REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MAGGIO 1999 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 marzo 1999.
Fissazione della data delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 30 marzo 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero e nomina del commissario straordinario.   pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 27 aprile 1999.
Assunzione delle funzioni di Assessore regionale per l'industria da parte del Presidente della Regione.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 4 marzo 1999.
Programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori  pag.


DECRETO 12 aprile 1999.
Modifica del decreto 4 marzo 1999, relativo al programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori  pag. 11 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 11 marzo 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999  pag. 12 

Assessorato dell'industria

DECRETO 2 dicembre 1998.
Approvazione del programma annuale di interven- ti di cui all'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1  pag. 12 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 marzo 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Palermo.  pag. 14 


DECRETO 18 marzo 1999.
Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico  pag. 15 


DECRETO 25 marzo 1999.
Nulla osta al comune di Messina per il progetto di installazione di una cabina elettrica  pag. 16 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 16 febbraio 1999.
Costi economici standardizzati per le autolinee, distinte per tipo di servizio, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per l'anno 1997  pag. 17 


DECRETO 16 febbraio 1999.
Costi economici standardizzati per i servizi funiviari di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per gli anni 1996 e 1997  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda U.S.L. n. 6 di Paler- mo  pag. 21 
Trasferimento di beni all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento  pag. 21 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Papardo di Messina  pag. 21 
Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 22 
Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.   pag. 22 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Convitto statale per audiofonolesi di Marsala  pag. 22 
Riconoscimento di personalità giuridica della Fondazione Paola Minutoli di Messina  pag. 22 
Avviso relativo alla circolare n. 4 del 21 aprile 1999, relativa a "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative in Sicilia: A.R.C.I., E.N.A.R.S. - A.C.L.I., A.I.C.S., E.N.D.A.S."  pag. 22 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area a cooperative edilizie.   pag. 22 

Assessorato dell'industria:
Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Catania  pag. 23 
Proroga dei termini per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla Misura 3.2 «Interventi nel settore dell'energia» del POP Sicilia 1994/99  pag. 23 

Assessorato dei lavori pubblici:
Classificazione di alcuni tratti delle SS.PP. 23 e 24bis tra le strade comunali di Bompensiere  pag. 23 
Classificazione di un tratto della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela tra le strade comunali di Butera.  pag. 23 
Classificazione di un tratto della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela tra le strade comunali di Gela  pag. 23 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Ricostituzione della Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio  pag. 23 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta La Trinacria di Salvatore Dalli Cardillo, con sede in Agrigento, per la realizzazione di un'industria alimentare nel comune di Agrigento  pag. 23 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Venetico.  pag. 24 
Nulla osta al comune di S. Salvatore di Fitalia per il progetto di lavori di consolidamento del versante Vallone Pietà  pag. 24 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Proroga, per l'anno 1999, del termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui alle leggi regionali 12 giugno 1976, n. 78 e 9 agosto 1988, n. 27  pag. 24 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 1 febbraio 1999, n. 267.
Sistema sanzionatorio nell'ambito del territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e della legge regionale 30 agosto 1998, n. 15  pag. 24 


CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n. 268.
Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 - Sanzioni amministrative conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie giurate e guardie volontarie  pag. 37 


CIRCOLARE 3 maggio 1999, n. 271.
Regolamento CEE n. 950/97, artt. 17, 18 e 19. Indennità compensativa - Presentazione delle istanze - Anno 1999  pag. 40 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. 988.
Disposizioni in materia di registrazione, identificazione e movimentazione degli animali di interesse zootecnico  pag. 43 


CIRCOLARE 15 aprile 1999, n. 989.
Emergenza Kossovo - Linee guida per gli interventi di sanità pubblica in caso di afflusso di popolazioni straniere sul territorio italiano  pag. 46 


CIRCOLARE 20 aprile 1999, n. 990.
Disposizioni relative ai certificati di assistenza al parto  pag. 49 


SUPPLEMENTO ORDINARO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 aprile 1999.
Programma pluriennale regionale attuativo del Regolamento CEE n. 2080/92 per il biennio 1998/99.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 8 marzo 1999.
Fissazione della data delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145;
Visto il testo coordinato dei decreti presidenziali n. 123/84, n. 37/86 e n. 40/87, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 3 settembre 1998;
Visto il D.P. n. 1702/I dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996, con il quale sono state fissate le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di direzione;
Visto il D.P. n. 2336/I del 17 ottobre 1997, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, commi 2° e 3°, del citato testo coordinato, la data delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, già fissata al 4 giugno 1997, è stata rinviata al 18 dicembre 1997;
Vista la nota n. 183/GAB del 24 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti comunica che con D.P.Reg. n. 5630 del 9 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998, reg. n. 1, fg. n. 83, è stato nominato Direttore regionale del turismo il dott. Agostino Porretto;
Considerato che la data di indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di direzione è stata più volte rinviata per l'assenza del Direttore regionale, unico funzionario abilitato, secondo il D.P.Reg. n. 123 del 28 settembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni, a presiedere la commissione elettorale;
Vista la nota n. 220/I/TUR del 10 febbraio 1999, con la quale l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede che venga fissata la data di indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di direzione;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa specificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, commi 2° e 3°, del testo coordinato dei decreti presidenziali n. 123/84, n. 37/86 e n. 40/87, la data delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti viene fissata per il 5 luglio 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.
Palermo, 8 marzo 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione con nota n. 804 del 18 marzo 1999.
(99.14.699)
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DECRETO PRESIDENZIALE 30 marzo 1999.
Decadenza del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 35/97;
Viste le note prot. n. 1969 del 5 marzo 1999 e n. 2109 dell'11 marzo 1999, con le quali il segretario del comune di Portopalo di Capo Passero ha comunicato che nove consiglieri hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;
Rilevato che il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero, composto per legge di n. 15 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 14 maggio 1995, ha perso per dimissioni oltre la metà dei propri componenti;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio menzionato secondo il combinato disposto degli artt. 11 della legge regionale n. 35/97 e 53 dell'O.R.EE.LL.;
Considerato che la circostanza in questione integra la fattispecie prevista dal 2° e 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 per cui occorre prendere atto della decadenza del consiglio comunale e procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali la cui relazione prot. n. 0469 del 25 marzo 1999 è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL.;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero è dichiarato decaduto.
La dott.ssa Grazia Incorvaia è nominata commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino alla scadenza naturale degli organi ordinari.
La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 30 marzo 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


  Allegato 

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

All'on.le Presidente della Regione
Il segretario del comune di Portopalo di Capo Passero, con note prot. n. 1969 del 5 marzo 1999 e n. 2109 dell'11 marzo 1999, ha comunicato che i sottoelencati nove consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni dalla carica:
-  avv. Michele Di Pasquale;
-  sig. Scala Corrado, nato il 24 settembre 1960;
-  sig. Degliangioli Salvatore;
-  ing. Gioacchino Greco;
-  sig. Cannarella Angelo;
-  sig. Taccone Corrado;
-  sig.ra Impera Maria;
-  sig. Giuliano Vincenzo;
-  sig. Scala Corrado, nato il 23 marzo 1956.
La circostanza segnalata trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 11 della legge regionale n. 35/97 e 53 dell'O.R.EE.LL. per cui occorre dichiarare l'intervenuta decadenza del consiglio comunale per perdita di più della metà dei consiglieri assegnati e procedere alla contestuale nomina di un commissario, con la procedura di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/97, che eserciti le competenze del consiglio.
Premesso quanto sopra, è necessario procedere alla nomina presso il comune di Portopalo di Capo Passero di un commissario che eserciti le competenze del consiglio sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Si propone che il commissario straordinario presso il comune di che trattasi, con i compiti sopra indicati, venga nominata la dott.ssa Grazia Incorvaia, dirigente superiore dell'Azienda soggiorno e turismo di Agrigento.
Palermo, 30 marzo 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.14.700)
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DECRETO PRESIDENZIALE 27 aprile 1999.
Assunzione delle funzioni di Assessore regionale per l'industria da parte del Presidente della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1979, reg. n. 1, fg. n. 60, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.P.Reg. n. 403 del 26 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione al n. 4971 del 30 novembre 1998, con cui si è provveduto alla preposizione degli Assessori ai vari rami dell'Amministrazione regionale;
Considerato che a carico dell'on.le Giuseppe Castiglione è stato adottato un provvedimento giudiziario che gli impedisce di assolvere all'incarico di Assessore regionale per l'industria;
Ritenuta la necessità di assicurare la continuità nella gestione del predetto Assessorato, revocando l'incarico di cui al D.P. n. 403, sopracitato;
Ritenuto, pertanto, di dovere assumere, in via provvisoria, le funzioni di Assessore regionale per l'industria ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lett. e) del richiamato D.P.Reg. n. 70/79;

Decreta:


Articolo unico

In relazione alle premesse, le funzioni diAssessore regionale per l'industria sono assunte, in via provvisoria, dal Presidente della Regione.
Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per il prescritto riscontro e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 27 aprile 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 26 aprile 1999 con nota n. 1317.
(99.18.868)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 4 marzo 1999.
Programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Viste le leggi regionali 23 febbraio 1962, n. 2, n. 73 del 3 maggio 1979 e n. 11 del 15 giugno 1988;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Vista la legge del 14 giugno 1994, n. 20;
Visto il decreto presidenziale 26 novembre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione alla nota n. 4971 del 30 novembre 1998, di preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali;
Visto il decreto presidenziale 26 novembre 1998, vistato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione alla nota n. 4971 del 30 novembre 1998, di delega di alcune competenze del Presidente della Regione all'Assessore destinato alla Presidenza;
Vista la delibera n. 4/99 contenuta nel verbale del 5 febbraio 1999, con la quale il comitato, previsto dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge regionale n. 73/79, adotta il testo del programma assistenziale 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari, anche pro-quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori;
Ritenuto che il programma proposto è conforme al dettato dell'art. 15, comma 4°, della citata legge regionale n. 73/79;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 15, 5° comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, è approvato nel testo allegato al presente decreto e di cui fa parte integrante, il programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

Art. 2

Alla spesa di cui all'allegato programma assistenziale, prevista in L. 1.800.000.000, si farà fronte con l'impiego a carico dello stanziamento previsto dal capitolo 10726 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 1999.
  BUFARDECI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 aprile 1999.
Reg. n. 1, Presidenza, fg. n. 18.

Cliccare qui per visualizzare l'Allegato

(99.18.869)
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DECRETO 12 aprile 1999.
Modifica del decreto 4 marzo 1999, relativo al programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 23 febbraio 1962, n. 2, n. 73 del 3 maggio 1979 e n. 11 del 15 giugno 1988;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto presidenziale 26 novembre 1998, vistato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione alla nota n. 4971 del 30 novembre 1998, di preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali;
Visto il decreto presidenziale 26 novembre 1998, vistato alla Ragioneria centrale Presidenza della Regione alla nota 4971 del 30 novembre 1998, di delega di alcune competenze del Presidente della Regione all'Assessore destinato alla Presidenza;
Vista il decreto n. 3/V del 4 marzo 1999, con il quale è stato recepito il programma assistenziale 1998, approvato con delibera n. 4/99, contenuta nel verbale del 5 febbraio 1999, in cui il comitato, previsto dal 1° comma della citata legge n. 73/79, adotta il testo del programma assistenziale per l'anno 1998 a favore del personale dell'Amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, e dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari anche pro-quota di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori;
Visto il rilievo n. 2 del 29 marzo 1999 della Corte di conti, si corregge l'importo complessivo per altri interventi assistenziali da lire 230 milioni a lire 167 milioni e si annulla e sostituisce l'art. 2 del decreto n. 3/V del 4 marzo 1999;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 2 del decreto n. 3/V del 4 marzo 1999 viene così sostituito: «Alla spesa di L. 1.800.000.000 si farà fronte con l'impegno assunto con O.A. aperto sul capitolo 10726 nell'esercizio finanziario 1998 e trasportato all'esercizio in corso».
Palermo, 12 aprile 1999.
  BUFARDECI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 aprile 1999.
Reg. n. 1, Presidenza, fg. n. 19.
(99.18.869)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 11 marzo 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 27 ottobre 1998 e della successiva nota di variazione presentata il 24 dicembre 1998;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista l'ordinanza del 12 gennaio 1999, n. 2914 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile che dispone la nomina del Presidente della Regione quale commissario delegato alla realizzazione delle azioni e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 73 del 23 febbraio 1994, con il quale si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, il capitolo 10640 - Presidenza della Regione - con la dotazione finanziaria di lire 1.500 milioni così come previsto dall'art. 4 della suddetta ordinanza;
Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1999, la variazione in aumento all'importo previsto dal titolo I della rubrica Presidenza della Regione di lire 1.500 milioni a seguito delle variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 con il citato D.P. n. 73/94, con la contestuale riduzione di lire 1.500 milioni dal fondo di riserva di cassa;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999 (disegno di legge presentato all'Assemblea regionale siciliana ed attualmente autorizzato in esercizio provvisorio dalla legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1), sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo I | Titolo II     |    
Presidenza della Regione      + 1.500
Fondo di riserva di cassa      - 1.500


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  PIRO 

(99.14.666)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 2 dicembre 1998.
Approvazione del programma annuale di interventi di cui all'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/84;
Vista la legge regionale n. 4/96;
Vista la legge regionale n. 20/94;
Visto l'art. 23 della legge regionale 7 marzo 1996, n. 6, che prevede, per i programmi di spesa, non più necessaria l'acquisizione del parere della Commissione legislativa dell'A.R.S.;
Vista la relazione allegata al presente decreto, predisposta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85, contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute dai Consorzi A.S.I. della Sicilia, oltre alle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare una scelta per l'utilizzo dello stanziamento di bilancio relativo all'anno 1998;
Considerato che i criteri che sorreggono la selezione delle richieste sono improntati alla ricerca delle medesime finalità, già prefissate in occasione di precedenti predisposizioni di piani di intervento adottati sia ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1/84 che per l'attuazione della Misura 1.3b del P.O.P. 1994/99 ed attengono:
-  integrazione di finanziamenti allo scopo di permettere il completamento di opere e, quindi, la loro funzionalità e fruibilità;
-  ricerca di fonti idriche;
-  soluzioni progettuali definite in relazione della fruibilità dell'opera;
-  risanamento ambientale dei suoli, delle acque e dell'aria;
-  interelazione tra priorità dichiarata dai consorzi, minore importo richiesto e ripartizione territoriale dello stanziamento;
Visto l'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, con il quale si consente agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, e, quindi, anche ai Consorzi A.S.I., per l'anno 1998 l'adozione del bilancio annuale anche separatamente dall'approvazione del piano triennale;
Visto l'art. 10 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, con il quale si consente l'inserimento, nei piani triennali degli enti, di opere munite di progetto tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/93, oltre alle opere munite di progetto preliminare o di massima, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 10/93;
Considerato, a seguito dei sopra citati criteri, di poter individuare le opere indicate nell'allegato "A" al presente decreto, da inserire nel programma annuale di ripartizione relativo all'anno 1998;
Considerato che il successivo comma dell'art. 11, con il quale si estendono ai programmi regionali di finanziamento, per l'anno 1998, le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale n. 25/93, come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 19/94;
Visto lo stanziamento di bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, si approva il programma annuale di interventi, predisposto ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1/84, relativo all'anno finanziario 1998, così come individuato nell'allegato "A" al presente decreto che ne forma parte integrante.

Art. 2

Alla spesa di L. 5.969.904.658 si provvederà mediante impegni che si andranno ad assumere sul capitolo 64955 del bilancio regionale, esercizio finanziario 1998, con appositi decreti di finanziamento.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge n. 20/94.
Palermo, 2 dicembre 1998.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 gennaio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 3.
Allegato A
ELENCO DELLE OPERE INCLUSE NEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/84 - ANNO 1998

Consorzio A.S.I. di Agrigento
-  centro integrato per servizi sociali, reali e tecnologici di innovazione di impresa - pe-
rizia di assestamento      L. 410.168.384 

Consorzio A.S.I. di Caltanissetta
-  manutenzione straordinaria regimentazione acque meteoriche e recupero lotti ad est
della Z.I.      L. 128.210.115  

Consorzio A.S.I. di Caltagirone
-  costruzione acquedotto contrada Melora      L. 720.000.000 

Consorzio A.S.I. di Enna
-  realizzazione impianto idrico nell'A.I. del
Dittaino      L. 2.760.000.000 

Consorzio A.S.I. di Siracusa
-  centro sociale Lentini integrazione finanz.      L. 23.254.274 
-  Darsena Augusta integrazione finanz.      L. 538.271.885 

Consorzio A.S.I. di Ragusa
-  lavori di urbanizzazione dell'A.I. di III fase di Ragusa - realizzazione sottovia di colle-
gamento tra la 2ª e la 3ª fase      L. 990.000.000 

Consorzio A.S.I. di Trapani
-  illuminazione svincoli viabilità principale
di Custonaci      L. 400.000.000 
Importo totale      L. 5.969.904.658 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI RELATIVO ALL'ANNO 1998, PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/84

