REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 LUGLIO 1999 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 aprile 1999.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico  pag.


DECRETO 28 aprile 1999.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico  pag.


DECRETO 28 aprile 1999.
Revoca del decreto 13 giugno 1996, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scia Cacciatori Ricignolo, sita in territorio del comune di Carlentini  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 19 maggio 1999.
Rettifica della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, valida per l'anno 1999.
  pag.


DECRETO 2 giugno 1999.
Modifica del decreto 16 settembre 1998, concernente rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Modica al 31 dicembre 1995.
  pag.


DECRETO 30 giugno 1999.
Modifica del decreto 10 maggio 1999, concernente presidi di guardia medica turistica per l'anno 1999.
  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 maggio 1999.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina  pag.

DECRETO 17 maggio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo  pag.


DECRETO 25 maggio 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Palermo  pag. 11 


DECRETO 25 maggio 1999.
Annullamento del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Pietraperzia  pag. 12 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni, e dei trasporti

DECRETO 26 marzo 1999.
Proroga del termine per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1997 per i servizi di trasporto pubblico di linea  pag. 16 


DECRETO 26 marzo 1999.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1998 per i servizi di trasporto pubblico di linea  pag. 16 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Istituzione della Conferenza per il Grande Giubileo del 2000  pag. 21 
Composizione del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale  pag. 21 

Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Pio istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù di Agrigento.
  pag. 22 
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Enna  pag. 22 
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani  pag. 22 
Modifica della composizione della Conferenza per il Grande Giubileo del 2000  pag. 22 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento all'Associazione produttori olivicoli catanesi (APOC), con sede in Catania  pag. 22 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 22 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Catania  pag. 22 
Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Palermo  pag. 23 
Disposizioni per l'attuazione dello "Snodo di concertazione interistituzionale interregionale", struttura amministrativa finalizzata all'attività di sostegno alla piccola e media impresa  pag. 23 

Assessorato dell'industria:
Trasferimento ed intestazione del permesso di ricerca denominato "Salemi" alla società Enterprise Oil Italiana S.p.A., con sede in Roma  pag. 23 

Integrazione del Comitato consultivo per l'industria.
  pag. 23 
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di garanzia collettiva fidi, società cooperativa a r.l., con sede in Catania  pag. 23 

Nomina del commissario straordinario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
  pag. 23 

Assessorato dei lavori pubblici:
Proroga del termine per il compimento delle procedure di espropriazione e dei lavori relativi alla costruzione del serbatoio Blufi sul fiume Imera meridionale.  pag. 23 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e distribuzione di specialità medicinali per uso umano  pag. 24 
Sostituzione della direzione tecnica del magazzino di distribuzione della società cooperativa farmaceutica Trinacria s.r.l., con sede legale in Acireale  pag. 24 
Sostituzione della direzione tecnica del magazzino di distribuzione della ditta Panahomeos Laboratoires s.r.l., con sede legale in Catania  pag. 24 
Estensione dell'autorizzazione sanitaria al pubblico macello di Menfi per la produzione di carne suina  pag. 24 
Provvedimenti concernenti cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari dell'associazione Casa famiglia Rosetta per le strutture residenziali di Caltanissetta e diDelia  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro  pag. 24 
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Mongiuffi Melia  pag. 24 
Approvazione del progetto per la realizzazione del belvedere nel comune di Malfa  pag. 25 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune diCasalvecchio Siculo  pag. 25 
Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione  pag. 25 
Autorizzazione alla ditta Vallovin Industria Enologica, con sede in Mazara del Vallo, per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 25 

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
  pag. 26 
Nulla osta al comune di Ispica per il progetto relativo a lavori stradali  pag. 26 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Conferimento di incarico per il collaudo di lavori urgenti nel comune di Lipari  pag. 26 
Conferimento di incarico per il collaudo di lavori urgenti nel comune di Santa Marina Salina  pag. 26 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 29 giugno 1999, n. 5.
Programma operativo plurifondo 1994-99 - Sottoprogramma 11 - Misura 11.3: interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (Regolamento CEE n. 867/90) - Modifiche ed integrazioni alla circolare 19 agosto 1997, n. 1.
  pag. 26 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 2 giugno 1999, n. 6.
Promozione, redazione e diffusione della scheda C.I.P. Regione siciliana, modalità di partecipazione degli editori siciliani privati e istituzionali  pag. 27 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale, e dell'emigrazione

CIRCOLARE n. 5 luglio 1999, n. 6.
Direttive e procedure per il funzionamento e la gestione economico finanziaria delle sedi di coordinamento regionale - Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 48, comma 2  pag. 33 


CIRCOLARE 5 luglio 1999, n. 352.
Disposizioni di semplificazione ed accelerazione del procedimento di approvazione dei progetti dei lavori socialmente utili ex decreto legislativo n. 468/97.  pag. 35 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 28 maggio 1999.
Scorrimento delle graduatorie definitive degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per tutte le province siciliane.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 aprile 1999.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997, modificata dalla legge regionale n. 15 del 31 agosto 1998;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 4 e 49, della citata legge regionale;
Vista l'istanza datata 29 gennaio 1999 del sig. Maurizio Sarà, nato a Palermo il 27 gennaio 1958 ed ivi residente in via Maqueda, 110, titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo C, con la quale si chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla cattura con finalità scientifiche di uccelli anche in periodo di produttività, inclusi i nidiacei, a scopo di inanellamento e di rilievo dei dati biometrici in tutto il territorio della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 823/T-C1 del 9 febbraio 1999 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore del sig. Maurizio Sarà e viene suggerito che la cattura potrà essere effettuata anche in epoca di divieto e senza vincoli sul numero di catture con i seguenti mezzi anche non consentiti dalla vigente legge da indicare espressamente nella delibera di autorizzazione: reti verticali MIST-NETS, reti orizzontali, trappole, richiami acustici;
Considerato che, nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Maurizio Sarà specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 33/97;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Maurizio Sarà, titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo C, è autorizzato ad effettuare catture temporanee, anche in epoca di divieto, per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico mediante reti verticali MIST-NETS, reti orizzontali, trappole e richiami acustici.

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi e mezzi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'I.N.F.S.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo, sarà cura del sig. Maurizio Sarà inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo 11° - 1ª Direzione, una relazione sull'attività svolta, nonché resoconto all'I.N.F.S.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 1998.
  CUFFARO 

(99.22.1017)
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DECRETO 28 aprile 1999.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997, modificata dalla legge regionale n. 15 del 31 agosto 1998;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 4 e 49, della citata legge regionale;
Vista l'istanza datata 26 gennaio 1999 del dr. Mario Lo Valvo, nato a Palermo il 10 settembre 1959 ed ivi residente in viale Regione Siciliana n. 4468; titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo A (codice INFS 0193), con la quale chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla cattura con finalità scientifiche di uccelli anche in periodo riproduttivo, inclusi i nidiacei, a scopo di inanellamento e di rilievo dei dati biometrici in tutto il territorio della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 594/T-C1 del 9 febbraio 1999 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore del dr. Mario Lo Valvo e viene suggerito che le catture potranno essere effettuate anche in epoca di divieto e senza vincoli sul numero di catture con i seguenti mezzi anche non consentiti dalla vigente legge da indicare espressamente nella delibera di autorizzazione: reti verticali MIST-NETS, reti orizzontali, trappole, richiami acustici;
Considerato che, nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al dr. Mario Lo Valvo specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4°, della legge regionale n. 33/97;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il dr. Mario Lo Valvo, titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo A (codice INFS 0193), è autorizzato ad effettuare catture temporanee, anche in epoca di divieto, per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico mediante reti verticali MIST-NETS, reti orizzontali, trappole e richiami acustici.

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi e mezzi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'I.N.F.S.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo, sarà cura del dr. Mario Lo Valvo inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo 11° - 1ª Direzione, una relazione sull'attività svolta, nonché resoconto all'I.N.F.S.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 1998.
  CUFFARO 

(99.22.1018)
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DECRETO 28 aprile 1999.
Revoca del decreto 13 giugno 1996, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scia Cacciatori Ricignolo, sita in territorio del comune di Carlentini.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1025 del 13 giugno 1996, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scia Cacciatori Ricignolo, sita in agro di Carlentini;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. prot. 753 del 4 marzo 1999, con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto di costituzione per inadempienze agli impegni assunti con la documentazione a suo tempo prodotta;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa e di restituire il territorio già assoggettato al regime di azienda faunistico-venatoria alla libera fruizione faunistico venatoria;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 1025 del 13 giugno 1996 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scia Cacciatori Ricignolo, sita in agro di Carlentini.

Art. 2

Il territorio già assoggettato al regime di azienda faunistico-venatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è restituito alla libera fruizione faunistico venatoria ove non esistono altri eventuali divieti.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria diSiracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 1999.
  CUFFARO 

(99.22.1038)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 maggio 1999.
Rettifica della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, valida per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto assessoriale n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima Azienda U.S.L. e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Preso atto che, con delibera n. 4522 del 6 ottobre 1998 dell'8 marzo 1999, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa ha approvato la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali valida per l'anno 1999;
Visto il decreto 12 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 27 febbraio 1999, con il quale si prende atto della suddetta graduatoria;
Vista la nota n. 37 del 19 marzo 1999, con la quale il Comitato consultivo zonale comunica che per un mero errore di dattiloscrittura il dott. Giugno Ignazio, medico specialista ambulatoriale della branca di geriatria, è stato inserito alla posizione n. 10, anzicché al n. 5 come correttamente spettante;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica della graduatoria relativa alla branca di geriatria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, la graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, valida per l'anno 1999, relativa alla branca di geriatria, risulta così modificata:
 1)  dott. Ronza Giovanna, punti 14,70;
 2)  dott. Ficili Angelo, punti 13,40;
 3)  dott. Marinelli Maria Teresa, punti 12,40;
 4)  dott. Occhipinti Grazia, punti 11,00;
 5)  dott. Giugno Ignazio, punti 9,30;
 6)  dott. Di Francesca Maria Rosaria, punti 8,20;
 7)  dott. Russo Mario, punti 7,00;
 8) dott. Salerno Antonietta, punti 7,00;
 9)  dott. Rapisarda Rosaria, punti 7,00;
10)  dott. Corrao Giovanna, punti 6,40;
11)  dott. Pezzati Renata, punti 5,80.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 maggio 1999.
  SANZARELLO 

(99.22.1027)
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DECRETO 2 giugno 1999.
Modifica del decreto 16 settembre 1998, concernente rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Modica al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionale n. 30/93, n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto n. 26381 del 16 settembre 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Modica;
Vista la nota prot. n. 26499 dell'11 novembre 1998, con la quale il comune di Modica rappresenta la necessità di correggere una inesattezza nella descrizione dei limiti territoriali della 12ª sede farmaceutica urbana dello stesso comune, di cui al citato decreto n. 26381/98;
Visto il parere favorevole dell'Azienda USL n. 7 di Ragusa, giusta nota prot. n. 605 del 21 aprile 1999;
Rilevato che, nella delimitazione descrittiva dell'anzidetta 12ª sede farmaceutica, alla pagina 6, rigo 7°, la frase "via Risorgimento incluso ambo i lati sino all'incrocio con la prima traversa a destra", deve intendersi come "via Risorgimento incluso ambo i lati sino all'incrocio con la prima traversa a sinistra";
Ritenuto di dovere apportare le dovute modifiche al suindicato decreto nel senso sopra riportato;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, fermo restando quanto disposto con decreto n. 26381 del 16 settembre 1998, la delimitazione della 12ª sede farmaceutica del comune di Modica viene integralmente riportata, con la dovuta correzione, come segue:
12ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Roccasalva Sabina, via Nazionale n. 314;
-  porzione della città compresa tra piazza Sacro Cuore (esclusa), prosegue per via Risorgimento incluso ambo i lati sino all'incrocio con la prima traversa a sinistra, con via S. Giuliano ambo i lati sino all'incrocio con via Trapani Rocciola ambo i lati, fino all'incrocio con via Trani prosegue lungo la stessa ambo i lati sino ad incontrare via Nazionale la percorre sino ad incontrare via Caitina ambo i lati, prosegue lungo tale via fino ad incontrare la ex SS. 115, la percorre ambo i lati fino all'incrocio con la provinciale Modica - Scicli, percorre via Sacro Cuore ambo i lati fino all'incrocio con la via A. Moro incluso ambo i lati, prosegue da quest'incrocio fino a piazza Sacro Cuore percorrendo la via Sacro Cuore esclusa ambo i lati.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Modica per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e all'Ordine provinciale dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 2 giugno 1999.
  SANZARELLO 

(99.23.1085)
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DECRETO 30 giugno 1999.
Modifica del decreto 10 maggio 1999, concernente presidi di guardia medica turistica per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decereto 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1999, con il quale è stato reso noto l'elenco delle località turistiche della Regione Sicilia dove verranno attivati per l'anno 1999 i presidi di guardia medica turistica;
Vista la nota n. 3426 del 10 giugno 1999, con la quale l'Azienda USL n. 7 di Ragusa ha rappresentato la necessità che il presidio di guardia medica turistica di Marina di Pozzallo, autorizzato con il decreto assessoriale sopracitato per il solo turno diurno, sia invece funzionante 24 ore su 24 anche per la stagione turistica 1999;
Visto il parere tecnico-sanitario favorevole reso dal gruppo 39° I.R.S. con nota n. 4N39/0686 del 24 giugno 1999;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quant'altro disposto con il decreto assessoriale 10 maggio 1999, in premessa specificato, a parziale modifica dello stesso, è autorizzata, con l'impegno di n. 7 medici, l'apertura di un presidio permanente di guardia medica turistica, funzionante 24 ore su 24, nella località turistica di Marina di Pozzallo in provincia di Ragusa.
L'Azienda USL n. 7 di Ragusa è incaricata, per quanto di sua competenza, dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 1999.
  SANZARELLO 

