REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 GIUGNO 1999 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 25 maggio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di Mare, nel comune di Menfi  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 22 aprile 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire protesi, presidi e ausili, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  pag.


DECRETO 22 aprile 1999.
Cancellazione del recapito dell'azienda ortopedica Emyr di Schirru G e C. s.n.c. dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.
  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 14 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una strada nel comune di Messina  pag.


DECRETO 14 aprile 1999.
Approvazione della rielaborazione delle zone stralciate del piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria  pag.


DECRETO 14 aprile 1999.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Graniti  pag. 11 


DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per l'ampliamento di una stazione elettrica nel comune di S. Filippo del Mela  pag. 18 

DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per la realizzazione di una variante dell'elettrodotto interessante i raccordi aerei a 150 Kv per collegare la C.P. Bagheria 2 all'esistente elettrodotto Bagheria 1 - Casuzze  pag. 19 


DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per la costruzione dell'elettrodotto a 150 KV per collegare la stazione elettrica Paternò alla centrale Paternò  pag. 20 


DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto della SNAM Area sud per la realizzazione del metanodotto "Diramazione per Palermo DN 250 (100'') 75 bar ed allacciamento 2ª presa"  pag. 21 


DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta  pag. 21 


DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Campofelice di Fitalia  pag. 23 


DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando  pag. 25 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal pretore di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Consorzio per l'area di sviluppo industriale e Mililli Salvatore ed altri  pag. 26 

Presidenza:
Sostituzione di un componente del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 27 
Sostituzione di un componente del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.  pag. 27 
Sostituzione di un componente del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.  pag. 27 
Trasferimento dell'opera Asilo infantile dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno alla parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe di Giarratana  pag. 27 
Trasferimento dell'opera Asilo infantile dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno alla parrocchia Sant'Erasmo di Reitano  pag. 28 
Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Ragusa  pag. 28 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.
  pag. 28 
Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica n. 6 diEnna  pag. 28 
Nomina del Consiglio regionale per l'agricoltura.  pag. 28 
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per lavori di irrigazione S. Leonardo ovest - reti idriche di distribuzione al comprensorio Villabate - IV lotto, su beni immobili siti in vari comuni della Regione  pag. 28 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla circolare n. 5 del 19 maggio 1999, concernente: «Attività di educazione permanente: interventi in favore dei distretti scolastici, anno 1999/2000»  pag. 30 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Autorizzazione alla C.L.A.A.I. di Palermo per una manifestazione fieristica presso l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo  pag. 30 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 344.
Sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 12 marzo 1999. Iscrizione nella 1ª classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 56/87  pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 6 aprile 1999, n. 5.
Art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Modifiche alla circolare n. 3 del 31 marzo 1998.  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 1 giugno 1999, n. 3/D.F.
Disposizioni attuative del Programma pluriennale regionale del Regolamento (CEE) n. 2080/92 (Misure forestali nel settore agricolo) per il biennio 1998-1999.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 25 maggio 1999.
Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di Mare, nel comune di Menfi.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 6020 del 2 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 3489 del 6 aprile 1999, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo di cui sopra, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio, specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, a suo tempo adottata con decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in argomento, nelle more della relativa pianificazione paesistica;
Esaminata, altresì, la sopra citata nota della Soprintendenza di Agrigento, con la quale viene richiesta anche la riperimetrazione del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sul territorio compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di Mare, meglio evidenziato nella planimetria sub A allegata al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.
La delimitazione dell'area coincide con quella riportata nel decreto n. 5994 del 22 aprile 1995 per quanto riguarda le aree comprese nel vincolo di cui sopra ricadenti nei fogli n. 75 e n.74 del N.C.T. di Menfi, così come descritte nelle planimetrie sub C e sub D allegate al sopra citato decreto che, sul punto, si intendono richiamate e confermate.
Per quanto attiene, invece, la porzione territoriale ricadente nel fg. n. 76 del N.C.T. di Menfi è stato accertato uno stato dei luoghi diverso rispetto a quello rappresentato nel foglio di mappa catastale, fornito allo scopo dal Centro regionale per il catalogo, costituente il supporto cartografico del vincolo stesso. In effetti il vincolo comprende anche un'area all'interno del porto trasformata negli anni '70, erroneamente inclusa. Per cui il perimetro di quella porzione territoriale sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea percorre verso sud lungo l'argine in sinistra idraulica del vallone Gurra Belice, dal confine con il foglio di mappa n. 75 sino alla foce; quindi procede verso est lungo la linea di battigia, sino alla particella demaniale n. 40, che non viene, come in precedenza, inglobata per intero, ma solo in parte fino al tratto in cui piega in direzione nord, nello spigolo sud-ovest della particella n. 51, (non inclusa nel vincolo), escludendo quindi quella parte di battigia sino al molo, modificato a seguito dei lavori di costruzione del porto. Piega dunque in direzione nord, attraversa la strada vicinale Gurra di Mare e prosegue comprendendo la strada vicinale Gurra di Mare e prosegue comprendendo le particelle 147, 141, 135, 130, 125, 123, 201, 120, 109, 174, 100, 99, 150 e 95, sino a giungere al confine tra la suddetta strada vicinale (esclusa dal vincolo) e il foglio 75;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P. alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di mare ricadente nel comune di Menfi, territorio meglio individuato nelle planimetrie allegate sub C e D al decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, nonché in quelle che segnate sub A e B si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale tanto al fine di preservare l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali della località ai fini della sua normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

In accoglimento della proposta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento e per le motivazioni di cui in premessa, è rinnovato, fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusto decreto n. 5994/95 e comunque non oltre il 27 maggio 2000, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nel territorio compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie sub A e sub B allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale, nonché in quelle allegate sub C e sub D al decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, prorogato con decreto n. 6020 del 2 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, che si intendono richiamate e confermate.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 27 maggio 2000 è vietata, nel territorio sopra descritto compreso tra l'abitato di Portopalo e il vallone Gurra di Mare, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente alle planimetrie sub A e sub B, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 25 maggio 1999.
  MORINELLO 


Allegato A
(Si omette l'allegato)

Allegato B
(Si omette l'allegato)

(99.22.1030)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 aprile 1999.
Aggiornamento dell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire protesi, presidi e ausili, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, previsti dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto assessoriale 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 19 luglio 1986, con il quale si è provveduto alla prima iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire, con spesa a totale carico del Servizio sanitario nazionale, le protesi, i presidi e gli ausili previsti dal nomenclatore tariffario, approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, relativo alle disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e il D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la circolare n. 635 del 9 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 18 aprile 1992, con la quale sono state fissate le modalità di iscrizione nell'elenco regionale anche per le farmacie della Regione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e prorogato con decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1994, n. 192;
Visto il decreto assessoriale 5 marzo 1998, n. 24703, che detta nuove norme in ordine alle modalità d'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori;
Ritenuto doversi procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in attuazione del disposto dell'art. 8 del decreto 5 marzo 1998, n. 24703, provvedendo all'iscrizione delle ditte di cui al presente decreto, la cui documentazione è risultata conforme alle direttive emanate con il succitato decreto assessoriale 5 marzo 1998;

Decreta:


Art. 1

L'elenco regionale di cui al decreto 26 giugno 1986 viene aggiornato con le seguenti modifiche ed integrazione codici:
SANITARIE

Provincia di Catania
-  Puglisi Francesco (codici di famiglia di appartenenza: 102-201-301-401-501, nomenclatore tariffario). Sede: Catania, via Duca degli Abruzzi n. 65/B-C;
Provincia di Enna
-  variazione ragione sociale e integrazione codici: da Drago s.a.s. di Drago Guido & C. già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992 a: Drago Guido (codici di famiglia di appartenenza 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Leonforte, via Campo Sportivo n. 27;
Provincia di Messina
-  Hydria s.a.s. di Nunzio Sidoti (codici di famiglia di appartenenza: 101-501, nomenclatore tariffario). Sede: Patti via Risorgimento nn. 1-3;
Provincia di Palermo
-  City Mode di Alaimo Daniela: (codici di famiglia di appartenenza: 101-501.21.21-501.21.25, nomenclatore tariffario). Sede: Palermo, viale Regione Siciliana n. 2211-15;
-  variazione sede: Cannariato Concetta iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54/92, con sede in Prizzi si trasferisce da via Roma, 57 a via Libertà n. 16/A.
FARMACIE

Provincia di Agrigento
-  cambio titolarità da: d.ssa Giulia Venuti già iscritta nel 1992 per il codice di famiglia di appartenenza 101, nomenclatore tariffario a: dott. Gaspare Viola. Sede: S. Margherita Belice, via S. Francesco n. 3.
Provincia di Palermo
-  dr. Randazzo Rosa Alba (codici di famiglia di appartenenza 101, 501.21.21 - 501.21.25 nomenclatore tariffario). Sede: Palermo, via Termini Imerese n. 2.
Provincia di Trapani
-  cambio titolarità da: dott. De Vita Giuseppe già iscritta nel 92 per il codice di famiglia di appartenenza 101 nomenclatore tariffario a: Farmacia De Vita del dott. Girolamo De Vita & C. s.n.c. Sede: Marsala, contrada Rakalia n. 127;
-  Cambio titolarità da: dott. Badalucco Luca già iscritta nel 92 per il codice di famiglia di appartenenza 101 nomenclatore tariffario a: farmacia Badalucco del dott. Gian Paolo Badalucco & C. s.n.c. Sede: Marsala, contrada S. Leonardo Ettore Infersa n. 126/B;
AZIENDE ACUSTICHE

Provincia di Agrigento
-  cambio ragione sociale da La Magna Francesco già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 23 settembre 1995 per i codici di famiglia di appartenenza 24-301-401 nomenclatore tariffario a: Acustica Mediterranea s.n.c. di Francesco La Magna e Salvatore Buscemi. Sede: Agrigento, via Giovanni XXIII n. 108/bis;
AZIENDE ORTOPEDICHE

Provincia di Catania
-  Integrazione codici: l'Azienda ortopedica Phanamed s.n.c. di Salvatore Gioacchino Tricoli & Angelo Aiello, già iscritta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 24 dicembre 1998, inserisce anche il codice di famiglia di appartenenza 30, nomenclatore tariffario. Sede: Catania, piazza Lanza n. 4/5.

Art. 2

Le Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti sono, tenute, per il tramite del proprio primo settore sanitario, a vigilare sulle aziende iscritte nell'elenco regionale, quale risulta aggiornato e a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità rapporto motivato in ordine a fatti, situazioni o altro che possano, comunque, comportare la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'elenco. Le Aziende UU.SS.LL. sono altresì obbligate a provvedere ai controlli ex art. 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'iscrizione nell'elenco regionale consente la fornitura al Servizio sanitario nazionale in tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 1999.
  SANZARELLO 

(99.22.1028)
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DECRETO 22 aprile 1999.
Cancellazione del recapito dell'azienda ortopedica Emyr di Schirru G e C. s.n.c. dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992.
L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
Visto il decreto n. 27564 del 23 dicembre 1998, con il quale l'Azienda ortopedica Emyr diSchirru G. & C. s.n.c. iscriveva il recapito diCastelvetrano, via G. Prati, 28 nell'elenco regionale fornitori;
Vista l'istanza dell'8 marzo 1999, con la quale l'azienda ortopedica Emyr di Schirru G. & C. s.n.c. ha comunicato la sospensione del recapito di Castelvetrano, via G. Prati, 28;

Decreta:


