REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 20 MARZO 1999 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 18 febbraio 1999.
Costituzione di una zona cinologica in territorio del comune di Rosolini  pag.


DECRETO 5 marzo 1999.
Modifica del decreto 31 dicembre 1998, concernente bando di concorso del Progetto impresa e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 22 gennaio 1999.
Modifiche al decreto 27 novembre 1998, concernente approvazione del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Ragusa, relativo all'individuazione di un comune capofila  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 25 febbraio 1999.
Stagione balneare 1999  pag.


DECRETO 26 febbraio 1999.
Rettifica del decreto 1 ottobre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997  pag. 16 


DECRETO 26 febbraio 1999.
Ammissione con riserva del dr. Fornarotto Giuseppe nella graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997  pag. 17 

DECRETO 11 marzo 1999.
Regolamentazione del sistema di erogazione e distribuzione gratuita dei prodotti dietetici privi di glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 dicembre 1998.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco dell'Etna  pag. 19 


DECRETO 25 gennaio 1999.
Determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo.   pag. 20 


DECRETO 9 febbraio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta  pag. 21 


DECRETO 9 febbraio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa  pag. 22 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione della servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili per la realizzazione di lavori di irrigazione S. Leonardo Est, rete idrica di distribuzione Zona costiera sino all'Imera, comune di Termini Imerese, 1° lotto  pag. 24 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per l'esecuzione di lavori nel comune di Cammara- ta  pag. 41 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Programma di interventi relativo alla seconda e conclusiva fase del Programma operativo plurifondo della Sicilia, Misura 2.4. Chiarimenti  pag. 41 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Bucolica, con sede in Castelvetrano  pag. 41 
Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo  pag. 41 

Assessorato dell'industria:
Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio per l'area industriale di Siracusa  pag. 41 
Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina  pag. 42 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per lavori urgenti nel porto di S. Agata di Militello  pag. 42 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1998  pag. 42 

Assessorato della sanità:
Iscrizione nell'albo regionale degli enti ausiliari della associazione Cenacolo Cristo Re, con sede in Biancavilla.   pag. 45 
Autorizzazione alla società Aditalia S.p.A., con sede legale in Roma, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 45 
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1993  pag. 45 
Autorizzazione al comune di Messina per l'attivazione del pubblico macello  pag. 45 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione alla ditta Spada Antonino, con sede in Acireale, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi.   pag. 46 
Autorizzazione alla ditta SI.R.ME. S.p.A., con sede in Palermo, per lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 46 
Autorizzazione alla ditta Orogel s.r.l., con sede in Belpasso, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera provenienti da uno stabilimento di trasformazioni ortofrutticole  pag. 46 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Riconferma del finanziamento al comune di Acireale per la sistemazione della via Spiaggia nella frazione Stazzo e riconnessione della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera  pag. 46 
Piano di riparto dei contributi per l'anno sportivo 1997/98 destinati alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A - Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31  pag. 46 
Piano di riparto dei contributi per l'anno sportivo 1998/99 destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie - Legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4  pag. 48 
Piano di riparto dei contributi per l'anno sportivo 1998/99 destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie - Legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1  pag. 49 
Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell'attività sportiva per la stagione 1997/98 - Legge regionale 16 maggio 1978, n. 8  pag. 52 
Autorizzazione al cambio di denominazione da Associazione Travel Bus, con sede in Casteldaccia, a Fiorentino Viaggi e Turismo Sociale piccola società cooperativa a r.l.   pag. 132 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 17 febbraio 1999, n. 4.
Riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000  pag. 133 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 25 febbraio 1999, n. 3.
Banca dati Fons e Sicilimprese  pag. 134 

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
ERRATA CORRIGE

DECRETO 31 dicembre 1998.
Bando di concorso del Progetto imprese e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole  pag. 135 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
AVVISO DI RETTIFICA

CIRCOLARE 13 agosto 1998, n. 8.
Attività musicali (leggi regionali 10 dicembre 1985, n. 44 e 1 agosto 1990, n. 14). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana  pag. 135 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale».

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 18 febbraio 1999.
Costituzione di una zona cinologica in territorio del comune di Rosolini.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ed, in particolare, l'art. 41;
Visto il proprio decreto n. 2854 del 17 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 28 novembre 1998, parte I, di individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allevamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B, in territorio di Rosolini;
Vista la pubblicazione all'albo pretorio del decreto di individuazione della zona cinologica effettuata dal comune di Rosolini;
Considerato che non è stata avanzata alcuna opposizione alla costituzione della zona cinologica in argomento;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, nel fondo di proprietà della Federazione italiana della caccia, con sede in Roma, viale Tiziano n. 70 e del sig. Santacroce Salvatore, ricadente nel territorio di Rosolini in catasto alla p.c. 9305, foglio 16, particelle 36, 40, 41, 43, 44, 47, 65, 66, 71, 72, 73, 169, 170, 171, esteso Ha. 23.59.02, è costituita una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B.

Art. 2

L'attività cinovenatoria esercitata nella costituita zona cinologica B viene disciplinata dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale n. 33/97 fino a quando con successivo decreto assessoriale sarà affidata in gestione ad associazioni venatorie riconosciute cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi del 1° comma dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1999.
  CUFFARO 

(99.10.494)
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DECRETO 5 marzo 1999.
Modifica del decreto 31 dicembre 1998, concernente bando di concorso del Progetto impresa e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto assessoriale del 31 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, con il quale è stato approvato il bando di concorso ed i relativi allegati del Progetto impresa e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole;
Vista la delibera della Cassa per la formazione della proprietà contadina n.62/99 dell'1 febbraio 1999, relativa all'applicazione di interesse del 1,50% per i piani di ammortamento alle operazioni di rivendita dei terreni assegnati dalla Cassa per le Regioni dell'obiettivo 1;
Rilevato che appare opportuno provvedere ad una migliore specificazione dei soggetti beneficiari;
Considerato che, a tal fine, si rende necessario modificare gli artt. 1 e 2 del bando di concorso;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, l'art. 1 (Obiettivi) e l'art. 2 (Beneficiari) del bando di concorso impresa e territorio citato nelle premesse sono così sostituiti:

«Art. 1
Obiettivi

1.  Per la costituzione o per l'ampliamento di nuove efficienti imprese agricole vengono concessi da parte della Cassa finanziamenti con ammortamento trentennale al tasso agevolato dell'1,50% per l'acquisto, con patto di riservato dominio e vincolo trentennale di indivisibilità, di aziende agricole a cancello aperto (ai sensi e per gli effetti della legge 26 maggio 1965, n. 590 e della legge 14 agosto 1971, n. 817).
2.  L'intervento sarà attuato dai soggetti proponenti contestualmente all'approvazione di un piano di miglioramento aziendale presentato in conformità al Reg. CE n. 950/97 (ex Reg. CE n. 2328/91) ed alla circolare attuativa n. 190/Dr pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 18 novembre 1995 (di seguito circ. n. 190/DR.) e successive. Detto piano dovrà contenere gli obiettivi imprenditoriali che si intendono raggiungere.
3.  Il suddetto piano di miglioramento aziendale dovrà, comunque, essere coerente con le linee di indirizzo contenute negli atti generali di programmazione emanati dall'Amministrazione regionale e nei piani regionali di settore approvati, o in corso di approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

Art. 2
Beneficiari

1.  L'accesso ai finanziamenti è riservato ai soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative di riferimento (Reg. CE n. 950/97 (ex 2328/91), leggi nn. 590/65 e 817/71 e successive modifiche ed integrazioni e lettere a e c del 1° comma dell'art. 4 della legge n. 441/98), nonché di età compresa tra i 18 ed i 55 anni non compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze. Sarà data priorità assoluta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.
2.  I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere:
a)  lavoratori manuali della terra, singoli o associati in società di persone nell'ambito della famiglia diretto-coltivatrice, nonché cooperative di conduzione terreni, ai sensi e per gli effetti delle leggi nn. 590/65 e 817/71 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  ovvero imprenditori agricoli che esercitano l'attività agricola a titolo principale (I.A.T.P.) in forma singola o associata, ai sensi del Reg. CE n. 950/97.
3.  In ogni caso, le predette figure dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, ai sensi del Programma operativo 1994/1999 di attuazione del Reg. CE n. 950/97 (ex Reg. CE n. 2328/91) «Piani di miglioramento materiali», con riferimento ai requisiti di percentuale del tempo totale di lavoro dedicato all'attività agricola e di incidenza percentuale del reddito agricolo sul reddito totale, nonché della capacità professionale. La predetta capacità professionale per le figure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, con età inferiore a 40 anni non compiuti, potrà essere acquisita entro e non oltre il 30 settembre 1999.
4.  Per le forme associate e cooperative è ammessa la presenza di soci privi di detti requisiti così come regolamentato della normativa vigente.
5.  Le domande pervenute verranno valutate con le modalità di cui all'art. 11 del presente bando.
6.  Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le domande, le medesime seguiranno l'iter procedurale indicato all'art. 6».

