REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 1999 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 16 giugno 1999.
Costituzione presso la Presidenza della Regione siciliana di un comitato interassessoriale per i problemi delle persone handicappate  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 24 maggio 1999.
Autorizzazione al sig. Caruso Paolo per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Avola.
  pag.


DECRETO 24 maggio 1999.
Autorizzazione al sig. Di Carlo Calogero per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Campofran co  pag.


DECRETO 24 maggio 1999.
Autorizzazione al sig. Ragusa Vincenzo per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Avola.
  pag.


DECRETO 26 maggio 1999.
Riconoscimento dell'E.P.S. Ente produttori selvaggina, con sede in Roma, quale associazione di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori.
  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 24 giugno 1999.
Direttive per l'organizzazione del Servizio bibliotecario regionale siciliano  pag.


DECRETO 21 luglio 1999.
Calendario scolastico 1999/2000  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 26 aprile 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Emilio Sereni s.r.l., con sede in Centuripe, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 27 maggio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Trinità, con sede in Salemi, e nomina del commissario liquidatore  pag. 10 


DECRETO 27 maggio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gispa, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore  pag. 10 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 1 giugno 1999.
Annullamento in autotutela del decreto 12 luglio 1996, concernente nomina della commissione per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e degli atti ad esso connessi e conseguenti.
  pag. 11 

Assessorato della sanità

DECRETO 15 giugno 1999.
Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali per l'anno 1998  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 aprile 1999.
Programma di finanziamento degli interventi relativo alla Misura 4.4 del POP Sicilia 1994/99 -Aree naturali protette e monitaraggio ambientale  pag. 11 


DECRETO 26 maggio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Resuttano  pag. 26 

DECRETO 2 giugno 1999.
Integrazione del decreto 5 maggio 1993, concernente approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Marco d'Alunzio  pag. 31 


DECRETO 4 giugno 1999.
Approvazione della localizzazione provvisoria del-l'impianto di spandimento delle acque bianche nel comune di Mascalucia  pag. 32 


DECRETO 10 giugno 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alì Terme  pag. 33 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 30 giugno 1999.
Nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1999/2000, relative alle associazioni sportive, enti di promozione sportiva, centri di preparazione, centri di avviamento e di addestramento sportivo e attività sportiva nella scuola  pag. 34 


DECRETO 30 giugno 1999.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale.  pag. 39 


DECRETO 30 giugno 1999.
Procedure per la richiesta e l'erogazione di contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero  pag. 43 


DECRETO 30 giugno 1999.
Nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A  pag. 47 

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

ORDINANZA 28 maggio 1999.
Ordinanza relativa all'organizzazione dei seminari di studio sul fenomeno della mafia in Sicilia - Art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51. Anno scolastico 1999/2000  pag. 50 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di opera dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno all'E.S.A. di Palermo  pag. 51 

Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.
  pag. 51 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Nomina dei componenti delle commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze di partecipazione al bando di concorso "Progetto impresa e territorio".  pag. 51 
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di irrigazione S. Leonardo Ovest. Reti idriche di distribuzione al comprensorio di Villabate, 4° lotto.  pag. 51 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario straordinario del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina  pag. 55 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 56 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di componenti della commissione provinciale per l'impiego di Messina  pag. 56 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina  pag. 56 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Messina  pag. 56 
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta  pag. 56 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della società cooperativa sociale a r.l. Airone, con sede in Ispica.
  pag. 57 

Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della società cooperativa sociale a r.l. Vigor, con sede in Ragusa.
  pag. 57 
Iscrizione della ditta Salustra s.r.l., con sede in Trapani, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 57 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta Cantina Sociale Primavera, con sede in Erice, per l'ampliamento di una cantina sociale.  pag. 57 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gangi  pag. 57 
Modifica del regolamento edilizio del comune di Contessa Entellina  pag. 57 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 19 luglio 1999, n. 277.
Adeguamento del regime sanzionatorio di cui al Reg. CEE n. 2078/92 al decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 e alla circolare n.3 del 7 aprile 1999  pag. 57 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 16 luglio 1999, n. 6.
Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21. Art. 2 - Fideiussione provvisoria  pag. 64 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 19 luglio 1999, n. 2.
Criteri per la formulazione dei programmi operativi di cui all'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e procedure per l'erogazione dei relativi contributi per l'anno 1999 e seguenti  pag. 65 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).
(Non si pubblica per mancanza di dati pervenuti)

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 16 giugno 1999.
Costituzione presso la Presidenza della Regione siciliana di un comitato interassessoriale per i problemi delle persone handicappate.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. della legge sull'Ordinamento dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, ed, in particolare, il suo art. 7;
Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Considerato che le problematiche riguardanti le persone handicappate investono aspetti diversi e richiedono interventi coordinati per meglio incidere sul piano della prevenzione, dell'assistenza, della riabilitazione, nonché della qualità della vita relazionale;
Ritenuto, a tal fine, di costituire un comitato di supporto al Presidente della Regione per stimolare e coordinare le iniziative da adottare a livello regionale ferme restando le specifiche competenze in materia proprie dei singoli Assessorati regionali;
Vista la nota presidenziale prot. n. 1234/Gr. VIII/S.G. del 24 marzo 1999, con la quale è stato richiesto agli Assessorati regionali della sanità, degli enti locali, dei beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, della cooperazione, artigianato e pesca, del turismo e trasporti, di designare due funzionari, particolarmente impegnati e sensibili alle problematiche delle persone in situazione di handicap;
Viste le note con cui i predetti Assessori hanno designato i propri rappresentanti;
Ritenuto di dover designare per la Presidenza della Regione il dott. Sebastiano Cambria e il dott. Paolo Barone aventi le caratteristiche sopra richieste;

Decreta:


Art. 1

E' costituito presso la Presidenza della Regione siciliana un comitato interassessoriale a supporto dell'attività di coordinamento del Presidente della Regione per i problemi delle persone handicappate.

Art. 2

Detto comitato risulta così composto:
-  Presidente della Regione o suo delegato;
-  dott. Sebastiano Cambria - Presidenza della Regione;
-  dott. Paolo Barone - Presidenza della Regione;
-  dott. Gaetano D'Antoni - Assessorato regionale della sanità;
-  dott. Luigi Aprea - Assessorato regionale della sanità;
-  dott. Francesco Fazio - Assessorato regionale degli enti locali;
-  dr.ssa Gabriella Garifo - Assessorato regionale degli enti locali;
-  dr.ssa Maria Russo Castronovo - Assessorato regionale dei beni culturali;
-  dr.ssa Antonella Vallone - Assessorato regionale dei beni culturali;
-  dr.ssa Rita Maccarrone - Assessorato regionale del lavoro;
-  dr.ssa M. Adelaide Spatafora - Assessorato regionale del lavoro;
-  sig. Antonino Caltagirone - Assessorato regionale della cooperazione;
-  sig. Giovanni Parlato - Assessorato regionale della cooperazione;
-  dr.ssa Francesca Di Sparti - Assessorato regionale del turismo;
-  arch. Giacomo Rotondo - Assessorato regionale del turismo.
Le funzioni di segreteria saranno svolte dal gruppo V della Segreteria generale.

Art. 3

Alle riunioni possono essere invitati i rappresentati delle associazioni interessate alla materia degli handicappati, maggiormente rappresentative.
La partecipazione alle riunioni è a carico delle singole associazioni.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 30, 1° comma, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nessun onere è posto a carico del bilancio regionale per il funzionamento del comitato.
Palermo, 16 giugno 1999.
  CAPODICASA 

(99.25.1173)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 maggio 1999.
Autorizzazione al sig. Caruso Paolo per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Avola.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Caruso Paolo, nato ad Avola il 25 marzo 1955, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, dal quale si rileva il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, n. prot. 692 dell'1 marzo 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 5790/1999 del 7 aprile 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Caruso Paolo, nato ad Avola il 25 marzo 1955 ed ivi residente in via Balilla n. 21, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona da esercitarsi nei locali siti in via Sempione n. 185.

Art. 2

Il sig. Caruso Paolo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodot ta con l'istanza, nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Am ministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistica-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 1999.
  CUFFARO 

(99.25.1158)
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DECRETO 24 maggio 1999.
Autorizzazione al sig. Di Carlo Calogero per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Cam-pofran co.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 dell'anzidetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Di Carlo Calogero, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, dal quale si evince il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, prot. n. 50 del 21 gennaio 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 5343/1999 del 30 marzo 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Di Carlo Calogero, nato a Campofranco il 2 novembre 1925 ed ivi residente in via Umberto n. 80, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona da esercitarsi presso la propria abitazione.

Art. 2

Il sig. Di Carlo Calogero è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodot ta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistica-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 1999.
  CUFFARO 

(99.25.1159)
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DECRETO 24 maggio 1999.
Autorizzazione al sig. Ragusa Vincenzo per l'alle-vamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Avola.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Ragusa Vincenzo, nato a Modica il 16 maggio 1955, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, n. prot. 690 dell'1 marzo 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 5789/1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Ragusa Vincenzo, nato a Modica il 16 maggio 1955 e residente ad Avola in via Tomaselli n. 43, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona da esercitarsi presso la propria abi-tazione.

Art. 2

Il sig. Ragusa Vincenzo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodot ta con l'istanza, nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Am ministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistica-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 1999.
  CUFFARO 

(99.25.1157)
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DECRETO 26 maggio 1999.
Riconoscimento dell'E.P.S. Ente produttori selvaggina, con sede in Roma, quale associazione di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 34 u.c. della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto lo statuto e regolamento dell'E.P.S. Ente produttori selvaggina, con sede in Roma;
Vista la nota n. prot. 10/99 del 21 aprile 1999 della segreteria regionale del predetto E.P.S., con la quale viene comunicato l'elenco dei soci operanti in Sicilia con una presenza in cinque provincie: Palermo, Trapani, Messina, Enna, Agrigento;
Vista la richiesta di riconoscimento avanzata dal sig. Andolina Salvatore, segretario regionale dell'E.P.S., Ente produttori selvaggina, con sede in Bagheria, via Senatore Scaduto n. 28;
Ritenuto di dovere riconoscere l'E.P.S., Ente produttori di selvaggina, ai fini della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, quale associazione di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. 1770/1999 del 2 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, per le finalità della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è riconosciuto l'E.P.S. Ente produttori selvaggina, con sede in Roma, quale associazione di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 1999.
  CUFFARO 

(99.25.1160)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 24 giugno 1999.
Direttive per l'organizzazione del Servizio bibliotecario regionale siciliano.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il protocollo d'intesa del 30 maggio 1984 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali e Regioni, per il progetto speciale per la creazione di un servizio bibliotecario nazionale - S.B.N., articolato in sistemi regionali, capace di assicurare la diffusione della conoscenza e la circolazione del patrimonio librario del paese, tramite l'organizzazione di una rete tra le biblioteche, tra queste e l'utente, costituita da tutte le biblioteche operanti nei singoli territori regionali, e fondata sulla cooperazione tra le biblioteche e su procedure automatizzate;
Vista la convenzione stipulata in data 4 maggio 1984 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali e la Regione siciliana, nella quale, all'art. 1, l'Assessorato aderisce ad S.B.N., con propria struttura operante nella Biblioteca centrale della Regione siciliana, impegnandosi a definire l'organizzazione necessaria per l'attuazione del servizio nel suo territorio;
Visto il protocollo d'intesa in data 10 marzo 1994, tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali, il Ministero università e ricerca scientifica ed il presidente del coordinamento delle Regioni, nel quale si dà atto che con l'entrata in rete del S.B.N. si è conclusa la fase di sperimentazione progettuale avviata con il protocollo d'intesa Stato-Regioni del 30 maggio 1984;
Preso atto che la fase di sperimentazione progettuale di S.B.N. in Sicilia si è conclusa con l'attivazione a regime di un polo S.B.N. gestito dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana, ed al quale sono collegate le Biblioteche regionali di Catania, Messina ed Agrigento;
Visti la nota protocollo n. 4283 del 3 giugno 1997, con la quale l'Assessore, in riferimento alle richieste avanzate dalle biblioteche siciliane per aderire al S.B.N, avvia l'iter per l'identificazione delle procedure per l'implementazione del servizio in Sicilia e per la partecipazione delle biblioteche pubbliche interessate;
Visto l'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, secondo comma, in cui è previsto che la Regione siciliana promuove, altresì, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale;
Riconosciuta la necessità del potenziamento e dello sviluppo delle biblioteche siciliane, come risulta anche dai censimenti pubblicati nelle opere Schedario informatizzato delle biblioteche siciliane (di seguito S.I.BI.S.), curata del 1991 dall'Assessorato e dalla B.C.R.S., e catalogo delle biblioteche d'Italia, Sicilia, curata nel 1997 dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane in raccordo con l'Assessorato e la B.C.R.S.;
Vista la nota protocollo n. 3298 del 23 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato, in raccordo con l'I.C.C.U., avvia l'aggiornamento dei dati dello Schedario informatizzato delle biblioteche siciliane;
Viste le linee e gli indirizzi generali di partecipazione ad S.B.N. in Sicilia, diffuse nella pubblicazione S.B.N. Una guida per le biblioteche siciliane, edita nel 1997 dall'Assessorato e dalla Biblioteca centrale;
Viste le leggi regionali rispettivamente n. 80 dell'1 agosto 1977, art. 18, n. 116 del 7 novembre 1980, art. 4, n. 17 del 15 maggio 1991, art. 10;
Visto il proprio decreto n. 6129 del 26 maggio 1999, relativo all'organizzazione interna degli uffici della Biblioteca centrale della Regione siciliana;
Visto il proprio decreto n. 6315 del 2 giugno 1999, con il quale si provvede a disciplinare la promozione, redazione e diffusione della scheda C.I.P. Regione siciliana, quale (art. 2) attività di rilievo finalizzata al potenziamento del Servizio bibliotecario regionale, nonché alla sua integrazione con il Servizio bibliotecario nazionale - S.B.N.;
Visto il rapporto interinale regionale della Presidenza della Regione siciliana, Direzione della programmazione, approvato dal Comitato regionale il 12 marzo 1999, ed assentito della Giunta regionale il 15 marzo 1999, in cui, tra le linee di intervento da programmare, ha trovato allocazione, al punto 2.1.c., il potenziamento del sistema delle biblioteche dell'isola, rientrante in una strategia che si prefigge il miglioramento del rapporto cittadino-cultura all'interno delle istituzioni, con l'obiettivo specifico, tra gli altri, dello sviluppo dei collegamenti in rete nazionale ed internazionale con il sostegno ad applicazioni tecnologiche e servizi avanzati;
Ritenuto di dover disciplinare la partecipazione delle biblioteche siciliane ad S.B.N. al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse disponibili, nonché la più ampia fruizione del patrimonio documentario dell'isola attraverso il metodo della cooperazione bibliotecaria adottato in S.B.N.;
Vista la nota n. 4446 del 21 giugno 1999, con la quale il direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana esprime il proprio avviso in ordine allo schema organizzativo di S.B.N. in Sicilia in adempimento dell'art. 1 della convenzione del 4 maggio 1984, tra il Mi-nistero dei beni culturali ed ambientali e la Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

La partecipazione delle biblioteche siciliane al Servizio bibliotecario nazionale - S.B.N. è promossa e sviluppata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attraverso l'organizzazione, nel territorio dell'isola, di un coordinamento, basato sul metodo della cooperazione bibliotecaria di livello interprovinciale, denominato Servizio bibliotecario regionale siciliano, di seguito indicato S.B.R.

Art. 2

Ad S.B.R. aderiscono il diritto le Biblioteche regionali di Palermo, Catania, Messina e Agrigento; al servizio possono aderire, altresì, le biblioteche degli enti locali, dei sistemi e dei servizi integrati bibliotecari, delle scuole e delle università, degli enti di ricerca e di ogni altra appartenenza. Ad S.B.R. possono aderire, tramite accordi speciali e per le attività di interesse per il Servizio, le mediateche istituite nell'isola dagli enti locali ai sensi della delibera C.I.P.E. dell'11 novembre 1998 relativa al piano d'azione Mediateca 2000, nonché le biblioteche di istituzioni ed associazioni operanti all'estero e rappresentative della cultura e della storia siciliana.

Art. 3

S.B.R. è finalizzato, in integrazione ad S.B.N., a:
a) costituire ed aggiornare il catalogo regionale automatizzato del patrimonio bibliografico e documentario attraverso la catalogazione corrente in ambiti provinciali, nonché mediante piani di recupero del retrospettivo e di conversione dei cataloghi cartacei;
b)  consentire il recupero e la diffusione dell'informazione bibliografica per le ricerche e gli studi nonché per la formazione, l'accrescimento e la fruizione delle raccolte;
c)  localizzare i documenti e favorirne la circolazione integrata tra i livelli locale, provinciale e regionale;
d)  attivare e concorrere a riequilibrare, nel territorio dell'isola, i servizi necessari per l'accesso dell'utenza all'informazione e per la disponibilità di documenti.

Art. 4

La Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo partecipa ad S.B.R. nella qualità di responsabile tecnico-scientifico della gestione del polo S.B.N. Sicilia, assicurando:
a)  la progettazione, costituzione e gestione della rete informatizzata a supporto di S.B.R., provvedendone all'integrazione con S.B.N. d'intesa con l'I.C.C.U.;
b)  l'individuazione e/o l'eventuale acquisizione dei programmi informatici per S.B.R., curandone la verifica della corrispondenza agli obiettivi in fieri di S.B.R.;
c)  la valutazione, sulla base dei criteri e delle certificazioni emesse dall'I.C.C.U., delle possibilità di integrazione con S.B.N. dei programmi informatici eventualmente già utilizzati dalle biblioteche partecipanti ad S.B.R.;
d)  la sperimentazione, d'intesa con l'I.C.C.U., dell'integrazione fra S.B.R. e altre reti bibliotecarie e informative automatizzate di interesse regionale;
e) la formazione e l'aggiornamento del personale delle biblioteche e delle istituzioni partecipanti ad S.B.R.;
f)  il coordinamento e l'assistenza, nei confronti delle biblioteche partecipanti, per lo svolgimento delle attività identificate nell'art. 6 del presente decreto;
g)  in raccordo con l'Assessorato, l'informazione e la promozione delle attività di S.B.R.;
h)  la predisposizione, per l'approvazione da parte dell'Assessorato, dei programmi di sviluppo e di potenziamento di S.B.R. di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 5

Le sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali dell'isola partecipano ad S.B.R. assicurando:
a)  l'istituzione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, di un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione ed aggiornamento del catalogo regionale dei beni librari;
b)  la costituzione e l'aggiornamento, ai sensi del sopra citato art. 10, anche con il concorso della Provincia regionale competente, presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia, della banca automatizzata comune dei dati bibliografici delle biblioteche del territorio provinciale, utile all'incremento del catalogo regionale;
c)  il raccordo funzionale della propria attività istituzionale con i compiti assegnati alla B.C.R.S. nel presente decreto, al fine di garantire lo sviluppo ed il potenziamento diS.B.R. nel territorio provinciale;
d)  la promozione e l'assistenza per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi integrati di biblioteche di area sub provinciali o di area urbana collegabili al S.B.R.;
e)  la formulazione di proposte alla B.C.R.S. per la redazione dei programmi di cui al successivo art. 8.

Art. 6

Sono identificate quali attività di rilievo finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento di S.B.R.:
a)  la costituzione e l'aggiornamento del catalogo regionale dei beni librari;
b)  il servizio denominato "Scheda C.I.P. Regione siciliana" e le correlate "Bibliografia corrente siciliana" e bibliografia specializzata "Sicilia da leggere";
c)  la banca dati S.B.N. "Anagrafe delle biblioteche italiane", relativa alla Sicilia, e la correlata banca dati dell'Assessorato "Schedario informatizzato delle biblioteche siciliane - S.I.Bi.S.";
d) le attività catalografiche condotte in Sicilia e relative all'I.G.I. - Indice generale degli incunaboli, al Censimento nazionale delle edizioni del XVI secolo, al progetto nazionale Manus, al progetto del Censimento nazionale dei manoscritti datati, ai progetti regionali denominati "F.Lo.S." e "Archivio bibliografico dei beni culturali";
e)  le attività di ricerca bibliografica, di catalogazione, di organizzazione biblioteconomica documentate tramite l'edizione e la diffusione della collana denominata "Sicilia/Biblioteche", nonché le analoghe attività eventualmente richieste per la partecipazione alle edizioni nazionali previste dalla legge 1 dicembre 1997, n. 20;
f)  la banca dati catalografica e di documentazione relativa alle attività di restauro condotte in Sicilia sul patrimonio bibliografico e documentario raro e di pregio.
Nei decreti assessoriali di approvazione dei programmi di cui al successivo art. 8, potranno essere identificate su proposta delle biblioteche partecipanti ad S.B.R. e previo parere della B.C.R.S. e delle sezioni per i BB.BB. competenti, altre attività di rilievo per S.B.R.

Art. 7

In relazione alla tipologia e consistenza del patrimonio documentario posseduto, e nel rispetto dell'autonomia dei compiti istituzionali, le biblioteche aderenti ad S.B.R. si impegnano a:
a)  partecipare alle attività di rilevamento e di fruizione identificate nel precedente art. 6, sia presso la propria sede, sia tramite i servizi offerti dalla rete automatizzata di S.B.R.;
b)  proporre eventuali altre attività di rilievo per S.B.R., ai fini dell'inserimento nei programmi di cui al successivo art. 8;
c)  partecipare alle attività di formazione ed aggiornamento curate dalla B.C.R.S.;
d) utilizzare la rete informatizzata S.B.R. gestita dalla B.C.R.S. o connettere alla rete stessa le proprie attrezzature informatiche, ove dotate di programmi interfacciabili con S.B.R.;
e)  coordinare sinergicamente l'utilizzo delle proprie risorse finanziarie con quelle eventualmente concesse dall'Assessorato o da terzi e finalizzate al potenziamento e sviluppo di S.B.R.;
f)  sviluppare e potenziare il S.B.R., favorendo anche la connessione alla rete dei sistemi o servizi integrati di biblioteche di area sub provinciale o di area urbana.
Le biblioteche ed i sistemi bibliotecari interessati a partecipare ad S.B.R. inoltreranno apposita richiesta alla B.C.R.S. tramite la sezione per i BB.BB. competente per territorio; quest'ultima esprimerà parere motivato, con l'indicazione, in caso di insussistenza dei requisiti minimi richiesti, delle carenze individuate e delle risorse e degli interventi da attivare per ottenere l'adeguamento ai requisiti stessi. La B.C.R.S. inoltrerà l'istanza all'Assessorato, proponendo, ove occorra, l'ammissione ad S.B.R. a tempo determinato, e con riserva di decadenza dalla adesione in caso di mancato adeguamento nei tempi assegnati.

Art. 8

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
a)  approva con decreto assessoriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i programmi annuali ed i programmi straordinari di sviluppo e di potenziamento di S.B.R. predisposti alla B.C.R.S.; i programmi annuali sono approvati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono. I programmi contengono l'identificazione delle attività di rilievo per S.B.R., lo stato di attuazione delle medesime attività, il progetto tecnico-scientifico finalizzato al potenziamento ed allo sviluppo del servizio, con la quantificazione di massima delle risorse ritenute necessarie, la ripartizione e la disponibilità dei connessi oneri a carico delle biblioteche e delle istituzioni aderenti, l'analisi del rapporto costo-benefici degli interventi proposti, i vantaggi e le economie di scala conseguibili attraverso i metodi di cooperazione bibliotecaria individuati per la realizzazione dei programmi stessi. Per la predisposizione, la valutazione ed il monitoraggio dei programmi, l'Assessorato e la B.C.R.S. si avvalgono dei dati dei censimenti periodici e delle indagini svolte per l'aggiornamento dello Schedario informatizzato delle biblioteche siciliane - S.I.Bi.S. in raccordo con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane - I.C.C.U.;
b)  cura, in raccordo con la B.C.R.S., l'informazione e la promozione delle attività di S.B.R.;
c)  partecipa al Comitato nazionale di coordinamento di S.B.N. di cui all'art. 5 del protocollo d'intesa stipulato in data 10 marzo 1994 citato nelle premesse al presente decreto;
d)  istituisce il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 7 del protocollo d'intesa di cui alla precedente lettera C;
e)  emana, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, su proposta della B.C.R.S., la circolare attuativa del decreto medesimo, nonché gli schemi di istanza di partecipazione ad S.B.R. ed i requisiti minimi di cui al precedente art. 7, secondo comma.

Art. 9

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede al finanziamento dei programmi approvati ai sensi del precedente art. 8, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e ponendo i relativi oneri a carico:
a)  del capitolo 37965 del proprio bilancio, recante la destinazione "Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il Servizio bibliotecario regionale";
b)  degli altri capitoli di spesa o di contribuzione ordinaria del proprio bilancio destinati alle biblioteche dell'isola, ove i relativi interventi e programmi siano riconducibili alle finalità previste dal presente decreto.
Gli interventi gravanti a carico di risorse di provenienza extraregionale, ove riconducibili alle finalità del presente decreto, sono assoggettati alle procedure previste dai precedenti art. 4 ed 8.

Art. 10

Nelle more della compiuta attuazione del presente decreto, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può autorizzare, sentito il parere della Biblioteca centrale della Regione siciliana e delle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti:
a)  l'adesione diretta ad S.B.N., con riserva di successiva partecipazione ad S.B.R., di singole biblioteche, ove non ancora costituita la pertinente banca dati di cui al precedente art. 5, lettera b;
b)  la costituzione e l'aggiornamento, a tempo determinato, e, ove occorra, per ambiti interprovinciali, da parte delle sezioni BB.BB. delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, delle banche dati di cui al precedente art. 5, lettera b, presso le Biblioteche regionali di Palermo,Catania, Messina ed Agrigento, nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla data del presente decreto, le biblioteche comunali di capoluogo di provincia interessate non abbiano aderito ad S.B.R.; in tale ipotesi, o nel caso di insussistenza dei requisiti minimi richiesti, la Biblioteca centrale, sentito il parere delle Sezioni per i BB.BB. competenti, proporrà all'Assessorato gli interventi occorrenti per la compiuta attuazione del precedente art. 5, lettera b;
c)  lo svolgimento, da parte della Biblioteca centrale, di attività propedeutiche consultive di carattere tecnico-scientifico a supporto delle biblioteche interessate all'adesione ad S.B.R. nelle more dell'istituzione del Comitato regionale di coordinamento di cui al precedente art. 8, lettera d.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e alla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali per il competente visto.
Palermo, 24 giugno 1999.
  MORINELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 2 luglio 1999, alla nota n. 1758.
(99.28.1284)
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DECRETO 21 luglio 1999.
Calendario scolastico 1999/2000.
L'ASSESSORE PER BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 110 del 22 aprile 1999, emanata ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85 nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), ed all'art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, che la determinazione della data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento ai sensi degli artt. 74 e 77 del citato decreto legislativo n. 297/94 spetta conseguentemente nell'ambito della Regione siciliana all'Amministrazione regionale e per essa all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni;
Visti i pareri dei Provveditori agli studi della Sicilia e del Sovrintendente scolastico regionale;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 1999/2000 le lezioni avranno inizio il 21 settembre 1999.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole materne si svolgerà nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 ed il 30 giugno 2000. A decorrere dal 1° settembre 1999 il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti nell'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94; in particolare, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 21 settembre, sarà svolta attività propedeutica, di programmazione e di aggiornamento. L'attività scolastica inizierà il 21 settembre 1999.

