REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 APRILE 1999 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE27 aprile 1999, n. 8.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali  pag.


LEGGE27 aprile 1999, n. 9.
Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche  pag.


LEGGE27 aprile 1999, n. 10.
Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 1 aprile 1999.
Decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia e nomina del commissario straordinario  pag. 55 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 26 febbraio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Nuovo Sud a r.l., con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore  pag. 56 


DECRETO 26 febbraio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Turistica per la Gioventù, con sede in Palermo, e nomina dei commissari liquidatori  pag. 56 


DECRETO 4 marzo 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Paolo a r.l., con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore  pag. 56 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Fusione dell'opera pia Ospedale civico di Giuliana con l'opera pia Ricovero Buttafoco Tomasini  pag. 57 
Finanziamento alla Prefettura di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riparazione e adeguamento antisismico del gruppo di 84 alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. di Siracusa, sito in Augusta  pag. 57 
Rettifica del finanziamento alla Prefettura di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riparazione e adeguamento antisismico del gruppo di 84 alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. di Siracusa, sito in Augusta  pag. 57 
Finanziamento al comune di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riattazione dell'Ospedale civico generale Umberto I in Siracusa  pag. 57 
Finanziamento all'ufficio del Genio civile di Catania per la realizzazione dell'intervento relativo a locali del ministero pastorale annessi alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Giovanni Galerno  pag. 57 
Finanziamento al comune di Mineo per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e consolidamento della scuola media Ducezio in Mineo  pag. 58 

Finanziamento al comune diCarlentini per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola L. Capuana di via Vespri inCarlentini.
  pag. 58 
Finanziamento al comune di Carlentini per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola G. Verga inCarlentini  pag. 58 
Finanziamento all'I.A.C.P. di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riparazione dei danni causati dal sisma negli alloggi I.A.CP. in via Mascagni in Pachino  pag. 58 
Finanziamento all'ufficio del Genio civile di Catania per la realizzazione dell'intervento di riparazione con miglioramento strutturale dell'ex pretura in Vizzini  pag. 58 
Finanziamento al comune di Carlentini per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della delegazione municipale Pedagaggi in Carlentini  pag. 58 
Finanziamento al comune di Catania per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola Ungaretti di via Palermo in Catania  pag. 58 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Occupazione ed asservimento permanente e definitivo a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Ramacca per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca  pag. 58 
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Belpasso per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti nei comuni di Belpasso e Ramacca  pag. 62 
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Belpasso per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca  pag. 63 
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Ramacca per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca  pag. 63 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione Mariano Strano di Giarre ed approvazione del relativo statuto  pag. 66 
POP 1994/99 - II fase. Progetti inammissibili.  pag. 66 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti scioglimenti di società cooperative  pag. 69 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 69 

Assessorato degli enti locali:
Formazione di nuovi elenchi degli esperti tra i quali scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti o aziende da loro controllati o vigilati  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti reti fognanti.  pag. 70 
Autorizzazione alla ditta Docente Giuseppe, con sede in Gela, per la gestione di un centro di rottamazione.  pag. 70 
POP 1994/99 - Misura 4.1. Risanamento delle acque - Riapertura dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento  pag. 70 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. 341.
Disposizioni sull'integrazione sociale - Istituzione del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Art. 40, legge n. 40/98  pag. 71 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 26 marzo 1999, n. 5
Modalità applicative della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1, comma 14 - Interventi a favore delle imprese siciliane  pag. 71 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1:
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 aprile 1999, n. 4.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1998/1999.
Supplemento ordinario n. 2:
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 27 aprile 1999, n. 8.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali

1.  Al fine di procedere alla necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare e riordinare gli organici del Centro regionale progettazione e restauro, del Centro regionale inventario e catalogazione, delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Finalità dell'attività di catalogazione

1.  Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.

Art. 3.
Disposizioni attuative dell'attività di catalogazione

1.  Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalità di cui al punto 1 dell'articolo 13 e dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Art. 4.
Procedimento concorsuale

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.  (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
3.  (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
4.  (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 5.
Limiti d'età

1. Per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6.
Applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.
2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 2.
3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1, lettera e), del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 7.
Modifiche ed abrogazione di norme

1. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. Ai fini dell'articolo 6 la riserva per il personale interno di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è applicata nella misura del 5 per cento.
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, sono abrogate le parole "e con l'esercizio di arti e professioni".
4. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse le parole "indirizzo classico".
5. All'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i punti 1) e 2) sono così sostituiti:
"1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
"2) architettonici".

Art. 8.
Assunzioni di personale fino al quarto livello

1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.
Attività di catalogazione nella fase transitoria

1. In funzione delle esigenze improrogabili di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale siciliano e conseguentemente, attesa la necessità di non interrompere la campagna di catalogazione dei beni culturali attualmente in corso, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche sono prorogati non oltre la data di espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1998.

Art. 10
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione.
2. L'onere di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale 1997-99, cod. 02.04.00 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).
Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 aprile 1999.
CAPODICASA
Assessore regionale per i beni culturali ed  MORINELLO ambientali e per la pubblica istruzione 

Tabella A
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali

          Variazioni Qualifica Unità rispetto         al precedente         organico 
Dirigente tecnico superiore  83    
Dirigente tecnico  456 + 63 
Esperto laureato  11 -
Assistente tecnico  864 - 106 
Operatore tecnico  648 - 85 
Agente tecnico custode  1651    
  Totale 3713 - 137 

La dotazione organica complessiva, in relazione alle precedenti variazioni, è ripartita nel modo seguente:
Architetto  117 + 82 
Naturalista  15 - 17 
Ingegnere  15 +
Geologo  17 +
Architetto museografo  4 -
Storico dell'architettura  4 -
Storico dell'urbanistica  3 -
Antropologo  30 +
Etnolinguista  2 -
Archeologo  82 + 48 
Archeologo epigrafista  0 - 11 
Archeologo medievalista  2 -
Archeologo numismatico  2 -
Archeologo preistorico  4 -
Archeologo sottomarino  0 -
Archeologo storico antico  0 -
Storico dell'arte  46 + 32 
Storico dell'arte moderna e contemporanea  1 - 24 
Storico dell'arte medioevale  1 -
Storico moderno  0 -
Archivista  25 + 12 
Paleografo  3    
Fisico  2 -
Chimico  2 -
Biologo  5    
Biblioteconomo  7 - 14 
Bibliotecario  67 + 14 
Esperto laureato  8 -
Aiutobibliotecario documentarista  380    
Assistente tecnico  100 + 100 

(Archeologo - Architetto - Etno naturalista - Storico dell'arte - Documentarista)
Addetto laboratorio  84 - 100 

(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3, B/5, annesse la legge regionale n. 116/80)
Assistente tecnico restauratore  100 - 106 
Geometra e disegnatore  156    
Operatore tecnico distributore  309 - 33 
Operatore tecnico al restauro  164 - 41 
Operatore tecnico addetto laboratorio  175 - 11 

(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3, B/5, annesse alla legge regionale n. 116/80)
Visto: CAPODICASA
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana», come modificato dal terzo comma dell'art. 7 che qui si si annota, così dispone:
«I beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:
1)  paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
2)  architettonici;
3)  archeologici;
4)  etno-antropologici;
5)  storici, artistici ed iconografici;
6)  bibliografici;
7)  archivisti».
Nota all'art. 2:
L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio», così dispone:
«La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.
Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.
Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione».
Si riporta di seguito, altresì, il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti»:
«Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'Amministrazione regionale, avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.
Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa».
Note all'art. 3:
-  L'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia», così dispone:
«Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio regionale:
a)  coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
b)  costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la competenza attribuita dall'art. 18, lett. d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;
c)  fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e cura le pubblicazioni;
d)  cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;
e)  esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle soprintendenze».
-  Gli articoli 13 e 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana», così dispongono:

«Art. 13

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:
1)  provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;
2)  esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
3)  forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
4)  rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637;
5)  svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge».

«Art. 18

La ex Biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e Messina sono biblioteche regionali.
La Biblioteca di Palermo assume la denominazione di Biblioteca centrale della Regione siciliana.
La Biblioteca centrale della Regione ha il compito di:
a)  acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia;
b)  acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che riguardino la Sicilia;
c)  acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;
d)  costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con lo Istituto centrale del catalogo;
e)  costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene, di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico.
Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni stipulate previo parere del Consiglio regionale.
Alle biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione».
Nota all'art. 5:
I commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», così dispongono:
«6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7.  Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre indicazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici».
Note all'art. 6, comma 1:
-  L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante «Interventi a favore dell'occupazione», come modificato con l'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e con l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, così dispone:

«Riserve di posti nei pubblici concorsi

1.  Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso.
2.  Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2».
-  L'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», modificato con l'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, e con l'art. 7, terzo comma, della legge qui annota, così dispone:

«Interventi per la catalogazione del patrimonio "culturale ed ambientale" siciliano

1.  Al fine di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lettera b dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione detta linee operative e tecniche che prevedano:
a)  l'istituzione di un centro elaborazione dati presso il Centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il Centro elaborazione dati del Centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del Centro elaborazione dati l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipulerà appositi contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile con il personale indicato nella successiva lettera b e con altre dieci figure professionali esperte nel settore informatico ove occorrenti;
b)  la stipula per mezzo di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile, sulla base degli schemi formulati dall'Assessorato stesso, con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo 38354) anche in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'articolo 1, lettera e) del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto di adeguamento tecnologico dei Musei archeologici regionali di Lipari e di Palermo) e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e che, per quanto attiene i collaboratori esterni delle Soprintendenze, alla data del 21 settembre 1993 abbia consegnato i lavori oggetto dei singoli incarichi. Il rapporto di lavoro così costituito verrà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria privata - settore metalmeccanici - anche per quanto attiene ai criteri di inquadramento ed in quanto compatibili. Il rapporto di lavoro stipulato ai sensi del presente articolo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato privato o pubblico. L'Assessorato, sentite le organizzazioni sindacali, dispone l'assegnazione dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sulla base delle necessità manifestate dagli uffici periferici o in considerazione delle esigenze di una equilibrata attuazione delle predette linee operative e tecniche.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel triennio 1994-1996, la spesa di lire 80.000 milioni così ripartita:
a)  comma 1, lettera a): lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b)  comma 1, lettera b): lire 70.000 milioni di cui lire 23.000 milioni per l'anno 1994, lire 21.000 milioni per l'anno 1995 e lire 26.000 milioni per il 1996;
c)  per le connesse spese gestionali: lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3.  L'onere di lire 80.000 milioni previsto dal presente articolo trova copertura per lire 50.000 milioni a carico degli esercizi finanziari 1994/1995 con le spese autorizzate per le finalità dell'art. 11 della legge regionale n. 25 del 1993 per gli anni medesimi. L'ulteriore onere di lire 30.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996, cap. 21257.
4.  Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio finanziario costituiranno economie di spesa e saranno reiscritte per le medesime finalità nei bilanci degli esercizi successivi».
Note all'art. 6, comma 3:
-  La legge 20 maggio 1988, n. 160, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 21 maggio 1988, n. 19.
-  La legge 19 aprile 1990, n. 84, recante: «Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 26 aprile 1990, n. 96.
-  La legge 10 febbraio 1992, n. 145, recante: «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 21 febbraio 1992, n. 43.
-  L'art. 1 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371, recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 449, dispone la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire, tra l'altro (lett. e) la «modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ivi compresa l'attivazione del sistema bibliotecario nazionale».
-  Per l'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, v. note all'art. 6, primo comma.
Nota all'art. 7, comma 2:
L'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale», così dispone:
«Mobilità verticale

Ai concorsi per l'accesso alle singole qualifiche sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso della qualifica immediatamente inferiore, con anzianità nella stessa di almeno tre anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta.
A favore del personale di cui al comma precedente nonché al personale dell'Amministrazione regionale in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti, è riservato il quindici per cento dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità intera se la percentuale dia luogo ad una frazione superiore allo 0,50 per cento.
Le norme di cui al primo comma non si applicano per l'accesso alle qualifiche tecniche».
Nota all'art. 7, comma 3:
Per l'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, v. note all'art. 6, primo comma.
Nota all'art. 7, comma 4:
Il testo del primo comma, lett. a), dell'art. 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante: «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia», a seguito della modificazione recata dalla norma qui annotata, è il seguente:
«Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:
a)  per gli archeologici, della laurea in lettere, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami».
Nota all'art. 7, comma 5:
V. note all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 5.
Nota all'art. 8:
L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», modificato con l'art. 4 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 e con l'art. 30 della legge 23 luglio 1991, n. 223, così dispone:
«Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici

1.  Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3.  Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della Regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4.  Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5.  Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per l'informatizzazione delle liste.
6.  Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8.  Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».
Nota all'art. 9:
L'articolo suindicato è stato abrogato con l'art. 2 della legge 27 aprile 1999, n. 9, pubblicata in questa stessa Gazzetta.
Nota all'art. 10:
Il comma 2 dell'articolo suindicato è stato abrogato con l'art. 2 della legge 27 aprile 1999, n. 9, pubblicata in questa stessa Gazzetta.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 542
«Disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali nel territorio della Regione siciliana. Istituzione del ruolo tecnico della catalogazione ed inventariazione dei beni culturali».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (D'Andrea) il 28 luglio 1997.
D.D.L. n. 560
«Disposizioni in materia di catalogazione dei beni culturali della Regione siciliana».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Calanna, Cintola e Ricevuto l'11 agosto 1997.
Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente l'8 agosto 1997 e il 3 ottobre 1997.
Esaminati nelle sedute n. 40 del 22 ottobre 1997 e n. 44 del 24 ottobre 1997.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 44 del 24 ottobre 1997.
Parere reso della Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 84 del 28 ottobre 1997.
Esitati per l'Aula nella seduta n. 46 del 29 ottobre 1997.
Relatore: Gianfranco Zanna.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 357 del 22/23 marzo 1996.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 137 del 29 ottobre 1997.
(97.45.2220)
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LEGGE 27 aprile 1999, n. 9.
Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Attesa l'insufficienza del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti dalle linee progettuali di catalogazione, i contratti di lavoro di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1998.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche per il tramite degli Uffici periferici della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, definisce le attività di catalogazione, schedatura e documentazione da realizzare in relazione a quelle già svolte per la determinazione di un organico piano di utilizzazione delle risorse umane e materiali.

Art. 2.

1.  Sono abrogati l'articolo 9 ed il comma 2 dell'articolo 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 29 ottobre 1997, concernente: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali».

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

Art. 4.

1.  Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 28.750 milioni, di cui:
-  lire 26.000 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti (capitolo 38377);
-  lire 1.250 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche (capitolo 38376);
-  lire 1.500 milioni per le spese di gestione connesse all'attività di catalogazione (capitolo 38378).
2.  Per l'esercizio finanziario 1999 è autorizzata la spesa di lire 14.250 milioni di cui:
-  lire 12.850 milioni per la stipula dei contratti;
-  lire 750 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche;
-  lire 650 milioni per le spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.
3.  All'onere di lire 43.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 28.750 milioni gravanti nell'esercizio 1998 e per lire 14.250 milioni gravanti nell'esercizio 1999 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata per i medesimi esercizi dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 aprile 1999.
CAPODICASA
Assessore regionale per i beni culturali ed  MORINELLO ambientali e per la pubblica istruzione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», così dispone:
«1.  Al fine di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lettera b dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad approvare un piano triennale di interventi che preveda:
a)  l'istituzione di un centro elaborazione dati presso il Centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il centro elaborazione dati del Centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del Centro elaborazione dati l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipulerà apposite convenzioni triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale indicato nella successiva lettera b e con altre dieci figure professionali ove occorrenti;
b)  la stipula da parte di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di convenzioni triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo 38354) anche in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel triennio 1993/95 la spesa di lire 80.000 milioni così ripartita:
-  articolo 1, lettera a: lire 35.000 milioni di cui lire 25.000 milioni per l'anno 1993 e per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
-  articolo 1, lettera b: lire 45.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1993 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3.  Alla spesa di lire 30.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1993 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38354 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
4.  Alla spesa di lire 25.000 milioni, ricadente in ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvederà con appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci».
Nota all'art. 2:
La delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997 è divenuta legge regionale 27 aprile 1999, n. 8 ed è pubblicata in questa stessa Gazzetta.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 587
«Estensione dei benefici previsti per i catalogatori, di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, anche a coloro che sono stati inquadrati come catalogatori di beni culturali ex articolo 6 della legge n. 160 del 1988».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caputo il 20 ottobre 1997.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 28 ottobre 1997.
Esaminato nella seduta n. 48 del 17 dicembre 1997.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 48 del 17 dicembre 1997.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 89 del 18 dicembre 1997.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 49 del 22 dicembre 1997.
Relatore: Antonino Croce.
Discusso ed approvato dall' Assemblea nella seduta n. 145 del 23 dicembre 1997.
(97.53.2697)
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EGGE 27 aprile 1999, n. 10.
Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE


Art. 1.
Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1.  La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2.  A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:
a)  entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria;
b)  entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
c)  entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Art. 2.
Documento di programmazione economico-finanziaria

1.  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2.  Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:
a)  i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;
b)  gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;
c)  gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d)  gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
e)  gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f)  gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.
3.  Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.
4.  Il documento di programmazione economico-fi-nanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
5.  Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.

Art. 3.
Legge finanziaria

1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO


Art. 4
Disposizioni in materia di entrate

1.  Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
2.  A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
3.  I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, tramite le coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela dell'erario della Regione.
5.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.
6.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.
7.  Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.
8.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "e 2" sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:
«1bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.
1ter.  Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.
1quater.  In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35».

Art. 5.
Tasse automobilistiche

1.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fermo restando le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza individuate dalla vigente normativa statale, fissa, a decorrere dall'anno 2000, condizioni e modalità suppletive e/o sostitutive per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche alle categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.

Art. 6.
Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali

1.  La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.
2.  Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.
3.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti, il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.

Art. 7.
Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso

1.  Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso a musei, gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono. I comuni destinano prioritariamente i proventi ad interventi di miglioramento dei servizi connessi ai medesimi siti.
2.  Nel caso in cui siano individuati più comuni contermini interessati alla gestione dei siti, i proventi sono assegnati equamente agli stessi o alle loro associazioni, nella proporzione fissata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentiti i comuni interessati.

Art. 8.
Destinazione introiti alla conservazione e restauro dei beni culturali

1.  Le somme derivanti dai canoni di concessione, dai servizi aggiuntivi, dagli introiti derivanti dal diritto di ingresso ai musei, alle gallerie, alle zone archeologiche e ai monumenti regionali, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza, sono annualmente destinate alle spese per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali.

Art. 9.
Adeguamento delle tariffe di ingresso

1.  Ogni tre anni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adegua le tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Per il triennio 2000-2002, le tariffe sono adeguate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.  Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto 11 dicembre 1997, n. 507 è composto:
a)  dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;
b)  da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
c)  da un direttore di museo regionale;
d)  da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 10.
Iniziative direttamente promosse

1.  Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali manifestazioni sono determinati di volta in volta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le associazioni ed i comitati, alle attività culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre finanziariamente, è regolata dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 11.
Attivazione servizi aggiuntivi

1.  Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.
Palazzo reale di Palermo

1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo reale di Palermo, tenendo conto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, anche degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria del suddetto complesso monumentale.
2.  E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra la Regione siciliana, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.

Art. 13.
Tassa per il diritto allo studio

1.  Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, è devoluto alle Opere universitarie dell'Isola.
2.  L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3.  L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4.  Il gettito di cui al comma 1 è interamente utilizzato dalle Opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
5.  Le Opere universitarie devono trasmettere, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla Direzione regionale pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto dell'attività svolta, dell'utilizzo dei proventi di cui al comma 1, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.
6.  Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.

Art. 14.
Ricerche archeologiche sottomarine

1.  All'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
«Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare».

Art. 15.
Scavi archeologici

1.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, è autorizzato a stipulare intese con Istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.

Art. 16.
Vigilanza e custodia dei beni culturali

1.  Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10 della medesima legge.
3.  Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
4.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:
a)  il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;
b)  il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.
5.  Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgono, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:
a)  vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;
b)  controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle Soprintendenze;
c)  scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.
6.  Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti a controlli medici e psico-attitudinali al fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.

Art. 17.
Recupero somme non utilizzate

1.  Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
b)  gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;
c)  gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
d)  vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a).
2.  Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle II.PP.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme si considerano utilizzate se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni nei confronti di terzi.
3.  Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a dare dimostrazione delle somme utilizzate all'Assessorato che ha disposto il finanziamento, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4.  Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il termine di cui al comma 3, il relativo incameramento. Una quota pari al 50 per cento è destinata al rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui erano originariamente destinati, nonché ad interventi volti al risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici.
5.  Le somme assegnate e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi delle leggi indicate nel medesimo comma, sono eliminate dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste dal comma stesso.
6.  Il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.
7.  Per le spese di cui agli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento.

Art. 18.
Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare

1.  E' istituita presso la Presidenza della Regione, mediante adeguati sistemi informatici, l'anagrafe dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato dall'Amministrazione regionale e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e rivalutazione dei beni stessi.
2.  Le Amministrazioni regionali, gli enti e le aziende regionali sono tenuti a fornire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli elementi idonei per la iscrizione dei beni di cui al comma 1 all'anagrafe istituita ai sensi del presente articolo. Ogni variazione è soggetta al preventivo nulla-osta della Presidenza.
3.  L'Assessore alla Presidenza è autorizzato a nominare commissari ad acta in mancanza degli adempimenti connessi, nei termini sopra stabiliti.
4.  I beni di cui al comma 1 suscettibili di valutazione economica sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe dei beni medesimi.
5.  Le visure catastali effettuate dalla Regione siciliana per l'accertamento del proprio patrimonio immobiliare sono esenti dal pagamento di ogni diritto.
6.  Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo la parola "permanente" sono aggiunte le seguenti parole: "nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 19.
Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio

1.  Il canone superficiario di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.
2.  Il canone superficiario di cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.
3.  I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
4.  Il pagamento del canone superficiario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5.  Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:
a)  per la concessione di acque minerali:
1)  produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;
2)  produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;
3)  produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;
b)  per la concessione di acque termali:
1)  produzione annua fino a 10.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 15 milioni;
2)  produzione superiore a 10.000.000 di litri e fino a 50.000.000 di litri, lire 0,5 per ogni litro d'acqua;
3)  produzione eccedente i 50.000.000 di litri, lire 0,009 per ogni litro d'acqua;
c)  in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;
d)  con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
e)  con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.
6.  I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.
Ricerca e coltivazione di idrocarburi

1.  Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE 94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'Amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.
2.  I canoni superficiari relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché le aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalità indicati di seguito:
a)  a decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono così determinati:
1)  permesso di ricerca, lire 10.000 per chilometro quadrato;
2)  permesso di ricerca in prima proroga, lire 20.000 per chilometro quadrato;
3)  permesso di ricerca in seconda proroga, lire 40.000 per chilometro quadrato;
4)  concessione di coltivazione di idrocarburi, lire 80.000 per chilometro quadrato;
5)  concessione di coltivazione in proroga, lire 120.000 per chilometro quadrato;
b)  con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT, su comunicazione del competente Corpo regionale delle miniere;
c)  per le produzioni ottenute con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma;
d)  con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, per le produzioni ottenute nel corso dell'anno precedente, l'ammontare del canone royalty derivante dall'applicazione della aliquota di cui alla lettera c) è rivalutato dal competente Corpo regionale delle miniere, in sede di liquidazione finale di ciascun anno, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT corrispondente all'anno di conseguimento delle produzioni.
3.  I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca.
4.  Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
5.  Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.  Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantità estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

Art. 21.
Sfruttamento delle risorse minerarie

1.  Ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie, ivi comprese le risorse idrico-minerali per uso potabile e termale, ricadenti all'interno del proprio territorio, i comuni sono autorizzati a costituire società miste a prevalente capitale privato.

Art. 22.
Cessione alloggi popolari

1.  L'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, integrato dall'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:
«Art. 16. Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione.
Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del valore determinato applicando i criteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni».
2.  Il comma 7 dell'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è sostituito dal seguente comma:
«7.  Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».
3.  Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 le parole «sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».
4.  All'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
«Art. 1 bis - 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della presente legge, nella misura del 90 per cento».
5.  I commi 1 e 2 dell'articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono così sostituiti:
«1.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.
2.  I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo».
6.  Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è prorogato al 31 dicembre 1999.
7.  All'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 è aggiunto il seguente comma:
«4.  L'applicazione del presente articolo è estesa anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati».
8.  All'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, è aggiunto il seguente comma:
«8.  La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano già stati acquisiti dai proprietari è ai medesimi decentrata, compresa la piccola manutenzione se è stato effettuato il trasferimento in proprietà di almeno il 50 per cento degli alloggi».

Art. 23.
Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

Art. 24.
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende

1.  Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.
2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:
a)  Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);
b)  Istituto incremento ippico di Catania;
c)  Istituto zootecnico di Palermo;
d)  Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;
e)  Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
3.  La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.
4.  E' soppressa l'Opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.
5.  Le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
6.  Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.

Art. 25.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2.  La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
a)  titolari di provvedimenti di concessione in essere alla data del 31 dicembre 1998;
b)  possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
c)  proprietari frontisti.
3.  La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprassuolo e con relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 riferiti alla regione agraria di appartenenza nei modi seguenti:
a)  per i suoli destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc./mq. il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente; per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistenti il valore agricolo medio della coltura più redditizia; qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente utilizzato come abitazione dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è ad un terzo, ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di cessione del sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
b)  per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq il doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia;
c)  per i suoli edificabili con densità territoriale maggiore di 1 mc./mq. il valore è determinato moltiplicando il doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
d)  su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo.
4.  L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti deve essere presentata, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge o entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, all'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia, che redige il verbale di liquidazione da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
5.  Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso dovrà essere versata l'intera somma prevista al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato secondo quanto previsto dal medesimo comma 3, con un minimo di lire 50.000. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto al predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
6.  Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali abusivamente occupati non catastati come trazzere o sedi viarie. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti resta sospesa la riscossione delle sanzioni già irrogate. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7.  Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino di fatto occupate da corpi stradali e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici sono da intendersi trasferiti dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8.  Le porzioni di sedi viarie del demanio trazzerale in regime di coesistenza con altri tipi di demanio sono trasferite, su richiesta del sindaco e per comprovati motivi di pubblica utilità, al demanio comunale.
9.  Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come 'regie' che:
a)  non siano state trasformate in rotabile;
b) non risultino di pertinenza di comuni e province;
c)  non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto.

