REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 AGOSTO 1999 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 28 maggio 1999.
Criteri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 26 settembre 1997  pag.


DECRETO 6 agosto 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area di Monte Scalpello e di Monte Turcisi, ricadente nel territorio del comune di Agira  pag.


DECRETO 11 agosto 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area di Monte Scalpello e di Monte Turcisi, ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 10 agosto 1999.
Direttive per la presentazione di programmi di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 21 giugno 1999.
Nuovo sistema tariffario per le prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta da applicarsi temporaneamente ed in via sperimentale  pag.


DECRETO 23 luglio 1999.
Modifica del decreto 22 aprile 1994, concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai comuni della Sicilia per interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 350  pag. 10 
SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 352  pag. 11 

Assessorato dell'industria:
Permesso di ricerca di acque minerali denominato "Cozzo Fastuchera", in territorio di Altavilla Milicia  pag. 12 

CIRCOLARI
Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 13 agosto 1999, n. 8.
"Restauro Sicilia" - Programma sperimentale per la promozione di interventi nei centri storici di restauro urbano, riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché recupero di unità edilizie da destinare a case albergo, case di riposo per anziani e per altre categorie assistite nonché attrezzature collettive e servizi pubblici connessi alla residenza permanente o temporanea nei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti  pag. 13 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 26 maggio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Terrasini  pag. 15 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 28 maggio 1999.
Criteri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 26 settembre 1997.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visti i DD.PP.RR. 30 agosto 1975, n. 635 e n. 637;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito, con modificazioni, l'art. 10, quinto comma ter, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e ha demandato al Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, la determinazione, ai soli fini del condono edilizio, dei parametri e della modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo;
Visto il D.I. del 26 settembre 1997, che, tra l'altro, ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, demanda alle competenti amministrazioni di determinare, con propria delibera, l'ammontare del profitto conseguito mediante l'esecuzione di interventi abusivi in area paesaggisticamente vincolata;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 777/98, reso nell'adunanza del 10 settembre 1998;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover adottare apposito decreto per la determinazione del profitto conseguito mediante l'esecuzione di opere abusive in area dichiarata di pubblico interesse ai sensi della legge n. 1497/39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1
Ambito di applicazione

Ai fini dell'applicazione nella Regione siciliana dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, giusta quanto previsto dall'art. 3, II comma, del decreto interministeriale del 26 settembre 1997, il profitto conseguito mediante l'esecuzione di opere abusive in area dichiarata di pubblico interesse ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni è determinato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

  Notevole interesse paesaggistico del territorio Lieve interesse paesaggistico del territorio 
       
1)  Opere realizzate in assenza o in difformità dalla licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.  6% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva 5,25% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva 


2)  Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985.  5,25% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva 4,5% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva 
3)  Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.  4,5 % del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva 3,75% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva 
4)  Opere realizzate in difformità della licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.   £ 1.000.000 in misura fissa £ 1.000.000 in misura fissa 
5)  Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 31, lett. c) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattasi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.  £ 750.000 in misura fissa £ 750.000 in misura fissa 
6)  Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'art. 31, lett. c) della legge n. 457/78, realizzata senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.  £ 750.000 in misura fissa £ 750.000 in misura fissa 
7)  Opere di manutenzione straordinaria come definite dall'art. 31, lett. b) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art. 15 della legge n. 47/85.  £ 500.000 in misura fissa £ 500.000 in misura fissa 



Art. 2
Interesse pubblico paesaggistico dei territori

Ai fini del presente decreto, si intendono di "notevole interesse paesaggistico" i territori dichiarati tali dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/39, le zone sulle quali concorrono più vincoli paesaggistici ed ambientali e le zone ricadenti nei parchi e nelle riserve naturali.
Si intendono di "lieve interesse paesaggistico" le aree sottoposte ad uno soltanto dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 3
Pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 28 maggio 1999.
  MORINELLO LO GIUDICE 



Annotato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 7 giugno 1999 al n. 1397.
(99.32.1447)
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DECRETO 6 agosto 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area di Monte Scalpello, ricadente nel territorio del comune di Agira.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di Monte Scalpello, ricadente nel territorio comunale di Agira, compresa nei fogli di mappa nn. 117, 118, 119 e 120 del comune di Agira, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 186/I del 29 luglio 1999, con la quale la Soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato, in quanto a tutt'oggi la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica. Pertanto, permane l'esigenza di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, al fine di impedire che, nelle more dell'adozione della pianificazione paesistica, il sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. n. 3, fg. n. 351;
Visto il decreto n. 9279 del 30 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997, reg. n. 1, fg. n. 20, con il quale è stato approvato il programma triennale di lavoro per la redazione dei piani territoriali paesistici di 3 ambiti regionali secondo le indicazioni delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Visto il decreto n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area di Monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira, compresa nei fogli di mappa nn. 117, 118, 119 e 120 del comune di Agira meglio individuata nel decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovato, per un ulteriore biennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nell'area di Monte Scalpello, ricadente nel territorio comunale di Agira, compresa nei fogli di mappa nn. 117, 118, 119 e 120 del comune di Agira per effetto del decreto n. 6891 del 16 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 secondo le disposizioni e le modalità contenute nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 16 agosto 2001 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 facente parte del comune di Agira, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Agira, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Agira dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Enna comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Agira.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 agosto 1999.
  MORINELLO 

(99.33.1481)
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DECRETO 11 agosto 1999.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area di Monte Scalpello e di Monte Turcisi, ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente Monte Scalpello e Monte Turcisi, ricadente nel comune di Castel di Judica (CT), è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 7001 del 12 agosto 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 902 del 5 agosto 1999, con la quale la Soprintendenza di Catania ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato, imposto sul territorio di Monte Scalpello e Monte Turcisi, area ricca di emergenze naturalistiche, storiche e archeologiche meritevoli di salvaguardia e che conferiscono al bene una bellezza suggestiva;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, al fine di impedire che, nelle more dell'adozione della pianificazione paesistica, il sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. n. 3, fg. n. 351;
Visto il decreto n. 9279 del 30 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997, reg. n. 1, fg. n. 20, con il quale è stato approvato il programma triennale di lavoro per la redazione dei piani territoriali paesistici di 3 ambiti regionali secondo le indicazioni delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Visto il decreto n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
Considerato che con decreto n. 8836 del 24 dicembre 1998 sono state impegnate e accreditate alla Soprintendenza risorse per pervenire alla tempestiva redazione dei piani territoriali paesistici delle aree comprese nella provincia di Catania, soggette a vincolo di temporanea immodificabilità, giusta quanto precisato con assessoriale prot. n. 5263 del 28 dicembre 1998;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area di Monte Scalpello e Monte Turcisi ricadente nel comune di Castel di Judica, territorio meglio individuato nel decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995 e comunque non oltre il 9 settembre 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area di Monte Scalpello e Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica per effetto del decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, prorogato con decreto n. 7001 del 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 9 settembre 2000 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, facente parte del comune di Castel di Judica, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castel di Judica, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castel di Judica dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Catania comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1999.
  MORINELLO 

