REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 1999 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 febbraio 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mazzarrone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la nota prot. n. 7742 del 21 novembre 1995, con cui il sindaco del comune di Mazzarrone ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive;
Vista la delibera n. 16 del 4 maggio 1995, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Mazzarrone;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del segretario comunale datata 30 agosto 1995 attestante la regolarità del deposito e pubblicazione del piano, nonché la presentazione di n. 146 osservazioni ed opposizioni entro i termini di legge e di n. 15 oltre i termini;
Viste le 161 osservazioni ed opposizioni pervenute:
   1)  Arena Marco;
   2)  Giannì Raffaele;
   3)  Guastella Giovanni e C.;
   4)  Tumino Giuseppe;
   5)  Tinghino Giuseppe;
   6)  Lo Forte Luigi;
   7)  Giglio Santa;
   8)  Giudice Biagio e C.;
   9)  Morreale Salvatore;
 10)  Pelligra Maria;
 11)  Di Pasquale Raffaele e C.;
 12)  Cilio Nunzio e Cunsolo Emanuela;
 13)  Tumino Adriana;
 14)  Tasca Francesco - Fatuzzo Maria;
 15)  Tasca Francesco - Fatuzzo Maria;
 16)  Di Pasquale Francesco;
 17)  Di Stefano Carmelo;
 18)  Di Pasquale Giuseppe;
 19)  Di Stefano Carmelo ed altri;
 20)  Cantarella Antonino e Marino Maristella;
 21)  Scollo Santo;
 22)  Di Pasquale Giovanna;
 23)  Crispione Biagio ed altri;
 24)  Tumino Giovanna;
 25)  Pelligra Francesco;
 26)  Pelligra Maria Assunta;
 27)  D'Amore Carmelo e Giglio Santa;
 28)  Giannì Salvatore;
 29)  Di Stefano Antonino;
 30)  Ferma Carmelo e Giovanni;
 31)  Ferma Carmelo;
 32)  Gettapietra Francesco;
 33)  Aristia Margherita;
 34)  Salito Giuseppe;
 35)  Tinghino Concetta e Stella;
 36)  Tinghino Stella;
 37)  Ferma Francesco;
 38)  Zingale Antonio;
 39)  Fontanella Salvatore;
 40)  La Terra Luciano e Picarella Giuseppe;
 41)  Ticli Carmela e C.;
 42)  Spata Maria;
 43)  Bellassai Rosario e C.;
 44)  Moltisanti Giorgio;
 45)  Borgese Nunziata;
 46)  Tumino Salvatore e Giovanni;
 47)  Di Bennardo Giovanna;
 48)  Brugaletta Rosaria e C.;
 49)  Bellassai Antonino;
 50)  Ragusa Paolo e C.;
 51)  Messina Giuseppe;
 52)  Aristia Maria Lucia;
 53)  Schininà Emanuele e C.;
 54)  Gurrieri Francesco;
 55)  Carfì Giuseppe;
 56)  Assenza Salvatore;
 57)  Tidona Andrea;
 58)  Tidona Angelo;
 59)  Campo Giuseppe;
 60)  Di Quattro Giovanni e C.;
 61)  Raniolo Gaetano;
 62)  Rascone Maria e C.;
 63)  Incremona Filippo;
 64)  Di Pasquale Raffaele;
 65)  Tinghino Stella;
 66)  Scrofani Raffaele;
 67)  Morreale Emanuele;
 68)  Di Pasquale Vittorio;
 69)  Inghilterra Salvatore e C.;
 70)  Ferma Giovanni e C.;
 71)  Di Stefano Maria;
 72)  Incremona Biagio;
 73)  Di Pasquale Francesco;
 74)  Di Stefano Concetta;
 75)  Raniolo Salvatore;
 76)  Cavalieri Salvatore;
 77)  Recca Rosa;
 78)  Picarella Salvatore;
 79)  Pizzo Vita;
 80)  Turlì Giuseppe;
 81)  Di Pasquale Rosa;
 82)  Baggieri Filippa;
 83)  Turrisi Giuseppe e Raniolo Salvatore;
 84)  Cavallo Francesca;
 85)  Guastella Giovanni;
 86)  Failla Vito;
 87)  Di Stefano Nunzio;
 88)  La Terra Giuseppe e C.;
 89)  Baggieri Francesco;
 90)  Ferma Maria;
 91)  Singarella Luigi;
 92)  Bennardo Nunzio;
 93)  Aristia Raffaele;
 94)  Tribastone Salvatore;
 95)  Di Giacomo Maria;
 96)  Licata Salvatore;
 97)  Aulino Giovanni;
 98)  Picarella Giovanna;
 99)  Gurrieri Giuseppe;
100)  Gurrieri Nunzio e C.;
101)  Turrisi Clemente;
102)  Licata Gaetano;
103)  Giudice Tiziana;
104)  Cascone Giuseppe;
105)  Gurrieri Salvatore e C.;
106)  Tumino Giovanni;
107)  Criscione Nunziata;
108)  Di Vita Vincenza e C.;
109)  Belluardo Nunzio;
110)  Borromeo Giuseppe;
111)  Cassisi Biagio e C.;
112)  Sciacco Rosario e C.;
113)  Di Pasquale Biagia;
114)  Di Stefano Carmelo;
115)  Di Stefano Carmelo e Spataro Giuseppe;
116)  Gravisa Salvatore;
117)  Campanella Luciano;
118)  Criscione Biagio e C.;
119)  Flaccavento Giuseppe;
120)  Tinghino Salvatrice e figli;
121)  Tinghino Salvatrice e figli;
122)  Tinghino Salvatrice e figli;
123)  Barone Filippo;
124)  Meli Giovanni;
125)  Di Stefano Carmelo;
126)  Giannì Giovanni;
127)  Adamo Salvatore;
128)  Mineo Concetta e C.;
129)  Accetta Giuseppe e C.;
130)  Aulino Giovanni;
131)  Schembri Salvatore e C.;
132)  Morreale Emanuela;
133)  Zago Raffaele e C.;
134)  Morreale Vincenzo;
135)  Spata Giovanni;
136)  Parrino Giovanni;
137)  La Terra Salvatore e C.;
138)  Di Stefano Antonino;
139)  Cittadini diversi;
140)  Cassisi Giuseppa;
141)  Occhipinti Vito;
142)  Occhipinti Vito e C.;
143)  Zago Maria e C.;
144)  Zago Maria e C.;
145)  Partito Rifondazione Comunista;
146)  Cilia Emanuele;
147)  Zago Giuseppe;
148)  Giannì Nunziata;
149)  Giannì Nunziata;
150)  Di Stefano Giuseppa;
151)  Pedi Giuseppa;
152)  Vaccaro Raffaela;
153)  Battaglia Emanuele e C.;
154)  Morreale Nunzio e C.;
155)  Scribano Emanuele;
156)  Scrofani Giuseppe;
157)  Ferma Salvatore;
158)  Licari Giuseppe e Salvatore;
159)  Perrotta Biagio;
160)  Raniolo Maria;
161)  Cutuli Salvatore;
Vista la nota prot. n. 17537 del 20 giugno 1994, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parere favorevole, ad eccezione della norma di attuazione che prevede edifici di altezza superiore a quelle consentite dal citato punto C.3 del D.M. 24 gennaio 1986;
Vista la nota prot. n. 06231 del 14 aprile 1995, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parere favorevole alle previsioni urbanistiche contemplate nel piano regolatore generale e nei piani esecutivi, negli stessi termini e alle stesse condizioni già espresse con il parere prot. n. 17537 del 20 giugno 1994;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 646 del 20 maggio 1998 che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
Mazzarrone è stato eletto a comune autonomo nel 1976.