L'art. 27 della legge regionale n. 1/84 consente all'Assessore per l'industria la predisposizione di un programma di interventi infrastrutturali da realizzare c/o le A.S.I. della Sicilia, sulla scorta delle richieste presentate dai consorzi e dall'inclusione delle opere nel piano triennale vigente del consorzio stesso.
L'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, consente agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, e quindi anche ai Consorzi A.S.I., per l'anno 1998 l'adozione del bilancio annuale anche separatamente dall'approvazione del piano triennale.
L'art. 10 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, consente, altresì, l'inserimento, nei piani triennali degli enti, di opere munite di progetto tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 10/93.
I Consorzi A.S.I., a seguito della legge regionale n. 1/84, sopracitata, hanno inoltrato le loro istanze per l'inserimento delle opere nel piano annuale in argomento (allegato 1).
Lo stanziamento di bilancio, capitolo 64955, esercizio finanziario 1998, relativo alle finalità di cui all'art. 27 della legge regionale n. 1/84, prevede per il corrente esercizio finanziario uno stanziamento di L. 6.300.000.000.
L'esiguità dello stanziamento di bilancio in rapporto all'ammontare delle richieste pervenute ha fatto ritenere producente destinare principalmente le sopracitate risorse finanziarie ai Consorzi A.S.I. che non possono accedere ai fondi comunitari del P.O.P. 1994/99, a meno di integrazioni di finanziamento ritenute necessarie per consentire il completamento dei lavori, che non possono trovare accoglimento con il sopradetto programma comunitario.
Per la predisposizione del piano di ripartizione si è ritenuto di dovere adottare i seguenti criteri.
La selezione delle richieste è stata improntata alla ricerca delle medesime finalità, già prefissate in occasioni di precedenti predisposizioni di piani di intervento adottati sia ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1/84 che per l'attuazione della Misura 1.3b del P.O.P 1994/99 ed attengono:
-  integrazione di finanziamenti allo scopo di permettere il completamento di opere e, quindi, la loro funzionalità e fruibilità;
-  ricerca di fonti idriche;
-  soluzioni progettuali definite in relazione alla fruibilità dell'opera;
-  risanamento ambientale dei suoli, delle acque e dell'aria;
-  interelazione tra priorità dichiarata dai consorzi, minore importo richiesto e ripartizione territoriale dello stanziamento.
Riguardo al disposto del 9° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85, così come modificato dalla legge regionale n. 10/93, si evidenzia che i progetti facenti parte del presente programma annuale includono gli oneri tecnici.
Ad eventuali maggiori oneri può farsi fronte con la voce imprevisti già inclusa nel quadro di spesa dal singolo progetto.
In ragione di quanto sopra detto è stato predisposto il seguente piano di spesa per l'anno 1998:
Consorzio A.S.I. di Enna
«Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti idrici di adduzione, accumulo e distribuzione ed opere connesse e complementari, 2° stralcio, importo L. 2.760.000.000».
I lavori riguardano principalmente interventi c/o l'area della vasca dell'acqua industriale, il ripristino della guaina impermeabilizzante, la realizzazione di una ringhiera lungo il perimetro della vasca, il ripristino di parte della recinzione e del cancello.
Gli interventi previsti c/o la vasca dell'acqua potabile consistono:
-  nell'inserimento di misuratori di portata;
-  installazione di impianto di clorazione e cloresiduometro;
-  impermeabilizzazione della copertura della vasca.
Inoltre è prevista la realizzazione di condotte idriche di collegamento dai bacini artificiali all'A.I. del Dittaino oltre la realizzazione di adeguamento impianto di illuminazione.
Consorzio A.S.I. di Agrigento
«Costruzione del centro tecnologico e gestionale di innovazione di impresa ed opere connesse A.I. di Aragona-Favara, III stralcio, perizia di assestamento».
Il progetto di 3° stralcio è stato finanziato con fondi comunitari del P.O.P. 1990/93.
Con detto progetto si prevedono opere integrative e complementari quali sistemazione della pavimentazione degli spazi esterni di pertinenza consistenti nella realizzazione di accessi per le aree di parcheggio, la realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali e rivestimento impermeabile delle vasche di riserva idrica interne alle unità tecnologiche già realizzate.
Consorzio A.S.I. di Caltanissetta
«Lavori di manutenzione straordinaria per la regimentazione delle acque meteoriche ed il recupero dei lotti ad est della Z.I. del Calderaro - L. 128.210.115».
Il progetto in argomento è stato finanziato con decreto n. 1681 del 7 luglio 1992 ed i lavori sono stati realizzati.
L'importo in argomento si riferisce a maggiori costi degli oneri espropriativi derivanti dalla rideterminazione delle indennità di esproprio.
Consorzio A.S.I. di Ragusa
«Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della III fase di attuazione dell'A.I. di Ragusa - opere di completamento del sottovia di collegamento, tra la 2ª e la 3ª fase dell'A.I. di Ragusa - L. 990.000.000».
I lavori principali sono stati finanziati con fondi di cui alla legge n. 64/86, secondo il piano annuale di attuazione per un importo complessivo di L. 4.320.000.000.
A seguito dell'aggiornamento dei prezzi e della mancata autorizzazione dell'ANAS era stato stralciato dal progetto principale la realizzazione del sottopasso di collegamento tra II e III fase dell'A.I. di Ragusa.
Acquisita oggi la necessaria autorizzazione ANAS, il Consorzio di Ragusa ha ritenuto di chiedere la presente integrazione di finanziamento per completare le opere previste nel progetto originario.
Nel presente progetto di completamento si prevede una rampa di raccordo tra l'impianto viario della III fase con quello della II fase dell'A.I., mediante la costruzione di un sottovia in corrispondenza dello svincolo con la S.P. Ragusa-Marina di Ragusa.
Consorzio A.S.I. di Siracusa
1)  Completamento centro sociale di Lentini - integrazione finanziamento - L. 23.254.274.
Il Consorzio A.S.I. di Siracusa chiede tale integrazione di finanziamento per fare fronte ad un maggiore onere nascente dal tardato pagamento delle spettanze all'impresa esecutrice dei lavori.
2)  Costruzione Darsena di Augusta - integrazione finanziamento L. 538.271.835.
Il Consorzio di Siracusa chiede la presente integrazione di finanziamento per fare fronte ad un maggiore onere nascente dal tardivo pagamento delle spettanze all'impresa esecutrice dei lavori.
Consorzio A.S.I. di Caltagirone
«Lavori di realizzazione condotta di adduzione idrica contrada Melara - L. 720.000.000».
Il progetto prevede la realizzazione di una condotta in polietilene al fine di collegare il partitore ubicato in contrada Melora al tratto di condotta esistente per proseguire sino al serbatoio di accumulo delle acque potabili del Consorzio A.S.I.
Consorzio A.S.I. di Trapani
«Illuminazione svincoli viabilità principale di Custonaci - L. 400.000.000».
I lavori previsti nel presente progetto prevedono la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione in n. 7 svincoli nel bacino marmifero di Custonaci.
(99.14.686)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 marzo 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Palermo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificata dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Vista la variante di adeguamento del piano regolatore generale del 1962 al D.M. n. 1444/68, approvata con decreto n. 598/DRU del 5 luglio 1996 del comune di Palermo;
Vista la variante generale adottata con delibera di C.C. n. 45 del 13 marzo 1997;
Visto il parere n. 22 del 10 febbraio 1999 del gruppo XXVI/DRU che così si è espresso:
Omissis...
Rilevato:
-  che il progetto in argomento consiste nell'apertura di un varco lungo il muro prospiciente la via Benfratello e, conseguentemente, nella collocazione di un cancello scorrevole nella costruzione di una corsia di collegamento allo slargo di via Biondo e nella sistemazione dell'area antistante il nuovo ingresso con manto di asfalto ed opportuna segnaletica viaria;
-  che il progetto rientra nell'ambito degli interventi volti al potenziamento dello scalo merci di Palermo - Brancaccio;
Considerato:
-  che l'opera riveste carattere di importanza generale e che risulta compatibile con l'assetto del territorio;
-  che l'area è normata urbanisticamente a parcheggio, a sede stradale e a V3 (spazi pubblici e verde);
-  che il comune di Palermo ha approvato il progetto nell'ambito del potenziamento dello scalo merci.
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95 e, pertanto, sia autorizzabile;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale di Palermo, approvato con decreto n. 598/D.R.U. del 5 luglio 1996, relativa al progetto F.S.ASA Rete esitato favorevolmente dal C.C. con delibera n. 241 del 9 dicembre 1998.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 22 del 10 febbraio 1999 del gruppo XXVI della DRU;
2) relazione tecnica delle opere da realizzare che comprende:
-  stralcio foglio di mappa, scala 1:2.000;
-  stralcio P.R.G., scala 1:5.000;
-  planimetria stato attuale - progetto, scala 1:1.000;
-  stralcio planimetrico, scala 1:200;
-  sezioni, scala 1:100.

Art. 3

Il comune di Palermo è onerato da tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.14.667)
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DECRETO 18 marzo 1999.
Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1998;
Vista la legge n. 288 del 4 agosto 1989;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la Regione può procedere alla determinazione per talune categorie di impianti di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
Ritenuto di poter procedere all'individuazione di caratteristiche costruttive e di esercizio che consentano di escludere dall'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti talune attività individuate tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al 2° comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Ritenuto di dovere integrare con le prescrizioni del presente decreto le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera già rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203/88 alla data di pubblicazione dello stesso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i titolari di impianti ed attività compresi nell'allegato 1 del presente decreto e che possiedano caratteristiche costruttive e di esercizio come indicate nell'allegato 2, in luogo dell'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni inquinanti sono tenuti a trasmettere alla provincia ed al L.I.P. - reparto chimico competenti per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dalla quale risultino, relativamente all'anno solare precedente e per ciascun impianto, le date e le relative operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento ivi comprese le sostituzioni dei filtri, nonché le quantità e la composizione dei solventi o dei prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati.
A tal fine la ditta dovrà conservare per almeno due anni dall'acquisto:
-  le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti;
-  le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato 1 che non rispondono ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 1 a condizione che vengano utilizzate vernici ad acqua.

Art. 3

Restano validi i limiti di emissione fissati per ciascuna tipologia di impianto dalla normativa vigente, nonché dai provvedimenti autorizzatori.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

Allegato 1

1)  Pulizia a secco di tessuti e pellami in impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g.
2)  Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.
3) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
4)  Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
5)  Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.

Allegato 2

1)  Le fasi di applicazione, appassimento, essiccazione ed evaporazione dei prodotti vernicianti o solventi devono essere svolte in cabine o altre apparecchiature a tenuta dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti costituiti da uno stadio di adsorbimento a carbone attivo con carica non inferiore a 100 Kg. per il trattamento dei solventi, preceduto, per le attività di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'allegato 1, da uno stadio di abbattimento del particolato.
2)  Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti e tenendo conto che non può essere superato il rapporto di 20 Kg. di sostanze organiche adsorbite per 100 Kg. di carbone attivo impiegato.
3)  La temperatura degli effluenti all'ingresso del filtro a carboni attivi non sia superiore a 45 °C.
(99.14.705)
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DECRETO 25 marzo 1999.
Nulla osta al comune di Messina per il progetto di installazione di una cabina elettrica.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
Vista la nota prot. n. 20502 del 22 dicembre 1997, con la quale la ripartizione urbanistica del comune di Messina ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 2.1 delle N.A. del piano regolatore generale vigente, il progetto per l'installazione di una cabina elettrica di trasformazione bassa prefabbricata denominata "Telecom Italia Mobile" in località Pace per l'approvazione in deroga all'art. 51 delle medesime N.A. approvate in variante allo strumento urbanistico generale con decreto n. 333 del 14 giugno 1986;
Vista la delibera n. 57/C del 14 novembre 1997, divenuta esecutiva, ai sensi del IV comma della legge regionale n. 23/97, il 3 dicembre 1997, con la quale il consiglio comunale di Messina ha approvato il progetto di che trattasi;
Visti gli elaborati del progetto in argomento costituiti da: 1 elaborato progettuale contenente: relazione tecnica; stralcio P.R.G., scala 1:4.000; stralcio catastale, scala 1:2.000; stralcio planimetrico, scala 1:2.000; stralcio planimetrico, scala 1:500; pianta, prospetto e sezione;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 95 del 21 gennaio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso che:
-  l'intervento progettuale prevede l'installazione di una cabina elettrica prefabbricata nodo bassa, denominata "T.I.M.";
-  la località prevista per l'intervento ricade in località Pace, in zona E del P.R.G. vigente;
-  il progetto prevede la realizzazione di una struttura in monoblocco di cemento armato di dimensioni molto limitate (2,5 mt. - 4 mt. ed altezza 2,6 mt., altezza f.t. 2,3 mt.);
-  il progetto non risulta conforme alle norme di attuazione per la zona E in quanto ricadente in zona di interesse naturale e paesistico, normato dall'art. 51 delle norme di attuazione, ove non è ammessa alcuna alterazione delle caratteristiche naturali ed ambientali, quali la realizzazione di cave, impianti tecnologici, né alcuna edificazione;
-  il progetto risulta approvato in deroga dal consiglio comunale in quanto si riconoscono le condizioni di cui all'art. 2.1 delle norme di attuazione, costituite dall'interesse pubblico e dalle inderogabili esigenze di ordine tecnico funzionale;
-  l'art. 2.1 delle norme di attuazione consente deroghe per edifici ed impianti pubblici nel caso in cui sia richiesto da esigenze di ordine tecnico e funzionale;
Considerato che:
-  la cabina elettrica consentirà di allacciare una nuova utenza Telecom, nonché migliorare e potenziare il servizio delle reti elettriche della zona interessata;
-  l'intervento in oggetto è un'opera di pubblica utilità necessaria per far fronte all'incremento di richiesta di energia elettrica dell'utenza;
-  la realizzazione della cabina appare compatibile con l'assetto del territorio interessato e che non determina un apprezzabile impatto ambientale e paesaggistico.
Tutto quanto premesso e considerato, è del parere che per l'opera in oggetto possa rilasciarsi il nulla-osta richiesto ex art. 16 della legge n. 765/67.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 95 del 21 gennaio 1999;

Decreta:


Art. 1

E' rilasciato, ai sensi ex art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 95 del 21 gennaio 1999, il nulla-osta relativo al progetto per l'installazione di una cabina elettrica di trasformazione bassa denominata Telecom Italia Mobile in località Pace del comune di Messina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato.

Art. 3

Il comune di Messina è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.14.674)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 16 febbraio 1999.
Costi economici standardizzati per le autolinee, distinte per tipo di servizio, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per l'anno 1997.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione del decreto con il quale vengono stabiliti il costo economico standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorren za per ciascuna delle categorie di trasporto, di cui all'art. 5 della stessa legge, tenuto conto di ciascun tipo di servizio;
Visto l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Sentita la conferenza di servizio di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dalla legge regionale n. 22/98;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Ritenuto conseguentemente di dovere fissare, per l'anno 1997, il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per le categorie specificate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, i costi economici standardizzati per le autolinee di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, distinte per tipo di servizio di cui all'art. 9 della medesima legge, per l'anno 1997, sono stabiliti nella misura di cui al prospetto sotto riportato:

          Costo trazione Correttivi Costo standard 
  Tipo servizio Costo lavoro     (C2 per il serv. extraurb. (L./Km.) 
          Ct 1997 e C3 per il serv. urbano) 

URBANO fino a 100.000
fino a 30.000      4.570 1.211 0,80 4.625 
da 30.001 a 100.000 (*)      4.570 1.211 0,95 5.492 
da 100.001 a 300.000      4.570 1.386 1,00 5.956 
da 300.001 a 650.000      4.570 1.386 1,10 6.552 
oltre 650.000      4.570 1.386 1,15 6.850 
SUBURBANO      3.527 1.228 -0 4.755 

EXTRAURBANO fino a 60 Km/h
Vc 45 Km/h      2.227 1.049 1,00 3.276 
Vc > 45 Km/h      2.227 1.049 0,90 2.948 
oltre 60 Km/h      1.014 1.060 -0 2.074 


(*)  In questa fascia sono compresi i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti.

Si riportano di seguito i comuni distinti per numero di abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1993.
Oltre 30.000 fino a 100.000
Adrano  Acireale Agrigento Alcamo Augusta Canicattì Castelvetrano Favara Gela Licata Marsala Mazara del Vallo 
Milazzo  Avola Bagheria Barcellona Pozzo di Gotto Caltagirone Caltanissetta Misterbianco Modica Paternò Ragusa Sciacca Trapani Vittoria 

Oltre 100.000 fino a 300.000
Messina  Siracusa 
Oltre 300.000 fino a 650.000  Catania 
Oltre 650.000  Palermo 


Art. 2

Per ogni variazione di mezzo scatto rispetto al valore medio degli scatti di anzianità del personale conducente di linea assunto come standard (3 scatti) sarà apportato ai costi di cui all'art. 1 un correttivo nella misura L/Km. appresso indicata:

COEFF. DI ADATTAMENTO DELL'ANZIANITA' DEL PERSONALE - C1


  Scatti Coeff. (C1) Serv. urbano Serv. suburbano Serv. extraurbano Serv. extraurbano 
                  Vc 60 Km./h Vc > 60 Km./h 
    0,94 -        274 -        212 -        134 -        61 
0,5      0,95 -        229 -        176 -        111 -        51 
    0,96 -        183 -        141 -          89 -        41 
1,5      0,97 -        137 -        106 -          67 -        30 
    0,98 -          91 -          71 -          45 -        20 
2,5      0,99 -          46 -          35 -          22 -        10 
    1,00 0 0 0
3,5      1,01 46 35 22 10 
    1,02 91 71 45 20 
4,5      1,03 137 106 67 30 
    1,04 183 141 89 41 
5,5      1,05 229 176 111 51 
    1,06 274 212 134 61 



Art. 3

Gli oneri finanziari relativi all'ammortamento e/o alla locazione finanziaria del materiale rotabile necessario all'esercizio sono determinati limitatamente agli autobus presenti negli autoparchi aziendali pubblici e privati aventi età non superiore a 10 anni ivi compreso l'anno di prima immatricolazione (immatricolati nuovi di fabbrica dopo l'1 gennaio 1988, in servizio pubblico di linea regionale o comunale), con il criterio delle rate costanti e prendendo come riferimento i seguenti parametri:
a)  periodo di ammortamento e/o locazione finanziaria: 10 anni;
b) capitale da ammortizzare: pari al valore medio ponderale dei prezzi di listino vigenti nell'anno di prima immatricolazione dell'autobus standard, esclusa IVA, per ciascuno dei tipi di servizio di cui all'art. 9, legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
c)  tasso di interesse, pari al valore medio del "prime rate" calcolato nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno di prima immatricolazione ed il 31 dicembre 1997.
L'onere finanziario, come sopra determinato, sarà decurtato in conformità a quanto previsto dalla tabella "c" allegata alla legge regionale n. 68/83 dei contributi e/o agevolazioni che l'azienda ha ottenuto per l'acquisto di ciascun autobus.
La detrazione sarà quantificata con i seguenti criteri:
1)  per i contributi in conto capitale, essa sarà pari alla misura percentuale del contributo ottenuto (75% aziende private, 100% aziende pubbliche);
2)  per i mutui di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, come modificato dalla legge regionale n. 30/91, essa verrà assimilata a quella corrispondente ad un contributo in conto capitale equivalente al 30% dell'ammontare del mutuo ottenuto.
Per gli autobus di lunghezza inferiore a m. 7,50 si prescinderà dalla determinazione dell'onere dell'ammortamento in quanto l'entità della voce ammortamento può ritenersi dello stesso ordine di grandezza delle economie che l'impiego di tale autobus corto comporta in altre voci di spesa (spese di trazione, tasse, assicurazione, ricovero, lavaggio e manutenzione, etc.) che sono state calcolate con riferimento all'autobus standard di tipo lungo (11,80-12,00 m).
Per gli altri autobus di lunghezza diversa da quello standard il costo dell'ammortamento verrà corretto con i seguenti parametri rispetto a quello determinato per l'autobus standard:
-  autobus snodato  (17,40 - 18,00 m) 1,20 
-  autobus normale  (10,30 - 10,80 m) 0,90 
-  autobus medio  (  8,60 -  9,70 m) 0,80 
-  autobus corto  (  7,50 -  7,70 m) 0,65 