(99.33.1510)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 10 agosto 1999.
Direttive per la presentazione di programmi di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986 riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione inSicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economica-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92 che autorizza la spesa di L. 30.000 milioni per l'anno 1998, L. 60.000 milioni per l'anno 1999 e L. 59.000 per ciascuno degli anni successivi, da ripartire tra le regioni per l'attuazione di programmi e piani personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "h" di particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministero della solidarietà sociale del 22 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1998, reg. 2, fg. 373, con il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 1998 dello stanziamento profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98 con assegnazione alla Regione Sicilia di L. 2.661 milioni e successivo accredito sul c.c. infruttifero n. 22721/526 B.I. con obbligo d'impiego nel biennio successivo;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 145 del 12 marzo 1999 registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999, reg. 2, fg. 112, con il quale la superiore disponibilità è stata iscritta nel bilancio regionale esercizio 99 cap. 19051 - rubrica Assessorato regionale degli enti locali;
Ritenuto di dovere concorrere al superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale dei portatori di handicap gravi mediante l'attivazione delle iniziative previste dal citato art. 39, legge n. 104/92 nel rispetto dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità fissati dalla Costituzione e dei principi enunciati dall'organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuto di dovere, per le finalità, emanare apposita direttiva d'impiego delle superiori disponibilità con il coinvolgimento dei comuni, singoli ed associati, e delle province regionali nell'ambito delle rispettive competenze con la presentazione di programmi e/o progetti d'intervento, annuali o pluriennali, per l'integrazione familiare, lavorativa e sociale delle persone con handicap grave;
Visto l'esito dell'incontro promosso con le rappresentanze delle autonomie locali e le organizzazioni del privato sociale presenti nel territorio;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, le direttive per la presentazione ed il finanziamento dei programmi di sostegno delle persone handicappate gravi per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 39, 2° comma, lett. 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia del Ministro della solidarietà sociale per l'anno 1998 e per ciascuno degli anni successivi.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 1999.
  BARBAGALLO 

Allegato
DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI AI SENSI ART. 39, 2° COMMA, LEGGE N. 104/92