Art. 3

Restano fermi il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività, ivi compresa la festa del santo patrono, e degli esami determinati dal Ministero della pubblica istruzione con propria ordinanza n. 110 del 22 aprile 1999. L'attività scolastica nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono sospese nei seguenti periodi:
-  dal 23 dicembre 1999 al 7 gennaio 2000 inclusi (vacanze natalizie);
-  dal 20 aprile 2000 al 26 aprile 2000 inclusi (vacanze pasquali).

Art. 4

Nell'ambito del calendario regionale, e fermo restando quanto disposto dall'art. 74, 3° comma, del citato decreto legislativo n. 297/94 relativamente allo svolgimento di almeno 200 giorni effettivi di lezione, i consigli di circolo e d'istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti, ed in coerenza con i rispettivi piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico.
Gli adattamenti del calendario scolastico, che possono comportare, anche solo per alcune classi o gruppi di alunni, l'anticipazione della data di inizio delle lezioni, sono volti anche a:
a)  organizzare attività curriculari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali l'edificio in occasione di elezioni politiche o amministrative, di referendum popolari nonché di eventi straordinari;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 21 luglio 1999.
  MORINELLO 

(99.30.1370)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 26 aprile 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Emilio Sereni s.r.l., con sede in Centuripe, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria, effettuata nei giorni 22, 23 e 24 del mese di aprile 1998 dalla Lega regionale cooperative e mutue nei confronti della cooperativa Emilio Sereni a r.l., con sede in Centuripe (EN), dal quale si rileva che la società è inattiva da due anni; ha in corso diversi procedimenti giudiziari per contenziosi con clienti, fornitori e soci lavoratori; gli organi sociali non si riuniscono dal 1997; la compagine sociale si è sfaldata per cui non è stato più possibile il rinnovo delle cariche sociali; l'ente versa in una situazione di grave illiquidità da non consentire neanche gli adempimenti fiscali e tributari;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'8 settembre 1998, con parere n. 2435, concordando con la proposta del relatore, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata, ai sensi dell'art. 2540 c.c.;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla Lega regionale delle cooperative e mutue per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota prot. P n. 98/386 del 16 novembre 1998, con la quale la suddetta Associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 2540 c.c.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Emilio Sereni a r.l., con sede in Centuripe (EN) in via Umberto, 65, costituita il 9 marzo 1979 con atto omologato dal tribunale di Enna con decreto del 17 aprile 1979, iscritta al n. 718 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Maccarrone, nato a Catania l'1 marzo 1962 e residente in Centuripe (EN) in via Marconi n; 79, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 1999.
  BATTAGLIA 

(99.24.1125)
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DECRETO 27 maggio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Trinità, con sede in Salemi, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 137/95, deliberata e depositata in data 28 luglio 1995, con la quale il tribunale di Marsala - Ufficio fallimenti, dichiarava, su istanza del Credito emiliano S.p.A., il fallimento della società cooperativa a r.l. denominata Trinità, con sede in Salemi, esercente un'attività di commercio del grano ammassato dai singoli soci;
Vista la sentenza del 5 ottobre 1998, depositata in data 13 gennaio 1999, con la quale il tribunale civile e penale di Marsala ha revocato la sopra citata sentenza di fallimento e ha dichiarato lo stato d'insolvenza della menzionata cooperativa che limitava la propria sfera d'azione alla mera commercializzazione di cereali (grano, soprattutto) prodotti e ammassati dai singoli soci; sussistendo il requisito della normalità, prescritto dall'art. 2135, 2° comma, del codice civile al fine di consentire di ricondurre le attività connesse, di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, nell'ambito dell'esercizio dell'agricoltura;
Visto l'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa agricola Trinità, con sede in Salemi, costituita il 24 maggio 1968 con atto omologato dal tribunale di Trapani in data 17 ottobre 1968, iscritta al n. 309 del registro delle società del tribunale di Marsala in seguito al decentramento operato a suo tempo dal tribunale di Trapani e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 17744 dell'11 giugno 1969, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Cudia Pasquale, nato a Marsala il 23 ottobre 1944 ed ivi residente in via E. Alagna n. 114, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.24.1123)
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DECRETO 27 maggio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gispa, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 1/99.1008 del 2 febbraio 1999, con la quale il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Gispa, con sede in Caltanissetta, iscritta al n. 4646 del registro società presso il tribunale diCaltanissetta;
Visto l'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Vista la nota n. 573, pervenuta il 21 aprile 1999, con la quale la Confcooperative Sicilia - Unione regionale, cui la cooperativa Gispa aderisce, ha comunicato una terna di nominativi per la scelta del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Gispa, con sede in Caltanissetta, costituita il 27 maggio 1987 con atto omologato dal tribunale di Palermo in data 2 giugno 1987, iscritta al n. 328 del registro società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 8849 del 13 ottobre 1987, ric. B.U.S.C. n. 1941 del 23 settembre 1987, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Tricoli Luigi, nato a Sommatino e residente in S. Cataldo, via Aldo Moro, 20, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinata in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.24.1122)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 1 giugno 1999.
Annullamento in autotutela del decreto 12 luglio 1996, concernente nomina della commissione per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e degli atti ad esso connessi e conseguenti.
L'ASSESSORE PER LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145;
Visto il testo coordinato dei decreti presidenziali n. 123/84, n. 37/86 e n. 40/87, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 3 settembre 1988;
Visto il decreto presidenziale n. 1702/I dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996, con il quale sono state fissate le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di direzione;
Visto il decreto presidenziale n. 3480 del 2 luglio 1996, con il quale sono state rinviate al 6 novembre 1996 le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di direzione;
Visto il decreto n. 01354/D.R. del 12 luglio 1996, con il quale è stata nominata la commissione elettorale di cui all'art. 3 del D.P. 28 settembre 1984, n. 123;
Considerato che la stessa è presieduta da un dirigente superiore amministrativo anziché dal Direttore regionale, unico funzionario abilitato ai sensi dell'art. 4 del D.P. 28 settembre 1984, n. 123 succitato;
Considerato che tale vizio potrebbe inficiare la nomina del consiglio di direzione consentendo, ancora per lungo tempo, all'Assessorato di nominare tale organismo cui l'attuale ordinamento attribuisce una serie di compiti;
Ritenuto, in autotutela, di procedere all'annullamento del predetto decreto n. 0134/D.R. del 12 luglio 1996 e degli atti ad esso connessi a conseguenti;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, il decreto n. 01354/D.R. del 12 luglio 1996, con il quale è stata nominata la commissione elettorale di cui all'art. 3 del D.P. 28 settembre 1984, n. 123, e gli atti ad esso connessi e conseguenti, sono in autotutela annullati.

Art. 2

Con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della nuova commissione elettorale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 1999.
  LO MONTE 

(99.25.1174)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 giugno 1999.
Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;
Vista la legge regionale 8 maggio 1999, n. 11, concernente l'approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetta legge regionale n. 8/87, annualmente deve rivalutarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la nota prot. n. 17857 del 24 maggio 1999, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica della Regione - gruppo 11°, ha comunicato che per l'anno 1997 il tasso d'inflazione ufficiale è stato pari all'1,7%;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1998, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge re- gionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso d'inflazio- ne relativo all'anno 1997, è determinato nella misura lorda di:
-  L. 9.834.710 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
-  L. 7.209.180 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;
-  L. 4.096.130 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 15 giugno 1999.
  SANZARELLO 

(99.25.1152)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 1999.
Programma di finanziamento degli interventi relativo alla Misura 4.4 del POP Sicilia 1994/99 -Aree naturali protette e monitaraggio ambientale.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 21/85, n. 10/93, n. 25/93, n. 19/94, n. 4/96, n. 22/96, n. 5/98, n. 98/81, n. 14/88, n. 71/95, recanti disposizioni in materia di parchi e riserve naturali;
Visti i regolamenti CEE nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88, 4256/88 e loro successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 (POP 2), pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C(95) 2194 del 28 settembre 1995;
Considerato che nel sopracitatoProgramma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 risulta prevista, nel sottoprogramma 4 "Interventi per la tutela ambientale", la Misura 4.4 "Aree naturali protette e monitoraggio ambientale";
Vista la circolare applicativa della Misura 4.4 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (decreto 470/11 del 23 luglio 1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 30 agosto 1997, indirizzata agli enti parco, enti gestori delle riserve, enti locali nei cui territori ricadono aree protette, con cui vengono stabiliti tempi e modi sia per le procedure amministrative che per la disposizione progettuale dei singoli interventi, i criteri di priorità e le condizioni per l'erogazione delle risorse;
Visto il rapporto istruttorio gr. 44 n. 728 dell'1 dicembre 1997, con cui è richiesto il parere del C.R.P.P.N. sui progetti ricadenti nelle riserve naturali;
Visto il parere del C.R.P.P.N. n. 441 del 28 luglio 1998, in ordine ai progetti sopracitati, recante anche "priorità da considerare nel momento in cui le iniziative dovranno essere materialmente finanziate";
Visto il rapporto istruttorio gr. XI-XLIV n. 100 dell'8 ottobre 1998, recante la proposta di programma di spesa della Misura 4.4;
Vista la nota Gab. 02656 del 17 novembre 1998, recante criteri di selezione e proposta di inserimento in programma di finanziamento, relativamente alla Misu-ra 4.4;
Vista la nota assessoriale 23354 del 18 dicembre 1998 di trasmissione alla Commissione tecnica interassessoriale della scheda relativa alla proposta di programma di finanziamento;
Vista la versione finale della scheda tecnica della Misura 4.4, comunicata con nota n. 37 del 14 gennaio 1999 della Presidenza della Regione siciliana - D.R.E. -, con la quale vengono apportate alcune modifiche quali l'esclusione degli enti locali fra gli enti attuatori e beneficiari finali e l'eliminazione della tipologia di intervento riguardante gli immobili da destinare a sede degli enti parco e degli enti gestori;
Vista la nota F.V. n. 5 del 26 gennaio 1999 gr. XI-XLIV in ordine alle modifiche sopracitate;
Vista la nota assessoriale n. 2660 del 5 febbraio 1999 indirizzata alla Commissione tecnica interassessoriale per gli adempimenti di cui al D.P.Reg. n. 425/97, con la quale viene inoltrata la versione definitiva del programma di finanziamento della Misura 4.4;
Vista la nota 289 dell'11 febbraio 1999 della Presidenza della Regione siciliana - D.R.E. - di approvazione della menzionata scheda di misura;
Vista la nota n. 1479 del 22 maggio 1998 della Presidenza della Regione siciliana - D.R.E. - con cui è comunicata la riprogrammazione finanziaria approvata dal Comitato di sorveglianza Sicilia il 9 luglio 1997, che assegna alla Misura 4.4 la somma di 29,744 milioni diECU;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 44 dell'1 marzo 1999, con la quale viene preso atto della riprogrammazione del POP Sicilia 1994//99, presentata e assentita dal Comitato di sorveglianza per la Sicilia nella riunione del 18 febbraio 1999, che assegna alla Misura 4,4 la somma di 10,909 milioni di ECU pari a L. 21.123.000.000;

Decreta:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' approvato il programma di finanziamento degli interventi, di seguito allegato, relativo alla Misura 4.4 - Aree naturali protette - monitoraggio ambientale.
Il programma di finanziamento comprende:
A)  progetti ammessi con graduatoria a scorrimento;
B)  progetti non ammessi;
C)  interventi di monitoraggio ambientale non ammessi.

Art. 3

Con successivi atti si provvederà al finanziamento dei progetti individuati nel gruppo "A. - Progetti ammessi con graduatoria a scorrimento".

Art. 4

Al fine di rispettare i termini imposti dalla UE relativi alla stipula degli atti giuridicamente vincolanti e all'ammissibilità delle spese, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si riserva di escludere dal presente programma quegli interventi che, per motivi in atto non prevedibili, dovessero subire ritardi nelle procedure di avvio con possibile pregiudizio del calendario di spesa imposto dalla UE, sostituendoli con gli interventi ammessi seguenti nella graduatoria a scorrimento di cui al gruppo A del programma di finanziamento.

Art. 5

Le somme relative ai finanziamenti degli interventi, fino al concorrere della spesa di cui alla delibera di Giunta regionale n. 44 dell'1 marzo 1999, trovano copertura finanziaria nei capitoli n. 85225, n. 85226, n. 85227 del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1998/2000.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/94, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Ad avvenuta registrazione, ai sensi della legge regionale n. 10/93, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Agli enti titolari dei progetti ritenuti non ammissibili saranno notificati i motivi di esclusione.
Palermo, 8 aprile 1999.
  LOGIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 maggio 1999.
Reg. n. 1, Assessorarto del territorio e dell'ambiente, fg. n. 24.


(Si omettono gli allegati)


(99.24.1114)
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DECRETO 26 maggio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Resuttano.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 312 del 9 ottobre 1997, con la quale il gruppo 31° della D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza il progetto del P.R.G., P.E. e R.E. del comune di Resuttano, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 10 gennaio 1997;
Visti gli elaborati progettuali;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 10 gennaio 1997 di adozione del P.R.G., P.E. e R.E. non trasmessa al CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 66/84;
Rilevato che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 appare regolare;
Rilevato che al P.R.G., prescrizioni esecutive e regolamento edilizio entro i termini sono state presentate n. 22 osservazioni e/o opposizioni;
Visti i pareri a condizioni n. 17/95, 18/95, 19/95, 20/95 e 21/95 del 15 luglio 1996 espressi dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 feb braio 1974, n. 64 sugli elaborati di piano;
Visto il voto n. 28 del 19 novembre 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, esaminato lo strumento urbanistico sopra citato, così si esprime:
«...Omissis...
Considerato
1  -  Aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del piano regolatore generale è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  i progettisti alle osservazioni ed opposizioni visualizzate su apposite planimetrie hanno formulato le proprie deduzioni;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano il consiglio comunale si è determinato con atto n. 33 dell'1 luglio 1997;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano con annesse prescrizioni esecutive, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Resuttano è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74, con i sottoelencati pareri favorevoli a condizione:
-  P.R.G. parere n. 17/95 del 15 luglio 1996;
-  P.P. contrada Marcato parere n. 18/95 del 15 lu glio 1996;
-  P.P. contrada Figliotti parere n. 19/95 del 15 lu glio 1996;
-  P.P. contrada Belvedere parere n. 20/95 del 15 lu glio 1996;
- P.P. zona mista artigianale e commerciale n. 21/95 del 15 luglio 1998.
Con i predetti pareri sono state evidenziate al comune di Resuttano alcune riserve in ordine alla fattibilità di alcune previsioni di P.R.G. ed in particolare:
-  è stata individuata un'area a rischio nell'ambito della zona B1 di recupero, classificata dal geologo "AG3", ove si sconsigliano interventi edificatori del tipo abitativo o di servizio;
-  è stato subordinato l'utilizzo dell'area P.I.P. sul fiume Imera alla realizzazione di tutte le opere di protezione già autorizzate nonché del proseguimento dell'argine verso monte, in destra idraulico del fiume Imera.
2  -  Aspetti generali
Il piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta si articola in linea di massima sulle direttrici di espansione delle previsioni urbanistiche del precedente programma di fabbricazione, impegnando approssimativamente le stesse aree per l'espansione e le attrezzature, nonostante si registri un progressivo decremento della popolazione residente e la mancata attuazione di alcune zone del precedente strumento urbanistico.
Il piano non ha tenuto conto adeguatamente delle condizioni geomorfologiche, delle connotazioni naturalistiche di particolare pregio ambientale di alcune parti del territorio, dei vincoli discendenti dalla legge regionale n. 78/76 e di rispetto della fascia cimiteriale.
Per le superiori considerazioni, nella tav. 4 zonizzazioni del centro sono da disattendere le seguenti previsioni:
-  le zone C3 di espansione edilizia per villeggiatura e la zona per l'espansione edilizia stagionale in Ciolino e l'area del verde privato in località Marina Belvedere;
-  la zona D1 espansione edilizia mista piccolo artigianale;
-  la zona D3 espansione edilizia commerciale;
-  l'attrezzatura turistico ricettiva ai margini della regia trazzera Marianopoli;
-  tutte le nuove previsioni di attrezzature sportive pubbliche e private fermo restando quelle esistenti.
In relazione al contenuto dei pareri resi dall'ufficio del Genio civile, si rende necessario prescrivere l'esclusione di qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nella zona B1 di recupero indicata a rischio geologico e consentire nella zona circoscritta dall'ufficio del Genio civile e nella zona B1 residua soltanto interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di recupero degli edifici esistenti.
Si ritiene altresì dovere disattendere la zona P.I.P. per ragioni di tutela ambientale e idrogeologica e per la salvaguardia del bacino e delle sponde del fiume Imera.
L'intera area fluviale dallo svincolo autostradale - compromessa dagli sterri delle gallerie autostradali dagli impianti per la costruzione dell'autostrada e dalle recenti arginature del fiume - al mulino di Resuttano compresa l'area del castello, va sottoposta a recupero ambientale ed opere di valorizzazione.
3  -  Dimensionamento
Per quanto attiene il dimensionamento del piano regolatore generale, i fabbisogni residenziali non appaiono condivisibili.
Le previsioni di incremento demografico nonché di nuovi vani risultano giustificate da un auspicato effetto delle stesse previsioni di piano, dalla polverizzazione della proprietà nel centro storico e dalla indisponibilità di vani spesso in condizioni di carente igienico-statiche, mancanza di verde, piazze e per inadeguata accessibilità al centro abitato.
Per tali ragioni il piano ipotizza un tasso di crescita rapportato ad un fabbisogno nel ventennio pari a 378 nuovi alloggi ed una capacità insediativa globale di 922 abitanti, di cui 500 per nuovi afflussi e 422 per spostamenti dal centro storico nelle zone B2, B3, B4, C1 e C2.
Quanto sopra non trova riscontro nei censimenti Istat, atteso che la popolazione residente è in continuo e progressivo decremento, ed in relazione al patrimonio edilizio esistente disponibile ed agli indici di affollamento che attualizzato al 1996 risulta di 0,475 ab./vano (popolazione 2.654 diviso il totale di stanze 5.470).
Pertanto il piano risulta sovradimensionato. Tuttavia con ciò non si vuole escludere a priori l'esigenza di realizzare nuovi vani, nel ventennio di previsioni del P.R.G. (derivanti da fisiologiche esigenze di mercato, da un eventuale inversione di tendenza al decremento). Tali ipotesi comunque dovranno essere rapportate a incrementi demografici ragionevoli ed attendibili.
Per quanto sopra si ritiene di disattendere tutte le previsioni urbanistiche di nuovi insediamenti per l'espansione edilizia privata C1 e C2 e di edilizia economica e popolare; le relative aree sono da considerare zone omogenee E di verde agricolo.
Gli eventuali fabbisogni futuri e/o pregressi e per l'edilizia residenziale pubblica, potranno essere soddisfatti nelle residue aree dei piani attuativi del P. di F. in corso che il P.R.G. conferma, ed all'interno delle prescrizioni esecutive in località Figliotti e Belvedere ed in parte nelle zone di completamento urbano e all'interno del patrimonio edilizio esistente nel centro storico.
A maggiore precisazione vengono perimetrate in colore blu sulla tav. 4 tutte le zone residenziali disattese.
4  -  Zonizzazione
Salvo quanto considerato nei precedenti punti 2 e 3 si prescrive inoltre quanto segue:
Il piano regolatore generale individua quale zona A1 indistintamente edifici di prevalente interesse storico contraddistinti da rilevanti valori storici ed architettonici, e quelli sottoposti a vincoli ai sensi della legge n. 1089/39.
Individua altresì quale zone A2 indistintamente gli edifici storici di antico impianto, di interesse ambientale, fatiscenti e di nuovo impianto con distinte ed apposite norme tecniche di attuazione per ogni categoria di edifici.
Gli edifici individuati dal piano quali zone A1 e A2 costituiscono nel loro insieme l'agglomerato di antica formazione contraddistinto da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se alcuni edifici risultano manomessi o degradati, sostituiti. Tale agglomerato va unificato quale zona "A" centro storico e perimetrato con linea continua così come si propone in linea rossa nell'elaborato in scala 1:2.000, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
La relativa norma tecnica di attuazione ovviamente va unificata secondo il testo modificato proposto nel successivo punto 8.
Si ritiene necessario altresì classificare come zona A una porzione della frazione di Ciolino (che si perimetra in colore rosso nella tav. 4), in quanto trattasi di borgo agricolo con valori etno-antropologici per il quale è auspicabile e proponibile un recupero e riutilizzo dei manufatti esistenti, che altrimenti rischiano di scomparire o di venire manomessi a causa del degrado fisico, dell'incuria e del cattivo uso.
Nel P.R.G. inoltre dovranno classificarsi come zona A puntuale esterna al centro abitato, da sottoporre ad adeguata disciplina urbanistica di conservazione e di recupero, il castello e la masseria Irosa.
Le zone B così come enucleate appaiono in generale condivisibili fatte salve le considerazioni già esposte per la zona B1, e ad eccezione della zona B4 compresa tra il campo sportivo e le attrezzature scolastiche che dovrà essere riperimetrata escludendo le aree che risultano impegnate da giardino attrezzato e parco giochi. Dovranno disattendersi inoltre per ragioni di tutela ambientale le zone B4 così come perimetrate in colore blu in quanto limitrofe a giardini con alberature di pregio, e ai margini e su terreni con versanti acclivi.
5  -  Servizi e vincoli territoriali
L'individuazione delle aree per servizi perimetrate in colore verde, in relazione alle osservazioni di cui ai precedenti considerata che comporta il ridimensionamento residenziale del piano, e per ragioni di tutela ambientale sono disattese.
L'attrezzatura di interesse generale per la protezione civile va disattesa in quanto la localizzazione non appare funzionale ed idonea in relazione alle caratteristiche morfologiche dell'area ed in quanto sita in direzione opposta alla strada di collegamento con la grande viabilità.
Si suggerisce pertanto di provvedere mediante apposita variante a localizzare tale attrezzatura tra il centro abitato e l'autostrada.
6  -  Viabilità
Le nuove previsioni viarie sono da disattendere in quanto strettamente correlate a zone non ritenute meritevoli di approvazione.
7  -  Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive in generale interessano zone che sono state oggetto di interventi edilizi per effetto di strumento di attuazione del precedente programma di fabbricazione, ad eccezione della zona D1 per l'espansione edilizia mista piccolo artigianale.
In relazione ai considerata del presente parere, la prescrizione esecutiva relativa alla zona D1 per l'espansione edilizia mista piccolo artigianale viene disattesa stante che la destinazione di zona della relativa area non è stata condivisa.
La prescrizione esecutiva in contrada Marcato per l'edilizia residenziale è disattesa in quanto la gran parte della relativa area è stata non condivisa per quanto considerato al precedente punto 3.
8  -  Norme tecniche di attuazione
In rapporto alle osservazioni contenute nei precedenti considerata le norme tecniche di attuazione vanno ovviamente modificate. Pertanto si rileva quanto segue:
-  Art. 4 - L'art. 4 della legge n. 847/64 non contempla tra le opere di urbanizzazione primarie gli impianti cimiteriali, pertanto tale impianto va cassato e va corretto l'anno della legge n. 847, 1964 anzicché 1965;
-  Art. 5 bis - Il titolo va così modificato: Opere di urbanizzazione di interesse generale ai sensi dell'art. 2, punto F;
-  Art. 6 - L'art. 11 della legge n. 765/67 va sostituito con l'art. 17 della medesima legge;
-  Art. 9 - Il punto f) va eliminato in quanto non è strumento attuativo del P.R.G.;
-  Art. 16 - Zona A Centro Storico: va integralmente riformulato come segue:
Gli interventi nella zona di Centro Storico si attuano con l'osservanza e le finalità indicate dall'art. 1 della legge regionale n. 70/76.
Nelle more della redazione di un piano particolareggiato sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal l'art. 20, lettere a, b, c, della legge regionale n. 71/78;
-  Artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16 - Sono cassati in relazione a quanto considerato nel precedente articolo;
-  Art. 37 - L'articolo va integralmente sostituito come segue:
Definizione: zone totalmente e/o parzialmente edificate.
Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alle lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
-  Art. 38 - Va eliminato in relazione alle considerazioni svolte precedentemente;
-  Art. 39 - Le distanze dovranno tenere conto del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
L'ultimo punto dedicato a deroghe è da eliminare in quanto il 1° e il 2° comma è disciplinato dalla legge regionale n. 21/73.
Il penultimo comma contrasta con le vigenti disposizioni in materia di deroga, in quanto l'art. 3 della legge n. 1357 del 21 dicembre 1955 non consente eccezioni alle specifiche previsioni dei piani regolatori quali ad esempio gli allineamenti stradali;
-  Art. 40 - Le distanze dovranno tenere conto del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
L'ultimo punto dedicato a deroghe ad eccezione dell'ultimo comma va interamente eliminato per le motivazioni esposte nell'articolo che precede;
-  Artt. 42, 43, 44, 45, 46 - Vanno eliminati in relazione considerata del presente parere;
-  Art. 48 - Va cassato per quanto ai sopra considerata;
-  Zone F - Occorre introdurre gli indici e parametri edilizi, in ogni caso l'indice fondiario non dovrà superare i 2 mc./mq.
9  -  Regolamento edilizio
Sul regolamento edilizio si osserva:
-  Artt. 5, 6 - Sono da eliminare in quanto già oggetto delle N.T.A.;
-  Art. 9b - Al terzo comma sostituire le parole "soggette a tutela storico ambientale" con le parole "ricadenti nelle zone A del P.R.G.";
-  Art. 16a - Integrare l'articolato con "Art. 7 della legge regionale n. 37/85;
-  Art. 16b - Legge regionale n. 37/85 anziché n. 35/85;
-  Art. 16c - Art. 4 legge regionale n. 37/85 anziché art. 1 come indicato;
-  Art. 17 - L'articolo va rivisto con riferimento alla legge regionale n. 17/94;
-  Art. 19 - Eliminare il punto edilizia del centro storico in quanto non è un tipo edilizio e si rinvia alle norme tecniche di attuazione;
-  Artt. 20, 21 - Vanno eliminati in quanto contenuti nelle N.T.A.
10  -  Osservazioni e/o opposizioni
Sulle osservazioni e/o opposizioni si determina quanto segue:
-  nn. 1, 13 - ditta Ippolito Giuseppe.
Le osservazioni risultano superate dalle considerazioni del presente parere. In ordine alla localizzazione della Caserma dei Carabinieri, le osservazioni vanno respinte in quanto finalizzate a perseguire interessi privati;
-  n. 2 - ditta Di Vita Antonino.
Si rigetta in quanto direttamente finalizzata a perseguire interessi privati;
-  n. 3 - ditta Giunta Comunale. Delibera n. 35 del 6 marzo 1997.
L'osservazione è superata in relazione ai considerata del presente parere. In ordine alle prescrizioni esecutive in località Figliotti e Belvedere, l'osservazione è da respingere atteso che trattasi di previsione attuativa di piano con effetto di completare ed uniformare aree già interessate da edilizia residenziale;
-  n. 4 - ditta Carapezza Grazia. Si concorda con la proposta di chiarimento formulata dal progettista. In conseguenza ai considerata di cui sopra l'area deve intendersi con destinazione di zona "A";
-  n. 5 - ditta Scolaro Giuseppe. L'osservazione è superata in relazione ai considerata del presente parere;
-  n. 6 - ditta Scolaro Giuseppe e Calogero. L'osservazione è superata in relazione ai considerata di cui sopra (protezione civile e viabilità attigua);
-  n. 7 - ditta Cammarata Giuseppe. Si concorda con la proposta di rigetto dell'osservazione formulata dal progettista, in quanto finalizzata a perseguire interessi privati;
-  n. 8 - ditta Castrianni Pietro. L'osservazione non è accoglibile in quanto finalizzata a perseguire interessi privati;
-  n. 9 - ditta Spitale Vincenza. L'osservazione è superata in relazione ai considerata di cui sopra;
-  n. 10 - ditta La Rocca Salvatore. In ordine alla richiesta di chiarimenti si precisa che l'area del ricorrente, per quanto evidenziato nell'elaborato grafico ricade in zona A2 da considerare quale zona di Centro Storico A;
-  n. 11 - Consiglieri comunali del Gruppo P.D.S. L'osservazione di carattere generale è superata in relazione ai contenuti di cui ai sopra considerata del presente parere;
-  n. 12 - ditta Puleo Domenico. Di contrario avviso del progettista, l'opposizione presentata dalla ditta si ritiene parzialmente accoglibile sotto il profilo strettamente urbanistico. L'edificio programmato nel piano particolareggiato in contatto con l'edificio esistente dovrà - fermo restando la volumetria in progetto - ruotare per allinearsi con gli edifici esistenti nel rispetto dei distacchi di legge;
-  n. 14 - ditta Saguto Roberto. L'osservazione è superata in relazione ai contenuti di cui ai sopra considerata;
-  nn. 15, 16 - ditta Castrianni Rosario e Giuseppe. Si concorda con la proposta di rigetto dell'osservazione formulata dal progettista in quanto finalizzata a perseguire interessi privati;
-  n. 17 - ditta Lo Re Mario. Si concorda con la proposta di rigetto dell'osservazione formulata dal progettista in quanto finalizzata a perseguire interessi privati;
-  n. 18 - ditta Giunta Francesco e Giovanni. L'osservazione è superata in relazione ai contenuti di cui ai sopra considerata del presente parere;
-  n. 19 - ditta Albanese Rosanna. Superata in relazione ai sopra considerata del presente parere;
-  n. 20 - ditta Caffarelli Biagio. Superata in relazione ai sopra considerata del presente parere;
-  n. 21 - ditta Ippolito Cesare. L'osservazione interessa quasi tutte le previsioni dello strumento urbanistico, in particolare alcune sono superate in relazione ai considerata del presente parere ed in particolare:
-  area protezione civile;
-  area mista artigianale;
-  raccordo stradale di cui al punto 4;
-  verde privato punto 6.
Viceversa sono da rigettare le rimanenti osservazioni in quanto non appaiono migliorative delle proposte di piano;
-  n. 22 - Direttivo Comunale di Forza Italia. Superate dalle considerazioni del presente parere.
Per quanto attiene la localizzazione dell'area per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, l'osservazione va respinta in quanto l'area si ritiene idonea e urbanisticamente funzionale a tale destinazione.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere che il P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 1997 sia meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche di cui ai sopra considerata del presente parere»;
Vista la delibera del consiglio comunale di Resuttano n. 8 del 20 gennaio 1999, avente per oggetto "Esame voto del C.R.U. sul P.R.G., R.E., P.E. e relative controdeduzioni";
Visto il voto n. 103 del 22 aprile 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime in ordine alle controdeduzioni comunali:
«Omissis
Premesso
Il consiglio comunale di Resuttano, con atto n. 8 del 20 gennaio 1999, ha controdedotto al voto C.R.U. n. 28 del 19 novembre 1998, deliberando di approvare le controdeduzioni a firma del Gruppo "Uniti per Resuttano" e Battaglia di cui all'allegato "E" che di seguito si riporta:
"-  Zona A, confermare le previsioni delle zone A1 e A2 del vecchio P. di F.:
-  Zona B4, confermare le previsioni della zona B4 nel piano di lottizzazione Chiusa Marcato già convenzionato le cui opere d'urbanizzazione primaria sono state trasferite al comune (piano di lottizzazione F.lli Giunta);
-  Zona D1, individuazione in contrada Marina Principe, adiacente alla Cappella Cuore di Gesù e delimitazione S.P. 19 Resuttano-Alimena;
-  Zona D3, come D1;
-  Mercato alla produzione, riproposizione dell'area destinata a centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli;
-  Protezione civile, individuazione dell'area in contrada Marina Belvedere nell'area già prevista C/3 disattesa dal C.R.U., a monte della S.P. 19 Resuttano-Alimena di fronte al P.E.E.P.;
-  Area da rimboschire, individuazione dell'area da far coincidere con quella precedentemente destinata a parco sub-urbano;
-  Area turistico ricettiva, individuazione dell'area nelle zone limitrofe al castello (diversa da quella da sottoporre a tutela ambientale)".
Con la medesima deliberazione consiliare, il consiglio comunale, unanimamente concorda nella necessità di trasmettere altresì tutte le controdeduzioni presentate all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Le controdeduzioni trasmesse, contenute nella deliberazione consiliare n. 8 del 20 gennaio 1999, sul P.R.G. esitato dal C.R.U. sono state formulate dall'ufficio tecnico comunale, dal consigliere comunale Giuseppe Battaglia (Allegato A), dal consigliere Antonino Sabatino (Allegato B), dai consiglieri del Gruppo Rinnovamento e Progresso (Allegato E), dal gruppo consiliare dei democratici di sinistra di Resuttano (Allegato D).
Ciò premesso, in ordine alle controdeduzioni approvate dal Consiglio, si decide quanto segue:
-  Zona "A". Le controdeduzioni relative alla conferma della zona "A1" e "A2" del precedente strumento urbanistico non è accoglibile in quanto non risultano suffragate da alcuna motivazione; pertanto per le motivazioni già rese con il voto n. 28/98 le zone "A1" e "A2" costituiscono nel loro insieme l'agglomerato di antica formazione che va unificato quale zona "A" - Centro Storico, così come perimetrato con linea continua rossa nell'elaborato in scala 1:2.000 e la relativa norma di attuazione va unificato secondo il testo modificato proposto nel punto 8 del voto n. 28/98 che si riconferma;
-  Zona "B4". La controdeduzione si ritiene meritevole di accoglimento;
-  Zona "D1" e "D3". La controdeduzione del comune attiene all'individuazione di nuove zone in contrada marina Principe, peraltro non riportate negli elaborati grafici. La controdeduzione non può essere accolta in quanto ipotizza nuove previsioni urbanistiche, che esulano dal procedimento in questione;
-  Mercato alla produzione. La zona per il mercato alla produzione, individuata nel piano regolatore adottato dal commissario ad acta, non è stata oggetto di osservazione nel parere reso dal C.R.U. con il citato voto n. 28/98. Pertanto resta confermata la destinazione di tale zona;
-  Protezione Civile. La controdeduzione non può essere accolta per le medesime motivazioni di cui al precedente punto relativo alla zona D1 e D3;
-  Area da rimboschire. La controdeduzione del comune relativamente all'area da rimboschire non è stata oggetto di osservazione da parte del C.R.U., né risultano aree destinate a parco sub-urbano nel P.R.G. adottato dal commissario ad acta. Pertanto la controdeduzione è disattesa;
-  Area turistico ricettiva. La controdeduzione non può essere accolta per le medesime motivazioni di cui al precedente punto relativo alla zona D1 e D3.
Per quanto attiene alle controdeduzioni formulate da altri gruppi consiliari e dall'ufficio tecnico, si ritiene in generale che possono essere accolte, con le sottoelencate prescrizioni, le previsioni urbanistiche interessate da piani attuativi in corso ed approvati anteriormente alla data di adozione del P.R.G.
Per quanto sopra, si ritiene accoglibile la controdeduzione n. 1 e n. 2, lett. a) dell'Ufficio tecnico comunale, precisando che la destinazione urbanistica sia assimilata alla zona C1 del P.R.G. adottato.
Si ritiene condivisibile altresì il punto 5 della controdeduzioni dell'Ufficio tecnico comunale per le motivazioni rese dallo stesso.
Le rimanenti controdeduzioni relative alle zone diverse da quelle ritenute meritevoli di accoglimento, sono a rigettare in quanto non trattasi di vere e proprie controdeduzioni a determinazione o prescrizione dettate dal C.R.U., ma di nuove richieste o ampliamento di nuove zone edificabili che esulano dal procedimento di che trattasi.
Per quanto precede è del parere che possa procedersi all'approvazione del P.R.G., con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottati dal commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 1997 con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto n. 28 del 19 novembre 1998, salvo i superiori considerata.»;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n.28 del 19 novembre 1998 e n. 103 del 22 aprile 1999 sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le prescrizioni e le modificazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica giusti voti n. 28 del 19 novembre 1998 e n. 103 del 22 aprile 1999 sopra richiamati, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Resuttano indicato in premessa.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. n. 28 del 19 novembre 1998 e n. 103 del 22 aprile 1999.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:
Piano regolatore generale
-  tav.  1  -  planimetria stato di fatto del territorio comunale, scala 1:10.000;
-  tav.  2  -  planimetria stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000;
-  tav.  3  -  zonizzazione del territorio comunale, scala 1:10.000;
-  tav.  4  -  zonizzazione del centro abitato, scala 1:2.000;
-  tav.  4  -  zonizzazione del centro abitato modificata, scala 1:2.000;
-  tav.  5  -  pianta dei P.P. nel contesto del P.R.G., scala 1:2.000;
-  tav.  5  -  pianta dei P.P. nel contesto del P.R.G. modificata, scala 1:2.000;
-  all.  A  -  relazioni tecniche;
-  all.  B  -  norme di attuazione del P.R.G.;
-  all.  B  -  norme di attuazione del P.R.G. modi-ficate;
-  all.  C  -  regolamento edilizio;
-  all.  C  -  regolamento edilizio modificato;
-  all.  D  -  P.P. in contrada Marcato;
-  all.  E  -  P.P. in contrada Figliotti;
-  all.  F  -  P.P. per edilizia popolare contrada Belvedere;
-  all.  G  -  P.I.P. zona mista artigianale e commerciale;
-  relazione dell'U.T.C. sul P.R.G. revisionato;
-   relazione tecnica accompagnamento P.R.G. (va rian ti 1996);
-  parere del Genio civile di Caltanissetta n. 17/95 di posizione, trasmesso con nota n. 9492 del 15 luglio 1996;
-  verbale della C.E.C. della seduta del 30 agosto 1996.
Studio geologico
-  all.    1  -  carta geolitologica, scala 1:10.000;
-  all.    2  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
-  all.    3  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
-  all.    3bis  -  carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000;
-  all.    4  -  carta delle acclività, scala 1:10.000;
-  all.    5  -  carta della stabilità, scala 1:10.000;
-  all.    6  -  carta della zonizzazione, scala 1:10.000;
-  all.    7  -  carta geologico-tecnica e della zonizzazione in classi di edificabilità, scala 1:10.000;
-  all.    8  -  sezioni stratigrafiche, scala 1:2.000;
-  all.    9  -  risultati di indagini in sito;
-  all.  10  -  risultati di prove geotecniche;
-  all.  11  -  relazione conclusiva;
-  all.  13  -  verifica di stabilità dei versanti eseguita ad integrazione del P.R.G. (frazione di Ciolino ed abitato di Resuttano);
-  all.  14  -  verifica di stabilità del versante A2-B2, scala 1:5.000.
Studio agricolo forestale del territorio
1)  carta di stratificazione del territorio in unità omogenee, scala 1:25.000;
2)  relazione di commento alla carta di stratificazione del territorio;
3)  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000;
4)  carta morfologica, scala 1:25.000;
5)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:10.000;
6)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000;
7)  relazione di commento;
-  tav. 4 - zonizzazione del centro abitato (visualizzazione delle controdeduzioni al voto n. 28 del C.R.U. presentate al C.C. da parte dell'U.T.C.);
-  pareri ufficio Genio vivile di Caltanissetta nn. 17/95, 18/95, 19/95, 20/95 e 21/95 del 15 luglio 1996;
-  delibera del commissario ad acta n. 1 del 10 gennaio 1997;
-  delibera del C.C. di Resuttano n. 8 del 20 gennaio 1999;
-  voti del C.R.U. n.28 del 19 novembre 1998 e n. 103 del 22 aprile 1999.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento; entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 5

