REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 LUGLIO 1999 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 1999.
Decadenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Salaparuta e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 1999.
Mozione di sfiducia al sindaco di Mazzarino, conseguente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 1999.
Mozione di sfiducia al sindaco di Piazza Armerina, conseguente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 aprile 1999.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 1999-2000 e numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.
  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 19 febbraio 1999.
Inserimento nella Misura 3.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99 di interventi a favore degli Atenei siciliani.
  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 26 aprile 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agrobiocoop società a r.l., con sede in Agira, e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETO 9 giugno 1999.
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 33, commi 1 e 2. Disposizioni attuative  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 5 maggio 1999.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Marsala al 31 dicembre 1995  pag.


DECRETO 5 maggio 1999.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Petralia Soprana al 31 dicembre 1995.
  pag. 10 


DECRETO 16 giugno 1999.
Modalità di conferimento degli incarichi temporanei di guardia medica turistica, per l'anno 1999, da parte dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa  pag. 10 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 maggio 1999.
Approvazione della circolare contenente le direttive per la formulazione del programma di contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative, ex art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27  pag. 12 


DECRETO 10 maggio 1999.
Annullamento di concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune di Falcone  pag. 17 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 1 aprile 1999.
Approvazione del programma di finanziamento di interventi su porti turistici  pag. 19 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 26 maggio - 3 giugno 1999, n. 224  pag. 22 

Presidenza:
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania  pag. 28 

Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.
  pag. 28 
Proroga del termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e locale  pag. 29 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riforma del decreto 12 gennaio 1999, concernente determinazione d'indennità per la sistemazione idraulico forestale del nuovo centro urbano del comune di Poggioreale.
  pag. 29 

Riforma del decreto 30 luglio 1997, concernente determinazione d'indennità per la sistemazione idraulico forestale del nuovo centro urbano del comune di Poggioreale.
  pag. 29 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario governativo presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del comune di Gela  pag. 29 
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 30 
Integrazione delle competenze conferite al commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 30 

Assessorato dell'industria:
Applicazione di un canone annuo alla società IGAR s.r.l., titolare della concessione di acque termali denominata "Terme di Termini Imerese"  pag. 30 
Proroga del permesso di ricerca di acque minerali denominato "Fontaurea" accordato alla ditta Loterzo Francesca  pag. 30 
Trasferimento della concessione di acque termali denominata "Gorga" alla società Terme Gorga s.r.l., con sede in Calatafimi  pag. 30 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione del programma degli interventi inseriti nella Misura 4.3 del Programma operativo plurifondo 1994-1999  pag. 30 
Revoca dell'autorizzazione alla ditta Carbonaro Carmelo, con sede in Palermo, per l'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 30 
Integrazione del regolamento edilizio del comune di Riposto  pag. 30 
Programma di contributi per opere fognarie e depurative, art. 52, legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 - Integrazione atti  pag. 30 

CIRCOLARI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 6 maggio 1999, n. 3616.
Legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, artt. 1 e 4 - Note esplicative alla compilazione dei Quadri tecnici economici (Q.T.E.) approvati con decreto 14 gennaio 1999  pag. 31 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 5 maggio 1999, n. 991.
Ulteriori integrazioni alla circolare n. 719 del 14 ottobre 1993: direttive relative all'applicazione dell'art. 63 della legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993 - Piano per la sicurezza dei cantieri  pag. 34 


CIRCOLARE 20 aprile 1999, n. 992.
Controlli alle case di cura private della Sicilia.
  pag. 35 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 3 maggio 1999, n. 890.
Legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù  pag. 35 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 1999.
Decadenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Salaparuta e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota prot. n. 2054 del 13 aprile 1999, con la quale il segretario del comune di Salaparuta ha comunicato le dimissioni dalla carica del sindaco ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97;
Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, effettuata con prot. n. 695 del 4 maggio 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale di Salaparuta sono dichiarati decaduti.

Art. 2

Il sig. Emmola Antonino è nominato commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 11 maggio 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


  Allegato 

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con nota prot. n. 2054 del 13 aprile 1999, il segretario del comune di Salaparuta ha comunicato che il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
Tale circostanza trova disciplina nell'art. 11, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale per cui si deve procedere alla nomina di un commissario che eserciti tali competenze sino alla prima tornata elettorale utile ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'OREL in correlazione alla disposizione di cui all'art. 11 della richiamata legge regionale n. 35/97.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del citato art. 11, per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del sig. Emmola Antonino.
Palermo, 4 maggio 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.20.951)
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DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 1999.
Mozione di sfiducia al sindaco di Mazzarino, conseguente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale per gli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 6211 del 22 aprile 1999, con cui il segretario generale del comune di Mazzarino ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 22 dell'8 aprile 1999, relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Considerato che, ai sensi del citato art. 10 della predetta legge regionale n. 35, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale;
Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 441 dell'11 maggio 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Prendere atto della mozione di sfiducia al sindaco di Mazzarino, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 22 dell'8 aprile 1999 riportata in premessa, e della conseguente cessazione dalla carica della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Nominare il sig. Francesco Marsala (nato a Serradifalco il 9 ottobre 1938) commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 12 maggio 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 22 dell'8 aprile 1999, il consiglio comunale di Mazzarino ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1°, della legge medesima, comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11 per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del dott. Francesco Marsala, dirigente superiore regionale in quiescenza.
Palermo, 11 maggio 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.21.976)
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DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 1999.
Mozione di sfiducia al sindaco di Piazza Armerina, conseguente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale per gli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 2583 del 16 aprile 1999, con cui il segretario generale del comune di Piazza Armerina ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 9 aprile 1999, relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Considerato che, ai sensi del citato art. 10 della predetta legge regionale n. 35, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale;
Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 711 dell'11 maggio 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Prendere atto della mozione di sfiducia al sindaco di Piazza Armerina, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 9 aprile 1999 riportata in premessa, e della conseguente cessazione dalla carica della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Nominare il dott. Onofrio Zaccone commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 12 maggio 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


Allegato
Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 32 del 9 aprile 1999, il consiglio comunale di Piazza Armerina ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1°, della legge medesima, comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11 per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del dott. Onofrio Zaccone, dirigente superiore regionale in quiescenza.
Palermo, 11 maggio 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.21.977)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 30 aprile 1999.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 1999-2000 e numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, il 3° comma dell'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, stabilisce che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste deve, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale, definire l'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 303/Gr. XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. 2, fg. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999 di approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998: "Leggi regionali 1 settembre 1997, n. 33 e 31 agosto 1998, n. 15 - Piano faunistico-venatorio 1998/2002";
Considerato che secondo il citato piano il territorio agro-silvo-pastorale provinciale non riservato a protezione ed a caccia a gestione privata ed a centri ed allevamenti della selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia e che secondo i criteri dettati per la pianificazione faunistico-venatoria territoriale gli ambiti territoriali di caccia provinciali usufruiscono di tutto il criterio residuo in atto non interessato da protezione e da gestione privata della caccia ed allevamenti;
Visto il decreto di questo Assessorato n. 2479 del 14 novembre 1997, con il quale si è reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 1998/99 - 2002/03, così come definito dal 4° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Ritenuto di dovere provvedere a stabilire per singolo ambito territoriale di caccia l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 1999/2000;
Considerato che, ai sensi del 5° comma, lettera a), dell'art. 22 della più volte citata legge regionale n. 33/97, deve essere assicurata, comunque, la possibilità che ogni cacciatore eserciti l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia coincidente con la provincia di residenza;
Ritenuto che, al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso i vari ambiti territoriali di caccia, sulla scorta dei dati in possesso di questo Assessorato, possa essere assunto come indice massimo di densità venatoria per tutti gli ambiti territoriali di caccia regionali ad eccezione di quelli di Catania, Messina e Trapani, un valore pari all'indice medio di densità venatoria regionale di cui al decreto n. 2479 del 14 novembre 1997;
Ritenuto di dover indicare, ai sensi del 5° comma, lettera b), il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

L'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1999/2000 è stabilito come appresso:
-  Agrigento 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 7.690 cacciatori totali;
-  Caltanissetta 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 5.429 cacciatori totali;
-  Catania 0,0475 pari a 21,04 ettari/cacciatore = 11.335 cacciatori totali;
-  Enna 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 6.569 cacciatori totali;
-  Messina 0,0492 pari a 20,30 ettari/cacciatore = 9.273 cacciatori totali;
-  Palermo 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 11.334 cacciatori totali;
-  Ragusa 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 4.054 cacciatori totali;
-  Siracusa 0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 5.130 cacciatori totali;
-  Trapani 0,0361 pari a 27,64 ettari/cacciatore = 7.606 cacciatori totali.

Art. 2

Detratto il numero dei cacciatori residenti nei rispettivi ambiti territoriali di caccia, il numero massimo dei cacciatori provenienti dagli altri ambiti regionali, ammissibili da parte delle ripartizioni faunistico-venatorie, nonché il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità, ammissibili da parte di questo Assessorato nell'ambito della riserva del 10%, risulta il seguente:
          Numero cacciatori     Numero cacciatori Ambiti territoriali ' extra A.T.C. ' extra regionali di caccia     ammissibili dalle     ammissibili     ' ripartizioni F.V. ' dall'Assessorato 
Agrigento      3.059 340 
Caltanissetta      1.828 203 
Catania      239 27 
Enna      3.649 405 
Messina      -
Palermo      2.554 284 
Ragusa      1.538 171 
Siracusa      1.306 145 
Trapani      1.852 206 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 1999.
  CUFFARO 

(99.21.1003)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 febbraio 1999.
Inserimento nella Misura 3.4 del P.O.P. Sicilia 1994/99 di interventi a favore degli Atenei siciliani.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia»;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, recante «Interventi nel settore dell'edilizia scolastica ed universitaria»;
Vista la legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, art. 11;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 (P.O.P. 2), approvato dalla Commissione europea con decisione del 28 settembre 1995, la cui Misura 3.4 recante «Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario» è stata affidata alla responsabilità di questo Assessorato, per l'importo complessivo presunto di 40 milioni di ECU, da destinare alle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 26 ottobre 1998, con la quale viene approvata la proposta di rimodulazione di detto P.O.P. Sicilia 1994/99 incrementando di L. 10.000 milioni la citata Misura 3.4;
Vista la circolare assessoriale n. 30 del 12 giugno 1997, registrata alla Corte dei conti il 7 luglio 1997, reg. n. 1, fg. n. 180, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 42 del 9 agosto 1997, con la quale viene disciplinata l'attivazione della Misura 3.4;
Visto il D.P.Reg. n. 425/VI D.R. del 18 dicembre 1997, con il quale è stata costituita la commissione tecnica interassessoriale per i progetti F.E.R.S., per la valutazione di coerenza, ammissibilità e compatibilità delle proposte di graduatorie formulate dagli Assessori competenti;
Visto il decreto n. 245 del 30 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1998, reg. n. 1, fg. n. 30, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 42 del 29 agosto 1998, con il quale sono stati inseriti, per il finanziamento, nella Misura 3.4, gli interventi proposti dagli Atenei siciliani e ritenuti coerenti con la citata Misura;
Ritenuto di dover procedere ad una rimodulazione degli interventi programmati o da programmare, essenzialmente per l'intervenuto incremento della Misura, disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 26 ottobre 1998, nonché per i motivi evidenziati dall'Università degli studi di Palermo con nota prot. n. 1094 del 25 gennaio 1999;
Vista, altresì, la nota assessoriale prot. n. 96 del 4 febbraio 1999, che evidenzia i motivi posti a sostegno dell'esigenza di una rimodulazione di alcuni interventi già programmati o da programmare all'interno della Misura 3.4, nonché l'iter procedurale seguito per tale rimodulazione;
Vista la nota prot. n. 288 dell'11 febbraio 1999, con la quale la Direzione rapporti extraregionali, gruppo VI, della Presidenza della Regione comunica che la commissione tecnica interassessoriale, nella seduta del 10 febbraio 1999, ha riscontrato positivamente la proposta di rimodulazione degli interventi programmati o da programmare avanzata con la citata nota assessoriale prot. n. 96, gruppo 17°, parte prima, del 4 febbraio 1999;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'approvazione della proposta di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, sono inseriti per il finanziamento nella Misura 3.4 «Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario» gli interventi di seguito elencati:
A)  Università degli studi di Catania
1)  laboratorio nazionale del sud, II stralcio - L. 20.000 milioni;
2)  completamento edificio destinato a dipartimento bioscientifico polifunzionale della facoltà di agraria, I lotto - L. 9.900 milioni;
3)  completamento edificio destinato a dipartimento bioscientifico polifunzionale della facoltà di agraria, II lotto funzionale autonomo - L. 3.028.260.000, oltre ad eventuali finanziamenti integrativi;
B)  Università degli studi di Messina
4)  realizzazione biblioteca centralizzata facoltà di scienze MM. FF. NN. - L. 14.250 milioni;
5)  progetto di restauro e riuso del complesso "Villa Pace" a beneficio delle attività universitarie nel settore tecnico-scientifico - L. 9.250 milioni;
6)  completamento delle opere edili e delle sistemazioni funzionali esterne della facoltà di veterinaria - L. 7.150 milioni;
C)  Università degli studi di Palermo
7)  nuova sede della facoltà di architettura, III lotto - L. 15.050 milioni;
8)  ampliamento della facoltà di economia e commercio - L. 4.950 milioni.

Art. 2

Viene escluso dal finanziamento il seguente intervento: Completamento complesso didattico-scientifico a servizio delle facoltà universitarie insediate a Parco d'Orleans - L. 10.000 milioni, già inserito con decreto n. 245 del 30 aprile 1998, atteso che l'Università degli studi di Palermo non ha prodotto apposito progetto cantierabile.

Art. 3

Dare atto che gli interventi di cui ai nn. 1) e 2) (a favore dell'Università degli studi di Catania) e 4) (a favore dell'Università degli studi di Messina) sono stati già ammessi a finanziamento, rispettivamente con i decreti n. 726 del 19 settembre 1997, n. 494 del 24 giugno 1998 e n. 770 del 13 ottobre 1997.

Art. 4

All'autorizzazione ed al finanziamento delle altre opere comprese nella Misura in argomento, si farà fronte successivamente a presentazione degli elaborati progettuali, muniti di visti, attestazioni e pareri previsti dalla vigente normativa regionale in materia di lavori pubblici.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 1999.
  MORINELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 aprile 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dei bei culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 16.
(99.20.957)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 26 aprile 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agrobiocoop società a r.l., con sede in Agira, e nomina del commissario straordinario.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n.324 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Enna dal quale è mersa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Agrobiocoop, con sede in Agira (EN);
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 17 settembre 1998, con parere n. 2401, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Agrobiocoop società a r.l., con sede in Agira (EN), in via Diodorea n. 44, costituita l'11 agosto 1986 con atto omologato dal tribunale di Nicosia il 27 agosto 1986, iscritta al n. 775 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 901 del 12 marzo 1987, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Gloria Dalleo, nata a Bompietro il 15 novembre 1958 e domiciliata a Bompietro (PA) in via Chiusa Alvani n. 35, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 1999.
  BATTAGLIA 

(99.21.969)
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DECRETO 9 giugno 1999.
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 33, commi 1 e 2. Disposizioni attuative.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;
Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e l'art. 4, commi 1 e 2, della legge 5 dicembre 1977, n. 95;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, la quale, all'art. 33, comma 1, stabilisce che le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al comma 1 dell'art. 7, legge regionale n. 79/75 e al comma 1 dell'art. 4, legge regionale n. 95/77, nonché le cooperative a proprietà individuale di cui al comma 2 dell'art. 7, legge regionale n. 79/75 e al comma 2 dell'art. 4, legge regionale n. 95/77, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15% e al 25% del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine e che, in ogni modo, tale interesse non può essere superiore all'1% nel caso di cooperative a proprietà indivisa ed al 4% nel caso di cooperative a proprietà individuale;
Visto, inoltre, il comma 2 dell'art. 33 della citata legge regionale n. 10/97, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cooperative edilizie già incluse nei programmi d'intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e 95/77, che alla data di pubblicazione della legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico d'erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi;
Rilevata la preminenza delle innovazioni introdotte all'art. 33 della legge regionale n. 10/97 circa l'interesse da applicare a carico delle cooperative edilizie, incluse nei programmi d'intervento regionale, per il rimborso del capitale mutuato investito per la realizzazione dell'immobile sociale;
Ritenuto di dovere specificare gli ambiti d'attuazione della nuova norma più volte citata, al fine di razionalizzare l'azione amministrativa e fornire gli opportuni ragguagli alle cooperative edilizie e agli istituti di credito;

Decreta:


Art. 1

Il tasso d'interesse calcolato, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 - a carico delle cooperative edilizie individuate dal medesimo articolo - si arrotonda ai 5 centesimi superiori.

Art. 2

Per le cooperative edilizie incluse nei programmi d'intervento regionale formati ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77, per le quali alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/99 non è stato emesso il provvedimento di concessione o finanziamento, il tasso di cui all'art. 1 del presente decreto sarà determinato una sola volta in sede di emissione del provvedimento di concessione o finanziamento.

Art. 3

Per le cooperative edilizie già incluse nei programmi d'intervento regionale formati ai sensi della legge regionale n. 79/75, che alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/99 non hanno stipulato l'atto pubblico d'erogazione finale e quietanza dei mutui contratti, il tasso di cui all'art.1 del presente decreto si applica dalla data dell'1 maggio 1999 di entrata in vigore della legge regionale n. 10/99 ed è rideterminato, una volta sola, nella misura dell'1,25% e dell'0,75%, rispettivamente per i programmi costruttivi a proprietà divisa e indivisa, in relazione al tasso di riferimento vigente alla predetta data dell'1 maggio 1999.

Art. 4

Per le cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale formati ai sensi della legge regionale n. 95/77, che alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/99 non hanno stipulato l'atto pubblico d'erogazione finale e quietanza dei mutui contratti, l'IRCAC è autorizzato a rideterminare il tasso di cui all'art. 1 del presente decreto, dalla data dell'1 maggio 1999 di entrata in vigore della legge regionale n. 10/99, nella misura dell'1,25% e dell'0,75%, rispettivamente per i programmi costruttivi a proprietà divisa e indivisa, in relazione al tasso di riferimento vigente alla predetta data dell'1 maggio 1999.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 1999.
  BATTAGLIA 

