REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 13 MARZO 1999 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante: «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia».  pag. 3 





Testo aggiornato e coordinato della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante: «Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia».
AVVERTENZA

Il testo aggiornato (al 1° dicembre 1998) e coordinato della presente legge, predisposto dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, al fine di consentirne - in conformità alla previsione recata dall'art. 80 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - la pubblicazione, è stato redatto, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate da successive norme, sia di quelle richiamate nella legge stessa trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti riportati, secondo le relative fonti.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Nel testo originario i commi non erano numerati e la relativa numerazione è stata inserita in sede redazionale anche al fine di uniformare il predetto testo con le successive disposizioni che, riformulando o aggiungendo interi articoli, tale numerazione invece recano.
Si precisa che talune discrasie riscontrabili sono dovute alle continue modifiche operate, talora non in maniera organica, al testo originario.
Si rappresenta altresì che, dopo la predisposizione del presente testo, è entrata in vigore la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizione in materia di lavori pubblici», (cosidetta Merloni-ter), pubblicata nel S.O. n. 199/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 4 dicembre 1998, alle cui disposizioni, per quanto rileva, si rinvia.


Art. 1.
Campo di applicazione della legge

1. Le norme della presente legge si applicano, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, per l'esecuzione di opere di competenza: dell'Amministrazione regionale; di aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati; degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, qualunque sia l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti, salvo speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali (a).


(a) Si riporta il testo della norma interpretativa recata dall'art. 79, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10: «L'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, va inteso nel senso che, fra gli enti previsti nell'articolo, sono compresi le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case popolari e i consorzi di bonifica».

Art. 2.
Organi competenti negli enti

1. Negli articoli seguenti sarà indicato come capo dell'amministrazione il rappresentante legale degli enti di cui all'art. 1, come organo esecutivo l'organo di gestione, come assemblea il massimo organo deliberante dell'ente.
2. Quando negli enti è presente un solo organo collegiale di amministrazione, le competenze affidate all'organo esecutivo e all'assemblea s'intendono in esso unificate.
3. Per le opere eseguite direttamente dall'Amministrazione regionale, le competenze del capo dell'amministrazione, dell'organo esecutivo e dell'assemblea sono riservate all'Assessore regionale competente, salvo quanto previsto da specifiche procedure contemplate dalle vigenti norme di legge.

Art. 3. (a)
Programmi triennali delle opere pubbliche

1. Gli enti di cui all'art. 1, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare, adottano, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, un programma triennale delle opere pubbliche che intendono realizzare (b). Per le opere di competenza dell'Amministrazione regionale, la Presidenza e ciascun assessore predispongono il programma tenendo conto di quanto proposto dagli uffici periferici.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale, emana un decreto contenente lo schema di programma triennale, articolato per settori di interventi, sul quale gli enti di cui al comma 1 devono modellare il proprio programma (c). Ciascun ente deve indicarvi l'ordine di priorità generale delle opere e quello interno a ciascun dei settori di intervento. A tali priorità gli enti devono attenersi, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative. Restano esclusi dai programmi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, in ogni caso, le opere di cui agli artt. 38, 38bis e 39.
3. Il progetto di programma è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno 10 giorni consecutivi. Chiunque, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione, può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
4. Il progetto di programma deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. I comuni potranno formulare osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente (d).
5. Il programma è formulato coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente e tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre nel triennio di riferimento, nonché di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato, delle amministrazioni preposte alla politica di sostegno delle aree depresse, della Comunità economica europea e di altre istituzioni pubbliche.
6. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici (e).
7. Il programma adottato dall'ente è trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inseritevi, nonché alla Presidenza della Regione. Il programma è altresì inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
8. Nell'adottare il programma gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa delibera, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
9. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
10. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale la formulazione di programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa. Analogamente si provvede per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza.
11. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e idraulico - forestale, tenuto conto delle proposte degli Ispettorati forestali e dei pareri degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette interessati (f).
12. Gli enti di cui all'art. 1, nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purchè sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore d'intervento.


(a) Articolo sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente modificato dall'art. 2, commi 1, 5 e 9 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(b) Vedi, per deroghe temporali, l'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, l'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, l'art. 2, comma 6, della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4, l'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, l'art. 73 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e l'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3; vedi inoltre l'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e la nota (a) all'art. 5.
(c) Ai sensi dell'art. 75, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il termine per l'emanazione del decreto previsto dal comma 2 è stato fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 10 del 1993.
(d) Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4, i commi 3 e 4 trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche relativi all'esercizio finanziario 1997.
(e) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4: «Per i programmi triennali di opere pubbliche, di cui all'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad enti di culto e formazione religiosa, nonché ad istituti pubblici di assistenza e beneficenza, non va redatta la relazione generale di cui al comma 6 del citato art. 3».
(f) Si riporta il testo dell'art. 83, rubricato "Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica-forestale nei bacini idrografici montani", della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16: «In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'art. 30».
Si riporta il testo dell'art. 4, rubricato "Programmazione degli interventi", della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45: «1. Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro di programmi adottati conformemente ai contenuti dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e alle scelte degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione e della provincia regionale competente per territorio.
2. I programmi di cui al presente articolo costituiscono strumento di attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno proiezione triennale, contengono il programma delle opere di bonifica e di riordino irriguo da realizzare indicandone l'ordine di priorità e i tempi di realizzazione e sono redatti in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati entro un anno dall'approvazione dei piani di bacino.
4. Nelle more dell'adozione dei piani di bacino, i programmi sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle opere di difesa idraulica e di irrigazione esistenti o in corso di completamento.
5. L'approvazione del programma di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.
6. Le opere di bonifica e d'irrigazione, individuate con decreto assessoriale, eseguite dall'Ente di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio».
Vedi nota (a) al successivo art. 5.

Art. 4. (a)
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche

1. Salvo quanto imposto da eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti e indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui all'art. 1, per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità (b).
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti e indifferibili sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3. La Presidenza e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa, cui potranno aggiungersene altri solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal piano regionale di sviluppo socio-economico i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere incluse nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto di massima munito di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenibili in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi di cui all'art. 3, sono presentate annualmente dagli enti interessati alla Presidenza della Regione ed ai singoli assessorati in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale.
6. I programmi di spesa si attengono, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
7. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
8. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza o dagli Assessorati. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva (c). Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (d).
10. La Presidenza e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato dagli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale, richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto di massima quando la gara deve essere bandita sul medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.
10bis Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'assessore che ha concesso il finanziamento provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli di cui al primo o al secondo comma dell'art. 25.
11. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati originariamente alla realizzazione della stessa ed economizzati, affluiscono al fondo di riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (e), del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice. Se i fondi provengono da risorse regionali, il suddetto trasferimento è effettuato contestualmente nello stesso decreto di approvazione della rendicontazione finale.


(a) Articolo sostituito dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, modificato dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e integrato dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22.
(b) Vedi, per deroghe relative al piano triennale per l'ambiente, l'art. 1, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19.
(c) Ai sensi dell'art. 153 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, l'Amministrazione regionale, in sede di adozione dei programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve riservare una quota finanziaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero approvati o inseriti negli strumenti urbanistici generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei comprensori di edilizia economica e popolare.
(d) Si riportano gli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350:
«Art. 69. - Provvedimenti in casi di urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori ad economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un processo verbale, in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti, e le conseguenze di essi, e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.
Il processo verbale sarà compilato dall'ingegnere capo, e trasmesso con una perizia almeno sommaria della spesa e con la domanda dell'assegnamento dei fondi necessari, all'ispettore del compartimento, il quale, a sua volta, rimetterà tosto tutti gli atti pervenutigli al Ministero, accompagnandoli, secondo i casi, con la propria appovazione tecnica o con il proprio parere».
«Art. 70. - Provvedimenti in casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sarà dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile.
L'ingegnere capo, in tal caso, potrà, dandone avviso telegrafico al direttore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni.
Entro il più breve termine, e non più tardi di 10 giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo invierà gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimetterà al Ministero per gli ulteriori provvedimenti».
(e) Si riporta l'art. 8, rubricato "Fondo di riserva", del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77:
«1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti».

Art. 5.
Iniziative per le opere pubbliche

1. Agli enti di cui all'art. 1 è attribuita ogni iniziativa relativa alla progettazione, appalto ed esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza; essi provvedono a tutte le spese relative, direttamente, prescindendo da qualsiasi autorizzazione o approvazione di enti programmatori o finanziatori.
2. L'inclusione di un'opera pubblica nel programma di cui all'art. 3 può avvenire solo in forza di progettazione preliminare della medesima, per la cui redazione gli enti di cui all'art. 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici (a).
3. Gli enti di cui all'art. 1 possono attivare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione di massima della medesima.
4. Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi nonché per la direzione dei lavori relativi ad opere pubbliche d'importo superiore a 200 mila ECU, escluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli enti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni assumendo contestualmente all'affidamento dell'incarico l'impegno di spesa relativo al compenso (b) (c).
5. Possono avvalersi di professionisti esterni, per l'elaborazione di progetti preliminari, solo gli enti che non dispongono di propri uffici tecnici.
6. (d).
7. E' vietato l'inserimento, nel contratto d'opera professionale, di clausole che condizionino il pagamento del corrispettivo spettante al professionista all'avvenuto finanziamento dell'opera o ad altri eventi futuri ed incerti.
8. La delibera che affida l'incarico esterno, per gli enti sottoposti a controllo, è soggetta a quello preventivo di legittimità.
9. Gli enti di cui all'art. 1 con proprio regolamento disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti.
10. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati (e).
11. Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: a) 1 per cento sino ad un miliardo; b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi.
12. Le somme di cui al comma precedente vanno ripartite fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto, in base a criteri fissati da ciascun ente nei regolamenti.
13. (f).
14. Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano anche all'attività di progettazione degli uffici centrali e periferici della Regione siciliana. I criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, per i componenti di tali uffici, con decreto dell'Assessore regionale competente. E' abrogata la legge regionale 11 aprile 1981, n. 63 (g).
15. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 9, ciascun ente non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte dell'ente medesimo (h).
16. Gli enti di cui all'art. 1 non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorchè autorizzati dall'ente di appartenenza (i).


(a) Si riporta l'art. 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19:
«1. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono all'immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.
3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purché i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello Stato, nonché dell'approvazione amministrativa. Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'art. 149».
Si riporta l'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4:
«7. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1996 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
8. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1996».
Si riporta l'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4:
«Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, procedono all'affidamento mediante cottimo fiduciario ovvero affidano direttamente il compito di acquisire tali indagini al progettista o al geologo incaricato. Nei casi da ultimo indicati i relativi costi sono computati fra le spese tecniche di progettazione».
Si riporta l'art. 10, rubricato "Programmi triennali delle opere pubbliche" della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5:
«1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1998 possono includere oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 medesima.
2. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1998».
(b) Si riporta il testo dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, rubricato "Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21": «1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 va inteso nel senso che, fermo restando quanto previsto per le opere di importo superiore a 200 mila ECU, per l'elaborazione di progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo e per tutte le altre opere di importo inferiore a 200 mila ECU, gli enti di cui all'art. 1, qualora si trovino nell'impossibilità di provvedere alla redazione dei progetti suddetti a mezzo dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni».
(c) Si riporta il testo dell'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, rubricato "Accesso ai luoghi ed agli immobili": «1. Per l'espletamento delle indagini geognostiche, dei rilievi e di quanto altro necessario alla progettazione, il sindaco del comune in cui ricade l'opera, dopo aver avanzato formale richiesta, decorsi 15 giorni dalla notifica, nel caso in cui non sia stato concesso l'accesso, rilascia l'autorizzazione all'accesso temporaneo alle aree o agli immobili interessati ai lavori».
(d) Vedi nota (i).
(e) Si riporta il testo dell'art. 14, rubricato "Appalti di servizi", della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22: «1. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni».
(f) Vedi nota (i).
(g) La legge regionale 11 aprile 1981, n. 63 concerneva «Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 62, recante primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa».
(h) Si riporta il testo dell'art. 4, rubricato "Deroga in materia di assegnazione di incarichi di progettazione a professionisti esterni", della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10: «1. Per la redazione della progettazione degli interventi previsti nel piano con annesso programma di ricostruzione 1994/97 di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, non si applica la disposizione dettata dall'art. 5, comma quindicesimo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».
(i)  L'originario comma 2 è stato sostituito con i commi da 2 a 16 dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10; successivamente il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, ed i commi 6 e 13 sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 4, comma 2, della stessa legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'art. 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.

Art. 5bis (a)
Livelli di progettazione

1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su tre livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezziario regionale in vigore.
2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.
3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti.
4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni (b).
5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, (c) si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3 del presente articolo (d) (e).


(a) Articolo inserito dall'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Il decreto ministeriale 29 maggio 1895 reca il «Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici».
(c) Vedi nota (d) al precedente art. 4.
(d) Comma aggiunto dall'art. 149 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
(e) Si riporta il testo dell'art. 10, rubricato "Attività di progettazione", della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19: «Le disposizioni di cui all'art. 5bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non si applicano ai lavori di cui all'art. 77, comma 7, della medesima legge regionale n. 10 del 1993, che siano stati già finanziati e concessi sulla base di progetto di massima regolarmente approvato e la cui convenzione sia stata registrata ento la data di approvazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».

Art. 5ter (a)
Fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche

1. A carico del bilancio di previsione della Presidenza della Regione è istituito un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, nonché per indagini geognostiche, con relativa relazione geologica e geotecnica, e per le altre indagini preliminari necessarie in relazione al tipo di opere da realizzare. Al fondo di rotazione possono accedere esclusivamente gli enti locali territoriali siciliani.
2. I limiti entro cui, nel corso dell'anno, ciascuno degli enti locali territoriali siciliani può accedere al fondo sono determinati dalla Giunta regionale annualmente, con delibera da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, salve motivate ragioni, adotta come criterio di base per la determinazione dei limiti di cui al comma 2 il riparto della disponibilità del fondo in proporzione alla popolazione ed all'estensione territoriale di ciascun ente.
4. Le somme determinate nella deliberazione di riparto di cui al comma 3 sono immediatamente accreditate agli enti destinatari con ordini emessi dalla Presidenza della Regione in favore dei legali rappresentanti degli enti medesimi.
4bis Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'art. 5, undicesimo comma (b).
5. Gli importi pagati con imputazione sugli accreditamenti di cui al comma 4 riaffluiscono al fondo mediante versamento in entrata delle somme per progettazione e per indagini preliminari poste a disposizione dell'amministrazione nei progetti che pervengono al finanziamento.
6. (c) (d).