Art. 2

Il termine di 60 giorni per la presentazione delle relative istanze decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 marzo 1999.
  CUFFARO 

(99.11.533)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 22 gennaio 1999.
Modifiche al decreto 27 novembre 1998, concernente approvazione del piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Ragusa, relativo all'individuazione di un comune capofila.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» che istituisce per il triennio 1997/99 un fondo nazionale ripartito tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le principali città capoluogo, tra le quali Palermo e Catania, destinato alla realizzazione di piani "territoriali d'intervento" articolati in progetti esecutivi per la creazione di reti locali di servizi di protezione sociale in favore di soggetti in età evolutiva e delle famiglie, in attuazione dei principi contenuti nella convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991;
Visto il decreto n. 2869 del 27 novembre 1998, che ha approvato il piano territoriale d'intervento della Provincia regionale di Ragusa, adottato in data 19 settembre 1998, con accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91, dagli enti locali ricompresi nell'ambito provinciale, dall'A.S.L., dal Provveditorato agli studi e C.G.M., trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali ed acclarato al protocollo n. 1782 del 14 ottobre 1998 G.L.I./AA.SS.;
Rilevato che il decreto n. 2869 riporta erroneamente il comune di Giarratana quale responsabile del progetto "L'infanzia che vorrei" ricompreso nel piano territoriale sopracitato, anziché il comune di Monterosso Almo, come correttamente disposto in sede di accordo di programma del 19 settembre 1998;
Ritenuto di dovere provvedere alla dovuta rettifica del decreto n. 2869;

Decreta:


Art. 1

Il comune di Monterosso Almo è individuato quale responsabile della gestione del progetto "L'infanzia che vorrei", in sostituzione del comune di Giarratana nell'ambito del piano territoriale d'intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia regionale di Ragusa.

Art. 2

Trasmettere copia del presente decreto alla "Unità crediti mobiliare", Ufficio centrale Banco di Sicilia di Palermo per le annotazioni di competenza.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 1999.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali il 26 gennaio 1999 con nota n. 19.
(99.8.437)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 febbraio 1999.
Stagione balneare 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 26 della legge n. 319/76 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 «Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione»;
Visto l'art. 2, l'art. 4 e l'art. 6 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982;
Vista la legge regionale n. 27/86;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Atteso che il Ministero della sanità - Italsiel - con nota n. SA-084-92-C-1073 del 28 dicembre 1992 ha individuato un nuovo iter procedurale «che dovrà regolamentare le comunicazioni delle Regioni verso il sistema e viceversa» specificando che nelle delibere regionali occorre tra l'altro individuare e distinguere le zone di divieto di balneazione in permanenti e temporanee;
Vista la nota assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e la successiva n. 336/05924 del 15 dicembre 1997 di sollecito, con le quali si chiedeva ai direttori dei laboratori di igiene e profilassi l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi, nonché la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di igiene e profilassi provinciali della Regione Sicilia effettuate nel periodo di campionamento dell'anno 1997;
Viste le note di riscontro all'assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e la successiva n. 336/05924 del 15 dicembre 1997 trasmesse dai laboratori di igiene e profilassi;
Ritenuto di dover individuare i tratti di mare e di costa permanentemente o temporaneamente preclusi alla balneazione, per motivi di inquinamento o per altri motivi;
Ritenuto, altresì, di dover condizionare la revoca del divieto temporaneo di balneazione al rispetto di quanto stabilito all'art. 6, comma 10 del D.P.R. n. 470/82 ed al verificarsi delle condizioni analitiche di cui al comma 11 del già citato art. 6, D.P.R. n. 470/82;
Considerato opportuno di dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d" del D.P.R. n. 470/82 che la stagione balneare per l'anno 1999 abbia inizio l'1 maggio 1999 e termine il 30 settembre 1999;

Decreta:


Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 1999 e ha termine il 30 settembre 1999.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 1999 e ha termine il 30 settembre 1999.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma "b", del D.P.R. n. 470/82, per la stagione 1999 sono classificate «non idonee alla balneazione» le acque marine e le relative coste indicate negli allegati da 1 ad 8, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione, per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

Viene fatto obbligo ai sindaci dei comuni della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma "A" e comma "D", ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento, dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità, al capo settore igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. ed ai direttori reparto medico e chimico dei L.I.P.

Art. 6

I laboratori di igiene e profilassi hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, qualora non abbiano già provveduto, ai signori sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al capo settore igiene pubblica, al capo servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 7

Le ordinanze di cui all'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche, e devono essere trasmesse al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica e al capo servizio igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. ed al L.I.P. competenti per territorio; le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 1999.

Art. 8

I direttori dei laboratori di igiene e profilassi, secondo programmi concordati con il capo settore igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., potranno avvalersi per l'esecuzione e il trasporto dei campioni di acqua di mare, dei servizi di igiene pubblica delle ex UU.SS.LL. o distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e comunque entro il mese di riferimento.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 1999, i responsabili del settore igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. ed il responsabile del servizio igiene pubblica delle ex UU.SS.LL. dei distretti, hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G. La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, D.P.R. n. 470/82, i laboratori dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di tale comunicazione la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati.

Art. 12

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione in parte prima alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 1999.
  SANZARELLO 


(Si omettono gli allegati)

(99.12.581)
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DECRETO 26 febbraio 1999.
Rettifica del decreto 1 ottobre 1998, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto n. 25329 del 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 23 del 9 maggio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale di medicina generale valida per il 1997;
Visto il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997 e nel quale, per mero errore formale il dr. Ennio Bringheli ha avuto attribuito il punteggio di 4,12 anziché di 5,32;
Ritenuto, pertanto, indispensabile rettificare il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, con il quale è stato approvato la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1997 con la correzione di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

La graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997, approvata in via definitiva con il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, è rettificata come segue:
-  Bringheli Ennio, nato il 14 settembre 1965: punteggio 5,32.

Art. 2

Il predetto medico andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed, infine, della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 1999.
  SANZARELLO 

(99.10.504)
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DECRETO 26 febbraio 1999.
Ammissione con riserva del dr. Fornarotto Giuseppe nella graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per il 1997.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314/90;
Visto il proprio decreto n. 25329 del 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 23 del 9 maggio 1998, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale di medicina generale valida per il 1997;
Visto il ricorso inoltrato dal dr. Fornarotto Giuseppe in data 31 luglio 1998 al Comitato consultivo regionale di medicina generale avverso la mancata inclusione nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1977;
Visto il contenuto della nota prot. n. 118 del 18 agosto 1998, con la quale il Comitato consultivo regionale di medicina generale invitava il dr. Fornarotto Giuseppe a richiedere all'ufficio postale competente il duplicato della ricevuta di ritorno della raccomandata n. 1485 del 4 giugno 1996, condizionando l'inserimento in graduatoria all'esibizione del predetto avviso di ricevimento;
Visto il parere espresso dal Comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta dell'8 settembre 1998;
Visto il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 novembre 1998, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997;
Visto il ricorso al TAR per la Sicilia proposto dal dr. Fornarotto Giuseppe, notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 22 dicembre 1998 e trasmesso dalla stessa a questo Assessorato con nota prot. n. 24952 del 24 dicembre 1998 per l'annullamento, previa sospensione, dei sopra citati decreti n. 25329 del 24 aprile 1998 e n. 26550 dell'1 ottobre 1998 e del parere espresso dal Comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta dell'8 settembre 1998;
Vista l'ordinanza n. 37/99 depositata c/o la segreteria del TAR in data 18 gennaio 1999, pervenuta a questoAssessorato in data 11 febbraio 1999 ed assunta agli atti del gruppo 8° della 1ª Direzione in data 22 febbraio 1999, con la quale il TAR ha disposto l'inserimento con riserva del dr. Fornarotto Giuseppe nella graduatoria di cui trattasi;
Ritenuto di dovere dare esecuzione a detta ordinanza;

Decreta:


Art. 1

Alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1997, approvata in via definitiva con il decreto n. 26550 dell'1 ottobre 1998, è ammesso con riserva il dr. Fornarotto Giuseppe con punti 8,84, in ottemperanza all'ordinanza del TAR n. 37/99.

