REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GIUGNO 1999 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta e scioglimento del consiglio comunale di Monreale e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della sanità

DECRETO 11 febbraio 1999.
Rideterminazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani  pag.


DECRETO 25 febbraio 1999.
Adozione in via provvisoria delle tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio.   pag.


DECRETO 4 giugno 1999.
Fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari  pag.

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

ORDINANZA 26 maggio 1999.
Supplenze temporanee a posti di insegnante nelle scuole materne regionali per il biennio 1999 / 2000 - 2000/2001.
  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 16 dicembre 1998 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Legambiente - Comitato regionale siciliano ed altri contro Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione Sicilia  pag. 14 

Presidenza:
Ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo  pag. 24 
Nomina del presidente, del vice presidente e di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna  pag. 24 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riforma del decreto 20 dicembre 1993, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immo-bili siti nei comuni di Monreale e Borgetto  pag. 24 
Riforma del decreto del 30 agosto 1983, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi  pag. 24 
Riforma del decreto 21 novembre 1986, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana  pag. 24 
Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione delle istanze di partecipazione al concorso "Progetto, Impresa e Territorio"  pag. 24 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 24 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 13 giugno 1999 - So-spensione della consultazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali di Aquino e Grisì del comune di Monreale.   pag. 25 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione di contributo al Consorzio per le autostrade siciliane per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo  pag. 25 
Concessione di finanziamento per la perizia relativa a lavori di sistemazione delle strade Bonadore-Zafarana e Ponte D'Artale redatta dal comune di Santa Ninfa  pag. 25 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Palermo  pag. 25 
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Ragusa  pag. 25 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina  pag. 25 

Sostituzione di un componente del consiglio di discipli-na dell'Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo.
  pag. 26 

Assessorato della sanità:
Aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991  pag. 26 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Catenanuova  pag. 26 
Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazione per apertura di cave  pag. 26 
Nulla osta ai lavori di costruzione della banchina tu- ristica ed opere complementari nel porto di Mazara del Vallo  pag. 26 
Nulla osta ai lavori di completamento funzionale del porticciolo turistico di S. Leone  pag. 26 
Nulla osta ai lavori di completamento della darsena commerciale nel comune di S. Marina Salina  pag. 26 
Modifica del decreto 19 dicembre 1997, relativo all'autorizzazione alla cantina sociale Zangara, con sede a Castelvetrano, per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 26 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Galati Mamertino  pag. 26 
Autorizzazione alla ditta Brugnano s.r.l., con sede in Palermo, per l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 26 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 10 maggio 1999, n. 274.
Modalità di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30  pag. 27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 4 giugno 1999, prot. n. 10980.
Articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie ed extra tributarie in campo ambientale  pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 6 aprile 1999, n. 5.
Articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Modifiche alla circolare n. 3 del 31 marzo 1998  pag. 34 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta e scioglimento del consiglio comunale di Monreale e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 11273 del 17 maggio 1999, con cui il segretario generale del comune di Monreale ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 13 maggio 1999, relativa all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997, riscontro positivo CO.RE.CO., sezione provinciale di Palermo n. 4 del 27 maggio 1999;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, occorre nominare un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 934 dell'1 giugno 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Monreale e del contestuale scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per effetto dello stesso art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Il sig. Carlo Pecoraro è nominato commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 4 giugno 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 
  Allegato 

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 67 del 13 maggio 1999, il consiglio comunale di Monreale ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco avv. Salvino Pantuso, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1°, della legge medesima, comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11, per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del sig. Carlo Pecoraro.
Palermo, 1 giugno 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.24.1097)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 febbraio 1999.
Rideterminazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
Vista la delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 1996, n. 446, con cui è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;
Visto il decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 di cui al progetto regionale "Tutela della salute menta-le" (reg. Corte dei conti del 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 6);
Visto il decreto sanità 13 ottobre 1997, n. 23119, in riferimento alla dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (reg. Corte dei conti del 18 marzo 1997, reg. n. 1, fg. n. 83);
Visto il decreto sanità 20 marzo 1998, n. 24875, di determinazione del numero e della competenza territoriale dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana;
Vista la deliberazione n. 2969 del 5 agosto 1998, con cui il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha chiesto la modificazione del decreto assessoriale 20 marzo 1998, n. 24875, relativamente alla dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura dei dipartimenti di salute mentale di Trapani 2 e Trapani 3 proponendo in alternativa l'ubicazione per il D.S.M. Trapani 2 presso il presidio ospedaliero di Mazara delVallo e per il D.S.M. Trapani 3 presso il presidio ospedaliero di Alcamo;
Considerate le motivazioni a supporto della deliberazione n. 2969 del 5 agosto 1998;
Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla variazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura dei dipartimenti di salute mentale Trapani 2 e Trapani 3 come proposto con la deliberazione n. 2969 del 5 agosto 1998 dell'Azienda USL n.9 di Trapani;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, a parziale modifica dei decreti assessoriali 13 ottobre 1997, n. 23119 e 20 marzo 1998, n. 24875, presso l'azienda USL n.9 di Trapani la dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura viene così rideterminata:
-  dipartimento di salute mentale Trapani 1 - S.P.D.C.: Azienda ospedaliera S. Antonio Abate, Trapani;
-  dipartimento di salute mentale Trapani 2 - S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Mazara del Vallo;
-  dipartimento di salute mentale Trapani 3 - S.P.D.C.: Presidio ospedaliero di Alcamo.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la conseguente registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 1999.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 5.
(99.21.985)
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DECRETO 25 febbraio 1999.
Adozione in via provvisoria delle tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ove viene disciplinato il modo di individuazione del livello massimo delle tariffe da corrispondersi in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui al citato art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, facendosi a tal fine espresso richiamo, tra l'altro, all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994, "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera" ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, dello stesso, a mente del quale è demandata alle Regioni la determinazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 2 dello stesso D.M. da applicare nell'ambito territoriale;
Visto il decreto 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 1996, con il quale ilMinistro della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N.;
Vista la nota del 3 aprile 1997, n. 100/SCPS/214194, che qui si intende integralmente trascritta e richiamata del Ministero della sanità, ove si è specificato che, in applicazione delle norme, primarie e secondarie sopracitate, sussiste, nella fase di prima applicazione del cennato nuovo sistema di remunerazione, una duplice possibilità di determinazione delle tariffe regionali con riferimento, alternativamente, o ai criteri dettati dal decreto ministeriale 15 aprile 1994 ovvero alle tariffe fissate con il decreto ministeriale 22 luglio 1996, in quest'ultimo caso solo qualora e fintantoché non si disponga di tariffe regionali/provinciali determinate secondo i criteri previsti dal già menzionato decreto ministeriale 15 aprile 1994;
Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre 1997, reg. 1, fg. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 24 gennaio 1998, con il quale sono state elencate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e sono state determinate le relative tariffe, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
Vista la nota Gab n. 2392 del 13 agosto 1998, con la quale è stata costituita una commissione con il compito di effettuare una puntuale verifica sulla congruità delle tariffe determinate con il sopracitato decreto assessoriale;
Vista la nota Gab n. 03261 del 9 novembre 1998, con la quale, sulla scorta della relazione finale prodotta dalla commissione precedentemente nominata, è stato costituito un gruppo di studio con il compito di porre in essere gli adempimenti connessi alle segnalate discordanze nelle componenti di costo, nonché incaricato l'ufficio competente a predisporre apposita richiesta di parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine all'eventuale contrasto del vigente nomenclatore tariffario regionale con le previsioni normative di cui all'art. 2, legge n. 549/95;
Vista la nota prot. n. 1N10/795 del 19 novembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale della sanità ha investito della problematica l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Visto il parere interlocutorio n. 2303 del 19 gennaio 1999, prot. n. 1216, con il quale l'Avvocatura distrettuale ha ritenuto necessario, attesa l'intrinseca rilevanza e la portata generale dei problemi interpretativi relativi all'art. 2 della legge n. 549/95, e considerato, altresì, che nel corso della vicenda era intervenuta ed aveva avuto un peso determinante la consultazione resa dal Dipartimento della programmazione del Ministero della sanità, in premessa citata, acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale, nel sopracitato parere, ha rappresentato la possibilità che, in forza dell'attuale vigenza del decreto n. 24059/97, la Regione siciliana eroghi ai medici specialisti ed alle strutture accreditate, somme che potrebbero risultare in parte non dovute;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione di un provvedimento cautelativo, con il quale si disponga che le tariffe determinate dalla Regione con decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche, siano adottate in via provvisoria salvo eventuali conguagli rispetto alle risultanze delle verifiche in corso delle stesse tariffe da parte dell'Assessorato regionale della sanità;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le tariffe predeterminate dalla Regione con decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modificazioni sono adottate in via provvisoria salvo eventuali conguagli rispetto alle risultanze delle verifiche in corso delle stesse tariffe da parte dell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 febbraio 1999.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 marzo 1999.
Reg. n. 1; Assessorato della sanità, fg. n. 6.
(99.21.966)
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DECRETO 4 giugno 1999.
Fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari.
L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante: «Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito» prevede che le Regioni predispongano, nell'ambito dei propri piani sanitari i progetti obiettivo ad azioni programmabili per fronteggiare le malattie del diabete mellito considerate di rilevanza sociale;
Considerato che agli stessi le Regioni provvedono a fornire gratuitamente, tramite le AA.SS.LL. e sotto il diretto controllo dei servizi diabetologici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia;
Considerata l'opportunità di fornire direttive per la pratica ed uniforme attuazione sul territorio regionale della legge n. 115/87;
Visto il parere reso dall'IRS, secondo cui non vi sono indicazioni di carattere tecnico ostative alla possibilità di inserire anche le aziende commerciali di articoli sanitari nella fornitura di presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito;
Considerato che si tratta di ausili e presidi e non di medicinali o prodotti galenici, ed anche per venire incontro ai soggetti in questione, e sopperire alla patologia di cui sono affetti;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito può essere effettuata, oltre che direttamente dalle AA.SS.LL. ed ospedaliere e dalle farmacie private, anche per il tramite delle aziende commerciali di articoli sanitari.

Art. 2

La rimborsabilità dei presidi ed ausili di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione delle fustelle dei prodotti erogati.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e decorrerà dal primo giorno della sua pubblicazione.
Palermo, 4 giugno 1999.
  SANZARELLO 

(99.24.1121)
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ORDINANZE ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 26 maggio 1999.
Supplenze temporanee a posti di insegnante nelle scuole materne regionali per il biennio 1999/2000 - 2000/2001.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, che detta norme per l'emanazione biennale dell'ordinanza assessoriale con la quale dovranno essere determinate le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti nelle scuole materne regionali;
Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;
Sentiti i rappresentanti delle OO.SS., maggiormente rappresentative;
Considerato che con la presente ordinanza si intende disciplinare il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti di scuola materna regionale per il biennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001; salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari;

Ordina:

che le nomine a supplenze temporanee quale insegnante di scuola materna regionale per il biennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 siano effettuate secondo le disposizioni che seguono:

Art. 1
Nomine conferibili

Gli insegnanti non di ruolo sono nominati dal direttore didattico mediante il conferimento di supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo di cui al successivo art. 15.
Il conferimento delle supplenze è in ogni caso consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale di cui alla legge regionale n. 15/90 (nell'ambito del circolo e del comune di appartenenza).
Il direttore didattico conferisce le supplenze temporanee sin dall'inizio dell'anno scolastico in sostituzione del personale temporaneamente assente.

Art. 2
Requisiti

Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:
a)  cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità europea;
b)  godimento dei diritti politici;
c)  età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65 alla data di inizio dell'anno scolastico 1999/2000;
d)  idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;
e)  titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria; (diploma di scuola o istituto magistrale).

Art. 3
Presentazione della domanda

Gli aspiranti ad una supplenza temporanea di insegnante di scuola materna regionale per il biennio 1999/2000 - 2000/2001 devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria desiderano essere inclusi.
La presente ordinanza assessoriale dovrà essere pubblicata all'albo dei Provveditorati agli studi entro il 7 giugno 1999.
Le domande devono essere presentate entro il 7 luglio 1999 e non sono soggette all'imposta di bollo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato, e, a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta unicamente sul modulo di cui all'allegato A), da ritirare presso il Provveditorato agli studi di competenza, e deve essere compilata a cura dell'interessato in ogni sua parte.
Le istruzioni per la compilazione e la tabella di valutazione titoli costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che non abbiano utilizzato i modelli prescritti o riprodotti secondo gli originali.
La firma dell'aspirante in calce alla domanda, trattandosi di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità, non va autenticata ai sensi delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15; 15 maggio 1997, n. 127; 16 giugno 1998, n. 191.
La mancanza della firma è causa di esclusione.

Art. 4
Documentazione della domanda

Gli aspiranti all'inclusione in graduatoria devono allegare alla domanda la scheda ed i seguenti documenti:
1.  titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria;
2.  diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inclusione nella graduatoria degli abilitati per la scuola materna;
3.  titoli di specializzazione o di differenziazione didattica richiesti per l'inclusione nelle graduatorie speciali.
Devono essere presentati insieme alla domanda, perché possano essere presi in considerazione, anche tutti i documenti che valgono ad attestare i servizi scolastici eventualmente prestati e i titoli di cultura nonché gli altri titoli che siano valutabili ai sensi delle tabelle allegate alla presente ordinanza e/o che diano diritto a preferenza.
Gli interessati per fruire della preferenza a parità di punteggio debbono presentare certificazione rilasciata dai competenti uffici.
Non è consentita la presentazione dei titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie provinciali.
Gli aspiranti che hanno titolo a beneficiare delle riserve previste dalla legge n. 482/68 e dalla legge n. 466/80 devono documentare il diritto alla riserva, con certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482/68 ed il certificato attestante lo stato di disoccupazione.
Tuttavia per gli aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza nell'anno scolastico nel corso del quale presentano la domanda e che, per lo stato di occupazione, non possono entrare in possesso del certificato di disoccupazione aggiornato, è da ritenersi ugualmente valido ai fini del beneficio della riserva, il certificato recante una data immediatamente antecedente al conferimento della supplenza.
Così pure per gli aspiranti che siano vincolati da rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche o private - sempre che tale rapporto sia precario o temporaneo, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, la cui scadenza sia stata fissata per data antecedente a quella di decorrenza dell'eventuale nomina - è sufficiente la presentazione, ai fini anzidetti, di un certificato rilasciato nel periodo immediatamente precedente allo stesso rapporto di lavoro temporaneo. In tal caso gli interessati dovranno dimostrare la natura di precarietà e di temporaneità del precedente rapporto di lavoro, mediante certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono.
Se trattasi di amministrazione privata, il certificato deve indicare anche l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza: la mancanza di tali indicazioni esclude il diritto alla riserva.
Nei certificati di servizio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti o da scuole elementari parificate devono essere indicati gli estremi del decreto di riconoscimento e della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto e della classe in cui il richiedente ha insegnato.
Detti certificati debbono essere vidimati dal competente provveditore agli studi, qualora la domanda sia prodotta ad altro provveditore agli studi.
Tutti i certificati di servizio debbono inoltre indicare la data di inizio e quella di cessazione del servizio.
I servizi prestati in scuole non statali all'estero debbono essere certificati dai dirigenti scolastici responsabili e convalidati dalle autorità consolari competenti.
Tutti i documenti debbono essere presentati in originale o copia autenticata. I documenti non presentati unitamente alla domanda ovvero non presentati entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di inclusione o di aggiornamento del punteggio in graduatoria provinciale non possono essere presi in considerazione.
Il riferimento ai documenti in possesso del Provveditorato agli studi destinatario della domanda, è possibile a condizione che venga precisato in modo circostanziato in quale occasione ed in quale anno scolastico detti documenti siano stati prodotti.
Se qualche documento sia formalmente imperfetto, il provveditore agli studi ne cura la restituzione all'interessato, il quale deve ripresentarlo, previa regolarizzazione, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione del documento stesso.
Il provveditore agli studi che abbia rilevato, direttamente o su segnalazione dei capi di istituto, dichiarazioni false nella domanda o nella scheda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell'insegnante, dispone, salvi gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dall'eventuale nomina già conferita e dichiara l'insegnante stesso decaduto dal diritto di conseguire ulteriori nomine per il biennio di validità delle graduatorie.

Art. 5
Formazione della graduatoria provinciale

Il provveditore agli studi, dopo aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 24 della legge n. 463/78, esamina le domande presentate dagli aspiranti, convalida o modifica i relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione indicati nelle allegate tabelle e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione della graduatoria degli insegnanti abilitati e dei non abilitati, nonché a quella degli insegnanti in possesso del titolo ex D.P.R. n. 970/75. L'assegnazione delle supplenze temporanee verrà regolata dal successivo art. 15.
In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine indicato alla voce "titoli di preferenza" nel contesto della domanda stessa.
La graduatoria così determinata dovrà riportare, accanto ai dati anagrafici di ciascun aspirante, il punteggio complessivo attribuito in base alle tabelle di valutazione allegate alla presente O.A. e l'eventuale possesso dei requisiti che, nell'ambito delle graduatorie dei singoli circoli didattici, possono dare diritto a precedenza o a riserva di posti.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'aspirante può produrre domanda di supplenza direttamente ai direttori didattici di 6 circoli, utilizzando l'allegato "C".
Qualora l'aspirante a supplenza produca domande in più di 6 circoli o in più di una provincia viene immediatamente depennato, con decreto provveditoriale, da tutte le graduatorie.

Art. 6
Valutazione dei titoli culturali

Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio, tutti egualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta, mentre l'altro verrà inserito sotto la voce "altro titolo".
Tutti i titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 7
Valutazione dei titoli di servizio

A)  Valutazione dei servizi
I servizi prestati sono valutati secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli annesse alla presente ordinanza.
Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiore all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:
1)  si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico e si divide per trenta il totale dei giorni;
2)  le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per un mese.
B)  Valutazione del servizio militare e di altre attività
Il servizio militare di leva e i servizi ad esso assimilati si valutano nell'ipotesi che siano stati prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso alla graduatoria provinciale.
Il mandato politico, amministrativo o sindacale, che comporti l'esonero dal servizio ai sensi della vigente normativa è valutato per il periodo di tempo successivo alla interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso come servizio.

