REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 23 AGOSTO 1999 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 agosto 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"  pag.


LEGGE 19 agosto 1999, n. 14.
Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1997.  pag.


LEGGE 19 agosto 1999, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10  pag.


LEGGE 19 agosto 1999, n. 16.
Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  pag. 11 


LEGGE 19 agosto 1999, n. 17.
Modifiche al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine di durata in carica del Comitato regionale di controllo  pag. 13 


LEGGE 19 agosto 1999, n. 18.
Disposizioni in materia di lavoro  pag. 14 


LEGGE 19 agosto 1999, n. 19.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone  pag. 19 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della sanità

DECRETO 6 agosto 1999.
Disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario  pag. 20 


DECRETO 12 agosto 1999.
Modifiche ed integrazioni del decreto 11 novembre 1998, concernente approvazione del programma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e delle bevande e del decreto 20 maggio 1996, concernente disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per la produzione, lavorazione, deposito, commercializzazione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dei lavori pubblici:
Comunicato relativo alla circolare 10 agosto 1999, n. 7: P.O.P. 1994/99 - Misura 3.1 - Fase 2ª - Rimodulazione.
  pag. 23 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 12 agosto 1999, n. 1004.
Attuazione D.M. n. 381/98 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana  pag. 23 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 19 agosto 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1.  L'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
Definizione di bosco

1.  Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
2.  Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
4.  I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.
5.  A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto».

Art. 2.
Inventario forestale regionale

1.  Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dopo le parole "dell'agricoltura e foreste" sono inserite le seguenti: "ai soli fini dell'Amministrazione forestale".

Art. 3.
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1.  L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 10
Attività edilizie

1.  Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2.  Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3.  Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.
4.  La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.
5.  I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6.  All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7.  All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.
8.  Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9.  In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
10.  Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11.  Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».

Art. 4.
Disposizioni per le isole minori

1.  Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

Art. 5.
Dotazione squadre di pronto intervento

1.  Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è incrementata in via sperimentale di 700 unità.
2.  All'attribuzione delle unità così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento delle unità di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati dalla Commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalità acquisite.

Art. 6.
Immobili demaniali

1.  Al comma 3, dell'articolo 63, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono aggiunte in fine le parole: "o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati".
2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo forestale della Regione siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio dell'Amministrazione forestale è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 63, sulla base dei prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilità che la presenza sul posto del suddetto personale apporta all'Amministrazione forestale.

Art. 7.
Distintivi di grado

1.  Al comma 2, dell'articolo 75, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, la parola "dieci" è sostituita con la parola "sette".

Art. 8.
Interventi di imboschimento

1.  Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione, anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.

Art. 9.
Lavori, provviste e servizi in economia

1.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione forestale della Regione siciliana.

Art. 10.
Missioni del personale

1.  Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione.
2.  All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo 15031).

Art. 11.
Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999

1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alla campagna antincendio 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 12.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.
2.  Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana progetto 08.01.00 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

Art. 13.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per l'agricoltura  CUFFARO e le foreste 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2:
L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione», a seguito della disposta modifica è il seguente:

«Inventario forestale regionale

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai soli fini dell'Amministrazione forestale, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale.
2.  L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi.
3.  All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.
5.  Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale».
Nota all'art. 4:
Gli articoli 53 e 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così dispongono:

«Art. 53
Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali

1.  Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.
2.  I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.
3.  L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
4.  I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza.
5.  La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno».

«Art. 55
Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale

1.  All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995.
2.  Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.
3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per più di un turno di lavoro.
4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno».
Nota all'art. 5, comma 1:
La dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è stabilita complessivamente in 3.424 addetti, e ripartita per ciascuna provincia avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione.
Nota all'art. 5, comma 3:
L'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, integrando l'articolo 57, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, fa salva "la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo (F.S.E.)".
Nota all'art. 6:
L'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, è il seguente:

«Utilizzazione dei fabbricati demaniali

1.  Il Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, anche in relazione alle esigenze rappresentate alla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinate:
a)  a sedi di servizio dell'Amministrazione forestale;
b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
c)  ad altri usi.
2.  Per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di amministrazione dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.
3.  Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità, possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo oneroso o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati.
4.  Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l'uso gratuito dell'alloggio per esigenze connesse al servizio o all'incarico ricevuto.
5. Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.».
Nota all'art. 7:
L'articolo 75 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, a seguito della disposta modifica, così dispone:

«Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali

1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.
2.  La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento di sette anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione».
(Omissis)
Nota all'art. 8:
Il Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.
La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina della produzione e commercio di sementi e piante di rimboschimento".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 933
«Modifica alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Dotazione squadre di pronto intervento».
Iniziativa parlamentare: presentato dall'onorevole Adragna il 25 giugno 1999.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) in data 25 giugno 1999.
Esaminato l'invio in Commissione nella seduta n. 98 del 1° giugno 1999.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 98 del 1° luglio 1999.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 154 del 28 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 105 del 28 luglio 1999.
Relatore: Adragna.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 263 e 264 del 5 agosto 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1469)
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LEGGE 19 agosto 1999, n. 14.
Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1997.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana e il rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1997 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
AMMINISTRAZIONE REGIONALE


Art. 2.
Entrate

1.  Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nel-l'esercizio finanziario 1997 per la competenza propria del-l'esercizio, risultano stabilite in lire 19.957.882.988.247.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1996 in lire 17.694.648.420.685, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1997 - in lire 16.370.080.682.744.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1997 ammontano complessivamente a lire 17.909.199.654.939, così risultanti:
Accertamenti
-  somme versate      L. 15.928.948.553.278 
-  somme rimaste da versare      » 947.711.472.754 
-  somme rimaste da riscuotere      » 3.081.222.962.215 
Totale      L. 19.957.882.988.247 

Residui attivi dell'esercizio 1996
-  somme versate      L. 2.489.815.462.774 
-  somme rimaste da versare      » 2.818.294.744.526 
-  somme rimaste da riscuotere      » 11.061.970.475.444 
Totale      L. 16.370.080.682.744 
Residui attivi al 31 dicembre 1997      L. 17.909.199.654.939 


Art. 3.
Spese

1.  Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1997 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 21.457.210.323.273.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1996 in lire 7.467.886.562.816 risultano stabiliti, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1997, in lire 5.488.849.394.562.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1997 ammontano complessivamente a lire 7.212.752.662.476, così risultanti:
Impegni
-  somme pagate      L. 16.438.614.980.635 
-  somme rimaste da pagare      » 5.018.595.342.638 
Totale      L. 21.457.210.323.273 

Residui passivi dell'esercizio 1996
-  somme pagate      L. 3.294.719.074.724 
-  somme rimaste da pagare      » 2.194.130.319.838 
Totale      L. 5.488.849.394.562 
Residui passivi al 31 dicembre 1997      L. 7.212.725.662.476 


Art. 4.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1997 ha determinato un disavanzo di lire 1.499.327.335.026 come segue:
-  entrate tributarie      L. 10.947.853.094.087 
-  entrate extra-tributarie      » 6.400.659.670.506 
-  entrate provenienti dall'alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti      » 2.609.370.223.654 
-  accensione di prestiti      » -0.000.000 
Totale entrate      L. 19.957.882.988.247 
-  spese correnti      L. 16.240.423.639.334 
-  spese in conto capitale      » 4.980.690.935.809 
-  rimborso di prestiti      » 236.095.748.130 
Totale spese      L. 21.457.210.323.273 
Disavanzo della gestione di competenza      L. 1.499.327.335.026 


Art. 5.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1997 di lire 5.094.608.764.733, risulta stabilito come segue:
- disavanzo della gestione di competenza      L. 1.499.327.335.026 
-  avanzo finanziario dell'esercizio 1996      » 5.939.466.669.446 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1996:
Accertati
-  al 1° gennaio 1997      L. 17.694.648.420.685 
-  al 31 dicembre 1997      » 16.370.080.682.744 
  - L. 1.324.567.737.941 

Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1996:
Accertati
-  al 1° gennaio 1997      L. 7.467.886.562.816 
-  al 31 dicembre 1997      » 5.488.849.394.562 
  + L. 1.979.037.168.254 
-  avanzo finanziario effettivo dell'esercizio 1996      L. 6.593.936.099.759 
-  avanzo finanziario al 31 dicembre 1997      L. 5.094.608.764.733 


Art. 6.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 173.093.752.069 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1997 come risulta dai seguenti dati:
Attività
-  residui attivi al 31 dicembre 1997
a)  per somme rimaste da riscuotere      L. 14.143.193.437.659 
b)  per somme riscosse e non versate      » 3.766.006.217.280 
-  crediti di tesoreria      » -0.000.000 
-  fondo di cassa al 31 dicembre 1997      » 173.093.752.069 
Totale       L. 18.082.293.407.008  

Passività
-  residui passivi al 31 dicembre 1997      L. 7.212.725.662.476 
-  debiti di tesoreria      » 4.946.041.807.462 
-  giro di fondi fra Banco di Sicilia e Cassa centrale di risparmio V. Emanuele      » 828.917.172.337 
-  avanzo finanziario al 31 dicembre 1997      L. 5.094.608.764.733 
Totale       L. 18.082.293.407.008 

DISPOSIZIONI SPECIALI


Art. 7.
Approvazione degli allegati

1.  Sono approvati gli allegati n.1 e n. 2 di cui rispettivamente all'articolo 12, ultimo comma, e all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
APPENDICE AL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997
AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA


Art. 8.
Entrate

1.  Le entrate correnti ed in conto capitale accertate nell'esercizio finanziario 1997, per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in lire 174.591.900.334.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1996 in lire 6.299.590.696, risultano stabiliti, per effetto di minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1997, in lire 6.350.306.586.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1997 ammontano complessivamente a lire 144.086.221.916, così risultanti:
Accertamenti
-  somme versate      L. 36.845.577.204 
-  somme rimaste da versare      » -0.000.000 
-  somme rimaste da riscuotere      » 137.746.323.130 
Totale      L. 174.591.900.334 

Residui attivi dell'esercizio 1996
-  somme versate      L. 10.407.800 
-  somme rimaste da versare      » 1.084.245.897 
-  somme rimaste da riscuotere      » 5.255.652.889 
Totale      L. 6.350.306.586 
Residui attivi al 31 dicembre 1997      L. 144.086.221.916 


Art. 9.
Spese

1.  Le spese correnti e in conto capitale, impegnate nell'esercizio finanziario 1997 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 176.511.947.441.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1996 in lire 115.753.732.728 risultano stabiliti, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1997, in lire 105.545.287.391.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1997 ammontano complessivamente a lire 126.426.643.560 così risultanti:
Impegni
-  somme pagate      L. 72.730.885.545 
-  somme rimaste da pagare      » 103.781.061.896 
Totale      L. 176.511.947.441 

Residui passivi dell'esercizio 1996
-  somme pagate      L. 82.899.705.727 
-  somme rimaste da pagare      » 22.645.581.664 
Totale      L. 105.545.287.391 
Residui passivi al 31 dicembre 1997      L. 126.426.643.560 


Art. 10.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1997 ha determinato un disavanzo di lire 1.920.047.107 come segue:
-  entrate correnti      L. 174.591.900.334 
-  entrate in conto capitale      » -0.000.000 
Totale entrate      L. 174.591.900.334 
-  spese correnti      L. 123.036.558.902 
-  spese in conto capitale      » 53.475.388.539 
Totale spese      L. 176.511.947.441 
Disavanzo della gestione di competenza      L. 1.920.047.107 


Art. 11.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1997 di lire 28.856.304.577 risulta stabilito come segue:
- disavanzo della gestione di competenza      L. 1.920.047.107 
-  avanzo finanziario dell'esercicizio 1996      » 28.856.304.577 

Residui attivi lasciati dall'esercizio 1996:
Accertati
-  al 1° gennaio 1997      L. 6.299.590.606 
-  al 31 dicembre 1997      » 6.350.306.586 
  + L. 50.715.890 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1996:
Accertati
-  al 1° gennaio 1997      L. 115.753.732.728 
-  al 31 dicembre 1997      » 105.545.287.391 
  + L. 10.208.445.337 
-  avanzo finanziario effettivo dell'esercizio 1996      L. 39.115.465.804 
-  avanzo finanziario al 31 dicembre 1997      L. 37.195.418.697 


Art. 12.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 1.379.313.471 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1997 come risulta dai seguenti dati:
Attività
-  residui attivi al 31 dicembre 1997
a)  per somme riscosse e non versate      L. 1.084.245.897 
b)  per somme rimaste da riscuotere      » 143.001.976.019 
-  fondo di cassa al 31 dicembre 1997      » 1.379.313.471 
-  giro di fondi fra Banco di Sicilia e Cassa centrale di risparmio V. Emanuele      » 18.156.526.870 
  L. 163.622.062.257 

Passività
-  residui passivi al 31 dicembre 1997      L. 126.426.643.560 
-  avanzo finanziario al 31 dicembre 1997      » 37.195.418.697 
  L. 163.622.062.257 


Art.13.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 


Allegato n. 1
Elenco di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1997, per assicurare una congrua dotazione finanziaria ai capitoli n. 21252 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e n. 60759 «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», sono state disposte variazioni integrative, a norma dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con il seguente decreto presidenziale:
-  decreto del Presidente della Regione 18 settembre 1997, n. 3067, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1997, registro n. 8, foglio n. 136:
-  capitolo n. 60759 - lire 150.000.000.000;
-  decreto del Presidente della Regione 14 novembre 1997, n. 3639, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1997, registro n. 10, foglio n. 319:
-  capitolo n. 21252 - lire  80.000.000.000;
-  capitolo n. 60759 - lire 100.000.000.000.

Allegato n. 2
Elenco di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1997, per far fronte ad inderogabili esigenze dell'Amministrazione regionale, è stato disposto, con decreto del Presidente della Regione n. 3536 del 22 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997, registro n. 9, foglio n. 240, un prelevamento a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di lire 120.000.000 per il conseguente impinguamento del capitolo n. 10004 «Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori».
  Visto: CAPODICASA 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 767
«Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1997».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessorato per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 21 agosto 1998.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" il 3 settembre 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 153 del 22 luglio 1999.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 255 del 27 luglio 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1470)
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LEGGE 19 agosto 1999, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1.  Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: "Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa è iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio" e al quinto comma del medesimo articolo, dopo le parole: "assegnazioni dello Stato o altri enti" sono aggiunte le seguenti: "con vincolo di specifiche destinazioni".
2.  Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
3.  L'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
«Art. 9 - Assestamento di bilancio - Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti».

Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1.  Il termine del 30 giugno indicato all'articolo 1, comma 2, lettera a) e all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito con il termine del "15 luglio" e il termine del 31 luglio indicato al medesimo articolo 2, comma 1, è sostituito con il termine del "31 agosto".
2.  Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:
«1.  Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
b)  gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e del-l'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;
c)  ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».
3.  All'articolo 28, comma 5, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prima delle parole "In caso di mancata effettuazione" sono aggiunte le seguenti parole "Limitatamente ai produttori di rifiuti," e tra le parole "ovvero di omissione" e le parole "della tenuta del registro", sono aggiunte le seguenti parole, "per i soli rifiuti pericolosi prodotti,".
4. All'articolo 28, comma 7, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6" sono sostituite dalle parole "la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera a)".
5.  All'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7" sono sostituite dalle parole "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma".
6.  All'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
«3.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
b)  ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a).»

