REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MAGGIO 1999 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 10 marzo 1999.
Programma regionale agrituristico 1998/2000 e sua articolazione in piani annuali - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 11 maggio 1999.
Rideterminazione degli importi degli assegni spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro istituiti nell'esercizio 1998 e da istituire a decorrere dall'1 gennaio 1999  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 28 aprile 1999.
Rettifica del decreto 12 ottobre 1998, concernente incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997  pag.


DECRETO 4 maggio 1999.
Ammissione con riserva della dott.ssa Anfuso Anna Maria nella graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997.  pag.


DECRETO 10 maggio 1999.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 1999.   pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di Pantelleria.   pag.


DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Monte S. Calogero, ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Sciara  pag. 15 

DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Fiumedinisi e Monte Scuderi, ricadente nel territorio dei comuni di S. Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala, Alì, S. Pier Niceto e Monforte S. Giorgio  pag. 22 


DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Serre della Pizzuta, ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi  pag. 29 


DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Laghetti di Marinello, ricadente nel territorio del comune di Patti.   pag. 35 


DECRETO 12 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 42 


DECRETO 12 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Paternò  pag. 44 


DECRETO 12 aprile 1999.
Rilascio del nulla osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica nel comune di Messina  pag. 44 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 9 marzo 1999.
Revoca alla ditta Riolo e Messina del contributo per la ristrutturazione di un vecchio immobile da destinare a turismo rurale ed assegnazione della stessa somma all'azienda agricola Galvagno Sebastiano  pag. 45 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA emessa il 9 dicembre 1998 dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Sottile Sebastiano ed altri contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ed altro   pag. 46 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento alla società a r.l. Italian Feed, con sede in Alcamo, dell'idoneità per la fabbricazione di miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere  pag. 52 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo  pag. 52 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 13-27 giugno 1999. Revoca delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca e di Bagheria e del consiglio circoscrizionale di Aspra  pag. 52 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di Vizzini.  pag. 52 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 1999 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30  pag. 52 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 1999  pag. 55 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Sant'Antonio a r.l., con sede in Caltagirone  pag. 59 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Torregrotta  pag. 59 
Nulla osta alla ditta Sicilgesso S.p.a., con sede in Calatafimi, per il rinnovo dell'autorizzazione di una cava di gesso  pag. 59 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.   pag. 59 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 12 aprile 1999, prot. n. 4414.
Disposizioni impartite con la circolare 2 giugno 1997, n. 1. Chiarimenti  pag. 60 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 343.
Iscrizione nelle liste di collocamento, nella lista regionale di mobilità ed inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche. Modalità operative  pag. 60 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, recante: «Istituzione delle Unità sanitarie locali».

Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali».

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Butera.
Statuto del comune di Campobello di Licata.
Statuto del comune di Nicosia - Modifiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 10 marzo 1999.
Programma regionale agrituristico 1998/2000 e sua articolazione in piani annuali - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 dell'1 marzo 1999: «Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 - Programma regionale agrituristico 1998/2000 e sua articolazione in piani annuali»;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 33 dell'1 marzo 1999 attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto conseguentemente di dovere procedere all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33 dell'1 marzo 1999 citata:

Decreta:


Articolo unico

E' emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 33 dell'1 marzo 1999: «Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 - Programma regionale agrituristico 1998/2000 e sua articolazione in piani annuali».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 10 marzo 1999.
  CAPODICASA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 aprile 1999.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 169.
SCHEMA DI PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO 1998/2000
E SUA ARTICOLAZIONE IN PIANI ANNUALI

Relazione introduttiva
Il fenomeno del turismo verde, in tutte le sue innumerevoli sfaccettature, sembra vivere un momento particolarmente felice non soltanto in Italia ma anche nel mondo e, secondo gli ultimi dati disponibili, nel 1997 ha interessato ben 2,5 milioni di presenze in Italia e ben 42 milioni in Europa; inoltre gli operatori del settore indicano per il 1998 uno sviluppo della domanda di quello che già la stampa chiama turismo naturalistico.
Anche la Sicilia ha potuto beneficiare in parte di questo incremento, anche se si deve sottolineare che gli operatori del settore in questi anni non hanno avuto particolari agevolazioni dal settore pubblico regionale.
Molto interessante, a tal riguardo, risulta conoscere quanto verificatosi a partire dal 1994, anno di emanazione della legge regionale n. 25/94, finalmente varata dopo un lunghissimo periodo di attesa ed in grande ritardo rispetto ad altre regioni.
Nel 1994 la legge non riuscì ad operare in quanto la commissione, che avrebbe dovuto preparare il programma triennale, non venne resa operante se non a fine anno; pertanto le somme stanziate finirono in economia di bilancio.
Nell'anno seguente, il 1995, ben 9,8 miliardi stanziati per l'attuazione dei benefici previsti dalla legge non poterono essere utilizzati a causa di una controversia con la C.E.
Nel 1996, per gran parte dell'anno, non si potè procedere a spendere gli stanziamenti previsti, se non a partire dal mese di ottobre, essendo pervenuta in questo mese la decisione dell'U.E. che ne consentiva la spesa.
Fortunatamente, però, il settore non restò inoperoso perché la Misura 9.4 del P.O.P. 1994/99, che prevedeva, comunque, interventi in favore dell'agriturismo, ha consentito i necessari finanziamenti.
In sostanza, dal punto di vista dei contributi da erogare, la legge non ha operato se non in misura modesta ed in particolare soltanto negli ultimi tempi.
Finalmente nel 1998 l'Amministrazione ha provveduto a modificare la scheda tecnica relativa alla Misura 9.4 del P.O.P. 1994/99 che ha risolto i problemi fin qui enunciati e si pone ad essere strumento efficace per lo sviluppo dell'agriturismo in Sicilia.
E' venuto, in tal modo, a mancare la cognizione della risposta alla legge ed al programma da parte degli operatori del settore, risposta che avrebbe dovuto costituire la base per l'elaborazione del secondo schema di programma.
Questo, infatti, avrebbe dovuto avere come presupposto proprio i dati ricavati dalla risposta degli operatori, da utilizzare al fine di comprendere se le linee programmatiche del primo programma erano state rispettate o se si erano verificate discordanze tra le idee ed azioni previste e gli interventi degli operatori.
Inoltre, anche nel campo del coordinamento delle azioni promozionali, i singoli Assessorati hanno operato, per quel poco fatto, in completa autonomia ed in ogni modo senza coordinarsi, come prescrive la legge, con la commissione agrituristica.
In definitiva, l'impostazione dello schema del secondo Programma regionale agrituristico non può ignorare quanto accaduto negli anni precedenti in cui, in estrema sintesi, la legge n. 25/94 non ha operato se non in misura estremamente modesta.
Inoltre, va ricordato che negli anni trascorsi si è avuta una notevole mole di imput legislativi, specie da parte dell'U.E., in tema di sviluppo rurale e, all'interno di tale tematica, sul turismo rurale.
In modo particolare vanno sottolineati gli aspetti legati ai concetti di turismo rurale e di agriturismo e, sinteticamente, va ricordato a tal proposito che per l'U.E. questi possono essere considerati come sinonimi in quanto concettualmente esprimono "vacanze svolte in località rurali".
Di contro, in Italia, e quindi in Sicilia, le due attività sono distinte ed inoltre l'agriturismo è considerato un'attività agricola (accessoria alla coltivazione ed all'allevamento); il che comporta che il turismo rurale viene ad essere escluso dai benefici della legge n. 25/94, mentre ha potuto giovarsi delle provvidenze della Misura 2.3.
Va tuttavia precisato che, in una certa misura, la legge n. 25/94 ha operato soprattutto per quanto riguarda il rilascio dei nulla-osta; infatti ne sono stati rilasciati n. 360, distribuiti tra le diverse provincie nel modo seguente:
-  Agrigento      13 
-  Caltanissetta      15 
-  Catania      57 
-  Enna      22 
-  Messina      107 
-  Palermo      60 
-  Ragusa      32 
-  Siracusa      30 
-  Trapani      24 

