REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 1999 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 14 luglio 1999.
Approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999/2000 dei cacciatori residenti fuori regione.
  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 24 giugno 1999.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi d'edilizia residenziale agevolata ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n.79 e 5 dicembre 1977, n.95  pag. 27 


DECRETO 30 luglio 1999.
Approvazione del piano promozionale integrativo relativo all'anno 1999  pag. 29 


DECRETO 10 agosto 1999.
Nuovo limite massimo d'intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95  pag. 31 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 19 agosto 1999.
Proroga del termine fissato con decreto 8 luglio 1999, concernente scorrimento delle graduatorie definitive provinciali degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa  pag. 31 

DECRETO 19 agosto 1999.
Proroga del termine fissato con decreto 8 luglio 1999, concernente scorrimento delle graduatorie definitive provinciali degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia  pag. 32 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 348  pag. 32 
SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 349  pag. 33 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Applicazione dell'art. 23 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, contributi integrativi  pag. 34 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 6 agosto 1999, n. 279.
Aggiornamento 1999 «Norme tecniche» per l'applicazione della Misura A1 del regolamento CEE n. 2078/92  pag. 34 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 9 agosto 1999, prot. n. 1821.
Partecipazione programma promozionale 1999(legge regionale n. 14/66)  pag. 70 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 luglio 1999.
Approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999/2000 dei cacciatori residenti fuori regione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento delle fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo», come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al quinto comma, lettera d, stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola;
Visto il proprio decreto n. 2479 del 14 novembre 1997, con il quale è stato definito l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99 - 2002/03, così come definito dal 4° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto n. 928 del 30 aprile 1999, con il quale è stato stabilito che:
l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1999/2000 è stabilito come appresso:
- Agrigento 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 7.690 cacciatori totali;
-  Caltanissetta 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 5.429 cacciatori totali;
-  Catania 0,0475 pari a 21,04 ettari/cacciatore = 11.335 cacciatori totali;
-  Enna 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 6.569 cacciatori totali;
-  Messina 0,0492 pari a 20,30 ettari/cacciatore = 9.273 cacciatori totali;
-  Palermo 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 11.334 cacciatori totali;
-  Ragusa 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 4.054 cacciatori totali;
-  Siracusa 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 5.130 cacciatori totali;
-  Trapani 0,0361 pari a 27,64 ettari/cacciatore = 7.606 cacciatori totali;
e che, detratto il numero dei cacciatori residenti nei rispettivi ambiti territoriali di caccia, il numero massimo dei cacciatori provenienti dagli altri ambiti regionali, ammissibili da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie, nonché il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità, ammissibili da parte di questo Assessorato nell'ambito della riserva del 10%, risulta il seguente:

Ambiti territoriali di caccia  Numero cacciatori extra A.T.C. ammissibili dalle ripartizioni F.V. Numero cacciatori extra regionali ammissibili dell'Assessorato 
Agrigento  3.059 340 
Caltanissetta  1.828 203 
Catania  239 27 
Enna  3.649 405 
Messina  -
Palermo  2.554 284 
Ragusa  1.538 171 
Siracusa  1.306 145 
Trapani  1.852 206 

Viste le domande presentate da cacciatori residenti fuori regione pervenute entro il 14 giugno 1999, con le quali veniva chiesto l'ammissione ad un A.T.C.;
Ravvisata la necessità di stilare una graduatoria in ordine cronologico, distinta per provincia, dei cacciatori ammessi in base agli ambiti di caccia a suo tempo richiesti, nella misura prevista dal decreto assessoriale sopra descritto ed in applicazione del 5° comma, lettera d), dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie della domande di ammissione pervenute entro il 14 giugno 1999 dei cacciatori residenti fuori regione, distinte per provincia e costituenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La mancata inclusione nelle graduatorie di cui all'articolo precedente costituisce diniego alla richiesta di ammissione all'esercizio venatorio nella Regione siciliana.

Art. 3

Le Ripartizioni faunistico-venatorie competenti sono incaricate di notificare agli interessati l'ammissione all'esercizio venatorio nell'ambito territoriale di caccia prescelto ed avranno cura di segnare, a margine del tesserino di caccia 1999/2000, l'avvenuta ammissione dei cacciatori inseriti in graduatoria che si presenteranno, nonché apporre il timbro.