Art. 26.
Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico

1.  Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi.
2.  La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione che può essere concessa unicamente a chi risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza purchè in regola con le norme e gli strumenti urbanistici. In questa ipotesi si prescinde dal requisito di dieci anni di occupazione di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
3.  Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.
4.  L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
5.  Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.
6.  Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:
a)  per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;
b)  per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.
7.  Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
8.  Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.
9.  L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato:
«1.  I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato».

Art. 27.
Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta

1.  Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.
2.  Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 - rubrica Assessorato bilancio e finanze - è iscritto un fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento delle perizie di variante e suppletive previste dall'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dalla presente legge.
3.  Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sui capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), costituiscono economie di spesa e contribuiscono al miglioramento del risultato finanziario di gestione dell'anno medesimo.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme richieste dai singoli rami dell'Amministrazione regionale mediante prelevamenti dal fondo di cui al comma 2.
5.  Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alle Camere di commercio della Sicilia è attribuita una quota non superiore al 15 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Detta quota è ripartita fra le Camere di commercio con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni in cui confluiscono le somme stanziate nei bilanci camerali per le medesime finalità.
6.  All'articolo 18, comma 1 lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" è sostituita con la parola "trasferite" e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla stessa lettera g) è prelevato direttamente dalle Camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite.
7.  Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito fondo per l'occupazione.
8.  Il comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così sostituito:
«3.  Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».
9.  E' abrogato il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

Art. 28.
Modifiche al sistema sanzionatorio

1.  I commi 8 e 14 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogati e il comma 19 del medesimo articolo è così modificato:
«19.  Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente».
2.  Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è abrogato; in conseguenza di detta abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 è così sostituito:
«Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a)  di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27;
b)  di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28;
c)  da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29;
d)  di lire 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l'obbligo di cui all'articolo 38;
e)  di lire 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;
f)  da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione».
4.  Dopo l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono introdotti i seguenti articoli:
«Art. 43 bis - 1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000; detta sanzione è ridotta rispettivamente a lire 500.000 e a lire 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico.
2.  Si applica una sanzione ridotta da lire 500.000 a lire 3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature, sempreché la capacità totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.
Art. 43 ter - 1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2.  La sanzione amministrativa è ridotta a lire 500.000 nel caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature.
3.  Si applica altresì la sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.
4.  Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1, lettera d), della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e per gli stessi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le previsioni di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
5.  Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni».
5.  In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di omissione della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per i rifiuti pericolosi, sempreché dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purché i produttori di rifiuti abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni.
6.  Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di lire 100.000; in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano riguardo alla commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si applica la sanzione amministrativa in misura intera.
7.  Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:
a)  ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di lire 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo;
b)  qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
8.  In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7, in conformita al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunita economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.
9.  L'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è così sostituito:
«1.  Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.
2.  In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali.
3.  Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 2.000.000.
4.  I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette.
5.  Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.
6.  Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7.  I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.
8.  Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla Provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.
9.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.
10.  Sono abrogati l'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e l'articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71».
10.  Fermo restando quant'altro stabilito nella legislazione vigente, per l'applicazione nella Regione siciliana delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11.  Per le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione, ovvero all'ordinanza di archiviazione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III


DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE


Art. 29.
Attenuazione della rigidità della spesa

1.  Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue diverse da quelle di cui al comma 3, sono iscritti in bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il biennio 2000-2001 l'ammontare dei predetti contributi e trasferimenti è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo. La misura prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni non può essere superiore, per l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 al 75 per cento.
2.  All'articolo 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: «in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione» e alla lettera d) le parole «60 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
3.  A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:
-  legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, articolo 4 (capitolo 10525);
-  legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13 (capitolo 55004);
-  legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articolo 41 (capitolo 55904);
-  legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 1 (capitolo 19017);
-  legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 2 (capitolo 41953);
-  legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, articolo 23 (capitolo 24954);
-  legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articolo 10 (capitolo 75204);
-  legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 48 (capitolo 75240).

Art. 30.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
a)  i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
b)  salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
c)  per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.
2.  Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.

Art. 31.
Consorzi di bonifica

1.  La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/95 o da altre disposizioni di legge in vigore.
2.  La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno degli enti consortili costituiti ai sensi dell'articolo 6 subentra ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio nei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 medesima, con il personale di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato che a tali consorzi faceva capo, e succede ai medesimi in tutti i diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi con tali rapporti.
3.  La disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei soli rapporti attivi e passivi instaurati dai consorzi soppressi e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7 e 8 della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore non attribuiscano ai nuovi enti medesimi.
4.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, l'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 è abrogato.
5.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i funzionari in servizio dell'amministrazione regionale, per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
6.  I commissari liquidatori di cui al comma 5 provvedono entro tre mesi dalla nomina, in relazione a ciascuno dei consorzi soppressi ricompresi nella propria gestione, all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie degli stessi e, relativamente ai rapporti in corso, all'amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le risultanze all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale accrediterà le somme necessarie, compatibilmente alle disponibilità del bilancio.
7.  In mancanza della necessaria disponibilità finanziaria, alla copertura dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge provvedono con le modalità previste dal successivo articolo 27 della medesima legge regionale, fermo restando il necessario differimento dei termini ivi previsti.

Art. 32.
Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse

1.  I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:
a)  il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
b)  le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
c)  per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;
d)  il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
e)  l'importo massimo dell'aiuto non può superare in ogni caso quello stabilito per le corrispondenti operazioni creditizie dalla vigente legislazione regionale;
f)  la disposizione di cui al presente comma è notificata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento di importanza minore trattandosi di modalità più restrittiva di erogazione di aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del presente comma non avranno effetto si applicano le agevolazioni creditizie secondo gli importi previsti dalla legislazione vigente;
g)  l'intensità degli aiuti finanziari alle imprese, a valere sulla legislazione regionale, non può comunque superare i limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato rivolti alle aree in ritardo di sviluppo;
h)  le disposizioni del presente comma comunque non si applicano alle operazioni di credito riguardanti le imprese esercenti attività connesse con i prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE.

Art. 33.
Rimborso e rinegoziazione mutui

1.  Le cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, nonché le cooperative a proprietà individuale, di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15 per cento ed al 25 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine stabilito dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto di attuazione del 21 dicembre 1994, fermo restando che tale interesse non può, comunque, essere superiore all'1 per cento nel caso di cooperative a proprietà indivisa ed al 4 per cento nel caso di cooperative a proprietà individuale.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi.
3.  Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui già concessi alle cooperative edilizie assistiti da contributi a carico della Regione, in armonia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai mutuatari che procedono alla predetta rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da porre a carico degli stessi, per interessi e spese accessorie, tassi non superiori a quelli stabiliti al comma 1. Il contributo è comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico della Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento già in essere.

Art. 34.
Interventi costruttivi

1.  Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, può essere altresì utilizzato, entro l'importo massimo di lire 2.300 milioni, per l'integrale copertura dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi costruttivi riguardanti le cooperative edilizie già ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nel triennio 1981-1983.

Art. 35.
Proroga termini in materia di edilizia residenziale e di lavori pubblici

1.  I termini previsti dall'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre 2000.
2.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, già prorogato con l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
3.  All'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 il termine "31 dicembre 1989" è sostituito con il termine "31 dicembre 1998".

Art. 36.
Programmi di opere pubbliche

1.  I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1999 possono includere oltre alle opere pubbliche munite di progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2.  Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modificazioni sono estese per l'anno 1999 ai programmi regionali di finanziamento, solamente per le opere inserite nei programmi di finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.

Art. 37.
Utilizzo somme assegnate al Prefetto di Messina

1.  Le somme già assegnate al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, sono utilizzate dallo stesso per le seguenti finalità:
a)  sino a lire 450 milioni per la demolizione dei fabbricati dichiarati pericolanti e per i quali sono state già emesse ordinanze sindacali di demolizione;
b)  sino a lire 2.050 milioni per la concessione di un contributo una tantum di lire 5 milioni per spese di trasloco e di nuova sistemazione ed un contributo mensile di lire 500.000 a favore dei soci assegnatari fatti sgomberare a seguito di ordinanze sindacali. Tale contributo decorre dalla data dell'ordinanza sindacale, detraendo gli eventuali contributi di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 già riscossi sino all'esaurimento dei fondi stanziati;
c)  le somme residue, per la realizzazione di opere di presidio e di urbanizzazione primaria atte alla sistemazione dell'area, avvalendosi delle indagini geologiche e geognostiche già eseguite e delle risultanze delle perizie tecniche depositate presso il tribunale di Messina.

Art. 38.
Contenimento spese per acquisto di beni e servizi

1.  Il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi da parte della Regione siciliana è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; ad analoghe finalità dovrà corrispondere l'attività amministrativa nei contratti attivi per ciò che concerne le spese connesse.
2.  Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, escluse le spese obbligatorie e d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999 sono ridotte in misura non inferiore al 15 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1998.
3.  Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:
«Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1° gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive».

Art. 39.
Razionalizzazione e dislocazione uffici regionali

1.  Allo scopo di razionalizzare la dislocazione sul territorio degli uffici regionali decentrati e di ridurre progressivamente gli oneri di locazione degli immobili, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un piano che preveda, almeno:
a)  su proposta dell'Assessore alla Presidenza, d'intesa con gli Assessori preposti ai rami di amministrazione interessati, la soppressione e/o l'accorpamento di uffici periferici, finalizzata all'istituzione di sportelli unici regionali;
b)  su proposta dell'Assessore alla Presidenza, l'individuazione degli immobili di proprietà regionale utilizzabili per sedi di uffici regionali.

Art. 40.
Razionalizzazione della spesa sanitaria

1.  Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi, da parte delle aziende unita sanitarie locali ed ospedaliere, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; devono altresì essere contenuti i costi per la produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende.
2.  Per l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.  Per l'assegnazione delle quote, l'Assessore regionale per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed economicità della spesa, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione ed economicità della spesa nonché di risanamento. Devono in ogni modo essere salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture.
4.  Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a carico del bilancio della Regione, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere devono alienare prioritariamente il patrimonio non destinato ad attività assistenziali. A tal fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'Assessorato regionale della sanità un inventario dei propri beni patrimoniali e richiedere specifica autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le aziende devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5.  L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è condizionata alla presentazione all'Assessorato regionale della sanità del conto consuntivo dell'anno precedente. La mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre, l'immediata decadenza del direttore generale.
6.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, a presentare all'Assessorato regionale della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali, anche avvalendosi, in caso di effettiva accertata necessità, da notificare alla procura regionale della Corte dei conti, degli elementi risultanti dai rendiconti trimestrali delle soppresse unità sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di direttore generale.
7.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "un dodicesimo" sono sostituite con le parole "tre dodicesimi".

Art. 41.
Blocco concorsi

1.  Fino al 31 dicembre 1999 è fatto divieto all'Amministrazione regionale ed agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione di indire concorsi interni o concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Il blocco di cui sopra non si applica ai concorsi esterni per l'assunzione di personale da inquadrare nei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.
2.  Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, si applicano le vigenti norme statali in materia di assunzione del personale.

Art. 42.
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nella Regione siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale con riguardo a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche funzionali dei dipendenti regionali, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, su richiesta dei dipendenti, alle condizioni e con le modalità di cui alle seguenti lettere:
a)  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda nella quale deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere;
b)  il personale che opta per il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a svolgere altra attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e purché l'attività da svolgere non sia in contrasto o comunque in conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale. Entro quindici giorni dall'inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione nella quale presta servizio. Analogamente deve comunicare le eventuali successive variazioni;
c)  il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere articolato con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi o solo su alcuni giorni della settimana;
d)  il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale attività lavorativa esterna;
e)  con contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale con particolare riferimento all'individuazione dei limiti massimi autorizzabili, con riguardo alla dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, alle riserve per comprovati motivi di famiglia e al trattamento economico anche accessorio;
f)  l'istituto del lavoro a tempo parziale si applica anche al personale degli enti del settore pubblico regionale;
g)  per quanto non previsto dal presente comma si fa rinvio al vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.

Art. 43.
Personale regionale. Contributo di quiescenza

1.  Il contributo di quiescenza a carico del personale, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è incrementato dello 0,50 per cento.

Art. 44.
Personale regionale. Incarichi presso altre amministrazioni

1.  I dipendenti dell'Amministrazione regionale possono svolgere incarichi presso altra amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato. Per tale periodo gli stessi sono posti fuori ruolo senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 45.
Soppressione fondo concessione prestiti

1.  Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo articolo 16.
2.  In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.
3.  Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.
4.  Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.

Art. 46.
Enti locali. Personale in mobilità

1.  Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente, usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale.

Art. 47.
Trasporto scolastico

1.  All'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
«Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza».

Art. 48.
Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro

1.  La legislazione della Regione siciliana è conformata alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo quanto disposto dalle lettere seguenti:
a)  al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo la parola "assunzione" aggiungere «ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
b)  al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 aggiungere:
«1bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
1ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa»;
c)  al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sostituire le parole "45 giorni" con le parole "90 giorni".
2.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "enti" sono aggiunte le parole «ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale». Alla fine del medesimo articolo sono aggiunte le parole «la spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato».
3.  Il termine di sei mesi di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in sede di prima attuazione, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai progetti di lavoro di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, trova applicazione il richiamato quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Al fine di consentire la piena attivazione degli interventi di cui al presente comma, la commissione regionale per l'impiego, in caso di rinuncia dei soggetti promotori ed attuatori, può autorizzare il subentro, quale ente promotore o attuatore, di altri soggetti che ne facciano richiesta, legittimati a promuovere lavori socialmente utili in forza della disciplina vigente. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai lavoratori già assegnati ai progetti, ovvero per i quali siano in corso le procedure di assegnazione.
4.  Ai fini dell'armonizzazione della normativa regionale in materia di lavoro con i principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il Governo della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una o più iniziative legislative per la riorganizzazione dei servizi all'impiego, delle politiche attive del lavoro e dei servizi ispettivi.

Art. 49.
Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea

1.  In attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione siciliana con deliberazione del CIPE, relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, il Presidente della Regione è autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle predette risorse.
2.  Per i piani di utilizzo di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attività ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il Presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
3.  E' attribuita alla Presidenza della Regione la competenza relativa all'attuazione degli interventi per l'utilizzazione dei finanziamenti erogati alla Regione ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE del 18 dicembre 1996.
4.  Le amministrazioni cui compete l'attuazione dei singoli sottoprogrammi, delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle sovvenzioni globali, degli altri programmi di iniziativa comunitaria nonché dei progetti relativi, sono tenute a definire entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i relativi interventi al fine dell'adozione degli atti giuridicamente vincolanti di cui alle decisioni comunitarie di approvazione dei programmi stessi entro i termini previsti.
5.  Decorso il termine del 30 giugno 1999, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni alle disposizioni previste nel comma 4, nomina, per gli enti diversi dall'Amministrazione regionale, un commissario per l'adozione dei necessari adempimenti entro i successivi trenta giorni.
6.  Le misure ed i sottoprogrammi che, alla data del 31 agosto 1999 non hanno dato luogo ad atti giuridicamente vincolanti o la cui adozione non sia compatibile con i tempi fissati dall'Unione europea, come verificato dal commissario di cui al comma 5, sono riprogrammati entro il 30 settembre 1999 dal Presidente della Regione sentita la Giunta regionale.
7.  Per le misure o sottoprogrammi per i quali sono già stati emessi i decreti assessoriali di finanziamento, le aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti beneficiari sono limitate alle sole somme indispensabili per pervenire all'appalto dei lavori. L'accreditamento delle ulteriori somme, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, resta subordinato alla stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini fissati dall'Unione europea.
8.  Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile.
9.  Per l'anno in corso, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i pareri di propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle richieste. Trascorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente.
10.  I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE, alla Commissione europea nel testo licenziato dalle Commissioni legislative così come trasmesso al Presidente della Regione dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.
11.  In sede di approvazione dei disegni di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma di salvaguardia le parti da notificare alla Comunita europea ai sensi del citato articolo 93 del trattato CE.
12.  Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 costituiscono priorità operative. Gli uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza ad ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni del comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
13.  Ferma restando la data del 31 dicembre 1999 quale termine ultimo per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti relativi a finanziamenti a carico del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, le somme assegnate ad uffici periferici della Regione possono essere utilizzate dagli stessi per il finanziamento di progetti presentati anche in anni successivi all'assegnazione medesima.
14.  Dopo il comma 4, dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è inserito il seguente comma 4bis:
«4bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni».
15.  Al comma 2, dell'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo le parole "dallo Stato o dalla Regione" sono aggiunte le parole "o ad altri strumenti di programmazione negoziale".

Art. 50.
Riserve negli appalti pubblici

1.  Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana, contenute nella legislazione regionale, vengono estese alle imprese ubicate nel territorio di tutte le regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

Art. 51.
Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo

1.  La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., è autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le somme di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.
2.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Italia investimenti S.p.A. e Itainvest Sicilia S.p.A. applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria del 15 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e possono avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti.
3.Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., apposite convenzioni per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 52.
Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa

1.  Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per la direzione dei lavori degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta ed in quello della provincia di Siracusa approvati con decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, in deroga agli articoli 3, 4, 5 e 10 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, anche al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 1, dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, i singoli soggetti attuatori dei piani di cui sopra, applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
2.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, al fine di garantire l'assistenza al coordinamento tecnico dei piani di disinquinamento di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con una o piu università siciliane.

Art. 53.
Ufficio per le isole minori

1.  E' istituito presso la Presidenza della Regione l'  "Ufficio per le isole minori" al fine di coordinare gli interventi a favore delle stesse.

Art. 54.
Requisiti di onorabilità e professionalità

1.  In ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità:
a)  dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;
b)  il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla avvenuta verifica o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
c)  dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
d)  la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).
2.  In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.
3.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Art. 55.
Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS

1.  Le disposizioni normative regolamentanti l'Istituto regionale per il credito alle cooperative e la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane sono modificate ed integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2.  All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "pari all'1,75 per cento" sono sostituite con le parole "pari all'1,50 per cento" e dopo lo stesso comma è aggiunto il seguente:
«2bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fideiussioni dalla stessa prestate».
3.  All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
«3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente».
4.  All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
«2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve».
5.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e dell'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 sono abrogati.
6.  L'approvazione delle delibere dei bilanci dell' I.R.C.A.C. e della C.R.I.A.S. da parte della Giunta regiona- le di Governo avviene secondo le seguenti modalità:
a)  la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del competente assessorato. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate;
b)  per le finalità di cui alla lettera precedente l'I.R.C.A.C. e la C.R.I.A.S., entro quindici giorni dall'adozione, provvedono a trasmettere le delibere di approvazione dei bilanci, unitamente ai relativi documenti contabili, agli assessorati regionali competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza. Detti assessorati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale la proposta ed il parere di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla ricezione delle delibere stesse e dei relativi documenti. Tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
7.  Le disposizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si applicano anche al personale degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti "di terzi in amministrazione". Per gli enti previsti dal presente articolo il termine previsto dal secondo comma del predetto articolo 31 è spostato al 31 dicembre 1998.
8.  Al fine del risanamento dell'I.R.C.A.C., lo stesso è autorizzato, previa approvazione del piano industriale da parte della Giunta di governo e non oltre diciotto mesi dalla stessa approvazione, ad applicare a proprio carico al personale dipendente, in possesso dei requisiti di anzianità, nei modi previsti al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le procedure per l'esodo in conformità alle modalità ed alle condizioni disciplinate dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 sino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. I posti resisi vacanti a seguito della ristrutturazione, nel grado e nella qualifica, vengono eliminati dalla pianta organica.

Art. 56.
Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali

1.  Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2.  Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione interna nominata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3.  L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:
a)  miglioramento dei servizi;
b)  trasparenza dell'azione amministrativa;
c)  potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d)  contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
e)  integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f)  rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
g)  collegamento con il sistema statistico nazionale.
4.  Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
5.  Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.
6.  Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
7.  Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:
a)  coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
b)  promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
c)  gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
d)  svolgere il servizio di provider a favore delle amministrazioni regionali;
e)  promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61.
8.  Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.
9.  Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
10.  E' abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
11.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.

Art. 57.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la durata in carica dei componenti del Comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.
2.  Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole "al 100 per cento" sono sostituite dalle parole "al 90 per cento" e al primo comma dell'articolo 11 della legge medesima le parole "95 per cento" sono sostituite dalle parole "85 per cento".
3.  Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "a carico del bilancio regionale", sono aggiunte le seguenti «o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale».
4.  Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "commissione medico-ospedaliera" sono aggiunte le parole "o altro organo collegiale presso le aziende unità sanitarie locali".
5.  Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:
«4.  I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie».
6.  L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente:
«Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana».
7.  All'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, è aggiunto il seguente comma:
«5.  Sono esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che volontariamente o in seguito ad una procedura di esecuzione forzata abbiano provveduto al pagamento parziale o totale del debito garantito».
8.  Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente:
«In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.A., può essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto dalla normativa statale. Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale non agevolate dalla vigente normativa di settore, è concesso, in alternativa alle altre agevolazioni di cui al comma 1, ed al presente comma, un contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali sull'"Euribor".
9.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 1999.
10.  Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è così sostituito:
«2.  La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari al 4 per cento delle risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi, alla spesa per servizi socio-assistenziali, alle risorse assegnate per il fondo occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 ed ai finanziamenti per opere pubbliche. A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al fondo di cui al comma 1».
11.  All'articolo 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 sono aggiunte le parole "Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU".
12. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 le parole "15.000 milioni" sono sostituite con le parole "30.000 milioni".
13.  Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è sostituito dal seguente:
«6.  Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte espresse sempre in termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente comma 3, che superino di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a 6, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondando il numero a quello intero immediatamente superiore qualora questo non sia intero. L'aggiudicazione viene fatta a favore del ribasso che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara».
14.  Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:
«1.  Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati:
a)  dal comune, sia su immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;
b)  da privati, singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del comune;
c)  da riunioni di consorzi o società tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o di occupazione temporanea».
15.  Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:
«1.  Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa».
16.  La legge regionale 6 giugno 1990, n. 8; l'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10; l'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11; l'articolo 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono abrogati.
17.  Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51; l'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 sono abrogati; conseguentemente, con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 si provvede alla rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704.
18.  Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole "da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;" sono soppresse.
19.  Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. Al quinto comma del medesimo articolo le parole "salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma" sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'esercizio 1998.
20.  L'articolo 257 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi successive, è abrogato. Restano a carico della Regione le spese per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
21.  L'articolo 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è abrogato. Le relative competenze sono trasferite ai comuni.
22.  L'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14 e l'articolo 69 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono abrogati.
23.  L'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86; il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31; l'articolo 23 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29; l'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37 sono abrogati.
24.  La lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 è soppressa.

Art. 58.
Consorzi garanzia fidi

1.  Ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti nel rispetto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59.
Personale dei consorzi agrari

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai soggetti ivi indicati nei termini e con le modalità di cui al regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive integrazioni e modifiche ed approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 1993 e con decreto del Presidente della Regione del 29 febbraio 1996, n. 30.

Art. 60.
Interpretazione autentica

1.  Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è interpretato come di seguito:
«In caso di estinzione di II.PP.A.B. i beni patrimoniali delle stesse ricadenti nel territorio della Regione siciliana sono devoluti a ciascun comune in cui gli stessi ricadono».

Titolo IV


NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E CONTROLLO


Art. 61.
Controlli interni e di gestione

1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa si adotta il controllo di gestione secondo i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.
2.  Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attivita di realizzazione dei predetti obiettivi.
3.  Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a)  predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da verificare;
b)  rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c)  valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4.  Il controllo di gestione si differenzia dagli atti ispettivi in quanto svolto secondo criteri di mutualità al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati attesi ed è attuato con riferimento ai singoli rami dell'Amministrazione regionale verificando in maniera complessiva i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
5.  I dirigenti ai quali sia affidata la titolarità di uffici o i dirigenti che in alternativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento debbono periodicamente relazionare all'organo di indirizzo tramite il servizio di controllo di gestione di cui al comma 6. I dirigenti, inoltre, devono continuamente monitorare le loro operazioni ed attivare pronte reazioni nei confronti di tutte le irregolarità, le antieconomicità, le inefficienze e le operazioni inefficaci scoperte.
6.  Nei singoli rami dell'Amministrazione regionale sono istituiti servizi di controllo di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto.
7.  I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo e ne danno notizia all'amministrazione sottoposta a controllo.
8.  Gli uffici di cui al comma 6 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale con qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e coadiuvati da personale di varia qualifica in servizio presso l'Amministrazione regionale. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per materia, si provvede alla individuazione del contingente di personale suddiviso nelle varie qualifiche.
9.  E' istituito un servizio di controllo di gestione centrale che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Presidente della Regione, che ha il compito di coordinare i servizi di controllo di gestione delle varie amministrazioni, nonché di verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'intera Amministrazione regionale in rapporto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'espletamento di dette funzioni si avvale di apposito sistema informativo coordinato e gestito dal coordinamento dei sistemi informativi regionali a norma dell'articolo 56. Detto servizio relaziona almeno ogni trimestre sui risultati della sua attività al Presidente ed elabora entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto di gestione riguardante l'intero esercizio precedente.
10.  I dirigenti di cui al comma 8 non possono essere inquadrati nello stesso servizio per un periodo inferiore ad anni tre e superiore ad anni cinque.
11.  All'inquadramento del personale di cui al comma 8 si provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla Presidenza.