Art. 3.
Modifiche all'elenco n. 6 annesso al bilancio

1. Sono escluse dall'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione (elenco n. 6) allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, le spese per le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa di cui al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (cap. 18956).

Art. 4.
Applicazione delle agevolazioni concernenti tassi di interesse

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 si applicano immediatamente qualora le agevolazioni non superino i limiti d'intervento stabiliti dalla Commissione europea con provvedimento pubblicato nella G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996.
2.  L'applicazione del tasso di interesse di cui all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è estesa alle iniziative comunque perfezionate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
3.  L'Assessore preposto al ramo dell'Amministrazione regionale competente per materia, in caso di effettiva accertata necessità, è autorizzato a chiedere l'integrazione del tasso di interesse di cui al comma 2 in misura pari alla differenza tra il tasso previsto dall'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e quello previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
4.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è abrogata la lettera e).
5.  Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, la CRIAS e l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. provvedono a carico dei fondi istituti presso gli stessi Istituti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, con carattere di priorità rispetto agli altri interventi e fino alla concorrenza annua dell'importo stabilito all'articolo 8 della stessa legge.
6.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è così ulteriormente sostituita:
«b)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso.»

Art. 5.
Iscrizione somme in bilancio

1.  Al comma 6 dell'articolo 4 della regionale 18 maggio 1999, n. 11 è aggiunta la seguente lettera:
f)  ad iscrivere, su richiesta della competente amministrazione, nel capitolo 48702 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi e per gli effetti della legge 18 ottobre 1978, n. 625, le somme che affluiranno sul corrispondente capitolo 4462 dello stato di previsione della entrata.
2. Al quadro sintentico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESE
Titolo 1 - Spese correnti

  (importi in milioni di lire) 
Fondo di riserva di cassa  +  500.000 

Gestione di tesoreria

Gestione di tesoreria  -  500.000 

3.  Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la somma complessiva di lire 1.500 milioni per la partecipazione della Regione alle iniziative "Europartenariato 2000" e "BIC Sicilia", nonché per la realizzazione della Conferenza delle regioni periferiche marittime.All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede con le disponibilità del capitolo 60751 codice 2009 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 6.
Proroga termine in materia sanitaria

1.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, già prorogato al 31 dicembre 1998 con l'articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 7.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana», per effetto delle modifiche apportate dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«Le previsioni di bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza. Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa è iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello che qui si riferisce il bilancio.
Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Le entrate e le spese sono classificate in relazione alle vigenti norme in materia ed alle esigenze dell'Amministrazione regionale.
Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed attua gli opportuni collegamenti con il bilancio pluriennale, con particolare riferimento al primo anno del periodo di durata dello stesso.
Il bilancio della Regione comprende un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, cui è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato o altri enti con vincolo di specifiche destinazioni e le spese, distinte anche per capitoli, relative alle assegnazioni stesse.
Contestualmente all'esame del disegno di legge del bilancio, il Governo presenta all'Assemblea regionale la situazione delle disponibilità esistenti sui capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio in corso.
Il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è allegato in appendice al bilancio della Regione».
Nota all'art. 1, comma 2:
L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dell'abrogazione del secondo comma disposta dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  Le somme che lo Stato o altri enti assegnano alla Regione con vincoli di specifiche destinazioni sono iscritte, con leggi di bilancio o con decreti del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.
2.  Abrogato.
3.  La Regione ha facoltà, qualora abbia iscritto in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi».
Nota all'art. 2, comma 1:
Il comma 2 dell'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per effetto delle modifiche dei termini disposte dal comma che qui si annota, così, rispettivamente, risultano:
«A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:
a)  entro il 15 luglio il documento di programmazione economico-finanziaria;
b)  entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
c)  entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente».
«Entro il 15 luglio di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale».
Nota all'art. 2, comma 2:
L'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«1.  Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
b)  gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;
c)  ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».
2.  Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle II.PP.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme si considerano utilizzate se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni nei confronti di terzi.
3.  Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a dare dimostrazione delle somme utilizzate all'Assessorato che ha disposto il finanziamento, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4.  Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il termine di cui al comma 3, il relativo incameramento. Una quota pari al 50 per cento è destinata al rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui erano originariamente destinati, nonché ad interventi volti al risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici.
5.  Le somme assegnate e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi delle leggi indicate nel medesimo comma, sono eliminate dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste dal comma stesso.
6.  Il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.
7.  Per le spese di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento».
Nota all'art. 2, comma 3:
Il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per effetto delle aggiunte apportate dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«Limitatamente ai produttori di rifiuti, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di omissione, per soli rifiuti pericolosi prodotti, della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per i rifiuti pericolosi, sempreché dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purché i produttori di rifiuti abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni».
Nota all'art. 2, comma 4:
Il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per effetto della modifica apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:
a)  ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di lire 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo;
b)  qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera a) viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni».
Nota all'art. 2, comma 5:
Il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per effetto della modifica apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza».
Nota all'art. 2, comma 6:
L'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per effetto dell'aggiunta apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
a)  i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
b)  salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio ed ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
c)  per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.
2.  Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.
3.  Le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
b)  ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».
Nota all'art. 3:
Il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni».
Nota all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4:
L'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come risultante per effetto dell'abrogazione apportata dal comma quarto che qui si annota, così dispone:
«I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:
a)  il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
b)  le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
c)  per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;
d)  il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
e)  abrogato;
f)  la disposizione di cui al presente comma è notificata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento di importanza minore trattandosi di modalità più restrittiva di erogazione di aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del presente comma non avranno effetto si applicano le agevolazioni creditizie secondo gli importi previsti dalla legislazione vigente;
g)  l'intensità degli aiuti finanziari alle imprese, a valere sulla legislazione regionale, non può comunque superare i limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato rivolti alle aree in ritardo di sviluppo;
h)  le disposizioni del presente comma comunque non si applicano alle operazioni di credito riguardanti le imprese esercenti attività connesse con i prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE».
Nota all'art. 4, comma 6:
Il comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della sostituzione apportata dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
«Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al precedente art. 82 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziali;
b)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso;
c)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili per i consorzi costituiti fra i soggetti di cui all'articolo 8, lettera b, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge, tale importo non può comunque superare la misura massima del 20 per cento del fatturato per ciascuna impresa;
d)  la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio ed istituto di credito finanziatore;
e)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia».
Nota all'art. 5, comma 1:
Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, per effetto dell'aggiunta disposta del comma che qui si annota, risulta il seguente:
«L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a)  ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla determinazione della spesa sanitaria effettuata dal CIPE in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale;
c)  ad iscrivere nei capitoli di spesa, nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" le somme che affluiscono ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;
d)  ad iscrivere, su richiesta della competente Amministrazione, nel capitolo di spesa 37669 istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme che affluiscono nel corrispondente capitolo 3553 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario) dello stato di previsione dell'entrata;
e)  ad iscrivere, su richiesta delle competenti amministrazioni, nello stato di previsione della spesa, le somme occorrenti per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 60798). Il 30 per cento della dotazione del fondo è destinato al finanziamento delle perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 per le spese relative alle opere delle Universiadi 1997, il cui completamento era previsto entro il 30 giugno 1997;
f)  ad iscrivere, su richiesta della competente amministrazione, nel capitolo 48702 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi e per gli effetti della legge 18 ottobre 1978, n. 625 le somme che affluiranno sul corrispondente capitolo 4462 dello stato di previsione dell'entrata».
Nota all'art. 6:
Il termine prorogato dall'articolo che qui si annota attiene all'utilizzo da parte delle Aziende unità sanitarie locali e delle Università degli studi delle somme originariamente assegnate sino all'esercizio finanziario 1993, per nuove e/o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico e/o edilizio.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 935
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 25 giugno 1999.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 2 luglio 1999.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 150 del 14 luglio 1999.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 255 del 27 luglio 1999 e 256 del 28 luglio 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.43.1474)
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LEGGE 19 agosto 1999, n. 16.
Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1.  Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale in materia penitenziaria, la Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.
3.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a cofinanziare programmi di iniziativa statale e comunitaria.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

1.  Alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono ammessi i detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti in Sicilia.
2.  Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Art. 3.
Livello degli aiuti

1.  Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.
2. La sovvenzione è concessa una sola volta fino all'importo massimo di lire 50 milioni per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 20 per cento del costo complessivo.
3.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede a liquidare le somme relative al finanziamento dei progetti direttamente alle imprese fornitrici su presentazione di idonea documentazione contabile.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

Art. 4.
Apprendistato e attività formative

1.  La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.
2.  I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, potranno accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgersi a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Art. 5.
Procedure

1.  I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell'interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all'istanza di finanziamento.