Art. 1

Si dispone la cancellazione dall'elenco regionale fornitori di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992 del recapito dell'Azienda ortopedica Emyr diSchirru G. & C. s.n.c., sito in Castelvetrano, via G. Prati, 28.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 1999.
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 4 maggio 1999, al n. 311.
(99.22.1028)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una strada nel comune di Messina.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Visti i fogli prot. n. 3506 del 4 marzo 1998 e prot. n. 6444 del 27 aprile 1998, con i quali il comune di Messina ha trasmesso a questo Assessorato per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, il progetto relativo alla realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S. per via Don Blasco, assolutamente necessaria per decongestionare la città dal traffico degli automezzi leggeri e pesanti che vogliono usufruire dell'approdo F.S.;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con le note di cui sopra e consistenti in:
 1)  relazione;
 2)  corografia tav. 2.1;
 3)  corografia con tracciato stradale tav. 2.2;
 4)  P.R.G. quadro di riferimento degli interventi viabilistici tav. 4;
 5)  planimetria stato di fatto tav. 5;
 6)  progetto tav. 6.2;
 7)  tracciato di progetto tav. 6.3;
 8)  planimetria tronco: O-A tav. 7.1;
 9)  planimetria tronco: A-B tav. 7.2;
10)  planimetria tronco: B-C tav. 7.3;
11)  planimetria tronco: C-D tav. 7.4;
12)  planimetria tronco: D-E tav. 7.5;
13)  planimetria tronco: E-F tav. 7.6;
14)  planimetria tronco: F-G- tav. 7.7;
15)  planimetria tronco: G-H tav. 7.8;
16)  planimetria tronco: H-I tav. 7.9;
17)  planimetria tronco: I-L tav. 7.10;
18)  planimetria tronco: L-M tav. 7.11;
19)  planimetria tronco: M-N tav. 7.12;
20)  profilo longitudinale tav. 8;
21)  particolare sezione stradale tipo tav. 9;
22)  stato di fatto sezioni tipo di progetto tav. 10.1;
23)  stato di fatto sezioni tipo di progetto tav. 10.2;
24)  stato di fatto sezioni tipo di progetto tav. 10.3;
25)  stato di fatto sezioni tipo di progetto tav. 10.4;
26)  sottovia Gazzi, planimetria progetto tav. 11.A.1;
27)  sottovia Gazzi, planimetria progetto tav. 11.A.2;
28)  sottovia Gazzi, sezione longitudinale tav. 11.A.3;
29)  sottovia Gazzi, profilo tav. 11.A.4;
30)  sottovia Gazzi, sezione tipo tav. 11.A.5;
31)  sottovia Gazzi, planimetria tav. 11.A.6;
32)  sottovia Gazzi, sistema Essen R tav. 11.A.7;
33)  sottovia Gazzi, sistema Essen R tav. 11.A.8;
34)  sottovia Gazzi, sistema Essen R tav. 11.A.9;
35)  sottovia Gazzi, sistema Essen R tav. 11.A.10;
36)  sottovia Gazzi, sistema Essen R tav. 11.A.11;
37)  ponte Zaera, planimetria progetto tav. 11.B.1;
38)  ponte Zaera, tronco tav. 11.B.2;
39)  ponte Zaera, profilo longitudinale tav. 11.B.3;
40)  ponte Zaera, sezione longitudinale trasversale tav. 11.B.4;
41)  ponte Zaera, impalcato ponte tav. 11.B.5;
42)  sottovia S. Cecilia, planimetria progetto tav. 11.C.1;
43)  sottovia S. Cecilia, tronco tav. 11.C.2;
44)  sottovia S. Cecilia, profilo longitudinale tav. 11.C.3;
45)  sottovia S. Cecilia, sezione, stato di fatto, progetto tav. 11.C.4;
46)  sottovia S. Cecilia, pianta tav. 11.C.5;
47)  interferenze con aree F.S. tav. 12.1;
48)  ingresso F.S. magazzino Gazzi tav.12.2;
49)  ingresso F.S. area ex squadra Rialzo tav. 12.3;
50)  ingresso F.S. scalo merci S. Cecilia tav.12.4;
51)  computo estimativo;
52)  competenze tecniche;
53)  calcolo indennità di esproprio;
54)  quadro economico;
55)  programmazione P.E.R.T.;
56)  relazione geologica tav. G.1;
57)  carta geolitologica tav. G.2;
58)  sezioni geolitologiche tav. G.3;
59)  indagini geognostiche tav. G.4;
60)  planimetria con ubicazione, indagini geognostiche tav. G.4a;
61)  indagini geognostiche tav. G.5;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Messina n. 49/C del 30 settembre 1997 con la quale il sindaco è stato autorizzato a richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, 2° comma, limitatamente alla realizzazione dei tronchi stradali di cui al progetto per la costruzione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S. per via Don Blasco, rispettivamente ricadenti, nel P.R.G. vigente, in zona stralciata con decreto n. 106/78 e su strada di previsione del P.R.G.;
Vista l'autorizzazione n. 18 del 24 febbraio 1998 delle Ferrovie dello Stato, rilasciata in linea tecnica, alla realizzazione del progetto di massima in argomento;
Visto il parere prot. n. 4132 del 17 aprile 1996, con il quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina sezione II beni paesistici, architettonici ed urbanistici ha comunicato l'esistenza, nei tratti stradali da ristrutturare tra via Don Blasco e via Acireale, di immobili tutelati o in corso di tutela ai sensi della legge n. 1089/39;
Vista la nota prot. n. 407 del 4 giugno 1998, con la quale il gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto di massima in argomento ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81;
Visto il voto n. 63 del 21 gennaio 1999, con il quale ilConsiglio regionale dell'urbanistica così sì esprime:
«...Omissis...
Premesse
Il progetto trae origine dalla riconosciuta necessità di alleggerire la viabilità urbana di Messina del carico del traffico di vario tipo, e particolarmente di quello pesante, che attualmente scendendo dal viale Boccetta si immette nella zona più centrale della città per raggiungere gli imbarchi dei traghetti per Villa S. Giovanni e viceversa.
Il tracciato stradale progettato si sviluppa, nel primo tronco, da viale Gazzi a via Industriale, su vie esistenti; in quello compreso tra via Industriale e via S. Cecilia ricade in zona ferroviaria (destinata alla mobilità, art. 57 N.A.); da via S. Cecilia a via S. Ranieri torna su viabilità esistente e confermata dal P.R.G.
In pratica, con la sistemazione delle parzialmente nuova sede stradale si vuole spostare l'uscita dall'autostrada dei veicoli che intendono imbarcarsi nei traghetti F.S. dallo svincolo per viale Boccetta a quello per viale Gazzi, realizzando un itinerario preferenziale lontano per tutto il suo sviluppo dalla zona centrale della città.
In sede di esame del progetto sono emerse alcune riflessioni di carattere generale sulle scelte operate.
1)  Come è noto, il traffico che attraversa la città di Messina per raggiungere gli imbarchi per l'attraversamento dello stretto, e viceversa, è costituito da un rilevante numero di veicoli, leggeri e pesanti, che si dividono tra gli imbarchi della soc. F.S. e quelle delle società private Caronte e Tourist Ferry.
E' altrettanto noto che detto traffico non si ripartisce equamente tra i due imbarchi: circa l'80% di esso utilizza i traghetti privati mentre soltanto il rimanente 20% si serve dei traghetti F.S.
In particolare, dal PNT pubblicato dal Ministero dei trasporti, risulta che nel 1995 la F.S. S.p.A. ha traghettato 376.836 autovetture e 244.473 autocarri, mentre le società private hanno traghettato 2.075.123 autovetture e 910.724 autocarri.
Pertanto, per decongestionare la circolazione nella città di Messina sembra più razionale studiare prioritariamente un collegamento efficiente, meglio se in sede propria, tra l'autostrada ed il viale Giostra dal quale si perviene direttamente agli approdi privati.
2)  Il collegamento tra il viale Gazzi e la via E. Fermi sarebbe opportuno venga studiato a livello diverso dalla via Bonino per evitare un incrocio a raso pericoloso e che limiterebbe sostanzialmente la capacità delle due arterie che si intersecano.
3)  La sezione stradale è stata prevista di dimensioni varie nei diversi tronchi, in relazione allo spazio in essi disponibile, a 3, a 4 e a 5 corsie, della larghezza di m. 3.
Al riguardo si rileva che, essendo la strada destinata prevalentemente al traffico pesante, le corsie devono avere una larghezza in rettifilo non inferiore a m. 3,50 e che, per ragioni di sicurezza, sono da evitare strade con numero dispari di corsie, specialmente trattandosi di viabilità urbana; anzi, ove possibile sarebbe opportuno prevedere idonei spartitraffico.
4)  Il tracciato studiato, che è molto vincolato, comprende molte curve di piccolo raggio, considerato che gli autoarticolati hanno raggio minimo di volta dell'ordine di m. 15 e gli autocarri con rimorchio alquanto maggiore, la circolazione dei suddetti veicoli incontrerebbe alquante difficoltà; se poi si tiene conto che, con raggi di dimensioni ridotte le corsie devono essere abbondantemente ampliate e le velocità possibili sono molto modeste, se ne deduce che la funzione della strada in progetto come asse di scorrimento per un agevole accesso agli imbarchi F.S. non verrebbe svolta in maniera del tutto soddisfacente.
5)  Dall'esame della situazione della zona interessata si rileva la possibilità di adottare soluzioni progettuali alternative.
Per esempio, una di esse potrebbe essere quella che, scendendo da via E. Fermi scavalchi con un'ampia curva la linea ferroviaria Messina-Catania e poi si sviluppi lungo la costa, a valle di detta linea ferroviaria, sino ad innestarsi, superato il torrente Zaera, nella via Don Blasco.
Detto tracciato richiederebbe lo studio e l'esecuzione di opere di difesa dall'azione del mare, tuttavia risulterebbe più semplice, più diretto, privo di interferenze con la mobilità urbana, non richiederebbe espropriazioni e, soprattutto, non avrebbe i difetti sopra elencati relativamente alla proposta progettuale in oggetto.
Considerato
-  che in data 7 dicembre 1998 è stata eseguita una visita al comune di Messina per acquisire cognizioni dirette sulle problematiche di cui sopra incontrando i rappresentanti dell'amministrazione comunale ed i progettisti;
-  che in quella occasione l'Assessore per i lavori pubblici del comune di Messina ha chiarito che il progetto in questione è stato proposto come soluzione di più rapida ed economica realizzazione, in attesa che la definizione del nuovo P.R.G., tuttora in itinere, possa regolamentare in modo globale e definitivo la complessità della situazione della città di Messina come punto di attraversamento dello stretto;
- che dalle risultanze della visita, in ogni caso il nuovo itinerario stradale risulterebbe molto utile al miglioramento del traffico;
-  che sussiste un rilevante interesse pubblico alla realizzazione del progetto;
-  che non si rilevano nel complesso impedimenti di natura urbanistica che contrastino con l'esecuzione del tracciato previsto.
Tutto ciò premesso e considerato esprime parere favorevole al progetto con la raccomandazione che si tenga conto delle osservazioni sopra formulate.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, con le osservazioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 63 del 21 gennaio 1999, in premessa riportate, il progetto per la realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S. per via Don Blasco.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistato da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Messina resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 1999.
  LOGIUDICE 

(99.17.778)
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DECRETO 14 aprile 1999.
Approvazione della rielaborazione delle zone stralciate del piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista l'istanza prot. n. 4103 dell'11 giugno 1997, con la quale l'ufficio tecnico del comune di S. Michele di Ganzaria ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati inerenti la rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G. (giusto decreto n. 696/90 del 21 luglio 1990);
Visto il decreto n. 696/90 del 21 luglio 1990, con cui è stato approvato il P.R.G. con annesse P.E. e R.E. del comune di S. Michele di Ganzaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 con modifiche, stralci e prescrizioni, di cui ai voti n. 1240 del 9 marzo 1988 e n. 69 dell'8 novembre 1989 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visti i fogli prot. n. 4962 del 15 luglio 1997 e n. 5762 del 29 agosto 1997, con i quali il comune di S. Michele di Ganzaria a seguito della richiesta del gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha provveduto a trasmettere alcuni atti ed elaborati integrativi;
Vista la deliberazione del Commissario regionale ad acta n. 30 del 30 aprile 1996, con la quale viene adottata la rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G., secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 15166/95 e dal decreto n. 696/90;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 25 marzo 1993, vistata dal CO.RE.CO., sezione provinciale di Catania, prot. n. 17186 del 22 aprile 1993, avente per oggetto: "riscontro nota prot. n. 3670 del 6 novembre 1993 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Individuazione zona "R" nel P.R.G.;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 29 aprile 1996, vistata dal CO.RE.CO., prot. n. 19319 del 24 maggio 1996, avente per oggetto: «Rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G. approvato con decreto n. 696/90 per il parere ai sensi del 2° comma dell'art. 4, legge regionale n. 66/84 a seguito dei motivi di urgenza per scadenza del mandato commissariale»;
Visto il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, prot. n. 15166/II del 28 marzo 1995;
Visti gli atti di pubblicazione relativi alla «Rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G.», ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di S. Michele di Ganzaria a libera visione del pubblico dall'8 giugno 1996 al 27 giugno 1996;
Vista la certificazione del segretario comunale del comune di S. Michele di Ganzaria datata 28 agosto 1997 da cui si evince che durante il periodo di pubblicazione dall'8 giugno 1996 al 7 luglio 1996 è stata presentata in data 3 luglio 1996, n. 1 osservazione del Polo della Libertà;
Visto il ricorso prot. n. 04 del 3 luglio 1996 del gruppo consiliare per il Polo della Libertà, avverso la rielaborazione del centro storico del comune di S. Michele di Ganzaria;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di S. Michele di Ganzaria n. 27 del 9 settembre 1997, avente per oggetto: «Rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. Approvazione controdeduzioni al ricorso»;
Vista la relazione di deduzione all'osservazione di cui sopra, datata 28 aprile 1997, a firma dell'ing. Giovanni Branciforti;
Visti gli elaborati progettuali relativi alla rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. di seguito elencati:
1)  relazione tecnica (elaborato aggiornato con le prescrizioni di cui al decreto n. 696/90);
2)  norme di attuazione del P.R.G. con inserimento degli articoli relativi alle zone "A" e "B0" (elaborato aggiornato con le prescrizioni di cui al decreto n. 696/90);
3)  tavola perimetrazione zona stralciata dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la definizione del centro storico in scala 1:2.000 (elaborato aggiornato con le prescrizioni di cui al decreto n. 696/90);
4)  tavola del P.R.G. in scala 1:2.000 con l'individuazione delle zone stralciate, allegata alla delibera commissariale n. 30 del 30 aprile 1996;
5)  tavola del P.R.G. in scala 1:2.000 con la perimetrazione del centro storico, allegata al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania n. 15166/II del 28 marzo 1995;
Vista la nota prot. n. 683 dell'11 dicembre 1997, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati inerenti la rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. adottata con delibera del commissario ad acta n. 30 del 30 aprile 1996;
Visto il voto n. 82 dell'11 marzo 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesso che:
-  Con decreto n. 696/90 del 21 luglio 1990 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il P.R.G., P.E. e R.E. con gli stralci, modifiche e prescrizioni posti dal C.R.U. con i voti n. 1204 del 9 marzo 1988 e n. 69 dell'8 novembre 1989 e dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota prot. n. 11343 del 12 agosto 1987.
L'art. 2 del suddetto decreto ha posto l'obbligo di effettuare la rielaborazione delle zone stralciate, nonché la visualizzazione delle prescrizioni del C.R.U. sugli elaborati, entro il termine di 90 giorni;
-  Gli elaborati progettuali trasmessi riguardano esclusivamente la rielaborazione delle zone stralciate classificate "zone R da recuperare e salvaguardare" visualizzate dal C.R.U. in colore verde nelle tavole del P.R.G. vigente.
Secondo le prescrizioni di cui al suddetto decreto il comune, in accordo con la Soprintendenza ai beni culturali, doveva procedere all'individuazione di "ambiti che consentano la valorizzazione degli edifici di interesse storico da correlare con gli ambienti su cui insistono";
-  Con parere prot. n. 15166/II del 28 marzo 1995, la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, a seguito di sopralluoghi in sito, ha individuato due zone:
1)  la zona "A" centro storico, perimetrata con linea continua rossa nell'allegata planimetria in scala 1:2.000, da attuare mediante la redazione ed approvazione di un piano particolareggiato di recupero ai sensi della legge n. 457/78 finalizzato alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale ed al recupero edilizio.
Nelle more di detto piano attuativo gli interventi consentiti, previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente, sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
2)  la zona "B0" - residenziale di ristrutturazione e completamento qualificato - perimetrata, con linea continua bleu nell'allegata planimetria, i cui parametri edilizi ed urbanistici sono quelli relativi alla zona B1. Per detta zona viene prescritto il rispetto degli allineamenti del tracciato viario già storicizzato, nonché la salvaguardia del tessuto edilizio e delle relative componenti ambientali attraverso la prescrizione dell'uso di materiali di dettaglio e di rifiniture negli interventi edilizi.
Gli interventi consentiti riguardano quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nonché l'ampliamento e la sopraelevazione degli immobili esistenti, la demolizione e la ricostruzione degli immobili esistenti e l'edificazione delle aree libere secondo i parametri della zona B1;
-  Con delibera commissariale n. 30 del 30 aprile 1996 veniva adottata la suddetta rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. secondo la perimetrazione fornita dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania con parere n. 15166/95 sopra citato.
Vi è da evidenziare che gli elaborati riguardano le zone stralciate e non già le modifiche e le prescrizioni discendenti dal decreto n. 696/90;
-  Si rileva che sono state comprese, nella suddetta perimetrazione, aree che già avevano destinazione urbanistica dallo strumento urbanistico vigente come zone B1. Di contro alcune aree stralciate sono rimaste all'esterno della perimetrazione proposta e pertanto per esse non risulta alcuna destinazione di zona omogenea.
Considerato
-  Lo studio delle zone stralciate, effettuato in relazione alle caratteristiche della struttura storica urbana, risulta condivisibile;
-  La delimitazione, che individua la zona "A" in cui il tessuto edilizio omogeneo ha caratteristiche di centro storico e la zona "B0" in cui il tessuto storico ambientale è meritevole di interventi di salvaguardia e conservazione delle caratteristiche dell'organismo edilizio, è stata redatta prescindendo dalla perimetrazione del C.R.U., sulla base di approfondite analisi e valutazioni, prese in accordo con la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. La suddetta perimetrazione ha di fatto escluso alcune aree che facevano parte delle zone stralciate, che pertanto risultano non normale negli elaborati progettuali allegati alla delibera commissariale n. 30/96, di conseguenza le aree di cui sopra devono essere soggette alle destinazioni urbanistiche indicate nelle planimetrie di cui al P.R.G. adottato con atto consiliare n. 187 del 23 novembre 1986. Resta confermata la destinazione di zona territoriale omogenea "V3" - verde di sistemazione idrogeologica, per l'area compresa nella perimetrazione della zona "B0" già classificata "V3" dal P.R.G. vigente;
-  Gli interventi nel sottosuolo, ricadenti nell'area del castello e nella parte del centro urbano circostante ad esso, devono essere comunicati preventivamente alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali - sezione archeologica;
-  Nelle aree ricadenti lungo pendii o in prossimità degli stessi dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità in assenza di carico ed in presenza del carico relativo all'edificato in progetto, così come richiesto al punto H) del D.M. 11 marzo 1988;
-  Per l'osservazione del "Polo della Libertà" si concorda con quanto espresso dall'ing. G. Branciforti nella relazione datata 28 aprile 1997.
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, è del parere che la rielaborazione delle zone stralciate, adottata con delibera commissariale n. 30 del 30 aprile 1996, sia meritevole di approvazione nel rispetto dei superiori considerata.»;
Constatata la regolarità della procedura seguita anche in relazione agli atti relativi alla pubblicazione;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 82 dell'11 marzo 1999 di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 82 dell'11 marzo 1999, la rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. del comune di S. Michele di Ganzaria, giusto decreto n. 696/90 del 21 luglio 1990, adottata con delibera del Commissario regionale ad acta n. 30 del 30 aprile 1996.