Art. 2

Il predetto sanitario andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 1999.
  SANZARELLO 

(99.10.504)
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DECRETO 11 marzo 1999.
Regolamentazione del sistema di erogazione e distribuzione gratuita di prodotti dietetici privi di glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189, con il quale sono state costituite le Aziende sanitarie e nominati i direttori generali delle stesse ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che recita: «Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. Spettano, in particolare, alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, recante: «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici», che all'art. 1, tra gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria, prevede anche il "morbo celiaco" e stabilisce, tra l'altro, il diritto dei soggetti affetti da malattia celiaca ad ottenere gratuitamente, con spesa a carico del servizio sanitario nazionale, i prodotti dietetici senza glutine, necessari per il trattamento della patologia;
Visto il decreto n. 90994 del 28 febbraio 1991, con il quale sono state date disposizioni in ordine alla fornitura in regime di assistenza diretta di prodotti, presidi ed ausili non inclusi nel nomenclatore tariffario delle protesi ad integrazione del decreto 20 dicembre 1990;
Rilevato che di fatto sono state riscontrate notevoli disparità di comportamento nell'erogazione dei prodotti nonché nella determinazione del budget di spesa spettante al singolo soggetto;
Considerata la necessità di regolamentare il sistema di autorizzazione, concessione e approvvigionamento dei prodotti "privi di glutine", tra l'altro attribuendo al soggetto affetto da "morbo celiaco" un tetto di spesa mensile all'interno del quale poter esercitare la facoltà di libera scelta tra i vari prodotti dietetici;
Ritenuto indispensabile, oltre per uniformare il comportamento su tutto il territorio della Regione siciliana, anche e soprattutto di semplificare la procedura di distribuzione dei prodotti per il "morbo celiaco" nell'interesse dell'utenza, nel seguente modo:
a)  la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o universitaria;
b)  il soggetto affetto da "morbo celiaco" dovrà rivolgersi all'Azienda USL di appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la patologia e della proposta, redatta su ricetta del servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione della patologia e della natura di irreversibilità;
c)  una volta l'anno dovrà essere presentata all'Azienda USL di appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su ricettario del servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della patologia;
d) il settore di medicina di base, acquisita la prescrizione, autorizza il limite massimo di spesa di prodotti senza glutine;
e)  in calce alla prescrizione dovranno essere apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti all'autorizzazione;
f)  l'Azienda USL è tenuta a rilasciare all'utente un libretto, o altra modulistica, contenente 12 tagliandi (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti senza glutine;
g)  l'assistito potrà ritirare presso le farmacie i prodotti dietetici necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
h)  le farmacie devono presentare, all'Azienda USL, la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mese di consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
i)  qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di cui al punto h).
Rilevata la necessità di indicare il limite massimo di spesa mensile, per evitare diversità di comportamento, in relazione all'età del paziente, tenendo conto del fabbisogno calorico e del quantitativo mensile secondo i livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana (LARN) formulati dalla Società italiana della nutrizione umana - Revisione 1996, così come di seguito indicato:

  ETA' | Limite massimo di spesa mensile 
      | di prodotti senza glutine 
 6 mesi - 1 anno      L. 165.000 
 1 anno - 3 anni      L. 195.000 
 4 anni - 6 anni      L. 255.000 
 7 anni - 9 anni      L. 300.000 
10 anni - 15 anni      L. 340.000 
oltre 15 anni      L. 390.000 

I livelli superiori dell'intervallo di età si intendono fino al compimento del successivo compleanno (ad esempio con "1-3 anni" si intende da 1 anno appena compiuto fino al compimento del 4° anno).
Dare atto che gli importi sopra indicati andranno aggiornati annualmente, dall'Azienda USL, secondo l'indice ISTAT;
Considerato che potranno essere erogati tutti i prodotti privi di glutine contrassegnati dalla spiga tagliata;
Ritenuto, altresì, di lasciare invariate le attuali modalità di contabilizzazione, consegna e pagamento per le farmacie;

Decreta:


Art. 1

Sono fissati i limiti di spesa mensili in relazione all'età del paziente, tenendo conto del fabbisogno calorico e del quantitativo mensile secondo i livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana (LARN) formulati dalla Società italiana della nutrizione umana - Revisione 1996, così come di seguito indicato:

  ETA' | Limite massimo di spesa mensile 
      | di prodotti senza glutine 
 6 mesi - 1 anno      L. 165.000 
 1 anno - 3 anni      L. 195.000 
 4 anni - 6 anni      L. 255.000 
 7 anni - 9 anni      L. 300.000 
10 anni - 15 anni      L. 340.000 
oltre 15 anni      L. 390.000 

I livelli superiori dell'intervallo di età si intendono fino al compimento del successivo compleanno (ad esempio con "1-3 anni" si intende da 1 anno appena compiuto fino al compimento del 4° anno).

Art. 2

Potranno essere erogati i prodotti privi di glutine contrassegnati dalla spiga tagliata.

Art. 3

Le farmacie devono erogare tutti i prodotti nel rispetto del budget di spesa.

Art. 4

L'Azienda USL nelle procedure di fornitura dei prodotti deve attenersi alle seguenti disposizioni:
a)  la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o universitaria;
b)  il soggetto affetto da "morbo celiaco" dovrà rivolgersi all'Azienda USL di appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la patologia e della proposta, redatta su ricetta del servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione della patologia e della natura di irreversibilità;
c)  una volta l'anno dovrà essere presentata all'Azienda USL di appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su ricetta del servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della patologia;
d) il settore di medicina di base, acquisita la prescrizione, autorizza il limite massimo di spesa di prodotti senza glutine;
e)  in calce alla prescrizione dovranno essere apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti all'autorizzazione;
f)  l'Azienda USL è tenuta a rilasciare all'utente un libretto, o altra modulistica, contenente 12 tagliandi (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti senza glutine;
g)  l'assistito potrà ritirare presso le farmacie i prodotti dietetici necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
h)  le farmacie devono presentare, all'Azienda USL, la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mese di consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
i)  qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di cui al punto h).

Art. 5

Gli importi di cui all'art. 1 andranno aggiornati annualmente, dall'Azienda USL, secondo l'indice ISTAT.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 1999.
  SANZARELLO 