Art. 6.
Semplificazione per l'avvio delle attività

1. Per l'avvio delle attività di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27.

Art. 7.
Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca invia annualmente all'Assemblea una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 500 milioni.
2.  La spesa autorizzata al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, programma 08.01.00, mediante corrispondente riduzione del codice 1001.

Art. 9.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la cooperazione,  BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 2:
La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, reca: «Addestramento professionale dei lavoratori».
Nota all'art. 6:
Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 «Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti per i personale dei consorzi di bonifica e delle cooperative cantine sociali» sono i seguenti:

«Art. 2
Formazione degli elenchi

1.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola devono predisporre e aggiornare periodicamente, ove occorra, un elenco, distinto per attività imprenditoriale, arte o mestiere, secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro provvedimento, di competenza di qualsiasi soggetto pubblico, di cui ciascun interessato è tenuto a munirsi prima di intraprendere un'attività imprenditoriale o di esercitare un'arte o un mestiere.
2.  Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere indicati i provvedimenti che in quanto previsti da norme statali inderogabili devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attività.
3. Le camere di commercio trasmettono l'elenco predetto e ogni successiva modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne danno pubblicità mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco, a richiesta, deve essere rilasciata copia previo rimborso del solo costo di riproduzione».

«Art. 3
Avvio dell'attività imprenditoriale

1.  I soggetti che intendano esercitare un'arte o un mestiere e coloro che, quali piccoli imprenditori secondo la nozione indicata all'articolo 1, si propongano di iniziare un'attività di impresa possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al comune nel cui territorio l'attività dovrà essere svolta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente nel territorio e a tutti gli enti che in relazione al tipo di attività di intraprendere risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. L'attività da intraprendere deve risultare compatibile con gli strumenti di programmazione commerciale, ancorché scaduti, e deve esercitarsi comunque con la utilizzazione di immobili preesistenti e nel rispetto della loro destinazione d'uso.
2.  Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente non abbia provveduto alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, può, in caso di persistente inadempimento, intraprendere l'attività prescelta dandone comunicazione esclusivamente alla camera di commercio medesima e al comune interessato, al quale ultimo è fatto obbligo di informare tutti i soggetti competenti al rilascio di provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'attività.
3.  Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della stessa legge, con la quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una attività di impresa e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali attività.
4. Limitatamente all'esercizio di una attività commerciale l'effettivo inizio è subordinato al rilascio del certificato di compatibilità con gli strumenti di programmazione commerciale, di cui al comma 1. Tale certificato deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende favorevolmente resa.
5.  Si applica al presente articolo la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività comporti l'uso di attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo vaglio da parte delle autorità amministrative preposte al fine di accertarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza, i soggetti interessati devono allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti apposita dichiarazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante la conformità predetta. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7. Si applicano, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, decorso il termine di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché, per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate.
8.  Contestualmente all'avvio dell'attività gli interessati provvedono al pagamento dei tributi quali previsti per l'esercizio della stessa».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 782
«Interventi a favore dell'avvio di un'attività lavorativa autonoma da parte di detenuti in regime di carcerazione».
Iniziativa governativa: presentato dal deputato Fleres il 25 settembre 1998.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 30 settembre 1998.
Esaminato in Commissione e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 137 del 22 giugno 1999.
Parere reso della Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 155 del 2 agosto 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 141 del 3 agosto 1999.
Relatore: Fleres.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1477)
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LEGGE 19 agosto 1999, n. 17.
Modifiche al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine di durata in carica del Comitato regionale di controllo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Nelle more della riforma del sistema dei controlli, i comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, della sezione centrale e delle sezioni provinciali, in carica alla data del 31 dicembre 1998, continuano a svolgere la propria funzione sino al 31 dicembre 1999.
2.  Sono fatti salvi tutti gli atti adottati dai Comitati regionali di controllo, nonché l'attività da essi svolta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e l'entrata in vigore della presente legge.
3.  Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.200 milioni. Al relativo onere si fa fronte quanto a lire 4.000 milioni mediante corrispondente riduzione della disponibilità determinata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive integrazioni (capitolo 18956) e quanto a lire 3.200 milioni mediante riduzione delle disponibilità dei seguenti accantonamenti disposti con la legge di bilancio, per gli importi di fianco indicati:
-  capitolo 21257, codice 1001 - L. 1.000 milioni;
-  capitolo 21257, codice 1008 - L.  700 milioni;
-  capitolo 21257, codice 1021 - L. 1.500 milioni.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per gli enti locali  BARBAGALLO 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 852
«Modifiche al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine di durata in carica del Comitato regionale di controllo».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 23 dicembre 1998.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) l'8 gennaio 1999.
Esaminato nella seduta n. 165 del 30 giugno 1999.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 165 del 30 giugno 1999.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 150 del 14 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 172 del 22 luglio 1999.
Relatore: Virzì.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 256 del 28 luglio 1999, n. 262 del 4 agosto 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1472)
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LEGGE 19 agosto 1999, n. 18.
Disposizioni in materia di lavoro.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Proroga di termini

1.  Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001.
2.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001.

Art. 2.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro

1.  Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di lire 197.500 milioni così ripartita:
  Articolo ï in milioni ï in milioni ï in milioni ï capitolo         1999     2000     2001 
3, comma 1, lett. c)  500 1.000 1.500 33716 
5, comma 1, lett. c)  500 1.000 1.500 33717 
8, comma 1, lett. c)  500 1.000 1.500 33718 
10  2.000 4.000 6.000 33719 
12  176.500 - - 33720 

2.  L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025.
3.  L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
4.  L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
5.  La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa.

Art. 3.
Formazione all'autoimpiego

1.  Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 le parole "40 milioni" sono sostituite dalle parole "70 milioni".
2.  Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni.
3.  All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con la disponibilità del capitolo 21257, codice 1024, del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4.
Contingente dei carabinieri presso gli ispettorati del lavoro

1.  Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dopo le parole: "gli altri assegni fissi", sono aggiunte le seguenti: "le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue".
2.  Per far fronte all'onere occorrente per il funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.500 milioni, che può essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri degli anni 1996, 1997 e 1998.
3.  All'onere di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 5.
Applicazione dell'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, al fine di dare applicazione all'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è autorizzato ad emettere apposito ordine di accreditamento ai capi degli ispettorati provinciali del lavoro.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è anticipata, per il triennio 1999-2001, la somma di lire 100 milioni annui.
3.  All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 73758 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
4.  L'onere di lire 200 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001).

Art. 6.
Rimborso all'INPS

1.  Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, per l'esercizio finanziario 1999, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.
2.  All'onere di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la pari riduzione dello stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 7.
Riduzione dell'autorizzazione di spesa

1.  Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).