Art. 8
Precedenze

Per la precedenza a parità di punti, verrà seguito l'ordine come indicato nella tabella sub "titoli di preferenza" del modulo domanda. Detti titoli andranno debitamente documentati.

Art. 9
Motivi di esclusione

Le esclusioni dalla graduatoria sono disposte per i seguenti motivi:
a)  domanda prodotta oltre i termini previsti dalla presente ordinanza;
b)  domanda presentata a più Provveditorati agli studi;
c)  aver omesso di dichiarare nella domanda il proprio nome, cognome e data di nascita, ovvero, l'indicazione entro il termine fissato dal provveditore della posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per il personale di sesso maschile);
d)  mancanza di firma in calce al modulo domanda;
e)  difetto del requisito dell'età;
f)  difetto di uno o più requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
g)  dichiarazioni false nella domanda;
h)  alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia.
Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione della graduatoria, il provveditore agli studi esclude l'aspirante dalla graduatoria stessa e informa i direttori didattici che procedono al depennamento dalle graduatorie di circolo richieste. Nella eventualità che all'aspirante escluso sia stata conferita una supplenza temporanea, il direttore procede alla revoca della nomina stessa.
Le esclusioni dalla graduatoria di cui ai precedenti commi hanno effetto per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa.

Art. 10
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 7 settembre 1999, e dovranno contenere le indicazioni del punteggio totale, dei titoli culturali, dei titoli didattici, delle qualifiche preferenziali e di quelle che diano diritto a riserva.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria ciascun interessato può presentare esposto in carta libera al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti a supplenze temporanee.
Esaminati gli esposti, il provveditore agli studi procede alle eventuali rettifiche della graduatoria e pubblica, in data 7 ottobre 1999, la graduatoria rettificata.
Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti definitivi, non sono impugnabili in via gerarchica.
E' consentita tuttavia la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le graduatorie provvisorie e definitive sono affisse all'albo del Provveditorato agli studi e nelle scuole sedi di distretto. Le sole graduatorie definitive saranno trasmesse per la pubblicazione a tutte le direzioni didattiche della provincia, all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione ed agli altri Provveditorati agli studi della Sicilia.

Art. 11
Riserve

Ai sensi dell'art. 12 della legge 13 agosto1980, n. 466, il coniuge superstite ed i figli di vittime del dovere o di azioni terroristiche, appartenenti alle categorie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 11 della legge stessa, hanno diritto a nomina a supplente con precedenza su ogni altra categoria.
Ai sensi della legge n. 482/68, sulle supplenze temporanee che andrà a conferire, il direttore didattico riserverà il 15% alle categorie di personale, secondo l'ordine relativo e nelle misure riportate all'art. 14, O.M. n. 371/94.

Art. 12
Casi di incompatibilità

La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore, o amministratore di scuole o convitti privati.
L'eventuale nomina a supplente temporaneo spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla contestuale rinunzia al posto occupato o alla attività esercitata.
I supplenti che prestano servizio in un ordine di scuola non possono contemporaneamente prestare servizio in altri ordini di scuola.

Art. 13
Presentazione dei documenti - Esoneri

All'atto della nomina e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione del servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al capo di istituto, il quale li rimette al provveditore agli studi, tutti i documenti regolarizzati in bollo in precedenza già allegati in carta semplice alla domanda di inclusione in graduatoria provinciale, nonché i seguenti documenti in carta legale:
a)  certificato di nascita;
b)  certificato di cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità europea, di data non anteriore a 3 mesi;
c)  certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a 3 mesi;
d)  certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;
e)  certificato, di data non anteriore a tre mesi, di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare.
In luogo dei documenti di cui alle lett. a), b), c), può essere presentata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68, dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, sostitutiva delle certificazioni medesime. La dichiarazione deve essere in regola con le norme sul bollo e la sottoscrizione relativa deve essere autenticata nei modi previsti.

Art. 14
Graduatorie di circolo

I direttori didattici, ricevute da parte del provveditore agli studi le rispettive graduatorie definitive, e, nei 20 giorni successivi alla data di pubblicazione all'albo del Provveditorato - le istanze degli aspiranti ad inclusione nelle proprie graduatorie di circolo, predispongono la graduatoria di circolo e procedono alla pubblicazione della stessa all'albo della direzione didattica.
Le graduatorie di circolo, come sopra compilate, dovranno restare affisse all'albo della scuola per l'intero anno scolastico.
Nel caso in cui le graduatorie di circolo non siano state compilate per mancanza di aspiranti, ovvero siano già esaurite, il direttore didattico utilizzerà per la nomina di supplenti temporanei la graduatoria di una scuola viciniore, nell'ambito del distretto.

Art. 15
Conferimento di supplenze temporanee

Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dal direttore didattico sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art. 14, e solo subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo ai sensi della legge regionale n. 15/90, e cioè dopo aver accertato che non esistano insegnanti soprannumerarie non occupate nell'ambito della stessa scuola o nel comune.
Le nomine devono essere precedute da preavviso di nomina da effettuarsi con telegramma, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fonogramma, da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato la risposta.
I direttori didattici dispongono il conferimento delle nomine avendo cura - nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza - di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggior gradimento. Qualora in corso di supplenza temporanea conferita da un direttore didattico, si renda libera, o nell'ambito del circolo o nell'ambito del comune, un soprannumerario, la supplenza va revocata ed assegnata al soprannumerario.
L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita comporta la decadenza della nomina conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di circolo per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.
Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, a meno che quest'ultima sia conferita fino alla chiusura dell'anno scolastico.
L'interessato che, dopo aver accettato la nomina e dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altra scuola, e ciò per la durata dell'intero anno scolastico.
La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla nomina ed il depennamento sia dalla graduatoria provinciale che da quelle dei circoli richiesti.
La nomina ha in ogni caso decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nel caso in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La nomina del personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento di supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare.
Nell'ipotesi in cui l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento.
I direttori didattici hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola i provvedimenti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni.
Avverso i provvedimenti di nomina adottati dal direttore didattico è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 alla competente commissione ricorsi della corrispondente scuola di stato, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato all'albo della direzione didattica.
Il ricorso deve contenere l'esatta indicazione dell'organo cui viene diretto, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione e gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.
La commissione concluderà il procedimento nei modi e nei tempi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/91.
I termini per le eventuali impugnative alla commissione ricorsi decorrono dalla data di affissione del provvedimento di nomina all'albo della scuola.
Il direttore didattico che abbia rilevato false dichiarazioni nella domanda di supplenza ovvero alterazioni della documentazione allegata, è tenuto a darne immediata comunicazione al provveditore agli studi ai fini dell'esclusione dell'aspirante sia dalla graduatoria provinciale che dalle graduatorie di circolo richieste.

Art. 16
Trattamento giuridico ed economico

Agli insegnanti supplenti temporanei nelle scuole materne regionali si applicano le norme di stato giuridico ed economico del corrispondente personale statale.
Al supplente spetta il trattamento economico anche per la domenica qualora questa ricada nel periodo di durata della nomina (cioè in caso di nomina a cavallo di due o più settimane).
Il personale supplente temporaneo ha diritto a fruire, nel periodo di chiusura delle scuole, di un periodo di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato: pertanto al personale in questione compete un compenso per ferie non godute pari a 2,67 giorni per ciascun mese di servizio (30 + 2: 12 = 2,6666).
Nessuna retribuzione compete durante le vacanze estive anche al personale che abbia prestato 180 giorni ed abbia concluso l'anno scolastico.

Art. 17
Disposizioni generali

Le nomine degli insegnanti non di ruolo delle scuole materne regionali sono disposte esclusivamente sulla scorta delle norme fissate con la presente ordinanza.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla O.M. n. 371/94 e successive modifiche ed integrazioni statali.
  MORINELLO 


Allegato A
Al provveditore agli studi di    

DOMANDA PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER INSEGNANTI SUPPLENTI IN SCUOLE MATERNE REGIONALI
BIENNIO SCOLASTICO 1999/2000 - 2000/2001

........l........ sottoscritt........    
  (cognome) (nome) 
nat........ a           il  
  (città) (provincia) 

in possesso del titolo di studio per l'insegnamento nelle scuole materne, chiede ai sensi dell'O.A., l'inclusione nella graduatoria provinciale per insegnanti supplenti in scuole materne regionali, per il biennio 1999/2000 - 2000/2001.
A tal fine, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68 e successive modificazioni dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
 1)  di essere residente in       via/piazza  
  (città) (provincia) 

n. .................... tel. ............................................................;
2) di essere cittadin........ italian........ (o di uno dei paesi della Comunità europea ..................................................);
3) di essere iscritt........ nelle liste elettorali del comune di residenza
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi  

4) di non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari
di avere riportato le seguenti condanne penali o sanzioni disciplinari  

 5)  di non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti
di avere i seguenti procedimenti penali o disciplinari pendenti  

 6)  di avere adempiuto agli obblighi di leva
di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi:  

 7)  di non essere stat........ destituit........ o dispensat........ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
 8)  di avere  diritto alla preferenza, a parità di punteggio, perché si trova in una delle condizioni previste più avanti come ti- 

non avere
tolo di preferenza;
 9)  di avere  diritto alla riserva perché appartenente ad una delle categorie previste più avanti come titolo di riserva; 

non avere
10)  di non aver presentato domanda in altri provveditorati.
TITOLI CULTURALI

TITOLO DI STUDIO  voto riportato 
DIPLOMA DI SCUOLA O ISTITUTO MAGISTRALE      su  
SPECIALIZZAZIONI E TITOLI DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA  [si] [no] 
1)  Per l'insegnamento in sezioni speciali per handicappati psicofisici - vista - udito (titolo polivalente)   

2)  Per l'insegnamento in sezioni speciali per handicappati psicofisici (titolo monovalente)
3)  Per l'insegnamento in sezioni speciali per handicappati della vista (titolo monovalente)
4)  Per l'insegnamento in sezioni speciali per handicappati dell'udito (titolo monovalente)
5)  Per l'insegnamento in sezioni ad indirizzo didattico differenziato Montessori
6)  Per l'insegnamento in sezioni ad altro indirizzo didattico differenziato
ABILITAZIONE  voto riportato 
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE      su  
CONCORSO  [si] [no] 

IDONEITA' IN CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA
ALTRI TITOLI

TITOLI DIDATTICI


  Anno Scolastico Scuola Tipo di servizio Totale giorni di servizio Riservato all'Ufficio 



  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 
  19........../.......... 


TITOLI DI PREFERENZA
(Barrare solo le lettere che interessano)


  A Profugo o rimpatriato M Figlio di mutilato o di invalido del lavoro 
  B Mutilato o invalido per servizio N  
  C Mutilato o invalido del lavoro O  
  D Orfano di guerra P Avere prestato servizio militare come combattente 
  E Orfano di caduto per servizio Q  
  F Orfano di caduto sul lavoro R Coniugato (o epuiparato) 
  G Figlio di mutilato o invalido di guerra, ex combattente S Numero dei figli ..................  
  H Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra T Mutilato o invalido civile 
  I Figlio di mutilato o di invalido per servizio U Lodevole servizio nello Stato 
  L Orfano di caduto per fatto di guerra 


TITOLI DI RISERVA
(Barrare solo le lettere che interessano)


  A n Vedov....... e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche o di mafia 
  B n Invalido per servizio 
  C n Invalido del lavoro ed equiparati 
  D n Orfano o vedova di guerra, per servizio o per lavoro 
  E n Invalido civile 


MOTIVI DI ESCLUSIONE
(Riservato all'ufficio)


  (1) Domanda prodotta oltre i termini [
  (2) Domanda presentata in più province [
  (3) Omissione di dichiarazioni obbligatorie [
  (4) Mancanza di firma [
  (5) Difetto del requisito dell'età [
  (6) Difetto di uno o più requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi [
  (7) Alterazione nella documentazione [


Palermo, .................................................................................................
Firma    


Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DI INSEGNANTE NELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI

A)  TITOLI CULTURALI
a)  Al diploma rilasciato dalle scuole magistrali o al diploma rilasciato dagli istituti magistrali, il cui punteggio deve essere rapportato a 110, vengono attribuiti punti 12; più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di un voto superiore a 76/110; al titolo di studio conseguito con il massimo dei voti si attribuiscono in aggiunta (1) punti 4.
b)  All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, si attribuiscono punti 12; più un coefficiente di 0,20 punti per ogni voto superiore a 60/100 (2).
c)  Alla specializzazione per l'insegnamento in sezioni di scuola materna per handicappati psicofisici, della vista o dell'udito, nonché ai titoli occorrenti per le scuole ad indirizzo didattico differenziato, vengono attribuiti per ogni titolo punti 6; fino ad un massimo di (3) punti 18.
d)  Alla inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami e titoli a posti di insegnante di scuola materna indetto dai Provveditorati agli studi, dalle Regioni, dai comuni o da enti pubblici si attribuiscono (4) punti 30.
e)  Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui al precedente punto a); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche; per le specializzazioni previste dall'art. 11 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, per l'accesso a posti di assistente educatore negli istituti statali per sordomuti e per non vedenti; per le specializzazioni relative all'insegnamento in classi o scuole elementari o secondarie per handicappati psicofisici, della vista e dell'udito (5); per le inclusioni nella graduatoria degli idonei, suppletiva o di merito o nella terna degli idonei in concorsi a posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari, secondarie o artistiche statali o in concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato, non valutate alla lett. d) per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle università statali o pareggiati (6) per ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno biennale di studi presso università statali o libere o presso istituti universitari statali o pareggiati non valutato alla lett. c), si attribuiscono punti 6; fino ad un massimo di punti l8.
B)  TITOLI DI SERVIZIO (7) (8) (9) (10)
1.  Insegnamento prestato in scuole materne statali (11), nelle ex scuole materne annesse alle scuole magistrali statali o nei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali o pareggiati legalmente riconosciuti; insegnamento prestato nelle scuole materne della Regione siciliana e nelle scuole materne regionali (anche quelle passate in gestione ai comuni ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67); insegnamento prestato in scuole materne non statali autorizzate e con nomina approvata dal provveditore agli studi; servizio militare di leva o per richiamo d'autorità prestato dopo il conseguimento del diploma di istituto magistrale o del diploma di scuola magistrale, ivi compreso il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l'opera di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare di leva; mandato politico, amministrativo che comporta l'esonero del servizio ai sensi della vigente normativa, per il periodo di tempo successivo all'interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato come servizio; si attribuiscono per ogni anno punti 12; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12) punti 2.
2.  Insegnamento in scuole elementari statali o parificate (12); insegnamento in scuole elementari sussidiarie; servizio di istitutore istitutrice negli istituti statali di educazione ovvero nei convitti dipendenti da enti pubblici; servizio prestato in qualità di assistente vigilatrice di prescuola, doposcuola, interscuola e colonie per bambini in età prescolastica nei C.R.E.S. gestiti dai patronati scolastici o da enti pubblici o di assistenza, attestato per la durata, dal direttore didattico; servizio prestato con qualifica di educatrice presso istituzioni socio-scolastiche permanenti dei comuni e delle amministrazioni provinciali; servizio prestato in qualità di direttrice, di assistente di colonie temporanee e permanenti, di dirigente di refezione, di segretaria economa o aiuto dirigente di refezione scolastica, di assistente nei C.R.E.S., gestiti dai patronati scolastici, con fondi a carico del bilancio della Regione siciliana attestato, per la durata, dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione o dall'Ispettorato scolastico, o dal consorzio dei patronati scolastici o dal patronato scolastico competente; si attribuiscono per ogni anno punti 6; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1.
3.  Insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica statali, pareggiati o legalmente riconosciuti (12) (14); insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; servizio prestato come incaricato o assistente di ruolo incaricato supplente o assistente straordinario nelle università o istituti di istruzione universitaria; servizio prestato come titolare di contratto quadriennale o di assegni di formazione scientifica e didattica nelle università, di borse di studio conferite ai sensi di legge o a seguito di concorsi pubblici banditi dal consiglio nazionale delle ricerche o da enti pubblici di ricerca; servizio prestato come lettore università italiane statali o libere nominate a seguito di pubblico concorso; servizio prestato come assistente negli istituti di istruzione secondaria stranieri; insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri previsti dagli statuti di università statali o libere o da istituti di istruzione superiore con ordinamento speciale istituiti con legge; si attribuiscono per ogni anno punti 3; per ogni frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 3) punti 0,50.
NOTE
(1)  Se l'aspirante documenta il possesso del diploma di scuola magistrale e del diploma di istituto magistrale si valuta il titolo con maggiore votazione; all'altro titolo è attribuito il punteggio di cui alla lett e) del punto A) di questo stesso allegato.
(2)  L'aspirante ha diritto alla valutazione in base al n. 2 della lett. A) del risultato più favorevole, regolarmente attestato, conseguito in prove di esami, scritte e orali, di concorsi ordinari a posti di scuola materna statale.
(3)  Sono valutabili, rispettivamente, le specializzazioni conseguite al termine dei corsi teorico-pratici per handicappati psicofisici, per handicappati della vista e dell'udito, relativi alla scuola materna previsti dall'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 e i titoli conseguiti al termine di corsi per la preparazione all'insegnamento secondo un indirizzo didattico differenziato nelle scuole materne, previsti dall'art. 46 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577. In ogni caso i titoli in parola devono essere conseguiti al termine di corsi debitamente autorizzati. Al titolo polivalente si attribuiscono 18 punti.
(4)  Gli esami devono comprendere la prova scritta e quella orale. Non si valutano i concorsi i cui esami siano stati sostituiti con una sola prova orale (esame-colloquio). Devesi trattare, inoltre, di concorsi per l'assunzione in posti in organico e non per il conferimento di semplici incarichi.
Il punteggio si attribuisce anche se per effetto dello stesso concorso l'aspirante ha conseguito l'abilitazione.
Si tiene conto di una sola inclusione in graduatoria di concorsi a posti di insegnante di scuola materna; ulteriori inclusioni si valutano alla lett. e) del punto A).
(5)  Sono valutabili le specializzazioni conseguite al termine di corsi teorico-pratici per handicappati psicofisici, della vista e dell'udito relativa all'istruzione secondaria previsti dall'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 oppure degli artt. 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074; sono parimenti valutabili le specializzazioni ed i titoli relativi alla scuola materna di cui alla nota n. 3, qualora non attribuiti ai sensi della lett. c) del punto A) nonché quelli relativi alla istruzione elementare, sempreché validi a norma del precitato art. 8 del D.P.R. n. 970/75 ovvero dell'art. 46 del R.D. n. 577/28.
(6)  Si ricorda che, a norma dell'art. 10 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituti di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali o da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
(7)  La valutazione per intero dell'anno scolastico va fatta con riferimento alla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio.
(8)  I servizi sono valutati soltanto se prestati con il possesso del titolo di studio, ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione dei servizi medesimi.
(9)  Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuola di diverso ordine e grado per diversi insegnamenti, il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato. La somma dei punteggi così attribuiti non può peraltro superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.
(10)  Sono valutati in misura doppia, con i criteri di cui ai nn. 1, 2 e 3 della lett. B), i servizi di insegnamento prestati con nomina del Ministero degli affari esteri in scuole o istituti italiani all'estero statali o legalmente riconosciuti ovvero funzionanti con presa d'atto (già autorizzati) che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri nonché nelle classi e corsi di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153; parimenti sono valutati i servizi prestati con nomina del Ministero degli affari esteri in qualità di lettore o insegnante nelle istituzioni straniere di istruzione (università e scuole secondarie straniere) di cui all'art. 15 del T.U. 12 dicembre 1940, n. 740 nonché il servizio di insegnamento negli istituti di cultura.
E' valutato in misura normale il servizio di insegnamento prestato senza nomina ministeriale, ma col prescritto titolo di studio, presso scuole o istituti di istruzione italiana all'estero statali, legalmente riconosciuti o funzionanti con presa d'atto (già autorizzati), nonché presso le classi, i corsi e i dopo scuola di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché il servizio di insegnamento prestato col prescritto titolo di studio, con nomina disposta da un istituto italiano di cultura.
(11)  Ivi compreso l'insegnamento della religione prestato nelle scuole materne ed elementari. La valutazione per l'intero anno per i predetti insegnanti è effettuata quando il servizio sia stato reso, nello stesso anno scolastico - sempre che sia stato prestato con il possesso del prescritto titolo di studio - per almeno 5 mesi o per tutta la durata fissata, di volta in volta, per ciascun tipo di istituzione e sia stato qualificato. Per i servizi di durata inferiore, si applicano i criteri stabiliti nella presente tabella per i corrispondenti insegnamenti nelle scuole materne elementari e secondarie non valutabili come intero anno scolastico.
(12) Ivi compreso il servizio prestato come assistente educatore negli istituti statali per sordomuti e non vedenti.

