REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 1999 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Butera  Pag.
Statuto del Comune di Campobello di Licata      » 17 
Statuto del Comune di Nicosia. Modifica      » 28 








Statuto del Comune di Butera
Titolo 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Principi generali

1.  La comunità dei buteresi, quale è venuta a formarsi ed a consolidarsi attraverso il processo storico e naturale che ne ha determinato il territorio di insediamento, si riconosce nel Comune di Butera.
Il Comune di Butera trae le proprie fonti di ispirazione dai principi di eguaglianza, di libertà, di giustizia, di solidarietà e di pace; cura gli interessi della comunità dei buteresi, ivi compresi i residenti all'estero o in altre città italiane, ne promuove lo sviluppo morale, culturale, sociale, civile ed economico nel rispetto dei tradizionali valori etico-religiosi, civili e culturali, nell'ambito della Costituzione, delle leggi nazionali, regionali, dei regolamenti e delle norme del presente statuto.
2.  Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi, dei regolamenti e dello statuto.
Esercita le funzioni ad esso attribuite secondo le leggi della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea; compatibilmente con le risorse assegnante, partecipa, inoltre, alle iniziative della comunità europea, sviluppandole nell'ambito della Carta europea, delle autonomie locali e delle norme comunitarie.
3.  Il Comune favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti e delle attività dell'amministrazione comunale, l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei singoli cittadini e delle loro associazioni, e riconosce ai cittadini il diritto di udienza.
4.  Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione tra funzioni politiche di programmazione, indirizzo e controllo, e funzioni amministrative e gestionali.
5.  L'organizzazione delle strutture comunali ha la finalità di realizzare l'efficienza e l'economicità dei servizi, basandosi sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale.
6.  Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e della Provincia regionale, e prevede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.
7.  Obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo sociale ed economico, finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi, nonché la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. Adotta il metodo delle programmazioni per l'equilibrato sviluppo dei diversi settori e comparti produttivi, considerando la propria vocazione agricola ed artigiana.
8.  Costituiscono, altresì, obiettivi primari dell'azione del Comune di Butera:
a)  la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e la promozione dei diritti del cittadino;
b)  la solidarietà verso i cittadini più deboli e segnatamente dei minori, dei giovani, degli anziani, dei disabili;
c)  il riconoscimento del ruolo della famiglia, nucleo primario della comunità;
d)  la promozione di un'autentica cultura di pace e di progresso;
e)  il superamento da ogni discriminazione fra i sessi, promuovendo condizioni di pari opportunità;
f)  la valorizzazione e la promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
g)  la valorizzazione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
9.  Il Comune tutela il valore del proprio patrimonio artistico, culturale, storico come bene essenziale della comunità e ne assume la salvaguardia, promuovendone la fruizione da parte dei cittadini come uno degli obiettivi principali. In questo ambito incoraggia e fa proprie le iniziative di riscoperta e di valorizzazione delle tradizioni e dei costumi della comunità.
10.  Il Comune tutela l'ambiente in tutte le sue valenze naturalistiche e paesaggistiche, salvaguardandone i valori intrinseci e in funzione della qualità della vita del cittadino.
Nell'ambito della proprie competenze, adotta le misure necessarie a conservarlo e a difenderlo anche attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause di inquinamento.
11.  Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa uniformandola al principio della partecipazione popolare e della trasparenza, riconoscendo come essenziale il contatto diretto con le comunità locali, nazionali ed estere che perseguano e difendano gli stessi pubblici interessi, con le quali potrà attuare forme di gemellaggio.
12.  Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità, segno di speranza e di futuro, per cui, considerando il diritto allo studio e al lavoro prerogative inalienabili, contribuisce alla loro educazione civile insieme alla famiglia ed alla scuola, assicurando altresì, la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte delle comunità locali.
13.  Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta, nel consiglio comunale e negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Art. 2
Sede, territorio, stemma, gonfalone

1.  Il Comune ha sede nel Palazzo municipale di via Aldo Moro.
Gli organi del Comune si riuniscono di norma in tale sede, ma possono riunirsi anche in sede diversa.
La sede comunale può essere trasferita per esigenze connesse con una migliore organizzazione e razionalizzazione dei servizi.
2.  Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq 300 circa, confinante a nord con i Comuni di Riesi e Ravanusa, a sud con il Comune di Gela ed il mare Mediterraneo, ad ovest con il Comune di Licata e ad est con il Comune di Mazzarino; comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica, e contraddistinto dalle relative mappe catastali.
La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3.  Lo stemma del Comune è un'aquila coronata in nero, che porta nel petto uno scudo in campo azzurro con un castello in oro e due mazzi di frecce d'argento di tre ciascuno in piè al Castello. L'aquila stringe con gli artigli un nastro sul quale si leggono le lettere: U.I.C.B. (Universitas Invictissimae Civitatis Buterae).
4.  Non è consentito usare e riprodurre simboli del Comune senza espressa autorizzazione.
Art. 3
Competenze e attribuzioni

1.  Il Comune, persona giuridica territoriale, provvede ai servizi di interesse locale, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità dei buteresi, anche se residenti al di fuori del territorio comunale.
2.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
3.  L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e trasparenza.
4.  Il Comune, per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia regionale.
5.  In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
a)  pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)  viabilità, traffico e trasporti;
c)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'am biente;
d)  difesa del suolo, tutela idrogeologica; tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)  raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g)  servizi nei settori: sociali, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h)  altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile, con particolare riguardo al settore dell'agricoltura, dell'artigianato e turismo;
i)  polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
6.  Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
7.  Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto le produzioni di beni per attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
8.  Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme giuridiche:
a)  in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a capitale misto;
f)  a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
9.  Il Comune si pone come obiettivo principale di abbattere la disoccupazione e di favorire al massimo le occasioni e le iniziative di lavoro, da qualsiasi parte provengano pubbliche o private.
A tal fine:
a)  favorisce lo sviluppo delle imprese esistenti e la creazione di nuove imprese, attraverso la concessione alle stesse di agevolazioni di natura tributaria, tecnica amministrativa e burocratica;
b)  favorisce gli investimenti di imprenditori, mediante la stipula di apposite convenzioni che prevedano agevolazioni di qualsiasi genere, in relazione alle previsioni di incremento dell'occupazione.
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, sono costituite apposite commissioni speciali di cui dovranno fare parte, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche rappresentanti delle categorie lavoratrici ed imprenditoriali. Il consiglio adotta apposito regolamento sulla composizione, la durata e le competenze delle predette commissioni.
Art. 4
Diritto al lavoro

1.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto ad un lavoro per tutti i cittadini ed in particolare per i giovani.
2.  Il Comune istituisce una "consulta giovanile" per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro e la discussione dei loro problemi.
3.  Il Comune promuove opportune azioni, mirate allo sviluppo delle attività lavorative preminenti, con particolare interesse per l'agricoltura, l'artigianato, il commercio ed il turismo attraverso l'organizzazione o il patrocinio di corsi di formazione, convegni, mostre, mercati, sagre, al fine di valorizzare i prodotti tipici locali ed esaltare le risorse naturali del suo territorio.
Art. 5
Sport, cultura, formazione

1.  Il Comune riconosce e valorizza il ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva.
A tal fine, in collaborazione con altri enti ed associazioni, si adopera perché l'attività sportiva possa diventare pratica diffusa in tutti gli strati di età della popolazione.
A tale scopo, rende disponibili, per tutti, gli impianti sportivi comunali, favorendone forme di gestione privata, che tengano fermo il principio dell'accesso e incrementino la diffusione e la pratica dello sport.
2.  Il Comune tutela e valorizza con opportune iniziative, avvalendosi anche della partecipazione di enti pubblici, associazioni, privati, il patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale.
Art. 6
Compiti per servizi di competenza statale

1.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistiche e di leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
3.  Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative dei servizi di competenza statale, qualora esse vengano delegate con legge, e regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.
4.  Competono al Comune e vengono affidate al sindaco , se previste da leggi, funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato, tramite personale specializzato.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 7
Organi

1.  Sono organi elettivi del Comune il consiglio comunale e il sindaco, ai quali spettano la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione delle finalità proprie dell'ente nel rispetto dei principi e delle competenze stabilite dal presente statuto nell'ambito della legge.
Art. 8
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta la comunità dei buteresi e che compie le scelte politiche amministrative per il raggiungimento delle finalità generali del Comune, mediante approvazione di direttive generali, indirizzi, progetti obiettivo, programmi e regolamenti, esercitandone il controllo sull'attuazione.
2.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3.  La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
4.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzione di controllo.
5.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dal presente statuto, dalle norme regolamentari a dalle leggi.
6.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.
7.  Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo della programmazione.
8.  Partecipa in modo autonomo, nell'ambito dei poteri fissati dalla legge, alla programmazione provinciale, regionale e statale a salvaguardia del Comune, facendo largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino, nel caso di interventi di rilevante interesse, la consensuale partecipazione e collaborazione dell'amministrazione comunale.
9.  Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
10.  Le deliberazioni, in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi.
Art. 9
Competenze del consiglio