Art. 8.
Modifiche della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1.  All'articolo 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono soppresse le parole da "soggetti assunti" a "collocamento".
2.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo indeterminato, nella misura prevista dal successivo articolo 7" sono sostituite con le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735".
3.  All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole "che assumono" sono sostituite con le parole "per l'assunzione di".
4.  Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, il numero "25°" è sostituito con il numero "37°".

Art. 9.
Articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Applicazione nella Regione

1.  Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio - per effetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 10.
Attivazione dei piani di inserimento professionale

1.  I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.
3.  I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.

Art. 11.
Destinazione di fondi versati dall'INPS per progetti di lavori socialmente utili

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, finalizzata al finanziamento dei progetti di lavori socialmente utili approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzato ad iscrivere nel capitolo 33738 del bilancio della Regione siciliana le somme versate in entrata dall'INPS nel bilancio medesimo, in ragione delle minori spese sostenute per l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2, dell'articolo 70, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 12.
Maggiori oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro e da obblighi di legge

1.  I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono a carico dell'ente attuatore.

Art. 13.
Disposizioni in materia di collocamento

1.  All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 bis. Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti».

Art. 14.
Automazione degli uffici dell'Amministrazione del lavoro

1.  Allo scopo di provvedere alla informatizzazione dei servizi dell'amministrazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, secondo le vigenti norme in materia, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti a tal fine.
2.  Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, alla quale si provvede con lo stanziamento del capitolo 33652 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.
3.  La denominazione del capitolo 33652 del bilancio della Regione è così modificata: «Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro».

Art. 15.
Interventi in favore dell'occupazione di lavoratori interessati da processi di crisi aziendale

1.  Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 4.000 milioni.
2.  Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'articolo 12 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni.
3.  All'onere di lire 19.000 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede: per lire 4.000 milioni con la disponibilità del capitolo 21257, codice 1009, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 12.100 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 2.900 milioni con l'utilizzo delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999 e per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
-  capitolo 33007 - lire 500 milioni;
-  capitolo 33656 - lire 500 milioni;
-  capitolo 73758 - lire 400 milioni;
-  capitolo 73759 - lire 500 milioni;
-  capitolo 73760 - lire 500 milioni;
-  capitolo 73761 - lire 500 milioni.
4.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3, 5, 6, 8 e 9 è ridotta di lire 2.400 milioni.

Art. 16.
Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il biennio 1999-2000 gli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti nel piano triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000.
3.  All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 si provvede con la pari riduzione delle disponibilità del capitolo 34109 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999.
4.  L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001).

Art. 17.
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9

1.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, laddove è scritto "sono prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998" deve leggersi "possono essere stipulati per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
2.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 21.500 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 (capitolo 38377 del bilancio della Regione). L'onere di lire 21.500 milioni per l'anno 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00 (codice 1001).

Art. 18.
Consulenti e consiglieri di parità

1.  L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 28 - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2.  Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3.  Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile».
2.  Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 19.
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5 bis, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25

1.  La disposizione del comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotta dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 deve intendersi nel senso che i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 devono applicarsi anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 25 del 1993 ed a decorrere dalla stessa data.

Art. 20.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il lavoro, la previ-  PAPANIA denza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 10 della legge legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 al comma 2, così dispone:
«2.  Possono fruire del contributo di cui al comma 1 i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, non abbiano proceduto a riduzione di personale. Il contributo è erogato per le assunzioni operate non oltre il 31 dicembre 1998 e non è cumulabile con le agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria a titolo di concorso sulla retribuzione. E' tuttavia consentito il cumulo dei contributi di cui al presente articolo con gli esoneri e gli sgravi contributivi e con le agevolazioni di carattere fiscale previsti per le assunzioni di lavoratori dipendenti dalla vigente legislazione nazionale».
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, al comma 1, così dispone:
«1.  I termini previsti dai commi 4 e 9 dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998».
I commi 4 e 9 dell'art. 19 prevedono la copertura dei posti mediante concorsi per soli titoli e riserve di posti.
Nota all'art. 3, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto».
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, a seguito dell'integrazione che qui si annota, è il seguente:

«Oneri di funzionamento del contingente dei carabinieri

1.  Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'articolo 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997».
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 1998, n. 66, S.O.
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, al comma 4 (aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3), così dispone:
«4.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti».
Nota all'art. 7, comma 1:
Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono rispettivamente così rubricati: «Incentivi per l'assunzione di apprendisti», «Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare», «Incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro», «Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi», «Incentivi per l'assunzione di soggetti in GIGS da almeno 24 mesi», «Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità», «Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608».
Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

«Soggetti destinatari degli interventi

1.  Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono:
a)  apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b)  soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
c)  lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni;
d)  soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro;
e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
f)  lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
g)  lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223».
Nota all'art. 8, comma 2:
Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica che qui si annota, è il seguente:
«2.  L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735».
Nota all'art. 8, comma 3:
Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica che qui si annota, è il seguente:
«1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 per l'assunzione di soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999».
Nota all'art. 8, comma 4:
Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica che qui si annota, è il seguente:
«1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 1 (lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione».
Note all'art. 9:
-  La legge 17 maggio 1999, n. 144 - pubblicata nel S.O. (n. 99l) alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1999 - Serie generale - reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali».

- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 1998, n. 5 - reca: «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196».
-  L'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie), rubricato: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili», al comma 1, così dispone:
«1.  Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente: "I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impegno entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».
Note all'art. 10:
- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1994, n. 451, recante: «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali», all'art. 15, comma 1, così dispone:

«Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1.  Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b)  progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate».
-  L'art. 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 è così rubricato: «Fondo per l'occupazione».
Note all'art. 11:
-  L'articolo 12 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 è il seguente:

«Interventi a favore dell'occupazione

1.  Al fine di consentire la prosecuzione a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 5.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui al comma 1 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni.
3.  Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 13.000 milioni (cap. 33738). Al relativo onere si provvede con il rientro di pari importo al bilancio della Regione (cap. 5683) delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati».
-  L'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è il seguente:

«Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione

1.  Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223».
Nota all'art. 12:
Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono, rispettivamente, così rubricati: «Progetti di utilità collettiva: aree di intervento», «Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione».
Nota all'art. 13:
L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, a seguito dell'integrazione che qui si annota, è il seguente:
«1.  L'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.
1 bis.  Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti.
2.  In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.
3.  Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.
4.  Non si procede alla selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio dei servizi socio-assistenziali».
Nota all'art. 15, comma 1:
L'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, al comma 2, così dispone:
«2. Ai benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 sono ammessi i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e diSiracusa».
I benefici di cui al comma riportato prevedono l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari d'integrazione salariale in progetti finanziati dalla Regione.
Nota all'art. 16:
La legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, reca: «Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68».
Nota all'art. 17, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizioni per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche), al comma 1, così dispone:
«1.  Attesa l'insufficienza del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti dalle linee progettuali di catalogazione, i contratti di lavoro di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998».
Nota all'art. 19, comma 1:
Il testo dell'articolo 4, comma 5bis, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, è il seguente:
«5bis. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo si intendono estesi, nelle misure ivi previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima data».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 929
«Disposizioni in materia di lavoro».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione (Papania) il 17 giugno 1999.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 25 giugno 1999.
Esaminato nella seduta n. 90 del 7 luglio 1999.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 90 del 7 luglio 1999.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nelle sedute n. 150 del 14 luglio 1999; n. 151 del 20 luglio 1999 e n. 153 del 22 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 96 del 27 luglio 1999.
Relatore: Barone Nicolò.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 259 del 30 luglio 1999; n. 260 del 2 agosto 1999 e n. 261 del 3 agosto 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1476)
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LEGGE 19 agosto 1999, n. 19.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Corresponsione di contributi

1.  Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.
Misura e modalità di corresponsione dei contributi