(a) Articolo inserito dall'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Comma 4 e 4bis sostituiti all'originale comma 4 dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(c) Comma abrogato dall'art. 3, comma 6, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(d) Si riporta l'art. 3, rubricato "Estensione al 1995 del piano di riparto del fondo per la progettazione di opere pubbliche.", della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10: «1. Per l'esercizio finanziario 1995 resta fermo, per tutti gli effetti di cui all'art. 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di riparto delle disponibilità del fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche, deliberato dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario 1994».

Art. 6.
Redazione dei progetti

1. Gli enti di cui all'art. 1 provvedono alla progettazione delle opere comprese nel programma di cui all'art. 3 secondo le priorità ivi previste.
2. Gli enti non possono procedere alla progettazione di opere non comprese nel programma di cui all'art. 3, salvo studi di fattibilità e progetti inerenti ad opere infrastrutturali non riferibili ad una programmazione triennale.
3. I progetti devono essere redatti in conformità del regolamento per la compilazione di progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella redazione dei progetti devono inoltre essere osservate tutte le norme tecniche prescritte ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».
5. I progetti devono altresì essere accompagnati da una dichiarazione del progettista attestante di avere preso visione diretta dei luoghi sui quali dovrà insistere l'opera progettata nonché la fattibilità di questa in relazione alle caratteristiche del sito prescelto.
6. E' abrogata la legge regionale 27 gennaio 1956, n. 4 (a).


(a) La legge regionale 27 gennaio 1956, n. 4, recava «Ratifica del decreto legislativo presidenziale 7 agosto 1952, n. 15, concernente la progettazione di opere di competenza degli enti locali».

Art. 7.
Spese tecniche

1. Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazioni dell'ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, è previsto nei progetti l'importo finanziario necessario comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'ente committente. La valutazione presuntiva delle spese tecniche è sottoposta contestualmente all'esame del progetto all'organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti.
2. Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione.
3. (b).
4. Sino all'approvazione di appositi disciplinari-tipo da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, valgono per le modalità di pagamento delle spese relative agli incarichi professionali le norme di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 e successive modificazioni, che approva il disciplinare-tipo per progettazione e direzione dei lavori dello Stato (c).
5. Gli onorari per le funzioni di ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al 10 per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni (d) (e).
6. Agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al citato decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608.
7. Gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale.
8. L'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, s'intende affidato a professionisti non riuniti in collegio.
9. Le parcelle professionali, ivi comprese quelle dell'ingegnere capo, sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali, svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico.
10. Le norme del presente articolo si applicano anche alle spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo relative alle opere destinate a servizio degli enti di culto e formazione religiosa ed enti morali di assistenza e beneficenza.


(a) Si riporta l'art. 9, rubricato "Affidamento incarichi di progettazione relativi ad opere pubbliche assistite da impegno di spesa", della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19: «1. Per le opere pubbliche da progettare e realizzare sulla base di piani regionali di finanziamento assistiti da impegno di spesa, la comunicazione del decreto di impegno all'ente realizzatore costituisce autorizzazione e copertura finanziaria per l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini preliminari».
(b) I commi 2 e 3 sono stati sostituiti con il riportato comma 2 dall'art. 60, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(c) Con i decreti assessoriali 16 dicembre 1987: «Schema del disciplinare tipo per il conferimento di incarichi ad ingegneri o/e architetti liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche», 16 dicembre 1987: «Schema del disciplinare tipo per il conferimento di incarichi a geometri o/e tecnici diplomati liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche», e 13 maggio 1989: «Approvazione dello schema di disciplinare-tipo per il conferimento di incarichi ai geologi liberi professionisti», sono stati approvati gli schemi-tipo per il conferimento dei relativi incarichi.
(d) Comma sostituito dall'art. 60, secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(e) La legge 2 marzo 1949, n. 143, reca: «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti».

Art. 8.
Incarichi professionali

1. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno 10 anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purchè iscritti da almeno 10 anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di ECU. Per opere di importo inferiore le suddette anzianità sono ridotte a cinque anni.
1bis Ai fini dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella di iscrizione negli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, semprechè non siano contestuali (a).
2. Se il collaudo è affidato a commissioni, ai sensi dell'art. 26, queste possono comprendere funzionari non tecnici, aventi la medesima anzianità di servizio (b).
3. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.
4. Tutti gli incarichi professionali sono affidati con deliberazione degli organi esecutivi. Le deliberazioni non sono soggette a controllo di legittimità se riferite all'esecuzione di opere pubbliche che hanno copertura finanziaria.
5. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a tecnici iscritti in albi di appaltatori o comunque appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge (c).
5bis Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacità ed esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera (d) (e).
6. E' soppresso l'albo regionale dei collaudatori previsto dall'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modificazioni.


(a) L'originario primo comma è stato sostituito, inizialmente dall'art. 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente, con i commi 1 e 1bis, dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(b) Comma sostituito dall'art. 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(c) Comma sostituito dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(d) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(e) Vedi il successivo art. 10.

Art. 9. (a)
Cumulo di incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi di ingegnere capo, di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali iniziali, cumulati, eccedano i 75 miliardi di lire, esclusa IVA.
2. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.
3. Impregiudicato quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche e integrazioni (b), i limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 operano anche quando si intende conferire l'incarico di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo a funzionari dell'ente appaltante.
4. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.
5. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere (c).
6. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.
7. Ai fini della veridicità delle dichiarazioni devono osservarsi le formalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (d).
8. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.


(a) Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale9 maggio 1986, n. 21, e così reintrodotto dall'art. 58 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Per l'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, vedi il successivo art. 10.
(c) Si riporta il testo della norma interpretativa recata dall'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22: «1. Il limite posto dal comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 così come reintrodotto dall'art. 58 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non comprende i compensi previsti dal comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni».
(d) La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Art. 10.
Onorario ed incarico di collaudo

[1. L'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, modificato con l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 63, è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacità ed esperienza professsionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione alla entità finanziaria dell'opera.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i lavori pubblici fisserà con proprio decreto i criteri per la puntuale ed univoca applicazione dei principi enunciati al comma precedente, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana (a).
3.
4. (b)».
2. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della presente legge.] (c).


(a) Vedi decreto assessoriale 10 luglio 1986: «Criteri per l'affidamento degli incarichi di collaudo e compensi massimi ai funzionari regionali per le attività di collaudo ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21».
(b) I commi 3 e 4 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono stati abrogati dall'art. 80 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(c) La riportata disposizione appare superata in seguito all'inserimento del comma 5bis del precedente art. 8, operato dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

Art. 10bis (a)
Accertamenti degli organi consultivi tecnici

1. Gli organi competenti possono esprimere parere tecnico sui progetti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1 solo se il progetto è corredato, oltre che dell'attestazione di conformità urbanistica da parte del sindaco del comune nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, dell'attestazione, da parte del legale rappresentante dell'ente committente, che l'opera è compresa nel programma di cui all'art. 3 e che è stato rispettato, nel disporre la progettazione, l'ordine di priorità indicato nel programma.
2. Se il parere tecnico riguardi perizie suppletive o di variante gli organi competenti ad esprimerlo sono tenuti a manifestare motivatamente il proprio avviso sulla eventualità che i lavori che formano oggetto della perizia siano dovuti a carenze di elaborati o errori nella progettazione o nella direzione dei lavori.


(a) Articolo inserito dall'art. 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.

Art. 11.
Elementi determinanti del parere tecnico

1. I progetti delle opere pubbliche relativi a interventi parziali o per lotti devono comprendere l'esame generale dell'opera da realizzare o del servizio cui sono finalizzati.
2. A tal fine non possono essere esaminati dagli organi competenti ad esprimere parere tecnico i progetti parziali che non siano accompagnati dal progetto generale dell'opera o da uno specifico allegato che esamini l'opera progettata nel complesso, anche economico, della struttura o del servizio in cui si inserisce; ciò specie in rapporto ad altri interventi che l'ente ha programmato o ha in corso di esecuzione, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi che non siano strettamente necessari per una realizzazione graduale.
3. Lo specifico allegato è denominato "Elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità". L'allegato deve essere vistato dal capo dell'amministrazione in rapporto alla conformità delle opere dichiarate esistenti, o progettate in altri interventi, o in corso di esecuzione, o programmate, rispetto alle strutture in funzione ed alle pratiche risultanti dagli atti dell'ente.
4. La formulazione del parere tecnico favorevole da parte degli organi competenti deve esplicitamente dichiarare la rispondenza del progetto alle norme del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i progetti redatti dal 1° gennaio 1987 (a).


(a) Si riporta l'art. 33, rubricato "Accelerazione delle procedure", della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e modificato dall'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22:
«1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici competenti affinché questi, entro 30 giorni dal ricevimento, rilascino i provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione, convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei provvedimenti mancanti.
2. Il verbale finale della conferenza dei servizi sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute della conferenza di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, l'ingegnere capo del genio civile assegna alle stesse un termine non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni affinché esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso.
4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.
5. I precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti di opere che debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale.
6. Il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
7. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 5 non siano presenti o non esprimano il loro parere i rappresentanti delle autorità competenti in ordine alle suddette materie, il presidente del comitato tecnico amministrativo regionale, in caso di parere favorevole dello stesso Comitato, assegna ai suddetti componenti un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni, affinché esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso.
8. Qualora le autorità indicate al comma precedente esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata».
Vedi anche nota (c) all'art. 15.

Art. 12.
Parere tecnico sui progetti

1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche, di competenza degli enti di cui all'art. 1, sono espressi dagli uffici ed organi di cui all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (a); i limiti d'importo previsti dai nn. 1, 2 e 4 del predetto art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (a) sono triplicati; quelli previsti dai nn. 3, 5 e 6 sono quintuplicati.
2. La competenza riservata al capo dell'ufficio tecnico comunale ai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (a), si intende estesa al capo dell'ufficio tecnico degli enti di cui all'art. 1 della presente legge.
3. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede, allo scadere di ogni triennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento degli importi di cui al precedente primo comma in rapporto agli indici di aumento del costo delle costruzioni e nella misura massima del 10 per cento annuo.
4. Il parere tecnico viene richiesto direttamente dagli enti interessati. Esso deve essere reso entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. (b).
6. Sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi sui quali hanno espresso il parere tecnico gli organi competenti esprime parere, indipendentemente dall'importo, il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente, che attesta la conformità al progetto generale approvato e si esprime in via definitiva sull'eventuale aggiornamento dei prezzi.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai progetti riguardanti lavori di sistemazione idraulico-forestale, industrie agrarie, irrigazioni, rimboschimenti, sistemazioni agrarie e strade interpoderali, nonché a quelli relativi ad interventi, conservativi o di restauro, su edifici sottoposti a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (c).
8. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (d).
9. Nessuna istruttoria tecnica ulteriore è ammessa sui progetti per i quali è stato espresso il parere ai sensi del presente articolo (e).


(a) Si riporta l'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, già sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e modificato dall'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, quale risulta a seguito della sostituzione in ultimo operata dall'art. 3, rubricato "Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale e competenze ad esprimere i pareri tecnici", della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21:
«Competenze ad esprimere i pareri tecnici

1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche è soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).
2. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:
a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
c) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia regionale limitatamente alle opere della propria amministrazione su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
d) dall'ingegnere capo del Genio civile, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i limiti delle competenze professionali, su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
f) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
g) dai dirigenti tecnici superiori dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
3. Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di ECU l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza dei servizi. L'amministrazione procedente è individuata nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta degli enti interessati.
4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.
5. Le perizie di variante o suppletive in corso di approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite agli organi che hanno espresso parere tecnico sui progetti originari.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. E' abrogato l'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28».
(b) Comma abrogato dall'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(c) La legge 1 giugno 1939, n. 1089 concerne: "Tutela delle cose d'interesse artistico".
(d) Considerata la sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, successivamente operata, il comma che si annota non ha alcuna efficacia.
(e) L'approvazione amministrativa del progetto risulta disciplinata dall'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il cui testo si riporta:
«1. Fermo restando il requisito dell'approvazione in linea tecnica del progetto, l'inserimento in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali assistiti da relativo impegno di spesa, costituisce titolo per l'approvazione amministrativa del progetto stesso e per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, nelle more del perfezionamento del decreto di finanziamento.
2. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari gestiti dalla stessa Amministrazione regionale, non si applicano le norme di cui al comma 3 dell'art. 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate, entro il limite di cui al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve le eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il finanziamento».

Art. 13.
Parere tecnico per le opere di culto

1. Il parere tecnico sui progetti relativi ad opere di interesse di enti di culto e formazione religiosa, di assistenza e beneficenza, di enti morali, di enti preposti a servizi pubblici sociali, religiosi e parrocchiali, finanziati dall'Amministrazione regionale, viene espresso dagli stessi organi e con le stesse modalità di cui al primo comma dell'art. 12 (a).
2. L'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei progetti di cui al comma precedente, sulla scorta del parere tecnico senza ulteriori istruttorie o esami tecnici.


(a) L'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 47, successivamente abrogato con l'art. 80 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, aveva interpretato autenticamente il comma annotato.

Art. 14.
Comitato tecnico amministrativo regionale (a)

1.
2.
3. (b).
4. L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è così sostituito:
«I pareri tecnici del comitato tecnico amministrativo regionale sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazione e di organi consultivi monocratici o collegiali, ed uffici regionali, in materia di opere pubbliche previsti dalla vigente legislazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli e ad eccezione delle determinazioni che devono essere rese dalla amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio archeologico e artistico, dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini (c).
Sono di competenza del comitato tecnico amministrativo regionale i pareri sulle concessioni idriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per le derivazioni di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Non è richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche allorchè l'importo a base di appalto sia inferiore a 6.000 milioni» (d).