Art. 4

I cacciatori ammessi dovranno esibire in originale la seguente documentazione:
-  licenza di caccia;
-  tesserino venatorio per l'annata 1999/2000;
-  polizza assicurativa con i massimali previsti dal-l'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97;
- attestazione o ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale;
-  certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a loro seguito, di data anteriore a giorni venti dal loro primo giorno di caccia nel territorio della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 1999.
  CROSTA 


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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 24 giugno 1999.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi d'edilizia residenziale agevolata ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n.79 e 5 dicembre 1977, n.95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n.79 e 5 dicembre 1977, n.95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie;
Vista la legge 24 luglio 1997, n.25 e in particolare l'art, 22;
Visto il proprio decreto n.1476 del 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.57 del 23 novembre 1996, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n.79 e 5 dicembre 1977, n.95;
Visti i propri decreti n.371 del 12 marzo 1997 e n.761 del 14 aprile 1998, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.18 del 12 aprile 1997 e n.30 del 13 giugno 1998, con i quali sono state apportate talune modifiche al precitato decreto n.1476 del 24 giugno 1996;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n.28/Segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Vista la nota 1 dicembre 1997, prot. n.1654 del Ministero dei lavori pubblici, C.E.R., avente per oggetto le variazioni dell'indice ISTAT nel periodo giugno 1994 - giugno 1997;
Vista la nota 29 aprile 1999, prot. n.489 del Ministero dei lavori pubblici, C.E.R., avente per oggetto le variazioni dell'indice ISTAT nel periodo giugno 1997 - giugno 1998;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n.95/77 è così determinato:
1.  Costo totale intervento (C.T.N.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dai seguenti addendi:
a)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che si compone del costo base (L./mq. 900.000) incrementato degli oneri aggiuntivi, come di seguito descritti al punto 2.1.b;
b)  differenziale di qualità (vedi punto 3);
c)  oneri complementari (vedi punto 5).
Gli addendi di cui alle lett. a), b) e c), sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti.
2.  Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)
2.1.  Il costo base di realizzazione tecnica è composto da due addendi e cioè: costo base e oneri aggiuntivi (per particolari condizioni tecniche).
2.1.a.  Il costo base viene definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di L. 900.000 per metro quadrato della superficie complessiva (SC). Lo stesso è comprensivo degli oneri dovuti per la realizzazione delle opere di fondazione, elevazione, sistemazioni esterne ed allacciamenti.
2.1.b.  Gli oneri aggiuntivi al costo base, di cui al punto 2.1.a., sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (SC), nella misura massima, come di seguito riportate:
a)  per grado di sismicità S = 12: L./mq. 60.000;
b)  per grado di sismicità S =  9: L./mq. 48.000;
c)  per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra: L./mq. 18.000;
d)  per tipologie onerose caratterizzate da: costruzioni mono-bifamiliari, duplex, schiera, corridoio; particolare morfologia dell'area; vincoli architettonici; tutte discendenti da prescrizioni dello strumento urbanistico: L./mq. 25.000;
e)  per alloggi inclusi in programma in numero compreso tra 1/4 e/o 1/2 del totale di superficie utile abitabile (SU) non superiore a 60 mq. ciascuno (tale maggiorazione è applicabile esclusivamente a detti alloggi): L./mq. 20.000;
f)  per fondazioni indirette o speciali: L./mq. 60.000;
g)  per sistemazioni esterne onerose: L./mq. 20.000;
2.1.c.  Gli importi di cui alle precedenti lett. c) e d) del punto 2.1.b. non possono essere cumulati.
Per fondazioni indirette o speciali, di cui alla lett. f) e per le sistemazioni esterne onerose di cui alla lett. g), si subordina il maggiore onere (L./mq. 60.000 e L./mq. 20.000) o frazione degli stessi alla presentazione di una relazione tecnica aggiuntiva supportata, nel caso di maggiori oneri in fondazione, dalla relazione geologica e geotecnica redatta sulla scorta delle indagini in situ;
2.1.d.  Per gli interventi costruttivi nei quali la spesa di cui alle lett. f) e g) dovesse richiedere ulteriore onere, oltre ai tetti massimi stabiliti, rispettivamente in L./mq. 60.000 e L./mq. 20.000, detto onere resta a carico del soggetto attuatore.
2.1.e.  L'insieme di cui ai punti 2.1.a. e 2.1.b. definisce il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che resta fissato nel limite max di L./mq. 1.085.000 per superficie complessiva (SC).
2.2.  Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.B.N.) è composto dal costo base, fissato nella misura massima di L./mq. 1.170.000, più gli eventuali oneri aggiuntivi di cui al punto 2.1.b. Tale costo di realizzazione tecnica non può superare il limite massimo di L./mq. 1.355.000.
3.  Differenziale di qualità
3.1.  Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), comprensivo degli oneri aggiunti, come definito al punto 2.1.e. e 2.2. potrà essere incrementato da ulteriori costi denominati, nel loro insieme, come "differenziale di qualità". Detto differenziale di qualità consiste in un incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, quali:
-  una garanzia per l'utente, attraverso polizze assicurative postume decennali, relative a rischi o difetti, danni o rovina dell'opera;
-  una riduzione del rischio di difetti e dei conseguenti oneri differiti ed una maggior garanzia di durabilità dell'opera direttamente attraverso l'adozione di un piano di qualità del singolo intervento;
-  una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione, da realizzare attraverso un incremento di qualità basato sulla durabilità dei materiali e componenti e sulla manutenibilità degli impianti, integrato da specifici manuali d'uso e manutenzione