(99.25.1147)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 maggio 1999.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Marsala al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 ed i relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 62119 del 6 maggio 1987, con il quale è stata approvata relativamente al biennio 1983/84 la pianta organica delle farmacie del comune di Marsala, nel cui contesto, tra l'altro, è stata istituita, in aggiunta alle n. 19 sedi già esistenti, la 20ª sede farmaceutica urbana;
Preso atto che con il citato decreto n. 62119/87 sono stati assegnati al dott. Carlo Pellegrino Valenti, titolare della 18ª sede farmaceutica urbana, il territorio e la numerazione corrispondente alla 20ª sede farmaceutica di nuova istituzione;
Visto il decreto n. 73520 del 3 marzo 1989, con il quale viene approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Marsala al 31 dicembre 1987 ed assegnati alla 20ª sede farmaceutica di nuova istituzione, il territorio e la numerazione già di pertinenza della 18ª sede farmaceutica "di vecchia istituzione vacante per trasferimento" e, viceversa, alla 18ª sede farmaceutica, il territorio e la numerazione già di pertinenza della 20ª sede farmaceutica di nuova istituzione, giusta pianta organica delle farmacie approvata con il sopra indicato decreto n. 62119 del 6 maggio 1987;
Ritenuto necessario dover apportare le correzioni alle numerazioni delle sedi farmaceutiche 18ª e 20ª, secondo l'ordine istitutivo delle medesime, assegnando al dott. Carlo Pellegrino Valenti ed alla sede vacante a concorso le rispettive numerazioni di 18ª e di 20ª sedi farmaceutiche urbane del comune di Marsala;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto l'art. 5 della legge n. 362/91;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Marsala al 31 dicembre 1995, pari a 80.475 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, giusta nota prot. n. 6392 del 15 marzo 1986, in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Preso atto delle relazioni tecnico-descrittive del comune di Marsala sulla base delle quali le zone di nuovo insediamento abitativo carenti di servizio farmaceutico risultano essere le contrade "Strasatti", "Fornara" e "S. Padre delle Perriere";
Preso atto delle relazioni del sindaco recanti la descrizione perimetrale di ciascuna sede farmaceutica e l'assegnazione delle stesse;
Viste le determinazioni assunte dal comune di Marsala in sede di conferenza dei servizi in data 29 ottobre 1997, 11 novembre 1997, 20 novembre 1997 e 18 marzo 1998 di cui ai relativi verbali;
Visto il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, giusta deliberazione n. 1001 del 9 aprile 1998, espresso a norma della legge n. 362/91;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Marsala;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Marsala al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo trasferimenti di titolarietà e di locali verificatisi fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Marsala (provincia di Trapani):
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1995: n. 80.475 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 20, di cui la 20ª vacante già a concorso;
c)  delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott.ssa Fici Agata;
-  dal mare via Margellina, via S. Lorenzo, breve tratto di via Garraffa, via Cammareri Scurti, vicolo Zizzo, tratto di via XI Maggio, piazza della Vittoria, viale C. Battisti, via del Fante, via Sappusi, tratto di strada ferrata fino a via Badia, tratto di via Badia fino al mare, con esclusione di via Margellina, via S. Lorenzo, tratto di via XI Maggio;
2ª sede
-  titolare dott.ssa Leone Francesca;
-  strada statale 115, dal confine con il comune di Mazara del Vallo comprendente le contrade "Strasatti", "Fornara", "Santo Padre delle Perriere" e "S. Anna" con inclusione della strada di confine tra le contrade "S. Anna" e "Pastorella", "Pastorella" e "Fornara", "Cuore di Gesù" e "Strasatti" fino al confine tra le sezioni censuarie n. 348 e n. 349 (riferite al censimento 1991), con esclusione delle aree di circolazione ricadenti all'interno della sezione censuaria n. 348, strada statale 115 esclusa fino al confine con il comune di Mazara del Vallo;
3ª sede
-  titolare dott.ssa Rinaldo Matilde. Ubicazione: via Garibaldi n. 46;
-  dal mare di via Margellina, tratto di via Garraffa, tratto di via A. Damiani, via Ballerino, vicolo Bonanno fino al congiungimento con la via dei Mille, via che conduce l'anzidetta con la via C. Maltese, tratto di via C. Maltese fino all'altezza di via Scipione l'Africano, tratto di via Scipione l'Africano fino al mare, con esclusione di via Garraffa;
4ª sede
-  titolare dott.ssa De Vita Rosalia. Ubicazione: via A. Damiani n. 107;
-  dal mare tratto di via Scipione l'Africano, tratto di via C. Maltese, strada che congiunge la via C. Maltese con la via dei Mille, vicolo Bonanno, via Ballerino, via S. Antonio, tratto di via Vivona sino allo sbocco in piazza Matteotti, via E. Alagna proseguendo fino al mare, con esclusione del tratto di via E. Alagna compreso tra piazza Matteotti e via Mazzini;
5ª sede
-  titolare dott.ssa Calcagno Caterina. Ubicazione: via XI Maggio n. 144;
-  piazza Matteotti, via Vivona, via S. Antonino, tratto di via A. Damiani, tratto di via Garibaldi, via Rapisardi, via S. Michele, via C. Isgrò, con esclusione del tratto di via Abele Damiani e tratto di via Garibaldi;
6ª sede
-  titolare dott.ssa Bonfanti Sonia. Ubicazione: via Trapani n. 168;
-  dalla strada ferrata, via dei Normanni, via della Gioventù, tratto di via Circonvallazione, via Napoleone Colaianni fino a via Vita, via Zara, contrada S. Venera, parte di contrada Dammusello a sud della linea che delimita la sezione censuaria n. 333, tratto della via Provinciale Marsala-Trapani, tratto di via Badia fino alla strada ferrata, strada ferrata con esclusione della via dei Normanni, via della Gioventù, tratto di via Circonvallazione, via Napoleone Colaianni;
7ª sede
-  titolare dott. Titone Nicola Michele. Ubicazione: piazza G. Marconi n. 66;
-  dalla strada ferrata, tratto di via degli Atleti, tratto di via G. Amendola, piazza Castello, tratto di via Sardegna, piazza Oliva, tratto di via S. Michele, tratto di via XIX Luglio, via Bovio, via Alagna, tratto di via Di Pietra, via S. Angileri, piazza S. Francesco, tratto di via A. Diaz, tratto di via Colocasio, via del Fante, via Sappusi fino alla strada ferrata, tratto di strada ferrata, con l'esclusione della via S. Angileri, piazza S. Francesco, tratto di via Colocasio, via del Fante, via Sappusi;
8ª sede
-  titolare dott. Scalia Giovanni. Ubicazione: via Roma n. 141;
-  piazza Matteotti, via C. Isgrò, piazza Oliva, tratto di via Sardegna, piazza Castello, tratto di via Amendola, tratto di via degli Atleti fino alla strada ferrata, via della Gioventù, tratto di via Circonvallazione, via N. Colaianni fino a via Vita, tratto di via Vita, limite circoscrizionale del centro urbano, dal limite circoscrizionale del centro urbano direzione via Oberdan, via Oberdan tratto di via Circonvallazione, via Sirtori, tratto di corso Calatafimi, via Roma, con esclusione della via C. Isgrò, tratto di via Roma compreso tra via M. Nuccio e piazza Matteotti, via Vita e via N. Colaianni;
9ª sede
-  titolare dott. Polizzotti Giuseppe. Ubicazione: piazza Matteotti n. 13;
-  dal mare, via E. Alagna, via Roma, via M. Nuccio, via Mazzini, piazza F. Pizzo, via M. Gandolfo, via Lipari fino al mare, con esclusione della via Mazzini, tratto di via E. Alagna dal mare fino a via Mazzini e della via Lipari;
10ª sede
-  titolare dott. Nicotra Giacomo. Ubicazione: piazza Caprera n. 1;
-  dal mare via Sebastiano Lipari, tratto di via Mazara, piazza Caprera, tratto di corso Calatafimi, via Sirtori, tratto di via Circonvallazione, via Oberdan, in direzione di via Oberdan fino al limite circoscrizionale del centro urbano, seguendo il limite circoscrizionale del centro urbano via Tunisi fino al fiume Sossio, fiume Sossio fino al mare, con esclusione della via Sirtori, del tratto di via Circonvallazione e via Oberdan;
11ª sede
-  titolare dott. Ardizzone Ferdinando. Ubicazione: contrada Berbarello n. 563;
-  contrada Bambina, contrada Terrenove, contrada Fossarunza, contrada Berbaro, contrada Berbarello, contrada Ponte Fiumarella, Ventrischi;
12ª sede
-  titolare dott. Galatioto Giuseppe. Ubicazione Cuore di Gesù n. 501;
-  strada statale 115 dal confine con il comune di Mazara del Vallo, linea ferrata Trapani-Castelvetrano fino al punto d'incrocio con le contrade "Cuore di Gesù", "Fossarunza"; contrade "Cuore di Gesù" e "Pastorella" con esclusione delle strade di confine tra "Pastorella" e "S. Anna", "Pastorella" e "Fornara", "Cuore di Gesù" e "Strasatti" fino al confine tra le sezioni censuarie n. 348 e n. 349 (riferite al censimento 1991), con inclusione delle aree di circolazione ricadenti all'interno della sezione censuaria n. 348, strada statale 115 ambo i lati fino al confine con il comune di Mazara del Vallo;
13ª sede
-  titolare dott.ssa Cardella Dorotea. Ubicazione: contrada Ciavolotto n. 262;
-  comprendente le contrade di "Ciavolo", "Ciavolotto", "Digerbato", "Carillume", "Zizza", "Biesina", "Selvaggi", "Sinubio", "Cozzogrande", "Scacciaiazzo", "Canale", "Cardilla", "Fiumara S. Onofrio";
14ª sede
-  titolare dott.ssa Alagna Orsola. Ubicazione: contrada Paolini;
-  comprendente le contrade di "Matarocco", "Paolini", "Misilla", "Stazione", "Alfaraggio", "Mamuna", "Torrelunga Puleo", "Madonna Alto Oliva", "Gurgo", "Casazze", "Perino", "Madriglie", "Musciuleo", "Rasallemi", "Porcello", "Pozzillo", "Falconiere", "Giacatello", "Rinazzo", "Nasco", "Roccazzello", "Pellegrino", "Parecchiate", "S. Ambrogio", "Buttacane", "Chitarra", "Giummarella", "Capofeto", "S. Nicola", "Messinello";
15ª sede
-  titolare dott. De Vita Giuseppe. Ubicazione: contrada Ragalia n. 121;
-  comprende le contrade "SS. Filippo e Giacomo", "Ragalia", "Bufalata", "Madonna della Cava", "Genedolfo", "Florio", "Abbadessa", "Granatello", "Baronazzo Amafi", "Conca", "Bosco", "Pecorume", "Ciappola", "Dara";
16ª sede
-  titolare dott. Badalucco Luca. Ubicazione: contrada S. Leonardo;
-  comprende le contrade di "S. Leonardo", "Birgi Nivaloro", "Birgi Vecchi", "Birgi Novi", "Porcospino", "Cutusio", "Catenazzi", "Ettore Infersa", "Le Isolette di Altavilla", "S. Maria", "S. Pantaleo";
17ª sede
-  titolare dott. Lembo Giuseppe. Ubicazione: strada statale 115 contrada Addolorata n. 190;
-  comprende le contrade di "Addolorata", "Ranna", "Spagnola", "Giunchi", "Pispisia", "S. Michele Rifugio", "Tabaccaro", "Sturiano", "Giardinello", "S. Giuseppe Tafalia", "Colombaio Lasagna", "Fontanelle", parte della contrada "Dammusello" a nord della linea che delimita la sezione censuaria n. 333 fino al mare;
18ª sede
-  titolare dott. Pellegrino Valenti Carlo. Ubicazione: contrada Amabilina;
-  comprende le contrade "Amabilina", "S. Silvestro", "Ciancio";
19ª sede
-  titolare dott.ssa Alagna Marianna. Ubicazione: via Mazzini n. 109 b/c;
-  via Roma, corso Calatafimi, via Mazara, via Lipari, via Gandolfo, piazza F. Pizzo, via Mazzini, via M. Nuccio, con esclusione di piazza F. Pizzo, via M. Nuccio, via Lipari, corso Calatafimi e tratto di via Mazara;
20ª sede (vacante a concorso)
-  via Garibaldi, via Rapisardi, via S. Michele, via XIX Luglio, via G. Borio, via Alagna, via Di Pietra, via S. Angileri, piazza S. Francesco, via Diaz, tratto di via Colocasio, via C. Battisti, via XI Maggio, vicolo Zizzo, via Scurti, via Garraffa fino all'altezza di via Garibaldi.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Marsala per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani e all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 5 maggio 1999.
  SANZARELLO 

(99.20.936)
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DECRETO 5 maggio 1999.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Petralia Soprana al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1993 la pianta organica delle farmacie della provincia di Palermo, ivi compresa quella del comune di Petralia Soprana, prevedente due sedi farmaceutiche rurali;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Petralia Soprana al 31 dicembre 1995, pari a 3.839 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Visto il parere favorevole espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, in base al quale si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 28 settembre 1998 e 21 ottobre 1998 dal comune di Petralia Soprana, secondo cui occorre rideterminare le circoscrizioni territoriali di ciascuna delle due sedi farmaceutiche esistenti in modo maggiormente rispondente alle esigenze dell'assistenza;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91, espresso con nota n. 3780/98 del 17 novembre 1998;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Petralia Soprana;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Petralia Soprana al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarietà e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Petralia Soprana (provincia di Palermo):
a)  popolazione: abitanti n. 3.839;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2 rurali;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 1, sedi farmaceutiche soprannumerarie n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica
-  titolare dott.ssa Prestigiacomo Domenica, via Generale Medici n. 42;
-  Petralia Soprana centro abitato, Salinella, Lo Dico, S. Caterina, Miranti Villa Letizia Grillo, contrada Cerasella Pira, contrada Fiumicello, Bonicozzo, Principato;
2ª sede farmaceutica
-  titolare dott. La Cara Giuseppe, via Nazionale n. 9/B;
-  Cipampini, Sabatini, Gulini, Pianello, Trinità, Fasano, Scarcini, Gioiotti, Geragello, Pellizzara, Madonnuzza, Raffo, S. Giovanni, Verdi I, Verdi II, Borgo Verdi, Serra di Lio, S. Giovanni, Sgaderi, Borgo Pala, Acquamara, Scarpella, Lucia, Raffo, Sgaderi, Saccù, Giaia, S. Marina, Salaci, contrada Case D'Aura, contrada Zorba, Nucleo Pozzillo, Stretti, Nascarella.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Petralia Soprana per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 5 maggio 1999.
  SANZARELLO 

(99.20.937)
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DECRETO 16 giugno 1999.
Modalità di conferimento degli incarichi temporanei di guardia medica turistica, per l'anno 1999, da parte dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Vista la nota prot. n. 03365 del 9 giugno 1999 dell'Azienda USL n. 7 di Ragusa, assunta al protocollo del gruppo 8° in data 11 giugno 1999, con la quale si comunica che con lettera raccomandata R.R. dell'avv. Carmelo Giurdanella, acquisita agli atti con n. prot. 22988 dell'8 giugno 1999, sono state notificate alla predetta Azienda le ordinanze del TAR Sicilia 2ª sezione di Catania nn. 1158/99, 1159/99 e 1160/99, con le quali sono stati sospesi i seguenti provvedimenti:
- decreto 1 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 ottobre 1998, con cui veniva adottata la graduatoria dei medici di medicina generale valida per il 1997;
-  decreto 12 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 7 novembre 1998, con cui venivano pubblicate le zone carenti del servizio di continuità assistenziale relative al 2° semestre 1996 e al 1° semestre 1997;
-  decreto 1 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 7 novembre 1998, con cui venivano pubblicate le zone carenti di medicina generale relative al 2° semestre 1996 e al 1° semestre 1997;
Visto il decreto n. 28739 del 21 aprile 1999, con il quale l'Azienda USL n. 7 di Ragusa era stata incaricata della formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica per l'anno 1999 situati nell'ambito della Regione siciliana, nonché dell'individuazione degli aventi diritto agli incarichi stessi;
Dato atto che il predetto decreto prevedeva che potevano aspirare agli incarichi di cui sopra i medici che avessero inoltrato istanza di partecipazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, a condizione che fossero inclusi nella vigente graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per il 1997 con il punteggio ivi previsto;
Visto, altresì, il decreto n. 28864 del 10 maggio 1999, con cui è stato reso noto l'elenco dei presidi di GMT per l'anno 1999, nonché l'orario di attività degli stessi;
Considerato che, con l'ordinanza n. 1158/99 in corso di appello da parte di questa Amministrazione regionale, il TAR sezione 2ª diCatania sospende in via cautelare gli effetti del decreto 1 ottobre 1998, con cui è stata adottata la graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997, per cui viene a cadere uno dei presupposti in base ai quali dovevasi formulare da parte dell'Azienda USL n. 7 di Ragusa la graduatoria per il conferimento degli incarichi di GMT per l'anno 1999;
Dato atto che gli incarichi trimestrali di GMT sono finalizzati a fronteggiare l'emergenza scaturente dall'intenso afflusso turistico che viene a registrarsi nei periodi estivo e invernale nelle località climatico-balneari e montane, periodi che di norma hanno inizio il 16 giugno di ogni anno, per cui si rende assolutamente indispensabile, nel rispetto dell'ordinanza cautelare emanata dal TAR sezione 2ª di Catania, ricercare una immediata soluzione giuridicamente perseguibile e ciò nel superiore interesse pubblico di dovere garantire senza ulteriore indugio la tutela della salute del cittadino anche attraverso l'attivazione delle GMT;
Considerato che ancora non è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1998 essendo il procedimento nella fase del riesame dei punteggi attribuiti con la relativa graduatoria provvisoria, che, pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 14 maggio 1999 potrà essere utilizzata dalle Aziende UU.SS.LL. per il conferimento di incarichi soltanto dopo l'avvenuta approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto assessoriale 4 maggio 1999;
Ritenuto che è interesse della pubblica amministrazione provvedere da un lato ad erogare le prestazioni sanitarie per assicurare l'assistenza sanitaria nelle località turistiche e dall'altro salvaguardare le giuste aspettative di quanti - nel rispetto del procedimento legittimamente avviato con il decreto n. 28739 del 21 aprile 1999, prima citato e non impugnato - hanno presentato domanda di partecipazione al conferimento degli incarichi di che trattasi;
Dato atto che l'art. 3 del D.P.R. n. 484/96, punto 4, prevede che a parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età e che tale criterio appare quello più immediatamente utilizzabile, al fine di formulare la graduatoria tra quanti hanno presentato istanza per il conferimento degli incarichi di che trattasi;
Ritenuto, ancora, nelle more di eventuali ulteriori decisioni che dovessero scaturire a seguito del parere che verrà reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato all'uopo interpellata, di dovere attribuire l'incarico di che trattasi con l'espressa riserva di rivedere i criteri di attribuzione degli stessi sulla scorta di eventuali successive situazioni di fatto e di diritto;

Decreta:


Art. 1

Per tutte le considerazioni in premessa citate e che si intendono integralmente qui riportate, l'Azienda USL n.7 di Ragusa è autorizzata a formare la graduatoria dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi temporanei di guardia medica turistica 1999, pubblicati con decreto n. 28864 del 10 maggio 1999 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1999, utilizzando le domande presentate dai medici aspiranti a detti incarichi a seguito del decreto n. 28739 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 23 aprile 1999, senza tenere conto del punteggio attribuito con la graduatoria valida per l'anno 1997, secondo i seguenti criteri così ordinati:
-  voto di laurea, anzianità di laurea e, infine, maggiore età.

Art. 2

Gli incarichi trimestrali di guardia medica turistica per la stagione estiva avranno decorrenza a partire dal 21 giugno e dovranno contenere l'espressa riserva che sono attribuiti provvisoriamente in ragione delle eventuali modifiche che potranno essere apportate ai criteri di assegnazione degli stessi a seguito di successive situazioni di fatto e di diritto.

Art. 3

Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute nel decreto n. 28739 del 21 aprile 1999 in quanto compatibili con il presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto adottato in via d'urgenza sarà notificato a tutte le Aziende UU.SS.LL. interessate, nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 1999.
  SANZARELLO 

(99.26.1181)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 maggio 1999.
Approvazione della circolare contenente le direttive per la formulazione del programma di contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative, ex art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto l'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover emanare apposite direttive relativamente alle modalità di presentazione delle istanze di contributo e alle modalità di formulazione del programma di contributi previsto dal su citato art. 52;
Visto lo "schema di circolare" contenente le suddette direttive e costituente parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Le premesse fanno parte del presente decreto.

Art. 2

E' approvata la circolare contenente direttive per la formulazione del programma ex art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

Art. 3

E' fatto obbligo agli enti in indirizzo della circolare predetta di attenersi alle disposizioni impartite con la stessa.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 5 maggio 1999
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 maggio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 25.

Allegato
CIRCOLARE CONTENENTE DIRETTIVE PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA CONTRIBUTI EX ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/86

