REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 APRILE 1999 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1 marzo 1999.
Istituzione presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dell'ufficio delle relazioni con il pubblico  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 4 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.


DECRETO 17 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.


DECRETO 18 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.


DECRETO 22 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 15 marzo 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore.  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 10 dicembre 1998.
Approvazione delle linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico  pag.

DECRETO 9 marzo 1999.
Modifica del decreto 12 ottobre 1998, concernente incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997  pag. 11 


DECRETO 23 marzo 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso le Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania e n. 4 di Enna, valide per l'anno 1999  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 1 marzo 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Ficarazzi  pag. 32 


DECRETO 22 marzo 1999.
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla Misura 4.1 del POP Sicilia 1994/99  pag. 33 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte Costituzionale:
SENTENZA 12-23 marzo 1999, n. 88  pag. 35 

Presidenza:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino  pag. 36 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Civico di Palermo  pag. 36 
Modifica dell'art. 3 del D.P.Reg. 9 febbraio 1963, n. 3, relativo alla composizione del comitato per la gestione del fondo di rotazione dell'E.R.A.S. oggi E.S.A  pag. 36 
Sostituzione di componenti del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 37 
Recepimento di accordo decentrato relativo al plus-orario e all'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro nella Segreteria generale  pag. 37 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del consiglio di direzione della Direzione foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste  pag. 37 
Rettifica del decreto 23 ottobre 1998, concernente costituzione del consiglio di direzione della Direzione foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.   pag. 37 
Riforma del decreto 29 gennaio 1986, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Modica e Scicli  pag. 37 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo SS. Immacolata di Belpasso, società cooperativa a r.l., con sede in Belpasso  pag. 37 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di Calatafimi S.p.A., con sede in Calatafimi  pag. 37 
Scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo della Banca di credito cooperativa di Pachino, società cooperativa a r.l., con sede in Pachino, e sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria  pag. 37 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di componenti della Commissione regionale per la cooperazione  pag. 38 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori di somma urgenza nel comune di S. Cono  pag. 38 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per le prove di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Catania  pag. 38 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione al sindaco del comune di Alcamo per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 38 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 38 
Revoca alla ditta U-GRI di Grillo Ciro e C. s.n.c., con sede in Palermo, delle autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali ed ospedalieri  pag. 38 
Nulla osta al comune di Serradifalco per la realizzazione di un progetto relativo a lavori stradali  pag. 39 
Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Ragusa per la realizzazione di un progetto nel comune di Acate  pag. 39 
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Maria Elena, adottato dal consiglio comunale di S. Giovanni Gemini con deliberazione n. 40 del 23 giugno 1998  pag. 39 
Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Resuttano  pag. 39 
Nulla osta alla ditta Cantina sociale UVAM, con sede legale in Marsala, per lavori di ammodernamento e ristrut- turazione di uno stabilimento di trasformazione delle uve.   pag. 39 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Solarino  pag. 39 

STATUTI

Statuto del comune di Petralia Soprana - Modifiche.   pag. 39 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. 1.
Parere tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con riferimento all'art. 19 della legge regionale n. 21/85 e all'art. 6 della legge regionale n. 80/77 - Direttive  pag. 40 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 26 marzo 1999, n. 5.
Modalità applicative della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1, comma 14 - Interventi a favore delle imprese librarie siciliane  pag. 42 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 18 febbraio 1999, n. prot. 1183.
Nuova normativa per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita  pag. 43 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 23 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 27 ottobre 1998 e della successiva nota di variazione presentata il 24 dicembre 1998;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista l'ordinanza del 12 gennaio 1999, n. 2914 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;
Vista la nota n. 940 del 23 febbraio 1999, con cui il Presidente della regione, quale Commissario delegato alla realizzazione delle azioni e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari, chiede l'istituzione nel bilancio della Regione, per l'esercizio 1999 di apposito capitolo con una dotazione finanziaria di lire 1.500 milioni, così come previsto dall'art. 4 della suddetta ordinanza;
Vista la proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze allegata al presente decreto;
Visto l'elenco n. 2 annesso alla tabella B relativa allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 (esercizio provvisorio);
Considerato che il cap. 21253 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;
Visto, in particolare, l'art. 9, 2° comma, della citata legge n. 468/78;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, la cui gestione provvisoria è autorizzata con legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  10640 Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari. 
11148208160504031  + + 1.500.000.000 Ord. Min. n. 2914/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21253 Fondo di riserva per le spese impreviste     - 1.500.000.000 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1999.
Palermo, 23 febbraio 1999.
  CAPODICASA 
  PIRO 


Note:  I codici hanno, nell'ordine, il seguente significato: genere e titolarità funzioni, economico (titolo, categoria, voce economica), aggregato economico, funzionale (sezione, settore), riferimento bilancio pluriennale, natura fondi, riferimento capitoli entrata.
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 178.
(99.11.554)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1 marzo 1999.
Istituzione presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dell'ufficio per le relazioni con il pubblico.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 30 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, che prevede l'istituzione a cura delle Amministrazioni regionali di uffici per le relazioni con il pubblico;
Vista la nota n. 194/99 del 26 gennaio 1999, con la quale il Presidente della Regione ha richiamato il disposto della suddetta normativa;
Visto il D.P. n. 72/SG del 23 luglio 1991, con il quale è stato approvato l'organigramma della Direzione regionale interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura;
Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione presso questo Assessorato dell'ufficio per le relazioni con il pubblico;

Decreta:


Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 2

L'ufficio di cui all'art. 1 deve provvedere:
-  a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10/1991;
-  all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti;
-  alla ricerca e all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Art. 3

Il coordinamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è affidato al dirigente coordinatore del gruppo di lavoro I - Organizzazione e metodo della Direzione regionale interventi strutturali in agricoltura.

Art. 4

Il gruppo di lavoro II - Organizzazione amministrativa e funzionale della Direzione regionale interventi strutturali in agricoltura - provvederà a dotare l'ufficio per le relazioni con il pubblico di locali e attrezzature idonei secondo le richieste del gruppo di lavoro I O.M.

Art. 5

Con successivo ordine di servizio si provvederà a dotare di personale adeguato l'ufficio con il presente decreto istituito e a regolamentarne il funzionamento.

Art. 6

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.11.524)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 4 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che autorizza, fino al 31 marzo 1999, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 17 marzo 1998, relativa ad assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazioni con la quale il CIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 54.311 milioni per l'anno 1998, di lire 53.794 milioni nell'anno 1999, di lire 72.224 milioni nell'anno 2000 e di lire 80.571 milioni nell'anno 2001 e successivi;
Vista la delibera n. 409 del 6 novembre 1998, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, di intestare l'attuazione di tutti gli interventi alla Direzione regionale per i rapporti extraregionali in sostituzione degli Assessorati competenti;
Vista la nota prot. n. 5270 del 10 dicembre 1998, con la quale la Presidenza, Direzione regionale per i rapporti extraregionali, chiede di volere provvedere all'istituzione di un apposito capitolo di spesa per l'iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio 1998, della somma accreditata dal CIPE, quale prima anticipazione delle risorse assegnate per le finalità della citata delibera del 18 dicembre 1996;
Considerato che nel c/c n. 526/22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata, in data 23 luglio 1998 la somma di lire 54.311 milioni;
Considerato, altresì, che la somma di lire 54.311 milioni alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 ha contribuito alla determinazione dell'avanzo finanziario dei fondi dello Stato;
Visto l'articolo 8, primo comma, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.     - 54.311.000.000 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50473 Finanziamento degli interventi in favore delle aree depresse (Interventi dello Stato) 
2.12.3.2310.15.06.06.052      + 54.311.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 1999.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 66.
(99.11.553)
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DECRETO 17 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, recante norme per gli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il D.D. dell'8 maggio 1998, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto a corrispondere, a favore della ditta S.I.R. s.r.l., la somma di lire 78.226.815 quale contributo per il periodo 1 febbraio 1994 - 31 dicembre 1994;
Considerato che l'importo di lire 78.226.815 è stato accreditato in data 21 ottobre 1998 sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria dello Stato e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni, al fine di consentire la finalità del già citato art. 5, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 


AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti as-  
segnazioni dello Stato ad altri enti (Interventi dello Stato)      - 78.226.815  

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 3 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  33037 Contributi alle imprese per la stipula di contratti di solidarietà (Interventi dello Stato) 
11162208070504022      + 78.226.815 L. n.236/93, art. 5 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 17 febbraio 1999.
  PIRO 

Note:  I codici hanno, nell'ordine, il seguente significato: genere e titolarità funzioni, economico (titolo, categoria, voce economica), aggregato economico, funzionale (sezione, settore), riferimento bilancio pluriennale, natura fondi, riferimento capitoli entrata.
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 222.
(99.11.555)
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DECRETO 18 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che autorizza fino al 31 marzo 1999 il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il decreto legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito in legge 5 novembre 1996, n. 578, recante: «Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996»;
Visto l'art. 1, comma 2, lett. B), del citato decreto legge che stanzia la somma di lire 147 miliardi per la realizzazione di programmi interregionali proposti dal Ministero per le risorse agricole ed approvati dal CIPE;
Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996, con la quale viene approvata la ripartizione della somma di lire 147 miliardi stanziati con decreto legge n. 386/96 per l'attuazione della prima annualità dei programmi interregionali in agricoltura, con una imputazione di lire 24 miliardi per il programma agricoltura e qualità;
Vista la delibera CIPE del 26 giugno 1997, con la quale viene approvato il riparto di lire 147 miliardi per l'attuazione della seconda annualità dei programmi interregionali in agricoltura con un finanziamento di lire 38 miliardi per il programma agricoltura e qualità, approvato dal Comitato permanente delle politiche agricole nella seduta del 22 maggio 1997;
Considerato che il programma prevede l'attuazione della Misura 2 "Controllo dell'impiego dei fitofarmaci in agricoltura" e che la realizzazione della stessa è stata affidata all'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;
Visto il programma presentato dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma approvato dal Comitato di progetto il 19 dicembre 1997;
Visto il decreto n. 56556 del 21 dicembre 1997, con il quale il Ministero per le politiche agricole assegna all'Istituto di patologia vegetale di Roma, per l'attuazione del su menzionato programma, la somma di lire 6 miliardi;
Vista la nota n. 3597 del 16 settembre 1998, con la quale l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale ha comunicato la messa a disposizione della somma di lire 471.600.000 per l'attuazione, in ambito territoriale, della Misura: Controllo dell'impiego dei fitofarmaci in agricoltura, del programma agricoltura e qualità;
Vista la nota prot. n. 12509 del 28 dicembre 1998, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di permettere il trasferimento ed il successivo utilizzo dei predetti fondi, chiede l'istituzione di appositi capitoli di bilancio onde consentire l'avvio delle attività di competenza dei Servizi di sviluppo;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 


TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali
RUBRICA 2 -  TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RIMBORSO DEI CREDITI
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione e modifica denominazione)
  4827 Assegnazioni dello Stato per il controllo dell'impiego dei fitofarmaci in agricoltura 
1123203.14.042      + 471.600.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  55755 Contributi per il controllo dell'impiego dei fitofarmaci in agricoltura (Interventi dello Stato). 
21242310100308082      + 471.600.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 18 febbraio 1999.
  PIRO 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 180.
(99.11.552)
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DDECRETO 22 febbraio 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante, tra l'altro, disposizioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extracomunitari;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e norma sulle condizioni dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
Visto il decreto del 28 settembre 1998, con il quale il Presidente del Consiglio ha provveduto a ripartire, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, parte dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie;
Vista la nota n. DAS/I/6600 del 24 novembre 1998 della Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali che comunica l'erogazione, a valere sui fondi ripartiti con il citato D.P.C.M. del 28 settembre 1998, in favore della Regione Sicilia della quota di lire 1.000 miliardi destinati per far fronte alle esigenze di prima accoglienza a causa di rilevanti flussi di stranieri immigrati;
Vista la nota n. DAS/I/6458 del 16 novembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali che comunica l'erogazione, a valere sui fondi ripartiti con il citato D.P.C.M. del 28 settembre 1998, della quota di lire 3.094.017.000 destinata a favore della Regione siciliana;
Vista la nota n. 63 del 15 gennaio 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di lire 1.000.000.000 per la realizzazione di centri di prima accoglienza a favore di immigrati extracomunitari e lire 3.094.017.000 per gli interventi relativi alle politiche migratorie;
Vista la nota della Ragioneria centrale n. 250065 del 18 gennaio 1999, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n. 63 del 15 gennaio 1998;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 23 dicembre 1998 lire 1.000.000.000 e in data 28 dicembre 1998 lire 3.094.017.000;
Considerato, altresì, che le predette somme alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 hanno costituito maggiori accertamenti di entrata e di conseguenza contribuito alla determinazione dell'avanzo finanziario 1998;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi statali sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte  
corrente, eliminati, ecc.      - 4.094.017.000  

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 3 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  32953 Finanziamenti per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extracomunitari (Interventi dello Stato) 
11148208070504032      + 1.000.000.000  

(Nuova istituzione)
  32954 Finanziamenti per gli interventi relativi alle politiche migratorie (Interventi dello Stato) 
11148208070504032      + 3.094.017.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 1999.
  PIRO 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 208.
(99.11.556)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 15 marzo 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria, effettuata nei giorni 11 e 14 del mese di dicembre 1998 dalla Lega regionale cooperative e mutue nei confronti della C.S.C. - Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa, dal quale si rileva che la crisi finanziaria in cui versa il sodalizio è scaturita dalla risoluzione di contratti da parte dei committenti (CAEC e CONCOOP), da una serie di iniziative pregiudizievoli messe in campo da alcuni creditori e dal mancato ripianamento delle notevoli perdite maturate nel corso degli anni;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2435, concordando con la proposta del relatore, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata, ai sensi dell'art. 2544 c.c.;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla Lega regionale delle cooperative e mutue per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota pro. P. 99/101 del 3 marzo 1999, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 c.c.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa, costituita l'1 ottobre 1971 con atto omologato dal tribunale di Ragusa con decreto del 5 novembre 1971, iscritta al n. 675 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Di Martino Giuseppe, nato a Ragusa l'8 dicembre 1954 ed ivi residente nella piazza Ancione n. 2, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 1999.
  BATTAGLIA 

(99.12.604)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 dicembre 1998.
Approvazione delle linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto l'art. 3, comma 10, del citato decreto legislativo che detta i criteri per la definizione dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero diurno a scopo diagnostico;
Vista la nota che il Ministero della sanità ha inviato alle Regioni inadempimenti, pervenuta a questo Assessorato in data 11 novembre 1998, con la quale si diffidano le stesse a definire, entro trenta giorni dalla data di ricezione, i criteri secondo i quali i direttori delle Aziende sanitarie dovranno determinare il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 124/98 e l'erogazione delle prestazioni medesime;
Vista la nota prot. n. 4N40/3562 del 20 novembre 1998, con la quale è stato trasmesso alla Presidenza della Regione, per il successivo inoltro alla VI Commissione legislativa dell'ARS per il relativo parere, lo schema di provvedimento relativo alle «Linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico»;
Considerato che a tutt'oggi la competente Commissione legislativa dell'ARS non ha ancora fatto pervenire il proprio parere in merito alle linee guida sopra citate e che il termine perentorio di trenta giorni concessi dal Ministero della sanità andrà a scadere il giorno 11 dicembre 1998;
Ritenuto, comunque, di dover esercitare i poteri conferiti alle Regioni, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 124/98 e al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 11 del medesimo articolo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono confermate, sono approvate le allegate linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1998.
  SANZARELLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 1.

Allegato
LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI RICOVERO DIURNO A SCOPO DIAGNOSTICO