Premessa
Con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 145 del 12 marzo 1999 è stata iscritta nel bilancio della Regione, rubrica Assessorato enti locali, la disponibilità di lire 2.661 milioni trasferita per l'anno 1998 dal Ministro della solidarietà sociale, ai sensi art. 3, 1° comma, legge n. 162/98, destinata alla realizzazione di progetti a sostegno delle persone che per una minorazione singola o plurima, fisica, psichica o sensoriale, hanno subito una grave e permanente limitazione della propria autonomia personale e relazionale, privi di assistenza familiare e/o inseriti in nuclei naturali e/o affidatari che per l'età avanzata dei suoi componenti od altre difficoltà non siano in grado di prestare adeguata assistenza.
La superiore disponibilità finanziaria unita all'assegnazione dell'anno 1999 e degli anni successivi, consente una programmazione di servizi ed attività ad elevata integrazione socio-sanitaria con il primario obiettivo di mantenere la persona handicappata nel contesto familiare e di appartenenza, rimuovendo le cause che ne possono compromettere la partecipazione alla vita civile per una reale integrazione familiare, lavorativa sociale, in attuazione dei principi costituzionali di rispetto della dignità, libertà ed autonomia della persona.
Obiettivi degli interventi
La riduzione dell'autonomia personale richiede un accesso globale alla sfera degli individui handicappati con prestazioni personalizzate, sociali ed a valenza sanitaria, di assoluta innovazione ad integrazione dei servizi già erogati dagli enti locali in attuazione della legislazione regionale di settore (leggi regionali n. 68/81 n. 16/86).
Essenziale agli obiettivi la partecipazione delle famiglie, associazioni, Onlus, comprese le IPAB e le organizzazione del volontariato, sia nelle fase della ricerca dell'utenza e progettazione delle iniziative che in quella della realizzazione dei progetti con supporto di natura professionale, relazionale e motivazionale di assoluta valenza etica a beneficio dell'integrazione istituzionale, gestionale e comunitaria degli interventi che appare possibile raggiungere con ampio approccio alle problematiche degli handicappati e delle loro famiglie.
Si tratta, in pratica, di superare logiche del passato di mera assistenza, seppure necessaria, con approdo ad obiettivi di assoluta promozione e recupero dell'handicappato a "risorsa della società" mediante l'inserimento od il reinserimento nella vita sociale e nel lavoro, con risultati di forte recupero civile ed occupazionale anche per le nuove figure professionali richieste nel settore dei servizi sociali.
Collegato obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell'intera famiglia con l'offerta di adeguati supporti a sollievo del loro interminabile impegno, costretta spesso alla resa per l'età avanzata dei suoi componenti o per l'esaurirsi delle energie non facilmente sostituibili con il ricorso alle offerte del mercato. Le famiglie, guidate dall'amore per i propri congiunti svantaggiati, chiedono alla società un aiuto per il loro mantenimento nell'ambito familiare e per agevolarne la partecipazione alla vita scolastica e formativa, all'attività professionale e lavorativa anche in presenza di handicap grave.
Obiettivi questi che si collocano agevolmente nell'avviato progetto del Governo a sostegno del ruolo sociale della famiglia, genitoriale e non, del recupero alle soglie del terzo millennio di valori e scelte di solidarietà collettiva, istituzionale e privata, in un quadro complessivo di sicurezza sociale.
Scelta obbligata in una società, forse a torto definita del benessere, sempre più esposta a fenomeni di povertà, emarginazione e di esclusione sociale per i soggetti più deboli a causa dell'età, disabilità o disagio.
Progetti - Requisiti
I programmi e/o piani d'intervento, di durata non superiore al triennio, debbono riportare i seguenti elementi:
a)  l'analisi delle condizioni e dei bisogni espressi nel territorio dai soggetti portatori di handicap riconosciuto grave, compresi i soggetti con minorazione sensoriale;
b)  le risorse pubbliche e private operanti nelle aree di riferimento con indicazione dei servizi e delle attività prestate a sostegno dei medesimi soggetti e delle rispettive famiglie di natura sociale e sanitaria;
c)  le attività e l'aiuto che nelle previsioni di cui all'art. 39, 2° comma, lett. 1-bis ed 1-ter si intendono attivare in rapporto alla specificità della domanda di aiuto ad integrazione ed innovazione dei servizi già assicurati;
d)  gli obiettivi specifici, i tempi, le modalità e gli strumenti operativi, professionali ed organizzativi che si intendono impiegare, con indicazione delle istituzioni, associazioni, Onlus ed organizzazioni del volontariato che hanno partecipato alla progettazione e che si ritiene possano partecipare alla loro attuazione;
e)  dettagliate previsioni di spesa per ciascun progetto e per l'intero programma con indicazione dei livelli retributivi applicati per le prestazioni lavorative e/o professionali assicurate in rapporto libero convenzionale od altro titolo, e per oneri generali e strumentali, con indicazione delle fonti di finanziamento e delle eventuali risorse, a compartecipazione messe a disposizione dai medesimi enti locali, con riparto dei costi complessivi su base annuale; con applicazione del C.C.N.L. per gli operatori impiegati, tariffario per il personale professionale in convenzione, ed a rimborso delle spese documentate per il personale volontario;
f)  gli strumenti di verifica in itinere e finali del programma e/o progetti;
g)  i contenuti del protocollo d'intesa con l'AUSL riportante l'impegno per il servizio sanitario (di base e di secondo livello) ad assicurare tutte le attività di cura e riabilitazione per i soggetti assistibili con indicazione degli operatori sanitari da impiegare in via diretta od in convenzione, ovvero a rimborso dell'ente gestore.
Tipologia
Sono ammissibili programmi e/o progetti rientranti tra le previsioni dell'art. 39, 2° comma, lettera L/bis e L/ter della legge n. 104/92 introdotti dall'art. 1 della legge n. 162/98 e segnatamente a titolo semplificativo i seguenti interventi:
A) assistenza domiciliare e/o aiuto personale anche nella forma dell'ospedalizzazione domiciliare: interventi assicurati con impiego di operatori qualificati, anche nell'arco delle 24 ore, in relazione ad una accertata e documentata condizione di permanente e grave riduzione dell'autonomia personale-relazionale tale da determinare ove non sostenuta sofferenza psicofisica, svantaggio sociale, emarginazione.
E' condizione prioritaria l'assenza o l'inserimento in nucleo familiare naturale od affidatario non più in grado di assicurare idonea assistenza, sorveglianza ed aiuto nell'arco dell'intera giornata all'interno ed all'esterno dell'abitazione. In particolare, le prestazioni debbono riguardare sia l'aiuto fisico per il compimento degli atti elementari di vita quali l'igiene e cura personale, l'alimentazione, la vestizione, l'aiuto motorio dentro e fuori le mura domestiche che il segretariato sociale, il sostegno psicologico e sociale professionale, il governo dell'abitazione, l'accompagnamento per visite mediche, commissioni e vita di relazione con la partecipazione ad attività scolastiche, formative, sportive, culturali, ricreative; l'accesso, infine, ai pubblici uffici, ai centri socio riabilitativi diurni, alle attività libero-professionali, la partecipazione a stages, seminari, congressi e manifestazioni. L'aiuto personale comprende il servizio d'interpretariato per i non udenti e l'educazione alla comunicazione per i non vedenti.
Dette attività debbono collocarsi al di fuori ed a integrazione delle prestazioni già erogate dalle amministrazioni locali e dalla AUSL quali l'aiuto domestico, l'assistenza abilitativa ed economica, il servizio igienico personale nelle scuole, l'attività di riabilitazione socio-sanitaria in centri residenziali diurni ed ambulatoriali, il trasporto per le frequenze scolastiche e per i medesimi centri di riabilitazione, nel caso dell'ospedalizzazione domiciliare ad integrazione della stessa prestazione sanitaria assicurata dell'Azienda ospedaliera.