Le quote di ammortamento che concorrono alla determinazione del costo standard totale, distinte per tipo di autobus e di servizio, sulle quali operare le relative detrazioni, sono le seguenti:

QUOTE DI AMMORTAMENTO AUTOBUS URBANO


  Tipo di autobus 
  Anno di 1a Snodato Lungo Normale Medio Corto immatricolazione 17,40-18,00 m 11,80-12,00 m 10,30-10,80 m 8,60-9,70 m 7,50-7,70 m 
1988      44.587.000 37.156.000 33.440.000 29.725.000 24.151.000 
1989      46.603.000 38.836.000 34.952.000 31.069.000 25.243.000 
1990      53.388.000 44.490.000 40.041.000 35.592.000 28.919.000 
1991      57.077.000 47.564.000 42.808.000 38.051.000 30.917.000 
1992      58.609.000 48.841.000 43.957.000 39.073.000 31.747.000 
1993      57.930.000 48.275.000 43.448.000 38.620.000 31.379.000 
1994      61.127.000 50.939.000 45.845.000 40.751.000 33.110.000 
1995      63.720.000 53.100.000 47.790.000 42.480.000 34.515.000 
1996      72.954.000 60.795.000 54.716.000 48.636.000 39.517.000 
1997      70.716.000 58.930.000 53.037.000 47.144.000 38.305.000 


QUOTE DI AMMORTAMENTO AUTOBUS SUBURBANO


  Tipo di autobus 
  Anno di 1a Snodato Lungo Normale Medio Corto immatricolazione 17,40-18,00 m 11,80-12,00 m 10,30-10,80 m 8,60-9,70 m 7,50-7,70 m 
1988      44.587.000 37.156.000 33.440.000 29.725.000 24.151.000 
1989      46.603.000 38.836.000 34.952.000 31.069.000 25.243.000 
1990      54.005.000 45.004.000 40.504.000 36.003.000 29.253.000 
1991      57.890.000 48.242.000 43.418.000 38.594.000 31.357.000 
1992      59.212.000 49.343.000 44.409.000 39.474.000 32.073.000 
1993      58.516.000 48.763.000 43.887.000 39.010.000 31.696.000 
1994      60.932.000 50.777.000 45.699.000 40.622.000 33.005.000 
1995      63.620.000 53.017.000 47.715.000 42.414.000 34.461.000 
1996      73.150.000 60.958.000 54.862.000 48.766.000 39.623.000 
1997      70.902.000 59.085.000 53.177.000 47.268.000 38.405.000 


QUOTE DI AMMORTAMENTO AUTOBUS INTERURBANO


  Tipo di autobus 
  Anno di 1a Snodato Lungo Normale Medio Corto immatricolazione 17,40-18,00 m 11,80-12,00 m 10,30-10,80 m 8,60-9,70 m 7,50-7,70 m 
1988      44.377.000 36.981.000 33.283.000 29.585.000 24.038.000 
1989      48.476.000 40.397.000 36.357.000 32.318.000 26.258.000 
1990      52.157.000 43.464.000 39.118.000 34.771.000 28.252.000 
1991      54.234.000 45.195.000 40.676.000 36.156.000 29.377.000 
1992      55.800.000 46.500.000 41.850.000 37.200.000 30.225.000 
1993      57.150.000 47.625.000 42.863.000 38.100.000 30.956.000 
1994      64.252.000 53.543.000 48.189.000 42.834.000 34.803.000 
1995      67.079.000 55.899.000 50.309.000 44.719.000 36.334.000 
1996      77.635.000 64.696.000 58.226.000 51.757.000 42.052.000 
1997      74.306.000 61.922.000 55.730.000 49.538.000 40.249.000 



Art. 4

La quota di ammortamento degli impianti fissi, da sommare ai costi determinati con le modalità indicate nei precedenti articoli, è fissata in L. 54 per chilometro di percorrenza e sarà corrisposta soltanto a quelle aziende che, nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1997, abbiano riportato tale voce di costo. La misura complessiva della quota di ammortamento relativa agli impianti fissi non potrà comunque eccedere l'ammontare della somma esposta nel bilancio consuntivo a tale titolo.

Art. 5

Il costo complessivo, determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, verrà incrementato per ogni chilometro di percorrenza di una quota per spese generali, distinta per le seguenti fasce dimensionali, pari a lire:
Quota spese generali (L./Km.)

- fino a 750.000 Km.      200 
- da 750.001 a 5.000.000 Km.      240 
-  oltre 5.000.000 Km.      270 


Art. 6

Il ricavo presunto per chilometro di percorrenza è determinato sulla base delle aliquote minime di copertura ricavi/costi:
-  45% per i servizi urbani;
-  50% per i servizi suburbani e per i servizi extraurbani con Vc 60 Km./h;
-  60% per i servizi extraurbani con Vc > 60 Km./h.

Art. 7

Per la determinazione del contributo, in applicazione degli articoli precedenti, verrà utilizzato il prospetto "modello A" che fa parte integrante del presente decreto.
Ai fini del calcolo si farà riferimento alle percorrenze chilometriche 1995 ex art. 18, comma 3° e 4°, legge regionale n. 16/97, stabilite con decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I del 18 ottobre 1997 e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 1999.
  ROTELLA 



Registrato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in 4 marzo 1999, con nota n. 24.

Allegato
Mod. A
LEGGE REGIONALE N. 68/93, ARTT. 4 E 10 CONTRIBUTO CONSUNTIVO 1997

Azienda      Sede:  
Percorrenza annua effettiva 97 Km.:       Anzianità media conducente  
Percorrenza annua effettiva 95 Km.:       (D.A. n. 457 del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni) 
(a) - Percorrenza annua da assumere Km.:       (è la minore tra la 97 e la 95) 
1.  Costo standard del lavoro e di trazione 
1.01 Servizio urbano fino a 100.000 abitanti Fino a 30.000 abitanti   Km. x L./KM. [4.625 + (* )] = L. Da 30.000 a 100.000 abitanti (**) Km. x L./KM. [5.492 + (* )] = L.  
1.02  Servizio urbano da 100.001 a 300.000 abitanti   Km. x L./KM. [5.956 + (* )] = L.  
1.03  Servizio urbano da 300.001 a 650.000 abitanti   Km. x L./KM. [6.552 + (* )] = L.  
1.04  Servizio urbano oltre 650.000 abitanti   Km. x L./KM. [6.850 + (* )] = L.  
1.05  Servizio suburbano   Km. x L./KM. [4.755 + (* )] = L.  
1.06  Servizio extraurbano Vc 60 Km./h Fino a 45 Km./h   Km. x L./KM. [3.276 + (* )] = L. Oltre a 45 Km./h Km. x L./KM. [2.948 + (* )] = L.  
1.07  Servizio extraurbano Vc Ž 60 Km./h   Km. x L./KM. [2.074 + (* )] = L.  
Totale costo standard del lavoro e di trazione   (b) = L.  

 *  Inserire il valore di C1 corrispondente all'anzianità media dei conducenti.
**  In questa fascia sono compresi i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti.
2.  Costo standard dell'ammortamento 
2.01  Materiale rotabile  (c) = L.  
2.02  Impianti fissi valore standard [L./Km. 54 x (a)]      = L.  
2.03  Impianti fissi quota iscritta in bilancio anno 1997      = L.  
2.04  Impianti fissi valore da assumere (N.B. è il minore tra 2.02 e 2.03)  (d) = L.  
Totale (e) = (c) + (d)  (e) = L.  
3.  Costo standard per le spese generali 
L./KM.  x (a)     (f) = L.  
4.  Costo standard totale (b + e + f) (g) = L.  
5.  Ricavo presunto (h) = L.  

Servizi urbani 45% del costo standard totale
Servizi suburbani ed extraurbani con Vc 60 Km./h 50%
Servizi extraurbani con Vc > 60 Km./h 60%
N.B. - Per aziende aventi più servizi l'aliquota è così calcolata:
[Km. servizi urbani x 0,45 + Km. servizi suburbani ed extraurbani Vc 60 Km./h x 0,50 + Servizi extraurbani Vc > 60 Km./h x 0,60]/a
6.  Contributo consuntivo (g) - (h) = L.  

IL COMPILATORE

   

(99.17.835)
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DECRETO 16 febbraio 1999.
Costi economici standardizzati per i servizi funiviari di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per gli anni 1996 e 1997.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 88;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Visto l'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, che prevede l'emissione da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti del decreto con il quale vengono stabiliti il costo standardizzato del servizio ed il ricavo presunto per chilometro di percorrenza per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'art. 5 della legge, tenuto conto di ciascun tipo di linea;
Visto l'art.15 della legge medesima che stabilisce i criteri per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per posto offerto dei servizi funiviari dei comuni di Erice e Taormina;
Sentita la conferenza di servizio di cui all'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1998, n. 22;
Ritenuto di dovere stabilire per gli anni 1996 e 1997 il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per posto offerto dei servizi funiviari specificati al numero 4 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Ritenuto, analogamente a quanto disposto per le aziende esercenti servizi pubblici di linea su gomme, di dovere stabilire in ottemperanza al comma 4° dell'art. 18 della legge regionale n. 16/97 l'ammontare del numero dei posti effettivi utilizzato per la determinazione del consuntivo 1995;

Decreta:


Art. 1

I costi economici standardizzati per i servizi funiviari di cui al n. 4 dell'art.5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, da valere per gli anni sotto specificati sono stabiliti come segue:
Anno 1996
- costo lav. 716,7 + costo traz. 247,1 + spese gen. 5% 48,2 = totale L./posto off. 1.012;
Anno 1997
- costo lav. 730,2 + costo traz. 403,6 + spese gen. 5% 56,7 = totale L./posto off. 1.190.

Art. 2

Per ciascuno degli anni di cui al precedente art. 1 il ricavo presunto per posto offerto è determinato nella misura del 75% del costo standard e cioè a L. 759 per l'anno 1996 ed a L. 893 per l'anno 1997.

Art. 3

Il contributo spettante sarà determinato dal prodotto della differenza risultante tra il costo standard ed il ricavo presunto per il numero dei posti offerti.

Art. 4

Ai sensi del comma 4° dell'art. 18 della legge regionale n. 16/97, è stabilito per l'A.S.N. - Funivia di Taormina l'ammontare del numero dei posti offerti desunto dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995 nella misura di 2.161.824 posti.
Il dato sopra indicato costituirà il limite entro cui l'azienda potrà usufruire dei contributi di esercizio analogicamente a quanto stabilito per i servizi su gomma ex art. 18, comma 3°, legge n. 16/97.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 1999.
  ROTELLA 
   


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 4 marzo 1999, alla nota n. 23.
(99.18.848)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo.
Con decreto presidenziale n. 83/Gr. VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione l'11 marzo 1999 al n. 666, sono stati trasferiti all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(99.14.663)
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Trasferimento di beni all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento.
Con decreto presidenziale n. 84/Gr. VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione l'11 marzo 1999 al n. 667, sono stati trasferiti all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(99.14.664)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Papardo di Messina.
Con decreto presidenziale n. 85/Gr. VIII/S.G. del 25 febbraio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione l'11 marzo 1999 al n. 665, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(99.14.665)
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Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.
Con D.P. n. 95/Gr. XV/S.G. del 4 marzo 1999, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il referendario dott. Romeo Palma è nominato presidente del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione in sostituzione del dott. Antonino Dagnino rinunciatario.
Lo stesso cesserà dalla carica contemporaneamente ai componenti nominati in sede di costituzione dell'organo collegiale.
(99.14.662)
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Provvedimenti concernenti trasferimento di opere dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno a comuni siciliani.
Con decreto n. 56/Gr. VIII/IV DRP del 29 marzo 1999 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: sistemazione via delle Mandorle, contrada Bonagia, prog. n. 11418 al comune di Valderice (TP), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli alla legislazione vigente.
(99.14.689)


Con decreto n. 57/Gr. VIII/IV DRP del 29 marzo 1999 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: sistemazione sede stradale e rete fognante via Cariddi e traversa, prog. n. 13567 al comune di Erice (TP), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli alla legislazione vigente.
(99.14.690)


Con decreto n. 58/Gr. VIII/IV DRP del 29 marzo 1999 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: ampliamento impianto pubblica illuminazione, prog. n. 13034 al comune di Castellammare del Golfo, che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli alla legislazione vigente.
(99.14.691)


Con decreto n. 59/Gr. VIII/IV DRP del 29 marzo 1999 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: costruzione strada Salinella con costruzione ponte torrente Verderame - Paceco, progr. n. 11052; sistemazione vie Garibaldi e Scuderi - Paceco, progr. n. 12788 al comune di Paceco (TP), che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli alla legislazione vigente.
(99.14.693)


Con decreto n. 60/Gr. VIII/IV DRP del 29 marzo 1999 l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218 ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez: costruzione S.C. Calatafimi - S.P. Fiumefreddo - Calatafimi, prog. n. 9695; ampliamento impianto pubblica illuminazione - Calatafimi, prog. n. 11016; rete idrica e fognante - Calatafimi, prog. n. 6199 al comune di Calatafimi, che provvederà all'iscrizione nel proprio demanio o patrimonio indisponibile secondo la classificazione prevista dagli artt. 824 e 826 del codice civile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli alla legislazione vigente.
(99.14.692)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Convitto statale per audiofonolesi di Marsala.
Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 78 del 16 marzo 1999 si è ricostituito, dalla data di notifica del presente decreto e per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione del Convitto statale per audiofonolesi di Marsala (TP) nel modo seguente:
-  rettore pro-tempore - presidente;
-  dott. Vito Magaddino, nato a Valderice il 30 luglio 1947, quale rappresentante dell'amministrazione finanze - ufficio delle entrate di Trapani;
-  sig.ra Maria Maddalena Giacalone, nata a Bengasi (Libia) il 27 gennaio 1935, quale rappresentante del comune di Marsala;
-  prof. Carmelo Serio, nato a Santo Stefano di Camastra il 14 ottobre 1935, quale rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
-  signor Antonino Augugliaro, nato a Tripoli il 10 febbraio 1937, quale rappresentante della Provincia regionale di Trapani.
(99.14.698)
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Riconoscimento di personalità giuridica della Fondazione Paola Minutoli di Messina.
Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 102 del 17 marzo 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto della Fondazione Paola Minutoli di Messina.
(99.14.701)
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Avviso relativo alla circolare n. 4 del 21 aprile 1999, relativa ai "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia: A.R.C.I., E.N.A.R.S.-A.C.L.I., A.I.C.S., E.N.D.A.S.".
Si dà avviso che in esecuzione della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è stata diramata la circolare n. 4 del 21 aprile 1999 relativa ai "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia: A.R.C.I., E.N.A.R.S.-A.C.L.I., A.I.C.S., E.N.D.A.S.".
La data di scadenza per la presentazione della documentazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione beni culturali, gruppo XII, è il 24 maggio 1999.
(99.17.836)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area a cooperative edilizie.
Con decreto n. 500 del 19 marzo 1999, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato l'arch. Giuseppe Li Bassi commissario ad acta presso il comune di Gela per l'assegnazione di un'area alle cooperative edilizie Garofano Rossa e Augusta di Gela, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
(99.14.696)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Catania.
Con decreto n. 334 del 17 marzo 1999 dell'Assessore per l'industria la dott.ssa Caterina Maltese - funzionario in servizio presso questo Assessorato - è stata nominata commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Catania con l'incarico di adottare entro 30 giorni, con i poteri del comitato direttivo, un regolamento contenente i criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione dei lotti industriali ed i relativi oneri da porre a carico delle ditte richiedenti.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Catania.
(99.14.688)
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Proroga dei termini per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla Misura 3.2 «Interventi nel settore dell'energia» del POP Sicilia 1994/99.
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 375 del 2 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999, reg. 1, fg. 8, il termine di cui al punto 7.2 del bando finalizzato all'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla Misura del POP Sicilia 1994/99 n. 3.2 «Interventi nel settore dell'energia" pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 19 luglio 1997, è prorogato al 31 maggio 1999.
(99.19.887)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione di alcuni tratti delle SS.PP. 23 e 24bis tra le strade comunali di Bompensiere.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 176/14° dell'1 marzo 1999, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i tratti delle SS.PP. n. 23, compreso dal Km. 14+300 al Km. 15+800 e n. 24bis, compreso dal Km. 0+000 al Km. 0+250, cessano di appartenere alla categoria delle strade provinciali di Caltanissetta e sono classificati tra le strade comunali del comune di Bompensiere.
(99.14.671)
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Classificazione di un tratto della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela tra le strade comunali di Butera.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 177/14° dell'1 marzo 1999, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il tratto della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela, compreso tra le progressive Km. 8+700 e Km. 10+500, pari a ml. 1.800, cessa di appartenere alla categoria delle strade provinciali di Caltanissetta ed è classificato tra le strade comunali del comune di Butera.
(99.14.670)
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Classificazione di un tratto della S.P. n. 8 Burrone Contrasto-Butera-Gela tra le strade comunali di Gela.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 178/14° dell'1 marzo 1999, ai sensi e per gli effetti del decreto legislati- vo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il tratto della S.P. n. 8 Burrone Contrasto - Butera - Gela, compre-so tra le progressive Km. 29+118 e Km. 30+218, pari a ml. 1.100, cessa di appartenere alla categoria delle strade provinciali di Caltanissetta ed è classificato tra le strade comunali del comune di Gela.
(99.14.669)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio.
Con decreto n. 408/99/VIII/L del 23 febbraio 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del lavoro con n. 72 il 18 marzo 1999, è stata ricostituita la Sottocommissione regionale per il collocamento obbligatorio, così composta:
Presidente
-  Direttore regionale pro-tempore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
Rappresentanti datori di lavoro
-  Glorioso Giuseppe, rappresentante C.N.A., nato a Lascari (PA) il 10 marzo 1956;
-  Navetta Giuseppe, rappresentante Coldiretti, nato a Valderice (TP) il 23 luglio 1955;
-  Sprio Francesco, rappresentante Confcooperative, nato a Milazzo il 16 maggio 1954;
-  Catalano Giovanni, rappresentante Federazione industria della Sicilia, nato a Borgetto (PA) il 29 agosto 1955;
Rappresentanti associazioni ed enti
-  Unione nazionale mutilati per servizio, sig. Bonardelli Giulio, nato a Messina l'11 aprile 1928;
-  Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, sig. Montalto Sebastiano, nato a Catania il 4 novembre 1936;
-  Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, sig. Runfola Italo Giuseppe, nato ad Alia l'11 maggio 1942;
-  Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sig. Bellomonte Filippo, nato a Palermo il 7 marzo 1920;
-  Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, sig. Tomasello Michele, nato a Ramacca il 25 aprile 1953;
-  Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, sig. D'Arrigo Umberto, nato a Messina il 9 luglio 1939;
-  Associazione nazionale vittime civili di guerra, sig. Guarino Giuseppe, nato a Baucina il 10 agosto 1938;
-  Unione italiana ciechi, sig. Di Gesaro Tommaso, nato ad Isnello il 27 luglio 1948.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal segretario pro-tempore della Commissione regionale per l'impiego.
(99.14.681)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta La Trinacria di Salvatore Dalli Cardillo, con sede in Agrigento, per la realizzazione di un'industria alimentare nel comune di Agrigento.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 114/9 del 22 marzo 1999 ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta La Trinacria di Salvatore Dalli Cardillo, con sede legale in Agrigento, via Piersanti Mattarella, n. 251, per la realizzazione di un'industria alimentare per la produzione di prodotti caseari e preparati alimentari per pizze e dolci, da ubicare in contrada Minaga del comune di Agrigento.
(99.14.676)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Venetico.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 116/D.R.U. del 22 marzo 1999 è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Venetico per la reiterazione del vincolo relativo all'area ex Condor destinata ad attività comuni, adottata con delibera consiliare n. 52 del 29 settembre 1998.
(99.14.673)
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Nulla osta al comune di S. Salvatore di Fitalia per il progetto di lavori di consolidamento del versante Vallone Pietà.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 121/VIA del 26 marzo 1999 ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di S. Salvatore di Fitalia (ME) per il progetto dei lavori di consolidamento del versante Vallone Pietà da realizzarsi nel territorio del comune di S. Salvatore di Fitalia (ME).
(99.14.675)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Proroga, per l'anno 1999, del termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui alle leggi regionali 12 giugno 1976, n. 78 e 9 agosto 1988, n. 27.
Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, che ha fra l'altro spostato al 31 marzo la scadenza per deliberare i bilanci di previsione da parte dei consigli comunali, è stato convertito in legge.
Tenuto conto che l'art. 3 della legge regionale n. 21/85 prevede che il programma triennale delle opere pubbliche viene adottato in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e che tale atto di programmazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1997, n. 23, è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO., si comunica che il termine fissato nella circolare 1 aprile 1998, prot. n. 1271, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 4 aprile 1998, per le istanze da presentare per l'anno 1999, scade il 31 maggio 1999.
(99.18.850)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 1 febbraio 1999, n. 267.
Sistema sanzionatorio nell'ambito del territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e della legge regionale 30 agosto 1998, n. 15.
Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Provincie regionali
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Al Comando legione Carabinieri di Palermo
Al Comando provinciale Carabinieri di Messina
Al Comando della zona sicula della Guardia di finanza
Al Compartimento doganale
Ai Comuni dell'Isola
e, p.c.  Alla Direzione foreste 