Il consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha competenza nei seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti delle opere pubbliche, la programmazione annuale e pluriennale di opere pubbliche e le deroghe ad essi, i bilanci annuali pluriennali e le relative variazioni e storni di fondi tra capitoli o interventi appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie, tutto quanto concerne la pianificazione del territorio;
c)  la determinazione dei criteri generali per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  le istituzioni, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
2.  Il consiglio comunale può in questi casi contestualmente indicare il numero dei fornitori da invitare e le caratteristiche peculiari del bene o servizio da contrarre.
Spetta comunque al consiglio deliberare in merito a:
-  variazione della sede comunale;
-  istituzione delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 10 comma 4°;
-  esprimere valutazione sui provvedimenti del sindaco di cui all'art. 12, comma 1 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
-  esprime valutazione sulla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti;
-  nomina dei revisori dei conti secondo l'art. 57 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, come sancito dall'art. 19, comma 4° della legge regionale 25 marzo 1996;
-  valutazione sulla nomina, sulla revoca e sulla surroga degli assessori operata dal sindaco con proprio provvedimento, come previsto dai commi 1 e 9 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92;
-  nomina del difensore civico;
Le nomine previste nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato;
-  promuovere forme di consultazioni popolari.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune.
Saranno di competenza consiliare anche le deliberazioni che eventuali leggi dovessero attribuirgli. Tali deliberazioni potranno essere adottate dal consiglio comunale anche prima dell'adeguamento statutario alle nuove norme legislative.
Considerato che spetta al consiglio comunale il controllo sull'attuazione del programma e le valutazioni sull'attività sindacale e della giunta, mensilmente, ai consiglieri comunali, deve essere notificato l'elenco di tutte le deliberazioni della giunta, nonché l'elenco di tutte le determinazioni sindacali ed inoltre, copie integrali di tutti gli atti sindacali devono essere trasmesse all'ufficio della Presidenza del consiglio contemporaneamente alla loro trasmissione all'albo pretorio.
Art.10
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio disciplina con regolamento:
a)  i tempi e le modalità di convocazione;
b)  lo svolgimento dei propri lavori;
c)  l'esercizio di proprie potestà e funzioni.
2.  Il consiglio si riunisce per determinazione del presidente.
Si riunisce inoltre, quando ulteriormente occorra, oltre che per determinazione del presidente, su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, in questi casi la riunione del consiglio comunale deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3.  Il consiglio comunale, alla prima seduta dopo la sua elezione, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale ad inizio di seduta comporta la sospensione di un'ora della seduta stessa.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima lavorativi o ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza.
Il presidente presiede il consiglio comunale, dirige il dibattito, predispone l'ordine del giorno, dando priorità alle proposte del sindaco sempre che siano compatibili con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti di consiglio comunale e dirama gli avvisi di convocazione.
Spetta, inoltre, al presidente l'attivazione delle commissioni consiliari.
Il presidente vigila alla trasmissione delle deliberazioni consiliari agli organi e agli uffici deputati alla loro esecuzione, ne segue l'iter burocratico, fornisce al sindaco gli elementi necessari per le risposte ai chiarimenti richiesti dagli organi di controllo.
Il presidente del consiglio e i gruppi consiliari dispongono di idoneo locale presso la sede municipale e si avvalgono degli uffici comunali per l'espletamento dei compiti istituzionali e di almeno una unità di personale, scelta dal presidente d'intesa con il segretario, alla quale sarà affidato il compito di responsabile dell'ufficio di gabinetto della presidenza del consiglio comunale.
Le sedute del consiglio, di norma, sono pubbliche, ma, qualora esigenze di particolare riservatezza richiedano una discussione in forma non pubblica, questa può essere determinata dal presidente del consiglio comunale, sentiti preliminarmente i capigruppo consiliari.
Per garantire la maggiore informazione ai cittadini sui lavori del consiglio comunale, le copie degli ordini del giorno dovranno essere affisse nei locali pubblici del centro cittadino, almeno due giorni prima della data del consiglio comunale ed all'ingresso dell'aula consiliare.
Responsabili dell'attivazione procedurale di quanto sopra sono il segretario comunale ed il capo area dei servizi amministrativi.
Per il futuro il consiglio comunale intende dotarsi di adeguati mezzi di comunicazione, anche ad alta tecnologia.
4.  Il consiglio può istituire proprie commissioni permanenti, temporanee o speciali, con funzioni consultive e propositive, nonché per studi e ricerche; le relative attribuzioni e specifiche materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, sono disciplinate dal regolamento.
I componenti delle commissioni permanenti durano in carica fino alla scadenza del consiglio comunale, salvo revoca per inadempienze o altri motivi pregiudizievoli, assunta dal consiglio, a maggioranza dei suoi componenti.
Il consiglio comunale, a maggioranza dei suoi componenti, può altresì istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
Esse possono esperire indagini, acquisire atti ed informazioni, effettuare sopralluoghi e quant'altro si renda necessario per disporre di utili elementi e fare completa chiarezza sulle materie e sui fatti indagati.
Le predette commissioni, entro il termine che sarà fissato dal consiglio comunale in sede della relativa istituzione o dal presidente del consiglio comunale, dovranno ultimare i propri lavori e predisporre apposita relazione, da trasmettere al presidente del consiglio, il quale la sottoporrà alle valutazioni del consiglio.
Le commissioni sono composte da almeno tre consiglieri, di cui almeno uno della minoranza, sono attivate dal presidente del consiglio ed operano a maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente dell'ente di qualifica non inferiore alla 6ª, designato dal segretario comunale.
Il regolamento comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
5.  Ogni seduta del consiglio comunale potrà essere registrata, ripresa e trasmessa.
Art. 11
Consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status di consigliere sono regolati dalla legge.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali.
3.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consiglio comunale saranno disciplinate dal regolamento.
5.  L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
6.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7.  I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al presidente.
Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
8.  I consiglieri decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dal consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni. L'iniziativa per la procedura di decadenza è intrapresa dal presidente, su segnalazione del segretario comunale.
Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  Il consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le informazioni, notizie ed atti utili all'espletamento del proprio mandato.
Nulla è dovuto a titolo di imposte o bolli per il ricevimento di quanto sopra.
Il consigliere è comunque tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
2.  I consiglieri possono far parte di organi non consultivi del Comune, quando leggi o regolamenti lo prevedono.
Il consiglio comunale nomina o designa a seconda dei casi i propri rappresentanti.
3.  I consiglieri hanno diritto di iniziative su ogni oggetto di competenza del consiglio. Hanno diritto di interrogazione, di interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria entro il termine di giorni 15.  Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione.
La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che, dopo aver acquisito i pareri e l'attestazione previsti dalla legge, la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta.
Art. 13
La giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da sei assessori nominati dal sindaco.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni:
a)  sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore entro dieci giorni dalla nomina;
b)  gli assessori ed i consiglieri comunali, non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi ad altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune;
c)  la carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende operare, se non si rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore;
d)  sono incompatibili, le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale;
e)  non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del sindaco;
f)  il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età;
g)  il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;
h)  il sindaco, può, in ogni tempo, revocare una o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale la circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 18
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta;
i)  gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali,
j)  la cessazione dalla carica di sindaco, comporta la cessazione delle cariche degli organi ad esso collegati secondo la normativa vigente.
3.  Ferme restando le competenze e le responsabilità collegiali della giunta, gli assessori sono preposti, con delega sindacale, a determinati settori di attività dell'am mi nistrazione comunale.
4.  La giunta disciplina ogni aspetto relativo all'attività ed alla modalità del proprio funzionamento.
5.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
6.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti dei presenti.
7.  Le sedute della giunta non sono pubbliche e le votazioni sulle delibere sono espresse in forma palese.
Art. 14
Attribuzioni

1.  La giunta esercita attività propositiva e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale coerente all'indirizzo politico-amministrativo determinato.
Alla giunta sono riservate delibere per materie indicate all'art. 15 della legge regionale n. 44/91, che non siano di competenze del consiglio.
La giunta svolge altresì, le funzioni esecutive:
a)  delibera in materia di liti attivi e passive;
b)  procede all'impinguamento di fondi per spese correnti, mediante prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e del fondo di riserva di cassa;
c)  procede all'adeguamento delle tariffe dei tributi e dei diritti per la fruizione dei beni e dei servizi, nel rispetto della disciplina generale deliberata dal consiglio;
d)  definisce e approva, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi, in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità;
e)  approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
f)  decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente.
2.  L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità, svolge, di regola, le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
Art. 15
Il sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, è ufficiale di Governo ed organo locale di protezione civile; garantisce la rispondenza dell'azione della giunta agli atti di indirizzo del consiglio.
2.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracollo della spalla destra.
3.  Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.
4.  Il sindaco quale capo dell'amministrazione:
a)  rappresenta il Comune;
b)  convoca e presiede la giunta, partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto;
c)  sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso agli organi comunali, impartisce le direttive al segretario comunale e presenta ogni sei mesi relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma sull'attività svolta;
d)  esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, sono altresì, attribuite al sindaco le competenze di cui alla lett. n)  dell'art. 32 della legge n. 142/90 come introdotta dall'art. 1, comma 1° , lett. e)  della legge regionale n. 48/91, nonché la competenza attribuita per effetto della legge regionale n. 7/92 così come modificata dalla legge regionale n. 26/93.  I provvedimenti che il sindaco adotta, nell'ambito della sua competenza residuale, devono essere muniti dei pareri di cui all'art. 53, comma 1 della legge n. 142/90 e dalle attestazioni delle coperture finanziarie di cui all'art. 55, comma 5, stessa legge;
e)  è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
f)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche (nonché dell'art. 14 della legge regionale n. 7/91 e dello statuto e dei regolamenti del Comune).
Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto;
g)  negli atti di nomina di competenza sindacale, dovranno essere indicati i criteri di scelta dei soggetti nominati. Requisiti essenziali sono l'esperienza, la capacità e la competenza professionale.
Per incarichi di particolare rilevanza, dovrà essere preventivamente richiesto un curriculum professionale e formativo.
5.  Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei funzionari o responsabili dei servizi.
Art. 16
Il vice sindaco

