REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 20 MARZO 1999 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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AVVERTENZA
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale».



Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale».
AVVERTENZA

Il testo aggiornato (al 1° dicembre 1998) e coordinato della presente legge, predisposto dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, al fine di consentirne - in conformità alla previsione recata dall'art. 80 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - la pubblicazione, è stato redatto, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate da successive norme, sia di quelle richiamate nella legge stessa trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti riportati, secondo le relative fonti.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.


Capo I
SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA


TITOLO I
Disposizioni generali


Art. 1.
Finalità

1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
2.  Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali.

Art. 2.
Fauna selvatica

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.
3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a). Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV lett. A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (b).
4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
5.  L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (c).
6.  Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe.
7.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie.


(a)  Il primo comma dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 2.
(Oggetto della tutela)

1.  Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a)  mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b)  uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c)  tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione».
(b)  L'allegato IV, lett. A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, è il seguente:
Allegato IV
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
-  con il nome della specie o della sottospecie, oppure
-  con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.
a) Animali
VERTEBRATI
Mammiferi

INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus
Soricidae
Crocidura canariensis
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Tutte le specie
RODENTIA
Gliridae
Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus
Sciuridae
Citellus citellus
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Zapodidae
Sicista betulina
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardina
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra ornata
Cetacea
Tutte le specie
Rettili

TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algytoides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactilus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
Anfibi

CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Pesci

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
ATHERINFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord).
INVERTEBRATI
Artropodi

INSECTA
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ursulata
Saga pedo
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
Molluschi

GASTROPODA
Prosobranchia
Patella feruginea
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus
(c) L'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 18
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1.  Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [1]; allodola (Alauda arvensis); [1]; starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [1]; cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [2]; combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [1]; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [1]; cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c)  specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [1]; coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d)  specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2.  I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4.  Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5.  Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6.  Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7.  La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8.  Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».


[1]  Con D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 aprile 1997, n. 98) sono state escluse dall'elenco che precede alcune specie cacciabili ed è stato disposto che le regioni provvedano ai relativi atti legislativi ed amministrativi.
[2]  Con D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 aprile 1994, n. 76) sono state escluse dall'elenco che precede alcune specie cacciabili ed è stato disposto che le regioni provvedano ai relativi atti legislativi ed amministrativi.

Art. 3.
Divieto di uccellagione ed altri divieti

1.  Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati:
a)  ogni forma di uccellagione;
b)  la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
c)  la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;
d)  l'introduzione di specie alloctone.

Art. 4.
Controllo della fauna

1.  Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2.  Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3.  Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.
4.  Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5.  Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:
a)  dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
b)  delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio (a).
6.  Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7.  La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.


(a)  Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15. L'originaria lett. b) del comma 5 non era stata pubblicata in quanto omessa, in sede di promulgazione, poichè impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 5.
Cattura temporanea ed inanellamento

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.
2.  E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
3.  Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.
5.  All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo art. 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.

Art. 6.
Centri di recupero

1.    La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica.
5.  I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.
5 bis.  Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3 (a).
6.  Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'As-sessore regionale per l'agricoltura e le foreste (b).


(a)  Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(b)  Periodo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 7.
Danni e prevenzione

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2.  La richiesta di indennizzo, corredata da una perizia giurata, è inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'evento dannoso, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che dispone ispezioni entro i successivi trenta giorni al fine di accertare la sussistenza e consistenza del danno.
3.  Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie prov-vedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima.
4.  Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.

TITOLO II
Pianificazione faunistico-venatoria Osservatorio faunistico siciliano e organizzazione tecnico-amministrativa


Art. 8.
Ripartizioni faunistico-venatorie

1.  Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2.  Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a)  predisporre ed attuare:
1)  iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
2)  programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
3)  piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b)  provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c)  individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d)  istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e)  esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f)  controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'art. 6;
g)  curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h)  coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto (a);
i)  svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l)  (b);
m)  formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;
o)  curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p)  inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r)  fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s)  deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
t)  svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti (c).
3.  Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.


(a)  Lettera sostituita dall'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(b)  Lettera soppressa dall'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(c)  L'attuale successione delle lettere della partizione di cui al comma 2 è quella risultante a seguito dell'errata-corrige pubblicata nella G.u.r.s. n° 39 del 14/8/1998.

Art. 9.
Osservatorio faunistico siciliano

1.  Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.
2.  L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
3.  L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.
4.  Spetta in particolare all'Osservatorio:
a)  la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;
b)  lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lett. a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie;
c)  la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;
d)  il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;
e)  il coordinamento delle attività di inanellamento, degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;
f)  la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.
5.  L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (a) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (b).
8.  Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 (c), e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.


(a)  Inciso - che così recitava: "ed il regolamento di attuazione" - omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
(b)  Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così dispone: «Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce».
(c)  L'art. 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, prevede la concessione, a favore di aziende agricole non comprese in zone servite da impianti di elettrificazione, di un contributo sul prezzo d'acquisto del gasolio agevolato utilizzato per usi aziendali.