La presente circolare, resa necessaria a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale 30 agosto 1998, n. 15 alla legge regionale n. 33/97, sostituisce la precedente circolare n. 248 del 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 1998.
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, che detta «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale», come modificata dalla legge regionale 30 agosto 1998, n. 15, prevede un organico sistema sanzionatorio in materia venatoria e di tutela della fauna.
La citata legge individua nelle Ripartizioni faunistico-venatorie gli organi preposti alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge.
Con riguardo all'organizzazione di detti uffici, in sede provinciale l'applicazione delle sanzioni amministrative compete al funzionario responsabile, vale a dire al dirigente preposto al coordinamento della Ripartizione faunistico-venatoria.
L'esigenza di una corretta applicazione delle norme contenute nella citata legge regionale determina l'opportunità di emanare la presente circolare contenente le necessarie indicazioni attuative.
1.  Gli ufficiali o agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e tutti i funzionari, ufficiali o agenti di P.S., ai quali nella materia spettano i poteri ed i compiti previsti dagli artt. 28 e 29 della citata legge n. 157/92, dovranno inviare il verbale di contestazione, con l'indicazione della somma da pagare quale sanzione amministrativa, unitamente al prospetto dimostrativo ed all'eventuale processo verbale di sequestro, con comunicazione immediata, al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia ove è stata commessa l'infrazione, quale autorità amministrativa competente per territorio.
Sempre al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria dovrà essere inviata la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa o il rapporto con la prova della eseguita contestazione o notificazione in caso di non avvenuta conciliazione da parte del trasgressore.
Nei casi in cui la legge regionale n. 33/97 prevede anche il ritiro del tesserino e nell'ipotesi di esercizio della caccia in forma diversa da quella prevista dall'art. 17 della più volte citata legge regionale n. 33/97 comportante, a mente dell'art. 31, comma 1°, lett. a) della legge n. 157/92, la sospensione della licenza di caccia, gli organi accertanti daranno immediata comunicazione al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.
Nel caso in cui la trasgressione commessa rivesta il carattere di fatto delittuoso, per le violazioni previste dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli organi accertanti invieranno notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario della giurisdizione ove è stato commesso il fatto, con l'eventuale materiale sequestrato nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura penale, mettendo a conoscenza il competente dirigente coordiantore della Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia, fermo restando che l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative resta subordinata e condizionata alle risultanze tutte delle determinazioni assunte dal giudice ordinario. Resta evidente che eventuali trasgressioni - commesse coevamente - non rientranti in fatti costituenti reato vanno perseguite secondo la regola ordinaria.
In caso di sequestro di fauna selvatica, viva o morta, questa verrà consegnata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, provvedendo però alla liberazione se la fauna sequestrata in campagna è viva e risulta liberabile, dando atto della consegna o della liberazione in apposito verbale, ai sensi del comma 4° dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2.  La Ripartizione faunistico-venatoria, appena ricevuta la comunicazione del verbale di contestazione, provvederà sull'eventuale recidività del trasgressore come desunta dallo schedario anagrafico generale dei titolari di licenza di caccia (art. 8, comma 2°, lett. g ed art. 13, comma 1°, lett. i della legge regionale n. 33/97).
E' da puntualizzare che si è in presenza di recidiva allorquando venga reiterata "nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva" la medesima violazione (infrazione) sanzionata dall'art. 32 della legge regionale n. 33/97 commi 1, 2, 3, 4, 5 ed in caso di violazione sanzionata dall'art. 30, comma 1°, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), queste ultime reiterate negli ultimi cinque anni.
Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a tutti gli incombenti connessi agli adempimenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tutti i provvedimenti adottati dal dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria dovranno essere portati a conoscenza di tutte le Ripartizioni faunistico-venatorie. Nel caso di cacciatori provenienti da altre regioni, comunicherà i provvedimenti adottati anche agli enti sotto elencati nell'allegato "A" ed al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Nell'ipotesi di sussistenza della recidiva, il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a notificare apposito verbale di contestazione della recidiva al trasgressore entro 60 giorni dalla data dell'accertamento della violazione contestata o notificata; notificherà cioè apposito verbale di contestazione per la differenza fra la sanzione prevista in caso di recidiva e la sanzione precedentemente contestata.
Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvede inoltre a comminare - ove prevista - la pena accessoria del ritiro del tesserino regionale per il periodo stabilito con ordinanza ingiunzione da notificare al trasgressore e da trasmettere per l'esecuzione agli enti di seguito indicati.
Il ritiro per i cacciatori residenti nella Regione siciliana dovrà essere eseguito dal sindaco del comune di residenza del trasgressore, incaricato, altresì, della restituzione dello stesso tesserino al termine del periodo di ritiro, o della consegna del tesserino relativo alla successiva stagione venatoria ove l'arco temporale durante il quale il tesserino regionale deve essere ritirato superi la stagione venatoria. In quest'ultimo caso, procederà comunque all'invio alla Ripartizione faunistico-venatoria del tesserino ritirato al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 31, comma 6°, secondo periodo.
Il sindaco, inoltre, resta obbligato a dare comunicazione dell'avvenuto ritiro e della successiva restituzione e consegna del tesserino regionale.
Relativamente ai cacciatori provenienti da altre regioni, il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria notificherà il provvedimento di ritiro al trasgressore ed agli enti preposti elencati nell'allegato A, per la sua esecuzione; copia del provvedimento dovrà pervenire al competente gruppo di lavoro di questo Assessorato.
Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvede, altresì, ad effettuare le comunicazioni al Questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore, previste dal comma 5° dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nell'ipotesi di cui all'art. 42, comma 7°, l'ordinanza ingiunzione di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, notificata al trasgressore, dovrà essere eseguita dal sindaco del comune dal quale è stata rilasciata la licenza.
3.  Ciascuna Ripartizione faunistico-venatoria, nelle more della informatizzazione del settore, dovrà comunicare la notizia dell'avvenuta contestazione, ricevuta dagli organi accertanti, a tutte le Ripartizioni faunistico-venatorie in modo di assicurare il continuo aggiornamento delle notizie sui cacciatori trasgressori recidivi, relative a tutti i cacciatori residenti nella Regione siciliana, nonché ai cacciatori di altre regioni ammessi all'esercizio venatorio nell'Isola.
Gli ispettori ripartimentali delle foreste provvederanno, ove non lo abbiano già fatto, a trasmettere al competente dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria tutti i verbali di contestazione elevati a far data dal 1° settembre 1998, in proprio possesso, nonché le contestazioni per le quali alla data del 1° settembre 1998 non è stata emessa ordinanza ingiunzione ovvero archiviazione. Provvederanno, altresì, a dare immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni comminate con i verbali di contestazione elevati nel periodo 2 settembre 1997 - 31 agosto 1998, allorquando ne abbia conoscenza dalla quietanza di pagamento.
4.  In merito alle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative, da imputarsi al cap. 2306 del bilancio della Regione siciliana, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con direttiva del 3 luglio 1998 ha chiarito che il versamento delle somme dovute per trasgressioni alle norme sulla tutela della fauna dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità, utilizzando l'apposita modulistica:
1)  versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate (Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F);
2)  versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, sui c/c postali per ciascun ambito di seguito indicati:
  |     | Versamenti Cod. | AMBITI DELLA SICILIA | diretti su     |     | c/c postale 
  291 Agrigento     117929 
  292 Caltanissetta     237933 
  293 Catania     121954 
  294 Enna     114942 
  295 Messina     205989 
  296 Palermo     391904 
  297 Ragusa     212977 
  298 Siracusa     224964 
  299 Trapani     208918 

3)  Versamento mediante delega bancaria (Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F).
In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il concessionario del servizio di riscossione, i dati anagrafici completi di codice fiscale del contravventore, il codice fiscale alfanumerico, attribuito all'organo accertante, gli estremi - anno e numero - dell'atto, il codice tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina" e l'importo.
Sarà cura del contravventore trasmettere a dimostrare dell'avvenuto pagamento una delle due copie dell'indicato Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F in suo possesso, in caso di pagamento diretto o con delega bancaria al concessionario, ovvero la parte del bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione" in caso di versamento diretto mediante il servizio postale.
5.  Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allegano:
1)  schema verbale di contestazione;
2)  schema prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni;
3)  schema verbale di sequestro;
4)  prontuario delle contravvenzioni
Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie giurate e da guardie venatorie venatorie volontarie, con apposita circolare saranno diramate specifiche disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato A
Regione Abruzzo
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 66100 Chieti;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 67100 L'Aquila;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 65100 Pescara;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 64100 Teramo;
Regione Basilicata
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 85100 Potenza;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 75100 Matera;
Regione Calabria
-  Assessorato regionale agricoltura, caccia e pesca (galleria Mancuso), via San Nicola n. 9 - 88100 Catanzaro;
Regione Campania
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 80100 Napoli;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 82100 Benevento;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 81100 Caserta;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 83100 Avellino;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 84100 Salerno;
Regione Emilia Romagna
-  Provincia di Piacenza, servizio vigilanza, caccia e pesca, corso Garibaldi n. 50 - 29100 Piacenza;
-  Provincia di Parma, Assessorato caccia e pesca, piazzale della Pace n. 1 - 43100 Parma;
-  Provincia di Reggio Emilia, servizio caccia e pesca, piazza Gioberti n. 4 - 42100 Reggio Emilia;
-  Provincia di Modena, IV dipartimento, servizio caccia e pesca, via Rainusso, n. 144 - 41100 Modena;
-  Provincia di Bologna, III dipartimento, servizio tutela e sviluppo fauna, via Malvasia n. 4 - 40131 Bologna;
-  Provincia di Ferrara, servizio gestione territorio protezione flora e fauna, via Bologna n. 534 - 44100 Chiesuol del Fosso;
-  Provincia di Ravenna, settore agricoltura, caccia e pesca, piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 - 48100 Ravenna;
-  Provincia di Forlì, settore agricoltura e forestazione, servizio programmazione e gestione flora e fauna - 47100 Forlì;
-  Provincia di Rimini, servizio caccia e pesca, piazzale Bornaccini n. 1 - 47037 Rimini;
Regione Friuli Venezia Giulia
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 33100 Udine;
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 34170 Gorizia;
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 34100 Trieste;
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 33170 Pordenone;
Regione Lazio
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, via Aurelio Saffi n. 49 - 01100 Viterbo;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, via Salaria n. 5 - 02100 Rieti;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia (palazzo della provincia), via A. Costa n. 6 - 04100 Latina;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, piazza Gramsci n. 15 - 03100 Frosinone;
Regione Liguria
-  Amministrazione provinciale, area ambiti naturali, via G. Maggio n. 3 - 16147 Genova;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 18100 Imperia;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 19100 La Spezia;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 17100 Savona;
Regione Lombardia
-  Amministrazione provinciale, settore agro-silvo-pastorale caccia e pesca, via Fratelli Calvi n. 10 - 24100 Bergamo;
-  Amministrazione provinciale, Assessorato caccia e pesca, servizio caccia e pesca, via Milano n. 13 - 25100 Brescia;
-  Amministrazione provinciale, Assessorato turismo, caccia e pesca, settore risorse ambientali, via Borgovico n. 148 - 22100 Como;
-  Amministrazione provinciale, settore 4°, ambiente ed ecologia, servizio faunistico, corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona;
-  Amministrazione provinciale, settore ambiente ed ecologia, ufficio caccia e pesca, via Marco D'Oggiono n. 15 - 23900 Lecco;
-  Amministrazione provinciale, settore programmazione territoriale ed urbanistica, difesa dell'ambiente, caccia e pesca vigilanza, servizio caccia, pesca, parchi e riserve, via Achille Grandi n. 6 - 20075 Lodi;
-  Amministrazione provinciale, settore natura tempo libero e sport, servizio tempo libero, ufficio caccia e pesca, via Principe Amedeo n. 30 - 46100 Mantova;
-  Amministrazione provinciale, settore ecologia, unità organizzativa caccia e pesca, viale Piceno n. 60 - 20129 Milano;
-  Amministrazione provinciale, Assessorato agricoltura e riserve naturali, ufficio caccia e pesca, via Taramelli n. 2 - 27100 Pavia;
-  Amministrazione provinciale, settore attività produttive, servizio agricoltura, caccia e pesca, via Vittorio Veneto - 23100 Sondrio;
-  Amministrazione provinciale, servizio gestione faunistica e tutela ambientale, via Campigli n. 5 - 21100 Varese;
Regione Marche
-  Regione Marche, servizio sport, caccia, pesca e tempo libero, via Gentile da Fabriano n. 9 - 60100 Ancona;
Regione Molise
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Roma - 86100 Campobasso;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Berta - 86019 Isernia;
Regione Piemonte
-  Assessorato regionale agricoltura, settore caccia e pesca, ufficio contenzioso della caccia, piazza Castello n. 165 - 10100 Torino;
Regione Puglia
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Amendola n. 189 - 70100 Bari;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, presso I.P.A.I., via 1° Longobardo n. 23 - 72100 Brindisi;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Umberto I n. 16 - 73100 Lecce;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza XX Settembre - 71100 Foggia;
-  e per conoscenza alla Regione Puglia, settore caccia e pesca, viale Unità d'Italia, n. 24/D - 70124 Bari;
Regione Sardegna
-  Assessorato regionale difesa dell'ambiente, Comitato regionale faunistico, via Biasi n. 7 - 09100 Cagliari;
Regione Toscana
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza Libertà n. 3 - 52100 Arezzo;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Galliano n. 78 - 50100 Firenze;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Trieste n. 5 - 58100 Grosseto;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Grande n. 110 - 57100 Livorno;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Matteucci n. 176 - 55100 Lucca;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza Aranci - 54100 Massa;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza V. Emanuele II n. 14 - Pisa;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, corso Gramsci n. 110 - 51100 Pistoia;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Baldinucci n. 10 - 50047 Prato;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via delle Sperandie n. 47 - 53100 Siena;
Regione Umbria
-  Amministrazione provinciale, servizio programmazione faunistica, via Palermo n. 21 - 06100 Perugia;
-  Amministrazione provinciale, servizio programmazione faunistica, via Plinio il Giovane n. 21 - 05100 Terni;
Regione Val d'Aosta
-  Regione autonoma Val d'Aosta, Presidenza della Giunta regionale, servizio sanzioni amministrative, piazza Deffeyes n. 1 - 11100 Aosta;
Regione Veneto
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via dei Colli n. 4 - 35100 Padova;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Casalini n. 10 - 45100 Rovigo;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via C. Battisti n. 30 - 31100 Treviso;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, viale Mazzini n. 75 - 36100 Vicenza;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Leani n. 10 - 37100 Verona;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via San Marco n. 2662 - 30100 Venezia;
Provincia autonoma di Bolzano
-  Amministrazione provincia autonoma Bolzano, ufficio caccia e pesca, via Brennero n. 6 - 39100 Bolzano;
Provincia autonoma di Trento
-  Amministrazione provincia autonoma Trento, servizio faunistico, ufficio contenzioso, via G. B. Trener n. 3 - 38100 Trento;
Repubblica di San Marino
-  Federazione San Marinese della Caccia, via 25 Marzo n. 11 - 47895 Domagnano. (Repubblica San Marino).
Allegato 1
INTESTAZIONE UFFICIO

N. ............... reg.
VERBALE DI CONTESTAZIONE

per violazionede.........art.........................leggi regionali n. 33/97 e n. 15/98 de.........art.........................calendario venatorio 19......../19........ de.........art.........................legge n. 157/92
NATURA DELL'INFRAZIONE

   
Trasgressore    

In concorso di persona con:
1)  -    verbale n. ................................... del  
2)  -    verbale n. ................................... del  
3)  -    verbale n. ................................... del  
4)  -    verbale n. ................................... del  
Munito di porto d'armi n.   di libretto. Protocollo n. ................................... del rilasciato dalla questura di in data  
In questo giorno   del mese di dell'anno .......................... dichiariamo noi sottoscritti ufficial..... e agent..... di polizia giudiziaria, del Comando distaccamento forestale di che il giorno del mese di dell'anno ......................... alle ore .................... nella contrada in territorio del comune di abbiamo accertato quanto segue  

Questo fatto costituisce violazione agli articoli di legge e regolamenti sopra citati.
Al momento della contestazione il trasgressore, a titolo di discolpa ha dichiarato:    
Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi accertanti, ad ogni effetto di legge, oggi    

AVVISO DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

In applicazione degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa, determinata in L. .................................................. (  ). 