(a) Come già evidenziato con la nota (a) all'art. 12, alla quale si rimanda, il Comitato tecnico amministrativo regionale è stato soppresso.
(b) Il comma 1 aggiungeva la lett. m) all'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, concernente composizione e compiti del Comitato tecnico amministrativo regionale previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 19; il comma 2 statuiva che la designazione di taluni componenti del suddetto organo collegiale dovesse avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari interessati; il comma 3 sostituiva il secondo comma del medesimo art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19. Nonostante la soppressione dell'organo disposta dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 (vedi nota (a) all'art. 12), si ritiene comunque utile riportare il menzionato art. 1, quale risulta a seguito delle modifiche recate dall'art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, dall'art. 18 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22:
«Il comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'amministrazione centrale della Regione, è costituito:
a) da un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, facente parte del Consiglio di giustizia amministrativa, che lo presiede;
b) dall'Ispettore regionale tecnico, vicepresidente;
c) dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici designato dall'assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;
d) dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, designato dal relativo assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;
e) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo dello stesso assessorato designato dal relativo assessore a comporre il comitato in sostituzione del predetto direttore;
f) dal direttore dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro funzionario, da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal Presidente della Regione a comporre il comitato in sostituzione del predetto direttore;
g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;
h) da due funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, nonché dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile delle opere marittime per la Sicilia, o da un suo delegato;
i) da tre ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;
l) dal direttore della sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile per il servizio idrografico di Palermo;
m) da cinque dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
n) da un esperto di ingegneria geotecnica designato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà di ingegneria delle Università siciliane;
o) da un dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
p) dal dirigente superiore preposto alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
q) da tre dirigenti superiori del ruolo amministrativo designati dagli Assessori regionali per i lavori pubblici, per il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
r) da un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente;
s) dall'Ispettore regionale dei vigili del fuoco o da un suo delegato.
Partecipa stabilmente ai lavori del comitato il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio. Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l'edilizia scolastica è integrato dal Sovrintendente scolastico regionale.
In ogni altro caso in cui il comitato debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche o scientifiche, lo stesso è integrato da un numero di esperti in materia non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri sono validi quando siano adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica».
(c) Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è riportato nel testo risultante a seguito dell'integrazione recata dall'art. 29, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(d) Si riporta il testo dei commi 25 e 26 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127:
«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

Art. 15.
Parere igienico-sanitario

1. Per i progetti non sottoposti al parere del comitato tecnico amministrativo regionale, il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadono nel territorio di più unità sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre unità sanitarie locali.
3. Per le opere che ricadono in comuni suddivisi in più unità sanitarie locali, il parere è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica a carattere multizonale, di cui all'art. 25, terzo comma, della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 (a).
4. Nelle more della istituzione del servizio multizonale di cui al comma precedente si applicano le norme del secondo comma.
5. Sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi già approvati è sufficiente, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la conformità al progetto generale, attestata dal tecnico competente degli enti di cui all'art. 1, con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 12.
6. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti (b) (c).


(a) Si ricorda che le unità sanitarie locali, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, hanno ora ambiti territoriali corrispondenti all'ambito territoriale di ciascuna provincia.
(b) Vedi nota (a) all'art. 11.
(c) Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni - che disciplina la conferenza dei servizi - applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23:
«Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'am-ministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.
2bis  Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3bis e 4.
2ter  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3bis  Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, an-che nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
In caso di sospensione la conferenza può, entro 30 giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto dalle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4bis  La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curava l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
Art. 14bis - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.
Art. 14ter - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro 30 giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 14quater - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli artt. 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

Art. 16.
Tutela dell'ambiente

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente svolge il coordinamento e la verifica di coerenza di cui all'art. 4, lett. c, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (a) mediante i programmi previsti dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge 10 maggio 1976, n. 319 (b), approvati dall'assessorato stesso, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente (c).
2. Il programma di attuazione della rete fognaria di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (d) è adottato con delibera consiliare, comprende l'intero ambito del territorio comunale o consortile e indica il tipo e lo stato delle pubbliche fognature del centro e delle frazioni, il numero degli abitanti distinti tra centro e frazioni, i tratti di fognatura e collettori di adduzione all'impianto di depurazione che si intendono realizzare e quelli realizzati, le caratteristiche del corpo ricettore, il sistema epurativo da adottare per la tutela del corpo ricettore, gli impianti di depurazione esistenti e quelli che si intendono realizzare, il fabbisogno finanziario.
3. I pareri tecnici sui progetti di fognature e impianti di depurazione sono espressi dagli organi di cui all'art. 12, nel rispetto dei programmi di attuazione della rete fognaria di cui al precedente comma. A tal fine i progetti dovranno riportare l'attestato di conformità al programma di attuazione della rete fognaria approvato, di cui al secondo comma, a firma del legale rappresentante dell'ente e del progettista.
4. Il parere tecnico espresso con le modalità di cui al comma precedente sostituisce qualsiasi ulteriore parere o verifica in materia di tutela dell'ambiente.
5. Resta salva la competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sui progetti di opere relative ad attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 (e), con esclusione degli impianti di depurazione a servizio degli abitati civili della Regione, per i quali non occorre preventivo nulla-osta.
6. Quando i progetti prevedono nuovi scarichi di fognature in corsi d'acqua, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo, non previsti nel piano regionale di risanamento delle acque o nei programmi di fognatura di cui al precedente secondo comma, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
7. Il parere sui programmi di cui al primo comma del presente articolo deve essere reso entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.


(a) Si riporta l'art. 4, lett. c), della legge 10 maggio 1976, n. 319: «c) la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali».
(b) Vedi la successiva nota (d).
(c) Vedi anche la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, recante: «Disciplina degli scariche delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
(d) Si riporta l'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319:
«Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dalla autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'art. 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva n. 91/271/CEE del consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabliti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.
I comuni o i consorzi di cui all'art. 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione».
(e) Si riporta l'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, quale risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181:
«L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere vincolante del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, individua con proprio decreto, da emettersi entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della presente legge, le attività produttive e le lavorazioni che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Tale nulla osta sarà rilasciato, o negato, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
Il rilascio, da parte delle competenti autorità amministrative, di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste presentate anteriormente alla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al primo comma.
Ferme restando le sanzioni previste adlla legislazione nazionale per la tutela dell'ambiente, i titolari delle imprese che abbiano iniziato l'attività produttiva senza il preventivo nulla osta previsto dal primo comma del presente articolo, decadono dai benefici finanziari e fiscali concessi dalla Regione».

Art. 17.
Opere marittime e portuali

1. Per la progettazione e direzione delle opere marittime e portuali l'Amministrazione regionale e i comuni si avvalgono di norma dei propri uffici e dell'ufficio del Genio civile opere marittime salvo quanto previsto dal sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 5 della presente legge.
1bis Per i progetti redatti dall'ufficio del Genio civile opere marittime, nonché per la direzione e sorveglianza degli stessi, si applicano le disposizioni previste dal comma 14° dell'art. 5 della presente legge. (a) (b).
2. Il parere tecnico sui progetti di opere marittime, portuali e di difesa dei litorali, escluse quelle di competenza dello Stato, è espresso:
a) dall'ingegnere capo del genio civile opere marittime di Palermo per le opere il cui progetto generale non supera l'importo di lire 3.000 milioni (c).
b) dal comitato tecnico amministrativo regionale per i progetti di importo superiore a lire 3.000 milioni (c) (d).
3. E' abrogato il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 (e).


(a) L'originario primo comma è stato sostituito con i commi 1 ed 1bis dall'art. 23 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Si riporta l'art. 6, rubricato "Copertura delle spese di progettazione delle opere marittime e portuali", della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19:
«1. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime e finanziati dalla Regione in aggiunta a quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è prevista fra le somme a disposizione dell'amministrazione l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che verrà utilizzata per indennità di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, per spese postali, telefoniche e telegrafiche».
(c) Ai sensi dell'art. 50 della presente legge l'originario importo di lire 1.000 milioni è stato elevato a lire 3.000 milioni, dal 1° gennaio 1986.
(d) Vedi nota (a) all'art. 12.
(e) Si riporta l'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni:
«Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'amministrazione regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici nell'ambito dei comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, i cimiteri, i macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai servizi d'istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione delle seguenti norme.
Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.
Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire 300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.
Per le opere di importo superiore a lire 300 milioni provvedono i competenti organi regionali.
Il parere tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle provincie. L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e sempre nell'ambito dello ammontare del finanziamento.
L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le modalità del precedente art. 11.
Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30 milioni può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.
Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, subito dopo l'aggiudicazione.
Gli enti locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore.
Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano, inoltre, anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Amministrazione regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.
Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.
Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto.
Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è abrogata».

Art. 18.
Opere sul demanio marittimo

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che esprime il proprio parere autonomo, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare, o da necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro 90 giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative.

Art. 19.
Pareri della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali

1. Per le riparazioni, il restauro e la manutenzione degli edifici di valore artistico, storico o culturale, anche se soggetti a tutela, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 (a), l'Assessorato regionale competente o gli enti pubblici proprietari degli edifici assumono ogni iniziativa e procedono alla progettazione e alla direzione dei lavori avvalendosi dei propri uffici tecnici, salvo quanto previsto dai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 5 della presente legge (b).
2. I progetti delle opere di cui al precedente comma sono soggetti al parere della sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio.
3. Per le opere pubbliche ricadenti nelle zone soggette a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (c), è richiesto il parere della sovrintendenza competente.
4. Il parere della sovrintendenza deve essere reso entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti (d).
5. Per i progetti sui quali esprime parere tecnico il comitato tecnico amministrativo regionale, il parere dello stesso sostituisce quello della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali (e).
6. Il parere della sovrintendenza è richiesto per i servizi pubblici da realizzarsi nel sottosuolo, solo per le opere da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo archeologico.
7. Ove durante l'esecuzione di lavori nel sottosuolo dovessero emergere testimonianze archeologiche è fatto obbligo al direttore dei lavori di darne immediata comunicazione alla sovrintendenza competente per territorio.
8. Restano salve le competenze del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali previste dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 (f).


(a) La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concerne: "Tutela delle cose di interesse artistico". La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concerne: "Protezione delle bellezze naturali."
(b) Comma sostituito dall'art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(c) Vedi precedente nota (a).
(d) Vedi nota (a) all'art. 11.
(e) Vedi nota (a) all'art. 12.
(f) Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali:
«-  elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
-  fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;
-  fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;
-  fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
-  fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
-  formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Soprintendenze;
-  esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.
Il consiglio esprime altresì pareri in materia di:
1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
3) riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;
5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.
Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.
Il Consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali».

Art. 20.
Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche

Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.
Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile

L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni dell'Isola, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acqua pubblica, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici».

Art. 22.
Direttore ed ingegnere capo dei lavori

1. La nomina del direttore dei lavori prevista dalla vigente legislazione è obbligatoria. Per le opere di importo non superiore a lire 1.000 milioni e salvo i limiti derivanti dalle rispettive competenze professionali essa può essere affidata a tecnici diplomati anche se dipendenti dall'ente.
2. Impregiudicati i poteri di vigilanza dell'appaltante, alla nomina dell'ingegnere capo, prevista dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si procede solo per le opere di importo superiore a 1 milione di ECU. La funzione di ingegnere capo è affidata di norma al capo dell'ufficio tecnico dell'ente, se ingegnere o architetto. Ove l'ente sia sprovvisto di capo dell'ufficio tecnico ingegnere o architetto ovvero in caso di comprovata necessità, la funzione può essere affidata ad un ingegnere o architetto privato professionista con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale.
2bis  Se il progettista incaricato del progetto esecutivo è privato professionista l'ingegnere capo dei lavori è scelto tra i dipendenti dell'amministrazione committente o, se questa ne è sprovvista, da un professionista esterno o dipendente di altra amministrazione pubblica appositamente nominato; se viceversa il progettista è dipendente dell'amministrazione committente, l'ingegnere capo non può essere dipendente della stessa amministrazione (a).
3. Gli incarichi di direttore dei lavori e di ingegnere capo non sono cumulabili.
4. Nei casi in cui non si procede alla nomina dell'ingegnere capo, le relative funzioni sono assunte dal direttore dei lavori.
5. Le nomine di tecnici esterni all'ente sono di competenza del suo organo esecutivo e, per gli enti sottoposti a controllo, le delibere sono soggette al controllo preventivo di legittimità. Le altre nomine sono di competenza del capo dell'amministrazione. Questa disposizione non si applica nel caso in cui l'Amministrazione committente è la stessa Amministrazione regionale (b).


(a) L'originario secondo comma è stato sostituito con i commi 2 e 2bis dall'art. 59, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Comma sostituito dall'art. 59, secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 22bis (a)
Responsabilità dei progettisti

1. Il risarcimento dei danni arrecati all'ente appaltante dai privati professionisti che operano in qualità di progettisti di un'opera pubblica per responsabilità in cui siano incorsi nell'espletamento dell'incarico, così come le forme e le modalità delle relative garanzie, anche assicurative, sono regolati dalle leggi dello Stato.


(a) Articolo inserito dall'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente sostituito dall'art. 152, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Art. 23. (a)
Perizie di variante, verbali nuovi prezzi, pagamenti

1. Nei limiti dell'importo contrattuale, nonché di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell'amministrazione, purché effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, per l'effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ciò non alteri la natura e la destinazione dell'opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purché la variante sia indispensabile per il compimento dell'opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale. L'importo per imprevisti compreso fra le somme a disposizione non deve eccedere di norma il 5 per cento dell'importo a base d'asta (b) (c) (d).
2. Inoltre le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1 non possono comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15 per cento dell'importo contrattuale e non possono comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori (e).
3. Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dal direttore dei lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non può in ogni caso globalmente superare il 20 per cento dell'importo contrattuale.
4. Il direttore dei lavori, ove sia indispensabile eseguire una specie di lavoro non prevista in contratto o adoperare materiali di specie diversa, determina con apposito verbale i nuovi prezzi osservando le modalità ed i criteri di cui all'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni (f), previamente discutendo i prezzi con l'appaltatore ed utilizzandoli per la redazione della perizia e inserendoli, quindi, a titolo provvisorio, in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo.
5. I nuovi prezzi devono essere in ogni caso approvati dall'amministrazione appaltante, su parere del competente organo tecnico, e sono soggetti al ribasso d'asta. Per i lavori realizzati dagli enti di cui all'art. 1 con utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla Regione il parere è di competenza dell'ufficio del Genio civile per le opere di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni (g), e, negli altri casi, dell'Ispettorato tecnico regionale, o dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze.
6. Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 22 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni (h).
7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni di cui al presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell'ingegnere capo.
8. Le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici nei casi di loro competenza.
9. Non è consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal comma 1.
10. I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell'ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilità finale, rispettivamente compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione.
11. Tutti i pagamenti alle imprese e ai professionisti devono essere effettuati nei tempi previsti dalle rispettive norme. Il certificato di collaudo deve contenere espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.
12. I pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.
13. L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (i) (l).
14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'art. 5bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (m) (n).
14bis Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni
15. Sono abrogati gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10; l'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22; l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8; il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32; il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.