Il suo territorio comunale proviene dall'unione dei territori afferenti ad alcune frazioni dei comuni di Caltagirone e Licodia Eubea.
Tali frazioni costituiscono oggi la struttura urbana del comune, caratterizzata dai nuclei di Botteghelle, Piano Chiesa e Cucchi e prevalentemente lungo le vie di comunicazione.
Il territorio comunale si trova ai limiti della provincia di Catania, a diretta comunicazione dei comuni dell'area Iblea ai quali lo accomuna la forte vocazione agricola e una certa vivacità economica che contraddistingue attualmente l'area sud-orientale della Sicilia.
Si tratta, infatti, di un territorio interessato da colture viticole che producono uve da tavola pregiate, molto apprezzate sui mercati italiani ed europei.
Sotto il profilo urbanistico il comune di Mazzarrone è normato da un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 93 del 2 aprile 1981 modificato nel corso del tempo da alcune varianti, delle quali la più recente che ha apportato numerose modifiche normative e localizzative è quella approvata con decreto n. 904/92 del 5 giugno 1992.
L'insediamento è caratterizzato da una edificazione piuttosto recente, spesso non ultimata per quanto riguarda le superfici esterne e gli spazi di pertinenza se si esclude un piccolo agglomerato nella frazione di Cucchi, che presenta i caratteri dell'edilizia rurale che per unitarietà del tessuto ed il tipo di materiale usato riveste interesse ambientale.
Il piano regolatore generale, adottato dal commissario ad acta con l'atto deliberativo n. 16 del 4 maggio 1995 articola il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:
-  Z.T.O. "B" che comprende il tessuto urbano esistente;
-  Zone "C" di espansione edilizia suddivise nelle seguenti sottozone:
-  C1a, C1b, destinate rispettivamente all'espansione edilizia di tipo pubblica con densità fondiaria di mc/mq. 2,50, e la zona C1b destinata all'espansione edilizia di tipo privato con densità edilizia di 1,5 mc/mq.;
-  la sottozona "C2" destinata alla densità edilizia di tipo privato a bassa densità, con indice di densità territoriale di 0,3 mc/mq.;
-  La zona produttiva "D" localizzata a nord della frazione "Cucchi" destinata ad insediamenti produttivi e artigianali;
-  La zona "E" di verde agricolo suddiviso in quattro sottozone.
I servizi e le attrezzature di interesse generale e di quartiere sono state riclassificate rispettivamente come zone "F" e "G";
-  Zona "M" per attività ricettive.
Il piano è dimensionato per il ventennio che va dal 1993 al 2013.
La popolazione residente alla data di formazione del piano regolatore generale era di circa 3.600 abitanti ai quali si aggiungeva una comunità di lavoratori stagionali ed extracomunitari formata da circa 400 persone, per un totale di circa 4.000 abitanti.
Sulla base degli incrementi costanti di crescita il piano prevede al 2013 una popolazione presunta di circa 5.500 abitanti.
Sulla base dell'analisi sul patrimonio edilizio esistente il piano prevede un fabbisogno di 7.205 vani.
La popolazione viene distribuita nel modo seguente: 3.500 abitanti nelle zone "B" a seguito anche di processi di fusione, completamento, e miglioramento degli standards abitativi. I restanti 2.000 abitanti verrebbero dislocati nelle zone di espansione edilizia sia pubblica che privata.
Le prescrizioni esecutive riguardano aree destinate all'espansione edilizia pubblica e privata, nei tre nuclei che compongono l'abitato e inoltre due aree destinate a mercato ortofrutticolo e centro commerciale e l'altra destinata al mercato settimanale ambulante.
Considerato:
1.  -  che la procedura di adozione, pubblicazione del piano regolatore generale in esame, appare regolare. Il piano regolatore generale è stato adottato da un commissario regionale ad acta, essendosi il consiglio comunale dichiarato in maggioranza interessato ai sensi dell'art. 176 dell'O.R.EE.LL. per l'adozione dello stesso, è stato pubblicato dopo che ne è stato dato avviso nelle forme di legge, per il periodo che va dal 27 maggio 1995 al 26 giugno 1995;
-  che alle osservazioni ed opposizioni presentate i progettisti hanno provveduto alle relative visualizzazioni e controdeduzioni.