Allegato C
Al direttore didattico del circolo   Via  
   
........l........ sottoscritt........    
  (cognome) (nome) 
nat........ a   provincia  
il ............/............/............, residente a   via telefono ................................................... già inclusa nella graduatoria per le supplenze temporanee a posti di insegnante nelle graduatorie delle scuole materne regionali per il biennio 1999/2000 - 2000/2001 dove è così collocata: 

Graduatoria comune
abilitati  posto ............................ punti ............................ tipo prec. ............................ tipo ris. ............................ 

non abilitati
Graduatoria insegnanti in possesso titolo ex D.P.R. n. 970/75
abilitati  posto ............................ punti ............................ tipo prec. ............................ tipo ris. ............................ 

non abilitati
CHIEDE

di essere inclusa nella/e graduatorie/e di codesto circolo.
Dichiara di aver presentato analoga domanda alle seguenti direzioni didattiche:
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
   

(Firma dell'interessata)
ELENCO DEI DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER INSEGNANTI SUPPLENTI IN SCUOLE MATERNE REGIONALI PER IL BIENNIO SCOLASTICO 1999/2000 - 2000/2001

1. Titolo di studio    

2.  Certificato di abilitazione all'insegnamento
3.  Titoli di specializzazione o di differenziazione didattica    
4.     
5.     
6.     
7.     
8.    
Per i documenti sottoelencati si fa espresso riferimento in quanto presentati a codesto Provveditorato nella seguente occasione:    
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.    

Data ............................................................................................................
   

(Firma)

(99.22.1036)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1998 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Legambiente - Comitato regionale siciliano ed altri contro Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione Sicilia.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 298 Reg. ord. 1999
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione III), adunato in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
-  dott. Vincenzo Zingales - presidente;
-  dott. Biagio Campanella - consigliere;
-  dott. Rosalia Messina - primo referendario rel.;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 5067/98 R.G., proposto da Legambiente -Comitato regionale siciliano, corrente in Palermo, via Genova, 7; W.W.F., Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Delegazione Sicilia, corrente in Palermo, via Enrico Albanese, 98; L.A.V. - Lega antivivisezione, corrente in Roma, via Sommacampagna, 29, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Lidia La Rocca e Pierfrancesco La Spina, ed elettivamente domiciliati in Catania, via V. Giuffrida, 37, presso l'avv. Edoardo Nigra;

contro

l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

per

l'annullamento, previa sospensione:
1)  del decreto assessoriale 15 giugno 1998 dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste (e relativo allegato A facente parte integrante del decreto medesimo), avente ad oggetto "Calendario venatorio 1998/99", nonché del decreto assessoriale 7 agosto 1998, recante modifiche al predetto calendario, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 25 agosto 1998;
2)  ove occorra, del decreto assessoriale 30 aprile 1998 del medesimo Assessore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 dell'1 agosto 1998, con il quale si sono stabiliti l'indice massimo di densità venatoria ed il numero di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1998/99;
3)  di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale ai provvedimenti impugnati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi in camera di consiglio, il giorno 14 dicembre 1998, gli avvocati Antonella Bonanno e Lidia La Rocca per le associazioni ricorrenti, e l'avv. Raffaella Barone (Avvocatura dello Stato);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO

Con il ricorso in epigrafe, le associazioni denominate Legambiente W.W.F. (Associazione italiana per il World Wildlife Fund) e L.A.V. (Lega antivivisezione) - le prime due individuate come associazioni di protezione ambientale, ex art. 13 legge n. 349/86, ed ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5, della medesima legge, con decreto del Ministero per l'ambiente del 20 febbraio 1987 - impugnano il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, più specificatamente indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto a regolarmentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione Sicilia per la stagione 1998/99.
Le associazioni predette deducono esclusivamente la incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale n. 33/97 - già denunciata con ordinanza di questa sezione n. 312/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, I serie speciale, n. 18 del 6 maggio 1998, su ricorso, proposto dalle medesime associazioni oggi ricorrenti, n. 5292/97 - modificata dalla legge regionale n. 15/98, poste a fondamento del decreto impugnato, per contrasto con l'art. 14 statuto Regione Sicilia, e con gli artt. 10 e 11 Cost., disposizioni sulla base delle quali è stato emanato il provvedimento assessoriale impugnato.
L'Assessorato regionale intimato si è costituito in resistenza, sollevando numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, e contestandone altresì la fondatezza; pertanto, ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o la reiezione.
Con ordinanza n. 3141/98, disattese le predette eccezioni, è stata accolta provvisoriamente e temporaneamente la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, ed è stata rinviata l'ulteriore e definitiva trattazione della questione cautelare alla prima camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione della questione di costituzionalità sollevata.
DIRITTO

1.  Come già esposto in narrativa, con il ricorso in epigrafe le associazioni denominate Legambiente, W.W.F. (Associazione italiana per il World Wildlife Fund) e L.A.V. (Lega antivivisezione) - le prime due individuate come associazioni di protezione ambientale, ex art. 13 legge n. 349/86, ed ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5, della medesima legge, con decreto del Ministero per l'ambiente del 20 febbraio 1987 - impugnato il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, più specificatamente indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione Sicilia per la stagione 1998/99.
Il gravame si fonda esclusivamente sulla asserita incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale n. 33/97, modificata dalla legge regionale n. 15/98, poste a fondamento del decreto impugnato, per contrasto con l'art. 14 Statuto Regione Sicilia, e con gli artt. 10 e 11 Cost., disposizioni sulla base delle quali è stato emanato il provvedimento assessoriale impugnato.
Le associazioni ricorrenti premettono innanzitutto che le questioni di legittimità costituzionale da esse sollevate presentano, come comune denominatore, la violazione, da parte del legislatore regionale di norme interposte, vale a dire di quelle disposizioni della legge n. 157/92 alla quale la Regione siciliana avrebbe dovuto uniformarsi in forza dei limiti alla potestà esclusiva che possiede in materia derivanti sia dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nella legge quadro, sia dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano con la medesima legge quadro. Detti limiti sono posti dall'art. 14 dello Statuto regionale siciliano (approvato con R.D. legislativo n. 455/46) e dagli artt. 10 e 11 Cost.
In particolare, le violazioni delle disposizioni appena ricordate, e, con riferimento ad alcune delle norme regionali censurate, dell'art. 25 Cost., sono così individuate in ricorso:
1)  Illegittimità costituzionale dell'art. 19/1, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/98, in combinato disposto con l'art. 18/1, legge regionale n. 33/97 ed in relazione all'art. 18/4, legge n. 157/92.
Si lamenta la violazione di norme statali disciplinanti il procedimento di adozione del calendario venatorio, in particolare si censura la parziale mancata acquisizione, da parte dell'autorità emanante il calendario venatorio impugnato, del parere dell'organo tecnico-scientifico a carattere nazionale di cui all'art. 7 della legge quadro (I.N.F.S., Istituto nazionale per la fauna selvatica); detto organo sarebbe stato consultato soltanto con riferimento a specifici aspetti del provvedimento (anticipazione al 2 settembre 1998 del prelievo venatorio su talune specie animali), e non invece sul contenuto complessivo del provvedimento stesso. Ciò è avvenuto perché la normativa regionale in epigrafe ha arbitrariamente ristretto l'obbligatorietà del parere di cui trattasi in alla sola ipotesi di modificazione dei termini di apertura e chiusura della caccia, limitandosi per il resto ad acquisire il parere di diverso organo tecnico, a rilevanza meramente regionale (Comitato regionale faunistico-venatorio), in violazione dell'art. 18/4, legge n. 157/92.
2)  Illegittimità costituzionale dell'art. 22, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 8, legge regionale n. 15/98, in relazione agli artt. 10 e 14, legge n. 157/97.
Si censura la disciplina regionale, dettata con le disposizioni in epigrafe, degli ambiti territoriali di caccia, in quanto detta disciplina viola e vanifica i principi ispiratori della corrispondente normativa della legge quadro, che è volta a regolamentare e limitare gli spostamenti dei cacciatori sul territorio, ancorandone l'attività al territorio di residenza e fissando criteri per la circolazione dei medesimi; in particolare, la Regione, secondo la normativa nazionale, dovrebbe innanzitutto preventivamente pianificare l'attività venatoria sul territorio regionale, adottando l'apposito piano faunistico-venatorio, con il quale dovrebbero individuarsi le aree agro-silvo-pastorali destinate alla protezione della fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia; in via residuale, poi, si determinerebbero gli ambiti territoriali di caccia, in cui la Regione può promuovere forme di gestione programmata della caccia, che dovrebbero inoltre rispondere ai seguenti criteri:
a)  dimensione sub-provinciale, omogeneità e delimitazione rispettosa dei confini naturali;
b)  diritto di accesso del cacciatore ad un solo ambito territoriale di caccia, compreso nella Regione di residenza; possibilità di accesso ad altri ambiti territoriali - della stessa o di diversa Regione - subordinata al preventivo assenso degli organi di gestione competenti;
c)  previa fissazione dell'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia;
d)  divieto, per gli organi direttivi dell'ambito territoriale di caccia, di consentire l'accesso di cacciatori in numero superiore a quello fissato con regolamento se non previo accertamento, anche mediante censimenti, delle modificazioni in aumento della popolazione faunistica;
e)  definizione con legge regionale del numero dei cacciatori non residenti ammissibili nei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia.
Orbene, sostengono le associazioni ricorrenti, in Sicilia il modello fissato nella legge nazionale non è stato eseguito, sia sotto il profilo della concreta individuazione degli ambiti territoriali di caccia, sia sotto quello della regolamentazione del diritto di accesso.
In particolare, precisano le associazioni ricorrenti, il legislatore regionale - omessa la preventiva pianificazione - ha, in violazione dei criteri su indicati sub a), identificato, sic et simpliciter, gli ambiti territoriali di caccia con le province, ovvero con il territorio delle medesime.
In violazione, poi, dei criteri indicati sub b), il legislatore regionale (art. 22/5 legge regionale n. 33/97) ha consentito al cacciatore il diritto di accesso non soltanto all'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza, ma anche in due ulteriori ambiti territoriali secondo il criterio cronologico della presentazione delle domande, allorché negli ambiti prescelti non si sia raggiunta la densità massima di cacciatori ammissibili, ed infine, a partire dalla prima domenica di novembre e per la selvaggina migratoria, oltre che nei tre ambiti territoriali suddetti, in tutti gli altri ambiti territoriali della Regione; viene altresì consentito (comma 6 del citato art. 22) l'accesso ai cacciatori provenienti da altre Regioni. Il comma 7 della ripetuta disposizione accorpa le isole minori siciliane ai rispettivi ambiti territoriali della provincia cui appartengono.
Ad avviso delle associazioni ricorrenti, tale disciplina - di cui il calendario venatorio impugnato costituisce applicazione - viola i principi restrittivi imposti dall'art. 14 della legge quadro, che consente l'accesso ad un solo fra gli ambiti territoriali a dimensione sub provinciale, e subordina l'accesso ai cacciatori non residenti nella Regione al consenso degli organi di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
3)  Illegittimità costituzionale - sotto altro profilo - dell'art. 19/1, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/98 in relazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di specie cacciabili.
Le associazioni ricorrenti lamentano l'inclusione fra le specie cacciabili della lepre comune, del cinghiale, della coturnice siciliana e del fagiano, censurando la scelta in proposito operata dal legislatore regionale con l'art. 19/1, legge n. 33 più volte cit. - in applicazione della quale disposizione il calendario impugnato, all'art. 1, individua anche le specie su elencate fra quelle oggetto di caccia.
Osservano, specificamente, le ricorrenti:
a) che la coturnice risulta inserita nell'allegato 1 della Direttiva CEE n. 79/409 e successive modificazioni ed integrazioni, come specie meritevole di particolare protezione, cosicchè, ai sensi dell'art. 7, n. 4, della medesima Direttiva, la caccia di tale specie deve rispettare il principio della saggia utilizzazione delle specie, e deve essere compatibile con il contingente numerico delle stesse, come pure prescrive l'art. 7/3 Convenzione di Berna (recepita in Italia con legge n. 503/81); precisandosi, inoltre, che - pur non sussistendo un generale divieto di caccia rispet- to alle specie di cui all'allegato 1 sopra richiamato - tuttavia l'art. 4 della medesima Direttiva sancisce l'obbligo di adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione; che, pertanto, la incondizionata inclusione della coturnice fra le specie cacciabili, non essendo stata adottata alcuna misura di tutela, si pone in contrasto con la ri- chiamata normativa di protezione ed altresì con l'art. 2, lett. b), Convenzione di Parigi, recepita in Italia con legge n. 812/78, che stabilisce il divieto di caccia, per tutto l'anno, delle specie minacciate di estinzione oppure che presentino interesse scientifico;
b)  che il fagiano ed il cinghiale, non rientrando fra le specie appartenenti alla fauna regionale, non sono assoggettabili a prelievo venatorio ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, legge regionale n. 33 cit., sicché non è consentito prevederne la cacciabilità senza al contempo disciplinare l'immissione di dette specie nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 11 Direttiva CEE sopra citata, che prevede anche la consultazione preventiva della Commissione CEE per l'inserimento di specie alloctone fra quelle cacciabili, dell'art. 11/2, lett. b), Convenzione di Berna, e dell'art. 22/1, lett. b), Direttiva CEE n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, che impone, per la detta immissione di specie alloctone, la salvaguardia della flora e della fauna esistenti, e la previa predisposizione di studi da comunicarsi al comitato istituito dalla medesima Direttiva da ultimo cit., che risulta violato anche l'art. 10/7, legge n. 157/92 cit., che subordina l'immissione di specie alloctone a verifiche dell'INFS ed al parere delle organizzazioni agricole;
c) che in Sicilia esistono soltanto popolazioni di lepre appenninica, specie non inclusa fra quelle cacciabili dall'art. 18, legge n. 157/92 cit., in quanto implicitamente riconosciuta come specie meritevole di protezione, e non anche di lepre comune, di talché l'inserzione di detta ultima specie tra quelle cacciabili si risolve nel consentire surrettiziamente l'abbattimento della specie protetta (lepre appenninica), con riflessi anche in materia penale, non risultando nemmeno sanzionato - trattandosi di specie cacciabile - l'abbattimento della lepre comune.
4)  Illegittimità costituzionale dell'art. 17/6 e dell'art. 26/4 (come modificato dall'art. 11, legge regionale n. 15/98) legge regionale n. 33/97, in relazione agli artt. 12, 16, 18 e 30 legge n. 157/92 - Interferenza in materia penale.
Le disposizioni regionali in epigrafe sono censurate per la omessa previsione di limiti temporali all'attività di abbattimento nelle aziende agro-venatorie e per l'esonero, nei confronti di coloro che esercitano la caccia in dette aziende, dall'obbligo di rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che normalmente valgono per il prelievo venatorio, in violazione delle norme della legge quadro, pure indicate in epigrafe, che chiaramente considerano l'attività venatoria svolta nelle aziende agro-venatorie alla stessa stregua dell'attività venatoria svolta in qualunque altro luogo, anche ed in primo luogo sotto il profilo dei limiti temporali stabiliti in generale per la caccia dall'art. 18 della legge quadro; le associazioni ricorrenti lamentano inoltre l'indebita ed inammissibile interferenza in materia penale così ascrivibile al legislatore regionale, il quale non ha tenuto conto del fatto che il generale divieto di cacciare al di fuori dei periodi fissati dalla legge è penalmente sanzionato, e ravvisano pertanto anche la violazione (diretta) dell'art. 25/2 Cost., che riserva alla legge statale la materia penale; infine, le associazioni ricorrenti sottolineano la sussistenza di identici profili di contrasto fra norme regionali e norme statali (in particolare, che il combinato disposto degli artt. 16 e 18/4 della legge quadro, che assoggetta l'esercizio della caccia nelle aziende agro-venatorie al limite del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria) sotto il profilo della indebita delega in bianco attribuita dall'art. 26/4, legge regionale n. 33/97 alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, le quali dovrebbero dettare in materia prescrizioni non meglio precisate per regolamentare le modalità di esercizio della caccia nelle aziende agro-venatorie e per fissare i limiti di abbattimento per ogni specie (precisando che ciò è tanto più grave in quanto non sono stati previsti criteri omogenei ed uniformi valevoli in tutto il territorio regionale).
5)  Illegittimità costituzionale dell'art. 18/3 legge regionale n. 33/97 in relazione agli artt. 13 e 30, legge n. 157/92 - Interferenza in materia penale.
Si censura la disposizione regionale in epigrafe per il fatto che essa consente la caccia con il furetto, che non risulta incluso nell'elenco tassativo di cui all'art. 13, legge n. 157/92 (che esprime un generale divieto per tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi "dal presente articolo"); pertanto, secondo le associazioni ricorrenti, non soltanto si viola l'art. 14 dello Statuto, ma si realizza anche una indebita interferenza in materia penale, consentendo una condotta sanzionata penalmente dalla legge statale (art. 30, lett. h, legge n. 157/92).