1.  La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per gli anni 1998 e 1999.

Art. 3.
Riduzione proporzionale dei contributi

1.  Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti superi lo stanziamento previsto all'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999, cui si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento - capitolo 21257, codice 1004 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
2.  La quota di lire 80.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1998. La rimanente quota di lire 120.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 1999.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il turismo,  ROTELLA le comunicazioni ed i trasporti 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
Gli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante: «Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori», compongono il titolo II relativo al «Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio».
Nota all'art. 2:
L'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche, così dispone:
«La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.
A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.
L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.
Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale.
Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà all'erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà all'iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Il capitolo 88851 "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 851
«Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici per il trasporto di persone».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti (Rotella) il 23 dicembre 1998.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) in data 8 gennaio 1999.
Esaminato in Commissione nella seduta n. 98 del 1° luglio 1999.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 98 del 1° luglio 1999.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 150 del 14 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 102 del 21 luglio 1999.
Relatore: Benedetto Adragna.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 254 del 22 luglio 1999 e n. 261 del 3 agosto 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.
(99.33.1473)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 agosto 1999.
Disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Premesso che è intendimento di questa regione pianificare l'istituzione e la regolamentazione di centri di riferimento regionali per patologie di particolare rilevanza;
Ritenuto ormai urgente ed indispensabile dotarsi di uno strumento che regolamenti la materia costituendo atto programmatorio finalizzato a migliorare l'assistenza sanitaria soprattutto in quei settori dove c'è maggiore migrazione sanitaria;
Ritenuto, nel rispetto dei propri indirizzi programmatici e integrando gli interventi già svolti dalle strutture sanitarie regionali, di dovere disciplinare forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o comunque considerate di rilevante interesse sociale e sanitario, al fine di assicurare e garantire, in tali settori, una più adeguata assistenza e recupero;
Ritenuto, per il perseguimento delle sopradette finalità, definire criteri generali da porsi a base per il l'individuazione e conseguente riconoscimento, a livello ospedaliero, universitario od I.R.C.C.S., di centri di riferimento regionali che posseggano i seguenti requisiti:
1)  avere svolto specifica e qualificata attività, per almeno un triennio, di prevenzione, diagnosi, cura ed eventuale riabilitazione, sia in regime ospedaliero, ambulatoriale e di day hospital, delle patologie afferenti il riconoscimento;
2)  disporre di sede idonea, personale sanitario con comprovata esperienza nel campo di riferimento ed attrezzature, il tutto adeguato alla casistica da trattare;
3)  avere svolto documentata attività di ricerca sulla materia di pertinenza, con casistica assistenziale;
Considerato di potere affidare ai centri di riferimento regionali compiti da attuare d'intesa con l'Assessorato, nonché individuare le specifiche attività che sono chiamati a svolgere;

Decreta:


Art. 1

Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali ed integrando gli interventi svolti dalle strutture sanitarie regionali, forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o comunque considerate di alto interesse sociale e sanitario.

Art. 2

Per il perseguimento delle sopradette finalità, i criteri generali da porsi a base per l'individuazione ed istituzione, a livello ospedaliero, universitario od I.R.C.C.S., dei centri di riferimento regionali per patologie di alta specialità o comunque considerate di rilevante interesse sociale e sanitario sono il possesso dei seguenti requisiti:
1)  avere svolto specifica e qualificata attività, per almeno un triennio, di prevenzione, diagnosi, cura ed eventuale riabilitazione, sia in regime ospedaliero, ambulatoriale e di day hospital, delle patologie afferenti il riconoscimento;
2)  disporre di sede idonea, personale sanitario con comprovata esperienza nel campo di riferimento ed attrezzature, il tutto adeguato alla casistica da trattare;
3)  avere svolto documentata attività di ricerca sulla materia di pertinenza, con casistica assistenziale.

Art. 3

Ai centri di riferimento regionali sono affidati i seguenti compiti da attuare d'intesa con l'Assessorato:
1)  individuare, ove necessario, le strutture di supporto di cui potersi avvalere per la costituzione di una rete di servizi ospedalieri o territoriali regionali inerenti le finalità per cui il centro è stato riconosciuto. In particolare tale attività dovrà essere garantita anche attraverso la collaborazione con unità operative appartenenti alle diverse aziende sanitarie ed afferenti le diverse specializzazioni. I centri di riferimento comunicheranno all'Assessorato della sanità le unità operative che potrebbero far parte della rete;
2)  individuare direttive tecnico scientifiche sugli aspetti diagnostici e terapeutici relativi alla patologia trattata, anche mediante la definizione di piani e protocolli unitari, dandone ampia diffusione, in particolare modo, ai medici di base ed ai pediatri di libera scelta;
3)  promuovere programmi di studio e di ricerca volti a migliorare le conoscenze cliniche e di base delle patologie trattate e di quelle affini al fine di aggiornare e migliorare la possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce, di cura ed eventuale riabilitazione;
4)  promuovere, ove necessario, l'erogazione dell'assistenza sociale e psicologica;
5)  definire e promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

Art. 4

I centri di riferimento sono altresì chiamati a svolgere le seguenti attività:
1)  raccordare la propria attività con quella delle altre strutture che operano nel territorio regionale sulla stessa materia;
2)  fornire, ai settori delle Aziende unità sanitarie locali, competenti per territorio che ne facciano richiesta, nel rispetto della programmazione sanitaria nazionale e/o regionale, indicazioni circa l'erogazione di apparecchi e presidi di terapia a domicilio e sull'assistenza infermieristica, nonché fornire consulenza specialistica.
Infine il centro di riferimento invierà all'Assessorato, al termine di ogni anno, una relazione da cui si possa rilevare l'attività svolta e l'attività programmatoria per l'anno successivo, onde poter verificare l'andamento dell'attività svolta e della migrazione sanitaria.
Il centro comunicherà inoltre all'O.E.R., ai fini della programmazione sanitaria, i dati epidemiologici e le informazioni relative all'attività svolta.

Art. 5

Il riconoscimento quale centro di riferimento regionale verrà attribuito con decreto assessoriale, previo atto deliberativo di richiesta avanzata da parte del rappresentante legale dell'ente di pertinenza e positiva istruttoria curata dall'Assessorato, e di esso si terrà conto in sede di ripartizione della quota di F.S.N.

Art. 6

L'Assessorato regionale della sanità procederà annualmente alla valutazione delle attività svolte dai centri di riferimento.

Art. 7

L'accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 o l'inosservanza dei compiti assegnati, comporterà la revoca del riconoscimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 agosto 1999.
  SANZARELLO 

(99.34.1562)
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DECRETO 12 agosto 1999.
Modifiche ed integrazioni del decreto 11 novembre 1998, concernente approvazione del programma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e delle bevande e del decreto 20 maggio 1996, concernente disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per la produzione, lavorazione, deposito, commercializzazione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998;
Considerato che nel corso della stesura dello stesso si sono registrati alcuni errori;
Visto il decreto ministeriale della sanità dell'8 ottobre 1998 con cui sono state apportate modifiche al D.P.R. 14 luglio 1995;
Visto il verbale della conferenza di servizio del 7 giugno 1999 con i rappresentanti regionali degli O.P.V., di alcune sigle sindacali oltre che di categoria (UNPISI);
Considerato, quindi, che occorre apportare le dovute modifiche ed integrazioni al programma di controllo ufficiale della Regione degli alimenti e delle bevande;
Visto il proprio decreto n. 19372 del 20 maggio 1996 e successivo decreto di modifica n. 22885 del 5 settembre 1997;
Viste le richieste di alcune associazioni frantoiarie per lo snellimento delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni sanitarie al fine di non compromettere la campagna olearia;
Visto il verbale della conferenza di servizio del 28 luglio 1999;
Ritenuto di dovere accogliere tali richieste;