(99.11.557)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 dicembre 1998.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco dell'Etna.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, relativa all'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Visti gli artt. 27 e 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Visto il D.P. 17 marzo 1987, n. 37, concernente l'istituzione del Parco dell'Etna e il relativo allegato A, parte terza, inerente la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti da osservarsi nel Parco;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, che prevede l'emanazione da parte di questo Assessorato di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti Parco devono modellare il proprio programma;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, contenente: «Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente...» che in particolare all'art. 5, comma II, modifica l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il proprio decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, reg. 1, fg. 11, con il quale è stato emanato lo schema di programma d'intervento di cui all'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 4676 del 3 luglio 1997, assunta al prot. n. 55834 del 7 luglio 1997, con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha trasmesso il programma d'intervento ex art. 27 della legge regionale n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni adottato dal consiglio del Parco per il 1997/99 con deliberazione n. 17 del 26 novembre 1996, esecutiva in data 15 gennaio 1997;
Vista la nota n. 17216 del 30 luglio 1997, con la quale l'Ente Parco dell'Etna è stato invitato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari;
Viste le note n. 20930 del 23 settembre 1997 e n. 26012 del 14 novembre 1997, con le quali è stato sollecitato il dovuto riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla sopracitata nota n. 17216 del 30 luglio 1997;
Vista la nota istruttoria n. prot. int. 499 del 9 dicembre 1997, diretta al gruppo XII segreteria del C.R.P.P.N.;
Vista l'ulteriore nota di sollecito n. prot. 28352 del 16 dicembre 1997, rivolto all'Ente Parco dell'Etna;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del C.R.P.P.N. del 23 dicembre 1997, nella quale il predetto Comitato, presa visione della documentazione in possesso dell'ufficio, ha deliberato di esprimere parere negativo sul programma d'intervento 1997/99 presentato dall'Ente Parco dell'Etna, in considerazione del mancato invio degli atti integrativi più volte richiesti;
Vista la nota assessoriale n. 28912 del 30 dicembre 1997, con la quale si è provveduto a comunicare all'Ente Parco dell'Etna l'esito negativo in questione;
Vista la nota n. prot. 5881 del 23 dicembre 1997, assunta al prot. n. 94044 del 29 dicembre 1997 e la successiva n. prot. 63 del 15 gennaio 1998, assunta al prot. n. 4294 del 26 gennaio 1998, con le quali l'Ente Parco dell'Etna ha prodotto atti e documenti integrativi;
Vista la nota istruttoria n. prot. int. 78 del 4 marzo 1998, diretta al gruppo XII - Segreteria del C.R.P.P.N.;
Visto il parere favorevole con raccomandazione espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 24 luglio 1998, (comunicato con nota del gr. XII n. prot. 124 dell'1 settembre 1998);
Ritenuto di condividere detto parere e di potere quindi procedere all'approvazione del programma d'intervento 1997/99 dell'Ente Parco dell'Etna, adottato con deliberazione del consiglio del Parco n. 17/96;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, è approvato il programma d'intervento triennale 1997/99, adottato dal consiglio del Parco dell'Etna con deliberazione n. 17 del 26 novembre 1996, corredato dai relativi allegati tutti facenti parte del presente provvedimento, con la raccomandazione che l'Ente Parco in fase di progettazione esecutiva dei singoli interventi curi la puntuale osservanza, in rapporto alle finalità precipue di ciascuna zona del territorio del Parco ed in funzione dei relativi obiettivi da perseguire, delle norme regolamentari previste dalla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti nel Parco.

Art. 2

L'Ente Parco è responsabile dell'attuazione dell'allegato programma secondo modalità conformi ai dettati di legge.

Art. 3

Le opere e/o interventi previsti nell'allegato programma dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti vigenti nel Parco, e nel rispetto degli eventuali adempimenti che la disciplina in questione pone a carico dei comuni competenti territorialmente e dell'Ente Parco medesimo.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente all'allegata documentazione che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 1998.
  LO GIUDICE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana addì 1 febbraio 1999.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 10.

N.B. Gli allegati sono a disposizione di che ne vuol prendere visione presso il gruppo XIX dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
(99.8.439)
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DECRETO 25 gennaio 1999.
Determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, lett. f), del D.P.R. n. 203/88, è competenza della Regione l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevamento degli inquinamenti atmosferici;
Considerato di dovere uniformare su tutto il territorio regionale le relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera al fine di ottimizzare la rappresentatività e l'accuratezza nei rilevamenti delle emissioni medesime ed agevolare le scelte decisionali in sede di valutazione dei risultati;
Considerato, altresì, che la rappresentatività del dato analitico è presupposto fondamentale al fine dell'attività di vigilanza e controllo, nonché dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 203/88;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990, all'effettuazione delle misure alle emissioni in atmosfera provvedono le imprese secondo le scadenze fissate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
Visto l'art. 9 del D.P.R. n. 203/88 per cui l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate nell'ambito della Regione siciliana sia dalle imprese che dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo, nonché delle condizioni e modalità con cui viene effettuato il campionamento, delle metodiche ed esposizione dei risultati analitici;
Ritenuto, inoltre, di dovere integrare con le disposizioni relative alla presentazione delle relazioni di analisi delle emissioni in atmosfera le autorizzazioni ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. n. 203/88 già rilasciate da questo Assessorato alla data di pubblicazione del presente decreto;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. f), del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, sono così fissati, nell'ambito della Regione siciliana i contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera, effettuate sia dalle imprese in conformità all'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990, che dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo:
Contenuti della relazione
 1)  ragione sociale della ditta;
 2)  luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
 3)  esatta identificazione del punto di emissione controllato (riferirsi ove indicato esclusivamente alla denominazione riportata nel decreto di autorizzazione);
 4)  tipo di impianto;
 5)  frequenza di emissione (nelle 24 ore);
 6)  durata di emissione (h/g);
 7)  descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
  a) altezza del camino da quota terra (altezza geometrica in m); 
  b) altezza del punto di prelievo (m); 
  c) sezione del camino al punto di prelievo (m 2) e sua forma geometrica; 
  d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento; 
  e) direzione del flusso al punto di campionamento; 
  f) temperatura (in °C) e pressione (se possibile in kPa) al punto di prelievo; 
  g) densità effettiva (di norma in g/l oppure kg/m3); 
  h) umidità (H2O kg/Nm3) o frazione molare; 
  i) velocità (m/s); 
  l) portata effettiva (m3/h); 
  m) portata normalizzata umida (Nm3/h) (condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 kPa); 
  n) portata normalizzata secca (Nm3/h) (condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 kPa); 
  o) portata normalizzata secca corretta per l'O2 di riferimento se previsto (Nm3/h rif. % di O2) (condizioni di normalizzazione O°C, 101,3 kPa); 

 8)  data delle operazioni di rilevazione (giorno, mese ed anno);
 9)  periodo di osservazione (ora di inizio e ora di fine);
10)  durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (ora di inizio e ora di fine);
11)  condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%).
Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988).
Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988).
Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998);
12)  metodica di campionamento (riferimento al metodo ufficiale);
13)  metodica di analisi (riferimento al metodo ufficiale);
14)  il risultato analitico deve espressamente riportare:
-  il nome del parametro determinato nonché il modo in cui viene espresso;
-  il valore di concentrazione con l'unità di misura (mg/Nm3) e le eventuali condizioni di riferimento;
-  il valore di flusso di massa con l'unità di misura (Kg/h) se necessario;
15)  osservazioni (al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove);
16)  la valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.

Art. 2

Le autorizzazioni, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. n. 203/88, già rilasciate da questo Assessorato in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto, sono integrate, nella parte relativa all'effettuazione delle analisi, con le disposizioni contenute al precedente art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.7.395)
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DECRETO 9 febbraio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 1071 del 24 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta;
Vista la delibera del consiglio comunale di Caltanissetta n. 61 del 23 luglio 1996, con la quale è stato approvato un progetto per la realizzazione di una residenza sanitaria per anziani in contrada S. Elia, ai sensi dell'art. 1, legge regionale n. 1/78, comma 5;
Vista la delibera del consiglio comunale di Caltanissetta n. 50 del 10 luglio 1998, avente per oggetto: «Approvazione elaborati in parziale sostituzione del progetto approvato con delibera di C.C. n. 61/96»;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione a firma del segretario generale del 2 settembre 1997, con la quale si certifica che avverso la variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Visto il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 1250 del 24 aprile 1998;
Vista l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi della legge n. 64/74, ex art. 2;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 33 del 17 dicembre 1998, che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  l'area individuata per la realizzazione del progetto in argomento era già destinata dal piano regionale generale i cui vincoli risultano decaduti, ad attrezzature per istituzioni sanitarie ed assistenziali;
-  il progetto approvato in variante ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 è stato elaborato con riferimento alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regionale generale;
-  la compatibilità della programmata opera pubblica per la tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 è stata accertata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta con parere favorevole all'approvazione dell'opera, prot. n. 1250 del 24 aprile 1998;
-  l'ufficio del Genio civile competente ha rilasciato parere favorevole all'autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 64/74, con nota di prot. n. 11725 dell'11 novembre 1998;
-  il progetto è stato approvato in linea tecnica dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/85 in data 11 novembre 1998, con parere n. 10127/98;
-  l'opera riveste un rilevante interesse pubblico, contribuisce a soddisfare gli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e conseguenzialmente ai fabbisogni della comunità locale, e ricade in un ambito già interessato da servizi socio-assistenziali e da infrastrutture a reti.
Tuttavia essendo l'opera inserita in un contesto interessato da vincolo paesaggistico, si raccomanda di mettere in atto tutte le possibili soluzioni di attenuazioni dell'impianto ambientale dell'edificio, nel contesto naturale circostante.
In particolare di ridurre compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e funzionale l'altezza fuori terra dell'edificio, abbassando il più possibile il piano di quota al livello stradale.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto per la realizzazione di una residenza sanitaria per anziani in contrada S. Elia, approvata dal comune di Caltanissetta con deliberazioni consiliari n. 61 del 23 luglio 1996 e n. 50 del 10 luglio 1998 ad integrazioni di nuovi elaborati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni contenute nella delibera n. 50/98 sopracitata.
In fase di realizzazione dell'opera si dovranno adottare gli accorgimenti indicati nei superiori considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto, di cui in premessa, in variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta, con le prescrizioni nascenti dalle superiori considerazioni.