(99.27.1229)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 maggio 1999.
Approvazione del piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visto il decreto n. 106/78 del 21 marzo 1978, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Messina;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Messina del 16 gennaio 1996, con la quale è stata richiesta l'approvazione del piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "G" Bordonaro - S. Filippo Alto, in variante al P.R.G.;
Vista la deliberazione consiliare n. 103/C del 21 aprile 1994, riscontrata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Messina con decisione n. 91203/20216 del 19 maggio 1994, con la quale è stato adottato il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "G" Bordonaro - S. Filippo Alto;
Visti gli elaborati tecnici riguardanti il progetto di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione sono state presentate n. 2 osservazioni e/o opposizioni;
Vista la deliberazione consiliare n. 61/C del 25 maggio 1995, con la quale il consiglio comunale di Messina ha controdedotto alle osservazioni presentate;
Vista la nota prot. n. 12488 del 12 aprile 1994, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 479 del 7 maggio 1997, che così recita:
«...Omissis...
Considerato
1)  Il comune di Messina in atto è dotato di un piano regolatore generale, approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 106 del 21 marzo 1978 e parzialmente variato attraverso procedure di varianti approvate nel tempo con vari decreti per dare immediate soluzioni a talune problematiche emergenti riguardanti, in particolare, i fabbisogni residenziali pubblici, l'area artigianale, i nodi di traffico, la normativa urbanistica e le attrezzature sportive.
L'area oggetto dell'ambito in questione ricade nello strumento urbanistico vigente in zone destinate a edilizia economica e agevolata (C6b, C6c), zona di verde agricolo, zona di interesse ambientale e parzialmente un'area di interesse storico, artistico o ambientale e alcune fasce di rispetto (art. 54 delle N.A.).
2)  Sotto il profilo procedurale si rileva:
-  l'adozione del piano particolareggiato denominato ambito "G" è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, lett. b;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
- sulle opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
-  la legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relative alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 103/C del 21 aprile 1994 e di deduzioni sulle osservazioni e opposizioni al P.R.G. n. 61/C del 26 giugno 1995, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. centrale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78.
3)  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Messina, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il parere favorevole a condizione, prot. n. 10176 del 28 marzo 1994.
Il comune di Messina è sottoposto ad elevati rischi geologici.
In particolare, elevata è la pericolosità sismica e notevoli sono le problematiche idrogeologiche, in specie quelle connesse alla presenza di torrenti e corsi d'acqua, spesso ricoperti in modo poco accorto, con inadeguati dimensionamenti delle opere idrauliche e con cattiva o assente manutenzione. Per questi motivi tutta la pianificazione deve porre particolare attenzione a tali problematiche ed evitare, o adeguatamente progettare, gli interventi sulle fiumare. Dovrà inoltre tenere in debito conto il problema del rischio sismico, ovviamente adeguandosi alle norme sismiche in vigore, ma anche recependo le indicazioni di tutti gli studi specifici rispetto alla interazione terreni strutture in caso di sisma.
Rispetto alla compatibilità delle scelte urbanistiche del piano particolareggiato di risanamento con l'assetto geologico del territorio in esame si rileva quanto segue.
Il piano è accompagnato da una adeguata relazione geologica completa di elaborati tecnici e carte tematiche in scala adeguata, nonché della documentazione relativa ad indagini geognostiche e geofisiche utili alla definizione delle problematiche geologico-tecniche esistenti.
Con riferimento alle specifiche zone di risanamento di cui alla legge n. 10/90 non si rilevano, in base agli studi presentati, incompatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico di tali aree. In ogni caso le indicazioni del Genio civile vanno recepite interamente.
La parte del comune di Messina interessata dal piano particolareggiato di risanamento Bordonaro presenta notevoli problematiche geologiche. La carata sulla suscettività, redatta a sintesi dello studio geologico eseguito, individua quattro zone con diverse prescrizioni. Nella zona 1 è sconsigliata l'edificazione a causa di motivi morfologici, strutturali e geotecnici, e pertanto non deve essere assolutamente interessata da previsioni urbanistiche che possano aggravare la stabilità geologica dei siti. Nelle rimanenti zone il geologo ammette la possibilità d'uso del territorio, ma, in particolare per la zona 2 colorata in giallo nella carta della suscettività, richiede particolari cautele e verifiche. Gran parte delle previsioni di questo ambito ricadono proprio in questa zona con un certo rischio geologico, pertanto seppur non sia espressamente da escludere l'edificazione, occorrerà prendere tutte quelle precauzioni necessarie per rendere urbanizzabile tale territorio e ciò sia prevedendo adeguate progettazioni supportate da specifiche ed approfondite indagini geognostiche sia intervenendo con opere di bonifica, regimentazione delle acque e quant'altro sia necessario per rendere l'area geologicamente più sicura.
4)  Il fenomeno legato alla residenza si è posto in termini urgenti dopo il sisma del 1908 stante che migliaia di persone sono rimaste senza una abitazione, cosicché la ricostruzione si è avviata subito con ricoveri temporanei, poi con baracche più stabili, localizzate all'esterno della città diruta nelle direttrici del precedente Piano Spadaro ed in particolare ai margini delle varie fiumare che dai Peloritani scendono al mare.
Secondo il censimento ISTAT le baracche al 1971 erano 3.444 e vi abitavano 12.000 persone.
Si possono ancora apprezzare aree con presenze di baracche, in particolare nel villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Bordonaro, Torrenti S. Filippo, Zafferia, Bisconte, Camaro, S. Paolo, S. Luigi e sul torrente Giostra.
Il tema dello sbaraccamento e il conseguente risanamento resta il più grave nella città di Messina tant'è che il consiglio comunale con atto consiliare n.458/C del 25 luglio 1979 ha deliberato di ripartire il territorio comunale in 3 zone ove effettuare il risanamento delle aree caratterizzate da degrado edilizio mediante lotti funzionali e riservare il 60% degli alloggi da realizzare per gli abitanti residenti nelle baracche.
L'Assemblea regionale già con legge n. 261/76, in conseguenza della citata deliberazione n. 458/C/79, ha consentito che il comune procedesse all'esecuzione di tre parziali sbaraccamenti, di fatto avvenuti (Fondo Basile, Bisconte e via Taormina).
Con successivo atto deliberativo n. 961/C del 6 dicembre 1984 il comune di Messina ha individuato alcune zone e le priorità attraverso cui era possibile pervenire al risanamento, la cui importanza economica e sociale non era trascurabile per la città.
A seguito di tale delibera, la Regione siciliana ha emanato la legge n. 10 del 6 luglio 1990, allo scopo di consentire il completamento dello sbaraccamento della città, affidando al comune il compito di individuare le aree da risanare, nonché delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati, definire gli obiettivi e le strategie gestionali dei programmi e affidando all'I.A.C.P. il compito di eseguire le opere programmate nei piani esecutivi.
5)  L'ambito in esame esteso 37 Ha. circa interessa due zone per edilizia economica e popolare Bordonaro e Minissale Alto in fase di attuazione e un'area vasta da destinare a parco con funzioni diversificate che si configura come variante sostanziale del vigente P.R.G. (Piano Tekna).
L'ipotesi di variante prevista dall'art. 12, comma 7°, lett. b, va ricondotta a circoscritte variazioni di dettaglio che spesso intervengono nel passaggio dallo strumento urbanistico generale allo strumento esecutivo corredato di norma da analisi particolareggiata e puntuale necessaria per tenere conto delle situazioni di fatto o da necessità tecniche.
I piani particolareggiati, qualora in variante quindi, non possono di norma mutare la zonizzazione del territorio o introdurne altre, incrementare il carico insediativo o variare il rapporto tra residenze e spazi pubblici, in quanto trattasi di strumento organico di esecuzione del piano regolatore generale finalizzato a dare concretezza e definita sistemazione strutturale dell'agglomerato urbano.
Tuttavia, in via prioritaria, appaiono condivisibili gli interventi progettuali ricadenti nelle zone C6 interessate dai piani di zona Bordonaro e Minissale Alto, in quanto:
-  costituiscono il completamento dei programmi in corso ancorché il piano particolareggiato prevede una diversa distribuzione interna delle residenze e dei servizi, ma coerenti tuttavia con l'impianto planovolumetrico degli edifici già realizzati;
-  finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno complessivo di nuovi alloggi per gli abitanti di alcune zone esterne da sbaraccare, così come dichiarato nelle relazioni allegate.
Si ritengono, altresì, condivisibili le infrastrutture viarie strettamente correlate alla funzionalità delle aree interne interessate dal completamento dei piani di zona Bordonaro e Minissale Alto.
6)  Norme tecniche di attuazione.
In conseguenza a quanto sopra, le norme tecniche di attuazione sono condivise limitatamente agli interventi ritenuti meritevoli di approvazione.
7)  Osservazioni e/o opposizioni.
Le osservazioni presentate sono decise in conformità alle determinazioni assunte dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 61/C del 25 maggio 1995, per le medesime motivazioni.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, è del parere che il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "G" Bordonaro - S. Filippo Alto, adottato dal consiglio comunale di Messina con atto n. 103/C del 21 aprile 1994 sia meritevole di approvazione, per le motivazioni di cui ai superiori considerata, limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90 del 6 luglio 1990 e, specificatamente, agli interventi di completamento relativamente alle residenze e ai servizi dei piani di zona in corso di attuazione di Bordonaro e S. Filippo Alto, comprese le viabilità interne alle medesime.»;
Vista la nota prot. n. 6155 del 14 maggio 1997, con la quale questo Assessorato, condividendo il suddetto parere del C.R.U., trasmetteva il medesimo al comune di Messina per le controdeduzioni;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Messina n. 28/C del 19 giugno 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il comune di Messina ha controdedotto al voto del C.R.U. n. 479 del 7 maggio 1997;
Visto il voto n. 535 del 24 settembre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica prese in esame le controdeduzioni formulate dal comune di Messina sul precedente voto n. 479 del 7 maggio 1997, così si esprime:
-  Vista la nota del gruppo XXX della D.R.U. prot. n. 449 del 29 luglio 1997, con la quale è stata trasmessa alla segreteria del C.R.U. la deliberazione consiliare n. 28/C del 19 giugno 1997 avente per oggetto «legge regionale n. 10/90 - Piano particolareggiato di risanamento ambito G - Bordonaro - S. Filippo Alto - Controdeduzioni al voto C.R.U. n. 479 del 7 maggio 1997;
Quanto sopra, il Consiglio è del parere di prendere atto di quanto precede, tenuto anche conto che sul piano particolareggiato di risanamento ambito G - Bordonaro - S. Filippo Alto ha già espresso parere n. 479 del 7 giugno 1997.»;
Vista la nota prot. n. 13 del 10 febbraio 1998, con la quale il gruppo XXXIII/D.R.U. trasmetteva alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti e gli elaborati relativi al piano di risanamento ambito G quartieri Bordonaro, S. Filippo del comune di Messina, affinché si esprimesse sulla opposizione presentata dalla ditta Frazzica Santo, ancorché trasmessa dal gruppo XXX alla segreteria del C.R.U. e non presa in esame del Consesso;
Vista la nota prot. n. 234 del 23 aprile 1998, inviata al gruppo XXX/D.R.U. con la quale si rileva quanto segue:
«1)  l'osservazione e/o opposizione indirizzata all'Assessorato del territorio e dell'ambiente con la sola indicazione del mittente, datata 29 dicembre 1992, non è firmata e si riferisce al fattispecie diverse dal piano trattato (piano di risanamento), inoltre non riporta nessun numero di protocollo di questo Assessorato;
2)  la perizia giurata assunta al protocollo 6381 del 30 gennaio 1996 di questo Assessorato riguarda la mera descrizione dello stato di consistenza di immobili di proprietà della ditta Frazzica Santi;
3)  il telegramma a firma della ditta Frazzica Santi, assunto al protocollo n. 2995 del 13 gennaio 1996 di questo Assessorato, comunica testualmente: "nella zona Minissale Alta del comune di Messina nel piano di risanamento non esistono fabbricati costruiti".
Ritenuto che quanto sopra descritto non possa essere considerato come opposizione al piano di risanamento in oggetto e atteso che da essi non è possibile trarre elementi sufficienti per giungere a una determinazione del C.R.U. si restituisce la documentazione per gli eventuali accertamenti di ufficio.»;
Vista la nota prot. n. 149 del 15 marzo 1999 del gruppo XXX/D.R.U., con la quale si invita il gruppo XXXIII/D.R.U. alla predisposizione del provvedimento finale relativo al piano di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 06 dell'1 aprile 1999, con la quale il gruppo XXXIII/D.R.U. fa presente al gruppo XXX/D.R.U. di ritenere la nota di cui sopra quale risposta alla nota dei relatori del piano e di procedere all'emissione del provvedimento finale ritenendo esaustiva la nota prot. n. 234 del 23 aprile 1998;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 ed in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 479 del 7 maggio 1997 e n. 535 del 24 settembre 1997, è approvato il piano particolareggiato di risanamento del comune di Messina denominato "Ambito G" Bordonaro - S. Filippo Alto, adottato con deliberazione consiliare n. 103/C del 21 aprile 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità al parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 479 del 7 maggio 1997.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione consiliare n. 103/C del 21 aprile 1994;
2)  deliberazione consiliare n. 61/C del 25 maggio 1995;
3)  deliberazione consiliare n. 28/C del 19 giugno 1997;
4)  parere dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 12488 del 12 aprile 1994;
5)  elaborati progettuali costituiti dai seguenti elaborati:
a) relazione;
b)  norme tecniche d'attuazione;
c)  piano particellare d'esproprio ed elenco degli immobili da espropriare;
d)  previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del P.P.;
 1.  stralcio P.R.G. vigente (Piano Tekne), scala 1:4.000; 
 2.  stralcio variante generale P.R.G., scala 1:4.000; 
 2a.  stralcio P.R.G. vigente (Piano Tekne), scala 1:2.000; 
 3.  stato di fatto, scala 1:2.000; 
 4.  planimetria generale su catastale, scala 1:2.000; 
 5.  zonizzazione, scala 1:2.000; 
 6.  planivolumetrico, scala 1:2.000; 
 7.  zona  C6c - Minissale alto - planimetria generale, scala 1:1.000; 
 7a.  zona  C6c - Minissale alto - planimetria generale dei tipi edilizi, scala 1:1.000; 
 8.  zona  C6c - Minissale alto - planimetria quotata e rete viaria, scala 1:1.000; 
 9.  zona  C6c - Minissale alto - profili regolatori altimetri, scala 1:500; 
10.  zona  C6c - Minissale alto - sezioni stradali tipo, scala 1:50 - 1:100; 
11.  zona  C6c - Minissale alto - tipologie edilizie (fabbricati in linea), scala 1:200; 
12.  zona  C6c - Minissale alto - tipologie edilizie (fabbricati a schiera), scala 1:200; 
13.  zona  C6c - Minissale alto - tipologie edilizie (edifici per il culto), scala 1:200; 
14.  zona  C6c - Minissale alto - tipologie edilizie (edifici scolastici), scala 1:200; 
15.  zona  C6c - Minissale alto - tipologie edilizie (centro per anziani), scala 1:200; 
16.  zona  C6c - Minissale alto - progetto di massima rete fognante, scala 1:1.000; 
17.  zona  C6c - Minissale alto - progetto di massima rete idrica, scala 1:1.000; 
18.  zona  C6c - Minissale alto - progetto di massima rete telefonica, scala 1:1.000; 
19.  zona  C6c - Minissale alto - progetto di massima rete del gas, scala 1:1.000; 
20.  zona  C6c - Minissale alto - progetto di massima rete elettrica, scala 1:1.000; 
21.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - planimetria generale, scala 1:1.000; 
21a.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - planimetria generale dei tipi edilizi, scala 1:1.000; 
22.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - planimetria quotata, scala 1:1.000; 
23.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - profili regolatori al-timetrici, scala 1:500; 
24.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - sezioni stradali tipo, scala 1:50 - 1:500; 
25.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - tipologie edilizie (fabbricati), scala 1:200; 
26.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - tipologie edilizie (centro commerciale), scala 1:500; 
27.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - tipologie edilizie (edifici scolastici), scala 1:500; 
28.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - progetto di massima rete fognante, scala 1:1.000; 
29.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - progetto di massima rete idrica, scala 1:1.000; 
30.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - progetto di massima rete telefonica, scala 1:1.000; 
31.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - progetto di massima rete del gas, scala 1:1.000; 
32.  zona  C6b - Santo-Bordonaro - progetto di massima rete elettrica, scala 1:1.000; 
33.  parco pubblico attrezzato - planimetria generale, scala 1:2.000; 
34.  parco pubblico attrezzato - planimetria quota, scala 1:500; 
34a.  parco pubblico attrezzato - profili stradali, scala 1:1.000; 
35.  parco pubblico attrezzato - sezioni stradali tipo, scala 1:500 - 1:200; 
36.  parco pubblico attrezzato - progetto museo etno-antropologico, scala 1:500 - 1:200; 
37.  parco pubblico attrezzato - planimetrie impianto elettrico, scala 1:500; 

6) studio geologico:
  a) relazione dati sismici; 
  b) relazione geologico-tecnica; 
  c) profili geolitologici; 
  d) carta morfologica; 
  e) carta geologico-tecnica; 
  f) carta dell'acclività; 
  g) carta della suscettività; 
  h) planimetria ubicazione sondaggi; 
  i) stratigrafie sondaggi; 
  l) planimetria sondaggi censiti; 
  m) stratigrafie sondaggi censiti. 