Obiettivi e riferimenti della legge
Il programma scaturisce ad opera della Commissione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 25/94 e deve naturalmente muoversi nell'ambito dei criteri previsti dal successivo art. 19. In virtù di questo, ricordiamo che la legge stabilisce che il programma, a piani annuali, debba:
-  definire gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità;
-  contenere la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico;
-  contenere i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico, avuto riguardo alle tipologie di attività agrituristica ed alle loro caratteristiche.
Il programma stesso, inoltre, deve muoversi secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge nella parte che prevede i seguenti punti:
-  favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
-  agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita;
-  valorizzare e recuperare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
-  concorrere alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio e promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
-  favorire il rapporto fra città e campagna;
-  ampliare la stagionalità dell'offerta agrituristica;
-  promuovere iniziative mirate al recupero ed alla valorizzazione di tutte le risorse ed il recupero del patrimonio viario tradizionale come sentieri e trazzere.
Criteri di priorità
Si ritiene che la determinazione delle priorità dovrà essere data in base ai risultati ottenuti grazie alla Misura 9.4, sia per la realizzazione di un tessuto congruo di aziende, sia per la realizzazione di quella rete di servizi e studi di valutazione, sempre previsti dalla misura, che contribuiranno a creare un sistema agrituristico siciliano.
Indicazione di singole zone di interesse agrituristico
Nel primo programma venivano indicati soltanto dei criteri generali da prendere come base per giungere ad una zonizzazione. Partendo da questi si ritiene che oggi si possano indicare più concretamente le aree di interesse per l'agriturismo grazie anche all'azione dei servizi di assistenza tecnica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dell'E.S.A., prevista dalla Misura 9.4 che prevedono l'indagine ed inventario dei siti e/o degli edifici a carattere agricolo di interesse storico, paesaggistico e tipologico utilizzabili a fini agrituristici.
Valutazione dei progetti
Nell'esame dei progetti si dovrà valutare la congruità degli stessi e la loro potenzialità di successo, anche relativamente all'ambito territoriale ed ambientale, ove gli stessi saranno realizzati, come ad esempio la realizzazione di una struttura ricettiva dotata di camere senza ristorazione ha senso in una zona costiera, o comunque antropizzata, ma non è ammissibile in zone interne lontane da centri abitati, dove o si offre anche il servizio di ristorazione, quanto meno gli ospiti soggiornanti, o si realizzano al posto delle camere appartamentini con angolo cottura.
Promozione e pubblicità
L'art. 13 della legge regionale n. 25/94 stabilisce che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di intesa con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle Province regionali, dagli Enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalità degli artt. 34 e 35 della legge regionale n. 46/67.
Ad oggi tale procedura non è stata seguita. E' fondamentale, per il futuro, che tale prassi sia percorsa.
L'Assessorato regionale del turismo inoltre, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede direttamente alla promozione in ambito ultraregionale ed in ambito regionale, anche tramite i soggetti sopra indicati.
Tale attività, pur nella piena autonomia dei soggetti in questione, deve tuttavia essere coordinata dal Programma regionale che a tal fine, in questa prima fase, si limita ad indicare i principali criteri a cui l'azione di promozione deve attenersi e che di seguito si riportano:
A)  contenere un collegamento con programmi ed iniziative turistiche con partecipazione a borse turistiche nazionali ed internazionali e ad organizzazioni di educational tours;
B)  prevedere l'istituzione di un work shop agrituristico internazionale in Sicilia;
C)  prevedere pacchetti integrati con facilitazioni per il viaggio;
D)  prevedere una estesa pubblicizzazione attraverso depliantes, filmati ed altro materiale audiovisivo informativo di itinerari turistici, culturali, gastronomici, folkloristici. Gli itinerari di cui sopra vanno preventivamente individuati attraverso uno studio;
E)  prevedere la pubblicazione di una guida a due binari, di cui uno contenente l'elenco delle aziende e l'altro gli itinerari in funzione delle loro caratteristiche;
F)  prevedere un interfacciamento informatico e telematico con agenzie di viaggio;
G)  prevedere l'informatizzazione del materiale attinente l'agriturismo;
H)  essere veicolo per la conoscenza dei prodotti agricoli tipici ai fini di una loro più ampia commercializzazione.
Si precisa che per i punti C), D), E), F), G), la Misura 9.4 ha previsto la loro realizzazione.
Iniziative da realizzare nel demanio regionale e/o nei parchi
La Regione deve favorire la fruibilità del demanio forestale e di altre terre pubbliche. In queste aree si ritiene che possano essere organizzati e creati dei servizi a supporto e valorizzazione del patrimonio naturalistico esistente.
In tutte queste situazioni va visto un collegamento con organizzazioni esistenti (tipo C.A.I. Touring, etc.) e la funzione pubblica potrà assumersi l'onere della predisposizione di sentieri lungo itinerari particolarmente interessanti, scelti di comune accordo, e la loro pubblicizzazione.
Sempre in queste aree va auspicato il recupero di eventuale patrimonio edilizio rurale da destinare ad alloggi per l'osservazione della natura (del tipo di quelli a cui il W.W.F. ha attribuito l'emblema Panda), il cui scopo è quello di sensibilizzare i turisti alla protezione delle ricchezze naturali ed a corredo di tali iniziative va prevista la creazione di adatto materiale illustrativo sulla flora e sulla fauna locali.
Articolazione in piani annuali
La scaletta del programma in piani annuali è così articolata:
-  1998: non essendo intervenuti nuovi elementi per la realtà strutturale dell'agriturismo siciliano, rispetto a quanto analizzato nel precedente programma, si dovranno favorire tutte le iniziative finanziabili dalla Misura 9.4 del P.O.P. 1994/99. Si dovranno mettere a punto le azioni previste dalla Misura 9.4 di pertinenza delle sezioni operative di assistenza tecnica e dell'E.S.A. Si dovranno sensibilizzare le organizzazione agricole e le associazioni agrituristiche, a presentare istanza per la realizzazione delle iniziative sempre previste dalla misura in argomento, di loro pertinenza. Si dovrà attenzionare al Governo regionale la necessità di fare approvare il D.D.L. sulla modifica della legge regionale n. 25/94;
-  1999: dovrà essere attivata un'azione di monitoraggio da parte della Commissione, per valutare la risposta degli operatori alle opportunità offerte dalla Misura 9.4. Si dovrà attivare una linea di comunicazione e collaborazione diretta fra le S.O.A.T., l'E.S.A. e la Commissione, per creare una sinergia che renda organica l'azione dei singoli soggetti. Dovrà essere valutato e valorizzato quanto realizzato dalle organizzazioni ed associazioni agrituristiche con la Misura 9.4. Entro il 1999 dovrà essere varata la nuova legge sull'agriturismo, senza la quale si rischierà di vanificare i risultati ottenuti con la Misura 9.4 che si esaurisce in tale anno;
-  2000: con l'inizio del nuovo secolo dovrà essere già messo a punto l'auspicato sistema integrato agrituristico. Si potrà censire e valutare il patrimonio di strutture e servizi esistenti; interpretare le tendenze di sviluppo. Questo, in pratica, è il vero punto d'inizio, la messa a regime del sistema: l'acquisizione dei dati dell'esistente e del suo progredire, il funzionamento delle relazioni e dei riscontri; il prodotto agrituristico dovrà essere conosciuto e conoscibile. Nel 2000 si dovranno gettare le basi per i successivi programmi facendo delle scelte di sviluppo, identificando i meccanismi che porteranno a qualificare il prodotto agrituristico siciliano.
(99.20.925)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 11 maggio 1999.
Rideterminazione degli importi degli assegni spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro istituiti nell'esercizio 1998 e da istituire a decorrere dall'1 gennaio 1999.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R. 18 aprile 1951, n. 25;
Visto il D.L.P.R. 31 ottobre 1951, n. 31;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17;
Vista la legge regionale 10 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 14, comma 3°, in base al quale l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione deve rideterminare con proprio decreto gli importi relativi ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione con riferimento alla data dell'1 gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 12 mesi precedenti;
Visto il decreto 20 marzo 1997, con il quale sono stati adeguati per l'anno 1997 gli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93 spettanti al direttore, all'aiuto istruttore e agli allievi, rispettivamente, a L. 82.980, L. 71.140 e L. 47.400;
Vista la nota prot. PA 2 del 7 aprile 1999, con la quale l'ISTAT, Ufficio regionale per la Sicilia, ha reso noto che la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita), calcolato per gli anni 1997 e 1998 è stata, rispettivamente, pari all'1,7% e all'1,8%;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti dal decreto del 20 marzo 1997, così come stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 25/93, alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT nella misura dell'1,7% per l'anno 1997, e l'1,8% per l'anno 1998, per i cantieri rispettivamente istituiti a far data dall'1 gennaio 1998 e da istituire a partire dall'1 gennaio 1999;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, relativamente ai cantieri istituiti nell'esercizio finanziario 1998 gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:
-  lavoratori disoccupati:  L.  48.200; 
-  direttore del cantiere:  L.  84.390; 
-  aiuto istruttore:  L.  72.350. 


Art. 2

Per i cantieri da istituire nell'esercizio finanziario 1999 gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:
-  lavoratori disoccupati:  L.  49.000; 
-  direttore del cantiere:  L.  85.900; 
-  aiuto istruttore:  L.  73.650. 

L'importo complessivo finanziabile per ogni cantiere è elevato da L. 169.700.000 a L. 172.700.000.

Art. 3

Le modalità ed i criteri applicativi dei predetti adeguamenti verranno stabiliti con apposita circolare assessoriale.
Palermo, 1 maggio 1999.
  PAPANIA 

(99.20.954)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 aprile 1999.
Rettifica del decreto 12 ottobre 1998, concernente incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 26568 del 12 ottobre 1998, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 7 novembre 1998 l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997;
Vista la nota n. 4801 del 10 dicembre 1998, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato e pubblicato con il citato decreto n. 26568 del 12 ottobre 1998, che il posto vacante a 12 ore nel presidio di continuità assistenziale di Giardinello, attribuibile al 2° semestre 1996, è da annullare in quanto inesistente;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione della rettifica conseguente alla suddetta segnalazione;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 26568 del 12 ottobre 1998, dall'elenco degli incarichi di continuità assistenziale attribuibili per il periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997 viene depennato il posto a 12 ore presso il presidio di Giardinello, di pertinenza dell'Azienda unità sanitaria locale di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 1999.
  SANZARELLO 

(99.20.940)
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DECRETO 4 maggio 1999.
Ammissione con riserva della dott.ssa Anfuso Anna Maria nella graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto n. 25329 del 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, supplemento ordinario n. 23 del 9 maggio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale di medicina generale valida per il 1997;
Visto il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 ottobre 1998, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997;
Visto il ricorso al TAR per la Sicilia proposto dalla dott.ssa Anfuso Anna Maria, notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 2 dicembre 1998 per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1997 nella parte in cui non include la ricorrente e per l'ammissione con riserva della ricorrente nella graduatoria regionale in questione;
Vista l'ordinanza istruttoria n. 6/99 pronunciata dal TAR in data 12 gennaio 1999 sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato con il sopracitato ricorso;
Vista l'ordinanza n. 393/99 del 22 febbraio 1999, depositata in segreteria il 23 febbraio 1999, pervenuta a questo Assessorato in data 11 marzo 1999 ed acquisita agli atti del gruppo 8° della 1ª Direzione in data 18 marzo 1999, con la quale il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla suddetta ordinanza provvedendo ad inserire con riserva la dott.ssa Anfuso Anna Maria nella graduatoria di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997, approvata in via definitiva con il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, è ammessa con riserva la dott.ssa Anfuso Anna Maria con punti 18,30, in ottemperanza all'ordinanza del TAR n. 393/99.

Art. 2

Il predetto sanitario andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 1999.
  SANZARELLO 

(99.20.939)
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DECRETO 10 maggio 1999.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'Accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 28739 del 21 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 23 aprile 1999, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 1999, con espressa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei relativi presidi da attivare per il corrente anno, non appena gli stessi fossero stati individuati dai competenti uffici;
Vista la nota prot. n. 4N39/0457 del 23 aprile 1999 del gruppo 39° I.R.S., relativamente alla comunicazione dei presidi di guardia medica turistica da attivare per il 1999, sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende unità sanitarie locali interessate;

Decreta:


Art. 1

Con allegato "A" al presente decreto è reso noto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 1999, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 2

Al fine di evitare disarmonie organizzative in sede di conferimento degli incarichi, le Aziende unità sanitarie locali interessate sono tenute a segnalare formalmente all'Azienda unità sanitaria locale capofila di Ragusa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i presidi di guardia medica turistica che eventualmente non potessero essere attivati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 1999.
  SANZARELLO 


Allegato A
ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE ESTIVE SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIANA



Azienda U.S.L.  Comune Località turistica Orario di atttività N. medici da incaricare 
N.1 AGRIGENTO  Sciacca Sciacca 8 - 20
  Menfi Portopalo 24 su 24
  Sambuca di Sicilia Adragna 8 - 20
  Sciacca S. Giorgio 8 - 20
  Ribera Secca Grande 24 su 24
  Cattolica Eraclea Eraclea Minoa 24 su 24
  Agrigento S. Leone 24 su 24
  Porto Empedocle Porto Empedocle 8 - 20
  Siculiana Siculiana 8 - 20
  Realmonte Realmonte 8 - 20
  Palma di Montechiaro Marina di Palma 24 su 24
  Licata Plaja 8 - 20
  Licata Mollarella 8 - 20
N. 2 CALTANISSETTA  Gela Macchitella 8 - 20
  Niscemi Vituso 8 - 20
  Butera De Susino - Falconara 8 - 20
N. 3 CATANIA  Nicolosi Nicolosi Nord 8 - 20
  Nicolosi Nicolosi Sud 8 - 20
  Trecastagni Trecastagni 8 - 20
  Pedara Pedara 8 - 20
  Viagrande Viagrande 8 - 20
  Catania Playa 8 - 20
  Acicastello Acitrezza 8 - 20
  Zafferana Etnea Zafferana Etnea 8 - 20
  Riposto Torre Archirafi 24 su 24
  Mascali Fondachello 24 su 24
  Calatabiano S. Marco 8 - 20
N. 4 ENNA  Enna Pergusa 8 - 20
  Piazza Armerina Piazza Armerina 8 - 20
N. 5 MESSINA  Taormina Taormina 8 - 20
  Giardini Naxos Giardini Naxos 8 - 20
  S.Alessio Siculo S. Alessio Siculo 8 - 20
  Letojanni Letojanni 8 - 20
  Rometta Rometta Marea 8 - 20
  Messina Rometta (Acqua Ladroni) 8 - 20
  Lipari Vulcano 8 - 20
  Furnari Tonnarella - 20
  Gioiosa Marea Gioiosa Marea 8 - 20
  Oliveri Oliveri 8 - 20
  Capo d'Orlando Capo d'Orlando 8 - 20
N. 6 PALERMO  Cefalù Cefalù 8 - 20
  Castelbuono Castelbuono 8 - 20
  Pollina Finale di Pollina 8 - 20
  Petralia Sottana Piano Battaglia 8 - 20
  Trabia Trabia 24 su 24
  Bagheria Aspra - Ficarazzi 8 - 20
  S. Flavia S. Flavia - Porticello 8 - 20
  Casteldaccia Casteldaccia 8 - 20
  Altavilla Milicia Altavilla Milicia 8 - 20
  Balestrate Balestrate 8 - 20
  Trappeto Trappeto 8 - 20
  Montelepre Sagana 8 - 20
  Carini Villagrazia - Punta Raisi 8 - 20
  Capaci Capaci 8 - 20
  Terrasini Terrasini 8 - 20
  Isola delle Femmine Isola delle Femmine 8 - 20
  Cinisi Cinisi 8 - 20
  Lampedusa Lampedusa 24 su 24
  Lampedusa Linosa 24 su 24
  Ustica Ustica 24 su 24
  Monreale S. Martino delle Scale 8 - 20
  Monreale Giacalone 8 - 20
  Palermo Sferracavallo - Tommaso Natale 8 - 20
  Palermo Mondello - Valdesi 24 su 24
N. 7 RAGUSA  Vittoria Scoglitti 24 su 24
  Acate Marina di Acate 24 su 24
  Ragusa Marina di Ragusa 24 su 24
  S. Croce Camerina Kamarina 24 su 24
  Ragusa Punta Braccetto 24 su 24
  Modica Marina di Modica 24 su 24
  Pozzallo Marina di Pozzallo 8 - 20
  Scicli Donnalucata - Plaja Grande 8 - 20
  Scicli Cava D'Aliga 8 - 20
  Scicli Sampieri 8 - 20
  Ispica S. Maria del Focallo 24 su 24
N. 8 SIRACUSA  Pachino Marzamemi 24 su 24
  Portopalo di Capo Passero Portopalo di Capo Passero 24 su 24
  Siracusa Fontane Bianche 24 su 24
  Siracusa Arenella 24 su 24
  Augusta Brucoli 24 su 24
  Augusta Agnone Bagni 8 - 20
N. 9 TRAPANI  S. Vito Lo Capo S. Vito Lo Capo 8 - 20
  S. Vito LoCapo S. Vito Lo Capo 24 su 24
  Trapani Marausa 24 su 24
  Favignana Favignana 8 - 20
  Pantelleria Pantelleria 8 - 20
  Mazara delVallo Tonnarelle 24 su 24
  Castelvetrano Triscina Manicalunga 24 su 24
  Campobello di Mazara Tre Fontane 24 su 24
  Castelvetrano Selinunte 8 - 20
  Alcamo Marina di Alcamo 24 su 24
  Castellammare del Golfo Scopello 24 su 24
  Castellammare del Golfo Castellammare del Golfo 8 - 20


ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE INVERNALI
SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIANA


Azienda U.S.L.  Comune Località turistica Orario di atttività N. medici da incaricare 
N. 3 CATANIA  Nicolosi Nicolosi Nord (16-9/15-12) 8 - 20
  Nicolosi Nicolosi Nord (16-12/15-3) 8 - 20
  Nicolosi Nicolosi Nord (16-3/15-6) 8 - 20
  Linguaglossa Linguaglossa 8 - 20
N.  6 PALERMO  Petralia Sottana Piano Battaglia 8 - 20

(99.20.938)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di Pantelleria.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel comune di Pantelleria, provincia di Trapani;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere reso in data 22 giugno 1998 dalConsiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), il quale si è espresso favorevolmente alla conferma della perimetrazione di cui al citato decreto n. 970 ma con una rizonizzazione dell'area sommitale di Montagna Grande, al fine di individuarvi una zona B1 ove consentire l'installazione di impianti radiotelevisivi;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 22 giugno 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di Pantelleria, provincia di Trapani.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FF.gg. 256 III di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva e con lettera B1 l'area destinata all'installazione di impianti radiotelevisivi, come individuata nella stessa carta nel riquadro in scala 1:10.000.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
- la struttura legata alla sovrapposizione di vulcaniti prodotte da fasi eruttive diverse, ma comunque ascrivibili al quaternario. Al momento l'attività presente nell'isola è ristretta ad alcune sorgenti termali, mofete e fumarole. Di elevato interesse le relazioni tra queste sorgenti e lo stato del lago "Specchio di Venere". Sulla base di questi contributi viene rilevato il difficile equilibrio mineralogico-geochimico che presiede alla vita del lago;
-  la vegetazione caratterizzata da associazioni edendemismi (Matthiola pulchella, Helycrisum errerae, Limonium cossyrensis);
-  l'unica stazione siciliana di Colubro sardo (Coluber hyppocrep), l'unica stazione europea di Cinciallegra algerina (Parus ultramarinos), l'unica stazione italiana di Beccamoschino iberico (Cisticola jucidis cisticola);
-  la presenza di numerosi endemismi entomologici e specie in comune con il nord-Africa, tra questi: Grillotalpa cossyrensis (Lago), Cynethia rhoggunopheri (Lago), l'unica stazione italiana del Chirottero Plecotus auritus; zone di notevole interesse per lo stazionamento e il transito nelle migrazioni.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 15.

(Si omette l'Allegato 1)



Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE
LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
ISOLA DI PANTELLERIA


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo articolo 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato territorio e ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lettera g. E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco; E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dell'ente gestore nonché delle autorità competenti;
ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentire;
ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamen-ti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di funghi e frutti di bosco e vegetali commestibili e spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME PER LA ZONA B1


Art. 5
Attività consentite

5.1  Nella zona B1 della riserva fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in considerazione dell'impiantistica preesistente e della particolare vocazione del sito, è consentito:
a)  costruire opere ed impianti tecnici, necessari per la realizzazione di ponti-radio, trasmissioni radiotelevisive e simili previo parere dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N., qualora il soggetto richiedente dimostri di essere possessore di concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni e che quest'ultimo preveda, senza alternativa possibile, in questa zona l'ubicazione dell'opera o dell'impianto.
L'ente gestore è onerato, previamente al rilascio di qualunque ulteriore autorizzazione, di eseguire apposito censimento degli impianti presenti al momento dell'istituzione segnalando alle autorità competenti gli impianti eventualmente abusivi e chiedendo, ed eventualmente attuando, l'eliminazione di quelli non più in funzione ed inutilizzati.
La nuova impiantistica dovrà in ogni caso essere realizzata in maniera tale da:
-  ridurre al minimo l'impatto ambientale e visivo;
-  prevedere l'installazione nelle cime dei tralicci antenna le apposite luci di ingombro;
-  prevedere sulla stessa l'apposizione di targhetta metallica con indicazione della proprietà, numero, data e scadenza della concessione e recapito del responsabile dell'impianto;
-  prevedere il collegamento con presa di terra di tutte le masse metalliche e in special modo di tralicci e recinzioni.

Art. 6
Divieti

6.1  Per la zona B1 vigono i divieti previsti per la zona B (titolo II art.4).

TITOLO IV
NORME COMUNI


Art. 7
Attività di ricerca scientifica

7.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 8
Colture agricole biologiche

8.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
8.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
8.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 9
Patrimonio faunistico domestico

9.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
9.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
9.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 10
Indennizzi

10.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
10.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 11
Gestione della fauna selvatica

11.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
11.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
11.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
11.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
11.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 12
Misure speciali

12.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche e integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
12.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
12.3 L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
12.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art. 14
Norme di salvaguardia
per gli ambiti marini prospicienti la riserva

14.1  Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero nelle more dell'istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 15
Attività di controllo e sanzioni

15.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
15.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
15.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
15.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
15.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 16
Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.16.748)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Monte S. Calogero, ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Sciara.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Monte S. Calogero, ricadente nei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Sciara, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91, giusta parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) reso nella seduta del 22 giugno 1998;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Monte S. Calogero, ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Sciara, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FF.gg. 259 IV N.E. e IV S.E., 259 I N.O. e I S.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
-  il complesso montuoso del mesozoico prevalentemente costituito da calcari e dolomie;
-  la presenza di formazioni di leccio nella parte sommitale, alcuni tratti della parte bassa sono ricoperti da un'intricata macchia mediterranea;
-  le profonde gole che incidono il monte e rappresentano rifugio per le comunità faunistiche. L'intera area è abitata da Faconiformi.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 




Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 16. Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE
LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
MONTE SAN CALOGERO


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo articolo 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lettera g. E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco. E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
u)  accendere fuochi all'aperto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastoriali previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dall'ente gestore, nonché delle autorità competenti.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento La raccolta di funghi e frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "Habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
10.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
10.3 L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
10.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art. 11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 12
Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.16.748)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Fiumedinisi e Monte Scuderi, ricadente nel territorio dei comuni di S. Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala, Alì, S. Pier Niceto e Monforte S. Giorgio.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Fiumedinisi e Monte Scuderi, ricadente nei comuni di S. Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala, Alì, S. Pier Niceto e Monforte S. Giorgio, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 979/91, giusta parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.);
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 10 luglio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Fiumedinisi e Monte Scuderi, ricadente nel territorio dei comuni di S. Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Italia, Alì, S. Pier Niceto e Monforte S. Giorgio, provincia di Messina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FF.gg. 253 II S.O. e II S.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
-  le stratificazioni a diversi livelli di mineralizzazioni metallifere caratterizzate da alte concentrazioni di alcuni elementi: Pb, Zn, Cu, Ag, Fe, Sb, interessanti per lo studio dei giacimenti di scheelite e solfuri;
-  la significativa presenza della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri).

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.), costituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 17.

(Si omette l'Allegato 1)




Allegato n. 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
FIUMEDINISI E MONTE SCUDERI


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo art. 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lettera g. E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco. E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastoriali previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dall'ente gestore, nonché delle autorità competenti.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento la raccolta di funghi e frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelare ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "Habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 12
Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.16.748)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Serre della Pizzuta, ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Serre della Pizzuta, ricadente nel comune di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere espresso in data 22 giugno 1998 dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva, che pertanto risulta ricadere soltanto nel comune di Piana degli Albanesi, come indicato nella scheda tecnica allegata al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, e non anche nel comune di Monreale come erroneamente cartografato nella perimetrazione allegata al citato piano;
Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Serre della Pizzuta, ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FF.gg. 249 II S.O., 258 I N.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
-  l'area di notevole interesse carsico nella quale sono state individuate ed esplorate due cavità: "Zubbione" e "Grotta del Garrone"; quest'ultima ospita una colonia di chirotteri di una cinquantina di individui. Nel periodo invernale lo stillicidio alimenta due piccoli laghetti. Nelle zone rocciose adiacenti vengono ospitate interessanti popolazioni di coleottero-fauna e di ornitofauna. Le creste e le pareti a picco sono le più importanti dal punto di vista botanico; vi si rinvengono specie rare quali: Minnartia verna ssp. grandiflora, Poa bivonae, Vavantia deltoidea,Viola calcarata var. lutea, etc.
La vegetazione delle rupi è ascrivible allo Anthemido-Centauretum busambrensis.
Nella Grotta del Garrone si rinviene una ricca compagine di muschi e due pteridofite rarissime in Sicilia; Phyllitis scolopendium e Phyllitis sagittata.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 18.