Ai Comuni della Sicilia
Ai Consorzi dei comuni titolari di opere fognarie e depurative della Sicilia
1.  PREMESSA
L'art. 52 della legge regionale n. 27/86 prevede l'elaborazione annuale, da parte di quest'Assessorato, del programma di contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative. Il programma viene redatto sulla base delle istanze presentate dai comuni entro il primo trimestre di ciascun anno.
Al fine di consentire un miglioramento della qualità dell'intero procedimento in termini di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza si ritiene opportuno fornire con la presente circolare le direttive di seguito riportate riguardanti:
-  tipologie di intervento ammissibili;
-  criteri e modalità di presentazione delle istanze di contributo;
-  requisiti di ammissibilità delle istanze;
-  criteri di priorità;
-  criteri di selezione degli interventi.
2.TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
Gli interventi devono riguardare opere relative al servizio pubblico di fognatura e di depurazione previste nei relativi programmi di attuazione della rete fognante vigenti presso i comuni interessati, tenendo conto delle precisazioni sotto riportate. Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:
2.a)  completamento e miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti, secondo le previsioni del programma di attuazione della rete fognante, onde conseguire requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con le destinazioni d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;
2.b)  realizzazione di nuovi impianti di depurazione previsti nel P.A.R.F.;
2.c)  completamento e realizzazione di reti di fognatura, privilegiando la realizzazione di collettori allaccianti o emissari che convoglino i reflui in impianti esistenti o in corso di realizzazione, di accertata capacità ricettiva. Sono altresì ammissibili interventi di rifacimento di reti fognanti esistenti di cui sia dimostrata la necessità e l'urgenza.
Per quanto riguarda la tipologia di cui al precedente punto 2.c), si ritiene utile puntualizzare che in relazione alla natura e alle finalità del programma non saranno considerate ammissibili le tipologie di intervento che non riguardino lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane, rimanendo così esclusi dal programma le fognature e gli impianti di depurazione al servizio esclusivo degli insediamenti produttivi.
3.ISTANZE DI CONTRIBUTO
3.1.  Modalità e termine di presentazione delle istanze
Gli enti titolari degli interventi possono presentare istanza di contributo che dovrà pervenire presso questo Assessorato entro il termine fissato dall'art. 52 della legge regionale n. 27/86. Per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge regionale n. 10/99 il suddetto termine è prorogato al 30 giugno.
3.2.  Documentazione da presentare
Allegata all'istanza dovrà essere presentata tutta la seguente documentazione:
3.2.1)  "Scheda tecnica" di individuazione dell'intervento, di cui all'allegato "I" alla presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente medesimo e completa degli allegati e delle dichiarazioni ivi richiesti. Nella stessa scheda tecnica dovranno essere forniti i dati e le notizie relativi all'intero sistema depurativo e fognario, evidenziando in particolare le carenze o le disfunzioni e le relative cause.
3.2.2)  Copia conforme all'originale di tutta la documentazione citata nella scheda tecnica.
3.2.3)  N. 1 copia del progetto di cui si richiede il finanziamento, in originale o in copia conforme all'originale approvato dall'organo tecnico, munita dell'attestazione di conformità al PARF (resa ai sensi dell'art. 16, III comma della legge regionale n. 21/85 e del punto 15.2.1. della circolare dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente n. 4 del 30 ottobre 1986) e munita dell'attestazione di conformità urbanistica (resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93) nel caso in cui l'intervento preveda opere fuori terra o opere per le quali è comunque prevista la conformità urbanistica.
Le superiori attestazioni devono essere rese su tutti gli elaborati progettuali e devono essere riferite al PARF e allo strumento urbanistico vigenti alla data di presentazione dell'istanza.
3.2.4)  Copia conforme all'originale del parere tecnico ex art. 6, legge regionale n. 35/78 e successive modifiche ed integrazioni, reso sul progetto.
3.2.5)  Copia conforme dello stralcio del programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente, con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante, relativo al settore ambiente, da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento proposto non risulti al primo posto delle priorità del settore ambiente, classi depuratore e reti fognanti, l'amministrazione richiedente è invitata a trasmettere apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che precedono, precisando per ognuno di quelli se è stato già finanziato e indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento.
3.2.6)  Dichiarazione, a firma del sindaco del comune nel cui territorio ricade l'opera oggetto della richiesta di finanziamento, nella quale si attesti per il progetto di che trattasi, il rispetto dell'ordine di priorità del PARF con indicato, per ciascun intervento ivi previsto e che precede l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento, se risulta realizzata o in corso di realizzazione, se presenta l'intera copertura finanziaria (riportare in quest'ultimo caso gli estremi del provvedimento di finanziamento, l'importo, l'ente finanziatore).
3.2.7)  Dichiarazione, del legale rappresentante dell'ente, dalla quale si evinca se per la medesima opera che si propone sia stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale (art. 4, comma 5, legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19, legge regionale n. 10/93), allegando copia dell'eventuale istanza già presentata ad altri enti.
3.2.8)  Scheda tecnica sull'utilizzo dei contributi già concessi da quest'Assessorato. La scheda è riportata nell'allegato "II" alla presente circolare.
3.2.9)  Relazione a firma del sindaco e del responsabile del servizio di ragioneria sull'ammontare annuo dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione afferenti in apposito fondo vincolato. In tale relazione andranno specificati, per l'anno in corso, l'ammontare necessario per le spese di gestione e l'ammontare residuo utilizzabile per cofinanziare l'intervento. I valori suddetti andranno stimati anche per il biennio successivo. Andranno inoltre indicati gli eventuali accantonamenti presenti sul fondo derivanti dagli anni precedenti utilizzabili per il cofinanziamento dell'intervento. Andranno infine indicate eventuali altre risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dell'intervento. Si fa presente che ai sensi dell'art. 57, comma 2 della legge regionale n. 10/99 l'importo massimo del contributo concedibile da questo Assessorato non può superare il 90% della spesa relativa all'opera per cui viene chiesto il contributo.
4.REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Saranno considerati ammissibili gli interventi per i quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti seguenti, nessuno escluso, posseduti entro il termine di presentazione delle istanze:
4.1)  L'intervento deve riguardare le opere e le tipologie di intervento ammissibili elencate al precedente punto 2, con le specificazioni riportate nello stesso punto 2.
4.2)  Il progetto deve essere approvato tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi della normativa vigente.
4.3)  L'intervento deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente alla data dell'istanza di finanziamento e ne deve rispettare l'ordine di priorità settoriale (comma 1, art. 4, legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19, legge regionale n. 10/93).
4.4)  L'intervento deve essere conforme al relativo PARF (Programma di attuazione della rete fognante) vigente e deve rispettarne l'ordine di priorità vigente alla data dell'istanza di finanziamento (legge regionale n. 21/85, art. 16, circolare assessoriale n. 4/86, punto 15.2.1.). A tal proposito si evidenzia che non possono esservi difformità tra i contenuti del programma triennale delle opere pubbliche e i contenuti del programma di attuazione della rete fognante (P.A.R.F.). In tal senso le priorità del programma triennale delle opere pubbliche devono essere conformi a quelle stabilite nel P.A.R.F. approvato da quest'Assessorato.
4.5)  L'intervento deve essere coerente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente e gli elaborati progettuali devono riportare, ove previsto, la relativa attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93.
4.6)  L'intervento dovrà essere funzionale e autonomamente fruibile (art. 4, comma 70, della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93). Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato con la documentazione indicata al punto 4.6, sezione 2, della scheda tecnica da allegare all'istanza di finanziamento. L'ente richiedente dovrà, inoltre, dichiarare di essere titolare e proprietario dell'opera per cui chiede il contributo e impegnarsi a gestire e a mantenere con fondi propri l'opera, attivandola immediatamente dopo l'ultimazione o il collaudo.
4.7)  Non saranno considerate ammissibili le istanze di contributo pervenute in Assessorato oltre il termine di cui al precedente punto 3.1.
4.8)  Il progetto di cui si richiede il contributo non deve riguardare opere già realizzate né la revisione prezzi di progetti già finanziati, né oneri di gestione relativi ad opere già realizzate.
5.  OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E CRITERI DI PRIORITA' CONNESSI
L'art. 52 della legge regionale n. 27/86 stabilisce che l'elaborazione del programma venga effettuata in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi contenuti nel Piano regionale di risanamento delle acque. Gli obiettivi generali in esso individuati sono di tipo qualitativo e prevedono:
a)  recupero e mantenimento delle caratteristiche qualitative di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei in rapporto agli usi degli stessi ed agli obiettivi di difesa del patrimonio naturale e ambientale;
b)  tutela della salute pubblica.
In coerenza con tali obiettivi si ritengono prioritari gli interventi volti all'eliminazione degli scarichi non depurati esistenti di pubbliche fognature dei centri abitati che contestualmente producono un incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dal depuratore.
A tali obiettivi generali sono da considerare quelli definiti nello stesso piano e nei successivi atti normativi e di programmazione riportati al successivo punto 6. Inoltre si ritiene necessario, al fine di consentire la massima estensione del servizio di fognatura e depurazione, privilegiare quegli interventi che a parità di costi servano un maggior numero di utenti. Nella valutazione degli interventi si terrà, pertanto, conto del parametro "costo per abitante equivalente servito dal depuratore con la realizzazione dell'intervento", riferito all'incremento del numero di abitanti equivalenti che verranno effettivamente serviti, in rapporto al costo dell'opera, nel senso di privilegiare gli interventi con il più basso costo unitario. L'incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dovrà essere determinato sulla base della domanda di depurazione attualmente non soddisfatta. La determinazione del suddetto parametro dovrà essere dimostrata nella scheda tecnica allegata di cui al precedente punto 3.2.
6.  CRITERI DI PRIORITA' DERIVANTI DA ATTI NORMATIVI E DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE
6.a)  La legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere limiti di accettabilità e tempi di adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature hanno di fatto stabilito che prioritariamente debbono essere realizzate le opere di depurazione e le opere di collettamento degli scarichi fognari esistenti verso i depuratori.
6.b)  L'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 58/95 stabilisce che i comuni non ancora dotati di impianto di depurazione o dotati di impianti insufficienti o da adeguare, predispongano i progetti esecutivi degli impianti e attivino, ove mancante, almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.
Il suddetto articolo implicitamente stabilisce una priorità relativa a tutte le opere necessarie per l'eliminazione degli scarichi fognari esistenti non depurati, nonché per attivare, completare o adeguare gli impianti di depurazione.
Dette opere sono individuabili nelle seguenti tipologie: costruzione, completamento o adeguamento di impianto di depurazione, costruzione di collettori di adduzione dalle reti fognanti ai depuratori esistenti o in costruzione di accertata capacità ricettiva, opere di scarico necessarie per attivare l'impianto di depurazione.
6.c)  L'art. 4, penultimo comma, della legge n. 319/76 prevede una particolare salvaguardia per le falde idriche sotterranee, definendo così un criterio di priorità.
6.d)  Il D.P.R. n. 515/82 del 3 luglio 1982 stabilisce standards di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, all'art. 7 indica come prioritari gli interventi tesi a migliorare le caratteristiche delle acque di categoria A3 e di quelle di categoria inferiore.
La delibera CIPE 2 dicembre 1993 relativa al PTTA 94/96, al punto 4.1.3., richiamando gli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 236/88 e l'art. 5 della legge n. 225/92, riserva priorità agli interventi destinati al superamento di emergenze derivanti da gravi motivi di inquinamento idropotabile, nonché ad interventi volti al recupero ed alla salvaguardia dei laghi e delle acque interne.
6.e)  Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, fissa standards di qualità per le acque destinate alla balneazione, stabilendo implicitamente un criterio di priorità per quegli interventi di risanamento che consentono, nelle zone di attuale e prevendibile uso della risorsa idrica per balneazione, il conseguimento dell'obiettivo di qualità fissato.
Per l'applicazione di questo criterio saranno verificati gli ultimi dati ufficiali sulle acque di balneazione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e verrà verificato se l'intervento proposto è finalizzato all'eliminazione di scarichi fognari non depurati ricadenti nelle zone balneabili.
6.f)  Il piano triennale per la tutela ambientale, PTTA 94/96 di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 e il documento regionale di programma adottato con delibera di Giunta di Governo regionale n. 436 del 5 ottobre 1994, individuano come tipologie prioritarie nel settore gestione risorse idriche, le seguenti:
1)  completamento e miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti onde conseguire i requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;
2)  completamento e realizzazione di reti di fognature privilegiando i casi nei quali l'intervento produca copertura di disponibilità di depurazione di impianti già realizzati o in corso di realizzazione.
6.g)  L'art. 32 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, concernente norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali nella Regione, stabilisce che ai comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti e opere: ...opere igieniche ed idropotabili...
6.h)  Il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con D.P.R.S. n. 93 del 2 luglio 1986, individua le seguenti aree in cui sono presenti dei fenomeni di particolare degrado dei corpi idrici che richiedono interventi urgenti di risanamento: golfo di Castellammare, falda idrica dell'Etna, fiume Platani, Gela e golfo di Gela, golfo di Milazzo.
Inoltre lo stesso piano prevede i criteri di cui ai precedenti punti 6.c), 6.d) e 6.e) precisando che fra gli interventi parziali di risanamento e di tutela dei corpi idrici verranno privilegiati:
-  gli interventi in zone talmente degradate da arrecare gravi pericoli alla salute pubblica;
-  gli interventi tesi alla protezione o al recupero della qualità delle acque superficiali o sotterranee destinate o destinabili agli usi idropotabili;
-  gli interventi in zone che gravitano su corpi idrici superficiali che si presentano in gravi condizioni di alterazione, dando precedenza agli interventi diretti:
a)  alla salvaguardia degli usi della balneazione e della mitilicoltura;
b)  alle zone che siano meta di importanti flussi turistici internazionali, nazionali e locali;
c)  ai centri urbani che gravitano sulla fascia costiera dando la precedenza a quelli più popolosi e privi di un adeguato sistema fognario e depurativo;
d)  ai sistemi fognari e depurativi consortili o associati.
6.i)  Il decreto dell'Assessore per il territorio del 22 giugno 1987 individua i problemi di risanamento ambientale di interesse regionale, ai sensi dell'art. 51, comma 10, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, riferentisi ad aree, bacini e fasce costiere particolarmente degradate.
In particolare lo stesso decreto individua i suddetti problemi e le relative aree di tutela e di risanamento ambientale nel seguente ordine prioritario:
 1)  inquinamento delle acque marine del golfo di Palermo e dei fiumi Oreto ed Eleuterio;
 2)  eutrofizzazione delle acque marine del golfo di Castellammare e stato di grave degrado dei corsi d'acqua Nocella e S. Bartolomeo;
 3)  inquinamento delle acque marine del golfo di Gela;
 4)  stato eutrofico delle acque del fiume Platani;
 5)  tutela della falda idrica dell'Etna;
 6)  tutela della falda idrica Siracusana;
 7)  inquinamento delle acque marine del golfo di Augusta;
 8)  inquinamento delle acque marine del golfo di Siracusa;
 9)  inquinamento delle acque marine del golfo di Milazzo;
10)  inquinamento delle acque marine della fascia da Capo Feto a Licata;
11)  inquinamento delle acque marine del golfo di Carini da Carini a Sferracavallo;
12)  inquinamento delle acque marine del golfo di Patti.
6.l) Direttiva CEE n. 91/271. In particolare, nelle more dell'individuazione delle aree sensibili, viene fissato nel 31 dicembre 2000 il termine entro cui gli agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti vengono provvisti di reti fognarie e di impianti di trattamento secondario o equivalente così come definito dalla stessa direttiva. In tal senso, in sede di equa ripartizione territoriale della spesa si darà priorità ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. In ogni caso verrà pure rispettato quanto disposto dall'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 5/98.
6.m)  Ulteriori criteri generali di priorità, previsti dall'art. 4, VI comma, della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93, riguardano l'esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali sono state realizzate, nonché l'equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
7.  SELEZIONE DEGLI INTERVENTI
Sulla base dei criteri di priorità elencati nei precedenti punti 5 e 6, in considerazione dell'esiguità della disponibilità finanziaria rispetto alla domanda di infrastrutture di depurazione e fognatura, si adottano i seguenti criteri di selezione degli interventi:
7.a)  con riferimento agli obblighi di legge di cui ai precedenti punti 6.a) e 6.b), nonché con riferimento all'obiettivo primario di eliminare gli scarichi fognari esistenti non depurati dei centri abitati, di cui al precedente punto 5.a), gli interventi ritenuti ammissibili saranno selezionati in tre fasce di priorità in base alla tipologia delle opere. Le tre fasce avranno il seguente ordine di priorità:
Fascia A: opere volte all'eliminazione di scarichi fognari esistenti, che producono incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dal depuratore:
-  costruzione o completamento di impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
-  opere di scarico necessarie per attivare l'impianto di depurazione;
-  collettori emissari o allaccianti gli scarichi esistenti di convogliamento delle acque nere o miste della rete fognante verso il depuratore esistente o in costruzione o con copertura finanziaria sufficiente per il relativo completamento, di accertata capacità ricettiva;
Fascia B: costruzione di nuove reti di pubblica fognatura in zone attualmente sprovviste, con convogliamento in impianti di depurazione esistenti o incorso di costruzione, con copertura finanziaria sufficiente per il completamento, di accertata capacità ricettiva, rifacimento di opere fognarie esistenti danneggiate da calamità naturali;
Fascia C: rifacimento di reti fognanti esistenti di cui sia dimostrata la necessità e l'urgenza.
Nel caso in cui il progetto preveda contemporaneamente diverse tipologie delle 3 fasce, si farà riferimento a quella prevalente.
7.b)  Con riferimento agli obiettivi di qualità derivanti dalle leggi e dagli atti di programmazione citati ai precedenti punti 6.c), 6.d) e 6.e), saranno considerati prioritari all'interno di ciascuna delle precedenti fasce A, B e C gli interventi volti a:
-  superamento di emergenze derivanti da gravi motivi di inquinamento idropotabile;
-  recupero di balneabilità delle acque costiere;
- recupero e salvaguardia qualità dei corpi idrici destinati ad uso idropotabile.
7.c)  Ulteriore priorità di carattere territoriale è riservata agli interventi dei comuni ricadenti in area di parco naturale (6.g), in aree degradate di cui al precedente punto 6.i).
7.d)  In relazione all'esigenza di assicurare il maggior risultato con la risorsa finanziaria disponibile, a parità di criteri di priorità, di cui ai punti 7.a), 7.b) e 7.c) gli interventi saranno ordinati sulla base del parametro costo/abitante equivalente servito di cui al precedente punto 5.b).
7.e)  L'ulteriore criterio generale di priorità, previsto dall'art. 4, 6° comma, della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93, che riguarda l'esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali sono state realizzate, si ritiene generalmente assorbito dai criteri di selezione di cui ai precedenti punti a) e b) in quanto le opere della fascia A tendono a completare sistemi depurativi e fognari e in quanto occorre avere riguardo all'intero sistema depurativo e fognario e non al singolo progetto.
Sulla base dei criteri di priorità sopra descritti, gli interventi verranno dapprima suddivisi nella fasce A, B e C; quindi gli interventi della fascia A verranno suddivisi tra quelli rispondenti agli obiettivi di cui al precedente punto 7.b) (recupero balneabilità e superamento emergenze da inquinamento idropotabile...) determinando una sottofascia A.1 e quelli che non rispondono ai suddetti obiettivi, determinando una fascia A.2.
Gli interventi della fascia A.1 verranno a loro volta divisi tra quelli ricadenti in un'area di cui al punto 7.c) determinando la fascia A.1.1 e quelli che non vi ricadono raggruppando questi ultimi nella fascia A.1.2.
Gli interventi della fascia A.1.1 e A.1.2 verranno ordinati nell'ambito di ciascuna fascia secondo il parametro costo/abitante equivalente servito.
Per gli interventi di cui alla fascia A.2, B e C si procederà al loro ordinamento per priorità in maniera analoga a quanto prima descritto relativamente alla fascia A.1.
Ai fini dell'assegnazione dei contributi si procederà secondo l'ordine di priorità sopra definito e di seguito riportato, applicando il criterio dell'equa ripartizione territoriale all'interno di ciascuna fascia (A, B, C) e tenendo conto di quanto stabilito al precedente punto 6.1:
 1) A.1.1.
 2) A.1.2.
 3) A.2.1.
 4) A.2.2.
 5)  B.1.1.
 6)  B.1.2.
 7)  B.2.1.
 8)  B.2.2.
 9)  C.1.1.
10)  C.1.2.
11)  C.2.1.
12)  C.2.2.
Inoltre, nell'assegnazione dei contributi si terrà conto delle risorse finanziarie comunali disponibili per il cofinanziamento dell'intervento, di cui al punto 3.2.9
  L'Assessore: LO GIUDICE 

Allegato I
Scheda allegata all'istanza n.   del  
dell'Ente    

PROGRAMMA CONTRIBUTI EX ART. 52, LEGGE REGIONALE N. 27/86
SCHEDA TECNICA
(da allegare all'istanza di contributo)

La presente scheda riguarda i seguenti contenuti:
Sezione  1  -  Identificazione dell'intervento.
Sezione  2  -  Riferimenti documentali, dati e notizie, atti a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità dell'intervento.
Sezione  3  -  Riferimenti documentali, dati e notizie, atti a dimostrare il possesso dei requisiti di priorità.
SEZIONE 1 - Identificazione dell'intervento
1.1  Ente richiedente    
1.2  Titolo e importo dell'intervento di cui si chiede il finanziamento   L................................................. 
1.3  Progetto:   esecutivo  n di massima  n 
1.4  Estremi parere tecnico ex art. 6, legge regionale n. 35/78 e s.m. e i.    

1.5  Quadro economico del progetto
Lavori a base d'asta   L.  
Somme a disposizione dell'amministrazione  L.  
di cui  L.  
1.6 Responsabile del procedimento presso l'ente richiedente:   tel.................................................... 

Firma del legale rappresentante dell'ente

   
   

Riservato all'Assessorato regionale T.A.
N. identificativo dell'intervento   
Prot. istanza A.R.T.A. n............. del    

SEZIONE 2 - Riferimenti documentali, dati e notizie, atti a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità
(Si riporta la stessa numerazione dei relativi punti della circolare)
4.1.  Tipologia di intervento
(Riportare la tipologia 2a, 2b, 2c della circolare, cui si riferisce l'intervento proposto).
4.2. Parere tecnico
(Allegare copia autentica del parere tecnico espresso nel progetto di cui si richiede il finanziamento. Nel caso di progetti stralci, allegare parere espresso nel progetto generale).
4.3.  Rispetto priorità programma triennale delle OO.PP.
(Riportare l'ordine di priorità del P.T.OO.PP. vigente, relativo al settore ambiente, con le precisazioni di cui al punto 3.2.5. della circolare; allegare copia autentica dello stralcio del P.T.OO.PP. vigente con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante).
4.4.  Conformità al PARF e rispetto priorità del PARF
(Riportare gli estremi dell'attestazione di conformità al PARF e riportare l'ordine di priorità del PARF vigente, con le precisazioni di cui al punto 3.2.6, della circolare).
4.5.  Conformità urbanistica
(Ove prevista, con riferimento al punto 3.2.3. della circolare, riportare gli estremi dell'attestazione ai sensi dell'art. 154 della legge n. 25/93 e del relativo parere della commissione edilizia e dell'ufficiale sanitario).
4.6.  Funzionalità e autonoma fruibilità
Con apposita relazione da allegare, dovrà essere dimostrato che l'opera che si realizza con il progetto proposto è funzionale e autonomamente fruibile e immediatamente attivabile dopo la sua realizzazione.
La relazione dovrà fare riferimento ad una planimetria in scala adeguata (almeno 1:5.000) da allegare con indicati con diversi colori l'intero sistema depurativo e fognario interessato dal progetto, distinguendo i tratti di fognatura e gli impianti di depurazione esistenti, quelli in corso di realizzazione e quelli da realizzare.
Dovrà essere evidenziata nella stessa planimetria l'opera che si intende realizzare.
Nel caso di opere in corso di realizzazione o finanziate e non appaltate, dovrà essere precisato il relativo provvedimento di finanziamento.
La planimetria dovrà comprendere in ogni caso il depuratore e le relative opere di scarico, secondo quanto previsto nel PARF comunale e/o intercomunale vigente, le cui caratteristiche dovranno essere descritte nella relazione.
Nel caso si tratti di lotto funzionale di depuratore, dovranno essere precisate le caratteristiche dimensionali della parte dell'impianto realizzato o in corso di realizzazione, indicando le portate ed il numero di abitanti equivalenti serviti senza intervento e con la realizzazione dell'intervento proposto.
4.8.  Durata dei lavori
(Indicare la durata dei lavori prevista nel capitolato speciale d'appalto).
4.9.  Elenco delle autorizzazioni, pareri, approvazioni ottenuti (O), da ottenere (D) o non necessari (NN) per poter assicurare l'emissione del provvedimento di finanziamento e l'espletamento delle procedure d'appalto in base al livello di progettazione.
(Riportare gli estremi dei provvedimenti, allegando la documentazione citata).
 1.  Approvazione amministrativa   (ove già ottenuta). 
 2.  Decisione CO.RE.CO.    
 3.  Parere tecnico ex art. 6, legge regionale n. 35/78 e s.m. e i.   (punto 4.2. scheda). 
 4.  Attestazione conformità al progetto generale   (legge regionale n. 21/85, art. 12, comma 6). 
 5.  Attestazione conformità urbanistica   (punto 4.5. scheda) - (art. 154, legge regionale n. 25/93). 
 6.  Conformità al PARF   (punto 4.4. scheda) - (legge regionale n. 21/85, art. 16, 3° comma, circolare n. 4/86, p. 15.2.1.). 
 7.  Attestazione rispetto priorità PARF   ((punti 4.4. scheda e 3.2.6. della circolare). 
 8.  Attestazione che l'opera è compresa nel P.T.OO.PP. vigente e che la stessa rispetta il relativo ordine di priorità settoriale   (punto 4.3. scheda). 
 9.  Dichiarazione aggiornata ex art. 5, regolamento n. 350/95 di presa visione luoghi e realizzabilità del progetto    
10.  Parere igienico-sanitario   (art. 15, legge regionale n. 21/85). 
11.  Autorizzazione allo scarico   (art. 40, legge regionale n. 27/86). 
12.  Vincolo paesaggistico   (legge n. 1497/39, legge n. 431/85). 
13.  Vincolo archeologico e monumentale   (legge n. 1089/39). 
14.  Vincolo idrogeologico   (R.D. n. 3267/23). 
15.  Vincolo forestale   (legge n. 431/85). 
16.  Vincolo di immodificabilità temporanea   (legge regionale n. 15/91, art. 5). 
17.  Autorizzazione legge regionale n. 14/88, art. 23, o autorizzazione ente gestore dell'area naturale protetta    
18.  Concessione demaniale    
19.  Parere capitaneria di porto   (art. 40, legge regionale n. 27/86). 
20.  Autorizzazione ANAS    
21.  Autorizzazione Provincia regionale    
22.  Altro   (specificare). 