2.  Così esposte, in sintesi, le doglianze poste a fondamento del gravame, il collegio deve esaminare le predette questioni di costituzionalità per vagliarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, legge costituzionale n. 1/48, e dell'art. 23/2 legge n. 87/53.

3.  Quanto alla rilevanza delle questioni in esame, osserva il collegio che il ricorso in epigrafe è esclusivamente affidato alla dedotta incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale n. 33/97 (v. supra, le cinque censure sintetizzate sub 1).
Orbene, vale la pena di sottolineare che, per costante giurisprudenza, la dedotta incostituzionalità di una norma può costituirne l'unico motivo sul quale può validamente fondarsi l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di un'eventuale pronuncia cautelare (cfr.: C. cost., sentt. nn. 444/90 e 367/91; v. anche l'ord. n. 1552/97 e l'ord. n. 3121/1997, di questa sezione del T.A.R. Catania, nonché l'ord. - con la quale il collegio ha provvisoriamente e temporaneamente sospeso l'efficacia del decreto assessoriale impugnato - n. 3141/98).
In particolare, con la seconda delle appena richiamate decisioni, la Corte costituzionale ha esaminato in caso in cui il giudice contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, aveva disposto con separato provvedimento la sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità. La Corte ha nell'occasione affermato che permaneva il requisito della rilevanza, poiché la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non aveva determinato l'esaurimento del potere cautelare del giudice a quo. Inoltre, nella medesima sentenza, è stato affermato che la sussistenza del requisito della rilevanza va valutata allo stato degli atti al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente.
Deve anche precisarsi che, nel caso che ci occupa, in verità, si assume la violazione non (o meglio, non sempre) in via diretta di norme costituzionali (solo alcuni profili sono ricostruiti in termini di violazione di questa o quella norma costituzionale), ma di norme di legge ordinaria statale al contenuto delle quali la Regione Sicilia avrebbe dovuto uniformarsi a mente della stessa Costituzione.
Tuttavia, anche in questo caso può validamente sollevarsi la questione di costituzionalità, versandosi nella tipica fattispecie di "violazione di norma interposta" (cfr. ord. n. 3121/97 di questa sezione).
Ed invero, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il contrasto di una legge regionale con una norma dello Statuto della Regione stessa si risolve in una violazione "indiretta" della Costituzione (cfr. sent. n. 993/88, con la quale è stata riconosciuta la denunciata violazione dell'art. 123 Cost. attraverso la norma interposta dell'art. 55 dello Statuto regionale del Veneto).
La risoluzione delle questioni in esame, pertanto, si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma dell'art. 23/2, legge n. 87/53, quale necessaria pregiudiziale per la definizione della controversia portata alla cognizione del collegio, dato che, come si è detto, soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge denunciate (al limite, anche di una sola di esse) consentirà al collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sulla predetta domanda cautelare (temporaneamente accolta, come più volte s'è accennato, sino alla prima camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale a seguito della decisione in ordine alle sollevate questioni di costituzionalità) e sul merito del ricorso.