-  un miglioramento di quegli aspetti del confort ambientale, quali requisiti acustici ed igrometrici, che direttamente incidono sul benessere fisico e psichico dei destinatari.
3.2.  Il differenziale di qualità, di cui al punto precedente, nel suo insieme, deve essere contenuto entro il 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) come definito al punto 2.
3.3.  Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità" e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici ed economici.
4.  Costo di realizzazione tecnica (C.R.N.)
4.1.  Si definisce costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), che viene fissato nella misura max di L./mq. 1.085.000 per superficie complessiva (SC), la somma dei seguenti addendi:
a)  costo base + oneri aggiuntivi al costo base (2.1.a. + 2.1.b.);
b)  differenziale di qualità che deve essere contenuto nella misura massima del 15% della lett. a).
Considerato che alla data odierna non sono stati sanciti da questa Regione i criteri di applicazione e verifica del differenziale di qualità, il C.R.N. è da ritenersi coincidente con il C.B.N. (L./mq. 1.085.000).
5.  Oneri complementari
5.1.  Gli oneri complementari saranno riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) = (punto 2.1.a. + punto 2.1.b.) e come di seguito ripartiti:
A)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese per appalto, verifiche tecniche e spese catastali: 13,00%;
B)  prospezioni geognostiche sui terreni, prove di laboratorio, competenze per studio geologico e geotecnico (obbligatori in fase di accettazione della localizzazione dell'area di impianto): 2,00%;
b.1.  l'aliquota percentuale di cui al precedente punto B) obbliga alla redazione di una relazione geologica ed una geotecnica, esecutive.
Le predette relazioni dovranno essere redatte conformemente a quanto disposto dal D.M. dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 dell'1 giugno 1988); inoltre la relazione geotecnica dovrà esplicitamente evidenziare il tipo di fondazione diretta o indiretta, o speciale;
b.2.  l'intervento costruttivo dovrà essere supportato dagli elaborati di cui sopra e dovrà specificatamente rappresentare le quote di imposta sia delle strutture di fondazioni del fabbricato che di quelle relative alle eventuali opere di contenimento, strettamente necessarie per le sistemazioni esterne;
C)  acquisizione area: 12,00%.
L'indennità di esproprio per l'acquisizione dell'area, necessaria alla realizzazione del programma costruttivo, dovrà essere motivata dall'ordinanza sindacale di determinazione delle indennità di esproprio della stessa o, per l'edilizia convenzionata e agevolata, dall'atto di acquisto, nonché dall'apposita perizia di stima redatta dal progettista, nel rispetto delle normative vigenti;
D)  oneri di urbanizzazione: 2,00%.
I suddetti oneri dovranno essere documentati nella convenzione stipulata con il comune.
Per l'edilizia agevolata detta convenzione, regolarmente registrata, deve essere allegata al progetto esecutivo;
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 deroghe ai limiti massimi dei costi vigenti decretati dal Ministero dei lavori pubblici possono essere concesse da questo Assessorato sulla scorta di maggiori oneri connessi al costo base delle aree e delle opere di urbanizzazione;
E)  il prezzo di prima cessione degli alloggi, nell'edilizia convenzionata-agevolata, sarà definito nell'apposita convenzione all'uopo stipulata tra l'amministrazione comunale e l'operatore ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 e ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/77;
F)  per gli interventi di edilizia agevolata, i costi dovuti per necessarie opere di urbanizzazioni, eccedenti gli oneri di concessione edilizia, saranno a totale carico del soggetto attuatore con obbligo di esplicita prescrizione in sede di convenzione con il comune. Il predetto maggiore onere non deve essere superiore a L. 50.000 per metro quadrato di superficie complessiva (SC).
6.  Determinazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.)
6.1.  Si definisce, quindi, il costo totale dell'intervento (C.T.N.) il costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) più gli oneri complementari come sopra definiti. Il (C.T.N.) è fissato nella misura max L./mq. 1.562.000 per superficie complessiva (SC).
6.2.  Per le isole minori il costo totale dell'intervento (C.T.N.) è fissato nella misura massima di L./mq. 1.951.000 per superficie complessiva.
7.  Criteri di determinazione delle superfici complessive
7.1.  Per superficie utile (SU) si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre.
Ai fini del calcolo del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), L./mq. 1.085.000, alla superficie utile degli alloggi va sommata la superficie utile delle botteghe artigiane che non potranno superare il limite massimo di 55 metri quadrati ciascuna.
7.2.  Per superficie non residenziale (SNR) si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (SU) dell'organismo abitativo.
Alla superficie netta non residenziale può essere aggiunto un massimo di 25 metri quadrati di superficie da destinarsi ad autorimessa o posto macchina al coperto, per singolo alloggio.
7.3.  Superficie complessiva (SC) si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della superficie netta non residenziale:
-  SC = SU + 60% SNR.
8.  Ambito di applicazione
8.1.  I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento ai lavori ancora da eseguire alla data del decreto del Ministro per i lavori pubblici 5 agosto 1994, purché sia verificata la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti da tale applicazione.
9.  Estensione della normativa
9.1.  I costi determinati ai sensi del presente decreto, unitamente ai relativi Q.T.E., si applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale agevolata, assistita da finanziamenti o contributi pubblici.
10.  Quadri tecnici economici
10.1.  Il quadro tecnico economico (Q.T.E.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, deve essere corredato dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti. Lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal soggetto attuatore che dal compilatore.