Art. 4

Il piano particolareggiato di risanamento approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di risanamento di che trattasi.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Messina per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 maggio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.21.1001)
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DECRETO 17 maggio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto il decreto n. 81 del 27 marzo 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Cataldo;
Vista l'istanza del comune di San Cataldo prot. n. 13294 del 25 settembre 1998, con la quale si chiede l'approvazione della variante al P.R.G. relativa al progetto per la costruzione di un centro per ospitalità diurna per minori da realizzare tra la via Belvedere ed il via-le Kennedy, in variante al P.R.G., ai sensi della legge n. 1/78;
Vista la delibera consiliare n. 161 del 13 novembre 1997, con la quale si esprime parere favorevole alla localizzazione dell'area da destinare alla costruzione di un centro di accoglienza diurna per minori;
Vista la delibera consiliare n. 58 del 26 aprile 1998, di approvazione della variante su indicata;
Visto il parere favorevole n. 08/92 dell'11 maggio 1992, reso dal Genio civile di Caltanissetta;
Visti gli atti progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, giusta attestazione del segretario comunale datata 15 settembre 1998;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 81 del 25 febbraio 1999 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che
Il consiglio comunale, con delibera n. 210 del 30 ottobre 1991, ha approvato, in variante al P.R.G., ai sensi della legge n. 1/78, art. 1, comma 5°, e della legge regionale n. 35/78, art. 4, il progetto relativo alla costruzione di un centro d'accoglienza per ospitalità diurna per minori, localizzato tra le vie Belvedere e Kennedy. Il progetto risulta redatto dagli ingg. Giuseppe Lo Porto e Daniela Termini e dall'arch. Aldo Buemi.
L'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, sul progetto di cui alla delibera n. 210/91 in data 11 maggio 1992, parere n. 08/92.
L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, gruppo XXXI, con nota n. 10953 del 17 maggio 1993, ha comunicato la presa d'atto della citata delibera C.C. n. 210 del 30 ottobre 1991 d'approvazione del progetto in variante al P.R.G.
L'Assessorato regionale degli enti locali, con decreto n. 5145 del 31 dicembre 1994, ha integrato un precedente finanziamento; pertanto, risultando disponibile la somma di L. 1.500.000.000, l'amministrazione comunale, con nota sindacale n. 4174 del 13 marzo 1997, ha chiesto ai progettisti l'adeguamento del progetto al finanziamento disponibile.
Essendo nel frattempo decaduti i vincoli imposti con il piano regolatore generale approvato con decreto n. 81 del 27 marzo 1980, l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, ha attivato la procedura di cui alla circolare n. 1415 del 20 marzo 1989, relativa all'approvazione di progetti in variante agli strumenti urbanistici.
Il consiglio comunale, con delibera n. 161/97 del 14 novembre 1997, ha approvato preliminarmente la localizzazione dell'area da destinare alla costruzione del centro per l'ospitalità diurna per minori.
L'area individuata dalla delibera n. 161 era destinata dal P.R.G. a scuola elementare.
Il consiglio comunale in data 6 aprile 1998 con delibera n. 58 ha approvato il progetto per la costruzione di un centro per ospitalità diurna per minori da realizzare tra la via Belvedere e la via Kennedy in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78.
Il progetto in argomento è stato redatto tenendo presente gli standards strutturali previsti dal D.P. Regione siciliana 29 giugno 1988 d'attuazione degli interventi socio-assistenziali previsti dalla citata legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
L'edificio previsto si sviluppa su di una superficie lorda di mq. 1.000 e si articola in tre zone distinte:
1)  zona direzionale ubicata in prossimità dell'atrio d'ingresso, costituita da due locali per gli uffici per l'organizzazione del lavoro, direzione, segreteria e coordinamento;
2)  zona dei servizi alla quale si accede sempre dall'atrio d'ingresso, costituita da un vano per ambulatorio, locali bagno e doccia e da un locale pluriuso per parrucchiere, barbiere e pedicure;
3) zona del tempo libero suddivisa a sua volta in tre sottozone, la prima destinata ad attività ricreative, la seconda ad attività culturali e la terza a ristoro.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione ed al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78;
-  la compatibilità della previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il parere favorevole reso l'11 maggio 1992 e relativo ad analogo progetto ricadente nella stessa area;
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole d'approvazione la variante in oggetto, adottata dal comune di San Cataldo con deliberazione consiliare n. 58 del 6 aprile 1998.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, comma 5°, ed in conformità al voto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 81 del 25 febbraio 1999, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo per il progetto di costruzione di un centro per ospitalità diurna per minori da realizzare tra la via Belvedere ed il viale Kennedy.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera consiliare;
-  parere Genio civile;
-  elaborati progettuali costituiti da:
 1)  relazione tecnico amministrativa;
 2) relazione tecnica d'esproprio;
 3)  piano particellare d'esproprio;
 4)  planimetria;
 5) sezioni di sbancamento;
6)  pianta;
 7)  pianta quotata;
 8)  prospetti e sezioni;
 9)  particolari;
10)  profili;
11) impianto di riscaldamento;
12)  planimetria (fognatura acque bianche);
13)  impianto idrico interno;
14)  pianta (impianto elettrico);
15)  pianta (impianto antincendio);
16) analisi dei prezzi;
17)  elenco dei prezzi unitari;
18)  computo metrico estimativo;
19) capitolato speciale d'appalto;
20)  specifica delle competenze;
21) verifica art. 6 legge regionale n. 21;
22)  calcolo impianto antincendio;
23)  calcolo impianto fognario interno;
24)  calcolo impianti idrico interno;
25)  calcolo impianto riscaldamento e isolamento;
26)  calcolo impianto elettrico;
27)  calcolo strutture in c.a. composto da n. 39 elaborati.

Art. 3

I lavori relativi devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla legge per l'esecuzione di opere pubbliche, le cui aree sono assoggettate ad espropriabilità.

Art. 4

Il comune di San Cataldo resta onerato prima dell'esecuzione dei lavori a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessarie per la realizzazione dei lavori.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune diSan Cataldo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 maggio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.21.1000)
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DECRETO 25 maggio 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Palermo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 344 del 5 febbraio 1999, con cui il comune di Palermo ha trasmesso per l'approvazione un progetto per ampliamento di un capannone industriale in via Partanna Mondello, in variante al D.A.R.T.A. n. 589/96, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 della legge n. 1/78, degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78 e dell'art. 36 della legge regionale n. 30/97;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Palermo n. 200 del 28 ottobre 1998, con la quale è stata adottata la variante allo strumento urbanistico vigente e contestualmente veniva approvato il progetto di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito di detta pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni come si evince dalla certificazione del segretario comunale effettuata in data 29 dicembre 1998;
Visti gli elaborati progettuali allegati alla superiore deliberazione;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 144 dell'11 gennaio 1999;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 107 del 25 marzo 1999 che così recita:
«...Omissis...
Premesso
La variante in argomento è inerente alla localizzazione di un'area per insediamento produttivo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 30/97, finalizzata alla realizzazione di un insediamento industriale in ampliamento dello strumento industriale esistente Elenka S.p.A.
L'area interessata dalla variante, poco superiore a 3.000 mq. risulta destinata dal vigente strumento urbanistico a zona di verde agricolo e per quanto dichiarato nell'atto deliberativo n. 200/98 risulterebbe ricadente in zona territoriale omogenea D1 per attività produttive, secondo le previsioni della variante generale al P.R.G. di Palermo, adottata con delibera di C.C. n. 45/97.
La delibera approvativa del progetto in variante fa riferimento ai parametri prescritti nelle N. di A. della predetta variante generale, non ancora trasmessa all'A.R.T.A, che per la zona D1 prevedono:
-  lotto minimi mq. 3.000;
- rapporto di copertura non superiore al 40%;
-  altezza massima ml. 10;
- distacchi minimi dai confini ml. 5;
- distacco dal filo stradale ml 15.
L'area, oggetto della variante, è confinante con l'esistente stabilimento della stessa ditta ed il nuovo capannone costituisce di fatto ampliamento dell'esistente attività aziendale che si occupa di produzione di sciroppi, prodotti per gelati ed essenze varie per l'industria alimentare.
La variante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 30/97, comma 2, intitolato "Urbanizzazioni aree artigianali" perviene attraverso le procedure di cui agli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78, in quanto insediamento produttivo "da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei comuni che aderiscono ai patti territoriali e ai contratti d'area".
Rilevato
Preliminarmente, al fine di esaminare e valutare la legittimità (o meno) della procedura adottata dal comune di Palermo nel caso di specie, il C.R.U. rileva che l'intervento del legislatore regionale nella materia in esame trova genesi nella complessa problematica degli accordi di programma, che secondo prevalente dottrina vanno annoverati nell'ambito della categoria gianniniana dei contratti ad oggetto pubblico; e rileva, inoltre, che la legge n. 662/96, art. 2, punto 205, ha introdotto non senza ambiguità, nuove figure di accordi ed intese tra soggetti pubblici (statali e locali) e soggetti privati allo scopo di realizzare programmi e interventi coordinati.
Dall'ambito delle nuove figure introdotte (programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma e contratto d'area), tutte connotate da una chiara indicazione di percorso, ma non da una chiara disciplina giuridica, il legislatore regionale con la normativa in esame, ha ritenuto di annoverarne solo due: i contratti d'area ed i patti territoriali, ai quali fanno riferimento gli artt. 35 e 36 della legge regionale n. 30/97.
Al fine di pervenire ad una corretta esegesi delle citate disposizioni, il C.R.U. rileva che le due norme recano una rubrica, che non può non apportare utile supporto interpretativo, tenuto conto che la sintesi operata nella rubrica - salvo casi di palese erroneità - costituisce il dato tecnico cui fa ricorso il legislatore al fine di rendere più agevole la lettura sistematica delle norme.
Orbene, mentre con il disposto espresso nell'art. 35 il legislatore pone l'attenzione sulla materia con specifico riferimento agli insediamenti produttivi derivanti dai atti territoriali e dai contratti d'area (vedi epigrafe della norma), con il disposto dell'art. 36 il legislatore sposta l'attenzione sull'urbanizzazione delle aree artigianali, anche a prescindere dalla sussistenza dei patti e dei contratti. Infatti al 1° comma dell'art. 36 il legislatore prevede che le aree degli strumenti urbanistici destinate a zona omogenea D possono essere assegnate agli operatori con la procedura ivi indicata, prescindendo dai patti e dai contratti; mentre al 2° comma, per quanto attiene a zone diverse dalla D, il legislatore prevede che la localizzazione e l'autorizzazione degli insediamenti produttivi possono realizzarsi a mezzo della variante a procedura accelerata, a condizione che gli impianti produttivi interessino aree territoriali che si trovino nel territorio di un comune che abbia aderito ai patti o ai contratti.
Sicchè è evidente che il legislatore non ha affatto richiesto che gli insediamenti produttivi in questione fossero anche previsti da precedenti patti o contratti d'area. La procedura seguita dal comune di Palermo, pertanto, appare conforme a legge.
Considerato
L'area oggetto della variante è ubicata nella periferia nord della città, inserita in una striscia di terreno a forma triangolare, compresa tra l'antica strada comunale, che collega la borgata Tommaso Natale con PartannaMondello, e quella a scorrimento veloce (via Nicoletti), di recente costruzione, per il collegamento con l'autostrada per Punta Raisi attraverso il costruendo svincolo.
L'ambito urbano compreso tra le due suddette strade si pone come cerniera tra il popoloso quartiere residenziale Marinella (lato via Partanna-Mondello) e il soprastante promontorio diCapo Gallo (lato via Nicoletti) soggetto a vincolo paesaggistico (legge n. 1497/39) e naturalistico.
Trattasi di un'area in cui è ancora presente la trama geometrica della vegetazione arborea (prevalentemente cipressi d'alto fusto) a protezione delle coltivazioni agrumarie (oggi non più esistenti) connesse all'ex fondo agricolo di villa Parisi.
E' un ambito urbano nel quale il traffico autoveicolare sarà sempre più intenso e caotico, specialmente sul lato via Partanna-Mondello, per la presenza di un passaggio a livello ferroviario e della vicina stazione con scalo merci di Tommaso Natale, assai prossimi all'insediamento proposto in variante.
Tutta l'area dovrebbe essere oggetto di un intervento globale di riqualificazione urbana e territoriale.
Alla luce delle superiori considerazioni, è evidente che ogni singolo intervento debba contribuire alla riqualificazione di questo delicato ambito urbano, pertanto il progetto proposto in variante deve essere adeguato alle seguenti prescrizioni:
-  la folta vegetazione esistente, lato via Nicoletti, va salvaguardata;
-  tra gli spazi pubblici da reperire va inclusa una fascia di marciapiede lato via Partanna-Mondello di larghezza tale da poter essere alberata (min. mt. 2,50);
-  le opere di recinzione sugli spazi pubblici (strade) devono lasciare libera la visuale verso l'interno della proprietà privata, l'altezza non può superare complessivamente i m. 2,50 e la parte più alta di cm. 50 dal suolo deve essere a giorno con cancellata;
-  lungo il perimetro del lotto deve essere prevista idonea alberatura e vegetazione conforme a quella esistente nelle vicinanze, l'indice di piantumazione generale non deve essere inferiore al 20% della superficie complessiva della particella di terreno impegnata per la nuova costruzione; a tal uopo le opere di sbancamento devono essere contenute entro il perimetro del fabbricato;
-  rapporto di copertura non superiore al 40% del lotto;
-  altezza massima del nuovo fabbricato non superiore a m. 7;
-  distacchi minimi dai confini m. 5, e comunque non inferiori alla profondità di scavo; distacco minimo legale dall'edificio residenziale esistente di mt. 10 dalle pareti finestrate;
-  gli arretramenti su strada m. 15;
-  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 1444/68 la superficie da destinare a spazi pubblici (verde pubblico e/o parcheggi) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo;
-  parcheggi privati nella misura minima del 20% della superficie coperta complessiva.
Il progetto adeguato alle superiori prescrizioni dovrà essere sottoposto al parere della commissione edile comunale e prima del rilascio della concessione edilizia dovranno essere acquisiti tutti i pareri e nulla osta per la sicurezza e per gli aspetti igienico-sanitari.
Tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che la variante in argomento, adottata dal consiglio comunale di Palermo con deliberazione n. 200 del 28 ottobre 1998, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78 e dell'art. 36 della legge regionale n. 30/97, sia meritevole di approvazione, nel rispetto di quanto sopra considerato.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e dell'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai soli fini urbanistici, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Palermo, di cui al D.A.R.T.A. n. 589/96, adottata con deliberazione consiliare n. 200 del 28 ottobre 1998.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione consiliare del comune di Palermo n. 200 del 28 ottobre 1998;
2) elaborato tecnico contenente: stralcio catastale, scala 1:2.000; stralcio D.A.R.T.A., scala 1:5.000; stralcio variante al D.A.R.T.A., scala 1:5.000;
3)  parere dell'ufficio del Genio civile, prot. n. 144 dell'11 gennaio 1999.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Palermo per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 25 maggio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.22.1033)
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DECRETO 25 maggio 1999.
Annullamento del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Pietraperzia.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la nota assessoriale prot. n. 9067 del 3 luglio 1998, con cui si invitava il comune di Pietraperzia sull'annullamento del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la nota prot. n. 11187 del 30 settembre 1998, con la quale il presidente del consiglio comunale di Pietraperzia, trasmetteva a questo Assessorato l'estratto della deliberazione consiliare n. 48 del 18 settembre 1998 di controdeduzione alla nota assessoriale sopra citata;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 115 del 13 maggio 1999 che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesso:
Con determinazione assessoriale n. 3139 del 9 marzo 1996, assunta in conformità al voto del C.R.U. n. 286 del 21 febbraio 1996, veniva restituito per la rielaborazione totale, ai sensi dell'art. 4, comma 10 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i., il P.R.G. del comune di Pietraperzia, con annesso R.E. e prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 18 giugno 1994.
Tale determinazione veniva di fatto comunicata con raccomandata in data 4 aprile 1997, anticipata via fax il 3 aprile 1997, entro i termini utili concessi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i. (540 giorni), a decorrere dal 23 novembre 1994 (data fonogramma di richiesta integrazione atti) secondo l'avviso del gruppo XXIX/DRU competente.
Di diverso avviso il comune di Pietraperzia che, ritenendo tardivo il provvedimento assessoriale e conseguentemente efficace ope legis il P.R.G., ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. di Catania per l'annullamento, previa sospensiva, della suindicata determinazione assessoriale.
Con ordinanza n. 2774 del 20 novembre 1996, il T.A.R. diCatania, non pronunciandosi nel merito del ricorso, ha sospeso tale determinazione, provocando l'efficacia del P.R.G.
Con nota prot. n. 9067 del 30 luglio 1998, indirizzata agli organi del comune di Pietraperzia, l'A.R.T.A., ritenendo il P.R.G. affetto da molteplici vizi di legittimità, attiva la procedura di annullamento ai sensi della legge regionale n. 28/91, richiedendo l'annullamento in autotutela del P.R.G. o diversamente a controdedurre, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/91.
Con l'anzidetto provvedimento assessoriale vengono contestati i seguenti vizi di legittimità.
Procedure di adozione
1) tutti gli elaborati progettuali del P.R.G. recano contestualmente le diciture "schema di massima del P.R.G. adottato con delibera n. 24 dell'8 febbraio 1994" e "allegato alla delibera di adozione del C.C. n. 90 del 18 giugno 1994";
2)  altri elaborati del P.R.G. adottato recano la dicitura "aggiornato ed integrato per gli effetti della delibera di C.C. n. 98 del 26 agosto 1994 sull'esito dell'esame delle osservazioni ed opposizioni"; il che contrasta logicamente con l'attestazione di allegato alla delibera di adozione apposta sugli elaborati in questione, che è temporalmente antecedente;
3)  altri elaborati recanti l'attestazione di allegato alla delibera di adozione e/o la dicitura di cui sopra, non risultano nemmeno citati tra gli atti allegati alla delibera di adozione del P.R.G.;
4)  gli elaborati progettuali relativi alle prescrizioni esecutive, riscontrati con l'atto deliberativo di adozione, non risultano sufficientemente identificati. Si cita, ad esempio, la tav. A) che in delibera ha un titolo non corrispondente all'elaborato progettuale trasmesso all'A.R.T.A.;
5)  tra gli elaborati, elencati nella delibera di adozione, viene citata una "planimetria in scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle osservazioni". Lo stesso dicasi per la tav. L) indicata tra gli elaborati progettuali delle prescrizioni esecutive. Elaborati da giudicare inattendibili poiché si riferiscono ad una fase procedurale successiva a quella di adozione;
6)  lo studio geologico particolareggiato a supporto delle prescrizioni esecutive non è né adottato né indicato nella delibera di adozione;
7)  l'effettuato deposito del piano non sarebbe stato reso noto a mezzo del manifesto murale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
8)  manca uniformità circa il periodo di deposito del piano dichiarato negli avvisi pubblicati nel quotidiano e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e l'attestazione sindacale (non sottoscritta dal segretario comunale) relativa alle procedure di deposito e pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
9)  mancano tra gli elaborati progettuali la planimetria in scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale e la planimetria 1:2.000 delle previsioni insediative extraurbane;
10)  manca, in qualche caso, una perfetta uniformità di simbologia tra legenda delle planimetrie di piano e la tabella riassuntiva allegata alle norme di attuazione;
11)  manca, analogamente, una perfetta uniformità tra le norme di attuazione e la predetta tabella riassuntiva;
Rilievi cosiddetti tecnici
1)  sovradimensionamento del piano;
2) rideterminazione della zona A;
3)  mancanza dei requisiti tecnici di cui all'art.2 del D.I. 2 aprile 1968, per alcune zone B;
4)  previsioni insediative e di servizio interessate dall'attraversamento di un elettrodotto;
5)  localizzazione di attrezzature nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale;
6)  destinazione a verde pubblico attrezzato di alcune isole spartitraffico in strade di scorrimento;
7)  localizzazione centro espositivo artigiani in zona C;
8)  previsioni di parchi sub-urbani e territoriali attrezzati, superiore allo standard ministeriale, senza alcuna motivazione;
9)  previsione di una aviopista non motivata da effettive esigenze urbanistiche o di protezione ambientale;
Carenze di indicazione cartografica
1)  vincoli discendenti dall'art. 1 della legge n. 431/85;
2)  fasce di inedificabilità assoluta dei boschi e delle fasce forestali;
3)  vincoli idrogeologici.
Con atto consiliare n. 48 del 18 settembre 1998, il consiglio comunale di Pietraperzia, in risposta al provvedimento assessoriale di contestazione dei vizi di legittimità sopra citato, nel fare proprie le controdeduzioni formulate dall'U.T.C. e dal segretario comunale e quelle proposte dal progettista, delibera di assumere orientamenti per la rivisitazione del P.R.G., tenendo conto delle osservazioni dell'A.R.T.A., mediante una variante generale da adottare entro il mese di febbraio 1999 (allo stato degli atti non risulta che tale variante generale sia stata poi adottata dal comune di Pietraperzia). In particolare vengono proposte puntuali controdeduzioni alle contestazioni assessoriali, tendenti a dimostrare la legittimità sia procedurale che tecnica del piano.
Rilevato
- Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 28/91 "entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell'art. 19, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, se illegittimi possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
-  Le determinazioni dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/91 "sono motivate soltanto con riferimento ai vizi di legittimità";
-  Il consiglio regionale dell'urbanistica ebbe ad esprimere il parere per la rielaborazione totale del P.R.G. in argomento con voto n. 286 del 21 febbraio 1996, entro il termine di cui all'art. 19 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i. ai fini della determinazione assessoriale di competenza.
Considerato
- che i rilievi formulati dall'A.R.T.A. relativi alle cosidette "Procedure di adozione" attengono in generale a irregolarità formali degli atti che non sembrano integrare di per sè veri e propri vizi di legittimità delle procedure di adozione; per altro il comune si ritiene abbia fornito sufficienti spiegazioni per chiarire la genesi di alcune circostanze procedurali, che escludono l'esistenza di violazioni di legge e non sembrano incidere in ultima analisi sulla validità delle procedure di adozione;
- che in relazione ai "Rilievi cosiddetti tecnici" va osservato quanto segue.
1)  Sovradimensionamento del piano
Fondato risulta il rilievo dell'A.R.T.A. circa il sovradimensionamento del P.R.G., avuto riguardo alle puntuali motivazioni contenute nel voto del C.R.U. n.286/96, che qui si intendono tutte richiamate e confermate.
Non si può non evidenziare che il comune di Pietraperzia presenta un innegabile trend demografico negativo come chiaramente desumibile dai dati censimentari ISTAT che denunciano una popolazione residente al 1981 di circa 11.000 abitanti ed al 1991 di circa 8.000 abitanti.
Per cui assai improbabile risulta, stando ai dati ISTAT, una inversione di tendenza al punto da portare la popolazione residente al 2014 alla soglia di 14.500 abitanti, così come ipotizzato nel P.R.G.
Ma a prescindere da ciò, non si può non considerare che il patrimonio edilizio esistente e quello di completamento pari a circa 3 milioni di metri cubi (dati desumibili dal progetto di piano) anche nella ipotesi che solo il 50% sia disponibile all'abitazione avrebbe una capacità ricettiva di 15.000 abitanti superiore alle stesse improbabili previsioni di piano, secondo lo standard normativo di cui all'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, che fissa nella migliore ipotesi a 100 mc. la corrispondenza tra volume ed abitante insediato o da insediare, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali.
Di converso pur ad ammettere che nell'ambito del patrimonio edilizio esistente e di completamento si vada ad insediare l'attuale popolazione si avrebbe un indice di affollamento basso di 0,53, considerandone disponibile all'abitazione solo il 50%, con un rapporto volumetrico per abitante pari a circa 188 mc./ab., chiaro indice di sottoutilizzazione edilizia.
Nell'uno e nell'altro caso si ha un ingiustificato sovradimensionamento del piano, senza contare che il P.R.G. ulteriormente prevede zone di espansione per almeno altri 6.900 abitanti ed una zona sub-urbana con capacità insediativa di altri 9.000 abitanti circa.
Dal che ne conseguono, a cascata, un sovradimensionamento degli spazi previsti per le attrezzature degli standard urbanistici, di cui all'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, ad oltre il doppio di quelli di legge, ed evidentemente del sistema viario di supporto alle nuove previsioni.
Il rischio evidente in tutto questo è lo spreco di risorse territoriali, un assetto territoriale disorganico, l'elevazione dei costi urbanizzativi e di gestione del territorio, l'ulteriore abbandono del centro storico e la negazione di qualsiasi strategia di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
Ecco perché il dimensionamento dello strumento urbanistico generale deve essere correlato ad una corretta determinazione del fabbisogno abitativo, così come degli altri fabbisogni (produttivi e turistici).
Nè appare ammissibile che la stima di tale fabbisogno possa essere frutto di aleatorie previsioni fondate su presupposti non verificabili sotto l'aspetto tecnico-urbanistico.
Alla stregua di quanto precede, non sembra discutibile la manifesta illogicità del dimensionamento in relazione allo sviluppo demografico in questione.
2)  Rideterminazione della zona A
Anche questo rilievo dell'A.R.T.A. appare fondato, in relazione alle motivazioni contenute nel voto C.R.U. n. 286/96.
Infatti, l'insufficiente delimitazione della zona A, corrispondente alle parti del territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale nell'accezione più ampia definita dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78, costituisce violazione dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, che impone la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee individuando nella zona A le parti del territorio con le caratteristiche anzidette.
La delimitazione della zona A è pertanto il risultato di un procedimento di conoscenza storico-scientifica della formazione dell'insediamento urbano, di norma coincidente con la planimetria dell'urbano redatta dopo l'avvento dello stato unitario.
L'esclusione della zona A di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, dei quartieri della Terruccia e S. Elia Castello, parti integranti dell'antico tessuto urbano di Pietraperzia, come chiaramente evidenziato nel voto C.R.U. n. 286/96, è senz'altro una scelta urbanistica che contraddisce ai principi presenti nella vigente legislazione urbanistica, anche in tema di tutela dei beni culturali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 70/76.
3)  Mancanza dei requisiti tecnici di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, per alcune zone B
Tale rilievo scaturisce dal fatto che negli elaborati di analisi del P.R.G. non risultano condotte specifiche verifiche tendenti ad accertare il possesso dei requisiti delle aree individuate come zona B, che, ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, riguardano esclusivamente le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, quest'ultime aventi, però, la superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e densità territoriale superiore ad 1,5 mc./mq.
Del resto lo stesso progettista, nella relazione tecnica allegata alla deliberazione consiliare n. 48 del 18 settembre 1998 di controdeduzione, ammette che tale verifica non è stata effettuata, ma che se fosse stata effettuata avrebbe "portato inevitabilmente all'individuazione di zone omogenee C a macchia di leopardo, interne alle zone B1 e B".
Dal che si desume che alcune zone (probabilmente come lascia intendere lo stesso progettista, costituite da aree libere interessate da piani di lottizzazione inattuati ricadenti nelle zone di espansione C del precedente programma di fabbricazione) indicate come zone B non hanno le caratteristiche dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Per quanto precede, fondato appare il rilievo del-l'A.R.T.A.
4)  Previsioni insediative e di servizio interessate dall'attraversamento di un elettrodotto
Il rilievo attiene ad aspetti di scelta urbanistica discrezionale che il C.R.U. ha ritenuto di non condividere in quanto la localizzazione di attrezzature, quali per esempio l'eliporto (sic!) ed una scuola, non risultavano all'evidenza compatibili con l'attraversamento di un elettrodotto esistente, non essendo per altro dimostrata l'inesistenza di scelte localizzative alternative.
Alla stregua di quanto precede, la scelta operata dal comune appare del tutto illogica.
5)  Localizzazione di attrezzature nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale
Le finalità delle norme che prevedono la zona di rispetto presso i cimiteri rispondono da un lato alla tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura. Pertanto deve ritenersi preclusa, all'interno di detta zona la costruzione di nuovi edifici o di attrezzature, ai sensi dell'art. 338 R.D. n. 1265/34.
La controdeduzione al riguardo fornita dal comune, in aderenza alla relazione del progettista, ammette l'inserimento di progetti esecutivi di attrezzature all'interno di detta zona di rispetto.
Il rilievo dell'A.R.T.A. appare fondato.
6)  Destinazione a verde pubblico attrezzato di alcune isole spartitraffico in strade di scorrimento
Il rilievo attiene ad aspetti di scelta urbanistica discrezionale che il C.R.U. con il voto n. 286/96 non ha ritenuto di condividere per evidenti motivi tecnici.
Infatti il verde pubblico "attrezzato", concerne aree destinate a giardini o a parchi, attrezzati per il gioco, per lo sport e per il tempo libero in genere, da localizzare a stretto servizio dei quartieri residenziali e spesso integrato con altre attrezzature (per es. scuole, centri sociali, etc.) pubbliche a carattere collettivo.
Pertanto è sconsigliata una localizzazione in un'isola spartitraffico di una strada di scorrimento perché non adeguata ad una fruizione collettiva (difficoltà di parcheggi, pericolosità degli attraversamenti pedonali, rumorosità, ecc.).
Il rilievo dell'A.R.T.A. appare fondato.
7)  Localizzazione centro sportivo artigiani in zona C
Il rilievo attiene ad aspetti di scelta urbanistica discrezionale, che pur non condivisi dal C.R.U. con il voto n. 286/96, non rilevano profili di illegittimità.
8)  previsioni di parchi sub-urbani e territoriali attrezzati
Come sopra.
9)  Previsione di un'aviopista
Come sopra.
10)  Carenze di indicazione cartografica del sistema dei vincoli
Scopo principale della pianificazione urbanistica è il coordinamento tra le esigenze di un razionale assetto insediativo e la salvaguardia del patrimonio naturale, paesaggistico e ambientale, nonché il rispetto dei vincoli territoriali di legge.
La rappresentazione unitaria e coordinata del sistema dei vincoli gravanti sul territorio negli strumenti urbanistici, lungi dal costituire atto formale, è elemento costitutivo degli stessi perché concorre a definire le destinazioni urbanistiche in un quadro di compatibilità territoriali verificabili ed accertabili.
Diversamente operando gli strumenti urbanistici, mancando di indicare i vincoli territoriali derivanti da legge, risultano insufficienti a definire il quadro delle trasformazione consentite.
Fondato risulta il rilievo dell'A.R.T.A.
Dalle argomentazioni che precedono si conferma, pertanto, la sussistenza delle constatate illegittimità.
Ritenuto, inoltre, l'interesse urbanistico concreto e attuale all'annullamento, si esprime parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Pietraperzia, adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 18 giugno 1994, sia da annullare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28/91.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 115 del 13 maggio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 115 del 13 maggio 1999, in premessa riportato, il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, del comune di Pietraperzia adottato con delibera consiliare n. 90 del 18 aprile 1994.