Il decreto legislativo n. 124/98 all'art. 3, comma 10, stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle Aziende sanitarie determinano il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale nonché di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e l'erogazione delle stesse, e al successivo comma 12 pone a carico delle Regioni l'adozione di appositi programmi che, ispirandosi ai principi e criteri stabiliti dalla medesima norma, consentano il rispetto delle tempestività di erogazione delle prestazioni specialistiche.
Si ritiene pertanto di dover intervenire emanando un'apposita disciplina in ordine all'individuazione degli strumenti idonei ad avviare un processo finalizzato alla regolamentazione del settore nell'ambito delle strutture pubbliche, al fine di assicurare l'effettiva accessibilità alle prestazioni, sia con interventi di razionalizzazione della domanda, che con interventi tesi a controllare ed aumentare il tempo di utilizzazione delle apparecchiature e delle strutture, anche tramite forme di effettiva corresponsabilizzazione dei sanitari sia dipendenti che convenzionati.
La finalità del provvedimento è quella di intervenire sul tema specifico dell'assistenza specialistica ambulatoriale sia ospedaliera che territoriale, al fine di facilitare i percorsi assistenziali e di razionalizzare l'attività in un contesto idoneo a rispettare il principio di equità dell'accesso e di uniformità dei tempi di attesa in ambito aziendale.
Si forniscono, quindi, le seguenti linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale ospedaliera e territoriale.
Aree di attività interessate sono:
1)  assistenza specialistica ambulatoriale rivolta a pazienti esterni erogata presso strutture ospedaliere o territoriali, come consulenza specialistica al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta o come diagnosi e trattamento di problemi clinici anche complessi, per i quali comunque non è necessario il ricovero ospedaliero sia ordinario che di day hospital.
In quest'ambito di attività va ricompresa anche la chirurgia ambulatoriale, per interventi chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive;
2)  attività ambulatoriale di pre e post-ricovero, anche se, in quanto funzionale alla degenza, va ricompresa nella tariffa DRG del ricovero corrispondente ed è pertanto assimilata all'attività svolta per pazienti ricoverati. In particolare ci si riferisce:
-  all'attività ambulatoriale di pre-ospedalizzazione, svolta di norma all'interno delle strutture ospedaliere, finalizzata alla predisposizione di un successivo ricovero ospedaliero programmato;
-  all'attività ambulatoriale di post-ricovero, attività diagnostica e terapeutica erogata dall'ospedale in forma ambulatoriale, finalizzata al completamento dell'iter diagnostico e terapeutico iniziato in degenza, in conformità a quanto indicato nella lettera di dimissione, con riduzione della durata di degenza stessa;
3)  attività erogata in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici.
Criteri per la gestione delle liste d'attesa
I tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni sono direttamente correlati alle priorità delle stesse, individuate sulla scorta della gravità delle condizioni cliniche del paziente e dell'appropriatezza delle indicazioni alla prestazione medesima.
Pertanto, con riferimento ai superiori criteri, si prevedono:
-  livello 1: prestazioni urgenti da effettuarsi possibilmente nell'arco della giornata o in un periodo immediatamente successivo;
-  livello 2: prestazioni urgenti differibili da effettuarsi entro 7 giorni;
-  livello 3: prestazioni programmabili, per le quali il tempo massimo sarà determinato dai direttori generali sulla base delle potenzialità delle strutture aziendali e dei piani preventivi annuali, raggruppando le prestazioni specialistiche in 4 tipologie: visite specialistiche, prestazioni di laboratorio, prestazioni di diagnostica strumentale e prestazioni terapeutiche. Pur trattandosi di prestazioni che non rivestono carattere d'urgenza, la loro tempestiva effettuazione è requisito importante per assicurare la qualità e l'efficacia del processo assistenziale. Il tempo massimo di attesa per l'esecuzione di tali prestazioni non può, comunque, superare i 60 giorni.
Per quanto disciplinato, è necessario dare comunicazione formale al cittadino, al momento in cui effettua la richiesta di prestazione, del tempo massimo definito dall'azienda per la prestazione stessa.
In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di attesa l'azienda sanitaria è tenuta ad esplicitare le motivazioni e a garantire in ogni caso la prestazione presso altra azienda nell'ambito del territorio di riferimento o attraverso il ricorso all'attività professionale intramoenia.
In quest'ultimo caso è a carico dell'azienda stessa il costo della prestazione così resa, ad eccezione della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, se dovuta, nella misura prevista dalle tariffe vigenti.
Di contro il cittadino è tenuto al pagamento della quota di partecipazione alla spesa della prestazione prenotata, quando non preannunci l'impossibilità di fruire delle prestazioni medesime.
Modello organizzativo
Da un punto di vista organizzativo il sistema dell'assistenza ambulatoriale dovrà, in ogni caso, trovare un punto di coordinamento e di unitarietà a garanzia di una migliore accessibilità per il cittadino e di un più razionale uso delle risorse.
A questo scopo occorre creare una interfaccia tra il sistema delle prenotazioni e il sistema erogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, così come è necessario identificare per ogni struttura erogante un punto unico di accoglienza, preferibilmente afferente alla direzione di distretto e/o alla direzione sanitaria ospedaliera.
Le esigenze espresse potranno essere soddisfatte attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa che ha il compito di:
-  raccordare le esigenze tecnico amministrative proprie del sistema delle prenotazioni con quelle gestionali e sanitarie proprie del momento dell'erogazione delle prestazioni;
-  coordinare le iniziative necessarie al superamento della moltiplicazione degli accessi, tra ambulatori della stessa struttura;
-  orientare l'attività degli ambulatori sulla base delle richieste emerse dal sistema delle prenotazioni;
-  organizzare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali in coerenza con le priorità individuate nella programmazione aziendale;
-  assicurare presso altre aziende la prestazione non resa nei tempi stabiliti.
L'espletamento delle funzioni sopra indicate comporta lo svolgimento delle attività di:
1)  coordinamento organizzativo delle attività dei diversi ambulatori e del personale nonché della tenuta della documentazione e dei dati riguardanti l'attività ambulatoriale;
2)  programmazione degli accessi sulla base:
a)  degli elementi forniti dal sistema di prenotazione;
b)  dei criteri considerati per la formulazione delle liste d'attesa;
3)  comunicazione al sistema delle prenotazioni della disponibilità degli ambulatori sia per le richieste urgenti che per l'attività programmata;
4)  raccordo con centri di prenotazioni di altre aziende.
Registro delle prenotazioni
Il registro delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali previsto dall'art. 3 della legge 724/94 costituisce per i direttori generali lo strumento di vigilanza e controllo più efficace per la corretta applicazione della norma di cui al decreto legislativo n. 124/98.
Si coglie l'occasione per precisare le caratteristiche principali che deve possedere un registro di prenotazioni sia per le prestazioni ambulatoriali che di ricovero ospedaliero, al fine di rendere omogenea tale applicazione sul territorio regionale.
Tale registro è un documento formale di tipo cartaceo o informatizzato che contiene:
-  data di richiesta della prenotazione da parte del cittadino;
-  cognome e nome;
-  indirizzo e recapito telefonico;
-  tipo di prestazione richiesta, classificata secondo il nomenclatore tariffario regionale;
-  medico proponente;
-  data prevista per l'effettuazione della prestazione;
-  classificazione delle prestazioni sulla base dei criteri di priorità espressi in precedenza.
Il direttore sanitario dell'azienda è responsabile della definizione delle procedure relative alla registrazione delle prenotazioni, dell'esplicitazione dei criteri clinici che identificano le priorità per l'accesso alle prestazioni, vigila sulla corretta tenuta del registro stesso.
Disciplina del rispetto della tempestività dell'erogazione delle prestazioni
Da realizzarsi mediante l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
A1  Interventi di razionalizzazione della domanda
a)  stima della domanda nel bacino di utenza di riferimento;
b)  coinvolgimento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta anche mediante l'attivazione delle procedure di rispetto dei livelli di spesa programmati, dell'appropriatezza delle prestazioni richieste ed evitando l'inappropriata ripetizione di prestazioni ravvicinate;
A2  Interventi di razionalizzazione dell'offerta
a)  aumento dei tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature;
b)  attivazione, ove possibile, di almeno due turni diurni con uno standard di almeno 36 ore settimanali;
c)  articolazione degli orari di presenza degli specialisti (dipendenti e convenzionati ambulatoriali) in turni che garantiscano, per le prestazioni correlate, la possibilità di eseguire prestazioni in successione immediata evitando la necessità di ripetuti accessi da parte dell'assistito;
d)  promozione, da parte dei direttori generali, di appositi accordi tendenti ad incentivare la produttività dei presidi ambulatoriali e delle dotazioni strumentali attraverso:
1)  attivazione di forme di remunerazione legate al risultato, previste dai contratti di lavoro del personale dipendente o convenzionato;
2)  adozione di progetti incentivanti.
(99.11.558)
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DECRETO 9 marzo 1999.
Modifica del decreto 12 ottobre 1998, concernente incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 26568 del 12 ottobre 1998, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 7 novembre 1998 l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende UU.SS.LL. della Sicilia relativamente al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997;
Vista la nota n. 1453 del 20 gennaio 1999, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato e pubblicato con il decreto sopracitato, che è da annullare la carenza a 12 ore nel presidio di continuità assistenziale diCastelmola, e che il posto vacante di Malvagna è a 12 ore e non a 24 ore;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione delle rettifiche conseguenti alle suddette segnalazioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 26568 del 12 ottobre 1998, l'elenco degli incarichi di continuità assistenziale di pertinenza dell'Azienda U.S.L. n.5 di Messina, attribuibili per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997 è modificato come segue:
-  è annullato il posto vacante a 12 ore di Castelmola;
-  il posto vacante di Malvagna è a 12 ore e non a 24 ore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 1999.
  SANZARELLO 

(99.13.625)
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DECRETO 23 marzo 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso le Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania e n. 4 di Enna, valide per l'anno 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto assessoriale n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima Azienda unità sanitaria locale e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Considerato che i comitati zonali n. 3 di Catania e n. 4 di Enna hanno predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso le rispettive Aziende unità sanitarie locali per l'anno 1999;
Preso atto che con delibere n. 125 del 3 febbraio 1999 e n. 523 dell'8 marzo 1999 i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania e n. 4 di Enna hanno approvato le suddette graduatorie;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto delle graduatorie provinciali dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso le Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania e n. 4 di Enna, valide per l'anno 1999, predisposte dai rispettivi comitati consultivi zonali ed approvate dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania con delibera n. 125 del 3 febbraio 1999 e dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna con delibera n. 523 dell'8 marzo 1999.

Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

Le graduatorie sopracitate saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 marzo 1999.
  SANZARELLO 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(99.13.647)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 1 marzo 1999.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Ficarazzi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista l'istanza del comune di Ficarazzi prot. n. 5976 del 5 luglio 1996, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione di un progetto di demolizione immobili di largo Torre civ. n. 10 e 11 e di via L. Sturzo n. 75, 77, 79 con sistemazione dell'area della demolizione e di quella circostante, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81;
Vista la deliberazione consiliare n. 149 del 22 ottobre 1997, con la quale il comune di Ficarazzi ha approvato il suddetto progetto;
Rilevato che in atto il comune di Ficarazzi risulta sprovvisto di strumento urbanistico;
Visti gli elaborati tecnici riguardanti le opere in argomento;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione dell'atto deliberativo n. 149/97 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito di detta pubblicazione non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, giusta attestazione da parte del segretario comunale prot. n. 3332 del 7 maggio 1998;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 2955 del 26 maggio 1997, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 44 del 5 novembre 1998, che così recita:
«...Omissis...
Premesso:
In atto il comune di Ficarazzi è sprovvisto di piano regolatore generale in quanto l'ultima stesura di piano è stata restituita con voto negativo del C.R.U. del 17 novembre 1994, voto n. 131.
Il comune di Ficarazzi, con deliberazione consiliare n. 149 del 22 ottobre 1997, ha approvato il progetto di demolizione di alcuni immobili siti in largo Torre civ. 10 e 11 e via L. Sturzo civ. 75, 77, 79, prevedendo inoltre la sistemazione dell'area di sedime degli immobili da demolire e dell'area circostante.
Il progetto approvato consiste nella demolizione di quattro piccoli vetusti fabbricati disabitati da anni in pessime condizioni statiche, per lo più in stato di abbandono.
Detti fabbricati in atto sono di nocumento al decoro ed all'igiene dell'intera area e, a tal proposito, si sono registrate diverse lamentele degli abitanti della zona.
Gli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di che trattasi sono i seguenti:
1)  rendere più agevole e sicuro il transito lungo la via L. Sturzo eliminando la strozzatura determinata dall'esistenza dei fabbricati oggetto di demolizione;
2)  sistemare le aree di sedime e circostanti realizzando un nuovo allineamento stradale, nuovi marciapiedi. L'area sarà munita di illuminazione pubblica e di rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Ciò premesso, dall'esame degli atti costituenti la richiesta di autorizzazione si evince la loro completezza e regolarità.
La pratica è munita del parere favorevole del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, rilevato il carattere di pubblica utilità dell'intervento proposto, questo Consiglio per quanto sopra premesso e rilevato è del parere di concedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81 al comune di Ficarazzi per la realizzazione del progetto descritto in premessa.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, è autorizzato ai soli fini urbanistici, il progetto descritto in narrativa, approvato dal comune di Ficarazzi con deliberazione consiliare n. 149 del 22 ottobre 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione consiliare n. 149 del 22 ottobre 1997;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, prot. n. 2955 del 26 maggio 1997;
3)  relazione tecnica;
4)  relazione geologica;
5)  stralcio catastale 1:2.000;
6)  planimetria di progetto 1:200.

Art. 3

Il comune di Ficarazzi è onerato di procedere a tutti quanti gli atti necessari alla posta in esecuzione del progetto, ivi compresa la notifica del presente decreto alla ditta interessata all'espropriazione degli immobili relativi e delle aree circostanti.