Art. 2

L'amministrazione comunale di Caltanissetta e, per essa, gli organi comunali a ciò competenti restano onerati a controllare, durante l'esecuzione dei lavori, che vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 50 del 10 luglio 1998, che deve intendersi parte integrante del progetto di esecuzione dell'opera.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  tav.  A2  - relazione generale; 
-  tav.  A3  - documentazione fotografica; 
-  tav.  B  - piante zone funzionali; 
-  tav.  B1  - stralcio del piano regolatore generale e planimetria catastale; 
-  tav.  B2  - rilievo planoaltimetrico; 
-  tav.  B3  - planimetria generale sistemazione esterna; 
-  tav.  B5  - pianta piano seminterrato con destinazioni d'uso; 
-  tav.  B6  - pianta piano terra arredato; 
-  tav.  B7  - pianta piano primo arredato; 
-  tav.  B8  - pianta piano secondo arredato; 
-  tav.  B9  - pianta piano copertura; 
-  tav.  B10  - planimetria lotto con distacchi dei confini e degli assi stradali; 
-  tav.  B11  - elaborato conteggi parcheggi, spazi manovra e verde; 
-  tav.  B12  - pianta piano seminterrato quotata; 
-  tav.  B13  - pianta piano terra quotata; 
-  tav.  B14  - pianta piano primo quotata; 
-  tav.  B15  - pianta piano secondo quotata; 
-  tav.  B16  - pianta piano copertura quotata; 
-  tav.  B17  - prospetti; 
-  tav.  B17bis  - prospetti; 
-  tav.  B18  - sezioni; 
-  tav.  1F1  - impianto fognario - Planimetria generale - Schema pendenze; 
-  tav.  1F2  - impianto fognario - Planimetria generale; 
-  tav.  1F3  - impianto fognario - Piano seminterrato; 
-  tav.  1F4  - impianto fognario - Piano terra; 
-  tav.  1F5  - impianto fognario - Piano primo; 
-  tav.  1F6  - impianto fognario - Piano secondo; 
-  tav.  1F7  - impianto fognario - Profili; 
-  tav.  1F8  - impianto fognario - Particolari costruttivi; 
-  tav.  ET3  - relazione abbattimento barriere architettoniche; 

-  elaborato "indagini geognostiche-geotecniche";
-  elaborato conteggio superficie finestrata e di pavimento;
-  parere Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 1250 del 24 aprile 1998;
-  autorizzazione ex art. 2, legge n. 64/74 rilasciata dal Genio civile di Caltanissetta;
-  Voto n. 33 del 17 dicembre 1998, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 4

Il comune di Caltanissetta resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Caltanissetta per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 febbraio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.8.438)
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DECRETO 9 febbraio 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 12384 del 5 dicembre 1994, con la quale il sindaco del comune di Siracusa trasmette a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale, per la localizzazione di interventi di edilizia scolastica superiore all'obbligo;
Vista la delibera n. 132 del 18 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 27 luglio 1993 con decisione n. 18792, con la quale il consiglio comunale di Siracusa adotta la variante al piano regolatore generale per la localizzazione di interventi di edilizia scolastica superiore all'obbligo;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 23 novembre 1994, attestante il deposito degli atti presso la segreteria comunale e la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni nei termini previsti dalla legge;
Visti gli elaborati della variante allegati alla delibera consiliare n. 132 del 18 maggio 1993 costituiti da:
1)  stralcio planimetrico dell'elaborato grafico rappresentante l'adeguamento agli standard di cui al D.M. n. 1444/68 del decreto n. 167/76;
2)  stralcio planimetrico della tav. 4 "azzonamento del territorio, fascia est", scala 1:10.000, con l'individuazione dell'area oggetto della variante;
Vista la nota prot. n. 109/95 del 27 maggio 1995, con cui il gruppo XXVII dell'A.R.T.A. trasmetteva gli atti e gli elaborati relativi alla variante di che trattasi alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza;
Vista la nota prot. n.298/96 del 23 aprile 1996, con cui il segretario del C.R.U. restituiva la pratica al gruppo XXVII dell'A.R.T.A. per i provvedimenti conseguenziali;
Vista la nota prot. n. 11329 del 29 settembre 1996, con cui questo Assessorato al fine del prosieguo dell'esame della variante di che trattasi richiedeva al sindaco di Siracusa di integrare la documentazione trasmessa;
Vista la nota prot. n. 13817/97 del 2 dicembre 1997, con la quale il comune di Siracusa ha trasmesso gli atti integrativi;
Vista la nota prot. n. 6/98 del 9 gennaio 1998, con cui il gruppo XXVII/D.R.U. dell'A.R.T.A. ha trasmesso gli atti e gli elaborati inerenti la variante di che trattasi alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza;
Vista la nota prot. n. 21834/97 del 26 novembre 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Siracusa, sulla variante di che trattasi esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parere favorevole a condizione che:
1)  nella fase esecutiva devono essere previste le opere di smaltimento delle acque pluviali onde evitate l'accumulo ed il ristagno come evidenziato anche nella relazione geologica;
2)  le fondazioni degli edifici dovranno essere poste sulla roccia integra non alterata come specificato nella relazione geologica;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 39 del 18 dicembre 1998 che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Premesse
La variante in oggetto nasce da apposita richiesta di aree formulata dalla Provincia regionale di Siracusa all'amministrazione comunale per la realizzazione di una cittadella degli studi rientrante nel programma triennale di edilizia scolastica in applicazione ai parametri del D.M. 18 dicembre 1975, previsti per l'edilizia scolastica.
Le aree in oggetto avrebbero dovuto allocare: l'Istituto scientifico Einaudi, l'Istituto tecnico professionale per il commercio, l'Istituto statale d'arte e l'Istituto tecnico alberghiero su una superficie minima di Ha. 10,00.
In seguito a tale richiesta il Dipartimento pianificazione urbanistica produsse al consiglio comunale apposita individuazione delle aree, in variante al P.R.G. approvato con decreto n. 167/76, trasformandole da zone destinate a servizi di tipo territoriale a zona per "Istruzione superiore all'obbligo", site ad ovest della traversa Pizzuta, includendo anche i parcheggi prospicienti alla viabilità di P.R.G.
Il consiglio comunale nella seduta dell'11 maggio 1993, avendo visionato la proposta formulata dal Dipartimento pianificazione urbanistica, chiede mandato allo stesso di valutare la possibilità di dislocare diversamente gli istituti, evitando il loro concentramento.
Con successiva deliberazione consiliare n. 132 del 18 maggio 1993, a seguito di nuova proposta prodotta dal Dipartimento pianificazione urbanistica del 14 maggio 1993, tale organo stabilì di allocare:
1)  l'Istituto statale d'arte, secondo le previsioni del P.P.O., approvato con decreto n. 286/90, in Ortigia presso la caserma Caldieri;
2)  l'Istituto alberghiero nell'area per servizi scolastici e servizi sportivi nei pressi della zona di interventi di L. n. 167 di via Algeri;
3)  l'Istituto professionale di Stato per il commercio ed il Liceo scientifico Einaudi nella zona E2 del P.R.G. approvato con i decreti n. 169/88 e n. 723/89, trasformando la stessa in zona F1/b "Servizi per l'istruzione superiore all'obbligo e Istituti di cultura e specializzazione".
Considerata
Con l'integrazione richiesta dall'A.R.T.A. con assessoriale prot. n. 11329 del 29 settembre 1996, avvenuta con foglio comunale prot. n. 13818/97 del 2 dicembre 1997, è stato trasmesso a questo Assessorato parere favorevole a condizioni reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 recante il prot. n. 21834/97 del 26 novembre 1997 sulla localizzazione degli interventi in argomento corredato di:
-  indagini geognostiche sull'area di contrada Pizzuta - Relazione sulle indagini;
-  relazione geologico-tecnica sull'area di contrada Pizzuta;
-  relazione geologico-tecnica sull'area di contrada Pizzuta destinata alla costruzione del Liceo scientifico Einaudi.
L'ubicazione dell'area in argomento, sotto il profilo urbanistico appare condivisibile in quanto interessa la realizzazione di strutture di interesse territoriale a margine di aree urbanizzate e ben servite da collegamenti viari e la morfologia pianeggiante dei terreni non comporta grandi movimenti di terra a discapito del paesaggio circostante.
L'area non è sottoposta a vincolo ex legge n. 1497/39, ma è marginalmente attraversata longitudinalmente da una linea elettrica ad alta tensione che, in ogni caso, interessa esclusivamente le aree destinate a parcheggi.
Sarà comunque indispensabile, in fase di progettazione esecutiva delle opere, distanziare quanto maggiormente possibile i corpi di fabbrica dalla suddetta linea.
Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che la variante in argomento adottata dal comune di Siracusa con atto consiliare n. 132 del 18 maggio 1993, relativamente all'individuazione dell'area da destinare all'Istituto professionale di Stato per il commercio e il Liceo scientifico Einaudi, sia meritevole di approvazione nel rispetto dei superiori considerata e delle prescrizioni di cui al parere reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 39 del 18 dicembre 1998;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 39 del 18 dicembre 1998, in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Siracusa con delibera consiliare n. 132 del 18 maggio 1993, relativamente all'individuazione dell'area da destinare all'Istituto professionale di Stato per il commercio e il Liceo scientifico Einaudi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1999.
  LO GIUDICE 