Art. 2

Il comune di Pietraperzia è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.22.1034)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 26 marzo 1999.
Proroga del termine per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1997 per i servizi di trasporto pubblico di linea.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Visto il decreto n. 238/3TR del 17 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61, parte I del 5 dicembre 1998, con il quale sono state approvate le procedure per la presentazione da parte delle aziende concessionarie, pubbliche, private, comuni e loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione necessaria per la determinazione del contributo consuntivo 1997;
Considerato che con l'allegato A del decreto predetto è stato fissato per la presentazione della documentazione di cui sopra il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Preso atto che la pratica attuazione di tale procedura ha comportato da parte delle predette aziende concessionarie l'impossibilità di produrre entro il termine perentorio la documentazione di cui trattasi, determinata dalle note vicende connesse ai disagi attuali del settore dovuti alla mancata erogazione dei contributi di esercizio per i ben noti motivi di carenza di disponibilità finanziaria ha determinato azioni di sciopero da parte dei dipendenti delle aziende stesse;
Ritenuto al fine di non vanificare la finalità precipua della legge regionale n. 68/83 e per consentire all'Amministrazione l'effettiva acquisizione di tutti i documenti occorrenti per la determinazione del consuntivo di cui trattasi, di consentire in deroga al termine come sopra fissato che le aziende concessionarie sopra specificate possano presentare la documentazione richiesta dal predetto decreto entro il termine del 30 aprile 1999;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, il termine di presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1997 di cui all'allegato A che forma parte integrante del decreto n. 238/3TR del 17 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61, parte I del 5 dicembre 1998, è prorogato alla data del 30 aprile 1999.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione.
Palermo, 26 marzo 1999.
  ROTELLA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 maggio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 11.
(99.28.1256)
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DECRETO 26 marzo 1999.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1998 per i servizi di trasporto pubblico di linea.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 68/83, così come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 31, la misura annua dei contributi di esercizio è determinata sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione necessaria per la determinazione del contributo consuntivo 1998;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1998 di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 marzo 1999.
  ROTELLA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 maggio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 42.
Allegato "A"

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX ARTT. 4 E 10, LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 68. DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSUNTIVO 1998