2.  -  Dimensionamento
Il dimensionamento si basa sulle ipotesi di crescita demografica di cui ai dati demografici relativi ai censimenti 1961, 1971, 1981, che hanno visto crescere il numero degli abitanti da 2.351 dell'anno 1961, ai 3.348 nel 1981.
Attualmente la popolazione residente è di L. 3.600 circa abitanti e da 400 unità legate all'immigrazione extracomunitaria.
Il piano ipotizza una crescita demografica all'anno 2013 legata al tasso di incremento medio avuto nei decenni 1961, 1991, cosicché la popolazione finale all'anno 2013 dovrebbe aggirarsi a 5.500 abitanti circa, con un aumento di circa il 35%.
La stima del fabbisogno residenziale viene calcolata sulla base del rapporto tra stanze occupate e abitanti, che dai dati provvisori del censimento 1991, allora disponibili, risultava essere di 1,31%.
Sulla scorta di questo dato il fabbisogno di vani per 5.500 abitanti viene fissato in 7.205 unità.
Assumendo che ad ogni vano corrisponde una cubatura di 120 mc. risulta che la cubatura totale corrispondente a soddisfare i fabbisogni abitativi è pari a mc. 864.600.
A tale proposito si deve rilevare che non appare corretto legare il numero di stanze necessarie al rapporto esistente vani occupati e occupanti che va mantenuto nei limiti di un vano ad abitante, in quanto le esigenze legate al conseguimento di migliori condizioni abitative sono state già soddisfatte dall'avere già considerato una cubatura procapite di 120 mc.
Pertanto, correttamente il fabbisogno residenziale complessivo va calcolato secondo le indicazioni dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 assegnando ad ogni abitante insediato una quota di 80 mc., estesa a 100 mc. se si tiene conto degli spazi non specificatamente residenziali ma connessi ad essi.
Correttamente, allora il rapporto di 1,31 vano/abitante andava valutato come la dimostrazione di aumentare a 120 mc. la dotazione di cubatura per abitante in relazione alle esigenze abitative peculiari del luogo. Volendo assumere tale dato il fabbisogno residenziale ammonta a mc. 660.000 per i 5.500 abitanti previsti.
Tale cubatura totale dovrebbe essere depurata ancora dal dato relativo all'edilizia pubblica per il quale è stato assunto il rapporto di 100 mc. per abitante insediato.
Alla luce delle superiori considerazioni il fabbisogno residenziale del piano appare sovradimensionato se si tiene conto che le previsioni del vigente programma di fabbricazione non sono state completamente attuate e che le zone "B" presentano ampie possibilità di completamento.
3.1.  -  Zonizzazione
Per quanto riguarda l'impostazione generale del piano si deve rilevare che la stessa prende le mosse dal vigente programma di fabbricazione successivamente modificato con la variante approvata con decreto n. 904/92 del 5 giugno 1992.
Infatti, il piano regolatore generale tende a confermare come sottozone "C1" le zone di espansione già previste dal programma di fabbricazione. Tali zone dislocate in tutti e tre i nuclei soggetti a prescrizioni esecutive, indicano la volontà di completare il disegno urbano, saturando le sfrangiature derivanti da precedenti interventi.
Nonostante quanto detto in precedenza sul sovradimensionamento, si deve rilevare che l'attuale struttura urbana dei nuclei di Botteghelle e Piano Chiesa, è costituita in buona parte da un sistema a pettine, ancora in formazione, che si snoda lungo l'asse viario principale, che presenta larghi vuoti, sfrangiature e un rapporto non equilibrato tra residenza e servizi.
Per questa ragione, al di là di considerazioni meramente quantitative, il disegno urbano costituito dalle prescrizioni esecutive relative alle zone "C1" appare in grado di completare la maglia urbana, assicurando uno sviluppo più ordinato che non impegna nuove diret- trici.
Il nucleo di Cucchi riveste un interesse ambientale maggiore dei due precedenti in quanto in esso è presente una struttura urbana formata da abitazioni rurali, testimonianza di un'antica vocazione agricola.
Va, altresì, rilevato che il piano presta la sua attenzione maggiore all'intorno dei nuclei insediativi, trascurando gli aspetti legati alle valenze paesaggistiche, archeologiche, presenti nel territorio comunale, ove si trovano tra l'altro numerosi esempi di edilizia rurale per i quali è necessario che vengano previste norme di tutela al fine di favorirne un riuso compatibile con la conservazione dei beni e con la loro valorizzazione dal punto di vista socio-turistico.
Infatti, come evidenziato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania i seguenti siti:
-  Poggio Mazzarrone;
-  Piano Arceri;
-  Torre Mazzarronello;
-  Sciri Sottano;
-  Cava Giumenta;
rivestono interesse archeologico, e per essi è opportuna la segnalazione alla competente Soprintendenza di ogni eventuale intervento di trasformazione, affinché quest'ultima possa esercitare i compiti di sorveglianza.
Per quanto riguarda i beni culturali, di rilevante interesse sono le masserie e i complessi rurali sparsi nel territorio, testimonianza storica della struttura economica e sociale fondata su una società agricola insediatasi nella progressiva frammentazione dei feudi.
Al riguardo vengono segnalati i seguenti beni:
1)  Loc. Sciri Sottano: fabbricato rurale di proprietà Rizza;
2)  Loc. Torre di Mazzarrone: casamento di Chiaranda;
3)  Loc. Palazzelle: masserie Jacona da Vittoria;
4)  Loc. Poggio di Mazzarrone: masseria Gravina (Case del Vento);
5)  Loc. Piano dell'Aja: Case Gravina;
6)  Loc. Piano Arceri: Case Pancari;
7)  Loc. varie: resti di ex mulini ad acqua, frantoi, palmenti;
8)  vallone del Dirillo, ecc.: n. 25 lavatoi e bevai per gli animali.
Per quanto sopra evidenziato è opportuno che si provveda ad una individuazione degli stessi quali zone "A" puntuali con adeguate fasce di rispetto nelle tavole di piano e che i relativi interventi siano rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria e che gli interventi di ristrutturazione nei casi di grave degrado delle strutture, siano finalizzati alla conservazione delle caratteristiche tipologiche del manufatto.