1.  Il vice sindaco è nominato dal sindaco e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.
2.  In caso di assenza e impedimento anche del vice sindaco, il sindaco è sostituito da uno degli assessori, secondo l'ordine di anzianità per età.
Art. 17
Mozione di sfiducia

1.  Contro il sindaco e la giunta può essere presentata una mozione motivata di sfiducia da parte di almeno 2/5 dei componenti del consiglio.
2.  La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione.
3.  La mozione di sfiducia, approvata per appello nominale dai 2/3 dei consiglieri, comporta la cessazione dalla carica del sindaco, della giunta, nonché lo scioglimento del consiglio.
4.  Le competenze degli organi istituzionali del Comune vengono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55.  e 145 dell' O.R.E.E.L.L., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18
Gli assessori

1.  Gli assessori, prima di esser immessi nelle funzioni, prestano giuramento in presenza del segretario comunale.
2.  Gli assessori comunali hanno rilevanza sia all'inter no che all'esterno dell'ente. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco.
3.  Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta nell'ambito degli incarichi attribuiti dal sindaco, sottoscrivono le proposte formulate dagli uffici dei rami dell'amministrazione a cui sono preposti, forniscono ai responsabili dei settori di competenza le direttive politiche per la predisposizione dei programmi dell'amministrazione stessa.
Art. 19
Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese sostenute

1.  Entro tre mesi dalle elezioni o dalla nomina, i consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori devono depositare presso la segreteria del Comune le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dall'art. 7 della legge regionale 128/82.
2.  Le dichiarazioni sono rese pubbliche tramite affissioni all'albo pretorio del Comune.
3.  I soggetti tenuti alle dichiarazioni decadono dalla carica ove la omettano nel termine di diffida stabilita entro 30 giorni.
Art. 20
Obbligo di astensione

1.  Salvi atti di convalida degli eletti, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti ovvero oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza e prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini sino al quarto grado.
Detti comparenti debbono astenersi, inoltre, dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture o appalti nell'interesse dei liberi consorzi e dei Comuni o delle istituzioni soggette all'amministrazione degli enti medesimi.
Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario.
Titolo III
Partecipazione popolare
Art. 21
Partecipazione

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell' ente
2.  L'amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, associazioni e organismi.
3.  Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.
4.  Il Comune può, ove lo ritenga, mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni, aventi sede nel territorio comunale, strutture e personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo modalità e criteri predeterminati.
5.  Il Comune può affidare ad associazioni, a comitati appositamente costituiti e società senza fini di lucro, l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di impianti e servizi assegnando eventualmente i fondi necessari con modalità e criteri ben determinati e comunque con obbligo di rendiconto.
Art. 22
Pari opportunità

1.  Il Comune assume la parità di diritti uomo-donna come fondamento della propria azione in attuazione della legge 10 aprile 1994, n. 125.
2.  Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità, della quale debbono far parte di diritto le rappresentanti delle associazioni femminili.
3.  Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale commissione saranno disciplinate da un apposito regolamento.
Art. 23
Consultazione dei cittadini

1.  Il Comune, quando si appresta a compiere atti o comunque assumere decisioni che tocchino in modo specifico gli interessi di una parte ben definita dei cittadini, può consultare, su propria iniziativa o su richiesta delle associazioni, operanti sul territorio, i cittadini interessati, allo scopo di conoscere gli orientamenti.
2.  A tal fine il Comune può:
a)  promuovere incontri tra esponenti dell'amministrazione ed i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini, che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte del Comune;
b)  attivare consulte ed istanze nei diversi campi di attività del Comune;
c)  convocare pubbliche assemblee e promuovere dibattiti, invitando con adeguati mezzi di pubblicità la popolazione specificatamente interessata.
3.  I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze petizioni e proposte, dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'amministrazione che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale o a parte di esso.
4.  Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza petizione o proposta, che presenti tutti i dati e i requisiti necessari, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione dell'amministrazione comunale, rivolgendosi per iscritto all'autore od al primo gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
5.  Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
6.  Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
7.  Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
8.  I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da apposito regolamento.
9.  I cittadini singoli o associati possono partecipare all'attività del Comune anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Qualsiasi cittadino ha diritto di udienza presso gli organi e gli uffici comunali per prospettare questioni, comunque pertinenti con i compiti del Comune.
Al diritto di udienza, corrisponde l'obbligo di risposta.
Gruppi di cittadini in numero non inferiore a venti, rappresentanti di associazioni e/o associazioni possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.
Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici.
Art. 24
Referendum

1.  La popolazione del Comune può esprimere il proprio orientamento su materie di esclusiva competenza comunale, attraverso l'istituto del referendum.
2.  Non possono essere indetti referendum:
a)  in materia di tributi locali e di tariffe;
b)  su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c)  su materie che sono già state oggetto di referendum anche nazionale, regionale o provinciale, nell'ultimo quinquennio.
3.  I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale o su richiesta di almeno 400 cittadini elettori.
4.  Il consiglio comunale fissa con apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 25
Effetti del referendum

1.  Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2.  Limitatamente ai referendum non indetti dal consiglio comunale, l'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, col voto contrario espresso in forma palese e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 26
Azione popolare

1.  Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
3.  In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 27
Pubblicità degli atti amministrativi

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro esibizione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.  Gli atti del Comune vengono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre forme di leggi e regolamenti.
3.  Il Comune diffonde periodicamente ed almeno mensilmente, informazioni sull'attività amministrativa.
Art. 28
Diritto di informazione e di accesso

1.  Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi e ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento di costi di produzione, secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2.  L'amministrazione costituirà apposito ufficio pubbliche relazioni, abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
3.  Il Comune garantisce, mediante regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetta provvedimenti che comunque li riguardino.
4.  Il Comune esemplificherà la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di produzioni, applicando le disposizioni sull'auto certificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5.  L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
6.  Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
7.  Le organizzazioni sindacali, riconosciute ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
8.  I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto dall'amministrazione.
Art. 29
Difensore civico

1.  E' istituito il "difensore civico" a garanzia dell'andamento, dell'imparzialità, della tempestività e correttezza dell'azione amministrativa comunale.
2.  Il difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene per l'amministrazione comunale, assume ogni utile informazione per segnalare abusi, disfunzioni nei confronti dei cittadini, affinché vi porga rimedio.
3.  Il difensore civico, cura, su richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, associazioni o comitati, il migliore svolgimento delle procedure presso l'amministrazione.
4.  Il difensore civico ha diritto di chiedere dati e notizie all'amministrazione interessata e di accedere agli uffici, consultando, per il tramite del dirigente responsabile, gli atti e la documentazione necessari.
5.  Il difensore civico, nell'ipotesi in cui, in esito agli accertamenti o all'indagine svolta, ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge al sindaco proponendo l'annullamento dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto.
6.  Il difensore civico dispone di idoneo locale, di attrezzature e servizi presso la sede municipale.
Art. 30
Nomina, durata in carica del difensore civico

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto.
L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda, il maggior numero di voti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta, oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.
A parità di voti rimane eletto il più anziano di età.
2.  Resta in carica per due anni esercitando le sue funzioni sino alla nomina del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3.  Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula "giuro di adempiere i miei compiti nel rispetto delle leggi e regolamenti allo scopo di tutelare i cittadini".
Art. 31
Requisiti per la nomina, incompatibilità, decadenza

1.  Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che, per preparazione ed esperienza, dia garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e di competenza amministrativa.
2.  La carica di difensore civico è incompatibile:
a)  con quella di membro di parlamento, dell'assemblea regionale, del consiglio provinciale, comunale e con quella di componente degli organi diretti dei consorzi e di enti i cui amministratori siano di nomina pubblica;
b)  con quella di ministro di culto, di membro di commissioni regionali di controllo o delle sue sezioni decentrate, di amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche dipendenti o controllate dal Comune;
c)  con chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dirigente del Comune;
3.  In caso di perdita, da parte del difensore civico eletto, dei requisiti previsti o nel caso in cui insorga incompatibilità, il consiglio comunale ne dichiara la decadenza.
4.  Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5.  Per la decadenza e la revoca è richiesta la stessa maggioranza prevista per la nomina.
6.  Qualora necessario, per evitare vacanze, almeno novanta giorni prima della scadenza, il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo difensore civico che assumerà le funzioni il giorno successivo alla scadenza del mandato del difensore civico in carica.
7.  In sede di prima applicazione, il consiglio comunale provvederà alla nomina entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto. In caso di decadenza, revoca o vacanza, il consiglio comunale deve provvedere entro 60 giorni alla nomina del successore.
8.  I compiti e le attribuzioni specifiche del difensore civico sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 32
Carica del difensore civico