SEZIONE 3 - Riferimenti documentali, dati e notizie, atti a dimostrare il possesso dei requisiti di priorità previsti nella circolare
(Si riporta la stessa numerazione dei relativi punti della circolare)
3.2.1.a)  Descrizione generale del sistema fognario e depurativo attuale
Con riferimento alla planimetria di cui al punto 4.6, descrivere lo stato attuale dell'intero sistema depurativo e fognario interessato dall'intervento proposto.
Evidenziare le carenze, le disfunzioni e le relative cause.
Descrivere il bacino di utenza dell'intero sistema evidenziandolo in planimetria e quantificando il relativo numero di abitanti equivalenti che ne fanno parte, distinguendoli in residenti, fluttuanti, attuali e futuri.
Precisare il numero di abitanti equivalenti attualmente effettivamente serviti da fognatura e quelli attualmente serviti dal depuratore, indicando in planimetria le aree servite.
3.2.1.b)  Descrizione dell'intervento di cui si richiede il finanziamento
Descrivere sinteticamente l'intervento (ad esempio in termini di Km. di collettori con relativi diametri, di abitanti serviti, di incremento di portata convogliata all'impianto di depurazione o trattata dallo stesso, etc.).
Descrivere la situazione attuale senza intervento.
Descrivere i benefici ed i risultati attesi.
Dimostrare l'esistenza di una domanda insoddisfatta che con l'intervento proposto si ritiene di soddisfare.
Nel caso di intervento riguardante il miglioramento delle caratteristiche dell'impianto di depurazione, precisare i dati progettuali dell'impianto esistente, analizzare le cause del cattivo funzionamento e riportare i dati delle analisi ufficiali delle acque in entrata e in uscita dall'impianto.
5.a)  Con riferimento alle planimetrie da allegare nel caso in cui con l'intervento vengono eliminati scarichi esistenti delle pubbliche fognature, evidenziare i punti di scarico da eliminare ed il relativo bacino di utenza, quantificando il relativo numero di abitanti equivalenti serviti e la portata media degli scarichi esistenti da eliminare (mc./giorno).
5.b)  Determinazione dell'incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dal depuratore con la realizzazione dell'intervento e del parametro costo/ab. eq. serviti.
(Per ciascuno dei punti a, b, c, sotto riportati, precisare il criterio adottato ed i dati assunti citando la relativa fonte per la determinazione del numero di abitanti equivalenti serviti, ad esempio: dati Istat sui residenti, misurazione di portata, densità abitativa effettiva, dati analitici dei LIP, dati PARF).
  a) Con riferimento alla situazione attuale e al sistema depurativo relativo all'intervento proposto, riportare il numero di abitanti equivalenti attualmente serviti dal depuratore esistente 
a)  n. ab. eq.    
  a.1) Attuale potenzialità dell'impianto di depurazione (se esistente) 

(Riferirsi ai dati del progetto relativo)
a.1)  n. ab. eq.    
portata mc./h.    
  b) Sempre con riferimento alla situazione attuale, riportare il numero complessivo di abitanti equivalenti attualmente non serviti dal depuratore 
b)  n. ab. eq.    
  c) Numero complessivo di abitanti equivalenti che verranno effettivamente serviti dal depuratore con la realizzazione dell'intervento proposto 

(Il dato deve essere riferito alla domanda effettiva attuale)
c)  n. ab. eq.    
  d) Incremento del numero di abitanti equivalenti che verranno effettivamente serviti dal depuratore con la realizzazione dell'intervento proposto 
d) = c)-a) = ab. eq.    
  e) Costo dell'intervento (riportare l'importo di cui al punto 1.2.) 
e) = L.    
  f) Costo unitario dell'intervento riferito all'incremento del n. ab. eq. serviti dal depuratore 
f)  = e)/d) = L./ab. eq. serviti    

6.a)-6.b)Il progetto proposto riguarda le seguenti tipologie di opere con i relativi importi
(Comprensivi delle somme a disposizione in %):
-  costruzione o completamento di impianti di depurazione
L.    

-  opere di scarico necessarie per attivare l'impianto di depurazione (precisare se per l'impianto è stata richiesta e/o rilasciata autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 1, legge regionale n. 29/91)
L.    

-  collettori emissari o allaccianti gli scarichi fognari esistenti (dimostrare che il depuratore esistente o in costruzione abbia capacità ricettiva sufficiente per le nuove immissioni)
L.    

-  costruzione di nuove reti fognanti in zone attualmente sprovviste di fognature con convogliamento in impianti di depurazione esistenti o in corso di costruzione, di accertata capacità ricettiva (dimostrare che la zona da servire è attualmente sprovvista di fognatura e che il depuratore abbia capacità ricettiva sufficiente)
L.    

-  miglioramento caratteristiche tecnologiche e funzionalità strutture di depurazione esistenti
L.    

-  rifacimento di reti fognanti per acque nere o miste, di cui sia dimostrata la necessità e l'urgenza
L.    

-  miglioramento dei sistemi di gestione delle opere di collettamento o di depurazione
L.    

-  rifacimento di reti fognanti di cui sia dimostrata la necessità e l'urgenza
L.    

-  altra tipologia di opere (citare) purché rientrante nelle tipologie di intervento ammissibili di cui al punto 4.1. della circolare
L.    

Nota: nel caso in cui lo stesso progetto prevede diverse tipologie di opere fognarie, evidenziare nella planimetria di cui al punto 4.6. le stesse tipologie.
6.c)  L'intervento proposto consente il superamento di emergenze derivanti da gravi motivi di inquinamento idropotabile?
  SI  n NO  n 

Se sì, dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo con la realizzazione dell'intervento e allegare la documentazione comprovante l'emergenza da inquinamento idropotabile (ordinanze sindacali, analisi dei LIP, etc.).
6.d)  L'intervento proposto consente il recupero e la salvaguardia della qualità dei corpi idrici destinati ad uso idropotabile?
  SI  n NO  n 

Relazionare sulla natura, qualità ed estensione del corpo idrico interessato, descrivendo la situazione senza intervento e quella con intervento.
Allegare documentazione comprovante l'alterazione della qualità del corpo idrico.
6.e)  Recupero di balneabilità
L'intervento consente il recupero della balneabilità di tratti di costa?
  SI  n NO  n 

Se sì, descrivere la situazione attuale della qualità delle acque costiere interessate, precisare in planimetria gli attuali punti di scarico fognario interessanti il tratto di costa, evidenziando quelli che verrebbero eliminati con la realizzazione dell'intervento.
Citare gli estremi delle ordinanze di divieto di balneazione più recenti interessanti il tratto di costa, allegando copia della stessa ordinanza.
6.g)  L'intervento proposto riguarda comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale regionale?
  SI  n NO  n 

Se sì, indicare il relativo parco regionale.
6.i)  L'intervento riguarda le aree degradate di cui al punto 6.i) della circolare?
  SI  n NO  n 

Data, ............................................................
  Il responsabile dell'ufficio Il rappresentante legale tecnico dell'ente richiedente dell'ente richiedente 
           
  (Timbro e firma) (Timbro e firma) 


Allegato II
LEGGE REGIONALE N. 27, ART. 52 SCHEDA DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI CONTRIBUTO
UTILIZZO DEI CONTRIBUTI CONCESSI

A) Realizzate e collaudate
  Tipo opera Importo progetto Provvedimento finanziamento Ente finanziatore 
                           
                           
                           
                           

B) Appaltate
  Tipo opera Importo progetto Base asta Ente finanziatore Provvedimento finanziamento 
                                   
                                   
                                   
                                   

C) Progettate da appaltare (1) (indicare secondo ordine priorità dei P.A.R.F.)
  Tipo opera Importo progetto (2) Base asta Ente finanziatore Provvedimento finanziamento 
                                   
                                   
                                   
                                   

D)  In corso di progettazione
Tipo opera    

E)  Finanziamenti acquisiti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Importo complessivo    
Importo somme utilizzate    

F)  Opere da realizzare con i contributi che si richiedono (indicare una sola opera)
   
   
   
  Il capo dell'ufficio tecnico Il sindaco 
           



(1)  Se non ancora finanziate, barrare le ultime due colonne.
(2)  Nel caso di progetti esecutivi e cantierabili dovranno essere forniti tutti gli elementi utili a caratterizzarne con certezza la cantierabilità ed esecutività.
(99.23.1087)
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DECRETO 10 maggio 1999.
Annullamento di concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune di Falcone.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 4647 dell'11 giugno 1997, con la quale il comune di Falcone chiedeva a questo Assessorato parere sulla concessione edilizia n. 14/92 del 3 giugno 1992 e sulle successive concessioni edilizie di varianti n. 31/96 e n. 5/97, relative alla costruzione di dodici edifici per civile abitazione ad uso agricolo in Z.T.O. E in contrada Gattusa;
Vista la nota assessoriale n. 603 del 22 gennaio 1998, con la quale il gruppo XXX/D.R.U., nel notificare ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al sindaco del comune di Falcone ed ai sigg.ri Salvo Andrea e Rotella Antonia Paola, nonché ai progettisti, la contestazione in ordine alla non ammissibilità delle lottizzazioni in verde agricolo a norma del punto 2 della circolare assessoriale n. 2/79, per cui la concessione edilizia n. 14/92 e le successive n. 37/96 e n. 5/97 sono da ritenersi illegittime, invita il sindaco ad annullare in autotutela gli atti sopra citati;
Vista la controdeduzione alla nota di cui sopra, da parte della sig.ra Rotella Antonia Paola, assunta al protocollo di questoAssessorato al n. 13513 del 20 marzo 1998;
Viste le controdeduzioni del capo dell'ufficio tecnico del comune di Falcone e dei progettisti arch. Sebastiano Raimondo ed ing. Giuseppe Saja, assunte al protocollo di questo Assessorato in data 30 marzo 1998 al n. 15249 e n. 15341;
Viste le concessioni edilizie n. 14/92 del 3 giugno 1992, n. 31/96 del 4 giugno 1996 e n. 5/97 del 14 febbraio 1997;
Visti gli elaborati di progetto costituiti da:
1)  planimetria;
2)  tipologia A;
3)  tipologia B1;
4)  tipologia B2;
5)  tipologia B3;
6) tipologia C;
7)  tipologia Cm;
8)  tipologia Dm;
9)  tipologia E;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 106 dell'8 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
Riferisce il gruppo XXX che il comune di Falcone, con nota n. 4647 dell'11 giugno 1997, aveva chiesto all'A.R.T.A. parere sulla concessione edilizia n. 14/92 del 3 giugno 1992, rilasciata in precedenza per la costruzione di n. 12 edifici per civile abitazione ad uso agricolo in zona di verde agricolo per un'estensione di 101.080 mq., e per le successive concessioni edilizie di variante n. 31/96 e n. 5/97, che prevedevano la riduzione a n. 8 edifici.
Il gruppo predetto, esaminate le concessioni edilizie, rilevava l'ipotesi di lottizzazione vietata in verde agricolo (in quanto erano previste all'interno dell'area le opere di urbanizzazione primaria, viabilità ed impianti tecnologici a servizio degli edifici) ed in conseguenza con provvedimento assessoriale n. 603 del 22 gennaio 1998, inviato per conoscenza anche all'autorità giudiziaria, attivava contro i soggetti interessati le contestazioni ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, per l'annullamento delle concessioni edilizie sopracitate, ritenute rilasciate in violazione di legge.
In riscontro alla contestazione assessoriale pervenivano le controdeduzioni:
-  della sig.ra Rotella Antonia Paola, volturaria, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società immobiliare R.M.S. Costruzioni s.r.l.;
-  del capo dell'U.T.C. diFalcone in data 24 marzo 1998;
-  dei progettisti in data 27 marzo 1998;
tutte tendenti a dimostrare l'infondatezza della contestazione assessoriale.
Rilevato:
Dagli elaborati progettuali allegati alla concessione edilizia n. 14/92 ed alle successive concessioni edilizie di variante n. 31/96 e n. 5/97 si evince:
-  che il progetto definitivo, assentito in ultimo con la concessione edilizia di variante n. 5/97, prevede la costruzione di n. 11 unità abitative distribuite in 8 edifici isolati, mentre il progetto originario prevedeva la costruzione di n. 12 edifici;
-  che l'area complessivamente asservita per il calcolo del volume massimo ammissibile è di 101.080 mq. e ricade interamente in zona di verde agricolo del programma di fabbricazione vigente nel comune di Falcone, approvato con decreto assessoriale n. 84/80 del 27 marzo 1980;
-  che il volume massimo complessivo di progetto degli 8 edifici rapportato all'intera superficie di 101.080 mq. da una densità edilizia fondiaria di poco inferiore a 0,03 mc./mq. che è l'indice di densità fondiaria ammesso in zona di verde agricolo per le residenze;
-  che il rapporto tra la superficie totale coperta degli edifici e la superficie totale dell'area complessivamente asservita è inferiore ad 1/50, prescritto dallo strumento urbanistico;
-  che le altezze degli edifici e le reciproche distanze (esattamente di 20 metri) sono conformi ai parametri stabiliti dal programma di fabbricazione;
-  che la localizzazione degli 8 edifici è stata effettuata in modo da frazionare una parte marginale dell'intera area, volumetricamente asservita alle costruzioni.
Considerato:
La previsione di una pluralità di edifici residenziali, nel caso in specie di n. 8 edifici articolati in 11 unità abitative, e la contestuale previsione e realizzazione di una strada che serve da accesso ai vari edifici e di impianti tecnologici (rete idrica, fognaria, elettrica) in un ambito territoriale ristretto e non sparso, sintomatici di un processo lottizzatorio, costituiscono un insediamento edilizio residenziale non ammesso, in linea di principio in zona di verde agricolo, essendo quest'ultima secondo la vigente legislazione urbanistica (vedi art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444) non destinata a nuovi complessi insediativi.
Nel caso all'esame, il formale rispetto di tutti i parametri urbanistici prescritti dal vigente programma di fabbricazione, come si desume dalle relazioni di progetto allegate alle concessioni edilizie, non sembra sussistere per quanto attiene agli indici di densità edilizia fondiaria e di copertura, se si considera, invece, l'effettiva estensione dei lotti di pertinenza tecnica degli edifici, che sono una parte marginale dell'intera area, volumetricamente asservita all'insediamento.
Per quanto precede, è indubbio che le concessioni edilizie sono affette da vizi di legittimità e che pertanto fondate appaiono le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. con la nota prot. n. 603 del 22 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78.
Ciò considerato, non si può non rilevare, tuttavia, che degli 8 edifici previsti: 6 sono stati realizzati, uno risulta iniziato (strutture di fondazione e parte delle strutture in elevazione) mentre uno non è stato iniziato, così come risultano realizzati la strada di accesso e gli impianti tecnologici a servizio dell'insediamento; cosicchè l'eventuale riduzione in pristino, derivante da un provvedimento di annullamento delle concessioni edilizie in argomento, per le rilevanti conseguenze in fatto e in diritto che ne conseguono, deve trovare la sua giustificazione non solo nella necessità di ripristinare l'ordine giuridico violato, ma anche nella sussistenza di comprovate ragioni di pubblico interesse, concreto e attuale, che impongono la modificazione dello stato di fatto; modificazione che appare potenzialmente idonea ad arrecare ulteriore danno ambientale e dunque non consigliabile.
Inoltre non si appalesano gravi danni urbanistici o ambientali, poiché l'ambito chiuso dell'intervento ed il contenuto peso insediativo (30/35 abitanti potenziali), l'assenza di segnalati vincoli paesaggistici o di inedificabilità sull'area oggetto dell'intervento, sembrano escludere ipotesi di gravi compromissioni nell'assetto del territorio comunale.
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che, fermo restando i rilevati vizi di legittimità e salvo altri profili di responsabilità non rientranti nella valutazione del Consiglio, non sembra, tuttavia, sussistere un interesse urbanistico pubblico prevalente all'annullamento della concessione edilizia n. 14/92 e delle successive concessioni edilizie di varianti n. 31/96 e n. 5/97, rilasciate dal sindaco pro-tempore del comune di Falcone, per la parte degli edifici, con annesse opere esterne, già realizzati alla data delle contestazioni assessoriali, in conformità alle predette concessioni edilizie.
Per la costruzione parzialmente realizzata potrà essere consentito il suo completamento funzionale senza aumento del volume e della superficie coperta, mentre si intende annullata la previsione dell'edificio ancora da iniziare, essendo in questo caso prevalente l'interesse pubblico urbanistico per limitare, quanto meno, il peso insediativo dell'intervento nella zona di verde agricolo.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 106 dell'8 aprile 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e per le motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 106 dell'8 aprile 1999 in premessa riportato, è annullata la concessione edilizia n. 14/92 e quelle successive di varianti n. 31/76 e n. 5/97 rilasciate dal sindaco pro-tempore del comune di Falcone, relativamente alla previsione all'edificio ancora da iniziare e per le parti dell'edificio parzialmente realizzato per il quale potrà essere consentito il suo completamento funzionale così come da parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 2