Art. 62.
Ragionerie centrali

1.  Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:
a)  le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;
b)  le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 63.
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1.  L'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è così sostituito:

«Art. 7.
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a)  mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'articolo 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b)  mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c)  mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.
Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.
La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresì, richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri.
Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono.
Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.
L'Amministrazione regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.
Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.
Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessità».

Art. 64.
Impegni di spesa

1.  L'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è cosi sostituito:

«Art. 11
Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.
Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, previo assenso dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, previo assenso dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa; si considerano però impegnate:
a)  le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;
b)  le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;
c)  le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime.
Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

Art. 65.
Applicazione delle disposizioni relative ai nulla osta per il pagamento delle spese perente e relativo reintegro

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 12bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 66.
Esecuzioni forzate

1.  A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applicano all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici della Regione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2.  Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative modalità attuative.

Art. 67.
Disposizioni per i revisori contabili

1.  La disposizione del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, non si applica ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 68.
Snellimento dell'azione amministrativa. Organi collegiali

1.  Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
2.  La Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 è soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  Sono soggetti al controllo dell'Assessorato predetto gli atti relativi alle materie sotto elencate. Tali atti, trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale degli enti locali, sono approvati o annullati, con decreto assessoriale da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali l'Assessorato non abbia adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti relativi alle seguenti materie:
a)  bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
b)  locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni;
c)  liti attive e passive e transazioni;
d)  modifica di pianta organica e relativo regolamento;
e)  nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio;
f)  atti riguardanti il patrimonio immobiliare delle istituzioni;
g)  modifiche allo statuto.
4.  I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.
5.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.
6.  Le singole amministrazioni provvedono, altresì, ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale.
7.  La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5.
8.  Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.
9.  I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio.

Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE


Art. 69.
Governo e uso delle risorse idriche

1.  Il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti:
a)  la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
b)  il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;
c)  ai fini della determinazione degli ambiti territoriali si applicano i criteri dell'efficienza e dell'economicita di gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi fattori di scala, individuando contestualmente quali gestioni esistenti corrispondono ai suddetti criteri;
d)  con cadenza quinquennale e con le modalità di cui alle lettere precedenti, si provvede alla modifica degli ambiti territoriali ottimali;
e)  per la realizzazione di opere fognarie e depurative è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di perequazione;
f)  gli enti locali, tramite il gestore del servizio integrato, verseranno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana una quota pari al 15 per cento della tariffa riscossa ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e);
g)  l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alla realizzazione di opere fognarie e depurative, provvederà ad integrare le risorse medesime con un contributo - nei limiti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che graverà sul fondo di cui alla lettera e);
h)  ove non già disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 70.
Licenze di attingimento

1.  Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, articoli 1 e 2, e già rinnovate per cinque volte, si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo, sino alla decisione sulla richiesta di concessione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71.
Interpretazione autentica. Modifica del regime delle acque

1.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è così interpretata: «Per modifica del regime delle acque si intende sia la modifica dei corsi di acque fluenti attraverso sbarramenti o imbrigliamenti, sia la captazione di acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi».

Art. 72.
Disposizioni concernenti le Camere di commercio

1.  Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana, è ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni, all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2.  Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate, su convenzione con i livelli provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali, di cui all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. Sono, altresì, autorizzate a provvedere alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo ad esclusione della sovratassa per ritardato pagamen- to, sempre che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

Art. 73.
Destinazione alloggi alle forze dell'ordine

1.  Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a cedere, a titolo oneroso, edifici di edilizia residenziale pubblica non utilizzabili, preferenzialmente ai comuni ed alle province regionali che ne facciano richiesta per destinarli ad alloggi delle forze dell'ordine e, compatibilmente alle caratteristiche tecniche, a sede di presidi per il controllo del territorio.

Art. 74.

1.  La presente legge sara pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrera in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 aprile 1999.
CAPODICASA
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 


Tabella 1 allegata al comma 9 dell'articolo 28 "Modifiche al sistema sanzionatorio"


  FATTISPECIE DI VIOLAZIONE | MISURA DELLA SANZIONE    
1.  EDILIZIA 
1.1.  Realizzare nuove costruzioni ed altre trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio senza preventiva autorizzazione (apertura di nuove strade o piste, modifiche piano altimetriche tipologiche e formali, elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche, impianti tecno- 
logici a rete      da 2.000.000 a 10.000.000 
1.2.  Realizzare modifiche esterne degli edifici a seguito di manutenzione ordinaria e straordi- 
naria in assenza del preventivo nulla osta      da 200.000 a 2.000.000 
1.3.  Effettuare opere di ristrutturazione edilizia in assenza della preventiva autorizzazione o del 
preventivo nulla osta      da 500.000 a 5.000.000 
1.4.  Mutare la destinazione d'uso senza il preventivo nulla osta     da 1.000.000 a 5.000.000 
1.5.  Collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale naturale e rou- 
lottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta      da 500.000 a 2.000.000 
1.6.  Demolire e ricostruire gli immobili esistenti, fatti salvi i casi di comprovata precarietà del- 
l'immobile e previo nulla osta      da 2.000.000 a 5.000.000 
1.7.  Realizzare recinzioni in muratura, in rete e/o filo spinato     da 100.000 a 1.000.000  
1.8.  Realizzare abusivamente opere che non abbisognano di concessione edilizia, ma esigono 
l'autorizzazione o il nulla osta dell'ente gestore      da 500.000 a 5.000.000 
1.9.  Realizare abusivamente sul territorio opere che richiedono la concessione edilizia     da 2.000.000 a 5.000.000 
1.10.  Eccedere i limiti posti nelle autorizzazioni, nei nulla osta o in altri atti di assenso rila- 
sciati per le opere da eseguire      da 200.000 a 2.000.000 
2.  MODIFICA DEL REGIME DELLE ACQUE E ALTERAZIONE DEL PATRIMONIO GEO-PEDOLOGICO 
2.1.  Modificare il regime delle acque, il corso e la composizione se non per attività agricole 
previamente autorizzate e per la difesa antincendio      da 500.000 a 5.000.000 
2.2.  Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche 
solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose      da 500.000 a 5.000.000 
2.3.  Scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che que- 
ste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti e previo nulla osta      da 500.000 a 5.000.000 
2.4.  Esercitare attività estrattive ed aprire cave e miniere senza le prescritte autorizzazioni     da 2.000.000 a 100.000.000 
3.  DEPAUPERAMENTO DELLA FAUNA E DELLA FLORA 
3.1.  Praticare la caccia, la pesca e l'uccellagione     da 500.000 a 5.000.000 
3.2.  Apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali, esclusi i boschi     da 200.000 a 2.000.000 
3.3.  Tagliare alberi forestali senza autorizzazione     da 500.000 a 5.000.000 
3.4.  Eseguire movimenti di terreno non finalizzati alle attività consentite nel regolamento e scavi ed opere sotterranee in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nul- 
la osta      da 300.000 a 3.000.000 
3.5.  Impiantare serre     da 500.000 a 5.000.000 
3.6.  Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale dei luoghi quali au- 
tomobilismo, motociclismo, motocross, trial, ecc.      da 200.000 a 2.000.000 
4.  INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E ALTRI MEZZI DISTRUTTIVI 
4.1.  Introdurre armi da caccia, esplosivi o altri mezzi di cattura     da 100.000 a 600.000 
4.2.  Portare armi da difesa cariche e non racchiuse nelle apposite custodie se non nei casi pre- 
visti      da 100.000 a 600.000 
5.  RIFIUTI 
  Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione di 
settore aumentate della percentuale a lato riportata      100 per cento 
6.  CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' 
6.1.  Introdurre specie estranee alla fauna autoctona     da 200.000 a 2.000.000 
6.2.  Prelevare specie protette della fauna autoctona senza il preventivo nulla osta     da 200.000 a 4.000.000 
6.3.  Introdurre specie estranee alla flora autoctona     da 200.000 a 2.000.000 
6.4.  Prelevare specie protette della flora autoctona senza il preventivo nulla osta     da 200.000 a 4.000.000 

Visto: CAPODICASA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 4, comma 2:
Gli articoli 220 e 226 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», così rispettivamente dispongono:
«220. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, l'assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e l'imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale».
«226.  Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del presente regolamento».
Nota all'art. 4, comma 8:
L'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi

1.  Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
1 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.
1  ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.
1  quater.  In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35.
2.  La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.
3.  Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35».
Nota all'art. 9, comma 1:
Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 concerne il «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato».
Nota all'art. 9, comma 3:
L'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», così dispone:
«3.  Comitato per i biglietti di ingresso. - 1. E' istituito il comitato per i biglietti di ingresso composto da:
a)  il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, con funzioni di Presidente;
b)  tre soprintendenti per i beni artistici e storici;
c)  due soprintendenti per i beni archeologici;
d)  un soprintendente per i beni ambientali e architettonici.
2.  Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e rimane in carica quattro anni.
3.  Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su proposta del capo dell'istituto, sentito il comitato, stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.
4.  Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato, stabilisce ogni anno, nel limite massimo del 5 per cento, la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».
Nota all'art. 10:
L'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», così dispone:
«2.  Programmazione delle attività culturali. - 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.
3.  Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
4.  Rientrano nelle attività culturali:
a)  la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;
b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
c)  ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;
d)  l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
5.  La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:
a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;
b)  erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;
c)  prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).
6.  I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema-tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.
Omissis».
Nota all'art. 11:
La legge 14 gennaio 1993, n. 4, che ha convertito il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante: «Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.
Nota all'art. 12, comma 1:
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», così dispone:

«Art. 3.
Diritti di ingresso

1.  Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai musei, gallerie, scavi archeologici della Regione e dai servizi aggiuntivi, versate nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono destinate alla fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni monumentali.
2.  Omissis».
Nota all'art. 13, comma 1:
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».
Nota all'art. 13, comma 4:
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: «Norme sul diritto agli studi universitari», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 1991, n. 291.
Nota all'art. 13, comma 6:
Per la legge 2 dicembre 1991, n. 390, vedi nota precedente.
Il D.P.C.M. 30 aprile 1997, recante «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 1997, n. 132, S.O.
La legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47, recante «Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73.
Nota all'art. 14:
L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29, recante «Interventi regionali per scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili, già sostituito con art. 8, legge regionale 20 aprile 1976, n. 40», a seguito dell'integrazione prevista dalla norma che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere di arte mobili, nonché per studi e pubblicazioni relativi ai lavori sopra indicati.
La spesa per studi e pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni.
Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare».
Note all'art. 16, comma 1:
-  L'art. 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196», così dispone:
«1.  Definizione. - 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2.  Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a)  lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;
b)  lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;
c)  lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
d)  prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.
3.  Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti.
Omissis».
-  Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 25, recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi», così dispone:
«La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54 è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari, custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale».
Nota all'art. 16, comma 2:
Trattasi di convenzioni che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante «Norme per la valorizzazione dell'attività di volontariato», la Regione nell'attuazione delle proprie finalità, può stipulare con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, istituito dalla stessa legge (art. 6), da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza della Regione.
Nota all'art. 16, comma 4, lett. a):
La legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, reca «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia».
Nota all'art. 16, comma 5:
Trattasi del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Nota all'art. 16, comma 6:
La legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, reca «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale».
Nota all'art. 17, comma 1:
Le somme erogate ai sensi degli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, concernono rispettivamente contributi fino al 100 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi e contributi, fino al 95 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, con l'esclusione dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti.
Le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, concernono il finanziamento da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente delle reti di fognatura, degli impianti di depurazione ed opere connesse, nell'ambito delle indicazioni, priorità ed obiettivi contenuti nel piano di risanamento delle acque, con priorità nei comuni i cui programmi di attuazione delle reti fognarie siano stati già approvati totalmente o parzialmente.
Nota all'art. 17, comma 1, lett. a:
L'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, rubricato «Livelli di progettazione» al comma 3 così dispone:
«3.  La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti».
Nota all'art. 17, comma 2:
Le somme erogate ai sensi degli articoli 45, lett. b) e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sono destinate rispettivamente al fondo per gli interventi ed i servizi socio assistenziali ed al fondo speciale per programmi straordinari.
Nota all'art. 17, comma 4:
L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è rubricato «Fondi agli enti sub regionali».
Nota all'art. 17, comma 6:
Il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è quello del primo trimestre di ciascun anno e concerne le richieste presentate dei comuni e dai consorzi per la concessione di contributi fino al 100 per cento delle spese relative alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi.
Nota all'art. 17, comma 7:
Le spese di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 sono relative alle somme erogate per i contributi riportati alla nota all'articolo 17, comma 1, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 18, comma 6:
L'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali

1.  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verrà trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione legislativa permanente nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.  Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci».
Nota all'art. 19, comma 1:
La legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, recante: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione», all'articolo 13 dispone l'importo del canone annuo per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nei limiti della zona di ricerca, che il ricercatore deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale.
Nota all'art. 19, comma 2:
L'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, dispone l'importo del diritto annuo per ogni ettaro di superficie e frazione, compresi nel perimetro della zona concessa, che il concessionario è obbligato a corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale.
Nota all'art. 20, commi 1 e 2:
La legge regionale 20 marzo 1950, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni reca: «Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, così dispone:
«Prezzo degli alloggi.

1.  Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si fa riferimento in ogni caso alla rendita catastale risultante dalla categoria A/4. Nell'ambito di tale categoria si applica la classe corrispondente a quella catastalmente attribuita a ciascuna unità immobiliare. Qualora la classe corrispondente manchi si applica quella immediatamente antecedente.
2.  Nel caso in cui gli alloggi non siano accatastati o manchi la classe per mancato censimento, si applica l'80 per cento della media aritmetica delle classi della categoria A/4 prevista per ciascun comune.
3.  Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, in via alternativa, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 560».
Nota all'art. 22, comma 2:
L'art. 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Interventi per il conseguimento della proprietà della prima casa

1.  Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130.
2.  Il limite di superficie consentito è aumentato del 30% in caso di acquisto di alloggio già occupato dal soggetto avente diritto da oltre un biennio o di acquisto da parte del comproprietario di un appartamento delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare, nonché nel caso di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo stesso limite è aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati anteriormente al 1950.
3.  La costruzione della prima abitazione deve essere realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero in terreno di proprietà del richiedente ricadente in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.
4.  I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.
5.  L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.
6.  I contributi di cui al presente articolo sono erogati, altresì in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.
7.  Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».
Nota all'art. 22, comma 3:
Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130 sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del Tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».
Nota all'art. 22, comma 5:
L'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo qui si annota è il seguente:
«1.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.
2.  I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 del cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo.
3.  Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.
4.  La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono dei mutui agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.
5.  Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.
6.  I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.
7.  L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.
8.  L'entità del mutuo è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi massimi di cui all'articolo 3, lettera n, della stessa legge».
Nota all'art. 22, comma 6:
Gli alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata di cui all'art. 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono quelli costruiti da privati.
Nota all'art. 22, comma 7:
L'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, a seguito della modifica apportata all'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Ambito di applicazione. - 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, compresi gli alloggi di proprietà regionale.
2.  Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a)  realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b)  realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c)  di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d)  di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
3.  Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case-parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.
4.  L'applicazione del presente articolo è estesa anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati».
Nota all'art. 22, comma 8:
L'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Gestione. - 1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.
2.  Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
3.  In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
4.  Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori devono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.
5.  Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.
6.  E' facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.
7.  Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
8.  La gestione di servizi accessori e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano già stati acquisiti dai proprietari è ai medesimi decentrata, compresa la piccola manutenzione se è stato effettuato il trasferimento in proprietà di almeno il 50 per cento degli alloggi».
Note all'art. 23, comma 2:
-  La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», al capo I concerne «Principi generali».
-  L'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così dispone:
«Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».
-  Le norme di tutela a favore dei lavoratori, di cui all'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono contenute nel comma 3, che così dispone:
«3.  Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile».
-  L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, individua, alla lettera b, fra i soggetti aggiudicatari «le imprese pubbliche».
Note all'art. 23, comma 3, lett. d):
-  L'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come integrato dall'art. 7 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, così dispone:
«1.  Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismisione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli Assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.
3.  Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione».
-  L'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così dispone:
«Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività
- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».
-  La Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 «coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni».
-  Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio, si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni «possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa».
Nota all'art. 24, comma 3:
L'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, recante «Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica», così dispone:
«7.  Ruoli del personale. - 1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ruoli a carattere regionale per il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti e scuole di cui all'art. 1.
2.  I ruoli del personale direttivo sono distinti secondo la tipologia degli istituti.
3.  I ruoli del personale insegnante sono distinti per il personale docente di materie culturali ed artistiche, per quello tecnico-pratico e per quello di arte applicata.
4.  I ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) sono diversificati per i coordinatori amministrativi, i collaboratori amministrativi, i collaboratori tecnici ed il personale ausiliario».
Nota all'art. 25, comma 3:
La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».
Note all'art. 26, comma 1:
-  L'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», è il seguente:
«Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a)  che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c)  che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti».
-  Il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno».
Nota all'art. 26, comma 2:
Per l'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vedi nota all'art. 26, comma 1.
Nota all'art. 26, comma 6, lett. a) e lett. b):
L'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così dispone:
«Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa.
Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
-  da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
-  da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.
Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti comuni, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma delle legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita alla demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.
Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione».
Nota all'art. 26, comma 3:
I casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono quelli in cui le opere eseguite ricadono in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna.
Nota all'art. 26, comma 4:
L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rubricato: «Condizioni per l'applicabilità della sanatoria» al comma 2, così dispone:
«2.  Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione».
Nota all'art. 26, comma 8:
L'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», così dispone:
«Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. - Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».
Nota all'art. 27, comma 1:
Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono: aziende ed enti pubblici dipendenti e/o comunque vigilati dall'Amministrazione regionale, enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza.
Nota all'art. 27, commi 2, 3 e 4:
L'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è riportato alla nota all'art. 27, comma 8, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 27, comma 5:
Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, così dispone:
«14.  Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'art. 5bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25».
Vedi anche nota al comma 9 dell'articolo 27 del testo che qui si annota.
Nota all'art. 27, comma 6:
L'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Finanziamento delle camere

1.  Al finanziamento delle camere si provvede mediante:
a)  il diritto annuale come determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b)  i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
c)  i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
d)  le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell'Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere;
e)  i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f)  i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
g)  un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme trasferite.
2.  Le camere sono tenute a fornire all'Amministrazione regionale, senza alcun onere per quest'ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerali».
Nota all'art. 27, comma 7:
Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è riportato alla nota all'articolo 27, comma 5, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 27, comma 8:
L'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10

1.  I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2.  Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.
3.  Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
4.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all'ente finanziatore. In caso di inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
5.  E' abrogato il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
6.  Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così sostituito:
"1.  Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".
7.  
8.  Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:
"2.  La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348".
9.  L'articolo 22bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Art. 22bis
Responsabilità dei progettisti

1.  Il risarcimento dei danni arrecati all'ente appaltante dai privati professionisti che operano in qualità di progettisti di un'opera pubblica per responsabilità in cui siano incorsi nell'espletamento dell'incarico, così come le forme e le modalità delle relative garanzie, anche assicurative, sono regolati dalle leggi dello Stato"».
Nota all'art. 27, comma 9:
L'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, a seguito della disposta abrogazione è il seguente:

«Perizie di variante, verbali nuovi prezzi, pagamenti

1.  Nei limiti dell'importo contrattuale, nonché di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell'amministrazione, purché effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, per l'effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ciò non alteri la natura e la destinazione dell'opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purché la variante sia indispensabile per il compimento dell'opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale. L'importo per imprevisti compreso fra le somme a disposizione non deve eccedere di norma il 5 per cento dell'importo a base d'asta.
2.  Inoltre le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1 non possono comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15 per cento dell'importo contrattuale e non possono comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.
3.  Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dal direttore dei lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non può in ogni caso globalmente superare il 20 per cento dell'importo contrattuale.
4.  Il direttore dei lavori, ove sia indispensabile eseguire una specie di lavoro non prevista in contratto o adoperare materiali di specie diversa, determina con apposito verbale i nuovi prezzi osservando le modalità ed i criteri di cui all'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, previamente discutendo i prezzi con l'appaltatore ed utilizzandoli per la redazione della perizia e inserendoli, quindi, a titolo provvisorio, in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo.
5.  I nuovi prezzi devono essere in ogni caso approvati dall'amministrazione appaltante, su parere del competente organo tecnico, e sono soggetti al ribasso d'asta. Per i lavori realizzati dagli enti di cui all'art. 1 con utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla Regione il parere è di competenza dell'ufficio del Genio civile per le opere di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e, negli altri casi, dell'Ispettorato tecnico regionale, o dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze.
6.  Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 22 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.
7.  Salvo quanto previsto nei precedenti commi l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni di cui al presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell'ingegnere capo.
8.  Le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici nei casi di loro competenza.
9.  Non è consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal comma 1.
10.  I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell'ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilità finale, rispettivamente compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione.
11.  Tutti i pagamenti alle imprese e ai professionisti devono essere effettuati nei tempi previsti dalle rispettive norme. Il certificato di collaudo deve contenere espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.
12.  I pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.
13.  L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
14bis.  Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni.
15.  Sono abrogati gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10; l'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22; l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8; il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32; il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19».
Vedi anche nota al comma 5 dell'articolo 27 del testo che qui si annota.
Nota all'art. 28, comma 1:
L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

«Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.  Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
2.  Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3.  Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
4.  I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5.  Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in triplice copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.
6.  Copia della dichiarazione di cui al comma 5 dovrà essere trasmessa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica.
7.  Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
9.  La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.
10.  La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
11.  La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
12.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.
13.  Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
15.  Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
16.  L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.
17.  Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.
18.  Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.
19.  Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.
20.  Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
21.  Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:
a)  i dati relativi agli accertamenti compiuti;
b)  i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
c)  i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
d)  i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.
22.  Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.
23.  Per l'anno 1997 nella Regione Siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
Note all'art. 28, comma 2:
-  L'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, a seguito della disposta abrogazione è il seguente:
«Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è così sostituito:
"7.  Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni"».
-  Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
-  Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
-  Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, reca: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
-  Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie».
-  Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 22, reca: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472».
Note all'art. 28, comma 5:
-  L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», così dispone:
«Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio».
-  L'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così dispone:
«Registri di carico e scarico. - 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annnotazioni devono essere effettuate:
a)  per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b)  per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c)  per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d)  per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2.  Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche, e la destinazione specifica dei rifiuti;
b)  la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3.  I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis.  I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva n. 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4.  I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6.  In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri».
Nota all'art. 28, comma 6:
L'art. 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così dispone:
«Divieti. - 1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3.  A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4.  E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a)  600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b)  250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c)  100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:
a)  le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b)  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c)».
Nota all'art. 28, comma 7:
L'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183», così dispone:
«1.  In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a)  alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b)  alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c)  alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente».
Note all'art. 28, comma 8:
-  Gli articoli 17, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», così rispettivamente dispongono:
«17.  Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
22.  Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. -  Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
23.  Giudizio di opposizione. - Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».
-  L'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
«Competenza e giurisdizione. - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2.  Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.  Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative».
Nota all'art. 28, comma 10:
L'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così dispone:
«Principio di legalità. - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2.  Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3.  Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».
Nota all'art. 28, comma 11:
Gli articoli 18 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così rispettivamente dispongono:
«16.  Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
18.  Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».
Nota all'art. 29, comma 1:
L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante «Norme provvisorie in materia di bonifica» al primo comma così dispone:
«L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza».
Nota all'art. 29, comma 2:
L'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«Contributi

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:
a)  contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;
b)  contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori; in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione;
c)
d)  contributi per spese di gestione diretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese fruitrici la restante parte».
Nota all'art. 29, comma 3:
L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 2, così dispone:
«Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce».
Nota all'art. 30, comma 1, lett. a):
L'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così dispone:
«Limiti di impegno

1.  Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2.  I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3.  Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
4.  Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991».
Nota all'art. 30, comma 1, lett. b):
La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, reca: «Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del Centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa».
Nota all'art. 30, comma 1, lett. c):
Gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 sono finalizzati alla tutela e conservazione dell'ambiente, al riequilibrio territoriale e produttivo e alla valorizzazione economico-sociale delle aree montane, collinari e particolarmente svantaggiate.
Nota all'art. 30, comma 2:
L'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato «Impegni di spesa» al comma 4, così dispone:
«Le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa».
Note all'art. 31, comma 1:
-  L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, così dispone:
«Norme per il personale e il patrimonio dei consorzi soppressi

1.  Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di Enna.
2.  I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge.
3.  Il patrimonio boschivo dei soppressi consorzi, così come delimitato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è trasferito all'Azienda delle foreste demaniali.
4.  I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi.
5.  Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l'anzianità, il grado e la qualifica.
6.  Ai profili professionali occorrenti si provvede prioritariamente tramite riqualificazione del personale esistente.
7.  Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o eventuale sede periferica dello stesso.
8.  Viene successivamente nominato direttore del consorzio il più anziano nella carica fra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria. Analoga procedura si adotta per le funzioni apicali delle diverse qualifiche.
9.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione.
10.  Alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale e ad ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo, per ciascuno dei consorzi in atto esistenti provvede un commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Regione».
-  Gli articoli 7 ed 8 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 così rispettivamente dispongono:

«Art. 7
Funzioni di programmazione

1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani predisposti dai consorzi.
2.  Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale degli interventi e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, anche in parte, nell'ambito del perimetro consortile, per la durata di quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, negli albi dei comuni territorialmente interessati, in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.
3.  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio, il consorzio delibera entro i successivi sessanta giorni, con il parere vincolante dell'autorità di bacino.
4.  In sede di approvazione del piano viene individuato l'ordine di priorità delle opere pubbliche, stabilendone altresì i tempi di esecuzione, e viene fissato il termine per l'inizio e il compimento delle opere private dichiarate obbligatorie.
5.  Il piano di cui al comma 2 è adottato dal consorzio entro sei mesi dall'approvazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, i piani sono deliberati dai consorzi entro quattro mesi dalla costituzione degli stessi e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8
Compiti dei consorzi