Il comune di Resuttano resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.24.1098)
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DECRETO 2 giugno 1999.
Integrazione del decreto 5 maggio 1993, concernente approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Marco d'Alunzio.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 17 luglio 1977, n. 683;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Visto il decreto n. 317/D.R.U. del 5 maggio 1993, con il quale è stato approvato e reso esecutivo, con lo stralcio, le modifiche e le prescrizioni indicate nel voto del C.R.U. n. 766 del 2 aprile 1993, il P.R.G. con le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di S. Marco d'Alunzio, riadottato, a seguito di rielaborazione parziale, con atto deliberativo n. 13 del 30 giugno 1992;
Visto il rapporto prot. n. 713 del 6 novembre 1998, con cui il gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha esposto all'onorevole Assessore per il tramite della Direzione regionale dell'urbanistica quanto segue:
«...Omissis...
A seguito di esposto a firma dei signori Valore Salvatore e Scaravilli Maria nel quale si segnalava che il comune di S. Marco d'Alunzio stava procedendo alla costruzione di un mercato ambulante, in zona "B" del vigente strumento urbanistico, e si sosteneva che tale intervento risulta in contrasto con le N. di A. del vigente strumento urbanistico, con assessoriale n. 5811 dell'8 maggio 1998 è stato invitato il sindaco a notiziare in merito.
Con sindacale prot. n. 1177 UTC/4216 Gen del 6 agosto 1998 sono state trasmesse le notizie limitatamente all'iter approvativo del progetto del suddetto mercato e del relativo finanziamento concesso dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Dovendo questo gruppo pronunciarsi sugli aspetti urbanistici inerenti l'argomento si è fatta richiesta all'archivio D.R.U. di fornire il fascicolo concernente lo strumento urbanistico vigente di S. Marco d'Alunzio.
Dall'esame di tale fascicolo si è rilevato quanto segue:
-  con voto n. 328 del 5 dicembre 1990 il C.R.U., a cui erano stati inoltrati gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G., P.E. e R.E. ed adottati con D.C. n. 11 del 31 marzo 1988, ha espresso il parere che detto piano dovesse essere sottoposto a rielaborazione parziale secondo le proprie considerazioni limitatamente ad alcuni punti dei considerata;
-  con assessoriali n. 37047/90 e n. 44145/91 rispettivamente del 10 luglio 1991 e 15 aprile 1992 detto voto è stato trasmesso al comune di S. Marco d'Alunzio per i conseguenziali adempimenti;
-  con sindacale n. 691/UTC/3707 sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati relativi alla rielaborazione parziale richiesta e adottata con D.C. n. 13 del 30 giugno 1992;
-  con voto n. 766 del 2 aprile 1993 il C.R.U. ha espresso parere "che il P.R.G. con le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio di S. Marco d'Alunzio adottato con atto consiliare n. 11 del 3 marzo 1988 e rielaborato con atto n. 13 del 30 giugno 1992 sia meritevole di approvazione con le modifiche illustrate nei superiori considerata".
-  Il decreto assessoriale n. 317 del 5 maggio 1993 riporta tra i "visti" entrambi i voti espressi dal C.R.U. n. 328 e n. 766 rispettivamente del 5 dicembre 1990 e del 2 aprile 1993 ed all'art. 1) recita:
"E' approvato e reso esecutivo, con lo stralcio, le modifiche e le prescrizioni indicate nel voto del C.R.U. n. 766 del 2 aprile 1993, riportato in premessa, il piano regolatore generale con le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, del comune di S. Marco d'Alunzio, riadottato, a seguito di rielaborazione parziale, con atto consiliare n. 13 del 30 giugno 1992".
L'art. 2 successivo riporta quali allegati del medesimo decreto soltanto gli elaborati sottoposti a rielaborazione da parte del comune omettendo quelli relativi alle due prescrizioni esecutive.
Si è rilevato peraltro, che gli elaborati relativi a dette P.E. non riportano il timbro con il riferimento al decreto assessoriale approvativo.
Tutto quanto sopra premesso, a parere di questo gruppo è da intendersi che il decreto n. 317 del 5 maggio 1993 sia approvativo anche delle due prescrizioni esecutive "piani particolareggiati per insediamenti produttivi e P.P. per l'edilizia pubblica e privata" come viene specificato all'art. 1 del suddetto decreto assessoriale n. 317 del 5 maggio 1993.
Per quanto sopra, si ritiene che debbano essere date disposizioni affinché il competente gruppo XXXIII provveda con urgenza alla predisposizione di un decreto integrativo al precedente, al fine di colmare la contraddizione riscontrata tra l'art. 1 e l'art. 2 del decreto di cui trattasi.
...Omissis...»;
Vista la nota prot. n. 2836-U.T.C./9453 del 4 gennaio 1999, con cui il comune di S. Marco d'Alunzio ha trasmesso, in riferimento alla nota assessoriale prot. n. 13097 del 10 dicembre 1998, copie del piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi zona D con i relativi elaborati inerenti la relazione geologica e piano particolareggiato per l'edilizia pubblica e privata zona C1 con i relativi elaborati inerenti la relazione geologica;
Vista la nota prot. n. 191 del 30 marzo 1999, con la quale il gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato, con riferimento al rapporto n. 713 del 6 novembre 1998 sopra riportato, ha trasmesso al gruppo di lavoro XXXIII, affinché provveda al perfezionamento formale degli atti, gli elaborati alle prescrizioni esecutive di seguito elencate:
Piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi (zona D)
 1)  tav.  A - relazione tecnico urbanistica; 
 2)  tav.  B - relazione tecnico economica delle opere di urbanizzazione primaria; 
 3)  tav.  1 - stralcio del P.R.G.; 
 4)  tav.  2 - estratto del foglio di mappa catastale; 
 5)  tav.  2.1 - piano parcellare d'esproprio; 
 6)  tav.  3 - azzonamento; 
 7)  tav.  4 - planimetria rete viaria; 
 8)  tav.  4.1 - planimetria rete fognante acque bianche; 
 9)  tav.  4.2 - planimetria rete fognante acque nere; 
10)  tav.  4.3 - planimetria rete idrica; 
11)  tav.  4.4 - planimetria rete illuminazione pubblica; 
12)  tav.  4.5 - planimetria rete ENEL; 
13)  tav.  4.6 - planimetria rete SIP; 
14)  tav.  5.1 - profilo stradale; 
15)  tav.  5.2 - profilo stradale; 
16)  tav.  6.1 - sezioni A-A; 
17)  tav.  7.1 - profilo; 

18)  relazione geologica zona "D";
19)  carta geologico-tecnica;
Piano particolareggiato per l'edilizia pubblica e privata (zona C1)
 1)  tav.  A - relazione tecnica urbanistica; 
 2)  tav.  B - relazione tecnico economica delle opere di urbanizzazione primaria; 
 3)  tav.  1 - stralcio del P.R.G.; 
 4)  tav.  2 - estratto del foglio di mappa catastale; 
 5)  tav.  2.1 - piano parcellare d'esproprio; 
 6)  tav.  3 - azzonamento; 
 7)  tav.  4.1 - planimetria rete viaria; 
 8)  tav.  4.2 - planimetria rete fognante acque bianche; 
 9)  tav.  4.3 - planimetria rete fognante acque nere; 
10)  tav.  4.4 - planimetria rete idrica; 
11)  tav.  4.5 - planimetria rete illuminazione pubblica; 
12)  tav.  4.6 - planimetria rete elettrica; 
13)  tav.  4.7 - planimetria rete SIP; 
14)  tav.  5.1 - profilo stradale (sezione 1-18); 
15)  tav.  5.2 - profilo stradale (sezione 1-10); 
16)  tav.  6 - tipologie e sezioni; 

17)  relazione geologica (zona C1);
18)  carta di classificazione del territorio;
19)  nota integrativa alla relazione geologica;
20)  carta geologico-tecnica;
Ritenuto di dover condividere quanto proposto dal gruppo XXX/D.R.U. con la nota soprarichiamata e di dover procedere al perfezionamento formale degli atti;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni in premessa citate, l'art. 2 del decreto n. 317/D.R.U. del 5 maggio 1993 è integrato con gli elaborati delle prescrizioni esecutive sopra riportate, che vengono timbrate e vistate da questo Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(99.24.1115)
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DECRETO 4 giugno 1999.
Approvazione della localizzazione provvisoria dell'im-pianto di spandimento delle acque bianche nel comune di Mascalucia.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il decreto n. 73 del 6 febbraio 1992, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Mascalucia;
Visto il decreto n. 146 del 12 marzo 1998, con il quale è stata approvata la variante al P.A.R.F. di Mascalucia, per lo smaltimento temporaneo in area disperdente delle acque meteoriche, nelle more della realizzazione del collegamento della rete acque bianche al collettore pluviale consortile di Catania;
Vista la nota prot. n. 21120 del 22 luglio 1998, con la quale il sindaco del comune di Mascalucia ha trasmesso a questo Assessorato la deliberazione del C.C. n. 46 del 30 giugno 1998 relativa all'approvazione della localizzazione dell'area di spandimento delle acque bianche, in conformità alla variante al P.A.R.F., dello stesso comune, approvato con il decreto n. 146/98 sopra descritto;
Vista la delibera del consiglio comunale di Mascalucia n. 46 del 30 giugno 1998, relativa alla localizzazione dell'area di spandimento delle acque piovane;
Vista la nota prot. n. 30265 del 4 novembre 1998, con la quale il tecnico comunale di Mascalucia ha trasmesso a questo Assessorato copia della documentazione che evidenzia l'area di spandimento acque bianche, a seguito della nota prot. n. 21120/98 di cui sopra;
Visti gli atti e gli elaborati relativi consistenti in:
1)  relazione tecnica relativa alla costruzione della fognatura bianca e nera cittadina - Intervento straordinario per la realizzazione di un'area provvisoria di smaltimento delle acque bianche;
2)  relazione tecnica relativa al P.A.R.F. - Variante alla rete bianca;
3)  tavola 1 - Planimetria generale;
4)  relazione integrativa P.A.R.F. - Variante alla rete bianca;
5)  relazione illustrativa sulle caratteristiche dell'area di spandimento per le acque piovane - Variante al P.A.R.F. approvato con decreto n. 1438/88 e n. 1354/90;
Vista la nota prot. n. 12330 del 26 febbraio 1992 del gruppo VII/DRTA, relativa al parere del Comitato regionale tutela ambiente in merito ai problemi relativi allo smaltimento mediante aree di spandimento superficiale delle acque bianche nella zona pedemontana etnea, che così recita:
«...Omissis...
Per ogni area di spandimento non deve essere prevista la realizzazione di manufatti di grigliatura grossolana, grigliatura fine, dissabbiatura e sedimentazione, nonché di vasche di accumulo.
La superficie dell'area disperdente dovrà essere determinata, in relazione alle portate calcolate da smaltire, applicando un prudenziale attendibile valore medio di velocità di infiltrazione, anche se ciò implicherà qualche eventuale spostamento nell'ambito delle zone prescelte. La superficie di spandimento così ottenuta ed integrata da ragionevole franco, previo sbancamento dello strato superficiale, va perimetrata con apposito muretto di cinta in calcestruzzo di adeguata altezza per assicurare un certo battente ed un franco e dotata di un idoneo strato di grossa pezzatura al fine di trattenere le particelle solide trasportate dalle acque bianche.
Sarà cura del comune operare una saltuaria manutenzione provvedendo a controllare l'eventuale strato di intasamento (incompatibile con la velocità media di infiltrazione) eseguendo, ove necessario, la relativa asportazione con pala meccanica e la corrispondente ricarica con sabbia della stessa pezzatura.
La superficie di spandimento preliminarmente dovrà essere attentamente esplorata onde evitare che esistano delle faglie che possano determinare l'inquinamento delle falde.
Al piede di ogni emissario dovrà realizzarsi una platea di calma della superficie di circa il 5% della superficie di spandimento, perimetrata, nella parte interna, con una griglia posta al di sopra di un muretto e la cui altezza non dovrà superare i 2/3 della sezione idrica del collettore.»;
Vista la nota prot. n. 617 del 14 dicembre 1998, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati inerenti all'impianto sopra descritto;
Visto il voto n. 97 dell'8 aprile 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si è espresso:
«...Omissis...
Considerato
-  che l'impianto proposto ha carattere temporaneo ed in ogni caso si rende necessario per eliminare situazioni di pericolo che si possano creare lungo la S.P. Etnea per il mancato realizzo da parte del comune di Gravina del collettore fognante acque bianche che conduce le acque sino al canale di gronda di Catania;
-  che dall'esame del progetto allegato alla pratica si evince che l'impatto ambientale prodotto dall'impianto è quasi nullo e ciò sia per il tipo d'impianto stesso e sia perché per quei pochi manufatti che si realizzano sono stati previsti tutti gli accorgimenti dell'ingegneria naturalistica finalizzati all'elevazione del gradimento paesaggistico;
-  che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha ritenuto di condividere il progetto raccomandando l'uso di essenze arboree tipiche della zona.
Per quanto sopra, il Consiglio è del parere di approvare la localizzazione a titolo provvisorio dell'impianto di spandimento delle acque bianche del comune di Mascalucia deliberata dall'amministrazione comunale con delibera n. 46 del 30 giugno 1998.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 97 dell'8 aprile 1999, la localizzazione a titolo provvisorio dell'impianto di spandimento delle acque bianche nel comune di Mascalucia, localizzato con deliberazione consiliare n. 46 del 30 giugno 1998 in variante allo strumento vigente.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Mascalucia resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1999.
  LO GIUDICE 

(99.24.1116)
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DECRETO 10 giugno 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alì Terme.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1488/316-T del 4 marzo 1999, con la quale il sindaco del comune di Alì Terme ha trasmesso a questo Assessorato la variante al P.R.G. vigente, riguardante la modifica al comma 4° dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione, per le sole zone B1;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Alì Terme n. 47 del 26 novembre 1998, riscontrata priva di vizi di legittimità dal Comitato centrale di controllo di Palermo nella seduta del 29 dicembre 1998 n. 9259/9032, avente per oggetto: «Modifica all'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente»;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dai quali si evince che la stessa è stata depositata per libera visione al pubblico presso la segreteria comunale del comune di Alì Terme per venti giorni consecutivi a decorrere dall'11 gennaio 1999;
Vista la certificazione del 3 marzo 1999, con la quale il sindaco del comune di Alì Terme attesta che durante il periodo di pubblicazione degli atti riguardanti la variante al P.R.G., contro gli stessi non sono state presentate osservazioni nè nei termini previsti nè fuori termine;
Visto il parere n. 18 del 5 maggio 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, con il quale il gruppo XXX della D.R.U. di questo Assessorato si è così espresso:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la variante in oggetto attiene, per le sole zone B1, la modifica al comma 4 dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;
-  il comma 4 dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. recita: "La distanza minima dai confini di zona e dai cigli stradali è pari a mt. 3";
-  la citata deliberazione consiliare n. 47/98 approva che, per le sole zone B1, il 4° comma dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione venga così modificato: "la distanza minima dai cigli stradali è pari a mt. 3";
-  il consiglio comunale ha ritenuto opportuno modificare "la predetta norma che impone una distanza minima per le costruzioni dai confini di zona" in quanto limita la capacità edificatoria nelle zone B1;
Ritenuto che:
-  in generale la distanza dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni deve rispettare le indicazioni e disposizioni contenute nel codice della strada vigente;
-  la modifica proposta dal comune in ordine all'eliminazione dell'obbligo dell'arretramento di mt. 3 dai confini di zona, per le sole zone B1, possa essere accolta, mentre, per quanto riguarda la distanza delle costruzioni dai cigli stradali in conformità alle previsioni del vigente codice della strada, vada articolata come segue:
"la distanza minima dai cigli stradali da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade deve essere pari a mt. 3, ferme restando le distanze per le strade di tipo A e di tipo D fissate dall'art. 28 del D.P.R. n. 147/93";
è del parere che la variante proposta dal comune di Alì Terme, adottata con delibera consiliare n. 47 del 26 novembre 1998, sia meritevole di approvazione con la prescrizione sopra specificata.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX/D.R.U. n. 18 del 5 maggio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXX della D.R.U. n. 18 del 5 maggio 1999 di cui in premessa, la variante al P.R.G. del comune di Alì Terme riguardante la modifica del 4° comma dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione, adottate con delibera consiliare n. 47 del 26 novembre 1998.

