       36 Comune 
Cesarò       18 Comune 
Ciminna       20 Comune 
Condrò       20 Comune 
Custonaci       20 Comune 
Favara       60 Comune 
Favignana       30 Comune 
Ficarazzi       20 Comune 
Ficarra       16 Comune 
Francavilla di Sicilia      60 Comune 
Gallodoro       10 Comune 
Gela       100 Comune 
Giardinello      18 Impresa 
Giardini Naxos       25 Impresa 
Giardini Naxos       20 Comune 
Godrano       20 Comune 
Graniti       32 Comune 
Gulatieri Sicaminò       30 Comune 
Isnello       16 Comune 
Isola delle Femmine      36 Comune 
Lampedusa-Linosa       48 Comune 
Leni       30 Comune 
Letojanni       20 Comune 
Librizzi       15 Comune 
Licodia Eubea       20 Comune 
Limina       20 Comune 
Lipari       50 Comune 
Malfa       20 Comune 
Malvagna       16 Comune 
Mandanici       20 Comune 
Mazzarrone      60 Comune 
Merì       20 Comune 
Mezzojuso       24 Comune 
Milazzo       50 Comune 
Mirabella Imbaccari      12 Comune 
Mistretta       20 Comune 
Mojo Alcantara       10 Comune 
Mongiuffi Melia       12 Comune 
Montedoro       16 Comune 
Monterosso Almo       20 Comune 
Motta Camastra       30 Comune 
Naso       20 Comune 
Nizza di Sicilia       20 Comune 
Oliveri      20 Comune 
Palagonia       12 Comune 
Patti       70 Comune 
Piana degli Albanesi      8 Comune 
Pollina       20 Comune 
Priolo Gargallo       36 Comune 
Racalmuto       20 Comune 
Raddusa       30 Comune 
Randazzo       45 Comune 
Roccalumera       12 Comune 
Roccella Valdemone      30 Comune 
S. Angelo di Brolo       24 Comune 
S. Biagio Platani      20 Comune 
S. Caterina Villarmosa       16 Comune 
S. Cristina Gela       10 Comune 
S. Domenica Vittoria       12 Comune 
S. Fratello       20 Comune 
S. Maria di Licodia       40 Comune 
S. Michele di Ganzaria       14 Comune 
S. Piero Patti       24 Comune 
S. Salvatore di Fitalia       20 Comune 
S. Stefano di Camastra       30 Comune 
Scaletta Zanclea      16 Comune 
Scillato       20 Comune 
Sclafani Bagni       6 Comune 
Sinagra       12 Comune 
Spadafora       20 Comune 
Taormina       20 Impresa 
Taormina       20 Impresa 
Terme Vigliatore       20 Comune 
Trapani       30 Impresa 
Ucria       14 Comune 
Villafrati       14 Comune 
Villarosa       24 Comune 
Totale alloggi       2.511 

(99.37.1673)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 agosto 1999.
Modifica del decreto 14 luglio 1999, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999/2000 dei cacciatori residenti fuori regione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al comma 5, lett. d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il proprio D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, con il quale sono state approvate le graduatorie relative agli ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della regione per l'annata venatoria 1999/2000, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. d), della legge regionale n. 33/97;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Agrigento sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 5° posto è stato inserito il nominativo Bellerini invece del nominativo Ballerini;
-  al 275° posto è stato inserito il nominativo Pellicoli invece del nominativo Pelliccioli;
-  al 326° posto corrispondente al nominativo del sig. Cozzolotto Emilio è stata inserita la data di nascita 31 dicembre 1998 invece del 23 dicembre 1931;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Villa Giovanni, nato a Misano Adriatico il 27 dicembre 1943 ed ivi residente in via S. Elia n. 32, la cui istanza è pervenuta in data 3 dicembre 1998 alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento ed inoltrata a questo Assessorato in data 15 dicembre 1998 con nota n. 3917 del 4 dicembre 1998;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Manfredi Silvano, nato a Massa il 15 aprile 1947 ed ivi residente in via Salicera n. 37, la cui istanza è pervenuta in data 20 ottobre 1998 unitamente all'istanza del sig. Ferrari Ferdinando registrata al n. 327;
- non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Vaccarini Bruno, nato a Montefiore C. il 22 aprile 1946 e residente a Riccione in via Novara n. 7, la cui istanza è pervenuta in data 26 ottobre 1998;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Caltanissetta sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 6° posto è stato inserito il nominativo Foriani Giuliano e non Fiorini Luciano, nato a Fortezza il 20 febbraio 1938 e residente a Bolzano in viale Druso n. 127; avendo altresì lo stesso presentato istanza, oltre che per l'A.TC. di Caltanissetta, anche per l'A.T.C. di Enna non può essere incluso in nessuna delle due graduatorie;
-  al 74° posto è stato inserito il nominativo Bonaccini invece del nominativo Bonacina;
-  al 136° posto è stato inserito il nominativo Carmelo Biagio invece del nominativo Ragusa Biagio;
-  al 44° posto è stato inserito il nominativo Prosco invece del nominativo Prisco;
-  al 63° posto ed al 96° posto sono stati inseriti, erroneamente in quanto residenti in Sicilia, rispettivamente i nominativi dei signori: Di Seri Sergio Roberto, nato a Piazza Armerina il 22 aprile 1957 ed ivi residente in via Genova n. 7 e Costanza Michele, nato a Casteltermini il 21 marzo 1937 ed ivi residente in via Caduti delle Miniere n. 7, le istanze dei predetti pervenute alla Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta rispettivamente il 29 dicembre 1998 e il 25 gennaio 1999 sono state erroneamente inoltrate a questo Assessorato unitamente alle istanze dei non residenti in Sicilia con nota del 18 febbraio 1999, prot. n. 186;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Maccaferri Luca, nato a Roma il 24 maggio 1956 ed ivi residente in via A. Fusco n. 104, la cui istanza è pervenuta alla Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta in data 30 novembre 1998 ed inoltrata a questo Asessorato, unitamente ad altre istanze, il 19 febbraio 1999 con nota del 18 febbraio 1999, prot. n. 186;
-  non sono stati inseriti nella graduatoria i nominativi dei signori: Ingala Angelo Romano, nato a S. Cono il 21 aprile 1937 e residente a Milano Via S. Ampellio n. 5; Pezzotta Claudio, nato a Cenate di Sopra il 5 luglio 1957 ed ivi residente in via Piazze n. 5; Vismara Giacomo, nato a Scanzorosciate il 29 aprile 1951 ed ivi residente in via Monte Misma n.5; le cui istanze sono tutte pervenute in data 5 gennaio 1999 unitamente all'istanza del sig. Villa Ambrogio che è stata registrata al n. 1284;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Enna sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 4° posto è stato inserito il nominativo Miero invece del nominativo Niero;
-  al 119° posto è stato inserito il nominativo Laria invece del nominativo Iaria;
-  al 264° posto è stato inserito il nominativo Iatella invece del nominativo Latella;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Castro Antonino, nato a Nissoria il 13 giugno 1942 e residente a Rimini in via Giaccaglia n. 15, la cui istanza pervenuta alla Ripartizione faunistico-venatoria di Enna in data 8 giugno 1999 è stata inoltrata a questo Assessorato in data 16 giugno 1999 con nota n. 2425 dell'8 giugno 1999;
-  non è stato inserito nella graduatoria il nominativo del sig. Venturi Romano, nato a Russi il 16 marzo 1941 e residente a Camerlona in via Reale n. 47, la cui istanza è pervenuta in data 23 aprile 1999 unitamente a quella del sig. Venturi Gianfranco che è stata registrata al n. 2383;
-  non sono stati inseriti nella graduatoria i nominativi dei signori: Pagnanelli Siro, nato a San Severino il 13 luglio 1943 e residente a Montaione in via Buonarroti n. 25; Burgassi Simone, nato a Certaldo l'11 settembre 1972 ed ivi residente in via delle Regioni n. 57; Micheloni Leonardo, nato a Prato l8 marzo 1965 e residente a Certaldo in vicolo dell'Osteria n. 7; Taddei Italo, nato a Certaldo il 13 agosto 1938 ed ivi residente in vicolo dell'Osteria n. 7; Taddei Gabriele, nato a Castelfiorentino il 19 agosto 1971 e residente a Certaldo in vicolo dell'Osteria n. 7; Giannoni Marino, nato a Colle Salvetti il 27 giugno 1936 e residente a Castiglioncello in via Cannicci n. 1, le cui istanze sono pervenute in data 22 dicembre 1998 unitamente all'istanza del sig. Conforti Renato che è stata registrata al n. 1268;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Palermo sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 147° posto è stato inserito il nominativo Cuccola invece di Buccola;
-  al 195° posto è stato inserito il nominativo Acompora invece di Acampora;
-  al 234° posto è stato inserito il nominativo Manigacci invece di Menigacci;
-  al 270° posto è stato inserito il nominativo Maggiolaro invece di Meggiolaro;
-  al 17° posto è stato inserito erroneamente, in quanto residente in Sicilia, il nominativo del sig. Dispoto Salvatore, nato a Cammarata l'8 settembre 1937 ed ivi residente in via Friuli n. 5;
-  al 126° posto è stato inserito il nominativo del sig. Idone Giacomo, nato a Reggio Calabria il 3 agosto 1950, via A. Garibaldi n. 311, il quale avendo richiesto, oltre l'A.T.C. di Palermo, anche l'A.T.C. di Agrigento non può essere incluso in nessuna delle due graduatorie;
-  non sono stati inseriti i nominativi dei sigg.: Saviori Franca, nata a Brescia il 9 luglio 1938 e residente a Padenghe sul Garda in via G. Leopardi n. 8; Nember Carlo, nato a Brescia il 6 novembre 1959 ed ivi residente in via G.B. Cipani n. 21; Nember Enrico, nato a Brescia il 22 settembre 1932 e residente a Padenghe sul Garda in via G. Leopardi n. 8, le cui istanze sono pervenute unitamente in data 22 gennaio 1999;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Ragusa sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 48° posto è stato inserito il nominativo Anzolini invece di Antolini;
-  al 38° posto è stato inserito il nominativo del sig. Ragusa Nunzio, nato a Pachino il 12 ottobre 1931 e residente a Torino in via Lodi n. 4, il quale avendo presentato istanza, oltre che per l'A.T.C. di Ragusa, anche per l'A.T.C. di Siracusa non può essere incluso in nessuna delle due graduatorie;
-  non sono stati inseriti nella graduatoria i nominativi dei signori: Cristinelli Luigi, nato a Iseo il 21 aprile 1947 ed ivi residente in via C. Bonardi tr. 2 n. 18; Dusi Luigi, nato a Chiari il 14 aprile 1933 e residente a Iseo in via Sebinia n. 10; Turla Roberto, nato a Monte Isola il 6 novembre 1946 e residente a Iseo in via Sebinia n. 8; Bettoni Riccardo, nato a Monte Isola il 10 maggio 1944 ed ivi residente in via Peschiera Maraglio n. 120; Dusi Mauro, nato a Chiari il 24 dicembre 1960 e residente a Brescia in via A. La Marmora n. 288, le cui istanze sono state presentate in data 13 ottobre 1998 unitamente all'istanza del sig. Taboni Silvio che è stata registrata al n. 287;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Siracusa sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  non è stato inserito in graduatoria il nominativo del sig. De Leo Francesco, nato a Palmi il 13 febbraio 1952 e residente a Gioia Tauro in via Taureana n. 9, la cui istanza, pervenuta il 25 gennaio 1999, è stata erroneamente recapitata alla Direzione foreste, Ufficio concorsi ed inoltrata al gruppo competente il 27 luglio 1999 con nota del 26 luglio 1999, prot. n. 20410;
- non è stato inserito il nominativo del sig. Ferrari Massimo, residente a Monticelli Brusati in via Zenone n. 13, la cui istanza pervenuta alla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa in data 11 gennaio 1999 è stata inoltrata a questo Assessorato il 25 febbraio 1999;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Trapani sono stati commessi i seguenti errori materiali:
-  al 65° posto è stato inserito il nominativo Rossi invece di Rossignolo;
-  al 50° posto è stato inserito il nominativo del sig. Coppola Salvatore, nato a Vico Equense il 15 ottobre 1967 ed ivi residente in via Satrulo n. 2, il quale avendo presentato istanza, oltre che per l'A.T.C. di Trapani, anche per l'A.T.C. di Palermo non può essere inserito in nessuna delle due graduatorie;
-  al 97° posto è stato inserito erroneamente il nominativo del sig. Giannini Italo, nato a San Leo il 19 giugno 1942 e residente a Rimini in via Antonelli n. 40, il quale ha chiesto l'A.T.C. di Agrigento e non quello di Trapani;
Considerato che con decreto n. 928 del 30 aprile 1999 è stato individuato il numero massimo di cacciatori extra regionali ammissibili negli ambiti territoriali di caccia della Sicilia e che in particolare risulta il seguente: Agrigento = n. 340, Caltanissetta = n. 203, Enna = n. 405, Palermo = n. 284, Ragusa = n. 171, Siracusa = n. 145, Trapani = n. 206;
Considerato che il numero dei cacciatori ammessi negli ambiti territoriali di caccia di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani è inferiore a quello massimo previsto e cioè:
-  Caltanissetta  n.  158 ammesi contro i 203 previsti; 
-  Enna  n.  339 ammesi contro i 405 previsti; 
-  Ragusa  n.  170 ammesi contro i 171 previsti; 
-  Siracusa  n.    92 ammesi contro i 145 previsti; 
-  Trapani  n.  184 ammesi contro i 206 previsti; 

mentre per gli ambiti territoriali di caccia di Agrigento e Palermo è stato coperto il numero massimo previsto;
Ritenuto di dovere apportare le necessarie modifiche alle graduatorie approvate con il citato D.D.R. n. 2542 del 14 luglio 1998, coerentemente a quanto sopra rilevato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Le graduatorie delle richieste dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana relative agli ambiti territoriali di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, approvate con D.P.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, sono modificate come appresso:
A.T.C. di Agrigento
Al 5° posto il nominativo corretto è Ballerini e non Bellerini; al 275° posto il nominativo corretto è Pelliccioli e non Pellicoli; al 326° posto corrispondente al nominativo Cozzolotto Emilio la data di nascita corretta è il 23 dicembre 1931 e non il 31 dicembre 1998; dopo il 107° posto deve essere considerato inserito il sig. Manfredi Silvano, nato a Massa il 15 aprile 1947; dopo il 134° posto deve essere considerato inserito il sig. Vaccarini Bruno, nato a Montefiore C. il 22 aprile 1946; dopo il 246° posto deve essere considerato inserito il sig. Villa Giovanni, nato a Misano Adriatico il 27 dicembre 1943 con la conseguente esclusione dalla predetta graduatoria di merito, tenuto conto anche delle priorità di cui al decreto n. 2611 del 3 agosto 1998, dei seguenti nominativi nell'ordine: 1) Negri Paolo, nato a Ciano D'Enza il 30 luglio 1948, che va ad occupare il 343° posto; 2) Viola Vincenzo, nato a Campobello di Licata il 29 marzo 1960, che va ad occupare il 342° posto; 3) Meloni Augusto, nato a Pistoia il 21 gennaio 1958, che va ad occupare il 341° posto.
A.T.C. di Caltanissetta
Al 6° posto viene depennato il nominativo del sig. Foriani Giuliano, nato a Fortezza il 20 febbraio 1938; al 44° posto il nominativo corretto è Prisco e non Prosco; al 63° posto viene depennato il nominativo del Sig. Di Seri Sergio Roberto, nato a Piazza Armerina il 22 aprile 1957; al 74° posto il nominativo corretto è Bonacina e non Bonaccini; al 96° posto viene depennato il nominativo del sig. Costanza Michele, nato a Casteltermini il 21 marzo 1937; al 136° posto il nominativo corretto è Ragusa Biagio e non Carmelo Biagio; dopo il 24° posto deve essere considerato inserito il sig. Maccaferri Luca, nato a Roma il 24 maggio 1956; dopo il 71° posto devono essere considerati inseriti progressivamente i sigg.: Pezzotta Claudio, nato a Cenate di Sopra il 5 luglio 1957; Vismara Giacomo, nato a Scanzorosciate il 29 aprile 1951; Ingala Angelo Romano, nato a S. Cono il 21 aprile 1937, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito fino ad impegnare il 170° posto.
A.T.C.di Enna
Al 14° posto il nominativo corretto è Niero e non Miero; al 119° posto il nominativo corretto è Iaria e non Laria; al 264° posto il nominativo corretto è Latella e non Iatella; dopo il 57° posto devono essere considerati inseriti progressivamente i sigg.: Burgassi Simone, nato a Certaldo l'11 settembre 1972; Giannoni Marino, nato a Colle Salvetti il 27 giugno 1936; Micheloni Leonardo, nato a Prato l'8 marzo 1965; Pagnanelli Siro, nato a San Severino il 13 luglio 1943; Taddei Italo, nato a Certaldo il 13 agosto 1938; Taddei Gabriele, nato a Castelfiorentino il 19 agosto 1971; dopo il 291° posto deve essere considerato inserito il sig. Venturi Romano, nato a Russi il 16 marzo 1941; dopo il 335° posto deve essere considerato inserito il sig. Castro Antonino, nato a Nissoria il 13 giugno 1942, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito fino ad impegnare il 348° posto.
A.T.C. di Palermo
Al 147° posto il nominativo corretto è Buccola e non Cuccola; al 195° posto il nominativo corretto è Acampora e non Acompora; al 234° posto il nominativo corretto è Menigacci e non Manigacci; al 270° posto il nominativo corretto è Meggiolaro e non Maggiolaro; al 17° posto viene depennato il nominativo del sig. Dispoto Salvatore, nato a Cammarata l'8 settembre 1937; al 126° posto viene depennato il nominativo del sig. Idone Giacomo, nato a Reggio Calabria il 3 agosto 1950; dopo il 262° posto devono essere considerati inseriti progressivamente i sigg.: Nember Carlo, nato a Brescia il 6 novembre 1959; Nember Enrico, nato a Brescia il 22 settembre 1932; Saviori Franca, nata a Brescia il 9 luglio 1938; con la conseguente esclusione dalla predetta graduatoria di merito, tenuto conto anche delle priorità di cui al decreto n. 2611 del 3 agosto 1998, del nominativo del sig. Rispoli Giovanni, nato a Vico Equense l'1 gennaio 1949, che va ad occupare il 285° posto.
A.T.C.di Ragusa
Al 48° posto il nominativo corretto è Antolini e non Anzolini; al 38° posto viene depennato il nominativo del sig. Ragusa Nunzio, nato a Pachino il 12 ottobre 1931; dopo l'11° posto devono essere considerati inseriti progressivamente i sigg.: Cristinelli Luigi, nato a Iseo il 21 aprile 1947; Dusi Luigi, nato a Chiari il 14 aprile 1933; Turla Roberto, nato a Monte Isola il 6 novembre 1946; Bettoni Riccardo, nato a Monte Isola il 10 maggio 1944; Dusi Mario, nato a Chiari il 24 dicembre 1960, con la conseguente esclusione dalla predetta graduatoria di merito, tenuto conto delle priorità di cui al decreto n. 2611 del 3 agosto 1998, dei seguenti nominativi: 1) Servetti Gianluca, nato aForlì l'11 settembre 1953, che va ad occupare il 174° posto; 2) Mazzuchelli Giammarco, nato a Rogno il 3 febbraio 1961, che va ad occupare il 173° posto; 3) Cappa Benito, nato a Vestone il 9 aprile 1934, che va ad occupare il 172° posto.
A.T.C.di Siracusa
Al 53° posto deve essere inserito il nominativo del sig. De Leo Francesco, nato a Palmi il 13 febbraio 1952; al 63° posto deve essere considerato inserito il sig. Ferrari Massimo, residente a Monticelli Brusati via San Zenone n. 13, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito fino al 94° posto.
A.T.C. di Trapani
Al 65° posto il nominativo corretto è Rossignolo e non Rossi; al 50° posto viene depennato il nominativo del sig. Coppola Salvatore, nato a Vico Equense il 15 ottobre 1967; al 97° posto viene depennato il nominativo del sig. Giannini Italo, nato a San Leo il 19 giugno 1942.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1999.
  CROSTA 