3.2.  -  Z.T.O. "B"
La zona "B" individua le parti di tessuto edificato e di completamento.
Data la particolare struttura urbana di Mazzarrone, che per come detto in precedenza, presenta larghe sfrangiature determinate dalla conformazione a pettine dell'edificato, questa accezione può essere intesa in senso più ampio dell'usuale in funzione della necessità di costruire una forma della città più regolare, al fine di assicurare una migliore qualificazione degli spazi urbani.
Pertanto, gli isolati di margine in tutto o in parte liberi da costruzioni dovranno essere attuati nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78 qualora ne siano verificate le condizioni prescritte nel comma stesso.
Gli isolati completamente liberi di Piano Chiesa, previsti al posto delle attrezzature del vigente programma di fabbricazione, non possono essere condivisi in quanto l'area è troppo ampia e marginale rispetto al tessuto dell'edificato e, pertanto, non può farsi rientrare nei criteri di completamento, né nei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 per essere classificati zona B. Inoltre non può non farsi rilevare come la soppressione delle attrezzature precedentemente previste riduca il grado di centralità della zona la cui funzione verrebbe ad essere ridotta soltanto a quella residenziale.
Inoltre, considerato il tipo di struttura urbana si rende necessario che si pervenga ad una migliore rappresentazione degli isolati tale da garantire in maniera univoca la distinzione tra spazi pubblici (strada, piazza, ecc.) e spazi privati (lotto edificabile, pertinenza di edificio già realizzato, verde privato).
Il nucleo originario di Cucchi per le considerazioni sopra esposte, è opportuno che venga sottoposto ad un piano particolareggiato di recupero ex legge n. 457/78, al fine di consentire la salvaguardia ed il recupero delle costruzioni ivi esistenti, eliminando gli interventi di demolizione e ricostruzione, e per le nuove costruzioni, prevedendo l'uso di tipologie e materiali costruttivi, compatibili con l'ambiente urbano preesistente.
Nelle more dell'individuazione e formazione del piano di recupero gli interventi edilizi ammissibili sono quelli previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b), c).
Nell'ambito delle zone "B" la presenza di impianti produttivi (cantine, ecc.) deve essere opportunamente evidenziata e normata al fine di non consentire che l'eventuale espansione di dette attività interferisca con la destinazione prevalentemente residenziale dell'area, dando origine a problemi di inquinamento dovuti alla presenza di reflui, fumi e rumori.
3.3.  -  Zone "C"
Le zone "C" sono articolate nelle seguenti sottozone:
-  la sottozona "C1", a sua volta articolata in "C1A" per l'edilizia pubblica e "C1B" per l'edilizia privata, viene condivisa per le considerazioni in precedenza espresse;
-  la sottozona "C2" in generale non può essere condivisa per le seguenti motivazioni:
-  in primo luogo non appare giustificata dal punto di vista del dimensionamento in quanto le zone "B" e "C1" sono già ampiamente sufficienti;
-  la saldatura dei tre nuclei tramite la realizzazione di edilizia residenziale a basso indice lungo le vie di collegamento principali non è in grado di assicurare un ambiente urbano, e di contro provocherebbe la perdita di valori paesaggistici che sono particolarmente pregnanti in quanto consentono di mettere in relazione gli insediamenti urbani con il territorio agricolo circostante.
Del resto la relativa distanza di Cucchi rispetto agli altri, è compensata dall'assenza di particolari difficoltà orografiche e dallo sviluppo di vie di comunicazione.
Pertanto le zone "C2" vanno complessivamente disattese ad eccezione di quelle ubicate nel nucleo di Cucchi classificate con i nn. 1, 2, 3, 4, in quanto inserite in un contesto residenziale in grado di completarne il disegno urbano.
La sottozona "C2" classificata con il n. 5, contigua alle attrezzature classificate con i nn. 21, 23, viene disattesa e destinata a verde pubblico in quanto avulsa dal resto dell'insediamento.
L'area destinata a zona "C2" nel nucleo di Piano Chiesa classificata col n. 19 viene disattesa a seguito delle superiori considerazioni, potrà accogliere la scuola elementare classificata con il n. 7, ubicata a monte della strada di circonvallazione, al fine di una localizzazione urbanisticamente più adeguata della stessa.
Pertanto le zone "C2" disattese e l'area originariamente previste a scuola elementare sopra descritte, nonché l'attigua area destinata a verde sportivo vengono classificate zone agricole "E1".
3.4.  -  Attrezzature e servizi
La dislocazione dei servizi sia di livello generale "F", sia di quartiere appare condivisibile in quanto riequilibra la dotazione minima di servizi prevista dal D.M. 2 aprile 1968.
Tuttavia, la destinazione dell'attrezzatura "FH", "area di interscambio" appare troppo generica in relazione all'ubicazione della stessa ed alle finalità che dovrebbero essere assolte dalla predetta struttura.
Pertanto le aree individuate come "FH" vanno disattese e disciplinate come zona "E1".
4.  -  Viabilità
Le previsioni viarie appaiono sovradimensionate in quanto la relativa trama viene appesantita da numerosi collegamenti trasversali che si risolvono in una duplicazione ingiustificata, alla luce della soppressione delle zone "C2" non condivise.
Si ritengono condivisibili le previsioni di circonvallazione che definiscono il perimetro dei nuclei principali: Cucchi, Botteghelle, Piano Chiesa.
A tale proposito le previsioni viarie non condivise sono state evidenziate con segno rosso nelle planimetrie titolate "zonizzazione" tavv. 9A, 9B in scala 1:2.000.
In base all'assetto planimetrico del piano per insediamenti produttivi così come riportato sugli elaborati di piano regolatore generale, la previsione di una strada perimetrale al suddetto piano per insediamenti produttivi appare superflua e pertanto non ha motivo di essere realizzata.
5.  -  Prescrizioni esecutive
Le previsioni di piano regolatore generale soggette a prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, interessano cinque ambiti.