1.  Al difensore civico è attribuita una indennità di carica fissata dal consiglio comunale in misura non superiore al 50% di quella stabilita per il sindaco.
Titolo IV
CONTABILITA' E PATRIMONIO
Art. 33
Finanza e contabilità

1.  Il Comune di Butera si attiene, per la gestione finanziaria e contabile, alle norme fissate con leggi dello Stato.
2.  Esercita, con le forme e modalità previste nei singoli regolamenti, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali.
Art. 34
Mutui

1.  Il consiglio comunale può, previe le autorizzazioni di legge, deliberare la contrattazione di mutui.
Art. 35
Revisori

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato, un collegio di revisori composto di tre membri.
2.  Modalità di scelta, requisiti, compiti, durata in carica e revoca, responsabilità e compensi sono stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento di contabilità.
Art. 36
Patrimonio

1.  Il patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune deve essere inventariato a norma di legge.
2.  La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve informarsi a criteri di trasparenza, economicità ed efficienza.
3.  I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati, ove non assicurino il conseguimento di obiettivi rilevanti per l'ente, al fine di consentire il migliore impiego delle risorse.
Art. 37
Contratti

1.  Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonché le modalità e le clausole delle singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza e la parità di condizioni dei soggetti interessati, sia nei procedimenti aperti, sia in quelli ristretti e sia nelle procedure negoziali eccezionali.
I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato e della Regione.
Nel rispetto delle leggi regionali e statali, nonché delle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita, o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, ai sensi della legge regionale n. 10/93 e delle leggi regionali 4/96, 22/96, 39/97.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 38
Principi

1.  E' attività di gestione, quella volta all'esercizio operativo delle funzioni amministrative, tecniche, contabili e finanziarie proprie dell'ente, quali riconosciute dal vigente Ordinamento regionale enti locali.
2.  L'attuazione delle direttive del sindaco, delle determinazioni della giunta e degli indirizzi del consiglio è affidata al segretario comunale ed ai dirigenti degli enti e dei servizi che si avvalgono per tale esercizio degli uffici e del personale del Comune. Essa deve essere improntata ai principi di fedeltà, legalità, imparzialità, correttezza, economicità, efficacia e coerenza in relazione agli obiettivi definiti dagli organi elettivi.
3.  Il segretario del Comune ed i responsabili dei servizi posti all'apice di aree funzionali, rispondono all'attuazione delle direttive degli organi elettivi del Comune.
4.  I responsabili dei servizi attuano l'attività di gestione e realizzano gli indirizzi politico-amministrativi e di governo dell'ente, con autonomia operativa nella scelta di mezzi, procedure e nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuiti dagli organi elettivi e delle leggi vigenti.
5.  Le loro competenze sono definite dal regolamento organico del personale e di organizzazione degli uffici e servizi, secondo i principi delle leggi dello Stato e del presente statuto.
Art. 39
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolato in sezioni regionali.
2.  Il sindaco nomina il segretario , scegliendo tra gli iscritti all'Albo di cui al precedente comma, secondo le norme del 70° comma, dell'art. 17 della legge 15 dicembre 1997, n. 127 del regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, nonché delle leggi regionali regolanti la materia.
3.  Il segretario, nel rispetto delle direttive del sindaco da cui funzionalmente dipende, svolge i seguenti compiti:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, impartendo ai responsabili dei servizi le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso la conferenza permanente dei capi servizio, secondo quanto previsto dal regolamento;
b)  cura l'attuazione dei provvedimenti tramite i capi servizio;
c)  assicura ai capi servizio l'assistenza tecnico-giuridica nella preparazione degli atti deliberativi di consiglio e di giunta;
d)  è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede, tramite il responsabile del servizio preposto ai relativi atti esecutivi;
e)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, esprime i pareri di legittimità sugli atti, ne cura la forma ed il contenuto, redigendo l'apposito verbale che sottoscrive unitamente al presidente dell'organo deliberante al consigliere o assessore anziano;
f)  assiste gli organi di governo del Comune nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, esprime a richiesta dell'amministrazione pareri tecnici a carattere giuridico-amministrativo, e pareri legali anche in forma scritta;
g)  roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
h)  assume la presidenza delle commissioni di selezione per l'espletamento della prova pratica di idoneità per l'assunzione di personale;
i)  esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
l)  partecipa, se richiesto, a commissioni di studio o di lavoro interni all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
m)  autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie entro i limiti deliberati dalla giunta, vista i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
n)  di concerto con il sindaco adotta provvedimenti di mobilità interna tra aree funzionali diverse, esercita potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari, adotta le sanzioni nei confronti del personale secondo le norme del regolamento.
o)  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
p)  riceve l'atto di dimissioni del sindaco dirette al consiglio comunale;
q)  dirime, con propria determinazione, i conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi, provvede con propria determinazione, in caso di assenza o impedimento del competente responsabile di servizio, alla sua sostituzione con altro funzionario di settore;
r)  è responsabile, assieme ai funzionari, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di giunta e di consiglio.
Art. 40
Uffici

1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e programmi;
b)  analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2.  Il regolamento individua firme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
3.  Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
a)  il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
b)  l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità ed entro i limiti di classificazione dell'ente, stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
4.  I regolamenti di cui al precedente comma, disciplinano le attribuzioni di responsabilità gestionali dei funzionari direttivi, titolari di competenze in unità organizzative o amministrative, per l'attuazione degli obiettivi fissati dall'ente, e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra gli stessi funzionari ed il segretario comunale, compreso il funzionamento della conferenza dei servizi di cui all'art. 44.
5.  I regolamenti di cui sopra sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale, resi esecutivi con D.P.R. In ogni caso in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento la disciplina e l'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Sempre con regolamento, sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
6.  Il regolamento disciplina "la responsabilità", le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
7.  Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici e al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.
Art. 41
Funzione e compiti dei responsabili dei servizi

1.  I responsabili dei servizi posti all'apice di aree funzionali, sono titolari dell'attività di gestione dell'ente secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2.  Sono chiamati a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi secondo i principi fissati dall'art. 38 dello statuto, attraverso l'adozione di atti anche a rilevanza esterna, nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo con la funzione di gestione amministrativa.
3.  In conformità agli indirizzi formulati dal consiglio e secondo le direttive della giunta e del segretario, i responsabili dei servizi:
a)  collaborano all'individuazione degli obiettivi che gli organi di governo intendano perseguire, fornendo analisi di fattibilità e di proposte attuative che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili o necessarie;
b)  sono responsabili della direzione delle aree funzionali o delle unità organizzative alle quali sono preposti, nonché della realizzazione di eventuali specifici progetti e programmi loro assegnati dalla giunta o dal segretario.
Nell'ambito degli indirizzi ricevuti, agiscono con autonoma scelta delle procedure e dei mezzi;
c)  elaborano progetti, ricerche, studi, proposte organizzative, tese a migliorare la gestione amministrativa dell'ente, stipulano i contratti e le convenzioni adottate dagli organi comunali secondo le rispettive competenze;
d)  vigilano e controllano l'attività del personale dipendente e verificano l'efficacia e l'efficienza dell'unità organizzativa cui sono preposti, emanando direttive ed ordini, adottano atti di mobilità interna all'unità organizzativa propria, propongono congedi, permessi, missioni e prestazioni di lavoro straordinario; propongono addebiti e provvedimenti disciplinari;
e)  assumono la presidenza delle commissioni di gara nel rispetto della legge e del regolamento;
f)  ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti limitatamente agli impegni di spesa fissati con provvedimenti esecutivi nel rispetto dei criteri da essi stabiliti;
g)  sottoscrivono gli atti costituenti manifestazioni di giudizio di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali;
h)  trattano i rapporti con i consulenti incaricati per questioni che interessino atti ed operazioni rimessi alla loro competenza;
i)  adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo di fidejussioni,
j)  esprimono pareri sotto il profilo tecnico, tecnologico amministrativo e contabile su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta e al consiglio.
Art. 42
Modalità di nomina dei responsabili dei servizi

1.  La copertura dei posti vacanti, di qualifica funzionale apicale, avviene secondo le norme di legge vigenti e secondo quanto stabilito dal regolamento organico.
2.  Il sindaco può procedere alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche apicali di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con provvedimento motivato di diritto privato. A questi funzionari incaricati può essere attribuita la responsabilità di qualsiasi unità organizzativa.
3.  La durata dei contratti di cui al precedente comma non può essere superiore a tre anni, prorogabili per un massimo di altri due anni.
4.  Il contratto deve essere stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione, che siano, comunque, in possesso dei titoli di studio e professionali di legge e contrattuale per l'accesso a posti di qualifica funzionale apicale.
5.  Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato dal sindaco quando, nel periodo convenuto dal contratto, il livello dei risultati conseguiti del funzionamento incaricato risulti palesemente insufficiente.
6.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere la collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile, oppure di altro valore in base all'art. 2222 del codice civile.
Art. 43
Attribuzioni e responsabilità