Il personale utilizzato, dipendente o fornito dagli enti in convenzione, deve essere in possesso di adeguata preparazione e conoscenza specifica (assistente domiciliate e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, animatore socio educativo, interprete del linguaggio, esperto tiflologo etc.); analoga formazione dovranno possedere sia gli obiettori di coscienza che i cittadini volontari disponibili che ne facciano richiesta nonché gli operatori delle organizzazioni di volontariato. Il competente servizio sanitario dell'AUSL (già équipe pluridisciplinare) ovvero dell'Azienda ospedaliera dovrà attestare con la stipula di protocollo d'intesa la condizione di gravità dei soggetti ammessi, le prestazioni di natura sanitaria da assicurare e le relative figure professionali da impiegare sia al domicilio che presso i servizi diurni ed ambulatoriali, (medico specialista, terapista riabilitazione, infermiere professionale, ausiliare socio-sanitario), nonché a verificare, di concerto con i servizi sociali locali e con cadenza semestrale i risultati del progetto in termini di riabilitazione socio-sanitaria;
B)  istituzione servizi di accoglienza nelle tipologie di comunità alloggio (8-10 p.l.) e casa famiglia (4/6 p.l.) e strutture analoghe, per accoglienza di breve periodo e per situazione di emergenza, a causa della temporanea indisponibilità od assenza della famiglia naturale e/o affidataria, allo scopo di fruire di un ambiente di vita adeguata alla propria condizione ed al bisogno di protezione, di guida e di assistenza.
Le strutture vanno collocate nei centri abitati per una più agevole socializzazione ed in costante collegamento con i servizi sanitari ed i centri occupazionali-riabilitativi, possibilmente debbono occupare appartamenti di civile abitazione situati in contesto condominiale al piano terreno con adeguati spazi esterni compatibilmente con le dimensioni richieste di mq. 150/200.
Le residenze debbono garantire ambienti e servizi personalizzati con spazi di vita ed attività collettiva diurna degli ospiti; cucina e servizi debbono rispondere alle prescrizioni in materia di igienicità, sicurezza e superamento barriere architettoniche alla luce delle più recenti prescrizioni; l'apertura di tali servizi rimane, pertanto, subordinata all'acquisizione di ogni autorizzazione.
Il numero e la qualifica degli operatori impiegati è definito, di concerto, dal servizio sociale e sanitario in proporzione al numero ed alla condizione dei soggetti ospiti, con l'ausilio di addetti al riordino degli alloggi e di personale di cucina. Aperti alla collaborazione delle associazioni e del volontariato in aggiunta al personale dipendente, le comunità alloggio e le case famiglia "per gravi" integrano servizi residenziali di tipo familiare in alternativa ai "centri per gravi" già istituiti dalla normativa regionale ex legge regionale n. 16/86, coniugando il bisogno di protezione e recupero di qualsiasi capacità residuale con l'obiettivo di reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito familiare e sociale con frequenza e/o cadenza periodica, ove possibile, in costante collegamento con i servizi del territorio ed in particolare con i centri occupazionali e riabilitativi.
L'ammissione e dimissione rimane subordinata all'approvazione dell'A.U.S.L. cui compete insieme ai servizi sociali la determinazione dello standard tecnico-sociale per unità e profili da impiegare, la verifica dei risultati raggiunti, con contestuale stipula di apposito protocollo d'intesa sull'intero progetto d'istituzione dei servizi residenziali in argomento, sugli obiettivi sulle modalità di conduzione dell'alloggio e sugli strumenti di controllo.
Anche i progetti di istituzione e gestione dei servizi di accoglienza in presidi residenziali di tipo familiare possono essere promossi e gestiti in convenzione da enti, associazioni, coop. sociali, IPAB ed organizzazioni di volontariato previa iscrizione negli appositi albi regionali (art. 10, 1°, 3°, 4° comma, legge n. 104/92);
C) rimborso parziale spese documentate: mediante la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di programmi di assistenza, aiuto personale e riabilitazione sociale, come individuati in precedenza, sulla scorta di preventiva autorizzazione degli enti locali, ed attuati dalle famiglie, enti, associazioni, Onlus etc.. L'approvazione dei programmi di assistenza è subordinata all'acquisizione di certificazione sanitaria sulla gravità dell'"h", sulle capacità residuali e funzionali, sulle condizioni familiari e reddittuali, sentito il competente servizio dell'AUSL sul'idoneità dell'iniziativa a sostegno degli obiettivi di prevenzione dell'aggravamento delle disabilità, sul recupero delle capacità ai fini riabilitativi e sul reinserimento delle persone handicappate nel contesto familiare e sociale. Il rimborso non potrà comunque riguardare prestazioni di ordinaria fruizione del servizio sociale locale e delle strutture ambulatoriali ed ospedaliere del servizio sanitario; di norma il rimborso non potrà superare l'80% della spesa ammessa e documentata dalle famiglie il cui reddito complessivo si attesta in misura non eccedente il limite previsto dalla legge regionale n. 16/86 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto al 50% della spesa autorizzata per redditi familiari superiori a tale limite. Ove il rimborso documentato riguardi programmi attuati dagli enti del privato sociale, la misura del contributo non potrà eccedere l'80% della spesa ammessa.
E' facoltà comunque degli enti locali prevedere nei superiori limiti misure diverse di contribuzione alle spese, purché a parziale rimborso, in rapporto all'entità del numero di soggetti da assistere in via indiretta ed alle condizioni reddittuali accertate.Anche per detti programmi le famiglie potranno ricorrere ad enti, associazioni ed organizzazioni non lucreative di utilità sociale anche di volontariato, per l'elaborazione ed attuazione del progetto;
D) piani particolareggiati per soggetti che ne facciano richiesta possono essere attivati programmi individuali di aiuto alla persona per il recupero e lo svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita indipendente e di relazione, oltre che d'integrazione formativa, lavorativa, culturale e ricreativa.
Anche per l'attuazione di detti piani gli enti locali possono avvalersi in regime di convenzione delle organizzazioni del privato sociale ed IPAB sia nella fase della ricerca ed elaborazione dei singoli progetti che in quella dell'attuazione, con la partecipazione della stessa famiglia e di personale volontario.
Per ciascun soggetto il piano dovrà riportare l'esito degli accertamenti sulla minorazione o disabilità, sulle difficoltà funzionali, le necessità terapeutiche e riabilitative, il bisogno dell'intervento socio-assistenziale permanente, la natura e le modalità di svolgimento del sostegno richiesto, gli operatori da impiegare, l'entità della spesa da sostenere periodica e complessiva.
Apposito protocollo d'intesa con l'AUSL o con l'Azienda ospedaliera di riferimento dovrà assicurare per ciascun programma e piano individuale la congruità dell'iniziativa rispetto agli obiettivi con individuazione dei tempi e modi di verifica delle prestazioni e della loro efficacia in termini sociali e sanitari o con l'Azienda ospedaliera.
Valutazione
All'esame e selezione dei progetti pervenuti si provvederà con l'apporto di costituendo gruppo tecnico interassessoriale sulla scorta dei seguenti elementi di valutazione:
a)  livello d'integrazione dei programmi proposti con i servizi sociali e sanitari di base, con le agenzie scolastiche, formative e lavorative;
b)  ambito territoriale degli interventi con priorità per i progetti a valenza sovracomunale gestiti sia dai comuni associati che dalle province regionali;
c)  previsione di piani personalizzati, anche a contenuto innovativo, di assistenza domiciliare e/o di aiuto personale nel compendio di prestazioni sociali e sanitarie nell'arco della giornata e sino alle 24 ore, di soggetti gravi privi di adeguato nucleo familiare od in grado di prestare il sostegno necessario, con capacità di inserimento nella vita di relazione a carattere sociale, culturale e lavorativa;