Art. 2

Il comune di Alì Terme resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 1999
  LO GIUDICE 

(99.25.1150)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 giugno 1999.
Nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1999/2000, relative alle associazioni sportive, enti di promozione sportiva, centri di preparazione, centri di avviamento e di addestramento sportivo e attività sportiva nella scuola.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, art. 13, comma 1;
Visto il parere, espresso favorevolmente dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta del 16 giugno 1999, sulla proposta di "Nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi" destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1999/2000;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, sono approvate le nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1999/2000, relative alle associazioni sportive, enti di promozione sportiva, centri di preparazione, centri di avviamento e di addestramento sportivo ed attività sportiva nella scuola, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti il 9 luglio 1999, con nota n. 221

Allegato 1
NUOVE NORME DI DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE PER L'ANNO SPORTIVO 1999/2000
Ex legge regionale 16 maggio 1978, n. 8

Le società e le associazioni sportive, gli enti, le organizzazioni promozionali, con esclusione dei distretti scolastici (cfr. nota 1), che, per l'anno sportivo 1999/2000, intendono avvalersi delle provvidenze previste dagli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, dovranno inoltrare domanda, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre il 31 gennaio 2000, pena la decadenza dal diritto al contributo.
Le società e le associazioni sportive possono accedere al contributo per l'attività agonistica svolta attraverso la partecipazione a campionati ed a manifestazioni sportive indette esclusivamente dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI. Le società possono accedere altresì ai benefici del contributo previsto per i Centri di avviamento sportivo e di formazione fisico-sportiva (CAS) regolarmente autorizzati dalle competenti federazioni sportive e/o dagli enti di promozione sportiva e che svolgono attività da almeno due anni.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il 31 gennaio 2000, la seguente documentazione resa in originale e copia:
A)  DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE AL FINE DELL'UTILE INSERIMENTO NEL PIANO DI RIPARTO
A.1)  Documentazione da inoltrare a cura delle società e delle associazioni sportive che svolgono attività agonistica
1)  domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante della società o dell'associazione richiedente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  certificazione (cfr. allegato B), rilasciata dalla competente Federazione, attestante (cfr. nota 4):
a)  il parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'affiliazione della società, di cui va indicata l'esatta denominazione, per la stagione agonistica 1999/2000;
c)  la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
d)  l'attività programmata per la stagione per la quale si richiede il contributo;
3)  atto costitutivo della società, in duplice copia (cfr. nota 2), comprensivo dello statuto.
A.2)  Documentazione da inoltrare a cura delle società e delle associazioni sportive che organizzano e conducono centri di avviamento e di formazione fisico-sportiva (CAS)
1)  domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante della società o dell'associazione richiedente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  certificazione (cfr. allegato B), rilasciata dalla competente federazione o dal competente ente di promozione sportiva, attestante:
a)  il parere favorevole alla fruizione del contributo;
b) l'affiliazione della società, di cui va indicata l'esatta denominazione, per la stagione agonistica 1999/2000;
c) l'autorizzazione all'apertura e gestione del centro per la stagione sportiva 1999/2000;
d)  la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
e)  l'attestazione che detto centro è attivo e funzionante da almeno due anni;
f)  la disciplina sportiva praticata;
g)  la valutazione sintetica attribuita al centro;
3)  atto costitutivo della società, comprensivo dello statuto, in duplice copia (cfr. nota 2).
A.3)  Documentazione da inoltrare a cura degli enti di promozione sportiva (EE.P.S.)
Gli enti di promozione sportiva (EE.P.S.) riconosciuti dal CONI possono accedere ai contributi per l'attività sportiva istituzionale; i comitati regionali interessati potranno inoltrare, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 gennaio 2000, la seguente documentazione in originale e copia:
1) domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante dell'ente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  elenco dettagliato delle attività sportive programmate per la stagione 1999/2000;
3)  elenco dei comitati provinciali e delle strutture territoriali dell'ente, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;
4)  composizione nominativa del comitato richiedente;
5)  programma di massima dal quale si evince l'utilizzo e la distribuzione del contributo;
6)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, nella quale sia riportato l'elenco ed il numero delle società sportive affiliate nonché il totale dei tesserati (cfr. nota 3), che svolgono attività sportiva, riferito alla stagione precedente.
A.4)  Documentazione da inoltrare a cura delle federazioni sportive e comitati provinciali degli enti di promozione sportiva
I comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive ed i comitati provinciali degli EE.P.S. nonché i comitati territoriali degli stessi EE.P.S., su espressa delega del comitato regionale, possono accedere ai contributi previsti per l'organizzazione e la conduzione di centri di avviamento allo sport e di corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ed alta specializzazione di atleti, tecnici ed animatori.
A tal fine la documentazione richiesta, in duplice copia, è la seguente:
1)  domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante del comitato richiedente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  relazione, a firma del legale rappresentante del comitato richiedente, da cui risulti la tipologia dei corsi organizzati e la relativa previsione di spesa;
3)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comitato richiedente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dalla quale risulti la composizione del consiglio direttivo. Tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
4)  elenco degli iscritti al centro, con l'indicazione del luogo, della data di nascita, del domicilio ed eventualmente della società di provenienza;
A.5)  Documentazione da inoltrare a cura del C.O.N.I.
Il comitato regionale del C.O.N.I. può accedere ai contributi per l'organizzazione delle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù e per lo svolgimento delle attività sportive studentesche. Il comitato dovrà pertanto inoltrare, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 ottobre 1999, ed in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2000, la seguente documentazione:
1)  domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante del comitato richiedente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  elenco dettagliato delle attività sportive programmate per la stagione sportiva 1999/2000;
3)  previsione di spesa a firma del legale rappresentante;
4) composizione nominativa del comitato a firma del legale rappresentante.
A.6)  Documentazione da inoltrare a cura degli enti locali
Gli enti locali possono accedere ai contributi per l'istituzione e l'organizzazione di centri di avviamento sportivo e di formazione fisico sportiva; gli enti interessati dovranno inoltrare, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. , entro il 31 gennaio 2000, la seguente documentazione, resa in originale e copia:
1)  domanda in carta semplice (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  delibera di autorizzazione della costituzione del centro;
3)  previsione di spesa approvata con delibera di giunta.
A.7)  Documentazione da inoltrare a cura dei distretti scolastici
I distretti scolastici possono accedere ai contributi per l'attività sportiva svolta dalle scuole e dagli istituti ricadenti nel distretto; i distretti interessati dovranno inoltrare, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 ottobre 1999, ed in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2000, la seguente documentazione, in originale e copia:
1)  domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante del distretto richiedente, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
2)  elenco dettagliato delle attività sportive programmate per la stagione sportiva 1999/2000, e relativa previsione di spesa, a firma del legale rappresentante del distretto;
3)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante, da cui si evincano i nominativi dei componenti la giunta esecutiva del distretto ed il recapito sociale degli istituti e delle scuole operanti nel distretto.
B)DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Al pagamento dei contributi per il potenziamento dell'attività sportiva si provvederà a presentazione della seguente documentazione, resa in originale e copia:
1)  dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente richiedente sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23. Tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
La stessa dovrà attestare:
a)  l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica);
b)  il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante;
c)  il recapito postale e telefonico della società;
2)  relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri dettagliatamente l'attività sportiva per la quale è stato assegnato il contributo, la localizzazione degli impianti utilizzati ed i nominativi dei tecnici, degli istruttori e degli allenatori impegnati; la suddetta relazione dovrà riportare in calce il visto con l'attestazione che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato, rilasciata dai competenti organi sportivi di appartenenza (cfr. nota 4);
3)  elenco degli atleti tesserati, distinto per disciplina sportiva praticata, che hanno partecipato all'attività agonistica-federale, a firma del legale rappresentante;
4)  eventuale elenco degli allievi che hanno partecipato al Centro di avviamento e di formazione fisico - sportiva con l'indicazione del luogo, della data di nascita e del domicilio, a firma del legale rappresentante dell'ente o società sportiva, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e riportante, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
5)  dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sottoscritta come sopra, ed attestante che la somma equivalente al contributo assegnato dall'Assessorato regionale al turismo, per la stagione sportiva 1999/2000, è stata utilizzata per l'attività effettuata nel periodo corrispondente;
6)  fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A.;
7) rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1999/2000, distinto per disciplina sportiva, corredato dei documenti giustificativi di spesa, in originale o copia conforme all'originale (cfr. nota 7), e della attestazione che gli stessi non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti.
Sia il rendiconto che la dichiarazione dovranno essere a firma del legale rappresentante, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e riportante, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
Si elencano di seguito le voci di spesa ammissibili, i cui documenti giustificativi saranno soggetti a controllo di legittimità ai fini dell'erogazione dei contributi assegnati dall'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazione ed i trasporti.
B.1) Voci di spesa ammissibili per attività agonistica
1)  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
2) tesseramento alle FF.SS.NN.;
3)  tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
4)  rimborsi forfettari di spesa e indennità di trasferta corrisposti in applicazione della legge n. 80/86;
5) indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n. 398/91;
6) spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute di pagamento per l'affitto di unità immobiliari, supportate da regolare contratto d'affitto registrato, ovvero fatture alberghiere e/o di ristorazione (extra esclusi);
7)  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori.
Come documenti giustificativi delle suddette spese sono ritenute ammissibili le fatture, fiscalmente regolari, con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in originale (qualora i biglietti non dovessero essere nominativi dovranno essere supportati da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta);
8) assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute/bollettini di pagamento, in originale, e copia conforme della polizza assicurativa;
9)  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti e dipendenti.
I compensi dovranno riferirsi esclusivamente all'attività agonistica federale, con esclusione quindi di partecipazione a corsi, stages, campus o similari; ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra il percipiente e la società. Le ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
10)  assistenza medico-sanitaria.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le fatture o le ricevute rilasciate dai professionisti o dai centri specializzati che hanno eseguito diagnosi, accertamenti e trattamenti per atleti tesserati;
11)  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici (cfr. nota 5).
Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento supportate da regolare contratto d'affitto registrato;
12)  abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero dei tesserati, e materiale sportivo di facile consumo.
La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento;
13)  attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto (i medesimi giustificativi non possono essere prodotti per attività agonistica e per C.A.S.).
B.2) Voci di spesa ammissibili per C.A.S.
1)  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN. e/o agli EE.P.S.;
2)  tesseramento iscritti al C.A.S.
Documenti ammissibili per le spese di cui alle voci precedenti sono le ricevute di pagamento rilasciate dalle federazioni o dagli enti di promozione ovvero le ricevute dei bollettini di pagamento con la specifica indicazione della causale.
3)  retribuzioni e compensi per prestazioni e collaborazioni corrisposte in favore di tecnici e/o allenatori.
Documenti ammissibili per la rendicontazione di tali spese sono le ricevute/fatture a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della normativa vigente. Tali ricevute/fatture dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
4)  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per iscritti al C.A.S.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute/bollettini di pagamento, in originale, e copia conforme della polizza assicurativa;
5)  affitto e gestione degli impianti sportivi (cfr. nota 5).
Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento supportate da regolare contratto d'affitto/d'uso registrato; in alternativa potrà essere ritenuta valida una idonea dichiarazione di responsabilità, supportata dalle ricevute fiscali dell'affitto, relativa all'individuazione dei patti contrattuali e del canone di locazione o di uso dell'impianto.
6)  materiale sportivo di facile consumo.
La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso dell'effettuazione del centro;
7)  abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero degli iscritti.
La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero degli iscritti e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso dello svolgimento del centro;
8)  attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto (i medesimi giustificativi non possono essere prodotti per attività agonistica e C.A.S.).
B.3) Voci di spesa ammissibili per EE.P.S - FF.SS.
1)  rimborsi forfettari eventualmente corrisposti ad allenatori ed istruttori nel rispetto della legge n. 80/86.
I documenti giustificativi ritenuti validi per la rendicontazione delle suddette spese sono le ricevute, a firma dei percipienti, compilate nel rispetto della normativa vigente in relazione anche al tipo di rapporto esistente tra il lavoratore e l'ente; tali ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
2)  spese di trasferta per partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dagli EE.P.S. (viaggi, trasporti, vitto e alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori ed istruttori e accompagnatori.
I documenti giustificativi ritenuti validi per la rendicontazione delle suddette spese sono le fatture, fiscalmente regolari, con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio originali (qualora i biglietti non dovessero essere nominativi dovranno essere supportati da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta);
3)  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici (cfr. nota 5).
Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento supportate da regolare contratto d'affitto/d'uso registrato; in alternativa potrà essere ritenuta valida una idonea dichiarazione di responsabilità, supportata dalle ricevute fiscali dell'affitto, relativa alla individuazione dei patti contrattuali e del canone di locazione o di uso dell'impianto;
5)  acquisto materiale sportivo, abbigliamento sportivo e materiale di premiazione.
Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture, fiscalmente regolari, emesse dalle ditte fornitrici, eventualmente corredate dai relativi documenti di trasporto; le stesse dovranno riportare in calce la finalità dell'acquisto e la destinazione (cfr. nota 6);
6)  spese per acquisto servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni sportive, sostenute da parte dei comitati regionali degli EE.P.S.
Non sono ammesse spese sostenute per ricevimenti e simili.
Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture, fiscalmente regolari, rilasciate dai fornitori, con l'esplicitazione dei servizi prestati, la data della manifestazione organizzata e l'importo.
7)  materiale promo - pubblicitario a carattere informativo finalizzato alla promozione della pratica sportiva (manifesti, depliantes, calendari gare etc.).
Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture, fiscalmente regolari, corredate dal relativo documento di trasporto, del bollettino di pagamento dell'eventuale tassa di affissione e dai campioni tipografici;
8)  fatture o ricevute rilasciate ai comitati regionali degli EE.P.S. dai comitati provinciali degli enti in relazione al programma percentuale di ripartizione presentato dai comitati regionali.
Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture o le ricevute, fiscalmente regolari, rilasciate dai comitati provinciali degli enti corredate dalle note di incarico da parte del comitato regionale e dall'elenco delle manifestazioni organizzate;
9)  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti, giudici e dipendenti.
Ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le fatture/ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra il lavoratore e la società. Le fatture/ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali
B4)  Voci di spesa ammissibili per l'attività sportiva scolastica e per il C.O.N.I.
1)  compensi corrisposti ad allenatori ed istruttori.
Ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le fatture/ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra il lavoratore e la società. Le fatture/ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
2)  spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione a manifestazioni sportive.
Saranno ritenute ammissibili le fatture, fiscalmente regolari, con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio originali (qualora i biglietti non dovessero essere nominativi dovranno essere supportati da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante del distretto scolastico, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta).
Non sono ritenute ammissibili eventuali giustificativi riconducibili a spese per gite scolastiche e/o viaggi di istruzione;
3)  acquisto materiale, abbigliamento sportivo e attrezzature sportive.
Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture emesse dalle ditte fornitrici, eventualmente corredate dai relativi documenti di trasporto.
Avvertenze
La mancata presentazione, entro il termine sopra indicato, o la non conformità od incompletezza della documentazione richiesta, costituiscono motivo di non accoglimento dell'istanza di contributo.


NOTE
1) I distretti scolastici che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 potranno inoltrare la domanda, corredata dalla documentazione prevista, entro il mese di ottobre 1999.
2) Solamente per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo o che abbiano effettuato modifiche statutarie.
3) Con esclusione del C.U.S.I. per la sua peculiare natura istituzionale.
4) Il visto è reso dai comitati regionali o, per delega, dai comitati provinciali competenti per territorio.
5) Rientrano tra le spese di gestione quelle spese riferite alla pulizia degli impianti ed alla loro custodia, mentre le spese generali comprendono esclusivamente quelle spese sostenute per consumi di acqua, telefonia fissa, gas e di cancelleria. Tali spese, tenuto anche conto di quelle relative al canone di affitto delle sedi sociali dei comitati regionali degli enti di promozione sportiva, non possono superare il 20% del contributo concesso.
6) L'acquisto di materiale di premiazione è ammissibile esclusivamente in quanto spesa sostenuta dai comitati regionali degli enti di promozione sportiva.
7) Qualora dovesse essere prodotta "Copia conforme del documento di spesa (fattura)", la stessa dovrà riportare in calce, con firma apposta ai sensi della legge regionale n. 23/98 e degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, la seguente dichiarazione: "Copia conforme all'originale custodito agli atti contabili della società/associazione. La stessa fattura non sarà prodotta ad altri uffici per l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi di alcun genere".

Allegato A

Spazio riservato all'ufficio




Regione Siciliana
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo X - Attività sportiva
Prot. n.   /B 
Data    

Legge regionale n. 8/78
Stagione sportiva 1999/2000

Marca
da bollo
L. 20.000


RACCOMANDATA A.R.
  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni    e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO
Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale n. 8/78 - Stagione agonistica 1999/2000

  SOCIETA' (1) Numero pratica (0) 
   


Città  Prov. C.A.P. 
   
Via/Piazza  N. civ. 
   


Codice fiscale
   

Partita I.V.A.
   


Recapiti telefonici  Recapito fax 
           


n  Attività sportiva  n  C.A.S. - Centro Addestramento allo Sport 

Barrare la casella interessata


Compilare in stampatello


  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni    e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO
Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale n. 8/78 - Stagione agonistica 1999/2000
Il sottoscritto   nella qualità di legale rappresentante (1) , regolarmente costituita con atto (2) , con 
sede in   via c.a.p. ,  
C.F. e/o P.IVA (3)   essendo stato ammesso a partecipare a (4) 
   
   
   
   


CHIEDE

che, ai sensi della legge regionale n. 8 del 16 maggio 1978, gli venga concesso ed erogato un contributo per le seguenti attività sportive
   
   
   
   
   

da effettuare nel corso della stagione 1999/2000.
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1) di essere a conoscenza della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
2) di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce;
3) di accettare l'erogazione del contributo successivamente alla presentazione del rendiconto delle somme ricevute e della relazione tecnico-sportiva sull'attività svolta (5);
4) di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri;
5) di accettare la condizione che l'Assessorato può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli sulla consistenza e funzionalità delle attrezzature sportive e che, ove non riconoscesse raggiunte le finalità del potenziamento dell'attività sportiva o dovesse risultare una attività inferiore a quella relazionata, potrà procedere alla revoca, parziale o totale, del contributo assegnato.
   

Firma (6)

   


ELENCO ALLEGATI ALL'ISTANZA

 1)     
 2)     
 3)     
 4)     
 5)     
 6)     
 7)     
 8)     
 9)     
10)     
11)     
12)     
13)     



Note per la compilazione
0) Indicare solamente se la società o l'ente hanno già presentato precedenti istanze.
1) Indicare l'organo richiedente per come lo stesso risulta dall'atto costitutivo.
2) Precisare tutti i dati relativi alla registrazione; tale indicazione NON è richiesta per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e gli enti locali.
3) Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA della società.
4) Specificare la disciplina sportiva, il tipo di campionato o torneo, l'attività a livello nazionale, regionale, provinciale, l'organizzazione per il funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento e di addestramento, l'attività sportiva scolastica o l'attività per l'ente di promozione sportiva.
5) Sul documento tecnico-sportivo dovrà essere apposto, da parte dei competenti organi sportivi, il visto di attestazione dell'attività effettuata nonché l'attestazione di avere ultimato l'attività e l'indicazione della posizione riportata in classifica.
6) Istanza sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.



Compilare in stampatello


Allegato B
N. PRATICA    

(solo se la società o l'ente hanno inoltrato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE

Si attesta che la società  _________________________________________ (esatta denominazione del richiedente) è affiliata a questa federazione/ente per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) ................................ e che il consiglio direttivo in carica è il seguente: 
Presidente    
Vice Presidente    
Consigliere    
Segretario    

Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale n. 8/78 per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) .................................
La società partecipa/ha acquisito il diritto a partecipare ai seguenti campionati  

L'attività che svolgerà la società è classificabile secondo il seguente schema di merito (barrare una categoria solo nel caso di attività non organizzata a campionati):
1ª  Categoria  2ª  Categoria 
3ª  Categoria  4ª  Categoria 

La società è autorizzata all'apertura e gestione di un centro di addestramento sportivo per la seguente disciplina  _____________________________________,
stagione sportiva __________________________________________________ (riportare tale dicitura nel caso di società che gestiscono centri di addestramento). 
La stessa svolge attività da anni .......................... (almeno due).
La valutazione sintetica, nel rispetto dei parametri approvati, è (tale valutazione va espressa nel caso di società che gestiscono un centro di addestramento, avviamento e formazione, tenendo conto della consolidata esperienza del centro, del numero degli iscritti, dell'impianto utilizzato, della disponibilità di attrezzature, degli istruttori utilizzati e delle discipline praticate).
  Sufficiente Discreto Buono 
  Distinto Ottimo 
   

Firma

   

(apposta per esteso da parte del presidente o
delegato regionale e/o provinciale)

(99.30.1353)
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DECRETO 30 giugno 1999.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Visto il parere, espresso favorevolmente dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta del 16 giugno 1999, sulla proposta di nuove norme di disciplina per richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale;
Considerato che le provvidenze previste per gli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 non sono cumulabili;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono approvate le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 30 giugno 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 9 luglio 1999, con nota n. 222
Allegato 1
NUOVE NORME DI DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 1999/2000
Ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall'art.1 della legge regionale 28 marzo 1986, n.18, per la stagione sportiva 1999/2000, dovranno inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre la data del 31 agosto 1999, la seguente documentazione in duplice copia, a mezzo di lettera raccomandata A.R. e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
A)  DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE AL FINE DELL'UTILE INSERIMENTO NEL PIANO DI RIPARTO
A.1) Domanda in carta legale (cfr. alegato A) a firma del legale rappresentante sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23; nell'istanza dovrà essere specificata la località di particolare interesse turistico e monumentale o la produzione tipica che si intende propagandare (dicitura oggetto della convenzione), evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo.
A.2) Dichiarazione (cfr. allegato B) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a) parere favorevole alla fruizione del contributo;
b) l'autorizzazione a potere apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura della località o della produzione tipica che si intende propagandare;
c) l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 1999/2000 (le società le cui federazioni prevedono l'affiliazione successivamente al 31 agosto 1999 potranno consegnare tale atto contestualmente alla stipula della convenzione);
d) l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e) il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara.
A.3) Dichiarazione rilasciata da legale rappresentante della società sportiva, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge"), dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato cui il contributo richiesto si riferisce. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive che potrà essere inviato entro e non oltre il 30 settembre 1999.
La società sportiva richiedente dovrà stipulare apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazione e dei trasporti con l'indicazione specifica della località o della produzione tipica concordata (dicitura oggetto della convenzione) ed in oltre dovrà portare stampigliata sull'abbigliamento sportivo la scritta "Regione Sicilia", con relativo logotipo, delle dimensioni non inferiori ai 50 cmq.
Detta convenzione dovrà essere stipulata entro i termini indicati dall'Assessorato regionale e registrata, ai sensi di legge, a cura e spese della società beneficiaria del contributo.
In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca della somma assegnata .
La dicitura concordata, oggetto della convenzione, dovrà essere riprodotta, ben visibile, sull'abbigliamento sportivo e dovrà avere dimensioni di almeno 100 cmq , dovrà essere di colore contrastante con quello di fondo e, comunque, non potrà essere di dimensioni inferiori a quella di altri sponsors.
Nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite inferiore alle dimensioni di cui sopra, la dicitura concordata non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a tale limite; ciò dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione.
Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.
B)  DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Al pagamento dei contributi si provvederà successivamente alla presentazione della documentazione sotto elencata:
B.1) Attestazione, resa dal legale rappresentante della società, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge"), dalla quale risulti che in tutte le gare interne ed esterne della stagione sportiva 1999/2000 la società ha apposto e mantenuto sull'abbigliamento sportivo la scritta "Regione Sicilia" ed il marchio e la dicitura convenuta (cfr. nota 2);
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, a campione, alla verifica dell'effettivo rispetto di tale previsione richiedendo tutta l'idonea documentazione probatoria;
B.2) Documentazione o dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, sottoscritta con le modalità di cui al superiore punto B.1, dalla quale risulti che la società stessa ha mantenuto, nel corso di tutta la stagione agonistica i prezzi dei biglietti di ingresso alle gare di campionato nei limiti raccomandati dalla competente federazione sportiva;
B.3) Dichiarazione rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione attestante che la società ha svolto e portato a termine l'attività sportiva programmata per la stagione sportiva 1999/2000;
B.4) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, sottoscritta con le modalità di cui al superiore punto B.1, attestante:
a) l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica);
b)  il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante;
c)  il recapito postale e telefonico della società;
d)  l'adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, previsti dalle normative vigenti, nei confronti di atleti, tecnici o quanti altri abbiano avuto rapporti con la società;
e) l'adempimento, per l'intera stagione sportiva 1999/2000, degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18/86;
f)  che le entrate derivanti da altre eventuali attività della società, unitamente a contributi e somme erogate da enti pubblici e/o privati non producono, nel bilancio complessivo dell'anno cui si riferisce l'intervento contributivo un utile economico (in caso contrario specificare l'utilizzazione);
B.5) rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1999/2000 corredato dei documenti giustificativi (cfr. nota 3), in originale o in copia autenticata, e della dichiarazione che attesti che gli stessi non sono stati nè saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti; entrambi i documenti dovranno essere a firma del legale rappresentante, sottoscritta con le modalità di cui al superiore punto B.1.
B.6) Fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società sportiva.
B.7)  Elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la società per la stagione sportiva 1999/2000, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal Comitato regionale della federazione competente.
Avvertenze
L'inoltro dell'istanza oltre il termine indicato costituisce motivo di non accoglimento.


NOTE

1)  Il computo chilometrico relativo alle trasferte sarà effettuato sulla base del prontuario ufficiale delle distanze pubblicato dall'A.C.I.
Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per quelle società che operano dalle isole minori.
2)  L'attestazione dovrà su richiesta dell'ufficio, essere suffragata da idoneo materiale fotografico, capi di abbigliamento e quant'altro idoneo alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei termini della convenzione.
Per gli sports individuali tutto il materiale dovrà essere relativo ai Campionati italiani assoluti 1999.
3)  Le voci di spesa ammissibili al contributo sono le seguenti:
-  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
-  tesseramento e tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
-  rimborsi forfettari di spesa o indennità di trasferta corrisposti in applicazione della legge n. 80/86;
-  indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n. 398/91;
-  spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute di pagamento per l'affitto di unità immobiliari, supportate da regolare contratto d'affitto registrato, ovvero fatture alberghiere e/o di ristorazione (extra esclusi).
-  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori.
Come documenti giustificativi delle suddette spese sono ritenute ammissibili le fatture, fiscalmente regolari, con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in originale (qualora i biglietti e le fatture di vitto e alloggio non dovessero essere nominative dovranno essere supportati da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta);
-  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute/bollettini di pagamento, in originale, e copia conforme della polizza assicurativa;
-  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori e atleti.
I compensi dovranno riferirsi esclusivamente all'attività agonistica federale, con esclusione quindi di partecipazione a corsi, stages, campus o similari; ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra il lavoratore e la società. Le ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
-  assistenza medico-sanitaria.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le fatture o le ricevute rilasciate dai professionisti o dai centri specializzati che hanno eseguito diagnosi, accertamenti e trattamenti per atleti tesserati;
-  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici e spese generali.
Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento supportate da regolare contratto d'affitto registrato; le spese di gestione sono da intendersi quelle riferite alla pulizia degli impianti; le spese generali comprendono invece quelle spese sostenute per consumi di acqua, telefonia fissa, gas e cancelleria. Tali spese non possono superare il 15 % del contributo concesso;
-  abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero dei tesserati, e materiale sportivo di facile consumo.
La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento.