Art. 2

L'osservazione del "Polo della Libertà" presentata avverso la rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G. è decisa in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 82 dell'11 marzo 1999.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di San Michele di Ganzaria resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.786)
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DECRETO 14 aprile 1999.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Graniti.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1550 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la nota prot. n. 2844 del 28 maggio 1997, con cui il sindaco di Graniti ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio comunale;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 2 del 5 aprile 1995, vistata dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 24 aprile 1995 con decisione n. 6095/5917, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Graniti;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 27 maggio 1997 a firma del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito e l'avvenuta pubblicazione nei termini previsti dalla legge nonché l'indicazione del numero delle osservazioni e opposizioni presentate;
Viste le n. 35 opposizioni o osservazioni presentate al comune, che di seguito si trascrivono:
 1)  Crisafulli Giuseppe;
 2)  Galluzzo Gaetano;
 3)  D'Amore Carmela;
 4)  Crisafulli Vincenzo;
 5)  Melita Paolo;
 6)  Gulotta Angelo e Venera Cosima Restifo;
 7)  Calabrò Benedetto;
 8)  Cutrufello Vincenzo;
 9)  Nuciforo Rosaria in Galluzzo;
10)  Pagano Nerina e Pagano Sebastiana;
11)  Romano Francesca;
12)  Spadaro Sebastiano;
13)  Nuciforo Irene;
14)  Quercia Giuseppe;
15)  Calabrò Salvatore;
16)  D'Amore Angela;
17)  Giarrizzo Antonina;
18)  Nunnari Pasquale e Manitta Clara;
19)  Corvaia Rosaria;
20)  Cutrufello Carmelo;
21)  Settineri Maria;
22)  Santalucia Paolo;
23)  Siligato Anna;
24)  Brunetto Iolanda;
25)  Lo Giudice Francesco;
26)  Lo Giudice Gaetano e Orsucci Angelo;
27)  Melita Francesca;
28)  Marino Vito;
29)  Lo Monte Salvatore;
30)  Lo Monte Salvatore;
31)  Lo Monte Vincenzo e Foti Letizia;
32)  Nuciforo Antonino;
33)  Lo Giudice Gaetano;
34)  D'Elba Maria, D'Elba Antonino, D'Elba Ignazio, Scalisi Pietro;
35)  Brunetto Iolanda;
Viste le n. 7 osservazioni o opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A., che di seguito si trascrivono:
1)  Spadaro Sebastiano;
2)  Pagano Nerina e Pagano Sebastiana;
3)  Romano Francesca;
4)  Lo Monte Vincenzo e Foti Letizia;
5)  D'Elba Maria, D'Elba Antonino, D'Elba Ignazio, Scalisi Pietro;
6)  Lo Giudice Gaetano;
7)  Nuciforo Antonino;
Vista la nota prot. n. 8948 del 24 aprile 1991, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64:
Ciò stante, si esprime parere favorevole per il piano regolatore generale e per le prescrizioni esecutive zona "C" centro, zona "C" Muscianò e zona "D" Finaita e si muniscono i proposti elaborati del visto ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 a condizione che:
-  Le aree riportate nella tavola di progetto 8A, ubicate a sud della frazione Portolone a sinistra del tornante di quota 189 m. ed indicate dal geologo come instabili Ic e Ib devono essere inibite all'urbanizzazione. In ogni caso è da escludere qualsiasi forma di trasformazione urbanistica del territorio nelle aree indicate dal geologo come instabili;
-  Le aree indicate dal geologo Sb3 e ricadenti nel centro urbano di Graniti devono essere destinate ad insediamenti urbanistici estensivi ed a ridotta densità abitativa;
-  In fase di progettazione esecutiva vengono eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazione da adottare;
-  Vengano seguite le verifiche di stabilità del pendio in corrispondenza degli insediamenti previsti sui siti a più acclive morfologica;
- Venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche, con particolare riferimento al piano particolareggiato zona D di contrada Finaita, delimitato nel lato esposto a nord da una incisione torrentizia;
-  Vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione.
Inoltre, si fa divieto di eseguire manufatti assorbenti o disperdenti che immettendo acque in genere nel sottosuolo possano compromettere la stabilità dei terreni;
Vista la nota prot. n. 5823 del 16 giugno 1995, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere condizionato formulato con provvedimento n. 8948 del 24 aprile 1991 mentre si esprime parere favorevole sulle prescrizioni esecutive zona "Ct" frazione Muscianò e zona "C" frazione Finaita a condizione che:
-  in fase di progettazione esecutiva vengano eseguite indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi occorrenti per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
-  per le aree attraversate dalla faglia in località Muscianò zona "Ct" turistico alberghiera la loro utilizzazione è subordinata all'esecuzione di dettagliate indagini che accertino eventuali discontinuità tettoniche-stratigrafiche nei terreni di fondazione, con particolare riferimento al posizionamento dei fabbricati che non devono essere fondati a cavallo della discontinuità;
-  vengano effettuate le verifiche di stabilità del pendio in corrispondenza delle zone acclive del territorio;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
- vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione con particolare riferimento alle opportune tecniche costruttive e di salvaguardia dell'area interessata dal piano particolareggiato zona "Ct" che è soggetta a potenziali crolli di blocchi di arenaria.
Il presente parere non comprende l'intera area interessata dal piano particolareggiato "zona delle attrezzature" frazione Fianita in quanto sono state inserite previsioni di piano su aree classificate dal geologo nella carta della stabilità e suscettività alle tipologie di intervento (tav. 10 dello studio geologo a supporto del P.R.G.), come aree Ib e cioè aree instabili in cui si consigliano interventi di sistemazione idraulico-forestale. Inoltre si evince l'interferenza tra un corso d'acqua e le previsioni di progetto senza che sia stato acquisito il nulla osta idraulico preliminare;
Vista la delibera n. 34 del 18 maggio 1997, divenuta esecutiva, come da attestato del segretario comunale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91, con cui il consiglio comunale di Graniti ha dedotto sulle osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 21 del 5 novembre 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
-  Aspetti fisici e situazione urbanistica del territorio
Il territorio del comune di Graniti, in provincia di Messina, si estende per una superficie di Kmq. 996 da una quota minima s.l.m. di 80 m. e massima di 1.187 m. e comprende oltre il centro di Graniti tre piccole frazioni: Postoleone, Muscianò e Finaita.
Confina a nord con il comune di Antillo, a sud-est con quello di Gaggi, a nord-est con Motta Camastra e a sud con Castiglione di Sicilia.
Si caratterizza per una morfologia collinare-collinare montuosa a volte terrazzata e incisa da una serie di torrenti come l'Alcantara e Petrolo.
Il clima caldo temperato favorisce lo sviluppo della flora tipica mediterranea.
Le attività agricole sono relative alla coltivazione della vite, dell'ulivo, degli agrumi e di frutteti.
Sono presenti alcune aree boschive con flora rappresentata dal castagno, quercia, pino e, nelle valli, dal platano.
Parte del territorio è compreso nell'ambito della riserva naturale della Valle dell'Alcantara.
Il comune è sismico di 2ª categoria, è dotato di un P. di F. approvato con decreto assessoriale n.12/77 del 21 gennaio 1977.
La popolazione residente al 1991 è di 1.621 abitanti.
-  Cenni storici
La fondazione dell'attuale centro di Graniti trae origini in epoca della denominazione araba come casale di Taormina.
La sua originaria struttura urbana ancora oggi in parte leggibile si è sviluppata con criteri tipologici del periodo medievale.
Successivamente, la nascita del feudo di Graniti diede luogo al formarsi di tanti borghi nel territorio.
Solo nel 1812 Graniti nasce come comune autonomo dando via da uno sviluppo sia urbanistico, che economico, sociale e religioso.
-  Iter di formazione
Con provvedimento n. 17633/92 del 25 febbraio 1993, l'A.R.T.A. restituiva al comune di Graniti il progetto di piano regolatore generale, adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 27 settembre 1991, per la rielaborazione totale in conformità al parere C.R.U. n. 723 del 20 gennaio 1993.
La scadenza dei termini di legge, assegnati al comune per la rielaborazione totale, provocava l'intervento sostitutivo dell'A.R.T.A. mediante commissario ad acta (vedi dispositivo decreto assessoriale n. 483/DRU del 10 giugno 1994), il quale procedeva per la rielaborazione totale.
Il progetto di piano rielaborato, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, veniva quindi adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 5 aprile 1995.
Il progetto di piano rielaborato è accompagnato dallo stesso studio geologico che supportava il piano regolatore generale precedentemente adottato con delibera commissariale n. 2 del 27 settembre 1991 in quanto con nota del 16 febbraio 1995 il tecnico incaricato riconferma la validità dello studio geologico dallo stesso redatto in data 2 ottobre 1984.
-  Parere del C.R.U. n. 723 del 20 gennaio 1993
L'esame condotto dal Consiglio regionale dell'urbanistica pro-tempore ha posto in evidenzia alcuni aspetti progettuali che si possono così sintetizzare (per le considerazioni di dettaglio si rimanda alla lettura del voto):
A-B) soppressione della previsione di attrezzatura sportiva nell'ambito dell'area della pineta e delle previsioni di piano ricadenti a distanza inferiore di mt. 200 dal limite della pineta stessa;
C)  eliminazione delle aree destinate a zona "C" di espansione urbana, ricadenti nell'ambito della preriserva della "Valle dell'Alcantara";
D)  modificazione, per motivi paesaggistici e geologici, dei tracciati delle due strade di circonvallazione che si sviluppano ad ovest e ad est del centro abitato;
E)  riconsiderazione della zona "A" comprendendo anche quella porzione di centro abitato indicata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con nota n. 4880 del 30 luglio 1991;
F) sovradimensionamento residenziale del piano, in quanto a fronte dei 1.750 abitanti previsti alla fine del ventennio con un incremento di 150 abitanti è stato dimensionato per una capacità insediativa di circa 6.560 abitanti, oltre agli abitanti residenti:
-  classificazione in zone "C" di alcune aree con destinazione di zona "B" che non presentano i requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;
- ridimensionamento delle previsioni relative alle zone "C" tanto nel centro urbano, quanto nelle frazioni;
-  ridimensionamento delle previsioni delle zone "Ct" turistico-alberghiere con adozione di parametri edilizi tali da evitare compromissioni paesaggistiche, introducendo altezza max mt. 4 e densità fondiaria max 0,20 mc./mq.;
- eliminazione delle previsioni delle zone residenziali a carattere stagionale per villeggiatura per non compromettere le connotazioni naturali della zona;
-  eliminazione dell'area in contrada Finaita destinata ad insediamenti produttivi in quanto parzialmente ricadente nell'ambito della preriserva della Valle dell'Alcantara.
-  Il piano rielaborato
Dalla relazione si evince in ordine alle scelte che hanno orientato le previsioni quanto segue:
-  realizzazione di attrezzature turistiche nel territorio di Graniti, specie nella zona delle frazioni adiacenti alla riserva dell'Alcantara;
-  recupero del tessuto storico per la rivitalizzazione del centro urbano;
-  individuazione di apposite aree per l'espansione urbana prevalentemente in prossimità della zona turistica tra Muscianò e Finaita, e del centro urbano;
-  previsione di un'adeguata dotazione di attrezzature e di servizi per soddisfare le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n.1444 del 2 aprile 1968.
-  Zonizzazione
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione del territorio secondo le seguenti zone definite ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
- Zona territoriale omogenea "A" del centro storico: è stata individuata quale "zona di particolare carattere storico, artistico e ambientale", ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, limitatamente ad episodi architettonici di particolare pregio. Non è prevista alcuna limitazione di attività edilizia e sono consentite tutte le destinazioni d'uso ai sensi della legge regionale n. 71/78. Per le nuove costruzioni la densità fondiaria non deve superare il 50% di quella media della zona e, in nessun caso, i 5 mc./mq.;
-  Zona omogenea di completamento "B"
Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate secondo i parametri di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, diverse dalle zone "A".
Ai fini della normativa di intervento le zone "B" sono state distinte in zona "B1", "B2", "B3", con parametri e norme attuative differenziate;
-  Zona territoriale omogenea "B1" (di completamento del centro urbano).
E' la zona di completamento del centro urbano, che comprende il nucleo centrale dell'abitato di Graniti.
Si può procedere esclusivamente ad interventi di recupero edilizio così come previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, o di sostituzione e demolizione di costruzioni fatiscenti. E' possibile intervenire a mezzo di concessione singola. Per le nuove costruzioni i parametri edilizi da rispettare sono:
-  densità fondiaria 5 mc./mq.;
-  altezza massima mt. 10;
-  numero piani fuori terra n. 3.
-  Zona territoriale omogenea "B2" (di completamento urbano)
Comprende aree poste ai margini del nucleo centrale dell'abitato.
Sono consentiti interventi per concessione singola nel rispetto dei seguenti parametri:
-  densità fondiaria max 2,50 mc./mq.;
-  altezza max 7,50 mt.;
-  numero piani fuori terra n. 2.
-  Zona "B3" (completamento delle frazioni)
Comprende i nuclei abitati delle frazioni di Postoleone, Finaita e Muscianò.
L'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
-  indice di densità fondiaria 2 mc./mq.;
-  altezza max 6,50 mt.;
-  numero piani fuori terra n. 2.
-  Zona "C" (di espansione)
In tali aree l'edificazione potrà avvenire attraverso piani attuativi, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
-  indice di densità fondiaria 2,2 mc./mq.;
-  altezza max 10 mt.;
-  numero piani fuori terra n. 3.
-  Zona territoriale omogenea "C1" (di villeggiatura)
Sono ammesse la tipologia edilizia a villa isolata ovvero strutture a rotazione d'uso del tipo a multiproprietà.
L'utilizzazione delle aree relative potrà avvenire previa approvazione di piani attuativi convenzionati di iniziativa privata che riguardino una superficie sufficiente a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
I parametri urbanistico-edilizi da osservare sono:
-  indice di densità territoriale 0,20 mc./mq.;
-  indice di densità fondiaria 0,40 mc./mq.;
-  altezza max 4 mt.;
-  numero piani fuori terra n. 1.
-  Zona territoriale omogenea "Ct" (turistico-alberghiera)
E' la zona localizzata nelle adiacenze dell'abitato di Muscianò.
Sono ammesse le destinazioni d'uso per le ricettività turistico-alberghiera, ivi compreso l'impianto di eventuali strutture a rotazione d'uso.
La zona viene attuata a mezzo di prescrizioni esecutive con i seguenti parametri:
-  densità fondiaria 0,20 mc./mq.;
-  altezza massima consentita 4 mt.;
-  numero piani fuori terra n. 1.
-  Zona territoriale omogenea "E" (verde agricolo)
Sono tutte le aree del territorio destinate ad uso agricolo, contrassegnate con il simbolo "E" sul fondo cartografico del P.R.G.
L'edificazione è consentita secondo i seguenti parametri:
-  densità fondiaria 0,03 mc./mq.;
-  altezza massima 7,50 mt.;
-  numero piani fuori terra n. 2.
-  Zona di verde pubblico ed attrezzato
E' consentita l'utilizzazione al fine di realizzare le specifiche attrezzature previste.
-  Zona verde di rispetto
Sono zone in cui è fatto assoluto divieto di qualsiasi forma di edificazione che non riguardino:
-  parcheggi scoperti;
-  impianti di distribuzione di carburanti;
-  cabine di distribuzione di energia elettrica.
-  Zona per attrezzature
E' consentita la loro utilizzazione al fine di ubicare le attrezzature pubbliche.
-  Attrezzature di interesse comune
Il progetto di piano prevede la realizzazione di nuove aree per attrezzature di carattere pubblico, per parcheggi, per aree di verde attrezzato e sportive, e per insediamenti scolastici.
-  Viabilità
Sono previste due strade ad est e ad ovest dell'abitato che collegano le due estremità del centro; strade di collegamento alle zone di espansione e potenziamento di viabilità della zona turistica e in prossimità della zona C1 di villeggiatura a monte della frazione di Muscianò.
Considerato
1)  Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare stante che:
-  l'adozione del P.R.G. è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizio-ni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
2)  Il territorio sotto il profilo geomorfologico è caratterizzato da una morfologia da collinare a montuosa con locali lembi terrazzati lungo i versanti e profondamente incisi da una serie di torrenti e linee di impluvio e di deflusso preferenziale.
Come si rileva dallo studio geologico la superficie topografica è in genere ricoperta da una coltre detritica colluviale di potenza variabile, "localmente sede di dinamismo superficiale".
In un tale contesto, sebbene non vengano segnalate nelle aree interessate dalle previsioni di piano ammissibili, evidenze di significativi fenomeni di instabilità, l'edificabilità delle aree di piano urbane ed extraurbane deve essere subordinata alle verifiche di stabilità in assenza di carico ed in presenza dell'edificato di piano in progetto così come richiesto al punto H del D.M. 11 marzo 1988, anche relativamente alle aree destinate a servizi presenti in corrispondenza dell'abitato.
In particolare per quel che riguarda la frazione di Postoleone dovrà essere verificata la stabilità (anche in condizioni dinamiche) sia del pendio sul cui ciglio superiore si trova l'agglomerato urbano, sia la scarpata alle spalle dello stesso in cui lo studio geomorfologico (vedi allegato 4) evidenzia linee di drenaggio superficiali attive. Lo studio, altresì, dovrà eventualmente studiare la regimazione delle stesse atteso che tali linee di dreno sembrano sfociare direttamente alle spalle del nucleo abitato.