(99.7.392)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione della servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili per la realizzazione di lavori di irrigazione S. Leonardo Est, rete idrica di distribuzione Zona costiera sino all'Imera, comune di Termini Imerese, 1° lotto.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 6 del 5 gennaio 1999 è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Termini Imerese di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:

Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(99.7.408)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 7 del 5 gennaio 1999 è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Termini Imerese di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:

Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(99.7.389)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 8 del 5 gennaio 1999 è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Termini Imerese di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:

Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(99.7.388)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per l'esecuzione di lavori nel comune di Cammarata.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 34603 del 15 gennaio 1999 è stata determinata l'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili occupati qui di seguito elencate:
1)  Barone Rocco, nato il 16 settembre 1896 a Cammarata, proprietario per 1/5; Barone Antonino, nato l'11 febbraio 1923 a S. Giovanni Gemini, proprietario per 1/5; Barone Andrea, nato il 4 gennaio 1926 a S. Giovanni Gemini, proprietario per 1/5, Cimò Antonino, nato il 6 luglio 1909 a S. Giovanni Gemini, proprietario per 1/5; Cairone Rosalia, nata il 5 giugno 1917, proprietaria per 1/5: art. 7624, foglio 45, mappale 54, contrafa Filici, seminativo di 5ª, superficie intera Ha. 2.32.00, superficie da espropriare Ha. 0.63.71, stato di coltura attuale pascolo ott., indennità di espropriazione L.9.600.000;
2)  Ciminnisi Francesco, nato il 25 novembre 1912 a S. Giovanni Gemini: art. 7643, foglio 45, mappale 66, contrada Filici, seminativo di 5ª, superficie intera Ha. 0.08.00, superficie da espropriare Ha. 0.08.00, stato di coltura attuale pascolo ott., indennità di espropriazione L. 1.200.000.
Sommano le indennità L. 10.800.000.
(99.7.409)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma di interventi relativo alla seconda e conclusiva fase del Programma operativo plurifondo della Sicilia, Misura 2.4. Chiarimenti.
A chiarimento del decreto 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3, parte I del 16 gennaio 1999, relativo all'approvazione del Programma operativo plurifondo 1994/99 Sicilia, misura 2.4 (II fase), si precisa che il contenuto dell'art. 2 è riferito esclusivamente ai primi 22 interventi inseriti in programma, così come specificato nelle premesse del decreto sopracitato.
(99.12.596)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Bucolica, con sede in Castelvetrano.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2695/I/VI del 19 novembre 1998, la dott.ssa Francesca Pellicanò, nata a Messina il 4 giugno 1945 e residente in Messina, via P. Longo, isolato 360, palazzina D, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Bucolica, con sede nel comune di Castelvetrano, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Antonino Testa.
(99.7.399)
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Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo.
Con decreto n. 15 del 4 febbraio 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la gestione commissariale della cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, già avviata con decreto n. 1468 del 19 giugno 1997 in testa al sig. Placido Matasso, nato in Castel di Lucio il 24 luglio 1945 e residente in Messina, via Osservatorio n. 7, è prorogata fino al 31 marzo 1999.
(99.7.400)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio per l'area industriale di Siracusa.
Con decreto n. 27 del 27 gennaio 1999 dell'Assessore per l'industria il dott. Maurizio Ingoglia, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Siracusa con il seguente incarico:
-  predisporre entro 30 giorni, con i poteri del comitato direttivo, lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 1999, da sottoporre al consiglio generale dell'ente che dovrà adottare le proprie determinazioni nel termine massimo di 20 giorni concesso dal citato art. 12 dello statuto;
-  in caso di inutile decorso del superiore termine, deliberare, entro i successivi 30 giorni, con i poteri del consiglio generale, il bilancio di previsione dell'ente per l'esercizio 1999.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Siracusa.
(99.7.384)
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Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
Con decreto n. 37 del 2 febbraio 1999 dell'Assessore per l'industria il sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato confermato commissario straordinario presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con l'incarico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, all'adozione, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, degli atti di ordinaria e straordinaria gestione.
Il predetto commissario rimarrà in carica fino al 16 marzo 1999 e, comunque, non oltre l'insediamento degli organi ricostituendi.
Le spese per l'espletamento dell'incarico graveranno sul bilancio del Consorzio per l'A.S.I. di Messina.
(99.7.383)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per lavori urgenti nel porto di S. Agata di Militello.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 51/4 del 27 gennaio 1999 è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori urgenti di rifiorimento della mantellata esterna del molo sopraflutto dalla progr. ml. 450,00 alla progr. ml. 530,00 nel porto di S. Agata di Militello dell'importo di L. 510.000.000.
(99.7.376)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1998.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