Allegato A

Spazio riservato all'ufficio


Regione Siciliana
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo X - Attività sportiva
Prot. n.   /B 
Data    

18.1
1999/2000
Marca
da bollo
L. 20.000


RACCOMANDATA A.R.
  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO

Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1 - Stagione agonistica 1999/2000

  SOCIETA' (1) Numero pratica (0) 
   


Città  Prov. C.A.P. 
   
Via/Piazza  N. civ. 
   


Codice fiscale
   

Partita I.V.A.
   


Recapiti telefonici  Recapito fax 
           


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  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni    e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO
Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 - Stagione agonistica 1999/2000
Il sottoscritto   nella qualità di legale rappresentante (1) , regolarmente costituita con atto (2) , con 
sede in   via c.a.p. ,  
C.F. e/o P.IVA (3)   partecipante al campionato  
serie ...................... nella disciplina (4)   , per la stagione agonistica 1999/2000 


CHIEDE

che, gli venga concesso ed erogato un contributo per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1.
La società propone di propagandare la seguente località turistica/produzione tipica (5)


   


Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1) di essere a conoscenza della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1;
2) di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce;
3)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri.
   

Firma (6)

   


ELENCO ALLEGATI ALL'ISTANZA

 1)     
 2)     
 3)     
 4)     
 5)     
 6)     
 7)     
 8)     
 9)     
10)     
11)     
12)     
13)     



Note per la compilazione
0) Indicare solamente se la società o l'ente hanno già presentato precedenti istanze.
1) Indicare l'organo richiedente per come lo stesso risulta dall'atto costitutivo.
2) Precisare tutti i dati relativi alla registrazione.
3) Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA della società.
4) Specificare se professionistico o dilettantistico della massima serie od assegnazione di titolo italiano assoluto.
5) Deve essere riportata, pena l'esclusione, la località turistica siciliana o la produzione tipica che si intende propagandare.
6) Istanza sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

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Allegato B
N. PRATICA    

(solo se la società o l'ente hanno inoltrato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società ............................................................................ (esatta denominazione e sede del richiedente) è affiliata a questa Federazione per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) ................................ ha acquisito il diritto a partecipare al campionato di serie ................... (specificare oltre alla serie l'aspetto professionistico o dilettantistico della massima serie o titolo di campione italiano assoluto) ..................... nella disciplina :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Il consiglio direttivo in carica è il seguente:
Presidente    
Vice Presidente    
Consigliere    
Segretario    

Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art.1 per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) .................................
Si autorizza la società ad apporre sull'abbigliamento e sul materiale sportivo la dicitura  

Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n. .........................
   

Firma

   

(per esteso da parte del presidente o delegato regionale)

(99.30.1353)
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DECRETO 30 giugno 1999.
Procedure per la richiesta e l'erogazione di contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Visto il parere, espresso favorevolmente dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta del 16 giugno 1999, sulla proposta di nuove norme di disciplina per richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero;
Considerato che le provvidenze previste per gli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 non sono cumulabili;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono approvate le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1999/2000, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 30 giugno 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 9 luglio 1999, con nota n. 223

Allegato 1
NUOVE NORME DI DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 1999/2000
Ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall'art.4 della legge regionale 28 marzo 1986, n.18, per la stagione sportiva 1999/2000, dovranno inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, dele comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre la data del 31 agosto 1999, la seguente documentazione in duplice copia, a mezzo di lettera raccomandata A.R. e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
A)  DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE AL FINE DELL'UTILE INSERIMENTO NEL PIANO DI RIPARTO
A.1) Domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23; nell'istanza dovrà essere specificata l'attività od il prodotto di rilevanza regionale che si intende propagandare (dicitura oggetto della convenzione), evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo.
A.2) Dichiarazione (cfr. allegato B) rilasciata dal comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'autorizzazione a potere apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura dell'attività o del prodotto di rilevanza regionale che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 1999/200 (le società le cui federazioni prevedono l'affiliazione successivamente al 31 agosto 1999 potranno consegnare tale atto contestualmente alla stipula della convenzione);
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara.
A.3)  Dichiarazione rilasciata da legale rappresentante della società sportiva, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (Tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge"), dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato cui il contributo richiesto si riferisce. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive che potrà essere inviato entro e non oltre il 30 settembre 1999.
A.4) Contratto o convenzione, in originale e copia, redatto in carta legale e registrato ai sensi di legge, finalizzato a propagandare attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo alberghiero. Da tale atto dovranno inequivocabilmente desumersi i termini contrattuali della sponsorizzazione con la valutazione economica degli importi convenuti e/o della quantificazione di sponsorizzazione dei beni e/o dei servizi resi.
A.5) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio da cui risulti il tipo di attività svolta dalla ditta sponsorizzatrice.
Al fine dell'ottenimento del contributo la società sportiva richiedente dovrà stipulare apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazione e dei trasporti. Tale convenzione stabilirà il marchio che si intende pubblicizzare da parte dello sponsor nonché le caratteristiche della stampa della scritta "Regione Sicilia" e del logotipo della Regione siciliana stessa (cfr. nota 3).
Detta convenzione dovrà essere stipulata entro i termini indicati dall'Assessorato regionale e registrata ai sensi di legge.
In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca della somma assegnata .
La dicitura concordata con la ditta sponsorizzatrice, dovrà essere riprodotta ed apposta sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori; le dimensioni dovranno essere di 100 cmq.
Nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione minore, la dicitura di cui sopra non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a tale limite; ciò dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione.
Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.
B)  DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Al pagamento dei contributi si provvederà successivamente alla presentazione della documentazione sottoelencata:
1) attestazione, resa dal legale rappresentante della società, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge"), dalla quale risulti che in tutte le gare interne ed esterne della stagione sportiva 1999/2000 la società ha apposto e mantenuto sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori la scritta "Regione Sicilia" ed il marchio nonché la dicitura convenuta. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, a campione, alla verifica dell'effettivo rispetto di tale previsione richiedendo tutta l'idonea documentazione probatoria (cfr. nota 2);
2) documentazione o dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società e sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge"), dalla quale risulti che la società stessa ha mantenuto, nel corso di tutta la stagione agonistica i prezzi dei biglietti di ingresso alle gare di campionato nei limiti raccomandati dalla competente federazione sportiva;
3) dichiarazione rilasciata dal comitato regionale della competente federazione attestante che la società ha svolto e portato a termine l'attività sportiva programmata per la stagione sportiva 1999/2000;
4) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, sottoscritta come sopra, attestante :
a) l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica);
b)  il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante;
c)  il recapito postale e telefonico della società;
d) l'adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, previsti dalle normative vigenti, nei confronti di atleti, tecnici o quanti altri abbiano avuto rapporti con la società;
e)  l'adempimento, per l'intera stagione sportiva 1999/2000, degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18/86;
f)  che le entrate derivanti da altre eventuali attività della Società, unitamente a contributi e somme erogate da enti pubblici e/o privati non producono, nel bilancio complessivo dell'anno cui si riferisce l'intervento contributivo un utile economico (in caso contrario specificare l'utilizzazione);
5) rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1999/2000 corredato dei documenti giustificativi (cfr. nota 3), in originale o in copia autenticata, e della dichiarazione che attesti che gli stessi non sono stati ne saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti; entrambe i documenti dovranno essere a firma del legale rappresentante, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge");
6) fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società sportiva;
7) elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la società per la stagione sportiva 1999/2000, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal comitato regionale della federazione competente.
Avvertenze
L'inoltro dell'istanza oltre il termine indicato costituisce motivo di non accoglimento.


NOTE
1) Il computo chilometrico relativo alle trasferte sarà effettuato sulla base del prontuario ufficiale delle distanze pubblicato dall'A.C.I.
Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per quelle società che operano dalle isole minori.
2) L'attestazione dovrà, su richiesta dell'ufficio, essere suffragata da idoneo materiale fotografico, capi di abbigliamento e quant'altro idoneo alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei termini della convenzione.
Per gli sports individuali tutto il materiale dovrà essere relativo ai campionati italiani assoluti 2000.
3) La scritta Regione Sicilia ed il logotipo dovranno essere stampigliati sull'abbigliamento sportivo che dovrà avere idonee caratteristiche cromatiche. Le dimensioni non dovranno essere inferiori a 50 cmq.
4) Le voci di spesa ammissibili al contributo sono le seguenti:
-  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
-  tesseramento e tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
-  rimborsi forfettari di spesa o indennità di trasferta corrisposti in applicazione della legge n. 80/86;
-  spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute di pagamento per l'affitto di unità immobiliari, supportate da regolare contratto d'affitto registrato, ovvero fatture alberghiere e/o di ristorazione (extra esclusi);
-  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori.
Come documenti giustificativi delle suddette spese sono ritenute ammissibili le fatture, fiscalmente regolari, con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in originale (qualora i biglietti e le fatture di vitto e alloggio non dovessero essere nominative dovranno essere supportate da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta);
-  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute/bollettini di pagamento, in originale, e copia conforme della polizza assicurativa.
-  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori e atleti.
I compensi dovranno riferirsi esclusivamente all'attività agonistica federale, con esclusione quindi di partecipazione a corsi, stages, campus o similari; ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra il lavoratore e la società. Le ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
-  indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n. 398/91;
-  assistenza medico-sanitaria.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le fatture o le ricevute rilasciate dai professionisti o dai centri specializzati che hanno eseguito diagnosi, accertamenti e trattamenti per atleti tesserati;
-  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici e spese generali.
Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento supportate da regolare contratto d'affitto registrato; le spese di gestione sono da intendersi quelle riferite alla pulizia degli impianti; le spese generali comprendono invece quelle spese sostenute per consumi di acqua, telefonia fissa, gas e cancelleria; Tali spese non possono superare il 15 % del contributo concesso;
-  abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero dei tesserati, e materiale sportivo di facile consumo.
La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento;
-  spese per la pubblicizzazione del marchio concordato, oggetto della convenzione.

Allegato A

Spazio riservato all'ufficio
Regione Siciliana
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo X - Attività sportiva
Prot. n.   /B 
Data    

18.4
1999/2000

Marca
da bollo
L. 20.000


RACCOMANDATA A.R.
  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO

Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4 - Stagione agonistica 1999/2000

  SOCIETA' (1) Numero pratica (0) 
   


Città  Prov. C.A.P. 
   
Via/Piazza  N. civ. 
   


Codice fiscale
   

Partita I.V.A.
   


Recapiti telefonici  Recapito fax 
           


Compilare in stampatello


  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni    e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO
Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4 - Stagione agonistica 1999/2000
Il sottoscritto    
nella qualità di legale rappresentante (1)   , regolarmente costituita con atto (2)
con sede in   via c.a.p. ,  
C.F. e/o P.IVA (3)   partecipante al campionato  
serie ...................... nella disciplina (4)   , per la stagione agonistica 1999/2000 


CHIEDE

che gli venga concesso ed erogato un contributo per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4.
La società rappresenta di avere in corso una sponsorizzazione con la ditta   e propone quindi di propagandare la seguente dicitura (5) 


   


Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1) di essere a conoscenza della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4;
2) di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce;
3)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri.
   

Firma (6)

   


ELENCO ALLEGATI ALL'ISTANZA

 1)     
 2)     
 3)     
 4)     
 5)     
 6)     
 7)     
 8)     
 9)     
10)     
11)     
12)     
13)     



Note per la compilazione
0) Indicare solamente se la società o l'ente hanno già presentato precedenti istanze.
1) Indicare l'organo richiedente per come lo stesso risulta dall'atto costitutivo.
2) Precisare tutti i dati relativi alla registrazione.
3) Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA della società.
4) Specificare se professionistico o dilettantistico della massima serie od assegnazione di titolo italiano assoluto.
5) Deve essere riportata, pena l'esclusione, la denominazione completa della ditta sponsorizzatrice e lo slogan che sarà posto sul materiale sportivo.
6) Istanza sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

Compilare in stampatello


Allegato B
N. PRATICA    

(solo se la società o l'ente hanno inoltrato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società ......................................................................... (esatta denominazione e sede del richiedente) è affiliata a questa Federazione per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) ................................ ha acquisito il diritto a partecipare al campionato di serie ................... (specificare oltre alla serie l'aspetto professionistico o dilettantistico della massima serie o titolo di campione italiano assoluto) ..................... nella disciplina :::::::::::...............................
Il consiglio direttivo in carica è il seguente:
Presidente    
Vice Presidente    
Consigliere    
Segretario    

Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art.1 per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) .................................
Si autorizza la società ad apporre sull'abbigliamento e sul materiale sportivo la dicitura  

Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n. .........................
   

Firma

   

(per esteso da parte del presidente o delegato regionale)

(99.30.1353)
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DECRETO 30 giugno 1999.
Nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 17 maggio 1984, n. 31;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Visto il parere, espresso favorevolmente dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta del 16 giugno 1999, sulla proposta di nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, sono approvate le nuove norme di disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 giugno 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 5 luglio 1999, con nota n. 224

Allegato 1
NUOVE NORME DI DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 1998/99
Ex art. 21 legge regionale 17 maggio 1984, n. 31

Le società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, per la stagione sportiva 1998/99, dovranno inoltrare all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro e non oltre la data del 31 agosto 1999, la seguente documentazione in duplice copia, a mezzo di lettera raccomandata A.R. e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
A)  DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE AL FINE DELL'UTILE INSERIMENTO NEL PIANO DI RIPARTO
A.1) Domanda in carta legale (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante della società, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
A.2) Dichiarazione (cfr. allegato B), rilasciata dal comitato regionale della competente federazione sportiva, attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 1998/99;
c)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha partecipato;
d)  il numero massimo degli atleti che hanno partecipato ad ogni singola gara;
e)  l'ultimazione del campionato stesso ed il risultato conseguito con particolare riferimento all'eventuale promozione ottenuta.
A.3) Calendario ufficiale 1998/99, debitamente vistato dalla competente federazione sportiva, completo di eventuali fasi successive e/o play-off/play-out e con l'indicazione delle sedi di gioco (cfr. nota 1).
A.4) Dichiarazione resa dal legale rappresentante, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dalla quale risultino tutte le spese sostenute per la partecipazione al campionato per il quale si richiede il contributo.
A.5) Elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la società per la stagione sportiva 1998/99, partecipanti al campionato debitamente vistato dal comitato regionale della federazione competente.
A.6) Fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società sportiva.
B)  DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Al pagamento dei contributi si provvederà successivamente alla presentazione della documentazione sottoelencata:
B.1) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23. Tale dichiarazione dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
La stessa dovrà attestare:
a) l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica);
b) il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante;
c) il recapito postale e telefonico della società;
d) l'adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, previsti dalle normative vigenti, nei confronti di atleti, tecnici o quanti altri abbiano;
e) che le entrate derivanti da altre eventuali attività della società, unitamente a contributi e somme erogate da enti pubblici e/o privati non producono, nel bilancio complessivo dell'anno cui si riferisce l'intervento contributivo un utile economico ( in caso contrario specificare l'utilizzazione);
B.2) Rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1997/98 corredato dei documenti giustificativi (cfr. nota 2), in originale o in copia autenticata, e della dichiarazione che attesti che gli stessi non sono stati ne saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti; entrambi i documenti dovranno essere a firma del legale rappresentante, apposta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, e dovrà riportare, in calce, la seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
Avvertenze
L'inoltro dell'istanza oltre il termine indicato costituisce motivo di non accoglimento.


NOTE
1) Il computo chilometrico relativo alle trasferte sarà effettuato sulla base del prontuario ufficiale delle distanze pubblicato dall'A.C.I.
Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per quelle società che operano dalle isole minori.
2) Le voci di spesa ammissibili al contributo sono le seguenti:
-  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
-  tesseramento e tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
-  rimborsi forfettari di spesa o indennità di trasferta corrisposti in applicazione della legge n. 80/86;
-  indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n. 398/91;
-  spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute di pagamento per l'affitto di unità immobiliari, supportate da regolare contratto d'affitto registrato, ovvero fatture alberghiere e/o di ristorazione (extra esclusi);
-  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori.
Come documenti giustificativi delle suddette spese sono ritenute ammissibili le fatture, fiscalmente regolari, con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in originale (qualora i biglietti e le fatture di vitto e alloggio non dovessero essere nominative dovranno essere supportate da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta);
-  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le ricevute/bollettini di pagamento, in originale, e copia conforme della polizza assicurativa;
-  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori e atleti.
I compensi dovranno riferirsi esclusivamente all'attività agonistica federale, con esclusione quindi di partecipazione a corsi, stages, campus o similari; ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra il lavoratore e la società. Le ricevute dovranno essere corredate dai documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
-  assistenza medico-sanitaria.
Documenti giustificativi delle suddette spese potranno essere le fatture o le ricevute rilasciate dai professionisti o dai centri specializzati che hanno eseguito diagnosi, accertamenti e trattamenti per atleti tesserati;
-  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici e spese generali.
Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento supportate da regolare contratto d'affitto registrato; le spese di gestione sono da intendersi quelle riferite alla pulizia degli impianti; le spese generali comprendono invece quelle spese sostenute per consumi di acqua, telefonia fissa, gas e cancelleria; tali spese non possono superare il 15 % del contributo concesso;
-  abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero dei tesserati, e materiale sportivo di facile consumo.
La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento.

Allegato A

Spazio riservato all'ufficio


Regione Siciliana
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo X - Attività sportiva
Prot. n.   /B 
Data    

31. 98/99

Marca
da bollo
L. 20.000


RACCOMANDATA A.R.
  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni    e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO

Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale 31/84 - Stagione agonistica 1998/1999

  SOCIETA' (1) Numero pratica (0) 
   


Città  Prov. C.A.P. 
   
Via/Piazza  N. civ. 
   


Codice fiscale
   

Partita I.V.A.
   


Recapiti telefonici  Recapito fax 
           


Compilare in stampatello


  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 
  Gruppo X - Attività sportiva 
  Via Notarbartolo n. 9 

90141 PALERMO

Oggetto: Istanza di contributo ex legge regionale n. 31/84 - Stagione agonistica 1998/1999
Il sottoscritto   nella qualità di legale rappresentante (1) , regolarmente costituita con atto (2) , con 
sede in   via c.a.p. ,  
C.F. e/o P.IVA (3)   partecipante al campionato  
serie ...................... nella disciplina (4)   , per la stagione agonistica 1998/1999 


CHIEDE

che gli venga concesso ed erogato un contributo per le finalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21.
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1) di essere a conoscenza della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21;
2) di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce;
3)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri.
   

Firma (5)

   


ELENCO ALLEGATI ALL'ISTANZA

 1)     
 2)     
 3)     
 4)     
 5)     
 6)     
 7)     
 8)     
 9)     
10)     
11)     
12)     
13)             



Note per la compilazione
0) Indicare solamente se la società o l'ente hanno già presentato precedenti istanze.
1) Indicare l'organo richiedente per come lo stesso risulta dall'atto costitutivo.
2) Precisare tutti i dati relativi alla registrazione.
3) Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA della società.
4) Specificare la disciplina sportiva.
5) Istanza sottoscritta con le modalità previste dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

Compilare in stampatello


Allegato B
N. PRATICA    

(solo se la società o l'ente hanno inoltrato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società .....................................................(esatta denominazione e sede del richiedente) è stata affiliata a questa federazione per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) ed ha partecipato al campionato di serie ................... per la stagione agonistica ............................. nella disciplina ...................................................................
Il consiglio direttivo in carica è il seguente:
Presidente    
Vice Presidente    
Consigliere    
Segretario    

Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21 per la stagione sportiva ................................ (anno agonistico) .................................
Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n. .........................
Si certifica altresì che la predetta società nella stagione agonistica........................... ha ultimato il campionato di cui sopra conseguendo il seguente risultato .............................................................. (indicare eventuale promozione conseguita)
   

Firma

   

(per esteso da parte del presidente o delegato regionale)

(99.30.1353)
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ORDINANZE ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 28 maggio 1999.
Ordinanza relativa all'organizzazione dei seminari di studio sul fenomeno della mafia in Sicilia - Art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51. Anno scolastico 1999/2000.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, recante provvedimenti a favore delle scuole siciliane di ogni ordine e grado per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni necessarie per l'organizzazione dei seminari di studio per docenti previsti dall'art. 4 della predetta legge;

Ordina


Art.1

Nell'anno scolastico 1999/2000 potranno essere organizzati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, seminari di studio sul fenomeno della mafia in Sicilia, nell'ambito del territorio della Regione, destinati ai docenti delle scuole elementari e medie di 1° e 2° grado, anche legalmente riconosciute, parificate o pareggiate, funzionanti nella Regione, volti ad approfondire le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle attività didattiche ed educative intese alla conoscenza dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso.

Art. 2

L'organizzazione dei predetti seminari sarà affidata alle Università siciliane mediante apposite convenzioni da stipularsi con questo Assessorato.
Per ciascuna delle Università potranno candidarsi per l'organizzazione e lo svolgimento di detti seminari esclusivamente le facoltà di lettere e filosofia, giurisprudenza, scienze della formazione ed economia e commercio, che ove interessate, potranno avanzare proposte direttamente a questo Assessorato - Direzione regionale istruzione - Gruppo XV P.I., entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tali proposte dovranno essere accompagnate da un piano di spesa e da un programma.

Art. 3

Stipulate le convenzioni, questo Assessorato provvederà ad informare tempestivamente i sigg. Provveditori agli studi, ai quali sarà affidato il compito di pubblicizzare, presso le istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di competenza, tali attività seminariali, e di raccogliere le adesioni del personale docente intenzionato a parteciparvi.
I sigg. Provveditori agli studi provvederanno successivamente a trasmettere gli elenchi con i nominativi dei partecipanti alle facoltà universitarie promotrici e per conoscenza a questo Assessorato - gruppo XV pubblica istruzione.

Art. 4

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 1999.
  MORINELLO 

(99.25.1146)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Trasferimento di opera dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno all'E.S.A. di Palermo.

Con decreto n. 286/VIII/IV DRP del 7 maggio 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: acquedotto Favara di Burgio, diramazione frazione San Leone (AG), prog. n. 11255, all'E.S.A. di Palermo, che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.24.1108)
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Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.

Con decreto n. 287/VIII/IV DRP del 7 maggio 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: costruzione impianto sportivo, prog. n. 889, al comune di Licata (AG), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.24.1111)


Con decreto n. 289/VIII/IV DRP del 7 maggio 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: sistemazione e pavimentazione strade interne Caltabellotta (AG), al comune di Caltabellotta (AG), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.24.1109)


Con decreto n. 290/VIII/IV DRP del 7 maggio 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: completamento fognatura, Palma di Montechiaro (AG), prog. n. 5420, al comune di Palma Montechiaro (AG), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.24.1110)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina dei componenti delle commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze di partecipazione al bando di concorso "Progetto impresa e territorio".

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2313 del 14 luglio 1999 sono state nominate le commissioni tecniche per l'istruttoria, previo sopralluogo aziendale, dei progetti finanziabili delle istanze di partecipazione al bando di concorso "Progetto impresa e territorio", pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999 e n. 13 del 20 marzo 1999.
(99.30.1342)
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Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di irrigazione S. Leonardo Ovest. Reti idriche di distribuzione al comprensorio di Villabate, 4° lotto.