Tre ambiti destinati all'edilizia residenziale ubicati in ciascuno dei tre nuclei che compongono il centro abitato di Mazzarrone, due ambiti sviluppano previsioni di servizi.
In base ai dati riportati nelle relazioni risulta che nelle prescrizioni esecutive i fabbisogni residenziali sono stati programmati per 1.100 abitanti, dato questo in esubero rispetto al fabbisogno decennale prevedibile, e tanto più sulla base delle considerazioni espresse nel voto sul dimensionamento del piano regolatore generale.
Considerata la struttura particolare dei centri abitati e la disposizione delle P.E. si ritiene di potere condividere le stesse relativamente al P.P.1 in quanto destinato a soddisfare i fabbisogni abitativi di "Piano Cucchi" dove sono presenti le condizioni abitative più problematiche; si condividono altresì le P.E. del P.P.2 e del P.P.3 in quanto si pongono a completamento della maglia urbana.
Le P.E. relative ai P.P.4 e P.P.5 vengono condivise, in quanto legate all'attività di scambio e produttiva, particolarmente vivace.
6.  -  Osservazioni e/o opposizioni
Le osservazioni e/o opposizioni nn. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 49, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, condividendo le motivazioni dei progettisti in sede di controdeduzioni, non possono essere condivise in quanto sono dettate da motivazioni di interesse personale, non propongono soluzioni alternative migliorative del piano, mirando unicamente all'edificazione pressocché totale degli isolati al di là di ogni considerazione urbanistica.
L'osservazione n. 1 viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti, conseguentemente si dovrà procedere alle relative modifiche sia al piano regolatore generale che al P.P.1 interessato.
L'opposizione n. 5 viene parzialmente accolta così come controdedotto dai progettisti.
Le opposizioni nn. 6, 129 non vengono condivise in considerazione del disegno del tessuto urbano. Si ritiene che lo spazio in questione debba essere considerato pertinenza non edificabile degli edifici realizzati, a cui fanno capo gli impianti tecnologici esistenti su di essi.
L'opposizione n. 24, dettata da motivazioni personali, viene respinta in quanto la soluzione di modifica proposta non appare migliorativa della soluzione prevista dal piano.
Le opposizioni nn. 9, 32, 33, 37, 39, 46, 77, 92, 101, 126, 127, 128, 136, 156, vengono condivise secondo le motivazioni dei progettisti in sede di controdeduzione.
Le opposizioni nn. 67, 68, 71, 74, 75, 76, vengono respinte poiché le soluzioni proposte non sono migliorative rispetto alle previsioni di piano, inoltre alcune tendono a restringere le sedi stradali.
L'opposizione n. 105 mette in evidenza problematiche relative alla sagomatura degli isolati, affrontata in precedenza nell'esame del piano. In relazione a quanto detto l'osservazione sembra condivisibile in quanto attiene ad una migliore definizione della rappresentazione degli spazi pubblici e privati.
In ordine all'osservazione presentata anche all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da parte di un comitato di cittadini di Mazzarrone si manifesta il disaccordo rispetto ad alcune scelte progettuali che, a loro modo di vedere, danneggerebbero gli interessi collettivi della cittadinanza, in particolare alcune previsioni viarie riguardanti tratti della rete viaria interna alle zone "B".
Va rilevato che le problematiche proposte sono state già affrontate nel corso dell'esame delle singole opposizioni, che per la maggior parte ricadono all'interno del tessuto edificato e attengono a problemi di viabilità o di definizione di isolati; e che in ogni caso il contenuto dell'osservazione appare dettato da interessi contingenti mirati all'eliminazione di alcune strade piuttosto che dalla volontà di introdurre elementi di miglioramento del piano.
7.  -  Norme di attuazione
ART. 6 - Al paragrafo "Strumento di attuazione" aggiungere il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
Al paragrafo "Tipologia edilizia" aggiungere: "nell'ambito dell'area evidenziata nella tav. 9B in scala 1:2.000 riguardante il tessuto urbano di Cucchi la nuova edificazione deve avvenire nel rispetto dei caratteri originari del nucleo abitato e quindi con l'uso di opportuni materiali e coloriture".
ART. 9 - Al paragrafo "Strumenti di attuazione" al primo rigo dopo "lottizzazione" aggiungere: "estesi all'intera area di intervento".
Al paragrafo "Parametri edificatori" dopo la legge n. 765 aggiungere: "e successive modifiche ed integrazioni".
ART. 12 - Al paragrafo "Destinazione d'uso" sopprimere l'ultimo paragrafo in quanto l'autorizzazione regionale, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato va richiesta per qualunque tipo di trasformazione del suolo indipendentemente dalla loro rilevanza.
ART. 14 - L'intervento previsto nella lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 nel caso in questione deve essere mirato al recupero, con esclusione di ristrutturazioni che comportino alterazioni di volumi e di caratteri edilizi peculiari del manufatto.
ART. 15 - Norme comuni per la zona F e la zona G.
Le destinazioni d'uso della zona "F" elencate nell'articolo vanno soppresse e sostituite con quelle corrispondenti ai simboli funzionali riportati negli elaborati di piano.
Tipologia edilizia:
Eliminare la realizzazione degli interventi da parte dei privati in quanto l'individuazione del soggetto realizzatore dell'opera pubblica non rientra nel novero degli argomenti oggetto delle norme tecniche di attuazione.
Il piano regionale generale deve unicamente dettare la previsione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nel rispetto degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
In ogni caso la possibilità di realizzare e gestire impianti pubblici da parte di privati deve passare attraverso le modalità all'uopo previste dalla legge.
Per quanto riguarda le concessioni deve essere fissata la durata della stessa al termine della quale l'opera dovrà passare al patrimonio comunale.
ART. 16 - L'attività delle zone "M" si attuerà attraverso piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, estesi all'intera area di intervento.
Va eliminata la quota di volume da destinare a residenza in quanto non giustificata.
L'art. 19 va cassato in quanto tale possibilità interferisce con la circostanza che le aree "V1B" sono normate da P.E. e che le "C2" sono state nella maggior parte disattese.