(99.33.1549)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 30 luglio 1999.
Graduatoria delle istanze ammissibili ai contributi previsti dal POP Sicilia 1994/99 - Sottomisura 3.2.c). Metanizzazione.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Piano operativo plurifondo Sicilia 1994/99, Misura 3.2 "Interventi nel settore dell'energia";
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(1998)4095 del 22 dicembre 1998, con la quale si approva la modifica della scheda di Misura 3.2, inserendo la Sottomisura 3.2c) interventi per la metanizzazione;
Visto il parere della commissione interassessoriale per i progetti F.E.S.R. n. 1928 del 21 luglio 1998, con il quale si approva la circolare attuativa per la Sottomisura 3.2c);
Vista la relazione di accompagnamento alla graduatoria, presentata dalla commissione tecnica di esperti, nominata con decreto n. 2138 del 18 novembre 1998, distinta secondo le priorità previste dalla circolare attuativa approvata con decreto n. 1551 del 16 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre 1998;
Visto il decreto n. 2213 del 2 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1999, reg. n. 1, fg. n. 1 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3/99), relativo alla proroga del termine di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo per la realizzazione delle opere di metanizzazione dei comuni siciliani;
Considerato che detta graduatoria è stata redatta sulla base dei criteri di priorità previsti nell'allegato "A" alla sopra citata circolare, mediante il rapporto tra il numero delle famiglie servibili risultanti dal 13° censimento generale della popolazione del 1991 sommando le famiglie dei centri abitati con esclusione delle case sparse e il costo dell'investimento;
Considerato che sono state presentate n. 172 istanze per un importo complessivo di L. 1.166.962.286.585 e che le suddette istanze sono state così ripartite:
-  priorità  1  -  n.  65;
-  priorità  2  -  n.  65;
-  priorità  3  -  n.    4;
-  priorità  4  -  n.  24;
-  priorità  5  -  n.    6 (compreso le ammissibili ma fuori priorità);
-  istanze escluse - n. 8;
Vista la nota n. 1469 del 23 giugno 1999, con la quale la commissione interassessoriale, prevista con il D.P.Reg. n. 425/97, per i progetti F.E.S.R ha approvato la scheda relativa alla compilazione della sopracitata graduatoria, nella seduta del 23 giugno 1999;
Vista la legge regionale del 18 maggio 1999, n. 11 di approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana - Esercizio finanziario 1999;
Ravvisata la necessità di procedere, nella fase di emissione del provvedimento di concessione del contributo, all'eventuale esclusione dei comuni che dovessero risultare deficitari rispetto a quanto dichiarato dagli stessi negli atti deliberativi e quanto risultante dalla documentazione probante. La relativa determinazione sarà comunicata al comune interessato nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria delle istanze ammissibili ai contributi previsti dal P.O.P. Sicilia 1994/99 "Sottomisura 3.2c) Metanizzazione", distinta per le cinque priorità previste dalla circolare attuativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55/98, come da relazione allegata, che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Art. 2

E' approvato l'elenco delle istanze non ammissibili al predetto contributo che forma anch'esso parte integrante del presente decreto (allegato 2).

Art. 3

Alla concessione del contributo a favore dei singoli comuni beneficiari si farà fronte mediante l'adozione di provvedimenti la cui spesa graverà sui capitoli della rubrica industria: 64828 - 64829 - 64830 del bilancio della Regione siciliana - Esercizio finanziario 1999 sino alla concorrenza dei relativi stanziamenti previsti nella specifica sottomisura.

Art. 4

L'ammontare del contributo, da concedere ai comuni, per la realizzazione della rete urbana di metanizzazione verrà determinato sulla base delle spese progettuali ammissibili e ritenute congrue dalla commissione tecnica in premessa citata. Il relativo provvedimento verrà pubblicato per stralcio nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Il comune beneficiario del contributo, preliminarmente all'emissione del relativo decreto di concessione, dovrà trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria la certificazione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni, dell'impresa concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano e della gestione della relativa rete.

Art. 6

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/94 nonché del decreto legislativo n. 200/99. Successivamente si procederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 1999.
  CAPODICASA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 agosto 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 20.

Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

(99.37.1638)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 agosto 1999.
Graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 1998 al 30 giugno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n.613
Dato atto che ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R. i medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria regionale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a)  iscrizione all'albo professionale;
b)  non avere compiuto il cinquantesimo anno di età, salvo per i pediatri titolari di incarico disciplinato dall'ACNL di cui sopra anche se in altra regione;
c)  diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: pediatria, clinica pediatrica, pediatria e puericultura, patologia clinica pediatrica, patologia neonatale, puericultura, pediatria pre ventiva e sociale;
Dato atto, altresì, che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all'inserimento nella graduatoria regionale valida dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 dovevano inviare con plico raccomandato entro il 31 gennaio 1998 all'Assessorato regionale della sanità domanda in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e conforme allo schema;
Dato atto ancora che ai fini della graduatoria, così co me previsto dal comma 5 del citato art. 2, sono stati valutati i titoli posseduti dagli aspiranti alla data del 31 di cembre 1997, utilizzando i criteri espressamente pre visti dall'art. 3 del D.P.R. n.613/96 e precisamente:
I  -  Titoli accademici e di studio
a)  iscrizione all'albo professionale (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove è presentata la domanda) per ciascun mese, punti 0.01;
b)  specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza, punti 4.00;
c)  specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 mar zo 1983, tab. B, e successive integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza, punti 2.00;
d)  specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lett. b) e c): per ciascuna specializzazione o libera docenza, punti 0.20;
e)  tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975, punti 0.10;
f)  titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Regione, punti 0.10.
II  -  Titoli di servizio
a)  attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e 517/93 compresa quella svolta in qualità di associato o di sostituto è valutata: per ciascun mese complessivo, punti 0.20;
b)  attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e 517/93 compresa quella svolta in qualità di associato o sostituto, nonché l'attività di sostituzione svolta, senza titolo di specializzazione, per conto di specialista pediatra di libera scelta: per ciascun mese complessivo, punti 0.10;
c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività (per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore), pun ti 0.10;
d)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle aziende: per ciascun mese complessivo, punti 0.10;
e)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese, punti 0.05;
f)  attività di specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430: per ciascun mese complessivo, punti 0.20;
g)  attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese complessivo, pun ti 0.05;
h)  astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina di base (fino ad un massimo di punti 0.50): per ciascun mese, punti 0.10;
i)  attività di sostituzione per attività sindacale: per ciascun mese, punti 0.20.
Ai fini della valutazione dei titoli, sedici o più giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purché non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, l'età.
Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
Visto l'art. 4 del D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613 in tema di incompatibilità;
Preso atto del parere espresso dal Comitato consultivo regionale nella seduta del 14 luglio 1998 sui criteri di valutazione da utilizzare ai fini della predisposizione della graduatoria regionale di che trattasi, conformemente a quanto previsto dal comma 8 del più volte citato art. 2 del D.P.R. n. 613/96;
Vista la nota prot. n. 1N8/2958 del 21 maggio 1999, con la quale il competente ufficio ha comunicato al Comitato consultivo regionale che anche per la predisposzione della graduatoria valida per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999 avrebbe utilizzato i medesimi criteri contrattuali già applicati nella precedente graduatoria regionale, in vigenza del medesimo ACNL;
Considerato, altresì, che il Comitato consultivo regionale, nella seduta del 30 giugno 1999, ha preso atto di quanto comunicato dall'ufficio competente con la nota sopra citata;
Dato atto che la graduatoria di che trattasi è stata elaborata avvalendosi di una nuova apposita propria procedura informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri fin qui enunciati;
Dato atto, infine, che con ordinanza n. 1224/98 il TAR Sicilia, sezione I ha disposto l'inserimento con riserva della dott.ssa Wyreboska Jadwiga nella graduatoria unica regionale di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613, è approvata l'allegata graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 1998 al 30 giugno 1999.

Art. 2

Entro venti giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono inoltrare all'Assessorato regionale della sanità motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 agosto 1999.
  SANZARELLO 


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(99.36.1602)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1999, recante: «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari».


(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 33 depositato il 20 agosto 1999
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 6 agosto 1999, ha approvato il disegno di legge nn. 795-859-871 dal titolo «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 1999.
Il provvedimento legislativo costituisce un insieme armonico e coordinato di disposizioni avente ad oggetto la disciplina delle misure di solidarietà alle vittime della mafia e la promozione di interventi per lo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità organizzata e dispone, altresì, contributi in favore dei soggetti danneggiati da atti estorsivi e delle vittime dell'usura affinché gli stessi siano incentivati a collaborare con l'autorità giudiziaria.
Nel disegno di legge, che nel suo complesso testimonia il grande e costante impegno profuso dalla Regione nella lotta alla criminalità organizzata, è stata inserita con emendamento in aula la disposizione dell'attuale art. 22, di seguito riportato, che costituisce oggetto di gravame.
«1. - È istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione.
2. - Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto regionale.
3. - Il Comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione.Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
4 - Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture. Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica."
La soprariportata norma, sebbene sia apprezzabile non soltanto per la finalità che persegue, ma anche per la sinergia e la collaborazione fra le istituzioni appartenenti ai livelli statali, regionali e comunali che intende promuovere, dà adito a perplessità di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti posti dagli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale.
La disposizione in questione, così come formulata, appare, infatti, immediatamente riconducibile alla materia della sicurezza pubblica sia in considerazione dei compiti dell'istituendo Comitato regionale, definiti dal comma 1, sia dal raccordo previsto con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica istituiti presso le prefetture.
Orbene, la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, poiché mira a tutelare un interese unitario dello Stato riguardante la difesa dell'intera collettività nazionale, connesso a valori costituzionali di primario rilievo, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenze 218 del 1993, 407 del 1992 e 191 del 1994) è di indubbia spettanza statale, tant'è che anche in sede dell'ampio decentramento e trasferimento di funzioni alla Regione ed agli enti locali, operato con la L. 59/1997 (art. 1, comma 3, lett. e), il legislatore nazionale ha riservato agli organi statali le funzioni ed i compiti riconducibili alla materia de qua.
Dalla formulazione della norma del secondo comma non è dato inoltre evincere, in termini univoci, il ruolo ed i compiti del Comitato in correlazione alla funzione attribuita al Presidente della Regione dall'art. 31 dello Statuto speciale.
Il riferimento espresso alla citata norma statutaria sembra connotare il comitato quale organo consultivo e propositivo d'ausilio al Presidente della Regione che dovrà provvedere a garantire la sicurezza nell'isola.
Poiché tale comitato è incardinato nell'Amministrazione regionale non può non rilevarsi che la normativa testè introdotta supera i limiti posti da codesta Ecc.ma Corte all'attuazione del cennato art. 31 dello Statuto con la sentenza n. 131/1963.
Nella predetta sentenza viene, infatti, affermato che la funzione di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico è attribuita dallo Statuto al Presidente della Regione nella qualità di organo dello Stato e che quest'ultimo, pertanto, non può esercitarla mediante uffici ed organi della Regione, quale nella fattispecie in esame è di certo il Comitato regionale per la sicurezza, seppure con compiti soltanto consultivi e propositivi.
Secondo la cennata sentenza, invero, è lo stesso Statuto (id est l'espresso ed esclusivo riferimento fatto dall'art. 31 alla Polizia dello Stato), ad impedire che il Presidente possa svolgere la funzione in questione avvalendosi di organi diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale.
Codesta ecc.ma Corte ha, altresì, acclarato in proposito che dall'art. 31 "discende che solo una legge costituzionale potrebbe stabilire, in sede di revisione, che il Presidente regionale possa servirsi di organi non appartenenti alla polizia statale, e che "solo una legge della Repubblica può stabilire l'ordinamento degli organi di polizia di cui il Presidente ed il Governo della Regione possono disporre".
Orbene l'ordinamento degli organi di polizia cui si fa riferimento nella citata sentenza è attualmente dettato dalla legge n. 121/1981 dal titolo: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza" che istituisce agli articoli 18 e 20, rispettivamente, il Comitato nazionale e quello provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari di consulenza delle autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza.
Avvertita, inoltre, l'esigenza di assicurare anche a livello regionale una più incisiva prevenzione e lotta alla criminalità sono stati delegati dal Ministro dell'Interno ai Prefetti dei capoluoghi di regione, ed in Sicilia ai Prefetti di Palermo e di Catania, le funzioni di coordinamento delle forze di polizia avvalendosi tra l'altro di una conferenza interprovinciale delle autorità di pubblica sicurezza.
Per assicurare l'adozione di misure quanto più efficaci ed aderenti alle peculiari esigenze e problematiche emergenti nella realtà locale, la composizione di detta conferenza è oltremodo vasta e articolata, essendo prevista la partecipazione dei prefetti, dei questori, di comandanti di Regione e provinciali dell'Arma dei Carabinieri, dei comandanti di legione e di gruppo del Corpo della Guardia di finanza, nonché di componenti dell'ordine giudiziario e dei responsabili delle Amministrazioni dello Stato, della Regione e degli altri enti locali interessati ai problemi da trattare.
Per la Regione siciliana, inoltre, è specificamente previsto che i prefetti delegati informino il Presidente della Regione sulle direttive emanate a seguito delle valutazioni e proposte fatte dalla cennata Conferenza interprovinciale e sui risultati conseguiti.
A fronte di siffatta esaustiva normativa statale l'istituzione dell'organo regionale in questione appare non solo invasiva della competenza statale in materia di ordinamento della Polizia, ma anche ultronea ed inopportuna.
Poiché, infatti, dall'attività del Comitato regionale, di composizione peraltro notevolmente più limitata rispetto a quello previsto dalle norme statali, deriva in ogni caso una duplicazione di valutazioni ed interventi, che darebbe origine a confusione in un settore vitale per gli interessi nazionali e che necessita, per sua natura, di unitarietà di intenti e coordinamento delle azioni, la norma regionale si ritiene anche censurabile sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione.
P.Q.M.

con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto
IMPUGNA

l'art. 22 del disegno di legge n. 795-859-871, dal titolo «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1999, per violazione degli artt. 14, 17, 31 dello Statuto siciliano e 97 della Costituzione.
Palermo, 13 agosto 1999.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI

(99.37.1650)
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Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1999, recante: «Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 34 depositato il 20 agosto 1999
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 6 agosto 1999, ha approvato il disegno di legge n. 475 dal titolo «Modifiche delle legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 1999.
Il provvedimento legislativo testè approvato nel modificare la precedente L.R. 19/1995, includendo tra i materiali oggetto di attività estrattiva le calcareniti e il basato dell'Etna prima esclusi, dispone la riapertura per 90 giorni, del termine fissato dalla cennata legge regionale n. 19 per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione dei giacimenti minerali da cava.
In tale contesto di consentita legittimazione ex post di attività estrattive eventualmente già intraprese, purché compatibili con i vincoli paesaggistici e di tutela ambientale, è stata inserita la norma del comma 6, art. 1, oggetto del presente gravame per violazione degli art. 3, 97 e 81, comma 4 della Costituzione.
La norma censurata, infatti, apoditticamente dispone che tutte le sanzioni previste dall'art. 7, legge regionale 19/1995, sinora irrogate per attività estrattiva svolte in assenza di autorizzazione, o proseguite dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, siano ridotte del 60 per cento e che, in ogni caso, non possono superare l'importo di 30 milioni di lire.
Orbene siffatta cospicua decurtazione delle sanzioni amministrative irrogate dal 1995 ad oggi appare lesiva del principio di buon andamento della P.A. poiché priva la stessa amministrazione di notevoli risorse finanziarie senza che ne abbia alcuna utilità di ritorno la collettività amministrata. La norma ingenera al contempo una palese disparità di trattamento giacché "premia" una ristretta categoria di contravventori delle leggi regionali (id est legge regionale 127/80 e succesive modifiche) in assenza, peraltro, di una esplicita connessione con la disposta sanatoria, che in astratto avrebbe potuto giustificare la scelta di quantificare in maniera difforme l'ammontare delle sanzioni da applicare.
La disposizione in questione, inoltre, si pone in palese contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione atteso che non è prevista alcuna copertura finanziaria agli oneri che la stessa comporta sotto il profilo delle minori entrate.
Dai chiarimenti forniti dai competenti uffici regionali, ai sensi dell'art. 3 DPR 488/1969 (all. 1), risulta infatti che i Distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta hanno emesso 103 ordinanze ingiunzioni per l'ammontare complessivo di 5.593 milioni di lire.
Tali somme, trattandosi di ingiunzioni emesse tutte in anni comprese tra il 1995 e il 1998, sono state inserite fra le entrate del bilancio regionale ed hanno costituito in sede di rendiconto per i diversi esercizi finanziari oggetto di parifica della Corte dei conti.
Orbene la riscontrata esistenza dei residui attivi, peraltro di cospicuo ammontare, rende evidente la violazione dell'art. 81, comma 4, posta in essere dal legislatore che nel disporre "tout court" la riduzione delle sanzioni irrogate ha omesso di provvedere di dare copertura all'onere finanziario derivante non solo della perdita di entrate già accertata ma anche dall'obbligo indirettamente posto all'Amministrazione di restituire parte delle somme eventualmente già versate dai contravventori.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto
IMPUGNA

il comma 6 dell'art. 1 del disegno di legge n. 475, dal titolo «Modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava», per violazione degli artt. 3, 97 e 81, comma 4 della Costituzione.
Palermo, 13 agosto 1999.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI

(99.37.1649)
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PRESIDENZA

Trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno all'Ente di sviluppo agricolo di Palermo.