Ogni piano attuativo successivamente progettato dovrà in ogni caso essere corredato da studi geologici rispondenti ai criteri indicati dalla circolare 2222 anche se eseguiti dal professionista già incaricato per lo studio geologico del piano regolatore.
La richiesta di ogni nuova concessione edilizia per nuova costruzione dovrà essere supportata da uno studio geologico che evidenzi nelle zone urbanizzate la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; nelle aree urbane o extraurbane non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità di smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Riguardo all'area di zona B di Finaita, ricadendo in area interessata da litotipi vulcanici lavici in condizioni morfologiche favorevoli non si evidenzia la necessità di subordinare l'edificabilità a preliminari studi di fattibilità.
Nelle aree del centro urbano attigue alle zone interessate dai consolidamenti da realizzare lungo il torrente Petrolo, dovrà subordinarsi l'edificabilità alla realizzazione dei predetti consolidamenti.
3)  Il piano regolatore generale del comune di Graniti, adottato dal Commissario ad acta con atto n. 2/97 del 5 aprile 1995, è stato redatto a seguito delle indicazioni contenute nel voto del C.R.U. n. 723 del 20 gennaio 1993. In particolare il piano è stato adeguato in linea di massima alle prescrizioni e rilievi dettate dal C.R.U. con il citato voto n. 723/93, tuttavia dall'esame del piano da parte del C.R.U. seguendo l'ordine dei vari rilievi del parere si osserva quanto segue:
Punto A e B - Per quanto attiene ai punti A e B il P.R.G. è stato adeguato, stante che è stata soppressa la zona sportiva e le previsioni di piano ricadenti entro la fascia di rispetto della pineta;
Punto C - Il piano si è adeguato, in quanto sono state eliminate le previsioni urbanistiche ricadenti nell'ambito della fascia di preriserva dell'Alcantara;
Punto D - E' stato parzialmente adeguato, in quanto sono state eliminate parti di viabilità ricadenti entro la fascia di rispetto della pineta, mentre non risulta modificato il tracciato e l'impianto originario, che tuttavia si ritiene meritevole di approvazione, limitatamente al tronco di collegamento tra la programmata area destinata alla caserma dei carabinieri e la strada esistente comunale Favara nonché il tratto in proseguimento della via Roma;
Punto E - Il piano ha individuato quale zona territoriale omogenea A, soltanto quella porzione del centro abitato indicata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con nota prot. n. 4880 del 30 luglio 1971, senza riconsiderare il tessuto originario di antica formazione così come era stato richiesto con il precedente voto.
A tal proposito si osserva che il centro abitato di Graniti ha un insediamento antico, che corrisponde alla struttura insediativa aggregata storicamente consolidata delle quali occorre secondo la vigente legislazione urbanistica (art. 55, legge regionale n. 71/78) preservare, valorizzare le specificità storico-urbanistiche, architettoniche, anche se molti edifici sono stati degradati, manomessi o sostituiti. Pertanto, si ritiene che tale struttura, impropriamente classificata zona omogenea B1, comprendente ovviamente anche le porzioni di aree perimetrate in data antecedente alla legge regionale n. 71/78 dalla Soprintendenza, corrispondente al nucleo più antico così come perimetrato in colore rosso nella tav. 9 di piano, debba perciò essere correttamente classificata zona omogenea A Centro storico. In tale zona gli interventi dovranno attuarsi con l'osservanza delle finalità indicate dall'art. 1 della legge n. 70/76 e nelle more della redazione di un piano particolareggiato sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
Punto F - Per quanto attiene al dimensionamento residenziale del P.R.G., le previsioni edificatorie di espansione residenziale sia nel centro che nelle frazioni sono state in parte ridimensionate.
Tuttavia l'ipotesi di incremento demografico ancora sostenuto per assunte inversioni di tendenza della diminuzione della popolazione appare eccessivo anche tenendo conto dell'incremento registrato nel quinquennio 1991-1996.
In relazione ai contenuti del piano regolatore proposto, e dalla quantità di aree impegnate, emerge che la capacità ricettiva di fatto nelle sole zone di espansione è di 1.000 abitanti circa oltre agli insediabili nelle zone di completamento del centro e delle frazioni. Pertanto il P.R.G. rielaborato risulta ancora sovradimensionato. Tuttavia, non può escludersi a priori l'esigenza di realizzare nuovi vani, nel ventennio di previsioni del P.R.G. (derivanti da fisiologiche esigenze di mercato, da precarie condizioni abitative della popolazione meno abbiente, o da un eventuale e progressivo rientro di emigrati) così come sembra verificarsi dai dati Istat relativi al quinquennio 91/96 che implichino previsioni di espansione urbana.
Rilevata pertanto la necessità del ridimensionamento residenziale del P.R.G., si ritengono in linea di massima più che sufficienti ai fabbisogni residenziali, per le considerazioni sopra esposte, le previsioni di espansione urbana relativamente alle sole zone C del centro urbano di Graniti, intercluse tra zone di completamento urbano, in sequenzialità urbanistica, in condizione di attuabilità nel breve periodo, e in parte già interessate da processi edificatori in corso. A maggiore chiarimento tali zone vengono perimetrate in colore blu. Le rimanenti zone di espansione, compresa l'area per edilizia economica e popolare, nonché la zona oggetto di prescrizione esecutiva nella frazione di Finaita, controindicata sotto l'aspetto geo-morfologico e di notevole impatto ambientale, sono disattese e le relative aree classificate zona E di verde agricolo.
Le zone B2 contornate in colore giallo nella tav. 9, come si evince dal sopralluogo effettuato con la presenza del rappresentante della Soprintendenza, costituiscono agglomerati di edilizia rurale contraddistinti da valori etno-antropologici.
Ancorché in stato di abbandono, le predette zone B2 dovranno esser attuate a mezzo di piani particolareggiati estesi a tutta l'area allo scopo di progettare gli interventi in modo unitario ed armonico con le costruzioni esistenti che testimoniano di una edilizia documentaria.
Per le aree libere dovrà adottarsi un indice fondiario per le nuove costruzioni non superiore a 0,50 mc./mq. ed un'altezza massima di m. 4 con un piano f.t.
Il piano rielaborato ripropone, anche se in misura ridotta, le zone residenziali a carattere stagionale per villeggiatura prevista nelle stesse aree che il C.R.U. con parere n. 723/93 aveva ritenuto di disattendere, ai fini di non compromettere le connotazioni naturali delle zone medesime. Si riconferma il precedente parere. Pertanto le zone classificate C1 in località Muscianò e le aree destinate a verde attrezzato comprese tra la linea ferroviaria e la strada statale 185 strettamente correlate a tale destinazione sono da disattendere e da classificare verde agricolo.
Il P.R.G. rielaborato ha ridimensionato solo in minima parte le ampie previsioni di zone per il turismo.
Le zone turistiche previste nella frazione di Muscianò sono interessate da prescrizioni esecutive. Innanzitutto si osserva che tali previsioni urbanistiche insistono nelle medesime aree del precedente strumento urbanistico. Dal sopralluogo effettuato si è constatato che tali previsioni comportano, per la configurazione morfologica dei luoghi una considerevole trasformazione dei terreni in un contesto territoriale caratterizzato da notevoli valenze paesaggistiche ed ambientali, non sostenibile e giustificato sotto il profilo urbanistico anche sotto l'aspetto di una valutazione costi-benefici.
Pertanto tali previsioni e le attigue aree per servizi sono da disattendere e da classificare zone E di verde agricolo. Tuttavia - in un territorio caratterizzato da particolari risorse ambientali e paesaggistiche con attrazione turistica per la presenza delle gole dell'Alcantara, delle zone balneari di Giardini e Taormina, e non ultimo dall'interesse culturale dei centri antichi e borghi lungo la Valle dell'Alcantara - non si può escludere in assoluto la previsione di residenze da trasformare o destinare alla fruizione turistica.A tal uopo va considerata opportunamente la circostanza che nel territorio e nel centro di Graniti esiste un vasto patrimonio edilizio e nuclei di edilizia rurale storicizzata, così come già evidenziato precedentemente, che possono essere immessi nella progettazione urbana mediante piani particolareggiati e collocati in un circuito virtuoso di percorsi, e di zone da valorizzare, in ossequio anche alle più recenti linee culturali espresse dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, che ha individuato nei beni culturali e nel paesaggio siciliano un'eccezionale risorsa cui fare riferimento per uno sviluppo realmente armonico, sostenibile e compatibile.
Inoltre, si ritiene auspicabile e proponibile un recupero e riutilizzo dei manufatti esistenti, che altrimenti rischiano di scomparire o di venire manomessi a causa del degrado fisico, dell'incuria o del cattivo uso verso i beni culturali sparsi nel territorio.
Si potranno prevedere degli usi compatibili che garantiscano una lettura degli elementi tipologici e formali caratteristici dei manufatti, pur consentendo un adeguamento alle moderne esigenze igieniche ed abitative. Sono da rivalutare e valorizzare anche i percorsi pedonali e le vecchie trazzere, che possono trasformarsi in piste pedonali e ciclabili che diventino itinerari d'arte, di turismo e di cultura.
4)  In relazione ai considerata di cui sopra le prescrizioni esecutive allegate al P.R.G. sono disattese.
5)  Salvo quanto considerato sul piano, sulle norme di attuazione del P.R.G. si osserva quanto segue:
Art. 5 - Nel penultimo comma va prevista anche la lettera c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n.71/78.
Art. 9 - Cassare al punto 1.5 "e della frazione Finaita";
Cassare i punti 1.6, 1.7 e 1.8.
Art. 13 - Va integralmente sostituito come segue:
Zona A: Nelle more della redazione del piano particolareggiato di recupero, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 121 e 122 della legge regionale n. 25/93. In tali interventi devono essere impiegate tecniche costruttive e materiali di finitura consoni con l'ambiente storico, la tradizione e i materiali locali.
Sono vietate le demolizioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti.
Art. 15 - Va integralmente sostituito come segue:
E' la zona di completamento del centro urbano di Graniti.
Tale zona si attua mediante l'applicazione dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 con i seguenti parametri per le nuove costruzioni:
-  densità edilizia fondiari 5 mc./mq.;
-  altezza massima mt. 11;
-  numero piani fuori terra 3;
-  distanza dai confini mt. 5;
-  distanza tra pareti finestrate mt. 10.
Sono consentite le costruzioni in aderenza.
Art. 18 - Eliminare "...e della frazione di Finaita".
Artt. 19 e 20 - Vanno cassati.
Art. 21 - Per le costruzioni al servizio dell'agricoltura il rapporto di copertura va abbassato ad 1/10 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 17/94.
Art. 24 - Occorre fissare preventivamente i parametri edificatori, in ogni caso l'indice fondiario non potrà superare i 2 mc./mq. e l'altezza ml. 8, i due piani fuori terra.
L'ultimo comma va eliminato.
Nelle norme di attuazione occorrerà prevedere i casi in cui è consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 37/85.
6)  Riguardo al regolamento edilizio si osserva:
Art. 3 - Lettera c), sostituire Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 5 - La norma di cui all'art. 6 della legge regionale n. 19/72 è superata dalle norme contenute nella legge n. 47/85 e nella legge regionale n. 37/85 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6 - Non può essere previsto tra i componenti della Commissione edilizia il comandante provinciale dei vigili del fuoco, in quanto le norme di legge non contemplano la possibilità che l'ente locale si avvalga istituzionalmente di detto organo.
Art. 13 - dovrà essere integralmente rimodulato alla luce della circolare prot. n. 1268 del 3 febbraio 1979, n. 2.
Art. 30 - Va rivisto alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44bis, 44ter, 45 sono riportati nelle N.T.A. del P.R.G. e non costituiscono oggetto di regolamento edilizio; pertanto vanno cassati.
Art. 52 - Nella zona E sono ammessi i soli interventi produttivi previsti dall'art. 22 della legge regionale n.71/78 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 71 - Il ritiro dal ciglio delle strade va riconsiderato alla luce della vigente normativa.
Art. 86 - L'ultimo comma contiene degli errori, occorre fissare la larghezza delle rampe di scala e dei pianerottoli in almeno 1 m.
7)  Riguardo alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive si propone nell'ordine:
-  nn. 1, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 28, 33, 34: Le osservazioni non sono accoglibili poiché direttamente finalizzate a perseguire interessi privati; per quanto attiene alla viabilità di collegamento tra la via Mazzini ed il corso Umberto in prossimità della piazza S. Sebastiano, risultano superate in quanto tale viabilità è disattesa;
-  n. 2: Si concorda con la proposta di accoglimento parziale formulata dal progettista;
-  nn. 3, 5, 10, 11, 15: Si concorda con la proposta di rigetto formulata dal progettista;
-  n. 4: L'osservazione non è visualizzata negli elaborati di piano; dalla descrizione dei luoghi appare superata avendo a riferimento il capitolo 3.3 sulla viabilità dei sopra considerata;
-  n. 8: Si prende atto di quanto dichiarato dall'esponente e dal progettista. L'accoglimento è subordinato ad accertamento di esecutività della lottizzazione da parte dell'U.T.C.
Per quanto attiene alla richiesta di modifica della zona B, non è accoglibile, poiché sembra direttamente finalizzata a perseguire interessi privati;
-  n. 12: L'osservazione è di carattere generale ed appare suffragata da analisi parzialmente attendibili e le osservazioni in ordine alle varie tematiche risultano superate dalle considerazioni svolte nel presente parere;
-  nn.17, 24, 27, 35: Si concorda con la proposta di rigetto formulata dal progettista; inoltre risulta superata in relazione ai considerata di cui al punto 3.3;
-  n. 18: l'osservazione non è sufficientemente chiara, tuttavia dalla visualizzazione negli elaborati grafici, l'osservazione è finalizzata a perseguire interessi privati; pertanto va respinta;
-  n. 23: L'osservazione è superata in quanto le previsioni urbanistiche non sono state adottate dal commissario ad acta;
-  nn. 7, 22, 25, 26, 29, 30, 31: Le osservazioni sono superate in relazione ai considerata del presente parere sulla zonizzazione;
-  n. 32: Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in relazione a quanto già specificato al punto 1 dei considerata.
Per quanto attiene alle aree interessate dall'esponente, si concorda con l'accoglimento parziale proposto dal progettista.
Le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato, di cui in elenco nelle premesse, sono copie già trasmesse al comune ed esaminate con le proposte di cui sopra.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Graniti, adottato con delibera commissariale n. 2 del 5 aprile 1995, possa ritenersi meritevole di approvazione con le prescrizioni e modifiche di cui ai sopra considerata.»;
Vista la nota n. 626 del 25 novembre 1998 con la quale il gruppo XXXVII/D.R.U. trasmette al gruppo XXX/D.R.U. il voto del C.R.U. n. 21 del 5 novembre 1998 per i provvedimenti di competenza;
Viste le note assessoriali n. 12993 del 4 dicembre 1998 e n. 13421 del 17 dicembre 1998 del gruppo XXX/D.R.U. con le quali venivano trasmessi il voto n. 21 del 5 novembre 1998 reso dal C.R.U. e gli elaborati di piano al comune di Graniti affinché provvedesse ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la nota di prot. n. 3097 dell'11 marzo 1999 e fax di pari data, con cui il gruppo XXX/D.R.U. sollecita il comune di Graniti a fornire notizie inerenti le note prot. n. 12993 del 4 dicembre 1998 e n. 13421 del 17 dicembre 1998;
Vista la nota prot. n. 154 del 17 marzo 1999 con la quale il gruppo XXX/D.R.U. trasmette al gruppo XXXIII/D.R.U. gli atti ed elaborati affinché provveda alla stesura del provvedimento di approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Graniti attesa la condizione di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 21 del 5 novembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 21 del 5 novembre 1998 ad eccezione di quanto osservato dal C.R.U. riguardo all'art. 6 del regolamento edilizio in relazione al disposto ex art. 12 della legge 13 maggio 1968, n. 469 e con le condizioni del Genio civile di Messina, in premessa riportate, il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Graniti, adottato con delibera del commissario ad acta n. 2 del 5 aprile 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
Piano regolatore generale
 1)  relazione;
 2)  regolamento edilizio;
 3)  norme di attuazione;
 4)  schema regionale;
 5)  stato di fatto;
 6)  stato di fatto, centro urbano;
 7)  stato di fatto, frazioni Finaita, Postoleone, Mu-scianò;
 8)  zonizzazione;
 9)  zonizzazione centro abitato;
10)  zonizzazione frazioni Finaita, Postoleone, Mu-scianò;
Studio geologico
11)  relazione geologica;
12)  relazione geologica, nota aggiuntiva e P.P.;
13)  carta delle acclività;
14)  carta delle acclività;
15)  carta delle acclività;
16)  carta geomorfologica;
17)  carta geomorfologica;
18)  carta geomorfologica;
19)  carta idromorfologica e della permeabilità;
20)  carta morfostrutturale e dei dissesti;
21)  carta geologica;
22)  profili geologici;
23)  carta della stabilità e suscettività alle tipologie d'intervento, 1:2.000;
24)  carta della stabilità e suscettività alle tipologie d'intervento, 1:2.000;
25)  carta della stabilità e suscettività alle tipologie d'intervento, 1:2.000;
26)  carta della stabilità e suscettività alle tipologie d'intervento, 1:10.000;
27)  P.E., relazione geologica del P.P. zona C, frazione Finaita;
28)  P.E., relazione geologica del P.P. zona Ct, frazione Muscianò;
Studio agricolo-forestale
29)  relazione;
30)  carta della vegetazione;
Deduzioni alle osservazioni ed opposizioni
31)  relazione contenente le deduzioni del progettista;
32)  tav. 9 bis zonizzazione, centro abitato;
33)  tav. 10 bis, zonizzazione, frazioni Finaita, Postoleone e Muscianò.