In ogni caso la problematica della perequazione va affrontata in maniera diversa, ricorrendo a modalità come quella del comparto, fra tutti i soggetti interessati ad una determinata area, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 71/78.
8.  -  Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto da 129 articoli.
ART. 21 - In ragione al carattere degli interventi, nel dispositivo dell'autorizzazione deve essere fissata la durata temporale dell'esercizio della sperimentazione e deve essere prescritto il ripristino dei luoghi.
Ritenuto:
-  che il piano regolatore del comune di Mazzarrone sia nel complesso condivisibile con le modifiche e le prescrizioni contenute nei precedenti considerata.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto il Consiglio è del parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Mazzarrone siano condivisibili con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto detto nei superiori considerata.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 9183 del 5 agosto 1998, con cui l'A.R.T.A. trasmette il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 646 del 20 maggio 1998 al comune di Mazzarrone affinché provveda ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la delibera n. 43 del 17 settembre 1998, pubblicata all'albo pretorio del comune dal 20 settembre 1998 al 5 ottobre 1998 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e contro la quale non sono stati presentati reclami, pertanto la stessa è diventata esecutiva per decorrenza dei termini, con cui il consiglio comunale di Mazzarrone ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 646 del 20 maggio 1998;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 40 del 3 dicembre 1998 che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
-  con voto n. 646 del 20 maggio 1998 il C.R.U. aveva espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Mazzarrone;
-  il consiglio comunale, sulla scorta delle controdeduzioni predisposte dai progettisti con la deliberazione n. 43/98, ha controdedotto ad alcune delle prescrizioni contenute nel succitato parere del C.R.U. relative ai seguenti punti:
Zone "B"
Per quanto riguarda tali zone il Consiglio propone di disattendere il ricorso all'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78 per le aree di margine delle zone "B", ritenendo sufficienti gli obblighi e le prescrizioni imposte in sede di rilascio di concessione edilizia ove si tratti di aree parzialmente urbanizzate. In particolare, tali obblighi consisterebbero nella cessione gratuita delle aree necessarie alle urbanizzazioni primarie al servizio del lotto da edificare nonché l'onere da parte del concessionario per l'allacciamento dei servizi.
Per quanto riguarda le considerazioni relative agli ambiti di Piano Chiesa e Cucchi, il consiglio comunale nel condividere il parere del C.R.U. propone una modifica delle rispettive previsioni urbanistiche riguardante Piano Chiesa ed una perimetrazione degli ambiti da sottoporre a recupero ai sensi della legge n. 457/78 nella località Cucchi;
Zone "C2"
Per quanto riguarda tali zone, il consiglio comunale non condivide le prescrizioni relative e ripropone sostanzialmente lo stesso schema relativo così come derivante dall'adozione del piano regolatore generale;
Attrezzature e servizi
Per quanto riguarda le aree "FH", definitive attrezzature di interscambio, il consiglio comunale, nel riproporre l'attrezzatura stessa disattesa dal C.R.U., fornisce chiarimenti e indicazioni sulla destinazione finale delle aree destinate a tale attrezzatura;
Viabilità
In ordine alle prescrizioni relative alla viabilità il consiglio comunale ripropone la previsione di via Bainsizza sulla quale sono stati operati interventi da parte della stessa amministrazione con impegno di fondi;
Osservazioni e opposizioni
Su tale argomento il consiglio comunale chiede alcune precisazioni in ordine all'esame di alcuni ricorsi da parte del C.R.U.;
Considerato:
1)  Z.T.O. "B"
Per quanto riguarda le controdeduzioni relative a tale zona si espone quanto segue:
1.1.  il ricorso all'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78 nelle zone "B" di margine appare essere il modo più adeguato di pervenire al completamento del disegno urbano e ad una organica programmazione delle opere di urbanizzazione. Tale condizione non può essere assicurata dagli interventi diretti realizzati con concessioni edilizie, a meno che il comune non provveda esso stesso a inquadrare le aree "B" di margine libere da costruzioni entro un piano particolareggiato attuativo di iniziativa pubblica;
1.2.  per quanto riguarda le proposte relative agli isolati liberi di "Piano Chiesa" e alla perimetrazione della zona da sottoporre a piano di recupero ex legge n. 457/78 nel nucleo di "Cucchi", le stesse sono condivisibili;
2)  Z.T.O. "C2"
Nell'esame del piano regolatore generale il consiglio ha condiviso quelle previsioni urbanistiche che anche se in presenza di un sovradimensionamento consentivano di completare e portare ad un unità un disegno urbano, che proprio per le sue caratteristiche originarie tendeva ad essere sfrangiato. Pertanto le Z.T.O. "B" e "C" condivise assorbono ampiamente i fabbisogni residenziali del comune. In questa logica sono state condivise anche zone "C2" che rientrano in questo quadro di completamento, come ad esempio le sottozone (C2 1, 2, 3, 4) in località "Cucchi". Una ulteriore espansione dettata soltanto dalla volontà di riunire in un unico continuo edificato i tre nuclei abitati non si giustifica sotto il profilo del soddisfacimento dei fabbisogni residenziali delle aree prevedibili e d'altra parte farebbe correre il rischio di innescare nuovamente un processo di crescita di tessuti sfrangiati. D'altra parte il modello insedativo sparso, a basso indice nel verde, pur se lungo le vie di collegamento, può sempre realizzarsi, qualora se ne abbia la volontà, con i parametri edilizi previsti per il verde agricolo.
Per quanto riguarda la controdeduzione relativa alla zona "C2" n. 5 situata a "Cucchi", si precisa che il parere espresso è stato reso su una zona che negli elaborati relativi alla zonizzazione risulta libera da edifici esistenti. Pertanto, si prende atto della precisazione del consiglio comunale fermo restando la conformità della costruzione alle norme urbanistico-edilizie vigenti;
3)  Attrezzature e servizi
Nonostante la precisazione del consiglio sulle zone per attrezzature di interscambio "FH", permane la genericità della destinazione proposta peraltro non assistita da normativa adeguata.