Con decreto n. 403/gr. VIII/IV DRP del 4 giugno 1999 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere relative ai progetti riportati nell'unito tabulato, che forma parte integrante del presente estratto, all'Ente di sviluppo agricolo di Palermo, che provvederà alla relativa iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.

Allegato
BONIFICA INTEGRALE

Ente concessionario:
-  comune di Enna, progetto n. 1, sistemazione montana distretto Pozzillo, 3° stralcio-Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto, Troina, prov vedimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 1, sistemazione idraulico forestale torrente Gagliano-Gagliano Castelferrato e Troina, prov vedi men to n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 4, sistemazione idraulico forestale distretto Pozzillo 1° stral cio, Nissoria, Regalbuto, Troina, Agira, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 4, sistemazione OB Alto Simeto, Gagliano Castelferrato e Agira, prov vedimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 8, sistemazione fiume Salso fra torrente Cerami e torrente Gagliano, distretto Pozzillo-Gagliano Castelferrato, prov vedimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 18, reti distribuzione piana Basso Belice e completamento canalizzazione irrigua Castelvetrano, prov vedimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 18, sistemazione terreni e ca nalizzazione scolo distretto Basso Belice-Castelvetrano, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 18, frangiventi distretto valle Belice-Castelvetrano, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 19, strada in sinistra Carboi-Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 19, canalizzazione scolo sinistra fiume Carboi-Sciacca, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ot tobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 31, rete distribuzione zona Malvello-Monreale, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 177, canali adduttori acque invaso fiume Carboi-Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Ragusa, progetto n. 231, rete distribuzione utilizzazione sorgenti Mussillo, 2° lotto, Scicli e Ragusa, prov ve di mento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 349, diga Trinità, Castelvetrano, Mazara del Vallo, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 372, strada Cattolica Eraclea-Ribera, Montallegro e Cattolica Eraclea, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 546, sistemazione ed im brigliamento torrenti, Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ot tobre 1980;
-  comune di Ragusa, progetto n. 570, utilizzazione sorgenti Giummara-Ragusa e Scicli, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 638, strada Menfi, contrada Fiore, Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 643, integrazione diga fiume Carboi-Sambuca di Sicilia, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ot tobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 736, strada Porto Palo strada statale n. 115, Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 747, rilievi aereofotogrammetrici comprensorio Basso Belice e Carboi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 907, acquedotto rurale con derivazione da quello di Favara Burgio-Ribera e Cattolica Eraclea, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 928, approvvigionamento idrico zona Carboi-Sciacca e Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 964, ricerca e studio acque sotterranee zona pedemontana etnea, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 1157, strada Porto Palo strada statale n. 115, 2° stralcio-Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 1366, ricerca acque sotterranee, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 1407, rete distribuzione irrigua destra fiume Simeto sotto quota 56, Ramacca, Belpasso e Paternò, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 1439, diga Pozzillo, Regalbuto ed Agira, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 1508, strada accesso diga Pozzillo, Regalbuto ed Agira, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 1596, rilievi e sondaggi preliminari invaso fiume S. Leonardo, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Siracusa, progetto n. 1830, ricerca acque sotter ranee zone di Lentini e Celsari-Lentini, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Siracusa, progetto n. 1843, studi trasformazione laghetto Preola in serbatoio irriguo, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Siracusa, progetto n. 1889, ricerca e studio acque sotterranee, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Ragusa, progetto n. 1905, rete distribuzione utilizzazione sorgenti Mussillo, 3° lotto, Scicli e Ragusa, prov ve di mento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 2009, ricerca e studio acque sotterranee zona pedemontana etnea, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 2068, ricerca ed eduzione acqua comprensorio irriguo Reali Celsi Alloro, 1° lotto, prov ve di mento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 2097, ricerche acque sotterranee, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 2127, sondaggi meccanici zona pedemontana etnea, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 2145, strada borgo Bon signore Eraclea rovine, Ribera e Cattolica Eraclea, prov ve di mento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 2146, ricerca e studio acque sotterranee zona Santo Pietro, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 2368, studi idrogeo logici e ricerche sperimentali zona occidentale, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Enna, progetto n. 2386, diga Nicoletti-Calascibetta, Enna e Leonforte, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 2400, completamento strada Porto Palo strada statale n. 115, primo tronco, Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 2448, interventi urgenti diga fiume Carboi-Sambuca di Sicilia, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 2626, rete distribuzione irrigua a nord fiume Dittaino, Paternò, Ramacca, Catania, Belpasso e Motta Sant'Anastasia, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 2627, rete distribuzione irrigua a sud fiume Dittaino, Palagonia, Ramacca, Catania e Belpasso, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 2782, canali irrigazione dal serbatoio fiume Carboi, Sciacca e Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 2783, sistemazione strada Castelvetrano diga Trinità-Castelvetrano, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 2811, canali irrigazione alimentati dal serbatoio fiume Carboi-Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Ragusa, progetto n. 3026, utilizzazione sorgenti Mussillo e completamento canalizzazione Giummara-Scicli, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 3029, utilizzazione scopo irriguo serbatoio Trinità sul fiume Delia-Mazara del Vallo e Castelvetrano, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 3165, acquisto terreno campo sperimentale Carboi-Castelvetrano, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 3206, canali irrigazione alimentati dal serbatoio sul fiume Carboi, completamento rete comiziale-Sciacca, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 3211, completamento stu di serbatoio Bruca sul fiume Belice sinistro, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 3490, completamento strada bonifica bivio Regalbuto Dargaci Masticagne Porcheria S. Domenico accesso diga, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Catania, progetto n. 3557, studi idrogeologici zona Fiumefreddo-Fiumefreddo di Sicilia, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 3674, strada bonifica dalla strada statale n. 115 alla strada Menfi Portanua, Menfi, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Agrigento, progetto n. 3790, ricerche idrogeologiche comprensorio Alto Simeto, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 3881, diga Poma, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 4093, utilizzazione a scopo irriguo serbatoio fiume Delia-Mazara del Vallo, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 4442, rete irrigua alimentata dal serbatoio Poma sul fiume Jato ricadenti destra fiume, I lotto, Borgetto, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 4436, ricerche idriche sotterranee zona orientale agro palermitano, Trabia e Termini Imerese, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 4919, riparazione e bituma tura strada accesso alla diga Pozzillo, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 5237, prolungamento strada bonifica ponte Carboi, contrada Maragana alla strada statale n. 115 e sua bitumatura, prov ve dimento n. DC. 888 dell'1 giugno 1984;
-  comune di Trapani, progetto n. 5636, campo sperimenta le Carboi-Castelvetrano, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Trapani, progetto n. 5333, tre corsi qualificazione irrigua per manovalanze agricole provenienti da tutti i comprensori Sicilia, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 6164, rete irrigua alimentata dal serbatoio Poma fiume Jato nella zona irrigabile per gravità destra fiume, prov ve dimento n. DP. 90271 del 29 dicembre 1983;
-  comune di Trapani, progetto n. 6243, rete irrigua alimentata dal serbatoio Arancio fiume Carboi nella zona destra Carboi a quota 150, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 7056, adduzione zone irrigabili per gravità destra e sinistra fiume Jato-Partinico, prov ve dimento n. DC. 888 dell'1 giugno 1984;
-  comune di Palermo, progetto n. 7152, sistemazione idraulica zona irrigua agro palermitano, Partinico, prov ve dimento n. DP. 66551 del 16 ottobre 1980;
-  comune di Palermo, progetto n. 7597, conservazione suolo mediante opere idrauliche torrente Besisa affluente fiume Jato a salvaguardia invasi, prov ve dimento n. DL. 4451 del 24 luglio 1991.
Progetti speciali
-  comune di Palermo, progetto n. 3014, progettazione e studi allacciamento bacini secondari al serbatoio sul fiume Jato, prov ve dimento n. DC. 4303 del 5 dicembre 1985;
Formazione professionale e fattore umano
-  comune di Trapani, progetto n. 30060, Costruz. SPA - Castellammare del Golfo, prov ve dimento n. DP. 89709 del 7 dicembre 1983;
-  comune di Palermo, progetto n. 30077, Costruz. SPA - Castelbuono, prov ve dimento n. DP. 89794 del 7 dicembre 1983;
-  comune di Palermo, progetto n. 30078, Costruz. SPA - Bisacquino, prov ve dimento n. DP. 84581 del 18 aprile 1983;
-  comune di Palermo, progetto n. 30081, Costruz. SPA - San Cipirello, prov ve dimento n. DP. 89793 del 9 dicembre 1983;
-  comune di Enna, progetto n. 30093, Costruz. SPA - Aidone, prov ve dimento n. DP. 89792 del 9 dicembre 1983;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 30106, Costruz. SPA - San Cataldo, prov ve dimento n. DP. 89790 del 9 dicembre 1983;
-  comune di Palermo, progetto n. 30118, acquisto terreno Azienda agraria dimostrativa SPA - Castellana Sicula, prov ve di mento n. DP. 89680 del 9 dicembre 1983;
-  comune di Caltanissetta, progetto n. 30127, Costruz. IPA - San Cataldo, prov ve dimento n. DP. 89790 del 9 dicembre 1983;
-  comune di Agrigento, progetto n. 30128, Costruz. SPA - Salemi, prov ve dimento n. DL. 4154 del 30 maggio 1989;
-  comune di Siracusa, progetto n. 30161, convitto e scuola di economia domestica - Pachino, prov ve dimento n. DL. 4154 del 30 mag gio 1989.
(97.27.1200)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di irrigazione S. Leonardo Ovest, 3° lotto. Distribuzione distretto irriguo Eleuterio, comune di Bolognetta.

Con decreto n. 10144 del 21 maggio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato determinato l'ammontare provvisorio dell'indennità da erogare alle ditte espropriande, qui di seguito elencate:
Allegato
COMUNE DI BOLOGNETTA

73)  Ugdulena Amalia, nata a Milano il 17 settembre 1933; Vittoria, nata a Palermo il 24 ottobre 1930, proprietario: partita 7841, unità immobiliare 113, foglio 6, mappale 157, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 3.14.36, reddito dominicale L. 267.206, reddito agrario L. 50.297, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Sommariva Adelaide, strada comunale (G.C. mq. 10xL. 840=L. 8.400), superficie da asservire mq. 522, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 146.160, indennità di occupazione annua L. 60.900, totale generale L. 207.060; unità immobiliare 113, foglio 6, mappale 252, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 1.40.44, reddito dominicale L. 119.374, reddito agrario L. 22.470, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Feotto, restante proprietà, superficie da asservire mq. 30, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 8.400, indennità di occupazione annua L. 3.500, totale generale L. 11.900; unità immobiliare 113, foglio 6, mappale 253, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 0.77.20, reddito dominicale L. 65.620, reddito agrario L. 12.352, qualità effettiva seminativo, superficie da asservire mq. 84, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 23.520, indennità di occupazione annua L. 9.800, totale generale L. 33.320; superficie da asservire mq. 636, totale L. 178.080, indennità di occupazione annua L. 74.200, totale generale L. 252.280;
74)  Sommariva Adelaide, nata a Palermo l'11 giugno 1925; Vittorio, nato a Palermo il 20 luglio 1926 proprietari per 1/12 ciascuno: partita 7994, unità immobiliare 113, foglio 6, mappale 4, qualità seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 6.20.35, reddito dominicale L. 527.297, reddito agrario L. 99.256, qualità effettiva seminativo, confini delle aree occupate: Ugdulena Amalia, restante proprietà, superficie da asservire mq. 140, prezzo unitario L./mq. 280, totale L. 39.200, indennità di occupazione annua L. 16.333, totale generale L. 55.533.
(99.26.1189)
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Riconoscimento alla ditta Lalacla s.a.s. di Barone Giuseppe e C., con sede in San Giuseppe Jato, quale acquiren te di latte bovino ed iscrizione della stessa nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 1779/gr. 8°, dir. I del 17 giugno 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Lalacla s.a.s. di Barone Giuseppe & C., con sede legale in via Mortilli n. 46 - San Giuseppe Jato (PA) e stabilimento in contrada Piano Piraino - San Cipirello (PA), in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n.5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 83 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(99.28.1268)
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Provvedimenti concernenti rettifica di decreti del 20 mag gio 1994, relativi all'occupazione permanente e de fi nitiva di immobili siti nel comune di Ribera per lavori di reti idriche dipendenti dal serbatoio Castello, 2° lotto, 1° stral cio, distretto di Ribera.

Con decreto n. 1377 del 23 giugno 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, si è rettificato il decreto n.1148 del 20 maggio 1994 di occupazione permanente e definitiva degli immobili siti in comune di Ribera limitatamente alla superficie espropriata relativa alle sottoelencate particelle come di seguito specificato:
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 50/b ex 23, particella definitiva 94, superficie espropriata mq. 2.496;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 50/c ex 23, particella definitiva 95, superficie espropriata mq. 270;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 50/e ex 23, particella definitiva 97, superficie espropriata mq. 60;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 52/b ex 23, particella definitiva 99, superficie espropriata mq. 120;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 56/b ex 33, particella definitiva 81, superficie espropriata mq. 440;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 56/f ex 33, particella definitiva 85, superficie espropriata mq. 570;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 56/h ex 33, particella definitiva 87, superficie espropriata mq. 40;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 58/b ex 33, particella definitiva 89, superficie espropriata mq. 200;
-  elenco n. 82: partita 8114, foglio 16, particella originaria 58/e ex 33, particella definitiva 92, superficie espropriata mq. 350;
-  elenco n. 96: partita 898, foglio 17, particella originaria 137 ex 40/c, particella definitiva 169, superficie espropriata mq. 137;
-  elenco n. 131: partita 1264, foglio 22, particella originaria 1172/c, particella definitiva 1581, superficie espropriata mq. 208;
-  elenco n. 143: partita 13886, foglio 22, particella originaria 979/b, particella definitiva 1655, superficie espropriata mq. 260;
-  elenco n. 143: partita 13886, foglio 22, particella originaria 979/b, particella definitiva 1656, superficie espropriata mq. 35;
-  elenco n. 143: partita 13886, foglio 22, particella originaria 258/b, particella definitiva 1661, superficie espropriata mq. 75;
-  elenco n. 143: partita 13886, foglio 22, particella originaria 258/c, particella definitiva 1662, superficie espropriata mq. 90;
-  elenco n. 143: partita 13886, foglio 22, particella originaria 258/d, particella definitiva 1663, superficie espropriata mq. 10;
-  elenco n. 144: partita 14205, foglio 22, particella originaria 259/b, particella definitiva 1648, superficie espropriata mq. 340;
-  elenco n. 144: partita 14205, foglio 22, particella originaria 259/c, particella definitiva 1650, superficie espropriata mq. 130;
-  elenco n. 193: partita 7320, foglio 22, particella originaria 482/b, particella definitiva 1658, superficie espropriata mq. 85;
-  elenco n. 193: partita 7320, foglio 22, particella originaria 482/c, particella definitiva 1659, superficie espropriata mq. 395;
-  elenco n. 199: partita 7706, foglio 22, particella originaria 331/b, particella definitiva 1722, superficie espropriata mq. 1230;
-  elenco n. 210: partita 9088, foglio 22, particella originaria 481/b, particella definitiva 1652, superficie espropriata mq. 320;
-  elenco n. 210: partita 9088, foglio 22, particella originaria 482/c, particella definitiva 1653, superficie espropriata mq. 40;
-  elenco n. 249: partita 13561, foglio 23, particella originaria 98/b, particella definitiva 221, superficie espropriata mq. 389.
(99.28.1299)


Con decreto n. 1378 del 23 giugno 1999 dell'Assessore per l'agri coltura e le foreste, si è rettificato il decreto n.1149 del 20 maggio 1994 di occupazione permanente e definitiva degli immobili siti in comune di Ribera come di seguito specificato:
1)  modifiche della superficie espropriata relativa alle sottoelencate particelle:
-  elenco n. 379: partita 4625, foglio 24, particella originaria 30/b, particella definitiva 466, superficie espropriata mq. 237;
-  elenco n. 524: partita 14856, foglio 28, particella originaria 391/c, particella definitiva 560, superficie espropriata mq. 433;
-  elenco n. 524: partita 14856, foglio 28, particella originaria 391/e, particella definitiva 562, superficie espropriata mq. 20;
-  elenco n. 696: partita 1125, foglio 30, particella originaria 116/b, particella definitiva 360, superficie espropriata mq. 15;
-  elenco n. 733: partita 1877, foglio 30, particella originaria 101/b, particella definitiva 453, superficie espropriata mq. 30;
-  elenco n. 764: partita 9742, foglio 30, particella originaria 131/c, particella definitiva 427, superficie espropriata mq. 260;
2)  esclusione dall'espropriazione delle particelle sottoelencate:
-  elenco n. 652: partita 4216, foglio 29, particella originaria 120;
-  elenco n. 686: partita 14568, foglio 30, particella originaria 62;
-  elenco n. 710: partita 12494, foglio 30, particella originaria 130.
(99.28.1298)


Con decreto n. 1379 del 23 giugno 1999 dell'Assessore per l'agri coltura e le foreste, si è rettificato il decreto n.1150 del 20 maggio 1994 di occupazione permanente e definitiva degli immobili siti in comune di Ribera limitatamente alla superficie espropriata relativa alle sottoelencate particelle così come di seguito specificato:
-  elenco n. 790: partita 12842, foglio 31, particella originaria 110/c, particella definitiva 441, superficie espropriata mq. 145;
-  elenco n. 790: partita 12842, foglio 31, particella originaria 110/d, particella definitiva 442, superficie espropriata mq. 14.
(99.28.1301)


Con decreto n. 1380 del 23 giugno 1999 dell'Assessore per l'agri coltura e le foreste, si è rettificato il decreto n.1152 del 20 maggio 1994 di occupazione permanente e definitiva degli immobili siti in comune di Ribera limitatamente alla superficie espropriata relativa alle sottoelencate particelle così come di seguito specificato:
-  elenco n. 8: partita 2671, foglio 18, particella originaria 299/b, particella definitiva 326, superficie espropriata mq. 25.
(99.28.1300)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di conservazione del suolo e presidio del l'invaso "Gibbesi", 4° lotto, comuni di Sommatino e Naro.