1.  Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione.
2.  I consorzi inoltre:
a)  formulano proposte, in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
b)  elaborato e sottopongono alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi gli iindici di qualità ritenuti accettabili delel acque da utilizzare a scopo irriguo e provvedono al monitoraggio delle stesse;
c)  formulano proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
d)  vigilano sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano di cui all'articolo 7;
e)  concorrono nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
f)  possono provvedere alle attività di progettazione dic ui all'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla presente legge;
g)  provvedono, sino alla costituzione dell'autorità di bacino, alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque per fini irrigui.
3.  Gli eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica sono attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.
4.  Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dall'articolo 10, sono a carico della Regione.
5.  Fino alla costituzione dei consorzi previsti dall'articolo 5, le gestioni straordinarie degli attuali consorzi sono rette da commissari nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, scelti fra funzionari dell'Amministrazione regionale».
Note all'art. 31, comma 2:
-  L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è riportato alla nota all'articolo 31 del testo che qui si annota.
-  La data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è il 29 maggio 1995.
Nota all'art. 31, comma 3:
Gli articoli 7, 8 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 sono riportati alla nota all'articolo 31, comma 1, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 31, commi 4 e 5:
L'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, così dispone:
«Costituzione dei consorzi

1.  I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessanta giorni il parere si intende favorevolmente reso.
2.  Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto.
3.  L'Assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi dalla nomina dell'amministratore provvisorio.
4.  La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali in servizio».
Note all'art. 31, comma 7:
-  L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è riportato alla nota all'articolo 31, comma 1, della legge che qui si annota.
-  L'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è riportato alla nota all'art. 31, comma 5, della legge che qui di annota.
-  L'articolo 27 della legge 25 maggio 1995, n. 45, così dispone:
«Mutui a copertura disavanzi gestione

1.  A copertura dei disavanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi di ciascun consorzio al 31 dicembre 1994, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nei limiti di lire 60.000 milioni, autorizza ciascun consorzio a contrarre nell'anno 1995 mutui decennali alle condizioni previste dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, aventi decorrenza dall'esercizio 1996 agli effetti del pagamento della prima rata di ammortamento; per la frazione di tempo relativa all'anno di contrazione si applica il preammortamento.
2.  L'onere per il pagamento delle rate dei mutui di cui al comma 1, comprensivo di capitali ed interessi, è assunto a carico della Regione.
3.  L'autorizzazione del mutuo è subordinata alla presentazione di domanda corredata da specifica deliberazione del commissario del consorzio. Alla predetta domanda i consorzi allegano i bilanci consuntivi dell'esercizio 1994, da approvarsi, anche in difformità dei termini stabiliti dai propri statuti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.  Al bilancio consuntivo è allegato un elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1994, firmato dal legale rappresentante e certificato dal collegio dei revisori dei conti di ogni consorzio.
5.  Per le finalità di cui al presente articolo son autorizzate le seguenti spese:
a)  lire 3.600 milioni per l'esercizio finanziario in corso destinati al pagamento degli interessi di preammortamento;
b)  il limite di impegno decennale per l'anno finanziario 1996 di lire 11.000 milioni destinato al pagamento delle rate dei mutui».
Note all'art. 33, comma 1:
-  L'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante: «Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione», così dispone:
«Le cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare con l'interesse dell'1 per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.
Le cooperative a proprietà individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse del 4 per cento».
-  L'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, recante «Interventi in favore delle cooperative edilizie», così dispone:
«Le cooperative edilizie il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare all'I.R.C.A.C. in venticinque anni con l'interesse annuo dell'uno per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.
Le cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma dovranno rimborsare all'I.R.C.A.C. in venticinque anni con l'interesse annuo del quattro per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.
I tassi di interesse di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere, diritto e spesa».
-  Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».
-  Il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, reca: «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi delle varie disposizioni legislative».
Nota all'art. 33, comma 3:
L'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, rubricato: «Attenuazione della rigidità delle spese», al comma 4, così dispone:
«4.  E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di rinegoziare con gli istituti e le aziende di credito le condizioni concordate, con particolare riguardo ai tassi di interesse, per i mutui pareggio di bilancio e per la concessione di mutui e prestiti a vari soggetti assistiti da contributi o garanzie a carico della Regione. I nuovi tassi di interesse concordati devono essere allineati alle migliori condizioni di mercato».
Note all'art. 34, comma 1:
-  Il limite di impegno venticinquennale autorizzato con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è di lire 48.500 milioni.
-  La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, reca: «Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione».
Note all'art. 35, comma 1:
-  Il termine previsto dall'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, per l'inizio dei lavori dei programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata finanziati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, scadeva il 31 dicembre 1997.
-  Il termine di cui all'art. 11, comma 5, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, concernente l'inizio dei lavori dei programmi di edilizia agevolata, previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, scadeva il 30 giugno 1998.
Nota all'art. 35, comma 2:
Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, già prorogato con l'art. 11, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e concernente l'adeguamento della legislazione regionale sui lavori pubblici ai principi fondamentali introdotti in materia della normativa statale di riforma economico-sociale, scadeva il 31 dicembre 1998.
Nota all'art. 35, comma 3:
L'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari residenti nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1998 ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con esclusione del limite massimo di reddito».
Nota all'art. 36, comma 1:
L'art. 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ha riguardo alle opere pubbliche munite di progettazione preliminare.
Nota all'art. 36, comma 2:
L'art. 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, così dispone:
«Inserimento dei progetti esistenti nei programmi regionali

1.  I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2.  La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono all'immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.
3.  Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purché i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello Stato, nonché dell'approvazione amministrativa.
Resta escluso l'affidamento dei lavori sui progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'articolo 149».
Nota all'art. 37, comma 1:
Gli adempimenti di cui all'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, concernono il recupero edilizio e la ricostruzione di unità immobiliari provate ad uso abitativo, e la sistemazione ed il consolidamento della collina "Tremonti-Ritiro" del comune di Messina e la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie dell'intera area abitativa.
Nota all'art. 37, comma 1, lettera b):
L'art. 4, comma 4, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, così dispone:
«1.  Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere ai soci assegnatari, anche in via provvisoria, di alloggi sociali fatti sgomberare con ordinanza sindacale un contributo straordinario a titolo di assistenza abitativa forfettariamente determinato in lire 500.000 mensili. Il contributo mensile avrà decorrenza dal mese in cui è stato adottato il provvedimento sindacale e fino al reintegro nell'appartamento assegnato».
Nota all'art. 38, comma 3:
L'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«Sulle somme giacenti presso gli istituti tesorieri, questi corrispondono all'Amministrazione regionale gli interessi di cui all'art. 2, punto 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45.
"Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1° gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operanti dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive".
Di contro, gli istituti fanno affluire al medesimo fondo tutte le somme incassate per interessi, rate di ammortamento ed eventuali interessi moratori o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive.
Le disponibilità ricostituite con le modalità di cui ai commi precedenti sono utilizzate per il soddisfacimento delle richieste eventualmente rimaste inevase per mancanza di copertura finanziaria».
Nota all'art. 40, comma 2:
Il comma 30 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così dispone:
«30.  Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante l'omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quale supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
Nota all'art. 40, comma 7:
L'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, per effetto della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Anticipazione del tesoriere

1.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di tre dodicesimi della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa azienda.
2.  Il direttore generale può ricorrere a tale anticipazione nel caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e per evitare l'insorgere di contenzioso per l'Azienda».
Nota all'art. 42:
L'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 così dispone:
1.  Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dall'art. 2, ferme restando le competenze dei consigli di direzione che, in ogni caso, sono fatte salve, sono disciplinati con gli accordi contemplati dalla presente legge i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del rapporto d'impiego:
a)  il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento retributivo accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale ed all'estero;
b)  l'indicazione dei profili professionali;
c)  i criteri per l'organizzazione del lavoro, nell'ambito della disciplina prevista dalla lett. a) dell'art. 2;
d)  i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
e)  l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
f)  il lavoro straordinario;
g)  i criteri per l'attuazione delle disposizioni concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
h)  le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
i)  i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.
2.  Gli accordi di cui alla presente legge possono altresì disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modifiche, e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati dal 2° comma dell'art. 23 della stessa legge.
Nota all'art. 43:
Il contributo di quiescenza a carico del personale previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 è commisurato al 5,30% della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzione, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.
Nota all'art. 47:
L'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota e dal successivo art. 57, comma 12 della presente legge, è il seguente:
«1.  Per l'esercizio finanziario 1999, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1997 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1999.
2.  Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.
3.  Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ad integrazione della quota ordinaria attribuita, e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
4.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1998 ed in conformità alle previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
6.  In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza».
Note all'art. 48, comma 1:
-  La legge 23 dicembre 1998, n. 48, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
-  L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", a seguito delle integrazioni disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, lett. b) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1 ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999».
-  L'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della sostituzione disposta dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Autorizzazione allo sgravio contributivo. - 1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'autorizzazione si intende concessa se non interviene provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla notificazione dell'istanza di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione».
Nota all'art. 48, comma 2:
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», a seguito delle integrazioni disposte dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«E' fatto obbligo agli enti ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato».
Note all'art. 48, comma 3:
-  Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, e norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196», così dispone:
«I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto».
-  Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, reca: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno».
Nota all'art. 48, comma 4:
Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Nota all'art. 49, comma 14:
L'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
«La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a)  sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;
b)  sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione Europea;
c)  sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari».
2.  Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.
3.  Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione Europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
4.  I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.
4 bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma precedente, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli altri organismi compartecipanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione.
6.  Le riunioni di cui al comma 5 sono precedute da riunioni della Cabina di regia regionale di cui al successivo articolo 17, integrata con gli assessori competenti nelle materie oggetto di valutazione, ciò al fine di fissare le direttive e determinare gli orientamenti da seguire in seno al Comitato di sorveglianza.
7.  Delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno è data tempestiva comunicazione alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della CE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata Commissione sono, altresì, trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del Programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.
8.  Il Presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla decisione CE n. 2194 del 28 settembre 1995, istituisce sul territorio regionale lo "sportello comunitario" con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dall'Unione Europea nonché con funzioni di supporto per l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali. L'attività dello "sportello" è organizzata presso la direzione dei rapporti extraregionali, che coordina altresì le medesime attività svolte anche mediante apposite convenzioni che il Presidente della Regione può stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e società di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica.
9.  Il Presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:
a)  esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;
b)  definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;
c)  definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;
d)  individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;
e)  verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;
f)  verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale.
10.  I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea.
11.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea».
Nota all'art. 49, comma 15:
L'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.
2.  Agli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei Comuni che aderiscono ai patti territoriali e ai contratti d'area finanziati dallo Stato o dalla Regione o da altri strumenti di programmazione negoziale, si applicano ai fini della loro localizzazione e autorizzazione le procedure previste agli articoli 1 e 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente».
Nota all'art. 51, comma 1:
L'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, così dispone:
«1.  E' autorizzata la spesa di L. 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 destinata all'istituzione, presso l'Assessorato regionale dell'industria, di un fondo da utilizzare per far fronte alle spese conseguenti all'attuazione delle convenzioni previste dal comma 5 dell'art. 4 del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, e successive modifiche nonché a concedere una indennità straordinaria ai dipendenti della VETEM di Porto Empedocle pari all'80 per cento della retribuzione non percepita a causa di sospensione di attività non coperta da Cassa integrazione negli anni 1989, 1990 e 1991».
Note all'art. 52, comma 1:
-  Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».
-  Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca «Attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.
Entrambi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
-  La legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 reca «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia».
-L'art. 19, primo e secondo comma, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, recante «Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici - Disposizioni varie in materia di lavori pubblici», così dispone:
«19.  Appalti di servizi. - 1. In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione siciliana, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 1° marzo 1995, n. 158.
2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti medesimi.
Omissis»
-  L'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, recante modifiche della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così dispone:
«Art. 14 Appalti di servizi. - 1. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni».
Nota all'art. 55, comma 2:
L'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma: 2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
2.  Per l'attività di gestione e di recupero dei crediti è riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,50 per centorapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fideiussioni dalla stessa prestate.
3.  L'I.R.C.A.C. è autorizzato a fare gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sui fondi stessi».
Nota all'art. 55, comma 3:
L'art. 63 della legge regionale 5 gennaio 1997, n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, per effetto dell'aggiunta apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente».
Nota all'art. 55, comma 4:
L'art. 64 della legge regionale 5 gennaio 1997, n. 6, per effetto dell'aggiunta apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve».
Nota all'art. 55, comma 5:
L'art. 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, per effetto dell'abrogazione del secondo comma disposta dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) relative all'organizzazione, al funzionamento, al personale dell'Istituto e alle modalità delle operazioni, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.
L'I.R.C.A.C. è tenuto a fornire, tramite il Governo della regione, le informazioni, i dati ed i documenti che siano richiesti dall'Assemblea regionale siciliana per i propri fini.
Sono abrogati l'art. 18 della legge regiuonale 7 febbraio 1963, n. 12 e le norme statutarie in contrasto con il presente articolo».
Nota all'art. 55, comma 6, lett. a):
Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, così dispone:
«Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC, della CRIASe dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale».
Nota all'art. 55, comma 7:
L'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così dispone:
«1.  Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale.
2.  L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
3.  Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.
4.  L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.
5.  Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni».
Note all'art. 55, comma 8:
-  Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, così dispone:
«Nei confronti del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMSed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in forza a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni, vengono estese, a richiesta, le previsioni dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'art. 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità».
-  I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, così rispettivamente dispongono:
«Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e trasporto, nonché di altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.
L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.
Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte degli interessati ai fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.
Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati».
Nota all'art. 56, comma 1:
Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa" ha istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi della Regione.
Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche", a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42».
Nota all'art. 56, comma 2:
L'art. 8 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, così dispone:
«8. 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Nota all'art. 56, comma 3:
L'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ha istituito il coordinamento dei sistemi informativi della Regione ai fini dello scambio dei flussi informativi tra la Regione e lo Stato, di omogeneizzare i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi.
Nota all'art. 56, comma 7:
Il protocollo d'intesa Stato-Regioni del 27 giugno 1991 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991.
Nota all'art. 56, comma 9:
L'art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, così dispone:
«9. 1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:
a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;
c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lett. a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.
3.  Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».
Nota all'art. 57, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, così dispone:
«1. L'Assemblea regionale siciliana elegge il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da undici componenti.
2. I componenti il Comitato restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili per una sola volta e devono essere scelti tra esperti di comunicazione radiotelevisiva, i cui curricula devono essere depositati presso la Presidenza dell'Assemblea regionale quindici giorni prima della loro elezione.
3. I curricula devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio e gli eventuali altri titoli significativi;
c) la professione o l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche presso società o enti a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge agli effetti dell'elezione.
4. Il voto per l'elezione dei componenti il Comitato è segreto e ciascun deputato può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti gli undici candidati più votati».
Note all'art. 57, comma 2:
-  L'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«Ai Comuni, consorzi di Comuni e consorzi misti tra Comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino al 90 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi dall'As-sessore per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'As-semblea regionale siciliana, sulla base di programmi elaborati in rapporto alle indicazioni nel piano regionale di risanamento delle acque ed alle richieste presentate dai comuni e dai consorzi di cui al primo comma, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Dette richieste devono essere presentate entro il primo trimestre di ciascun anno».
-  L'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«Ai Comuni, ai consorzi di Comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, ed a consorzi misti tra Comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino all'85 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei Comuni e dei consorzi, da presentare entro il primo trimestre di ogni anno, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere».
Nota all'art. 57, comma 3:
L'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale.
2.  L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
3.  Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.
4.  L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.
5.  Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni».
Nota all'art. 57, comma 4:
L'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Il terzo ed il quarto comma dell'art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:
«Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere concessi periodi continuativi:
a)  sino a 45 giorni per malattia;
b)  sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o concorsi;
c)  sino a tre giorni per nascita di figli, o per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze familiari o personali.
Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttività.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 45 giorni, per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e previo parere della Commissione medico ospedaliera o altro organo collegiale presso le aziende unità sanitarie locali.
Le disposizioni di cui alla lett. a) del terzo comma non si applicano ai casi legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario è elevato a mesi sei. E' altresì esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore».
Nota all'art. 57, comma 5:
L'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1996, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  La Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi operativi dell'attività amministrativa e ne verifica i risultati.
2.  Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.
3.  Annualmente con la legge di bilancio sarà approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione.
4.  I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie.
5.  Le variazioni di bilancio compensative di cui al comma 4 sono effettuate mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».
Nota all'art. 57, comma 7:
L'art. 2 della legge regionale 37/94, a seguito della integrazione apportata dal presente articolo è il seguente:
«1.  Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2.  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3.  Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5.  Sono esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che volontariamente o in seguito ad una procedura di esecuzione forzata abbiano provveduto al pagamento parziale o totale del debito garantito».
Nota all'art. 57, comma 8:
L'art. 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a seguito della integrazione apportata dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, è accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti disposizioni statali in materia.
Analoga agevolazione, determinata in modo di abbassare di due punti percentuali il tasso di interesse a carico dell'artigianato, è concessa per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa.
In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.A., può essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'art. 41 della presente legge, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto dalla normativa statale. Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale non agevolate dalla vigente normativa di settore, è concesso, in alternativa alle altre agevolazioni di cui al comma 1, ed al presente comma, un contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali sull'Euribor».
Nota all'art. 57, comma 9:
Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, ha riguardo al termine entro cui ai comuni dell'isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria.
Nota all'art. 57, comma 10:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 41/96, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, gli enti locali istituiscono nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, un apposito "Fondo" finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi.
2.  La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari al 4 per cento delle risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi, alla spesa per servizi socio-assistenziali, alle risorse assegnate per il fondo occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 ed ai finanziamenti per opere pubbliche. A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al fondo di cui al comma 1.
3.  L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma 1 dovrà essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del personale. Il piano è unico, deve comprendere la previsione della spesa e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalità e trasparenza.
4. Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da realizzarsi attraverso il suddetto piano, potrà riguardare altresì la formazione, la qualificazione e l'arricchimento professionale dei dipendenti, con l'individuazione di incentivi direttamente connessi ai risultati conseguiti.
5.  Gli enti locali che, a seguito di contrattazione decentrata, abbiano adottato il piano di cui al comma 3 sono autorizzati ad erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del suddetto piano, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato, rispettivamente, al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.
6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fissa, con proprio decreto e con cadenza biennale, le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia».
Nota all'art. 57, comma 11:
L'art. 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Alla fine dell'art. 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente periodo:
"Assumono altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU"».
Nota all'art. 57, comma 12:
Per il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 4/99 vedi nota all'art. 47.
Nota all'art. 57, comma 13:
L'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che si annota è il seguente:
«1.  Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate:
a)  esclusione dalla gara;
b)  incameramento della cauzione provvisoria;
c)  segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale costruttori;
d)  esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara.
2.  Dopo la verifica della documentazione, si procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.
3.  Allorché si procede secondo il criterio di cui alla lett. e), dell'art. 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalità di cui al comma 1, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'art. 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di cui sopra.
4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora:
a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
b)  a carico dei soggetti di cui alla lett. a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;
c)  i soggetti di cui alla lett. a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
d)  si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
e)  i soggetti di cui alla lett. a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
f)  sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
g)  sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;
h)  nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
5.  Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
6.  Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte espresse sempre in termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente comma 3, che superino di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondando il numero a quello intero immediatamente superiore qualora questo non sia intero. L'aggiudicazione viene fatta a favore del ribasso che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara.
7.  Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  E' abrogato il comma 2, dell'art. 14, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
9.  Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
«4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse».
Nota all'art. 57, comma 14:
L'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati:
a)  dal Comune, sia su immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;
b) da privati, singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del comune;
c) da riunione di consorzi o società tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o di occupazione temporanea.
Il Comune potrà, in particolare, avvalersi della facoltà prevista dal n. 1 del comma precedente quando l'intervento edilizio richiede il diradamento e l'eliminazione di corpi aggiunti alle strutture originarie, nel caso in cui i proprietari non intendano e non siano nelle condizioni di provvedere, quando il comparto o l'edificio risultino particolarmente degradati.
In tutti i casi di intervento sostitutivo del Comune, sarà stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 9, nella quale saranno anche indicati i modi e i tempi del recupero delle somme spese dal Comune, maggiorate degli interessi legali».
Nota all'art. 57, comma 15:
L'art. 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, a seguito della modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«1.  Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa.
Essi saranno utilizzati per pubblici servizi, per soddisfare esigenze della collettività o concessi in locazione.
In quest'ultimo caso, se i locali sono destinati ad abitazione, il Comune li concederà in locazione semplice, in base alle norme vigenti per il patrimonio pubblico di edilizia abitativa, riconoscendo diritto di assoluta precedenza nell'assegnazione ai cittadini che abitavano o svolgevano la loro attività in Ortigia, prima dell'esecuzione degli interventi edilizi».
Nota all'art. 57, comma 18:
Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la Commissione per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.
Essa è composta:
-  da medico provinciale, che la presiede;
-  dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
-  dall'ingegnere sanitario addetto all'ufficio del medico provinciale;
-  da tre esperti di ecologia, designati dal presidente dell'amministrazione straordinaria della Provincia;
-  da un rappresentante del Consorzio industriale, ove esiste;
-  da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
-  da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;
-  da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione;
-  dal veterinario provinciale».
Nota all'art. 57, comma 19:
L'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«I capitoli di entrata e di spesa rappresentano l'unità elementare ed organica del bilancio annuale.
La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della Regione.
L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.
Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo stesso oggetto».
Nota all'art. 57, comma 24:
L'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 e successive modifiche, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota è il seguente:
«I funzionari preposti alla direzione di uffici generali o di un ramo dell'amministrazione centrale della Regione, di grado non inferiore al V, possono essere delegati per gli affari rientranti nella competenza dei servizi cui sono preposti, a firmare:
a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;
b) gli atti che comportano una spesa non superiore a 50 milioni;
Restano comunque esclusi dalla facoltà di delega:
a) i decreti concernenti la nomina di impiegati;
b) i decreti concernenti il distacco presso l'amministrazione centrale della Regione, di personale di ruolo e non di ruolo, comunque denominato dell'amministrazione statale o di enti pubblici in genere;
c) omissis;
d) i decreti relativi al pagamento di indennità spettanti ai membri dei consigli e delle commissioni, eccetto il caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso di intervento alle sedute;
e) i decreti concernenti l'autorizzazione delle ore di lavoro straordinario da emanare ai sensi del D.Legisl. Pres. 27 giugno 1946, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
f) i decreti di concessione di sussidi e compensi di qualsiasi natura al personale;
g) i decreti di pagamento di somme da imputare al capitolo delle spese casuali».
Note all'art. 58:
-  La legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca".
-Il comma primo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«La garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli».
Note all'art. 59:
-  L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
«Personale dei consorzi agrari

1. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.
2. I requisiti previsti all'art. 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa del capitolo 55937 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.
4. La spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutata in lire 1.000 milioni annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001».
-  L'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, così dispone:
«1.  Al fine di favorire i processi di ristrutturazione delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi è costituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste un fondo di lire 10 miliardi.
2.  Il fondo è destinato ad incentivare interventi che consentano l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo 1989 anche mediante forme di pensionamento anticipato.
2 bis. Può beneficiare dei meccanismi incentivanti il personale in servizio alla suddetta data e successivamente licenziato anche prima dell'entrata in vigore della presente legge che non sia stato immesso nei processi produttivi, o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione a condizione che entro la data del 31 dicembre 1992 detto personale abbia maturato quindici anni di contribuzione a qualsiasi titolo utile ai fini del collocamento in pensione.
3.  I benefici di cui al comma 2 sono estesi ai dipendenti dei consorzi agrari provinciali della Sicilia.
4.  Le modalità di gestione del fondo saranno approvate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana».
Nota all'art. 60:
L'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, così dispone:
«Fusione ed estinzione delle IPAB

L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.
In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.
La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili».
Nota all'art. 62:
La legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28, reca norme sull'«Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana».
Nota all'art. 66, comma 1:
L'art. 14 della decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, così dispone:
«Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994 n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
Nota all'art. 67:
L'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così dispone:
«1.  Il Presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto leg.vo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.
3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.
4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi».
Nota all'art. 69, comma 1:
In ordine alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, vedi nota all'art. 23, comma 2.
Nota all'art. 69, comma 1, lett. a):
L'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede che il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Nota all'art. 69, comma 1, lett. f):
L'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così dispone:
«Tariffa del servizio idrico

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico co-me definito all'art. 4, comma 1, lett. f).
2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi ai gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21 sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'art. 11, comma 3.
6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato».
Note all'art. 69, comma 1, lett. g):
-  Per l'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, vedi nota all'art. 69, comma 1, lett. f).
-  Il limite previsto dall'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come integrato dall'art. 13 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 e sostituito dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è pari al 100 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi.
Nota all'art. 69, comma 1, lett. h):
In ordine alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, vedi nota all'art. 23, comma 2.
Nota all'art. 70:
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, così rispettivamente dispongono:

«Art. 1.
Licenze di attingimento

1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione siciliana si applica il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non più di cinque volte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

Art. 2.
Derivazione di acque superficiali

1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 bis e 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici del Genio civile, nell'adottare provvedimenti relativi a derivazioni di acque superficiali, devono in ogni caso accertare, avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, che la derivazione non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua».
Nota all'art. 71:
L'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, dispone in materia di divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali. La lett. b), del comma 1, in particolare fa riferimento alla "modifica del regime delle acque".
Nota all'art. 72, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Semplificazione del procedimento in materia di ricorsi amministrativi".
Nota all'art. 72, comma 2:
L'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, così dispone:
«A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.
Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.
Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 884
«Misure di finanza regionale e disposizioni in materia di programmazione, contabilità e controllo».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) l'11 febbraio 1999.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 18 febbraio 1999.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 128 del 2 marzo; n. 129 del 4 marzo; n. 130 dell'8 marzo; n. 131 del 9 marzo; n. 132 del 10 marzo; n. 133 dell'11 marzo; n. 134 del 15 marzo; n. 135 del 16 marzo; n. 136 del 17 marzo 1999.
Esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 136 del 17 marzo 1999.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 232 del 23 marzo; n. 233 del 24 marzo; n. 236 del 31 marzo; n. 237 del 1° aprile; n. 239 del 7 aprile; n. 240 dell'8 aprile; n. 241 del 9 aprile; n. 242 del 16/17 aprile 1999.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 242 del 16/17 aprile 1999.
(99.17.817)
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 aprile 1999.
Decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 1886/13S/Gab del 18 giugno 1998, con la quale la prefettura di Messina ha trasmesso copia della sentenza della Corte di appello di Messina del 2 giugno 1998, reg. gen. n. 154/95, con cui è confermata la sentenza di I grado del tribunale di Patti di condanna ex artt. 323 e 110 c.p. nei confronti del sindaco, di un assessore e del presidente del consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia, comunicando, altresì, la sospensione di diritto dalla carica ricoperta dei predetti soggetti ai sensi dell'art. 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Considerato che il reato di cui all'art. 323 c.p. rientra tra quelli di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), della citata legge n. 55/90;
Considerato che, ai sensi del suddetto art. 15, comma 4quinquies, della legge n. 55/90, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 si realizza, ipso iure, la decadenza dalla carica dei soggetti indicati nel medesimo comma 1;
Vista la nota della Prefettura di Messina n. 1886/13/S/Gab del 10 agosto 1998, con cui si comunica che avverso la predetta sentenza della Corte di appello gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione;
Vista la successiva nota n. 1886/13.S/Gab dell'1 marzo 1999, con cui la Prefettura di Messina ha trasmesso copia, per estratto, della sentenza di rigetto del suddetto ricorso emessa dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, in data 28 gennaio 1999;
Considerato che la predetta sentenza di rigetto del ricorso per cassazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte di appello di Messina;
Visto l'art. 11, commi 1 e 4, della legge regionale n. 35/97;
Ritenuto, pertanto, di dover nominare, ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, un commissario che eserciti le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con prot. n. 438/ME/83 del 24 marzo 1999, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

A seguito della decadenza dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia, la dott.ssa Genova Giacoma Silvana è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del predetto comune con le attribuzioni degli organi ordinari.