Art. 4

I lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini prescritti dalle vigenti norme in materia.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Ficarazzi per l'esecuzione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 1 marzo 1999.
  LO GIUDICE 

(99.11.532)
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DECRETO 22 marzo 1999.
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla Misura 4.1 del POP Sicilia 1994/99.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il decreto n. 464/5 del 18 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 30 agosto 1997, con le rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 settembre 1997, con il quale è stata approvata la circolare attuativa della Misura 4.1 (risanamento delle acque) del Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99;
Vista la circolare attuativa della Misura 4.1 - risanamento delle acque  -  fase 2, del Programma operativo plurifondo, approvata con il suddetto decreto n. 464/5 del 18 luglio 1997;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(1998) 4095 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il nuovo piano di finanziamento delle misure del POP Sicilia 94/99, il quale prevede, per la Misura 4.1 in questione, una dotazione finanziaria di 158,333 MECU pari a lire 306,575 miliardi, con un incremento di 33,333 MECU pari a circa lire 69 miliardi rispetto alla precedente dotazione finanziaria di cui alla decisione della stessa Commissione n. C(95) 2194 del 28 settembre 1995, pari a lire 237,500 miliardi;
Vista la nota dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato prot. n. 2939 del 16 dicembre 1998, con la quale, nelle more del perfezionamento di una proposta di finanziamento relativa all'istruttoria della fase 2 attivata con la citata circolare approvata con decreto n. 464/5 del 18 luglio 1997, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla Misura 4.1 del POP Sicilia 1994/99 fase 2;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 2 luglio 1997, con la quale è stata approvata la semplificazione delle procedure di selezione e finanziamento dei progetti nell'ambito delle misure del FESR e del POP Sicilia 1994/99;
Visto lo schema di circolare per la suddetta riapertura dei termini, trasmesso con nota n. 23860 del 31 dicembre 1998 alla Presidenza della Regione D.R.E. per il successivo inoltro, così come previsto dalla citata delibera di Giunta regionale n. 268, al gruppo interassessoriale e al Comitato di sorveglianza del POP 1994/99, e, per opportuna conoscenza, alla Commissione permanente dell'ARS per l'esame delle questioni attinenti agli interventi della Comunità europea;
Vista la nota prot. n. 289 dell'11 febbraio 1999, con la quale la Presidenza della Regione, gruppo CEE, comunica che la Commissione interassessoriale per i progetti FESR, istituita con D.P.Reg. n. 425 del 18 dicembre 1997, ha approvato lo schema di circolare sulla Misura 4.1 di che trattasi suggerendo di ridurre il termine di presentazione delle istanze da 45 a 30 giorni, in relazione all'urgenza di avviare le procedure di selezione dei progetti al fine di rispettare le scadenze comunitarie;
Vista la nota prot. n. 492 Gr. X/VI CEE del 4 marzo 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione della programmazione - ha comunicato che il Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 febbraio 1999, in merito alla proposta di riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di cui allo schema di circolare, ha espresso il parere che la valutazione sull'opportunità di tale atto, tenuto conto dei termini stabiliti dalla Comunità, è intestata unicamente alla Regione e non riguarda lo stesso Comitato, e che, pertanto, la relativa procedura scritta è stata ritirata;
Considerato che lo schema di circolare prevede la presentazione di istanze di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione oltre che sui residui delle precedenti fasi;
Considerato che l'integrazione della dotazione finanziaria della misura approvata dalla Commissione europea deve essere resa disponibile nel bilancio della Regione siciliana;
Ritenuto di dover modificare lo schema di circolare in relazione ai ridotti margini di tempo disponibili riducendo da 45 a 30 giorni il termine entro cui presentare le istanze, riducendo da 2 mesi a 30 giorni il termine per la presentazione del progetto esecutivo nei casi di inclusione in programma di progetti di massima;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto schema di circolare nelle more dell'iscrizione in bilancio della integrazione della dotazione finanziaria suddetta, al fine di poter avviare le procedure per l'acquisizione e la selezione dei progetti in tempo utile rispetto al termine del 31 dicembre 1999 imposto dalla Commissione europea per la stipula degli atti giuridicamente vincolanti relativi alle opere da finanziare;

Decreta:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' approvata la circolare per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla Misura 4.1 del POP Sicilia 1994/99, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

Art. 3

E' fatto obbligo agli enti in indirizzo della circolare predetta di attenersi alle disposizioni impartite con la stessa.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 22 marzo 1999.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 marzo 1999.
Reg. n. 1,Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 23.

Allegati
Circolare POP 94/99, Misura 4.1, fase 2 estensione.
Agli enti pubblici della Sicilia titolari di opere depurative e fognarie
Alla Presidenza della Regione
Alla Commissione permanente dell'Assemblea regionale per l'esame delle questioni attinenti agli interventi della Comunità europea
Alla Commissione ambiente dell'Assemblea regionale
Alla Corte dei conti, sezione di controllo atti della Regione siciliana
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente, gli enti pubblici in indirizzo possono presentare istanza di finanziamento a valere sulle ulteriori risorse finanziarie della Misura 4.1 del POP 94/99, che saranno disponibili in forza della rimodulazione del POP approvata dalla Commissione europea con decisione n. C(1998) 4095 del 22 dicembre 1998.
Le istanze che perverranno in Assessorato successivamente al suddetto termine non saranno considerate ammissibili.
Tali risorse sono quantificabili in circa lire 69 miliardi, oltre i residui dei precedenti programmi di spesa.
Restano confermati i contenuti della circolare attuativa della fase 2 approvata con decreto 18 luglio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 30 agosto 1997, pagg. 21, 28, con rettifiche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 settembre 1997, pagg. 78, 79), alla quale si dovrà in particolare fare riferimento per le tipologie di intervento ammissibili (punto 2), per le modalità di presentazione delle istanze da parte di codesti enti (punto 3), per i requisiti di ammissibilità (punto 4), per i criteri di priorità (punti 5 e 6), per i criteri di selezione degli interventi (punto 7) e per la scheda tecnica allegata alla stessa.
Per l'istanza di finanziamento dovrà essere compilato lo schema allegato alla presente e dovrà, inoltre, essere allegata tutta la documentazione precisata al punto 3.2 e successivi della citata circolare approvata con decreto 18 luglio 1997.
Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla citata circolare devono essere posseduti entro il suddetto termine di 30 giorni di presentazione delle istanze.
In relazione all'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 10, 2° comma, della legge regionale n. 5/98, che ha esteso all'anno 1998 le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale 25/93 e s.m.i., che consentiva l'inserimento in programmi regionali di finanziamento anche dei progetti approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima della legge regionale n. 10/93, a modifica di quanto previsto nella precedente circolare sono considerati ammissibili soltanto i progetti esecutivi o di massima approvati in linea tecnica successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/93.
In relazione ai termini imposti dagli artt. 7 e 8 della decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 2194 del 28 settembre 1995 di approvazione del POP Sicilia 94/99, rispettivamente per la stipula degli atti giuridicamente vincolanti (31 dicembre 1999) e per l'ammissibilità delle spese (31 dicembre 2001), a modifica di quanto previsto al punto 4.8 della citata circolare e alla sezione 4 della scheda tecnica allegata alla stessa, la durata dei lavori prevista nei progetti esecutivi o di massima di cui si chiede il finanziamento non deve essere superiore a mesi 22 e, nei casi di progetti di massima, il termine previsto per la presentazione a questo Assessorato del progetto esecutivo approvato non deve essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale inclusione nel programma di finanziamento.
In caso di finanziamento, l'appalto delle opere deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 1999 pena la perdita del finanziamento stesso.
Gli enti che hanno già presentato istanza di finanziamento sulla base della citata circolare approvata con decreto del 18 luglio 1997, nella eventualità in cui intendano riproporre lo stesso intervento, dovranno ripresentare istanza allegando tutta la documentazione di cui al punto 3.2 della citata circolare approvata con decreto 18 luglio 1997, potendo fare riferimento per quanto riguarda gli elaborati progettuali a quelli già trasmessi, purché corredati delle attestazioni previste dal punto 3.2.3. della stessa circolare.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

SCHEMA DI ISTANZA DI FINANZIAMENTO

All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
PALERMO
OGGETTO: Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99 - Misura 4.1. - Fase 2 - Estensione - Istanza di finanziamento.
Il sottoscritto   nella qualità di legale rappresentante dell'ente  


Chiede

il finanziamento di L.   a valere sulle disponibilità di cui al programma in oggetto, per la realizzazione del progetto     dell'importo di L.
A tale scopo dichiara che il progetto di cui si richiede il finanziamento, possiede tutti i requisiti di ammissibilità di cui al punto 4 della circolare assessoriale approvata con decreto n. 464/5 del 18 luglio 1997, così come modificata dalla circolare approvata con decreto n. ................... del  
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di impegnare l'Amministrazione ad accettare tutte le condizioni citate o richiamate nella circolare assessoriale n. 464/5 del 18 luglio 1997, così come modificata dalla circolare approvata con decreto n. ................... del   , che graveranno sulla eventuale concessione del finanziamento. 