Con decreto n. 1194 del 25 maggio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Misilmeri, di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Allegato
Numero comizio 1/a
1)  proprietario attuale: Greco Domenica, nata a Ficarazzi l'11 marzo 1938, residente a Ficarazzi corso Umberto I n. 109, codice fiscale GRC DNC 38C51 D567W; riferimento elenco esecuzione n. 2: 4; proprietario intestato in catasto: Greco Domenica: partita 36344, foglio 1, particella 813, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.17.80, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud Macchiarella, ad est Greco F., ad ovest Macchiarella; superficie asservita mq. 116, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 328.280, superficie occupazione temporanea mq. 116, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 110.780, totale indennità L. 439.060, quietanza con assegno circolare Asscom del 10 novembre 1998;
Numero comizio 4
1)  proprietari attuali: Calafiore Vincenzo, nato a Bagheria 1 agosto 1941, residente a Bagheria via M3, codice fiscale CLF VCN 41M01 A546Y; Sparacino Filippa, nata a Bagheria il 13 aprile 1944, residente a Bagheria via M3, codice fiscale SPR FPP 44D53 A546S; riferimento elenco esecuzione n. 2: 2; proprietari intestati in catasto: Calafiore Vicenzo e Sparacino Filippa: partita 8070, foglio 1, particella 228, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.38.60, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 100, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 283.000, superficie occupazione temporanea mq. 100, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 95.500, totale indennità L. 378.500, quietanza con assegno circolare Asscom del 14 aprile 1999;
2)  proprietario attuale: Carlino Giovanna, nata a Ficarazzi il 26 maggio 1932, residente a Ficarazzi, via Europa n. 74/a, coice fiscale CRL GNN 32E66 D567N; riferimento elenco esecuzione n. 2: 6; proprietari intestati in catasto: Carlino Salvatore di Rosolino e Manna Rosalia di Angelo: partita 4946, foglio 1, particella 111, qualità catastale uliveto, superficie Ha. 0.29.81, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particella 304, a sud particella 318, a est Martorana, ad ovest particella 444; superficie asservita mq. 276, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 781.080, superficie occupazione temporanea mq. 276, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 263.580, totale indennità L. 1.044.660, quietanza con assegno circolare Asscom del 22 ottobre 1998;
Numero comizio 5/a
1)  proprietari attuali: Arena Santo, nato a Ficarazzi il 2 gennaio 1923, residente a Ficarazzi via V.E. Orlando n. 57, codice fiscale RNA SNT 23A04 D567C; Lo Cascio Antonia, nata a Ficarazzi il 23 marzo 1934, residente a Ficarazzi via V.E. Orlando n. 57, codice fiscale LCS NTN 34G63 D567W; riferimento elenco esecuzione n. 2: 3; proprietari intestati in catasto: Arena Santo e Lo Cascio Antonina: partita 23088, foglio 1, particella 773, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.24.17, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Lo Cascio Marg. in Todaro, a sud traz. vic., a est Mezzatesta, a ovest Lo Cascio; superficie asservita mq. 48, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 135.840, superficie occupazione temporanea mq. 48, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 45.840, totale indennità L. 181.600, quietanza con assegno circolare Asscom; particella 777, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.01.00, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particella 776, a sud st.a vic., a est lo stesso, a ovest Alpi M.; superficie asservita mq. 123, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 348.090, superficie occupazione temporanea mq. 123, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 117.465, totale indennità L. 465.465, quietanza con assegno circolare Asscom; partita 38244, foglio 1, particella 968, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.05.40, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 8, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 22.640, superficie occupazione temporanea mq. 8, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 7.640, totale indennità L. 30.280. Sommano: superficie asservita mq. 179, indennità per asservimento L. 506.570, superficie occupazione temporanea mq. 179, indennità per occupazione temporanea L. 170.945, totale indennità L. 677.515, quietanza con assegno circolare del 31 ottobre 1998;
2)  proprietari attuali: Damiano Giuseppa 2, nata a Ficarazzi il 26 gennaio 1933, residente a Vicarazzi via Bellini n. 2, codice fiscale DMN GPP 33A66 D567E; La Bianca Salvatore, nato a Ficarazzi il 21 ottobre 1932, residente a Ficarazzi via Bellini n. 2, codice fiscale LBN SVT 32R21 D567A; riferimento elenco esecuzione n. 2: 9; proprietari intestati in catasto: Damiano Giuseppa e La Bianca Salvatore: partita 38198, foglio 1, particella 969, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.25.03, qualità attuale frutteto; superficie asservita mq. 186, L./mq. 906, indennità per asservimento L. 168.516, superficie occupazione temporanea mq. 186, L./mq. 306, indennità per occupazione temporanea L. 56.916, totale indennità L. 225.432, quietanza con assegno circolare Asscom del 9 ottobre 1998;
3)  proprietari attuali: La Bianca Salvatore 1, nato a Ficarazzi il 21 ottobre 1932, residente a Ficarazzi via Bellini n. 2, codice fiscale LBN SVT 32R21 D567A; Damiano Giuseppa, nata a Ficarazzi il 26 gennaio 1933, residente a Ficarazzi via Bellini n. 2, codice fiscale DMN GPP 33A66 D567E; riferimento elenco esecuzione n. 2: 15; proprietari intestati in catasto: Tralongo Diego, Tralongo Gaetana, Tralongo Maria, Tralogno Matilde: partita 19640, foglio 1, particella 994, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.09.80, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Caporett., a sud lo stesso, a est Daiano, a ovest Sanfilippo; superficie asservita mq. 50, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 141.500, superficie occupazione temporanea mq. 50, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 47.750, totale indennità L. 189.250, quietanza con assegno circolare Asscom del 9 ottobre 1998;
Numero comizio 6
1)  proprietari attuali: Marcianò Nunzia, nata a Ficarazzi il 9 marzo 1939 residente a Ficarazzi via Roma n. 138, codice fiscale MRC NNZ 39C49 D567B; Morreale Giuseppe, nato a Ficarazzi il 18 febbraio 1936, residente a Ficarazzi via Roma n. 138, codice fiscale MRR GPP 36B18 D567J; riferimento elenco esecuzione n. 2: 18; proprietario intestato in catasto: Tomasello Grazia: partita 19253, foglio 1, particella 959, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.13.60, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Manna, a sud particella 471, a est Lo Cascio, a ovest Lo Cascio; superficie asservita mq. 158, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 447.148, superficie occupazione temporanea mq. 158, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 150.890, totale indennità L. 598.030, quietanza con assegno circolare Asscom del 22 ottobre 1998;
Numero comizio 8/a
1)  proprietari attuali: Pitarresi Giovanni fu Pietro, nato a Villabate il 4 ottobre 1939, residente a Villabate via Largo Hilton n. 38, codice fiscale PTR GNN 39R04 L916V; Pitarresi Antonino fu Pietro, nato a Villabate il9 aprile 1943, residente a Villabate via Bentivegna n. 8, codice fiscale PTR NNN 43D09 L916I; Pitarresi Vincenzo, fu Pietro, nato a Villabate il 26 luglio 1948, residente a Villabate via Bentivegna n. 8, codice fiscale PTR VCN 48L26 L916Z; riferimento elenco esecuzione n. 2: 15; proprietari intestati in catasto: Pitarresi Giovanni fu Pietro; Pitarresi Antonino fu Pietro; Pitarresi Vincenzo fu Pietro: partita 14793, foglio 1, particella 21, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.92.70, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord canale di S. Elia, a sud Licciardi, a est Pitarresi, a ovest Comparetto; superficie asservita mq. 50, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 141.500, superficie occupazione temporanea mq. 50, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 47.750, totale indennità L. 189.250, quietanza con assegno circolare Asscom; partita 8070, foglio 1, particella 21, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.38.60, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 232, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 656.560, superficie occupazione temporanea mq. 232, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 221.560, totale indennità L. 878.120, quietanza con assegno circolare Asscom. Sommano: superficie asservita mq. 282, indennità per asservimento L. 798.060, superficie occupazione temporanea mq. 282, indennità per occupazione temporanea L. 269.310, totale indennità L. 1.067.370, quietanza con assegno circolare del 23 dicembre 1998;
Numero comizio 11/a
1)  proprietario attuale: Tribuna Giuseppa Maria, nata a Ficarazzi il 20 dicembre 1959, residente a Bagheria via Giovanni Girgenti n. 159, codice fiscale TRB GPP 59T60 D567H; riferimento elenco esecuzione n. 2: 9; proprietario intestato in catasto: Maggiore Pietro: partita 26046, foglio 1, particella 878, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.02.19, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud Cannizzaro, a est fiume, ovest lo stesso; superficie asservita mq. 5, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 14.150, superficie occupazione temporanea mq. 5, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 4.775, totale indennità L. 18.925, quietanza con assegno circolare Asscom; particella 877, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.05.12, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud lo stesso, a est fiume, a ovest particella 878; superficie asservita mq. 20, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 56.600, superficie occupazione temporanea mq. 20, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 19.100, totale indennità L. 75.700, quietanza con assegno circolare Asscom; particella 876, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.02.88, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud lo stesso, a esti fiume, a ovest particella 440; superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 226.400, superficie occupazione temporanea mq. 80, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 76.400, totale indennità L. 302.800, quietanza con assegno circolare Asscom; riferimento elenco esecuzione n. 2: 10; partita 28029, foglio 1, particella 694, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.05.94, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Mineo, a sud Damiano, a est fiume; superficie asservita mq. 16, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 45.280, superficie occupazione temporanea mq. 16, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 15.280, totale indennità L. 60.560, quietanza con assegno circolare Asscom; riferimento elenco esecuzione n. 2: 18; partita 19336, foglio 1, particella 953, qualità catastale seminativo, superficie Ha. 0.03.60, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particella 10, a sud autostrada, a est Licciardi, a ovest particella 824; superficie asservita mq. 16, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 45.280, superficie occupazione temporanea mq. 16, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 15.280, totale indennità L. 60.560, quietanza con assegno circolare Asscom. Sommano: superficie asservita mq. 137, indennità per asservimento L. 387.710, superficie occupazione temporanea mq. 137, indennità per occupazione temporanea L. 130.835, totale indennità L. 518.545, quietanza con assegno circolare del 9 novembre 1998;
2)  proprietario attuale: Tribuna Antonina, nata a Palermo il 2 aprile 1971, residente a Ficarazzi via Mulinello n. 33, codice fiscale TRB NNN 71D42 G273G; riferimento elenco esecuzione n. 2: 22; proprietari intestati in catasto: Mineo Antonino: partita 23794, foglio 1, particella 695, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.05.95, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Mineo, a sud Di Leonard., a est fiume, a ovest particella 278; superficie asservita mq. 16, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 45.200, superficie occupazione temporanea mq. 16, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 15.280, totale indennità L. 60.560, quietanza con assegno circolare Asscom; riferimento elenco esecuzione n. 2: 26; partita 21333, foglio 1, particella 736, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.29.80, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud lo stesso, ad est fiume, a ovest particella 554; superficie asservita mq. 25, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 70.750, superficie occupazione temporanea mq. 25, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 23.875, totale indennità L. 94.625, quietanza con assegno circolare Asscom; riferimento elenco esecuzione n. 2: 27; partita 20319, foglio 1, particella 735, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.05.00, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud lo stesso, a est fiume, a ovest particella 553; superficie asservita mq. 25, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 70.750, superficie occupazione temporanea mq. 25, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 23.875, totale indennità L. 94.625, quietanza con assegno circolare Asscom; particella 737, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.09.10, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud lo stesso, a est lo stesso, a ovest particella 362; superficie asservita mq. 30, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 84.900, superficie occupazione temporanea mq. 30, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 28.650, totale indennità L. 113.550, quietanza con assegno circolare Asscom; riferimento elenco esecuzione n. 2: 28; partita 18897, foglio 1, particella 653, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.04.90, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud lo stesso, a est fiume a ovest particella 553; superficie asservita mq. 20, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 56.600, superficie occupazione temporanea mq. 20, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 19.100, totale indennità L. 75.700, quietanza con assegno circolare Asscom; riferimento elenco esecuzione n. 2: 30; partita 6041, foglio 1, particella 435, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.49.74, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord ferrovia, a sud Restivo G., a est fiume; superficie asservita mq. 220, L./mq. 2.830, indennità per asservimento L. 622.600, superficie occupazione temporanea mq. 220, L./mq. 955, indennità per occupazione temporanea L. 210.100, totale indennità L. 832.700, quietanza con assegno circolare Asscom. Sommano: superficie asservita mq. 336, indennità per asservimento L. 950.880, superficie occupazione temporanea mq. 336, indennità per occupazione temporanea L. 320.880, totale indennità L. 1.271.760, quietanza con assegno circolare del 9 novembre 1998;
Numero comizio 61
1)  proprietario attuale: Marsala Giovanni fu Vincenzo, nato a Ficarazzi il 29 ottobre 1924 residente a Ficarazzi corso Umberto I n. 488, codice fiscale MRS GNN 24R29 D567C; riferimento elenco esecuzione n. 2: 7; proprietario intestato in catasto: Marsala Giovanni fu Vincenzo: partita 10801, foglio 1, particella 504, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.06.70, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Furia M., a sud La Bianca, a est Pierini S.; superficie asservita mq. 80, L./mq. 4.132, indennità per asservimento L. 330.560, superficie occupazione temporanea mq. 80, L./mq. 2.257, indennità per occupazione temporanea L. 180.560, totale indennità L. 511.120, quietanza con assegno circolare Asscom del 17 luglio 1998;
2)  proprietario attuale: Pierini Santi 1, nato a Misilmeri il 7 ottobre 1939, residente a Misilmeri via P/1 n. 12, codice fiscale PRN SNT 39R07 F246L; riferimento elenco esecuzione n. 2: 15; proprietario intestato in catasto: Licciardi Matteo: partita 28079, foglio 1, particella 241, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.05.60, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Furia A., a sud Marsala, lo stesso, a est Licciardi, a ovest lo stesso; superficie asservita mq. 81, L./mq. 4.132, indennità per asservimento L. 334.692, superficie occupazione temporanea mq. 81, L./mq. 2.257, indennità per occupazione temporanea L. 182.817, totale indennità L. 517.509, quietanza con assegno circolare Asscom del 17 luglio 1998;
3)  proprietario attuale: Pierini Santo 2, nato a Misilmeri il 7 ottobre 1939 residente a Misilmeri via P/1 n. 12, codice fiscale PRN SNT 39R07 F246L; riferimento elenco esecuzione n. 2: 16; proprietari intestati in catasto: Licciardi Matteo, Li Fonti Maria Rita, Sardina Antonino, La Punta Maria Francesca Rita: partita 26418, foglio 1, particella 686, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.06.80, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord stradella, a sud La Franca, a est lo stesso, La Franca, a ovesto Marsala; superficie asservita mq. 17, L./mq. 4.127, indennità per asservimento L. 70.159, superficie occupazione temporanea mq. 17, L./mq. 2.252, indennità per occupazione temporanea L. 38.254, totale indennità L. 108.613, quietanza con assegno circolare Asscom del 17 luglio 1998;
Numero comizio 63
1)  proprietario attuale: Randazzo Maria Luisa, nata a Firenze il 24 aprile 1963, residente in Misilmeri via L/20 n. 28, codice fiscale RND MLS 63D69 D612I; riferimento elenco esecuzione n. 2: 30; proprietari intestati in catasto: Traina Anna Maria e Traina Francesco: partita 25239, foglio 1, particella 1270, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.38.00, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: est Pitarresi, a ovest Manna G.; superficie asservita mq. 50, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 139.350, superficie occupazione temporanea mq. 50, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 45.600, totale indennità L. 184.950, quietanza con assegno circolare Asscom del 14 aprile 1999;
Numero comizio 66
1)  proprietari attuali: Biondo Simone, nato a Ficarazzi il 15 novembre 1946 residente a Ficarazzi via Merlo n. 51, codice fiscale BND SMN 46S15 D567T; Biondo Giovanni, nato a Ficarazzi il 7 gennaio 1937 residente a Milano via E. De Marchi n. 19, codice fiscale BND GNN 37A07 D567A; Cilluffo Giuseppa, nata a FIcarazzi il 29 novembre 1914 residente a Ficarazzi via Merlo n. 51, codice fiscale CLL GPP 14S69 D567W; riferimento elenco esecuzione n. 2: 1; proprietario intestato in catasto: Biondo Gaspare: partita 11616, foglio 1, particella 181, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.07.44, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Martorana, a sud Giallombardo M., a ovesti Prestigiacomo, Giordano; superficie asservita mq. 45, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 125.415, superficie occupazione temporanea mq. 45, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 41.040, totale indennità L. 166.455, quietanza con assegno circolare Asscom dell'8 ottobre 1998;
2)  proprietario attuale: Giallombardo Maria, nata a Ficarazzi il 28 febbraio 1909, residente a FIcarazzi corso Umberto I n. 342, codice fiscale GLL MRA 09B68 D567H; riferimento elenco esecuzione n. 2: 9; proprietario intestato in catasto: Giallombardo Maria: partita 21884, foglio 1, particella 184, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.14.16, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Rammacca-Romano, a sud Prestigiacomo, a est Biondo, ovest Prestigiacomo, Giordan; superficie asservita mq. 280, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 780.360, superficie occupazione temporanea mq. 280, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 255.360, totale indennità L. 1.035.720, quietanza con assegno circolare Asscom del 14 gennaio 1999;
Numero comizio 67
1)  proprietario attuale: Alaimo Lucia, nata a Palermo il 10 gennaio 1950 residente a Villabate via Messina Marine, codice fiscale LMA NNN 50A50 G273E; riferimento elenco esecuzione n. 2: 22; proprietario intestato in catasto: Macchiarella Emma: partita 18790, foglio 1, particella 461/a, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.20.00, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particelle 451 e 460, a sud Giordano, a est particelle 348, a ovest Gagliard; superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 167.220, superficie occupazione temporanea mq. 60, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 54.940, totale indennità L. 221.940, quietanza con assegno circolare Asscom del 14 aprile 1999;
2)  proprietario attuale: Vitale Giovanni, nato a Villabate il 24 giugno 1952 residente a Ficarazzi via F.sco Crispi, codice fiscale VTL GNN 52H24 L916H; riferimento elenco esecuzione n. 2: 22; proprietario intestato in catasto: Macchiarella Emma: partita 18790, foglio 1, particella 460, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.12.60, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particella 459, a sud lo stesso, a est Pileri; superficie asservita mq. 150, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 418.050, superficie occupazione temporanea mq. 150, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 136.800, totale indennità L. 554.850, quietanza con assegno circolare Asscom del 14 aprile 1999;
Numero comizio 69
1)  proprietario attuale: Monti Antonina, nata a Ficarazzi il 3 giugno 1949, residente a Ficarazzi via E. Majorana n. 5, codice fiscale MNT NNN 49H43 D567U; riferimento elenco esecuzione n. 2: 26; proprietario intestato in catasto: Monti Antonina: partita 26267, foglio 1, particella 221, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.22.81, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Macchiarella, a sud Lo Cascio, a est Monti, a ovest Marsala; superficie asservita mq. 44, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 122.628, superficie occupazione temporanea mq. 44, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 40.128, totale indennità L. 162.756, quietanza con assegno circolare Asscom del 26 febbraio 1998;
2)  proprietario attuale: Sac. Passamonte Giuseppe, nato a Cerda il 29 novembre 1937, residente a Ficarazzi corso Umberto I n. 8, codice fiscale PSS GPP 37S29 C496L; riferimento elenco esecuzione n. 2: 29; proprietario intestato in catasto: opera pia: partita 5331, foglio 1, particella 243, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.20.11, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Giammarresi, a sud Giallombardo, a est strada, a ovest Macchiarella; superficie asservita mq. 110, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 306.570, superficie occupazione temporanea mq. 110, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 100.320, totale indennità L. 406.890, quietanza con assegno circolare Asscom del 9 ottobre 1998;
3)  proprietario attuale: Grassadonia Pietro, nato a Villabate il 10 settembre 1938, residente a Villabate via XXIV Maggio n. 71, codice fiscale GRS PTR 38P10 L916C; riferimento elenco esecuzione n. 2: 35; proprietari intestati in catasto: Restivo Maria Antonietta, Restivo Vincenzo e Restivo Antonietta: partita 20904, foglio 1, particella 247, qualità catastale orto irriguo, superficie Ha. 0.25.60, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Lo Cascio, a sud strada vicinale Naso Cassero, a est Prestigiacomo, a ovest Pileri; superficie asservita mq. 148, L./mq. 2.787, indennità per asservimento L. 412.476, superficie occupazione temporanea mq. 148, L./mq. 912, indennità per occupazione temporanea L. 134.976, totale indennità L. 547.452, quietanza con assegno circolare Asscom dell'8 ottobre 1998.
(99.24.1134.)


Con decreto n. 1195 del 25 maggio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Ficarazzi, di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Allegato
Numero comizio 9
1)  proprietario attuale: Freddini Giovanni, nato a Ficarazzi il 20 ottobre 1928, residente a Cerreto Castello (Biella) via Quintino Sella n. 40, codice fiscale FRD GNN 29R20 D567J; riferimento elenco esecuzione n. 2: 5; proprietario intestato in catasto: Ravanusa Domenico: partita 716, foglio 6, particella 186, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.08.56, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Bettigli, a sud Napoleone, a est Vitale, ovest Grassadonia; superficie asservita mq. 94, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 442.740, superficie occupazione temporanea mq. 94, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 149.460, totale indennità L. 592.200, quietanza con assegno circolare Asscom del 28 gennaio 1998;
2)  proprietario attuale: Azzarello Maria, nata a Villabate il 22 giugno 1934, residente a Cerreto Castello (Biella) via Quintino Sella n. 40, codice fiscale ZZR MRA 34H62 L916H; riferimento elenco esecuzione n. 2: 6; proprietario intestato in catasto: Giallombardo Rosalia: partita 1881, foglio 6, particella 185, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.08.34, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Napoleone, a sud Zarcone, a est Ravanusa, a ovest Giannone; superficie asservita mq. 100, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 471.000, superficie occupazione temporanea mq. 100, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 159.000, totale indennità L. 630.000, quietanza con assegno circolare Asscom del 28 gennaio 1999;
3)  proprietario attuale: Tribuna Rosa, nata a Palermo il 29 aprile 1955, residente a Ficarazzi via Calabrese n. 14, codice fiscale TRB RSO 55D69 G273V; riferimento elenco esecuzione n. 2: 7; proprietari intestati in catasto: Giannone Angela e Giannone Mariano: partita 4915, foglio 6, particella 178, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.13.55, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particella 177, a sud particella 178, a est particella 188, a ovest lo stesso; superficie asservita mq. 40, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 188.400, superficie occupazione temporanea mq. 40, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 63.600, totale indennità L. 252.000, quietanza con assegno circolare Asscom; partita 4916, foglio 6, particella 175, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.06.40, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particella 350, a sud particella 174, a est lo stesso, a ovest particella 174; superficie asservita mq. 88, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 414.400, superficie occupazione temporanea mq. 88, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 139.920, totale indennità L. 554.400, quietanza con assegno circolare Asscom. Sommano: superficie asservita mq. 128, indennità per asservimento L. 602.880, superficie occupazione temporanea mq. 128, indennità per occupazione temporanea L. 203.520, totale indennità L. 806.400, quietanza con assegno circolare del 21 aprile 1999;
Numero comizio 14
1)  proprietari attuali: Bongiovanni Giuseppe, nato a Ficarazzi il 6 aprile 1926, residente a Ficarazzi il 6 aprile 1926, residente a Ficarazzi corso Umberto I n. 338, codice fiscale BNG GPP 26D06 D567U; Bongiovanni Domenico, nato a Ficarazzi il 12 settembre 1928, residente a Ficarazzi via Roma n. 79, codice fiscale BNG DMC 28P12 D567K; Clemente Rosalia, nata a Ficarazzi il 9 marzo 1938, residente a Ficarazzi via P. La Rocca n. 52, codice fiscale CLM RSL 38C49 D567C; Clemente Rosalia Anna, nata a Palermo il 4 gennaio 1972, residente a Ficarazzi via P. La Rocca n. 45, codice fiscale CLM RLN 72A44 G273M; Bongiovanni Ninfa, nata a Ficarazzi il 22 giugno 1913, residente a Ficarazzi piazza Garibaldi n. 7, codice fiscale BNG NNF 13H62 D567G; Balistreri Bongiovanni Gaetano, nato a Bagheria il 27 agosto 1942, residente a Ficarazzi via P. La Rocca n. 25, codice fiscale BLS GTN 42M27 A546G; Balistreri Alberto, nato a Bagheria il 20 marzo 1940, residente a Bagheria frazione Aspra via Luigi Rizzo n. 30, codice fiscale BLS LRT 40C20 A546G; riferimento elenco esecuzione n. 2: 5; proprietario intestato in catasto: Terranova Girolamo: partita 5560, foglio 2, particella 142, qualità catastale vigneto, superficie Ha. 2.17.49, qualità attuale agrumeto, superficie asservita mq. 980, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 4.615.800, superficie occupazione temporanea mq. 980, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 1.558.200, totale indennità L. 6.174.000, quietanza con assegno circolare Asscom del 16 febbraio 1999;
2)  proprietario attuale: Buttitta Rosa, nata a Bagheria il 26 ottobre 1942, residente a Bagheria via Carollo n. 2, codice fiscale BTT RMR 42R66 A546B; riferimento elenco esecuzione n. 2: 7; proprietario intestato in catasto: Mineo Emanuele fu Giuseppe: partita 625, foglio 2, particella 367, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.10.04, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord D'Amico, a sud lo stesso, a est Mineo, a nord lo stesso; superficie asservita mq. 20, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 94.200, superficie occupazione temporanea mq. 20, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 31.800, totale indennità L. 126.000, quietanza con assegno circolare Asscom; partita 1121, foglio 2, particella 369, qualità catastale frutteto, superficie Ha. 0.10.25, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud particella 430, a est particella 492; superficie asservita mq. 20, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 94.200, superficie occupazione temporanea mq. 20, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 31.800, totale indennità L. 126.000, quietanza con assegno circolare Asscom. Sommano: superficie asservita mq. 40, indennità per asservimento L. 188.400, superficie occupazione temporanea mq. 40, indennità per occupazione temporanea L. 63.600, totale indennità L. 252.000, quietanza con assegno circolare Asscom dell'8 ottobre 1998
3)  proprietario attuale: Tesauro Girolama, nata a Palermo il 19 settembre 1930, residente a Palermo via E. Amari n. 66, codice fiscale TSR GLM 30P59 G273T; riferimento elenco esecuzione n. 2: 19; proprietario intestato in catasto: Tesauro Girolama: partita 3939, foglio 2, particella 139, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 1.15.06, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 556, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 2.618.760, superficie occupazione temporanea mq. 556, L./mq. 1.590, indennità per occupazione temporanea L. 884.040, totale indennità L. 3.502.800, quietanza con assegno circolare Asscom; partita 3939, foglio 2, particella 139, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 1.15.06, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord La Bianca, a sud Bongiovanni, a est Aiello, De Lisi, a ovest Bongiovanni; superficie asservita mq. 45, L./mq. 7.043, indennità per asservimento L. 316.935, totale indennità L. 316.935. Sommano: superficie asservita mq. 601, indennità per asservimento L. 2.935.695, superficie occupazione temporanea mq. 556, indennità per occupazione temporanea L. 884.040, totale indennità L. 3.819.735, quietanza con assegno circolare del 9 ottobre 1998;
Numero comizio 16
1)  proprietario attuale: Buttitta Rosa, nata a Bagheria il 26 ottobre 1942, residente a Bagheria, via Carollo n. 2, codice fiscale BTT RMR 42R66 A546B; riferimento elenco esecuzione n. 2: 3; proprietario intestato in catasto: Mineo Emanuele fu Giuseppe: partita 2162, foglio 2, particella 204, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.05.72, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord Scaduto, a sud lo stesso, a est particella 45, a ovest particella 503; superficie asservita mq. 15, L./mq. 4.637, indennità per asservimento L. 69.555, superficie occupazione temporanea mq. 15, L./mq. 1.517, indennità per occupazione temporanea L. 22.755, totale indennità L. 92.310, quietanza con assegno circolare Asscom dell'8 ottobre 1998.
(99.24.1133)

   