Art. 10.
Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie

1.  Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sul-l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza.
2.  Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 (a), nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.
3.  Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.
4.  Le proposte, i programmi e i piani di cui all'art. 8 comma 2, lett. a), sono approvati, unitamente alle modalità di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.
5.  Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.
6.  In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purché in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.


(a)  L'art. 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, è il seguente:
«Art. 23

Il ruolo degli agenti venatori istituito con l'art. 56 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso.
Il personale già inquadrato nel predetto ruolo, a norma dell'art. 57 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento.
Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dei compiti e delle attività già attribuite dalla legge regionale anzidetta agli agenti venatori, gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dalle ripartizioni faunistiche venatorie, provvedono ad attuare appositi programmi operativi tramite i distaccamenti forestali».

Art. 11.
Competenze dei comuni

1.  Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'art. 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente.
2.  I sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti:
a)  l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;
b)  divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali;
c)  la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
d)  l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto;
e)  la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.

Art. 12.
Comitato regionale faunistico-venatorio

1.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
2.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.
3.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:
a)  dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;
b)  da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;
c)  da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;
d)  da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
e)  da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;
f)  da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'art. 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 (a), designato dalle medesime;
g)  da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, titolare di affisso E.N.C.I. con esperienza decennale nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo ed esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani (b);
h)  dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
i)  dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;
l)  da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.
4.  Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
5.  Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6.  Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.
7.  Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una sola volta.
8.  Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.
9.  Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.


(a)  L'art. 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è il seguente:
«Art. 35

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, per sua delega, dal direttore dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi strutturali e promozionali ed è composto:
 1)  dai direttori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
 2)  dai presidi della facoltà di agraria delle università di Palermo e Catania e della facoltà di veterinaria di Messina;
 3)  dal direttore dell'IRCAC;
 4)  dal direttore dell'IRFIS;
 5)  dal direttore dell'ESPI;
 6)  dal presidente dell'ESA o un suo delegato;
 7)  dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;
 8)  da due rappresentanti degli istituti ed enti di credito di cui uno designato dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ed uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane della Sicilia;
 9)  da due rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
10)  da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
11)  da tre membri designati dalle organizzazioni cooperativistiche più rappresentative a livello nazionale e aventi rappresentanza in Sicilia;
12)  da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
13)  da tre rappresentanti delle Unioni regionali delle associazioni di produttori agricoli;
14)  da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori;
15)  dal presidente dell'Istituto regionale della vite e del vino;
16)  da un rappresentante della Consulta regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;
17)  da un dirigente dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica, che svolge le funzioni di segretario».
(b)  Testo risultante dall'errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 ottobre 1997, n. 58.

Art. 13.
Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio

1.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:
a)  gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'art. 8, comma 2, lett. a);
b)  il calendario venatorio regionale;
c)  gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;
d)  i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;
e)  i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;
f)  i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;
g)  i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;
h)  i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;
i)  i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia fau-nistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;
l)  i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
m)  i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;
n)  i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'art. 8, comma 2, lett. i);
o)  i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli artt. 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'art. 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'art. 23, comma 4, lett. c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi.
2.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.

Art. 14.
Pianificazione faunistico-venatoria

1.  Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.
2.  La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.
3.  E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.
4.  Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali (a).
5.  Per «protezione» si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.
6.  Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
7.  Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.


(a)  Testo risultante dalla soppressione di talune parole effettuata dall'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 15.
Piano regionale faunistico-venatorio

1.  Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.
2.  Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.
3.  Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.
4.  Il piano regionale determina altresì:
a)  i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
b)  i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'art. 23, comma 4, lett. c;
c)  i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'art. 14, comma 6.
5.  Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.
6.  Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.
7.  Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.
8.  Le province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
9.  Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.
10.  Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.  Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.

Art. 16.
Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi

1.  Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
2.  Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a), da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
3.  Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2.
4.  In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.


(a)  Il quattordicesimo comma dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente: «14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita».

TITOLO III
Disciplina dell'attività venatoria


Art. 17.
Esercizio dell'attività venatoria

1.  L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2.  Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a).
3.  E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4.  Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
5.  La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6.  Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento.
7.  L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.
8.  I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b).
9.  Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.
10.  In caso di sinistro trova applicazione l'art. 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (c).


(a)  L'art 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 13
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1.  L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2.  E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3.  I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4.  Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5.  Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6.  Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
(b-c)  Si ritiene utile riportare integralmente l'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
Art. 12
(Esercizio dell'attività venatoria)

1.  L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2.  Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3.  E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4.  Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5.  Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6.  La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7.  Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lett. d).
8.  L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10.  In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11.  La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12.  Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate».

Art. 18.
Calendario venatorio

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'art. 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.
2.  Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.
3.  In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola.
4.  Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.
5.  Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.
6.  La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (a).
7.  La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8.  Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.