In particolare, il sottoscritto, in caso di finanziamento, si impegna ad appaltare i lavori entro il 31 dicembre 1999 e ad effettuare la consegna dei lavori senza indugio e comunque in tempo utile per poter effettuare tutti i pagamenti attinenti al progetto entro il 31 dicembre 2001.
Si allega la seguente documentazione:
   

(Elencare tutta la documentazione prevista al punto 3.2. della circolare, approvata con decreto 18 luglio 1997, nonché tutta la documentazione, le dichiarazioni e gli elaborati previsti nella scheda tecnica).
Il legale rappresentante dell'ente

 
 

(timbro e firma leggibile)

(99.15.726)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12-23 marzo 1999, n. 88.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Renato Granata, presidente;
-  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge della Regione Sicilia approvata il 28 luglio 1997, recante «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttiva e di sanità. Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 5 agosto 1997, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto in fatto

1.  -  Con ricorso notificato il 5 agosto 1997, e depositato il successivo 13 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie».
La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 12 dello Statuto per la Regione siciliana, poiché attribuisce all'Assessore regionale per il lavoro il compito di stabilire la disciplina di attuazione della legge, che invece, ai sensi dell'art. 12, dovrebbe essere deliberata con proprio regolamento dal Governo regionale.
Il successivo art. 22 contrasterebbe poi con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, nonché con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, stabilendo, al primo comma, che gli uffici giudiziari e delle prefetture dell'isola possono «presentare progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85», dispone in materia di organizzazione degli uffici statali. Il vizio di costituzionalità riguarderebbe anche il secondo comma, che specifica, il contenuto dei progetti di cui le amministrazioni statali indicate potrebbero avvalersi, nonché il terzo comma, il quale, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, destina risorse regionali all'espletamento di funzioni statali.
L'art. 23 della legge regionale in esame, prevedendo che «i progetti di lavori socialmente utili possono essere rivolti a supporto delle attività istituzionali degli enti attuatori», contrasta in primo luogo, secondo il Commissario dello Stato, con l'art. 17, lett. f) dello Statuto speciale. La disposizione, infatti, violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale stabilito, in materia, tanto dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), quanto dall'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), secondo cui il ricorso ai lavori socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al «raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario degli enti attuatori per ben individuati ambiti di intervento», con esclusione invece di obiettivi connessi ai fini istituzionali degli enti predetti. Per gli stessi motivi, inoltre, l'istituto previsto dalla disposizione in oggetto, in quanto del tutto «antinomico nei confronti del processo... di riforma della burocrazia», si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ma anche con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l'utilizzazione nella pubblica amministrazione di personale di cui non si siano preventivamente valutati i prescritti requisiti attitudinali.
Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale in oggetto contrastano con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 14, lett. f) dello Statuto speciale, poiché prevedono lo svolgimento di «funzioni istituzionali degli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di strutture private e del relativo personale mediante un sistema di convenzioni», e quindi consentono alla pubblica Amministrazione regionale di avvalersi «di personale di cui preventivamente non sia stata valutata con criteri di imparzialità, l'idoneità e la professionalità». Ad avviso del Commissario dello Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia l'art. 81 della Costituzione, per l'omessa indicazione delle risorse finanziarie con cui far fronte all'impegno derivante dalle convenzioni, sia l'art. 136, per la sostanziale elusione della sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 1995, n. 407, avente ad oggetto una disciplina regionale di segno analogo.
2.  -  La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.
3.  -  Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 agosto 1997 - omettendone gli artt. 19, comma 2, 22 23 e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
In una memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato, in considerazione della predetta promulgazione parziale, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie», per violazione degli artt. 12, 14 e 17, lett. f) dello Statuto speciale, e degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 della Costituzione.
Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del giudizio, come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1997 è stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario ed istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge in esame, è preclusa la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (da ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998). Pertanto, poiché le disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
  f.to: Renato Granata, presidente Pieralberto Capotosti, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
  Il cancelliere della cancelleria: f.to DI PAOLA 

(99.15.708)
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PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino.
Con D.P.Reg. n. 344/Gr. XV/S.G. del 3 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999, reg. n. 1, fg. n. 44, con esclusione delle nomine del dott. Francesco Rossi e del dott. Gaetano Pensabene, rispettivamente in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane e della UIL, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino - IRVV, nella seguente composizione:
-  dott. Leonardo Agueci, presidente;
-  sig. Giancarlo Conte, vice presidente;
-  dott. Nicola Trapani, esperto;
-  dott. Gerlando Moncada, esperto;
-  dott. Pietro Ferrotti, esperto;
-  sig. Fabio Foraci, esperto;
-  sig. Gaspare Ciaccio, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;
-  sig. Giuseppe Di Falco, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;
-  sig. Paolino Misuraca, in rappresentanza della Federazione nazionale agricoltori;
-  dott. Giuseppe Stefano Gullo, in rappresentanza della Lega regionale cooperative e mutue della Sicilia.
Con successivo provvedimento si procederà alla nomina dei rappresentanti mancanti.
(99.10.497)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Civico di Palermo.
Con D.P. n. 421/Gr. VIII/S.G. del 18 dicembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 22 gennaio 1999 al n. 19, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Civico di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(99.11.560)
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Modifica dell'art. 3 del D.P.Reg. 9 febbraio 1963, n. 3, relativo alla composizione del comitato per la gestione del fondo di rotazione dell'E.R.A.S. oggi E.S.A.
Con D.P. n. 15/Gr. VII/S.G. del 18 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1999, reg. n. 1, fg. n. 45, è stato sostituito l'art. 3 del D.P.Reg. 9 febbraio 1963, n. 3, modificato dall'art. 1 del D.P.Reg. 27 maggio 1998, n. 184, concernente la composizione del comitato per la gestione del fondo di rotazione dell'E.R.A.S. oggi E.S.A.
(99.11.537)
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Sostituzione di componenti del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera.
Con D.P. n. 78/Gr. XV/S.G. del 15 febbraio 1999, in seno al Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera, istituito con D.P. n. 16 del 23 gennaio 1996, sono stati nominati quali rappresentanti della Provincia regionale di Caltanissetta il prof. Filippo Collura, rappresentante effettivo e l'ing. Francesco Paolo Toscano, rappresentante supplente, in sostituzione del dott. Vincenzo Rampulla e del geom. Salvatore Alaimo.
(99.11.526)
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Recepimento di accordo decentrato relativo al plus-orario e all'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro nella Segreteria generale.
Con D.P.Reg. n. 143/IV S.G. del 16 marzo 1999, è stato recepito l'accordo dell'1 marzo 1999 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il Presidente della Regione, rappresentato dal Segretario generale, e le OO.SS. per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed i gruppi della Segreteria generale, relativo alla proroga per il mese di marzo 1999 delle intese fin qui previste per il plus-orario, all'istituzione, nell'ambito della segreteria generale, di un gruppo di lavoro con funzioni di Segreteria del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione ed all'assegnazione di n. 60 ore di plus-orario mensile ad una unità dell'ufficio di rappresentanza e del cerimoniale.
(99.15.714)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consiglio di direzione della Direzione foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Con decreto n. 1531 del 23 ottobre 1998 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 30 ottobre 1998 alla nota n. 2582, è stato costituito per un biennio, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del suddetto decreto, il consiglio di direzione della Direzione foreste dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nella seguente composizione:
-  Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste - presidente;
-  Direttore regionale della Direzione foreste - componente - vice presidente;
-  Ispettore regionale tecnico forestale - componente;
Componenti eletti dal personale
-  Vincenzo Quartuccio - guardia forestale;
-  Gianluca Ferlito - sottufficiale forestale;
-  Angelo D'Alcamo - dirigente tecnico forestale;
-  Alfonsa Montalbano - assistente amministrativo;
Componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
-  Andrea Brucato - assistente amministrativo;
-  Giuseppe Castellana - dirigente tecnico forestale;
Componenti designato dall'Amministrazione
-  Giuseppe Dolce - dirigente superiore amministrativo;
-  Francesco Sgueglia - dirigente tecnico forestale;
-  Pietro Di Liberto - sottufficiale forestale;
-  Vittorio Palermo - assistente tecnico forestale.
Le funzioni di segretario del consiglio di direzione saranno svolte dal sig. Francesco Barranco, operatore archivista.
(99.11.538)
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Rettifica del decreto 23 ottobre 1998, concernente costituzione del consiglio di direzione della Direzione foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Con decreto n. 300 del 2 febbraio 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 3 febbraio 1999 alla nota n. 128, il decreto n. 1531 del 23 ottobre 1998 è stato rettificato.
I componenti del consiglio di direzione della Direzione foreste dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste designati dall'amministrazione sono i signori:
-  dirigente superiore amministrativo, Giuseppe Dolce;
-  dirigente tecnico forestale, Francesco Sgueglia;
-  assistente tecnico forestale, Vittorio Palermo;
-  sottufficiale forestale Pietro Di Liberto, che svolgerà le funzioni di segretario del consiglio di direzione.
(99.11.538)
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Riforma del decreto 29 gennaio 1986, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Modica e Scicli.
Con decreto n. 547 del 22 febbraio 1999, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 74 del 29 gennaio 1986, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Modica e Scicli.
Pertanto il decreto n. 74 del 29 gennaio 1986 viene riformato con l'esclusione della ditta di cui al numero d'ordine 80, così come appresso specificato:
80)  Vittoria Giovanni, nato a Modica il 15 settembre 1916: foglio 117, particella 193, Ha. 0.33.20, quietanza n. 458 di L. 66.400.
(99.10.487)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo SS. Immacolata di Belpasso, società cooperativa a r.l., con sede in Belpasso.
Con decreto n. 03/99-9/F del 5 marzo 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 037 - della Banca di credito cooperativo SS. Immacolata di Belpasso, società cooperativa a r.l., con sede in Belpasso (CT), a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa a r.l., con sede in Ragusa.
(99.11.550)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di Calatafimi S.p.A., con sede in Calatafimi.
Con decreto n. 04/99-9/F del 5 marzo 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 046 - della Banca popolare di Calatafimi S.p.A., con sede in Calatafimi (TP), a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca popolare S. Angelo, con sede in Licata (AG).
(99.11.551)
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Scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo della Banca di credito cooperativa di Pachino, società cooperativa a r.l., con sede in Pachino, e sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria.
Con decreto n. 10/99-9/F dell'8 marzo 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'art. 70, 1° comma, lett. a) e b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo della Banca di credito cooperativa di Pachino, società cooperativa a r.l., con sede in Pachino (SR), e la predetta azienda è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria.
La Banca d'Italia - vigilanza creditizia e finanziaria - provvederà alla nomina degli organi di amministrazione straordinaria della B.C.C. di Pachino, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(99.11.549)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di componenti della Commissione regionale per la cooperazione.
Con decreto n. 158/I/VIII del 4 febbraio 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la Commissione regionale per la cooperazione è stata così modificata:
-  il dott. Giulio Arcara sostituisce, quale componente effettivo, in rappresentanza dell'A.G.C.I., il dott. Francesco Rossi;
-  la dott.ssa Valeria Lo Bianco sostituisce, quale componente supplente, in rappresentanza dell'A.G.C.I., il dott. Pietro Di Carlo;
-  il dott. Ambrogio Castiglione sostituisce, quale rappresentante di questo Assessorato per il servizio della pesca, il dott. Luigi Pintus.
(99.10.517)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori di somma urgenza nel comune di S. Cono.
Con decreto n. 172 del 26 febbraio 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 8 gennaio 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/95 e relativa ai lavori di somma urgenza per la frana di strati rocciosi in via Togliatti su case popolari nel comune di S. Cono ed ha disposto il finanziamento di L. 183.957.545 sul capitolo 70301, esercizio 1998.
(99.11.522)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per le prove di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Catania.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 649/99/VII/L del 12 marzo 1999 è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo-aprile 1999 in Catania, così composta:
Presidente
-  ing. Rossitto Roberto, dirigente superiore in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
Membri esperti
-  ing. Urzì Carmelo, funzionario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
-  ing. De Simone Luigi, funzionario ISPESL di Catania.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata la sig.ra Virzì Citarra Emilia, assistente presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania.
(99.15.713)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione al sindaco del comune di Alcamo per l'attivazione del pubblico mattatoio.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 28173 del 9 marzo 1999 il sindaco del comune di Alcamo è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio sito in via Ugo Foscolo, cui è stato attribuito il numero di identificazione 061/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina, ovina e caprina.
(99.11.559)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 68/17 del 10 febbraio 1999, è stata concessa l'autorizzazione all'ENEL, ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 203/88, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica svolta negli impianti siti nelle isole Eolie.
(99.10.511)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 84/17 del 2 marzo 1999 è stata concessa alla ditta Società Ciaramella s.r.l. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione leganti e conglomerati bituminosi svolta in Gela.
(99.11.528)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 85/17 del 2 marzo 1999 è stata concessa alla ditta Forno S. Giorgio di Lombardo Maria e C. s.n.c., con sede legale in Catania, via degli Olmi n. 17 - S. Giorgio, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di pianificazione che la stessa intende realizzare nel comune di Catania, via degli Olmi n. 17 - S. Giorgio.
(99.11.529)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 86/17 del 2 marzo 1999 è stata concessa alla ditta CESAME Ceramica Sanitaria del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Catania, zona industriale, 2ª Strada n. 10, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 e dell'art. 15, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per la produzione di ceramica sanitaria sito in zona industriale, 2ª Strada n. 10, del comune di Catania.
(99.11.530)
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Revoca alla ditta U-GRI di Grillo Ciro e C. s.n.c., con sede in Palermo, delle autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali ed ospedalieri.
Con decreto n. 81/18 del 22 febbraio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha revocato le autorizzazioni rilasciate con decreti n. 1116/18 del 23 dicembre 1993 e n. 1965/92 del 14 dicembre 1992 per lo smaltimento dei rifiuti speciali previsti ai punti 1,3 e 5 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento e rifiuti speciali ospedalieri previsti al punto 2 del IV comma dell'art. 2 dello stesso D.P.R. per le stesse fasi, per aver ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alla ditta U-GRI di Grillo Ciro e C. s.n.c. con sede legale a Palermo in viale della Resurrezione n. 13/C.
(99.10.513)
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Nulla osta al comune di Serradifalco per la realizzazione di un progetto relativo a lavori stradali.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 89/VIA dell'8 marzo 1999, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Serradifalco (CL), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del tratto di strada per consentire l'innesto della via Papa Giovanni XXIII con la S.S. 122, a servizio anche delle aree residenziali di cui al programma costruttivo.
(99.11.541)
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Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Ragusa per la realizzazione di un progetto nel comune di Acate.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 90/VIA dell'8 marzo 1999, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, all'ufficio del Genio civile di Ragusa per il progetto «Fiume Dirillo - Acate (RG) - Intervento di manutenzione idraulica e forestale (M.I.F.), legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 94 della legge regionale n. 25/93, importo L. 450.000.000» da realizzarsi nel territorio del comune di Acate (RG).
(99.11.542)
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Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Maria Elena, adottato dal consiglio comunale di S. Giovanni Gemini con deliberazione n. 40 del 23 giugno 1998.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 91/DRU dell'1 marzo 1999, ha approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica con rapporto n. 27 dell'1 febbraio 1999, il programma costruttivo della cooperativa edilizia "Maria Elena", adottato con la deliberazione di C.C. n. 40 del 23 giugno 1998, con le modifiche e prescrizioni dettagliate nella relazione tecnica integrativa modificata e con le prescrizioni di cui al parere Genio civile n. 912 del 15 aprile 1998.
(99.10.508)
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Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Resuttano.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 93/DRU dell'1 marzo 1999, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7°, lett. c), della legge regionale n. 71/78, il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) del comune di Resuttano, adottato con la deliberazione di C.C. n. 29 del 20 giugno 1998.
(99.11.531)
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Nulla osta alla ditta Cantina sociale UVAM, con sede legale in Marsala, per lavori di ammodernamento e ristrutturazione di uno stabilimento di trasformazione delle uve.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 99/9 dell'11 marzo 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta Cantina sociale UVAM, con sede legale in Marsala, corso Calatafimi n. 39, per lavori di ammodernamento e ristrutturazione di uno stabilimento di trasformazione delle uve, con potenzialità superiore a 100 tonn/giorno, sito in Marsala, contrada Chitarra.
(99.11.564)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Solarino.
Con decreto n. 106/DRU dell'11 marzo 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, con le limitazioni nello stesso contenute, la modifica all'art. 58, punto 2, del regolamento edilizio comunale allegato al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 405/DRU del 18 agosto 1998, adottata con deliberazione del consiglio comunale di Solarino n. 28 del 25 giugno 1998.
(99.11.563)
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STATUTI