Art. 3

Il comune di Graniti dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e trasmettere, per conoscenza, la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 4

I piani approvati dvranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.781)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per l'ampliamento di una stazione elettrica nel comune di S. Filippo del Mela.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 0011616 del 24 giugno 1997, con cui la società ENEL S.p.A. ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ampliamento della stazione elettrica 380/220/150 Kw di Sorgente;
Vista la delibera n. 29 del 31 marzo 1998, esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91, con cui il consiglio comunale di San Filippo del Mela ha espresso parere contrario all'ampliamento della stazione elettrica 380/220/150 Kw di Sorgente;
Visti gli elaborati relativi al progetto di che trattasi costituiti da:
1)  relazione tecnica;
2)  estratto corografia, scala 1:25.000, con indicata l'ubicazione dell'ampliamento;
3)  estratto del foglio di mappa n. 4 del comune di San Filippo del Mela, scala 1:2.000, con indicata l'ubicazione della stazione ed il relativo ampliamento;
4)  planimetria dell'impianto;
5)  stralcio del P.R.G. del comune di San Filippo del Mela con l'ubicazione della stazione e del relativo ampliamento;
6)  documentazione fotografica;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 30 del 3 dicembre 1998, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
-  Con l'istanza sopracitata, l'ENEL, direzione di Palermo, ha richiesto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, per la realizzazione dell'ampliamento della stazione elettrica di Sorgente;
-  L'esigenza dell'ampliamento della stazione elettrica di Sorgente nasce da un piano di adeguamento tecnologico delle stazioni primarie ad alta tensione atte a garantire un miglioramento delle caratteristiche funzionali e di esercizio;
-  Il progetto prevede l'inserimento di un ulteriore autotrasformatore da 250 MVA con rapporto 220/150 KV atto ad aumentare la capacità di trasformazione dell'energia per un migliore asservimento dell'utenza del messinese;
-  L'introduzione di detto autotrasformatore, sito in terreno limitrofo all'attuale impianto, comporterà l'ampliamento della stazione elettrica esistente con un conseguente sdoppiamento che assicurerà una necessaria flessibilità e sicurezza di esercizio;
-  Le opere previste prevedono la collocazione di apparecchiature e componenti elettrici ad alta tensione per la realizzazione di n. 6 montanti a 150 KV, n. 4 chiodi prefabbricati su basamenti in cls alloggianti apparecchiature di comando, controllo e protezione in bassa tensione, fondazioni per le apparecchiature AT e per i pali di arrivo delle tre linee da attestare, vie cavi per i collegamenti di bassa tensione dei moduli da realizzare;
-  Il terreno su cui è prevista la realizzazione dell'ampliamento in oggetto insiste sul foglio 4, particella 347 del catasto rustico del comune di S. Filippo del Mela e ricade in zona agricola E del P. di F. approvato con decreto n. 208/79 ed in zona agricola E1 del P.R.G. adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 104 del 22 giugno 1994, come da certificazione sindacale prot. n. 4965/1178/97 del 13 maggio 1997;
-  Il consiglio comunale di S. Filippo del Mela, con deliberazione n. 29 del 31 marzo 1998, ha espresso parere negativo in merito al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto in quanto "si aggraverebbe lo stato d'inquinamento elettromagnetico;
Considerato
-  l'ampliamento della stazione elettrica in oggetto riveste carattere di rilevante interesse pubblico;
-  fa parte di un programma di adeguamento tecnologico delle stazioni primarie predisposto dell'ENEL;
-  la sua allocazione adiacente l'impianto esistente non contrasta con le previsioni di carattere insediativo, in quanto i terreni sono destinati a verde agricolo e l'area è servita da strade esistenti di comunicazione e risulta compatibile con l'assetto del territorio;
-  in relazione all'avviso contrario espresso dal consiglio comunale di S. Filippo del Mela, l'esecuzione delle opere in oggetto è subordinata al rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti, nonché all'ottenimento del nulla osta ex art. 5 della legge regionale n. 181/81 anche in relazione agli aspetti di inquinamento elettromagnetico;
-  l'esecuzione è subordinata alle verifiche ed agli studi di cui al D.M. 11 marzo 1988.
Ciò premesso e considerato è del parere che l'ampliamento della stazione di Sorgente (ME) 380/220/150 KV richiesto dall'ENEL, divisione trasmissione, direzione di Palermo con istanza 001616 del 24 giugno 1997, sia meritevole di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei superiori considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 30 del 3 dicembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 30 del 3 dicembre 1998 in premessa riportato, il progetto per l'ampliamento della stazione elettrica 380/220/150 KW di Sorgente nel comune di San Filippo del Mela, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Art. 2

La società ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

La società ENEL S.p.A. ed il comune di San Filippo del Mela sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.783)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per la realizzazione di una variante dell'elettrodotto interessante i raccordi aerei a 150 Kv per collegare la C.P. Bagheria 2 all'esistente elettrodotto Bagheria 1 - Casuzze.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Viste le note prot. n. 37353, 37355 e 37363 del 3 ottobre 1997, con cui l'ENEL ha trasmesso un progetto di massima relativo ad una variante dell'elettrodotto, interessante i raccordi aerei a 150 Kv per collegare la C.P. Bagheria 2 all'esistente elettrodotto Bagheria 1 - Casuzze, anzicché all'elettrodotto Caracoli-Casuzze, facendo istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 legge regionale n. 15/91;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in questione;
Rilevato che con fono prot. n. 13271 del 17 novembre 1997 l'A.R.T.A. ha invitato i comuni di Bagheria e S. Flavia interessati all'attraversamento del territorio ad esprimere il proprio avviso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare n. 36 del 17 febbraio 1998, con la quale il comune di Bagheria ha espresso parere negativo sul progetto di che trattasi;
Vista la deliberazione consiliare n. 82 del 16 giugno 1998, con la quale il comune di S. Flavia ha espresso parere favorevole sul progetto in questione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo con nota prot. n. 03280/T del 25 febbraio 1997;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 65 del 21 gennaio 1999, che così recita:
«...Omissis...
Considerato
-  che l'opera in questione riveste rilevante interesse pubblico;
-  che l'interramento dell'elettrodotto richiesto dal comune predetto per motivi tecnici e di sicurezza viene effettuato soltanto all'interno delle cinte urbane per mezzo di cavi interrati nelle sedi stradali;
- che, secondo quanto controdedotto dall'ENEL con nota prot. n. 32567 del 25 settembre 1998 in ordine al parere negativo del comune di Bagheria, le opere interessano un bacino di utenza in fase di espansione di circa 60.000 persone fra i territori di Bagheria, S. Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Villabate, Misilmeri;
-  che il parere negativo espresso dal comune di Bagheria non appare sostenuto da adeguate motivazioni in ordine a presunte incompatibilità urbanistiche o di assetto del proprio territorio, tenuto conto che l'opera in argomento è connessa ad un importante servizio pubblico.
Tutto quanto sopra ritenuto e considerato è del parere che il progetto dell'elettrodotto raccordi aerei a 150 Kv per collegare la C.P. Bagheria 2 all'esistente elettrodotto Bagheria 1 - Casuzze sia autorizzabile ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, nel rispetto della vigente normativa.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, nonché dell'art.6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è autorizzato il progetto presentato dall'ENEL, relativo alle opere descritte in narrativa.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n. 03280/T del 25 febbraio 1997;
-  progetto di massima, piano tecnico delle opere;
-  corografia con sostegni;
-  planimetria della fascia costiera, scala 1:10.000.

Art. 3

L'ENEL, prima dell'inizio dei lavori, resta onerato ad acquisire ogni eventuale ulteriore parere o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ENEL per l'esecuzione, ai comuni di Bagheria e S. Flavia interessati per territorio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LOGIUDICE 

(99.17.776)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per la costruzione dell'elettrodotto a 150 KV per collegare la stazione elettrica Paternò alla centrale Paternò.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 6973 del 16 febbraio 1996, con la quale l'ENEL ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto a 150 KV a S.T. per collegare la stazione elettrica Paternò alla centrale Paternò;
Visti gli elaborati di progetto trasmessi con l'istanza di cui sopra e di seguito elencati:
1)  corografia con attraversamenti in scala 1:25.000;
2)  relazione tecnica descrittiva;
3)  tipologie sostegni unificati per le linee aeree a 150 KV;
4)  fondazione di sostegni unificati per linee aeree a 150 KV;
5)  conduttori e fune di guardia per linee aeree a 150 KV;
6)  morsettiera, equipaggiamento e isolatori per le linee aeree a 150 KV;
7)  piano tecnico delle opere;
Vista la deliberazione n. 160 del 22 novembre 1996, con la quale il consiglio comunale di Paternò ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 per la costruzione dell'elettrodotto a 150 KV ric. Paternò-centrale Paternò;
Vista la nota prot. n. 842 del 14 febbraio 1996, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - sezione III beni archeologici, ha espresso parere favorevole al progetto, a condizione che tutti i lavori di che trattasi devono essere effettuati sotto la sorveglianza di personale tecnico della Soprintendenza e se nel corso dei medesimi dovessero emergere resti o strutture di interesse archeologico la stessa Soprintendenza interverrà ai sensi della normativa vigente richiedendo, se sarà necessario, anche una variante al progetto pre sentato;
Visto il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania sezione architettonica - urbanistica prot. n. 3093 del 3 maggio 1996, rilasciato favorevolmente ai soli fini della tutela prevista dalla legge n. 1437/39 del 29 giugno 1939;
Vista la nota prot. n. 19209 del 2 settembre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole alla fattibilità dell'opera di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 8157 del 19 giugno 1996, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, gruppo tutela ed economia montana di Catania, ha attestato che il sito in questione non ricade in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
Visto il parere n. 3 del 23 febbraio 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, con il quale il gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato si è espresso favorevolmente alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento a 150 KV tra la Ric. Paternò e la centrale Paternò, a condizione che venga rispettato quanto richiesto dalla Soprintendenza;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. n. 3 del 23 febbraio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 3 del 23 febbraio 1999 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, e con le condizioni poste dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - sezione III beni archeologici in premessa riportate, la costruzione dell'elettrodotto di collegamento a 150 KV tra la ric. Paternò e la centrale Paternò.

Art. 2

L'ENEL S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

L'ENEL S.p.A. e con il comune di Paternò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(98.17.775)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Autorizzazione del progetto della SNAM Area sud per la realizzazione del metanodotto "Diramazione per Palermo DN 250 (100'') 75 bar ed allacciamento 2ª presa".
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vistalalegge17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vistalaleggeregionale  27  dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vistalaleggeregionale  11 aprile 1981, n. 65;
Vistalaleggeregionale  30 aprile 1991, n. 15;
Vistalaleggeregionale  27  aprile 1995, n. 40;
Vistalaleggeregionale  2 febbraio 1974, n. 64;
Vistalanota della SNAM Area sud GR/CT/2807/NOV del 29 settembre 1997, con la quale è stato trasmesso un progetto di massima relativo al metanodotto "Diramazione per Palermo DN 250 (100") 75 bar ed allacciamento al comune di Palermo 2ª presa DN 250 (10") 75 bar", per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Rilevato che le opere in argomento interessano all'attraversamento il territorio comunale dei comuni di Carini, Torretta e Palermo;
Visti gli strumenti urbanistici vigenti nei suddetti comuni;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere di che trattasi;
Rilevato che il comune di Carini, con deliberazione consiliare n. 139 dell'11 agosto 1998, ha espresso parere favorevole sul progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91:
-  che il comune di Torretta con deliberazione consiliare n. 11 del 26 marzo 1998 si è espresso favorevolmente sul progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  che il comune di Palermo con deliberazione consiliare n. 61 del 21 aprile 1998 si è espresso favorevolmente sul progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il parere favorevole con condizioni espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 25029 del 13 ottobre 1997;
Visto il nulla osta all'esecuzione delle opere, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo con nota prot. n. 4801 del 22 luglio 1997;
Visto il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione P.A.U. con nota prot. n. 4007/T del 20 marzo 1998, ai sensi della legge n. 431/85;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste con nota prot. n. 21831 del 10 ottobre 1997;
Visto il parere favorevole a condizione reso dai VV.FF. con nota prot. n. 31464/52088 del 16 novembre 1998;
Visto il parere prot. n. 235 del 26 gennaio 1999, favorevole all'autorizzazione, reso dal gruppo 23° della Direzione regionale dell'urbanistica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei superiori pareri e nulla osta;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri richiamati in premessa, è autorizzato il progetto presentato dalla SNAM S.p.A., riguardante il metanodotto "Diramazione per Palermo DN 250 (100") 75 bar ed allacciamento al comune di Palermo 2ª presa DN 250 (10") 75 bar".

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  parere del Genio civile di Palermo, prot. n. 25029 del 13 ottobre 1997;
-  nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n. 4801 del 27 luglio 1997;
-  nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n. 4007/T del 20 marzo 1998;
-  parere dell'Ispettorato ripartimentale foreste, prot. n. 21831 del 10 ottobre 1997;
-  parere dei VV.FF., prot. n. 31464/52088 del 16 novembre 1998;
-  parere del gruppo 23° della D.R.U., prot. n. 235 del 26 gennaio 1999;
-  relazione tecnica particolareggiata;
-  piano generale scala 1:100.000;
-  planimetria scala 1:25.000;
-  planimetria con P.R.G. e punti di ripresa fotografica scala 1:10.000;
-  profilo altimetrico scala 1:10.000/1:1.000.