1.  Ad ogni livello funzionale di attribuzione dell'attività di gestione corrisponde pari livello di responsabilità. Ogni dipendente comunale è responsabile della propria attività nella gestione. I responsabili dei servizi con qualifica funzionale apicale vengono investiti dalla responsabilità della propria unità organizzativa.
2.  Il sindaco provvederà , in contraddittorio con i responsabili dei servizi, a verifiche periodiche o annuali dell'attività svolta dalle unità operative da loro dirette.
3.  Le sostituzioni dei dipendenti nelle funzioni loro attribuite sono disciplinate dall'art. 57 del decreto legislativo n. 29/93 nonché dalle norme di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 333/90 e dei CC.CC.NN.LL.
Art. 44
Conferenza permanente dei responsabili dei servizi

1.  Per un coordinato esercizio delle funzioni i responsabili dei servizi in vista dell'attuazione dei progetti e dei programmi degli organi di governo è istituita la conferenza dei responsabili dei servizi presieduta dal segretario comunale.
2.  Alla conferenza dei responsabili dei servizi spettano funzioni propositive, consultive, organizzative ed attuative, nonché di verifica, periodica e sommativa annuale, dei risultati gestionali conseguiti.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della conferenza vengono disciplinate dal regolamento.
Art. 45
Struttura del Comune

La struttura del Comune si articola in unità organizzative cui sono preposti i responsabili dei servizi con qualifica funzionale apicale, che ne hanno la piena responsabilità gestionale.
All'interno delle unità organizzative, per ragioni contingenti o per obiettivi da conseguire in tempi sempre definiti, possono essere nominati, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, responsabili del servizio, secondo i dettami dell'art. 51 della legge 142/1990, così come modificato dalle leggi 127/1997 e 191/1998.
Art. 46
Personale

1.  Il personale è assunto per concorso o con le altre procedure previste dalla legge e dal presente statuto.
2.  L'articolazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e le qualifiche del personale sono disciplinate con apposito regolamento.
3.  Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati secondo le norme vigenti.
4.  Il personale è tenuto all'aggiornamento professionale e alla propria riqualificazione; il Comune predispone i mezzi e le condizioni per la realizzazione di tali obiettivi, attraverso un piano annuale elaborato dalla Conferenza comunale dei responsabili dei servizi e fatto proprio dalla giunta con apposito atto deliberativo.
5.  Il Comune riconosce le organizzazioni sindacali quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dalla legge e dall'accordo nazionale di lavoro del comparto enti locali.
Titolo VI
SERVIZI
Art. 47

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse della comunità, nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per dimensioni o caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c)  con azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  con società a capitale misto qualora si rendesse opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  per la gestione dei servizi pubblici il Comune provvede con specifico regolamento.
Art. 48
Servizi pubblici

1.  Per la gestione di servizi pubblici il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni sia a prevalente capitale pubblico, sia a prevalente capitale privato. Il Comune, può, altresì, partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità buterese o la gestione di attività strumentali, per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
2.  La deliberazione consiliare deve contenere, in allegato, uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio.
3.  La partecipazione del Comune a società per azioni, sia a prevalente capitale pubblico che a prevalente capitale privato, per la gestione di servizi pubblici locali è deliberata dal consiglio comunale.
4.  Il Comune non può essere, né divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista.
Art. 49
Istituzione dei servizi sociali

1.  Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2.  L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.
3.  organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  Il direttore è nominato e può essere revocato con provvedimento sindacale.
5.  Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6.  Al direttore ed al restante personale relativo all'organico dell'istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.93 come per gli impiegati del Comune.
7.  Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8.  La commissione di disciplina è composta dal presidente o suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti dell'istituzione. Tale estrazione avverrà ogni tre anni.
9.  Il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, è nominato dal sindaco ed elegge nel proprio seno il presidente; in caso di inottemperanza entro trenta giorni, il sindaco ne decide la decadenza e procede a nuove nomine.
10.  Il presidente, dopo eletto, giura nelle mani del sindaco con la formula di cui all'art.11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3.
11.  I membri del consiglio di amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali, o organizzazioni sindacali.
12.  La carica di presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.
13.  La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura delle elezioni.
14.  In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
15.  I compensi del presidente e dei consiglieri di amministrazione saranno determinati con apposito regolamento.
16.  Lo statuto e il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi, nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.
Art.50
Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1.  Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
a)  conferisce il capitolo di dotazione, costituito da beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b)  approva con apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici delle istituzioni;
c)  approva uno schema di regolamento di contabilità;
d)  dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2.  Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali ai quali il consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi.
3.  Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
a)  approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e art. 7 del presente statuto, salvo quanto non riferibile alle istituzioni stesse;
b)  esercitare la vigilanza, mediante apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
c)  verificare in giunta, prima, ed in consiglio comunale, poi, i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b)  precedente;
d)  provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4.  L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art. 51
Le aziende speciali

1.  Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3.  Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  Il consiglio di amministrazione, formato da cinque membri, che sono nominati o revocati dal sindaco, elegge nel suo seno il presidente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla nomina pena la decadenza. Il direttore è nominato e può essere revocato con provvedimento sindacale.
5.  Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.
6.  Il Comune, con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 52
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Qualora il Comune ne ravvisi le opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2.  Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a)  le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
b)  i concorsi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  gli accordi di programma.
3.  Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del sindaco, spettano sempre al consiglio comunale.
Art. 53
Convenzioni

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 54
I consorzi

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi, può costituire con la Provincia un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita in Sicilia con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, in quanto compatibili.
2.  A tal fine, il consiglio comunale e il consiglio provinciale devono approvare a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4.  L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
Art. 55
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, gli interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
3.  L'accordo consiste nel consenso conforme delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del sindaco e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56
Patrocinio legale

1.  Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un processo di responsabilità civile o penale, nei confronti di un amministratore, del segretario comunale, o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a carico del proprio bilancio, a condizioni che non sussista un conflitto di interessi, l'onere della difesa sin dall'inizio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale scelto di comune accordo.
2.  Nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna definitiva per atti commessi con dolo o con colpa grave, il Comune chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa.
Art. 57
Modifiche allo statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3° della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91.
2.  La proposta di deliberazione e di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3.  L'approvazione di deliberazione e di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4.  Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, salvo per l'adeguamento a nuove norme legislative, che nelle more troveranno immediata applicazione.
5.  Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
6.  In caso di modifiche o integrazioni delle leggi citate nel presente statuto, che non comportino sostanziali modifiche delle disposizioni in esso previste, il riferimento alle leggi citate stesse è da intendersi trasferito alle nuove leggi.
7.  I regolamenti previsti dal presente statuto escluso quello di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
8.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
Art. 58
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo, regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
Approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 90 del 21 dicembre 1998, n. 7 del 6 febbraio 1999, n. 18 del 4 marzo 1999 e n. 22 del 6 marzo 1999, riscontrate legittime dal CO.RE.CO. con decisione n. 2461/2139 - 2460/2140 del 31 marzo 1999.
(99.18.879)




Statuto del Comune di Campobello di Licata


Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
La comunità di Campobello di Licata
Art. 1
Definizione

Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio di Campobello di Licata costituiscono la comunità locale.
Capo II
Il Comune
Art. 2
Definizione

Il Comune è ente autonomo con personalità giuridica e territoriale che rappresenta giuridicamente la comunità locale di Campobello di Licata, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
I suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio e la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale.
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici.
Il Comune collabora con le libere forme associative ed i gruppi sociali in cui la comunità si articola.
Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione siciliana.
Art. 3
Principi informatori dell'azione del Comune

Il Comune riconosce:
a)  i diritti inviolabili dell'uomo;
b)  i valori di libertà, giustizia, pace e solidarietà;
c)  le pari opportunità;
d)  il ruolo della famiglia di diritto e di fatto nelle sue diverse espressioni.
Il Comune rispetta e valorizza le differenze, salvaguardando in particolare la dignità della persona umana, la pari dignità sociale, il diritto al lavoro, le responsabilità individuali, la solidarietà sociale.
Il Comune ispira la propria azione ai principi della democrazia rappresentativa e diretta, alla distinzione fra indirizzo e controllo politico e gestione amministrativa, alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia.
Art. 4
Autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria

Il Comune, nel pieno rispetto del principio di autonomia, emana lo statuto quale fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica Italiana e della Regione siciliana. Lo statuto è suscettibile di modificazioni, secondo il procedimento previsto dalle leggi in vigore, che possono essere precedute da idonee forme di consultazione popolare quando lo richiedano la metà dei consiglieri assegnati.
Il Comune emana altresì norme regolamentari, nelle materie di competenza propria, ripartita e delegata secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e dall'art. 5 della legge n. 127/97. Le norme statutarie e quelle regolamentari su materie di esclusiva competenza del Comune sono equiparate ad altre forme di normazione primaria esistenti nell'ordinamento; la conseguente attività provvedimentale e deliberativa dell'ente deve necessariamente conformarsi a tali norme.
Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune determina direttamente ed amministra liberamente le proprie entrate.
Art. 5
Finalità del Comune

Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità "Campobellese", ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio economiche; opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della comunità e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, in forma singola e associata, all'attività politico-amministrativa.
Il Comune, con il concorso di soggetti pubblici e privati, in un ambito di efficace programmazione, provvede all'istituzione di servizi ed attività rivolte a soddisfare bisogni sociali e a valorizzare e tutelare, nel rispetto delle leggi vigenti, la vita e la dignità della persona e la comunità di Campobello di Licata in generale.
Il Comune persegue l'obiettivo della tutela e della valorizzazione di ogni bene naturale, culturale ed ambientale presente nel territorio.
Il Comune opera, anche in collaborazione con il volontariato ed il mondo del lavoro, per eliminare ogni forma di emarginazione e favorire l'integrazione sociale.
Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la realizzazione delle pari opportunità per tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il Comune incoraggia l'impresa in tutte le sue forme, riconoscendo il valore della libera iniziativa come strumento di promozione, sviluppo sociale e produttivo e di valorizzazione della personalità e creatività umana.
Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura burocratica organizzata in settori, servizi e unità, disciplinati dal relativo regolamento.
Art. 6
Territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

Il territorio del Comune, su cui è insediata la comunità di Campobello di Licata, confina a nord con Canicattì, a sud con Licata, a ovest con Naro e a est con Ravanusa ed è situato a metri 328 sul livello del mare.
Le eventuali modifiche dei confini territoriali del Comune o della sua denominazione sono disposte con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione. La popolazione del Comune è consultata in merito mediante referendum.
La sede del Comune, dove si riuniscono la giunta, il consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede, è fissata con delibera del consiglio comunale.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Campobello di Licata" e con lo stemma approvato nei modi di legge.
Lo stemma è così blasonato: "D'azzurro, a tre torri al naturale, merlate alla ghibellina aperte e finestrate del campo, poste a 1,2 e sormontate, ciascuna da una stella d'argento. Ornamenti esteriori da Comune".
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con decreto reale del 12 marzo 1931.
Il gonfalone è della forma prescritta, avente il Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato nello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Campobello di Licata".
Le parti di metallo ed i nastri sono argentati; l'asta verticale è di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale.
Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri sono tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dalla polizia municipale.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 7
Sigillo (bollo)

Il Comune di Campobello di Licata ha un proprio sigillo (bollo) recante lo stemma.
La riproduzione di tale stemma sugli atti e documenti deve essere indelebile.
Art. 8
Albo pretorio ed informazione

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o sia sottoposto a tale forma di pubblicità.
Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 9
Definizione

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il presidente del consiglio, la giunta comunale, il sindaco.
Il consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il presidente del consiglio è organo monocratico, rappresenta, convoca e presiede il consiglio ed esercita le funzioni previste dall'art. 20 della legge regionale 7/92.
La giunta comunale è organo collegiale che collabora con il sindaco nella amministrazione dell'ente.
Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e autorità sanitaria.
Capo II
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10
Elezione

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare, espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surrogazione, dall'adozione della relativa deliberazione.
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per nominare il commissario ad acta.
Art. 11
Funzioni

Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari; impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità; ispira la propria azione al principio di solidarietà e giustizia.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale ed europea.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Art. 12
Competenze (attribuzioni)

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la fissazione dei criteri generali riguardanti la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
d)  le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e ai servizi a carattere continuativo;
k)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.
Art. 13
Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, hanno diritto di ottenere dai capi settore e dai responsabili dei servizi del Comune, nonché dai responsabili delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie o informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Alle richieste dei consiglieri può essere opposto il segreto d'ufficio solo nei casi espressamente previsti dalla legge. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno nelle forme definite dall'apposito regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
La decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari è regolata dall'art. 173 dell'O.REE.LL. Le giustificazioni devono essere rese al segretario generale. La proposta di decadenza avanzata da almeno un consigliere comunale, deve essere notificata all'interessato nei modi di legge. Il consiglio comunale non può dichiarare la decadenza se non dopo trascorsi 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica, al fine di permettere al consigliere interessato di presentare le proprie giustificazioni. La decadenza dei consiglieri è deliberata dal consiglio comunale.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
I consiglieri dopo la convalida devono dichiarare la propria situazione reddituale, che deve essere aggiornata annualmente.
E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza).
Art. 14
Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
L'esecutività della decadenza del consigliere impone la contestuale adozione della deliberazione di surroga.
Art. 15
Presidente del consiglio

Il presidente del consiglio è eletto dal consiglio comunale nei modi previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
Il presidente del consiglio è organo monocratico. Egli rappresenta, convoca e presiede il consiglio comunale e la conferenza dei capigruppo ed esercita le funzioni previste dall'art. 20 della legge regionale n. 7/92 ed in particolare dirama gli avvisi di convocazione del consiglio. Per l'espletamento delle sue funzioni, il presidente si avvale della collaborazione dei funzionari dei vari settori e del segretario generale. Il sindaco provvede al assegnare al presidente del consiglio un dipendente con la qualifica non inferiore ad assistente amministrativo.
Art. 16
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi e di ciò danno comunicazione al presidente del consiglio designando contestualmente il consigliere capogruppo; qualora non sia esercitata tale facoltà e prima della designazione, i gruppi sono quelli riferibili alle liste di consiglieri comunali della consultazione elettorale e i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento del consiglio comunale prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni e disciplina la costituzione dei gruppi consiliari. Il consiglio comunale per favorire il migliore esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari esercita le proprie funzioni tramite il presidente che convoca la conferenza dei capigruppo per sentirli sull'ordine dei lavori e discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Non può darsi luogo a costituzione di gruppo consiliare, i cui componenti siano inferiori a 2. Apposito regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale.
Art. 17
Sessioni e convocazioni

Il consiglio è convocato in modo che sia prevista, in caso di non esaurimento di tutti gli argomenti, la prosecuzione in uno dei giorni successivi.
La conferenza dei capigruppo, di concerto con il presidente del consiglio, può proporre semestralmente il programma delle convocazioni consiliari, fatte salve comunque le adunanze consiliari straordinarie e straordinarie e urgenti.
L'avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi straordinari e urgenti, basta che l'avviso contenente l'ordine del giorno sia notificato 24 ore prima.
Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali siano iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° comma, lett. b), come recepita con legge regionale n. 48/91 come modificate dall'art. 5, 5° comma, della legge n. 127/97.
Il consiglio comunale è convocato in via straordinaria o in via straordinaria ed urgente quando ciò sia richiesto dal sindaco, dalla giunta o da almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati. La convocazione in via straordinaria deve avvenire obbligatoriamente entro 10 giorni dalla richiesta formalmente comunicata, mentre la convocazione in via straordinaria e urgente entro le 48 ore.
Il consiglio comunale è convocato con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
Art. 17 bis
Sedute del consiglio comunale

Il consiglio comunale si riunisce validamente e può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non disponga di una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, con l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:
a)  i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e che si allontanano dalla sala, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;
b)  i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
Il consiglio delibera solo su proposte iscritte all'ordine del giorno, nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi di cui la legge richiede una maggioranza speciale.
Le sedute del consiglio sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare "implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone", in tal caso anche la votazione è segreta oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
Art. 18
Deposito delle proposte di deliberazioni

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio comunale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati, presso la segreteria generale, almeno tre giorni prima dell'adunanza, pena il ritiro del punto stesso, gli atti debbono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Art. 19
Segretario temporaneo

In caso di vacanza, assenza o impedimento il segretario comunale è sostituito dal vice segretario comunale.
Art. 20
Sedute pubbliche e segrete

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dal regolamento.
La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
Chi presiede le adunanze del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
Il presidente ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale.
Il presidente può nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dalla sala del consiglio chiunque sia causa di disordine, compresi i consiglieri comunali.
Art. 21
Numero legale

Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati al Comune.
Nel caso in cui nel giorno fissato non si raggiunga il numero legale per la validità della seduta, il consiglio comunale siede in seconda convocazione nel giorno successivo e delibera validamente con la presenza di due quinti dei consiglieri assegnati.
Art. 22
Votazione

I consiglieri votano di norma in modo palese.
Le deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto.
Sono ritenute valide le sole deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Art. 23
Astensioni dalle deliberazioni e dalla partecipazione a servizi ed appalti

I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie o di enti da loro amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; l'obbligo di astenersi per i consiglieri vale anche quando si tratta d'interessi loro propri, o d'interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.
Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
I consiglieri comunali si astengono inoltre dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni o diritti, forniture od appalti di opere, nell'interesse di enti cui appartengono, o che sono soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
Art. 24
Processi verbali

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario; debbono riportare ciò che è giuridicamente rilevante.
Art. 25
Regolamento interno

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.
In particolare il regolamento disciplina:
a)  il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
b)  i casi in cui le sedute del consiglio non sono pubbliche;
c)  le modalità di convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori e delle deliberazioni di consiglio;
d)  le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
e)  gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi e di cui fa parte.
Capo III
Giunta comunale
Art. 26
Giunta comunale

La giunta è l'organo di governo del Comune.
Essa collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
Sono riservate alla giunta le deliberazioni per le materie che concernono:
a)  acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
b)  contributi,
c)  assunzioni, stato giuridico ed economico del personale, nonché pagamenti di indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
d)  ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 27
Composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori nominati dal sindaco stesso, tra i cittadini dell'Unione Europea, o italiani residenti all'estero, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Ad uno di essi il sindaco attribuisce la funzione di vice sindaco.
Art. 28
Nomina degli assessori