d)  istituzione e gestione di case-famiglia e comunità alloggio per accoglienza temporanea dei soggetti handicappati al fine di agevolare la destituzionalizzazione e favorirne il rientro e la presenza nel nucleo familiare e contesto di appartenenza;
e)  entità della spesa annuale e complessiva e l'eventuale compartecipazione ai costi da parte degli enti locali e delle associazioni ed istituzioni proponenti;
f)  partecipazione di istituzioni pubbliche-private nella ricerca ed analisi della domanda sociale proveniente dalle famiglie e nella progettazione dei programmi di interventi, anche personalizzati, con eventuale disponibilità dei medesimi enti all'attuazione per la credibilità delle esperienze maturate e per la radicata territorialità conseguita;
g)  idoneità del progetto alla prosecuzione oltre la fase di sperimentazione;
h)  livello professionale del personale richiesto a sostegno della quotidiana individuazione dei bisogni delle persone handicappate e di costante adattamento delle risposte.
Soggetti proponenti
Sono autorizzati alla presentazione di programmi e progetti d'intervento i comuni, singoli ed associati, e le province regionali della durata non superiore al triennio, purché d'immediata esecutività e corredati del piano economico e fabbisogno finanziario, con eventuale previsione di compartecipazione alla spesa a carico dei propri mezzi di bilancio.
I medesimi enti locali possono promuovere ed assicurare la partecipazione di istituzioni pubbliche e del privato sociale sia nella fase della progettazione degli interventi che nella successiva attuazione sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale delle prestazioni socio-assistenziali nell'ambito dei progetti mirati d'integrazione personale, familiare e sociale delle persone handicappate, avuto riguardo alle esigenze di coordinamento con i restanti servizi territoriali e sanitari.
I medesimi enti ed organismi, anche di volontariato, dovranno essere assunti in convenzione ai sensi art. 38, legge n. 104/92 purché in possesso dei requisiti statutari ed organizzativi ed, ove necessario, in possesso di strutture idonee per livelli di prestazione, qualifiche del personale ed efficienza operativa, oltre che per il possesso dei requisiti tecnici, igienici e di sicurezza prescritti.
Per progetti di durata biennale o triennale, le richieste di finanziamento dovranno essere specificate per ciascun esercizio di riferimento, significando che per gli esercizi successivi alla prima annualità (1998) l'erogazione della somma necessaria rimane subordinata all'effettiva disponibilità ai sensi art. 3, 1° comma, legge n. 162/98.
Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali di programmazione e razionalizzazione degli interventi di cui al citato art. 39 della legge n. 104/92, questo Assessorato potrà, qualora ne ravvisi la necessità, avvalersi dei soggetti previsti dall'art. 38 della medesima legge.
Modalità di presentazione
I comuni e le province regionali debbono, pena l'esclusione, presentare il progetto proposto nel termine massimo di giorni 30 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente atto d'indirizzo in busta chiusa ed in triplice copia all'Assessorato regionale enti locali, direzione AA.SS. G.L. XIV S.S., tramite inoltro postale ed a mezzo raccomandata con avviso ritorno od altro mezzo. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale ovvero del bollo di ricevimento in caso di consegna diretta.
Il programma/progetto dovrà essere corredato da:
1)  istanza di finanziamento a firma legale rappresentanza dell'ente;
2)  delibera di approvazione del programma e di richiesta del finanziamento;
3)  protocollo d'intesa, convenzione od accordo di programma, stipulato con l'AUSL od Azienda ospedaliera competente e riportante l'approvazione dell'iniziativa e l'impegno ad assicurare le prestazioni sanitarie attraverso i servizi di base e di 2° livello ovvero ospedalieri ad integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con contestuale impegno a verificarne i risultati e l'efficacia;
4)  per progetti a valenza sovracomunale è necessario accompagnare la superiore documentazione con l'atto d'intesa dei comuni aderenti e l'individuazione dell'ente capofila deputato alla realizzazione del progetto ed alla gestione dei fondi.
All'approvazione e finanziamento dei progetti ammissibili si provvederà entro i successivi 60 giorni con contestuale avvio della procedura di accredito delle somme assegnate nell'ambito delle disponibilità trasferite dal Ministero della solidarietà sociale.
(99.33.1493)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 giugno 1999.
Nuovo sistema tariffario per le prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta da applicarsi temporaneamente ed in via sperimentale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, ai sensi della quale la Regione eroga anche in forma indiretta l'assistenza ospedaliera;
Visti i decreti legislativi n. 502 del 3 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993 sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto ministeriale della sanità del 15 aprile 1994, sulla determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitative ed ospedaliere;
Visto il decreto ministeriale della sanità del 14 dicembre 1994, sulle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Vista la legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, che determina le tariffe regionali per prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata;
Visto il decreto n. 6309 del 24 maggio 1993, con il quale sono state fissate le quote di rimborso al paziente, omnicomprensive per l'anno 1993, per ciascuna giornata di degenza, relativa ai ricoveri in forma indiretta, previsti dallo art. 14 della summenzionata legge regionale n. 27/75, nelle case di cura allora non convenzionate, commisurate alle diarie per giornate di degenza dovute alle case di cura private convenzionate;
Visto il decreto n. 27140 del 11 novembre 1998, con il quale si è inteso provvedere alla rideterminazione ed aggiornamento della predetta quota di rimborso ai pazienti per ricoveri nelle case di cura, oggi, non in accreditamento provvisorio, commisurandole, mediante un abbattimento forfettario unico, alle tariffe regionali per le prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata;
Visto il parere espresso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato con nota prot. n. 5127 del 15 febbraio 1999, con il quale si ritiene opportuna l'emanazione di un decreto assessoriale di ritiro motivato del decreto n. 27140/98 e la successiva adozione di un nuovo decreto conforme agli intendimenti di questa Amministrazione, ritenendo, inoltre, legittimo non procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto predetto, nelle more della registrazione della Corte dei conti del provvedimento di ritiro;
Ritenuto opportuno, alla luce delle precedenti considerazioni, che dette tariffe possano essere fissate secondo i seguenti criteri:
- rimborso per prestazioni ex legge regionale n. 66/77:
- rimborso pari al 90% del DRG per la specifica patologia previsto dal tariffario regionale per le case di cura in regime di accreditamento provvisorio;
- in tutti gli altri casi:
- rimborso pari al 70% del DRG per la specifica patologia prevista dal tariffario regionale;
Ritenuto, opportuno, altresì, ai fini del monitoraggio delle prestazioni e del controllo della spesa indotta, che tale nuovo sistema tariffario per le prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, debba applicarsi in via sperimentale per un periodo di sei mesi a conclusione del quale potrà essere soggetto ad eventuale revisione e rideterminazione da parte di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, la quota di rimborso omnicomprensiva ai pazienti che ricorrono all'assistenza indiretta presso strutture sanitarie private non accreditate è determinata secondo i seguenti criteri:
- rimborso per prestazioni ex legge regionale n. 66/77:
- rimborso pari al 90% del DRG per la specifica patologia previsto dal tariffario regionale per le case di cura in regime di accreditamento provvisorio;
- in tutti gli altri casi:
- rimborso pari al 70% del DRG per la specifica patologia prevista dal tariffario regionale.