(a) Articolo sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25:
«1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto art. 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.
3. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzate, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all'ente finanziatore. In caso di inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al 1° e 2° comma dell'art. 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21».
Detto articolo è stato interpretato autenticamente dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, che così dispone: «L'art. 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui dispone deroghe all'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è interpretato come facente riferimento ai soli progetti tecnicamente approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con esclusione di quelli tecnicamente approvati in data successiva».
(c) Si riporta il testo dell'art. 9 , rubricato "Deroga ai limiti dell'art. 23 comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21", della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22: «1. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, esclusivamente al fine di adeguare i progetti a norme di legge e/o regolamenti, entrati in vigore dopo l'approvazione tecnica degli stessi e concernenti impianti tecnici o tecnologici, nonché l'abbattimento di barriere architettoniche, il direttore dei lavori provvede direttamente a mezzo di apposite perizie di variante e/o suppletive, in deroga ai limiti dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».
(d) Si riporta il testo dell'art. 10, rubricato "Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori", della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22: «1. Per le perizie di variante e suppletive relative agli interventi di cui all'art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della medesima legge, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del citato art. 23, fatto salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.
2. La deroga di cui al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, prevista nel comma 1 del presente articolo, va intesa nel senso che non è richiesta l'approvazione dei nuovi prezzi che sono comunque soggetti al ribasso d'asta contrattuale».
(e) Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4: «Per le opere pubbliche riguardanti interventi conservativi o di restauro di immobili sottoposti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n. 1089 di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 non trova applicazione, ai fini delle perizie suppletive o di variante, il comma 2 dell'art. 23 della stessa legge, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. Per gli stessi fini il limite percentuale indicato dal comma 3 dello stesso articolo è elevato al 40 per cento».
(f) Si riporta il testo dell'art. 21, rubricato "Modo di stabilire nuovi prezzi non contemplati nel contratto" del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350: «Quando sia necessario eseguire, salvo la regolare approvazione, una specie di lavoro non preveduta, dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli preveduti dal medesimo, i nuovi prezzi dei lavori o materiali che occorra di determinare si valutano:
a) ragguagliandoli, se si può, a quelli di lavori consimili compresi nel contratto;
b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi».
(g) Vedi nota (a) all'art. 12.
(h) Si riporta il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350: «Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati dal Ministero, l'amministrazione ha sempre il diritto d'ingiungergli la esecuzione di lavori o la somministrazione dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità ma l'appaltatore potrà nel termine di 30 giorni dalla data dell'ingiunzione chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia in conformità dei patti contrattuali.
Scorso il detto termine senza che l'appaltatore abbia presentato reclamo, i prezzi si intendono da lui definitivamente accettati».
(i) Comma sostituito dall'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, a sua volta successivamente sostituito dall'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
(l) Si riporta il comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109: «Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale».
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: «Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109».
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge. 28 marzo 1997, n. 79, quale risulta a seguito delle modifiche recate dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140: «E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma».
(m)  Comma sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, a sua volta sostituito dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, e successivamente sostituito, con i commi 14 e 14bis, dall'art. 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
(n) Vedi nota (b) al presente articolo.

Art. 24.
Proroghe

1. La proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal capo dell'amministrazione dell'ente, su richiesta motivata dell'impresa e su proposta del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo.
2. Eventuali successive proroghe possono essere concesse dall'organo esecutivo dell'ente.
3. Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall'ente appaltante o dalla pubblica amministrazione in genere o a causa di forza maggiore derivante da eventi non prevedibili, non comportano revisione dei prezzi (a).


(a) Per la revisione dei prezzi si veda il successivo art. 44, quale risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 56 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, che, in via generale, esclude tale possibilità.

Art. 25.
Verbale di gara e consegna dei lavori

1. Il contratto di appalto deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di appalto ed è immediatamente esecutivo (a).
2. Dopo l'espletamento della gara di appalto ed i successivi adempimenti di legge, il capo dell'amministrazione dà immediata comunicazione al direttore dei lavori ed all'ingegnere capo per la eventuale consegna sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (b).
3. Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste sono da eseguire parzialmente su immobili da espropriare, la consegna può avvenire, semprechè previsto esplicitamente dal capitolato speciale d'appalto, mediante consegna parziale delle opere eseguibili sui terreni disponibili, purchè queste non siano inferiori nell'importo al 50 per cento dell'opera. In questo caso la consegna s'intende parziale, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (c), e per l'esecuzione degli atti di espropriazione, il rilascio di autorizzazioni, nonché per ogni altro atto necessario, l'amministrazione deve avvalersi dell'impresa appaltatrice, utilizzando le somme a disposizione dell'amministrazione appositamente previste nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto.
4. L'impresa appaltatrice è tenuta ad avviare le procedure dell'espropriazione delle restanti aree subito dopo la consegna dei lavori.
5. L'art. 29 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (d), non si applica per l'esecuzione delle opere non edili di cui al terzo comma, salvo l'obbligo del verbale di accertamento di cui all'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (e).


(a) Si riporta il testo dell'art. 23, lett. g), della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, che trova applicazione fino a quando non entrerà in funzione l'Ufficio regionale per i pubblici appalti istituito e disciplinato dal capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10:
«g) il verbale di gara di appalto di lavori deve essere steso immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi, nella sede degli enti dove si è svolta la gara.
Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del presidente della gara.
In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.
In caso di reclami, la pronuncia dell'Amministrazione regionale è comunicata agli enti interessati nel termine massimo di giorni 20 successivi alla ricezione.
Decorso tale termine si intendono respinti i ricorsi o i reclami.
Il contratto di appalto deve essere stipulato dall'impresa aggiudicataria non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini anzidetti ed è immediatamente esecutivo».
Vedi nota (b) all'art. 23.
(b) Si riporta l'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato. F:
«I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.
Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato».
(c) Si riporta l'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350:
«Per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o l'importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali che la consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed in caso di urgenza, l'impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente pei tratti già consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia stato stabilito dal capitolato speciale».
(d) Si riporta l'art. 29 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, rubricato "Indizione della gara di appalto": «Le amministrazioni e gli enti di cui alla presente legge possono indire la gara di appalto solo dopo che sia stata conseguita la disponibilità dell'area d'impianto e sia stato redatto con esito favorevole il verbale d'accertamento previsto dall'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350».
(e) Si riporta l'art. 5 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, rubricato "Operazioni precedenti la consegna": «Prima che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano le licitazioni o trattative private, il Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura dell'ufficiale, che dovrà poi assumere la direzione dei lavori si faccia una verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci e a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato o, riscontrandosene alcuna, si abbia tempo a prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di trattativa privata, la stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non più esatto.
In nessun caso si procede all'incanto, o alla licitazione, ovvero, quando si tratti di trattativa privata, alla stipulazione del contratto, finchè l'ingegnere capo, in seguito a relazione scritta dell'ufficiale incaricato come sopra, non abbia riferito sul risultato delle verificazioni, e proposti, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari.
Quando, pur sperimentandosi gli incanti pubblici o le licitazioni private, siavi urgenza, basterà che la relazione e le proposte dell'Ingegnere capo, conseguenti alla verificazione, vengano presentate prima della stipulazione del contratto.
Potrà prescindersi del tutto dalla verificazione solamente quando l'urgenza sia tale da escludere tanto gli incanti che le licitazioni, ovvero quando sia espressamente dichiarato nel capitolato speciale d'appalto che le condizioni del terreno sono naturalmente mutabili, e che per conseguenza l'accertamento di esse dovrà effettuarsi all'atto della consegna».

Art. 26.
Termini e modalità di collaudo

1. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.
2. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad 1 anno dall'ultimazione dei lavori.
3. Nel caso di lavoro d'importo sino a lire 250 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che è sostituito da quello di regolare esecuzione.
4. Il certificato di regolare esecuzione, in conformità del contratto, delle norme di legge e delle buone regole esecutive, è compilato dal direttore dei lavori ed è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. L'organo esecutivo dell'ente prende atto del certificato di regolare esecuzione, ovvero motivatamente delibera di procedere a regolare collaudo.
6. La nomina del collaudatore, anche in corso d'opera, è di competenza degli organi esecutivi degli enti di cui all'art. 1.
7. La nomina del collaudatore è di competenza dell'Amministrazione regionale per le opere direttamente finanziate ad altri enti quando i lavori a base d'asta sono d'importo superiore a lire 1.000 milioni, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge; in questo caso l'Amministrazione regionale deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo.
8. Per le opere di importo superiore a lire 5.000 milioni, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a lire 10.000 milioni, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
9. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, con compiti di segreteria.
9  bis  Al medesimo spetterà un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese effettivamente documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese effettivamente documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
9ter  Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi sarà corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
9quater  Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori (a).
10. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (b), come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.
11. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.


(a) Gli originari commi 8 e 9 sono stati sostituiti dai riportati commi 8, 9, 9bis, 9ter e 9quater, dall'art. 62 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b) Si riporta l'art. 48, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904: «Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale».

Art. 27.
Conformità urbanistica

1. L'attestazione di conformità urbanistica prevista dalle vigenti disposizioni non è necessaria per i progetti di reti di distribuzione di acqua e gas, di acquedotti, di reti fognanti, di canalizzazione, di impianti elettrici o telefonici e di altri servizi non prevedibili negli strumenti urbanistici, quando le relative opere sono da realizzare nel sottosuolo o interrate.

Art. 28.
Acquisizione dei pareri per scadenza termini

1. Al fine dell'applicazione delle norme della presente legge, che prevedono l'acquisizione del parere richiesto dalle amministrazioni in mancanza di pronunzia entro il termine prestabilito nei singoli casi, o nei casi previsti per la richiesta di concessioni ed autorizzazioni, l'ente richiedente può provvedere ad inoltrare l'istanza, corredata dei necessari documenti, nei seguenti modi:
a) o mediante deposito diretto della richiesta e degli allegati presso l'ufficio competente; in tal caso l'ufficio stesso è obbligato a rilasciare ricevuta che attesta la data;
b) o mediante spedizione per raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Nei casi di cui alle lettere a e b attestano la data di richiesta, e quindi la decorrenza dei termini, rispettivamente la ricevuta datata e quella della ricezione della raccomandata.
3. Quando gli uffici competenti ad esprimere parere rispondono entro i termini previsti in modo interlocutorio, con richiesta di notizie e documentazioni aggiuntive, l'ente richiedente risponde nel tempo indispendabile in rapporto all'entità ed alla qualità delle richieste; dalla risposta dell'ente richiedente, formulata con le stesse modalità descritte al primo comma, decorrono ulteriori 30 giorni, entro i quali in mancanza di pronunzia i pareri si intendono positivamente acquisiti.

Art. 29.
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

1. Per le opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1, i provvedimenti di accesso (a), di occupazione di urgenza, di espropriazione e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, emanati in esecuzione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, sono di competenza esclusiva del sindaco.
2. Quando le opere di cui al comma precedente interessano più comuni o il settore dei beni culturali e ambientali i provvedimenti medesimi sono di competenza dell'Amministrazione regionale.
3. Per la redazione dello stato di consistenza, ai fini dell'occupazione temporanea si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (b).
4. Per il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione si applica l'art. 23 della stessa legge 3 gennaio 1978, n. 1 (c).
5. Il deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti, lo svincolo delle somme depositate e il pagamento diretto dell'indennità agli aventi diritto, sono disposti, nell'ambito delle rispettive competenze, dal sindaco e dagli organi dell'Amministrazione regionale (d).


(a) Vedi nota (c) all'art. 5.
(b) Si riporta il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1:
«2. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dall'art. 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che ne sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.
3. Detto verbale deve essere redatto in contradditorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contradditorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
4. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno 20 giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili».
(c) Si riporta il testo dell'art. 23, rubricato: "Pagamento delle indennità", della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni: «Il pagamento delle indennità di espropriazione o di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena e libera proprietà.
Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.
Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono e del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.
Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.
Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi».
(d) Si riporta il testo dell'art. 20, rubricato: "Disciplina delle espropriazioni", della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16:
«1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, restano di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste solo gli interventi di cui al comma 1 in quanto interessanti il territorio di più comuni».
Per la determinazione dell'indennità di espropriazione vedasi l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e l'art. 5bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modifiche ed integrazioni, e quale risulta a seguito delle dichiarazioni di illegittimità parziali di cui alle sentenze della Corte costituzionale 16 giugno 1993, n. 283, e 2 novembre 1996, n. 369.

Art. 30.
Piano regolatore dei porti

1. E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.
2. I piani regolatori dei porti regionali sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica e il sindaco del comune interessato.
3.  La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda e terza classe, compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può delegare il comune interessato, su richiesta del consiglio comunale.
4.  La redazione dei piani regolatori dei porti di quarta classe è di competenza dei comuni.
5.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e i comuni, per l'espletamento dei compiti di cui al secondo e terzo comma si avvalgono della prestazione professionale di tecnici specializzati o dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime.
6.  Sui progetti di piano regolatore dei porti sono obbligatori i pareri consultivi dei seguenti enti ed organismi:
-  Ufficio del Genio civile per le opere marittime;
-  capitaneria di porto;
-  comando marittimo autonomo della Sicilia;
-  comando zona fari;
-  comando vigili del fuoco;
-  compartimento delle Ferrovie dello Stato;
-  dogana.
7.  I singoli pareri di cui al precedente comma si intendono favorevolmente resi, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta.
8.  Le opere marittime, nei porti sprovvisti di piano regolatore, vengono eseguite dall'Amministrazione regionale, sentito il comune interessato (a).


(a)  Si riporta l'art. 5, rubricato "Completamento strutture portuali", della legge 2 settembre 1998, n. 21:
«1.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti.
2.  Il finanziamento di ciascun intervento è subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.
3.  I progetti da ammettere a finanziamento anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal progettista.
4.  Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali».

Art. 31.
Albo degli appaltatori

1.  L'albo regionale degli appaltatori è abolito con effetto dall'entrata in vigore della presente legge; è abrogata la legge regionale 9 marzo 1953, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Nell'ambito della Regione siciliana, per l'appalto dei lavori pubblici, si applica la legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.
3.  Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla classifica minima prevista per l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori è, comunque, necessaria l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4.  Le imprese già iscritte nell'albo regionale degli appaltatori, abolito per effetto del primo comma, possono continuare a concorrere agli appalti di importo superiore a lire 45 milioni per un periodo di anni 3, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge semprechè abbiano acquisito negli ultimi tre anni lavori pubblici (a).
5.  Per le imprese artigiane inscritte nel relativo albo da almeno un anno e per le cooperative inscritte al registro prefettizio da almeno un anno è richiesta la sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i lavori d'importo non superiore a lire 300 milioni (b).


(a)  Vedi, per proroghe temporali, l'art. 1 della regionale 19 maggio 1988, n. 7, e l'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11.
(b)  Comma sostituito dall'art. 46 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 32.
Rinvio a norme statali

1.  Le disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 6 e 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (a) si applicano, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio della Regione siciliana.
2.  Le disposizioni di cui all'art. 1 della predetta legge 10 dicembre 1981, n. 741 si applicano con la seguente modifica: «la redazione del programma è obbligatoria per i lavori d'importo superiore a lire 1.000 milioni e facoltativa per i lavori compresi tra 500 e 1.000 milioni»; quelle di cui all'art. 17 con le modifiche previste dall'art 6 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 (b).
3.  Si applicano inoltre nel territorio della Regione siciliana, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, gli artt. 2, secondo comma, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 (c).
4.  Le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 5 della predetta legge 8 ottobre 1984, n. 687 (d) vanno altresì inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per l'adozione da parte dell'assessore dei relativi provvedimenti nei confronti delle imprese di cui al quarto comma dell'art. 31.