Al fine di consentire la quantificazione del contributo consuntivo relativo all'anno 1998, le aziende pubbliche e private, i comuni ed i loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 3/TR, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, tramite raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, gli allegati dal n. 1 al n. 4, in duplice copia di cui una in bollo, prodotti dal legale rappresentante dell'azienda, sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) con sottoscrizione autenticata ex artt. 20 e 26 della legge medesima.
A tal fine farà fede il timbro di spedizione postale.
Le pratiche la cui documentazione risulterà trasmessa oltre il termine sopraindicato saranno archiviate.
Per facilitare la compilazione degli allegati di cui sopra, si forniscono le seguenti istruzioni:
Prospetto analitico delle percorrenze (allegato 1)
L'allegato 1 è suddiviso in due parti: quadro A (programma di esercizio autorizzato) e quadro B (percorrenze a consuntivo 1998).
Nel quadro A dovrà essere riportato il programma di esercizio dell'autolinea e le percorrenze chilometriche annue autorizzate desunte dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali, con esclusione delle corse bis, dei servizi occasionali, speciali, di gran turismo.
Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
In particolare si chiarisce che dovranno essere dichiarati tutti i servizi regolarmente concessi ed esercitati dall'azienda.
Ove il totale complessivo dei chilometri effettivamente percorsi dovesse risultare maggiore di quello dichiarato a consuntivo 1995, l'Assessorato assumerà come base di calcolo, per la determinazione del contributo, il dato chilometrico stabilito con il D.A. n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte prima del 18 ottobre 1997, e successive modificazioni.
Si rammenta altresì, che:
-  la denominazione dell'autolinea deve essere esclusivamente quella indicata nel disciplinare di concessione o negli atti autorizzativi degli enti locali.
Nel caso in cui i programmi di esercizio prevedano l'effettuazione di tratti parziali dipendenti dalla medesima autolinea (cd. linea madre o principale) si dovrà evidenziare (in grassetto o con sottolineatura) la linea principale e riportare di seguito i singoli tratti parziali.
E' opportuno, in questi casi che le aziende attribuiscano un numero progressivo alle linee principali ed un ordine alfabetico ai tratti parziali;
-  la lunghezza dell'autolinea deve essere desunta dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali;
-  il numero di corse da indicare è quello delle singole corse autorizzate in un giorno e non le coppie di corse;
-  i giorni di servizio previsti nell'anno sono quelli desunti dal disciplinare;
-  la velocità commerciale di ogni singolo tratto risulta dal rapporto tra la lunghezza della linea e il tempo di percorrenza indicato negli orari approvati dalla M.C.T.C.;
-  il totale della percorrenza complessiva annua da disciplinare (feriale + festiva) si ottiene dal prodotto della lunghezza della linea per il numero delle singole corse per i giorni di servizio.
Nel quadro B dovranno essere indicati:
-  il numero complessivo delle corse esercitate nell'anno; tale dato deve tenere conto di tutte le corse eventualmente non effettuate dall'azienda per motivi di forza maggiore (es. scioperi, interruzioni stradali, carenza di personale, indisponibilità di mezzi ecc.) e dei giorni di servizio desunti dal calendario per l'anno di riferimento avuto riguardo alle festività locali;
-  il totale Km. annui, che si ottiene dal prodotto della lunghezza dell'autolinea per il numero complessivo delle corse effettuate nell'anno.
Si rammenta che l'allegato 1 dovrà essere compilato distintamente per ciascun tipo di servizio (urbano fino a 30.000 abitanti; da 30.001 a 100.000; da 100.001 a 300.000; da 300.001 a 650.000; oltre 650.000, suburbano, extraurbano con V/c fino a 60 Km/h, extraurbano con V/c oltre i 60 Km/h).
Le aziende esercenti servizi di trasporto urbano nelle grandi città potranno adattare l'allegato 1 all'effettivo espletamento dei servizi, purché regolarmente concessi dal comune ove gli stessi dovessero essere differentemente esercitati in funzione dei vari periodi dell'anno, festività e turni di lavoro.
Tale adattamento, comunque, dovrà essere effettuato nel rispetto dell'impostazione originaria del sopracitato allegato 1 al fine di consentirne l'immediato riscontro.
Il predetto allegato dovrà essere sottoscritto anche dal direttore di esercizio ovvero da unità lavorativa responsabile dell'esercizio, dipendente dell'azienda, munito di attestato di idoneità professionale ex D.M. n. 448/91. A tal fine dovrà essere trasmessa copia del titolo abilitativo. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Dichiarazione anzianità media conducenti di linea (allegato 2)
La dichiarazione dovrà essere compilata esclusivamente per i conducenti adibiti all'esercizio delle autolinee sulla scorta dei dati risultanti dal libro paga e matricola per l'anno 1998.
L'anzianità è data dal numero intero di scatti già maturati per ciascun mese e per ciascun conducente.
L'azienda dovrà, inoltre, riportare nell'apposita tabella il totale annuo degli scatti di anzianità ed il numero dei dipendenti effettuando la somma dei totali mensili.
Nel caso di aziende a conduzione familiare dovrà essere resa esplicita dichiarazione.
Dichiarazione ammortamento autobus (allegato 3)
Dovranno essere riportati soltanto gli autobus con anzianità non superiore ad anni 10 acquistati nuovi di fabbrica, immatricolati per l'esercizio delle autolinee in concessione, con esclusione, quindi, di tutti gli altri automezzi.
Le aziende pubbliche dovranno soltanto dichiarare gli autobus interamente acquistati con fondi propri, escludendo, quindi, quelli acquistati con il contributo degli enti pubblici.
Gli autobus dovranno essere individuati per modello, tipo (urbano, suburbano, extraurbano), numero di targa, lunghezza dell'autotelaio ed anno di 1ª immatricolazione.
Per gli autobus acquistati dalle aziende private con contributo regionale o mutuo IRFIS dovrà essere contrassegnata la voce che interessa.
Nel caso l'azienda non abbia autobus rispondenti ai requisiti sopra specificati dovrà essere resa esplicita dichiarazione negativa.
Dichiarazione consuntivo 1998 (allegato 4)
Nella dichiarazione dovrà essere riportata:
1)  la percorrenza chilometrica effettiva, distinta per tipo di servizio, così come risulta dai totali di cui al quadro "B", allegato 1;
2)  la quota di ammortamento, iscritta nel bilancio consuntivo dell'azienda relativa all'anno 1998, degli impianti fissi (immobili) adibiti esclusivamente alla gestione dei servizi di linea, di proprietà dell'azienda, muniti di regolare concessione edilizia, agibilità e destinazione d'uso, trascritta negli atti comprovanti la proprietà stessa.
La documentazione di cui sopra (allegati da 1 a 4) deve essere prodotta attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite con la presente circolare, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati.
L'allegato 1 dovrà essere trasmesso in copia anche al gruppo 7°/Tr "Vigilanza" ed al C.E.D. della Direzione regionale trasporti di questo Assessorato.
Si richiama, altresì, l'attenzione delle aziende in ordine alle seguenti disposizioni di carattere generale mirate a semplificare l'azione amministrativa:
-  la documentazione deve riportare l'esatta denominazione sociale dell'azienda;
-  ogni variazione inerente la denominazione sociale e/o la rappresentanza legale deve avvenire nel rispetto della normativa che regola le concessioni;
-  annualmente le aziende devono comunicare le modalità di pagamento del contributo, in carenza i titoli di spesa saranno esigibili con quietanza del rappresentante legale.
Il gruppo 7°/vigilanza potrà effettuare apposite ispezioni, anche a campione, finalizzate alla verifica dei dati trasmessi.
Si rammentano, altresì, le eventuali conseguenze, anche di natura penale, a carico dei rappresentanti legali delle aziende, connesse alla dichiarazione di dati difformi da quelli reali o non suffragati dai prescritti atti di concessione.

(Si omettono i modelli)





(99.28.1256)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Istituzione della Conferenza per il Grande Giubileo del 2000.
Con D.P. n. 73/Gab del 21 ottobre 1997, è stata istituita la Conferenza per il Grande Giubileo del 2000, che risulta così composta:
Per la Regione siciliana
1)  Presidente della Regione o suo delegato;
2) Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o suo delegato;
3)  Assessore regionale per i lavori pubblici o suo delegato;
4)  Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o suo delegato;
5)  Assessore regionale per il bilancio e le finanze o suo delegato.
Per la Regione ecclesiastica siciliana
1)  mons. Salvatore De Giorgi;
2)  mons. Giuseppe Costanzo;
3)  mons. Salvatore Gristina;
4)  mons. Salvatore Nicolosi;
5)  mons. Crispino Valenziano.
(99.22.1047)
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Composizione del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

Con D.P. 192/Gr. XV/S.G. dell'1 aprile 1999, corredato del visto apposto dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione in data 29 aprile 1999, n. 1342, la composizione del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale, costituito con il D.P. n. 284/Gr. XV/S.G. del 21 agosto 1998, è stata così deter-minata:
-  Assessore regionale per gli enti locali - presidente;
-  Direttore regionale degli enti locali - componente;
-  dott. Nicosia Michele - componente esperto;
-  dott. Cirillo Francesco - componente esperto;
-  dott. Nucera Vincenzo, comandante del corpo di polizia municipale di Agrigento - componente esperto;
-  dott. Cultrera Paolo, comandante del corpo di polizia municipale di Canicattini Bagni - componente esperto;
- dott. De Vita Bruno, rappresentante enti locali designato dall'ANCI - componente;
-  dott. Brocato Benedetto, rappresentante enti locali designato dall'ANCI - componente;
- dott. Alongi Pietro, rappresentante enti locali designato dall'ANCI - componente;
-  dott. Di Bartolomeo Antonino, rappresentante amministrazioni provinciali designato da U.P.S. - componente;
-  sig. Li Greci Ennio, rappresentante OO.SS. designato C.G.I.L. funz. pubblica - componente;
-  sig. Cotroneo Antonio, rappresentante OO.SS. designato C.I.S.L. segreteria regionale - componente;
-  sig. Mascolino Francesco, rappresentante OO.SS. designato U.I.L. segreteria regionale - componente;
-  sig. Iannello Leone Giovanni, rappresentante OO.SS. designato S.U.L.P.M. segreteria regionale - componente;
- dott. Palazzolo Rosario, rappresentante OO.SS. designato S.I.L.P.O.L. segreteria regionale - componente;
-  dirigente coordinatore del gruppo di lavoro VIII, Direzione EE.LL. - componente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal rag. Giovanni Coco, funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali.
(99.21.978)
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Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Pio istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù di Agrigento.

Con D.P. n. 244 del 14 aprile 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 29 aprile 1999 al n. 1355, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Pio istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù di Agrigento, composto da n. 20 articoli.
(99.21.973)
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Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Enna.

Con D.P. n. 251/Gr. XV/S.G. del 19 aprile 1999, il sig. Marchese Ferdinando, nato ad Agira (EN) il 12 aprile 1965, è stato nominato sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Enna, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. a) della legge n. 865/71.
(99.21.975)
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Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani.

Con D.P. n. 252/Gr. XV/S.G. del 19 aprile 1999, il sig. Andrea Pisciotta, nato ad Campobello di Mazara (TP) il 29 maggio 1959, è stato nominato sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. a) della legge n. 865/71.
(99.21.974)
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Modifica della composizione della Conferenza per il Grande Giubileo del 2000.

Con D.P. n. 261/Gr. XV/S.G. del 26 aprile 1999, è stata parzialmente modificata la composizione della Conferenza per il Grande Giubileo del 2000, istituita con il D.P. n. 73 del 21 ottobre 1997, che di conseguenza risulta così composta:
Per la Regione siciliana
1)  Presidente della Regione o suo delegato;
2) Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o suo delegato;
3)  Assessore regionale per i lavori pubblici o suo delegato;
4)  Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o suo delegato;
5)  Assessore regionale per il bilancio e le finanze o suo delegato.
Per la Regione ecclesiastica siciliana
1)  mons. Salvatore De Giorgi;
2)  mons. Giuseppe Costanzo;
3)  mons. Salvatore Gristina;
4)  mons. Vincenzo Manzella;
5)  mons. Crispino Valenziano.
(99.20.922)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento all'Associazione produttori olivicoli catanesi (APOC), con sede in Catania.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 964/Gr. 9° - I Direzione - del 12 maggio 1999, è stato revocato il riconoscimento, precedentemente concesso con decreto del 18 maggio 1987, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 81/81, all'Associazione produttori olivicoli catanesi (APOC), con sede in Catania.
(99.21.1004)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 599/I/VI del 21 aprile 1999 il dott. Antonino Scaturro, nato a Ribera il 14 gennaio 1951 e residente a Ribera, via Chiarenza, 132, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Pegaso, con sede nel comune di S. Giovanni Gemini, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Rosaria Giacomazzo.
(99.21.972)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 616/I/VI del 26 aprile 1999 il rag. Giacomina Giambrone, nata a Catania il 15 ottobre 1957 e residente in Catania, via Firenze, 119, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Gold, con sede nel comune di Catania, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Paolo Caruso.
(99.21.970)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 618/I/VI del 26 aprile 1999 il dott. Apollonio Bruno, nato ad Enna il 18 giugno 1960 e residente ad Enna, via delle Acacie, 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa CO.SI. Frutta, con sede nel comune di Centuripe, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Marco Iaia.
(99.21.968)


Con decreto n. 717/I/V del 10 maggio 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è prorogata, per tre mesi dalla notifica del suddetto provvedimento, la gestione straordinaria della cooperativa Acquedotto Etneo, con sede in Catania ed è confermato nell'incarico il dr. Giovanni Confalone, nato a Siracusa il 19 dicembre 1948 e residente in Siracusa in via Arsenale n. 44/46.
(99.22.1014)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Catania.

Con decreto n. 699/I/XIV del 6 maggio 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Catania con deliberazione n. 412 del 30 ottobre 1998 ed integrata con deliberazione n. 81 del 24 febbraio 1999.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, costituito da 34 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  4 seggi 
-  industria  4 seggi 
-  artigianato  4 seggi 
-  commercio  8 seggi 
-  cooperative  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  2 seggi 
-  credito  1 seggio 
-  servizi alle imprese  2 seggi 
-  pesca  1 seggio 
-  servizi alla persona e assicurazioni  2 seggi 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentanti della Provincia regionale  2 seggi 

(99.20.953)
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Approvazione delle norme statutarie della Camera di commercio di Palermo.

Con decreto n. 700/I/XIV del 6 maggio 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, le norme statutarie adottate dalla Camera di commercio di Palermo con deliberazione n. 13 del 3 febbraio 1999.
Il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Palermo, costituito da 29 consiglieri, ha la seguente composizione:
-  agricoltura  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI
-  industria  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI
-  artigianato  4 seggi 
-  commercio  6 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI
-  cooperative  1 seggio 
-  turismo  1 seggio 
-  trasporti e spedizioni  2 seggi 
-  credito  1 seggio 
-  servizi alle imprese  1 seggio 
-  pesca  1 seggio 
-  servizi alle persone  1 seggio 
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 seggio 
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  1 seggio 
-  rappresentanti della Provincia regionale  2 seggi 

(99.20.950)
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Disposizioni per l'attuazione dello "Snodo di concertazione interistituzionale interregionale", struttura amministrativa finalizzata all'attività di sostegno alla piccola e media impresa.

Con decreto n. 722 del 19 maggio 1999 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, allo scopo di sostenere una nuova configurazione del sistema di sostegno e collaborazione alle imprese, in collegamento con altre due Regioni, Calabria e Sardegna, che, in uno con la Sicilia, costituiscono l'unità territoriale n.8, ha aderito alla struttura di sostegno e di assistenza elaborata dal Ministero degli affari esteri in collaborazione col Comitato italiano per la cooperazione economica, scientifica e tecnica internazionale.
In attuazione di quanto determinato, sarà assunta ogni conseguente iniziativa amministrativa allo scopo di rendere operativo lo "Snodo di concertazione interistituzionale interregionale" e garantire un sistema standardizzato di flussi di notizie relativi alle iniziative da avviare.
(99.22.1037)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Trasferimento ed intestazione del permesso di ricerca denominato "Salemi" alla società Enterprise Oil Italiana S.p.A., con sede in Roma.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1939 del 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998, reg. 1, foglio 69, il permesso di ricerca denominato "Salemi" è stato trasferito ed intestato alla società Enterprise Oil Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Due Macelli n. 66 (codice fiscale e partita IVA 05160421003).
(99.21.997)
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Integrazione del Comitato consultivo per l'industria.

Con decreto n. 332 del 16 marzo 1999 dell'Assessore per l'industria, il Comitato consultivo per l'industria, ricostituito con il decreto n. 1745 del 13 ottobre 1998 ai sensi della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36, modificata con legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è così integrato:
1)  geom. Francesco Bizzini - componente in rappresentanza dell'Associazione delle piccole e medie imprese;
2)  sig. Carmelo Di Liberto - componente in rappresentanza della Confederazione italiana del lavoro (C.G.I.L.);
3)  sig. Giuseppe Timpanaro - componente in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);
4)  sig. Nicola Sfragano - componente in rappresentanza dell'Unione dell'italiana del lavoro (U.I.L.).
(99.21.999)
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Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di garanzia collettiva fidi, società cooperativa a r.l., con sede in Catania.

Con decreto n. 333 del 16 marzo 1999 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che sostituisce l'art. 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è approvato il nuovo testo dello statuto del Consorzio di garanzia collettiva fidi, società cooperativa a r.l., denominata Confidi Catania, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 109, così come modificato ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 19 dicembre 1997 registrato a Catania il 7 gennaio 1998 al n. 19 e denominato presso la C.C.I.A.A. dello stesso capoluogo in data 3 aprile 1998.
(99.22.1046)
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Nomina del commissario straordinario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
Con decreto n. 400 del 21 aprile 1999 dell'Assessore per l'industria il sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questoAssessorato, è stato nominato, a decorrere dal 12 aprile 1999, commissario straordinario presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con l'incarico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, all'adozione, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, degli atti di ordinaria e straordinaria gestione.
Il predetto commissario rimarrà in carica fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, non oltre il 30 maggio 1999.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Messina.
(99.21.998)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per il compimento delle procedure di espropriazione e dei lavori relativi alla costruzione del serbatoio Blufi sul fiume Imera meridionale.
Con decreto n. 524/6 del 12 maggio 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha prorogato di anni 2 il termine per il compimento dei lavori e delle procedure di espropriazione fissato con l'art. 3 del decreto n. 611/6 del 28 giugno 1994.
(99.25.1153)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e distribuzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 28824 del 5 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società COFARM s.r.l., con sede legale e magazzino in Ragusa, via Monte Cencio, 92, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio delle province di Ragusa, Siracusa, Catania.
(99.21.979)


Con decreto n. 28827 del 5 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Torrisi Salvia s.r.l., con sede legale in Catania, via Francesco Riso n. 39 e magazzino in Valverde, via Tosto n. 3, a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione Sicilia e Calabria.
(99.21.982)


Con decreto n. 28828 del 5 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società Nuova Safarm S.p.A., con sede legale in Belpasso (CT), contrada Rinaudo, Zona industriale Piano Tavola e magazzino in Castelvetrano (TP), via Seggio Case Nuove n. 126, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della provincia di Agrigento, Palermo e Trapani.
(99.21.984)


Con decreto n. 28829 del 5 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Rossetti s.r.l., con sede legale e magazzino in Catania, via Santangelo Fulci n. 13/A, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, previsti dagli artt.9 e 10 del decreto legislativo n. 539/92, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione Sicilia.
(99.21.983)


Con decreto n. 28868 del 12 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Pecoraro Sebastiano s.n.c., con sede legale in Palermo, via G. Piazzi n. 17 e magazzino in viale Strasburgo n. 552 - Palermo, a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano di cui alla concessione di vendita da parte della ditta Bieffe Medical S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della legge n. 490/95, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6, 7, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 538/92, per il territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani.
(99.21.986)
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Sostituzione della direzione tecnica del magazzino di distribuzione della società cooperativa farmaceutica Trinacria s.r.l., con sede legale in Acireale.