Visto: LOMONTE
(99.10.520)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione nell'albo regionale degli enti ausiliari della associazione Cenacolo Cristo Re, con sede in Biancavilla.
Preso atto del trasferimento operato dall'Associazione Cenacolo Cristo Re, con sede in Biancavilla, con decreto 18 gennaio 1999, n. 27897 dell'Assessore per la sanità, è stata iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari (D.P.R. n. 309/90, legge regionale n. 64/84) la struttura semiresidenziale, gestita dalla stessa associazione, per il recupero e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti, ubicata in Biancavilla, contrada Croce al Vallone; con il medesimo provvedimento è stata cancellata l'analoga struttura, ubicata in Santa Maria di Licodia, viale Felice Magrì n. 71.
(99.7.402)
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Autorizzazione alla società Aditalia S.p.A., con sede legale in Roma, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.
Con decreto n. 27951 del 4 febbraio 1999 l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società Aditalia S.p.A., con sede legale in Roma, via Giosuè Carducci n. 4, e magazzini siti in Messina, contrada Roccamotore, salita Larderia, frazione Tremestieri, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92 nel territorio delle Regioni Sicilia e Calabria ai sensi e nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92.
(99.7.378)
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Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1993.
Con decreto n. 27956 dell'8 febbraio 1999 dell'Assessore per la sanità, il dipendente Scozzari Armando, nato l'8 giugno 1950, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo (ex U.S.L. n. 61), già iscritto nella posizione funzionale di ausiliario socio sanitario alla data dell'1 gennaio 1983, è iscritto nel ruolo sanitario del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di personale infermieristico, operatori professionali di 2ª categoria e nella posizione funzionale di operatore professionale di 2ª categoria, infermiere psichiatrico, con decorrenza 1 gennaio 1983.
(99.7.387)
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Autorizzazione al comune di Messina per l'attivazione del pubblico macello.
Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 28025 dell'11 febbraio 1999 il sindaco del comune di Messina è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio sito in località Castanea, cui è stato attribuito il numero di identificazione 060/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca equina, bovina, suina, ovina e caprina.
(99.7.411)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Spada Antonino, con sede in Acireale, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi.
Con decreto n. 48/18 dell'8 febbraio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta Spada Antonino, con sede legale in Acireale (CT), via Turchia n. 32, l'autorizzazione ad effettuare l'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi, quali filtri olio esausti e stracci e carta impregnati di olio, da effettuarsi nell'impianto, già autorizzato con decreto n. 365/18 del 30 maggio 1996, ubicato in Aci S. Antonio (CT), via S. Giovanni. Il suddetto decreto n. 48/18 dell'8 febbraio 1999 avrà scadenza il 29 maggio 2001.
(99.7.393)
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Autorizzazione alla ditta SI.R.ME. S.p.A., con sede in Palermo, per lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.
Con decreto n. 49/18 dell'8 febbraio 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato la ditta SI.R.ME. Sicula Recuperi Metaltessile) S.p.A., con sede in Palermo, via Filippo Pecoraino n. 43, angolo via Ducrot, 3ª zona industriale Brancaccio, ad effettuare l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lett. b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(99.7.394)
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Autorizzazione alla ditta Orogel s.r.l., con sede in Belpasso, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera provenienti da uno stabilimento di trasformazioni ortofrutticole.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 54/17 del 9 febbraio 1999 è stata concessa alla ditta Ortogel s.r.l., con sede legale in Belpasso, zona industriale Piano Tavola, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento di trasformazioni ortofrutticole sito in zona industriale del comune di Caltagirone ed ai sensi dell'art. 15, lett. a), dello stesso D.P.R. per l'installazione nel predetto stabilimento di una nuova caldaia.
(99.7.386)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Riconferma del finanziamento al comune di Acireale per la sistemazione della via Spiaggia nella frazione Stazzo e riconnessione della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.
Con decreto n. 1334/8 TUR. del 16 ottobre 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha preso atto del progetto rielaborato datato 22 maggio 1996, già finanziato con decreto n. 1014/XIII del 23 ottobre 1987 per l'importo di L. 995.000.000, relativo ai lavori di sistemazione della via Spiaggia nella frazione Stazzo nel comune di Acireale, provvedendo alla riconnessione della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge, fissando, altresì, i termini per l'inizio e il compimento dei lavori e delle procedure espropriative.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del presente decreto e compiersi entro 60 mesi dalla stessa data.
I lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data di emissione del suddetto decreto e compiersi entro 36 mesi dalla stessa data.
(99.7.375)
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Piano di riparto dei contributi per l'anno sportivo 1997/98 destinati alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A - Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1461/X/TUR del 6 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999, reg. 1, fgl. 4, è stato approvato il piano di riparto, redatto ai sensi della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, per l'erogazione dei contributi relativi alla stagione sportiva 1997/98.
L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata alla prestazione della documentazione prevista nelle modalità di erogazio- ne stabilite nel decreto n. 775/X/TUR del 25 giugno 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 24 agosto 1998.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(99.11.536)
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Piano di riparto dei contributi per l'anno sportivo 1998/99 destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie - Legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art. 4.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1505/X/TUR del 10 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999, reg.1, fgl. 5, è stato approvato il piano di riparto, redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, dei contributi relativi alla stagione sportiva 1998/99 di cui al successivo allegato.
L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra le società beneficiarie e l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la propaganda di attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero, nonchè alla presentazione della documentazione prevista nelle modalità di erogazione stabilite nel decreto n. 775/X/TUR del 25 giugno 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 24 agosto 1998.
Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(99.11.536)
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Piano di riparto dei contributi per l'anno sportivo 1998/99 destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie - Legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1685/X/TUR del 22 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1999, reg. 1, fgl. 4, è stato approvato il piano di riparto, redatto ai sensi dell'art.1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, dei contributi relativi alla stagione sportiva 1998/99.
L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra le società beneficiarie e l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse artistico, turistico e monumentale, nonché alla presentazione della documentazione prevista nelle modalità di erogazione stabilite nel decreto n. 775/X/TUR del 25 giugno 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 24 agosto 1998.
Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(99.11.536)
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Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell'attività sportiva per la stagione 1997/98 - Legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 111713/X/TUR del 24 dicembre 1998, registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 1999 reg. 1, fgl. 2, è stato approvato, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, il piano di riparto dei contributi relativi alla stagione sportiva 1997/98 di cui all'allegato "B".
L'erogazione dei suddetti contributi è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalle procedure concernenti la richiesta e l'erogazione dei contributi, approvate con decreto assessoriale n. 828/X/TUR del 28 giugno 1997 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45, parte I, del 23 agosto 1997, alla voce "erogazioni".
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; il termine su indicato si intende perentorio pena la revoca del contributo assegnato.
Nel succitato decreto è stata approvata l'assegnazione del contributo di lire 5.577.000 in favore dell'Associazione Libertas Nuoto Sub 2000, C.F.: 93005150896, con sede in Siracusa, v.le S. Panagia 136/I, per l'attività di pesca sportiva svolta nella stagione 1995/96, nonché l'assegnazione del contributo di Lire 3.941.000 in favore del Centro Sport Acquatici Ortigia, C.F.: 93013580894, con sede in Siracusa, v.le S. Panagia 136/D, per l'attività di pesca sportiva svolta nella stagione 1995/96; è stata, altresì, decretata l'assegnazione dei contributi di cui all'allegato "A" per l'attività svolta nella stagione sportiva 1996/97.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' A'

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' B', prima parte

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' B', seconda parte

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' B', terza parte

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' B', quarta parte

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' B', quinta parte

Cliccare qui per visualizzare l'allegato' B', sesta parte

(99.11.536)
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Autorizzazione al cambio di denominazione da Associazione Travel Bus, con sede in Casteldaccia, a Fiorentino Viaggi e Turismo Sociale piccola società cooperativa a r.l.
Con decreto n. 29/VII TUR. del 29 gennaio 1999, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato il cambio di denominazione da Travel Bus, società cooperativa s.r.l. con sede in Casteldaccia a Fiorentino Viaggi e Turismo Sociale piccola società cooperativa a r.l.
(99.7.374)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 17 febbraio 1999, n. 4.
Riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1999/2000.
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero della P.I. 