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
1)  con versamento diretto allo sportello del concessionario Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. di  
2)  con C.C. postale n.   intestato a Serv. risc. tributi concessione di Montepaschi SE.RI.T. S.p.A.; 
3)  con versamento mediante delega bancaria utilizzando l'apposito modello (mod. 23 - Modul. finanze riscoss. 23F) ed inviando la ricevuta a questo ufficio accertante entro la data   pari a sessanta giorni della contestazione della violazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento come sopra indicato, si procederà secondo il disposto degli artt. 17 e 10 della legge n. 689/81. 
Entro 30 giorni dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla Ripartizione faunistico venatoria di   scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito. 

Fatti salvi l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nella differenza fra la sanzione comminata e quella prevista, nonché il ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi ove venisse accertato che la violazione è stata nuovamente commessa.
  Il trasgressore I verbalizzanti 
           
       

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto   in servizio presso ho notificato/contestato il presente verbale al sopracitato trasgressore consegnandone copia nelle mani di  

.................................................., lì ........................................
  Il notificato Il notificatore 
           


Allegato 2
INTESTAZIONE UFFICIO

Prospetto dimostrativo per violazioni legge sulla caccia commesse da   nato a provincia (...............) il relativo al processo verbale di contestazione n. .................... del  


La somma da pagare in misura ridotta, specificata nel verbale, è stata determinata in armonia al disposto degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come sotto specificato:
1.  Valutazione comparativa
a)  cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse:
b)  sanzione prevista per la violazione più grave: minimo £. ................................... massimo £. ...................................
1/3 del massimo  £. ............................... elevata sino al triplo 

doppio del minimo
c)  sanzione unica prevista per la violazione commessa: minimo £. .............................. massimo £. ...................................
1/3 del massimo  = ................................... £. ................................... 

doppio del minimo
2.  Somma contestata/notificata per il pagamento in misura ridotta
Per la determinazione della sanzione la somma presa in considerazione è stata desunta dal precedente punto «.........................................» perché più favorevole al trasgressore. Pari a £.   spese di procedimento £. ................................... Totale £. ................................... 

.................................................., lì ........................................
  I verbalizzanti 
   
   
   
      Visto 
       



(Si omettono l'Allegato 3 e l'Allegato 4 )




CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n. 268.
Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 - Sanzioni amministrative conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie giurate e guardie volontarie.
Alle Associazioni venatorie
Alle Associazioni ambientaliste
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori dell'agricoltura italiana
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
Alle Associazioni degli allevatori di selvaggina
All'Associazione regionale allevatori
Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Alla Direzione foreste
Ai Comuni dell'Isola
La presente circolare, resa necessaria a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 alla legge regionale n. 33/97 ed a seguito di un più attento esame di alcune questioni, sostituisce la circolare n. 252 del 18 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 2 maggio 1998.
I.  Accertamenti effettuati da guardie giurate
1.  La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche recate dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, nell'affidare la vigilanza venatoria ai soggetti già titolati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed agli operatori elencati nel secondo comma dell'art. 44, mantiene fermo e valido nella Regione siciliana il sistema di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria delineato dall'art. 27 della legge n. 157/92 attraverso il richiamo del comma 1 dell'art. 44, e dagli artt. 28 e 29 della legge n. 157/92 cui si rinvia per effetto dell'art. 49 della legge regionale n. 33/97.
La citata legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 pone infatti una netta differenziazione fra i compiti ed i poteri per i soggetti che già rivestono la funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per espressa disposizione di legge o per attribuzione della medesima legge n. 157/92 (art. 27, comma 1, lettera a), ed i poteri e compiti assegnati ai soggetti cui non compete la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
A tali soggetti che assumono la qualifica di guardia giurata, non implicante di per sè funzioni di polizia giudiziaria o che rivestono la qualifica di guardia privata riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, spettano i poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2.  Pertanto, le guardie giurate e le guardie private riconosciute, non possedendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, qualora accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio, potranno redigere ai sensi dell'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apposito verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente o al privato da cui dipendono ed al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia in cui è stata accertata la violazione.
Poiché il potere di contestazione compete agli operatori che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'ipotesi sopra cennata, non avendo le guardie giurate e le guardie particolari la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non potranno procedere alla contestazione del verbale, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1982, n. 689, dovrà procedersi, da parte del dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria, alla notifica al trasgressore degli estremi della violazione unitamente al processo dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie giurate e dalle guardie particolari, naturalmente nei termini di legge.
La legge regionale n. 33/97, come modificata dalla legge regionale n. 15/98 - a far data dall'1 settembre 1998 - individua nella Ripartizione faunistico-venatoria l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e, nel caso in cui nel verbale si riferisca di fatto delittuoso, alla redazione del rapporto alla competente autorità giudiziaria. In dipendenza alle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Ripartizioni faunistico-venatorie, autorità amministrativa competente in sede provinciale è il dirigente preposto al coordinamento di detto ufficio.
Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria, ricevuto il verbale provvederà, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla notifica al trasgressore e curerà tutte le ulteriori incombenze.
A titolo esemplificativo, ed al fine di uniformare la procedura, si allega schema di verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; schema di lettera di notifica e del prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ove non abbiano già provveduto, trasmetteranno al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria i verbali redatti dalle guardie giurate e dalle guardie particolari nell'arco temporale dal 2 settembre 1997 al 31 agosto 1998, unitamente ai verbali per i quali, alla data dell'1 settembre 1998, non è stata effettuata la notifica al trasgressore.
II.  Vigilanza venatoria volontaria
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, introduce importanti novità anche in materia di vigilanza venatoria volontaria.
1.  Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 44, comma 1°, della legge regionale n. 33/97, la vigilanza venatoria volontaria è esercitata in Sicilia secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le integrazioni previste nei commi successivi del medesimo art. 44. Soggetti abilitati all'esercizio della vigilanza volontaria sull'applicazione della legge regionale n. 33/97 sono, pertanto, da individuare in quelli previsti dalla legge n. 157/92, integrati dalle figure previste dalla legge regionale n. 33/97. Sicché alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., ed alle guardie zoofile volontarie, che prestano servizio presso l'E.N.P.A. ed esercitano la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di caccia a norma dell'art. 37, comma 3°, della legge n. 157/92, si aggiungono le guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale.
2.  Poiché anche gli agenti volontari ricoprono solo la qualifica di guardia giurata, anche a questa categoria di operatori competono soltanto i poteri di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Pertanto, le guardie venatorie volontarie, nell'esercizio dell'attività di vigilanza volontaria, qualora accertino, anche a seguito di denunce, violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio, provvederanno a redigere il verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge n. 157/92, nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'associazione da cui dipendono funzionalmente ed al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia in cui è stata accertata la violazione. Anche nell'ipotesi sopra cennata, non avendo le guardie venatorie volontarie la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non potranno procedere alla contestazione, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dovrà procedersi da parte del dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria alla notifica, nei termini di legge, al trasgressore, degli estremi della violazione unitamente al prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie venatorie volontarie ed a tutta l'ulteriore procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste trasmetteranno, ove non lo abbiano già fatto, i verbali redatti dalle guardie volontarie per i quali non è stata fatta la notifica al trasgressore.
3.  Altra sostanziale novità in materia viene introdotta dalla legge regionale n. 33/97 con l'art. 8, comma 2°, lett. h), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, ed art. 8, comma 3°, laddove viene previsto che l'attività di vigilanza venatoria volontaria delle associazioni venatorie ed ambientaliste viene coordinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
Da quanto chiaramente disposto dal citato art. 8 deriva che l'attività di vigilanza esplicata dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste, oltre al numero dei servizi che l'associazione intende svolgere, deve prevedere anche un certo numero di servizi per esigenze particolari svolti nelle forme di servizio congiunto (almeno 1 + 1), espressamente coordinati dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria, mediante predisposizione di un programma o approvazione di una programmazione predisposta dalle associazioni interessate o altra idonea forma di coordinamento, su cui si esprime il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
Si richiama l'attenzione delle associazioni venatorie ed ambientaliste su questo innovativo aspetto del servizio di vigilanza venatoria volontaria, che secondo la legge regionale n. 33/97 deve essere chiaramente improntato allo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento dell'interesse comune della tutela ambientale nel senso più ampio del termine.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie avranno cura di verificare, altresì, che l'attività di vigilanza venatoria volontaria non venga a sovrapporsi nelle medesime località e nei medesimi orari, stimolando la fattiva e serena collaborazione tra le associazioni venatorie ed ambientaliste.
Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allegano schemi di verbale di cui all'art. 28, comma 5° della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per i servizi di istituto ed i servizi in forma congiunta.
Si richiama l'attenzione sulla prescrizione del comma 4° del più volte citato art. 44 della legge regionale n. 33/97 che vieta agli agenti volontari l'attività venatoria durante l'esercizio delle funzioni e che impone per i trasgressori la revoca definitiva e permanente delle funzioni.
4.  Tutti gli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria e tutte le guardie venatorie volontarie già in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/97 (2 settembre 1997), una volta che sia trascorso il periodo di due anni dalla citata data devono essere muniti dell'attestato di idoneità rilasciato dallo scrivente, allo scopo di ottenere o avere rinnovata la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S.
Anche gli aspiranti alla qualifica di guardia giurata volontaria per la vigilanza antincendio e/o di guardia pesca sulle acque interne e le guardie già in possesso della qualifica sopra detta, semprecché appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste che abbiano adeguato il loro statuto a tale scopo, devono ottenere l'attestato di idoneità secondo le modalità del citato art. 43 della legge regionale n. 33/97.
L'attestato si consegue a seguito di accertamento dell'idoneità alla qualifica, effettuato dalla commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, appositamente integrata (art. 43, comma 5°, legge regionale n. 33/97), che può procedere al detto accertamento solo se il candidato ha frequentato un corso di preparazione e di aggiornamento autorizzato dalla Ripartizione faunistico-venatoria. In proposito si evidenzia che la legge regionale n. 33/97 riserva alle sole associazioni (venatorie, agricole, ambientaliste) presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio la possibilità di organizzare i corsi, obbligatori per ottenere l'attestato di idoneità per il conseguimento o il rinnovo della qualifica di guardia volontaria.
Con decreto n. 2557 del 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998, sono state stabilite le modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica.
5.  Per quanto concerne la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97, sarà cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie organizzare corsi di aggiornamento di breve durata (massimo 12 ore di lezioni per non più di dieci partecipanti per volta) su specifici e circoscritti argomenti di rilevante importanza in materia di tutela della fauna.
Le spese dovute per l'acquisto di attrezzature didattiche, materiale di consumo e materiale illustrativo da consegnare in dotazione ai partecipanti, per l'assicurazione della Ripartizione faunistico-venatoria organizzatrice del corso per la responsabilità civile nei confronti dei terzi partecipanti, nonché per il personale docente, se non dipendente della Ripartizione faunistico-venatoria, graveranno sul capitolo 16271 del bilancio di spesa della Regione siciliana.
Riguardo alle docenze ed al rimborso per le eventuali trasferte dei docenti si farà riferimento ai massimali previsti dalle disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

Allegato 1A
Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n.   a carico del sig. nato a il ............................................. e residente a via n. ..............., munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciat...... da di in data ............................................. 
L'anno ............... il giorno ......... del mese di   alle ore i sottoscritt...... guardi...... giurat......: 
                           
  cognome e nome decreto del prefetto di n. del 
                           
  cognome e nome decreto del prefetto di n. del 


trovandosi in servizio di vigilanza nella contrada   in territorio del comune di ....................................... ha............ rilevato quanto segue: che la persona in oggetto ed era in possesso: il predetto, identificato mediante ha dichiarato  

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione:
-  dell'art. .................. della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
-  dell'art. .................. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
-     
ha............ redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di   , una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione. 
  Firma I..... verbalizzant..... 
  per avvenuta consegna      
           


Allegato 1B

  Associazione ambientalista  
   
  Associazione venatoria 
   
Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n.   a carico del sig. nato a il ............................................. e residente a via n. ..............., munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciat...... da di in data ............................................. 
L'anno ............... il giorno ......... del mese di   alle ore noi sottoscritte guardie venatorie volontarie: 
                                   
  cognome e nome associazione decreto del n. del 
  prefetto di 
                                   
  cognome e nome associazione decreto del n. del 
  prefetto di 
trovandoci in servizio congiunto di vigilanza volontaria nella contrada   in territorio del comune di abbiamo rilevato quanto segue: che la persona in oggetto         ed era in possesso: il predetto, identificato mediante ha dichiarato  

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione:
-  dell'art. .................. della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
-  dell'art. .................. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
-     
abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi in quadruplice copia di cui una viene trasmessa Ripartizione faunistico-venatoria di  , due da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione. 
  Firma I..... verbalizzant..... 
  per avvenuta consegna      
           

Allegato 1C
  Associazione Servizio di vigilanza 
      venatoria volontaria 
Verbale di cui all'art. 28, comma V, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 n.   a carico del sig. nato a il ............................................. e residente a via n. ..............., munito di carta d'identità/porto d'armi/altro documento n. rilasciat...... da di in data ............................................. 
L'anno ............... il giorno ......... del mese di   alle ore i...... sottoscritt...... guardi...... venatori...... volontari......: 
                                   
  cognome e nome associazione decreto del n. del 
  prefetto di 
                                   
  cognome e nome associazione decreto del n. del 
  prefetto di 
trovandosi in servizio di vigilanza volontaria nella contrada   in territorio del comune di ....................................... ha......... rilevato quanto segue: che la persona in oggetto ed era in possesso: il predetto, identificato mediante ha dichiarato  

Ritenendo che nel fatto sussistono gli estremi di violazione:
-  dell'art. .................. della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
-  dell'art. .................. della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
-     
ha......... redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una viene trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di   , una da conservare ai propri atti, una consegnata al sig. da considerarsi come avviso di violazione. 
  Firma I..... verbalizzant..... 
  per avvenuta consegna      
           

Allegato 2
Prot. n. ....................  Raccomandata A.R. 

OGGETTO: notifica verbale n. ....................
Al   
       
       

Si notifica il verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di infrazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. .............................. e/o della legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. ...............................
La S.V., in conseguenza di quanto sopra, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa secondo il prospetto dimostrativo allegato al presente atto. Il pagamento misura ridotta per l'importo complessivo di L. ............................................................ deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della presente.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato la S.V. non beneficerà della riduzione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della legge dello Stato n. 689/81.
Il versamento potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n.   al concessionario del servizio di riscossione - Ambito di ; oppure con versamento diretto allo sportello del concessionario del servizio di riscossione di (Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F) o mediante delega bancaria, indicando il concessionario del servizio di riscossione, i dati anagrafici completi di codice fiscale della S.V., il codice alfanumerico attribuito a questa Ripartizione faunistico-venatoria, gli estremi - anno e numero -  del verbale sopra riportato, il codice tributo 759T, la descrizione "Ammende alle norme sulla protezione della selvaggina". 

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata a questo ufficio, entro il termine di dieci giorni, l'attestazioone rilasciata dall'ufficio postale, ovvero la ricevuta rilasciata dal concessionario o dalla Banca delegata.
Si resta in attesa di adempimento.
Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria

   


Allegato 3

Prospetto dimostrativo per violazioni legge sulla caccia commesse da   nato a provincia (.........) il relativo al verbale di cui all'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

La somma da pagare in misura ridotta è stata determinata in armonia al disposto degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come specificato:
1.  Valutazione comparativa
a)  cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse: b)  sanzione prevista per la violazione più grave: minimo L. .............................. massimo L. ..............................
1/3 del massimo  L. ........................ elevata sino al triplo 

doppio del minimo
c)  sanzione unica prevista per la violazione commessa: minimo L. .............................. massimo L. ..............................
1/3 del massimo  = ........................ L. .............................. 

doppio del minimo
2.  Per il pagamento in misura ridotta
Per la determinazione della sanzione la somma presa in considerazione è stata desunta dal precedente punto «.................................» perché più favorevole al trasgressore. Pari a L.   spese di procedimento L. .................................... Totale L. .................................... 