Con decreto n. 28825 del 5 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società cooperativa farmaceutica Trinacria s.r.l., con sede legale in Acireale (CT), via G. Carducci n. 2, alla sostituzione della direzione tecnica del magazzino, che viene affidata dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (da lunedì al sabato) alla d.ssa Malfitana Rosa, nata a Linguaglossa (CT) il 25 settembre 1961 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (dal lunedì al sabato) alla d.ssa Tita Valeria Maria Rita Isabella, nata a Catania il 30 luglio 1959.
(99.21.980)
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Sostituzione della direzione tecnica del magazzino di distribuzione della ditta Panahomeos Laboratoires s.r.l., con sede legale in Catania.
Con decreto n. 28826 del 5 maggio 1999, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Panahomeos Laboratoires s.r.l., con sede legale in Catania, via Torino n.66 e magazzino in Catania, via Scarabelli n. 15, alla sostituzione della direzione tecnica del magazzino che viene affidata alla dr.ssa Sambataro Anna Maria, nata a Belpasso (CT) il 30 settembre 1956.
(99.21.981)
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Estensione dell'autorizzazione sanitaria al pubblico macello di Menfi per la produzione di carne suina.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 28911 del 18 maggio 1999, l'autorizzazione sanitaria del pubblico macello di Menfi (AG), rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, con decreto n. 20492 del 31 ottobre 1996, per la produzione di carne fresca bovina ovina e caprina è stata estesa anche alla produzione di carne suina.
(99.21.1008)
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Provvedimenti concernenti cancellazione dall'albo regionale degli enti ausiliari dell'associazione Casa famiglia Rosetta per le strutture residenziali di Caltanissetta e di Delia.

Con decreto n. 28921 del 19 maggio 1999 dell'Assessore per la sanità, l'associazione Casa Famiglia Rosetta è cancellata dall'albo regionale degli enti ausiliari per la struttura residenziale di Caltanissetta, contrada S. Anna Xiboli (Villa Naim), già iscritta al medesimo albo ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Con decreto n. 28922 del 19 maggio 1999 dell'Assessore per la sanità, l'associazione Casa Famiglia Rosetta è cancellata dall'albo regionale degli enti ausiliari per la struttura residenziale di Delia, Piazza Palermo, già iscritta al medesimo albo ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(99.21.987)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 179/DRU del 17 maggio 1999, ha approvato e resa esecutiva, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro dell'area denominata Furca da zona V1 e S2 e strade di programma a zona G - attrezzature di interesse pubblico (Pubblica sicurezza, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili urbani, Vigili del fuoco, Protezione civile, Pretura, Conciliazione, Annonarie, uffici commerciali, amministrativi), adottata con deliberazione di C.C. n. 53 del 2 luglio 1998.
(99.21.993)
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Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Mongiuffi Melia.
Con decreto n. 180/DRU del 15 maggio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato approvato il progetto relativo al completamento dell'opera di presa della sorgente Chiodaro e costruzione di serbatoi con esclusione del serbatoio da mc. 200 a servizio dell'abitato di Mongiuffi, in variante al programma di fabbricazione del comune di Mongiuffi Melia, adottato con delibera consiliare n. 26 del 29 maggio 1997.
(99.21.994)
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Approvazione del progetto per la realizzazione del belvedere nel comune di Malfa.
Con decreto n. 181/DRU del 17 maggio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato approvato il progetto, in variante al programma di fabbricazione del comune di Malfa, adottato con delibera consiliare n. 9 del 23 gennaio 1999, relativo alla realizzazione del belvedere nell'ambito del miglioramento della sentieristica della Baia Pollara.
(99.21.988)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune diCasalvecchio Siculo.

Con decreto n. 185/DRU del 18 maggio 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78 ed alle condizioni espresse dal Genio civile di Messina, dalla Soprintendenza ai beni culturali di Messina e dall'Ispettorato ripartimentale di Messina, la variante al programma di fabbricazione, proposta dal comune diCasalvecchio Siculo, adottata con delibera consiliare n. 42 del 23 luglio 1998, relativa alla previsione dei lavori da realizzare ed inerenti la regimentazione e sistemazione del torrente Rimiti Misitano.
(99.21.1002)
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Provvedimenti concernenti reti fognanti ed impianti di depurazione.

Con decreto n. 188/7 del 13 maggio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il Consorzio per lo smaltimento e la depurazione dei liquami fra i comuni di Piraino, Brolo e Sant'Angelo di Brolo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare in mare, tramite condotta sottomarina, lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dei predetti comuni, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla citata legge regionale n. 27 del 1986.
(99.21.965)


Con decreto n. 190/7 del 13 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Forza d'Agrò (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare nella Fiumara d'Agrò lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione sito in contrada Matrafà, a servizio della frazione Scifì dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale n. 27 del 1986.
(99.22.1024)


Con decreto n. 191/7 del 13 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Corleone (PA), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare nel vallone Ficuzza lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della frazione Ficuzza dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale n. 27 del 1986.
(99.22.1025)


Con decreto n. 198/7 del 17 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Gallodoro (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, a conferire le acque reflue del centro urbano dello stesso comune all'impianto di depurazione intercomunale previsto in contrada Giare-Manca, a servizio anche del centro urbano di Mongiuffi Melia.
Il comune di Gallodoro è autorizzato ad effettuare nel torrente Gallodoro lo scarico delle acque dei reflui depurati dal predetto impianto di depurazione nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 4 allegata alla stessa legge regionale n. 27 del 1986.
(99.22.1042)


Con decreto n. 199/7 del 17 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Caprileone (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare nel torrente Cammà lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione sito a valle del centro urbano, a servizio della pubblica fognatura dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale n. 27/86.
(99.22.1040)


Con decreto n. 200/7 del 17 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Monreale (PA), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico della pubblica fognatura della frazione Villaciambra nel collettore intercomunale avente recapito finale nell'impianto di depurazione a servizio della zona sud-est di Palermo, sito in località Acqua dei Corsari.
(99.22.1041)


Con decreto n. 201/7 del 17 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Raccuja (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare nel torrente PianoCasale lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Bosco, a servizio della frazione Camapomilia dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale n. 27/86.
(99.22.1039)


Con decreto n. 202/7 del 17 maggio 1999, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato con prescrizioni lo scarico relativo alla soluzione fognario-depurativa della frazione Villa Margi del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Reitano (ME), adottato con delibera consiliare n.3 del 31 gennaio 1997.
(99.22.1043)


Con decreto n. 205/7 del 17 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Termini Imerese (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare in mare, tramite una condotta sottomarina della lunghezza di 672 metri, lo scarico delle acque reflue urbane depurate provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della zona ovest dello stesso comune, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale n. 27/ del 1986.
(99.22.1026)


Con decreto n. 206/7 del 17 maggio 1999, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato, con prescrizioni, l'aggiornamento in variante del programma di attuazione della rete fognaria del comune di Isola delle Femmine (PA), adottato con delibera del consiglio comunale n. 11 del 25 gennaio 1996.
(99.21.1007)
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Autorizzazione alla ditta Vallovin Industria Enologica, con sede in Mazara del Vallo, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 192/15 del 13 maggio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la ditta Vallovin Industria Enologica, con sede a Mazara del Vallo in via Circonvallazione, 110, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(99.21.991)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 193/17 del 14 maggio 1999 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Siffert S.p.A., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di fertilizzanti svolta nell'impianto sito in contrada Orecchiazze del comune di S. Agata Militello.
(99.21.989)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 203/17 del 17 maggio 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Imic s.r.l., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di porte e finestre in legno svolta nell'impianto sito in contrada Zappulla del comune Torrenova.
(99.22.1044)
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Nulla osta al comune di Ispica per il progetto relativo a lavori stradali.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 196/VIA del 14 maggio 1999 ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Ispica (AG), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto dei lavori di rettifica della curva al Km. 3+700 della S.P. Ispica-Pachino da realizzarsi nel comune di Ispica (RG).
(99.21.990)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Conferimento di incarico per il collaudo di lavori urgenti nel comune di Lipari.

L'ing. Angelo Ermes Di Dio, residente in via Garibaldi, 375 - 98121 Messina, con nota dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, prot. n. 401/VIII Tur del 18 febbraio 1999, ha ricevuto l'incarico di procedure al collaudo statico in corso d'opera dei lavori urgenti per l'adeguamento e consolidamento del moletto sbarcatoio in località Acquacalda, finalizzato all'ormeggio dei natanti da diporto nel comune di Lipari, finanziati dall'Assessorato regionale del turismo, giusto decreto n. 976/8 del 14 luglio 1992.
(99.21.1009)
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Conferimento di incarico per il collaudo di lavori urgenti nel comune di Santa Marina Salina.

L'ing. Giovanni Imbesi, residente in via A. Volta, 34 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, con nota dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, prot. n. 433/VIII Tur del 18 febbraio 1999, ha ricevuto l'incarico di procedere al collaudo statico e tecnico amministrativo finale dei lavori urgenti per l'adeguamento e consolidamento del moletto sbarcatoio in località Lingua, finalizzato all'ormeggio dei natanti da diporto nel comune diSanta Marina Salina, finanziati dall'Assessorato regionale del turismo, giusto decreto n. 977/8 del 14 luglio 1992.
(99.21.1010)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 29 giugno 1999, n. 5.
Programma operativo plurifondo 1994-99 - Sottoprogramma 11 - Misura 11.3: interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (Regolamento CEE n. 867/90) - Modifiche ed integrazioni alla circolare 19 agosto 1997, n. 1.
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alla Direzione regionale interventi infrastrutturali
Alla Direzione regionale interventi strutturali
All'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
Alla Direzione regionale della programmazione
Alla Direzione regionale enti locali
Alla Direzione regionale territorio ed ambiente
e, p.c.  Alla Corte dei conti, sez. controllo atti agricoltura 

Alla Ragioneria centrale
All'Associazione regionale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale agricoltori
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Agli Ordini provinciali degli ingegneri
Agli Ordini provinciali degli architetti
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Ai Collegi provinciali dei geometri
Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provinciali
Alle Organizzazioni sindacali
A parziale modifica ed integrazione della circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 1 del 19 agosto 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 del 6 dicembre 1997, si stabilisce quanto segue:
I lavori di utilizzazione boschiva dovranno concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del provvedimento di spesa.
Nel caso in cui gli interventi previsti rientrano in un progetto generale di utilizzazione boschiva, o in un piano di assestamento, o comunque in un programma di lavori poliennale, ai fini della liquidazione dell'ultima rata di contributo ammesso, la ditta beneficiaria dovrà concludere i lavori relativi al primo anno di utilizzo entro il termine di cui al comma precedente; fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di revoca degli aiuti concessi, nel caso in cui il beneficiario non ottemperasse all'esecuzione completa del piano di lavoro.
Resta confermato che nella ipotesi di programma di lavori pluriennale l'analisi economica andrà riferita all'intero periodo di utilizzazione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore: CUFFARO
(99.27.1215)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 2 giugno 1999, n. 6.
Promozione, redazione e diffusione della scheda C.I.P. Regione siciliana, modalità di partecipazione degli editori siciliani privati e istituzionali.
Agli editori privati operanti in Sicilia
Alle istituzioni ed agli uffici operanti in Sicilia interessati ad attività editoriali
Rettori degli atenei siciliani
Presidi delle facoltà universitarie
Provveditori agli studi
Presidenti dei distretti scolastici
Agli istituti d'alta cultura
Agli Assessorati regionali
Ai presidenti delle Province regionali
Ai sindaci dei Comuni dell'isola
Ai direttori delle biblioteche comunali dei comuni dell'isola
Al direttore della biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana
Al direttore della biblioteca centrale della Regione siciliana
Alla Direzione regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente
Alla Direzione regionale pubblica istruzione
Ai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente
Ai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro della Direzione regionale pubblica istruzione
Ai responsabili degli istituti dipendenti (Biblioteche, Musei, Gallerie, Centri e Soprintendenze) e con incarico di inoltro alle dipendenti sezioni
e, p.c.  Ai direttori delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali dell'Isola 