-  Gabinetto del ministro
-  Servizio scuole materne
-  Direzione generale istruzione elementare
-  Direzione generale istruzione secondaria di primo grado
-  Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale
-  Direzione generale istruzione tecnica
-  Direzione generale istruzione professionale
-  Ispettorato istruzione artistica
La legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai commi da 70 a 81 dell'art. 1, detta norme in materia di pubblica istruzione, stabilendo, altresì, regole per la riorganizzazione della rete scolastica da attuarsi nel triennio 1997/99.
Il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, recepito dalla Regione con modifiche con il D.P.Reg. n. 271 del 3 ottobre 1997, ha dettato le regole per procedere a detta razionalizzazione. Il decreto interministeriale in parola contiene allegate anche delle tabelle in cui sono quantificate per ciascuna provincia i provvedimenti di aggregazione, fusione e soppressione da adottare sia per le sedi centrali di istituti di istruzione che per i plessi e le sezioni staccate: tali previsioni, però, relativamente alle province della Sicilia hanno soltanto carattere indicativo, come espressamente specificato all'art. 12 del citato decreto interministeriale.
L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e prevede espressamente, al 3° comma, che vanno individuati i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche.
In campo nazionale il regolamento sul dimensionamento è stato adottato con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
Tale regolamento, però, non trova applicazione sul territorio della Regione siciliana, in quanto il secondo comma dell'art. 7 di detto D.P.R. nonché il comma 20 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressamente prevedono che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinino con propria legge la materia in questione nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
La Regione siciliana in base al proprio statuto ha competenza esclusiva in materia di istruzione elementare (art. 14, lett. r) e competenza complementare in materia di istruzione media (art. 17, lett. b).
Le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione emanate con D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 attribuiscono, all'art. 6, alla Regione, la competenza all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado previa intesa con l'amministrazione statale.
Quanto precede è stato già portato a conoscenza delle SS.LL. nonché dei presidenti delle Province regionali con nota prot. n. 2755 del 7 settembre 1998.
Nelle more dell'approntamento dello strumento legislativo regionale che disciplini la materia di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e nella prospettiva di attuazione del predetto art. 21, si reputa necessario individuare i seguenti criteri di massima per la riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1999/2000 che dovrà interessare tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole materne ed escluse soltanto le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica:
1)  per la scuola dell'obbligo, agevolare la creazione di verticalizzazioni in modo da mantenere l'istituzione scolastica nell'ambito del singolo comune o dei comuni viciniori o consorziati tenendo conto dell'avviso espresso in proposito dall'ente locale interessato.
Circa l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione dell'istituto comprensivo, si avrà cura di operare la scelta in favore dell'istituzione avente direttore didattico o preside di scuola media titolare. Nel caso in cui non vi sia direttore o preside titolare, dovrà essere valutata la possibilità di conferire la reggenza ad un direttore didattico titolare;
2)  non procedere a soppressione di plessi di scuola elementare, di sezioni staccate di scuola media e di sezioni staccate o scuole coordinate di istituti di istruzione secondaria di secondo grado in quelle realtà in cui i comuni tenuti ad assicurare il trasporto gratuito degli alunni non possono adempiere a tale obbligo per comprovati motivi, ovvero laddove la realtà di viabilità e agibilità stradale nonché i mezzi di pubblico trasporto non consentono il raggiungimento di altra sede in termini ragionevoli, tenuto conto dell'età scolare dei discenti ovvero ancora quando situazioni di disagio o di lotta alla criminalità mafiosa non consentano la soppressione dell'istituzione scolastica educativa della realtà locale;
3)  procedere all'aggregazione di istituti scolastici con sedi staccate o coordinate di altra tipologia nello stesso comune o in comuni viciniori al fine di evitare l'alea del sotto dimensionamento di alcuni istituti e consentendo il mantenimento nella stessa sede (comune) di più istituzioni scolastiche evitando disagi alla popolazione residente;
4)  non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento e ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche.
In deroga al disposto del comma precedente, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nel caso di cessazione dell'attività di scuole materne non statali preesistenti o di insufficienza della capacità ricettiva in rapporto alla richiesta dell'utenza.
L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per studenti lavoratori in istituti di istruzione secondaria superiore, può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia.
L'adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta, comunque, subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi in conformità alla vigente normativa.
Per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività sanitarie ausiliarie, nell'ordine professionale, deve, altresì, essere acquisito il parere vincolante dell'Assessorato regionale della sanità.
I provveditori agli studi prenderanno i dovuti contatti con gli enti locali interessati e con gli organi collegiali della scuola e sulla base dei criteri sopra evidenziati predisporranno una ipotesi di piano di riorganizzazione della rete scolastica provinciale, sulla quale acquisiranno il parere del consiglio scolastico provinciale.
A parte dovrà essere formulato il piano di nuove istituzioni di scuole materne statali.
Le ipotesi di piani provinciali così predisposte dovranno pervenire a questo Assessorato entro e non oltre il 31 marzo 1999 unitamente alla prescritta documentazione (istanze, delibere, pareri, etc.).
Successivamente questo Assessorato predisporrà il piano regionale sul quale dovrà essere conseguita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.
La presente circolare sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MORINELLO 



Registrata alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 marzo 1999.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 13.
(99.11.545)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 25 febbraio 1999, n. 3.
Banca dati Fons e Sicilimprese.
Alle Amministrazioni provinciali della Sicilia
Alle Amministrazioni comunali della Sicilia
e, p.c.  Al Commissariato dello Stato per la Regione siciliana 

Questo Assessorato con protocollo d'intesa siglato con il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, l'Università degli studi di Palermo ed ilConsiglio nazionale delle ricerche, area di Palermo, ha promosso la costituzione della banca dati Fons relativa alle fonti normative siciliane consultabile gratuitamente dal 19 marzo 1998 su Internet (www.pa.cnr. it/fons).
La banca dati Fons, diffondendo un complesso di informazioni relative al diritto vigente nella Regione siciliana nonché dati di carattere giuridico e sull'attività amministrativa regionale, si prefigge lo scopo di prestare un servizio ai cittadini, agli operatori del diritto ed alle imprese, realizzando «a costo zero» una sinergia tra istituzioni nell'interesse della collettività, ponendo a disposizione della comunità un complesso integrato di informazioni non sempre facilmente conoscibili e/o accessibili ed assicurando una migliore funzionalità all'azione amministrativa.
In detto sito è, quindi, possibile rinvenire i testi coordinati della legislazione regionale in materia di enti locali; le sentenze ed i pareri del Consiglio di giustizia amministrativa; le più recenti sentenze emesse dal tribunale amministrativo regionale; quelle emesse dalla Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativa e contabile; le più importanti decisioni del CO.RE.CO. sezione centrale; i giudizi di legittimità costituzionale sollevati in via incidentale dalle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile; gli atti relativi al contenzioso Stato-Regione (impugnative alla Corte costituzionale delle leggi regionali da parte del Commissario dello Stato, atti di costituzione in giudizio della Regione, impugnative di leggi statali da parte della Regione, decisioni della Corte costituzionale e note di dottrina).
Presso lo stesso sito sono consultabili, altresì, in tempo reale ed in forma integrale la parte I della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e gli estratti delle parti II e III, nonché i disegni di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana e la raccolta completa degli statuti dei comuni e delle province dell'Isola.
Nell'ambito dello stesso programma di diffusione di dati normativi di competenza regionale - ed in aderenza all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - è stato, altresì, realizzato lo sportello unico regionale per le attività produttive, denominato «Sicilimprese», anch'esso consultabile gratuitamente dal 19 ottobre 1998 su Internet (www.pa.cnr.it/sicilimprese).
In detto sito sono contenuti, al fine di coordinare e migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, le informazioni strutturali relative all'attività produttiva sul territorio regionale ed alle agevolazioni contributive e fiscali in favore delle imprese e dell'occupazione previste dalla vigente legislazione regionale (schede descrittive dei finanziamenti, fac-simili delle istanze, elencazione degli uffici competenti e dei relativi responsabili, banche convenzionate, etc.).
Per ottimizzare il servizio reso, che si propone di divulgare tutte le notizie relative all'attività produttiva in Sicilia, è necessario che i comuni mettano a disposizione la pertinente documentazione normativa e amministrativa di propria competenza.
A tal fine i comuni dovranno, qualora dispongano di un proprio sito Internet, riversare sullo stesso i dati in questione secondo l'impostazione ed i criteri del sito di livello regionale. Qualora, viceversa, non dispongano di un proprio sito autonomamente gestito, potranno o prevedere forme associate di gestione del servizio con altri comuni o stipulare apposita convenzione con il C.N.R., area di Palermo.
In tutte le ipotesi sopra cennate dovrà essere data comunicazione a questo Assessorato delle iniziative adottate e delle attività intraprese entro il termine di giorni 60 dalla ricezione della presente.
Si rammenta che l'attivazione dello sportello unico comunale costituisce obbligo di legge ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 112/98.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(99.10.481)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
ERRATA CORRIGE


DECRETO 31 dicembre 1998.
Bando di concorso del Progetto imprese e territorio per la formazione e/o l'ampliamento di efficienti imprese agricole.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, la tabella B6 - Impatto, Congruità degli ordinamenti produttivi, riprodotta a pag. 34, deve essere sostituita con quella appresso riportata:

Congruità degli ordinamenti produttivi

  Priorità 4 3 2
  Montagna Zootecnia, pascolo Frutta in guscio Olivicolo e viticolo Altro     e colture estensive 
  Collina Olivicolo, viticolo Agrumicolo, Orticolo e Floricolo Altro     e frutta fresca zootecnia, pascolo e frutta in guscio         e colture estensive 
  Pianura Orticolo, floricolo Olivicolo, viticolo Zootecnia, pascolo Altro     e agrumicolo e frutta fresca e colture estensive 


La priorità svolge funzione di moltiplicatore del punteggio.
Inoltre, in calce alla tabella B7 - Impatto socio economico e territoriale, deve intendersi apposta la seguente dicitura: «La priorità svolge funzione di moltiplicatore del punteggio».
(99.11.534)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO DI RETTIFICA


CIRCOLARE 13 agosto 1998, n. 8.
Attività musicali (leggi regionali 10 dicembre 1985, n. 44 e 1 agosto 1990, n. 14). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 48 del 26 settembre 1998, il titolo IV (capitolo 38109, art. 5, lett. b) - Procedure per l'erogazione del contributo - 5° capoverso, deve intendersi rettificato come segue: «Si evidenzia ad ogni buon fine che non saranno autorizzate variazioni del programma che comportino lo slittamento delle attività oltre l'anno in riferimento al quale è stata presentata l'istanza del contributo o l'eventuale data di proroga espressamente indicata nella comunicazione assessoriale di concessione di contributo, entro la quale dovrà, altresì, essere effettuata la relativa spesa».
(99.10.510)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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