4.  Il collegio deve, pertanto, esaminare se le predette questioni siano o meno "non manifestamente infondate".
Una premessa appare necessaria.
In materia ambientale si intersecano e si sovrappongono disposizioni contenute in fonti di vario livello e di varia natura. Un rapido - ed inevitabilmente incompleto - excursus delle fonti principali può orientare nella ricerca dei principi fondamentali ai quali fare riferimento nell'interpretazione della disciplina oggi sospettata di incostituzionalità.
L'ambiente è stato collocato tra i valori fondamentali della Comunità europea dall'atto unico europeo - ratificato con legge n. 909/86 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987 - che ha inserito nella parte terza del trattato CEE un titolo VII intitolato all'Ambiente (art. 25 della cit. legge di ratifica). Al Trattato sono pertanto state aggiunte - per quel che qui rileva - le seguenti disposizioni: l'art. 130 R, che, fra l'altro:
a)  assegna all'"azione della Comunità in materia ambientale" l'obiettivo di "salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente", nonché di "garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" (par. 1);
b)  individua, come principi ai quali deve ispirarsi l'azione della Comunità in materia ambientale, quello dell'"azione preventiva" e della "correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente" (par. 2);
c)  precisa che "le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità" (par. 2, in fine).
Di qualche interesse anche l'art. 100 A, pure introdotto con il su citato atto unico (art. 18, legge di ratifica pure su citata), che al par. 3 stabilisce che la Commissione, nelle proposte sottoposte a deliberazione del Consiglio, si basa, in alcune materie - tra le quali "la protezione dell'ambiente", su un "livello di protezione elevato".
Di rilievo, nella specifica materia della fauna selvatica e della protezione di essa, la convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 (legge di adesione n. 812/1978), la convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (ratificata con legge n. 503/81), la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979 (ratificata con legge n. 42/83). Le predette prime due convenzioni, di Parigi e di Berna, sono richiamate dalla legge quadro, che dichiara di darvi attuazione (art. 1/4), così come avviene per le Direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e n. 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (medesimo art. da ultimo cit).
Quanto alla nostra carta costituzionale, essa, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (trattasi di norma di carattere immediatamente precettivo, non subordinata alla emanazione di una legislazione di attuazione, di tal che l'eventuale assenza di detta legislazione non autorizza il giudice ad ignorare situazioni soggettive direttamente garantite dalla Costituzione: cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 433/92), tra i quali va annoverato il diritto all'ambiente; si deve all'elaborazione giurisprudenziale, in primo luogo della Corte costituzionale, la ricostruzione in termini unitari del bene ambiente (art. 9 Cost.), e la qualificazione di esso come bene giuridico primario ed essenziale (sentt. nn. 121, 122 e 123 del 1986, sentt. nn. 217 e 641 del 1987, ord. n. 186/96).
A livello di legislazione ordinaria, una prima attuazione del diritto all'ambiente globalmente inteso è stata portata dalla legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell'ambiente; di particolare rilievo, gli artt. 13 e 18, sulle associazioni ambientaliste, e l'art. 14/3, che riconosce a "qualsiasi cittadino", ancor prima della legge sul procedimento, che ha dettato la disciplina generale dell'accesso ai documen-ti amministrativi, il "diritto di accesso all'informazione sullo stato dell'ambiente disponibili... presso gli uffici della p.a.".
In materia di caccia, la più recente regolamentazione è costituita dalla più volte richiamata legge n. 157/92 (intitolata "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), che detta principi generali ed è ispirata ad una chiara ratio di tutela del patrimonio faunistico (v. infra, più oltre in questo stesso paragrafo); detta legge ha abrogato la precedente legge quadro n. 968/77.
E' utile a questo punto ricordare che la Regione Sicilia ha, in materia di caccia e pesca, la potestà legislativa esclusiva o primaria, e che detta poetstà deve esercitare nei limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico statale, dalla riserva di legge statale (in campo penale, processuale e nella regolamentazione dei rapporti interprivati), il rispetto delle c.d. grandi riforme introdotte con leggi statali, nonché il rispetto degli obblighi internazionali.
Per quanto in particolare riguarda le grandi riforme, che qui vengono specificamente in rilievo, la Corte costituzionale ha spesso individuato fonti statali alle quali attribuire siffatta natura (per alcuni esempi, cfr. le sentt. nn. 13/80, 219/84, 151/86, 296/86), e, come si è pocanzi avuto modo di ricordare, ciò è avvenuto anche con riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 157/92 (v. sent. n. 323/98; v. in relazione alla precedente legge quadro n. 968/77, la sent. della medesima Corte n. 1002/88).
Il collegio ritiene di confermare, in materia, l'orientamento già espresso nell'ordinanza n. 312/97 - con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del calendario venatorio dell'anno precedente - e di ritenere quindi i principi posti dalla predetta fonte statale, da considerare alla stregua di grande riforma economico-sociale, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale.
Militano in tal senso l'esplicita affermazione dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1/1), l'affievolimento del diritto di caccia, subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario (art. 1/2), e pertanto sottoposto a regime concessorio (art. 12); l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale (v. ord. da ultimo cit.; cfr., con riferimento alla precedente legge quadro n. 968/77, C.S., VI, n. 1070/92, che, sulla base di enunciazioni simili a quelle contenute nella legge più recente, e che sono state appena indicate, ha affermato la capacità di detta fonte statale di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia).
Alla luce di questa premessa generale, occorre adesso verificare in concreto se le singole disposizioni della legge quadro sospettate di incostituzionalità dalle associazioni ricorrenti costituiscano principi che il legislatore regionale era tenuto ad osservare, se esse abbiano cioè detta forza vincolante, o se invece esse costituiscano "disposizioni di dettaglio che la medesima legge nazionale pone esclusivamente per le Regioni a statuto ordinario", come vien detto nella memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato.
Un chiarimento sembra in proposito necessario.
La stessa tesi adombrata dalla difesa erariale è già stata espressa in una sentenza del T.A.R. Palermo, I, n. 602/95, che sottolinea nelle premesse la "particolare rilevanza" dell'art. 36, u.c., legge n. 157/92, secondo cui le Regioni a statuto speciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, "adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti", e introduce, in una sorta di obiter dictum, una distinzione fra principi fondamentali dell'ordinamento introdotti con la predetta legge e norme di dettaglio.
Ad avviso del collegio, però, il tenore dell'art. 36, u.c., appena ricordato, non sembra lasciare grande spazio a simili distinzioni, posto che essa impone un adeguamento non soltanto ai "principi", ma altresì alle "norme", adoperando esattamente la stessa terminologia adoperata nel comma precedente con riguado alle Regioni a statuto ordinario; sicché, se un esclusivo riferimento ai primi sarebbe stato da intendere come principi fondamentali dell'ordinamento, o, se si preferisce, principi di grande riforma economico-sociale, l'uso del termine congiuntamente all'altro (norme), suggerisce una esegesi diversa, che assegna all'espressione complessivamente intesa un significato più pregnante, di adeguamento sia alla ratio sostanziale, ai principi ispiratori, sia alle prescrizioni letterali. In altre parole, norme di dettaglio potranno essere ritenute soltanto quelle che riguardano aspetti veramente marginali della disciplina considerata, non già norme che caratterizzano fortemente l'impianto della stessa (tali considerazioni saranno richiamate nel corso della disamina di specifiche questioni rispetto alle quali la natura di singole disposizioni della legge quadro assume rilevanza).
L'interpretazione qui prospettata trova ulteriore conforto nell'art. 14/17, legge n. 157/92, che recita: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9 legge n. 86/89, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza», cioè a quella regolamentazione minuta di aspetti concreti in cui le "norme di dettaglio", se così si vuol chiamarle, hanno più spazio, ed in cui le particolarità locali hanno maggiore possibilità di trovare adeguata considerazione, senza tuttavia contrastare con i principi di fondo.
4.1. La prima censura di incostituzionalità dedotta dalle associazioni ricorrenti investe le disposizioni della legge regionale che disciplinano il procedimento di formazione del calendario venatorio, ed in particolare la mancata acquisizione del parere dell'organo tecnico-scientifico a carattere nazionale (I.N.F.S.) individuato dall'art. 7/3 della più volte citata legge quadro come consulente istituzionale dello Stato, delle Regioni (tutte, senza limitazioni alle sole Regioni statuto ordinario), e delle province, e che l'art. 18/4 impone alle Regioni di sentire prima della pubblicazione del calendario venatorio.
Orbene, il collegio ritiene che le disposizioni della legge quadro sul procedimento di formazione del calendario venatorio pongono limiti ai quali il legislatore ordinario deve adeguarsi. Se così non fosse, il raggiungimento delle finalità protettive della legge quadro, cui sopra si accennava, sarebbero vanificate, potendo la predisposizione normativa di un iter procedimentale inteso alla salvaguardia delle specie faunistiche essere modificata dal legislatore regionale proprio con riferimento alle previsioni che in modo più spiccato sono state poste a garanzia del raggiungimento della finalità di tutela che informa l'intera disciplina statale in esame.
E' evidente che la partecipazione al procedimento dell'I.N.F.S. - avuto anche riguardo ai compiti generali che a detto organo sono affidati (art. 7), ed alla previsione (art. 7/2) che il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni, provvede all'istituzione di unità operative decentrate - ha una funzione di supporto, ausilio orientamento ed anche controllo dell'attività amministrativa in materia, funzione non a caso affidata ad un organo caratterizzato da alta specializzazione tecnica.
Del resto, ciò non può stupire, essendo quella in esame una materia caratterizzatasi, fin dall'istituzione del Ministero per l'ambiente, e dunque fin dalla emanazione della citata legge n. 349/1986, per l'ampio spazio riconosciuto a formazioni (addirittura non inserite nella p.a., ma ad essa esterne, e da essa, per usare il linguaggio normativo "individuate" - v. infra - con D.M.) che perseguono finalità di tutela ambientale. Ciò ha consentito l'affidamento di compiti di garanzia di grande rilievo a soggetti, quali le associazioni ambientaliste, certamente estranei alla p.a., il cui ruolo è stato istituzionalizzato attraverso il detto strumento della c.d. individuazione con decreto ministeriale (art. 13, legge n. 349/86; art. 18, commi 4 e 5, della medesima legge), che finisce per farne enti ausiliari, la cui partecipazione ai procedimenti amministrativi che interferiscono con la materia ambientale risponde all'esigenza di superare le sacche di inerzia ed i comportamenti omissivi della p.a. in relazione ad un bene ritenuto dal legislatore fondamentale.
Alla stessa ratio sostanziale, pur trattandosi in questo caso di un soggetto di natura pubblicistica, si ispira la sopra sintetizzata disciplina delle attribuzioni dell'I.N.F.S., i pareri del quale hanno lo scopo di fornire alla p.a. attributaria delle funzioni amministrative in materia le speciali conoscenze tecniche necessarie ad operare scelte conformi alle finalità protettive cui si ispira tutta la produzione normativa statale e non statale riferita all'ambiente.
In proposito, si sottolinea che non a caso il collegio richiama la nozione di funzione - così per altro si esprime la legge quadro, all'art. 9, ove si parla delle "funzioni amministrative" delle Regioni - che, come è noto, consiste nel potere concepito in relazione alla realizzazione di determinati interessi, ovviamente pubblici, ed ovviamente intesi non come l'interesse dell'amministrazione concepita come apparato organizzativo autonomo; qui rileva il c.d. interesse pubblico primario, che abbraccia gli interessi individuali prevalenti in una data organizzazione giuridica della collettività, mentre l'interesse dell'apparato, ove si voglia concepire un interesse dell'apparato unitariamente considerato, sarebbe semplicemente uno degli interessi secondari che coesistono nell'ambito di quella collettività, e che, come tutti gli altri interessi secondari, possono essere realizzati soltanto in caso di coincidenza, e nei limiti di detta coincidenza, con l'interesse collettivo primario e pubblico.
Se così si concepisce la funzione attribuita all'Assessorato regionale resistente in materia di caccia, non è difficile individuare l'interesse primario nell'interesse alla tutela ambientale in senso lato (conservazione delle specie) protette, rispetto dell'agricoltura e dell'habitat di dette specie), mentre tutti gli altri interessi (ed in primo luogo quello dei cacciatori) appaiono secondari, e realizzabili soltanto nei limiti su precisati. In altre parole, nell'emanazione degli atti impugnati dalle associazioni ambientaliste, ed adottati in applicazione della normativa della cui rispondenza ai principi costituzionali si sospetta, la p.a. deve innanzitutto perseguire la tutela dell'interesse pubblico primario di cui s'è detto, mentre eventuali conflitti di detto interesse con tutti gli altri interessi compresenti - che sono interessi secondari - vanno risolti in favore dell'interesse primario, che deve prevalere (la ricostruzione gerarchizzata degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento di cui trattasi è chiara nella legge statale, che - come già si è avuto modo di ricordare - consente, sottoponendo a concessione - art. 12 - l'esercizio dell'attività venatoria, "purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole", come stabilisce l'art. 1/2).
In conclusione, se si tengono presenti, nel ricostruire il sistema normativo statale in materia di caccia, le finalità di tutela ambientale espressamente richiamate dal legislatore, risulta evidente che anche ed in primo luogo alle norme che regolano i procedimenti amministrativi interferenti con detta materia deve essere riconosciuta la natura di norme di grande riforma economico-sociale, che pertanto pongono un vincolo anche sull'esercizio della potestà normativa primaria o esclusiva.
Il collegio non ignora che analoga questione, prospettata da altra associazione ambientalista nei confronti del calendario venatorio del 1994/95, è stata risolta in senso opposto dal T.A.R. Palermo con la citata sentenza della I Sez. n. 602/95, nella quale, pur senza farsi espresso richiamo alla premessa fondamentale dalla quale il tribunale prende le mosse, si conclude - con specifico riguardo alla omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S. (con riferimento alla previgente legge regionale n. 37/81) - nel senso della legittimità, sotto questo profilo, del calendario venatorio 1994/95, sul semplice rilievo della circostanza che, nella fattispecie da esso T.A.R. esaminata, era stato acquisito il parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, implicitamente affermandosi la natura di "norma di dettaglio" della disposizione nazionale, e la piena e totale fungibilità dei due organi tecnici.
Muovendo invece dalle diverse premesse dalle quali muove il collegio, e già ampiamente illustrate, secondo cui norme di dettaglio potranno essere ritenute soltanto quelle che riguardano aspetti veramente marginali della disciplina considerata, non già norme che caratterizzano fortemente l'impianto della stessa, quali, ad avviso del collegio, le norme che regolano i procedimenti rilevanti in materia, la soluzione non può che essere opposta rispetto a quella offerta nella sentenza del T.A.R. Palermo.
In conclusione, poiché risulta testualmente che l'emanazione del D.A. impugnato è avvenuta dietro "preventivo parere sulla determinazione di consentire l'esercizio venatorio per determinate specie... a partire dal 2 settembre", mentre sulla proposta di calendario venatorio (in tutti i suoi aspetti) è stato acquisito (soltanto) il parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, conformemente alla previsione del combinato disposto dell'art. 19/1, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/98, e dell'art. 18/1, legge regionale n. 33/97, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni appena richiamate, per violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale siciliano (approvato con R.D. legislativo n. 455/46), in quanto le disposizioni stesse si pongono in contrasto con le norme di riforma economico-sociale contenute nella legge quadro (art. 18/4, legge n. 157/92).
4.2.  Le associazioni ambientaliste hanno espresso sospetti di incostituzionalità - secondo motivo di gravame - anche nei confronti della disciplina regionale degli ambiti territoriali di caccia (art. 22, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 8, legge regionale n. 15/98), sostenendo che detta disciplina viola e vanifica i principi ispiratori della corrispondente normativa della legge quadro (artt. 10 e 14, legge n. 157/97), volta a regolamentare e limitare gli spostamenti dei cacciatori sul territorio, ancorandone l'attività al territorio di residenza e fissando criteri per la circolazione dei medesimi. In particolare, la Regione, secondo la normativa nazionale, dovrebbe innanzitutto preventivamente pianificare l'attività venatoria sul territorio regionale, adottando l'apposito piano faunistico-venatorio, con il quale dovrebbero essere individuate le aree agro-silvo-pastorali destinate alla protezione della fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia; in via residuale, poi, si determinerebbero gli ambiti territoriali di caccia, in cui la Regione può promuovere forme di gestione programmata della caccia. Detta gestione programmata, poi, dovrebbero ispirarsi ai seguenti criteri:
a)  dimensione sub-provinciale, omogeneità e delimitazione rispettosa dei confini naturali;
b)  diritto di accesso del cacciatore ad un solo ambito territoriale di caccia, compreso nella Regione di residenza; possibilità di accesso ad altri ambiti territoriali - della stessa o di diversa Regione - subordinata al preventivo assenso degli organi di gestione competenti;
c)  previa fissazione dell'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia;
d)  divieto, per gli organi direttivi dell'ambito territoriale di caccia, di consentire l'accesso di cacciatori in numero superiore a quello fissato con regolamento se non previo accertamento, anche mediante censimenti, delle modificazioni in aumento della popolazione faunistica;
e)  definizione con legge regionale del numero dei cacciatori non residenti ammissibili nei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia.
Orbene, sostengono le associazioni ricorrenti, in Sicilia il modello fissato nella legge nazionale non è stato seguito, sia sotto il profilo della concreta individuazione degli ambiti territoriali di caccia, sia sotto quello della regolamentazione del diritto di accesso.
In particolare, precisano le associazioni ricorrenti, il legislatore regionale - omessa la preventiva pianificazione - ha, in violazione dei criteri su indicati sub a), identificato, sic ed simpliciter, gli ambiti territoriali di caccia con le province, ovvero con il territorio delle medesime.
In violazione, poi, dei criteri indicati sub b), il legislatore regionale (art. 22/5, legge regionale n. 33/97) ha consentito al cacciatore il diritto di accesso non soltanto all'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza, ma anche in due ulteriori ambiti territoriali secondo il criterio cronologico della presentazione delle domande, allorché negli ambiti prescelti non si sia raggiunta la densità massima di cacciatori ammissibili, ed infine, a partire dalla prima domenica di novembre e per la selvaggina migratoria, oltre che nei tre ambiti territoriali suddetti, in tutti gli altri ambiti territoriali della Regione; viene altresì consentito (comma 6 del citato art. 22) l'accesso ai cacciatori provenienti da altre Regioni. Il comma 7 della ripetuta disposizione accorpa le isole minori siciliane ai rispettivi ambiti territoriali della provincia cui appartengono.
Ad avviso delle associazioni ricorrenti, tale disciplina - di cui il calendario venatorio impugnato costituisce applicazione - viola i principi restrittivi imposti dall'art. 14 della legge quadro, che consente l'accesso ad uno solo fra gli ambiti territoriali e dimensione sub-provinciale, e subordina l'accesso ai cacciatori non residenti nella Regione al consenso degli organi di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
In effetti la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 448/97), ha chiarito che "la disciplina faunistico-venatoria ha il suo tratto caratterizzante nella pianificazione di tutto il territorio agro-silvo-pastorale", sicché detto territorio, in ogni Regione, viene destinato (art. 10, legge n. 157/92) per una quota dal 20 al 30% alla protezione della fauna selvatica, e, per una quota non superiore al 15%, alla istituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed all'esercizio della caccia riservata a gestione privata, mentre sulla quota residuale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, attraverso la ripartizione in ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali, sentite le province interessate nonché le organizzazioni professionali agricole; i piani faunistico-venatori "costituiscono la sede procedimentale per l'individuazione... di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di un'attività venatoria indiscriminata".
In sostanza, le argomentazioni della corte appena richiamate confermano l'esattezza dell'orientamento espresso già nel paragrafo precedente, che, nella materia in esame, ravvisa l'interesse pubblico primario nell'interesse alla protezione delle specie animali e dell'ambiente naturale in cui le stesse sono collocate, mentre gli altri interessi compresenti, in quanto secondari, possono trovare realizzazione e soddisfacimento soltanto ove coincidano, e nei limiti in cui coincidano, con detto interesse primario, tanto è vero che la medesima corte (sentenza n. 63/90) ha riconosciuto all'attività venatoria non soltanto la finalità dell'abbattimento di animali selvatici, ma anche, congiuntamente, quella della protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita (che è addirittura di più di quello che richiede la legge quadro, che stabilisce il limite, palesemente meno intenso, del "non contrasto").
Tutto ciò premesso, ne consegue che anche le disposizioni della legge quadro richiamate dalle associazioni ricorrenti (artt. 10 e 14, legge n. 157/97) presentano il carattere di grande riforma economico-sociale, il che comporta la necessità, per il legislatore regionale, ancorché si tratti di Regione a statuto speciale, di adeguarvisi.
Orbene, appare evidente che le disposizioni censurate contrastano con la disciplina dettata in sede nazionale.
La mancata adozione dei piani faunistico-venatori (l'impugnato calendario venatorio, nel preambolo, accenna al piano "in fase di predisposizione"), l'identificazione, sic ed simpliciter, degli ambiti territoriali di caccia con il territorio provinciale (art. 22/2), la possibilità, per i cacciatori, di avere accesso non soltanto all'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza, ma anche in due ulteriori ambiti territoriali secondo il criterio cronologico della presentazione delle domande, allorché negli ambiti prescelti non (commi 5 e 6 del medesimo art. 22) si sia raggiunta la densità massima di cacciatori ammissibili, ed infine, a partire dalla prima domenica di novembre e per la selvaggina migratoria, oltre che nei tre ambiti territoriali suddetti, in tutti gli altri ambiti territoriali della Regione, la possibilità di accesso per i cacciatori provenienti da altre Regioni, comportano violazione dei criteri di cui agli artt. 10 e 14, legge n. 157/92, il primo dei quali richiede una diversa, più complessa ed articolata regolamentazione della caccia sotto il profilo territoriale, incentrata sulla pianificazione, mentre il secondo consente l'accesso ad uno solo fra gli ambiti territoriali a dimensione sub-provinciale, e subordina l'accesso ai cacciatori non residenti nella Regione al consenso degli organi di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
Del resto, al di là ed al di sopra degli sforzi interpretativi volti alla ricostruzione del sistema normativo, dei suoi diversi livelli, e dei rapporti fra detti livelli intercorrenti, con assoluta chiarezza, come già si è avuto modo di rilevare in premessa (paragrafo 4), l'art. 14/17, legge n. 157/92 recita: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9, legge n. 86/89, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza», mentre l'art. 36, u.c., stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima, devono adeguare "la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge" (come si è già sottolineato, il linguaggio che il legislatore usa per definire le modalità dell'adeguamento, è uniforme per le Regioni a statuto ordinario, contemplate al penultimo comma, e per quelle a statuto speciale, di cui al comma successivo, per le quali si aggiunge soltanto il riferimento ai limiti - generalissimi - della Costituzione e dei rispettivi statuti).
In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni e del raffronto fra i principi e le norme della legge quadro e le disposizioni regionali censurate appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo di gravame ed esaminata nel presente paragrafo (incostituzionalità dell'art. 22, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 8, legge regionale n. 15/98, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastante con gli artt. 10 e 14, legge n. 157/92).
4.3.  Le associazioni ricorrenti sospettano di incostituzionalità l'art. 19/1, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/98, in relazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di specie cacciabili, in particolare per la sottoposizione a prelievo venatorio della lepre comune, del cinghiale, della coturnice siciliana e del fagiano (terzo motivo di gravame). Il calendario venatorio impugnato, infatti, all'art. 1 individua anche le specie su elencate fra quelle oggetto di caccia, in applicazione delle disposizioni regionali appena richiamate.
In particolare, le associazioni ricorrenti sostengono:
a)  che la coturnice risulta inserita nell'allegato 1 della direttiva CEE n. 79/409 e successive modificazioni ed integrazioni, come specie meritevole di particolare protezione, cosicché, ai sensi dell'art. 7, n. 4, della medesima direttiva, la caccia di tale specie deve rispettare il principio della saggia utilizzazione delle specie, e deve essere compatibile con il contingente numerico delle stesse, come pure prescrive l'art. 7/3 Convenzione di Berna (recepita in Italia con legge n. 503/81); precisandosi, inoltre, che - pur non sussistendo un generale divieto di caccia rispetto alle specie di cui all'allegato 1 sopra richiamato - tuttavia l'art. 4 della medesima direttiva sancisce l'obbligo di adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione, che, pertanto, l'incondizionata inclusione della coturnice fra le specie cacciabili, non essendo stata adottata alcuna misura di tutela, si pone in contrasto con la richiamata normativa di protezione ed altresì con l'art. 2, lett. b), convenzione di Parigi, recepita in Italia con legge n. 812/78, che stabilisce il divieto di caccia, per tutto l'anno, delle specie minacciate di estinzione oppure che presentino interesse scientifico;
b)  che il fagiano ed il cinghiale, non rientrando fra le specie appartenenti alla fauna regionale, non sono assoggettabili a prelievo venatorio ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, legge regionale n. 33 citata, sicché non è consentito prevederne la cacciabilità senza al contempo disciplinare l'immissione di dette specie nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 11, direttiva CEE sopra citata, che prevede anche la consultazione preventiva della commissione CEE per l'inserimento di specie alloctone fra quelle cacciabili, dell'art. 11/2, lett. b), convenzione di Berna, e dell'art. 22/1, lett. b), direttiva CEE n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, che impone, per la detta immissione di specie alloctone, la salvaguardia della flora e della fauna esistenti, e la previa predisposizione di studi da comunicarsi al comitato istituito dalla medesima direttiva da ultimo citata; che risulta violato anche l'art. 10/7, legge n. 157/92 citata, che subordina l'immissione di specie alloctone a verifiche dell'INFS ed al parere delle organizzazioni agricole;
c)  che in Sicilia esistono soltanto popolazioni di lepre appenninica, specie non inclusa fra quelle cacciabili dall'art. 18, legge n. 157/92 citata, in quanto quanto implicitamente riconosciuta come specie meritevole di protezione, e non anche di lepre comune, di talché l'inserzione di detta ultima specie tra quelle cacciabili si risolve nel consentire surrettiziamente l'abbattimento della specie protetta (lepre appenninica), con riflessi anche in materia penale, non risultando nemmeno sanzionato - trattandosi di specie cacciabile - l'abbattimento della lepre comune.
Osserva, in proposito, il collegio:
-  con riferimento al punto a), che parte resistente ha sufficientemente comprovato l'adozione di misure di tutela nei confronti della coturnice (specie che, come le stesse associazioni ricorrenti rilevano, non rientra fra quelle assolutamente non cacciabili ai sensi della richiamata normativa comunitaria); in particolare, è stata prodotta una nota dell'Assessorato dell'agricoltura (prot. n. 3088 del 6 luglio 1996), nella quale, rispondendo al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, l'Assessore compila un rendiconto delle "misure atte a mantenere gli habitat della coturnice siciliana seppure inserita tra le specie cacciabili nella legge regionale n. 37/81", come l'istituzione di zone di ripopolamento e di oasi di protezione, il finanziamento di progetti di miglioramento ambientale in aziende faunistico-venatorie e gestioni sociali del territorio (l'eventuale inadeguatezza di dette misure avrebbe richiesto una percentuale ed argomentata dimostrazione da parte delle ricorrenti, che si limitano a negare, apoditticamente, l'idoneità del previsto censimento di consistenza della specie all'effettuazione del quale l'art. 19/2, legge regionale n. 33 più volte citata subordina la caccia alla coturnice);
-  con riferimento al punto b), che la presenza del cinghiale appare documentata (si vedano, nella produzione della difesa erariale: il D.A. n. 24/21 del 20 giugno 1989, in cui si lamentano danni all'agricoltura, all'equilibrio biologico ed al patrimonio faunistico "per la presenza del cinghiale"; la nota dell'Ufficio legislativo e legale presso la Presidenza della Regione, prot. n. 16327/214.95.11, avente ad oggetto la "risarcibilità dei danni causati da cinghiali", con la quale si risponde alla richiesta -nota prot. n. 2757 del 19 maggio 1995 - di parere sul tema da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura) in epoca certamente anteriore ai provvedimenti normativi ed amministrativi regionali che il collegio ha esaminato, sicché non può ragionevolmente sostenersi che l'introduzione di detta specie nel territorio regionale è da collegare al calendario venatorio impugnato ed alla normativa di cui quest'ultimo costituisce applicazione, quanto, poi, alla non appartenenza del fagiano alla fauna selvatica siciliana, questa avrebbe dovuto essere meglio documentata;
-  che, con riferimento al punto c), la difesa erariale ha prodotto una nota dell'I.N.F.S. (n. prot. 5789/T-D2 del 21 ottobre 1998), in cui testualmente si afferma che "lo stato di avanzamento dello studio ormai consente di confermare l'ipotesi di collocazione al livello specifico della forma autoctona siciliana, ovvero della lepre italica (lepus corsicanus, De Winton 1898), erroneamente considerata in precedenza una sottospecie della lepre europea (lepus europaeus)... tutti i campioni di lepre raccolti direttamente o indirettamente in Sicilia sono stati identificati come lepre italica, pertanto questa sembra essere l'unica con popolazioni vitali sull'isola"; e che sembra, pertanto, confermata l'esattezza di quanto sostenuto dalle associazioni ricorrenti, e cioè che - pag. 22 s. del ricorso - «l'inclusione della lepre comune tra quelle appartenenti alla fauna siciliana nella legge regionale n. 33/97 e nel calendario venatorio impugnato, non esistendo per converso detta specie "in stato di naturale libertà nel territorio regionale", si rivela manifestamente incostituzionale, oltre che surrettizia ed idonea a fungere piuttosto da copertura per l'abbattimento indiscriminato di una specie invero protetta quale la lepre appenninica (lepus corsicanus); con l'ulteriore conseguenza che la norma regionale in questione, finendo con l'ingenerare una notevole confusione tra due specie di lepre del tutto diverse (di cui l'una meritevole di conservazione), si risolve altresì in una grave interferenza nella materia penale, non risultando nemmeno sanzionato (trattandosi di specie cacciabile) l'abbattimento della lepre comune».
In conclusione, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in esame con esclusivo riferimento a quanto appena osservato in relazione alla cacciabilità della lepre.
4.4.  Gli artt. 17/6 e 26/4 (come modificato dall'art. 11, legge regionale n. 15/98), legge regionale n. 33/97, sarebbero, ad avviso delle associazioni ricorrenti, in contrasto con gli artt. 12, 16, 18 e 30, legge regionale n. 157/92 (quarto motivo di gravame).
Il legislatore regionale ha omesso di prevedere limiti temporali all'attività di abbattimento nelle aziende agro-venatorie ed ha esonerato coloro che esercitano la caccia in dette aziende dall'obbligo di rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che normalmente valgono per il prelievo venatorio.
Ciò urterebbe contro le norme della legge quadro su indicate, che - secondo le ricorrenti - chiaramente considerano l'attività venatoria svolta nelle aziende agro-venatorie alla stessa stregua dell'attività venatoria svolta in qualunque altro luogo, anche ed in primo luogo sotto il profilo dei limiti temporali stabiliti in generale per la caccia dall'art. 18 della medesima legge.
Sotto altro profilo, poi, le disposizioni in esame sarebbero incostituzionali, realizzandosi attraverso esse una indebita ed inammissibile interferenza in materia penale da parte del legislatore regionale, il quale non ha tenuto conto del fatto che il generale divieto di cacciare al di fuori dei periodi fissati dalla legge è penalmente sanzionato; sicché si configura nella fattispecie violazione (diretta) dell'art. 25/2 cost., che riserva alla legge statale la materia penale.
Infine, le medesime norme regionali contrasterebbero con il combinato disposto degli artt. 16 e 18/4 della legge quadro, che assoggetta l'esercizio della caccia nelle aziende agro-venatorie al limite del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria, sotto il profilo dell'indebita delega in bianco attribuita dall'art. 26/4, legge regionale n. 33/97 alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, le quali dovrebbero dettare in materia prescrizioni non meglio precisate per regolamentare le modalità di esercizio della caccia nelle aziende agro-venatorie e per fissare i limiti di abbattimento per ogni specie, con l'ulteriore ed aggravante circostanza della mancanza di criteri omogenei ed uniformi valevoli in tutto il territorio regionale.
Il collegio ritiene, alla luce di tutte le considerazioni già svolte in diversi punti della trattazione che precede in ordine alla necessità di adeguamento della legislazione regionale - anche nelle Regioni a statuto speciale - alle norme ed ai principi statali, per tutto ciò che non rientra fra gli aspetti marginali dalla stessa difesa erariale definiti "di dettaglio", che anche l'aspetto della disciplina regionale qui censurato sia sospettabile di incostituzionalità, non potendosi, ad avviso del collegio, considerare le disposizioni di cui si assume la violazione come disposizioni "di dettaglio".
Per altro, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie è delineato in maniera precisa dalla legge quadro, che vincola tale attività all'osservanza degli stessi limiti che valgono, in generale per l'attività venatoria (art. 16/4), espressamente eccettuati quelli di cui all'art. 12/5.
Appare, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17/6 e 26/4 (come modificato dall'art. 11, legge regionale n. 15/98), legge regionale n. 33/97, in quanto contrastanti con gli artt. 12, 16, 18 e 30, legge n. 157/92, per avere il legislatore regionale:
a)  omesso di prevedere limiti temporali all'attività di abbattimento nelle aziende agro-venatorie;
b)  esonerato coloro che esercitano la caccia in dette aziende dall'obbligo di rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che normalmente valgono per il prelievo venatorio, e ciò in violazione, particolarmente, del combinato disposto degli artt. 16 e 18/4 della legge quadro, che assoggetta l'esercizio della caccia nelle aziende agro-venatorie al limite del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria, e sotto l'ulteriore profilo dell'attribuzione della regolamentazione di tali aspetti, in base all'art. 26/4, legge regionale n. 33/97, alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio; infine, è stata realizzata una interferenza in materia penale, non essendosi tenuto conto del fatto che il generale divieto di cacciare al di fuori dei periodi fissati dalla legge è penalmente sanzionato, con violazione (diretta) dell'art. 25/2 Cost., che riserva alla legge statale la materia penale.
4.5.  Con l'ultimo motivo di gravame si deduce l'incostituzionalità dell'art. 18/3, legge regionale n. 33/97 in relazione agli artt. 13 e 30, legge n. 157/92.
La disposizione regionale consente la caccia con il furetto, che non risulta incluso nell'elenco tassativo di cui all'art. 13, legge n. 157/92 (che esprime - comma 5 - un generale divieto per tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi "dal presente articolo"); pertanto, secondo le associazioni ricorrenti, non soltanto si viola l'art. 14 dello Statuto, ma si realizza anche una indebita interferenza in materia penale, consentendo una condotta sanzionata penalmente dalla legge statale (art. 30, lett. h), legge n. 157/92).
Il collegio ritiene che la disciplina dei "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" non possa che essere generale ed uniforme in tutto il territorio nazionale, e che, pertanto, i divieti stabiliti dalla legge quadro - che si è preoccupata, come si è appena visto, di sancire espressamente la tassatività dell'elenco dei mezzi consentiti, proprio per evitare fenomeni locali e regionali di abbassamento della soglia di tutela - vadano annoverati fra i principi vincolanti anche per il legislatore delle Regioni a speciale autonomia, e non - per riprendere la terminologia adoperata dalla difesa erariale - fra le "disposizioni di dettaglio che la medesima legge nazionale pone esclusivamente per le Regioni a statuto ordinario", potendo eventualmente le Regioni disporre in difformità dalla legge nazionale per rafforzare le misure di protezione, e non per diminuirle.
La conclusione cui si perviene, che comporta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 18/3, nei termini di cui si è detto, è corroborata dal connesso profilo penalistico, essendo l'esercizio della caccia con mezzi vietati sanzionato dall'art. 30, lett. h), della legge nazionale, alla quale soltanto è riservata la materia dell'illecito e della sua repressione.
5.5.  Conclusivamente, atteso che le dedotte questioni di costituzionalità appaiono rilevanti per la decisione del ricorso, e, a giudizio del collegio, non manifestamente infondate, si rende necessario sospendere il presente giudizio (sia nella fase cautelare che in quella di merito) in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle eccezioni d'incostituzionalità:
a)  dell'art. 19/1, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/98, e dell'art. 18/1, legge regionale n. 33/97, in combinato disposto, per violazione dell'art. 14 della Statuto regionale siciliano (approvato con R.D. legislativo n. 455/46), in quanto le disposizioni stesse si pongono in contrasto con le norme di riforma economico-sociale contenute nella legge quadro (art. 18/4, legge n. 157/92);
b)  dell'art. 22, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 8, legge regionale n. 15/98, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastante con gli artt. 10 e 14, legge n. 157/92;
c)  dell'art. 19, commi 1 e 2, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 157/98, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastante con l'art. 18, legge n. 157/92, per quanto attiene alla cacciabilità della lepre, e per violazione dell'art. 25/2 Cost., che riserva alla legge statale la materia penale;
d)  degli artt. 17/6 e 26/4 (come modificato dall'art. 11, legge regionale n. 15/98), legge regionale n. 33/97, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastanti con gli artt. 12, 16, 18 e 30, legge n. 157/92, per avere il legislatore regionale:
a)  omesso di prevedere limiti temporali all'attività di abbattimento nelle aziende agro-venatorie;
b)  esonerato coloro che esercitano la caccia in dette aziende dall'obbligo di rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che normalmente valgono per il prelievo venatorio, e ciò in violazione, particolarmente, del combinato disposto degli artt. 16 e 18/4 della leggge quadro, che assoggetta l'esercizio della caccia nelle aziende agro-venatorie al limite del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria, e sotto l'ulteriore profilo dell'attribuzione della regolamentazione di tali aspetti, in base all'art. 26/4, legge regionale n. 33/97, alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio; infine, è stata realizzata una interferenza in materia penale, non essendosi tenuto conto del fatto che il generale divieto di cacciare al di fuori dei periodi fissati dalla legge è penalmente sanzionato, con violazione (diretta) dell'art. 25/2 Cost., che riserva alla legge statale la materia penale;
e)  dell'art. 18/3, legge regionale n. 33/97, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in relazione agli artt. 13 e 30, legge n. 157/92, e dell'art. 25/2 Cost.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione III) - ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19/1, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 15/98, e dell'art. 18/1, legge regionale n. 33/97, in combinato disposto, per violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale siciliano (approvato con R.D. legislativo n. 455/46), in quanto le disposizioni stesse si pongono in contrasto con le norme di riforma economico-sociale contenute nella legge quadro (art. 18/4, legge n. 157/92); 22, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 8, legge regionale n. 15/98, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastante con gli artt. 10 e 14, legge n. 157/92; 19, commi 1 e 2, legge regionale n. 33/97, come modificato dall'art. 6, legge regionale n. 157/98, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastante con l'art. 18, legge n. 157/92, per quanto attiene alla cacciabilità della lepre, e per violazione dell'art. 25/2 Cost.; 17/6 e 26/4 (come modificato dall'art. 11, legge regionale n. 15/98), legge regionale n. 33/97, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in quanto contrastanti con gli artt. 12, 16, 18 e 30, legge n. 157/92, e per violazione dell'art. 25/2 Cost.; 18/3, legge regionale n. 33/97, per violazione dell'art. 14 Statuto regionale, in relazione agli artt. 13 e 30, legge n. 157/92, e dell'art. 25/2 Cost., dispone, a norma dell'art. 23/2, legge n. 87/53, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il presente giudizio (sia nella fase cautelare sia in quella di merito).
Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione Sicilia.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14-16 dicembre 1998.
L'estensore: MESSINA Il presidente: ZINGALES Il segretario: (Illeggibile)
(99.23.1078)
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PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.
Con D.P. n. 345/GR. VII/SG del 18 maggio 1999, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo è stato ricostituito, per la durata di cinque anni, nella seguente composizione:
-  dott. Diego Cammarata, nato a Palermo il 27 marzo 1951; ing. Domenico Peritore, nato a Licata (AG) il 7 gennaio 1954; dott. Antonio Seminara, nato a Termini Imerese (PA) il 25 marzo 1946, quali membri previsti dall'art. 6, 3° comma, punto 1) della legge n. 865/71;
-  dott. Santo Ferro, nato a Partanna (TP) l'1 giugno 1951; sig. Quartararo Girolamo, nato a Palermo il 28 agosto 1960; sig. Viola Francesco, nato a Palermo l'8 luglio 1965, quali membri previsti dall'art. 6, 3° comma, punto 4) della legge n. 865/71;
-  sig. Di Piazza Antonino, nato a Palermo il 20 agosto 1922, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto 5) della legge n. 865/71;
-  sig. Antonio Terrasi, nato a Cefalù il 13 gennaio 1957, quale membro previsto dall'art. 6, 3° comma, punto 6), della legge n. 865/71.
I signori: dott. Cammarata Diego e ing. Peritore Domenico sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.
(99.23.1086)
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Nomina del presidente, del vice presidente e di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna.
Con D.P. n. 346/GR. VII/SG del 18 maggio 1999 il sig. Costa Alessandro, nato a Barrafranca (EN) il 9 maggio 1957, il sig. Zuccalà Antonio, nato a Barrafranca (EN) il 16 maggio 1953 ed il sig. D'Anna Giovanni, nato a Leonforte (EN) il 22 ottobre 1952, sono stati nominati rispettivamente presidente, vice presidente e componente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, ai sensi, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, punto 1) della legge n. 865/71.
(99.24.1107)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riforma del decreto 20 dicembre 1993, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Monreale e Borgetto.
Con decreto n. 928 del 26 aprile 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 3018 del 20 dicembre 1993, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Monreale e Borgetto.
Pertanto, il decreto n. 3018 del 20 dicembre 1993 viene riformato con la modifica di cui al numero d'ordine 6, così come appresso specificato:
6)  Fastelli Giuseppe, nato a Sarteano (SI) il 19 ottobre 1910, codice fiscale FST GPP 10R19 I445D, comune di Monreale: foglio 101, particella 189, superficie catastata Ha. 15.86.20, superficie espropriata Ha. 15.10.32; foglio 101, particella 248, superficie catastata Ha. 8.23.00, superficie espropriata Ha. 8.23.00, totale superficie espropriata Ha. 23.33.32, indennità L. 60.375.975, ordinativo n. 9 del 29 giugno 1993.
(99.19.893)
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Riforma del decreto del 30 agosto 1983, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi.
Con decreto n. 929 del 26 aprile 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 1226 del 30 agosto 1983, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi.
Pertanto, il decreto n. 1226 del 30 agosto 1983 viene riformato come segue:
a)  numero d'ordine 3: l'espressione "foglio 3, particella 195" è sostituita come segue: "foglio 5, particella 195";
b)  numero d'ordine 7: l'espressione "foglio 5, particella 25, Ha. 2.21.96" è sostituita come segue: "foglio 5, particella 25, Ha. 2.19.34".
(99.19.903)
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Riforma del decreto 21 novembre 1986, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana.
Con decreto n. 930 del 26 aprile 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 2032 del 21 novembre 1986, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Petralia Sottana.
Pertanto, il decreto n. 2032 del 21 novembre 1986 viene riformato con l'esclusione delle particelle 96, Ha. 0.09.35; 97, Ha. 0.22.46; 98, Ha. 0.57.60; 99, Ha. 0.32.10; 110, Ha. 1.25.40, catastalmente intestate alla ditta Pucci Giuseppe, nato a Palermo il 24 marzo 1936.
(99.19.892)
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Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione delle istanze di partecipazione al concorso "Progetto, Impresa e Territorio".
Con decreto n. 1580 del 2 giugno 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, i dottori Giuseppe Buccolini, Giuseppe Fierro ed Anna Pastorelli, funzionari della Cassa per la formazione della proprietà contadina di Roma, ed i dottori Renato Piazza, Rosaria Barresi e Dario Cartabellotta, funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nonché il dott. Vincenzo Provenzano, funzionario dell'INEA, sono nominati componenti del Nucleo di valutazione delle istanze di partecipazione al bando di concorso "Progetto, Impresa e Territorio" pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999 e n. 13 del 20 marzo 1999.
Il funzionario della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sig.ra Marina Seminara, coadiuverà il Nucleo di valutazione nella predisposizione degli atti amministrativi.
(99.24.1106)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.
Con decreto n. 530 del 2 aprile 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vengono revocati il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Il Casolare con sede in Sommatino e viene nominato commissario straordinario, per la durata di mesi tre dalla notifica del provvedimento, il rag. Nicola Gennuso, nato a Gela il 17 luglio 1969 e residente a Gela in via Formide n. 6822.
(99.22.1016)
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Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 598/I/VI del 21 aprile 1999, l'avv. Antonino Oliveri, nato a Ribera (AG) il 29 aprile 1955 ed ivi residente in via Atene n. 29; l'avv. Giovanni Battista Di Pasquale, nato a Palermo il 3 maggio 1949 ed ivi residente in viale Michelangelo n. 1004 e il dott. Salvatore Cincimino, nato a Palermo il 31 ottobre 1965 ed ivi residente in via G. Oberdan n. 2/a, sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa Tre Fiumi, con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Rosaria Giacomazzo.
(99.20.930)