(Si omette l'Allegato 1)



Allegato n. 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
SERRE DELLA PIZZUTA


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo art. 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lettera g. E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco. E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastoriali previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dell'ente gestore, nonché delle autorità competenti.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di funghi, frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possono recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
10.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
10.3  L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
10.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art. 11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 12
Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.16.748)
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DECRETO 10 dicembre 1998.
Istituzione della riserva naturale Laghetti di Marinello, ricadente nel territorio del comune di Patti.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Laguna di Oliveri - Tindari, ricadente nel comune di Patti, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Vista la nota prot. n. 24407 del 30 ottobre 1993, con la quale il comune di Patti, nella considerazione che tutto il territorio interessato dalla riserva ricade nel comune di Patti, propone che la stessa sia denominata Patti - Oliveri con sottotitolo Marinello - Mongiove;
Visto il rapporto istruttorio F.V. n. 7 del 18 gennaio 1994, condiviso dall'on.le Assessore pro-tempore, con il quale il gruppo XLIV - delle riserve - ritiene che la denominazione più appropriata sia Laghetti di Marinello in quanto così comunemente noti;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 22 giugno 1998 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Messina;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n.9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Messina le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Laghetti di Marinello, ricadente nel territorio del comune di Patti, provincia di Messina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 253 III N.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
-  il biototo di non comune interesse paesaggistico e biocenotico in tutte le coste tirreniche della Sicilia, che comprende largo tratto di arenile;
-  gli aspetti di vegetazione che si riferiscono a una pluralità di ambienti: dalla vegetazione a fanerogame tipicamente marine si passa a quella delle acque salmastre, dei suoli salsi, delle dune, dei greti delle fiumare e infine alle associazioni rupestri e della macchia mediterranea. Di interesse non comune è il rinvenimento di un raggruppamento a Scirpus litorales e Cyperus distachyos;
-  la fauna oltremodo interessante sia per la presenza di una nuova specie delle acque salmastre, Phyllopodopsyllus pauli e di Xyrichthys novacula, sia come luogo ideale per la sosta di uccelli migratori.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Provincia regionale di Messina (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti assessoriali n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 9 luglio 1988 e n. 17 del 31 marzo 1990).
Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie.
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, la Capitaneria di porto, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f) garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lettera b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella B della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella A allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art.22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
-  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
-  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 19.

(Si omette l'Allegato 1)




Allegato n. 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
LAGHETTI DI MARINELLO


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo art. 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lettera g. E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco. E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
u)  accendere fuochi all'aperto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastoriali previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dall'ente gestore, nonché delle autorità competenti;
ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;
ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di funghi, frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

11.1  Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato territorio e ambiente.

Art. 12
Attività di controllo e sanzioni

12.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
12.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
12.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
12.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
12.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 13
Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.16.748)
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DECRETO 12 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 143 del 14 luglio 1977, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Modica i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono decaduti dalla data del 31 dicembre 1993;
Vista la nota prot. n. 17072 del 31 dicembre 1997, con la quale il sindaco del comune di Modica ha trasmesso a questo Assessorato la variante al P.R.G. vigente, riguardante la modifica degli artt. 3 e 5 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato di insediamenti produttivi della zona D2 in contrada Michelica;
Vista la deliberazione del C.C. di Modica n. 154 del 22 luglio 1997, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 16 settembre 1997 n. 10154/9889, avente per oggetto: «Modifica alle norme tecniche di attuazione del P.I.P. di contrada Michelica»;
Vista la copia della proposta di delibera relativa all'argomento n. 21891 del 4 luglio 1997 a firma dell'ingegnere capo;
Visti gli elaborati allegati alla nota sindacale di cui sopra, consistenti in:
1)  tav. 16 - norme tecniche di attuazione del P.I.P. della zona D2, contrada Michelica;
2)  stralcio della planimetria del P.I.P. Michelica;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile di Ragusa n. 19088 del 22 agosto 1997;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante al P.R.G. in argomento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dai quali si evince che la stessa è stata depositata per la libera visione al pubblico presso la segreteria generale del comune di Modica, per venti giorni consecutivi a decorrere dal 22 novembre 1997;
Vista la certificazione del 23 dicembre 1997, con la quale il segretario generale del comune di Modica attesta che durante il periodo di pubblicazione degli atti riguardanti la variante al P.R.G., contro gli stessi non sono state presentate opposizioni od osservazioni;
Vista la relazione istruttoria prot. n. 194/98 del 10 luglio 1998, con la quale il gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. - per il parere di competenza - gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.R.G. di che trattasi;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 48 del 21 gennaio 1999, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che
-  il comune di Modica è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 143/97 del 14 luglio 1977;
-  con delibera consiliare n. 48 del 2 giugno 1981 è stato approvato il P.I.P. delle zone D2 delle contrade: Michelica, S. Filippo, S. Filippo Cascificio, Catagirasi, Frigitini-Torre, Frigitini-Margiana, previa autorizzazione assessoriale prot. n. 11123 del 13 dicembre 1979;
-  il P.I.P. in argomento è stato redatto in attuazione del P.R.G. vigente.
Le N.A. del suddetto piano confermano l'indice fondiario 1,5 mc./mq. dello strumento urbanistico vigente e prevedono tra l'altro che l'altezza dei fabbricati non debba essere superiore a mt. 8.00.
Il progetto urbanistico ha previsto lotti a base rettangolare della superficie di circa 500 mq.;
-  con delibera consiliare n. 154 del 22 luglio 1997 si propone di modificare le N.A. del P.I.P. la zona Michelica come appresso:
1)  modifica dell'art. 3: "Per le zone D2 di contrada Michelica l'indice di fabbricabilità fondiario non può superare 3,00 mc./mq.";
2)  modifica dell'art. 10: "L'altezza dei fabbricati discende dall'utilizzazione del lotto nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria massima prevista e, comunque, non superiore a mt. 10,00".
Questa ultima modifica fa riferimento erroneamente all'art. 10 anzicché all'art. 5. Dal contenuto della modifica si desume che trattasi di mero errore materiale, così come peraltro fa rilevare il gruppo XXVII con nota prot. n. 194 del 10 luglio 1997 nell'esame istruttorio preliminare;
-  dall'esame della documentazione e, in particolare, dalla relazione dell'U.T.C. emerge la necessità della variante alle N.A. attesa l'impossibilità da parte degli operatori del settore di realizzare adeguate strutture funzionali e convenienti con i parametri urbanistici attuali del P.I.P.
Tra l'altro il piano in argomento risulta già realizzata per la parte relativa agli espropri, alle opere di urbanizzazione e alla suddivisione in lotti per cui si rileva la non convenienza a modificare l'assetto urbanistico del piano.
Considerato che:
-  la richiesta di modifica interessa esclusivamente la zona D2 di contrada Michelica per cui si desume la volontà comunale di superare aspetti urbanistici specifici per tale zona;
-  in relazione al P.I.P. vigente risulta che le relative aree sono già state oggetto di esproprio, pertanto, pur essendo decaduti i vincoli, il piano può avere completa attuazione;
-  la suddivisione dell'area in lotti risulta già realizzata, per cui non risulta conveniente modificare l'assetto urbanistico del P.I.P.;
-  occorre ribadire che la seconda modifica riguarda l'art. 5 e non già l'art. 10 delle N.A. come già citato nelle premesse;
-  la modifica agli artt.3 e 5 delle N.A. appare condivisibile attesa la limitata dimensione dei lotti sempre che siano rispettati gli altri parametri urbanistici e cioè i distacchi dai confini, le distanze tra i fabbricati e che non vengano alterati i rapporti tra superficie del lotto ed aree riservate a verde e parcheggi.
Da quanto sopra premesso e considerato, è del parere che la variante agli artt. 3 e 5 delle N.A. del P.I.P. sia condivisibile nel rispetto dei superiori considerata.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 48 del 21 gennaio 1999 di cui in premessa, la variante al P.R.G. del comune di Modica riguardante la modifica degli artt. 3 e 5 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato di insediamenti produttivi della zona D2 in contrada Michelica, adottata con deliberazione del C.C. di Modica n. 154 del 22 luglio 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Modica resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.16.757)
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DECRETO 12 aprile 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Paternò.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 345/83 del 21 settembre 1983, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Paternò;
Viste le note sindacali prot. n. 012640 del 21 maggio 1996 e prot. n. 028758 del 17 ottobre 1996, con le quali il comune di Paternò ha trasmesso a questo Assessorato per gli adempimenti di competenza la documentazione relativa alla "destinazione urbanistica" area ditta Carbonaro Vincenzo e Alfio - Adempimenti sentenza T.A.R. di Catania n. 815 dell'8 giugno 1997;
Vista la deliberazione allegata alle note di cui sopra n. 109 del 17 agosto 1995, vistata dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 20 ottobre 1995, prot. n. 36598, con la quale il consiglio comunale del comune di Paternò, su proposta dell'U.T.C. e sulla scorta del parere della C.E.C., ha adottato le proprie determinazioni in ordine alle previsioni urbanistiche per l'area in argomento, dando la destinazione di verde agricolo E1;
Visti gli elaborati allegati alla delibera 10 settembre 1995 di cui sopra e consistenti in:
1)  stralcio della tavola del P.R.G., con la perimetrazione dell'area interessata, destinata a zona di verde agricolo (V.A.) in scala 1:4.000;
2)  stralcio della tavola del piano particolareggiato zona C1 - suddivisione in lotti e standard in scala 1:2.000;
Vista la sentenza n. 815 dell'8 giugno 1987, con la quale il T.A.R. Sicilia, sezione 1ª di Catania, ha accolto il ricorso dei germani "Carbonaro Alfio e Vincenzo" avverso il decreto n. 345 del 21 settembre 1983, approvativo del P.R.G. del comune di Paternò, annullando le previsioni urbanistiche (attrezzature pubbliche), relative alle aree dei ricorrenti;
Vista la successiva sentenza n. 1434/95 del 23 marzo 1995, con la quale il T.A.R., sezione 2ª di Catania, data l'inadempienza del comune a seguito di un nuovo ricorso dei germani "Carbonaro Alfio e Vincenzo", n. 6347 del 1993, ha obbligato il comune di Paternò a dare nuove previsioni urbanistiche in esecuzione alla precedente sentenza, alle aree di proprietà dei ricorrenti, compatibili con le destinazioni delle zone territoriali omogenee circostanti;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della delibera del consiglio comunale n. 109 del 17 agosto 1995 e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di Paternò, per la visione al pubblico dall'8 ottobre 1995 al 17 dicembre 1995;
Vista la certificazione del 28 dicembre 1995, con la quale il segretario generale del comune di Paternò attesta che durante il periodo di pubblicazione della delibera n. 109/95 contro la stessa non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;
Vista la nota prot. n. 34 del 24 gennaio 1997, con la qu
le il gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza la documentazione relativa alla «destinazione urbanistica area della ditta Carbonaro Vincenzo e Alfio»;
Visto il voto n. 56 del 21 gennaio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che
-  che sulla base delle motivazioni espresse dal T.A.R. Sicilia, sezione 1ª di Catania con la sentenza n. 815/87, fondate sul sovradimensionamento dei servizi e delle attrezzature rispetto agli abitanti insediati, la destinazione di verde agricolo deliberata dal consiglio comunale di Paternò appare condivisibile in quanto non altera i rapporti dimensionali del P.R.G. né dal punto di vista dei servizi, né da quello degli abitanti insediati;
-  che attesa la scadenza decennale del periodo di validità del P.R.G., i vincoli preordinati all'espropriazione hanno perso efficacia, pertanto la destinazione di verde agricolo non preclude la ricerca di soluzioni più opportune nascenti dalla futura pianificazione comunale.
Per tutto quanto sopra, il consiglio è del parere che la deliberazione del consiglio comunale di Paternò n. 109 del 17 agosto 1995 sia condivisibile.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 56 del 21 gennaio 1999 in premessa riportato, la variante per la destinazione urbanistica a verde agricolo "E1" delle aree di proprietà della ditta Carbonaro Vincenzo e Alfio, adottata dal consiglio comunale di Paternò con la deliberazione n. 109 del 17 agosto 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Paternò che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che con esclusione degli elaborati verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.16.758)
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DECRETO 12 aprile 1999.
Rilascio del nulla osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica nel comune di Messina.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
Visto il foglio sindacale n. 18555 del 22 luglio 1997, con cui il comune di Messina, ripartizione urbanistica, ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 2.1 delle N.A. del P.R.G. vigente, il progetto per l'installazione di una cabina elettrica nodo bassa prefabbricata denominata "Nodo S. Placido", in località S. Placido Calonero, per l'approvazione in deroga all'art. 51 delle medesime N.A. approvate, in variante allo strumento urbanistico generale, con decreto n. 333 del 14 giugno 1986;
Vista la deliberazione n. 21/C del 4 giugno 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina con decisione n. 15435/15270 del 24 giugno 1997, con la quale il consiglio comunale di Messina approva in deroga il progetto di che trattasi, ai sensi dell'art. 2.1 delle norme di attuazione del P.R.G. in quanto costituito dalla realizzazione di un impianto di rilevante interesse pubblico e dalle inderogabili esigenze di ordine tecnico e funzionale;
Visto l'elaborato progettuale costituito da:
1)  unica tavola n. 8-D1-96 comprendente:
-  corografia in scala 1:10.000;
-  stralcio di P.R.G.;
-  planimetria catastale;
-  pianta, prospetto e sezione della cabina;
-  relazione tecnica;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 77 del 25 febbraio 1999 che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che
-  l'intervento progettuale prevede l'installazione di una cabina elettrica prefabbricata nodo bassa, denominata "Nodo S. Placido";
-  la località prevista per l'intervento ricade in contrada S. Placido Calonero, in zona di interesse naturale e paesistico (art. 51 N.A.) del P.R.G. vigente;
-  il progetto prevede la realizzazione di una struttura in monoblocco di cemento armato di dimensioni molto limitate (2,5 mt. x 4,2 mt.) ed altezza 2,6 mt.;
-  il progetto risulta approvato in deroga dal consiglio comunale in quanto si riconoscono le condizioni di cui all'art. 2.1 delle N.A., costituite dall'interesse pubblico e dalle inderogabili esigenze di ordine tecnico funzionale;
-  l'art. 2.1 della N.A. consente deroghe per edifici ed impianti pubblici nel caso in cui sia richiesto da esigenze di ordine tecnico e funzionale;
Considerato che:
-  la cabina elettrica consentirà di migliorare e potenziare l'impianto esistente e in generale la rete di distribuzione elettrica;
-  l'intervento in oggetto è un'opera di pubblica utilità necessaria per far fronte all'incremento di richiesta di energia elettrica dell'utenza;
-  la realizzazione della cabina appare compatibile con l'aspetto del territorio interessato.
Tutto quanto premesso e considerato, è del parere che per l'opera in oggetto possa rilasciarsi il nulla-osta richiesto ex art. 16, legge n. 765/67.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 77 del 25 febbraio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' rilasciato, ai sensi ex art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 77 del 25 febbraio 1999, il nulla osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica nodo bassa prefabbricata denominata "Nodo S. Placido" in località S. Placido Calonero del comune di Messina.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato l'elaborato elencato in premessa che viene vistato e timbrato da questo Assessorato.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Messina che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 1999.
  LO GIUDICE 