Art. 2

Si fa riserva di pubblicare, con specifico provvedimento, le determinazioni tecniche regionali necessarie all'applicazione del "differenziale di qualità".

Art. 3

Nel quadro tecnico economico (Q.T.E.), approvato con decreto n. 2104 del 23 settembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 dell'8 novembre 1997, gli oneri aggiuntivi al costo base e gli oneri complementari sono aggiornati secondo quanto riportato ai precedenti punti 2.1.b. e 5.1.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione a norma della prima parte della lett. c) dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 1999.
  BATTAGLIA 

(99.32.1467)
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DECRETO 30 luglio 1999.
Approvazione del piano promozionale integrativo relativo all'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successivemodifiche ed integrazioni concernenti la propaganda dei prodotti siciliani;
Visto il decreto n. 411 del 4 marzo 1999, registrato alla Cortedei conti il 13 aprile 1999, reg.n.1, fg. n.5, con il quale è stato approvato il piano di propaganda dei prodotti siciliani per l'anno 1999 predisposto dall'amministrazione scrivente sulla base del bilancioprovvisorio di previsione che prevedeva per il capitolo di spesa destinato allo sviluppo ed alla propaganda dei prodotti siciliani (35312) una capienza di L.2.500.000.000;
Vista la legge regionale n.11del 18 maggio 1999, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 1999 e definitivamente stanziata sul cap. 35312 la somma di L.6.500.000.000, con una maggiore disponibilità pertanto di lire 4.000 milioni;
Considerato che, per scarso interesse da parte delle ditte, non è stato possibile effettuare l'iniziativa Italia Expo' Italian Wine food and Hoseware Selection di Tokyo (costo previsto: lire 220 milioni);
Vista la legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, art.57, comma 3, che ha abrogato l'art.16 della legge regionale n. 86/82 che prevedeva uno stanziamento annuo di L.400.000.000 da destinare alla propaganda del vino Marsala;
Considerato, pertanto, che sul cap.35312 risulta una disponibilità di spesa di L.4.620.000.000;
Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione della suddetta somma di L.4.620.000.000 secondo un piano di propaganda che diverrà parte integrante del programma promozionale di cui al decreto n. 411 del 4 marzo 1999;
Visto che in data 21 novembre 1997 è stato siglato con il Ministero commercio estero un accordo di programma per la realizzazione di una serie di iniziative in cofinanziamento con lo stesso Ministero;
Ritenuto di destinare all'accordo di programma di cui sopra un'ulteriore somma di L.360.000.000;
Ritenuto, altresì, di prevedere un fondo di riserva di L.250.000.000, da destinaread azioni collaterali a supporto delle singole iniziative previste nel piano promozionale nonché ad eventuali imprevisti non preventivabili;
Ritenuto inoltre di destinare L.150.000.000 per la pubblicizzazionedel piano promozionale;
Considerato che l'individuazione delle iniziative da inserire nel programma integrativo è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall'ICE, delle richieste avanzate dai rappresentanti di categoria sentiti a tale scopo nella riunione del giorno 23 giugno 1999, presso questo Assessorato, nonché di talune proposte pervenute a questa amministrazione successivamente alla riunione del 23 giugno1999, comunque meritevoli di accoglimento;
Ritenuto, pertanto, che la somma effettiva, decurtata delle somme sopracitate, da ripartire entro le percentuali delle quote parti previstedall'art.16 della già citata legge regionale 14/66, è di L. 3.860.000.000;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il piano promozionale integrativo relativo all'anno 1999, così come appresso indicato:
Accordo di programma con il Mi ni stero com -
mer cio estero       L. 360.000.000 