Il comune di Falcone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.20.948)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 1 aprile 1999.
Approvazione del programma di finanziamento di interventi su porti turistici.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CEE n. 2083 che modifica il regolamento n. 4254/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
Visto il programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 (POP 2), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(95) 2194 del 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1;
Considerato che con circolare della Presidenza della Regione siciliana del 13 dicembre 1995, prot. n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 16 dicembre 1995, è stata attivata la prima fase del POP 94/99, riguardante, tra l'altro, la misura 2.2 "Interventi per lo sviluppo turistico", di competenza di questo Assessorato;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 324 del 13 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 1997, di approvazione I fase del POP 94/99;
Considerato che a seguito della suddetta delibera sono stati emanati decreti di finanziamento con impegni assunti nell'esercizio finanziario 1997 per complessive L.50.034.541.074, di cui L. 25.017.270.536 sul cap. 87399/UE L. 17.512.089.376 sul cap. 87400/Stato L. 7.505.181.162 cap. 87401/Regione ed impegno assunto nell'esercizio finanziario 1998 di L.74.000.000 di cui L. 37.000.000 sul cap. 87399/UE L. 25.900.000 sul cap. 87400/Stato L. 11.100.000 sul cap. 87401/Regione;
Vista la propria nota prot. n. 468 del 4 aprile 1997, con la quale quest'Assessorato sottoponeva per l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza la proposta motivata di destinare la somma residua della dotazione finanziaria della misura 2.2 ad interventi sui porti turistici, per l'attivazione della seconda fase della misura;
Visto il verbale del 9 luglio 1997 del Comitato di sorveglianza che approvava la suddetta proposta;
Vista la propria nota prot. n. 1319 del 9 dicembre 1997 con la quale veniva trasmesso alla Presidenza D.R.E. gr. VI CEE il suddetto programma di finanziamento di porti turistici;
Visto il proprio decreto n. 2224/XIV del 18 dicembre 1997, annotato alla Ragioneria centrale per il turismo al n. 24 in data 23 dicembre 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c), nelle more della definizione della procedura prevista per l'approvazione del suddetto programma di finanziamenti dei porti turistici, veniva impegnata la somma residua della misura 2.2 di L. 22.165.458.926, così ripartita: cap. 87399/UE L. 11.082.729.464, cap. 87400/Stato L. 7.757.910.624, cap. 87401/Regione L. 3.324.818.838;
Vista la propria nota prot. n. 59 del 22 gennaio 1998, con la quale questo Assessorato richiedeva alla Presidenza D.R.E. di attivare la procedura scritta per l'approvazione del suddetto programma considerato il suo mancato inserimento nell'ordine del giorno dell'ultimo Comitato di sorveglianza dell'11 dicembre 1997, tenuto conto dei tempi che sarebbero occorsi per la realizzazione degli interventi in riferimento alle scadenze temporali del programma operativo;
Visto il D.P.Reg. n. 425 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata istituita la Commissione tecnica interassessoriale per i progetti FESR per la verifica della coerenza dei programmi proposti con le misure del POP 94/99;
Vista la nota Gab. n. 6159 del 5 maggio 1998, con la quale veniva trasmessa la scheda per gli adempimenti, relativa al programma di finanziamento dei porti turistici di che trattasi, per l'esame da parte della suddetta Commissione;
Vista la nota prot. n. 1318 del 14 maggio 1998, della Direzione regionale per la programmazione con la quale viene comunicata l'approvazione intervenuta nella seduta del 13 maggio 1998, da parte della Commissione tecnica interassessoriale di cui sopra;
Vista la propria nota prot. n. 731 del 19 maggio 1998, con la quale veniva richiesto alla Presidenza D.R.E. di conoscere se, alla luce dell'approvazione intervenuta da parte della suddetta Commissione in data 13 maggio 1998, dovesse ritenersi, altresì, necessaria l'approvazione del Comitato di sorveglianza, nella cui eventualità si richiedeva di comunicare lo stato dell'attivazione della procedura scritta;
Vista la nota prot. n. 1325 del 18 maggio 1998 della Presidenza, Direzione rapporti extraregionali, con la quale era stata inoltrata alla Commissione CE la richiesta di attivazione della procedura scritta;
Vista la nota prot. n. 1896 del 10 luglio 1998, con la quale la Presidenza D.R.E. trasmetteva il parere della CE D.G. XVI del 29 giugno 1998, concernente la suddetta procedura di consultazione;
Vista la nota prot. n. 1984 del 22 luglio 1998 della Presidenza D.R.E., con la quale veniva trasmessa la nota prot. n. 1242 del 26 giugno 1998, dei servizi del Ministero del bilancio dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione Direzione generale, con la quale il Ministero esprimeva il proprio avviso sul programma di che trattasi;
Vista la propria nota prot. n. 59 del 18 dicembre 1999 alla Presidenza D.R.E. Gruppo VI CEE, di riscontro alle osservazioni della Commissione CE e dei servizi del Ministero bilancio e P.E. di cui alle soprarichiamate rispettive note;
Vista la nota del 20 ottobre 1998 del sindaco del comune di Balestrate, con la quale è stato trasmesso il voto CTAR n. 284/72 del 17 giugno 1998 e copia del progetto esecutivo 1° stralcio;
Vista la nota n. 1679 del 18 dicembre 1998, di richiesta al Genio civile OO.MM. di Palermo, di trasmissione dei progetti che risultavano elaborati a livello esecutivo;
Vista la nota prot. n. 11833 del 22 dicembre 1998 dell'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, a riscontro, con la quale si confermava il livello esecutivo dei progetti di Cefalù, Sferracavallo, Sciacca, Portopalo diCapo Passero e Siracusa Porto Piccolo; proponendo, invece, per i porti di Arenella, Isola delle Femmine, Lampedusa e Linosa, stante la necessità di effettuare prioritariamente interventi di completamento delle strutture foranee non ancora pianificata, di programmarli con i prossimi finanziamenti della C.E.;
Vista la nota prot. n. 7969 del 23 dicembre 1998, con la quale il comune di S. Marina Salina, trasmetteva il progetto esecutivo riunito in unico lotto riguardante le opere di completamento della Darsena Commerciale, approvato dall'U.T.C. ai sensi della legge regionale n. 21/85, art. 12;
Visto il decreto n. 1744 del 30 dicembre 1998, annotato alla Ragioneria centrale per il turismo al n. 2 in data 31 dicembre 1998, con il quale, nelle more dell'approvazione della proposta di rimodulazione da parte del Comitato di sorveglianza, venivano impegnate le somme stanziate nell'esercizio finanziario 1998 di L. 75.926.000.000, così ripartite: cap. 87299/UE L. 37.968.000.000 cap. 87400/Stato L. 26.574.100.000 cap. 87401/Regione L.11.338.900.000, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c);
Viste le note nn. 134, 146, 158, 159, 160; tutte in pari data 11 gennaio 1999 con le quali l'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo ha trasmesso i progetti esecutivi di Sferracavallo, Siracusa, Portopalo di Capo Passero, Siracusa Porto Piccolo, redatti ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 350/1895, Sciacca, Cefalù, approvati ai sensi della legge regionale n. 21/85, artt. 17 e 50;
Vista la propria nota prot. n. 120 del 5 febbraio 1999, con la quale è stata convocata una riunione operativa, con l'Assessorato regionale territorio ed ambiente e l'ufficio di Genio civile OO.MM. di Palermo, al fine di valutare i provvedimenti di competenza necessari a rendere cantierabili i progetti esecutivi;
Vista la nota prot. n. 1508 del 17 febbraio 1999 del Genio civile OO.MM., con la quale è stato trasmesso il progetto di S. Leone per un importo complessivo di L. 5.000.000.000, approvato dal CTAR con voto 19740 del 24 gennaio 1992;
Vista la nota prot. n. 1506 dal 7 marzo 1999 del comune di S. Marina di Salina, con la quale viene trasmessa la delibera di G.M. n. 42 del 7 marzo 1999, relativa alla riduzione del tempo utile di esecuzione a 19 mesi del progetto del porto di cui sopra;
Vista la propria nota prot. n. 221 del 15 marzo 1999, con la quale si restituisce il predetto progetto affinché venga sottoposto per il parere tecnico all'U.T.C. limitatamente alle compatibilità della riduzione del tempo utile di esecuzione;
Vista la nota prot. n. 1703 del 16 marzo 1999, a riscontro, dell'ufficio tecnico del suddetto comune, con la quale viene restituito il progetto di che trattasi munito dell'approvazione richiesta;
Vista la nota prot. n. 2966 dell'8 febbraio 1999 del comune di Balestrate, con la quale viene trasmessa la delibera di G.M. n.27 dell'8 marzo 1999, relativa alla modifica della delibera di G.M. n. 93 del 13 maggio 1998, riguardante la riduzione del tempo utile di esecuzione a 18 mesi dei lavori concernenti il porto di cui sopra;
Vista la propria nota prot. n. 233 del 15 marzo 1999, con la quale viene restituito il suddetto progetto affinché venga sottoposto per il parere tecnico all'ufficio competente ex lege n. 21/85, art. 3, limitatamente alla compatibilità della riduzione del tempo utile di esecuzione;
Vista la nota prot. n. 3220 del 16 marzo 1999, a riscontro, con la quale il suddetto comune trasmette il progetto di cui sopra munito del parere prot. n. 1296 del 16 marzo 1999 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, Ispettorato regionale tecnico;
Vista la nota prot. n. 3328 del 30 marzo 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile OO.MM.di Palermo trasmette il progetto di Bonagia approvato in linea tecnica dallo stesso ufficio ai sensi della legge regionale n. 21/85, artt. 17 e 50;
Viste le perizie di completamento redatte dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, riguardanti Milazzo, 1° e 2° stralcio, S. Agata Militello, di cui alle note di trasmissione n. 14338 del 4 dicembre 1996, n. 13748 del 4 gennaio 1996, n. 14270 dell'8 novembre 1995, tutte approvate dall'ufficio del Genio civile OO.MM. ai sensi della legge regionale n. 21/85, artt. 17 e 50; e Messina - Batteria Masotto redatta dal direttore dei lavori ing. Mallandrino di cui alla nota di trasmissione n. 229/96 del 30 giugno 1996, approvate in linea tecnica dall'Ispettorato regionale tecnico con parere n. 447 del 31 marzo 1999 ai sensi della legge regionale n. 21/85, art. 12;
Vista la nota prot. n. 3327 del 30 marzo 1999 dell'ufficio del Genio civile OO.MM.di Palermo, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo del porto di Mazara del Vallo "lavori di costruzione della banchina turistica ed opere complementari" dell'importo di L. 8.000.000.000, riservandosi di trasmettere copia debitamente vistata dopo che sarà espresso il parere approvativo dell'Ispettorato regionale tecnico;
Considerata l'urgenza di pervenire all'approvazione del programma dei finanziamenti dei porti turistici per l'attivazione della seconda fase della misura anche in considerazione della necessità di pervenire entro il mese di giugno alla stipula dei contratti d'appalto come richiesto dal Comitato di sorveglianza del 18 febbraio 1999, di cui al verbale di seguito specificato;
Considerato che il tempo di esecuzione previsto dal suddetto progetto risulta di 12 mesi;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla successiva integrazione del suddetto progetto esecutivo a seguito del parere dell'Ispettorato regionale tecnico, se reso compatibilmente con la necessità di pervenire alla stipula del contratto d'appalto entro il mese di giugno;
Vista la nota prot. n. 672 del 29 marzo 1999 della Presidenza, Direzione della programmazione, con la quale è stata trasmessa la sintesi del verbale della riunione del Comitato di sorveglianza del 18 dicembre 1999, con il quale è stata chiusa la procedura scritta;
Vista la nota prot. n. 675 del 30 marzo 1999 della Presidenza, Direzione della programmazione, con la quale è stata trasmessa copie della deliberazione della Giunta regionale n. 44 dell'1 marzo 1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relative alla rimodulazione delle misure FESR del POP 94/99, assentita da parte del Comitato di sorveglianza del 18 febbraio 1999;
Considerato che la rimodulazione assentita dal suddetto Comitato di sorveglianza prevede per la presente misura 2.2. una dotazione finanziaria di mld 135.539; e che, pertanto, si ritiene possibile procedere al finanziamento del presente programma di porti turistici entro la disponibilità finanziaria residua, al netto degli impegni già assunti con la cosiddetta prima fase, di cui in premessa;
Considerato che tutti i progetti risultano esecutivi ed entro il limite di tempo utile di esecuzione di 18 mesi richieste dal Comitato di sorveglianza di cui al suddetto verbale;
Ritenuto, tuttavia, che alla stipula degli appalti entro il mese di giugno, così come richiesto dal C.d.S., potrà pervenirsi solo a seguito dell'emanazione dei provvedimenti per quanto di competenza da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di potere procedere al finanziamento del programma dei porti turistici, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria della misura, cosi come sopra descritta e come risultante dall'allegato A alle delibera di Giunta regionale n. 44 dell'1 marzo 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma di finanziamenti dei seguenti interventi:
Salina - Opere di completamento della Darsena commerciale. Importo complessivo L. 21.868.081.000. Tempo utile di esecuzione 18 mesi. Importo a base d'asta L. 15.767.000.000.
Balestrate - Opere di completamento del piano regolatore portuale. Importo complessivo L. 22.000.000.000. Tempo utile di esecuzione 18 mesi. Importo a base d'asta L.21.000.000.000.
Sferracavallo - Manutenzione di opere esistenti lavori urgenti alla rifioritura del molo foraneo, ripristino dei fondali e pontili galleggianti. Importo complessivo L. 3.000.000.000. Tempo utile di esecuzione 14 mesi. Importo a base d'asta L.2.790.800.000.
Cefalù - Presidiana. Realizzazione di opere di sistemazione funzionale delle strutture di ormeggio e di potenziamento degli impianti esistenti. Importo complessivo L. 1.850.000.000. Tempo utile di esecuzione 10 mesi. Importo a base d'asta L.1.652.976.240.
Siracusa - Porto Piccolo - Lavori di ricarica della mantellata, rifacimento rete elettrica e segnalamento luminoso dei moli lato riviera Dionisio, realizzazione impianto illuminazione. Importo complessivo L. 1.730.000.000. Tempo utile di esecuzione 7 mesi. Importo a base d'asta L.1.569.320.000.
Siracusa - Portopalo di Capo Passero - Costruzione degli impianti elettrico, antincendio e segnalamenti luminosi. Importo complessivo L. 2.570.000.000. Tempo utile di esecuzione 7 mesi. Importo a base d'asta L.2.427.256.181.
Sciacca - Perizia per la realizzazione di strutture di ormeggio prefabbricate del tipo galleggianti lungo le banchine S. Paolo. Importo complessivo L. 300.000.000. Tempo utile di esecuzione 4 mesi. Importo a base d'asta L.453.850.000.
Agrigento - Porto diSan Leone - Lavori di completamento funzionale del porticciolo turistico. Importo complessivo L. 5.000.000.000. Tempo utile di esecuzione 12 mesi. Importo a base d'asta L.3.605.000.000.
Valderice Porto di Bonagia - Sistemazione della banchina e del retrostante piazzale. Rifiorimento della testata del molo foraneo e ripristino dei fondali operativi. Importo complessivo L. 1.360.000.000. Tempo utile di esecuzione 12 mesi. Importo a base d'asta L.1.050.000.000.
Milazzo - Lavori di adeguamento planoaltimetrico della banchina corrente sul molo L. Rizzo, 1° stralcio L. 1.954.449.838. Tempo utile di esecuzione 10 mesi. Importo a base d'asta L.1.177.469.750.
Milazzo - Lavori di adeguamento planoaltimetrico della banchina corrente sul molo L. Marullo, 2° stralcio L. 2.483.657.416. Tempo utile di esecuzione 10 mesi. Importo a base d'asta L.1.694.755.000.
Messina - Passeggiata a mare della foce del torrente Boccetta alla batteria masotto Banchina Nettuno L. 1.805.205.000. Tempo utile di esecuzione 7 mesi. Importo a base d'asta L.1.015.626.500.
S. Agata Militello - Costruzione di un tratto di banchina finalizzata all'attracco dei natanti da diporto e prolungamento dell'opera di difesa L. 1.120.000.000. Tempo utile di esecuzione 6 mesi. Importo a base d'asta L.449.052.734.

Art. 2

Alla suddetta spesa per complessive L. 67.241.393.254 si farà fronte per L. 22.165.458.926, con impegno assunto con decreto n. 2224 del 18 dicembre 1997 e per L. 45.075.934.328 con impegno assunto con decreto n. 1744/XIV del 30 dicembre 1998.

Art. 3

I contratti d'appalto dovranno essere stipulati entro il mese di giugno 1999 come richiesto dal Comitato di sorveglianza del 18 febbraio 1999, di cui al relativo verbale.
Alla stipula dei contratti d'appalto provvederanno direttamente quali stazioni appaltanti il comune di S. Marina Salina e di Balestrate e, per i rimanenti progetti, l'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo questa stazione appaltante incaricata con il presente decreto da quest'Assessorato.

Art. 4

A seguito dei contratti d'appalto stipulati, con successivi provvedimenti si procederà all'accreditamento delle somme.

Art. 5

Ciascuno dei suddetti interventi dovrà essere concluso entro il relativo tempo di esecuzione, come da capitolato speciale d'appalto.
Il completamento dei pagamenti, compreso il pagamento dei collaudi finali, dovranno avvenire, inderogabilmente, entro la scadenza del 31 dicembre 2001, fissata dalla C.E. per il POP 94/99.
In considerazione di quanto sopra non saranno ritenute ammissibili da parte della C.E. le spese sostenute oltre la suddetta data di scadenza.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 1999.
  ROTELLA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 aprile 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 10.
(99.20.963)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 26 maggio - 3 giugno 1999, n. 224.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a, e terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), e dell'art. 15 della legge della Regione siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», promossi con due ordinanze emesse il 16 aprile 1997 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi proposti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, iscritte ai nn. 793 e 794 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 47 dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione del Consiglio di presideriza della Corte dei conti nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e l'avvocato Francesco Torre per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, accogliendo il ricorso di alcuni magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni della Corte per la Regione siciliana, ha annullato due circolari del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in cui si invitavano tutti i magistrati della Corte stessa a comunicare la loro eventuale disponibilità per l'assunzione dell'incarico di presidente effettivo o supplente del collegio dei revisori del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) di Palermo. L'annullamento è fondato sulla violazione dell'art. 5 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), ai cui sensi detti incarichi sono conferiti a magistrati in servizio presso le sezioni della Corte per la Regione siciliana.
Nel corso del giudizio di appello contro la pronuncia, promosso dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 16 aprile 1997, pervenuta a questa Corte il successivo 30 ottobre (R.O. n. 793 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana, dell'art. 5, comma 1, lettera a (che prevede la nomina di un membro effettivo e di uno supplente del collegio dei revisori ad opera delle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, che li scelgono fra i magistrati in servizio presso le stesse), e comma 3 (che attribuisce la presidenza del collegio al revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti), della predetta legge regionale n. 25 del 1976.
Il remittente premette, in via interpretativa, che - in forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, all'art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982 - gli incarichi in questione devono essere conferiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, e non più dalle sezioni della Corte per la Regione siciliana, come testualmente prevede la norma impugnata.
Quest'ultima, tuttavia, appare al remittente in contrasto con numerosi precetti della Costituzione e dello Statuto speciale, in quanto, prevedendo lo svolgimento da parte di magistrati di un incarico obbligatorio presso un ente regionale, verrebbe ad incidere sull'indipendenza dei magistrati stessi e sul loro status, nonché ad eccedere le attribuzioni legislative della Regione siciliana.
Le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, previste dall'art. 23 dello Statuto speciale, sarebbero, come la Corte stessa, organi dello Stato-ordinamento, onde non potrebbero essere oggetto della potestà legislativa della Regione, la quale non avrebbe alcun potere di imporre ad esse, o ai loro componenti, obblighi di alcun genere, come quello di rivestire incarichi presso enti regionali. La materia dello status dei magistrati, compresi quelli delle sezioni regionali della Corte dei conti, non rientrerebbe fra quelle attribuite alla competenza legislativa della Regione.
Verrebbero in gioco i principi costituzionali di indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti (art. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione), nonché di autonomia della magistratura (art. 104, primo comma), di necessario consenso dell'interessato per l'assunzione di funzioni diverse da quelle d'istituto (art. 107, primo comma), e di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario e di ordinamento delle magistrature (art. 108, primo comma).
L'attribuzione di un incarico presso un ente regionale inciderebbe sia sull'indipendenza dei magistrati contabili, potendo ritenersi inopportuno che un magistrato rivesta incarichi nell'ambito della Regione presso cui esercita le sue funzioni, sia sulla competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, trattandosi di incarichi previsti dalla legge regionale come obbligatori, con la conseguente inoperatività dell'organo in caso di mancata nomina o di mancato consenso dell'interessato: ciò in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Infine la norma denunciata sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia rispetto agli altri loro colleghi: profilo questo che non potrebbe ritenersi superato nemmeno in vista della portata circoscritta della norma, vuoi quanto al numero di incarichi previsti, vuoi quanto ai compensi.
La rilevanza della questione sollevata discenderebbe dal fatto che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'infondatezza o l'inammissibilità per difetto di interesse della pretesa fatta valere nel giudizio a quo dai ricorrenti, i quali ritengono che gli incarichi dovrebbero essere conferiti solo ai magistrati in servizio in Sicilia.
2. - Si è costituito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, appellante nel giudizio a quo, chiedendo in un primo tempo che la questione fosse dichiarata "inammissibile e infondata".
In una successiva memoria, prodotta in vista dell'udienza, la difesa del Consiglio di presidenza chiede invece che la questione sia dichiarata infondata per quanto riguarda i profili più generali concernenti la possibilità stessa, per la legge regionale, di prevedere il conferimento di siffatti incarichi a magistrati della Corte dei conti; fondata invece per quanto riguarda la limitazione operata dalla legge là dove dispone che gli incarichi siano conferiti a magistrati in servizio in Sicilia.
Quanto ai profili più generali, la parte osserva che il compito di stabilire i modi di tutela dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti e di definire lo status dei magistrati è affidato alla legge. Ora, la possibilità di conferimento ai magistrati della Corte dei conti di incarichi extraistituzionali sarebbe prevista già dal combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982. Tale disciplina sarebbe poi stata completata con la legge n. 241 (recte: 421) del 1992, che ha delegato il Governo ad emanare norme dirette fra l'altro a prevedere che incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione possano essere conferiti "in casi rigorosamente predeterminati" (art. 2, comma 1, lettera p). L'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in attuazione di tale delega, ha stabilito il principio che possono essere conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni solo incarichi espressamente contemplati dalla legge o da altra fonte normativa, e ha previsto per i magistrati l'emanazione di appositi regolamenti che determinino gli incarichi consentiti e quelli vietati. Per i magistrati della Corte dei conti, il D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati nella Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) ha espressamente ammesso che essi possano essere chiamati a coprire incarichi previsti dalla legge dello Stato o dallo stesso regolamento con specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in genere (art. 3, comma 3, lettera h), e in particolare a partecipare a collegi sindacali o di revisori dei conti nei casi espressamente previsti "da legge dello Stato o delle Regioni" (art. 3, comma 6, lettera g).
Non avrebbero dunque fondamento i dubbi avanzati sulla legge impugnata sotto il profilo della violazione dell'indipendenza dei magistrati e della riserva di legge statale in tema di magistrature: essa infatti si sarebbe limitata ad utilizare una possibilità offerta dalla legge statale. Né l'incarico in questione sarebbe configurato come un dovere indefettibile, con conseguente lesione dell'autonomia del magistrato, ma come una "nomina", liberamente accettabile o rinunciabile.
Per le stesse ragioni non sarebbe fondato il dubbio che la disposizione denunciata ecceda le competenze della Regione. Questa avrebbe esercitato il suo potere di disciplina di un ente o di un organismo regionale, e avrebbe disciplinato in concreto l'utilizzo della facoltà, offerta dalla legge statale, di avvalersi dell'opera di magistrati della Corte dei conti. Fonte prima dell'incarico, per il magistrato, non sarebbe dunque la legge regionale.
Quanto poi all'obiezione secondo cui, ove mancasse il consenso del magistrato, l'organo previsto dalla legge regionale resterebbe inoperante, la parte osserva che si tratterebbe pur sempre di un caso limite, che potrebbe riguardare qualsiasi organo.
La parte ritiene invece fondata la censura di contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza per la disparità di trattamento fra i magistrati in servizio in Sicilia e gli altri. La limitazione territoriale per l'assunzione dell'incarico si tradurrebbe in un divieto per i magistrati diversi da quelli in servizio in Sicilia di assumere l'incarico, e, in ultima analisi, in un vero e proprio criterio di assegnazione degli incarichi.
La disposizione sarebbe quindi, oltre che irragionevole, contraria ad una legge fondamentale dello Stato, che riserva a se stessa o ad atti da essa delegati di stabilire i criteri di assegnazione degli incarichi nonché gli organi competenti a fissare tali criteri: in violazione, oltre che dell'art. 3, anche degli artt. 108, primo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.
Pertanto la parte chiede l'accoglimento della questione nei limiti predetti.
3.  -  E' intervenuto il Presidente della Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo la Regione, la sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, come il Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva, sarebbe organo ausiliario dell'apparato costituzionale della Regione stessa, costituendo il complemento necessario del decentramento istituzionale realizzato con l'autonomia regionale. In tal senso deporrebbe l'art. 23, terzo comma, dello Statuto siciliano, che prevede la nomina dei magistrati delle sezioni ad opera dei Governi dello Stato e della Regione d'accordo fra loro, anche se poi l'art. 10 delle norme di attuazione approvate con decreto legislativo n. 655 del 1948 ha ridotto tale accordo alla previa intesa con il Governo regionale ai fini della destinazione dei magistrati, con il loro consenso, alle sezioni regionali.
La norma denunciata si fonderebbe sul ruolo di organo al servizio dello Stato-comunità, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, proprio della Corte dei conti, utilizzando, a garanzia della oculata gestione degli enti regionali, il particolare contributo di esperienza dei magistrati delle sezioni regionali della Corte dei conti per la loro neutralità e la loro specifica attitudine ad esaminare tutti gli aspetti della contabilità pubblica.
Non sussisterebbe dunque alcuna violazione degli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto, né degli artt. 108 e 116 della Costituzione.
Quanto alla censura di violazione degli artt. 104 e 107 della Costituzione, essa sarebbe da escludere in radice, dato che la nomina di detti magistrati è subordinata alla competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Né l'incarico inciderebbe sullo status dei magistrati, trattandosi di funzioni non di istituto, conferite dall'organo di autogoverno con il consenso dell'interessato. L'ipotesi di inoperatività dell'organo per mancata nomina o mancato consenso sarebbe poi smentita dai fatti, che dimostrano come dall'entrata in vigore della legge impugnata non vi siano mai state difficoltà di reperimento dei magistrati delle sezioni regionali destinati a presiedere i collegi dei revisori dei conti negli enti regionali.
Sarebbe infondata anche la censura di violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza. Le esigenze di buon andamento indurrebbero a preferire, per il conferimento di incarichi presso la Regione, magistrati in servizio in Sicilia, sia per la loro maggiore esperienza in materia di enti regionali, sia per la minore spesa che l'incarico comporta: donde la non irragionevolezza della scelta, e conseguentemente l'assenza di contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 97 della Costituzione.
4.  -  Nel corso di un altro giudizio di appello avverso una sentenza del TAR per la Sicilia che ha annullato alcuni provvedimenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti relativi al conferimento di incarichi di presidente del collegio dei revisori in due enti regionali siciliani, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 16 aprile 1997, pervenuta a questa Corte il 30 ottobre 1997 (R.O. n. 794 del 1997), ha sollevato una analoga questione di legittimità costituzionale, che investe, sempre in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, l'art. 15 della legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», nella parte in cui prevede l'attribuzione degli incarichi di presidente del collegio dei revisori dei conti di alcuni enti regionali a magistrati della Corte dei conti.
Il giudice remittente premette di ritenere applicabile agli incarichi predetti l'art. 22 della stessa legge regionale, ai cui sensi "i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione": onde gli incarichi in questione dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti a magistrati della Corte in servizio nelle sezioni per la Regione siciliana.
Le censure mosse dal giudice a quo alla disposizione denunciata sono identiche a quelle svolte nella precedente ordinanza (R.O. n. 793 del 1997) riguardo alla disposizione di legge regionale colà impugnata; e identica è la motivazione della rilevanza della questione.
5.  -  Anche in questo giudizio si è costituito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in un primo tempo chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile e infondata, e chiedendo invece, in successiva memoria, sulla base delle medesime considerazioni svolte nell'altro giudizio, che la questione, la quale investirebbe anche l'art. 22 della legge regionale n. 212 del 1979, ancorché il dispositivo dell'ordinanza non lo menzioni, sia accolta relativamente alla limitazione operata dalla legge, per cui gli incarichi in questione dovrebbero essere conferiti a magistrati in servizio nelle sezioni regionali della Corte dei conti.
6.  -  E' intervenuto il Presidente della Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.
Sarebbe inammissibile, per difetto di rilevanza, nella parte in cui si riferisce al conferimento dell'incarico di presidente del collegio dei revisori dell'Ente siciliano per la promozione industriale (cui aveva riguardo una delle due nomine impugnate dai ricorrenti nel giudizio a quo), in quanto la composizione di tale organo non sarebbe disciplinata dall'impugnato art. 15 della legge regionale n. 212 del 1979, ma dall'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 (Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali).
La parte sostiene poi l'infondatezza della questione con i medesimi argomenti già prospettati nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 793 R.O. 1997.