   

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 13 giugno 1999 - Sospensione della consultazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali di Aquino e Grisì del comune di Monreale.
Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 11 dell'8 giugno 1999 è stata sospesa la consultazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali di Aquino e di Grisì del comune di Monreale (provincia di Palermo), indetta per domenica 13 giugno 1999.
(99.24.1117)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione di contributo al Consorzio per le autostrade siciliane per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo.
Con decreto n. 326/18 del 24 marzo 1999, l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha concesso al Consorzio per le autostrade siciliane il contributo complessivo di L. 65.000.000.000 sui capitoli 69112, 69113 e 69114 del bilancio della Regione per l'esercizio 1999, per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo, previsto nella Misura 3.6 del P.O.P. Sicilia 1994/99.
(99.19.889)
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Concessione di finanziamento per la perizia relativa a lavori di sistemazione delle strade Bonadore-Zafarana e Ponte D'Artale redatta dal comune di Santa Ninfa.
Con decreto n. 425 del 21 aprile 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento per la perizia 8 ottobre 1998, redatta dal comune di Santa Ninfa, inerente gli interventi previsti nella legge n. 471 del 25 luglio 1994, relativa ai lavori di sistemazione delle strade Bonadore-Zafarana e Ponte D'Artale dell'importo di L. 80.000.000 sul capitolo 70473, esercizio 1999.
(99.19.890)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Palermo.
Con decreto n. 1542/98/VIII/L del 10 novembre 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente effettivo in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Palermo del sig. Tagliareni Gianfranco con la signora Sciacca Francesca Paola, nata a Palermo il 15 ottobre 1963, in rappresentanza della Confcommercio.
(99.19.911)
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Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Ragusa.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 714/99/VIII/L del 24 marzo 1999, registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 20 aprile 1999 al n. 538, è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Ragusa, che risulta così composta:
Presidente
-  direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
Componenti effettivi
-  ispettore medico del lavoro, dott. Miceli Giuseppe, nato a Scicli il 15 dicembre 1953;
-  sig. Spatuzza Gaetano, nato a Ragusa il 16 giugno 1923 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
-  sig. Baglieri Antonino, nato a Modica il 23 gennaio 1952 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
-  sig. Bellina Carmelo, nato a Ragusa il 5 agosto 1914 - rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
-  sig. Tarantino Michele, nato a Trapani il 12 gennaio 1940 - rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
-  sig. Fidone Giovanni, nato a Modica l'1 gennaio 1922 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
-  sig. Cicero Giorgio, nato a Modica il 6 marzo 1936 - rappresentante dell'Unione mutilati per servizio;
-  sig. Gurrieri Giorgio, nato a Ragusa il 10 maggio 1955 - rappresentante dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti;
-  sig. Cicciarella Giuseppe, nato ad Ispica il 26 maggio 1938 - rappresentante dell'Unione italiana ciechi;
-  sig. Belluardo Giovanni, nato a Modica il 5 agosto 1954 - rappresentante della CISL;
-  sig. Antoci Giuseppe, nato a Ragusa il 7 febbraio 1940 - rappresentante della CGIL;
-  sig. Pluchino Vincenzo, nato a Ragusa il 14 settembre 1936 - rappresentante della UIL;
-  sig. Calasanzio Antonio, nato a Siracusa il 10 agosto 1951 - rappresentante dell'Associazione provinciale industriali;
-  sig.ra Fiorile Giovanna M. G., nata a Comiso il 15 gennaio 1965 - rappresentante del C.N.A.;
-  sig. Migliorisi Santo, nato a Ragusa l'1 novembre 1933 - rappresentante dell'Unione provinciale commercianti;
Componenti effettivi
-  sig. Brancati Giovanni, nato ad Ispica il 27 maggio 1958 - rappresentante del C.N.A.;
-  dott. Paolo Ravalli, nato a Ragusa il 27 gennaio 1956 - ispettore medico del lavoro;
-  sig. Lissandrello Angelo, nato a Ragusa l'11 agosto 1969 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
-  sig. Capozzo Antonino, nato a Campofiorito il 7 giugno 1951 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
-  sig. Giaquinta Paolo, nato a Giarratana il 21 febbraio 1939 - rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
-  sig. Gregna Luigi, nato a Niscemi il 27 ottobre 1925 - rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
-  sig. Bramante Vincenzo, nato a Scicli il 4 maggio 1921 - rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
-  sig. Borrometi Rosario, nato a Ragusa il 21 maggio 1937 - rappresentante dell'Unione mutilati per servizio;
-  sig. Fontana Salvatore, nato a S. Croce Camerina il 23 marzo 1940 - rappresentante dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti;
-  sig. Mallia Francesco, nato a Ragusa il 9 settembre 1961 - rappresentante dell'Unione italiana ciechi;
-  sig.ra Mallemi Rosanna, nata a Ragusa il 22 marzo 1962 - rappresentante della CISL;
-  sig. Renna Francesco, nato a Ragusa il 13 aprile 1960 - rappresentante della CGIL;
-  sig. Bandiera Giorgio, nato a Modica il 3 gennaio 1949 - rappresentante della U.I.L.;
-  sig. Fois Alessandro, nato a Piove di Sacco il 6 febbraio 1957 - rappresentante dell'Associazione industriali;
-  sig. Cappello Giancarlo, nato a Ragusa il 12 luglio 1952 - rappresentante dell'Associazione provinciale commercianti.
(99.19.901)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina.
Con decreto n. 1032/99/VIII/L del 12 aprile 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente supplente sig. Princiotta Natale con il sig. La Torre Eusenzio, nato a Barcellona (ME) il 3 maggio 1946, in rappresentanza dell'O.S. C.I.S.L., in seno alla commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina.
(99.19.909)
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Sostituzione di un componente del consiglio di disciplina dell'Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo.
Con decreto n. 1134 del 29 aprile 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il sig. Giannilivigni Emanuele, nato a Castelvetrano l'1 ottobre 1950 e domiciliato a Palermo in via Giuseppe Vergara n. 4, è stato nominato membro effettivo nel consiglio di disciplina dell'Azienda municipalizzata autotrasporti A.M.A.T. di Palermo, in sostituzione del sig. Battaglia Gaetano, dimissionario.
(99.19.908)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.
La 1ª Direzione dell'Assessorato della sanità ha provveduto all'aggiornamento (periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998) dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, art. 22, legge n. 412 del 30 dicembre 1991, sostituito dall'art. 22 del D.L. 28 dicembre 1994, n. 723.
Detto aggiornamento può essere consultato da ogni cittadino c/o l'Assessorato regionale della sanità, 1ª Direzione, piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo.
(99.19.900)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Catenanuova.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 123/D.R.U. del 7 aprile 1999, ha approvato la D.C. n. 29 del 24 luglio 1998, relativa all'adozione della variante in sanatoria al vigente programma di fabbricazione del comune di Catenanuova di un'area ricadente in zona "E" verde agricolo ad attrezzature in contrada "Censi", riportata in catasto al foglio 2, particella 158 di mq. 836 riguardante la realizzazione di un container e di un traliccio alto 50 mt. su richiesta della Telecom Italia Mobile S.p.A., da adibire a stazione radio base per il servizio radiomobile di Catenanuova.
(99.19.885)
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Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazione per apertura di cave.
Con decreto n. 134/41 del 14 aprile 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Anzalone Salvatore, con sede legale in via Nazionale n. 68 - Vallelunga Pratameno, per il rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione della cava di sabbia in contrada Buffa del comune di Vallelunga Pratameno.
(99.18.854)
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Con decreto n. 142/41 del 19 aprile 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Inerti s.r.l., con sede legale in Menfi (AG), per il rinnovo dell'autorizzazione n. 6/87 del 21 maggio 1987 per la cava di calcare in contrada Magaggiaro nel territorio del comune di Menfi (AG).
(99.19.886)