Con decreto n. 1196 del 25 maggio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Villabate, di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Allegato
Numero comizio 3/a
1)  proprietari attuali: Vitale Pietro, nato a Palermo il 13 giugno 1930, residente a Villabate, via E. Amari n. 9, codice fiscale VTL PTR 30H13 G273G; Graziano Onofrio, nato a Bagheria il 18 febbraio 1934, residente a Ficarazzi, via Merlo n. 31, codice fiscale GRZ NFR 34B18 A546F; Gandolfo Andrea, nato a Villabate il 2 marzo 1961, residente a Villabate, via A. De Gasperi n. 185, codice fiscale GND NDR 61C02 L916Q; Caruso Gaetano, nato a Palermo il 7 ottobre 1933, residente a Villabate, via Case Nuove n. 13, codice fiscale CRS GTN 33R07 G273X; Causi Crocifissa, nata a Baucina il 16 marzo 1961, residente a Palermo, corso dei Mille n. 882, codice fiscale CSA CCF 61C56 A719M; riferimento elenco esecuzione n. 2: 9; proprietari intestati in catasto: Ingrassia Domenico, Ingrassia Gaspare, Ingrassia Maria, Ingrassia Ottavio, Ingrassia Rita e Ingrassia Salvatore: partita 1439, foglio 2, particella 193, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.38.60, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord particelle 1598, 1599, 1600 e 1607, a sud particelle 437 e 198, ad est strada vicinale Mercede, ad ovest particella 435; superficie asservita mq. 194, L./mq. 4.710, indennità per asservimento L. 913.740, superficie occupazione temporanea mq. 194, L./mq. 308.460, indennità per occupazione temporanea L. 308.460, totale indennità L. 1.222.200, quietanza con assegno circolare Asscom del 26 febbraio 1999.
Numero comizio ca/V
1)  proprietario attuale: De Gregorio Francesco, nato a Palermo il 14 marzo 1928, residente in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/c, codice fiscale DGR FNC 28C14 G273X; riferimento elenco esecuzione n. 2: 1; proprietari intestati in catasto: De Gregorio Margherita, Nucatolo Girolamo e Nucatolo Francesco: partita 1465, foglio 5, particella 57, qualità catastale agrumeto, superficie Ha. 0.13.10, qualità attuale agrumeto, confini delle aree da asservire: a nord lo stesso, a sud particella 58, ad est lo stesso, ad ovest lo stesso; superficie asservita mq. 296, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 2.062.232, superficie occupazione temporanea mq. 296, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 1.085.432, totale indennità L. 3.147.664, quietanza con assegno circolare Asspri; foglio 3, particella 357, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 80, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 557.360, superficie occupazione temporanea mq. 80, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 293.360, totale indennità L. 850.360, quietanza con assegno circolare Asspri;  particella 4394, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 176, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 1.226.192, superficie occupazione temporanea mq. 176, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 645.392, totale indennità L. 1.871.584, quietanza con assegno circolare Asspri;  foglio 5, particella 139, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 300, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 2.090.100, superficie occupazione temporanea mq. 300, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 1.100.100, totale indennità L. 3.190.100, quietanza con assegno circolare Asspri; particella 61, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 88, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 613.096, superficie occupazione temporanea mq. 88, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 322.696, totale indennità L. 935.792, quietanza con assegno circolare Asspri;  particella 4395, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 84, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 585.228, superficie occupazione temporanea mq. 84, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 308.028, totale indennità L. 893.256, quietanza con assegno circolare Asspri. Sommano: superficie asservita mq. 1.024, indennità per asservimento L. 7.134.208, superficie occupazione temporanea mq. 1.024, indennità per occupazione temporanea L. 3.755.008, totale indennità L. 10.889.216, quietanza con assegno circolare Asspri del 17 marzo 1999;
2)  proprietario attuale: De Gregorio Gregorio, nato a Napoli il 12 giugno 1956, residente in Palermo, via Pietro Bonanno n. 26, codice fiscale DGR GGR 56H12 F839T; riferimento elenco esecuzione n. 2: 2; proprietario intestato in catasto: De Gregorio Gregorio: foglio 5, particella 34, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 68, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 473.756, superficie occupazione temporanea mq. 68, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 249.356, totale indennità L. 723.112, quietanza con assegno circolare Asspri;  particella 71, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 76, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 529.492, superficie occupazione temporanea mq. 76, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 278.692, totale indennità L. 808.184, quietanza con assegno circolare Asspri; particella 73, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 36, L./mq. 6.967, indennità per asservimento lire 250.812, superficie occupazione temporanea mq. 36, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 132.012, totale indennità L. 382.824, quietanza con assegno circolare Asspri; particella 86, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 32, L./mq. 6.967, indennità per asservimento lire 222.944, superficie occupazione temporanea mq. 32, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 117.344, totale indennità L. 340.288, quietanza con assegno circolare Asspri; foglio 2, particella 52, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 72, L./mq. 6.967, indennità per asservimento lire 501.624, superficie occupazione temporanea mq. 72, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 264.024, totale indennità L. 765.648, quietanza con assegno circolare Asspri; foglio 5, particella 491, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 254, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 1.769.618, superficie occupazione temporanea mq. 254, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 931.418, totale indennità L. 2.701.036, quietanza con assegno circolare Asspri;  particella 492, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 120, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 836.040, superficie occupazione temporanea mq. 120, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea lire 440.040, totale indennità L. 1.276.080, quietanza con assegno circolare Asspri; particella 149, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 52, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 362.284, superficie occupazione temporanea mq. 52, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 190.684, totale indennità L. 552.968, quietanza con assegno circolare Asspri. Sommano: superficie asservita mq. 710, indennità per asservimento L. 4.946.570, superficie occupazione temporanea mq. 710, indennità per occupazione temporanea L. 2.603.570, totale indennità L. 7.550.140, quietanza con assegno circolare Asspri dell'11 marzo 1999;
3)  proprietario attuale: De Gregorio De Gregorio Paolo, nato a Palermo il 5 marzo 1930, residente a Palermo, via Pietro Bonanno n. 26, codice fiscale DGR PLA 30C05 G273M; riferimento elenco esecuzione n. 2: 3; proprietario intestato in catasto: De Gregorio De Gregorio Paolo: foglio 5, particella 54, qualità catastale agrmeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 160, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 1.114.720, superficie occupazione temporanea mq. 160, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 586.720, totale indennità L. 1.701.440, quietanza con assegno circolare Asspri; particella 151, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 10, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 69.670, superficie occupazione temporanea mq. 10, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 36.670, totale indennità L. 106.340, quietanza con assegno circolare Asspri; particella 4396, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 580, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 4.040.860, superficie occupazione temporanea mq. 580, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 2.126.860, totale indennità L. 6.167.720, quietanza con assegno circolare Asspri. Sommano: superficie asservita mq. 750, indennità per asservimento L. 5.225.250, superficie occupazione temporanea mq. 750, indennità per occupazione temporanea L. 2.750.250, totale indennità L. 7.975.500, quietanza con assegno circolare Asspri del 17 marzo 1999;
4)  proprietario attuale: Mancarella Matteo, nato a Palermo il 14 ottobre 1936, residente a Villabate, piazza Bagnasco n. 2, codice fiscale MNC MTT 36R14 G273H; riferimento elenco esecuzione n. 2: 4; proprietario intestato in catasto: Mancarella Matteo: foglio 5, particella 88, qualità catastale agrumeto, qualità attuale agrumeto; superficie asservita mq. 152, L./mq. 6.967, indennità per asservimento L. 1.058.984, superficie occupazione temporanea mq. 152, L./mq. 3.667, indennità per occupazione temporanea L. 557.384, totale indennità L. 1.616.368, quietanza con assegno circolare Asspri del 9 marzo 1999.
(99.24.1132)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario straordinario del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina.

Con decreto n. 236 del 9 giugno 1999 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostruzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina, per un periodo non superiore a 3 mesi, il dott. Antonio Valenti, dirigente del ruo- lo amministrativo della Regione siciliana, è stato nominato commissario straordinario del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina.
Il dott. Antonio Valenti avrà il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione del Conservatorio.
(99.24.1138)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 620/I/VI del 26 aprile 1999 il sig. Giovanni Callerame, nato a Enna il 26 dicembre 1962 e residente in Enna, via Roma n. 289, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Sant'Angelo, con sede nel comune di Villarosa, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Antonino Maugeri.
(99.24.1124)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 621/I/VI del 26 aprile 1999 il rag. Michele Riccobene, nato a Enna il 3 agosto 1960 e residente in Enna, via dei Pini - cooperativa Habitat 2000, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa A. Gramsci, con sede nel comune di Pietraperzia, in sostituzione del commissario liquidatore, sig. Giovanni Callerame.
(99.24.1126)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di componenti della commissione provinciale per l'impiego di Messina.

Con decreto n. 1176/99/VIII/L del 4 maggio 1999 dell'Assessore per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente effettivo in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Messina, sig. Genovese Cosimo, dimissionario, con la sig.ra Calabrò Renata, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 10 aprile 1974 e del componente supplente, sig. D'Angelo Giovanni con il sig. De Domenico Giovanni, nato a Messina il 27 marzo 1952, entrambi in rappresentanza dell'Apindustria.
(99.24.1119)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina.

Con decreto n. 1206/99/VIII/L del 7 maggio 1999 dell'Assessore per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente in seno alla commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina sig. Natoli Natalino con la sig.ra Furnari Ninuccia, nata a Montagnareale (ME) il 23 febbraio 1957, in rappresentanza della U.G.L.
(99.24.1102)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Messina.

Con decreto n. 1586/99/VIII/L del 20 maggio 1999 dell'Assessore per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente effettivo in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Messina sig. Sindoni Antonio con il sig. Campagna Giuseppe, nato a Messina il 27 ottobre 1963, in rappresentanza della Confartigianato.
(99.24.1103)
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Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta.

Con decreto n. 1612/99/VIII/L del 21 maggio 1999 dell'Assessore per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 2 giugno 1999 al n. 795, è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta, che risulta così composta:
Presidente
-  direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Componenti effettivi
-  Ispettore medico del lavoro, dr. Maugeri Franco Vincenzo, nato il 16 dicembre 1940;
-  sig. Solito Giuseppe, nato a Caltanissetta il 21 giugno 1940, rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
-  sig. Martino Michele, nato a Serradifalco (CL) il 30 marzo 1939, rappresentante Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
-  sig.ra Intilla Antonia, nata a Caltanissetta il 2 aprile 1922, rappresentante Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- sig. Palumbo Salvatore, nato a Milena (CL) il 6 maggio 1948, rappresentante Associazione nazionale vittime civili di guerra;
-  sig. Isoardi Ernesto, nato a Saluzzo (CN) il 16 novembre 1918, rappresentante Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
-  sig. Bernardo Calogero, nato a Caltanissetta il 24 novembre 1917, rappresentante Unione nazionale mutilati per servizio;
- sig. Ingrao Giuseppe, nato a Milena (CL) il 5 ottobre 1943, rappresentante Unione italiana ciechi;
- sig. Gruttadauria Giuseppe, nato a Pietraperzia (EN) il 24 febbraio 1950, rappresentante CISL;
-  sig. Lombardo Salvatore, nato a Marianopoli (CL) il 28 febbraio 1950, rappresentante CGIL;
- sig. Guida Francesco Paolo, nato a Trapani il 21 gennaio 1943, rappresentante UIL;
- sig. Calogero Enrico, nato a Caltanissetta il 25 luglio 1947, rappresentante Associazione provinciale industriali;
-  sig. Magro Pietro, nato a Serradifalco (CL) il 4 febbraio 1953, rappresentante Unione provinciale commerciati;
-  sig. Guttilla Crescenzio, nato a Serradifalco (CL) il 4 novembre 1940, rappresentante Unione provinciale agricoltori;
Componenti supplenti
-  Di Vincenzo Claudio, nato a Caltanissetta il 24 agosto 1952, rappresentante Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
-  Cerveluone Giovanni, nato a Sommatino (CL) il 26 novembre 1929, rappresentante Associazione nazionale mutilati invalidi lavoro;
-  sig.ra Intilla Carmela, nata a Caltanissetta il 10 maggio 1919, rappresentante Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- sig. Candura Michele, nato a Caltanissetta il 6 ottobre 1928, rappresentante Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- sig. Amiato Salvatore, nato a Palermo il 27 agosto 1923, rappresentante Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
- sig. Serra Gaspare, nato a Terrasini (PA) il 19 maggio 1923, rappresentante Unione nazionale mutilati per servizio;
- sig. Patanè Michelangelo Luciano, nato a Catania il 3 ottobre 1966, rappresentante Unione italiana ciechi;
-  sig. Gangitano Michele, nato a Caltanissetta il 26 settembre 1947, rappresentante CISL;
-sig. Amico Fabio, nato a Caltanissetta il 5 agosto 1972, rappresentante CGIL;
-  sig. Calà Giuseppe, nato a S. Cataldo (CL) il 31 ottobre 1961, rappresentante UIL;
-  sig. Maganuco Salvatore, nato a Caltanissetta il 3 ottobre 1943, rappresentante Associazione industriali;
-  sig. Safonte Enrico, nato a Serradifalco (CL) il 15 marzo 1942, rappresentante Unione generale dei commercianti;
-sig. Fedele Michele, nato a Caltanissetta il 5 giugno 1925, rappresentante Unione provinciale agricoltori.
(99.24.1101)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della società cooperativa sociale a r.l. Airone, con sede in Ispica.

Con decreto n. 28997 del 26 maggio 1999 dell'Assessore per la sanità, la società cooperativa sociale a r.l. Airone, con sede in Ispica, via Giotto n. 5, è iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari per l'attività di cui al punto 7 del capo enti ausiliari e volontariato, paragrafo B del piano allegato alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 "Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi".
(99.25.1171)
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Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della società cooperativa sociale a r.l. Vigor, con sede in Ragusa.

Con decreto n. 28998 del 26 maggio 1999 dell'Assessore per la sanità la società cooperativa sociale a r.l. Vigor, con sede in Ragusa, via della Concordia n. 8, è iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari per le attività di cui ai punti 6, 7, 8 del capo enti ausiliari e volontariato, paragrafo B del piano allegato alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 "Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi".
(99.25.1170)
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Iscrizione della ditta Salustra s.r.l., con sede in Trapani, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.

Con decreto dell'Assessore per la sanità dell'8 giugno 1999, n. 29132, la Salustra s.r.l., con sede in Trapani, via Errante n. 11, nella persona della sig.ra Maria Baccio, nata a Milano il 23 ottobre 1966, in qualità di amministratore unico, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la Comunità terapeutica assistita sita in Erice Casa Santa, viale Europa n. 21, per numero venti posti.
(99.24.1120)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta Cantina Sociale Primavera, con sede in Erice, per l'ampliamento di una cantina sociale.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 216/9 del 26 maggio 1999, ha concesso il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta Cantina Sociale Primavera, con sede in Erice, via Nazionale contrada Torretta-Fulgatore per l'ampliamento di una cantina sociale con potenzialità di trattamento uva superiore a 100 tonn./giorno, in località contrada Torretta-Fulgatore, via Nazionale del comune di Erice.
(99.24.1113)
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Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gangi.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 225/DRU del 4 giugno 1999, ha approvato la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Gangi, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, di cui alle deliberazioni del C.C. n. 88 del 30 novembre 1998, con la quale è stata adottata la variante al al vigente P.R.G. per l'approfondimento rischio geologico del territorio aperto.
(99.25.1145)
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Modifica del regolamento edilizio del comune di Contessa Entellina.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 227/D.R.U. del 7 giugno 1999, ha approvato ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica la modifica agli artt. 4 e 35, 2° comma, del vigente regolamento edilizio del comune di Contessa Entellina, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 9 del 19 febbraio 1995.
(99.24.1128)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 19 luglio 1999, n. 277.
Adeguamento del regime sanzionatorio di cui al Reg. CEE n. 2078/92 al decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 e alla circolare n.3 del 7 aprile 1999.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Sicilia
Agli O.M.P. di Palermo e Acireale
Al Servizio regionale repressione frodi vinicole
Agli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica
Alle organizzazioni professionali agricole
Agli ordini professionali dei tecnici agricoli
Il Ministero delle politiche agricole, con decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 e con circolare n. 3 del 7 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 1998 e n. 94 del 23 aprile 1999), ha emanato norme in materia di controlli e decadenze applicabili al regime di aiuti previsto dal Reg. CEE n. 2078/92.
Di conseguenza, l'Amministrazione ha provveduto ad adeguare il testo delle disposizioni riguardanti tale materia, già contenute nel programma regionale attuativo del Reg. CEE n. 2078/92.
Il testo modificato, riportato in allegato, è stato notificato alla Commissione europea con nota n. 3926 del 4 giugno 1999.
Come prescritto dalla circolare ministeriale suddetta, la nuova normativa è applicabile alle inadempienze constatate a decorrere dal 1° settembre 1998.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato
1) Sistemi di controllo
I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle domande successive di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto dei requisiti di concessione degli aiuti.
A livello provinciale, verrà operato il controllo amministrativo su tutte le richieste in istruttoria.
Le istanze che, al momento della presentazione, non risultino corredate della documentazione di seguito specificata, saranno archiviate:
-  modello integrativo alla domanda di aiuto, redatto in conformità all'allegato n. 2 della circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 258/DR del 19 maggio 1998;
-  estratto di mappa catastale, o copia conforme, relativo alle particelle sottoposte a regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "Copia conforme all'originale catastale");
-  per i soggetti in forma associata, copia dello statuto, dell'atto costitutivo, elenco soci, ed eventuale delibera del consiglio di amministrazione che autorizza il rappresentante legale a sottoscrivere l'istanza di aiuto;
-  documentazione specifica di misura prevista dalla circolare n. 258/98.
Negli altri casi, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'Amministrazione richiederà all'interessato le integrazioni e/o le correzioni necessarie.
Oltre ai sopralluoghi aziendali preventivi che verranno espletati in tutti i casi espressamente previsti dal programma, saranno effettuati controlli a campione nelle aziende condotte dai beneficiari (e/o sui prodotti), a cura dei soggetti abilitati (Ispettorati provinciali dell'agricoltura, Condotte agrarie, Osservatori per le malattie delle piante, Istituto sperimentale zootecnico, servizio regionale repressione frodi vinicole e Corpo regionale delle foreste).
A livello regionale, potranno essere disposti ulteriori controlli dalla Direzione interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura.
I controlli in corso d'impegno sono effettuati dai soggetti abilitati sopra specificati e dal Corpo forestale dello Stato, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole n. 159 del 27 marzo 1998 e dalla circolare dello stesso Ministero n. 3/99.
2) Verifiche in fase istruttoria
Il controllo amministrativo, effettuato dagli uffici istruttori sul 100% delle richieste pervenute in tempo utile, è esaustivo e comprende verifiche incrociate operate anche avvalendosi, ove opportuno, dei dati del sistema integrato relativi alle parcelle e agli animali oggetto di impegno, in modo da evitare che l'aiuto venga indebitamente concesso due volte per lo stesso anno di applicazione.
Verifiche preventive sul posto, inoltre, verranno operate da funzionari regionali in tutte le aziende interessate alle misure B1 (Introduzione - mantenimento delle produzioni vegetali estensive nei vigneti), D1 (Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio), E (Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati) e G (Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative).
Per quanto concerne le misure B1 (con riferimento alla conversione dei seminativi in pascoli estensivi) ed F (Ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni), le verifiche in loco saranno effettuate nei casi previsti dal programma.
I controlli aziendali a campione interesseranno almeno il 10% delle richieste annualmente in istruttoria, onde accertare la rispondenza dei dati riguardanti le superfici oggetto d'impegno con la realtà. Nel caso di domande concernenti premi erogati ad UBA, i controlli riguarderanno almeno il 30% delle richieste.
La scelta delle aziende oggetto di verifica sarà operata in base a un campione, identificato nel rispetto dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 159/98 e dalla relativa circolare applicativa.
Le visite ispettive sono effettuate senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali riportati nella/e domanda/e dal beneficiario. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.
I controlli sul posto si effettueranno conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. CEE 3887/92 e all'art. 3 del decreto del Ministero per le politiche agricole n. 159 del 27 marzo 1998.
L'ufficio istruttore redige un verbale del sopralluogo, che rimane agli atti del procedimento.
Qualora il sopralluogo accerti l'inosservanza di impegni tecnici da assolversi anteriormente alla data della verifica in loco, si applicano le disposizioni relative alle decadenze per mancato assolvimento degli impegni, con esclusione di quelle relative al recupero dei premi.
AIUTI PER SUPERFICIE
Qualora venga accertato, anche tramite verifica in loco, che la superficie dichiarata in domanda è superiore a quella determinata dall'ufficio istruttore, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata.
Salvo casi di forza maggiore, la superficie oggetto d'aiuto viene ridotta, esclusivamente con riferimento al primo anno d'impegno e alla misura interessata di un'estensione pari al doppio della differenza accertata. Tale riduzione, da effettuarsi per la sola superficie della coltura interessata, non viene applicata per differenze inferiori al 3% della superficie dichiarata in domanda, fino a un massimo di Ha 2.
Con riferimento alla singola misura, se la differenza accertata supera il 20% della superficie dichiarata in domanda, l'istanza viene respinta.
Quanto sopra viene applicato anche nei casi di disformità accertate relative alle colture dichiarate in domanda.
AIUTI PER UBA (UNITÀ BOVINA ADULTA)
In nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.
Qualora venga accertata una eccedenza di capi rispetto a quanto dichiarato, la domanda è respinta, con riferimento alla singola misura, nel caso in cui l'eccedenza constatata supera il 20% delle UBA dichiarate in domanda.
Al di sotto delle soglie massime di tolleranza, l'ufficio istruttore procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con le seguenti modalità:
-  qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in domanda supera il numero di UBA determinati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero delle UBA esistenti. Inoltre, salvo i casi di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 5 dell'art. 10 del Reg. CEE n. 3887/92, l'importo unitario dell'aiuto viene diminuito solo per il calcolo del premio da corrispondere nel primo anno d'impegno.
La diminuzione dell'importo unitario dell'aiuto è così operata:
a)  per le domande riguardanti al massimo 20 UBA la riduzione sarà pari alla percentuale corrispondente all'eccedenza rilevata, se essa è inferiore o uguale a 2 UBA; alla percentuale doppia rispetto all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA.
Le suddette percentuali vanno calcolate sulla base delle UBA complessive dichiarate in domanda;
b)  per le domande riguardanti più di 20 UBA, la riduzione sarà pari alla percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5% delle UBA; pari a due volte la percentuale corrispondente all'eccedenza, se questa risulta superiore al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA.
Le suddette percentuali vanno calcolate sulla base del numero di UBA dichiarate in domanda.
3. Controlli successivi alla liquidazione degli aiuti
In tale fase verranno effettuati ulteriori controlli annuali a campione, nella misura minima del 5% e per tutto l'arco di validità del programma, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei produttori, nonché l'effettiva consistenza delle superfici e delle UBA.
I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali riportati nella/e domanda/e dal beneficiario. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.
I controlli sul posto si effettueranno conformemente agli artt. 3 e 7 del decreto ministeriale n. 159/98.
Le risultanze della verifica devono essere riportate nell'apposito verbale di accertamento.
Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario, in diversi periodi dell'anno.
L'identificazione del campione di aziende da controllare è effettuata con le medesime modalità indicate nel paragrafo "Verifiche in fase istruttoria".
VERIFICHE A CARATTERE SPECIFICO
Di seguito si riportano, con riferimento alle singole misure, ulteriori elementi in merito a specifiche modalità di controllo.
Misura A1 (sensibile riduzione dei fitofarmaci)
Sono previsti controlli a campione, in misura non inferiore al 5% per le misure A1 ed A2, sulla corretta compilazione del registro dei trattamenti e per la verifica dell'osservanza delle indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica regionale, in merito alle modalità di effettuazione della lotta fitosanitaria.
Nell'ambito di tali verifiche verranno effettuate analisi chimiche per l'accertamento di eventuale presenza di residui di fitofarmaci non ammessi o in quantità superiori al consentito.
Per i sopralluoghi aziendali, finalizzati alla raccolta dei campioni da analizzare, sarà dato un preavviso di 48 ore.
Misura A2 (introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica)
Così come previsto dall'allegato 2 del decreto ministeriale n. 159/98, all'Amministrazione competono i controlli sulle superfici e sui vincoli aggiuntivi al Reg. n. 2092/91 stabiliti dal programma regionale.
Questi ultimi sono riconducibili ai seguenti aspetti:
- inadempienze in materia di tenuta dei registri aziendali, esclusivamente per quanto previsto dal regime sanzionatorio del programma regionale;
-  impianti ed espianti di arboreti non autorizzati;
-  mancate comunicazioni all'Amministrazione;
-  costituzione delle fasce di rispetto, con riferimento alla quantificazione dell'aiuto.
In aggiunta alle verifiche operate dagli organismi di controllo di cui al decreto legislativo n. 220/95, sono previste analisi chimiche su campioni prelevati con le medesime modalità della misura A1.
Misura C (riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino)
Controllo dell'effettiva consistenza dei capi, mediante riscontro di contrassegni auricolari e verifica di specifico registro compilato dagli allevatori.
In caso di ritiro dei capi dalla produzione, controllo del certificato di macellazione.
Misura D2 (allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione)
Controllo dell'effettiva consistenza dei capi, mediante identificazione degli stessi e verifica di specifico registro compilato dagli allevatori.
Controllo sulla corrispondenza dei capi allevati con i relativi registri anagrafici e/o libri genealogici.
Misura G (gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative)
Controllo sull'effettiva realizzazione delle opere previste per tutte le aziende e della relativa manutenzione annuale.
4) Disposizioni relative alle sanzioni e al recupero dell'indebito percepito
Nel caso in cui, in sede di controllo, si riscontri che il richiedente ha esposto dati o notizie non corrispondenti a verità, con indebito conseguimento dell'aiuto, verranno applicate le disposizioni previste dalle leggi n. 689/81, n. 898/86 e n. 142/92.
In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione dell'aiuto indebitamente conseguito, alla sanzione amministrativa e alla denuncia alla competente autorità giudiziaria nei casi e con le modalità previsti dalle norme vigenti.
Fatta salva l'applicazione delle suesposte disposizioni, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'art. 20 del Reg. CE n. 746/96 (decadenza totale) il beneficiario viene escluso dal regime di aiuti previsto dal presente programma e non può assumere un nuovo impegno agroambientale per un periodo di due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento.
La decadenza totale viene pronunziata anche qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non consentendo l'accesso alla propria azienda e/o non fornendo i documenti eventualmente richiesti, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
In ogni caso, qualora vengano accertate delle irregolarità, l'Amministrazione pronunzia la decadenza parziale o totale dagli aiuti.
La decadenza parziale o totale comporta l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualità d'impegno.
Le irregolarità possono consistere in difformità tra quanto dichiarato in domanda o successivamente dall'interessato e quanto verificato in sede di controllo, nonché in un mancato rispetto, parziale o totale, degli impegni assunti.
La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di concessione degli aiuti o dei presupposti necessari per l'adesione al programma. Tuttavia, non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte, qualora la perdita dei requisiti non sia riconducibile alla volontà del beneficiario o nel caso in cui quest'ultimo abbia cessato definitivamente l'attività agricola dopo avere adempiuto agli impegni per almeno tre anni e abbia effettuato tempestiva apposita comunicazione all'Amministrazione.
Se l'aiuto viene calcolato per superficie, nei casi in cui in fase di controllo la superficie accertata è inferiore a quella dichiarata, la decadenza totale viene pronunziata qualora la differenza di superficie è superiore al 20% della superficie dichiarata.
Nei casi di aiuti concessi per UBA, la decadenza totale viene pronunziata qualora l'eccedenza riscontrata superi il 20% delle UBA dichiarate in domanda; tuttavia se l'aiuto riguarda fino a un massimo di venti UBA, la decadenza totale viene pronunziata in caso di eccedenza superiore a 4 UBA.
Le difformità inferiori alle soglie di cui sopra comportano le decadenze parziali dagli aiuti e il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto.
A riguardo si precisa che, qualora in sede di controllo si accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le medesime modalità di ricalcolo.
Modalità di calcolo dell'indebito per difformità e mancato assolvimento degli impegni assunti
La decadenza parziale o totale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare gli importi indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi.
Negli aiuti calcolati per superficie, la decadenza parziale comporta la restituzione dell'indebito percepito e il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, con le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 159/98.
Ai fini della determinazione dell'indebito, gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in impegni essenziali ed accessori, differenziati per misura.
Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla misura sottoscritta.
Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti che, se disattesi, consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla misura.
Nell'allegato n. 1 sono riportati gli impegni essenziali ed accessori distinti per misura, unitamente alle aliquote da applicare, nel caso di impegni accessori, per il calcolo dell'indebito percepito. Tali percentuali vanno applicate sull'ammontare dei premi erogati nell'anno in cui viene effettuato il controllo, in riferimento alla misura interessata. Qualora le inadempienze siano state accertate su singoli appezzamenti, le percentuali vanno applicate alle colture interessate, con riferimento alle superficie complessiva impegnata (vedasi circolare ministeriale n. 3/99). In questo caso, se la percentuale prevista supera il 20%, viene operato l'abbattimento del 100% del premio relativo alla coltura oggetto d'inadempienza.
Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza parziale o totale dagli aiuti.
La decadenza totale per mancato assolvimento dell'impegno viene disposta a livello di misura o a livello aziendale.
La decadenza parziale comporta oltre alla restituzione di parte degli aiuti già erogati nell'anno in cui si è verificata l'inadempienza, calcolati sulla base delle percentuali riportate nell'allegato n. 1 e comprensivi degli interessi, anche la riduzione dell'aiuto nelle restanti annualità per il medesimo importo.
La decadenza totale per misura è disposta:
a)  ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda di aiuto, riportati nell'allegato n. 1;
b)  qualora l'inadempienza di più impegni accessori nella singola misura comporti recuperi parziali, in misura superiore al 20% dell'aiuto erogato nell'annualità a cui si riferisce il controllo.
La decadenza totale per azienda è disposta nei confronti di tutte le misure adottate nel caso in cui, per effetto delle decadenze totali di uno o più impegni distinti, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto complessivo corrisposto nell'anno.
La decadenza parziale viene disposta quando la somma delle inadempienze riferite agli impegni accessori, comporta un recupero complessivo inferiore al 20% dei premi percepiti nell'anno in cui viene effettuato il controllo, in relazione alla misura interessata.
Disposizioni generali
Per il calcolo dell'indebito dovranno essere considerati gli importi complessivi risultanti dagli elenchi di liquidazione già trasmessi dall'Amministrazione all'AIMA.
Per quanto concerne il calcolo degli interessi sull'indebito percepito, verrà utilizzato il tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi. Gli interessi sono quelli maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e quella di restituzione delle somme.
A tali fini, la data di pagamento è individuata in quella di emissione dell'assegno bancario o di altra operazione equivalente comunicata dalla banca interessata.
Gli interessi non sono dovuti se il pagamento indebito è avvenuto per errore dell'Amministrazione.
In caso di decadenza parziale, l'Amministrazione può operare la compensazione delle somme, così come previsto dall'art. 4, n. 8 del decreto ministeriale n. 159/98.
Le restituzioni d'indebito percepito non si applicano nei casi di mancato rispetto dell'impegno assunto, per le cause di forza maggiore previste dall'art. 12 del Reg. CE n. 746/96. Per importi inferiori o uguali a 100 ECU, esclusivamente nei casi non previsti dall'art. 2 par. 1 della legge n. 898/86, per imprenditore e per anno, non è dovuta la restituzione dell'indebito percepito.
Entro il 30 aprile successivo alla scadenza del primo anno d'impegno, in caso di comunicazione spontanea da parte dell'interessato di notizie relative a errori concernenti le superfici e le colture dichiarate in domanda, non verranno applicate nè la sanzione amministrativa nè l'eventuale decadenza dal regime di aiuto, fermo restando l'obbligo di restituzione dell'indebito percepito comprensivo degli interessi. Qualora, in seguito alla sopraddetta comunicazione spontanea, vengano riscontrate, in fase di controllo sul posto, ulteriori difformità, per queste ultime saranno adottate le procedure già indicate nel paragrafo 4 "Disposizioni relative alle sanzioni e al recupero dell'indebito percepito".
La suddetta procedura di deroga è attuabile esclusivamente per le aziende agricole nelle quali non è stata effettuata alcuna verifica in campo da parte dei soggetti deputati al controllo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente programma si rimanda al decreto del Ministero per le politiche agricole 27 marzo 1998, n. 159 e alla relativa circolare applicativa n. 3/99.