Fondo di riserva destinato ad azioni collaterali a supporto delle iniziative previste nel piano promozionale e costi non prevedibili in fase
preventiva       L. 250.000.000 

Pubblicizzazione piano promozionale e pia- no integrativo, nonché pubblicizzazione del le
sin gole iniziative       L. 150.000.000 

ATTIVITA' PROMOZIONALE IN ITALIA

Settore agroalimentare
Vini di Sicilia  sett. 1999 L. 210.000.000 
Mia - Rimini  febb. 2000 L. 220.000.000 
Cibus - Parma (prenotaz. area)  magg. 2000 L. 50.000.000 

Azioni collaterali - manifestaz.
Sana (Bo)  sett. 1999 L. 50.000.000 

Settore artigianato
Macef - Milano  sett. 1999 L. 220.000.000 
Macef - Milano  febb. 2000 L. 220.000.000 

Settore lapideo
Saie - Bologna  mar. 2000 L. 200.000.000 

Marmi e macchine - Carrara
(prenotaz. area)  magg. 2000 L. 40.000.000 
  Totale settore Italia L. 1.220.000.000 

ATTIVITA' PROMOZIONALE ESTERO

Settore agroalimentare
Winter fancy food - S.Francisco  genn. 2000 L. 200.000.000 
Montecarlo gastronomia  nov. 1999 L. 200.000.000 
Missione op. siciliani in Brasile  dic. 1999 L. 100.000.000 

Azioni presso la ristorazione -
Toronto  genn. 2000 L. 130.000.000 
Biofach - Norimberga  febb. 2000 L. 200.000.000 
Hotelympia - Londra  febb. 2000 L. 150.000.000 

Prom. Montreal con CCIAA
diPalermo  mar. 2000 L. 30.000.000 

Azioni collaterali a supporto
iniziativa - Fine Food 99
Sidney (Australia)  sett. 1999 L. 60.000.000 

Settore artigianato
Maison objet - Parigi  genn. 2000 L. 220.000.000 
Museum et Expression - Parigi  genn. 2000 L. 220.000.000 
Sipat (pesca) -Tunisi  ott. 1999 L. 180.000.000 
Heim Handwerk - Monaco  ott. 1999 L. 200.000.000 
Fish Africa 99 - Città del Capo  ott. 1999 L. 130.000.000 
Expo Sicilia - Sydney  sett. 1999 L. 130.000.000 

Settore lapideo
Simposio tecnologico e work
shop Lipsia - Dresda/Berlino  ott. 1999 L. 150.000.000 
Missione operatori in Australia  nov. 1999 L. 150.000.000 
Saie Egipt  dic. 1999 L. 200.000.000 
  Totale settore estero L. 2.640.000.000 


Art. 2

Con successivi provvedimenti si procederà a dare esecuzione alle manifestazioni di cui all'art.1 del presente decreto.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedella Regione.
Palermo, 30 luglio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.33.1497)
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DECRETO 10 agosto 1999.
Nuovo limite massimo d'intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 36 che, all'art. 33, ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Vista la legge regionale 25 marzo 1991, n. 36;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 che, all'art. 3, ha soppresso il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR);
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Vista la nota 1 dicembre 1997, prot. n. 1654 del Ministero dei lavori pubblici - C.E.R., avente per oggetto le variazioni dell'indice ISTAT nel periodo giugno 1994 - giugno 1997;
Vista la nota 29 aprile 1999, prot. n. 489 del Ministero dei lavori pubblici - C.E.R., avente per oggetto le variazioni dell'indice ISTAT nel periodo giugno 1997 - giugno 1998;
Visto il proprio decreto n. 1994 del 10 settembre 1997 con il quale il limite massimo d'intervento, previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, era stato fissato in L. 148.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché in L. 156.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa;
Visto il proprio decreto n. 914 del 24 giugno 1999 - registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 19 luglio 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - con il quale è stato rideterminato il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77;
Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo d'intervento per le cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 è elevato a L. 160.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché a L. 168.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 2