I componenti della giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione.
Entro 10 giorni dall'insediamento della giunta il sindaco dà notizia della composizione di essa al consiglio comunale.
Art. 29
Decadenza della giunta

Le dimissioni del sindaco sono irrevocabili e comportano la decadenza della giunta e del consiglio comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate allora dai commissari nominati ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 30
Sostituzione dei singoli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, darne notizia al consiglio comunale.
Art. 31
Funzionamento, adunanze e deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni della giunta comunale è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
La proposta si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il segretario generale partecipa alle sedute della giunta comunale. In caso di assenza o di impedimento e, ogniqualvolta sia necessario, il segretario generale sarà sostituito dal vice segretario.
Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Le deliberazioni adottate dalla giunta comunale contestualmente all'affissione all'albo pretorio sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
Art. 32
Processi verbali

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario; debbono indicare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
I processi verbali sono firmati dal presidente, dal segretario generale e dall'assessore anziano.
Ogni componente ha diritto che si faccia verbalizzare il suo voto e i motivi del medesimo e di chiedere le opportune rettificazioni.
Art. 33
Regolamento interno

La giunta comunale, dopo la sua nomina, può formulare un regolamento interno per il suo funzionamento che sarà adottato in forza dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91.
Capo IV
Il sindaco
Art. 34
Funzioni

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, è l'organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni di interesse statale.
Il sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
Il sindaco ogni sei mesi presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.
Art. 35
Entrata in carica del sindaco

Il sindaco entra in carica dal momento della proclamazione e presta giuramento in conformità all'art. 4, comma 1, della legge n. 127/97.
Art. 36
Distintivo del sindaco

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 37
Competenze

Il sindaco capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza della giunta, di sovrintendenza sull'attività e sull'organizzazione del Comune, con potestà di impartire direttive agli organi di amministrazione e burocratici per una corretta gestione dell'ente, la sua vigilanza e controllo.
In particolare:
a)  rappresenta il Comune;
b)  convoca e presiede la giunta;
c)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
d)  assegna i compiti ed impartisce direttive al segretario generale e, se istituito, al direttore generale;
e)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
f)  mantiene l'unità d'indirizzo politico amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, garantendo l'attuazione del suo programma politico e delle deliberazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica;
g)  stabilisce gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, nonché di apertura al pubblico degli uffici comunali;
h)  verifica che l'attività degli organismi promossi dal Comune, o di cui questo fa parte, si conformi agli indirizzi deliberati dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze;
i)  emana circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali;
j)  esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
Il sindaco è sostituito dal vice sindaco in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano di età.
Le dimissioni, impedimenti permanenti, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, comportano la decadenza della giunta e del consiglio comunale. In tali casi le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono temporaneamente esercitate da commissari nominati ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli EE.LL., approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 38
Deleghe del sindaco agli assessori quale organo del Comune

Il sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
Agli assessori sono delegate funzioni di indirizzo e di controllo e ne assumono la relativa responsabilità; può altresì essere delegata loro la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega.
Le deleghe sono conferite per settori organici di materie.
Il sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici, delegati ai singoli assessori, assumendoli direttamente.
Art. 39
Deleghe del sindaco, quale organo dello Stato, agli assessori e ai dipendenti

Il sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale di Governo agli assessori, a dipendenti del Comune nei limiti consentiti dalla legge.
Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o impedimento del sindaco le sue funzioni sono svolte dal vice sindaco; e in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore anziano.
L'atto di delega è comunicato agli organi competenti.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 40
Comitato utenti

I regolamenti che disciplinano l'erogazione di servizi comunali a domanda individuale, aventi rilevanza imprenditoriale, possono prevedere l'istituzione di un Comitato utenti con funzione consultiva sugli indirizzi gestionali e le prestazioni erogati con il servizio.
Art. 41
Associazionismo

Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale indicati dal presente statuto; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo statuto.
Alle libere forme è riconosciuto il diritto:
a)  di presentare istanze, petizioni e proposte;
b)  di accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa.
Le associazioni possono essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi eventualmente istituiti dal Comune per il controllo dei servizi pubblici.
Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, assegna contributi od altri ausili finanziari ai soggetti di cui al presente articolo e al successivo articolo, che agiscono nel settore dell'assistenza, della cultura, della protezione dell'ambiente, dello sport, della sanità, del tempo libero e dell'educazione, nonché di altri servizi di interesse collettivo, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento e sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.
Art. 42
Registro dell'associazionismo

Per una migliore conoscenza della realtà sociale, per il coordinamento delle attività e per la possibilità di gestione dei servizi pubblici o di pubblica utilità, può essere istituito il registro delle associazioni, degli enti morali, delle cooperative, delle società sportive e delle libere aggregazioni aventi le finalità dell'articolo precedente.
Art. 43
Le iniziative e le proposte popolari

Tutti i cittadini hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte agli organi comunali su materie di competenza di questi ultimi, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
La giunta o il consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in modo chiaro con atto motivato sulle predette istanze, petizioni o proposte, entro 30 giorni dalla loro presentazione.
Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente, potrà rivolgersi ad altro organo, diverso da quello inadempiente.
Le istanze con le quali possono essere richiesti provvedimenti amministrativi e le petizioni dirette ad esporre Comuni necessità o determinati problemi locali debbono essere redatte in forma scritta, contenere in modo chiaro l'argomento che deve essere di competenza giuridica del Comune.
Tutte le istanze, le proposte e le petizioni altresì, debbono essere regolarmente sottoscritte.
Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta, a cura degli uffici competenti.
Delle istanze proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
Art. 44
Il referendum consultivo

E' previsto referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini residenti. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta nei modi previsti dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali. Hanno diritto al voto tutti i residenti che hanno compiuto la maggiore età alla data della consultazione, anche se non in possesso della cittadinanza italiana. Sono esclusi dal voto coloro che hanno perso i diritti civili. I cittadini richiedenti dovranno nominare un comitato promotore formato da un presidente e da quattro componenti. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
La proposta di referendum deve essere presentata al sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, la discute in giunta e poi l'affida all'apposita commissione di nomina consiliare, che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro i 20 giorni successivi.
Il sindaco, il consiglio comunale o la giunta possono adottare provvedimenti attinenti l'oggetto del referendum volte a soddisfare le esigenze dei promotori. In tal caso sentiti questi ultimi sulle proposte formulate dagli organi competenti è possibile evitare il referendum, tuttavia nel caso di disapprovazione della proposta da parte dei promotori è indetto comunque il referendum popolare.
E' sempre possibile l'indizione del referendum consultivo da parte del consiglio comunale con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Il consiglio comunale delibera l'indizione dei referendum nei 30 giorni successivi.
Il referendum, qualora nulla osti, deve essere indetto dal sindaco entro 90 giorni dall'esecutività della delibera d'indizione. Il referendum è valido se partecipano al voto il 50% + 1 degli aventi diritto.
Per le procedure delle votazioni si seguono quelle relative alle consultazioni referendarie nazionali.
All'onere finanziario per le spese comportate dai referendum, l'amministrazione dovrà far fronte con le proprie entrate.
Art. 45
Effetti del referendum

Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, l'organo competente delibera sull'og getto dello stesso, in conformità ai risultati della consultazione referendaria.
Art. 46
Diritti di informazione e di accesso

Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
Tale diritto è disciplinato da apposito regolamento che determina i dati da rendere pubblici mediante notiziari e pubblicazioni periodiche, in modo da assicurare anche la trasparenza delle conseguenze economico finanziarie dell'attività.
Il Comune assicura mezzi e strutture per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso.
Titolo IV
UFFICI - SERVIZI - PERSONALE
Art. 47
Principi dell'azione amministrativa

L'attivita del Comune è attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
b)  analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
e)  massima flessibilità delle strutture e del personale.
Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono individuate dal regolamento dei servizi e degli uffici.
Sempre con regolamento si potranno istituire uffici di staff per gli organi politici, utilizzando anche collaboratori esterni, come previsto dall'art. 6 della legge n. 127/97, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 48
Il segretario generale

Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli organi del Comune nell'azione amministrativa. In particolare:
a)  fornisce assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta;
c)  roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d)  esercita, inoltre, qualsiasi altra funzione che gli venga espressamente attribuita dal sindaco.
Al segretario può essere affidata anche la funzione di direttore generale nel rispetto degli indirizzi del consiglio, degli obiettivi strategici e delle determinazioni della giunta e del sindaco dal quale dipende funzionalmente.
Art. 49
Il vice segretario

Il Comune ha un vice segretario che coadiuva il segretario generale e ne svolge le funzioni in tutti i casi di sua vacanza, assenza o impedimento.
E' preposto al coordinamento del settore affari generali e servizio segreteria.
I requisiti per la nomina sono previsti dalla normativa vigente.
Art. 50
Organizzazione degli uffici

L'ente è organizzato in settori, servizi ed uffici o unità operative. Le loro articolazioni sono disciplinate dall'ap posito regolamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
Art. 51
Attribuzione dei capi settore

Ai responsabili di settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)  gli atti a essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
Art. 52
Attribuzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici o U.O.