(a)  Comma aggiunto dall'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15. L'originario comma 6 non era stato pubblicato in quanto omesso, in sede di promulgazione, poichè impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 19.
Periodi di attività venatoria

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'art. 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a). Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
-  quaglia (Coturnix coturnix);
-  tortora (Streptopeia turtur);
-  merlo (Turdus merula);
-  allodola (Alauda arvensis);
-  coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b)  specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
-  cesena (Turdus pilaris);
-  tordo bottaccio (Turdus philomelos);
-  tordo sassello (Turdus iliacus);
-  germano reale (Anas platyrhynchos);
-  folaga (Fulica atra);
-  gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
-  alzavola (Anas crecca);
-  canapiglia (Anas strepera);
-  porciglione (Rallus acquaticus);
-  fischione (Anas penelope);
-  codone (Anas acuta);
-  mestolone (Anas clypeata);
-  moriglione (Aythya ferina);
-  moretta (Aythya fuligula);
-  beccaccino (Gallinago gallinago);
-  colombaccio (Columba palumbus);
-  combattente (Philomachus pugnax);
-  beccaccia (Scolopax rusticola);
-  pavoncella (Vanellus vanellus);
-  ghiandaia (Garrulus glandarius);
-  gazza (Pica pica);
-  volpe (Vulpes vulpes);
-  fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;
c)  specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
-  lepre comune (Lepus europaeus);
-  coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);
d)  specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:
-  cinghiale (Sus scropha) (b).
1bis.  I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere del-l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (c) (d).
2.  Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.
3.  Non è consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al beccaccino.
4.  Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (e). Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.
5.  (f).


(a)  Vedi nota c all'art. 2.
(b)  Commi 1 ed 1 bis aggiunti dall'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15. L'originario comma 1 non era stato pubblicato in quanto omesso, in sede di promulgazione, poichè impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
(c)  Vedi nota c all'art. 2.
(d)  Comma 1 bis aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(e)  Vedi nota c all'art. 2.
(f)  Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 20.
Particolari modalità di caccia

1.  L'esercizio venatorio può essere praticato, con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con l'uso dei soli cani da ferma dal 1° gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia dall'1 gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.
L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.
2.  La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio.
3.  Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.
4.  (a).


(a)  Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 21.
Divieti

1.  Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a). E' vietato in particolare:
a)  catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;
b)  l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;
c)  sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimità di "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in prossimità di animali al pascolo;
d)  cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;
e)  usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;
f)  usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;
g)  l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;
h)  vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
i)  praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;
l)  usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.
1 bis.  Il divieto di cui al comma 1, lett. e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 21, lett. p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b) (c).
2.  La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.
3.  Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.


(a)  L'art 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 21.
(Divieti)

1.  E' vietato a chiunque:
a)  l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b)  l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
c)  l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d)  l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e)  l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f)  sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g)  il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h)  cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i)  cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l)  cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m)  cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n)  cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o)  prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
p)  usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;
q)  usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r)  usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s)  cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t)  commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u)  usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v)  vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z)  produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa)  l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e);
bb)  vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhyncos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc)  il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
dd)  rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ee)  detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff)  l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2.  Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3.  La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi».
(b)  L'art 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 5
(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1.  Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2.  Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 4, comma 4, consentendo ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitino l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3.  Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4.  L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5.  Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.
6.  L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7.  E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8.  La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9.  E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».
(c)  Comma inserito dall'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 22.
Ambiti territoriali di caccia

1.  Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.
2.  Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia.
3.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.
4.  L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
5.  Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:
a)  il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;
b)  entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza (a). Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente;
c)  gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;
d)  il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.
6.  Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.
7.  Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono.
8.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.


(a)  Parole sostituite dall'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 23.
Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia

1.  La gestione dell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria.
2.  Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.
3.  Il comitato è composto da:
a)  quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;
b)  quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'art. 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;
c)  tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;
d)  tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza (a).
4.  Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:
a)  collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;
b)  è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;
c)  su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;
d)  prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;
e)  organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;
f)  promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.
5.  Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.
6.  Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.
7.  Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.
8.  Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modificazioni (b).


(a)  Comma aggiunto dall'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15. L'originario comma 3 non era stato pubblicato in quanto omesso, in sede di promulgazione, poiché impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
(b)  L'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, disciplina la composizione ed i compiti del Comitato regionale di studi e di programmazione per l'utilizzazione dell'energia solare. L'ultimo comma di tale articolo così dispone: «Ai componenti del Comitato compete, per la partecipazione alle sedute, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura fissata per il direttore regionale, un gettone di presenza nella misura di lire 25 mila».

Art. 24.
Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi

1.  Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.
3.  La richiesta è accolta qualora risulti compatibile con le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. E' altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico.
4.  L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.
5.  L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.
6.  I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
7.  Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
8.  A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile (a) si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b).


(a)  L'art 842, comma 1, del codice civile è il seguente:
«Art. 842
(Caccia e pesca)

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno».
(b)  L'art. 15, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così recita: «Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente ai territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli artt. 10 e 14».

Art. 25.
Aziende faunistico-venatorie

1.  Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'art. 14, comma 6, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.
2.  Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
3.  Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:
a)  presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;
b)  presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;
c)  presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;
d)  fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;
e)  impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'art. 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f)  rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;
g)  fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.
4.  Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'art. 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'art. 24, comma 6.
5.  Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.
6.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a).
7.  L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.
8.  L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio (b) l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.