Art. 2

Il nuovo sistema tariffario per le prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, di cui al precedente articolo, entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà applicato, in via sperimentale, per un periodo di sei mesi, durante il quale le prestazioni e la spesa indotta saranno oggetto di monitoraggio da parte di questa Amministrazione.

Art. 3

A conclusione del periodo di monitoraggio, tale nuovo sistema tariffario potrà essere soggetto ad eventuale revisione e rideterminazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 21 giugno 1999
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 6 luglio 1999, alla nota n. 461.
(99.31.1398)
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DECRETO 23 luglio 1999.
Modifica del decreto 22 aprile 1994, concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai comuni della Sicilia per interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Viste le leggi regionali n. 1/79, art. 30; n. 36/86, art. 22; n. 5/98, art. 2; n. 10/99, art. 29;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto 18 giugno 1994;
Visto il decreto n. 10660 del 22 aprile 1994;
Vista la necessità di apportare delle modifiche e integrazioni al decreto n. 10660 del 22 aprile 1994 a seguito della normativa istitutiva delle Aziende U.S.L. della Sicilia e alle relative norme organizzative delle stesse;
Considerato che occorre aggiornare e integrare i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai comuni della Sicilia per interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario;

Decreta:


Art. 1

A parziale modifica del decreto n. 10660 del 22 aprile 1994, sono aggiornati e integrati i criteri di erogazione delle somme così come enunciati nell'allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il gruppo competente per materia è autorizzato ad effettuare verifiche e controlli sotto il profilo tecnico e amministrativo sul corretto utilizzo del contributo concesso.

Art. 3

I criteri così come modificati nel presente decreto si applicano fin dall'esercizio in corso.

Art. 4

Il presente decreto, in uno all'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 luglio 1999.
  SANZARELLO 

Allegato
CAP. 41953 CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SICILIA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA NEL SETTORE IGIENICO-SANITARIO

I contributi nel loro ammontare saranno concessi in base al numero degli abitanti di ciascun comune come segue:
  Fascia di popolazione del comune | Assegnazione 
- fino a 1.000 abitanti  20.000.000 
- da 11.000 a 13.500 abitanti  30.000.000 
- da 13.501 a 15.000 abitanti  35.000.000 
- da 15.001 a 10.000 abitanti  40.000.000 
- da 10.001 a 15.000 abitanti  45.000.000 
- da 15.001 a 25.000 abitanti  50.000.000 
- da 25.001 a 35.000 abitanti  55.000.000 
- da 35.001 a 45.000 abitanti  60.000.000 
- da 45.001 a 55.000 abitanti  65.000.000 
- da 55.001 a 65.000 abitanti  70.000.000 
- da 65.001 a 75.000 abitanti  75.000.000 