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che realizzano i programmi costruttivi nelle isole minori, è fissato in L. 176.000.000 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 3

L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie, che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 1999.
  BATTAGLIA 

(99.33.1498)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 19 agosto 1999.
Proroga del termine fissato con decreto 8 luglio 1999, concernente scorrimento delle graduatorie definitive provinciali degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visti i decreti del 23 ottobre 1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 53 del 2 novembre 1996, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive relative agli ammessi alla concessione del mutuo agevolato previsto dall'art. 137 della legge regionale n. 25/93;
Visto il decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 16 luglio 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento, sino al completamento, di tutte le graduatorie definitive provinciali previste dal citato art. 137, assegnando agli effettivi beneficiari 30 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione, per la presentazione dei certificati di cittadinanza e di residenza nonché il modulo di scelta dell'istituto di credito;
Considerato che il succitato termine di 30 giorni, fissato con il sopracitato decreto n. 1034, per la presentazione della documentazione prevista, è risultato esiguo in quanto, in parte, coincidente con il periodo di ferie di gran parte dell'utenza interessata al mutuo de quo;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare l'anzidetto termine di altri 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato dal decreto n. 1034/99;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, il termine di giorni 30, fissato dal decreto n. 1034 per la presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto alla concessione del mutuo agevolato previsto dall'art. 137 della legge regionale n. 25/93, è prorogato di ulteriori 15 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui alle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 agosto 1999.
  LO MONTE 

(99.34.1508)
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DECRETO 19 agosto 1999.
Proroga del termine fissato con decreto 8 luglio 1999, concernente scorrimento delle graduatorie definitive provinciali degli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati all'acquisto della prima unità abitativa in favore delle forze di polizia.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visti i decreti del 21 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 32 del 27 giugno 1998, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive relative alla concessione di un mutuo agevolato previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 22/96, in favore degli appartenenti alle forze di polizia;
Visto il decreto n. 1035 dell'8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 16 luglio 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento, sino al completamento, di tutte le graduatorie definitive provinciali previste dal citato art. 31, assegnando agli effettivi beneficiari 30 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione, per la presentazione dei certificati di cittadinanza e di residenza, dello stato di famiglia nonché del modulo di scelta dell'istituto di credito;
Considerato che il succitato termine di 30 giorni, fissato con il sopracitato decreto n. 1035, per la presentazione della documentazione prevista, è risultato esiguo in quanto, in parte, coincidente con il periodo di ferie di gran parte dell'utenza interessata al mutuo de quo;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare l'anzidetto termine di altri 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato dal decreto n. 1035/99;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, il termine di giorni 30, fissato dal decreto n. 1035 dell'8 luglio 1999 per la presentazione della documentazione necessaria da parte degli aventi diritto alla concessione del mutuo agevolato previsto dall'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 in favore degli appartenenti alle forze di polizia, è prorogato di ulteriori 15 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato con decreto n. 1035 dell'8 luglio 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 agosto 1999.
  LO MONTE 

(99.34.1567)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 348.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana, approvata il 19 giugno 1997, recante «Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 giugno 1997, depositato in cancelleria il 5 luglio successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione sicilia-na ha proposto questione di legittimità costituziona- le dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).
Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe «il fine di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art.3 della legge regionale n.49 del 1981)».
Nel ritenere la disposizione denunciata «censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione», il Commissario dello Stato ravvisa anche un vulnus all'art.81 della Costituzione, avendo il legislatore regionale omesso di quantificare l'onere e di indicare i mezzi di copertura.
2.  -  Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il Presidente della Regione siciliana, dopo l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, con omissione della disposizione censurata.
Considerato in diritto

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt.81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art.2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997, recante «Interven-ti per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste».
Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato è stata promulgata dal Presidentedella Regione siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 2 luglio 1997, n.20 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 4 luglio 1997, n. 32).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n.139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Massimo Vari, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(99.34.1559)
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SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 349.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F.Caramazza per il Presidente del consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto

1.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art.10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno 1997 - Assestamento.Modifica dell'art.49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), denunciandone il contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, nello stabilire che «lo stanziamento del capitolo 16004 viene utilizzato prioritariamente per la coperturadelle spese per il personale transitato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nei consorzi di bonifica istituiti ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 45/1995», si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, giacché determina «una nuovamaggiore spesa», senza precisarne l'ammontare ed indicare, contestualmente, le necessarie «risorse finanziarie con cui farvi fronte».
Sussiste, inoltre, ad avviso del ricorrente, la violazione dell'art.97 della Costituzione, essendo stata autorizzata dal legislatore «un'ingiustificata distrazione di risorse rivolte alle spese di gestionee funzionamento ordinario degli enti preposti alla bonifica», sì da privilegiare quegli organismi che, «in spregio alle norme esistenti, hanno proceduto ad assunzione di personale» sul cui mantenimento in servizio «devono ancora pronunciarsi, peraltro, i nuovi enti subentranti a seguito della rideterminazione delle proprie piante organiche».
2.  -  Con memoria depositata il 13 gennaio 1998, lo stesso Commissario - rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato - ha chiesto che sul giudizio in epigrafe «sia dichiarata cessata la materia del contendere», giacché, dopo la sua instaurazione, il Presidentedella Regioneha procedutoalla promulgazione parziale della deliberalegislativaimpugnata, divenuta, così, legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, con omissione della disposizione censurata.
Considerato in diritto

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt.81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art.10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regionesiciliana per l'anno finanziario 1997 - Assestamento.Modificadell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30).
Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato è stata oggetto di promulgazione da parte del Presidentedella Regione siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 7 novembre 1997, n.40 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 12 novembre 1997, n. 62).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n.139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Massimo Vari, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(99.34.1557)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Applicazione dell'art. 23 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, contributi integrativi.


Per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il contributo integrativo di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n.37, determinatoin applicazione del decreto n. 1994/97 di elevazione del limite massimo di intervento, può essere concesso alle cooperative edilizie incluse utilmentenei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 12 dicembre 1977, n.95 i cui lavori non erano conclusi alla data del 5 agosto 1994 che presenteranno istanza pur avendo ultimato gli stessi.
Le cooperative che intendono avvalersi dei benefici in pre-cedenza citati, dovranno far pervenire istanza, a firma del lega- le rappresentante, a questo Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il termine di giorni60 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzet- ta Ufficiale della Regione siciliana a mezzo raccomandata a.r., ovvero mediante consegna eseguita presso l'Ufficio Accettazione Posta di questo Assessorato, che provvederà a rilasciare idonea ricevuta.
Le istanze dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:
- delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza il presidentea richiedere i benefici in argomento;
- dichiarazione, a firma del direttore dei lavori, attestante che i lavori non erano ultimati alla data del 5 agosto 1994 e con l'indicazione della percentualedei lavori eseguiti dopo la citata data;
- copia degli eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- quadro tecnico economico (Q.T.E.) - munito del visto di cui agli artt. 41 o 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 aggiornato ai costi di cui al decreto n. 1476 del 24 giugno 1996, registrato dalla Corte dei conti il 7 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.57 del 23 novembre 1996 - con allegato contratto d'appalto dei lavori e/o contratti aggiuntivi, in copia autentica con gli estremi di registrazione fiscale, e relativi capitolati speciali d'appalto;
- certificato della camera di commercio con la dicitura antimafia;
- dichiarazione a firma del presidente della cooperativa, attestante che il sodalizio è iscrittonei registri prefettizi e all'albo nazionale delle cooperarive.
L'emissione del provvedimento di contributo integrativo è subordinata al rilascio da parte del gruppo vigilanza cooperative di questo Assessorato, del nulla osta circa l'inesistenza di motivi ostativi, che verrà rilasciato dal predetto ufficio sulla basedelle risultanzedel verbale di revisione ordinaria; l'emissionedel provvedimento di concessione è ulteriormente subordinata alla relativa disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.
(99.34.1561)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 6 agosto 1999, n. 279.
Aggiornamento 1999 «Norme tecniche» per l'applicazione della Misura A1 del regolamento CEE n. 2078/92.