(a)  L'art. 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 31
(Sanzioni amministrative)

1.  Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a)  sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;
b)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c)  sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d)  sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 e lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 e lire 3.000.000;
g)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a 5; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h)  sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i)  sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l)  sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
m)  sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2.  Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3.  Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4.  Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5.  Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale.
6.  Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
(b)  Parole sostituite dall'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 26.
Aziende agro-venatorie

1.  Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considera-te aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.
2.  Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'art. 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.
3.  Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono:
a)  essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;
b)  coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.
4.  Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'art. 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio (a).
5.  Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente.
6.  Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.


(a)  Comma aggiunto dell'art. 11 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15. L'originario comma 4 non era stato pubblicato in quanto omesso, in sede di promulgazione, poichè impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 27.
Allevamenti di cani

1.  I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE (a), per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento (b).
2.  Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.
3.  I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.
4.  L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.
5.  Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali.


(a)  La direttiva del Consiglio 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, modifica la direttiva n. 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.
(b)  Comma sostituito dall'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1998 n. 15.

Art. 28.
Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1.  La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a).
2.  Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
3.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 29, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a)  legislazione venatoria;
b)  zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c)  armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d)  tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;
e)  norme di pronto soccorso;
f)  cinologia.
4.  L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.
5.  L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
6.  La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
7.  Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni (b).
8.  Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.


(a)  L'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 22
(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1.  La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità al le leggi di pubblica sicurezza.
2.  Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abili ta zio ne all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissio ne nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3.  La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4.  Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a)  legislazione venatoria;
b)  zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c)  armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d)  tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e)  norme di pronto soccorso.
5.  L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esa mi elencati al comma 4.
6.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7.  L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8.  Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9.  La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata da un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10.  Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di liecnza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.
11.  Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco».
(b)  L'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 32
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1.  Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a)  la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lett. a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b)  la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lett. c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
c)  l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lett. a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
d)  la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2.  I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3.  Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4.  Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lett. b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lett. a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5.  Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato da questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6.  L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza».

Art. 29.
Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio

1.  L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2.  La commissione è composta da:
a)  il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;
b)  sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi.
3.  Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.
4.  In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.
4bis.  La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente (a).
5.  Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.
6.  Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui all'art. 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7.  Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.


(a)  Comma inserito dall'art. 13 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 30.
Tasse di concessione regionale

1.  Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni (a), per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto e di un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di caccia prescelto.
2.  La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3.  Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4.  I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE (b), le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.


(a)  L'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 23
(Tasse di concessione regionale)

1.  Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22.
2.  La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3.  Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4.  I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5.  Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali».
(b)  La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reca: «Nuove norme per lo sviluppo della montagna».
La legge 25 luglio 1952, n. 991, reca: «Provvedimenti in favore dei territori montani».
La direttiva del Consiglio 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, modifica la direttiva n. 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Art. 31.
Tesserino regionale

1.  Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.
2.  Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.
3.  Il rilascio del tesserino è gratuito.
4.  Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.
5.  La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.
6.  Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.
Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro quindici giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici (a).
7.  Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente.
8.  Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.
9.  In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.
10.  I capi abbattuti sono registrati sul tesserino dopo l'abbattimento (b).


(a)  Parole sostituite dall'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(b)  Testo risultante dalla soppressione di una parola effettuata dall'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 32.
Sanzioni

1.  Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'art. 31 (a) si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
2.  Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.
3.  La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
4.  Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.
5.  Per le infrazioni alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.
6.  Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
7.  Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b).
8.  Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
9.  Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione successiva.
10.  Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
11.  La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000 (c).


(a)  Testo risultante dall'errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 settembre 1997, n. 50.
(b)  Per l'art. 31 (Sanzioni amministrative) e 32 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si rinvia rispettivamente alle precedenti note (a) all'art. 25 e (b) all'art. 28 del testo annotato, mentre si ritiene utile riportare anche l'art. 30 della legge n. 157/1992:
«Art. 30
(Sanzioni penali)

1.  Per le violazioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a)  l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;
b)  l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;
c)  l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d)  l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e)  l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f)  l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g)  l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h)  l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i)  l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l)  l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lett. b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2.  Per le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3.  Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4.  Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali».
(c)  Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 sono stati così modificati dall'art. 15 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15. Per la copertura finanziaria della minore entrata, derivante dall'applicazione del richiamato art. 15, vedi nota (a) all'art. 51. Lo stesso art. 15 ha inoltre sostituito talune parole del comma 1 ed i commi 6 e 8, ed ha altresì aggiunto i commi 10 e 11.

Art. 33.
Appostamenti temporanei

1.  Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
2.  Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.
3.  E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.
4.  L'appostamento temporaneo non può essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori.
5.  Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regolamenta in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.
6.  Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

TITOLO IV
Associazioni venatorie e ambientaliste. Centri di produzione e allevamenti di selvaggina


Art. 34.
Associazioni venatorie e ambientaliste

1.  Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:
a)  abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;
b)  dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
2.  (a).
3.  Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.
3bis.  Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio (b).
4.  Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti (c).
5.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province.


(a)  Comma abrogato dall'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(b)  Comma aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(c)  Periodo aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 35.
Federazione siciliana della caccia

1.  La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56 (a), perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'art. 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport) (b).