...................................., lì ..............................
Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria

   

(99.13.648)
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CIRCOLARE 3 maggio 1999, n. 271.
Regolamento CE n. 950/97, artt. 17, 18 e 19. Indennità compensativa - Presentazione delle istanze - Anno 1999.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
e, p.c.  Al Ministero per le politiche agricole Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali Servizio strutture 

Al gruppo 4 - S.A.S.
All'Assessorato regionale della sanità Ispettorato veterinario
Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali
Alla Federazione regionale Confagricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione italiana coltivatori diretti
Quadro normativo
Con la presente circolare si intendono fornire le indicazioni e i chiarimenti necessari alla compilazione della richiesta dell'aiuto previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del regolamento CE n. 950/97.
Il beneficio previsto dal citato regolamento comunitario n. 950/97 è inoltre assoggettato alla sotto elencata normativa:
-  regolamento comunitario n. 3887/92, che reca modalità di applicazione del sistema integrato di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari istituito con il regolamento comunitario n. 3508/92. Modificato dal regolamento comunitario n. 1678 del 29 luglio 1998;
-  direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali. Recepita dallo Stato italiano con il D.P.R. n. 317/96;
-  regolamento CE n. 820/97 del 21 aprile 1997, relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine;
-  norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di eradicazione delle malattie infettive;
-  circolare assessoriale n. 250 del 16 febbraio 1998.
Richiesta di aiuto
Gli imprenditori agricoli che già aderiscono al regime di aiuto previsto dal regolamento citato in oggetto o che intendono aderirvi a partire dal corrente anno, per avere diritto all'aiuto per l'anno 1999 devono presentare istanza su appositi modelli - anno 1999 - forniti dall'AIMA e già reperibili in numero adeguato presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
La domanda potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entro 30 giorni dalla predetta data.
La domanda di premio deve essere indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede il centro aziendale e trasmessa a mezzo posta o recapitata direttamente dal richiedente.
Se la domanda di indennità compensativa - anno 1999 - sarà ricevuta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura oltre il termine ultimo di scadenza, nella fase di liquidazione, si procederà ad una riduzione dell'1%, per ogni giorno feriale di ritardo, dell'importo dell'aiuto concesso.
In caso di ritardo superiore a 20 giorni la domanda è irricevibile e non può dar luogo alla concessione di alcun aiuto.
La domanda e gli allegati, pena la nullità, devono essere sottoscritti dal richiedente.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi della normativa vigente ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla secondo le modalità di rito, ovvero la domanda sia recapitata con opportuno mezzo dal quale risulti certa la provenienza, unitamente alla copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
In entrambi i casi la copia fotostatica del documento resta inserita nel fascicolo (legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 10, punto 11, legge regionale 7 settembre 1998, n. 23).
Beneficiari
Le domande possono essere presentate dagli imprenditori agricoli che si impegnano a svolgere attività agricola nelle zone svantaggiate, individuate ai sensi degli artt. 23, 24, 25 del regolamento CE n. 950/97 ex direttiva comunitaria n. 75/268/CEE, al fine di colmare gli svantaggi naturali e migliorarne il reddito.
Nel caso di aziende condotte in regime di impresa familiare ovvero nel caso in cui alcuni fattori produttivi siano di proprietà del coniuge, la domanda dovrà essere presentata dall'imprenditore-familiare effettivo gestore dell'azienda.
Per le aziende zootecniche l'istanza di indennità compensativa dovrà essere presentata dallo stesso soggetto (persona fisica-giuridica) che ha presentato o dovrà presentare la richiesta di aiuto di premio speciale per la zootecnia.
Compilazione della domanda
Ciascuna sezione della domanda di aiuto dovrà essere compilata in ogni sua parte, sbarrando le parti delle sezioni o le sezioni che non occorrono a descrivere la realtà aziendale.
La domanda dovrà essere corredata dei necessari allegati debitamente compilati ed in modo completo.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sezione V (Ripartizione della superficie aziendale) e alla sezione VI (Patrimonio zootecnico aziendale) nelle quali dovranno essere indicati tutti i dati richiesti, coerentemente con quanto riportato nei rispondenti allegati.
Nell'allegato P4 dovranno essere riportati gli estremi catastali di tutte le particelle relative alla superficie agricola aziendale e non solo quelle per le quali è richiedibile l'aiuto, il tipo di conduzione e il codice coltura.
Sarà cura dell'ufficio computare fra quelle indicate le superfici idonee alla quantificazione dell'aiuto.
Si ribadisce quanto già indicato nelle note esplicative per la compilazione riportate nel retro della domanda circa il valore sintetico dei dati riportati nella sezione V - Ripartizione della superficie aziendale. Questi, infatti, aggregano per qualità omogenee quelli indicati distintamente nell'allegato P4.
Per le aziende zootecniche, sotto il codice a barre dovrà indicarsi il codice aziendale attribuito dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Gli imprenditori di aziende zootecniche che effettuano la transumanza dovranno indicare nell'allegato P4 anche le superfici ricadenti in altre provincie.
E' necessario che tali imprenditori producano contestualmente alla domanda di aiuto una dichiarazione indicativa del periodo di utilizzazione delle superfici foraggere ubicate nelle diverse province.
Possono accedere all'aiuto gli imprenditori che hanno proceduto all'identificazione dei capi bovini secondo le modalità previste:
-  dall'art. 4 del D.P.R. n. 317/96;
-  dal regolamento comunitario n. 820 del 21 aprile 1997 che prevede tra l'altro l'etichettatura delle carni bovine.
Gli stessi capi bovini inoltre debbono essere in regola con le norme per l'eradicazione delle malattie infettive (D.M.S. 12 agosto 1997, n. 429, legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, art. 5, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 57).
Nell'allegato P5 dovranno essere puntualmente indicati tutti i dati richiesti (data di nascita dell'animale, numero della marca e il codice bestiame) relativi ai capi bovini presenti in azienda con le avvertenze di seguito specificate.
Nel caso in cui l'imprenditore abbia già presentato domanda per l'ottenimento di premi zootecnia è sufficiente segnare nell'allegato P5 i dati dei soli capi bovini non indicati nelle domande di premio PAC zootecnia 1999 anche a motivo di variazione della consistenza utile del patrimonio zootecnico che fosse intervenuta nel periodo compreso fra le presentazioni delle sopra cennate istanze.
Tale circostanza sarà suffragata dalla completa compilazione della sezione III della domanda di indennità compensativa.
In tal caso copie delle stesse domande di premio PAC zootecnia dovranno necessariamente allegarsi alla domanda di indennità compensativa.
Il numero dei capi bovini riportati distintamente nell'allegato P5 e nelle domande dei premi zootecnici dovrà essere riportato nella sezione VI della domanda di indennità compensativa in forma aggregata per le diverse tipologie indicate, così come puntualmente richiesto.
Conseguentemente il calcolo delle UBA da ammettere ai benefici dell'aiuto previsto dal regolamento CE n. 950/97, artt. 17, 18 e 19 risulterà comprendere sia i capi indicati nell'allegato P5 che quelli riportati, nella domanda dei premi zootecnia.
La sezione VI (Patrimonio zootecnico aziendale) va poi completata con le indicazioni riguardanti il patrimonio zootecnico ovi-caprino ed equino.
A tal fine sarà sufficiente indicare per ciascuna specie richiesta il numero complessivo dei capi presenti in azienda.
Il patrimonio zootecnico ovi-caprino dovrà essere in regola con le norme sulla eradicazione delle malattie infettive precedentemente indicate.
Per gli animali che devono essere identificati nel corrente anno si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 317/96.
Si sottolinea la necessità della completezza in quanto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 403/98 sono soggette a verifica da parte dell'ufficio procedente.
Per quanto concerne la sussistenza di fatti e stati o qualità personali dell'imprenditore certificabili o attestabili da parte di altro soggetto pubblico, per agevolare l'avvio del procedimento, l'interessato può trasmettere una copia fotostatica dei certificati di cui sia già in possesso allegandoli alla domanda.
Riferimenti procedurali
Ciascun animale bovino oggetto della domanda di indennità compensativa dovrà essere detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a cinque mesi dalla data di presentazione dell'istanza (circolare ministeriale n. 1 del 7 luglio 1994).
Un capo bovino dichiarato nella domanda di indennità compensativa può essere sostituito da un altro capo bovino, purché la sostituzione avvenga entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dall'azienda.
Il bovino sostituito dovrà essere iscritto nel registro aziendale al più tardi entro il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.
Gli animali dichiarati nella domanda di indennità compensativa possono essere sostituiti da altri animali ammissibili a tale aiuto, fermo restando il numero di UBA già indicato nella domanda, sempreché la sostituzione avvenga secondo le modalità sopra indicate (regolamento CE n. 1678 del 29 luglio 1998, art. 10, comma 10).
Qualora, nel corso del predetto periodo di cinque mesi, il numero degli animali per i quali è stato richiesto l'aiuto sia diminuito per cause di forza maggiore il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.
L'art. 11, comma 3°, del regolamento comunitario n. 3887/92 prevede i seguenti casi di forza maggiore:
-  decesso dell'imprenditore;
-  incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
-  espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda;
-  calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
-  epizoozia che colpisce la totalità o parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.
In nessun caso viene concesso l'aiuto per un numero di animali eccedenti quelli indicati nella domanda di aiuto.
Se, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali durante il periodo obbligatorio il diritto al premio viene mantenuto per il numero degli animali ammissibili effettivamente detenuti durante il suddetto periodo obbligatorio.
Al verificarsi dei predetti casi di forza maggiore o circostanza naturali l'imprenditore è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura presso il quale ha inoltrato l'istanza, entro il termine di dieci giorni lavorativi, a decorrere dalla constatazione della diminuzione del numero degli animali.
Inoltre dovrà trasmettere, non appena ne sia in grado, la documentazione giustificativa della riduzione dei capi.
L'Ispettorato, esaminata tale documentazione, ove dovesse ritenerla non compatibile con lo stato dichiarato dovrà informarne la ditta nel più breve tempo possibile.
Qualora l'imprenditore rilevi nella domanda già trasmessa inesattezza nei dati riportati non imputabili a negligenza, informa per iscritto, entro dieci giorni lavorativi successivi al riscontro di tali inesattezze, l'Ispettorato al quale ha inoltrato l'istanza.
Tale ravvedimento dovrà essere inviato a prova di documentazione prima che l'Ispettorato abbia comunicato la necessità di effettuare un controllo in azienda a seguito di irregolarità riscontrate nell'istanza, in riferimento all'art. 11, comma 1 bis, del regolamento comunitario n. 1678/98. Infatti a seguito di esame di merito dell'istanza l'Ispettorato dovrà informare nel più breve tempo possibile la ditta delle irregolarità verificate nelle domande.
La domanda dovrà, all'atto della presentazione, essere corredata degli allegati P4, P5 e dalla eventuale copia delle domande dei premi zootecnici.
Domande prive dei suddetti allegati o compilate in difformità alla procedura indicata nella presente circolare risulteranno improcedibili.
Gli animali per i quali viene chiesto l'aiuto devono essere registrati sull'apposito registro aziendale; quest'ultimo deve essere conservato dal detentore presso l'azienda (comma 10° dell'art. 3 del D.P.R. n. 317/96).
L'assenza del predetto registro, l'inesattezza per dolo o colpa grave dei dati riportati sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi della normativa citata, costituirà motivo di esclusione dell'istanza dall'aiuto richiesto.
Ai fini del procedimento amministrativo dovrà accertarsi:
1.  Lo stato di imprenditore agricolo
Tale stato è accertabile sulla base dell'iscrizione al registro delle imprese dichiarato secondo le modalità dell'art. 2 del D.P.R. n. 403/98.
Se l'imprenditore fosse un soggetto di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, il quale per le limitate dimensioni delle attività non è obbligato all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi della legge n. 669 del 31 dicembre 1996, art. 10, comma 10bis, produrrà autodichiarazione ai sensi del citato D.P.R. n. 403/98, relativa a tale circostanza della sua attività imprenditoriale.
Siffatta circostanza troverà suffragio dalla indicata partita I.V.A. nel quadro A della domanda.
Nella fase di valutazione dell'ammissibilità dell'istanza, difatti, risulterà attendibile lo stato di imprenditore agricolo a titolo principale o meno dichiarato in calce alla domanda se risulta trascritto il numero di partita I.V.A. nel quadro A della domanda.
Ricordando l'assoggettabilità a verifica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 403/98 citato, attraverso il complesso dei dati aziendali riportati in domanda relativi alla sezione VI (Patrimonio zootecnico) e all'allegato P4 è possibile quantificare il presumibile valore della produzione lorda vendibile aziendale.
Tale valore può suffragare la posizione relativa all'iscrizione al registro delle imprese resa con dichiarazione. In sostanza si tratta di ricercare solo un indicatore di attendibilità di quest'ultima condizione.
2.  Il titolo di possesso del fondo e del patrimonio zootecnico
Per la conduzione dei fondi e del patrimonio zootecnico, sia in affitto o comodato, ecc. sarà opportuno acquisire copia del contratto regolarmente registrato.
Per i fatti o le condizioni che dovranno accertarsi, potrà essere acquisita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate di fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente richiede direttamente la necessaria documentazione all'amministrazione competente.
Le organizzazioni di categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, nella fase di compilazione delle domande sono invitate a seguire correttamente e in ogni parte la procedura sopra indicata al fine di consentire agli Ispettorati una rapida istruttoria delle istanze nell'interesse dei beneficiari.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(99.19.891)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. 988.
Disposizioni in materia di registrazione, identificazione e movimentazione degli animali di interesse zootecnico.
Ai responsabili dei settori veterinari delle Aziende UU.SS.LL. della Regione
Ai responsabili dei distretti veterinari della Regione
e, p.c.  Al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e S.P.V. 