Nulla osta ai lavori di costruzione della banchina turistica ed opere complementari nel porto di Mazara del Vallo.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 135/V.I.A. del 15 aprile 1999, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 30 della legge regionale n.10/93, ha concesso nulla osta ai lavori di costruzione della banchina turistica ed opere complementari nel porto di Mazara del Vallo.
(99.18.856)
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Nulla osta ai lavori di completamento funzionale del porticciolo turistico di S. Leone.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 136/V.I.A. del 15 aprile 1999, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 30 della legge regionale n.10/93, ha concesso nulla osta ai lavori di completamento funzionale del porticciolo turistico di S. Leone (AG).
(99.18.866)
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Nulla osta ai lavori di completamento della darsena commerciale nel comune di S. Marina Salina.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 137/V.I.A. del 15 aprile 1999, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 30 della legge regionale n.10/93, ha concesso nulla osta ai lavori di completamento della darsena commerciale da realizzarsi nel comune di S. Marina Salina.
(99.18.855)
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Modifica del decreto 19 dicembre 1997, relativo all'autorizzazione alla cantina sociale Zangara, con sede a Castelvetrano, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.
Con decreto n. 148/15 del 23 aprile 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha modificato l'art. 5 del decreto n. 902/15 del 19 dicembre 1997, con cui la cantina sociale Zangara, con sede a Castelvetrano, S.P. n. 17, contrada Zangara, era stata autorizzata all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
L'art. 5 del decreto n. 902/15 del 19 dicembre 1997 è così modificato: «Lo spandimento dei fanghi deve essere sospeso sia durante che dopo abbondanti precipitazioni. I fanghi potranno essere applicati nei mesi invernali e primaverili».
(99.18.859)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Galati Mamertino.
Con decreto n. 161 del 27 aprile 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Galati Mamertino relativa al cambio di destinazione d'uso a zona F1b di una porzione di area in atto destinata a zona C1, finalizzato alla costruzione di una scuola media.
(99.18.860)
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Autorizzazione alla ditta Brugnano s.r.l., con sede in Palermo, per l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi.
Con decreto n. 154/18 del 3 maggio 1999, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, la ditta Brugnano s.r.l., con sede legale e centro di raccolta in Palermo, via Langer n. 1/a, zona industriale Brancaccio, ad effettuare l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lett. b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(99.19.898)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 10 maggio 1999, n. 274.
Modalità di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Ai Consorzi agrari della Sicilia
e, p.c.  Alla Direzione regionale interventi infrastrutturali 

Alla Ragioneria centrale
Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Alla Corte dei conti - Sezione controllo atti
Agli Uffici provinciali del lavoro
All'I.N.P.S. - Sede regionale
Ai Comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione
1)  Finalità e soggetti beneficiari
L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 agosto 1997, ha esteso il godimento dei benefici, di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive integrazioni e modifiche, al personale dei Consorzi agrari provinciali ed interprovinciali della Sicilia che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.
L'art. 59 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e nome in materia di programmazione, contabilità e controllo», ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai soggetti ivi indicati nei termini e con la modalità di cui ai decreti del Presidente della Regione n. 21 del 19 gennaio 1993 e n. 30 del 29 febbraio 1996, recanti le modalità di gestione della normativa in oggetto, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993 e n. 22 del 4 maggio 1996.
Pertanto, successivamente alla chiusura definitiva dell'attività o di settore di attività disposta con atto formale dal rappresentante legale dell'ente, ne verrà data comunicazione ufficiale al personale in esubero e che cesserà dal servizio, individuato ove previsto con l'intervento delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.).
Il suddetto personale che alla data di chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, potrà presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del legale rappresentante dell'ente, apposita istanza di ammissione ai benefici di cui trattasi, secondo le modalità di cui al punto 2) della presente circolare;
2)  Modalità di presentazione dell'istanza
Il personale in possesso dei requisiti sopraspecificati che intenda usufruire dei benefici di cui all'art. 43 della legge regionale n. 30/97, dovrà presentare al rappresentante legale dell'ente apposita istanza sottoscritta con firma autenticata nei modi di legge, come previsto dal fac-simile allegato n. "2" alla presente circolare, corredata dalla seguente documentazione:
-  certificazione INPS dalla quale risulti la posizione contributiva utile ai fini dell'ammissione ai benefici di cui trattasi (almeno 15 anni di anzianità anche non consecutivi alla data di chiusura dell'attività);
-  modello 101 relativo all'ultimo anno di servizio.
La suddetta istanza dovrà essere trasmessa dal rappresentante legale del consorzio - anche attraverso raccomandata con avviso di ricevimento - all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Direzione regionale per gli interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura e valorizzazione prodotti agricoli, attraverso il fac-simile allegato n. 1 alla presente circolare, allegando altresì:
-  copia autenticata della delibera dell'ente con cui si addiviene all'approvazione della chiusura di un settore di attività o alla chiusura definitiva dell'attività;
-  verbale di individuazione del personale che intende usufruire dei benefici di legge, concordato con le rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.);
-  attestato di servizio con il quale si afferma, visti gli atti di ufficio, che il lavoratore dipendente per il quale si richiede il beneficio era in servizio alla data del 30 marzo 1989, nonché livello e qualifica posseduti presso l'ente al momento di presentazione dell'istanza.
3)  Utilizzazione del personale ed erogazione della rendita
Entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza secondo le sopraspecificate modalità, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste procederà all'istruttoria attraverso l'analisi di tutta la documentazione acquisita e sarà costituita a seguito di emanazione di apposito decreto di ammissione ai benefici, una rendita mensile pari all'80 per cento della retribuzione percepita nell'ultimo anno antecedente l'ammissione ai benefici di legge, così come previsto dai decreti del Presidente della Regione n. 21 del 19 gennaio 1993 e n. 30 del 29 febbraio 1996.
Com'è noto, l'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, prevede che i beneficiari della rendita in oggetto vengano destinati a svolgere prestazioni lavorative presso comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione.
Pertanto l'erogazione della rendita è subordinata all'utilizzazione del personale di cui trattasi secondo quanto previsto dal citato art. 4 della legge regionale n. 84/95 e dalle direttive emanate dalla Presidenza della Regione con circolari 19 febbraio 1996 e 8 agosto 1997 pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 10 del 2 marzo 1996 e n. 45 del 23 agosto 1997, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.
Ai fini dell'utilizzazione dei beneficiari della presente normativa, comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - che a tutti gli effetti di legge avrà valore di notifica - potranno presentare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, precisando attraverso provvedimento motivato le loro specifiche esigenze di servizio.
Sulla base di quanto ad oggi comunicato a questo Assessorato dai rappresentanti legali dei consorzi che hanno già posto in essere interventi di chiusura di settori di attività, si riporta di seguito la declaratoria delle qualifiche del personale che prestava servizio presso i consorzi agrari provinciali della Sicilia in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi agrari:
3° livello - lavoratori in possesso di preparazione teorica e capacità professionali comportanti lo svolgimento in piena autonomia di importanti compiti e/o con incarico di guida e controllo di unità funzionali; ovvero lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali di elevata qualificazione e alta specializzazione, anche quando tali conoscenze siano state acquisite attraverso esperienze aziendali:
-  impiegato amministrativo  -  6 unità di cui n. 2 di 3° livello super.
4° livello - lavoratori in possesso di conoscenze teorico-pratiche e capacità professionali acquisite anche attraverso esperienza aziendale, comportanti lo svolgimento di attività complesse nell'ambito di metodi e direttive permanenti ovvero di controllo e guida di altri lavoratori:
-  impiegato amministrativo  - 1 unità; 
-  meccanico  - 1 unità; 
-  magazziniere  - 1 unità. 

5° livello - lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali comportanti lo svolgimento di compiti esecutivi variabili:
-  centralinista  - 1 unità; -  autista/meccanico - 1 unità. 

I beneficiari di cui trattasi potranno altresì scegliere ai fini dell'assegnazione, qualora via sia corrispondenza di qualifica, le sedi eventualmente ancora non coperte con riferimento alle esigenze già comunicate a questo Assessorato da comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione nel corso dell'avvenuto avvio all'utilizzazione dei beneficiari dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, nonché dell'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35.
Successivamente all'emanazione del decreto di ammissione ai benefici, gli ex dipendenti saranno convocati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine della scelta della sede di utilizzazione.
La mancata scelta senza giustificato motivo, così come la mancata presentazione presso la sede di utilizzazione, determineranno la decadenza dai benefici di cui all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunicherà formalmente ai rappresentanti legali degli enti utilizzatori prescelti dai beneficiari, i nominativi e le qualifiche dagli stessi possedute ai fini dell'utilizzazione.
Gli enti utilizzatori, dopo aver provveduto - con oneri a totale loro carico - all'accensione della posizione assicurativa per infortuni sul lavoro e per responsabilità civile nei confronti di terzi, comunicheranno formalmente ai beneficiari la data da cui potrà decorrere l'utilizzazione cui si farà riferimento per la decorrenza economica nell'erogazione della rendita.
Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, i beneficiari della rendita in oggetto dovranno presentare annualmente, agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale attestano di non prestare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli previsti dalla normativa in argomento, unitamente ad una aggiornata certificazione I.N.P.S. da cui risulti la propria posizione contributiva.
L'omessa presentazione della dichiarazione, o la non veridicità di quanto in essa attestato, comporterà la decadenza del beneficio di che trattasi.
E' fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'INPS per la prosecuzione della posizione contributiva sino alla maturazione dei requisiti previsti dalla legge per potere accedere al trattamento pensionistico.
L'Assessorato provvederà alla restituzione dei suddetti contributi, previa produzione da parte dei beneficiari agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribuzione volontaria.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 




Allegato 1
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Direzione regionale per gli interventi strutturali,promozionali e socio-economici in agricoltura
Valorizzazione prodotti agricoli
      PALERMO 



Il sottoscritto ____________________________________________ nato il ________________________________________ a _____________________________________ provincia di _________________________________ residente a _____________________________________ in via _____________________ nella sua qualità di legale rappresentante del consorzio agrario con sede in __________________________________via ____________________________________ tel. ______________________________ attualmente in fase di:n. ________ chiusura definitiva di settore n _______________chiusura definitiva dell'attività come da delibera commissariale n. __________ del ____________________________________
Chiede

di usufruire dei benefici di cui all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia», per il sottospecificato personale:
   
   
   
   
   
   
   
   
   

A tal fine allegano alla presente istanza i seguenti documenti:
1)  copia autenticata delibera dell'ente con cui si addiviene all'approvazione del suddetto intervento;
2)  verbale di individuazione del personale che intende usufruire dei benefici di legge, concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.);
3)  attestato di servizio con il quale si afferma, visti gli atti di ufficio, che il lavoratore dipendente per il quale si richiede il beneficio era in servizio alla data del 30 marzo 1989 nonché livello e qualifica posseduti presso l'ente al momento di presentazione dell'istanza;
4)  copia autenticata dei libri matricola impiegati ed operai.
Firma  (autenticata ai sensi di legge) 

Allegato 2
Al Rappresentante legale del Consorzio agrariodi
Il sottoscritto ______________________________nato il ______________________________ a ________________________ provincia di __________________residente a _____________________ in via ___________________ tel. ________________________ codice fiscale n. ___________________________ dipendente del ______________ titolo di studio ______________________ con la qualifica di ___________________________ livello ________________________ categoria ______________ funzioni svolte _____________________ in seguito al processo di :n________ chiusura definitiva di settore n ___________chiusura definitiva dell'attività del consorzio come da delibera commissariale n. _____________ del ____________ formalizzata allo scrivente in data
Chiede

di essere ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.A tal fine dichiara:
-di essere stato in servizio alla data del 30 marzo 1989;
-di avere prestato ___________ anni di attività utile ai fini previdenziali, alla data di chiusura delle attività;
-  di avere percepito nell'ultimo anno di servizio la retribuzione lorda globale di L.
La presente istanza è corredata dai seguenti documenti in originale o copia autenticata:
1)  certificazione I.N.P.S. dalla quale risulti la posizione contributiva, nonché altra eventuale documentazione I.N.P.S. (mod. 01/M) per i periodi non ancora risultanti nella suddetta certificazione;
2)  mod. 101 relativo all'ultimo anno di servizio.
Data .......................................................................................
Firma  (autenticata ai sensi di legge) 