Con decreto n. 12574 del 24 giugno 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato determinato l'ammontare provvisorio dell'indennità di espropriazione e/o servitù da erogare alle ditte proprietarie degli immobili interessati ai lavori in oggetto e qui di seguito elencate:

Cliccare qui per visualizzare l'Allegato

(97.28.1276)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Costituzione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

L'Assessore per il bilancio e le finanze, con decreto n. 407 del 22 giugno 1999, ha costituito il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che durerà in carica per un biennio, così composto:
Presidente, ai sensi del I comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971
-  on.le Assessore del bilancio e delle finanze;
Componenti di diritto, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1988, n. 2
-  direttore della Direzione bilancio e tesoro;
-  direttore della Direzione finanze e credito;
Componenti eletti dal personale
-  sig.ra Ciaramitaro Donatella, assistente del ruolo amministrativo;
-  dott. Messina Vincenzo, dirigente del ruolo amministrativo;
-  sig.ra Lapunzina Maria Salvatrice, assistente del ruolo tecnico del bilancio;
-  sig.ra Ingrassia Margherita, assistente del ruolo tecnico delle finanze;
Componenti di nomina assessoriale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.145
-  dott. Amato Mario, dirigente superiore del ruolo tecnico del bilancio;
-  dott. Guida Giuseppe, dirigente superiore del ruolo tecnico del bilancio;
-  dott. Giacone Marcello, dirigente del ruolo tecnico del bilancio;
-  dott.ssa Melati Valeria, dirigente del ruolo tecnico delle fi nanze;
Componenti designati dalle OO.SS., ai sensi 3° comma dell'art. 2, legge regionale n. 7/71, come sostituito dall'art. 27, legge regionale n. 11/88
-  DIRSI (dott. Emanuele Vincenzo);
-  CISAS (sig.ra Zanca Lidia);
-  UGL (sig. Galante Elio);
-  SIAD FAILEA FALCEV (dott.ssa Manzo Anna Maria).
Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5, si fa riserva di integrare successivamente il consiglio di direzione con il quinto rappresentante designato dalle altre organizzazioni sindacali e facente parte di questa Amministrazione, allorché sarà pervenuta la designazione richiesta.
La sig.na Gulino Patrizia assicurerà il servizio di segreteria del consiglio di direzione.
Ai componenti del consiglio di direzione non compete alcun compenso ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15 e dell'art. 30 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997.
(99.28.1285)
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Fusione per incorporazione della Banca di credito S.p.A., con sede in Biancavilla, nella Banca agricola etnea S.p.A., con sede in Catania.

Con decreto n. 58/99-9/F del 28 giugno 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art. 57, 1° comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art.2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata la fusione per incorporazione della Banca di credito S.p.A. con sede in Biancavilla (CT) nella Banca agricola etnea S.p.A., con sede in Catania, nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione nelle sedute del 27 aprile 1999.
(99.28.1251)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione di un finanziamento per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica nel comune di Castel di Judica.

Con decreto n. 805/18° del 10 giugno 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 605.836.000 sui cap. 69936, 69937 e 69938, esercizi finanziari 1998 e 1999, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica in località frazione Cinquegrani nel comune di Castel di Judica.
(99.28.1275)
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Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per lavori urgenti nel comune di Lipari.

Con decreto n. 811/4 dell'11 giugno 1999 dell'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza per l'adeguamento altimetrico della testata del pontile Porticello ed il ripristino dell'impianto di illuminazione nel comune di Lipari, dell'importo di L. 185.000.000.
(99.28.1273)
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Fissazione di nuovi termini per il compimento delle procedure espropriative relative ai lavori di sollevamento delle acque dissalate da Licata a Canicattì.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 896 del 24 giugno 1999, sono stati fissati nuovi termini per il compimento delle procedure espropriative dei lavori di sollevamento delle acque dissalate da Licata a Canicattì per aumentare la dotazione idropotabile dei comuni di Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa.
Le espropriazioni dovranno compiersi entro anni due dalla data del citato decreto.
(99.28.1274)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo.

Con decreto n. 154/99/II/F.P. del 17 maggio 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il sig. Nicolò Sfrangano, nato a Caltagirone il 19 mag gio 1940 è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Palermo, in sostituzione del sig. Domenico Amato, nato a Palermo il 22 dicembre 1938, dimissionario.
(99.28.1255)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE 6 settembre 1999, prot. n. 656.
Circolare esplicativa sugli scambi socio-culturali giovanili internazionali. Programma 1999/2000.

Ai Presidenti delle Provincie regionali siciliane
Ai Sindaci dei comuni siciliani
Ai responsabili di enti ed organizzazioni giovanili
Ai Centri promotori di scambi internazionali
e, p. c  Al Ministero degli affari esteri 

D.G.R.C. - Ufficio scambi giovanili
PREMESSA
Nel quadro delle politiche per la gioventù, gli scambi socio-culturali giovanili sono efficaci strumenti di formazione culturale e sociale che consentono ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, stimolando in essi il dialogo e diffondendo quei valori della solidarietà e dell'amicizia fra i popoli che stanno alla base della comprensione internazionale.
La comunità degli stati dell'Unione europea, il Consiglio d'Europa, lo Stato e la Regione siciliana promuovono l'attuazione degli scambi socio-culturali, esercitan do a vari livelli il coordinamento delle iniziative, e sostengono i progetti degli enti e delle organizzazioni proponenti.
Questa Presidenza della Regione siciliana - Direzione regionale della programmazione, gruppo XII/VIII, rapporti con i paesi esteri e le Regioni, riguardo agli scambi internazionali, svolge attività di coordinamento per gli scambi socio-culturali giovanili relativi ai protocolli d'intesa sottoscritti dal Ministero degli affari esteri, e di informazione, promozione e supporto tecnico, per l'attuazione dei programmi dell'Unione europea che prevedono scam bi.
Gli atti di carattere informativo, che pervengono al gruppo XII/VIII, programmazione, da parte di organismi nazionali o sovranazionali, sono diramati alle Provincie regionali, le quali, a loro volta, provvedono a divulgarli agli enti ed alle organizzazioni del loro territorio.
Inoltre, il gruppo, nelle ore di ricevimento, è a disposizione dei rappresentanti degli enti, dei responsabili delle organizzazioni e del pubblico per le informazioni sulla pianificazione dei progetti e delle iniziative.
Gli enti promotori possono seguire le seguenti procedure:
1)  programmi comunitari (Gioventù per l'Europa, So crates, Leonardo, etc.);
2)  protocolli d'intesa del Ministero degli affari esteri (attualmente con: Algeria, Austria, Belgio Fiammingo, Belgio Francofono, Bielorussia, Corea, Egitto, Finlandia, Francia, Grecia, Israele, Malta, Marocco, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca, Romania, Russia, Spagna, Ucraina, Ungheria);
3)  assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali, per i progetti al di fuori dei protocolli e dei programmi comunitari;
4)  programmi del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli scambi scolastici.
I CONCETTI GENERALI DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI GIOVANILI
Lo scambio non è una vacanza oppure un viaggio turistico fine a se stesso, né un soggiorno finalizzato al semplice apprendimento di una lingua straniera, ma è un'opportunità offerta ai giovani per ampliare le proprie conoscenze, confrontare professionalità ed esperienze, instaurare rapporti di amicizia e di solidarietà con coetanei di altre nazionalità, eliminando in loro pregiudizi ed incomprensioni.
In particolare, gli scambi, nel favorire la mobilità internazionale dei giovani, educano al dialogo ed alla tolleranza, plasmano nelle nuove generazioni una mentalità interculturale e prevengono il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo.
Scambio bilaterale
Uno scambio dicesi bilaterale quando due gruppi appartenenti ad associazioni, enti od organizzazioni similari di due paesi diversi, si ospitano a vicenda. Lo scambio bilaterale si svolge in due momenti: la fase dell'accoglienza (ospitalità) e quella del viaggio all'estero (invio). Le due fasi si invertono reciprocamente a seconda del partner di riferimento.
I partecipanti prendono parte attiva al programma dello scambio integrandosi nel gruppo misto e trascorrendo un periodo di vita in comunità.
Caratteristica essenziale dello scambio bilaterale è, quindi, la reciprocità, che si attua attraverso le due fasi, realizzabili possibilmente nell'arco temporale di un anno.
Scambio multilaterale
Lo scambio multilaterale è una manifestazione (meeting, simposio, stage, campo di lavoro, forum, etc.), che prevede la partecipazione di gruppi, di delegazioni di giovani, provenienti da più di due paesi, il cui programma consiste in una serie di incontri e di confronti tra i partecipanti mediante dibattiti, seminari, laboratori, gruppi di studio, visite ad organismi locali, etc.
Lo scambio multilaterale non prevede la reciprocità, esaurendosi, generalmente, in una singola fase che si svolge in un paese ospitante.
Programmazione
Gli scambi hanno senso solo se esistono strutture idonee ed organismi capaci di preparare i giovani partecipanti e gestire le iniziative con elevati standard qualitativi.
I leader dovranno avere competenze linguistiche e spe cifiche professionalità; i partecipanti dovranno essere predisposti alla vita di gruppo; il programma dovrà possedere una rigorosa impostazione metodologica per evitare che lo scambio sia un'esperienza fine a se stessa o poco efficace.
Gli enti e le varie organizzazioni proponenti progetti ed iniziative di scambi, specialmente se utilizzano fondi pubblici, si dovranno attenere alle indicazioni della presente circolare, ponendo particolare attenzione alla fase di preparazione dello scambio.
Il programma dello scambio dovrebbe scaturire dagli interessi specifici dei partecipanti (da un hobby comune, da speciali attitudini professionali, dalla medesima occupazione, da uno stesso interesse per l'arte o lo sport, da un gemellaggio avviato tra le comunità di appartenenza, etc.), per riscuotere la massima partecipazione.
E' preferibile che le proposte pervengano da enti ed organizzazioni legalmente costituiti, anche se è possibile che i partecipanti coinvolti appartengano a gruppi giovanili e comitati spontanei oppure ad associazioni di fatto.
I partner potranno pianificare l'iniziativa e concordare il programma con incontri di preparazione tra i leader ed effettuare visite di fattibilità.
E' consigliabile prevedere nel programma alcune visite alle autorità istituzionali, alle organizzazioni giovanili ed alle strutture per il tempo libero dei giovani, affinché elevata possa essere la risonanza e l'impatto socia le dell'iniziativa a livello locale.
Approccio pedagogico
Le modalità di realizzazione degli scambi possono essere varie, ma perché si possa implementare un processo educativo, occorre strutturarli con metodologia pedagogica ben definita nelle loro fasi fondamentali:
1)  preparazione;
2)  attuazione;
3)  valutazione.
L'approccio pedagogico degli scambi prevede il raggiungimento di tre livelli di formazione:
1)  multiculturale (approccio di tipo statico, caratteristico delle gite scolastiche, dei corsi di studio delle lingue straniere e del turismo in genere);
2)  interculturale (approccio dinamico ed interattivo tipico degli scambi socio-culturali);
3)  transculturale (approccio costruttivo ed integrativo, relativo a progettualità bilaterali o multilaterali basate sulla cooperazione internazionale tra i partner).
TEMI E FINALITA'
Gli scambi socio-culturali giovanili non possono catalogarsi in tipologie, contenuti e finalità rigidamente predeterminati, potendo spaziare nei campi più svariati degli interessi giovanili essendo flessibili e intersettoriali.
I temi degli scambi dovranno essere strettamente correlati alle finalità che il programma intende raggiungere.
I temi maggiormente significativi sono i seguenti:
  a) arte e cultura; 
  b) ambiente; 
  c) tutela del patrimonio culturale; 
  d) sviluppo rurale; 
  e) sviluppo urbano; 
  f) pari opportunità; 
  g) antirazzismo/xenofobia; 
  h) salute; 
  i) anziani; 
  j) disabili; 
  k) senzatetto; 
  l) immigrati; 
  m) disoccupati; 
  n) gioventù ed infanzia; 
  o) esclusione sociale; 
  p) prevenzione della criminalità; 
  q) informazione per i giovani; 
  r) politiche giovanili; 
  s) tempo libero/sport; 
  t) media e comunicazione; 
  u) coscienza europea. 