Art. 3

La SNAM resta onerata a richiedere, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla SNAM per l'esecuzione, ai comuni di Carini, Torretta e Palermo interessati per territorio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(98.17.795)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il D.P.R.S. n. 23/A del 9 dicembre 1967, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta;
Vista l'istanza del comune di Caltanissetta, prot. n. 45757 del 18 novembre 1997, con la quale si chiede l'approvazione della variante al P.R.G. relativa al progetto di collegamento della via Turati con la via Leone XIII ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1/78;
Vista la delibera consiliare n. 99 del 15 ottobre 1997 di approvazione della variante su indicata;
Visto il parere favorevole reso con condizioni dalla Soprintendenza di Caltanissetta, prot. n. 3486 dell'11 settembre 1997;
Visto il parere favorevole con condizioni espresso dal gruppo IX dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente relativo alla concessione del nulla-osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93;
Visti gli atti progettuali riguardanti la variante di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni così come risulta da attestazione a firma del segretario generale del comune;
Visto il parere favorevole all'approvazione reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 72 del 14 gennaio 1999 e che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
In atto il comune di Caltanissetta è dotato di piano regolatore generale, approvato con D.P.R.S. n. 23/A del 9 dicembre 1967, modificato con decreto n. 345/82 e decreto n. 1071/86, i cui vincoli sono decaduti.
Il comune con deliberazione consiliare n. 99 del 15 ottobre 1997 ha approvato il progetto in esame in variante al P.R.G.
L'opera in progetto è una strada prevista dal P.R.G. di Caltanissetta. L'adozione della variante si è resa necessaria per scadenza dei vincoli preordinati alle espropriazioni.
La zona interessata dall'opera è compresa nell'area tra la via Leone XIII e la via Turati (contrada Balate).
La strada in progetto, della lunghezza complessiva di metri 678,91 e larghezza di metri 24, rappresenta "una direttrice di circonvallazione" parte integrante di una strada di scorrimento nord-sud prevista dal P.R.G., solo in parte realizzata, e collega due poli vitali della città:
1.  gli svincoli di accesso (ingresso-uscita) della città (S.P. n. 29-A19 - S.S. 640);
2.  il quartiere residenziale del piano di zona di contrada Balate (via Ferdinando 1°, via Romita, via Trigona della Floresta etc.);
Sulla variante in questione risulta dagli atti che la Soprintendenza di Caltanissetta ha rilasciato parere favorevole condizionato, stante che parte dell'area è interessata da vincolo paesaggistico.
Il gruppo XXXI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha espresso parere favorevole condizionato per la concessione del nulla osta di impatto ambientale previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 10/93.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione ed al deposito della variante ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sono allegati al progetto gli studi geologici e geotecnici dei luoghi e che dagli stessi risulta valutabile positivamente la compatibilità delle previsioni progettuali con le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi, così come richiesto dall'art. 13 della legge n. 64/74, sebbene detto progetto non sia confortato dal parere previsto dall'art. 13, da esprimersi da parte dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta;
-  trattasi di interventi per migliorare la circolazione veicolare e che non contrastano con i criteri posti a base del P.R.G.
Per quanto sopra premesso e considerato è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto, adottata dal comune di Caltanissetta con deliberazione consiliare n. 99 del 15 ottobre 1997.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, comma 5°, ed in conformità al voto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 72 del 14 gennaio 1999, nel rispetto delle condizioni contenute nei superiori pareri, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta per il progetto di collegamento della via Turati con la via Leone XIII.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera consiliare n. 99 del 15 ottobre 1997;
-  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta n. 3486 dell'11 settembre 1997;
-  elaborati progettuali costituiti da:
 1.  relazione generale;
 2.  sintesi criteri progettuali;
 3.  relazione sulla valutazione di impatto ambientale;
 4.  stralcio aereofotogrammetrico;
 5.  planimetria stralcio del P.R.G.;
 6.  planimetria a curve di livello tracciolino strada;
 7.  planimetria a curve di livello strada;
 8.  planimetria dati tecnici di tracciato;
 9.  profilo longitudinale;
10.  sezioni trasversali;
11.  sezioni con opere d'arte;
12.  planimetria ubicazione opere d'arte;
13.  calcoli statici;
14.  disegni esecutivi opere in c.a.;
15.  calcoli illuminotecnici;
16.  particolari costruttivi;
17.  planimetria impianto di pubblica illuminazione;
18.  segnaletica e particolari innesti;
19.  computo superfici e volumi scavi e rilevati;
20.  analisi dei prezzi;
21.  elenco prezzi;
22.  computo metrico estimativo;
23.  relazione eliminazione barriere architettoniche;
24.  relazione geologica;
25.  relazione geotecnica;
26.  programma dei lavori;
27.  capitolato speciale d'appalto;
28.  schema competenze tecniche;
29.  dichiarazione art. 6, legge regionale n. 21/85;
30.  relazione integrativa;
31.  stralcio P.R.G. e legenda;
32.  descrizione dei vincoli gravanti sulla zona interessata e carta dei vincoli;
33.  studio di fattibilità - analisi costi-benefici;
34.  stralcio aereofotogrammetrico circonvallazione nord-sud;
35.  estratto P.R.G. sezione stradale tipo;
36.  corografia scala 1:10.000 con l'individuazione puntuale della viabilità urbana ed extraurbana esistente;
37.  documentazione fotografica a colori con l'indicazione planimetrica dei punti di ripresa;
38.  documentazione fotografica a colori con l'indicazione planimetrica dei punti di ripresa, 2ª integrazione.

Art. 3

I lavori relativi devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla legge per l'esecuzione di opere pubbliche le cui aree sono assoggettate ad espropriabilità.

Art. 4

Il comune di Caltanissetta resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Caltanissetta per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.787)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Campofelice di Fitalia.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista l'istanza prot. n. 622 del 20 febbraio 1997, con la quale il sindaco del comune di Campofelice di Fitalia, nel trasmettere gli atti ed elaborati relativi, ha richiesto l'approvazione del piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive, adottato con la deliberazione commissariale n. 17/96 del 29 luglio1996;
Visto il progetto di che trattasi composto dai sottoelencati elaborati:
Elaborati studio agricolo forestale
-  allegato  -  relazione;
-  allegato  -  tav.  1  -  ambiente fisico - Altimetria - scala 1:10.000;
-  allegato  -  tav.  2  -  ambiente fisico - Carta clivometrica - scala 1:10.000;
-  allegato  -  tav.  3  -  ambiente fisico - Pedologia - scala 1:10.000;
-  allegato  -  tav.  4  -  ambiente fisico - Vegetazione - scala 1:10.000;
-  allegato  -  tav.  5  -  ambiente fisico - Vincoli - scala 1:10.000;
-  allegato  -  tav.  6  -  ambiente fisico - Unità di paesaggio - scala 1:10.000;
-  allegato  -  tav.  7  -  ambiente fisico - Probabili aree di espansione;
Elaborati studio geologico in scala 1:10.000
-  relazione geologica;
-  allegato A  - carta geolitologica e geomorfologica; 
-  allegato B  - carta idrogeologica; 
-  allegato C  - carta generale di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utilizzazione; 

Elaborati studio geologico-tecnico
-  piano particolareggiato - Studio geologico-tecnico;
Elaborati progettuali del piano regolatore generale
-  tavola  1 - relazione; 
-  tavola  1.2 - norme tecniche di attuazione; 
-  tavola  2 - inquadramento territoriale; 
-  tavola  2.1 - planimetria generale - scala 1:250.000; 
-  tavola  2.2 - I.G.M. - scala 1:25.000; 
-  tavola  3 - stato di fatto; 
-  tavola  3.1.1 - regime vincolistico - scala 1:10.000; 
-  tavola  3.1.2 - opere pubbliche di programma - scala 1:10.000; 
-  tavola  3.1.3 - reti infrastrutturali - scala 1:10.000; 
-  tavola  3.2.1 - consistenza edilizia - scala 1:1.000; 
-  tavola  3.2.2 - sviluppo storico dell'insediamento - scala 1:1.000; 
-  tavola  3.3 - rete idrica - scala 1:2.000; 
-  tavola  3.4 - rete fognante - scala 1:2.000; 
-  tavola  4 - progetto; 
-  tavola  4.1.1 - zonizzazione ambito territoriale - scala 1:10.000; 
-  tavola  4.1.2 - zonizzazione ambito urbano - scala 1:2.000; 
-  tavola  4.1.3 - sezione tipo sedi stradali - scala 1:50; 

Elaborati progettuali del piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive allegato al P.R.G.
-  tavola  1 - relazioni; 
-  tavola  1.1 - relazione generale e previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive; 
-  tavola  1.2 - norme tecniche di attuazione; 
-  tavola  1.3 - elenco degli immobili da espropriare; 
-  tavola  2 - progetto; 
-  tavola  2.1 - stato di fatto - scala 1:2.000; 
-  tavola  2.2 - stralcio di P.R.G. - scala 1:2.000; 
-  tavola  2.3 - progetto di piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive - scala 1:500; 
-  tavola  2.4 - allineamenti - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.5 - planivolumetrico - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.6 - piano particellare di esproprio - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.7.1 - impianti a rete - Impianto idrico - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.7.2 - impianti a rete - Impianto elettrico e pubblica illuminazione - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.7.3 - impianti a rete - Impianto fognante - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.7.4 - profilo regolatore - scala 1:1.000; 
-  tavola  2.7.5 - sezione - scala 1:500; 
-  tavola  2.7.6 - sezione stradale tipo - scala 1:100; 

Regolamento edilizio
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 30887 del 22 marzo 1996, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso l'adozione del P.R.G., R.E. e P.E., sono state presentate n. 3 osservazioni entro i termini, come si evince dalla certificazione del segretario comunale redatta in data 28 novembre 1996, e n. 1 osservazione fuori termine pervenuta direttamente a questo Assessorato;
Rilevato che le suddette n. 3 osservazioni presentate entro i termini risultano regolarmente visualizzate sugli appositi elaborati grafici da parte del progettista redattore del P.R.G., R.E. e P.E.;
Vista la deliberazione commissariale n. 1 del 3 gennaio 1997, con la quale si è preso atto delle deduzioni e visualizzazioni predisposte dal progettista;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 610 del 26 marzo 1998, con il quale è stato ritenuto meritevole di approvazione, con modifiche e prescrizioni, il P.R.G., R.E. e P.E., del comune di Campofelice di Fitalia;
Rilevato che il suddetto parere, condiviso dall'Assessorato, è stato notificato al comune di Campofelice di Fitalia, con nota prot. n. 6573 del 28 maggio 1998, per le controdeduzioni di competenza;
Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 26 giugno 1998, con la quale è stato controdedotto al parere del C.R.U. n. 610 del 26 marzo 1998;
Visto il successivo parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 52 del 14 gennaio 1999, che così recita:
«...Omissis...
Considerato
1)  zona "C2" (ubicata a valle del centro abitato lungo il viale Europa)
La controdeduzione relativa a tale punto non viene condivisa in quanto la parte residua libera da edificazione, non acclive, è molto limitata e non consentirebbe ulteriori edificazioni. Inoltre la viabilità di accesso da viale Europa avrebbe pendenze eccessive, si ritiene pertanto di ribadire il considerata del precedente voto che tende ad evitare un appesantimento del versante;
2)  zona "C2" (ubicata ad ovest dell'abitato lungo le nuove strade di P.R.G. a confine con le vie Modesto e Nazario Sauro)
Si ritiene di poter condividere la controdeduzione ribadendo che l'enucleazione della zona "C2 satura" deve riguardare le costruzioni esistenti e le relative pertinenze;
3)  zona "C3" (ubicata ad est dell'abitato a confine con il parco urbano)
Si ritiene di dovere confermare le prescrizioni del precedente parere in quanto le caratteristiche morfologiche e la localizzazione immediatamente adiacente al centro, che potrebbe innescare una ulteriore direttrice di espansione ne sconsigliano l'edificazione, e sono in conflitto con la volontà del piano di creare una fascia di verde di rispetto intorno al centro abitato;
4)  attrezzatura (area destinata a centro culturale)
La controdeduzione può essere condivisa con la raccomandazione che la sistemazione a verde pubblico non comporti la realizzazione di opere in contrasto con le prescrizioni di tipo geologico contenute nel precedente voto del C.R.U.;
5)  zona "A" (centro storico)
Si ritiene di dovere respingere la controdeduzione in quanto non supportata da alcun elemento a conforto dell'individuazione proposta, atteso che a prescindere dall'interesse storico-architettonico del centro urbano, le leggi vigenti tutelano i centri storici anche per le loro valenze ambientali.
Per tutto quanto il Consiglio è del parere che le controdeduzioni del consiglio comunale di Campofelice di Fitalia, di cui alla deliberazione n. 32 del 26 giugno 1998, debbano essere valutate sulla scorta delle considerazioni sopra espresse.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere e, pertanto, procedere all'approvazione del P.R.G., R.E. e P.E., introducendo le modifiche e le prescrizioni di cui al voto n. 610 del 26 marzo 1998, per le parti confermate con il voto n. 52 del 29 gennaio 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Campofelice di Fitalia, con le modifiche e prescrizioni soprarichiamate.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto gli elaborati progettuali elencati in premessa, nonché i sottoelencati atti:
1)  deliberazione commissariale n. 17 del 29 luglio 1996;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, prot. n. 30887 del 22 marzo 1996;
3)  deliberazione commissariale n. 1 del 3 gennaio 1997;
4)  deliberazione del consiglio comunale di Campofelice di Fitalia n. 32 del 26 giugno 1998;
5)  parere del C.R.U. n. 610 del 26 marzo 1998;
6)  parere del C.R.U. n. 52 del 14 gennaio 1999.

Art. 3

Il comune di Campofelice di Fitalia resta onerato ad apportare sugli elaborati costituenti lo strumento urbanistico tutte le modifiche, limitazioni e prescrizioni nascenti da quanto disposto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive di cui al P.R.G. sopraindicato hanno la validità di anni 10 decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Campofelice di Fitalia per l'esecuzione nei modi e termini di legge, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.796)
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DECRETO 15 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la nota prot. n. 1755 del 26 gennaio 1998, con la quale il sindaco di Capo d'Orlando ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, il progetto per la localizzazione di un'area per la costruzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri in variante al piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 80 dell'1 giugno 1992, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. provinciale di Messina nella seduta del 10 luglio 1992, prot. n. 51651/40895, con cui il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha localizzato un'area per la costruzione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri in variante al piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 89 del 19 ottobre 1993, esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha adottato la variante al piano regolatore generale per la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 7 giugno 1994 a firma del sindaco e del segretario comunale in cui si attesta che avverso alla variante di che trattasi sono state presentate due opposizioni;
Viste le opposizioni presentate:
-  n. 1 - Santaromita Villa Angelo;
-  n. 2 - Maneri Giuseppina;
Vista la delibera n. 0002 del 15 gennaio 1996, divenuta esecutiva ai sensi del 6° comma dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha respinto le osservazioni presentate avverso la localizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di cui alla delibera n. 89 del 19 ottobre 1993;
Visti gli elaborati della variante in argomento costituiti da:
 1)  aree destinate ad attrezzature dal P.R.G. vigente - scala 1:5.000;
 2)  studio generale del territorio comunale - scala 1:10.000;
 3)  fascia "idonea": stato attuale - scala 1:5.000;
 4)  fascia "idonea": stralcio P.R.G. - scala 1:5.000;
 5)  variante inserita nel P.R.G. - scala 1:5.000;
 6)  variante inserita nel P.R.G. e previsione di P.R.G. su base aerofotogrammetrica - scala 1:2.000;
 7)  relazione generale e norme di attuazione;
 8)  relazione di studio agronomico-forestale;
 9)  allegato  2  -  relazione geologico-tecnica;
10)  allegato  3  -  carta geologica - scala 1:2.000;
11)  allegato  4  -  sezione litostratigrafica - scala 1:1.000;
12)  allegato  6  -  programma delle indagini;
Vista la nota prot. n. 22888 del 30 giugno 1993, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sulla variante di che trattasi esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  in fase esecutiva vengano eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazione da adottare;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 90 del 25 febbraio 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
Il consiglio comunale del comune di Capo d'Orlando, con deliberazione n. 174 del 10 novembre 1988, aveva già localizzato, in variante al P.R.G., un'area estesa mq. 12.000 circa, per la realizzazione di un istituto tecnico commerciale e per geometri, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione provinciale di Messina.
Tale variante esaminata dall'A.R.T.A. non è stata ritenuta meritevole di approvazione, in quanto non sufficientemente motivata sotto il profilo urbanistico, in contrasto con il disposto dell'art. 2, comma 5°, della legge regionale n. 71/78, e con i parametri del D.M. 12 dicembre 1975.
Successivamente, previe analisi generali condotte sul territorio per verificare l'adozione di una soluzione alternativa alla proposta non ritenuta meritevole di approvazione, il comune di Capo d'Orlando ha adottato con deliberazione consiliare n. 89 del 19 ottobre 1993 una variante impegnando un'area destinata a verde agricolo nello stesso ambito della precedente variante per consentire la realizzazione dell'attrezzatura scolastica. La variante proposta, per quanto emerge dagli elaborati tecnici, si rende necessaria in quanto le aree destinate ad attrezzature nel vigente P.R.G. i cui vincoli allo stato risultano decaduti sono impegnate per opere già progettate, finanziate o inadeguate allo scopo.
Rilevato
L'area da destinare per la realizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri è estesa mq. 27.600 circa, pressocché pianeggiante, è ubicata a sud-ovest del centro urbano in prossimità della frazione Palma, compresa tra la S.S. 113 e la via Consolare Antica. Le norme tecniche di attuazione prevedono per tale variante i seguenti parametri edilizi:
-  densità territoriale massima mc. mq. 1,5;
-  indice di copertura mq./mq. 0,3;
-  altezza massima ml. 11,00;
-  numero massimo di piani fuori terra 3;
-  indice di piantumazione n. 20 alberi per ettaro;
-  distanza minima dell'edificio dai confini ml. 10,00;
-  distanza minima dell'edificio della nuova strada di P.R.G. ml. 40,00;
-  superficie minima da destinare a parcheggio mq. 4.030,00 da localizzare adiacentemente alla nuova strada di P.R.G.
L'area non è gravata da vincoli discendenti da leggi speciali, ed in atto risulta coltivata con un limoneto disetaneo.
Considerato che:
-  Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione ed al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  La compatibilità della nuova destinazione dell'area con le condizioni geomorfologiche è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina con parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 22888 del 3 agosto 1993;
-  La variante si è resa necessaria per consentire all'amministrazione provinciale di Messina di realizzare nel comune di Capo d'Orlando un'attrezzatura scolastica per soddisfare i fabbisogni locali ed intercomunali, contribuendo con ciò a migliorare gli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  La variante riveste un rilevante interesse pubblico, e la localizzazione appare condivisibile in quanto ricade in un ambito già interessato da servizi ed infrastrutture a rete e da adeguata viabilità di collegamento sia urbano che extraurbano;
-  L'area oggetto della variante, utilizzata per colture agrumicole, in relazione ai contenuti esposti dal progettista appare congruamente motivata per la destinazione ad usi extragricoli;
-  Le osservazioni e/o opposizioni presentate sono da respingere per le motivazioni rese dai progettisti nell'elaborato di controdeduzioni alle stesse.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che la variante urbanistica al vigente P.R.G. adottata dal comune di Capo d'Orlando con deliberazione consiliare n. 89 del 19 ottobre 1993 per la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 90 del 25 febbraio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 90 del 25 febbraio 1999 e con le condizioni in premessa riportate, poste dall'ufficio del Genio civile di Messina, la variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Capo d'Orlando con delibera consiliare n. 89 del 19 ottobre 1993 per la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.17.777)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






Ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal pretore di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Consorzio per l'area di sviluppo industriale e Mililli Salvatore ed altri.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 236 Reg. ordinanze 1999
ORDINANZA


Fatto

Mililli Salvatore ed altri, già componenti del comitato direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa, ottenevano da questo pretore decreto ingiuntivo a carico del Consorzio medesimo per il rimborso delle spese legali sostenute per la loro difesa avanti al tribunale di Ragusa, in un processo che li vedeva imputati per fatti commessi nell'esercizio della citata qualità di amministratori e che si era concluso con la loro piena assoluzione.
Contro il decreto proponeva opposizione il Consorzio obiettando che la norma in virtù della quale gli opposti reclamavano il rimborso della parcella, art. 39 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 in combinazione con l'art. 19 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, prevedeva un tale diritto solo per i dipendenti, non anche per gli amministratori della Regione siciliana (similmente all'art. 19 del D.P.R. n. 509/79 per gli impiegati dello Stato), né sussistevano i presupposti per un'estensione analogica del dettato normativo, come del resto già rilevato dall'Ufficio legislativo della Regione siciliana con il suo parere del 4 febbraio 1997.
Di contro, osservavano gli opposti che cospicua giurisprudenza, soprattutto amministrativa e contabile, si era espressa per l'interpretazione più lata.
La causa era spedita a sentenza, insistendo le parti nelle rispettive tesi.

Diritto

E' da escludere che la fattispecie in questione dia spazio ad una interpretazione analogica, in quanto l'omessa previsione normativa della rimborsabilità delle spese di difesa legale dell'amministratore regionale non corrisponde ad un vuoto legislativo, ma semplicemente all'inesistenza di un tale diritto. Perciò, la pretesa creditoria di cui si discute non può che collocarsi all'interno della stessa disposizione dell'art. 39 della legge regionale siciliana n. 145/80 cercando di attribuire al legislatore regionale, nell'uso dell'espressione "dipendenti", il più ampio intento di ricomprendervi figure collegate all'ente pubblico da un diverso rapporto, fra cui gli amministratori. A parte il pericolo di innescare con siffatta interpretazione una reazione a catena incontrollabile, in cui figure perfino esterne all'ente, come il libero professionista e l'appaltatore, potrebbero reclamare lo stesso diritto, il termine "dipendente", peraltro sistematicamente ripetuto in tutte le normative consimili, è troppo specifico e troppo tecnico e, diciamo, troppo ben circoscritto nella sua accezione giuridica per potervi includere la figure dell'amministratore, che è nettamente distinta dal dipendente, e scolasticamente opposta. La prima è uno "status", la seconda una qualità. E francamente, pur nelle evidenti ragioni di equità del caso, lo scrivente non si sente autorizzato ad una tale forzatura della lettera della legge, che gli stessi opposti chiamano "interpretazione evolutiva (adeguamento) del diritto", atteso peraltro che la norma che si vorrebbe adeguare non è affatto vecchia, e che l'amministratore pubblico poteva incappare in una emergenza di questo genere venti anni fa come oggi; il "nuovo" è che forse oggi v'incappa più spesso.
A questo punto, tuttavia, non può sfuggire che la disparità di trattamento relativamente al diritto in questione, fra il dipendente e il funzionario o amministratore non dipendente, non appare giustificabile, né la diversità strutturale fra le due figure soggettive basta a spiegarla. E' evidente che la "ratio iuris" che può avere determinato il legislatore a tenere indenne il dipendente processato ingiustamente per la sua attività di dipendente, e che è da ricercare sicuramente non tanto nel vincolo di subordinazione, quanto nella imputabilità sostanziale del suo operato all'ente per il quale ha agito ed è stato processato, si adatta perfettamente all'amministratore che, senza essere dipendente, abbia per effetto della sua funzione subito l'ingiusto aggravio di un processo.
Sotto questo profilo la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione è seriamente prospettabile e merita il giudizio della Corte costituzionale.
P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge della Regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, sia esteso ai funzionari o amministratori per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente della Giunta della Regione siciliana, e di comunicarla al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e alle parti in causa.
  Il consigliere pretore dirigente: OCCHIPINTI 

(99.22.1021)
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PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera.

Con il D.P. n. 140/Gr. XV/S.G. del 16 marzo 1999, in seno al Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera, istituito con il D.P. 16 del 23 gennaio 1996, è stato nominato, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ing. Gabriele Orsini, dirigente della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, in sostituzione dell'ing. Renato Focà.
(99.17.830)
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Sostituzione di un componente del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con il D.P. n. 141/Gr. XV/S.G. del 16 marzo 1999, in seno al Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, istituito con il D.P. 17 del 23 gennaio 1996, è stato nominato, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ing. Gabriele Orsini, dirigente della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, in sostituzione dell'ing. Renato Focà.
(99.17.831)
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Sostituzione di un componente del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con il D.P. n. 153/Gr. XV/S.G. del 23 marzo 1999, in seno al Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, istituito con il D.P. 17 del 23 gennaio 1996, sono stati nominati quali rappresentanti del comune di Melilli, il dott. Remo Ternullo, rappresentante effettivo e il sig. Antonio Bonifazio, rappresentante supplente, in sostituzione della sig.ra Giuseppa Magnano e del sig. Filadelfo Balsamo.
(99.17.832)
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Trasferimento dell'opera Asilo infantile dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno alla parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe di Giarratana.

Con decreto n. 93/GR. VIII/IV D.R.P. del 16 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: Asilo infantile, prog. n. 1147 alla parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe Giarratana (RG) che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio - assumendone l'onere della gestione e della manutenzione - destinandola ad attività formative sociali e morali.
(99.17.834)
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Trasferimento dell'opera Asilo infantile dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno alla parrocchia Sant'Erasmo di Reitano.

Con decreto n. 94/GR. VIII/IV D.R.P. del 16 aprile 1999, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera ex Casmez: Asilo infantile, prog. n. 158 alla parrocchia Sant'Erasmo di Reitano (ME) che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio - assumendone l'onere della gestione e della manutenzione - destinandola ad attività formative sociali e morali.
(99.17.833)
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Nomina del sindaco del collegio dei revisori dell'Istituto autonomo case popolari di Ragusa.

Con D.P. n. 177/Gr. XV/S.G. del 31 marzo 1999, il rag. Iachibella Silvestro, nato a Modica il 28 ottobre 1966 e residente a Modica in via C.le Pirato Cava Gucciardo n. 30/B, è nominato sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Ragusa.
(99.18.863)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 462/Gr. 8° - Dir. I del 19 marzo 1999, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Società cooperativa agricola Nova Agricola a r.l., con sede legale in via Cannada n. 4, Mazzarino (CL), e stabilimento in contrada Bosco Pileri, Mazzarino (CL), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 81 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(99.17.818)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 807/Gr. 8° - Dir. I del 20 aprile 1999, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Sapori Madoniti produzione gelati di La Punzina Vincenzo, con sede legale in contrada Spirito Santo - 90024 Gangi (PA) e stabilimento in contrada Acquanuova - 90024 Gangi, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 82 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 aprile 1994.
(99.17.818)
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Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica n. 6 diEnna.

Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 261 del 12 aprile 1999, il dott. Filippo Gambino è stato nominato amministratore provvisorio con funzioni di commissario liquidatore del Consorzio di bonifica n. 6 - Enna, in sostituzione del dr. Leonardo Magro, dimissionario, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(99.17.828)
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Nomina del Consiglio regionale per l'agricoltura.

Si comunica che, con decreto n. 1087 del 17 maggio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, vistato alla Ragioneria centrale con nota n. 1119 del 20 maggio 1999, è stato nominato, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il Consiglio regionale per l'agricoltura, previsto dall'art. 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
(99.22.1035)
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Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per lavori di irrigazione S. Leonardo ovest - reti idriche di distribuzione al comprensorio Villabate - IV lotto, su beni immobili siti in vari comuni della Regione.

Con decreto n. 894 del 9 aprile 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Villabate di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili, ricadenti nel comune di Villabate, interessati dalla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, giusto decreto assessoriale n. 894 del 9 aprile 1999
1)  Trapani Concetta, nata a Ficarazzi il 4 agosto 1926, codice fiscale TRP CCT 26M44 D567L: articolo 1051, foglio 2, particella 333, superficie asservita mq. 137, indennità L. 1.456.858;
2)  D'Agati Vincenzo fu Francesco, nato a Villabate il 28 novembre 1936, codice fiscale DGT VCN 36S28 L916E: articolo 297, foglio 1, particella 20, superficie asservita mq. 8, indennità L. 85.072;
3)  Di Fazio Caterina, nata a Palermo il 6 ottobre 1955, codice fiscale DFZ CRN 55R46 G273Y; Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 14 giugno 1969, codice fiscale DFZ DRT 69H54 G273P; Di Fazio Patrizia, nata a Palermo il 5 luglio 1962, codice fiscale DFZ PRZ 62L45 G273Q; Zito Rosa, nata a Palermo il 19 marzo 1935, codice fiscale ZTI RSO 38C59 G273T; Di Fazio Luigi, nato a Palermo il 26 luglio 1958, codice fiscale DFZ LGU 58L26 G273S; Di Fazio Maria, nata a Palermo il 29 marzo 1957, codice fiscale DFZ MRA 57C69 G273C; Di Fazio Maria Concetta, nata a Palermo il 18 settembre 1928, codice fiscale DFZ MCN 28P58 G273A; Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 16 dicembre 1924, codice fiscale DFZ DRT 24T56 G273D; Di Fazio Giovanna, nata a Palermo l'11 ottobre 1950, codice fiscale DFZ GNN 50R51 G273V; Di Fazio Caterina, nata a Palermo il 13 febbraio 1935, codice fiscale DFZ CRN 35B53 G273D; Di Fazio Anna Maria, nata a Palermo il 13 dicembre 1937, codice fiscale DFZ NMR 37T53 G273S; Di Fazio Giuseppe, nato a Palermo il 7 febbraio 1947, codice fiscale DFZ GPP 47B07 G273NB; Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 22 marzo 1914, codice fiscale DFZ DRT 14C62 G273G; Di Fazio Giuseppe, nato a Palermo il 25 marzo 1912, codice fiscale DFZ GPP 12C25 G273C; Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 31 ottobre 1939, codice fiscale DFZ DRT 39R71 G273R; Di Fazio Gioacchino, nato a Palermo il 26 settembre 1936, codice fiscale DFZ GCH 36P26 G273H; Di Fazio Francesca, nata a Palermo il 25 aprile 1935, codice fiscale DFZ FNC 35D65 G273V; Di Fazio Simone, nato a Palermo l'1 gennaio 1925, codice fiscale DFZ SMN 25A01 G273Q; Di Fazio Rosa, nata a Palermo il 3 ottobre 1922, codice fiscale DFZ RSO 22R43 G273Z; Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 18 giugno 1921, codice fiscale DFZ DRT 21H58 G273H; Di Fazio Simone, nato a Palermo l'1 gennaio 1928, codice fiscale DFZ SMN 28A01 G273T; Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 4 gennaio 1943, codice fiscale DFZ DRT 43A44 G273M: articolo 1337, foglio 2, particella 261, superficie asservita mq. 93; articolo 1317, foglio 2, particella 19, superficie asservita mq. 41, indennità L. 1.424.956;
4)  Di Peri Santa, nata a Villabate il 16 marzo 1924, codice fiscale DPR SNT 24C56 L916N: articolo 2512, foglio 2, particella 1530, superficie asservita mq. 19, indennità L. 202.406,
5)  Favuzza Gaspare, nata a Villabate il 26 maggio 1957, codice fiscale FVZ GPR 57E26 L916V; Alaimo Caterina, nata a Palermo il 23 settembre 1963, codice fiscale LMA CRN 63P63 G273V: articolo 3450, foglio 2, particella 459, superficie asservita mq. 78, indennità L. 877.032;
6)  Gippetto Pietro, nato a Ficarazzi il 28 aprile 1942, codice fiscale GPP PTR 42D28 D567B: articolo 2518, foglio 3, particella 715, superficie asservita mq. 22, indennità L. 247.369;
7)  Martorana Vincenzo, nato a Cefalà Diana il 12 giugno 1943, codice fiscale MNT VCN 43H12 C420H: articolo 2943, foglio 2, particella 461, superficie asservita mq. 74, indennità L. 832.056;
8)  Pitarresi Gioacchina, nata a Vicari l'11 luglio 1935, codice fiscale PTR GCH 35L51 L837P: articolo 3725, foglio 3, particella 714, superficie asservita mq. 80, indennità L. 899.520.
(99.17.825)