(a)  L'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, è il seguente:
«Art. 1

E' riconosciuta in Sicilia, con sede in Palermo, la Federazione siciliana della caccia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, costituita con verbale del 15 luglio 1947 dalla rappresentanza dei cacciatori delle nove province siciliane.
Essa si compone del propri organi centrali e periferici previsti in apposito statuto e può far parte del C.O.N.I.
I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia e di uccellagione ed i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.
Possono essere ammessi nella Federazione, con deliberazione motivata del consiglio direttivo di questa, i cittadini che per ragioni di età o di salute non abbiano più la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.
La Federazione, organo regionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, collabora con la Federazione italiana della caccia, presiede all'attività dei cacciatori residenti nel territorio della Regione siciliana e provvede ad organizzare i cacciatori, uccellatori o concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della legge sulla caccia. In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la sua attività alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonché alla propaganda delle buone norme venatorie.
La Federazione è chiamata, altresì, a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, a mantenere contatti con la stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.
La Federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.
La Federazione è posta sotto la sorveglianza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste».
(b)  Periodo aggiunto dall'art. 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 36.
Aiuti alle associazioni

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12, comma 1, lett. p), è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziate per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.

Art. 37.
Modalità di corresponsione delle sovvenzioni

1.  Le sovvenzioni di cui all'art. 36 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le attività istituzionali previste all'art. 34, comma 1, lett. a).

Art. 38.
Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti

1.  Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'art. 8, comma 2, lett. e), e dell'art. 13, comma 1, lett. d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di dieci anni (a) salvo rinnovo alla scadenza.
3.  La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4.  L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma 3.
5.  Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l'esercizio venatorio.
6.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
7.  Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari.
7bis.  Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 (b) (c).
8.  Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.
9.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (d). Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8 bis, così come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 (e).
10.  Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 (f), e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150 (g), sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi (h).


(a)  Parole sostituite dall'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(b)  Si riporta l'art. 35 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37:
«Art. 35

Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica nel territorio della Regione siciliana, possono essere sottratte all'esercizio venatorio le aree che risultano idonee alle finalità anzidette e che, con le modalità di cui ai commi successivi, vengono costituite in oasi.
In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi, per l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata si prescinde dall'assenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati in tutto o in parte, salvo il diritto degli stessi ad equi indennizzi qualora ne derivino danni alle colture.
La costituzione di oasi deve essere inserita nel piano generale di cui al precedente art. 15.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in relazione a quanto disposto dai precedenti artt. 8, 10 e 11, è autorizzato a costituire oasi emanando apposito decreto da comunicare contestualmente agli Assessorati regionali del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e del territorio e dell'ambiente, nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per gli interventi di cui al comma precedente, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, altresì, acquisire il preventivo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Procedure analoghe a quelle previste dai commi quarto e quinto del presente articolo devono essere adottate in caso di modifiche o di soppressione delle oasi.
Le oasi devono interessare zone di particolare valore naturalistico e di adeguata estensione.
I confini delle oasi sono delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "Oasi di protezione e rifugio della fauna - Divieto di caccia - Art. 35 legge regionale sulla caccia".
Le tabelle debbono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza di tre o quattro metri, ad una distanza di non più di cento metri una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Agli adempimenti di cui ai due commi precedenti provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e, nei casi in cui l'oasi interessi territori di diverse giurisdizioni, provvede la ripartizione maggiormente interessata che sarà all'uopo incaricata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione, comunque costituite in forza di decreto assessoriale, sono riconosciute oasi a tutti gli effetti del presente articolo.
Tra il perimetro delle oasi e quello di altre zone interdette all'esercizio venatorio deve essere assicurata una distanza non inferiore a due chilometri.
Nelle oasi è sempre vietato l'esercizio venatorio.
Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di 50 metri dai relativi confini.
Ai trasgressori delle norme contenute nei due comma precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Nelle oasi, previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può accordare per scopi di ricerca scientifica, su motivata richiesta, a personale qualificato degli istituti ed enti scientifici dei giardini zoologici e dei parchi naturali o di enti pubblici, nominativamente determinato, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati».
(c)  Comma aggiunto dall'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(d)  L'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 17
(Allevamenti)

1.  Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2.  Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3.  Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4.  Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'art. 13».
(e)  Gli artt. 8 e 8 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, sono i seguenti:
«Art. 8

1.  Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.
2.  Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874».
«Art. 8-bis.

1.  Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983».
(f)  Si veda la precedente nota (b).
(g)  La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica».
(h)  Comma aggiunto dall'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 39.
Ripopolamento

1.  Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'art. 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.
1bis.  Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano (a).
2.  Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico-venatoria.
3.  L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.
4.  La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico-venatorio.


(a)  Comma inserito dall'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 40.
Aiuti

1.  Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'art. 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:
a)  il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
b)  la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
c)  l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;
d)  la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.
2.  Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE (a), per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1 (b).
3.  (c).
4.  Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'art. 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.