(a)  Non si riporta il testo degli artt. 2 e 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, rispettivamente rubricati: "Pagamento revisione prezzi" e "Accredito dell'anticipazione" poiché, in forza dell'art. 44 della presente legge regionale e degli artt. 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, quale risulta a seguito delle modifiche recate dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, non risultano applicabili.
-  Si riporta il testo degli artt. 4, 6 e 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741:
«4.  Interessi per ritardato pagamento

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Il termine di novanta giorni previsto negli artt. 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.
Sono nulli i patti in contrario o in deroga».
«6.  Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare ed alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.
Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione».
«16.  Procedimento arbitrale

L'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:
"Deroga alla competenza arbitrale". In deroga alle disposizioni degli artt. 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.
Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche».
L'art. 6 trova applicazione limitatamente a quel che concerne la cauzione definitiva, stante che la cauzione provvisoria è stata abolita dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
La Corte costituzionale con sentenza 2 maggio 1996, n. 152, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 16 sopra riportato, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.
(b)  Non si riporta il testo degli artt. 1 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, rispettivamente rubricati: "Revisione prezzi sulla base del programma lavori." e "ricorsi in materia di revisione prezzi" poiché, in forza dell'art. 44 della presente legge regionale e degli artt. 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto legge. 28 marzo 1997, n. 79, quale risulta a seguito delle modifiche recate dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, non risulta applicabile.
(c)  Si riporta il testo degli artt. 2, secondo comma, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687:
«2.  (secondo comma) Il punto b) del primo comma dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:
"b)  quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita";
"5.  Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dall'art. 2 del capitola generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione.
Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori, si applicano gli artt. 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione"».
«9.  L'art. 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto prescritto dagli artt. 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.
Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.
Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.
L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo"».
«10.  All'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lett. m) è aggiunta la seguente:
"n)  indicazione delle principali opere scorporabili"».
«11.  All'art. 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lett. e) è aggiunta la seguente:
"f)  indicazione delle principali opere scorporabili"».
«12.  Dopo l'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunto il seguente:
"23bis  Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabiltà delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.
Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
Ai soli fini degli artt. 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa"».
(d)  Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687: «Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57».

[Art. 32bis (a)
(Attuazione della direttiva n. 89/440/C.E.E.)]



(a)  Articolo inserito dall'art. 35 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ed abrogato dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19.

Art. 33.
Aggiornamento prezzi

1.  Gli enti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi a pareri o ad approvazioni.
2.  L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezziario regionale vigente.
3.  In pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento conseguente all'aggiornamento dei prezzi, il direttore dei lavori provvede, prima della gara, a redigere la perizia di variante, che prevede le opere eseguibili entro i limiti di spesa inizialmente previsti, ferma restando la realizzazione di un lotto funzionale per tutte quelle opere che lo consentono.
4.  La perizia di variante così redatta non è soggetta ad alcun parere o controllo e la esecuzione dei lavori in essa previsti è immediatamente consentita.
5.  L'aggiudicazione delle opere eseguibili ai sensi del terzo comma comporta l'affidamento all'aggiudicatario, alle stesse condizioni, anche dei lavori occorrenti per il completamento di quanto previsto in progetto. E' però in facoltà dell'appaltatore liberarsi da tale impegno con formale dichiarazione da far pervenire all'ente appaltante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la realizzazione delle opere eseguibili, se prima di tale scadenza non gli sia stato ufficialmente comunicato l'intervento del provvedimento di adeguamento del finanziamento (a).


(a)  Comma aggiunto dall'art. 39 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 34.
Pubblicità delle gare

1.  Per tutti gli appalti di opere da parte degli enti di cui all'art. 1, nonché di altri enti e soggetti nei casi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (a), l'ente appaltante è tenuto alla pubblicazione, per estratto, dell'avviso di gara per opere di importo fino a 250 mila ECU all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente appaltante; per opere di importo oltre 250 mila ECU e fino a 500 mila ECU anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; per opere di importo oltre i 500 mila ECU e sino a 5 milioni di ECU nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed in tre quotidiani con particolare diffusione sul territorio regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività; per opere di importo oltre i 5 milioni di ECU anche in un quotidiano a diffusione nazionale. Tutti gli avvisi di gara sono inoltre pubblicati all'albo dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
1bis  Per le spese necessarie alla pubblicità gli enti appaltanti sono autorizzati ad istituire uno specifico fondo di rotazione per l'anticipazione delle somme necessarie, il cui importo sarà reintegrato al momento dell'accreditamento del finanziamento prelevandolo da quelle a disposizione previste nel relativo progetto (b).
2.  I quotidiani e i periodici, che pubblicano gli avvisi di gara, devono essere muniti di certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato.
3.  L'ente appaltante, a conclusione della gara, anche se andata deserta, dà notizia per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.
4.  Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, e che superino del 50 per cento l'importo originario dell'appalto.
5.  Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stato completato nei termini previsti dal bando, l'ente appaltante deve rendere pubbliche, nelle forme previste dai commi precedenti, le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.
6.  Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al terzo comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.
7.  Qualora si proceda con il sistema della trattativa privata viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei quotidiani secondo i criteri e le modalità previsti dal comma 1 un avviso con il quale si indicano l'oggetto e le condizioni della trattativa, e successivamente, un avviso contenente l'elenco delle ditte invitate e i termini del contratto stipulato.
8.  Per i lavori disciplinati dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c), è altresì necessaria la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
9.  La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare l'avviso o il bando entro 12 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di cui al comma precedente la pubblicazione deve recare menzione della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate a tale ufficio.
10.  Con le modalità di cui al primo comma si provvede alla pubblicità delle notizie di cui all'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (d), relative ad appalti o concessioni di importo pari o superiore ad 1 milione di ECU, anche se l'affidamento ne sia avvenuto, sotto qualsiasi forma, senza gara.
11. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana degli avvisi, dei bandi e delle notizie di cui al presente articolo avviene gratuitamente quando riguarda lavori pubblici per i quali soggetto appaltante o concedente sia uno degli enti di cui all'art. 1 della presente legge. In tal caso, ove l'opera venga realizzata utilizzando finanziamento concesso dalla Regione a carico del suo bilancio o di fondi di cui le sia affidata la gestione, fra le spese tecniche coperte dal finanziamento devono essere comprese quelle occorrenti per le altre pubblicazioni regolate dal presente articolo (e).


(a)  Si riporta il testo dell'art. 3, rubricato "Affidamento dei lavori ad enti sovvenzionati", del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406:
«1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione diretta o specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
2.  Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile indicati nell'allegato A), nonché per i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi semprechè l'importo non sia inferiore a quello indicato nell'art. 1.
3.  La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del contributo a loro favore».
(b)  Comma aggiunto dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.
(c)  Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici".
(d)  Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55: "Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato».
(e)  Gli originari commi primo, secondo, terzo e quarto sono stati sostituiti con i commi riportati dall'art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 34bis (a)
Bandi di gara

1.  I bandi concernenti procedure di pubblico incanto, appalto concorso, concessione di costruzione e gestione e trattativa privata con gara devono essere redatti in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il quale prima di emanarli ne invia il testo alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per il relativo parere. Il decreto di adozione viene emanato decorsi quaranta giorni dall'inoltro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche (b).
2.  Gli schemi di bandi tipo devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza, e devono garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle gare e nell'attività di qualificazione degli aspiranti, da effettuare con criteri coerenti con gli schemi di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, e al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c). In ogni caso fra i requisiti di partecipazione alla gara deve essere previsto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (d).
3.  Per gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di importo inferiore o pari ad 1 milione di ECU i bandi devono prevedere che la capacità economica e finanziaria e tecnica dell'impresa siano provate mediante il solo certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e la classifica richiesta per l'esecuzione dei lavori da affidare.
4.  Per gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di importo superiore ad 1 milione ed inferiore a 5 milioni di ECU, i bandi devono prevedere che l'accertamento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica sia effettuato con riferimento ad indici rivelatori elementari e di semplice allegazione, anche diversi da quelli elencati negli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (e); tali indici devono essere tali da rendere agevole la partecipazione anche alle imprese di piccola e media dimensione.
5.  E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda modalità che comportino necessariamente il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara (f).
6.  Fino all'emanazione dei bandi tipo regionali i soggetti appaltanti applicano i modelli allegati al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, e al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, salve le modifiche discendenti dalla legislazione in vigore (g).
7.  Nei bandi di gara gli enti di cui all'art. 1 devono indicare nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.


(a)  Articolo inserito dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, in sostituzione dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 34.
(b)  Vedi decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 14 gennaio 1986: "Schemi di bandi tipo di gara relativi a pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e concessione" e 21 febbraio 1997: "Schemi di bandi-tipo per l'affidamento dei lavori a pubblico incanto".
(c)  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, approva il: «Regolamento recante disposizioni per garantire l'omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche».
Per il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota (c) al precedente art. 34.
(d)  Si riporta il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 5, rubricato "Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU", del decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55: «cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta e indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c) e d), del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo a base d'asta».
(e)  Si riporta il testo degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406:
«20.  Capacità economica e finanziaria

1.  La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:
a)  idonee dichiarazioni bancarie;
b)  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
c)  dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2.  I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara, in conformità al decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura ed all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali, ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore che per giustificate ragioni non è in grado di dare le referenze richieste, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziarie mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante».
«21.  Capacità tecnica

1.  La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:
a)  i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei lavori;
b)  l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'amministrazione aggiudicatrice;
c)  una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;
d)  una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e)  una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.
2.  Nel bando di gara sono indicate, in conformità al decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le referenze di cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura ed all'importo dei lavori.
3.  L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo».
(f)  Comma modificato dall'art. 8 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(g)  Vedi nota (c).

Art. 34ter (a)
Pubblicità degli appalti affidati mediante cottimo fiduciario o trattativa privata e degli incarichi di collaudo

1.  Nel mese di gennaio di ciascun anno gli enti di cui all'art. 1 della presente legge pubblicano nel proprio albo, per quindici giorni consecutivi, l'elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell'anno precedente appalti per lavori e forniture mediante cottimo fiduciario e/o trattativa privata. Gli elenchi dovranno indicare l'importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno precedente.
2.  Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura degli enti o delle amministrazioni interessate.


(a)  Articolo inserito dall'art. 52 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 35. (a)
Penale e divieto di premi di incentivazione

1.  La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato è stabilita nei capitolati speciali d'appalto in misura non inferiore all'uno per cento dei lavori a base d'asta per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.
2.  Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva deve essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.
3.  L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 55 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 36. (a)
Trattativa privata

1.  Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso alla trattativa privata, con o senza gara (b), per gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, viene stabilito dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, ed è consentito nei casi indicati nell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c), con le eccezioni e modifiche di cui al presente articolo.
2.  L'affidamento di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c), è consentito solamente quando il ricorso alla trattativa si connette a ragioni artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva. Non è consentito l'affidamento a trattativa privata per i nuovi lavori di cui all'art. 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c).
3.  Nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c), l'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo dopo l'espletamento infruttuoso di due gare.
4.  Nei casi di cui all'art. 9 comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c), l'affidamento dei lavori a trattativa privata non è consentito per i lavori di importo superiore a 300 mila ECU.
5.  Il registro delle opere pubbliche di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (d), deve contenere una distinta sezione relativa ai lavori pubblici affidati mediante trattativa privata o attraverso cottimo, anche se si tratti degli interventi di cui all'art. 39 della presente legge.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Si riporta l'art. 12, rubricato "Trattativa privata", della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così come modificato dall'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22:
«1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche forniture di beni o servizi, è consentito, senza previe autorizzazioni, per lavori o forniture di importo non superiore a lire 50 milioni.
2.  E' altresì consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di lavori pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU. I lavori in economia, da realizzare in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU.
3.  Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori o forniture per importi complessivi superiori ai limiti di somma di cui ai commi precedenti.
4.  Nell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, i limiti di somma sono considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di lavori e forniture».
-  Si riporta il testo dell'art. 14, rubricato "Criteri di aggiudicazione", della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e dall'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21:
«1.  L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 1.
2.
3.  Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
4bis  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'art. 38bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo.
5.  Gli artt. 41 e 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli artt. 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati».
-  Si riporta l'art. 1, rubricato "Procedimenti di aggiudicazione" della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21:
«1.  Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate:
a)  esclusione dalla gara;
b)  incameramento della cauzione provvisoria;
c)  segnalazione al comitato centrale dell'albo nazionale costruttori;
d)  esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara.
2.  Dopo la verifica della documentazione, si procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.
3.  Allorché si procede secondo il criterio di cui alla lett. e), dell'art. 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalità di cui al comma 1, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'art. 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di cui sopra.
4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora:
a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
b)  a carico dei soggetti di cui alla lett. a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli artt. 314, primo comma, 318, primo comma, 319ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416bis del codice penale;
c)  i soggetti di cui alla lett. a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
d)  si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
e)  i soggetti di cui alla lett. a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
f)  sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
g)  sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;
h)  nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
5.  Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lett. b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
6.  Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara.
7.  Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  E' abrogato il comma 2, dell'art. 14, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
9.  Il comma 4, dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
"4.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse"».
(c)  Si riporta l'art. 9, rubricato "Trattativa privata", del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406:
«1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:
a)  in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto concorso, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;
b)  per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
c)  in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.
2.  Gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:
a)  in mancanza di offerte o di una offerta appropriata a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla commissione delle comunità europee se richiesta;
b)  per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c)  nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purchè le circostanze inviocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;
d)  per i lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè vengano attribuiti all'imprenditore che segue tale opera e semprechè non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;
e)  per i nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purchè tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1.
3.  In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto concorso».
(d)  Si riporta l'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10:
«1.  I soggetti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara d'appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta del progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.
2.  Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenere parziale copia entro dieci giorni dalla domanda».

Art. 36bis (a)
Concorso di progettazione

1.  Per le opere di alta complessità tecnica od urbanistica o di rilevante interesse artistico, o comunque di importo presunto superiore a 10 milioni di ECU, aventi carattere di priorità nel programma di opere pubbliche dell'ente, quest'ultimo procede di norma ad un concorso di progettazione.
2.  Tra gli elaborati da consegnare ai partecipanti al concorso devono essere inclusi i risultati di adeguati sondaggi geognostici con annessa relazione geologica e geotecnica.
3.  Nel bando di concorso deve essere specificato quanto spettante, a titolo di premio, al primo progetto classificato fra quelli accettati dalla commissione. Al secondo ed al terzo classificato è corrisposta una somma pari, rispettivamente, al 50 e 30 per cento di quella spettante al primo classificato. Il bando deve inoltre prevedere per i progetti classificati dal quarto al sesto posto un premio pari al 20 per cento di quello spettante al primo classificato.
4.  E' in facoltà dell'ente non attribuire in tutto o in parte i premi, quando a giudizio insindacabile della commissione i progetti presentati risultino non meritevoli.
5.  I progetti devono essere presentati con le modalità indicate nel bando, le quali devono garantire l'anonimato fino alla formulazione delle valutazioni finali della commissione giudicatrice.
6.  Per il progetto primo classificato il pagamento del premio comporta l'acquisizione del progetto stesso all'ente procedente. La progettazione esecutiva dell'opera deve essere affidata al vincitore del concorso.
7.  La commissione giudicatrice del concorso è composta da quattro esperti nominati dall'organo esecutivo dell'ente e dal funzionario più alto in grado dell'ente, o da altro da lui delegato, che la presiede. Almeno due degli esperti devono essere scelti su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia o delle province in cui l'opera va realizzata. In ogni caso, se ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno due dei membri della commissione devono possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
8.  Ai componenti delle commissioni giudicatrici del concorso spettano, nella misura del 50 per cento, i compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici di appalto - concorso rapportati al valore presunto dell'opera.