Al Ministero delle politiche agricole
Ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione
Ai comandi carabinieri NAS della Regione
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Ai sindaci dei comuni della Sicilia
Agli ordini provinciali dei medici veterinari
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
All'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia
Alla Confederazione regionale agricoltori (CIA)
Alla Copagri Sicilia
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
La complessa materia della registrazione e della identificazione degli animali di interesse zootecnico, già normata dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare ministeriale 14 agosto 1996, n. 11, ha recentemente subito - almeno per ciò che riguarda la registrazione, l'identificazione e la movimentazione dei bovini - profonde innovazioni a seguito della adozione del Regolamento CE n. 820/97 e dei relativi regolamenti di attuazione.
Le linee di indirizzo e di applicazione delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 820/97 e nei successivi regolamenti attuativi sono state oggetto di quattro diverse note circolari diramate dal Ministero della sanità, già tutte portate a conoscenza dei servizi veterinari territoriali. In aggiunta, con la nota prot. n. 3N34.1037 del 12 novembre 1998, le stesse note ministeriali - in unico compendio - sono state trasmesse ai settori veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione e ai distretti territoriali (note prot. n. 600.6/2436/AG12/1475 del 20 maggio 1998; prot. n. 600.6/2436/AG12/3019 del 14 ottobre 1998; prot. n. 600.6/2436/AG12/3146 del 30 ottobre 1998, prot. n. 600.6/2436/AG12/3237 del 5 novembre 1998).
Dalla lettura delle disposizioni ministeriali le procedure di registrazione, le modalità tecniche di marcatura e gli adempimenti relativi alla movimentazione dei capi risultano assolutamente chiari. La chiarezza del tenore delle stesse disposizioni appare tale da non richiedere ulteriori trattazioni nell'ambito della presente circolare che, piuttosto, intende fornire indicazioni circa le modalità di tenuta della numerazione dei codici individuali dei capi.
In aggiunta, appare opportuno fornire indicazioni e precisazioni a proposito della movimentazione degli animali e a proposito della marcatura degli ovi-caprini.
Appare altresì necessario che, nell'ambito della organizzazione dei settori e dei distretti veterinari, ciascuna Azienda unità sanitaria locale persegua l'allineamento delle attività di identificazione e di registrazione degli animali con le attività afferenti alla competenza dell'area funzionale di sanità animale e, segnatamente, con le attività di bonifica sanitaria e risanamento degli allevamenti.
E' inoltre opportuno che ciascuna Azienda unità sanitaria locale ricerchi con l'ordine provinciale dei veterinari e con i veterinari libero-professionisti, sinergie operative nell'ambito - soprattutto - della formazione e della educazione sanitaria. Ciò anche al fine di valorizzare l'attività dei veterinari libero-professionisti che - nell'ambito della attività zooiatrica - forniranno agli allevatori una più esaustiva consulenza estensibile anche al campo della applicazione del Regolamento CE n. 820/97.
Registrazione delle aziende
I principi, le procedure e le modalità di registrazione delle aziende, indipendentemente dalle specie animali allevate, restano immutati rispetto alle indicazioni contenute nel D.P.R. 30 aprile 1996 e nella circolare ministeriale 14 agosto 1996, n. 11, così come immutate risultano le caratteristiche del codice identificativo aziendale [sigla IT, codice Istat (composto da tre caratteri numerici) del comune, sigla della provincia (due lettere) e progressivo (composto da tre caratteri numerici) dell'allevamento nell'ambito del comune]. Il codice identificativo aziendale è elemento imprescindibile e fondamentale del tatuaggio da imprimere agli ovi-caprini. Lo stesso codice aziendale dovrà, altresì, essere riportato su tutta la documentazione di riferimento: cedole identificative, passaporti, modelli 4, modelli 2/33 e 2/33 bis, istanze di premi, etc.
Identificazione dei capi bovini e bufalini
L'identificazione dei capi avviene con la apposizione di due marche (ciascuna composta da due facciate) da applicare sul padiglione auricolare di destra e su quello di sinistra. L'identificazione si completa con la redazione di un'apposita cedola identificativa e con la emissione - da parte del competente servizio veterinario - di un documento di accompagnamento (passaporto). Per le caratteristiche delle marche auricolari, per i tempi di apposizione delle stesse, per le modalità di compilazione e di trasmissione delle cedole si rimanda alle note ministeriali di riferimento che forniscono anche indicazioni circa le modalità di rilascio dei passaporti e circa la restituzione degli stessi a seguito della macellazione dei capi.
Per le caratteristiche del codice numerico e delle marche auricolari si richiamano, in particolare, le note ministeriali prot. n. 600.6/2436/AG12/3146 del 30 ottobre 1998 e prot. n. 600.6/2436/AG12/3237 del 5 novembre 1998.
Identificazione dei capi ovi-caprini
Nelle more di una più organica definizione della materia è opportuno un richiamo alle disposizioni diramate dal Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità con la nota prot. n. 600.VI/2436/AG12/3593 del 3 dicembre 1998 che nessuna modifica apporta al D.P.R. n. 317/96 e alla circolare ministeriale n. 11/96 a proposito della apposizione, alla grassella o all'orecchio, della sigla IT seguita dal codice aziendale costituito da otto caratteri alfanumerici.
Per ciò che riguarda, invece, il codice di identificazione individuale si ritiene opportuno individuare, tra le soluzioni indicate dal Ministero della sanità, la opzione del progressivo aziendale. Gli ovi-caprini saranno marcati con tatuaggio alla grassella o all'orecchio destro riportante la sigla IT e il codice aziendale assegnato [otto caratteri alfanumerici: codice Istat del comune, sigla della provincia e progressivo dell'allevamento nell'ambito del comune]. All'orecchio sinistro gli animali porteranno un tatuaggio recante quattro caratteri alfanumerici (una lettera e tre numeri) progressivi nell'ambito dell'allevamento. La lettera indicherà la serie di riferimento della progressione numerica e cambierà ogni qualvolta la stessa progressione numerica, esaurendosi con il numero 999, sarà riazzerata. In alternativa al tatuaggio all'orecchio sinistro il progressivo aziendale potrà essere riportato su una marca auricolare che, comunque, dovrà anche riportare la ripetizione del codice aziendale tatuato alla grassella o all'orecchio destro.
All'allevatore viene lasciata la facoltà di optare per l'apposizione del progressivo aziendale in forma di tatuaggio o di marca auricolare a condizione che nello stesso allevamento venga impiegato un sistema univoco.
Nei casi in cui l'allevatore dovesse optare per l'applicazione delle marche auricolari, per l'approvvigionamento delle stesse si seguiranno le procedure che di seguito saranno indicate a proposito delle marche per i bovini.
Per la movimentazione al macello degli agnelli di età inferiore ai sessanta giorni è necessario che gli animali vengano identificati mediante il codice aziendale da apporre mediante tatuaggio o marca auricolare aziendale non riutilizzabile.
Approvvigionamento delle marche auricolari
Le caratteristiche della progressione numerica delle marche auricolari per i bovini comportano modalità di gestione che non possono prescindere dalla tenuta di un numeratore nell'ambito di ciascun distretto veterinario territoriale.
Nell'ambito della progressione dei 12 caratteri numerici del codice identificativo del bovino le prime tre posizioni dovranno essere occupate al codice Istat che individua la provincia di riferimento. Allo scopo di ricondurre la tenuta del numeratore ad un ambito territoriale più ristretto (che coincida con il distretto veterinario territoriale) è necessario che alla indicazione della provincia e - dunque - dell'Azienda unità sanitaria locale (identificabile con il codice Istat provinciale contenuto nei primi tre caratteri) faccia seguito - nei successivi due caratteri numerici - l'indicazione del distretto veterinario di riferimento. Poiché la attuale organizzazione territoriale dei distretti coincide con quella delle ex unità sanitarie locali, tale codifica del distretto territoriale non può che essere ricondotta a quella numerazione secondo lo schema di cui all'allegato 1, che, per ciascuna provincia e per ciascun distretto, riproduce le caratteristiche del codice numerico della marca auricolare con la quale ogni distretto dovrà dare avvio alla numerazione.
Nei casi in cui, a seguito di ridefinizione della organizzazione territoriale delle Aziende unità sanitarie locali, si dovesse determinare l'accorpamento di due o più distretti l'Azienda provvederà ad individuare, fatte salve le forniture di marche già autorizzate, il codice di un distretto capofila cui riferire la codifica delle marche.
E' di tutta evidenza come con tale sistema di identificazione, che consente a ciascun distretto di potere gestire l'identificazione di dieci milioni di capi, si semplifichi la tenuta del numeratore rendendo univoca la progressione a livello territoriale ed evitando salti di serie o sovrapposizioni nella attribuzione dei codici.
Nelle more della emanazione - da parte dei Ministero della sanità - di un elenco di ditte accreditate, la fornitura delle marche sarà assicurata dalle ditte presenti sul mercato che abbiano fornito alle Aziende unità sanitarie locali idonea campionatura accompagnata dalla comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei tempi di consegna delle marche stesse. Acquisite dette comunicazioni e valutate le indicazioni dei tempi di consegna, oltre che la rispondenza agli standards di certificazione di riferimento (ISO, UNI, EN, NFT, PAQ-CETIM, TUF, etc.) ciascuna Azienda unità sanitaria locale provvederà a redigere apposito elenco che, per la affissione, sarà inviato ai distretti veterinari territoriali, agli uffici delle organizzazioni professionali e di categoria e alle sedi zonali dell'Associazione allevatori. Copia dello stesso elenco sarà inviata all'Ispettorato regionale veterinario.
Nell'ambito dell'aggiornamento di tali elenchi, che è opportuno venga operato ogni sei mesi, ciascuna Azienda unità sanitaria locale è autorizzata a depennare quelle ditte che frequentemente e in assenza di comprovate cause di forza maggiore abbiano superato il termine di trenta giorni per la consegna delle marche auricolari.
Ciascun allevatore potrà richiedere l'assegnazione delle marche (e dei relativi codici) necessarie per coprire il fabbisogno annuale. Per tale richiesta l'allevatore dovrà sottoscrivere e produrre apposita istanza indicando il numero delle marche richieste e la ditta presso cui intende approvvigionarsi.
Il servizio veterinario distrettuale, previa acquisizione al protocollo dell'ufficio dell'istanza, provvede a verificare la posizione anagrafica dell'allevamento e a valutare la congruità del numero di marche richieste in relazione alla consistenza aziendale desumibile dagli atti dell'ufficio. A seguito di tale verifica l'istanza viene validata con timbro e firma leggibile da un veterinario in servizio presso il distretto e con l'indicazione della progressione numerica (riportando il numero del primo e dell'ultimo codice della serie assegnata) delle marche autorizzate. La richiesta validata va consegnata all'allevatore o suo incaricato. L'indicazione del fornitore delle marche deve essere comunque indicata e sottoscritta dall'allevatore prima della autorizzazione all'acquisto.
La ditta individuata dall'allevatore dovrà provvedere, entro un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a fornire - presso l'indirizzo indicato dall'allevatore - il plico contenente le marche e le cedole identificative, mentre i corrispondenti passaporti dovranno essere spediti direttamente al distretto veterinario di riferimento.
Con cadenza mensile le ditte fornitrici dovranno fornire al distretto veterinario e al settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale un elenco, su base cartacea e - se richiesto - su supporto informatico, delle forniture assicurate nel corso del mese precedente. Detto elenco dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: codice aziendale; cognome e nome dell'allevatore richiedente; codice fiscale o partita IVA; numero di protocollo e data dell'ordine; data della spedizione delle marche, delle cedole ed - eventualmente - dei passaporti; numero di marche spedite; numero della prima e dell'ultima marca della serie.
A seguito dell'acquisizione dell'elenco delle ditte individuate da ciascuna Azienda unità sanitaria locale per la fornitura delle marche questo Assessorato sanità provvederà a fornire un apposito tracciato record con l'indicazione delle modalità e delle procedure con le quali le stesse ditte dovranno trasmettere i dati di riferimento.
Documentazione di scorta per la movimentazione dei capi
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Polizia veterinaria a proposito della movimentazione degli animali, la documentazione di scorta (modello 4) dovrà essere redatta in quattro copie:
-  la prima copia rimane al responsabile dell'azienda speditrice;
-  la seconda copia, completa in ogni sua parte, viene consegnata - entro una settimana dalla avvenuta movimentazione - al servizio veterinario competente sull'azienda speditrice;
delle due rimanenti copie che seguono gli animali:
-  una rimane al responsabile dell'azienda destinataria;
-  l'altra viene consegnata, da parte del responsabile dell'azienda presso la quale l'animale è stato introdotto ed entro una settimana dall'avvenuta introduzione, al servizio veterinario competente sulla stessa azienda destinataria.
Nei casi in cui gli animali identificati antecedentemente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 317/96 vadano al mattatoio, si rende necessario che delle due copie del modello 4 che accompagnano l'animale una rimanga agli atti del mattatoio e l'altra venga restituita, entro una settimana dalla avvenuta macellazione, al servizio veterinario competente sull'allevamento di origine degli animali. Pare opportuno ribadire, inoltre, che gli animali nati e identificati prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 317/96, ai fini della movimentazione e della introduzione al macello, mantengono i contrassegni ufficiali (marche sanitarie e libro genealogico) a suo tempo apposti. Gli animali identificati ai sensi del D.P.R. n. 317/96 mantengono le relative marche.
Flussi informativi e banca dati
La banca dati delle aziende zootecniche presenti nel territorio regionale, istituita con circolare n. 919/97, ha prodotto a tutt'oggi regolari e periodici aggiornamenti trimestrali che hanno portato ad un buon livello di validazione della base di dati che individua l'assetto anagrafico zootecnico regionale.
Allo scopo di dare una diversa organizzazione metodologica alla banca dati in questione definito l'aggiornamento al 31 dicembre 1998, i successivi aggiornamenti saranno stabiliti con cadenza quadrimestrale, mentre - con apposito provvedimento - si provvederà ad avviare una campagna di verifica delle singole posizioni aziendali sulla base dell'invio di una apposita scheda da integrare anche con i dati riguardanti le attività di risanamento.
Riconoscibilità del veterinario che redige gli atti
Appare assolutamente necessario ribadire quanto già in precedenza segnalato da questo Assessorato a proposito della riconoscibilità del veterinario che redige gli atti.
Per tale ragione tutte le certificazioni di interesse sanitario per le quali è prevista la firma del veterinario dovranno recare la firma per esteso e leggibile dello stesso. La firma sarà apposta previa stampigliatura di un timbro che, oltre a recare il nome, la posizione dirigenziale e l'area funzionale del veterinario, indichi anche il distretto veterinario di appartenenza.
Periodicità e modalità di istruzione delle marche auricolari ritirate al macello
A seguito del recupero delle marche auricolari prelevate dagli animali macellati, il veterinario ufficiale in servizio presso il mattatoio dovrà provvedere, ogni tre mesi, alla distribuzione delle stesse provvedendo altresì a redigere apposito verbale di distribuzione, da custodire agli atti dell'ufficio per almeno cinque anni, nel quale vengano riportati i numeri delle marche e le modalità con cui avviene la distruzione.
Per la distruzione si ritiene utile suggerire il taglio - con idonea cesoia - lungo l'asse maggiore della marca in modo da ottenere due parti eguali non riutilizzabili.
Previa intesa con le amministrazioni comunali competenti le marche distrutte potranno essere smaltite nei circuiti di raccolta della plastica laddove esistano modalità differenziate di conferimento dei rifiuti.
Rapporti con le organizzazioni professionali e di categoria
Allo scopo di raggiungere nel più breve tempo possibile gli ottimali assetti organizzativi, necessari ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di registrazione, di identificazione e di movimentazione degli animali, pare opportuno segnalare la necessità che ciascuna Azienda unità sanitaria locale di avvio, tramite i settori veterinari centrali e i distretti veterinari territoriali, ad opportune campagne di informazione e di sensibilizzazione degli allevatori. Per tali finalità i servizi veterinari si avvarranno della collaborazione degli uffici provinciali e territoriali delle organizzazioni professionali e della Associazione regionale allevatori.
E' auspicabile, inoltre, che le organizzazioni professionali di categoria e l'Associazione allevatori forniscano agli allevatori ogni utile collaborazione ai fini dell'aggiornamento dei registri ed ai fini dell'assolvimento delle pratiche connesse con l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 820/97 e nei relativi regolamenti di attuazione.
In presenza di deleghe formali, sottoscritte a norma delle vigenti disposizioni, le stesse organizzazioni professionali di categoria e l'Associazione regionale allevatori potranno curare, per conto degli allevatori, gli adempimenti di rito presso i servizi veterinari.
In relazione a mutamenti degli assetti organizzativi e in presenza di variazioni o nuove disposizioni in materia di identificazione del bestiame, ciascun settore di sanità pubblica veterinaria fornirà le opportune informazioni agli allevatori mediante affissione negli uffici delle nuove disposizioni ed invio delle stesse alle organizzazioni professionali, all'Associazione regionale allevatori e a quanti siano eventualmente interessati.
Marcatura del bestiame bovino, ovi-caprino e suino
Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 57 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, che così recita: «L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede all'apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare mesilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini (cedola) all'Azienda unità sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico». A tale riguardo, inoltre, secondo le intese già intercorse con l'Associazione regionale allevatori, la stessa provvederà a trasmettere i dati anche all'Ispettorato regionale veterinario con la stessa cadenza mensile e con le modalità tecniche già concordate.
Per tale responsabile incombenza l'Associazione regionale allevatori terrà contatti di collaborazione con i settori e i distretti veterinari delle Aziende unità sanitarie locali al fine di agevolare le operazioni connesse con l'organizzazione del servizio di marcatura.
Precedenti disposizioni assessoriali in materia
La presente circolare sostituisce le precedenti circolari assessoriali 20 marzo 1997, n. 917; 4 aprile 1997, n. 919 e 4 luglio 1997, n. 933.
  L'Assessore: SANZARELLO 


Allegato 1
PROSPETTO DELLA CODIFICA DA UTILIZZARE, SU BASE PROVINCIALE E DISTRETTUALE, PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CAPI BOVINI

  Provincia ï Codice ï Distretto ï Codice ï Prima marca     ï     ï (ex U.S.L.) ï     ï auricolare 
Trapani  081 Trapani 01 081010000001 Pantelleria 02 081020000001 Marsala 03 081030000001 Mazara del Vallo 04 081040000001 Castelvetrano 05 081050000001 Alcamo 06 081060000001 
Palermo  082 Cefalù 49 082490000001 Petralia Sottana 50 082500000001 Termini Imerese 51 082510000001 Bagheria 52 082520000001 Corleone 53 082530000001 Lercara Friddi 54 082540000001 Partinico 55 082550000001 Carini 56 082560000001 Misilmeri 57 082570000001- Monreale 59 082590000001 Palermo - città 62 082620000001 
Messina  083 Taormina 40 083400000001 Messina nord 41 083410000001 Messina sud 42 083420000001 Milazzo 43 083430000001 Lipari 44 083440000001 Barcellona Pozzo di Gotto 45 083450000001 Patti 46 083460000001 Mistretta 47 083470000001 Sant'Agata di Militello 48 083480000001 
Agrigento  084 Sciacca 7 084070000001 Ribera 8 084080000001 Bivona 9 084090000001 Casteltermini 10 084100000001 Agrigento 11 084110000001 Canicattì 12 084120000001 Licata 13 084130000001 
Caltanissetta  085 San Cataldo 14 085140000001 Mussomeli 15 085150000001 Caltanissetta 16 085160000001 Gela 17 085170000001 
Enna  086 Nicosia 18 086180000001 Enna 19 086190000001 Agira 20 086200000001 Piazza Armerina 21 086210000001 
Catania  087 Caltagirone 29 087290000001 Palagonia 30 087300000001 Paternò 31 087310000001 Adrano 32 087320000001 Gravina diCatania 33 087330000001 Catania 35 087350000001 Acireale 37 087370000001 Giarre 38 087380000001 Bronte 39 087390000001 
Ragusa  088 Vittoria 22 088220000001 Ragusa 23 088230000001 Modica 24 088240000001 
Siracusa  089 Noto 25 089250000001 Siracusa 26 089260000001 Augusta 27 089270000001 Lentini 28 089280000001 

(99.14.682)
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CIRCOLARE 15 aprile 1999, n. 989.
Emergenza Kossovo - Linee guida per gli interventi di sanità pubblica in caso di afflusso di popolazioni straniere sul territorio italiano.
Ai Prefetti della Sicilia
Ai Direttori generali Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere
Ai Direttori generali Aziende policlinici
Ai Capi settore I.P. AA.SS.LL.
e, p.c.  Al Presidente della Regione siciliana 