Ai responsabili dei gruppi biblioteca degli istituti dipendenti
Agli istituti italiani di cultura all'estero
Nel quadro del potenziamento delle attività di competenza regionale in materia di promozione della lettura da conseguire anche tramite la più ampia produzione e circolazione dell'informazione bibliografica sulle opere edite o stampate in Sicilia, quest'Assessorato ha, con proprio decreto n. 6315 del 2 giugno 1999, provveduto a disciplinare lo svolgimento del servizio per la redazione e la diffusione della scheda C.I.P. (Cataloguing in publication data) già sperimentata nel periodo 1995-98 dalla dipendente Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, con alcuni editori siciliani privati, nonché per le pubblicazioni curate dagli istituti dipendenti dalla Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed E.P.
Ai fini della più ampia e corretta adesione al servizio in parola si forniscono di seguito chiarimenti ed indicazioni operative in relazione ai singoli articoli del decreto assessoriale in questione, evidenziati in carattere corsivo.
I. SCHEDA C.I.P., NATURA
Si ritiene opportuno preliminarmente precisare che la C.I.P. è una scheda catalografica, compilata da una agenzia bibliografica specializzata prima della pubblicazione di un libro, sulla base dei dati forniti dall'editore, affinché la si possa stampare in ciascun esemplare del libro stesso.
Il servizio di catalogazione C.I.P. in genere viene fornito dalle agenzie bibliografiche nazionali - in Germania, ad esempio, dalla Deutsche Bibliothek di Francoforte, nel Regno Unito dalla British Library di Londra, negli Stati Uniti dalla Library of Congress di Washington - con finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio per le attività di scambio delle informazioni. La C.I.P. fornisce infatti soprattutto chiavi di accesso onomastico e/o semantico alla pubblicazione che la ospita.
Essa consente inoltre alle biblioteche che acquisiscono l'opera di utilizzare la scheda ivi stampata, con conseguente alleggerimento del lavoro di catalogazione a vantaggio delle attività indirizzate al servizio al pubblico.
La scheda C.I.P. svolge, inoltre, per i paesi che la adottano, un ruolo importante per l'acquisizione di quanto viene edito nel loro territorio e per la creazione degli archivi bibliografici nazionali e regionali degli stampati. Condizione per la produzione delle schede, infatti, è il deposito presso l'agenzia bibliografica nazionale della pubblicazione per la quale è stata realizzata la scheda stessa.
II. SCHEDA C.I.P. REGIONE SICILIANA
Articolo 1 - La Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo cura il servizio denominato "Scheda C.I.P. Regione siciliana".
Il servizio C.I.P. viene curato in atto, nel territorio dell'isola, dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, per concorrere all'aggiornamento ed alla fruizione del "Catalogo regionale dei beni librari" previsto dall'art. 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; in virtù di apposita convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali nel 1984, l'attività è stata avviata in raccordo con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (I.C.C.U.) e viene svolta con procedure utili ad assicurare il successivo riversamento dei dati raccolti nell'ambito dell'indice del S.B.N., concorrendo così alla sperimentazione per la costituzione di un servizio C.I.P. in ambito nazionale italiano, basato anche sulla cooperazione bibliografica interregionale.
Articolo 3 - La scheda C.I.P. è redatta sulla base delle direttive internazionali vigenti e contiene tutti gli elementi utili a favorire il controllo bibliografico, la normalizzazione ed il supporto catalografico, le attività di scambio e di circolazione delle pubblicazioni.
La scheda C.I.P. prodotta dalla B.C.R.S., per la sua impostazione tipografica, presenta assonanze con la scheda catalografica pubblicata nella bibliografia nazionale italiana - Nuova serie del bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, e contiene i seguenti elementi:
1) intestazione d'autore (con gli estremi cronologici di nascita ed, eventualmente, di morte dell'autore);
2) descrizione (titolo e sottotitolo della pubblicazione; indicazione della responsabilità; estremi dell'edizione - in caso di edizione differente dalla prima; luogo di edizione, editore, anno di edizione), redatta secondo gli standard internazionali ISBD;
3) indicazione, fra parentesi tonde, della collana e del numero di sequenza del volume all'interno della collana;
4) titolo originale, se si tratta di opera tradotta;
5) numero standard internazionale (ISBN);
6) tracciato: indicazione, dopo numeri arabi, del soggetto o dei soggetti dell'opera; indicazione, dopo numeri romani, di intestazioni secondarie d'autore; codice numerico della classificazione decimale Dewey secondo la 20ª edizione di questa (CDD 20);
7) numero identificativo della notizia nel Polo regionale SBN (Bid di Polo);
8) indicazione dell'agenzia catalografica che ha prodotto la scheda (cioè la B.C.R.S. stessa).
In allegato V.1 si riporta una riproduzione di verso di frontespizio di pubblicazione, in cui è stata stampata la scheda C.I.P. prodotta dalla B.C.R.S. e contenente gli elementi sopra descritti.
III. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
III.a.  Partecipazione degli editori privati e dell'editoria istituzionale
Articolo 4, lett. a - Al servizio accedono: su base volontaria gli editori siciliani, privati e istituzionali, per le opere stampate e/o edite in Sicilia, nonché gli editori nazionali per le opere stampate in Sicilia, tramite adesione triennale, rinnovabile.
Per editori "istituzionali" debbono intendersi gli organismi pubblici o di interesse pubblico (Assessorati regionali, amministrazioni locali, uffici statali operanti in Sicilia, Università e scuole, banche, ecc.) che, a vario titolo editano, anche occasionalmente, pubblicazioni, con propri finanziamenti o con contributi erogati da terzi (ad eccezione di quelli posti a carico di questo Assessorato e per i quali ricorre l'obbligo di cui al successivo articolo 4, lettera b). Pur essendo stata prevista per gli editori istituzionali l'adesione volontaria al servizio, al pari degli editori privati, si auspica da parte delle istituzioni la più estesa partecipazione all'iniziativa, nella considerazione che la maggior parte delle opere prodotte dalle stesse, poichè pubblicate in genere fuori commercio, hanno scarsa presenza nel circuito dell'informazione bibliografica, vuoi regionale vuoi nazionale, con conseguenti difficoltà e ritardi di acquisizione sia da parte del privato sia da parte delle bi-blioteche.
III.b.  Partecipazione dei destinatari di finanziamenti dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
Articolo 4, lett. b - Al servizio accedono: in via obbligatoria e continuativa i destinatari di finanziamenti o contributi concessi a carico dei capitoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, laddove finalizzati, anche parzialmente, alla stampa e/o edizione di pubblicazioni.
Articolo 6 - Nel decreto di concessione dei finanziamenti o contributi di cui alla lettera b, del precedente articolo 4, sarà richiamato l'obbligo di adempimento al presente decreto da parte dei beneficiari interessati, con espressa avvertenza che la reiterata inosservanza comporterà l'esclusione da eventuali successivi finanziamenti di analoga destinazione editoriale. I gruppi di lavoro delle direzioni regionali rispettivamente dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente e della pubblica istruzione, trasmetteranno il modulo di rilevamento di cui all'art. 5, lett. a, in uno alla comunicazione di finanziamento da inviarsi ai beneficiari e per conoscenza alla Biblioteca centrale della Regione siciliana. Per la verifica dell'adempimento da parte dei medesimi gruppi la B.C.R.S. fornirà agli stessi comunicazioni periodiche e comunque in tempo utile per l'istruttoria di eventuali ulteriori finanziamenti nei confronti del medesimo beneficiario.
A conferma della nota assessoriale n. 4022 del 9 giugno 1998, indirizzata ai gruppi della Direzione dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, si precisa che la scheda C.I.P. deve essere redatta e stampata su tutte le pubblicazioni prodotte o finanziate a qualsiasi titolo (anche nel caso di contributo parziale ed in compresenza di finanziamenti di terzi), a carico di capitoli della rubrica beni culturali del bilancio della Regione siciliana, nonché, a far data dalla presente, a carico dei capitoli della rubrica pubblica istruzione. Ai medesimi gruppi di lavoro si invia in allegato un congruo numero di moduli di rilevamento da allegare alle comunicazioni di finanziamento, moduli liberamente riproducibili o disponibili, a richiesta, presso la B.C.R.S. e presso il gruppo X B.C.
III.c. Impegni degli editori e delle istituzioni partecipanti
Articolo 5 - Con l'adesione al servizio di cui all'art. 2 gli editori interessati si impegnano a:
a)  trasmettere alla Biblioteca centrale della Regione siciliana gli elementi utili alla redazione della scheda C.I.P. su apposito modulo predisposto e diffuso dalla medesima biblioteca;
b) riportare la scheda C.I.P. nel verso del frontespizio dell'opera in tutte le copie stampate;
c)  fornire, a stampa avvenuta, una copia gratuita dell'opera alla Biblioteca centrale della Regione siciliana.
Gli editori privati o istituzionali interessati ad aderire al servizio sottoscriveranno l'impegno ad adempiere all'art. 5, attraverso modulo di adesione riportato nell'allegato V.2, che elenca, sinteticamente, i contenuti del servizio. I destinatari invece di finanziamento per pubblicazioni da parte di questo Assessorato sono tenuti all'osservanza degli impegni di cui all'art. 5, per vincolo espresso nel decreto di finanziamento.
III.d. Adempimenti della Biblioteca centrale
Articolo 2 - Il servizio di cui all'art. 1 cura la promozione, redazione e diffusione, sia a stampa che su supporto e su reti informatiche regionali e nazionali, delle schede C.I.P. di opere in corso di stampa o di pubblicazione nel territorio dell'Isola, quale attività di rilievo finalizzata al potenziamento del servizio bibliotecario regionale nonché alla sua integrazione con il servizio bibliotecario nazionale - S.B.N., ai sensi dell'art. 4, ultima alinea della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
La Biblioteca centrale cura il servizio, assicurando i seguenti adempimenti:
1) riceve dall'editore, preferibilmente per fax o per posta elettronica il modulo di rilevamento (v. allegato V.3), compilato dall'editore stesso quando il libro è ancora in corso di stampa;
2) sulla scorta dei dati forniti dall'editore, la Biblioteca provvede a predisporre la scheda catalografica ed inserisce la descrizione dell'opera:
-  nel sito Internet della Biblioteca centrale della Regione siciliana consultabile all'indirizzo http:\ \ www. fil.it\ bcrspa.htm in apposita pagina in corso di progettazione; la notizia permarrà nel sito per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di ricevimento della pubblicazione inviata alla B.C.R.S., come da successivo punto 4;
-  nella base dati S.B.N., ad un livello "minimo" (nel quale si dà solo la descrizione secondo gli standard ISBD, senza creare intestazioni d'autore, soggetti, classificazioni o legami con la collana), riservato ad una prima circuitazione e consultazione nell'ambito della rete del Polo S.B.N. Sicilia (in atto comprendente le Biblioteche regionali di Palermo, Catania, Messina ed Agrigento);
3) la Biblioteca invia quindi all'editore, sempre per fax o posta elettronica, la scheda C.I.P., che andrà stampata senza alterazioni nel verso del frontespizio del volume;
4)  ricevuta tempestivamente dall'editore una copia del libro appena stampato, la Biblioteca provvede al suo trattamento inventariale e alla catalogazione definitiva per S.B.N. Il livello di catalogazione viene pertanto elevato a "Max", e la notizia completata con gli elementi non presenti nella C.I.P. (pagine, formato, illustrazioni, ecc.) e con i necessari legami con gli autori, i soggetti, la classificazione, la collana; a questo punto la descrizione del volume:
-  è disponibile nell'indice nazionale S.B.N.;
-  è consultabile presso tutte le biblioteche italiane collegate al sistema (in atto oltre 700 su tutto il territorio nazionale);
-  è consultabile tramite Internet, agli indirizzi: http:\ \ opac.sbn.it\ Search1.html oppure http:\ \ www.cineca.it\ sbn;
5) il volume è reso disponibile agli utenti della biblioteca;
6) tenuto conto dello sviluppo del servizio, la scheda C.I.P. potrà anche essere pubblicata a stampa in pubblicazioni periodiche o monografiche della B.C.R.S.
III.e. Uffici responsabili e referenti del servizio
Per lo svolgimento del servizio e per ogni assistenza e chiarimento, si invita a contattare: Biblioteca centrale della Regione siciliana, corso Vittorio Emanuele, 429 - 90134 Palermo, telefono 0916967642, telefax 0916967644, e-mail bcrspa@tin.it.:
-  coordinamento del progetto C.I.P.: Gruppo AA. GG. della Direzione, telefono 0916967662;
-  responsabile del progetto C.I.P.: dr. Ignazio Romeo, telefono 0916967631.
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, telefono 0916961823, telefax 0916961739:
-  Gruppo X B.C. patrimonio librario ed archivistico, dirigente coordinatore: dr.ssa Margherita Rizza, telefono 0916961814;
-  referenti per il progetto C.I.P.: sig. Vito Ippolito, telefono 0916961676, arch. Giuseppe Scuderi, telefono 0916961678.
IV. SVILUPPO DEL SERVIZIO.
Articolo 7 - Le schede C.I.P. concorrono alla redazione della bibliografia regionale corrente, all'aggiornamento dell'archivio dell'editoria siciliana, alla verifica dell'adempimento della normativa vigente sul deposito obbligatorio degli stampati, all'implementazione dell'archivio regionale del libro siciliano; le schede C.I.P. delle pubblicazioni prodotte dai soggetti di cui alla lett. b del precedente art. 4, concorrono altresì all'aggiornamento della bibliografia speciale denominata "Sicilia da leggere" curata dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana e del corrispondente elenco ufficiale delle pubblicazioni edite o finanziate dall'Assessorato regio-nale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Articolo 8 - La Biblioteca centrale della Regione siciliana predispone, per l'approvazione da parte dell'Assessorato, le direttive generali per la partecipazione al servizio, gli schemi di moduli di adesione triennale e di rilevamento di cui al precedente art. 4; fornirà una relazione annuale sull'andamento del servizio, corredata dalle proposte utili alla promozione, al regolare svolgimento e potenziamento del servizio stesso e tenendo conto anche di eventuali esigenze prospettate dagli editori aderenti; elaborerà e diffonderà le indicazioni tecniche utili per la corretta redazione dei frontespizi delle pubblicazioni edite dagli Istituti dipendenti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Come già evidenziato, la finalità peculiare del servizio C.I.P. è la restituzione e disseminazione rapida dei dati catalografici raccolti, al fine di promuovere tempestivamente l'acquisizione e la fruizione del libro siciliano all'interno del territorio dell'isola, nonché al suo esterno grazie all'utilizzo delle reti telematiche (Internet ed S.B.N.), alle quali è interconnessa la biblioteca centrale della Regione siciliana.
Il regolare svolgimento e l'auspicabile sviluppo di un servizio di tale tipo dipendono dai rapporti di cooperazione, paritaria e volontaria, fra un istituto pubblico e dei privati entrambi interessati alla diffusione del libro ed alla lettura; pertanto, la regolare resa del servizio ed il suo sviluppo potranno ricevere impulso anche da due "azioni" apparentemente collaterali delle quali si è ritenuto opportuno fare esplicita menzione nel decreto assessoriale in questione, agli artt. 7 ed 8.
La prima "azione" riguarda l'opportuno raccordo funzionale da instaurarsi, all'interno della Biblioteca centrale della Regione siciliana, tra le operazioni per la redazione e diffusione della C.I.P. e le altre operazioni di interesse e livello regionale parimenti finalizzate alla identificazione, circuitazione e fruizione del libro siciliano. E' indubbio infatti che la scheda C.I.P., sia per i dati in essa contenuti, sia per il suo posizionamento cronologico e propedeutico, viene a collocarsi, di fatto, come punto di riferimento nonché di verifica per le successive speciali attività catalografiche e bibliografiche attribuite per legge alla B.C.R.S.
La seconda "azione" di rilievo riguarda la partecipazione attiva degli editori e delle istituzioni aderenti al servizio, non solo per il conferimento dei dati catalografici, ma anche per la fase della ricognizione periodica dell'efficacia del servizio stesso, affinché il monitoraggio e la conseguente programmazione dell'attività da parte della B.C.R.S. siano adeguatamente fondati sulle esigenze di tutti i partecipanti all'attività medesima.
  L'Assessore: MORINELLO 


V. allegato 1
Verso di frontespizio di pubblicazione con scheda CIP (*) stampata al piede




V. allegato 1
Verso di frontespizio di pubblicazione con scheda CIP (*) stampata al piede

































































V. allegato 2
MODULO ADESIONE

Alla Biblioteca centrale della Regione siciliana Servizio C.I.P.
Corso Vittorio Emanuele, 429
90134 PALERMO
per invio tramite fax 0916967644
per invio tramite e-mail: bcrspa@tin.it.
Oggetto:  Adesione triennale al servizio di redazione e diffusione scheda C.I.P. da parte degli editori privati e istituzionali.
Il sottoscritto    
nato a   il
nella qualità di  
-  della casa editrice  
avente sede in   , via  
C.A.P.   , telefono , telefax
e-mail    

(oppure)
-  della istituzione   (denominazione ufficiale dell'ente) avente sede in
via   , C.A.P. telefono ,  
telefax   , e-mail  

aderisce con la presente al servizio in oggetto in riferimento all'art. 4. lett. a, del decreto assessoriale n. 6315 del 2 giugno 1999, per il periodo di tre anni a far data dalla presente, tacitamente rinnovabile.
A tal fine il sottoscritto si impegna, ai sensi dell'art. 5, del decreto assessoriale sopra citato, a:
-  trasmettere a codesta Biblioteca gli elementi utili alla redazione della scheda C.I.P. sull'apposito modulo di rilevamento;
-  riportare la scheda C.I.P. nel verso del frontespizio dell'opera in tutte le copie stampate;
-  fornire, a pubblicazione avvenuta, una copia gratuita dell'opera a codesta Biblioteca.
Si prende atto che codesta Biblioteca utilizzerà i dati forniti nei moduli di rilevamento per i sottonotati servizi di redazione e diffusione della scheda C.I.P. previsti dall'art. 2, del decreto assessoriale e dal punto III.d della connessa circolare assessoriale n. 6 del 2 giugno 1999:
a)  invio scheda C.I.P. al sottoscritto;
b)  inserimento scheda C.I.P. nel sito Internet di codesta biblioteca;
c)  catalogazione per inserimento in rete S.B.N. per circuito regionale;
d)  catalogazione definitiva, a ricevimento dell'opera, per inserimento in rete S.B.N. per circuito nazionale e siti Internet collegati;
e)  destinazione della pubblicazione ricevuta alla lettura ed al prestito al pubblico secondo il vigente regolamento delle biblioteche regionali.
Si dà atto che i servizi in questione non comportano alcun onere finanziario per lo scrivente.
Si richiede infine di ricevere il modulo per partecipare all'aggiornamento dell'archivio della editoria siciliana, già pubblicato da codesta Biblioteca nel 1995.
-  Per ogni eventuale informazione e comunicazione codesta biblioteca potrà rivolgersi, quale referente per il servizio C.I.P., a   telefono , telefax , e-mail  

Data, firma e timbro (per le istituzioni)
   

V. allegato 3
MODULO DI RILEVAMENTO DATI PER LA SCHEDA C.I.P. REGIONE SICILIANA

Richiesta da:
-  editore privato o istituzionale partecipante con adesione triennale a decorrere dal  

(oppure)
-  produttore di edizione finanziata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con comunicazione prot. n.   del Gruppo  

Alla Biblioteca centrale della Regione siciliana Servizio C.I.P.
Corso Vittorio Emanuele, 429
90134 PALERMO
per invio tramite fax 0916967644
per invio tramite e-mail: bcrspa@tin.it.
Dati per la scheda C.I.P.
 1) Data compilazione: giorno   mese anno  
 2)  Per il titolo o altro rivolgersi a: nome   tel.  

 3)  Nome dell'editore/i che appaiono sul frontespizio:
   
   
   
 4)  La scheda comunicazione dati C.I.P. deve essere inviata a: nome   tel.  

 5)  Autore/i. Nomi completi: (Indicare gli estremi cronologici, nato il/morto il. Nel caso di autori siciliani indicare anche il luogo di nascita).
1.     
2.     
3.     

 6)  Frontespizio (Titolo, sottotitolo, autore, curatore, ecc. come appariranno esattamente sul frontespizio)
   
   
   
   
   
 7. Numero edizione:   (Es.: 3. edizione riveduta ed aggiornata) 
 8)  Mese e anno di pubblicazione prevista: mese   anno  
 9)  L'opera è in   volumi. Questa scheda è per il volume  

10)  Titolo della collana e sottocollana come appariranno sul libro, compresi i numeri di ciascun volume:
   
   
   
   
ISSN della collana:    
11) Lingua/e del testo:    
Traduzione titolo originale:    
Lingua originale:    
Ristampa: editore originale   , data edizione originale  

Precedentemente pubblicato con un titolo differente:
   
   
   
   

12)  Lista degli ISBN relativi a questo titolo:
ISBN   L. brossura; ISBN  
L.   rilegato; ISBN L. altro; 

Specificare il tipo di presentazione: (A spirale, cofanetto, ecc.)
   