(a)  La direttiva del Consiglio 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, modifica la direttiva n. 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.
(b)  Comma sostituito dall'art. 20 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(c)  Comma abrogato dall'art. 20 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 41.
Zone di addestramento, allenamento e gare per cani

1.  Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.
3.  Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.
4.  Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:
a)  zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;
b)  zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.
5.  Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.
6.  Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.
7.  Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento l'attività cino-venatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

TITOLO V
Disposizioni varie


Art. 42.
Tassidermia

1.  Nell'ambito del territorio della Regione le attività di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a) e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.
2.  Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorità comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verrà apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma 4.
3.  Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
4.  I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le generalità complete, la residenza dei committenti nonché il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.
5.  I tassidermisti autorizzati segnalano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge.
6.  Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nulla-osta della ripartizione faunistico-venatoria.
7.  L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b).
8.  Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi.
9.  Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Quest'ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.


(a)  L'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 6
(Tassidermia)

1.  Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2.  I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3.  L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4.  Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1».
(b)  L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è riportato nella nota (a) all'art. 32 del testo che qui si annota.

Art. 43.
Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista

1.  Ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a), le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.
2.  La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso.
3.  La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.
4.  L'attestato di idoneità previsto dall'art. 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b), è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.
5.  Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione.
6.  Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste.


(a)  Vedi nota (a) al successivo art. 44.
(b)  Vedi nota (a) al successivo art. 44.

Art. 44.
Vigilanza venatoria ed ambientalista

1.  La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a), con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie (b), alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3.  Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (c), svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4.  Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di cui all'art. 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità.


(a)  L'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:
«Art. 27
(Vigilanza venatoria)

1.  La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a)  agli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.  La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3.  Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4.  La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5.  Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6.  I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della regione.
7.  Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lett. b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4».
(b)  Parole aggiunte dall'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(c)  Vedi nota (a) al presente articolo.

Art. 45.
Oasi di protezione e rifugio della fauna

1.  Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'art. 16, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.
3.  I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta «oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica» ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.
4.  Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.
5.  All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
6.  Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo.
7.  Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
8.  Nelle oasi è vietato l'esercizio venatorio.
9.  Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cento metri dai confini medesimi.
10.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può accordare, per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.

Art. 46.
Zone di ripopolamento e cattura

1.  Nel territorio di ogni ripartizione faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'art. 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento (a).
2.  Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.
3.  Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.
4.  Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 (b), i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione (c). Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre.
5.  Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'asso ciazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.
6.  Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonché il prelevamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.
7.  I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta «zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica». Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'art. 45, comma 4.


(a)  Testo risultante dalla soppressione di un periodo effettuata dall'art. 22 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.
(b)  Si riportano gli artt. 36 e 37 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37:
«Art. 36

Nel territorio di ognuna delle ripartizioni faunistico-venatorie di cui all'art. 8, devono essere costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, ed al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento.
Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non superiore ad ettari 8.000 e sono costituite per una durata minima di anni 2 e massima di anni 5.
Il perimetro delle zone di ripopolamento e cattura è delimitato a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, che ne curano la gestione, con apposite tabelle indicanti il divieto di caccia con le caratteristiche e le modalità di cui al precedente art. 35.
Nelle zone di ripopolamento e cattura è sempre vietato l'esercizio venatorio.
Ai trasgressori del precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Non è ammessa la destinazione a zona di ripopolamento e cattura per i terreni, già utilizzati per identico scopo, se non dopo che sia trascorso un periodo di tempo almeno pari alla durata del precedente vincolo.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede alla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura con proprio decreto, da comunicare contestualmente agli Assessorati regionali del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e del territorio e dell'ambiente.
Per sole finalità didattiche o scientifiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può concedere ad esperti e ricercatori nominativamente determinati, operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura o l'uccisione di determinate specie di uccelli o di mammiferi, nonché il relativo prelevamento di uova, nidi e piccoli nati».
«Art. 37

Le zone forestate dal demanio forestale sono destinate ad oasi di protezione e rifugio o a zone di ripopolamento e cattura in conformità al disposto dei precedenti artt. 35 e 36.
Compatibilmente con l'esigenza di tutela del patrimonio boschivo, in particolari zone ricadenti nel demanio forestale, che non presentino condizioni favorevoli al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica e nelle quali gli impianti forestali non risultino danneggiati da incendi o non siano in fase di attecchimento, su richiesta dei comuni interessati o delle associazioni venatorie, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, può consentire l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria nei periodi e con le modalità da prevedersi nel calendario venatorio regionale».
(c)  Periodo aggiunto dall'art. 22 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 47.
Parco d'Orléans

1.  Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 (a), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.
2. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1997.


(a)  L'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è il seguente: «2. Il contributo è destinato sia al totale ripianamento dell'attività pregressa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto sin tanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans».

Art. 48.
Abrogazione di norme

1.  Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 49.
Rinvio

1.  Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50.
Disposizioni transitorie

1.  Le gestioni sociali del territorio di cui all'art. 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 (a), sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli artt. 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza (b).
2.  I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.
3.  Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste é, altresì, autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni.
5.  Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 30, già effettuati per l'annata venatoria 1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-99.