Con le indicazioni fornite dal consiglio dette aree potrebbero soltanto essere destinate a parcheggio per mezzi pesanti;
4)  Viabilità
Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, la soppressione del prolungamento di via Bainsizza visualizzata nella tav. 9B, elaborato G, in scala 1:2.000, deve intendersi annullata in quanto trattasi di un mero errore materiale. Il segno rosso di cui sopra va riferito al tratto terminale della strada parallela alla precedente, già disattesa nella tav. 9A, elaborato G, in scala 1:2.000;
5)  Osservazioni e opposizioni
Per quanto riguarda le osservazioni e/o opposizioni non richiamate nel voto n. 646 si esprime quanto segue:
5.1.  l'osservazione n. 153 ripropone problematiche identiche a quelle rappresentate nell'osservazione n. 143 esaminata in precedenza dal consiglio. Per quanto riguarda la esatta definizione degli spazi di pertinenza degli edifici e degli spazi pubblici si ribadisce in questa sede che in mancanza di una chiara visualizzazione delle stesse la verifica non potrà che essere condotta dall'U.T.C. che proporrà apposita variante, pertanto l'osservazione n. 153 viene decisa in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 143;
5.2.  l'osservazione n. 154 viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti;
5.3.  l'osservazione n. 155 viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti. Eventuali modeste rettifiche del percorso potranno essere meglio valutate in sede di progettazione esecutiva;
5.4.  le osservazioni n. 6 e n.  129 vengono determinate conformemente al voto n. 646 in quanto non si condividono le relative deduzioni dei progettisti:
-  l'osservazione n. 24 viene determinata conformemente al voto n. 646 in quanto non si condividono le deduzioni dei progettisti;
-  l'osservazione n. 92 risulta essere stata accolta nel voto n. 646 secondo le deduzioni dei progettisti;
-  le osservazioni nn. 67, 68, 71, 74, 76, sebbene controdedotte positivamente dai progettisti, non sono state condivise per le motivazioni espresse nel voto n. 646, né d'altra parte le controdeduzioni del consiglio comunale propongono soluzioni che possano giustificare un diverso parere da parte di questo Consiglio;
-  le osservazioni nn. 8, 10, 26, 27, 31, 43, 44, 45, 55, 56, 73, 84, 97, 98, 99, 103, 104, 108, 110, 115, 120, 134, 143, 146, 147 sono relative a problematiche riguardanti la distinzione tra spazi pubblici e spazi privati.
Fermo restando la decisione presa nel voto n. 646 per le rispettive osservazioni, dette problematiche potranno essere affrontate sulla base di quanto espresso nell'esame dell'osservazione n. 153.
Per tutto quanto il Consiglio è del parere che le controdeduzioni del consiglio comunale di Mazzarrone, di cui alla deliberazione n. 43 del 17 settembre 1998, debbano essere valutate sulla scorta delle considerazioni sopra espresse.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 646 del 20 maggio 1998 e n. 40 del 3 dicembre 1998;
Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche e prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 646 del 20 maggio 1998 e n. 40 del 3 dicembre 1998 e con le condizioni del Genio civile di Catania, in premessa riportate, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio del comune di Mazzarrone adottato con delibera del commissariato ad acta n. 15 del 4 maggio 1995 e del consiglio comunale n. 43 del 17 settembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
Piano regolatore generale
Elab.  A  - relazione tecnico-illustrativa; 
Elab.  B  - documentazione fotografica; 
Elab.  C  - regolamento edilizio comunale; 
Elab.  D  - norme tecniche di attuazione; 
Tav.  1  - elab. G - inquadramento territoriale, in scala 1:500.000; 
Tav.  2  - elab. G - corografia territorio comunale, in scala 1:10.000; 
Tav.  3  - elab. G - stato di fatto, in scala 1:10.000; 
Tav.  4A  - elab. G - stato di fatto, servizi e PARF, in scala 1:2.000; 
Tav.  4B  - elab. G - stato di fatto, servizi e PARF, in scala 1:2.000; 
Tav.  5A  - elab. G - stato di fatto, unità edilizie ed uso P.T., in scala 1:2.000; 
Tav.  5B  - elab. G - stato di fatto, unità edilizie ed uso P.T., in scala 1:2.000; 
Tav.  6A  - elab. G - evoluzione storica, edificazione centro abitato, in scala 1:2.000; 
Tav.  6B  - elab. G - evoluzione storica, edificazione centro abitato, in scala 1:2.000; 
Tav.  7A  - elab. G - carte tematiche, in scala 1:2.000; 
Tav.  7B  - elab. G - carte tematiche, in scala 1:2.000; 
Tav.  8A  - elab. G - viabilità di progetto, in scala 1:2.000; 
Tav.  8B  - elab. G - viabilità di progetto, in scala 1:2.000; 
Tav.  8C  - elab. G - classificazione strade progetto, in scala 1:5.000; 
Tav.  9A  - elab. G - zonizzazione, in scala 1:2.000; 
Tav.  9B  - elab. G - zonizzazione, in scala 1:2.000; 
Tav.  9C  - elab. G - zonizzazione, in scala 1:10.000; 
Tav.  10A  - elab. G - zonizzazione aree oggetto di prescrizioni esecutive, in scala 1:2.000; 
Tav.  10B  - elab. G - zonizzazione aree oggetto di prescrizioni esecutive, in scala 1:2.000; 
Tav.  11A  - elab. G - zonizzazione e computo aree, in scala 1:2.000; 
Tav.  11B  - elab. G - zonizzazione e computo aree, in scala 1:2.000; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Elaborati relativi al piano particolareggiato 1, località Cucchi
Elab.  H  - relazione generale e previsione di spesa; 
Elab.  H  - norme tecniche di attuazione; 
Elab.  H  - elenco ditte da espropriare; 
Tav.  1  - elab. L - planimetria delle previsioni di piano regolatore generale, in scala 1:5.000; 