Art. 2

Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 1 aprile 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 


  Allegato 


Relazione dell'Assessore per gli enti locali

All'on.le Presidente della Regione PALERMO
Con sentenza del 2 giugno 1998, n. 697/98 reg. sent. la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna emessa dal tribunale di Patti, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. nei confronti, tra gli altri, del sindaco di San Salvatore di Fitalia Vincenzo Calderaio, dell'assessore Natale Granza e del presidente del consiglio comunale Vincenzo Scorza.
A seguito della predetta condanna la Prefettura di Messina ha comunicato a questo Assessorato la sospensione di diritto dei suddetti soggetti dalla cariche ricoperte.
I soggetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione e la suprema Corte, con sentenza del 28 gennaio 1999 ha rigettato il ricorso, rendendo definitiva la pronuncia di condanna del giudice di appello.
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato citato integra, ipso iure, ai sensi dell'art. 15, comma 4quinquies della legge n. 55/90, come modificato dalla legge n. 16/92 e dalla legge n. 30/94, l'ipotesi di decadenza dalla carica dei soggetti condannati.
Pertanto, poiché, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, la decadenza del sindaco determina la decadenza della giunta e del consiglio comunale e la conseguente nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., si invia alla S.V. on.le l'unità proposta di decreto di nomina del commissario.
Palermo, 24 marzo 1999.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.14.706)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 26 febbraio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Nuovo Sud a r.l., con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione istruttoria n. 285 dell'ufficio provinciale del lavoro di Enna relativa alla cooperativa Nuovo Sud a r.l., con sede in Enna, con cui fra l'altro si chiede di sottoporre il suddetto sodalizio a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Sentito il parere n. 1386 del 25 settembre 1992 espresso dalla Commissione regionale cooperazione favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa per l'impossibilità di raggiungere gli scopi sociali;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Nuovo Sud a r.l., con sede in Enna, costituita il 26 novembre 1981 con atto omologato dal tribunale di Enna in data 6 gennaio 1982, ed iscritta al n. 874 del registro delle società, B.U.S.C. n. 3, anno 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Bonito Giacomo, nato a Palermo l'1 dicembre 1963 e ivi residente in via M. Stabile n. 48, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto ministeriale del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.14.697)
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DECRETO 26 febbraio 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Turistica per la Gioventù, con sede in Palermo, e nomina dei commissari liquidatori.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la richiesta del presidente della cooperativa Turistica per la Gioventù, con sede in Palermo, con la quale chiede che la stessa venga posta in amministrazione coatta in considerazione della grave crisi finanziaria in cui versa;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'8 settembre 1998, con parere n. 2383, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata;
Vista la nota n. 3228 del 7 ottobre 1998, con la quale si chiedeva a norma dell'art. 9, legge n. 400/75 all'associazione di appartenenza la terna di rito;
Vista la nota n. 354 del 19 ottobre 1998, con la quale veniva trasmessa la terna dei nominativi richiesta e l'elenco dei commissari liquidatori delle cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto l'art. 2544 c.c.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Turistica per la Gioventù, con sede in Palermo, costituita il 7 dicembre 1978, con atto omologato dal tribunale di Palermo in data 5 gennaio 1979, iscritta al n. 16836 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione mista con D.P. n. 15821 del 3 novembre 1979, ric. B.U.S.C. n. 3419, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il sig. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967 e ivi residente in via Alfredo Casella n. 60; il sig. Felice Munafò, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16 gennaio 1959 e residente a Milazzo in via Tukory n. 43; il sig. Stefano Perrone, nato a S. Filippo del Mela l'1 giugno 1954 e ivi residente in via A. De Gasperi n. 61, sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto ministeriale del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 1999.
  BATTAGLIA 

(99.14.694)
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DECRETO 4 marzo 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Paolo a r.l., con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 415 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Enna, dal quale è emersa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa S. Paolo, con sede in Enna;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta dell'8 settembre 1998, con parere n. 2391, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa S. Paolo;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Considerato che la cooperativa risulta aderente all'Associazione generale cooperative italiane per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 2521 del 20 novembre 1998, con la quale la suddetta Associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa S. Paolo società a r.l., con sede in Enna, in via Pergusa n. 28 costituita il 5 settembre 1985 con atto omologato dal tribunale di Enna il 18 ottobre 1985, iscritta al n. 1138 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 1364 del 18 marzo 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Antonio Fresina, nato a Foligno il 25 maggio 1971 e residente a Marsala in via Mazzini n. 76, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto ministeriale del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 1999.
  BATTAGLIA 

(99.14.695)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Fusione dell'opera pia Ospedale civico di Giuliana con l'opera pia Ricovero Buttafoco Tomasini.
Con decreto presidenziale n. 80 del 17 febbraio 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 12 marzo 1999 al n. 675, l'opera pia Ospedale civico di Giuliana è stata dichiarata fusa con l'opera pia Ricovero Buttafoco Tomasini dello stesso comune.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia nata dalla predetta fusione.
(99.13.629)
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Finanziamento alla Prefettura di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riparazione e adeguamento antisismico del gruppo di 84 alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. di Siracusa, sito in Augusta.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 41/II DR4 del 25 febbraio 1997, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, con annotazione n. 1335 del 12 marzo 1997, è stato concesso alla Prefettura di Siracusa il finanziamento di L. 5.401.896.000 per la realizzazione dell'intervento relativo alla riparazione e adeguamento antisismico del gruppo di 84 alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. diSiracusa, sito in Augusta (SR), contrada Saline, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 433/91.
Il Prefetto diSiracusa è stato nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 47/77.


Rettifica del finanziamento alla Prefettura di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riparazione e adeguamento antisismico del gruppo di 84 alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. di Siracusa, sito in Augusta.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 157/II DR4 dell'8 luglio 1997, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, con annotazione n. 7360 del 5 agosto 1997, è stato rettificato il finanziamento concesso alla Prefettura di Siracusa, con decreto n. 41/II DR4 del 25 febbraio 1997, per la realizzazione dell'intervento relativo alla riparazione e adeguamento antisismico del gruppo di 84 alloggi di proprietà dell'I.A.C.P. diSiracusa, sito in Augusta (SR), contrada Saline, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 433/91, cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91, da L. 5.401.896.000 a L.13.932.741.336.


Finanziamento al comune di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riattazione dell'Ospedale civico generale Umberto I in Siracusa.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 138/II DR4 dell'8 luglio 1997, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 13/P del 30 luglio 1997, è stato concesso al comune di Siracusa il finanziamento di L. 1.500.000.000 per la realizzazione dell'intervento di riattazione dell'Ospedale generale Umberto I in Siracusa, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.
Il sindaco del comune diSiracusa è stato nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n.47/77.


Finanziamento all'ufficio del Genio civile di Catania per la realizzazione dell'intervento relativo a locali del ministero pastorale annessi alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Giovanni Galerno.

Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 1/II DR4 del 9 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 22 del 20 gennaio 1998, è stato concesso all'ufficio del Genio civile di Catania il finanziamento di L. 200.000.000 per la realizzazione dell'intervento relativo a locali del ministero pastorale annessi alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Giovanni Galerno (CT), ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.
Finanziamento al comune di Mineo per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e consolidamento della scuola media Ducezio in Mineo.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 153/II DR4 dell'8 giugno 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 3098 del 6 luglio 1998, è stato concesso al comune di Mineo (CT) il finanziamento di L. 600.000.000 per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e consolidamento della scuola media Ducezio in Mineo, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.
Il sindaco del comune di Catania è stato nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 47/77.


Finanziamento al comune diCarlentini per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola L. Capuana di via Vespri inCarlentini.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 409/II DR4 del 17 novembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 7 del 26 novembre 1998, è stato concesso al comune di Carlentini (SR) il finanziamento di L.1.000.000.000 per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola L. Capuana di via Vespri in Carlentini, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 433/91.
Il sindaco del comune di Carlentini è stato nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 47/77.


Finanziamento al comune di Carlentini per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola G. Verga inCarlentini.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 410/II DR4 del 17 novembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 6 del 26 novembre 1998, è stato concesso al comune di Carlentini (SR) il finanziamento di L.1.000.000.000 per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola G. Verga in Carlentini, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 433/91.
Il sindaco del comune di Carlentini è stato nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 47/77.


Finanziamento all'I.A.C.P. di Siracusa per la realizzazione dell'intervento di riparazione dei danni causati dal sisma negli alloggi I.A.CP. in via Mascagni in Pachino.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 450/II DR4 del 24 dicembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, con annotazione n. 13/P del 31 dicembre 1998, è stato concesso all'I.A.C.P. di Siracusa il finanziamento di L.679.962.000 per la realizzazione dell'intervento di riparazione dei danni causati dal sisma negli alloggi I.A.C.P. in via Mascagni in Pachino (SR), ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.


Finanziamento all'ufficio del Genio civile di Catania per la realizzazione dell'intervento di riparazione con miglioramento strutturale dell'ex pretura in Vizzini.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 451/II DR4 del 24 dicembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 12/P del 31 dicembre 1998, è stato concesso all'ufficio del Genio civile diCatania il finanziamento di L.400.000.000 per la realizzazione dell'intervento di riparazione con miglioramento strutturale dell'ex pretura inVizzini (CT), ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.


Finanziamento al comune di Carlentini per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della delegazione municipale Pedagaggi in Carlentini.
Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 464/II DR4 del 24 dicembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 21/P del 31 dicembre 1998, è stato concesso al comune di Carlentini (SR) il finanziamento di L.1.100.000.000 per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della delegazione municipale Pedagaggi in Carlentini, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.


Finanziamento al comune di Catania per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola Ungaretti di via Palermo in Catania.

Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 477/II DR4 del 24 dicembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione, giusta annotazione n. 10/P del 31 dicembre 1998, è stato concesso al comune di Catania il finanziamento di L.350.000.000 per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola Ungaretti di via Palermo in Catania, ricompreso tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 433/91.
(99.13.623)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Occupazione ed asservimento permanente e definitivo a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Ramacca per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca.
Con decreto n. 2137 del 31 dicembre 1998 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata pronunciata l'occupazione e l'asservimento permanente e definitivo a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Ramacca di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Ramacca
1)  9/R - Blandini Nicolò, nato a Palagonia il 3 giugno 1933 e Calcagno Francesca, nata a Palagonia il 22 maggio 1933: partita 21876, foglio 153, mappale 268, superficie asservita mq. 520, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1,159.600. Indennità di occupazione L. 96.650. Totale indennità depositata L. 1.256.250. Quietanza n. 574 del 29 settembre 1998;
2)  13/R - Montana Rosaria, nata a Palagonia il 15 febbraio 1916; ditta proprietaria attuale o presunta tale eredi Brancato Santa e Montana Salvatore, Concetta, Gaetano, Carmela, Francesco e Giovanni: partita 12343, foglio 153, mappale 267, superficie asservita mq. 80, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 24.000. Indennità di occupazione L. 2.000. Totale indennità depositata L. 26.000. Quietanza n. 575 del 29 settembre 1998;
3)  14/R - Bruno Salvatore, nato a Camporotondo Etneo l'1 marzo 1932: partita 14284, foglio 153, mappale 333 (neo. 484), superficie asservita mq. 500, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 3.350.000; foglio 153, mappale 333, superficie asservita mq. 10, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 22.300. Sommano: superficie asservita mq. 510, indennità d'asservimento 3.372.300. Indennità di occupazione L. 281.050. Totale indennità depositata L. 3.653.350. Quietanza n. 576 del 29 settembre 1998;
4)  24a/R - Carrera Francesco, nato a Militello Val diCatania il 29 settembre 1948; Paola, nata a Militello Val di Catania 26 febbraio 1939; Salvatore Giuseppe, nato A Militello Val di Catania il 3 gennaio 1913; Scirè Calabrisotto Grazia, nata a Militello Val di Catania il 16 gennaio 1921; ditta proprietaria attuale o presunta tale La Mantia Salvatrice, nata a Militello Val di Catania il 27 agosto 1924; Carrera Paola, nata a Militello Val di Catania il 9 aprile 1950; Franco, nato a Militello Val diCatania il 26 settembre 1958; Francesco, nato a Militello Val diCatania il 29 settembre 1948; Paola, nata a Militello Val diCatania il 26 febbraio 1939: partita 14335, foglio 153, mappale 43 (neo. 565), superficie asservita mq. 92, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 82.800; foglio 153, mappale 43, superficie asservita mq. 60, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 18.000; foglio 153, mappale 13 (neo. 562), superficie asservita mq. 90, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 81.000; foglio 153, mappale 13, superficie asservita mq. 62, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 18.600; foglio 153, mappale 114, superficie asservita mq. 40, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 12.000; foglio 153, mappale 118, superficie asservita mq. 24, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 7.200; partita 14342, foglio 153, mappale 87, superficie asservita mq. 70, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 21.000. Sommano: indennità d'asservimento L. 240.600. Indennità di occupazione L. 20.050. Totale indennità depositata L. 260.650. Quietanza n. 577 del 29 settembre 1998;
5)  24b/R - Carrera Francesco, nato a Militello Val di Catania il 26 giugno 1946; Paola, nata a Militello Val di Catania il 5 marzo 1942; Vittoria, nata a Militello Val di Catania il 13 febbraio 1944; Fagone Celestina, nata a Militello Val di Catania il 12 febbraio 1923: partita 21932, foglio 153, mappale 390 (neo. 527), superficie asservita mq. 160, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 144.000. Indennità di occupazione L. 12.000. Totale indennità depositata L. 156.000. Quietanza n. 578 del 29 settembre 1998;
6)  24c/R - Carrera Francesco, nato a Militello Val di Catania il 29 settembre 1948; Paola, nato a Militello Val di Catania il 26 febbraio 1939; Scirè Calabrisotto Grazia, nata a Militello Val di Catania il 16 gennaio 1921; ditta proprietaria attuale o presunta tale Carrera Francesco, nato a Militello Val di Catania il 29 settembre 1948; Paola, nata a Militello Val di Catania il 26 febbraio 1939: partita 21932, foglio 153, mappale 394, superficie asservita mq. 80, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 24.000; foglio 153, mappale 395, superficie asservita mq. 260, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 78.000; foglio 153, mappale 395 (neo. 533), superficie asservita mq. 330, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 297.000. Sommano: indennità d'asservimento L. 399.000. Indennità di occupazione L. 33.250. Totale indennità depositata L. 432.250. Quietanza n. 579 del 29 settembre 1998;
7)  24d/R - Carrera Franco, nato a Militello Val di Catania il 26 settembre 1958; Paola, nata a Militello Val di Catania il 9 aprile 1950; La Mantia Salvatrice, nato a Militello Val di Catania il 27 agosto 1924: partita 21932, foglio 153, mappale 391 (neo. 530), superficie asservita mq. 104, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 96.600. Indennità di occupazione L. 7.800. Totale indennità depositata L. 101.400. Quietanza n. 580 del 29 settembre 1998;
8)  24e/R - Carrera Franco, nato a Militello Val di Catania il 26 settembre 1958; Paola, nata a Militello Val di Catania il 9 aprile 1950; La Mantia Salvatrice, nata a MilitelloVal di Catania il 27 agosto 1924; Carrera Francesco, nato a Militello Val diCatania il 26 giugno 1946; Paola, nata a MilitelloVal di Catania il 5 marzo 1942; Vittoria, nata a MilitelloVal diCatania il 13 febbraio 1944; Fagone Celestina, nata a MilitelloVal diCatania il 12 febbraio 1923: partita 21935, foglio 153, mappale 44 (neo. 524), superficie asservita mq. 24, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 21.600. Indennità di occupazione L. 1.800. Totale indennità depositata L. 23.400. Quietanza n. 581 del 29 settembre 1998;
9)  25/R - Cassa per la formazione della proprietà contadina, codice fiscale 80093830588: partita 13665, foglio 153, mappale 330 (neo 468), superficie asservita mq. 204, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 1.366.800; foglio 153, mappale 341, superficie asservita mq. 34, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 75.820. Sommano: indennità d'asservimento L. 1.442.620. Indennità di occupazione L. 881.580. Totale indennità depositata L. 2.324.200. Quietanza n. 582 del 29 settembre 1998;
10)  26/R - Castorina Guglielmo, Gabriele, Rosaria tutti fu Salvatore, Castorina Giuseppe fu Raffaele, Cristaldi Anna e Raffaele fu Nicolò; ditta proprietaria attuale o presunta tale Mantineo Salvatore, nato a Santa Domenica Vittoria il 4 luglio 1929: partita 596, foglio 153, mappale 63, superficie asservita mq. 360, L./mq. 100, indennità d'asservimento L. 36.000. Indennità di occupazione L. 3.000. Totale indennità depositata L. 39.000. Quietanza n. 583 ndel 29 settembre 1998;
11)  27/R - Castro Roberto, nato a Catania il 25 ottobre 1966; Salvatore nato a Biancavilla il 28 agosto 1962; Teresa nata a Catania il 29 settembre 1974; Grasso Nilla, nata a Biancavilla il 26 novembre 1939: partita 18720, foglio 153, mappale 331 (neo. 470), superficie asservita mq. 840, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 5.628.000; foglio 153, mappale 331, superficie asservita mq. 540, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.204.200. Sommano: indennità d'asservimento L. 6.832.200. Indennità di occupazione L. 4.175.250. Totale indennità depositata L. 11.007.450. Quietanza n. 584 del 29 settembre 1998;
12)  33/R - Cimbali Vincenzo, nato a Paternò il 12 marzo 938 e Orto Consolazione, nata a Paternò il 24 gennaio 1939: partita 19314, foglio 153, mappale 343, superficie asservita mq. 15, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 33.450. Indennità di occupazione L. 2.800. Totale indennità depositata L. 36.250. Quietanza n. 585 del 29 settembre 1998;
13)  34b/R-205b/R - Orto Giuseppa, nata a Paternò il 18 giugno 1940: partita 20843, foglio 154, mappale 21, superficie asservita mq. 340, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 102.000; foglio 107, mappale 62, superficie asservita mq. 264, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 79.200. Sommano: superficie asservita mq. 604, indennità d'asservimento L. 181.200. Indennità di occupazione L. 15.100. Totale indennità depositata L. 196.300. Quietanza n. 586 del 29 settembre 1998;
14)  44b/R - Coppola Santo di Alfio: partita 8515, foglio 107, mappale 30, superficie asservita mq. 210, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 468.300. Indennità di occupazione L. 39.000. Totale indennità depositata L. 507.300. Quietanza n. 587 del 29 settembre 1998;
15)  50/R - Crispi Salvatore, nato a Biancavilla il 7 agosto 1936: partita 14281, foglio 153, mappale 322, superficie asservita mq. 48, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 107.040. Indennità di occupazione L. 8.920. Totale indennità depositata L. 144.950. Quietanza n. 588 del 29 settembre 1998;
16)  52/R - Pappalardo Antonino, nato a Paternò il 10 aprile 1950; Giuseppe, nato a Paternò il 23 gennaio 1948: partita 20618, foglio 153, mappale 198, superficie asservita mq. 10, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 22.300. Indennità di occupazione L. 1.850. Totale indennità depositata L. 24.150. Quietanza n. 589 del 29 settembre 1998;
17)  58/R - Pallina Addario Angela, nata a Scordia il 25 maggio 1929; Scirè Scappuzzo Carmela, nata a Militello Val diCatania il 10 gennaio 1925; Scirè Scappuzzo Rosa, nata a MilitelloVal diCatania l'8 giugno 1931; Scirè Scappuzzo Sebastiana, nata a Militello Val diCatania il 31 marzo 1928; Tramontana Giuseppe, nato a Messina il 12 marzo 1918: partita 12684, foglio 154, mappale 129, superficie asservita mq. 20, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 134.000. Indennità di occupazione L. 11.150. Totale indennità depositata L. 145.150. Quietanza n. 590 del 29 settembre 1998;
18)  60a/R - Di Stefano Antonino, nato a Catania il 3 novembre 1960; Maria Concetta, nata a Catania il 16 novembre 1963: partita 12176, foglio 153, mappale 383, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 178.400. Indennità di occupazione L. 14.850. Totale indennità depositata L. 193.250. Quietanza n. 591 del 29 settembre 1998;
19)  60b/R - Garraffo Giuseppe: partita 12176, foglio 153, mappale 214, superficie asservita mq. 140, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 312.200. Indennità di occupazione L. 26.000. Totale indennità depositata L. 338.200. Quietanza n. 592 del 29 settembre 1998;
20)  61/R - Di Stefano Vincenzo, nato a Paternò il 28 febbraio 1942: partita 6850, foglio 154, mappale 273, superficie asservita mq. 129, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 110.940; foglio 107, mappale 123, superficie asservita mq. 110, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 94.600. Sommano: superficie asservita mq. 239, indennità d'asservimento L. 205.540. Indennità di occupazione L. 17.160. Totale indennità depositata L. 222.700. Quietanza n. 593 del 29 settembre 1998;
21)  65/R - Faro Emilio, nato a Catania il 3 maggio 1941: partita 9031, foglio 154, mappale 6 (neo. 422), superficie asservita mq. 673, L./mq. 6,700, indennità d'asservimento L. 4.509.100; foglio 154, mappale 6, superficie asservita mq. 580, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.293.400; foglio 154, mappale 91, superficie asservita mq. 70, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 156.100. Sommano: indennità d'asservimento L. 5.958.600. Indennità di occupazione L. 496.550. Totale indennità depositata L. 6.455.150. Quietanza n. 594 del 29 settembre 1998;
22)  66a-100a-125a/R - Tomasello Maria, nata a Catania il 30 settembre 1956: partita 22464, foglio 154, mappale 113, superficie asservita mq. 240, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 535.200; foglio 154, mappale 190, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 26.760; partita 24265, foglio 154, mappale 176 (neo. 348), superficie asservita mq. 120, L./mq. 1.520, indennità d'asservimento L. 182.400; foglio 154, mappale 176, superficie asservita mq. 20, L./mq. 510, indennità d'asservimento L. 10.200: partita 24464, foglio 154, mappale 118 (neo. 577), superficie asservita mq. 490, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 3.283.000; foglio 154, mappale 118, superficie asservita mq. 20, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 44.600. Sommano: indennità d'asservimento L. 4.082.160. Indennità di occupazione L. 340.090. Totale indennità depositata L. 4.422.250. Quietanza n. 595 del 29 settembre 1998;
23)  66b/R - Faro Antonio Giovanni, nato a Palagonia il 13 giugno 1955 con patto di riservato domino a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 21809, foglio 154, mappale 193, superficie asservita mq. 388, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 865.240; foglio 154, mappale 195, superficie asservita mq. 200, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 446.000. Sommano: superficie asservita mq. 588, indennità d'asservimento L. 1.311.240. Indennità di occupazione L. 801.310. Totale indennità depositata L. 2.112.550. Quietanza n. 596 del 29 settembre 1998;
24)  67/R - Faro Maria, nata a Catania il 10 dicembre 1928: partita 9033, foglio 154, mappale 34 (neo. 398), superficie asservita mq. 930, L./mq. 2.8580, indennità d'asservimento L. 2.399.400; foglio 154, mappale 34, superficie asservita mq. 1020, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 877.200. Sommano: indennità d'asservimento L. 3.276.600. Indennità di occupazione L. 273.050. Totale indennità depositata L. 3.549.650. Quietanza n. 597 del 29 settembre 1998;
25)  68/R - Faro Rodolfo, nato a Catania il 21 gennaio 1936: partita 9032, foglio 154, mappale 93, superficie asservita mq. 230, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 512.900; foglio 154, mappale 92 (neo. 405), superficie asservita mq. 640, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 4.288.000. Sommano: indennità d'asservimento L. 4.800.900. Indennità di occupazione L. 400.050. Totale indennità depositata L. 5.200.950. Quietanza n. 598 del 29 settembre 1998;
26)  69/R - Fichera Angelo, nato a Paternò l'1 gennaio 1926 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14290, foglio 153, mappale 342, superficie asservita mq. 40, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 89.200; foglio 153, mappale 324, superficie asservita mq. 290, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 646.700. Sommano: superficie asservita mq. 330, indennità d'asservimento L. 735.800. Indennità di occupazione L. 61.350. Totale indennità depositata L. 797.250. Quietanza n. 599 del 29 settembre 1998;
27)  71/R - Furnari Giuseppe, nato a Santa Maria di Licodia il 4 agosto 1935 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14282, foglio 153, mappale 329 (neo. 463), superficie asservita mq. 180, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 1.206.000; foglio 153, mappale 329, superficie asservita mq. 570, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.271.0100. Sommano: indennità d'asservimento L. 2.477.100. Indennità di occupazione L. 206.450. Totale indennità depositata L. 2.683.550. Quietanza n. 560 del 29 settembre 1998;
28)  72/R - Furnari Salvatore, nato a Santa Maria di Licodia il 17 marzo 1916 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14289, foglio 153, mappale 337, superficie asservita mq. 320, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 713.600. Indennità di occupazione L. 59.450. Totale indennità depositata L. 773.050. Quietanza n. 561 del 29 settembre 1998;
29)  73/R - Garraffo Francesco, nato a Ramacca l'1 gennaio 1948 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 15896, foglio 154, mappale 32, superficie asservita mq. 190, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 423.700; foglio 154, mappale 194, superficie asservita mq. 180, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 401.400. Sommano: superficie asservita mq. 370, indennità d'asservimento L. 825.100. Indennità di occupazione L. 68.750. Totale indennità depositata L. 893.850. Quietanza n. 562 del 29 settembre 1998;
30)  74/R - Cantavello Antonino, nato a Castell'Umberto il 15 marzo 1931: partita 16357, foglio 158, mappale 113, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 1.120. Totale indennità depositata L. 14.500. Quietanza n. 563 del 29 sttembre 1998;
31)  77/R - Giuffrida Anna, nata a Catania il 28 novembre 1936: foglio 153, mappale 301, superficie asservita mq. 230, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 512.900; partita 14775, foglio 153, mappale 189, superficie asservita mq. 40, L./mq. 100, indennità d'asservimento L. 4.000; foglio 153, mappale 297, superficie asservita mq. 594, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.324.620; partita 14778, foglio 153, mappale 303, superficie asservita mq. 190, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 423.700; foglio 153, mappale 398, superficie asservita mq. 156, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 347.880. Sommano: superficie asservita mq. 1.210, indennità d'asservimento L. 2.613.100. Indennità di occupazione L. 217.750. Totale indennità depositata L. 2.830.850. Quietanza n. 564 del 29 settembre 1998;
32)  78/R - Giuffrida Anna, Giuseppe e Rosa, nati a Catania: partita 14779, foglio 153, mappale 228, superficie asservita mq. 226, L./mq. 100, indennità d'asservimento L. 22.600. Indennità di occupazione L. 1.900. Totale indennità depositata L. 24.500. Quietanza n. 565 del 29 settembre 1998;
33)  79a/R - Giuffrida Giuseppe, nato a Catania l'8 gennaio 1905: partita 14778, foglio 153, mappale 283, superficie asservita mq. 150, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 45.000; foglio 153, mappale 287, superficie asservita mq. 1.100, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 330.000; foglio 153, mappale 300, superficie asservita mq. 270, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 602.100; foglio 153, mappale 397, superficie asservita mq. 500, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 150.000. Sommano: superficie asservita mq. 2.020, indennità d'asservimento L. 1.127.100. Indennità di occupazione L. 93.950. Totale indennità depositata L. 1.221.050. Quietanza n. 566 del 29 settembre 1998;
34)  79b/R - Giuffrida Anna, Maria e Rosa di Giuseppe, Giuffrida Giuseppe, nato a Catania l'8 gennaio 1905: partita 14777, foglio 153, mappale 294, superficie asservita mq. 280, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 624.400. Indennità di occupazione L. 52.050. Totale indennità depositata L. 676.450. Quietanza n. 567 del 29 settembre 1998;
35)  81/R - Giuffrida Mario, nato a Castel di Judica il 10 luglio 1930: partita 8913, foglio 108, mappale 2, superficie asservita mq. 104, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 231.920; foglio 108, mappale 30, superficie asservita mq. 20, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 6.000; foglio 108, mappale 24, superficie asservita mq. 70, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 156.100; foglio 108, mappale 26, superficie asservita mq. 10, L./mq. 22.300. Sommano: superficie asservita mq. 204, indennità d'asservimento L. 416.320. Indennità di occupazione L. 34.680. Totale indennità depositata L. 451.000. Quietanza n. 568 del 29 settembre 1998;
36)  83c/R - Rapisarda Giuseppe, nato a Paternò il 10 luglio 1953: partita 22506, foglio 108, mappale 3, superficie asservita mq. 220, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 490.600; foglio 108, mappale 57, superficie asservita mq. 140, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 312.200; foglio 108, mappale 59, superficie asservita mq. 280, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 624.400; foglio 108, mappale 62, superficie asservita mq. 28, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 62.440. Sommano: superficie asservita mq. 668, indennità d'asservimento L. 1.489.640. Indennità di occupazione L. 124.110. Totale indennità depositata L. 1.613.750. Quietanza n. 569 del 29 settembre 1998;
37)  85a/R - Gueli Salvatore, nato a Catania il 6 aprile 1963: partita 10275, foglio 153, mappale 622, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380; foglio 153, mappale 623, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380; partita 22506, foglio 153, mappale 624, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380; foglio 153, mappale 627, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380; foglio 153, mappale 628, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 13.380; foglio 153, mappale 629, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Sommano: superficie asservita mq. 36, indennità d'asservimento L. 80.280. Indennità di occupazione L. 6.670. Totale indennità depositata L. 86.950. Quietanza n. 570 del 29 settembre 1998;
38)  85b/R - Gueli Febronia, nata a Palagonia il 10 luglio 1927: partita 9989, foglio 153, mappale 626, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 1.120. Totale indennità depositata L. 14.500. Quietanza n. 544 del 29 settembre 1998;
39)  86a/R - Brancato Fabronia, nata a Palagonia il 4 giugno 1928; Gueli Giuseppe, nato a Palagonia l'8 settembre 1905: partita 11779, foglio 153, mappale 39, superficie asservita mq. 6, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 1.800. Indennità di occupazione L. 150. Totale indennità depositata L. 1.950. Quietanza n. 545 del 29 settembre 1998;
40)  96b/R - Gueli Giuseppe, nato a Palagonia l'8 settembre 1905: partita 11775, foglio 153, mappale 18, superficie asservita mq. 32, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 9.600; foglio 153, mappale 117 (neo. 553), superficie asservita mq. 90, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 81.000; foglio 153, mappale 117, superficie asservita mq. 36, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 10.880. Sommano: superficie asservita mq. 158, indennità d'asservimento L. 101.400. Indennità di occupazione L. 11.250. Totale indennità depositata L. 112.850. Quietanza n. 546 del 29 settembre 1998;
41)  87/R - Gueli Raffaele, nato a Palagonia l'8 gennaio 1925: partita 11776, foglio 153, mappale 54, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800. Indennità di occupazione L. 11.150. Totale indennità depositata L. 144.950. Quietanza n. 547 del 29 settembre 1998;
42)  93/R - La Russa Antonino, nato a MilitelloVal diCatania il 6 luglio 1948: partita 22039, foglio 154, mappale 231, superficie asservita mq. 144, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 321.120. Indennità di occupazione L. 26.780. Totale indennità depositata L. 347.900. Quietanza n. 548 del 29 settembre 1998;
43)  97b/R - Greco Antonino, nato a Bagheria il 21 marzo 1925 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 19845, foglio 154, mappale 175 (neo. 365), superficie asservita mq. 190, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 1.273.000; foglio 154, mappale 175, superficie asservita mq. 124, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 276.520; foglio 154, mappale 117 (neo. 368), superficie asservita mq. 438, L./mq. 6.700, indennità d'asservimento L. 2.934.0600; foglio 154, mappale 117, superficie asservita mq. 32, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 71.360. Sommano: superficie asservita mq. 784, indennità d'asservimento L. 4.555.480. Indennità di occupazione L. 379.620. Totale indennità depositata L. 4.935.100. Quietanza n. 549 del 29 settembre 1998;
44)  99a/B - Lo Grande Gaetano di Giuseppe: partita 8518, foglio 107, mappale 33, superficie asservita mq. 150, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 334.500; foglio 107, mappale 53, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.33.800; foglio 154, mappale 49, superficie asservita mq. 160, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 356.800. Sommano: superficie asservita mq. 370, indennità d'asservimento L. 825.100. Indennità di occupazione L. 68.750. Totale indennità depositata L. 893.850. Quietanza n. 550 del 29 settembre 1998;
45)  99b/R - Fallica Antonino, nato a Paternò il 2 settembre 1943; Germana Bozzo Pina, nata a Bronte il 23 maggio 1958; riolo Laura Nella, nata a Tortorici il 4 ottobre 1960; Maria Sebastiana, nata a Tortorici il 22 luglio 1950; Rosario, nato a Tortorici il 3 ottobre 1947: partita 18251, foglio 154, mappale 53, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 1.120. Totale indennità depositata L. 14.500. Quietanza n. 551 del 29 settembre 1998;
46)  97a-100b-207/R - Parasiliti Rantone Calogero, nato a Tortorici il 27 agosto 1933 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 20366, foglio 155, mappale 65, superficie asservita mq. 320, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 275.200; foglio 154, mappale 66 (neo. 344), superficie asservita mq. 1.400, L./mq. 1.520, indennità d'asservimento L. 2.128.000; foglio 154, mappale 66, superficie asservita mq. 300, L./mq. 510, indennità d'asservimento L. 153.000; foglio 154, mappale 122 (neo. 341), superficie asservita mq. 540, L./mq. 1.520, indennità d'asservimento L. 820.800; foglio 154, mappale 186 (neo/ 338), superficie asservita mq. 30, L./mq. 1.520, indennità d'asservimento L. 45.600; foglio 154, mappale 120, superficie asservita mq. 272, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 606.560. Sommano: indennità d'asservimento L. 4.029.160. Indennità di occupazione L. 1,041.640. Totale indennità depositata L. 5.070.800. Quietanza n. 552 del 29 settembre 1998;
47)  101a/R - Longo Francesco, nato a Paternò il 16 marzo 1923: partita 13475, foglio 153, mappale 195, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 1.120. Totale indennità depositata L. 14.500. Quietanza n. 553 del 29 settembre 1998
48)  103/R - Longo Tommaso, nato a Nicolosi il 16 febbraioo 1938 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 21377, foglio 154, mappale 180 (neo. 335), superficie asservita mq. 1.330, L./mq. 900, indennità d'asservimento L. 1.197.000; foglio 154, mappale 180, superficie asservita mq. 810, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 243.000. Sommano: indennità d'asservimento L. 1.440.000. Indennità di occupazione L. 701.150. Totale indennità depositata L. 2.141.150. Quietanza n. 554 del 29 settembre 1998;
49)  104/R - Majorana Giuseppe, nato a Catania il 12 giugno 1947, Francesco, nato a Catania il 6 aprile 1949: partita 8677, foglio 153, mappale 2, superficie asservita mq. 200, L./mq. 1.440, indennità d'asservimento L. 1.261.440; partita 8677, foglio 153, mappale 79, superficie asservita mq. 876, L./mq. 1.440, indennità d'asservimento L. 1.261.440; foglio 153, mappale 464 (ex 78), superficie asservita mq. 50, L./mq. 1.440, indennità d'asservimento L. 72.000; foglio 153, mappale 540 (ex 73), superficie asservita mq. 80, L./mq. 1,440, indennità d'asservimento L. 403.200; foglio 153, mappale 619 (ex 42), superficie asservita mq. 1.150, L./mq. 1.440, indennità d'asservimento L. 1.656.000. Sommano: superficie asservita mq. 2.556, indennità d'asservimento L. 3.680.640. Indennità di occupazione L. 306.710. Totale indennità depositata L. 3.987.350. Quietanza n. 555 del 29 settembre 1998;
50)  107/R - Magrì Orazio, nato a Paternò il 16 maggio 1934 con pato di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14286, foglio 153, mappale 335, superficie asservita mq. 88, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 196.240; foglio 153, mappale 321, superficie asservita mq. 340, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 758.200. Sommano: superficie asservita mq. 560, indennità d'asservimento L. 954.440. Indennità di occupazione L. 583.260. Totale indennità depositata L. 1.537.700. Quietanza n. 556 del 29 settembre 1998;
51)  114/R - Ilardi Rosa, nata ad Agira il 14 gennaio 1918; Mio Adalgisa, nato a Paternò il 31 maggio 1951; Maria, nata a Paternò il 9 settembre 1946; Maria Catena, nata a Paternò il 7 aprile 1955; Vincenza, nata a Paternò: il 29 ottobre 1974: partita 12527, foglio 107, mappale 60, superficie asservita mq. 76, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 169.480; foglio 107, mappale 88, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600; foglio 107, mappale 32, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Sommano: superficie asservita mq. 202, indennità d'asservimento L. 450.460. Indennità di occupazione L. 37.540. Totale indennità depositata L. 488.000. Quietanza n. 557 del 29 settembre 1998;
52)  120/R - Costanzo Placido, nato a Biancavilla il 2 agosto 1932; Salvatore, nato a Biancavilla il 18 novembre 1939; Vincenzo, nato a Biancavilla; Antonino, nato a Militello Val di Catania il 24 gennaio 1927; Montana Carmela, nata a Palagonia il 22 gennaio 1935; Natalina, nata a Palagonia il 15 dicembre 1936; Rosario, nato a Palagonia il 15 settembre 1916; Mursia Angela, nata a Biancavilla il 30 ottobre 1907: partita 12823, foglio 153, mappale 149 (neo. 559), superficie asservita mq. 20, L./mq. 100, indennità d'asservimento L. 2.000; foglio 153, mappale 149, superficie asservita mq. 16, L./mq. 100, indennità d'asservimento L. 1.600. Sommano: indennità d'asservimento L. 3.600. Indennità di occupazione L. 1.300. Totale indennità depositata L. 4.900. Quietanza n. 558 del 29 settembre 1998;
53)  124/R - Motta Salvatore, nato a Catania il 28 novembre 1940 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14287, foglio 153, mappale 336, superficie asservita mq. 420, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 936.600. Indennità di occupazione L. 572.350. Totale indennità depositata L. 1.508.950. Quietanza n. 559 del 29 settembre 1998;
54)  126/R - Nanfaro Vincenzo, nato a Niscemi il 5 dicembre 1940 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 20367, foglio 154, mappale 179, superficie asservita mq. 1048, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 314.400. Indennità di occupazione L. 192.150. Totale indennità depositata L. 506.550. Quietanza n. 560 del 29 settembre 1998;
55)  131/R - Nicolosi Consolata Grazia, nata a Paternò: il 26 ottobre 1939: partita 13474, foglio 153, mappale 196, superficie asservita mq. 2.230, L./mq. 156.100. Indennità di occupazione L. 13.000. Totale indennità depositata L. 169.100. Quietanza n. 561 del 29 settembre 1998;
56)  132/R - Nicolosi Nicolò, nato a Paternò il 25 luglio 1946: partita 134763, foglio 153, mappale 202, superficie asservita mq. 70, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 21.000. Indennità di occupazione L. 1.750. Totale indennità depositata L. 22.750. Quietanza n. 562 del 29 settembre 1998;
57)  133/R - Oliva Febronio, nato a Palagonia il 3 agosto 1926: partita 12171, foglio 153, mappale 215, superficie asservita mq. 150, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 334.500; foglio 153, mappale 218, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 178.400. Sommano: superficie asservita mq. 230, indennità d'asservimento L. 512.900. Indennità di occupazione L. 42.750. Totale indennità depositata L. 555.650. Quietanza n. 563 del 29 settembre 1998;
58)  134/R - Orto Rosario, nato a Paternò il 24 gennaio 1925 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14285, foglio 153, mappale 338, superficie asservita mq. 900, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 2,007.000. Indennità di occupazione L. 1.226.500. Totale indennità depositata L. 3.233.500. Quietanza n. 564 del 29 settembre 1998;
59)  137a/R - Palumbo Gaetano, nato a Paternò il 13 aprile 1947: partita 14086, foglio 154, mappale 65, superficie asservita mq. 1.700, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 3.791.000; foglio 154, mappale 150, superficie asservita mq. 100, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 223.000; foglio 154, mappale 25, superficie asservita mq. 110, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 245.300; foglio 154, mappale 29, superficie asservita mq. 180, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 401.400; foglio 107, mappale 19, superficie asservita mq. 280, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 624,400. Sommano: superficie asservita mq. 2,370, indennità d'asservimento L. 5,285.100. Indennità di occupazione L. 440.400. Totale indennità depositata L. 5.725.500. Quietanza n. 565 del 29 settembre 1998;
60)  137b/R - Palumbo Gaetano, nato a Paternò il 13 aprile 1947; Santa nato a Paternò il 2 gennaio 1927; Sisinna Maria, nata a Paternò il 6 gennaio 1907: partita 18346, foglio 107, mappale 64, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 26.760. Indennità di occupazione L. 3.240. Totale indennità depositata L. 30.000. Quietanza n. 566 del 29 settembre 1998;
61)  143a/R - Pappalardo Giuseppe, nato a Ragalna il 23 gennaio 1948; Antonino, nato a Ragalna il 10 aprile 1950: partita 471, foglio 153, mappale 68, superficie asservita mq. 40, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 89.200; foglio 153, mappale 69, superficie asservita mq. 40, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 89.200; foglio 153, mappale 357, superficie asservita mq. 160, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 326.800. Sommano: superficie asservita mq. 240, indennità d'asservimento L. 535.200. Indennità di occupazione L. 44.600. Totale indennità depositata L. 579.800. Quietanza n. 567 del 29 settembre 1998;
62)  143c-146/R - Pappalardo Giuseppe, nato a Ragalna il 23 gennaio 1948: partita 22005, foglio 153, mappale 192, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 148.800; partita 22005, foglio 153, mappale 411, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800. Sommano: superficie asservita mq. 140, indennità d'asservimento L. 282.600. Indennità di occupazione L. 23.550. Totale indennità depositata L. 306.150. Quietanza n. 568 del 29 settembre 1998;
63)  152/R - Petralia Placido, nato a Biancavilla il 9 febbraio 1939; Scirocco Giuseppina, nata a Biancavilla il 15 febbraio 1947; Petralia Carmelo, nato a Catania il 18 luglio 1980; Giuseppe, nato a Catania il 26 giugno 1978; Giuseppina, nata a Catania il 17 agosto 1982 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14283, foglio 153, mappale 332 (neo. 473), superficie asservita mq. 900, L./mq. 6.70, indennità d'asservimento L. 6.030.000; foglio 153, mappale 332, superficie asservita mq. 350, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 780.500. Sommano: indennità d'asservimento L. 6.810.500. Indennità di occupazione L. 4.162.000. Totale indennità depositata L. 10.972.500. Quietanza n. 569 del 29 settembre 1998;
64)  154/R - Gueli Febronia, nata a Palagonia il 10 luglio 1927: partita 19029, foglio 153, mappale 36, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 356.800; partita 19029, foglio 153, mappale 105, superficie asservita mq. 780, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.739.400; partita 5270, foglio 153, mappale 104, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 26.760. Sommano: superficie asservita mq. 804, indennità d'asservimento L. 1.792.920. Indennità di occupazione L. 149.430. Totale indennità depositata L. 1.942.350. Quietanza n. 507 del 29 settembre 1998;
65)  157/R - Rapisarda Alfio, nato a Biancavilla il 5 novembre 1946: partita 14675, foglio 153, mappale 211, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 1.120. Totale indennità depositata L. 14.500. Quietanza n. 570 del 29 settembre 1998;
66)  160/R - Ruggeri Antonietta, nata a militello Val diCatania il 13 luglio 1937: partita 3111, foglio 153, mappale 113, superficie asservita mq. 24, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 53.520. Indennità di occupazione L. 4.480. Totale indennità depositata L. 58.000. Quietanza n. 571 del 29 settembre 1998;
67)  162a/R - Garufi Francesco: partita 1005, foglio 154, mappale 259 (ex 108), superficie asservita mq. 10, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 3.000. Indennità di occupazione L. 250. Totale indennità depositata L. 3.250. Quietanza n. 572 del 29 settembre 1998;
68)  162b/R - Garufi Giuseppe: partita 1005, foglio 154, mappale 261, superficie asservita mq. 6, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 1.800. Indennità di occupazione L. 150. Totale indennità depositata L. 1.950. Quietanza n. 509 del 29 settembree 1998;
69)  162d/R - Maugeri Giuseppa e Meli Antonino: partita 1005, foglio 154, mappale 262 (ex 110), superficie asservita mq. 6, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 1.800. Indennità di occupazione L. 150. Totale indennità depositata L. 1.950. Quietanza n. 510 del 29 settembre 1998;
70)  162e/R - Laudani Giuseppe, nato a Paternò il 10 dicembre 1968: partita 19511, foglio 154, mappale 238, superficie asservita mq. 10, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 3.000; foglio 107, mappale 9, superficie asservita mq. 120, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 36.000. Sommano: superficie asservita mq. 130, indennità d'asservimento L. 39.000. Indennità di occupazione L. 3.250. Totale indennità depositata L. 42.250. Quietanza n. 511 del 29 settembre 1998;
71)  162f/g/R - Laudani Antonino, nato a Paternò il 15 giugno 1960: partita 18318, foglio 154, mappale 237, superficie asservita mq. 10, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 3.000; foglio 107, mappale 119, superficie asservita mq. 200, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 60.000. Sommano: superficie asservita mq. 210, indennità d'asservimento L. 63.000. Indennità di occupazione L. 5.250. Totale indennità depositata L. 68.250. Quietanza n. 512 del 29 settembre 1998;
72)  166/R - Neri Pietro, nato a Catania il 24 febbraio 1943 e Finocchiaro Maria, nata a Biancavilla il 18 giugno 1947: partita 19554, foglio 155, mappale 315, superficie asservita mq. 20, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 44.600. Indennità di occupazione L. 3.700. Totale indennità depositata L. 48.300. Quietanza n. 506 del 29 settembre 19987;
73)  169/R - Scirè Matteo, nato a Scordia il 23 luglio 1945: partita 1484, foglio 154, mappale 104, superficie asservita mq. 496, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 1.106.080; partita 1484, foglio 154, mappale 167, superficie asservita mq. 312, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 695.760: partita 1485, foglio 154, mappale 168, superficie asservita mq. 160, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 356.800; foglio 154, mappale 169, superficie asservita mq. 180, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 401.400. Sommano: superficie asservita mq. 1.148, indennità d'asservimento L. 2.560.040. Indennità di occupazione L. 213.360. Totale indennità depositata L. 2.773.350. Quietanza n. 513 del 29 settembre 1998;
74)  181/R - Sisinna Maria, maritata Palumbo di Gaetano: partita 6850, foglio 154, mappale 64, superficie asservita mq. 1.260, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 1.083.600; foglio 154, mappale 148, superficie asservita mq. 750, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 645.000; foglio 154, mappale 149, superficie asservita mq. 140, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 120.400. Sommano: superficie asservita mq. 2.150, indennità d'asservimento L. 1.849.000. Indennità di occupazione L. 154.100. Totale indennità depositata L. 2.003.100. Quietanza n. 514 del 29 settembre 1998;
75)  188a/R - Toro Carmelo, nato a Palagonia il 7 febbraio 1933 con patto di riservato dminio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 4108, foglio 154, mappale 207, superficie asservita mq. 40, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 89.200. Indennità di occupazione L. 54.500. Totale indennità depositata L. 143.700. Quietanza n. 515 del 29 settembre 1998;
76)  193/R - Treccarichi Calogero, nato a Cesarò il 17 aprile 1927 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 14288, foglio 153, mappale 325, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 8.170. Totale indennità depositata L. 21.550. Quietanza n. 516 del 29 settembre 1998;
77)  194/R - Urpi Salvatore, nato a Raddusa l'11 gennaio 1947: partita 17796, foglio 154, mappale 31, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 26.760. Indennità di occupazione L. 2,240. Totale indennità depositata L. 29.000. Quietanza n. 517 del 29 settembre 1998;
78)  195/R - Campailla Benito, nato a Scordia il 20 dicembre 1928 con patto di riservato dominio a favore della Cassa per la proprietà contadina: partita 20368, foglio 154, mappale 196, superficie asservita mq. 990, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 2.207.700. Indennità di occupazione L. 723.950. Totale indennità depositata L. 2.931.650. Quietanza n. 518 del 29 settembre 1998;
79)  206/R - Re Domenico, nato a Frascineto il 3 gennaio 1928: partita 3075, foglio 153, mappale 223, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Indennità di occupazione L. 1.120. Totale indennità depositata L. 14.500. Quietanza n. 519 del 29 settembre 1998.
I diritti nascenti dalla costituzione della servitù sono i seguenti:
a)  dare il passaggio al personale addetto alla vigilanza e manutenzione delle condotte;
b)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga ml. 2, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo, a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture;
c)  limitare le arature alla profondità massima di cm. 30 e le coltivazioni arboree almeno a ml. 1,50 dall'asse delle condotte.
(99.13.644)
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Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Belpasso per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti nei comuni di Belpasso e Ramacca.

Con decreto n. 2 dell'11 gennaio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Belpasso di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Belpasso
1)  ditta 9B - Di Fine Filippo, nato a Ramacca il 21 ottobre 1938, codice fiscale FPP 38R21 H168I; Gulizia Giuseppa, nata a Palagonia il 29 dicembre 1942, codice fiscale GLZ GPP 42T69 G253S: partita 18833, foglio 103, mappale 25, superficie asservita mq. 620, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 409.220; foglio 103, mappale 3668, superficie asservita mq. 1.280, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 844.800; partita 3109, foglio 103, mappale 371, superficie asservita mq. 450, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 297.000. Sommano: superficie asservita mq. 2.350, indennità d'asservimento L. 1.551.000. Indennità di occupazione L. 129.250. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.680.250.
I diritti nascenti dalla costituzione della servitù sono i seguenti:
a)  dare il passaggio al personale addetto alla vigilanza e manutenzione delle condotte;
b)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga ml. 2, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo, a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture;
c)  limitare le arature alla profondità massima di cm. 30 e le coltivazioni arboree almeno a ml. 1,50 dall'asse delle condotte.
(99.13.643)
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Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Belpasso per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca.