Le istanze a firma del sindaco vanno inoltrate all'Assessorato regionale della sanità, piazza Ottavio Ziino - Palermo - corredate dalla seguente documentazione:
1) relazione tecnico-illustrativa a firma del capo settore del servizio igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., e/o dal responsabile delegato, del medesimo servizio del distretto, competente per territorio, sulla entità e utilità dell'intervento ai fini igienico-sanitari e della tutela della salute pubblica;
2) preventivo di spesa dettagliato;
3) delibera della giunta comunale munita degli estremi di avvenuta pubblicazione e ove sia recepita la relazione tecnico-illustrativa della Azienda U.S.L. nonché l'attestazione che il comune non ha sufficienti risorse economiche per gli interventi di emergenza igienico-sanitari.
Trattandosi di interventi straordinari di emergenza i comuni dell'Isola non possono accedere a tale beneficio anno per anno, con regolarità, fatta salva la situazione di assoluta emergenza per documentato rischio per la salute pubblica sulla base di ordinanza sindacale, ovvero, qualora si rendesse urgente e necessario per quei comuni che non hanno avuto una adeguata copertura finanziaria è consentita l'erogazione di un contributo non superiore al 50% rispetto a quello concesso l'anno precedente compatibilmente con le mutate situazioni temporali.
Considerata la natura degli interventi la relazione tecnico-illustrativa dell'Azienda U.S.L. dovrà essere presentata congiuntamente alla documentazione prevista, ai fini dell'assegnazione del contributo entro 60 giorni dalla data dell'accertamento.
(99.31.1396)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 350.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- dott. Renato Granata, presidente;
- prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, Avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, Avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge della Regione siciliana, approvata il 7 novembre 1997, recan-te «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della leg-ge regionale 4 aprile 1995, n. 29.Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio», promosso con ricorso del Commissario dello Stato pr la Regione siciliana, noti-ficato il 15 novembre 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;
Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F.Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Laura Ingargiola per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 (recte: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).
2. - Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in particolare:
- l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della "norma di mera sanatoria", verrebbe ad ampliare "oltremodo" la sfera degli originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto, per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;
- l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere a carico della pubblica amministrazione, ledendo, da un lato, il "principio di buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi;
- gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che "attribuiscono all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di attuazione relativi, rispetivamente, alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio dell'Isola", ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che, invece, conferisce tale potestà regolarmentare al Presidente della Regione.
3. - Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
4. - Con memoria depositata il 1° aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione dello stesso, il Presidente della Regione siciliana ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle disposizioni censurate.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11, il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione dell'art. 12 dello statuto speciale.
2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
  f.to:  Renato Granata, presidente Massimo Vari, redattore GiuseppeDi Paola, cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1999
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
(99.32.1443)
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SENTENZA 14-22 luglio 1999, n. 352.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- dott. Renato Granata, presidente;
- prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, Avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, Avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 13, comma 4, e 14, della legge della Regione siciliana, approvata il 5 settembre 1997, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo», promosso con ricorso del Commissario di Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 settembre 1997, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avv. Francesco Torre per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, (R. Ric. n. 60 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo), per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.In particolare, il ricorrente ha impugnato l'art. 7 della predetta legge, nella parte in cui esso conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli esperti nominati dai sindaci, dall'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1994.Tale previsione sarebbe, secondo il ricorrente, lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Parimenti oggetto di censura per violazione dell'art. 97 della Costituzione è la previsione dell'art. 10 della legge denunciata, che autorizza l'Amministrazione regionale a riammettere in servizio, a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, prescindendo dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della Presidenza della Regione siciliana, che era stato dichiarato decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera c), del testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Tale disposizione è stata denunciata anche per il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla deroga, disposta dalla predetta norma per un caso concreto, e non giustificata dalla obiettiva diversità di esso dagli altri casi, ad uno dei presupposti necessari per l'istituto della riammissione in servizio.
Altra disposizione impugnata è l'art. 13 della legge regionale citata, che riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 36 del 1991, come modificato dall'art. 50 della legge regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del settore turistico da sussidiaria in solidale, senza obbligo per il creditore di escutere previamente il debitore principale.Il ricorrente ravvisa in tale disposizione il contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che con il principio della ragionevolezza, e con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
E', infine, oggetto di censura l'art. 14, che interpreta il combinato disposto dell'art. 47, ultimo comma, della legge regionale n. 9 del 1986 e dell'art. 37, ultimo comma, della legge regionale n. 33 del 1996 nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9 del 1986 il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione.In tal modo, secondo il ricorrente, si recherebbe ancora una volta vulnus agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendosi una sanatoria non giustificata da preminenti interessi pubblici, e creandosi, nell'ambito dei dipendenti provinciali, una categoria privilegiata.
2. - Nel giudizio si è costituita la Regione siciliana, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
3. - In data 16 ottobre 1997, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997), con l'omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione siciliana, una memoria per dedurre che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e per chiedere, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale di una serie di disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido.Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo). In particolare, della citata legge, sono stati impugnati gli artt. 7, 10, 13, quarto comma, e 14.
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
  f.to:  Renato Granata, presidente Riccardo Chieppa, redattore GiuseppeDi Paola, cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1999
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
(99.32.1445)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Permesso di ricerca di acque minerali denominato "Cozzo Fastuchera", in territorio di Altavilla Milicia.
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 533 del 18 maggio 1999, visto e prenotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 10 giugno 1999, al n. 42, alla società La Fonte s.r.l., con sede in Altavilla Milicia, via Arciprete Gagliano n. 43, è stato accordato il permesso di ricerca di acque minerali "Cozzo Fastuchera" in territorio di Altavilla Milicia per la durata di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(99.32.1448)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 13 agosto 1999, n. 8.
"Restauro Sicilia" - Programma sperimentale per la promozione di interventi nei centri storici di restauro urbano, riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché recupero di unità edilizie da destinare a case albergo, case di riposo per anziani e per altre categorie assistite nonché attrezzature collettive e servizi pubblici connessi alla residenza permanente o temporanea nei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sezione III, artt. 60 e 61, sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, riguardanti in particolare:
-  la determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
-  la programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
-  la gestione ed attuazione degli interventi, nonché la definizione delle modalità d'incentivazione;
-  la determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati e di recupero urbano e di riqualificazione urbana.
L'art. 45, comma 14, della legge finanziaria nazionale n. 448 del 23 dicembre 1998 ha previsto che le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.