I responsabili di Servizio, di ufficio o di unità operativa assicurano, sotto la direzione dei responsabili di Settore, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui, al miglior livello di efficienza e di efficacia, gli indirizzi generali espressi dall'amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento dell'ufficio cui sono preposti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del Settore di cui fanno parte.
Le figure di cui al superiore comma assumono responsabilità, di rilevanza interna, dei procedimenti loro assegnati con provvedimenti a carattere generale o speciale del capo settore. Tali responsabilità possono assumere anche rilevanza esterna.
Art. 53
Centri di responsabilità

Per ogni attività, progetto, programma e per quegli uffici che all'interno della struttura organizzativa di appartenenza godono di un ambito di autonomia, è individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "Centro di responsabilità";
Il "centro di responsabilità" risponde della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Può essere "responsabile di procedimento" per la fase istruttoria delle pratiche ricadenti nell'ambito della sua competenza.
Art. 54
Incarichi di direzione e collaborazione

Il sindaco conferisce ai dipendenti comunali in possesso dei requisiti richiesti per l'assolvimento dell'incarico, le funzioni di direzione ed individua i centri di responsabilità.
Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97. Questi incarichi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
Il loro rinnovo in caso di nomina per periodi inferiori, o l'interruzione anticipata sono disposti con provvedimento del sindaco.
La copertura dei posti, previsti nella dotazione organica e relativi all'area direttiva (funzionari ed istruttori direttivi), può avere luogo anche mediante contratto a tempo determinato di diritto privato secondo i termini previsti dalla legislazione vigente.
Per il conseguimento di obiettivi predeterminati il sindaco può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale stipulando apposite convenzioni a termine.
Art. 55
Responsabili di servizi con funzioni di direzione

Ai responsabili di servizi con funzione di direzione sono attribuiti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico ed in particolare:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c)  la stipula dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti autorizzazione, o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)  ogni altro atto che venga espressamente attribuito dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, dal sindaco.
Art. 56
Conferenza dei responsabili apicali

Per un miglior esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei responsabili apicali, presieduta e diretta dal segretario generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario generale e per i funzionari responsabili apicali, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Quando se ne ravvisa la necessità, alla conferenza possono partecipare gli istruttori direttivi, al fine di un coinvolgimento di tutti coloro che sono preposti alla gestione dell'ente con compiti di responsabilità diretta.
Art. 57
Qualificazione professionale, informatizzazione servizi

Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale.
Per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti comunali, organizza corsi e conferenze di aggiornamento nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente e provvede a far partecipare i dipendenti a seminari, convegni, brevi corsi che si svolgano in Italia o all'estero.
Il Comune determina annualmente nel bilancio preventivo le risorse finanziarie da destinare alla formazione del personale.
Il Comune svolge i servizi comunali con sistemi informatici e telematici e facilita le modalità di accesso degli utenti.
Art. 58
Relazioni sindacali

I lavoratori del Comune hanno diritto ad organizzarsi sindacalmente ed a svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro e di pubblicizzare in apposite bacheche o a mezzo stampa tutte le relative iniziative.
Il Comune considera le relazioni sindacali strumento di verifica ed adeguamento dell'organizzazione del lavoro e favorisce lo sviluppo della contrattazione decentrata anche, ove consentito dall'ordinamento, in sostituzione della contrattazione nazionale.
Art. 59
Servizi pubblici locali

I servizi pubblici e di pubblica utilità sono gestiti e organizzati per consentire il massimo soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la effettiva accessibilità, il diritto di informazione, standard quantitativi e qualitativi adeguati.
I servizi sono gestiti nelle forme di legge, secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità; possono essere gestiti in collaborazione con soggetti pubblici e privati tramite convenzione; possono inoltre essere oggetto di accordi di programma con altri enti.
Art. 60
Forme di gestione

Il consiglio comunale, all'atto della istituzione o assunzione di un pubblico servizio, ne determina la forma di gestione, sulla base di una valutazione tecnica ed economica che assicuri una congrua comparazione tra le forme di gestione, in relazione alle finalità e caratteristiche del servizio stesso, ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91 e secondo i principi e criteri di cui all'articolo precedente.
Art. 61
Orari

Gli orari dei servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, sono determinati con prioritario riguardo alle esigenze degli utenti.
Art. 62
Diritti degli utenti

Gli utenti hanno diritto di essere informati sulle condizioni di svolgimento del servizio e sulle modalità di accesso al medesimo. Esercitano inoltre, in questa qualità, i diritti di partecipazione riconosciuti al titolo III.
L'esercizio dei diritti degli utenti è assicurato in eguale modo, indipendentemente dalla forma di gestione del servizio. Gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti dei servizi ed i disciplinari dei servizi in concessione, devono prevederne le modalità di erogazione.
Art. 63
Servizi in economia

L'assunzione e la gestione di servizi in economia è disciplinata da apposito regolamento.
Art. 64
Servizi in concessione

Le imprese concessionarie di servizi sono scelte con procedimenti concorsuali.
Il disciplinare di concessione determina i rapporti tra l'amministrazione ed il concessionario ed in particolare le modalità di verifica del rispetto del livello delle prestazioni, dei risultati, dei costi e dei vantaggi conseguiti.
Art. 65
Aziende speciali e istituzioni

Le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91, sono costituite con l'approvazione di appositi regolamenti che determinano le finalità e gli indirizzi, le modalità di approvazione degli atti fondamentali, di vigilanza e di verifica dei risultati della gestione e ne disciplinano tutti gli aspetti fondamentali di funzionamento.
Art. 66
Organi delle aziende speciali e delle istituzioni

Il consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni ed il suo presidente sono nominati dal sindaco.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e in ogni caso non può superare il mandato del sindaco. Può essere revocato, in toto od in parte, anticipatamente e dallo stesso organo che lo ha nominato.
Nel caso di cessazione per morte o dimissioni, il sindaco, entro quarantacinque giorni dalla vacanza, provvede alla sostituzione dei singoli consiglieri o del presidente.
Art. 67
Gestione finanziaria delle aziende speciali e delle istituzioni

Le aziende e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 67 bis
Società per azioni ed a responsabilità limitata

Per alcuni servizi pubblici locali da gestire in forma imprenditoriale, possono essere costituite dal Comune sia delle società per azioni sia delle società a responsabilità limitata. Il Comune, laddove ne ravvisi la necessità, può acquistare partecipazioni in società già esistenti per svolgere servizi pubblici.
Art. 68
Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, il Comune può stipulare, con altri enti pubblici territoriali, apposite convenzioni o accordi di programma che devono stabilire fini, durata e forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 69
Autonomia finanziaria

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi.
La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, viene determinata con l'adozione di un apposito regolamento.
La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possono derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzioni in rapporto al grado di utilità diretta conseguita dai medesimi.
Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o all'istituzione e gestione di servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.
Con deliberazione della giunta comunale, nel rispetto delle disposizione legislative, viene determinata la misura della compartecipazione degli utenti alla realizzazione delle opere o interventi, nonché l'istituzione e gestione dei servizi ed i termini di decorrenza delle tariffe e delle loro variazioni.
Art. 70
Regolamento di contabilità

Il regolamento di contabilità, in conformità alla legge dovrà, tra l'altro, disciplinare:
a)  la formazione e la gestione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b)  la rilevazione, la documentazione e la gestione dei beni patrimoniali;
c)  l'attività dei revisori dei conti e le modalità di collaborazione con il consiglio comunale.
Art. 71
Controllo di gestione

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ed accertare periodicamente:
a)  la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b)  la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c)  il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività svolta;
d)  l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.
Art. 72
I Revisori dei conti

Il consiglio comunale elegge, con le modalità stabilite dalla legge, i revisori dei conti.
Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso, il più ampio, agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
I revisori collaborano con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine, su richiesta, partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e a quelle della giunta, esercitando le facoltà previste dalla legge.
Ai revisori è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della medesima.
I revisori, redigendo apposita relazione, rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, alle risultanze di gestione.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 73
Efficacia dello statuto

Il presente statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 74
Interpretazione

Lo statuto comunale è fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi della legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 ed alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.
Art. 75
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore nel trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Provincie regionali, istituito presso l'Assessorato regionale enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Art. 76
Difesa dello statuto

Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo, giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
Nuovo testo approvato con deliberazioni consiliari nn. 112 del 6 novembre 1998, 116 del 20 novembre 1998, 122 del 30 novembre 1998 e n. 3 del 14 gennaio 1999, resa esecutiva dal Co.Re.Co., sezione centrale, l'11 febbraio 1999 con decisione n. 1210/826.
(99.18.851)




Statuto del Comune di Nicosia. Modifica



Con deliberazione consiliare n. 95 del 10 novembre 1998, approvata dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, nella seduta del 29 dicembre 1998 con dec. n. 9386/8836, è stato modificato l'art. 8, comma 10, lett. a) e d), dello statuto del comune di Nicosia, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 18 febbraio 1995, nella maniera che segue:
-  lett. a): età non inferiore ai 35 anni;
-  lett. d): iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 3 anni o essere magistrati, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche in pensione.
(99.16.731)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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