Al Ministero per le politiche agricole
All'AIMA
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro della Direzione interventi infrastrutturali
Ai gruppi di lavoro della direzione interventi strutturali
Agli Osservatori regionali per le malattie delle piante
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Servizio regionale repressione frodi vinicole
All'Istituto regionale vite e vino
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di A. T. e divulgazione agricola
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Confederazione italiana dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Al fine di uniformare le "Norme tecniche" per l'applicazione della Misura A1 del regolamento CEE n. 2078/92 alle linee guida emanate dal comitato tecnico scientifico n. 2078, è stato elaborato un apposito aggiornamento per l'anno 1999 delle "Norme tecniche" adottate nella Regione Sicilia.
Le predette "Norme tecniche", allegate alla presente circolare, agli effetti della decisione della Commissione europea n. C(99) 1151 del 14 luglio 1999, sono applicabili, nel territorio della Regione siciliana, dalla data del 26 maggio 1999.
La presente circolare sostituisce, a tutti gli effetti, la circolare n. 241 dell'11 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
  L'Assessore: CUFFARO 





(Allegato non riproducibile in formato HTML)




(99.33.1496)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 9 agosto 1999, prot. n. 1821.
Partecipazione programma promozionale 1999(legge regionale n. 14/66).

Alle Camere di commercio della Sicilia
Alle Commissioni provinciali dell'artigianato c/o le Camere di commercio della Sicilia
Alle Associazioni industriali della Sicilia
Alle Associazioni piccoli industriali della Sicilia
Alle Organizzazioni cooperative: -  CCI -  LEGA -  AGCI
  -  UNCI 

All'UCI - Unione coltivatori italiani
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Confagricoltura regionale
Alla Confederazione italiana agricoltori
All'Istituto regionale della vite e del vino
Alle Organizzazioni artigianali di categoria: -  CNA -  CASA -  CLAAI di Palermo -  CLAAI di Catania -  Confartigianato
All'Ispettorato regionale tecnico
Al Distretto minerario di Catania
Si comunica che, con decreto n. 1144 del 30 luglio 1999, in corso di registrazione, è stato approvato il piano promozionale integrativo per l'anno 1999 di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.
Le imprese siciliane eventualmente interessate alle iniziative ad eccezione della manifestazione Macef, per la quale è stata diramata apposita circolare, dovranno inviare a questo Assessorato - Gruppo X, a mezzo fax, unica istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato, ai seguenti numeri: 091/6969553, 6969552, 6969453, 6969478, entro30 gg. dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In armonia con le vigenti disposizioni, le ditte dovranno allegare all'istanza di partecipazione la seguente documentazione:
-  autocertificazione relativa all'iscrizionedell'impresa alla Cameradi commercio competente per territorio;
-  copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Le ditte ammesse a partecipare dovranno integrare l'istanza con:
-  copia della quietanza di versamento previsto dall'art.4 del DECRETO n. 411 del 4 marzo 1999.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alle disposizioni di cui al D.P. n.9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
La presente circolareed il suddetto decreto n. 1144 del 30 luglio 1999 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BATTAGLIA 



Allegato
PROGRAMMA PROMOZIONALE 1999
Fac simile domanda di ammissione a manifestazione

  Da inviare a: Assessorato regionale cooperazione, 
      commercio, artigianato e pesca 
      Gruppo X - Attività promozionale 
      Via degli Emiri n. 45 
      90135 Palermo 
      Fax 091/6969553 - Tel. 091/6969437 

Il sottoscritto ..........................................................................................rappresentante legale della ditta ..........................................................................................avente sede a ..........................................................................................in Via .......................................................................................... C.A.P. ...... Tel................................Fax .........................Partita I.V.A. - Codice fiscale ..........................................................................................chiede di partecipare alle seguenti manifestazioni incluse nel programma promozionale integrativo approvato con D.A. n. 1144 del 30 luglio 1999
(indicate in ordine di preferenza)
* Italia





(indicare altra eventuale preferenza)
* estero





(indicare altra eventuale preferenza)
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
* Tipologia dettagliata della produzione
*
* ;
- livello qualitativo  
- capacità produttiva dell'azienda in termini di volume potenziale di affari  
- volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma specificando la parte di esso relativo alle vendite effettuate fuori dal territorio isolano ed a quelle effettuate all'estero  

- numero dei dipendenti ..............................;
- eventuali disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazioni stabili all'estero    

dichiara inoltre:
- di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
- di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
- di impegnarsi a non essere comunque presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'impresa verrà, eventualmente, ammessa a partecipare;
- di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigenti negli Stati Esteri dove si intende esportare;
- di avere preso visione del D.P. n.9 del 5 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.19 parte prima del 23 aprile1999;
- di non avere subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali e fallimentari.
Per il settore agroalimentare
- di non essere incorsa nell'ultimo quinquennio in condanne per reati in ordine a frodi alimentari o contro leggi e normative sanitarie vigenti in materia.
Timbro e firma
legale rappresentante

 
     

Da compilare in ogni sua parte a macchina o stampatello chiaro e leggibile ed inviare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare di riferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(99.33.1497)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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