Statuto del comune di Petralia Soprana - Modifiche.
Con la deliberazione di C.C. n. 57 del 29 dicembre 1998, legittimata dal CO.RE.CO., sezione centrale nella seduta del 25 febbraio 1999, dec. n. 1642/1207, sono state apportate le seguenti modifiche allo statuto del comune di Petralia Soprana (provincia di Palermo) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 16 ottobre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 10 maggio 1997):
1)  Art. 11, 2° comma sono state sostituite alle parole "dell'art. 2", le parole "dell'art. 1, 5° capoverso";
2)  All'art. 24 alle fine del 4° comma è stato aggiunto: "fatta salva la competenza attribuita ad altri organi del comune o ai responsabili dei servizi ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche così come recepita dalla legge regionale n. 23/98";
3)  All'art. 27, dopo la frase "che reiteratamente violi il regolamento" è stato aggiunto "malgrado i ripetuti richiami all'ordine e all'osservanza dello stesso";
4)  All'art. 28 sostituire al 2° comma le parole "che ne fa le veci" con "altro segretario" ed abrogare il 3° comma;
5)  All'art. 29, comma 3° viene abrogata la frase "la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza" con "il maggior numero di preferenze individuali", sono stati inoltre aggiunti i sotto elencati commi 4° e 5° previa abrogazione dell'esistente ultimo comma dell'art. 29:
-  4° comma: "Compatibilmente con la disponibilità il comune assicura ai gruppi consiliari i locali per l'espletamento delle proprie funzioni, le attrezzature e i servizi necessari;
-  5° comma: "Il comune assicura al presidente del consiglio i locali, le attrezzature ed il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni";
6)  L'art. 31 viene per intero sostituito dal seguente: "Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari da istituire secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale";
7)  All'art. 37, al 1° comma, dopo 44, vengono aggiunte le parole: "così come modificato dalla legge regionale n. 23/97, nonché per le materie non di competenza di altri organi del comune o dei responsabili dei servizi in base alle vigenti disposizioni di legge" e viene abrogato il 2° comma;
8)  Il comma 2° dell'art. 38 viene sostituito con: "Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco - la durata della giunta è fissata in 4 anni - la composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni";
9)  Dopo il comma 6 dell'art. 39 sono aggiunti i seguenti:
7)  In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali;
8)  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica - La loro decadenza è dichiarata dal sindaco;
10)  All'art. 40 il 4° comma viene sostituito da: "La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio";
11)  L'art. 42 viene sostituito dal seguente: "Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e la sua elezione è disciplinata dalla legge;
12)  L'art. 43 viene sostituito dal seguente: "La presentazione della candidatura a sindaco è disciplinata dalla legge";
13)  All'art. 44 vengono abrogati il 3°, 4° e 5° comma sostituiti da "Il sindaco può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge";
14)  L'art. 46, comma 4° viene sostituito dal seguente: "Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento di osservare lealmente la costituzione italiana" mentre al comma 6° viene abrogata la parte successiva alla parola: "servizi" e vengono inserite le parole: "in base alle disposizioni di legge e regolamentari".
Sempre nello stesso articolo dopo l'11° comma viene aggiunto il seguente:
-  "12)  Espleta ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti";
15)  All'art. 51 il 6° comma viene sostituito con il seguente: "la struttura organizzativa dell'ente è disciplinata in ogni caso da apposito regolamento, in conformità con lo statuto, relativo all'ordinamento generale degli uffici e servizi improntato ai criteri di cui ai commi precedenti";
16)  All'art. 52, il 2° comma viene sostituito con il seguente: "lo svolgimento di attività lavorativa può essere autorizzata in base a quanto previsto dal regolamento generale degli uffici e dei servizi, che disciplinerà i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro";
17)  All'art. 53 al 2° comma il termine: "funzionario" viene sostituito con "responsabile di settore".
Alla fine dello stesso comma viene aggiunto: "in caso di vacanze dal posto le funzioni del responsabile possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 51 della legge n. 142/90, come introdotto dall'art. 2 della legge n. 191/98. In attesa di apposita definizione contrattuale ai responsabili di settore possono essere attribuite indennità di funzione nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.
Il comma 4° viene sostituito dal seguente: "gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti e revocati in base a quanto stabilito dal regolamento".
Il 5° comma viene sostituito: "lo stesso regolamento stabilisce i limiti, i criteri, e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigente".
I commi 6° e 7° vengono abrogati;
18)  L'art. 54 viene sostituito dal seguente: "il segretario comunale, nominato dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e del direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Ai responsabili dei settori sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti del comune:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f bis)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)  gli atti ad essa attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
19)  In calce all'art. 54 viene aggiunto l'art. 54bis - direttore generale - "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede il direttore generale, la cui nomina e competenze sono disciplinate dalla legge. In caso di mancata nomina le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario in servizio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari;
20)  L'art. 55 è sostituito dal seguente: "per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento, può essere previsto il vice segretario generale";
21)  Viene abrogato il titolo VII relativo a: "norme finali e transitorie" e comprendente gli artt. dal n. 71 al n. 79.
(99.12.567)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. 1.
Parere tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con riferimento all'art. 19 della legge regionale n. 21/85 e all'art. 6 della legge regionale n. 80/77 - Direttive.
Ai Soprintendenti per i beni culturali ed ambientali
Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali - Sezioni tecnico-scientifiche
Alla Presidenza Regione siciliana
Agli Assessorati regionali
Alle Province regionali
Ai Comuni della Regione siciliana
Agli Uffici periferici della Direzione regionale dei beni culturali, ambientali e dell'educazione permanente
e, p.c.  Alla segreteria del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali 