(99.16.749)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 9 marzo 1999.
Revoca alla ditta Riolo e Messina del contributo per la ristrutturazione di un vecchio immobile da destinare a turismo rurale ed assegnazione della stessa somma all'azienda agricola Galvagno Sebastiano.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il regolamento C.E.E. n. 2081/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il regolamento C.E.E. n. 2082/88;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2082/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il regolamento C.E.E. n. 4255/88;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2083/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il regolamento C.E.E. n. 4254/88;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (95) 2194 del 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1;
Visto il decreto n. 991/14-TUR del 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 100, con il quale si è provveduto a determinare le procedure per la presentazione delle istanze relative al Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, sottoprogramma 2 - Misura 2.3 «Aiuti per il turismo rurale»;
Visto il decreto n. 798/14-TUR del 2 luglio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di recupero di edifici rurali, bagli, casali, masserie, da adibire a strutture ricettive extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale, e dell'elenco dei progetti ammessi a contributo per la realizzazione di aree per lo sport ed il tempo libero;
Visto il decreto n. 886/14-TUR del 16 luglio 1998, con il quale sono state impegnate le somme in favore dei beneficiari per la realizzazione dei progetti di recupero sopra citati, che fra l'altro prevedeva l'impegno di L. 599.911.750 in favore della ditta Riolo e Messina per la "ristrutturazione di un vecchio immobile" in contrada Pispisa-Calatafimi (TP);
Vista la nota del 20 gennaio 1999 assunta al prot. n. 2421/99, con la quale la sig.ra Carmela Messina in suo nome e di Riolo Ida, giusta procura generale del 28 maggio 1984 rep. notaio V. Barone n. 37959, comunica la rinunzia al contributo impegnato in suo favore;
Considerato che, in seguito alla sopracitata rinuncia, risulta disponibile la somma di L. 599.911.750 che consente di dare corso allo scorrimento della graduatoria, come previsto dal decreto n. 886/14-TUR;
Ritenuto, pertanto, di potere revocare l'impegno in favore della ditta Riolo e Messina e di potere procedere ad assumere l'impegno di spesa della sopracitata somma in favore dell'azienda agricola Galvagno Sebastiano per «Adeguamento e recupero funzionale vecchi edifici rurali», contrada Manganello San Piero Patti (ME), che figura al 36° posto nella graduatoria sopracitata per l'importo di L. 599.911.750:

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è revocato il contributo impegnato col decreto n. 886/14-TUR in favore della ditta Riolo e Messina per la «Ristrutturazione di un vecchio immobile da destinare a turismo rurale» in contrada Pispisa-Calatafimi (TP).

Art. 2

E' assegnata la somma di L. 599.911.750 in favore dell'azienda agricola Galvagno Sebastiano per «Adeguamento e recupero funzionale di vecchi edifici rurali», contrada Manganello San Piero Patti (ME), presentato nell'ambito del P.O.P. 1994/99 - Misura 2.3 di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997.

Art. 3

Alla suddetta spesa si farà fronte, così come previsto dal decreto di impegno n. 886/14-TUR, gravando sui capitoli 87524/UE, 87525/Stato, 87526/Regione.

Art. 4

All'erogazione del contributo pubblico nella misura di cui all'art. 2, salvo diversa rideterminazione a seguito di valutazione di congruità prezzi da parte dell'I.R.T., si provvederà con successivi provvedimenti dopo la presentazione del 1° stato di avanzamento lavori a dimostrazione della realizzazione della quota del 45% a proprio carico.

Art. 5

Le spese per l'eventuale attività di promozione turistica verranno regolate come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto n. 886/14 TUR del 16 luglio 1998.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo per il visto e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 23 marzo 1999, al n. 51.
(99.16.762)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI




CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1998 dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Sottile Sebastiano ed altri contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ed altro.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 219 reg. ord. 1999
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione 1ª int.) composto dai signori magistrati:
-  dott. Filippo Delfa - presidente;
-  avv. Vincenzo Salamone - consigliere relatore;
-  dott. Gabriella Guzzardi - consigliere;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sui ricorsi nn. 6067 e 6068 del 1997 R.G. proposti da Sottile Sebastiano e Battiato Maria rappr. e dif. dell'avv. Antonino Galasso nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Crociferi n. 60;
CONTRO

La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, rapp. e dif. dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria (quanto al ricorso n. 6067 del 1997).
Il comune di Mascali, in persona del sindaco p. t. rapp. e dif. dell'avv. Giuseppe Tamburello nel cui studio è elettivamente domiciliato in via Ventimiglia n. 145 (quanto al ricorso n. 6068 del 1997);
e con l'intervento

(in relazione ad entrambi i ricorsi) della Ravi Costruzioni s.n.c. di Giuseppe Raciti e Santo Villani, in persona del legale rapp. p. t. rapp. e dif. dall'avv. Salvatore Trimboli, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 37;
per l'annullamento

a)  quanto al ricorso n. 6067 del 1997, della nota della Soprintendenza del 3 ottobre 1997, n. 14311 di revoca del precedente nulla osta del 3 giugno 1997, n. 2230/II, rilasciato ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per la edificazione di un complesso edilizio in territorio del comune di Mascali, frazione di Fondachello;
b)  quanto al ricorso n. 6068 del 1997, della nota sindacale del 13 ottobre 1997, n. 22389 con la quale il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. n. 5444) presentata dalla parte ricorrente per la realizzazione di un complesso edilizio in Mascali, frazione Fondachello.
Visti ricorsi con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Udito alla pubblica udienza del giorno 9 dicembre 1998 il relatore consigliere Vincenzo Salamone.
Uditi per la parte ricorrente l'avv. Antonino Galasso, per la Soprintendenza ai beni culturali l'avvocato dello Stato Angela Palazzo, per il comune di Mascali l'avv. Giuseppe Tamburello e per la società Ravi Costruzioni l'avv. Salvatore Trimboli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO

Con il gravame n. 6067 del 1997 si espone che la parte ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel comune di Mascali, frazione di Fondachello, foglio 28, particella 103, 309, 461 e 464, ricadente in ZTO B2 ed inserito nel tessuto urbano di detta frazione.
Per detta area il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia al comune di Mascali (prat. n. 5444), per la realizzazione di un edificio, ed ha ottenuto i pareri favorevoli della commissione edilizia e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali in data 3 giugno 1997 con nota n. 2230/II.
Con la nota della Soprintendenza del 3 ottobre 1997, n. 14311 si è proceduto alla revoca del precedente nulla osta del 3 giugno 1997, n. 2230/II, rilasciato ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per la edificazione del complesso edilizio in questione, avendo verificato che l'area sulla quale avrebbe dovuto sorgere il complesso edilizio ricade nella fascia di rispetto boschiva ed inedificabile, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 16 del 1996.
All'atto impugnato vengono mosse le seguenti censure:
1)  violazione degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n. 10 del 1991 e difetto di giusto procedimento;
2)  violazione dei principi in materia di autoannullamento e della circolare 31 marzo 1992, n. 5000 e difetto di motivazione;
3)  violazione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia;
4)  falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. E della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte all'applicazione del vincolo predetto;
5)  violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione in quanto la normativa di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, violerebbe precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà;
6)  violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchiche l'amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.
Con il gravame n. 6068 del 1998 viene impugnata la nota sindacale del 13 ottobre 1997, n. 22389 con la quale il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. n. 5444).
All'atto impugnato si muovono le seguenti censure:
1)  violazione dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in quanto in ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia il potere che residua all'Amministrazione è quello dell'autoannullamento in presenza dei relativi presupposti normativi;
2)  elusione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia;
3)  vizi derivati dalla revoca del nulla osta della Soprintendenza, impugnato con il precedente gravame.
La Soprintendenza ai beni culturali di Catania, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame n. 6067 del 1997.
Il comune di Mascali, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame n. 6068 del 1997.
La Ravi Costruzioni s.n.c. è intervenuta nel giudizio spiegando intervento adesivo ad entrambi i ricorsi.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1998 la causa è passata in decisione.
Con sentenza parziale deliberata alla camera di consiglio del 9 dicembre 1998 il collegio, previa riunione, ha rigettato i ricorsi di cui in epigrafe con eccezione del motivo di censura che attiene al profilo di incostituzionalità della normativa ed ha, quindi, disposto la sospensione del giudizio per remissione alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, della questione di costituzionalità relativa.
Il collegio ha ritenuto, in particolare, che non meritano accoglimento i primi tre motivi di censura del ricorso n. 6067 del 1997 con i quali rispettivamente si lamenta:
-  violazione degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n. 10 del 1991 e difetto di giusto procedimento;
-  violazione dei principi in materia di autoannullamento e della circolare 31 marzo 1992, n. 5000 e difetto di motivazione;
-  violazione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine delle domande di rilascio della concessione edilizia.
Osserva il collegio che la nota della Soprintendenza del 3 ottobre 1997, n. 14311, di revoca del precedente nulla osta del 3 giugno 1997, n. 2230/II, rilasciato ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per la edificazione di un complesso edilizio in territorio del comune di Mascali, frazione di Fondachello, è stato adottato in condizioni di urgenza a provvedere, al fine di impedire una modificazione irreversibile del territorio, incompatibile con l'esigenza di tutela dei beni ambientali.
Le condizioni di urgenza esimono dal rispetto delle norme sulla partecipazione al procedimento.
La brevità del lasso di tempo intercorrente dalla data di adozione dell'atto rimosso in autotutela e la circostanza che non aveva ancora avuto inizio l'attività edilizia, esimevano la Soprintendenza dal motivare in ordine all'esistenza di un interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela; interesse pubblico prevalente, peraltro, in re ipsa nella fattispecie in relazione all'esigenza di salvaguardia dei beni ambientali.
Nessuna violazione del giudicato si configura nella fattispecie in quanto la sentenza di questo Tribunale amministrativo, sezione int. 2ª, del 29 settembre 1995, n. 2233 riguarda la declaratoria della illegittimità del silenzio rifiuto del comune di Mascali in ordine al rilascio della concessione edilizia.
Il giudicato sul silenzio rifiuto non si riferisce, pertanto, alla procedura di rilascio del nulla osta ambientale di competenza di amministrazione diversa da quella parte nel precedente giudizio e, comunque, non pregiudica il potere legislativo di imporre vincoli generalizzati sul territorio;
3)  infondato è il quarto motivo di gravame con il quale si lamenta falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. E della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte all'applicazione del vincolo predetto.
Il collegio è dell'avviso che al divieto di edificazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996 debba riconoscersi portata autonoma rispetto al vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; ciò in considerazione, sia della coincidenza solo parziale dell'ambito di operatività delle norme, sia del carattere speciale della disciplina contenuta nella legge n. 16 del 1996.
Va rilevato, inoltre, che le previsioni del citato art. 10 comprendono ed assorbono integralmente l'ambito di efficacia precedentemente coperto dalla lett. "e" dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 (ad accezione, ovviamente, di quanto concerne la tutela dei parchi archeologici), deve, pertanto, ritenersi che la sopravvenuta regolamentazione dell'intera materia ha determinato effetti abrogativi rispetto alla ricordata corrispondente parte della lett. "e" dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, anche se quest'ultima disposizione non è compresa fra quelle espressamente abrogate dalla legge regionale n. 16 del 1996 ed elencatevi all'art. 86.
In conseguenza di ciò, i divieti edificatori posti dal citato art. 10 operano anche per le zone "A" "B" dei vigenti strumenti urbanistici interessati.
Meritano, pertanto, di essere condivise le conclusioni cui sono pervenuti l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con nota n. 5970 del 26 marzo 1997, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 ed il Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 144/98 del 21 aprile 1998;
4)  non merita accoglimento il sesto motivo di censura con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.
La censura attiene all'esecutività delle prescrizioni di cui all'art. 10 anzidetto, in assenza di esplicita disposizione analoga a quella effettuata dell'art. 2, comma 3 della citata legge regionale n. 15/91, che ha reso "direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati" i vincoli di arretramento di cui all'art. 15, della legge regionale n. 78/76 con la prevalenza degli stessi "sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali".
La parte ricorrente prospetta l'ipotesi che detta efficacia debba farsi coincidere con la formazione dell'inventario forestale regionale, previsto dall'art. 5 della citata legge regionale n. 16/96, ovvero, in via subordinata, dall'approvazione del piano regolatore generale contenente lo studio agricolo-forestale ex art. 3, comma 11 della citata legge regionale n. 15/91, adeguato alle prescrizioni discendenti dall'applicazione degli artt. 4 e 10 della medesima legge n. 16/96 (nonostante detto art. 3 faccia riferimento alle "prescrizioni dell'art. 15, lett. e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78").
Al riguardo il collegio ritiene che la ratio e la lettera della disposizione normativa di cui ai commi 1 e 2 del già citato art. 10 depongono univocamente nel senso di dover ritenere efficace "ope legis" il vincolo di inedificabilità in esame, prevalendo quindi sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, analogamente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della citata legge regionale n. 15/91 (secondo cui «le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lett. a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono, infatti, sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi»).
Il divieto edificatorio, infatti, non è condizionato ad alcun adempimento preliminare e l'eventuale deroga allo stesso divieto viene riferita ai "piani regolatori dei comuni", siano essi esistenti che ancora da approvare.
L'inedificabilità quindi, è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G., e ciò nonostante che, a differenza di altri vincoli (cimiteriale, ferroviario, stradale, dei parchi archeologici ecc.) per i quali risulta agevole individuare le relative fasce di rispetto, richiede invece un'apposita valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate, come definite dall'art. 4 della menzionata legge n. 16/96, che costituisce appunto il contenuto dello studio forestale del piano regolatore generale prescritto dall'art. 3 della citata legge regionale n. 15/91. Detta valutazione - che in attesa dello studio forestale potrebbe essere effettuata di volta in volta dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste o da professionista abilitato a iniziativa dei privati - non avrebbe, quindi, effetto "costitutivo" del vincolo boschivo, bensì "dichiarativo", in quanto assumerebbe una funzione "ricognitoria" della presenza di aree boscate aventi le caratteristiche di bosco, come definite dall'art. 4 della legge 16 in argomento.
Osserva purtuttavia il collegio che, per gli strumenti urbanisti (adottati o approvati) i cui studi agricolo-forestali risultino redatti prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 16/96, si presenta sempre la necessità di un riesame o di una semplice "verifica" degli stessi in ragione dei loro contenuti, al fine di pervenire eventualmente all'adozione di un'apposita variante al piano regolatore generale, e ciò, non tanto per dare operatività ai vincoli di inedificabilità in argomento, che agiscono, come già rilevato, ope legis, ma al fine di rendere facilmente riconoscibili i limiti dello jus aedificandi ed in relazione alla grave compromissione che si determina sul diritto di proprietà.
Detta variante, infatti, seppur non abbia i caratteri tipici di quella "urbanistica", in quanto non connessa a scelte discrezionali, attiene comunque alle funzioni del P.R.G., stante che, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, detto piano deve necessariamente indicare i "vincoli" presenti nel territorio comunale.
Quanto alla presenza nell'area di proprietà della parte ricorrente dei requisiti che rendono operativa l'applicazione del divieto di edificazione, osserva il collegio che, da adeguata istruttoria, è stato posto in rilievo come la stessa si trovi nella fascia di rispetto di un'area boschiva impiantata a seguito di intervento della pubblica amministrazione e che possiede caratteristiche di superficie e di copertura ben maggiore di quelle richieste dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996.
Alla medesima funzione, meramente dichiarativa e non costitutiva, assolve la formazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale regionale previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996; nessuna disposizione del successivo art. 10, infatti, riconnette alla relativa redazione l'imposizione del vincolo;
5)  con riguardo al quinto motivo di censura con il quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della costituzione, in quanto la normativa di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 violerebbe precetti costituzionali quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà, il collegio, ritenendo sussistere la rilevanza ai fini della decisione della controversia e la non manifesta infondatezza, con la presente ordinanza solleva incidente di costituzionalità, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia in ordine a spese ed onorari del giudizio;
6)  infondato in parte è il ricorso n. 6068 del 1997.
Non merita accoglimento il primo motivo di gravame, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in quanto in ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia il potere che risiduerebbe all'amministrazione è quello dell'autoannullamento in presenza dei relativi presupposti normativi.
La censura muove dal presupposto fattuale che antecedentemente all'adozione dell'atto impugnato si sia formata la fattispecie del silenzio assenso sull'istanza di rilascio della concessione edilizia.
L'iter procedimentale per il rilascio della concessione edilizia in questione è antecedente al mutamento della destinazione urbanistica dell'area, avvenuto ope legis ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, che ne ha determinato l'inedificabilità assoluta.
Ancora in data 16 luglio 1997 la parte ricorrente integrava la documentazione tecnica necessaria al rilascio della concessione edilizia ed in data 1 settembre 1997 gli uffici tecnici del comune palesavano l'esistenza di ragioni ostative al rilascio della concessione edilizia, evidenziate e fatte proprie della commissione edilizia in sede di parere reso nelle sedute del 4 e 19 settembre 1997.
Infine in data 14 ottobre 1997 il comune, con l'atto impugnato, denegava il rilascio della concessione edilizia anche sulla scorta del diniego di nulla osta della Soprintendenza oggetto del precedente gravame.
Dalla ricostruzione delle fasi procedimentali seguenti alla richiesta di concessione edilizia è agevole desumere che nella fattispecie non si è determinata la formazione della fattispecie di silenzio assenso, ostandovi peraltro il difetto di un adempimento procedimentale essenziale che incombeva alla parte ricorrente, quale la produzione di perizia giurata di un tecnico attestante la conformità urbanistica delle opere edilizie da realizzare;
7)  infondato è il secondo motivo di censura con il quale si lamenta l'elusione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia.
Si deduce l'elusione del giudicato, in relazione alla sentenza di questo T.A.R. n. 2233/95, sezione 2ª, con cui è stato dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto formatosi su precedente istanza di concessione edilizia; ritengono, in particolare, i ricorrenti che nei loro confronti non può trovare applicazione la legge regionale n. 16/96, che impone il vincolo di inedificabilità nelle zone di rispetto delle fasce forestali, dovendosi avere riferimento alla disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge in questione, per effetto della suddetta sentenza.
Nel caso, però, non si configura elusione del giudicato in quanto, in primo luogo la sentenza n. 2233/95 non risulta notificata al comune; conseguentemente essa è passata in giudicato un anno e quarantacinque giorni dopo la data della sua pubblicazione (29 settembre 1995), e cioè ben oltre la data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/96 (12 aprile 1996). Le disposizioni della suddetta legge, pertanto, trovano applicazione anche nel caso in specie.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale il momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'istanza di concessione è quello della notificazione della pronuncia di annullamento del silenzio rifiuto o del diniego (tra le tante, espressamente, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 gennaio 1986, n.1, Cons. Stato IV, 14 gennaio 1997, n. 5; T.A.R. Catania, sezione 2ª, 8 marzo 1997, n. 381).
In ogni caso giova precisare che non può essere opposta all'interessato la diversa e deteriore disciplina urbanistica sopravvenuta alla notificazione della sentenza di annullamento del diniego (o del silenzio rifiuto), allorché la stessa consegue alle variazioni derivanti da atti che rientrano nella disponibilità del comune (P.R.G. e regolamento edilizio, piani particolareggiati, localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ecc.); e non anche alle variazioni conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e, in genere, ad atti che esulano dalla competenza e disponibilità del comune (come nel caso della legge regionale n. 16/96). Soltanto nel primo caso, infatti, la notificazione al comune della sentenza con cui si annulla il diniego (o il silenzio-rigetto), può assumere valore inibitorio dell'emanazione di eventuali atti capaci di vanificare le aspettative degli interessati.
E' questa la "ratio" di tutte le decisioni di materia, significativa è in proposito la pronuncia, del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1 del 1986, sulla quale in sostanza si fondano tutte le successive pronunce, in cui si rileva espressamente che "...riguardo a tutti i riferimenti normativi diversi dalla disciplina urbanistica ... appare pacificamente accolto il principio che le disposizioni sopravvenute dopo la richiesta di concessione non possono essere ignorate né eluse nel momento in cui l'autorità si accinge a provvedere in concreto. Ciò si dice; ad esempio, delle prescrizioni sanitarie, di quelle antisismiche; dei vincoli a tutela delle bellezze naturali e dei beni d'interesse storico o artistico, e via dicendo. In tutti questi casi non pare dubbio che - si debba tenere conto della disciplina sopravvenuta..." (sent. cit., punto 5); ed ancora, occupandosi del "temperamento spesso apportato dalla giurisprudenza al principio recepito da questo Collegio... temperamento grazie al quale si dice che restano inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il diniego o contro il silenzio rifiuto...", il Consiglio ha rilevato che "questo temperamento può essere confermato, con la seguente precisazione: che la notificazione della sentenza deve intendersi fatta non solo e non tanto al sindaco quale titolare del potere di rilasciare concessioni edilizie in attuazione degli strumenti urbanistici, quanto al sindaco anche quale capo e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, titolare, quest'ultima; dell'iniziativa in materia di pianificazione urbanistica. Alla notifica... della sentenza si può riconoscere, in tale ipotesi, il valore ed il significato implicito di diffida a non operare; ove ne abbia ancora la competenza; variazioni allo strumento urbanistico, che si riflettano sulla situazione così come definita al momento della sentenza" (pronuncia cit., punto 8).Tale principio è stato, poi confermato e ribadito da tutta la successiva giurisprudenza, secondo cui "non sono opponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il precedente atto o comportamento negativo" (Cons. Stato, IV, 14 gennaio 1997, n. 5).
Nel caso in specie la variazione che ha comportato l'inedificabilità del suolo, non soltanto è intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso contro il precedente comportamento negativo, ma consegue a disposizioni di legge e non ad eventuali modifiche dello strumento urbanistico poste in essere dal comune.
8)  Sono ugualmente infondate le censure con le quali si denunciano vizi derivati dalla revoca del nulla osta della Soprintendenza, impugnato con il precedente gravame, con l'eccezione della censura con la quale si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1997 ed in relazione alla quale con la presente ordinanza si solleva l'incidente di costituzionalità.
DIRITTO