Decreta:


Art. 1

Il proprio decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998 è modificato ed integrato come segue:
-  art. 5, tabella 1 - vengono cassate le parole «decreti ministeriali 9 maggio 1991, nn. 184 e 185» e «D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227»;
-  Art. 6 - viene così sostituito: «Il presente programma di controllo non ricomprende il controllo doganale, di identità e materiale sulle partite di prodotti alimentari di origine animale provenienti da Stati terzi, che continua ad essere eseguito secondo la vigente normativa di riferimento»;
-  Art. 7:
-  punto 2 - secondo capoverso vengono sostituite le parole «tab. 2, tab. 3 e tab. 4» con le parole «tab. 4, tab. 5 e tab. 6»;
-  punto 3, lett. b), 2° rigo - viene cassata la parola «così» ed aggiunte le parole «come in tab. 6» ed al successivo rigo vengono cassate le parole «di quello indicato nella tabella 6»;
-  tabella 5 - nella penultima voce la parola «alcoliche» viene sostituita con la parola «analcoliche»;
-  punto 5, 2° rigo - le parole «nell'allegato 1» vengono sostituite dalle parole «nell'appendice 1, D.P.R. 14 luglio 1995»;
-  Art. 8, punto 4, 2° rigo - le parole «nell'allegato 1» vengono sostituite dalle parole «nell'appendice 1, D.P.R. 14 luglio 1995»;
-  Art. 9, comma 3 - viene modificato come segue: «il personale di vigilanza per l'attività ispettiva deve turnare trimestralmente tra i vari distretti vicinori e deve assicurare l'effettuazione delle ispezioni serali e notturne nei pubblici esercizi e allo stesso va corrisposto il salario di missione nonché ogni altra indennità prevista contrattualmente»;
-  Art. 16:
-  2° rigo - le parole «(schede VIG. 1, VIG. 2, ANL. 1, ANL. 2, ANL. 3)» vengono sostituite con le parole «come modificato dal decreto ministeriale della sanità 8 ottobre 1998»;
-  aggiungere il seguente 3° comma: «dovrà, altresì, essere inviata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta dal personale di vigilanza in servizio del settore I.P. corredata dalla modulistica che sarà elaborata dall'IRS»;
-  viene modificata ed integrata la tabella 9 e sostituita come segue:
Tabella 9
  MATRICE ï LIP ï IZS 
0201  - Carni e frattaglie commestibili     -
0202  - Volatili da cortile     -
0204  - Altre carni     -
0301  - Selaci     -
0302  - Teleostei     -
0303  - Filetti e trance di pesce     -
0305  - Molluschi gasteropodi     -
0306  - Molluschi bivalvi (depurabili) in 
      guscio     -
0307  - Molluschi bivalvi (non depura- 
      bili) in guscio     -
0308  - Molluschi cefalopodi     -
0309  - Echinodermi     -
0310  - Crostacei     -
0401  - Latte e crema di latte freschi o  
      conservati     -
0401.02  - Latte pastorizzato     -
0401.03  - Latte UHT     -
0401.04  - Latte sterilizzato     -
0401.05  - Panna     -
0402  - Latte e crema di latte concen- 
      trati     -
0403  - Latte e crema coagulati, yogourt     -
0404  - Siero di latte     -
0405  - Burro     -
0407  - Formaggi e latticini     -
0408  - Uova di volatili in guscio     -
0409  - Uova di volatili sgusciate e tuorli     -
0410  - Miele naturale     -
0700  - Legumi, ortaggi, radici e tuberi  
      non preparati     1
      Ortaggi a foglia     1
      Ortaggi a stelo     1
      Ortaggi a frutto     1
      Carota     1
      Patata     1
      Legumi     1
      Fagiolino     1
      Funghi coltivati     1
0800  - Frutta     1
      Kiwi     1
      Agrumi     1
      Pomacee     1
      Drupacee     1
      Bacche e piccola frutta     1
      Fragole     1
      Uva da tavola     1
      Uva da vino     1
      Banane     1
      Ananas     1
      Arachidi     1
0806  - Frutta secca a guscio rigido     1
0900  - Spezie, caffè, tè ed erbe infusio- 
      nali ed aromatiche     1
0901  - Caffè     1
0902  -     1
0903  - Mate     1
0909  - Semi destinati a spezie     1
0910  - Erbe aromatiche ed infusionali     1
1000  - Cereali     1
1100  - Prodotti della macinazione (fa- 
      rine, semole ecc.)     1
1101  - Farine di cereali     1
1102  - Semole, semolini     1
1501  - Grassi alimentari animali     -
1504  - Grassi e oli di pesce     -
1507  - Oli vegetali fluidi e concreti, 
      greggi     1
1507.01-04  - Olio di oliva     1
1507.05  - Oli di semi vari     1
1513  - Margarina e imitazioni dello 
      strutto     1
1601  - Carni lavorate o comunque pre- 
      parate     -
1603  - Estratti di carne e di pesce     -
1604-05  - Prep. e conserve di pesce, cro- 
      stacei e molluschi     -
1700  - Zucchero e prodotti a base di 
      di zucchero     1
1800  - Cacao e sue preparazioni     1
1903.01  - Paste alimentari secche     1
1903.02  - Paste alimentari all'uovo     1
1903.03  - Paste alimentari speciali     1
1903.04  - Pasta alimentare fresca di se- 
      mola     1
1903.05  - Pasta alimentare fresca di se- 
      molato     1
1907  - Pane ed altri prodotti della pa- 
      netteria     1
1908  - Prodotti di pasticceria e biscotti     1
2001  - Preparazioni di ortaggi in aceto     1
2002  - Preparazione di ortaggi senza 
      aceto     1
2005  - Confetture di frutta, ecc.     1
2006.01  - Frutta al naturale     1
2006.02  - Frutta con zucchero     1
2006  - Frutta conservata e mostarda     1
      Conserve vegetali a base di po- 
      modoro     1
2007  - Succhi, nettari e sciroppi di 
      frutta     1
2100  - Preparazioni alimentari diverse 
      e gastronomiche     1
2103  - Preparazioni per salse e salse     1
2105  - Gelati e dessert     1
2106  - Preparazioni gastronomiche     1
2107  - Altre preparazioni alimentari 
      non nominate altrove     1
2202  - Bevande analcoliche     1
2203  - Birra     1
2204  - Mosti     1
2205.01/2205.05  - Vini di uve fresche     1
2206-09  - Bevande alcoliche e superalcoli- 
      che escluso il vino     1
2210  - Aceti commestibili e succedanei     1
2500  - Sale da cucina     1
2900  - Additivi     1
3100  - Coloranti     1
3200  - Prodotti dietetici     1
3300  - Alimenti prima infanzia     1
3400  - Materiali destinati ad entrare in 
      contatto con gli alimenti     1
4001  - Cereali in granella     1
4002  - Leguminose in granella     1
4003  - Semi oleaginosi     1
4004  - Frutta secca od essiccata     1
4005  - Funghi secchi     1
9999  - Coadiuvanti tecnologici     1
      Alimenti confezionati e non di     origine animale non nominati 
      altrove     -
      Alimenti confezionati e non di     origine vegetale non nominati 
      altrove     1

N.B.: il numero 1 individua il laboratorio di competenza.
-  verbale tipo - le firme «per la ditta» e «per gli operatori» sono poste prima del giudizio complessivo;
-  il giudizio complessivo è firmato dal capo servizio igiene alimenti o suo delegato;
-  nell'allegato 3 - dopo il sesto capoverso aggiungere le parole «lo schema di formazione deve chiaramente indicare i criteri di valutazione e le azioni correttive da applicare nel caso di risultato negativo della valutazione.
Allegato: modulo orientativo di formazione del personale deputato al controllo ufficiale degli alimenti.».
Prima del settimo capoverso aggiungere «programma di formazione per gli alimentaristi»;
-  nell'allegato 5 - nel riquadro in basso, sono cassate le parole «come indicato nell'allegato 8»;
-  nell'allegato 6 - nel riquadro «numero dei campioni» relativo alla somministrazione, sono cassate le parole «indicate nell'allegato 8» e le parole da «che dovranno essere comunicati» fino alle parole «di solidarietà».
Nel riquadro «numero di campioni» relativo alla commercializzazione sono cassate le parole da «dei quali dovrà» fino alle parole «di solidarietà».