Ai gruppi di lavoro della Direzione regionale dei beni culturali, ambientali e dell'educazione permanente
E' noto che la vigente normativa, statale e regionale, sottopone alla preventiva autorizzazione o parere delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali gli interventi riguardanti beni protetti ai sensi della legge n. 1089/39 ovvero della legge n. 1497/39.
Queste disposizioni, numerose e non adeguatamente coordinate, pongono sovente talune difficoltà interpretative e generano spesso appesantimenti procedurali che si ripercuotono negativamente sulla tempestività dell'esecuzione degli interventi in questione e sull'immagine di questa Amministrazione.
Ciò vale con particolare riferimento alle opere pubbliche che incidono sui beni culturali tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
In questo settore è particolarmente avvertita l'esigenza di razionalizzare, nel rispetto del precetto normativo, gli attuali percorsi autorizzativi e di pervenire, quindi, a una migliore utilizzazione della spesa pubblica destinata a tale categoria di interventi, che spesso vengono penalizzati dal sovrapporsi di controlli e pareri da parte di diversi enti e uffici: prassi questa che appare senza meno ingiustificata, stante la specificità sotto il profilo tecnico delle opere in argomento e la competenza esclusiva che in materia esercitano le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, organi tecnico-scientifici periferici di questa Amministrazione.
Gli apporti interpretativi resi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e, più recentemente, dal Consiglio di Giustizia amministrativa, hanno consentito di fare chiarezza, in particolare, sulle funzioni rimesse al Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali dell'art. 6 della legge regionale n. 80/77 e sulla competenza ad emettere il parere tecnico previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 21/85 sui progetti di cui trattasi; l'azione d questa Amministrazione procederà dunque in conformità a tali consulti, il cui contenuto, che appare idoneo a superare ogni possibile equivoco o fraintendimento, viene così recepito dalle seguenti direttive, alle quali vorranno conformarsi gli uffici in indirizzo.
1.  Parere tecnico delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
L'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali interviene a tutela dei beni immobili dichiarati di notevole interesse storico, artistico ed architettonico, sia effettuando gli interventi di recupero degli edifici vincolati, sia accertando se i progetti di questi lavori che altri intendono svolgere sono corrispondenti al pubblico interesse alla conservazione dell'immobile.
Infatti, in forza dell'art. 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i progetti delle opere di qualsiasi genere da eseguirsi sugli immobili sottoposti a tutela a mente di quella legge devono essere preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza.
Ci si pone peraltro l'interrogativo se per i progetti che incidono su detti beni, e segnatamente per quelli di restauro conservativo, debba essere acquisito, accanto alla autorizzazione prevista dalla legge n. 1089/39, anche il parere tecnico di cui alla legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni, e, in caso affermativo, con quali modalità debba essere reso tale parere.
Le norme che al riguardo rilevano sono costituite dagli artt. 12 e 19 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 21, il cui testo, seppure oggetto nel tempo di diverse e rilevanti rivisitazioni da parte del legislatore (tra tutte, l'art. 6 della legge regionale n. 4/96, che ha modificato i previgenti procedimenti autorizzativi, e l'art. 3 della legge regionale n. 21/98, che ha soppresso il C.T.A.R.) rimane fondamentale, sotto il profilo ermeneutico, per la disamina della questione, la cui risoluzione è evidentemente assai rilevante, in quanto la incertezza letterale delle disposizioni sopra cennate ha reso possibile che di volta in volta siano state prospettate le più disparate e paradossali soluzioni, da quella secondo la quale i progetti anzidetti non necessitino di alcun parere tecnico, a quella che rimette l'approvazione in linea tecnica dei progetti riguardanti i beni culturali a organi diversi da quelli dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.
L'art. 12, settimo comma, della legge regionale n. 21/85 esclude com'è noto i progetti relativi ad interventi conservativi o di restauro di edifici sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 dal novero di quelli per i quali lo stesso articolo di legge prevede l'obbligo di acquisire parere tecnico: ma nulla lascia indurre a ritenere che il legislatore, così facendo, abbia inteso affrancare detti progetti da qualsiasi parere in linea tecnica.
A un'eccezione siffatta, del tutto irragionevole, si oppone tra l'altro la disposizione contenuta all'art. 19, secondo comma, della medesima legge, così come modificato dall'art. 23 della legge regionale n. 10/93, secondo cui i progetti che si riferiscono a riparazioni, restauro e manutenzione di edifici di valore artistico, storico e culturale "sono soggetti al parere della sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio.
La norma non va confusa con quella di cui al successivo terzo comma - che ribadisce l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per l'esecuzione di ogni opera pubblica (e non esclusivamente gli interventi di restauro) che si intende eseguire su beni o aree vincolate, essa va piuttosto letta insieme al quinto comma dell'art. 19, che demandava al C.T.A.R., nei casi in cui quest'organo era chiamato ad esprimersi su progetti riguardanti beni culturali, il compito di esprimere parere tecnico in sostituzione di quello della Soprintendenza.
Se il parere sostitutivo che il Comitato emetteva era a tutti gli effetti un parere tecnico, come il tenore letterale della norma anzi citata non consenta di dubitare, identica natura deve desumersi che logicamente abbia anche il parere sostituito, quello reso in via ordinaria dall'autorità sovraordinata.
La circostanza che il C.T.A.R. sia stato di recente soppresso non incide evidentemente sulla suddetta argomentazione e sul criterio interpretativo che ne discende, che porta a individuare nell'art. 19, secondo comma, della legge regionale n. 21/85 la norma che attribuisce alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali la competenza ad esprimere parere tecnico sui progetti sopra indicati.
Interpellato da questo Assessorato, il Consiglio di giustizia amministrativa, con consulto n. 618/98, ha confermato che se l'art. 12, settimo comma, della legge regionale n. 21/85 esclude i progetti degli interventi di restauro conservativo di edifici tutelati da quelli che debbono essere muniti del parere tecnico ordinariamente reso dagli organi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 35/78 e successive modificazioni (capi degli uffici tecnici comunali, dirigenti di settori tecnici, ecc.), ciò non è preordinato «a sottrarre detti progetti ai preventivi pareri tecnici, ma si giustifica per il fatto che detti progetti sono assoggettati ai pareri (tecnici) di cui al successivo art. 19 e quindi alla disciplina speciale in essa prevista...
Quest'ultimo articolo contempla in particolare il parere della Soprintendenza competente per territorio, in ordine alle riparazioni, al restauro e alla manutenzione degli edifici di valore artistico, storico o culturale in proprietà della Regione o di altri enti pubblici.
Pur nell'incertezza del dato letterale, detto parere appare di natura tecnica. E ciò nelle considerazioni che esso, da un lato, è previsto in deroga al sistema di parere tecnici disciplinati dall'art. 12 e dall'altro, come rilevato dall'Amministrazione, non sembra logico ritenere che il legislatore, attraverso la previsione dell'art. 12, comma 7, abbia inteso affrancare i progetti di restauro monumentale da qualsiasi parere in linea tecnica.
Inoltre il detto parere appare sostitutivo della approvazione ex art. 18, contemplata in via generale, e come tale, esteso anche alle scelte di merito anche tecniche di progetto».
Sulla scorta del riferito parere, si ritiene acclarato che le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali debbono esprimere, intuitu materiae, parere tecnico su tutti i progetti di opere pubbliche consistenti in riparazioni, restauro e manutenzione di beni tutelati ex legge n. 1089/39: parere che, per tali specifiche categorie di interventi, sostituisce quello in generale richiesto in forza dell'art. 18 della legge n. 1089/39.
Resta inteso che anche i progetti di restauro, riparazione e manutenzione redatti dall'Amministrazione dei beni culturali dovranno contenere, ai fini del loro finanziamento, espressa menzione dell'intervenuta approvazione in linea tecnica ad opera della Soprintendenza competente.
2.  Parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali
La lettura sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 80/77 e nella legge n. 1089/39, nonché nelle altre norme riguardanti interventi su e per i beni culturali, induce questo Assessorato a specificare le direttive precedentemente impartite, precisando gli ambiti delle funzioni rimesse al Consiglio, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di interventi riguardanti beni culturali.
Il parere espresso al riguardo dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (cons. n. 1050/94) permette di ribadire che il parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali assolve funzioni del tutto peculiari, indipendenti da quelle rimesse dalla legge ai pronunciamenti delle Soprintendenze.
Infatti, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della legge n. 1089/39, i pareri emessi dalle Soprintendenze determinano l'approvazione dell'opera pubblica, rimuovendo un impedimento di diritto pubblico all'esecuzione dei lavori. Nulla di tutto ciò si riferisce ai pareri richiesti al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 80/77, i quali hanno mera valenza interna e si traducono in direttive culturali e scientifiche e valutazioni di carattere assai generale che il Consiglio esprime, in conformità alla sua composizione e natura, in materia di fruizione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Soltanto il parere delle Soprintendenze ha rilevanza esterna, in quanto richiesto dalla legge di tutela al fine di asseverare la compatibilità dei progettati interventi con il pubblico interesse alla conservazione del bene culturale, nonché, come sopra specificato, la congruità in linea tecnica degli interventi medesimi rispetto alle finalità che essi intendono assolvere; mentre il parere del Consiglio può essere richiesto, se sussistono le condizioni previste dalla norma sopra citata, in funzione di particolari esigenze istruttorie che giustifichino, nel corso di un procedimento autorizzativo pendente innanzi alle Soprintendenze, di acquisire l'avviso dell'organo consultivo, chiamato a pronunziarsi sulla corrispondenza del progettato intervento riguardante beni culturali ai criteri di tutela esplicitati dal Consiglio stesso.
Analogamente, come previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 80/77, il Consiglio fornisce il suo consulto su ogni altra questione che venga sottoposta al suo alto apprezzamento da parte dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.
Da quanto sopra esposto discende che il parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali non può incidere sui provvedimenti già emessi dalle Soprintendenze, con la conseguenza che quando questi Istituti abbiano espresso il loro parere, non sussistono ordinariamente utili profili che giustifichino la consultazione del Consiglio regionale.
Ne discende altresì che il parere del Consiglio potrà essere richiesto da parte di questa Amministrazione soltanto in caso di effettive necessità istruttorie, che dovranno essere dettagliatamente rappresentate dall'organo periferico richiedente e altrettanto attentamente vagliate dai gruppi di lavoro della Direzione dei beni culturali ed ambientali che cureranno l'istruttoria e l'inoltro di dette richieste con la dovuta celerità.
Si fa presente a tale proposito che al Consiglio dovranno pervenire elaborati tali da consentire un'adeguata disamina dell'intervento oggetto del consulto.
Va' da sé che la natura del parere del Consiglio, così come sopra specificata, esclude che detto organo vada attivato in assenza di problematiche, di profilo evidentemente alto, che rendano utile acquisire, per un certo intervento, il parere di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/77.
La consultazione in argomento è in particolare inconciliabile con le esigenze proprie degli interventi di urgenza e di somma urgenza su beni culturali: le relative perizie non dovranno pertanto essere mai sottoposte all'esame del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda ogni altra opera o intervento attinente beni protetti dalla legge n. 1089/39, fermi restando i termini e le modalità per l'esame da parte delle Soprintendenze dei progetti (art. 19 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche), occorre che il Consiglio regionale esprima il parere facoltativo che gli viene di volta in volta richiesto in tempi tali da non costituire un aggravio eccessivo al procedimento, tenendo conto delle esigenze operative specificatamente prospettate dall'ufficio richiedente.
Nelle more dell'acquisizione del parere rimangono interrotti i termini che le vigenti disposizioni di legge assegnano alle Soprintendenze per esprimere i loro nulla osta o autorizzazioni: circostanza questa che dovrà essere adeguatamente comunicata da parte delle Soprintendenze medesime a ogni terzo avente interesse, anche allo scopo di precludere la formazione di provvedimenti autorizzativi impliciti (cfr. art. 6, legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4).
Gli uffici periferici di questo Assessorato adegueranno pertanto i propri provvedimenti alla presente direttiva, che vale a modificare ogni altra precedente disposizione. Ai chiarimenti come sopra forniti vorranno uniformarsi tutti gli enti e le amministrazioni interessati.
  L'Assessore: MORINELLO 