(a)  Articolo inserito dall'art. 26 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 37. (a)
Appalto concorso

1.  Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese, ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.
2.  Deve inoltre sussistere l'esigenza di affidare all'appaltatore tanto la compilazione del progetto esecutivo, da elaborare in conformità alle previsioni di quello di massima predisposto dall'amministrazione, quanto l'indicazione delle condizioni e dei prezzi ai quali, nel rispetto delle previsioni e dell'importo indicati nel bando, è disposto ad eseguirlo (b).
3.  La deliberazione motivata dell'ente che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso è di esclusiva competenza dell'assemblea.
4.  Il bando di gara deve essere redatto in conformità ai bandi-tipo di cui all'art. 34bis, salvo quanto previsto nel comma 6 del medesimo. Il termine di ultimazione dell'opera deve in ogni caso essere stabilito nel bando, il quale può utilizzare ai fini del criterio di scelta non più di tre degli altri elementi indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c), formulandoli in termini di punteggi numerici.
5.  L'esclusione dall'invito, con provvedimento motivato della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti (d) che procede, può disporsi solo per le ragioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (e), ovvero per difetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica richiesti.
6.  La commissione giudicatrice dell'appalto concorso, nominata dal presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede, è così composta:
a)  dal presidente della competente sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti o da altro componente della sezione da lui designato, con funzioni di presidente;
b)  da tre professionisti ingegneri e/o architetti, a giudizio dell'amministrazione secondo la natura dell'opera, con almeno dieci anni di anzianità d'iscrizione negli albi professionali, sorteggiati su terne proposte dagli ordini professionali della provincia ove si realizza l'opera o la parte prevalente di essa;
c)  da un professionista esperto in materie giuridiche, sorteggiato su terna proposta dall'ordine degli avvocati competente per territorio, o da un avvocato dello Stato designato dal competente ufficio distrettuale.
7.  I componenti di cui alle lett. b) e c) non possono essere designati quando sono già incaricati in altra commissione di appalto concorso che ancora non abbia ultimato i propri lavori.
8.  La designazione dei componenti deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede provvede direttamente alla nomina dei membri, nel rispetto della composizione di cui al presente articolo.
9.  I componenti della commissione non possono essere sostituiti salvi i casi di vacanza determinata da morte, dimissioni o altra causa di forza maggiore.
10.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente dell'ufficio di segreteria.
11.  La commissione è collegio perfetto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
12.  Spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici la fissazione, con decreto, dei compensi spettanti ai componenti la commissione, impregiudicata l'esclusione disposta dalla legge per gli appartenenti all'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
13.  Le procedure di nomina della commissione di cui al presente articolo sono avviate dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte.
14.  Al bando dell'appalto concorso deve essere garantita la massima pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 34 della presente legge.
15.  E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 41 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Si riporta il testo dell'art. 15, rubricato "Appalto concorso". della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22: «Il progetto di massima predisposto dall'amministrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni deve contenere i seguenti elaborati: corografia e planimetria della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo sommario della spesa, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera, disegni illustrativi dell'opera e valutazione dell'impatto ambientale».
(c)  Si riporta il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406: «b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati».
(d)  Si riporta il capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, concernente l'Ufficio regionale per i pubblici appalti:
«Art. 1. - Istituzione

1.  E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2.  L'ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3.  L'ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli uffici della Presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale.
Art. 2. - Composizione e provvista del personale

1.  Ciascuna sezione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente cui spetta dirigere la sezione e coordinare l'attività dei suoi componenti.
2.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3.  All'assegnazione del personale necessario per la segreteria tecnico-amministrativa di ciascuna sezione si provvede con personale regionale, mediante decreto del Presidente della Regione.
Art. 3. - Nomina

1.  I presidenti e gli altri componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione.
2.  All'albo sono iscritti a domanda i funzionari della Regione siciliana, in attività di servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente, che abbiano maturato presso la pubblica amministrazione, nella qualifica dirigenziale, un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a dieci anni.
3. Sono altresì iscritti a domanda, purché in quiescenza:
a)  i professori universitari di materie giuridiche;
b)  i magistrati e gli avvocati dello Stato.
4.  L'albo si rinnova ogni due anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5.  Il presidente di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale mediante scelta non comparativa tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, che siano in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza devono essere altresì in possesso almeno della qualifica di dirigente superiore. Alla scelta dei presidenti si procede prima della individuazione degli altri componenti.
6.  Gli altri membri di ciascuna sezione sono scelti mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo di cui comma 1, con modalità tali da assicurare la presenza di due membri con professionalità amministrativa e di due membri con professionalità tecnica.
7.  Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo di cui al comma 1 e sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per l'effettuazione dei sorteggi di cui al comma 6.
Art. 4. - Disposizioni di natura cautelare

1.  Non possono far parte dell'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2.  La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'art. 3 deve essere corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 con la quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3.  Trovano altresì applicazione gli artt. 91 e 92 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5. - Durata in carica e sostituzioni

1.  I componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ed i funzionari preposti alle segreterie delle sezioni durano in carica tre anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2.  Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 3.
3.  Nella prima applicazione della presente legge i presidenti e uno dei membri di ciascuna sezione durano in carica per quattro anni. Il membro che allo scadere del primo triennio permane nella carica è individuato mediante sorteggio pubblico. Le modalità del sorteggio sono quelle previste dall'art. 3.
4.  Con le modalità di cui all'art. 3 si provvede alla nomina dei componenti e dei presidenti che via via devono sostituire quelli cessanti.
5.  Alla nomina dei nuovi presidenti, dei componenti delle sezioni e dei funzionari preposti alle segreterie si provvede almeno sei mesi prima della data in cui cessano i precedenti. Le nuove nomine decorrono dal giorno successivo a quello della cessazione dei precedenti membri.
6.  Sono nulli gli atti posti in essere dalle sezioni di cui il presidente o alcuno dei componenti è cessato dalla carica senza che il successore sia stato nominato.
7.  I componenti dell'ufficio possono cessare anticipatamente dalla carica solo in caso di morte, dimissioni o impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici. In tale ipotesi la Giunta regionale provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 3.
8.  I componenti subentranti cessano dalla carica alla scadenza prevista per i componenti sostituiti.
9.  Nel quinquennio successivo a ciascuna scadenza i membri uscenti non possono essere chiamati a comporre l'ufficio.
Art. 6. - Trattamento economico

1.  I componenti in attività di servizio, i funzionari preposti alle segreterie e il personale delle medesime conservano, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo.
2.  I presidenti e gli altri membri, nonché i funzionari preposti alle segreterie, hanno diritto ad apposite indennità determinate con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale. Tali indennità sono determinate in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con dieci scatti per i presidenti delle sezioni ed in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con cinque scatti per gli altri componenti e per i funzionari preposti alle segreterie.
Art. 7. - Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilità

1.  Ai componenti delle sezioni ed ai funzionari preposti alle segreterie non possono essere conferiti incarichi di progettista, ingegnere capo, direttore dei lavori, collaudatore, collaudatore statico, componente o segretario di commissioni di collaudo ed arbitro relativamente ad opere il cui committente o concessionario sia uno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Il divieto vige anche nei tre anni successivi alla cessazione della carica e dell'assegnazione all'ufficio.
2.  I componenti delle sezioni ed i funzionari preposti alle segreterie che, all'atto della nomina o della preposizione, siano titolari di alcuno degli incarichi elencati al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a dimettersi o a recederne entro quindici giorni dall'assunzione della carica.
Art. 8. - Procedure di affidamento

1.  Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, gli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si avvalgono dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2.  Ciascuna sezione dell'ufficio è competente per le procedure di affidamento riguardanti opere da eseguirsi nel territorio della provincia; per gli appalti che debbano eseguirsi nel territorio di più province, la sezione competente viene determinata, secondo il criterio della prevalenza dell'importo dei lavori, dalla conferenza dei presidenti di cui all'art. 14.
Art. 9. - Competenza degli enti committenti

1.  Quando gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, devono avvalersi dell'opera dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente.
2.  La relativa delibera dell'ente appaltante, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa alla sezione con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.
Art. 10. - Atti iniziali del procedimento

1.  La sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti di cui all'art. 9, predispone il bando di gara indicandovi il procedimento e determinando il criterio di aggiudicazione.
2.  Quando la competenza a procedere sia devoluta all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.
Art. 11. - Svolgimento procedimentale

1.  La sezione provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice.
2.  I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso vengono trasmessi, subito dopo la conclusione del procedimento, all'ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.
3.  Essi si intendono approvati se, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento, l'organo esecutivo dell'ente non provveda negativamente con delibera motivata.
4.  L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all'appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.
5.  Nel caso di approvazione tacita, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'organo esecutivo dell'ente è tenuto a prenderne formalmente atto entro i successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni dall'adozione, all'organo di controllo o di vigilanza per quanto di loro competenza.
6.  Gli atti successivi all'aggiudicazione od alle determinazioni della commissione giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previste dalla legge, vengono posti in essere dall' ente appaltante.
Art. 12. - Modalità di funzionamento delle sezioni

1.  Il presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti assegna ciascun procedimento a se stesso o ad altro componente, ai fini dell'esame e dell'attività preparatoria e per riferire alla sezione, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2.  La sezione viene convocata dal presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3.  La sezione funziona con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
4.  Alle sedute assiste, con compiti di segretario, il funzionario che dirige la segreteria della sezione o, in caso di assenza o di impedimento, il funzionario che lo segue nell'ordine del ruolo fra quelli in servizio.
5.  I provvedimenti sono sottoscritti da tutti i presenti e dal segretario.
Art. 13. - Funzioni del presidente di sezione

1.  presidente delle gare che si svolgono presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti è il presidente della sezione o altro componente da lui designato, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2.  Nel caso di appalto-concorso e nei procedimenti di concessione di costruzione e gestione per i quali il criterio di scelta richieda l'acquisizione del parere di un organo collegiale, la Presidenza della commissione spetta, in deroga a qualsiasi diversa previsione di legge, al presidente della sezione o ad altro componente da lui designato.
3.  In nessun caso potrà esservi coincidenza fra il presidente di gara e il presidente di commissione chiamata ad esprimere parere sulle offerte.
4.  Al presidente della sezione compete altresì, nei casi indicati nel comma 2, la nomina degli altri componenti della commissione, da effettuare nel rispetto della composizione e del procedimento previsti dalla legge. Il segretario della commissione è nominato fra i componenti dell'ufficio di segreteria.
5.  In deroga a qualsiasi altra disposizione di legge nessun compenso può essere attribuito ai componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti per l'attività svolta quali presidenti di gara o componenti di commissioni chiamate a giudicare o ad esprimere parere sulle offerte.
Art. 14. - Conferenza dei presidenti

1.  L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla conferenza dei presidenti, convocata dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore.
2.  Compongono la conferenza il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, il Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'Ispettore regionale tecnico ed i presidenti delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
3.  La conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se anch'egli sia assente la Presidenza è assunta dal direttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza dei componenti, e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5.  Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione di Palermo o da altro funzionario della medesima da lui delegato.
6.  I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
7.  Le deliberazioni della conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».
(e)  Si riporta il testo dell'art. 18, rubricato "Esclusioni", del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406:
«1.  Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:
a)  che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, seconda la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;
b)  nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
c)  che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d)  che nell'esercizio della propria attività abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
e)  che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
f)  che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
g)  che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.
2.  Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lett. a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lett. b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.
3.  Per quanto riguarda le lett. e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilto in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lett. e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.
4.  Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».

Art. 38.
Cottimo fiduciario

1.  Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di 150 milioni (a) (b).
2.  Per lavori da eseguirsi nelle isole minori della Regione, l'importo è fissato in lire 250 milioni.
3.  Al fine di evitare il cumulo degli affidamenti il dirigente tecnico più alto in grado dell'ente affida il cottimo fiduciario in base alle modalità stabilite con apposito regolamento che gli enti di cui all'art. 1 della presente legge devono approvare sulla scorta di un regolamento tipo (c) deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4.  Il regolamento tipo deve contenere le disposizioni di attuazione dei seguenti principi:
a)  ogni ente forma il proprio albo delle imprese di fiducia, sulla scorta di criteri generali predeterminati;
b)  l'albo è aggiornato all'inizio di ogni anno;
c)  la cancellazione di una determinata impresa dall'albo è possibile anche in corso d'anno, quando ricorrano ipotesi predeterminate nel regolamento;
d)  tutte le imprese iscritte all'albo devono essere informate previamente dei lavori da aggiudicare ed hanno diritto di proporre offerte;
e)  non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese inscritte all'albo non ne abbiano ancora avuto uno nell'anno (d).
5.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della presente legge (e).
6.  Il ricorso al cottimo fiduciario, nei casi consentiti dalla legge, è deliberato dall'organo esecutivo dell'ente. Gli atti conseguenziali sono di competenza del dirigente più alto in grado dell'ufficio tecnico, previa richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie. Per il verbale di aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori valgono le stesse norme di cui all'art. 25 (f).
7.  Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti la richiesta di offerta deve essere estesa ad almeno 10 ditte.
8.  L'ingegnere capo trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione, che provvede ad approvarlo definitivamente con deliberazione dell'organo esecutivo.
9.  Per gli enti sprovvisti di ingegneri-capo, per l'Amministrazione regionale ed in ogni altro caso, le competenze attribuite nel presente articolo all'ingegnere capo sono affidate al dirigente tecnico dell'ente più alto in grado.