Tav.  2  - elab. H - planimetria di P.P., destinazione d'uso, in scala 1:1.000; 
Tav.  3  - elab. H - planimetria di P.P. su mappa catastale, individuazione isolati e lotti, in scala 1:2.000; 
Tav.  4  - elab. H - planivolumetrico, ambiti di edificabilità, in scala 1:1.000; 
Tav.  5  - elab. H - impianti a rete, in scala 1:1.000; 
Tav.  6  - elab. H - profili regolatori e profili altimetrici, in scala 1:500; 
Tav.  7  - elab. H - piani particellari d'esproprio, in scala 1:2.000; 
Tav.  8  - elab. H - particolari costruttivi; 

Elaborati relativi al piano particolareggiato 2, località Piano Chiesa
Elab.  I  - relazione generale e previsioni di spesa; 
Elab.  I  - norme tecniche di attuazione; 
Elab.  I  - elenco ditte da espropriare; 
Tav.  1  - elab. L - planimetria delle previsioni di piano regolatore generale, in scala 1:5.000; 
Tav.  2  - elab. I - planimetria di P.P., destinazione d'uso, in scala 1:1.000; 
Tav.  3  - elab. I - planimetria di P.P. su mappa catastale, individuazione isolati e lotti, in scala 1:2.000; 
Tav.  4  - elab. I - planivolumetrico, ambiti di edificabilità, in scala 1:1.000; 
Tav.  5  - elab. I - impianti a rete, in scala 1:1.000; 
Tav.  6  - elab. I - profili regolatori e profili altimetrici, in scala 1:500; 
Tav.  7  - elab. I - piani particellari d'esproprio, in scala 1:2.000; 
Tav.  8  - elab. I - particolari costruttivi; 

Elaborati relativi al piano particolareggiato 3, località Botteghelle
Elab.  L  - relazione generale e previsioni di spesa; 
Elab.  L  - norme tecniche di attuazione; 
Elab.  L  - elenco ditte da espropriare; 
Tav.  1  - elab. L - planimetria delle previsioni di piano regolatore generale, in scala 1:5.000; 
Tav.  2  - elab. L - planimetria di P.P., destinazione d'uso, in scala 1:1.000; 
Tav.  3  - elab. L - planimetria di P.P. su mappa catastale, individuazione isolati e lotti, in scala 1:2.000; 
Tav.  4  - elab. L - planivolumetrico, ambiti di edificabilità, in scala 1:1.000; 
Tav.  5  - elab. L - impianti a rete, in scala 1:1.000; 
Tav.  6  - elab. L - profili regolatori e profili altimetrici, in scala 1:500; 
Tav.  7  - elab. L - piani particellari d'esproprio, in scala 1:2.000; 
Tav.  8  - elab. L - particolari costruttivi; 

Elaborati relativi al piano particolareggiato 4, (mercato ortofrutticolo)
Elab.  M  - relazione generale e norme tecniche; 
Elab.  M  - elenco ditte da espropriare; 
Tav.  1  - elab. L - planimetria delle previsioni di piano regolatore generale, in scala 1:5.000; 
Tav.  2  - elab. M - planimetria di P.P., destinazione d'uso, in scala 1:1.000; 
Tav.  3  - elab. M - planimetria di P.P. su mappa catastale, in scala 1:1.000; 
Tav.  4  - elab. M - planivolumetrico, in scala 1:1.000; 
Tav.  5  - elab. M - impianti a rete, in scala 1:1.000; 
Tav.  6  - elab. M - profili regolatori e profili altimetrici, in scala 1:500; 
Tav.  7  - elab. M - piani particellari d'esproprio, in scala 1:2.000; 
Tav.  8  - elab. M - particolari costruttivi; 

Elaborati relativi al piano particolareggiato 5, (mercato settimanale)
Elab.  N  - relazione generale e norme tecniche di attuazione; 
Elab.  N  - elenco ditte da espropriare; 
Tav.  1  - elab. L - planimetria delle previsioni di piano regolatore generale, in scala 1:5.000; 
Tav.  2  - elab. N - planimetria di P.P., destinazione d'uso, in scala 1:1.000; 
Tav.  3  - elab. N - planimetria di P.P. su mappa catastale, in scala 1:1.000; 
Tav.  4  - elab. N - planivolumetrico; 
Tav.  5  - elab. N - impianti a rete, in scala 1:1.000; 
Tav.  6  - elab. N - profili regolatori e profili altimetrici, in scala 1:500; 
Tav.  7  - elab. N - piani particellari d'esproprio, in scala 1:2.000; 
Tav.  8  - elab. N - particolari costruttivi; 

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE P.E.

-  studio geologico generale (relazione);
-  carta geolitologica R:1/10.000;
-  sezioni geolitologiche;
-  carta idrogeologica R:1/10.000;
-  carta delle suscettività all'edificazione dei suoli R:1/10.000;
-  studio geologico-tecnico (relazione);
-  carta morfologica R:1/10.000;
-  carta delle acclività R:1/10.000;
-  carta geologico-tecnica R:1/2.000, tav. 1;
-  carta geologico-tecnica R:1/2.000, tav. 2;
-  relazione generale piani particolareggiati PP1, PP2, PP3, PP4, PP5;
-  carta geologica tecnica piani particolareggiati R:1/10.000;
STUDIO AGRICOLO FORESTALE A SUPPORTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

1)  relazione di commento;
2)  carta stratigrafica, in scala 1:25.000;
3)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo nelle aree di espansione, in scala 1:10.000;
4)  carta morfologica, in scala 1:10.000;
5)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura, in scala 1:2.000;
6)  carta del piano generale del verde, in scala 1:10.000;
7)  documentazione fotografica;
DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

1)  relazione tecnica sulle opposizioni ed osservazioni alla delibera C.C. n. 16 del 4 maggio 1995;
2)  tav. 11Abis - elab. G - visualizzazione osservazioni ed opposizioni, in scala 1:2.000;
3)  tav. 11Bbis - elab. G - visualizzazione osservazioni ed opposizioni, in scala 1:2.000.

Art. 3

Il comune di Mazzarrone dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e trasmettere, per conoscenza, la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 4

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 5

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 1999.
  LO GIUDICE 



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