(a)  L'art. 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è il seguente:
«Art. 38

Per una migliore tutela della fauna selvatica, la gestione di determinati territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane ed a quelle ad agricoltura svantaggiata, può essere affidata per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, a strutture associative e ad associazioni venatorie che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui agli artt. 13 e 52 della presente legge e che siano di norma costituite da cacciatori residenti nel comune interessato e dai proprietari e dai conduttori dei fondi compresi in tali territori.
Il territorio interessato alla suddetta gestione, che con la presente legge viene definita "gestione sociale", non deve superare il 30 per cento della superficie agroforestale del o dei comuni interessati, non soggetta a preclusioni di caccia, ed in ogni caso non deve risultare inferiore ai 2.000 ettari e superiore ai 10.000 ettari.
La gestione sociale è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
Nei territori costituiti in gestione sociale è proibito l'esercizio venatorio a coloro che non sono soci.
Ai trasgressori del rispetto del precedente comma si applicano le sanzioni previste all'art. 31 del1a legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Alla gestione sociale è dovuto un contributo finanziario di partecipazione da parte di tutti i cacciatori ammessi. L'ammontare dei contributi deve essere utilizzato soltanto per finalità di ripopolamento faunistico, di gestione, di vigilanza e per eventuali indennizzi per danni alle colture o alla produzione agricola. Non sono consentiti utili o scopi di lucro.
All'affidamento della gestione sociale alle associazioni venatorie e alle strutture associative di cui ai precedenti commi - che ne abbiano fatto richiesta - provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sulla base del parere favorevole espresso dai comitati di cui ai precedenti artt. 9 e 12, riguardante in particolare:
a)  l'affidabilità dell'associazione o della struttura richiedente;
b)  la rispondenza del regolamento e del disciplinare ai criteri ed agli indirizzi generali di cui alla lett. i) dell'art. 13 della presente legge;
c)  la validità del piano di gestione.
I regolamenti di gestione sociale devono, fra l'altro, prevedere il rispetto assoluto delle seguenti condizioni:
1)  il numero dei cacciatori ammessi deve rispecchiare la media regionale «cacciatori/territorio utile alla caccia» con l'esclusione delle superfici interdette all'esercizio venatorio.
Nell'ammissione è data la precedenza ai cacciatori proprietari o possessori dei fondi interessati alla gestione sociale, successivamente a quelli che risultino residenti nel comune nel cui territorio rientra la gestione sociale.
Ai fini del raggiungimento della media sopra indicata possono essere ammessi cacciatori residenti altrove, per l'accettazione dei quali vale l'ordine cronologico delle domande di ammissione;
2)  l'ammissione e/o la partecipazione alla gestione sociale deve essere annotata annualmente nel tesserino regionale di ogni cacciatore socio;
3)  l'elenco degli associati e le relative variazioni devono essere comunicati annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio ed ai comuni interessati;
4)  l'ammissione non può essere consentita ai cacciatori che partecipano alla gestione sociale di altri territori nell'ambito della Regione siciliana;
5)  il contributo finanziario annuale di partecipazione dev'essere corrisposto in eguale misura da parte di tutti i cacciatori ammessi all'associazione od alla struttura associativa titolare della gestione sociale;
6)  il titolare responsabile della gestione anzidetta deve impegnarsi a destinare i proventi del contributo di cui al precedente punto 5 soltanto ai fini di ripopolamento faunistico, di gestione, di vigilanza e, ove necessario, di risarcimento dei danni recati alle colture od alla produzione agricola, escludendo ogni utile o scopo di lucro;
7)  la tabellazione deve essere apposta e mantenuta lungo tutto il perimetro ed in tutti i luoghi di accesso del territorio, destinato alla gestione sociale, in conformità alle disposizioni che in merito saranno impartite dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
I piani di cui al presente articolo devono indicare anche le iniziative e le strutture da realizzare per assicurare la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della selvaggina, nel rispetto dell'equilibrio biologico, ed i criteri in base ai quali determinare il prelievo venatorio.
L'affidamento della gestione sociale può essere revocato, previo parere dei comitati di cui ai precedenti artt. 9 e 12, per inadempienza agli obblighi contenuti nel regolamento o nel disciplinare di cui ai comma precedenti».
(b)  Comma sostituito dall'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15.

Art. 51.
Disposizioni finanziarie

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso specificati:
  (in milioni di lire) 
  1997 1998 1999 
Art. 2, comma 7  - 200 200 
Art. 5, comma 1  15 80 80  
Art. 6, comma 6  50 100 100  
Art. 7  160 300 300  
Art. 8  700 2.000 2.000  
Art. 12, comma 6 (a)  20 80 80  
Art. 22, comma 8  - 900 900  
Art. 23, comma 8  - 100 100  
Art. 27  50 100 100  
Art. 29  20 200 200  
Art. 31  60 120 120  
Art. 36  140 1.200 1.200  
Art. 40  75 1.400 1.400  
Art. 43, comma 6  - 100 100  
Art. 45  130 500 500  
Art. 46  50 300 300  
  Totali 1.470 7.680 7.680  