(a)  Vedi nota (a) all'art. 36.
(b)  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4: «Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, procedono all'affidamento mediante cottimo fiduciario ovvero affidano direttamente il compito di acquisire tali indagini al progettista o al geologo incaricato. Nei casi da ultimo indicati i relativi costi sono computati fra le spese tecniche di progettazione».
(c)  Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 13, rubricato "Norma interpretativa in materia di cottimi fiduciari" della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4: «1. Finché resta sospesa l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 75 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, gli enti destinatari di dette disposizioni non sono obbligati ad adottare regolamenti in materia di cottimi fiduciari, ne è fatto loro divieto, in caso di mancata adozione del regolamento in materia, di ricorrere all'affidamento di lavori mediante cottimo. In tal caso essi devono comunque rispettare le disposizioni e i principi stabiliti nell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come modificato dall'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2.  Resta comunque nella potestà di detti enti l'adozione di regolamenti in materia di cottimi fiduciari, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento-tipo emanato dalla Regione».
Con decreto del Presidente della Regione siciliana 25 novembre 1993 è stato emanato il regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
(d)  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19: «Fino all'approvazione della normativa di cui all'art. 2, comma 1, è sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei commi 6 e 7 dell'art. 75 della medesima legge regionale n. 10 del 1993».
(e)  Commi 1 e 2 sostituiti con i riportati cinque commi dall'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(f)  Comma sostituito dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, quale risulta nel testo modificato dall'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.

Art. 38bis (a)
Appalto a contratto aperto

1.  Per i lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione, aventi carattere ripetitivo, gli enti di cui all'art. 1 della presente legge possono procedere alla stipulazione di appalti a contratto aperto (b), per somme non superiori ai 300 mila ECU.
2.  I lavori di cui al comma 1 sono aggiudicati esclusivamente a mezzo di asta pubblica.
3.  Le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dei commi precedenti sono determinate con decreto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici (c).


(a)  Articolo inserito dall'art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Vedi nota (a) all'art. 36.
(c)  Con decreto 3 marzo 1994 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono state individuate le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dell'articolo che si annota.

Art. 39. (a)
Interventi di urgenza e somma urgenza

1.  Gli interventi di urgenza e di somma urgenza di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (b), finanziati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono affidati dai competenti Uffici del Genio civile previa autorizzazione, anche telegrafica, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, rispettivamente mediante cottimo fiduciario per quelli d'urgenza e mediante trattativa privata senza bando di gara per quelli di somma urgenza, entro il limite di importo di lire 500 milioni. L'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.
2.  Quando si tratti di interventi di somma urgenza volti a fronteggiare emergenze, relativamente alle quali è stato dichiarato dagli organi competenti lo stato di calamità naturale, il limite di importo di cui al comma 1 non opera (c).
3.  Gli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (b), possono essere affidati dagli altri enti di cui all'art. 1, per quanto di loro competenza, sino al limite di importo di lire 250 milioni (d). L'affidamento di eventuali ulteriori lavori (e) deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Vedi nota (d) all'art. 4.
(c)  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3, rubricato "Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici", della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione».
(d)  Il limite d'importo, originariamente fissato in lire 50 milioni, è stato così elevato dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42.
(e)  Vedi nota (d) all'art. 23.

Art. 40. (a)
Pubblico incanto

1.  Fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata, all'appalto concorso o alla concessione di costruzione e gestione, le gare di appalto si svolgono con il sistema dei pubblici incanti (b).
2.  Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità.
3.  Nelle procedure di pubblico incanto non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 36 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Vedi nota (a) all'art. 36.

[Art. 41. (a)
(Criteri di affidamento di lavori pubblici di rilevanza comunitaria)]



(a)  Articolo sostituito dall'art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 ed abrogato dall'art. 14, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

Art. 41bis (a)
Opere scorporabili

1.  Quando, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, venga richiesta l'iscrizione all'albo anche in categorie diverse da quella prevalente, i lavori corrispondenti a tali categorie devono essere individuati e descritti in progetto. In tal caso detti lavori si considerano parti scorporabili dell'opera per le quali si applica il comma 3 del suddetto articolo (b).


(a)  Articolo inserito dall'art. 49 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Si riportano i commi 1 e 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406:
«1.  Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie tra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie semprechè l'importo deilavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.
3.  Salvo quanto disposto dall'art. 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo».

Art. 42. (a)
Concessione di costruzione e gestione

1.  Gli enti di cui all'art. 1 possono ricorrere alla concessione di costruzione e gestione, per la realizzazione di un'opera pubblica di qualsiasi importo, purché la controprestazione in favore del concessionario consista nel diritto di gestire l'opera per un periodo di tempo determinato eventualmente accompagnato da un contributo finanziario pubblico, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 42bis.
2.  Il ricorso alla concessione o gestione è consentito solo per opere non destinate a sedi di uffici, ma alla produzione di beni o servizi per il pubblico con criteri di economicità di gestione e proventi derivanti da tasse, tariffe pubbliche o prezzi.
3.  Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi o altri corrispettivi comunque determinati dall'amministrazione, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione.
4.  Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e la gestione dell'opera oggetto della gestione.
5.  Il ricorso alla concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica è consentito sulla base di un progetto preliminare, di massima o esecutivo.
6.  Le concessioni di costruzione e gestione sono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (b), mediante trattativa privata.
7.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinati i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi delle imprese che possono accedere a concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche.
8.  Alle licitazioni private per le concessioni di costruzione e gestione sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 7.
9.  Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate o con il criterio del massimo ribasso, da calcolare rispetto all'entità del contributo pubblico di cui all'art. 42bis, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando si ricorra al criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere di una commissione composta con le modalità di cui al comma 6, dell'art. 37.
10.  Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 37.
11.  La nomina del direttore dei lavori compete sempre all'ente concedente.
12.  Al di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 non possono avvalersi di soggetti privati concessionari per la costruzione di opere pubbliche né per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.


(a)  Articolo inizialmente sostituito dall'art. 45 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e modificato dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
(b)  Vedi nota (b) all'art. 36.

Art. 42bis (a)
Contributo finanziario pubblico nella concessione di costruzione e gestione

1.  I bandi di gara per concessione di costruzione e gestione possono prevedere un contributo finanziario dell'ente concedente, sul costo di realizzazione dell'opera, in una o più delle seguenti forme:
a)  contributo in conto capitale, in misura non superiore al 15 per cento del costo;
b)  contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al 30 per cento del costo dell'opera. Per il calcolo di tale quota si applicano i criteri di determinazione dell'equivalente sovvenzione netto in vigore nell'ordinamento della Comunità europea, con riferimento agli aiuti pubblici alle imprese.
2.  Il contributo di cui alla lett. a) del comma 1 può essere dato in unica soluzione dopo il collaudo finale dell'opera o rateizzato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
3.  In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non può superare la quota del 30 per cento di equivalente sovvenzione netto.
4.  Se il bando di gara prevede la concessione di un'opera sulla base di un progetto preliminare, il contributo è determinato sulla base del calcolo sommario della spesa e deve essere corrispondentemente diminuito qualora il costo dell'opera, in base al progetto esecutivo, risulti inferiore, mentre rimane fissato nella misura stabilita nel bando in ogni altro caso (b).


(a)  Articolo inserito dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(b)  Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4: «In sede di prima applicazione dell'art. 42bis, introdotto dal comma 3, del presente articolo, qualora l'ente concedente, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponga di finanziamenti regionali, per la realizzazione di uno o più lotti funzionali dell'opera, le relative somme possono essere offerte come contributo, ancorchè superino la misura di cui al comma 2 del citato art. 42bis, purchè la concessione riguardi la realizzazione dell'intero progetto e l'ammontare del contributo non superi comunque il 50 per cento del costo dell'opera».

Art. 42ter (a)
Promozione privata di concessione di opere pubbliche

1.  La concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica può essere promossa da un soggetto privato, avente i requisiti per accedere alla concessione medesima, il quale si impegni a realizzare l'opera interamente a proprie spese.
2.  L'offerta può riguardare la realizzazione di un progetto, di massima od esecutivo, già nella disponibilità dell'ente concedente, ovvero di un progetto di massima proposto dal soggetto promotore. In tal caso la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto e degli studi tecnico-economici. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di cui agli artt. 2578 e seguenti del codice civile (b).
3.  L'offerta è inammissibile qualora proponga la realizzazione di progetti in variante rispetto agli strumenti urbanistici.
4.  Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta, per estratto, secondo le modalità previste dall'art. 34 per i bandi di gara di opere di importo corrispondente.
5.  Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'ente gestore.
6.  Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al comma 4, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.
7.  L'organo esecutivo dell'ente, valutate le osservazioni di cui al comma 6, può deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a trattativa privata al soggetto promotore, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti o le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.
8.  Se, nel termine di cui al comma 6, altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrano di eseguire il progetto a condizioni migliori di quelle proposte dal soggetto promotore, o propongono progetti alternativi, la concessione può essere data solo a seguito di licitazione privata fra tutti i soggetti proponenti, ferma restando l'esclusione di ogni contributo finanziario a carico dell'ente concedente.
9.  I partecipanti alla gara, ad eccezione del promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 2.
10.  Nel caso di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente; le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.
11.  In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 10, il soggetto promotore della proposta di gara ha diritto al pagamento, da parte della amministrazione aggiudicatrice, dell'importo di cui al comma 2.
12.  In caso di esercizio della prelazione di cui al comma 10 il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo di cui al comma 2, a titolo di rimborso forfettario delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.


(a)  Articolo inserito dall'art. 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
(b)  Si riportano gli artt. 2578, 2580 e 2581 del codice civile:
«2578. Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso».
«2580. Soggetti del diritto

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali».
«2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto».

[Art. 43. (a)
(Criteri di affidamento di lavori pubblici che non hanno rilevanza comunitaria)]



(a)  Articolo inizialmente sostituito dall'art. 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successivamente abrogato dall'art. 14, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

Art. 43bis (a)
Accesso alle informazioni

1.  Chiunque, senza l'onere di dichiarare la propria identità, può esercitare il diritto di accesso alle informazioni presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti nei limiti e alle condizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (b).
2.  Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento dei lavori, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, in deroga a qualsiasi diversa disposizione in vigore, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazione sui dati, ovvero di rilascio o di consultazione dei capitolati e dei documenti complementari, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. La violazione del divieto, impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta: l'annullamento della gara di appalto, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente e la decadenza dalla carica per il componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.


(a)  Articolo inserito dall'art. 16 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, reca: «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa».

Art. 44. (a)
Immodificabilità del corrispettivo

1.  Per i lavori pubblici affidati dagli enti di cui all'art. 1, nonché dai soggetti che operano nelle ipotesi previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (b), è esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi.
1bis Per i lavori già affidati, vigente il regime della revisione dei prezzi d'appalto, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti (c).
2.  Per i lavori pubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno, il ricorso al sistema del prezzo chiuso. Non è comunque consentito ricorrere al prezzo chiuso quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.
3.  La facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso, per gli enti di cui all'art. 1, va motivatamente esercitata in seno alla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e le sue parti essenziali.
4.  Gli altri soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo regolano la questione nel bando di gara.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 56 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Vedi nota (a) all'art. 34.
(c)  Comma inserito dall'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

Art. 45. (a)
Prezzo chiuso

1.  Se il contratto è stato regolato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi.
2.  Gli aumenti di cui al comma 1 non trovano applicazione se non per la parte di corrispettivo che eccede l'importo dell'anticipazione.
3.  Se attraverso perizie suppletive o di variante, è stata affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, il relativo corrispettivo, ove si proceda con il sistema del prezzo chiuso, dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggior quantità fosse stata inizialmente pattuita. Al medesimo criterio vanno assoggettati i nuovi prezzi.
4.  Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito.
5.  Nel caso di cui al comma 4, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa privata senza gara, e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.
6.  Ogni qualvolta si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4, i direttori regionali della Regione per gli appalti della medesima; i segretari generali delle province; i segretari comunali; il coordinatore amministrativo delle unità sanitarie locali; il direttore o, in mancanza, il funzionario amministrativo più elevato in grado degli altri enti, devono comunque dare notizia immediata del fatto agli organi di controllo o di vigilanza.
7.  Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti a predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto, il programma dei lavori, da allegare al capitolato speciale. Di esso dovrà farsi menzione negli inviti. In caso di appalto concorso, o di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa quando il termine di esecuzione sia utilizzato come elemento per la scelta, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta. Le perizie suppletive e di variante devono prevedere quali modifiche subisce il programma in relazione ai mutamenti discendenti dai maggiori o nuovi lavori.
8.  Le disposizioni del precedente e del presente articolo si applicano ai lavori per i quali alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 57 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 45bis (a)
Pubblicità delle procedure di scelta dei soci privati e pubblici per la costituzione di società miste

1.  Il ricorso allo strumento previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (b), è ammesso a condizione che venga data adeguata pubblicità, secondo la normativa prevista dalla presente legge, alla procedura per la scelta dei soggetti pubblici e privati con i quali costituire la società.


(a)  Articolo aggiunto dall'art. 53 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  L'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali" rinvia a taluni articoli della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare, per quanto qui rileva, alla disposizione concernente la gestione dei servizi pubblici, cui gli enti locali possono provvedere anche mediante società, per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 46. (a)
Subappalti

1.  In deroga all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni (b), per i lavori degli enti di cui all'art. 1 non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1, lett. b), e del comma 2, lett. b), dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (c).
2.  Non è altresì consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.


(a)  Articolo sostituito dall'art. 47 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Si riporta l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni:
«1.  Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2.  Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3.  Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1)  che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
2)  che l'appaltatore provvede, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
3)  che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
4)  che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)  che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3bis  Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
3ter  In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, nn. 4) e 5), del presente articolo.
4.  L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5.  Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
6.  Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3).
7.  L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8.  Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9.  L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3) e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
10.  L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11.  Le disposizioni dei commi 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli artt. 20 e 23bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12.  Le disposizioni dei commi 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.
13.  Le disposizioni dei commi 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14.  Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi fiduciari relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al n. 2) del comma 3 relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(c)  Vedi nota (c) all'art. 36.

Art. 47.
Registro regionale delle opere pubbliche

1.  E' istituito presso la Presidenza della Regione il "Registro regionale delle opere pubbliche" per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati concernenti tutti gli appalti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1.
2.  Il "Registro regionale delle opere pubbliche" di cui al comma precedente è posto al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche siciliane.
3.  La raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di cui al primo comma sono curate dall'Ispettorato tecnico regionale che, nelle more dell'istituzione del centro elaborazione dati di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (a), si avvale di quello dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato tecnico regionale tutti i dati relativi ad ogni singolo appalto.
5.  Gli stessi enti sono tenuti a comunicare all'Ispettorato tecnico regionale entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i dati di cui al comma precedente, relativi a tutti gli appalti in corso di realizzazione.
6.  La Presidenza della Regione, sulla base dell'elaborazione dei dati di cui ai commi precedenti, è tenuta a redigere un bollettino d'informazione, contenente i dati relativi ai progetti, ai lavori ed ai collaudi, ed in particolare i dati relativi a contenzioso giudiziario, in applicazione degli artt. 26, 27 e 28 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (b), ed a gravi ingiustificati ritardi nell'ultimazione o nel collaudo dei lavori.