   
   
13) Genere della pubblicazione:    

(Ad es.: manuale; biografia; studi, romanzo; atti di convegno, ecc.)
14) Pubblico individuato:    

(Ad es.: Adulti; ragazzi, indicare l'età; professionisti, specificare quale gruppo; ecc.)
15) Soggetto della pubblicazione:
(Descriverlo in due o tre frasi. Indicare eventualmente l'area geografica e il periodo storico di riferimento)
   
   
   

16)  Se in raccordo alla pubblicazione del libro è prevista apposita manifestazione, indicare:
n  data prevista, sede (indirizzo, telefono), tipo di manifestazione (convegno, mostra, presentazione da parte dell'autore, altro)
   
   
   

n  referente al quale rivolgersi per ulteriori informazioni (nominativo, indirizzo, telefono)
   
   
   

17)  Se l'editore è interessato a fornire ulteriori informazioni sul libro (recensioni, catalogo editoriale, modalità di distribuzione commerciale, ecc.) indicare il referente (nominativo, indirizzo, telefono), e indicare ove esistente indirizzo sito Internet richiamabile tramite link dal sito della B.C.R.S.
   
   
   

18)  Se trattasi di edizione fuori commercio, indicare:
a)  le categorie che possono richiedere in dono la pubblicazione (barrando la relativa casella):
n  tutti  n  scuole n  biblioteche pubbliche, n  studiosi della materia n  altre categorie. 

b)  il referente al quale rivolgersi per ricevere il dono (nominativo, indirizzo, telefono)
19)  Il compilatore dei dati   
20)  Il destinatario del finanziamento (nel caso di pubblicazioni edite o finanziate dall'Assessorato). Il sottoscritto nella qualità di   , dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al punto III.b della circolare assessoriale n. 6 del 2 giugno 1999 con impegno a trasmettere a codesta biblioteca copia della pubblicazione ad avvenuta stampa. 
   

21)  Spazio riservato alla Biblioteca
n  scheda pervenuta il   Prot. n.  
n  inviata scheda C.I.P. il  Prot. n.  
n  inserita in Internet B.C.R.S.   il  
n  Bid SBN        n  Bid B.C.R.S.:  
n  opera pervenuta il     
n  numero ingresso     

Allegato V.3.a
GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER IL MODULO PER IL RILEVAMENTO DEI DATI

Il modulo per il rilevamento dei dati (riprodotto in allegato V.3 a pagina 10) è unico sia per gli editori privati o istituzionali aderenti con cadenza triennale, sia per le pubblicazioni prodotte con finanziamento o contributo dello scrivente Assessorato. I beneficiari di detti finanziamenti o contributi sono tenuti a barrare e compilare la voce b, premessa al modulo, nonché a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nel campo 20 del modulo.
Detto modulo è stato elaborato ed adattato dalla biblioteca stessa sulla base della direttiva I.F.L.A. sulla C.I.P. La compilazione di tale modulo ha come obiettivo primario la corrispondenza tra i dati catalografici comunicati e la forma in cui essi compariranno sul volume.
I dati forniti dall'editore sono precisati in 18 distinti campi. La loro compilazione, in generale, non presenta particolari difficoltà. Per alcuni di essi, tuttavia, si tengano presenti le seguenti avvertenze:
Campo 2: è indispensabile indicare nominativo e recapito telefonico di un referente al quale rivolgersi nel caso in cui, nella compilazione della C.I.P. da parte della biblioteca, sorga la necessità di chiarimenti;
Campo 5: la B.C.R.S. costituisce, sulla base dei dati forniti dalle schede, un proprio archivio di autori, e in particolare di autori siciliani e viventi (i cui nomi non è perciò generalmente possibile ricavare dai repertori in uso). Parte essenziale dell'archivio, per la corretta identificazione dei nomi, sono gli estremi biografici. E' perciò della massima importanza che i nomi degli autori non solo siano forniti nella forma più completa ed esatta, ma siano anche corredati dei richiesti dati cronologici.
Va precisato che la Biblioteca, per gli autori "storicizzati", procede a proprie verifiche sia sulla forma accettata dei nomi, sia sugli estremi cronologici, ricorrendo a quei repertori a carattere scientifico, nazionali e internazionali, di cui essa dispone. Può perciò accadere che, nella intestazione per autore, vi siano delle difformità (sia nella forma del nome, sia nelle date) rispetto a ciò che l'editore indica sul frontespizio;
Campo 6: per evitare difformità tra la scheda C.I.P. e il libro stampato, è indispensabile che titolo, sottotitolo, autore, curatore, ecc. siano qui indicati esattamente come compariranno sul frontespizio definitivo. Nei casi più complessi, è opportuno fornire alla biblioteca il frontespizio della pubblicazione;
Campo 10: per il titolo della collana e della sottocollana, per l'eventuale nome del direttore o del curatore della collana, se indicato nel volume, e per il numero di sequenza di ciascun volume vale quanto già detto circa la corrispondenza tra indicazioni del modulo e volume stampato;
Campo 15: soggetto della pubblicazione. Sulla base dei dati forniti in questo campo, la Biblioteca provvede a indicare il soggetto (o i soggetti) dell'opera e ad attribuire il codice numerico della classificazione decimale Dewey (C.D.D.).
Va precisato che le opere letterarie (poesia, teatro, romanzo, ecc.) - in adesione a quanto previsto dal Soggettario di Firenze - non vengono soggettate. Non è perciò necessario, per esse, fornire un riassunto della trama; ma è sufficiente indicare il genere letterario a cui appartengono e la nazionalità e il periodo storico dell'autore, così che si possa correttamente attribuire il codice numerico per materia.
Per le altre opere, è invece opportuno che il riassunto chiarisca il più possibile l'ambito disciplinare dell'opera e il suo oggetto specifico, con tutte le indicazioni (cronologiche e di luogo) che servono a meglio identificare tale oggetto. Nei casi più complessi, è opportuno fornire alla biblioteca l'indice della pubblicazione.
Campi 16, 17 e 18: I dati che si richiedono riguardano informazioni complementari sulla pubblicazione, ritenute utili per favorirne la circuitazione e l'eventuale acquisizione da parte delle biblioteche interessate. In tal senso, in particolare, si richiama l'attenzione sulla possibilità di inserire l'indirizzo del sito Internet dell'editore o della istituzione interessata, affinché lo si possa eventualmente consultare tramite operazione di "link" durante la "visita" del sito Internet della biblioteca centrale.
Va precisato che la compilazione della scheda C.I.P. richiede sempre, da parte del catalogatore, diverse verifiche sia per quello che riguarda la intestazione, sia la descrizione, sia la catalogazione semantica. E' quindi opportuno che i dati relativi vengano trasmessi alla Biblioteca centrale della Regione siciliana con un ragionevole anticipo, comunque non inferiore a sette giorni, rispetto al momento della stampa finale del volume.
(99.24.1112)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE n. 5 luglio 1999, n. 6.
Direttive e procedure per il funzionamento e la gestione economico finanziaria delle sedi di coordinamento regionale - Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 48, comma 2.
PREMESSA
L'art. 48 comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 stabilisce che gli enti gestori la cui attività formativa è regolata dalla legge regionale n. 24/76 sono vincolati al mantenimento degli obblighi stabiliti per l'esercizio della attività formativa anche per il personale e le funzioni assolte nelle sedi di coordinamento regionale, nell'ambito contenuto dei limiti del finanziamento decretato all'ente nel piano formativo annuale.
Ritenuto che l'adozione legislativa pone interpretazione esaustiva dell'opportunità funzionale delle sedi di coordinamento regionale e la subordina alla assenza di aumenti della spesa annuale del piano formativo ex legge regionale n. 24/76, la presente direttiva disciplina gli ambiti operativi e le condizioni organizzative che possono garantire la funzionalità di supporto alle attività svolte dagli enti pervenendo a modalità di esercizio univoche e conseguenti a modelli applicativi definiti nel livello regionale e stimolando una politica organizzativa che possa prontamente condividere e successivamente riscontrare i processi di adeguamento già stabiliti dalle norme nazionali (legge n. 196/97 con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni legge n. 845/77, legge n. 40/86 etc., decreto legislativo n. 468/97, decreto legislativo n. 469/97, decreto legislativo n. 112/98), o le cui applicazioni sono in fase di adozione.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 ed al fine di regolamentare le attività ed il funzionamento delle sedi di coordinamento regionale sono emanate le seguenti disposizioni.
A.  Definizione
1.  La sede di coordinamento regionale è la struttura centrale organizzativa degli enti di formazione professionale operanti ai sensi della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale vengono svolte le attività di programmazione, valutazione, coordinamento e controllo amministrativo-didattico di tutte le iniziative corsuali gestite dall'ente, ivi comprese quelle riguardanti l'aggiornamento, riqualificazione, riconversione del personale dipendente.
2.  Fatto salvo quanto già riconosciuto con apposito provvedimento dell'Amministrazione, saranno riconosciute le sedi di coordinamento regionale di quegli enti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
A)  svolgimento di attività corsuale ex legge regionale n. 24/76 in almeno 3 provincie e con svolgimento di attività formativa ex legge regionale n. 24/76 superiore a 45.000 ore;
oppure
B)  svolgimento di attività corsuale ex legge regionale n. 24/76 e organizzazione di sedi formative stabili in almeno 6 provincie con svolgimento di attività formativa ex legge regionale n. 24/76 superiore a 30.000 ore.
La sede di coordinamento coordina i servizi amministrativi dei centri dell'ente inerenti la gestione delle risorse umane e ne è responsabile, assicurando unità di indirizzo e funzionalità. Gli enti i cui statuti non consentono un'immediata applicazione a questo adempimento provvederanno entro il 30 giugno 2000 ad effettuare le modifiche statutarie e/o regolamentari necessarie.
B.  Organico delle sedi
Per le sedi di coordinamento regionale l'organico riconosciuto è il seguente:
-  sede di enti con attività corsuale in almeno sei provincie ed un volume di attività formativa di almeno 30.000 ore:
  N. | Livello 
  1 VII 
  1 VIb 
  1 V servizi amministrativi 
  1 V servizi formativi di sistema 
  1 IV 
  1 III 

-  sede di enti con attività corsuale in tre provincie ed un volume di attività formativa di almeno 45.000 ore:
  N. | Livello 
  1 VII 
  1 VIb 
  1 V servizi amministrativi 
  1 V servizi formativi di sistema 
  1 IV 
  1 III 

-  sede di enti con attività corsuale in almeno sei provincie ed un volume di attività formativa di almeno 100.000 ore:
  N. | Livello 
  1 VII 
  2 VIb 
  1 VIa 
  2 V servizi amministrativi 
  3 V servizi formativi di sistema 
  1 IV 
  1 III 
  1 II 

-  sede di enti con attività corsuale in almeno sei provincie ed un volume di attività formativa di almeno 200.000 ore:
  N. | Livello 
  1 VII 
  4 VIb 
  1 VIa 
  3 V servizi amministrativi 
  3 V servizi formativi di sistema 
  1 IV 
  2 III 
  1 II 

L'organico della sede di coordinamento regionale sarà costituito facendo prioritariamente ricorso a processi di mobilità interna all'ente e/o al personale iscritto nelle apposite liste di mobilità istituite presso gli UU.PP.L.M.O. in osservanza alle modalità regolate dall'art. 26 del CCNL degli operatori della formazione professionale e nel rispetto della normativa vigente. Eventuale fabbisogno di personale da impiegare in mansione di particolare specificità potrà essere individuato, sulla base di criteri di comprovata competenza, dall'Ente gestore che dovrà essere appositamente autorizzato dal gruppo II della Direzione II/FP dell'Assessorato regionale del lavoro e comunque nell'ambito dell'organico stabilito per l'ente gestore.
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
Al personale delle sedi di coordinamento regionale compete il trattamento stabilito dal vigente CCNL degli operatori della formazione professionale, sulla base della qualifica e dei livelli posseduti.
Saranno riconosciute le spese di missione legate all'esercizio delle funzioni di coordinamento e raccordo tra le sedi territoriali, regionali e nazionali, così come le spese di organizzazione, promozione, partecipazione e diffusione di iniziative legate all'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di prove documentali che attestino la relativa effettuazione.
Il costo del personale delle sedi regionali di coordinamento e controllo amministrativo è ammissibile nei limiti del finanziamento decretato e pertanto ogni ente dovrà provvedere al fabbisogno relativo ripartendo, proporzionalmente ed in relazione al monte orario dell'attività formativa, l'impegno sulla dotazione finanziaria decretata per ciascuna sede territoriale
Gli adempimenti disciplinati nel sub 3 del punto "A Personale" della voce - Costi prescrizioni generali - della circolare 26 aprile 1999, n. 4 saranno effettuati presso l'Ufficio regionale del lavoro.
SPESE DI GESTIONE
Saranno riconosciute quelle spese rientranti nelle categorie descritte nella voce gestione dell'attività formativa contemplate nella circolare 26 aprile 1999, n. 4, nonché eventuali more derivanti da ritardati pagamenti per motivi indipendenti dalle responsabilità degli enti.
Saranno inoltre riconosciute le spese per il rimborso delle spese di viaggio, ed eventuale vitto e alloggio, direttamente connesse all'esercizio delle funzioni di legale rappresentanza inerenti le attività formative regolate dalla legge regionale n. 24/76, ed il conseguente raccordo tra le sedi territoriali, regionali e nazionali.
Per l'anno formativo 1998/99, il costo di gestione della sede di coordinamento regionale sarà riconosciuto nella misura media di 580 lire per ogni ora di attività formativa.
Le spese di gestione sono ammissibili nei limiti del finanziamento decretato e pertanto ogni ente dovrà provvedere al fabbisogno relativo ripartendo, proporzionalmente ed in relazione al monte orario dell'attività formativa, l'impegno sulla dotazione finanziaria per ciascuna sede territoriale.
Eventuali variazioni della incidenza percentuale per singola sede territoriale potranno intervenire dopo l'avvenuta revisione contabile parziale dei quali è necessario dare comunicazione al gruppo V - Direzione II/FP Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Eventuali storni compensativi tra le varie voci potranno effettuarsi secondo le modalità indicate nella circolare 26 aprile 1999, n. 4.
RENDICONTAZIONE
Le procedure di controllo e rendicontazione delle spese relative alle sedi di coordinamento regionale sono assoggettate alla disciplina già impartita con la circolare 26 aprile 1999, n. 4.
DISPOSIZIONI FINALI
Gli enti entro trenta giorni dalla emanazione della presente dovranno presentare o integrare la documentazione prevista in armonia a quanto disciplinato.
Non sono ammessi importi integrativi al finanziamento decretato.
Tutte le disposizioni precedentemente impartite in materia sono revocate.
Le presenti disposizioni saranno combinate nelle successive direttive per lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 per l'anno formativo 1999/2000.
Modifiche ed integrazioni della circolare 26 aprile 1999, n. 4
La circolare 26 aprile 1999, n. 4 "Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1998/1999" nei punti sotto riportati è così modificata.
11. procedure di avvio e svolgimento delle attività formative
...Omissis...
c) attività didattiche.
L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno:
-  tre ore per il settore agricoltura;
-  quattro ore per i corsi DAD e DIM;
-  cinque ore per il settore commercio, sociale e turismo e per i corsi DIS e HDC;
-  sei ore per il settore industria.
Ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente.
...Omissis...
Modello prev. gen.
-  punto A 3.006 eliminare la parola "Direttore".
-  punto D1.006 sostituire la parola "max 10.000.000" con "secondo parametri fissati nel paragrafo 6 punto 10 della circolare n. 4/99".
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.28.1259)
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CIRCOLARE 5 luglio 1999, n. 352
Disposizioni di semplificazione ed accelerazione del procedimento di approvazione dei progetti dei lavori socialmente utili ex decreto legislativo n. 468/97.
Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva
Al Coordinamento della misure di politiche attive del lavoro
Ai gruppi dell'Assessorato al lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Al fine di accelerare e semplificare il procedimento di approvazione dei progetti dei lavori socialmente utili come regolamentato dalla circolare assessoriale n. 331/99 e seguenti che, peraltro, si conferma per l'intero, è opportuno che gli enti proponenti, che intendano avvalersi della possibilità di utilizzare i soggetti LSU secondo quanto previsto dalla normativa in generale e dalla circolare assessoriale n. 331/99, prendano i necessari contatti con gli uffici della scrivente Amministrazione, anche anteriormente alla scadenza dei progetti stessi, al fine di predisporre tutti gli atti propedeutici idonei alla tempestiva presentazione dei progetti alla scadenza prevista nella circolare stessa.
Si confida nella puntuale applicazione della disposizione.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.28.1260)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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