Considerato in diritto

1.  -  Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato due questioni di contenuto analogo. La prima (R.O. n. 793 del 1997) investe l'art. 5, primo comma, lettera a, e terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria): la lettera a del primo comma prevede che un membro effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI), enti dipendenti dalla Regione, siano nominati dalle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana fra i magistrati in servizio presso le stesse; il terzo comma a sua volta dispone che la presidenza del collegio dei revisori sia attribuita al revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti.
La seconda questione (R.O. n. 794 del 1997) riguarda l'art. 15 della legge della Regione siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», nella parte in cui prevede l'attribuzione degli incarichi di presidente del collegio dei revisori dei conti di alcuni enti regionali a magistrati della Corte dei conti, che dovrebbero essere scelti fra quelli in servizio in Sicilia, dovendosi ad avviso del remittente applicare anche ad essi il disposto dell'art. 22 della stessa legge regionale, ai cui sensi "i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'Amministrazione di competenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione". Poiché anche tale questione, in taluno dei profili prospettati, investe la limitazione territoriale della scelta dei magistrati nominandi, discendente dall'ultima disposizione citata, deve ritenersi che anche l'art. 22 della legge regionale n. 212 del 1979, ancorché non indicato nel dispositivo dell'ordinanza, sia oggetto della questione, nella parte in cui vincola a scegliere fra quelli in servizio nel territorio regionale anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte degli organi di controllo degli enti.
Le disposizioni denunciate sono ritenute dal giudice a quo operanti, a seguito della disciplina statale sopravvenuta, che attribuisce al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, fra l'altro, la competenza per il conferimento ai magistrati di detta Corte di incarichi estranei a loro compiti istituzionali (art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982, cui rinvia l'art. 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988), solo per ciò che attiene all'obbligo di nominare magistrati della Corte dei conti, e di sceglierli fra quelli in servizio in Sicilia, e non più per quanto attiene alla competenza a provvedere a dette nomine, che sarebbe appunto attribuita al Consiglio di presidenza.
Ad avviso del remittente esse sarebbero in contrasto, in primo luogo, con le norme dello Statuto speciale che delimitano la potestà legislativa regionale e disciplinano la costituzione di sezioni regionali della Corte dei conti (artt. 14, 17 e 23), in quanto, prevedendo incarichi obbligatori presso enti regionali in capo a magistrati della Corte dei conti, inciderebbero sullo status di questi, che sarebbe materia estranea alle attribuzioni regionali. Sarebbero altresì in contrasto con le norme della Costituzione che riservano alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento delle magistrature (art. 108, primo comma), e che garantiscono l'indipendenza della Corte dei conti (artt. 100, terzo comma, 104, primo comma, 108, secondo comma) e l'inamovibilità dei magistrati (art. 107, primo comma, che comporterebbe il necessario consenso dell'interessato per l'attribuzione di funzioni diverse da quelle di istituto), in quanto inciderebbero sullo status e sulla indipendenza dei magistrati contabili, potendosi fra l'altro ritenere inopportuno che essi rivestano incarichi nell'ambito della Regione presso cui esercitano le loro funzioni, nonché sulla competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, trattandosi di incarichi previsti dalla legge come obbligatori, con la conseguente inoperatività del collegio dei revisori in caso di mancata nomina o di mancato consenso del magistrato. Il che, inoltre, comporterebbe una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Infine, le disposizioni denunciate contrasterebbero con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento che si realizzerebbe, a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia, rispetto agli altri loro colleghi.
2. - Le questioni hanno oggetti strettamente connessi e possono perciò essere riunite per essere decise con unica pronunzia.
3. - Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione siciliana riguardo alla questione relativa all'art. 15 della legge regionale n. 212 del 1979, fondata sul rilievo che una delle nomine impugnate nel giudizio a quo riguarda un organo la cui composizione non è disciplinata da detta legge, bensì dall'art. 6 della legge della Regione siciliana 21 dicembre 1973, n. 50.
Ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente che nel giudizio a quo la disposizione impugnata debba trovare applicazione: e poiché l'ordinanza è stata emessa nei giudizi riuniti, in uno dei quali l'applicabilità della disposizione denunciata è fuori discussione, non sussiste difetto di rilevanza, restando poi affidata al giudice remittente la soluzione degli eventuali problemi di applicabilità della pronuncia di questa Corte a taluno dei giudizi riuniti che davanti ad esso si svolgono.
4.  -  Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.
Non può condividersi la tesi del remittente, secondo cui la semplice previsione, contenuta in una legge regionale, che un incarico, nell'ambito di un ente dipendente dalla Regione, debba essere attribuito a magistrati, in ispecie della Corte dei conti, eccederebbe dalla competenza legislativa regionale, violerebbe la riserva di legge statale in tema di ordinamento delle magistrature e di status dei magistrati, inciderebbe illegittimamente sulla indipendenza della Corte dei conti, garantita sia nel suo profilo di organo di controllo, sia nel suo profilo di organo giurisdizionale, e contrasterebbe con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Occorre infatti distinguere nettamente fra la disciplina legislativa che determina la possibilità, i limiti, le condizioni e le modalità per l'attribuzione a magistrati (dell'ordine giudiziario o delle magistrature speciali) di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, e una disciplina legislativa che, sul presupposto di quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi.
La prima attiene allo status del magistrato e rientra dunque nell'ambito della riserva di legge statale sancita dall'art. 108, primo comma, della Costituzione, secondo la costante interpretazione offertane nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 4 del 1956, n. 81 del 1976, n. 43 del 1982, n. 150 del 1993; da ultimo, sentenza n. 86 del 1999). Infatti, come per tutti i pubblici dipendenti, così per i magistrati, i limiti di compatibilità dell'ufficio ricoperto con lo svolgimento di altre attività e con l'assunzione di altri incarichi sono un elemento del loro stato giuridico. In particolare, poi, per i magistrati, l'assunzione di compiti e lo svolgimento di attività estranee a quelle proprie dell'ufficio ad essi affidato - anche quando non richiedano una sospensione o una riduzione delle funzioni ordinarie del magistrato - sono fattori suscettibili, in astratto, di incidere sulla loro indipendenza ed imparzialità, connotato e condizione essenziale per l'esercizio della funzione loro attribuita: sia in quanto può esservi una interferenza diretta fra compiti propri e ulteriori attività svolte, sia in quanto l'attribuzione stessa, o la possibilità di attribuzione dell'incarico, per la sua natura e per i vantaggi che possono derivarne, può tradursi in un indiretto condizionamento del magistrato.
Nessun dubbio può sussistere dunque sulla appartenenza alla esclusiva competenza del legislatore statale del compito di dettare la disciplina relativa agli incarichi extraistituzionali dei magistrati, disciplina che dovrà, in concreto, essere rispettosa delle esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità, e dunque prevedere condizioni e procedure per il conferimento o per l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico con esse compatibili. Né, quanto alla esclusività della competenza statale, potrebbe esservi ragione per distinguere fra magistrati dell'ordine giudiziario o comunque istituzionalmente investiti solo di funzioni giurisdizionali, e magistrati cui possono essere attribuite anche funzioni diverse, come quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: sia per la unicità dello status oggi previsto per questi ultimi, al di là della contingente attribuzione di funzioni giurisdizionali o di altre funzioni, sia perché Consiglio di Stato e Corte dei conti sono istituti appartenenti all'ordinamento statale, come tali sottratti ad ogni intervento legislativo regionale, e dei cui componenti la legge statale è tenuta a garantire l'indipendenza dal Governo (art. 100, terzo comma, della Costituzione), e a maggior ragione da organi politici territoriali.
L'art. 23, primo e secondo comma, dello Statuto siciliano, e le norme di attuazione dettate con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, prevedono bensì la costituzione, in Sicilia, di una sezione di controllo e di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti: ma non le configurano come organismi appartenenti all'ordinamento autonomo della Regione, sui cui componenti possa quindi esplicarsi una qualsiasi potestà legislativa regionale.
5.  -  Ad opposta conclusione deve giungersi invece, come si è accennato, in relazione ad una legge regionale che, nel disporre, entro l'ambito della competenza della Regione, circa l'organizzazione di apparati e di attività della Regione stessa, o da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di singoli magistrati, per compiti che comportino l'attribuzione di incarichi, estranei a quelli di istituto, conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla normativa di status applicabile.
Siffatta previsione non si configura di per sé come incidente sulla disciplina (statale) degli incarichi extraistituzionali dei magistrati, ma piuttosto come l'utilizzazione di una facoltà prevista da quella disciplina legislativa.
In questo caso la legge regionale non incide sullo status del magistrato, più di quanto vi incida la decisione di qualunque soggetto che, in forza della facoltà riconosciuta dall'ordinamento, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale sugli incarichi, intenda avvalersi dell'opera di un magistrato attraverso il conferimento di un incarico siffatto.
6.  -  La disciplina in tema di incarichi extraistituzionali a magistrati della Corte dei conti - a parte la norma sulla competenza del Consiglio di presidenza, contenuta, come si è detto, nell'art. 13, secondo comma, n. 3, della legge n. 186 del 1982, applicabile a detto Consiglio in forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988 - è contenuta oggi nell'art. 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nel D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), che hanno innovato sulla generica previsione dell'art. 7, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 1934, sulla cui base detti magistrati potevano ricevere o accettare incarichi, oltre che nei casi stabiliti da leggi o regolamenti, quando non fossero "in contrasto con le norme vigenti" e solo in seguito ad ordinanza del Presidente, sentito il Consiglio di presidenza.
Il principio generale affermato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è quello secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi "che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati" (comma 2). Per quanto riguarda in ispecie i magistrati, viene demandato ad apposito regolamento l'emanazione di norme "dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati" (comma 3), e si stabilisce che, scaduto invano il termine per l'emanazione del regolamento, "l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative" (comma 4). Il D.P.R. n. 388 del 1995 ha dettato le norme per i magistrati della Corte dei conti.
Esso stabilisce fra l'altro che i magistrati non possono ricoprire incarichi se non nei casi espressamente previsti "da leggi dello Stato o dal presente regolamento" (art. 2, comma 1); che gli incarichi "non possono essere conferiti né autorizati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l' indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti" (art. 2, comma 2); che il Consiglio di presidenza, sulla base di criteri oggettivi previamente adottati - che devono assicurare anche una "equa ripartizione" degli incarichi fra tutti i magistrati -, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, il numero complessivo di magistrati della Corte utilizzati dall'amministrazione richiedente, il numero e la qualità degli incarichi espletati dall'interessato nell'ultimo quinquennio (art. 2, commi 3 e 4); che gli incarichi sono attribuiti sulla base di una richiesta non nominativa dell'amministrazione interessata o anche, in base a motivate ragioni, e previo consenso del magistrato interessato, su indicazione nominativa (art. 3, commi 2 e 4); che sono consentiti in via generale una serie di tipi di incarichi elencati (art. 3, comma 3), fra cui quelli "previsti da legge dello Stato o dal presente regolamento, con specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in generale, salvo quanto previsto dall'art. 2" (lettera h); che sono, invece, vietati alcuni tipi di incarichi elencati (art. 3, comma 6), fra i quali quelli di "partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti", ma con salvezza dei "casi espressamente previsti da legge dello Stato o delle regioni" (lettera g).
7.  -  La Corte non è chiamata in questa sede a vagliare la conformità a Costituzione della norma (art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993) che demanda ad un regolamento la determinazione degli incarichi consentiti e di quelli vietati. E' sufficiente, ai fini del presente giudizio, constatare che la disciplina in vigore non esclude l'assunzione, da parte dei magistrati della Corte dei conti, di incarichi nell'ambito di collegi di revisori dei conti di enti disciplinati da legge regionale (art. 3, comma 6, lettera g, del D.P.R. n. 388 del 1995); e che, del resto, il principio legislativamente affermato, destinato a valere anche in mancanza del regolamento, è quello dell'ammissibilità di incarichi espressamente previsti da legge o da "altre fonti normative" (art. 58, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993), onde ancora una volta non è esclusa la possibilità di assunzione di incarichi previsti da una legge regionale, fermo restando che è solo la fonte statale, secondo quanto si è sopra precisato, a poter determinare i limiti e le condizioni di ammissibilità degli incarichi in generale.
8.  -  Le disposizioni impugnate, nella parte in cui prevedono l'attribuzione dell'incarico di revisore dei conti di enti regionali a magistrati della Corte dei conti, non eccedono dunque dalla competenza regionale, né di per sé violano i parametri costituzionali invocati, relativi alle garanzie di indipendenza della Corte dei conti e dei suoi magistrati, in quanto non vanno intese come dirette a prevedere la possibilità o i limiti della attribuzione ai magistrati contabili di incarichi extraistituzionali, incidendo così sul loro status, ma come dirette a disciplinare l'organizzazione degli enti regionali considerati, utilizzando, per quanto riguarda la composizione dei loro collegi dei revisori, la facoltà, discendente dalle norme statali, di conferimento di detti incarichi a magistrati della Corte dei conti, sul presupposto, dunque, e alla condizione che essi risultino attribuibili in base alla normativa concemente il loro status.
9.  -  Né può condividersi il rilievo secondo cui, configurandosi tali incarichi, nelle leggi regionali, come necessariamente attribuiti a magistrati della Corte dei conti, le relative previsioni verrebbero ad incidere sulla competenza del Consiglio di presidenza, che sarebbe costretto a conferire gli incarichi, perché altrimenti si determinerebbe l'inoperatività dell'organo, con violazione, dunque, anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Il carattere "necessario" di tali incarichi, ai fini della regolare composizione dei collegi dei revisori secondo la disciplina legislativa regionale, non comporta affatto né l'obbligo per il magistrato designato di accettare l'incarico, estraneo ai suoi compiti di istituto, né l'obbligo per il Consiglio di presidenza di conferirlo: al contrario, il Consiglio conserva intatti i suoi poteri-doveri di deliberazione sulla sola base delle norme statali che disciplinano in generale gli incarichi e dei criteri oggettivi che esso deve preventivamente darsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 388 del 1995.
Quella che nessuno, in concreto, possa essere designato, ovvero che nessuno accetti l'incarico, è una eventualità di mero fatto, verificandosi la quale spetterebbe al legislatore regionale valutare l'opportunità o la necessità di modificare la disciplina di sua competenza per rendere comunque possibile la costituzione degli organi in questione. Non basta questa mera eventualità, né l'eventuale inconveniente di fatto che si verifichi, a configurare un contrasto della disposizione regionale con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
10  -  Si deve a questo punto valutare se le disposizioni censurate confliggano con i parametri costituzionali invocati nella parte in cui restringono la scelta, ai fini degli incarichi in questione, ai magistrati contabili in servizio nell'ambito della Regione siciliana: o direttamente, come nel caso dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del 1976, o attraverso l'applicazione ai magistrati contabili della norma dettata in generale per i dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici chiamati a far parte degli organi collegiali di controllo (art. 22 della legge regionale n. 219 del 1979).
Non è fondata la prospettazione dell'autorità remittente, secondo cui tale limitazione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento che ne deriverebbe fra i magistrati contabili in servizio in Sicilia e i loro colleghi in servizio in altre aree territoriali.
La censura appare viziata dallo stesso equivoco già considerato ad altro proposito: poiché la disposizione regionale non modifica lo status dei magistrati contabili, ma si limita ad utilizzare nell'ambito della competenza regionale, e per fini che riguardano la Regione, la possibilità di conferimento di incarichi extraistituzionali a magistrati contabili, non può parlarsi di una norma di status che discrimini fra questi ultimi. Né d'altra parte, in un regime che consente incarichi anche su "indicazione nominativa" (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 388 del 1995), può ritenersi che contrasti col principio di eguaglianza la semplice possibilità che uno o alcuni magistrati, a differenza di altri, siano investiti di determinati incarichi. Quanto poi al criterio della "equa ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati", di cui è parola nell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 388 del 1995, esso è un criterio guida che deve valere per le deliberazioni del Consiglio di presidenza, e che deve essere rispettato nel complesso delle deliberazioni medesime; non vale per i soggetti che, utilizzando la facoltà concessa dalle norme statali, decidono di avvalersi di magistrati o di determinati magistrati della Corte dei conti per incarichi extraistituzionali.
La delimitazione territoriale, di per sé considerata, non esprime altro che un criterio di scelta delle persone da incaricare in base alle esigenze proprie del soggetto che provvede in tal modo, nella specie la Regione: e non vi è dubbio che ragioni, ad esempio, di agilità organizzativa o di contenimento della spesa possano indurre legittimamente a ricorrere, per tali incarichi, a persone che già operano, nei loro compiti di istituto, nello stesso ambito territoriale ove dovrebbe essere svolta l'attività.
11.  -  Tuttavia, nella specie, la delimitazione territoriale, per il contesto normativo in cui si colloca, e per le caratteristiche degli incarichi in questione, contrasta con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati contabili (espresse fondamentalmente nell'art. 100, terzo comma, e nell'art. 108, secondo comma, della Costituzione), le quali, come si è detto, governano anche la materia degli incarichi extraistituzionali, e sono affidate, per la loro cura in concreto, alle determinazioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'Amministrazione regionale, comprensiva degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli amministratori e dei funzionari che operano presso di essa, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa: ivi comprese le funzioni di riscontro a posteriori sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, disciplinate dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel cui ambito fra l'altro la Corte verifica il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi regionali (comma 5), riferisce all'Assemblea regionale sull'esito del controllo eseguito, anche con valutazioni sul funzionamento dei controlli interni e formula alle amministrazioni interessate le proprie osservazioni (commi 6 e 7).
I collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo dunque a loro volta soggetti alle valutazioni "esterne" della Corte dei conti.
E' palese il rischio di un intreccio fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali della Corte, a causa della necessaria presenza istituzionale di magistrati, appartenenti alle stesse sezioni, nell'ambito, e addirittura alla presidenza, degli organi degli enti regionali.
A ben vedere, la previsione dell'affidamento di siffatti incarichi ai soli magistrati delle sezioni siciliane della Corte, contenuta nelle disposizioni impugnate, non ha il senso e la portata di una semplice scelta di opportunità per ragioni organizzative, ma esprime una linea di coinvolgimento istituzionale di dette sezioni, attraverso i magistrati ad esse addetti, in un'attività di controllo interno nell'ambito di amministrazioni regionali, a loro volta poi soggette ai poteri istituzionali di controllo esercitati dalle stesse sezioni. Non è un caso, infatti, che non si tratti di una scelta isolata ed occasionale, ma corrisponda ad una linea di politica istituzionale applicata sistematicamente nella disciplina dell'organizzazione degli enti regionali in Sicilia: la disposizione, impugnata, dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del 1976 si riferisce ad una categoria di enti (i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria); la disposizione, pure impugnata, dell'art. 15, primo comma, della legge regionale n. 212 del 1979 si riferisce a quattro enti regionali; nello stesso senso dispone, per altri due enti regionali, il terzo comma dello stesso art. 15; identica previsione si trova, a proposito di altri enti, in altre leggi regionali (cfr. ad esempio art. 6, primo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, a proposito dei collegi dei revisori di tre enti).
Che siffatta linea possa corrispondere all'intento del legislatore regionale, di per sé lodevole, di imprimere caratteri di serietà e di "neutralità" al controllo interno agli enti, attraverso la presenza della professionalità tipica dei magistrati contabili, non elimina la "contaminazione" fra controlli interni ed esterni, che si può realizzare attraverso la sistematica attribuzione di incarichi di controllo interno, conferiti e remunerati dalla Regione o da enti regionali, a molti degli stessi magistrati che per i compiti di istituto operano, nel medesimo ambito territoriale, nell'organo di controllo esterno. La limitazione territoriale, in questo caso, si traduce in un ostacolo all'esercizio dei compiti di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati, affidati al Consiglio di presidenza, cui spetta, proprio a questi fini, deliberare sugli incarichi, e che non potrebbe impedire, non tanto in singole occasioni (per le quali esso potrebbe sempre esercitare la sua potestà di rifiutare in concreto la designazione), ma sistematicamente, che si crei l'accennato rischio di intreccio, pericoloso per l'indipendenza della Corte e dei suoi magistrati.
12  -  Deve dunque concludersi che sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli articoli 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni denunciate nella parte in cui limitano ai magistrati in servizio presso le sezioni regionali siciliane la scelta dei magistrati contabili cui possono essere conferiti gli incarichi in questione.
La dichiarazione di illegittimità deve colpire pertanto l'art. 5, primo comma, lettera a, della legge regionale n. 25 del 1976, nella parte in cui enuncia detta limitazione; e l'art. 22 della legge regionale n. 212 del 1979 nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti, chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali, debbono essere nominati tra il personale in servizio nel territorio della Regione. Rimane invece indenne da tale dichiarazione l'art. 15 della stessa legge regionale n. 212 del 1979, il quale non si riferisce alla limitazione territoriale predetta.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a, della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione siciliana;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a - salvo quanto disposto sopra, al capo a - e terzo comma, della predetta legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25, e dell'art. 15 della predetta legge della Regione siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto della Regione siciliana, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Valerio Onida, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(99.26.1178)
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PRESIDENZA