Con riguardo al quinto motivo di censura del ricorso n. 6067 del 1997 (e dedotto in via derivata con il ricorso n. 6068 del 1997) con il quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto la normativa di cui agli artt. 4, e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 violerebbe precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà, il Collegio, ritiene sussistere la rilevanza ai fini della decisione della controversia (essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi con coeva sentenza parziale) e la non manifesta infondatezza, e solleva incidente di costituzionalità.
La legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 contiene norme sul "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Al titolo 1 la predetta legge contiene norme sulla forestazione ed all'art. 1 dispone che "la Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi".
All'art. 3 la legge regionale predetta dispone che "per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale".
L'art. 4 contiene la definizione di bosco per cui "si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del flutto".
L'art. 10 definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e prescrive:
«1)  Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.
2)  In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc./mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.
3)  La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica.
4)  I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali.
5)  All'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
6)  All'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1.
7)  Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale.
8)  In deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
9)  Con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di ripetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
10)  Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».
Il vincolo di immodificabilità assoluta per i terreni boschivi (introdotto antecedente con l'art. 15, lett. E, della legge regionale n. 78 del 1976) è proprio della legislazione regionale siciliana, mentre, come è noto, in ambito nazionale vige il vincolo imposto dalla legge n. 431 del 1985, che pone l'onere del preventivo nulla osta ex legge n. 1497 del 1939. Ebbene, anche l'art. 1 della legge n. 431 del 1985, prevede espressamente che "il vincolo... non si applica alle zone A e B". Giova precisare che le zone A e B (sia nella normativa regionale, che in quella nazionale) sono esenti, non solo dai vincoli derivanti dalle zone di rispetto dei boschi, ma da qualunque vincolo derivante da zone di rispetto dal mare, da laghi e fiumi, da aree archeologiche, etc., nessuno escluso. In altri termini, nessuna norma (nazionale o regionale) ha mai previsto vincoli naturalistico-ambientali che comportino la inedificabilità assoluta con riguardo alle zone Ae B, nei cui confronti - viceversa - sono possibili vincoli storici, artistici, etc.
Riguardo alla ratio dell'esclusione dal vincolo nelle Z.T.O. A e B, la giurisprudenza ha chiarito che il legislatore ha inteso non compromettere le utilizzazioni edilizie ed urbanistiche da tempo consolidatesi nei centri edificati (cfr. C.d.S. VI 19 maggio 1994, n. 794).
La giurisprudenza costituzionale, sin dalla nota sentenza n. 5 del 1980, ha chiarito che lo jus aedificandi è insito nel diritto di proprietà; e ciò, vale tanto più per le aree ricadenti nelle zone A e B del territorio comunale, atteso che rispetto ad esse si è già creata una rilevante aspettativa da parte dei proprietari circa la potenzialità edificatoria dei propri terreni.
A conferma di ciò e della rilevata ratio, in forza della quale le zone A e B sono escluse dai vincoli ex legge regionale n. 78/76 e legge n. 431/85, la giurisprudenza ha già chiarito che l'esclusione da vincoli delle zone A e B non determina disparità di trattamento fra i cittadini delle varie zone, "giacché essa tiene conto di un oggettiva diversità di situazioni" (cfr. C.G.A. 5 maggio 1993, n.158).
Al contempo si è precisato che, in forza della propria competenza esclusiva ex art. 14 dello Statuto, la Regione siciliana può dettare deroghe rispetto alle leggi statali, sempreché tale diversità non sia arbitraria o irrazionale, ma risponda alla necessità di adattamento della disciplina generale alle particolari esigenze locali" (cfr. TAR Palermo II 21 luglio 1994, n. 809).
Ciò posto si osserva che la Corte costituzionale ha precisato che le disposizioni della legge n. 431/85 costituiscono disciplina qualificabile come norme fondamentali di riforma economico-sociale, pertanto ha dichiarato illegittime quelle disposizioni delle Regioni, anche a Statuto speciale, che si discostavano ingiustificatamente dalle disposizioni nazionali, e ciò sia quando esse erano dirette in senso ampliativo (cfr. Corte cost. 31 marzo 1994, n. 110 e 9 dicembre 1991, n. 437), sia - per l'identità di ratio - quando la normativa regionale si dirigeva in senso restrittivo rispetto a quella nazionale, incidendo e comprimendo ingiustificatamente ed irrazionalmente il diritto di proprietà privata (Corte cost. 29 dicembre 1995, n. 529).
In altri termini: il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed implicante anche lo jus aedificandi) può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazioni e/o apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la comprensione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio I 20 dicembre 1986, n. 2317) o, come si esprime testualmente l'art.42, comma 3, Cost. "per motivi di interesse generale", ma nel caso delle zone A e B non vi può essere alcun interesse pubblico a comprimere il diritto di proprietà, fino ad escludere lo stesso jus aedificandi, per tutelare un interesse paesaggistico o naturalistico in pieno abitato (e peraltro senza nemmeno la mediazione del potere di valutazione degli organi preposti alla salvaguardia dei vincoli paesaggistici), al che si aggiunge la palese disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale e con i proprietari di aree ricadenti sempre in zone A e B, ma limitrofi non a boschi, bensì a laghi, fiumi, mare, etc.
Le Z.T.O. A e B (così come definite nel decreto ministeriale n. 1444/68) sono, infatti, zone già fortemente urbanizzate ed antropizzate, pertanto, l'imposizione di un vincolo di immodificabilità assoluta su aree di tal fatta sarebbe del tutto illogico, poiché non ha senso impedire di edificare (entro certi limiti compatibili con la vicinanza ad un'area vincolata) in un'area già edificata.
Dal che l'illegittimità costituzionale di un sacrificio imposto alla proprietà privata senza che vi sia alcun interesse pubblico a giustificarlo.
In questa ottica giova evidenziare i deleteri effetti della predetta normativa, dato che nella fattispecie la zona di rispetto verrebbe a ricomprendere ampie aree degli abitati di tanti comuni delle pendici dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie, dei Peloritani, degli Iblei (si vedano, ad esempio, le situazioni dei comuni di Floresta, Ucria, S. Domenica Vittoria sui Nebrodi, di Milo, S. Alfio, Nicolosi, sull'Etna) i cui centri urbani sono da sempre limitrofi a boschi.
Una rigorosa applicazione della predetta normativa determinerebbe un grave pregiudizio a questi (come ad altri) centri urbani, poiché ad ogni edificio demolito non potrà mai più essere sostituito un altro (casa o chiesa o caserma o municipio od ospedale ecc.), per la sussistenza, del vincolo di inedificabilità che non consentirebbe mai di garantire la sopravvivenza del centro urbano, che inevitabilmente verrebbe via via diradato ed eliminato.
La conclusione non cambia neppure se in sede di nuovo strumento urbanistico si consentisse l'edificabilità con l'indice dello 0,30 mc./mq. (art. 10, comma 2); sia perché questa scelta è frutto di un potere discrezionale e non un obbligo dell'Amministrazione, sia perché con un tale indice (estremamente ridotto) non si potrebbe certamente garantire la sopravvivenza dell'abitato i cui indici di cubatura siano attualmente di gran lunga maggiori.
In questi Comuni l'applicazione della normativa di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996 comporterebbe un grave degrado ed un pregiudizio allo sviluppo di antichi agglomerati urbani, e l'impossibilità di realizzare anche solo opere pubbliche all'interno dell'abitato esistente che dovranno, pertanto, essere realizzati all'esterno dell'abitato.
Sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere la non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale di una normativa che, contrariamente a quanto avviene in tutto il resto del territorio nazionale e a quanto è previsto per tutti gli altri vincoli, ha la potenzialità per determinare il degrado dei centri abitati per la tutela aree boschive (spesso di formazione successiva), garantita già dall'ordinamento con misure limitative dello jus aedificandi meno penalizzanti e, certamente, più compatibili nel bilanciamento di interessi di pari valenza costituzionale.
Tali preoccupazioni, peraltro, sono state pienamente condivise dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con il parere n.30539 del 2 dicembre 1997 e dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, il quale, con la nota 26 febbraio 1998, n. 65, ha aggiunto ulteriori gravi e rilevanti considerazioni, che conducono anch'esse, per altre vie, all'incostituzionalità delle norme predette.
Se lo scopo della norma è quello di creare un'ampia fascia di rispetto come argine alle nuove ipotesi edificatorie degli strumenti urbanistici, tale scopo è adattabile alle zone di espansione dell'abitato e non già a quelle già edificate, quali sono le zone A e B, dato che nessun apprezzabile vantaggio alla tutela dei boschi può infatti comportare l'inedificabilità di ambiti urbani storicamente edificati.
Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1966, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata alPresidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 9 dicembre 1998.
Il presidente: DELFA
L'estensore: SALAMONE
Il segretario: MUSCO
(99.20.921)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento alla società a r.l. Italian Feed, con sede in Alcamo, dell'idoneità per la fabbricazione di miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 510/Gr. 9°, I direzione del 31 marzo 1999, la società a r.l. Italian Feed, con sede legale in Alcamo (TP), viale Europa n. 104 e stabilimento di lavorazione in Partinico (PA), S.S. n. 113, Km. 307, è stata riconosciuta idonea per la fabbricazione di miscele a base di latte scremato o latte scremato in polvere, ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 1725/79, art. 4, paragrafo 5.
(99.16.734)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara delVallo.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 91/I/VI del 25 gennaio 1999, l'avv. Francesca Genna, nata a Marsala il 19 novembre 1962 e residente in Marsala, via A. Diaz n. 26, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Il Saldatore, con sede nel comune di Mazara del Vallo, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Andrea Pisciotta.
(99.16.753)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo del 13-27 giugno 1999. Revoca delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali diSciacca e di Bagheria e del consiglio circoscrizionale di Aspra.
Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 8 del 28 aprile 1999, sono state revocate le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Bagheria e del consiglio circoscrizionale di Aspra, e, con decreto n. 241 del 4 maggio 1999 sono state revocate le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Sciacca, indette per le domeniche del 13-27 giugno 1999.
(99.20.943)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di Vizzini.
Con decreto n. 298/13 del 19 marzo 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 29 gennaio 1999, redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per il consolidamento di parti di muro di cinta della scuola media G. Verga su via Guzzardi nel comune di Vizzini ed ha disposto il finanziamento di L. 200.000.000 sul cap. 70314, esercizio 1998.
(99.16.733)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 1999 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