All'Assessore alla Presidenza delegato per la protezione civile
Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione
Ministero dell'interno
Il protrarsi della grave emergenza che sta interessando la Regione del Kossovo, l'eccezionale afflusso dei profughi negli inadeguati campi di accoglienza della Regione balcanica peraltro allestiti in condizioni di emergenza e di estrema precarietà aggrava le già carenti condizioni sanitarie di dette popolazioni. A ciò aggiungasi che l'affollamento, le carenze nutrizionali, l'indisponibilità di acqua potabile, inadeguatezza di servizi igienici, l'incongruo smaltimento di rifiuti, sono tutti fattori di rischio che favoriscono lo svilupparsi di patologie infettive nonché la trasmissione dei relativi agenti infettivi.
D'altra parte i mass media hanno riportato numerosi casi di meningite, polmonite e malattie gastroenteriche etc. che impongono l'attivazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nel caso di arrivo nella nostra Regione di detti profughi. Al riguardo, nel trascrivere il tele n. 400.3/114.9.9/1290 del Ministero della sanità si ripropongono con alcune integrazioni le linee guida già impartite con l'assessoriale n. 336/1291 del 18 marzo 1997 e della successiva n. 336/01310 del 24 marzo 1997 concernente l'attuazione del protocollo per gli interventi di sanità pubblica in caso di afflusso di popolazioni straniere in territorio italiano - emergenza profughi dell'Albania emanato dal Ministero sanità con provvedimento n. 400.2NOC/14 del 20 marzo 1997. Contestualmente, si conferma che il Coordinamento sanitario regionale è affidato come per il passato al dott. S. Ciriminna ed al gruppo 36° Igiene pubblica e protezione civile telefono n. 091/6969259/261/272 telefax n. 091/6969262:
Tele Min. San. n. 400.3/1149.9/1290
«Relazione probabili massicci afflussi profughi provenienti da Balcani at seguito operazioni belliche attualmente in corso in Repubblica Federale Jugoslava, nel richiamare attenzione SS.LL. su specifiche linee guida trasmesse con nota I400.2/NOC/14 datata 20 marzo 1997 per aspetti organizzativi generali, sorveglianza epidemiologica et assistenza sanitaria in strutture accoglienza, sottolineasi necessità offerta attiva vaccinazioni secondo normativa vigente et campagne prevenzione collettiva, sensi art. 35, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, at profughi minore età momento loro ingresso in centri accoglienza aut inserimento in collettività scolastiche.
Richiamasi in particolare importanza inizio et completamento vaccinazione antipolio secondo calendario vigente et circolare n. 8/93 relativa at vaccinazione minori immigrati at fini prevenzione aut controllo eventuali importazioni poiovirus selvaggi in ogni bambino facente parte gruppi profughi di guerra aut immigrati irregolari, qualunque provenienza».
Linee guida per interventi di sanità pubblica
Il piano di assistenza dovrà procedere su due grandi linee parallele, che chiameremo Fase 1 e Fase 2, che dovranno essere attivate contemporaneamente sin dall'inizio dell'emergenza e che prevederanno rispettivamente:
Fase 1: Accoglienza dei profughi al momento dell'arrivo sul territorio regionale.
Fase 2: Accoglienza di gravi traumatizzati a seguito di eventi bellici.
Fase 1
Sarà necessario allestire un cordone sanitario nei luoghi di arrivo dei profughi, mediante:
1)  attivazione di ambulatori da allestirsi presso le stazioni marittime, le capitanerie di porto o gli aeroporti ecc., gestiti dalle AUSL territorialmente competenti nei quali effettuare uno screening generico di massa per l'individuazione delle patologie prevalenti;
2)  utilizzo, allo scopo di medici individuati dagli elenchi dei disponibili di guardia medica preventivamente allertati;
3)  presenza di ambulanze del volontariato per eventuale trasporto dei casi gravi in ospedale;
4)  utilizzo di schede di segnalazione casi gravi (tipo modello referto di pronto soccorso) per l'invio nel presidio ospedaliero competente per la patologia prevalente evidenziata;
5)  utilizzo di scheda segnalazione di caso nel sospetto di malattie trasmissibili, da inviare all'Assessorato regionale della sanità.
Per la segnalazione di casi gravi sarà possibile utilizzare i modelli di referto pronto soccorso già a disposizione nei presidi ospedalieri delle singole AUSL, mentre per la scheda segnalazione di caso si farà riferimento al protocollo a suo tempo predisposto dal Ministero della sanità e concordato con gli Assessorati regionali della sanità per gli interventi di sanità pubblica in caso di massiccio afflusso di popolazioni straniere sul territorio italiano.
A questa prima fase farà seguito l'invio dei profughi nelle strutture di accoglienza, che dovranno rispettare rigorosamente i canoni previsti dal già citato protocollo concordato tra gli Assessorati regionali della sanità ed il Ministero della sanità (Nucleo operativo centrale) il 20 marzo 1997, prot. 400.2/NOC/14, in occasione dell'emergenza albanesi.
In particolare, per ciascuna struttura di accoglienza dovrà essere previsto per gli aspetti sanitari:
1)  un responsabile di struttura;
2)  presenza medica, mediante utilizzo di medici individuati dagli elenchi dei disponibili di guardia medica della AUSL;
3)  collegamenti telefonici con i presidi ospedalieri vicinori;
4)  mezzi di trasporto infermi per il collegamento con gli ospedali, mediante utilizzo prevalentemente dei mezzi delle associazioni di volontariato;
5)  assistenza farmaceutica assicurata dal servizio farmaceutico della AUSL territorialmente competente.
Fase 2
La Fase 2 è dedicata all'accoglienza di gravi traumatizzati, vittime di guerra, provenienti dai luoghi sede dell'evento bellico.
In tale fase saranno coinvolte più specificatamente le strutture ospedaliere delle AUSL e delle Aziende ospedaliere, che dovranno prevedere, sin dall'allertamento, una riserva di posti letto nelle varie discipline, pari al 10% della dotazione globale, con l'impegno dei direttori generali ad individuare aree di possibile espansione del numero di posti letto attualmente disponibili, anche mediante utilizzo, ad esempio, di strutture ospedaliere parzialmente o totalmente disimpegnate dal Piano regionale di riordino della rete ospedaliera.
Per i collegamenti tra i presidi ospedalieri e le altre strutture e sedi di accoglienza sarà necessario fare ricorso, così come accennato in precedenza, ai mezzi (ambulanze) di trasporto e soccorso delle associazioni di volontariato anche se non munite di formale autorizzazione regionale al trasporto e/o soccorso di infermi e feriti.
Ruolo del coordinamento sanitario regionale - gruppo 36° I.R.S.
Il coordinamento sanitario regionale, avvalendosi di:
-  n. 2 linee telefoniche dedicate (091/6969259 - 091/6969272);
-  n. 1 apparecchiatura fax (091/6969262);
-  numero congruo di unità di personale dedicato a tale emergenza e di dirigenti dello stesso settore, disponibili per tutto l'arco delle 24 ore mediante reperibilità nella prima fase.
Assicurerà:
-  l'elaborazione regionale dei flussi informativi provenienti dalle sedi operative e destinati al Ministero della sanità;
-  l'integrazione funzionale tra le varie AUSL ed Aziende ospedaliere coinvolte;
-  la raccolta delle segnalazioni di casi sospetti di malattie trasmissibili;
-  la diramazione di eventuali direttive specifiche, conseguenti a particolari esigenze intervenute e non previste nei protocolli già citati;
-  i rapporti con la stampa.
In riferimento al protocollo ministeriale n. 400.2NOC/14 del 20 marzo 1997, già più volte citato, vengono forniti, come per il passato, i seguenti chiarimenti ed integra- zioni.
Punto 1. nessuna integrazione.
Punto 2.1 strutture d'accoglienza - prevede quattro figure:
1)  omissis;
2)  referente per l'ordine pubblico;
3)  referente per gli affari amministrativi;
4) responsabile di struttura, cui afferiranno le suddette figure.
E' evidente che la nomina dei predetti tre referenti si attesta a S.E. il Prefetto e, in subordine al sig. Questore.
Riguardo alle strutture precedentemente utilizzate per accogliere i profughi provenienti dalla Regione balcanica o da immigrati si deve far rilevare l'indeguatezza delle stesse con i gravissimi problemi di natura igienico-sanitaria che comporta. Pertanto occorre che le strutture siano dotate di approvvigionamento idrico, idonei sistemi di smaltimento liquami, collegamento con la rete idrica, rete telefonica etc. ed idonee strutture e supporti logistici.
Per quanto sopra, si ritiene che anche nella fattispecie attuale spetti alle LL.EE. Prefetti l'individuazione dei siti o locali idonei per requisiti igienico-sanitari, oltre che per l'ordine pubblico, dove allocare gli eventuali profughi.
Sarà cura dei capi settore e/o dei capi servizi igiene pubblica effettuare immediato sopralluogo segnalando gli interventi urgenti ed indifferibili da adottarsi per rendere idonee le strutture al ricovero.
In relazione alle tipologie ospedaliere individuate nel citato protocollo ministeriale, si stima che le province che possono essere interessate dalla emergenza siano quelle dove ricadono i reparti di malattie infettive in grado di garantire l'isolamento dei pazienti infettivi.
Per quanto concerne le strutture ospedaliere di I livello, in cui si dovrà procedere all'isolamento dei pazienti con sintomatologia indicata dalla lettera a) alla lettera g) del protocollo in questione, si ritiene che questi possano essere identificati:
-  per la provincia di Palermo, con gli ospedali Guadagna, ospedale Casa del Sole reparto malattie infettive e per i minori fino a 14 anni ospedale Di Cristina Clinica di malattie infettive;
-  per la provincia di Caltanissetta, ospedale S. Elia reparto di malattie infettive;
-  per la provincia di Catania, Azienda di rilievo nazionale Garibaldi clinica malattie infettive presso il P.O. Maurizio Ascoli e Tomaselli, ospedale Garibaldi I e II Divisione malattie infettive;
-  per la provincia di Messina, Azienda ospedaliera Papardo e Margherita reparto malattie infettive;
-  per la provincia di Siracusa, Azienda ospedaliera Umberto I;
-  per la provincia di Ragusa, Azienda U.S.L. n.7;
-  per la provincia di Trapani, Azienda ospedaliera S. Antonio Abate;
-  per la provincia di Enna, Azienda ospedaliera Umberto I.
Gli ospedali di livello II dove ricoverare gli altri casi di malattie infettive indicate dalla lettera h) alla lettera n) del protocollo sono i predetti e in aggiunta tutti gli altri ospedali dove ricadono i reparti di malattie infettive che non sono stati identificati precedentemente.
Sarà cura dei direttori sanitari dei presidi ospedalieri, di concerto con i primari dei suddetti reparti, individuare sin da ora il personale medico che dovrà prioritariamente garantire nelle 24 ore l'assistenza sanitaria di cui al punto 3.1 delle disposizioni ministeriali. Il personale infermieristico potrà essere reperito anche tra il personale dell'Azienda USL, su disposizione del direttore sanitario dell'Azienda USL.
Qualora siano insufficienti i p.l. per il ricovero di ammalati infettivi, potranno essere utilizzati i posti letto di ospedali in atto sottoutilizzati delle discipline mediche e l'assistenza infettivologica potrà essere garantita tramite consulenza degli specialisti delle citate strutture dove ricade il reparto di malattie infettive.
Per le altre patologie potranno utilizzarsi i citati ospedali e per le patologie più gravi, i presidi ospedalieri dove è possibile un adeguato trattamento della patologia per cui si richiede il ricovero.
Per quanto concerne l'individuazione dei responsabili sanitari, si dispone:
-  responsabile sanitario regionale: dott. Saverio Ciriminna - coordinatore del gruppo I.P. e protezione civile;
-  responsabile sanitario territoriale: capo settore I.P. con il compito del coordinamento non soltanto degli aspetti igienico-sanitari, ma anche con quello più generale di garantire le prestazioni di assistenza sanitaria complessiva agli eventuali profughi;
-  responsabile della struttura territoriale dove saranno allocati i profughi: il capo servizio igiene pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente, in quanto già identificato come referente per la protezione civile nei casi di calamità naturali;
-  responsabile sanitario delle strutture ospedaliere: il direttore sanitario del P.O. dove saranno ricoverati gli aventi bisogno;
- referente logistico delle A.S.L. per garantire l'indispensabile supporto logistico-amministrativo capo settore provveditorato ed economato.
I direttori generali sono responsabili, unitamente ai signori di cui sopra, della puntuale attuazione e del rispetto delle disposizioni ministeriali di cui all'oggetto e di quant'altro stabilito con la presente.
E' indispensabile che il capo settore e il capo servizio I.P. garantiscano che il servizio sia coperto dalle ore 8 alle ore 20, comunicando al Coordinamento sanitario regionale, altresì, il numero telefonico dei reperibili, il numero di fax etc. per le rimanenti ore del giorno.
Dovrà prevedersi la possibilità della sospensione delle ferie e delle assenze programmate del personale in servizio nei reparti di malattie infettive, nelle Direzioni sanitarie, nei Servizi igiene pubblica delle Aziende USL.
Per quanto sopra, sino a nuova disposizione si dispone che la concessione delle ferie venga subordinata alla condizione del rientro immediato qualora si verifichi l'emergenza.
I direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dovranno comunicare, con cadenza settimanale, con decorrenza immediata, al Coordinamento sanitario regionale, gruppo 36° I.R.S. all'attenzione del dott. Saverio Ciriminna - Fax n. 091/6969262 ed alle prefetture competenti - Protezione civile - le generalità, il numero telefonico e fax dell'ufficio, il numero telefonico di casa, del domicilio e del telefonino, rispettivamente del responsabile sanitario territoriale, responsabile sanitario della struttura territoriale, del responsabile sanitario delle strutture ospedaliere e del referente logistico.
I Prefetti sono pregati, dopo le opportune verifiche, di attivare delle riunioni operative al fine di meglio definire i compiti degli altri rami della P.A. interessati.
Si ribadisce che la profilassi vaccinale ai rifugiati e agli immigrati irregolari nonché ai volontari che abbiano fatto richiesta di recarsi in Albania per l'assistenza ai profughi è totalmente a carico del S.S.N. senza alcun onere aggiuntivo.
  SANZARELLO 

(99.16.772)
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CIRCOLARE 20 aprile 1999, n. 990.
Disposizioni relative ai certificati di assistenza al parto.
Ai Direttori sanitari degli istituti di cura pubblici e privati della Regione siciliana
Ai Servizi di igiene pubblica della Regione siciliana
Il comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 «Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative» stabilisce che è fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
Lo stesso art. 8 stabilisce, inoltre, che i direttori sanitari, ai fini statistici, inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti e uffici del sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti.
L'ISTAT con la circolare n. 28 prot. 12371 del 27 ottobre 1998, ha ritenuto opportuno ricorrere alla sospensione della rilevazione corrente delle nascite per il 1999 in attesa di determinare nuove modalità di rilevazione delle informazioni statistiche di base sugli eventi nascita.
Sulla base della normativa sopra elencata i certificati di assistenza al parto non pervengono più agli uffici di stato civile dei comuni, venendo, quindi, interrotto il flusso relativo, previsto dalla circolare assessoriale n. 551 del 17 giugno 1990, secondo la quale gli ufficiali di stato civile devono rimettere i certificati di assistenza al parto alla sede centrale del Servizio di igiene pubblica della USL in cui ricade il comune di nascita, anche ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1978 "Nuovo modello di certificato di assistenza al parto", secondo il quale il certificato redatto a cura delle ostetriche, deve essere esibito all'ufficiale di stato civile all'atto della dichiarazione di nascita per essere poi rimesso all'Ufficiale sanitario del comune (servizio di igiene pubblica).
In attesa di disposizioni del Ministero della sanità, cui spetta, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1978, l'approvazione del modello del certificato di assistenza al parto, potrà essere ancora usato il modello di CEDAP vigente.
I direttori sanitari dei centri nascita, invieranno ai servizi di igiene pubblica competenti per territorio, copia del suddetto modello privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate.
I servizi di igiene pubblica, ai sensi della circolare n. 551 del 17 giugno 1990 e della circolare n. 945 del 28 gennaio 1998, invieranno trimestralmente al gruppo 49° dell'Osservatorio epidemiologico, i dati riportati sui CEDAP su supporto magnetico secondo il tracciato record allegato alla presente circolare, a partire dal 1° trimestre 1999.
  L'Assessore: SANZARELLO 


Allegato
TRACCIATO RECORD CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO


          Posizione         Lunghezza      
  Campo DESCRIZIONECAMPO Da A Tipo del campo Valori ammessi 


  1 Codice ospedale/Casa di cura 1 6 N 6  
  2 Anno di riferimento 7 10 N 4  
  3 Comune di nascita madre (cod. ISTAT) 11 16 N 6  
  4 Data di nascita madre (ggmmaaaa) 17 24 N 8  
  5 Comune di residenza madre (cod. ISTAT) 25 30 N 6  
  6 Stato civile 31 31 N 1 vedi tabella 1 
  7 Settimane di amenorrea 32 33 N 2  
  8 Data ultima mestruazione (ggmmaaaa) 34 41 N 8  
  9 Comune di nascita padre (cod. ISTAT) 42 47 N 6  
  10 Data di nascita padre (ggmmaaaa) 48 55 N 8  
  11 Data del parto (ggmmaaaa) 56 63 N 8  
  12 Ora e minuti del parto 64 67 N 4  
  13 Luogo parto 68 107 AN 40  
  14 Casa indirizzo 108 137 AN 30  
  15 Casa comune (cod. ISTAT) 138 143 N 6  
  16 Numero totali nati 144 145 N 2  
  17 Numero dei nati maschi 146 147 N 2  
  18 Numero dei nati femmine 148 149 N 2  
  19 Codice tipo parto 150 150 N 1 vedi tabella 2 
  20 Anestesia durante il travaglio 151 151 N 1 vedi tabella 3 
  21 Codice razza 152 152 N 1 vedi tabella 4 
  22 Punteggio di Apgar 153 153 N 1 vedi tabella 5 
  23 Neonato nato vivo/morto 154 154 N 1 vedi tabella 6 
  24 Data morte (ggmmaaaa) 155 162 N 8  
  25 Ora e minuti della morte 163 166 N 4  
  26 Posizione al parto 167 167 N 1 vedi tabella 7 
  27 Peso in grammi 168 171 N 4  
  28 Classi di peso 172 173 N 2 vedi tabella 8 
  29 Lunghezza in cm. 174 175 N 2  
  30 Tipo genitali esterni 176 176 N 1 vedi tabella 9 
  31 Ordine alla nascita 177 178 N 2  
  32 Ordine del parto 179 180 N 2  
  33 Data nato precedente (ggmmaaaa) 181 188 N 8  
  34 Numero nati vivi precedenti 189 190 N 2  
  35 Numero nati morti precedenti 191 192 N 2  
  36 Malformazioni visibili 193 193 N 1 vedi tabella 10 
  37 Gruppo RH della madre 194 194 N 1 vedi tabella 11 
  38 Profilassi anti-D 195 195 N 1 vedi tabella 12 
  39 Genitori consanguinei 196 196 N 1 vedi tabella 13 
  40 Neonato rianimato 197 197 N 1 vedi tabella 14 
  41 Neonato trasferito 198 198 N 1 vedi tabella 15 
  42 Numero ordine di nascita 199 200 N 2  
  43 Data parto (ggmmaaaa) 201 208 N 8  
  44 Ora e minuti del parto 209 212 N 4  
  45 Neonato nato vivo/morto 213 213 N 1 vedi tabella 6 
  46 Data morte (ggmmaaaa) 214 221 N 8  
  47 Ora e minuti della morte 222 225 N 4  
  48 Presentazione al parto 226 226 N 1 vedi tabella 7 
  49 Sesso 227 227 N 1 vedi tabella 16 
  50 Razza 228 228 N 1 vedi tabella 4 
  51 Peso in grammi 229 232 N 4  
  52 Classi di peso 233 234 N 2 vedi tabella 8 
  53 Altezza in cm. 235 236 N 2  
  54 Tipo genitali esterni 237 237 N 1 vedi tabella 9 
  55 Punteggio di Apgar 238 238 N 1 vedi tabella 5 
  56 Malformazioni visibili 239 239 N 1 vedi tabella 10 


Tabella 1
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Coniugata     
Vedova     
Divorziata     
Nubile     

Tabella 2
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Parto spontaneo     
Parto pilotato con amniorexis     
Parto pilotato con farmaci     
Parto operativo con taglio cesareo     
Parto operativo con uso di ventosa     
Parto pilotato con embriotomia     
Parto operativo con forcipe     
Parto operativo con rivolgimento     

Tabella 3
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Si     
No     

Tabella 4
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Bianca     
Altre     

Tabella 5
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Punteggio di apgar da 0 a 3     
Punteggio di apgar da 4 a 7     
Punteggio di apgar da 8 a 10     

Tabella 6
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Vivo alla redazione del certificato     
Nato morto     
Nato vivo ma morto successivamente     

Tabella 7
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Vertice     
Podice     
Spalla     
Faccia     
Fronte     
Altre     

Tabella 8
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
  <  - 750    
  751  - 1000    
  1001  - 1250    
  1251  - 1500    
  1501  - 1750    
  1751  - 2000    
  2001  - 2500    
  2501  - 3000    
  3001  - 3500    
  3501  - 4000     10 
  4001  - 4500     11 
  4501  - 5000     12 
  > 5000     13 

Tabella 9
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Maschile     
Femminile     
Incerto     

Tabella 10
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
No     
Testa/collo     
Arti     
Torace     
S.N.C.     
Addome     
Altri     

Tabella 11
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Positivo     
Negativo     
Sconosciuto     

Tabella 12
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Si     
No     

Tabella 13
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Si     
No     
Non so     

Tabella 14
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Si     
No     

Tabella 15
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
In un altro reparto     
Utin     
No     

Tabella 16
  DESCRIZIONE | Codice 
Dato mancante     
Maschio     
Femmina     

(99.17.820)


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