In osservanza della predetta normativa l'art. 49 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1999 (Finanziaria regionale) ha autorizzato il Presidente della Regione a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione siciliana con deliberazioni del C.I.P.E. e relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999.
Delle risorse di cui il CER ha comunicato la disponibilità, derivanti dalle giacenze relative all'edilizia agevolata, con delibera n. 163 del 30 giugno 1999 la Giunta regionale ha destinato la somma L. 554.150.000.000 all'attuazione di programmi innovativi in ambito urbano volti a riqualificare il tessuto urbanistico edilizio ed ambientale, nel rispetto delle finalità e dei principi dettati dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale.
Nella seduta del 10 agosto 1999 la Giunta regionale ha destinato L. 304 mld, dei fondi in precedenza indicati, a favore di enti locali e di enti socio-assistenziali per interventi di restauro urbano, riqualificazione urbanistica ed ambientale, nonché di recupero di unità edilizie destinate ad attrezzature collettive e servizi pubblici connessi alla residenza permanente o temporanea di categorie assistite, nei centri storici dei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, secondo i dati comunicati dall'ISTAT con riferimento all'anno 1997.
Poiché questo Assessorato deve provvedere alla predisposizione dei piani di utilizzo delle risorse suddette, si dettano di seguito le direttive per la presentazione da parte dei soggetti interessati delle istanze d'inclusione in tali piani, per la realizzazione di interventi ed attività riguardanti gli obiettivi specificati di seguito:
a)  Soggetti ammessi a presentare domanda
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
1)  enti pubblici;
2)  enti morali e/o assistenziali;
3)  enti e/o aziende produttrici di pubblici servizi;
b)  Tipologie d'intervento ammissibili
1)  manutenzione straordinaria: è costituita da opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, impiegando materiali, tecnologie e procedimenti costruttivi anche di tipo tradizionale, nonché per integrare o realizzare ex-novo i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
2)  restauro: è un insieme sistematico di opere rivolto alla conservazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione degli edifici storici più rilevanti, che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, ne consenta destinazioni d'uso con esse compatibili. Per edifici storici più rilevanti si intendono le unità edilizie che hanno assunto principale importanza nel contesto urbano e territoriale per specifici caratteri architettonici, spaziali ed artistici, ivi compresi gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939;
3)  ripristino filologico: consiste nella ricostruzione di edifici specialistici o residenziali a carattere monumentale, particolarmente degradati per crolli o demolizioni, non recuperabili con altri tipi di interventi. Esso è praticabile in presenza di materiale documentario in grado di illustrare esaurientemente la configurazione originaria dell'edificio. Tale sistemazione deve comunque consentire la riconoscibilità dell'impianto originario;
4)  risanamento conservativo: è un insieme sistematico di opere rivolto alla conservazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione degli edifici storici che, pur non avendo eccezionali qualità architettoniche ed artisti- che, costituiscono parte integrante del patrimonio edi-lizio dell'insediamento storico e contribuiscono alla definizione dell'identità e della morfologia urbana che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, ne consenta destinazioni d'uso con esse compa-tibili. Gli interventi di risanamento conservativo sono rivolti a quegli edifici che, oltre a partecipare organi-camente alla formazione dell'ambiente urbano storico, possiedono caratteri significativi dal punto di vista ti-pologico per la distribuzione interna degli ambienti, per la disposizione degli elementi di collegamento verticale e per la qualità dei sistemi aggregativi della residenza;
5)  ristrutturazione edilizia: è un insieme sistematico di opere tendenti alla trasformazione parziale o totale degli edifici, portando ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono prevalentemente rivolti a unità edilizie molto degradate che, pur non possedendo particolari caratteristiche architettoniche e spaziali, sono riconoscibili tipologicamente come edifici storici a destinazione residenziale e costituiscono parte integrante della morfologia urbana;
6)  completamento morfologico: consiste nella ricostituzione del patrimonio edilizio storico non monumentale, con funzione residenziale, in aree comprese negli isolati residenziali, rese libere per crolli e demolizioni delle unità edilizie residenziali preesistenti, attraverso la riproposizione delle unità edilizie così come individuate prioritariamente nella cartografia catastale postunitaria;
c)  Interventi ammissibili
Sono compresi fra quelli ammissibili a finanziamen-to gli interventi riconducibili alle tipologie di cui al precedente punto a) che riguardino le seguenti catego- rie, purché compatibili con le norme urbanistiche vigen-ti:
1)  restauro urbano: riguarda la valorizzazione, il ripristino e l'utilizzazione degli spazi inedificati e delle aree libere per crolli e demolizioni, acquisite all'uso pubblico. Gli interventi di restauro urbano possono prevedere in particolare:
-  il restauro ed il ripristino di giardini e parchi storici e dei sistemi di arredo;
-  la valorizzazione e la riutilizzazione di spazi inedificati o resi liberi per crolli o demolizioni all'interno del centro storico urbano, destinati ad uso collettivo, come verde pubblico, verde attrezzato, parchi archeologici urbani;
2)  riqualificazione urbanistica ed ambientale: riguarda la valorizzazione e la migliore utilizzazione degli spazi inedificati, delle aree libere di uso pubblico, l'ottimizzazione dell'accessibilità e della mobilità pedonale, il disinquinamento ambientale, la difesa del suolo, la valorizzazione paesaggistica e il ripristino naturalistico-ambientale del territorio comunale. Gli interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale possono prevedere in particolare:
-  l'inserimento di elementi integrati di arredo urbano e di piantumazioni nelle piazze e nelle vie pubbliche;
-  il ripristino e il recupero di antichi tracciati e di spazi pubblici e il connesso risanamento del sottosuolo mediante miglioramento e/o ripristino di reti infrastrutturali per la fornitura di pubblici servizi;
-  il consolidamento, la valorizzazione paesaggistica e la fruizione integrata del territorio comunale;
3)  recupero di immobili di enti pubblici, morali e assistenziali: riguarda interventi diretti al recupero di unità edilizie, già destinate e/o da destinarsi:
-  a residenze speciali, come case-albergo, alloggi comunitari per singoli, per anziani e per altre categorie assistite, individuate dalla vigente legislazione regionale e nazionale;
-  ad attrezzature collettive e servizi pubblici connessi alla residenza permanente o temporanea, purché compatibili per dimensioni e tipologie con le caratteristiche parziali e distributive degli edifici interessati e con il carico urbanistico tollerabile dall'impianto urbano coinvolto;
d)  Documentazione da presentare
Alla domanda di ammissione a finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  relazione tecnico-illustrativa con stima dei costi;
-  stralcio dello strumento urbanistico vigente riportante l'ubicazione dell'intervento;
-  planimetria catastale;
-  dichiarazione di compatibilità alle previsioni dello strumento urbanistico;
-  idonea documentazione fotografica;
e)  Finanziamento concedibile
I finanziamenti degli interventi, comprese le somme a disposizione, verranno concessi fino alla copertura dal 100% della spesa prevista. La stima dei costi dovrà essere redatta con l'applicazione del prezzario regionale vigente;
f)  Istruttoria delle istanze
Le domande, corredate da tutti gli allegati sopra richiesti, dovranno essere presentate a questo Assessorato a mezzo di raccomandata postale, o anche a mano, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso di invio per mezzo di servizio postale, per data di presentazione si intende quella di spedizione apposta dall'ufficio postale.
Per l'esame delle domande e delle relative documentazioni nonché per la valutazione delle stesse per la formazione della graduatoria di ammissione al finanziamento, verrà istituita apposita commissione presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
In caso di presentazione di più iniziative da parte di uno stesso ente, dovrà essere indicata una scala di priorità. La commissione inserirà in graduatoria quelle indicate come prime da ogni ente sulla base delle risorse disponibili, le successive secondo l'ordine di priorità.
All'atto dell'insediamento la commissione fisserà i criteri di valutazione per la determinazione della graduatoria.
Gli enti che hanno presentato progetti utilmente inseriti in graduatoria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima, salvo proroga motivata concessa dall'Assessorato, dovranno presentare i relativi progetti esecutivi, muniti di tutti i visti ed autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
Qualora i lavori da effettuare richiedessero una pluralità di pareri ed autorizzazioni, le amministrazioni comunali, competenti per territorio, potranno indire conferenze di servizi, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23 del 1998, con la partecipazione dei rappresentanti degli uffici interessati per l'esame dei progetti proposti ed il rilascio contestuale delle autorizzazioni e pareri necessari.
L'Assessorato regionale ai lavori pubblici provvederà all'emissione dei decreti di finanziamento.
  L'Assessore: LO MONTE 

(99.34.1550)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ERRATA CORRIGE


DECRETO 26 maggio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Terrasini.
Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 23 luglio 1999, a pag. 16 e seguenti, la firma dell'Assessore per il territorio e l'ambiente riportata in calce deve correttamente leggersi: «Lo Giudice».
(99.23.1063)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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