(a)  Si riporta l'art. 2, rubricato "Studi per il servizio informativo regionale ed il centro di elaborazione dati", della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145:
«E' istituito il servizio informativo regionale.
Il servizio informativo regionale provvederà alla conservazione, elaborazione e trattamento dei dati per il riordino e la gestione razionale delle attività della Regione, degli enti regionali e degli organismi da essa dipendenti, nonché per la razionalizzazione delle procedure amministrative e per la gestione del personale e dei dati contabili-finanziari.
Il servizio informativo regionale altresì, anche ai fini della costituzione della banca di dati regionali a servizio di tutte le pubbliche amministrazioni della Sicilia, provvederà all'archiviazione ed elaborazione, mediante apposito centro elettronico, dei dati demografici, economici e finanziari, amministrativi e di ogni altro dato di generale rilevanza sociale, connesso alle attività della Regione.
Ai fini della redazione di un progetto di base per l'istituzione ed il funzionamento del suddetto servizio e del correlatativo centro di elaborazione dei dati è nominata, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta da cinque esperti nella materia, di cui almeno tre docenti universitari.
La commissione completerà i propri lavori entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai componenti della commissione, oltre all'eventuale trattamento di missione commisurato a quello previsto per i direttori regionali, compete, per ogni seduta, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83 e 13 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85».
(b)  Si riportano gli artt. 26, 27 e 28 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350:
«26. Rescissione dei contratti per frode

Ogni qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire dall'ingegnere capo, per mezzo dell'ispettore del compartimento, al Ministero affinché esamini se convenga dichiarare la rescissione del contratto ai termini dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici».
«27. Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione di patti

Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie degli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni, aggiungendovi inoltre la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente da accreditarsi all'appaltatore.
Se l'ispettore del compartimento riconosce le necessità di un provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore, prefiggendogli un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni.
Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Ministro, sulle proposte dell'ispettore decreta nei modi di legge se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure, commette all'ispettore del compartimento, di procedere alla esecuzione d'ufficio».
«28. Gravi irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori

Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell'appaltatore, e si riconosca esservi necessità di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal contratto, l'ingegnere capo, sulla relazione del direttore, cui sarà annesso lo stato d'avanzamento dei lavori (mod. 9) ne riferirà all'ispettore del compartimento. Questi assegnerà un termine all'appaltatore negligente, che (salvo i casi d'urgenza da indicarsi nella comunicazione) non potrà essere minore di dieci giorni per compiere i lavori in ritardo, e darà pure le prescrizioni che stimerà necessarie per assicurare il compimento dei lavori nel termine prefisso, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio. Il termine decorrerà dal giorno della comunicazione.
Di questa intimazione sarà data notizia al Ministero.
Scaduto il termine assegnato dall'ispettore del compartimnto, il direttore, in contradditorio coll'appaltatore, od, in sua mancanza, colla assistenza di due testimoni constaterà se ed in qual modo abbia l'appaltatore adempito alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale.
A seconda dei risultati del detto processo verbale, il Ministero, cui ne sarà riferito, ordinerà l'esecuzione di ufficio, provvederà alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e disporrà la presa di possesso, per mezzo dei competenti ufficiali governativi, delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore, e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi».

Art. 47bis (a)
Commissione di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture

1.  E' istituita presso la Presidenza della Regione la Commissione regionale di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture.
2.  La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari ordinari di materie giuridiche e di ingegneria civile. I membri durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rinnovabili.
3.  Non possono far parte della commissione i parlamentari e i soggetti che rivestono cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
4.  Sono dichiarati decaduti i membri della commissione che assumono l'incarico di amministratore di enti pubblici o privati di qualsiasi natura o che in qualunque forma prestino in favore degli stessi o di imprese appaltatrici attività di consulenza stabile o occasionale. All'atto della nomina i componenti della commissione devono dichiarare nelle forme di legge di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste nel presente comma.
5.  Ai componenti della commissione è attribuito un gettone di presenza fissato con le modalità di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22 (b), in misura pari a quello spettante agli organi permanenti operanti presso l'amministrazione centrale della Regione e svolgenti compiti estesi a tutto il territorio della Regione.
6.  Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la commissione si avvale dell'Ispettorato regionale tecnico e può richiedere al Comitato tecnico amministrativo regionale (c) pareri su qualsiasi affare di propria competenza.
7.  La commissione svolge i seguenti compiti:
a)  analisi dei dati concernenti lavori pubblici e pubbliche forniture di competenza degli enti di cui all'art. 1 della presente legge. A tal fine questi sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato regionale tecnico notizie e informazioni relative alla programmazione, all'elenco dei lavori e delle forniture, alle procedure finanziarie e tecnico-amministrative degli interventi, al conferimento di incarichi di progettazione e collaudo, agli affidamenti dei lavori e delle forniture e, per ciascuno di questi, il numero delle imprese qualificate, invitate ed offerenti, le distribuzioni geografiche, il nome dell'aggiudicatario, la data di consegna dei lavori, l'andamento dei pagamenti e dei relativi ritardi, l'analisi dei tempi e dei costi e degli eventuali discostamenti rispetto a quelli preventivati, le cause delle varianti, le disfunzioni riscontrate con le relative cause;
b)  trasmette annualmente alla Presidenza della Regione una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture;
c)  formula all'Assessore per i lavori pubblici proposte per la revisione della normativa concernente i lavori pubblici e le pubbliche forniture;
d)  esprime pareri su richiesta degli enti di cui all'art. 1 della presente legge in ordine a questioni inerenti al conferimento di incarichi professionali, alle procedure concorsuali ed al ricorso alla trattativa privata;
e)  può richiedere, sulla base di elementi comunque acquisiti, chiarimenti sull'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture e sull'esecuzione dei relativi contratti;
f)  promuove, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi anche nell'espletamento delle gare, disservizi e ogni altra anomalia, ogni opportuna iniziativa, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso l'apposita struttura istituita presso la Presidenza della Regione.
8.  Alla commissione si applicano le disposizioni sul diritto di accesso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (d).
9.  La commissione gestisce, tramite l'Ispettorato regionale tecnico, un osservatorio degli appalti realizzato mediante il sistema informativo di cui al precedente articolo.


(a)  Articolo inserito dall'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Si riporta l'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22: «La misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni consultive previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56, della commissione regionale per la finanza locale e dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica è fissata con deliberazione della Giunta regionale».
(c)  Vedi nota (a) all'art. 12.
(d)  Vedi nota (b) all'art. 43bis.

Art. 48.
Cattiva esecuzione delle opere

1.  I soggetti indicati nell'art. 1 hanno l'obbligo, in caso di cattiva esecuzione delle opere pubbliche, di esercitare le azioni previste negli artt. 1667 e 1669 (a) del Codice civile nei confronti degli esecutori, nonché quella ex art. 2043 (b) del codice civile nei confronti degli stessi esecutori e delle altre persone - quali i progettisti, i direttori dei lavori ed i collaudatori - cui sia parimenti imputabile il fatto dannoso, o che abbiano contribuito ad occultarlo.
2.  Della cattiva esecuzione delle opere deve essere in ogni caso fatta annotazione nel Registro regionale delle opere pubbliche.
3.  Le imprese responsabili di cattiva esecuzione delle opere pubbliche ad esse affidate sono escluse di diritto dalle gare di appalto. Nessun incarico di collaudo potrà essere conferito a chi abbia collaudato opere di cui sia stata successivamente accertata la cattiva esecuzione. La cattiva esecuzione delle opere è accertata da sentenza passata in giudicato.


(a)  Si riportano gli artt. 1667 e 1669 del codice civile:
«1667. (Difformità e vizi dell'opera) - L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi, o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna».
«1669. (Rovina e difetti di cose immobili) - Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta eminente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».
(b)  Si riportano l'art. 2043 del codice civile:
«2043. (Risarcimento per fatto illecito) - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Art. 49.
Delega a stipulare i contratti

1.  E' in facoltà dell'Assessore regionale per i lavori pubblici delegare gli ingegneri capo degli Uffici del Genio civile a presiedere gare d'appalto ed a stipulare i relativi contratti.

Art. 50.

1. Dal 1° gennaio 1986 il limite di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17 è elevato a lire 3.000 milioni.

Art. 51.
Spese tecniche per i lavori anteriori all'entrata in vigore della presente legge

1.  Per misura massima del rimborso delle competenze tecniche spettanti agli enti esecutori, ai sensi del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 (a), deve intendersi la percentuale da corrispondersi in maniera forfettaria ai predetti enti, a prescindere da qualunque dimostrazione di spese e costi effettivamente sostenuti.


(a)  Si riporta l'art. 32, rubricato "Rimborso agli enti esecutori", della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sebbene appaia superato dagli artt. 5 e 5ter della legge che si annota:
«La misura massima del rimborso, a favore degli enti esecutori, delle competenze tecniche previste dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 luglio 1969,n. 23, è elevata all'8,5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta delle opere scorporate e della spesa per espropriazioni, previsto nel progetto.
Per le opere di competenza degli enti locali, finanziate sia a proprio carico sia con fondi della Regione, si applica il penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche».

Art. 52. (a)
(Acquisizione servizi e materiali) (b)



(a)  Articolo abrogato dall'art. 80 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
(b)  Si riporta il capo X , rubricato "Disciplina degli appalti di forniture di beni e servizi", della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10:
«Art. 65. Affidamento degli appalti di forniture di beni

1.  L'affidamento, da parte degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali, degli appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 130 mila ECU, è disciplinato, salvo quanto disposto dalla presente legge, dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dalle norme ivi richiamate.
2.  Per gli appalti di cui al comma 1 il ricorso alla licitazione privata e all'appalto concorso e l'affidamento a trattativa privata con o senza bando di gara possono aver luogo, in deroga a qualsiasi altra disposizione, nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
3.  Nei procedimenti di appalto concorso e in tutti i procedimenti in cui l'affidamento avvenga con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio di scelta deve essere determinato con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 41 della presente legge. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 41 della presente legge.
4.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, individua ed elenca in apposito decreto le specifiche caratteristiche dei beni e dei servizi per la cui fornitura è consentito, in presenza di giustificati motivi, ricorrere alla licitazione privata od all'appalto concorso, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
5.  La pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi agli appalti di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituto dall'art. 51 della presente legge.
6.  Per gli appalti di fornitura di beni non compresi fra quelli di cui al comma 1, restano immutati i procedimenti, le modalità e le competenze previsti dalle norme concernenti i contratti dei singoli enti. I bandi per l'espletamento delle gare relative alle forniture di cui al presente comma sono resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia di almeno ottanta milioni di lire, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7.  Per le pubblicazioni di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'art. 34, comma 11, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'art. 51 della presente legge.
Art. 66. Divieto di committenza

1. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non possono commettere a terzi l'espletamento dei procedimenti necessari per l' acquisizione di beni o di servizi.
Art. 67. Modalità nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1.  Per gli appalti di fornitura di beni di cui al comma 1 dell'art. 65, quando il criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'elemento prezzo non può essere attribuita una incidenza inferiore al 60 per cento. Sulla individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, deve essere acquisito il parere di una commissione così composta:
a)  dal funzionario amministrativo dell'ente più alto in grado o da altro funzionario dell'ente da lui designato. Per le forniture dell'Amministrazione regionale la designazione deve riguardare il direttore regionale o funzionario equiparato in servizio presso il ramo di amministrazione interessato;
b)  da un tecnico laureato, appartenente a categoria professionale competente nella valutazione del genere di fornitura da acquisire, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, ove esistente, sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su terna proposta dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'ente, o in mancanza di un ordine professionale, su una terna di esperti scelti dall'amministrazione;
c)  da un avvocato sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su terna proposta dall'Ordine degli avvocati e procuratori del circondario in cui ha sede l'ente, o da un avvocato dello Stato nominato dall'organo esecutivo su designazione del competente ufficio distrettuale.
2.  La segnalazione dei componenti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, l'organo esecutivo dell'ente provvede direttamente alla nomina scegliendo i componenti tra gli appartenenti alle categorie indicate nelle stesse lett. b) e c).
3.  I componenti della commissione non possono essere sostituiti, tranne casi di vacanza determinata da morte, dimissioni o forza maggiore.
4.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal capo dell'ente.
5.  La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente. La presidenza della commissione spetta al membro di cui alla lett. a) del comma 1.
6.  Ai componenti la commissione di cui al comma 1 è dovuto un compenso in base a criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione e rapportati all'importo posto a base della gara, con esclusione dell'I.V.A.
7.  La procedura di nomina della commissione di cui al presente articolo è avviata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 68. Offerte anomale

1.  Per i contratti di cui al comma 6 dell'art. 65, ai fini dell'esclusione, l'accertamento dell'anomalia va condotto automaticamente applicando il criterio previsto dall'art. 2bis, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Il valore percentuale di incremento della media è stabilito nella misura fissa del 7 per cento ed è indicato nel bando di gara.
Art. 69.

(abrogato dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4).
Art. 70. Divieto della revisione prezzi

1.  Per i contratti di fornitura di beni o di servizi degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali, non è ammessa la revisione dei prezzi. Per tali contratti, se ne sia stata stabilita contrattualmente una durata ultrabiennale, può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili. La prima percentuale di aumento del 5 per cento spetta, in tal caso, sui corrispettivi dovuti a partire dal primo giorno del secondo anno successivo all'inizio dell'esecuzione.
2.  Il presente articolo si applica ai contratti relativamente ai quali alla data di entrata in vigore della presente norma i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattatitiva privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto».
Si riporta l'art. 19, rubricato "Appalti di servizi", della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4:
«1. In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione siciliana, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti medesimi.
3.  E' abrogato l'art. 69 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».
Vedi nota (e) all'art. 5.
NORME FINALI


Art. 53.

1.  Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 si applicano dopo l'approvazione del primo programma triennale dell'ente, di cui all'art. 3; quelle di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 6 si applicano per i progetti redatti dopo la data di pubblicazione della presente legge.
2.  Le norme di cui all'art. 13 si applicano per i progetti redatti dopo la data di pubblicazione della presente legge.
3.  Le disposizioni di cui agli artt. 7, ottavo comma, e 9 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986.
4.  Le norme di cui all'art. 8 si applicano agli incarichi affidati dopo la pubblicazione della presente legge.
5.  Le norme di cui all'art. 22 si applicano per i lavori consegnati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6.  Le norme di cui all'art. 34 si applicano per i lavori la cui pubblicità non è avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7.  Le norme di cui agli artt. 36, 37, 38, 40 e 41 si applicano per i lavori la cui procedura di affidamento non è stata ancora avviata alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione formale dell'ente appaltante.

Art. 54.

1.  E' abrogata qualsiasi norma in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 55.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
(99.9.480)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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