Visto: LO MONTE
(99.19.888)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 1999.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

Visto: LO MONTE
(99.19.888)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Sant'Antonio a r.l., con sede in Caltagirone.
Con decreto dell'Assessore per la sanità del 9 aprile 1999, n. 28653 la "Sant'Antonio s.r.l.", con sede in Caltagirone, viale Dante Aligheri n. 46, nella persona del sig. Lirosi Francesco, nato a Caltagirone il 24 dicembre 1965, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Piazza Armerina, contrada Sollazzo, lottizzazione Sottosanti, per numero venti posti.
(99.16.752)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Torregrotta.
Con decreto n. 124/DRU dell'8 aprile 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Torregrotta relativa alla modifica dell'indice di densità fondiario dell'area della scuola elementare "Centro", adottata con delibera consiliare n. 59 del 30 novembre 1998.
(99.16.767)
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Nulla osta alla ditta Sicilgesso S.p.A., con sede in Calatafimi, per il rinnovo dell'autorizzazione di una cava di gessi.
Con decreto n. 131/41 del 13 aprile 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Sicilgesso S.p.A., con sede legale in contrada Fegotto, S.S. 113, Km. 335,700 - Calatafimi, per il rinnovo dell'autorizzazione della cava di gessi in contrada Chiuse del comune di Calatafimi.
(99.16.759)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
Con decreto n. 18/2Tr del 24 febbraio 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è stato accordato, per l'anno 1999, alla ditta Autoservizi R. Pappalardo di Giuseppa Da Campo, con sede in Catania, il rinnovo della concessione dell'autolinea di Gran Turismo "Catania - A18 - Taormina Sud - Gole dell'Alcantara", da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già approvate per l'anno precedente. La tariffa da applicare per la predetta autolinea dovrà essere non inferiore a quella ordinaria di prima classe ferroviaria più supplemento rapido nel caso in cui il percorso risulti parallelo o interferente a quello su rotaia.

Con decreto n. 19/2Tr del 24 febbraio 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è stato accordato, per l'anno 1999, alla società Fratelli Scionti s.n.c. con sede in Catania, il rinnovo della concessione dell'autolinea di Gran Turismo "Zafferana - Catania", da esercitarsi secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio già approvate per l'anno precedente. La tariffa da applicare per la predetta autolinea dovrà essere non inferiore a quella ordinaria di prima classe ferroviaria più supplemento rapido nel caso in cui il percorso risulti parallelo o interferente a quello su rotaia.

Con decreto n. 20/2Tr del 24 febbraio 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è stata autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana "Montevago - Salaparuta - Palermo", a modificare il percorso mediante l'istradamento di 1 c.c. intero percorso sulla S.S. 624 dal bivio di S. Margherita a Palermo con ingresso e regresso allo svincolo di Poggioreale e l'istradamento dell'altra c.c. sulla S.S. 624 dal bivio di S. Margherita allo svincolo di S. Cipirello e dallo svincolo di S. Giuseppe Jato a Palermo, con ingresso e regresso allo svincolo di Poggioreale e con deviazioni fra gli svincoli di S. Cipirello e S. Giuseppe Jato per attraversare il centro abitato di entrambi i comuni.

Con decreto n. 21/2Tr del 25 febbraio 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è stata autorizzata, in via provvisoria, la società Autoservizi Lo Jacono Salvatore s.n.c., con sede in Valledolmo, a sopprimere, nell'esercizio dell'autolinea Valledolmo - Stazione FS, la corsa delle ore 14,20 con partenza da Valledolmo. Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta, con obbligo per la società, in relazione a quanto sopra disposto, di non effettuare licenziamento di unità lavorative giusto impegno assunto.

Con decreto n. 22/2Tr del 3 marzo 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti della legge 28 settembre 1939, n. 1822, artt. 31 e 32, è stata revocata, per risoluzione, alla società eredi di Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, la concessione dell'autolinea extraurbana "Ragalna - Paternò", unica concessione di competenza regionale.
(99.16.732)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA

CIRCOLARE 12 aprile 1999, prot. n. 4414.
Disposizioni impartite con la circolare 2 giugno 1997, n. 1 - Chiarimenti.
A tutte le Ragionerie degli Assessorati regionali
A tutti i consegnatari degli uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione regionale
Pervengono a questa direzione richieste di chiarimenti in materia di inventariazione limitatamente ad alcuni beni di categoria "A" (tende) e di categoria "B" (Gazzette ufficiali).
Al fine di non incorrere in erronee interpretazioni delle istruzioni impartite con la circolare n. 1/97 di questa Presidenza, e per consentire una quanto più puntuale tenuta delle scritture contabili si richiama l'attenzione dei consegnatari su quanto appresso specificato.
Si premette che l'esigenza di dover attribuire valori aggiornati al patrimonio regionale, considerato il lungo tempo trascorso dall'ultima rivalutazione dei beni disposta con la circolare n. 1/83, ha suggerito a questa Presidenza la necessità di impartire nuove istruzioni per effettuare con criteri di omogeneità le operazioni di rinnovo degli inventari, al fine di conferire certezza quantitativa e valutativa al patrimonio mobiliare attraverso le fasi della ricognizione dei beni, dell'aggiornamento dei valori e della formazione dei nuovi inventari.
In virtù di quanto sopra, appare superfluo sottolineare che le disposizioni della nuova circolare n. 1/97 non modificano quelle contenute nella circolare n. 1/83 se non nella parte riguardante l'introduzione di una nuova categoria di beni (categoria "D") nonché nei nuovi criteri di aggiornamento dei valori.
Con specifico riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all'inventariazione nei registri di categoria "A" delle tende, si richiama quanto previsto dalle circolari citate nelle quali si dispone che non vanno inventariate solo "le tendine per finestre o balconi qualunque sia il prezzo". Pertanto tutte le tende a teli e/o con mantovane in tessuto o stoffe da parati devono essere inventariate nei registri di categoria "A". Non vanno invece inventariate le tende a bande verticali e le veneziane.
Analogamente, in riferimento alla categoria "B" la circolare n. 1/83 dispone che devono essere inventariati in questa categoria "i libri, le collane, le raccolte nonché le riviste e le Gazzette Ufficiali rilegate in fascicoli", ad eccezione dei libri e delle pubblicazioni acquistati per consultazione e distribuiti al personale.
Al riguardo, si richiama l'attenzione dei consegnatari sulla necessità di richiedere al gruppo III la dovuta autorizzazione alla presa in carico, nelle categorie di appartenenza, dei beni in argomento che, per erronea interpretazione delle circolari, sono stati annotati sull'apposito registro 7/P.M.
Le Ragionerie centrali, in ragione delle loro attribuzioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 718/79, sono pregate di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni di cui sopra.
  L'Assessore: CRISAFULLI 

(99.16.747)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 343.
Iscrizione nelle liste di collocamento, nella lista regionale di mobilità ed inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche. Modalità operative.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alle OO.SS. dei lavoratori 

Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Agli Istituti di patronato legalmente riconosciuti
Ai componenti della Commissione regionale impiego
Al gruppo V - Servizi informatici
Nel fare seguito alla circolare n. 334/99, i cui contenuti si intendono integralmente confermati, si trasmette l'esemplare dei nuovi modelli "C/Iscrizione" e "C/Variazione".
Si evidenzia, al riguardo, che, in un ottica di semplificazione delle procedure e della modulistica, il modello "C/Iscrizione" potrà essere utilizzato sia per l'iscrizione nelle liste di collocamento e per l'inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, sia come modello di rilevamento ai fini dell'inserimento nella lista regionale di mobilità.
Il modello stesso, ovviamente, potrà essere utilizzato anche disgiuntamente, soltanto per l'iscrizione nella lista ordinaria o per l'inclusione nella lista regionale di mobilità, previa compilazione delle parti occorrenti.
E' appena il caso di ricordare che le sezioni circoscrizionali, ai fini dell'inclusione degli interessati nella lista regionale di mobilità, dovranno inoltrare all'U.R.L.M.O., settore IV, per le successive deliberazioni di competenza della C.R.I., per il tramite degli U.P.L.M.O., copia integrale del modello "C/Iscrizione", previo espletamento dell'attività istruttoria di competenza, come richiesto dalla vigente normativa.
Qualora i soggetti interessati, già iscritti nelle liste ordinarie, intendano iscriversi anche nelle succitate graduatorie in un momento successivo, si avvarranno del modello "C/Variazione", utilizzando gli appositi spazi riservati alle voci relative.
Parimenti il modello "C/Variazione" sarà adoperato per la comunicazione di qualsiasi modifica nelle situazioni inerenti le predette liste e graduatorie.
I citati modelli potranno essere presentati personalmente da parte degli interessati agli uffici competenti, che in tal caso procederanno, previa identificazione degli stessi, annotando negli appositi spazi gli estremi del documento di riconoscimento esibito, alla acquisizione della relativa sottoscrizione.
In alternativa, il modello potrà essere inoltrato a mezzo posta o con altri sistemi di trasmissione a distanza, corredato di copia del documento personale di riconoscimento dell'interessato.
In caso di presentazione dei modelli presso gli uffici sarà rilasciata agli interessati la relativa ricevuta.
Si rappresenta l'opportunità che, in caso di spedizione o trasmissione con mezzi a distanza, gli interessati conservino la documentazione attestante l'avvenuto inoltro.
In ogni caso gli uffici forniranno il massimo supporto all'utenza, ai fini della regolare compilazione dei modelli, nonché della eventuale integrazione, nei modi opportuni, dei dati e delle dichiarazioni mancanti.
Codesti uffici, in attesa della stampa, a cura di questo Assessorato, della dotazione dei modelli occorrenti, provvederanno alla riproduzione del modello stesso, facendo ricorso anche alla relativa stampa, mediante l'impiego dei fondi a tal fine messi a disposizione nei modi consueti.
Analogamente potranno provvedere gli istituti di patronato legalmente riconosciuti.
Si fa riserva di comunicare le deliberazioni che saranno adottate dalla C.R.I. in ordine ai criteri di formazione delle predette graduatorie e di conferma periodica dello stato di disoccupazione, relativamente alla restante parte del c.a. 1999.
  L'Assessore: PAPANIA 

(Si omettono i moduli allegati)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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