Altri ancora potrebbero annoverarsi tra quelli sopra elencati.
Premesso che lo scopo fondamentale degli scambi socio-culturali giovanili è quello di accrescere la mutua comprensione fra popoli, attraverso la mobilità internazionale dei giovani, sono finalità degli scambi:
a)  diffondere i valori della pace, della solidarietà e della fratellanza, sostenendo i processi di integrazione culturale e di distensione fra i popoli, lottando contro ogni forma di emarginazione, intolleranza, razzismo, xenofobia, criminalità e violenza;
b)  permettere a giovani di nazionalità diverse di confrontare le rispettive condizioni di vita ed esperienze, di instaurare rapporti di amicizia e vincoli di solidarietà, di scoprire, divenire consapevoli e riconoscere il valore delle diversità culturali;
c)  favorire l'associazionismo ed il volontariato, qua li importanti strumenti di promozione sociale nell'utilizzo del tempo libero giovanile in maniera costruttiva;
d)  sensibilizzare i giovani verso aree culturali qualificanti e verso la difesa dell'ambiente;
e)  offrire condizioni di vita dignitose ed egalitarie ai giovani svantaggiati e disabili, incentivando la loro partecipazione alla vita sociale;
f)  sviluppare nei giovani sentimenti di indipendenza, lo spirito creativo ed imprenditoriale, incoraggiandoli ad una maggiore partecipazione nelle istituzioni;
g)  permettere ai giovani di esprimere democraticamente le proprie opinioni e convinzioni ideologiche, sollecitando le autorità pubbliche e le istituzioni a prendere in considerazione le loro proposte;
h)  promuovere la cooperazione transnazionale di gruppi giovanili o di singoli giovani di talento, espressione di qualificati ambienti artistici e culturali, nei vari settori della musica, del teatro, della danza, del cinema e delle arti figurative in genere;
i)  far vivere lo sport come momento importante per una sana crescita, fisica e psichica, dei giovani e quale fattore deterrente nella prevenzione della devianza;
l)  rendere sensibili i giovani alla necessità di assicurare nella vita sociale eguali opportunità tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli ed i pregiudizi che ostacolano l'esercizio di un ruolo attivo, in tutti i settori della società, da parte delle donne;
m)  permettere ai giovani di percepire il valore dell'integrazione europea e vivere la dimensione europea nel proprio ambiente e contesto storico;
n)  favorire lo scambio di esperti delle politiche giovanili, di animatori e responsabili delle organizzazioni giovanili;
o)  permettere il confronto su ogni altro argomento di particolare rilevanza ed attualità socio-culturale.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I soggetti degli scambi sono giovani di età compresa dai 15 ai 25 anni, con eccezione dei leader, gli animatori, gli esperti ed i responsabili, che potranno superare, ovviamente, tale età.
Il profilo dei giovani coinvolti negli scambi dovrà comprendere le seguenti caratteristiche:
-  possesso di qualifiche ed interessi pertinenti al tema ed alle finalità dello scambio;
-  capacità di adattamento a vivere un periodo di vita in comunità, in condizioni diverse dall'ordinario;
-  possesso di senso critico, atteggiamento riflessivo e di forti motivazioni a raggiungere gli obiettivi fissati dal programma;
-  predisposizione ed attitudine all'apprendimento in terculturale;
-  consapevolezza del proprio contesto culturale e disposizione favorevole ad accettare le diversità;
-  assenza di atteggiamenti etno-centrici, pregiudizi ed intolleranze;
-  possibilità di partecipare attivamente a tutti i momenti dello scambio (preparazione, attuazione e valutazione)  e, se bilaterale, ad entrambe le fasi (ospitalità ed invio);
-  appartenenza e condivisione degli scopi delle associazioni od organizzazioni coinvolte nello scambio.
I leader, gli accompagnatori e gli animatori dovranno conoscere bene la lingua comune adottata dai partner per le discussioni ed i lavori previsti dal programma, nonché per la comunicazione interpersonale tra i partecipanti (lingua ufficiale o veicolare dello scambio).
DURATA DEGLI SCAMBI
Gli scambi bilaterali potranno durare per ciascuna fase da una settimana ad un mese, mentre i multilaterali e quelli organizzati nel contesto di programmi di volontariato, di cooperazione e di formazione potranno avere una durata più lunga.
LE AGENZIE DI SUPPORTO
Nel contesto del sistema formativo integrato, la scuo la e la famiglia (agenzie educative tradizionali) sono chiamate ad interagire, interconnettersi ed integrarsi maggiormente, con l'associazionismo e l'ente locale. Ciascuna "agenzia", attuando gli interventi di propria competenza, dovrà costituire un valido supporto per l'attuazione degli scambi.
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE
Gli enti e le organizzazioni proponenti progetti ed iniziative di scambi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni generali, finanziarie ed assicurative:
-  il partner ospitante coprirà le spese necessarie per la realizzazione del progetto (vitto e alloggio; spese di preparazione, di trasporto sul territorio locale, amministrative, di interpretariato, di valutazione ed ogni altra spesa per il programma);
-  il partner inviante assicurerà le spese di viaggio dei propri partecipanti dalla residenza all'aeroporto internazionale più vicino alla sede dello scambio;
-  gli enti e le associazioni invianti copriranno le spese di assicurazione dei propri partecipanti per i rischi derivanti da infermità, incidenti, decesso e responsabilità civile, durante le attività che si svolgono nel paese ospitante (per i minori è consigliabile ottenere il permesso e la dichiarazione di esonero da responsabilità da parte dei genitori);
-  gli enti e le organizzazioni invianti, durante la fase dello scambio che si svolge all'estero, potranno richiedere l'assistenza del servizio culturale presso la sede diplomatica del proprio paese.
PROCEDURE PER L'INSERIMENTO DEI PROGETTI NEI PROTOCOLLI
Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali, Ufficio scambi giovanili, coordina, nel quadro delle politiche giovanili e delle relazioni esistenti tra l'Italia e gli altri stati, le attività degli scambi giovanili internazionali.
Il Ministero degli affari esteri stipula programmi e protocolli di scambi con i paesi con i quali esistono accordi di cooperazione culturale, mediante riunioni di sottocommissioni miste intergovernative, a cui partecipano anche rappresentanti delle Regioni, che si svolgono annualmente o biennalmente.
Gli enti, le associazioni e le organizzazioni che intendono presentare progetti di scambi debbono indicare possibilmente nel progetto il partner con il quale realizzare lo scambio.
Per la ricerca del partner straniero potranno essere d'aiuto le informazioni in possesso del gruppo XII/VIII D.P. di questa Presidenza della Regione.
Il progetto, infatti, sprovvisto del partner straniero è attuabile solo se la sottocommissione mista, in sede di rinnovo del protocollo, avrà individuato il partner. In caso negativo, il progetto potrebbe essere approvato con riserva, e potrà realizzarsi solo se un partner straniero, nel corso di validità del protocollo, si proponga per condividere il progetto.
Gli enti e le organizzazioni proponenti dovranno far pervenire i propri progetti al: Ministero degli affari esteri, Direzione generale delle relazioni culturali, Ufficio scambi giovanili, piazzale della Farnesina, n.1 - 00186 Roma, fax 06/3235912; una copia del progetto dovrà essere inviata per conoscenza alla Presidenza della Regione siciliana, Direzione della Programmazione, gruppo XII/VIII, rapporti con i paesi esteri e le Regioni, piazza L. Sturzo, n. 36 - 90139 Palermo, fax 091/6960078.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti di scambio da inserire nei protocolli dovranno essere inviati almeno due mesi prima della data prevista per il rinnovo dei rispettivi protocolli.
Le date previste per il rinnovo dei protocolli attualmente in vigore sono elencate nell'allegato 1.
Poiché la maggior parte dei protocolli ha validità biennale, occorre tenere presente tale circostanza al fine di programmare con sufficiente anticipo le varie iniziative.
Per il programma Gioventù per l'Europa i termini di presentazione sono elencati nell'allegato n. 6, mentre per gli altri programmi comunitari occorre mettersi in contatto con le rispettive agenzie nazionali.
UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE E RELAZIONE DETTAGLIATA
Il progetto di scambio deve essere descritto in una relazione dettagliata corredata dalla scheda in allegato (allegati 2, 3, 4 e 5), da inviare in cinque copie, di cui una nella lingua del partner o in quella veicolare dello scambio.
Nella relazione dovranno essere indicati il tema, i contenuti e le finalità dello scambio, l'origine del proget to, il profilo dei partecipanti, la durata, il tipo di ospitalità offerta, le risorse finanziarie approntate e richieste, l'approccio pedagogico, il tipo di preparazione, l'articolazione del programma, il tipo di valutazione, l'eventuale seguito del progetto ed ogni altra notizia utile sull'iniziativa specifica, sull'organizzazione proponente e sui partner coinvolti.
Si raccomanda agli enti ed alle organizzazioni proponenti di inoltrare i propri progetti in unica soluzione, come sopra indicato, completi di tutti i dati di riferimento richiesti (denominazione, indirizzo e fax dei partner, nome e recapito telefonico dei responsabili ed ogni altra voce indicata nelle schede allegate).
Si raccomanda di utilizzare la scheda in lingua francese per gli scambi con la Francia, il Belgio (comunità francofona e fiamminga), l'Algeria, il Marocco, la Romania; in lingua spagnola per la Spagna e il Portogallo; in lingua tedesca per la Germania, l'Austria e il Belgio (comunità di lingua tedesca); in lingua inglese per tutti gli altri paesi.
Nei progetti che prevedono la partecipazione di funzionari pubblici, in qualità di responsabili, relatori delle problematiche connesse con lo scambio specifico o di esperti delle politiche giovanili in genere, si dovranno indicare i nominativi e le funzioni di coloro che saranno incaricati di recarsi in missione all'estero.
SCAMBI AL DI FUORI DEI PROTOCOLLI D'INTESA
Le iniziative di scambi che esorbitano dal contesto dei Programmi comunitari o al di fuori dei protocolli d'intesa sono da considerarsi attività di mero rilievo internazionale (studio, informazione, scambi, gemellaggi, visite di cortesia, etc.) organizzate dagli enti e dalle organizzazioni nei riguardi di enti stranieri omologhi. Tali attività dovranno svolgersi nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2 del D.P.R. del 31 marzo del 1994.
In particolare, qualora i proponenti intendano realizzare un progetto di scambio con paesi con i quali non esiste un programma esecutivo di scambi giovanili, oppure in deroga ai termini di scadenza relativi all'incontro negoziale del rispettivo protocollo d'intesa, debbono richiedere l'assenso ministeriale.
Non è possibile, comunque, concedere l'assenso per i progetti non accolti nella riunione della sottocommissione mista o i cui contenuti non siano in linea con le tematiche e le finalità degli scambi giovanili bilaterali e multilaterali.
La richiesta di assenso deve essere inviata alla Presidenza della Regione siciliana, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno due mesi prima dalla data di realizzazione della manifestazione, al fine di consentire un'adeguata valutazione, indicando specificamente l'oggetto della richiesta ed inviando la documentazione relativa ad accordi, protocolli, intese o atti similari da sottoscrivere.
A manifestazione conclusa dovrà essere inviata una relazione conclusiva della manifestazione.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Ministro delegato agli affari regionali può eccepire l'eventuale contrasto delle attività stesse con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza dalla sfera degli interessi regionali, negando l'assenso, oppure può promuovere il coordinamento dell'iniziativa stessa con altre analoghe del Ministero degli affari esteri. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l'assenso si intende accordato.
FINANZIAMENTO DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI
In assenza di una legge regionale specifica sugli scam bi, la Regione siciliana non può intervenire direttamente per sostenere finanziariamente i progetti e le iniziative.
Tuttavia, il Governo regionale precedente nella seduta del 7 agosto 1997 ha approvato il disegno di legge "Interventi in favore dei giovani per la promozione degli scambi socio-culturali internazionali" (disegno di legge n. 572 del 4 settembre 1997) ora all'esame delle competenti commissioni legislative (I e V).
In attesa che tale disegno di legge completi il suo iter, questa Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale per i rapporti extraregionali, favorisce e promuove gli scambi, attraverso la divulgazione delle informazioni necessarie per l'accesso ai benefici previsti dai vari programmi comunitari (Gioventù per l'Europa, Socrates e Leonardo); raccordando gli interventi delle amministrazioni provinciali e comunali con le iniziative del Ministero degli affari esteri, fornendo, anche in loco, l'apporto tecnico dei propri funzionari esperti sulla materia alle amministrazioni locali richiedenti, che intendono avviare i primi interventi nel settore degli scambi; rendendo accessibili ai soggetti proponenti le procedure per la presentazione dei vari progetti; ospitando le delegazioni straniere e partecipando ai lavori negoziali per la sottoscrizione dei vari protocolli.
Le province, gli enti e le varie organizzazioni, per finanziare i progetti e le iniziative degli scambi, dovranno ricercare presso capitoli di spesa per le attività socio-culturali e del tempo libero giovanile le risorse necessarie al loro finanziamento, nelle sponsorizzazioni di privati, nei contributi per manifestazioni ed attività culturali, teatrali, musicali e sportive, erogati dai vari enti pubblici e privati, oltre a ricorrere, ove possibile, all'autofinanziamento da parte dei partecipanti.
Tuttavia, i comuni della Regione siciliana, compatibilmente con quanto disporrà il bilancio regionale per il 1998, compatibilmente con le proprie esigenze prioritarie, potranno utilizzare, per gli scambi, i fondi relativi ai trasferimenti regionali, secondo le finalità previste dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 10, com ma 2, lett. c), attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile, giusto parere reso dall'Ufficio legislativo e legale di questa Presidenza diramato con circolare assessoriale prot. n. 768 del 28 agosto 1993.
Per le attività degli scambi gli enti locali dovranno prevedere in bilancio un apposito capitolo di spesa e dotarsi di uno specifico regolamento. Essi potranno, quindi, gestire direttamente le iniziative, stipulare convenzioni, erogare contributi, dare incarico per la progettazione e/o l'attuazione a quei centri ed enti promotori dotati di personale con requisiti professionali idonei (formazione interculturale, conoscenza delle lingue straniere, capacità di leadership, esperienza maturata nel settore, etc.). Le spese di progettazione dovranno essere contenute nei limiti del 10% del bilancio dell'iniziativa, oltre al rimborso delle spese per le eventuali visite di fattibilità e di preparazione all'estero o in sede da parte dei partner; nella fase di gestione delle iniziative per il team di animazione cionvolto, dovranno essere rispettati i contratti di lavoro collettivi di categoria e pagati gli oneri previdenziali ed assicurativi del personale remunerato; per l'ospitalità dei gruppi si dovranno utilizzare strutture ricettive e logistiche compatibili con la gestione dei programmi di scambio, possibilmente di categoria economica, prevedendo, ove possibile, l'ospitalità presso le famiglie dei partecipanti italiani, previa comunicazione dei nominativi all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Scambi scolastici
Per quanto riguarda gli scambi scolastici, gli istituti dovranno uniformare i criteri di attuazione delle proprie iniziative alle circolari sull'argomento del Ministero della pubblica istruzione, diramate dai Provveditorati agli studi ai presidi delle scuole.
Contributi del Ministero degli affari esteri
Premesso che l'intervento statale per gli scambi socio-culturali giovanili fa riferimento a capitoli di bilancio di modestissima entità, è possibile presentare richiesta di contributo al Ministero degli affari esteri per i progetti approvati dalle sottocommissioni miste ed inseriti nei rispettivi protocolli ufficiali di scambi.
Le richieste di contributo vanno indirizzate al Ministero degli affari esteri, all'indirizzo sopra indicato.
GIOVENTU' PER L'EUROPA
"Gioventù per l'Europa" è un programma d'azione comunitario a favore dei giovani che, varato il 14 mar zo 1995 con la decisione 818/95 CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 87 del 20 aprile 1995, pag. 10, ha una validità quinquennale, dal 1995 al 1999, ed una dotazione di 126 milioni di Ecu ed è destinato ai giovani d'età compresa fra i 15 ed i 25 anni, residenti in uno dei 15 stati membri dell'Unione europea o, dopo l'entrata in vigore dell'accordo sullo spazio economico europeo, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il programma si propone di promuovere la cooperazione nel settore della politica giovanile, coll'obiettivo specifico di favorire l'istruzione dei giovani attraverso una serie di iniziative come, anzitutto, l'organizzazione di scambi sia intracomunitari che coi paesi terzi, il sostegno a progetti giovanili locali e l'incentivazione dell'accesso al programma dei giovani affetti da menomazioni.
Il programma rientra nel quadro più generale delle iniziative impostate dagli stati membri a favore dei giovani e mirate al perseguimento d'uno o più dei seguenti obiettivi:
-  abituare i giovani a concepire l'Europa come una componente essenziale del proprio ambiente storico, politico, culturale e sociale;
-  illustrare, attraverso iniziative destinate ai giovani ed in parte curate da loro, i pericoli dell'emarginazione sociale, compresi il razzismo e la xenofobia;
-  aiutare i giovani a scoprire, comprendere e riconoscere il valore intrinseco della diversità culturale;
-  incoraggiare i giovani alla partecipazione attiva alla vita della società per il tramite delle associazioni del volontariato;
-  guidare i giovani a scoprire l'importanza della de mocrazia nell'organizzazione della società, incoraggiandone la partecipazione fattiva alla vita delle istituzioni;
-  coltivare nei giovani l'abitudine all'autonomia, la creatività e lo spirito d'iniziativa in una visione comunitaria, con particolare riguardo alle attività in campo sociale, civico, culturale ed ambientale;
-  consentire ai giovani d'esprimersi sull'organizzazione della società ed incoraggiare le autorità competenti ad istituzionalizzare la prassi della libera espressione;
-  sensibilizzare i giovani alla problematica della parità di condizioni fra uomini e donne ed all'esigenza d'incoraggiare la parte femminile della popolazione a prender parte attiva alla vita della società in tutti i settori.
Rivolgendosi ai destinatari al di fuori delle strutture formali dell'istruzione e della formazione professionale, il programma allarga a favore dei giovani la gamma delle possibilità d'entrare in contatto con l'Europa e di partecipare alla sua costruzione in veste di cittadini attivi e responsabili.
Le attività del programma sono intese come un complemento alle iniziative impostate dagli Stati membri ed a quelle previste dai programmi comunitari per l'istruzione e la formazione, Socrates e Leonardo da Vinci.
Più in particolare, le attività di "Gioventù per l'Europa" si articolano lungo cinque direttrici d'intervento:
-  attività intracomunitarie con partecipazione diretta dei giovani: scambi giovanili, iniziative curate in prima persona dai giovani e periodi di servizi di volontariato;
-  giovani lavoratori: sostegno ad attività con partecipazione diretta dei giovani e cooperazione europea nel settore della formazione dei giovani lavoratori;
-  collaborazione fra le strutture nazionali;
-  scambi con paesi extracomunitari;
-  informazione dei giovani e ricerca giovanile.
L'attuazione del programma è in parte decentrata, nell'intento di portare le iniziative il più vicino possibile ai destinatari, adattandole ai differenti sistemi nazionali ed alla situazione in loco: a tale scopo in ciascuno stato membro sono state costituite agenzie nazionali, aventi la funzione d'assistere la commissione nella gestione del programma, sia dirigendo in prima persona la realizzazione di determinate attività sia curando la diffusione d'informazioni e l'opera di consulenza per la totalità del programma.
Le domande di contributo vanno presentate entro le scadenze fissate per l'anno cui si riferiscono.
I criteri direttivi, le aree prioritarie d'attività e tutte le informazioni sulle modalità di compilazione e presentazione delle domande di contributo nel quadro del programma "Gioventù per l'Europa" sono riportati nel Vademecum - Guida alla presentazione delle domande.
AZIONI PREVISTE
Azione A  -  Attività intracomunitarie che comportano il coinvolgimento diretto dei giovani
Gli scambi sono l'asse portante del programma Gioventù per l'Europa, essi non sono concepiti come fine a se stessi, ma rappresentano un vero e proprio processo educativo dei giovani d'Europa. Agli scambi è destinata l'azione A.
Oltre agli scambi l'azione A sostiene anche quelle iniziative di giovani che sviluppano il loro spirito d'iniziativa, di creatività e solidarietà, nonché accrescono in loro la consapevolezza della cittadinanza europea.
L'Azione A si suddivide in due parti:
-  l'azione A.I  -  Scambi e mobilità dei giovani.
Si tratta del sostegno ai progetti di scambi bilaterali e multilaterali, che è la parte più cospicua del program ma;
-  l'azione A.II  -  Spirito di iniziativa, di creatività e di solidarietà dei giovani.
Codesta azione è finalizzata a sviluppare nei giovani lo spirito d'iniziativa, di creatività e di solidarietà, promuovendo progetti sia a livello locale che nazionale, incentrati sui valori della cittadinanza europea. Tali progetti, basati sulle esperienze di volontariato, dovranno rappresentare per i giovani coinvolti un periodo utile di apprendistato nei settori di loro specializzazione, per fornire o sviluppare professionalità ed esperienze.
L'azione A.II è ulteriormente suddivisa:
-  nell'azione A.II.1 - Iniziative giovanili.
Mediante tale azione si intende sviluppare lo spirito creativo ed imprenditoriale attraverso progetti gestiti ed avviati dai giovani stessi, nel contesto del loro ambiente e connessi direttamente ai loro bisogni ed interessi.
Tali progetti devono sviluppare un tema europeo in grado di rendere i partecipanti consapevoli della loro cittadinanza europea e permettere loro di partecipare come soggetti attivi al processo di integrazione.
Detti progetti dovranno essere effettivamente realizzati da giovani, anche mediante l'ausilio di consulenti, informatori ed animatori riconosciuti dalle varie agenzie nazionali europee, da esse aggiornati ed istruiti sulle modalità di attuazione del programma (alla formazione di tali operatori e consulenti è dedicata l'azione B.I.2).
-  nell'azione A.II.2  -  Tirocini di servizio volontario.
Si tratta di periodi di formazione e di volontariato da svolgere presso enti o strutture che conducono progetti transnazionali di utilità collettiva.
La partecipazione a tali progetti stimola il senso di solidarietà dei giovani coinvolti, i quali si sentiranno partecipi di una cittadinanza europea comune e attiva.
Attraverso questa azione potranno essere trasferite le conoscenze da parte delle associazioni più progredite ed attive a quelle meno progredite, nei vari settori del volontariato, contribuendo in tal modo alla realizzazione dell'integrazione europea.
Azione B  -  Gli animatori giovanili
Il problema degli animatori viene trattato dal programma Gioventù per l'Europa con particolare attenzio ne, dedicando ad esso un'azione specifica e riconoscendo il loro ruolo fondamentale all'interno delle organizzazioni.
L'azione B promuove una serie di attività nel campo della formazione degli animatori, allo scopo di sviluppare negli animatori la conoscenza e la consapevolezza dell'Europa e di facilitare la partnership degli scambi, attraverso la realizzazione di una rete di conoscenze, scaturibile dalle opportunità di incontro offerte loro.
Tale azione favorisce particolarmente la formazione di operatori specializzati nei problemi dei disabili e dei giovani svantaggiati.
L'azione B è ulteriormente suddivisa in:
-  azione B.I  -  Sostegno all'azione A.
Essa fornisce un quadro di interventi per supportare le attività finalizzate a favorire la partnership degli scam bi, cioè facilitare il ritrovamento del partner attraverso visite di studio di breve durata e visite di fattibilità.
Le visite di studio consistono in stage o seminari internazionali a cui partecipano animatori (youth workers) operatori di scambi, provenienti da più paesi diversi. Costoro partecipano ad un programma multilaterale nel corso del quale vengono affrontati i temi delle politiche della gioventù in Europa, con particolare riguardo a quelle della nazione dove si svolge l'iniziativa.
Attraverso la partecipazione a tali visite di studio gli animatori, nel rendersi conto delle situazioni contingenti, prendono accordi per organizzare progetti fra loro o con le associazioni ed organizzazioni giovanili, che avranno conosciuto durante gli incontri con i rappresentanti dell'associazionismo locale.
Le visite di fattibilità sono previste, invece, per permettere agli animatori di elevare la qualità e gli standard organizzativi dei progetti proposti, di adattarli ad un particolare ambiente e programmarli in maniera specifica.
Tali visite, funzionali ai progetti da realizzare, dovrebbero mettere in grado i responsabili di identificare le eventuali difficoltà organizzative, inclusi gli aspetti finanziari e pedagogici, in modo da risolvere i problemi emersi approntando efficaci soluzioni.
-  Azione B.II  -  Sostegno alla cooperazione europea in materia di formazione degli animatori.
Gioventù per l'Europa, attraverso tale azione, incoraggia i responsabili delle politiche giovanili a cooperare per la creazione e l'attuazione pratica di contenuti, moduli e strategie operative comuni a livello europeo in materia di formazione degli animatori.
Tali moduli e strategie dovranno rendere i formatori e gli animatori capaci di sviluppare nei giovani dei gruppi dove essi operano il senso critico, lo spirito di creatività ed imprenditoriale, sperimentando forme di partecipazione democratica, che pongano la dimensione europea al centro dei loro interessi socio-culturali, al fine di trasmettere loro quel sentimento di cittadinanza attiva, che supera ogni frontiera e pregiudizio etnocentrico.
Una particolare attenzione è riservata dal programma alla formazione di animatori capaci di affrontare i problemi connessi con l'emarginazione, il razzismo e la xenofobia.
Azione C  -  Cooperazione tra le strutture degli stati membri
Gioventù per l'Europa riconosce il ruolo della cooperazione europea nel settore delle politiche giovanili, promuovendo, tramite l'azione C, i seguenti obiettivi:
-  lo scambio di informazioni tra responsabili, funzionari, esperti operanti in strutture governative, rappresentanti di enti ed organizzazioni giovanili, al fine di realizzare una migliore comprensione delle politiche, del le disposizioni amministrative e delle metodologie adottate dagli Stati membri in campo giovanile;
-  la facilitazione della "partnership internazionale" e la creazione di reti multilaterali.
I progetti che intendono raggiungere le suddette finalità possono, pertanto, essere finanziati dalla comunità grazie a questa azione.
Ciò contribuirebbe a fare uscire dall'isolamento regioni, che, altrimenti, avrebbero scarse possibilità di contatto a livello europeo.
Azione D  -  Scambi con i paesi terzi
Attraverso l'azione D, Gioventù per l'Europa intende favorire il trasferimento delle conoscenze e delle tecniche acquisite, nel campo delle politiche giovanili, dalle strutture dei paesi membri a quelle dei paesi extracomunitari, nella consapevolezza che, attraverso lo sviluppo dell'associazionismo giovanile si realizzi in questi ultimi una maggiore partecipazione democratica dei giovani alla costruzione politica e sociale del loro paese.
Tale azione si estrinseca, principalmente attraverso gli scambi giovanili che coinvolgono i paesi terzi.
Lo spirito che ispira Gioventù per l'Europa, non è quello di creare un continente chiuso, ma la consapevolezza che molti dei problemi che turbano le società civili europee, quali i flussi migratori incontrollati, l'instabilità politica di alcuni paesi extraeuropei, il divario economico tra paesi ricchi e poveri, possono essere affrontati coinvolgendo questi paesi nell'individuare soluzioni comuni che utilizzino i giovani, sollecitati e motivati verso una maggiore cooperazione, quali protagonisti del la crescita economica e sociale del loro paese.
Azione E  -  Informazione dei giovani e studi riguardanti la gioventù
L'azione E di Gioventù per l'Europa è volta a promuovere e sviluppare la cooperazione nel campo dell'informazione giovanile nei paesi dell'Unione, sia a livello privato, che pubblico, nonché a sviluppare la cooperazione, mediante studi sulle politiche giovanili a livello comunitario. Tale azione comprende:
-  l'azione E.I - Informazione dei giovani.
Essa si propone di diffondere e divulgare il program ma Gioventù per l'Europa e quelle misure relative ad altre decisioni della Comunità europea, che interessano i giovani.
Solo una esatta ed aggiornata informazione può permettere, infatti, ai giovani di esercitare un ruolo attivo nella società europea e prendere coscienza dei valori della democrazia e della lotta contro le intolleranze razziali.
I progetti, che perseguono tali obiettivi, dovranno proporsi di raggiungere anche i giovani più isolati e svantaggiati.
Tale azione mira a favorire la cooperazione tra le strutture attive dell'informazione per la gioventù, le quali potrebbero collegarsi in rete per comunicare e scambiare i propri dati con efficienza e celerità;
-  l'azione E.II  -  Studi riguardanti la gioventù.
Essa è finalizzata a promuovere lavori di ricerca e studi sul tema dell'integrazione europea a livello giovanile.
Tale azione è di fondamentale importanza per poter perpetrare nel tempo gli interventi nel settore della gioventù mediante ulteriori decisioni adottabili dalla comunità degli Stati membri dell'Unione europea.
Il vademecum del programma e i formulari per la presentazione delle domande di sovvenzione, relativi a ciascuna azione, sono richiedibili all'agenzia nazionale di gioventù per l'Europa, al seguente indirizzo:
-  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen to affari sociali, ufficio III, Agenzia nazionale italiana "Gioventù per l'Europa", via V. Veneto, n. 56 - 00187 Ro ma, tel. 06/48161384(372) (368), fax 06/48161331; oppure al referente regionale del programma gioventù per l'Europa presso la Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale della programmazione, gruppo XII/VIII, rapporti con i paesi esteri e le Regioni - piazza L. Sturzo, n. 36 - 90136 Palermo, fax 091/6960078(173).
Il programma Gioventù per l'Europa sarà sostituito da un nuovo programma denominato Gioventù (2000-2004) che accorperà insieme le attività degli attuali programmi Gioventù per l'Europa e Servizio volontario europeo.
La suddetta documentazione è disponibile anche presso gli uffici di coordinamento delle politiche giovanili e degli scambi socio-culturali giovanili delle provincie regionali, le quali dovranno attivarsi per effettuare un'adeguata divulgazione delle informazioni tra gli enti e le organizzazioni del loro territorio.
Gli enti e le organizzazioni, che intendono usufruire dei benefici previsti dal programma, dovranno rispettare le modalità e le procedure previste dal vademecum e dai formulari, nonché i termini di scadenza indicati nell'allegato 6.
Il referente regionale del programma Gioventù per l'Europa è il dott. Claudio Bellomo della Presidenza del la Regione siciliana, Direzione della programmazione, grup po XII/VIII, rapporti con i paesi esteri e le Regioni, tel. 091/6960034-6960021, fax 091/6960078.
SCAMBI SCOLASTICI
Per gli scambi scolastici ci si potrà rivolgere all'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione, Direzione della pubblica istruzione, gruppo XVI, Diritto allo studio, via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo - Tel. 091/6966645, Fax 091/6966662.
PROGRAMMA SOCRATES
Il referente regionale del programma Socrates è la dott.ssa Anna Maria Renna dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, tel. 091/6966673, fax 091/6966642.
PROGRAMMA LEONARDO
Il referente regionale del programma Leonardo è il dott. Gianfranco Badami, responsabile del servizio informativo dell'Agenzia regionale per l'impiego del l'Assessorato regionale del lavoro, tel. 091/69600543, fax 091/6960551-091/362353.
CONCLUSIONI
I programmi comunitari di scambi (Gioventù per l'Europa, Socrates e Leonardo), gli scambi scolastici e gli scambi socio-culturali giovanili promossi dal Ministero degli esteri e dalle Regioni forniscono un quadro ampio, anche se non esauriente, delle opportunità offerte ai giovani per l'accrescimento dei livelli di comprensione internazionale e per favorire la loro mobilità internazionale, per renderli partecipi del processo di integrazione europea, quali cittadini attivi e capaci di influire in senso positivo nella società.
Gli enti locali e le varie organizzazioni interessate, nell'ambito delle competenze amministrative relative alla gestione delle attività del tempo libero giovanile, alla promozione del diritto allo studio e alla formazione professionale, sono invitati a dare agli scambi socio-culturali giovanili la massima valorizzazione.
Gli scambi, infatti, se organizzati con competenza e professionalità, sono in grado di allargare gli orizzonti delle varie comunità locali, per collocarli dai ristretti confini localistici in una prospettiva internazionale più ampia.
Alla luce di quanto sopra delineato, al fine di accrescere e potenziare le attività delle politiche giovanili che gli enti locali sono chiamati a svolgere, si raccoman- da al le amministrazioni in indirizzo di adoperarsi, per quan to possibile, per la realizzazione di un'efficace po-litica degli scambi socio-culturali giovanili internazionali.
Vorranno, pertanto, codeste amministrazioni:
-  approntare servizi, strutture e risorse capaci di programmare, promuovere, realizzare le attività e le iniziative oggetto della presente circolare;
-  individuare all'interno dell'amministrazione un responsabile qualificato, a cui affidare il coordinamento delle attività degli scambi, affiancandogli operatori che sappiano comunicare con gli organismi esteri;
-  promuovere il coordinamento di una rete locale di animatori giovanili, dotati di un'adeguata formazione professionale, che a titolo di volontariato o dietro remunerazione, assistano e guidino i gruppi di giovani coinvolti negli scambi;
-  stipulare convenzioni con centri promotori dotati degli standard organizzativi idonei per la gestione di programmi di scambio e di personale con elevata competenza professionale;
-  offrire alla scuola ed all'associazionismo locale strutture, risorse ed incentivi utili a potenziare le attività didattiche, del tempo libero giovanile e dell'extrascuola;
-  favorire nel proprio territorio condizioni di ricettività alberghiera con alloggi a basso costo, come ostelli, case albergo, rifugi, etc.;
-  facilitare la "partnership degli scambi" realizzando, d'intesa con questa Presidenza della Regione, gemellaggi, accordi e protocolli con organismi esteri, nell'intento di agevolare l'organizzazione di scambi da parte delle scuole e delle organizzazioni giovanili locali;
-  adottare o uniformare i propri regolamenti in base alle linee guida sopra esplicitate e realizzare ogni altra iniziativa per il potenziamento di queste attività;
-  consorziarsi con i comuni viciniori per facilitare la circuitazione delle informazioni e la condivisione dei servizi e delle strutture.
Infine, nel ribadire il pieno impegno di questa ammi nistrazione ad adoperarsi maggiormente per un'efficiente ed efficace azione amministrativa, si confida in una atten ta applicazione e nella massima divulgazione negli ambienti interessati dei contenuti della presente circolare.
Si allegano:
-  prospetto del rinnovo dei protocolli d'intesa;
-  schede in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola;
-  calendario per la domanda di sovvenzione del programma Gioventù per l'Europa.
  L'Assessore: CRISAFULLI 