Con decreto n. 3 dell'11 gennaio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Belpasso di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Belpasso
1) ditta  2 - Borzì Giuseppe, nato a Paternò il 19 agosto 1944, codice fiscale BRZ GPP 44M19 G371H; Ariolo Maria, nata a Palermo l'8 giugno 1947, codice fiscale RLA MRA 47H48 G273R: partita 17164, foglio 103, mappale 128, superficie asservita mq. 108, L./mq. 1,900, indennità d'asservimento L. 205.200. Indennità di occupazione L. 17.100. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 222.300;
2) ditta  13 - Fallica Alfio, nato a Paternò il 13 febbraio 1926, codice fiscale FLL LFA 26B13 G371N: partita 17162, foglio 103, mappale 126, superficie asservita mq. 92, L./mq. 1,900, indennità d'asservimento L. 174.800. Indennità di occupazione L. 14.550. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 189.350;
3) ditta  14 - Lanza Carmelo, nato a Biancavilla il 13 giugno 1924, codice fiscale LNZ CML 24H13 A841Y: partita 18833, foglio 103, mappale 379, superficie asservita mq. 120, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 228.000; partita 19639, foglio 103, mappale 375, superficie asservita mq. 112, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 212.800. Sommano: superficie asservita mq. 232, indennità d'asservimento L. 440.800. Indennità di occupazione L. 36.750. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 477.550;
4) ditta  16b - Motta Carmelo Pietro, nato a Paternò il 26 marzo 1925, codice fiscale MTT CML 25C26 G371E: foglio 103, mappale 384, superficie asservita mq. 420, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 277.200. Indennità di occupazione L. 23.100. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 300.300;
5) ditta  16c - Motta Salvatore, nato a Paternò il 18 gennaio 1953, codice fiscale MTT SVT 53A18 G371Z: foglio 103, mappale 385, superficie asservita mq. 304, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 200.640. Indennità di occupazione L. 16.710. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 217.350;
6) ditta  16d - Motta Giuseppe, nato a Paternò l'8 novembre 1958, codice fiscale MTT GPP 58S08 G371R: foglio 103, mappale 386, superficie asservita mq. 300, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 198.000. Indennità di occupazione L. 16.500. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 214.500;
7) ditta  16e - Faraci Domenico Salvatore, nato a Catania il 26 febbraio 1968, codice fiscale FRC DNC 68E26 C351T: foglio 103, mappale 387, superficie asservita mq. 400, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 264.000. Indennità di occupazione L. 22.000. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 286.000;
8) ditta  16g - Faraci Domennico Salvatore, nato a Catania il 26 maggio 1968, codice fiscale FCR DNC 68E26 C351T; Pappalardo Pasquale, nato a Paternò il 22 agosto 1949, codice fiscale PPP PQL 49M22 G371M;Motta Carmelo Pietro, nato a Paternò il 26 marzo 1925, codice fiscale MTT CML 25C26 G371M; Motta Giuseppe, nato a Paternò l'8 novembre 1958, codice fiscale MTT GPP 58S08 G371R; Motta Salvatore, nato a Paternò il 18 gennaio 1953, codice fiscale MTT SVT 53A18 G371E: foglio 103, mappale 392, superficie asservita mq. 260, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 171.600. Indennità di occupazione L. 14.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 185.900;
9) ditta  18 - Privitera Carmela, nata a Misterbianco l'8 ottobre 1927, codice fiscale PRV CML 27R48 F250Q: partita 33465, foglio 103, mappale 296, superficie asservita mq. 400, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 760.000; foglio 103, mappale 441, superficie asservita mq. 20, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 38.000; foglio 103, mappale 298, superficie asservita mq. 80, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 152.000. Sommano: superficie asservita mq. 500, indennità d'asservimento L. 950.000. Indennità di occupazione L. 79.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.029.150;
10) ditta  24 - Borzì Barbara, nata a Paternò il 13 ottobre 1947, codice fiscale BRZ BBR 47R53 G371K: partita 17157, foglio 103, mappale 129, superficie asservita mq. 148, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 281.200. Indennità di occupazione L. 23.450. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 304.650
11) ditta  25 - Trapani Salvatore, nato a Paternò il 7 settembre 1936, codice fiscale TRP SVT 36P07 G371E; Basile Rina, nata a Paternò il 7 settembre 1936, codice fiscale BSL RNI 43A41 G371A: partita 17158, foglio 103, mappale 130, superficie asservita mq. 200, L./mq. 1.900, indennità d'asservimento L. 380.000. Indennità di occupazione L. 31.650. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 411.650.
I diritti nascenti dalla costituzione della servitù, sono i seguenti:
a)  dare il passaggio al personale addetto alla vigilanza e manutenzione delle condotte;
b)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga ml. 2, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo, a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture;
c)  limitare le arature alla profondità massima di cm. 30 e le coltivazioni arboree almeno a ml. 1,50 dall'asse delle condotte.
(99.13.642)
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Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Ramacca per lavori relativi all'integrale utilizzazione delle risorse idriche del complesso irriguo Salso Simeto, schema irriguo Gerbini III, ricadenti dei comuni di Belpasso e Ramacca.

Con decreto n. 4 dell'11 gennaio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Ramacca di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Ramacca
1) ditta  4 - Amore Filippo, nato a Castel di Judica il 30 gennaio 1937, codice fiscale MRA FPP 37A30 C091M: partita 19879, foglio 154, mappale 130, superficie asservita mq. 110, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 245.300; partita 19879, foglio 154, mappale 51, superficie asservita mq. 124, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 276.520; partita 19879, foglio 154, mappale 55, superficie asservita mq. 4, L./mq. 2.330, indennità d'asservimento L. 8,920. Sommano: superficie asservita mq. 238, indennità d'asservimento L. 530.740. Indennità di occupazione L. 44.210. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 574.950;
2) ditta  5 - Anicito Alfina, nata a Paternò il 13 agosto 1962, codice fiscale NCT LFN 62M53 G371K: partita 20163, foglio 153, mappale 197, superficie asservita mq. 100, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 223.000. Indennità di occupazione L. 18.600. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 241.600;
3) ditta  5b - Anicito Graziella, nata a Paternò il 15 ottobre 1957, codice fiscale NCT GZL 57A55 G371M: partita 20162, foglio 153, mappale 389, superficie asservita mq. 50, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 111.500. Indennità di occupazione L. 9.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 120.800;
4) ditta  10 - Bonanno Carmelo, nata a Biancavilla l'11 aprile 1940, codice fiscale BNN CML 40D11 A841A: partita 14317, foglio 107, mappale 96, superficie asservita mq. 100, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 223.000. Indennità di occupazione L. 18.600. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 241.600;
5) ditta  11 - Borzì Consolato, nato a Catania il 3 settembre 1961, codice fiscale BRZ CSL 61P03 C351B: partita 18947, foglio 153, mappale 290, superficie asservita mq. 288, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 642.240; partita 18977, foglio 153, mappale 403, superficie asservita mq. 34, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 75.820; partita 18977, foglio 153, mappale 407, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 178.400; partita 18977, foglio 153, mappale 289, superficie asservita mq. 70, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 156.100; partita 14780, foglio 153, mappale 291, superficie asservita mq. 16, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 35.680. Sommano: superficie asservita mq. 488, indennità d'asservimento L. 1.088.240. Indennità di occupazione L. 90.660. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.178.900;
6) ditta  15 - Calcagno Rosario, nato a Raddusa il 27 gennaio 1942, codice fiscale CLC RSR 42A27 H154P e Corallo Emanuela, nata a Raddusa l'11 maggio 1946, codice fiscale CRL MNL 46E51 H154P: partita 16774, foglio 153, mappale 222, superficie asservita mq. 385, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 858.550. Indennità di occupazione L. 71.550. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 930.100;
7) ditta  16e - Faraci Domenico Salvatore, nato a Catania il 26 maggio 1968, codice fiscale FRC DNC 68E26 C351T: foglio 103, mappale 387, superficie asservita mq. 400, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 264.000. Indennità di occupazione L. 22.000. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 286.000;
8) ditta  16g - Faraci Domenico Salvatore, nato a Catania il 26 maggio 1968, codice fiscale FCR DNC 68E26 C351T; Pappalardo Pasquale, nato a Paternò il 22 agosto 1949, codice fiscale PPP PQL 49M22 G371M; Motta Carmelo Pietro, nato a Paternò il 26 marzo 1925, codcie fiscale MTT CML 25C26 G371M; Motta Giuseppe, nato a Paternò l'8 novembre 1958, codice fiscale MTT GPP 58S08 G371R; Motta Salvatore, nato a Paternò il 18 gennaio 1953, codice fiscale MTT SVT 53A18 G371E: foglio 103, mappale 392, superficie asservita mq. 260, L./mq. 660, indennità d'asservimento L. 171.600. Indennità di occupazione L. 14.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 185.900;
9) ditta  17 - Accreditato Salvatore, nato a Militello Val diCatania il 9 aprile 1960, codice fiscale CCB SVT 60D09 F209G: partita 20211, foglio 107, mappale 6, superficie asservita mq. 96, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 214.080. Indennità di occupazione L. 17.820. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 231.900;
10) ditta  19-37/R - Campisi Salvatore, nato a Palagonia l'1 luglio 1940, codice fiscale CMP SVT 40L01 G253Z: partita 3371, foglio 155, mappale 2, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800; partita 3371, foglio 155, mappale 180, superficie asservita mq. 160, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 356.800. Sommano: superficie asservita mq. 220, indennità d'asservimento L. 490.600. Indennità di occupazione L. 40.850. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 531.450;
11) ditta  23 - Panassidi Francesca, nata a Paternò il 19 giugno 1923, codice fiscale PNS FNC 23H59 G371W: partita 12123, foglio 154, mappale 47, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 178.400. Indennità di occupazione L. 14,850. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 193.250;
12) ditta  30a - Cicirata Pietro, nato a Palagonia il 2 luglio 1933, codice fiscale CCT PTR 33L02 G253Z: partita 4021, foglio 153, mappale 127, superficie asservita mq. 188, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 419.240. Indennità di occupazione L. 34.960. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 454.200;
13) ditta  30c-111: Minio Giuseppe, nato a Cesarò il 19 marzo 1935, codice fiscale MNI GPP 35C19 C568X: partita 14291, foglio 153, mappale 97, superficie asservita mq. 45, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 100.350; foglio 153, mappale 326, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 26.760; foglio 153, mappale 345, superficie asservita mq. 310, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 691.300. Sommano: superficie asservita mq. 367, indennità d'asservimento L. 818.410. Indennità di occupazione L. 68.240. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 886.650;
14) ditta  32-41: Cicirata Sebastiano, nato a Lentini l'1 maggio 1928, codice fiscale CCR SST 28E01 E532H; Cicirata Francesco, nato a Palagonia il 16 marzo 1930, codice fiscale CCR FNC 30C16 G253P: partita 3862, foglio 153, mappale 130, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 13.380; partita 10269, foglio 153, mappale 100, superficie asservita mq. 46, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 102.580; partita 10270, foglio 153, mappale 101, superficie asservita mq. 12, L./mq. 100, indennità d'asservimento L. 1.200; foglio 153, mappale 128, superficie asservita mq. 200, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 446.000. Sommano: superficie asservita mq. 264, indennità d'asservimento L. 563.160. Indennità di occupazione L. 46.940. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 610.100;
15) ditta  34a - Laudani Salvatore, nato a Paternò il 20 aprile 1962, codice fiscale LND SVT 62D20 G371R: partita 22520, foglio 154, mappale 242, superficie asservita mq. 200, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 60.000; foglio 154, mappale 243, superficie asservita mq. 160, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 48.000; foglio 154, mappale 244, superficie asservita mq. 360, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 108.000; foglio 154, mappale 160, superficie asservita mq. 360, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 108.000. Sommano: superficie asservita mq. 1.080, indennità d'asservimento L. 324.000. Indennità di occupazione L. 27.000. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 351.000;
16) ditta  34c - Viscardo Antonino, nato a Paternò il 23 ottobre 1948, codice fiscale VSC NNN 48R23 G371D: partita 22519, foglio 154, mappale 241, superficie asservita mq. 280, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 84.000; partita 22519, foglio 154, mappale 240, superficie asservita mq. 276, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 82.800. Sommano: superficie asservita mq. 556, indennità d'asservimento L. 166.800. Indennità di occupazione L. 13.900. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 180.700;
17) ditta  39 - Coco Salvatre, nato a Palagonia il 3 febbraio 1924, codice fiscale CCO SVT 24B03 G253A: partita 3177, foglio 155, mappale 181, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.000. Indennità di occupazione L. 22.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 289.900;
18) ditta  43 - Coppola Francesco, nato a Paternò il 16 aprile 1926, codice fiscale CPP FNC 26D16 G371A: partita 8516, foglio 107, mappale 42, superficie asservita mq. 184, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 410.320. Indennità di occupazione L. 34.180. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 444.500;
19) ditta  44a-44c - Coppola Rosa, nata a Paternò il 31 ottobre 1947, codice fiscale CPP RSO 47R71 G371N: partita 16122, foglio 107, mappale 55, superficie asservita mq. 140, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 312.200; partita 16122, foglio 107, mappale 100 (ex 59/b), superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800. Sommano: superficie asservita mq. 200, indennità d'asservimento L. 446.000. Indennità di occupazione L. 37.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 483.150;
20) ditta  45 - Costa Grazia, nata a Paternò il 22 gennaio 1946, codice fiscale CST GRZ 46A62 G371T: partita 20434, foglio 154, mappale 252, superficie asservita mq. 6, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 5.160; foglio 154, mappale 254, superficie asservita mq. 6, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 5.160; foglio 154, mappale 246, superficie asservita mq. 18, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 15.480. Sommano: superficie asservita mq. 30, indennità d'asservimento L. 25.800. Indennità di occupazione L. 2.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 27.950;
21) ditta  46 - Costa Maria, nata a Piombino il 22 marzo 1944, codice fiscale CST MRA 44C62 G687C: partita 20435, foglio 154, mappale 255, superficie asservita mq. 6, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 5.160; foglio 154, mappale 222, superficie asservita mq. 12, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 10.320; foglio 154, mappale 245, superficie asservita mq. 12, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 10.320. Sommano: superficie asservita mq. 30, indennità d'asservimento L. 25.800. Indennità di occupazione L. 2.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 27.950;
22) ditta  49b - Crispi Alfio, nato a Biancavilla il 20 marzo 1930, codice fiscale CRS LFA 30C20 A841S: partita 12176, foglio 153, mappale 384, superficie asservita mq. 70, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 156.100. Indennità di occupazione L. 13.000. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 169.100
23) ditta  49c - Crispi Placidino, nato a Biancavilla il 9 gennaio 1959, codice fiscale CRS PCD 59A09 A841U: partita 16343, foglio 154, mappale 456 (der. 204), superficie asservita mq. 320, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 713.600. Indennità di occupazione L. 59.450. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 773.050;
24) ditta  63 - Elia Barbaro, nato a Paternò il 14 marzo 1930, codice fiscale LEI BBR 30C14 G371J: partita 18678, foglio 154, mappale 44, superficie asservita mq. 10, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 22.300; foglio 107, mappale 56, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800; foglio 154, mappale 48, superficie asservita mq. 115, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 256.450. Sommano: superficie asservita mq. 185, indennità d'asservimento L. 412.550. Indennità di occupazione L. 34.350. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 446.900;
25) ditta  75 - Scirè Calabrisotto Maria, nata a Militello Val diCatania il 29 ottobre 1951, codice fiscale SCR MRA 51R69 F209S: partita 3283, foglio 158, mappale 108, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600. Indennità di occupazione L. 22.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 289.900;
26) ditta  80c - Coco Salvatore, nato a Palagonia il 3 febbraio 1924, codice fiscale CCO SVT 24VB03 G253A e Catena Febronia, nata a Palagonia il 16 febbraio 1927, codice fiscale CTN FRN 27B56 G253V: foglio 153, mappale 416, superficie asservita mq. 250, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 557.500; foglio 153, mappale 417, superficie asservita mq. 566, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.262.180. Sommano: superficie asservita mq. 816, indennità d'asservimento L. 1.819.680. Indennità di occupazione L. 151.620. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.971.300;
27) ditta  82 - Giuffrida Rosa, nata a Catania il 4 marzo 1940, codice fiscale GFF RSO 40C44 C351N: partita 14506, foglio 153, mappale 86, superficie asservita mq. 565, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.256.950; foglio 153, mappale 302, superficie asservita mq. 190, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 423.700. Sommano: superficie asservita mq. 755, indennità d'asservimento L. 1.683.650. Indennità di occupazione L. 140.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.823.950;
28) ditta  83b - Zito Salvatore, nato a Paternò il 4 maggio 1970, codice fiscale ZTI SVT 70E04 G371H: partita 20756, foglio 108, mappale 15, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380; foglio 108, mappale 54, superficie asservita mq. 100, L./mq. 2,230, indennità d'asservimento L. 223.000; foglio 108, mappale 55, superficie asservita mq. 230, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 512.900; foglio 108, mappale 56, superficie asservita mq. 40, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 89.200; foglio 108, mappale 64, superficie asservita mq. 16, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 35.680. Sommano: superficie asservita mq. 392, indennità d'asservimento L. 874.160. Indennità di occupazione L. 72.840. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 947.000;
29) ditta  91 - La Mantia Salvatrice, nata a MilitelloVal diCatania il 27 agosto 1924, codice fiscale LMN SVT 24M67 F209I; Carrera Paola, nata a Militello Val diCatania il 9 aprile 1950, codice fiscale CRR PLA 50D49 F209V e Carrera Franco, nato a MilitelloVal diCatania il 26 settembre 1958, codice fiscale CRR FNC 58P26 F209Z: partita 14333, foglio 153, mappale 92, superficie asservita mq. 24, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 53.520; foglio 153, mappale 51, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800; foglio 153, mappale 57, superficie asservita mq. 420, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 936.600. Sommano: superficie asservita mq. 504, indennità d'asservimento L. 1.123.920. Indennità di occupazione L. 93.680. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.217.600;
30) ditta  96 - Vitale Francesco, nato a Ramacca il 24 novembre 1935, codice fiscale VTL FNC 35S24 H168X e Leonforte Filippa, nata a Ramacca il 24 giugno 1943, codice fiscale LNF FPP 43H64 H168Z: partita 13041, foglio 154, mappale 135, superficie asservita mq. 68, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 151.640; foglio 1354, mappale 136, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800; foglio 154, mappale 137, superficie asservita mq. 58, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 129.340. Sommano: superficie asservita mq. 186, indennità d'asservimento L. 414.780. Indennità di occupazione L. 34.570. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 449.350
31) ditta  98 - Pirracchio Gaetano, nato a Palagonia il 17 giugno 1942, codice fiscale PRR GTN 42H17 G253A; Lo Castro Maria, nata a Militello Val di Catania il 3 febbraio 1949, codice fiscale LCS MRA 49B43 F209U: partita 13426, foglio 158, mappale 110, superficie asservita mq. 105, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 234.150. Indennità di occupazione L. 19.500. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 253.650;
32) ditta  101b - Longo Giuseppe, nato a Ragalna il 23 maggio 1949, codice fiscale LNG GPP 49E23 M287E; Di Salvo Grazia, nata a Ragalna il 7 agosto 1958, codice fiscal DSL GRZ 58M47 M287O: partita 18808, foglio 153, mappale 404, superficie asservita mq. 250, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 557.500. Indennità di occupazione L. 46.500. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 604.000;
33) ditta  106 - Magrì Giuseppe, nato a Paternò il 6 gennaio 1949, codice fiscale MGR GPP 49A06 G371G e Panassidi Francesca, nata a Paternò il 19 giugno 1923, codice fiscale PNS FNC 23H59 G371W: partita 21868, foglio 154, mappale 52, superficie asservita mq. 182, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 405.860. Indennità di occupazione L. 33.840. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 439.700;
34) ditta  108 - Mantineo Salvatore, nato a S. Domenica Vittoria il 20 settembre 1931, codice fiscale MNT SVT 31P20 I184B e Landro Carmela, nata a S. Domenica diVittoria il 9 luglio 1929, codice fiscale LND CML 29L49 I184T: partita 17404, foglio 154, mappale 72, superficie asservita mq. 140, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 312.200. Indennità di occupazione L. 26.000. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 338.200;
35)  ditta  109 - Margarone Salvatore, nato a Palagonia il 5 ottobre 1938, codice fiscale MRG SVT 38R05 G253A e Mangiaratti Marianna, nata a Palagonia il 20 settembre 1940, codice fiscale MNG MNN 40P61 G253D: partita 17779, foglio 158, mappale 107, superficie asservita mq. 260, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 579.800; foglio 158, mappale 7, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600. Sommano: superficie asservita mq. 380, indennità d'asservimento L. 847.400. Indennità di occupazione L. 70.600. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 918.000;
36)  ditta  116 - Montana Carmela, nata a Palagonia il 22 gennaio 1935, codice fiscale MNT CML 35A02 G253T: partita 12345, foglio 153, mappale 45, superficie asservita mq. 320, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 713.600. Indennità di occupazione L. 59.450. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 773.050;
37)  ditta  130a - Nastasi Salvatore, nato a Catania il 23 novembre 1911, codice fiscale NST SVT 11S23 C351F: partita 10506, foglio 154, mappale 80, superficie asservita mq. 5, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 11.150; foglio 154, mappale 76, superficie asservita mq. 205, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 457.150; foglio 154, mappale 78, superficie asservita mq. 148, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 330.040. Sommano: superficie asservita mq. 358, indennità d'asservimento L. 798.340. Indennità di occupazione L. 66.560. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 864.900;
38) ditta  139a - Panebianco Giuseppa, nata a Catania il 9 settembre 1939, codice fiscale PNB GPP 39P49 C351U: partita 12596, foglio 154, mappale 499 (ex 102), superficie asservita mq. 220, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 490.600. Indennità di occupazione L. 40.900. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 531.500;
39) ditta  139c - Panebianco Candido, nato a Catania il 25 agosto 1943, codice fiscale PNB CDD 43M25 C351J: foglio 154, mappale 528 (ex 18), superficie asservita mq. 130, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 289.900; foglio 154, mappale 534 (ex 215), superficie asservita mq. 280, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 624.400. Sommano: superficie asservita mq. 410, indennità d'asservimento L. 914.300. Indennità di occupazione L. 76.200. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 990.500;
40) ditta  148 - Pappalardo Mario, nato a Saronno il 20 marzo 1967, codice fiscale PPP MRA 67C20 I441O: partita 9029, foglio 154, mappale 236, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600; foglio 154, mappale 232, superficie asservita mq. 150, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 334.500. Sommano: superficie asservita mq. 270, indennità d'asservimento L. 602.100. Indennità di occupazione L. 50.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 652.250;
41) ditta  150 - Pellegrino Antonino, nato a San Pietro Clarenza il 27 luglio 1933, codice fiscale PLL NNN 33L27 I098E: partita 8519, foglio 107, mappale 34, superficie asservita mq. 180, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 401.400. Indennità di occupazione L. 33.450. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 434.850;
42) ditta  158 - Reina Alfia, nata a S. Gregorio l'11 novembre 1946, codice fiscale RNA LFA 46S51 H940P: partita 12179, foglio 153, mappale 221, superficie asservita mq. 240, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 535.200. Indennità di occupazione L. 44.600. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 579.800;
43) ditta  163 - Russo Carmelo, nato a Biancavilla il 17 maggio 1925, codice fiscale RSS CML 25E17 A841Z e Russo Alfredo, nato a Biancavilla il 27 luglio 1956, codice fiscale RSS LRD 56L27 A841V: partita 22098, foglio 153, mappale 194, superficie asservita mq. 190, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 423.700. Indennità di occupazione L. 35.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 459.000;
44) ditta  164a - Sambataro Giovanni, nato a Paternò il 24 agosto 1954, codice fiscale SMB GNN 54M24 G371Z: partita 19598, foglio 153, mappale 408, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600. Indennità di occupazione L. 22.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 289.900;
45) ditta  165a - Savia Antonino, nato a Ramacca il 6 settembre 1939, codice fiscale SVA NN 39H06 H168Q: partita 18535, foglio 153, mappale 257, superficie asservita mq. 790, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.761.700. Indennità di occupazione L. 146.800. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.908.500;
46) ditta  164b - Sambataro Salvatore, nato a Paternò il 26 settembre 1958, codice fiscale SMB SVT 58P26 G371C: partita 19598, foglio 153, mappale 415, superficie asservita mq. 116, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 258.680; partita 153, foglio 153, mappale 193, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800. Sommano: superficie asservita mq. 176, indennità d'asservimento L. 392.480. Indennità di occupazione L. 32.720. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 425.200;
47) ditta  165b - Cardillo Mario, nato a Piazza Armerina il 5 marzo 1937; codice fiscale CRD MRA 37C05 G580F e Belluardo Maria, nata a Ramacca il 6 gennaio 1946, codice fiscale BLL MRA 46A46 H168Y: foglio 153, mappale 385, superficie asservita mq. 190, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 163.400. Indennità di occupazione L. 13.600. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 177.000;
48) ditta  167 - Carrera Francesco, nato a Militello Val di Catania il 29 agosto 1948, codice fiscale CRR FNC 48P29 F209Q e Carrera Paola, nata a Militello Val diCatania il 26 febbraio 1939, codice fiscale CRR PLA 39B66 F209N: partita 14341, foglio 153, mappale 85, superficie asservita mq. 28, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 62.440; foglio 153, mappale 25, superficie asservita mq. 38, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 84.740. Sommano: superficie asservita mq. 66, indennità d'asservimento L. 147.180. Indennità di occupazione L. 12.270. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 159.450;
49) ditta  185 - Spitaleri Domenico, nato a Paternò il 4 settembre 1940, codice fiscale SPT DNC 40P04 G371D: foglio 154, mappale 275 (ex 62/c), superficie asservita mq. 1.140, L./mq. 860, indennità d'asservimento L. 980.400. Indennità di occupazione L. 81.700. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.062.100;
50) ditta  186a-d - Sarpietro Consolazione, nata a Paternò il 9 novembre 1946, codice fiscale SRP CSL 46S49 G371Z: partita 16893, foglio 107, mappale 43, superficie asservita mq. 1.100, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 2.453.000; foglio 154, mappale 1, superficie asservita mq. 112, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 33.600; foglio 107, mappale 41, superficie asservita mq. 188, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 419.240. Sommano: superficie asservita mq. 1.400, indennità d'asservimento L. 2.905.840. Indennità di occupazione L. 242.160. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 3.148.000;
51) ditta  186b - Sarpietro Maria, nata a Paternò il 10 dicembre 1934, codice fiscale SRP MRA 34T50 G371Z: partita 17020, foglio 154, mappale 213, superficie asservita mq. 116, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 258.680; foglio 107, mappale 2, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 133.800; foglio 107, mappale 91, superficie asservita mq. 116, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 258.680; foglio 107, mappale 102, superficie asservita mq. 180, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 401.400. Sommano: superficie asservita mq. 472, indennità d'asservimento L. 1.052.560. Indennità di occupazione L. 87.740. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.140.300;
52) ditta  186c - Sarpietro Concetta, nata a Paternò il 6 giugno 1943, codice fiscale SRP CCT 43H46 G371W: partita 17013, foglio 107, mappale 83, superficie asservita mq. 500, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.115.000; foglio 107, mappale 104, superficie asservita mq. 100, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 223.000; foglio 107, mappale 105, superficie asservita mq. 116, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 258.680. Sommano: superficie asservita mq. 716, indennità d'asservimento L. 1.596.680. Indennità di occupazione L. 133.070. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.729.750;
53) ditta  190a - Pergolizzi Loredana, nata a Paternò il 4 agosto 1961, codice fiscale PRG LDN 61M44 G371D: partita 11230, foglio 107, mappale 94, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600. Indennità di occupazione L. 22.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 289.900;
54) ditta  190b - Torrisi Rosa, nata a Paternò l'8 settembre 1932, codice fiscale TRR RSO 32P48 G371H: partita 1230, foglio 107, mappale 92, superficie asservita mq. 115, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 256.450. Indennità di occupazione L. 21.300. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 277.750;
55) ditta  190c - Coppola Rosa, nata a Paternò il 31 ottobre 1947, codice fiscale CPP RSO 47R71 G371N: partita 16122, foglio 107, mappale 14, superficie asservita mq. 40, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 89.200. Indennità di occupazione L. 7.450. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 96.650;
56) ditta  191 - Tramontana Ghislaine, nata a Casablanca-Marocco il 14 giugno 1954, codice fiscale TRM GSL 54H54 Z330G; Tramontana Patrizia Graziella Maria, nata a Casablanca-Marocco il 30 marzo 1959, codice fiscale TRM PRZ 59E70 Z330Q; Pollina Addario Angela, nata a Scordia il 25 maggio 1929, codic efiscale PLL NGL 29E65 I548N: partita 12683, foglio 154, mappale 124, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 267.600; partita 12684, foglio 154, mappale 125, superficie asservita mq. 10, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 22.300. Sommano: superficie asservita mq. 130, indennità d'asservimento L. 289.900. Indennità di occupazione L. 24.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 314.050;
57) ditta  192a - Tosto Caterina, nata a Misterbianco il 24 agosto 1935, codice fiscale TST CRN 35M64 F250A: foglio 158, mappale 296, superficie asservita mq. 136, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 303.280; foglio 158, mappale 291, superficie asservita mq. 340, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 102.000. Sommano: superficie asservita mq. 476, indennità d'asservimento L. 405.280. Indennità di occupazione L. 33.770. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 439.050;
58) ditta  192b - Tosto Gaetana, nata a Misterbianco il 23 aprile 1924, codice fiscale TST GTN 24D63 F250U: foglio 158, mappale 297, superficie asservita mq. 156, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 347.880; foglio 158, mappale 292, superficie asservita mq. 236, L./mq. 300, indennità d'asservimento L. 70.800. Sommano: superficie asservita mq. 392, indennità d'asservimento L. 418.680. Indennità di occupazione L. 34.870. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 453.550;
59) ditta  198-199 - Zito Natale, nato a Paternò il 25 settembre 1935, codice fiscale ZTI NTL 35P25 G371T: partita 12178, foglio 153, mappale 231, superficie asservita mq. 450, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 1.003.500; foglio 153, mappale 227, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380; foglio 153, mappale 228, superficie asservita mq. 6, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 13.380. Sommano: superficie asservita mq. 462, indennità d'asservimento L. 1.030.260. Indennità di occupazione L. 85.840. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 1.116.100
60) ditta  200 - Garofalo Sebastiano, nato a Paternò l'8 settembre 1960, codice fiscale GRF SST 60P08 G371V: partita 20322, foglio 153, mappale 259, superficie asservita mq. 270, L./mq. 2.230, indennità d'asservimento L. 602.100. Indennità di occupazione L. 50.150. Totale indennità liquidata il 17 luglio 1998 L. 652.250.
I diritti nascenti dalla costituzione della servitù sono i seguenti:
a)  dare il passaggio al personale addetto alla vigilanza e manutenzione delle condotte;
b)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga ml. 2, senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo, a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture;
c)  limitare le arature alla profondità massima di cm. 30 e le coltivazioni arboree almeno a ml. 1,50 dall'asse delle condotte.
(99.13.640)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione Mariano Strano di Giarre ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 12 marzo 1999, n. 5574, annotato dalla Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali il 17 marzo 1999 al n. 777, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Mariano Strano, con sede a Giarre, ed è stato approvato il relativo statuto.
(99.13.649)
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POP 1994/99 - II fase. Progetti inammissibili.
Elenco dei progetti ritenuti inammissibili ai sensi della circolare assessoriale 10 giugno 1997, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 settembre 1997.
Progetti inammissibili