Con decreto n. 895 del 9 aprile 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Ficarazzi, di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili, ricadenti nel comune di Ficarazzi, interessati dalla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, giusto decreto assessoriale n. 895 del 9 aprile 1999
1)  De Lisi Giuseppa, nata a Bagheria il 20 dicembre 1923, codice fiscale DLS GPP 23T60 A546L; De Lisi Santina, nata a Bagheria il 28 luglio 1929, codice fiscale DLS STN 29L68 A546U; De Lisi Rosalia, nata a Bagheria l'11 febbraio 1937, codice fiscale DLS RSL 37B51 A546R: articolo 5657, foglio 2, particella 90, superficie asservita mq. 30, indennità L. 211.290;
2)  Aiello Vincenza, nata a Bagheria il 4 febbraio 1934, codice fiscale LLA VCN 34B44 A546M; Scaduto Rosa, nata a Bagheria il 30 ottobre 1948, codice fiscale SCD RSO 48R70 A546Z; Scaduto Giuseppe, nato a Palermo il 18 agosto 1962, codice fiscale SCD GPP 62M18 G273V; Scaduto Anna Maria, nata a Bagheria il 23 febbraio 1953, codice fsicale SCD NMR 53B63 A546A; Scaduto Salvatore, nato a Bagheria il 16 marzo 1946, codice fiscale SCD SVT 46C16 A546G: articolo 1003, foglio 2, particella 523, superficie asservita mq. 150, indennità L. 1.617.900;
3)  Scaduto Vincenzo Giuseppe, nato a Palermo il 29 agosto 1953, codice fiscale SCD VCN 53M29 G273M: articolo 1738, foglio 2, particella 472, superficie asservita mq. 102, indennità L. 1.100.172;
4)  Tantillo Giuseppa, nata a Ficarazzi il 2 luglio 1921, codice fiscale TNT GPP 21L42 D567T; Tralongo Mariano, nato a Palermo il 7 aprile 1962, codice fiscale TRL MRN 62D07 G273E; Tralongo Diego, nato a Ficarazzi l'1 gennaio 1905, codice fiscale TRL DGI 05A01 D567D; Tralongo Rosario, nato a Palermo il 19 marzo 1966 codice fiscale TRL RSR 66C19 G273Y: articolo 3769, foglio 1, particella 56, superficie asservita mq. 16; articolo 3769, foglio 1, particella 1108, superficie asservita mq. 42, indennità L. 634.520;
5)  Cecchini Jolanda, nata a Ficarazzi il 14 novembre 1927, codice fiscale CCC JND 27S54 D567R: articolo 2155, foglio 1, particella 58, superficie asservita mq. 25, indennità L. 273.500;
6)  Carbone Vincenza, nata a ficarazzi il 12 novembre 1934, codice fiscale CRB VCN 34S52 D567D; Pedone Gesualdo, nato a Ficarazzi il 13 febbraio 1925, codice fiscale PDN GLD 25B13 D567S; Pedone Vincenzo, nato a Ficarazzi il 9 giugno 1955, codice foscame PDN VCN 55H09 D567E; Mercurio Pietro, nato a Ficarazzi il 24 settembre 1942, codice fiscale PTR 42P24 D567U: articolo 1844, foglio 1, particella 135, superficie asservita mq. 20, indennità L. 218.800;
7)  Trinca Giovanni, nato a Palermo il 19 agosto 1942, codice fiscale TRN GNN 42M19 G273K: articolo 331, foglio 1, particella 555, superficie asservita mq. 118, indennità L. 1.275.640;
8)  Alcamo Paolo, nato a Ficarazzi il 18 ottobre 1945, codice fiscale LCM PLA 45R18 D567U; Saverino Agata, nata a Ficarazzi il 16 gennaio 1951, codice fiscale SVR GTA 51A56 D567F: articolo 1077, foglio 1, particella 342, superficie asservita mq. 82, indennità L. 772.162;
9)  Reina Gaspare, nato a Ficarazzi il 27 settembre 1926, codice fiscale RNE GPR 26P27 D567: articolo 2645, foglio 1, particella 133, superficie asservita mq. 122, indennità L. 1.308.406;
10)  Faraone Antonino, nato a Ficarazzi il 20 settembre 1926, codice fiscale FRN NNN 26P20 D567W: articolo 176, foglio 1, particella 215, superficie asservita mq. 15; articolo 1923, foglio 1, particella 195, superficie asservita mq. 65, indennità L. 862.880;
11) Rizzo Rosario, nato a Bagheria il 21 febbraio 1936, codice fiscale RZZ RSR 36B21 A546T: articolo 225, foglio 1, particella 491, superficie asservita mq. 60, indennità L. 572.300;
12)  Di Gristina Domenica, nata a Ficarazzi il 7 ottobre 1935, codice fiscale DGR DNC 35R47 D567W: articolo 2868, foglio 1, particella 159, superficie asservita mq. 95, indennità L. 1.024.670.
13)  Segreto Andrea, nato a Ficarazzi il 22 maggio 1935, codice fiscale SGR NDR 35E22 D567A: articolo 1308, foglio 1, particella 433, superficie asservita mq. 19, indennità L. 204.934;
14)  Buscarino Gesulado, nato a Ficarazzi il 27 maggio 1930, codice fiscale BSC GLD 30E27 D567G: articolo 2733, foglio 1, particella 591, superficie asservita mq. 14, indennità L. 151.004;
15)  Bisconti Tommasa, nata a Ficarazzi il 28 marzo 1891, codice fiscale BSC TMS 91C68 D567N; La Targia Anna, nata in U.S.A. il 27 agosto 1916, codice fiscale LTR NNA 16M67 Z404Y; La Targia Antonino, nato in U.S.A. il 5 settembre 1913, codice fiscale LTR NNN 13P05 Z404J; La Targia Concetta, nata in U.S.A. il 18 agosto 1921, codice fiscale LTR CCT 21M58 Z404S: articolo 25176, foglio 3, particella 395, superficie asservita mq. 20, indennità L. 215.720;
16)  Di Gristina Domenica, nata a Ficarazzi il 7 ottobre 1935, codice fiscale DGR DNC 35R47 D567W: articolo 2616, foglio 1, particella 1326, superficie asservita mq. 52, indennità L. 560.872;
17)  Di Gristina Filippo, nato a Ficarazzi il 6 agosto 1943, codice fiscale DGR FPP 43M06 D567Y: articolo 2616, foglio 1, particella 1327, superficie asservita mq. 102, indennità L. 1.081.457;
18)  Cecchini Jolanda, nata a Ficarazzi il 14 novembre 1927, codice fiscale CCC JND 27S54 D567R: articolo 3799, foglio 3, particella 406, superficie asservita mq. 10, indennità L. 107.860;
19)  Cottone Ermelinda, nata a Marsala il 25 maggio 1951, codice fiscale CTT RLN 51E65 E974Z: articolo 352, foglio 1, particella 382, superficie asservita mq. 58, indennità L. 625.588;
20)  Lo Verso Stefano, nato a Ficarazzi il 7 marzo 1961, codice fiscale LVR SFN 61C07 D567Y: articolo 2072, foglio 1, particella 257, superficie asservita mq. 29, indennità L. 312.794;
21)  Bisconti Tommasa, nata a Ficarazzi il 28 marzo 1891, codice fiscale BSC TMS 91C68 D567N; La Targia Anna, nata in U.S.A. il 27 agosto 1916, codice fiscale LTR NNA 16M67 Z404Y; La Targia Concetta, nata in U.S.A. il 18 agosto 1921, codice fiscale LTR CCT 21M58 Z404S; La Targia Antonino, nato in U.S.A. il 5 settembre 1913, codice fiscale LTR NNN 13P05 Z404J: articolo 2517, foglio 3, particella 419 superficie asservita mq. 162, indennità L. 1.747.332;
22)  Caffarelli Carlo, nato a Palermo il 18 settembre 1927, codice fiscale CFF CRL 27P18 G273A: articolo 3508, foglio 3, particella 179, superficie asservita mq. 50, indennità L. 576.730;
23)  Cosentino Giacomo Giovanni, nato a Messina l'1 luglio 1941, codice fiscale CSN GCM 41L01 F158F; Cosentino Maria Giulia, nata a Palermo il 31 dicembre 1931, codice fiscale CSN MGL 31T71 G273F; Cosentino Maria Concetta, nata a Messina il 20 maggio 1906, codice fiscale CSN MCN 06E60 F158V; Cosentino Sergio Francesco, nato a Messina il 15 gennaio 1943, codice fiscale CSN SRG 43A15 F158B: articolo 4146, foglio 3, particella 822, superficie asservita mq. 48, indennità L. 697.392;
24)  Marsala Francesco, nato a Ficarazzi l'11 gennaio 1933, codice fiscale MRS FNC 33S11 D567G; Marsala Domenica, nata a Ficarazzi il 23 novembre 1928, codice fiscale MRS DNC 28S63 D567T; Marsala Antonino, nato a Ficarazzi il 4 luglio 1936, codice fiscale MRS NNN 36L04 D567C: articolo 2133, foglio 3, particella 399, superficie asservita mq. 40, indennità L. 431.440;
25)  Tantillo Giuseppe, nato a Ficarazzi il 25 agosto 1926, codice fiscale TNT GPP 26M25 D567S; Tantillo Rosa, nata a Ficarazzi il 14 settembre 1922, codice fiscale TNT RSO 22P54 D567R; Tantillo Giuseppina, nata a Ficarazzi il 2 luglio 1921, codice fiscale TNT GPP 21L42 D567T; Tantillo Getano, nato a Ficarazzi il 27 giugno 1924, codice fiscale TNT GTN 24H27 D567C; Tantillo Girolama, nata a Ficarazzi il 25 maggio 1930, codice fiscale TNT GLM 30E65 D567H: articolo 3368, foglio 3, particella 141, superficie asservita mq. 130, indennità L. 1.402.180;
26)  Clemente Gesualdo, nato a Ficarazzi il 25 luglio 1930, codice fiscale CLM GLD 30L25 D567I; Clemente Giuseppa, nata a Ficarazzi l'8 novembre 1934, codice fiscale CLM GPP 34S48 D567N; Galifi Maurizio, nato a Palermo il 7 febbraio 1957, codice fiscale GLF MRZ 57B07 G273Q; Galifi Maria Rosaria, nata a Palermo il 29 marzo 1967, codice fiscale GLF MRS 67C69 G273A: foglio 1, particella 217, superficie asservita mq. 80, indennità L. 862.880.
(99.17.824)


Con decreto n. 896 del 9 aprile 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Misilmeri di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Elenco delle ditte proprietarie dei beni immobili, ricadenti nel comune di Misilmeri, interessati dalla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, giusto decreto assessoriale n. 896 del 9 aprile 1999
1)  Grutti Simone, nato a Palermo il 25 gennaio 1949, codice fiscale GRT SMN 49A25G273Y; Buscemi Elisabetta, codice fiscale BSC LBT 52D48 G273T: articolo 2399, foglio 2, particella 1650, superficie asservita mq. 31, indennità L. 198.059;
2)  Usticano Benedetto, nato a Ficarazzi il 18 febbraio 1925 il 18 febbraio 1925, codice fiscale STC BDT 25B18 D567C; Usticano Vincenza, nata a Ficarazzi il 13 ottobre 1926, codice fiscale STC VCN 26R53 D567P; Usticano Rosa, nata a Ficarazzi l'11 marzo 1929, codice fiscale STC RSO 29C51 D567M; Usticano Bartolomeo, nato a Ficarazzi il 10 marzo 1933, codice fiscale STC BTL 33C10 D567O; Usticano Francesca, nata a Palermo il 17 aprile 1962, codice fiscale STC FNC 62D57 G273E; Usticano Bartolomeo, nato ad Istanbul il 25 ottobre 1967, codice fiscale STC BTL 67R25 Z243S: articolo 8393, foglio 1, particella 79, superficie asservita mq. 149, indennità L. 951.961;
3)  Randazzo Antonina, nata a Villabate il 31 gennaio 1941, codice fiscale RND NNN 41A71 L916K: articolo 28115, foglio 2, particella 318, superficie asservita mq. 37, indennità L. 236.393;
4)  Fontana Giovanni, nato a Ficarazzi il 25 maggioo 1939, codice fiscale FNT GNN 39E25 D567C: articolo 3218, foglio 3, particella 983, superficie asservita mq. 23, indennità L. 144.923;
5)  Giallombardo Atanasio, nato a Ficarazzi il 18 agosto 1939, codice fiscale GLL TNS 39M18 D567Y; Giallombardo Domenica, nata a Ficarazzi il 7 giugno 1941, codice fiscale GLL DNC 41H47 D567M; Giallombardo Giuseppe, nato a Ficarazzi il 6 maggio 1944, codice fiscale GLL GPP 44E05 D567C; Giallombardo Salvatore, nato a Ficarazzi l'1 febbraio 1912, codice fiscale GLL SVT 12B01 D567O; Mezzatesta Francesca, nata a Ficarazzi il 16 settembre 1912, codice fiscale MZZ FNC 12P56 D567B: articolo 15637, foglio 3, particella 770, superficie asservita mq. 8, indennità L. 50.408;
6)  Pintacuda Salvatore, nato a Bagheria il 2 ottobre 1936, codice fiscale PNT SVT 36R02 A546F: articolo 15848, foglio 3, particella 600, superficie asservita mq. 125, indennità L. 787.625;
7)  Li Vigni Rosaria, nata a Villabate il 12 giugno 1914, codice fiscale LVG RSR 14H52 L916J: articolo 19333, foglio 2, particella 214, superficie asservita mq. 5, indennità L. 32.815;
8)  Napoli Giacomo, nato a Villabate il 24 ottobre 1947,c odice fiscale NPL GCM 47R24 L916P; Pitarresi Vincenza, nata a Villabate il 2 gennaio 1948, codice fiscale PTR VCN 48A42 L916O: articolo 19567, foglio 2, particella 1455, superficie asservita mq. 25, indennità L. 164.075.
(99.17.826)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla circolare n. 5 del 19 maggio 1999, concernente: «Attività di educazione permanente: interventi in favore dei distretti scolastici, anno 1999/2000».

Si dà avviso che, in esecuzione alla legge regionale n. 16 del 5 marzo 1979, è stata diramata la circolare n. 5 del 19 maggio 1999 relativa ad «Attività di educazione permanente: Interventi in favore dei distretti scolastici, anno 1999/2000».
La data di scadenza per la presentazione dei progetti all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, direzione dei beni culturali, gruppo XII/BC, è il 30 giugno 1999.
(99.22.1020)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Autorizzazione alla C.L.A.A.I. di Palermo per una manifestazione fieristica presso l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.

Con decreto n. 733 del 20 maggio 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata autorizzata alla C.L.A.A.I. di Palermo la manifestazione "unico ripetibile", mostra mercato da svolgersi presso l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo dal 22 maggio al 6 giugno 1999, codice settore merceologico n. 7, prevista attività di vendita.
(98.51.2766)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 344.
Sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 12 marzo 1999. Iscrizione nella 1ª classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 56/87.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Con sentenza n. 65 del 12 marzo 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto che la interpretazione della disposizione in oggetto, secondo canoni che ne assicurino la conformità a Costituzione, porta ragionevolmente a reputare inclusi nella prima classe delle liste di collocamento non solo i lavoratori con rapporto di subordinazione a tempo parziale, ma anche quelli autonomi, la cui attività abbia assunto i caratteri della occasionalità o marginalità, tenuto conto che la "ratio" del disposto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 56 del 1987 è quella di salvaguardare la posizione di coloro che svolgono un lavoro di modesta entità, cioè un lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale.
Per verificare se una attività di lavoro autonomo sia da considerare saltuaria va fatto riferimento, alla luce dei dettami della Corte, non al criterio delle venti ore settimanali, bensì alla disciplina dei lavori socialmente utili, alla stregua della quale le attività di lavoro autonomo "occasionale" vengono individuate in "quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di L. 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto".
Da tale disposizione è dato, dunque, desumere, conclude la Corte, criteri valutativi in ordine alle prestazioni autonome di modesta entità, tra i quali appare segnatamente dirimente il limite reddituale, da riferirsi all'anno solare; limite da potersi congruamente apprezzare anche in modo disgiunto ed autonomo dall'altro dato di riferimento.
I principi sopra affermati valgono, ovviamente, per motivi di uniformità, anche ai fini della iscrizione nella lista regionale di mobilità, come peraltro ritenuto dal Ministero del lavoro con nota n. 3178/08 del 24 giugno 1997.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad impartire le occorrenti disposizioni alle dipendenti SCICA perché uniformino la loro attività ai contenuti di detta sentenza.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.17.788)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
ERRATA CORRIGE


CIRCOLARE 6 aprile 1999, n. 5.
Art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Modifiche alla circolare n. 3 del 31 marzo 1998.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 14 maggio 1999, a pag. 29, 5° capoverso, anziché: «per il 1990», leggasi: «per il 1998».
(99.22.1032)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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