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Con D.P.Reg. n. 245/Gr. XV/S.G. del 14 aprile 1999, il dott. Angelo Munzone è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini diCatania.
(99.20.923)
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Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.

Con decreto n. 154/GR. VIII/IV DRP del 27 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: 1) prog. n. 13343, sistemazione, ammodernamento ed ampliamento, via Madonna - Custonaci; 2)  prog. n. 12868, costruzione scuola rurale, località Baglio Messina - Custonaci, al comune di Custonaci (TP) che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.20.915)


Con decreto n. 155/GR. VIII/IV DRP del 27 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: 1) prog. n. 9844, sistemazione strada prospiciente scuola elementare G. Bosco - Campobello di Mazara; 2) prog. n. 13344, sistemazione strada esterna bosco Vecchiosticca - Campobello di Mazara; 3)  prog. n. 12, costruzione asilo nido infantile - Campobello di Mazara, al comune di Campobello di Mazara che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.20.916)


Con decreto n. 156/GR. VIII/IV DRP del 27 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: 1) prog. n. 6588, impianto depurazione centro urbano - Alcamo; 2) prog. n. 447, costruzione impianto sportivo - Alcamo, al comune di Alcamo (TP) che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.20.913)


Con decreto n. 157/GR. VIII/IV DRP del 27 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: 1) prog. n. 9590, rete fognante urbana, 6° lotto - Castelvetrano; 2) prog. n. 9224, sistemazione e pavimentazione strade interne - Castelvetrano; 3) prog. n. 13209, ampliamento impianto pubblica illuminazione - Castelvetrano, al comune di Castelvetrano che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.20.914)


Con decreto n. 158/GR. VIII/IV DRP del 27 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: 1) prog. n. 11224, sistemazione strada perimetrale Cala Tramontana - Pantelleria; 2) prog. n. 11512, strada da Karedia a Monastero - Pantelleria, al comune di Pantelleria (TP) che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.20.918)


Con decreto n. 159/GR. VIII/IV DRP del 27 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: 1) costruzione impianto sportivo, prog. n. 450, al comune di Mazara del Vallo che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(99.20.917)
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Proroga del termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e locale.

Con decreto presidenziale n. 476/GR. IV S.G. del 17 giugno 1999, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e locale è eccezionalmente differito a giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dalla documentazione prevista dal D.P. n. 44 del 3 settembre 1997.
(99.22.1172)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riforma del decreto 12 gennaio 1999, concernente determinazione d'indennità per la sistemazione idraulico forestale del nuovo centro urbano del comune di Poggioreale.

Con decreto n. 987 del 4 maggio 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 9 del 12 gennaio 1999, con il quale, nelle more della definizione delle procedure di cui all'art. 11 e seguenti della legge n. 865/71, si pronunciava l'espropriazione in via definitiva degli immobili di proprietà della ditta Rausi Antonino e Rausi Giorgio, con riserva di versare successivamente la differenza tra l'eventuale maggiore somma stimata dalla Commissione provinciale e quella minore già depositata.
Pertanto, il decreto n. 9 del 12 gennaio 1999 viene riformato come segue:
-  l'ammontare dell'indennità dovuta alla ditta Rausi Antonino e Rausi Giorgio per l'esproprio degli immobili meglio descritti nelle premesse resta determinata definitivamente in misura pari alla somma a suo tempo depositata presso la Cassa DD.PP. di Trapani (L. 30.000.000) e di cui alla quietanza n. 54 del 3 marzo 1998.
Nelle premesse del decreto n. 9 del 12 gennaio 1999 sono soppresse le parole da "Ritenuto nelle more" a "e quello minore già depositato".
(99.20.926)
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Riforma del decreto 30 luglio 1997, concernente determinazione d'indennità per la sistemazione idraulico forestale del nuovo centro urbano del comune di Poggioreale.

Con decreto n. 988 del 4 maggio 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 1934 del 30 luglio 1997, con il quale, nelle more della definizione delle procedure di cui all'art. 11 e seguenti della legge n. 865/71, si pronunciava l'espropriazione in via definitiva degli immobili di proprietà della ditta Romualdi Paola e Gullo Benedetta, con riserva di versare successivamente la differenza tra l'eventuale maggiore somma stimata dalla Commissione provinciale e quella minore già depositata.
Pertanto, il decreto n. 1934 del 30 luglio 1997 viene riformato come segue:
-  l'ammontare dell'indennità dovuta alla ditta Romualdi Paola e Gullo Benedetta per l'esproprio degli immobili meglio descritti nelle premesse resta determinata definitivamente in misura pari alla somma a suo tempo depositata presso la Cassa DD.PP. di Trapani (L. 58.190.000) e di cui alla quietanza n. 869 del 31 ottobre 1996.
Nelle premesse del decreto n. 1934 del 30 luglio 1997 sono soppresse le parole da "Ritenuto nelle more" a "e quello minore già depositato".
(99.20.927)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario governativo presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del comune di Gela.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 585/I/IX del 12 aprile 1999, il dott. Leonardo Pipitone, dirigente del suddetto Assessorato, è stato nominato commissario governativo presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del comune di Gela (CL).
(99.25.1140)
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Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperativa.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 623 del 26 aprile 1999, la cooperativa Filomena, con sede in Catania, costituita in data 23 maggio 1975, è sciolta.
(99.20.931)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 624 del 26 aprile 1999, la cooperativa Cipa Sicilia, con sede in Acireale, costituita in data 9 febbraio 1978, è sciolta.
(99.20.931)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 625 del 26 aprile 1999, la cooperativa Le Masserie Siciliane, con sede in Catania, costituita in data 5 novembre 1977, è sciolta.
(99.20.931)
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Integrazione delle competenze conferite al commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.
Con decreto n. 716/I/XIV del 7 maggio 1999 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, tra le competenze già attribuite al commissario ad acta dr. Antonino Mangano, con il decreto n. 591 del 21 aprile 1999, sono compresi anche gli adempimenti relativi a:
-  provvedimenti conseguenti all'aggiudicazione provvisoria al fine dell'aggiudicazione definitiva del servizio di allestimenti del quartiere fieristico per l'anno 1999, compresa la stipula del contratto;
-  provvedimenti funzionali alla campionaria internazionale.
(99.20.955)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Applicazione di un canone annuo alla società IGAR s.r.l., titolare della concessione di acque termali denominata "Terme di Termini Imerese".
Con decreto n. 1433 del 29 ottobre 1997 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1999, reg. 1, fg. 5, alla società IGAR s.r.l., titolare della concessione di acque termali denominata "Terme di Termini Imerese", di cui al decreto n. 1169 del 24 ottobre 1994, è stato fatto obbligo di corrispondere all'Amministrazione regionale un canone annuo anticipato, sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa, ex art. 25, lett. g), legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, di L. 5.600.000 con riserva di revisione alla messa in produzione della concessione.
(99.20.959)
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Proroga del permesso di ricerca di acque minerali denominato "Fontaurea" accordato alla ditta Loterzo Francesca.
Con decreto n. 1786 del 20 ottobre 1998 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998, reg. 1, fg. 70, il permesso di ricerca di acque minerali denominato "Fontaurea", accordato alla ditta Loterzo Francesca, giusta decreto n. 1140 del 12 ottobre 1994, è stato prorogato per la durata di anni tre decorrenti dal 28 gennaio 1998.
(99.20.958)
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Trasferimento della concessione di acque termali denominata "Gorga" alla società Terme Gorga s.r.l., con sede in Calatafimi.

Con decreto n. 2280 del 15 dicembre 1998 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1999 reg. 1, fg. 4, la concessione di acque termali denominata "Gorga", già intestata alla società f.lli Cutino s.n.c. in forza del decreto n. 424 del 4 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1950, reg. 1, fg. 188, è stata trasferita ed intestata alla società Terme Gorga s.r.l., con sede in Calatafimi, alle condizioni stabilite nell'atto di cessione stipulato il 22 agosto 1998 in notaio dott. Francesco Incardona, registrato in Trapani il 15 settembre 1998 al n. 2758.
(99.20.960)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione del programma degli interventi inseriti nella Misura 4.3 del Programma operativo plurifondo 1994-1999.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 500 del 30 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999 al registro 1, foglio 21, ha approvato il programma degli interventi inseriti nella Misura 4.3 del Programma operativo plurifondo 1994-1999.
Fanno parte del predetto programma le seguenti opere:
a)  ricostruzione spiaggia Capo d'Orlando;
b)  lavori di difesa lungomare Doria-Capo d'Orlando;
c)  manutenzione idraulica torrente Platanà;
d)  manutenzione idraulica torrente S. Carrà;
e)  ricostruzione muro di sostegno lungomare Doria;
f)  ripristino tratti di muro S.P. 147/B lungomare Doria;
g)  ricostruzione lungomare Doria a difesa infrastrutture viarie;
h)  prove fisiche su modelli disposti dal C.T.A.R.;
i)  rilievi topografici batimetrici dei lavori lungomare Doria.
(99.20.945)
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Revoca dell'autorizzazione alla ditta Carbonaro Carmelo, con sede in Palermo, per l'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Con decreto n. 153/18 del 30 aprile 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha revocato alla ditta Carbonaro Carmelo, con sede legale in Palermo, via Cardinale Mariano Rampolla, n. 10 e con centro di raccolta sito in Carini (PA) SS. 113 Km. 281,600, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 per l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lett. b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(99.20.944)
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Integrazione del regolamento edilizio del comune di Riposto.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 168/D.R.U. del 4 maggio 1999, ha approvato l'integrazione dell'art. 4 del regolamento edilizio del comune di Riposto adottata con delibera n. 276 del 29 dicembre 1995.
(99.20.949)
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Programma di contributi per opere fognarie e depurative, art. 52, legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 - Integrazione atti.
Con decreto n. 182/8 del 5 maggio 1999 è stata approvata la circolare contenente le direttive per la formulazione del programma di contributi ex art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
Fermo restando il termine del 30 giugno 1999 fissato dal 6° comma dell'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 per la presentazione delle istanze e per il possesso dei requisiti di ammissibilità a contributo, gli enti che hanno presentato istanza entro il termine suddetto sono invitati a integrare l'istanza trasmettendo la documentazione indicata dalla circolare stessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
(99.26.1191)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 6 maggio 1999, n. 3616.
Legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, artt. 1 e 4 - Note esplicative alla compilazione dei Quadri tecnici economici (Q.T.E.) approvati con decreto 14 gennaio 1999.
Alle cooperative edilizie
All'Ispettorato regionale tecnico
Agli uffici del Genio civile
Alle Associazioni di tutela ed assistenza delle cooperative
Con decreto 14 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 20 febbraio 1999, sono stati approvati i modelli di Quadro tecnico economico (Q.T.E.) ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre a interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli artt. 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Al fine di rendere più agevole la compilazione dei citati Quadri tecnici economici, si è ritenuto opportuno predisporre le unite note esplicative, nonché fornire indicazione della documentazione da accompagnare ai Q.T.E. in questione, per il conseguimento del visto ex artt. 41 e 43, legge regionale n. 86/81, ed al Quadro tecnico economico già adottato per la realizzazione di interventi costruttivi ex novo.
  L'Assessore: BATTAGLIA 


Allegato
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI TECNICI ECONOMICI (Q.T.E.)
Acquisizione immobile costruito e ultimato
Acquisizione immobile, completamento
Acquisizione immobile, recupero primario e secondario
Acquisizione immobile, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria
Acquisizione immobile, ricostruzione

Le cooperative edilizie ed i professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori dovranno compilare gli spazi contraddistinti dalla lett. a).
QUADRO Q1-Q2
Dovranno essere compilati in ogni loro parte a cura del sodalizio o dal professionista incaricato della progettazione e/o direzione dei lavori.
QUADRO Q3
Nelle relative colonne dovrà indicarsi:
Colonne da 2 a 4
Le indicazioni di progetto in maniera da individuare le varie unità abitative.
Nelle colonne 6, 7, 8 e 9 saranno esposte le superfici utili reali massime ammissibili ai sensi della legge regionale n. 25/97, art. 5, comma 2°.
Colonna 6
La superficie utile netta (S.U.) di ciascuna unità abitativa con massimo mq. 132.
Colonna 7
La superficie (eventuale e se prevista a tale precipuo titolo in progetto) degli spazi destinati ad armadi a muro con eccedenza sino al 5% di S.U.
Colonna 8
La superficie utile netta di eventuali botteghe artigiane con un massimo di mq. 66 ciascuna. Tali locali dovranno essere assegnati ai soci che esercitano attività artigianali (art. 1, legge regionale n. 79/75, comma 2°), tranne che nel caso in cui non siano imposte dal locale strumento urbanistico.
In quest'ultima evenienza le relative superfici saranno estrapolate dal Q.T.E. e gli oneri economici saranno a totale carico dei soci.
Colonna 9
La somma delle colonne 6, 7 e 8.
Nelle colonne 10, 11 e 12 saranno esposte le superfici utili convenzionali cioè quelle ammesse a finanziamento con superficie massima ammissibile ai sensi della legge regionale n. 79/75, art. 1, comma 2°.
Colonna 10
La superficie utile netta (S.U. ammissibile a finanziamento) di ciascuna unità abitativa con massimo mq. 110 (convenzionale).
Colonna 11
La superficie utile netta di eventuali botteghe artigiane con un massimo di mq. 55 ciascuna (convenzionale).
Colonna 12
La somma delle colonne 10 e 11.
Nelle colonne 13, 14, 15, 16 e 17 saranno esposte le superfici non residenziali reali con un massimo del 54% della S.U. totale (col. 12).
Colonna 13
La superficie netta non residenziale di pertinenza di ciascuna unità abitativa (es.: balconi, logge, terrazze, ecc.).
Colonna 14
La superficie delle cantine con l'indicazione preventiva dell'unità abitativa cui appartiene.
Colonna 15
Il totale delle superfici nette non residenziali costituenti parti comuni condominiali (porticati, androne, scale, sottotetti e volumi tecnici in genere) con esclusione delle S.N.R. indicate nella colonna 14.
Colonna 16
La somma delle colonne 13, 14 e 15.
Colonna 17
La superficie del posto macchina coperto o dell'autorimessa singola con massimo 30 mq. ciascuna.
Come per la cantina, anche per l'autorimessa singola dovrà essere indicato preventivamente l'abbinamento autorimessa/alloggio.
Colonna 18
Saranno esposte le superfici non residenziali convenzionali, con un massimo del 45% della S.U. totale ammessa a finanziamento (col. 12).
Colonna 19
Saranno esposte le superfici, ammissibili a finanziamento, dei singoli box, con un massimo di mq. 25 (convenzionali).
Colonna 20
Il totale delle colonne 18 e 19.
Colonna 21
La superficie complessiva afferente al singolo alloggio come totale S.U. + 0,60 tot. S.N.R.
In termini di colonna: col. 12 + 0,60 x col. 20.
Colonna 22
Il C.R.M. (importo costo di costruzione per singolo alloggio) determinato di volta in volta dal prodotto della S.C. per alloggio (col. 21) per l'importo costo di costruzione a mq. (Q4).
Esempio:
  importo costo di costruzione 
  C.R.M./mq. = (costo dell'immobile + opere di completamento) 
  Totale colonna 21 

C.R.M. (alloggio) = C.R.M./mq. x S.C. alloggio

Colonna 23
Il C.T.N. (costo di costruzione totale programma edilizio per singolo alloggio) determinato di volta in volta dal prodotto S.C. per alloggio (col. 21) per il costo totale del programma edilizio a mq. (Q.4).
Esempio:
  C.T.N./mq. = costo programma edilizio 
  Totale colonna 21 
  C.T.N. (alloggio) = C.T.N./mq. X S.C. alloggio 

Colonna 24
Costo finanziabile per singolo alloggio: massimo L. 148.000.000.
In merito ai Q.T.E. relativi al recupero primario, secondario e manutenzione straordinaria, la compilazione dalla colonna 6 alla colonna 21 rimane invariata rispetto agli alti Q.T.E.
Colonna 22
Il C.R.T. (costo di realizzazione tecnica per singolo alloggio) determinato di volta in volta dal prodotto della S.C. per alloggio (col. 21) per l'importo del costo di realizzazione tecnica a mq. (Q.4) = costo base + condizioni aggiuntive.
Colonna 23
IL C.T.I. (costo totale dell'intervento per singolo alloggio) determinato di volta in volta dal prodotto S.C. per alloggio (col. 21) per il costo totale d'intervento a mq. = costo di realizzazione tecnica + oneri complementari.
Colonna 24
Costo finanziabile per singolo alloggio massimo L. 148.000.000.
Per il Q.T.E. relativo all'acquisizione di immobile e ricostruzione, si applicano i costi di cui al decreto assessoriale 24 giugno 1996 (C.B.N. L./mq. 800.000).
IMMOBILE COSTRUITO E ULTIMATO
Documenti necessari per l'ottenimento del visto ai sensi degli artt. 41 o 43, legge regionale n. 86/81 da produrre in cinque copie

1) Copia conforme della concessione edilizia con allegato progetto recante visti e pareri preliminari.
2)  Elaborati quotati relativi al rilievo dello stato di fatto, a firma di un tecnico abilitato e del presidente della cooperativa, con planimetrie degli alloggi, pertinenze e parti comuni riportanti il calcolo analitico delle S.U. e delle S.N.R.;
3) Relazione descrittiva dell'immobile, a firma di un tecnico abilitato, ed attestante, tra l'altro, l'efficienza statica delle strutture.
4) Quadro tecnico economico (Q.T.E.).
5)  Copia conforme dei certificati di abitabilità e agibilità.
6)  Copia conforme del certificato di conformità delle strutture rilasciato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 64/74, o copia conforme del certificato di idoneità sismica, depositato presso il Genio civile, nel caso di edificio oggetto di concessione edilizia in sanatoria.
7)  Copia conforme della perizia di stima dell'immobile effettuata dall'Ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici.
8)  Copia conforme del compromesso o dell'atto di acquisto con gli estremi di registrazione.
9) Copia conforme della convenzione o atto d'obbligo, ove dovuti, con gli estremi di registrazione;
10)  Copia della parcella preventiva, relativa alle spese tecniche, vistata dall'ordine professionale competente.
11) Copia conforme degli atti relativi alle voci per spese generali previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 e successiva circolare CER 16 gennaio 1995, n. 28/segr. (progettazione, direzione dei lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche).
12)  Dichiarazione, a firma del presidente della cooperativa, con la quale si attesti che l'immobile non è stato realizzato con il beneficio di finanziamenti o contributi discendenti da leggi statali o regionali.
RECUPERO
Documenti necessari per l'ottenimento del visto ai sensi degli artt. 41 o 43, legge regionale n. 86/81 da produrre in cinque copie