Allegato 1
I.  PROTOCOLLI DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI GIOVANILI

Attualmente possono essere presentati progetti1 di scambi so cio-culturali giovanili con i seguenti paesi con i quali il Ministero degli affari esteri stipula protocolli ufficiali di scambi:
Paese Durata del protocollo Data del rinnovo Luogo del rinnovo Termine invio progetti 
Algeria       Biennale 
Austria       Annuale 
Belgio fiamm.       Biennale 
Belgio franc.4       Biennale 
Bielorussia       Annuale 
Corea       Biennale 
Egitto3       Biennale 
Finlandia       Biennale Autunno 2000 Italia 30 agosto 2000 
Francia       Biennale 
Germania       Annuale 
Grecia       Triennale Giugno 2000 
Israele       Annuale 
Malta       Biennale Aprile 1999 Italia Marzo 1999 
Marocco       Biennale 
Moldavia    
Polonia      Triennale 
Portogallo      Annuale I trimestre 1999 Portogallo 
Regno unito      Biennale Febbraio 1999 Gran Bretagna 
Romania      Annuale 
Russia      Annuale II semestre 2000 Italia 30 giugno 2000 
Spagna      Annuale 
Tunisia   
Ucraina      Biennale IV trimestre 1999 Italia 30 giugno 1999 
Ungheria       Biennale Marzo 1999 Ungheria 15 febbraio 1999 



(1)  I progetti, corredati delle schede compilate in ogni loro parte, di cui una nella lingua veicolare, debbono essere inoltrati almeno due mesi prima dalla data prevista per il rinnovo del relativo protocollo. Il presente prospetto, nel corso di validità della presente circolare, può essere soggetto a modifiche. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate alle provincie regionali, le quali sono invitate a divulgare le informazioni agli enti ed alle organizzazioni del loro territorio.
(2)  I protocolli con validità biennale prevedono normalmente una riunione della sottocommissione mista per la revisione del protocollo, nella quale possono essere approvati nuovi progetti in aggiunta a quelli previsti dal protocollo o in sostituzione di quelli non realizzati.
(3)  Gli scambi con l'Algeria e con l'Egitto sono stati sospesi per motivi di sicurezza.
(4)  Il Programma con il Belgio Francofono non è stato rinnovato alla data stabilita per le difficoltà della controparte.

Allegato 2

Scambi giovanili italo /       Progetto n. .............. 
Echanges italo /       Projet n. ................... 

(pour la Jeuness)


A.  Tema/Thème          
B.  Finalità dello scambio/Finalité du programme  
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema: 
  association qui propose le thème1  
  persona da contattare/personne à contacter  
  indirizzo/adresse città/ville .....................................................................  
  telefono/téléphone fax ................................................................................................................. 
  Partenaire1 
  persona da contattare/personne à contacter  
  indirizzo/adresse città/ville .....................................................................  
  telefono/téléphone fax ................................................................................................................. 
D.  Località/Localité in Italia  
  en  
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani ............................................................................................ partners ............................................................................................. 
  Nombre des partecipants Italiens ............................................................................................ partenaires ...................................................................................... 
F.  Periodo2: in Italia ........................................................................................... in ............................................................................................................. 
  Période2: en Italie ......................................................................................... en ............................................................................................................. 

Note/Notes:
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Peuvent participer à l'échange:
età/age ................................................................................ maschi/garçons ................................................................................ femmine/filles ...............................................................................
lingua veicolare/langues:   


(1)  La denominazione dell'Associazione e del partner deve essere indicata per esteso. Le nom de l'Association et celui du partenaire doivent ètre indiqués en entier.
(2)  La durata non deve comprendere i giorni del viaggio. La durée de l'échange ne comporte pas les jours de voyage.

Allegato 3

Scambi giovanili italo /       Progetto n. .............. 
  / Italienischer jugendaustausch Programm n. ......... 



A.  Tema/Thema          
B.  Finalità dello scambio/Ziel des Austausches  
       
           
C.  Associazione che propone il tema: 
  Vereinigung die das Thema vorschlägt1  
  persona da contattare/kontaktperson  
  indirizzo/adresse città/stadt .....................................................................  
  telefono/télefon fax ................................................................................................................. 
  Partner1 
  persona da contattare/kontaktperson  
  indirizzo/adresse città/stadt .....................................................................  
  telefono/télefon fax ................................................................................................................. 
D.  Località/Ort in Italia  
  in  
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani ............................................................................................ partners .............................................................................................. 
  Gesamtzahl der Teilnehmer Italiener ......................................................................................... partners .............................................................................................. 
F.  Periodo2: in Italia ........................................................................................... in ............................................................................................................. 
  Zeitraum 

Note/Bemerkungen:
Sono ammessi a partecipare allo scambio/An dem Austausch können teilnehmen:
età/alter ................................................................................ maschi/männi ................................................................................ femmine/weibl ................................................................................
lingua veicolare/sprache:   


(1)  La denominazione dell'Associazione e del partner deve essere indicata per esteso. Der name der Vereinigung und der Name des partners müssen ausgeschrieben werden.
(2)  La durata non deve comprendere i giorni del viaggio. Die Dauer des Aufenthaltes schliesst die An-und Abreise nicht mitein.
Allegato 4

Scambi giovanili italo /       Progetto n. .............. 
Intercambios juveniles italo /       Programa n. ........... 



A.  Tema/Tema          
B.  Finalità dello scambio/Finalidad del programa  
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema: 
  Entidad que propone el tema1  
  persona da contattare/persona a contactar  
  indirizzo/direcciòn città/ciudad .....................................................................  
  telefono/téléfono fax ................................................................................................................. 
  Partner1 
  persona da contattare/persona a contactar  
  indirizzo/direcciòn città/ciudad .....................................................................  
  telefono/téléfono fax ................................................................................................................. 
D.  Località/Localidad in Italia en  
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani ............................................................................................ partners .............................................................................................. 
  Nombre des partecipantes Italianos ....................................................................................... partners ............................................................................................. 
F.  Periodo/Périodo2: in Italia ........................................................................................... in ............................................................................................................. 

Note/Notas:
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Se admite como partecipantes de este programa:
età/edad .............................................................................. maschi/chicos .............................................................................. femmine/chicas ..............................................................................
lingua veicolare/idioma usado:    


(1)  La denominazione dell'Associazione e del partner deve essere indicata per esteso. Se debe detailar la denominacciòn de la entidad y del partner.
(2)  La durata non deve comprendere i giorni del viaggio. La duracion no comprende los dias de viaje.

Allegato 5

Scambi giovanili italo /       Progetto n. .............. 
Italo /   youth exchanges Project n. ................. 



A.  Tema/Subject          
B.  Finalità dello scambio/Aim of the exchange  
       
       
       
C.  Associazione che propone il tema: 
  Association proposing the subject1  
  persona da contattare/contact person  
  indirizzo/adress città/town .....................................................................  
  telefono/télephone fax ................................................................................................................. 
  Partner1 
  persona da contattare/contact person  
  indirizzo/adress città/town .....................................................................  
  telefono/télephone fax ................................................................................................................. 
D.  Località/Place in Italia in  
E.  Numero complessivo dei partecipanti: Italiani ............................................................................................ partners .............................................................................................. 
  Number of partecipants Italian ............................................................................................. partners .............................................................................................. 
F.  Periodo2: in Italia ........................................................................................... in ............................................................................................................. 
  Period2: in Italy ........................................................................................... in ............................................................................................................. 