Allegato n. 1
IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI DISTINTI PER MISURA

PREMESSA
Si precisa che le aliquote previste devono essere applicate, se l'inosservanza è riconducibile a una specifica coltura, all'aiuto erogato per la medesima coltura.
MISURA A1 - Sensibile riduzione dei fitofarmaci

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Assenza o mancata presentazione, entro un termine massimo di 48 ore dalla verifica, del registro aziendale dei trattamenti.
Registro aziendale dei trattamenti non aggiornato nella sezione B e/o nella scheda magazzino (è ammesso un ritardo massimo di 15 giorni).
Inosservanza delle norme vigenti in materia fitosanitaria (es. impiego di principi attivi non registrati, mancato rispetto dei tempi di carenza).
Mancato rispetto degli avvicendamenti colturali obbligatori.
Inosservanza, per una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata, dell'obbligo di adesione alla misura dell'intera superficie aziendale assoggettabile.
Espianto o reinnesto degli impianti arborei ed arbustivi su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, con esclusione dei casi autorizzati dall'Amministrazione.
Impianto di arboreti su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, ad esclusione dei casi di ripristino di fallanze.
Diserbo chimico sulle colture cerealicole, oleaginose, foraggere e leguminose da granella.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancata applicazione delle prescrizioni tecnico-agronomiche previste dal disciplinare (compreso il posizionamento delle trappole e il rispetto delle dosi di utilizzo dei presidi fitosanitari);
  per ogni inadempienza 12 

Assenza o mancata esibizione, in sede di verifica, del registro aziendale dei trattamenti, da produrre in ogni caso en-
tro 48 ore  10 
Mancato aggiornamento, oltre le 72 ore e per un massimo di 15 giorni, del registro dei trattamenti 

Trattamento antiparassitario previsto dal disciplinare, ma tecnicamente non giustificato o effettuato in epoca non corretta;
  per ogni trattamento

Trattamento antiparassitario effettuato senza l'autorizzazione prevista dal disciplinare;
  per ogni trattamento

Trattamenti antiparassitari in numero superiore al consentito;
  per ogni trattamento 12 

Impiego di principi attivi non previsti dal disciplinare;
  per ogni trattamento 15 

Erronea o incompleta compilazione del registro dei trattamenti, compresa la mancata registrazione delle trappole ed
eventuali altre casistiche, purché non venga pregiudicata la correttezza dell'applicazione della misura 

Assenza della vidimazione e/o della chiusura annuale, di competenza della Sezione di assistenza tecnica, sul registro
dei trattamenti  10 
Vidimazione e/o chiusura del registro oltre i termini stabiliti per ritardata presentazione 
Mancata sottoscrizione della sezione B del registro 

Mancato inserimento, nel registro dei trattamenti, di dati ed elementi concernenti le superfici e/o colture che non be-
neficiano degli aiuti 
Mancata registrazione delle epoche di raccolta 

Mancato rispetto delle prescrizioni della misura nelle colture perenni di cui è programmato l'espianto nel corso del-
l'impegno  10 

Mancato rispetto delle prescrizioni della misura negli oliveti non ammissibili agli aiuti e/o nelle colture perenni non
ancora in fase di produzione  10 

Espianto o reinnesto, non autorizzati, degli impianti arborei ed arbustivi su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto
d'inadempienza  da determ. 

Espianto o reinnesto degli impianti arborei ed arbustivi assoggettati alla misura, effettuato prima del rilascio della
specifica autorizzazione che, in ogni caso, deve risultare acquisita prima dell'eventuale verifica ispettiva  10 

Impianto di arboreti su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura. Verrà appli-
cata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza  da determ. 

Inosservanza, per una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata, dell'obbligo di adesione alla misura dell'intera superficie aziendale assoggettabile. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superfi-
cie oggetto d'inadempienza  da determ. 

MISURA A2 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Inosservanza dell'obbligo della notifica e/o dei vincoli previsti dall'allegato III del Reg. CEE n. 2092/91, se non compresi tra gli impegni accessori di seguito descritti.
Assenza o mancata presentazione, entro un termine massimo di 48 ore dalla verifica, dei registri aziendali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.
Scheda colturale non aggiornata, limitatamente all'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (è ammesso un ritardo massimo di 15 giorni).
Impianto di arboreti su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, ad esclusione dei casi preventivamente programmati.
Utilizzo di prodotti non compresi nell'allegato II (parte A e B) del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche, sull'intera superficie aziendale assoggettata alla misura.
Inosservanza delle norme vigenti in materia fitosanitaria.
Espianto o reinnesto degli impianti arborei ed arbustivi su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, con esclusione dei casi autorizzati dall'Amministrazione.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancato aggiornamento della scheda colturale (tolleranza massima consentita di 3 giorni; oltre 15 giorni, limitata-
mente all'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda a quanto previsto per gli impegni essenziali) 

Utilizzo di prodotti non compresi nell'allegato II (parte A e B) del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche, su parte della superficie aziendale
  per ogni inadempienza 15 
Mancato aggiornamento della notifica di attività di produzione 

Erronea o incompleta compilazione dei registri aziendali, purché non venga pregiudicata la correttezza dell'applica-
zione della misura 
Utilizzazione di registri aziendali non provvisti di timbro dell'organismo di controllo  10 

Espianto o reinnesto, non autorizzati, degli impianti arborei ed arbustivi su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie og-
getto d'inadempienza  da determ. 

Espianto o reinnesto degli impianti arborei ed arbustivi assoggettati alla misura, effettuato prima del rilascio della
specifica autorizzazione che, in ogni caso, deve risultare acquisita prima dell'eventuale verifica ispettiva  10 

Impianto di arboreti su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, ad esclusione dei casi preventivamente programmati. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto
d'inadempienza  da determ. 
Variazione di organismo di controllo non comunicata all'Amministrazione 
Mancata costituzione delle fasce di rispetto (l'aliquota è riferita alle colture oggetto di protezione)  10 

Inosservanza del divieto di cui al paragrafo 9 dell'allegato III del Reg. CEE n. 2092/91 in materia di produzioni parallele, esclusivamente per le tipologie di prodotti per le quali l'operatore non risulta licenziatario ai sensi del decreto legislativo n. 220/95. Verrà applicata l'aliquota corrispondente all'effettiva superficie impegnata oggetto
dell'inadempienza  da determ. 

MISURA B1 - Introduzione - Mantenimento delle produzioni vegetali estensive e conversione dei seminativi in pascoli estensivi


VIGNETI

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Mancata applicazione della misura su una quota eccedente il 20% della superficie vitata aziendale assoggettabile.
Inosservanza, su una quota eccedente il 20% della superfice vitata assoggettata alla misura, dell'obbligo di mantenere l'ordinamento colturale asciutto.
Superamento del livello produttivo consentito in misura eccedente il 10% della resa massima ammessa.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancata applicazione della misura su una quota inferiore al 20% della superficie vitata aziendale assoggettabile.
Verrà applicata l'aliquota corrispondente all'effettiva superficie oggetto di inadempienza  da determ. 

Inosservanza, su una quota inferiore al 20% della superficie vitata assoggettata alla misura, dell'obbligo di mantenere l'ordinamento colturale asciutto. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'ina-
dempienza  da determ. 

Mancata applicazione della misura nei vigneti in fase di espianto e/o nelle superfici vitate in asciutto non assogget-
tabili  10 

Superamento del livello produttivo consentito in misura inferiore al 10% della resa massima ammessa. Verrà appli-
cata l'aliquota corrispondente all'effettiva percentuale di eccedenza  da determ. 

Utilizzo dei diserbanti chimici
  per ogni trattamento 12 


SEMINATIVI

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Mancata semina delle essenze pabulari entro il primo anno d'impegno su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
Mancata conversione del seminativo su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
Inosservanza, su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, dell'obbligo del mantenimento del pascolo.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancata semina dell'essenze pabulari entro il primo anno d'impegno su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto
d'inadempienza  da determ. 

Mancata conversione del seminativo su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza  da determ. 

Inosservanza, su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, dell'obbligo del man-
tenimento del pascolo. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza  da determ. 
Mancata adozione della tecnica di gestione del pascolo prevista dal programma 
Superamento del carico massimo di bestiame ammesso  10 
Mancata realizzazione delle scoline con funzione regimante 
Effettuazione di uno o più sfalci annuali oltre a quello consentito 

MISURA B2 - Mantenimento della produzione estensiva

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Mutamento della destinazione colturale su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
Adozione della pratica irrigua (ad esclusione delle irrigazioni di soccorso).
Superamento del carico massimo di pascolamento.
Mancato decespugliamento dei pascoli estensivi (salvo prescrizioni contrarie delle autorità ambientali competenti).
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mutamento della destinazione colturale su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla mi-
sura. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza  da determ. 
Inosservanza delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi  10 
Mancata attuazione delle tecniche colturali previste dalla misura  10 
Somministrazione di unità di azoto in misura superiore a quelle previste dal programma  10 
Utilizzo di diserbanti di sintesi non consentiti; per ogni trattamento  12 

MISURA C - Riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggera

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Carico di bestiame superiore al 10% di quanto dichiarato in domanda.
Macellazione di capi appartenenti a razze in pericolo di estinzione.
Assenza del registro stalla.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 
Carico di bestiame superiore a quanto dichiarato in domanda, in misura non eccedente il 10% 
Mancato aggiornamento (tolleranza massima ammessa 48 ore) e/o errata compilazione del registro stalla  10 

MISURA D1 - Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio


COLTURE ARBOREE

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

In caso di terrazzamenti, totale inosservanza delle prescrizioni.
Per i gradoni, mancata effettuazione del diserbo meccanico annuale delle scarpate su una quota eccedente il 20% della superficie assoggettata alla misura.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Utilizzo dei diserbanti di sintesi
  per ogni trattamento 12 

Per i gradoni, mancata effettuazione del diserbo meccanico annuale delle scarpate su una quota inferiore al 20% della
superficie assoggettata alla misura  10 

Per i terrazzamenti, inosservanza parziale degli obblighi di manutenzione annuale delle stradelle, delle sistemazioni
e/o delle lavorazioni superficiali  10 


SEMINATIVI

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Mancato impianto delle fasce di vegetazione e/o di rispetto prescritte entro il primo anno d'impegno.
Inosservanza della prescritta rotazione colturale (divieto di ringrano).
Non coltivazione della superficie destinata a seminativo.
Inosservanza, per una superficie superiore al 20% di quella effettivamente occupata dalla fascia, delle modalità tecnico-agronomiche di costituzione e/o manutenzione delle fasce.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza, per una superficie inferiore al 20% o di quella occupata dalla fascia, delle modalità tecnico-agronomiche di costituzione e/o manutenzione delle fasce. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva su-
perficie oggetto dell'inadempienza, in rapporto alla superficie prevista per la fascia  da determ. 

MISURA D2 - Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Inosservanza, per una quota superiore al 20% delle UBA sottoposte alla misura, dell'obbligo di riproduzione in purezza dei soggetti allevati.
Assenza del registro di stalla.
Eccedenza del carico massimo ammissibile superiore a 2 UBA.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza, per una quota inferiore al 20% delle UBA sottoposte alla misura, dell'obbligo di riproduzione in pu-
rezza dei soggetti allevati 
Carenza delle condizioni igienico-sanitarie e di profilassi dell'allevamento 
Incompleta compilazione del registro di stalla 
Superamento del carico massimo ammissibile  fino ad 1 UBA per Ha
  da 1 a 2 UBA per Ha 10 

MISURA E  -  Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Inosservanza su una quota eccedente il 20% della superficie complessiva sottoposta alla misura delle prescrizioni tecnico-agronomiche.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza, su una quota inferiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, delle prescrizioni tecnico-agronomiche per i terreni agricoli. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto
d'inadempienza  da determ. 
Superamento del carico massimo di pascolamento prescritto dal programma 

Inosservanza, su una quota inferiore al 20% della superficie complessiva sottoposta alla misura, delle prescrizioni tec-
nico-agronomiche per i terreni forestali  10 

MISURA F - Ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Mancata cessazione dell'attività produttiva nelle superfici assoggettate alla misura.
Mancata costituzione delle alberature e/o siepi prescritte entro il primo anno d'impegno.
Inosservanza di uno o più dei seguenti divieti: spandimento rifiuti, esercizio dell'attività estrattiva, realizzazione di strade, edificazione di fabbricati, utilizzo del fuoco per finalità di diserbo, utilizzazione di fitofarmaci e diserbanti, effettuazione di interventi irrigui.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza delle prescrizioni tecnico-agronomiche (creazione o mantenimento della copertura vegetale, lavorazioni
rinettanti) e/o del divieto di pascolo  10 
Mancata manutenzione e/o ripristino delle alberature, delle siepi e delle sistemazioni 

MISURA G - Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative

Impegni essenziali
INADEMPIENZE

Mancata realizzazione delle opere previste, per un importo eccedente il 20% della spesa ammessa all'aiuto.
Mancata realizzazione del punto di approvvigionamento idrico e/o non disponibilità permanente di acqua nello stesso.
Totale inosservanza dell'obbligo della manutenzione delle opere realizzate.
Inosservanza della prescrizione sulla gratuità dell'accesso.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 
Mancata realizzazione delle opere previste, per un importo inferiore al 20% della spesa ammessa all'aiuto  10 
Parziale inosservanza dell'obbligo della manutenzione delle opere realizzate. Per singola tipologia di opere realizzate 
Inosservanza dell'obbligo del mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie  10 
Indisponibilità temporanea di acqua nel punto di approvvigionamento idrico  10 
Mancata apposizione di adeguata cartellonistica 

(99.30.1321)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 16 luglio 1999, n. 6.
Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21. Art. 2 - Fideiussione provvisoria.
Ai Comuni
Alle Province regionali
Agli uffici del Genio civile
All'ufficio del Genio civile OO.MM.
Agli Istituti autonomi case popolari
All'Ente acquedotti siciliani
Alle A.U.S.L.
Alle Università di Palermo, Catania, Messina
All'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici
All'Ispettorato regionale tecnico
Ai gruppi di lavoro amministrativi dei lavori pubblici
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Al Comitato regionale di controllo
Alle Prefettura della Regione
Com'è noto l'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, subordina "l'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici, alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di fideiussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria".
Con riferimento a tale disposizione si rende necessario chiarire che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" per polizza bancaria deve intendersi un atto fideiussorio rilasciato da soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al titolo V del citato decreto legislativo.
Pertanto, ad avviso di questo Assessorato, laddove si fa riferimento sia nella legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, che nel bando di gara alla fideiussione rilasciata da istituto bancario (oltre che alla polizza assicurativa) deve ritenersi che il legislatore intendesse riferirsi, a tutti i soggetti ammessi, dal nuovo testo unico bancario, all'esercizio del credito e non già ai soli istituti bancari in senso stretto.
  L'Assessore: LO MONTE 

(99.30.1362)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 19 luglio 1999, n. 2.
Criteri per la formulazione dei programmi operativi di cui all'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e procedure per l'erogazione dei relativi contributi per l'anno 1999 e seguenti.
Agli operatori turistici
Alle AA.AA.P.I.T. della Sicilia
Alle AA.AA.S.T. della Sicilia
Alle Aziende termali della Sicilia
Alla Federazione degli agenti di viaggio (FIAVET)
Alle Federazioni dei tour operators
All'Unione regionale albergatori siciliani (U.R.A.S.)
All'Assoturismo della Sicilia
Alla Faita della Sicilia
All'E.N.I.T. di Roma
Alle delegazioni E.N.I.T. all'estero
Ai Consolati italiani all'estero
A seguito dell'esito favorevole del 2 luglio 1998 comunicato dall'Unione europea, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e di trasporti è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 117.
Al fine di adeguare le procedure a quanto richiesto dalla Commissione dell'Unione europea di seguito si riportano i criteri ai quali questa Amministrazione deve attenersi per l'istruttoria delle istanze presentate dagli operatori turistici e dalle agenzie di viaggio per i trasporti turistici diretti in Sicilia.
I contributi previsti dall'art. 117 della legge regionale n. 25/93, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charter e I.T. a mezzo aereo, ferrovia, nave o pullman "destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio degli aeromobili per il trasporto dei turisti in Sicilia, nonché alle agenzie di viaggio italiane e straniere per trasporti effettuati a mezzo inclusive tours ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman" sono commisurati al 20% del costo sostenuto per il trasporto del singolo turista in Sicilia.
La fruizione dei contributi di cui sopra è finalizzata all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di 6 notti.
A far data dall'esercizio finanziario 1999 e fino a quando non interverrà apposita modificazione per le finalità previste dall'art. 117 dalla legge regionale n. 25/93 i criteri cui si atterrà l'Amministrazione regionale al fine della concessione dei contributi previsti dagli artt. 24 e 25 della legge regionale n. 46/67 sono i seguenti:
A)  Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio riconosciute dai paesi di appartenenza, interessate alle agevolazioni, dovranno presentare apposita istanza con i programmi per l'anno successivo improrogabilmente entro il 31 ottobre di ciascun anno e per le istanze spedite a mezzo servizio postale farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Per i programmi da realizzare nell'anno 1999, le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fermo restando le istanze pervenute entro il 31 ottobre 1998.
B) Trasporti turistici a mezzo voli charter
Il contributo sarà commisurato al 20% del costo sostenuto per il noleggio di aeromobili diviso la capacità del mezzo noleggiato moltiplicato il numero di turisti trasportati in Sicilia.
Il contributo di cui sopra è finalizzato all'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti in strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.
C) trasporti turistici a mezzo inclusive tours
Il contributo per i trasporti turistici effettuati a mezzo "inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, navi, pullman è destinato alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti in strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.
Il contributo per i trasporti a mezzo I.T. sarà commisurato al 20% del costo accertato della tariffa di trasporto relativo alla tratta di origine con esclusiva destinazione la Sicilia. Invece per quanto attiene i trasporti a mezzo IT, non effettuati direttamente per o dalla Sicilia, con presenza di tratte intermedie, il contributo del 20% sarà commisurato solo al costo relativo alla tappa, sia essa intermedia o finale dell'intero "inclusive tour", necessaria a trasferire i turisti nell'isola per il tempo prescritto.
D)  Le individuate agevolazioni devono essere pubblicizzate dagli operatori turistici e dalle agenzie di viaggio nei programmi di vendita al pubblico (brochure).
E)  Ogni programma operativo presentato ed approvato dovrà essere realizzato almeno al 60% pena la revoca del contributo assentito; ogni eventuale variazione di diminuzione del programma presentato ed approvato dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno successivo alla presentazione del predetto programma.
F)  Definito il piano di riparto sulla base delle istanze presentate ed ammesse sulla scorta dell'accertata conformità, le determinazioni assessoriali della quantificazione del contributo vengono comunicate agli operatori turistici e alle agenzie di viaggio, che dovranno espressamente accettarle a mezzo specifica dichiarazione improrogabilmente entro 15 giorni dalla data di ricezione, e che potrà essere anticipata a mezzo fax.
L'Assessore regionale per il turismo, comunicazioni e trasporti stipulerà apposite convenzioni con gli operatori predetti per garantire l'abbattimento del costo delle tariffe di trasporto dei turisti in Sicilia secondo le modalità nelle stesse contenute e successivamente con proprio decreto, approvando le predette convenzioni, provvederà all'impegno delle somme nei confronti dei singoli operatori.
Liquidazione dei contributi
Ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo gli operatori turistici e le agenzie di viaggio devono trasmettere la seguente documentazione:
TRASPORTI TURISTICI A MEZZO VOLI CHARTER
1)  dichiarazione di responsabilità resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, dall'operatore turistico interessato dalla quale risultino: il numero e la data dei voli effettuati, tipo e capacità dell'aeromobile utilizzato, il cognome e nome del turista, la data di arrivo e di partenza e la permanenza minima di 6 (sei notti) in Sicilia e l'indicazione degli esercizi turistico-ricettivi utilizzati, con i relativi numeri di avvenuta registrazione nel registro di P.S. o schedina P.S.; in caso di gruppi dovrà essere indicato il numero di schedina P.S. sottoscritto dal capogruppo.
In caso di turisti trasportati in Sicilia e in possesso di contratti "Fly Drive" o autotour di Sicilia, l'operatore turistico è tenuto, altresì, ad indicare nella predetta dichiarazione la compagnia di noleggio che ha noleggiato l'autovettura al turista e il numero di contratto relativo.
I dati di cui sopra potranno essere presentati in forma elettronica su floppy disc o su CD ROM in formato testo con tabulazione o in formato Excel, accompagnati da specifica dichiarazione sulla veridicità dei dati contenuti, per consentire una più veloce verifica da parte dei funzionari addetti al settore;
2)  fattura fiscalmente regolare in originale o in copia, autenticata ai sensi di legge, con firma e quietanza della compagnia vettrice, recante il controvalore in lire italiane, confermato dall'istituto bancario, anche con separata dichiarazione; ove la fattura sia redatta in lingua straniera dovrà essere prodotta traduzione in lingua italiana, vistata dalle competenti autorità diplomatiche (ambasciata o consolato);
3)  certificazione della competente Direzione aeroportuale attestante numero del volo, data di arrivo del volo, tipo di aereo e capacità e numero dei turisti trasportati;
4)  n. 2 copie del programma di vendita al pubblico (brochure) dal quale si evince la pubblicizzazione dell'agevolazione concessa dall'Assessorato regionale del turismo;
5)  a far data dall'1 gennaio 2000, dichiarazione resa dal turista di avere usufruito del contributo di cui all'art. 117 della legge regionale n. 25/93, anche sotto forma di sconto sul costo del pacchetto.
TRASPORTI TURISTICI A MEZZO INCLUSIVE TOURS
Ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo, le agenzie di viaggio dovranno trasmettere la seguente documentazione:
1)  dichiarazione di responsabilità resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, dall'agenzia di viaggio interessata dalla quale risultino: il cognome e nome del turista, la data di arrivo e di partenza e la permanenza minima di 6 (sei notti) in Sicilia e l'indicazione degli esercizi turistico-ricettivi utilizzati, con i relativi numeri di avvenuta registrazione nel registro di P.S. o schedina P.S.; in caso di gruppi dovrà essere indicato il numero di schedina P.S. sottoscritto dal capogruppo.
In caso di turisti trasportati in Sicilia e in possesso di contratti "Fly Drive" o autotour di Sicilia, l'agenzia di viaggio è tenuta, altresì, ad indicare nella predetta dichiarazione la compagnia di noleggio che ha noleggiato l'autovettura al turista e il numero di contratto relativo.
I dati di cui sopra potranno essere presentati in forma elettronica su floppy disc o su CD ROM in formato testo con tabulazione o in formato Excel, accompagnati da specifica dichiarazione sulla veridicità dei dati contenuti, per consentire una più veloce verifica da parte dei funzionari addetti al settore;
2)  copertina in originale del titolo di viaggio o copia conforme vistata dal vettore oppure tagliando di agenzia del titolo di viaggio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con aereo, nave o ferrovia; fattura fiscalmente regolare in originale di acquisto del servizio in caso di trasporti turistici a mezzo I.T. con pullman unicamente al documento di viaggio del gruppo dal quale si rilevi il numero dei turisti trasportati, la data di arrivo e la capacità-posti del pullman;
3)  n. 2 copie del programma di vendita al pubblico (brochure) dal quale si evince la pubblicizzazione dell'agevolazione concessa dall'Assessorato regionale del turismo;
4)  a far data dall'1 gennaio 2000, dichiarazione resa dal turista di avere usufruito del contributo di cui all'art. 117 della legge regionale n. 25/93, anche sotto forma di sconto sul costo del pacchetto.
La documentazione giustificativa precisata dovrà essere presentata dall'operatore beneficiario entro 60 giorni dalla completa realizzazione del programma presentato ed approvato.
A far data dall'assunzione al protocollo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della precisata documentazione entro i 60 giorni successivi si provvederà alla liquidazione del contributo assentito previo accertamento di conformità e di regolarità della documentazione giustificativa prodotta.
Lo schema delle istanze relative alle provvidenze di cui alla presente circolare è disponibile presso il gruppo 12° "Propaganda" dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni, e dei trasporti della Regione siciliana (tel. ++39/91/6968078, ++39/91/6968201; fax ++39/91/6968123-6968135.
Si fa riserva di ulteriori direttive e chiarimenti dopo la presentazione delle istanze con il programma operativo di trasporto dei turisti in Sicilia.
  L'Assessore: ROTELLA 


Allegato
In bollo da L.20.000
All'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo 12°
Via Notarbartolo n. 9
90141 PALERMO
Oggetto:  Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 117 - Richiesta contributi per l'anno 1999 per il trasporto di turisti in Sicilia
Il sottoscritto  
nato a   il  
nella qualità di   dell'Agenzia o Tour Operator  
con sede in   via  


Chiede

Ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 117, un contributo sul costo del trasporto dei turisti diretti in Sicilia che soggiornano non meno di sei notti, per l'anno 1999 a mezzo voli charter, inclusive tours (a mezzo aereo, ferrovia, nave o pullman)    

(specificare il mezzo con il quale si intende effettuare il trasporto)

A tal fine si comunica il seguente programma operativo:
Voli charter
1)  numero ................... voli provenienti da   e vv., periodo di effettuazione  
2)  costo unitario del volo in lire italiane    
3)  costo unitario di trasporto a passeggero in lire italiane    
4)  tipo aeromobile e capacità    
5)  esercizi ricettivi del soggiorno    
6)  totale turisti previsti n.    
7)  totale costo trasporto in lire italiane    

Inclusive tours
1)  tipo mezzo di trasporto    
2)  numero turisti previsti ................... provenienti da    

3)  costo unitario di trasporto a turista in lire italiane .........................
4)  esercizi ricettivi del soggiorno    
5)  totale turisti previsti n.    
6)  totale costo del trasporto    

Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a pubblicizzare nel proprio programma di vendita al pubblico (brochure) che il contributo concesso dalla Regione siciliana sarà utilizzato per ridurre il costo di trasporto del turista diretto in Sicilia e si impegna, altresì, a realizzare almeno il 60% del suddetto programma operativo, pena la decadenza dell'agevolazione richiesta.
Firma autenticata qualifica e timbro ditta

   

(99.30.1323)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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