1)  Copia conforme della concessione edilizia con allegato progetto di recupero recante visti e pareri preliminari, ovvero elaborati progettuali di recupero muniti del parere della commissione edilizia comunale.
2)  Copia conforme del computo metrico delle opere da realizzare e capitolato speciale d'appalto.
3)  Relazione descrittiva dell'immobile oggetto di recupero, a firma di un tecnico abilitato, con allegata documentazione fotografica e relativa planimetria con punti di vista, attestante, tra l'altro, l'efficienza statica delle strutture.
4)  Planimetrie quotate, a firma di un tecnico abilitato e del presidente della cooperativa, degli alloggi, pertinenze e parti comuni, riportanti il calcolo analitico delle S.U. e delle S.N.R.
5)  Copia conforme del nulla osta rilasciato dal Genio civile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74.
6)  Quadro tecnico economico (Q.T.E.)
7)  Copia conforme della perizia di stima dell'immobile effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici.
8)  Copia conforme della delibera di giunta municipale di localizzazione ed assegnazione dell'immobile (esproprio).
9)  Copia conforme della convenzione o atto d'obbligo, ove dovuti, con gli estremi di registrazione.
10)  Copia conforme del compromesso o dell'atto di acquisto, con gli estremi di registrazione.
11)  Copia conforme del contratto di appalto, se già stipulato, con gli estremi di registrazione.
12)  Copia conforme dei documenti probatori relativi alle voci "condizioni tecniche aggiuntive" previste nel quadro Q.4 del Quadro tecnico economico (Q.T.E.).
13) Copia della parcella preventiva, relativa alle spese tecniche, vistata dall'ordine professionale competente.
14)  Copia conforme degli atti relativi alle voci per spese generali previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 e successiva circolare CER 16 gennaio 1995, n. 28/segr. (progettazione, direzione dei lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche).
15)  Relazione tecnica afferente le indagini preliminari, strutturali e geognostiche, se effettuate, nonché le fatture, debitamente quietanzate e intestate alla cooperativa, rilasciate dalla ditta che ha eventualmente eseguito le indagini e gli esami di laboratorio connessi.
16)  Copia conforme delle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, oppure documentazione comprovante la determinazione dell'importo dovuto.
17)  Dichiarazione, a firma del presidente della cooperativa, con la quale si attesti che l'immobile non è stato realizzato con il beneficio di finanziamenti o contributi discendenti da leggi statali o regionali.
IMMOBILE DA ACQUISIRE E DA COMPLETARE
Documenti necessari per l'ottenimento del visto ai sensi degli artt. 41 o 43, legge regionale n. 86/81 da produrre in cinque copie

L'immobile che la cooperativa acquisisce deve avere le seguenti caratteristiche:
La struttura portante deve essere completata in ogni sua parte, comprensiva di tamponatura e copertura:
1)  copia conforme della concessione edilizia originaria con allegato progetto recante visti o pareri preliminari;
2)  copia conforme della concessione edilizia di completamento con allegato progetto recante visti e pareri preliminari, ovvero, elaborati progettuali di completamento muniti del parere della commissione edilizia comunale;
3)  planimetrie quotate, a firma di un tecnico abilitato e del presidente della cooperativa, degli alloggi, pertinenze e parti comuni, riportanti il calcolo analitico delle S.U. e delle S.N.R.;
4)  Quadro tecnico economico (Q.T.E.);
5)  copia conforme del nulla osta rilasciato dal Genio civile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74, o copia conforme del certificato di idoneità sismica, depositato presso il Genio civile, nel caso di edificio oggetto di concessione edilizia in sanatoria;
6)  copia conforme della perizia di stima dell'immobile effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici;
7)  copia conforme del compromesso o dell'atto di acquisto con gli estremi di registrazione;
8)  copia conforme della convenzione o atto d'obbligo, ove dovuti, con gli estremi di registrazione;
9)  copia conforme della perizia giurata sullo stato di consistenza dell'immobile, rilasciata da un tecnico abilitato (in percentuale e in lire), con allegata documentazione fotografica e relativa planimetria con punti di vista, attestante, tra l'altro, l'efficienza statica delle strutture;
10)  copia conforme della perizia di stima con allegato computo metrico e capitolato relativamente alle opere di completamento;
11)  copia conforme dell'eventuale contratto d'appalto con gli estremi di registrazione;
12) copia conforme dei documenti probatori relativi alle voci "condizioni tecniche aggiuntive" previste nel quadro Q.4 del Quadro tecnico economico (Q.T.E.);
13)  copia della parcella preventiva, relativa alle spese tecniche, vistata dall'ordine professionale competente;
14)  copia conforme degli atti relativi alle voci per spese generali previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 e successiva circolare CER 16 gennaio 1995, n. 28/segr. (progettazione, direzione dei lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche);
15)  dichiarazione, a firma del presidente della cooperativa, con la quale si attesti che l'immobile non è stato realizzato con il beneficio di finanziamenti o contributi discendenti da leggi statali o regionali.
Edificazione ex novo, documenti necessari per l'ottenimento del visto ai sensi degli artt. 41 o 43 della legge regionale n. 86/81 primo progetto

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni in materia e delle norme di attuazione delle stesse, gli alloggi dovranno avere le caratteristiche tipologiche definite ai sensi dell'art. 1, legge regionale n. 79/75 e art. 6, 4° comma, della legge regionale n. 86/81:
-  superficie utile netta (S.U.) di ciascuna unità abitativa con max mq. 110, intendendosi per S.U.la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle sfoglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre (legge regionale n. 79/75, art. 1, comma 2°) sono tollerate, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n.37/84, ma sono coperte da mutuo, eccedenze fino al 2% del limite massimo di superficie utile consentita, purché siano destinate per la realizzazione di armadi a muro;
-  numero dei vani esclusi gli accessori: minimo 2 - massimo 5;
-  la superficie non residenziale dovrà essere contenuta entro il limite massimo del 45% del totale della superficie utile (S.N.R. = somma delle superfici non residenziali degli alloggi quali: balconi, cantine o soffitte e quelle di pertinenza dell'edificio quali: androni, scale, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche, ecc.);
-  superficie garage o posto macchina coperto non dovrà superare mq. 25 (le corsie di manovra strettamente necessarie non verranno computate nelle S.N.R.);
-  gli eventuali porticati imposti dallo strumento urbanistico che comportino una eccedenza del 45% della S.U., ancorché tollerati costruttivamente, dovranno essere esclusi dal Q.T.E.;
-  le botteghe artigiane, unità immobiliari a se stanti, fruibili autonomamente e destinate ad attività economiche, la cui superficie utile non può eccedere il limite di mq. 55. Tali locali dovranno essere assegnati ai soci che esercitano attività artigianale (art. 1, legge regionale n. 79/75, comma 2°), tranne nel caso in cui non sono imposte dal locale strumento urbanistico, in quest'ultima evenienza, le relative superfici saranno estrapolate dal Q.T.E. e gli oneri di realizzazione saranno a totale carico dei soci.
Il progetto dovrà essere presentato in 5 copie, corredato di:
-  relazione tecnica;
-  elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, ecc.);
-  tabella indicante i parametri percentuali per la valutazione dei lavori di appalto;
-  planimetria degli alloggi tipo e dei locali condominiali con le relative misure e calcolo analitico della S.U. e della S.N.R.
Detto progetto dovrà essere munito del visto d'approvazione della commissione edilizia comunale e della concessione edilizia, oppure, in alternativa alla concessione, del visto di conformità agli strumenti urbanistici, sottoscritto congiuntamente dal sindaco e dal capo ripartizione competente (art. 9 della legge regionale n. 19/72, circolare Assessorato regionale del territorio n. 3905 del 20 gennaio 1993 e successiva).
Inoltre, il progetto dovrà recare altri eventuali visti e pareri che si rendessero necessari in base a regolamenti locali ed alla legge.
Altri documenti da allegare al progetto:
-  n. 5 copie di Q.T.E., compilato in ogni sua parte dal progettista, contenente le indicazioni delle caratteristiche costruttive, tipologiche ed economiche dell'immobile;
-  n. 2 copie conformi all'originale della convenzione con gli estremi della registrazione fiscale, redatta ai sensi dell'art. 35, legge n. 865/71 e complete della delibera di assegnazione dell'area (nel caso di esproprio), oppure, n. 2 copie conformi all'originale della convenzione con gli estremi della registrazione fiscale, redatta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 10/77 e complete della delibera di assegnazione dell'area, o in alternativa, l'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'art. 7 della stessa legge (in caso di acquisto).
Documenti relativi al Quadro Q4 del Q.T.E., condizioni tecniche aggiuntive al costo base

1)  Fondazioni indirette o speciali
-  n. 2 copie della relazione geologica e quella geotecnica sulla cui scorta è stato redatto ed approvato il relativo progetto di attuazione del tipo di fondazioni da adottarsi;
-  n. 2 copie del progetto vistato dall'organo tecnico competente;
-  n. 2 copie di relazione a firma del D.L., che quantifichi l'esatta spesa da sostenere per la posa in opera delle sole fondazioni speciali, e che attesti che l'onere da sostenere, in rapporto alla superficie complessiva totale di Q.T.E., non superi le 40.000 a mq. (decreto assessoriale n. 1476 del 26 giugno 1996 e decreto assessoriale del 12 marzo 1997 punto 2.1.f);
2)  Sistemazione esterna onerosa
Analogo criterio si utilizzerà per tale voce di spesa per la quantificazione dell'onere riferito, però, ad un max di L. 10.000 mq.
Per gli interventi costruttivi di cui sopra, se la spesa dovesse richiedere ulteriori oneri, oltre i tetti massimi stabiliti (L. 40.000/mq. e L. 10.000/mq.) detto onere resta a carico del soggetto attuatore.
Documenti relativi al Quadro Q5 del Q.T.E., oneri complementari

1)  Spese tecniche generali
-  n. 2 copie della parcella preventiva, vistata dall'ordine professionale competente, esibita dal professionista incaricato della progettazione e/o della D.L. In mancanza di detta parcella, si farà riferimento alla tabella professionale degli ingegneri ed architetti categoria 1c.
2)  Prospezioni geognostiche
-  n. 2 copie conformi all'originale della o delle fatture della ditta esecutrice, intestate alla cooperativa stessa, regolarmente quietanzate, relative all'esecuzione della campagna dei sondaggi e degli esami di laboratorio delle prove per la determinazione delle loro caratteristiche fisico-meccaniche utili a stabilire, il tipo di fondazioni da adottare e la portanza del sedime, essendo unicamente riferibile a tale spesa la voce "prospezioni geognostiche" nel Q.T.E.
3)  Acquisizione area
n. 2 copie conformi all'originale di:
-  certificazione comunale attestante la localizzazione e l'estensione dell'area strettamente necessaria per la realizzazione del programma costruttivo;
-  in caso di esproprio, dovrà essere allegato il piano particellare d'esproprio e l'elenco delle ditte espropriande;
- stima d'esproprio redatta dal professionista incaricato, in base alle disposizioni dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1985, n. 2892 (nota come legge di Napoli) con le modifiche introdotte dall'art. 5bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del decreto legislativo 19 luglio 1992, n. 333 (circolare Assessorato regionale della cooperazione n. 6490 del 5 ottobre 1994 capoverso 22.1 e 22.9 ultimo comma);
-  in caso di acquisto dell'area da parte del sodalizio, dovrà essere esibito l'atto (o gli atti) di compravendita munito degli estremi di registrazione fiscale e perizia di stima. L'importo quantitativamente più basso verrà ammesso nel Q.T.E.
4)  Oneri di urbanizzazione
n. 2 copie conformi all'originale:
-  di ricevute, debitamente quietanzate rilasciate da chi di competenza, riportanti come causali dell'avvenuto versamento il corrispettivo per oneri di urbanizzazioni;

oppure

-  certificato rilasciato dall'amministrazione comunale, che attesti l'esatto importo dovuto per detti oneri;

oppure

-  computo metrico relativo al progetto delle opere di urbanizzazione, preventivamente approvato dall'ufficio tecnico comunale;

oppure

- verrà inserito nel Q.T.E., l'importo risultante dalla convenzione o dalla concessione edilizia.
Edificazione ex novo, documenti necessari per l'ottenimento del visto ai sensi degli artt. 41 o 43 della legge regionale n. 86/81 per integrazione

-  n. 5 copie di Q.T.E. compilato in ogni sua parte dal progettista;
-  n. 2 copie conformi all'originale del contratto di appalto munito degli estremi di registrazione fiscale;
-  n. 2 copie della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal D.L. attestante che i lavori non sono stati ultimati alla data di presentazione della richiesta di integrazione mutuo all'Assessorato regionale della cooperazione;
-  n. 2 copie del verbale di inizio lavori;
-  n. 2 copie della richiesta di integrazione mutuo presentata all'Assessorato regionale della cooperazione;
-  nel caso in cui i lavori si siano protratti oltre il termine contrattuale, occorrerà anche una relazione-dichiarazione resa dal D.L. ai sensi della legge n. 15/68, che giustifichi il protrarsi degli stessi oltre il termine contrattuale per cause non imputabili nè alla cooperativa edilizia nè all'impresa esecutrice.
Nel caso di variazioni delle voci relative ai quadri Q4 e Q5 del Q.T.E., rispetto a quello approvato in precedenza, si applica quanto detto in precedenza per i progetti di 1ª presentazione.
Documenti necessari per l'approvazione di progetti di variante

-  n. 5 copie del progetto di variante munito di tutti i visti necessari per legge;
-  n. 5 copie delle planimetrie degli alloggi tipo e dei locali condominiali con le relative misure e calcolo analitico della S.U. e della S.N.R.;
-  n. 2 copie di eventuale concessione edilizia.
ATTESTATO DI CONFORMITA' DEGLI ALLOGGI

L'attestato di conformità (ex art. 8, legge regionale n.55/82) degli alloggi realizzati dovrà essere rilasciato, a lavori ultimati, dall'ufficio del Genio civile competente per territorio o dal comune in cui viene realizzato il programma sociale.
Si precisa che prima del rilascio di detto attestato, per qualsiasi variante apportata in corso d'opera, dovrà essere predisposta apposita perizia, che dopo essere sottoposta a tutte le approvazioni e/o autorizzazioni dei competenti organi comunali, dovrà altresì essere sottoposta all'esame dell'organo tecnico per il rilascio del visto ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 86/81 (circolare assessoriale n. 1799 del 4 aprile 1989).
(99.20.929)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 5 maggio 1999, n. 991.
Ulteriori integrazioni alla circolare n. 719 del 14 ottobre 1993: direttive relative all'applicazione dell'art. 63 della legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993 - Piano per la sicurezza dei cantieri.
Ai responsabili dei servizi di medicina del lavoro delle Aziende unità sanitarie locali della Regione
e, p.c.  Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Regione 

All'Ispettorato regionale del lavoro
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Alle Associazioni imprenditoriali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Ai Sindaci dei comuni della Regione siciliana
Ai Presidenti delle province della Regione siciliana
Agli Ordini professionali degli ingegneri della Regione siciliana
Agli Ordini professionali degli architetti della Regione siciliana
Ai Collegi dei geometri della Regione siciliana
Al Ministero della sanità Dipartimento della prevenzione
Al Ministero del lavoro D.G.RR.LL. Divisione VII
Questo Assessorato il 14 ottobre 1993 ha emanato la circolare n. 719 «Direttive relative all'applicazione dell'art. 63 della legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993: Piano per la sicurezza dei cantieri» con l'obiettivo di pervenire ad una modalità unica di applicazione di quanto disposto al comma 9 dell'art. 63 al fine di omogeneizzare il comportamento dei servizi di medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali relativamente alla predisposizione e presentazione in caso di lavori pubblici del piano di sicurezza; poiché il successivo decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili» ha sostanzialmente modificato la normativa, determinando altresì dei problemi di compatibilità con le norme preesistenti, da parte di questo Assessorato sono state emanate le circolari 16 ottobre 1998, n. 974 e 9 novembre 1998, n. 977 con le quali sono state forniti chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 494/96 della Regione siciliana.
Recentemente da parte degli artigiani è stato richiesto di rivedere quanto previsto dalla circolare n. 719/93 a proposito dei requisiti professionali del progettista del piano di sicurezza introducendo la possibilità che tali piani possano essere firmati dal titolare dell'impresa abilitato da apposito corso; nel merito della questione si esprimono le considerazioni che seguono.
Nella circolare n. 719/93 si affermava che «il progettista del piano di cui al comma 3 deve essere un tecnico iscritto ad un albo professionale il cui titolo di studio garantisca competenze sia in merito ai lavori oggetto dell'appalto sia sulle normative vigenti relative alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro». Tale affermazione derivava dalla necessità, pur in assenza di precise disposizioni di legge sui requisiti del progettista, di garantire in un settore ad alto rischio infortunistico la necessaria professionalità nella stesura dei piani di sicurezza.
Con l'emanazione del successivo decreto legislativo n. 494/96 è stato stabilito all'art. 19 che possano svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (con la conseguente possibilità di redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza), in deroga ai requisiti dall'art. 10 del decreto legislativo, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 494/96 si trovassero in una delle seguenti condizioni:
a)  essere in possesso di attestazione comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno quattro anni rilasciata da datori di lavoro pubblici e privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
b)  dimostrino di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori; in ambedue i casi i soggetti devono frequentare entro marzo del 2000 il corso previsto dall'art. 10, comma 2, della durata di 60 ore.
Per quanto sopra questo Assessorato, tenuto conto di quanto richiesto dagli artigiani, nell'ottica di garantire in un settore ad alto rischio infortunistico la necessaria professionalità nella stesura dei piani di sicurezza di cui all'art. 63 della legge regionale n. 10/93, ad integrazione di quanto disposto nella circolare n. 719/93, ritiene che il progettista del piano di sicurezza di cui all'art. 63 della legge regionale n. 10/93 possa essere anche un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 494/96.
Si conferma nel contempo quanto contenuto nella circolare n. 719/93, come modificata ed integrata dalle circolari n. 974/98 e 977/98.
I responsabili dei servizi di medicina del lavoro delle Aziende unità sanitarie locali della Regione sono invitati a dare diffusione delle presenti direttive a tutti i soggetti interessati.
  L'Assessore: SANZARELLO 

(99.20.933)
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CIRCOLARE 20 aprile 1999, n. 992.
Controlli alle case di cura private della Sicilia.
Ai legali rappresentanti delle case di cura della Sicilia
e, p.c.  Ai capi settore dell'ospedalità pubblica e privata delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia 

Al gruppo 23°, II Direzione dell'Assessorato della sanità
Al fine di consentire un puntuale adempimento di quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 39/88 e dall'art. 6, lett. c) del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994, e a parziale modifica di quanto previsto nella nota prot. n. 2.04.00699 dell'8 agosto 1991, si fa obbligo di comunicare al servizio di medicina ospedaliera delle Aziende unità sanitarie locali di competenza, l'elenco aggiornato del personale sanitario medico e sanitario non medico in servizio c/o le case di cura, allegando le dichiarazioni di non incompatibilità e di accettazione dell'incarico dei singoli medici a firma autenticata, unitamente a copia del diploma di laurea, di specializzazione e di eventuali altri titoli richiesti dalla normativa vigente. Il personale sanitario non medico andrà invece distinto per qualifica.
Occorre, inoltre, che siano comunicate con preavviso di 30 giorni le eventuali sostituzioni da operare nell'organico del personale, e che si dia comunicazione almeno 8 giorni prima dall'inizio del mese, dei turni mensili del servizio di guardia medica interna.
I capi settore in indirizzo, che leggono per conoscenza, dovranno provvedere a controllare:
-  l'organico sanitario medico effettivo e presente nelle varie UU.FF. e nei servizi per i quali la struttura è autorizzata (verificando con particolare riguardo alle condizioni di incompatibilità);
-  l'organico non medico (infermieri, tecnici ed ausiliari) effettivi; presenti e non.
Le inadempienze riscontrate dovranno essere contestate direttamente agli interessati e se ne dovrà dare contestuale comunicazione a questa Amministrazione per gli eventuali provvedimenti di competenza, relativamente all'aspetto autorizzativo e di accreditamento.
A questo gruppo 41° I.R.S. andrà in ogni caso trasmesso l'elenco del personale sanitario medico e sanitario non medico, con esclusione degli allegati di cui sopra, nonché i turni di guardia medica.
Infine, si precisa che la documentazione, riguardante la nomina e/o la sostituzione del direttore sanitario della casa di cura, dovrà essere inviata in originale o copia autenticata, corredata dai titoli richiesti dalla normativa, dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico e di non incompatibilità, direttamente a questo gruppo 41° I.R.S., che provvederà all'emissione del decreto di nomina.
  L'Assessore: SANZARELLO 

(99.20.934)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 3 maggio 1999, n. 890.
Legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
A tutte le agenzie di viaggi e turismo della Sicilia
Poiché con legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 16, sono state introdotte norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale, in danno di minori, quali nuovi forme di riduzione in schiavitù, si richiama l'attenzione degli uffici di viaggi e turismo sull'obbligo che incombe sugli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o nei documenti di viaggi consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
I programmi di cui sopra dovranno riportare inoltre, come è noto, le condizioni di cui al decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 ed essere preventivamente autorizzati per la stampa e la diffusione da questa Amministrazione.
  L'Assessore: ROTELLA 

(99.20.962)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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