2.  Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999 saranno determinati a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (b).
3.  All'onere di lire 1.470 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle disponibilità degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo appresso riportati:
Capitoli  Milioni 
16259      168 
16261      644 
16262     
16263      14 
16265      60 
16269      60 
16308      17 
16309      75 
16310      60 
16311      93 
16312      168 
16314      140 
16316      40 
16603      50 
56301      30 
56302      10 

4.  La spesa di lire 7.680 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.978 milioni nel codice 2001.


(a)  Si riportano le cifre originariamente previste, facendo presente che l'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, ha però così disposto: «La minore entrata derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge è valutata in lire 10 milioni (capitolo 2306) per l'anno corrente e in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il triennio 1998-2000, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 51 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per le finalità del comma 6 dell'art. 12 (capitolo 14208) della medesima legge».
(b)  L'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è il seguente: «Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce».

Capo II
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE


Art. 52.
Lavoro straordinario del personale forestale

1.  Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, ed all'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11 (a).
2.  Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 3.000 milioni.


(a)  Il secondo comma dell'art. 18 ed il secondo comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, così rispettivamente dispongono:
-  «2. Il fondo è, altresì, destinato alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro ai sensi del successivo art. 19, nel limite annuale del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 1993».
-  «2. Il limite individuale delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzabile in un anno è fissato in 200 ore».

Art. 53.
Incremento di capitoli della rubrica "agricoltura"

1.  Il capitolo 16602 del bilancio della Regione, rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato di lire 27.000 milioni.
2.  Il capitolo 56756 del bilancio della Regione, rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato, per l'esercizio finanziario 1997, di lire 3.000 milioni.

Art. 54.
Opere di bonifica

1.  Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 55851).

Art. 55.
Norma finanziaria

1.  All'onere di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
2.  In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo di cui all'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 3 (a).


(a)  L'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, è il seguente: «Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 395.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni nell'anno 1986, lire 150.000 milioni nell'anno 1987 e lire 45.500 milioni nell'anno 1988, così ripartita:
a)  lire 150.000 milioni per il completamento della diga Rosamarina sul fiume San Leonardo;
b)  lire 61.000 milioni per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito;
c)  lire 140.000 milioni per il completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo;
d)  lire 38.000 milioni per il completamento della diga Castello sul fiume Magazzolo e per l'allacciamento del torrente Gebbia;
e)  lire 6.500 milioni per interventi integrativi necessari nella fase di avvio all'esercizio delle dighe San Giovanni sul fiume Naro e Santa Rosalia sul fiume Irminio».
(b)  L'art. 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è il seguente: «2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
(c)  L'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente: «148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria».
(d)  L'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è il seguente:
«Art. 3

1.  Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'ano 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1998, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2.  Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.
3.  Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'art. 1.
4.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale».

Art. 56.
Modifica dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16

1.  Al comma 4 dell'art. 3 della legge 27 maggio 1997, n. 16 dopo le parole "piogge alluvionali" aggiungere "del 1993" (a).


(a)  Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, per effetto della modifica introdotta dalla disposizione che si annota, è il seguente: «4. Per la concessione dei contributi finalizzati al ristoro dei danni provocati alle aziende agricole dalle piogge alluvionali del 1993 di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e all'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 2.000 milioni (capitolo 55459)».

Art. 57.
Marchiatura capi di bestiame

1.  L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 (a), curando di inviare mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini all'Azienda unità sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalità del progetto "zone interne" destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (b) (capitolo 56305).
3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (c) in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia fisserà l'ammontare della spesa destinata alle finalità del comma 1.


(a)  L'art. 6 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, è il seguente:
«Art. 6
(Apposizione del marchio di identificazione)

1.  Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile.
2.  L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:
a)  trenta giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;
b)  sessanta giorni dalla nascita, per ovini e caprini. L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;
c)  settanta giorni dalla nascita, per i suini».
(b)  La legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne».
(c)  L'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è il seguente:
«Art. 6

1.  Per le finalità previste dall'art. 4, comma 2, lett. b e d della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed il controllo delle malattie diffusive del bestiame, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana.
2.  Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3.  La vigilanza sull'attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati conseguiti.
4.  Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali, nazionali e comunitari, non può superare l'ammontare del 95 per cento della spesa ammessa.
4bis.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente.
5.  Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318 e 16319 del bilancio della Regione.
6.  Per l'esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei commi 2 e 4.
7.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare all'Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica agronomico-veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8.  Per lo svolgimento dell'attività predetta l'Istituto sperimentale zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con gli enti di cui al comma 1, accedendo comunque alla fruizione dell'organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti.
9.  Alla spesa per le azioni di cui ai commi 7 e 8 da parte degli organismi interessati, per le rispettive attribuzioni e competenze, si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nel capitolo 16319 e con il finanziamento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali destinate alle predette iniziative».

Art. 58.
Norma di salvaguardia comunitaria

1.  Gli interventi di cui agli articoli della presente legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea (a).


(a)  I paragrafi 2 e 3 dell'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea sono i seguenti:
«2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli artt. 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale».

Art. 59.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
(99.10.502)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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