Note/notes:
Sono ammessi a partecipare allo scambio/Admission to the exchange is open to:
età/age ................................................................................. maschi/male ................................................................................. femmine/female ................................................................................
lingua veicolare/languages:   


(1)  La denominazione dell'Associazione e del partner deve essere indicata per esteso. Name of Association and Partner must be spelled cut completely.
(2)  La durata non deve comprendere i giorni del viaggio. Duration of exchange mustn't include travel days.
Allegato 6
TIPOLOGIA DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA GIOVENTU' PER L'EUROPA

  Azione | Tipologia | Attività finanziabili 
Attività intracomunitarie che comportano il coin- A.I Scambi e mobilità dei giovani 
  volgimento diretto dei giovani A.II.1 Iniziative Giovani 
      A.II.2 Tirocini di servizio volontario 
Animatori giovanili B.I Sostegno all'azione A 
      B.II Sostegno alla cooperazione europea in materia di forma-         zione degli animatori giovanili 
Cooperazione tra le strutture degli Stati membri  
Scambi con i paesi terzi  
Informazione dei giovani e ricerca nel settore del-     Informazione dei giovani 
  la gioventù E.II Ricerca nel settore della gioventù 

Le domande di sovvenzione relative alle azioni decentrate1 del programma Gioventù per l'Europa possono essere presentate in base al seguente calendario:
  Azioni | 1° ottobre 
A.I       Attività del progetto dall'1 dicembre 1999 al 30 aprile 2000 
A.II.1       Attività con inizio tra l'1 febbraio 2000 ed il 30 giugno 2000. 


(1)  Si tratta di progetti che vanno presentati direttamente al Dipartimento degli affari sociali (agenzia nazionale) che provvederà alla selezione ed al controllo.
(99.37.1658)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 23 giugno 1999, n.350.
Borse di studio per i figli dei lavoratori emigrati all'estero, art. 13 della legge regionale n. 55/80, modificato dal l'art. 1 della legge regionale n. 38/84, anno scolastico ed accademico 1998-99.

Ai rettorati universitari dell'Isola
Ai provveditorati agli studi
Ai Comuni dell'Isola
e,  p.c.  Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento affari regionali 

Al Ministero degli italiani all'estero
Alle Prefetture dell'Isola
Alla Presidenza della Regione Segreteria generale
Alle sedi regionali delle associazioni degli emigrati
Alle sedi regionali degli istituti di patronato
Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro
Si rende noto che per l'anno scolastico ed accademico 1998-99 saranno conferite, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, delle borse di studio da assegnare ai figli di emigrati all'estero, dell'importo di L. 500.000 ciascuna, per gli studenti universitari che non siano fuori corso e di L. 200.000 per la frequenza a scuole secondarie di 2° grado o a corsi di formazione professionale.
In particolare gli aspiranti, durante il predetto anno scolastico e accademico, debbono avere frequentato in Sicilia un corso legale di studi universitari, riportando nelle varie sessioni di esami previsti dal piano di studi una media non inferiore ai 24/30 o una scuola di 2° grado, statale o parificata, riportando agli scrutini o agli esami una media non inferiore ai 7/10 o equivalente ovvero, con esito favorevole, un corso di 1ª formazione professionale finanziato dalla Regione siciliana.
In deroga a quanto disposto al punto D della circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985 la domanda dovrà essere inoltrata a questo Assessorato tramite il comune di residenza dello studente, entro il 31 ottobre 1999, corredata dalla seguente documentazione:
-  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
-  certificato di residenza e stato di famiglia;
-  codice fiscale dell'interessato o del genitore ove lo stesso non si evinca dallo stato di famiglie;
-  codice fiscale dell'interessato o del genitore o del l'affidatario nel caso di richiedenti minori;
-  certificato del sindaco, attestante che almeno uno dei genitori dell'aspirante è emigrato all'estero da almeno un anno; per gli orfani si prescinde dal predetto termine di permanenza all'estero;
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per lo stesso anno scolastico o accademico non sono state richieste né ottenute provvidenze analoghe da altri enti;
ed inoltre:
-  per le scuole secondarie di 2° grado: certificato attestante la frequenza ed i voti o il giudizio riportati;
-  per l'università:
1)  piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'università o, in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà;
2)  certificato di studi attestante i voti riportati nelle singole materie, da presentarsi all'Assessorato del lavoro entro il 30 aprile 2000;
-  per i corsi di formazione professionale: copia auten ticata dell'attestato rilasciato a fine corso. La suddetta documentazione ai sensi della legge n. 127 del 15 mag gio 1997 può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità o da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
La domanda deve essere avanzata dall'aspirante se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal tutore, o dal curatore, o dalla persona cui il minore è stato regolarmente affidato, qualora lo stesso sia minore di età.
I rettorati universitari sono pregati di pubblicizzare la presente circolare presso le sedi universitarie di competenza.
I provveditorati agli studi, altresì, sono pregati di curarne la diffusione presso la scuola secondaria di 2° grado della provincia.
I comuni dell'Isola provvederanno mediante la pubblicazione presso il proprio albo pretorio.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione circa l'avvenuta diffusione.
  L'Assessore: PAPANIA 


Allegato
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

Mod. M/10 - Borse di studio per figli di emigrati
All'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Per il tramite del comune di   il sottoscritto nato il e residente in .................................................. via chiede, ai sensi dell'art.13 della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento della borsa di studio per l'anno scolastico-accademico 1998-99 relativamente al seguente nominativo  

Allega i documenti richiesti.
Firma

 
 

Documenti da allegare
1)  certificato di nascita, con la paternità ove la stessa non si evinca dallo stato di famiglia;
2)  certificato di residenza e stato di famiglia;
3)  codice fiscale dell'interessato o del genitore in caso di aspiranti minori;
4)  certificato del sindaco attestante lo stato di emigrazione di uno dei genitori da almeno un anno;
5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe;
6)  in caso di orfani, certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso era emigrato all'estero per motivi di lavoro;
7)  per la scuola media di II grado: certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione con i voti riportati;
8)  per l'università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla facoltà o in mancanza piano generale di studi consigliato della facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni. Entro il 30 aprile dell'anno successivo ulteriore certificato degli esami sostenuti nella sessione di febbraio;
9)  per i corsi di formazione professionale, copia autenticata dell'attestato rilasciato a fine corso.
La suddetta documentazione ai sensi della legge n. 127 del 15 mag gio 1997 può essere sostituita da autocertificazione corredata da copia fotostatica del documento di identità o da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
(99.32.1455)
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CIRCOLARE 10 settembre 1999, n. 7/99/FP.
Art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, co me modificato dall'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Modifiche ed integrazioni della circolare assessoriale n. 3/92/FP.

Alle imprese, gruppi di imprese e loro consorzi
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
L'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, prevede che, al termine di un'attività di formazione in azienda, finanziata dalla Regione siciliana, l'azienda si obblighi ad assumere almeno il 70% dei soggetti cui è stata somministrata la formazione.
L'inottemperanza a tale obbligo comporta la decadenza del beneficio con contestuale recupero delle somme erogate per tale fine.
La circolare assessoriale n. 3/92/FP del 6 novembre 1992 nella parte "Condizioni per ottenere il contributo" ha disposto che la sanzione prevista dalla norma nel caso in cui l'azienda non si obblighi all'assunzione a tempo indeterminato dei formati ("ai fini della stipula delle convenzioni previste dal comma 1, le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo indeterminato, entro 12 mesi dalla conclusione delle attività formative, almeno il 70% delle unità da formare") venga applicata non solo al caso previsto dalla legge stessa bensì anche al caso, non previsto dalla legge, in cui le imprese che pur essendosi obbligate secondo la previsione legislativa all'assunzione di almeno il 70% dei soggetti in formazione, per causa non derivante dalla propria volontà, tale obbligo non hanno potuto rispettare.
La circolare assessoriale citata, e tutti gli atti consequenziali, ha trasferito il potere di erogare o meno il contributo per le attività formative di cui all'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 ad uno o più soggetti (soggetti selezionati per la formazione in azienda) i quali accettando o rifiutando un rapporto di lavoro con l'azienda presso cui hanno svolto l'attività formativa, secondo la facoltà che il diritto del lavoro concede loro, decidono di fatto se l'azienda medesima abbia diritto o meno al contributo per l'attività formativa.
Certamente il legislatore regionale quando subordinava l'erogazione del contributo per attività formative all'obbligo dell'azienda di assumere almeno il 70% dei soggetti in formazione intendeva creare un meccanismo che attraverso l'obbligazione assunta dall'impresa ottimizzava l'intervento sul fronte della nuova occupazione aggiunta.
In definitiva la corretta interpretazione è quella letterale: le aziende, una volta che hanno assunto l'obbligo di assumere almeno il 70% dei soggetti formati e una volta che dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, di avere espletato tutte le procedure che portano all'assunzione dei soggetti selezionati, ultimata l'attività formativa e null'altro ostando sul piano amministrativo, hanno diritto ad avere liquidato il contributo concesso.
Analogo discorso va fatto per il rimborso delle spese calcolato come ora-frequenza e non come ora-aula (non conformemente a quanto stabilito in generale dalle disposizioni in materia di formazione professionale).
Per quanto sopra la circolare assessoriale n. 3/92/FP, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata nella parte "Condizioni per ottenere il contributo" ove dopo le parole "dei soggetti avviati" vengono aggiunte "ov vero di avere espletato tutte le procedure che portano all'assunzione dei soggetti selezionati e che per cause non dipendenti dalla propria volontà non può dare luo go all'assunzione", e nella parte "Entità del contributo" le parole "ora-frequenza" vengono sostituite con le parole "ore-aula".
Al fine di prevenire abusi nelle ipotesi che le imprese si avvalgono della facoltà prevista dalla circolare come sopra modificata sul punto "Condizioni per ottenere il contributo", il gruppo competente interesserà l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per effettuare immediate indagini amministrative sulla veridicità di quanto dichiarato dall'impresa nelle ipotesi predette.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.38.1683)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 2 giugno 1999, n. 1.
Propaganda turistica nella Regione siciliana per l'anno 1999.