Art. 2

Ad integrazione del punto 3.1.3, allegato 1, al decreto n. 19372 del 20 maggio 1996, modificato dal successivo decreto n. 22885 del 5 settembre 1997, fermo restando le procedure previste per la validazione delle autorizzazioni sanitarie dei frantoi oleari, queste ultime non necessitano di alcuna validazione qualora i titolari, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, inviino al servizio igiene alimenti dell'A.S.L. competente, la seguente documentazione:
-  copia del programma di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo n. 155/97;
-  dichiarazione ai sensi della legge n. 15/68 con la quale si attesti il possesso dei requisiti igienico-sanitari e che non sono state apportate modifiche agli impianti e ai locali;
-  copia dell'autorizzazione sanitaria validata l'anno precedente ai sensi del decreto n. 22885 del 5 settembre 1997.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 12 agosto 1999.
  SANZARELLO 

(99.34.1555)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo alla circolare 10 agosto 1999, n. 7: P.O.P. 1994/99 - Misura 3.1 - Fase 2ª - Rimodulazione.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in relazione alla circolare del 10 agosto 1999, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 13 agosto 1999, comunica che l'inizio dell'istruttoria ed ogni adempimento connesso con la predisposizione della graduatoria dei progetti presentati ai sensi della predetta circolare sono subordinati alla registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione della citata circolare.
(99.34.1556)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 12 agosto 1999, n. 1004.
Attuazione D.M. n. 381/98 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
Ai Direttori generali delle AA.SS.LL. della Sicilia
Ai Capi settore I.P. delle AA.SS.LL. della Sicilia
Ai Direttori dei LL.II.PP. Reparto chimico della Sicilia
e, p.c.  Al Presidente della Regione - Ufficio di gabinetto 

In attuazione al D.M. di cui all'oggetto, l'on.le Presidente della Regione, su proposta dello scrivente Assessorato, ha istituito con D.P. n. 34/Corerat del 7 giugno 1999 una commissione tecnica con il compito di predisporre una bozza di provvedimento per dare attuazione agli artt. 4 e 5 del D.M. in oggetto indicato.
La commissione in questione, su richiesta dello scrivente Assessorato, ha già definito le caratteristiche minime delle attrezzature di misura di cui dovranno dotarsi tutte le AA.SS.LL. per l'effettuazione delle misure di cui agli artt. 3 e 4 del precitato D.M.
I direttori generali sono tenuti a procedere con la massima urgenza all'acquisto delle attrezzature per l'effettuazione delle misure dei campi elettromagnetici.
Questo Assessorato ritiene inoltre che in questa prima fase il L.I.P. di Palermo, Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale, assuma anche il ruolo di Centro di riferimento per le restanti AA.SS.LL., per meglio supportarne le misure da effettuarsi, per l'effettuazione delle misure complesse sia per le stesse aziende che per gli altri organi che comunque chiederanno un'effettuazione di tali misure.
Contestualmente si dispone che il personale dell'A.S.L. che dovrà effettuare le misure debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  diploma di laurea in fisica o ingegneria ovvero diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico o nucleare, oppure di tecnico della prevenzione.
Per quanto sopra, entro dieci giorni dal ricevimento della presente disposizione, i capi settore di igiene pubblica dovranno comunicare per le aziende di Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa il nominativo di due dipendenti che abbiano i requisiti di cui al precedente comma; le aziende di Catania, Messina e Palermo il nominativo di quattro dipendenti che abbiano i requisiti di cui al precedente comma; a detto personale sarà effettuato un breve corso di formazione a cura dello scrivente Assessorato nel periodo settembre/ottobre.
Qualora detto personale non sia reperibile all'interno del L.I.P. Reparto chimico potrà essere utilizzato personale dipendente anche se di altri servizi che sarà assegnato part-time al L.I.P. chimico secondo un programma da concordarsi tra il direttore del L.I.P. chimico, il capo settore I.P., il capo servizio da cui il personale in questione dipende.
Mentre l'effettuazione delle misure resta di esclusiva pertinenza del personale tecnico sopra individuato le valutazioni complessive ai fini della tutela della salute restano del capo settore sentito il capo servizio di I.P. che cura l'istruttoria della pratica ed il capo servizio di medicina del lavoro.
  L'Assessore: SANZARELLO 


Allegati
ELENCO STRUMENTAZIONE PER MISURA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI PER OGNI REPARTO CHIMICO DEI L.I.P. DELLA SICILIA

Strumento palmare multisonda per la misura dei campi elettromagnetici delle seguenti caratteristiche minime:
-  range di frequenza:  da 100 kHz fino ad almeno 3 GHz; 
-  grandezze misurabili:  V/m, A/m, W/m2; 
-  range di misura:  da 1 a circa 1.000 V/m, da 0,05 a 40 A/m, da 0,003 a 100 W/m2; 
-  risoluzione:  0,01 V/m, 0,01 A/m; 
-  accuratezza:  0,1 V/m almeno nell'intervallo da 0,1 a 10 V/m; 
-  display:  digitale; 
-  interfaccia:  tipo RS 232; 
-  alimentazione:  batterie; 

-  sonda/e per campo elettrico a risposta isotropica tali da coprire il range di frequenza 100 kHz 3 GHz;
-  sonda per campo magnetico a risposta isotropica tali da coprire il range di frequenza almeno da 10 MHz ad 3 GHz;
-  certificato di calibrazione rilasciato da un centro SIT per il sistema sonda/rivelatore;
-  accessori;
-  tripode non metallico.
ELENCO STRUMENTAZIONE PER MISURA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DI CUI DOTARE (HA GIA' IN CORSO DI ACQUISIZIONE) IL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITA' AMBIENTALE

Oltre alla dotazione di ogni L.I.P. il C.R.R. in modo da intervenire in alcuni casi complessi o a richiesta degli organi competenti territoriali dovrà essere dotato:
-  analizzatore di spettro delle seguenti caratteristiche minime ed accessori:
-  range di frequenza:  9 kHz fino ad almeno 3 GHz; 
-  funzioni di misura:  spettro per banda; 
-  risoluzione:  tra 104 span a 10 3 span; 
-  accuratezza dello span:  <2% dello span + freq. Centr.* der. Osc. Int. + 100 Hz (span >2 MHz); <3% dello span + freq. Centr.* der. Osc. Int. + 100 Hz (span <=2 MHz); 

-  cavo coassiale schermato tipo RG 58 C/U;
-  attenuatore variabile in ingresso: almeno 30 dB;
-  interfaccia: tipo RS232;
-  certificato di taratura rilasciato da un centro SIT per l'insieme di strumento ed antenna;
-  accessori;
-  tripode non metallico;
-  1 antenna tipo Log Periodic;
-  1 antenna tipo biconica;
-  1 antenna a spirale conica logaritmica per il range da 200 MHz a 1 GHz;
-  1 antenna a spirale conica logaritmica per il range da 1 a 10 GHz;
-  1 o più antenne a tromba tali da coprire il range da 10 a 40 GHz;
-  inverter per alimentazione da 12 V o gruppo di continuità di idonea potenza.
(99.34.1555)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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