(99.14.683)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 26 marzo 1999, n. 5.
Modalità applicative della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1, comma 14 - Interventi a favore delle imprese librarie siciliane.
A tutte le librerie siciliane
A tutti gli istituti di credito operanti in Sicilia
Per dare attuazione al comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 e fermo restando quanto espressamente stabilito nello stesso, si riportano di seguito le modalità applicative a cui devono attenersi le imprese librarie siciliane e gli istituti di credito operanti in Sicilia interessati agli interventi in argomento.
-  Le imprese librarie siciliane che intendono beneficiare degli interventi regionali, previsti dalla norma suddetta, devono rivolgersi direttamente agli istituti di credito, che siano disposti ad accettare le presenti disposizioni.
-  Gli istituti di credito, valutate positivamente le domande di finanziamento, chiedono all'Assessorato scrivente il preventivo nulla-osta, inviando al contempo il piano di ammortamento provvisorio del mutuo con evidenziazione dell'onere globale di contributo interessi a carico della Regione da suddividere in dieci quote semestrali di pari importo.
-  Al finanziamento delle scorte librarie gli istituti di credito dovranno applicare il tasto di riferimento per il credito agevolato al commercio, industria e assimilati in vigore nel mese di stipula del mutuo, determinato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994.
-  Le imprese librarie dovranno presentare agli istituti di credito fatture di acquisto libri per un importo uguale o superiore all'importo del finanziamento richiesto aventi data successiva a quella del nulla-osta regionale trasmesso all'Amministrazione scrivente, per conoscenza, anche alle stesse imprese.
-  Gli istituti di credito si impegnano a trasmettere, a perfezionamento dell'operazione, il piano di ammortamento definitivo controfirmato dai titolari delle imprese librarie, unitamente a copia delle fatture di acquisto libri da parte delle stesse e all'indicazione dell'impegno semestrale costante il contributo interessi definitivo.
-  L'Assessorato scrivente provvederà, quindi, ad emettere il decreto di impegno di spesa del contributo, unitamente al ruolo di spesa fissa per il pagamento delle quote semestrali costanti di contributo interessi previste per la durata del mutuo; l'accreditamento del contributo sarà effettuato alle previste scadenze, indipendentemente dagli eventuali inadempimenti del mutuatario.
-  I piani di ammortamenti controfirmati dai titolari delle imprese librarie equivalgono agli estratti conti richiamati nella norma. La richiesta di nulla-osta da parte degli istituti di credito equivale ad accettazione delle modalità e criteri stabiliti con la presente circolare per la concessione del contributo interessi, in aderenza alle disposizioni previste dal T.U. sulle norme bancarie il cui decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993, per la parte relativa ai rapporti tra banche e pubblica amministrazione.
-  Ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure, si invitano i soggetti interessati a concordare le scadenze delle singole rate di ammortamento dei mutui con riferimento all'inizio o alla fine di ciascun mese.
-  Con riferimento, infine, al limite d'impegno, differito all'anno 1999 dall'art. 29 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, la prima rata di contributo in conto interessi dovrà scadere entro il corrente esercizio finanziario.
  L'Assessore: PIRO 

(99.15.712)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 18 febbraio 1999, n. prot. 1183.
Nuova normativa per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita.
Alle Provincie regionali
A tutti i Comuni della Regione
e, p.c.  Agli UU.PP.II.CC.AA. 

Alle Camere di commercio della Regione
All'Unioncamere
Come è noto gli artt. 26 e 27 della legge n. 426/71 dispongono che le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di un esercizio di vendita al dettaglio con superficie superiore a 400 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e con superficie superiore ai mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta regionale, competenza che, in Sicilia, viene affidata a questo Assessorato in virtù della legge regionale n. 43/72.
In particolare, il 2° comma dell'art. 24 della più volte citata legge n. 426/71 affida ai comuni la competenza al rilascio delle succitate autorizzazioni, mentre tale competenza a norma della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, art. 13, punto 2, lett. d), viene demandata alle provincie regionali.
Di conseguenza, rimanendo immutata la previgente normativa relativa al rilascio del nulla osta regionale, la legge regionale n. 9/86 ha operato un semplice trasferimento di competenze dall'amministrazione comunale (a cui era stato demandato il compito fino a quel momento di rilasciare le autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita) all'amministrazione provinciale.
Infine il VI comma dell'art. 48 del D.M. n. 375/88 stabilisce che per gli ampliamenti ed i trasferimenti degli esercizi commerciali che rientrano nella potestà comunale non è previsto il consenso della Regione, semprecché non vengano superati i limiti determinati dalla legge n. 426/71.
Ne consegue che, superando i limiti ricordati e previsti dagli artt. 26 (mq. 400) e 27 (mq. 1.500) della legge n. 426/71, diventa sempre indispensabile il rilascio del nulla osta regionale propedeutico all'emissione dell'autorizzazione amministrativa da parte della provincia.
Si significa, altresì che, l'ultimo comma dell'art. 24 (legge n. 426/71) è stato abrogato e sostituito con la legge n. 662/96, che consente di ottenere, su semplice richiesta, l'ampliamento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale fino al 20%, una sola volta, in presenza di una struttura di vendita già precedentemente sottoposta a nulla osta.
Tuttavia, se con l'ampliamento del 20% suddetto si superano i limiti di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 426/71, rimane comunque necessaria l'acquisizione del nulla osta regionale.
Al fine di non incorrere in errate interpretazioni della normativa in parola, (come già verificatosi), si precisa che le autorizzazioni agli ampliamenti non possono essere rilasciate autonomamente dalle province o dai comuni, tranne nell'ipotesi prevista dal 6° comma della presente circolare.
Pertanto, si invitano le province ed i comuni ad uniformarsi alle leggi vigenti, provvedendo entro 60 giorni dal ricevimento della presente ad inviare la documentazione di rito per l'eventuale regolarizzazione di quelle pratiche che dovessero risultare non conformi alle disposizioni di cui sopra.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(99.11.547)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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