(99.20.928)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 giugno 1999, prot. n. 10980.
Articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie ed extra tributarie in campo ambientale.
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alle Province regionali
Ai Comuni della Sicilia
Alle AA.SS.LL. della Sicilia
Ai LL.II.PP. della Sicilia
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Ai distaccamenti forestali
All'Azienda foreste demaniali
Agli enti gestori delle riserve naturali
Agli Enti parco
Ai segretari generali dei comuni ricadenti in aree protette
Alle Capitanerie di porto
Ai corpi di polizia municipale
Alla polizia di Stato
Al comando Regione Sicilia dei carabinieri
Al comando Regione della guardia di finanza
Alla Federazione degli industriali della Sicilia
Alla Federazione regionale autonoma artigianato
Alle Associazioni provinciali degli artigiani
Alle Associazioni provinciali degli industriali
Alla Confcommercio
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale
Alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
PREMESSE
Con l'entrata in vigore della legge 27 aprile 1999, n. 10, recante all'art. 28 norme di modifica al sistema sanzionatorio, il legislatore regionale ha profondamente innovato il regime di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in campo ambientale. Le modifiche introdotte riguardano sia l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di carattere tributario (in particolar modo quelle derivanti dalla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sia l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di carattere extra-tributario.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie di carattere extra-tributario si è proceduto, da un lato, ad una rimodulazione della misura delle sanzioni previste dalle disposizioni sia statali che regionali esistenti in materia, adeguandole al contesto economico e sociale della Regione siciliana, dall'altro, all'introduzione di nuove disposizioni, anche di principio, tendenti sia a limitare il contenzioso sia a rendere più agevole l'applicazione delle sanzioni da parte degli organi competenti attraverso una più puntuale definizione delle violazioni da contestare.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CARATTERE TRIBUTARIO
Le modifiche introdotte con i commi 1 e 2 dell'art. 28 trovano fondamento nella necessità di adeguare il quadro normativo regionale esistente - in materia di applicazione di sanzioni tributarie derivanti dalla disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi introdotto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, e disciplinato dall'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni - alla normativa statale vigente in materia di sanzioni tributarie già introdotta dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e che con la pubblicazione dei decreti legislativi 5 giugno 1998, n. 203, e 19 dicembre 1998, n. 422, ha trovato il suo assetto definitivo.
In particolare, con il primo comma dell'art. 28 sono stati abrogati i commi 8 e 14 e modificato il comma 19 dell'art. 2 della citata legge regionale n. 6/97. L'abrogazione del comma 8 si è resa necessaria per eliminare il contrasto esistente con le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 472 (art. 16, comma 3, e art. 17, commi 2 e 3) e n. 473 (art. 15) del 18 dicembre 1997, laddove questi introducono l'istituto della definizione agevolata, e laddove, nella sola ipotesi di omesso o ritardato pagamento del tributo, è prevista l'irrogazione della sanzione mediante iscrizione a ruolo senza l'applicazione della citata definizione agevolata. Il suddetto comma 8 era poi incompatibile con quanto previsto alle lettere a) e b) dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che ha previsto l'abrogazione dell'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e l'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L'abrogazione del comma 14 trova, invece, il suo fondamento nel contrasto di quest'ultimo, che prevedeva il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di accertamento per procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che invece prevede la possibilità di ricorrere in via immediata all'iscrizione a ruolo nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento del tributo.
Infine, il comma 19 è stato modificato sia per quanto concerne il concetto di "somme dovute" sulla base del quale calcolare l'eventuale interesse, che nella nuova formulazione non comprende, in linea con quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione pecuniaria, sia per quanto riguarda la misura del tasso di interesse da applicare che corrisponde a quello fissato dalla legislazione vigente. In proposito, si precisa che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997 nella misura semestrale del 2,5 per cento.
Il secondo comma dell'art. 28 ha abrogato il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, con il quale si era proceduto alla modifica dei commi 1, 3 e 7 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed ha disposto esplicitamente un rinvio totale e dinamico al contenuto dell'intera riforma, fugando così ogni dubbio circa l'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria dettata dal legislatore nazionale anche per ciò che riguarda il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. A tal proposito si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo alle circolari esplicative emanate dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 180/E del 10 luglio 1998 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1998), n. 184/E del 13 luglio 1998 e n. 192/E del 23 luglio 1998, ai cui contenuti, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni richiamate, si rimanda.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CARATTERE EXTRA-TRIBUTARIO
Inquinamento delle acque
Con i successivi commi 3 e 4 dell'art. 28 si è proceduto ad una rimodulazione della misura delle sanzioni previste dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, nonché all'introduzione di nuove fattispecie di sanzioni, alcune delle quali accorpano più comportamenti illeciti, rispetto a quelle precedentemente previste. In particolare, con il comma 3 viene sostituito l'art. 43 della suddetta legge e con il successivo comma 4 vengono introdotti gli artt. 43-bis e 43-ter.
La nuova formulazione dell'art. 43 della legge 15 maggio 1986, n. 27, presenta i seguenti elementi di novità rispetto alla normativa previgente:
-  le lettere a), b), c), d) ed e) contengono esclusivamente una rimodulazione delle sanzioni già presenti nel vecchio testo;
-  la lettera f) introduce una nuova sanzione a carico dei titolari di insediamenti civili, nell'ipotesi in cui questi pur avendo già chiesto l'autorizzazione attivino lo scarico in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione. Ciò comporta, ovviamente, la non applicabilità della misura sanzionatoria in caso di possesso di uno dei certificati di cui sopra;
-  non sono più presenti le sanzioni previste alle lettere a), b), f), g) ed i) contenute nel vecchio testo dell'art. 43. Si ritiene, in particolare, a questo proposito, che il legislatore regionale abbia voluto ricondurre rispettivamente;
-  le fattispecie previste alle lettere a), g) ed i) alla fattispecie di violazione più generale della mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sanzionabili ai sensi del primo comma del successivo art. 43-ter;
-  la fattispecie di cui alla lettera b) all'ipotesi di scarico in assenza di autorizzazione, ovvero, di scarico in assenza del rinnovo dell'autorizzazione già posseduta sanzionabile ai sensi del primo comma dell'art. 43-bis;
-  la fattispecie di cui alla lettera f) concernente i divieti di spandimento di cui all'art. 32 della stessa legge alla fattispecie di scarico non autorizzato. Fa eccezione la sola ipotesi di spandimento ammesso ai fini agricoli, nel qual caso bisogna far riferimento alle vigenti norme di settore e, quindi, alle violazioni previste per mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, punibile ai sensi del primo comma dell'art. 43-ter.
Il contenuto del primo comma dell'art. 43-bis, pur coincidendo nella prima parte con quanto disposto all'art. 21, comma 5, della legge 10 maggio 1976, n. 319, contiene un elemento fortemente innovativo, laddove prevede una consistente riduzione della misura della sanzione nell'ipotesi in cui, pur essendo sprovvisti della necessaria autorizzazione prevista dall'art. 15 della stessa legge, i titolari degli scarichi civili, sanzionabili ai sensi dello stesso articolo, abbiano denunciato la posizione dello scarico e le modalità di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico.
Il comma 2 dell'art. 43-bis introduce una nuova fattispecie di violazione punibile con una sanzione ridotta (da lire 500.000 a lire 3.000.000) a carico dei proprietari di autoveicoli con una capacità totale dei serbatoi di accumulo non superiore a 0,25 mc. che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature in aree diverse da quelle specificamente individuate ai sensi dell'art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono. La sanzione di cui sopra è poi ulteriormente ridotta (lire 500.000), a norma del secondo comma del successivo art. 43-ter, nell'ipotesi di versamento di reflui al di fuori delle aree suddette, ma entro pubbliche fognature (1). A tal proposito si invitano i comuni che non abbiano ancora provveduto ad individuare e segnalare in modo efficace le aree attrezzate di cui sopra al fine di permettere il pieno rispetto della norma in argomento da parte dei soggetti interessati.
Altra fattispecie nuova è quella introdotta dal comma 3 dell'art. 43-ter che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000 a carico dei proprietari di civili abitazioni che concedano in locazione un immobile, avente recapito in pubblica fognatura, per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.
Infine, particolare rilevanza riveste la norma, inserita al comma 4 dell'art. 43-ter, che, ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, rinvia alle disposizioni contenute nell'allegato 1, lettera d), della direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 135 del 30 maggio 1991), concernente metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati.
L'allegato richiamato individua come responsabilità dei gestori delle pubbliche fognature quella relativa al mantenimento percentuale della capacità depurativa. Pertanto, il singolo superamento dei limiti tabellari in presenza dell'efficacia depurativa risulta non punibile, tuttavia, allo stesso tempo, il solo mantenimento dell'efficacia depurativa ha un limite in un numero consentito di superamenti annuali. E' certamente responsabile, ad esempio, il gestore che non mantiene l'efficacia depurativa e supera i limiti tabellari o quello che pur mantenendo l'efficacia depurativa ha un eccessivo numero di superamenti secondo l'indicazione del richiamato allegato 1 della stessa direttiva.
Rimane inalterata la previsione, contenuta nella legge 10 maggio 1976, n. 319, di assenza di responsabilità per quei pubblici amministratori che mantenendo un elevato processo depurativo non rispettano i limiti a causa di insufficienza delle strutture e che in conseguenza di ciò siano in possesso di un idoneo progetto di ristrutturazione avente le caratteristiche di cantierabilità.
Rifiuti
I commi 5 e 6 dell'art. 28 riguardano modifiche al sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389. Il legislatore regionale ha previsto riduzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di carattere formale non contemplate dal legislatore nazionale (con il decreto legislativo n. 389/97 sono state infatti introdotte sanzioni in misura ridotta per altre ipotesi di violazioni formali), riconducendo, tuttavia, l'applicabilità di tali riduzioni alle dimensioni dell'impresa.
Il comma 5 introduce sanzioni amministrative pecuniarie ridotte (da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per i rifiuti pericolosi), a carico dei produttori di rifiuti che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, nell'ipotesi di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 22/97 (catasto dei rifiuti), ovvero, di omissione della tenuta dei registri di carico e scarico di cui al comma 1 del successivo art. 12. Le sanzioni ridotte sono applicabili esclusivamente nel caso in cui dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni dovute per legge. Infine, la norma non opera nel caso in cui i soggetti di cui sopra siano incorsi in reiterate violazioni, rendendosi così applicabili le sanzioni in misura intera.
Il successivo comma 6 dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta (lire 100.000) rispetto a quella prevista dall'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la sola ipotesi di commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'art. 43 dello stesso decreto legislativo. Anche per questa ipotesi si applica la sanzione in misura intera in caso di accertate reiterate violazioni.
Inquinamento dell'aria
Con le disposizioni contenute nel comma 7 il legislatore regionale è intervenuto introducendo innovativamente, rispetto alla normativa statale, sanzioni amministrative pecuniarie volte da un lato a rendere maggiormente efficace l'azione degli enti preposti alla vigilanza ed al controllo delle attività produttive che comportano emissioni inquinanti e dall'altro a creare un ulteriore deterrente verso i comportamenti difformi dalle prescrizioni autorizzatorie che si possono concretizzare in gravi danni per l'ambiente e per la salute pubblica. Le stesse, infatti, prevedono, nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizione autorizzatorie, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei trasgressori che pur essendo stati diffidati proseguono nel comportamento illecito, oltre che delle sanzioni penali di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e delle altre sanzioni amministrative non pecuniarie di cui all'art. 10 dello stesso decreto (diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione).
In particolare, è stata prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'autorizzazione - nell'ipotesi in cui questi non ottemperi, entro il termine stabilito, alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida di cui all'art. 10, lettera a), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - in ragione di lire 150.000 per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo contenuto nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, ma prima dell'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui sopra, alle prescrizioni impostegli con la diffida, è prevista l'applicazione di una sanzione ridotta pari a lire 50.000 per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo contenuto nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità.
Infine, ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria, i soggetti che hanno commesso le irregolarità sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
Aree protette
Il comma 9 dell'art. 28 sostituisce l'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, concernente sanzioni amministrative in materia di parchi e riserve naturali.
Con il primo comma dell'articolo sostituito vengono individuate nell'allegata tabella 1 alcune fattispecie di violazioni ai divieti in materia di:
- edilizia;
-  modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico;
-  depauperamento della fauna e della flora;
-  introduzione di armi, esplosivi o altri mezzi distruttivi;
-  abbandono di rifiuti;
-  alterazione della biodiversità
commesse all'interno delle aree delimitate dai regolamenti. Si tratta di un elenco tassativo di violazioni cui corrispondono precise sanzioni. Inoltre, venendo fatte salve espressamente le altre sanzioni di settore, ne consegue che queste ultime si cumulano alle sanzioni individuate come sopra.
In particolare, per quanto concerne le sanzioni corrispondenti ai divieti in materia edilizia, queste, se corrispondenti a violazioni commesse fuori dai perimetri urbani ma sempre all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, prevalgono, ai sensi del successivo comma 2, su quelle previste nei regolamenti comunali, talchè, se una stessa violazione risulta sanzionabile contestualmente sulla base dei due diversi presupposti (come violazione al regolamento comunale e come violazione contenuta nella tabella sopracitata), la sanzione da applicare sarà quella prevista nella citata tabella 1.
Per quanto concerne le violazioni ai divieti previsti nei decreti istitutivi dei parchi, nei regolamenti dei parchi e delle riserve nonchè nei decreti di vincolo biennale e nelle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, diverse da quelle individuate nella più volte citata tabella 1, il legislatore ha ritenuto di adeguare il quadro normativo regionale esistente in materia (l'art. 23 della regionale 6 maggio 1981, n. 98, sostituito con il citato comma 9 dell'art. 28, prevedeva una sanzione da lire 50.000 a lire 5.000.000) a quello statale, che per le stesse violazioni prevede l'applicazione di una sanzione da lire 50.000 a lire 2.000.000 (art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di aree protette).
A questo proposito appare opportuno osservare che i due limiti inferiore e superiore (50.000 e 2.000.000) sono i limiti entro i quali devono essere contenute tutte le fattispecie di violazioni individuate nei regolamenti vigenti nelle aree protette. Tuttavia - in virtù di quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo con il quale si stabilisce un rinvio, per le norme non espressamente derogate, a quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689, - per la singola fattispecie di violazione deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale il limite massimo non può superare il decuplo del minimo. Così, ad esempio, se si ritiene adeguato come limite minimo della sanzione la somma di lire 50.000, nel caso di fattispecie di violazioni non giudicate particolarmente gravi il limite massimo conseguentemente non potrà superare lire 500.000.
Altra novità introdotta, rispetto al testo previgente, è quella che riguarda la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni commesse all'interno delle aree protette e delle aree sottoposte a vincolo. Infatti, il comma 8, in proposito, prevede che tali proventi affluiscano in apposito capitolo del bilancio regionale (nella rubrica dell'Assessorato territorio e ambiente), per le medesime finalità già individuate ai sensi del vecchio testo dell'art. 23, al netto della quota spettante alle province regionali quali enti preposti a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i parchi nessun cambiamento in proposito è stato previsto, restando i presidenti degli stessi le autorità competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le relative sanzioni.
Con la presente circolare si ribadiscono le direttive impartite con la precedente prot. n. 28712 del 22 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998) in ordine alle modalità di contestazione e notifica dei verbali di accertamento delle violazioni commesse in ambito di riserve naturali, nonchè le modalità di pagamento con esclusione del versamento presso l'Ufficio registro - Atti giudiziari - soppresso con il decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 con effetto dal primo gennaio 1998.
Infine, carattere particolarmente innovativo presenta la norma contenuta al comma 9 del nuovo testo, laddove partendo dal principio che le sanzioni previste hanno natura esclusivamente punitiva e non anche risarcitoria, fatta salva l'applicazione delle stesse, viene previsto l'onere del risarcimento del danno ambientale a carico dei trasgressori. La norma, tuttavia, non è immediatamente applicabile in quanto è previsto apposito regolamento presidenziale di attuazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con il quale individuare gli importi da corrispondere a questo titolo.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Con il comma 8 si è proceduto all'attribuzione alle Province regionali delle competenze relative all'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme di carattere ambientale prese in considerazione nello stesso articolo. Naturalmente tale norma opera esclusivamente laddove tali competenze non siano già state attribuite alle Province regionali sulla base di altre norme statali o regionali vigenti: sostanzialmente, quindi, per le violazioni di norme dettate in materia di inquinamento dell'aria, inquinamento delle acque ed in materia di aree naturali protette (nel caso dei rifiuti, com'è noto, tale attribuzione risultava già operante ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, mentre, per i parchi le autorità competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le relative sanzioni restano i presidenti degli stessi).
L'attribuzione delle nuove competenze, tuttavia, non riguarda i procedimenti di irrogazione delle sanzioni connesse a violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto; in questo caso, infatti, il procedimento va portato avanti e quindi concluso dalle amministrazioni precedentemente competenti. Restano salve, per espressa disposizione, le competenze attribuite ai comuni dall'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni di cui al primo comma dell'art. 50 del medesimo decreto legislativo (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ecc.).
Natura particolarmente innovativa, anche rispetto alla normativa nazionale vigente in materia, presentano i commi 10 e 11 dell'art. 28.
Con il comma 10 viene esteso, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di carattere extra tributario, il principio di legalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sul cui contenuto si ritiene opportuno soffermarsi, e che te-stualmente recita:
«1.  Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2.  Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3.  Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».
Il comma 1 rispecchia esattamente il contenuto dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e riguarda il principio di irretroattività della norma sanzionatoria, pertanto, in questo senso nulla innova rispetto alla normativa previgente.
Diversa è invece la portata innovativa del principio di legalità contenuta nei commi 2 e 3 con i quali viene introdotto il cosiddetto principio del "favor rei", che si contrappone al previgente principio del "tempus regis actum" secondo il quale per ciascun illecito doveva applicarsi la disposizione sanzionatoria vigente al momento in cui era stato commesso, indipendentemente se questa fosse più o meno favorevole rispetto a quella precedente.
Con l'estensione del principio del "favor rei", da un lato, viene previsto che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni per un fatto che in base ad una legge successiva non costituisce più violazione punibile, anche se contestualmente viene stabilito che il trasgressore che abbia pagato la sanzione in virtù di un provvedimento definitivo non ne possa più richiedere la ripetizione, dall'altro, nell'ipotesi in cui alla medesima violazione corrispondano norme sanzionatorie diverse nel tempo, è prevista l'applicazione della sanzione più favorevole per il trasgressore anche se quest'ultimo ha commesso la violazione in vigenza della norma sanzionatoria meno favorevole. La ratio dell'estensione di tale principio alle sanzioni amministrative pecuniarie di carattere non tributario si giustifica con il fatto che sia a livello statale che regionale sono state recentemente previste per diverse violazioni in campo ambientale misure sanzionatorie più favorevoli (per quant'altro non espressamente esplicitato, in proposito, si veda anche il contenuto della richiamata circolare esplicativa emanata dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 180/E del 10 luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1998).
Infine, il comma 11 introduce una norma che riguarda in generale tutte le violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della legge per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione, ovvero, all'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le stesse è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della medesima legge, purchè, lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 giugno del corrente anno).
Data la sua efficacia limitata nel tempo, si pone alla particolare attenzione dei destinatari della presente la portata della norma, e si invitano gli stessi, ciascuno per le proprie competenze, a dare, nel più breve tempo possibile, la massima diffusione dei relativi contenuti ai soggetti interessati, al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal legislatore regionale.
Gli Assessori:  LO GIUDICE PIRO
Allegato
NOTA
La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 aprile 1999, n. 20.
La legge 23 dicembre 1995, n. 549, è pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 1995, n. 302.
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 marzo 1997, n. 12.
I decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 sono pubblicati nel supplemento ordinario 4\ L nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 1998, n. 5.
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 luglio 1998, n. 151.
Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 dicembre 1998, n. 287.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 ottobre 1973, n. 268.
La legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 marzo 1998, n. 16.
La legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 1986, n. 25.
La legge 10 maggio 1976, n. 319, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 1976, n. 141.
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1997.
Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 novembre 1997, n. 261.
Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, è pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 giugno 1988, n. 140.
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1968, n. 23.
La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 maggio 1981, n. 23.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394, è pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 dicembre 1991, n. 292.
La legge 6 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329.
(99.24.1127)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
AVVISO DI RETTIFICA


CIRCOLARE 6 aprile 1999, n. 5.
Articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Modifiche alla circolare n. 3 del 31 marzo 1998.
Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 14 maggio 1999, il 7° capoverso è rettificato nel modo seguente:
«Con riguardo ai documenti da allegare all'istanza di richiesta dell'indennità in argomento, si rileva, con richiamo delle direttive impartite con la precedente circolare 29 gennaio 1999, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 1999, che per la fase attuativa di che trattasi ricorre l'autonoma responsabilità dei dirigenti e funzionari apicali competenti in materia.
Trattasi, invero, di adempimenti che non coinvolgono le funzioni di coordinamento e di sovrintendenza rimaste ai segretari in difetto di nomina del direttore generale secondo le prescrizioni di legge afferenti».
(99.24.1118)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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