  COMUNE PROGETTO IMPORTO NOTE 
Naro (AG)  Complesso palazzo municipale 8.800.000.000 Restauro locali municipio, progetto in riesame dalla Soprintendenza di Agrigento 
Casteltermini (AG)  Restauro chiesa di S. Francesco 1.677.000.000 Non ammissibile per mancanza di documentazione entro i termini (nota Soprintendenza di Agrigento 1974/98) 
Naro (AG)  Restauro chiesa di S. Nicolò 735.000.000 Non ammissibile per mancanza di documentazione entro i termini (nota Soprintendenza di Agrigento 1974/98) 
Menfi (AG)  Restauro palazzo Pignatelli 3.500.000.000 Non ammissibile per mancanza di documentazione entro i termini (nota Soprintendenza di Agrigento 1974/98) 
Favara (AG)  Restauro della chiesa Madre 5.068.121.000 Non ammissibile per mancanza di documentazione entro i termini (nota Soprintendenza di Agrigento 1974/98) 
Caltanissetta  Completamento museo archeologico 6.800.000.000 Tipologia non ammissibile 
Caltanissetta  Lavori di completamento museo della Zolfara 7.491.000.000 Non di competenza di questo Assessorato - immobile 
Mazzarino (CL)  Restauro ex collegio Gesuiti 2.461.500.000 Destinazione d'uso non coerente 
Vari comuni (CL)  Opere impianti antincendio chiese varie 1.450.000.000 Tipologia non ammissibile 
Vari comuni (CL)  Opere impianti parafulmine chiese varie 1.745.000.000 Tipologia non ammissibile 
Mussomeli (CL)  Scavi zona archeologica contrada Grotte 150.000.000 Tipologia non ammissibile 
Niscemi (CL)  Scavi zona archeologica contrada Petrusa 100.000.000 Tipologia non ammissibile 
Gela (CL)  Scavo archeologico area urbana 300.000.000 Tipologia non ammissibile 
Catania  Ex fonderia Finocchiaro 4.875.745.560 Legge n. 1497/39 
Catania  Ex esercizio Sangiorgi 900.000.000 Nessun riscontro circa problemi vincoli 
Militello Val di Catania (CT)  Ex chiesa S. Domenico - III stralcio 1.725.000.000 Il 2° stralcio non è stato finanziato 
Caltagirone (CT)  Teatro Politeama 9.940.000.000 Parere CTAR pervenuto fuori termine 
Catania  S. Maria di Gesù 2.700.000.000 Incompletezza nella documentazione 
Catania  Seminario Chierici 5.170.616.449 Parere CRBCA richiesta approfondimenti 
Piazza Armerina (EN)  Area circostante Castello 4.780.408.000 Parere negativo CRBCA del 25 luglio 1998 
Lipari (ME)  Chiesa Anime Sante Purgatorio - Progetto non pervenuto 
Alì (ME)  Restauro chiesa e monastero S. M. Angeli 7.604.000.000 Espropri superiori al 10%: 1.783 milioni 
Scaletta Zanclea (ME)  Recupero del castello Rufo Ruffo 696.240.000 Studio di fattibilità: rilevamenti verifiche statiche, sistema multimediale 
Savoca (ME)  Restauro chiesa S. Michele - Progetto non pervenuto 
Messina  Restauro chiesa M. SS. Assunta - Progetto non pervenuto 
Novara di Sicilia (ME)  Restauro chiesa S. Antonio - Progetto non pervenuto 
S. Piero Patti (ME)  Torre ex Castello - Progetto non pervenuto 
Novara di Sicilia (ME)  Orfanotrofio Antoniano femminile 1.500.000.000 Non coerente con il POP: opere di demolizione e ricostruzione - locali orfanotrofi 
S. Lucia del Mela (ME)  Chiesa S. Michele Arcangelo - Progetto non pervenuto 
Taormina (ME)  Monte Tauro 4.300.000.000 Progetto incompleto 
Palermo  Restauro palazzo Galletti 8.500.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero ex convento S. Biagio 5.000.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Restauro palazzo Miano 2.200.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero palazzo Fiumetorto 5.000.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero palazzo Gulì 4.000.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero palazzo Monterosato 7.576.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero palazzo Burgio 7.700.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero convento S. Basilio 5.000.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Recupero ex convento S. Francesco Assisi 5.000.000.000 Sprovvisto di parere tecnico 
Piana degli Albanesi (PA)  Restauro museo S. Nicolò 4.811.000.000 Sprovvisto di parere tecnico 
Polizzi Generosa (PA)  Auditorium S. Francesco 900.000.000 Non istruito per mancanza elaborati 
Carini (PA)  Lavori edificio padre Kolbe 1.002.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Marineo (PA)  Lavori facciata collegio Di Maria 600.000.000 Inammissibile per destinazione di uso 
Palermo  Restauro chiesa S. Maria Assunta 452.700.000 Secondo il CRBCA edificio senza valenza storico-artistica 
Castronovo di Sicilia (PA)  Recupero chiesa Madre 883.000.000 Non istruito per mancanza di elaborati - parere negativo PAU e CRBCA 
Petralia Soprana (PA)  Restauro chiesa S. Antonio 933.225.000 Non istruito - declaratoria Soprintendenza di Palermo ai sensi dell'art. 52, P.D. n. 2537 
Petralia Soprana (PA)  Restauro chiesa SS. Trinità Fasanò 2.613.000.000 Non istruito - declaratoria Soprintendenza di Palermo ai sensi dell'art. 52, P.D. n. 2537 
Petralia Soprana (PA)  Restauro convento S. Maria di Gesù 1.849.047.892 Non istruito - declaratoria Soprintendenza di Palermo ai sensi dell'art. 52, P.D. n. 2537 
Petralia Soprana (PA)  Restauro chiesa S. Giovanni Battista 1.480.000.000 Non istruito - declaratoria Soprintendenza di Palermo ai sensi dell'art. 52, P.D. n. 2537 
Alimena (PA)  Restauro chiesa Calvario 775.000.000 Non istruito - declaratoria Soprintendenza di Palermo ai sensi dell'art. 52, P.D. n. 2537 
Bompietro (PA)  Restauro chiesa Madre 1.240.000.000 Progetto ritirato dall'ente 
Comiso (RG)  Restauro chiesa S. Maria delle Stelle 6.550.000.000 Parere negativo CRBCA del 10 marzo 1998 
Giarratana (RG)  Restauro chiesa Madre SS. Annunziata 2.950.000.000 Parere negativo CRBCA del 10 marzo 1998 
Ragusa  Ex ufficio d'igiene 3.600.000.000 Parere negativo CRBCA del 10 marzo 1998 
Chiaramonte Gulfi (RG)  Santuario Maria SS. Gulfi Eremo 1.650.000.000 Non coerente con la scheda POP 1994/99 - Centro accoglienza 
Chiaramonte Gulfi (RG)  Area archeologica contrada Scornavacche 650.000.000 Progetto a firma ing. - N.O. ai sensi della legge n. 1497/39 
Augusta (SR)  Restauro castello Svevo 59.967.600.000 Sprovvisto di parere tecnico 
Palazzo Acreide (SR)  Area castello 4.566.392.800 Sprovvisto vincolo n. 1089/39 
Noto (SR)  Restauro chiesa convento S. Maria Scala 4.998.000.000 Inserito in altro programma di finanziamento 
Avola (SR)  Restauro palazzo Modica 4.000.000.000 Parere negativo CEBCA 
Buccheri (SR)  Edifici centro storico 1.126.000.000 Parere negativo CRBCA 
Canicattini Bagni (SR)  Restauro palazzo Messina Carpinteri 1.200.000.000 Parere negativo CRBCA 
Siracusa  Restauro oratorio chiesa S. Lucia alla Badia 846.941.136 Rinviato dal CRBCA per relazione negativa della Soprintendenza 
Marsala (TP)  Recupero area Madonna Grotta 4.000.000.000 Parere CRBCA - progetto rinviato 
Marsala (TP)  Chiesa S. Matteo 1.057.000.000 CRBCA ha restituito il progetto per carenze progettuali 
Marsala (TP)  Chiesa Madre 880.000.000 CRBCA ha restituito il progetto per carenze progettuali 
Calatafimi (TP)  Museo del Territorio - II stralcio compl. 2.010.503.739 Ancora in corso di approv. al comune 
Partanna (TP)  Area archoelogica contrada Stretto 2.225.835.310 Legge n. 431/85 
Erice (TP)  Chiesa S. Cataldo 1.716.000.000 Incompletezza degli elaborati progettuali 
Erice (TP)  Chiesa S. Francesco Assisi 1.718.800.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Francesco Paola 1.262.000.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Giovanni 13.650.000.000 Idem 
Erice (TP)  Complesso S. Giuliano 5.308.800.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Isidoro 363.579.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Martino 5.044.700.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Orsola 1.928.184.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Teresa 2.264.252.000 Idem 
Erice (TP)  Chiesa S. Alberto e SS. Salvatore 10.217.600.000 Idem 

(99.13.624)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti scioglimenti di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2677/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa I Maggio, con sede in Isnello, costituita in data 15 maggio 1965, è sciolta.
(99.13.619)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2678/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa Itticazzurra, con sede in Siracusa, costituita in data 2 febbraio 1984, è sciolta.
(99.13.619)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2680/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa Gioele, con sede in Linguaglossa, costituita in data 4 gennaio 1990, è sciolta.
(99.13.619)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2681/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa C.I.S.A.V., con sede in Palagonia, costituita in data 10 agosto 1990, è sciolta.
(99.13.619)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2682/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa Autotrasporti S. G. La Rena, con sede in Catania, costituita in data 27 novembre 1984, è sciolta.
(99.13.619)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2684/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa Excalibur, con sede in Siracusa, costituita in data 4 giugno 1992, è sciolta.
(99.13.619)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2685/I/V del 19 novembre 1998 la cooperativa Spazio Giovane Usticese, con sede in Ustica, costituita in data 29 gennaio 1988, è sciolta.
(99.13.619)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.
Con decreto n. 425/I/V dell'11 marzo 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione straordinaria della cooperativa edilizia Casa Dolce Casa, con sede in Catania, è affidata, per un periodo di mesi due dalla data di notifica del decreto medesimo, al dott. Renato Penna, nato in Catania il 13 novembre 1958 ed ivi residente in via dello Stadio n. 75.
(99.13.655)


Con decreto n. 452/I/V del 18 marzo 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione commissariale della cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, già avviata con decreto n. 1468 del 19 giugno 1997 in testa al sig. Placido Matasso, nato in Castel di Lucio il 24 luglio 1945 e residente in Messina, via Osservatorio n. 7 viene prorogata con incarico al predetto professionista fino al 30 giugno 1999.
(99.13.656)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Formazione di nuovi elenchi degli esperti tra i quali scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti o aziende da loro controllati o vigilati.
La legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 ha stabilito la formazione di elenchi di esperti tra i quali scegliere, mediante sorteggio pubblico, i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dalla Regione siciliana, dagli enti locali siciliani e dagli enti o aziende da loro, rispettivamente, controllati o vigilati (escluse le Aziende UU.SS.LL.).
In esecuzione della superiore disposizione legislativa sono stati predisposti, con decreto assessoriale del 31 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, elenchi di esperti tutt'ora validi.
I predetti elenchi, ai sensi dell'art. 1 del D.P.Reg. n. 807 del 13 settembre 1993, devono essere rinnovati ogni triennio successivo all'entrata in vigore della citata legge regionale n. 12/91.
Poiché tale termine è già scaduto è necessario procedere alla formazione di nuovi elenchi per essere utilizzati in sostituzione dei precedenti di cui al citato decreto del 31 gennaio 1992.
Anche i nuovi elenchi saranno regionali e provinciali in relazione all'ambito operativo dell'ente interessato e saranno, altresì, distinti per tipologie professionali.
Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, i dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, in possesso di diploma di laurea o di scuola media di secondo grado o titolo di studio equipollente - purché conseguito attraverso il superamento di un corso di studi avente durata quinquennale -, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado.
Si fa presente che i funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.
Così pure i consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.
Per la formazione dei nuovi elenchi si terrà conto delle istanze pervenute entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, così come stabilito nell'art. 1 del citato D.P.R. n. 807/93.
Le istanze, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, vanno redatte, sotto pena di nullità, in conformità agli schemi predisposti da questo Assessorato.
Le istanze saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite, a mezzo raccomandata, entro il termine sopra indicato. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le istanze potranno essere presentate anche direttamente presso questo Assessorato entro il termine sopra specificato.
L'Assessorato riceve il pubblico nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Allegato
FAC-SIMILE DELL'ISTANZA
(redatta in conformità alle disposizioni della legge sul bollo)

OGGETTO:  Istanza di iscrizione negli elenchi di esperti per la nomina, mediante sorteggio pubblico, a componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.
All'on.le Assessore regionale per gli enti locali
Via Trinacria
PALERMO
......l...... sottoscritt......    
nat...... a  il residente via chiede l'iscrizione negli elenchi di esperti di cui all'oggetto secondo la propria professionalità. 
L'iscrizione è richiesta per gli elenchi   (1). 

A tal fine sottoscrive la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che segue e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione intervenuta.
  , lì  

Firma

 
 
   


1)  Indicare: "regionali" e/o "relativi alle provincie di   ", a seconda degli elenchi cui si è interessati. 

In calce alla superiore istanza far seguire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE
sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di esperti

......l...... sottoscritt......    
nat...... a  il domiciliat...... a (prov.)  
via   n. C.A.P.  
tel.   dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: 
-  di possedere il seguente titolo di studio:  
-  di essere   (1); 
-  di essere in servizio presso    
  (indicare l'ente o l'ufficio) 
con la qualifica di   dal (2); 
-  di essere stat...... in servizio presso   con la qualifica di ....................................... dal (3);     
-  di insegnare   presso 
  (indicare la materia) 
  (4); 
  (indicare l'istituto) 
-  di essere liber...... professionista iscritt...... all'albo professionale dell'ordine dei    
dal   (5); 
- di possedere la seguente abilitazione professionale   (6); 
- di svolgere la propria attività nel campo dell'informatica in centri elaborazione dati con compiti di   (7); 
-  di   (8) addett...... ad ufficio, o organo che svolge funzioni di controllo sugli atti dell'ente locale (2); 

- per le finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, di non avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, né di avere procedimenti penali in corso;
-  di non versare nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
  , lì  
 
 

Firma (9)
NOTE ESPLICATIVE

(1)  Specificare secondo i casi:
-  dipendente pubblico in servizio;
-  dipendente pubblico in quiescenza;
-  magistrato in quiescenza;
-  docente di una Università dello Stato;
-  docente di scuola media dello Stato di 1° e 2° grado;
-  libero professionista.
(2)  Per i soli dipendenti pubblici in servizio.
(3)  Per i soli dipendenti pubblici in quiescenza.
(4)  Per i soli docenti delle università e delle scuole medie.
(5)  Per i soli liberi professionisti.
(6)  Dato eventuale da indicare se posseduto o da cassare se non posseduto.
(7)  Dato eventuale da indicare se posseduto o da cassare se non posseduto.
(8)  Indicare secondo i casi "essere" o "non essere";
(9)  La firma deve essere autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26, 4° comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da: un notaio, o un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, oppure dallo stesso funzionario competente a ricevere l'istanza.
Avvertenza
Per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
(99.17.774)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti reti fognanti.

Con decreto n. 95/7 del 9 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Misterbianco (CT), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ad effettuare lo scarico delle acque reflue della pubblica fognatura del centro urbano nel collettore intercomunale avente recapito finale nell'impianto di depurazione intercomunale sito in territorio dello stesso comune di Misterbianco.
(99.13.630)


Con decreto n. 96/7 del 9 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Ragalna (CT), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura del centro urbano nel collettore intercomunale avente recapito finale nell'impianto di depurazione del comune di Paternò.
(99.13.631)


Con decreto n. 97/7 del 9 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Itala (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ad effettuare lo scarico delle acque reflue della pubblica fognatura comunale nell'impianto di depurazione consortile previsto in contrada Siisina del comune di Scaletta Zanclea.
(99.13.632)


Con decreto n. 98/7 del 9 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Aci Bonaccorsi (CT), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ad effettuare lo scarico delle acque reflue della pubblica fognatura comunale nel collettore intercomunale avente recapito finale nell'impianto di depurazione intercomunale sito nel comune di Acireale.
(99.13.633)
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Autorizzazione alla ditta Docente Giuseppe, con sede in Gela, per la gestione di un centro di rottamazione.
Con decreto n. 105/18 del 18 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato la ditta Docente Giuseppe, con sede legale a Gela nella via Martoglio n. 8, alla gestione di un centro di rottamazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo di anni cinque a partire dalla data dello stesso decreto.
(99.13.634)
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POP 1994/99 - Misura 4.1. Risanamento delle acque - Riapertura dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento.
In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 36, 2° comma, della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 (finanziaria regionale) e con riferimento alla circolare relativa alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento della Misura 4.1. del POP 1994/99, approvata con decreto del 22 marzo 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 16 aprile 1999, pag. 33, possono essere presentate istanze di finanziamento relative anche a progetti esecutivi approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/93.
In relazione ai tempi ristretti disponibili, resta ferma la scadenza per la presentazione delle istanze prevista dalla circolare citata.
(99.18.867)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. 341.
Disposizioni sull'integrazione sociale - Istituzione del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Art. 40, legge n. 40/98.
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Agli Assessorati regionali - Uffici di Gabinetto
Alle Province regionali dell'Isola
Ai Comuni dell'Isola
Alle Istituzioni scolastiche
Alle Associazioni e organizzazioni di volontariato
Alle Associazioni di stranieri
Alle Organizzazioni operanti stabilmente in favore degli stranieri
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana 

Ai Prefetti dell'Isola
Con D.P.C.M. del 28 febbraio 1998, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla ripartizione, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, della quota spettante alla Regione Sicilia del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 1998, per la somma di L. 3.094.017.000.
Con successivo decreto n. 2/99/XIII del 14 gennaio 1999, l'Assessore regionale per il lavoro ha provveduto ad integrare la quota suddetta con la somma di L. 600.000.000.
A seguito delle conferenze di servizio tenutesi presso il Commissario dello Stato, presenti i Prefetti dell'Isola e l'Assessore regionale per il lavoro, è emerso che la limitatezza dei fondi disponibili impone criteri di selezione in base ai quali le somme in questione possono essere erogate alle province più interessate al fenomeno immigratorio per la forte incidenza degli arrivi o per la maggiore presenza di immigrati stanziati sul territorio.
Nel corso dei predetti incontri è emerso pure l'orientamento, ai fini di una proficua utilizzazione delle risorse, di finanziarie iniziative già esistenti o di immediata realizzazione.
Considerato che, d'intesa con i prefetti, si è già provveduto a ripartire la somma di L. 1.000.000.000 destinata dal Ministero degli interni ai centri di prima accoglienza (art. 40, decreto legislativo n. 268/98) si rende necessario predisporre il programma di intervento per le iniziative previste dalle disposizioni dell'art. 42 del già citato decreto legislativo (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
In particolare, nelle more della pubblicazione del regolamento statale di attuazione si rende necessario acquisire un "parco-progetti" aventi per oggetto le iniziative di cui agli artt. 38 (Istruzione degli stranieri. Istruzione interculturale), 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) e 42 (Misure di integrazione sociale).
Si invitano, pertanto, gli enti interessati (legittimati ai sensi del citato decreto legislativo n. 268/98: Amministrazioni regionali, Province regionali, comuni, anche in collaborazione con le Associazioni di stranieri e con organizzazioni stabilmente operanti in loro favore - nonché in collaborazione con le autorità e gli enti pubblici e privati del paese d'origine - le associazioni e le organizzazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche), a predisporre, ognuno per la tipologia di intervento di competenza, uno schema progettuale, accompagnato da dettagliata relazione sull'intervento e preventivo di spesa.
Tale documentazione dovrà essere inoltrata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, gruppo XIII Em-Im. per il tramite delle prefetture competenti per territorio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
  L'Assessore: PAPANIA 

(99.16.750)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
ERRATA CORRIGE


CIRCOLARE 26 marzo 1999, n. 5.
Modalità applicative della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1, comma 14 - Interventi a favore delle imprese siciliane.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 16 aprile 1999, al ventesimo rigo del testo riprodotto nella prima colonna di pag. 43, anziché: «...T.U. sulle norme bancarie il cui decreto...», leggasi: «...T.U. sulle norme bancarie di cui al decreto...».
(99.15.712)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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