Con decreto 239/XIITUR del 22 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1999, reg.n. 1, fg. n. 9, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha approvato le linee guida di programmazione del Piano regionale di propaganda turistica 1999-2000 ed il Piano regionale di propaganda turistica relativo all'anno 1999.
Con la presente si ritiene opportuno richiamare alcune parti essenziali del suddetto strumento di programmazione turistica, unitamente a note di chiarimento dell'iter tecno-procedurale che dovrà essere seguito per l'esecuzione di quella parte dell'attività promozionale da svolgere in Italia e all'estero che l'Assessorato intende realizzare accedendo alle proposte dei terzi, come previsto nel P.R.P.T.
Tra gli obiettivi prioritari che si prefigge l'Amministrazione regionale si individuano:
-  avvio di un concreto processo di destagionalizzazione dei flussi turistici;
-  diversificazione del prodotto.
Le strategie che l'Amministrazione intende attuare per il raggiungimento degli obiettivi sono:
-  riorganizzazione dell'azione promozionale della Regione, orientandola al prodotto, direttamente collegata alle sue caratteristiche specifiche ed indirizzata ai mercati corrispondenti;
-  individuazione di aree turistiche e/o di prodotto omogenee sulle quali poter costruire nuove identità vendibili secondo gli attuali trend di mercato e secondo le reali potenzialità dell'offerta turistica siciliana;
-  individuazione di tutte le tipologie di prodotto da offrire e delle nicchie di mercato conquistabili sempre e comunque all'interno di un sistema integrato di offerta;
-  valorizzazione del rapporto di collaborazione con gli operatori del settore e con le diverse categorie di rappresentanza.
In tal senso, gli interventi ed i progetti che potranno porsi in essere, su proposizione da parte di terzi, dovranno essere elaborati sulla base delle seguenti attività strategiche:
-  interventi riguardanti il prodotto;
-  interventi riguardanti il marketing;
-  interventi riguardanti la commercializzazione;
-  interventi riguardanti le comunicazioni;
-  interventi riguardanti i servizi;
-  interventi riguardanti i progetti e le iniziative speciali.
A)  I  -  I progetti su indicati possono essere presentati e realizzati da:
-  istituzioni pubbliche, territoriali e non, che hanno interesse per la promozione del prodotto turistico isolano;
-  associazioni di categoria;
-  operatori turistici, singoli ed associati;
-  enti ed associazioni che svolgono attività nei settori della comunicazione, del marketing e della promo-commercializzazione;
-  enti e società sportive.
II  -  Contenuto dei progetti
Ciascun progetto, oltre alla documentazione di rito prevista dalle vigenti disposizioni regolamentari, dovrà contenere un'apposita analisi di marketing che, in relazione alla tipologia dell'iniziativa ed allo status dell'organismo proponente (pubblico, privato, misto), dovrà riguardare il piano di commercializzazione dell'iniziativa (diffusione e distribuzione), la sua fruibilità, le azioni di informazione e sensibilizzazione presso le collettività locali, i risvolti occupazionali, le potenzialità della domanda, le reflunze sull'ambiente naturale ed antropico e, in particolar modo per quanto riguarda gli enti pubblici, l'efficacia degli interventi.
In particolare, il progetto dovrà contenere:
a)  l'indicazione dell'area tematica e progettuale di intervento nella quale ricade l'azione proposta;
b)  l'indicazione dell'area geografica di riferimento;
c)  l'indicazione dell'azione di metodo che si intende porre in essere per il raggiungimento dell'obiettivo;
d)  l'indicazione dell'obiettivo specifico.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla tabella denominata "Piano delle strategie di intervento" del P.R.P.T.
III  -  Presentazione dei progetti
I progetti dovranno essere presentati almeno 60 giorni (termine perentorio) prima dell'effettivo avvio dell'iniziativa.Per l'anno 1999 tale termine è ridotto a giorni 30 (termine perentorio).
Eventuale deroghe potranno essere consentite se adeguatamente motivate e provenienti da istituzioni pubbliche sovraterritoriali (ENIT, Dipartimento turismo, etc.).
IV  -  Aree geografiche di intervento
In ordine all'individuazione dei mercati di intervento saranno presi in considerazione il mercato estero e il mercato italiano, per i quali è prevista rispettivamente una quota pari al 60% e al 40% dello stanziamento di bilancio da riferirsi complessivamente alle attività realizzate sia direttamente dall'Assessorato che su proposta di terzi.
Relativamente al mercato estero l'intervento dovrà essere destinato alle seguenti aree geografiche e potrà essere sostenuto dall'Amministrazione entro i limiti delle percentuali di intervento previste per ciascun mercato.
Mercati "tradizionali" (80%)
-  Europa centro-occidentale (Germania, Austria, Svizzera, Francia, BE.NE.LUX; Regno Unito, Irlanda, Spagna e Portogallo) 65%;
-  Europa settentrionale (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia) 10%;
-  America settentrionale (USA e Canada) 25%.
Mercati "emergenti" (20%)
-  Europa orientale (Ex Unione Sovietica, Polonia, Ungheria, Cekia, Slovacchia, ex Juogoslavia e Grecia) 30%;
-  America meridionale (Argentina, Brasile etc.) 25%;
-  Medio Oriente (Israele, Arabia Saudita, E.A.U.Kwait) 15%;
-  Estremo Oriente e Oceania (Giappone, Korea, Cina, Australia) 30%.
V  -  Istruzioni di carattere generale
A carattere generale si precisa che:
-  l'eventuale intervento finanziario assessoriale a sostegno delle iniziative proposte dai soggetti di cui al punto I sarà limitato solo ed esclusivamente agli aspetti promo-pubblicitari, restando pertanto insindacabilmente esclusa ogni forma di intervento non riconducibile a tali spese (in quest'area rientrano realizzazione di: mostre, azioni di pubbliche relazioni, grandi eventi culturali e sportivi; ove le proposte provengano da enti pubblici, da soggetti privati, gli stessi dovranno produrre adeguata probatoria documentazione comprovante la congruità dei costi esposti; in mancanza non si darà luogo all'intervento dell'Assessorato);
-  la campagna pubblicitaria a mezzo stampa, cartellonistica (statica e dinamica), televisione e similare dovrà essere realizzata solo ed esclusivamente attraverso i concessionari in esclusiva della raccolta della pubblicità sui singoli mezzi pubblicitari ai quali si intende fare ricorso.A tal fine dovrà essere prodotto specifico contratto di esclusiva del concessionario valido per il periodo di riferimento.
Tale forma di pubblicità dovrà essere effettuata sui mezzi a diffusione, certificata, nazionale ed internazionale ad esclusione dei mezzi a diffusione locale e/o regionale.Soltanto in caso di particolari eventi che hanno svolgimento in Sicilia potrà essere consentita una limitata campagna su mezzi a tiratura regionale e ciò al fine di movimentare un flusso di turismo interno e soprattutto di prolungare la permanenza in Sicilia dei turisti che già si trovano nell'isola;
-  in caso di iniziative promozionali da realizzarsi attraverso la partecipazione ad eventi sportivi, le società o associazioni richiedenti devono impegnarsi a fare gareggiare atleti o piloti siciliani che si siano classificati, negli ultimi dieci anni, nei primi tre posti della classifica assoluta o di categoria in un trofeo o campionato nazionale o internazionale, ufficialmente riconosciuto dalla federazione sportiva di appartenenza. Possono beneficiare degli interventi finanziari dell'Assessorato sia le federazioni iscritte al C.ON.I. che, nel settore motiristico, le case costruttrici.È fatto in ogni caso obbligo alle società, agli atleti, alla federazione o alla casa costruttrice di promuovere l'immagine della Sicilia adottando il messaggio istituzionale che dovrà, pertanto, essere riprodotta sull'abbigliamento e/o sul mezzo sportivo e su quant'altro ritenuto utile secondo le indicazioni che fornirà l'Assessorato.
Per qualsiasi azione promozionale è assolutamente necessario che sia preliminarmente garantita, ed effettivamente realizzata, la presenza di emittenti televisive a copertura nazionale e/o internazionale che, in diretta o in differita, trasmettono le immagini della singola gara o iniziativa.Si specifica inoltre che dette immagini non debbono andare in onda in occasioni di notiziari, sotto forma di servizi giornalistici, ma debbono invece costituire oggetto di apposita trasmissione.Deve essere, altresì, garantito, da parte dei titolari degli interventi finanziari regionali, il massimo coinvolgimento degli organi di stampa.In ogni caso potranno essere prese in considerazione soltanto quelle iniziative la cui realizzazione è prevista nei Paesi, europei ed extraeuropei, già descritti al punto IV, considerati di interesse prioritario per le azioni promozionali della Regione siciliana.
La mancata realizzazione anche di uno soltanto degli interventi promopubblicitari proposti ed assentiti dall'Amministrazione determina la decadenza dell'intero intervento finanziario statuito dall'Assessorato;
-  rivestiranno carattere prioritario le iniziative che comporteranno coofinanziamento e/o sponsorizzazione da parte del proponente medesimo, di enti pubblici, di associazioni di categoria, organismi turistici ed economici pubblici e consortili che promuovono il prodotto turistico siciliano e di operatori del settore turistico alberghiero riuniti in associazioni e/o consorzi anche temporanei.
Le previsioni contenute nel Piano regionale di propaganda turistica possono essere integrate con iniziative allo stato non prevedibili che vedono il coinvolgimento della Regione siciliana:
-  a seguito di specifica comunicazione proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e, per esso, dalle ambasciate e/o dai consolati d'Italia, dalla direzione generale dell'ENIT o dalle delegazioni del precitato ente, dalla Comunità europea e da altri organi istituzionali ai quali sono affidate competenze in materia di turismo;
-  nel caso in cui le tendenze del mercato registrate nel corso dell'anno dall'Assessorato - attraverso gli strumenti di analisi dell'osservatorio turistico - sollecitino la modifica e/o l'integrazione degli interventi per garantire maggiore aderenza alle aspettative della domanda turistica.
Analogamente le percentuali d'intervento determinate dalla pianificazione possono subire lievi scostamenti in relazione a motivate esigenze espresse dal mercato turistico ed alle discontinue dinamiche del settore nelle aree geografiche d'investimento (improvvise oscillazioni economiche, perturbazioni politico-sociali, indicazioni dettate da indagini di mercato, ecc.).
B)  INCENTIVI AGLI OPERATORI TURISTICI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti interviene a sostegno dell'attività promozionale e propagandistica del prodotto turistico commercializzato, svolta fuori dell'ambito della Sicilia da albergatori e da operatori turistici, agrituristici, campeggiatori, agenti di viaggio, singoli e associati, nazionali ed esteri, destinando a tal fine il 20% dello stanziamento previsto nel P.R.P.T. per il segmento commercializzazione, di cui il 60% per il mercato estero e il 40% per il mercato italiano.
I soggetti interessati come sopra individuati dovranno presentare specifico progetto avente le caratteristiche in precedenza indicate alla lett. A), punto II e nei mercati di cui al punto IV.
Saranno ritenute prioritarie le richieste di incentivazione alla commercializzazione formulate dalle associazioni di categoria, nonché dagli operatori del settore turistico-alberghiero riuniti in associazioni e/o consorzi anche temporanei.
Saranno parimenti considerate prioritarie le richieste di intervento finanziario a sostegno della commercializzazione del prodotto turistico in periodo di bassa stagione (ottobre-marzo).
Alle iniziative avanti richiamate e ritenute prioritarie sarà destinata una percentuale complessiva non inferiore al 50% dello stanziamento globale riservato dal Piano regionale di propaganda agli incentivi per la commercializzazione.
Gli interventi finanziari regionali, destinati all'incentivazione della commercializzazione del prodotto turistico siciliano, verranno ripartiti tra le iniziative promopubblicitarie sottoelencate secondo le relative percentualizzazioni indicate, tenendo presente le priorità di cui sopra:
1)  produzione e stampa di materiale promopubblicitario (brochures, depliants, pieghevoli etc.) i cui esecutivi di stampa dovranno essere preventivamente trasmessi all'Assessorato, nonché spese relative alla distribuzione, acquisto spazi pubblicitari, negli stampata dei tour-operators o su riviste specializzate di settore -40%; per quanto riguarda la produzione e stampa di materiale promopubblicitario, sullo stesso dovrà essere riportatato il disposto dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n.269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;
2)  educational tours per agenti di viaggio e giornalisti (il numero dei partecipanti non può essere superiore a n.20 unità e l'inizio degli stessi deve essere comunicato con congruo margine di tempo prima dell'arrivo in Sicilia) -45%;
3)  partecipazione a borse e fiere del turismo e/o work shop (riservato agli operatori siciliani) che potranno indicare il segmento turistico da promozionare; l'intervento assessoriale viene previsto soltanto per le spese di viaggio e per una sola unità) -15%.
Si specifica che l'intervento finanziario relativo al precedente punto 1) terrà conto esclusivamente della promozione riguardante la Sicilia.Nell'ipotesi di promozione di prodotti concernenti anche altre destinazioni turistiche non viene concesso alcun intervento finanziario da parte dell'Amministrazione regionale.
Questa Amministrazione determinerà la misura percentuale dei singoli interventi finanziari ritenuti ammissibili in conformità ai principi ed obiettivi contenuti nel P.R.P.T. e riportati nella presente circolare, in relazione al numero complessivo delle richieste di contribuzione e tenendo presente che ogni singolo intervento finanziario regionale non potrà superare il 60% della spesa prevista da parte dell'ente richiedente.
Restano salve le disposizioni impartite con la circolare n.1 del 12 gennaio 1998 per le attività di incentivo alla commercializzazione del prodotto turistico effettuate nel 1999 prima della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli albergatori, gli operatori turistici, agrituristici, campeggiatori e agenti di viaggio, singoli od associati, nazionali ed esteri, che intendono accedere direttamente ai finanziamenti regionali per l'anno 1999, previsti dalla legge regionale 12 aprile 1967, n.46 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare pervenire la sottoelencata documentazione in duplice copia:
1)  progetto redatto in conformità alle precedenti indicazioni formulate comprensivo di:
-  istanza da redigere secondo l'allegato schema e da presentare, per l'anno 1999, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno, concernente la richiesta di intervento finanziario per l'attività promozionale che si intende realizzare in ogni singolo paese individuato all'interno di ciascun mercato turistico.Ogni istanza dovrà altresì contenere:
-  dichiarazione di impegno ad apporre, su tutto il materiale promopubblicitario prodotto, il logotipo della Regione siciliana che potrà essere richiesto al gruppo di lavoro 12 di questo Assessorato;
-  la dichiarazione che il bilancio del piano promozionale da realizzare è stato redatto sulla base degli attuali costi ed a seguito di indagine di mercato;
2)  dettagliato piano tecnico-economico sull'attività promozionale da svolgere; detto piano dovrà essere corredato di ogni elemento atto ad individuare i mezzi da impiegare e le modalità da seguire, nonché gli obiettivi che si intendono perseguire con specifico riferimento al mercato turistico prescelto;
3)  relazione sulla precedente attività promozionale svolta dall'operatore in favore della Sicilia nell'ultimo triennio, dalla quale risulti l'effettivo incremento, adeguatamente dimostrato, di presenze turistiche;
4)  relazione sulla struttura commerciale e di distribuzione posseduta dall'operatore;
5)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti la titolarità del richiedente a rappresentare legalmente l'ente, ovvero, nel caso di richiedenti stranieri, altra documentazione equipollente;
6)  dichiarazione, autenticata nelle forme di legge, circa l'insussistenza di procedure concorsuali in corso ovvero di procedimenti penali in corso e di non sottoposizione a misure previste dalla legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di operatori stranieri l'autenticazione della firma sull'istanza, di cui ai punti 1) e 6) della presente, dovrà essere effettuata presso i consolati e/o le ambasciate d'Italia all'estero ai sensi dell'art.17 della legge n.15/68.
La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti comporta il rigetto dell'istanza.
Per ogni singola richiesta d'intervento finanziario per ciascun mercato considerato dovrà essere inoltrata apposita e specifica istanza.Istanze contenenti richieste per diverse aree geografiche d'intervento verranno rigettate.
I programmi promozionali devono essere realizzati interamente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (termine perentorio).
Sulla scorta delle richieste regolarmente pervenute si provvederà a determinare il piano degli interventi finanziari di questo Assessorato.Le determinazioni di questa Amministrazione verranno tempestivamente comunicate agli interessati i quali, in caso di accettazione, dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, dichiarazione di accettazione dell'intervento finanziario assessoriale resa nelle forme di legge, con obbligo di realizzare l'intero programma promopubblicitario proposto ed approvato da questo Assessorato.
Poiché non è previsto alcun intervento finanziario parziale in relazione ad una parziale esecuzione del programma promopubblicitario sottoposto e approvato, la realizzazione dell'intero programma o quanto meno dell'80% dello stesso è condizione essenziale per la corresponsione dell'intero intervento o della quota parte proporzionale a quanto realizzato.
A carattere generale si specifica che tutta la documentazione prodotta in lingua estera dovrà essere tradotta in lingua italiana.
Liquidazione degli interventi finanziari
La liquidazione degli interventi finanziari avverrà dopo la realizzazione dell'intero programma promopubblicitario sottoposto ed approvato e dopo la presentazione del conto consuntivo generale corredato della seguente documentazione in duplice copia:
1)  dettagliata e analitica relazione finale sull'intero programma promozionale realizzato;
2)  conto consuntivo finanziario dell'intero programma promozionale realizzato, sottoscritto dal legale rappresentante;
3)  elenco di tutte le fatture prodotte.A detto elenco devono essere allegate le relative fatture in originale sino alla copertura dell'intervento finanziario regionale e in fotocopia, per il riscontro contabile, sino alla copertura dell'intero conto consuntivo relativo al programma promopubblicitario realizzato.
Le fatture dovranno essere quietanzate con timbro e firma della ditta emittente, regolarizzate agli effetti fiscali e dovranno contenere l'esplicito riferimento all'iniziativa promozionale realizzata.
Tipologia documentazione da produrre
1)  Produzione e stampa di materiale pubblicitario (brochures, depliants, pieghevoli, etc.) nonché spese relative alla distribuzione, acquisto di spazi pubblicitari negli stampati dei tours operators o su riviste specializzate di settore.
Alle fatture inerenti pagamenti relativi a produzione e stampa di materiale pubblicitario ed acquisto di spazi pubblicitari negli stampati dei tours operators devono essere allegati i campioni del materiale prodotto con l'apposizione del logotipo della Regione siciliana - Assessorato regionale turismo e trasporti - mentre i giustificativi di spesa relativi a spedizione e distribuzione del materiale pubblicitario devono essere corredati dell'elenco dei destinatari del materiale, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e da specifica dichiarazione sulle modalità dell'attuata distribuzione.
2)  Educational tours - Ospitalità per agenti di viaggio e giornalisti.
Le fatture relative ai servizi alberghieri, con esclusione degli extras, ed, in genere, ad ospitalità, trasporti, visite guidate, devono essere corredate da apposito elenco nominativo dei beneficiari che hanno usufruito dei servizi stessi, indicando la qualifica e gli organismi di appartenenza.Eventuali biglietti aerei dovranno essere prodotti esclusivamente in originale, con esclusione di qualsiasi biglietto prepagato o di altra documentazione di spesa.
3)  Partecipazione a borse e fiere del turismo e works shop.Devono essere prodotti biglietti di viaggio in originale, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta.
La presente circolare rimane in vigore anche per gli anni successivi al 1999, con riserva di integrarla e modificarla, ove occorra.
  L'Assessore: ROTELLA 


Allegato
SCHEMA DELLA DOMANDA
(Per operatori turistici da riprodurre in carta legale e in duplice copia)

All'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Gruppo XII - Propaganda Via Notarbartolo n. 9
90141 PALERMO
OGGETTO: Richiesta intervento finanziario per piano promozionale in favore della Sicilia nel mercato turistico .............. Esercizio finanziario ..............
............ sottoscritt......   nat...... a il codice fiscale nella qualità di legale rappresentante della società sede legale in via codice fiscale o partita I.V.A. recapito telefonico fax n. ................................................ ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni 

Chiede

l'intervento finanziario di codesto Assessorato per la realizzazione di un piano promozionale e propagandistico in favore della Sicilia per l'anno ......................... nel mercato turistico  

Pertanto dichiara:
-  di impegnarsi ad apporre su tutto il materiale promopubblicitario che verrà prodotto il logotipo della Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
-  che il bilancio del piano promozionale è stato redatto sulla base degli attuali costi ed a seguito di indagine di mercato.
Si allegano, in duplice copia, i sottoelencati documenti:
-  piano tecnico economico sul piano promozionale da realizzare;
-  dettagliata ed analitica relazione illustrativa sul piano promozionale da relizzare;
-  relazione sulla precedente attività promozionale svolta in favore della Sicilia;
-  relazione sulla struttura commerciale e di distribuzione posseduta;
-  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti la titolarità dell'istante a rappresentare legalmente l'ente oppure, nel caso di richiedenti stranieri stranieri, documentazione equipollente.
Data, .....................................................................
Firma del legale rappresentante

   

(autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68)

(99.32.1454)
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CIRCOLARE 12 luglio 1999, prot. n. 399.
Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Procedure per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame.

L'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n.264, subordina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto al possesso di apposito attestato di idoneità professionale.
Fatti salvi i casi particolari previsti dall'art. 10 della stessa legge, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.) previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita commissione istituita su base regionale.
Per la Regione siciliana tale commissione è stata istituita con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 303 del 7 agosto 1997.
Per potere accedere al predetto esame, gli interessati debbono:
A)  essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché residenti in Italia;
-  avere raggiunto la maggiore età;
-  non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lett. c) dell'art. 3, 1° comma della legge n. 264/91;
-  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
-  non essere stati interdetti e inabilitati;
-  non essere stati dichiarati falliti od essere sottoposti a procedura fallimentare;
B)avere conseguito un diploma di istruzione superiore di 2° grado (od equiparato);
C)rivolgere domanda in bollo (con firma non autenticata), compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1. Si considerano valide le domande presentate prima dell'emanazione della presente circolare purché non riferite alla precedente sessione d'esame ed integrate con eventuale documentazione mancante;
D)  provvedere al versamento di L. 100.000 (dovuto a titolo di "diritti di segreteria") sul conto corrente postale n. 00302901 intestato al Banco di Sicilia, ufficio provinciale Cassa regionale di Palermo.
Sul retro del predetto versamento dovrà essere riportata la seguente causale: esame di idoneità di cui all'art. 5 della legge n. 264/91, imputazione sul bilancio della Re gione siciliana, capo 10, cap. 3724.
L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame di idoneità.
L'esame di idoneità si svolge a Palermo secondo calendari che verranno definiti dalla commissione d'esame e consiste in una prova scritta articolata in quesiti a risposta multipla predeterminata predisposti dalla stessa commissione esaminatrice, vertenti sulle materie di cui all'allegato 2.
L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, a mezzo di affissione in luogo accessibile al pubblico individuato dalla commissione d'esame stessa.
Superato l'esame di idoneità, ciascun interessato deve rivolgere domanda (da prodursi in bollo) per il rilascio dell'attestato conseguito, secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
La domanda, indirizzata al capo dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di Palermo, deve essere inoltrata per il mezzo della commissione d'esame.
La segreteria che coadiuva la commissione esaminatrice, verificata la regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame ricevuti dalla commissione, compilerà gli attestati di idoneità.
Gli interessati potranno ritirare personalmente gli attestati in parola presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Palermo o servizi di terzi, purché muniti di specifica delega recante la firma autenticata del delegante.
  L'Assessore: ROTELLA 


Allegato 1
(in carta da bollo)
Al presidente della commissione d'esame
di cui alla legge n. 264/91 c/o Ufficio provinciale M.C.T.C., via Fonderia Oretea n. 52
90139 PALERMO
OGGETTO: Legge n. 264/91 - Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Il sottoscritto   nato a ....................................................................... il residente in ..................................... via/piazza  

Chiede

di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264/91.
Allega la seguente documentazione:
1)  ricevuta di pagamento del diritto di segreteria;
2)  copia autenticata del diploma/diploma equiparato di   ......................................................... rilasciato da

3)  certificato generale del casellario;
4)  certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
5)  certificato di residenza;
6)  certificato di cittadinanza.
Data, ..............................................................
Il richiedente

 
 

Allegato 2
DISCIPLINE D'ESAME

A)  La circolazione stradale
-  veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
-  nozione di veicolo;
-  classificazione e caratteristiche dei veicoli;
-  masse e sagome limiti;
-  traino di veicoli;
-  norme costruttive e di equipaggiamento;
-  accertamenti tecnici per la circolazione;
-  destinazione ed uso dei veicoli;
-  documenti di circolazione ed immatricolazione;
-  estratto dei documenti di circolazione e di guida;
-  circolazione su strada macchine agricole ed operatrici;
-  guida dei veicoli;
-  formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
-  formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario;
B)  Il trasporto di merci
-  albo nazionale degli autotrasportatori di cose conto terzi;
-  comitati dell'albo e loro attribuzioni;
-  iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
-  iscrizioni delle imprese estere;
-  fusioni e trasformazioni;
-  abilitazioni per trasporti speciali;
-  variazioni dell'albo;
-  sospensioni dall'albo;
-  cancellazione dall'albo;
-  sanzioni disciplinari;
-  effetti delle condanne penali;
-  reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
-  omissione di comunicazioni all'albo;
-  autorizzazioni;
-  tariffe a forcella per i trasporti di merci;
-  documentazione obbligatoria per il trasporto di cose conto terzi;
-  trasporto merci in conto proprio;
-  licenze;
-  commissione per le licenze, esame e parere;
-  elencazione delle cose trasportabili;
-  revoca delle licenze;
-  ricorsi;
-  servizi di piazza e di noleggio;
-  esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
-  trasporti internazionali;
C)  Navigazione
-  accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
-  acque marittime entro ed oltre 6 miglia dalla costa;
-  navi e galleggianti;
-  unità da diporto;
-  costruzioni delle imbarcazioni da diporto;
-  accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
-  iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
-  rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
-  visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
-  collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
-  competenze del R.I.NA.;
-  iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, 1ª iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri;
-  trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
-  autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
-  noleggio e locazione;
-  importazione ed esportazione di imbarcazioni, navi e motori;
-  regime fiscale ed assicurativo;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
-  validità e revisione delle patenti nautiche;
-  norme per l'esercizio dello sci nautico;
D)  Il P.R.A.
-  legge del P.R.A.;
-  legge istitutiva I.E.T.;
-  compilazione delle note;
-  iscrizioni;
-  trascrizioni;
-  annotazioni;
-  cancellazioni.
E)  Il regime tributario
-  le imposte dirette ed indirette in generale;
-  l'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento imposi tivo;
-  fatturazione delle operazioni;
-  fatturazioni delle prestazioni occasionali;
-  ricevuta fiscale: forma e contenuti;
-  il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali ed intercomunitarie;
-  registri di contabilità I.V.A.;
-  dichiarazione annuale I.V.A.;
-  regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A.;
-  imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Allegato 3
SCHEMA DI DOMANDA per il rilascio dell'attestato di idoneita' professionale conseguito a seguito di esame

Direttore dell'Ufficio provinciale M.C.T.C.
Via Fonderia Oretea n. 52
90139 PALERMO
Il sottoscritto   nato a ....................................................................... il e residente a .............................. in via/piazza  

Chiede

il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conseguito a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto innanzi alla commissione regionale (costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 264) di   in ................................................ data  

Data, ..............................................................
Il richiedente

 
 

(99.29.1313)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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